XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 6 agosto 2025

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


      La Camera,

          premesso che:

              dal Documento programmatico pluriennale (Dpp) della difesa per il triennio 2024-2026, trasmesso alle Camere il 12 settembre 2024, emerge che nel 2024 il rapporto tra le risorse stanziate per la difesa (29,18 miliardi di euro) e il Prodotto interno lordo nominale (2.130,48 miliardi di euro) era pari all'1,37 per cento, con una proiezione in diminuzione all'1,31 per cento nel 2025 e all'1,26 per cento nel 2026, sulla base delle stime del Prodotto interno lordo previste per quegli anni;

              nonostante il Ministro della difesa abbia dichiarato che il raggiungimento di un rapporto del tra spese in conto capitale per la difesa e Prodotto interno lordo «non è più un obiettivo, ma un requisito minimo» il Governo ha deciso di includere nel calcolo di tale rapporto anche voci non strettamente riconducibili alla spesa militare, quali i servizi meteorologici, le capitanerie di porto, la Guardia di finanza e le relative pensioni e ipotizza di raggiungere la soglia del 3 per cento estendendo ulteriormente il perimetro di calcolo, includendo addirittura il ponte sullo Stretto di Messina;

              il nuovo «Defence Investment Plan» adottato al vertice Nato dell'Aja (25 giugno 2025) fissa l'obiettivo del 5 per cento del Prodotto interno lordo per la difesa entro il 2035 (di cui 3,5 per cento per funzioni militari core, 1,5 per cento per resistenza e infrastrutture), sostituendo così il precedente impegno del 2 per cento e introducendo reporting annuali e una revisione intermedia nel 2029;

              secondo le stime della Nato, nel 2024 circa due terzi dei Paesi membri – ventitré su trentadue – hanno raggiunto l'obiettivo del 2 per cento del Prodotto interno lordo destinato alla spesa per la difesa, anche se le spese (e quindi le percentuali) considerate dalla Nato, non coincidono pienamente con quelle approvate nei bilanci nazionali, dal momento che – come indicato nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2022-2024 – il cosiddetto «budget Nato» viene calcolato sulla base di parametri specifici che rendano comparabili i dati finali tra tutti i Paesi dell'Alleanza;

              dal marzo 2025 la «clausola di salvaguardia» del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea può essere attivata per escludere fino a 650 miliardi complessivi di spese militari dagli obiettivi di deficit: quindici Paesi lo hanno già fatto, mentre l'Italia ha rinunciato;

              il Governo italiano ha recentemente comunicato che intende utilizzare lo strumento «SAFE» (Security Action for Europe), operativo da maggio 2025, in considerazione del fatto che rappresenta una forma di debito più conveniente di quello nazionale per il finanziamento degli investimenti nel campo della difesa;

              le strategie «Readiness 2030» (Libro Bianco dell'Unione europea, pacchetto da 800 miliardi tra Safe, clausola Psc ed European defence industrial strategy (Edis) e «ReArm Europe» (ora ridenominato Defence Readiness 2030) tracciano la roadmap per integrazione industriale e corsie rapide per procurement congiunto e supply chain pan-europea;

              nel quadro della ricostruzione, nell'ambito della Conferenza di Roma di luglio 2025 sono stati formalizzati 200 accordi industriali tra Italia e Ucraina, per un valore superiore a 10 miliardi di euro, con priorità su infrastrutture critiche e dual use (logistica, sistemi agricoli e idrici, sviluppo portuale di Odessa);

              la minaccia militare russa viene stimata in crescita, con diverse intelligence europee che valutano credibile una capacità di Mosca di proiettare attacchi verso Paesi Nato entro il 2028-2030, senso di urgenza su prontezza, deterrenza e capacità industriali;

              le recenti pause e riprese nell'invio di aiuti militari Usa all'Ucraina (luglio 2025) sottolineano la necessità di uno sforzo europeo strutturale e continuativo, senza più affidarsi all'ombrello statunitense in esclusiva,

impegna il Governo:

1) a promuovere nei consessi UE e Nato meccanismi permanenti di equa condivisione degli oneri («burden sharing») e indicatori pubblici e trasparenti che distinguano la qualità e l'impatto operativo della spesa difensiva dei diversi Stati membri;

2) a rafforzare la cooperazione con i Paesi Ue «volenterosi» e con il Regno Unito, favorendo relazioni politiche, industriali e militari sempre più strette e azioni coordinate per la tempestiva fornitura di munizioni, sistemi missilistici e capacità di difesa aerea (anche mediante procurement e produzione congiunta), integrando sistematicamente la partecipazione italiana ai nuovi strumenti finanziari europei per la difesa e contribuendo alla costruzione di un sistema difensivo europeo resiliente e autonomo, particolarmente solido di fronte a minacce crescenti e in un contesto che vede gli Usa sempre meno presenti;

3) ad assumere iniziative volte a prevedere una tabella di marcia realistica per l'incremento della spesa per la difesa, vincolando tale aumento a un effettivo potenziamento della capacità operativa delle forze armate, con l'obiettivo di raggiungere il 2 per cento del Pil già dal 2025 e il 3,5 per cento entro il 2035, secondo criteri conformi alle regole Nato («cash» e «capabilities»), rendendo pubblici annualmente i dati sulle spese effettive sostenute, attraverso il rafforzamento degli investimenti in difesa aerea, cybersicurezza, intelligence e tecnologie duali, un maggiore coinvolgimento dell'industria nazionale nei progetti europei e un riesame strategico degli strumenti finanziari europei cui aderire;

4) ad attivare con urgenza tutti gli strumenti finanziari UE disponibili (Safe, fondi Bei, clausola Psc) per la difesa, privilegiando investimenti di lungo termine e valutando periodicamente la convenienza rispetto a soluzioni di finanza nazionale e in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, ad adottare con tempestività la clausola di salvaguardia europea per rendere sostenibile fiscalmente l'incremento della spesa;

5) a incrementare il coinvolgimento dell'industria nazionale nella ricostruzione ucraina e nella sicurezza, seguendo le linee guida della Recovery Conference di Roma, anche attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecnologie e strumenti a duplice uso civile e militare;

6) ad assumere iniziative volte a prevedere, all'interno del Documento programmatico pluriennale della Difesa, una sezione specifica dedicata all'avanzamento degli impegni assunti, con particolare riferimento agli investimenti effettuati, ai risultati conseguiti nelle negoziazioni europee e allo stato della sicurezza nazionale ed europea;

7) a rafforzare le capacità nazionali e comuni di cybersicurezza, promuovendo la cooperazione industriale e tecnologica europea e il pieno coinvolgimento dell'Italia nelle iniziative UE in materia, anche attraverso la partecipazione attiva al Centro europeo di competenza per la cybersicurezza industriale, tecnologica e di ricerca (Eccc), lo sviluppo di capacità autonome di difesa cibernetica e l'integrazione delle azioni previste dalla Strategia nazionale di cybersicurezza.
(1-00483) «Richetti, Marattin, Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Ruffino».


      La Camera,

          premesso che:

              lo scorso 16 luglio 2025, il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Christophe Hansen, ha illustrato alla Commissione Agri del Parlamento europeo la proposta per la struttura del prossimo Quadro finanziario pluriennale (Qfp) 2028-2034, introducendo, in un quadro di significativo incremento del budget annuale complessivo dell'Unione europea (da 1.200 a circa 2.000 miliardi di euro), un'architettura che prevede un cambiamento sostanziale nell'organizzazione e nell'erogazione dei fondi europei;

              tale proposta, pur in attesa dei dettagli completi che saranno pubblicati in autunno, prevede la creazione di un unico fondo denominato «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza sostenibili a livello economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo», che accorpa al suo interno il Feaga, il Feasr, i fondi di coesione, quelli per la pesca e il fondo sociale, eliminando la distinzione tra i due pilastri della Pac introducendo una logica di sostegno attraverso «Piani partenariali nazionali e regionali (Pnr)»;

              secondo là proposta di regolamento, i pagamenti diretti e le misure per lo sviluppo rurale (circa 87 miliardi di euro nella precedente programmazione) saranno erogati attraverso un unico canale, con quote vincolate ma inserite in un contesto più ampio e meno specificamente agricolo. Quasi tutti gli interventi precedentemente finanziati dal secondo pilastro sono ora considerati pagamenti di sostegno al reddito e come tali rientranti nel plafond unico;

              la bozza del nuovo fondo prevede una significativa riduzione delle risorse dedicate al settore agricolo: il nuovo fondo unico destinerebbe circa 295,7 miliardi di euro all'agricoltura, segnando una diminuzione del 24 per cento rispetto ai 386 miliardi previsti nella Pac attuale. Tra tagli ed inflazione non recuperata, il valore degli aiuti Pac nel 2034 sarà pari (dati Farm Europe) al 57 per cento di quelli erogati nel 2020;

              la proposta introduce inoltre elementi di degressività nel sostegno al reddito basato sulla superficie, imponendo riduzioni progressive per importi superiori ai 20.000 euro annui per azienda agricola, fino al 75 per cento per importi superiori a 75.000 euro, con un tetto massimo complessivo fissato a 100.000 euro per agricoltore;

              sebbene sia previsto un sostegno forfettario per i piccoli agricoltori fino a un massimo di 3.000 euro, tale misura risulterebbe penalizzante rispetto agli attuali importi ottenuti attraverso i pagamenti diretti e l'adesione agli ecoschemi del primo pilastro, specialmente per le aziende con superfici inferiori a 10 ettari;

              oltre agli aiuti diretti, suscita forte preoccupazione anche la sorte delle politiche per lo sviluppo rurale: sebbene la proposta preveda il mantenimento di alcune misure strategiche, – quali gli interventi in materia di silvicoltura, agroambiente, competitività delle imprese e rafforzamento del potenziale produttivo –, all'interno del Fondo unico e con risorse assegnate agli agricoltori, permane il rischio che importanti strumenti di sviluppo locale possano subire un forte ridimensionamento;

              il programma Leader/Clld) è una metodologia di sviluppo locale che coinvolge gli attori locali nell'elaborazione delle strategie, nei processi decisionali e nell'attribuzione delle risorse per lo sviluppo delle rispettive zone rurali, storicamente centrale per l'animazione dei territori rurali attraverso partenariati pubblico-privati, che risulta sì menzionato nella bozza di proposta della Commissione, ma non è accompagnato da una dotazione finanziaria specifica e vincolante. È invece ricompreso in modo generico all'interno dei Piani partenariali nazionali e regionali (PNR), assorbito in un insieme indistinto e onnicomprensivo di priorità nazionali. In tal modo si espone tale programmazione al rischio concreto che alcuni Stati membri decidano di non attuarla affatto, determinando una progressiva marginalizzazione delle politiche di sviluppo locale partecipato e la scomparsa di parte rilevante dell'attuale impianto;

              di particolare gravità, oltre all'accorpamento, è il taglio al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa), ridotto da 6,2 a poco più di 2 miliardi di euro, che comporta severe limitazioni alla possibilità di ammodernare le flotte, azzerandone la competitività, e l'impossibilità di adeguarsi alle norme ambientali;

              per quanto riguarda il metodo, in contraddizione con lo spirito del Trattato di Lisbona che mette il Parlamento europeo al centro della vita democratica dell'Unione, la proposta presentata dalla Commissione non ha tenuto conto del voto dei parlamentari, che si erano espressi con larga maggioranza contro il Fondo unico. Il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, presentato la sua proposta di riforma senza aspettare le indicazioni che la Commissione agricoltura del Parlamento europeo si apprestava a votare;

              è in corso di ratifica l'accordo Mercosur tra Unione europea e Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, sui cui effetti la XIII commissione agricoltura della Camera dei deputati ha in corso una indagine conoscitiva, che prevede la liberalizzazione dell'import del 93 per cento dei prodotti agricoli, mediante la progressiva riduzione delle barriere tariffarie e non tariffarie. Su tale Accordo alcuni Stati, tra cui l'Italia, hanno manifestato riserve in merito all'impatto sul settore agricolo europeo e alla mancanza di disposizioni efficaci in materia di sostenibilità ambientale, diritti dei lavoratori, impegni alla tutela del territorio e alla lotta alla deforestazione illegale. A fronte di queste osservazioni la precedente Commissione UE (dicembre 2024) aveva annunciato misure compensative supplementari per il settore agricolo europeo;

              le tensioni geopolitiche stanno riscrivendo le regole del commercio globale. Il settore agricolo è tra i più colpiti dai dazi che l'amministrazione Trump ha imposto, sia pure in un quadro di accordo bilaterale USA-UE. In questo contesto le dipendenze strategiche, e tra queste la produzione alimentare, tornano ad essere priorità anche nei Paesi sviluppati;

              ne deriva che all'Unione serve una politica agricola forte e unitaria, finalizzata al rafforzamento della sicurezza alimentare, tramite regole uguali per tutti, senza prevedere, in nome di una presunta flessibilità, l'ampliamento degli spazi di nazionalizzazione delle risorse finanziarie e delle scelte di intervento, che finiscono per favorire gli Stati economicamente più forti;

          la proposta della Commissione UE in discussione, nella sua formulazione attuale, rischia di rappresentare un chiaro disimpegno dell'Unione europea nei confronti della politica agricola comune, l'unica autentica politica comune dell'Unione, legata alla necessità di assicurare alimenti sufficienti agli europei, cancellando la distintività e la strategicità dell'agricoltura e della pesca europee, compromettendo la stabilità economica e sociale di milioni di agricoltori europei e generando preoccupazione per la tenuta finanziaria delle politiche agricole e rurali nei prossimi anni;

          peraltro le politiche green dell'Unione e il disimpegno dalle politiche agricole mostrano già i loro effetti nelle campagne italiane, laddove si sta verificando una significazione sostituzione, anche in aree in attualità di coltivazione, dei terreni agricoli in aree destinate a produzione energetica da fonte rinnovabile in forza della maggiore convenienza economica che deriva da questo mutamento di destinazione,

impegna il Governo:

1) a farsi promotore in sede europea di una iniziativa volta al mantenimento di fondi specificamente destinati al settore agricolo all'interno del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, in misura almeno pari all'attuale dotazione della Pac, onde evitare una riduzione delle risorse reali, anche alla luce dell'inflazione;

2) a sostenere l'introduzione di adeguate misure compensative legate ai rischi per la competitività delle imprese agricole europee connessi all'adozione del Mercosur e all'introduzione dei dazi USA;

3) a sostenere in sede negoziale il ripristino della distinzione tra strumenti di sostegno al reddito (Feaga) e strumenti per lo sviluppo rurale (Feasr), o in alternativa a garantire una dotazione vincolante e chiaramente separata per le misure agricole all'interno del fondo unico proposto, con l'obiettivo di sostenere gli investimenti in sostenibilità e innovazione, e in tale ambito a mantenere e rifinanziare il Fondo per la pesca (Feampa);

4) a richiedere in sede europea garanzie vincolanti per la tutela e il rafforzamento del programma Leader/Clld, mantenendo una percentuale minima obbligatoria di fondi da destinare alla loro attuazione, al fine di sostenere lo sviluppo endogeno delle aree rurali e combattere il progressivo abbandono del territorio;

5) in tale quadro, a sostenere la proposta che prevede l'utilizzo dei fondi della Coesione per la realizzazione di infrastrutture idriche per l'agricoltura con particolare riferimento ai bacini di accumulo, per contrastare la siccità e i cambiamenti climatici (costati all'agricoltura italiana 20 miliardi di euro negli ultimi tre anni), nonché per garantire l'approvvigionamento idrico;

6) a sollecitare chiarezza e trasparenza in sede europea sulle nuove modalità di calcolo e ripartizione del sostegno al reddito, affinché non risultino penalizzate né le aziende più grandi, che rappresentano una quota significativa della produzione nazionale, né le piccole aziende agricole, presidio essenziale per il paesaggio, la biodiversità e la coesione territoriale;

7) a rappresentare in tutte le sedi europee la necessità che la futura architettura della Pac i salvaguardi la stabilità economica delle imprese agricole e zootecniche italiane, in particolare quelle operanti nelle aree svantaggiate, montane e interne, rafforzando la competitività e la resilienza del settore primario;

8) a promuovere un'azione concertata con gli altri Stati membri al fine di costruire un'alleanza che richieda un rafforzamento del bilancio agricolo europeo e una maggiore attenzione alle specificità territoriali e ambientali delle diverse realtà rurali;

9) a fornire tempestivamente al Parlamento ogni elemento utile in merito agli sviluppi del negoziato sul QFP 2028-2034 e alle azioni intraprese dal Governo italiano per la difesa del comparto agricolo nazionale;

10) a difesa della sovranità alimentare, a individuare le opportune forme di contemperamento tra le esigenze della produzione energetica da fonte rinnovabile e quelle della produzione agroalimentare, da ritenersi di pari valore in termini di pubblica utilità, tutelando le aree in attualità di coltivazione.
(1-00484) «Castiglione, Nevi, Gatta, Arruzzolo, Battilocchio».

Risoluzione in Commissione:


      La VIII Commissione,

          premesso che:

              la scorsa legislatura, l'VIII Commissione ambiente ha approvato, all'unanimità, una risoluzione conclusiva di dibattito (n. 8/00092) che impegnava il Governo pro tempore a promuovere e rendere operative forme partecipate di gestione delle acque tramite i contratti di fiume, supportando il quadro normativo, implementando un programma nazionale di controllo ambientale e favorendo processi di governance condivisa tra tutti gli attori coinvolti;

              il Forum economico mondiale 2019 ha evidenziato che la sicurezza idrica è una sfida geopolitica cruciale per il futuro, poiché intreccia questioni fondamentali come cibo, energia, clima, crescita economica e sicurezza. Di conseguenza, una buona governance dell'acqua è essenziale per proteggere i corpi idrici. In Italia, la gestione efficace dei bacini idrografici e la tutela delle risorse idriche sono oggi una priorità, soprattutto a fronte dei gravi impatti dei cambiamenti climatici, con costi crescenti sul piano ambientale, economico e umano;

              fiumi, laghi e zone umide, lagune costiere, litorali marini e falde acquifere sono ambienti naturali che forniscono importanti servizi ecosistemici; pertanto, la loro tutela e corretta gestione sono fondamentali per garantire l'uso plurimo delle acque;

              la recente «Strategia dell'UE per la biodiversità al 2030» sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per il ripristino degli ecosistemi d'acqua dolce e delle funzioni naturali dei fiumi, garantendo una manutenzione del territorio che rispetti la dinamica naturale dei fiumi, salvaguardando i servizi ecosistemici e attuando interventi mirati basati su piani elaborati con un approccio interdisciplinare;

              già dal 2000, il World water forum definisce i contratti di fiume come forme di accordo che permettono di «adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale»;

              i contratti di fiume, disciplinati in Italia dall'articolo 68-bis del Codice ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), rappresentano uno strumento di programmazione strategica, negoziata e volontaria, funzionale al perseguimento degli obiettivi della normativa europea e nazionale per la tutela delle acque, per la difesa del suolo e per la gestione dei bacini idrografici, in ragione delle specificità dell'area di interesse che contribuisce a valorizzare in termini di sviluppo locale;

              nell'ambito della pianificazione distrettuale, l'attivazione dei contratti di fiume è funzionale all'attuazione delle misure «supplementari» che non discendono da adempimenti normativi obbligatori, come accade per misure di base, ma sono altrettanto importanti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla direttiva quadro Acque (direttiva 2000/60/CE - DQA), consentendo di risolvere questioni alla scala spaziale di bacino. L'attuazione e il buon esito delle misure supplementari, proprio perché non obbligatorie e, in questo senso più virtuose, necessitano della condivisione di scenari di riferimento, scambio di informazioni, formazione e sensibilizzazione rispetto a tematiche nuove, di tecniche e tecnologie innovative e di risorse finanziarie spesso non disponibili, ma da ricercare in modo efficiente ed efficace per la valorizzazione e la tutela di un sottobacino;

              in attuazione del menzionato articolo 68-bis, i contratti di fiume si pongono come lo strumento utile per attuare in modo integrato le misure per la gestione sostenibile della risorsa idrica e le misure per la gestione del rischio da alluvione, attuando così quanto perseguito dalle due direttive europee Quadro Acque e Alluvioni (direttiva 2007/60/CE), oltreché dalle altre direttive «figlie». I contratti di fiume si pongono in questo senso come laboratorio in cui forzare, sperimentare e sviluppare quel cambio culturale necessario per fornire risposte multi-obiettivo a criticità contingenti e complesse;

              i contratti di fiume agevolano l'attuazione delle previsioni della pianificazione distrettuale, poiché consentono di superare la frammentazione delle competenze, da un lato, e interessi difficilmente conciliabili, dall'altro, oltre a ricomporre la non sempre efficace cooperazione infra e interistituzionale e a promuovere una cultura della partecipazione pubblica per la gestione sostenibile della risorsa idrica;

              in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, i contratti di fiume, intesi anche nelle forme dei contratti di lago, aree umide, lagune costiere possono contribuire alla tutela ambientale, alla salvaguardia della biodiversità e alla protezione degli ecosistemi, agendo nell'interesse delle future generazioni;

              dal punto di vista operativo, i contratti di fiume supportano la territorializzazione delle politiche pubbliche, in particolare nella lotta al dissesto idrogeologico e alla crisi idrica, favorendo la pianificazione, l'attuazione e il monitoraggio degli interventi, anche attraverso la condivisione e l'interoperabilità delle banche dati esistenti;

              in Italia, sin dal 2007, il Tavolo nazionale dei contratti di fiume ha operato mettendo a sistema le esperienze dei contratti di fiume già diffuse sul territorio nazionale, contribuendo allo scambio di conoscenze, progettualità e buone pratiche che ne ha consentito una significativa diffusione in tutto il Paese;

              con la Piattaforma nazionale dei contratti di fiume si è poi dato avvio a uno strumento di monitoraggio dei contratti di fiume italiani, potendo così dare seguito, anche attraverso una apposita struttura di monitoraggio, all'attività di promozione, formazione, supporto operativo e diffusione dello strumento in ambito nazionale;

              in ambito Un Water Conference 2023 a New York, la Water action agenda ha promosso impegni volontari per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg), in particolare sull'accesso e la gestione sostenibile dell'acqua. L'Italia ha presentato 18 impegni, tra cui quello volto a «sostenere e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nella gestione integrata delle risorse idriche, la difesa dai rischi e lo sviluppo sostenibile attraverso i Contratti di Fiume» (SDGAction50845);

              la tematica della gestione sostenibile della risorsa idrica è elemento centrale delle politiche, strategie e direttive europee per l'ambiente, a partire dalla direttiva 2000/60/CE (direttiva Quadro Acque - DQA), fino alla più recente EU water residence strategy (COM(2025) 280 final) laddove riporta «More emphasis must be placed on awareness and public involvement in water management. (...) Ensuring the full implementation of public information and transparency requirements will help increase citizens’ awareness and readiness to engage as part of inclusive water governance. (...) To reach the objectives outlined in the strategy, we need a whole-of-society approach with enhanced cooperation between citizens, businesses, civil society and nature representative groups and committed administrations working across policy silos and levels, involving all stakeholders». Si ravvisa pertanto la necessità di proseguire ed incrementare, a livello nazionale, l'evoluzione e il rafforzamento attuativo dei contratti di fiume, attivando e rendendo stabili opportune forme di monitoraggio e di supporto formativo e finanziario, anche attraverso il riconoscimento di premialità e incentivi in merito al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, allo sviluppo delle Strategie di sviluppo sostenibile regionali, del Piano nazionale di adattamento climatico (Pnacc) come «ambiti pilota» per l'implementazione in Italia della Nature restoration law;

              si ritiene, altresì opportuno sostenere e sviluppare l'azione culturale, educativa e civica rappresentata dai CdF. Al riguardo, occorre menzionare due campagne promosse proprio con questo intento dal Tavolo nazionale dei contratti di fiume, la prima è riferita al contratto di fiume delle bambine e dei bambini – delle ragazze e dei ragazzi, in tal modo contribuendo a incrementare l'educazione civica quale insegnamento trasversale e funzionale alla migliore attuazione diffusa delle misure previste nella Agenda 2030, fornendo proposte, strumenti e percorsi per diventare cittadini responsabili di uno sviluppo sostenibile; la seconda è relativa alla campagna «Donne dell'acqua», la quale, sempre in coerenza con le previsioni dell'Agenda 2030 sull'uguaglianza di genere, prevede di adottare iniziative finalizzate alla valorizzazione e al riconoscimento su scala nazionale dei luoghi dell'acqua che raccontano storie di donne, sostenendo il riconoscimento del diritto all'acqua in una prospettiva di genere garantendo l'uguaglianza a tutti i livelli di partecipazione e promuovendo percorsi di empowerment femminile,

impegna il Governo:

          a promuovere e sostenere la più ampia diffusione ed utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, garantendo sinergie interistituzionali fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'Agenda 2030, consentendo altresì lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e multi-stakeholder, in grado di elaborare in modo più efficace dei programmi d'azione partecipati, con ricadute territoriali concrete ed efficaci, promuovendo progetti innovativi e integrati orientati in via prioritaria alle infrastrutture «verdi» e «blu», conformi alle previsioni vigenti della pianificazione di bacino e che ne consentano una migliore definizione ed efficace attuazione, per il ripristino della naturalità dei bacini idrici italiani e per migliorarne qualità e stato ecologico, garantendo la tutela degli ecosistemi e della biodiversità e la riduzione del rischio idraulico nei territori;

          ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere che nelle fasi di aggiornamento della pianificazione distrettuale (ex direttiva 2000/60/CE e direttiva 2007/60/CE), siano acquisiti i risultati discendenti dalle attività dei contratti di fiume attivati e/o in corso di attuazione;

          ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere che l'adesione allo strumento del contratto di fiume rappresenti condizione premiante per beneficiare di finanziamenti pubblici per la gestione sostenibile dei corpi idrici e del sistema territoriale a questi connesso, supportando in tal modo anche il finanziamento delle misure dei piani distrettuali;

          ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere un ulteriore, maggior coinvolgimento, nello sviluppo delle azioni di coordinamento nazionale degli interventi a sostegno delle pratiche partenariali partecipative, previste all'interno del PN capacità per la coesione 2021-2027, priorità 3 «Supporto alla governance e all'attuazione della Politica di coesione, azione 3.2 “Sviluppo del coordinamento nazionale degli interventi a sostegno delle pratiche partenariali partecipative”», delle nuove forme di aggregazione partenariale, attualmente rappresentate dai contratti di fiume, le comunità energetiche e delle green community, anche in virtù della capacità effettiva di garantire un approccio partecipato, condiviso e place based alle decisioni e alla gestione dei territori;

          a promuovere, anche attraverso i contratti di fiume, in collaborazione con le regioni e le autorità di distretto, interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici finalizzate al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'alveo, alla corretta manutenzione delle foci e della sezione fluviale, anche al fine di ripristinare in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate sezioni idrauliche per favorire il deflusso delle acque;

          a promuovere, attraverso i contratti di fiume e a scala di bacino, le sinergie con le politiche settoriali agricola, industriale, energetica, dei trasporti e per la protezione dei consumatori, indispensabili per una migliore attuazione delle direttive e strategie dell'Unione europea per la gestione sostenibile della risorsa idrica;

          a promuovere, attraverso i contratti di fiume, forme di coinvolgimento di tutti gli attori pertinenti per la definizione di strategie di gestione sostenibile e integrata della risorsa idrica a scala di bacino, tale da riflettere pienamente gli scenari di riferimento e le proiezioni climatiche a lungo termine rispetto a cui valutare, in termini di analisi costi-benefici, le diverse opzioni di intervento possibili per assicurare la resilienza del territorio rispetto ai cambiamenti climatici in atto;

          a riconoscere ai contratti di fiume un ruolo analogo a quello già attribuito dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici in corso di approvazione, contribuendo, attraverso il ricorso a forme di consultazione e partecipazione pubblica, alla migliore definizione degli scenari riferiti a un determinato orizzonte temporale, riorientando la pianificazione locale e migliorando i contenuti degli strumenti di pianificazione, in conformità con gli obiettivi delle normative ambientali in relazione alla mitigazione della vulnerabilità delle risorse idriche e al contenimento dell'impatto degli eventi estremi;

          ad attivarsi, per quanto di competenza, affinché le regioni attingano ai contenuti dei programmi d'azione dei contratti di fiume per la stesura delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile «Verso un'Europa sostenibile entro il 2030», al fine di individuare i principali strumenti per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile nonché ai contenuti dell'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, adottata nel 2015 dall'Assemblea generale dell'Onu;

          a supportare il coordinamento tra contratti di fiume e aree MaB Unesco, quali strumenti importanti per l'attuazione dell'Agenda 2030, offrendo un approccio integrato alla conservazione della natura (Oss 13 e Oss 15) e all'educazione allo sviluppo sostenibile (Oss 4), con un forte accento sulla partecipazione locale e sulla sperimentazione di soluzioni innovative;

          a sostenere i contratti di fiume quali strumenti che, sensibilizzando i diversi attori del territorio di interesse rispetto al capitale naturale presente e creando consapevolezza in merito ai servizi ecosistemici da questo forniti, creano le condizioni abilitanti per l'individuazione di schemi di pagamento per la fruizione dei servizi ecosistemici presenti (Pes);

          a consolidare e potenziare le attività dell'Osservatorio nazionale dei contratti di fiume nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, affinché possa svolgere con efficacia ancora maggiore il ruolo di monitoraggio, coordinamento, supporto e di impulso dello sviluppo dei contratti di fiume sul territorio nazionale, incrementando altresì l'attività di formazione rivolta alle amministrazioni pubbliche su tali temi;

          a promuovere iniziative di corretta informazione e formazione multidisciplinare in merito alle tipologie d'intervento adottabili, ai criteri e alle modalità di esercizio della manutenzione sostenibile dei corpi idrici superficiali, delle foci, dell'alveo e della sezione fluviale degli stessi;

          ad adottare idonee iniziative di competenza finalizzate al riconoscimento e all'utilizzo dei contratti di fiume nei programmi di educazione ambientale e civica nelle scuole in materia di acqua, nonché a sostenere l'azione culturale, educativa e civica assicurata dai contratti di fiume mediante la diffusione e il sostegno alle due campagne promosse proprio con questo intento dal Tavolo nazionale dei contratti di fiume, richiamate in premessa.
(7-00324) «Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


      MANZI e CURTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

          a seguito del sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia, è stato istituito un Commissario straordinario per la ricostruzione, con l'obiettivo di coordinare e accelerare la rinascita dei territori colpiti dal terremoto;

          il Commissario attualmente in carica, Guido Castelli, è stato nominato dalla Presidente del Consiglio con il compito di proseguire le attività avviate dal precedente commissario;

          secondo un'inchiesta pubblicata dal quotidiano Il Fatto Quotidiano, il Commissario Castelli avrebbe destinato 1,27 milioni di euro a spese per eventi, festival e attività di comunicazione;

          tali fondi sarebbero stati erogati a soggetti privati per attività quali: festival sulla «restanza», guide turistiche, comunicazione istituzionale e spot promozionali, con assegnazioni dirette poiché sotto soglia;

          nel frattempo, in molte aree del cratere, in particolare nelle Marche, la ricostruzione procede a rilento con esiti inferiori a quelli ottenuti dal precedente commissario;

          il rischio concreto è che fondi pubblici, destinati a sanare ferite profonde nel tessuto sociale e materiale di comunità duramente provate, vengano invece impiegati per fini poco coerenti con le finalità dirette della ricostruzione, violando princìpi costituzionali di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione –:

          se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se ritenga opportuna tale gestione dei fondi pubblici da parte del Commissario straordinario Guido Castelli con l'utilizzo di oltre 1,27 milioni di euro per attività non direttamente connesse alla ricostruzione materiale.
(4-05728)


      GRIPPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

          il 4 agosto 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che introduce disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, le quali risulteranno – una volta concluso l'iter parlamentare – incluse nella Zes unica per il Mezzogiorno;

          ciò comporterà la possibilità di accedere a tutte le agevolazioni amministrative ed economiche conseguenti, ivi incluse le agevolazioni fiscali per le quali la scorsa legge di bilancio ha stanziato 2,2 miliardi di euro per il 2025;

          ad oggi, peraltro, circa il 47,4 per cento delle autorizzazioni rilasciate in relazione alla Zes unica hanno riguardato la regione Campania. Da tali meccanismi rimarranno escluse – e quindi geograficamente «accerchiate» – le confinanti province di Frosinone e Latina, storicamente caratterizzate da tessuti industriali sì dinamici ma al giorno d'oggi in grave sofferenza. Sempre più aziende, infatti, fanno ormai ricorso alla cassa integrazione: basti pensare, a titolo esemplificativo, allo stabilimento Stellantis di Cassino, il quale sarà protagonista di nuovo stop produttivo nel mese di agosto;

          si rischia, dunque, a maggior ragione un'ulteriore «desertificazione» economica anche a causa delle gravi carenze infrastrutturali che le contraddistinguono, oltre ai noti fattori di instabilità internazionale come gli incombenti dazi commerciali, i quali colpiranno anche il farmaceutico che rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia locale –:

          quali iniziative urgenti, anche di carattere normativo, intendano adottare per salvaguardare la competitività e lo sviluppo industriale delle province di Frosinone e Latina, geograficamente circondate da territori che possono beneficiare degli strumenti previsti dalla Zes unica per il Mezzogiorno ma, a loro volta, escluse da tali meccanismi e agevolazioni.
(4-05734)


      FARAONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          in data 4 agosto 2025 si è svolto ad Ancona, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana, l'evento istituzionale dedicato agli interventi del Governo per lo sviluppo delle Marche, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani;

          risulta all'interrogante che i due esponenti del Governo avrebbero raggiunto la città di Ancona in due elicotteri distinti, decollando separatamente e giungendo nella stessa fascia oraria, circostanza che – se confermata – merita chiarezza in ordine all'utilizzo dei mezzi pubblici e alla copertura dei relativi costi;

          qualora confermata, tale circostanza solleva interrogativi circa la razionalità, l'opportunità e l'economicità della gestione degli spostamenti istituzionali e sull'eventuale duplicazione di mezzi e risorse a carico della finanza pubblica;

          l'utilizzo separato di aeromobili per spostamenti convergenti verso il medesimo evento ufficiale, se non giustificato da esigenze di sicurezza o da incompatibilità logistiche effettive, rischia di confliggere con i principi di buon andamento, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa –:

          con quale mezzo di trasporto la Presidente Meloni, il Vicepresidente e Ministro Tajani, si siano recati e successivamente rientrati dall'evento istituzionale svoltosi ad Ancona il 4 agosto 2025;

          se i mezzi utilizzati da entrambi gli esponenti del Governo siano stati messi a disposizione dalle istituzioni pubbliche (Presidenza del Consiglio, Ministero della difesa, o altro soggetto pubblico) oppure se il viaggio sia avvenuto a carico dei rispettivi partiti o gruppi politici di appartenenza;

          in caso di utilizzo di mezzi pubblici, se sia stata valutata la possibilità di un viaggio congiunto al fine di razionalizzare i costi, e in caso contrario, quali siano state le motivazioni che hanno portato all'impiego di mezzi separati;

          quale sia stato l'onere complessivo sostenuto per i trasferimenti aerei della Presidente del Consiglio e del Vicepresidente del Consiglio in occasione dell'evento di Ancona del 4 agosto 2025, con indicazione della voce di bilancio a cui sono state imputate le relative spese.
(4-05742)


      BORRELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          come riportato da fonti di stampa, i consiglieri comunali di minoranza del comune di Lauro in provincia di Avellino denunciano da tempo reiterate e sistematiche violazioni del diritto di accesso agli atti, funzionale all'espletamento del proprio mandato, culminate in provvedimenti limitativi inconcepibili, quali la restrizione dell'accesso agli uffici a sole due ore settimanali, poi annullata dal Tar di Salerno (sentenza n. 3716/2022);

          nello specifico, i consiglieri comunali di minoranza evidenziano il diniego all'istanza di accesso agli atti, avente ad oggetto la documentazione relativa al concorso pubblico indetto per la copertura di due posti di agente di polizia municipale, nonché, più in generale, il diniego agli atti concernenti le procedure di affidamento di appalti pubblici;

          ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali «hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge»;

          la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il cui orientamento in materia è ormai consolidato, ha evidenziato, nella sentenza della V sezione del 5 settembre 2014, n. 4525, il significato più ampio della norma che si concretizza in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento delle funzioni proprie del consigliere comunale sia in merito all'attività di controllo dell'azione amministrativa sia in merito all'esercizio del voto sulle questioni di competenza dell'organo consiliare;

          le violazioni denunciate dai consiglieri di minoranza si inseriscono in un quadro più ampio di una gestione, a parere dell'interrogante, opaca delle risorse pubbliche;

          il frequente impedimento all'accesso agli atti, soprattutto con riferimento agli atti concernenti le procedure di affidamento di appalti pubblici, dei consiglieri comunali di minoranza contrasta secondo l'interrogante, oltre che con quanto disposto dall'articolo 43, comma 2 del Tuel e con la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche con l'articolo 17 dello statuto dell'ente, e impedisce il corretto esercizio delle funzioni di controllo democratico con ripercussioni sulla garanzia della trasparenza amministrativa dell'ente –:

          se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa in relazione al comune di Lauro (Avellino) e se non si intenda adottare ulteriori iniziative di competenza, anche per il tramite della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990, nonché della prefettura, affinché venga assicurato e garantito il diritto dei consiglieri comunali di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
(4-05746)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta scritta:


      QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          un'inchiesta condotta dall'Anti-Corruption Foundation (Acf) – l'organizzazione fondata da Alexei Navalny – evidenzia la presenza stabile in Italia di Sergey Matviyenko, figlio di Valentina Matviyenko, presidente del consiglio della Federazione russa, residente in una villa nelle Marche del valore stimato di circa 10 milioni di euro, intestata a una struttura italiana con partita Iva regolarmente operante;

          secondo i dati raccolti dalla stessa Acf, Sergey Matviyenko riceve sistematicamente fondi pubblici dalla Federazione Russa, per un valore stimato di circa 3 miliardi di rubli, con possibili conflitti di interesse rilevanti;

          la fondazione Acf, in data 17 marzo 2023, ha trasmesso al Ministero degli affari esteri italiano un esposto formale e un dossier dettagliato con richiesta di applicazione delle sanzioni previste dalla decisione 2014/145/CFSP nei confronti del suddetto Sergey Matviyenko;

          a oggi non risulta pervenuta alcuna risposta formale, né risulta che siano state avviate procedure sanzionatorie o provvedimenti di congelamento dei beni nei confronti dell'interessato –:

          se il Ministro interrogato abbia effettivamente ricevuto, in data 17 marzo 2023 o in altre successive, l'esposto e il dossier inviati dalla Anti-Corruption Foundation in merito alla situazione patrimoniale e residenziale in Italia di Sergey Matviyenko;

          per quale motivo, qualora l'esposto sia stato effettivamente ricevuto, il Ministro interrogato non abbia finora fornito alcuna risposta formale, né comunicazione di avvio di verifiche, né informato l'opinione pubblica o fornito elementi al Parlamento circa eventuali iniziative intraprese o le ragioni di una mancata attivazione delle misure previste dalla normativa europea vigente.
(4-05740)


      GRIMALDI e FRATOIANNI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

          il 4 agosto 2025 Benjamin Netanyahu ha dichiarato «occuperemo completamente la Striscia di Gaza». Nel contempo, continuano le violenze dei coloni e dell'esercito israeliano nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania;

          da un'inchiesta di «Altreconomia» emerge che ci sarebbero state delle esportazioni in Israele di materiali esplosivi e radioattivi dual use di aziende italiane;

          tra i principali importatori di armi in Israele c'è la North arms for defense and security, che gestisce nella città di Afula, secondo il suo stesso sito, il più grande punto vendita di armi del Paese segnalato dall'azienda italiana Beretta come propria filiale ufficiale;

          il 4 febbraio 2025 un container in partenza dal porto di Ravenna e destinato alla compagnia israeliana Israel Military Industries Ltd viene bloccato dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane. A insospettire le autorità non è tanto il contenuto, oltre 13 tonnellate di «lavorazioni in ferro», quanto l'anomalia della documentazione e il nome del destinatario: un colosso della difesa israeliana, attivo nella produzione di armi e veicoli blindati. La commessa era formalmente intestata alla Valforge Srl, azienda di Cortenova (Lecco), specializzata in componenti meccaniche per usi civili. Ma dai documenti emersi durante l'indagine della Procura di Ravenna e riportati da alcune testate online, risulta che la produzione effettiva dei pezzi sarebbe stata effettuata da due aziende varesine attive nel comparto militare, la Stamperia Mazzetti Srl e la Riganti Spa, entrambe regolarmente registrate presso il Ministero della difesa per operare nel settore dell'armamento;

          il carico del 4 febbraio 2025 non sarebbe stato l'unico diretto verso Israele. Gli inquirenti hanno anche ricostruito che nel 2024 sono stati consegnati altri quattro carichi di forgiati, fusioni e semilavorati per l'industria militare israeliana;

          dal 7 ottobre 2023 l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento ha sospeso il rilascio di nuove licenze verso Israele. Da fonti di stampa, sembrerebbe che sarebbe stato usato un espediente: far figurare come mittente un'azienda non registrata come esportatrice di armamenti, evitando quindi di dover passare per i controlli dell'Uama. Ma le autorità doganali di Ravenna, insospettite da alcuni movimenti irregolari, tra cui un tentativo della Valforge di far rientrare il carico per «integrare documentazione mancante», avrebbero fermato l'invio e disposto così il sequestro;

          sempre da Altreconomia, si apprende che dal 7 ottobre 2023 l'Italia sarebbe diventata uno dei principali esportatori verso Israele di materiali a «duplice uso», cioè prodotti utilizzabili sia in ambito civile sia militare, spesso connessi alla fabbricazione di esplosivi o addirittura di armamenti nucleari, secondo l'inchiesta, l'Italia ha esportato ingenti quantitativi di nitrato di ammonio (quasi 6 mila tonnellate solo tra novembre 2023 e marzo 2025), classificato come fertilizzante ma noto precursore di esplosivi. Inoltre, l'Italia avrebbe inviato a Israele circa 140 tonnellate di cordoni detonanti, componenti chiave per innescare esplosivi, superando persino gli Stati Uniti come fornitore. Le forniture italiane hanno così rimpiazzato quelle di Spagna e Turchia (che invece hanno sospeso le esportazioni), creando una rete che permette l'arrivo massiccio di materiali militari «mascherati» da civili;

          la legge n. 185 del 1990, definisce come «materiali d'armamento» solo i beni destinati prevalentemente all'uso militare, non impone obblighi di trasparenza sui prodotti «dual use»;

          dal 7 ottobre 2023 il Governo ha sempre dichiarato di aver sospeso tutte le nuove autorizzazioni alle esportazioni di armi e le autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali con Israele. C'è, però, qualcosa che non torna –:

          se si ritenga che gli episodi descritti rivelino l'esistenza di un meccanismo volto ad aggirare sistematicamente i controlli di legge;

          se non si ritenga di dover intervenire per far sì che, come ripetutamente dichiarato dal Governo, cessi l'invio di materiale di armamento verso Israele.
(4-05745)

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


      EVI, FORATTINI e PRESTIPINO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

          l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 1992, «Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio». La legge è il risultato di un ampio lavoro parlamentare e rappresenta un equilibrio condiviso da associazioni ambientaliste, agricole e venatorie. Ispirata al principio della tutela del patrimonio faunistico e della biodiversità, disciplina la gestione venatoria sulla base di dati scientifici, attribuisce alle regioni le funzioni di programmazione e coordinamento e si conforma all'articolo 9 della Costituzione;

          per mantenere questo equilibrio, l'articolo 8 della legge istituiva il Comitato faunistico venatorio, organo tecnico-consultivo rinnovato ogni cinque anni. Tuttavia, tale comitato è stato ridimensionato dall'attuale Governo a scapito, a giudizio dell'interrogante, della rappresentatività delle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie;

          la legge prevede anche, all'articolo 35, che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenti al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della legge;

          il comma 7 dell'articolo 1 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 86 del 1989, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con il Ministro dell'agricoltura e dell'ambiente, verifichi con le regioni e le province autonome, sentiti ISPRA e il Comitato tecnico faunistico venatorio, la conformità della legge 157 e delle leggi regionali agli atti dell'Unione europea sulla conservazione della fauna selvatica;

          ad oggi, risulta che solo nel 2009 il Governo abbia prodotto una relazione sullo stato di attuazione della legge n. 157, peraltro parziale e priva delle necessarie informazioni. L'incarico del Comitato tecnico faunistico prevedeva la rotazione dei rappresentanti delle AAVV;

          negli ultimi anni, il territorio italiano ha subito mutamenti ambientali significativi: aumento del consumo di suolo, abbandono dell'agricoltura in zone collinari e montane, aumento di aree forestali e protette e modificazioni della presenza antropica. Ciò ha favorito l'aumento della fauna selvatica, soprattutto degli ungulati, con conseguenti criticità, anche sanitarie, aggravate dalla sconcertante pratica delle importazioni di animali per il ripopolamento;

          le condizioni attuali impongono, almeno per gli anni 2022, 2023 e 2024, di avere un quadro chiaro su: uso delle risorse per ripristini ambientali; qualità degli interventi per favorire la produzione naturale della fauna oggetto di prelievo; risultati raggiunti; rimborsi dei danni richiesti ed erogati agli agricoltori; attività e numero dei servizi di vigilanza svolti da agenti volontari o pubblici; quantità dei prelievi venatori per Regione e per specie; numero e caratteristiche dei sinistri (danni a persone, animali, cose, in particolare ai cani). Tutto ciò deve essere conforme all'articolo 9 della Costituzione;

          dal 1992, la legge n. 157 è stata spesso oggetto di modifiche e proposte di modifica parziali, ma mai di una riflessione organica. Le forti contrapposizioni tra le parti in causa non possono essere superate senza una puntuale e approfondita relazione che fotografi lo stato dell'arte. Il Governo, invece, ha scelto, faziosamente, di non promuovere un tavolo di confronto;

          per ottenere una riforma organica ed efficace che aggiorni la legge senza snaturarne i principi e apporti utili correttivi, sono fondamentali una lettura aggiornata della situazione e una nuova relazione sullo stato di attuazione delle norme vigenti –:

          se il Governo non ritenga necessario e urgente presentare al Parlamento, in tempi brevi, una relazione aggiornata sull'attuazione della legge n. 157 del 1992;

          se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a rivedere la composizione del Comitato faunistico venatorio, garantendo una piena rappresentanza, di tutti i portatori di interesse, e promuovere l'apertura di un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte.
(5-04352)

Interrogazione a risposta scritta:


      BARBAGALLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          gran parte del territorio italiano, specialmente in Sicilia, è ancora gravato da vincoli di usi civici e demanio civico, un sistema disciplinato storicamente dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal suo regolamento. A livello regionale, in Sicilia la materia è gestita dalla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12, e dalla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;

          tali vincoli limitano la piena disponibilità delle proprietà private, bloccando di fatto transazioni immobiliari, investimenti e lo sviluppo agricolo ed edilizio, pur essendo stati i terreni trasformati e urbanizzati;

          in comuni come Mineo (Catania), i costi di affrancamento per liberare i terreni sono spesso insostenibili, superando il valore di mercato dei terreni stessi e rendendo le procedure inaccessibili;

          questa situazione crea un profondo immobilismo economico e sociale, penalizzando agricoltori e proprietari, e impedendo la modernizzazione e la valorizzazione del patrimonio fondiario, nonostante gli oneri di urbanizzazione siano stati regolarmente pagati e le abitazioni siano state costruite con permessi regolari;

          la crisi del settore agricolo, acuita da fenomeni climatici estremi come la siccità e le grandinate, ha già reso insostenibili i costi di produzione, in un contesto di calo dei prezzi di prodotti agricoli primari come il grano, aggravando ulteriormente la situazione economica dei coltivatori;

          sebbene la Regione Siciliana abbia competenza primaria, la complessità del fenomeno e la recente legge 20 novembre 2017, n. 168 in materia di domini collettivi, richiedono un coordinamento e un'attenzione anche a livello nazionale –:

          se i Ministri interrogati per quanto di competenza siano a conoscenza della gravità della situazione, con particolare riferimento ai comuni siciliani interni e quali iniziative di competenza, in collaborazione con la Regione Siciliana, intendano intraprendere per risolvere la problematica del demanio civico e degli usi civici, al fine di sbloccare le proprietà e favorire lo sviluppo economico dei territori;

          se non si ritenga opportuno proporre o sostenere interventi normativi che portino a una riperimetrazione del demanio e degli usi civici, circoscrivendoli alle sole aree boschive, in maniera tale da permettere la sclassificazione delle aree che hanno perso tali caratteristiche, come quelle urbanizzate o edificate con regolari permessi di costruire;

          se non intenda, nell'immediato, assumere iniziative volte alla semplificazione delle procedure di affrancamento e, prevedendo anche per i proprietari di abitazioni in aree di espansione e artigianali, un'esenzione o una drastica riduzione dei costi, considerando che hanno già sostenuto oneri di urbanizzazione e pagato regolarmente tasse come l'Imu e l'Irpef.
(4-05744)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta orale:


      DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

          il Parco regionale dell'Adamello si estende per circa 51.000 ettari e rappresenta un corridoio ecologico di primaria importanza per la biodiversità, collegando il Parco dello Stelvio, dell'Adamello-Brenta e il parco nazionale svizzero dell'Engadina;

          il parco ospita il ghiacciaio più esteso d'Italia, la cui superficie si è ridotta da 19 chilometri quadrati nel 1957 a 17,7 chilometri quadrati nel 2015, con perdite di massa fino a 12 metri negli anni recenti e una perdita annuale di 14 milioni di metri cubi d'acqua, pari a 5.600 piscine olimpioniche;

          nel solo 2024, il ghiacciaio ha subito un arretramento frontale di 3 metri, con fusione segnalata fino alla quota di 3.100 metri, mentre sul fronte climatico si sono registrati 146 eventi meteorologici estremi nelle Alpi, con impatti negativi sugli habitat montani e sulle specie alpine più sensibili come camosci, lepre bianca, ermellino, pernice bianca e varie piante glaciali altamente specializzate;

          da nove anni il parco è privo di un direttore, condizione che ne limita la capacità gestionale, accentuando la fragilità dell'area e la sua esposizione alle pressioni antropiche;

          in tale contesto, il 17 luglio 2025 il consiglio regionale della Lombardia ha approvato un ordine del giorno che prevede l'istituzione di un tavolo permanente tra regione e comuni, con l'obiettivo di ridefinire la governance del parco, includendo esplicitamente la possibilità di modificarne i confini in funzione delle «esigenze dei centri urbanizzati». Successivamente, il 28 luglio 2025, la comunità montana della Valle Camonica ha approvato il documento «Linee di indirizzo per il Parco dell'Adamello», contenente le proposte da sottoporre al tavolo regionale di lavoro;

          la proposta prevede un drastico ridimensionamento del Parco, riducendone la superficie da circa 51.000 a 31.000 ettari e innalzando il confine regolamentare fino a 1.600 metri di altitudine, con l'esclusione di diversi centri abitati – tra cui Ponte di Legno, Bienno e Cimbergo – dal perimetro dell'area protetta, una misura che renderebbe disponibili 20.000 ettari per nuove edificazioni, con il concreto rischio di speculazione edilizia e gravi ripercussioni sull'equilibrio idrogeologico e sulla conservazione della biodiversità;

          numerose associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente Lombardia, Chimera, Enpa Brescia, Lac, Lipu e il Comitato in difesa del Parco dell'Adamello, hanno espresso forte opposizione alla proposta, in quanto esclude dalla protezione boschi, fauna alpina e ambienti sensibili, aprendo alla cementificazione di aree oggi naturali;

          durante un incontro pubblico, tenutosi a Breno (Brescia), il comitato ha richiesto il ritiro immediato della proposta, la nomina urgente di un direttore con piena autonomia tecnica e l'avvio di una valutazione di incidenza indipendente su interventi in alta quota, come la centralina idroelettrica nella Valle Adamé (quota 2.100 metri), su cui sono stati segnalati difetti strutturali e assenza di deflusso minimo vitale;

          a giudizio dell'interrogante, la revisione dei confini del Parco dell'Adamello contrasta con le direttive europee Habitat e Uccelli, nonché con la recente Nature Restoration Law, che impone agli Stati membri il ripristino di almeno il 20 per cento degli ecosistemi degradati entro il 2030;

          la riduzione del 40 per cento dell'area del parco comporterebbe una grave perdita di funzionalità ecologica e capacità di adattamento, mettendo a repentaglio la protezione del paesaggio alpino, degli equilibri idrogeologici e della biodiversità –:

          se i Ministri interrogati intendano adottare iniziative di competenza, in raccordo con gli enti interessati, per il mantenimento degli attuali confini del Parco regionale dell'Adamello, preservando la biodiversità e gli habitat del parco, coerentemente con gli impegni nazionali ed europei in materia di tutela delle aree protette e conservazione della biodiversità.
(3-02150)

Interrogazioni a risposta scritta:


      BARBAGALLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

          con sentenza del 27 marzo 2025 nella causa C-515/23 la Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia per il mancato rispetto degli obblighi, relativi allo scarico in acque recipienti considerate aree sensibili degli agglomerati di Cinisi, Terrasini e Castellammare del Golfo, nonché per l'agglomerato di Courmayeur;

          la condanna arriva per il mancato adempimento a quanto prescritto dalla predetta Corte con la sentenza C-585/13 a seguito di procedura di infrazione aperta per il non adeguato funzionamento della depurazione delle acque reflue in agglomerati superiori ai 10.000 abitanti equivalenti secondo i punti 4, 5 e 10 della direttiva comunitaria 91/271;

          la Corte ha valutato negativamente il lungo tempo trascorso dalla sentenza sopra citata, senza che l'Italia abbia provveduto alla messa in regola degli impianti o li abbia addirittura realizzati, condannando la Repubblica italiana al pagamento a favore della Commissione europea di una penale forfettaria di 10 milioni di euro e di una penale di importo pari a 13.687.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza C-585/13;

          le penali si aggiungono a quelle già pagate dal nostro Paese per le infrazioni nel settore della depurazione delle acque reflue e di sistemi fognari che, secondo una recente stima resa pubblica dal commissario unico per la depurazione, ammontano a oltre 450 milioni di euro, che si aggiungono ai 50 milioni dell'anno in corso di pagamento e sia pure a scalare;

          il suddetto commissario doveva realizzare gli interventi già programmati ed inclusi nel Piano di Tutela delle acque e di cui esistevano già i progetti tra questi le fognature di Carini, l'adeguamento del depuratore di Cinisi e la realizzazione di quello di Terrasini, interventi che, pare, sarebbero stati realizzati nell'arco di non più di tre anni;

          il commissario nominato dal Governo e su cui ricade l'onere di vigilanza, invece di dare attuazione a quanto già programmato e stabilito, optava per altra soluzione, stravolgendo i piani di tutela e persino la direttiva 2000/60/CE, accorpando agglomerati con il risultato, censurato dalla Corte di giustizia europea con la sua sentenza del 27 marzo 2025 causa C-515/23, di dilatare i tempi tecnici necessari per dare seguito a quanto già stabilito dalla programmazione regionale. Il tutto ha comportato l'erogazione di una sanzione per l'agglomerato ASI Palermo-Carini fortemente aumentata;

          l'attuale impianto di depurazione di Carini, che serve anche l'area industriale, funziona correttamente e prevede un trattamento terziario, il che potrebbe consentire con opportuni accorgimenti di poter da subito utilizzare le acque reflue depurate –:

          come spiega che il nuovo progetto prevede lo smantellamento dell'attuale impianto e la sostituzione con uno nuovo che però non consentirebbe l'utilizzo delle acque reflue depurate tutto questo contro le vigenti disposizioni normative;

          come giustifichi il fatto che il collettamento dei reflui dai comuni di Cinisi e Terrasini sia stato previsto in variante del piano delle acque della regione e del piano d'ambito dell'ATI di Palermo, con decisione assunta direttamente dal commissario straordinario, che peraltro, a giudizio dell'interrogante, sarebbe andato oltre i suoi poteri;

          infine come possa spiegare il notevole ritardo accumulato dal commissario se non ritenga vi siano state carenze legate alla mancata attuazione degli interventi previsti nel Piano di Tutela delle acque probabilmente più rapidi e meno costosi.
(4-05733)


      BARABOTTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

          il Sito di interesse nazionale (Sin) di «Massa e Carrara», perimetrato con decreto ministeriale 21 dicembre 1999, rappresenta una delle più complesse e datate criticità ambientali del Paese, oggetto di un lungo e travagliato iter di bonifica;

          l'Accordo di programma del 1° settembre 2016, integrativo del precedente accordo del 2011, prevedeva esplicitamente tra i suoi obiettivi l'«individuazione delle sorgenti di contaminazione attive per le acque sotterranee», quale presupposto per un efficace risanamento;

          le indagini condotte hanno identificato diverse sorgenti primarie di contaminazione ancora attive, tra cui spicca per pericolosità e dimensioni il cosiddetto «Cumulo N» nell'area ex Ferroleghe, un deposito di circa 14.400 metri cubi di fanghi industriali contenenti Cromo esavalente;

          paradossalmente, lo stesso Accordo di programma del 2016 ha escluso dai propri interventi la bonifica del «Cumulo N», adducendo come motivazione la sua collocazione su un'area di proprietà privata;

          recentemente è stata aggiudicata la gara d'appalto integrato, per un importo di oltre 7,4 milioni di euro, per la realizzazione di un impianto di trattamento della falda (barriera idraulica), il cui progetto esecutivo è stato consegnato da Sogesid S.p.A.;

          gli stessi documenti tecnici di progetto evidenziano, a giudizio dell'interrogante, il rischio che tale imponente intervento, finanziato con ingenti risorse pubbliche anche a valere su fondi Fsc e PNRR, possa essere reso di fatto inefficace dalla continua lisciviazione di inquinanti dalle sorgenti primarie non ancora rimosse, configurando un'azione simile a «prosciugare il mare con un cucchiaio» e un potenziale danno erariale –:

          quale sia l'attuale stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle sorgenti di contaminazione primarie e ancora attive all'interno del Sin di Massa Carrara, con particolare e urgente riferimento al «Cumulo N» sito nell'area ex Ferroleghe, e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere anche al fine di evitare che lo stanziamento di ingenti risorse pubbliche per la bonifica della falda, pur necessario, possa risultare vanificato qualora non si proceda, contestualmente e con la massima urgenza, alla rimozione delle fonti primarie di inquinamento che continuano a contaminare la falda stessa;

          quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda intraprendere per superare l'impasse procedurale legato alla natura privata del sito «Cumulo N», alla luce della esigenza della piena applicazione del principio «chi inquina paga».
(4-05736)


      ZIELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

          la cosiddetta «Torre degli Upezzinghi», nota anche come Torre di Caprona, sita in località Caprona nel comune di Vicopisano (Pisa), è un bene storico di rilevante pregio paesaggistico e culturale, situato su uno sperone roccioso visibile da gran parte della pianura pisana;

          il bene risulta presumibilmente vincolato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ed è stato in passato oggetto di interesse da parte della regione Toscana e di enti culturali per progetti di valorizzazione e recupero, come da comunicato ufficiale della Giunta regionale del 2021;

          risulta all'interrogante che nei mesi recenti sarebbe avvenuta, secondo quanto emerso pubblicamente anche nel Consiglio comunale di Vicopisano del 28 luglio 2025, una vendita a soggetti privati del terreno comprendente la torre e l'area circostante (Catasto Terreni – Foglio 4, Particella 440, per circa 6,5 ettari), senza apparente attivazione della procedura di prelazione da parte degli enti pubblici competenti, nella medesima area, sono state rinvenute cave dismesse non bonificate, e risultano diffuse a livello locale notizie secondo cui il terreno oggetto della compravendita potrebbe essere destinato, secondo piani non noti alla cittadinanza, a discarica per materiali inerti di origine edilizia;

          la Cava di Uliveto, poco distante, rappresenta tuttora una ferita aperta nel paesaggio dei Monti Pisani, e numerose segnalazioni di cittadini e associazioni chiedono da anni la riqualificazione paesaggistica mediante piantumazione di alberature e interventi di mitigazione;

          alla Torre di Caprona, purtroppo, sono avvenuti negli ultimi anni numerosi decessi per caduta dall'alto, tra cui almeno tre casi documentati nel 2023 e 2025, in assenza di protezioni, segnalazioni o misure di sicurezza adeguate –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vendita del bene denominato «Torre degli Upezzinghi» e dell'area circostante, e se siano state attivate le procedure di verifica e tutela previste dalla normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici;

          quali iniziative intenda assumere il Ministero della cultura per verificare lo stato di tutela e conservazione del bene e l'eventuale esercizio del diritto di prelazione pubblico, ove ne ricorrano i presupposti giuridici;

          quali misure intenda adottare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per assicurare la bonifica delle cave dismesse nell'area di Caprona e per impedire eventuali nuove destinazioni d'uso incompatibili con le esigenze ambientali e sanitarie del territorio;

          se i Ministri interrogati non ritengano urgente un piano congiunto di riqualificazione paesaggistica dei Monti Pisani, con particolare riferimento alla Cava di Uliveto e alla Cava di Caprona, che da anni deturpano visivamente l'ambiente circostante, anche attraverso interventi di rimboschimento, mascheramento visivo e recupero ambientale;

          se si intenda adottare un piano di messa in sicurezza urgente per la Torre degli Upezzinghi, alla luce dei tragici eventi recenti, garantendo la protezione dell'incolumità pubblica e valorizzando il bene storico in una cornice di fruizione sostenibile.
(4-05739)

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:


      SCOTTO. — Al Ministro della cultura, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

          come riportato dal quotidiano «Corriere Fiorentino» in più articoli della fine di luglio 2025, nella città di Firenze è in corso una protesta per denunciare le condizioni contrattuali, retributive e lavorative subite da alcune centinaia di lavoratori della società Dussmann assegnataria tramite Consip di alcuni servizi aggiuntivi e strumentali nei musei statali;

          secondo quanto denunciato da lavoratrici e lavoratori, la stessa società farebbe uso di agenzie interinali e di contratti a tempo determinato reiterati per larga parte delle maestranze, alimentando così la precarietà di lavori che potrebbero invece, con una remunerazione accettabile e un'assunzione diretta a tempo indeterminato offrire relativa stabilità e condizioni minimamente dignitose ai dipendenti, che si trovano a guadagnare meno di 9 euro lordi l'ora;

          nelle Gallerie degli Uffizi, già dalla fine del 2024, si è attivato il contratto Consip di Dussmann per svolgere servizio di accompagnamento nel prestigioso Corridoio Vasariano utilizzando personale inquadrato nel contratto multiservizi, probabilmente assunto a tempo determinato e in buona parte, come denunciato dalle organizzazioni sindacali, tramite agenzie interinali, supplendo così alla carenza del personale statale e non utilizzando la società partecipata Ales spa;

          in occasione delle aperture straordinarie delle Gallerie degli Uffizi si è già utilizzato lo stesso personale per i servizi di sala (non considerabili né strumentali, né aggiuntivi, ma assolutamente essenziali per l'apertura delle sale dei musei), anziché, com'era consuetudine fino all'anno scorso, il personale della società partecipata statale Ales spa o dell'attuale concessionaria Opera Laboratori Fiorentini, entrambe società che garantiscono il contratto del commercio, retribuzioni dignitose e relazioni industriali trasparenti;

          nel prossimo futuro il personale Dussmann (contratto multiservizi) potrebbe sostituire circa 67 lavoratori della attuale concessionaria Opera Laboratori Fiorentini (contratto del commercio) in servizi essenziali di sorveglianza di sala che spetterebbero ad impiegati statali o della partecipata Ales spa;

          in tale prospettiva si verificherà a breve che nei più rilevanti luoghi di cultura si svolgerà la stessa mansione con contratti di lavoro diversi con tutele e retribuzioni non adeguate;

          tale scelta degli enti autonomi, come ormai sono i grandi musei dopo la riforma Franceschini, non si giustifica in alcun modo se non per scaricare costi residuali sul lavoro, della sicurezza dei fruitori dei musei o della qualità del lavoro e dei servizi offerti in uno dei settori più importanti del nostro Paese;

          i musei statali sono tra i principali attrattori di turismo e una delle più importanti immagini dell'Italia nel mondo, traino di un settore che non conosce crisi vista l'enorme quantità di accessi giornalieri –:

          se si ritenga accettabile, specie in un periodo come questo caratterizzato da un carovita insostenibile, che nei musei statali si operi un residuo abbattimento di costi di gestione dei servizi aggiuntivi e strumentali ad evidente discapito della remunerazione e della stabilità del lavoro;

          se si intenda assumere iniziative volte a garantire l'applicazione di condizioni contrattuali e di lavoro dignitose ai lavoratori impiegati nei musei statali, alla luce di quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali;

          se si ritenga accettabile che servizi non aggiuntivi o strumentali come la sorveglianza di sala delle Gallerie degli Uffizi siano esternalizzati tramite Consip invece di utilizzare la dedicata Ales spa, controllata dallo Stato, e se ciò non rappresenti un precedente preoccupante di declassamento del lavoro col rischio di non offrire un'accoglienza turistica all'altezza e con tutte le garanzie di sicurezza necessarie.
(4-05743)

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza:


      I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura, per sapere – premesso che:

          il Poligrafico, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, è proprietario dell'immobile sede della prima Zecca dell'Italia unita, sito in Roma, via Principe Umberto n. 4, per il quale il piano industriale 2017/2019 prevedeva un intervento di riqualificazione con valenza istituzionale, volto a realizzare in tale sede un polo per la valorizzazione delle attività storico-artistiche del Poligrafico;

          l'edificio è stato realizzato tra il 1908 ed il 1911 per volere del Re Vittorio Emanuele III e concepito in modo innovativo per coniugare la dimensione industriale per produrre a quella istituzionale;

          questa duplice natura ha reso da subito l'immobile un unicum architettonico, come poi ratificato dal vincolo diretto, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), cui è sottoposto dal 2013;

          dopo anni di abbandono seguiti alla dismissione delle funzioni, nel 2016, si definiva il contenzioso con il demanio attraverso un atto transattivo che confermava la piena proprietà dell'immobile al Poligrafico, che con il sostegno del Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale avviava studi per la valorizzazione in chiave economica culturale dell'edificio;

          a seguito dell'affidamento dell'attività di ricerca al Dicea, lo Studio ha assunto così la forma di un vero e propri progetto, denominato «Fabbrica delle Arti e dei Mestieri», che il Poligrafico ha ritenuto di sviluppare attraverso un concorso di progettazione in accordo con la competente soprintendenza, data la rilevanza dei contenuti;

          nel 2021 è stato definito un progetto di recupero dell'immobile e della sua trasformazione in un luogo fisico e ideale con l'obiettivo di promuovere cultura, tutelare e promuovere le arti metalliche e grafiche, insegnare i mestieri agli artigiani del futuro e raccontare l'Italia attraverso i prodotti che il Poligrafico ha realizzato per lo Stato italiano attraverso le produzioni e le collezioni uniche che possiede. La fabbrica delle arti e dei mestieri era progettata, con una concezione innovativa, come il luogo in cui si rinnova il patto fra cittadini e lo Stato;

          il Poligrafico ha quindi bandito, ai primi di marzo del 2018, un concorso di progettazione. A seguito dei bandi di gara pubblici, il progetto di restauro architettonico è stato affidato all'Atelier Femia – che sta procedendo nell'intervento di restauro architettonico – e il progetto museologico e museografico allo Studio Progetto Zenone. Il progetto è stato autorizzato con il provvedimento d'intesa Stato-regione Lazio n. 611 del 4 febbraio 2021;

          ciò nonostante, a margine dell'ultima Conferenza di servizi del 27 febbraio 2025 n. 747, è stata approvata una variante in corso d'opera che prevede una radicale revisione della distribuzione funzionale dell'edificio. La variante ha eliminato quasi tutte le destinazioni pubbliche e culturali previste, ridefinite nel nuovo progetto come «spazi accessori» al servizio esclusivo della sede aziendale. Il ristorante è diventato una mensa interna, gli spazi convegnistici ricondotti a sale riunioni aziendali, mentre gli ambienti destinati a ospitalità temporanea sono stati del tutto eliminati, operando così una radicale trasformazione del progetto;

          il progetto di museo, con annessi spazi per laboratori artigiani, è stato condiviso con comitati ed associazioni di quartiere, ha visto la collaborazione di istituti universitari, è stato quindi un progetto partecipato;

          come denunciato da esperti e da associazioni, anche in occasione di recenti mobilitazioni cittadine per contrastare la trasformazione del progetto, l'obiettivo della revisione operata sarebbe quello di far tornare gli uffici all'interno dell'edificio della Zecca, trasformando la progettualità aperta al quartiere e alla fruibilità artistica in una destinazione esclusivamente «aziendale»;

          il 27 luglio 2025 un gruppo di docenti universitari impegnati nella formazione, nella cultura e nella ricerca pubblica per l'architettura e la città di Roma hanno sottoscritto un appello urgente al Presidente della Repubblica per ripristinare la funzione pubblica e culturale dell'edificio, come previsto nel progetto originario –:

          se il Ministro dell'economia e delle finanze sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le motivazioni di questo radicale cambio di destinazione d'uso dell'immobile che penalizza un quartiere che, grazie ad una presenza creativa forte avrebbe trovato nel progetto originario un luogo di aggregazione e valorizzazione identitaria;

          se il Ministro della cultura sia a conoscenza di quanto esposto e come sia stata possibile la trasformazione del progetto in corso e con quali motivazioni la Soprintendenza competente, che aveva approvato il progetto precedente, lo abbia autorizzato;

          quale sia la sorte dei macchinari, tutti vincolati, presenti in molti spazi dell'immobile di via Principe Umberto 4, e come siano compatibili con la destinazione ad uffici e quale sia il futuro della Scuola dell'Arte della Medaglia che viveva del nesso con la storia del luogo e che costituisce un'eccellenza nel settore;

          quali siano gli intenti per il museo di via Salaria, che nel progetto era destinato a confluire nella FAM, visto che è di fatto non visitabile e ciò mortifica il materiale di pregio che vi è esposto;

          se non si intendano adottare iniziative di competenza al fine di evitare il rischio di un ipotetico danno erariale in quanto i progetti museologici e museografici, consistenti in moltissimi materiali, sono stati regolarmente approvati dalla Direzione dell'Istituto Poligrafico-Zecca dello Stato, regolarmente retribuiti ma non realizzati.
(2-00669) «Di Biase, Orfini».

Interrogazione a risposta in Commissione:


      CENTEMERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          il regolamento (UE) 2023/1114 (cosiddetto MiCA) e il successivo decreto legislativo n. 129 del 2024 hanno definito il quadro normativo per l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi e degli emittenti di cripto-attività;

          dopo l'entrata in vigore del citato quadro normativo, il 23 luglio 2025, la Consob ha sottoposto al mercato una consultazione per la definizione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività;

          secondo quanto riportato nel documento di consultazione, si prevede l'introduzione nel regime contributivo per l'anno 2025, già determinato con delibera n. 23352 del 10 dicembre 2024, di una specifica contribuzione a carico dei Crypto-Asset Service Providers (Casp) al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, per far fronte ai costi aggiuntivi derivanti dalle attività di vigilanza della Consob sui Casp medesimi;

          tuttavia, il processo autorizzativo per i Casp presenta elementi di similitudine, a livello di complessità dell'istruttoria, con quello delle Sim e delle Sgr, cui però non è richiesto il versamento di un contributo di vigilanza al momento della presentazione dell'istanza autorizzativa;

          le suddette proposte di definizione del contributo di vigilanza, pur giustificate dalla necessità di finanziare le attività di supervisione, sollevano preoccupazioni tra gli operatori del settore, i quali temono un onere contributivo sproporzionato e con possibili ricadute in termini di minor concorrenza degli operatori italiani rispetto ai competitor esteri;

          l'adozione di interventi volti a contenere aumenti degli oneri contributivi di vigilanza a carico dei soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività appare necessaria anche per evitare che una tale specifica contribuzione, non essendo prevista in altri Stati europei, possa indurre molti operatori a presentare un'istanza di autorizzazione in un altro Stato membro, a svantaggio della competitività del mercato dei capitali nazionale –:

          quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per garantire la competitività degli operatori del settore, evitando che il contributo di vigilanza di cui in premessa possa trasformarsi in un aumento ingiustificato degli oneri a carico dei Casp.
(5-04351)

Interrogazioni a risposta scritta:


      BOSCHI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche», è entrata in vigore il 2 gennaio 2024;

          l'articolo 2 della medesima legge introduce il diritto all'oblio oncologico anche nel settore bancario, finanziario, assicurativo e degli investimenti, vietando agli operatori del settore di richiedere o utilizzare informazioni relative a pregressi oncologici, qualora il trattamento si sia concluso senza recidive da oltre dieci anni – o cinque, se la diagnosi è avvenuta prima del compimento del ventunesimo anno di età;

          il comma 7 del medesimo articolo prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dunque entro il 2 luglio 2024, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) debba adottare una deliberazione per stabilire le modalità attuative del comma 1, eventualmente predisponendo modelli e formulari, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

          secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in un articolo pubblicato il 21 luglio 2025, non risulta ancora adottato il provvedimento attuativo da parte del CICR, a più di un anno dal termine stabilito dalla legge;

          l'assenza del provvedimento compromette gravemente l'efficacia della norma e continua a determinare situazioni discriminatorie in danno degli ex pazienti oncologici, in aperto contrasto con i principi affermati dalla legge –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza del ritardo nell'adozione della deliberazione da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevista dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 193 del 2023;

          quali siano le ragioni del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge;

          quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare per sollecitare l'adozione del provvedimento, così da garantire la piena operatività del diritto all'oblio oncologico anche nell'accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, come previsto dal legislatore.
(4-05738)


      COLOMBO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          Area Blu S.p.A. è una società nata nel 1996 come ente pubblico-privato, oggi qualificata come società in house providing partecipata dal comune di Imola, dal consorzio A.M.I., dalla città metropolitana di Bologna, dai comuni di Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna e dal nuovo circondario Imolese;

          la società svolge attività strumentali e funzionali agli enti soci, in ambiti quali la gestione, progettazione, riqualificazione e realizzazione di opere pubbliche, immobili, infrastrutture e aree pubbliche, nonché nei servizi connessi alla mobilità, sicurezza stradale e gestione della sosta;

          a seguito di un accesso agli atti presentato il 20 gennaio 2025 da un consigliere comunale di Imola, con cui si richiedevano chiarimenti in merito a sopravvenienze passive per un importo pari a 200.000 euro iscritte nel bilancio 2023 (pubblicato nel 2024), la società Area Blu S.p.A. ha comunicato che, durante la predisposizione di tale bilancio, erano state rilevate tre registrazioni contabili – una risalente ad agosto 2022 e due ad aprile 2023 – per le quali non è stato possibile individuare né la causale originaria dei pagamenti, né i relativi destinatari;

          la società ha inoltre riferito che le verifiche interne effettuate non hanno consentito di reperire documentazione giustificativa (fatture o contratti) e che, non disponendo di ulteriori strumenti, ha avviato accertamenti per verificare l'eventuale sussistenza di responsabilità;

          è stato altresì riferito che l'azienda si è attivata tempestivamente e con spirito di massima trasparenza, coinvolgendo gli organi societari, gli organi di controllo, i soci, nonché segnalando i fatti alla magistratura e alla Corte dei conti. Ad oggi le indagini da parte dell'autorità giudiziaria risulterebbero ancora in corso;

          la vicenda ha suscitato ampio clamore mediatico a livello locale e nazionale, contribuendo a compromettere la reputazione della società e degli enti soci, nonché a sollevare dubbi sull'operato degli organi di controllo societario –:

          se i Ministri interrogati, alla luce dei fatti esposti, non ritengano opportuno promuovere per quanto di competenza, iniziative ispettive, anche attraverso il ricorso ai servizi ispettivi di finanza pubblica e della funzione pubblica, in relazione alla gestione amministrativa e contabile della società Area Blu S.p.A., nonché ogni iniziativa di competenza in ordine all'efficacia delle funzioni di controllo interno e gestione finanziaria in casi analoghi a quello di cui in premessa.
(4-05741)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


      PELLICINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          con diverse comunicazioni indirizzate alla Direzione generale del personale e della formazione – Ufficio IV – Gestione del personale, il Procuratore della Repubblica di Varese ha segnalato la grave carenza di personale a scapito della funzionalità dei servizi della Procura, soprattutto per quanto concerne le segreterie dei pubblici ministeri;

          a fronte infatti di una pianta organica di trentasette persone, l'organico effettivamente in servizio è di sole diciannove unità;

          il problema rischia di aggravarsi nei prossimi mesi, in quanto i pubblici ministeri, dai quattro in servizio attualmente, diventeranno almeno otto entro dicembre, a danno dell'organizzazione di alcune segreterie;

          da tempo, il Procuratore della Repubblica attende aggiornamenti sul bando mobilità distacco del 25 giugno 2024 diretto a far fronte alle carenze sopra descritte;

          a quanto consta all'interrogante sono pervenute 20 domande di adesione al suddetto bando da parte di dipendenti di enti locali e una parte di queste domande ha già ottenuto il nulla osta da parte delle amministrazioni di appartenenza, mentre altre non sono soggette nemmeno a parere;

          laddove queste persone fossero autorizzate a prendere servizio presso la Procura della Repubblica di Varese, verrebbero colmati i vuoti di organico e potrebbe essere garantito il corretto espletamento di tutte le funzioni dell'ufficio –:

          di quali informazioni sia in possesso in merito alla grave situazione descritta in premessa e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare al fine di velocizzare l'entrata in servizio presso la Procura della Repubblica di Varese dei dipendenti degli enti locali che hanno fatto domanda.
(4-05726)


      ROGGIANI e SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          il Servizio navale della Polizia penitenziaria è una specialità della Polizia penitenziaria italiana che si occupa della gestione e sicurezza di diverse imbarcazioni e dei detenuti a bordo, è una componente altamente specializzata del Corpo;

          istituita con il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1983 ha il compito di fornire supporto operativo e logistico alle strutture penitenziarie situate in ambito insulare o lagunare, nonché di garantire una presenza efficace e sicura nelle acque territoriali in prossimità degli istituti dipendenti dal Ministero della giustizia;

          le unità navali della Polizia penitenziaria svolgono molteplici attività, dal pattugliamento delle acque intorno agli Istituti di pena, al trasporto via mare di personale, materiali e detenuti, e rientrano nelle funzioni del reparto anche il pronto intervento, le operazioni di soccorso marittimo per quanto di competenza ed il supporto alle attività di ricerca di evasi;

          inizialmente, una delle principali finalità del Servizio navale era il presidio delle isole carcerarie come l'Asinara e Pianosa; con la chiusura di queste strutture, l'attività di traduzione dei detenuti è diventata il fulcro delle operazioni navali;

          il Ministero della giustizia sta attuando le procedure per aggiudicare la costruzione di alcuni mezzi navali destinati alla Polizia penitenziaria, con l'obiettivo di rinnovare una flotta che secondo lo stesso dicastero si trova in «stato obsoleto» e di «avanzata usura»;

          per entrare a far parte del Servizio navale della Polizia penitenziaria, è necessario appartenere al ruolo degli agenti/assistenti, sovrintendenti e al ruolo degli ispettori con una certa esperienza e superare un corso di specializzazione che prepara alle specifiche esigenze del servizio navale; il Dap, proprio al fine di coprire le gravissime carenze di personale e attesa la difficoltà nell'individuazione di personale da adibire ai servizi navali del Corpo, anche in considerazione delle quiescenze e dunque per una corretta copertura dei ruoli tabellari, ha emanato appositi interpelli, che però risultano del tutto insufficienti rispetto alle esigenze minime, tenuto presente che per gestire una sola navetta, denominata naviglio di altura, servono per ogni turno almeno 1 ispettore come comandante, e 6 persone a bordo per espletare i vari compiti, servizi e per tutelare la sicurezza, e che il servizio deve essere garantito almeno anche il pomeriggio e se necessario di notte –:

          se il Ministro interrogato non ritenga di dover fornire ogni elemento utile in merito all'impegno del suo Dicastero e all'effettivo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie da destinare al personale e alla sua formazione specifica, al fine di assicurare il funzionamento di un servizio essenziale quale quello svolto dal Servizio navale della Polizia penitenziaria, importante nella gestione della sicurezza e del controllo dei detenuti a bordo delle navi, per la sicurezza pubblica e la tutela dell'ordine pubblico.
(4-05727)


      CAFIERO DE RAHO e CHERCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          la notizia della prossima apertura di una nuova sezione presso la casa circondariale di Uta, in provincia di Cagliari, destinata ad accogliere 92 detenuti sottoposti al regime del 41-bis è stata diffusa da fonti giornalistiche e sarebbe confermata da una comunicazione della direzione generale del Dipartimento amministrazione penitenziaria. Indiscrezioni più recenti suggeriscono che i detenuti potrebbero essere distribuiti anche negli istituti di Bancali (Sassari), Badu e Carros (Nuoro);

          questa decisione ha generato forte preoccupazione tra le istituzioni locali, operatori del settore e società civile, in quanto il Ministro della giustizia non avrebbe coinvolto la regione Sardegna, gli uffici di Sorveglianza o altre autorità territoriali. La presidente della regione Sardegna e il procuratore generale di Cagliari hanno già espresso pubblicamente tali preoccupazioni;

          il trasferimento aggraverebbe le condizioni carcerarie e il sistema sanitario penitenziario. Il carcere di Uta soffre già di sovraffollamento cronico, ospitando 683 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 561 posti. A ciò si aggiungono carenze strutturali, sanitarie e di organico. Non risulta inoltre alcun adeguamento del personale di polizia penitenziaria per i più gravosi compiti che derivano dall'accoglienza di detenuti al 41-bis, con immediate ricadute sulla sicurezza dell'istituto;

          la Sardegna ospita già 93 detenuti al regime speciale del 41-bis, circa il 12,5 per cento del totale nazionale (742 detenuti, secondo il Rapporto 2025 dell'Associazione Antigone). Questi detenuti sono quasi tutti esponenti apicali di organizzazioni mafiose (Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, Mafie Pugliesi e altre analoghe associazioni), che mantengono spesso canali di comunicazione e comando attraverso familiari, emissari e intermediari. La presenza di familiari e sodali dei detenuti, che si recano negli Istituti penitenziari per i colloqui, moltiplica il rischio di infiltrazione nell'economia legale e di «colonizzazione» dei territori. È già stato osservato, con precedenti trasferimenti di boss mafiosi a Sassari, che i familiari di detenuti appartenenti a diversi clan possono incontrarsi, stringere legami e persino dar vita a nuove alleanze tra cosche mafiose;

          in un contesto geografico come quello sardo, caratterizzato da forte attrattività turistica e paesaggistica, la presenza stabile di tali soggetti rappresenta un rischio concreto. L'acquisto di immobili, la gestione di ristorazione e strutture ricettive, o altre attività economiche, attraverso prestanome o intermediari, costituisce una strategia consolidata di penetrazione criminale che determina una vera e propria «colonizzazione» mafiosa;

          l'indagine Hydra della Direzione distrettuale antimafia di Milano ha già dimostrato l'esistenza di un'alleanza strutturale tra esponenti di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, funzionale ad accrescere i profitti e a prevenire conflitti interni. Questo quadro, unito alle occasioni di incontro, in spazi circoscritti, dei familiari e sodali degli esponenti apicali al regime del 41-bis, creerà opportunità di conoscenza e condivisione di progetti criminali comuni, particolarmente rischiosi per la Sardegna;

          anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nel «Rapporto tematico sul regime detentivo speciale ex articolo 41-bis 2023», ha espresso riserve sul concentramento in Sardegna di un numero così elevato di detenuti ad altissima pericolosità, sottolineando l'esigenza di una riflessione sulla sostenibilità di tale operazione;

          in conclusione, prima di procedere a trasferimenti di tale portata, è indispensabile valutare attentamente il contesto territoriale, sociale e istituzionale, nonché monitorare i segnali di presenza e radicamento della criminalità organizzata;

          inoltre, risulta che il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna, Domenico Arena, convocato dalle commissioni II e VI della regione Sardegna per il giorno 31 luglio 2025, non si sia presentato, venendo meno al dovere di leale collaborazione tra le istituzioni, in un momento di pressante esigenza informativa degli organi regionali –:

          se l'indice di sovraffollamento dell'istituto penitenziario di Uta – o degli altri, nei quali potrebbero essere trasferiti – verrà ridotto, prima del loro arrivo;

          se gli organici della polizia penitenziaria presso l'istituto di Uta – o gli altri eventualmente individuati verranno integrati per fronteggiare la pericolosità dei nuovi detenuti e garantire adeguata vigilanza;

          se il Ministro della giustizia intenda condividere con il Ministro dell'interno un piano «sicurezza», fondato sulla presenza nel territorio di forze di polizia sufficienti a contrastare la colonizzazione mafiosa anche a salvaguardia dei cittadini sardi;

          se siano già stati acquisiti elementi di valutazione presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari, gli uffici di sorveglianza della Sardegna, il comandante della regione dei carabinieri Sardegna, il comandante della regione della Guardia di finanza, i prefetti ed i questori delle province, al fine di accertare l'effettiva capacità delle forze in campo di sostenere l'impatto del quasi raddoppio dei detenuti al 41-bis nelle strutture penitenziarie, ma anche nei territori dell'isola, per la prevedibile presenza di familiari e sodali che potranno attuare la colonizzazione per finalità di infiltrazione dell'economia legale.
(4-05732)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta orale:


      SQUERI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

          la prima metà del 2025 è stato il periodo più critico dell'ultimo decennio per l'industria automobilistica europea, fatto salvo il periodo pandemico;

          le immatricolazioni nell'UE hanno subito una contrazione dell'1,9 per cento nei primi sei mesi del 2025 e il mercato resta il 20 per cento al di sotto i livelli pre-pandemia (2019). Le previsioni al 2030 formulate dalle associazioni dei costruttori non segnalano un cambio di passo;

          in Europa, complice la debolezza del mercato, l'avanzata delle auto cinesi si fa sempre più pressante e per la prima volta insidia direttamente anche alcuni dei principali attori del settore, come Ford e Mercedes. I marchi cinesi hanno conquistato il 5,4 per cento del mercato europeo, con un +85 per cento dei volumi, grazie a veicoli elettrici più economici e competitivi;

          la nuova regolamentazione UE sulle emissioni con limiti stringenti e rischi di multe miliardarie entro il 2027, finisce per destabilizzare produzioni e margini;

          a causa dei dazi americani, Stellantis ha stimato in 1,5 miliardi di euro le penalizzazioni da mettere in conto nel 2025, ma il comparto che esprime le maggiori preoccupazioni è quello della componentistica italiana, per l'impatto che i dazi avranno sull'automotive tedesco, primo mercato di destinazione del nostro export di settore, per un valore di oltre 5 miliardi di euro;

          correttamente è stato osservato che se si uccide l'auto europea, muore anche l'innovazione essendo il settore, sia per quel che riguarda la produzione di veicoli, sia dal lato della componentistica, è il primo motore privato di investimenti in ricerca e sviluppo;

          una politica industriale intelligente deve basarsi sulla neutralità tecnologica, non con l'imposizione dell'elettrico come unica soluzione. Occorre sostenere opzioni tecnologicamente mature e sostenibili come l'ibrido o i biocarburanti;

          la sostenibilità non può essere un privilegio per pochi. In un quadro di prezzi crescenti in cui si assiste alla pressoché totale scomparsa delle utilitarie, la crescita costante dell'età media del parco auto europeo, dà il segno del fallimento delle politiche sin qui adottate –:

          se non ritenga opportuno farsi promotore, sia in ambito nazionale che in sede europea, di piani volti a favorire il ricambio del parco auto tramite incentivi all'acquisto di vetture di produzione europea a basse emissioni anche non elettriche e non necessariamente nuove.
(3-02149)

Interrogazione a risposta scritta:


      LA PORTA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

          il Ministero delle imprese e del made in Italy assegna ogni anno, dal Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, i contributi di sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017;

          tali contributi sono destinati all'emittenza locale come ad esempio tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica ed emittenti a carattere comunitario, e vengono concessi sulla base di criteri che tengono conto del sostegno all'occupazione, dell'innovazione tecnologica e della qualità dell'informazione anche sulla base dei dati di ascolto;

          in data 16 luglio 2025 veniva pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, il decreto direttoriale contenente la graduatoria provvisoria dei beneficiari e l'elenco degli importi dei contributi da assegnare alle emittenti televisive a carattere comunitario per l'annualità 2025;

          all'interno dell'elenco dei beneficiari appaiono numerose realtà locali che non risultano possedere le frequenze televisive per poter effettivamente trasmettere contenuti nonostante sia indicato il canale di pertinenza o Lcn;

          in base alla graduatoria emerge che due imprese, Associazione Accademia del Dialogo e Associazione Toscana Cultura Viva con sede in Prato, via Campolmi 4, sono risultate assegnatarie di contributi per i seguenti marchi: Star1-Star6 (Lcn 117-177-192-193-195-196), MXTV (Lcn 197), Hyper Tv (Lcn 198), Mars Tv (Lcn 199), Cultura viva tv (Lcn 210), Chianti tv (Lcn 211) ed Urban tv (Lcn 212) per un totale di 71.164,68 euro, oltre ai contributi già ottenuti per l'annualità 2024;

          tuttavia, le frequenze suindicate non risultano effettivamente esistenti e di conseguenza non in grado di trasmettere alcun contenuto, ed all'indirizzo indicato si trovano soltanto studi professionali e sedi legali di società tessili –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa;

          quali siano i parametri di assegnazione dei fondi assegnati, e se siano previsti controlli sulla reale trasmissione ad opera delle piattaforme beneficiarie dei contributi, in particolar modo sulle frequenze delle imprese Associazione Accademia del Dialogo e Associazione Toscana Cultura Viva.
(4-05729)

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


      AMENDOLA, SARRACINO, LAUS e GRAZIANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

          in data 5 agosto 2025 presso il quartiere residenziale di Pisticci Scalo frazione del comune di Pisticci si è registrato un tentativo di furto sventato dai carabinieri allertati dai cittadini che ha portato all'arresto di una persona;

          periodicamente sul territorio del comune di Pisticci e dell'hinterland si registrano furti che mettono in allarme la popolazione alimentando un clima di insicurezza tra cittadini e operatori economici;

          il territorio del solo comune di Pisticci è vastissimo, 233 chilometri quadrati, uno dei più estesi dell'intero territorio nazionale e ricomprende anche una serie di frazioni popolose a partire da Marconia, Pisticci scalo, Tinchi e Centro agricolo;

          il comune è sede di un commissariato della Polizia di Stato e di una compagnia dell'Arma dei Carabinieri, due presidi molto importanti che però risultano essere sottodimensionati dal punto di vista degli organici in servizio;

          il periodo estivo è particolarmente stressante perché la copertura del commissariato e della compagnia riguarda non solo il territorio del comune in oggetto ma altri comuni molto importanti della costa jonica, della collina e montagna materana da Bernalda a Ferrandina fino a Stigliano senza trascurare che le località turistiche della costa richiamano migliaia di turisti accrescendo le esigenze di sicurezza;

          una pattuglia per turno è davvero poco per un territorio così vasto e impegnativo anche in relazione alla particolare orografia territoriale;

          l'area di Pisticci scalo tra l'altro è anche caratterizzata dalla presenza di un'area industriale molto ampia con numerose aziende di medie e grandi dimensioni proprio a confine con le palazzine della frazione che richiedono anch'esse vigilanza in termine di sicurezza;

          il personale a cui va riconosciuto lo straordinario quotidiano impegno nello svolgimento del proprio lavoro è sottoposto a turni di servizio stressanti e sono costretti nelle turnazioni e nei periodi di ferie a notevoli sacrifici pur di assicurare adeguata copertura;

          vi è un'urgente e improcrastinabile necessità di potenziare organici e mezzi a disposizione del commissariato della Polizia di Stato e della compagnia dei Carabinieri di Pisticci;

          agli annunci governativi di incremento delle unità di personale non ha fatto seguito una corrispondente messa a terra presso i due presidi che continuano ad essere sottodimensionati rispetto alle previste piante organiche;

          vi è bisogno di più pattugliamenti, a partire dai servizi che riguardano la frazione di Pisticci scalo, e di un numero superiore di uomini e mezzi a presidio del territorio;

          in più per quanto concerne il quartiere di Pisticci scalo è tempo che venga dotato finalmente di un servizio di videosorveglianza attivo e di sistemi tecnologici che supportino l'azione delle forze dell'ordine nel presidio e controllo del territorio e anche di un migliore e più efficace coordinamento con la polizia locale, un intervento di natura tecnologica che deve essere attivo su tutto il territorio comunale;

          l'amministrazione comunale ha candidato a finanziamento un progetto per installazione di un sistema di videosorveglianza che interessa l'intero territorio comunale da Pisticci scalo fino a zona mare;

          il gruppo parlamentare del Partito Democratico aveva già presentato nei mesi scorsi una interrogazione, sollecitando interventi in tale direzione, a cui ancora non è pervenuta risposta –:

          in considerazione di quanto riportato in premessa, quali opportune e tempestive iniziative i Ministri interrogati intendano assumere per incrementare da subito le unità di personale in servizio presso la compagnia dell'Arma dei Carabinieri e il commissariato della Polizia di Stato presenti a Pisticci nonché per attivare di concerto con l'ente locale un capillare servizio di videosorveglianza per la frazione di Pisticci scalo che supporti l'azione di controllo delle forze dell'ordine a tutela della sicurezza dei cittadini della citata frazione.
(3-02148)

Interrogazione a risposta scritta:


      LA PORTA e MICHELOTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          la figura del segretario comunale, scelto dal sindaco dagli iscritti all'Albo nazionale tenuto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo n. 99 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali), è essenziale per garantire legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa locale svolgendo funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi politici, nonché le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Rpct) come previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012;

          da oltre sette mesi il comune di Firenze è privo di un segretario generale, figura dirigenziale prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Tuel);

          analoga situazione si registra presso la città metropolitana di Firenze, il cui sindaco coincide con quello del comune, anch'essa priva del segretario generale da oltre un anno, come risulta dalla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale;

          la mancata nomina del segretario comunale, secondo la giurisprudenza amministrativa e la prassi ministeriale, può costituire una grave violazione di legge suscettibile di determinare l'avvio del procedimento di scioglimento del consiglio comunale, come già avvenuto nel caso del comune di Copparo (Ferrara) con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 2004, a seguito di solleciti prefettizi non ottemperati;

          secondo quanto appreso da fonti di stampa locali, la prefettura di Firenze non ha ancora adottato solleciti o diffide nei confronti delle due amministrazioni per l'omessa nomina del segretario generale;

          la situazione rappresenta un unicum nel panorama delle grandi città italiane, e rischia di compromettere l'efficacia del sistema dei controlli e delle garanzie previste dalla vigente normativa –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della prolungata vacanza del posto di segretario generale presso il comune e la città metropolitana di Firenze;

          se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza anche di carattere ispettivo tramite la Prefettura di Firenze, al fine di sollecitare le amministrazioni inadempienti alla nomina del segretario.
(4-05730)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


      CASU, MANZI e ROGGIANI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

          il decreto-legge n. 45 del 2025, convertito nella legge n. 79 del 2025, ha introdotto una soglia massima del 30 per cento dei posti a bando assegnabili ai candidati risultati idonei ma non vincitori dei concorsi PNRR escludendo la possibilità di scorrere ulteriormente le graduatorie; a quanto si apprende da notizie di stampa la stessa normativa prevede che, in caso di rinuncia da parte di un candidato idoneo, il posto resti vacante, senza possibilità di assegnazione ad altro idoneo in graduatoria, a differenza di quanto previsto per i vincitori;

          tale disposizione produce l'effetto paradossale per cui posti autorizzati rimangono scoperti, mentre centinaia di candidati idonei, che hanno superato regolarmente le prove, vengono esclusi da ogni possibilità di immissione in ruolo;

          secondo le stime delle organizzazioni sindacali, a fronte di un contingente autorizzato di 48.504 posti per l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2025/26, i posti effettivamente vacanti sarebbero almeno 52.656, e parte di essi rischiano di restare inutilizzati a causa della rigidità della normativa vigente;

          numerosi sindacati, comitati e associazioni hanno sollevato preoccupazioni su questa situazione, chiedendo una modifica urgente del meccanismo per garantire il principio di merito e la copertura effettiva delle cattedre disponibili; l'attuale disciplina appare quindi non solo inefficiente dal punto di vista amministrativo, ma anche iniqua e discriminatoria nei confronti di candidati che, pur idonei, si vedono preclusa ogni possibilità di assunzione a causa di vincoli procedurali privi di reale giustificazione; la mancata copertura delle cattedre disponibili rischia di compromettere il buon funzionamento del sistema scolastico e di aggravare ulteriormente il fenomeno del precariato;

          l'Italia si è impegnata con la Commissione europea, nell'ambito del PNRR, ad assumere 70.000 docenti entro il 2026. Se le attuali procedure continuano a escludere chi ha già dimostrato la propria idoneità, questi obiettivi rischiano di non essere raggiunti. Secondo i dati della Fondazione Agnelli, a oggi è stato speso meno del 30 per cento dei fondi PNRR destinati alla formazione dei docenti. La mancata copertura dei posti si traduce non solo in ritardi strutturali e perdite di risorse, ma anche in gravi ricadute sull'organizzazione scolastica;

          ogni posto vacante non coperto da assunzione in ruolo viene trasformato in supplenza, spesso assegnata solo nel mese di ottobre con incarichi annuali. La continuità didattica – soprattutto per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali – viene sistematicamente compromessa –:

          se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative di carattere normativo, con urgenza, per consentire lo scorrimento delle graduatorie degli idonei in caso di rinuncia anche oltre il limite del 30 per cento del contingente autorizzato, altresì e in ogni caso, quali iniziative intenda assumere per garantire l'efficienza del sistema scolastico, evitando che cattedre disponibili restino vacanti per meri vincoli amministrativi, e per porre fine a quello che appare come l'ennesimo atto punitivo nei confronti di chi ha superato un concorso pubblico regolarmente.
(5-04348)


      IACONO, MANZI, CASU, BARBAGALLO, PROVENZANO, MARINO e PORTA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

          tra i primi provvedimenti adottati dall'attuale Esecutivo con la legge di bilancio 2023 vi sono stati rilevanti tagli che hanno avuto un impatto negativo sul settore dell'istruzione;

          in particolare, è stata introdotta una nuova disciplina per la definizione dei criteri relativi all'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la distribuzione dello stesso tra le regioni. Contestualmente è stato approvato un piano di riduzione delle sedi scolastiche, che comporterà inevitabili accorpamenti, colpendo in modo particolare i territori già fragili, come le aree interne e montane;

          in riferimento al concorso per Direttori dei servizi generali e amministrativi (Dsga) bandito con decreto dirigenziale 3122 del 12 dicembre 2024, il Comitato spontaneo idonei ha recentemente denunciato – con una nota ufficiale del 26 luglio 2025 – una grave discrepanza tra il numero di posti vacanti, circa 1.416, e le assunzioni autorizzate di circa 825 unità, nonostante atti ministeriali e normativi indichino un fabbisogno superiore;

          il decreto ministeriale n. 127 del 2023, la nota Mef n. 23667 del 2024 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2024 avevano chiaramente tracciato una linea diversa, che avrebbe consentito un maggiore scorrimento delle graduatorie e una piena valorizzazione delle risorse già selezionate tramite concorso pubblico. A tutto ciò si aggiunge l'impatto del dimensionamento scolastico, una misura fortemente contestata dalle comunità educative e dalle regioni. Il progressivo accorpamento delle istituzioni scolastiche, sta portando alla soppressione di autonomie scolastiche e alla riduzione di posti di dirigenza e di Dsga, con effetti diretti sulla qualità del servizio e sull'occupazione del personale qualificato. Tali scelte rischiano di vanificare l'investimento umano e formativo di centinaia di idonei, già selezionati secondo criteri pubblici e meritocratici –:

          quali siano le motivazioni che avrebbero portato – per l'anno scolastico 2025/2026 – all'autorizzazione assunzionale di soli 825 unità, nonostante la disponibilità accertata sia di 1.416 posti vacanti, in ogni caso e altresì, se non intenda, il Ministro interrogato, garantire lo scorrimento integrale della graduatoria degli idonei nel triennio di validità, valorizzando così l'investimento formativo e professionale dei candidati selezionati.
(5-04349)

Interrogazioni a risposta scritta:


      GHIRRA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

          da notizie di stampa locale si è appreso di alcune criticità che si sono verificate in Sardegna in relazione alla definizione delle sede disponibili per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici;

          in particolare, dalla lettura dell'informativa resa dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna in data 1° agosto 2025 emerge che in seguito all'incontro del succitato direttore Usr con le organizzazioni sindacali di area sono stati adottati i medesimi criteri degli anni precedenti;

          nel dettaglio il criterio scelto consente di avere un numero equo di reggenze in ciascuna provincia, ma restano scoperte nella provincia di Cagliari alcune scuole di fascia A che non sono state coperte con la mobilità, con la conseguenza che ci saranno persone che usufruiscono dei permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 costrette ad andare fuori provincia;

          in pratica, a fronte delle 24 sedi disponibili rese note dall'Usr il 14 luglio 2025, e considerato il contingente di 10 immissioni in ruolo stabilito dal Ministero dell'istruzione e del merito, l'Ufficio ha predeterminato le 10 sedi esprimibili secondo il criterio di assegnazione della dirigenza alle autonomie che, nell'anno scolastico 2024/2025, erano in reggenza. Tuttavia, questo criterio non tiene conto della complessità gestionale di alcune istituzioni scolastiche, in particolare quelle classificate in fascia A e fascia B, che risultano escluse dall'elenco delle sedi esprimibili. Queste scuole, complesse per dimensione e articolazione dell'offerta formativa, richiederebbero con urgenza la presenza stabile di un dirigente titolare. Paradossalmente, tra le sedi esprimibili figurano invece scuole in fascia C, meno complesse e con un numero esiguo di alunni;

          inoltre, la predeterminazione delle sedi non consentirebbe ai vincitori del concorso aventi diritto di precedenza ai sensi della legge n. 104 del 1992 di scegliere la sede più vicina alla residenza della persona assistita, configurando una situazione che rischia di ledere diritti tutelati dalla normativa vigente;

          per questi motivi con un proprio comunicato la Uil Scuola Rua Sardegna ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale di integrare l'elenco delle sedi esprimibili, consentendo ai vincitori del concorso di potere esprimere la propria preferenza su tutte le 24 sedi individuate nel provvedimento del 14 luglio –:

          se sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e se non intenda promuovere, nel rispetto delle prerogative e dell'autonomia scolastica, l'adozione di criteri di assegnazione scelti in osservanza dei principi di trasparenza ed equità oltre che il prioritario rispetto delle tutele stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(4-05725)


      PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

          nel mese di giugno 2025, da fonti di stampa, si è appreso che la dirigente scolastica del liceo Montessori di Roma ha denunciato una situazione di disagio legata a presunti comportamenti vessatori da parte di alcuni rappresentanti sindacali della CGIL. La dirigente ha affermato di essere stata mobbizzata per «aver espresso posizioni a favore delle riforme di Valditara»;

          in data 11 giugno 2025, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-04072, la sottosegretaria Frassinetti ha affermato che «è necessario procedere con gli opportuni approfondimenti sul caso specifico e, a tal proposito, l'ufficio scolastico regionale per il Lazio ha comunicato di essersi attivato tempestivamente e di aver già disposto i doverosi accertamenti presso il Liceo “Montessori”, al fine di verificare la veridicità dei fatti riportati e di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti» –:

          quale sia l'esito dell'accertamento svolto dall'Ufficio scolastico regionale in merito alla vicenda segnalata dalla dirigente scolastica del liceo Montessori di Roma.
(4-05731)


      GRIPPO e RICHETTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

          secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, numerosi partecipanti alle classi di concorso AB24 e AB25 in Emilia-Romagna per la predisposizione di graduatorie di insegnanti di inglese per scuole medie e superiori, attualmente si trovano a vivere una situazione di grave incertezza;

          nello specifico, molti tra coloro che avevano partecipato sia al concorso ordinario del 2020 (concluso soltanto nel 2024) sia al concorso PNRR1 del 2023, si sono visti assegnare 12,5 punti relativi al superamento dell'abilitazione prevista dal concorso del 2020. Tuttavia, tali punti in Emilia-Romagna non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo delle graduatorie, dal momento che la pubblicazione ufficiale dei risultati è avvenuta dopo la scadenza per presentare la domanda al concorso PNRR1;

          alcuni candidati, pur consapevoli dell'irregolarità formale, hanno comunque dichiarato tali punti, così ottenendoli. Altri, non li hanno dichiarati rimanendo quindi esclusi dalle graduatorie mentre, altri ancora, se li sono visti attribuire per errore riuscendo così ad entrare in graduatoria in una posizione estremamente favorevole;

          secondo quanto emerge da alcuni articoli di stampa, molti candidati, essendo consapevoli della situazione anomala, avrebbero immediatamente contattato l'Ufficio scolastico regionale chiedendo chiarimenti e segnalando l'errore. Nonostante ciò, ad oggi nulla è stato modificato: questi professori e queste professoresse vivono con il timore che la cattedra possa esser loro revocata nel corso dell'anno scolastico qualora la controversia venga risolta in favore di coloro che hanno comprensibilmente presentato ricorso;

          quanto descritto delinea un quadro che coinvolge un centinaio di docenti dell'Emilia-Romagna che hanno presentato segnalazioni e hanno avviato un maxi ricorso al Tar. Secondo la CISL-Scuola, su entrambe le classi AB24 e AB25, persistono gravi errori nel conteggio dei titoli: punteggi gonfiati, attribuzioni improprie, valutazioni errate di titoli non conformi o duplicati. La situazione, nonostante una prima rettifica della graduatoria dell'11 luglio 2025, rimane critica per molti docenti. Come anticipato, la problematica sorge dal fatto che le graduatorie del concorso 2020 sono state pubblicate solo nel marzo 2024 (con successiva rettifica a giugno), mentre il bando PNRR1 del 2023 era già chiuso. Ciò ha comportato disparità di trattamento tra i candidati: alcuni hanno potuto aggiungere i punti al proprio curriculum, altri no, in base alla tempestività della pubblicazione nelle diverse regioni;

          l'Ufficio scolastico regionale, che ha potere di ratifica ma non di valutazione, è intervenuto chiedendo alle commissioni di rimuovere i 12,5 punti a tutti ma, secondo i sindacati, tale misura non è stata applicata in modo uniforme. Per i candidati della AB25, in particolare, restano casi in cui i punti permangono «per superamento di precedente concorso». È stata disposta anche una revisione sulla classe AB24, ma solo per i casi meno numerosi e solo entro il termine per le immissioni in ruolo (lo scorso 31 luglio 2025) –:

          se sia a conoscenza della situazione descritta e come intenda porre rimedio alle disfunzioni amministrative che hanno dato luogo a tale problematica, anche al fine di evitare in futuro il ripetersi di casi analoghi.
(4-05735)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


      SANTILLO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

          la situazione del servizio di emergenza sanitaria 118 presso l'Asl Benevento presenta gravissime criticità per l'utilizzo di numerose ambulanze obsolete che hanno superato i limiti d'impiego di 5 anni o 150 mila chilometri, soglie stabilite dal documento sul sistema delle emergenze sanitarie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 1992, pagina 63, punto b);

          si riscontrano inammissibili ritardi causati da frequenti guasti e avarie dei mezzi costretti a fermarsi con pazienti gravi a bordo o in avvicinamento al luogo dell'intervento, come risulta riportato anche da alcuni organi d'informazione;

          risulta che l'Asl abbia consentito l'utilizzo di ambulanze con un chilometraggio eccessivo in violazione alla convenzione triennale 2021-2023, conclusa il 31 dicembre 2024, in cui si stabiliva che: «Il mezzo principale individuato per le postazioni convenzionate è sostituito al raggiungimento dei 150.000 chilometri di percorrenza complessiva...»;

          lo schema della nuova convenzione per il soccorso trasporto infermi 118 (triennio 2025-2027), approvato con deliberazione Asl n. 590 del 21 novembre 2024, prevede l'utilizzo di mezzi «nuovi» con «sostituzione dell'intero parco auto... entro e non oltre mesi 4 dalla data di sottoscrizione della convenzione» con ambulanze «di nuova immatricolazione»;

          le ambulanze nuove sarebbero dovute entrare in servizio il 1° gennaio 2025, ma la Asl ha concesso proroghe dai contorni incomprensibili: si è ormai alla fine di luglio e ancora non si intravede alcuna soluzione per la sostituzione del parco auto vetusto così come previsto negli accordi sottoscritti;

          l'utilizzo di mezzi non conformi rappresenta una grave inadempienza che, oltre a mettere a rischio la sicurezza degli operatori e la vita dei cittadini, compromette la sicurezza, la qualità e l'efficacia dell'intero sistema di pronto soccorso;

          ad avviso dell'interrogante l'utilizzo di ambulanze obsolete comporta, da un lato, un risparmio per l'aggiudicatario che evita i costi del noleggio a lungo termine di mezzi nuovi e, dall'altro, un incremento delle spese per la Asl costretta a sostenere maggiori costi derivanti dalla manutenzione straordinaria sui mezzi usurati utilizzati in spregio agli accordi sottoscritti;

          nonostante evidenti episodi di grave inefficienza nel servizio di trasporto infermi, la Asl non ha mai sospeso, nemmeno in via cautelativa, i pagamenti relativi a un appalto triennale che complessivamente supera i 27 milioni di euro e, in modo ancora più sorprendente, ha continuato a pagare regolarmente le somme, sostenendo che il servizio sia stato svolto «nel rispetto di tutte le norme della convenzione» e che le prestazioni siano state «regolarmente eseguite» (come da determine di pagamento mensili, tra cui l'ultima, n. 2604 del 17 luglio 2025);

          dall'analisi dei costi relativi alle manutenzioni dei mezzi, sarebbero emerse «spese non conformi ai criteri regolamentari», come riportato nella «Rendicontazione spese anno 2022» recentemente approvata dalla Asl con atto deliberativo n. 201 del 24 aprile 2025;

          le soluzioni adottate si sono dimostrate insufficienti e prive di capacità decisionale in relazione alla grave carenza di vigilanza e controllo necessari per garantire un'efficace amministrazione sanitaria sul territorio –:

          se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti in premessa che rappresentano una grave minaccia alla sicurezza sanitaria pubblica e quali iniziative urgenti intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di risolvere celermente il problema, anche considerato il mancato rispetto delle normative e delle tempistiche di gara che si concretizza in un grave pregiudizio all'erogazione di servizi essenziali e alla tutela della salute dei cittadini, e se si ritenga opportuno l'avvio di iniziative ispettive in ordine a una tale gestione delle risorse pubbliche;

          quali iniziative di competenza ritenga di intraprendere il Governo al fine di garantire sull'intero territorio nazionale e in particolare nel territorio di Benevento, un efficace, celere ed adeguato servizio di emergenza sanitaria, anche alla luce dei gravi fatti in premessa.
(5-04350)

Interrogazione a risposta scritta:


      MARI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          Agropoli, in provincia di Salerno, dal 30 luglio 2025 è rimasta ufficialmente senza pronto soccorso;

          questo avviene nel momento clou della stagione estiva, è stata smantellata perfino l'insegna al posto del pronto soccorso, è attivo il solo Psaut (Primo soccorso accettazione urgenza territoriale);

          il Psaut rappresenta solo un punto di riferimento per la gestione delle emergenze sanitarie a livello locale, garantendo sì un intervento rapido in attesa del trasferimento in ospedale o della presa in carico da parte dei servizi territoriali, ma nel Psaut non è presente personale medico specializzato;

          questo ha destato forte preoccupazione e delusione sia nei residenti che nei turisti che d'estate affollano la rinomata provincia Sud di Salerno, ai quali in caso di emergenze, è negata la tutela della salute in quanto il Pronto soccorso rappresenta uno dei fondamentali servizi da garantire da parte del Servizio sanitario nazionale;

          questo episodio è solo il triste epilogo di quella che era già una situazione di fatto. Ormai da diversi anni infatti il «Pronto Soccorso» era stato declassato, ad un punto di primo intervento, come confermato anche dall'ultimo atto aziendale dell'Asl;

          è comprensibile da parte di residenti e turisti la sensazione di abbandono che stanno provando per una sanità non rispondente ai bisogni e alle necessità del territorio, che ha il diritto ad avere una struttura pubblica essenziale, dignitosa e capace di rispondere efficacemente alla legittima richiesta di ricevere assistenza sanitaria adeguata in particolare nell'ambito di eventuali emergenze;

          a parere dell'interrogante è necessario individuare ed attuare immediatamente una presenza di pronto soccorso presso l'ospedale di Agropoli per affrontare anche il delicato periodo estivo e far fronte alle eventuali necessità di residenti e turisti con personale specializzato, ma anche per riportare stabilmente e strutturalmente il servizio di pronto soccorso presso l'ospedale di Agropoli –:

          se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa;

          se sia a conoscenza dei motivi che hanno portato la Asl a chiudere il pronto soccorso e trasformarlo in Psaut (Primo soccorso accettazione urgenza territoriale), che non può garantire gli stessi livelli di prestazione in caso di emergenze;

          se non ritenga, per quanto di competenza, e al fine di garantire il pronto soccorso ad Agropoli quale livello essenziale delle prestazioni, di attivarsi, in raccordo con la regione Campania, al fine di individuare da subito una soluzione che garantisca nell'immediato il servizio di pronto soccorso durante il periodo estivo, servizio che dovrà essere garantito in maniera continuativa presso l'ospedale di Agropoli.
(4-05737)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

      L'interrogazione a risposta scritta Carmina n. 4-05592, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 luglio 2025, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato D'Orso.

      L'interrogazione a risposta immediata in Assemblea Ubaldo Pagano e altri n. 3-02141, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 agosto 2025, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato De Luca.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


      ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

          secondo quanto riportato dalla stampa, una minore di 12 anni sarebbe stata costretta a contrarre matrimonio in un contesto di presunta coercizione familiare nella provincia di Latina;

          dagli atti dell'inchiesta risulterebbe che la bambina sia rimasta incinta sempre a 12 anni e che, dopo un'interruzione spontanea della gravidanza, sia stata portata presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) per l'intervento di rimozione del feto;

          tale vicenda solleva gravi preoccupazioni in merito alla tutela dei minori, al rispetto della legislazione vigente in materia di matrimonio e alla prevenzione di fenomeni di violenza e sfruttamento nei confronti delle bambine;

          l'ordinamento italiano vieta espressamente il matrimonio dei minori di 16 anni, salvo autorizzazione del tribunale per i minorenni in casi eccezionali e nell'interesse del minore (articolo 84 del Codice Civile);

          la Costituzione italiana, all'articolo 29, riconosce la famiglia come una società naturale fondata sul matrimonio e garantisce l'eguaglianza giuridica tra i coniugi, escludendo forme di discriminazione e costrizione;

          la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013, impone agli Stati di adottare misure adeguate per prevenire e contrastare matrimoni forzati e proteggere le vittime;

          risulta necessario accertare se vi siano state omissioni da parte delle autorità locali nella prevenzione di tale fenomeno e quali azioni siano state intraprese per tutelare la minore coinvolta –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda e quali iniziative, per quanto di competenza, abbiano intrapreso per verificare i fatti riportati;

          quali misure di tutela siano state adottate nei confronti della minore coinvolta e se risulti sia stato attivato un percorso di protezione da parte dei servizi sociali;

          se risulti che la bambina abbia frequentato la scuola dell'obbligo e se non lo avesse fatto se sia stato segnalato il suo caso. Ed ancora, se risulti che l'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli) abbia segnalato questo fatto di asportazione del feto alle autorità visto che a quell'età un rapporto sessuale è per legge considerato violenza;

          quali iniziative si intendano adottare per rafforzare i controlli e prevenire situazioni analoghe sul territorio nazionale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e formazione per le comunità maggiormente a rischio.
(4-04491)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'onorevole interrogante, richiamando un caso di matrimonio forzato che ha riguardato una minore di appena dodici anni, torna su un tema molto caro al Governo tutto, quello della lotta alla violenza contro le donne, che nonostante i numerosi sforzi fatti negli ultimi anni continua a mietere vittime.
      In premessa pare opportuno ancora una volta rimarcare che il contrasto a tale odioso fenomeno, che mina nel profondo la nostra società, ha impegnato la compagine di Governo sin dal suo insediamento, come dimostrano le numerose iniziative, a carattere non soltanto normativo, assunte negli ultimi anni.
      Si tratta di un percorso, quello intrapreso dal nostro Paese, che parte da lontano, essendo iniziato, per l'appunto, nel 2011 con la sottoscrizione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
      Il rispetto degli obblighi discendenti da tale fonte sovranazionale ha, infatti, indotto il legislatore nazionale ad intervenire, in prima battuta, sul codice penale e sul processo penale, per poi rivolgere la propria attenzione anche ai procedimenti civili e minorili, nella consapevolezza che tale fenomeno non si argina soltanto con il potenziamento degli strumenti di repressione, ma anche con il rafforzamento dei presidi di tutela delle vittime che decidono di rivolgersi al giudice civile.
      In questo contesto si è inserita l'introduzione della nuova fattispecie criminosa del delitto di costrizione o induzione al matrimonio, di cui all'articolo 558-
bis del codice penale introdotto dall'articolo 7 della legge 19 luglio 2019, n. 69.
      La norma intende, per l'appunto, punire con una disposizione
ad hoc la pratica dei cosiddetti matrimoni forzati, così contrastando un fenomeno di dimensioni ormai globali e prevedendo anche aggravamenti di pena in caso di minore età delle vittime.
      Ciò, in adempimento di uno specifico obbligo sancito dall'articolo 37 della convenzione di Istanbul sopra richiamata, che impone agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel «costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio» e nell'«attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio».
      Anche l'Assemblea generale dell'ONU, nel 2014, ha adottato una risoluzione che prevede raccomandazioni «di sostanza» in materia, caldeggiando l'assunzione di iniziative da parte delle Nazioni unite e delle loro agenzie, degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali, e ancora degli esponenti della società civile e degli altri rilevanti attori. In questa direzione si pone, pure la risoluzione del Consiglio per i diritti umani ONU di Ginevra n. 29/8 del 2 luglio 2015, che ha previsto il rafforzamento degli sforzi per prevenire ed eliminare i matrimoni precoci e forzati ed il cui negoziato è stato co-presieduto da Italia e Sierra Leone.
      Invero, l'Italia è sempre stata in prima linea nella lotta alla piaga dei matrimoni precoci e forzati. Attraverso la sua cooperazione, ha sempre sostenuto le iniziative multilaterali che mirano a garantire l'uguaglianza di genere. Si pensi, a titolo esemplificativo, al programma congiunto di UNFPA e UNICEF sull'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, che rappresenta un eccellente esempio di promozione del raggiungimento dell'uguaglianza di genere.
      A livello europeo, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e violenza domestica, approvata nel maggio 2024 (2024/1385/UE), rappresenta il primo strumento adottato dall'Unione per dotarsi di
standard comuni nel contrasto alla violenza di genere.
      Essa si occupa anche del tema affrontato dall'atto parlamentare in oggetto, onerando espressamente gli Stati membri dell'adozione di fattispecie di reato che puniscano condotte intenzionali come la costrizione di un adulto o di un minore a contrarre matrimonio o l'attirare un adulto o un minore nel territorio di un Paese diverso da quello in cui risiede allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.
      Al considerando n. 16 della Direttiva si legge testualmente: «Il matrimonio forzato è una forma di violenza che comporta gravi violazioni dei diritti fondamentali e, in particolare, dei diritti delle donne e delle ragazze all'integrità fisica, alla libertà, all'autonomia, alla salute fisica e mentale, alla salute sessuale e riproduttiva, all'istruzione e alla vita privata. [...] Spesso, al matrimonio forzato si aggiungono forme di sfruttamento e di violenza fisica e psicologica come lo sfruttamento sessuale. È pertanto necessario che tutti gli Stati membri rendano il matrimonio forzato penalmente perseguibile e prevedano sanzioni adeguate per gli autori di tale reato [...]».
      Come anticipato
supra, però, l'ordinamento italiano risulta già implementato sotto tale profilo, grazie all'introduzione, avvenuta nel 2019, del nuovo art. 558-bis del codice penale.
      È noto, peraltro, che la pratica dei matrimoni forzati si inserisce sovente nel contesto del più ampio fenomeno della tratta di esseri umani. Per combattere tale piaga l'Italia, in attuazione della direttiva UE 2011/36 che stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani, ha adottato per il periodo 2022-2025 il nuovo piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.
      Il piano definisce le strategie pluriennali e le azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime ed è fondato sulle quattro direttrici che a livello internazionale guidano la lotta alla tratta degli esseri umani: prevenzione, persecuzione del crimine, protezione e cooperazione.
      In questo senso, il Piano ha fatto proprie le raccomandazioni del
Group of experts on action against trafficking in human beings (GRETA), tra cui quella di rafforzare gli sforzi per prevenire la tratta di minori, anche sensibilizzando l'opinione pubblica sui rischi e le diverse manifestazioni della tratta di minori, compresi – per l'appunto – i matrimoni precoci e forzati dei minori.
      Numerosi sono stati in questi anni gli eventi, i seminari e le campagne di sensibilizzazione relativi al fenomeno della tratta degli esseri umani ed alle diverse declinazioni della tratta dei minori, compresi i matrimoni forzati. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla campagna di comunicazione istituzionale inaugurata in occasione della XVIII giornata europea contro la tratta degli esseri umani del 18 ottobre 2024, consistente in uno spot che, attraverso immagini di uomini, donne e bambini in condizioni di sfruttamento, ha voluto sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno della tratta. Essa proseguirà nel corso del 2025 con messaggi mirati ai diversi tipi di sfruttamento cui le vittime di tratta possono essere sottoposte.
      Un segno della particolare attenzione rivolta dal Governo a questo fenomeno è stato dato, ancora, lo scorso giugno 2024, con la designazione, per la prima volta, di un Inviato speciale sui temi della tratta di esseri umani, al quale sono stati attribuiti compiti di interlocuzione con le organizzazioni europee ed internazionali e con i principali
partners e di coordinamento tecnico delle diverse Amministrazioni nazionali coinvolte.
      L'impegno del Governo su questo fronte si è tradotto, poi, anche nella destinazione, già con la legge di bilancio 2023, di maggiori risorse finanziarie al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale e, soprattutto, al Piano nazionale di azione antitratta 2022-2025, inserito dall'OSCE come una buona pratica all'interno di una valutazione più generale sui piani d'azione degli Stati partecipanti in materia di contrasto al fenomeno.
      Anche il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 ha previsto azioni concrete, in linea con l'Agenda ONU 2030 che, all'obiettivo 5, indica la finalità di raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze, pure attraverso l'eliminazione di tutte le pratiche dannose, compreso il matrimonio forzato delle bambine ed incluse le mutilazioni genitali femminili.
      Altro segnale è stato lanciato in occasione della riunione ministeriale G7 sulla parità di genere e l'
empowerment femminile di Matera, tenutasi il 5 ottobre 2024, con l'adozione di una dichiarazione con cui sono state formalmente condannate tutte le forme di violenza contro le donne, ivi compresi la sterilizzazione forzata ed i matrimoni infantili, precoci e forzati. L'accento è stato posto, in particolare, sulla necessità di implementare i meccanismi già esistenti e funzionali all'individuazione anticipata e all'eliminazione di pratiche dannose come le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni infantili, precoci e forzati.
      Ciò detto quanto alle misure apprestate per combattere l'odiosa pratica dei matrimoni forzati, venendo alla specifica vicenda richiamata dall'interrogante si rappresenta che il Dicastero si è prontamente attivato per far luce su di essa, compiendo le opportune verifiche.
      È stata dunque acquisita dettagliata relazione sia dal procuratore presso il tribunale per i minorenni di Roma che dal presidente del tribunale di Latina e dal procuratore presso lo stesso Tribunale.
      Ebbene, dalle risultanze acquisite è emerso che a carico del giovane e dei genitori di lui sospettati di aver concordato con i genitori della minore l'avvio della stabile convivenza tra i due è stato iscritto un procedimento penale per il reato di violenza sessuale aggravata e che nei confronti dei genitori del ragazzo è stata emessa ed eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ad oggi le indagini risultano concluse con notifica di avviso di conclusione delle indagini preliminari.
      Parallelamente il tribunale per i minorenni di Roma ha disposto, in via indifferibile ed urgente, il collocamento della minore e della figlia di lei in idonea struttura socio-educativa, e successivamente ha disposto il collocamento della piccola presso l'abitazione della giovane, con attivazione di un servizio di assistenza da parte del servizio sociale del comune di Latina. Successivamente, la diade è stata collocata in comunità protetta per scongiurare il pericolo di condizionamenti derivanti dal permanere della giovane presso l'abitazione familiare e dunque a contatto con il compagno sottoposto ad indagine.
      Con successivo decreto è stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale tanto dei genitori della piccola nata in seguito a quella convivenza nei confronti di quest'ultima quanto dei genitori della giovane vittima nei confronti della stessa. Val la pena evidenziare infine che il procedimento civile dinanzi al tribunale per i minorenni di Roma è ancora pendente.
      Dall'istruttoria svolta risulta, dunque, che il caso è stato trattato in modo molto approfondito dalle autorità giudiziarie competenti, le quali si sono mosse compiendo tutti i doverosi accertamenti ed interessando il locale servizio sociale per la necessaria assistenza alla vittima.
      Invero, il coinvolgimento dei servizi sociali costituisce momento imprescindibile nel sistema apprestato dall'ordinamento per la protezione e la tutela dei minori vulnerabili.
      Più in generale, pare opportuno evidenziare che l'attività di presa in carico dei minori rientra tra le specifiche competenze dei comuni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 328 del 2000. In tale contesto merita menzione la misura di sistema introdotta dalla legge di bilancio 2021 per il rafforzamento del servizio sociale professionale, con la quale è stato formalmente tipizzato un livello essenziale di prestazione (LEP) che deve essere garantito sull'intero territorio nazionale, definito nei termini di un rapporto tra assistenti sociali e popolazione pari ad 1 operatore ogni 5.000 abitanti.
      L'obiettivo perseguito è quello di rafforzare la titolarità pubblica del servizio sociale professionale, mediante la previsione di risorse incentivanti destinate esclusivamente all'assunzione diretta a tempo indeterminato di assistenti sociali nei servizi sociali territoriali, anche al fine di intercettare e prevenire situazioni di particolare disagio nel tessuto sociale.
      È stato, dunque, introdotto un finanziamento – a valere sul Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – destinato all'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato. A valere sul medesimo fondo vengono, inoltre, finanziati interventi volti al rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale, riservandovi a tal fine risorse pari ad euro 22,5 milioni annui (di cui euro 20 milioni sulla quota servizi ed euro 2,5 milioni sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora). Il potenziamento dell'infrastruttura dei servizi sociali costituisce peraltro il principale obiettivo del nuovo piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026, approvato dalla rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
      Tale piano – in linea con quelli precedenti – delinea le strategie per rafforzare il sistema di
welfare, promuovendo l'inclusione sociale e contrastando l'emarginazione. Esso, in particolare, prevede interventi mirati per le persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alla prevenzione e al disagio sociale.
      Particolare rilievo assumono, ancora, le seguenti misure: la garanzia europea per l'infanzia (Child Guarantee), il piano di azione nazionale della garanzia infanzia (PANGI), l'avviso pubblico DesTEENazione-Desideri in azioni, l'avviso pubblico nazionale per la presentazione di progetti per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti.
      In particolare, il piano di attuazione nazionale della garanzia infanzia (PANGI), che si svilupperà fino al 2030, è strutturato come un modello di intervento che si concretizza in un polo di servizi integrati per accompagnare i giovani in percorsi in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla loro crescita individuale, al fine di promuoverne l'autonomia, la partecipazione e l'inclusione sociale.
      Ancora, l'avviso pubblico «DesTEENazione-Desideri» in azione è finalizzato alla sperimentazione di servizi integrati multifunzionali rivolti agli adolescenti e ai giovani di età compresa tra 11 e 21 anni. Esso prevede, in particolare, l'organizzazione di servizi e spazi diversificati nell'ambito dei quali organizzare attività preventive di tipo socioeducativo e percorsi mirati. Le principali aree di intervento riguardano: la prevenzione del disagio sociale, il contrasto alla dispersione scolastica, l'erogazione di servizi di consulenza psicologica individuale e di gruppo, lo sviluppo di competenze relazionali ed emotive, il supporto alle famiglie e la realizzazione di progetti territoriali di aggregazione per i giovani. La logica di fondo di tale intervento è quella della responsabilità condivisa tra generazioni, professioni e attori istituzionali e sociali.
      Infine, l'avviso pubblico nazionale per la presentazione di progetti per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) è destinato agli ambiti territoriali sociali (ATS) sul cui territorio sia presente una significativa comunità di RSC e che siano interessati ad attivare un progetto che integri scuola, servizi sociosanitari e ambienti di vita, coinvolgendo almeno 15 minorenni RSC di età compresa tra i 3 e i 18 anni e le loro famiglie. La finalità generale del progetto è la riduzione della marginalità estrema, attraverso la promozione di interventi volti all'inclusione sociale e scolastica di bambini e adolescenti RSC e delle loro famiglie. Il progetto prevede, in particolare, un lavoro su tre ambiti: la scuola, i contesti abitativi e la rete locale dei servizi.
      Numerose sono quindi le azioni concrete compiute dal Governo negli ultimi anni e che si confida rappresentino davvero un cambio di passo nella lotta a questa grave piaga sociale.
      Tutti tali strumenti devono convergere verso l'unico obiettivo di contrastare il fenomeno della violenza contro le donne nelle sue diverse espressioni, inclusa la pratica dei matrimoni forzati, implementando i servizi apprestati dalle diverse Istituzioni che si trovino ad occuparsi di simili vicende, intercettando il prima possibile i casi di violenza e migliorando il sostegno alle vittime.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ASCARI e FERRARA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          con sentenza resa in data 10 aprile 2025, la prima sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato nei confronti dell'Italia, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione nei confronti di Giuseppe Morabito, detto «u tiradrittu» (in ragione della sua capacità balistica);

          secondo la Corte EDU, l'aver trattenuto in carcere – in regime di carcere duro ai sensi dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario – il Morabito anche a seguito di documentazione medica che ne attestava il declino cognitivo, dovuto anche all'età (il boss Morabito oggi ha 91 anni), ha violato il divieto di trattamenti inumano e degradanti;

          il Morabito ha subito plurime condanne definitive per reati gravissimi tra cui la promozione e la direzione di associazione mafiosa e traffico internazionale di stupefacenti. È stato latitante per molti anni ed è attualmente detenuto a Opera;

          sebbene in qualche misura conforme a un precedente (Provenzano c. Italia del 2018), a giudizio dell'interrogante la sentenza si spinge a criticare implicitamente l'istituto del carcere duro e a sovrapporre la valutazione astratta della Corte alle delicate analisi sui fatti, svolte dall'autorità giudiziaria che conduce l'istruttoria e dal Ministro che firma i decreti di rinnovo di tale regime;

          per di più, la sentenza è costretta a dare atto che i medici penitenziari hanno fornito nel corso degli anni adeguata assistenza medica al condannato e gli hanno prescritto persino un intervento per un'ernia, al quale tuttavia egli si è rifiutato di sottoporsi. Essi hanno sempre certificato una situazione psichica e cognitiva normale; nel maggio 2023 è stato sottoposto a un intervento all'addome, su indicazione delle medesime autorità mediche; soltanto le perizie mediche di parte hanno dato responsi diversi e solo a questi la Corte EDU pare aver dato credito;

          la Corte EDU ha ritenuto pertanto infondato il ricorso del Morabito laddove riferito alla compatibilità del suo stato di salute con la detenzione tout court ma lo ha accolto con riferimento al regime del carcere duro, con ciò omettendo completamente di considerare la specificità dei reati mafiosi e la ratio del controllo intensificato sul condannato volto a recidere i collegamenti con l'esterno –:

          se non ritenga di adottare iniziative volte a promuovere l'impugnativa della sentenza alla Grande Chambre, il cui termine scade il 10 luglio 2025.
(4-04883)

      Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, i deputati interroganti sollevano specifico quesito in ordine ad iniziative volte «a promuovere l'impugnativa....alla Grande Chambre, il cui termine scade il 10 luglio 2025» della sentenza della Corte Edu del 10 aprile scorso, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parzialmente accolto il ricorso, ritenendo sussistente la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, in relazione alla persistente applicazione del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario nei confronti del detenuto Giuseppe Morabito.
      Preliminarmente si rappresenta che Giuseppe Morabito – esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, latitante per diversi anni prima di essere arrestato nel 2004, sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-
bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, più volte oggetto di proroga – ha adito la Corte europea dei diritti dell'uomo sollevando due questioni distinte: 1) l'incompatibilità della detenzione in carcere con la sua anziana età e con il suo stato di salute, in considerazione delle sue molteplici patologie e dell'assenza di cure e assistenza mediche adeguate; 2) l'ingiustificata prosecuzione ininterrotta della sottoposizione al regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, alla luce del progressivo deterioramento delle sue facoltà cognitive.
      Con riferimento alla prima questione, la Corte, nella decisione in commento, ha ritenuto, all'unanimità, che non via stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
      Al riguardo, la Corte ha affermato che, al fine di verificare se la detenzione di una persona malata sia compatibile con l'articolo 3 della Convenzione, è necessario esaminare 1) lo stato di salute del detenuto e l'effetto su di esso delle modalità di esecuzione della sua detenzione, 2) la qualità delle cure prestate e 3) se il ricorrente debba o meno continuare a essere detenuto in considerazione del suo stato di salute.
      Invero, pur risultando in modo incontestato che il ricorrente fosse affetto da patologie croniche, la Corte ha asserito che le stesse non hanno mostrato, nel tempo, segni di significativo aggravamento: dalla documentazione versata in atti, la salute del ricorrente è stata descritta come ragionevolmente buona e stabile.
      Né tanto meno è risultato che il regime speciale di detenzione, a cui il ricorrente è sottoposto, abbia limitato l'accesso alle cure mediche o abbia inciso sulla progressione delle sue patologie; al contrario è risultata ampiamente provata l'adeguatezza delle cure ricevute.
      Con riferimento, invece, alla seconda doglianza, la Corte Edu ha preliminarmente confermato il proprio orientamento in ordine ai regimi di detenzione speciali fondate su ragioni di ordine pubblico: «considerazioni di ordine pubblico possono indurre uno Stato a introdurre regimi di detenzione di massima sicurezza per particolari categorie di detenuti», purché si garantisca «che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della loro dignità umana e che non le sottopongano a sofferenze o privazioni superiori all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione» (si vedano, tra le altre, Epure c. Romania, n. 73731/17, § 73, 11 maggio 2021, Horych c. Polonia, n. 13621/08, §88, 17 aprile 2012, e Van der Ven c. Paesi Bassi, n. 50901/99, § 50, CEDU 2003-11).
      In particolare, con specifico riferimento il regime previsto dall'articolo 41-
bis ne ha ribadito la legittimità anche quando viene disposto per lunghi periodi di tempo, riconoscendone espressamente «le finalità puramente preventive e di sicurezza — piuttosto che punitive — del regime speciale di detenzione in questione e il suo obiettivo di recidere i contatti tra i detenuti e le loro reti criminali» (Provenzano c. Italia ricorso n. 55080/13); tuttavia, al fine di evitare che un individuo venga sottoposto a restrizioni supplementari senza fornire motivi sufficienti e pertinenti per la proroga di tale regime e che ciò venga percepito come arbitrario, occorre esaminare «se le autorità nazionali avessero intrapreso un'autentica riconsiderazione della giustificazione della proroga del regime dell'articolo 41-bis, basandosi su motivi sufficientemente dettagliati e convincenti e tenendo conto di eventuali modifiche nella situazione del ricorrente che avrebbero potuto fare sorgere dubbi circa il persistere della necessità dell'imposizione delle restrizioni (Provenzano, sopra citata, § 153)».
      Ciò premesso, la Corte, tuttavia, nel caso di specie, pur prendendo atto delle ragioni specifiche sostenute dai tribunali nazionali circa il fatto che il ricorrente continuasse a manifestare una sua pericolosità sociale nonostante il suo declino psichico (tra i dati valorizzati dai tribunali si citano il suo passato criminale e il suo ruolo apicale nell'organizzazione; il fatto che l'organizzazione in questione sembrasse essere ancora attiva; e il fatto che il ricorrente non avesse preso le distanze dall'organizzazione e si fosse comportato in carcere in modo violento e aggressivo), non le ha ritenute condivisibili: «[...] la Corte non comprende come una persona affetta da un indiscusso decadimento cognitivo — e cui era stato persino diagnosticato il morbo di Alzheimer – e che non era in grado di comprendere la propria condotta o di seguire un'udienza in tribunale, potesse al medesimo tempo mantenere una capacità sufficiente per conservare o riprendere — a un'età così avanzata, dopo avere trascorso quasi vent'anni di sottoposizione a un regime particolarmente restrittivo – contatti significativi con un'organizzazione criminale. Essa ritiene che per giungere a tale conclusione, sarebbe stato necessario, come minimo, un ragionamento più dettagliato, basato su un esame specialistico approfondito».
      A ciò si aggiungono ulteriori aspetti: la previsione della proroga per un periodo fisso di due anni rende difficile adattare il regime di isolamento a una situazione, come il declino cognitivo di un anziano, che può evolvere rapidamente (§135); siffatto declino non è stato preso in considerazione dai provvedimenti ministeriali di proroga del 2018 e del 2020 (§§ 138 e 139); né i decreti ministeriali né le decisioni di sorveglianza hanno vagliato la questione del possibile impatto delle restrizioni di cui all'articolo 41-
bis sullo stato mentale dell'interessato (§144); l'autorità nazionale non ha mai considerato l'opportunità di alleggerire alcune delle restrizioni (§145).
      Per l'effetto, ha così concluso: «Alla luce di quanto sopra, la Corte non è persuasa che il Governo abbia dimostrato in modo convincente che, date le particolari circostanze del caso di specie, l'applicazione estesa del regime dell'articolo 41-
bis fosse sufficientemente giustificata».
      La condanna del nostro Paese è stata raggiunta a maggioranza, non essendo stata condivisa dal giudice italiano Antonio Balsamo, il quale, pur registrando una certa continuità nella giurisprudenza convenzionale, ha rilevato «un'evidente incoerenza tra la presente sentenza e quella pronunciata in data 25 ottobre 2018 nella causa Provenzano in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione riguardo al proseguimento della sottoposizione del ricorrente al regime dell'articolo 41-
bis».
      Nella sua opinione dissenziente, il dottor Balsamo ha sottolineato, in primo luogo, che la Corte non ha tenuto conto della specificità del fenomeno della criminalità mafiosa e della crucialità rivestita dai rapporti familiari.
      Nello specifico, ha sostenuto la correttezza sia del provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Roma del 16 ottobre 2020 — nella parte in cui rilevava che la patologia psichiatrica di cui soffriva il ricorrente non precludeva in alcun modo la sua pericolosità sociale e la sua capacità di intrattenere relazioni con i membri del gruppo criminale e di trasmettere direttive all'esterno, se fosse stato ammesso a un regime di detenzione meno restrittivo – sia del provvedimento del 3 novembre 2022, nella parte in cui venivano evidenziate alcune conversazioni intercettate del ricorrente, in cui lo stesso continuava a inveire contro la magistratura e la polizia penitenziaria e a ricevere informazioni da membri della sua famiglia. Il dottor Balsamo ha, infatti, ritenuto che l'applicazione estesa del regime dell'articolo 41-
bis fosse sufficientemente giustificata sulla base di una valutazione individualizzata della situazione concreta del ricorrente.
      Inoltre, il giudice Balsamo ha evidenziato il «rischio di non adottare l'approccio dell'"autocontrollo giudiziario" strettamente legato alla "dottrina del quarto grado", che può estendersi in linea di principio a tutte le disposizioni sostanziali della Convenzione, essendo una delle manifestazioni pratiche del principio di sussidiarietà, non avendo la Corte il compito di valutare autonomamente i fatti che hanno indotto un giudice nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un'altra. Diversamente, la Corte agirebbe quale tribunale di terzo o quarto grado, il che equivarrebbe a ignorare i limiti imposti alla sua azione» (si vedano Perlala c. Grecia, n. 17721/04, § 25, 22 febbraio 2007, e Kemmache c. Francia (N. 3), § 44, 24 novembre 1994).
      Tanto premesso in relazione al contenuto della decisione in commento, deve osservarsi che il rinvio alla Grande Camera, disciplinato dall'articolo 43 della Convenzione e dall'articolo 73 del regolamento della Corte, costituisce rimedio di carattere eccezionale, attuabile solo quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli o, comunque, un'importante questione di carattere generale.
      Le criticità evidenziate dal caso specifico non concretano alcune di queste ipotesi.
      Il rinvio alla Grande Camera, come noto, non è una forma di impugnazione in senso stretto, volto a correggere presunti errori di fatto o di valutazione del caso singolo, in quanto si limita all'esame di casi che, per loro natura e per le loro ragioni giuridiche e sociali, possono avere un grave impatto sulla portata e sugli obiettivi di protezione offerti dalla Convenzione.
      In conclusione, come già in più occasioni ribadito con fermezza e confermato anche dalle sentenze della Corte di giustizia europea, i regimi detentivi di massima sicurezza rappresentano istituti intangibili per questo Governo.
      L'Italia è un esempio che esporta in Europa e nel mondo il proprio modello di contrasto alla criminalità organizzata e per questo non arretreremo nella lotta alle mafie ed al terrorismo in tutte le sue forme.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ASCARI, FERRARA e MORFINO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

          secondo quanto riportato dall'agenzia Dire in data 16 aprile 2025, nell'articolo dal titolo «Caso Monteverde, i servizi sociali alla mamma con Stella: “Faccia come nel film La vita è bella”», si sarebbe verificato un episodio preoccupante nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento della minore Stella dalla madre, con collocamento in casa famiglia. La vicenda, avvenuta nel quartiere romano di Monteverde, riguarda l'attuazione di una misura disposta all'esito di una lunga controversia giudiziaria, e ha suscitato profondo allarme nell'opinione pubblica. Secondo quanto riferito, gli operatori sociali avrebbero fatto riferimento al film La vita è bella, sostenendo che stava alla madre convincere la figlia ad accettare di essere allontanata dalla sua famiglia, anche ricorrendo, se necessario, all'uso di una «buona bugia», come, appunto, Roberto Benigni nel suo film. Tale condotta, se confermata, a giudizio degli interroganti solleva interrogativi significativi in ordine alla trasparenza, alla correttezza delle relazioni tra servizi sociali e famiglie, ma anche alla efficacia e professionalità degli operatori nello svolgimento delle loro funzioni e alla tutela dell'ineludibile diritto del minore, a prescindere dalla sua età ad essere correttamente informato in relazione al provvedimenti che lo riguardano, nel rispetto della sua dignità e del suo sviluppo psico-emotivo. La vicenda pone altresì l'accento sulla mancanza di un adeguato accompagnamento e sostegno psicologico formativo e informativo alle famiglie chiamate a gestire momenti di grande fragilità, come quelli legati all'allontanamento forzato dei figli. È essenziale, infatti, che i servizi sociali non si limitino a eseguire provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ma forniscano supporto concreto e strumenti relazionali ed emotivi, tanto ai genitori quanto ai minori, affinché tali eventi non diventino traumatici o indebitamente opachi –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti riportati e se risultino in corso verifiche amministrative da parte degli enti preposti circa le modalità operative adottate dai servizi sociali coinvolti, o quali iniziative si intendano promuovere, per quanto di competenza, e in raccordo con gli enti territoriali affinché sia garantito che l'attività dei servizi sociali, specie nei casi di allontanamento di minori, si svolga sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della verità relazionale e dell'obbligo di informazione corretta verso i minori e le loro famiglie;

          se non si ritenga necessario adottare iniziative di competenza, anche normative, volte a predisporre protocolli operativi nazionali e linee guida dettagliate e vincolanti per evitare l'uso di strategie comunicative inappropriate o disinformanti, e per assicurare formazione e sostegno alle famiglie coinvolte in provvedimenti di affidamento o allontanamento;

          se siano previste iniziative normative volte a rafforzare i controlli sulle modalità con cui vengono informati e preparati i minori, affinché sia sempre salvaguardato il loro diritto alla verità, alla comprensione del proprio percorso e alla tutela della propria integrità emotiva.
(4-04890)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti tornano su una vicenda, quella relativa all'allontanamento di una minore dalla famiglia d'origine e al suo collocamento etero-familiare, già trattata in recenti atti di sindacato ispettivo, formulando in chiusura quesiti specifici in merito alle iniziative assunte per garantire che «l'attività dei servizi sociali, specie nei casi di allontanamento dei minori, si svolga sempre nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della vita relazionale e dell'obbligo di informazione corretta verso i minori e le famiglie» e, in generale, per assicurare «formazione e sostegno alle famiglie coinvolte in provvedimenti di affidamento o allontanamento».
      Ora, il tenore dei quesiti posti impone di concentrare l'attenzione sulle modalità e procedure seguite dai servizi sociali incaricati per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di allontanamento dei minori dalle loro famiglie d'origine.
      Della centralità dell'istituto dell'ascolto del minore capace di discernimento da parte dell'autorità giudiziaria si è infatti già ampiamente detto in risposta ad altri atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso tema.
      Qui basti rammentare che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello
status quo.
      In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.
      Ne deriva che occorre evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.
      Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi
desiderata, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.
      E del resto, tornando al caso richiamato dagli interroganti, sulla conduzione della vicenda giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria competente si è già riferito in precedenza. In particolare, si è evidenziato che le decisioni da ultimo assunte dal tribunale di Roma sono maturate all'esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed approfondite indagini tecniche, sempre orientate all'individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.
      Venendo ora, dunque, al cuore dei quesiti posti, di seguito si procede a dare sinteticamente conto degli strumenti messi in campo per supportare e monitorare il collocamento in struttura di un minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine.
      In particolare, con specifico riguardo agli strumenti apprestati in tale ambito dal comune di Roma Capitale, ente locale direttamente interessato dalla vicenda che ci occupa, pare utile evidenziare che il Servizio sociale professionale attivo presso i municipi dell'ente dispone di un'area, denominata «Area Minori Autorità Giudiziarie», composta da assistenti sociali e psicologi, che cura proprio la presa in carico delle segnalazioni e richieste di collaborazione provenienti dalle autorità giudiziarie minorili.
      Detto personale, dunque, una volta ricevuto un decreto che dispone il collocamento in struttura di un minore, in accordo con il tutore e/o il curatore del minore, oltre ad avviare la ricerca della struttura residenziale idonea invita gli adulti di riferimento del minore ad un colloquio in presenza, al duplice fine di offrire loro sostegno e fornire informazioni sui contenuti del decreto.
      Ove ritenuto opportuno, gli operatori della citata area procedono poi alla pianificazione di ulteriori incontri di sostegno e supporto, durante i quali chiariscono che l'allontanamento è temporaneo, a condizione che i minori e gli adulti di riferimento completino con esito positivo i percorsi prescritti dall'autorità giudiziaria che ha disposto la misura.
      Successivamente, gli operatori, da un lato, concordano con gli adulti coinvolti le modalità di comunicazione al minore della decisione del tribunale, tenendo conto dell'età e del grado di maturità dello stesso, dall'altro lato procedono alla definizione dei tempi e modi del collocamento, nel rispetto delle scadenze fissate dall'autorità giudiziaria. Ove la decisione giudiziaria coinvolga bambini e preadolescenti, i professionisti del Servizio sociale professionale si rendono disponibili a supportare, ove richiesto, gli adulti nella delicata fase di comunicazione della decisione al minore.
      Al fine di realizzare l'inserimento, gli operatori di regola si accordano con gli adulti affinché accompagnino il minore presso la sede del servizio sociale, da dove gli assistenti sociali lo condurranno in struttura, con l'eventuale supporto dei mezzi e del personale della Polizia di Roma Capitate – Ufficio NAE.
      Subito dopo il collocamento, gli adulti di riferimento vengono contattati dall'assistente sociale, che provvede a fornire informazioni in merito agli esiti dell'inserimento e alla prima notte di permanenza.
      Ebbene, secondo i riscontri forniti dal comune di Roma Capitale, tale procedura risulta essere stata effettivamente seguita anche nel caso richiamato dall'interrogante, e ciò senza mai trascurare l'adozione di tutte le precauzioni, anche sotto il profilo delle modalità comunicative prescelte, imposte dal contesto e dall'età della minore, nel pieno rispetto della dignità dei soggetti coinvolti e facendo uso di tutti gli strumenti professionali necessari per garantire una soluzione che fosse meno invasiva possibile per la bambina.
      Ciò detto in merito alla specifica vicenda richiamata dagli interroganti, pare utile dare sinteticamente conto più in generale degli strumenti messi in campo dal Governo per monitorare e supportare l'integrazione e l'inclusione sociale dei minori fuori famiglia e dei minori affidati in carico ai servizi sociali territoriali.
      Ebbene, si segnala che l'articolo 2 della legge 4 luglio 2024, n. 104 (Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore) ha previsto l'istituzione – nell'ambito della rete protezione e inclusione – di un tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.
      Tra i compiti assegnati al tavolo vi è quello di predisporre una relazione annuale, da trasmettere al Parlamento, avente ad oggetto l'indicazione delle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati (con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e dei maggiorenni in prosieguo amministrativo), delle principali prestazioni erogate, del profilo dei minori in carico, nonché della efficacia degli interventi di monitoraggio, valutazione e analisi svolte dal tavolo medesimo, anche in riferimento all'uniformità territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali. Il fine ultimo è quello di promuovere un accesso equo ai servizi.
      È poi opportuno segnalare il lavoro di infrastrutturazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (Siuss), istituito dal decreto legislativo n. 147 del 2017 e concepito come un'infrastruttura conoscitiva strategica per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del sistema dei servizi sociali.
      Il Siuss – che si articola nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (Sioss) e nel Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (Sinba) – comprende due specifici allegati: l'allegato 5 (che raccoglie informazioni sui servizi e i beneficiari degli interventi di affidamenti familiare) e l'allegato 6 (dedicato ai servizi residenziali per minorenni e ai minorenni ivi accolti). Nel corso del biennio 2023-2024, sono stati realizzati interventi volti ad accelerare la strutturazione del Sioss, provvedendosi anche all'aggiornamento degli allegati 5 e 6.
      Ebbene, le informazioni raccolte nell'ambito di tale lavoro di aggiornamento hanno consentito di acquisire una visione d'insieme sull'organizzazione dei servizi stessi e sulla modalità di gestione degli interventi rivolti ai minorenni. Ciò ha permesso anche di misurare la dimensione del fenomeno, dato – questo – fondamentale ai fini dell'avvio di un sistema di monitoraggio più completo ed omogeneo, coinvolgente tutti i minorenni in carico ai servizi sociali territoriali.
      Si segnalano, ancora, le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali. Si tratta di dispositivi di
soft law che sono il frutto di un lavoro collegiale e pluriennale realizzato in seno a tavoli istituzionali nazionali istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      L'obiettivo è quello di costruire un sistema il più possibile omogeneo in tutto il Paese, in grado di offrire servizi equi e appropriati a bambini, ragazzi e famiglie, definendo orientamenti comuni per la tutela dei minorenni fuori famiglia.
      Le due Linee offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto a princìpi, contenuti e metodologie, organizzato nella forma delle raccomandazioni. Nello specifico:

          le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare hanno l'obiettivo di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affidamento come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, di protezione e intervento in favore del minore;

          le Linee di indirizzo nei servizi residenziali mirano invece ad indirizzare, sostenere, qualificare e dare unitarietà agli interventi di accoglienza residenziale familiare e di tipo familiare realizzate su tutto il territorio nazionale. Esse intervengono su un quadro normativo regionale differenziato, proponendo una cornice unitaria e complessiva di riferimento rispetto a princìpi, contenuti e metodi di attuazione, in continuità con le linee di indirizzo per l'affidamento familiare.

      Entrambe le Linee di indirizzo sono state recentemente aggiornate e approvate in sede di Conferenza Unificata nel febbraio 2024, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento metodologico e operativo condiviso per l'intervento nei confronti dei minorenni fuori famiglia. Il processo di revisione si collega al più ampio lavoro di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, offrendo agli Ambiti territoriali sociali (ATS) strumenti aggiornati a sostegno dell'attuazione dei Lep e contribuendo a strutturare sui territori servizi che rispondono a criteri di qualità ed efficienza previsti dalla normativa vigente. In esito al processo di aggiornamento, è stato dato avvio ad un percorso di «disseminazione territoriale» rivolto in maniera prioritaria agli ATS, agli operatori dei servizi sociosanitari e agli enti del terzo settore, al fine di favorire la piena applicazione degli strumenti di indirizzo a livello locale.
      Questo lo stato dell'arte sugli strumenti apprestati per fornire assistenza a quei minori le cui condizioni familiari rendano necessari interventi di integrazione ed inclusione sociale al di fuori della loro famiglia d'origine.
      Ad un tempo resta ferma, però, la volontà del Governo di continuare a lavorare affinché sia adeguatamente tutelato il superiore interesse del minore a vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine sin tanto che – si intende – egli non si trovi privo di un ambiente familiare idoneo.
      In questa direzione si muove, da ultimo, il disegno di legge di iniziativa governativa Atto Camera 1866, presentato in data 13 maggio 2024 e – allo stato – all'esame in Commissione, che interviene proprio in materia di tutela dei minori in affidamento, con l'obiettivo di scongiurare affidamenti impropri ovvero affidamenti presso istituti o famiglie a lungo termine o
sine die.
      A tal fine il disegno di legge prevede l'istituzione:

          del «registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici o privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie», con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minorenni temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, contrastando il fenomeno dell'istituzionalizzazione impropria;

          del «registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati o presso famiglie affidatarie», con la funzione di acquisire informazioni utili a delineare un quadro unitario in merito alle diverse fattispecie di allontanamento dei minori dalle famiglie d'origine, compreso l'allontanamento temporaneo e l'affidamento preadottivo;

          dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, con funzione di monitoraggio in materia di comunità di tipo familiare e di famiglie affidatarie.

      Si segnala, inoltre, che l'iter di approvazione formale del 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, è ormai prossimo alla conclusione.
      Il nuovo Piano, articolato in tre macroaree, genitorialità, educazione e salute, e composto da 16 azioni, riserva un'attenzione particolare al sostegno alla genitorialità, alle politiche sull'affidamento familiare e alla raccolta dei dati. Si evidenzia, in particolare, che una delle azioni previste mira a creare un quadro informativo dettagliato sulle molteplici esperienze di affidamento, analizzandone caratteristiche ed esiti, con l'obiettivo di fornire alle amministrazioni coinvolte nella programmazione delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza conoscenze e strumenti utili a orientare gli interventi in modo efficace.
      In tale contesto, la valorizzazione e la promozione dell'affido nel quadro del 6° Piano si inseriscono in una logica di sostegno reciproco tra famiglie, finalizzato alla tutela e al benessere dei minorenni. Il principio guida consiste, infatti, nell'evitare che l'intervento pubblico si sostituisca ai doveri familiari, privilegiando invece azioni di accompagnamento, promozione e supporto alle responsabilità genitoriali nella cura di bambini e ragazzi, affinché il ruolo educativo degli adulti si rafforzi progressivamente.
      Ebbene, la molteplicità delle iniziative assunte da inizio Legislatura ad oggi e qui sintetizzate dà la misura del forte impegno che il Governo sta dimostrando sul fronte della tutela, innanzitutto, del diritto fondamentale del minore alla continuità affettiva, che passa necessariamente attraverso la configurazione del definitivo allontanamento del minore dalla sua famiglia d'origine come soluzione «limite», alla quale ricorrere solo ove risultino insuperabili le difficoltà della famiglia d'origine nell'assicurargli un ambiente idoneo in cui crescere e formarsi.
      Al contempo sono state implementate le misure tese ad accompagnare il minore e la sua famiglia d'origine in quel difficile momento che inevitabilmente segna le vite di tutti i soggetti coinvolti ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in tale contesto, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile anche nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane che perciò partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ASCARI e FEDE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          in numerose procure e tribunali italiani si registrano gravi carenze di personale amministrativo, magistrati e operatori giudiziari, nonché la presenza di strumenti informatici obsoleti o inadeguati rispetto alle esigenze operative e ai carichi di lavoro;

          tali criticità rallentano l'attività giudiziaria, determinano ritardi nei procedimenti e compromettono il diritto dei cittadini a un processo celere ed efficiente, in violazione dell'articolo 11 della Costituzione;

          le segnalazioni provenienti da associazioni forensi e operatori del settore indicano un malessere diffuso e una crescente difficoltà nella gestione quotidiana dell'attività giudiziaria;

          l'articolo 4, comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 25 febbraio 2000, n. 10 recante «Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11» «Beni mobili» dispone che «I beni dichiarati fuori uso possono essere alienati o permutati. Possono essere altresì ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche o associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro»;

          l'articolo 2 dell'accordo quadro tra il Ministero della giustizia, la Corte d'appello di Bologna, la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna e la regione Emilia-Romagna denominato «Patto Regionale per una giustizia più efficiente, efficace, integrata, digitale e vicina ai cittadini», dispone che «le Parti, secondo le rispettive normative e per i propri ambiti di competenza, si impegnano reciprocamente [...] a promuovere lo scambio, in caso di motivate improvvise necessità, di beni e infrastrutture fisiche strumentali allo svolgimento dell'attività giudiziaria, con particolare riferimento a hardware e software»;

          in data 24 febbraio 2025 la procura della Repubblica di Reggio Emilia ha presentato alla regione Emilia-Romagna una richiesta di fornitura urgente di dotazioni hardware per postazioni di lavoro fisse, in particolare n. 30 computer di cui n. 15 desktop e n. 15 portatili, nonché di 20 schermi da 22 pollici;

          richiesta successivamente accolta dalla regione che in data 7 marzo 2025 ha dato in cessione 50 apparecchiature informatiche comprendenti 15 computer da tavolo, 15 portatili e 20 schermi da 22 pollici;

          appare urgente l'adozione di interventi strutturali e risorse adeguate per garantire la piena funzionalità del sistema giudiziario –:

          quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per affrontare le gravi carenze di organico e di strumentazione informatica negli uffici giudiziari italiani;

          se sia previsto un piano straordinario di assunzioni e investimenti tecnologici per il sistema giustizia;

          se non ritenga opportuno coinvolgere le rappresentanze sindacali e forensi nella definizione delle priorità di intervento.
(4-05036)

      Risposta. — Con riguardo alle segnalate scoperture nelle piante organiche del personale amministrativo e di magistratura degli uffici giudiziari del Paese ed alla inadeguatezza delle dotazioni informatiche in uso agli operatori giudiziari, si rappresenta quanto segue.
      Si rimarca in apertura che la linea d'azione del Ministero della giustizia è improntata in favore di una politica tesa al rafforzamento del personale, attraverso l'espletamento di concorsi – da tenersi a cadenza regolare – finalizzati a colmare le scoperture d'organico.
      L'impegno viene portato avanti nella piena consapevolezza del ruolo rivestito dal confronto sindacale teso al miglioramento e alla crescita del benessere organizzativo e l'Amministrazione, tramite i competenti uffici, è costantemente impegnata nella ricerca stabile e fattiva della collaborazione con le sigle sindacali.
      Ne costituiscono conferma i numerosi tavoli instaurati da tempo, in sede di definizione del contratto integrativo, funzionali alla ricerca di soluzioni condivise.
      Il perseguimento dell'obiettivo viene attuato affiancando alle procedure concorsuali di reclutamento di personale quelle di scorrimento di graduatorie in corso di validità di concorsi espletati da altri enti oltre all'utilizzo della procedura di mobilità onerosa di personale già comandato da altre amministrazioni.
      Sono state altresì portate avanti le procedure di riqualificazione, con particolare riferimento all'integrale scorrimento della graduatoria stilata
ex-articolo 21-quater decreto-legge n. 83 del 2015 e la riqualificazione di 600 ausiliari in operatori giudiziari.
      Tale impegno ha portato, nel solo periodo del Governo Meloni, all'assunzione di circa 2.637 risorse nell'intero territorio nazionale.
      A ciò si aggiunge lo sforzo messo in atto per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per mezzo del quale sono state impiegate le risorse europee in un massiccio piano assunzionale a favore degli uffici giudicanti nazionali con lo specifico obiettivo di ridurre l'arretrato accumulato negli anni.
      Queste attività si sono tradotte in 6.450 reclutamenti impiegati nell'ultimo triennio e, più in generale, risulta dai più recenti monitoraggi, che i dipendenti PNRR in servizio sono 11.527 unità.
      Vanno poi menzionate le assunzioni realizzate con la condivisione di graduatorie regionali realizzate con protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni o enti regionali con l'obiettivo di velocizzare l'inserimento di risorse, facilitate dalla possibilità di scegliere sedi vicine alla propria residenza.
      Sulla scorta del primo protocollo d'intesa stipulato con la regione Veneto, si sono susseguite ulteriori convenzioni con altri enti locali (comune di Chivasso, comune di Piacenza, comune di Vicenza, Ordine avvocati Ivrea, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia - Trieste Gorizia, agenzia Laore Sardegna).
      Per quanto concerne i reclutamenti da convenzioni, di seguito si riportano le prossime assunzioni previste: 2 assistenti tramite graduatoria Agenzia regionale Laore Sardegna (presa servizio 17 giugno); nell'ambito dell'accordo quadro con la regione Piemonte, si sta procedendo allo scorrimento di n. 3 graduatorie di concorsi banditi dalla città di Torino e dalla città metropolitana di Torino: n. 1 per l'assunzione di funzionari bibliotecari e n. 2 per il reclutamento di assistenti giudiziari. Il 29 maggio è stata avviata la procedura di scelta sede della graduatoria appartenente alla città metropolitana di Torino (che conta 32 idonei-assistenti). All'esito della procedura di assegnazione e conteggiate le sedi residue (295 posti su tutto il distretto di Torino), si procederà con la scelta sede da parte degli idonei della graduatoria appartenente alla città di Torino (che conta 25 idonei-assistenti). Parallelamente è stata avviata la procedura di acquisizione della manifestazione di interesse degli idonei della graduatoria della città di Torino per il reclutamento di funzionari bibliotecari (procedura conclusa il 9 giugno); l'assistente tramite graduatoria del comune di Crema che prenderà servizio nel mese di giugno al Tribunale di Cremona.
      Venendo alla programmazione assunzionale futura, si segnala che dal piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, è prevista l'assunzione di 16.330 unità a beneficio degli uffici giudiziari.
      Le procedure assunzionali prossime all'avvio o in corso di svolgimento sono le seguenti: scorrimento di una graduatoria Ripam per l'assunzione di 38 assistenti contabili; scorrimento delle graduatorie del concorso Ripam per 3.946 unità per il profilo di addetti all'ufficio del processo; è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'area assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose; il 23 dicembre 2024 è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, previsto dalla legge n. 75 del 2023; con avviso del 28 marzo 2025 è stata avviata la procedura comparativa per il reclutamento di ulteriori 11 posti riservato al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale; è in corso lo scorrimento della graduatoria del concorso Ripam per l'assunzione di 38 assistenti contabili con presa di servizio per il mese corrente; con avviso del 27 maggio 2025 sono state comunicate le date delle prove scritte, del concorso Ripam per 236 unità per profili tecnici (100 unità area funzionari e 136 unità area assistenti); a breve sarà bandito un concorso per 2.600 unità di personale amministrativo di area assistenti; è in corso il concorso per 370 unità di funzionari Unep.
      Il piano di bilancio strutturale di medio termine prevede il mantenimento di 6.000 unità di personale con compiti equivalenti a quelli previsti dal PNRR, di cui una maggiore quota di personale di area funzionari, alla luce del numero di personale PNRR di medesima area attualmente in servizio.
      In aggiunta a ciò, si rileva che con l'articolo 1 comma 135, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, così come modificato dall'articolo, 17-
quater del decreto-legge n. 25 del 15 aprile 2025, la stabilizzazione prevista dal citato comma 135 opera nei confronti dei dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella qualifica ricoperta. Le assunzioni, effettuate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali avranno luogo a far data dal 1° luglio 2026 all'esito della selezione comparativa prevista dalla normativa.
      Sul versante del personale di magistratura ordinaria è analogo l'impegno che l'Amministrazione sta portando avanti per attuare, con ogni strumento possibile, le misure strategiche per rinvigorire gli uffici giudiziari dislocati sull'intero territorio nazionale.
      È in corso un'intensa attività di reclutamento per assicurare entro il 2026 il conseguimento di un risultato storico, ovvero la pressoché completa copertura degli organici.
      Molteplici, infatti, sono le procedure di assunzione intraprese dall'Amministrazione della giustizia per assicurare l'efficienza degli uffici giudiziari e colmare le lacune di organico.
      Sono in corso di espletamento le prove orali del concorso per magistrato ordinario a 400 posti indetto con decreto ministeriale del 9 ottobre 2023, i cui candidati idonei verranno assunti verosimilmente entro la fine del corrente anno.
      Sono stati pubblicati il 5 giugno 2025 i risultati delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario a 400 posti indetto con decreto ministeriale del 8 aprile 2024, le cui prove orali, inizieranno il 3 settembre 2025.
      Nel mese di luglio, inoltre, si svolgeranno le prove scritte del concorso a 350 posti di magistrato ordinario indetto con decreto ministeriale del 10 dicembre 2024.
      Venendo poi alle iniziative intraprese per migliorare le dotazioni informatiche in uso presso gli uffici giudiziari si evidenzia che, dalle informazioni dal competente dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, risulta che è in arrivo la presentazione di una scheda PON/POC per accedere ai fondi necessari per l'acquisto di n. 4.000
personal computer; sono altresì in corso verifiche di disponibilità di fondi interni per l'acquisto di ulteriori personal computer.
      Come riferito nel testo dell'interrogazione si evidenzia che è stato effettivamente stipulato un accordo quadro tra il Ministero, la Corte d'appello di Bologna, la Procura generale di Bologna e la regione Emilia-Romagna denominato: «Patto regionale per una giustizia più efficiente, efficace, integrata, digitale e vicina ai cittadini» in relazione al quale è possibile reperire elementi di riscontro al sito
internet https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/pianiprogrammi-progetti/patto-per-la-giustizia-1.
      A seguito delle verifiche tecniche, necessarie per attuare l'accordo, i
personal computer sono stati tutti consegnati agli uffici giudiziari di Reggio Emilia beneficiari dell'accordo.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ASCARI e MORFINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          in data 28 maggio 2025 è stata riportata dalla stampa nazionale (tra cui il Corriere della Sera) una notizia concernente la sentenza di assoluzione emessa dal tribunale di Catania in favore di un docente imputato del reato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa minorenne;

          secondo quanto emerso dagli atti, al professore era stato contestato un episodio avvenuto in aula, consistente in un toccamento non occasionale del seno della ragazza, che aveva denunciato prontamente il fatto;

          motivazione dell'assoluzione si fonderebbe sulla presunta mancanza di «allusioni sessuali» nel contatto e sulla mancanza del requisito del dolo specifico, circostanza che a parere dell'interrogante ha sollevato un vasto allarme sociale, soprattutto per le implicazioni educative, culturali e giuridiche che essa comporta;

          il principio di tutela rafforzata dei minori e delle persone in posizione di particolare vulnerabilità è alla base dell'ordinamento nazionale e delle fonti sovranazionali, e a giudizio dell'interrogante non può essere compromesso da interpretazioni riduttive o lesive della dignità della persona;

          la giurisprudenza consolidata ritiene integrata la fattispecie di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche in presenza di un singolo atto a contenuto sessuale, ove risulti lesivo della libertà o dell'integrità sessuale della vittima;

          la vicenda in esame rischia di minare la fiducia dei cittadini, in particolare dei più giovani, nell'efficacia del sistema giudiziario e nel valore della denuncia, proprio in un contesto già segnato da elevata incidenza di reati sessuali non denunciati –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda descritta e quali iniziative di competenza intenda adottare, in particolare in sede normativa o formativa, per rafforzare la tutela dei minori e delle vittime di violenza sessuale nel sistema giudiziario italiano.
(4-05267)

      Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame è riferito alla vicenda giudiziaria relativa ad un docente, imputato del reato di violenza sessuale nei confronti di una studentessa, assolto dal Tribunale di Catania per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico che caratterizza la fattispecie penale.
      Premesso che, rispetto alla specifica vicenda giudiziaria non può che evidenziarsi come le questioni sollevate dall'interrogante investano aspetti ed istituti di indole squisitamente giuridica, riguardanti gli elementi costitutivi della fattispecie penale della violenza sessuale, rimessi pertanto alla valutazione e alle competenze dell'autorità giudiziaria; le ragioni di eventuale dissenso, rispetto alle motivazioni esposte nelle sentenze del giudice di merito, possono e debbono essere formulate utilizzando i rimedi impugnatori appositamente previsti dall'ordinamento.
      Sul piano più generale, deve essere segnalato che il contrasto alla violenza sulle donne, alla violenza domestica e contro i minori è da tempo all'attenzione del legislatore, il quale ha costruito – specie negli ultimi anni – un solido impianto normativo, lavorando con continuità, con la più ampia e trasversale convergenza politica.
      Questo Governo è intervenuto, infatti, con ulteriori momenti normativi al fine di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi, rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
      Si è quindi intervenuti con puntuali e mirati provvedimenti normativi, finalizzati ad integrare l'attuale assetto ordinamentale.
      Tra gli interventi di maggior rilievo si annovera indubbiamente la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», il cui impianto è frutto di una scelta di coerenza con il quadro normativo sovranazionale, in particolare con la convenzione di Istanbul, e con le diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione; essa recepisce le istanze più urgenti emerse durante i lavori dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e le osservazioni contenute nella relazione finale della precedente Commissione parlamentare di inchiesta.
      Il nostro impegno non è limitato all'intervento legislativo appena illustrato ma è, altresì, orientato a un costante monitoraggio e controllo dei fenomeni criminosi nei confronti dei cosiddetti soggetti fragili e ad una efficace formazione degli operatori.
      Sono state, infatti, stanziate notevoli risorse economiche proprio nel campo della formazione e dell'educazione, con l'obiettivo di velocizzare le valutazioni preventive sui rischi, di rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, di rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, di migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
      Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria.
      A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell'apprezzamento dell'efficacia dell'azione giudiziaria e della conseguente selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (cosiddetto
best practices).
      È per questa ragione che il tema della lotta alla violenza contro le donne ha trovato un proprio spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla scuola superiore della magistratura. Adeguato rilievo è stato, dunque,
a fortiori riservato all'argomento nelle ultime linee guida, che sono le prime adottate dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, con cui è stato reso obbligatorio l'inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
      Con tale legge, di iniziativa governativa, si è inteso infatti intervenire più efficacemente su alcune delle misure già introdotte in passato per fronteggiare il fenomeno (cosiddetto codice rosso) in chiave, innanzitutto, di prevenzione delle azioni criminose. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ampliamento dell'ambito di applicabilità delle misure cautelari, custodiali e non, con essa introdotto.
      E, dunque, l'implementazione degli strumenti di contrasto alla violenza di genere e domestica realizzata con tale strumento normativo ha reso quantomai necessario anche un rinvigorimento dell'attività formativa svolta in questo ambito, nella prospettiva di garantire un'effettiva ed efficace applicazione del sempre più articolato apparato normativo vigente.
      In tale contesto si è inserita, poi, anche l'azione dell'«Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica», istituito nell'ottobre 2022 presso il Ministero della giustizia con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente.
      E poiché la formazione deve abbracciare anche la fase del trattamento penitenziario, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai percorsi formativi già attivati, ha avviato la necessaria interlocuzione con la Scuola di perfezionamento delle forze di polizia del Ministero dell'interno per fruire di specifici moduli formativi.
      Ancora, nel quadro delle azioni positive intraprese in favore delle vittime di reato, evidenzio l'iniziativa finalizzata a creare il prototipo di un sito
web dedicato (Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato) nell'ambito del Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato, costituito per lo sviluppo di una apposita rete integrata di servizi, al fine della migliore sostenibilità ed efficienza degli interventi assistenziali e della fruibilità immediata dei servizi medesimi.
      Il Portale intende offrire alla vittima di reato un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante in Italia e schede di informazione chiare e agilmente comprensibili, per migliorare la consapevolezza dei propri diritti e individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati.
      Infine, al fine di favorire al massimo la formazione e cultura della parità nelle scuole, il Ministero dell'istruzione e del merito è costantemente impegnato in diverse azioni finalizzate a promuovere l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole e nella società, in ottemperanza alle linee guida nazionali adottate con nota 5515 del 27 ottobre 2017 Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione.
      Ognuna di essa è volta a far affermare la cultura del rispetto.
      Di seguito si riportano sinteticamente le azioni più rappresentative:

          in data 23 novembre 2023 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della cultura avente come oggetto «Prevenzione e contrasto della violenza maschile nei confronti delle donne e della violenza domestica — iniziative rivolte al mondo della scuola», finalizzato a realizzare una serie di iniziative congiunte, rivolte alle studentesse e agli studenti, alunne ed alunni delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica;

          è attivo il portale «noisiamopari.it», nato per raccogliere contributi, materiali didattici e proposte di nuovi percorsi formativi pensati per le insegnanti e gli insegnanti, per le studentesse e gli studenti e per le famiglie;

          è stato rinnovato il protocollo tra il Mim e il Ministero della salute «Tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione», il quale prevede, tra le aree di intervento individuate, la prevenzione delle malattie trasmissibili [...] tramite attività strutturali di formazione, la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso interventi sulle tematiche della salute riproduttiva, dell'affettività e dell'educazione globale alle relazioni, la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e di ogni forma di violenza e discriminazione;

          in data 20 marzo 2024 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e del merito e Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi – CNOP, per promuovere la cultura della salute e del benessere nelle scuole secondarie di secondo grado;

          è pienamente operativo il Safer internet centre (SIC) generazioni connesse, il centro nazionale per la promozione dell'uso sicuro e positivo del web rivolto proprio alle generazioni più giovani, alunni e studenti, coinvolgendo attivamente anche insegnanti, genitori, enti, associazioni e aziende per rendere la rete un ambiente migliore con attività che propongono strumenti (in)formativi utili a promuovere un uso positivo e critico della rete e a prevenire possibili situazioni di disagio.

      Il progetto Safer internet centre – generazioni connesse è co-finanziato dalla Commissione europea ed è coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito dal 2012, inoltre è realizzato in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in rete: autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, polizia di Stato, gli atenei di Firenze e «La Sapienza» di Roma, Save the children Italia, telefono azzurro, la cooperativa Edi onlus, Skuola.net, l'ente autonomo Giffoni experience.
      Il progetto prevede linee di ascolto e di segnalazione per problematiche legate alle attività
online, riservate agli utenti della rete per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico e ogni genere di contenuto illegale o potenzialmente dannoso, presente sul web. Le Hotlines sono direttamente collegate con la Polizia Postale ed è possibile fare segnalazioni anche in maniera anonima. Il Ministero prevede circa un milione di euro per ogni edizione biennale del Sic, di cui il 50 per cento è co-finanziato dalla Commissione europea.
      Il Safer internet centre prevede 7 macro-azioni, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazione
online per docenti, incontri e seminari tematici di approfondimento; inoltre fornisce supporto e aiuto, online e telefonico, a studenti, genitori e docenti che incontrano difficoltà nell'utilizzo delle tecnologie digitali.
      Tra le azioni più rilevanti del Sic è doveroso citare il percorso
e-learning rivolto ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche per la realizzazione di una ePolicy interna d'istituto. Si tratta di un documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di cittadinanza digitale (articolo 5, legge n. 92 del 2019), volto a promuovere le competenze di prevenzione dei rischi online, riconoscere, gestire, segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto delle tecnologie digitali, oltre che utile ad individuare azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel Ptof (Piano triennale per l'offerta formativa) delle scuole;
      il Ministero dell'istruzione ha voluto dare un segnale forte di ripresa anche delle attività di prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, mettendo a disposizione delle scuole specifiche risorse finanziarie per porre in essere iniziative a carattere nazionale, con l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche e creare una rete nazionale finalizzata al contrasto del disagio giovanile. Al riguardo la legge 29 maggio 2017, n. 17, ha attribuito alla scuola un ruolo centrale per la realizzazione di azioni preventive che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di
peer education, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti. A tal fine, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un apposito fondo destinato alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno del cyberbullismo; con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato previsto il rifinanziamento del suddetto fondo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
      Da ultimo, questo Governo è ulteriormente intervenuto con il disegno di legge A.S. 1433, recante «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», rafforzando gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'articolo 6, della legge n. 168 del 2023.
      In particolare, all'articolo 4, si prevede che le iniziative formative possano svolgersi anche in sede decentrata e possano avere ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica.
      Infine, quanto al monitoraggio delle decisioni giudiziarie in materia di violenza di contro le donne anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 53 del 2022, si rappresenta che dal 1° gennaio 2023, il Ministero della giustizia, proprio in attuazione della cosiddetta legge Valente, è in grado di rilevare i dati relativi ai procedimenti giudiziari sull'allarmante fenomeno, con l'obiettivo di realizzare costanti analisi statistiche per far emergere caratteristiche ed evoluzioni delle condotte criminali.
      In particolare, attraverso un intervento tecnologico sui sistemi informativi dell'area penale, tutti gli uffici giudiziari italiani sono ora nelle condizioni di registrare dati importanti, come la relazione tra vittima e autore del reato, la fattispecie di reato commesso, le modalità utilizzate. Una specifica nota è stata diramata agli uffici, per illustrare le finalità dell'intervento e le modalità operative per l'inserimento dei dati da parte degli operatori giudiziari.
      In conclusione, il Ministero non smetterà di promuovere la massima cura per la rilevazione delle informazioni utili a formulare le risposte più efficaci nella prospettiva della prevenzione dei reati e dell'innalzamento degli standard di tutela delle vittime.
      Con l'impianto normativo messo in campo e gli investimenti e le risorse stanziate proprio nell'ambito della formazione e dell'educazione, questo Governo ha attivato, con vigore e determinazione, un percorso trasversale atto a diffondere i valori dell'eguaglianza, del rispetto reciproco e del rifiuto di ogni forma di abuso e sopraffazione offrendo percorsi alle vittime che implementino anche la fiducia nel sistema giustizia.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ASCARI, CHERCHI e MORFINO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          in data 20 giugno 2025, la I sezione civile del Tribunale di Roma ha disposto un provvedimento esecutivo che prevede il trasferimento della minore B. D., di cinque anni, dall'abitazione della madre, sita in Roma, verso una struttura protetta non meglio identificata e non conosciuta dai familiari;

          si apprende che, per dare esecuzione a tale provvedimento, è stato disposto l'impiego delle forze dell'ordine presso il domicilio materno, al fine di rimuovere coattivamente la minore dal suo contesto abituale;

          l'uso della forza pubblica in casi come questi solleva gravi perplessità giuridiche e costituzionali, soprattutto quando riguarda bambini in tenerissima età e in assenza di condizioni di emergenza che ne giustifichino l'urgenza e la modalità coattiva, come chiarito:

          dal Vademecum delle forze dell'ordine (2014), secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti civili è affidata ai servizi sociali e solo in casi di estrema necessità può essere previsto l'ausilio della forza pubblica;

          dall'ordinanza n. 9691/2022 della Corte di Cassazione, che ha escluso la legittimità dell'uso di forza fisica per eseguire il collocamento in casa-famiglia di minori, per l'elevato rischio di traumi e violazioni del principio di dignità;

          dalla requisitoria della Procura generale della Cassazione nel ricorso RG n. 21633/21, che ha ribadito l'incompatibilità costituzionale dell'uso di misure coercitive in mancanza di un'urgenza sanitaria o penale e dell'assenza di una normativa ordinaria che disciplini la restrizione della libertà personale del minore;

          dalla sentenza del Tribunale di Lecce, sezione penale, del 23 febbraio 2023, che ha affermato l'illegittimità dell'uso della forza in caso di opposizione del minore, disponendo che in tali circostanze gli atti debbano essere rimessi al giudice dell'esecuzione;

          l'impiego della forza pubblica per l'allontanamento coatto di una bambina di soli cinque anni dal proprio domicilio abituale, senza che vi sia una condizione di pericolo attuale e concreto, appare fortemente lesivo della dignità personale del minore, oltre che potenzialmente traumatico e sproporzionato;

          in un precedente tentativo di allontanamento, la stessa minore, con un gesto disperato e simbolico, si era legata con del nastro adesivo sotto ad un tavolo per impedire di essere prelevata, segno evidente di una opposizione attiva e di una condizione di disagio emotivo profondo;

          vi è altresì il rischio, segnalato in situazioni analoghe, che si possa ricorrere impropriamente a trattamenti sanitari forzati, come la sedazione farmacologica domiciliare, non previsti dalla normativa sanitaria (es. Tso), configurando una grave violazione delle garanzie costituzionali e della dignità della persona minorenne;

          si apprende, inoltre, che la minore è affetta da una malattia genetica rara, la malattia di Fabry, nonché da una ulteriore patologia ematologica, e che condizioni di forte stress e traumi psico-fisici possono aggravare in modo significativo il quadro clinico, con possibili danni a organi vitali quali cuore e reni, già a rischio in soggetti affetti da tale sindrome –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'intervento previsto per l'esecuzione del trasferimento della minore B. D. e delle modalità operative che sono state disposte per la sua attuazione;

          se, considerato che, anche alla luce di quanto esposto in premessa, non appare costituzionalmente e giuridicamente legittimo l'impiego della forza pubblica per l'allontanamento coatto di una bambina di cinque anni, in assenza di un pericolo immediato per la sua incolumità, si intendano assumere iniziative di competenza urgenti, specie di carattere normativo, volte a garantire che tali procedure intervengano nel pieno rispetto dello Stato di diritto, della normativa vigente e delle garanzie sancite dall'articolo 13 della Costituzione, evitando ogni forma di trauma e coercizione nei confronti di soggetti così vulnerabili e comunque limitando rigorosamente l'uso della forza pubblica nei procedimenti civili minorili, in maniera che tali misure siano riservate a situazioni effettivamente emergenziali;

          se, in presenza di specifiche condizioni mediche come quelle descritte, non si ritenga necessario assumere iniziative normative volte a subordinare l'esecuzione di tali provvedimenti all'acquisizione di un parere medico specialistico, volto a tutelare l'integrità psicofisica del minore.
(4-05439)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti tornano sul tema del prelievo forzoso di minore richiamando, ancora una volta, il noto caso della minore di cinque anni di cui il Tribunale di Roma avrebbe disposto l'allontanamento dall'abitazione della madre e il collocamento in struttura protetta.
      In chiusura gli interroganti invocano, dunque, l'assunzione di iniziative tese ad evitare «ogni forma di trauma e coercizione nei confronti di soggetti così vulnerabili e comunque limitando rigorosamente l'uso della forza pubblica nei procedimenti civili minorili, in maniera che tali misure siano riservate a situazioni effettivamente emergenziali», nonché di iniziative «volte a subordinare l'esecuzione di tali provvedimenti all'acquisizione di un parere medico specialistico, volto a tutelare l'integrità psicofisica del minore».
      Preliminarmente, pare opportuno rappresentare anche in questa sede che del caso citato è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente facente funzioni del tribunale di Roma.
      Ebbene, merita di essere innanzitutto segnalato che, secondo quanto emerso dalla minuziosa relazione trasmessa, nessun «uso della forza in situazioni di prelevamento coatto di minori» vi è stato, e anzi il passaggio della minore – che da iniziali intese doveva avvenire in modo sereno – è stato complicato da un clima di forte tensione che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti del tutto estranei alla vicenda.
      Dalla relazione è altresì emerso che le decisioni da ultimo assunte dal tribunale di Roma sono maturate all'esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed approfondite indagini tecniche, sempre orientate all'individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.
      Risulta inoltre che della malattia genetica cui fanno riferimento gli interroganti l'Autorità giudiziaria procedente è stata informata solo all'ultima udienza.
      Ciò detto, sul tema del prelievo forzoso del minore e dei presupposti che Io legittimano conviene richiamare ancora una volta la nota pronuncia n. 9691 del 2022 – citata anche dagli stessi interroganti – con cui la Corte di legittimità, sollecitata ad esprimersi sulla dibattuta questione della validità o invalidità scientifica della cosiddetta sindrome da alienazione parentale, ha stabilito – tra le altre cose – che un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello
status quo. Sul punto ha chiarito che «la scelta della prospettiva futura può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e al tempo stesso dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato; e per di più è necessario che la sofferenza nel breve periodo appaia superabile senza lasciare strascichi troppo traumatici».
      In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.
      La pronuncia riguardava un caso in cui il giudice di merito aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre di un minore che opponeva fermo rifiuto alla frequentazione del padre, provvedimento cui aveva fatto seguito il prelievo del minore medesimo, attuato con l'ausilio della forza pubblica ed in maniera repentina. La questione portata all'attenzione della Corte afferiva, dunque, alla necessità di assicurare la costruzione di un rapporto significativo tra il padre ed il figlio, ostacolato, secondo le consulenze tecniche d'ufficio svolte nei gradi di merito, dalla condotta ostruzionistica della madre.
      La vicenda concreta affrontata dal Giudice di legittimità ha consentito, quindi, alla Corte di ribadire che il diritto alla bigenitorialità è innanzitutto un diritto del minore prima ancora che dei genitori, «nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare
in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta».
      Come rammentato nella stessa pronuncia, il principio del superiore interesse del minore costituisce un principio cardine della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 1991. Esso è configurato innanzitutto come diritto del minore «a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi [...]». Rappresenta poi un principio giuridico interpretativo fondamentale nel senso che «se una disposizione di legge è aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò implica anche una regola procedurale; ogni qualvolta sia necessario adottare una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul minorenne o sui minorenni in questione».
      È muovendo da tali premesse, dunque, che la Corte giunge alla conclusione che occorra evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.
      Significativo in tal senso il passaggio motivazionale in cui si legge testualmente: «la prospettata ed ordinata esecuzione coattiva del decreto della Corte d'appello in questione [...] consistente nell'uso di una certa forza fisica diretta a sottrarre il minore dal luogo ove risiede con la madre, per collocarlo in una casa-famiglia [...] non appare misura conforme ai principi dello Stato di diritto in quanto prescinde del tutto dall'età del minore, ormai dodicenne, non ascoltato, e dalle sue capacità di discernimento, e potrebbe cagionare rilevanti e imprevedibili traumi per le modalità autoritative che il minore non può non introiettare, ponendo seri problemi, non sufficientemente approfonditi, anche in ordine alla sua compatibilità con la tutela della dignità della persona, sebbene ispirata dalla finalità di cura dello stesso minore. Piuttosto, tra le misure che le autorità debbono considerare- come richiesto dai principi CEDU in ordine all'effettività del principio di bigenitorialità – potrebbe semmai essere efficace l'utilizzo delle sanzioni economiche
ex art. 709-ter del c.c. nei confronti di quel coniuge il quale dolosamente o colposamente si sottragga alle prescrizioni impartite dal giudice».
      In linea generale, dunque, rispetto al prelievo forzoso appaiono senz'altro preferibili le misure coercitive indirette, che potrebbero astrattamente indurre il genitore convivente a tenere una condotta più collaborativa, volta a promuovere l'altra figura genitoriale, senza al contempo causare traumi al minore e soprattutto senza privarlo del genitore con cui vive abitualmente.
      Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei sui
desiderata, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.
      Del recepimento di tali precetti si è fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo articolo 473-
bis.25 del codice di procedura civile ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.
      Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.
      Inoltre, con gli articoli 473-
bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 del codice di procedura civile il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.
      Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (articoli 473-
bis.40 e successivi del codice di procedura civile), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano «dotati di competenze specifiche in materia» (articolo 473-bis.44, comma 1, del codice di procedura civile); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti «tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere», infine, l'articolo 473-bis.45 del codice di procedura civile disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.
      Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio – già contemplato dalla previgente disposizione di cui allearti 336-
bis del codice civile e ora esplicitato in modo più dettagliato – per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere «capace di discernimento», ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.
      Pertanto, alla luce del quadro appena delineato in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non paiono ravvisabili spazi per nuovi interventi normativi.
      Il diritto vivente in materia già configura, infatti, l'allontanamento coattivo dei minori dalla famiglia d'origine quale misura assolutamente eccezionale e praticabile solo quando tutti gli altri interventi a tutela dei medesimi si siano rivelati insufficienti ed inefficaci e previo — come detto — accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.
      In fase esecutiva, peraltro, un ruolo centrale è assolto dai servizi sociali incaricati di dare attuazione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria. In tal contesto, sono state poste in campo numerose iniziative tese ad implementate il sistema di tutele che circonda la figura del minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine, come pure gli stessi membri della famiglia d'origine.
      Ciò, nella consapevolezza che occorra accompagnare tutti gli attori della vicenda in quel difficile momento che inevitabilmente segna le loro vite ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in questo frangente, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane il quale, perciò, partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      BENZONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          negli ultimi anni, la professione forense in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da un progressivo calo degli iscritti all'albo degli avvocati e da un aumento delle cancellazioni, in particolare tra i giovani professionisti e tra le donne con meno di 15 anni di anzianità;

          secondo il «Rapporto sull'avvocatura 2024», redatto da Cassa Forense in collaborazione con il Censis, nel 2023 si sono registrate 8.043 cancellazioni a fronte di 6.193 nuove iscrizioni, con un saldo negativo di 1.650 unità. Di queste cancellazioni, il 79,7 per cento ha riguardato professionisti con un'esperienza fino a 14 anni, e il 54,2 per cento ha interessato donne con meno di 15 anni di anzianità; le cause principali di questo fenomeno sono riconducibili a diversi fattori, tra cui l'elevato costo dei contributi previdenziali obbligatori imposti dalla Cassa Forense, che nel 2025 ammontano a 2.750 euro per il contributo minimo soggettivo intero e 1.375 euro per quello ridotto; le spese sostenute per l'iscrizione all'albo, la gestione dello studio legale, l'acquisto di software per il processo telematico, l'accesso a banche dati giuridiche e l'assicurazione professionale obbligatoria; la difficoltà nel percepire compensi adeguati, soprattutto per i giovani avvocati, che spesso devono attendere molti anni prima di raggiungere una stabilità economica; i lunghi tempi dei procedimenti giudiziari, che incidono negativamente sulla possibilità di riscuotere tempestivamente i propri crediti;

          queste problematiche stanno inducendo molti professionisti a lasciare la toga per cercare occupazioni alternative, spesso nel settore pubblico, attratti dalla maggiore stabilità offerta dai concorsi statali;

          il fenomeno ha evidenti ripercussioni significativamente negative non solo sulla sostenibilità del sistema previdenziale forense, ma anche sulla qualità e sull'accessibilità del servizio giustizia per i cittadini –:

          quali iniziative di competenza siano allo studio per contrastare il fenomeno del progressivo abbandono della professione forense, al fine di rendere la professione maggiormente attrattiva, anche dal punto di vista della sostenibilità economica e fiscale, soprattutto per i giovani professionisti e per coloro che si trovano in situazioni economiche svantaggiate.
(4-05349)

      Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante formula specifici quesiti in relazione al fenomeno dell'abbandono della professione forense, si riferisce quanto segue.
      Vi è piena consapevolezza che la figura dell'avvocato sia essenziale per la giurisdizione: in quest'ottica il 13 maggio 2025 è stata sottoscritta a Lussemburgo la Convenzione europea per la protezione degli avvocati, promossa dal Consiglio d'Europa, che assicurerà il rispetto di tutti i diritti della difesa e la più ampia libertà nell'esercizio della professione forense.
      Rispetto all'ordinamento forense il Ministero della giustizia esercita una vigilanza che si manifesta con il potere di scioglimento del consiglio dell'Ordine e con un'altra serie di attribuzioni nei seguenti ambiti: abilitazione all'esercizio della professione forense, co-vigilanza, unitamente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, pareri sulle delibere degli enti in materia previdenziale.
      In relazione al potere di vigilanza si evidenzia che il Ministero della giustizia, unitamente agli altri Ministeri co-vigilanti, ha condiviso il nuovo testo del «Regolamento unico della previdenza forense» che ha disposto, tra l'altro, il passaggio al sistema contributivo per la categoria professionale forense.
      La Cassa forense, pur essendo dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, è sottoposta alla vigilanza ministeriale per evitare che, nel rispetto dell'autonomia dell'Ente, il soggetto vigilato possa assumere iniziative tali da compromettere il perseguimento delle finalità istituzionali.
      Non sono state ravvisate criticità al rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale nella complessiva riforma del sistema previdenziale forense attuata con il nuovo Regolamento ed al tempo stesso sono state diramate raccomandazioni per un attento monitoraggio delle nuove misure rispetto all'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche ed ai saldi del bilancio.
      In chiusura si ribadisce l'auspicio che si possa passare anche ad un inserimento della figura dell'avvocato in Costituzione nella convinzione che alla previsione costituzionale del diritto inviolabile di difesa deve corrispondere il riconoscimento costituzionale dell'avvocato come presidio della giurisdizione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      BICCHIELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

          in data 5 marzo 2025, organi di stampa locali e nazionali, riportano che, nell'ambito di un'indagine della Guardia di finanza, i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Salerno hanno eseguito misure cautelari personali e reali nei confronti di 28 persone. Di queste, 12 sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, 12 agli arresti domiciliari e 4 hanno ricevuto misure interdittive che vietano loro l'esercizio di attività professionali;

          gli indagati sono accusati, a vario titolo, di reati gravi, tra cui associazione per delinquere, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Le indagini hanno individuato il fulcro delle attività illecite a Sarno;

          tra i soggetti interessati figurano, Massimo Graziano, considerato a capo delle attività illecite già condannato nel 2013 per associazione mafiosa e ritenuto vicino all'omonimo clan camorristico attivo nella Valle del Lauro (Avellino) e l'avvocato Rubina Pignataro, moglie di Massimo Graziano e componente del nucleo di valutazione (Ndv) del comune di Sarno;

          in data 13 marzo 2025, il Sindaco di Sarno, dottor Francesco Squillante, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni del nucleo di valutazione, in ordine ai diversi procedimenti, tra i quali, in primis, quello della valutazione della performance dei dirigenti – relativa all'esercizio 2024 – ha decretato la revoca, in autotutela, del decreto relativo alla nomina dell'avvocato Rubina Pignataro, per la «violazione dei doveri di comportamento», ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento disciplinante le competenze e le attività del Nucleo di valutazione, per gli effetti della normativa in materia di prevenzione della corruzione ex legge n. 190 del 2012 –:

          se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda emersa dagli organi di stampa e se intendano adottare iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, affinché sia garantita la trasparenza dell'attività amministrativa delle istituzioni coinvolte, nell'interesse dei cittadini di Sarno.
(4-04619)

      Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta che nella mattinata del 5 marzo 2025, su disposizione della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Salerno, i militari del comando provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari e a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 28 persone appartenenti a un sodalizio criminale con base operativa nel comune di Sarno, in provincia di Salerno.
      In particolare, sono stati contestati i reati di associazione a delinquere, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e illeciti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.
      Nell'ambito di tale inchiesta, l'avvocata cui si fa riferimento nell'interrogazione risulta colpita dalla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per nove mesi.
      La prefettura di Salerno ha riferito al riguardo che la professionista in questione era stata nominata componente del nucleo di valutazione del comune di Sarno il 7 ottobre 2024; tuttavia, per effetto della predetta misura interdittiva, con decreto del sindaco di Sarno dell'11 marzo 2025, tale incarico è stato revocato, ai sensi dell'articolo 21-
quinquies della legge 6 novembre 2012, n. 190.
      Per quanto attiene alle eventuali iniziative di carattere ispettivo di competenza del Ministero dell'interno, si evidenzia che gli accessi ispettivi presso gli enti locali sono disposti, ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, per verificare la sussistenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori» (articolo 143, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
      A tal fine il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente; attraverso la nomina di una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, il prefetto esercita quindi i poteri di accesso di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno.
      L'accesso può essere disposto dal prefetto anche in via diretta, senza delega del Ministro; infatti, quando «l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti e accertare notizie concernenti i servizi stessi» (articolo 11, comma 8, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235).
      Dunque, la complessiva valutazione della situazione locale è rimessa all'autorità prefettizia, cui compete la decisione in merito alla possibilità di esercitare o meno i poteri di indagine.
      Ciò premesso, si assicura che la prefettura di Salerno continuerà a monitorare attentamente la situazione del comune di Sarno, al fine di assicurare la massima trasparenza e un'ordinata e corretta amministrazione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.


      BICCHIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          lunedì 10 marzo 2025 viene pubblicata, dapprima sul sito web del quotidiano il Secolo XIX, poi su altri organi di informazione, la notizia di una nuova inchiesta per truffa ai danni dello Stato che vede co-indagati l'ex presidente di regione Liguria Giovanni Toti e l'ex assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone;

          nelle due giornate successive comparivano, dapprima sul medesimo quotidiano e quindi su altri organi di informazione, stralci della medesima inchiesta con il dettaglio di intercettazioni integralmente trascritte oltre ad altri dettagli contenuti nel fascicolo;

          secondo le informazioni riportate, il fatto riguarderebbe un contratto di assunzione quale collaboratore di staff, firmato da Giovanni Toti e ciclicamente rinnovato, il cui beneficiario sarebbe Davide Marselli, gestore dello stabilimento balneare «Bagno San Marco»;

          secondo gli inquirenti, Toti e Giampedrone avrebbero frequentato il citato stabilimento gratuitamente e con la famiglia da moltissimo tempo, sebbene negli ultimi anni in modo sempre più sporadico, e nonostante il servizio risulti regolarmente pagato dallo stesso Toti o da un suo familiare;

          appare singolare all'interrogante che i pagamenti, per lo più effettuati con strumenti tracciabili, non siano stati riscontrati nel corso delle indagini. In aggiunta, negli ultimi quattro anni, in ragione della presenza della tutela di pubblica sicurezza a lui attribuita, Giovanni Toti ha di fatto ridotto la frequentazione dello stabilimento se non per sporadici eventi conviviali, regolarmente saldati;

          il 13 marzo 2025, in una lettera indirizzata da Giovanni Toti al Direttore del Secolo XIX, l'ex presidente della regione Liguria spiega che, prima della pubblicazione a mezzo stampa, nessuno dei co-indagati nella nuova inchiesta si è visto notificare atti ad essa relativi, e dunque nessuno era a conoscenza dell'esistenza del fascicolo e che tale circostanza appare la conseguenza di rivelazione di atti di ufficio coperti da riservatezza;

          tale nuovo filone di indagine risulta derivare, come si dice, a «strascico» da intercettazioni attivate per altre ipotesi di reato nel 2020 nei confronti dell'ex capo di gabinetto della regione e che ha già coinvolto direttamente l'ex presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, estendendosi a molti altri soggetti, per oltre 5 anni;

          la divulgazione a mezzo stampa di intercettazioni, dettagli e particolari contenuti nel fascicolo, noti soltanto ai titolari delle indagini, non può essere considerata esigenza di giustizia bensì uso strumentale della stessa, oltreché essere esplicitamente vietata per legge nella fase delle indagini –:

          se il Ministro interrogato non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione di iniziative di carattere ispettivo, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, anche in considerazione del rilievo pubblico dei fatti esposti in premessa.
(4-04630)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante richiama la notizia di stampa relativa alla nuova inchiesta per truffa ai danni dello Stato aperta a Genova nei confronti, anche, dell'ex presidente della regione Giovanni Toti per denunciare la diffusione indebita di dettagli delle indagini in corso, tra cui i testi delle intercettazioni, e, dunque, l'ennesimo caso di violazione del segreto investigativo.
      L'interrogazione si conclude dunque con la richiesta di «attivazione di iniziative di carattere ispettivo, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare, anche in considerazione del rilievo pubblico dei fatti esposti in premessa».
      Sul tema pare opportuno rammentare preliminarmente che questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del cosiddetto processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare, non soltanto l'imputato e la vittima, ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.
      Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la legge n. 137 del 2023 e poi con la legge n. 114 del 2024 sono stati introdotti, all'articolo 268 del codice di procedura penale rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa. Nel verbale è, dunque, consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.
      Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 del codice di procedura penale), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.
      Con il novellato articolo 291, comma 1-
ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.
      In questa direzione si muove, poi, anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.
      Ebbene, il 10 dicembre 2024 è stato finalmente adottato il decreto legislativo n. 198, con cui è stata data attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
      Non pare ultroneo richiamare infine anche l'ultimo intervento compiuto in tema di intercettazioni, di cui alla legge 31 marzo 2025, n. 47, che novellando il terzo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale ha previsto che le intercettazioni non possano avere «
una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».
      Si tratta di una modifica significativa perché preserva il giusto bilanciamento tra le esigenze di indagine e la tutela del diritto di ogni cittadino alla riservatezza delle proprie comunicazioni, costituzionalmente garantito. Peraltro, la stretta così introdotta non si estende alle indagini relative ai reati di maggiore allarme sociale, ossia a quelli in materia di criminalità organizzata e terrorismo, per i quali rimane valida la vecchia disciplina.
      Ciò detto, per dare compiuta risposta all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si è prontamente dato incarico all'articolazione competente di svolgere gli opportuni accertamenti in merito al caso citato all'interrogante.
      È stata quindi acquisita dettagliata nota trasmessa dal procuratore generale presso la corte d'appello di Genova, che innanzitutto ha confermato la pendenza di un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari.
      In merito poi alla fuga di notizie denunciata dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'autorità giudiziaria ha riferito che gli atti del procedimento sono conservati «
in un armadio blindato, senza previa digitalizzazione ed inserimento degli atti sull'applicativo “trattamento informatizzato degli affari penali” (TIAP)».
      Nella nota si legge inoltre che «Dall'arrivo del fascicolo a Genova e sino alla data del 14.03.2025 non sono stati compiuti atti istruttori di nessun tipo da parte del Pubblico Ministero di Genova né delegati atti alla Polizia Giudiziaria.
      Allo stato, dunque, il fascicolo è formato integralmente da atti trasmessi dalla Procura della Spezia e dalla polizia giudiziaria delegata per le indagini (Guardia di finanza della Spezia).
      [...] In data 11 marzo 2025 sul giornale il Secolo XIX è stato pubblicato un articolo di giornale dal titolo “Truffa allo Stato per andare gratis al mare” nel quale venivano resi noti i nominativi degli indagati iscritti e una serie di circostanze contenute negli atti di indagine.
      In data 14.3.2025, [il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento] ha segnalato tale articolo al sottoscritto Procuratore della Repubblica, ravvisando nella diffusione delle notizie pubblicate dal citato quotidiano, i reati puniti dagli artt. 326 cod. pen. e 684 cod. pen.
      Nella medesima data ho iscritto procedimento a carico di ignoti con riferimento ai citati reati».
      Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata risulta che il fascicolo riguardante il procedimento penale in discussione sia rimasto custodito in apposito armadio blindato, senza alcuna digitalizzazione dei relativi atti. L'autorità inquirente risulta dunque aver adottato pertinenti provvedimenti organizzativi, finalizzati proprio a preservare il segreto delle indagini svolte.
      Peraltro, secondo quanto riferito nella predetta nota, il pubblico ministero titolare dell'indagine, una volta appresa la notizia della divulgazione indebita dei nominativi degli indagati e di altre circostanze afferenti all'indagine, né ha immediatamente informato il procuratore della Repubblica, che ha conseguentemente proceduto all'iscrizione di un procedimento a carico di ignoti per i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
      Ad ogni modo, il Dicastero non mancherà di compiere le opportune valutazioni in merito alla necessità di disporre eventuali ulteriori accertamenti per fare luce sulla vicenda.
      Tanto chiarito, si coglie con favore la nuova opportunità offerta dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto per ribadire ancora una volta che questo Governo continuerà a lavorare nella direzione del rafforzamento dei meccanismi per l'attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza, ma sempre avendo cura di ricercare un giusto punto di equilibrio con l'esigenza di assicurare tutela anche alla libertà di stampa.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      BOF. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

          nel pomeriggio del 12 maggio 2025 all'esterno di un'abitazione di via Verdi, a Candelù di Maserada sul Piave, l'inviata di «Striscia la notizia», Rajae Bezzaz e la sua troupe, sono stati barbaramente aggrediti dai componenti di una famiglia di Sinti che ha continuato a occupare abusivamente un'abitazione nonostante la notifica di uno sfratto esecutivo da oltre due anni;

          la giornalista e la troupe hanno subito un'aggressione brutale e feroce, presa a pugni da due uomini e trascinata per i capelli dalle loro consorti, minacciati con un'ascia e una vanga, venti minuti di violenza inumana che non è sfociata in tragedia solo per il pronto intervento dei carabinieri;

          dai quotidiani locali di Treviso è emerso che la proprietaria aveva lasciato l'abitazione in custodia allo zio nel 2001, per trasferirsi in Venezuela per motivi familiari. Lo zio, oggi 93enne, vive in casa in balia di questa famiglia di abusivi, gravati da precedenti penali, e dopo aver assistito all'aggressione della troupe, ha subìto ricovero in ospedale per lo choc;

          risulta che nel 2023, il tribunale abbia emesso la sentenza di sfratto nei confronti della famiglia Sinti abusiva, ma emerge che gli 11 tentativi di sfratto effettuati dall'ufficiale giudiziario siano andati falliti, nonostante le soluzioni abitative alternative offerte dall'amministrazione comunale di Maserada, sempre rifiutate dagli abusivi;

          ad avviso dell'interrogante, la posizione dello Stato in merito alle occupazioni abusive deve essere chiara: rappresentano un reato grave, un'offesa ai diritti dei proprietari e ai cittadini e il gruppo della Lega, nel ritenere questo un reato odioso e che va contrastato con fermezza, propone e sostiene da sempre iniziative normative per criminalizzare l'occupazione abusiva, prevedendo pene detentive severe e multe significative per chiunque occupi abusivamente immobili e misure di reintegrazione veloci dei proprietari negli immobili;

          l'articolo 10 del decreto-legge «sicurezza», introduce all'articolo 634-bis del codice penale la fattispecie di «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» per prevedere la reclusione da due a sette anni e prevede in generale specifiche procedure, con il nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, per la reintegrazione nel possesso dell'immobile, o delle sue pertinenze occupati –:

          se il Ministro interrogato intenda verificare e rendere note le ragioni per le quali l'ufficiale giudiziario non sia riuscito, in 11 tentativi, a eseguire lo sfratto della famiglia abusiva, nonostante gli alloggi alternativi proposti dal comune di Maserada;

          se non ritengano, anche alla luce del decreto-legge «sicurezza» in vigore, che prevede all'articolo 634-bis del codice penale la fattispecie di «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» e alla luce del prevedibile aumento dei casi di sfratti, di dover prevedere iniziative normative per la maggior tutela degli ufficiali giudiziari nell'esecuzione di tali procedure nei confronti di occupanti violenti o con precedenti penali.
(4-05054)

      Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame prende spunto dalla notizia relativa all'aggressione, avvenuta in data 12 maggio 2025 a Candelù di Maserada sul Piave (Treviso), ai danni di una giornalista e della troupe del programma televisivo «Striscia la notizia», impegnati in un servizio giornalistico, ad opera dei componenti di una famiglia di Sinti che i primi volevano intervistare in merito all'occupazione abusiva di un immobile, visto il provvedimento di sfratto esecutivo da oltre due anni.
      In particolare, la specifica vicenda è stata ricostruita sulla scorta del contributo informativo fornito dal Comando provinciale dei Carabinieri di Treviso e dalla Questura di Treviso, pervenuto attraverso la competente articolazione ministeriale.
      Risulta che il 12 maggio 2025, i Carabinieri intervenivano, a seguito di richiesta pervenuta tramite il 112, presso la suddetta abitazione per una riferita aggressione ai giornalisti dell'emittente televisiva Mediaset, giunti sul posto per intervistare la famiglia in merito alla mancata esecuzione dello sfratto disposto nei loro confronti dal tribunale di Treviso.
      Nel corso della colluttazione, gli aggressori danneggiavano un telefono cellulare e si impossessavano di una telecamera
GoPro utilizzata per le riprese.
      Tutti i soggetti coinvolti ricevevano cure mediche presso l'ospedale di Treviso, riportando lesioni lievi.
      Al termine dei preliminari accertamenti, gli autori dell'aggressione venivano deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria e risultano attualmente in corso le attività investigative.
      Quanto all'immobile oggetto dello sfratto, esso risulta articolato in due appartamenti, uno occupato dalla famiglia Sinti, autrice dell'aggressione e l'altro dall'ottantatreenne zio della proprietaria.
      Effettivamente, la proprietaria adiva il tribunale di Treviso che, con sentenza del 3 marzo 2023, accoglieva l'istanza avanzata
ex articolo 447-bis del codice di procedura civile e ordinava il rilascio dell'immobile entro il 30 marzo 2023.
      L'opposizione degli occupanti rendeva, però, necessario ricorrere all'intervento del giudice dell'esecuzione e della forza pubblica.
      Più in dettaglio, l'assistenza della forza pubblica per coadiuvare l'ufficiale giudiziario incaricato delle operazioni è stata disposta a partire dal terzo accesso, avvenuto in data 25 gennaio 2024.
      In merito alle modalità di intervento delle forze dell'ordine, nel contributo informativo, viene precisato che la programmazione dell'intervento pubblico in ausilio alla procedura di sfratto viene, di norma, disposto con ordinanza della questura, sulla base delle richieste provenienti dagli ufficiali giudiziari, e che, in ogni caso, qualora l'ufficiale giudiziario incaricato trovasse opposizione all'esecuzione del provvedimento, potrebbe richiedere l'intervento della forza pubblica tramite gli ordinari numeri d'emergenza.
      Nel caso di specie, la consultazione degli atti non dava atto di richieste di assistenza avanzate dall'ufficiale giudiziario né in data 25 gennaio 2024, né in occasione dei due accessi successivi comunicati alla questura, avvenuti rispettivamente nelle date 21 marzo 2024 (4° accesso) e 1° luglio 2024 (6° accesso), mentre in atti non era presente alcuna comunicazione circa il 5° accesso.
      In occasione del 7° accesso, del 17 settembre 2024, i Carabinieri intervenuti in ausilio, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, comunicavano l'impossibilità di portare a termine la procedura in quanto, oltre al nucleo familiare che occupava l'immobile, giungevano alcuni altri parenti che determinavano l'esecutante ad un ulteriore rinvio.
      In data 8 novembre 2024, l'ufficiale giudiziario comunicava che il giudice dell'esecuzione aveva sospeso la procedura e che l'accesso risolutivo veniva calendarizzato in data 16 gennaio 2025.
      Con ordinanza del 14 gennaio 2025, il questore di Treviso disponeva, per l'occasione, un servizio di ordine e sicurezza pubblica per assistere l'ufficiale giudiziario, coordinato da un funzionario della Polizia di Stato.
      In tale circostanza, tuttavia, all'interno dell'abitazione venivano rinvenuti occupanti minori, tanto che, sul punto, l'ufficiale giudiziario verbalizzava «...si rinviene un minore non oggetto dello sfratto, pertanto non si può eseguire l'esecuzione in attesa di un eventuale accordo l'esecuzione viene rinviata (...) al 26 febbraio 2025 ore 08:00». Lo stesso ufficiale giudiziario rappresentava, pertanto, al dirigente del servizio che, in tale data, si sarebbe recato senza ausilio della forza pubblica per poi procedere ad altro rinvio a data da determinare, in attesa che le controparti giungessero, con l'ausilio del comune, ad una nuova e definitiva collocazione di tutto il nucleo.
      Dagli atti risultava che l'ultimo accesso in ordine di tempo risaliva al 6 maggio 2025, occasione in cui, contattato l'ufficiale giudiziario in sede di pianificazione dei servizi, veniva da quest'ultimo anticipato che avrebbe proceduto ad un mero rinvio, in quanto era stato informato dall'avvocato della proprietaria circa un possibile accordo con l'esecutato, e che dunque non riteneva necessaria l'assistenza della Forza pubblica.
      Passando allo specifico richiamo normativo relativo all'articolo 634-
bis del codice penale, che punisce la nuova fattispecie di reato di occupazione abusiva di immobili destinati al domicilio altrui, va precisato che lo stesso è stato introdotto dal recente pacchetto sicurezza – decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che, al momento dei fatti (maggio 2025) risultava ancora in fase di approvazione definitiva, avvenuta il 4 giugno 2025, con conversione in legge 9 giugno 2025 n. 80.
      La stessa procura della Repubblica di Treviso competente, infatti, nella relazione pervenuta specifica che: «L'articolo 634-
bis del codice penale citato nel corpo della interrogazione parlamentare non solo è stato introdotto dal recente pacchetto sicurezza (decreto-legge n. 48 del 2025) che, ad oggi, (4 giugno 2025) deve essere ancora convertito in legge (con possibili modifiche) ma, soprattutto, è un delitto procedibile a querela della persona offesa; querela che non risulta essere presente agli atti del fascicolo.
      Pertanto, l'ufficio di Procura, non ravvisando alcune delle ipotesi di procedibilità d'ufficio (...) non ha potuto procedere con la contestazione del nuovo delitto.».
      In sintesi, si evidenzia che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'autorità giudiziaria che ha dato corso alle indagini e che il sostegno della forza pubblica all'attività dell'ufficiale giudiziario è sempre stato assicurato, per il buon esito della procedura, ogni qual volta è stato richiesto.
      In ultimo, al di là della questione intertemporale di entrata in vigore della norma in commento rispetto alla specifica vicenda, va comunque sottolineato come il nuovo delitto di occupazione abusiva di immobili abbia finalmente colmato un vuoto di tutela dell'ordinamento, con l'obiettivo di contrastare efficacemente e celermente il fenomeno delle occupazioni abusive, contemplando trattamenti sanzionatori modulati e adeguati alla gravità delle condotte e finanche una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile, concretamente in grado di sostenere chi viene abusivamente privato della disponibilità del proprio immobile.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      CANNATA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, cosiddetto «terzo decreto correttivo», ha introdotto modifiche e integrazioni al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

          in particolare, l'articolo 356, comma 2, del codice, come modificato dal predetto decreto, disciplina i requisiti per l'iscrizione al nuovo elenco dei gestori della crisi d'impresa, riservando tale possibilità ai professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, che abbiano:

              a) frequentato un corso di formazione della durata non inferiore a quaranta ore;

              b) autocertificato, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una «adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio», in qualità di attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, anche in collaborazione con altri professionisti iscritti all'elenco;

          tale previsione preclude, di fatto, l'accesso all'elenco dei gestori della crisi a numerosi professionisti qualificati, ma privi del requisito specifico dell'esperienza quinquennale, pur avendo frequentato corsi di formazione riconosciuti e investito tempo, risorse e impegno professionale per avviarsi a tale attività;

          si segnala, in particolare, la situazione di coloro che hanno frequentato corsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024, ma avviati successivamente, come il corso di formazione permanente organizzato dall'Università degli studi di Catania, bandito nel dicembre 2023 e avviato nel giugno 2024, dunque prima della pubblicazione delle nuove faq interpretative del febbraio 2025;

          si evidenzia, inoltre come, in fase preparatoria e informativa, lo stesso comitato scientifico del corso — composto da autorevoli esponenti del mondo accademico e giudiziario – avesse rassicurato i partecipanti circa la possibilità di accedere all'elenco con il solo corso di formazione, in linea con l'interpretazione allora vigente;

          infine, si rileva una mancanza di disposizioni transitorie atte a disciplinare le situazioni di coloro che, trovandosi in una condizione «intermedia» tra la normativa previgente e quella successiva al decreto correttivo, rischiano oggi di vedere vanificati tempo, investimento formativo e opportunità professionali –:

          se il Ministro interrogato sia a conoscenza della questione sopra esposta;

          se ritenga opportuno adottare iniziative di competenza volte a chiarire, anche in via amministrativa o mediante apposita circolare interpretativa, l'ambito di applicazione della nuova disciplina di cui all'articolo 356, comma 2, del codice della crisi, con particolare riferimmo alle situazioni di coloro che abbiano avviato percorsi formativi prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024;

          se ritenga necessario valutare l'adozione di iniziative di carattere normativo volte a introdurre una disciplina transitoria che consenta, ai soggetti in tali condizioni, di completare il proprio percorso e accedere all'elenco secondo i requisiti vigenti al momento dell'avvio della formazione, in ossequio ai principi di affidamento, ragionevolezza e tutela del legittimo interesse professionale.
(4-05294)

      Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in relazione all'iscrizione all'albo dei gestori della crisi d'impresa, si riferisce quanto segue.
      Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, l'«albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese», istituto presso il Ministero della giustizia, è stato sostituito dall'«elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese».
      La nuova denominazione è stata ritenuta dal legislatore più appropriata, tenuto conto che lo strumento in questione, previsto per la raccolta e gestione delle professionalità necessarie per la conduzione degli strumenti e delle procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, non si rivolge soltanto a professioni ordinistiche.
      Le domande di iscrizione all'elenco sono vagliate dal competente ufficio del Ministero della giustizia alla luce dei requisiti formativi ed esperienziali previsti dall'attuale formulazione dell'articolo 356 del decreto legislativo n. 14 del 2019.
      L'intervento normativo non ha richiesto l'adozione di una disciplina di carattere transitorio per cui non è sorta l'esigenza di ricorrere all'emanazione di circolari o altri atti amministrativi per fornire un indirizzo interpretativo dell'articolo 356 del decreto legislativo n. 19 del 2014.
      Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Ministero della giustizia si è occupato di aggiornare il contenuto informativo delle
faq, pubblicate nel sito web del Ministero, per rendere agli utenti una risposta chiara ed efficace alle domande più comuni.
      L'aggiornamento è avvenuto in relazione alle intervenute modifiche normative e non presenta una correlazione con le rassicurazioni rese dalle università relativamente ai corsi di formazione organizzati per accedere all'elenco dei gestori della crisi d'impresa.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      CASU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          il 1° luglio 2021 la giunta regionale siciliana ha attivato le procedure di concorso per il potenziamento del personale dei Centri per l'impiego;

          il 23 dicembre 2021 è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'impiego in Sicilia. In particolare, erano previste 176 unità per il profilo di istruttore amministrativo contabile (CPI-IAC) e 311 per il profilo di istruttore operatore del mercato del lavoro (CPI-OML);

          le prove scritte, organizzate con la collaborazione del Formez, si sono svolte nel maggio 2022 e vi hanno partecipato circa 25.000 candidati. Successivamente, una commissione designata dalla Regione Siciliana ha attribuito i punteggi relativi ai titoli dei candidati risultati idonei. Con due distinti decreti sono state approvate le graduatorie e proclamati i vincitori;

          l'operato della commissione è stato tuttavia oggetto di numerosi ricorsi al TAR, tanto che il 26 aprile 2023 la Regione Siciliana ha pubblicato due avvisi pubblici per comunicare l'avvio del procedimento di annullamento delle due graduatorie e la convocazione della medesima commissione, incaricata di riesaminare i titoli dei candidati idonei;

          il 21 luglio 2023 la Regione Siciliana ha disposto l'annullamento delle due graduatorie e il 25 luglio successivo ha approvato le nuove: per quanto riguarda il profilo CPI-IAC (decreto del dirigente generale n. 3247), la graduatoria è composta da 1.622 candidati (176 vincitori e 1.446 idonei), mentre per il profilo CPI-OML (decreto del dirigente generale n. 3248) la graduatoria conta complessivamente 955 candidati (311 vincitori e 644 idonei);

          risulta all'interrogante che, per quanto concerne la graduatoria CPI-IAC, gli scorrimenti siano stati effettuati fino alla posizione n. 441, e che il Ministero della giustizia necessiti di personale con mansioni assimilabili a quelle di istruttore amministrativo contabile;

          nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2025-2027, a pagina 32, si legge, che «il turnover mostra vacanze della dotazione organica pari a 15.158, con un trend rispetto agli anni passati in crescita e non in diminuzione (...) anche a causa degli elevati livelli di turnover, che riportano una media di 1.700 cessazioni l'anno, in crescita per il 2025 e 2026. Occorrerebbe, pertanto, pianificare assunzioni per oltre un quarto rispetto alle effettive vacanze per provare a colmare il vuoto nell'organico (...)»;

          la stipula di apposite convenzioni tra la Regione Siciliana e il Ministero della giustizia potrebbe contribuire concretamente a ridurre il deficit di personale sopra evidenziato nel Piao –:

          se il Ministro interrogato intenda attivarsi, per quanto di competenza, al fine di favorire la stipula delle suddette convenzioni, così da utilizzare personale già selezionato e immediatamente disponibile.
(4-05226)

      Risposta. — Con riguardo all'atto di sindacato ispettivo con il quale si sollevano specifici quesiti in relazione alle procedure di concorso per il potenziamento del personale nella Regione Sicilia, si rappresenta quanto segue.
      In via generale si rimarca che la linea d'azione di questo Dicastero è certamente improntata in favore di una politica tesa al rinvigorimento delle risorse umane. Tale impegno si è tradotto in un piano assunzionale senza precedenti per il raggiungimento dei
target di efficienza ed efficacia degli uffici giudiziari.
      Il risultato rappresenta l'effetto delle importanti politiche di investimento messe in atto negli ultimi anni combinato ad un costante ed efficace impegno profuso da parte di questa Amministrazione.
      Nel solo periodo del Governo Meloni le assunzioni ordinarie sono state pari a n. 3.047 unità cui vanno aggiunti i reclutamenti di personale PNRR a tempo determinato pari a n. 6.712 unità.
      Le numerose procedure concorsuali di reclutamento di personale che hanno contribuito a rafforzare gli organici degli uffici giudiziari sono state affiancate da procedure di scorrimento di graduatorie in corso di validità di concorsi espletati da altri enti oltre che da procedure di mobilità onerosa e dalla condivisione di graduatorie regionali o di enti locali.
      Venendo nello specifico alla graduatoria della procedura concorsuale bandita dalla Regione Sicilia, citata nel testo dell'interrogazione, si evidenzia che, per i profili del personale contabile, si sono susseguiti diversi scorrimenti della graduatoria del concorso Ripam per n. 2.293 unità per il profilo di assistente contabile e del concorso Ripam per n. 296 unità per il profilo di funzionario contabile.
      Dai dati acquisiti emerge che, all'esito assunzioni definite il 27 maggio scorso, sono state assunte n. 17 unità nel profilo di funzionari contabili (più n. 9 unità che hanno avuto il posticipato possesso) e n. 115 unità (di cui n. 25 unità in proroga) nel profilo di assistenti contabili su tutto il territorio nazionale.
      Con avviso del 16 maggio 2025 è stato disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria del citato concorso Ripam per ulteriori n. 38 unità nel profilo di assistente contabile.
      Il Dicastero, nell'ottica di velocizzare l'inserimento di risorse, facilitate dalla possibilità di scegliere sedi vicine al luogo di residenza, ha più volte fatto ricorso alla sottoscrizione di numerosi protocolli d'intesa con enti regionali o locali al fine di condividere le graduatorie capienti di concorsi banditi da detti enti.
      Sulla scorta del primo protocollo d'intesa stipulato con la regione Veneto, si sono susseguite ulteriori convenzioni con altri enti locali che di seguito si passano ad elencare: comune di Chivasso, comune di Piacenza, comune di Vicenza, ordine degli avvocati di Ivrea, Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Venezia Giulia-Trieste Gorizia, agenzia Laore Sardegna.
      Negli uffici giudiziari della Regione Sicilia, per effetto dei diversi scorrimenti di graduatoria del concorso Ripam per n. 2.293 unità nel profilo Eco, sono state assunte n. 13 unità che hanno consentito di colmare le vacanze in organico esistenti; ad oggi si registra nei distretti esaminati, per il profilo di contabile, un esubero di personale.
      Per il profilo del funzionario contabile si è proceduto allo scorrimento della graduatoria Ripam per il Ministero dell'economia e delle finanze di 296 unità a tempo indeterminato, grazie alla quale sono state reclutate n. 2 unità nei distretti siciliani. Allo stato risultano n. 6 vacanze in organico nel profilo di funzionario contabile nella Regione Sicilia.
      Si evidenzia che, per poter procedere alla condivisione delle graduatorie regionali o locali per assunzioni di personale sono necessari una serie di adempimenti propedeutici alla sottoscrizione dei protocolli con gli enti preposti. In primo luogo deve essere verificata la scopertura in organico nei profili oggetto di richiesta presso gli uffici dei distretti interessati; inoltre, deve essere individuata la concreta possibilità all'utilizzo di dette graduatorie attraverso la comparazione tra le professionalità e competenze richieste nel bando del concorso locale con i profili professionali propri del comparto giustizia.
      In chiusura si ribadisce che il Ministero della giustizia offre la più ampia e concreta disponibilità a fornire ogni valido supporto agli uffici che presentino difficoltà di copertura di posti vacanti, procedendo anche, ove ne ricorrano i presupposti, all'attingimento di personale da graduatorie di enti locali, riconoscendo l'utilità di tale efficace strumento di collaborazione tra istituzioni.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      CESA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          in data 20 giugno 2025, la I Sezione Civile del Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento esecutivo che dispone il trasferimento coattivo della minore B. D., di soli cinque anni, affetta da sindrome di Fabry (grave malattia rara) e da un'ulteriore patologia ematologica, dall'abitazione della madre a Roma verso una struttura protetta non identificata, ignota ai familiari;

          la madre, vittima di violenza domestica, aveva già denunciato il compagno per maltrattamenti fisici e psicologici ed era seguita da un Centro Antiviolenza di Roma Capitale. Nonostante la richiesta di protezione, la donna si è trovata esposta a vittimizzazione secondaria: anziché essere sostenuta, ha subìto l'allontanamento della figlia, in un paradosso giudiziario che penalizza le vittime di violenza;

          l'esecuzione del provvedimento è avvenuta con l'intervento delle forze dell'ordine, in assenza di emergenza che giustificasse tale modalità coercitiva, nonostante la Corte di cassazione (ordinanza n. 9691/2022) abbia escluso la legittimità dell'uso della forza fisica per collocamenti in casa-famiglia, ritenendoli lesivi della dignità del minore e nonostante l'esecuzione di provvedimenti civili spetti di norma ai servizi sociali, salvo casi eccezionali;

          la minore aveva già manifestato traumaticamente il rifiuto dell'allontanamento in un precedente tentativo, nascondendosi sotto un tavolo con nastro adesivo, segno di un disagio emotivo estremo;

          la sindrome di Fabry e la comorbidità ematologica richiedono cure specialistiche continuative presso l'Ospedale Bambino Gesù, rendendo l'allontanamento dalla madre potenzialmente dannoso per la salute fisica e psichica della bambina –:

          se intenda assumere iniziative di competenza di carattere normativo, volte a subordinare ogni provvedimento di allontanamento di minori con gravi patologie a un parere medico specialistico, atto a valutarne l'impatto sulla salute, specie quando le cure sono legate a figure di riferimento primarie, come la madre, così come, in presenza di denunce per violenza domestica, a considerare prioritario l'allontanamento del presunto autore violento (il padre) anziché della vittima (la figlia), applicando il principio del «best interest of the child» e contrastando la violenza vicaria;

          se il Ministro interrogato non ritenga urgente adottare iniziative normative volte a rivedere la legge n. 54 del 2006 sull'affido congiunto, escludendo l'affidamento al genitore violento nei casi di violenza domestica accertata, per evitare che i minori siano costretti a mantenere rapporti con i loro aggressori;

          se intenda assumere iniziative di carattere normativo affinché sia evitato l'uso coercitivo della forza nei casi riguardanti minori, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione e privilegiando mediazione e servizi sociali.
(4-05424)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante trae spunto da una vicenda giudiziaria dall'elevato clamore mediatico, tanto da essere stata posta al centro di numerosi recenti atti di sindacato ispettivo, per tornare sul delicatissimo tema della continuità e stabilità affettiva del minore, che sovente si intreccia con quello – sempre attuale – della violenza contro le donne ogni volta che nei procedimenti per l'affidamento del minore una delle parti alleghi di essere vittima di violenza ad opera del partner o dell'ex partner.
      Come già rappresentato anche in recenti risposte, del caso è stata prontamente investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal Presidente facente funzioni del tribunale di Roma.
      Ebbene, la lettura della minuziosa relazione trasmessa ha consentito di appurare che nessun «uso della forza in situazioni di prelevamento coatto di minori» vi è stato, e anzi il passaggio della minore – che da iniziali intese doveva avvenire in modo sereno – è stato complicato da un clima di forte tensione che ha visto il coinvolgimento anche di soggetti del tutto estranei alla vicenda.
      È altresì emerso che le decisioni da ultimo assunte dal tribunale di Roma sono maturate all'esito di una lunga ed accurata istruttoria, costellata da numerose ed approfondite indagini tecniche, sempre orientate all'individuazione della soluzione più idonea a salvaguardare il superiore interesse della minore ed accompagnate da un monitoraggio continuo e costante del nucleo familiare.
      Non risulta confermata neppure l'asserzione per cui la madre della minore sarebbe stata vittima di violenza ad opera del padre della piccola, il Presidente facente funzioni del tribunale di Roma avendo riferito che il procedimento penale avviato con l'ipotesi di reato dei maltrattamenti in famiglia ai danni della donna è stato archiviato già oltre un anno fa.
      È poi emerso, ancora, che della malattia genetica cui fa riferimento l'interrogante l'autorità giudiziaria procedente è stata informata solo all'ultima udienza.
      La vicenda è tuttora al vaglio dell'Autorità giudiziaria procedente e continuerà ad essere monitorata dalla competente articolazione ministeriale onde intercettare tempestivamente, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento.
      Ciò detto, pare opportuno cogliere anche questa occasione per ribadire, innanzitutto, che il Legislatore delegato già nel contesto della recente riforma del processo civile si è fatto carico di approntare tutte le misure utili ad evitare che, nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e, in particolare, l'affidamento dei figli minori, possano innescarsi meccanismi di vittimizzazione secondaria ai danni delle vittime di violenza intra-familiare.
      A tal fine è stata inserita una sezione interamente dedicata ai casi in cui una delle parti alleghi di essere vittima di violenza ad opera del partner o dell'ex partner o, ancora, alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia il figlio minore delle parti (si tratta della Sezione I, Capo III, Titolo IV-
bis, Libro II del codice di procedura civile).
      Si è così inteso creare una corsia preferenziale per tali giudizi, che dovranno ricevere una trattazione più rapida e connotata da specifiche modalità procedurali. L'obiettivo è quello di intercettare, al suo primo manifestarsi, la volontà della possibile vittima di superare il cosiddetto ciclo della violenza, in modo che sin dalle prime battute del procedimento siano compiuti gli accertamenti preliminari sulla sussistenza dei fatti di violenza e di abuso e che, dunque, già i provvedimenti provvisori siano adottati a fronte di un quadro probatorio sufficientemente delineato, in modo da offrire adeguata tutela alla vittima e scongiurare – giova ribadirlo – fenomeni di vittimizzazione secondaria.
      La Sezione I si chiude poi con una disposizione dedicata ai «provvedimenti del giudice», l'articolo 473-
bis.46 del codice di procedura civile, con cui il Legislatore delegato ha previsto che, quando siano allegati episodi di violenza o abuso, anche i provvedimenti provvisori debbano essere adottati – come detto – all'esito di un'istruttoria che, seppur sommaria, sia funzionale ad accertare quanto meno il fumus della sussistenza di tali agiti compiuti da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori delle parti stesse. Il provvedimento dovrà infatti assicurare piena tutela alle vittime, con adeguata disciplina del diritto di visita, calata nel contesto di una relazione connotata da tratti di violenza o di abuso.
      La risposta all'esigenza di apprestare una tutela rafforzata in favore della vittima di violenza è assicurata anche dall'attribuzione al giudice di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto del provvedimento, fermo – ovviamente – il vincolo della sua funzionalizzazione alla piena tutela della vittima e del minore.
      L'obiettivo è quello di bilanciare il diritto del genitore a mantenere rapporti significativi con il minore con l'esigenza di protezione avvertita dalla vittima di violenza o abuso, e sempre assicurando piena tutela al minore che ne necessiti.
      Quanto infine alla questione, anch'essa lambita dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto, dell'ammissibilità del prelievo forzoso di un minore, valga ribadire che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, un provvedimento che si traduca nell'esecuzione coattiva del prelievo del minore dalla residenza del genitore collocatario non può mai prescindere da un difficilissimo bilanciamento: quello tra l'interesse del minore in prospettiva futura, al prezzo di una sofferenza immediata, e quello attuale, sempre del minore, al mantenimento dello
status quo.
      In sostanza, l'allontanamento del minore dalla sua residenza deve restare una misura estrema, alla quale ricorrere per realizzare il diritto alla bigenitorialità non senza aver prima attentamente valutato le ripercussioni che un simile provvedimento può produrre sul benessere psico-fisico del minore stesso e sempre avendo di mira il suo superiore interesse.
      Ne deriva che occorre evitare prelievi forzosi, disposti senza il previo ascolto del minore laddove capace di discernimento e senza l'opportuna valorizzazione della sua volontà e delle ragioni opposte al rifiuto dell'altro genitore.
      Conclusivamente, a fronte del rifiuto di un minore a frequentare un genitore occorrerà compiere un'attenta indagine delle ragioni di tale atteggiamento, da esplorarsi facendo ricorso all'ineludibile strumento dell'ascolto del minore che sia capace di discernimento e valutando attentamente gli elementi di fatto offerti dall'istruttoria, e comunque privilegiando sempre quelle soluzioni che siano in grado di salvaguardare maggiormente l'interesse del minore, garantendo il rispetto delle sue abitudini e dei suoi
desiderata, previo accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.
      Del recepimento anche di tali precetti si è già fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della citata riforma del processo civile, che al nuovo articolo 473-
bis.25 del codice di procedura civile, ha riservato peraltro un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.
      Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.
      Inoltre, con gli articoli 473-
bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 del codice di procedura civile il Legislatore delegato è intervenuto pure sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.
      Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (articoli 473-
bis.4 e successivi del codice di procedura civile), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano «dotati di competenze specifiche in materia» (articolo. 473-bis.44, comma 1 del codice di procedura civile); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti «tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere», infine, l'articolo 473-bis.45 del codice di procedura civile disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.
      Il Legislatore delegato ha avuto però cura di riversare anche nella nuova disposizione codicistica il principio — già contemplato dalla previgente disposizione di cui all'articolo 336-
bis del codice civile e ora esplicitato in modo più dettagliato - per cui il diritto del minore all'ascolto presuppone sempre che costui, ancorché non ancora dodicenne, dimostri di essere «capace di discernimento», ovvero risulti in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, salvo che l'ascolto non appaia contrario al suo interesse o manifestamente superfluo.
      Pertanto, alla luce del quadro appena delineato in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non paiono ravvisabili spazi per nuovi interventi normativi.
      Il diritto vivente in materia già configura, infatti, l'allontanamento coattivo dei minori dalla famiglia d'origine quale misura assolutamente eccezionale e praticabile solo quando tutti gli altri interventi a tutela dei medesimi si siano rivelati insufficienti ed inefficaci e previo – come detto – accurato bilanciamento tra il danno immediato che una soluzione può creare e la probabilità che da tale situazione derivi una prospettiva di effettivo beneficio al minore stesso.
      In fase esecutiva, peraltro, un ruolo centrale è assolto dai servizi sociali incaricati di dare attuazione al provvedimento dell'Autorità giudiziaria. In tal contesto, sono state poste in campo numerose iniziative tese ad implementate il sistema di tutele che circonda la figura del minore di cui sia stato disposto l'allontanamento dalla famiglia d'origine, come pure gli stessi membri della famiglia d'origine.
      Ciò, nella consapevolezza che occorra accompagnare tutti gli attori della vicenda in quel difficile momento che inevitabilmente segna le loro vite ogni volta che l'allontanamento sia reputato necessario nell'interesse del minore. Un ruolo di primo piano è, in questo frangente, riconosciuto all'ascolto di quest'ultimo, che costituisce momento ineludibile nell'attività dei servizi sociali, in quanto funzionale a restituire centralità al punto di vista del giovane il quale, perciò, partecipa in prima persona alla costruzione del percorso di cura che lo riguarda.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      DELLA VEDOVA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          sin dal 1979, la Repubblica Islamica dell'Iran attua una sistematica persecuzione nei confronti della comunità Bahà'í, la più numerosa minoranza religiosa non musulmana del Paese, come documentato da numerose organizzazioni internazionali;

          tale persecuzione è radicata nel memorandum del 1991 sulla «questione Bahà'í», firmata dalla Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ancora pienamente efficace e confermata periodicamente in recenti documenti di politica governativa, la quale esplicitamente raccomanda, tra l'altro, che «i rapporti del governo con i Bahà'í devono essere tali da bloccare il loro progresso e sviluppo»; i Bahà'í devono essere «espulsi dalle università» una volta che le loro convinzioni diventano note; i Bahà'í non possono essere assunti in impieghi pubblici e devono essere esclusi da posizioni influenti;

          le ulteriori violazioni perpetrate nei confronti di questa comunità comprendono arresti arbitrari, detenzioni prolungate, confisca di proprietà, negazione dell'accesso all'istruzione e all'occupazione, nonché la distruzione di luoghi di culto e cimiteri Bahà'í;

          nel rapporto di aprile 2024 intitolato «The Boot on My Neck», Human Rights Watch ha stabilito che i 45 anni di repressione sistematica nei confronti dei Bahà'í costituiscono un crimine contro l'umanità da persecuzione, ai sensi del diritto penale internazionale;

          il dottor Javaid Rehman, in qualità di Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, ha affermato a luglio 2024 che i Bahà'í sono stati «presi di mira con intenti genocidari persecutori» sin dagli anni '80;

          sempre nell'anno 2024 un gruppo di 18 esperti indipendenti delle Nazioni Unite, comprendenti i relatori speciali sulla libertà religiosa, i diritti delle donne, la situazione in Iran e i diritti culturali, ha pubblicamente denunciato tali azioni come una persecuzione intersezionale, con sistematica targetizzazione delle donne Bahà'í le quali subiscono una doppia azione persecutoria sia per il loro genere sia per la loro mera appartenenza religiosa, come ampiamente documentato anche dalla Bahà'í International Community;

          sulla stessa linea, le interrogazioni E-002373/2024 e E-001255/2024 presentate al Parlamento europeo hanno richiesto un rafforzamento delle pressioni internazionali per porre fine alla persecuzione di Stato contro la comunità Bahà'í –:

          se e cosa ritenga di fare, nella consapevolezza delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani ai danni della comunità Bahà'í in Iran, per garantire a livello bilaterale tra Governo italiano e Iran e a qualsiasi altro livello, a partire da quello europeo, che i rapporti diplomatici e le trattative in corso includano esplicitamente i diritti di questa comunità.
(4-05060)

      Risposta. — La questione della tutela della comunità Bahá'í in Iran è da tempo all'attenzione del Governo, così come, più in generale, la tematica del rispetto dei diritti umani nel Paese.
      L'Italia coglie ogni occasione di dialogo bilaterale per esprimere alle Autorità iraniane la propria profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani, inclusa quella delle comunità religiose. Anche in occasione dei più recenti contatti con le controparti iraniane – ad esempio nel corso della missione a Teheran nel giugno 2025 del segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ambasciatore Riccardo Guariglia – è stato affrontato il tema del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con specifico riferimento alla libertà di credo e di culto. Gli stessi temi vengono inoltre sollevati regolarmente nei colloqui tra l'ambasciata d'Italia a Teheran e le Autorità locali, così come nei contatti con ambasciata iraniana a Roma.
      L'Italia sostiene attivamente, anche in ambito europeo e multilaterale, tutte le iniziative volte a condannare le gravi violazioni dei diritti umani in Iran e ad esercitare pressioni sulle Autorità iraniane affinché ne sia garantito il rispetto.
      Il 18 marzo 2025, in occasione della 58a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, l'Italia è intervenuta nel corso del dialogo interattivo con i relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Iran e con la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti (
Fact-Finding Mission), esprimendo profonda preoccupazione per le gravi e persistenti violazioni dei diritti umani e per la repressione delle libertà civili, tra cui l'uso non necessario e sproporzionato della forza contro la popolazione civile e le gravi discriminazioni nei confronti di donne e ragazze. È stata inoltre ribadita la nostra ferma opposizione alla pena capitale in ogni circostanza, esortando l'Iran a sospendere tutte le esecuzioni e ad adottare una politica orientata all'abolizione della pena di morte. Nel medesimo intervento, è stato evidenziato il perdurare di discriminazioni e persecuzioni strutturali, inaccettabili, nei confronti delle minoranze etniche e religiose presenti nel Paese, compresa la comunità Bahá'í.
      In quella sede, l'Italia ha co-sponsorizzato la risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran che ha, tra l'altro, previsto il rinnovo dei mandati del relatore speciale e della
Fact-Finding Mission nonché l'ampliamento delle competenze di quest'ultima.
      Anche in occasione dell'esame dell'Iran nel quadro del meccanismo della Revisione periodica universale (UPR) del Consiglio dei diritti umani, del 24 gennaio 2025, il nostro Paese ha formulato raccomandazioni rivolte al Governo iraniano in materia di contrasto alla discriminazione delle minoranze etniche e religiose, con un esplicito riferimento alla tutela della comunità Bahá'í. Le raccomandazioni hanno esortato le Autorità iraniane ad adottare misure concrete per garantire pari diritti civili e politici a tutti i cittadini e per eliminare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di donne e ragazze. Altre raccomandazioni hanno riguardato l'introduzione di una moratoria sulle esecuzioni capitali, l'adozione di pene alternative per i minori e per i reati di lieve entità, la tutela della libertà di opinione, espressione e riunione pacifica, nonché la cessazione degli arresti arbitrari e delle persecuzioni nei confronti dei difensori dei diritti umani.
      Nel corso della 79a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Italia, in coordinamento con i
partner dell'Unione europea e altri Paesi affini, ha sostenuto la risoluzione presentata dal Canada sulla situazione dei diritti umani in Iran, adottata nel novembre scorso. In linea con le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 12 dicembre 2022, che riaffermano l'impegno degli Stati membri nella difesa dei diritti umani nei rapporti con Teheran, l'Italia ha inoltre votato a favore delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Onu sulla situazione in Iran adottate nel dicembre 2022 e nel dicembre 2023, nonché della risoluzione per l'espulsione dell'Iran dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW).
      La costante preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Iran è stata più volte ribadita anche nel corso della Presidenza italiana del G7. Tale impegno si è riflesso nei comunicati finali della prima Ministeriale Esteri di Capri (17-19 aprile 2024), del Vertice di Borgo Egnazia (13-15 giugno 2024), e della seconda Ministeriale Esteri di Fiuggi (25-26 novembre 2024).
      Il Governo continuerà a farsi promotore della tutela dei diritti della comunità Bahá'í a ogni livello – bilaterale, europeo e multilaterale – nella ferma convinzione che il rispetto della dignità umana, indipendentemente dal credo o dall'appartenenza religiosa, debba costituire un principio fondamentale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


      DORI e ZARATTI. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

          il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) rappresenta il principale strumento di finanziamento nazionale volto alla rimozione degli squilibri economici, sociali e territoriali, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione e dell'articolo 174 del Tfue;

          per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Fsc è stato rifinanziato per 77,9 miliardi di euro, di cui circa 32,4 miliardi destinati alle regioni ai fini della stipula degli accordi di coesione;

          con delibera Cipess n. 17 del 2023, sono stati assegnati 41 milioni di euro alla regione Toscana per interventi di riqualificazione ambientale;

          l'accordo per lo sviluppo e la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Toscana del 13 marzo 2024 prevede un'assegnazione programmatica di oltre 683 milioni di euro;

          nei comuni di Massa e Carrara insiste un sito di interesse nazionale (Sin) di rilevante estensione e gravemente compromesso, comprendente aree ex industriali altamente contaminate, come Farmoplant, Ferroleghe, Solvay e Syndial;

          la contaminazione riscontrata riguarda suoli e acque sotterranee, con presenza di metalli pesanti, pesticidi, idrocarburi, fenoli, idrocarburi policiclici aromatici, solventi clorurati e altre sostanze tossiche;

          gli interventi di bonifica nell'area Sin sono prioritari e urgenti ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, come riconosciuto anche nella convenzione attuativa stipulata nel 2017 tra regione Toscana e Sogesid;

          Massa beneficerà di 13 milioni di euro dei fondi Fsc 2021-2027 per la bonifica dell'area ex Eaton (sito di importanza regionale) mentre Carrara non ha visto accolta la richiesta di 14,5 milioni di euro destinati al risanamento di viale Da Verrazzano (Sir), area anch'essa gravemente degradata;

          Carrara dovrà pertanto fare affidamento unicamente su 12 milioni di euro di fondi regionali precedentemente stanziati, nonostante le condizioni ambientali critiche che interessano aree come l'ex Nuova Esaote, il terrapieno della ex colonia Torino (dove è stato riscontrato amianto a seguito di eventi meteo marini), Forza Ferriere e Fornaci, situate nel territorio di Carrara;

          a quanto consta agli interroganti la regione Toscana ha motivato l'esclusione della richiesta del comune di Carrara sostenendo che i progetti finanziabili devono riguardare aree industriali dismesse, con livelli di contaminazione certificati e interventi «immediatamente cantierabili». Tuttavia, considerando l'avanzato stato di caratterizzazione ambientale e il riconoscimento della pericolosità sanitaria e ambientale del Sin di Carrara da oltre un decennio, risulta incomprensibile la mancata ammissione a finanziamento del progetto di bonifica di viale Da Verrazzano o di altra area sita in comune di Carrara ricompresa in area Sin o area Sir –:

          se siano a conoscenza dei criteri e delle motivazioni tecniche che hanno portato all'esclusione del progetto di risanamento ambientale di viale Da Verrazzano di Carrara dall'assegnazione dei fondi Fsc 2021-2027 e se non ritengano opportuno comunque adottare iniziative di competenza volte ad assicurare i necessari fondi per affrontare le criticità di entrambi i comuni, colpiti da fenomeni di contaminazione ambientale.
(4-04971)

      Risposta. — Preliminarmente va evidenziato che con il decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (cosiddetto decreto-legge Sud) si è provveduto ad un'integrale riscrittura delle regole relative all'utilizzo dei fondi nazionali della coesione relativi al periodo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché per assicurarne un più efficace e razionale utilizzo.
      In tale ottica, l'accordo per la coesione si pone quale nuovo strumento di programmazione degli interventi finanziati con i Fsc 2021-2027, finalizzato a rafforzare la qualità della programmazione in termini di efficacia, trasparenza e coerenza degli investimenti con le finalità del Fondo, anche in relazione all'effettiva cantierabilità degli interventi e al rispetto dei cronoprogrammi definiti.
      In particolare, il nuovo impianto normativo ha introdotto una metodologia rigorosa nella selezione e approvazione degli interventi da inserire negli Accordi, fondata su un'istruttoria tecnica approfondita condotta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, in stretta collaborazione con le singole regioni e con le amministrazioni centrali competenti per settore, secondo un approccio basato sul principio di cooperazione interistituzionale.
      L'istruttoria tiene conto non solo delle priorità di investimento espresse dai territori, ma anche dello stato di attuazione delle precedenti programmazioni, a garanzia dell'effettivo avanzamento dei progetti e della loro sostenibilità finanziaria.
      Una volta sottoscritti, gli Accordi sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) e successivamente pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud.
      Con specifico riferimento all'accordo per la coesione con la regione Toscana, sottoscritto in data 13 marzo 2024 ed approvato con delibera Cipess n. 28 del 23 aprile 2024, si evidenzia che esso ha una dotazione finanziaria di 683,6 milioni di euro, di euro, di cui i 151,9 milioni di euro già assegnata in anticipazione alla medesima regione con le delibere Cipess n. 79 del 2021 (110,9 milioni di euro) e n. 7 del 2023 (41 milioni di euro).
      Inoltre, occorre considerare che, in data 1° aprile 2025, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale e n. 76 – la delibera Cipess n. 77 del 29 novembre 2024 che, nell'ambito della imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 alle amministrazioni centrali, ha destinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di euro 1.161.733.177,00, da finalizzare tramite l'accordo per la coesione con detto Ministero in corso di definizione.
      In relazione alla distribuzione per «Settori di intervento» delle predette risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il medesimo Ministero ha precisato che al «Settore bonifiche», comprendente interventi finalizzati al risanamento ambientale di siti contaminati, è stato attribuito un importo pari complessivamente a euro 280.000.000,00, di cui – tenuto conto del vincolo di destinazione territoriale disposto anche dalla delibera Cipess n. 77/2024 – l'80 per cento da allocare al Mezzogiorno (euro 224.000.000,00) e il 20 per cento al Centro-nord (euro 56.000.000,00).
      Considerati i fabbisogni finanziari manifestati dalle amministrazioni regionali nel corso di una fase preliminare di ricognizione e tenuto conto della limitata disponibilità di risorse per il Settore «Bonifiche», il sopra menzionato Ministero ha comunicato di avere adottato criteri stringenti per selezionare gli interventi proposti dalle regioni da ammettere a finanziamento, individuandoli tra quelli immediatamente cantierabili ovvero dotati di un adeguato livello di progettazione e già corredati del Codice unico di progettazione (Cup).
      Alla luce dei suindicati criteri e tenuto conto delle esigenze manifestate dalla regione Toscana, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha proposto di finanziare, nell'ambito dell'accordo di coesione Fsc 2021-2027 – in fase di definizione – n. 3 interventi ricadenti nel territorio della regione Toscana, per un importo complessivo di oltre 13 milioni di euro.
      Quanto al «progetto di risanamento ambientale di viale Da Verrazzano di Carrara», su cui l'interrogante chiede specifiche indicazioni, si evidenzia che esso non risulta allo stato inserito né nell'accordo per la coesione stipulato con la regione Toscana in data 13 marzo 2024, né tra quelli selezionati dal Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica ai fini del loro finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.
      Per completezza, si segnala che il Piano sviluppo e coesione (Psc) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativo al precedente ciclo di programmazione Fsc 20142020, prevedeva il finanziamento dei seguenti interventi:

          «Adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area residenziale viale Da Verrazzano» – solo progettazione (Cup I86E22000080001), per euro 226.974,35;

          «Adozione di misure di prevenzione e mitigazione della contaminazione nell'Area residenziale viale Da Verrazzano» (Cup I88H16000000003), per euro 3.753.025,93.

      Con delibera Cipess n. 78 del 29 novembre 2024, è stato disposto il definanziamento del secondo dei sopra riportati interventi, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in considerazione del mancato conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine del 31 dicembre 2022 indicato dalla predetta disposizione.
      Infine, quanto alle iniziative che il Governo intende assumere per assicurare i necessari fondi al finanziamento di detto intervento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato che terrà in considerazione l'ulteriore fabbisogno espresso dalla regione Toscana in ordine all'intervento di bonifica di «viale Da Verrazzano», laddove dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie maturate nell'ambito del Piano sviluppo e coesione (Psc) del medesimo Ministero – ciclo di programmazione 2014-2020.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione: Tommaso Foti.


      FRATOIANNI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

          nel comune di Mottola (Ta) il 25 aprile 2025 si è svolto un corteo e una commemorazione dell'anniversario della liberazione dell'Italia, organizzato come ogni altro anno dall'amministrazione comunale;

          come riportato da diversi organi di stampa durante il corteo alcuni partecipanti hanno intonato il canto partigiano «Bella Ciao»;

          nei confronti degli autori è intervenuto un appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio, il quale ha, dapprima, intimato agli stessi la cessazione di ogni canto partigiano e successivamente, sempre secondo alcuni organi di stampa, li avrebbe identificati e denunciati per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, in quanto tali canti avrebbero violato quelle da lui considerate disposizioni sulla «sobrietà» da tenersi in occasione delle manifestazioni e delle commemorazioni da tenersi questo anno per il 25 aprile;

          appare evidente all'interrogante che l'intervento, dell'appartenente all'Arma dei Carabinieri diretto a vietare canti partigiani durante una commemorazione del 25 aprile e la successiva informativa di reato che sarebbe dallo stesso redatta, circostanza non ancora smentita, rappresentino fatti gravissimi e inaccettabili che detestano sdegno e preoccupazione;

          lo stesso vice sindaco del comune di Mottola, che ha presenziato alla commemorazione organizzata dallo stesso comune, ha sostenuto, come riportato dalla stampa, che «è inimmaginabile che qualcuno possa impedire di cantare una canzone. Lo stesso ho invitato i presenti a essere sobri, come richiesto dalla prefettura, ma non mi sarei mai sognato di impedire nulla. Anzi, credo che un provvedimento del genere sarebbe inaccettabile»;

          vicenda, ancor più inquietante e preoccupante, qualora venisse accertato che alcuni post apertamente apologetici del fascismo, pubblicati in anni passati su profili social, siano effettivamente riconducibili, come utente social, all'appartenente all'Arma dei Carabinieri coinvolto nella vicenda –:

          se il Ministro interrogato sia conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda, per quanto di competenza, richiedere di avviare i necessari accertamenti circa la gravità dei comportamenti e degli atti compiuti da un appartenente all'Arma dei Carabinieri in servizio durante la commemorazione del 25 aprile, anniversario della liberazione dell'Italia tenutasi nel comune di Mottola (Ta) e della riconducibilità allo stesso di alcuni post apertamente apologetici del fascismo pubblicati in anni passati su profili social, al fine della istruzione del procedimento disciplinare previsto dal Codice dell'ordinamento militare.
(4-04940)

      Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta che il 25 aprile 2025 a Mottola (Taranto) si sono svolte le celebrazioni – organizzate dal comune – in occasione dell'80° anniversario della «Festa della Liberazione», che prevedevano:

          un corteo dalla sede del Municipio fino al locale monumento ai caduti;

          l'intonazione del solo inno nazionale da parte della banda cittadina, nonché la deposizione di una corona e il discorso delle autorità locali.

      Il tutto si è svolto in ossequio alla sobrietà richiesta, con nota del 23 aprile 2025, dalla prefettura di Taranto, in ragione del concomitante lutto nazionale indetto per la scomparsa di Papa Francesco.
      Nel corso della manifestazione, allorquando il corteo si è incamminato verso il monumento ai caduti, al termine dell'inno nazionale, un gruppo di persone ha intonato a voce alta il canto «Bella Ciao», che non è stato interrotto da alcun rappresentante delle forze di polizia. Giunti sul luogo stabilito per procedere alla deposizione della corona, le stesse persone hanno intonato la canzone «Fischia il vento» determinando l'intervento di un militare dell'arma dei carabinieri ivi presente in servizio, il quale, al fine di consentire la regolare prosecuzione della cerimonia, si è avvicinato al gruppo e ha chiesto di tenere un comportamento più sobrio.
      Al riguardo, si evidenzia che il predetto episodio, oggetto di un video diffuso il 3 maggio 2025 tramite la piattaforma «
Facebook» dalla testata «La Gazzetta del Mezzogiorno» è stato riportato dalla locale stazione carabinieri all'autorità giudiziaria.
      In riferimento ai
post su profili social citati dall'interrogante, si precisa che sono in corso, a cura degli uffici preposti, gli approfondimenti del caso.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.


      GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

          mercoledì 21 febbraio 2024 presso la casa circondariale di Genova Pontedecimo la detenuta DS (Danila) di 61 anni è morta nella sua cella per apparente arresto cardiocircolatorio; notizie stampa riferivano di un cambio di terapia nei giorni precedenti al decesso che le avrebbe causato dei problemi; la notizia era riportata da Repubblica, agenzia Ansa, Genova Today, Genova 24.it, SavonaNews e Liguria notizie il 22 e 23 febbraio 2024;

          l'autopsia avrebbe poi chiarito che il decesso era avvenuto per un «processo settico di polmonite in stato avanzato» e per «mancate cure mediche», secondo quanto affermato in un articolo di Repubblica del 4 marzo 2024;

          i suoi familiari hanno presentato un esposto a cui è seguita l'inchiesta della procura di Genova;

          DS sarebbe tornata in libertà a giorni, ma avrebbe potuto ottenere già da due mesi una misura alternativa alla detenzione, che non era stata concessa a causa dei ritardi del Tribunale;

          da giorni – in base a quanto riferito dalle compagne di detenzione in una lettera scritta alla sorella di Danila il giorno dopo il decesso e in parte riportata da Repubblica il 27 giugno 2024 – «Danila passava le giornate a letto senza mangiare nulla. Quando hanno chiamato qualcuno era troppo tardi. Noi, dietro quelle maledette sbarre, piangevamo»;

          la casa circondariale di Pontedecimo, che ospitava al 30 novembre 2024 143 detenuti/e (74 uomini e 69 donne) su 96 posti di capienza regolamentare, non dispone più da diversi anni della copertura medica h24 (in passato assicurata); nel fine settimana non vede presenza di un medico dalle 13 del sabato alle 8 del lunedì e non ha da tempo un proprio dirigente medico incaricato, essendo affidata a quello del centro clinico di Marassi, assai di rado presente in istituto;

          il carcere di Marassi è distante 13 chilometri da Pontedecimo e la sinergia tra i servizi medici delle due strutture esiste soltanto sulla carta;

          a La Spezia, che ha 151 posti di capienza (ora ridotti a causa di lavori) la copertura h24 è assicurata; nei piccoli istituti di Chiavari e Imperia (rispettivamente di 52 e 53 posti) la presenza di un medico è garantita da mattina a sera anche nei festivi;

          lo psichiatra a Pontedecimo è presente in istituto un solo giorno a settimana e per un paio di ore in tutto;

          anche la presenza del dentista avviene un solo giorno a settimana, trattandosi dello stesso medico che deve occuparsi anche degli istituti di Marassi e La Spezia –:

          di quali eventi dispongano in ordine alle circostanze del decesso della detenuta e se intendano verificare, per quanto di competenza, le eventuali responsabilità e carenze di carattere amministrativo;

          se il Ministro della salute, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative, anche in raccordo con la regione Liguria, affinché sia ripristinata la copertura medica h24 dell'istituto o almeno garantita la presenza di un medico anche nei festivi, incrementato il numero di ore di presenza dello psichiatra in istituto e risolto il problema del dentista, nonché sia nominato un nuovo dirigente medico che svolga il proprio incarico esclusivamente presso la casa circondariale di Pontedecimo;

          quali iniziative di competenza il Ministro della giustizia intenda assumere per superare il sovraffolamento che caratterizza l'istituto di Pontedecimo, con un indice del 149 per cento.
(4-03977)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, partendo dal verificarsi del decesso di una detenuta, occorso di recente presso la Casa circondariale di Genova «Pontedecimo», si sollevano specifici quesiti in ordine agli aspetti di criticità dell'istituto medesimo, tra cui il sovraffollamento, le carenze strutturali e sanitarie.
      Partendo dalla specifica e drammatica vicenda indicata in premessa dell'atto di sindacato ispettivo, dalle notizie fornite dalla competente articolazione del D.A.P., risulta che la detenuta in questione faceva ingresso presso il suddetto Istituto carcerario in data 29 settembre 2023.
      Sin dal colloquio di primo ingresso, la stessa si dimostrava collaborativa e adeguata e veniva ammessa, su sua richiesta, alla frequentazione del corso di istruzione superiore per odontotecnici.
      Il D.A.P. riferisce che, nel corso della sua breve detenzione, la detenuta non era mai incorsa in rilievi disciplinari né aveva mai manifestato difficoltà di adattamento. In data 9 dicembre 2023, la stessa veniva ricoverata presso l'ospedale San Martino di Genova come riportato nel verbale di pronto soccorso, per controlli ulteriori data la terapia che le veniva somministrata.
      La donna effettuava regolari colloqui telefonici e da remoto con la sorella, la madre e il proprio difensore e, per tutto il tempo della sua permanenza nel suddetto Istituto, aveva condiviso la camera di pernottamento con altra detenuta.
      Dalla relazione pervenuta dall'autorità dirigente dell'istituto, emerge che, il 21 febbraio 2024, l'agente addetta alla vigilanza del piano veniva chiamata dalla detenuta che, seduta sul letto, le comunicava di avere difficoltà respiratorie.
      Considerata la presenza in reparto dell'infermiera, quest'ultima si recava immediatamente sul posto ed entrava nella camera di pernottamento per verificare le condizioni di salute che iniziavano a peggiorare finché la stessa si accasciava sul letto.
      Veniva richiesto l'intervento immediato sia del 118 che del medico di guardia dell'Istituto ma, nonostante i tempestivi interventi, le operazioni di rianimazione davano esito negativo e, alle ore 8:50, ne veniva constatato il decesso.
      Del decesso veniva informata l'autorità giudiziaria.
      La direzione generale dei detenuti e del trattamento, con nota 27 febbraio 2024, richiedeva al provveditorato regionale di Torino di procedere a una approfondita indagine ispettiva, il cui esito veniva comunicato con nota del 4 luglio 2025.
      Nel dettaglio, non veniva rilevato alcun nesso di causalità materiale tra il decesso e la gestione della detenuta sotto il profilo sanitario.
      Si evidenzia, infine, che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'autorità giudiziaria.
      Rispetto alle sistemiche criticità del reparto penitenziario non si può non sottolineare come il Governo Meloni, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto «Carcere sicuro», abbia dato risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni, del sistema penitenziario.
      Tra le misure più significative, ci si limita a richiamare l'imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari e l'istituzione del Commissario straordinario per le carceri, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di polizia penitenziaria.
      Di queste misure si potrà presto giovare anche la casa circondariale di Genova.
      Invero, dalle notizie acquisite presso il DAP, le presenze detentive presso la Casa circondariale di Genova «Pontedecimo», alla data del 7 luglio 2025, ammontano complessivamente a 143 detenuti (n. 69 donne e n. 74 uomini), rispetto a una previsione regolamentare pari a complessivi 96 posti, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 150,53 per cento.
      Non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla C.E.D.U., atteso che tutti i detenuti risultano avere a disposizione uno spazio di vivibilità superiore ai 4 metri quadrati.
      Dei detenuti complessivamente presenti, 78 sono di nazionalità italiana, mentre i restanti 66 sono stranieri.
      Come per tutti gli istituti penitenziari nazionali, i trasferimenti per sfollamento, se necessari, sono emessi in via prioritaria dai provveditorati regionali, nell'ambito del distretto di competenza, per incidere nella misura minore possibile sul principio della territorialità della pena.
      Alla direzione generale dei detenuti e del trattamento, infatti, spetta la gestione delle procedure di riequilibrio su scala nazionale della popolazione detenuta appartenente al circuito di media sicurezza, su richiesta dei singoli provveditorati regionali e tenuto conto degli indici di affollamento a livello distrettuale.
      In adempimento ai compiti e alle competenze suindicate, alla data del 19 dicembre 2024 (data dell'ultima rilevazione comunicata), la citata direzione generale ha emanato 64 provvedimenti deflattivi, per un totale di 1.149 detenuti movimentati dagli istituti penitenziari dei distretti più affollati verso sedi con minore presenza detentiva.
      Allo stato attuale, non risultano richieste di provvedimenti deflattivi
extra regionali riguardanti la popolazione detenuta femminile, provenienti dal distretto ligure/piemontese.
      Dai dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, estrapolati mediante consultazione degli applicativi a quest'ultimo in uso, emerge che il distretto piemontese/ligure presenta un indice di affollamento tra i più bassi in ambito nazionale e, in particolare, la casa circondariale di Genova «Marassi» presenta un indice di affollamento tra i più bassi a livello distrettuale.
      Per quanto concerne le riferite carenze del personale sanitario, ferma restando la competenza esclusiva in capo al servizio sanitario regionale, si precisa che la casa circondariale di Genova «Pontedecimo» è classificata come «Spoke», ovvero come istituto di primo livello, con assistenza di base e specialistica, ove risultano assicurate le principali branche sanitarie: cardiologia, urologia, odontoiatria, endocrinologia, ortopedia, oculistica, ginecologia, infettivologia, dermatologia, psichiatria, psicologia, neurologia e Ser.D.
      Il servizio sanitario garantisce, inoltre, la presenza di un medico h 12, dal lunedì al venerdì, sabato h 6, domenica e festive con reperibilità su chiamata per visite e nuovi ingressi.
      Dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 23, sono presenti 2 infermieri, oltre l'operatore sociosanitario dalle ore 7 alle ore 14.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          una nota dell'Agi del 4 febbraio 2025 riporta la notizia di una protesta dei detenuti della Casa circondariale di Palermo-Pagliarelli dovuta ad una circolare del provveditore regionale «che inasprisce il regime di detenzione, a partire dall'ingresso in cella di alcuni prodotti. Docce senz'acqua calda, analisi mediche rinviate di mesi, divieto di telefonate, un taglio drastico ai pacchi di alimenti inviati dalle famiglie e tra qualche mese, lo stop all'ingresso di coperte e indumenti in pile, economici ma urgenti in un edificio "di ghiaccio": la tensione è altissima nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove i detenuti hanno battuto le stoviglie sulle sbarre, come ormai fanno mattina e sera da oltre una settimana, e cominciato uno sciopero della fame»;

          il Garante dei detenuti di Palermo, Pino Apprendi, ha dichiarato all'Agi che la parte più grave della circolare è quella che vieta l'ingresso dall'esterno di pacchi con alimenti: la gran parte dei detenuti è povera, mentre il 40 per cento proviene da fuori Palermo. Al sovraffollamento, alle mancate cure, alla delocalizzazione del detenuto si aggiunge anche questo inasprimento;

          la circolare del Dap – che arriva a vietare perfino salumi, farine, lieviti, crostacei e dentifrici – è stata accolta negativamente dal garante regionale dei detenuti, Santi Consolo. Le proteste al Pagliarelli, spiega all'Agi, rappresentano «un segnale di malessere, ma non ho ancora visto la circolare, che avevo richiesto al provveditore». «I segnali dell'inopportunità di questa circolare – ha proseguito Consolo – erano evidenti perché già a Siracusa c'erano state delle proteste. Speriamo in ripensamenti e correttivi. Ritengo – ha aggiunto – che non sia questa la via per mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari, ma chi ha potere decisionale si assume la responsabilità di quello che fa»;

          le regole penitenziarie europee emanate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa prevedono che la vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera (numero 5); prevedono, inoltre, che i detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro (numero 22);

          l'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario prevede che il trattamento del condannato e dell'internato è svolto agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. L'articolo 28 stabilisce che «particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie»;

          centinaia di persone al Pagliarelli sono purtroppo detenute lontane dai propri affetti familiari e poter ricevere il pacco con gli alimenti della propria famiglia costituisce un momento, anche culturale, di unione e affetto che non può essere sacrificato se non per gravi e comprovate ragioni di sicurezza –:

          se sia a conoscenza di quanto descritto in premessa riguardo alle restrizioni «alimentari e non» sui pacchi che i familiari sono autorizzati a portare ai propri congiunti detenuti;

          se corrisponda al vero che presso il carcere Pagliarelli non sia stato ancora risolto il problema dell'acqua calda nelle celle, del riscaldamento, dei ritardi delle visite mediche e se siano in atto ulteriori limitazioni delle telefonate;

          se sia a conoscenza della circolare del provveditore regionale e se corrisponda al vero che analoga circolare restrittiva stia per essere emanata centralmente e per tutti gli istituti d'Italia dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

          se corrisponda al vero che il Garante regionale Santi Consolo non abbia avuto accesso al testo della circolare, il cui esame è indispensabile per esercitare la funzione di difensore dei diritti dei detenuti e cosa si intenda fare per assicurare al Garante questo elementare diritto di conoscenza.
(4-04267)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante, partendo da una protesta dei detenuti della casa circondariale di Palermo «Pagliarelli», solleva specifici quesiti in ordine ai contenuti di una circolare emanata dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria che prevederebbe restrizioni sulla ricezione da parte dei detenuti di pacchi contenenti generi di conforto, alimentari e non, nonché sulla mancanza di acqua calda e riscaldamento all'interno delle camere di pernottamento, ritardi nelle visite mediche e limitazioni delle telefonate.
      In relazione alla circolare citata dall'interrogante – la numero 1 del 2024 –, già oggetto di analogo atto di sindacato ispettivo, si rappresenta che essa è stata adottata dal provveditorato della Regione Siciliana proprio con il fine di garantire uniformità di applicazione, in ambito distrettuale, della normativa, contenuta nell'ordinamento penitenziario e nel regolamento di esecuzione, che disciplina i generi (alimentari, d'abbigliamento e altro) che possono essere acquistati dai detenuti avvalendosi del cosiddetto modello 72, ovvero ricevuti dall'esterno, tramite pacco introdotto dai familiari in occasione del colloquio o ricevuto per posta.
      La circolare è stata frutto di un approfondito esame condotto da apposito gruppo di lavoro e su di essa si è espressa favorevolmente la direzione generale dei detenuti e del trattamento, al punto da investire i singoli provveditorati regionali, con l'incarico di istituire appositi gruppi di lavoro per la redazione di modelli 72 unici a livello regionale e definire criteri uniformi per la disciplina dei generi e che, al contempo, garantiscano adeguati livelli di sicurezza e ordine interno.
      In effetti, l'adozione di tale circolare n. 1/24 si è resa necessaria dalla costante analisi degli eventi critici occorsi nei vari istituti della regione e si pone come scopo prioritario quello di salvaguardare le necessarie condizioni di ordine e sicurezza nella gestione della vita detentiva eliminando quei cibi che, per caratteristiche intrinseche (come indumenti in pile altamente infiammabili) o perché richiedono cotture complesse (farina, lievito) o ancora per l'evidente incompatibilità con l'elevato numero di detenuti assuntori di terapia psichiatrica (birra e vino), sono potenzialmente idonei a creare situazioni di pericolo.
      La finalità perseguita è, peraltro, quella di garantire il diritto dei detenuti a un'alimentazione sana tant'è che il prototipo di mod. 72, allegato alla richiamata circolare, contiene un'ampia e varia categoria di prodotti acquistabili.
      Resta inoltre sempre possibile l'ingresso di generi alimentari da parte dei rispettivi familiari, ogni qualvolta si tratti di alimenti che possano essere opportunamente controllati, senza incorrere nella manomissione degli stessi e senza presentare rischi di carattere igienico-sanitario.
      Allo stato, comunque, la direzione generale dei detenuti e del trattamento, non ha adottato alcuna circolare di analogo contenuto valida per tutti gli istituti del territorio nazionale; inoltre, il provveditorato regionale per la Sicilia, il 4 febbraio 2025, ha inoltrato la circolare
de qua all'ufficio speciale del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale per la Regione Siciliana.
      Relativamente alla riferita assenza di acqua calda, la direzione dell'istituto palermitano ha evidenziato che tale problematica si riscontra all'interno dei reparti «Mari», «Venti» e «Pianeti», mentre l'acqua calda è presente all'interno delle camere di pernottamento dei reparti «Laghi» e «Monti».
      Giova premettere che l'istituto di Palermo «Pagliarelli», realizzato negli anni ’90, prevedeva, in origine, solo tre padiglioni maschili e uno femminile, per una capienza regolamentare di 600 detenuti.
      In area
extra moenia è stato realizzato un fabbricato destinato agli impianti centralizzati dell'intero istituto, con presenza di centrale idrica per l'approvvigionamento e la distribuzione dell'acqua potabile nonché una centrale termica per la produzione di acqua calda sanitaria, acqua per riscaldamento e vapore.
      Nel 2014, ad ampliamento dell'intero complesso penitenziario, è stato realizzato, in corrispondenza dell'area di pertinenza dell'istituto, un nuovo padiglione detentivo, per una capienza regolamentare di ulteriori 304 posti letto.
      La competente direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria ha programmato un intervento di ristrutturazione dei padiglioni detentivi maschili, fatta eccezione per il padiglione «Laghi», di recente costruzione, con l'obiettivo principale di assicurare le docce all'interno delle camere di pernottamento e, contestualmente, adeguare e ammodernare gli impianti meccanici elettrici e speciali, affinché siano commisurati alle nuove esigenze.
      Con riferimento, invece, agli asseriti ritardi nell'effettuazione delle visite mediche – nel ribadire che ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2018 l'erogazione delle prestazioni sanitarie in favore della popolazione detenuta rientra nell'alveo di esclusiva competenza del servizio sanitario regionale – si evidenzia che l'attività medica all'interno dell'istituto si svolge sull'intero arco giornaliero e che le visite mediche vengono effettuate dal medico di reparto che garantisce la continuità terapeutica, nonché dai medici di guardia che, previo
triage effettuato dagli infermieri, visitano i detenuti richiedenti per visite non rinviabili.
      Le date delle visite e degli accertamenti sanitari programmati, che necessitano l'invio di detenuti all'esterno, sono fissate dal C.U.P. dell'A.S.P. 6 di Palermo, con gli stessi tempi di attesa previsti per i liberi cittadini. Allo stato, si è in attesa che l'A.S.P. di Palermo, come richiesto più volte, preveda una prenotazione dedicata agli istituti penitenziari.
      Con riguardo, poi, alle riferite limitazioni delle telefonate, non risultano limitazioni se non quelle derivanti dall'applicazione della normativa generale. La popolazione detenuta fruisce regolarmente delle telefonate ordinarie previste, oltre che di quelle straordinarie concesse dalla direzione penitenziaria in caso di sussistenza di particolari motivi previsti dall'ordinamento penitenziario.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      GRIMALDI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          sono giunte all'interrogante diverse segnalazioni di cittadini israeliani residenti in Italia che, a seguito dell'escalation del conflitto e della chiusura dello spazio aereo, si trovano impossibilitati a rientrare in Italia;

          in particolare, una dottoressa di pronto soccorso presso l'Asst ovest milanese residente in Italia dal 2011 era arrivata in Israele per una breve visita a carattere turistico e ora non riesce a tornare a Milano, alla sua vita e al suo lavoro;

          il Ministero del turismo israeliano, contattato dalla dottoressa, ha risposto che si occupa esclusivamente di turisti non israeliani, escludendo i cittadini israeliani anche se residenti all'estero e in visita temporanea;

          la dottoressa ha contattato anche l'Ambasciata italiana in Israele, che ha comunicato di non poter assisterla, non essendo cittadina italiana, pur essendo residente permanente e stabilmente radicata in Italia. A differenza dei cittadini non israeliani, che possono lasciare il Paese via terra verso Giordania o Egitto per poi proseguire in volo, alle persone di nazionalità israeliana è stato fortemente sconsigliato di intraprendere tali rotte, considerate ad alto rischio per motivi di sicurezza legati alla cittadinanza;

          oltre alla vicenda personale del caso in questione, va segnalato che come medico di pronto soccorso presso l'Asst ovest milanese, l'assenza prolungata della dottoressa compromette gravemente la capacità operativa del reparto e la continuità dell'assistenza ai pazienti, causando gravi disagi ai colleghi e ai pazienti;

          questa situazione rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali. Alla dottoressa è impedito di esercitare il suo diritto universale di lasciare un paese e fare ritorno al luogo di residenza abituale. Come stabilito dall'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani (Onu, 1948) e dall'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (Iccpr, 1966), ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio;

          le politiche di evacuazione israeliane devono garantire che anche i cittadini israeliani residenti all'estero possano esercitare il diritto di rientrare nel loro paese di residenza. Il Governo italiano deve occuparsi, oltre che dei cittadini italiani presenti nelle aree di crisi, anche dei cittadini stranieri residenti nel nostro Paese che qui stabilmente vivono e lavorano e che qui vogliono tornare –:

          se sia a conoscenza di casi come quello descritto in premessa e se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a permettere agli israeliani che in Italia vivono e lavorano stabilmente di rientrare nel proprio Paese di residenza.
(4-05326)

      Risposta. — La nostra ambasciata a Tel Aviv, sin dall'inizio del recente conflitto tra Israele e Iran, si è tenuta in contatto con tutti i connazionali che hanno chiesto informazioni per rientrare in Italia. Hanno ricevuto ogni possibile assistenza, a seguito soprattutto dell'interruzione del traffico aereo nel Paese.
      Il 22 giugno l'ambasciata a Tel Aviv, in raccordo con l'unità di crisi della Farnesina, ha facilitato la partenza di un gruppo di connazionali da Israele, via terra, per Sharm el-Sheikh, in Egitto. Da lì, il gruppo ha fatto ritorno in Italia grazie a un volo charter.
      Quanto ai cittadini israeliani residenti in Italia, come anche nel caso specifico richiamato dall'interrogante, l'ambasciata ha sempre fornito aggiornate e tempestive indicazioni sul contesto di sicurezza, sulla chiusura dello spazio aereo e sulle opzioni disponibili per l'uscita dal Paese, limitate ai valichi terrestri verso Giordania ed Egitto.
      Il transito attraverso questi due Paesi era peraltro sconsigliato dal Governo israeliano ai propri cittadini per evidenti rischi di sicurezza. Infatti uno sconsiglio di viaggio era riportato sul sito del
National security council (Livello 4: don't travel).
      Vari cittadini israeliani, così come doppi cittadini italiani e israeliani, che in quei giorni si erano rivolti all'ambasciata a Tel Aviv hanno pertanto rinunciato a partire per l'Italia via Egitto proprio in ragione dei rischi connessi all'itinerario, preferendo invece attendere la riapertura dello spazio aereo, che è poi avvenuta il 23 giugno 2025.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


      MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la sua Amministrazione hanno da sempre utilizzato toni durissimi sull'immigrazione e si sono fatti promotori di una politica massimalista sul tema, volta alla deportazione massiva di persone irregolarmente soggiornanti sul territorio statunitense;

          a giugno 2025 l'Amministrazione statunitense ha costruito un centro di internamento destinato a cittadini stranieri oggetto di provvedimento di espulsione, nell'area paludosa delle Everglades, a est di Miami, in Florida, battezzandolo «Alligator Alcatraz», nome che allude sia alla fauna selvatica che circonda l'area sia al noto penitenziario di San Francisco in disuso dagli anni '60;

          il centro è stato costruito in otto giorni su una ex pista di atterraggio e può ospitare fino a 3 mila migranti che vengono stipati in grandi gabbie con 32 posti letto poste all'interno di tendoni da campo e, secondo quanto affermato dallo stesso Presidente Trump, dovrebbe essere il luogo dove dovrebbero essere trattenuti «alcune delle persone più minacciose del pianeta»;

          le condizioni di detenzione, come confermato da più organi di stampa statunitensi, vengono descritte come disumane sia per la presenza di spazi angusti, cibo infestato dagli insetti, acque reflue che scorrono sul pavimento, mancanza di farmaci e di cure mediche, bagni chimici intasati, sia perché i detenuti sono costretti dormire con le luci accese e non hanno la possibilità di lavarsi con frequenza;

          domenica 20 luglio 2025 si è appreso della presenza di due detenuti aventi cittadinanza italiana: Fernando Eduardo Artese, 63 anni, con passaporto italiano-argentino, e Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 anni, nato a Taormina;

          Artese, arrivato negli Stati Uniti con il programma Esta nel 2001, poi raggiunto dalla moglie e dalla figlia nel 2018 era destinatario di un mandato di arresto poiché, dopo essere stato multato per guida senza patente a marzo 2025, non si era presentato in tribunale. Il 25 giugno 2025, mentre cercava di lasciare il Paese in compagnia della sua famiglia è stato arrestato in Florida;

          Artese, in un'intervista telefonica al quotidiano Tampa Bay Times, ha paragonato il centro di detenzione a un «campo di concentramento» dove i detenuti sono sottoposti a continue umiliazioni e, l'11 luglio 2025, sul Miami New Times, ha detto che indossa la stessa tuta arancione ricevuta all'arrivo, che ci sono solo tre docce e che quando i gabinetti si sono rotti i detenuti hanno dovuto rimuovere le feci con le mani;

          Mirabella Costa ha vissuto negli Stati Uniti fino al suo arresto il 3 gennaio 2025 con l'accusa di possesso di stupefacenti e per aggressione, reati per i quali è stato condannato a sei mesi di carcere, salvo poi essere attenzionato dalle autorità federali dell'Ice a partire dal 7 maggio 2025 ed in seguito essere trasferito nella struttura in Florida, da dove, ai microfoni del Tg2, ha ribadito le condizioni inumane di detenzione e lamentando altresì l'impossibilità di parlare né con un avvocato né con un giudice;

          per entrambi è previsto il rimpatrio e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha fatto sapere che sia il consolato generale a Miami sia l'ambasciata a Washington stanno seguendo la vicenda continuando a interessare le Autorità dell'Ice per reperire informazioni aggiornate sullo stato di salute dei connazionali e sulle tempistiche previste per il loro rimpatrio –:

          se il Governo sia in possesso di informazioni più complete circa la regolarità delle espulsioni comminate ai nostri connazionali, quali azioni diplomatiche siano state intraprese presso il Governo degli Stati Uniti, nonché se siano state svolte, o siano in programma, delle visite al fine di accertarsi delle condizioni di detenzione dei due cittadini italiani detenuti, con particolare riguardo alla tutela dei loro diritti umani e, infine, se vi siano notizie aggiornate rispetto al loro ritorno in Patria.
(4-05606)

      Risposta. — I connazionali Gaetano Cateno Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese, quest'ultimo titolare anche di cittadinanza argentina, sono stati trasferiti il 24 luglio dalla struttura carceraria Alligator Alcatraz dove erano detenuti dalle Autorità statunitensi per violazione delle norme migratorie, al centro ICE – U.S. Immigration and Customs Enforcement di Krome (Miami), in attesa di espulsione.
      Come ha assicurato il Ministro Tajani, stiamo lavorando per fare in modo che possano rientrare in Italia il prima possibile.
      Sin dalla prima segnalazione, il consolato generale d'Italia a Miami e l'ambasciata d'Italia a Washington hanno seguito la vicenda con la massima attenzione, mantenendo costanti contatti con i familiari dei connazionali e con le Autorità sia statali, sia federali. Proprio grazie al forte interessamento delle nostre rappresentanze negli Stati Uniti, i connazionali sono stati trasferiti in data 24 luglio dalla struttura carceraria
Alligator Alcatraz al Centro ICE di Krome.
      Il console a Miami, che ha da subito presentato richiesta di visita consolare, ha avuto colloqui telefonici con entrambi i connazionali sin da lunedì scorso; hanno riferito di stare bene, nonostante le difficili condizioni detentive. Mercoledì 23 luglio il console ha poi effettuato la visita consolare presso
Alligator Alcatraz per verificare in prima persona le buone condizioni di salute dei connazionali. Ad uno di loro, con passaporto scaduto, è stato consegnato un nuovo documento di viaggio, in modo da accelerare la procedura di espulsione.
      Circa le procedure per il rimpatrio, il consolato Generale ha sin da subito avviato un'interlocuzione con le Autorità della Florida.
      Parallelamente, l'ambasciata a Washington ha sollevato il caso presso le Autorità federali, a diversi livelli, incluso con la
Deputy assistant secretary per l'Europa al Dipartimento di Stato. Il nostro incaricato d'affari ha sensibilizzato le controparti circa l'esigenza di fornire informazioni più specifiche e dettagliate sulle condizioni di detenzione dei connazionali e sulle modalità e tempistiche della procedura di rimpatrio, al fine di velocizzarne l'iter.
      Più in generale, sul tema dei provvedimenti di espulsione per cittadini stranieri irregolarmente presenti negli Stati Uniti, l'Italia ha già da tempo comunicato all'Amministrazione americana la piena disponibilità ad accogliere i connazionali destinatari di tali misure. Abbiamo sottolineato la necessità che i rimpatri siano assicurati in modo sicuro e dignitoso, nel rispetto dei diritti fondamentali e assicurando ogni necessaria assistenza consolare e legale.
      Continueremo a seguire gli sviluppi dei due casi che riguardano i signori Mirabella Costa e Artese, continuando a sollecitare le Autorità federali e statali, affinché il rientro in Italia possa avvenire nel minor tempo possibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


      MARI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

          con ordinanza del 4 ottobre 2018, la Corte di cassazione ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra l'esposizione all'uranio impoverito e le gravissime patologie, anche tumorali, che numerosissimi militari italiani hanno contratto durante l'impiego nelle missioni internazionali in Bosnia a causa dell'ambiente notoriamente contaminato dall'utilizzo di munizionamenti con uranio impoverito, che ha generato un letale inquinamento «bellico» da metalli pesanti e materiali radioattivi;

          la suprema Corte ha riconosciuto la responsabilità dell'amministrazione della difesa nell'aver ignorato i pericoli nell'esporre i nostri militari nei teatri operativi in cui vi era stato l'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito;

          il nesso causale, evidenziato tra il comportamento colposo dell'amministrazione della difesa e le patologie riscontrate nel personale militare coinvolto, impone ad avviso dell'interrogante una risposta pertinente, chiara ed esaustiva di rispetto, ancor più del dovuto risarcimento del danno, a quanti, nell'adempimento del dovere, abbiano subito la sventura di contrarre gravissime malattie, anche fatali, tanto che ormai si parla comunemente di «sindrome dei Balcani» per identificare tutta una serie di patologie degenerative ed irreversibili che vedono coinvolti militari italiani in quantità incredibilmente tragiche; i dati ufficiali riportano oltre 600 morti e più di 8.000 ammalati;

          tra i tanti, a titolo di esempio, è nota la vicenda del colonnello dell'Esercito Italiano Carlo Calcagni, che nel 1996 ha preso parte alla missione di Pace in Bosnia Erzegovina, oggi sottoposto a importanti terapie quotidiane per sopravvivere;

          in questi anni il colonnello Calcagni ha avuto la forza ed il coraggio di testimoniare e lottare per la verità, sempre nascosta o negata dai vertici militari, sulla correlazione tra le patologie che hanno coinvolto i militari e l'utilizzo di munizionamenti con uranio impoverito;

          sulla sua documentazione personale era stato addirittura posto il segreto di Stato, poi eliminato dopo una lunghissima battaglia durata 17 anni, grazie all'intervento del Tar Lazio, nel 2019;

          il colonnello Calcagni è stato consulente per la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito ed è stato membro del Tavolo tecnico sull'uranio impoverito, istituito presso l'Ispettorato della sanità militare nel 2019;

          la relazione conclusiva dell'ultima Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito afferma che «le reiterate sentenze della magistratura ordinaria e amministrativa hanno costantemente affermato l'esistenza, sul piano giuridico, di un nesso di causalità tra l'accertata esposizione all'uranio impoverito e le patologie denunciate dai militari o, per essi, dai loro superstiti»;

          sostenere le vittime del dovere e i loro familiari appare un atto dovuto, non solo perché sono sempre di più le sentenze di condanna nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, davanti alle giurisdizioni amministrative e civili e finanche innanzi alla Corte dei conti, ma per il rispetto che si deve a chi ha adempiuto al proprio dovere e oggi ne paga il prezzo più alto per colpa della grave inadeguatezza del suo ingaggio;

          ad avviso dell'interrogante occorre pianificare un adeguato risarcimento per tutti i militari che si sono ammalati a causa dell'esposizione all'uranio impoverito –:

          se il Ministro interrogato intenda promuovere azioni volte a costituire un apposito fondo da destinare al risarcimento di ogni militare italiano che abbia contratto patologie connesse alla esposizione all'uranio impoverito durante l'espletamento delle proprie mansioni;

          quali provvedimenti intenda assumere affinché venga riconosciuto il giusto e dovuto ristoro a quanti abbiano subito la contaminazione da uranio impoverito o da metalli pesanti, compresa l'adozione di soluzioni transattive per tutti gli operatori militari che abbiano intrapreso azioni legali nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, al fine di vedersi riconosciuta una legittima pretesa risarcitoria, a seguito di patologie susseguenti la contaminazione da uranio impoverito o da metalli pesanti.
(4-02761)

      Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame e, nello specifico, alla richiesta di istituire un fondo per elargire indennizzi è opportuno evidenziare che i militari con patologie connesse all'esposizione all'uranio impoverito (o comunque alle nanoparticelle e a qualsiasi altra esposizione nociva) per fatti di servizio hanno diritto al riconoscimento dello status di «soggetto equiparato alle vittime del dovere».
      Gli appartenenti a questa categoria fruiscono degli specifici istituti previsti per il personale che contrae infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, quali:

          l'«equo indennizzo», volto a ristorare le menomazioni dell'integrità fisica o l'eventuale decesso;

          la «pensione privilegiata», che consta in un trattamento economico a carattere continuativo finalizzato, alla stregua dell'equo indennizzo, a compensare coloro che nell'adempimento dei propri doveri abbiano subito delle menomazioni dell'integrità personale a causa di infermità o lesioni di natura inabilitante.

      In aggiunta, vengono loro riconosciuti «speciali benefici» che prevedono l'attribuzione di importanti prestazioni previdenziali e assistenziali, volte a garantire un adeguato ristoro. In particolare, tra queste, si evidenziano:

          la «speciale elargizione», soggetta a rivalutazione annuale, concessa una tantum in ragione di euro 2.800 circa per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuta, oppure di euro 280.000 suddivisi in parti uguali fra i superstiti aventi diritto;

          «l'assegno vitalizio» e lo «speciale assegno vitalizio», soggetti a perequazione automatica, per un totale mensile di circa euro 2.200 in favore degli infortunati con invalidità pari ad almeno il 25 per cento oppure dei superstiti aventi titolo;

          l'esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria;

          le due annualità una tantum di pensione, in favore dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità, in caso di decesso;

          l'esenzione fiscale dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime e ai loro familiari superstiti.

      Quanto sopra esposto è comunque da considerarsi un elenco parziale e non esaustivo dei benefici riconosciuti per fornire adeguato ristoro ai militari e ai relativi familiari. Giova, infatti, ricordare altri istituti, quali:

          il diritto al collocamento obbligatorio;

          l'assistenza psicologica a carico dello Stato;

          le borse di studio esenti da imposizione fiscale.

      Ciò posto, appare opportuno evidenziare che il risarcimento del danno è una fattispecie distinta da quella dei ristori testé richiamati. Per avviare l'azione risarcitoria, occorre presentare un'istanza che documenti il nesso causale e i danni subiti dalla parte offesa. Tuttavia, i più recenti studi scientifici escludono una responsabilità oggettiva della Difesa e, in assenza di un maggior rischio per il personale, le richieste stragiudiziali e le relative proposte transattive non trovano favorevole accoglimento e sfociano spesso in giudizio dove l'Amministrazione, qualora soccombente, chiede la compensazione con i benefici già ricevuti.
      In tale contesto, nell'intento di garantire la massima tutela e trasparenza, con decreto ministeriale del 23 novembre 2023, è stata istituita una Commissione speciale indipendente, composta principalmente da tecnici esperti del settore esterni alla Difesa, incaricata di:

          procedere a un aggiornamento degli studi scientifici sinora effettuati per determinare i criteri di identificazione del nesso causale tra le attività di servizio svolte dal personale militare e l'insorgenza di determinate patologie riconducibili a particolari fattori di rischio ambientale, anche alla luce degli ulteriori studi epidemiologici svolti negli ultimi anni e degli sviluppi delle conoscenze scientifiche nonché dei progressi tecnologici;

          individuare ogni possibile misura organizzativa, nonché adeguate misure di prevenzione e protezione idonee ad abbattere i rischi e a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza del personale impiegato, in particolar modo in teatro operativo, ferme restando le peculiarità organizzative e le particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.


      ONORI e QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:

          da oltre un decennio l'Ungheria è protagonista di un preoccupante deterioramento dello Stato di diritto, che si manifesta attraverso la progressiva concentrazione dei poteri, il ridimensionamento dei controlli democratici e l'erosione delle garanzie fondamentali poste a tutela dei cittadini e delle istituzioni;

          nonostante l'attivazione, nel 2018, della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea da parte del Parlamento europeo, e le successive sette audizioni formali svoltesi in seno al Consiglio affari generali, non è stata assunta alcuna decisione definitiva dagli Stati membri che consenta l'avanzamento della procedura;

          questa persistente inazione a livello europeo ha permesso al governo ungherese di consolidare ulteriormente il proprio controllo sull'apparato giudiziario, sui mezzi di comunicazione, sul sistema educativo e sulla società civile, aggravando in modo strutturale il quadro democratico del Paese;

          tra le più recenti e gravi iniziative adottate dalle autorità ungheresi, si segnalano gli emendamenti costituzionali approvati nell'aprile 2025, i quali ledono i diritti della comunità Lgbtqi+, limitano la libertà di riunione e contraddicono i princìpi fondamentali sanciti dai trattati dell'Unione europea;

          la relazione 2024 della Commissione europea conferma l'assenza di progressi concreti rispetto alle raccomandazioni formulate negli anni precedenti e richiama con particolare preoccupazione l'intenzione del governo ungherese di recedere dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in palese violazione degli obblighi internazionali, e dei valori fondanti dell'Unione –:

          quale posizione abbia assunto il Ministro interrogato in seno al Consiglio affari generali del 27 maggio 2025 e se non intenda fornire quanto prima alla Camera dei deputati ogni utile elemento in merito agli esiti dell'audizione sull'Ungheria, illustrando eventuali iniziative che intende sostenere per far proseguire la procedura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, alla luce del rischio manifesto di violazione grave dei valori dell'Unione da parte del governo ungherese;

          quali ulteriori iniziative di competenza intenda intraprendere o promuovere, anche attraverso il coordinamento con altri Stati membri, per garantire che la questione resti all'ordine del giorno del Consiglio e per impedire l'ulteriore regressione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria.
(4-05119)

      Risposta. — Nel corso del Consiglio Affari generali (CAG) del 27 maggio 2025 si è tenuta l'ottava audizione dell'Ungheria nel quadro della procedura ex articolo 7(1) TUE (Nel settembre 2018 la Plenaria del Parlamento Europeo, evidenziando un progressivo deterioramento dello Stato di diritto in Ungheria e una diffusa violazione dei valori su cui si fonda l'Unione, ha approvato una risoluzione con cui ha sollecitato il Consiglio ad attivare la procedura ex articolo 7(1) TUE, ovvero ad accertare l'esistenza di un rischio di grave violazione dei valori fondamentali dell'UE da parte dell'Ungheria. Secondo tale risoluzione, la situazione nel Paese avrebbe un impatto negativo sull'immagine dell'Unione, così come sulla sua efficacia e credibilità nella difesa dei diritti fondamentali, dei diritti umani e della democrazia. L'ultima audizione dell'Ungheria si era tenuta in occasione del CAG del 25 giugno 2024.).
      L'audizione ha affrontato i temi sollevati nella risoluzione del Parlamento europeo del 2018, con particolare riferimento al sistema giudiziario, alla corruzione e al
lobbying, alla libertà di stampa e al pluralismo, nonché all'equilibrio tra i poteri dello Stato e alle libertà individuali, con l'obiettivo di fornire al Consiglio UE un quadro aggiornato dello Stato di diritto in Ungheria.
      In vista dell'audizione, la Germania – nel quadro del Gruppo degli Stati membri
like-minded sullo Stato di diritto, di cui anche l'Italia fa parte insieme ad altri diciotto Stati membri – ha proposto di rafforzare le misure correttive nei confronti dell'Ungheria per la tutela dello Stato di diritto, tra cui l'adozione di una raccomandazione formale del Consiglio in esito alle audizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 1. Fino ad oggi, infatti, l'applicazione del citato articolo 7 si è tradotta nell'effettuazione di audizioni periodiche dell'Ungheria, senza mai giungere all'adozione di raccomandazioni.
      Inoltre, i Paesi Bassi hanno presentato, dapprima ai membri del gruppo
like minded e successivamente a tutti gli altri Stati membri, una proposta di dichiarazione congiunta, da adottare in occasione del Consiglio Affari generali del 27 maggio 2025, diretta a stigmatizzare le recenti modifiche legislative e costituzionali introdotte in Ungheria. In particolare, in detta proposta di dichiarazione venivano richiamate e disposizioni approvate dal Parlamento ungherese il 18 marzo 2025, che limitano il diritto di riunione vietando manifestazioni ritenute in contrasto con la legge sulla protezione dei minori, e a quelle del 14 aprile 2025, collegate con il «Child Protection Act» del 15 giugno 2021, che incidono sui diritti e le libertà della comunità LGBTQI+. La dichiarazione, condivisa da venti Stati membri, invitava l'Ungheria a revocare dette misure legislative, nonché la Commissione europea ad utilizzare tutti gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione per la tutela dello Stato di diritto.
      La posizione italiana è stata quella di privilegiare un approccio prudente e costruttivo, volto a mantenere aperti i canali di dialogo istituzionale con l'Ungheria, pur nella piena consapevolezza delle criticità emerse in relazione al rispetto dello Stato di diritto. In un contesto caratterizzato da numerose divergenze tra l'Ungheria e le Istituzioni europee, si è, infatti, ritenuto che azioni di esplicito antagonismo non solo potrebbero risultare del tutto inefficaci, ma potrebbero altresì determinare un ulteriore irrigidimento delle posizioni, impedendo il raggiungimento degli obiettivi auspicati).
      Riguardo all'approccio anzidetto, orientato al dialogo e al confronto costruttivo tra gli Stati membri e le Istituzioni europee, occorre evidenziare che l'Italia sostiene e partecipa, dal 2019, al «Dialogo sullo Stato di Diritto». Trattasi, come noto, di uno strumento che, attraverso un ciclo di esame annuale in seno al Consiglio Affari generali in una logica di «revisione tra pari», si propone di rafforzare il rispetto dei valori democratici, attraverso la promozione del dialogo sullo Stato di diritto e lo scambio di osservazioni tra gli Stati e le Istituzioni UE (nel pieno rispetto dei principi di obiettività, non discriminazione e parità di trattamento), e che consente di affrontare in modo sistemico le situazioni di rischio, di prevenire l'emergere o l'aggravarsi di problemi e di incoraggiate le riforme anche mediante lo scambio di buone prassi.

Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione: Tommaso Foti.


      ONORI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          Gianni Cenni, cittadino con doppia cittadinanza italiana e russa, sembrerebbe essere stato catturato dalle forze ucraine all'inizio del 2025 mentre combatteva a fianco dell'esercito russo nella regione di Kharkiv, circostanza che ha attirato l'attenzione mediatica e istituzionale per la sua particolare complessità;

          secondo quanto si apprende dalla stampa, nei confronti di Cenni risulterebbe pendere un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità italiane, relativo a una condanna definitiva per abusi sessuali su una minore, che egli non avrebbe ancora espiato a causa della sua latitanza all'estero;

          come riportato da Novaya Gazeta Europe, citando un video non verificato diffuso tramite canali Telegram, Cenni avrebbe dichiarato di essere stato mobilitato in modo forzato dall'esercito russo e avrebbe espresso il desiderio di poter fare ritorno in Italia, mentre al momento la sua detenzione sarebbe in corso in territorio ucraino, in un contesto di conflitto armato;

          non risultano pervenute comunicazioni ufficiali da parte del Governo italiano in merito alle iniziative adottate o in corso per affrontare questa situazione, né vi è chiarezza sul coinvolgimento delle autorità italiane nelle interlocuzioni con quelle ucraine circa il destino del detenuto;

          sembrerebbe esserci il rischio che Cenni possa essere coinvolto in un futuro scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina –:

          se siano in corso interlocuzioni con le autorità ucraine volte a evitare che il cittadino Gianni Cenni possa essere oggetto di uno scambio di prigionieri, che ne comprometterebbe la possibilità di estradizione e di esecuzione della pena in Italia;

          quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare per garantire che Cenni, condannato in via definitiva per abusi sessuali su minore, possa scontare la pena nel territorio nazionale, assicurando così il rispetto della legalità e la tutela della giustizia italiana.
(4-05130)

      Risposta. — Con riguardo alla vicenda appresa dagli organi di stampa riguardante la cattura del connazionale G.C. da parte delle forze armate ucraine, si riferisce quanto segue.
      Dalle informazioni acquisite dal competente Dipartimento per gli affari di giustizia risulta che il 26 aprile 2024, su richiesta della Procura Generale di Napoli, sono state diffuse le ricerche del condannato G.C. in ambito internazionale.
      Una volta appresa dall'Ambasciata d'Italia a Kiev la notizia della cattura, è stata inviata alle Autorità ucraine la richiesta di arresto provvisorio di G.C. a fini estradizionali.
      Non essendo poi giunto alcun riscontro, nel mese di giugno 2025, sono state richieste all'ambasciata d'Italia a Kiev informazioni aggiornate dalle quali è emerso che G.C. è stato trasferito in un centro di detenzione per prigionieri di guerra e che le Autorità ucraine avevano ricevuto la richiesta di arresto provvisorio formulata dal Ministero della giustizia italiano.
      Il 13 giugno 2025 è stata firmata la domanda di estradizione di G.C. che è stata tempestivamente trasmessa a cura dell'ambasciata italiana a Kiev.
      

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      ONORI e RICHETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          in materia di cittadinanza, il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito in legge dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, ha introdotto nuovi limiti all'acquisto della cittadinanza italiana ex articolo 1 della legge n. 91 del 1992 secondo il principio del riconoscimento iure sanguinis, incidendo sulle modalità di registrazione dei figli di cittadini italiani nati all'estero;

          all'interrogante giungono segnalazioni da parte di cittadini residenti all'estero i quali riportano come alcune sedi consolari abbiano sospeso temporaneamente la registrazione delle nascite in attesa di indicazioni dal Ministero competente;

          tali aggiornamenti sono stati spesso trasmessi per via telefonica dal personale consolare, senza riscontro ufficiale sui siti istituzionali;

          si rileva, peraltro, una significativa disomogeneità tra le varie sedi: mentre alcune ambasciate e consolati forniscono istruzioni puntuali e facilmente accessibili per la registrazione delle nascite in conformità alle nuove disposizioni, altre risultano prive di comunicazioni aggiornate o rendono difficile reperire le informazioni necessarie;

          nel corso dell'esame parlamentare di conversione del citato decreto-legge n. 36 del 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2025, inoltre, il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/02402/021 a prima firma dell'interrogante, che impegna l'Esecutivo a promuovere campagne informative rivolte specificamente ai soggetti di discendenza italiana nati all'estero, con l'obiettivo di illustrare in modo chiaro e aggiornato le nuove modalità di acquisizione della cittadinanza italiana, inclusi gli adempimenti amministrativi e le relative scadenze –:

          se il Governo intenda dare concreta attuazione all'impegno assunto con il citato ordine del giorno, assicurando che tutte le sedi consolari aggiornino in tempi rapidi, in modo organico e coerente, le informazioni disponibili sui propri siti istituzionali riguardo alle nuove modalità di trasmissione della cittadinanza italiana.
(4-05388)

      Risposta. — Il rafforzamento dei servizi e dell'assistenza ai nostri connazionali all'estero continua ad essere una priorità assoluta di questo Governo.
      Un impegno che il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sta promuovendo a 360 gradi, come dimostra l'articolata riforma della cittadinanza
iure sanguinis approvata il 28 marzo in Consiglio dei ministri e convertita in legge il 23 maggio.
      A oltre 30 anni dall'ultimo intervento normativo, la riforma risponde alla mutata realtà sociale e all'evoluzione giurisprudenziale delle norme in materia. In un momento in cui la cittadinanza rischia di ridursi a una mera eredità automatica o a un'opportunità da sfruttare, restituisce dignità e significato a un diritto che deve fondarsi su un legame autentico con l'Italia, non solo anagrafico, ma culturale, civico e identitario.
      Il principio cardine delle misure adottate è costituito dal concetto di «vincolo effettivo»: non può essere riconosciuta la cittadinanza italiana senza che vi sia un legame concreto con il nostro Paese.
      Subito dopo la pubblicazione del decreto, in attesa della sua conversione in legge, il Maeci ha diramato alla propria rete all'estero specifiche istruzioni in materia di richieste di «ricostruzione» di cittadinanza e di trascrizione di atti di nascita.
      Nelle more della conversione in legge, alle Sedi consolari è stato indicato di trattare esclusivamente le richieste di coloro che, in base alle nuove regole introdotte dal decreto, sarebbero stati in possesso dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
      Nel contempo, al fine di garantire la piena ed effettiva osservanza del principio del trattamento più favorevole nei confronti degli interessati, alle Sedi è stato indicato di continuare a ricevere le pratiche anche di coloro che, in base al decreto, non avrebbero avuto più diritto al riconoscimento della cittadinanza, sospendendone però cautelarmente la trattazione nelle more della conversione in legge.
      Il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge di conversione, il Maeci ha provveduto a diramare nuove e univoche istruzioni alla rete diplomatico-consolare affinché si provveda a definire quanto prima le pratiche di richiesta di cittadinanza rimaste pendenti alla luce dei requisiti di legge così come emendati.
      Abbiamo anche fornito indicazioni di priorità per la trattazione delle richieste di acquisto della cittadinanza da parte di minori e le relative trascrizioni degli atti di nascita, richiamando l'attenzione delle Sedi sulla necessità di assicurare il rispetto dei termini previsti dalla legge, al fine di non compromettere l'esercizio di diritti.
      Le informazioni al pubblico sono a disposizione, in maniera unitaria, sul sito web della Farnesina.
      Ambasciate e consolati stanno aggiornando i rispettivi siti web, in linea con quanto pubblicato a livello centrale, garantendo così una campagna informativa omogenea. Un'opera di aggiornamento che deve tenere conto anche delle specificità relative alla documentazione originaria dei singoli Paesi, che sono oggetto di informativa mirata da parte delle singole Sedi.
      Al fine di rendere ancora più agevole per il pubblico la comprensione della nuova normativa, prevediamo anche ulteriori campagne, che coinvolgeranno anche gli organi elettivi delle comunità italiane all'estero, proprio in un'ottica di sistema e di più ampia informazione possibile.
      Come ha ricordato il Ministro Tajani, questa riforma si inserisce nel quadro di un pacchetto di misure che comprende due ulteriori disegni di legge all'esame del Parlamento. Si tratta di misure a favore dei nostri connazionali italiani all'estero, che miglioreranno la funzionalità degli uffici consolari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.


      ROTONDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          la vicenda dei coniugi di Terlizzi, in provincia di Bari, Mauro Antonelli e Teresa Cataldo, resa nota da inchieste giornalistiche, come quella della trasmissione «Fuori dal Coro», è emblematica delle problematiche legate alle aste giudiziarie e agli sfratti in Italia;

          secondo la ricostruzione dei fatti, la storia di Mauro e Teresa ha avuto inizio con un debito di circa 4.500 euro contratto con la cassa edile dal marito nel 2012 e che nel 2019 ha portato al pignoramento e alla successiva vendita all'asta di un immobile, del valore di mercato di circa 1,5 milioni di euro, quindi ben superiore al debito contratto, in cui la coppia viveva, e nonostante lo stesso fosse solo per metà di proprietà del signor Antonelli, in quanto i due coniugi avevano optato per il regime della separazione dei beni;

          nel 2022, i coniugi venivano sgomberati con la forza dai carabinieri in tenuta antisommossa e quel momento costretti a vivere in una tenda allestita nelle pertinenze dell'immobile;

          dagli atti prodotti risulta che, negli anni precedenti al pignoramento e alla vendita all'asta dell'immobile, il signor Antonelli aveva tentato diverse volte di saldare ed estinguere il debito, tentativi però mai andati a buon fine perché rigettati dai tribunali competenti;

          dagli atti del tribunale risulterebbe, peraltro, un falso certificato di matrimonio, dal quale si evince erroneamente che i coniugi sono sposati dal 1979, dieci anni dopo rispetto all'effettiva data delle nozze, celebrate nel 1969 e prodotto presumibilmente al fine di far risultare il signor Antonelli quale unico proprietario dell'immobile e, di conseguenza, legittimare il pignoramento dell'intero immobile –:

          considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali iniziative, per quanto di competenza anche di carattere ispettivo, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di contribuire a fare chiarezza sulla vicenda.
(4-05034)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame in oggetto l'interrogante richiama la vicenda di due coniugi ai quali è stato pignorato un immobile di rilevante valore economico a fronte di un credito di modesto ammontare e che, a seguito della liberazione, si sono visti costretti a vivere «in una tenda allestita nelle pertinenze dell'immobile», e ciò nonostante avessero, in precedenza, tentato di scongiurare la vendita del bene proponendo invano l'estinzione del debito. L'interrogante denuncia inoltre talune anomalie nella procedura esecutiva, chiedendo conclusivamente l'attivazione dei poteri ispettivi.
      La natura ed il tenore dei rilievi sollevati impongono all'Amministrazione di compiere gli opportuni accertamenti in modo da intercettare, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione della procedura esecutiva.
      La tutela degli interessi dei proprietari di immobili è un tema indubbiamente caro a questo Governo, come dimostra la recente iniziativa normativa recata dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recentemente convertito con legge 9 giugno 2025, n. 80, noto come «decreto sicurezza».
      Ma la tutela della proprietà privata non si preserva soltanto con norme tese a contrastare l'odioso fenomeno delle occupazioni abusive di immobili.
      Occorre, infatti, vigilare affinché sia garantita l'esatta osservanza delle norme che incidono sul diritto di proprietà, sempre – si intende – nel pieno rispetto delle prerogative di ciascuna Autorità coinvolta. Ciò anche al fine di scongiurare il rischio che i cittadini siano privati di beni legittimamente posseduti a causa di indebite o sproporzionate iniziative pignoratizie assunte dai loro creditori.
      Pertanto, proprio per far luce sulla vicenda portata all'attenzione di questa Amministrazione dall'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il Dicastero si è prontamente attivato incaricando la competente articolazione per le opportune verifiche.
      Ne deriva che laddove, all'esito, emergesse che nel corso della procedura sono stati adottati provvedimenti inficiati da errori macroscopici o da negligenza grave e inescusabile, rivelatrice di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, il Ministro della giustizia non mancherà di attivare i propri poteri ispettivi ed assumere conseguentemente gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE, LACARRA e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          la situazione di crisi degli istituti di pena nel nostro Paese sta raggiungendo livelli mai toccati in precedenza; la conclamata carenza di personale, in particolare per quanto riguarda la polizia penitenziaria ma non solo, anche secondo quanto documentano e denunciato dai sindacati, è destinata a peggiorare costantemente;

          lo scenario che si potrebbe prefigurare per i prossimi anni, con riferimento al problema del decremento dell'organico del Corpo è, a dir poco, allarmante;

          i sindacati forniscono alcuni indicatori: «Un agente deve andare in pensione al compimento dei 60 anni: tra inizio 2020 e fine 2023 sono andati in pensione non meno di 2.400 unità. Da inizio 2024 a fine 2025, in base all'età e alle malattie a lungo termine (oltre i 12 mesi, periodo dopo il quale un poliziotto viene riformato) era stata prevista l'uscita di almeno 2.500 persone»;

          mentre i pensionamenti per limiti di età dal 2018 al 2022 sono stati rispettivamente 170, 211, 286, 470 e 653, nei cinque anni, dal 2023 al 2027, si calcolano rispettivamente 889, 963, 1.204, 1.456, 1.514, (addirittura nel successivo lustro, anni 2028-2032, saranno rispettivamente 2.020, 2.166, 2.113, 2.034 e 1.885); «Ipotizzando, dunque, che anche per i prossimi 5 anni il valore della media del dato aggregato delle pensioni per anzianità, dei riformati e dei cessati per altre cause rimanga costante (ovvero 1.038), se si somma tale valore al numero di quiescenze per limiti di età (dato invece certo), si ottiene il numero stimato dei fabbisogni assunzionali per ciascun anno di riferimento. Peraltro, è appena il caso di osservare che il dato aggregato (1.038) comprensivo delle pensioni di anzianità e dei riformati è calibrato ad anni (2018-2022) in cui il valore medio delle pensioni per vecchiaia era molto basso, e cioè di appena 358 unità all'anno»;

          nel quinquennio 2023-2027 dunque il valore medio del numero di quiescenze per il raggiungimento del limite di 60 anni sarebbe di 1.205 unità all'anno e, dunque, si presume che, proporzionalmente, dovrebbe crescere anche il dato aggregato (ovvero il valore 1.038) –:

          se il Ministro interrogato non ritenga necessario fornire dati esatti in merito al numero di agenti di polizia penitenziaria andati in quiescenza o comunque quanti siano usciti per altre cause dal 2022 ad oggi, su quanti siano i nuovi assunti, nonché quanti siano esattamente i direttori attualmente in servizio negli istituti di pena per adulti e minorili.
(4-05025)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante, muovendo dalla riferita carenza degli organici del Corpo di polizia penitenziaria, solleva specifici quesiti in ordine al numero degli agenti andati in quiescenza dal 2022 a oggi, ai nuovi assunti e, da ultimo, al numero dei direttori attualmente in servizio negli istituti di pena del Paese.
      Sulla base dei dati forniti dal competente dipartimento, tramite la direzione generale del personale, si evidenzia quanto segue.
      Relativamente agli organici del Corpo di polizia penitenziaria, a fronte della dotazione organica prevista di complessive n. 42.850 unità, alla data del 22 maggio 2025 (data dell'ultima rilevazione comunicata), l'organico presente è di n. 35.907 unità, con una carenza, dunque, di n. 6.943 unità, pari al 16 per cento circa.
      Le cessazioni per qualsiasi causa personale di Polizia penitenziaria dal 2022 a oggi sono state le seguenti:

          Anno 2022: n. 1.721, di cui n. 655 per limiti di età;

          Anno 2023, n. 1873 di cui n. 792 per limiti di età;

          Anno 2024: n. 2.045, di cui n. 1.003 per limiti di età;

          Anno 2025 (dal 1° gennaio al 19 giugno 2025): n. 1.108, di cui n. 559 per limiti di età.

      Allo stato, è possibile prevedere solo le cessazioni per limiti di età del personale di Polizia penitenziaria, considerando il numero di personale che compie sessant'anni; dato, questo, comunque non attendibile in assoluto, poiché il personale potrebbe cessare dal servizio per altre cause, anche prima del compimento dei sessant'anni di età. In ogni caso, facendo una proiezione relativa all'anno 2025, secondo il criterio suesposto, è possibile prevedere la cessazione di complessive n. 1.201 unità.
      A fronte di tali dati, può certamente affermarsi che questo Governo ha posto in essere una imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari come dimostrato dalle assunzioni dal 2022 a oggi:

          Concorso per complessivi n. 1.758 (elevati a 1.867) allievi agenti, indetto con provvedimento del direttore generale 31 marzo 2022;

          Assunzione straordinaria di n. 244 agenti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi approvate negli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

          Concorso per complessivi 1.713 allievi agenti, indetto con provvedimento del direttore generale 8 marzo 2023;

          Concorso per complessivi 2.568 allievi agenti, indetto con provvedimento del direttore generale 6 marzo 2024;

          Concorso per complessivi 3.246 allievi agenti, indetto con provvedimento del direttore generale 10 gennaio 2025;

          Concorso pubblico per n. 120 (elevati a 132) allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 24 giugno 2021;

          Concorso pubblico per complessivi n. 411 allievi vice ispettori, indetto con provvedimento del direttore generale 25 novembre 2021; si precisa che l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione di ulteriori 22 unità, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per commissari, nonché di ulteriori 48 unità, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per vice ispettori;

          Concorso interno per 60 posti di vice commissario della carriera dei funzionari del Corpo, indetto con provvedimento del direttore generale 6 settembre 2023. Il 9 aprile 2024 si è svolta la prova preliminare e nei giorni 23 e 24 maggio 2024 si sono svolte le prove scritte, i cui risultati sono stati pubblicati l'11 ottobre 2024. A partire da dicembre 2024, si sono svolte le prove orali. Con provvedimento del direttore generale 23 dicembre 2024, è stata approvata la graduatoria finale e l'inizio del corso era previsto per il 30 giugno 2025.

      Da ultimo l'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, ha previsto l'assunzione straordinaria di ulteriori n. 1.000 agenti di Polizia penitenziaria (500 per l'anno 2025 e 500 per l'anno 2026). Tali assunzioni straordinarie si aggiungono a quelle già autorizzate in precedenza dall'articolo 1, comma 864, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha previsto l'assunzione straordinaria, dal 2023 al 2026, di n. 250 agenti per anno, per un totale di n. 1.000 unità, aumentando contestualmente la dotazione organica del Corpo di 1.000 unità (articolo 1, comma 863).
      Per quel che concerne il personale dirigenziale, la relativa dotazione organica è di complessive n. 350 unità, a fronte di una presenza effettiva, allo stato, di n. 292 unità; si precisa, inoltre, che su 180 istituti penitenziari, 171 risultano coperti da un appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria. Ne consegue, dunque, che, salve sporadiche situazioni che verranno comunque superate, quasi tutti gli istituti penitenziari possono contare sulla presenza di un direttore.
      Si evidenzia inoltre, che è in fase conclusiva il corso di formazione per 18 consiglieri penitenziari, al termine del quale i candidati risultati vincitori saranno assegnati presso le sedi penitenziarie vacanti, potendo così colmare le attuali scoperture.
      Va aggiunto, altresì, che è in fase di svolgimento il concorso a 16 posti per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, indetto il 27 novembre 2024.
      Con specifico riferimento, poi, al personale operante nell'ambito degli istituti penali per i minorenni, dai dati forniti dal competente dipartimento si evince che sono operativi 17 istituti penali per i minorenni, di cui 7 (Airola, Bari, Catania, Milano, Nisida, Roma e Torino) costituiscono sedi di livello dirigenziale, cui sono preposti altrettanti dirigenti del ruolo di direttore di istituto penale per minorenni di questo dipartimento, fatta eccezione per l'Ipm Milano, attualmente diretto da un dirigente reggente del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
      I restanti 10 istituti penali per i minorenni (Acireale, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Firenze, Palermo, Pontremoli, Potenza e Treviso), non costituendo sedi di livello dirigenziale, sono diretti da unità di personale afferenti all'area dei funzionari, cui è stato affidato l'incarico a seguito di regolare interpello.
      Inoltre sono in via di apertura 3 nuovi istituti penali per i minorenni presso le sedi de L'Aquila, Lecce e Rovigo, per i quali sono già stati nominati funzionari con mansioni di direttore. Nelle more dell'apertura dei citati nuovi istituti penali per i minorenni è stata attivata, temporaneamente e quale risposta emergenziale al sovraffollamento nel comparto detentivo minorile, una sezione separata dell'Ipm di Bologna, la cui gestione è interamente affidata a personale del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e con divieto assoluto di contatto tra detenuti ordinari e detenuti nella suddetta sezione distaccata, e ciò presso un padiglione autonomo posto a disposizione dalla casa circondariale di Bologna «La Dozza», al fine di accogliere temporaneamente una parte dell'utenza minorile, onde consentire il decongestionamento degli istituti penali per i minorenni più sovraffollati.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      SERRACCHIANI, GIANASSI, LACARRA, DI BIASE, SCARPA, GIRELLI e ROGGIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          si apprende che la situazione in cui versano gli uffici del Giudice di pace di Bergamo sia oltre il livello di guardia: si parla di udienze rinviate, in media, anche di un anno – quando non addirittura due – di organici sottodimensionati e di una enorme quantità di lavoro arretrato, con un numero di fascicoli che varia tra gli 800, 900 o anche mille o più per ciascun giudice, per un totale di quasi 10 mila pratiche da trattare; un sistema del tutto sottodimensionato per il volume medio della richiesta di giustizia di competenza del giudice di pace nel nostro Paese;

          sulle carenze del giudice di pace a Bergamo il Presidente del tribunale, il Procuratore, l'Ordine degli avvocati e le associazioni forensi hanno scritto congiuntamente al Ministro della giustizia, denunciando la situazione di un ufficio che «soffre di una cronica carenza di personale, con 8 giudici (5 per il civile e 3 per il penale) a fronte di una pianta organica di 21 giudici previsti dal Ministero, e che opera all'interno di spazi fatiscenti ed inadeguati e nella totale assenza di software e strumenti informatici» senza però ottenere soddisfazione;

          alcuni giudici onorari del Tribunale da qualche anno risultano essere stati applicati al giudice di pace, a rotazione, senza esonero dal loro lavoro in Tribunale, ma anche queste applicazioni non si sono rivelate risolutive; le associazioni forensi del territorio hanno dato vita ad un tavolo per cercare soluzioni –:

          se il Ministro interrogato non intenda adottare con immediatezza iniziative di competenza, tramite misure organizzative, finanziarie, strumentali e di personale, al fine di fornire adeguate risposte alla domanda di giustizia di prossimità, in particolare a Bergamo, dove si affronta un vero e proprio stato di emergenza.
(4-05261)

      Risposta. — Con riguardo alle segnalate scoperture nelle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del giudice di pace di Bergamo, si rappresenta quanto segue.
      Per quanto concerne il personale di magistratura, si evidenzia che questo profilo esula dalla diretta competenza del Ministero della giustizia, atteso che l'assegnazione dei giudici onorari alle sedi di servizio rientra nelle attribuzioni devolute al Consiglio superiore della magistratura.
      Rispetto, invece, al personale amministrativo, si rimarca che la linea d'azione di questo Dicastero è stata da subito improntata in favore di una politica tesa al rinnovamento e al potenziamento delle risorse umane.
      Tale impegno, che rappresenta l'effetto delle importanti politiche di investimento messe in atto negli ultimi due anni, si è tradotto in un piano assunzionale senza precedenti volto al perseguimento dei
target di efficienza degli uffici giudiziari.
      Nel periodo del Governo Meloni le assunzioni ordinarie sono state pari a 3.060 unità, oltre ai reclutamenti di personale PNRR a tempo determinato, pari a 7.085 unità.
      Relativamente alla situazione del giudice di pace di Bergamo, si evidenzia che, a fronte di una dotazione organica di 13 unità, ne sono presenti in servizio 6, facendo registrare una percentuale di scopertura pari al 54 per cento concentrata in particolare nell'area degli assistenti. Le vacanze di organico interessano infatti le seguenti figure professionali: Area Operatori – Ausiliario (1 vacanza su 3 posti in organico); Area Assistenti – Assistente giudiziario (3 vacanze su 4 posti), Operatore giudiziario (1 vacanza su 3 posti). Il profilo del Funzionario giudiziario risulta coperto, mentre, si registra la scopertura nel profilo del cancelliere.
      In base alle attività assunzionali realizzate nell'arco temporale compreso tra il 2022 ed il 2025, presso l'Ufficio in esame è stata peraltro assunta n. 1 unità nel profilo dell'assistente giudiziario, grazie agli scorrimenti della graduatoria del concorso RIPAM 2293 per il profilo di assistente.
      In tale quadro, in via generale si conferma il prioritario impegno di offrire il più ampio contributo possibile nell'intraprendere ogni attività connessa al rafforzamento dell'organico presso tutti gli uffici che presentino problematiche legate alle scoperture in organico, sia attraverso la previsione di interventi mirati sulla mobilità temporanea che attraverso politiche assunzionali programmate.
      Venendo alla programmazione assunzionale futura, si segnala infatti che, dal Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, è prevista l'assunzione di 16.330 unità complessive a beneficio di tutti gli uffici giudiziari.
      A breve sarà bandito un concorso per 2.600 unità di personale amministrativo di Area Assistenti, che consentirà di intervenire in particolare là dove tale figura professionale registra maggiori carenze, come nel caso in esame.
      Il quadro delle attività di reclutamento è inoltre in evoluzione grazie alle numerose procedure di scorrimento di graduatorie in corso di validità e all'attuazione di nuovi concorsi.
      Per fronteggiare le ulteriori e immediate criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, dovute ad esempio al pensionamento di unità di personale ovvero ad altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia eccetera), l'organico dell'ufficio potrà altresì essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale, sottoscritto in data 15 luglio 2020.
      Tra le ulteriori iniziative si segnala, per il futuro, anche l'eventuale disponibilità di questa Amministrazione a procedere alla sottoscrizione di accordi quadro con le regioni interessate aventi ad oggetto anche forme di collaborazione in tema di selezione e reclutamento di personale.
      Passando infine agli aspetti relativi agli spazi, sebbene non siano state riscontrate criticità sullo stato dell'immobile ove è ospitato l'ufficio del giudice di pace di Bergamo, né sono pervenute richieste di finanziamento per l'esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008, si evidenzia che – vista la necessità di nuovi e maggiori spazi manifestata dal locale tribunale per poter ampliare e accorpare gli uffici giudiziari del circondario, tra cui il Giudice di pace – il Ministero della giustizia e l'Agenzia del demanio hanno stipulato un accordo, nell'ambito del PNRR, per la realizzazione dell'intervento di restauro e rifunzionalizzazione del compendio immobiliare denominato «Ex Convento della Maddalena».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE, LACARRA e SCARPA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          l'avvocato Michele Passione si è dimesso dal suo incarico di legale del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

          nell'annunciare le dimissioni l'avvocato Michele Passione, dopo oltre dieci anni di intensa attività svolta con dedizione, rigore e competenza, ha sottolineato che «la scelta è maturata dopo mesi di assenza di risposte e di mancanza di interlocuzione» con l'ufficio del Garante anche a seguito di invio di «relazioni e segnalazioni»;

          l'avvocato Passione ha denunciato la perdita di «sintonia» con l'attuale Collegio del Garante nominato dal Governo Meloni e «soprattutto il silenzio assordante che accompagna la scomparsa della relazione al Parlamento: lettere rimaste senza risposta, relazioni ignorate, nomine riassegnate all'insaputa del diretto interessato»;

          Passione ha prestato servizio e ricevuto incarichi per difendere i garanti in alcuni processi significativi e pertanto dovrà essere sostituto nei procedimenti che aveva in carico, tra cui quello di Santa Maria Capua Vetere, che vede coinvolte decine di persone, tra agenti di polizia penitenziaria, funzionari del Dap e medici, in una vicenda di presunti pestaggi e torture ai danni dei detenuti nel 2020;

          il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari;

          compito dell'avvocato del Garante, in coerenza con i princìpi costituzionali, è innanzitutto quello di salvaguardare i diritti fondamentali dei detenuti aiutando altresì la Polizia penitenziaria a svolgere il suo delicato ruolo nel pieno rispetto delle regole e dell'umanità;

          viene segnalato, a latere delle dimissioni, che nel Collegio dei Garanti non vi sia più unitarietà e che le visite alle carceri si siano rarefatte, le nomine arrivino tardi o addirittura non affatto, e, soprattutto non si farebbero più le visite vere, quelle senza preavviso, con équipe di giuristi, psicologi e medici che controllano davvero le condizioni di detenzione –:

          se il Ministro interrogato intenda fornire elementi al Parlamento su questi fatti anche per conoscere la sua valutazione e quali serie e immediate iniziative di competenza intenda assumere per dare risposte urgenti alla drammatica situazione delle carceri italiane.
(4-05320)

      Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame muove dalla specifica vicenda relativa alle dimissioni dell'avvocato Michele Passione, legale del garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, per poi prendere in considerazione la situazione del sistema penitenziario italiano.
      Preliminarmente, va precisato che le vicende organizzative interne all'Ufficio del Garante nazionale esulano dalle competenze del Ministero della giustizia, trattandosi di un Organismo statale indipendente di carattere preventivo.
      Come noto, fondamentali sono i compiti specifici di monitoraggio effettuato dal Garante attraverso poteri diversificati, quali visite negli istituti di pena come strumento di prevenzione, raccomandazioni come base per la definizione di
standard e cooperazione con le autorità responsabili della privazione della libertà – nelle sue molteplici forme, con la finalità di risolvere i problemi emergenti, rimuoverne le cause e controllare da vicino gli effetti delle misure adottate.
      Ciò posto, l'attenzione al sistema carcerario, come più volte ribadito, è un'assoluta priorità di questo Dicastero e del Governo e ciò è dimostrato dagli interventi strutturali e dalle imponenti risorse finanziarie che sono state dedicate al sistema penitenziario: per quanto attiene, nello specifico, all'amministrazione penitenziaria, sono stati stanziati, per ogni anno del triennio 2025-2027, rispettivamente 60.645.796 euro in più per l'anno 2025, 146.591.365 euro in più per l'anno 2026 e 127.820.554 euro in più per l'anno 2027, rispetto agli stanziamenti previsti per il 2024, senza contare che, in aggiunta, è stato istituito anche un conto di contabilità speciale
ad hoc, presso il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con la dotazione finanziaria necessaria per realizzare le nuove opere dirette a incrementare di 7000 unità il numero dei posti detentivi.
      Perfettamente in linea con le finalità perseguite anche dall'autorità di garanzia, è nostro dovere perseguire un modello di carcere che assicuri un'esecuzione della pena certa e, al contempo, non lesiva della dignità umana, un modello di carcere vivibile tenendo conto dell'intrinseca vulnerabilità di coloro che sono privati della libertà personale.
      Proprio queste direttrici hanno, infatti, orientato l'azione del Governo che, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto «Carcere sicuro», ha dato risposte indiscutibilmente straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali del sistema penitenziario, trascinati per anni.
      Tra le misure più significative, va richiamata l'imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari e l'istituzione del commissario straordinario per le carceri, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di polizia penitenziaria.
      Passando all'analisi dei dati forniti dal Dap e relativi alle presenze nelle carceri, alla data del 27 giugno 2025, presso gli istituti di pena del territorio nazionale risultano 62.723 detenuti, di cui 59.983 uomini e 2.740 donne.
      Dei detenuti complessivamente presenti, inoltre, 42.913 sono di nazionalità italiana, mentre i restanti 19.810 sono stranieri.
      La capienza regolamentare degli istituti penitenziari, definita con decreto ministeriale 5 luglio 1975 del Ministero della sanità, è pari a 51.276 posti, rilevandosi, quindi, un indice percentuale di affollamento pari al 134,14 per cento.
      Rispetto a tali dati, oltre alle menzionate misure strutturali, va considerato che, sempre nell'ottica deflattiva degli istituti di pena, la competente amministrazione penitenziaria opera con costanza sulla perequazione degli stessi, attraverso provvedimenti di trasferimento che, laddove necessari, sono emessi, in via prioritaria, dai provveditorati regionali nell'ambito del distretto di competenza, comunque incidendo nella misura minore possibile sul principio della territorialità della pena.
      Al competente ufficio della direzione generale dei detenuti e del trattamento, compete infatti la gestione di importanti procedure di riequilibrio, su scala nazionale, della popolazione detenuta appartenente al circuito «media sicurezza».
      In particolare, su richiesta dei singoli provveditorati regionali e tenuto conto degli indici di affollamento a livello distrettuale, l'ufficio dispone in merito alle richieste di sfollamento di detenuti appartenenti al circuito della «media sicurezza» (cosiddetti sfollamenti extra distretto) in una prospettiva orientata, da un lato, a stimolare ciascuna articolazione periferica a perseguire una più razionale distribuzione della popolazione detentiva nel territorio di rispettiva competenza, e, dall'altro, a perseguire un equilibrato rapporto capienza/presenza su scala nazionale, mediante interventi deflattivi nei confronti di quei provveditorati regionali gravati da indici di affollamenti più elevati rispetto al valore medio nazionale.
      Tornando alle misure strutturali, sempre finalizzate ad arginare il sovraffollamento penitenziario, prosegue l'attività volta alla costruzione di nuovi istituti penitenziari e nuovi padiglioni detentivi: CC Cagliari Uta (nuovo padiglione da 92 posti destinato al 41-
bis); CR Sulmona (nuovo padiglione da 200 posti); CR Milano «Opera» (nuovo padiglione da 392 posti); CC Roma Rebibbia NC (nuovo padiglione da 400 posti); CR Milano Bollate (nuovo padiglione da 200 posti); CC Bologna (nuovo padiglione da 150 posti); CC Forlì (nuovo istituto penitenziario da 250 posti); CC Gorizia (acquisizione ex scuola Riccardo Pitteri per ivi allocare caserma agenti, alloggi e uffici amministrativi); CC Agrigento (nuovo padiglione da 150 posti); Pordenone San Vito al Tagliamento (nuovo istituto penitenziario da 300 posti).
      A questi si aggiungono quelli finanziati dal Fondo complementare al PNRR, ossia 8 padiglioni da 80 posti presso gli istituti di pena di Vigevano, Rovigo, Ferrara, Viterbo, Perugia, Civitavecchia, Santa Maria Capua Vetere e Reggio Calabria «Arghillà», nonché i posti detentivi derivanti dalla conversione a uso penitenziario di ex caserme militari dismesse, ovvero ancora, dal recupero e riattivazione dei posti detentivi attualmente indisponibili.
      Inoltre, proprio al fine di consentire una più efficace e rapida risposta alla problematica mediante l'implementazione di nuovi posti detentivi, con decreto 19 settembre 2024 del Presidente del Consiglio dei Ministri – ai sensi dell'articolo 4-
bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 – è stato nominato il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il cui programma è articolato su quattro linee di intervento: linea 1 – interventi programmati/in corso (utilizzo poteri commissariali); linea 2 – ampliamenti delle strutture esistenti; linea 3 – ottimizzazione camere e caserme della polizia penitenziaria; linea 4 – Piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e potenziale valorizzazione di alcuni degli stessi.
      Per quanto concerne, poi, il miglioramento delle condizioni di vivibilità delle strutture, procede incessante anche l'attività finalizzata all'adeguamento delle camere di pernottamento agli
standard previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con particolare attenzione al miglioramento igienico-sanitario, all'accrescimento della salubrità degli ambienti e del benessere detentivo, attraverso l'eliminazione dei wc ancora a vista, la collocazione delle docce nei locali bagno posti a servizio di ogni camera di pernottamento e correlata necessità di modificare gli impianti termici, al fine di assicurare agli stessi la disponibilità di acqua calda a uso sanitario.
      Tra gli interventi più rilevanti in corso, si segnalano quelli presso gli istituti di pena di Napoli «Poggioreale» (adeguamento piano terra e primo piano padiglione «Roma», nonché ristrutturazione dei padiglioni Italia, Napoli, Salerno e Genova piano terra; Udine (creazione di una sezione di semilibertà, di un polo didattico e riqualificazione del cortile passeggio); Brindisi (adeguamento padiglione da 30 posti); Potenza (adeguamento di un reparto e del padiglione giudiziario); Livorno (ristrutturazione e adeguamento padiglioni C e D); Milano San Vittore (manutenzione straordinaria e riqualificazione conservativa del II e IV raggio).
      Si evidenzia, da ultimo, che, allo scopo di migliorare la qualità e la vivibilità delle strutture penitenziarie, è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati interessati a sviluppare operazioni di partenariato pubblico-privato in tema di fornitura e gestione dell'energia e di efficientamento energetico delle strutture, coinvolgente 178 istituti penitenziari dislocati sull'intero territorio nazionale. In tale ambito, il 6 maggio 2025, è stato sottoscritto con l'agenzia del demanio un accordo
ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990, teso alla redazione di apposte linee guida per la presentazione delle proposte di P.P.P. da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse. Allo stato, rilevano già diverse proposte di partenariato pubblico privato, in corso di valutazione.
      Come ribadito in altre occasioni, il Ministero, a differenza del passato, pone forte attenzione all'esigenza di garantire non solo una significativa deflazione carceraria ma anche di tutelare il benessere e le condizioni di permanenza negli Istituti di pena, con un incessante lavoro di studio e programmazione orientato alla ricerca delle migliori soluzioni possibili; impegno che non si è di certo arrestato alle pur imponenti e concrete risposte fornite sinora.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          in data 8 marzo 2025 l'interrogante ha svolto una visita ispettiva nel carcere di Rimini durante la quale ha incontrato un detenuto con evidenti problemi psichiatrici e numerosi tagli sulle braccia come atto di autolesionismo. L'interrogante ha potuto ascoltare la direzione, i detenuti, il personale amministrativo, sanitario e penitenziario sulle condizioni di vita e lavoro;

          attualmente nell'istituto, suddiviso in 5 sezioni, sono trattenute 160 persone, di cui 75 italiani e 85 stranieri, su una capienza regolamentare di 118 posti. Alcune celle nella prima sezione sono prive di acqua calda per lavarsi, così come manca il riscaldamento. Manca la continuità del presidio medico ed infermieristico. Manca la figura del mediatore linguistico e in fine la struttura soffre di carenza di personale penitenziario e amministrativo;

          questa situazione di sovraffollamento, oltre a vanificare lo sforzo quotidiano dell'amministrazione, ha delle conseguenze drammatiche sul piano psico-fisico per i detenuti e l'insieme del personale amministrativo e penitenziario, soprattutto dovuto a sovraccarico lavorativo e tensioni emotive;

          occorrerebbe, a opinione dell'interrogante, valutare l'adozione di misure alternative al carcere, laddove necessario, al fine di ridurre il sovraffollamento e garantire condizioni di vita e lavorative dignitose per l'insieme della popolazione nell'istituto penitenziario –:

          se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative di competenza urgenti al fine di risolvere le problematiche esposte in premessa riguardanti l'istituto penitenziario di Rimini;

          se non intenda altresì in intraprendere iniziative straordinarie e urgenti al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento e alle gravi problematiche che affliggono le carceri italiane.
(4-04574)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si sollevano quesiti in ordine agli addotti aspetti di criticità della casa circondariale di Rimini, con specifico riguardo al sovraffollamento, alle carenze strutturali e alla mancanza della figura del mediatore culturale.
      A tal riguardo, anche sulla scorta di quanto riferito dalle articolazioni di questo Ministero nei contributi richiesti al fine di fornire risposta ai quesiti sopra sinteticamente richiamati, si rappresenta che, alla data del 26 giugno 2025, presso la casa circondariale di Rimini sono presenti un totale di n. 163 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare pari a complessivi n. 118 posti disponibili, rilevandosi una percentuale di affollamento pari al 138,14 per cento.
      Dei detenuti complessivamente presenti, n. 93 sono di nazionalità italiana, mentre i restanti n. 70 sono stranieri.
      Non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, atteso che ogni ristretto risulta avere a disposizione uno spazio di vivibilità superiori ai 3 metri quadri.
      Per quanto, invece attiene all'area sanitaria relativa all'istituto di Rimini, risulta che il presidio psicologico garantito dall'azienda sanitaria locale è attivo h24, nell'arco di quasi tutta la settimana.
      Relativamente al supporto psichiatrico, invece, nell'arco del 2025, lo psichiatra esterno ha fatto accesso in istituto tre volte (22 gennaio, 26 febbraio e 13 marzo).
      A partire dal mese di aprile, la medicina penitenziaria si è tuttavia impegnata ad aumentare le ore di presenza dello psichiatra da 2 a 6 settimanali. A tal fine, il direttore della casa circondariale di Rimini ha autorizzato una decina di specialisti in psichiatria, i quali hanno assicurato ore di presenza pari a complessive 19 ore e 30 minuti, nel mese di aprile, 20 ore, nel mese di maggio, e 27 ore e 30 minuti, nel mese di giugno.
      Quanto alla figura del mediatore culturale, si evidenzia che, pur mancando tale figura presso il penitenziario riminese, il provveditorato regionale di Bologna dispone complessivamente di n. 6 unità che, all'occorrenza, possono essere inviate presso le strutture penitenziarie di competenza del medesimo distretto.
      Con riferimento, invece, agli altri profili prevalenti, si evidenzia che, alla data del 1° giugno 2025 (data dell'ultima rilevazione comunicata), non si registrano scoperture relativamente alla figura del
funzionario della professionalità giuridico pedagogica, mentre è presente un solo funzionario contabile rispetto alle 3 unità previste. Per quanto concerne gli assistenti, profilo di contabile, è presente l'unica unità prevista in dotazione organica; diversamente, rispetto alla figura dell'assistente amministrativo, i presenti effettivi sono 2 a fronte di una previsione organica di 5 unità.
      In ordine, invece, alle condizioni di manutenzione e d'uso della casa circondariale in esame e con particolare riguardo alle attività di natura edilizia in corso e/o programmate presso l'istituto penitenziario di Rimini, va rilevato che, nel corso degli anni, detto Istituto è stato sottoposto a diversi interventi di ristrutturazione, che hanno consentito di poter adeguare tutte le sezioni detentive al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, fatta eccezione per la I sezione, avente una capienza pari a n. 23 posti.
      In particolare, a cura del competente provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per l'Emilia-Romagna e le Marche, nel corso dell'anno 2023, sono già stati ultimati i lavori di
«Realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza all'interno dei reparti detentivi, degli spazi comuni e della sala regia presso la c.c. di Rimini», per i quali il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva assicurato un apposito finanziamento di 241.316,00 euro.
      Al fine di adeguare al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 anche la predetta I sezione, nel programma di edilizia penitenziaria 2024 del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stato previsto l'intervento di
«Manutenzione straordinaria con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 della I sezione», per un importo stimato di euro 1.000.000,00 circa.
      Allo stato, è stata ultimata la progettazione esecutiva da parte del professionista esterno incaricato ed è in corso l'attività di verifica del progetto a cura dell'organismo affidatario del servizio.
      Allo scopo di assicurare l'esecuzione di ulteriori interventi di natura edilizia finalizzati al miglioramento della struttura, con atto 5 dicembre 2024, è stato sottoscritto tra il Ministero della giustizia – dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, un
«Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241», per la realizzazione di interventi di miglioramento della casa circondariale di Rimini, per un importo complessivo di 1.800.000,00 euro. Ad oggi è in corso la redazione del relativo quadro esigenziale, finalizzato alla successiva redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) e del documento di indirizzo alla progettazione (Dip).
      Inoltre, il 29 maggio 2025, sono stati ultimati, a cura del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i
«Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture della Caserma Agenti», per un importo di 365.003,09 euro.
      Tanto premesso, incideranno positivamente, nel senso di attenuare l'indice di sovraffollamento di cui soffre il circondario di cui fa parte l'istituto penitenziario cui si riferisce l'interrogazione, i provvedimenti di creazione di nuovi posti detentivi nell'ambito del distretto territoriale dell'Emilia-Romagna che di seguito si riportano:

          la realizzazione di un nuovo padiglione da 150 posti, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso la casa circondariale di Bologna, per il cui riavvio il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia-Romagna ha richiesto al competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilità dei fondi necessari;

          la creazione di un nuovo istituto penitenziario da 250 posti, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso la casa circondariale di Forlì, suddivisa in due stralci, in funzione dei finanziamenti al tempo disponibili.

      I lavori di 2° stralcio (consistenti nella realizzazione di n. 3 alloggi di servizio, block house di ingresso, parte delle centrali tecnologiche) risultano essere stati ultimati.
      I lavori di 1° stralcio (muro di cinta, direzione, caserma agenti, sezioni detentive media sicurezza e custodia attenuata, lavanderia, laboratori, magazzini, parte delle sistemazioni esterne, completamento delle centrali tecnologiche), dopo essere stati oggetto di contenzioso, sono oggi oggetto di un nuovo
iter procedimentale, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, In particolare, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (10 maggio 2023), è stato riavviato il procedimento (fermato in attesa del giudizio) e si è proceduto al riappaltato dei lavori del 1° stralcio (contratto 20 novembre 2024).
      In ordine alle problematiche sollevate, in generale, nell'interrogazione, si evidenzia, infine, che, tanto nelle progettazioni di nuove realizzazioni, che in quelle relative alle ristrutturazioni da doversi realizzare, è sempre riservata attenzione particolare alla creazione ed alla destinazione di spazi riservati alle attività trattamentali, quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione.
      Nel rispetto delle tempistiche previste, il 24 febbraio 2025, il commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nominato nella persona del dottor Marco Doglio – con decreto 19 settembre 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4-
bis, comma 1, del decreto-legge luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 – ha trasmesso al gabinetto del Ministro della giustizia il «Programma» degli interventi di edilizia penitenziaria, ai fini dell'avvio del prescritto iter di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
      Il «Programma» è articolato in quattro linee di intervento:

          Linea 1 – Interventi programmati/in corso (con utilizzo poteri commissariali);

          Linea 2 – Ampliamenti delle strutture esistenti;

          Linea 3 – Ottimizzazione camere e caserme della polizia penitenziaria;

          Linea 4 – Piattaforma digitale nazionale per il censimento delle strutture penitenziarie e potenziale valorizzazione.

      Allo stato, gli interventi già in corso e quelli programmati di competenza del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria riguardano 134 istituti penitenziari per un importo di circa 440 milioni di euro e quelli di competenza del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità riguardano 35 istituti per un importo complessivo di circa 120 milioni di euro.
      Per la razionalizzazione e la ristrutturazione del patrimonio edilizio e per l'aumento della capienza del sistema penitenziario nazionale mediante la riconversione di complessi demaniali dismessi, in specie caserme, sono in corso elaborazioni di convenzioni da stipulare con gli uffici del genio militare del Ministero della difesa.
      Inoltre, sono in corso di esecuzione e/o già programmati ulteriori lavori di riqualificazione e ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali, nello specifico 8 padiglioni da n. 80 posti, finanziati dal fondo complementare al PNRR. La realizzazione di tali 8 padiglioni, il cui modello prototipale (cosiddetto «
format» elaborato dalla commissione per l'architettura penitenziaria costituita presso il gabinetto del Ministro della giustizia con decreto 12 gennaio 2021) è stato definito «ad alta vocazione trattamentale», è prevista entro il 2026 e produrrà, complessivamente, ulteriori 640 posti detentivi.
      In particolare, si tratta di un modello architettonico che, attraverso una diversa concezione ed articolazione degli spazi e degli ambienti, collocati in un contesto più vicino all'immagine di un quartiere che ad un carcere, possa favorire il passaggio da un trattamento penitenziario di tipo «infantilizzante» ad uno che induca e sviluppi un'attitudine «responsabilizzante» mirata alla riabilitazione alla vita civile.
      Tutte le aree previste, interne ed esterne (circa 2.300 metri quadri complessivi) al piano terra della struttura, sono infatti destinate ad attività trattamentali per gli ospiti, tra cui anche la coltivazione di prodotti agricoli (orti, serre ed altri) nelle zone all'aperto.
      Infine, per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di vivibilità delle strutture, si partecipa che procede l'attività finalizzata all'adeguamento agli
standard previsti dalla normativa vigente dal punto di vista edilizio, consistente principalmente nell'aggiornamento delle camere di pernottamento alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


      SOUMAHORO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

          dal 22 aprile 2025, data dell'attacco terroristico a Pahalgam, in cui persero la vita diversi turisti, le relazioni tra India e Pakistan sono precipitate e gli scontri lungo la linea di controllo si susseguono quasi quotidianamente;

          due settimane dopo il sanguinoso attacco terroristico nel citato Kashmir indiano, da parte di miliziani che l'India considera sostenuti dal Pakistan, l'India ha bombardato almeno 9 siti in Pakistan, usando missili che hanno provocato molti morti e feriti;

          in risposta agli attacchi indiani il Pakistan ha bombardato per rappresaglia postazioni militari indiane nel Kashmir, provocando a sua volta decide di morti e feriti anche tra i civili;

          le reazioni internazionali sono preoccupate. «Il mondo non può permettersi uno scontro militare» tra India e Pakistan, ha dichiarato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Guterres;

          India e Pakistan sono due potenze nucleari e l'allargamento del conflitto su vasta scala potrebbe generare conseguenze disastrose –:

          se il Ministro interrogato non intenda farsi promotore di un'iniziativa a livello europeo e internazionale finalizzata ad avviare un'azione diplomatica al fine di promuovere una soluzione pacifica del conflitto in corso tra India e Pakistan.
(4-04975)

      Risposta. — Il Governo italiano ha seguito e segue con la massima attenzione gli sviluppi della grave crisi tra India e Pakistan successiva all'attentato terroristico del 22 aprile a Pahalgam.
      Anche in quanto Stato membro della missione Onu di osservazione tra India e Pakistan Unmogip, continuiamo a monitorare con attenzione le misure di
de-escalation progressiva e di smobilitazione delle forze armate dalla Linea di controllo (Loc); non sono infatti mancate, da entrambe le parti, denunce di asserite violazioni del cessate-il-fuoco, che sottolineano la persistente fragilità della situazione.
      Nell'ambito dell'azione del Governo italiano tradizionalmente finalizzata alla promozione del dialogo e della risoluzione pacifica delle controversie, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Tajani, ha avuto l'8 maggio due colloqui telefonici rispettivamente con i Ministri degli esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, e pakistano, Muhammad Ishaq Dar, ai quali ha espresso profonda preoccupazione per la grave
escalation della tensione tra India e Pakistan, auspicando l'avvio di un dialogo tra le parti per una composizione pacifica della vertenza.
      Sin dall'inizio della crisi, il Governo italiano si è adoperato anche sul piano internazionale insieme ai
partner dell'Unione europea. Con la dichiarazione dell'8 maggio, che ha condannato l'efferato attacco terroristico e l'uccisione di vittime civili e richiamato entrambe le parti alla moderazione, alla de-escalation e alla desistenza da ulteriori attacchi per tutelare la vita dei civili, l'Unione europea e ha esortato India e Pakistan al dialogo richiamandoli ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e ad adottare tutte le misure per proteggere la vita dei civili.
      Analogamente, il Governo italiano ha agito in ambito G7, con la dichiarazione dei Ministri degli esteri del 9 maggio, che ha condannato l'attentato del 22 aprile richiedendo a India e Pakistan di esercitare la massima moderazione, poiché un'
escalation militare pone una seria minaccia alla stabilità regionale. I Ministri degli esteri del G7 hanno richiamato all'immediata riduzione delle tensioni e incoraggiato entrambi i Paesi a intraprendere un dialogo diretto per un risultato pacifico, esprimendo il sostegno a una rapida e duratura soluzione diplomatica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.


      VIETRI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

          una tempesta sta scuotendo l'attività del comune di Sarno, dove l'avvocato Rubina Pignataro è stata sollevata dal suo incarico di componente del nucleo di valutazione, una carica che avrebbe dovuto ricoprire fino al 2027;

          la decisione è arrivata in seguito agli sviluppi giudiziari che vedono la professionista al centro di un'inchiesta della Guardia di finanza e di un'indagine, coordinata dalla procura antimafia di Salerno, che hanno portato all'emissione di una misura interdittiva di nove mesi nei confronti dell'avvocato, moglie di Massimo Graziano, ritenuto dagli inquirenti a capo di un'organizzazione dedita all'usura e alle estorsioni;

          secondo l'accusa, la Pignataro avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione di denaro proveniente da attività illecite, con l'ipotesi di reato di riciclaggio;

          in particolare, secondo quanto si apprende da fonti di stampa, la Pignataro avrebbe ricevuto e impiegato denaro derivante dai reati di usura e di trasferimento fraudolento, procurandosi la provvista necessaria per l'acquisto all'asta di un immobile a Sarno, precedentemente di proprietà del marito Massimo Graziano, e finito poi in una procedura esecutiva dinanzi al tribunale di Nocera Inferiore;

          la stessa Pignataro, sempre secondo l'accusa, «avrebbe emesso fatture inesistenti, dopo accordo, con Graziano, nei confronti di un imprenditore, al fine di consentire al coniuge di far recuperare le somme di denaro oggetto di prestiti usurai tramite canali leciti», ricevendo sul proprio conto corrente presso la Banca del Sud 18 mila euro, da aggiungere ad altri 20 mila erogati da un altro imprenditore, raggiungendo così la cifra necessaria per l'acquisto dell'immobile;

          il nucleo di valutazione svolge un ruolo chiave nella verifica della performance dei dirigenti comunali, un compito che richiede trasparenza e affidabilità assoluta –:

          considerata la gravità dei fatti esposti in premessa, se e quali immediate iniziative di competenza, anche di carattere ispettivo, il Ministro interrogato intenda assumere a riguardo, al fine di accertare l'integrità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corretto e imparziale conferimento degli incarichi e svolgimento delle funzioni del nucleo di valutazione.
(4-04615)

      Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rappresenta che, su disposizione della direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Salerno, il 5 marzo scorso i militari del locale comando provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari e a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti di 28 persone appartenenti a una rete criminale attiva nel comune di Sarno, in provincia di Salerno. Segnatamente, sono stati contestati i reati di associazione a delinquere, usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, estorsione, favoreggiamento, truffa ai danni dello Stato, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e illeciti in materia di contrasto all'immigrazione clandestina.
      Nell'ambito di tale inchiesta, risulta coinvolta anche l'avvocata menzionata nell'atto di sindacato ispettivo, colpita dalla misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per nove mesi. La prefettura di Salerno ha rappresentato al riguardo che la predetta professionista era stata nominata componente del nucleo di valutazione del comune di Sarno il 7 ottobre 2024; con decreto del sindaco di Sarno dell'11 marzo scorso, però, tale incarico è stato revocato, per effetto della misura interdittiva menzionata sopra, ai sensi dell'articolo 21-
quinquies della legge 6 novembre 2012, n. 190.
      Per quanto riguarda le eventuali iniziative di carattere ispettivo di competenza del Ministero dell'interno, si evidenzia che – ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) – gli accessi ispettivi presso gli enti locali sono disposti per verificare la sussistenza di «concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori». A tal fine, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, promuovendo l'accesso presso l'ente; attraverso la nomina di una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, il prefetto esercita quindi i poteri di accesso di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno.
      L'accesso può essere disposto dal prefetto anche in via diretta, senza delega del Ministro. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, quando «l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti e accertare notizie concernenti i servizi stessi».
      Dunque, la complessiva valutazione della situazione locale è rimessa all'autorità prefettizia, cui compete la decisione in merito alla possibilità di esercitare o meno i poteri di indagine. Ciò premesso, si assicura che la prefettura di Salerno continuerà a svolgere un attento monitoraggio sull'attività del comune di Sarno, al fine di assicurare la massima trasparenza e un'ordinata e corretta gestione dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.


      VIETRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

          come si apprende da fonti di stampa, il Ministro interrogato sta lavorando a una riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

          in particolare, per quanto consta all'interrogante, la proposta mira a superare i limiti dell'attuale ordinamento (decreto legislativo n. 139 del 2005) e a rispondere in modo concreto alle nuove sfide di un contesto socioeconomico profondamente cambiato, incidendo su vari aspetti: dall'ampliamento delle attività riservate alla categoria, alla disciplina organica per studi associati e società tra professionisti, dalla riforma del sistema elettorale, alla disciplina del tirocinio, fino alla riorganizzazione degli albi;

          nonostante il forte apprezzamento espresso dalla maggioranza degli ordini territoriali, il percorso di riforma non è privo di tensioni, essendo emerse resistenze da parte di alcuni ordini che hanno manifestato contrarietà nei confronti di una riforma ritenuta basata su false esigenze di urgente tutela della professione –:

          se il Ministro interrogato non ritenga che le perplessità di cui in premessa in merito alla riforma dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possano costituire una spaccatura nella categoria.
(4-05120)

      Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante traendo spunto dalla proposta di modifica dell'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili solleva specifici quesiti in ordine al contenuto della riforma.
      L'intervento normativo, inserito nel disegno di legge recante «delega al governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile», mira a rendere le professioni dei commercialisti e degli esperti contabili più attuali e competitive assicurandone la sostenibilità e la futura evoluzione.
      La proposta di rivisitazione del vigente ordinamento viene così incontro alle nuove esigenze del mercato delle professioni che, negli ultimi anni, ha visto diminuire il numero degli occupati indipendenti e dei liberi professionisti per effetto dei processi di cambiamento del mercato del lavoro.
      In ambito giuridico-economico, in cui si inseriscono la professione di dottore commercialista e di esperto contabile, in base alle analisi svolte risulta che i liberi professionisti abbiano pagato uno dei prezzi più elevati della crisi economica.
      In questo senso l'auspicato intervento, che avverrà in un'ottica di trasparenza e condivisione, va a contrastare gli effetti negativi della crisi del lavoro autonomo puntando ad invertire l'attuale tendenza dei giovani laureati che manifestano una scarsa propensione verso la libera professione.
      Il Ministero della giustizia, tramite il competente dipartimento, mantiene rapporti con gli ordini professionali i quali, per spirito di collaborazione, inviano proposte di modifica degli atti normativi che riguardano la materia ordinistica.
      Nel mese di dicembre 2024 è stata ricevuta la proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili avente ad oggetto la modifica del decreto legislativo n. 139 del 2005.
      In chiusura si segnala che, per quanto di competenza di questo Dicastero, lo schema del disegno di legge delega è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.