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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2023
46.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338 Meloni, C. 73 Enrico Costa, C. 271 Morrone, C. 528 Mulè e C. 637 Gribaudo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

      Al comma 1, alinea, premettere il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, la presente legge disciplina l'equo compenso delle prestazioni professionali svolte dai liberi professionisti e dai lavoratori autonomi di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 con le seguenti: aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
1.1. Gribaudo.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,.

      Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 con le seguenti: aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
1.2. Grippo.

ART. 2.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

      1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

          a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

          b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

          c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

      2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, Pag. 56tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.
2.1. Gribaudo.

      Al comma 1, sopprimere le parole: regolati da convenzioni.
2.2. Grippo.

      Al comma 1, dopo le parole: regolati da convenzioni inserire le seguenti: laddove sottoscritte, o dai decreti che fissano i relativi parametri,.
2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

      2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.
2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

      Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
*2.5. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.
*2.6. Dori.

      Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
2.7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 3.

      Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, la seguente:

          m) quanto agli avvocati nelle previsioni volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.
3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

      Al comma 6, dopo le parole: o dal collegio aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

      Conseguentemente, all'articolo 7:

          a) al comma 1, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013;

          b) al comma 2, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o l'associazione.
3.3. Grippo.

ART. 5.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: nonché le offerte alle medesime imprese provenienti dal professionista,.
5.1. Dori.

      Al comma 2, sostituire le parole: decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa con le seguenti: decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.
5.2. Lupi.

      Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.
5.3. Grippo.

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      Sopprimere il comma 5.
*5.4. Grippo.
*5.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
*5.6. Gribaudo.

ART. 6.

      Sopprimerlo.
6.1. Grippo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Prescrizione del diritto al pagamento dell'equo compenso)

      1. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese in esecuzione di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione.
      2. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1.
6.01. Gribaudo.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali)

      1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivili ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.
6.02. Gribaudo.

(Inammissibile)

ART. 7.

      Sopprimerlo.
7.1. Lupi.

ART. 9.

      Sopprimerlo.
9.1. Grippo.

ART. 10.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:

      2. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da tredici membri designati dal Ministro della giustizia, di cui:

          a) cinque rappresentanti dei consigli nazionali degli ordini professionali;

          b) cinque rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la partecipazione al tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

          c) due rappresentanti degli enti di previdenza e assistenza dei liberi professionisti;

          d) un rappresentante dell'INPS.
10.1. Gribaudo.

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      Al comma 2, le parole da: cinque rappresentanti fino a: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono sostituite dalle seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
10.2. Grippo.

      Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          c-bis) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.
*10.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.
*10.4. Dori.

ART. 11.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 12.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Le convenzioni in corso entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge.
12.1. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.