ALLEGATO
DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 3.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
3.101. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000».
*3.113. (Nuova formulazione) Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.
*3.114. Gnassi, Merola.
*3.115. Zaratti, Mari.
*3.116. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*3.117. Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.118. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni».
3.123. (Nuova formulazione) Bonafè, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-ter. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3.125. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.
Aggiungere in fine il seguente comma:
6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
3.126. Guerra, Bonafè, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto, Peluffo.
ART. 5.
Al comma 17, sostituire le parole da: , per i quali il percorso annuale fino a: sono Pag. 110immessi in ruolo sui con le seguenti: sono assegnatari dei, sostituire le parole: a decorrere dall'anno con le seguenti: nell'anno e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12».
Conseguentemente, sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
5.5. (Nuova formulazione) Faraone, Boschi, Giachetti.
Al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».
5.31. (Nuova formulazione) Boschi, Faraone, Giachetti, D'Alessio.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione».
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da Pag. 111esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica».
*5.34. (Nuova formulazione) Cannata, Schifone.
*5.35. (Nuova formulazione) Miele, Sasso, Giaccone, Iezzi.
*5.05. (Nuova formulazione) Manzi, Orfini, Speranza, Scotto, Berruto, Zingaretti, Ascani, Giachetti, D'Alessio.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023»;
b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy».
5.61. (Nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini, Bonafè.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*6.4. (Nuova formulazione) Il Relatore per la I Commissione.
*6.5. (Nuova formulazione) Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
*6.6. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
**6.9. Billi, Formentini.
**6.10. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
ART. 9.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9.12. Faraone, Giachetti, D'Alessio.
*9.13. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari, Deborah Bergamini.
ART. 13.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono inserite le seguenti: «e un supplente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente». Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*13.2. (Nuova formulazione) Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*13.3. (Nuova formulazione) Battistoni, Paolo Emilio Russo, Tenerini.
ART. 14.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamentoPag. 113 relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
14.1. (Nuova formulazione) Urzì, Schifone.
Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.
14.3. Calovini.
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmentePag. 114 utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6.»;
c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale».
14.11. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
ART. 15.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia –Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15.4. (Nuova formulazione) Maiorano, Messina, Foti, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Antoniozzi, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciocchetti, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Filini, Frijia, Gardini, Giorgianni, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Salandra, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Malagola, Malaguti, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Sbardella, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Zucconi, Zurzolo, Gallo.
ART. 17.
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sostituito dal seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del Corpo o Servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987».
2. È in facoltà dei Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.
*17.01. Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Bof, Cavandoli, Steger.
*17.02. Kelany, Urzì.
ART. 18.
Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presenta domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla Pag. 116presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla Missione 1, componente 3 (M1C3), Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori».
*18.8. (Nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*18.9. (Nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*18.10. (Nuova formulazione) De Maria, Simiani, Fossi.
*18.11. (Nuova formulazione) Urzì.
ART. 22.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo».
22.14. (Nuova formulazione) Urzì, Schifone.
ART. 23.
Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, , tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».
2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
23.02. (Nuova formulazione) Urzì.
ART. 25.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni.
25.14. (nuova formulazione) Urzì, Schifone.
ART. 27.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» è sostituito dal seguente: «nazionalità».
27.08. Scotto, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Zaratti, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Giachetti, Carfagna, Urzì, De Corato, Kelany, Sbardella, Montaruli, Gardini, Mura.