ALLEGATO 1
5-01426 Merola: Disciplina dei finanziamenti a tasso agevolato concessi ai lavoratori dipendenti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano l'articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha previsto l'innalzamento della soglia di esenzione per i cosiddetti fringe benefit da 258,23 a 3.000 euro per tutto il 2023 esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori che abbiano nel loro nucleo figli a carico.
Gli Onorevoli rilevano che nella categoria dei fringe benefit rientrano tra l'altro anche i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato.
Il regime fiscale di tali finanziamenti è declinato dall'articolo 51, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 secondo cui concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tanto premesso, gli Onorevoli lamentano che tale metodo di calcolo risulta inadeguato per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per questa tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data.
Con gli attuali tassi della BCE in salita, molti dipendenti, in particolare quelli del settore bancario che hanno ricevuto il beneficio del tasso fisso agevolato oggi si trovano a dover subire effetti distorsivi dall'applicazione del cennato regime fiscale.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere «se si intenda correggere il criterio di determinazione forfetario del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, anche prevedendo una modifica normativa per tutti i mutui in corso e di nuova stipula secondo la quale la tassazione, per i mutui a tasso fisso, avvenga sulla base del differenziale eventuale tra tasso del mutuo e TUR al giorno dell'erogazione, mentre per i mutui a tasso variabile sulla base del differenziale tra tasso applicato e TUR rilevato alla fine di ogni anno».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Come richiamato dagli Onorevoli interroganti, la disciplina fiscale dei fringe benefit costituiti da concessioni di prestiti, ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR, prevede che «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
Tale disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile, mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi stessi.
In questa congiuntura di tassi crescenti, la predetta norma sta facendo emergere, per i mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela).
Ciò premesso, si fa presente che la questione è stata analizzata in sede di predisposizione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma Pag. 84fiscale» ed, in particolare, dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ove sono previste la revisione e la semplificazione delle disposizioni che riguardano il trattamento fiscale delle somme e dei valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito in caso di assegnazione di fringe benefit.
Pertanto, in questo contesto sarà valutata dal Governo un intervento di razionalizzazione della disciplina di settore.
ALLEGATO 2
5-01427 Osnato: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei crediti di imposta concessi alle imprese per ricerca e sviluppo.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013.
Gli Onorevoli segnalano che la disciplina dell'agevolazione ha subìto reiterate modifiche che hanno creato incertezze interpretative e applicative.
Più in particolare, gli Onorevoli lamentano che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha adottato un'interpretazione piuttosto rigida dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in argomento e che anche l'Agenzia delle entrate ha accolto una «nozione ampia di credito inesistente», contestando in via pressoché automatica l'inesistenza dei crediti d'imposta R&S.
Gli Interroganti rilevano che la contestazione di «compensazione di crediti asseriti inesistenti» effettuata dall'Agenzia delle entrate è stata censurata da tre sentenze della Cassazione (nn. 34443, 34444 e 34445 del 2022) e rimessa nel dicembre scorso (sentenza n. 35536) alle sezioni Unite.
Pertanto, viene evidenziato che occorrerebbe introdurre una chiara distinzione tra crediti «non spettanti» ed «inesistenti», in coerenza con i più recenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione.
Inoltre, gli Onorevoli sottolineano che la normativa speciale di «Riversamento consente di spalmare gli importi al massimo in tre anni ed è applicabile ai soli crediti di R&S registrati nei periodi 2014-2019, utilizzati entro il 22 ottobre 2021, escludendo i crediti utilizzati oltre detto limite».
Alla luce di quanto suesposto, si chiede «quali iniziative intenda adottare il Governo, con riferimento a quanto richiamato in premessa, in attuazione dei principi comunitari e nazionali dello Statuto del Contribuente e del relativo Codice Europeo».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
In merito alle questioni poste nell'interrogazione, quanto alla corretta esegesi della vigente disciplina di settore, appare opportuno attendere la pubblicazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (la relativa udienza si è svolta il 12 settembre 2023 e la sentenza non risulta ancora depositata), alle quali è stata rimessa la questione relativa alla predetta distinzione tra le due tipologie di credito, e ciò in ragione della diversità degli indirizzi giurisprudenziali sul punto.
Deve poi osservarsi che la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, all'articolo 20 indica tra i «principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'IVA e agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali» quelli volti a:
(…)
1) razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem;
(...)
c) per le sanzioni amministrative:
1) migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;
2) assicurare l'effettiva applicazione delle sanzioni, rivedendo la disciplina del Pag. 86ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni coerente con il principio previsto al numero 1);
3) prevedere l'inapplicabilità delle sanzioni in misura maggiorata per recidiva prima della definizione del giudizio di accertamento sulle precedenti violazioni, meglio definendo le ipotesi stesse di recidiva;
4) rivedere la disciplina del concorso formale e materiale e della continuazione, onde renderla coerente con i princìpi sopra specificati, anche estendendone l'applicazione agli istituti deflativi;
5) escludere, in virtù dei princìpi di cui all'articolo 10 della legge 21 luglio 2000, n. 212, l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi pubblicati ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della medesima legge 27 luglio 2000, n. 212, sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
Negli stessi termini, in modo ancora più specifico, si pone l'articolo 20, comma 1, lettera a) n. 5) si prevede di «introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti».
Appare, dunque, evidente l'impegno del Governo ad adeguare il sistema sanzionatorio.
In merito alla spettanza del credito di imposta in argomento giova evidenziare che su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, è stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo dell'albo dei certificatori previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2022.
Le imprese potranno pertanto chiedere la certificazione del credito ricerca e sviluppo utilizzato «a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale di constatazione».
Saranno successivamente redatte le Linee guida a cui dovranno attenersi i certificatori iscritti al predetto albo ai fini del rilascio della certificazione.
Il rilascio della certificazione impedisce all'Agenzia delle entrate di contestare, se non nei limiti della normativa di settore, la sussistenza dei requisiti previsti per la fruizione del credito di imposta ricerca e sviluppo.
Per ciò che concerne, infine, il quesito afferente alla procedura di riversamento spontaneo prevista dell'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si fa presente che, con tale procedura, possono essere regolarizzati, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione de qua).
Il disposto normativo, dunque, definisce puntualmente il perimetro dell'intervento, circoscrivendolo agli indebiti utilizzi del credito in argomento effettuati entro la data del 22 ottobre 2021 e, in ogni caso, relativi alla maturazione del credito agevolativo nelle annualità dal 2014 al 2019.
Da ultimo, per completezza, si rappresenta che, a fronte di eventuali indebiti utilizzi del credito, che non risultino ancora contestati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, ma soltanto constatati dal contribuente, quest'ultimo potrà avvalersi del «ravvedimento operoso», ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Inoltre, sempre con riferimento agli indebiti utilizzi del credito in esame, a secondaPag. 87 della situazione che ricorre in concreto (ad esempio: avvenuta constatazione; notifica dell'atto di recupero; pendenza della lite) potrebbero anche configurarsi i presupposti per l'applicazione degli istituti di definizione agevolata (cosiddetta «Tregua fiscale»), previsti dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023).
ALLEGATO 3
5-01428 Centemero: Dati relativi ai contribuenti beneficiari degli incentivi fiscali per investimenti in start up innovative.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento agli incentivi fiscali in regime ordinario e in regime «de minimis» previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 relativamente agli investimenti in start-up innovative.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 29 prevede per le persone fisiche una detrazione dall'imposta lorda del 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative e, in alternativa al regime ordinario di cui sopra, il successivo articolo 29-bis prevede una detrazione, in regime «de minimis», dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita da un contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.
Tanto premesso, gli Interroganti, tenuto conto che l'agevolazione in esame assumerebbe un ruolo di primo piano nell'ottica di sostenere la crescita economica e l'occupazione, specialmente giovanile, favorendo l'evoluzione dell'intero tessuto imprenditoriale nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione, chiedono di sapere «quanti siano i contribuenti beneficiari degli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative di cui in premessa».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Le informazioni relative all'ammontare delle detrazioni del 30 per cento e 50 per cento per investimenti in start-up innovative e per quelle a vocazione sociale o in ambito energetico possono essere desunte dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, per l'anno d'imposta 2021, dagli ultimi dati disponibili, risultano 13.025 contribuenti persone fisiche che hanno beneficiato di tale incentivo fiscale mediante la compilazione del rigo RN 21, colonna 2, del modello Redditi PF 2022.
L'ammontare detratto risulta essere pari a 82,392 milioni di euro e il residuo delle detrazioni per tali investimenti, riportato dai periodi precedenti, risulta pari a 12,838 milioni di euro (dichiarati da 2.206 contribuenti).
Per completezza, si rappresenta che i dati sopra indicati sono pubblicati nella sezione statistiche delle dichiarazioni fiscali del sito del Dipartimento delle finanze al link: Dipartimento delle Finanze - Statistiche sulle dichiarazioni.
ALLEGATO 4
5-01429 Fenu: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti d'imposta per le imprese turistiche.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contributo a fondo perduto e al riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese turistiche introdotti dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 demandando ad un successivo decreto del Ministro del turismo l'emanazione delle modalità applicative per l'erogazione dei sopra menzionati benefici.
L'articolo 9 del citato decreto prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.
L'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.
Gli Interroganti fanno, dunque, presente come molti operatori lamenterebbero l'impossibilità di accedere alla cessione in quanto non risulterebbe emanato il provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate e non sarebbe stato attivato il canale telematico. Nella descrizione illustrativa dell'incentivo consultabile sui siti web del Ministero del turismo e di Invitalia (gestore della misura) si fa unicamente riferimento alla possibilità di cedere il credito esclusivamente a banche e a intermediari finanziari escludendo la prima cessione a favore di qualsiasi soggetto privato. Inoltre, sempre con riferimento alla cessione del credito, in alcune risposte a richieste di chiarimenti specifici sul punto da parte di alcune imprese, il gestore Invitalia ha evidenziato che sono «in corso approfondimenti normativi in merito alla cessione», allarmando ulteriormente gli operatori.
Ciò premesso, gli Interroganti chiedono di sapere «se conferma la cedibilità del credito d'imposta di cui si tratta specificando se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge, e, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Come evidenziato dallo stesso Interrogante, la norma istitutiva del credito d'imposta, che in origine prevedeva la possibilità di cessione parziale, è stata modificata dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, e, con particolare riferimento alle modalità di cessione del credito, è stato stabilito che esso può essere ceduto solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore delle banche e degli intermediari finanziari.
Attualmente, il decreto del Ministro del turismo appare, pertanto, non conforme alla norma come successivamente modificata ritenendo conseguentemente non ammissibile la cessione parziale del credito.
Si rappresenta, inoltre, che la possibilità di cedere il credito d'imposta presuppone che i dati analitici dei beneficiari e dei relativi importi siano trasmessi dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate. In proposito, si segnala che tale attività preliminare è in via di completamento e, dunque, il provvedimento che disciplina la Pag. 90cessione del credito sarà emanato a breve, al termine della predetta attività.
Si precisa, infine, che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per l'intero importo e in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.
ALLEGATO 5
5-01430 De Palma: Blocco della cessione dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, onorevoli colleghi, in merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole De Palma e altri, si rileva, preliminarmente, che il 26 settembre 2023 l'Ufficio Statistico dell'Unione europea, Eurostat, ha pubblicato il suo parere – avente natura prettamente metodologica – sulla classificazione del cosiddetto Superbonus nelle statistiche di finanza pubblica, che tiene conto delle modifiche apportate dalla normativa italiana introdotte nel corso del 2023 (decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38).
In primo luogo, con riferimento all'affermazione contenuta nelle premesse in base alla quale i crediti di competenza 2022, se non utilizzati entro il mese di novembre, diventeranno a tutti gli effetti «non pagabili», si rappresenta che ogni valutazione sulla perdita associata ai crediti deve essere riferita al complesso del credito maturato e non, invece, a singole annualità né, tantomeno, al singolo credito.
Si ricorda, inoltre, che i crediti maturati nel 2022 possono essere utilizzati in quattro annualità entro il 31 dicembre di ciascun anno ovvero, in base alla normativa vigente, ripartiti in dieci annualità, con conseguente riduzione del rischio di incapienza fiscale dei potenziali finitori.
Fermo restando il carattere atecnico dell'attributo di «incagliati» riferito a tali crediti, con riferimento alla richiesta se sussistano rischi per la contabilità pubblica in merito a una eventuale riclassificazione da pagabili a non pagabili dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi cui si fa riferimento nell'interrogazione, si rappresenta che gli effetti sul debito pubblico di tali bonus sono certi e del tutto indipendenti dalla classificazione statistica, tale revisione comporterebbe, invece, un diverso profilo temporale sull'indebitamento netto, con l'esigenza di rinvenire adeguata copertura finanziaria.
Ricordo, infine, che il mercato di acquisto dei crediti è ripartito anche grazie all'impegno del Governo, come mostra la riapertura della procedura di acquisto avviata già da alcuni giorni da parte di una società pubblica.
ALLEGATO 6
5-01431 Borrelli: Rilancio dell'iniziativa della lotteria degli scontrini.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa presente che il cosiddetto decreto «Rilancio» ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'operatività della cosiddetta «lotteria degli scontrini», concorso a premi collegato agli acquisti effettuati dai cittadini con modalità cashless.
Con provvedimento n. 15943 del 2023, l'Agenzia delle entrate ha diramato le specifiche tecniche per l'adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fissando per il 2 ottobre 2023 il termine ultimo per adeguare il software del registratore di cassa.
A parere dell'Interrogante, la cennata lotteria non ha suscitato grande interesse tra i contribuenti/consumatori nonostante l'ammontare di premi non irrilevante, perché oltre ai significativi costi connessi all'adeguamento dei registratori di cassa, la lotteria presenta altri elementi di complessità.
Pertanto, l'Onorevole chiede «quali iniziative intenda adottare al fine di rilanciare la lotteria degli scontrini e di consentirle di conseguire i risultati attesi.».
Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La «Lotteria degli Scontrini» è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017).
Detta lotteria è stata poi inclusa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza come Milestone M1C1-103 della Riforma 1.12, ovvero «Riforma dell'amministrazione fiscale», con scadenza al 30 giugno 2022 (T2-2022).
In particolare, era prevista all'item v) «l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione».
In sede di rendicontazione Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero in data 27 giugno 2022, sul punto in questione, le autorità italiane hanno riportato che è «in corso di perfezionamento la norma legislativa di modifica delle disposizioni per l'attuazione della lotteria degli scontrini istantanea. Successivamente all'emanazione della norma, verranno adottate le determinazioni direttoriali per la regolamentazione del gioco».
La cennata modifica è contenuta all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022 che ha riscritto il comma 540 e il comma 544 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016 prevedendo anche l'introduzione della modalità istantanea per la lotteria in argomento.