ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187.
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per la semplificazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Atto n. 187);
rilevato che lo schema di decreto legislativo – che si compone di 15 articoli e di quattro allegati – è adottato ai sensi dell'articolo 26, commi da 4 a 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118, che conferisce al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese;
considerata l'importanza di prevedere misure di semplificazione in materia di accesso alle fonti rinnovabili e del relativo utilizzo, anche in considerazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra cui figura l'attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese (milestone 60 della Missione 1, Componente 1);
preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato e dell'intesa acquisita in sede di Conferenza unificata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di:
1) per quanto concerne l'articolo 1, comma 1, precisare che i regimi amministrativi, come introdotti dal decreto legislativo, si applicano anche alla «modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli impianti», anziché «degli stessi impianti», in modo da rendere inequivoca (sotto il profilo linguistico, essendo già chiara sotto quello giuridico) l'applicabilità dei predetti regimi anche agli impianti già esistenti e non solo a quelli costruiti o gestiti sulla base dei regimi così ridisciplinati;
2) per quanto riguarda l'articolo 2:
a) precisare la tassatività o meno delle elencazioni, contenute negli allegati A, B e C, degli interventi assoggettati ai diversi regimi nonché dell'inquadramento delle diverse tipologie di interventi nei diversi regimi amministrativi secondo quanto previsto dai predetti allegati, non solo per l'autorizzazione unica ma anche per l'attività libera e la procedura abilitativa semplificata;
b) espungere il riferimento al principio del risultato che, in questo ambito, potrebbe condurre a esiti abnormi, trattandosi di regimi di autorizzazione volti al controllo di attività private;
3) in merito all'articolo 4, comma 1, fornire una definizione di «fonti rinnovabili» in modo da individuare in maniera certa il perimetro di applicabilità della disciplina, considerato che l'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva (UE) n. 2018/2001 definisce «energia da fonti Pag. 158rinnovabili» o «energia rinnovabile»: l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della bio-massa, dei gas di discarica, dei grassi residuati dai processi di depurazione e biogas e reca specifiche definizioni anche di singole energie e fonti;
4) in merito all'articolo 5, comma 1, prevedere, al fine di scongiurare iniziative elusive della disciplina, che i modelli unici semplificati (ove non sia ritenuti in contrasto con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, dello schema) siano trasmessi direttamente alla piattaforma in modalità telematica e, attraverso questa, resi disponibili al GSE, disponendo che, in attesa dell'operatività della SUER, questi siano trasmessi alle Amministrazioni mediante gli strumenti informatici già operativi e da questi al GSE;
5) per quanto riguarda l'articolo 7, chiarire se per l'avvio delle iniziative ricomprese nel regime dell'attività libera siano del tutto escluse comunicazioni, segnalazioni o dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni ovvero sia previsto un onere minimo di informazione, come sembra desumibile dalle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, e 7, comma 7;
6) per quanto riguarda l'articolo 8:
a) in relazione al comma 5, chiarire che, nel caso in cui siano necessari atti di assenso di competenza comunale relativi alla tutela di interessi sensibili, non solo il termine per l'adozione di eventuali atti di segno negativo ma anche, più in generale, quello per il «perfezionamento» del titolo abilitativo è di 45 giorni, prevedendo, al fine di evitare duplicazioni istruttorie, un termine di 15 giorni per integrazioni documentali e approfondimenti istruttori relativi sia agli atti di assenso a tutela di interessi sensibili sia alla PAS;
b) prevedere il mantenimento della sospensione del termine prevista in caso di richiesta di integrazioni e di approfondimenti istruttori, nonché l'effetto di rinuncia all'istanza nel caso di mancata presentazione delle predette integrazioni, riducendo al massimo a 10 giorni il termine per la convocazione della riunione al fine di preservare, stante la prevista immediata stesura della determinazione motivata di conclusione della conferenza, il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del progetto per la formazione di quello che sostanzialmente può essere definito un silenzio assenso;
7) per quanto riguarda l'articolo 9, eliminare il comma 13, in quanto le valutazioni ambientali dovrebbero confluire comunque nella conferenza di servizi, anche per evitare che una valutazione ambientale effettuata al di fuori del procedimento inneschi il meccanismo di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990, cioè l'attrazione alla competenza regionale relativa alla valutazione di impatto ambientale anche degli altri atti di assenso;
8) per quanto riguarda l'articolo 10, commi 2 e 3, prevedere la possibilità di presentare l'istanza di concessione, a regime, mediante la piattaforma SUER in modo da consentire, contestualmente (o almeno dopo che sia stata accertata l'assenza di istanze concorrenti), l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione e di quello per l'acquisizione degli altri atti di assenso necessari, considerato che il comma 3 assoggetta ex lege la concessione alla condizione sospensiva del completamento della procedura di abilitazione o di autorizzazione;
9) per quanto riguarda l'articolo 11, comma 1, considerata la dimensione, in termini di kilowatt, dei progetti indicati nell'allegato C:
a) rivedere i limiti delle sanzioni pecuniarie previste dal primo e dal secondo periodo al fine di coordinarli, aumentando i limiti della sanzione prevista dal primo periodo o diminuendo i limiti di quella prevista dal secondo periodo;
b) evitare qualsiasi automatismo nella quantificazione della sanzione, al fine di escluderne il difetto di proporzionalità, stabilendo a tal fine specifici criteri alla luce dei quali valutare la condotta illecita ai fini della quantificazione della sanzione.