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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 aprile 2023
91.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 SETTEMBRE 2023

Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1
, DEL REGOLAMENTO

      Mercoledì 12 aprile 2023. — Presidenza del vicepresidente Bruno TABACCI – Intervengono il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante e il sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Federico Freni.

      La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
C. 1067 Governo – Rel. Baldelli.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

      Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

      Antonio BALDELLI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

      «Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge C. 1067 e rilevato che:

      sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

          il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 34 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di recare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di un collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria;

          il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri, salvo intese, nella riunione del 16 marzo 2023, è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” a 15 giorni di distanza, il 31 marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze (si veda da ultimo la raccomandazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022) il Pag. 4Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

          con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 34 commi 3 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di due decreti ministeriali e di un provvedimento di altra natura;

      sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

          si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere meglio le “particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati” dal Ministero dell'economia che lo statuto della società in house Stretto di Messina SpA è chiamato a definire; al successivo capoverso comma 4 andrebbe meglio specificato il riferimento al “decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2020” ai sensi del quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procederà all'attribuzione delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; in proposito si segnala che il riferimento parrebbe essere piuttosto al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2020 con il quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022; anche in questo caso si valuti però l'opportunità di fare riferimento invece al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022 che ha approvato il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024;

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 4, fa riferimento alla “Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza di cui all'articolo 214, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, il richiamo normativo appare allo stato corretto perché il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 risulterà abrogato solo dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'articolo 226 del decreto legislativo n. 36 del 2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici; il medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede poi, all'articolo 229, che il nuovo codice entri in vigore dal 1° aprile 2023 ma acquisti efficacia solo dal 1° luglio 2023; ciò premesso, in termini generali, si valuti l'opportunità di approfondire il complesso intreccio tra i due codici;

          l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 5, autorizza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, con decreto di quest'ultimo, un Commissario straordinario responsabile per lo svolgimento di compiti di controllo e vigilanza sull'attività della società Stretto di Messina Spa; in tal senso, la disposizione opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la medesima disposizione, inoltre, precisa che il Commissario straordinario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo cui tale soggetto è autorizzato ad agire in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzionePag. 5 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 25 maggio 2022 sul disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022);

          il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

      sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

          valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, commi 3 e 4;

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

          valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, commi 4 e 5;

      il Comitato raccomanda infine:

          abbia cura il Governo, ai fini del rispetto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di avviare una riflessione per individuare modalità idonee ad evitare un eccessivo intervallo di tempo tra la deliberazione di un decreto-legge in Consiglio dei ministri e la sua entrata in vigore, conseguente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.».

      Bruno TABACCI, presidente, si sofferma sull'osservazione formulata all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso articolo 3-bis, comma 5, nella parte in cui essa, in linea con i precedenti pareri approvati dal Comitato, invita il Governo a definire con maggiore certezza i poteri e le prerogative riconosciute ai commissari straordinari, auspicando a tal fine che le Commissioni riunite responsabili per la sede referente possano intervenire in merito.

      Valentina BARZOTTI sottolinea la mancanza nella documentazione fornita dal Governo a corredo del provvedimento in esame dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione e, rilevando che si tratta di una circostanza più volte stigmatizzata dal Comitato, invita il rappresentante del Governo a fornire spiegazioni sul punto.

      Il sottosegretario Tullio FERRANTE prende atto della proposta di parere espressa dal relatore e, con specifico riguardo alla richiesta formulata dalla deputata Barzotti, si impegna a verificare lo stato di elaborazione della documentazione richiesta presso gli uffici competenti.

      Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
C. 1060 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

      Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

      Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma in particolare sul suo carattere disorganico, aspetto assai problematico che Pag. 6sarà sottolineato dalla proposta di parere; formula quindi la seguente proposta di parere:
      «Il Comitato per la legislazione,

          esaminato il disegno di legge n. 1060 e rilevato che:

      sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

          il provvedimento, composto da 25 articoli per un totale di 89 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre ben distinte finalità: l'introduzione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas; l'introduzione di misure per far fronte alla carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale; l'introduzione di disposizioni volte a consentire agli uffici competenti di gestire le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio 2023; con riferimento in particolare alla terza delle finalità richiamate, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria”, in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare pertanto “in concreto non pertinente”; a tale riguardo, si valuti quindi se considerazioni del medesimo tenore non possano valere anche per la terza delle finalità indicate; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra descritte delle seguenti disposizioni: l'articolo 16, volto a estendere il perimetro applicativo e inasprire la cornice edittale del reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale, in tema di lesioni a personale sanitario; il comma 1 dell'articolo 24, che incrementa il fondo per le missioni internazionali; il comma 2 dell'articolo 24, che istituisce un fondo per le vittime dell'amianto, e il comma 4 dell'articolo 24 che incrementa il fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze nella gastronomia e nell'agroalimentare italiano;

          con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, si segnala che degli 89 commi, 6 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

      sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

          si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome, quale contributo dello Stato pari al 52 per cento degli oneri complessivi, al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativamente agli anni da 2015 a 2018; il comma 3 del medesimo articolo prevede che le aziende fornitrici di dispositivi medici eroghino alle regioni la restante quota del 48 per cento a loro carico entro il 30 giugno 2023, a condizione che queste non abbiano previamente attivato contenzioso ovvero, se già attivato, vi rinuncino; in caso contrario, per le aziende che attivino contenzioso ovvero non vi rinuncino, rimane l'obbligo di pagamento degli importi integrali come determinati dal decreto interministeriale del 6 luglio 2022 e conseguenti provvedimenti regionali; ciò premesso, al fine di tracciare con maggiore certezza il perimetro di operatività di tale regime, si valuti l'opportunità di precisare alcuni elementi: in primo luogo, potrebbe essere meglio esplicitato lo specifico contenzioso cui il comma in esame fa riferimento, che appare comunque essere quello, come segnalato dalla relazione tecnica, sollevato avverso il decreto interministeriale 6 luglio 2022 e ai conseguenti provvedimenti regionali; in secondo luogo, potrebbero essere indicati i termini per la rinuncia al contenzioso e per il versamento della quota integrale ove non Pag. 7vi sia rinuncia; il comma 2 dell'articolo 24 istituisce un Fondo per le vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori (o, in caso di decesso, dei loro eredi) di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso cantieri navali per i quali abbia trovato applicazione la disciplina in materia di trattamento di integrazione salariale e pensionamento anticipato per ristrutturazione e riconversione di imprese che utilizzavano amianto (articolo 13 della legge n. 257 del 1992); il secondo periodo della medesima disposizione stabilisce che a tale fondo possono accedere anche le società partecipate di cui al periodo precedente; si valuti pertanto l'opportunità di specificare meglio in quali termini e secondo quali modalità è riconosciuto ad enti societari l'accesso ad un fondo istituito per indennizzare i lavoratori di un settore (o i loro eredi) che hanno contratto patologie a causa dell'esposizione all'amianto; andrebbe inoltre specificato perché, nonostante il fondo sia istituito per il solo 2023, si faccia riferimento al limite delle risorse “annue” disponibili; il comma 5 del medesimo articolo, inoltre, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a sostenere le imprese elettrivore localizzate nelle Regioni insulari e per le quali è istituito un tavolo di crisi nazionale presso il predetto Ministero; il comma rimette inoltre a un decreto del Ministro delle imprese l'individuazione delle modalità di utilizzo delle risorse in modo che ne sia assicurata la compatibilità con “gli aiuti di Stato”; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare più precisamente riferimento alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il successivo comma 6, infine, provvede alla copertura degli oneri derivanti “dai commi 1 e 5”; al riguardo, si valuti l'opportunità di fare piuttosto riferimento alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 dato che anche i commi 2, 3 e 4 recano autorizzazioni di spesa;

          il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

      sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

          valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 8, comma 3; e l'articolo 24, commi 2, 5 e 6.».

      Il sottosegretario Federico FRENI, dopo aver preso atto della proposta di parere formulata dal relatore, rileva, con specifico riferimento all'osservazione espressa all'articolo 8, comma 3, con cui si chiede al Governo di precisare alcuni elementi relativi alla rinuncia al contenzioso quale condizione di pagamento in misura ridotta per il ripianamento del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, che la disciplina normativa cui la norma fa implicito riferimento è quella prevista all'articolo 84 del codice del processo amministrativo, che disciplina la rinuncia al ricorso giurisdizionale; sul punto, illustra come, avendo il contenzioso cui la norma fa riferimento natura necessariamente amministrativa, uno specifico ed esplicito richiamo normativo alla disposizione citata non sia, a suo avviso, necessario, atteso che la rinuncia al ricorso è possibile solamente osservando le modalità prescritte al menzionato articolo 84, che pertanto deve ritenersi implicitamente, ma inequivocabilmente, richiamato dalla disposizione in esame.

      Valentina BARZOTTI, relatrice, si interroga in ordine all'opportunità di inserire comunque un esplicito richiamo al riferimento normativo citato dal sottosegretario, così da rendere il testo più completo e accessibile anche a chi non possiede una conoscenza specialistica della normativa di settore. Evidenzia, inoltre, la mancanza dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione Pag. 8(AIR), circostanza più volte stigmatizzata dal Comitato, e chiede informazioni al rappresentante del Governo al riguardo.

      Il sottosegretario Federico FRENI, nel comprendere le motivazioni dell'osservazione della deputata Barzotti sull'opportunità di inserire il riferimento all'articolo 84, ribadisce che comunque il riferimento è inequivoco. Con riferimento alla mancata predisposizione di ATN e AIR, ritiene giustificati i rilievi critici avanzati e si impegna ad accertare lo stato di predisposizione di tale documentazione.

      Bruno TABACCI, presidente, associandosi al rilievo formulato dalla collega Barzotti relativamente alla mancanza dell'analisi tecnico-normativa e di quella impatto della regolamentazione, ricorda come nella seduta del Comitato del 22 dicembre 2022 la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Siracusano si fosse impegnata a trasmettere alle Camere, ove tale documentazione non fosse già completa e pronta per essere trasmessa, quantomeno degli elementi di analisi che consentano di svolgere un esame più approfondito del provvedimento in esame; a conferma della complessità del provvedimento, segnala poi, pur trattandosi di un aspetto di merito, come dalle audizioni svolte dalle commissioni competenti in sede referenti, siano emersi numerosi profili problematici, anche di natura costituzionale, nella parte relativa alla disciplina fiscale.

      Il Comitato approva la proposta di parere.

      La seduta termina alle 15.25.

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