SEDE REFERENTE
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.
La seduta comincia alle 13.45.
Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori.
C. 1316 Longi.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.
Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Andrea DARA (LEGA), relatore per la IX Commissione, riferisce che la proposta si compone di 10 articoli e mira ad armonizzare e riordinare le attuali disposizioni normative nazionali relative al settore dei cosiddetti call center, con l'obiettivo di rilanciare il settore e, al tempo stesso, riaffermare la centralità dei consumatori e dei loro diritti.
Ricorda, in primo luogo, che il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche definisce le attività di call center come «un servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione».
Il tema è di grande rilievo in quanto il mercato dei call center in Italia sta registrando una crescita significativa negli ultimi anni, con alti tassi di occupazione giovanile e femminile. Al tempo stesso, tuttavia, non sono poche le criticità legate a questo comparto, soprattutto con riferimento, da un lato, alle condizioni economiche dei lavoratori, e, dall'altro, alla tutela dei consumatori.
Di conseguenza, tale proposta, all'articolo 1, si pone quali obiettivi sia la tutela dell'occupazione nel settore, sia la promozione della trasparenza e della concorrenza nell'erogazione dei servizi di contact center, Pag. 63nonché il rafforzamento della protezione e della tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo alle fasce deboli della popolazione.
L'articolo 6 prevede la possibilità per determinate categorie di amministrazioni pubbliche e concessionari di beni e servizi pubblici di affidare, in tutto o in parte, sempre nel rispetto della normativa vigente in materia, lo svolgimento dei propri servizi di contact center esclusivamente a imprese di call center che aderiscono al Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Ricorda, al riguardo, che il Codice è stato introdotto nel 2023 ed impone alle società che vi aderiscono una serie di obblighi volti a regolare le attività di telemarketing e teleselling ai fini di tutela dei dati personali degli utenti.
L'articolo 7, infine, introduce l'obbligo di pronta risposta per le imprese che forniscono servizi di contact center attraverso rete fissa e mobile, che sono quindi tenute a limitare ad un minuto il tempo di attesa tra l'effettuazione della chiamata da parte dell'utente e l'interazione con un operatore umano. Nonostante sia possibile indirizzare il cliente verso un altro canale di comunicazione, si specifica che tale opzione deve comunque essere approvata dal consumatore che, comunque, in qualsiasi fase del servizio, può chiedere di essere assistito da un operatore umano. In merito alle risposte alle istanze sollevate dai consumatori, l'articolo stabilisce poi che le stesse debbano pervenire entro un termine non superiore a 20 giorni.
Lascia quindi la parola al collega Maerna affinché riferisca in merito alle parti di competenza della X Commissione.
Per ogni ulteriore approfondimento, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.
Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore per la X Commissione, fa presente che, ad integrazione di quanto riferito dal collega Dara, relatore per la IX Commissione, esporrà brevemente quanto di interesse per la X Commissione con riguardo alla proposta di legge all'esame, rinviando comunque alla documentazione degli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
Evidenzia che l'articolo 2 definisce tre concetti chiave: l'impresa di call center, quale azienda che fornisce servizi di contact center in regime di esternalizzazione (outsourcing); i servizi di contact center, intesi come gestione di comunicazioni multicanale, assistenza clienti, televendita, recupero crediti e attività affini, sia in entrata che in uscita; committente, come quel soggetto pubblico o privato che affida i propri servizi di contact center a un'impresa esterna.
Riferisce che l'articolo 3 prevede un inasprimento delle pene nel caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento e diffusione dei dati personali degli interessati e l'accertamento da parte del titolare del trattamento dei dati personali del rispetto della normativa da parte di un eventuale affidatario, il quale ha l'obbligo di aderire al codice di condotta previsto dal Garante per la protezione dei dati personali.
Sottolinea che l'articolo 4 stabilisce i limiti e le condizioni alle quali è possibile ricorrere alla tipologia contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative per le prestazioni rese nell'ambito dei servizi di contact center. Sul punto, specifica che la disposizione in commento chiarisce come il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative nel settore dei servizi di contact center sia consentito alle condizioni sancite dai contratti collettivi nazionali stipulati tra le organizzazioni sindacali, datoriali e dei lavoratori, che posseggano il requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale, come richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Osserva che l'articolo 5 interviene in materia di successione di imprese nel contratto di appalto di servizi di call center, definendo le caratteristiche che deve avere la sede di lavoro, nonché l'ambito di applicazione della clausola sociale, volta a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori in caso di successione tra cedente e cessionario, e delle tabelle relative al costo medio del lavoro del personale impiegato, determinate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, precisa che la norma specifica come, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima Pag. 64attività di call center, il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante in una sede situata nella provincia o nelle province in cui si trovava la precedente sede di lavoro o entro una distanza da questa non superiore a 50 chilometri o corrispondente a un tragitto di non più di ottanta minuti con mezzi di trasporto pubblico.
Rileva che l'articolo 8 introduce una procedura per la delocalizzazione dell'attività di call center al di fuori del territorio nazionale da parte di un'impresa che occupa almeno quindici dipendenti, prevedendo l'onere di comunicare una tale decisione al Ministero del lavoro, all'Ispettorato nazionale del lavoro, al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) e al Garante per la protezione dei dati personali. Si dispongono sanzioni in caso di mancata comunicazione e il divieto per le amministrazioni pubbliche di affidare servizi di call center a operatori economici che abbiano delocalizzato l'attività all'estero.
Rappresenta che l'articolo 9 istituisce, presso il MIMIT, l'Osservatorio nazionale permanente per il settore dei call center, affidandogli una serie di compiti volti a contribuire a un'efficace ed organica politica industriale e fiscale a sostegno del settore. Sul punto, specifica che tali funzioni consistono: nel monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di call center, nonché della loro evoluzione normativa, economica e occupazionale, sia nazionale sia a livello europeo; nell'analisi delle problematiche del settore, coordinamento di eventuali tavoli tecnico-istituzionali per il monitoraggio e gestione di crisi aziendali, nonché individuazione di misure di politica industriale e fiscale a sostegno del settore, con particolare riferimento alla disciplina in materia di registro pubblico delle opposizioni; nell'emanazione delle linee guida generali per l'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo dei servizi di contact center nonché per la formulazione di eventuali accordi, intese e protocolli tra i committenti e le imprese di call center.
Fa presente, infine, che l'articolo 10 contiene misure relative alla struttura, il funzionamento ed i componenti del predetto Osservatorio, composto in modo paritetico da rappresentanti designati da: Ministero delle imprese e del made in Italy; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'economia e finanze; Conferenza unificata Stato–Città, associazioni e organizzazioni di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, associazioni dei consumatori istituite nell'apposito elenco del MIMIT. Inoltre, specifica che il medesimo articolo dispone che il MIMIT trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione predisposta dall'Osservatorio sulle attività svolte.
Eliana LONGI (FDI) ringrazia i presidenti delle due Commissioni e i relatori per il lavoro svolto e, in particolare, per aver espresso con chiarezza i punti essenziali della proposta di legge.
Ricorda che il provvedimento in esame rappresenta il seguito delle attività svolte dalla IX Commissione in sede di modifica del Codice delle comunicazioni elettroniche, dove si era registrata un'ampia collaborazione da parte di tutte le forze politiche, che auspica possa ritrovarsi anche nel corso dell'esame della presente proposta di legge.
Ribadisce l'importanza di intervenire sulla questione e di arginare il fenomeno di telemarketing e teleselling illegale, che risulta sempre più invadente nella vita delle persone, colpendo soprattutto le fasce più deboli. Richiama, sul punto, la propria esperienza personale, in quanto vittima proprio in questi giorni di spoofing telefonico, con tutti i problemi e i disagi che ne derivano.
Fa presente che l'obiettivo principale del provvedimento è di porre al centro dell'attenzione l'individuo e, quindi, di tutelare tanto i consumatori, vittime di queste pratiche illegali, quanto i lavoratori e gli imprenditori.
Invita infine le altre forze politiche alla massima collaborazione, anche alla luce del fatto che la proposta di legge richiede necessariamente integrazioni conseguenti ai nuovi elementi introdotti nel corso dell'ultimo anno, quali il Codice di condotta approvato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il percorso formativo predisposto per gli operatori dei call center.
Elena MACCANTI (LEGA) ringrazia la collega Longi per la presentazione della proposta di legge oggi in esame.
Ribadisce che, sebbene la questione fosse già stata affrontata dalla propria forza politica nel corso della precedente legislatura, risultano necessari ulteriori interventi in materia. Ricorda, inoltre, che nell'attuale legislatura è stata anche presentata, presso la IX Commissione, la risoluzione 7-00151 a sua prima firma, che impegna il Governo ad intervenire sulle problematiche in questione.
Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) si associa ai ringraziamenti rivolti alla collega Longi per aver presentato la proposta di legge in esame.
Ribadisce l'importanza del tema affrontato e manifesta la disponibilità del proprio gruppo a fornire una collaborazione piena e costruttiva.
Giudica positivamente diversi punti della proposta di legge in esame, quali, ad esempio, il riferimento al Codice di condotta, che diviene obbligatorio in caso di affidamento a terzi, e la parte relativa alla tutela dei lavoratori.
Critica, tuttavia, la previsione di cui all'articolo 5, che limita lo spostamento di sede in caso di successione di un'impresa nel contratto di appalto di servizi di call center, nella misura in cui rischia di limitare eccessivamente l'esercizio dell'attività di impresa. Evidenzia infine che ancge l'articolo 6, in materia di certificazione delle imprese di call center, risulta meritevole di ulteriori approfondimenti.
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, rammenta che il suo gruppo ha chiesto, mediante una lettera inviata alla presidenza della X Commissione, l'abbinamento alla proposta di legge in esame della proposta di legge C. 579 a prima firma De Luca, che insistono sulla medesima materia.
Salvatore DEIDDA, presidente, comunica che tale richiesta sarà esaminata nella riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.
Antonino IARIA (M5S) esprime l'apprezzamento del proprio gruppo per la scelta di riprendere il tema dei call center, che era già stato affrontato dal MoVimento 5 Stelle nel 2018 nel corso del Governo «Conte I», e di aggiornare la normativa alla luce delle problematiche recentemente emerse.
Si associa alle osservazioni formulate dalla collega Pastorella in ordine al contenuto dell'articolo 5, ritenendo che la previsione in esso contenuta rischi di pregiudicare la libertà di stabilimento delle imprese prevista dall'ordinamento dell'Unione europea.
Infine, pur giudicando positivamente il fatto che la proposta di legge si proponga di affrontare il problema salariale degli operatori del settore, fa presente che tale problema si sarebbe potuto agevolmente risolvere con l'approvazione di un salario minimo legale. Ricorda in proposito come nei call center il lavoro sia principalmente un lavoro precario svolto da donne e giovani che percepiscono un trattamento economico inferiore al salario minimo proposto dalle opposizioni.
Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 31 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.