SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.
La seduta comincia alle 13.15.
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Monica CIABURRO (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza sul disegno di legge C. 2088 di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».
Segnala che l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri, in particolare agli articoli 22 e 24 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (TUI), prevedendo la digitalizzazione di talune fasi del procedimento al Pag. 293fine di meglio snellire le richieste pervenute. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Agricoltura, rimarca la lettera g) del comma 1, la quale dispone che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e sulla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nel settore agricolo, in collaborazione, tra gli altri, con l'Agea.
Con riferimento all'articolo 2, che reca disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, segnala l'introduzione di una fase di precompilazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli stranieri da parte dei datori di lavoro e delle loro organizzazioni. La precompilazione permetterà ai datori di lavoro di poter compilare i moduli sul portale informatico anticipatamente rispetto ai c.d. «click day» e consentirà agli organi deputati al controllo di verificare preventivamente la regolarità delle richieste.
Ricorda che viene, poi, previsto, che le quote per lavoro stagionale stabilite per il 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 siano ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva. Sempre per il 2025 viene previsto per il settore agricolo che il termine per la presentazione delle richieste di nulla osta per il settore agricolo decorrerà dalle ore 9 del giorno 12 febbraio 2025 e che la quota di lavoratori stranieri riservata aumenti di 5.000 unità, passando da 42.000 a 47.000.
Ricorda che l'articolo 3 prevede che per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge non si applichi la procedura del silenzio assenso. L'individuazione dei Paesi sarà effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le disposizioni hanno, comunque, immediata applicazione nei confronti dei cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Infine, segnala che il Capo II reca disposizioni in materia di lavoratori stranieri vittime dei reati connessi al fenomeno del caporalato (articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale). Per combattere, con maggiore efficacia, il fenomeno, il provvedimento ha inteso incentivare le denunce da parte dei soggetti vittime di sfruttamento.
Ricorda infatti che sono state introdotte, a tal fine, le seguenti misure: l'introduzione di una nuova forma di permesso di soggiorno, c.d. permesso per le vittime di sfruttamento lavorativo e del caporalato, rilasciato dal questore, che consente la permanenza sul territorio per sei mesi, con possibilità di rinnovo per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia (articolo 5); la previsione di programmi mirati per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante la creazione di un programma individualizzato (articoli 6 e 7); la garanzia di un supporto economico, mediante la concessione dell'assegno unico di inclusione, in deroga ai criteri di residenza ordinariamente previsti per l'attribuzione di tale beneficio (articolo 6, comma 3).
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Mirco CARLONI, presidente, avverte che i gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE hanno presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Stefano VACCARI (PD-IDP) illustra i contenuti della proposta alternativa di parere sottoscritta unitariamente dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE, rimarcando come essa miri in particolare, attraverso l'individuazione di una serie di obiettivi a cui destinare appositi finanziamenti, a migliorare, con proposte serie e concrete, l'applicazione della legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura.
Pag. 294 Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto e riprendendo alcune delle considerazioni svolte dal collega Vaccari, esprime perplessità sul meccanismo del click day che ha mostrato, nel corso degli anni, una serie di criticità. Esprime inoltre perplessità relativamente all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2024 che prevede che per i lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande con documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge non si applichi la procedura del silenzio assenso.
Quanto alla proposta di parere alternativa presentata insieme ai gruppi PD-IDP e M5S, rimarca in particolare la condizione posta alla lettera d) volta a prevedere l'adozione di un piano straordinario di recupero dei fabbricati rurali con incentivi pubblici da destinare esclusivamente all'accoglienza dei lavoratori stranieri. Auspica che in sede di approvazione della prossima legge di bilancio si possano reperire adeguate risorse, in modo da dare sostegno alle imprese che già oggi si trovano a dover sopperire con risorse proprie a questa carenza abitativa, mettendo a disposizione i loro fabbricati.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Mirco CARLONI, presidente, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere formulata dalla relatrice, risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai gruppi PD-IDP, M5S e IV-C-RE, che non sarà pertanto posta in votazione.
Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 Fratoianni e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere contrario).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Cristina ALMICI (FDI), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XI (Lavoro) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2067 Fratoianni e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
Segnala che il provvedimento si compone di sette articoli.
Sul piano delle finalità, precisa che l'articolo 1 chiarisce che il provvedimento intende favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell'orario di lavoro tramite ampliamento dell'orario straordinario.
Ricorda che l'articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1, la cui efficacia è indicata per un tempo di trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della proposta in esame. In particolare, è previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, proporzionale all'orario di lavoro e, comunque, fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese, l'esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l'esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento. Si prevede espressamente che tali disposizioni non si applichino al settore agricolo e a quello domestico.
Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il «Fondo Nuove Competenze» di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia rinominato in «Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa». Si prevede, altresì, un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, corrispondentePag. 295 agli oneri legati all'attuazione del provvedimento, la cui copertura è individuata nell'articolo 7.
Segnala che l'articolo 4 istituisce l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. L'Osservatorio è chiamato a predisporre una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi, tra l'altro, al termine del periodo di applicazione delle misure di sostegno, le proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.
Evidenzia che l'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, che le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.
Ricorda che l'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 2, sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ridetermini in misura minore la durata dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale rideterminazione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.
Segnala che l'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato 3).
Stefano VACCARI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime sorpresa in ordine alla proposta di parere contrario formulata dalla relatrice. Sostiene in proposito come tale posizione sia emblematica dei pregiudizi della maggioranza sul tema, come dimostra il fatto che essa venga espressa anche in situazioni, come nel caso di specie, in cui il comparto primario non è in alcun modo interessato dalla disciplina che si vuole introdurre.
Nello stigmatizzare con forza tale atteggiamento da parte della maggioranza, ritiene invece che anche su questa materia la Commissione avrebbe potuto esprimere un parere maggiormente consapevole.
Maria Chiara GADDA (IV-C-RE), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere contrario della relatrice, non condividendo le soluzioni avanzate nella proposta di legge C. 2067 e riservandosi di presentare nelle sedi opportune proposte alternative finalizzate a migliorare il benessere dei lavoratori.
Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto e ricordando di aver voluto fortemente la calendarizzazione di tale provvedimento in sede consultiva, stigmatizza il parere contrario sulla proposta di legge in esame che la maggioranza si appresta ad approvare.
La Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.
La seduta termina alle 13.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 23 ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 23 ottobre 2024.
Audizione informale di rappresentanti di UE.Coop, UNCI agroalimentare, Alleanza delle cooperative – agroalimentare e Agrocepi, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo.
L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.20.