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XIX Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

Resoconto stenografico



Seduta n. 49 di Venerdì 28 giugno 2024

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Semenzato Martina , Presidente ... 3 

Audizione della Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione, Margherita Cassano:
Semenzato Martina , Presidente ... 3 
Cassano Margherita , Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione ... 3 
Ravetto Laura (LEGA)  ... 10 
Ascari Stefania (M5S)  ... 11 
Cassano Margherita , Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione ... 12

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARTINA SEMENZATO

  La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione della Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione, Margherita Cassano.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione della Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione, dottoressa Margherita Cassano.
  Ci scusiamo per il leggero ritardo, ma abbiamo approfittato della presenza della presidente dottoressa Margherita Cassano per confrontarci su alcuni argomenti.
  Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audita che dei colleghi sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv.
  A nome di tutte le commissarie e di tutti i commissari do il benvenuto alla Presidente Cassano, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della nostra Commissione.
  Prima di darle la parola, ritengo opportuno ricordare che la nostra prestigiosa ospite, prima donna ad essere nominata Primo Presidente della Suprema Corte di cassazione, nomina avvenuta il 6 marzo del 2023, ha ricoperto ruoli di grande importanza dall'avvio della sua carriera in magistratura. È stata, tra l'altro, componente del Comitato scientifico del CSM per la formazione dei magistrati, che è un profilo al quale questa Commissione dedica un'attenzione particolare.
  Rinnovo, quindi, il ringraziamento alla Presidente Cassano per la sua disponibilità ad essere audita anche ad arricchimento del lavoro che è in corso di svolgimento, rientrante tra i compiti della Commissione ai sensi della legge istitutiva 9 febbraio 2023, n. 12.
  A mio avviso la Presidente Cassano è un grandissimo esempio per le donne.
  Presidente Cassano, a lei la parola.

  MARGHERITA CASSANO, Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione. La ringrazio, presidente, insieme a tutti i componenti della Commissione, per questa opportunità di confronto e di scambio di opinioni.
  Per non abusare della vostra attenzione e del vostro tempo, ho portato un contributo scritto che posso produrre agli atti della Commissione, in modo da potermi concentrare su alcuni aspetti. Poi eventualmente sono disponibile a rispondere alle domande.
  Un primo punto da cui vorrei partire è questo e sarà già stato detto da tanti altri competenti professionisti esaminati prima di me. L'intervento della magistratura, prima ancora delle Forze dell'ordine, si colloca già in una fase patologica, in una fase in cui si sono verificati episodi di violenza che possono essere espressione di violenza di genere, di violenza domestica, di violenza Pag. 4sessuale secondo le diverse definizioni normative.
  Lo sforzo dell'ordinamento nel suo complesso deve essere duplice, deve essere lo sforzo nel fornire una risposta integrata e soprattutto incentrata sulla prevenzione, che significa innanzitutto impegno in tutte le azioni culturali che servono a superare una cultura di discriminazione, di disconoscimento del ruolo della donna in quanto tale nell'ordinamento democratico. Invece, lo stato di diritto, lo sappiamo, vive del contributo equilibrato di uomini e donne alla vita del Paese e quindi il rispetto della donna in quanto tale, della sua specificità, dei valori di cui essa è portatrice, delle sue caratteristiche, che sono indubbiamente diverse, per fortuna, da quelle di un uomo, che contribuiscono ad arricchire la realtà nel suo complesso.
  È questa la precondizione di una cultura condivisa in un ordinamento democratico. In secondo luogo, questa visione integrata degli interventi muove da una conoscenza non soltanto della normativa interna, ma di tutto il quadro delle convenzioni internazionali e delle raccomandazioni che sono intervenute, che impongono all'Italia degli obblighi di facere, quindi degli obblighi di attivazione.
  Terza premessa da cui volevo partire per renderci conto di come il fenomeno non sia soltanto nel nostro Paese è la considerazione che il tema della violenza in danno delle donne è un tema che ha valenza proprio internazionale e anzi, nel contesto internazionale, non vede l'Italia collocata ai posti peggiori, per fortuna.
  Ho fatto questa premessa per dire che è sbagliato, quando si verificano episodi di violenza, parlare di emergenza. Non è un'emergenza, è una situazione strutturale che richiede interventi continuativi ed efficaci come risulta dai dati raccolti.
  È interessante vedere – e vorrei introdurre un altro tema – il panorama dei dati che ci sono forniti dagli organi, anche internazionali, che svolgono ricerche in questo senso.
  Dai dati internazionali risulta che nei casi di questo tipo di violenze il genere delle vittime è rappresentato nell'80 per cento da donne e il genere degli autori di reato è rappresentato nell'80 per cento circa dei casi da uomini. In particolar modo, i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sono stati forniti nel 2016, i primi mesi, e che risalgono al 2013, e da allora non sono stati ancora aggiornati, che riguardano 86 Paesi, attestano queste circostanze che possono essere oggetto di un'utile riflessione.
  La violenza colpisce il 55 per cento delle donne, specialmente in ambito familiare, e ha un fondamento strutturale globale non solo per i numeri, ma in quanto fondata su motivazioni che poggiano su una cultura discriminatoria che non esclude nessun Paese del mondo.
  La prima causa di morte delle donne di età compresa fra i 16 e i 44 anni in tutto il mondo è l'uccisione da parte di persone conosciute, in particolare da parte del partner o dell'ex partner. A livello globale, considerate tutte le donne vittime di omicidio, una donna su due viene uccisa dal proprio compagno o da un membro della famiglia. Invece, nei casi di omicidio in cui vittima è l'uomo, l'80 per cento di questi casi vede l'autore del reato al di fuori del contesto familiare.
  Nel mondo si verificano ogni giorno 137 femminicidi, quindi circa 50.000 in un anno, ci dice l'Organizzazione mondiale della sanità. La maggiore concentrazione è in Asia, dove avviene il maggior numero totale, con 20.000 casi registrati soltanto nel 2017.
  Inoltre, secondo una ricerca che è stata svolta dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, che è stato pubblicato il 24 novembre 2023, quindi questo è un pochino più aggiornato, quasi 89.000 donne o ragazze sono state uccise intenzionalmente nel 2022 in tutto il mondo. Questo è il numero più alto che è stato registrato in queste rilevazioni annuali, se pensiamo che nel 2022 sono state 89.000 a fronte delle 81.000 vittime del 2021.
  Questi dati sono tanto più preoccupanti se si considera che in tutto il mondo ormai sta complessivamente diminuendo il numero degli omicidi, quindi ancora di più è significativa e preoccupante l'incidenza dell'uccisione delle donne in un contesto che Pag. 5vede, invece, ridursi complessivamente il numero degli omicidi.
  Come dicevo prima, il 55 per cento di tutti i femminicidi sono commessi da familiari o partner, mentre solo il 12 per cento degli omicidi contro uomini sono perpetrati dentro le mura domestiche.
  Concentrando, invece, il nostro sguardo non più su questo vasto panorama internazionale, ma soltanto sull'Europa, i dati mondiali e le ricerche, in particolar modo alludo alla ricerca dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che riguarda i Paesi dell'Unione europea, stimano che il 33 per cento delle donne nell'arco della vita ha subìto una qualunque forma di violenza a partire dall'età di 15 anni.
  Dalle ricerche dell'Agenzia risultano anche i dati seguenti: da 83 a 102 milioni di donne hanno subìto molestie sessuali dopo i 15 anni; 13 milioni di donne hanno subìto violenza fisica nel corso dei 12 mesi antecedenti lo svolgimento di questa indagine; 9 milioni hanno subìto atti persecutori sempre nel periodo di un anno antecedente allo svolgimento della ricerca; 3,7 milioni di donne hanno subìto violenza sessuale nel corso dell'anno precedente lo svolgimento della ricerca.
  È molto diffusa, come emerge sempre dalla ricerca svolta dall'Agenzia, la violenza online, che è un fenomeno su cui concentrarsi. Secondo i dati, nel 2021 una ragazza su due è stata vittima di violenza di genere online. Le donne sono il bersaglio più frequente di questo tipo di violenza per motivi legati al sesso e al genere. Su internet le donne sono prese sistematicamente di mira da gruppi violenti, il cui intento è spargere odio e disprezzo nei loro confronti.
  Le donne sono vittime di violenza anche sul posto di lavoro. Da questa ricerca dell'Agenzia europea risulta che circa un terzo delle donne nell'Unione europea ha subìto molestie sessuali sul posto di lavoro. È chiaro che con il termine «molestie sessuali» intendiamo una categoria ampia.
  L'altro dato altrettanto interessante, che merita approfondimento, è che una donna su tre in Europa ha subìto violenza, ma solo il 14 per cento delle parti offese ha denunciato il fatto alla Polizia e solo una su cinque si è rivolta al Servizio sanitario, sociale e istituzionale.
  Da questa ricerca risulta che tre donne su quattro pensano che la violenza sia un dato comune del proprio Paese, sia una sorta di parte integrante della propria cultura, quindi hanno un atteggiamento in qualche modo più remissivo.
  Detto questo, e chiudiamo questo quadro, se guardiamo al panorama europeo nella triste classifica che si può fare in questo campo, il primato del numero delle donne che subìscono una qualche forma di violenza è della Danimarca, con il 52 per cento. Seguono Finlandia, Svezia e Olanda. L'Italia si colloca al di sotto della media europea, al 27 per cento. Non è un dato tranquillizzate, perché è sempre un dato significativo, però ci fa comprendere come è giusto avere una percezione, una visione globale del fenomeno. Secondo me, questo dato, pur allarmante, può essere anche letto in una chiave positiva, perché significa che il nostro Stato sta cominciando a dare attuazione, con qualche successo, a tutte le misure che sono state imposte a livello anche sovranazionale.
  A proposito dei dati, volevo chiudere la riflessione con delle considerazioni. Non so se avete già ascoltato il responsabile dell'Istat o delle Forze di polizia. Dal mio punto di vista, lo dico senza voler invadere spazi di competenza altrui, noi abbiamo un grande problema di raccolta attendibile dei dati su questo fenomeno della violenza, perché ci sono molti organismi preposti. È entrata in vigore la legge n. 53 del 2022, Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere. Non so se avete avuto modo di occuparvene nel corso di altre audizioni. Queste misure sono volte proprio a garantire un flusso informativo adeguato, per cadenza e contenuti, sulla violenza di genere, per poter progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
  Secondo me, riuscire ad avere una visione integrata in un'unica sede per elaborare compiutamente questi dati potrebbe essere utile, anche se provengono da diverse realtà. Questo perché – e qui parlo Pag. 6da un punto di vista più squisitamente giudiziario – c'è la frammentazione nella gestione dei dati da parte dei singoli organismi di polizia, che raccolgono le denunce da parte di donne in ordine a quelli che noi chiamiamo reati spia, cioè reati antecedenti l'avvenimento più grave, che sono la violenza privata, la violazione di domicilio, percosse, lesioni, stalking, maltrattamenti in famiglia. Questi sono tutti reati indice già di un comportamento violento, talvolta ossessivo, nei confronti della donna, che può poi sfociare nella più grave delle azioni, l'omicidio in danno della donna.
  Rispetto a questi reati spia, nella nostra esperienza giudiziaria noi verifichiamo che la donna si rivolge a diversi organismi di polizia nel corso del tempo oppure, quando va in ospedale, è l'ospedale che invia ad un organismo di polizia piuttosto che all'altro il referto. Ho l'impressione che ci sia una scarsa interoperabilità nella gestione della raccolta di questi dati. Quindi, il grande problema che noi abbiamo è che spesso nei primi momenti, parlo della fase più squisitamente investigativa e giudiziaria, quando si raccoglie la denuncia della donna su uno specifico episodio, manca un quadro conoscitivo e di insieme su ciò che è avvenuto in precedenza e sull'eventuale esistenza di precedenti comportamenti violenti in danno di quella donna.
  C'è il rischio di una frammentazione e di uno sviluppo procedimentale separato di tanti distinti processi penali che si instaurano. Questo a discapito della visione d'insieme e quindi anche a discapito della valutazione globale che il giudice deve fare sul pericolo di reiterazione del reato, sulla carica di pericolosità sociale insita nei singoli comportamenti.
  Questo è un primo grande tema che riguarda lo scambio di informazioni tra le varie forze dell'ordine. È una sorta di banca dati generalizzata che può consentire, nell'area dell'informatica, una ricerca con tutte le chiavi di protezione del caso, perché sono dati sensibili. Può consentire di fare una ricerca per nominativo di persona offesa per vedere qual è il quadro generale, anche perché per alcuni di questi reati c'è denuncia ma non c'è presentazione di querela. Non necessariamente sono tutti procedibili d'ufficio. Il quadro, quindi, è particolarmente composito.
  Sempre sui dati e sulla lettura di questi dati, per varie assenze – mi auguro che con l'attuazione della legge si arrivi a superare queste difficoltà – abbiamo anche difficoltà nel comprendere compiutamente quali sono i contesti privilegiati in cui maturano eventuali comportamenti violenti in danno di donne. Il non disporre di una catalogazione organica sistematica per età del presunto autore, età della vittima, livello culturale e motivazioni, non ci consente di analizzare il dato in tutte le sue sfaccettature e quindi di orientare a sua volta l'azione di prevenzione in maniera mirata.
  Noi abbiamo ricerche fatte molto bene da singoli centri antiviolenza che esistono nelle varie regioni, che raccolgono le denunce delle donne. Abbiamo analisi che sono state fatte dall'Istat, però mi chiedo – può darsi che sbagli in questa affermazione – se c'è una rielaborazione in una sede istituzionale unica, perché, altrimenti, noi continueremo ad avere una frammentazione del dato e continueremo a sviluppare il nostro ragionamento su basi conoscitive non solide e non compiute.
  Questo, secondo me, è lo sforzo più innovativo, più grande che si dovrebbe fare per dare attuazione alla legge n. 53 del 2022. Mi rendo conto che è un lavoro grande, un lavoro immane, però si parla tanto di intelligenza artificiale, se non avviamo ora questo lavoro mi chiedo quando lo faremo. Come si diceva anni fa, se non ora, quando?
  Questo sarebbe, dal mio punto di vista, utilissimo e ci consentirebbe anche di scorporare il dato per livello culturale, livello di studio, situazioni. Potrebbe essere utile, perché mi sembra che sia stato fatto anche in passato, analizzare, a partire da un certo anno, perché il campione sarebbe anche troppo rilevante, lo studio dei singoli fascicoli, al fine di estrapolarne dati di carattere generale. Per esempio, ricordo che alcuni anni fa, quando ero presidente della corte d'appello di Firenze, la Commissione parlamentare ci chiese la trasmissione, ovviamente con tutte le cautele legate alla tutela Pag. 7del dato sensibile, dei procedimenti legati a omicidi in danno di donne relativi a un certo arco temporale. Questo è fondamentale.
  Peraltro, potrebbe essere utile allargare la ricerca su uno dei reati spia più allarmanti, che sono i reati di stalking, chiamati anche reati di atti persecutori, che consistono in comportamenti di violenza o minaccia esplicita o anche subdola, in comportamenti ossessivi tenuti nei confronti delle donne, che portano la donna a cambiare in maniera definitiva e sistematica le sue abitudini di vita per sfuggire a questo sistema di violenza, di presenza invasiva da parte di persone che non sono conosciute e hanno preso di mira quella donna, oppure sono ex partner che non si rassegnano alla fine di una determinata relazione.
  I reati di stalking, su cui abbiamo un'ampia e consolidata elaborazione giurisprudenziale, sono tra i reati spia che forse meriterebbero maggiore approfondimento. Non a caso, il legislatore ha già preso atto di questo quando, alcuni anni fa, ha introdotto come aggravante specifica del delitto di omicidio volontario l'essere stato commesso il delitto di omicidio da parte di persona responsabile del reato di stalking. Questa aggravante comporta addirittura la pena dell'ergastolo. Quindi, è stata fatta una modifica in quanto è uno dei reati spia di maggiore pregnanza.
  Infine, chiudo così il capitolo sul dato, su cui poi potrò rispondere a vostre eventuali domande, poter disporre di un dato completo e di una raccolta sistematica ci consentirebbe di affermare con maggiore tranquillità se il fenomeno è realmente in aumento o se sta aumentando la consapevolezza culturale delle donne, che non sono più disposte a subire azioni violente nei loro confronti.
  Badate, quando parliamo di questo settore, è molto difficile fare una proiezione obiettiva e dire se è in aumento il numero dei reati. È in aumento il numero dei reati che sono procedibili d'ufficio, dal momento che lì non c'è una disponibilità della donna, però è molto complesso poter dire nelle altre situazioni se sta veramente maturando un'insofferenza del corpo sociale o meno. Perciò, ho voluto soffermarmi prima di tutto su questo primo capitolo che attiene alla prevenzione, ma una prevenzione che è correlata alla conoscenza esatta dei dati e alla possibilità di svolgere un'azione organica di sistema tra i vari soggetti istituzionali preposti a questo settore.
  Da un punto di vista più squisitamente giudiziario, vorrei evidenziare che tutte le misure di intervento sul processo penale che sono state adottate sono misure molto efficaci nella loro astratta previsione. Quindi, sono misure complete, che a mio avviso non necessitano di ulteriori interventi, salvo uno, che da qui a poco le dirò. Il problema che dal mio punto di vista si pone è un problema di effettività della risposta a fronte di un apparato normativo completo. Questo non lo dico io, ma lo dicono alcune sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU): in questo momento per l'Italia vi è un problema di effettività.
  Faccio riferimento a tre sentenze della Corte EDU: pronuncia CEDU 7 aprile 2022 Landi contro Italia; pronuncia CEDU 10 novembre 2022 I.M. e altri contro Italia; pronuncia CEDU 16 luglio 2022 De Giorgi contro Italia. Quindi, il problema è di concreta applicazione delle misure predisposte.
  Perché dico questo? Come sapete meglio di me, la normativa ha previsto che la donna denunciante questi atti di violenza debba essere sentita nei tre giorni per avere immediatamente il suo racconto e che, quindi, ci sia un percorso processuale particolarmente accelerato per arrivare alla celebrazione del processo. Quali sono i problemi di effettività che si pongono? Lo dico qui perché l'ho detto anche come membro di diritto nelle sedute del Consiglio superiore della magistratura a cui ho partecipato. I magistrati del pubblico ministero, preoccupati di non riuscire a fronteggiare il carico di lavoro, che in alcune sedi è veramente rilevante, delegano l'audizione delle parti offese di questi reati alla polizia giudiziaria.
  Capisco che talvolta è una misura organizzativa quasi necessitata, ma è altrettanto vero che l'audizione nell'immediatezza da parte del magistrato, che ha una Pag. 8formazione e una qualificazione professionale mirata ed è in grado di effettuare già una prognosi sullo sviluppo futuro del processo, sarebbe indispensabile. Da questo punto di vista non ci può essere nessun ulteriore intervento di tipo politico. Noi stiamo lavorando a livello di formazione dei magistrati e di sensibilizzazione.
  Il grande rischio è trattare questi processi in maniera burocratica senza, invece, cercare di ricostruire immediatamente qual è il contesto, anche perché il contatto anche personale, fisico tra il magistrato inquirente e la parte offesa è fondamentale per cogliere mille sfumature, che la semplice lettura del verbale non può offrire.
  Altro elemento, collegato al precedente, è che la legge non impone di celebrare l'incidente probatorio per anticipare il momento di formazione in contraddittorio della prova. Io mi limito a indicare una grande questione, su cui sono chiamate a breve a pronunziarsi anche le Sezioni unite, ossia se vi siano già ora spazi nella normativa per affermare che, essendo le donne vittime di violenza soggetti vulnerabili, è obbligatorio già ora, in base al quadro normativo esistente, lo svolgimento dell'incidente probatorio, con esame anticipato, nel contraddittorio fra le parti, della donna, oppure se questa possibilità, allo stato della situazione normativa, non sia offerta. Qualora non sia offerta, sottopongo alla vostra attenzione l'utilità di prevedere l'obbligatorietà dell'incidente probatorio.
  Questo, prima di tutto, perché se si anticipa l'incidente probatorio i ricordi della parte offesa, come di qualsiasi altro testimone, sono molto più freschi, sono vivi, si evitano quelle cesure dolorosissime che si verificano nel caso in cui l'esame avvenga, invece, a distanza di anni dal fatto, quindi quando la donna ha già avviato un percorso di rielaborazione e superamento del suo vissuto. In secondo luogo, perché il mancato svolgimento dell'incidente probatorio preclude la possibilità per l'imputato di valutare se accedere o meno a riti semplificati, quindi con possibilità di esito più celere del processo. Tutto questo si potrebbe iscrivere nell'ambito di misure che la Convenzione di Istanbul definisce misure volte a scongiurare la vittimizzazione secondaria della donna, vale a dire il fatto che la donna subisca nuovamente violenza non perché qualcuno la eserciti nei suoi confronti ma a causa dell'inerzia e dell'ineffettività della risposta delle istituzioni.
  Questo è l'unico grande vulnus processuale. Per il resto, sempre guardando allo sviluppo del processo, gli altri temi che reputo importanti e che si intrecciano fra di loro sono sicuramente il miglioramento dei meccanismi di assistenza alla vittima e al dichiarante vulnerabile attraverso l'istituzione di aule con possibilità di intervento in videoconferenza e la previsione – questo è un tema ampio, che riguarda questo settore, ma non solo – di albi con consulenti e periti specializzati, nonché interpreti specializzati. In generale – lo dico non solo per questo tipo di reati – c'è un vasto impegno ormai di tutti gli ordini professionali per la gestione in maniera diversa degli albi dei periti e dei consulenti.
  Lei sa benissimo, presidente, che in campo penale il giudice ha ampia possibilità di scelta, invece in campo civile gli albi sono tenuti dal presidente del tribunale e c'è una selezione rigorosa. Ci sono esperienze pilota molto positive, come quella della città di Firenze, da cui vengo, in cui è stato fatto un lavoro, che si è protratto per circa due anni, con i rappresentanti di tutti gli ordini professionali affinché ciascuno di essi individuasse quali sono i parametri di competenza professionale idonei ai fini dell'iscrizione all'albo. Quindi, non un esercizio del potere autoritativo del giudice, ma una sintesi del giudice sulla base di un lavoro collegiale. Questo potrebbe essere utile da esportare eventualmente in campo penale. In ogni caso, è utile per innalzare la qualità del contributo fornito da un consulente o da un perito. Si inquadra nel più ampio tema della cosiddetta «prova scientifica», su cui abbiamo bisogno di innalzare il livello della competenza professionale e dell'attendibilità di ciò che viene detto.
  Sarebbe utile anche prevedere albi con interpreti specializzati in caso di vittime straniere. La terminologia che noi usiamo è necessariamente tecnica, quindi anche questoPag. 9 potrebbe essere utile. Poi, l'effettività della protezione della vittima conseguente all'adozione delle misure cautelari: questo è fondamentale. Infine, la formazione sulle misure di sicurezza e sulle misure di prevenzione.
  Inoltre, sempre in quell'ottica di effettività di cui parlavo prima, va accompagnato il percorso dei magistrati del tribunale di sorveglianza, i quali sono deputati a svolgere un'istruttoria mirata per compiere le valutazioni relative a condannati per reati di violenza sessuale sulla sussistenza o meno dei presupposti per ammetterli a misure alternative. Anche questo è tutto un mondo in movimento che ha bisogno di essere accompagnato nella sua evoluzione normativa.
  Sempre per quanto riguarda l'ambito processuale, il campo su cui ci stiamo impegnando come magistrati – noi lo stiamo facendo in Corte di cassazione – è quello che riguarda la motivazione e il linguaggio dei nostri provvedimenti rispetto a questa tipologia di reati, per due ragioni. Come sapete meglio di me, la motivazione è la massima espressione della soggezione del giudice alla legge e del fatto che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano. Quindi, obbligo di motivazione (articolo 111, comma sesto, della Costituzione) e articoli 101 e 102 della Costituzione sono correlati fra di loro. Nel nostro ordinamento i magistrati hanno una legittimazione tecnico-professionale, quindi la motivazione dei provvedimenti è il modo che l'ordinamento costituzionale prevede per rendere possibile il controllo dell'opinione pubblica sul modo in cui si amministra la giustizia e per rendere possibile il controllo che la Costituzione riserva alla Corte di cassazione sulla motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito. Controllo sulla motivazione significa non solo vigilanza sulla corretta osservanza e applicazione della legge, ma significa anche controllo sulla corretta applicazione delle regole e della logica.
  Il controllo sulla logicità implica da parte nostra – ormai la nostra giurisprudenza è consolidata sul punto – la verifica che il giudice parta da corrette massime di esperienza, che siano razionalmente verificabili e che non siano il frutto della sua semplice intuizione soggettiva. Questo è il senso anche di un processo accusatorio, di un processo di parti, di un contraddittorio e dell'effettività del diritto di difesa.
  Perché ciò rileva per questo tipo di reati? Perché è importante che anche la motivazione dei nostri provvedimenti e il percorso logico che porta all'adozione di una certa decisione esplicitino vari passaggi e soprattutto siano permeati dalla consapevolezza di non partire da inconsci pregiudizi culturali da parte del giudice. Lo dico perché abbiamo già avuto una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo proprio in un caso in cui si partiva da massime di esperienze errate sulla rilevanza delle abitudini sessuali della vittima, sulla rilevanza degli indumenti intimi che indossava. Paradossalmente quello era un collegio formato da tre donne in corte d'appello. Questa è la migliore dimostrazione di come il pregiudizio possa permeare la cultura, anche inconsciamente, di uomini e di donne.
  Quindi, per noi in Corte di cassazione questo è importante. Ma è importante che anche il linguaggio non esprima stereotipi di genere nel momento in cui si esplicita la motivazione. Per questa ragione, non soltanto abbiamo costituito gruppi di lavoro sulla motivazione dei provvedimenti, a cui partecipano tutti i magistrati della Corte di cassazione, ma ora il Comitato pari opportunità della Corte di cassazione, in collaborazione con alcune università, offrirebbe il proprio materiale giudiziario definitivo per sottoporre a verifica il proprio operato. Anche questo dal mio punto di vista è uno sforzo fondamentale da tenere presente. Quindi, riassumendo, bisogna compiere uno sforzo sulla motivazione e sul linguaggio.
  Infine, per esaurire gli aspetti di tipo processuale, dobbiamo essere tutti consapevoli che il giusto processo è quello che rispetta le garanzie fondamentali previste dall'ordinamento a qualunque imputato, accusato di qualunque tipo di reato. Il nostro ordinamento, da sempre, ha scelto la strada di non creare tanti possibili sottosistemi,Pag. 10 ma di riuscire a garantire le medesime facoltà difensive a tutti.
  Questo che cosa significa? Che anche in questo tipo di processi non si può derogare al contraddittorio, al cross-examination della parte offesa da parte del difensore della persona accusata di essere autore del reato in danno della donna. Quindi, uno sforzo di formazione di tutti coloro che sono preposti deve consistere nel preparare la parte offesa all'esame nel contraddittorio fra le parti. Esiste già la disposizione del codice di procedura penale che prevede il controllo del giudice che dirige il dibattimento, per evitare, ovviamente, la formulazione di domande che non siano attinenti al tema di prova o siano in palese violazione delle previsioni di legge. Però, è anche vero che non si può partire da pregiudizi cognitivi in favore dell'una o dell'altra parte. Il processo deve essere ispirato alla ricerca del parametro dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», sancito dall'articolo 533 del codice di procedura penale, che vale per qualunque autore di reato. Questo è un tema fondamentale.
  Sempre in campo processuale sarebbe molto utile un maggior dialogo tra giudici civili e giudici penali nei casi in cui il giudice civile, in sede di cause di separazione o divorzio che riguardino soprattutto l'affidamento dei figli minori, abbia il sentore che per la prima volta possano esserci reazioni violente da parte di un genitore, cioè del marito, in danno della moglie, del convivente in danno della donna.
  Quando entrerà a regime la riforma recente sui cosiddetti «tribunali della famiglia», forse bisognerà sancire espressamente questo obbligo di coordinamento e di trasmissione di informazioni dal giudice civile al giudice penale. Se lavoriamo come monadi separate, la nostra azione sicuramente è meno efficace.
  Infine, sempre con riferimento al processo civile, perché anche a quello dobbiamo guardare, dobbiamo essere avvertiti di un rischio di vittimizzazione secondaria, che noi abbiamo registrato in alcuni casi, che la donna vittima di reati di maltrattamento da parte di partner diversi, ma sempre da lei scelti, partner violenti con cui la donna aveva avuto una relazione e da cui aveva avuto figli, può subire. Ci sono stati provvedimenti giudiziari in cui l'aver scelto partner sbagliati è stato considerato un caso di inidoneità della donna all'esercizio della sua funzione di madre.
  Un caso in cui siamo intervenuti, c'è stata una pronuncia importante delle Sezioni unite civili in questo caso, riguardava una donna straniera che aveva più volte subìto violenza da parte di partner diversi; questo era stato ritenuto, all'esito di un complesso di accertamenti, un elemento di sfavore. Come vedete, anche in ambito civile e non solo penale, bisogna avere la consapevolezza che è sempre in agguato il rischio di un pregiudizio di una vittimizzazione secondaria.
  Sicuramente anche un'azione mirata da parte della Scuola della magistratura, che è già molto sensibile su questi temi, per la formazione dei giudici, soprattutto ora che sarà istituita la sezione del giudice della famiglia, è necessaria, perché vengono in gioco valori di dignità fondamentali della persona e l'obbligo di conformarsi a quanto prevede la Convenzione di Istanbul per scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria.
  Per ora mi fermerei qui, poi posso rispondere ad altre domande.

  PRESIDENTE. Grazie.
  Do la parola ai colleghi e alle colleghe, presenti e collegati, che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  LAURA RAVETTO, Signor presidente, ringrazio la Presidente Cassano per questa audizione, che ha dato al legislatore degli spunti fondamentali. Se da una parte ci ha detto che ci è riconosciuto un sistema normativo adeguato, dall'altra ci pone dei temi sull'applicazione, che riguardano anche, chiaramente, il personale, gli stanziamenti, tutti ambiti in cui effettivamente questa Commissione può sollecitare.
  Mi scuso di non essere presente. Sono sul territorio milanese del mio collegio e mi sono collegata con cinque minuti di ritardo, quindi le farò una domanda su un tema che mi pare non abbia trattato. In caso Pag. 11contrario, mi scuso e riascolterò la risposta.
  Lei, giustamente, ha parlato della necessità di formazione dei giudici. Questa è una Commissione che si è molto spesa sulla parte culturale, sia nei confronti di tutta la società nell'ambito scolastico sia sulla formazione dei giudici, tant'è che anche recentemente sono stati adottati provvedimenti che vanno in quel senso. Non solo dei giudici, ma – come diceva lei – di tutti gli operatori, anche della polizia giudiziaria.
  Non le chiedo di commentare, ovviamente, una sentenza, poiché le sentenze non si commentano, però le devo dire, presidente, che nell'ultima settimana – non possiamo far finta di non vederlo – c'è stato un forte dibattito sulla recente sentenza, che era già sentenza in secondo grado, dei cosiddetti «venti secondi», sostanzialmente quella che, a mio avviso, parlo da avvocato, è stata una semplificazione. Io mi sono letta le motivazioni del primo grado. Gli elementi, magari, erano più di uno, non era solo la questione dei venti secondi, però sostanzialmente è stata semplificata dai media dicendo che, di fatto, non era stato riconosciuto il dissenso della vittima poiché si era palesato dopo venti secondi.
  Presidente, il quesito è questo, senza nessun commento alla sentenza: secondo lei, è sufficiente più attenzione verso la giurisprudenza costante, che ormai dice che nei casi di violenza il dissenso è sempre presunto? Ci sono moltissime pronunce su questo. La presunzione di dissenso si dovrebbe avere indipendentemente dal tempo di inizio di un ambito di violenza. Il dissenso è presunto, non c'è nessun onere della vittima nel dover dimostrare la violenza. O invece, secondo lei, sarebbe utile una modifica normativa?
  Io non sono abituata a nascondermi. Non è un mio convincimento, ma è il convincimento di altre parti politiche, però mi interessa la sua valutazione. Parliamo del 609-bis del codice penale. Io, personalmente, e penso anche la parte politica cui appartengo, credo che la presunzione del dissenso dovrebbe essere in re ipsa in ogni procedimento, quindi si dovrebbe eliminare ogni possibilità che venga richiesto l'onere della prova alla vittima. Alcuni dicono che, per scongiurare questo, bisognerebbe esprimere il concetto di consenso come elemento proprio del 609, quindi introdurre il concetto del non solo con chiunque, con violenza, con costrizioni, ma senza il consenso.
  Questa è la mia domanda: secondo lei, si riesce, con l'adeguata formazione dei giudici, con una giurisprudenza ormai costante, mi passi il termine, a migliorare certe sentenze per cui il dissenso è presunto e i secondi devono essere rilevanti o è necessario un intervento del legislatore?
  Grazie.

  STEFANIA ASCARI, Signor presidente, ringrazio la dottoressa per l'importante contributo. La collega Ravetto mi ha anticipato. Pur rispettando le sentenze, si possono commentare. Quest'ultima sentenza dei venti secondi, in realtà, è la ciliegina sulla torta su tutta una serie di sentenze che devono far discutere, soprattutto per il fatto – e qui le chiedo una sua opinione, vista la sua grande competenza – che ancora oggi la vittima, per la maggior parte dei casi la donna, la madre, che denuncia violenza di genere, a un certo punto si trova sul banco degli imputati, viene praticamente vivisezionata, in alcuni casi costretta a collaborare con l'uomo violento, addirittura per impedire che le vengano tolti i figli. Vorrei conoscere una sua opinione. Oggi addirittura si usano termini come non collaborativa, conflittuale; ciò provoca danni irreparabili nei confronti dei minori e soprattutto delle madri. Vorrei chiederle se questi pregiudizi lei li sente ancora o li ritrova nelle aule dei tribunali, che poi confluiscono in sentenze discutibili. Vorrei chiederle se ancora serve un'ulteriore formazione per le magistrate e i magistrati, che ovviamente sono persone e, come tutte le persone, assorbono anche aspetti sociali e possono sbagliare. Su questo vorrei una sua opinione.
  Io lo dico sempre in via preliminare, dal momento che ci sono quarant'anni di leggi, di interventi normativi in tema di contrasto alla violenza di genere, ma purtroppo ancoraPag. 12 oggi una donna su due viene uccisa, quindi c'è un problema, evidentemente, non solo di soluzione legislativa, che forse c'è, ma un problema culturale che ancora oggi non è stato affrontato: le chiedo se, secondo lei, questo problema culturale non debba essere affrontato ad ogni livello, compresa la magistratura, e magari dai primi banchi di scuola, con una seria legge, anzi – mi esprimo meglio – seri percorsi di educazione al rispetto, all'affettività, alla sessualità, per stimolare un'empatia e una sensibilità.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, do la parola alla Presidente Cassano per la replica.

  MARGHERITA CASSANO, Prima Presidente della Corte Suprema di cassazione. Per quanto riguarda la prima domanda formulata dall'onorevole Ravetto, sicuramente occorre affinare le competenze, peraltro già esistenti, di tutto il personale di magistratura e degli appartenenti alle forze di polizia che sono chiamati ad occuparsi di questi fenomeni. Questo è un aspetto fondamentale, però sul territorio esistono già una serie di iniziative molto ricche sul punto. Richiamo in particolar modo una recente delibera, del 12 maggio 2024, del Consiglio superiore della magistratura, lavoro della VII Commissione, che propone la diffusione a tutti i magistrati italiani di una serie di linee guida, già raccolte dal Consiglio stesso, ai fini della trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica, soprattutto diffondere le buone prassi e le possibili raccomandazioni agli uffici, a cui vanno trasmessi tutti i protocolli, le convenzioni, le forme di collaborazione presenti sul territorio tra realtà pubbliche e anche realtà private.
  Il Consiglio superiore della magistratura sta prevedendo, per esempio, la forte specializzazione dei magistrati in queste materie, il loro affinamento. Inoltre, ove ci sia l'accordo delle forze interessate, la presenza di personale specializzato nelle forze dell'ordine e, ovviamente, anche pronti riferimenti in caso di violenza nelle strutture pubbliche, dove possa trovarsi personale medico che sia anch'esso specializzato e formato in questi ambiti e sia in grado di raccogliere adeguatamente la prova, che si rende indispensabile in questi casi.
  Voi sapete meglio di me che sono processi molto difficili, che si basano sulla parola, sulla contrapposizione della parola della parte offesa rispetto a quella dell'imputato. Spesso non ci sono altri testimoni. Quindi è assolutamente indispensabile anche un corredo, compiuto nell'immediatezza dei fatti, nella raccolta di tutti gli elementi indizianti: l'analisi degli indumenti della vittima, le tracce genetiche e altro.
  A questo si collega, però, un tema di carattere più generale. Se i magistrati devono essere specializzati, sicuramente questa specializzazione è possibile negli uffici medio-grandi. La geografia giudiziaria italiana, invece, a tutt'oggi è costituita in buona parte da tribunali che hanno un organico inferiore o pari alle 20 unità. Questa è una scelta squisitamente legislativa, un tema più ampio, che, però, è sotteso anche agli ambiti di competenza della vostra Commissione.
  Se si persegue la scelta di riaprire piccoli tribunali, di mantenere piccoli tribunali e non, invece, di strutturarli in maniera più consistente e ampia, sicuramente questo obiettivo di specializzazione dei magistrati sarà difficile da perseguire, perché nei piccoli tribunali il magistrato è costretto contemporaneamente a trattare tante diverse tipologie di reati. La realtà della nostra geografia giudiziaria, la realtà anche dei nostri collegamenti ormai è tale da richiedere, forse, una rivisitazione organica di questa geografia, in modo da favorire sedi più ampie in cui davvero questa specializzazione possa essere effettiva.
  In sintesi, per rispondere alla domanda dell'onorevole Ravetto, il tema della formazione, della specializzazione esiste, ma si correla anche a questi temi più ampi, che cosa si vuole fare della geografia giudiziaria italiana.
  Per quanto riguarda la seconda domanda sempre dell'onorevole Ravetto, l'articolo 609-bis, ritengo che la formulazione attuale della norma non richieda ulteriori Pag. 13interventi di modifica. La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai assolutamente consolidata nella scelta di precise linee interpretative nella lettura della norma. Ancora una volta è fondamentale che le nostre sentenze siano il più possibile chiare, persuasive e siano, soprattutto, attente al confronto e al continuo dialogo con la magistratura di merito.
  Ci tengo a sottolineare un concetto, che ho già espresso in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La nomofilachia non è appannaggio esclusivo della Corte di cassazione come vertice del sistema delle impugnazioni, non è un fattore di irrigidimento della costruzione giurisprudenziale. «nomofilachia» significa sintesi coerenziatrice, che per espressa previsione normativa spetta alla Corte di cassazione in presenza di una molteplice difformità di orientamenti interpretativi, ma significa anche disponibilità a raccogliere le sollecitazioni che vengono dalla magistratura di merito, che deve essere messa nelle condizioni di migliorare a sua volta il proprio livello formativo.
  È grazie a questo continuo dialogo circolare tra Cassazione e magistratura di merito che si potrà innalzare complessivamente, come sta già avvenendo ora, il livello di una risposta giudiziaria. In questo dialogo sono parte imprescindibile gli avvocati e il mondo accademico. Anche questa è una realtà che noi stiamo già attuando, con grande soddisfazione. Dall'anno scorso abbiamo avviato l'esperienza con il Consiglio nazionale forense dei cosiddetti «dialoghi» sul ricorso per Cassazione, in cui noi illustriamo quali sono gli orientamenti della Cassazione e gli avvocati, a loro volta, esprimono le loro valutazioni, con maggiore o minore comprensione di questi orientamenti. Questi hanno una prospettiva di nomofilachia integrata e arricchita dalle diverse professionalità. Questo è un punto fondamentale.
  Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Ascari, è indubbio che occorra completare e migliorare un'azione culturale anche della magistratura, che però è già stata avviata dalla Scuola di formazione della magistratura. Ogni caso ha la sua specificità, ma ritengo che il sistema stia ben funzionando, soprattutto laddove si stia creando, come è già in atto in questo momento, grazie ai sistemi di intelligenza artificiale, una serie di banche dati ragionate della giurisprudenza di merito nei singoli distretti, aperti anche alla consultazione, al dibattito con gli avvocati.
  C'è una circolare del CSM che prevede che in ogni distretto siano raccolti da magistrati a ciò deputati i provvedimenti più significativi per innalzare il livello complessivo della magistratura e far cogliere con immediatezza all'utenza quali sono le linee evolutive.
  Questa raccolta è uno stimolo grandissimo a migliorare la qualità dei provvedimenti, perché ogni magistrato ha l'aspettativa che, se si impegna a scrivere bene un provvedimento, possa essere inserito nella banca dati e possa diventare uno strumento di consultazione. Infatti, il CSM è impegnato nel valutare questa rivitalizzazione, a fronte di un'esperienza parallela, gestita dal Ministero della giustizia, che, invece, consiste nell'acquisizione e nell'inserimento in un'unica banca dati di tutte le sentenze di merito pronunciate dai giudici. Sono due realtà diverse: una da parte del Ministero (raccolta generalizzata) e l'altra, invece, mirata su determinate tematiche.
  Sicuramente l'attenzione progressiva, anche nel corpo della motivazione, alle fonti sovranazionali è un fattore di grandissimo arricchimento della magistratura.
  Se mi è permesso, un ultimo riferimento lo farei, perché era una domanda sottesa all'iniziativa della Presidente della Commissione, che si coglie anche nelle domande degli onorevoli Ravetto e Ascari. È necessario oppure no realizzare una sorta di testo unico di tutti i provvedimenti normativi sinora adottati in campo sostanziale e processuale in questa materia?
  Nel contributo scritto che ho lasciato alla Commissione ho evidenziato come il quadro normativo è sicuramente complesso, dimostra un'attenzione conforme ai parametri sovranazionali da parte del legislatore nazionale alla questione dei reati di genere e quindi sicuramente il quadro è completo.Pag. 14
  A questo punto, anche a seguito di recentissimi nuovi interventi – alludo all'inserimento di ulteriori reati legati alla trasgressione del divieto di avvicinamento alla vittima, all'ulteriore reato di revenge porn – abbiamo bisogno, come magistrati, di una sorta di fermo biologico, perché abbiamo bisogno di raffinare le nostre linee interpretative. Se il quadro normativo muta continuamente, noi non saremo in grado di assolvere compiutamente alla funzione propria della Corte di cassazione, cioè quella di fornire linee orientative stabili di indirizzo esegetico.
  Noi abbiamo bisogno, soprattutto a fronte dell'inserimento di nuovi reati, di analizzare problematiche squisitamente tecniche e complesse, il rapporto tra le nuove fattispecie e le precedenti, alla luce del principio di specialità, della nozione di reato complesso, per darvi l'idea di quanto sia difficile tecnicamente l'argomento. È stato necessario l'intervento delle Sezioni unite per chiarire se, in presenza di un omicidio volontario, come dicevamo prima, commesso dall'autore di un reato di stalking, si sia o meno in presenza di un reato complesso e se i due reati possano concorrere.
  Sono temi molto difficili, che attengono proprio alle questioni più generali dell'ordinamento penale, che sono appannaggio esclusivo dell'attività interpretativa dei magistrati.
  In secondo luogo, se manca questa possibilità di fermarsi per riflettere, rischiamo di creare presupposti di distonie interpretative.
  Infine, come accennavo prima alla presidente, c'è anche il rischio di dare un'esatta qualificazione giuridica al concetto di testo unico, perché il testo unico può avere una funzione ricognitiva, ma gli interventi della Corte costituzionale ci dicono che, in realtà, ogni testo unico, ogni testo che raccoglie le leggi, comporta, nella sua opera di razionalizzazione e di armonizzazione, di fatto un nuovo intervento normativo, con temi delicatissimi che riguardano la questione della successione delle leggi penali del tempo.
  Affinché lo sappiano i componenti della Commissione, c'è un ampio dibattito anche in dottrina, un dibattito mai sopito, se possa essere concepibile nel diritto moderno un testo unico meramente compilativo e di consolidamento del diritto di discipline legislative che si sono stratificate in un determinato ambito omogeneo oppure se si debba ritenere che ogni testo unico per definizione determina per sua natura l'adozione di diritto nuovo.
  Non a caso il dominio progressivamente acquisito dalla ricostruzione del testo unico, come vera e propria fonte di produzione normativa, ha reso, nella prassi più recente, quasi recessiva la forma di testo unico emanata con atto secondario amministrativo e prevalente alla forma legislativa.
  La stesura di un testo unico, a mio avviso, in questo momento, sarebbe un'operazione complessa e rischiosa per la quale si renderebbe necessario molto tempo e grande cautela per evitare che uno strumento di razionalizzazione, tale nelle intenzioni del legislatore, possa essere veicolo di ulteriori ritardi, confusioni e lungaggini per la complessità e la difficoltà dell'interpretazione.
  Ogni volta che si incide su un apparato normativo l'intervento non è mai neutro, si pongono sempre grandi temi tecnici.
  Se si facesse questa operazione, andrebbe anche valutata – la affido al vostro libero dibattito – la portata applicativa della norma programmatica costituita dal principio della riserva di codice in materia penale, inserita con l'articolo 3-bis dal decreto legislativo n. 21 del 2018, secondo cui, cito testualmente, «nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».
  In questo momento, forse, abbiamo bisogno di affinare tutti gli ambiti, da un lato dell'interpretazione e dall'altro della nostra formazione complessiva, supportata da un lato dalla scuola e dall'altro dal Consiglio superiore della magistratura, che si stanno muovendo. Abbiamo anche bisogno, lo dico perché c'è un ottimo rapporto di collaborazione con gli avvocati, che si affinino parallelamente le competenze degli avvocati,Pag. 15 soprattutto nella conduzione degli esami dibattimentali della parte offesa; esami dibattimentali che devono rispettare il principio del contraddittorio, della corretta formazione della prova, ma che non devono mai travalicare in forme di mancanza di rispetto alla dignità della donna o non devono mai tradursi nella formulazione di domande non consentite, che riguardano l'ambito più strettamente personale di ognuna. Questo è un grande tema.
  Infine, se mi posso permettere, rispondendo a un aspetto della domanda dell'onorevole Ascari, a cui mi sono dimenticata di rispondere, a mio avviso, non soltanto sarebbe opportuno che le famiglie riprendessero ciascuna un po' il proprio ruolo educativo in questo ambito, perché molto nasce all'interno delle famiglie, ma anche all'interno della scuola, affinché non avvengano azioni formative episodiche, perché servono a ben poco, azioni strutturali che vedono la preventiva formazione e il coinvolgimento degli insegnanti, che sono in grado di lavorare benissimo.
  Sono reduce da una recente esperienza a Sassari, in cui proprio l'Ufficio scolastico regionale aveva promosso, d'intesa con tante scuole di diversa tipologia, una azione prolungata di riflessioni e scrittura sui temi della violenza in genere della nostra società e della violenza di genere.
  Si è svolta la giornata conclusiva in cui, però, i protagonisti sono stati gli studenti, che hanno letto le loro riflessioni e solo alla fine sono intervenuta a commentare. Questo è il senso più profondo. Questa esperienza è stata bellissima perché tra coloro che hanno partecipato c'erano anche ragazzi di una scuola serale, giovani uomini e donne, molti dei quali stranieri, che parlano perfettamente l'italiano, si sono integrati e hanno sviluppato riflessioni altrettanto stimolanti su questi argomenti.
  È forse questa l'azione che serve maggiormente, un'azione incisiva, un'azione di diffusione della conoscenza dei valori della Costituzione, tra cui si inserisce quello del rispetto della pari dignità di ogni persona.

  PRESIDENTE. Ringrazio la Presidente Margherita Cassano per questa audizione così profonda e diversificata nei temi. Rinnovo l'invito che ho fatto in apertura di questa Commissione ad approfondire i tanti temi di lavoro.
  Se non ci sono altri interventi, rinnovo i ringraziamenti alla nostra ospite – questa Commissione, Presidente Cassano, è a sua disposizione – e dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta termina alle 11.25.