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CAPO XII - Articolo 63
Della pubblicità dei lavori

Della pubblicità dei lavori
Testo del 1971 Modificato il 30.11.2022

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

1. Identico

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

2. Identico

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di sette deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.