Viola e altri - in materia di fallimento. Constata la violazione degli artt. 8, 13, 6 par. 1 e 3 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo al diritto ad un equo processo, e al diritto a libere elezioni con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
Bagarella - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
Lepore - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
Ciccolella - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
Citarella - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
Mazzon - in materia di fallimento. Constata la violazione degli art. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al diritto al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo, con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006.
De Pascale - in materia di espropriazioni. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 13 ottobre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
Pia Gloria Serrilli e altri - in materia di espropriazione. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 17 novembre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
Di Giacomo - in materia di ordinamento penitenziario sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo. Constata la violazione dell'art. 13 CEDU, relativo al diritto ad un rimedio effettivo, in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, poiché, contro le decisioni di controllo della corrispondenza, non è previsto un mezzo di ricorso ad autorità diversa da quella che ha adottato le medesime decisioni.
Serino - in materia di durata dei processi. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Saadi in materia di espulsione di stranieri. Constata che l'eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il Paese di appartenenza costituirebbe violazione dell'art. 3 CEDU quando vi sono fatti seri ed evidenziati che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel Paese trattamenti contrari alla citata disposizione.
Cavallo - in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975 . Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo.
Marturana - in materia di ordinamento penitenziario, sotto il profilo del controllo della corrispondenza. Constata la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare, sotto il profilo della libertà di corrispondenza, e al diritto ad un ricorso effettivo.
Maio - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 10% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Velocci - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà.
Guidi - in materia di ordinamento penitenziario sotto il profilo del controllo della corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità, non essendo stabilite motivazioni e durata delle misure di controllo, né risultando sufficientemente chiara l'estensione e le modalità di esercizio del relativo potere di controllo.
Perrella - in materia di espropriazione. Cancellazione della causa dal ruolo per composizione amichevole della controversia.
Gigli Costruzioni s.r.l. - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà e dell'art. 6 par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il duplice profilo della iniquità della procedura per mancanza di un interesse generale, tale da giustificare la retroattività della legge contenente i nuovi criteri di calcolo dell'indennizzo, e dell'eccessiva durata della procedura.
Rizzotto - in materia di detenzione. Constata la violazione dell'art. 5, par. 4 CEDU relativo al diritto alla libertà ed alla sicurezza, in riferimento al diritto di ogni persona privata della libertà personale ad ottenere in tempi brevi una pronuncia del tribunale sulla legittimità della propria detenzione.
Morea - di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 25 gennaio 2007 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
Pisacane e altri - in materia di espropriazione. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene. Constata altresì la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo del diritto ad un processo equo, perché l'applicazione retroattiva dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 ha determinato un'indennità di esproprio non adeguata, nonché sotto il profilo della ragionevole durata del processo per eccessiva durata del processo.
Bortesi e altri - in materia di espropriazione. Constata la violazione degli art. 1, Prot. n. 1 e 6, par. 1, CEDU, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo.
Scoppola - in materia di detenzione e compatibilità delle condizioni di salute con il carcere. Constata la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, in relazione al mantenimento prolungato in stato di detenzione di una persona di età avanzata e disabile.
Conceria Madera s.r.l. - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Perre e altri - in materia di pubblicità dei processi. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU relativo al diritto ad un equo processo in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge n. 1423 del 1956 in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio: ai fini di un equo processo è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza.
Silvio Maugeri - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Caglioni - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 29% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Luciana Forgione- in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione degli artt. 6, par. 1 e 1 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata e alla protezione della proprietà, in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.
Bonasia e Pozzi - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 25,8% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Fuggi- in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata in relazione al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva.
Bieffe Rifugi antiatomici s.r.l. - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Matteoni - in materia di espropriazione. Constata la violazione degli artt. 1, Prot. n. 1 e 6 par. 1 CEDU, relativi, rispettivamente alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo con riferimento all'applicazione nella fattispecie dell'art. 5-bis della legge 359 del 1992.
Sarnelli - in materia di espropriazione. Constata la violazione degli artt. 1 Prot. n. 1 e 6 par. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, alla protezione della proprietà ed al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Serrilli - in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 6 dicembre 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata del plusvalore apportato dalla costruzione di opere.
Riolo - in materia di libertà di espressione. Constata la violazione dell'art. 10 CEDU relativo alla libertà di espressione, in riferimento al diritto di cronaca.
De Pace - in materia di detenzione in regime di applicazione dell'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, poiché il controllo esercitato sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18 della legge n. 354 del 1975, nel testo previgente alle modifiche introdotte con la legge n. 95 del 2004, contrasta con il principio di legalità.
De Maria - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Sanzari e Salvatore - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 11% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Avecone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 19% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Iacopino - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Cataudo - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 26% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Reale - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 18% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Barbato - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 23% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce upplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Pannella - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Villanacci- in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
De Guglielmo- in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 35% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Parente - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Raffaele e Mario Miele - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Rosa Izzo - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Flaviano Parrella - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Giovanni Avecone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Capone n. 2 - in materia di espropriazione. Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15 luglio 2005, concedendo, quanto ai danni materiali, una somma pari al valore di mercato del fondo espropriato al momento dell'espropriazione, rivalutato e comprensivo degli interessi, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale.
Vallone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Cappuccitti - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Nervegna - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Maria Romano - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Gardisan - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
D'Iglio - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Boiano - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Di Micco - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Giovanni Valentino - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU. Sussiste violazione anche per il ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 oltre un ragionevole termine dalla data in cui la pronuncia che l'ha stabilita è divenuta definitiva e tale ritardo può determinare una frustrazione suscettibile di dar luogo ad una voce supplementare di danno in sede di applicazione dell'art. 41 CEDU.
Laudanna - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Ambrosino - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Koons - in materia di affidamento di minori. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Maria Pia Marchi - in materia di espropriazioni. Dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione.
D'Alessio - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Abate - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Belperio - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Gianazza - di cancellazione della causa dal ruolo, per intervenuto accordo tra le parti giudicato equo dalla Corte, relativamente ad una controversia in materia di espropriazioni. Con sentenza 5 ottobre 2006 la Corte EDU aveva accertato la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, avendo ritenuto contrastante con il principio di legalità l'espropriazione indiretta subita dal ricorrente.
Di Brita - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Giovanni Iannotta - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Faella - in materia di in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata
Guiso-Gallisay - in materia di espropriazioni. Ai sensi dell'art. 41 CEDU, determina l'equa riparazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 8 dicembre 2005, per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità. Nella valutazione dei danni materiali si tiene conto della differenza tra il valore del fondo al tempo dell'espropriazione, determinato equitativamente e l'indennizzo di esproprio ricevuto in sede nazionale, più indicizzazione e interessi.
Clemeno e altri - in materia di allontanamento di minore dal nucleo familiare a tutela del minore stesso e dichiarazione di adottabilità. Constata la violazione dell'art. 8 CEDU, relativo al diritto alla protezione della vita privata e familiare, perché, nei casi di allontanamento di minori dal nucleo familiare, solo la presenza di circostanze del tutto eccezionali può condurre all’interruzione di ogni rapporto con la famiglia d’origine, mentre deve essere fatto ogni sforzo per mantenere i legami familiari e per ricostruire, al momento opportuno, la famiglia stessa.
Di Vico - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17,21% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Fontana - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata.
Anna Assunta La Frazia -in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 17% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Rocco Di Maria - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 22,6% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Angelo Maria Rubortone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14,75% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Buffolino - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 20% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Morone - in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata, anche all'esito di procedimento ex lege n. 89 del 2001 considerata l'insufficienza dell'equa riparazione concessa, pari al 14,75% di quella che sarebbe stata accordata dalla Corte EDU.
Cignoli e altri - in materia di espropriazioni. Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene.