Sciarrotta ed altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Genovese ed altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Chizzotti, in materia di soddisfazione di crediti da lavoro dipendente in sede di amministrazione straordinaria, che constata la violazione dell'articolo 13 della CEDU, relativo al diritto ad un ricorso effettivo
Comellini, sentenza di cancellazione della causa dal ruolo, per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile.
Otello De Luca, sentenza di cancellazione della causa dal ruolo, per composizione amichevole di controversia relativa a rilascio immobile.
Prenna ed altri in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Immobiliare Cerro, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Sejdovic, in materia di giudizio contumaciale, che constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
Izzo, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poichè l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Pilla, in materia di esecuzione della pena della reclusione: constata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza, in conseguenza della tardiva applicazione dell'indulto e all'assenza di rimedio indennitario per l'irregolare detenzione subita.
Albanese, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Vitiello, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Campagnano, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Scordino (no 1), in materia di espropriazione, che constata la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo alla durata del processo e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, rilevando, nelle considerazioni in diritto, una disfunzione strutturale nella legislazione italiana relativa alla quantificazione dell'indennità di espropriazione.
Riccardi Pizzati, in materia di ragionevole durata del processo, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Musci, in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinchè le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Giuseppe Mostacciuolo (no1), in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Giuseppe Mostacciuolo (no2) in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Cocchiarella, in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinchè le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Apicella, in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Ernestina Zullo, in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Giuseppina e Orestina Procaccini, in materia di durata ragionevole del processo, che constata la violazione dell'art. 6, relativo al diritto ad un equo processo e invita l'Italia ad adottare le misure necessarie affinché le decisioni giudiziarie di indennizzo per eccessiva durata dei processi siano non solo conformi alla giurisprudenza della Corte, ma anche eseguite nel termine di sei mesi dal deposito in cancelleria.
Gianni e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Mazzei, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, relativo alla protezione della proprietà.
Carta, in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni, in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento qualora non determinanti ai fini della condanna.
Patrono, Cascini e Stefanelli, in materia di immunità parlamentare, che constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, diritto ad un equo processo, in relazione a fattispecie di archiviazione di procedimenti a seguito di delibere parlamentari di insindacabilità.
De Sciscio, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Sannino, in materia di diritto all'assistenza di difensore: constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, a causa della mancata informazione ai difensori d'ufficio dell'avvenuta nomina, nonché della mancata disposizione di rinvii d'udienza con conseguente impossibilità per l'imputato di interrogare i testimoni.
Pantuso, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
Bova, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Pernici, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Minicozzi, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Marrone, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Moretti Francesco, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Cosimo Francesca, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Carmine Francesca, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Mosconi, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
Ciucci, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
Magherini, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
Fodale, in materia di detenzione provvisoria: constata la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza in relazione alla mancata notifica all'imputato di atti processuali relativi al procedimento di impugnazione dell'ordinanza cautelare.
Matteoni, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, relativo al diritto alla libertà di circolazione.
Ziccardi, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Collarile, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Federici Mario n. 2, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
Ucci, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Scorzolini, in materia di sfratti, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata del procedimento di rilascio di immobile, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, della CEDU relativo alla protezione della proprietà.
Viola, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41 bis della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione degli articoli 6 e 8 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, sotto il profilo del diritto all'esame del merito dei ricorsi, e al diritto al rispetto della vita privata e
La Frazia, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
Chiumiento, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà
Vertucci, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo.
Calicchio e Urriolabeitia in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Ciaramella, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Grossi e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Campello, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Maselli, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Bastone, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41 bis della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza.
La Rosa e Alba, (n. 5) in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Campisi, in materia di detenzione in regime di applicazione dell'articolo 41 bis della legge n. 354 del 1975, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, con riferimento al controllo della corrispondenza.
Lo Bue e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Taiani Vincenzo, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo
Zaffuto e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Taiani, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Capozzi, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Carratu Janes, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Stornaiuolo, in materia di espropriazione, che constata la violazione degli articoli 6 della CEDU, paragrafo 1, della CEDU, relativo alla durata del processo e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, rilevando, nelle considerazioni in diritto, una disfunzione strutturale nella legislazione italiana.
Gasser, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1, dell'articolo 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 della CEDU, e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
Croci e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Dedda e Fragassi, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Hu, constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
Martellacci, in materia di fallimento, che constata la violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
De Blasi, in materia di fallimento, che constata la violazione dell'articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1, dell'articolo 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 della CEDU, e degli articoli 6, 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto ad un equo processo, alla vita privata e familiare e al diritto ad un ricorso effettivo.
De Nigris(n. 1), in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Messeni Nemagna e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Labbruzzo, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Medici e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Fendi e Speroni, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Spampinato, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Preziosi, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Capoccia, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Notarnicola, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Gianazza, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Viola Marcello, in materia di diritto a partecipare al processo: dichiara non sussistere violazione dell'art. 6 par. 3 CEDU in caso di partecipazione all'udienza in videoconferenza; in materia di ne bis in idem: dichiara non sussistere, nella fattispecie, violazione dell'art. 4 del Prot. n. 7 per sostanziale diversità dei fatti posti a base di differenti processi.
Hermi, in materia di partecipazione al processo: dichiara non sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU in relazione a fattispecie in cui l'imputato detenuto non aveva partecipato all'udienza in appello asseritamente a causa della mancata traduzione, in lingua a lui nota, dell'avviso relativo alla facoltà di chiedere il trasferimento alla sede di udienza.
Gautieri e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Majadallah, in materia di diritto al contraddittorio nel processo penale: constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, anche sotto il profilo del diritto di esame dei testimoni in caso di utilizzazione da parte del giudice di dichiarazioni rese fuori dal processo e non ripetute in dibattimento, qualora determinanti ai fini della condanna.
Ceglia, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Ippoliti, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Calandra Emanuele ed altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Perrella (n. 2), in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Milazzo, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 6 della CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Giacomelli, in materia di valutazione di impatto ambientale con riferimento ad attività di trattamento di rifiuti, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare, in relazione alla tutela del domicilio.
Immobiliare Podere Trieste S.R.L., in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Ippoliti Rita, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Trapani Lombardo ed altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà. , poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità
Roda e Bonfatti, in materia di provvedimenti di allontanamento di minore dal nucleo familiare a tutela del minore stesso, che constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ay Ali, constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
Iuliano e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.
Bogdanovski, in materia di detenzione in attesa di estradizione, che dichiara non sussistente la violazione dell'articolo 5 CEDU, relativo al diritto alla libertà personale.
Zunic, constata la violazione dell'articolo 6 CEDU, relativo al diritto ad un equo processo, nonché una lacuna strutturale nell'ordinamento italiano in materia di processo contumaciale, con riferimento alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 17 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 2005, rilevando che lo svolgimento di un nuovo processo o la riapertura del procedimento a istanza dell'interessato rappresenta lo strumento più adeguato per riparare alla violazione dell'art. 6 CEDU.
De Angelis e altri, in materia di espropriazione, che constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta non assicura un livello di certezza giuridica sufficiente e l'ingerenza statale che con essa si realizza non è compatibile con il principio di legalità.