In base alla legge n. 234 del 2012, fanno capo al Governo i seguenti obblighi di trasmissione e di informazione qualificata nei confronti delle Camere:
La legge 234 del 2012 prevede, inoltre, che il Governo informi i competenti organi parlamentari:
Va ricordato che la legge europea 2019-2020 ((legge n. 238 del 2021), ha modificato l'articolo 4, comma 1 della legge n. 234, del 2012, prevedendo che l'informativa dei competenti organi Parlamentari prima delle riunioni del Consiglio avvenga regolarmente e non su richiesta (come previsto in precedenza); il medesimo obbligo informativo è esteso alle riunioni dell'Eurogruppo e alle riunioni informali nello loro diverse formazioni.
La legge ribadisce che le competenti commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i princìpi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'UE.
A partire dalla fase finale della XVI legislatura, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, rende alle Camere comunicazioni prima delle riunioni formali del Consiglio europeo, illustrando la posizione che intende assumere. Alle comunicazioni fa seguito un dibattito, al termine del quale vengono approvate risoluzioni al Governo. A partire dalla XVII legislatura, il Governo rende inoltre comunicazioni presso le commissioni riunite esteri e politiche UE di entrambe le Camere sugli esiti di ciascun Consiglio europeo. A partire dalla XVIII legislatura è stata, inoltre, attuata in alcuni casi la previsione relativa allo svolgimento di comunicazioni del Governo prima delle riunioni dei Consigli dell'UE di settore (prima della novella del 2021 su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti).
La legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti al Parlamento:
Alla Camera le relazioni sono esaminate da tutte le Commissioni (per i profili di rispettiva competenza), che approvano un parere, e dalla XIV Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Aula si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.
La legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni, in materia di contabilità pubblica, prevede che il Governo assicuri, nell'ambito della procedura del Semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, la tempestiva informazione e consultazione delle Camere sulla predisposizione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità. Essi costituiscono parte integrante del Documento di economia e finanza, che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.
Il Trattato prevede la trasmissione diretta dalle Istituzioni dell'UE ai Parlamenti nazionali dei seguenti documenti:
Governo e Istituzioni europee trasmettono alle Camere una ingente mole di atti e documenti: nel corso della XVII legislatura sono stati trasmessi alla Camera dei deputati circa 43.000 atti. Nella XVIII legislatura, al 30 settembre 2022, sono stati trasmessi alla Camera dei deputati circa 40.000 atti.
Il protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, prevede una apposita procedura per la verifica da parte dei Parlamenti nazionali della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE relativi a materie di competenza non esclusiva dell'Unione. In particolare:
Ciascun Parlamento nazionale (o Camera) può, inoltre, promuovere (ex post) la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.
La Giunta per il regolamento della Camera, ha attribuito alla competenza della XIV Commissione politiche dell'Unione europea la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'UE.
Il parere motivato, eventualmente adottato, della XIV Commissione contenente la valutazione dei profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione o di un decimo dei componenti dell'Assemblea.
Occorre rilevare che per quanto riguarda la Camera dei deputati, l´esame delle proposte legislative della Commissione europea si è focalizzato prevalentemente sui profili di merito, nell'ambito dell'attività di indirizzo e controllo al Governo e del dialogo politico con le Istituzioni UE (v. infra), piuttosto che su quelli relativi al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà.
Alla Camera, gli atti e i progetti di atti normativi dell'UE e i relativi atti preparatori - trasmessi dal Governo o dalle Istituzioni dell'UE - sono assegnati per l'esame alla Commissione competente per materia e, per il parere, alla XIV Commissione politiche dell'UE.
Nell'ambito dell'esame di progetti di atti dell'UE, per le quali sono applicabili le disposizioni regolamentari sull'istruttoria legislativa, le Commissioni parlamentari possono procedere ad audizioni ed indagini conoscitive.
Le Commissioni, in esito all'esame, possono adottare un documento finale, che è trasmesso al Governo nonché al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea nell'ambito del c.d. dialogo politico (vedi infra).
Dal settembre 2006, precedentemente alla firma del Trattato di Lisbona, la Commissione europea ha avviato il c.d. dialogo politico, trasmettendo in modo sistematico, direttamente ai Parlamenti nazionali, le proprie proposte legislative e i documenti di consultazione ed invitandoli ed esprimere osservazioni e pareri al riguardo. Tale procedura, non disciplinata dai Trattati, è stata introdotta dalla Commissione europea allo scopo di accrescere la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla formazione delle politiche e della normativa europea, rafforzando la dimensione democratica dell´UE.
Alla Camera il dialogo politico è attuato mediante la trasmissione alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti finali ed eventualmente degli altri atti di indirizzo in materia europea adottati nei confronti del Governo. La trasmissione viene operata con lettera della Presidenza della Camera, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni competenti.
La Commissione europea risponde alle osservazioni dei Parlamenti nazionali in media entro 2 mesi. Sia i pareri dei Parlamenti nazionali che le risposte della Commissione europea sono pubblicati online in un'apposita sezione del sito della Commissione europea.
La Commissione europea ha assunto l'impegno a velocizzare i tempi di risposta agli eventuali rilievi e osservazioni espressi dei Parlamenti nazionali ed a migliorare la qualità delle risposte, investendo direttamente la responsabilità del Commissario europeo competente per materia con particolare riguardo ai profili più specificamente politici.
Il Parlamento europeo, a partire dall'aprile 2017, rende disponibili tutti i documenti ricevuti dai Parlamenti nazionali (sia i pareri motivati sia i contributi nell'ambito del dialogo politico con la Commissione) tra i documenti di seduta delle proprie Commissioni parlamentari.
L'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 prevede l'istituto della riserva di esame parlamentare, attivabile su iniziativa di una delle Camere o del Governo, su ogni progetto o atto dell'UE per cui vige obbligo di trasmissione alle Camere da parte del Governo.
Ove le Camere ne facciano richiesta, il Governo deve apporre in sede di Consiglio la riserva d'esame parlamentare e può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti soltanto a conclusione dell'esame parlamentare. La seconda ipotesi ha luogo quando il Governo appone di propria iniziativa una riserva d'esame parlamentare su un progetto di atto, dandone comunicazione alle Camere.
Alla Camera, per effetto del parere della Giunta per il Regolamento del 9 ottobre 2009, la richiesta di apporre la riserva viene formulata dai Presidenti delle Commissioni competenti in relazione ad atti di progetti di atti di cui sia stato effettivamente avviato l'esame.
L'istituto della riserva (che era stato introdotto peraltro già dalla legge n. 11 del 2005) è stato utilizzato soltanto in tre occasioni: una su iniziativa del Governo (nel 2005, sulla proposta di Regolamento istitutivo dell'Agenzia per i diritti fondamentali) e due su iniziativa delle commissioni competenti della Camera (nel 2010, rispettivamente sulla proposta di modifica del regolamento relativo alla qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e sulla proposta di regolamento riguardante l´iniziativa dei cittadini europei).
Gli artt. 22-25 della legge 234 del 2012 disciplinano la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'UE. In particolare, ai sensi dell'art. 25 della legge 234 del 2012, le regioni e le province autonome possono trasmettere alle Camere le osservazioni sui progetti di atti dell'UE, anche ai fini del controllo parlamentare sul rispetto del principio di sussidiarietà.
Oltre alle procedure per l'esame dei progetti di atti richiamate in precedenza, il regolamento della Camera (anche alla luce dei pareri della Giunta per il Regolamento) prevede, ai fini del collegamento con le attività delle istituzioni dell'UE, che:
La sezione Europa del sito web della Camera dei deputati raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea trasmesse alle Camere.
L'art. 7 della legge n. 234 del 2012 sancisce l'obbligo del Governo di assicurare che la posizione rappresentata in sede di Consiglio ovvero presso altre istituzioni od organi dell'UE sia conforme con gli indirizzi delle Camere. Ove il Governo non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente riferisce ai competenti organi parlamentari, dandone motivazione.
La previsione dell'articolo 7 della legge 234 del 2012 è stata rafforzata dalla modifica a tale articolo introdotta dalla legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238), che ha sostituito l'espressione "coerente" con la più stringente espressione "conforme".
La legge n. 234 del 2012 dispone altresì l'obbligo del Governo di:
Il Governo, a partire da maggio 2016, invia con regolarità alle Camere una nota, a cura del Ministero competente per materia, che dà conto dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo adottati dalle Camere.
L'art. 17 della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo informi le Camere della proposta o della designazione da parte del Governo dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea.
Le Commissioni parlamentari possono chiedere l'audizione dei membri nominati, dopo l'assunzione delle loro funzioni.