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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 29 giugno 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL NN. 712 E 722 E PDL N. 1178

Pdl nn. 712 e 722 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 53 minuti 36 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 39 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 27 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 27 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 24 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 22 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 13 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

Pdl n. 1178 – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 7 ore;

• seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatori 40 minuti
(complessivamente)
40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 53 minuti 36 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 14 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 39 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 27 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 27 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 24 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 22 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 13 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 29 giugno 2023.

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Amendola, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ALFONSO COLUCCI e AMATO: «Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento» (1254);

   GHIRRA: «Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, concernente l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico» (1255);

   PANIZZUT ed altri: «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette dal disturbo da deficit di attenzione o iperattività» (1256);

   PATRIARCA ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di disciplina dell'accesso alle informazioni sulle proprie origini biologiche da parte del figlio non riconosciuto alla nascita» (1257);

   DEIDDA ed altri: «Modifiche all'articolo 198-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni» (1258).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PAVANELLI ed altri: «Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto» (618) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Torto.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria» (781) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992» (808) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Marchetto Aliprandi.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge RIZZETTO: «Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti» (841) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Rachele Silvestri.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (910) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge ROSSO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria» (928) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Russo e Longi.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative» (997) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge CERRETO ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari» (1004) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di accessibilità della fruizione delle opere cinematografiche alle persone con disabilità» (1044) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» (1052) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge MARCHETTO ALIPRANDI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (1055) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

Trasmissione dal Senato.

  In data 28 giugno 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

   S. 344-538. – Senatori ALFIERI ed altri; BERRINO e LIRIS: «Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021» (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (1259);

   S. 676. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019» (approvato dal Senato) (1260);

   S. 715. – «Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008» (approvato dal Senato) (1261).

  Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  DI LAURO ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia del territorio e delle cure primarie nonché della figura professionale dello psicologo delle cure primarie» (1228) Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

  MOLINARI ed altri: «Modifiche al codice civile nonché delega al Governo in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa» (1184) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XII e XIV.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):

  BAGNASCO ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di albi regionali per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» (850) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX e X.

Annunzio di una proposta di
modificazione al Regolamento.

  In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:

   ROSATO: «Articoli 88, 88-bis e 122: modifica della disciplina degli ordini del giorno» (Doc. II n. 7).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi
a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 23 giugno 2023, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il Collegio per i reati ministeriali, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione di un procedimento penale promosso nei confronti del deputato Roberto Speranza, Ministro della salute all'epoca dei fatti (decreto del 20 giugno 2023 – procedimento n. 10819/23 RGNR; n. 1/2023 RG reati ministeriali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 685 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023, N. 48, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1238)

A.C. 1238 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il nostro mercato del lavoro appare ancora «intrappolato nella precarietà»: dei nuovi contratti attivati nel 2021, sette su dieci sono a tempo determinato, il part time involontario coinvolge l'11,3 per cento dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2 per cento) e solo il 35-40 per cento dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili;

    le nuove norme contro la precarietà nel mercato del lavoro che il Governo spagnolo ha introdotto lo scorso marzo, in accordo con industriali e sindacati, stanno generando una fortissima crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un aumento di oltre il 230 per cento;

    anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico, la legge di bilancio 2023 ingiustificatamente amplia l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per il lavoro occasionale ed elimina il divieto vigente per il settore agricolo;

    i cosiddetti voucher sono già previsti per i lavoratori agricoli e sono già previsti dal nostro ordinamento, ma con gli opportuni vincoli volti a garantire i diritti dei lavoratori e le imprese sane. Le modifiche introdotte rischiano, come abbiamo già visto in passato, di offrire maggiori spazi ai caporali o a chi vuole sfruttare i lavoratori;

    nel settore dell'agricoltura la flessibilità è già assicurata da un sistema di leggi e contratti collettivi che consentono assunzioni anche di brevissima durata (perfino di 1 giorno solo). Ampliare la platea di lavoratori che possono essere retribuiti con contratti di prestazione occasionale ed innalzare il limite economico di utilizzo finisce per destrutturare il lavoro in agricoltura, precarizzandolo ulteriormente senza alcun motivo e riducendo i diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili in un settore dove già è forte la presenza di lavoro irregolare e illegalità; la sostituzione dei rapporti di lavoro regolari previsti dalla contrattazione collettiva con le prestazioni occasionali in agricoltura significa perdere le tutele in caso di maternità, malattie e infortuni, così come l'indennità di disoccupazione agricola;

    con tali misure si aumenta la precarietà di giovani e di donne, soprattutto nel Mezzogiorno;

    la stessa relazione tecnica alla legge di bilancio evidenzia che «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale)»,

impegna il Governo:

   ad adottare una strategia per il contrasto della precarietà del lavoro, eliminando le forme che maggiormente riducono le tutele per i lavoratori e pregiudicano una sana competitività del nostro sistema economico, con particolare riguardo ai contratti di prestazione occasionale;

   ad informare periodicamente il Parlamento sugli effetti sull'occupazione conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni occasionali.
9/1238/24. Casu, Scotto, Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante «Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183», prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

    la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come «gravosa» merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 – Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo

a valutare, in sede di eventuale riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.
9/1238/51. Battistoni, Rotelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca misure volte a sostenere l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

    la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

    il progetto in premessa era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

    i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

   considerato che:

    in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

    tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori,

impegna il Governo

ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
9/1238/53. Lomuti, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi e dei precetti che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di contrasto alla povertà e di inclusione nonché di accesso al mondo del lavoro disposte dal provvedimento in titolo, che ben possono così sintetizzarsi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani, sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul sistema Paese;

    i dati e le rilevazioni sulle giovani generazioni fotografano una condizione nazionale di forte svantaggio: tra gli under 35 l'incidenza dei contratti a tempo determinato è doppia rispetto ai lavoratori maturi (23,5 per cento contro il 10,7); scorrendo gli annunci, ad esempio, il 14 per cento fa riferimento a contratti a tempo determinato, il 12 per cento a tirocini o stage (generalmente della durata di 6 mesi e nella gran parte dei casi sottopagati o non pagati), l'8 per cento a collaborazioni occasionali (rapporto INAPP 2022);

    la situazione si aggrava se si prendono a riferimento i dati relativi ai cosiddetti «NEET» – giovani fino a 29 anni che non studiano, non lavorano e non frequentano un corso di formazione;

    l'articolo 27, dedicato all'occupazione giovanile, introduce un incentivo per i datori di lavoro che tra il giugno e il dicembre dell'anno in corso assumono «NEET»;

    nell'ambito del PNRR, con il quale sono disposte misure dirette e indirette in tema di riduzione del divario generazionale, la Missione 5, Componente 1, Riforma Politiche attive del lavoro e formazione prevede il raggiungimento di specifici target, tra i quali un tasso di partecipazione pari al 75 per cento tra donne, disoccupati di lunga durata, persone di età inferiore ai 30 o persone con disabilità tra tutti i destinatari dei programmi e, in particolare, tra gli 800 mila partecipanti alle attività di formazione previste;

    tra gli indicatori-chiave comuni concernenti i giovani, adottati dalla Commissione europea con il regolamento 2021/2106, ad integrazione del regolamento istitutivo del Next generation EU e, segnatamente relativi alla riduzione del divario generazionale, figura l'indicatore n. 14 – «numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno» (dalle misure, dirette e indirette, del PNRR e dallo strumento React EU);

    preso atto dell'assenza di una mappatura relativa alla presenza di NEET per aree del territorio nazionale e di un'analisi delle condizioni di necessità in cui versano, dell'assenza di una valutazione ex ante degli effetti attesi derivanti dalle misure a sostegno dell'occupazione giovanile di cui al provvedimento in titolo in generale e dell'articolo 27,

impegna il Governo

a predisporre, entro il mese di dicembre dell'anno in corso, e a trasmettere alle Camere le risultanze dell'impatto generato, alla predetta data, dalle misure, dirette e indirette, attuative del PNRR nonché delle misure e delle azioni inerenti alle risorse del programma ReactEU, volte a ridurre il divario generazionale e ad incrementare la formazione e l'occupazione giovanile, sulla base degli indicatori-chiave comuni di cui al regolamento indicato in premessa.
9/1238/55. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi e dei precetti che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di contrasto alla povertà e di inclusione nonché di accesso al mondo del lavoro disposte dal provvedimento in titolo, che ben possono così sintetizzarsi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani, sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul sistema Paese;

    i dati e le rilevazioni sulle giovani generazioni fotografano una condizione nazionale di forte svantaggio: tra gli under 35 l'incidenza dei contratti a tempo determinato è doppia rispetto ai lavoratori maturi (23,5 per cento contro il 10,7); scorrendo gli annunci, ad esempio, il 14 per cento fa riferimento a contratti a tempo determinato, il 12 per cento a tirocini o stage (generalmente della durata di 6 mesi e nella gran parte dei casi sottopagati o non pagati), l'8 per cento a collaborazioni occasionali (rapporto INAPP 2022);

    la situazione si aggrava se si prendono a riferimento i dati relativi ai cosiddetti «NEET» – giovani fino a 29 anni che non studiano, non lavorano e non frequentano un corso di formazione;

    l'articolo 27, dedicato all'occupazione giovanile, introduce un incentivo per i datori di lavoro che tra il giugno e il dicembre dell'anno in corso assumono «NEET»;

    nell'ambito del PNRR, con il quale sono disposte misure dirette e indirette in tema di riduzione del divario generazionale, la Missione 5, Componente 1, Riforma Politiche attive del lavoro e formazione prevede il raggiungimento di specifici target, tra i quali un tasso di partecipazione pari al 75 per cento tra donne, disoccupati di lunga durata, persone di età inferiore ai 30 o persone con disabilità tra tutti i destinatari dei programmi e, in particolare, tra gli 800 mila partecipanti alle attività di formazione previste;

    tra gli indicatori-chiave comuni concernenti i giovani, adottati dalla Commissione europea con il regolamento 2021/2106, ad integrazione del regolamento istitutivo del Next generation EU e, segnatamente relativi alla riduzione del divario generazionale, figura l'indicatore n. 14 – «numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno» (dalle misure, dirette e indirette, del PNRR e dallo strumento React EU);

    preso atto dell'assenza di una mappatura relativa alla presenza di NEET per aree del territorio nazionale e di un'analisi delle condizioni di necessità in cui versano, dell'assenza di una valutazione ex ante degli effetti attesi derivanti dalle misure a sostegno dell'occupazione giovanile di cui al provvedimento in titolo in generale e dell'articolo 27,

impegna il Governo

a proseguire nel monitoraggio delle risorse europee, nel rispetto della normativa vigente.
9/1238/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Capo IV del provvedimento in esame reca «Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale»;

    l'articolo 40 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023 e a determinate condizioni, una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo;

    in particolare, si eleva da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 3.000 euro il limite di esenzione dei cosiddetti fringe benefit con l'inclusione anche delle somme erogate o rimborsate al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   considerato che:

    il maggiore beneficio fiscale è una misura di carattere transitorio, prevista per il solo anno 2023, e che trova esclusiva applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico;

    ai fini del riconoscimento del regime di favore, la disposizione non richiede esplicitamente che il figlio sia a carico intero di un genitore, potendosi dunque ritenere entrambi i genitori lavoratori ammessi al beneficio per l'intero limite di esenzione previsto dalla norma;

    sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento sul punto e rimuovere ogni incertezza circa l'ambito di applicazione della disposizione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione al fine di chiarire e confermare, con il primo provvedimento utile, anche di natura interpretativa, che il beneficio di cui all'articolo in esame possa essere riconosciuto a ciascuno genitore anche nei casi in cui il figlio sia a carico ripartito tra i coniugi, essendo la misura finalizzata alla riduzione del carico fiscale del lavoratore e alla promozione del welfare aziendale.
9/1238/60. Lovecchio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale al fine di garantire a quanti sono a rischio di povertà e di emarginazione sociale di fruire delle opportunità e delle risorse necessarie per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella società in cui vivono;

    la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato in numerose famiglie difficoltà nell'accesso all'impiego di bisogni fondamentali ponendoli in una condizione di povertà energetica;

    secondo l'elaborazione dell'ufficio studi della CGIA sui dati del Rapporto OIPE 2020, si stima che in Italia ci siano 4 milioni di nuclei in condizione di povertà energetica. Famiglie che si trovano nell'impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: ovvero il riscaldamento, il raffrescamento, l'illuminazione, l'utilizzo di elettrodomestici, e altro;

    per far fronte a tali aspetti nell'ordinamento nazionale sono stati introdotti i cosiddetti bonus sociali elettrico, gas e idrico, una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico;

    dall'audizione del 23 maggio 2023 tenuta da ARERA sulla povertà energetica nelle Commissioni riunite VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e X Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati è emerso che la platea dei beneficiari (nuclei familiari) dei bonus sociali nel 2021, sono stati poco meno di 2,5 milioni per il bonus elettrico e poco più di 1,5 milioni per quello gas. Nel 2022, sono ulteriormente aumentati, rispettivamente, a oltre 3,7 e 2,4 milioni di nuclei familiari. Per l'anno 2023, l'Autorità stima che i beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas potrebbero ammontare a circa 5 milioni di nuclei familiari;

    nel complesso, nel 2022, per il bonus sociale, sono stati necessari 2.001 milioni di euro per il bonus elettrico e 1.830 milioni di euro per il bonus gas;

   considerato che:

    con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea del regolamento 2023/955 (che modifica il 2021/1060), l'Unione europea istituisce un Fondo sociale per il clima, per un importo massimo di 65 miliardi di euro, con l'impegno di supportare gli Stati, le piccole imprese e le persone fisiche che dovranno apportare cambiamenti per contribuire a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;

    il Fondo dovrà sostenere finanziariamente gli Stati membri nelle loro politiche intese a mitigare l'impatto sociale dell'introduzione del sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada sulle famiglie vulnerabili, sulle microimprese vulnerabili e sugli utenti vulnerabili dei trasporti;

    gli Stati membri devono presentare conseguentemente alla Commissione un piano sociale per il clima entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminate le misure e gli investimenti destinati in particolare alle famiglie in condizioni di povertà energetica o di vulnerabilità;

    per il regolamento, i clienti attivi, le comunità energetiche dei cittadini e gli scambi tra pari di energia rinnovabile possono aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi del presente regolamento attraverso una metodologia dal basso verso l'alto avviata dai cittadini. Essi responsabilizzano e coinvolgono i consumatori e consentono a determinati gruppi di clienti civili di partecipare a misure e investimenti in materia di efficienza energetica, di sostenere l'utilizzo dell'energia rinnovabile da parte delle famiglie e, nel contempo, di contribuire alla lotta contro la povertà energetica. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere il ruolo delle comunità energetiche dei cittadini e delle comunità di energia rinnovabile e considerarle beneficiarie ammissibili del Fondo;

   valutato altresì che:

    affinché si realizzi un modello sociale in cui l'accesso all'energia possa definirsi democratico, equo e sostenibile, risulta cruciale implementare misure strutturali e sistemiche capaci di coniugare benessere e inclusione sociale, all'interno di una cornice in cui il processo di transizione energetica si sviluppi a livello collettivo;

    il contrasto alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale e lavorativa, infatti, devono necessariamente passare dalla lotta alla povertà energetica attraverso misure dall'impatto sociale rilevante, come ad esempio la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER),

impegna il Governo

ad adottare, per i soggetti in condizione di povertà energetica o cosiddetti vulnerabili, misure volte al superamento graduale del meccanismo del bonus sociale elettrico e del gas mediante l'introduzione di interventi più funzionali, capaci di generare maggiori vantaggi ed opportunità, a parità di risorse impegnate, attraverso la partecipazione degli stessi nelle comunità energetiche rinnovabili.
9/1238/69. Cappelletti, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

    in particolare, l'articolo 26 introduce semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, che devono essere adempiuti dal datore di lavoro o dal committente in favore dei lavoratori;

    per effetto delle modifiche proposte agli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997, l'onere informativo del datore di lavoro relativo alla comunicazione di determinati elementi del rapporto di lavoro può ritenersi assolto con l'indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie;

    trattasi, nella specie, degli elementi relativi: alla durata del periodo di prova, del congedo per ferie nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; al diritto dei lavoratori a ricevere la formazione; alla procedura, alla forma e ai termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore; all'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in parte prevedibile, alla programmazione dell'orario normale e straordinario di lavoro, compresi i cambiamenti di turno, e alla sua retribuzione; se il rapporto di lavoro non prevede un orario normale di lavoro programmato, alle informazioni riguardanti la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite, la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite, le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative, il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico; agli enti e agli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

    [ai fini della semplificazione di tutti gli adempimenti informativi cui è tenuto il datore di lavoro ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1997, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro (comma 1, lett. b))];

    la suddetta previsione è stata oggetto di modifica in sede referente al Senato, ove è stato precisato che tale semplificazione non opera relativamente alle informazioni riguardanti il rapporto di lavoro caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili che non prevede un orario normale di lavoro programmato (di cui alla lettera p) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1997;

    in questi casi, tale onere continua dunque ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore, alternativamente, del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro resa all'ispettorato del lavoro in base alla normativa vigente (comma 1, lettera a));

    le richiamate modifiche introdotte relative alla eliminazione di alcuni obblighi informativi che vengono – per effetto dell'intervento normativo – affidati alla contrattazione collettiva e sottratti alla responsabilità di informativa dei singoli datori di lavoro è un arretramento non condivisibile;

    le medesime informazioni non possono essere fornite in modo altrettanto adeguato dalla contrattazione collettiva, in quanto non possono che attenere al contratto individuale;

    sotto altro profilo, per quanto riguarda l'obbligo di informazione gravante sul datore di lavoro o il committente pubblico e privato relativo all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio nella gestione del rapporto di lavoro, il provvedimento in esame specifica che tale obbligo sussiste quando i predetti sistemi siano integralmente automatizzati. Ad ogni modo, tali obblighi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale;

    anche la testé richiamata modifica normativa che impone gli obblighi informativi solo in presenza di sistemi «integralmente» automatizzati e specifica che tali obblighi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale desta preoccupazione. Tali obblighi erano stati introdotti con il cosiddetto Decreto Trasparenza n. 104 del 2022, in fase di recepimento della Direttiva Europea sulle condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili e aprivano nella direzione della trasparenza obbligatoria nel caso di utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati, attribuendo una valenza importante al concetto di trasparenza algoritmica, fermi restando i vincoli dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. La norma aveva permesso l'avvio anche di contestazioni per inadempimenti, come avvenuto per il ricorso contro Uber Eats Italy;

    le novità introdotte dal provvedimento descritto in premessa rappresenta un rilevante passo indietro in termini di garanzie dei diritti dei lavoratori, rispetto ad una realtà in cui, invece, è sempre più diffuso l'utilizzo di sistemi algoritmici e l'Europa stessa si muove per rendere la trasparenza l'elemento cardine del loro utilizzo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti dell'applicazione delle disposizioni esposte in premessa, relativamente agli obblighi informativi in capo al datore di lavoro, per verificare che l'intento di semplificazione introdotto dal provvedimento in esame non si traduca in un allentamento dei presidi nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti di interesse, sotto il profilo della trasparenza.
9/1238/77. Giuliano, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

    in particolare, esso prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

    l'endometriosi è una patologia dell'età riproduttiva, che può esordire già dalla prima mestruazione ed accompagnare la donna fino alla menopausa. Attualmente almeno 190 milioni di persone nel mondo sono affette dalla malattia durante l'età fertile, sebbene alcune di esse possano soffrirne anche oltre la menopausa;

    in Italia è affetto da endometriosi circa il 10-15 per cento delle donne in età riproduttiva e nel 30-50 per cento dei casi si associa ad infertilità;

    l'endometriosi è identificata come malattia invalidante e può causare l'inabilità allo svolgimento delle attività di vita quotidiane;

    la patologia influisce negativamente sull'attività lavorativa in quanto, durante le mestruazioni, spesso si è impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro o si è costretti ad allontanarsi a causa del dolore insopportabile;

    al fine di garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da endometriosi (dal primo al quarto stadio), in attuazione del principio di cui all'articolo 32 della Costituzione, nonché di promuovere la loro piena integrazione anche nel lavoro,

impegna il Governo

a garantire maggiori tutele lavorative alle donne affette dalla patologia, in particolare attraverso il riconoscimento del congedo mestruale per dismenorrea, la previsione di specifici accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro e al lavoro agile o a forme di lavoro maggiormente compatibili con la loro condizione di salute psicofisica, il diritto di usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel caso in cui la persona assistita non sia più idonea all'attività lavorativa, l'inserimento del ginecologo specializzato in endometriosi nella commissione medico-legale INPS.
9/1238/78. Ascari, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Baldino, Piccolotti, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

    in particolare, esso prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

    l'endometriosi è una patologia dell'età riproduttiva, che può esordire già dalla prima mestruazione ed accompagnare la donna fino alla menopausa. Attualmente almeno 190 milioni di persone nel mondo sono affette dalla malattia durante l'età fertile, sebbene alcune di esse possano soffrirne anche oltre la menopausa;

    in Italia è affetto da endometriosi circa il 10-15 per cento delle donne in età riproduttiva e nel 30-50 per cento dei casi si associa ad infertilità;

    l'endometriosi è identificata come malattia invalidante e può causare l'inabilità allo svolgimento delle attività di vita quotidiane;

    la patologia influisce negativamente sull'attività lavorativa in quanto, durante le mestruazioni, spesso si è impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro o si è costretti ad allontanarsi a causa del dolore insopportabile;

    al fine di garantire il diritto alla salute dei soggetti affetti da endometriosi (dal primo al quarto stadio), in attuazione del principio di cui all'articolo 32 della Costituzione, nonché di promuovere la loro piena integrazione anche nel lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori tutele lavorative alle donne affette dalla patologia, in particolare attraverso il riconoscimento del congedo mestruale per dismenorrea, la previsione di specifici accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro e al lavoro agile o a forme di lavoro maggiormente compatibili con la loro condizione di salute psicofisica, il diritto di usufruire dei permessi retribuiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel caso in cui la persona assistita non sia più idonea all'attività lavorativa, l'inserimento del ginecologo specializzato in endometriosi nella commissione medico-legale INPS.
9/1238/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Baldino, Piccolotti, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto dispone, tra le altre previsioni normative, l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, con conseguente drastica riduzione delle tutele assicurate dalle misure per il contrasto alla povertà;

    ogni Stato europeo prevede un «reddito di cittadinanza»: ogni cittadino che si trovi in condizioni di indigenza o comunque al di sotto di una determinata soglia ha diritto ad un sostegno economico che gli consenta una vita dignitosa, a prescindere dalle sue condizioni anagrafiche o dalla composizione del nucleo familiare, per tutto il tempo in cui la necessità perdura, cui fa da contraltare il compimento di ogni sforzo, da parte del beneficiario e da parte delle istituzioni pubbliche, per uscirne;

    nel nostro Paese con lo smantellamento «del reddito di cittadinanza, si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più»;

    l'abolizione del reddito di cittadinanza si inserisce nel contesto preoccupante dei cd. working poor – lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, un fenomeno drammaticamente in crescita nel nostro Paese, così come è crescente la distanza che li separa dal resto dei lavoratori dell'Unione europea;

    secondo quanto riferito dal rapporto Eurostat «In-work poverty in the EU», in Italia circa l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento;

    tra i «goals» dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono ricompresi anche gli obiettivi di «Sconfiggere la povertà» e quello di un assicurare un «Lavoro dignitoso e crescita economica»;

    la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap),

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutte le misure – anche normative – necessarie ad assicurare, in mancanza delle tutele garantite dal Reddito di cittadinanza (RdC), conseguente alla sua abolizione, uno stile di vita dignitoso a coloro che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà.
9/1238/79. Bruno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto dispone, tra le altre previsioni normative, l'abrogazione dell'istituto del reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, con conseguente drastica riduzione delle tutele assicurate dalle misure per il contrasto alla povertà;

    nel nostro Paese con lo smantellamento del reddito di cittadinanza si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più;

    l'abolizione del reddito di cittadinanza si inserisce in un quadro preoccupante che vede a carico del nostro Paese l'apertura di una serie di procedure di infrazione per mancato corretto recepimento di norme europee in materia di lavoro;

    in particolare, la Commissione Ue ha di recente avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per non aver pienamente recepito la direttiva comunitaria sui lavoratori stagionali, volta ad assicurare condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti e una tutela sufficiente dallo sfruttamento. A questa procedura si aggiungono poi i rilievi di Bruxelles in merito alle condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico e all'abuso dei contratti a tempo determinato, che sta peraltro mettendo a rischio l'esecuzione nei tempi previsti dei progetti del PNRR;

    secondo le valutazioni della Commissione europea, la normativa italiana «non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico», inclusi «insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole pubbliche, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'educazione artistica, musicale e coreutica superiore, personale dell'opera, personale degli istituti pubblici di ricerca, operatori forestali e personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco brigata»;

    alcuni di questi lavoratori avrebbero anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, il che costituisce una discriminazione ed è contrario al diritto dell'Ue,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutte le misure – anche normative – necessarie a contrastare il lavoro precario, limitando proroghe e rinnovi di contratti a termine e incentivando economicamente le stabilizzazioni con investimenti in capitale umano, soprattutto per le assunzioni di giovani.
9/1238/80. Scerra, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto dispone, tra le altre previsioni normative, l'abrogazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, con conseguente drastica riduzione delle tutele assicurate dalle misure per il contrasto alla povertà;

    ogni Stato europeo prevede un «reddito di cittadinanza», pur diversamente denominato, ogni cittadino che si trovi in condizioni di indigenza o comunque al di sotto di una determinata soglia ha diritto ad un sostegno economico che gli consenta una vita dignitosa, a prescindere dalle sue condizioni anagrafiche o dalla composizione del nucleo familiare, per tutto il tempo in cui la necessità perdura, cui fa da contraltare il compimento di ogni sforzo, da parte del beneficiario e da parte delle istituzioni pubbliche, per uscirne;

    nel nostro Paese con lo smantellamento del reddito di cittadinanza, si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più;

    tale previsione si inserisce nel contesto preoccupante dei cosiddetti working poor – lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, un fenomeno drammaticamente in crescita nel nostro Paese, così come è crescente la distanza che li separa dal resto dei lavoratori dell'Unione europea;

    tra i «goals» dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sono ricompresi anche gli obiettivi di «Sconfiggere la povertà» e quello di un assicurare un «Lavoro dignitoso e crescita economica»;

    tra le fasce della popolazione maggiormente colpite dal fenomeno del lavoro povero ci sono le donne, il cui lavoro è troppo spesso sottovalutato e sottopagato e che scontano nel nostro Paese, a parità di lavoro, un divario retributivo di genere tra i più alti in Europa;

    il principio della parità di retribuzione è sancito dall'articolo 157 TFUE. Nonostante ciò, in tutta l'Unione europea il divario retributivo di genere persiste e si attesta intorno al 13 per cento e negli ultimi dieci anni è diminuito solo in minima misura;

    la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe senz'altro la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap),

impegna il Governo

ad assumere con urgenza, tutte le iniziative, anche normative finalizzate – nell'ottica della strategia europea volta all'uguaglianza di genere – alla riduzione del gender pay gap, comprese quelle mirate alla trasparenza salariale, affinché non sia mai più tollerato alcun tipo di discriminazione retributiva di genere.
9/1238/81. Scutellà, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 17, commi 4 e 5, integra la vigente disciplina relativa ai percorsi in alternanza scuola-lavoro, ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) dall'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

    in particolare, il comma 4 stabilisce che la progettazione di tali percorsi debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;

    in merito a ciò, si impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, il docente coordinatore di progettazione;

    tale figura, così come annunciato dal Ministro Valditara il 15 maggio 2023, in occasione della quarta puntata della video rubrica «Il Ministro risponde», avrà la responsabilità di coordinare i vari profili educativi dei singoli indirizzi scolastici affinché il percorso scelto sia coerente con le esigenze dello studente;

    tale responsabilità non è, però, accompagnata da un adeguato incremento di risorse che dovrebbero essere conseguenti all'introduzione di una nuova funzione per il docente designato, il quale dovrà dedicare ulteriore tempo ed energie per espletare al meglio il nuovo compito;

    la relazione tecnica fornita dal Governo prevede che la nuova figura dei docenti coordinatori di progettazione venga remunerata a valere delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è assegnato ogni anno a ciascuna istituzione scolastica;

    va evidenziato, tuttavia, che in tal modo si provvede a coprire l'onere per una figura di nuova istituzione, non presente dunque al momento dell'approvazione della legge di bilancio 2023, attraverso delle risorse già stanziate a legislazione vigente;

    a tal fine, bisognerebbe fornire un quadro di sintesi degli emolumenti medi annui lordi ipotizzabili per tali funzioni a titolo di compensi per l'incarico, nonché una quantificazione della platea prevista, al fine di dimostrare la compatibilità tra l'onere previsto e le risorse disponibili nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

    è infatti ormai nota la difficoltà degli istituti scolastici nel far fronte alle nuove funzioni richieste ai docenti senza la previsione di un aumento delle risorse umane ed economiche necessarie al loro efficace espletamento,

impegna il Governo:

   a verificare la compatibilità delle risorse disponibili nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa con la spesa prevista per l'istituzione della figura del docente coordinatore di progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO);

   ad adottare tutte le iniziative necessarie atte a reperire le ulteriori risorse finalizzate a garantire un'adeguata retribuzione per l'espletamento di tali attività.
9/1238/82. Cherchi, Caso, Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, ai commi 4 e 5 dell'articolo 17, integra la vigente disciplina relativa ai percorsi in alternanza scuola-lavoro, ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) dall'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);

    in particolare, il comma 4 stabilisce che la progettazione di tali percorsi debba essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;

    sempre il comma 4 citato prevede l'integrazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte delle imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza con un'apposita sezione con l'indicazione delle misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO (nuovo comma 784-quater); per effetto di una modificazione apportata dal Senato, si specifica che la sezione integrativa del DVR deve indicare altresì «ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti»;

    secondo le linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 1, comma 785 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli studenti durante i PCTO acquisiscono lo status di lavoratori e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si traducono, in particolare, nella frequentazione di un corso di formazione in materia di sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola;

    inoltre, la Carta dei diritti e dei doveri emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevede che gli studenti ricevano una formazione generale preventiva, non inferiore a 4 ore, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e una formazione specifica all'ingresso nell'eventuale struttura ospitante;

    tuttavia, molti studenti lamentano una trascuratezza negli aspetti relativi alla sicurezza e la carenza di adeguate misure in materia di assicurazione e prevenzione antinfortunistica;

    in particolare, dichiarano di essersi presentati sul luogo di lavoro senza aver svolto il corso apposito sulla sicurezza erogato online dal Ministero dell'istruzione e del merito e senza aver beneficiato di ulteriori approfondimenti sul luogo di lavoro;

    lo sviluppo di una vera cultura della prevenzione va dunque promossa a partire dai banchi di scuola, attraverso azioni mirate di formazione, informazione e sensibilizzazione,

impegna il Governo

ad implementare adeguatamente le misure in materia di prevenzione antinfortunistica e ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché i corsi di formazione sull'educazione alla sicurezza e ai diritti e doveri degli studenti-lavoratori vengano obbligatoriamente frequentati dagli studenti prima di attivare un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
9/1238/83. Amato, Cherchi, Caso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento all'esame interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a termine e somministrazioni di lavoro;

    si evidenzia che il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale; dunque le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato;

    tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio di mensa è temporaneamente sospeso e così risparmiare sul costo del lavoro;

    nei mesi di inattività, però, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata. Non compete loro, quindi, alcuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmata a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire un'occupazione a condizioni non negoziabili);

    una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico. Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo;

    tuttavia la suddetta tutela è del tutto insufficiente, posto che: 1) da una lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente «spalmati» sull'intero anno e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul suo ammontare; 2) dall'altro, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari medi a livelli tali da non riuscire a garantire una vita libera e dignitosa;

    con l'articolo 2-bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, si è provato a dare sostegno ai lavoratori con part time ciclico verticale attraverso l'erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2022;

    la politica dei «bonus» risponde essenzialmente a logiche emergenziali, come è accaduto nel periodo della pandemia, mentre per l'annosa problematica del part time ciclico verticale vanno trovate soluzioni strutturali che diano serenità e dignità ai lavoratori,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il riconoscimento della NASpI anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati.
9/1238/84. Caso, Cherchi, Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento all'esame interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a termine e somministrazioni di lavoro;

    si evidenzia che il part time ciclico verticale, definibile anche come orario multi-periodale, si distingue dagli altri contratti di lavoro a tempo parziale verticale per il fatto che l'orario di lavoro dei dipendenti è articolato su base annua anziché su base settimanale; dunque le lavoratrici e i lavoratori, pur se assunti a tempo indeterminato, prestano attività soltanto in alcuni mesi dell'anno a seconda delle esigenze dei datori di lavoro, mentre nei restanti periodi rimangono inattivi, anche se il loro contratto di lavoro rimane ancora in essere a tempo indeterminato;

    tale particolare tipologia contrattuale è utilizzata con una certa frequenza, ad esempio, dalle società appaltatrici operanti nel settore della ristorazione scolastica, per evitare di retribuire i mesi estivi durante i quali il servizio di mensa è temporaneamente sospeso e così risparmiare sul costo del lavoro;

    nei mesi di inattività, però, lavoratrici e lavoratori, oltre a non percepire la retribuzione, sono del tutto privi di sostegno al reddito, in quanto risultano occupati, anche se la loro prestazione lavorativa di fatto non è erogata. Non compete loro, quindi, alcuna forma di cassa integrazione, posto che nei mesi di inattività non si è in presenza di una sospensione o di una riduzione di orario (già programmata a zero ore nel contratto individuale di lavoro), né compete loro la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) in quanto, almeno formalmente, il loro stato di disoccupazione non è involontario, bensì predeterminato ex ante in un contratto di assunzione volontariamente sottoscritto (anche se l'adesione a tale tipologia contrattuale non è quasi mai frutto di una libera scelta, quanto piuttosto determinata dalla necessità di reperire un'occupazione a condizioni non negoziabili);

    una prima tutela della condizione di queste lavoratrici e di questi lavoratori è venuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha incluso i periodi non lavorati nell'anzianità contributiva utile per accedere al trattamento pensionistico. Questo diritto è stato riconosciuto dalla nostra giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio generale di parità di trattamento tra dipendenti a tempo pieno e dipendenti a tempo parziale, principio non solo affermato dal nostro ordinamento interno ma anche dal diritto europeo;

    tuttavia la suddetta tutela è del tutto insufficiente, posto che: 1) da una lato, i contributi annui complessivi versati vengono semplicemente «spalmati» sull'intero anno e non invece riconosciuti, sia pure figurativamente, per i periodi non lavorati, e quindi valgono per la data di accesso alla pensione ma non incidono sul suo ammontare; 2) dall'altro, rimane a monte del tutto irrisolto il problema della copertura reddituale per i periodi di inattività, mediante un ammortizzatore sociale che perlomeno riduca lo stato di disagio economico e sociale di una fascia di manodopera retribuita con salari medi a livelli tali da non riuscire a garantire una vita libera e dignitosa;

    con l'articolo 2-bis, inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, si è provato a dare sostegno ai lavoratori con part time ciclico verticale attraverso l'erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l'anno 2022;

    la politica dei «bonus» risponde essenzialmente a logiche emergenziali, come è accaduto nel periodo della pandemia, mentre per l'annosa problematica del part time ciclico verticale vanno trovate soluzioni strutturali che diano serenità e dignità ai lavoratori,

impegna il Governo

nei limiti delle risorse disponibili, a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, il riconoscimento della NASpI anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati.
9/1238/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Cherchi, Amato, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31 reca misure inerenti le attività liquidatorie dell'Alitalia;

    il settore del trasporto aereo rappresenta una modalità di trasporto cruciale per il nostro Paese, anche per la conformazione geografica dello stesso;

    il trasporto aereo è inoltre un settore di importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale perché contribuisce ad aumentare il traffico di passeggeri e merci e quindi la competitività del Paese e garantisce ai cittadini il diritto alla mobilità in tutto il mondo, previsto costituzionalmente anche in ambito europeo;

    tra le attività istituzionali di cui si occupa il Ministero in questo ambito c'è la sottoscrizione ogni tre anni degli accordi di programma tra lo Stato e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e lo Stato e la società ENAV S.p.A. (Ente Nazionale di Assistenza al Volo);

    a gennaio 2022 l'ENAC ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano Nazionale Aeroporti, a seguito del mandato ricevuto dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) per la revisione del precedente Piano del 2015;

    la bozza di piano è stata predisposta dall'ENAC e posta in consultazione il 19 ottobre 2022, fino al 21 novembre 2022;

    la bozza del Piano Nazionale Aeroporti (PNA), è un documento di indirizzo per lo sviluppo del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che disegna il perimetro dell'aviazione civile fino al 2035, in linea con le tematiche di sostenibilità ambientale, digitalizzazione e innovazione tecnologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),

impegna il Governo

a provvedere con urgenza all'adozione del Piano Nazionale Aeroporti dando particolare rilievo alle proposte presentate dall'ENAC, al fine di valorizzare le risorse previste dal PNRR, al fine anche di aumentare gli occupati nel settore aeroportuale.
9/1238/85. Cantone, Iaria, Fede, Traversi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35, prevede l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese dell'autotrasporto;

    l'Autorità di regolazione nel settore dei trasporti è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 come modificato dall'articolo 36 del successivo decreto-legge n. 1 del 2012;

    essa è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;

   considerato che:

    all'articolo 35, comma 1, il Governo ammette che le misure poste in essere per mitigare gli effetti derivanti dagli aumenti di carburante sia necessario l'esonero dal contributo dovuto per il finanziamento dell'autorità di regolazione dei trasporti,

impegna il Governo

al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, non siano tenute al versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti.
9/1238/86. Traversi, Iaria, Cantone, Fede, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35, prevede l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese dell'autotrasporto;

    la patente professionale consente di guidare automezzi non inclusi nella categoria B. La patente C permette di condurre macchine operatrici eccezionali e autoveicoli destinati al trasporto di cose e di merci la cui massa complessiva, a pieno carico, sia superiore alle 3,5 tonnellate;

    i costi per l'ottenimento della patente professionale – circa mille euro – nonché i tempi per averla sono divenuti nel tempo insostenibili. Per questa ragione, attraverso il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 era stato previsto il cosiddetto bonus patenti;

    la misura, ritenuta efficace è stata poi reintrodotta con modifiche dall'articolo 10, commi da 3-terdecies a 3-quinquies del Decreto Milleproroghe, gestito dal MIT di concerto con le partecipate SOGEI e CONSAP ed è operativo da febbraio 2023 con l'avvio della piattaforma apposita utile all'adesione di autoscuole e utenti,

impegna il Governo

a sostenere gli autisti e conducenti professionali di mezzi pesanti rendendo detraibili i costi e le spese documentate per il conseguimento della patente, dei titoli professionali e delle abilitazioni professionali (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci nonché per la partecipazione agli esami, per la frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento e formazione iniziale e periodica finalizzati al rinnovo e al conseguimento delle certificazioni obbligatorie CQC.
9/1238/87. Fede, Iaria, Cantone, Traversi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Lovecchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai comuni;

    il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto ma la carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

    le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità e al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti,

impegna il Governo

a prevedere interventi volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.
9/1238/88. Iaria, Fede, Traversi, Cantone, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 35, prevede l'esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese dell'autotrasporto;

    il settore è stato fortemente riformato da una serie di disposizioni europee nell'ambito del pacchetto mobilità. Di particolare interesse il regolamento (UE) 2020/1054 sui tempi di guida e riposo dei conducenti e sul tachigrafo digitale;

    il monitoraggio corretto delle ore di guida e dei periodi di riposo dei conducenti di mezzi pesanti è fondamentale per una efficace gestione della flotta, nonché per aumentare la sicurezza sul lavoro e su strada e garantire un ambiente lavorativo regolato in modo uniforme;

    la moderna tecnologia mette a disposizione strumenti sofisticati ed efficienti per la gestione delle risorse umane da qualsiasi luogo e in qualunque momento; gli organi di vigilanza hanno già approvato diversi sistemi digitali per la rilevazione delle presenze, software personalizzabili e progettati per fornire ottime prestazioni;

    l'utilizzo scorretto del tachigrafo digitale installato sui veicoli pesanti è una conseguenza della sua mancata equiparazione ad altri strumenti di rilevazione presenze dei conducenti, che ne permettano una rilevazione certa degli impegni da retribuire per la reale prestazione lavorativa;

    l'alterazione del tachigrafo digitale è da una parte un modo per far lavorare di più il camionista contenendo i costi, dall'altro è un espediente rischioso perché mette in pericolo le prestazioni e la vita del camionista stesso. Sempre più frequenti sono i casi di denunce in seguito a controlli che riscontrano la manomissione dei tachigrafi;

    poiché i numeri della oramai consueta e triste strage delle morti in strada sono noti: secondo quanto riferisce la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, analizzando le attività svolte nel corso dell'anno 2022, sulle strade italiane, sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi, in aumento rispettivamente del 7,8 per cento e dell'11,1 per cento rispetto al 2021;

    alla luce di tale strage, si noti che quanto riportato in merito all'alterazione del tachigrafo digitale non solo costituisce reato, ma è contrario alla sicurezza stradale, fondamentale per tutti coloro che viaggiano su 2 e 4 ruote, ma anche per i pedoni,

impegna il Governo

ad equiparare il tachigrafo digitale al rilevatore di presenze, nonché ad adottare ogni iniziativa utile affinché, in attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto siano gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
9/1238/89. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

   considerato che:

    con riferimento non solo al Capo I, relativo a nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, il provvedimento in esame innova profondamente la disciplina in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro, continuando a riconoscere ad ANPAL numerosi compiti di notevole rilevanza;

    in particolare, l'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione (Adi), indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza e, in tale ambito, molti e diversi sono i compiti attribuiti ad ANPAL e, secondo quanto ivi previsto, si precisa che ANPAL svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: recepisce dalle Regioni gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza ai fini della percezione del Reddito di cittadinanza (RdC); autorizza le cosiddette agenzie per il lavoro ovvero operatori per l'offerta di servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, iscritti ad apposito Albo; gestisce la cosiddetta procedura di accreditamento mediante la quale l'ANPAL, insieme a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità ad erogare servizi per il lavoro, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro; è sentita, insieme al Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'azione di uno o più decreti del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la previsione delle modalità di richiesta della misura di Adi, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato;

    in virtù di quanto poi previsto all'articolo 5 del provvedimento in esame, ANPAL è ancora soggetto coinvolto nell'ambito della predisposizione di un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme per il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

    altresì con riguardo all'istituendo Osservatorio sulle povertà, nonché coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'Adl e del Supporto per la formazione e il lavoro, l'articolo 11 prevede che l'ANPAL sia sentita per l'annuale predisposizione degli interventi da parte del Ministero del lavoro;

    rispetto all'articolo 12 del provvedimento in esame che istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro (SpFL), si prevede ancora che il Ministro del lavoro, sentita ANPAL, adotti un decreto di individuazione delle misure per il coinvolgimento, nei percorsi formativi e di attivazione lavorativa, dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione e la loro remunerazione, nonché per il monitoraggio della misura, ancora anche con il coinvolgimento di ANPAL e Anpal Servizi S.p.A. (comma 11). Stesso coinvolgimento di ANPAL è previsto per la definizione delle modalità di trasmissione delle liste di disponibilità dei beneficiari del SpFL – nonché dell'Adi, della NASPI e di eventuali altre forme di sussidio o di misure per l'inclusione attiva (comma 13);

    all'articolo 27 del provvedimento in esame che riconosce un incentivo ai datori di lavoro privati per le nuove assunzioni, si autorizza altresì l'ANPAL a riprogrammare le misure relative agli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 di giovani e donne e per quelle effettuate nel medesimo biennio nelle regioni del Sud, in relazione al mancato assorbimento da parte di tali misure delle risorse ad esse assegnate. In particolare, la ripartizione regionale delle risorse previste a sostegno della misura richiamata è demandata ad apposito decreto adottato da ANPAL (comma 5-bis, lett. a)),

impegna il Governo

al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a garantire la continuità di ANPAL, a tal fine individuando le modalità più idonee a valorizzare la sua preziosa attività e l'expertise raggiunto.
9/1238/90. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Gribaudo, Mari, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

   considerato che:

    l'articolo 28-bis – inserito dal Senato – e il comma 3 – anch'esso inserito dal Senato – dell'articolo 42, sulla scia di proposte emendative M5S, recano proroghe di alcune norme transitorie in materia di lavoro agile. In particolare, l'articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al suddetto istituto da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022;

    il comma 3-bis dell'articolo 42 invece proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 altre disposizioni transitorie, relative sia al diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente;

   valutato che:

    l'odierna conformazione del mercato del lavoro rende quantomai necessario il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa non in presenza, genericamente ricondotte al lavoro agile, finora oggetto di limitate sperimentazioni e timidi tentativi di attuazione;

    anche a causa della pandemia da COVID-19, diverse realtà hanno fatto ricorso, in quella fase emergenziale, a modelli organizzativi di lavoro disciplinati già da tempo nel nostro ordinamento, scoprendone tuttavia punti di forza e di debolezza che sono stati messi al centro di un ampio e diffuso dibattito tuttora in corso;

    tra i fattori imprescindibili del lavoro agile rivestono un ruolo strategico la «cultura organizzativa» e le «tecnologie digitali» in una logica di «cambio di gestione», ovvero di gestione del cambiamento organizzativo per valorizzare al meglio le opportunità rese disponibili dalle nuove tecnologie;

    le tecnologie digitali sono fondamentali per rendere possibili nuovi modi di lavorare, sono da considerarsi, quindi, un fattore indispensabile del lavoro agile. Il livello di digitalizzazione permette di creare spazi di lavoro digitali virtuali, nei quali la comunicazione, la collaborazione e la socializzazione non dipendono da orari e luoghi di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, ogni iniziativa volta a prevedere adeguate risorse da destinare alla promozione del lavoro agile, nonché completare i piani di intervento pubblico per la connettività ultraveloce, ove necessario.
9/1238/91. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alcune delle misure del provvedimento in esame sostanzialmente liberalizzano il ricorso ai contratti a termine e nulla dispongono rispetto alla urgente necessità di fissare una soglia minima sotto cui nessun contratto collettivo deve mai scendere;

   considerato che:

    il sistema di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale;

    i titoli AFAM hanno valore legale equiparato ai titoli universitari;

    valutato che:

    da circa 20 anni, le assunzioni in ruolo dei docenti AFAM sono avvenute esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie nazionali dopo aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento e, stante ciò, in data 29 marzo 2023 è stato emanato il decreto ministeriale n. 180, che sancisce una nuova procedura di reclutamento dei docenti AFAM attraverso l'istituzione dei concorsi di sede, senza prevedere una tutela ad hoc (seppur transitoria) per i docenti precari che hanno già maturato tre anni di servizio e non inseriti nella precedente graduatoria 205-bis;

    si tratta tra l'altro di docenti precari che hanno acquisito un'esperienza professionale sul campo, svolgendo efficacemente il servizio in condizioni di indescrivibile difficoltà durante il durissimo periodo della pandemia;

    tale modo di procedere crea inevitabilmente una discriminazione dei docenti precari AFAM rispetto agli omologhi colleghi che, inseriti nella graduatoria 205-bis, sono stati gradualmente stabilizzati con un contratto a tempo indeterminato;

    dal citato scorrimento ne è altresì derivato che molte graduatorie nazionali sono ormai attualmente esaurite sicché, al fine di garantire la continuità didattica, nei Conservatori di Musica e nelle Accademie, sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, per la copertura dei posti vacanti, con l'utilizzo delle graduatorie d'istituto cui si è acceduto sulla base di regolari bandi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento di concorsi estremamente selettive, con rigorosa valutazione dei titoli di studio, didattici, culturali, artistici e professionali;

   ritenuto che:

    il summenzionato decreto ministeriale n. 180 è suscettibile di determinare una forte disparità di trattamento e una grave discriminazione tra gli attuali precari AFAM che hanno maturato tre anni di servizio e coloro che, con il medesimo requisito dei 3 anni di servizio, hanno ottenuto un contratto a tempo indeterminato, mediante l'inserimento in una graduatoria nazionale;

    inoltre, il decreto n. 180 non pare tener conto delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che invitano lo Stato italiano a dare applicazione per tutto il pubblico impiego alla sanzione della riqualificazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a termine successivi che hanno superato i tre anni di servizio, anche non continuativi, richiamando la clausola dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e il principio comunitario di non discriminazione, clausola e principio di diretta applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia garantita l'apertura di una finestra temporale per l'inserimento in una graduatoria nazionale finalizzata al ruolo (205-ter) dei docenti AFAM aventi tre anni di servizio ovvero una prima sessione di concorsi di sede per soli titoli, con una procedura riservata, finalizzata al ruolo di quei docenti AFAM aventi tre anni di servizio e già in servizio presso un'istituzione, con conseguente stabilizzazione nella sede di lavoro dei docenti già selezionati da quella istituzione attraverso le graduatorie di Istituto.
9/1238/92. Torto, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Mari, Santillo, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

   considerato che:

    le misure previste a favore delle donne nel mercato del lavoro previste nell'ambito del provvedimento in esame risultano decisamente inadeguate e insufficienti;

    nonostante molto sia cambiato negli ultimi decenni, diversi fenomeni mostrano una pervicacia anacronistica disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro;

    il nuovo rapporto di Save the children, Equilibriste, la maternità in Italia, fotografa condizioni note legate alla scarsa partecipazione e alle difficili condizioni lavorative delle donne, ma anche a come si trasformano le scelte e i costumi per non soccombere a una vita troppo lontana da desideri e aspettative;

    basti solo ricordare che nel 2022, per gli uomini di età compresa tra i 25 e i 54 anni il tasso di occupazione totale è dell'82,7 per cento e varia dal 76,1 per cento dei senza figli, crescendo a 90,4 per cento per chi ha un figlio minore, e al 90,8 per cento per chi ne ha due «spiega il rapporto. Per le donne la dinamica è inversa: il tasso di occupazione totale è più basso, 62 per cento, con il picco massimo (67 per cento) tra le donne senza figli, e il picco minimo 56,1 per cento tra quelle con due figli minori». Nel mezzo ci sono le donne con un figlio minore;

    la fotografia è chiara: gli uomini partecipano maggiormente al marcato lavoro, con percentuali crescenti se il nucleo familiare si allarga, nella accezione tradizionale per cui è il padre di famiglia a procacciare il reddito; viceversa, le donne sono meno occupate e lo sono sempre meno se optano per la maternità;

    il divario nella partecipazione al mercato del lavoro fra uomini e donne assume poi caratteristiche nette lungo le differenze geografiche e lungo il livello di istruzione. Nel Mezzogiorno, infatti, l'occupazione femminile è ferma al 35,3 per cento; mentre in Italia nel 2021 le donne con al più la licenza media era occupata per il 30,5 per cento, contro il 70 per cento delle laureate, per gli uomini le percentuali erano rispettivamente del 64 per cento e del 71 per cento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di aumentare le tutele per le lavoratrici – con particolare attenzione per la maternità – riducendo l'incidenza della precarietà, costruendo una efficiente rete di servizi pubblici e di welfare, eliminando le disparità salariali che sono una delle prime molle – insieme a forme contrattuali instabili – che inducono le donne alla fuoriuscita dal mondo del lavoro.
9/1238/93. Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei princìpi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza (RdC) – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

    si noti che, diversamente denominato, ogni Stato europeo – anche l'Ungheria dal 1993 – prevede un RdC: ogni cittadino che si trovi in condizioni di indigenza o comunque al di sotto di una determinata soglia ha diritto ad un sostegno economico che gli consenta una vita dignitosa, a prescindere dalle sue condizioni anagrafiche o dalla composizione del nucleo familiare, per tutto il tempo in cui la necessità perdura, cui fa da contraltare il compimento di ogni sforzo, da parte del beneficiario e da parte delle istituzioni pubbliche, per uscirne;

    nel nostro Paese con lo smantellamento del RdC, «si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più. Difficile sottovalutare la portata storica di una simile scelta» (Cristiano Gori, «Alleanza contro la povertà»);

    tra l'altro, l'accanimento del Governo contro il RdC e il sistema di inclusione lavorativa, motivato con la «sindrome del divano» che avrebbe procurato ai suoi beneficiari, è smentito dalle recentissime analisi e dai dati diramati dall'Ufficio parlamentare di bilancio dai quali si riscontra, al contrario, come l'integrazione tra il sussidio e le politiche attive del lavoro funzionasse: nonostante l'avvio difficoltoso, causato anche dalla concomitante pandemia, oltre il 30 per cento dei beneficiari complessivamente gestiti dai Centri per l'impiego ha attivato un rapporto di lavoro durante la fruizione della misura e a questo sarebbe dovuta la riduzione dei beneficiari del sussidio, diminuiti dalla fine della pandemia di oltre il 25 per cento;

   considerato che:

    dalle audizioni svolte nel corso dell'esame al Senato del provvedimento in esame, nonché dalle elaborazioni più recenti, emerge il profilo dei non aventi diritto alla nuova misura «nazionale» contro la povertà denominata «Assegno di inclusione» (Adi), in quanto considerati «occupabili» e pertanto destinatari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) – un sostegno monetario «di attivazione al lavoro» per un massimo di 12 mesi subordinato alla partecipazione a progetti di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro – ed emerge, segnatamente, l'illogicità delle predette categorizzazioni basate su criteri valoriali;

    l'assunto oggettivo di base, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo è il seguente: tutti coloro tra i 18 e i 59 anni di età, non disabili e non impegnati nella cura di persone che siano inabili o inadatti al lavoro (anziani o persone inserite in programmi certificati di cura e di assistenza dei servizi socio-sanitari, minorenni o persone con disabilità), perderanno il RdC e non rientreranno nella categoria dei beneficiari del nuovo Assegno di inclusione;

    è opportuno ricordare che i tassi di povertà più bassi in Italia si registrano nei nuclei con anziani, i quali rientreranno nella categoria dei beneficiari dell'ADI, mentre i tassi di povertà più alti si registrano nei nuclei con capofamiglia tra i 45 e i 54 anni;

    gli «occupabili» costituirebbero, ai sensi del provvedimento in esame, la categoria di soggetti con maggiori probabilità di riuscire a trovare un lavoro e per questo non avrà diritto al nuovo Adi: in realtà, come rilevato anche dall'ISTAT, non risulterebbe molto «occupabili», in quanto solo il 30 per cento ha una istruzione superiore alla scuola dell'obbligo, il 65,5 per cento vive nel Mezzogiorno, nella gran parte dei casi è «non più giovane», il 60 per cento ha oltre 40 anni;

    la categoria degli «occupabili» risulta essere dunque composta da «persone sole o di coppie senza figli, non più giovani, con bassi livelli di istruzione e residenti nel Mezzogiorno, dove la domanda di lavoro è molto bassa»;

   valutato che:

    l'illogicità e l'iniquità della categorizzazione emerse sono la conseguenza della scelta compiuta a monte dal Governo: il criterio individuato alla base della categorizzazione non può essere in grado di selezionare chi, tra gli attuali percettori di RdC, abbia la maggiore possibilità di vicinanza con il mercato del lavoro perché non tiene conto delle condizioni personali, ma di quelle anagrafiche o familiari, senza alcuna connessione con la formazione scolastica, le competenze o la storia lavorativa;

    l'occupabilità non ha nulla a che vedere con la persona e, come rilevato anche in sede di audizioni, «nessun altro Paese adotta una definizione di occupabilità priva di qualunque riferimento alle caratteristiche dei soggetti interessati»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ogni iniziativa di carattere normativo affinché, nel prossimo provvedimento utile, la nuova misura di Adi sia modificata nella sua natura e, pertanto, resa strumento universale di integrazione e sostegno al reddito, conseguentemente trasformando il nuovo SFL quale ulteriore possibilità a disposizione dei soggetti tra i 18 e i 59 anni.
9/1238/94. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza (RdC) – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

    si noti che, diversamente denominato, ogni Stato europeo – anche l'Ungheria dal 1993 – prevede un RdC: ogni cittadino che si trovi in condizioni di indigenza o comunque al di sotto di una determinata soglia ha diritto ad un sostegno economico che gli consenta una vita dignitosa, a prescindere dalle sue condizioni anagrafiche o dalla composizione del nucleo familiare, per tutto il tempo in cui la necessità perdura, cui fa da contraltare il compimento di ogni sforzo, da parte del beneficiario e da parte delle istituzioni pubbliche, per uscirne;

    nel nostro Paese con lo smantellamento del RdC, «si cancella il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita minimamente decente. Questo diritto viene assicurato da tutti i paesi europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più. Difficile sottovalutare la portata storica di una simile scelta» (Cristiano Gori, «Alleanza contro la povertà»);

    tra l'altro, l'accanimento del Governo contro il RdC e il sistema di inclusione lavorativa, motivato con la «sindrome del divano» che avrebbe procurato ai suoi beneficiari, è smentito dalle recentissime analisi e dai dati diramati dall'Ufficio parlamentare di bilancio dai quali si riscontra, al contrario, come l'integrazione tra il sussidio e le politiche attive del lavoro funzionasse: nonostante l'avvio difficoltoso, causato anche dalla concomitante pandemia, oltre il 30 per cento dei beneficiari complessivamente gestiti dai Centri per l'impiego ha attivato un rapporto di lavoro durante la fruizione della misura e a questo sarebbe dovuta la riduzione dei beneficiari del sussidio, diminuiti dalla fine della pandemia di oltre il 25 per cento;

   considerato che:

    dalla scelta compiuta a monte da parte del Governo – lo smantellamento del RdC, effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione – emerge chiaramente una illogicità e iniquità nella categorizzazione dei soggetti beneficiari delle nuove misure per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro tale per cui la platea appare decisamente ristretta,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di carattere normativo affinché, nel prossimo provvedimento utile, la platea di beneficiari della nuova misura di AdI citata in premessa (articolo 2, comma 1) sia estesa anche ai nuclei in cui non sono presenti persone con disabilità o componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.
9/1238/95. Donno, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

   considerato che:

    le misure previste a favore delle donne nel mercato del lavoro previste nell'ambito del provvedimento in esame risultano decisamente inadeguate e insufficienti;

    nonostante molto sia cambiato negli ultimi decenni, diversi fenomeni mostrano una pervicacia anacronistica disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro;

    il nuovo rapporto di Save the children, Equilibriste, la maternità in Italia, fotografa condizioni note legate alla scarsa partecipazione e alle difficili condizioni lavorative delle donne, ma anche a come si trasformano le scelte e i costumi per non soccombere a una vita troppo lontana da desideri e aspettative;

    basti solo ricordare che nel 2022, per gli uomini di età compresa tra i 25 e i 54 anni il tasso di occupazione totale è dell'82,7 per cento e varia dal 76,1 per cento dei senza figli, crescendo a 90,4 per cento per chi ha un figlio minore, e al 90,8 per cento per chi ne ha due spiega il rapporto. Per le donne la dinamica è inversa: il tasso di occupazione totale è più basso, 62 per cento, con il picco massimo (67 per cento) tra le donne senza figli, e il picco minimo 56,1 per cento tra quelle con due figli minori. Nel mezzo ci sono le donne con un figlio minore;

    la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contribuisce a tenere ancora le donne in scacco: il 74 per cento del lavoro di cura ricade su di loro con 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito su base giornaliera, oltre 3 ore al giorno in più degli uomini per cui il computo è di 1 ora e 48 minuti;

    fare figli espone alla povertà, a fronte di politiche inadeguate rivolte alle famiglie, servizi educativi per l'infanzia insufficienti e maldistribuiti sul territorio. Infatti, nelle famiglie con un maggior numero di componenti l'incidenza della povertà assoluta è più alta. Le carenze sistemiche e il sovraccarico di cura che ricade sulle spalle delle donne spostano spesso sui nonni il peso della compensazione, al punto che nelle graduatorie scolastiche la vicinanza al domicilio dei nonni compare come un requisito per le ammissioni, o viceversa porta il 74,6 per cento delle donne che si sono dimesse nel 2021 a indicare come motivazione l'assenza di parenti di supporto. Un tema che apre a possibili considerazioni sul benessere delle anziane e degli anziani, spesso supplenti estensivi nella cura familiare, e sulla piena emancipazione sociale e culturale fra generazioni;

    in questo scenario molte coppie – a forza di posporre la scelta della genitorialità – si trovano costrette a valutare o percorrere le tecniche di procreazione medicalmente assistita con alterne vicende. Oppure, a rinunciare ai propri desideri in un'ottica di sopravvivenza economica, lavorativa e sociale. Non a caso, il nostro è un paese in cui la fecondità desiderata è molto distante dalla fecondità realizzata. Ci sono figli e figlie desiderati che non nascono perché il prezzo da pagare per le donne, come abbiamo visto, è troppo alto,

impegna il Governo

anche tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro in Italia, con specifico riguardo al lavoro femminile, ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di attuare pienamente e celermente l'impegno preso con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l'allargamento dei servizi pubblici rivolti alla fascia 0-2 anni del 33 per cento entro il 2027 per poi arrivare al 45 per cento entro il 2030 come previsto dagli obiettivi di Barcellona, anche avvalendosi della co-progettazione dei servizi con la comunità educante, come già è avvenuto di recente nella città di Roma.
9/1238/96. Carmina, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Boldrini, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    alla luce dei principi che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, è evidente la torsione cui occorre sottoporli al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le misure in materia di sedicente contrasto alla povertà e di inclusione, nonché di accesso al mondo del lavoro, disposte dal provvedimento in esame e che possono così riassumersi: smantellamento del reddito di cittadinanza – effettiva misura universale di contrasto alla povertà e di inclusione –, categorizzazione valoriale all'interno della stessa soglia di povertà, liberalizzazione dei contratti a termine – che sprigionerà tutta la sua forza distruttrice in particolare sui giovani sui loro progetti di vita e sul loro futuro ricadendo, dunque, sul nostro sistema Paese;

   considerato che:

    le misure previste a favore delle donne nel mercato del lavoro previste nell'ambito del provvedimento in esame risultano decisamente inadeguate e insufficienti;

    nonostante molto sia cambiato negli ultimi decenni, diversi fenomeni mostrano una pervicacia anacronistica disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro;

    il nuovo rapporto di Save the children, Equilibriste, la maternità in Italia, fotografa condizioni note legate alla scarsa partecipazione e alle difficili condizioni lavorative delle donne, ma anche a come si trasformano le scelte e i costumi per non soccombere a una vita troppo lontana da desideri e aspettative;

    basti solo ricordare che la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contribuisce a tenere ancora le donne in scacco: il 74 per cento del lavoro di cura ricade su di loro con 5 ore e 5 minuti di lavoro non retribuito su base giornaliera – oltre 3 ore al giorno in più degli uomini per cui il computo è di 1 ora e 48 minuti;

    fare figli espone alla povertà, a fronte di politiche inadeguate rivolte alle famiglie, servizi educativi per l'infanzia insufficienti e maldistribuiti sul territorio. Infatti, nelle famiglie con un maggior numero di componenti l'incidenza della povertà assoluta è più alta. Le carenze sistemiche e il sovraccarico di cura che ricade sulle spalle delle donne spostano spesso sui nonni il peso della compensazione, al punto che nelle graduatorie scolastiche la vicinanza al domicilio dei nonni compare come un requisito per le ammissioni, o viceversa porta il 74,6 per cento delle donne che si sono dimesse nel 2021 a indicare come motivazione l'assenza di parenti di supporto. Un tema che apre a possibili considerazioni sul benessere delle anziane e degli anziani, spesso supplenti estensivi nella cura familiare – e sulla piena emancipazione sociale e culturale fra generazioni;

    in questo scenario, però, qualcosa si muove. È confutata dai fatti la credenza per cui le donne hanno come principale aspirazione quella di mettere su famiglia e realizzarsi come madri. L'Italia, al contrario, conferma il trend europeo per cui là dove le donne lavorano, nascono più bambini e bambine – dimostrando come le donne non siano affatto votate al compromesso fra il pane e le rose;

    dal canto loro, i padri del nuovo millennio non rispondono più al modello anni Cinquanta: stanno cambiando con tutta calma, ma con costanza. Sono maggiormente protagonisti della cura e a volte anche delle rinunce; segnano un cambiamento culturale importante disegnando una nuova presenza affettiva. Inoltre, affrontano mansioni un tempo inimmaginabili e partecipano in maniera più convinta anche ai congedi di paternità ridisegnati di recente. Nel 2013 ad esempio la quota di padri che aveva usufruito del congedo di paternità era al 19,23 per cento, mentre nel 2021 è salita al 57,6 per cento;

    è dunque fondamentale incentivare una maggiore condivisione del lavoro di cura nella primissima infanzia, ma anche mettere in moto un cambiamento culturale e sociale intorno ai ruoli genitoriali, riducendo la concezione sacrificale e santificata della madre, e dando ai padri il giusto e legittimo peso nella vita dei figli. Sulla lunga distanza ciò significa anche redistribuire il lavoro di cura in maniera equa,

impegna il Governo

a estendere da 10 a 15 giorni il congedo di paternità a tutte le categorie di lavoratori, anche autonomi e iscritti alla Gestione Separata, in forma obbligatoria, non cedibile e retribuibile al 100 per cento.
9/1238/97. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 22 del decreto-legge oggetto di conversione modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

    il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in attuazione della legge 1 aprile 2021, n. 46 recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.», ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico con l'obiettivo di semplificare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del welfare familiare;

    di fatto l'assegno unico e universale, dunque, sostituisce i benefici che erano previsti per i genitori lavoratori, tra i quali le detrazioni per i figli a carico e l'assegno per il nucleo familiare;

    tuttavia, nella scorsa legislatura, in diverse sedi, è stato rilevato un vuoto normativo; in particolare, durante l'esame dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico (A.G.333), la XII Commissione della Camera, in sede di parere ha espresso la seguente osservazione: «Sempre in riferimento ai requisiti soggettivi del richiedente, si segnala la condizione di alcuni cittadini italiani residenti all'estero. I cosiddetti “non residenti Schumacker” possono attualmente fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e quindi anche per i figli a carico, in quanto producono più del 75 per cento del loro reddito complessivo in Italia e a patto che non usufruiscano di analoghi benefici dal Paese di residenza. Inoltre, alcuni soggetti residenti all'estero, anche non cittadini italiani, tra i quali anche i lavoratori a contratto operativi presso la rete del MAECI, ottengono oggi prestazioni, come gli assegni al nucleo familiare, in applicazione sia della normativa italiana in materia che di accordi bilaterali e multilaterali (regolamenti comunitari) di sicurezza sociale stipulati dall'Italia, cioè di strumenti giuridici sovranazionali che si impongono sulle legislazioni nazionali. Si ritiene pertanto opportuno prevedere le necessarie disposizioni affinché si salvaguardi anche con l'assegno unico e universale il valore di tali benefici a favore dei soggetti di cui sopra, i quali diversamente non potrebbero fruirne, in assenza del requisito di residenza e domicilio in Italia.»;

    sempre durante la scorsa legislatura, in sede di esame del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (cosiddetto decreto semplificazioni), la III Commissione della Camera, in sede consultiva, con riferimento all'articolo 38 del provvedimento, concernente misure di sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico, segnalava l'opportunità di individuare misure di sostegno per il nucleo familiare da destinare al personale a contratto in servizio presso la rete estera;

    ad oggi tale vulnus normativo, che esclude dal beneficio delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia i figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non risulta colmato;

    durante l'esame della legge di bilancio 2023, nella seduta del 23 dicembre 2022, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/00643-bis-AR/182 Lomuti che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo: «ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'estensione del diritto alle detrazioni per carichi di famiglia anche ai figli minori di 21 anni del personale a contratto negli uffici all'estero del MAECI, al fine di garantire e sostenere la genitorialità.»;

    il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato,

impegna il Governo

a dare urgentemente seguito all'impegno dell'ordine del giorno n. 9/00643-bis AR/182, integralmente richiamato in premessa.
9/1238/98. Onori, Lomuti, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione, indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza; tale misura, prevista dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa e intende sostituirsi al reddito di cittadinanza che viene abolito dal 1° gennaio 2024;

    il Rapporto sulla politica di bilancio dell'ufficio parlamentare di bilancio (UPB), pubblicato il 20 giugno 2023, esamina le tendenze recenti e le prospettive dell'economia italiana e della finanza pubblica e contiene approfondimenti tematici che riguardano il nuovo quadro di governance europea, la riforma delle misure di contrasto alla povertà e l'impatto distributivo dell'inflazione sulle famiglie;

    il predetto rapporto reca un approfondimento proprio sul Reddito di cittadinanza (RdC) e sull'Assegno di inclusione (AdI) che il provvedimento all'esame istituisce e rappresenta che «dei quasi 1,2 milioni di nuclei beneficiari di RdC, circa 400.000 (il 33,6 per cento) sono esclusi dall'AdI perché al loro interno non sono presenti soggetti tutelati. Dei restanti 790.000 nuclei in cui sono presenti soggetti tutelati, circa 97.000 (il 12,1 per cento) risulterebbero comunque esclusi dalla fruizione dell'AdI per effetto dei vincoli di natura economica. Nel complesso, dunque, i nuclei beneficiari dell'AdI risulterebbero poco più di 690.000, circa il 58 per cento degli attuali beneficiari del RdC.»;

    in termini di individui, i soggetti non beneficiari dell'AdI sarebbero circa 823.000 (un terzo circa dei percettori del RdC), di cui 553.000 per effetto dell'esclusione dei nuclei senza tutelati e 270.000 appartenenti a nuclei tutelati ma esclusi per effetto dei vincoli di carattere economico;

    l'AdI, a differenza del RdC, concentra l'azione di contrasto alla povertà sui soli soggetti che, per ragioni anagrafiche o per disabilità, non sono in grado di partecipare attivamente al mercato del lavoro; i soggetti tra 18 e 59 anni di età non disabili e non impegnati in lavoro di cura sono esclusi dalla misura fatta eccezione per alcuni limitati casi; con queste modifiche circa 400.000 nuclei di soli adulti precedentemente tutelati dal RdC (circa il 34 per cento) sono esclusi dalla misura indipendentemente dalle loro condizioni economiche;

    la Raccomandazione del Consiglio della UE del 30 gennaio 2023 relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva (2023/C 41/01) sottolinea la necessità dell'attivazione lavorativa dei beneficiari, assicurando che i requisiti di attivazione forniscano sufficienti incentivi a rientrare nel mercato del lavoro, ma che allo stesso tempo la rete di sostegno raggiunga tutte le persone che non dispongono di risorse sufficienti,

impegna il Governo

ad individuare misure idonee per sostenere tutte le persone che si collocano intorno alla fascia di età 50/60 anni che non dispongono di risorse e strumenti sufficienti per entrare o rientrare nel mercato del lavoro e che la misura sostitutiva del reddito di cittadinanza lascia senza alcuna protezione sociale.
9/1238/99. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione (AdI), indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza; tale misura, prevista dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa e intende sostituirsi al Reddito di cittadinanza (RdC) che viene abolito dal 1° gennaio 2024;

    il RdC è una misura di sostegno al reddito affiancata da interventi per l'attivazione sul mercato del lavoro e per l'inserimento sociale dei beneficiari e l'erogazione è soggetta a condizionalità relative sia alla situazione economica sia alla cittadinanza;

    con l'introduzione del RdC, l'Italia si è allineata alla maggioranza dei paesi europei che prevedono strumenti universalistici di contrasto della povertà;

    a differenza dell'AdI, il RdC è stato riconosciuto nell'ordinamento nazionale come livello essenziale delle prestazioni (LEP);

    il RdC è stato il punto di approdo delle differenti misure di contrasto alla povertà susseguitesi negli ultimi venti anni e si è contraddistinto per le maggiori risorse (circa 7,3 miliardi a regime, contro 2,1) che hanno permesso di aumentare significativamente sia la platea dei beneficiari;

    come rilevato dall'ufficio Parlamentare di Bilancio nel rapporto sulle politiche di bilancio del 20 giugno 2023, le analisi condotte sul periodo di applicazione del RdC hanno evidenziato criticità strutturali legate sia alle difficoltà della macchina amministrativa (Centri per l'impiego e Servizi sociali comunali) sia alle scarse qualifiche professionali dei destinatari delle politiche di sostegno che dovevano essere inseriti nel mercato del lavoro;

    quanto alle difficoltà della macchina amministrativa l'UPB rileva che rispetto al complesso dei sottoscrittori del Patto per il lavoro (725.000), solo il 46,2 per cento (335.000 individui) è stato effettivamente preso in carico dai Servizi per il lavoro, con incidenze maggiori nel Centro e nel Nord rispetto al Mezzogiorno. Tra questi, 134.000 hanno sottoscritto il Patto di servizio secondo quanto definito nel Programma Garanzia occupabilità dei Lavoratori (GOL);

    il Programma GOL è una riforma prevista nel PNRR (Missione 5, Componente 1) con lo scopo di favorire, con percorsi personalizzati, l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro; la finalità dell'intervento è quella di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili,

impegna il Governo

a riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale, portando a termine la riforma prevista nel PNRR e accompagnando al lavoro tutti quegli occupabili che l'assegno di inclusione lascia fuori da qualsiasi protezione sociale.
9/1238/100. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione (AdI), indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza; tale misura, prevista dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa e intende sostituirsi al Reddito di cittadinanza (RdC) che viene abolito dal 1° gennaio 2024;

    il RdC è una misura di sostegno al reddito affiancata da interventi per l'attivazione sul mercato del lavoro e per l'inserimento sociale dei beneficiari e l'erogazione è soggetta a condizionalità relative sia alla situazione economica sia alla cittadinanza;

    con l'introduzione del RdC, l'Italia si è allineata alla maggioranza dei paesi europei che prevedono strumenti universalistici di contrasto della povertà;

    a differenza dell'AdI, il RdC è stato riconosciuto nell'ordinamento nazionale come livello essenziale delle prestazioni (LEP);

    il RdC è stato il punto di approdo delle differenti misure di contrasto alla povertà susseguitesi negli ultimi venti anni e si è contraddistinto per le maggiori risorse (circa 7,3 miliardi a regime, contro 2,1) che hanno permesso di aumentare significativamente sia la platea dei beneficiari;

    come rilevato dall'ufficio Parlamentare di Bilancio nel rapporto sulle politiche di bilancio del 20 giugno 2023, le analisi condotte sul periodo di applicazione del RdC hanno evidenziato criticità strutturali legate sia alle difficoltà della macchina amministrativa (Centri per l'impiego e Servizi sociali comunali) sia alle scarse qualifiche professionali dei destinatari delle politiche di sostegno che dovevano essere inseriti nel mercato del lavoro;

    quanto alle difficoltà della macchina amministrativa l'UPB rileva che rispetto al complesso dei sottoscrittori del Patto per il lavoro (725.000), solo il 46,2 per cento (335.000 individui) è stato effettivamente preso in carico dai Servizi per il lavoro, con incidenze maggiori nel Centro e nel Nord rispetto al Mezzogiorno. Tra questi, 134.000 hanno sottoscritto il Patto di servizio secondo quanto definito nel Programma Garanzia occupabilità dei Lavoratori (GOL);

    il Programma GOL è una riforma prevista nel PNRR (Missione 5, Componente 1) con lo scopo di favorire, con percorsi personalizzati, l'ingresso o il reinserimento nel mercato del lavoro; la finalità dell'intervento è quella di introdurre un'ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili,

impegna il Governo

fatte salve le competenze regionali, riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale, portando a termine la riforma prevista nel PNRR e accompagnando al lavoro tutti quegli occupabili che l'assegno di inclusione lascia fuori da qualsiasi protezione sociale.
9/1238/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'articolo 28 introduce, in via transitoria, un incentivo all'assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni;

    le predette assunzioni devono essere o essere state effettuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2023 per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell'ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

    l'incentivo è ammesso nell'ambito delle risorse complessive di un apposito Fondo – risorse in ogni caso non superiori a 7 milioni di euro per il 2023 e la definizione della misura è demandata ad un decreto attuativo;

    dal momento storico dell'approvazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 («Norme per il diritto al lavoro dei disabili.»), l'istituto del «collocamento mirato» per persone con disabilità psichica (all'epoca etichettati come «disabili psichici» secondo un approccio di labeling oramai ampiamente superato) ha subito le profonde trasformazioni connesse al valore che, da una parte, il lavoro stesso possiede in sé per sviluppare e valorizzare le potenzialità e le capacità di relazione della persona con difficoltà psichiche, nonché all'importanza che, dall'altra, il lavoratore con disabilità psichica ha per l'azienda stessa;

    una serie di progetti sviluppati nel corso degli anni ha avvalorato la tesi, condivisa in letteratura, secondo la quale il lavoro è un efficace «strumento riabilitativo impiegato nella psichiatria dei servizi, al fine di promuovere il reinserimento nel corpo sociale degli utenti. L'attività lavorativa infatti, oltre all'aspetto puramente reddituale ed economico, rappresenta, attraverso l'acquisizione del controllo della propria vita e la partecipazione attiva nella società, uno degli strumenti principali per soddisfare i bisogni materiali e sociali degli individui nel mondo occidentale» (Costa M, et al. Provider perspectives on employment for people with serious mental illness. Int J Soc Psychiatry. 2017 Aug);

    questo porta a risultati di una «aumentata autostima e sensazione di benessere, la riduzione dei sintomi psichici e dell'uso dei servizi di salute mentale» stessi. Il principio di un «supported employment», accompagnando la persona all'interno del mondo del lavoro (quale parte del mondo inteso come nucleo di relazioni sociali e professionali), ha mostrato come un percorso guidato e partecipato dalla «rete» integrata dei servizi (i vari attori sociali, sanitari, formazione/lavoro, istruzione), unita al terzo settore, possa permettere alle persone con disabilità psichica di dare il loro contributo reale all'accrescimento sociale e professionale della loro realtà, realizzando anche un miglioramento del sé;

    si tratta certamente di un percorso complesso, difficile, complice anche un notevole e persistente «stigma» sociale, riscontrato anche dagli studi effettuati; l'idea di «progetti personalizzati», con operatori formati a fare da «coach» alle persone, meccanismi e clausole premianti negli appalti pubblici e in generale verso chi assume anche al di fuori dall'obbligatorietà hanno certamente affinato e migliorato l'intero processo; il principio cardine è adesso quello del «collocamento attivo della persona nella costruzione del percorso personalizzato» con un vero e proprio responsabile del processo a seguirne le tappe, interagendo con chi occorra.;

    la stessa valutazione della persona con disabilità, transitata adesso sotto un'ottica bio-psico-sociale che supera il sistema quasi matematico ed alienante del passato, e mostra, con la valutazione degli «accomodamenti ragionevoli», paradossalmente come occorra compiere un ulteriore fondamentale passaggio nella revisione delle radici del sistema;

    infatti, secondo la procedura di cui all'articolo 9 comma 4 della legge n. 68 del 1999, l'avviamento dei disabili psichici avviene essenzialmente con la possibilità di contatto diretto (o di richiesta nominativa) della persona da coinvolgere, prediligendo l'utilizzo di convenzioni, dettagliate nell'articolo 11 della legge; tali convenzioni, stipulate fra uffici competenti e datori di lavoro, e finalizzate a determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge del 1999, contenevano quindi anche la facoltà della scelta nominativa ma, di fatto, costituiscono oggi un passaggio da considerarsi secondario se non decisamente superato,

impegna il Governo

nell'ottica della nuova visione del «collocamento mirato» delle persone con disabilità di tipo specificamente psichico, considerando la particolare loro fragilità anche sociale e, proprio per questo, la necessità di un inserimento lavorativo che massimizzi la loro soddisfazione e, attraverso un percorso di «coaching», anche il contributo all'attività del datore di lavoro, a rivedere la normativa in modo da poter permettere, per tali persone, l'assunzione diretta e mirata.
9/1238/101. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione dell'Assegno di inclusione (Adi), indicandone la natura, le finalità e la relativa decorrenza; tale misura, prevista dal 1° gennaio 2024, rappresenta una misura di contrasto alla povertà, di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa e intende sostituirsi al Reddito di cittadinanza (RdC) che viene abolito dal 1° gennaio 2024;

    l'Assegno di Inclusione riduce sensibilmente la platea dei destinatari e rischia di tenere fuori quei nuclei con componenti in particolari condizioni di grave disagio psicosociale in carico ai servizi sociosanitari che risultano di difficile immediato inserimento nel mondo del lavoro;

    quindi, una ampia platea di persone adulte e fragili, a breve, rimarrà priva di protezione sociale e con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti;

    è doveroso garantire l'accesso per le persone in condizioni di fragilità sociale e comunque non escludere tutte le persone in condizioni di fragilità sociale e che devono essere tutelate, in particolare: i neomaggiorenni che escono da una comunità o concludono percorsi di affidamento dopo anni fuori famiglia (care leavers) e le persone che soffrono di disturbi mentali o di dipendenza, anche da gioco, le persone senza dimora e tutte le persone che attraversano periodi di crisi psicologica e familiare dovuti a lutti o separazioni o che si trovano ad affrontare una malattia improvvisa;

    l'articolo 2 del provvedimento all'esame, come modificato al Senato, prevede che l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

ad assicurare che tra i componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione siano inclusi tutti i soggetti in condizioni di fragilità sociale e di disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, nonché coloro che escono da una comunità o concludono percorsi di affidamento dopo anni fuori famiglia (care leavers) e le persone che soffrono di disturbi mentali o di dipendenza, anche da gioco, le persone senza dimora e tutte le persone che attraversano periodi di crisi psicologica e familiare dovuti a lutti o separazioni o che si trovano ad affrontare una malattia improvvisa.
9/1238/102. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Tucci, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede diverse disposizioni di modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltreché l'incremento della dotazione di differenti fondi a sostegno del settore lavoro, fra cui in particolare il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

    il comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;

    tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si è stabilito che delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;

    tuttavia, suddetto Fondo non è stato ulteriormente rinnovato determinando un grave problema anche per alcune compagnie portuali che negli anni se ne sono avvalse, emblematico è il caso della «Compagnia portuale CULP Savona S.c. Pippo Rebagliati». Pertanto, se da un lato si deve doverosamente rispondere alle vittime e ai loro eredi, dall'altro si deve tener conto di una serie di fattori caratterizzanti le compagnie e valutare le conseguenze del mettere in discussione alcune di esse compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'operatività delle disposizioni previste dal comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 rendendole strutturali, al fine di venire incontro alle esigenze sia degli eredi delle vittime sia delle compagnie portuali, nella tutela degli interessi di entrambe le parti e dell'operatività dei porti italiani.
9/1238/103. Pastorino, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, prevede diverse disposizioni di modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro oltreché l'incremento della dotazione di differenti fondi a sostegno del settore lavoro, fra cui in particolare il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;

    il comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;

    tali misure, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e con il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si è stabilito che delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali;

    tuttavia, suddetto Fondo non è stato ulteriormente rinnovato determinando un grave problema anche per alcune compagnie portuali che negli anni se ne sono avvalse, emblematico è il caso della «Compagnia portuale CULP Savona S.c. Pippo Rebagliati». Pertanto, se da un lato si deve doverosamente rispondere alle vittime e ai loro eredi, dall'altro si deve tener conto di una serie di fattori caratterizzanti le compagnie e valutare le conseguenze del mettere in discussione alcune di esse compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente,

impegna il Governo

nei limiti della risorse disponibili, a valutare l'opportunità di estendere l'operatività delle disposizioni previste dal comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 rendendole strutturali, al fine di venire incontro alle esigenze sia degli eredi delle vittime sia delle compagnie portuali, nella tutela degli interessi di entrambe le parti e dell'operatività dei porti italiani.
9/1238/103. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino, Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 2 dispone che l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    la formulazione del decreto-legge in esame prevede, quindi, che per il componente con disabilità l'accesso del suo nucleo familiare di riferimento alla misura dell'assegno di inclusione avviene secondo quanto stabilito dal solo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

    il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, prende, quindi in considerazione esclusivamente le persone con «disabilità media o grave o persone non autosufficienti», definite tali rispetto all'Allegato 3 del medesimo decreto, ma in tale decreto non rientrano le persone con certificazione ex articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, persone che presentano «una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione»,

impegna il Governo:

   a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'accesso all'Assegno di inclusione oltre che per i nuclei famigliari sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 anche ai nuclei famigliari con persone che rientrano nella certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 104 del 1992;

   a garantire che la partecipazione a progetti di pubblica utilità da parte di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione avvenga su base volontaria e laddove questi siano offerti anche a soggetti fragili non occupabili che questo avvenga solo dopo una valutazione multidimensionale dei bisogni da parte dei servizi sociali comunali.
9/1238/104. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 al comma 1 indica i requisiti che devono possedere i nuclei famigliari, sia al momento della richiesta che per tutta la durata dell'erogazione, per accedere all'Assegno di inclusione di cui al comma 1, altre disposizioni sono previste dall'articolo 3, commi 1, 5, 6, 7;

    non è prevista dal decreto-legge in esame alcuna indicizzazione delle soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, così come all'articolo 12, comma 2, questo significa in particolare che in presenza di una inflazione elevata il beneficio economico derivante dall'Assegno di inclusione subisce una effettiva erosione in termini reali riducendo di fatto il sostegno economico,

impegna il Governo

ad adeguare annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita le soglie reddituali e patrimoniali contenute nel decreto-legge in riferimento all'accesso all'Assegno d'inclusione, nonché l'importo mensile indicato al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge in esame.
9/1238/105. Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 5 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS. Il Sistema informativo consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro;

    il comma 2 dell'articolo 5 prevede che i beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, attraverso la registrazione sulla piattaforma, possono accedere a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato;

    il sistema digitale in Italia, pur segnalando progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il digital device e per il gap digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e questo accentua la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa;

    potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere i percorsi proposti e le occasioni professionali,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative atte a fornire una adeguata formazione agli operatori e ai beneficiari che accederanno al servizio, dedicata, in particolare alla sicurezza sul lavoro, alla definizione del progetto di sviluppo professionale, all'utilizzo della piattaforma;

   a introdurre una misura che preveda la possibilità per i beneficiari della misura attivabili al lavoro di presentare domande anche presso i Centri di assistenza fiscale al fine di facilitare le persone richiedenti, tenuto conto che questi devono già rivolgersi presso i citati centri per l'ISEE.
9/1238/106. Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    le misure in materia di lavoro nel decreto-legge in fase di conversione sono varie ma non si riscontrano come un intervento coerente e adeguato rispetto alla necessità di contrasto alla precarizzazione del mercato del lavoro che ha certamente rallentato la crescita del Paese negli ultimi anni, oltre che indebolito la condizione dei lavoratori;

    in particolare la normativa di riforma del contratto a termine sembra solo corrispondere alle pressanti richieste di flessibilità delle imprese, mentre sarebbe necessario intervenire con una stretta sulle forme di lavoro precario quali ad esempio il lavoro a chiamata o il lavoro autonomo occasionale o ricondurre i tirocini extracurriculari a esperienze esclusivamente formative, limitate nella possibilità di utilizzo, contrastando gli abusi;

    l'intervento sui contratti a termine contiene due previsioni negative della normativa già esistente: la causale al 12° mese, anziché all'inizio del contratto, e nessun riferimento all'obbligo di stabilizzazione, negando in questo modo anche il reiterato richiamo europeo alla necessaria temporaneità e limitatezza dei contratti a termine, arrivando a sopprimere le causali per legge e la loro definizione viene rinviando la definizione delle causali alla contrattazione collettiva di cui all'articolo 51;

    appare gravissima la previsione per la quale in assenza della contrattazione le causali possono essere definite fra le parti, che costituisce in sostanza una vera e propria liberalizzazione dei contratti a termine fino a 24 mesi, a una individualizzazione del rapporto che nei fatti sminuisce se non pregiudica la stessa efficacia della contrattazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di reintrodurre, nel primo provvedimento utile, la normativa previgente sul contratto a termine prevedendo che la causale al 12° mese, sia introdotta all'inizio del contratto, e prevedendo l'obbligo di stabilizzazione nel rispetto delle prescrizioni europee sulla temporaneità e limitazione dei contratti a termine.
9/1238/107. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

    non viene tuttavia affrontata la problematica della precarietà dei lavoratori e delle lavoratrici impiegati nelle pubbliche amministrazioni;

    uno dei problemi più rilevanti presenti nella pubblica amministrazione è infatti costituito dal cosiddetto «precariato storico» che rappresenta un freno all'efficienza e al buon andamento della pubblica amministrazione e al contempo svilisce le professionalità di lavoratori e lavoratrici che operano da anni, a vario titolo, al servizio delle pubbliche amministrazioni;

    con il dichiarato fine di superare il precariato nelle pubbliche amministrazioni era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

    lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

    nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della pubblica amministrazione e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

    è improrogabile la necessità di proseguire e completare l'azione di stabilizzazione del precariato «storico»,

impegna il Governo

a prorogare i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della pubblica amministrazione per accedere alle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse amministrazioni e ad attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a razionalizzare e completare il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal decreto legislativo n. 75 del 2017.
9/1238/108. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di conversione in esame interviene in materia di contratti a termine riformando la normativa attuale ed estendendo tale tipologia contrattuale sia in termini di causalità che in termini di durata;

    nulla è stato disposto in materia di lavoratori alle dipendenze del Ministero della giustizia, cui è demandato il delicatissimo compito di rendere efficiente il sistema giudiziario nazionale, già oggetto di numerose sentenze di condanna per le lungaggini che lo contraddistinguono;

    in particolare più volte l'Italia è stata condannata per violazione del «principio della ragionevole durata del processo» oggetto di due importanti precetti sovraordinati: l'articolo 111, comma 2, della Costituzione secondo cui la «La legge [...] assicura la ragionevole durata [del processo]» e l'articolo 6, paragrafo 1, Cedu in base al quale «Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente e imparziale costituito per legge»;

    per ovviare a queste criticità, anche in funzione degli obiettivi delineati dal PNRR, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata creata una struttura organizzativa finalizzata allo smaltimento dell'arretrato presso i tribunali ordinari e presso le corti d'appello;

    in quest'ambito è stato assunto un primo scaglione di 8.171 di addetti all'ufficio del processo, ammesso in servizio a febbraio 2022, con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi (non prorogabile), e quindi fino a settembre del 2024, al termine dei quali la suddetta norma prevede l'assunzione di un secondo scaglione di pari unità, e quindi a sostituzione del primo contingente, con contratto a tempo determinato della durata di due anni;

    al 30 novembre 2022, gli addetti in servizio risultavano essere pari a 6590 unità, che sono diminuiti a causa della «fuga» di molti lavoratori verso impieghi a tempo indeterminato, la prospettiva di una drastica riduzione degli addetti UPP, che in questi mesi hanno acquisito importanti competenze, tanto da migliorare sensibilmente le statistiche relative all'efficienza ed ai tempi di risposta della Giustizia, confligge con la necessità, da molti condivisa, di preservare detti livelli di performance dell'ufficio per il processo, sottolineati a più riprese dallo stesso Ministero di giustizia, nonché dai presidenti delle corti d'appello nei loro discorsi di apertura dell'anno giudiziario;

    inoltre, a seguito dell'interrogazione del 17 gennaio 2023, proposta dall'onorevole Devis Dori alla Camera, lo stesso Sottosegretario di Stato alla giustizia, ha espressamente dichiarato che: «[...] al di là dell'orizzonte temporale del PNRR, sarà compito di questo governo adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il Processo attualmente in servizio»,

impegna il Governo:

   a definire le modalità, anche attraverso le dovute interlocuzioni con l'Unione europea, attraverso le quali integrare i posti attualmente vacanti;

   a procedere alla stabilizzazione del contingente attualmente in servizio, eventualmente integrato dai nuovi assunti, o in subordine alla proroga degli attuali contratti in corso fino al termine del PNRR, ovvero fino al 2026 con la necessaria trasformazione dei contratti a termine prorogati in contratti a tempo indeterminato, evitando la dispersione delle professionalità acquisite.
9/1238/109. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in fase di conversione regolamenta la decontribuzione, nel senso anticipato già nel DEF 2023: per ridurre il cuneo contributivo, stanzia circa 3,5 miliardi derivanti dal minor deficit previsto per il 2023 rispetto a quanto programmato nella scorsa legge di bilancio;

    la misura è temporanea, con effetti da luglio a dicembre del corrente anno, con la necessità in futuro di procedere al rifinanziamento rivelandosi in sostanza un provvedimento non strutturale;

    il provvedimento, avrà l'effetto di incrementare il reddito netto di 18 milioni di lavoratori dipendenti risultando comunque un intervento settoriale e poco efficace in quanto la redistribuzione della ricchezza non può essere operata pervia fiscale in quanto non produce effetti strutturali ma solo transitori;

    nel DEF 2023 la misura recata dal decreto-legge in esame viene motivata dal fatto che unitamente ad analoghe misure contenute nella legge di bilancio, sarebbe diretta a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori e, al contempo, alla moderazione salariale per prevenire una pericolosa spirale salari-prezzi quindi questo taglio d'imposta è effettuato per evitare che crescano i salari;

    l'Italia è l'unico paese europeo in cui i salari sono diminuiti rispetto al 1990, l'unico dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale reale è diminuito (-2,9 per cento) a fronte di aumenti di oltre il 30 per cento in Francia e Germania e che il lavoro atipico (ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno) rappresenta l'83 per cento delle nuove attivazioni con un aumento del 34 per cento negli ultimi 12 anni;

    le ripercussioni di questa situazione, aggravata da molteplici elementi di incertezza, come la guerra, ma anche i rischi legati all'attuazione del PNRR comporta l'erosione del potere di acquisto degli stipendi e pone in condizioni di seria difficoltà i lavoratori e le lavoratrici soprattutto dei ceti bassi e medi;

    un esempio virtuoso viene dal CCNL dei lavoratori metalmeccanici che ha introdotto un meccanismo denominato «clausola di garanzia» che consente di compensare gli effetti dell'inflazione con un aumento proporzionale del salario che ha già portato un aumento medio sui salari di tutti i livelli del 6,6 per cento,

impegna il Governo

a introdurre nel primo provvedimento utile un meccanismo diretto a contrastare la critica perdita del potere d'acquisto dei salari che produca effetti similari a quelli riscontrati in relazione alla cosiddetta «clausola di garanzia» contenuta nel CCNL dei metalmeccanici.
9/1238/110. Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 26 si dispone al comma 1 in relazione al rapporto di lavoro aggiunge il comma 5-bis, all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, stabilendo che le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del solo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie;

    in particolare la lettera p) citata dal comma 5-bis inserito all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, dispone che se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore circa: 1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

    tali obblighi informativi di cui alla lettera p) su quanto concerne il rapporto di lavoro sono stati inseriti a seguito del recepimento della direttiva europea sulle condizioni di lavoro eque trasparenti e prevedibili. Il punto della prevedibilità all'atto della stipula del contratto di lavoro e i conseguenti obblighi informativi hanno l'obiettivo dell'aperto contrasto ai cosiddetti contratti a «zero ore» che si caratterizzano per un obbligo in termini di disponibilità del lavoratore senza vincoli per il datore di lavoro sulla entità e durata della prestazione lavorativa e dei conseguenti obblighi retributivi;

    l'esclusione della lettera p) dalle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame si rende necessaria in quanto le informazioni sulle possibili variazioni in gran parte o interamente imprevedibili del normale orario di lavoro programmato vadano formalmente comunicate all'atto della stipula del contratto per l'incidenza che si determinano sulle condizioni di lavoro e non meramente comunicato con il solo riferimento ad un per il datore di lavoro da ritenersi assolto, con l'indicazione del solo riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di provvedere nel prossimo provvedimento successivo a quello in esame alla soppressione della lettera p) di cui al comma 5-bis recato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge in esame riproponendo così che le possibili variazioni in gran parte o interamente imprevedibili del normale orario di lavoro vadano formalmente comunicate all'atto della stipula del contratto.
9/1238/111. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 prevedono:

     a) interventi sull'innalzamento dei limiti di utilizzo, della dimensione d'impresa e sul superamento delle specifiche per il settore del turismo e della ristorazione e la possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali alle attività lavorative svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili di cui al codice Ateco 93.29.1;

     b) in agricoltura si è provveduto a introdurre per il biennio 2023-2024, una nuova disciplina di prestazioni occasionali a tempo determinato con alcune limitazioni qualitative e quantitative estendendo così la precarietà visto anche il venire meno dei limiti economici previsti per il lavoro occasionale e allargando la possibilità di utilizzare il lavoro accessorio a tutte le imprese del settore primario. Inoltre, la durata massima prevista di quarantacinque giorni non giustifica l'occasionalità del rapporto di lavoro, che dovrebbe rimanere circoscritto ad esigenze eccezionali, l'aver introdotto nei fatti una nuova tipologia contrattuale può solo generare competizione al ribasso verso l'ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e stagionale che normalmente viene attivato in agricoltura;

    con tutta evidenza questi interventi non corrispondono a logiche che prevedano la strada maestra del diritto ad un lavoro stabile e dignitoso, questo in un ambito di interventi del Governo previsti anche dal decreto-legge in esame con i quali si continua a sostenere il lavoro precario e non prevede alcuna una stretta sui contratti a termine,

impegna il Governo

a procedere alla soppressione dei commi da 342 a 354, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
9/1238/112. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, approvato dal Governo il 1° maggio e annunciato significativamente come «Decreto lavoro», in realtà, non apporta alcun miglioramento alle condizioni lavorative dei lavoratori e delle lavoratrici, ma, oltre a incentivare il precariato con misure che ampliano le possibilità di utilizzo di contratti a termine e voucher, abroga il Reddito di Cittadinanza, quale misura di contrasto alla povertà universale, e introduce di una misura categoriale che discrimina le persone in condizione di bisogno in base a criteri che prescindono dalla situazione reddituale e patrimoniale, affermando così una nuova frontiera della disuguaglianza attraverso l'adozione di politiche ineguali verso persone in uguale condizione di difficoltà economica;

    la creazione di un doppio binario che distingue chi è ritenuto meritevole di ricevere un sostegno economico e di essere preso in carico per l'attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa, da chi è ritenuto colpevole della propria condizione e, pertanto, è sostenuto in misura minore ed esclusivamente se partecipa ad attività di formazione e per un tempo limitato, non tiene in alcuna considerazione le caratteristiche della povertà come fenomeno complesso, che richiede una pluralità di risposte e di interventi, né tiene in alcuna considerazione l'esistenza del lavoro povero;

    il sistema delineato dalle due nuove misure esclude i lavoratori e le lavoratrici povere, tra i 18 e i 59 anni che non appartengano a famiglie con minori, disabili od over 60: di conseguenza, ad esempio, una giovane precaria di 30 anni, pur in possesso dei requisiti richiesti, non riceverà alcun sostegno;

    nessuna delle misure contenute nel provvedimento affronta e tenta la soluzione del profondo divario di genere esistente nel mondo del lavoro in Italia; eppure la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione europea, è un motore riconosciuto per la crescita economica: il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro, o per uno di pari valore, è sancito dai Trattati, a partire da quello di Roma del 1957, ed è previsto oggi dagli articoli 2 e 3 del Trattato dell'Unione europea e dagli articoli 8, 155 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    nell'ultima edizione del Gender equality index, il rapporto annuale dell'Istituto europeo per la gender equality (relativa al 2022), emerge come l'Italia si collochi al quattordicesimo posto della classifica, con 65 punti su 100, sotto la media europea che si attesta a 68,6 punti; fra gli indicatori, i peggiori riguardano proprio il lavoro: l'Italia è infatti ultima in Europa per quanto riguarda la parità di genere nel mondo del lavoro, con un punteggio di 63,2, contro una media europea di 71,76, e un livello di partecipazione femminile al lavoro tra i più bassi (68,1 contro 81,3);

    a rafforzare queste evidenze contribuisce anche il Gender Policies Report 2022, la pubblicazione dell'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, che ogni anno monitora le differenze di genere nel mondo del lavoro; le statistiche evidenziano che il divario uomo-donna resti immutato nel tempo e sempre sbilanciato sulla componente maschile, perché la partecipazione femminile è ancora oggi ostaggio di criticità strutturali: occupazione ridotta, prevalentemente precaria, part time e in settori a bassa remuneratività o poco strategici;

    l'ultimo report dell'Istat ha confermato l'effetto devastante che il periodo pandemico ha avuto per le donne, avendo creato un divario che non si è mai più risanato: i dati riportano che su 334 mila occupati in più registrati in un anno (dicembre 2021 vs 2022), 296 mila sono uomini (oltre l'88 per cento) e solo 38 mila le donne; con un tasso di occupazione femminile che si attesta al 51,3 per cento, cioè soltanto lo 0,5 per cento in più rispetto a un anno prima, i tassi di occupazione di uomini e donne continuano a restare distanti (rispettivamente 69,5 per cento e 51,4 per cento), con un gap di genere che sembra immutabile al 18 per cento;

    l'occupazione femminile è particolarmente bassa nel Mezzogiorno e nelle isole, con il 32,2 per cento e il 33,2 per cento: un dato significativo, perché tra le cinque regioni europee con i valori più bassi di occupazione femminile, quattro sono proprio nel Sud Italia;

    anche i dati sul tasso di disoccupazione vedono un divario importante: quella femminile è al 9,2 per cento contro il 6,8 per cento degli uomini, forbice che aumenta per i giovani fra i 15 e i 24 anni con tassi del 32,8 per cento per le ragazze e il 27,7% per i ragazzi; stesso discorso vale per la sfera della non partecipazione che vede ancora penalizzate le donne con un tasso di inattività del 43,3 per cento contro il 25,3 per cento degli uomini;

    pessimi anche i numeri relativi al differenziale retributivo di genere, che ad esempio è più ampio tra i laureati (18 per cento), con una retribuzione media oraria di 19,6 euro per le donne e di 23,9 euro per gli uomini, ma anche tra i dipendenti con un'istruzione primaria (15 per cento), sebbene su livelli retributivi orari decisamente più bassi (10,8 euro le donne e 12,7 euro per gli uomini); più contenuto (10,4 per cento) il GPG associato all'istruzione secondaria – titolo più diffuso sia tra gli uomini che tra le donne – in corrispondenza di retribuzioni orarie di 13,8 euro per le diplomate e di 15,4 euro per i diplomati;

    il gap salariale tende inoltre ad aumentare tra le professioni in cui vi è una minore presenza femminile: tra i dirigenti è pari al 27,3 per cento; tra gli artigiani e operai specializzati è del 18,5 per cento, a fronte di retribuzioni orarie pari a 10,1 euro per le donne e 12,4 euro per gli uomini; per le forze armate è del 18,8 per cento;

    inoltre, una donna italiana occupata su tre (il 32,4 per cento, cioè più di 3 milioni di lavoratrici) ha un impiego part time per potersi occupare dei compiti di cura familiare (figli, anziani); nel caso degli uomini questa percentuale si riduce all'8,5 per cento: il lavoro a tempo parziale è subito per mancanza di alternative da circa 2 milioni di lavoratrici (è involontario per il 60,2 per cento delle donne che hanno un impiego part-time);

    a tutto questo si aggiunge che la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico, rappresentano un lavoro supplementare o talvolta a tempo pieno, gratuito e non riconosciuto, quasi esclusivamente delle donne;

   considerato che:

    il diritto alla parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è sancito dall'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2006/54/CE sulla parità di retribuzione;

    la trasparenza retributiva basata sul genere è stata inclusa tra le priorità fondamentali della strategia dell'Unione europea per la parità di genere 2020-2025 e il 4 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di direttiva: il Parlamento europeo e il Consiglio, sotto la presidenza ceca, hanno raggiunto un accordo politico il 15 dicembre 2022,1 Parlamento europeo ha adottato la direttiva nella plenaria del 30 marzo 2023;

    il nostro Paese è al quattordicesimo posto in Europa per l'uguaglianza tra i generi e solo il 28 per cento dei manager nel nostro paese è donna, la quota si riduce al 19 per cento se si considera chi ha un contratto da dirigente; l'incremento annuo è bassissimo, pari allo 0,3 per cento: se il trend non cambia la parità di genere effettiva arriverebbe tra 80 anni,

impegna il Governo:

  nel prossimo provvedimento utile, ad adottare concrete e specifiche misure dirette a colmare il grave divario di genere presente nel mondo del lavoro del nostro Paese:

   a colmare l'attuale vuoto normativo riconoscendo il lavoro di cura di minori, familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico (caregiver);

   a recepire la direttiva europea n. 2021-0050 dell'11 aprile 2023 sulla trasparenza retributiva, adeguando la legislazione nazionale per includere le nuove norme estendendole anche alle aziende con meno di 100 dipendenti.
9/1238/113. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    lo sviluppo della tecnologia, di internet e delle piattaforme digitali ha permesso la creazione di una nuova tipologia di servizi online, accessibili con strumenti informatici e telefonici generando nuove opportunità per imprenditori e consumatori, importanti ricavi per le piattaforme e i prestatori di servizio e l'introduzione di significative trasformazioni nel mondo del lavoro;

    con la digitalizzazione si sono diffuse anche pratiche che hanno sfruttato l'evoluzione tecnologica al fine di accrescere diseguaglianze e sfruttare il lavoro e così, accanto alla sharing economy o economia della condivisione, è nata la «gig economy» che ha stravolto la natura di molte attività lavorative;

    in questo settore, la crescita dei servizi prestati ai clienti è andata purtroppo di pari passo alla diminuzione di salario e tutele nei confronti dei lavoratori, introducendo nuovi rischi sociali causati dalla mancanza di tutele minime che sono alla base di un rapporto di lavoro che possa essere definito dignitoso;

    la gig economy è stata definita come un sistema di lavoro apparentemente free lance, facilitato dalla tecnologia, una forma efficiente di impresa capitalistica, su lavori che scontano flessibilità e intermittenza, come nel caso dei rider;

    il modello di business molto spesso si basa su un vantaggio competitivo ottenuto mettendo sotto pressione il costo del lavoro, con condizioni di lavoro precarie e senza diritti;

    i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati basati su algoritmi stanno sostituendo man mano funzioni quali l'assegnazione dei compiti e delle istruzioni, la valutazione del lavoro e l'imposizione di sanzioni;

    in questo quadro, la digitalizzazione costringe da un lato a individuare nuovi diritti della persona e dall'altro a declinare in maniera diversa stessi diritti già in capo ai lavoratori, al fine di garantire la tutela della dignità della persona che lavora e l'accesso ai diritti applicabili in materia di lavoro e protezione sociale;

    la piattaforma, se è impresa, deve essere fatta rientrare, dunque, nella fattispecie del datore di lavoro, con la regolamentazione che ne consegue;

    nella gig economy la piattaforma digitale cessa di essere un mero intermediario che eroga solo il servizio della società dell'informazione, per fornire essa stessa il servizio che ne dipende grazie ai prestatori di manodopera che, a loro volta, sono di fatto suoi dipendenti;

    dopo la pandemia, i lavoratori delle piattaforme sarebbero addirittura 570 mila a dimostrazione che si tratta di un mercato in continua espansione, ancor di più in seguito alla crisi Covid;

    quest'attività lavorativa si colloca in una zona grigia tra il lavoro da freelance e quello da dipendente nonostante siano numerosi gli elementi di subordinazione, dall'obbligo di indossare l'uniforme aziendale, all'orario di lavoro concordato, turni prestabiliti, luoghi di partenza prefissati, compensi stabiliti unilateralmente dalla piattaforma, un rapporto di lavoro spesso continuativo, senza trascurare l'elemento del controllo a distanza operato mediante la geolocalizzazione costante e in tempo reale dell'operatore. Tutti elementi che evidenziano che i lavoratori sono sottoposti a una organizzazione del lavoro stabilita dall'azienda;

    per i lavoratori rider vengono meno tutta una serie di tutele economico-normative previsti sia dalla disciplina legale a livello nazionale e sia dai contratti collettivi nazionali del lavoro, per esempio: tutele in materia di salario, orario di lavoro, controllo, libertà sindacali, sciopero, indennità di lavoro e di malattia, sussidi di disoccupazione, congedi parentali e di maternità, invalidità, pensione, copertura per infortuni sul lavoro e indennità per malattie professionali;

    la mancata previsione di un orario di lavoro e la scelta, ricadente sul prestatore del se e quando lavorare e, perfino, di farsi sostituire in caso di impossibilità sopravvenuta per l'esercizio della prestazione di lavoro, non preclude la sussistenza del vincolo di subordinazione, che può essere sempre accertato, dato che, come ha ritenuto la Corte di cassazione, «la predisposizione e l'assoggettamento sono la descrizione del contenuto del rapporto, nel suo materiale svolgimento»;

    l'autodeterminazione del lavoratore di se e quando lavorare o di farsi sostituire non elimina il vincolo di subordinazione se, nel momento dell'esercizio dell'attività di lavoro, è accertata l'eterodirezione e l'etero-organizzazione della parte datoriale;

    inoltre l'app è di per se stessa uno strumento di eterodirezione nella disponibilità del titolare della piattaforma digitale;

    occorre dunque incentivare la contrattazione, anche con riferimento all'individuazione di salari e compensi equi, dignitosi e regolarmente corrisposti da prevedere in contratti e tariffari standardizzati e riconoscendo ai rider le stesse spettanze e tutele dei lavoratori subordinati anche in tema di malattia, ferie, maternità/paternità e accesso ai servizi di previdenza sociale,

impegna il Governo:

  nell'ambito dei percorsi di superamento del precariato e delle forme di lavoro flessibili ad avviare un percorso con le parti sociali finalizzato a definire lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, la prestazione di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici della «gig economy», prevedendo contemporaneamente il divieto di retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro:

   a incentivare la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, anche con riferimento all'individuazione di salari e compensi equi, dignitosi e regolarmente corrisposti da prevedere in contratti e tariffari standardizzati e riconoscendo ai rider le stesse spettanze e tutele dei lavoratori subordinati anche in tema di malattia, ferie, maternità/paternità e accesso ai servizi di previdenza sociale.
9/1238/114. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si propone di intervenire in maniera strutturale sulle politiche attive del lavoro per aumentare stabilmente l'occupazione, diminuire gli effetti dell'inflazione sulle buste paga di tutti i lavoratori;

    in particolare, l'articolo 39-bis si rivolge al settore turistico e alberghiero e introduce nuove misure di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di questo comparto, al fine di rafforzare l'occupazione anche grazie agli incentivi per aziende che assumono;

    questa disposizione evidenzia ancora una volta l'importanza strategica per l'economia e la società della nostra Nazione di tutti i lavoratori e i professionisti che operano quotidianamente e con grande impegno e fatica nei settori della ricezione, della ristorazione, del turismo;

    è doveroso quindi porre l'attenzione proprio sull'impegno e la fatica fisica e psicologica di figure che operano in questi settori come quelle dei cuochi e dei camerieri;

    da anni, oramai, le ricerche relative alle ripercussioni del lavoro sulle condizioni di salute di cuochi e camerieri dimostrano che c'è una evidente correlazione tra l'insorgere di alcune malattie professionali e il lavoro in cucina e nelle sale;

    quelle dei cuochi e dei camerieri sono categorie di lavoratori che rientrano tra i cosiddetti standing workers, ossia tra coloro che lavorano in posizione eretta, con conseguenti problemi di circolazione sanguigna, dolore agli arti inferiori, dolori muscolari diffusi, mal di schiena, rigidità al collo e alle spalle, ipertensione, a forte rischio di coaguli, trombi. Alla fine del turno di lavoro si registra spesso un'aumentata concentrazione di ROS (reactive oxygen species), agenti in grado di ossidare le membrane cellulari, danneggiare i vasi sanguigni e aumentare la permeabilità vascolare, oltre che a determinare un'insufficienza venosa cronica e una maggiore incidenza di cardiopatia ischemica e arteriosclerosi;

    come anche evidenziano recenti ricerche, quasi la metà dei cuochi e dei camerieri, ha riportato almeno due o più problemi di salute nella vita lavorativa, e la relazione tra le variabili lavorative e lo stato di salute è mediata dagli alti livelli di stress professionale presenti in una percentuale tra il 14 per cento e il 25 per cento. Elementi, questi, predittivi di malattie organiche importanti e pericolose;

    bisogna riconoscere che tutti questi fattori concorrono a fare delle professioni di cuoco e cameriere dei lavori palesemente usuranti;

    è quindi urgente avviare una riflessione sull'esigenza di riconoscere l'esistenza e l'incidenza che tali elementi hanno sulla vita dei lavoratori, per ristabilire la dignità del lavoro sia dal punto di vista economico che sociale, per rendere sostenibile un lavoro che è molto duro e sacrificante, perché proprio il sacrificio, il lavoro e la passione possano essere tradotti in termini di assistenza, previdenza e politiche attive,

impegna il Governo

a proporre l'inserimento, nel primo provvedimento utile, delle professioni di cuoco e di cameriere tra i lavori usuranti riconosciuti anche al fine di favorire l'accesso anticipato al trattamento pensionistico.
9/1238/115. Trancassini, Caretta, Ciaburro, Caiata, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si propone di intervenire in maniera strutturale sulle politiche attive del lavoro per aumentare stabilmente l'occupazione, diminuire gli effetti dell'inflazione sulle buste paga di tutti i lavoratori;

    in particolare, l'articolo 39-bis si rivolge al settore turistico e alberghiero e introduce nuove misure di detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di questo comparto, al fine di rafforzare l'occupazione anche grazie agli incentivi per aziende che assumono;

    questa disposizione evidenzia ancora una volta l'importanza strategica per l'economia e la società della nostra Nazione di tutti i lavoratori e i professionisti che operano quotidianamente e con grande impegno e fatica nei settori della ricezione, della ristorazione, del turismo;

    è doveroso quindi porre l'attenzione proprio sull'impegno e la fatica fisica e psicologica di figure che operano in questi settori come quelle dei cuochi e dei camerieri;

    da anni, oramai, le ricerche relative alle ripercussioni del lavoro sulle condizioni di salute di cuochi e camerieri dimostrano che c'è una evidente correlazione tra l'insorgere di alcune malattie professionali e il lavoro in cucina e nelle sale;

    quelle dei cuochi e dei camerieri sono categorie di lavoratori che rientrano tra i cosiddetti standing workers, ossia tra coloro che lavorano in posizione eretta, con conseguenti problemi di circolazione sanguigna, dolore agli arti inferiori, dolori muscolari diffusi, mal di schiena, rigidità al collo e alle spalle, ipertensione, a forte rischio di coaguli, trombi. Alla fine del turno di lavoro si registra spesso un'aumentata concentrazione di ROS (reactive oxygen species), agenti in grado di ossidare le membrane cellulari, danneggiare i vasi sanguigni e aumentare la permeabilità vascolare, oltre che a determinare un'insufficienza venosa cronica e una maggiore incidenza di cardiopatia ischemica e arteriosclerosi;

    come anche evidenziano recenti ricerche, quasi la metà dei cuochi e dei camerieri, ha riportato almeno due o più problemi di salute nella vita lavorativa, e la relazione tra le variabili lavorative e lo stato di salute è mediata dagli alti livelli di stress professionale presenti in una percentuale tra il 14 per cento e il 25 per cento. Elementi, questi, predittivi di malattie organiche importanti e pericolose;

    bisogna riconoscere che tutti questi fattori concorrono a fare delle professioni di cuoco e cameriere dei lavori palesemente usuranti;

    è quindi urgente avviare una riflessione sull'esigenza di riconoscere l'esistenza e l'incidenza che tali elementi hanno sulla vita dei lavoratori, per ristabilire la dignità del lavoro sia dal punto di vista economico che sociale, per rendere sostenibile un lavoro che è molto duro e sacrificante, perché proprio il sacrificio, il lavoro e la passione possano essere tradotti in termini di assistenza, previdenza e politiche attive,

impegna il Governo

a valutare di inserire le professioni di cuoco e di cameriere tra i lavori usuranti riconosciuti anche al fine di favorire l'accesso anticipato al trattamento pensionistico.
9/1238/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Trancassini, Caretta, Ciaburro, Caiata, Zucconi.


   La Camera,

   premesso che:

    fin dall'inizio del suo mandato il Governo ha espresso la volontà di rimettere al centro dell'azione politica il lavoro e in coerenza con questa impostazione il decreto-legge n. 48 del 2023 in esame reca misure urgenti per favorire l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, con particolare riferimento al contrasto alla povertà e al sostegno all'inclusione attiva;

    massima attenzione viene attribuita verso le politiche attive per il lavoro nell'ottica di incentivare l'accesso nel mondo del lavoro del maggior numero di persone possibili, privilegiando altresì un'impostazione proattiva e non assistenziale;

    in quest'ottica annoveriamo, fra gli altri, gli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, ai quali è riconosciuto, per ciascun lavoratore (come specificato al Senato), l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail);

    il citato richiamo al contratto di lavoro stagionale è un elemento importante in questo provvedimento dal momento che l'Italia è il Paese per antonomasia per le attività stagionali: dall'agricoltura al turismo, dal commercio all'igiene ambientale, sono molteplici gli ambiti ed i settori economici in cui il contratto stagionale è la forma tipica di assunzione;

    legandosi al ciclo delle stagioni e alle aperture periodiche e frazionate delle aziende, il contratto di lavoro stagionale si connota come un contratto a tempo determinato con una presenza sul posto di lavoro spesso limitata a pochi mesi l'anno, generando un forte precariato e una scarsa sicurezza nei soggetti impiegati in termini di riassunzione;

    i contratti stagionali tendono ad influire, in modo fortemente incisivo, anche sui valori occupazionali: generalmente il rapporto tra assunzioni e cessazioni di rapporti cresce in modo progressivo nella prima metà dell'anno, con un picco all'inizio del periodo estivo, coincidente in linea generale con il mese di giugno, mentre nei mesi successivi la maggior parte dei contratti attivati arrivano alla naturale scadenza, generando una netta contrazione dei livelli occupazionali, per poi registrare una ripresa in concomitanza con il mese di settembre e un secondo picco nel mese di dicembre;

    per garantire una sorta di continuità presso lo stesso datore di lavoro e nello svolgimento delle stesse mansioni, anche ai fini di una migliore e crescente professionalità, il lavoratore stagionale gode del diritto di precedenza per le future assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro e per le stesse attività stagionali, in realtà, però in un contesto frammentato e denso di precariato come quello delle attività stagionali, sarebbe necessario intervenire in modo più incisivo, con degli strumenti che possano mettere al sicuro i dipendenti stagionali e garantire continuità e professionalità anche alle stesse realtà aziendali;

    in tale contesto risulta di indubbia utilità la possibilità di condividere risorse umane e relative conoscenze e competenze, mettendole al servizio di altri datori di lavoro nei momenti in cui l'azienda presso cui hanno operato in precedenza i lavoratori stagionali è chiusa o comunque non necessita di ulteriori risorse;

    sulla base di questo ragionamento si fonda il concetto di rete di impresa e di co-datorialità, con lo scopo di creare una condivisione di risorse umane durante tutto l'arco dell'anno;

    in tal modo, ad esempio, le aziende ad apertura invernale potrebbero sopperire all'assunzione di quei lavoratori impiegati in aziende con tipica apertura estiva, offrendo loro continuità e stabilità, per tornare ad essere impiegati nell'azienda di origine una volta tornata l'esigenza. Il meccanismo può funzionare in tutte quelle aziende che presentano un'alternanza tra attività e inattività lavorativa dovuta al ciclo delle stagioni, indipendentemente dal settore in cui operano;

    sono innegabili i benefici che produrrebbe l'introduzione dello strumento della co-datorialità nei rapporti di lavoro stagionale, tra i quali la continuità lavorativa e stabilità, la maggior certezza dei rapporti di lavoro, l'ottimizzazione dei tempi e costi di ricerca, selezione ed assunzione, nonché un positivo impatto in termini di riduzione della spesa pubblica relativa al pagamento di cassa integrazione e disoccupazione;

    strumento indispensabile per la realizzazione dello strumento della co-datorialità sopra citato una volta costituita la rete, l'interscambio di risorse andrebbe regolamentato attraverso la creazione di una piattaforma telematica, in forma di banca dati digitale o portale informatizzato, che permetta l'incontro tra domanda e offerta, rispondente ai criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza;

    ricadute positive si avrebbero anche in relazione alla difficoltà di assunzione che le imprese in cui l'attività stagionale è preminente hanno riscontrato nel post pandemia e che tutt'ora in alcuni comparti, come quello del turismo, incide pesantemente,

impegna il Governo

ad intraprendere tempestive iniziative, anche di carattere normativo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di mitigare le sopraesposte criticità delle attività di carattere stagionale attraverso l'introduzione di un sistema di co-datorialità, prevedendo altresì in tale contesto la creazione di una piattaforma telematica, in forma di banca dati digitale, che permetta l'incontro tra domanda e offerta, rispondente ai criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza.
9/1238/116. Zucconi, Caretta, Ciaburro, Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 23 del decreto-legge 48 del 2023, nella formulazione approvata dal Senato in sede di conversione, modifica la norma dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte dei datori di lavoro per un importo non superiore a 10.000 euro. La novella interviene sui limiti minimi e massimi delle sanzioni (a legislazione previgente previsti rispettivamente in 10.000 e 50.000 euro), commisurandoli all'importo omesso (rispettivamente 150 per cento e 400 per cento) (comma 1);

    per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione (comma 2). La disposizione prevede una deroga a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, che individua i tempi della notifica in massimo 90 giorni dall'accertamento in caso di contestazione non immediata e in 360 giorni nel caso di soggetti residenti all'estero. Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica;

    la relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame intendono mitigare la sanzione amministrativa da irrogare in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali di importo fino a euro 10.000 annui applicando una sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezzo l'importo omesso fino a quattro volte il medesimo importo. Dai dati forniti dalla DC entrate dell'istituto risulta che le omissioni fino a tutto il 2019, notificate ma non sanate nei tre mesi successivi e non superiori a 10.000 euro, sono circa 1.035.000;

    l'importo medio omesso risulta di circa 465 euro;

    la relazione tecnica evidenzia, inoltre, che l'attuale regime sanzionatorio particolarmente severo rende poco probabile l'incasso di importi consistenti soprattutto in periodi di difficoltà economica, diversamente con sanzioni più moderate si renderebbe più esigibile il credito con effetti finanziari migliorativi;

    pertanto, si ritiene che la disposizione non produca effetti negativi per la finanza pubblica in termini di minori entrate. Il Governo, con Nota presentata durante l'esame al Senato, ha affermato che la mitigazione della sanzione amministrativa risponde anche alla necessità di superare le criticità in materia di proporzionalità delle sanzioni amministrative, rispetto alla condotta contestata, come già evidenziato dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20). In tale contesto è stata sottolineata l'esigenza di garantire un'effettiva graduazione della sanzione amministrativa rispetto alla «gravità della violazione», specie nei casi in cui l'omissione contributiva sia di esiguo valore;

    l'assenza di graduazione ha costituito fin qui oggetto di contestazione e valutazione sfavorevole nei confronti dell'INPS in sede di giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione, al punto da far sollevare ai giudici del lavoro di Verbania e di Brescia questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, di legittimità costituzionale della disposizione previgente, per contrarietà all'articolo 3 della Costituzione. L'assenza di graduazione è tale che la sanzione amministrativa pecuniaria per l'omesso versamento di ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro (anche se minimo), vale non meno di 10.000 euro a prescindere dalla misura dell'inadempimento contributivo, che potrebbe essere anche di solo di 100 euro;

    pertanto, per una piccola azienda tali somme possono essere dirimenti al fine del mantenimento o della liquidazione dell'attività con scarsissima probabilità di effettivo recupero del debito da parte dell'istituto. Attualmente le omissioni sotto i 500 euro rappresentano circa il 70 per cento del totale e il loro recupero è stato minimo il che dimostra che l'attuale disciplina delle sanzioni amministrative non favorisce il recupero dei contributi e delle sanzioni;

    la norma, pertanto, introduce una opportuna disciplina di graduazione delle sanzioni amministrative prevedendo quale elemento di commisurazione il parametro dell'importo omesso, con l'effetto anche di ridurre il contenzioso amministrativo e giurisdizionale in materia con conseguenti risparmi;

    la norma però non è precisa nel prevedere anche una sua applicazione retroattiva di tale disciplina sanzionatoria, pur indicando nella relazione il richiamo al principio sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 193 del 6-20 luglio 2016 di retroattività del regime sanzionatorio più favorevole in specifici ambiti ma richiamando la necessità di meglio precisare ed esplicitare tale principio in un successivo intervento normativo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento utile, inerente la materia previdenziale, una norma che espliciti la retroattività della norma di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 48 del 2023, così come indicato in premessa.
9/1238/117. Coppo, Comba, Schifone, Volpi, Giovine, Zurzolo, Mascaretti, Malagola, Ambrosi, Amich, Caretta, Ciaburro, Almici.


   La Camera,

   premesso che:

    sono quasi 90 mila lavoratori transfrontalieri italiani che lavorano nella vicina Svizzera;

    il protocollo aggiuntivo siglato congiuntamente all'Accordo tra il Governo italiano e la Confederazione elvetica relativo alle imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri e che ne è parte integrante, prevede:

     a) al punto 2, che al lavoratore frontaliere è consentito di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio per 45 giorni all'anno;

     b) al punto 3 che «in relazione a un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente se si rendono necessarie modifiche al punto 2» e che «resta salva la facoltà di concordare con procedura di amichevole composizione dell'interpretazione o dell'applicazione dell'accordo in relazione al telelavoro»;

    il ricorso generalizzato al cosiddetto «telelavoro» è stato introdotto durante la pandemia come una misura di carattere emergenziale, ma il mondo del lavoro è cambiato e si è evoluto in sintonia con questa innovazione, tanto che anche la legislazione eurounitaria si sta muovendo nella stessa direzione;

    nel periodo pandemico, un accordo amichevole firmato da Svizzera e Italia ha effettivamente permesso maggiore flessibilità per i lavoratori e le imprese, consentendo di usufruire del telelavoro e questo ha comportato anche una modifica dei flussi di lavoro e dell'organizzazione interna delle imprese, che in oltre due anni e mezzo si sono consolidati ed efficientati;

    il 22 dicembre 2022 i rappresentanti dei due paesi hanno convenuto di non rinnovare questo accordo amichevole oltre il 31 gennaio 2023, e un emendamento governativo al provvedimento in esame si è limitato a prevedere una piccola proroga fino al 30 giugno 2023;

    in data 1 febbraio 2023 il Ministro Giancarlo Giorgetti, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 3/00142, ha affermato che la controparte elvetica avrebbe manifestato «la propria disponibilità al dialogo per definire a breve la possibilità di utilizzare a regime la nuova modalità di prestazione dell'attività lavorativa sperimentata durante il periodo della pandemia anche dopo la cessazione del periodo emergenziale», dichiarandosi altresì «fiducioso che questo dialogo, nella più ampia cornice delle misure a tutela dei lavoratori previste dall'accordo del 2020. consentirà di giungere, in tempi rapidi, alla regolazione anche delle prestazioni di lavoro da remoto»;

    effettivamente, il 20 aprile scorso la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il Ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato una dichiarazione politica sul fatto che l'Italia avrebbe tolto la Svizzera dalla cosiddetta black list del 1999 e che si era trovata «una soluzione transitoria in merito all'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri valida fino al 30 giugno 2023», che corrisponde esattamente al contenuto del citato emendamento governativo;

    la relazione che accompagna l'emendamento ribadisce l'intenzione di risolvere la questione in modo permanente, riconoscendo quindi l'impatto minimale della disposizione, almeno per quel che riguarda gli interessi della parte italiana;

    eppure, in sede di conversione del cosiddetto decreto proroga termini, il Governo aveva dato parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/888/5 che impegna il Governo a «introdurre con la massima urgenza disposizioni atte a garantire il ripristino delle disposizioni cessate il 1° febbraio 2023, al fine di tutelare i lavoratori transfrontalieri»,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni iniziativa che consenta di sottoscrivere un nuovo accordo amichevole, che, in applicazione di quanto previsto dal punto 3 del protocollo aggiuntivo di cui in premessa, possa dare concretezza ai numerosi impegni già assunti e ripristinare senza scadenza temporale le disposizioni sul telelavoro dei transfrontalieri.
9/1238/118. Gadda, Candiani, De Monte, Battilocchio, Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    sono quasi 90 mila lavoratori transfrontalieri italiani che lavorano nella vicina Svizzera;

    il protocollo aggiuntivo siglato congiuntamente all'Accordo tra il Governo italiano e la Confederazione elvetica relativo alle imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri e che ne è parte integrante, prevede:

     a) al punto 2, che al lavoratore frontaliere è consentito di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio per 45 giorni all'anno;

     b) al punto 3 che «in relazione a un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente se si rendono necessarie modifiche al punto 2» e che «resta salva la facoltà di concordare con procedura di amichevole composizione dell'interpretazione o dell'applicazione dell'accordo in relazione al telelavoro»;

    il ricorso generalizzato al cosiddetto «telelavoro» è stato introdotto durante la pandemia come una misura di carattere emergenziale, ma il mondo del lavoro è cambiato e si è evoluto in sintonia con questa innovazione, tanto che anche la legislazione eurounitaria si sta muovendo nella stessa direzione;

    nel periodo pandemico, un accordo amichevole firmato da Svizzera e Italia ha effettivamente permesso maggiore flessibilità per i lavoratori e le imprese, consentendo di usufruire del telelavoro e questo ha comportato anche una modifica dei flussi di lavoro e dell'organizzazione interna delle imprese, che in oltre due anni e mezzo si sono consolidati ed efficientati;

    il 22 dicembre 2022 i rappresentanti dei due paesi hanno convenuto di non rinnovare questo accordo amichevole oltre il 31 gennaio 2023, e un emendamento governativo al provvedimento in esame si è limitato a prevedere una piccola proroga fino al 30 giugno 2023;

    in data 1 febbraio 2023 il Ministro Giancarlo Giorgetti, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 3/00142, ha affermato che la controparte elvetica avrebbe manifestato «la propria disponibilità al dialogo per definire a breve la possibilità di utilizzare a regime la nuova modalità di prestazione dell'attività lavorativa sperimentata durante il periodo della pandemia anche dopo la cessazione del periodo emergenziale», dichiarandosi altresì «fiducioso che questo dialogo, nella più ampia cornice delle misure a tutela dei lavoratori previste dall'accordo del 2020. consentirà di giungere, in tempi rapidi, alla regolazione anche delle prestazioni di lavoro da remoto»;

    effettivamente, il 20 aprile scorso la consigliera federale Karin Keller-Sutter e il Ministro delle finanze italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato una dichiarazione politica sul fatto che l'Italia avrebbe tolto la Svizzera dalla cosiddetta black list del 1999 e che si era trovata «una soluzione transitoria in merito all'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri valida fino al 30 giugno 2023», che corrisponde esattamente al contenuto del citato emendamento governativo;

    la relazione che accompagna l'emendamento ribadisce l'intenzione di risolvere la questione in modo permanente, riconoscendo quindi l'impatto minimale della disposizione, almeno per quel che riguarda gli interessi della parte italiana;

    eppure, in sede di conversione del cosiddetto decreto proroga termini, il Governo aveva dato parere favorevole all'ordine del giorno n. 9/888/5 che impegna il Governo a «introdurre con la massima urgenza disposizioni atte a garantire il ripristino delle disposizioni cessate il 1° febbraio 2023, al fine di tutelare i lavoratori transfrontalieri»,

impegna il Governo

a mettere in atto ogni iniziativa che consenta di sottoscrivere un nuovo accordo amichevole, che, in applicazione di quanto previsto dal punto 3 del protocollo aggiuntivo di cui in premessa, possa dare concretezza ai numerosi impegni già assunti e ripristinare le disposizioni sul telelavoro dei transfrontalieri.
9/1238/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Braga, Candiani, De Monte, Battilocchio, Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 39 del presente decreto-legge prevede «per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima»;

   considerato che il taglio dei contributi a carico dei lavoratori viene originariamente introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) la quale, all'articolo 1, comma 121, esclude tassativamente i rapporti di lavoro domestico;

   considerato che il lavoro subordinato domestico è l'unica tipologia di lavoro subordinato esclusa da tale beneficio, essendo tutte le altre comprese nell'esonero;

   considerato che i lavoratori domestici regolari nel 2022 sono 894.299, in diminuzione di 76.548 unità rispetto all'anno 2021, probabilmente in gran parte confluiti nel lavoro nero;

   considerato che la scorretta competizione tra lavoro nero e lavoro regolare si basa anche sulla differenza tra le retribuzioni nette percepite in entrambi i casi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere il settore del lavoro domestico nell'abbattimento del cuneo fiscale e previdenziale.
9/1238/119. Del Barba.


   La Camera,

   premesso che:

    il settore del lavoro domestico, secondo l'ultimo Report dell'Osservatorio INPS sui lavoratori domestici presentato il 21 giugno 2023, nel 2022 ha subito un decremento rispetto al 2021 pari a – 7,9 per cento, registrando 894.299 lavoratori domestici contribuenti all'INPS (-76.548 rispetto all'anno precedente);

    considerato che circa il 70 per cento dei lavoratori è di origine extracomunitaria ma, nonostante ciò, il settore del lavoro domestico viene escluso da 12 anni dai Decreti Flussi;

    considerato che le famiglie non sono imprese e non possono rivolgersi ai centri per l'impiego dato che questi non sono gli enti preposti al collocamento in questo settore, considerando che è l'INPS a gestire le assunzioni dei lavoratori domestici;

    considerato l'invecchiamento della popolazione ed il conseguente aumento del fabbisogno di manodopera aggiuntiva, che secondo lo studio «Il fabbisogno aggiuntivo di manodopera straniera nel comparto domestico. Stima e prospettive» a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS per Assindatcolf, corrisponde a 23mila nuovi lavoratori non comunitari l'anno, 68 mila nel triennio 2023- 2025,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di introdurre una disciplina dei rapporti di lavoro domestico che consenta un migliore incrocio tra la domanda e l'offerta di tale prestazione lavorativa, anche in rapporto ai lavoratori di origine straniera, venendo così incontro alla domanda delle famiglie, largamente superiore rispetto all'offerta disponibile nel mercato del lavoro interno.
9/1238/120. Bonetti, Gadda.


RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI, ADOTTATA IL 1° MAGGIO 2023 (ANNO 2023) DOC. XXV, N. 1 E SULLA RELAZIONE ANALITICA SULLE MISSIONI INTERNAZIONALI IN CORSO E SULLO STATO DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, RIFERITA ALL'ANNO 2022, ANCHE AL FINE DELLA RELATIVA PROROGA PER L'ANNO 2023 DOC. XXVI, N. 1. (DOC. XVI, N. 1).

Risoluzioni

   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1);

   premesso che:

    1) il nostro Paese, forte della propria appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, ribadisce l'adesione ai valori che questa comporta e all'interno di questo quadro partecipa alle missioni militari e civili, in sede bilaterale o multilaterale, al fine di salvaguardare l'interesse nazionale mediante la tutela della pace e della sicurezza nei contesti internazionali;

    2) l'Italia riconosce la funzione fondamentale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito della quale il nostro Paese contribuisce al mantenimento della pace nella consapevolezza che sia fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo dei paesi;

    3) l'Italia ha affermato la propria condanna dell'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 che ha causato morte e distruzione, colpendo anche civili inermi e incolpevoli e che ha avuto e avrà effetti destabilizzanti sugli equilibri geopolitici mondiali, acuendo peraltro la crisi energetica e alimentare già in atto al momento dell'invasione;

    4) lo scenario internazionale in costante mutamento e le ricadute del conflitto in Ucraina amplificano la necessità di un generale riallineamento degli obiettivi strategici delle missioni internazionali al fine di rendere efficaci le attività condotte all'estero, garantendone l'aderenza agli interessi nazionali;

    5) la complessità e le interconnessioni tra le diverse aree di instabilità evidenziano, tra l'altro, la necessità di uno sforzo coordinato, sistemico e capace di visione pluriennale, che va continuamente aggiornato e dotato di adeguate risorse, con una attenzione anche alle modalità di conflitto non convenzionale, che vedono per esempio l'incremento e l'evoluzione delle minacce espresse nello spazio cibernetico da attori statuali e non statuali;

    6) il nostro Paese deve svolgere sempre più un ruolo protagonista all'interno delle coalizioni internazionali con una attenzione strategica prioritaria alle regioni del Mediterraneo allargato e dei Balcani occidentali, i cui equilibri sono peraltro suscettibili di profondi mutamenti in relazione al conflitto ucraino, e con questo obiettivo ha partecipato attivamente al processo di approvazione della «Bussola Strategica» approvata a marzo 2022 dall'Unione europea e del nuovo «Concetto Strategico» adottato dalla NATO a giugno 2022, volti a definire una reciproca cooperazione nel campo della sicurezza nazionale ed europea e più in generale del contrasto alle minacce all'area euro-atlantica;

    7) accanto all'impegno delle nostre forze armate all'estero, con finalità di de-escalation di crisi regionali e per il consolidamento della pace, si ricorda il ruolo svolto anche nel contrasto alla criminalità organizzata internazionale e al fenomeno del terrorismo, in particolare di matrice fondamentalista, e quello umanitario compiuto negli anni più recenti in conseguenza alle gravi conseguenze della pandemia COVID-19 che hanno colpito in modo particolarmente acuto le aree più povere del pianeta;

    8) merita particolare considerazione il contributo dato dal personale femminile presente nei diversi teatri operativi, in linea con la risoluzione n. 1325 e seguenti delle Nazioni Unite su «Donne, Pace e Sicurezza», che per la prima volta menzionano il contributo delle stesse nella risoluzione dei conflitti per una pace durevole e fissano, tra gli obiettivi prioritari, l'adozione di una «prospettiva di genere» e una maggiore partecipazione delle donne nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza;

   considerato che:

    9) in continuità con gli impegni presi dal nostro Paese, si intende confermare la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali già in essere e avviarne di nuove nel quadro della politica estera e di sicurezza comune o nell'ambito di piani di cooperazione bilaterale;

    10) in continuità con la decisione 2022/1968 del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2022, il nostro Paese sostiene l'Ucraina nel diritto di difendere la propria integrità territoriale entro i confini internazionalmente riconosciuti e ad esercitare efficacemente la sua sovranità;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1,4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 47/2023);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities) (scheda n. 38/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 39/2023);

    esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

    supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023).

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

    interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

    partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2023);

    interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EUAM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Europa:

    partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

    Africa:

    partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

    partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).
(6-00033) «Rosato, Richetti, Gruppioni, Del Barba, Enrico Costa, Gadda, Grippo, Marattin, Sottanelli».


   La Camera,

   esaminata la Relazione delle Commissioni Esteri (III) e Difesa (IV) all'Assemblea sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), e la Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   premesso che:

    1) preso atto delle comunicazioni rese, il 18 maggio 2023, dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa presso le Commissioni congiunte Affari esteri e Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

    2) preso altresì atto degli elementi conoscitivi resi, il 31 maggio 2023 e il 1° giugno 2023, presso le medesime Commissioni, Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), Gen. C.A. Francesco Paolo; dal Vice Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli;

   considerato che:

    3) con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga (articolo 2, comma 2); la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione o definire gli impegni in senso difforme da quanto programmato dal Governo (articolo 2, comma 2);

    4) in via preliminare, non può non rilevarsi criticamente il notevole ritardo con cui sono state trasmesse, anche quest'anno, le deliberazioni del Governo in titolo, limitando così l'esercizio delle funzioni parlamentari di controllo e di indirizzo politico, in particolare per quanto riguarda le missioni nuove o che invece vengano sospese prima del passaggio parlamentare. Un ritardo che pone le Camere di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, su cui non è possibile incidere retroattivamente;

    5) pertanto, appare sempre più opportuno valutare un intervento di adeguamento della legge «quadro» sulle missioni (legge 21 luglio 2016, n. 145), semplificando alcuni procedimenti infragovernativi e, soprattutto, garantendo la puntualità e la tempestività nella presentazione di tali deliberazioni all'attenzione delle Camere. A tal riguardo non può non rilevarsi come in merito ad un intervento normativo sulla citata legge n. 145 del 2016 sia auspicabile una discussione parlamentare largamente condivisa tra tutte le forze parlamentari;

    6) l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euromediterranea. Ancora, nell'anno in corso, il quadro geopolitico internazionale continua a essere condizionato dalla invasione russa dell'Ucraina, che non ha solo riportato un conflitto di natura «tradizionale» in Europa ma, così facendo, ha anche rimesso al centro dell'attenzione l'impiego «fisico» dello strumento militare in un conflitto tra Stati. Per non parlare di tutte le sue conseguenze più ampie sullo scacchiere globale;

    7) in un contesto così complesso e volatile, è necessario ribadire che l'impegno italiano deve restare ancorato ad un approccio alle crisi il più possibile europeo e nell'asse dell'Alleanza Atlantica, che correli l'intervento di carattere militare ad iniziative civili tese alla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, all'investimento nell'istruzione e nella cultura, alla protezione e alla promozione dei diritti delle donne, ai giovani e alle minoranze; l'impianto della legge n. 145 del 2016 rispecchia in profondo questa impostazione;

    8) condividiamo – in continuità con quanto sempre sostenuto dal Partito Democratico riguardo il sostegno al rafforzamento del dispositivo Nato del fronte orientale – gli orientamenti di politica estera e di difesa riguardo le missioni già in essere nell'area e in particolare, la nuova missione EuMam Ucraina (scheda 6-bis);

    9) in merito alla Libia, la scheda n. 47 riguarda la proroga, per il 2023, della partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni preposte al controllo dei confini marittimi;

    10) l'Italia partecipa alla missione, per il 2023, con 25 unità di personale, con un aumento significativo considerato che lo scorso anno erano, invece, 11. Si prevede, inoltre, anche l'impiego di 4 mezzi terrestri per un complessivo fabbisogno finanziario di euro 10.778.926;

    11) come ripetutamente emerso negli anni e denunciato da diverse organizzazioni umanitarie cui è da aggiungersi, da ultimo, il Rapporto pubblicato dalla Independent Fact-Finding Mission (Ffm) dell'Onu, sono oramai innumerevoli le prove di torture sistematiche, messe in atto dalle autorità a capo dei centri di detenzione, tra cui figura anche la Guardia Costiera libica. A quanto detto si aggiunga come la missione del Ffm, e diversi altri rapporti di organizzazioni internazionali, abbiano riscontrato da tempo fondati motivi per ritenere che il personale di alto rango della Guardia costiera libica sia colluso con trafficanti e contrabbandieri, che sarebbero collegati a gruppi di milizie, nel contesto dell'intercettazione e della privazione della libertà dei migranti, sfociando, purtroppo spesso, in gravi violazioni dei diritti umani contro i migranti. E, a tal proposito, ancora una volta, sottolineiamo, la necessità di promuovere una concreta policy di cosiddetta «accountability» per soggetti che, pur rivestendo ruoli istituzionali, nel fragilissimo quadro politico libico, sono stati riconosciuti, dalla comunità internazionale, colpevoli di gravi violazioni dei diritti umani;

    12) alla luce di quanto esposto appare, pertanto, non più giustificabile, la volontà del Governo italiano di rifinanziare ancora una volta la missione bilaterale di supporto alla Guardia Costiera libica, anche incrementando, come già evidenziato, le unità di personale impiegate. Diversamente avrebbe avuto più senso impegnare maggiori risorse e unità di personale nella Missione di cui alla scheda n. 15 del 2023 che riguarda la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNSMIL (United Nations Support Mission) in Libia. Una missione politica speciale integrata delle Nazioni Unite che svolge ruoli delicatissimi tra cui: il favorire il cessate il fuoco tra le parti e il contribuire al contrasto alla proliferazione delle armi; la promozione dello stato di diritto e la protezione dei diritti umani; il monitoraggio di abusi e violazione dei diritti umani e alla quale l'Italia partecipa, invece, con una sola unità di personale;

    13) in merito alla predetta scheda 47 occorre poi evidenziare come, già dallo scorso anno, il Partito Democratico abbia chiesto un radicale cambiamento di approccio nella gestione di questa missione, inquadrandola in una cornice europea e non più solo bilaterale, anche rispetto alle scelte fatte da alcuni Paesi partner in Europa, basti pensare in tal senso alla Germania che ha sospeso da tempo le attività di supporto bilaterale alla Guardia costiera libica. Alla luce delle considerazioni espresse appare dunque evidente come l'attuale configurazione di tale missione bilaterale non offra alcun contributo efficace al consolidamento delle istituzioni della Libia, né tantomeno al contrasto del traffico di esseri umani e né al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo;

    14) chiediamo un reale impegno del governo italiano presso le sedi europee e bilaterali con la Libia, finalizzato alla chiusura immediata dei centri di detenzione in Libia, promuovendo forme di assistenza ai migranti e rifugiati ivi rinchiusi, attraverso una nuova policy che poggi su tre pilastri:

   rafforzamento delle procedure di reinsediamento così come promosso dalla UHNCR;

   rafforzamento dei corridoi umanitari verso i paesi che diano disponibilità per l'accoglienza;

   sostegno a progetti di inclusione alternativi quali Host Family Skim, già sperimentati in altri contesti;

    15) l'Africa riveste un interesse strategico prioritario per la sicurezza dell'Italia, che, oltre a dover gestire i flussi migratori provenienti da tale continente, deve affrontare il rischio che un rallentamento del processo di pacificazione e di consolidamento delle istituzioni politiche dell'area, sia terreno fertile per destabilizzazioni e influenze straniere nel continente, con inevitabili ricadute anche per la sicurezza del bacino del Mar Mediterraneo;

    16) in merito al Sahel occorre evidenziare come tale quadrante appaia quale vero confine meridionale dell'Europa, un'area che rappresenta il fianco sud prioritario, caratterizzata da dinamiche di sicurezza che riguardano il nostro continente e l'Italia: una terra di passaggio per l'Africa occidentale costiera, nonché una terra potenzialmente ricca, che offre buone opportunità per lo sviluppo proprio e per le imprese italiane. Tuttavia oggi il Sahel è aggredito da un jihadismo assai forte ed influente, da una presenza in crescita delle milizie russe del Gruppo Wagner, in un contesto di estrema povertà e dove la Banca Mondiale stima che, entro il 2050, 13,5 milioni di persone in più cadranno in povertà nei cinque paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger e Ciad);

    17) la presenza italiana in Sahel, nelle varie modalità in cui si realizza, è una chiara scelta di politica estera del nostro paese, che il Partito Democratico ha sostenuto negli anni di governo e confermato anche con l'apertura di rappresentanze diplomatiche nella regione, con la partecipazione a iniziative regionali come il G5 Sahel e con il significativo impegno di cooperazione internazionale verso l'area, delineando così per la prima volta una presenza italiana in Africa Occidentale con una modalità costruttiva e non avversativa;

    18) il Sahel appare, infatti, un territorio altamente instabile dal punto di vista politico e sociale ed estremamente povero dal punto di vista economico. Condizioni ottimali per gli estremismi di matrice jihadista, spesso associati ai movimenti di insorgenza locale, cui si aggiungono i flussi di traffici illegali di ogni natura che giungono sulle coste nordafricane a poche centinaia di miglia dall'Italia e dall'Europa, con riflessi sulla nostra sicurezza; contesti nei quali quello militare è, solo uno degli strumenti che possono essere messi in campo, certamente necessario poiché la scelta di lasciare il campo potrebbe aprire spazio ad altri attori che cercano di rafforzare il loro ruolo nella regione, anche attraverso l'uso di gruppi paramilitari, ma valutando l'efficacia delle missioni messe in campo, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della formazione delle forze armate dei paesi partners e considerando un serio approfondimento riguardo le stesse, anche alla luce del non previsto ritiro dal Mali e dalle conseguenze regionali legate all'evolversi della situazione in Sudan;

    19) nondimeno, non può comunque, non rilevarsi come debba restare alto l'impegno connesso sul piano strategico alla fondamentale azione a tutela dei diritti umani della popolazione civile, di migranti e di profughi esercitata dalle organizzazioni internazionali, che l'Italia sostiene convintamente;

    20) così come, si auspica l'attuazione di attività multilaterali, di coalizione e di carattere europeo, nell'ottica della massimizzazione dell'efficacia del contributo italiano alla lotta al terrorismo e all'attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani, armi e droga e alla stabilizzazione del quadrante, anche attraverso un maggiore sostegno, anche economico, all'organizzazione del G5 Sahel, per la sicurezza della regione, tenendo conto sempre, della fragilità del quadro istituzionale e politico che caratterizza l'area;

    21) destano preoccupazione, il taglio delle risorse per il settore della cooperazione allo sviluppo, già approntato anche in legge di bilancio e che si sta ripercuotendo negativamente su tutti i soggetti che partecipano alla cooperazione italiana: le Ong, le imprese e gli enti territoriali, che si sono visti notevolmente ridotto il loro ruolo di ponti e di relazioni tra l'Italia e i Paesi del Sud del mondo. Particolarmente grave appare anche la riduzione degli aumenti previsti per l'agenzia della cooperazione (Aics). Una decisione che, rispetto al previsto, toglierà all'agenzia 50 milioni di euro solo nel 2023;

    22) lo stanziamento previsto per il settore della cooperazione allo sviluppo nel 2023 ammonta a circa 6,2 miliardi. Pari a circa lo 0,31 per cento. Un valore ancora molto modesto se si considera l'obiettivo di arrivare allo 0,70 per cento Aps/Rnl entro il 2030 – il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e reddito nazionale lordo che i paesi donatori si sono impegnati a raggiungere entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'agenda per lo sviluppo sostenibile;

    23) tale scelta politica è confermata dalla lettura degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione relativi al 2023 disposti nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023. A tal riguardo il fabbisogno complessivo per il 2023 è pari a 358.668.800 milioni di euro, un taglio significativo rispetto al 2022; occorre evidenziare, infatti, come il Governo Draghi avesse previsto per i medesimi interventi lo stanziamento di 408.691.229 milioni di euro;

    24) non può, infine, non evidenziarsi come con i tagli complessivi posti in essere il Governo sembri intendere lo strumento di cooperazione allo sviluppo come legato in via principale alla gestione dell'emergenza profughi, quando, invece, per essere davvero efficace deve essere sostenuto in maniera significativa da investimenti che creino le condizioni per avviare la ricostruzione di paesi vittime di conflitti e di regimi autoritari;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities) (scheda n. 38/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 39/2023);

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

    Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

    Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2023);

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EU AM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Europa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

    Africa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).
(6-00034) «Provenzano, Graziano, Amendola, Ascani, Boldrini, Carè, De Maria, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio».


   La Camera

   autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities) (scheda n. 38/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 39/2023);

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

    Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

    Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2023);

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EU AM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Europa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

    Africa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).
(6-00034)(Testo modificato nel corso della seduta) «Provenzano, Graziano, Amendola, Ascani, Boldrini, Carè, De Maria, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio».


   La Camera,

   udita la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023, deliberata il 1' maggio 2023 (Doc. XXVI, n. 1);

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui ai citati Documenti, svolte il 18 maggio 2023, davanti alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

   premesso che:

    1) preme sottolineare il ritardo, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, con il quale la Deliberazione in oggetto è stata presentata al Parlamento, ponendolo di fronte ad uno stato di fatto irreversibile, che impedisce di incidere retroattivamente;

    2) a tal riguardo, il rispetto delle tempistiche previste dalla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali», permetterebbe un controllo più efficace in sede parlamentare soprattutto in merito agli eventuali aggiustamenti necessari rispetto all'autorizzazione iniziale;

    3) l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali deve rispondere ai valori e ai principi della nostra Costituzione con l'obiettivo di stabilizzare le crisi in atto, partecipare attivamente alla gestione dei processi di transizione, garantendo il sostegno ad agende riformiste inclusive, in sinergia con la comunità internazionale nei processi di pace e sicurezza a livello globale;

    4) le missioni internazionali cui l'Italia partecipa hanno nel tempo consolidato la percezione della nostra affidabilità in termini di sicurezza nel Mediterraneo allargato, nonché la nostra vocazione europeista, il nostro legame transatlantico insieme ad un convinto sostegno al multilateralismo;

    5) nello specifico, a livello internazionale, l'Italia deve spendersi, affinché prosegua con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze e, al contempo, perseguire fermamente l'obiettivo fondamentale in una prospettiva di lungo termine di una condivisione più equa e responsabile in merito alle conseguenze del fenomeno migratorio;

   considerato che:

    6) l'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina è ormai in atto da oltre un anno, in un contesto segnato da una perdurante escalation militare inasprita, peraltro, dallo spettro di una minaccia nucleare, paventata a più riprese;

    7) dall'inizio del conflitto, Governo e Parlamento si sono adoperati per consentire all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e per sostenerla con aiuti umanitari e finanziari;

    8) tuttavia, la situazione è sempre più drammatica e insostenibile con decine di migliaia di vittime, civili e militari, distruzione di edifici pubblici e privati e infrastrutture vitali. Inoltre, desta crescente inquietudine la crisi umanitaria che si acuisce di giorno in giorno in ragione dell'inasprirsi del conflitto così come, rispetto al piano geopolitico, le evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo globale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

    9) alla luce della situazione sopra descritta, è doveroso profondere il massimo sforzo sul piano diplomatico, in sinergia con gli altri Paesi europei, per l'immediata cessazione delle operazioni belliche con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare, portando il nostro Paese a farsi capofila di un percorso di soluzione negoziale del conflitto che non lo impegni in ulteriori forniture di materiali di armamento, per il raggiungimento di una soluzione diplomatica in linea con i principi del diritto internazionale;

    10) in tale contesto, con decisione (PESC) 2022/1968 del 17 ottobre 2022 è stata istituita la missione EUMAM Ucraina volta a rispondere alla richiesta di sostegno da parte delle autorità ucraine nel settore dell'addestramento militare, al fine di consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e proteggere i civili;

    11) l'EUMAM Ucraina dovrebbe operare nel territorio degli Stati membri, in quanto misura temporanea, in linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), che dispone quanto segue: «La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.»;

    12) desta, tuttavia, preoccupazione in relazione a un possibile ulteriore inasprimento del conflitto quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, della menzionata decisione (PESC), ossia la possibilità per il Consiglio di modificare la sua decisione in merito alla eventuale autorizzazione per EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri;

   considerato, altresì, che:

    13) nell'attuale contesto internazionale, in continuo mutamento e caratterizzato da crescente instabilità, soprattutto a seguito del conflitto russo-ucraino, tra le aree strategiche in termini di interesse nazionale per il nostro Paese figurano certamente il Mediterraneo allargato e l'Africa sub-sahariana;

    14) tali macro-regioni risultano essere afflitte da diverse crisi umanitarie caratterizzate da dimensioni di endemica violenza. In tale contesto, è necessario profondere ogni sforzo al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti umani da parte delle autorità governative che beneficiano del supporto e del sostegno del nostro Paese;

   tenuto conto che:

    15) le risorse stanziate per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2023 pari a 358.668.800 di euro, risultano diminuite rispetto allo stanziamento del 2022 che ammontava a 408.691.229 di euro;

    16) gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione rappresentano uno strumento fondamentale di politica estera per la loro valenza strategica nel sostenere intere comunità, nell'intento di migliorare le condizioni di vita per l'avvento di società più democratiche e più stabili, sarebbe dunque opportuno compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;

    17) con riferimento alle grandi aree geografiche di intervento si annoverano attività quali: ricostruzione civile in situazioni di conflitto o post-conflitto, il miglioramento delle opportunità lavorative in loco, la sicurezza alimentare, la prevenzione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, lo sminamento umanitario;

   tenuto, altresì, conto che:

    18) la relazione analitica di cui al Doc. XXVI, n. 1, precisa l'andamento di ciascuna missione e i relativi risultati, con riferimento anche alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere, nelle diverse iniziative, in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse;

    19) il citato atto, menziona il fondamentale contributo delle donne nei processi di risoluzione dei conflitti per una pace durevole e fissa tra i vari obiettivi l'adozione di una «prospettiva di genere» e una maggiore partecipazione delle donne nei processi di mantenimento della pace e della sicurezza;

    20) lo spirito di tale iniziativa è anche da ricondurre al fatto che le donne militari, in alcuni contesti operativi in cui la popolazione femminile locale è particolarmente esposta a violazioni dei diritti umani, rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per lo sviluppo della missione;

    21) si ricorda a tal riguardo l'unicità dei Female Engagement Team (FET), nuclei formati da personale militare femminile specializzate nell'interagire con la popolazione locale femminile, al fine di accrescere il consenso della comunità dei luoghi dove operano verso il personale militare creando un ambiente di cooperazione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

    22) è fondamentale, dunque, favorire e incrementare la presenza femminile in contesti critici e delicati che necessitano di una particolare attenzione da dedicare alla popolazione civile;

    pertanto, alla luce di quanto esposto, autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 47/2023), a condizione che il Governo si impegni ad adoperarsi per la revisione del Memorandum of Understanding Italia-Libia al fine di prevedere il puntuale rispetto delle norme applicabili in materia di diritti umani, un ruolo centrale da riconoscere alle competenti agenzie delle Nazioni Unite e il progressivo superamento del sistema dei centri che ospitano i migranti;

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

    NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities) (scheda n. 38/2023), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 39/2023), impegnando altresì il Governo a promuovere iniziative in cui si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco in Ucraina;

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

    Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023), impegnando altresì il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023), impegnando altresì il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;

    Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2023), impegnando altresì il Governo a compensare attraverso futuri provvedimenti le diminuite risorse del fabbisogno finanziario;

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EUAM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Europa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023), a condizione che il Governo si impegni: 1) a vincolare il contributo del contingente nazionale impiegato esclusivamente nel territorio degli Stati membri; 2) a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere qualora, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio del 17 ottobre 2022, il Consiglio decida di autorizzare EUMAM Ucraina ad operare al di fuori del territorio degli Stati membri; 3) a escludere dal novero delle future attività di assistenza militare all'Ucraina, quella dell'addestramento dei piloti all'uso dei jet da combattimento F-16;

    Africa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023), a condizione che il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, garantisca il rispetto delle regole del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze governative del Burkina Faso.
(6-00035) «Pellegrini, Baldino, Lomuti, Gubitosa, Onori».


   La Camera

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023);

    Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq – EUAM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Africa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023).
(6-00035)(Testo modificato nel corso della seduta) «Pellegrini, Baldino, Lomuti, Gubitosa, Onori».


   La Camera,

   esaminata e discussa la Relazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1), nonché la Deliberazione presentata dal Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc. XXV, n. 1), adottate il 1° maggio 2023 ai sensi, rispettivamente, degli articoli 3, comma 1, primo periodo, e 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 18 maggio 2023, davanti alle Commissioni riunite Affari esteri (III) e difesa (IV) della Camera dei deputati e Affari esteri e difesa (3a) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

   premesso che:

    1) con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc. XXV, n. 1), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, quattro nuove missioni internazionali;

    2) in particolare, la missione denominata EUMAM Ucraina (scheda 6-bis/2023) riguarda la partecipazione di un contingente italiano alla missione dell'Unione europea di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina, con l'obiettivo di corrispondere alle attuali esigenze di formazione militare di base e collettiva, nonché di formazione militare specializzata del personale ucraino in materia di medicina, logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cybersicurezza e cyberdifesa, nonché formazione di istruttori, mentre le missioni EUBAM Libia (scheda 16-bis/2023) ed EUMPM Niger (scheda 21-bis/2023) promuovono il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, rispettivamente, in Libia e in Niger, e la missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso è finalizzata a sviluppare e rafforzare le capacità di difesa e sicurezza delle Forze armate burkinabé;

    3) con riguardo, invece, alla Relazione analitica (Doc. XXVI, n. 1), il Documento del Governo riferisce che, nel complesso, l'andamento delle missioni internazionali in corso è stato coerente con il quadro programmatico delineato e che i principali elementi di novità occorsi hanno riguardato: la ridenominazione dell'operazione aeronavale Mare Sicuro in Mediterraneo Sicuro, ampliando l'area di operazioni e includendo il Mediterraneo Orientale al fine di sostenere uno sforzo politico e diplomatico volto a proteggere gli interessi nazionali nell'area in termini di sicurezza energetica, sicurezza marittima, stabilizzazione dei Paesi rivieraschi, contrasto al terrorismo e supporto al controllo dei flussi migratori; l'interruzione, in risposta al deterioramento delle condizioni di sicurezza, della contribuzione alle operazioni e missioni dell'Unione europea in Mali (EUTM Mali) e nella Repubblica Centro Africana (EUTM RCA); il termine delle operazioni di coalizione della Task Force Takuba, con il conseguente ripiegamento del contingente nazionale; infine, l'attivazione e l'impiego, per mitigare gli effetti destabilizzanti della crisi russo-ucraina, di forze di riserva poste in prontezza nei Balcani Occidentali, nell'ambito delle missioni EUFOR Althea ed EULEX Kosovo;

    4) rispetto alla precedente Deliberazione, la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nel 2023 risulta pari a 11.342 unità, in aumento di quasi 1.300 unità, mentre il fabbisogno finanziario, per il Ministero della difesa, anch'esso in aumento rispetto al 2022 di quasi 80 milioni di euro, raggiunge complessivamente la somma di euro 1.301.338.976;

   considerato che:

    5) il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile, che determina effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale e che il conflitto in Ucraina ha minato le fondamenta stesse del sistema di relazioni internazionali costruito a partire dal secondo dopoguerra, con ripercussioni sistemiche di ampia portata;

    6) l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'unione Europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, va accolta con favore la Terza Dichiarazione Congiunta NATO-UE sottoscritta il 10 gennaio 2023, che, in uno spirito di complementarità, promuove una cooperazione sempre più stretta tra Alleanza atlantica e Unione europea, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte;

    7) l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo «allargato» e ai Balcani Occidentali, i cui equilibri sono profondamente toccati dalla crisi in Europa orientale;

    8) con specifico riguardo al Mediterraneo e al Medio Oriente, il nostro Paese continua a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite per promuovere il dialogo intra-libico, e prosegue nell'impegno contro Daesh ed il terrorismo di matrice fondamentalista, attivo in Iraq, Siria, Sahel, ma anche, con rischi di ulteriore propagazione, nell'Africa occidentale e centrale;

    9) in relazione ai Balcani Occidentali, il completamento della transizione democratica e la loro progressiva integrazione nell'Unione europea rimangono fattori centrali per il consolidamento della pace, la democrazia e la stabilità europea; in questo contesto, risulta essenziale il contributo fornito dalla Missione NATO KFOR al processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, che rappresenta la principale criticità nella regione;

    10) la presenza italiana, sia nel quadro di iniziative multilaterali sia sulla base di accordi bilaterali, mira a promuovere la democrazia e lo Stato di diritto attraverso una intensa attività di institution building in particolare nei contesti – dai Balcani al continente africano – più esposti all'influenza di attori terzi – in primis, Federazione russa e Cina – che non condividono il nostro patrimonio di valori, fondato sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

    11) nell'ottica di un'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è opportuno procedere rapidamente alla elaborazione del documento nazionale attuativo della Strategia UE per l'Indo-pacifico, al fine di consolidare il posizionamento dell'Italia nell'area a tutela della libertà di navigazione e contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale;

    12) nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2023 ammontano ad un totale di 358.668.800 euro, in diminuzione rispetto al fabbisogno del 2022, fissato a 408.691.229 euro; tale diminuzione, tuttavia, sconta il fatto che nel 2022 sono stati erogati 40 milioni di euro a titolo di reintegro nella disponibilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo del contributo di 110 milioni di euro erogato alla Tesoreria dello Stato ucraino quale sostegno al bilancio generale dell'Ucraina; poiché nel 2021 il fabbisogno era stimato in 343.800.000 euro, per il 2023 si registra dunque un leggero aumento;

    13) considerato che gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 48/2023 a 51/2023), anche per il 2023 e in continuità con il recente passato, sono incentrati soprattutto sull'area del Mediterraneo, del Medio Oriente e sull'Africa, con una ampia tipologia di azioni finalizzate a rafforzare la sicurezza e la stabilità regionali e a sostenere i Paesi maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo e al contrasto dei traffici illegali e più esposti al fenomeno delle migrazioni irregolari, con un'attenzione prioritaria al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in particolare delle persone più vulnerabili;

    14) in particolare, in Africa centrale le problematiche di sviluppo si intrecciano con l'instabilità politica e istituzionale che caratterizza numerosi Paesi, specialmente in quelle aree colpite dalla presenza di gruppi terroristici e organizzazioni criminali, nonché dal susseguirsi di crisi umanitarie e scontri inter-etnici e ricorrenti tensioni fra Stati confinanti, come, da ultimo, fra Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Ruanda, così come riportato nella relazione analitica del Governo; in questa situazione di perdurante emergenza, aggravata da eventi climatici estremi quali siccità e alluvioni, in aree cruciali anche in quanto contigue alle rotte dei flussi migratori verso l'Europa, si potrebbe configurare per il nostro Paese l'opportunità di valutare un contributo, già a partire dal 2024, su base multilaterale (ad esempio in ambito MONUSCO), a una missione internazionale finalizzata alla stabilizzazione di quelle aree (come il Nord Kivu) che più necessitano di attività di Force Protection a tutela dei civili e delle minoranze etniche e religiose a maggiore rischio di incolumità, attraverso attività di supporto, sostegno, addestramento e formazione a favore delle Forze di sicurezza e Forze Armate locali, promuovendo altresì opportune iniziative di cooperazione, anche decentrata, in quelle zone;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Europa:

    NATO Joint Enterprise nei Balcani (scheda n. 1/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo — EULEX Kosovo personale militare (scheda n. 2/2023);

    EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 3/2023);

    United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 4/2023);

    NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (scheda n. 5/2023);

    EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 6/2023);

    European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo personale della Polizia di Stato (scheda n. 42/2023);

    United Nations Mission in Kosovo UNMIK (scheda n. 43/2023);

    Missione di assistenza alla Polizia albanese (scheda n. 44/2023);

    Asia:

    United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2023);

    Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (scheda n. 10/2023);

    NATO Mission in Iraq (scheda n. 11/2023);

    United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 13/2023);

    personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 14/2023);

    European Union Police – Coordination Office for Palestinian Police Support (scheda n. 45/2023);

    Africa:

    United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 15/2023);

    Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 16/2023);

    Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 17/2023);

    EUCAP Sahel Niger (scheda n. 20/2023);

    Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 21/2023);

    United Nations Mission far the Referendum in Western Sahara — MINURSO (scheda n. 22/2023);

    Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 23/2023);

    EUNAVFOR ATALANTA (scheda n. 24/2023);

    European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 25/2023);

    EUCAP Somalia (scheda n. 26/2023);

    Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 28/2023);

    Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 29/2023);

    EUTM Mozambico (scheda 30/2023);

    Partecipazione di personale della Polizia di Stato e di un Ufficiale della Guardia di finanza alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 46/2023);

    Partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi (scheda n. 47/2023);

    Potenziamento di dispositivi nazionali e della NATO:

    «Mediterraneo Sicuro»: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 31/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 32/2023);

    impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz, nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea EMASOH (scheda n. 33/2023);

    NATO Implementation of the Enhancement of the Framework for the South (scheda n. 34/2023);

    NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 35/2023);

    NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area di responsabilità dell'Alleanza (scheda n. 36/2023);

    NATO Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 37/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (enhanced Vigilance Activities) (scheda n. 38/2023);

    NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (enhanced Forward Presence) (scheda n. 39/2023);

    Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 40/2023) Supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 41/2023);

    Interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione:

    Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 48/2023);

    Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione rafforzamento della sicurezza (scheda n. 49/2023);

    Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 50/2023);

    Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 51/2023);

    autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso di cui al punto 4.1 della Relazione analitica Doc. XXVI n. 1, di seguito riportate:

    Asia:

    European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq — EU AM Iraq (scheda n. 12/2023);

    Africa:

    MINUSMA in Mali (scheda n. 18/2023);

    EUCAP Sahel Mali (scheda n. 19/2023);

    United Nations Assistance Mission in Somalia – UNSOM (scheda n. 27/2023);

    autorizza, infine, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la partecipazione dell'Italia alle seguenti quattro nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1), di seguito riportate:

    Europa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (scheda n. 6-bis/2023);

    Africa:

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia) (scheda n. 16-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger) (scheda n. 21-bis/2023);

    Partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella repubblica del Burkina Faso (scheda n. 30-bis/2023).
(6-00036) «Chiesa, Zoffili, Orsini, Bicchielli, Calovini, Billi, Bagnasco, Tirelli, Ciaburro, Minardo, Battilocchio, Comba, Formentini, Fascina, Caiata, Bossi, Marrocco, Loperfido, Coin, Mulè, Di Giuseppe, Carrà, Saccani Jotti, Maiorano, Crippa, Gardini, Giglio Vigna, Malaguti, Mura, Pozzolo».


   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc. XXV, n. 1), nonché sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022. anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1), adottate ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016. n. 145;

   richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 18 maggio 2023, davanti alle Commissioni riunite Affari esteri (III) e Difesa (IV) della Camera dei deputati e Affari esteri e difesa (3a) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

   premesso che:

    1) il contesto internazionale presenta un quadro di accentuata instabilità, che si colloca nel venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e nella forzatura ideologica e materiale su un sistema polarizzato che penalizza l'esercizio del dialogo e delegittima persino i luoghi in cui questo avviene. È, infatti, assai preoccupante la progressiva marginalizzazione del ruolo svolto dalle Nazioni Unite e dall'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Si tratta di un sintomo evidente di una accentuata polarizzazione. Si ritiene, di contro, necessario e urgente lavorare per la rilegittimazione dei luoghi multilaterali dove poter ricercare soluzioni più avanzate e condivise ai conflitti in corso e garantire un'effettiva sicurezza globale;

    2) la guerra in Ucraina, provocata dalla scellerata aggressione russa in evidente violazione del diritto internazionale, rimane il principale fattore di instabilità globale, prefigurando anche scenari drammatici di ulteriore escalation. Occorre constatare che la fornitura di equipaggiamento militare letale all'Ucraina si è rivelata fin qui del tutto inefficace rispetto all'ambizione dichiarata di creare migliori condizioni negoziali e si rileva che questa ha invece indebolito il ruolo dell'unione Europea nella ricerca di una soluzione al conflitto. Gli sforzi diplomatici fin qui profusi sono stati insufficienti mentre sarebbe urgente assumere l'onere di una grande iniziativa diplomatica convocando una conferenza multilaterale per la pace e la sicurezza;

    3) torna ad affermarsi sempre di più lo spirito del nazionalismo, in questo quadro si possono leggere la rielezione di Erdogan in Turchia o le nuove preoccupanti tensioni in Kosovo. La risposta più efficace ai risorgenti nazionalismi deve corrispondere al rilancio del progetto europeo, come soggetto multilaterale di pace e democrazia. Lo stesso Trattato sull'Unione Europea definisce infatti il compito di promuovere «soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite», indicando anche l'obiettivo di «preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki». Occorre ricordare che la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione Europea e che su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica;

    4) lo scenario internazionale è ad elevata instabilità e con un livello crescente di conflitti. L'attenzione sull'Ucraina non deve farci dimenticare, infatti, altre crisi da tempo aperte in tutto il mondo, dove perdurano conflitti spesso in modo strisciante e confinati all'interno dei singoli Stati. È il caso, ad esempio, dei conflitti in Ciad. Repubblica Centrafricana. Sud Sudan, nord del Mozambico, che hanno mietuto più vittime di molte guerre dichiarate. Non meno preoccupante è la situazione nel Sahel, in Africa occidentale, dove i bisogni umanitari sono sempre più in aumento;

    5) nel complesso, l'intervento del Governo si concentra nell'area africana, in Libia e Niger, con ben sei missioni in Libia e tre in Niger, e nell'azione di controllo delle frontiere;

    6) la Libia rimane in una situazione di instabilità conclamata e resta territorialmente e politicamente divisa fra due governi rivali. Il paese risulta fra i dieci più corrotti del mondo, secondo Transparency International. Il rappresentante speciale dell'Onu Abdoulaye Bathily, si sta adoperando ormai da mesi per organizzare delle nuove elezioni che potrebbero restituire legittimità al processo politico, ma i poteri forti dell'est e dell'ovest si oppongono, per non turbare un fragile equilibrio che conviene a entrambe le parti;

    7) le attività in Libia si focalizzano sul «controllo e contrasto dell'immigrazione illegale», potenziando la guardia costiera libica affinché proceda ad operazioni di intercettazione volte a riportare i migranti nei centri di detenzione. Gli stessi centri di detenzione che il rapporto Onu Nowhere but back: Assisted return, reintegration and the human rights protection of migrants in Libya dell'11 ottobre 2022 definisce «indicativi di crimini contro l'umanità». Aiutare la Guardia costiera libica, sapendo di facilitare il ritorno di migliaia di persone in Libia dove subiscono gravi violazioni dei diritti umani, rende l'Italia complice di tali crimini. L'Italia deve sospendere questo sostegno alla Libia e garantire che qualsiasi assistenza futura sia subordinata a progressi tangibili da parte delle autorità libiche in relazione al rispetto dei diritti dei migranti e al loro accesso alla giustizia. La Libia è un Paese che presenta situazioni di insicurezza e instabilità verso il quale non vanno in nessun modo sostenuti rimpatri o trasferimenti, inclusi quelli dei minori. Sono numerosi i report delle Nazioni Unite, confermati anche dalle testimonianze dei migranti che riescono a lasciare il Paese, che riportano come episodi di violenza, torture e riduzione in schiavitù siano all'ordine del giorno nei centri di detenzione in Libia. In più, vengono confermate la commistione delle autorità libiche con le milizie, e il loro coinvolgimento nel sistema di detenzione arbitraria, sfruttamento e abuso dei migranti e dei richiedenti asilo;

    8) il Niger si trova in una particolare posizione geografica, che ne ha fatto un importante crocevia per la circolazione di merci e persone nella regione del Sahel, nonché per gli scambi e i movimenti tra Africa Sub-Sahariana e Nord Africa. L'Unione Europea e alcuni suoi Stati membri, tra cui l'Italia, negli ultimi anni hanno incrementato le loro azioni in Niger, le cui autorità, dal 2015, hanno avviato politiche di controllo delle frontiere sempre più restrittive, ma rendendo difficoltose le vie legali è cresciuta l'influenza dei trafficanti. I viaggi sono diventati più costosi e pericolosi, i migranti spesso vengono abbandonati nel deserto senza acqua, cibo o mezzi di trasporto. Le tre missioni previste in Niger hanno come filo conduttore l'assistenza alle forze armate locali, senza sufficienti garanzie circa l'effettivo rispetto dei diritti umani;

    9) la nuova missione in Burkina Faso risulta militarmente e politicamente pericolosa. A fine settembre 2022, il Burkina Faso ha vissuto il secondo colpo di stato in otto mesi. Negli ultimi due anni, il Burkina Faso ha visto un notevole incremento dell'insicurezza in tutto il Paese a causa della presenza di gruppi armati. La violenza ha causato la morte di più di 2.000 persone e portato 1.8 milioni di rifugiati interni. Il contributo militare dell'Italia in questo paese, assieme all'incremento della presenza in Niger e al prosieguo della missione in Mali evidenzia ancora grandi contraddizioni, in particolare derivanti dalla sovrapposizione degli obiettivi di lotta al terrorismo e stabilizzazione della regione con quelli di controllo dei flussi migratori;

    10) dopo l'approvazione della nuova Costituzione, la Tunisia ha subito una svolta autoritaria che ha intensificato la repressione contro gli oppositori politici, la società civile e le minoranze. Diverse organizzazioni tunisine e internazionali per la tutela dei diritti umani hanno espresso preoccupazione per «l'indebolimento dell'indipendenza della magistratura, gli arresti di critici e oppositori politici, i processi militari contro i civili, la continua repressione della libertà di espressione e le minacce contro la società civile». Inoltre, la situazione socio-economica della Tunisia peggiora continuamente: il tasso di disoccupazione è del 15 per cento e il tasso di inflazione del 10 per cento. Il Paese manca di beni di prima necessità e, anche a causa della siccità. L'uso dell'acqua è limitato. Secondo il Tunisian Forum for Economic and Social Rights, negli ultimi anni, il numero di intercettazioni e di respingimenti da parte della Guardia costiera tunisina è aumentato enormemente. Solo nel primo trimestre del 2023 a 14.963 persone è stato impedito di lasciare la Tunisia via mare e sono state violentemente riportate indietro contro la loro volontà. L'analisi del paese non consente quindi di definirlo in nessun modo come «paese sicuro» e come partner affidabile per la conclusione di accordi di rimpatrio con garanzie di pieno rispetto del diritto internazionale;

    11) come prevedibile, la guerra in Ucraina desta legittime e particolari preoccupazioni nei Paesi baltici e nella Polonia, a causa principalmente della maggiore prossimità geografica al conflitto in corso. Fin dai giorni immediatamente successivi all'invasione russa, l'attenzione della NATO si è rivolta a come rafforzare i suoi confini orientali, bisogna tuttavia sottolineare che il rafforzamento della presenza militare in quell'area precede il conflitto in Ucraina e una maggiore attenzione dell'alleanza atlantica nell'area avveniva già dal 2014 con le missioni di Air Policing e dal 2016 con la presenza in Lettonia. Occorre in tali circostanze prestare particolare attenzione al fatto che le legittime e necessarie azioni di difesa non compromettano gli auspicati sforzi diplomatici e negoziali per la cessazione del conflitto in corso e per la definizione di un accordo complessivo per la sicurezza dell'area incentrato su una progressiva e reciproca smilitarizzazione;

    12) con riferimento alle proroghe relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va sottolineato che occorrono maggiori risorse e che va modificata la qualità della spesa. Le risorse per la cooperazione devono essere utilizzate, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, sul contrasto alle diseguaglianze e alla povertà e sul supporto di modelli di sviluppo sostenibile nel rispetto degli obbiettivi ambientali e dei diritti sociali e stimolando un protagonismo delle comunità locali, nel loro legittimo diritto alla gestione delle risorse ed alla tutela del proprio territorio;

    13) alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che sia necessario un cambiamento profondo, che porti ad una discontinuità nella partecipazione alle missioni internazionali, rafforzando il ruolo dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo, così come appare indifferibile un cambiamento di metodo: non è accettabile che il parlamento approvi le missioni internazionali a metà anno, rendendo l'autorizzazione più un atto formale che un'occasione di analisi e monitoraggio dei risultati e dell'efficacia delle missioni in corso;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la proroga delle seguenti missioni internazionali in corso (Doc. XXVI n. 1):

    Scheda 1/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata Joint Enterprise nei Balcani;

    Scheda 2/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO);

    Scheda 3/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;

    Scheda 4/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);

    Scheda 7/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL);

    Scheda 8/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL):

    Scheda 9/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi;

    Scheda 10/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

    Scheda 11/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata NATO Mission in Iraq (NM-I);

    Scheda 13/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP);

    Scheda 14/2023: Proroga dell'impiego di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

    Scheda 15/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL);

    Scheda 22/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);

    Scheda 23/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla Multinational Force and Observers in Egitto (MFO);

    Scheda 24/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE rinominata EUNAVFOR ATALANTA;

    Scheda 25/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Somalia;

    Scheda 26/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Somalia;

    Scheda 28/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane;

    Scheda 29/2023: Proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe;

    Scheda 30/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Mozambico;

    Scheda 32/2023: Proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

    Scheda 33/2023: Proroga dell'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH);

    Scheda 36/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza;

    Scheda 37/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

    Scheda 38/2023 sulla Proroga della partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza;

    Scheda 40/2023: INTERVENTI DISPOSTI DAI COMANDANTI DEI CONTINGENTI MILITARI DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI Interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali;

    Scheda 41/2023: SUPPORTO INFO-OPERATIVO A PROTEZIONE DELLE FORZE ARMATE (PCM-AISE);

    Scheda 42/2023: proroga della partecipazione di personale di polizia di stato alla missione EULEX Kosovo;

    Scheda 43/2023: proroga della partecipazione della polizia di stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo);

    Scheda 44/2023: proroga della partecipazione di personale delle forze di polizia alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei paesi dell'area balcanica;

    Scheda 45/2023: proroga della partecipazione di personale di Polizia di stato e del ministero della giustizia alla missione civile EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina;

    Scheda 48/2023: Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario;

    Scheda 49/2023: Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza;

    Scheda 50/2023: Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

    Scheda 51/2023: Interventi operativi di emergenza e di sicurezza;

   autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali in corso (Doc. XXVI n. 1):

    Scheda 12/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq);

    Scheda 18/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA);

    Scheda 27/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM);

    non autorizza, la prosecuzione delle seguenti missioni per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023 (Doc. XXVI) nonché la partecipazione dell'Italia alle quattro nuove missioni di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 (Doc. XXV, n. 1):

    Scheda 5/2023: Proroga della partecipazione di personale militare all'operazione NATO denominata Sea Guardian nel Mar Mediterraneo;

    Scheda 6/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Operation in the Mediterranean – EUNAVFOR MED Irini;

    Scheda 16/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia;

    Scheda 17/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di cooperazione in Tunisia;

    Scheda 19/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Sahel Mali;

    Scheda 20/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Sahel Niger;

    Scheda 21/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger;

    Scheda 31/2023: Proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale apprestato per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale e orientale, rinominato Mediterraneo Sicuro, comprensivo della missione in supporto alla Marina libica;

    Scheda 34/2023: Proroga della partecipazione di personale militare all'iniziativa della NATO denominata Implementation of the Enhancement of the Framework for the South, iniziativa Nato di proiezione di stabilità nelle regioni lungo il fianco sud dell'Alleanza;

    Scheda 35/2023: Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

    Scheda 39/2023: Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (enhanced Forward Presence);

    Scheda 46/2023: proroga della partecipazione di personale della polizia di Stato e della Guardia di finanza alla missione civile EUBAM Libia (European Union Border Assistance Mission);

    Scheda 47/2023: proroga della partecipazione di personale dei Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi;

    Scheda 6-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Assistance Mission in Ucraina (EUMAM Ucraina);

    Scheda 16-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Border Assistance in Libya (EUBAM Libia);

    Scheda 21-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Military Partnership Mission in Niger (EUMPM Niger);

    Scheda 30-bis/2023 prevede la partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso.
(6-00037) «Fratoianni, Zanella».


   La Camera,

   autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2023, la proroga delle seguenti missioni internazionali in corso (Doc. XXVI n. 1):

    Scheda 1/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata Joint Enterprise nei Balcani;

    Scheda 2/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO);

    Scheda 3/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUFOR ALTHEA in Bosnia-Erzegovina;

    Scheda 4/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP);

    Scheda 7/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL);

    Scheda 8/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze armate libanesi (MIBIL):

    Scheda 9/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi;

    Scheda 10/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh;

    Scheda 11/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione NATO denominata NATO Mission in Iraq (NM-I);

    Scheda 13/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP);

    Scheda 14/2023: Proroga dell'impiego di personale militare, incluso il personale del Corpo militare volontario della Croce rossa, negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

    Scheda 15/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL);

    Scheda 22/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);

    Scheda 23/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla Multinational Force and Observers in Egitto (MFO);

    Scheda 24/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE rinominata EUNAVFOR ATALANTA;

    Scheda 25/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Somalia;

    Scheda 26/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUCAP Somalia;

    Scheda 28/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane;

    Scheda 29/2023: Proroga dell'impiego di personale militare presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe;

    Scheda 30/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata EUTM Mozambico;

    Scheda 32/2023: Proroga del potenziamento del dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea;

    Scheda 33/2023: Proroga dell'impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nello Stretto di Hormuz nell'ambito dell'iniziativa multinazionale europea denominata European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH);

    Scheda 36/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area di responsabilità dell'Alleanza;

    Scheda 37/2023 sulla proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing e dell'Air Shielding della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

    Scheda 38/2023 sulla Proroga della partecipazione di personale militare, incluso il personale del Corpo Militare volontario della Croce Rossa, al potenziamento della presenza della NATO nell'area sud-est dell'Alleanza;

    Scheda 40/2023: INTERVENTI DISPOSTI DAI COMANDANTI DEI CONTINGENTI MILITARI DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI Interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali;

    Scheda 41/2023: SUPPORTO INFO-OPERATIVO A PROTEZIONE DELLE FORZE ARMATE (PCM-AISE);

    Scheda 42/2023: proroga della partecipazione di personale di polizia di stato alla missione EULEX Kosovo;

    Scheda 43/2023: proroga della partecipazione della polizia di stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo);

    Scheda 44/2023: proroga della partecipazione di personale delle forze di polizia alla missione bilaterale di cooperazione in Albania e nei paesi dell'area balcanica;

    Scheda 45/2023: proroga della partecipazione di personale di Polizia di stato e del ministero della giustizia alla missione civile EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina;

    Scheda 48/2023: Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario;

    Scheda 49/2023: Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza;

    Scheda 50/2023: Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

    Scheda 51/2023: Interventi operativi di emergenza e di sicurezza;

   autorizza, altresì, per il periodo 1° gennaio-31 maggio 2023, la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali in corso (Doc. XXVI n. 1):

    Scheda 12/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UE denominata European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq);

    Scheda 18/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA);

    Scheda 27/2023: Proroga della partecipazione di personale militare alla missione UN denominata United Nations Assistance Mission in Somalia (UNSOM);
(6-00037)(Testo modificato nel corso della seduta) «Fratoianni, Zanella».