XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1343 E N. 1344
Ddl n. 1343 – Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022 e n. 1344 – Disposizioni per l'Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023
Tempo complessivo: 14 ore, di cui:
• discussione generale congiunta: 8 ore;
• seguito dell'esame: 6 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 15 minuti | 15 minuti |
Richiami al Regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 10 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 21 minuti |
58 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 54 minuti | 4 ore e 7 minuti |
Fratelli d'Italia | 42 minuti | 39 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 56 minuti | 45 minuti |
Lega – Salvini premier | 37 minuti | 28 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 50 minuti | 37 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 35 minuti | 22 minuti |
Azione – Italia Viva – Renew Europe | 38 minuti | 25 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 34 minuti | 21 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 13 minuti |
Misto: | 31 minuti | 17 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 10 minuti |
+Europa | 13 minuti | 7 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 7 settembre 2023.
Albano, Antoniozzi, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colombo, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Pella, Pichetto Fratin, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Steger, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Varchi, Zanella, Zoffili
Annunzio di proposte di legge.
In data 6 settembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BORDONALI e IEZZI: «Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni» (1384);
IEZZI: «Disposizioni in materia di confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e delega al Governo in materia di statuti» (1385);
GRIBAUDO ed altri: «Interventi a sostegno delle madri con disabilità» (1386).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge CANGIANO ed altri: «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche» (1161) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Milani.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
PELLICINI ed altri: «Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente casi di esclusione della circostanza attenuante della lieve entità» (1176) Parere delle Commissioni I, V e XII;
BELLOMO ed altri: «Modifiche all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali» (1190) Parere delle Commissioni I e V.
VIII Commissione (Ambiente):
GIAGONI: «Disposizioni per la salvaguardia, la messa in sicurezza e il monitoraggio dell'area archeologica di Nora, situata nel comune di Pula» (1206) Parere delle Commissioni I, V e VII.
XI Commissione (Lavoro):
BARELLI ed altri: «Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito» (1328) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.
Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, le osservazioni della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2023/0208/I, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa all'avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro, di cui alla delibera n. 76/23/CONS.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita all'anno 2022 (Doc. XCV, n. 1).
Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 5 settembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2022.
Questo documento è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16, 17, 18, 22, 25, 28, 30 e 31 agosto 2023 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i prodotti fitosanitari (COM(2023) 221 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato complementare unitario per i medicinali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001, (CE) n. 1901/2006 e (UE) n. 608/2013 (COM(2023) 222 final) – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (rifusione) (COM(2023) 223 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (COM(2023) 231 final) – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (COM(2023) 262 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023) 269 final) – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (COM(2023) 271 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda l'ammodernamento del documento contenente le informazioni chiave (COM(2023) 278 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 per quanto riguarda le norme dell'Unione a tutela degli investitori al dettaglio (COM(2023) 279 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (COM(2023) 324 final) – alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (COM(2023) 328 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla III Commissione (Affari esteri);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa («STEP») e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023) 335 final) – alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023) 348 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dalla Commissione europea.
La Commissione europea, in data 10 agosto 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 5547 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 6), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit e che abroga la direttiva 2014/61/UE (normativa sull'infrastruttura Gigabit) (COM(2023) 94 final).
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 11 agosto 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 5572 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 7), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 final).
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia), e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 14 agosto 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 5583 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 5), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 per rafforzare i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e integrare gli obblighi di comunicazione, e abroga il regolamento (UE) 2018/956 (COM(2023) 88 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Commissione europea, in data 14 agosto 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 5571 final, recante la risposta della Commissione europea al parere motivato della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 4), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 final).
Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 6 settembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro per l'accesso ai dati finanziari e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2022/2554 (COM(2023) 360 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 230 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 settembre 2023);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale e al Comitato economico e sociale europeo sulla revisione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (COM(2023) 365 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE (COM(2023) 366 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 366 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 232 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 settembre 2023);
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2023) 367 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 367 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 232 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 settembre 2023);
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 2022 (COM(2023) 392 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarantunesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2022 (COM(2023) 506 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'Unione europea al Regno di Norvegia a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2023) 507 final), corredata dal relativo allegato (507 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Islanda sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'Unione europea all'Islanda a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2023) 508 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 508 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dall'Unione europea alla Confederazione svizzera a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (COM(2023) 509 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 509 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (COM(2023) 511 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
PROPOSTA DI LEGGE: S. 377 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: BONGIORNO ED ALTRI: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2006, N. 106, CONCERNENTI I POTERI DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA NEI CASI DI VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 362, COMMA 1-TER, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1135)
A.C. 1135 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1135 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenuti nel fascicolo.
A.C. 1135 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: con provvedimento motivato con le seguenti: anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata.
1.1. Ascari, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo».
1.02. Ascari, D'Orso, Giuliano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al l'articolo 362 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 362, comma 1-bis, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche».
1.05. Ascari, D'Orso, Giuliano.
A.C. 1135 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame interviene per rendere più efficiente la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice Rosso, introdotto con la legge n. 69 del 2019, che ha trasposto nell'ordinamento italiano i princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sia inasprendo le pene di reati già esistenti, che introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;
in particolare, la proposta di legge novella parte della disciplina relativa ai procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza domestica e di genere, sotto il profilo dell'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa. La novità principale consiste nella possibilità per il Procuratore della Repubblica, qualora il magistrato designato per le indagini non rispetti il termine di 3 giorni entro il quale acquisire le informazioni, di revocargli l'assegnazione ed assumere, senza ritardo, le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio;
e di tutta evidenza che il ruolo della vittima nel processo abbia finito per perdere sempre più rilevanza, e ciò è dimostrato anche dall'assenza, nel nostro codice di procedura penale, della nozione di «vittima», laddove vengono usate le definizioni di «offeso dal reato», «persona offesa», «persona offesa dal reato». Pertanto vi è la necessità di far recuperare alla vittima una posizione di centralità nel processo di accertamento della violazione e della punizione che subisce il colpevole;
è fondamentale, dunque, che il processo penale, in quanto tale, si traduca in concreto in uno strumento ontologicamente funzionale alla soddisfazione delle istanze del soggetto danneggiato dal reato;
le fonti europee hanno gradualmente dimostrato un'attenzione sempre maggiore, sul piano del diritto penale, rispetto alla salvaguardia delle garanzie non solo dell'accusato, ma anche della vittima. Il considerando n. 9 della direttiva 2012/29/UE, afferma che «un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime»;
nella stessa CEDU, che si presta a una continua interpretazione evolutiva «in the light of present-day conditions», sono rinvenibili evidenti segnali della crescente valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato;
occorre, pertanto, riconoscere maggiore centralità alla persona offesa nel procedimento penale e ciò ancor di più laddove sia vittima di gravi reati di violenza di genere o domestica;
per tali ragioni sarebbe opportuno consentire il potere di impulso della richiesta di avocazione anche alla persona offesa del reato,
impegna il Governo
in un'ottica di valorizzazione delle prerogative delle vittime del reato, a prevedere, con il primo provvedimento utile, strumenti di maggiore partecipazione da parte della persona offesa al procedimento penale, quali la facoltà di iniziativa relativa alla richiesta di avocazione delle indagini per reati di violenza di genere, in caso di inerzia del pubblico ministero.
9/1135/1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame interviene per rendere più efficiente la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice Rosso, introdotto con la legge n. 69 del 2019, che ha trasposto nell'ordinamento italiano i princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sia inasprendo le pene di reati già esistenti, che introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;
il provvedimento, modificando il codice di rito penale, novella parte della disciplina relativa ai procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza domestica e di genere, sotto il profilo dell'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa;
la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente quanto già previsto dal Codice Rosso, in quanto, le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;
appare opportuno intervenire quindi altresì sotto altro profilo, ovvero quello relativo all'applicazione delle misure cautelari. In particolare, la procedura d'urgenza prevista dal Codice Rosso dovrebbe giustificare anche una riduzione dei tempi relativi all'emanazione da parte del giudice dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari,
impegna il Governo
a valutare di introdurre, con il primo provvedimento utile, una procedura d'urgenza altresì relativamente all'applicazione delle misure cautelari, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza di genere o domestica.
9/1135/2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame interviene per rendere più efficiente la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice Rosso, introdotto con la legge n. 69 del 2019, che ha trasposto nell'ordinamento italiano i princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sia inasprendo le pene di reati già esistenti, che introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;
il provvedimento, modificando il codice di rito penale, novella parte della disciplina relativa ai procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza domestica e di genere, sotto il profilo dell'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa;
il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale stabilisce che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, ovvero quando sono coinvolti minori, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile;
è opportuno che, anziché delegare l'esperto, il pubblico ministero provveda personalmente all'ascolto dei minori, sebbene con l'ausilio di un professionista,
impegna il Governo
a valutare, di intervenire, con il primo provvedimento utile, per stabilire un vero e proprio dovere di coinvolgimento diretto e prioritario del pubblico ministero, in caso di assunzione di informazioni da parte di un minore.
9/1135/3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
l'atto in esame interviene per rendere più efficiente la disciplina contenuta nel cosiddetto Codice Rosso, introdotto con la legge n. 69 del 2019, che ha trasposto nell'ordinamento italiano i princìpi ispiratori della Convenzione di Istanbul per la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, sia inasprendo le pene di reati già esistenti, che introducendo misure di carattere penale e processuale volte alla prevenzione dei reati di violenza di genere, alla protezione delle vittime e alla punizione dei colpevoli;
il provvedimento, modificando il codice di rito penale, novella parte della disciplina relativa ai procedimenti aventi ad oggetto delitti di violenza domestica e di genere, sotto il profilo dell'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa;
la ratio sottesa alla proposta di legge in esame è quella di rendere più stringente quanto già previsto dal Codice Rosso, in quanto, le condotte di violenza di genere, molte delle quali consumate all'interno dell'ambiente familiare e domestico, sono espressione di una gravità certamente più elevata rispetto ad altre, e di un maggior rischio di reiterazione del reato, che richiedono una maggiore tempestività di intervento;
in un'ottica di tutela degli interessi delle vittime dei reati, occorre prevedere un nuovo strumento operativo a disposizione del pubblico ministero, ovvero il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, da poter disporre anche al di fuori dei casi di flagranza, con decreto motivato, laddove ricorrano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;
la gravità di cui sono espressione le condotte di violenza consumate all'interno dell'ambiente familiare, nonché il pericolo di reiterazione giustificherebbe l'eccezionalità di un tale strumento, di cui l'autorità giudiziaria disporrebbe per arginare un comportamento connotato da un rilevante disvalore sociale,
impegna il Governo
ad adoperarsi, con il primo provvedimento utile, per prevedere un nuovo strumento a disposizione dell'autorità giudiziaria, che consenta al Pubblico ministero con decreto motivato, di disporre il fermo di indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, anche al di fuori dei casi di flagranza, ove ricorrano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate, ponendo in grave pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
9/1135/4. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene su uno degli aspetti caratterizzanti la procedura da seguire nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere (c.d. «codice rosso»), ovvero l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato;
i dati e le cronache continuano a dimostrarlo quotidianamente che la violenza di genere è un problema ancora enorme nella nostra società, che costa la vita e il benessere a tantissime donne e bambini ogni anno;
secondo i dati del report settimanale del Viminale, al 13 agosto sono stati registrati 205 omicidi, con 74 vittime donne, di cui 59 uccise in ambito familiare/affettivo (erano 68 un anno fa). Di queste, 36 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner, su un totale di 40 persone uccise dal partner o ex;
accanto alla violenza alle donne vi è anche la violenza assistita che riguarda i minori spettatori degli episodi di maltrattamento perpetrati nei confronti di una persona cara, per lo più in ambiente intrafamiliare;
secondo le stime Istat, nelle famiglie in cui sono presenti pratiche di maltrattamento, circa il 50 per cento dei minori assiste alla violenza, mentre il 10 per cento la subisce;
il fenomeno, aggravatosi durante la pandemia di Covid-19, ha un impatto devastante sulla crescita della vittima comportando, nella maggioranza dei casi, ritardi nello sviluppo psicofisico, ansia, perdita di autostima, depressione, sensi di colpa, incapacità di socializzare, aggressività, autolesionismo;
la violenza sui minori è molto diffusa – gli ultimi dati disponibili ci dicono che più del 90 per cento degli abusi su minori avvengono tra le mura domestiche – ma, al contempo, è difficilmente rilevabile sia per meccanismi culturali di minimizzazione e negazione del fenomeno, sia perché si caratterizza per verificarsi prevalentemente all'interno della famiglia, col forte rischio di restare inespressa e invisibile, ampliando e cronicizzando i danni sul piano fisico e psicologico delle vittime;
i bambini maltrattati infatti corrono il rischio di diventare adulti che vivono con un pesante fardello di dolore generando un circuito vizioso di trasmissione intergenerazionale della violenza;
è necessario, in generale, che vi sta una maggiore consapevolezza sull'utilizzo della violenza come modello educativo e sulla violenza di genere nello specifico, con un cambio di paradigma sociale e culturale profondo, che coinvolga tutti quanti affinché si instaurino modelli educativi e relazionali basati sul rispetto reciproco della identità personale di ciascuna persona indipendentemente dall'età e dal genere di questa;
per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall'infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie. La condivisione, l'ascolto, l'empatia, il rispetto, se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull'altro;
il lavoro di sensibilizzazione e prevenzione necessario per il contrasto alla violenza maschile sulle donne e l'educazione a relazioni non violente passa per la possibilità di offrire alle nuove generazioni, di riflettere su sé stessi e sul rapporto con gli altri;
l'educazione dei bambini e delle bambine al rispetto di genere e il contrasto alla violenza domestica non può essere efficace a meno che non si operi soprattutto sui modelli culturali che sottendono, promuovono, e riproducono parità di genere nella società e il divieto assoluto di usare violenza nelle relazioni,
impegna il Governo
a predisporre e sostenere campagne di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'uso della violenza – maltrattamenti fisici (aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica) o psicologici che siano – come modello educativo all'interno delle famiglie, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione tra persone e in particolare tra uomo-donna in ogni età e in ogni contesto sociale con l'obiettivo di lanciare e rafforzare il messaggio che una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere sia una società migliore in cui far crescere i minori.
9/1135/5. Furfaro, Boldrini.
La Camera,
premesso che:
come evidenziato dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in Italia esiste ancora un enorme problema di mancato riconoscimento della violenza maschile contro le donne, sia in sede civile che penale;
le conseguenze includono una diffusa inerzia da parte dell'autorità giudiziaria nell'adottare misure a protezione delle donne, dei loro figli e delle loro figlie; una bigenitorialità imposta anche in presenza di violenza; l'assenza di valutazione del rischio; il mancato riconoscimento dei diritti umani delle donne;
il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrata in vigore, nella parte riguardante il diritto civile, menziona le situazioni di violenza contro le donne, mancano tuttavia strumenti volti a verificare il grado di efficacia delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti;
inoltre per quanto riguarda le richieste di modifica della normativa penale, il decreto legislativo citato ha approvato disposizioni che vanno in direzione opposta, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela e imponendo un criterio di esercizio detrazione penale che rischia di impattare negativamente sui procedimenti relativi alla violenza maschile sulle donne, che continuano a scontare tassi di condanna estremamente bassi;
infine, malgrado l'intervento del Comitato CEDAW, non è stato introdotto il tema del consenso nella norma che punisce la violenza sessuale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ideare e attuare nuovi dispositivi giuridici finalizzati a realizzare una più completa tutela penale in favore delle donne vittime di violenza e nello specifico, a valutare l'introduzione di una definizione esplicita di consenso che valga ad escludere il reato di violenza sessuale e rivedere la normativa relativa alla procedibilità a querela con riguardo ai reati connessi alla violenza maschile sulle donne.
9/1135/6. Ghirra, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
la violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere patriarcale, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno avanzamento delle donne;
la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali si vorrebbe costringere le donne in una posizione subordinata rispetto agli uomini;
la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, mette in risalto che in Italia esiste ancora un enorme problema di mancato riconoscimento della violenza maschile contro le donne, sia in sede civile che penale;
il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, recentemente entrato in vigore, seppur disciplina alcune ipotesi di violenza contro le donne, è tuttavia carente di strumenti efficaci volti a verificare l'effettiva applicazione delle misure introdotte a fronte di pregiudizi e stereotipi radicati e persistenti purtroppo ancora presenti in diversi settori della società:
il Consiglio d'Europa offre, tra l'altro, una formazione specifica per i professionisti del settore il cui obiettivo e permettere alle forze di polizia di operare con più consapevolezza sulla dimensione «diritti umani» nella lotta contro la violenza e far sì che i loro interventi siano più efficaci e incentrati sulle vittime;
il nuovo corso Help sulla violenza contro le donne e la violenza domestica per le forze dell'ordine (sviluppato congiuntamente dal programma HELP del Consiglio d'Europa, dalla sua Divisione uguaglianza di genere e violenza contro le donne) fornisce informazioni dettagliate, pratiche e complete per migliorare la qualità della risposta delle forze di polizia ai casi di violenza nei confronti delle donne e per facilitare l'accesso delle vittime alla giustizia;
l'Italia è stata tra i primi Paesi europei a ratificare con la legge 27 giugno 2013, n. 77, la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come «Convenzione di Istanbul» – adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011;
La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (articolo 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne;
per prevenire e contrastare la violenza di genere è importante partire dal linguaggio, le immagini, gli stereotipi, le espressioni quotidiane diffuse nella nostra società che ci accompagnano sin dall'infanzia condizionando le azioni future. Molto spesso gli stereotipi di genere vengono diffusi e replicati anche in ambito educativo, in modo inconscio, costruendo rigidi ruoli che ingabbiano le bambine e i bambini,
impegna il Governo:
a promuovere azioni finalizzate al cambiamento socio-culturale delle donne e degli uomini sin dalla scuola dell'infanzia pianificando azioni e comportamenti volti all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini e delle bambine, al fine di eliminare alla radice pregiudizi e modelli stereotipati dei ruoli tra genere;
a promuovere, secondo le indicazioni del Consiglio d'Europa, una formazione specifica per chi opera nelle strutture pubbliche affinché possano intervenire con più consapevolezza nella lotta contro la violenza di genere con una particolare attenzione alla qualità, rapidità ed efficacia della risposta delle forze di polizia, della magistratura e dei presidi socio-sanitari.
9/1135/7. Zanella, Dori, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
PROPOSTA DI LEGGE: DONZELLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO» (A.C. 336-A)
A.C. 336-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
A.C. 336-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 2.
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de «Il Forteto».
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto ne «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine:
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
c) all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica.
A.C. 336-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 3.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari pendenti relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
A.C. 336-A – Articolo 4
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia.
9. La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» istituita con legge 8 marzo 2019, n. 21.
10. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
A.C. 336-A – Articolo 5
ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 5.
(Organizzazione dei lavori)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
A.C. 336-A – Articolo 6
ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 6.
(Obbligo del segreto)
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.
A.C. 336-A – Articolo 7
ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 7.
(Durata)
1. La Commissione completa i suoi lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione.
2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
A.C. 336-A – Articolo 8
ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.