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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 20 novembre 2023

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,

   premesso che:

    il rischio di basse retribuzioni e il fenomeno del lavoro povero in Italia si annidano soprattutto nell'ambito di modelli organizzativi del lavoro e gruppi di lavoratori specifici. Sono questioni che, oltretutto, sono dovute a debolezze strutturali del sistema economico italiano, mai corrette nei decenni precedenti, che vanno dalla carenza ultradecennale di investimenti in fattori essenziali per lo sviluppo, all'assenza di strumenti che favoriscano la capacità di innovazione di parte dell'apparato produttivo; si tratta di fragilità del sistema che hanno un impatto sull'andamento del mercato del lavoro e che, nel tempo, hanno anche favorito fenomeni di lavoro irregolare e sottopagato che, inevitabilmente, influiscono anche in termini di condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

    le misure necessarie per garantire una retribuzione equa sono state oggetto, in tempi recenti, di un approfondito studio a partire dai lavori svolti in commissione lavoro alla Camera, attraverso un ampio ciclo di audizioni, che ha visto esprimersi autorevoli giuslavoristi, referenti del mondo delle imprese e delle associazioni di categoria, sulla contrattazione collettiva e sull'opportunità o meno di introdurre una retribuzione minima per via legislativa;

    da ultimo, in materia, è stato emesso il documento approvato dal Cnel «Elementi di riflessione sul salario minimo», che racchiude l'autorevole parere dell'organo consultivo di rilievo costituzionale sulla complessità delle cause che concorrono all'aggravarsi del problema del lavoro povero e sulle possibili iniziative di rimedio da adottare;

    quanto emerso ha condotto ad una inconfutabile conclusione, ossia la necessità di privilegiare l'individuazione del trattamento economico minimo in coerenza con la tradizione del nostro sistema di relazioni industriali, fondato sulla contrattazione collettiva, che copre più del 90 per cento dei lavoratori. Di contro, sul ricorso a misure di altra natura è stato prospettato il rischio concreto di effetti distorsivi e controproducenti, senza garantire, oltretutto, una retribuzione di base, proporzionata e sufficiente, come prevede all'articolo 36 la Carta costituzionale;

    sicché, bisogna valorizzare e privilegiare la contrattazione collettiva, poiché si fonda sul contributo di quelle forze sociali che rappresentano, con le ovvie responsabilità connesse, gli interessi della domanda e della offerta di lavoro e sono portatrici di istanze economiche e sociali;

    ciò premesso, nell'ambito dell'ampio dibattito svolto sono state messe in evidenza diverse aree di criticità su cui intervenire, in relazione alla stessa contrattazione collettiva, a partire dai ritardi nei rinnovi contrattuali e dal numero eccessivo di Ccnl, a determinati modelli organizzativi del lavoro, come le gare pubbliche, con specifico riferimento al massimo ribasso e al lavoro nelle cooperative, a gruppi di lavoratori più esposti al problema delle retribuzioni insufficienti (area del lavoro autonomo fittizio, della parasubordinazione, del lavoro temporaneo, del lavoro a tempo parziale involontario);

    pertanto, anche in continuità con i provvedimenti già assunti dal Governo Meloni, a partire dal cosiddetto decreto-legge «lavoro» (decreto-legge n. 48 del 2023), volti a migliorare le condizioni di lavoro di lavoratori e lavoratrici, si ritiene necessario avviare iniziative a sostegno di retribuzioni eque e del lavoro regolare attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva, nonché misure volte ad escludere specifici fenomeni distorsivi che si verificano soprattutto nell'ambito di determinati sistemi di organizzazione del lavoro,

impegna il Governo:

1) ad individuare, per la determinazione delle tariffe minime ovvero per l'individuazione dei contratti da applicare nell'ambito degli appalti pubblici, sistemi contrattuali di riferimento, a partire dai Ccnl di maggiore applicazione;

2) ad adottare ogni iniziativa utile per garantire che, nelle gare pubbliche al minor prezzo, i costi della manodopera e della sicurezza non siano compresi nell'importo assoggettato al ribasso;

3) ad adottare iniziative normative che regolamentino ulteriormente l'applicazione del criterio del minor prezzo nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle dovute tutele contrattuali a lavoratori e lavoratrici coinvolti;

4) a porre in essere iniziative di contrasto, con particolare riferimento all'ambito degli appalti pubblici, alle false cooperative che utilizzano la forma cooperativa in modo strumentale, senza rispettare le finalità mutualistiche, ed in cui si verificano fenomeni di illegalità sotto le sembianze di evasione fiscale e contributiva, di contratti pirata, di somministrazione illecita e di caporalato, anche attraverso una riforma della vigilanza sul sistema cooperativo, stante il fatto che le verifiche periodiche esercitate per la verifica dell'effettiva natura mutualistica delle stesse si son dimostrate insufficienti.
(1-00215) «Rizzetto, Giaccone, Tenerini, Alessandro Colucci, Mattia, Nisini, Tassinari, Schifone, Caparvi, Battilocchio, Coppo, Giagoni, Malagola, Zinzi, Mascaretti, Bof, Volpi, Montemagni, Zurzolo, Pizzimenti, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rotelli, Rachele Silvestri».


   La Camera,

   premesso che:

    a quasi dieci anni dalla COP21 di Parigi, durante la quale venne raggiunto lo storico accordo volto a regolare il periodo post-2020, con l'obiettivo di contenere entro la fine del secolo l'aumento della temperatura globale rispetto ai livelli pre-industriali entro 1.5 °C, la COP28 sarà l'occasione per misurare attraverso il primo Global Stocktake (Gst) i progressi fatti verso i target di Parigi, con un resoconto dell'impatto delle azioni per il clima adottate dai singoli Stati, verificandone la validità;

    nell'ultimo rapporto Global Stocktake del 14 novembre 2023, propedeutico ai lavori della COP28, la divisione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha analizzato gli Ndc di 168 Stati («Nationally determined contributions», i piani nazionali non vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) sui 195 Paesi firmatari dell'accordo di Parigi, giudicandoli del tutto insufficienti a limitare l'aumento della temperatura globale a 1.5 °C e a dimostrare la rapida tendenza alla riduzione delle emissioni che la scienza ritiene necessaria nel decennio;

    analizzando tutti gli impegni nazionali di riduzione che sono stati presentati fino al 25 settembre 2023, risulta che le emissioni di gas serra non aumenteranno a partire dal 2030 rispetto ai livelli del 2019, ma si è ben lontani dal farle diminuire se non di un misero 2 per cento, mentre per avere il 50 per cento di possibilità di raggiungere l'obiettivo di limitare la temperatura globale a 1.5 °C entro la fine del secolo bisognerebbe ridurle del 43 per cento;

    nonostante gli appelli della comunità scientifica internazionale, la concentrazione di gas serra nell'aria ha raggiunto nuovi livelli record. Nel 2022, secondo l'agenzia dell'Onu Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l'anidride carbonica ha toccato il picco di 417,9 parti per milione (ppm), un valore mai raggiunto in precedenza, 2,2 ppm più alto dell'anno precedente (+0,53 per cento). In questo modo i livelli di gas serra continueranno a crescere fino a quando le emissioni non saranno ridotte fino allo zero netto, il che significa che anche il riscaldamento globale e gli impatti delle condizioni meteorologiche estreme aumenteranno;

    l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) pubblicato in Svizzera nel marzo 2023, riassume lo stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici, i suoi impatti e rischi diffusi, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

    il grido di allarme lanciato dagli scienziati dell'Ipcc, indica chiaramente come non ci sia più tempo da perdere per fronteggiare la crisi climatica in atto. Il surriscaldamento del pianeta, con un aumento della temperatura media globale di 1.1 °C rispetto all'era preindustriale (1850-1900), sta già determinando l'aumento di eventi meteorologici estremi più frequenti ed intensi, con impatti sempre più pericolosi sulla natura e le persone in ogni regione del mondo;

    il recente aggiornamento del rapporto Countdown on health and climate change, redatto da 114 esperti provenienti da 52 istituti di ricerca e agenzie Onu in tutto il mondo, ha tracciato i rischi sanitari legati alla crisi climatica in corso, osservando come i decessi legati al caldo tra le persone di età superiore ai 65 anni sono aumentati dell'85 per cento nel periodo 2013-2022 rispetto al 1991-2000, con i sistemi sanitari del 27 per cento delle città prese in esame già sopraffatti dagli impatti dei cambiamenti climatici;

    perdita di biodiversità, desertificazione, scioglimento di ghiacciai, inondazioni, ondate di calore sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, che la scienza dei cambiamenti climatici è concorde nel ritenere sia in massima parte dovuta all'aumento delle emissioni di CO2 indotta dall'attività umana e in particolare dall'uso dei combustibili fossili;

    le emissioni legate al comparto energetico sono cresciute nel 2020 dello 0,9 per cento e i Governi continuano a incentivare l'espansione dei combustibili fossili, mentre 40 banche private hanno investito 489 miliardi di dollari ogni anno nel periodo 2017-2021 nelle aziende attive nel comparto dei combustibili fossili. A livello globale i 20 principali produttori di petrolio e gas hanno aumentato le estrazioni lo scorso anno, destinando appena il 4 per cento degli investimenti alle fonti rinnovabili;

    al di là degli elevati rischi fisici sull'ambiente e la biodiversità connessi alla crisi climatica, gli eventi meteorologici estremi minano sempre più la sussistenza economica delle comunità più esposte, aumentando povertà, insicurezza alimentare, diseguaglianze, instabilità politica e migrazioni forzate di massa;

    la Banca Mondiale ha previsto che almeno 200 milioni di profughi saranno costretti a migrare, principalmente da regioni povere, cifra probabilmente molto sottostimata in quanto le ricerche mostrano che entro il 2050, per ogni grado di variazione al rialzo del riscaldamento globale, circa un miliardo di persone si ritroveranno a vivere su territori inabitabili;

    in associazione ai crescenti rischi climatici destinati ad indurre scarsità di risorse idriche ed alimentari è probabile che si delinei un aumento dei rischi geopolitici fra superpotenze e con o tra potenze emergenti, con nuovi potenziali conflitti per il controllo delle risorse naturali ed energetiche;

    la strategia globale per la riduzione a zero delle emissioni nette entro il 2050, indicata dall'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), richiede a tutti i Governi di consolidare notevolmente le proprie politiche in materia di energia e clima e, in seguito, di attuarle con successo, a partire dall'eliminazione dell'utilizzo di combusti fossili e dal rapido aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili;

    tutti i Paesi che hanno aderito alla Unfccc (Conferenza quadro delle Nazioni Unite per il contrasto ai cambiamenti climatici), a partire da quelli che più hanno inquinato storicamente e quelli ricchi che più inquinano, dovrebbero impegnarsi ad aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale (Ndc) per colmare il deficit di riduzione delle emissioni, concordando una rapida, giusta ed equa eliminazione globale di tutti i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) in tutti i settori, in linea con il limite di 1.5 °C di temperatura entro il 2050;

    servono politiche risolute per garantire che la nuova capacità di energia pulita sostituisca attivamente l'energia prodotta da carbone, petrolio e gas, accelerando il passaggio verso un'economia neutra dal punto di vista climatico entro il 2030. Da questo punto di vista gli Stati dovrebbero concordare un quadro di transizione con un obiettivo globale fissato per le energie rinnovabili, triplicando la capacità globale delle rinnovabili per portarla a 11 terawatt e raddoppiando il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030, come sollecitato dallo stesso Consiglio europeo;

    dovrà essere invece fortemente ponderato il ricorso alle cosiddette tecnologie «carbon management» come la Css (cattura e stoccaggio del carbonio) e la Cdr (rimozione dell'anidride carbonica) o l'utilizzo di biocarburanti, che rischiano di aggravare la perdita di biodiversità, compromettere la sicurezza alimentare e rallentare il percorso di uscita dalle fonti fossili;

    al fine di rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di adattamento, promuovendo la resilienza climatica e riducendo al minimo la vulnerabilità dei Paesi più a rischio, si rende necessario rendere pienamente operativo il Global goal on adaptation – Gga, stabilendo metodologie e indicatori per definire un obiettivo globale sull'adattamento credibile, solido e attuabile e valutare globalmente i progressi di adattamento al cambiamento climatico, superando le strategie per la pianificazione dei singoli Paesi;

    strettamente intrecciato con la transizione energetica e l'adattamento climatico è la definizione di un nuovo quadro finanziario in grado di realizzare la transizione energetica in modo inclusivo per tutti i Paesi e le comunità, coprendo l'adattamento, la mitigazione, le perdite e i danni da parte di chi è stato colpito dagli impatti climatici. La transizione energetica rischia di essere ancora una volta ingiusta se si limita a sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili senza cambiare stili di vita insostenibili e modalità di produzione e consumo distruttive. Una transizione giusta richiede un sostegno finanziario e tecnologico ai Paesi meno sviluppati, garantendo equità e giustizia nel processo;

    in questa direzione serve sia definito il Nuovo obiettivo collettivo quantificato (Ncqg) sui finanziamenti per il clima, ossia la somma di finanziamenti annuali per il contrasto ai cambiamenti climatici basato sui bisogni dei territori, che deve essere sufficiente a coprire l'intera scala dei costi necessari ai Paesi per svolgere appieno il loro ruolo nel raggiungimento dell'Accordo di Parigi;

    si rende necessario spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In questa direzione tutti i Paesi dell'Unfccc sono chiamati ad eliminare i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili, mentre le principali istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero adottare rapidamente politiche di disinvestimento dai combustibili fossili, maggiori garanzie per i diritti umani, strutture di gestione più democratiche che includano meccanismi di partecipazione e monitoraggio da parte dei Paesi in via di sviluppo, delle popolazioni indigene, della società civile e delle comunità locali;

    il fondo per le perdite e i danni (loss & damage) associati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici deciso alla COP27 deve essere costituito da un sistema di finanziamenti pubblici, aggiuntivi e prevedibili, con priorità alle sovvenzioni, piuttosto che a prestiti, sulla base del principio «chi inquina paga» e deve essere facilmente accessibile dalle comunità maggiormente colpite nei Paesi del Sud globale, basato sui diritti umani e sul principio di sussidiarietà e governato da una autorità equa che agisce per il bene comune;

    il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 17 ottobre 2023 le conclusioni assunte dai Ministri dell'ambiente (16 ottobre 2023) che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea alla COP28, evidenziando le opportunità che un'azione ambiziosa per il clima offre per il pianeta, l'economia globale e le persone, e l'importanza di garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno, verso economie e società sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e climaticamente neutre;

    il Consiglio, sottolineando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra richiederà una graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo in questo decennio, evidenzia l'importanza di rendere il settore dell'energia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050, nonché di adoperarsi a favore di un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030;

    il Consiglio accoglie con favore la presentazione all'Unfccc di un Ndc aggiornato dell'Unione europea che rispecchia gli elementi essenziali del pacchetto «Fit for 55», elementi che sono stati tutti concordati e che consentiranno all'Unione europea di ridurre le sue emissioni nette di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

    a livello nazionale lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    la credibilità della diplomazia climatica internazionale dipenderà dalla volontà di impegnarsi con rigorosi e ambiziosi percorsi verso l'eliminazione di tutti i combustibili fossili, con chiari meccanismi di responsabilità e gli accordi che emergeranno dai negoziati saranno cruciali per rafforzare l'impegno dei Governi e di tutti gli attori non statali per affrontare la crisi climatica in atto,

impegna il Governo:

1) ad aumentare il contributo del nostro Paese, determinato a livello nazionale (Ndc) per colmare il deficit di riduzione delle emissioni, concordando nel dialogo tra le parti della prossima COP28 una rapida, giusta ed equa eliminazione globale di tutti i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) in tutti i settori, in linea con il limite di 1.5 °C di temperatura entro il 2050 al più tardi;

2) a concordare, in un quadro di transizione globale, l'obiettivo di triplicare la capacità globale delle rinnovabili per portarla a 11 terawatt, dislocando almeno 1.5 terawatt all'anno, e raddoppiare il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030;

3) a raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;

4) a promuovere l'adozione di un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, come strumento fondamentale per integrare e rafforzare l'Accordo di Parigi;

5) ad adeguare il Pniec alle risultanze del bilancio del Global Stocktake;

6) a spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi eliminando i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili e riducendo progressivamente i sussidi ambientalmente dannosi fino al loro totale annullamento entro il 2030;

7) a sostenere nel dialogo tra le parti l'urgenza di una riforma dell'architettura finanziaria internazionale basata su politiche di disinvestimento dai combustibili fossili e su strutture di gestione maggiormente democratiche che includano meccanismi di partecipazione e monitoraggio dei Paesi del Sud globale;

8) a sostenere la costituzione del Fondo per le perdite e i danni (loss & damage) associati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici basato su un sistema di finanziamenti pubblici, aggiuntivi e prevedibili, con priorità alle sovvenzioni, piuttosto che sotto forma di debiti e prestiti del settore privato, sulla base del principio «chi inquina paga»;

9) a reindirizzare le funzioni svolte dalla Sace S.p.A. al sostegno di operazioni del settore delle fonti rinnovabili e delle energie pulite, escludendo il finanziamento di progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

10) a promuovere l'adozione di un quadro di riferimento e delle linee guida sull'Obiettivo globale sull'adattamento (Gga) che definisca un obiettivo globale credibile, solido e attuabile per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

11) a rappresentare l'impegno del nostro Paese ad aumentare le risorse per l'adattamento sostenendo la necessità di un raddoppio collettivo del finanziamento in questa direzione con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra i finanziamenti per la mitigazione e per l'adattamento;

12) a sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di 100 miliardi di dollari di finanziamento per il clima nei Paesi in via di sviluppo e nelle regioni più povere e vulnerabili, con l'effettivo loro impiego entro il 2025;

13) a sostenere l'impegno di tutti i Governi a ridurre le emissioni agricole e a trasformare l'agricoltura per il pianeta e per le persone, rafforzando i sistemi alimentari locali e le buone pratiche agronomiche per la tutela delle risorse e la fertilità del suolo;

14) ad adottare ogni iniziativa utile per garantire la destinazione annuale dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, anche alla luce della crisi climatica che sta colpendo duramente i Paesi in via di sviluppo;

15) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse per la lotta al cambiamento climatico, anche impegnandosi a realizzare, promuovere e sostenere su base nazionale ed internazionale politiche di riduzione delle spese per armamenti, anche al fine del sostegno alle aree del pianeta che maggiormente patiscono gli effetti del cambiamento climatico;

16) a non prevedere nell'attuazione del piano Mattei, approvato dal Governo, accordi che mirano a trasferire idrocarburi in Italia;

17) a rivedere la decisione del Governo di fare dell'Italia un hub del gas per trasformarla al contrario in un Paese leader nella produzione di rinnovabili, di sistemi di accumulo, nell'efficienza tecnologica, nella ricerca e innovazione tecnologica;

18) a prevedere incentivi per i piccoli agricoltori e le attività a conduzione familiare in modo più equo e valorizzare le loro capacità di trasformazione positiva dei sistemi alimentari;

19) ad aumentare la quota di investimenti da parte del settore pubblico e privato per i piccoli agricoltori che attualmente ricevono solo l'1,7 per cento dei finanziamenti globali per il clima che oggi sono a vantaggio delle grandi multinazionali dell'agro-business;

20) a ridurre, in sede di trattative europee, i finanziamenti pubblici verso le grandi multinazionali dell'agro-business a favore dei piccoli agricoltori e del biologico;

21) a superare il modello degli allevamenti intensivi e a concordare a livello internazionale tagli assoluti alle emissioni di metano e protossido di azoto prodotte dai maggiori emettitori di metano agricolo;

22) a prevedere la transizione verso un sistema alimentare sostenibile perseguendo gli obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50 per cento e destinando almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica, promuovendo un'agricoltura e una zootecnia più sostenibili che porti al superamento degli allevamenti intensivi secondo la strategia europea «Farm to Fork»;

23) a promuovere lo smart working, con effetti di riduzione dell'impronta di carbonio legata al lavoro e ai picchi di consumo energetico connessi;

24) a prevedere l'incremento della penetrazione dell'elettricità nei trasporti, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del trasporto su strada previsti dal pacchetto «Fit for 55»;

25) a finanziare lo sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa con l'obiettivo di raggiungere entro il 2030-2035, i 9 chilometri per milione di abitanti di reti metropolitane, i 20 chilometri per milione di abitanti di reti ferroviarie suburbane e 10 chilometri per milione di abitanti di reti tramviarie;

26) ad adottare iniziative volte a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell'aria nelle grandi città;

27) ad adottare iniziative volte a prevedere l'introduzione del biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale del Paese fino al 2035 al costo di 9 euro mese;

28) ad adottare iniziative volte ad approvare l'aumento delle aree naturali protette per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea sulla biodiversità al 2030, pari almeno al 30 per cento di territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un'adeguata tutela del capitale naturale del Paese;

29) a prevedere, con iniziative normative, entro il 2030, l'azzeramento del consumo di suolo e rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane con aumento del verde urbano e recupero delle funzioni eco-sistemiche attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della permeabilità;

30) a prevedere la costituzione di un consiglio scientifico per il clima, composto da esponenti autorevoli del mondo della scienza, con l'obiettivo di verificare la corrispondenza delle politiche nazionali con gli obiettivi climatici internazionali e di fornire supporto consultivo al Governo;

31) ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione del Fondo sociale italiano per il clima al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l'accesso alla mobilità sostenibile e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde;

32) ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un reddito di formazione al fine di creare nuove competenze, professionalità e opportunità di lavoro, per i giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di inoccupazione per l'inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all'innovazione tecnologica e digitalizzazione;

33) ad adottare iniziative volte a prevedere, per finanziare il fondo sociale italiano per il clima, l'istituzione di un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni;

34) a fornire ogni elemento utile al Parlamento, per il tramite del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito agli esiti e agli impegni assunti dall'Italia nella COP28.
(1-00216) «Bonelli, Fratoianni, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    ogni anno la conferenza delle parti (Cop) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) si riunisce per determinare ambizioni e responsabilità in materia di clima, nonché per individuare e valutare le misure in materia di clima;

    la Cop28 di Dubai è un passaggio cruciale nel percorso globale verso il contenimento del cambiamento climatico, evidenziato quest'anno dalla prima valutazione complessiva dell'implementazione rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, attraverso il processo chiamato «Global Stocktake». Tale valutazione permetterà agli Stati di misurare l'efficacia delle politiche adottate finora e di identificare le aree dove è necessario intensificare gli sforzi. Si tratterà di una riflessione collettiva sulle promesse mantenute e quelle ancora in sospeso, con l'obiettivo comune di rimanere al di sotto della soglia critica di aumento delle temperature medie globali di 1,5 °C entro la fine del secolo;

    la decarbonizzazione si presenta come una sfida urgente e non negoziabile nell'attuale scenario climatico, in cui il sesto rapporto di valutazione dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) segnala cambiamenti climatici senza precedenti – e relativi impatti, perdite, danni – dovuti alle emissioni antropogeniche: attualmente i contributi determinati a livello nazionale (NDC), considerati collettivamente, sono di gran lunga insufficienti per far sì che il limite di 1,5 °C resti raggiungibile nel XXI secolo, sottolineando nel contempo che sono già disponibili opzioni di adattamento e mitigazione praticabili, efficaci e a basso costo;

    l'ultima relazione Global Annual to Decadal Climate Update dell'Organizzazione meteorologica mondiale prevede livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni, stimando al 66 per cento la probabilità che, tra il 2023 e il 2027, la temperatura globale media annua in prossimità della superficie superi di oltre 1,5 °C i livelli preindustriali per almeno un anno;

    in tale contesto, gli Stati sono chiamati a definire piani nazionali energia e clima (in Italia il Pniec in linea con gli obiettivi europei al 2030) per la cessazione dell'uso dei combustibili fossili e per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

    il percorso verso la neutralità climatica richiede un cambiamento profondo nelle pratiche economiche e sociali. L'accesso alle informazioni e la partecipazione pubblica sono fondamentali per promuovere la giustizia sociale e l'inclusione, rendendo le comunità parte attiva nella transizione energetica e nella protezione dell'ambiente;

    un altro tema centrale del negoziato è senz'altro quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici ed alla Cop28 si cercherà di concordare un obiettivo globale comune che ancora manca. È evidente la necessità di azioni e progetti che permettano alle popolazioni e agli Stati di fare fronte agli effetti del cambiamento climatico, soprattutto in quei contesti dove le risorse economiche e le capacità tecniche sono limitate. Il superamento della soglia di 1,5 °C avrebbe, infatti, effetti devastanti, con perdite e danni (loss & damage) che già oggi esulano dalle attuali capacità di adattamento di molte comunità. Alla Cop27 si è raggiunto l'accordo storico che ha portato all'istituzione di un Fondo dedicato, alla Cop28 si cercherà di adottarne le regole e renderlo operativo secondo criteri di solidarietà, co-progettazione, compartecipazione e rispetto dei diritti umani fondamentali. È imperativo, in questo ambito, rafforzare gli accordi finanziari per rispondere a questi impatti, coinvolgendo istituzioni finanziarie internazionali per garantire volumi finanziari adeguati;

    la crisi climatica e quella della biodiversità sono interconnesse e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi non possono essere raggiunti senza ripristinare la natura. La biodiversità è minacciata da un tasso di perdita senza precedenti, aggravato dall'impatto dei cambiamenti climatici. La conservazione e il ripristino degli ecosistemi sono essenziali per mantenere la capacità del pianeta di assorbire carbonio e di fornire servizi ecosistemici vitali. Per tali motivi, la Cop28 affronterà il bisogno di proteggere la biodiversità come un elemento chiave nella lotta al cambiamento climatico;

    la mobilitazione di finanziamenti per il clima sarà sempre di più il tema chiave dei negoziati. Senza trovare un nuovo accordo su chi paga, quanto e come sarà difficile costruire la fiducia comune per alzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei piani nazionali (azione richiesta entro il 2025) e determinare i flussi finanziari dopo il 2025, termine dopo il quale non c'è un accordo sulla finanza per il clima. La Cop28 dovrà quindi affrontare il tema per tutte e tre le dimensioni dell'accordo di Parigi: la mitigazione, l'adattamento e le perdite e danni. La Cop28 si concentrerà su quest'ultima ma dovrà anche informare il negoziato della Cop29 sull'obiettivo finanziario di lungo termine (post 2025). La riforma dell'architettura globale finanziaria – ovvero le regole, i mandati e le risorse degli istituti finanziari internazionali (come ad esempio le Banche multilaterali di sviluppo e istituti come Cdp e Sace e la regolamentazione finanziaria per allineare i flussi finanziari agli obiettivi di Parigi e mobilitare la finanza privata – è riconosciuta come un pilastro per supportare la transizione e la costruzione di resilienza di tutti i Paesi;

    il fondo italiano per il clima è il principale strumento per perseguire obiettivi nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente e, a legislazione vigente, prevede lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro su cinque anni entro il 2026 in azioni di mitigazione e adattamento da sviluppare in Paesi partner secondo le strategie e gli obiettivi delineati dal già insediato Comitato di Indirizzo Interministeriale;

    le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio 2024 evidenziano un taglio annuale del Fondo italiano per il clima di 240 milioni nel triennio 2024-2026. Risorse che vengono spostate al 2027 per un totale di 840 milioni di euro. L'articolo 88, comma 17 dispone, poi, l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima (FIC), possano beneficiare della garanzia del Fondo medesimo;

    si tratta di un ulteriore grave depotenziamento del Fondo e di un pessimo segnale per gli impegni che attendono il nostro Paese;

    il green deal europeo, il piano per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, è insieme sia la risposta ai cambiamenti climatici, sia l'occasione per ricostruire su nuove basi la nostra capacità economica e industriale;

    la transizione ecologica è infatti la via migliore per rilanciare la nostra economia attraverso un cambiamento del nostro modello produttivo. Il green deal è una sfida dell'oggi che guarda al futuro e per questo va sostenuta, senza lasciare indietro nessuno;

    in vista della preparazione della Cop28 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni, che fungeranno da posizione negoziale generale dell'UE, in cui si evidenziano le opportunità che un'azione ambiziosa per il clima offre per il pianeta, l'economia globale e le persone, e l'importanza di garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno, verso economie e società sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e climaticamente neutre;

    in particolare, il Consiglio: a) sottolinea l'importanza di innalzare considerevolmente il livello di ambizione globale affinché l'obiettivo di 1,5 °C resti raggiungibile; b) l'importanza di rendere il settore dell'energia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050, nonché di adoperarsi a favore di un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030. Chiede inoltre di eliminare gradualmente il prima possibile le sovvenzioni ai combustibili fossili che non affrontano le questioni della povertà energetica o di una transizione giusta e un'azione globale al fine di triplicare la capacità di energia rinnovabile installata per portarla a 11 TW e raddoppiare il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030 c) chiede maggiori sforzi a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi; d) riconosce la necessità di rafforzare i finanziamenti per il clima per affrontare perdite e danni,

impegna il Governo:

1) in sede di negoziati della Cop28:

  a) sostenere l'azione climatica in modo ambizioso e trasparente durante il «Global Stocktake», impegnandosi a presentare entro giugno 2024 un Pniec ambizioso per l'uscita ordinata e progressiva dalle fonti fossili, con particolare riferimento alla pianificazione dell'uscita dal gas, prima causa delle emissioni nazionali e della crisi economica degli ultimi anni e a svolgere, altresì, una valutazione critica dei progressi fatti e quelli ancora da fare, stabilendo nuovi percorsi per rispettare gli impegni presi in vista del prossimo Ndc europeo;

  b) a sostenere una roadmap globale per l'uscita ordinata da tutte le fonti fossili – carbone, petrolio e gas –, per l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e a promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, politiche che favoriscano l'espansione delle energie rinnovabili, delle reti elettriche, dei sistemi di stoccaggio e dell'efficienza energetica, contestualmente ad una graduale eliminazione delle eccezioni riservate a nuovi investimenti fossili fuori dal territorio nazionale, pienamente in linea con la dichiarazione di Cop26 sulla Clean Energy Transition che l'Italia ha firmato assieme ad oltre 30 Paesi del mondo;

  c) a sostenere l'obiettivo di triplicare a livello globale la capacità di energia rinnovabile installata e raddoppiare il taglio dei consumi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;

  d) a promuovere un approccio inclusivo verso la neutralità climatica, garantendo il coinvolgimento della società civile e la trasparenza nelle politiche ambientali, poiché è necessario un impegno condiviso per la riduzione delle emissioni e per l'adozione di pratiche sostenibili;

  e) a sostenere azioni finalizzate a garantire che i finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici siano equamente distribuiti, con particolare riguardo verso i Paesi in via di sviluppo e a garantire, inoltre, che i negoziati internazionali si traducano in impegni finanziari solidi e in iniziative concrete per sostenere l'adattamento globale;

  f) ad assicurare la tempestiva operatività del Fondo italiano per il clima secondo l'originale roadmap presentata a Cop27, che prevede lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro su cinque anni entro il 2026 in azioni di mitigazione e adattamento da sviluppare in Paesi partner secondo le strategie e gli obiettivi delineati dal già insediato Comitato di Indirizzo Interministeriale ed in vista di una successiva fase di rifinanziamento del Fondo (2026-2030) a copertura degli anni rimanenti al 2030, a tal fine garantendo l'incremento degli stanziamenti per il Fondo e prevedendo idonee garanzie per le esposizioni della Cassa depositi prestiti per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo medesimo;

  g) ad adottare iniziative volte a prevedere lo stanziamento di un contributo di almeno 100 milioni di dollari quale contributo dello Stato italiano per il nuovo fondo perdite e danni (Loss & Damage) e sostegno a meccanismi di compensazione per le perdite e i danni legati ai cambiamenti climatici secondo criteri di solidarietà finanziaria nella risposta all'emergenza e non solo schemi assicurativi o sotto forma di prestiti, prevedendo inoltre azioni finalizzate a garantire che le istituzioni finanziarie internazionali partecipino attivamente all'ideazione di soluzioni per le popolazioni più vulnerabili, nel pieno rispetto dei diritti umani delle popolazioni coinvolte;

  h) a sostenere iniziative finalizzate a garantire una risposta concreta alle sfide interconnesse del degrado del suolo, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e, in particolare, iniziative che prevedano politiche di conservazione e la creazione di aree protette, il ripristino degli ecosistemi e la loro protezione sia a livello nazionale che internazionale, nonché politiche di contrasto alla desertificazione, al degrado del suolo e alla siccità;

  i) a sostenere iniziative finalizzate alla creazione di un sistema finanziario globale che faciliti e incentivi gli investimenti sostenibili, orientando l'economia verso la neutralità climatica e rafforzando la resilienza di fronte al cambiamento climatico.
(1-00217) «Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   in data 28 febbraio 2023 è stata presentata un'interrogazione a risposta in commissione 5-00440 a cui il Governo non hai mai provveduto a rispondere. Nell'interrogazione venivano chiesti chiarimenti rispetto alla messa in allerta della Banca d'Italia per delle movimentazioni sospette su tre conti correnti dell'ufficio diplomatico a Roma della Federazione russa, per un totale di un milione di euro;

   ad oggi pare che la cifra totale ammonti a quattro milioni di euro, con richieste allo sportello intorno ai 100 mila euro per volta;

   secondo l'Uif, «alla luce delle misure restrittive disposte dall'Ue nei confronti di enti russi o comunque riconducibili alla Federazione russa, a seguito della crisi in Ucraina appare sospetta la movimentazione in contanti per importi elevati»;

   sono molti gli esempi, anche in Europa, di come la Federazione russa cerchi di veicolare l'informazione a suo vantaggio. Secondo un'inchiesta internazionale, il giornalista tedesco Hubert Seipel avrebbe ricevuto 600 mila euro da un oligarca della cerchia ristretta di Putin, per garantirgli una copertura positiva sui media tedeschi;

   qualora fossero confermati tali sospetti movimenti, l'Italia rappresenterebbe una delle falle attraverso cui la Federazione russa aggirerebbe le sanzioni economiche imposte dall'Unione europea –:

   quali siano state, per quanto di competenza, le iniziative messe in atto da febbraio ad oggi per monitorare e bloccare i flussi di denaro;

   se non si ritenga di dover convocare urgentemente l'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, per chiedere spiegazioni in merito a quanto rilevato dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.
(5-01638)

Interrogazione a risposta scritta:


   CARMINA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 19 «Disposizioni in materia di trattamenti accessori», comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023 recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche», convertito dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, ha previsto che: «Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

   come indicato dal sindacato USB PI Ministeri, è utile richiamare l'attenzione sul fatto che non risulta essere stato dato seguito a quanto la stessa norma prevede, ossia che «le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni» e, nello specifico, ad armonizzare le indennità di amministrazione del personale delle aree professionali appartenente agli enti, costituiti anche in forma agenziale, facenti parte dell'ex comparto di contrattazione Ministeri oggi Funzioni centrali;

   de facto, la differenza tra le retribuzioni di figure che ricoprono identiche posizioni funzionali in differenti dicasteri o enti si è andata allargando senza una reale giustificazione legata alle mansioni svolte;

   in attuazione di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022, si è provveduto al riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri;

   tale ulteriore incremento previsto dalla disposizione in questione dovrà consentire l'adozione, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   nonostante la pubblica amministrazione debba informarsi a criteri di efficienza, ad oggi i suddetti decreti non sono ancora stati emanati, non risultando nota alcuna ragione che giustifichi questa dilazione nell'attuazione della norma –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per la rapida emanazione dei decreti attuativi e quali siano le tempistiche previste per la firma degli stessi.
(4-01897)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   QUARTAPELLE PROCOPIO, ORLANDO e GRIBAUDO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in data 7 novembre 2023 è stato annunciato un accordo tra Italia e Albania per il trasferimento di migliaia di persone migranti sul territorio albanese in due centri gestiti dalle autorità italiane per la valutazione della domanda di asilo;

   secondo la stampa italiana, tra i punti previsti nell'accordo c'è anche un accordo bilaterale tra i due Paesi in materia di riconoscimento dei diritti pensionistici della comunità albanese che vive e lavora in Italia;

   la legge di bilancio per il 2022 ha stanziato 136,5 milioni in dieci anni, a partire dal 1° gennaio 2023 per finanziare un accordo tra Italia e Albania. Poi, dal 2032 in poi ci sarebbero stati 20,3 milioni all'anno per far fronte al riconoscimento dei diritti delle persone di uno dei due Paesi che lavorano nell'altro;

   grazie al finanziamento in legge di bilancio, a Tirana, dal 25 al 26 luglio 2022, si sono tenuti i negoziati sulla bozza di accordo quadro in materia di previdenza sociale fra la delegazione della Repubblica di Albania, presieduta da Olta Manjani, viceministra delle finanze e dell'economia, e la delegazione della Repubblica italiana, presieduta da Tommaso Nannicini;

   con la caduta del Governo Draghi, i Governi dei due Paesi non hanno potuto apporre la firma dei Ministri competenti sul testo, già siglato dalle delegazioni negoziali nominate –:

   se esista una ragione per cui non si è ancora agito per l'apposizione formale delle firme a un accordo già negoziato;

   quando si intenda procedere con le firme, qualora non ci fosse nessuna ragione formale.
(5-01639)

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta scritta:


   BARBAGALLO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — per sapere – premesso che:

   si legge in questi giorni dell'allarme lanciato da Coldiretti Sicilia, sugli effetti dei cambiamenti climatici: si parla di una situazione particolarmente grave nella piana di Catania, in particolare per il settore agrumicolo;

   oggi la questione su cui bisogna porre attenzione riguarda i periodi in cui piove e le quantità di acqua che vengono giù in poco tempo;

   sarebbe opportuno adeguarsi anche per intercettare e conservare l'acqua, cosa che avviene anche se con tempi burocratici molto lenti. Secondo Coldiretti Sicilia: «È indispensabile una programmazione idrica che garantisca la produzione ma questo si può fare solo passando dai proclami alle azioni. Non si scherza con le emergenze climatiche che non è possibile affrontare con strutture e sistemi che appartengono ad altre geologiche»;

   le piante hanno un ciclo biologico ma con il caldo anomalo vanno decisamente in stress, in mancanza di pioggia i frutti ingrossano tardivamente, come si sta riscontrando negli agrumi della piana di Catania; sicuramente il ritardo della pigmentazione e del calibro potrebbe comportare seri problemi nella commercializzazione di uno dei prodotti di nicchia, simbolo dell'isola in tutto il mondo;

   di fronte a tutto questo continuano i problemi di rifornimento idrico che i consorzi di bonifica dovrebbero assicurare ma che la fatiscenza delle strutture rende vano. Mentre l'anno scorso, sempre nel catanese, il servizio è cessato a settembre e poi è arrivata la pioggia, quest'anno l'acqua è finita anche per gli sprechi, mettendo così a rischio intere aree che si reggono sull'agricoltura;

   di fatto, oggi più che mai, si attende la riforma dei consorzi di bonifica, che come annunciato pare passeranno da 13 a 4 e ci si augura che la nuova riorganizzazione abbia finalmente un seguito concreto rispetto ai trent'anni di commissariamenti spesso inutili –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenda intraprendere, per quanto competenza, affinché venga tutelata l'attività agricola nella piana di Catania in particolare per il settore agrumicolo che rischia di avere seri problemi di commercializzazione, nonostante gli sforzi degli agricoltori costretti a spese sempre maggiori per mantenere la qualità di prodotti.
(4-01912)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazioni a risposta scritta:


   CANTONE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con l'atto di sindacato ispettivo 3-02859, a prima firma del senatore Anastasi, si erano chieste iniziative con riferimento all'eruzione del vulcano Etna del 2021 che aveva ricoperto di materiale piroclastico i comuni pedemontani;

   si sono susseguite decine di eruzioni di varia entità, che hanno ricoperto tetti, strade, auto, fino ad entrare nelle abitazioni e nei negozi dei comuni della fascia ionica e di quella pedemontana vicina all'Etna, provocando danni enormi alle comunità colpite dagli eventi parossistici;

   con la modifica alla normativa sul trattamento delle ceneri vulcaniche introdotta dal cosiddetto «decreto semplificazioni» (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), la cenere non è più trattata come rifiuto ma come risorsa in ambito agricolo ed edilizio;

   a fronte della nuova normativa sulla cenere, i comuni e gli enti locali coinvolti non conoscono tuttavia le modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento negli appositi centri di trattamento degli inerti a causa della mancata adozione dei necessari decreti attuativi;

   a loro volta, vi è incertezza da parte di tali centri di trattamento di rifiuti inerti su come ricevere e trattare la cenere vulcanica, non essendovi una regolazione di attuazione che fornisca alle amministrazioni ulteriori chiarimenti sull'applicazione concreta della disciplina –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica oggetto del presente atto;

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare relativamente alle modalità di rimozione, raccolta, stoccaggio e conferimento della cenere vulcanica con l'obiettivo di favorire soluzioni univoche e certe da parte dei comuni, degli enti locali e di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni.
(4-01896)


   DORI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'ex Osal è un'area industriale di circa seimila metri quadrati, oggi in stato di abbandono, presente nel comune di Masselengo, in provincia di Lodi;

   prima del fallimento arrivato nei primi anni 2000, la fabbrica si occupava di ossidazione anodica e verniciatura a polvere;

   al 2017 risalgono le prime denunce di residui di vario materiale, fusti di materiale chimico, la copertura in amianto all'interno della proprietà, dopo le quali si sono susseguite negli anni un'ordinanza di bonifica da parte della prefettura, un'ordinanza del comune, nonché molte mobilitazioni dei cittadini;

   solo a fine 2020 è arrivato il contributo da parte della regione Lombardia da un milione e 650 mila euro, previsto all'interno di un piano da 11 milioni di euro dedicato esclusivamente alla messa in sicurezza delle bombe ecologiche ancora presenti sul territorio regionale;

   a ottobre 2022 il sindaco del comune di Masselengo, Severino Serafini, aveva comunicato la bonifica delle parti fuori terra dell'area annunciando l'avvio della fase di caratterizzazione dei terreni per valutarne lo stato di inquinamento;

   è tuttavia notizia di questi giorni, come si apprende da fonti di stampa, che dalle analisi condotte da una ditta specializzata incaricata dal comune atte ad indagare il sottosuolo, è stata rilevata la presenza nel terreno di cromo, piombo e arsenico le cui quantità superano i limiti consentiti dalle legge;

   si attende a breve il risultato delle ulteriori indagini sviluppate in contraddittorio da Arpa;

   i preoccupanti risultati rendono necessario avviare un piano di caratterizzazione per valutare se l'inquinamento si è espanso intaccando la vicina falda, con potenziali gravi conseguenze per il territorio e la salute dei cittadini;

   per l'ulteriore bonifica sarà certamente necessario presentare un'altra istanza di finanziamento alla regione, come ha annunciato lo stesso sindaco del comune del lodigiano;

   l'ex Osal è solo una delle tante aree industriali abbandonate che si trova sul territorio: a pochi passi è presente anche l'ex mangimificio Madital, abbandonato nello stesso periodo;

   sono in tutto trentatré nel Lodigiano i siti contaminati registrati ufficialmente dalla regione Lombardia su cui sono state avviate, a vari stadi d'avanzamento, le procedure di bonifica, da vecchi siti industriali a stazioni di servizio dismesse. Nell'elenco regionale mancano però altri siti che quasi certamente sono contaminati, ma su cui ancora non vi è una certificazione della contaminazione, o perché le analisi sono in corso o perché sono considerati a contaminazione potenziale, ancora senza riscontro effettivo;

   il sesto «rapporto Sentieri», presentato dall'Istituto superiore di sanità e pubblicato sul sito della rivista scientifica Epidemiologia & Prevenzione a inizio 2023 ha confermato i dati precedenti di un eccesso di mortalità e di ospedalizzazione nelle zone limitrofe ai Sin, rispetto al resto della popolazione italiana, evidenziando la necessità di proseguire con le attività di bonifica e di sorveglianza epidemiologica –:

   se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, non intenda adottare le iniziative di competenza volte a promuovere una verifica da parte del nucleo operativo ecologico dei carabinieri al fine di valutare la gravità della situazione per scongiurare pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini del territorio;

   se il Ministro della salute, in raccordo con gli altri enti competenti, non intenda attivarsi per avviare opportune indagini epidemiologiche a favore della popolazione del comune di Massalengo.
(4-01905)

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:


   BONELLI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il Piccolo Teatro di Milano è stato fondato il 14 maggio 1947 da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi con il desiderio di dare vita a un Teatro inteso come servizio pubblico: un'istituzione necessaria a vantaggio di tutta la cittadinanza. «Teatro d'Arte per Tutti» è il motto, nonché il principio identitario, che accompagna il Piccolo dalla sua nascita e che tuttora ne riassume la missione: portare in scena spettacoli di qualità;

   in oltre settantacinque anni di attività, il Piccolo ha prodotto più di 400 spettacoli – metà dei quali diretti da Giorgio Strehler – mettendo in scena opere di autori classici e contemporanei, attraverso importanti allestimenti, entrati a far parte della storia del teatro mondiale;

   dal 1991 il Piccolo è anche «Teatro d'Europa», come riconfermato dall'articolo 47 del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio 2017. Dopo essere stata fortemente patrocinata da Strehler, la visione aperta e il desiderio di affermarsi in un orizzonte teatrale internazionale hanno trovato conferma e rilancio sotto la direzione di Sergio Escobar – direttore della fondazione dal 1998 fino al luglio 2020 – e di Luca Ronconi (consulente artistico e direttore della scuola di teatro fino al febbraio 2015);

   grazie a loro e all'impegno di tutti gli artisti, i lavoratori e le maestranze che hanno preso parte alla sua storia, il Piccolo è oggi polo culturale cittadino ed europeo, sui cui palcoscenici si alternano spettacoli di prosa e danza, rassegne e festival, tavole rotonde e incontri di approfondimento culturale;

   insieme alla consueta ricca programmazione di produzioni e ospitalità, la politica culturale del teatro si è caratterizzata negli ultimi anni per il sostegno alla drammaturgia contemporanea, la promozione di giovani artisti, l'internazionalizzazione e lo sviluppo di reti e progettualità europee;

   in particolare, a partire dalla stagione 2021/22, il Piccolo è diventato – come nella volontà dei suoi fondatori – vera e propria «casa» di artisti;

   è stata infatti avviata la collaborazione con quindici artisti associati, italiani e internazionali, nella convinzione che il teatro non si esaurisca nella sola produzione di spettacoli, ma debba favorire percorsi di scambio, ideazione e cooperazione, dando agli spettatori l'opportunità di confrontarsi con i processi e non solo con i singoli eventi spettacolari;

   prioritaria, infine, è l'attenzione che, nelle sue varie attività, il Piccolo dedica al tema della sostenibilità, letta nella sua accezione più ampia di relazione tra ambiente, politica, economia e società: elemento propulsivo per l'attivazione di nuove forme di partecipazione e consapevolezza da parte del territorio e delle comunità che lo abitano;

   l'articolo 10 dello statuto della fondazione stabilisce che cinque dei membri previsti per la composizione del consiglio di amministrazione siano nominati, tenuto conto delle disposizioni legislative in materia di parità di genere, tra esperti del settore teatrale od amministrativo: uno dei cinque è designato dal Ministro della cultura;

   Geronimo La Russa, primogenito di 43 anni del Presidente del Senato e attuale presidente dell'Automobile Club di Milano, esperto in motori, entrerà, grazie alla nomina del Ministro della cultura, nel consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano, che con la Scala è l'istituzione culturale più importante della città –:

   se il Ministro interrogato, prima della nomina di Geronimo di La Russa, primogenito del Presidente del Senato, abbia effettuato un avviso pubblico, come peraltro fa il comune di Milano, per la nomina a consigliere di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano;

   se risulti che siano state rispettate, nella nomina dei cinque consiglieri, le norme in materia di parità di genere;

   quali siano le competenze del nominato nel settore teatrale.
(4-01910)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


   BARBAGALLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   Croce D'Amico nato a Pachino nel 1917 è partito dalla Sicilia per il servizio militare nel 1935 a 18 anni;

   il sottufficiale carrista siciliano della 133esima divisione corazzata carristi «Littorio» perde la vita nel 1942, nella battaglia di El Alamein in Egitto durante la Seconda guerra mondiale;

   la famiglia si batte da anni per avere risposte alle richieste continue di rimpatrio dei resti del loro congiunto, tumulato al Sacrario italiano, ma la legislazione egiziana non lo ha ancora consentito;

   si apprende a mezzo stampa in questi giorni che è al vaglio del capo di gabinetto del Ministro della difesa la vicenda del rimpatrio delle spoglie del soldato siciliano. La famiglia del sottufficiale conferma di avere ricevuto rassicurazioni sul fatto che il Governo sta esaminando le richieste giunte negli ultimi anni dalla nipote, Maria Dell'Arte –:

   alla luce di quanto rappresentato, quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché si faccia chiarezza e siano finalmente indicati a questa famiglia, che attende da anni, tempi certi per il ritorno in patria dei resti del congiunto.
(4-01904)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   CASASCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   l'energia dai biogas rappresenta una delle fonti alternative alle energie fossili maggiormente utilizzate. Si tratta di un gas totalmente naturale, poiché viene ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse che possono avere diverse origini. In Italia esistono circa 1.500 impianti di produzione di biogas da residui agricoli;

   consta all'interrogante che la Direzione provinciale di Pavia dell'Agenzia delle entrate (Ade), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 423 della legge finanziaria 2006 e successive modificazioni, ha effettuato degli accertamenti fiscali ad alcune aziende agricole titolari di impianti a biogas incentivati con la tariffa omnicomprensiva (To), di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2008, applicando il coefficiente di redditività previsto dalla norma, all'intero valore dell'energia ceduta;

   l'ufficio fiscale sosterrebbe che, avendo l'azienda optato per il riconoscimento della To, la stessa si configura come corrispettivo, essendo corrisposta unitariamente a fronte dell'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non autoconsumata, e che fiscalmente tale tariffa, anche se composta da due componenti, ossia la componente prezzo e la componente incentivante, si configura come corrispettivo in quanto è corrisposta unitariamente;

   in conseguenza di tali accertamenti, a partire da marzo 2023, secondo quanto appreso dall'interrogante sono giunte al Gse diverse richieste da parte degli operatori del settore, per conoscere l'esatta identificazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;

   Gse avrebbe risposto chiarendo che occorre valorizzare la componente energia sulla base dei prezzi zonali orari (relativi alla zona del mercato elettrico in cui è situato l'impianto) e ponendo per differenza, rispetto alla To, la quota incentivo. Peraltro i dati utilizzati per la valorizzazione sono noti all'operatore (come energia netta immessa in rete) e disponibili nel sito istituzionale del Gme;

   il Gse ha proceduto ad alcune interlocuzioni con Ade nelle quali ha precisato che, su richiesta dei produttori agricoli, è stato fornito un documento di natura meramente commerciale avente lo scopo di consentire la corretta rappresentazione del prezzo (tariffa omnicomprensiva) cui l'energia è stata ritirata e che lo stesso non costituisce certificazione di somme soggette a ritenuta, senza mai entrare nel merito della disciplina fiscale e garantendo la terzietà imposta dal proprio ruolo;

   con la legge n. 208 del 2015 è stato riformulato il citato articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006 stabilendo una franchigia di 2.400 MWh/anno di produzione elettrica sulla quale non è dovuta alcuna imposta, mentre sulla quota eccedente viene calcolato un reddito imponibile sulla base del 25 per cento del fatturato riferiti alla sola quota di energia, escluso incentivo. Inoltre la circolare Ade 32 del 6 luglio 2009 ha stabilito i criteri per valutare la connessione dell'attività di produzione energetica a quella agricola;

   la presenza di due componenti all'interno della To è desumibile anche dal decreto ministeriale 6 novembre 2014 (rimodulazione della tariffa da riconoscere agli operatori) e dalla deliberazione dell'Arera ARG/ELT 1 del 2009 (in cui si distingue tra parte incentivata con To e parte remunerata tramite ritiro dedicato) dalle quali sono deducibili anche le modalità con cui impostare il trattamento fiscale –:

   se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, in merito alla determinazione dell'ufficio Ade descritta in premessa, che non appare sorretta da alcuna norma tributaria e appare in contrasto con le metodologie adottate da Gse e Arera;

   se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica non ritenga opportuno interloquire con il Gse per la predisposizione di una nota di chiarimento risolutiva della questione da inviare all'Agenzia delle entrate.
(3-00811)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   ZANELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, due articoli della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stati particolarmente al centro del lavoro della Conferenza dell'Aja in tema di «filiazione e maternità surrogata». Si tratta dell'articolo 7 sulla registrazione del minore e dell'articolo 8 sulla protezione della sua identità, compreso il diritto di preservare la sua nazionalità, il suo nome e i suoi rapporti familiari;

   i progressi nel campo della medicina e l'evoluzione dei modelli familiari hanno creato negli ultimi decenni incertezze giuridiche in materia di filiazione in alcuni Stati. Ciò ha portato ad alcuni progressi giuridici in questo settore. Questi sviluppi sono stati talvolta difficili a causa di una mancanza di armonia a livello internazionale. Gli approcci alla squalifica di paternità (dopo il test del Dna), alle tecnologie riproduttive medicalmente assistite e agli accordi di maternità surrogata variano notevolmente da Stato a Stato, a seconda del contesto sociale, politico e culturale specifico;

   nel 2015, il Consiglio per gli affari generali e la politica (Cgap) della Conferenza dell'Aja di diritto privato internazionale (Hcch) ha deciso di istituire un gruppo di esperti per studiare le questioni di diritto internazionale privato relative al tema della filiazione, anche nel contesto di accordi di maternità surrogata. Il Cgap ha deciso che il gruppo di esperti dovesse essere geograficamente rappresentativo e composto in consultazione con i membri;

   il gruppo di esperti ha pubblicato il suo rapporto finale nel novembre 2022 per il Cgap ed ha terminato così il suo lavoro. Nel marzo 2023, il Cgap ha dato mandato di istituire un nuovo gruppo di lavoro su questioni di diritto internazionale privato (Pil) relative alla filiazione legale in generale, compresa la filiazione legale derivante da un accordo di maternità surrogata internazionale (gruppo di lavoro «Filiazione e maternità surrogata»);

   l'Italia partecipa a questo gruppo di lavoro tramite un rappresentante del Ministero della giustizia. L'ultima riunione del gruppo di lavoro si è svolta dal 13 al 17 novembre 2023 –:

   quale sia stato l'esito del gruppo di lavoro «Filiazione e maternità surrogata» istituito in seno alla Conferenza dell'Aja di diritto privato internazionale tenutosi nei giorni scorsi, quale mandato abbia ricevuto dal Governo il rappresentante italiano e quale sia stata la posizione assunta in seno a tale gruppo sulla base del dibattito emerso al suo interno.
(4-01900)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMENDOLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Italtractor nell'ambito delle prospettive industriali dei propri siti presenti in Italia ha paventato, come riportato dalle organizzazioni sindacali, il rischio di un forte ridimensionamento per lo stabilimento di Potenza;

   l'azienda avrebbe ipotizzato circa 60 esuberi su 277 occupati nel sito potentino qualora, entro i prossimi tre anni, non si dovesse recuperare il 10 per cento dei profitti, calati anche a causa dell'incremento dei costi energetici;

   presso suddetto sito si realizzano catene per grandi cingolati industriali nell'ambito dell'indotto estrattivo;

   le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil del settore metalmeccanico hanno deciso di proclamare un pacchetto di 16 ore di sciopero da effettuarsi nelle modalità che verranno decise unitariamente nelle assemblee che si svolgeranno a breve in tutti gli stabilimenti italiani;

   l'impianto industriale di Potenza rappresenta una delle realtà produttive più importanti del capoluogo e dell'intera regione con un patrimonio di conoscenze e competenze professionali di eccellenza;

   il combinato disposto delle crisi internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina, e dei rincari di materie prime ed energia rischiano di compromettere seriamente la capacità produttiva del sito in questione –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intendano conseguentemente porre in essere, per quanto di competenza al fine di attivare tempestivamente un tavolo di confronto con le parti scongiurando ogni forma di ridimensionamento occupazionale per quel che concerne lo stabilimento potentino assicurandone la continuità produttiva e industriale.
(5-01635)

Interrogazioni a risposta scritta:


   ZANELLA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è stato affidato ai Ministri dello sviluppo economico e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il compito di determinare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, gli ambiti territoriali minimi (Atem) per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza;

   con decreto ministeriale 19 gennaio 2011, al fine di operare lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, sono stati definiti i 177 ambiti territoriali nel settore della distribuzione che hanno nel comune capofila il soggetto demandato ad identificare, attraverso gara d'appalto, un operatore economico unico cui affidare le reti di distribuzione gas dell'ambito;

   per imprimere una accelerazione il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto «del fare», è intervenuto per stabilire un termine perentorio per la selezione della stazione appaltante, attribuendo alle regioni (o in caso di inerzia delle regioni al Ministero dello sviluppo economico) un potere sostitutivo sugli enti locali, qualora questi non provvedessero a nominare la stazione appaltante o a indire il bando di gara entro i termini previsti;

   con decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, cosiddetto «Milleproroghe», è stata disposta un'ulteriore proroga dei termini previsti per la pubblicazione dei bandi di gara alla data del 28 febbraio 2016 ed inoltre è stata introdotta una previsione secondo la quale, scaduti i termini, la regione competente sull'ambito territoriale assegna alle stazioni appaltanti ulteriori sei mesi, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta;

   con decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto «Milleproroghe» è stata disposta poi un ulteriore proroga di 24 mesi dei termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti territoriali in cui sono presenti comuni terremotati; alla data del 30 marzo 2023, dopo oltre 12 anni dal cosiddetto «decreto ambiti», nei 177 Atem risultavano essere state bandite solamente 31 gare, di cui 7 concluse e solamente 3 assegnate;

   quanto fin qui richiamato pone in evidenza come per oltre 12 anni è stata di fatto bloccata in molti comuni qualsiasi opportunità di poter effettuare interventi di espansione delle reti di distribuzione, anche in quei territori già parzialmente metanizzati, ma il cui processo non è stato negli anni completato;

   con nota del 10 agosto 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha concesso la possibilità di effettuare espansioni di metanizzazione, soltanto laddove l'intervento non sia stato inserito nelle gare d'ambito, escludendo di fatto tutti quei comuni già parzialmente metanizzati, dove si trovano frazioni dislocate, magari in aree interne o montane, nelle quali vengono tutt'ora utilizzati sistemi di riscaldamento alimentati da fonti altamente inquinanti –:

   se i Ministri interrogati risultino a conoscenza dei fatti richiamati in premessa e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo intendano adottare per consentire ai comuni non metanizzati, o parzialmente metanizzati, inseriti negli Atem, di poter effettuare, nelle more di aggiudicazione delle gare d'ambito, espansioni di metanizzazione attraverso affidamenti temporanei e gare ponte, in attesa della conclusione delle procedure di gara d'ambito e dell'individuazione del gestore unico.
(4-01901)


   ILARIA FONTANA. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano (FR), situato a tre chilometri da Cassino, è una fabbrica di automobili ex Fiat-FCA che è in esercizio da oltre cinquanta anni;

   nell'impianto sarà prevista dal 2025, secondo dichiarazioni rilasciate nel tempo dalla proprietà, una linea STLA large per veicoli elettrici, ovvero una delle quattro cosiddette piattaforme Bev (Battery Electric Vehicle) che costituiranno la base per le automobili che verranno realizzate dal gruppo Stellantis, rappresentandone la configurazione più grande tra quelle progettate per i veicoli monoscocca;

   è notizia di stampa la recente vendita della palazzina della direzione presso l'impianto, alla quale va ad aggiungersi anche la dismissione di due capannoni con quattro linee produttive. Secondo articoli pubblicati da organi di stampa nazionali, infatti, detta palazzina di oltre 7000 metri quadrati conosciuta come «Building 15» sarebbe sul mercato per 1,6 milioni di euro;

   nel febbraio 2023 si è tenuto un tavolo tecnico con Stellantis e sindacati presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, nel quale sono stati discussi i piani per le gigafactory e la transizione energetica per la conversione degli impianti che produrranno veicoli elettrici;

   dai circa 5000 dipendenti del precedente decennio, il numero dei dipendenti è ulteriormente sceso nel tempo sotto la soglia delle 3000 unità, e tali vendite di strutture facenti parte degli edifici direzionali dell'impianto desta evidente preoccupazione a livello locale dal punto di vista occupazionale e nazionale per quanto concerne il futuro dello sviluppo economico del Paese;

   da mesi viene rilanciato sulla stampa l'annuncio di un «piano di lavoro» fra Stellantis e Mimit contenente le linee guida per l'aumento della produzione di auto e veicoli commerciali in Italia, ma tale piano non risulta essere stato ancora sottoscritto dalle parti –:

   quali siano i più recenti aggiornamenti in merito alle prospettive occupazionali dello stabilimento Stellantis in oggetto;

   se e con quali modalità verrà riattivato il citato tavolo tecnico con sindacati e impresa.
(4-01903)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

   con l'European green-deal e le misure attuative degli Accordi di Parigi, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di raggiungere il traguardo delle zero emissioni entro l'anno 2050;

   la Commissione europea, coerentemente con il pacchetto di misure «Fit for 55», ha stabilito il divieto di vendita di veicoli con motori endotermici entro i confini europei a partire dal 2035;

   la ratifica finale di detto regolamento è ritardata a causa dell'astensione di Italia, Bulgaria e Romania e del voto contrario della Polonia;

   in base alle ultime stime dell'Aea, ogni anno si registrano circa 240 mila morti premature nell'Unione europea a causa dell'esposizione all'inquinamento da PM 2,5 a livelli superiori ai 5 µg/m3 menzionati nelle linee guida dell'Oms mentre l'inquinamento da biossido di azoto provoca circa 50 mila decessi prematuri nell'Unione europea mentre all'esposizione all'ozono se ne attribuiscono 24 mila;

   oltre ai decessi prematuri, l'inquinamento atmosferico causa problemi di salute e comporta costi significativi per il settore sanitario a causa delle numerose patologie correlate alla cattiva qualità dell'aria, che portano anche a numerosi casi di disabilità da broncopneumopatia cronica;

   nei cinque grandi mercati nazionali europei, la quota del parco elettrico è sempre superiore al 10 per cento, l'Italia, invece, ha solo il 4 per cento di componente elettrica, evidenziando un enorme quanto preoccupante ritardo;

   un normale motore elettrico garantisce un'efficienza superiore al 90 per cento, mentre un motore a combustione, che deve trasformare il calore in energia meccanica, ha un'efficienza media di circa il 20 per cento;

   è stato, inoltre, dimostrato che sull'intero ciclo di vita l'auto elettrica inquina il 50 per cento rispetto al corrispettivo endotermico;

   le batterie elettriche sono riciclabili per lo stoccaggio di energia e il litio di cui sono composte deve essere estratto un'unica volta, considerato che sono in fase avanzata studi per la realizzazione di batterie a base di sodio e potassio, elementi comuni in natura;

   il sistema dei trasporti, a livello mondiale, consuma quattro miliardi di tonnellate di petrolio all'anno;

   il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto il 15 novembre 2023 all'Automotive Business Summit del Sole 24 ore ha affermato che servirebbe un incentivo pubblico per l'elettrico triplo o quadruplo rispetto a quello attuale segnato a bilancio;

   il Ministro Salvini ha recentemente dichiarato sul proprio profilo Facebook che «avere solo auto elettriche è un suicidio ambientale, economico, sociale, industriale» e, qualche giorno dopo, a Villaggio Coldiretti ha dichiarato: «Chi dice solo elettrico, non capisce una beneamata fava», e ancora: «quando si dice solo elettrico, si fa una scelta che ci pone in condizioni di subalternità riguardo altri Paesi», con riferimento a Cina e Thailandia;

   l'Unione europea, tuttavia, sta già sviluppando un piano per riportare su suolo europeo almeno il 40 per cento delle strutture chiave alla produzione di componentistica per l'elettrico entro il 2030;

   in relazione al noto incidente dell'autobus di Mestre, avvenuto il 3 ottobre 2023, lo stesso Ministro Salvini ha dichiarato: «Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione»;

   appare singolare, ad avviso degli interpellanti, che un Ministro della Repubblica faccia un'affermazione che risulta totalmente priva di fondamenti scientifici, considerato che secondo le statistiche elaborate da AutoinsuranceEZ, sulla base dei dati del National Transportation Safety Board americano e di altre fonti ufficiali, le auto elettriche si incendiano circa 60 volte meno frequentemente di quelle a benzina (25 casi di incendio su 100 mila auto a fronte di 1529 casi di incendio per le auto a benzina);

   inoltre il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, sul tema ha dichiarato che «Non c'è stato alcun incendio». «Sembrerebbe che il pullman si sia accostato al guard rail, lo abbia seguito per una cinquantina di metri prima di un'ulteriore sterzata verso destra che ha provocato la caduta» –:

   se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda fornire chiarimenti sulle fonti scientifiche da cui trae le conclusioni alla base delle dichiarazioni riportate in premessa;

   se il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte ad allineare l'Italia con le politiche europee, costruendo un sistema per una maggiore promozione, anche fiscale, della mobilità a zero emissioni e la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla fruizione di tale tecnologia per il cittadino;

   se il Governo ritenga opportuno intraprendere iniziative per restituire all'Italia il ruolo di capofila del progresso europeo che il nostro Paese si è sempre fregiato di ricoprire, per quanto riguarda sia le politiche ambientali che lo sviluppo tecnologico.
(2-00272) «Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Pavanelli, Cappelletti».

Interrogazione a risposta orale:


   IARIA e APPENDINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'opera della Metro 2 di Torino è attualmente ferma a causa di ritardi nelle procedure amministrative;

   quasi due anni fa è stato stanziato un finanziamento di 1 miliardo di euro per completare il primo lotto dell'opera, ma manca ancora il decreto che attribuisce i poteri al commissario designato;

   c'è preoccupazione per il notevole ritardo accumulato nell'avvio della Metro 2, nonostante la nomina del commissario straordinario avvenuta sei mesi fa;

   il cronoprogramma per il lancio della gara d'appalto, inizialmente previsto per dicembre 2023, rischia di non essere rispettato a causa dell'assenza del decreto da parte di Palazzo Chigi;

   secondo l'assessore alle grandi infrastrutture Paolo Mazzoleni, sono necessari novanta giorni dall'assegnazione dei pieni poteri al commissario per avviare le procedure propedeutiche al bando di gara, il quale include operazioni come espropri, monitoraggi ambientali e acustici;

   il Commissario nominato sottolinea l'importanza del regime commissariale nel recuperare il tempo perduto e la necessità di avviare le procedure al più presto;

   nonostante i finanziamenti già ottenuti dal Governo per la realizzazione del primo lotto, i lavori rischiano di non iniziare prima della fine del 2025, con possibili conseguenze sulla tempistica dell'inaugurazione dell'opera;

   bisogna considerare l'importanza strategica dell'opera sia dal punto di vista dei trasporti della città di Torino, che per l'importanza ambientale –:

   entro quando verrà adottato il decreto che attribuisce i poteri al commissario nominato.
(3-00810)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CASU, BRAGA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, CARÈ, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, DI SANZO, FASSINO, FORATTINI, FORNARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, IACONO, LACARRA, LAI, MADIA, MALAVASI, MANZI, MAURI, MORASSUT, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ANDREA ROSSI, ROGGIANI, SARRACINO, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, VACCARI e ZINGARETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il trasporto pubblico locale (Tpl) assolve a una funzione fondamentale per garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di tutti i cittadini e in questo contesto è di estrema importanza il tema relativo alla sicurezza dei cittadini e del personale durante il servizio, in particolare per quel che riguarda gli autisti degli autobus e dei tram, il personale addetto alla verifica dei titoli di viaggio e, in generale, a tutto il personale di front line;

   purtroppo, notizie di stampa riferiscono quasi quotidianamente di gravi episodi di violenza, sia fisica che verbale perpetrati contro il personale viaggiante;

   al riguardo il gruppo del PD ha presentato negli scorsi mesi tre atti di sindacato ispettivo (n. 3-00481 del 20 giugno 2023, n. 5-01173 del 24 luglio 2023 e n. 5-01505 del 20 ottobre 2023) che ancora non hanno avuto risposta, nonostante la gravità del problema posto;

   le organizzazioni sindacali da tempo chiedono interventi mirati per affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza e assicurare le condizioni di sicurezza necessarie per il personale in servizio nello svolgimento del proprio lavoro;

   per sottolineare la gravità della situazione i sindacati hanno proclamato numerosi scioperi quali, ad esempio, quello del 9 settembre 2022 per il comparto ferroviario (che ha registrato una adesione pari media del 70 per cento con punte del 90 per cento) e il 14 aprile 2023;

   per contrastare questa situazione, nel marzo 2022 è stato firmato un «Protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico urbano» tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, la conferenza Stato-regioni, l'Anci, le associazioni delle aziende e i sindacati firmatari del Ccnl;

   il citato protocollo è volto a monitorare e migliorare la sicurezza dei conducenti dei mezzi del Tpl al fine di contrastare le aggressioni ed è certamente un atto molto importante che avrebbe dovuto portare all'istituzione di tavoli di lavoro su singole aree tematiche al fine non solo di raccogliere dati e segnalazioni di aggressioni che si verificano nei diversi ambiti territoriali, ma anche a individuare innovazioni tecnologiche e buone pratiche che orientino lo sviluppo di politiche sulla sicurezza;

   il 16 settembre 2022, come risulta dal verbale della prima riunione dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300 della legge n. 244 del 2007, è stata chiesta la presentazione delle candidature ai gruppi di lavoro relativi al protocollo per la promozione della sicurezza nel processo di sviluppo del trasporto pubblico locale e regionale sostenibili, mentre è stato messo in evidenza il ritardo nell'esecuzione delle attività del protocollo stesso;

   risulta all'interrogante che sia le organizzazioni sindacali sia altri soggetti coinvolti nel citato protocollo abbiano già fornito i nomi dei candidati ai vari gruppi di lavoro, ma che nessuno di questi gruppi sia mai stato attivato –:

   se i Ministri interrogati possano, per quanto di competenza, dare notizia dell'attivazione o meno dei gruppi di lavoro previsti dal protocollo, e qualora non fossero stati attivati che cosa intendano fare per pervenire in tempi rapidi alla loro attivazione;

   quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interrogati per contrastare ogni forma di violenza nei confronti degli operatori del Tpl e garantire anche la sicurezza di tutti i cittadini e le cittadine che utilizzano i mezzi pubblici;

   quali iniziative di competenza intendano intraprendere per garantire le risorse necessarie e oggi insufficienti per assicurare un servizio di trasporto pubblico locale capillare e di qualità per i cittadini su tutto il territorio nazionale e il rinnovo del Ccnl di settore in tempi brevi.
(5-01634)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   ORFINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da tempo è stata valutata dagli organismi competenti l'opportunità di stabilire in via di principio una serie di limiti e condizioni riferite al diritto di manifestare pubblicamente davanti alle sedi degli organi costituzionali, a partire dalle Camere e compreso il palazzo del Governo;

   ciò al fine di garantire la necessità che i processi di decisione possano svolgersi in assenza di qualunque «condizionamento» esterno;

   quanto accaduto in data 16 novembre 2023 con l'aggressione di due parlamentari da parte del presidente di Coldiretti, una delle principali organizzazioni di categoria del mondo agricolo, di fatto nella parte esterna della Galleria Colonna e quindi davanti alla sede di Palazzo Chigi, pone una serie di interrogativi afferenti alle preoccupazioni di cui sopra;

   dai video, ormai virali in rete e ripresi da tutti gli organi di informazione, emerge chiaramente la presenza non solo del presidente dell'organizzazione ma anche di altri manifestanti, con tanto di colori e insegne che rendono indubbia l'appartenenza all'organizzazione stessa, all'interno della piazza a pochi metri dall'ingresso di Palazzo Chigi –:

   quali fossero i limiti autorizzativi concessi alla manifestazione di cui in premessa, svoltasi in data 16 novembre 2023, e in particolare se nell'autorizzazione rientrasse anche l'accesso alla parte esterna della Galleria Colonna e quindi verso l'entrata di Palazzo Chigi; in caso affermativo, per quali motivi più volte l'utilizzo della Galleria Colonna sia stato negato per altre manifestazioni.
(4-01909)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazione a risposta orale:


   FURFARO, MANZI e CASU. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che da diversi giorni sta girando, su diverse chat frequentate da studenti romani, un video-shock nel quale numerosi studenti di un istituto superiore di Monteverde di Roma, il «Federico Caffè» sono stati ripresi in piedi, sulla sedia o addirittura sul banco, chi in tuta e chi in jeans, in atteggiamento marziale e col braccio destro teso in avanti;

   dal video si vede che la scena è ripresa davanti ad un professore che osserva quei saluti romani e annuisce, mentre un altro studente al suo fianco riprende la scena con uno smartphone; un video che al momento sta sollevando molti interrogativi inquietanti e sul quale starebbe indagando anche la Digos e che sembrerebbe essere stato girato durante lo scorso anno scolastico;

   particolarmente grave sarebbe in questo caso la circostanza di un video che non costituirebbe la semplice bravata di un gruppo di ragazzi, ma che sarebbe stato girato in una classe alla presenza di un professore, all'interno di un ambiente in cui si formano le giovani generazioni e in cui lo studio della storia dovrebbe portare a evitare anche soltanto di ammiccare a un passato oscuro per il Paese e per la stessa città di Roma;

   tale atteggiamento inquietante, dunque, si connota di maggiore gravità in ragione dell'indifferenza dell'insegnante che, nel video, non appare stupito o intenzionato a biasimare il comportamento degli studenti;

   il dirigente scolastico ha dichiarato di essere venuto a conoscenza del video e ha assicurato di aver immediatamente provveduto a convocare un consiglio di classe straordinario, che si è svolto nei giorni scorsi, per l'approvazione di provvedimenti disciplinari che il consiglio riterrà di deliberare;

   il professore, intervistato dal quotidiano la Repubblica, ha dichiarato «di andare in classe in camicia nera come forma di ribellione», che «i ragazzi facevano così, ma lo facevano anche prima», che quel gesto «era una cosa folkloristica»;

   ad oggi, il docente non insegna più in quell'istituto, tuttavia, appare davvero difficile comprendere come un insegnante che usi certe parole possa svolgere il suo ruolo di formatore ed educatore;

   il gesto, già di per sé grave, viene reso ancora più inopportuno e intollerabile dal fatto che sia avvenuto a scuola, un luogo di sapere e conoscenza, dove vengono formate le nuove generazioni. Un luogo dove lo studio della storia dovrebbe aiutare a comprendere il passato per prendere le distanze da episodi oscuri;

   desta – dunque – gravissima preoccupazione la riproposizione all'interno di una scuola della simbologia di una bruttissima pagina della nostra storia e che costituisce un ennesimo schiaffo a tutte le vittime di quel regime, segnalando una crescente ondata nostalgica che sempre più frequentemente travolge i diritti e i valori fondanti della nostra Costituzione, nata sulle ceneri della sconfitta del nazi-fascismo –:

   se fossero giunte segnalazioni agli uffici preposti;

   quali iniziative di competenza intenda assumere in relazione al comportamento del docente, anche alla luce delle dichiarazioni rese al quotidiano la Repubblica;

   quali iniziative di competenza urgenti intenda adottare per evitare il ripetersi di inqualificabili fatti analoghi a quelli riportati in premessa, nonché per garantire che sempre e ovunque, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia consolidato e ricordato il valore dell'antifascismo su cui è fondata la nostra Costituzione.
(3-00809)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   a seguito del sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 i licei classico e scientifico di Tolentino (MC) venivano, nell'immediatezza della fase emergenziale, trasferiti in immobili di proprietà privata già adibiti ad uffici e ad uso commerciale, situati in contrada Rancia, e concessi in locazione alla provincia di Macerata;

   la permanenza si è prolungata ben oltre l'emergenza e, in questi anni, gli alunni hanno evidenziato una serie di problematiche riconosciute anche dall'amministrazione provinciale che – all'esito di una riunione tenutasi il 28 luglio 2022 – scriveva alla dirigente scolastica che l'opzione logistica giudicata maggiormente confacente era stata individua nello spostamento del liceo presso la sede comunale dell'ex orfanotrofio Piazza Piccinino;

   il comune di Tolentino con delibera di Giunta n. 203 del 9 luglio 2022 aveva già comunicato la propria disponibilità a concedere in comodato gratuito i suddetti locali situati nel centro storico;

   i lavori di adeguamento di tali immobili, individuati dai tecnici della provincia e necessari per realizzare l'auspicato trasferimento, sono stati eseguiti a spese del comune di Tolentino al costo di 270 mila euro e sono stati completati prima dell'inizio dell'anno scolastico;

   inaspettatamente, dopo il completamento delle opere di ripristino di cui sopra e poco prima dell'inizio del presente anno scolastico, il presidente della provincia ha comunicato che non vi era più la necessità di trasferire porzione dei licei presso la sede individuata nell'ex orfanotrofio;

   il presidente della provincia, rispondendo alle domande di una giornalista di una trasmissione televisiva, motivava il fallito trasferimento degli alunni con la mancanza degli indici di sicurezza sismica nei locali dell'ex orfanotrofio e specificava che si stava lavorando a un'altra soluzione;

   in tal senso, si precisa che i tecnici della provincia avevano chiesto per tale sede l'agibilità oggetto di intervento di riparazione dei danni causati dal terremoto, ritenendo di accertamenti esaustivi ai fini della sicurezza degli alunni da ospitare;

   appaiono poco chiare le ragioni per cui sono stati fatti eseguire, su indicazione dei tecnici della provincia, dei lavori sull'immobile ex orfanotrofio, senza valutare che gli stessi rispettassero gli standard di vulnerabilità sismica –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non si ritenga di sollecitare l'Ufficio scolastico regionale ad individuare una soluzione che consenta agli studenti e al personale scolastico di trascorrere il tempo scuola in locali adeguati.
(4-01899)


   ILARIA FONTANA e ALFONSO COLUCCI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   l'istituto scolastico «Publio Virgilio Marone» nel comune di Pomezia (RM) è tra le scuole rientranti nel «piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica» di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione M4C1, e il relativo adeguamento sismico per lo stabile dell'istituto è stato finanziato con decreto del Ministro dell'istruzione n. 192 del 23 giugno 2021 per oltre 4 milioni di euro (CUPG58E18000070001);

   secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 192 del 2021, al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica;

   l'amministrazione comunale, in merito all'esecuzione degli interventi di adeguamento previsti nell'edificio in oggetto, ha deliberato per acquisire un altro edificio nel quale trasferire le attività scolastiche per il tempo necessario ad ultimare i lavori;

   la sede provvisoria risulta tuttavia non adeguata ad ospitare temporaneamente le classi a causa della mancanza di opportune opere di urbanizzazione e per evidente difformità alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica di cui al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica);

   il decreto ministeriale n. 192 del 2021 specifica altresì che gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni contenute in apposite linee guida redatte ai sensi dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

   le linee guida tecniche citate dall'articolo 55 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevedono sia i termini da rispettare dalla progettazione al collaudo dei lavori sia norme circa l'eventuale inerzia da parte degli enti locali beneficiari al fine di garantire il rispetto delle condizioni poste dal Regolamento europeo 2021/241 del 12 febbraio 2021;

   la mancata ottemperanza alle linee guida tecniche di cui all'articolo 55 del decreto-legge n. 77 del 2021 può comportare la revoca delle risorse assegnate con conseguente versamento delle somme ricevute dall'ente locale nel bilancio dello Stato;

   una eventuale mancanza di conformità al citato decreto ministeriale 18 dicembre 1975 dell'edificio individuato come sede temporanea delle classi dell'istituto comporterebbe uno slittamento delle tempistiche di progetto con conseguente impatto sul raggiungimento degli obiettivi monitorati per il PNRR –:

   se ritenga che le modalità di intervento siano rispettose delle linee guida di cui all'articolo 55 del decreto-legge n. 77 del 2021;

   se intende verificare la conformità con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 degli spazi adibiti ad ospitare le classi nel periodo transitorio degli interventi ai riqualificazione previsti.
(4-01902)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   l'Enpam, in attuazione dei suoi scopi istituzionali, garantisce la previdenza e l'assistenza obbligatoria in favore dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

   in applicazione dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con delibera del consiglio di amministrazione n. 64 del 7 luglio 2022 è stato introdotto, a decorrere dall'anno di fatturato 2023, uno specifico contributo del 4 per cento a carico degli iscritti;

   il regolamento del fondo della medicina convenzionata ed accreditata dell'Enpam, nel testo modificato con la predetta delibera del consiglio di amministrazione, approvata dai Ministeri vigilanti il 16 febbraio 2023, nota protocollo n. 1678, prevede all'articolo 5:

    al comma 3: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della Legge 23 agosto 2004 n. 243, a favore degli iscritti alla gestione degli specialisti esterni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 3, è dovuto un contributo previdenziale determinato, ai sensi dall'articolo 1, comma 39 della medesima Legge, in misura pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio Sanitario stesso»;

    al comma 4-bis: «A carico degli iscritti di cui al precedente comma 3 è posto un contributo previdenziale nella misura indicata nell'allegata Tabella C, commisurato alla quota di fatturato annuo di cui ai precedenti commi 3 e 4, riferita alla loro attività professionale.»;

    al comma 4-ter: «Le società di cui all'articolo 1, comma 39, della Legge 23 agosto 2004, n. 243 trattengono il contributo di cui al precedente comma 4-bis dai compensi professionali spettanti all'iscritto e provvedono al relativo versamento secondo modalità e termini determinati dal consiglio di amministrazione della Fondazione»;

   sulla base della predetta delibera, l'Enpam ha quindi inviato a tutte le strutture sanitarie associate, la comunicazione relativa all'introduzione del predetto contributo a carico degli iscritti, che beneficiano del versamento di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 agosto 2004, n. 243; più in particolare l'Enpam ha trasmesso la circolare protocollo n. 96660 del 31 maggio 2023, con la quale la fondazione ha informato le strutture accreditate dell'introduzione del predetto contributo;

   il contributo a carico di tali iscritti sarà trattenuto dalle strutture accreditate e dovrà essere versato all'Enpam entro il consueto termine del 31 marzo, all'atto della presentazione della dichiarazione annuale del fatturato di cui all'articolo 1, comma 39, legge n. 243 del 2004;

   con la stessa circolare è stato precisato che il contributo del 4 per cento carico dei professionisti costituisce onere deducibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento del fondo di previdenza generale, tali professionisti potranno chiedere alla fondazione di essere ammessi al versamento dei contributi obbligatori relativi alla gestione quota B in misura ridotta, beneficiando dell'aliquota del 9,75 per cento, in luogo di quella ordinaria del 19,50 per cento;

   la circolare ha generato nella maggior parte degli iscritti diversi richieste di chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi di seguito segnalati:

    a) sulla effettiva decorrenza dell'accantonamento del contributo, tenuto conto che la predetta circolare dell'Enpam riferisce che la delibera del consiglio di amministrazione è stata approvata dai Ministeri vigilanti il 16 febbraio 2023, con nota protocollo n. 1678;

    b) sulla conferma o meno che il nuovo contributo del 4 per cento a carico dei medici debba essere calcolato solo sul fatturato imponibile prodotto dal professionista per le attività in accreditamento e non anche sul lordo percepito dal medico in fattura, che in molti casi è superiore –:

   se i Ministri interrogati, alla luce dei poteri di vigilanza sull'Enpam, siano a conoscenza dei fatti descritti in premessa, se ritenga congrua la nuova contribuzione del 4 per cento e quali informazioni intendano fornire per chiarire i dubbi emersi a riguardo, soprattutto in ordine alla decorrenza e al fatturato.
(2-00273) «Quartini».

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:


   DORI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con bando deliberato dalla commissione interministeriale per l'attuazione del Progetto Ripam, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020, e successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo;

   il cosiddetto concorso pubblico unico, avviato dalla commissione Ripam, è volto all'assunzione di personale non dirigenziale da destinare a 18 differenti amministrazioni centrali;

   dall'espletamento delle prove concorsuali è scaturita una graduatoria di 21.142 soggetti idonei;

   l'ultimo scorrimento è avvenuto il 7 giugno 2023 e ha riguardato soltanto 1.396 unità;

   ad oggi risultano chiamati solo 6.569 idonei e restano ancora 14.573 idonei, che rischiano di perdere l'occasione di prendere servizio a causa dell'imminente scadenza della propria graduatoria prevista il 4 febbraio 2024;

   nel corso della seconda edizione del Festival Stato delle Regioni svoltasi a Torino lo scorso ottobre, il Ministro Zangrillo ha affermato: «Abbiamo un piano assunzioni 2023/2024 che prevede l'inserimento nella pubblica amministrazione di 170.000 persone per anno e lo dobbiamo fare rendendo la PA attrattiva» e poi «C'è la necessità di attrarre nelle nostre strutture le nuove generazioni, combattendo la fuga dei cervelli, per garantire un sistema Paese che consenta ai giovani di essere consapevoli che anche in Italia si possono realizzare le loro aspettative»;

   allo stato attuale però la carenza di dipendenti pubblici continua a mettere in difficoltà il buon funzionamento della pubblica amministrazione;

   ad aggravare la situazione della mancanza di personale nella pubblica amministrazione sono le stime effettuate dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative secondo le quali entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza ed entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione, come annunciato nel corso del Forum PA;

   il Comitato idonei funzionari amministrativi (Cifa) sta chiedendo da tempo l'assunzione degli idonei e, nel frattempo, la proroga della validità della graduatoria –:

   se il Ministro interrogato intenda procedere con l'immediata assunzione degli idonei presenti nella graduatoria del predetto concorso e, nelle more, se intenda adottare iniziative per prorogare la graduatoria al fine di consentire alle diverse amministrazioni centrali di continuare ad attingervi.
(4-01906)


   GATTA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Asl di Foggia, in esito a una selezione pubblica per titoli, bandita ed espletata dalla stessa azienda sanitaria per il personale in possesso della laurea con cinque anni di servizio nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, cat. «D», ha assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato diversi dirigenti del ruolo tecnico, professionale e amministrativo;

   i suddetti dirigenti, che sono precari storici assunti dall'Asl di Foggia, hanno prestato servizio ininterrottamente dal 2018 al 2023 presso le strutture sanitarie e gli uffici dell'Asl di Foggia, maturando il requisito del servizio utile per la stabilizzazione diretta, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato di durata complessiva superiore a 36 mesi;

   il legislatore per il comparto della sanità è intervenuto con le norme introdotte dall'articolo 1 commi 466 e 468 della legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, che includono tra i destinatari della stabilizzazione tutto il personale, dirigenziale e non dirigenziale, del Ssn in possesso di 36 mesi di servizio e 18 mesi di servizio, legittimando ex post la partecipazione alle procedure di stabilizzazione del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dirigenziale;

   al sol fine di rendere uniforme l'applicazione della normativa statale da parte delle aziende e degli enti del Ssn, la Conferenza delle regioni e delle province autonome con il documento 20/165/CR06b/C7 del 10 settembre 2020 e con la direttiva del 10 maggio 2023 ha chiarito la normativa precisando che la stabulazione nelle aziende sanitarie si applica a tutto il personale dirigente e non dirigente del Ssn, compresi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, chiarendo ulteriormente che, per quanto riguarda la stabilizzazione del personale dirigenziale tramite assunzione diretta, questa potrà essere operata, al ricorrere dei presupposti richiesti, per tutti i ruoli (e non solo per i ruoli sanitario e socio-sanitario) qualora nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie riferite a procedure concorsuali, l'esperienza professionale di cui al novellato articolo 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234 del 2021 sia stata maturata integralmente nei relativi profili professionali;

   sulla base del quadro normativo delineato, varie aziende sanitarie hanno proceduto e stanno procedendo alla stabilizzazione dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, mentre l'Asl Foggia non ha provveduto a detta stabilizzazione determinando così un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale stabilizzato in tutto il resto d'Italia –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, ritengano di adottare iniziative di competenza volte ad accertare i fatti e procedura di stabilizzazione della regione Puglia e dell'Asl di Foggia al fine di assicurare il rispetto dei precetti costituzionali di buona amministrazione, uguaglianza e di legalità e ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché di tutelare il diritto al lavoro stabile dei dirigenti precari della Asl di Foggia, ingiustamente esclusi dalla possibilità di stabilizzare un rapporto di lavoro che di fatto non può non ritenersi consolidato in quel ruolo.
(4-01911)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MALAVASI, CIANI, FURFARO, GIRELLI e STUMPO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica ha fatto emergere in modo chiaro il fondamentale ruolo della ricerca nel garantire la sostenibilità dello sviluppo sociale ed economico mondiale e la conseguente necessità di potenziare le risorse umane, infrastrutturali ed economiche dell'intero settore sanitario;

   la normativa italiana sull'Iva prevede attualmente un'aliquota del 22 per cento sulla compravendita di prodotti per la ricerca, anche in relazione agli acquisti effettuati nell'ambito della ricerca finanziata con fondi pubblici da centri senza finalità di lucro, che per loro stessa natura non possono usufruire delle detrazioni sugli acquisti, di fatto depotenziando il finanziamento stesso che lo Stato eroga;

   tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale dell'Iva sull'acquisto di reagenti e attrezzature necessarie per scopi di ricerca. L'imposta sul valore aggiunto non si applica infatti su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari a solo il 7 per cento;

   l'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto decreto-legge sostegni-bis ha previsto – in via sperimentale e per il solo 2021 – un credito di imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute dagli enti di ricerca non-profit per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca, al fine di alleggerire tali enti da un sistema fiscale che altrimenti depotenzierebbe l'impatto del finanziamento pubblico ai centri di ricerca;

   il comma 3 dell'articolo 31-bis prevede l'attuazione del credito di imposta attraverso un decreto interministeriale di Ministero della salute, Ministero dell'economia e Ministero dell'università e della ricerca volto a individuare le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito;

   il termine per la pubblicazione del decreto, individuato in 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, è scaduto il 24 settembre 2021 e il provvedimento non è stato ancora attuato;

   il Ministero della salute avrebbe provveduto alla predisposizione dello schema di decreto nei tempi previsti, trasmettendolo all'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze per la firma del decreto interministeriale. Secondo quanto consta all'interrogante il decreto sarebbe stato di nuovo trasmesso al Ministero della salute, dove sarebbe fermo all'ufficio legislativo da mesi in attesa di essere inviato alla Commissione europea per la successiva adozione –:

   per quali ragioni non sia ancora stato adottato il decreto attuativo citato in premessa;

   come si intenda garantire l'emanazione del decreto attuativo previsto per l'anno 2021, restituendo agli enti di ricerca non profit la possibilità di utilizzare tale agevolazione fiscale, che il mondo della ricerca attende da anni e di cui auspica la stabilizzazione;

   se si intenda valutare l'opportunità di differire l'adozione del decreto attuativo in oggetto per il 2024, utilizzando le risorse già impegnate nel 2021, così da permettere agli enti non profit di programmare l'acquisto di reagenti e apparecchiatura sulla base di una normativa nota e consolidata.
(5-01636)

Interrogazioni a risposta scritta:


   DE PALMA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la regione Puglia, con legge n. 9 del 2017, ha approvato una nuova disciplina relativa all'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio, l'accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;

   con i successivi regolamenti 4 e 5 del 2019, la stessa regione ha stabilito il fabbisogno di assistenza residenziale e semiresidenziale per le strutture dedicate all'assistenza di anziani non autosufficienti e disabili, nonché i requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi relativi all'esercizio delle strutture;

   seppur non prevedendolo in alcuna normativa, la regione Puglia obbligherebbe le strutture a dimostrare il requisito organizzativo sulla base dei posti autorizzati e non sulla base delle effettive presenze degli ospiti, come invece accade in altre regioni;

   pur in presenza di deroga per i requisiti strutturali già in possesso delle strutture pro tempore autorizzate e oggi in riconversione ai fini dell'accreditamento, la regione impone alle strutture che gestiscono più nuclei di assistenza di diversa tipologia (anziani e disabili) di prevedere doppi spazi e doppi servizi in base al numero delle attività autorizzate;

   alle strutture è inoltre impedita l'esternalizzazione dei servizi di assistenza e devono possedere gli stessi requisiti organizzativi per tutti i posti autorizzati e accreditati o accreditati e contrattualizzati, senza operare una differenza tra questi due aspetti sostanzialmente diversi;

   al momento, circa l'80 per cento delle strutture pugliesi non ha ricevuto conferma dell'autorizzazione e neanche l'accreditamento, a causa del complesso articolato normativo regionale, comportando gravi ripercussioni finanziarie su Rsa e centri diurni;

   non è altresì garantito il rispetto dei Lea, ratione temporis remunerati solo per il 60 per cento dei posti a causa di gravi ritardi dell'assessorato alla salute nel completamento delle procedure di accreditamento;

   siffatta situazione pregiudica la presa in carico di pazienti non autosufficienti e disabili, causando grave incertezza in capo alle strutture, oltre che un oggettivo indebolimento dei perimetri del diritto all'assistenza;

   in questa situazione di indefinitezza e ritardi, risulta all'interrogante che alcune Asl pugliesi stiano riconoscendo alle società cooperative la quota di Iva in aggiunta alla tariffa Lea, mentre altre includono tale quota nella medesima tariffa, così creando ulteriore confusione e disparità tra i gestori;

   il contesto descritto sembra derivare dall'assenza di un'organica visione organizzativa e di programmazione del settore sociosanitario pugliese, con ripercussioni e conseguenze rilevanti sui livelli occupazionali e sulla possibilità di tenuta della rete di assistenza offerta ad anziani non autosufficienti e a disabili –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza e alla luce della necessità di garantire il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela della salute pubblica, per l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, anche mediante l'adozione di un sistema di accreditamento con procedure semplificate.
(4-01898)


   ZANELLA. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   un report della Cgil ha reso nota la situazione di due Asl con riguardo alle Rsa in Veneto: in particolare, nella Usl 3 Serenissima, alla quale fanno riferimento oltre 600.000 residenti in 23 comuni, ci sono 31 strutture per anziani con circa 4.000 posti letto, le strutture private sono 22, quelle pubbliche solo 9. Nel Veneto orientale le strutture per anziani sono 13 nella Usi 4, che si riferisce a 21 comuni per oltre 225.000 residenti, e qui le strutture pubbliche sono solo 3, con 309 posti, e quelle private 10 con 1.013 posti;

   nel luglio 2023 le Rsa venete hanno chiesto alla regione un incremento delle risorse pari a 100 milioni di euro, aumentando il fondo per la non autosufficienza, questo per far fronte all'aumento dei costi dovuti in particolare ai rincari energetici e all'inflazione, per evitare che l'aumento dei costi si risolvano in un aumento delle rette e quindi sulle famiglie, già a partire dal 1° gennaio 2024;

   la regione Veneto ha già avuto un decremento di risorse pari a 28 milioni di euro deciso dal Governo e ha risposto negativamente alle richieste della Rsa venete;

   ora il rischio è che le famiglie con anziani nelle Rsa possano vedersi costrette ad un ulteriore esborso che potrebbe essere tra i 200 e i 300 euro mensili;

   è da segnalare che in tale contesto si assiste sempre più alla riduzione delle Rsa pubbliche con il rischio di scomparire e questo non aiuta a garantire agli anziani e alle famiglie una assistenza adeguata a costi sostenibili –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza, per quanto di competenza, delle criticità emerse in Veneto sulle richieste delle Rsa di incremento delle risorse e in tale contesto quali iniziative intendano assumere, per quanto di competenza, per evitare che l'aumento degli oneri per costi energetici e inflazione portino ad un aumento dei costi per le famiglie;

   se non ritengano che il fondo per la non autosufficienza debba essere incrementato tenuto conto dell'invecchiamento progressivo della popolazione e delle patologie a questo collegate;

   quali iniziative intendano assumere, per quanti di competenza, per evitare la riduzione della Rsa pubbliche e avviare un piano di intesa con le regioni per una presenza congrua e uniforme sul territorio nazionale di Rsa pubbliche con rette sostenibili per le famiglie.
(4-01908)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   VACCARI e SIMIANI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   per oltre vent'anni si è discusso della creazione di un servizio meteorologico nazionale, analogo a quello della maggior parte dei Paesi europei. Dopo due tentativi andati a vuoto, nel 1998 e nel 2012, l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge n. 205 del 2017 ha istituito ItaliaMeteo, l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia;

   ItaliaMeteo è organizzata in quattro aree: la prima svolge le attività operative e fornisce servizi come le previsioni meteo, l'osservazione e la diffusione dei dati; la seconda si occupa di ricerca e sviluppo, il che implica, tra le altre cose, lo sviluppo di progetti con istituti di ricerca e università; la terza fornisce il supporto informatico; la quarta è quella amministrativa, incaricata di gestire spese, personale, comunicazione, formazione e rapporti internazionali;

   l'informazione ambientale, meteorologica e climatica ha assunto nel tempo un'importanza strategica. L'esigenza di dotare il nostro Paese di un servizio meteorologico e climatologico nazionale civile, paragonabile per funzioni istituzionali, compiti e attività a quello degli altri Paesi europei avanzati, è un tema sentito dall'opinione pubblica e dagli operatori del settore;

   successivamente alla sua istituzione è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 2020, n. 186 che ha disciplinato l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;

   in termini economici, l'Agenzia ha una sua autonomia amministrativa e contabile, ed è finanziata dal Ministero dell'università e della ricerca (Mur). Nell'estate del 2022 l'Agenzia ha richiesto ed ottenuto dal Mur l'erogazione di una prima quota del contributo di funzionamento per l'anno 2022 per far fronte all'avvio dell'attività;

   relativamente al funzionamento dell'Agenzia, consta all'interrogante che la stessa nel luglio 2022 ha inviato al competente Ministero il regolamento di contabilità, del quale alla data odierna è in attesa dell'approvazione definitiva. Nelle more dell'approvazione del regolamento, l'Agenzia si è dotata di procedure contabili interne per poter disporre una struttura minimale di controllo di gestione, adeguata alle dimensioni e le condizioni di contesto dell'Agenzia;

   nel novembre 2022, il Comitato di indirizzo di ItaliaMeteo, costituito con la stessa legge n. 205 del 2017 e che risulta l'organo di vigilanza tecnico-scientifica della stessa, ha approvato il programma triennale di attività dell'agenzia, nelle more della definizione della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dallo statuto, e del regolamento di contabilità. Analogamente ha dato parere positivo al budget 2023 così come al Piano integrato di organizzazione e attività (Piao). Secondo quanto consta all'interrogante tale budget 2023 è all'approvazione del Ministero competente, alla data odierna;

   l'Agenzia ha preso contatti con il Dipartimento della funzione pubblica per pianificare in modo congruo il processo di acquisizione del personale, attraverso le modalità previste dalla legge istitutiva dell'Agenzia;

   ad oggi permangono criticità, prima su tutte la mancata approvazione del budget 2023 e del regolamento di contabilità, che pongono limitazioni alla gestione e difficoltà nel poter procedere con le assunzioni di personale e quindi nella realizzazione delle attività previste –:

   quali iniziative di competenza si intenda adottare al fine di superare al più presto l'attuale situazione in cui versa l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia, dando finalmente risposte adeguate a garantirne il pieno e corretto funzionamento.
(5-01637)

Interrogazione a risposta scritta:


   D'ALESSIO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) rappresentano un sistema composto da più di cento istituzioni pubbliche e private, con una diffusione territoriale nazionale che è frutto e testimonianza della ricchezza delle tradizioni artistiche che l'Italia vanta da secoli;

   la legge di bilancio 2022, oltre ad aver previsto un incremento dei fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche per il sostegno a studenti e studentesse con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento dei predetti istituti e un aumento delle borse di studio anche per gli studenti Afam, ai commi 303 e 304 dell'articolo 1 ha altresì novellato disciplina previgente in materia di compensi e rimborsi per taluni organi interni alle istituzioni Afam a partire dal 2022;

   più specificatamente, il comma 303 ha modificato la disciplina vigente al tempo in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni Afam;

   queste modifiche si sono rese necessarie, come rilevato anche dalla stessa relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2022, alla luce di una discordanza tra la disposizione che negava la corresponsione di un compenso per lo svolgimento della funzione di presidente (articolo 1, comma 342 della legge n. 190 del 2015) e le norme che identificano la figura del presidente non solo come rappresentante legale dell'istituzione (articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003) ma anche datore di lavoro e responsabile per la sicurezza;

   la presenza del principio secondo il quale l'incarico di presidente fosse da svolgere a titolo gratuito creava difficoltà nell'individuare soggetti interessati a ricoprire tale carica e ad assolverne i conseguenti doveri, visto l'elevato grado di impegno e responsabilità che la posizione comporta;

   il comma 304, invece, e intervenuto sui cosiddetti «nuclei di valutazione» delle istituzioni Afam, non solo confermandone l'impianto complessivo – quanto a composizione e modalità di costituzione – ma anche innovandolo attraverso la reintroduzione del diritto dei componenti a ricevere un compenso per le attività svolte;

   anche per i nuclei di valutazione è possibile condurre un analogo ragionamento: l'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti di tale organo è causa di non poche difficoltà per le istituzioni, che non riescono più a reperire esperti di comprovata qualificazione e, per di più, ciò starebbe conducendo a un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti;

   i compensi per presidente e componenti del nucleo di valutazione erano stati eliminati dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 645);

   i commi 303 e 304 precisano che rimborsi spese, compensi e indennità spettanti a tutti i soggetti e gli organi individuati, gravano interamente sui bilanci e sulle risorse proprie delle Istituzioni ma, per la determinazione di tali riconoscimenti economici, si rinvia ad un decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   ai sensi dei due commi citati, tale decreto può reintrodurre un compenso per il presidente delle istituzioni Afam, individuare la misura del compenso ovvero i limiti dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni Afam, confermare o rideterminare l'indennità da corrispondere al direttore dell'istituzione Afam e definire il compenso spettante ai componenti del nucleo di valutazione;

   tuttavia, ad oggi – a distanza di quasi due anni – tale decreto non è ancora stato emanato –:

   quali siano le motivazioni del ritardo per l'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304 della legge n. 234 del 2021 e in che modo e con quali tempistiche si intenda dare attuazione a tali previsioni.
(4-01907)

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta scritta Bicchielli n. 4-01889, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 197 del 16 novembre 2023.

   BICCHIELLI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   la lotta al fenomeno del racket e dell'usura si concretizza sia con misure repressive nei confronti di coloro che gestiscono le attività illegali sia in misure di tutela e di sostegno alle vittime;

   la legislazione in materia si basa sul fondamentale principio di offrire un incentivo alla denuncia delle vittime attraverso la garanzia della protezione dello Stato o a chi collabora con le istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, mettendo spesso a rischio la propria incolumità personale, quella delle proprie famiglie ed il proprio patrimonio;

   lo Stato, dunque, tutela le vittime di racket e dell'usura con la legge del 1999 n. 512 attraverso l'istituzione del «Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive»;

   al succitato fondo possono accedere i soggetti che esercitano qualunque tipo di attività economica e che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive;

   il fondo elargisce una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito: tale somma deve essere versata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione necessaria;

   al 2022 le istanze presentate presso il Ministero dell'interno risultano essere 329, di cui 195 per racket;

   da quanto si apprende dagli organi di stampa, tra cui «Il Mattino» del 10 novembre 2023 ed il TGR del 10 novembre 2023, oltre 20 tra imprenditori e commercianti campani attendono da due anni che venga versato il risarcimento spettante;

   si apprende che i ritardi sono dovuti a una mancata comunicazione, riguardante le pratiche presentate, tra la prefettura di Napoli ed il Ministero dell'interno;

   nonostante la sentenza e le continue sollecitazioni da parte degli avvocati difensori, l'ultima ad aprile 2023, non risultano ulteriori sviluppi;

   bisogna ricordare che la lotta al racket si basa soprattutto sulla protezione che deve garantire lo Stato a chi denuncia –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e quali iniziative intenda adottare per accelerare le tempistiche del versamento a tutela degli imprenditori e commercianti che hanno denunciato.
(4-01889)

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ASCARI, ALFONSO COLUCCI, QUARTINI, CAPPELLETTI, TORTO, FENU, BRUNO, CAFIERO DE RAHO, AURIEMMA, MORFINO, D'ORSO, DONNO, ALIFANO, CARMINA, L'ABBATE, ONORI, BOLDRINI, APPENDINO, TODDE, CARAMIELLO, AMATO, ORRICO, LOVECCHIO, LOMUTI, TRAVERSI, CANTONE, RICCARDO RICCIARDI, MARIANNA RICCIARDI, PAVANELLI, AIELLO, CAROTENUTO, CASO, SANTILLO, MALAVASI, FORATTINI, SOUMAHORO, IARIA, DELL'OLIO, GHIRRA, PICCOLOTTI, MARINO, DORI, GRIBAUDO, SERRACCHIANI, FURFARO, VACCARI e GRIMALDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   il 23 novembre 2022, la Camera dei deputati ha approvato la mozione 1-00004 Ascari e altri, in materia di contrasto alla violenza di genere. Il dispositivo della mozione impegna – tra l'altro – il Governo a valutare di assumere iniziative per superare il carattere straordinario del piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere a favore di azioni di carattere sistemico;

   nell'ambito del contrasto sistemico alla violenza di genere, già il decreto-legge n. 11 del 2009 ha introdotto l'istituto dell'ammonimento nei confronti degli autori delle condotte riconducibili al reato di atti persecutori (vedi articolo 8);

   si tratta di un provvedimento di natura preventiva – che può essere richiesto prima della proposizione della querela per atti persecutori – con cui il questore ammonisce oralmente il soggetto, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Esso costituisce la premessa per l'adozione di ulteriori provvedimenti preventivi e sanzionatori;

   con la sentenza Giuliano Germano c. Italia del 22 giugno 2023, la Prima sezione della Corte Edu ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione, ritenendo l'ammonimento ricevuto dal ricorrente, il 27 novembre 2009, non necessario e sproporzionato. L'ammonimento era in realtà fondato su numerosissimi e documentati episodi di violenza fisica e verbale posti in essere dall'uomo nei confronti della moglie, di cui si dà altresì conto nella concurring opinion del giudice italiano presso la Corte, Raffaele Sabato;

   in particolare, risulta agli atti che la polizia era dovuta intervenire più volte presso il domicilio della coppia per le aggressioni poste in essere dal marito, che la moglie aveva riportato lesioni medicate al pronto soccorso e che ella aveva dovuto cambiare vita – trovando inizialmente accoglienza presso un centro antiviolenza – per sfuggire agli atti persecutori del marito;

   il provvedimento del questore, inizialmente annullato dal Tar Liguria per mancato invio dell'avviso di inizio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, era stato poi confermato dal Consiglio di Stato, che aveva rilevato come gli elementi raccolti dal questore attestassero la necessità e l'urgenza di prevenire il compimento di ulteriori atti persecutori da parte del Germano;

   adita dal ricorrente, la Corte Edu ha ritenuto che il questore abbia valorizzato eccessivamente le sole dichiarazioni della vittima e indicato in modo troppo generico i fatti posti a fondamento del provvedimento. I giudici di Strasburgo hanno altresì ritenuto meramente formale il sindacato operato dalle autorità giurisdizionali sulla sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento monitorio;

   appare evidente all'interrogante che le asserzioni contenute nella sentenza, ove restassero definitive, sarebbero suscettibili di arrecare un grave vulnus al contrasto alla violenza di genere, che postula anche e soprattutto la sussistenza di un apparato di strumenti preventivi – quali appunto l'ammonimento – idonei a prevenire il rischio di recidiva e di escalation di violenza;

   l'adozione di tali misure è peraltro imposta dagli impegni assunti dal Governo in ambito nazionale e internazionale;

   in questo contesto, la pronuncia in esame è in contrasto con la giurisprudenza della stessa Corte di Strasburgo, che – da un lato – ha in più occasioni condannato l'Italia per mancata adozione di misure preventive di protezione delle vittime di violenza domestica (vedi le sentenze Talpis c. Italia del 2017 e Landi c. Italia del 2022); dall'altro risulta graniticamente orientata nel senso di ritenere che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nell'apprezzare i fatti che possono giustificare limitazioni nei diritti delle persone. Di contro, nella sentenza Giuliano Germano c. Italia la Prima Sezione della Corte Edu, ad avviso degli interroganti, sostituisce il proprio apprezzamento di merito a quello delle autorità nazionali –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intenda assumere le necessarie informazioni dall'Avvocatura Generale dello Stato, ai fini di una valutazione per la domanda del rinvio della causa Giuliano Germano alla Grande Chambre, ai sensi dell'articolo 43 della CEDU.
(4-01461)

  Risposta. — In relazione a quanto esposto dalla S.V. con l'atto di sindacato ispettivo di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
  È nota a questo Ministro la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo «Giuliano Germano c. Italia» del 22 giugno 2023, che ha condannato l'Italia per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
  In merito, sono state assunte le necessarie informazioni dall'Avvocatura generale dello Stato onde valutare un'eventuale richiesta di rimessione della controversia alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della CEDU, essendo state rilevate molteplici criticità nella sentenza di condanna.
  L'attività di rivalutazione condotta dalla Corte sulle prove raccolte dall'Autorità amministrativa procedente e sulla loro idoneità a fondare la misura assunta non parrebbe, infatti, in linea con il ruolo sussidiario della giurisdizione europea rispetto a quella nazionale, che dovrebbe limitarsi ai soli casi di manifesta arbitrarietà del giudizio nazionale secondo la consolidata giurisprudenza in materia.
  L'opportunità di proporre la domanda di rinvio del caso alla Grande Camera troverebbe fondamento anche nella circostanza che l'emissione del provvedimento di ammonimento
inaudita altera parte, da un lato, è stato giustificato da ragioni di necessità e di urgenza, nonché dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite da parte del ricorrente, dall'altro, non ha pregiudicato la possibilità di una successiva partecipazione con piene garanzie difensive sia in sede gerarchica che giurisdizionale.
  Aggiungasi, più in generale, che la condanna in esame si pone in controtendenza rispetto alla giurisprudenza della stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte condannato l'Italia proprio per i ritardi delle Autorità preposte alla protezione delle vittime di violenza e la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di tutela (v. Talpis contro Italia, 2 marzo 2017; Laudi c. Italia, 7 aprile 2022, De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022, M.S. c. Italia, 7 luglio 2022).
  In tale contesto si colloca il recente disegno di legge, proposto per altro da questo Ministro, unitamente ai Ministri della giustizia e dell'interno, recante «Disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica» – approvato in Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023 e attualmente all'esame della Commissione II Giustizia della Camera dei deputati – che, fra le altre misure, estende l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore proprio al fine di rafforzare le procedure e gli strumenti per la tutela delle vittime di violenza anche in ottica preventiva.
  Pertanto, previ ulteriori approfondimenti sulla questione, si valuta positivamente la formulazione della richiesta di riesame del caso da parte della Grande Camera, per le ragioni sopra esposte.
  

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: Eugenia Roccella.


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si è appreso da fonti di stampa della recente intervista al quotidiano La Verità del pubblico ministero della procura di Rovereto, V.D.T., titolare delle indagini sull'omicidio di I.S., aggredita, massacrata con calci e pugni e violentata nel parco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a Rovereto, in provincia di Trento, da C.N., uomo senza fissa dimora, con precedenti penali;

   sembrerebbe che il pubblico ministero, in ordine alla pericolosità sociale dell'omicida, abbia dichiarato che lo stesso non avesse dei precedenti penali gravi né tali da giustificare un'espulsione, né altre misure restrittive;

   nessuna precedente condotta sarebbe stata tale da destare allarme sociale, eppure una donna è stata violentata e massacrata da un uomo già segnalato per episodi di violenza;

   invero, tra le dichiarazioni rese dal pubblico ministero sul conto dell'omicida, si citano le seguenti: «aveva una puntualità nel fare la firma che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo. Era anche collaborativo, una persona assolutamente corretta»; «che poi la droga... quella roba lì, bisogna vedere... è vero, non è vero... arrestato in flagranza con 56 dosi la responsabilità... bisogna vedere... soprattutto in quelle indagini lì... si fa il nome... poi bisogna vedere...»; «se si va in Olanda non è nemmeno considerato reato (ride, ndr) io non so... dai manager ai bancari, tutti...»;

   e ancora: «Questa non era una posizione né pericolosa... lo vedevano... adesso tutti dicono... ma lo si vedeva al parco che si allenava... e poi io non lo so cosa sia successo...», aggiungendo: «è un uomo che fisicamente è spettacolare. Quello lì doveva andare a fare le Olimpiadi, a fare i mondiali di pugilato, non lo so... mi capisce? Quello lì doveva andare in pista!»;

   a parere dell'interrogante tali dichiarazioni costituiscono fatti gravissimi e potenzialmente pericolosi, non potendosi certamente ritenersi ammissibile e condivisibile, come nel caso di specie, la minimizzazione di ipotesi di reato, tanto più se operata da un procuratore della Repubblica;

   a parere dell'interrogante, simili esternazioni e le ancor più gravi manifestazioni che appaiono come di apprezzamento sulla persona indagata per omicidio non sono accettabili né tollerabili –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   se e quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per verificare l'esistenza di presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dell'autorità giudiziaria coinvolta nella vicenda.
(4-01493)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che, come emerge dalla relazione estesa in data 28 agosto 2023 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto, il cittadino nigeriano N.C., sottoposto ad indagini per l'omicidio di S.I. (di anni 61) commesso nel parco Nikolajewka sito in Rovereto il 5 agosto 2023, risulta dal certificato del casellario giudiziale destinatario di un provvedimento di cumulo delle pene emesso in data 8 ottobre 2018 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona comprensivo di due sentenze di condanna ad una pena complessiva di mesi 8 e giorni 18 di reclusione, la cui espiazione si è conclusa nel mese di luglio dell'anno 2019. Non risultano altre sentenze di condanna definitive emesse nei confronti di N.C.
  Dal suo canto la Procura della Repubblica presso il tribunale di Rovereto ha avviato a carico di N.C. i seguenti procedimenti penali:

   1) procedimento penale contrassegnato dal n. 1347/2018 R.G.N.R. avente ad oggetto la violazione dell'articolo 527 del codice penale commessa in Rovereto il 17 settembre 2017, procedimento poi archiviato;

   2) procedimento penale contrassegnato dal n. 1600/2018 R.G.N.R. avente ad oggetto la violazione dell'articolo 385 del codice penale commessa in Rovereto in data 17 e 20 novembre 2018, nell'ambito del quale il 30 novembre 2021 veniva emessa dal tribunale di Rovereto sentenza di condanna avverso cui pende ricorso in Cassazione;

   3) procedimento penale contrassegnato dal n. 370/2021 R.G.N.R. avente ad oggetto la violazione dell'articolo 385 del codice penale commessa in Rovereto in data 17 marzo 2021 (essendosi egli recato al supermercato senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria), nell'ambito del quale il 17 maggio 2021 veniva richiesta dal competente ufficio di Procura la fissazione dell'udienza innanzi al tribunale;

   4) procedimento penale contrassegnato dal n. 46/2022 R.G.N.R. 21-bis avente ad oggetto la violazione dell'articolo 10-bis comma 1 del decreto legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 commessa in Rovereto in data 1 marzo 2022, nell'ambito del quale veniva emessa sentenza di assoluzione il 5 maggio 2023;

   5) procedimento penale contrassegnato dal n. 1346/2022 R.G.N.R. avente ad oggetto la violazione degli articoli 81, 635 comma 2 n. 1, del codice penale e 614 commi 1 e 4 del codice penale commessa in Rovereto in data 10 agosto 2022, nell'ambito del quale veniva fissata l'udienza innanzi al tribunale per il 14 marzo 2024;

   6) procedimento penale contrassegnato dal n. 1005/2022 R.G.N.R. avente ad oggetto la violazione degli articoli 81, 337, 582, 585, 576 in relazione all'articolo 61 numeri 2 e 5-bis del codice penalee degli articoli 81, 635 comma 2 in relazione all'articolo 625 comma 1 n. 7 del codice penale commessa in Rovereto in data 23 agosto 2022, nell'ambito del quale veniva fissata l'udienza innanzi al tribunale per il 12 ottobre 2023 al fine della celebrazione del processo con il rito abbreviato. Nel corso di tale procedimento penale il cittadino nigeriano N.C. veniva sottoposto dapprima alla misura cautelare della custodia in carcere, quindi a quella degli arresti domiciliari e infine a quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Quest'ultima misura cautelare risulta essere stata puntualmente rispettata da N.C. sino al giorno dell'omicidio di S.I., fatta salva un'unica evenienza.

  Deve essere poi segnalato il procedimento penale contrassegnato dal n. 117/2021 R.G.N.R.P.M. tribunale Trento avente ad oggetto la violazione dell'articolo 337 del codice penale e dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, del quale veniva disposta la sospensione con messa alla prova (articolo 168-bis del codice penale).
  Va altresì ricordato che, in senso contrario a quanto riportato dagli organi di stampa, non vi è evidenza di denunce o querele presentate dal coniuge e dalle sorelle di N.C.
  Questo Dicastero, tramite le competenti articolazioni, intende procedere (in relazione alla vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo e, in particolare, al contenuto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal pubblico ministero di Rovereto titolare delle indagini sull'omicidio di S.I.) ad un attento esame al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ASCARI e MORFINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da fonti di stampa della chiusura delle indagini con richiesta di rinvio a giudizio di F.B. e R.S., genitori adottivi di M., per riduzione in schiavitù e stupro aggravato e continuato su quest'ultima;

   secondo la procura di Milano, i due indagati «esercitavano sulla stessa poteri corrispondenti al diritto di proprietà e la mantenevano in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni sessuali e a subire violenze sessuali anche di gruppo»;

   M., oggi 41enne, costretta per 15 anni, tra il 2000 e il 2015, dai genitori affidatari, a subire in uno stato di totale soggezione torture e violenze sessuali, anche di gruppo e in un contesto di riti satanici e messe nere, avrebbe più volte provato a denunciare la coppia, senza essere ritenuta attendibile dalle autorità procedenti;

   nonostante le gravissime accuse – violenza sessuale da parte del padre adottivo, torture, tra cui la ricucitura della vagina praticata dalla setta dopo una violenza di gruppo, confermata da una perizia medica – nessuna attività investigativa di riscontro sembrerebbe essere stata compiuta dalla procura di Siena;

   inoltre, il tribunale della libertà di Milano avrebbe disposto l'annullamento del divieto di avvicinamento richiesto dalla procura di Milano, sempre sulla base della presunta inattendibilità della persona offesa (a dispetto di ben due incidenti probatori e riscontri oggettivi);

   quanto accaduto non è accettabile, è doveroso che le autorità competenti facciano rapidamente luce sull'accaduto –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative intenda adottare con la necessaria urgenza per verificare l'esistenza di presupposti per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei confronti delle autorità interessate, onde scongiurare il rischio che per simili negligenze vi siano ritardi nell'accertamento della verità, con conseguenti e gravi ripercussioni sulle vittime di simili reati.
(4-01592)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che, come emerge dalla nota estesa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, in data 4 marzo 2021 veniva iscritto il procedimento penale contrassegnato dal n. 7518/2021 R.G.N.R.P.M. tribunale Milano – D.D.A. –, trasmesso all'ufficio requirente meneghino ai sensi dell'articolo 8 comma 3 codice di procedura penale dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze – D.D.A. –.
  Il procedimento penale traeva origine dall'esposto depositato in data 27 gennaio 2021 dalla persona offesa C.M., la quale denunciava B.F. e S.R.C. in relazione, tra gli altri reati, al delitto di riduzione in schiavitù (articoli 110, 600 commi 1 e 2 codice penale) «... anche finalizzato allo sfruttamento della prostituzione della persona offesa che veniva portata nelle orge come vittima sacrificale...», fatti avvenuti in Locate Varesino a partire dall'anno 1999 e continuato in provincia di Siena sino all'anno 2012.
  In data 1° ottobre 2021 la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – presentava al competente Gip richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti degli indagati B.F. e S.R.C. in relazione al suindicato reato.
  In data 3 febbraio 2022 la persona offesa C.M. veniva escussa a sommarie informazioni dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – e, in tale occasione, riferiva di essere stata vittima ad opera di B.F. e di altri tre-quattro uomini a lei sconosciuti di violenza sessuale di gruppo avvenuta in Monteroni d'Arbia alla fine del mese di maggio dell'anno 2015. Di questo episodio delittuoso la C.M. non aveva mai parlato sino a quel momento per timore di ripercussioni e per il senso di sfiducia verso le istituzioni che aveva maturato nel corso degli anni.
  Pertanto in data 2 marzo 2022 la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – presentava al competente Gip una integrazione alla richiesta di misura cautelare avanzata il 1° ottobre 2021.
  In data 23 settembre 2022 il Gip del tribunale di Milano emetteva nei confronti di B.F. e di S.R.C. ordinanza impositiva delle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di residenza e dimora abituale e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla C.M. e dai familiari e prossimi congiunti di costei, corredate dall'ulteriore divieto di comunicare con ogni mezzo con la persona offesa e i suoi familiari e prossimi congiunti, con l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-
bis del codice di procedura penale.
  In data 26 ottobre 2022 il tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame annullava l'ordinanza impugnata, avendo ritenuti carenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del B.F. e della S.R.C. in relazione alle condotte illecite loro ascritte.
  In data 2 gennaio 2022 la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – presentava al competente Gip richiesta di incidente probatorio finalizzata ad acquisire la testimonianza della C.M. e ad eseguire perizia riguardo le condizioni psicofisiche della medesima C.M.
  Accolta tale richiesta dal Gip del tribunale di Milano, l'incidente probatorio veniva chiuso in data 7 giugno 2023 con esito negativo in quanto la C.M. non si presentava alle udienze di volta in volta all'uopo fissate.
  In data 8 giugno 2023 la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – emetteva nei confronti di B.F. e di S.R.C. avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-
bis del codice di procedura penale e il 4 luglio 2023 presentava al competente Gip richiesta di rinvio a giudizio a carico dei due menzionati imputati.
  Sulla scorta della articolata disamina sinora sviluppata, si evince che nessun addebito di responsabilità disciplinare può essere ascritto ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano – D.D.A. – che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, in quanto gli stessi hanno tempestivamente posto in essere tutte le attività investigative consentite dalla legge e assunto tutte le determinazioni di competenza; ad eguali conclusioni deve pervenirsi in relazione alla posizione del Gip del tribunale di Milano, la cui articolata ordinanza emessa in data 23 settembre 2022 appare immune da vizi suscettibili di assumere rilievo disciplinare. Analogamente è a dirsi con riferimento al tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame che aveva ad emettere l'ordinanza di annullamento del 26 ottobre 2022, a fronte della previsione di insindacabilità disciplinare dell'attività dei magistrati di interpretazione delle norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, superabile solo nelle ipotesi tassativamente stabilite dalla medesima disposizione legislativa, che non risultano ricorrere nel caso in esame.
  Invero l'ordinanza adottata in data 26 ottobre 2022 dal tribunale di Milano in funzione del riesame – che ha annullato l'ordinanza emessa il 23 settembre 2022 dal Gip del tribunale di Milano nei confronti di B.F. e di S.R.C. – fa emergere la piena consapevolezza e la totale conoscenza, da parte dei giudici del Collegio, della complessa vicenda processuale e personale della C.M. e del poderoso compendio istruttorio sotteso al provvedimento cautelare, ciò che porta ad escludere l'addebito di inescusabile negligenza nella ricostruzione dei fatti.
  Il tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame illustrava nell'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2022 le argomentazioni che hanno fondato la valutazione di insufficienza del quadro indiziario gravante sulle posizioni di B.F. e di S.R.C., premettendo che «... ai fini del decidere, la gravità delle lesioni riportate dalla C.M., e in particolare la sconcertante pratica della cucitura della vagina riscontrata dai referti del 2011 e 2012 non sono in discussione; si tratta di un fatto storico accertato, che costituisce pienamente oggetto del giudizio del tribunale...»; occorreva tuttavia stabilire «... se le lesioni suddette siano state prodotte sulla base delle condotte degli indagati da lei riferite...» ovvero se «... siano state la conseguenza di circostanze e rapporti diversi da quelli denunciati...».
  Il tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, richiamati i principi dettati dalla costante giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della testimonianza della persona offesa dal reato e di necessità del vaglio di attendibilità intrinseca cui la stessa deve essere in primo luogo sottoposta, evidenziavano «... la sua personalità, contrassegnata da rilevanti problematiche psichiche, che hanno determinato, fin da subito, l'affidamento del figlio al servizio sociale dell'ente territoriale; i suoi problematici rapporti con la famiglia di origine, nei confronti della quale ha sporto l'accusa, successivamente ritrattata, di abusi sessuali e maltrattamenti e che a lungo ha tentato con ricorso
ex articolo 330 cc di sottrarle l'affidamento del bambino. La stessa pendenza del procedimento civile, parallelo allo svolgimento dei procedimenti penali originati dalle denunce della C.M., ha costituito per la donna motivo di forte contrapposizione nei confronti della famiglia di origine, oltre che degli indagati che chiedevano per il B.F. il riconoscimento dei diritti genitoriali di visita; le numerose consulenze e perizie che hanno riguardato la C.M., non certo univoche nella valutazione della attendibilità psichiatrica della C.M. ovvero della presenza di fattori psichiatrici che possano avere effetti sulla sua capacità di rievocare. Anzi, dalla complessiva lettura degli elaborati risulta un complesso quadro psichiatrico e personologico, caratterizzato da un disturbo di personalità e dal precoce esordio dei relativi disturbi, segnalato non solo dalle dottoresse N.C. ed E.P.... che hanno espresso un giudizio assai severo sulla gravità delle condizioni psichiche della C.M., ma anche dai dottori F.M. e L.D.R. che hanno individuato in C.M. tratti di... disturbo della personalità, caratterizzata da grave immaturità emotiva, affettiva e relazionale.... le funzioni critiche appaiono, perciò, ridotte: invitata a riflettere sulla complessità delle ritrattazioni per le molte figure coinvolte, la ragazza è apparsa quasi perplessa, sguarnita della capacità di una valutazione riflessiva e critica. Le conclusioni dei periti conseguentemente escludevano la sua capacità di rievocazione mnestica. Anche la relazione del dott. G.B.T., pure ricordata dal Gip a fondamento dell'attendibilità delle dichiarazioni della C.M., non manca di segnalare criticità nella sua capacità mnestica. Va rilevato infatti che tale elaborato, seppur favorevole nelle conclusioni alla prognosi circa l'attitudine mentale della paziente alla rievocazione degli eventi, contestualmente al periodo nel quale ella aveva sofferto del ravvisato disturbo ansioso depressivo, in remissione al momento della perizia, ha sancito la persistente sussistenza del disturbo in questione, associato a sintomatologia di tipo conversione isterica e di tipo post traumatico. Inoltre il perito – pur ribadendo, su di un piano generale e complessivo, che il riferito della paziente risultava sostanzialmente attendibile in quanto non apparentemente influenzato da una psicopatologia che potesse avere indotto la stessa a narrare circostanze false – ha evidenziato due circostanze significative ai fini del decidere, osservando che: 1) nel corso di alcuni momenti critici di verosimile conversione isterica la paziente poteva avere presentato (o aveva di fatto presentato) un disturbo della coscienza, pur transitorio, che poteva interferire anche significativamente sulle sue capacità di ricordare quanto, o parte di quanto, accadutole attorno; 2) le modalità di rievocazione da parte della paziente di determinati eventi, specie di quelli particolarmente psico traumatizzanti, potevano avere risentito della elevata carica affettiva che, in allora, accompagnava le particolari esperienze del soggetto, inducendo una possibile drammatizzazione, per così dire, della rievocazione, con conseguenti possibili disturbo o deformazione non tanto del contenuto complessivo dell'evento, quanto piuttosto di taluni singoli contorni o particolari inerenti la rievocazione della totalità dello specifico evento... Ha infine sottolineato che il circolo vizioso che ha condotto la giovane C.M. a soffrire di un profondo (seppur transitorio) disagio psichico ed esistenziale è stato verosimilmente alimentato, come già in precedenza sottolineato, dalla situazione di grave angoscia e disagio psichico nei quali la C.M. si è venuta a trovare soprattutto dopo l'allontanamento da sè del figlio... (con successiva interruzione dei rapporti madre-bambino), il tutto rinforzato dal rapporto ambivalente radicatosi nella C.M. sia nei confronti di tutte le persone che, a vario titolo, si sono occupate del suo caso, sia, soprattutto e in particolare, nei confronti dei coniugi B.F. e S.R.C., considerati sì dalla paziente fonte di sofferenza, ma pur sempre visti come veri e propri unici punti di riferimento (pensiamo anche al fatto, non da poco, che il B.F. risulta essere non solo il cosiddetto padre affidatario della paziente, ma è anche il padre naturale del primo figlio della C.M.) dai quali per la giovane è sempre stato difficile separarsi e alla volontà dei quali la paziente ha sempre trovato, anche per ragioni di carenza e fragilità personologica, difficile opporsi adeguatamente... Pare a chi scrive che il giudizio così espresso, ben rappresenti, oltre alla grave situazione di angoscia e disagio della C.M., collegata all'allontanamento dal figlio, quanto meno l'ambivalenza del suo atteggiamento nei confronti non solo degli indagati, ma anche di tutti coloro che si sono occupati di lei...».
  Quindi il tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame nell'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2022 sottolineava la necessità di esaminare «... con la dovuta cautela le dichiarazioni accusatorie di un soggetto, come la C.M., che ha denunciato di avere subito abusi sessuali o violenze praticamente da tutti i conviventi: la famiglia di origine, quella affidataria, il sacerdote che l'ha ospitata... e che ha inoltre ripetutamente denunciato il convivente, S.D., per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate...» e passava alla valutazione della attendibilità oggettiva di C.M., rilevando come «... dalla impressionante mole degli atti di indagine... risultino numerose contraddizioni nel racconto della C.M., significative del rapporto ambivalente già segnalato dagli psichiatri nei confronti degli indagati; ebbene tali ambiguità, pur giustificate alla luce delle delicate condizioni psicologiche della vittima, non possono non tradursi in motivo di peculiare cautela nella valutazione della loro attitudine a formare un grave quadro accusatorio nei confronti degli indagati, tale da giustificare l'applicazione nei loro confronti di una misura coercitiva. In altri casi, il racconto della C.M. viene addirittura smentito da altre dichiarazioni o riscontri investigativi, a lungo effettuati dall'Autorità Giudiziaria sulla base delle denunce della querelante...».
  Le contraddizioni nella narrazione proveniente da C.M. venivano puntualmente illustrate dal tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame, che richiamava i plurimi procedimenti penali fondati sulle deposizioni della medesima C.M., «... tutti archiviati o non conclusi con la condanna degli indagati, presso l'Autorità Giudiziaria di Siena, Como, Genova e Firenze...» e osservava che «... i fatti storici posti a fondamento della contestazione sono stati esclusi più e più volte, con indagini e istruttorie accurate, anche a fronte di supplementi di indagine appunto volte a corroborare le dichiarazioni della querelante, ritenute non sufficienti...».
  Va pertanto conclusivamente rilevato che, a prescindere dalla condivisione delle argomentazioni sviluppate dal tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame nell'ordinanza emessa in data 26 ottobre 2022, non si rinviene nel caso concreto alcun vizio, in termini di grave violazione di legge, di travisamento dei fatti o di omessa e/o apparente motivazione idoneo a legittimare la deroga alla generale previsione di insindacabilità del merito delle decisioni dell'autorità giudiziaria sancita dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006.
  Alla stregua di tutto quanto sinora messo in risalto non si rileva alcuno spazio per l'esercizio «... dell'azione disciplinare...» di titolarità di questo Dicastero a carico dei magistrati degli uffici giudiziari meneghini (al pari dei magistrati di tutti gli altri uffici giudiziari – in ragione della insuperabile valutazione di inattendibilità oggettiva della narrazione proveniente dalla C.M. –) che si sono occupati della vicenda in precedenza ricostruita, non ravvisandosi alcuna effettiva anomalia nel loro operato.
  

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DAVIDE BERGAMINI, ANDREUZZA, CARLONI, BRUZZONE e PIERRO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il granchio reale blu (Callinectes sapidus Rathbun) è un crostaceo autoctono delle coste atlantiche del continente americano che negli ultimi anni si sta diffondendo anche nel continente europeo;

   la specie è stata accidentalmente introdotta in numerose altre parti del mondo (Mare del Nord, Mar Baltico, Mar Nero, Mediterraneo, Mar Giallo) e in Italia è stata segnalata per la prima volta nel 2008 in Basilicata, sulla costa adriatica dell'Abruzzo e della Puglia, e dal 2007 nell'alto adriatico da Goro ai lidi ferraresi;

   fino a due o tre anni fa trovare un granchio blu nelle reti e nelle nasse era un evento insolito, per certi versi singolare, date le notevoli dimensioni del crostaceo, ma con il tempo la proliferazione di questo animale è diventata un grande problema anche perché sono complesse le operazioni di liberazione del granchio blu pescato accidentalmente;

   la presenza di questa specie nell'Adriatico è uno dei sintomi dei cambiamenti climatici che hanno portato all'aumento della temperatura dell'acqua marina che sta facilitando la migrazione di questa specie aliena facendola diventare una presenza stabile nei nostri mari, dove le acque calme e poco profonde sono l'habitat ideale per la sua riproduzione e crescita;

   il granchio blu è una delle 100 specie considerate più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico, si riproduce in modo incontrollato – la femmina depone tra 700 mila e 2.1 milioni di uova a seconda delle dimensioni della femmina – e senza un antagonista marino naturale ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone; è una specie predatoria, voracissima di pesci, molluschi e altri crostacei nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura, portando queste al declino o addirittura all'estinzione;

   dal mese di maggio 2023, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si sta moltiplicato a dismisura nella sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro (provincia di Ferrara), tra i comuni di Goro e Comacchio, dove viene prodotto il 55 per cento delle vongole veraci (Tapes Philippinarum) consumate in Italia e su cui si fonda l'economia della zona – un valore di circa 100 milioni di euro; i danni per il settore della venericoltura e della pesca di questa zona, infatti, sono notevoli;

   la notevole siccità della scorsa estate aveva già messo a rischio la produzione di vongole (calo dal 30 al 35 per cento) a causa del proliferare delle alghe che impedivano la circolazione dell'acqua con effetti negativi sulla concentrazione dell'ossigeno. A questo problema, nonostante quest'anno la siccità sia meno grave, si è aggiunta la voracità del granchio blu;

   nella sacca di Goro le concessioni per l'allevamento della vongola verace hanno un'estensione di circa 13.000.000 di metri quadrati; la pesca della vongola verace a Goro impiega circa 1.300 addetti, su una popolazione comunale di 3.500 persone attive –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per arginare l'aumento incontrollato del granchio blu, diventato un pericolo per la biodiversità degli habitat marini italiani, con possibili soluzioni di contrasto al crostaceo, ormai indispensabili per preservare gli equilibri dell'ecosistema marino;

   se non ravvisino la necessità di adottare iniziative volte a provvedere ad un risarcimento dei danni provocati dal granchio blu ai pescatori e agli acquacoltori e molluschicoltori che operano nella zona o, in alternativa, a prevedere un incentivo economico per gli operatori del settore per tenere sotto controllo la proliferazione di questa specie così invasiva, al fine di tutelare le loro attività e produzioni e contestualmente svolgere un'azione positiva, anche se indiretta, per la salute e la preservazione degli equilibri ambientali.
(4-01339)

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la presenza invasiva e l'anomala proliferazione della specie aliena «granchio blu» (Callinectes sapidus rathbun) nei mari antistanti le coste nazionali, nonché i conseguenti danni ai prodotti della molluschicoltura e al relativo comparto, rilevo quanto segue.
  La migrazione di questa specie aliena nel mar Mediterraneo, ed in particolare nel mare Adriatico, è dovuta prevalentemente all'aumento della temperatura dell'acqua marina a seguito dei cambiamenti climatici che, in presenza di acque calme e poco profonde, rappresentano
l'habitat ideale per la sua riproduzione e crescita.
  Il granchio blu, che si riproduce in modo incontrollato anche grazie all'assenza di antagonisti marini naturali, è considerato tra le cento specie più invasive del Mediterraneo e dell'Adriatico ed ha già interferito con gli equilibri naturali delle popolazioni ittiche autoctone. Si tratta di una specie predatoria voracissima di pesci, molluschi e crostacei, nonché di quelle specie allevate dalle imprese di acquacoltura e molluschicoltura.
  Dallo scorso mese di maggio, subito dopo la prima alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna, il granchio blu si è moltiplicato a dismisura nella sacca di Goro, tra le foci del Po di Volano e del Po di Goro (provincia di Ferrara), tra i comuni di Goro e Comacchio, dove viene prodotto il 55 per cento delle vongole veraci (Tapes philippinarum) consumate in Italia, risorsa su cui si fonda l'economia della zona, per un valore di circa 100 milioni di euro.
  Anche le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Toscana hanno subito l'invasione del granchio blu che sta impattando non solo sugli allevamenti di mitili, ma anche di altre specie ittiche (ad esempio l'anguilla).
  Considerata la rilevanza della problematica, si è reso necessario intervenire con urgenza consentendo, anzitutto, il prelievo massivo della risorsa: in un primo momento, autorizzando le imbarcazioni a supporto degli impianti di acquacoltura dell'Emilia-Romagna con nasse e attrezzi da posta anche se non iscritti in licenza, ma solo nell'ambito della concessione demaniale all'uopo concessa; successivamente, accordando a tutte le imbarcazioni inferiori ai 3 GT iscritte nei compartimenti marittimi dell'Emilia e del Veneto ad utilizzare, in deroga, entro le 0,3 miglia dalla costa (area in genere assolutamente interdetta alla pesca), nasse e reti anche se non contemplate in licenza (si calcola che siano state autorizzate almeno 800 barche).
  Inoltre, per arginare le problematiche connesse alla straordinaria presenza della specie nei nostri mari, abbiamo immediatamente attivato, a valere su fondi nazionali, misure di sostegno in favore delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta varietà.
  A valere sul Fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura 2021/2027, sono state inoltre attivate ulteriori azioni per il finanziamento di progetti di studio della biologia della specie, finalizzate a controllare l'eccessiva riproduzione del crostaceo e alla creazione di una filiera del granchio blu per il suo utilizzo alimentare (integratori e mangimi per acquacoltura) e per la commercializzazione e promozione nei confronti del consumatore.
  Nello specifico, al fine di contenere il fenomeno della diffusione del granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, a far data dal 1° agosto 2023, l'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 ha autorizzato la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della già menzionata specie.
  Con decreto del Ministro, su segnalazione delle regioni, sono state individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto.
  Comunico al riguardo che in data 27 settembre il Ministero ha provveduto a caricare nell'apposita piattaforma comunitaria denominata SANI2 la documentazione relativa al decreto ministeriale citato che la Commissione dovrà valutare ai fini dell'approvazione del nuovo regime di aiuto.
  Saranno ammissibili al rimborso i costi sostenuti per gli interventi attuati per la cattura e lo smaltimento del granchio blu; inoltre, al fine di accelerare e snellire la procedura amministrativa, le istanze di rimborso saranno presentate tramite piattaforma
on line.
  Peraltro, come già anticipato dal Ministro Lollobrigida in occasione di un incontro con le principali associazioni del settore avvenuto lo scorso 26 settembre, al fine di dare continuità agli interventi a supporto del settore ittico, è stato previsto un intervento aggiuntivo come indennizzo alle imprese per l'acquisto di strumenti di protezione degli allevamenti e per il ripopolamento e la semina delle aree colpite, ai sensi dell'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), recante i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.
  Informo al riguardo che è in corso di predisposizione un decreto che stanzierà 10 milioni di euro per sostenere una rapida ripresa del settore, indennizzando le imprese per la perdita parziale del prodotto seminato e/o immesso nell'anno 2022, e per l'acquisto di strutture fisse e mobili istallate per la protezione degli allevamenti.
  Inoltre, in data 27 settembre 2023 è stato approvato, in sede di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, un emendamento in 9ª Commissione Senato, che prevede l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di euro 500.000 da assegnare alle imprese colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del granchio blu per un esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
  Riguardo all'opportunità di adottare una strategia di più ampio respiro per il contenimento della popolazione del granchio, a tutela delle imprese e dell'occupazione, informo l'interrogante che, per le problematiche riguardanti la sospensione dei mutui e l'accesso al credito, stiamo lavorando per equiparare le regole del mondo agricolo anche a quelle della pesca e prevediamo un confronto costruttivo con l'Associazione bancaria italiana per poter intervenire su questi aspetti.
  Ciò permetterebbe di semplificare l'accesso ai finanziamenti e di garantire gli stessi diritti degli agricoltori anche con la possibilità di riconoscere lo stato di calamità.
  I primi risultati li abbiamo ottenuti nel corso dell'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, dove abbiamo ottenuto la deroga alla pesca a strascico entro le tre miglia.
  Questo risultato permetterà di avviare un piano sperimentale di contrasto alla proliferazione del granchio blu attraverso cui si cercherà di comprendere il ciclo biologico della specie e di valutarne l'impatto sull'ecosistema per elaborare una strategia che mitighi il rischio di dissesto ambientale.
  A tal fine, nel mese di giugno ci siamo confrontati anche con degli esperti statunitensi, che conoscono molto bene la tipologia di specie e ne gestiscono da tempo la filiera, recuperando ulteriori considerazioni in particolare sulle modalità di cattura.
  Occorre tener presente che, data la novità del fenomeno, la costruzione di una filiera solida richiede tempo e un'analisi approfondita del mercato. Da qui la necessità di mantenere un confronto continuo con tutti gli attori interessati.
  Assicuro che il Governo è determinato a sostenere questo settore in una sfida cruciale e continuerà a lavorare, in stretta collaborazione con le associazioni, per affrontare efficacemente la diffusione del granchio blu e contrastarne gli effetti.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste: Luigi D'Eramo.


   BORDONALI, IEZZI e GIACCONE. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da fonti di stampa si apprende che nel 2019 una donna di origini bengalesi e cittadina italiana aveva denunciato il marito, nato e cresciuto in Bangladesh, per maltrattamenti fisici e psicologici;

   la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari che ha ordinato l'imputazione coatta dell'uomo, rilevando «la sussistenza di elementi idonei a sostenere efficacemente l'accusa in giudizio nei suoi confronti»;

   il pubblico ministero di Brescia, tuttavia, ne ha chiesto l'assoluzione sottolineando, nelle conclusioni depositate alle parti in vista dell'ultimo atto in aula, che «i contegni di compressione delle libertà morali e materiali della parte offesa da parte dell'odierno imputato sono il frutto dell'impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge per conseguire la supremazia sulla medesima, atteso che la disparità tra l'uomo e la donna è un portato della sua cultura che la medesima parte offesa aveva persino accettato in origine»;

   per il pubblico ministero i maltrattamenti denunciati rientrerebbero nel campo dei reati culturalmente orientati ovvero quei comportamenti sanzionabili dal nostro ordinamento ma tollerati dal Paese di provenienza dell'imputato;

   la teoria dei reati culturalmente orientati si scontra con una recente sentenza dello stesso tribunale di Brescia che, condannando un padre islamico violento nei confronti delle figlie femmine, scrisse: «I soggetti provenienti da uno Stato estero devono verificare la liceità dei propri comportamenti e la compatibilità con la legge che regola l'ordinamento italiano. L'unitarietà di quest'ultimo non consente, pur all'interno di una società multietnica quale quella attuale, la parcellizzazione in singole nicchie, impermeabili tra loro e tali da dar vita ad enclavi di impunità» –:

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, si intendano adottare, alla luce dei fatti esposti in premessa, per potenziare gli strumenti di prevenzione e sanzionatori e per accelerare il rimpatrio di soggetti con un alto profilo criminale;

   se si intenda valutare la sussistenza dei presupposti per intraprendere iniziative ispettive con riferimento a quanto esposto in premessa.
(4-01576)

  Risposta. – Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto in risalto che – come emerge dalle note estese in data 29 e 28 settembre 2023 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia – il procedimento penale contrassegnato dal n. 17750/2019 R.G.N.R.P.M. Trib. Brescia vede imputato l'H.M.I. in relazione ai seguenti reati: maltrattamenti (articolo 572 commi 1 e 2 del codice penale) in danno della coniuge M.S.B. con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto in presenza delle figlie minori (capo a) della rubrica); violenza sessuale in danno della M.S.B. con le circostanze aggravanti di avere fatto uso di sostanze narcotiche o stupefacenti o gravemente lesive della salute della persona e di avere commesso i fatti nei confronti della coniuge (capo b) della rubrica).
  All'udienza del dibattimento di primo grado fissata per la discussione il p.m. presso il tribunale di Brescia depositava conclusioni scritte al collegio della prima sezione penale del tribunale, nelle quali sottolineava, riguardo innanzitutto al reato di maltrattamenti, «... che... nel corso del dibattimento è stato certamente dimostrato che la relazione coniugale tra l'imputato e la persona offesa fosse stata, da un certo punto in avanti, vissuta da quest'ultima come liberticida e insopportabile. È emersa, infatti, una convivenza difficile e litigiosa... Tuttavia, in concreto, non sono emersi fatti idonei a realizzare quella pregnante offesa dell'integrità psicofisica della vittima, tale da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione, tipica del reato di maltrattamenti. L'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato...). Ad ogni buon conto, affinché sussista il reato di maltrattamenti devono ricorrere fatti lesivi dell'integrità derivanti da una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, da parte del soggetto agente, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare. Singole condotte possono sì costituire un comportamento abituale ma solo nella misura in cui si renda evidente l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà di vessare il soggetto passivo. Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013-2019). La condotta che avrebbe tenuto l'imputato difetterebbe, pertanto, di quel requisito dell'abitualità, essendo quindi inidonea ad avere determinato uno stato di asservimento e di soggezione nella vittima tale da sottoporla a un regime di vita persecutorio e umiliante. I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 del codice penale per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento: si è trattato, in sintesi, di condotte episodiche...».
  Siffatte conclusioni venivano pienamente condivise dal collegio della prima sezione penale del tribunale di Brescia che assolveva l'H.M.I. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
  Soltanto in via ulteriore e subordinata, nell'ambito di una ricostruzione degli accadimenti che si incentrava principalmente sulla ritenuta insussistenza della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione, il p.m. presso il tribunale di Brescia chiedeva inizialmente l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale da tale reato con la formula perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo tipico.
  In proposito, invero, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia osservava che «... la motivazione posta a base della richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti si fonda su due argomenti che attengono, il primo, all'elemento oggettivo-strutturale del reato di maltrattamenti e il secondo a quello soggettivo. Il primo pone l'accento sulla mancanza del requisito – indefettibile nel reato di maltrattamenti – dell'abitualità, posto che... l'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato...) ... Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di sei anni (2013-2019)... I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 del codice penale per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento... Oltre e accanto a tale motivazione il p.m. si è soffermato su considerazioni che attengono alla tematica giuridica del reato culturalmente orientato, già oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza, giungendo alla conclusione che nell'imputato difetterebbe... la coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge...».
  In merito al reato di violenza sessuale, va messo in evidenza che se è vero che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, è pur vero che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile si rende opportuno procedere a un vaglio caratterizzato da una maggiore incisività. Ebbene nel corso del dibattimento la ricostruzione offerta dalla persona offesa rispetto agli episodi di violenza sessuale appariva poco chiara, certamente non lineare e confusionaria.
  Inoltre, a chiusura definitiva delle considerazioni che possono essere svolte sul tema, è stata la stessa persona offesa a riferire che «... per quieto vivere...» accettava di avere rapporti sessuali con l'odierno imputato, pur non avendone alcun desiderio, situazione che, tuttavia, è ben lontana dalla costrizione che la norma incriminatrice richiede per il perfezionarsi della fattispecie, difettando gli elementi della violenza e della minaccia. Anche per quanto concerne la circostanza aggravante prevista dall'articolo 609-
ter comma 1 n. 2) del codice penale non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza delle sostanze che l'odierno imputato avrebbe somministrato in pillole alla persona offesa.
  Al riguardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia rilevava che «... la richiesta di assoluzione dal reato di violenza sessuale si fonda... sulla ritenuta carenza di elementi probatori tali da supportare una sentenza di condanna. Merita in proposito di essere ricordato che il Gip nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. titolare in fase di indagini, fondata su una valutazione di non piena linearità del narrato della querelante, aveva espresso un giudizio difforme, ma aveva al contempo rappresentato l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale. A giudizio del p.m. di udienza tale vaglio non ha consentito di superare i dubbi originari... sicché la richiesta di assoluzione poggia sulla mancanza di riscontri estrinseci alla ricostruzione operata dalla donna (costituita parte civile) ritenuta... poco chiara, certamente non lineare, confusionaria...».
  Ed invero il p.m. che aveva istruito il procedimento nella fase delle indagini preliminari in data 6 marzo 2020 avanzava un'articolata richiesta di archiviazione, nella quale rilevava che:

   in data 16 dicembre 2019 la M.S.B. depositava alla stazione dei Carabinieri di Brescia un esposto scritto nel quale denunciava maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito H.M.I.;

   in data 17 dicembre 2019 la M.S.B. si recava alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, ove esprimeva la volontà di procedere penalmente nei confronti del coniuge H.M.I. in relazione ai reati rappresentati nel succitato esposto;

   in data 20 dicembre 2019 la M.S.B. veniva escussa dal p.m. e in tale evenienza si mostrava «... alquanto confusa e incerta nel descrivere il rapporto con il marito...» e «... la portata e l'abitualità delle riferite aggressioni...»;

   l'articolata attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia effettuata a riscontro delle dichiarazioni della M.S.B. non aveva fornito supporto a quanto da lei dichiarato ma «... restituito un quadro di un rapporto caratterizzato da frequenti litigi, causati soprattutto dalla precaria situazione economica del nucleo familiare e da una visibile instabilità emotiva della giovane donna, inidoneo a sostenere in giudizio le gravi accuse mosse all'indagato con qualche possibilità di addivenire a un giudizio di responsabilità per i fatti ascrittigli...».

  La richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo 2020 dal p.m. presso il tribunale di Brescia veniva rigettata dal competente Gip, il quale rappresentava «... l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale...».
  Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia evidenziava poi che «... la vivace discussione pubblica si è incentrata sulla motivazione attinente all'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, ma non sfugge che la richiesta sia stata più articolata, nei termini sopra esposti...»; in ogni caso ricordava che la «... Procura della Repubblica... ha sempre ripudiato ogni forma di relativismo giuridico e culturale e affermato la sovranità esclusiva del diritto italiano come unico parametro di riferimento nella valutazione di tali fatti...» e segnalava «... l'intendimento di questo Ufficio... di valutare una rimodulazione delle motivazioni delle richieste conclusive nel corso del dibattimento – non ancora chiuso – nella convinzione che il Giudice, comunque, emetterà la decisione giusta alla fine del processo...» – rimodulazione che veniva poi effettivamente posta in essere dal p.m. presso il tribunale di Brescia circoscrivendo la richiesta di assoluzione per il reato di maltrattamenti alla formula perché il fatto non sussiste –.
  Orbene, ribadita la insindacabilità in sede disciplinare in forza di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 delle valutazioni del fatto e delle prove effettuate dall'autorità giudiziaria, nel caso in esame l'individuazione di eventuali profili di illiceità disciplinare non può che attestarsi sulle considerazioni della parte pubblica (ultroneamente, stante l'accertata carenza dell'elemento obiettivo del reato di maltrattamenti per la mancanza dell'imprescindibile requisito della abitualità delle condotte vessatorie) soffermatasi sul presunto portato socio culturale di H.M.I., valorizzato tra l'altro ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo di tale delitto.
  In proposito si osserva che in materia disciplinare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede che «... fermo quanto previsto dal comma 1, lettere
g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quelle di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...».
  Tale clausola di salvaguardia non si pone in termini assoluti in quanto non copre alcune ipotesi di illecito disciplinare determinate da ignoranza o negligenza inescusabile: accanto a una fattispecie più propriamente riconducibile all'atto processualmente abnorme (prima parte della lettera
ff)), vi sono altre fattispecie attinenti più genericamente agli errori di diritto (o nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove) che sono caratterizzate dal comune denominatore della grave violazione di legge determinata da errore inescusabile.
  Nell'attuale regime della responsabilità disciplinare, quindi, l'attività interpretativa da parte dell'autorità giudiziaria può essere sindacata purché sia la conseguenza di ignoranza e negligenza inescusabile.
  L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, dunque, che la loro inesattezza tecnico giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare, salvo che sia la conseguenza di una grave negligenza e di una mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento, estranei alle logiche e alle finalità della giurisdizione, e sia l'indice di un comportamento arbitrario, suscettibile di negativa incidenza sul prestigio del magistrato stesso e della giurisdizione in generale.
  Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente ipotizzabile è quella di cui all'articolo 2 lettera
h) del decreto legislativo n. 109 del 2006, che prevede il travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile.
  Sul piano disciplinare, la nozione di travisamento del fatto si identifica con una inconciliabile contraddittorietà emergente in maniera inequivoca tra il provvedimento giurisdizionale reso e le risultanze degli atti e delle prove acquisite.
  Tuttavia alla configurazione di tale illecito, nella situazione concreta in esame, osta innanzitutto un profilo di carattere formale, ossia l'assenza di un provvedimento tipico riconducibile all'attività del pubblico ministero.
  Infatti l'inappropriata, e assolutamente non condivisibile, argomentazione inerente alle convinzioni culturali e religiose dell'autore del reato, spesa dal magistrato quale motivo incidente sull'elemento soggettivo del reato, si inserisce nelle conclusioni scritte depositate in udienza a supporto della richiesta di assoluzione e non in una richiesta di archiviazione, secondo quanto erroneamente riportato dagli organi di stampa.
  In altri termini, il percorso argomentativo inerente alle asserite convinzioni culturali e religiose dell'imputato non è confluito in un provvedimento tipico del pubblico ministero, rimanendo confinato quale elemento di ulteriore chiarimento delle richieste conclusive.
  D'altro canto, neppure di un vero e proprio travisamento del fatto si può parlare, ma di una valutazione dei comportamenti dell'imputato sicuramente in contrasto con il sentire comune.
  Si tratta quindi di un'attività interpretativa come tale criticabile ma, per le ragioni dianzi esplicitate, intangibile disciplinarmente.
  Alla stregua di tutte le argomentazioni sinora illustrate nel dettaglio, quindi, si deve ritenere che non vi sia spazio per iniziative di carattere disciplinare a carico dell'operato del p.m. presso il tribunale di Brescia nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non ravvisandosi, in ragione della tipizzazione degli illeciti funzionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, condotte censurabili sotto tale profilo.
  Ne discende, in via conclusiva, l'insussistenza dei presupposti per dare ingresso alle «... iniziative ispettive...» di competenza di questo Dicastero.
  Su di un piano più generale, deve essere ricordato che – come emerge dalla nota estesa in data 12 ottobre 2023 dalla Prefettura ufficio territoriale di governo di Brescia – nel corso dell'anno 2023 «... è stato registrato un incremento delle attività di rimpatrio di stranieri irregolari nella misura del 68 per cento...» rispetto al medesimo periodo dell'anno 2022 (1° gennaio-31 agosto 2022, 321; 1° gennaio-31 agosto 2023, 438).
  A ciò si aggiunga che con il decreto-legge n. 124 del 19 settembre 2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», si è portato a 18 mesi il tempo massimo di trattenimento dei migranti irregolari nei centri per il rimpatrio e si è dato il via a un piano straordinario per la costruzione di nuove strutture in tutta Italia (confronta gli articoli 20 e 21 del decreto-legge n. 124 del 2023).

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da fonti di stampa si apprende che sono stati pubblicati i contenuti di intercettazioni acquisiti nell'ambito di una indagine della procura di Civitavecchia a carico di Roberto Angeletti, consigliere comunale di Santa Marinella per i reati di corruzione e minaccia aggravata. Nel dettaglio, i contenuti dell'intercettazione ambientale hanno ad oggetto video di incontri sessuali del sindaco dello stesso comune, Pietro Tidei, con due donne all'interno del palazzo municipale;

   è evidente l'anomalia e la gravità della situazione per cui i dati sensibili presenti nell'«archivio riservato» della magistratura, non riguardanti fatti utili alle indagini e afferenti la vita privata di un cittadino, tra l'altro amministratore pubblico, sono stati diffusi, così esponendo il sindaco e le due donne, tutti e tre soggetti estranei all'indagine, ad una barbarica gogna mediatica –:

   se il Governo intenda chiarire i fatti riportati in premessa, anche mediante l'attivazione dei propri poteri ispettivi.
(4-01628)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto in risalto che – come emerge dalla nota estesa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia – in data 22 settembre 2023 il periodico La Verità pubblicava l'articolo intitolato «il bunga bunga (intercettato) del Sindaco PD» nel quale, dopo essersi riassunti i fatti riguardanti il procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R.G.N.R.P.M. tribunale di Civitavecchia, si riferiva tra l'altro che «dopo la segnalazione di T. la Procura ha fatto piazzare delle telecamere in tre stanze del Comune, causando un corto circuito inaspettato. La sorpresa sarebbe arrivata al momento dell'avviso di chiusura delle indagini, quando A. ha chiesto di acquisire alcuni atti depositati per impostare la propria difesa. E i magistrati, tra questi, hanno inserito anche i filmati realizzati. Compreso almeno uno che riprendeva un consesso amoroso di T. con una dipendente di un Ministero...».
  Al riguardo va ricordato che:

   le intercettazioni ambientali con videoriprese nei locali del comune di Santa Marinella sono state regolarmente autorizzate dal Gip del tribunale di Civitavecchia e sono state eseguite tra il 31 gennaio 2022 e il 25 marzo 2022, per un totale di 54 giorni;

   la compagnia di Civitavecchia dei carabinieri, delegata unitamente alla stazione di Santa Marinella dei carabinieri per l'esecuzione dell'attività di captazione elettronica, non ha mai riferito alla magistratura requirente della esistenza dei filmati citati nell'articolo di stampa, né nel corso delle operazioni medesime né all'atto del conferimento delle registrazioni nell'archivio delle intercettazioni;

   dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale il P.M. titolare del procedimento, non essendo stato informato di quanto sopra e quindi ignorando la presenza di dati sensibili non rilevanti, in data 23 maggio 2023 autorizzava il rilascio di copia delle registrazioni audio e video così come richiesto dal difensore dell'indagato R.A., il quale formulava l'istanza indicando i RIT di tre intercettazioni ambientali (tra cui quella di interesse) e di due intercettazioni telefoniche, senza ulteriori specificazioni;

   l'istanza veniva motivata dal difensore dell'indagato R.A. con l'affermazione che «... la mole delle intercettazioni effettuate risulta essere considerevole» inoltre le intercettazioni ambientali venivano individuate con il RIT e l'indicazione «... stanza Romeo...», che è la sala deputata allo svolgimento delle riunioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Santa Marinella, così che l'istanza medesima, per quanto generica, non poteva considerarsi priva di indicazioni sulle finalità difensive. A ciò si aggiunga che le registrazioni video non sono contrassegnate da progressivi e possono essere distinte solamente per il giorno e l'orario in cui sono realizzate sicché, non essendo stata segnalata dalla polizia giudiziaria operante la presenza di dati sensibili non rilevanti, «... qualsiasi diversa delibazione della richiesta avrebbe comportato per il magistrato procedente l'onere, invero inesigibile, di visionare e ascoltare tutte le registrazioni effettuate nei 54 giorni in cui si sono svolte le operazioni...».

  Deve essere a questo punto sottolineato che il procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R.G.N.R. veniva iscritto in data 30 dicembre 2021 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 110, 319 e 321 del codice penale nei confronti di R.A., F.F., A.B. e G.S., consiglieri e impiegati del comune di Santa Marinella, nonché nei confronti di F.Q., imprenditore operante in tale comune.
  Siffatto procedimento penale traeva origine dalle dichiarazioni rese da P.T., sindaco del comune di Santa Marinella, il quale riferiva che i citati consiglieri, facenti parte della maggioranza, erano stati avvicinati da F.Q. con offerte di danaro e prebende varie al fine di farli dimettere in massa e fare conseguentemente cadere anche il primo cittadino, colpevole di non avere voluto assecondare alcune sue richieste aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazioni urbanistiche.
  Sulla base di ciò la procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia poneva in essere un'attività di indagine consistente nella escussione delle persone informate sui fatti, nella acquisizione di documenti presso gli uffici comunali, nella intercettazione telefonica degli indagati e nell'intercettazione ambientale audio e video della sala riunioni attigua all'ufficio del sindaco (cosiddetta stanza Romeo).
  In data 10 maggio 2022 veniva emessa nei confronti degli indagati la richiesta di rinvio a giudizio.
  Si ricorda che l'intercettazione ambientale relativa alla citata sala (cosiddetta stanza Romeo) di cui al RIT 37/2022, si svolgeva dal 31 gennaio 2022 al 25 marzo 2022.
  Tale intercettazione ambientale riprendeva casualmente il sindaco del comune di Santa Marinella mentre si intratteneva nottetempo in convegni carnali.
  I carabinieri della compagnia di Civitavecchia e della stazione di Santa Marinella, non ritenendo – ovviamente – il contenuto della citata registrazione rilevante, non procedevano alla sua trascrizione e non la evidenziavano come «... conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili...», secondo quanto previsto dalla circolare redatta in data 1° ottobre 2020 avente ad oggetto la «... nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche e ambientali – linee guida è direttive...» diramata ai vari organi di polizia giudiziaria operanti nel circondario.
  Ne consegue che il P.M. procedente non era in alcun modo a conoscenza dell'esistenza di questa registrazione.
  Con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-
bis del codice di procedura penale emesso in data 3 aprile 2022 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Marinella veniva depositato il materiale probatorio acquisito è comunicate agli indagati le registrazioni intercettate ritenute rilevanti ai fini della prova dei reati oggetto di contestazione: RIT 17/22 del 3 febbraio 2022 - prog. 309; RIT 17/22 del 7 febbraio 2022 - prog. 578; RIT 17/22 del 26 febbraio 2022 - prog. 2127; RIT 17/22 del 3 febbraio 2022 - prog. 260; RIT 18/22 del 14 marzo 2022 - prog. 4874; RIT 18/22 dell'1° marzo 2022 - prog. 5408; RIT 18/22 dell'1° marzo 2022 -prog. 5449; RIT 18/22 dell'1° marzo 2022 - prog. 5507; RIT 18/22 del 2 marzo 2022 - prog. 5629; RIT 18/22 del 2 marzo 2022 - prog. 5664; RIT 20/22 del 14 marzo 2022 - prog. 240; RIT 37/22 del 15 febbraio 2022 - prog. 4133 - 4134 - 4135 - 4136 - 4137- 4138 - 4139 -4140 - 4141 -4142-4143 - 4144; RIT 20/22 del 15 marzo 2022-prog. 428; RIT 17/22 del 15 febbraio 2022 -progr. 1257 -1258; RIT 71/2022 del 16 marzo 2022 - prog. 290.
  La registrazione indicata nell'atto di sindacato ispettivo non figura tra quelle indicate come rilevanti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia.
  Il difensore dell'indagato R.A. in data 21 aprile 2023 (ossia nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) chiedeva l'autorizzazione ad estrarre copia delle menzionate registrazioni e, inoltre, dei RIT 17-20-37-60-71 nella loro interezza.
  In data 23 maggio 2023 il P.M. presso il tribunale di Civitavecchia, non essendo a conoscenza del fatto che il R.I.T. n. 37/22 contenesse anche la registrazione sensibile, autorizzava la richiesta di copia con riferimento a tutti i RIT indicati nell'istanza difensiva, ritenendo di non avere elementi per rigettare la richiesta stessa.
  Alla stregua di tutti gli elementi di fatto sinora esposti nel dettaglio, pertanto, non emergono comportamenti disciplinarmente rilevanti ascrivibili ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia che hanno condotto le indagini nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 5657/2021 R.G.N.R. e non si rinvengono, quindi, i presupposti per l'attivazione dei poteri ispettivi di titolarità di questo Dicastero.
  Su di un piano più generale, deve essere ricordato che il disegno di legge presentato da questo Ministro e dal Ministro della difesa intitolato «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» attualmente in discussione al Senato intende, tra l'altro, intervenire nella materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento, stabilendo che: il divieto di pubblicare il contenuto delle intercettazioni cada solo allorquando il contenuto della captazione elettronica sia «... riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento...» è escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui sia vietata la pubblicazione quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in un altro procedimento specificamente indicato; è ampliato l'obbligo di vigilanza del Pubblico Ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (cosiddetto brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di stralciare le intercettazioni, includendo – oltre ai già previsti dati personali sensibili – anche quelli relativi a soggetti diversi dalle parti (fatta salva, anche in questo caso, l'ipotesi che gli stessi risultino rilevanti ai fini delle indagini); nella richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero e nell'ordinanza cautelare emessa dal giudice non debbano essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti (salvo, in tal caso, che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti).
  

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CAVANDOLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la Cooperativa muratori di Reggiolo (RE) versa da anni in una drammatica situazione finanziaria e giudiziaria: nel marzo 2012 il Presidente della Cmr annunciava ai soci – inaspettatamente e senza preavviso – il crac della stessa, ammettendo di fatto la polverizzazione delle fideiussioni bancarie poste a garanzia delle cambiali emesse per i prestiti sociali individuali e/o familiari superiori a 50 mila euro, con un gravissimo dissesto sociale;

   nel 2012 la Cmr fu travolta dalla crisi di liquidità conseguente alla paralisi del maxipiano edilizio di Parco Ottavi, ubicato nella zona sud-ovest di Reggio Emilia. All'atto del deposito dei libri e delle scritture contabili presso il locale tribunale, la cooperativa risultava debitrice ed esposta per la somma di 149 milioni, di cui 44 verso i soci prestatori che si erano fidati delle «garanzie» offerte dagli amministratori e referenti dei medesimi;

   la proposta di concordato ai creditori prevedeva il rimborso del 100 per cento ai privilegiati in tre anni e del 67 per cento ai chirografari, soci compresi, entro il 2019. L'evoluzione della procedura di concordato ha però dato riscontri diversi: il liquidatore giudiziale ha recuperato più di 60 milioni ma la procedura di liquidazione si è rivelata difficile e onerosa con un passivo residuo di oltre 90 milioni;

   in particolare, i soci prestatori non hanno visto sviluppi dal 2013, quando un'operazione straordinaria di solidarietà inter-cooperativa, gestita da Lega Coop, consentì di raccogliere circa 17,6 milioni per rimborsare il 40 per cento delle somme prestate dai soci che però non furono assegnate proporzionalmente;

   il crac della Cmr è molto più di una semplice crisi aziendale, perché ha coinvolto circa 2.500 soci che, insieme alle loro famiglie, hanno perso i risparmi di una vita;

   ad oltre dieci anni dal concordato della Cooperativa Muratori Reggiolo, con centinaia di soci prestatori e altri creditori in attesa di riavere gran parte dei loro soldi, un comitato di un folto gruppo di soci prestatori, ha presentato il 29 luglio 2022 una denuncia/querela (prot. 2022/0309205) presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Reggio Emilia, evidenziando e mettendo in luce alcuni eventi significativi – emersi solo recentemente – che hanno preceduto il concordato;

   ritengono infatti che ci siano state delle operazioni preliminari di natura finanziaria non legittime e all'insaputa dei soci medesimi, tali da determinare effetti pregiudizievoli sulla procedura concorsuale sotto il profilo strutturale e sostanziale;

   nella denuncia sono raccolti elementi di prova che mettono in discussione le ragioni che hanno portato al crac e al concordato con presunte operazioni speculative ai danni e all'insaputa dei soci prestatori. Sotto la lente d'ingrandimento figurano operazioni finanziarie, quali restituzioni di ingenti somme di denaro a titolo di presunti risarcimenti per asseriti danni nei confronti di terzi;

   i «risparmiatori» della Cmr – vittime del gravissimo dissesto finanziario oggetto dell'atto di denuncia – attendono da molti anni risposte esaustive ed è improcrastinabile eliminare il pericoloso velo di silenzio che sta coprendo da troppo tempo il descritto crac, prendere atto della situazione, al fine di adottare i necessari provvedimenti e consentire un equo ristoro delle perdite subite da centinaia di famiglie;

   a 10 anni dal concordato, tuttora aperto, la situazione della Cooperativa è «in rosso» di 30 milioni di euro da restituire ai circa 2.500 soci prestatori –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato nelle premesse;

   se il Ministro della giustizia intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio di iniziative ispettive;

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro delle imprese e del Made in Italy intenda attivare tempestivamente al fine di vigilare con la massima attenzione sull'evoluzione della situazione affinché si agisca a tutela dei predetti risparmiatori, i quali da oltre un decennio attendono giustizia.
(4-01391)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame deve essere posto in risalto che, come emerge dalle note estese dal Presidente facente funzioni del tribunale di Reggio Emilia e dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia, la C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo), la quale aderisce a Legacoop che esercita l'attività di revisione biennale in proprio ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, in data 12 marzo 2012, in seguito ad una grave crisi finanziaria, presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, accolta con il decreto del tribunale di Reggio Emilia n. 3 dell'11 aprile 2012.
  Quindi il menzionato tribunale omologava tale concordato con il decreto emesso in data 21 dicembre 2012, con cui si disponeva che «... il liquidatore provvederà al pagamento dei creditori rispettando il piano e l'ordine delle cause legittime di prelazione, mediante riparti approvati dal comitato dei creditori e depositati presso la cancelleria fallimentare...».
  Venivano nominati dal tribunale di Reggio Emilia in data 11 aprile 2012 due commissari giudiziali per sovrintendere all'attività di liquidazione e in data 21 dicembre 2012 il liquidatore giudiziario.
  Il liquidatore giudiziario presentava al giudice delegato e al comitato dei creditori le relazioni semestrali sull'andamento degli adempimenti della proposta concordataria corredate dal conto della gestione, dagli estratti dei conti correnti e dal libretto di deposito intestati alla C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo).
  L'ultima relazione presentata dal liquidatore giudiziario è relativa al primo semestre dell'anno 2023; dalla stessa si evinceva che la liquidità complessiva era pari ad euro 3.756.769,41 e che erano stati effettuati 9 piani di riparto in favore dei creditori.
  L'attività del liquidatore giudiziario si sviluppava anche mediante azioni, sia stragiudiziali sia giudiziali, volte al recupero dei crediti e, qualora ritenute convenienti per la procedura, la conclusione di transazioni e piani di rientro rateizzati, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ove necessaria.
  I crediti di lavoro gravanti sulla C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo) erano tutti soddisfatti anche tramite la cessione del ramo di azienda.
  Successivamente all'apertura della liquidazione giudiziaria (11 aprile 2012) pervenivano numerose cartelle esattoriali per il recupero di tributi di varia natura riferiti alla gestione della C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo) nel periodo antecedente al concordato preventivo; il liquidatore giudiziario aderiva alla definizione agevolata ai sensi dei commi da 231 a 252 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e presentava 7 istanze di rottamazione delle cartelle esattoriali al fine di ottenere lo sgravio sia delle soprattasse, interessi ed oneri accessori sia di quanto già pagato a mezzo compensazione.
  La liquidazione giudiziaria, tuttora in corso ma avviata alla conclusione, risultava particolarmente complessa a cagione delle difficoltà connesse alla liquidazione dell'attivo, rappresentato sostanzialmente da un complesso immobiliare in fase di realizzazione e condizionato dalla presenza di vincoli urbanistici.
  Ciò, come affermato dal liquidatore giudiziario, portava a ritenere che «... non sarà possibile liquidare nei tempi e nella misura prevista dal piano il ceto creditorio, né stabilire ora se e quale percentuale potrà essere eventualmente corrisposta ai creditori chirografari...».
  Per quanto attiene, poi, all'esposto depositato in data 27 luglio 2022 da 120 soggetti nei confronti degli amministratori e dei legali rappresentanti della C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo), l'ufficio requirente di Reggio Emilia riferiva che sono in corso specifici accertamenti delegati alla polizia giudiziaria.
  Orbene, così ricostruita la vicenda, si deve allo stato ritenere che non siano ravvisabili condotte od omissioni suscettibili di rilievo disciplinare da parte dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia e del tribunale di Reggio Emilia che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, in quanto la durata della procedura derivava da difficoltà oggettive non imputabili ad inerzia degli uffici giudiziari; a ciò si aggiunga che l'esposto depositato in data 27 luglio 2022 da 120 soggetti nei confronti degli amministratori e dei legali rappresentanti della C.M.R. (Cooperativa muratori di Reggiolo) determinava l'inizio di un'attività investigativa non ancora conclusa e coperta al momento da segreto.
  Ne consegue che risultano del tutto insussistenti i presupposti per l'avvio delle «... iniziative ispettive...» spettanti a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CIOCCHETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   la legge fallimentare (articolo 108) e oggi il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 217) consentono la sospensione della vendita forzata persino dopo l'avvenuta conclusione della procedura competitiva e in esito ad aggiudicazione definitiva del bene. In particolare, si concede al giudice di «impedire il perfezionamento della vendita» – già conclusa – entro dieci giorni dal deposito degli atti del procedimento da parte del curatore, «quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto»;

   un tale quadro normativo è suscettibile, ad avviso dell'interpellante, di applicazioni lesive del principio di stabilità delle vendite sancito dalla giurisprudenza di legittimità;

   a questo proposito si segnala la vicenda relativa alla vendita della casa di cura «Villa dei Pini» in Anzio: una clinica medico-chirurgica, autorizzata dalla regione Lazio e regolarmente accreditata, che riveste un ruolo centrale sia sotto il profilo dell'assistenza territoriale sia occupazionale, dando lavoro a 127 dipendenti e decine di medici in regime libero-professionale; secondo quanto appreso dall'interpellante, dal 2018 la struttura è gestita dalla Anzio Servizi Assistenziali Srl (ASA) tramite un contratto di affitto d'azienda stipulato con l'intestataria del bene, Merinvest Srl; una volta dichiarato il fallimento della Merinvest e aperta da parte della curatela fallimentare la procedura di vendita della casa di cura, ASA avrebbe esercitato il diritto di prelazione ad essa spettante ai sensi del disciplinare di gara; l'offerta di ASA sarebbe poi stata superata da HD Hospital Device Srl (che nel frattempo aveva rilevato le quote della fallita Merinvest), che avrebbe presentato una controfferta che, ad avviso di ASA e della curatela stessa, era da ritenersi tardiva, in contrasto col disciplinare di vendita e con un miglioramento economico meramente strumentale. Il giudice fallimentare avrebbe tuttavia deciso di accogliere l'istanza della HD, ritenendo sussistenti gli estremi per disporre la sospensione della vendita, valutando il prezzo offerto da ASA «inferiore a quello giusto di mercato» e disponendo di non procedersi ulteriormente con le operazioni di vendita in favore di ASA;

   ad avviso dell'interpellante l'anomalia appena descritta – oltre alla sua incidenza nella fattispecie appena segnalata, nella quale sono in gioco interessi di centinaia di lavoratori e un patrimonio di know-how nel settore medico-chirurgico da non disperdere – è passibile di ripetersi in altre procedure concorsuali a causa di un quadro normativo che sostanzialmente permette che nuove offerte vengano presentate dal medesimo soggetto già partecipante all'asta, a parere dell'interpellante con evidenti effetti distorsivi del procedimento –:

   se si intendano adottare iniziative normative volte a modificare la previsione che consente di «impedire il perfezionamento della vendita», quando questa sia di fatto già conclusa, se «il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto».
(4-01298)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante premesso che il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (articolo 217) consente la sospensione della vendita forzata quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto e che questo porta ad effetti distorsivi della procedura, e riferita la vicenda relativa alla procedura fallimentare della società Merinvest titolare della casa di cura Villa dei Pini di Anzio, nell'ambito della quale il giudice fallimentare ha sospeso la vendita ritenendo l'offerta pervenuta inferiore a quella giusta di mercato, chiede se si intendano adottare iniziative normative volte a modificare la previsione che consente di «impedire il perfezionamento della vendita quando questa sia di fatto già conclusa, se il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto»
  Orbene, merita evidenziare che l'articolo 217, primo comma, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dispone che «Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito».
  Tuttavia, la norma non ha un contenuto innovativo, essendo sovrapponibile all'articolo 108, primo comma, della legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) che, in maniera analoga, disponeva: «Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato».
  Ne consegue che il principio fissato dal codice della crisi di impresa, e già presente nella legge fallimentare del 1942, secondo cui il giudice possa non procedere alla vendita in presenza di offerte il cui prezzo sia notevolmente inferiore a quello di mercato è essenzialmente volto ad evitare situazioni di abuso nell'ambito di una procedura fallimentare e a garantire la vendita del bene al prezzo di mercato, a maggiore tutela dei creditori.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CIOCCHETTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Alitalia Servizi s.p.a. in amministrazione straordinaria è stata una società italiana attiva nel settore del trasporto aereo, occupandosi di manutenzione e revisione di aeromobili, operazioni aeroportuali ed handling, servizi amministrativi, informatici e telecomunicazioni;

   la compagnia nasce il 10 novembre 2004 diventa operativa dal 1° maggio 2005, con la riorganizzazione della holding Alitalia che le conferisce i rami d'azienda relativi ai servizi strumentali e di supporto al volo, quali manutenzione aeronautica, assistenza aeroportuale, information technology, call center, servizi condivisi, servizi di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, asset valutati circa 315 milioni di euro. Per questo motivo l'impresa era nota anche come AZ Service, entità diversa rispetto ad Alitalia (AZ Fly), a cui rimanevano in capo le operazioni di volo (piloti e assistenti), la gestione della flotta e le attività commerciali;

   Alitalia, per contratto, doveva approvvigionarsi in via esclusiva presso Alitalia Servizi. Ad Alitalia Servizi, invece, era consentito muoversi liberamente sul mercato. Tuttavia, l'84 per cento del fatturato Alitalia Servizi era dovuto ai rapporti con Alitalia;

   secondo la sentenza di primo grado del tribunale di Roma, 28 settembre 2015, le tariffe che Alitalia Servizi applicava ad Alitalia erano superiori a quelle di mercato e comunque la scissione cagionò inefficienze produttive, duplicazioni di funzioni di controllo, conflittualità interna, carenze nei flussi informativi cui sono conseguiti solo diseconomie. Gli imputati, condannati tra le altre cose a risarcire Alitalia Servizi, hanno presentato appello e il processo e ancora in corso;

   l'obiettivo del piano industriale era quello di aprire tali business a nuovi partner industriali insieme ai quali poi condurre le attività, senza successo a causa delle proteste dei sindacati, nonostante fossero stati firmati accordi con AlmavivA (call center), Accenture (servizi amministrativi) ed Eds (Ict) e create le società veicolo in cui conferire le attività da vendere (Call Center 2006 s.r.l., Servizi Condivisi 2006 s.r.l., Servizi Informatici 2006 s.r.l.);

   nel novembre 2005 Alitalia cede il 49 per cento delle azioni a Fintecna, per 167 milioni di euro; nel 2007 Fintecna versa altri 43 milioni per ricapitalizzare l'azienda. Nel 2009 viene rilevata da Alitalia – Compagnia Aerea Italiana al prezzo di 57 milioni di euro. A oggi, formalmente, è ancora esistente, sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria;

   la procedura commissariale di Alitalia Servizi ha avuto inizio nel 2008; con l'autorizzazione del tribunale fallimentare, ha effettuato un primo piano di ripartizione parziale dei crediti nel 2013;

   un secondo piano di ripartizione dei crediti autorizzati dal tribunale fallimentare è stato depositato nella cancelleria del tribunale stesso, nel mese di agosto 2020;

   questo secondo piano di ripartizione, che prevede il pagamento del 100 per cento dei creditori ammessi con privilegio ex articolo 2751-bis, n. 1 del codice civile e con privilegio ex articolo 2751-bis, n. 2 del codice civile, dopo 26 mesi non era ancora stato dichiarato esecutivo dal giudice delegato della quattordicesima Sezione civile fallimentare;

   la procedura ha confermato, formalmente, la presenza di un'opposizione al riparto di un solo creditore rispetto agli altri 6000 creditori riconosciuti dal tribunale fallimentare come aventi diritto. Il nuovo piano di ripartizione, è stato redatto dai commissari in data 4 aprile 2022 e il giudice delegato, dottoressa Francesca Vitale (Tribunale di Roma Sezione fallimentare amministrazione straordinaria n. 4/2008 – Alitalia Servizi s.p.a.) ha ordinato il deposito in cancelleria il 30 maggio 2022, inoltre, ha ordinato di darne avviso a tutti i creditori. L'importo per onorare i crediti riconosciuti dal tribunale è disponibile ed accantonato dai commissari. Dopo 7 mesi, a fronte di ripetute richieste tramite Pec alla struttura commissariale circa l'esecutività del piano di ripartizione è stato risposto, sempre via Pec, che il giudice delegato non ha ancora reso esecutivo il piano di ripartizione, senza ulteriori informazioni sulle ragioni della mancata esecutività;

   circa 6000 (seimila) creditori sono in attesa dal 2008 –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto rappresentato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per salvaguardare gli interessi legittimi di seimila creditori.
(4-01773)

  Risposta. — L'atto in esame concerne la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Servizi ed in particolare il secondo piano di ripartizione dell'attivo a vantaggio dei creditori ammessi allo stato passivo.
  Al riguardo, rappresento che il predetto piano, depositato presso il Tribunale di Roma nel mese di agosto 2020, prevedeva oltre al pagamento integrale della pre-deduzione nelle more ulteriormente accertata anche il pagamento del 100 per cento dei creditori ammessi con privilegio.
  Tenuto conto del reclamo proposto da un creditore, il cui credito era in fase di accertamento dinnanzi al Tribunale di Roma, il giudice delegato ha invitato i commissari straordinari a sospendere l'esecuzione di detto riparto parziale.
  Con provvedimento del 24 novembre 2021 il giudice delegato ha poi accolto il reclamo avanzato dal creditore, annullando il progetto di riparto parziale depositato in data 12 agosto 2020, posto che non prevedeva uno specifico accantonamento delle somme spettanti al creditore reclamante in pre-deduzione.
  In data 4 aprile 2022, i commissari straordinari hanno provveduto al deposito di un ulteriore progetto di riparto, riformulato secondo quanto previsto nel citato provvedimento ed inserendo gli ulteriori crediti nel frattempo accertati.
  Avverso tale progetto di riparto parziale è stato presentato un ulteriore reclamo per l'ammissione di un credito che nelle more era stato accertato. Nell'ambito di tale giudizio di reclamo, a seguito della dichiarazione di volontà dei commissari straordinari, «riconosciute le regioni del reclamante, di presentare una integrazione a modifica del secondo progetto di riparto al fine di includere il credito del reclamante per la somma di euro 95.688 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in via privilegiata
ex articolo 2751-bis n. 1 del codice civile», il giudice delegato ha dichiarato «cessata la materia del contendere».
  L'Organo Commissariale ha, pertanto, provveduto al deposito di una apposita integrazione al secondo progetto di riparto parziale, con cui è stata prevista la distribuzione anche delle somme riconosciute in sede di ammissione al passivo e di reclamo in favore di quest'ultimo creditore accertato.
  In assenza di ulteriori reclami, i commissari straordinari hanno, quindi, presentato l'istanza per l'esecutività di un nuovo secondo progetto di riparto parziale, che è stata concessa con provvedimento del giudice delegato il 18 aprile 2023.
  Allo stato, si informa che sono in corso i pagamenti dei creditori ammessi. In particolare, i commissari straordinari hanno provveduto:

   all'avvio dei pagamenti ivi previsti per il saldo del residuo 14,21 per cento dei crediti ammessi al passivo con privilegio generale ex articolo 2751-bis n. 1 del codice civile;

  e all'integrale pagamento:

   dei crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale ex articolo 2751-bis n. 2 del codice civile;

   dei crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale ex articolo 2751-bis n. 4 del codice civile;

   dei crediti ammessi allo stato passivo con privilegio generale ex articolo 2751-bis n. 5 del codice civile.

  Alla data odierna, dunque, rispetto al secondo progetto parziale di riparto, si rappresenta che risultano essere stati eseguiti pagamenti per complessivi euro 15.550.993,61 sugli euro 16.812.517,66 autorizzati; il residuo complessivo di euro 1.261.524,05 attiene a creditori irreperibili o che non hanno trasmesso ancora le relative coordinate bancarie o comunque surroghe da parte dell'INPS in fase di riconciliazione con gli importi ammessi allo stato passivo.
  Per completezza espositiva, anche con riferimento alle precedenti attività degli organi commissariali, segnalo i pagamenti già eseguiti a favore dei creditori ammessi al passivo nel corso degli anni precedenti:

   a) nel corso del 2011, gli ex dipendenti di Alitalia Servizi aventi diritto hanno ricevuto da parte della Procedura un acconto del 50 per cento del tfr riconosciuto (pari a euro 25.790.471,78);

   b) a partire dal 2012 è intervenuto il fondo di garanzia dell'Inps che ha erogato nel corso degli anni la restante parte del tfr ammesso al passivo agli aventi diritto che hanno presentato la domanda alla stessa Inps che ha, poi, provveduto a surrogarsi nello stato passivo;

   c) nel corso del 2013, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Roma il primo piano di riparto parziale della procedura, con il quale era stata prevista la soddisfazione dei creditori ammessi allo stato passivo in pre-deduzione e dell'85,79 per cento dei crediti assistiti da privilegio ex articolo 2751-bis n. 1 del codice civile, per euro 52.203.298,76, al netto dell'acconto del tfr già erogato nel 2011 pari a euro 25.790.471,78, e così per complessivi euro 78.240.429,98. Tale progetto di riparto è stato regolarmente eseguito da parte dell'organo commissariale, con i relativi pagamenti ivi previsti a favore degli ammessi aventi diritto.

  La procedura ha soddisfatto, inoltre, anche al di fuori dei piani di riparto, i crediti ammessi e riconosciuti in pre-deduzione, anche a favore degli ex dipendenti.
  

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Fausta Bergamotto.


   ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01239-A/066 che impegna a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, o in alternativa a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi;

   attualmente, infatti, mentre il Csm con la circolare sugli incarichi extragiudiziari n. 22581/2015 ha vietato gli incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, il regolamento sugli incarichi dei magistrati amministrativi consente le funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'ambito della giustizia sportiva;

   i magistrati amministrativi sono meno di 500, ma parecchie decine di questi ricoprono anche delicati incarichi di giustizia sportiva del Coni o delle varie federazioni, con il rischio evidente di conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza; bisogna inoltre considerare la gravosità degli incarichi in oggetto, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica;

   moltissimi magistrati amministrativi inoltre sono stati autorizzati a svolgere incarichi extragiudiziari di vario genere;

   la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, all'articolo 5 prevede, tra i principi e criteri direttivi per i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, di «individuare le tipologie di incarichi extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interessi tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro» –:

   se non intenda dare seguito all'ordine del giorno citato in premessa, che prevede il divieto di conferimento o in alternativa il collocamento fuori ruolo per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili operanti in organi monocratici di giustizia sportiva, inserendo puntualmente tale norma nello schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, oltre ad intervenire con forza sul tema, per quanto di competenza, riducendo in modo drastico gli incarichi extragiudiziari dei magistrati (docenze retribuite, arbitrati, revisioni contabili), considerato che l'articolo 5 prevede un apposito criterio direttivo in questo senso.
(4-01606)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto in risalto che all'inizio del mese di agosto il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/01239-A/066 presentato dal deputato Costa Enrico con il quale è stato stabilito l'impegno a prevedere in apposita norma il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili o, in alternativa, a prevedere che i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva siano collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento di tali incarichi.
  Il Governo ribadisce il proprio intendimento di dare seguito al citato ordine del giorno, specificando che ciò avverrà nelle forme e nei tempi compatibili con l'ampia e articolata azione riformatrice che si sta portando avanti e che in questi ultimi mesi sta trovando concreta attuazione.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   D'ALFONSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 28 novembre 2016, il Quotidiano «il Centro» riportava la notizia dell'avvio, da parte della Procura di Pescara, di un'indagine a carico di ignoti avente ad oggetto il rinnovo dei vertici dell'Azienda comprensoriale acquedottistica (Aca), ente gestore di acquedotti, fognature e depuratori nel Pescarese, nel Chietino e nel Teramano;

   in particolare, stando alla ricostruzione del quotidiano, l'inchiesta ruotava intorno all'ipotesi di una presunta influenza illecita sull'assemblea dei soci dell'Aca, con riferimento alla decisione di sostituire l'amministratore unico della società con un consiglio di amministrazione, assunta a seguito dell'approvazione di un documento programmatico firmato da 28 sindaci favorevoli al mutamento dell'assetto del vertice;

   più precisamente, l'indagine prendeva l'abbrivio dall'acquisizione di una diffida che alcuni «sindaci di centrodestra», guidati dall'allora sindaco di Chieti Umberto Di Primio, avevano presentato all'Ato, proprietario delle reti gestite dall'Aca e organo di controllo di quest'ultima, al fine di segnalare presunte irregolarità legate al predetto voto. Sentito in qualità di testimone dalla procura di Pescara, Di Primio avrebbe, nello specifico, raccontato che la notte prima del voto uno dei sindaci sarebbe stato portato con «un'auto blu della regione ad un incontro con un esponente politico del centrosinistra». Ciò mentre circolava il summenzionato documento programmatico aperto alla firma dei sindaci intenzionati ad impegnarsi per appoggiare il cambiamento dei vertici, cui avevano, alla fine, aderito anche taluni esponenti del centrodestra precedentemente contrari alla soluzione patrocinata dal documento;

   tali circostanze erano state giudicate sufficienti a fondare il sospetto – ritenuto meritevole di verifica in sede penale – che le suddette adesioni fossero state «estorte con promesse di appoggio politico incarichi o altre utilità»;

   in questo modo, il confronto politico era divenuto tema di indagine e occasione di impiego di risorse pubbliche; nonché, a cagione del tempestivo coinvolgimento della stampa locale, catalizzatore di sospetti destinati ad aleggiare sine die intorno all'operazione di rinnovo dei vertici di Aca, giacché non è stata, ad oggi, fornita alcuna notizia circa gli esiti della indagine;

   il tutto contribuisce, anche alla luce della solerzia con cui era stato iscritto procedimento ed era stata diffusa la relativa notizia, a destare perplessità in ordine alle modalità di attivazione dell'indagine da parte della procura di Pescara, alimentando l'impressione di essere di fronte ad un'inchiesta avviata «sotto dettatura», secondo una logica pericolosa, fondata sull'impiego dell'indagine penale quale strumento di pressione, servente rispetto all'obiettivo di attuare un ultimo tentativo di mantenimento in vita della precedente governance dell'Aca;

   si tratta, a ben vedere, di uno scenario preoccupante, che rende necessari accertamenti volti a ricostruire scrupolosamente la scaturigine dell'indagine qui brevemente ripercorsa ed il suo esatto svolgimento (con particolare riferimento all'attività compiuta e documentata dalla polizia giudiziaria), fino a chiarire come si sia concluso il procedimento;

   inoltre, occorre verificare se la descritta vicenda rappresenti un caso isolato ovvero costituisca un esempio paradigmatico di un fenomeno più ampio: l'attivazione «a comando» di indagini – prontamente commentate dalla stampa – che appaiono sin dagli esordi orientate a verificare assunti investigativi, ad avviso dell'interrogante inconsistenti sotto il profilo penale, ma suscettibili di incidere sullo svolgimento della vita democratica e delle istituzioni politiche. Senza che alla scelta di perseguire ipotesi che si rivelano del tutto infondate corrisponda una responsabilità in termini risarcitori o di carriera professionale degli inquirenti;

   sotto quest'ultimo profilo, la vicenda intercetta alcuni aspetti patologici che connotano più in generale il nostro sistema giudiziario penale, sui quali appare improcrastinabile svolgere una seria riflessione politica e adottare misure normative adeguate. Anzitutto, i confini entro cui può considerarsi legittimo l'esercizio, da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, del potere di ricercare autonomamente, ai sensi dell'articolo 330 del codice di procedura penale, le notizie di reato; in secondo luogo, l'annoso tema concernente il rapporto tra responsabilità penale, responsabilità politica e stampa, da un lato, e irresponsabilità del potere giudiziario, dall'altro lato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, per quanto di sua competenza, intenda adottare iniziative di carattere ispettivo per fare luce sui fatti richiamati in premessa;

   se e quali iniziative, anche di carattere normativo, ritenga opportuno assumere al fine di rafforzare il sistema di guarentigie previste dal nostro ordinamento contro possibili usi strumentali e abusi del potere di attivazione dei procedimenti penali.
(4-01575)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere messo in risalto che, come emerge dalla nota estesa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il procedimento penale al quale si riferisce l'interrogazione parlamentare risulta essere quello contrassegnato dal n. 6210 del 2016 del Registro generale notizie di reato, definito con decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara in data 4 aprile 2018.
  Tale procedimento penale in data 31 maggio 2016 era stato originariamente iscritto a modello 45, come «... atti relativi a problematiche di rinnovo organo amministrativo ACA in concordato preventivo...».
  La genesi dell'indagine era costituita dalla trasmissione di un verbale di assemblea dei soci della società per azioni ACA da parte del commissario giudiziale del menzionato ente, in
house providing, a totale capitale pubblico.
  Dalla documentazione trasmessa risultavano denunciate «... alcune violazioni della normativa di riferimento ed asserite dinamiche di interferenza nell'iter amministrativo di avviso pubblico emanato per il rinnovo dell'organo gestorio di cui trattasi poiché sospeso asseritamente
ad nutum in violazione di legge ed al solo fine di favorire alcuni interessi particolari...».
  Il procedimento penale veniva iscritto in data 6 settembre 2016 a modello 44 (contrassegnato dal n. 3138 del 2016 del Registro generale notizie di reato del Pubblico ministero del tribunale di Pescara) in relazione al delitto previsto e punito dall'articolo 353-
bis del codice penale (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
  L'attività investigativa veniva delegata al Corpo Forestale dello Stato.
  All'esito delle indagini avveniva l'iscrizione del procedimento penale a modello 21 n. 6210 del 2016 del Registro generale notizie di reato del Pubblico ministero del tribunale Pescara) a carico di un soggetto in relazione al delitto previsto e punito dall'articolo 353-
bis codice penale, con successiva integrazione mediante l'iscrizione di altri due soggetti; venivano svolte anche attività tecniche e vi era l'assunzione di plurime sommarie informazioni testimoniali.
  Nel corso delle indagini non venivano mai concesse dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara autorizzazioni per la divulgazione di informazioni coperte da segreto, così come non risulta che i vertici dell'ufficio requirente di Pescara abbiano mai esercitato le loro prerogative di emanazione di comunicati o di indizione di conferenze stampa sul merito del procedimento.
  Le indagini si concludevano con il deposito dell'informativa finale del Corpo Forestale dello Stato del 13 gennaio 2017 e della successiva nota integrativa del 26 maggio 2017. Il pubblico ministero presso il tribunale di Pescara avanzava richiesta motivata di archiviazione in data 15 giugno 2017 «... stante la valutata insussistenza di un quadro probatorio concludente mirato ad inquadrare le condotte accertate nell'ambito di fattispecie penalmente significative...», richiesta accolta dal competente giudice per le indagini preliminari il 4 aprile 2018.
  Alla luce delle informazioni acquisite, risulta del tutto evidente che il procedimento penale cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo si sia svolto nel pieno rispetto delle norme procedurali, a partire dalla sua origine sino al momento della sua definizione con decreto di archiviazione.
  Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione) e, nel caso di specie, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, a fronte dell'acquisizione di una
notitia criminis contenuta in un verbale di assemblea trasmesso dal Commissario giudiziale di una società a totale capitale pubblico già in concordato preventivo riguardante presunte interferenze nell'iter amministrativo di avviso pubblico per il rinnovo dell'organo amministrativo allo scopo di favorire interessi particolari, ha correttamente proceduto all'iscrizione del procedimento penale contro soggetti ignoti in relazione al delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-bis del codice penale), delegando l'attività di indagine alla polizia giudiziaria.
  Quindi, reputando di avere individuato soggetti ai quali attribuire il reato ipotizzato, la parte pubblica ha iscritto il procedimento penale a modello 21, riguardante le notizie di reato a carico di soggetti noti, svolgendo, entro i termini di legge, ulteriore attività di indagine, consistita nell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali e in attività tecniche, valutando infine sulla base della complessive indagini l'insussistenza di un quadro probatorio univoco al fine di ritenere integrata, nelle condotte accertate, la commissione di fattispecie illecite.
  Si è trattato, pertanto, di un'indagine avviata sulla scorta di una denuncia presentata da un soggetto qualificato della procedura concordataria cui era stata ammessa la società per azioni ACA, a totale capitale pubblico, nel pieno rispetto delle norme del codice di rito e non costituente certamente espressione di un utilizzo strumentale dell'attività inquirente, secondo logiche del tutto estranee ai meccanismi che regolano l'esercizio dell'azione penale, meccanismi che, nella vicenda in esame, sono stati correttamente seguiti.

  Sicché non vi è stata alcuna «... scelta di perseguire ipotesi... infondate...», ma l'indagine è stata attivata in ossequio al citato principio di obbligatorietà dell'azione penale e la sua definizione con decreto di archiviazione, che costituisce uno dei possibili esiti previsti dal codice di rito, noi può evidentemente, di per sé, in alcun modo rappresentare un presupposto per riconoscere «... una responsabilità in termini risarcitori o di carriera professionale degli inquirenti...».
  Inoltre nel procedimento penale in questione non risulta che siano stati mai diramati comunicati stampa né fornite autorizzazioni di qualsiasi genere per la divulgazione di informazioni coperte da segreto, così che, anche sotto questo profilo, risulta privo di fondamento ipotizzare qualunque tipo di collegamento anomalo tra lo svolgimento delle indagini e il commento della notizia da parte degli organi di stampa.
  Non si ravvisa pertanto, in relazione alla vicenda sinora esaminata nel dettaglio, la necessità di adottare da parte di questo Dicastero «... iniziative di carattere ispettivo per fare luce sui fatti..» che appaiono già chiari nella loro matrice e nel loro sviluppo.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DE CORATO e ALMICI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   come riportato da diverse testate giornalistiche, in data 11 settembre 2023 un pubblico ministero della procura di Brescia, in un procedimento per maltrattamenti, nonostante abbia riconosciuto che gli stessi avevano effettivamente avuto luogo nei confronti della moglie, ha richiesto l'archiviazione per il marito, adducendo il contesto culturale come motivazione per l'archiviazione, richiesta respinta dallo stesso giudice per le indagini preliminari;

   la decisione presa dal pubblico ministero appare irrituale e, inoltre, rischia di rappresentare un grave precedente, soprattutto alla luce del continuo susseguirsi di atti di violenza contro le donne –:

   se non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per intraprendere iniziative di carattere ispettivo e disciplinare con riferimento ai fatti di cui in premessa.
(4-01579)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere posto in risalto che – come emerge dalle note estese in data 29 e 28 settembre 2023 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia – il procedimento penale contrassegnato dal n. 17750/2019 R.G.N.R.P.M. trib. Brescia vede imputato l'H.M.I. in relazione ai seguenti reati: maltrattamenti (articolo 572 commi 1 e 2 codice penale) in danno della coniuge M.S.B. con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto in presenza delle figlie minori (capo a) della rubrica); violenza sessuale in danno della M.S.B. con le circostanze aggravanti di avere fatto uso di sostanze narcotiche o stupefacenti o gravemente lesive della salute della persona e di avere commesso i fatti nei confronti della coniuge (capo b) della rubrica).
  All'udienza del dibattimento di primo grado fissata per la discussione il p.m. presso il tribunale di Brescia depositava conclusioni scritte al collegio della prima sezione penale del tribunale, nelle quali sottolineava, riguardo innanzitutto al reato di maltrattamenti, «... che... nel corso del dibattimento è stato certamente dimostrato che la relazione coniugale tra l'imputato e la persona offesa fosse stata, da un certo punto in avanti, vissuta da quest'ultima come liberticida e insopportabile. È emersa, infatti, una convivenza difficile e litigiosa... Tuttavia, in concreto, non sono emersi fatti idonei a realizzare quella pregnante offesa dell'integrità psicofisica della vittima, tale da farla precipitare in una condizione duratura di sofferenza e prostrazione, tipica del reato di maltrattamenti. L'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato...). Ad ogni buon conto, affinché sussista il reato di maltrattamenti devono ricorrere fatti lesivi dell'integrità derivanti da una condotta di sopraffazione sistematica e programmata, da parte del soggetto agente, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, con conseguente intollerabile degenerazione del rapporto familiare. Singole condotte possono sì costituire un comportamento abituale ma solo nella misura in cui si renda evidente l'esistenza di un programma criminoso animato da una volontà di vessare il soggetto passivo. Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di 6 anni (2013 – 2019). La condotta che avrebbe tenuto l'imputato difetterebbe, pertanto, di quel requisito dell'abitualità, essendo quindi inidonea ad avere determinato uno stato di asservimento e di soggezione nella vittima tale da sottoporla a un regime di vita persecutorio e umiliante. I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 codice penale per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento: si è trattato, in sintesi, di condotte episodiche...».
  Siffatte conclusioni venivano pienamente condivise dal collegio della prima lezione penale del tribunale di Brescia che assolveva l'H.M.I. dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
  Soltanto in via ulteriore e subordinata, nell'ambito di una ricostruzione degli accadimenti che si incentrava principalmente sulla ritenuta insussistenza della condotta di maltrattamenti oggetto di contestazione, il P.M. presso il tribunale di Brescia chiedeva inizialmente l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale da tale reato con la formula perché il fatto non costituisce reato, per difetto dell'elemento soggettivo tipico.
  In proposito, invero, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia osservava che «... la motivazione posta a base della richiesta di assoluzione dal reato di maltrattamenti si fonda su due argomenti che attengono, il primo, all'elemento oggettivo – strutturale del reato di maltrattamenti e il secondo a quello soggettivo. Il primo pone l'accento sulla mancanza del requisito – indefettibile nel reato di maltrattamenti – dell'abitualità, posto che... l'unica circostanza che può dirsi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, è lo schiaffo avvenuto nell'agosto del 2019 (circostanza ammessa anche dall'odierno imputato...) ... Ciò che difetta nel caso di specie è proprio l'accertamento dell'abitualità: anche considerando veritiero in ogni punto il narrato della persona offesa, si evidenziano soli tre episodi relativi a una relazione che copre un arco temporale di sei anni (2013 – 2019)... I fatti così come descritti non risultano pertanto, a parere dello scrivente, sussumibili nel reato di cui all'articolo 572 codice penale per mancata integrazione del fatto tipico e, precisamente, dell'evento di maltrattamento... Oltre e accanto a tale motivazione il p.m. si è soffermato su considerazioni che attengono alla tematica giuridica del reato culturalmente orientato, già oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza, giungendo alla conclusione che nell'imputato difetterebbe... la coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge...».
  In merito al reato di violenza sessuale, va messo in evidenza che se è vero che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, è pur vero che nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile si rende opportuno procedere a un vaglio caratterizzato da una maggiore incisività. Ebbene nel corso del dibattimento la ricostruzione offerta dalla persona offesa rispetto agli episodi di violenza sessuale appariva poco chiara, certamente non lineare e confusionaria.
  Inoltre, a chiusura definitiva delle considerazioni che possono essere svolte sul tema, è stata la stessa persona offesa a riferire che «... per quieto vivere...» accettava di avere rapporti sessuali con l'odierno imputato, pur non avendone alcun desiderio, situazione che, tuttavia, è ben lontana dalla costrizione che la norma incriminatrice richiede per il perfezionarsi della fattispecie, difettando gli elementi della violenza e della minaccia. Anche per quanto concerne la circostanza aggravante prevista dall'articolo 609-
ter comma 1 n. 2 codice penale non è stata fornita alcuna prova circa l'esistenza delle sostanze che l'odierno imputato avrebbe somministrato in pillole alla persona offesa. Al riguardo il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia rilevava che «... la richiesta di assoluzione dal reato di violenza sessuale si fonda... sulla ritenuta carenza di elementi probatori tali da supportare una sentenza di condanna. Merita in proposito di essere ricordato che il giudice per le indagini preliminari nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. titolare in fase di indagini, fondata su una valutazione di non piena linearità del narrato della querelante, aveva espresso un giudizio difforme, ma aveva al contempo rappresentato l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale. A giudizio del p.m. di udienza tale vaglio non ha consentito di superare i dubbi originari... sicché la richiesta di assoluzione poggia sulla mancanza di riscontri estrinseci alla ricostruzione operata dalla donna (costituita parte civile) ritenuta... poco chiara, certamente non lineare, confusionaria...».
  Ed invero il p.m. che aveva istruito il procedimento nella fase delle indagini preliminari in data 6 marzo 2020 avanzava un'articolata richiesta di archiviazione, nella quale rilevava che:

   in data 16 dicembre 2019 la M.S.B. depositava alla stazione dei carabinieri Brescia un esposto scritto nel quale denunciava maltrattamenti e violenze sessuali da parte del marito H.M.I.;

   in data 17 dicembre 2019 la M.S.B. si recava alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, ove esprimeva la volontà di procedere penalmente nei confronti del coniuge H.M.I. in relazione ai reati rappresentati nel succitato esposto;

   in data 20 dicembre 2019 la M.S.B. veniva escussa dal p.m. e in tale evenienza si mostrava «... alquanto confusa e incerta nel descrivere il rapporto con il marito...» e «... la portata e l'abitualità delle riferite aggressioni...»;

   l'articolata attività investigativa coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia effettuata a riscontro delle dichiarazioni della M.S.B. non aveva fornito supporto a quanto da lei dichiarato ma «... restituito un quadro di un rapporto caratterizzato da frequenti litigi, causati soprattutto dalla precaria situazione economica del nucleo familiare e da una visibile instabilità emotiva della giovane donna, inidoneo a sostenere in giudizio le gravi accuse mosse all'indagato con qualche possibilità di addivenire a un giudizio di responsabilità per i fatti ascrittigli...».

  La richiesta di archiviazione avanzata in data 6 marzo 2020 dal p.m. presso il tribunale di Brescia veniva rigettata dal competente giudice per le indagini preliminari il quale rappresentava «... l'esigenza di sottoporre le dichiarazioni della querelante al vaglio dibattimentale...».
  Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia evidenziava poi che «... la vivace discussione pubblica si è incentrata sulla motivazione attinente all'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, ma non sfugge che la richiesta sia stata più articolata, nei termini sopra esposti...» in ogni caso ricordava che la «... Procura della Repubblica... ha sempre ripudiato ogni forma di relativismo giuridico e culturale e affermato la sovranità esclusiva del diritto italiano come unico parametro di riferimento nella valutazione di tali fatti...» e segnalava «... l'intendimento di questo Ufficio ... di valutare una rimodulazione delle motivazioni delle richieste conclusive nel corso del dibattimento – non ancora chiuso – nella convinzione che il Giudice, comunque, emetterà la decisione giusta alla fine del processo...» – rimodulazione che veniva poi effettivamente posta in essere dal p.m. presso il tribunale di Brescia circoscrivendo la richiesta di assoluzione per il reato di maltrattamenti alla formula perché il fatto non sussiste –.
  Orbene, ribadita la insindacabilità in sede disciplinare in forza di quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006 delle valutazioni del fatto e delle prove effettuate dall'autorità giudiziaria, nel caso in esame l'individuazione di eventuali profili di illiceità disciplinare non può che attestarsi sulle considerazioni della parte pubblica (ultroneamente, stante l'accertata carenza dell'elemento obiettivo del reato di maltrattamenti per la mancanza dell'imprescindibile requisito della abitualità delle condotte vessatorie) soffermatasi sul presunto portato socio culturale di H.M.I., valorizzato tra l'altro ai fini della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo di tale delitto.
  In proposito si osserva che in materia disciplinare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006, prevede che «... fermo quanto previsto dal comma 1, lettere
g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quelle di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare...».
  Tale clausola di salvaguardia non si pone in termini assoluti in quanto non copre alcune ipotesi di illecito disciplinare determinate da ignoranza o negligenza inescusabile: accanto a una fattispecie più propriamente riconducibile all'atto processualmente abnorme (prima parte della lettera
ff)), vi sono altre fattispecie attinenti più genericamente agli errori di diritto (o nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove) che sono caratterizzate dal comune denominatore della grave violazione di legge determinata da errore inescusabile.
  Nell'attuale regime della responsabilità disciplinare, quindi, l'attività interpretativa da parte dell'autorità giudiziaria può essere sindacata purché sia la conseguenza di ignoranza e negligenza inescusabile.
  L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, dunque, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare, salvo che sia la conseguenza di una grave negligenza e di una mancanza di ponderazione degli effetti del provvedimento, estranei alle logiche e alle finalità della giurisdizione, e sia l'indice di un comportamento arbitrario, suscettibile di negativa incidenza sul prestigio del magistrato stesso e della giurisdizione in generale.
  Nel caso di specie, l'unica ipotesi astrattamente ipotizzabile è quella di cui all'articolo 2 lettera
h) del decreto legislativo n. 109 del 2006, che prevede il travisamento del fatto determinato da negligenza inescusabile.
  Sul piano disciplinare, la nozione di travisamento del fatto si identifica con una inconciliabile contraddittorietà emergente in maniera inequivoca tra il provvedimento giurisdizionale reso e le risultanze degli atti e delle prove acquisite.
  Tuttavia alla configurazione di tale illecito, nella situazione concreta in esame, osta innanzitutto un profilo di carattere formale, ossia l'assenza di un provvedimento tipico riconducibile all'attività del pubblico ministero.
  Infatti l'inappropriata, e assolutamente non condivisibile, argomentazione inerente alle convinzioni culturali e religiose dell'autore del reato, spesa dal magistrato quale motivo incidente sull'elemento soggettivo del reato, si inserisce nelle conclusioni scritte depositate in udienza a supporto della richiesta di assoluzione e non in una richiesta di archiviazione, secondo quanto erroneamente riportato dagli organi di stampa.
  In altri termini, il percorso argomentativo inerente alle asserite convinzioni culturali e religiose dell'imputato non è confluito in un provvedimento tipico del pubblico ministero, rimanendo confinato quale elemento di ulteriore chiarimento delle richieste conclusive.
  D'altro canto, neppure di un vero e proprio travisamento del fatto si può parlare, ma di una valutazione dei comportamenti dell'imputato sicuramente in contrasto con il sentire comune.
  Si tratta quindi di un'attività interpretativa come tale criticabile ma, per le ragioni dianzi esplicitate, intangibile disciplinarmente.
  Alla stregua di tutte le argomentazioni sinora illustrate nel dettaglio, quindi, si deve ritenere che non vi sia spazio per iniziative di carattere disciplinare a carico dell'operato del p.m. presso il tribunale di Brescia nella vicenda concreta tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, non ravvisandosi, in ragione della tipizzazione degli illeciti funzionali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2006, condotte censurabili sotto tale profilo.
  Ne discende, in via conclusiva, l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri «... di carattere ispettivo e disciplinare...» attribuiti a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   FOTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la drammatica situazione circa le problematiche di organico che caratterizza le sedi Inps di tutto il territorio italiano desta forti preoccupazioni su aspetti fondamentali quali la regolare e corretta tenuta dei servizi, la qualità e l'efficienza degli stessi che l'Istituto ha il compito di garantire a cittadini e imprese, oltre che sulla performance delle strutture stesse;

   nello specifico, le sedi Inps del Nord Italia, tra cui quelle dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto, presentano una pesante carenza di personale: l'analisi della consistenza anagrafica dello stesso, infatti, prefigura una sostanziale diminuzione di personale a seguito dei futuri pensionamenti, la quale – in assenza di un ulteriore massiccio piano di assunzioni – potrebbe condurre, nel breve periodo, il centro-sud in grave difficoltà ed il nord ai limiti di una paralisi;

   il comitato provinciale Inps di Piacenza, il 28 marzo 2023, ha espresso all'interno di un ordine del giorno una certa apprensione circa la situazione occupazionale della sede di riferimento, nella quale la forza lavoro è palesemente sottodimensionata rispetto alla mole di lavoro e alle necessità operative;

   ad oggi, secondo quanto risulta all'interrogante, la dotazione organica della summenzionata sede comprende ottantacinque impiegati amministrativi, di cui uno in comando, un dirigente, un avvocato, quattro medici e tre collaboratori sanitari, di cui uno in comando, per un totale di novantaquattro unità, a fronte di un fabbisogno stimato di ulteriori venti. Di tredici funzionari assunti nel luglio del 2019, poi, uno di questi ha ottenuto l'assegnazione ad altra sede ed un altro ha rassegnato le dimissioni poco dopo la presa di servizio, mentre dei rimanenti undici, quattro hanno presentato domanda di mobilità e sono tutti collocati utilmente in graduatoria, e di questi tre sono già in assegnazione provvisoria nelle sedi di destinazione. Le mobilità in ingresso, infine, sono soltanto due a fronte di cinque pensionamenti, previsti tra i mesi di aprile e agosto;

   tre le maggiori cause di natura oggettiva che negli anni hanno provocato e che continuano a provocare questo disastroso scenario si colloca ad avviso dell'interrogante l'irrisolta questione meridionale, con lo squilibrio tra nord e sud a livello di reddito, occupazione, infrastrutture, investimenti e qualità dei servizi. Proprio in relazione a questa problematica si è registrata, negli anni, pertanto, una netta prevalenza nella partecipazione ai concorsi pubblici nazionali di cittadini meridionali, con la legittima aspirazione a lavorare nelle loro terre di origine;

   un ruolo non secondario, inoltre, è stato svolto dalle politiche di blocco prolungato delle assunzioni nonché dai salari bassi e poco attrattivi;

   lavorare in una tale condizione di carenza di organico è inaccettabile, a prescindere dalla collocazione geografica della sede di riferimento: tale situazione, pertanto, richiede la necessità che siano varati piani di assunzioni in grado di garantire in tutti i territori la possibilità di colmare tali carenze, guardando in una prospettiva futura oltre che all'impellenza del momento, bandendo concorsi, eventualmente mirati esclusivamente verso i territori in grave carenza di organico, con indicazione preventiva della zona di destinazione, in modo da rendere chiare sin da subito ai concorsisti le sedi con maggiore mancanza di personale –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di arginare il problema della carenza di organico all'interno della sede Inps di Piacenza e delle altre città interessate, al fine di garantire sia ai cittadini piena efficienza nei servizi, sia congrue condizioni lavorative ai dipendenti dell'ente.
(4-01128)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  In linea preliminare, si ricorda che il «Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023» è stato aggiornato proprio al fine di allineare la consistenza del personale con l'assolvimento dei numerosi e complessi compiti istituzionali attribuiti.
  Con deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023 il consiglio di amministrazione dell'Inps ha approvato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del concorso pubblico a 1.858 posti di consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell'Inps, area C, posizione economica C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 2021.
  Come noto, il procedimento concorsuale è stato preceduto dall'attivazione di una procedura di mobilità regionale e, successivamente, nazionale, collegate – quanto all'impatto – anche al successivo procedimento di assunzione.
  Pertanto, nei mesi scorsi, al fine di attivare i procedimenti di mobilità regionale, l'Inps ha proceduto a stimare la distribuzione di potenziali nuovi assunti a inizio 2023. A tal fine sono stati utilizzati parametri oggettivi quali il carico di lavoro annuo, lo
standard di produttività richiesto alle strutture di produzione (unico per tutte le regioni) e, per quanto riguarda le risorse, sono state prese in considerazione quelle in forza.
  Per ogni regione è stato, quindi, individuato il numero di risorse che possono essere riassegnate alle varie sedi interne col procedimento di mobilità regionale.
  Tale procedimento di distribuzione del personale è stato gestito in collegamento con l'attivazione del procedimento di mobilità nazionale e col procedimento di assunzione delle nuove risorse, utilizzando gli stessi parametri, ma, aggiungendo anche le proiezioni dei pensionamenti del personale attualmente in forza.
  Sulla base delle assunzioni autorizzate, lo scorso 17 aprile, sono stati convocati per la sottoscrizione dei contratto, complessivamente, 4.124 tra vincitori e idonei del concorso richiamato. Tenuto conto delle unità di personale immesse in ruolo in esito alla predetta convocazione, l'Istituto ha proceduto in data 5 giugno 2023 allo scorrimento della graduatoria finale per ulteriori 340 idonei.
  In esito alla prima chiamata e al successivo scorrimento della graduatoria, sono state assegnate n. 626 unità alla regione Lombardia (i dati comprendono anche le unità assegnate alla direzione di coordinamento metropolitano di Milano), n. 339 unità alla regione Emilia-Romagna e n. 269 unità alla regione Veneto, tenuto conto:

   del saldo, positivo o negativo, del procedimento di mobilità nazionale;

   del numero di pensionamenti fino al 2024;

   del numero effettivo di assunzioni effettuabili.

  A seguito della convocazione per la sottoscrizione del contratto dei suddetti candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, hanno preso rispettivamente servizio in Lombardia n. 495 risorse, in Emilia-Romagna n. 314 e in Veneto n. 237. Si precisa, altresì, che sono state registrate nelle richiamate regioni le seguenti dimissioni prima della conclusione del periodo di prova: Lombardia n. 8, Emilia-Romagna n. 4 e Veneto n. 5.
  Con specifico riguardo alla sede di Piacenza, l'Inps ha riferito che risultano essere tuttora in servizio le 11 risorse assegnate.
  Ad oggi, pertanto, in relazione alla distribuzione iniziale del personale, non risultano coperti n. 343 posti in Lombardia, n. 28 in Emilia-Romagna e n. 113 in Veneto.
  L'Inps si appresta, tuttavia, a immettere in ruolo ulteriori risorse, scorrendo la graduatoria di 719 posizioni, nell'ambito del contingente di assunzioni recentemente autorizzato. Con tale prossimo scorrimento, secondo l'Inps, verranno rese nuovamente disponibili le sedi a oggi scoperte.
  Tra le iniziative intraprese, rileva, inoltre, il ricorso, a partire dal 2022, all'istituto dell'assegnazione temporanea, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-
sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Al riguardo, a seguito degli avvisi pubblicati, l'Inps ha riferito che sono attualmente in servizio, in posizione di comando, presso la direzione regionale Emilia-Romagna n. 11 amministrativi (di cui n. 1 a Piacenza), presso la direzione regionale Lombardia e direzione di coordinamento metropolitano di Milano n. 25 amministrativi, e presso la direzione regionale Veneto n. 23 amministrativi.
  L'Inps ha precisato che per tutte le unità di personale in comando, in scadenza entro il 31 dicembre 2023, si è già provveduto a richiedere il nulla osta alla proroga per l'ulteriore periodo di un anno alle amministrazioni di appartenenza.
  In relazione alle criticità rappresentate, pertanto, sono state messe in atto tutte le iniziative del caso, tenuto conto delle carente di organico registrate anche nelle altre regioni.
  In ogni caso, l'Inps ha rappresentato che eventuali problematiche di produttività sono affrontate anche attraverso diverse misure organizzative per la distribuzione del lavoro, tra cui la presa in carico dei prodotti da parte di altre regioni.
  Si conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di organo vigilante, a riservare sempre la massima attenzione alle strutture territoriali dell'Inps, salvaguardando molte famiglie attraverso le prestazioni erogate nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità dei servizi, della soddisfazione e della raggiungibilità dell'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.


   GHIRRA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 1° ottobre 2021 l'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per 1858 consulenti di protezione sociale, area C, posizione economica C1, la cui graduatoria finale è composta da 5383 idonei;

   nonostante la necessità di rafforzare i presidi territoriali della Sardegna, dove anche per via della grave crisi che affligge il tessuto sociale ed economico la domanda di servizi è in costante aumento, la dotazione di nuovo personale prevista è del tutto inadeguata; sono state infatti solo n. 41 per l'intera regione le unità aggiuntive previste per la mobilità di funzionari già in servizio, pari allo 0,87 per cento del totale nazionale di n. 4.694 posti, numero insufficiente testimoniato anche dal fatto che la Sardegna è stata l'unica regione a non aver soddisfatto tutte le richieste pervenute;

   il fabbisogno previsto nelle ultime immissioni in ruolo appare del tutto insufficiente sia in termini di comparazione con le altre regioni – dove in relazione a territori con popolazione ben inferiore sono state assegnate risorse umane in quantità nettamente superiori a quelle individuate per la Sardegna – sia in rapporto alle concrete necessità di funzionamento delle varie sedi locali sarde;

   se anche si considera l'immissione in ruolo delle ulteriori 4.843 unità previste, che assegnano all'Isola 63 nuove figure professionali, non si può non sottolineare l'iniquità nella attribuzione del personale, visto che Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna risultano estremamente penalizzate rispetto al resto d'Italia;

   in Sardegna alcune sedi sono drammaticamente sottodimensionate, come le direzioni provinciali di Cagliari e Sassari, altre – quali Carbonia, Senorbì, Lanusei, Macomer, Siniscola, Sorgono, Ghilarza, Alghero, Ozieri e Tempio Pausania, dove non si prevede alcuna integrazione di personale – non sono spesso in grado di fornire i servizi richiesti e i cittadini sono costretti a raggiungere i presidi presenti in altri comuni per poter sbrigare le proprie pratiche;

   l'Inps ha un ruolo essenziale nell'erogazione di prestazioni la cui domanda è in continua crescita, ma la cronica carenza di risorse umane – passato in Sardegna da 980 unità del 2013 a 658 del 2021 (-32 per cento) – ha raggiunto un livello critico tale da riverberarsi, oltre che sui carichi di lavoro degli organici attuali, sulla stessa efficienza dei servizi somministrati ai cittadini;

   soprattutto per le sedi periferiche, la sottostima del fabbisogno di personale rischia di pregiudicare la sopravvivenza delle stesse, con la conseguenza di sottrarre alle aree marginali della Sardegna, che quotidianamente lottano contro l'isolamento e lo spopolamento continuo, ancora una volta uffici e servizi pubblici che dovrebbero invece rappresentare un imprescindibile presidio statale proprio nelle zone periferiche del Paese;

   il livello di produttività degli uffici isolani risulta essere insufficiente proprio per la cronica carenza di personale, così andando a inficiare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, tanto da far diventare il caso Sardegna un esempio negativo su scala nazionale;

   l'ampliamento della platea dei vincitori di concorso consentirebbe, peraltro, a tante e tanti idonei sardi di poter rimanere a lavorare sull'Isola, senza doversi separare dalle proprie famiglie e dai propri cari o essere persino costretti a rinunciare al posto di lavoro –:

   come si sia modificato il quadro rispetto al giorno in cui in risposta all'interrogazione 3-00027 il Sottosegretario Durigon dichiarava che il piano del fabbisogno dell'ente non era ancora stato approvato in via definitiva e che si sarebbe tenuto conto delle esigenze dei territori;

   se, come annunciato dal Sottosegretario, i bandi di mobilità abbiano reso possibile un riequilibrio della distribuzione del personale;

   quali iniziative intenda assumere per sostenere un doveroso riequilibro nella dotazione di personale nelle varie sedi sarde, anche in un'ottica comparata con il resto delle regioni e tenendo conto della necessità di preservare la capillarità territoriale degli uffici.
(4-00614)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di Sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  In linea preliminare, si ricorda che il «Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023» è stato aggiornato proprio al fine di allineare la consistenza del personale con l'assolvimento dei numerosi e complessi compia istituzionali attribuiti.
  Con deliberazione n. 17 del 14 febbraio 2023 il consiglio di amministrazione dell'Inps ha approvato la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale del concorso pubblico a 1.858 posti di Consulente di protezione sociale nei ruoli del personale dell'Inps, area C, posizione economica C1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale IV serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 1° ottobre 2021.
  Come noto, il procedimento concorsuale è stato preceduto dall'attivazione di una procedura di mobilità regionale e, successivamente, nazionale, collegate – quanto all'impatto — anche al successivo procedimento di assunzione.
  Pertanto, nei mesi scorsi, al fine di attivare i procedimenti di mobilità regionale, si è proceduto a stimare la distribuzione di potenziali nuovi assunti ad inizio 2023.
  A tal fine sono stati utilizzati parametri oggettivi quali il carico di lavoro annuo, lo
standard di produttività richiesto alle strutture di produzione (unico per tutte le regioni) e, per quanto riguarda le risorse, sono state prese in considerazione le risorse in forza.
  Per ogni regione è stato quindi individuato il numero di risorse che possono essere riassegnate alle varie sedi interne col procedimento di mobilità regionale.
  Tale procedimento di distribuzione del personale, secondo quanto riferito dall'Inps, è stato gestito in collegamento con il procedimento di mobilità nazionale, di cui al messaggio Hermes n. 340 del 20 gennaio 2023 con il quale è stato indetto il «Bando di mobilità nazionale a domanda per i dipendenti inquadrati nelle aree del sistema di classificazione di cui all'articolo 13 del CCNL del comparto funzioni centrali 2019-2021 (già aree professionali a – b – c) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
  Per quanto riguarda la regione Sardegna i posti messi a bando sono stati n. 41 interamente ricoperti.
  Riguardo al concorso per 1858 consulenti della protezione sociale, sulla base delle assunzioni autorizzate, lo scorso 17 aprile sono stati convocati per la sottoscrizione del contratto, complessivamente, 4.124 tra vincitori e idonei del concorso sopra richiamato.
  Successivamente, tenuto conto delle unità di personale immesse in ruolo in esito alla predetta convocazione, l'Inps ha proceduto allo scorrimento della graduatoria finale per ulteriori 340 idonei.
  In relazione alla procedura di che trattasi sono state assegnate alla regione Sardegna n. 63 risorse di cui n. 24 a Cagliari, n. 7 a Nuoro, n. 4 a Oristano e n. 28 a Sassari. Le assegnazioni hanno tenuto conto:

   del saldo, positivo o negativo del procedimento di mobilità nazionale;

   del numero di pensionamenti fino al 2024;

   del numero effettivo di assunzioni effettuabili.

   A seguito della convocazione per la sottoscrizione del contratto dei suddetti candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria, hanno preso servizio nella regione Sardegna n. 60 unità di personale di cui n. 23 a Cagliari, n. 6 a Nuoro, n. 4 a Oristano e n. 27 a Sassari.
   Quanto alle attribuzioni di personale delle regioni Molise e Friuli Venezia Giulia, menzionate nella Interrogazione in oggetto, sono state assegnate alla prima n. 11 unità, con una rinuncia alla sottoscrizione presso la sede di Campobasso, e alla seconda n. 36 risorse, con una rinuncia a Trieste e n. 2 a Udine.
   L'istituto si appresta, inoltre, ad immettere in ruolo ulteriori risorse, scorrendo la graduatoria di 719 posizioni, nell'ambito del contingente di assunzioni recentemente autorizzato.
   In relazione alle criticità rappresentate, dunque, sono state messe in atto tutte le iniziative del caso, tenuto conto delle carenze di organico registrate anche nelle altre regioni.
   In ogni caso l'Inps ha rappresentato che eventuali problematiche di produttività possono essere risolte, anche attraverso diverse misure organizzative per la distribuzione del lavoro, tra le quali la leva gestionale della sussidiarietà – che comporta la presa in carico di prodotto di altre regioni.
   Si conclude ribadendo l'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di organo vigilante, a riservate sempre la massima attenzione alle strutture territoriali dell'Inps, salvaguardando molte famiglie attraverso le prestazioni erogate nell'ottica di un continuo miglioramento della qualità dei servizi, della soddisfazione e della raggiungibilità dell'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.


   GHIRRA, MARI e GRIMALDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende il 29 marzo 2023 è stata sottoscritta una convenzione tra l'ispettorato nazionale del lavoro e i consulenti del lavoro secondo la quale l'ispettorato nazionale del lavoro provvederà a sollecitare il personale ispettivo affinché le verifiche siano effettuate in presenza del consulente incaricato dall'azienda, che quindi verrà avvertita prima di un'eventuale ispezione;

   inoltre, le imprese che avranno una certificazione (asseverazione di conformità) rilasciata dai consulenti del lavoro, presumibilmente a pagamento, e che l'ispettorato si impegna addirittura a promuovere, saranno di fatto escluse da possibili ispezioni;

   a parere dell'interrogante questa convenzione determinerà una vera e propria privatizzazione delle attività di controllo e metterà in discussione l'autonomia degli ispettori del lavoro, depotenziando la loro funzione a tutela della legalità e della salute dei lavoratori, in tutti i luoghi di lavoro;

   le preesistenti intese sulla asseverazione con i consulenti del lavoro, nei fatti, non sono mai state rese operative, mentre oggi, attraverso la suddetta convenzione, si intende consegnare a soggetti privati, pagati dalle imprese, la tutela delle leggi, in sostituzione delle funzioni affidate a Inps, Inail e Inl;

   tale approccio, a parere degli interroganti, si pone in violazione anche delle norme europee che regolano l'autonomia e la terzietà delle pubbliche amministrazioni;

   invece di affidare ai consulenti del lavoro questo compito essenziale per la tutela della salute, della sicurezza e del rispetto della legalità nei luoghi di lavoro, sarebbe più opportuno procedere con il necessario e non più rinviabile rafforzamento degli organici degli ispettori, ad oggi assolutamente insufficienti –:

   se non intenda, anche alla luce delle motivazioni esposte in premessa, rivedere la convenzione siglata con l'ordine dei consulenti del lavoro;

   quali iniziative intenda assumere affinché vengano rafforzati gli organici degli ispettori in modo da incrementare sempre di più il numero di controlli e le ispezioni nei luoghi di lavoro;

   quali ulteriori iniziative intenda intraprendere in materia di sicurezza sul lavoro a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.
(4-00807)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  La salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. È stato, infatti, subito istituito il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, connesso al tessuto produttivo odierno.
  Si segnala, altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto promotore, della stipula di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Inail e Inl, volto a promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo, si evidenzia che è stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'innesto di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023 sono stati assunti dall'ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare agli uffici territoriali del lavoro, per i quali proprio recentemente è stato inaugurato un corso di 175 ore.
  In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo in atto già diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia sul piano delle tutele assicurative sia per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023 ed è stato istituito un fondo per i familiari degli studenti che sono rimasti vittime di infortuni mortali in occasione di attività formative successivamente al 1° gennaio 2018.
  Nell'ambito delle misure già messe in atto, si ricorda che è stato ulteriormente elevato il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'ampliamento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, ora non più obbligatoria nei soli casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi.
  In sinergia con l'Inail, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende individuare nuove tecniche di monitoraggio e aggiornamento sui dati di rilievo per gli infortuni sui luoghi di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere un rafforzamento delle tecniche e degli istituti di prevenzione e migliorare l'adeguatezza degli interventi correttivi rispetto alla tipologia di infortunio.
  In conclusione, si assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a riservare la massima attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nella consapevolezza che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.


   MARI e PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   anche quest'anno la procedura automatizzata online utilizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito per assegnare le supplenze ha prodotto migliaia di errori nell'assegnazione delle cattedre poiché l'algoritmo, esattamente come nel 2022, non ha tenuto in considerazione alcuni parametri, con il risultato che molte cattedre sono state assegnate a chi aveva meno titoli rispetto ai colleghi;

   secondo i dati della Flc Cgil sono circa 100 mila le cattedre da assegnare tra le supplenze e altri 80 mila posti in deroga per il sostegno e la domanda andava presentata online entro il 31 luglio;

   visto il caos generatosi lo scorso anno scolastico, le organizzazioni sindacali avevano segnalato diversi malfunzionamenti avanzando puntuali osservazioni e proposte di soluzione dopo i contenziosi nati da evidenti errori dell'algoritmo, ma il ripetersi dei medesimi errori lascia immaginare che il Ministero non abbia provveduto, quantomeno non in modo esaustivo, ai dovuti interventi di manutenzione dell'algoritmo;

   a gestire la procedura automatizzata, secondo quanto riporta «Wired», c'è un raggruppamento di imprese composto da Enteprise services Italia, società informatica controllata dalla multinazionale statunitense Dxc Technology e da Leonardo, e il valore della gara è pari a 5,3 milioni di euro;

   secondo i sindacati, al di là dell'algoritmo, permangono diverse problematiche fondamentali: la prima è che gli interessati sono stati costretti ad esprimere le loro scelte senza conoscere le effettive disponibilità dal momento che i posti disponibili non sono stati resi noti in anticipo, la seconda questione riguarda i posti che vengono resi disponibili ad assegnazioni già avviate. In questo caso, i docenti con maggiore punteggio e quindi in posizione più favorevole in graduatoria, coinvolti nei primi turni di nomina, trovano un numero di posti limitati senza possibilità di «ripescaggio» in caso di disponibilità sopravvenute durante il prosieguo delle operazioni. Un'altra criticità è rappresentata dal fatto che la verifica dei titoli viene fatta all'atto dell'assunzione – nella migliore delle ipotesi entro 10 giorni dopo la presa di servizio – per cui se i punteggi dovessero essere modificati per qualsiasi motivo si licenzia l'aspirante assunto e si riscorre la graduatoria per individuare il nuovo docente, generando una catena di cambi di insegnanti ad anno scolastico avviato;

   è evidente che l'informatizzazione dell'assegnazione delle supplenze è stata studiata ed elaborata in modo errato e neanche quest'anno si è voluto porre rimedio ad una situazione di caos che si ripropone ormai ad ogni avvio dell'anno scolastico;

   risulta incomprensibile all'interrogante anche la scelta di rendere quasi simultanea l'immissione in ruolo di circa 50 mila docenti e l'assegnazione delle cattedre ai restanti 170 mila e più supplenti annuali, così che i primi non hanno potuto cancellarsi per tempo dalla graduatoria delle supplenze, bloccando cattedre che sono state poi assegnate in un «secondo turno», mentre i secondi si sono trovati costretti a scegliere le sedi di servizio «al buio», potendo solo optare tra il rischio di insegnare anche a 100 chilometri da casa o di non potere accettare l'incarico e rimanere disoccupati;

   la procedura infatti, non prevede che al secondo turno le cattedre risultate vacanti dopo l'immissione dei nuovi docenti di ruolo vadano, come imporrebbe la legge e il merito, al docente con il maggior punteggio in graduatoria, bensì al primo escluso dal primo turno di nomina, escludendo così tutti coloro che, pur con maggiori titoli, non avevano trovato collocazione al primo turno –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere per porre rimedio agli errori prodotti dall'algoritmo nell'assegnazione delle cattedre da graduatorie provinciali per le supplenze al fine di consentire un corretto avvio dell'anno scolastico senza penalizzazioni per insegnanti, alunni, famiglie e qualità dell'insegnamento.
(4-01525)

  Risposta. — Per rispondere compiutamente all'atto di sindacato ispettivo in esame, considerati gli aspetti tecnici che investono le operazioni di assegnazione delle cattedre da graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si analizzano, di seguito, le tematiche segnalate, singolarmente.
  In merito al funzionamento del sistema informatizzato per l'assegnazione delle supplenze, si rappresenta che, all'apertura delle istanze per l'espressione delle preferenze, gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. La mancata presentazione dell'istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce rinuncia anche la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo, sarà considerato rinunciatario.
  A seguito delle istanze presentate con le sopra descritte modalità informatiche, gli aspiranti sono assegnati alle singole istituzioni scolastiche in relazione alle disponibilità note al momento dell'assegnazione, nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse dal candidato, sulla base della posizione occupata in graduatoria. In questo modo, vengono rispettate sia la volontà del singolo candidato, espressa attraverso le preferenze, sia l'ordine di graduatoria di ciascuno.
  Relativamente alla non preventiva comunicazione delle disponibilità, si osserva che l'opzione non risulta percorribile a causa dell'impossibilità di individuare in maniera definitiva le stesse, stante la loro natura mutevole e temporanea, strutturalmente soggetta alle modifiche che discendono dalle operazioni di gestione delle immissioni in ruolo e di mobilità in organico di fatto da parte degli uffici territorialmente competenti. L'eventuale pubblicazione delle disponibilità correrebbe il rischio di indurre in errore gli aspiranti, in quanto cristallizzerebbe una situazione sussistente a una determinata data, certamente diversa da quella in essere al momento dell'effettuazione delle operazioni.
  Per quanto concerne l'assenza di possibilità di «ripescaggio» in caso di disponibilità sopravvenute, si evidenzia che tale rilievo non è un errore di funzionamento ma una espressa previsione dell'ordinanza n. 112 del 2022, che prevede che le sopravvenute disponibilità siano attribuite agli aspiranti collocati in posizione successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura (O.M. n. 112 del 2022, articolo 12, comma 10).
  Tale previsione, che risponde all'esigenza di garantire un regolare avvio dell'anno scolastico, era prevista esattamente negli stessi termini nel previgente Regolamento (articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 131 del 13 giugno 2007) e nel precedente (decreto ministeriale n. 201 del 2000). Va dunque rimarcato che questa disciplina amministrativa non ha alcuna relazione con la gestione informatizzata delle supplenze, in quanto veniva applicata in precedenza anche con la gestione in presenza.
  In merito ai tempi di verifica dei titoli, si rappresenta che l'ordinanza n. 112 sopra richiamata, prevede espressamente che la stessa venga effettuata dall'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto. Quindi, anche in questo caso, non è ravvisabile alcuna disfunzione nel sistema informativo poiché le funzioni di verifica alle istituzioni scolastiche e le funzioni di convalida agli Uffici scolastici regionali seguono la normativa di riferimento e l'ordine temporale delle operazioni ivi prevista (O.M. n. 112 del 2022, articolo 8, comma 7 e 8).
  Anche in questo caso, la tempistica e le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni personali sostitutive di certificazione non dipendono dall'informatizzazione delle operazioni, ma risultano analoghe a quanto previsto dalla disciplina previgente.
  Inoltre, si ricorda che, in questo anno, tra le migliorie apportate al sistema informativo, proprio al fine di agevolare gli uffici e gli aspiranti docenti, è stata inserita nella piattaforma un'ulteriore funzione diretta, finalizzata a consentire agli aspiranti di ritirare la domanda prima che l'ufficio inizi le operazioni di assegnazione delle cattedre da GPS.
  Si evidenzia che per il tramite della funzione sopra descritta sono pervenuti agli uffici n. 3554 ritiri e conseguentemente per detti docenti non vi è stata alcuna assegnazione di cattedra.
  In ultimo, si rappresenta che, al fine di ottimizzare la gestione del conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2023/2024, la direzione generale per il personale scolastico, previo monitoraggio effettuato presso gli uffici dell'amministrazione periferica, nei mesi scorsi ha condotto opportune interlocuzioni con la competente direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, individuando specifiche soluzioni finalizzate a semplificare la procedura informatizzata, anche a seguito di approfonditi e proficui momenti di confronto con le organizzazioni sindacali.
  Ciò ha determinato ulteriori miglioramenti tecnici e gestionali, consentendo agli uffici di nominare – alla data dell'11 settembre 2023 – su oltre l'88 per cento dei posti disponibili.

Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.


   PORTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la stipula di numerose convenzioni multilaterali e bilaterali di sicurezza sociale lo Stato italiano ha garantito, a partire dagli anni ’50 del secolo scorso e fino agli anni 2000, un buon livello di tutela previdenziale a favore dei lavoratori italiani emigrati all'estero;

   nonostante la ripresa dei flussi migratori in entrata e in uscita, è sostanzialmente sospesa l'attività dello Stato italiano per garantire ai cittadini italiani residenti – o che si recano – all'estero e agli stranieri che immigrano in Italia una adeguata tutela socio-previdenziale in regime internazionale;

   la maggioranza delle convenzioni sono state stipulate, tranne alcune eccezioni, negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, come ad esempio quella con il Brasile che risale al 1977, quella con l'Argentina al 1984, con l'Uruguay al 1985, con il Venezuela al 1991, con gli USA al 1978, con il Québec al 1979, con la ex Jugoslavia addirittura al 1961. Si tratta di convenzioni obsolete nello spirito, nei contenuti e nella forma, che non tutelano più adeguatamente diritti e interessi o doveri dei futuri pensionati perché non tengono conto delle evoluzioni, talvolta radicali, delle legislazioni e dei sistemi previdenziali dei Paesi contraenti;

   con la presente interrogazione si intende rilevare, in particolare, che l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile è entrato in vigore il 26 febbraio 1965, mentre il protocollo aggiuntivo, che regolamenta gli aspetti della sicurezza sociale previsti dagli articoli da 37 a 43 dell'Accordo di emigrazione, è entrato in vigore il 3 agosto 1977. Si tratta di un accordo obsoleto che non è stato ancora rinnovato, nonostante i negoziati tra i due Paesi avvenuti negli anni '90 per realizzare il necessario aggiornamento;

   l'Accordo bilaterale in vigore tra l'Italia e il Brasile esclude dal campo di applicazione soggettivo, e quindi da ogni tutela previdenziale, sia i dipendenti pubblici che i liberi professionisti i quali, tra l'altro, non possono totalizzare i periodi di contribuzione versati nei due Paesi al fine di maturare un diritto previdenziale, creando così una disparità di trattamento con i dipendenti privati – che è stata invece sanata dai regolamenti comunitari di sicurezza sociale;

   l'Accordo non prevede la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di totalizzare i contributi versati in Paesi terzi; non contempla nel campo di applicazione ratione materiae i trattamenti di disoccupazione e le prestazioni familiari; è un accordo disorganico e a volte ambiguo per quanto riguarda l'applicabilità della tutela sanitaria, mentre servirebbero disposizioni più complete e chiare in materia di assistenza medica, farmaceutica, protesica, odontoiatrica, ambulatoriale e ospedaliera;

   sono ripetute le proteste da parte di gruppi di professori universitari e di liberi professionisti italiani in Brasile e brasiliani in Italia i quali segnalano il problema alle autorità competenti dei due Paesi, evidenziando come l'esclusione dei dipendenti pubblici e dei liberi professionisti rappresenti una violazione di elementari diritti sociali e una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori e un deterrente alla mobilità e allo scambio scientifico e professionale tra i due Paesi –:

   se i Ministri interrogati non ritengano improcrastinabile – alla luce della evoluzione dei sistemi previdenziali italiano e brasiliano dal 1977 a oggi, dello sviluppo di nuove mobilità internazionali, delle carenze dell'Accordo di sicurezza sociale in vigore in materia di soggetti e rischi tutelati, nei settori previdenziale, assistenziale e sanitario, della necessità di includere nel campo di applicazione soggettivo dell'Accordo i dipendenti pubblici e i liberi professionisti – l'avvio dei negoziati per il rinnovo dell'Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Brasile che contempli il necessario aggiornamento normativo e assicurativo e la copertura previdenziale dei dipendenti pubblici e dei liberi professionisti.
(4-01186)

  Risposta. — Il Governo è pienamente consapevole dell'importanza di assicurare un'adeguata tutela previdenziale ai cittadini italiani residenti all'estero.
  Come da Lei sottolineato, nel caso del Brasile, il protocollo sulla sicurezza sociale in vigore presenta alcuni aspetti da approfondire, relativi al campo di applicazione e ai differenti regimi di tutela riconosciuti.
  L'aggiornamento dell'accordo, con l'eventuale estensione delle tutele previdenziali a nuove categorie e la totalizzazione dei contributi versati in Paesi terzi, rappresenta una sfida complessa. Non sono poche, infatti, le difficoltà legate al coordinamento tra sistemi previdenziali eterogenei e alla quantificazione e copertura degli oneri finanziari.
  Per questo la Farnesina è in contatto con il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali per approfondire le implicazioni di natura giuridica e finanziaria, al fine di valutare la fattibilità di un riavvio dei negoziati con le autorità brasiliane.
  

La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.


   SERRACCHIANI, GIANASSI, SARRACINO, SCOTTO e DE LUCA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'isola di Nisida ospita l'istituto penale per i minorenni di Napoli, l'unico, insieme a quello di Casal del Marmo di Roma, destinato ad accogliere sia ragazzi sia ragazze detenute;

   isolata dal contesto urbano, trovandosi in una piccola isola nel golfo di Napoli collegata alla terraferma da un istmo, si tratta di una struttura che è stata trasformata nel tempo da casa di rieducazione, destinata anche a minori e ragazzi sottoposti a misure amministrative, prima in Istituto di osservazione minorile e, dalla fine degli anni '80, in Istituto penale minorile;

   all'interno dell'istituto è presente un teatro, una struttura di grande valore e bellezza, che però è chiusa da tempo per inagibilità, donata e fortemente voluta da Eduardo De Filippo, perché si utilizzasse il teatro, il suo linguaggio e la sua cultura quali strumenti di crescita, di inclusione sociale e di prevenzione della devianza minorile; un presidio dunque, di cultura e di socialità, oggetto a seguire anche dell'impegno del figlio Luca De Filippo e della fondazione De Filippo;

   il valore dell'esperienza teatrale negli istituti di pena minorili è riconosciuto quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, per favorire, nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, nonché a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

   si apprende che, oltre al Ministero della giustizia, comune e regione, anche una cordata di imprenditori del FAI e l'Università di Napoli si stiano interessando per riportare in vita il teatro, e che uno dei fondamentali ostacoli sia quello dei costi –:

   se i Ministri interrogati non ritengano di doversi attivare con sollecitudine al fine di adottare le iniziative di competenza sia finanziarie sia organizzative necessarie a ripristinare l'agibilità del teatro dell'Istituto penale per minorenni di Nisida.
(4-01328)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, riferita l'attuale situazione di inagibilità del teatro interno all'istituto penale per minorenni di Nisida, avanza quesiti in ordine agli eventuali interventi volti al ripristino della struttura.
  Orbene, va evidenziato che il teatro dell'istituto penale per minorenni di Nisida è posto al livello seminterrato di un complesso edilizio che sorge nella parte più alta dell'isola, in prossimità dell'antico torrione di un castello già destinato a carcere borbonico.
  L'edificio può credersi in costruzione intorno ai primi del ‘900, come si evince da una planimetria dell'Agenzia del territorio, catasto storico del comune di Pozzuoli (1895-1905), ove il complesso è rappresentato col solo contorno senza campitura.
  La struttura versa in pessime condizioni: è crollata parte della copertura piana del livello sovrastante il teatro.
  Inoltre, la muratura perimetrale è notevolmente compromessa a causa dell'avanzato stato di corrosione delle barre usate per delle iniezioni armate, inappropriatamente effettuate in occasione di un intervento di rinforzo strutturale, risalente probabilmente agli anni ’80.
  Sono presenti diverse lesioni diffuse nella muratura e, più in particolare, in corrispondenza dei cantonali.
  Ciò premesso, ogni ipotizzabile intervento di recupero del teatro di Nisida, pertanto, postula la messa in sicurezza e il consolidamento statico del complesso edilizio in cui esso è inserito.

  Sul punto, nel 2021 fu valutato un progetto esecutivo di «Recupero e restauro conservativo del Teatro Eduardo» fatto redigere, dalla direzione dell'istituto penale per minorenni, da professionisti, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica elaborato dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata.
  Al riguardo, tuttavia, lo stesso Provveditorato, nell'esaminare la documentazione relativa al suddetto progetto, ebbe a rilevare talune criticità inerenti la nomina di un Rup, la valutazione della sicurezza secondo le norme tecniche per le costruzioni 2018, le misure dettate dalla normativa sulla prestazione energetica degli edifici.
  Successivamente, in data 4 agosto 2021, lo stesso provveditorato delle opere pubbliche ha inviato al centro giustizia minorile per la Campania la stima dei costi dei servizi di ingegneria per il «rilievo con restituzione BIM, verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica nonché per la redazione di progetti di fattibilità tecnico-economica di adeguamento strutturale edifici del comprensorio di Nisida». La stima ha riguardato anche la palazzina contenente il teatro.
  Tutto ciò precisato, certamente l'amministrazione ben auspica il ripristino del teatro, sia per il suo valore storico che per l'alto pregio istruttivo che potrebbe svolgere per i giovani detenuti e concreto è l'impegno per un risultato positivo.
  È, infatti, evidente che la funzione rieducativa della pena si declina e viene garantita anche dalle attività culturali che possono essere svolte all'interno degli istituti penitenziari.
  Il preposto DGMC, pertanto, ben segue la questione e ha previsto, nella programmazione 2023-25, lo stanziamento di una somma di euro 1.188.220 per «IPM NISIDA - Ristrutturazione teatro con deposito e servizi adiacenti», relativamente all'annualità 2024.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   TASSINARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento atte a prevenire il contagio da COVID-19, l'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 ha sospeso per l'intera durata dello stato di emergenza i termini dei procedimenti amministrativi e prorogato gli effetti degli atti amministrativi in scadenza fino a 90 giorni dopo la cessazione del ridetto stato di emergenza;

   in materia di formazione obbligatoria di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, in coerenza con le disposizioni sopra citate, la mancata effettuazione dell'aggiornamento non precludeva lo svolgimento dell'attività lavorativa che avrebbe dovuto riprendere dopo la fine dell'emergenza sanitaria;

   l'ispettorato nazionale del lavoro, anche in forza dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021 che ha previsto il rafforzamento dei controlli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 13), sta procedendo a controlli documentali sull'adempimento degli obblighi di formazione obbligatoria relativi agli ultimi cinque anni: detti controlli stanno riguardando, fra le altre, piccole attività con rischi bassi come ad esempio mercerie, negozi di abbigliamento, farmacie, parafarmacie, parrucchiere, profumerie, cartolibrerie, bar, etc.;

   le verifiche documentali effettuate in micro-attività (anche con un solo dipendente) hanno portato alla irrogazione ai datori di lavoro di numerosissime e cospicue sanzioni (per un importo di 1.500,00 euro in alternativa all'arresto da due a quattro mesi), per l'omessa formazione dei lavoratori assunti durante il periodo della pandemia, lavoratori per i quali il rilascio del relativo attestato di formazione della sicurezza sul lavoro risultava successivo all'assunzione, ovvero per aver il datore di lavoro ottenuto l'attestato del corso di formazione di Rspp (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) in una data posteriore rispetto all'apertura dell'attività o alla stesura del documento di valutazione dei rischi (sanzione pecuniaria di circa 1.800 euro);

   ciò è avvenuto in ragione delle sospensioni e dei ritardi nell'approntare i corsi di formazione da parte degli enti di formazione preposti, a causa della pandemia da COVID-19 –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al riguardo.
(4-01173)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si ritiene necessario ricordare che la materia della salute e della sicurezza sul lavoro rientra tra le priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  A tal proposito, si rappresenta che l'attività di vigilanza effettuata dall'ispettorato nazionale del lavoro viene svolta sulla base delle direttive contenute nel documento di programmazione ispettiva, emanato annualmente e a seguito di un'attenta attività, basata, anche, sull'analisi delle banche dati disponibili e sull'accurata conoscenza del territorio.
  L'obiettivo del documento di programmazione ispettiva è di indirizzare le verifiche verso settori nei in termini di efficienza, risulta maggiormente probabile l'accertamento di fattispecie di lavoro nero e/o irregolare, nonché di violazioni delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Tenuto conto che la maggior parte degli infortuni sul lavoro è causata, direttamente o indirettamente, da carenze nell'assolvimento degli obblighi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori riveste particolare importanza, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, la verifica sulla corretta formazione e informazione dei lavoratori presenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico sicurezza sui lavoro).
  Non a caso, stante la citata
ratio dei relativi obblighi, la mancata formazione dei lavoratori e la violazione dell'articolo 37 del testo unico sicurezza è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o la pena alternativa dell'ammenda, mentre per le violazioni che riguardano più di 5 addetti, la sanzione amministrativa risulta raddoppiata e sopra i dieci lavoratori triplicata.
  Con specifico riferimento all'oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, durante la situazione eccezionale caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le FAQ pubblicate sulla sezione dedicata del proprio sito istituzionale, aveva fornito indicazioni inerenti la possibilità, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, di rinviare temporaneamente il solo corso di aggiornamento, potendosi ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa, fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
  Il Ministero ha, altresì precisato che la formazione da svolgere
ex novo (a esempio in caso di assunzione di nuovo personale o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro) non poteva essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza, ove ne ricorressero i presupposti.
  Fermo quanto sopra, in riferimento alla formazione base dei lavoratori, l'Ispettorato nazionale ha fornito, nel tempo, diverse indicazioni operativa al personale ispettivo al fine di garantire uniformità di comportamento ai propri organi di vigilanza sul territorio nazionale.
  Infine, si rappresenta che in base ai dati trasmetti dall'Ispettorato nel mese di giugno 2023 risulta che, rispetto alle complessive 8.404 violazioni sinora irrogate in materia di salute e sicurezza sul lavoro dall'inizio del 2023, 2.146 sono relative all'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2009 (pari al 25 per cento).
  Le sanzioni in materia di formazione sono così distribuite fra i diversi settori: 25 per cento nel settore alloggio e ristorazione, 17 per cento in quello delle costruzioni, 14 per cento nel manifatturiero, 10 per cento nel commercio.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.


   TORTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   ogni giorno dagli organi di stampa si apprende di infortuni sul lavoro che portano a decesso;

   solo nel primo bimestre del 2023 gli incidenti mortali sono stati 100, mentre in regione Abruzzo nelle ultime 2 settimane i morti sono stati 2;

   la maggior parte delle morti bianche avvengono nel settore delle costruzioni e nel settore del trasporto/magazzinaggio;

   nella tarda mattinata del 21 aprile, ad Ortona, il camionista Massimo Carbonetti è deceduto nel piazzale esterno del Molino Casillo (ex Alimonti), mentre il 12 aprile a Teramo un operaio di 24 anni è morto precipitando in un cantiere aperto per la ristrutturazione di una chiesa sembrerebbe a causa del cedimento dell'impalcatura di metallo;

   a ciò si aggiunge che, secondo i dati Inail, nel primo bimestre 2023, nonostante si registri un calo degli infortuni sul lavoro rispetto all'anno precedente, sono in aumento le denunce di infortunio riguardanti i più giovani fino ai 24 anni;

   si registra sempre nel mese corrente un ennesimo incidente sul lavoro, nel pomeriggio del 13 aprile 2023, a Teramo, un operaio impiegato in un cantiere del centro è morto dopo essere precipitato per 10 metri da un'impalcatura. Il giovane Ibrahima Dramè deceduto aveva 25 anni;

   un bollettino che fa spavento e che si aggrava alla luce di tanti altri episodi. Il caso di Mark Canete Pepito di 41 anni morto dopo essere stato colpito alla testa dalle face dell'imbracatura e dal materiale caduto per poi essere stato sbalzato in acqua, nel porto di Ortona, come si legge nel quotidiano il «centro D'Abruzzo» assieme al tragico episodio del 12 dicembre 2022 in cui a perdere la vita, nel tentativo di spingere il proprio furgone fuori da un fossato, fu Franco D'Alessandro, originario di Pescara e corriere Amazon. Il giornale «La Repubblica» proprio nel mese corrente dedica uno spazio alle morti sui posti di lavoro ricordando la tragica morte di Dino, operaio abruzzese, morto in un'azienda che produce fuochi d'artificio nel teramano, facendo da schermo con il proprio corpo ad una esplosione e salvando il compagno di lavoro;

   gli incidenti da lavoro, anche quelli non mortali, spesso priva di abilità fisiche la vittima causando invalidità permanenti a cui si aggiungono le molteplici malattie che si contraggono sui posti di lavoro e che inficiano in maniera più o meno definitiva sulla vita delle persone compromettendo la quotidianità e la serenità non solo personale, ma anche dei propri cari;

   la sicurezza sul lavoro è un tema sul quale il Governo ha il dovere di intervenire rafforzando tutte le politiche per diminuire gli infortuni, a partire da maggiori controlli e ispezioni nei luoghi di lavoro, con politiche di prevenzione e formazione dei lavoratori, ma anche attraverso campagne di informazione;

   il decreto sul nuovo codice appalti è una occasione mancata per rafforzare le norme sulla sicurezza nei cantieri, considerando che in Italia, grazie alle risorse del PNRR, nei prossimi anni si registrerà una proliferazione di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente del grave problema delle morti sul lavoro e quali iniziative di competenza intenda mettere, urgentemente, in atto per assicurare maggiore sicurezza sui posti di lavoro e per tutelare la salute dei cittadini anche in vista della forte cantierizzazione che l'Italia registrerà nei prossimi anni per la realizzazione delle opere legate al PNRR.
(4-00911)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta
  quanto segue.
  La salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un tema di importanza fondamentale che il Governo, sin dal suo insediamento, ha inserito tra le priorità da affrontare. È stato, infatti, subito istituito il tavolo tecnico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che, ascoltando e valutando le proposte di tutti gli attori coinvolti, ha lo scopo di elaborare una proposta di revisione dell'impianto normativo vigente per renderlo più attuale, connesso al tessuto produttivo odierno.
  Si segnala altresì, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è fatto promotore della stimma di un protocollo di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Inail e Inl, volto a promuovere la cultura della sicurezza, nei luoghi di studio, vita e lavoro attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
  Per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo, si evidenzia che è stata intensificata l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale ed è in corso il rafforzamento delle strutture ispettive con l'innesto di nuovo personale qualificato: tra luglio e settembre 2023 sono stati assunti dall'ispettorato nazionale del lavoro 800 ispettori tecnici da destinare; agli uffici territoriali del lavoro, per i quali proprio recentemente è stato inaugurato un corso di 175 ore.
  In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, si rappresenta che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo in atto già diversi interventi normativi: come noto, un pacchetto di prime misure di intervento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia sul piano delle tutele assicurative sia per il mondo della scuola è contenuto nel decreto-legge n. 48 del 2023 ed è stato istituito un fondo per i familiari degli studenti: che sono rimasti vittime di infortuni mortali in occasione di attività formative successivamente al 1° gennaio 2018.
  Nell'ambito delle misture già messe in atto, si ricorda che è stato ulteriormente elevato il grado di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso l'ampliamento dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, ora non più obbligatoria nei soli casi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, ma anche qualora sia richiesta dalla valutazione dei rischi.
  In conclusione, si assicura che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a riservare la massima attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro nella consapevolezza che il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono diritti riconosciuti e garantiti dalla nostra Costituzione.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali: Claudio Durigon.