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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 21 marzo 2024

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La VI Commissione,

   premesso che:

    a seguito della rilevazione da parte dell'Istituto geografico militare dei comuni situati nella fascia di confine con la Svizzera, sono trapelate alcune discrasie interpretative tra le autorità fiscali di Italia e Svizzera, circa la corretta definizione dei «comuni di confine» e della platea di soggetti che avranno diritto alle disposizioni del «regime transitorio» contenuto all'articolo 9 del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 23 dicembre 2020, cioè circa il principio della tassazione esclusiva del reddito da lavoro in Svizzera;

    per le regioni di confine in cui risiedono i lavoratori transfrontalieri italiani questo tema è di prioritaria importanza, in quanto potrebbe avere pesanti impatti sui redditi degli stessi che sono già attivi in Svizzera per lavoro da anni, oltre che sui diritto ai ristorni fiscali in favore dei comuni di confine;

    in base all'articolo 1 dell'Accordo sulla tassazione dei frontalieri tra Italia e Svizzera del 1974, rimasto in vigore tra il 1° gennaio 1976 e il 31 dicembre 2023, «i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta»;

    l'articolo 2 sanciva che «Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei due Cantoni»;

    tali ristorni erano inizialmente pari al 40 per cento delle imposte totali versate dai frontalieri; la quota di ristorno fu poi abbassata al 38,8 per cento in virtù di un successivo protocollo d'intesa tra i due Stati siglato nel 1985;

    l'Accordo del 1974 tuttavia non prevedeva una definizione particolare di «lavoratore frontaliere» e nemmeno di «Comune di confine»;

    per questa ragione, ciascuno dei tre Cantoni svizzeri, in modo unilaterale, andò a redigere un proprio elenco di Comuni italiani di confine, includendo in ciascuna lista unicamente quei comuni che erano entro i venti chilometri dal confine tra l'Italia e il proprio Cantone e non entro i venti chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;

    in fase di erogazione dei ristorni, la Svizzera comunicava annualmente al Ministero delle Finanze l'elenco dei comuni beneficiari dei ristorni ed il numero dei frontalieri residenti su tali territori;

    l'Italia non ha mai provveduto a verificare tali dati, per quanto concerne i comuni di confine, inoltre non vi è mai stato un riconoscimento ufficiale della validità delle tre liste distinte decise unilateralmente dai Cantoni svizzeri;

    l'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale, con la Risoluzione 38/E del 28 marzo 2017, ha però chiarito il tema affermando che per l'Italia esisteva un unico elenco dei comuni di confine, formato da tutte quelle località che erano poste entro i venti chilometri tra i due Stati, senza dunque il requisito ulteriore che il comune fosse limitrofo al Cantone in cui lavorava il frontaliere;

    per questa ragione, un frontaliere che ad esempio viveva in un comune posto entro i venti chilometri dal confine con il Grigioni e lavorava in Ticino, veniva considerato dall'erario italiano come un frontaliere avente diritto alla tassazione esclusiva del reddito in Svizzera, in linea con il citato articolo 1 dell'Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 1974. (cfr. Agenzia delle entrate, risposta n. 171/2023; Agenzia delle entrate, circolari n. 1 del 3 gennaio 2001, par. 1.2.2, n. 15/E del 1° febbraio 2002, par. 13, n. 2/E del 15 gennaio 2003 e n. 25/E del 18 agosto 2023, par. 2.4.1);

    in base al paragrafo 2 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo, al frontaliere sarà permesso di non rientrare al proprio domicilio in Italia per un massimo di 45 giorni in un anno, pur mantenendo in questo modo l'applicabilità della definizione di «frontaliere con rientro giornaliero»;

    la Svizzera stabilì che con «lavoratore frontaliere» si dovesse intendere unicamente il lavoratore con il rientro giornaliero;

    per Italia e per l'Europa è «frontaliere» chi rientra al proprio domicilio giornalmente o almeno settimanalmente;

    per diversi anni si è dunque proseguito con questa differente interpretazione da parte di Italia e Svizzera circa l'elenco dei comuni di confine e del rientro giornaliero o settimanale;

    il 23 dicembre 2020 è stato siglato tra Italia e Svizzera il nuovo Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, entrato in vigore il 17 luglio 2023 ed applicabile a partire dal 1° gennaio 2024;

    a differenza del vecchio Accordo del 1974, l'Accordo del 2020 contiene una definizione molto precisa tanto di «lavoratore frontaliere» quanto di «Comune di confine»;

    in particolare, in base all'articolo 2, con «frontaliere» si intende un soggetto che:

     risiede in un comune ubicato, in tuo o in parte, entro i venti chilometri dal confine tra Italia e Svizzera;

     lavora in un'area di frontiera dell'altro Stato (cioè, nel caso dei frontalieri italiani, in Ticino, Grigioni o Vallese); rientra in linea di principio al proprio domicilio principale ogni giorno;

    il 23 dicembre 2023, le Autorità di Italia e Svizzera hanno poi siglato un Accordo amichevole definendo con esattezza l'elenco dei comuni svizzeri e italiani di confine, includendo appunto tra essi tutte quelle località poste entro i venti chilometri dal confine tra i due Stati, dunque in perfetta ottemperanza del dettato dell'articolo 2;

    l'articolo 3 definisce come verranno tassati redditi di quei frontalieri che rispondono alla definizione data dell'articolo 2 e che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (quindi dal 18 luglio 2023 in avanti). In particolare essi pagheranno in Svizzera l'imposta fiscale nella misura dell'80 per cento delle aliquote ordinarie. Il reddito verrà poi imposto a tassazione anche in Italia, la quale eliminerà la doppia imposizione per il tramite del riconoscimento del credito di imposta;

    in base all'articolo 7, la Svizzera invierà all'Italia, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati anagrafici e reddituali dei frontalieri che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo;

    lo stesso avverrà anche per i cosiddetti «frontalieri non fiscali» cioè per quei frontalieri che hanno il rientro settimanale tra Italia e Svizzera o che non risiedono nei comuni italiani di confine; anche questi soggetti, infatti risultano imponibili fiscalmente anche in Italia per effetto delle disposizioni previste dalla Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni;

    come noto, l'articolo 9 del nuovo Accordo del 2020 disciplina un regime transitorio in favore dei cosiddetti «vecchi frontalieri». In particolare viene specificato al paragrafo 1 che: «nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente dell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere, restano imponibili soltanto in Svizzera»;

    i paragrafi 2 e 3 specificano inoltre che: «ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani»;

    l'articolo 9 sul regime transitorio non fornisce una definizione specifica di vecchio frontaliere, motivo per cui risulta pienamente applicabile anche per questo articolo la definizione data all'articolo 2, dove infatti si specifica che «ai fini del presente Accordo» con lavoratore frontaliere si intende proprio un soggetto attivo per lavoro nell'area di frontiera svizzera, residente in qualsiasi comune di confine contenuto negli elenchi sanciti dall'Accordo amichevole del 23 dicembre 2023, con rientro giornaliero in linea di principio;

    in base dunque all'articolo 9 del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri, con «vecchi frontalieri» si dovrebbe intendere tutti quei lavoratori che erano già attivi per lavoro in Ticino/Grigioni/Vallese, in un arco temporale compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, con residenza fiscale in qualsiasi comune di confine, esattamente in linea con quella che è sempre stata la visione italiana del tema, con rientro giornaliero o almeno settimanale;

    al contrario, i tre Cantoni svizzeri, nelle proprie direttive d'applicazione, hanno indicato che andranno a considerare quali «vecchi frontalieri» soltanto coloro che hanno già lavorato nel periodo indicato, vivendo però in un comune presente nelle vecchie liste, stilate unilateralmente, del 1974, cioè in un comune posto, secondo loro rilevazione, entro i venti chilometri dal confine tra l'Italia e quel Cantone specifico e rientrante nei loro elenchi e che rientravano giornalmente;

    trattasi questa, di una forzatura che metterà sotto pressione i redditi percepiti in Svizzera da parte di diverse centinaia di lavoratori che sono frontalieri da diversi anni e che nel tempo, in modo corretto, non hanno dichiarato il proprio reddito da lavoro in Italia. Inoltre in questo modo potrebbe ridursi anche la quota dei ristorni che i tre Cantoni devono pagare all'Italia (si tratta, ad esempio, del caso di tutti quei frontalieri residenti in comuni confinanti col cantone Grigioni che lavorano da anni in Canton Ticino con il rientro giornaliero e che ora si vedrebbero inquadrati all'improvviso come dei «nuovi frontalieri», in quanto i loro Comuni non erano presenti nella vecchia lista del Canton Ticino stesso ma solo in quella del Canton Grigioni o di quei frontalieri residenti in comuni nelle province di Monza e Brianza situati nella fascia dei 20 chilometri ma mai inseriti nelle liste svizzere);

    tale distorsione è resa poi ancora più gravosa dall'articolo 7 del nuovo Accordo, il quale, come detto, prevede lo scambio di dati tra Autorità fiscali limitatamente ai «nuovi frontalieri». Se i soggetti di cui sopra non verranno riconosciuti quali «vecchi frontalieri» dai Cantoni svizzeri, essi verranno pertanto imposti fiscalmente in Svizzera all'80 per cento delle aliquote ordinarie, con poi l'invio dei dati reddituali all'Agenzia delle entrate, utili per la tassazione del reddito in Italia;

    trattasi di Accordi bilaterali e che è necessario negoziare con le autorità svizzere,

impegna il Governo:

   ad intervenire al fine di chiarire le discrasie interpretative tra le autorità fiscali di Italia e Svizzera, circa la corretta definizione dei «comuni di confine» e della platea di soggetti che avranno diritto alle disposizioni del «regime transitorio» contenuto all'articolo 9 del nuovo Accordo sulla tassazione dei frontalieri del 23 dicembre 2020, confermando quanto già esplicitato dall'Agenzia delle entrate – Direzione Centrale, con la Risoluzione 38/E del 28 marzo 2017, riaffermando definitivamente che per l'Italia esiste un unico elenco dei comuni di confine, formato da tutte quelle località che sono poste entro i venti chilometri tra i due Stati, senza dunque il requisito ulteriore che il Comune fosse limitrofo al Cantone in cui lavora il frontaliere;

   a chiarire altresì che per la definizione di «vecchio frontaliere», anche in virtù della normativa comunitaria, l'espressione «lavoratore frontaliere» designi qualsiasi lavoratore occupato sul territorio di uno Stato membro e residente sul territorio di un altro Stato membro (criterio politico), dove torna in teoria ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale così come previsto dall'articolo 9 del nuovo Accordo del 2020 secondo cui «tutti quei lavoratori che erano già attivi per lavoro in Ticino/Grigioni/Vallese, in un arco temporale compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, con residenza fiscale in qualsiasi Comune di confine») esattamente in linea con quella che è sempre stata la visione italiana del tema, con rientro giornaliero o almeno settimanale;

   a garantire ai frontalieri, già titolari di regolare permesso prima del 17 luglio 2023, che vivono nei comuni nella fascia di confine dei 20 chilometri di cui alla rilevazione di IGM e inseriti nella lista di cui all'accordo amichevole tra Mef e Dipartimento Finanze elvetico, pari od equanime trattamento fiscale rispetto a tutti gli altri vecchi frontalieri di cui all'articolo 9 dell'Accordo sul «regime transitorio»;

   ad adottare iniziative, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, volte a prevedere per i comuni di residenza dei frontalieri di cui al punto precedente la possibilità di beneficiare dei ristorni previsti dal nuovo accordo.
(7-00207) «Centemero, Candiani, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Billi, Bordonali, Cecchetti, Comaroli, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giglio Vigna, Zoffili».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   ZANELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   Antonio Angelucci, deputato della Lega, imprenditore della sanità ed editore dei quotidiani «Il Tempo», «Il Giornale» e «Libero» come parlamentare ha due primati: il più ricco con 3,334 milioni e il più assenteista, finora è risultato presente in appena 13 occasioni, lo 0,25 per cento delle presenze in aula;

   risulta comunque molto generoso con le erogazioni liberali ai partiti, nel 2021 ha versato nella casse di Forza Italia, partito nel quale militava, 80 mila euro – sei versamenti fatti nello stesso giorno – alla Lega, invece, nel 2022, ha versato 50 mila euro e 9.900 nel 2023;

   ora, dopo aver ampliato a dismisura il suo impero nella sanità, medita di ampliarlo nei media, dopo i tre quotidiani, Libero, Giornale e Tempo, probabilmente a breve acquisterà anche la storica agenzia Agi di proprietà dell'Eni, la seconda per importanza;

   secondo quanto si apprende, l'operazione di acquisto è a un passo e regista dell'operazione sarebbe Mario Sechi, ex direttore della stessa testata, passato a dirigere Libero e per alcuni mesi portavoce della Presidente del Consiglio Meloni;

   l'Agi è controllata dal 1965 dall'Eni, gigante petrolifero ed energetico, multinazionale controllata dallo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e finanza, azienda che storicamente ha sempre investito e tuttora investe – indirettamente e direttamente – sulla gran parte dei maggiori mezzi di informazione italiani;

   l'Agi è da oltre 70 anni un punto di riferimento dell'informazione italiana e ha sempre assicurato un notiziario di qualità e pluralista, oggi ha 70 giornalisti;

   l'affare potrebbe essere definito a giugno (dopo le elezioni europee) e perfezionato entro la fine dell'anno, con il cambio di proprietà che diventerebbe effettivo nel 2025. Prima di allora ci dovrebbe essere un taglio degli organici con una serie di prepensionamenti, con l'uscita di 14 dei 70 giornalisti attualmente in organico;

   è solo un rumor ma indicativo ad avviso dell'interrogante dei tempi che corrono e della commistione tra stampa e Governo, intanto l'assemblea dei redattori dell'Agenzia giornalistica Italia torna ad esprimere preoccupazione in merito alle voci sulla vendita, mai ufficialmente smentita da parte della proprietaria Eni. Al Comitato di redazione sono stati affidati 5 giorni di sciopero, che si riserva di convocare nei tempi e nelle modalità che riterrà opportuni se non arriveranno risposte ufficiali da parte dell'azienda;

   l'assemblea comunque resta formalmente aperta;

   questa vicenda, di commistione tra politica, imprenditoria e mass-media a giudizio dell'interrogante sembra l'esempio plastico del «principio della rana bollita»: si tratta di una teoria che si fonda su una straordinaria metafora usata da Chomsky attraverso la quale viene evidenziato come i cittadini accettino la scomparsa di valori fondanti della comunità, il deterioramento culturale, la deriva sociale, i soprusi, le angherie ecc. in maniera assolutamente passiva. È una metafora che invita a pensare a un pentolone d'acqua dove all'interno c'è una rana, con la fiamma sotto la pentola. L'acqua lentamente si riscalda e da fredda diventa tiepida. La rana però non se ne cura e trovandola ancora gradevole continua a nuotare. La temperatura sale e l'acqua si riscalda sempre più. La rana si stanca ma continua a nuotare. La temperatura sale ancora, l'acqua adesso è calda ma la rana non ha forza di reagire, la sopporta fino a quando, stremata, cessa di muoversi, perde i sensi e infine muore bollita –:

   se il Governo, per quanto di competenza, non ritenga di dover adottare tutte le misure necessarie affinché un altro patrimonio dell'informazione non venga fatto oggetto di quello che ad avviso dell'interrogante configurerebbe un manifesto conflitto di interessi tra politica e informazione, anche in considerazione del controllo del Ministero dell'economia e delle finanze sull'Eni, sia in forza della partecipazione diretta, sia attraverso Cassa depositi e prestiti.
(4-02548)

AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FORATTINI, SIMIANI, GHIO e BAKKALI. — Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali – Zes indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 a favore delle regioni in transizione), di Zone logistiche semplificate (Zls), volte a favorire lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali; con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) tale quadro normativo è stato integrato, modificando il regime giuridico delle Zls e prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate»). In queste ultime si contemplano, per le nuove imprese e per quelle già esistenti che operano nelle Zls, risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Tfue;

   risulta all'interrogante che le regioni interessate abbiano già individuato i territori e deliberato l'istituzione delle predette zone, in Lombardia, le aree portuali fluviali di Mantova e Cremona;

   tuttavia, a fronte di queste richieste da parte dei competenti enti territoriali, a oggi è stata istituita ufficialmente, con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2022, soltanto la Zls del Veneto, quella che comprende – nel comune di Venezia – Porto Marghera, Campalto, Tessera, Murano, Arsenale e Tronchetto;

   la circostanza che una sola Zls sia stata istituita, tra le numerose istanze avanzate e poc'anzi menzionate, stride con le dichiarazioni di esponenti del Governo e con l'ottimismo che essi hanno ostentato circa l'approvazione da parte della Commissione europea di questi che – ai sensi del predetto articolo 107 Tfue – sono aiuti di Stato;

   il Governo – nell'omettere l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivi – rallenta le opportunità di sviluppo delle imprese presenti e, conseguentemente, la crescita sociale, economica, occupazionale ed infrastrutturale dei territori interessati –:

   a che punto sia l'istruttoria per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivi della Zls richiesta dalla regione Lombardia per il comune di Mantova;

   quali siano – conseguentemente – i tempi previsti per l'adozione del provvedimento.
(5-02185)

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DAVIDE BERGAMINI, CARLONI, BRUZZONE e PIERRO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   i decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 gennaio 2024, pubblicati lo scorso 8 febbraio 2024 sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2024, relativi all'attuazione dei decreti 4 luglio 2022 e 21 ottobre 2022 «Recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano”» sono stati emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha destinato il Fondo al sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano;

   gli incentivi previsti nei suddetti decreti però sono stati limitati alle sole imprese di ristorazione aventi il codice Ateco 56.10.11, (oltre a quelle della produzione di pasticceria fresca – codice Ateco 10.71.20, gelaterie e pasticcerie – codice Ateco 56.10.30), escludendo di fatto le imprese di ristorazione connesse alle aziende agricole che hanno, come noto, un differente codice Ateco (56.10.12);

   a parere dell'interrogante, tale esclusione sembra essere ingiustificata e non in linea con le previsioni di legge che non danno indicazioni specifiche in merito alla selettività dei soggetti beneficiari del provvedimento;

   a parere dell'interrogante, il rischio di questa impostazione è che non solo si vadano ad escludere gli agriturismi con ristorazione, ma si vadano a finanziare, anche strutture di ristorazione poco collegate con gli obiettivi generali della misura;

   si ricorda, peraltro, che un provvedimento similare emanato nel 2020 relativo ai «Fondo per la filiera della ristorazione» (decreto ministeriale del 27 ottobre 2020), diretto a riconoscere un contributo per gli acquisti effettuati nel periodo Covid, comprovati da idonea documentazione fiscale, di prodotti provenienti dalle filiere agricole e alimentari, inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche DOP è IGP, valorizzando la materia prima di territorio, aveva previsto l'applicazione del contributo anche gli agriturismi oltre ai ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agli alberghi con somministrazione di cibo;

   visti gli obiettivi dell'articolo 1, comma 868, della legge di bilancio 2022, è difficile ipotizzare l'esclusione di luoghi della ristorazione fortemente connessi con le produzioni DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e biologiche, punto di riferimento dell'enogastronomia italiana e del turismo collegato, visto che le aziende agrituristiche in base alle diverse leggi regionali, devono utilizzare nella ristorazione prodotto proprio o del territorio nella quasi totalità –:

   se non intenda prevedere, anche tramite circolare interpretativa, l'inserimento del codice Ateco 56.10.12, delle aziende agricole che praticano la ristorazione connessa alle attività di coltivazione e/o allevamento, tra le aziende beneficiarie del bando di accesso agli incentivi previsti dell'articolo 1, comma 868, della legge di bilancio per il 2022.
(5-02187)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta scritta:


   SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO e PAVANELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   in occasione dell'audizione presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) del 6 marzo 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha delineato la situazione energetica del Paese nei settori del gas naturale, del petrolio, e dell'energia elettrica;

   in riferimento al primo settore, il Ministro ha evidenziato che dall'analisi dei rischi sono emersi 102 potenziali rischi di natura politica, tecnica, economica, ambientale e sociale e 4 situazioni di crisi combinate; il Ministro ha affermato, quindi, che la realizzazione dei terminali di rigassificazione off-shore di Piombino e Ravenna nel breve termine e della linea Adriatica nei medio termine risulta essenziale per la mitigazione dei rischi individuati e per mantenere il sistema in sicurezza;

   un recente studio indipendente, condotto da Ecco think tank, confronta tre scenari di domanda di gas in Italia e in Europa al 2030 (Late Transition, Fit for 55/PNIEC 2023, G7), con differenti ipotesi di evoluzione dell'infrastruttura gas valutate rispetto alla sicurezza, al rischio di stranded-costs e agli obiettivi climatici;

   lo studio mostra come l'attuale infrastruttura permette di soddisfare i requisiti di sicurezza per gli scenari di domanda più probabili (G7 e Fit for 55/PNIEC 2023), e solo nello scenario di late transition – molto improbabile – (che al 2030 vede una domanda gas superiore all'attuale), sarebbe necessario il rafforzamento della rete adriatica e un incremento del 50 per cento del Tap;

   inoltre, il volume delle esportazioni italiane verso l'Europa, nell'ipotesi di piena chiusura dei flussi russi, è stimato in tutti gli scenari tra i 6 e i 9 miliardi di mc/a, all'incirca gli stessi volumi esportati pre-Covid. Pertanto l'idea di esportare gas in Europa attraverso l'Italia non avrebbe senso perché non c'è, e non ci sarà in futuro, domanda gas europea sufficiente per giustificare nuove infrastrutture gas;

   eccessivi nuovi investimenti in infrastruttura gas esporrebbero il sistema a molteplici rischi, quali le ripercussioni sul costo della materia prima per famiglie e imprese, e distrarrebbero risorse pubbliche e private dallo scenario di decarbonizzazione che, come rivela lo studio, è quello in grado di garantire una maggiore sicurezza anche a fronte di instabilità geopolitiche –:

   se il Ministro interrogato intenda precisare in base a quali scenari di domanda e offerta di gas emerga che la realizzazione della linea adriatica risulti essenziale per la mitigazione dei rischi di sicurezza energetica nel medio termine e a quali potenziali rischi di natura politica, tecnica, economica, ambientale, e sociale specifici si riferisca.
(4-02539)

CULTURA

Interrogazione a risposta orale:


   COLOMBO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'anfiteatro romano di Rimini è uno dei più grandi anfiteatri romani per dimensioni; è stato eretto in età imperiale, nell'ambito di un contesto urbanistico che comprende anche l'Arco di Augusto e il Ponte sul Marecchia;

   nel 1913, nell'area archeologica dell'anfiteatro, è stato posto un vincolo che proibisce la possibilità di realizzare «qualsiasi costruzione»;

   tra il 1943 e il 1944, sono stati condotti dal comune di Rimini, con la collaborazione di alcuni privati cittadini, alcuni saggi di scavo che hanno permesso di ricostruire la planimetria del sito; nonostante il ritrovamento, l'anfiteatro non è stato adeguatamente tutelato e valorizzato;

   nel Secondo dopoguerra, il soccorso operaio svizzero ha donato alla popolazione riminese, per finalità sociali e assistenziali, tredici baracche in legno, collocate nell'area archeologica dell'anfiteatro; le strutture rappresentano il nucleo originario del futuro Centro educativo italo svizzero, fondato il 1° maggio 1946;

   nel 1969, l'allora sindaco di Rimini, Walter Ceccaroni, si è assunto con la soprintendenza regionale l'impegno formale, rimasto inattuato, per «trasferire, allorché sarà necessario, la sede del Centro educativo italo-svizzero in un'altra ubicazione diversa dall'attuale»;

   negli anni Settanta sono stati abusivamente eretti nell'area archeologica i primi edifici in muratura, ampliati negli anni e tuttora esistenti;

   negli anni Novanta, è stato realizzato un percorso verde tra i resti dell'anfiteatro ed è stato possibile rimuovere l'impianto di distribuzione di carburanti, che occupava una parte dell'area; interventi, a parere dell'interrogante, totalmente insufficienti per valorizzare adeguatamente il sito, sotto il profilo culturale, economico e turistico –:

   quali azioni intenda intraprendere, per quanto di competenza, il Ministro interrogato anche attraverso l'attività di impulso e coordinamento con le altre istituzioni competenti, a partire dal comune di Rimini, per la piena valorizzazione e fruibilità dell'area archeologica dell'anfiteatro, anche al fine di assicurare una diversa ubicazione al Centro educativo italo-svizzero per il proseguimento delle sue attività in ambito sociale, scolastico e assistenziale.
(3-01093)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'espansione dell'industria estrattiva in Mozambico determina gravi ripercussioni per la sicurezza della popolazione civile, nonché per l'ambiente e il clima;

   la multinazionale francese TotalEnergies vorrebbe riprendere i lavori di costruzione del progetto per la liquefazione di gas naturale Mozambique LNG, interrotti ad aprile 2021 a causa dell'acuirsi delle violenze iniziate nel 2017 con l'insurrezione armata che ha causato oltre 4 mila vittime e un milione di sfollati;

   in vista della ripresa dei lavori per Mozambique Lng, fortemente voluta da Total e che vede la partecipazione di Saipem (Gruppo Eni) alla realizzazione del progetto, aumentano le preoccupazioni per la sicurezza dell'area;

   l'italiana Eni è già attiva nell'area con il progetto offshore Coral South Flng, ma soprattutto è capofila insieme ad ExxonMobil del progetto Rovuma Lng, opera dal valore stimato di 30 miliardi di dollari che prevede la realizzazione di un impianto su terraferma per il processamento e l'export del gas proveniente da 24 pozzi sottomarini;

   i progetti legati allo sfruttamento del gas oltre a impattare negativamente sui diritti umani e le condizioni sociali della popolazione, faranno aumentare le emissioni del Mozambico, acuendo una crisi climatica che sta facendo già sentire i suoi effetti nel Paese sotto forma di eventi estremi;

   a maggio 2023, un rapporto sui diritti umani commissionato dalla stessa TotalEnergies afferma che il senso di frustrazione diffuso tra le comunità impattate dall'espansione dell'industria estrattiva sia tra i fattori su cui possono far leva gli insorti e i progetti estrattivi potrebbero diventare l'obiettivo di attacchi terroristici;

   va sottolineato che i proventi del petrolio e del gas per il popolo del Mozambico sono quasi irrilevanti;

   la Sace e la CDP, prima dell'interruzione del suddetto progetto, avevano scelto di supportare la realizzazione del Mozambique Lng, vi è dunque il rischio, ad avviso dell'interrogante, che oltre alle gravi ripercussioni sociali e ambientali, un considerevole ammontare di soldi pubblici italiani sarà esposto a rischio, dato che sarà difficile che banche e multinazionali finanzino il progetto senza il coinvolgimento delle agenzie di credito all'esportazione come la Sace;

   tra i progetti garantiti da Sace figurano proprio Coral South Flng di Eni, con una garanzia di 700 milioni di euro, e, potenzialmente, Mozambique Lng con 950 milioni di euro;

   a giugno 2021, l'associazione ReCommon ha chiesto l'accesso alle informazioni ambientali e sociali su cui si basa la valutazione di Sace per le garanzie in favore di Eni (Coral South) e Saipem (Mozambique) e nonostante il giudice amministrativo abbia riconosciuto il diritto di accesso ai documenti, per quanto risulta all'interrogante gli stessi non sarebbero ancora stati consegnati a ReCommon;

   mentre CDP avrebbe confermato l'esistenza di «potenziali impatti ambientali per la biodiversità e per i rischi di inquinamento marino» e dei rischi legati a «diversi atti di violenza di gruppi armati», Sace sembra voler continuare a non adempiere a quanto disposto;

   su quanto esposto occorre un interessamento immediato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal momento che la questione non riguarda solo il buon utilizzo di risorse pubbliche per progetti così impattanti, ma un rapporto non predatorio con la popolazione del Mozambico –:

   quali iniziative intendano assumere affinché Sace renda pubblici i documenti sulla valutazione d'impatto ambientale e sociale delle proprie garanzie all'attività estrattiva in Mozambico, soprattutto alla luce della ripresa degli attacchi delle formazioni islamiste e i gravi conseguenti rischi per la popolazione civile;

   se Sace e CDP intendano confermare il supporto finanziario al progetto Mozambique Lng di TotalEnergies.
(4-02543)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 26 gennaio 2024 i procuratori della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Perugia hanno inviato una lettera al Ministro della giustizia per evidenziare le notevoli criticità relative al funzionamento di «App», l'applicativo per l'attuazione del processo telematico;

   App è l'applicativo unico di gestione del processo penale telematico, per il governo dei flussi procedurali e documentali esterni e interni agli uffici giudiziari, che vanno dall'iscrizione della notizia di reato fino all'udienza preliminare esclusa (obiettivo PNRR M1C1-38, riforma 1.8);

   App è progettato per consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma digitale e il deposito telematico dei provvedimenti penali, rendendo telematici tutti i flussi procedimentali, dall'iscrizione della notizia di reato all'udienza preliminare esclusa, integrandosi con il Pdp e il portale delle notizie di reato. L'applicativo prevede tutte le funzionalità per garantire la redazione di atti nativi digitali, gli scambi telematici bidirezionali tra i diversi uffici giudiziari coinvolti e l'integrazione con i portali (PNdR e Pdp) per la ricezione automatizzata degli atti, dei file multimediali e dei relativi dati strutturati;

   aldilà delle legittime aspettative, nella lettera i procuratori rilevano che «nonostante gli sforzi profusi dagli uffici, il primo segmento telematico sul procedimento di archiviazione, non riesce a decollare»;

   in particolare, sempre secondo i procuratori, l'applicativo «ha rilevato criticità strutturali che incidono sul buon andamento dell'azione giudiziaria, non consentono di garantire compiutamente la segretezza interna delle notizie che lo rendono inidoneo a gestire la complessità dei progetti organizzativi e dell'operatività degli uffici di procura e gli effetti sono caduta di efficienza, rallentamento dei tempi di definizione dei procedimenti e inarrestabile formazione di arretrato»;

   il fallimento del Ppt e di App passa necessariamente per la tanto attesa digitalizzazione del processo penale, che ha comportato anche l'istituzione di un apposito dipartimento per la transizione digitale del Ministero della giustizia;

   la prima componente della missione n. 1 del PNRR, denominata «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», ha come obiettivo generale l'innovazione del Paese in chiave digitale, articolata in tre settori di intervento, tra i quali l'innovazione organizzativa della giustizia;

   la digitalizzazione del processo deve garantire uniformità e standardizzazione procedurali dovrebbe anche prevedere flessibilità per agevolare le diverse eccezioni e i casi d'uso specifici che potrebbero verificarsi durante la trasformazione delle procedure giudiziarie o in relazione a diverse soluzioni tecnologiche che potrebbero essere adottate o evolversi in futuro;

   il processo di trasformazione giudiziaria efficace ed efficiente nel sistema giudiziario italiano richiede una forte volontà politica, un approccio gestionale completo, un ampio coinvolgimento degli stakeholders e, per poter conseguire il proprio scopo e rispettare gli strumenti sovranazionali che l'hanno prevista normativamente, di impostarsi su un approccio collaborativo tra vari attori istituzionali: magistrati, CSM, Ministero della giustizia, DGSIA, cancellieri, avvocati e tutti i professionisti del diritto che interagiscono nel processo;

   solo attraverso una seria presa di posizione e la promozione di una strategia di informatizzazione realmente condivisa a tutti i destinatari del prodotto sarà possibile superare le sfide poste dall'innovazione tecnologica e garantire che il processo penale telematico si sviluppi in modo tale da rispettare e valorizzare le peculiarità del sistema giudiziario, migliorando al contempo l'accesso alla giustizia per tutti i cittadini;

   l'utenza di App patisce invero i continui blocchi dell'applicativo;

   da quanto appreso dall'interrogante anche il CSM il 15 marzo 2024 avrebbe espresso grave preoccupazione per il malfunzionamento di App –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte tutte le criticità evidenziate in premessa, in modo che l'applicativo App non comprometta il regolare svolgimento della giustizia penale italiana.
(4-02541)


   D'ALFONSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con l'interrogazione n. 3-00316 l'interrogante richiedeva un sollecito intervento del Ministro sull'istituto delle case di lavoro, che, nate con l'intento di favorire, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena ma sono ritenute ancora pericolose per la società, di fatto sono del tutto inadatte e prive di personale numericamente e professionalmente adeguato;

   recentemente, gravi fatti sono accaduti nella casa di lavoro di Vasto in Abruzzo, dove risulta che i poliziotti penitenziari e altri operatori sono state vittime di ripetute violente aggressioni;

   la struttura penitenziaria di Vasto è nata nel 1987 per ospitare, in 25 celle distribuite su tre piani, 75 detenuti di media sicurezza; poi il numero è stato elevato a 150 detenuti e poi ancora a oltre 180;

   nel 2013, con decreto ministeriale l'istituto è stato trasformato in casa di lavoro con annessa sezione circondariale, senza, però che venissero determinate le auspicate condizioni, normativamente orientate dalla legge n. 81 del 2014, di configurazione delle nuove attività lavorative destinate agli internati e volte al reinserimento sociale degli stessi;

   progressivamente, negli anni, la casa di lavoro ha subito un vero e proprio depauperamento di risorse umane e, quindi, di servizi erogati che ha comportato una carenza dell'organico del personale di polizia penitenziaria, costringendo gli agenti in servizio a svolgere turni prolungati, ben oltre le otto ore contrattualmente definite, carenza dei servizi specialistici di assistenza, mancata assegnazione di un direttore titolare della sede penitenziaria, che ha comportato successive designazioni ad interim da parte di titolari di altre sedi;

   la carenza di personale, in particolare di figure specializzate in assistenza ai detenuti, ai malati psichiatrici o ai tossicodipendenti acuisce in maniera particolare le problematiche all'interno di questi centri e rende estremamente difficoltoso gestire episodi, sempre più numerosi, di intemperanze commesse da parte degli internati;

   è evidente che l'amministrazione comunale di Vasto non può essere lasciata sola nel cercare di effettuare, nei limiti delle sue competenze, qualche intervento che migliori la fruibilità della struttura, come ha fatto fino adesso, ma è quanto mai urgente un intervento radicale da parte di tutti i livelli istituzionali –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, per quanto di competenza, come intenda attivarsi affinché vengano assicurate condizioni adagiate nella casa di lavoro di Vasto, restituendole dignità e garantendo la sicurezza di tutte le componenti della comunità penitenziaria attraverso la dotazione di una direzione titolare, il rafforzamento delle forze di polizia penitenziaria e delle unità dedicate ai servizi specialistici di assistenza alla persona e, nel contempo quali iniziative normative intenda adottare per una riforma dell'istituto delle case del lavoro finalizzate a consentire un effettivo reinserimento degli internati nella società dando piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione.
(4-02545)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ZINGARETTI, CASU, BARBAGALLO, GHIO, BAKKALI e MORASSUT. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la realizzazione della Fiber to the home (Ftth) è uno dei piani portanti della digitalizzazione dell'Italia da raggiungere tramite il PNRR;

   per raggiungere gli obiettivi relativi alle aree grigie (non totalmente a mercato) sono state finanziati interventi tramite Infratel con OpenFiber e Tim;

   la situazione è delicatissima e grande è l'allerta per le continue notizie riguardanti l'incapacità di OpenFiber di raggiungere gli obiettivi;

   al Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui compete la regia sul piano per le aree bianche a fallimento di mercato, OpenFiber ha chiesto più volte di rivedere la concessione del 2017. Da ultimo prevede la fine dei lavori non prima di settembre 2024;

   il percorso verso il conseguimento del target previsto per settembre 2024 risulta ancora lungo: il piano doveva garantire una copertura a circa 8,4 milioni di unità immobiliari, di cui circa 6,3 milioni in Ftth e 2,1 milioni in Fwa, per un totale di 7.413 comuni, A ciò si aggiungono i target finali di copertura delle sedi della pubblica amministrazione e delle aree industriali, pari ad una copertura di 29.895 beneficiari in tecnologia Ftth. A dicembre 2023, risultavano coperte in Ftth circa 3,4 milioni di unità immobiliari (54 per cento target finale) e 18.616 sedi di pubblica amministrazione e aree industriali (62 per cento target finale) per un totale di circa 3.859 comuni raggiunti dall'infrastruttura di rete;

   in particolare si rilevano criticità in Liguria, dove il tasso di avanzamento è fermo al 25 per cento, in Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Valle d'Aosta, dove non si supera il 50 per cento;

   molte sono le denunce di difficoltà a potersi connettere in molte zone del Paese e la difficoltà a reperire un quadro certo e veritiero della situazione;

   rilevanti appaiono le difficoltà finanziarie che tanto Open Fiber quanto Tim sembrano registrare nel rapporto tra remunerazione degli investimenti, pagamento del debito e sostenibilità finanziaria;

   al 31 dicembre 2023 sono state attivati da Open Fiber solo 240.578 clienti nelle aree bianche, sussidiate al 100 per cento con fondi pubblici a fronte di lavori contabilizzati per un importo di 1.783.781.431 euro;

   non è stato attivato il 40 per cento delle richieste ricevute e che verosimilmente in questi casi l'unità immobiliare dichiarata dove il servizio è attivabile in realtà non lo sia;

   OpenFiber ha dichiarato più di 1,6 miliardi di extracosti rispetto al bando iniziale (progetto Bul) relativo al piano aree bianche accumulando un ritardo superiore ai 4 anni;

   nelle aree bianche coperte da Fwa su un totale di 1.597.753 unità immobiliari dichiarate da OpenFiber figurano ad oggi solo 536 clienti attivi e quale sia il motivo di tale situazione;

   OpenFiber rischia di mancare il raggiungimento delle milestone previste dal PNRR per le aree grigie entro il giugno 2026;

   OpenFiber per il rifinanziamento del suo debito chiede una ulteriore iniezione di liquidità pari a 2,8 miliardi di cui 900 milioni da parte delle istituzioni pubbliche;

   OpenFiber ha chiesto al Governo di rendicontare come coperti anche i civici adiacenti a quelli previsti dal finanziamento PNRR ma non presenti nel disciplinare di gara ai fini del raggiungimento dei target del progetto Italia a 1 Giga e, in caso affermativo, ci si chiede se il Governo ritenga accettabile tale soluzione dalla Commissione europea;

   Infratel, pur avendo evidenza della situazione, non ha preso tempestivamente i dovuti provvedimenti e soprattutto non ha effettuato, in quanto concedente, i dovuti controlli –:

   di quali elementi dispongano in merito alla ricostruzione di cui in premessa e quali iniziative urgenti intendano porre in essere, in considerazione di quanto premesso, per evitare di perdere i fondi PNRR destinati alle infrastrutture digitali di nuova generazione.
(5-02186)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PROVENZANO, BARBAGALLO, MARINO, IACONO e PORTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la Sicilia sta attraversando un impattante periodo siccitoso, solo in parte mitigato dalle ultime piogge;

   i 25 invasi operativi presenti sull'isola hanno una capacità complessiva di oltre 980 milioni di metri cubi di acqua, ma ad oggi hanno una disponibilità più o meno di un terzo circa;

   un'altra parte di invasi esistenti non hanno capacità di raccolta o sono incomplete da un punto di vista infrastrutturale;

   a questo bisogna aggiungere che la mancanza di manutenzione e di pulizia degli alvei fa sì che la quota di fango presente negli invasi cresca, diminuendo la capacità di raccolta della preziosa risorsa anche per la vetustà degli impianti;

   per fronteggiare la crisi idrica la regione ha provveduto a nominare un commissario straordinario, con la predisposizione di un piano da 150 milioni di euro, senza però le corrispondenti coperture e soprattutto ha ipotizzato un piano di razionamento con tagli all'erogazione dell'acqua dal 10 fino al 45 per cento rispetto alla media;

   al momento, proprio a causa della carenza idrica, sono già 150 i comuni dell'isola nei quali l'acqua è razionata nella sua erogazione quotidiana, creando disagi e disservizi alle comunità locali;

   questo piano ha, inoltre, messo immediatamente in allarme, in particolare, il settore agricolo che rischia di affrontare un periodo estivo con una disponibilità di acqua limitata, che pregiudicherebbe un anno di lavoro con devastanti impatti produttivi e anche occupazionali;

   per la manutenzione degli impianti servirebbero circa un miliardo di euro e il mancato utilizzo appieno delle risorse del PNRR rappresenta un'oggettiva aggravante, anche perché sembrerebbero non esservi disponibili molte risorse;

   in considerazione della strutturalità del fenomeno siccitoso e degli inconfutabili mutamenti climatici che espongono la Sicilia ad affrontare situazioni di estrema difficoltà anche per il futuro, occorrerebbe un'adeguata programmazione di interventi infrastrutturali dedicati proprio a dotare la Sicilia di adeguate infrastrutture idriche senza disperdere l'indispensabile risorsa –:

   se il Ministro interrogato risulti essere a conoscenza delle criticità riportate in premessa e quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda adottare con la massima urgenza per affrontare le difficoltà legate alle contingente carenza idrica e per implementare risorse e investimenti per aumentare la capacità di raccolta, adeguando gli impianti e rendendoli più efficienti nell'interesse di un territorio, come quello siciliano, già duramente provato da un prolungato periodo di assenza di precipitazioni.
(5-02183)


   DE MARIA e MEROLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Passante di Mezzo rappresenta un'opera prioritaria per la mobilità della città metropolitana di Bologna;

   si tratta di un intervento di valore nazionale, essendo Bologna uno snodo fondamentale della viabilità del Paese;

   ad avviso dell'interrogante vanno messi in campo tutti gli adempimenti progettuali di competenza della società autostradale e del Ministero e deve essere ribadita la certezza del finanziamento da parte del Ministero, garantendo anche la realizzazione delle opere adduttive per l'area metropolitana ed il rispetto degli accordi stipulati dai vari Governi con regione ed enti locali –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire la realizzazione dell'opera.
(5-02184)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   LACARRA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da tempo le organizzazioni sindacali denunciano la grave carenza di organico del comando metropolitano di Bari dei vigili del fuoco. Una situazione che risulta aggravata dal turnover degli ultimi anni e dalle diverse procedure concorsuali di qualificazione interna e mobilità nazionali del personale ancora in via di risoluzione;

   come riferiscono le stesse organizzazioni sindacali, tale problematica ha raggiunto un livello talmente da mettere in crisi il sistema di soccorso per l'insufficiente dotazione del personale qualificato CS/CR. Infatti si fa notare come dal 2023, si è verificato un disallineamento fra i 26 posti resisi disponibili per il processo di mobilità nazionale del personale CS/CR verso il comando di Bari (circolare Dcrisum n. 70729 del 20 dicembre 2022) e gli esiti del processo di mobilità (circolare Dcrisum n. 8688 del 10 febbraio 2023) che prevedeva 9 unità in ingresso e 4 in uscita dal comando. In seguito a tali evoluzioni, la carenza organica è aumentata dal 16 al 20 per cento;

   con la circolare Dcrisum n. 68868 del 14 novembre 2023 si è avviata una mobilità nazionale con la previsione di una carenza di 34 unità CS/CR per il comando di Bari. Gli esiti dei processo di detta mobilità (circolare Dcrisum n. 72696 del 30 novembre 2023) porterebbero ad una previsione di 11 unità in ingresso e 2 in uscita;

   successivamente con il bando di concorso interno per la copertura dei posti CS/CR, D.M. interni del dipartimento dei vigili del fuoco n. 38 del 18 gennaio 2024, sono stati resi disponibili 4 posti per il comando a fronte dei 25 vacanti;

   il Comando metropolitano di Bari risulta essere fra quelli più complessi sul territorio regionale e nazionale, sede di tutti i nuclei specialistici, sede aeroportuale, distaccamento nautico oltre alle squadre specializzate e nuclei regionali/interregionali avanzati come ad esempio NBCR III, LPG, USAR-M;

   ad oggi, infatti, il suddetto comando può contare su 449 unità operative complessive a fronte di 488 previste dalla pianta organica, la quale, in comparazione con quella di altre sedi di simili dimensioni (ad esempio: Palermo 599, Firenze 528, Perugia 497, Genova 526), risulta comunque gravemente insufficiente;

   a tale carenza organica si aggiunge anche una grave carenza di automezzi di soccorso, nel contesto di un parco mezzi che già presenta problemi di vetustà;

   il 9 dicembre 2023, il sottosegretario Prisco insieme con il sottosegretario Gemmato, hanno assicurato, in visita al comando dei vigili del fuoco di Bari, l'impegno dell'esecutivo per il potenziamento dell'organico e dei mezzi;

   ad oggi tali promesse non risultano rispettate e il comando di Area Metropolitana denuncia serie difficoltà nel garantire un adeguato servizio pubblico di soccorso in una realtà territoriale estesa e complessa dal punto di vista naturale, antropico ed industriale, continuando a chiedere un intervento risolutivo finalizzato alla revisione della dotazione organica e a un incremento immediato di personale qualificato e vigili permanenti –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per garantire un incremento immediato di personale qualificato e vigili permanenti al comando di area metropolitana di Bari e una complessiva revisione della dotazione organica del medesimo comando.
(4-02540)

ISTRUZIONE E MERITO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, per sapere – premesso che:

   in data 20 marzo 2024 direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) della Lombardia ha inviato al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Mi) una richiesta di valutare l'annullamento della delibera che istituisce la giornata di chiusura della scuola il 10 aprile 2024, in occasione della festa di fine Ramadan;

   tale delibera era stata votata all'unanimità dal Consiglio d'istituto – organo dove sono rappresentati genitori, insegnanti e collaboratori e che viene eletto democraticamente – il 19 maggio 2024;

   in particolare, come si legge in una nota del Ministero competente: «sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto. Il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell'azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia»;

   a quanto si apprende, tali irregolarità sarebbero di natura formale e non sostanziale;

   sia il dirigente scolastico che i docenti – che hanno sottoscritto una lettera pubblica – avevano spiegato che tale scelta, votata all'unanimità dai docenti e accolta all'unanimità dal consiglio d'istituto, è di natura esclusivamente didattica e nasce dall'analisi e dalla valutazione del contesto territoriale, sociale e culturale in cui è inserita la scuola con un'utenza multiculturale con predominanza araba e pakistana. In tal senso, si è ritenuto che in questo specifico contesto, in cui convivono serenamente bambini di culture e religioni diverse, sarebbe stato necessario sospendere le attività didattiche nel giorno in cui quasi metà della scuola è assente, anticipando di un giorno l'inizio delle lezioni;

   ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 le istituzioni scolastiche autonome possono, sulla base del calendario scolastico della propria regione, deliberare di anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni o di individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche garantendo, comunque, l'effettuazione di almeno 200 giorni di lezione;

   nella delibera quadro dei 2012 della regione Lombardia è stabilito che: «le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte orario annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni nelle seguenti fattispecie:

    a) esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 275 del 1999 nonché all'articolo 10 comma 3, lettera c) del decreto legislativo 297 del 1994. Qualora l'adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio;

    b) esigenze connesse a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare»;

   inoltre, sul sito della regione Lombardia è riportata la nota recante calendario scolastico 2023/2024 (Prot. N.r1. 2023.5812) che stabilisce che «le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre opportuni adattamenti del calendario scolastico d'istituto, comunicandoli tempestivamente alle famiglie entro l'avvio delle lezioni»;

   l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994 recante «Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» Stabilisce che tra le competenze del consiglio d'istituto vi sia proprio «l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze, ambientali»;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 che disciplina l'autonomia scolastica stabilisce che essa è «garanzia di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti»;

   in tal senso, la scuola Iqbal Masih così come ogni altro istituto italiano decide in autonomia le proprie pause didattiche. Basti pensare a quello che accade a Ivrea, dove per il celebre carnevale le scuole chiudono per più giorni durante quella settimana rispetto ad ogni parte d'Italia o in città come Prato dove c'è una comunità cinese numericamente importate in cui in diverse scuole a quanto consta agli interpellanti, già si adottano misure del genere nei giorni del capodanno cinese, ma ci sono anche scuole che adattano il calendario per far svolgere ai propri studenti la settimana bianca;

   nelle ore in cui si è diffusa la notizia della chiusura della scuola diversi esponenti politici – tra cui il Vicepremier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che in questo gesto ha visto l'«islamizzazione del Paese» e il Ministro interpellato – hanno criticato aspramente tale decisione, generando una violenta polemica politica che ha minato la serenità della comunità scolastica e messo a rischio la sicurezza del dirigente che denunciato di essere stato minacciato e insultato;

   il Ministro interpellato – in particolare – ha chiesto «agli uffici competenti di verificare le motivazioni di carattere didattico che hanno portato a deliberare la deroga al calendario scolastico regionale e la loro compatibilità con l'ordinamento». Ha aggiunto che «le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto»;

   in materia di calendario scolastico, la competenza spetta alle regioni e – in tal senso – appare quantomeno singolare l'intervento del Ministero e il silenzio da parte dell'amministrazione competente;

   si specifica che la scuola non ha introdotto una nuova festività ma stabilito, nell'ambito dell'autonomia concessa a legislazione vigente, un giorno di sospensione dalle lezioni;

   si ritiene che il clima generato da tali scomposte polemiche politiche abbia creato disagio a docenti, bambini e famiglie –:

   quali siano le irregolarità di natura formale riscontrate, che hanno condotto alla richiesta di valutare l'annullamento della delibera e se non ritenga che la scuola, una volta corretto l'eventuale errore formale, sia pienamente legittimata a decidere i giorni di sospensione della didattica.
(2-00350) «Manzi, Ascani, Porta, Zingaretti, Orfini, Berruto, Merola, Mauri, Roggiani, Di Sanzo, Ciani, Vaccari, Marino, Iacono, Peluffo, Fornaro, Forattini, Girelli, Di Biase, Simiani, D'Alfonso, Serracchiani, Malavasi, Toni Ricciardi».

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


   BENZONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la categoria degli esperti di radioprotezione vanta una grande esperienza e professionalità nella gestione del risanamento degli ambienti di vita e di lavoro interessati dal pericolo di esposizione al radon;

   alcuni interventi normativi degli ultimi anni hanno però spostato alcune competenze, che per decenni sono state una prerogativa degli esperti di radioprotezione, verso altre figure professionali mettendo così in difficoltà il sistema di radioprotezione anche in ambito sanitario: la nuova figura dell'esperto in fisica medica, a seguito di quella che l'interrogante considera un'errata traduzione della direttiva europea 2013/59 EURATOM, viene individuata nella figura dello «specialista in fisica sanitaria». I compiti dell'esperto in fisica medica, come definiti nella direttiva europea, sono svariati e possono essere portati a termine agevolmente anche dagli esperti di radioprotezione, i quali fino al 2020 vedevano inclusi nel programma d'esame che li abilita anche gli argomenti relativi;

   il decreto legislativo 101 del 2020, attuativo della citata direttiva che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ha portato a importanti squilibri nel settore;

   il radon è la maggiore causa naturale di tumore polmonare al mondo e in Italia, tuttavia, è stata lasciata la responsabilità dell'individuazione delle necessità, della progettazione, della scelta degli strumenti più adatti ai caso, del coordinamento tra le diverse figure professionali necessarie al riconoscimento del problema e al suo eventuale risanamento, a professionalità ad avviso dell'interrogante con poca o nessuna competenza in materia, quali i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i datori di lavoro o i proprietari di immobili;

   in questo modo, la categoria degli esperti di radioprotezione, creata appositamente con lo scopo di proteggere popolazione e lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, non vengono investiti della responsabilità di riconoscere e gestire queste importanti problematiche;

   la citata direttiva, all'articolo 4, punto 49), definisce lo «specialista in fisica medica» e, in tutte le lingue in cui questa e stata recepita, i termini utilizzati si traducono con «esperto in fisica medica» (a titolo di esempio, si ritrova «medical physics expert», «expert en physique médicale», «experto en fisica médica»): il legislatore italiano, nel recepimento, ha individuato il «medical physics expert» nello specialista in fisica medica, che è un preciso titolo accademico, ma in Italia è da più di 50 anni presente l'adatta figura professionale in grado di eseguirne i compiti, ossia l'esperto di radioprotezione;

   in questo modo sono state attribuite le competenze per la gestione della sicurezza radiologica al solo specialista in fisica medica, che, oltre a non possedere tali competenze, non ha la struttura organizzativa e tecnologica e la diffusione territoriale per concorrere e partecipare al compito di «esperto in fisica medica», così come avviene nella maggior parte degli altri Stati membri;

   questo cambio di figura professionale, senza il preventivo accertamento da parte del legislatore che questa abbia i numeri per poter portare a termine il compito previsto, rischia di paralizzare i lavori o di renderli formalmente corretti ma operativamente poveri di contenuto;

   infine, in termini di libera circolazione delle professioni, ci sarebbe la possibilità che un esperto di radioprotezione spagnolo, per esempio, abilitato ai controlli di qualità sulle sorgenti radiogene in ambito sanitario, possa eseguire controlli che un suo omologo in Italia non potrebbe eseguire;

   per come recepita, la normativa italiana non è ad avviso dell'interrogante aderente alle richieste e agli obiettivi della direttiva europea e va a svantaggiare un intero comparto di professionisti capaci di svolgere controlli sanitari a beneficio di tutta la collettività –:

   se non ritengano opportuno adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte a ridimensionare l'enorme sbilanciamento venutosi a creare a discapito degli esperti di radioprotezione.
(4-02542)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   MACCANTI e BENVENUTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come si apprende dalla stampa, il farmaco antiaritmici salvavita Nadololo non è attualmente disponibile nelle farmacie, generando un incremento di richieste presso le unità operative di cardiologia;

   in una nota, l'Agenzia italiana del farmaco ha comunicato che, a causa di problemi produttivi, «il Nadololo 80 mg in compresse è carente e distribuito in maniera contingentata fino al primo gennaio 2024; dal 2 gennaio all'8 marzo 2024 il medicinale sarà totalmente carente»;

   i farmaci antiaritmici sono un importante strumento nel trattamento delle aritmie cardiache, un gruppo di disturbi del ritmo cardiaco che può portare a gravi complicazioni, tra cui ictus, insufficienza cardiaca e morte improvvisa. L'importanza di questi farmaci nel contesto della gestione delle aritmie cardiache non può essere sottovalutata, poiché giocano un ruolo cruciale nel ripristinare e mantenere un ritmo cardiaco normale, riducendo così il rischio di gravi eventi cardiaci;

   più specificamente, sono progettati per controllare e correggere i disturbi del ritmo cardiaco, consentendo al cuore di battere in modo regolare e coordinato. Questo riduce significativamente il rischio di complicazioni legate alle aritmie, come la formazione di coaguli sanguigni e l'insufficienza cardiaca. Ad esempio, i pazienti affetti da aritmie cardiache, come la fibrillazione atriale, possono essere a rischio di ictus e altre complicazioni cardiovascolari;

   questi farmaci sono fondamentali nel trattamento e nella gestione delle aritmie, e la loro disponibilità è essenziale per garantire cure adeguate e ridurre il rischio di complicazioni cardiovascolari gravi –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di ripristinare il prima possibile il ritorno in commercio del farmaco di cui in premessa.
(4-02546)


   D'ALFONSO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da oltre 150 anni (ancora prima dell'unificazione d'Italia), nella provincia di Chieti opera una struttura di circa 8 mila metri quadrati, nata con regio decreto come Ricovero Mendicità, trasformata poi in IPAB come Istituti Riuniti San Giovanni Battista e inclusa nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Chieti 1 (ASP1Chieti) a seguito della riforma del 2011;

   si tratta di una Istituzione secolare di assistenza sanitaria accreditata dal SSN, che continua ad accogliere le persone fragili del territorio, presentando una capienza massima che è passata da 198 posti letto, poi ridotti a 138, fino ai 114 attuali a causa di necessari lavori di adeguamento strutturale;

   alcune partite debitorie accumulate negli anni (circa 7 milioni) e l'incerto riconoscimento giuridico hanno portato taluni creditori ad effettuare un pignoramento, che ha di fatto bloccato le esigue risorse utili al fabbisogno funzionale dell'ente, con tutte le ovvie conseguenze negative sia per le 100 persone che a vario titolo lavorano nella struttura e che già dal mese di dicembre 2023 non ricevono lo stipendio, sia per gli ospiti, ai quali non si riesce a dare una adeguata e dignitosa assistenza;

   purtroppo, il caso di Chieti con 7 milioni di debito accertato non rappresenta l'eccezione, ma la regola;

   la legge regionale n. 17 del 2011 ha previsto e disciplinato in Abruzzo una azienda alla persona per ciascuna provincia, oltre quelle di Atri e Sulmona e, di queste, solo quella de L'Aquila presenta un bilancio in pareggio perché tutte le altre, al contrario, presentano una situazione debitoria a parere dell'interrogante a dir poco inquietante: la Asp di Teramo ha 11 milioni di debiti (quella di Atri 2 milioni), quella di Pescara è oltre il milione di debiti (e quella peligna ha un passivo di circa 3 milioni);

   è di tutta evidenza l'importanza della funzione svolta da queste aziende, che operano senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e per soddisfare esigenze di interesse generale, quali sono quelle assistenziali e sanitarie esercitate nell'ambito territoriale di riferimento e appare pertanto quanto mai incomprensibile che la regione Abruzzo, da cui peraltro dipendono, non si adoperi nel più breve tempo possibile a rintracciare ogni soluzione percorribile per il superamento della loro situazione debitoria e a reperire adeguati fondi per continuare la loro opera di assistenza –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione precaria delle ASP abruzzesi e quali iniziative intendano promuovere, per quanto di competenza, anche in relazione agli effetti del piano di rientro, non solo per superare le criticità attualmente presenti, ma anche per assicurare ai cittadini abruzzesi adeguate garanzie in ordine al rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
(4-02547)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   AMORESE e ANTONIOZZI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne lo studioso, nonché professore associato con abilitazione a ordinario di Storia delle dottrine politiche, in servizio presso l'Università della Calabria, Spartaco Pupo, pubblicava sul proprio profilo Facebook un post contenente una opinione personale ed una citazione del filosofo scozzese David Hume, vissuto nel Settecento, del cui pensiero lo stesso professore è un noto interprete: «Auguri Sinceri a Tutte con un pensiero di David Hume che, volendo, potrete approfondire leggendone i saggi giovanili sulla galanteria, da me raccolti e tradotti in questa edizione per Mimesis: “Poiché la natura ha voluto che l'uomo fosse superiore alla donna, dal momento che l'ha dotato di una forza maggiore sia nell'animo che nel corpo, all'uomo spetta mitigare quella superiorità fino a che è possibile, con l'altruismo e con una calcolata riverenza e comprensione per le tendenze e le opinioni di lei. A ostentare quella superiorità sono i popoli barbari, che riducono le donne alla schiavitù più abietta, segregandole, battendole, vendendole e uccidendole. Ma in un popolo civile gli uomini dimostrano la loro autorità in modo più generoso, se non meno evidente, ossia con le buone maniere, la deferenza, la considerazione, in breve con la galanteria”»;

   tali parole, evidentemente equivocate, hanno indotto in data 9 marzo 2024 la consigliera di fiducia dell'Università della Calabria a recapitare una nota censoria con riferimento al suindicato post del professor Pupo, accusato di aver diffuso affermazioni contrastanti con il codice di condotta dell'ateneo, e richiedendo, infine, anche la rimozione dei contenuti pubblicati perché considerati discriminatori;

   quel che balza all'occhio è che la dotta citazione del docente non solo ad avviso degli interroganti non è stata compresa, ma ha anche portato allo stesso gravi nocumenti all'immagine, stante il proliferare di commenti social tesi ad etichettarlo come retrogrado e fautore del patriarcato;

   è, invero, riprovevole anche il comportamento tenuto da docenti colleghi del professor Pupo che, non comprendendo la citazione tratta da una sua stessa pubblicazione, nonostante l'esplicita indicazione della fonte in calce al post, hanno denigrato e criticato aspramente la sua posizione, arrivando persino a meravigliarsi pubblicamente del suo ruolo di professore in quella università –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro interrogato a tutela della libera manifestazione del pensiero del professor Pupo nonché della libertà di insegnamento e di ricerca negli atenei italiani.
(4-02544)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Bof n. 4-02265 del 5 febbraio 2024.