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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 15 luglio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 luglio 2024.

  Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gatta, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartini, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Soumahoro, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gatta, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartini, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Soumahoro, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DARA e MACCANTI: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese per l'acquisto di quadricicli a motore per il trasporto delle persone con disabilità, e altre agevolazioni fiscali per i veicoli destinati alle medesime persone» (1963);

   DARA e MACCANTI: «Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente le spese di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale» (1964);

   LACARRA ed altri: «Modifiche agli articoli 106-bis e 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compenso del difensore nei casi di patrocinio a spese dello Stato» (1965);

   CALDERONE ed altri: «Modifica all'articolo 648 del codice penale, in materia di ricettazione, in relazione alla ricezione di compensi per attività professionali svolte» (1966).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIORGIANNI ed altri: «Istituzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze dei servizi energetici e di telecomunicazioni» (1826) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Trancassini.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura)

  S. 785. – Senatori CALANDRINI ed altri: «Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032» (approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato) (1956) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Sviluppo Lavoro Italia Spa (ex ANPAL Servizi Spa), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 265).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 10 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2023 (Doc. CXCVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero della difesa, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («EDIP») (COM(2024) 150 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/1778 relativamente alla proroga dell'autorizzazione concessa alla Germania ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2024) 294 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea riguardanti un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe ed eventuali modifiche di tale accordo o un nuovo testo di accordo di partenariato per una pesca sostenibile (COM(2024) 295 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 295 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Progetto – Bilancio annuale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2025 – Introduzione generale – Stato generale delle spese – Stato generale delle entrate – Stato delle entrate e delle spese per sezione (COM(2024) 300 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 ottobre 2017, n. 155, dell'articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (178).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 24 agosto 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2024, N. 71, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA (A.C. 1902-A)

A.C. 1902-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1902-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI SPORT, DI LAVORO SPORTIVO E DELLA RELATIVA DISCIPLINA FISCALE

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento degli Organismi sportivi)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo», sono sostituite dalle seguenti: «I presidenti»;

   b) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;

   c) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli Enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.».

  2. All'articolo 14, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al terzo periodo, le parole: «I soggetti di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti»;

    2) dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «I presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.»;

   b) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli Enti di promozione sportiva paralimpica nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli Enti di promozione sportiva paralimpica.».

Articolo 2.
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

   «Art. 13-bis(Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)1. È istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, di seguito “Commissione”. La Commissione ha sede in Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
   2. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
   3. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.
   4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

   a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile, nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

   b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva stagione sportiva;

   c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

   d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;

   e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

   f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

   g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

   h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

   i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

   5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.
   6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell'incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al Presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
   7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
   8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza che resta a carico della medesima e si applica il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.
   9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.
   10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
   11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

   a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali;

   b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato.

   12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.
   13. Agli oneri derivanti dal comma 11, lettera b), valutati in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

   b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

Articolo 3.
(Misure urgenti in materia di lavoro sportivo)

  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:

   «f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.»;

   b) al comma 11, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.».

  2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è abrogata.
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola «corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui»;

   b) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.».

Articolo 4.
(Organizzazione di NADO Italia – Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia)

  1. Per le finalità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 26 novembre 2007 n. 230, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le attività urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, è dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le competenze in materia del Ministero della Salute, continua a svolgere attività di vigilanza e controllo del rispetto della normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le relative disposizioni organizzative interne. NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra NADO Italia e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. Nell'ambito di NADO Italia le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale Antidoping. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al regolamento interno della Nado Italia, in coerenza con gli indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di amministrazione e del Presidente.
  2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;

   b) dopo il comma 630 è aggiunto il seguente:

   «630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della società Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (NADO Italia), è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa.».

  3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:

   a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle somme di cui al comma 2, lettera b).

Articolo 5.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio, nonché di consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le società diverse dalle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.».
  2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), punto 2), dopo le parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;

   b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, è inserito il seguente:

   «5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), sono altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera a), numero 2), può avvalersi delle strutture della società di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

   c) dopo l'Allegato 1, è aggiunto l'Allegato 1-bis di cui all'allegato A al presente decreto.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Articolo 6.
(Potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

  1. Per sopperire all'attuale fabbisogno di docenti di sostegno, in via straordinaria e transitoria, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno, che in base alla normativa vigente rimangono affidati ordinariamente alle università, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue, fino al 31 dicembre 2025, con il superamento dei percorsi di formazione attivati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi. Le università possono, in ogni caso, attivare i percorsi di cui al presente comma autonomamente o in convenzione con l'INDIRE.
  2. Possono partecipare ai percorsi attivati ai sensi del presente articolo e relativi al medesimo grado di istruzione del servizio prestato coloro che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo, i requisiti e le modalità per l'attivazione dei percorsi, i costi massimi, l'esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un componente esterno designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
  4. Il Ministero dell'istruzione e del merito individua, ogni anno, sino al termine di cui al comma 1, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità, al fine dell'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo. Il fabbisogno di cui al primo periodo è individuato, per ciascun grado di istruzione, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale di istruzione. Se le domande di partecipazione ai percorsi eccedono il fabbisogno, l'accesso ai percorsi è regolato sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 3.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

  1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
  2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8.
(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno)

  1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
   3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

   a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

   b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

  2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)

  1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

   a) Brescia;

   b) Catanzaro;

   c) Firenze;

   d) Forlì-Cesena;

   e) Frosinone;

   f) Perugia;

   g) Salerno;

   h) Sassari;

   i) Trieste.

  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, realizza le attività di cui al comma 1:

   a) avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30, individuati tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

   b) avvalendosi di Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in qualità di società in house della predetta Presidenza ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024;

   c) stipulando protocolli di intesa e convenzioni con le amministrazioni, gli enti e le associazioni destinatari delle attività formative.

  3. Nell'ambito del contingente di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento conferisce incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con scadenza al 31 dicembre 2024. Gli incarichi possono essere prorogati per assolvere alle esigenze formative da assicurare nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 e disciplinate col regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Nell'ambito del numero massimo di cui al comma 2, lettera a), il Dipartimento può attribuire incarichi di esperto a titolo gratuito.
  4. Gli incarichi di cui al comma 3, primo periodo, sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati, avuto riguardo ai titoli posseduti, alla specifica formazione ed esperienza professionale e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'Amministrazione. Agli esperti è riconosciuto il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico secondo quanto previsto per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono soggetti al limite di spesa complessivo, tra tutti gli incarichi conferiti, di 120.000 euro. Nel caso di proroga di cui al comma 3, secondo periodo, il compenso è rideterminato nella misura indicata dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con oneri a carico del medesimo regolamento. Con decreto del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati la procedura e i criteri di selezione degli esperti, la commissione di esame e il punteggio da attribuire al colloquio e ai titoli. Agli incarichi non si applica il limite di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  5. Nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, con riferimento alle attività formative relative all'anno 2024, il Dipartimento, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli di cui al comma 2:

   a) redige il sillabo delle attività formative e definisce i relativi obiettivi di apprendimento e contenuti;

   b) eroga la formazione;

   c) individua i materiali formativi da predisporre e diffondere;

   d) definisce il cronoprogramma delle attività formative;

   e) individua i destinatari delle attività formative tra chi cura i procedimenti di cui al comma 1 e, comunque, nel numero massimo di 2.500 unità;

   f) realizza una piattaforma informatica a supporto delle attività formative.

  6. Per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di euro 1 milione nel 2024.
  7. Per l'attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6, è autorizzata la spesa pari a euro 5,54 milioni per l'anno 2024, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2024/25)

  1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 16 del 26 febbraio 2016, nonché assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
  2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l'abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non è utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
  3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.

Articolo 11.
(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

  1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
  2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso in lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
  4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

   «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una percentuale di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente.».

Articolo 12.
(Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

  1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

   «Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel sito internet del Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario di cui al primo periodo non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025, alla mobilità interregionale per tale anno scolastico può essere destinato, in aggiunta a quanto previsto al primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite del 50 per cento del contingente regionale del concorso medesimo. I posti eventualmente resi disponibili per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 ai sensi del secondo periodo sono reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le operazioni di mobilità. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare esuberi di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli Uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di personale per il triennio indicato o per la necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali dai quali consegue l'immissione in ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima.
   2. Per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, se i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, quinto periodo, riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui al primo periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione dell'articolo 5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo di neo-dirigenti scolastici.».

Articolo 13.
(Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici)

  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.».
  2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è soppresso;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»;

   c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 14.
(Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del personale della scuola)

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e non è revocabile dopo la scadenza di tale termine.
   2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

  2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente decreto, può essere esercitata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle attività di ricerca)

  1. Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 16.
(Misure urgenti per la razionalizzazione e il potenziamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari)

  1. Al fine di potenziare e razionalizzare la struttura di supporto al Commissario straordinario per gli alloggi universitari, all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo:

    1) le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «tre unità»;

    2) dopo le parole: «di cui una di personale dirigenziale di livello non generale» sono aggiunte le seguenti: «, con incarico conferibile anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

    3) le parole: «quattro di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «due di personale non dirigenziale»;

   b) al decimo periodo, le parole: «tre esperti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque esperti».

  2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 35.242 euro per l'anno 2024 e 42.290 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 17.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c))

«Allegato 1-bis
(di cui all'articolo 3, comma 5-ter.1)

  Elenco delle opere complementari in ambito sportivo, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” quale commissario straordinario

  Regione

Intervento

  Lombardia

  Stelvio Alpine Centre Lotto 1 – Adeguamento tracciati di gara

  Lombardia

  Stelvio Alpine Centre Lotto 2 – impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio

  Lombardia

  Nuovo impianto a fune per l'arroccamento a servizio della venue di gara "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO).

  Lombardia

  Livigno Snow Park

  Lombardia

  Livigno Snow Park – Bacino ed impianto di innevamento

  Lombardia

  Livigno Aerials & Moguls

».

Allegato B
(di cui all'articolo 9, comma 1)

Destinatari della formazione

  Dirigenti e operatori del servizio sanitario regionale/ASL

  Dirigenti e operatori degli ambiti territoriali sociali

  Operatori del collocamento mirato

  Personale dirigenziale della Regione

  Operatori degli uffici territoriali INPS

  Operatori delle direzioni regionali INAIL

  Operatori dei Comuni

  Docenti referenti per il sostegno

  Professionisti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, degli psicologi, degli assistenti sociali, dei fisioterapisti e degli educatori professionali

  Operatori degli Atenei e delle istituzioni AFAM

  Operatori delle associazioni del terzo settore

  Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali

  Rappresentanti della Conferenza episcopale italiana, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

A.C. 1902-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    la lettera a) è soppressa;

    alla lettera b), le parole: «dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo è sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»;

    alla lettera c), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti», la parola: «Federazioni» è sostituita dalla seguente: «federazioni» e la parola: «Discipline» è sostituita dalla seguente: «discipline»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'ottavo periodo, le parole: “I soggetti di cui al sesto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all'undicesimo periodo”»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento al fine di garantire un'adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.
  1-ter. Ai rapporti economici tra le società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 14, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 14 del»;

    alla lettera a):

     il numero 1) è soppresso;

     al numero 2), le parole: «dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo è sostituito dai seguenti:», le parole: «durata superiore a due anni e un giorno» sono sostituite dalle seguenti: «durata pari o superiore a due anni e un giorno» e le parole: «o commissariamento non interrompe» sono sostituite dalle seguenti: «o commissariamento, non interrompe»;

    alla lettera b), la parola: «Enti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «enti».

  All'articolo 2, comma 1:

   alla lettera a), capoverso «Art. 13-bis»:

    al comma 1, primo periodo, le parole: «di seguito “Commissione”» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata: “Commissione”»;

    al comma 2, dopo le parole: «La Commissione svolge» sono inserite le seguenti: «, prima e durante le competizioni,»;

    al comma 3, la parola: «federazioni» è sostituita dalla seguente: «Federazioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, ai fini dell'adozione degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerità e tempestività, garantisce il rispetto del principio del contraddittorio, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento di cui al comma 7»;

    al comma 4:

     alla lettera a), le parole: «, nonché delle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle prescrizioni» e dopo le parole: «nei casi più urgenti, indica» sono inserite le seguenti: «alle relative federazioni di competenza per le rispettive valutazioni»;

     alla lettera b), la parola: «federazioni» è sostituita dalla seguente: «Federazioni»;

     alla lettera g),dopo le parole: «enti interessati» sono inserite le seguenti: «, leghe professionistiche» ele parole: «diverse da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quella» ;

     alla lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con gli organismi competenti a emanare i princìpi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti»;

    al comma 5, dopo le parole: «al Parlamento» sono inserite le seguenti: «, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti,»;

    al comma 6:

     al terzo periodo, la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «presidente» e dopo le parole: «avvocati del libero foro» sono inserite le seguenti: «iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e»;

     al quinto periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     all'ottavo periodo, le parole: «Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con» sono sostituite dalle seguenti: «Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso», le parole: «e con» sono sostituite dalle seguenti: «, presso» e le parole: «nonché con» sono sostituite dalle seguenti: «e presso»;

     dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi»;

     al decimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», le parole: «di consulenza, nel settore» sono sostituite dalle seguenti: «di consulenza nel settore» e le parole: «, nonché ricoprire» sono sostituite dalle seguenti: «né ricoprire»;

     all'undicesimo periodo, le parole: «presidente e componenti» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente e i componenti», dopo le parole: «fuori ruolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» edopo le parole: «o in altra analoga posizione,» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»;

     dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

     al dodicesimo periodo, la parola: «Presidente» è sostituita dalla seguente: «presidente»;

     al quattordicesimo periodo, le parole: «dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze» e le parole: «al Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente»;

     al quindicesimo periodo, le parole: «al Presidente, che è organo» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente. Il segretario generale è organo»;

    al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «al bilancio di previsione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al comma 8:

     al settimo periodo, dopo le parole: «dell'amministrazione di appartenenza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e si applica» sono sostituite dalle seguenti: «; a esso si applica altresì»;

     al dodicesimo periodo, dopo le parole: «gli esperti, se» è inserita la seguente: «operanti»;

    al comma 10, al secondo periodo, le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e di indebitamento netto,» sono aggiunte le seguenti: «pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024,»;

    al comma 11:

     alla lettera a), le parole: «alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,» e la parola: «Nazionali» è sostituita dalla seguente: «nazionali»;

     alla lettera b), le parole: «del relativo fatturato» sono soppresse;

    al comma 12, primo periodo, le parole: «ad approvazione da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «all'approvazione del»;

    al comma 13, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate», la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e dopo le parole: «dall'anno 2027» nonché dopo le parole: «di politica economica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera b), le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  All'articolo 3:

   al comma 1, lettera a), capoverso f-ter), le parole: «alla soglia» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo complessivo»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «alla soglia» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo complessivo»;

    alla lettera b), capoverso 2:

     al secondo periodo, le parole: «deliberino sulle» sono sostituite dalle seguenti: «questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le»;

     al terzo periodo, le parole: «Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno»;

    al settimo periodo, dopo le parole: «comma 8-bis» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «con la legge 26 novembre 2007 n. 230,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230,», le parole: «NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la NADO Italia» e le parole: «Ministero della Salute» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

    il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale delle risorse umane della società Sport e salute S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo»;

    al terzo periodo, le parole: «NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «la NADO Italia»;

    al quarto periodo, le parole: «di NADO Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO Italia»;

    al quinto periodo, la parola: «Decreto» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole: «della Nado Italia» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO Italia»;

   al comma 2, lettera b), capoverso 630-bis:

    al primo periodo, le parole: «, è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito»;

    al secondo periodo, le parole: «al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali,» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali»;

   al comma 3, le parole:«comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole: «di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro annui»;

   al comma 4:

    alla lettera a), dopo le parole: «e di indebitamento netto,» sono aggiunte le seguenti: «pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024,»;

    alla lettera b), le parole: «Fondo per gli interventi strutturali di politica economica» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi strutturali di politica economica,»;

    alla lettera c), le parole: «sulle somme di cui al comma 2, lettera b)sono sostituite dalle seguenti: «sulle risorse destinate alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del presente articolo»;

   alla rubrica, le parole: «di NADO» sono sostituite dalle seguenti: «della NADO».

  All'articolo 5:

   al comma 2:

    alla lettera a), la parola: «punto» è sostituita dalla seguente: «numero»;

    alla lettera b), capoverso 5-ter.1, quinto periodo, la parola: «interessate» è sostituita dalla seguente: «competenti».

  All'articolo 6:

   al comma 2, le parole: «del servizio prestato» sono sostituite dalle seguenti: «al quale si riferisce il servizio prestato»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «del Ministro dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica» e dopo le parole: «dall'Ufficio scolastico regionale» nonché dopo le parole: «o amministrativi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 7:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'Unione europea, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità e hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. La rinuncia all'istanza di riconoscimento di cui al comma 1 non ha effetto sullo scioglimento della riserva prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera e), dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024 né sulle procedure di reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo estero e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di cui al predetto comma 1. Il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, conseguito in Italia, anche ai sensi del presente articolo, successivamente al titolo estero di cui si è chiesto il riconoscimento, è valido anche ai fini del consolidamento della posizione eventualmente acquisita dal docente, nell'ambito delle procedure volte alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con riserva di riconoscimento del titolo di formazione conseguito all'estero di cui al comma 1»;

   al comma 3, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno agli alunni con disabilità di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, ai sensi del presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione» e,al secondo periodo, dopo le parole: «dall'Ufficio scolastico regionale» nonché dopo le parole: «o amministrativi» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla rubrica, le parole: «i possessori di titolo conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che hanno superato un percorso formativo sul sostegno».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Riordino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

   “1-bis. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'INDIRE svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

    a) ricerca educativa e sostegno dei processi di innovazione pedagogico-didattica nelle istituzioni scolastiche;

    b) formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

    c) sviluppo dei servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

    d) collaborazione alla realizzazione degli interventi in materia di sistemi nazionali di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

    e) progettazione e sviluppo di specifici strumenti e attività tesi al miglioramento delle prestazioni professionali del personale della scuola e dei livelli di apprendimento degli studenti;

    f) sviluppo di ambienti e servizi di didattica telematica (e-learning) volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo dell'autonomia scolastica;

    g) ausilio alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche e formative nella ricerca di nuove metodologie didattiche nonché nella definizione e nell'attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti;

    h) supporto ai processi di innovazione delle attività amministrative delle istituzioni scolastiche;

    i) supporto ai processi di innovazione delle istituzioni scolastiche nelle azioni per l'inclusione degli alunni con disabilità e per la riduzione dei divari territoriali e delle fragilità negli apprendimenti degli studenti;

    l) di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+), con riferimento alle attività di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito e, in raccordo con il Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento alle attività di competenza di quest'ultimo;

    m) supporto alla realizzazione degli obiettivi del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, anche mediante consulenza tecnica al Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi degli articoli 10, comma 7, e 13 della legge 15 luglio 2022, n. 99;

    n) supporto, ai sensi degli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, alle attività della Scuola di alta formazione dell'istruzione, con particolare riferimento alla formazione in servizio incentivata e alla valutazione degli insegnanti;

    o) supporto alla realizzazione e allo sviluppo del sistema coordinato per la promozione e il potenziamento della cultura umanistica e della conoscenza e della pratica delle arti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60”.

  2. Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Il compenso del commissario straordinario è determinato ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli organi dell'INDIRE, a eccezione del collegio dei revisori dei conti, decadono all'atto della nomina del commissario straordinario.
  3. Il commissario straordinario di cui al comma 2, per la durata dell'incarico, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del medesimo comma 2.
  4. In applicazione delle disposizioni del comma 2, il commissario straordinario di cui al medesimo comma 2 adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, il nuovo statuto dell'INDIRE, da trasmettere al Ministero dell'istruzione e del merito e al Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano il controllo di legittimità e di merito, secondo le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. I nuovi organi dell'INDIRE sono costituiti entro trenta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia. Il commissario straordinario rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente dell'INDIRE.
  5. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è abrogato.
  6. All'articolo 50, comma 1, e all'articolo 51-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: “individuabile” è sostituita dalla seguente: “individuato”.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INDIRE provvede alla ridefinizione organica delle proprie competenze con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    al capoverso 3, le parole: «alunni disabili» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia»;

    al capoverso 3-bis, lettere a) e b), le parole: «alunni disabili» sono sostituite dalle seguenti: «alunni con disabilità»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) – 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019”».

  All'articolo 9:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «di cui all'allegato B» sono inserite le seguenti: «al presente decreto»;

   al comma 2:

    l'alinea è sostituito dal seguente: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di seguito denominato “Dipartimento”, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 7, svolge le attività di cui al comma 1:»;

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) avvalendosi di esperti, scelti tra personalità della scienza, del mondo universitario, delle associazioni del Terzo settore operanti in favore delle persone con disabilità o, comunque, tra esperti di disabilità, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel numero massimo di trenta, di cui cinque designati d'intesa con il Ministro della salute e cinque d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il predetto contingente è aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 303 del 1999»;

    alla lettera b), le parole: «di Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione Formez PA», dopo le parole: «dell'articolo 7, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» ele parole: «, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024» sono soppresse;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 2, lettere b) e c), si provvede nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Gli incarichi di cui al comma 2, lettera a), cessano il 31 dicembre 2024. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono disciplinate le attività formative nei territori non oggetto della sperimentazione di cui al comma 1 del presente articolo e possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025 gli incarichi di cui al primo periodo del presente comma, anche rideterminando la misura dei compensi per i medesimi incarichi prevista dal comma 4, a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 32, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2024. Nell'ambito del numero massimo di esperti di cui al comma 2, lettera a), possono essere conferiti incarichi a titolo gratuito»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «in misura commisurata» sono sostituite dalle seguenti: «in misura proporzionata» e le parole: «di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 annui euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 20.000 euro e complessivo di 600.000 euro per l'anno 2024»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «120.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2024»;

    il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

    al sesto periodo, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'attuazione delle disposizioni del comma 5 si provvede nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024».

   al comma 6, secondo periodo, la parola: «riconosciute» è sostituita dalla seguente: «rimborsate» e le parole: «nel 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «, e pari a 0,72 milioni di euro per l'anno 2025» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;

   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

  «7-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, al fine di consentire, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione di cui all'articolo 33 del citato decreto legislativo nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, con regolamento da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
  7-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: “da adottare entro il 30 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 30 novembre 2025”.
  7-quater. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 31, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel periodo della sperimentazione di cui all'articolo 33, le risorse sono ripartite a livello nazionale, in proporzione alla popolazione residente”;

  b) all'articolo 33:

   1) al comma 3, le parole: “e i territori coinvolti” sono soppresse;

   2) al comma 4, le parole: “ed i territori coinvolti nella procedura” sono sostituite dalle seguenti: “per la procedura”».

  Nel capo II, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli studenti con disabilità) – 1. Il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 213, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

    “a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo servizio”;

   b) al comma 214:

    1) al secondo periodo, le parole: “alla lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “alle lettere a) e a-bis)”;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 213 è disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard”.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

   a) quanto a 14.460.000 euro per l'anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

   b) quanto a 213.462.224 euro per l'anno 2025, a 158.427.884 euro per l'anno 2026 e a 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 10:

   al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sottoscrivono» sono inserite le seguenti: «, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2024/2025,»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nelle more del completamento del piano assunzionale, l'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi, mediante l'istituto del comando, di un contingente di duecentoquarantadue unità di collaboratori scolastici e di settecentoventuno assistenti amministrativi e tecnici, da accantonare provvisoriamente, in misura corrispondente e senza sostituzione, nell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Sui posti accantonati di cui al primo periodo non possono essere conferite supplenze ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contingente di cui al comma 3-bis è ripartito tra gli uffici scolastici regionali, che provvedono mediante procedura selettiva, nei limiti del contingente stabilito con il decreto di cui al primo periodo, a individuare le unità di ruolo presso le istituzioni scolastiche comprese nel territorio regionale di competenza da assegnare alle proprie strutture.
  3-quater. Le assegnazioni di cui al comma 3-ter sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2024 e comportano il collocamento in posizione di comando del personale interessato. Il servizio prestato durante il predetto periodo è equiparato a tutti gli effetti, giuridici ed economici, al servizio di ruolo presso le istituzioni scolastiche. Al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio nella sede di propria titolarità. Qualora il periodo di collocamento in posizione di comando ecceda, senza soluzione di continuità, il quinquennio, con conseguente perdita della sede di titolarità, al termine del periodo di assegnazione il personale rientra in servizio presso una delle istituzioni scolastiche della regione, con priorità di scelta secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
  3-quinquies. Per l'anno scolastico 2025/2026, al fine di dare attuazione al contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca – triennio 2019-2021, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, garantendo la neutralità finanziaria»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente e di assegnazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in posizione di comando per l'anno scolastico 2024/2025 nonché di definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l'anno scolastico 2025/2026».

  All'articolo 11:

   al comma 1, primo periodo, la parola: «Sistema» è sostituita dalla seguente: «sistema» e le parole: «e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)»;

   al comma 2, le parole: «in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nella lingua italiana»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER»;

   al comma 4, capoverso b-ter), le parole: «delle competenze linguistiche di base in lingua italiana» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER».

  All'articolo 12:

   al comma 1, capoverso Art. 19-quater, comma 2, secondo periodo, le parole: «di neo-dirigenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigenti scolastici di nuova assunzione»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Dopo il comma 11-septies dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è inserito il seguente:

  “11-septies.1. Esclusivamente per l'anno scolastico 2024/2025 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nelle regioni in cui le procedure del concorso ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, non si concludono in tempo utile per le immissioni in ruolo, alle stesse si provvede attingendo alla graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo, in deroga alle percentuali di posti assegnabili di cui al comma 11-septies del medesimo articolo. I posti utilizzati per le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del primo periodo del presente comma sono reintegrati nel contingente assunzionale regionale da destinare al concorso ordinario indetto con il citato decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito 18 dicembre 2023, n. 2788, in occasione delle immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi, a valere sul contingente delle disponibilità per le immissioni in ruolo da effettuare attingendo alla medesima graduatoria di cui al comma 11-quinquies del presente articolo”».

  All'articolo 13:

   al comma 1, dopo le parole: «specificità delle funzioni e sulla base» sono inserite le seguenti: «degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché».

  All'articolo 14:

   al comma 1 è premesso il seguente:

  «01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  “4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale. Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

   al comma 2, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

   alla rubrica, dopo le parole: «Disposizioni in materia di» sono inserite le seguenti: «selezione e di».

  Nel capo III, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 14-bis. – (Ulteriori misure urgenti per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 nonché in materia di esami di Stato per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato) – 1. All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: “Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”.
  2. Le disposizioni dei periodi sesto e settimo della lettera a) del comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è aggiunto il seguente:

  “2-bis. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della missione 4-C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2024/2025, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2024 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.

  4. Fermo restando quanto previsto dal combinato disposto del comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del comma 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni dei commi da 17 a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, cessano di avere efficacia per le restanti immissioni in ruolo su posti comuni e di sostegno.
  5. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  6. Al fine di garantire un ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e di accelerare le procedure di reclutamento del personale docente, per l'anno 2024 lo stanziamento ordinario per il pagamento del lavoro straordinario del personale del comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementato di euro 279.000. Ai relativi oneri, pari a euro 279.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali”.

  Art. 14-ter. – (Misure urgenti in materia di welfare studentesco) – 1. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata”.
  2. All'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito”.

  Art. 14-quater. – (Misure urgenti per la funzionalità del Ministero dell'istruzione e del merito) – 1. Al fine di favorire l'uniformità organizzativa degli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito, anche mediante il riordino delle funzioni dei medesimi uffici e di quelli dell'amministrazione centrale da cui dipendono funzionalmente, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello generale, da assegnare agli uffici scolastici regionali per la Basilicata, l'Umbria e il Molise. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2024, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, è adeguato alle disposizioni del primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 149.415 euro per l'anno 2024 e a 896.486 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».

  All'articolo 15:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In deroga alle vigenti facoltà assunzionali, le università statali sono autorizzate a bandire, entro il 31 dicembre 2025, procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, secondo quanto di seguito indicato:

   a) almeno per il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

   b) per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  1-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, pari a euro 8.103.894 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate dalle università per i piani straordinari di reclutamento conclusi: quanto a euro 175.875, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 633, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; quanto a euro 1.384.100, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a euro 1.963.700, a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 5-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; quanto a euro 1.458.695, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 524, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; quanto a euro 3.121.524, a valere sulle risorse di cui all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università statali.
  1-quater. Le risorse di cui al comma 1-ter eventualmente non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 1-bis entro i termini ivi previsti sono attribuite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, che individua i soggetti destinatari e le modalità di riparto delle risorse medesime e stabilisce i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento degli eventuali maggiori oneri stipendiali del personale docente delle università.
  1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, già assegnate alle università con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca n. 445 del 6 maggio 2022 e n. 795 del 26 giugno 2023 e non utilizzate dalle stesse università per il reclutamento del personale docente e non docente nei termini indicati dai medesimi provvedimenti, possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri stipendiali del personale docente derivanti dall'applicazione del presente articolo. Le ulteriori risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 sono assegnate alle università statali con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante i criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis. – (Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima) – 1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere b), d) e f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 agli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

  All'articolo 16:

   al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «n. 165,».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 16-bis. – (Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali) – 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

  Art. 16-ter. – (Modifiche al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81) – 1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “Gli impegni assunti dal Fondo, in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, con il rilascio di garanzie finanziarie sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Il gestore svolge anche per conto dell'amministrazione titolare del Fondo le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non sono ammesse azioni dirette di escussione della garanzia nei confronti né dell'amministrazione titolare del Fondo né del Ministero dell'economia e delle finanze, per la garanzia di ultima istanza. I soggetti finanziatori sono tenuti a indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici o privati ovvero con l'intervento dell'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando che la garanzia del Fondo non può essere superiore al 70 per cento dell'importo finanziato. Il citato istituto nazionale di promozione può intervenire mediante il versamento di contributi a valere su risorse proprie e può altresì rilasciare garanzie a favore del Fondo anche a valere su risorse europee”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «principio di democrazia interna,» sono inserite le seguenti: «che presuppone la massima partecipazione dei tesserati agli organi direttivi,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, in qualità di organi di governo del movimento sportivo nazionale, promuovono l'attuazione dei seguenti princìpi:

   a) partecipazione pienamente consapevole della base elettorale attiva;

   b) modelli collegiali e comunque non monocratici di governance;

   c) condivisione delle responsabilità, favorendo meccanismi di delega e puntuale rendicontazione interna agli organi decisionali;

   d) inclusione nei ruoli di responsabilità e di rappresentanza, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini nonché il coinvolgimento attivo di giovani»;

   c) al comma 2:

    1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono modelli di governance a ogni livello e procedure elettorali idonee a garantire i princìpi di cui al comma 1-bis. A tal fine, per l'elezione del presidente, dei vice presidenti e dei membri degli organi direttivi sono adottati sistemi che prevedano un numero pari di candidati per ciascun sesso nonché la presenza in lista di candidati che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di svolgimento delle elezioni. Il presidente, nell'ambito di un reciproco rapporto fiduciario con l'organo direttivo eletto, nomina almeno un vice presidente vicario di sesso diverso dal proprio. Ove decida di nominare più di un vice presidente, almeno uno dei vicepresidenti deve essere scelto tra i membri che alla data dell'elezione non avevano compiuto trentasei anni. Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi. Tali cariche sono incompatibili con le cariche di deputato e di senatore nonché con le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215.»;

    2) al terzo periodo, sostituire le parole: «I presidenti» con le seguenti: «I soggetti di cui al quinto periodo» e dopo le parole: «dei voti validamente espressi» sono aggiunte le seguenti: «e che i voti validamente espressi costituiscano la maggioranza degli aventi diritto»;

    3) l'ultimo periodo è soppresso;

   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva garantiscono nei loro statuti la più ampia partecipazione elettorale e una piena espressione della volontà del corpo elettorale. A tal fine adottano procedure che consentano anche la partecipazione da remoto, attraverso strumenti telematici, e modalità di voto alternative al voto in assemblea unica a livello nazionale, attraverso l'utilizzo di sedi decentrate provinciali, ricorrendo a strutture federali o messe a disposizione dal CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i princìpi generali in materia di procedure elettorali al fine di garantire la massima partecipazione e rappresentatività del voto. In caso di mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni del decreto di cui al periodo precedente, il CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne riferisce all'autorità vigilante»;

   e) al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella composizione dell'organo direttivo nazionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in quota inferiore al trenta per cento e deve essere assicurata la presenza di almeno un membro che alla data della elezione non abbia compiuto trentasei anni di età. Gli statuti federali o il CONI, con proprio provvedimento, possono prevedere quote superiori. La nomina dei vicepresidenti deve prioritariamente coinvolgere tali rappresentanze».
1.1. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   a0) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente, i vicepresidenti e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati fino al numero massimo di tre, anche se non consecutivi.».
1.2. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) il primo e il secondo periodo sono soppressi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b), con la seguente: b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.».
1.3. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: si applica anche aggiungere le seguenti: all'elezione del presidente del CONI, ai propri organismi regionali nonché;.
1.4. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  All'articolo 1, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.
1.1000. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.

  Al comma 2, lettera a) sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire il numero 2), con il seguente: 2) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di promozione sportiva paraolimpica prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi elettivi garantendo negli organi direttivi la parità di genere. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni, il presidente non può svolgere più di due mandati e i membri degli organi elettivi non possono svolgere più di tre mandati. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o commissariamento, non interrompe la consecutività dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati.».
1.6. Piccolotti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Caso, Piccolotti, Iacono.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 13, comma 7, quarto periodo, le parole: «può assistere alle assemblee dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «partecipa alle assemblee dei soci senza diritto di voto».
2.3. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, dopo le parole: opera con aggiungere la seguente: assoluta.
2.10. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

   al nono periodo, sostituire le parole: un biennio con le seguenti: un triennio;

   dopo il nono periodo, aggiungere il seguente: Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione;

   all'undicesimo periodo, sopprimere le parole: diversi da quelli di diritto;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole: che ne risponde al presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta della Commissione con le seguenti: nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria;
2.11. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport; i componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
2.12. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: magistrati contabili,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, dopo l'undicesimo periodo aggiungere il seguente: I magistrati ordinari, amministrativi e contabili non possono far parte della Commissione e degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.
2.13. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, undicesimo periodo, dopo le parole: e componenti aggiungere le seguenti: della Commissione e dopo le parole: di diritto aggiungere le seguenti: e coloro che rivestono incarichi negli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.
2.17. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: che ne risponde al Presidente, che è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta della Commissione con le seguenti: nominato con deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo della revisione contabile societaria.
2.18. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025. La proroga disposta dal presente comma ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2024».
2.20. Grippo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 13-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risultati dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la disponibilità di tutti i dati sui quali si basa l'attività e la valutazione.
2.9. Amato, Fenu, Caso, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Tale termine è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti in ambito professionistico»;

   b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le Federazioni sportive nazionali cui sono affiliate società professionistiche possono altresì prevedere con proprio regolamento che, al termine del periodo di tesseramento giovanile senza rapporti di lavoro professionistico, in caso di rifiuto da parte dell'atleta di sottoscrivere il primo contratto di lavoro con la società titolare del tesseramento giunto a scadenza, la nuova società che sottoscrive il contratto sia tenuta a corrispondere a quest'ultima e alle altre società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta un'indennità di preparazione remunerativa dei costi complessivamente sostenuti per la formazione e l'addestramento tecnico dei giovani calciatori. Il regolamento di cui al presente comma deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio della stagione sportiva di prima applicazione».
2.2. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3.1. Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.
  2-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

  2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

   «6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

  2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».
*3.2. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. L'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, si applica a tutti i lavoratori sportivi autonomi, ivi inclusi i lavoratori autonomi occasionali ed i lavoratori autonomi abituali che abbiano optato per regimi di forfettizzazione delle imposte sui redditi.
  2-ter. L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale e da quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica ai sensi del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, nel limite di 5.000 euro lordi annui».

  2-quater. L'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, è sostituito dal seguente:

   «6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

  2-quinquies. L'articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è sostituito dal seguente:

   «2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le ritenute si applicano sull'importo eccedente».
*3.3. Gadda, Faraone, De Monte.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
3.8. Piccolotti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*3.10. Piccolotti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*3.11. Grippo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) all'articolo 29, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti e di ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sportive e alla gestione dell'ente sportivo dilettantistico».

  Conseguentemente, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
   2-ter. L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36, viene sostituito dal seguente:
   “6-bis. Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, è possibile effettuare alternativamente la comunicazione di instaurazione del rapporto o la designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.”».
3.12. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «lavoro autonomo occasionale» sono aggiunte le seguenti: «e da rapporti di lavoro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo dilettantistico».
3.4. Grippo.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 2.
5.1. Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Interventi per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici)

  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici, dopo il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il comune o la provincia mettono a disposizione delle società e associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature, anche nel periodo che intercorre tra la fine e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico. Per l'utilizzo degli impianti sportivi non è richiesto l'assenso dei consigli di circolo o di istituto».

  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono da queste essere utilizzati sia per le sedute di allenamento sia per le gare ufficiali».

    2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per specifiche e documentate esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, i consigli d'istituto o di circolo comunicano l'utilizzo temporaneo delle palestre, delle aree di gioco e degli impianti sportivi scolastici all'ente pubblico territoriale proprietario».
5.010. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.9. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 329 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse. Conseguentemente il comma 330 è abrogato.
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234,dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2024/2025 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.7. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 329 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole «nelle classi quarte e quinte» sono soppresse. Conseguentemente il comma 330 è abrogato.
5.8. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Amato, Caso, Orrico, Sportiello.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in aggiunta fino a: INDIRE con le seguenti: fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
*6.2. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in aggiunta fino a: INDIRE con le seguenti: fino all'anno accademico 2026/27 coloro che possiedono i requisiti previsti al comma 2 del presente articolo posso accedere ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in sovrannumero nella misura del 30 per cento dei percorsi attivati da ciascun ateneo. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
*6.3. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Ghio, Iacono.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma, in deroga al decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, articolo 2-ter, comma 4, prevede per l'abilitazione all'insegnamento, oltre al conseguimento di almeno 30 crediti formativi, l'ulteriore conseguimento di numero 10 crediti ottenuti con la frequenza di laboratori (un credito per ciascun laboratorio) sulle varie tipologie di disabilità. I laboratori verranno attivati presso le università anche in convenzione con l'INDIRE.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È fatto comunque obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di acquisire ulteriori 20 CFU nell'anno scolastico successivo all'immissione in servizio, di cui 10 di tirocini indiretti. Detti crediti formativi sono conseguiti presso le università accreditate per l'erogazione dei tirocini formativi attivi per il sostegno didattico in base alla vigente normativa in materia.
6.4. Faraone.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: , in deroga all'articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , di cui venti CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri dieci CFU/CFA di laboratori.

  Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del merito aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro per le disabilità e dopo le parole: della ricerca, aggiungere le seguenti: nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,.
6.5. Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: trenta crediti formativi con le seguenti: quaranta crediti formativi.

  Conseguentemente:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Direttori dei percorsi di formazione attivati dall'INDIRE, o dalle università autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, deve essere affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare PAED-02/A (Didattica e Pedagogia Speciale), con un curriculum di competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna università statale a decorrere dall'anno 2025 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di specializzazione in sovrannumero di cui al presente decreto. Con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma prevede per tali docenti il conseguimento di sei crediti formativi in più di rielaborazione riflessiva e critica dell'esperienza professionale maturata e di nuove tecnologie per l'apprendimento, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento.;

   al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: il profilo professionale del docente specializzato, e sostituire le parole: e la commissione esaminatrice dell'esame finale con le seguenti: per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto ed agli insegnamenti, e la commissione esaminatrice dell'esame finale di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.
6.6. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Ghio, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'accesso ai percorsi accademici di specializzazione sul sostegno è libero per chiunque possegga un titolo di studio coerente con la classe di concorso.
6.10. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
6.11. Grippo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è riconosciuto per l'anno scolastico 2024-2025 il punteggio di cui all'articolo 20, comma 6-quater, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
6.12. Faraone.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e del merito inserire le seguenti: di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere del e dopo le parole: Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,.
6.13. Faraone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attingendo dalle graduatorie dei vincitori risultanti dalle procedure concorsuali afferenti al PNRR e dalle graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali bandite con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.».
6.01. Grippo.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
*7.1. Faraone.

  Sopprimerlo.
*7.2. Amato, Caso, Orrico, Sportiello.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

  1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
**7.3. Piccolotti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Misure per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento)

  1. Per l'anno scolastico 2024/2025, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze, in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  3. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 2 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
**7.4. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Ghio, Iacono.

  Al comma 1, sostituire le parole: e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento con le seguenti: e hanno pendente il procedimento di riconoscimento o di equivalenza del titolo di formazione, ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento, o di annullamento del decreto di diniego riferito alla istanza di riconoscimento del titolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: la cui efficacia è condizionata risolutivamente al conseguimento della idoneità del percorso formativo.
7.7. Grippo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, coloro i quali sono in possesso di un titolo estero e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione e, nel contempo, hanno frequentato con successo un corso TFA Sostegno – Tirocinio Formativo Attivo per l'insegnamento di sostegno presso atenei italiani, possono sostituire i corsi attivati dall'INDIRE con la formazione acquisita durante la frequenza dei TFA italiani, anche in questo caso rinunciando ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
7.10. Grippo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'offerta formativa dei percorsi di cui al comma 1 prevede il conseguimento di almeno trenta crediti formativi effettivi, comprensivi dei 3 CFU della prova finale, con l'attenzione a contenuti formativi che possano recuperare la specificità delle istituzioni scolastiche del contesto italiano, dagli aspetti legislativi alle strategie di Didattica speciale per l'inclusione, alle procedure di valutazione del sistema italiano e di ulteriori 12 CFU in più di tirocinio indiretto e diretto, diversificati per ordine e grado scolastico di riferimento, dei quali 4 CFU di tirocinio indiretto e di nuove tecnologie per l'apprendimento e 8 CFU di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche accreditate presso il sistema formativo nazionale.

  Conseguentemente, al comma 3:

   dopo le parole: l'esame finale dei percorsi aggiungere le seguenti: per il quale i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto ed indiretto ed agli insegnamenti;

   dopo le parole: composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale aggiungere le seguenti: di pertinenza delle università, presieduta da un docente universitario di prima o seconda fascia del settore disciplinare PAED-02/A, un docente del corso e un componente esterno designati dall'USR.
7.11. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
7.13. Faraone.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: un numero minimo di crediti formativi, non inferiore a 20,.
7.16. Faraone.

ART. 7-bis.

  Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
7-bis.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
7-bis.2. Piccolotti.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
7-bis.3. Orrico, Caso, Amato.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Piccolotti.

  Sopprimerlo.
*8.2. Orrico, Amato, Caso, Sportiello.

  Al comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: studenti con disabilità aggiungere le seguenti: , ivi inclusi gli studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento, con particolare riferimento a ipersensibilità e comorbidità,.
8.3. Grippo.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

  3. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  Conseguentemente:

   sostituire il capoverso «comma 3-bis» con il seguente:

  3-bis. Su tutti i posti di sostegno, inclusi in posti in deroga convertiti in organico di diritto, qualora, per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con docenti e ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2023, fino a compensare la riduzione degli organici prodotta da quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119.

   Sopprimere il comma 2.
8.4. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: continuità educativa e didattica aggiungere le seguenti: , nonché la socializzazione extrascolastica e del periodo estivo,.
8.5. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le parole da: nel caso di fino a: discente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «comma 3», sostituire le parole da: può essere proposta fino a: precedente anno scolastico con le seguenti: può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità.
8.6. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo le parole: e valutato, da parte del dirigente scolastico aggiungere le seguenti: con motivato riscontro alla famiglia richiedente, e dopo le parole: medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, aggiungere le seguenti: fino alla fine del ciclo scolastico, e, comunque, per un periodo non superiore ad ulteriori due anni consecutivi al primo già effettuato,
8.8. Faraone.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sostituire le parole: può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico con le seguenti: può essere proposto un contratto a tempo determinato di durata biennale senza soluzione di continuità.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso «comma 3-bis».
8.10. Orfini, Manzi, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Personale educativo degli enti locali)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».
8.01. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità)

  1. Al fine di garantire un migliore sostegno agli studenti con disabilità, ivi inclusi gli studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento, con particolare riferimento a ipersensibilità e comorbidità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sono consentiti l'accesso e la presenza nelle aule didattiche di ulteriori professionisti del settore, quali psicologi ed educatori, a carico delle famiglie degli studenti con disabilità interessate o di altri soggetti istituzionali.
8.03. Grippo.

  Al comma 1, capoverso «comma 3», sostituire le parole da: nel caso fino a: discente, con le seguenti: sentita la famiglia e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, anche in base agli esiti della verifica del processo di inclusione approvata dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, previsto dall'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.
8.7. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

ART. 9.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: sono di seguito individuati fino alla fine del comma con le seguenti: è individuato, all'interno di ciascuna regione, un capoluogo di provincia in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
9.1. Ciani, Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere le seguenti:

   i-bis) Milano;

   i-ter) Torino;

   i-quater) Roma;

   i-quinquies) Napoli.
9.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le attività di formazione cui al comma 1 rivolte ai docenti referenti prevedono percorsi rafforzati per i casi di studenti con neurodivergenze e disturbi del comportamento quali ipersensibilità e comorbidità.
9.3. Grippo.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Per la partecipazione alle attività formative, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative secondo quanto previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.
9.4. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

ART. 9-bis.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 4.
  4. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, a decorrere dall'anno 2024, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. Il contributo di solidarietà è versato entro il nono mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 ottobre 2025. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
9-bis.2. Quartini, Caso, Amato, Orrico.

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dal 2027, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a decorrere dall'anno 2027.
9-bis.1. Quartini, Caso, Amato, Orrico.

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e devono acquisire fino alla fine del comma.

  Conseguentemente al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: acquisire, in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: sostenere l'anno di formazione e di prova ai sensi della normativa.
10.1. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con oneri a proprio carico.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: con oneri a proprio carico.
10.2. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
10.6. Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
*10.11. Grippo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/25 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
*10.12. Orfini, Manzi, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni di cui al comma 17 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
10.13. Grippo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché in deroga all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario, a tempo determinato e indeterminato, destinato ai servizi gestiti direttamente dai comuni non è assoggettata ai limiti di spesa previsti, per i comuni, dalle normative vigenti, nel rispetto degli equilibri di bilancio».
10.06. Piccolotti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di aggiornamento annuale GPS)

  1. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
10.07. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei docenti del comparto AFAM)

  1. All'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «con vigenza triennale a decorrere dalla data di approvazione,» sono soppresse;

   b) le parole: «per la sola istituzione che li costituisce» sono soppresse.
10.08. Orrico, Amato, Caso.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

  Conseguentemente:

    1) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dedicato fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23);

    2) al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: extracurricolare con la seguente: curricolare;

    3) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alunni stranieri, che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana con le seguenti: alunni con background migratorio;

    4) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.
11.1. Orfini, Manzi, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale.

  Conseguentemente:

    1) al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dedicato fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: aggiuntivo per consentire maggiore flessibilità didattico-organizzativa per favorire i processi di inclusione nelle classi in cui sono inseriti studenti con background migratorio in numero pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno derivante dall'applicazione del presente comma, anche implementando i posti per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (A-23).
11.2. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di un docente dedicato fino alla fine del periodo con le seguenti: di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri negli istituti con classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione oppure che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana pari o inferiore al livello A2 del quadro europeo delle lingue.

  Conseguentemente:

    1) al comma 2, sostituire le parole da: le istituzioni scolastiche fino alla fine del comma con le seguenti: e gradualmente per tutti gli alunni con background migratorio, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze linguistiche attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione di lingua italiana di qualità – CLIQ, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.;

    2) al comma 3, sostituire le parole da: in orario extracurricolare fino alla fine del comma con le seguenti: sia a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, sia utilizzando le disponibilità dell'istituto in particolare dell'organico di potenziamento. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è diretta alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni con background migratorio che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, livello A2 per la scuola primo ciclo, B1 per la scuola del secondo ciclo, definita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo. Dall'anno scolastico 2025/26 il Ministero dell'istruzione e del merito individua inoltre a questo fine uno specifico contingente dell'organico di potenziamento.;

    3) al comma 4, capoverso comma b-ter), sostituire le parole da: e che non sono fino alla fine del capoverso con le seguenti: o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe e il relativo numero dei posti di docente da assegnare agli istituti di riferimento.
11.3. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, dopo le parole: l'assegnazione di un docente aggiungere le seguenti: a partire dagli asili nido
11.4. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, dopo la parola: dedicato aggiungere le seguenti: alla predisposizione di materiale didattico dedicato, all'attività di consulenza e formazione del corpo docente, alla promozione di materiali multilingue, anche non comunitarie, come supporto della lingua della comunicazione di base, alla lingua dello studio e alle microlingue delle discipline scolastiche e
11.5. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

   Conseguentemente, al comma 4, capoverso comma b-ter, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.
11.8. Orrico, Amato, Caso.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento
11.9. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A partire dall'anno scolastico 2025/2026 si procede all'accertamento obbligatorio delle competenze attraverso test standardizzati di livello realizzati in collaborazione con l'associazione di certificazione lingua italiana di qualità-CLIQ.
11.10. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: potenziamento didattico in orario extracurricolare aggiungere le seguenti: attività socioculturali, sportive e nel corso della pausa estiva, anche attraverso la collaborazione tra i vari attori della comunità educante, creando sinergie e collaborazioni con professionisti di diverse discipline ed enti del terzo settore dentro e fuori dalla scuola
11.11. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: extracurricolare con la seguente: curricolare.

  Conseguentemente:

    1) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: alunni stranieri fino a: lingua italiana con le seguenti: alunni con background migratorio;

    2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istituzioni scolastiche interessate avranno cura di organizzare le attività evitando la sola presenza e l'isolamento di alunni con background migratorio.
11.12. Piccolotti.

  Al comma 4, capoverso comma b-ter), sopprimere le parole da: che si iscrivono fino a: lingua italiana,.
11.13. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: per stranieri fino alla fine del periodo con le seguenti: di lingua seconda (L2) per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al Sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso delle competenze linguistiche in lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 10 per cento degli studenti della classe.

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo le parole: Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) aggiungere le seguenti: adeguatamente potenziati,;

   al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: L'accertamento obbligatorio di cui al presente comma è svolto attraverso strumenti di valutazione standardizzati a livello nazionale, individuati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, che definisce altresì le modalità di coinvolgimento degli enti certificatori riconosciuti a livello nazionale.;

   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di base in lingua italiana con le seguenti: in lingua italiana, almeno pari al livello A2 del QCER;

   al comma 4, capoverso comma b-ter), sostituire le parole: e che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al 20 per cento con le seguenti: o che non sono in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, pari o superiore al 10 per cento.
11.6. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, sostituire le parole: pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe con le seguenti: sulla base di valutazione complessiva dei bisogni linguistici degli studenti.
11.7. Manzi, Berruto, Orfini, Toni Ricciardi, Iacono.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nel limite del 50 per cento con le seguenti: nella misura del 100 per cento.
12.1. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla stessa procedura di mobilità e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: alle procedure di mobilità e.
*12.2. Orfini, Ferrari, Graziano, Iacono.

  Al comma 1, capoverso «Art. 19-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: alla stessa procedura di mobilità e.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 19-quater», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: alle procedure di mobilità e.
*12.3. Grippo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
12.1000. Caso, Amato, Orrico.

ART. 13.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:

   «1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati. Al fine di ridefinire il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, entro 30 giorni dall'approvazione decreto-legge è istituita una specifica Commissione paritetica, presso l'ARAN, composta anche da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito e dalle organizzazioni sindacali, con il compito di valutare l'efficacia e l'appropriatezza dell'attuale sistema con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura evidenziata e di definire gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale.

  1-bis. La Commissione di cui al comma 1 opera nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione il Ministro dell'istruzione e del merito emana una direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici.
  1-ter. A partire dal 1° settembre 2024, cessano di avere efficacia le disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti scolastici di cui al comma 94, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  1-quater. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del contratto collettivo nazionale lavoro del 1° marzo 2002.».
13.1. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 25, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto equiparati alla dirigenza scolastica, è consentito percepire emolumenti per incarichi aggiuntivi finanziati con fondi esterni all'amministrazione; l'autorizzazione è concessa con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituzione.
13.01. Grippo.

ART. 14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 può optare per permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.1. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.»;

   b) all'articolo 21, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera a un periodo complessivo di quindici anni scolastici, in due periodi ciascuno dei quali fino a un massimo rispettivamente di nove anni e di sei anni scolastici consecutivi. I due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.
   2. Il personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre sei anni scolastici, compresi quello in corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero, può optare per permanere all'estero per il primo periodo di nove anni scolastici consecutivi, compreso quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione è esercitata non oltre l'ultimo giorno del sesto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

  Conseguentemente, al comma 1:

   al capoverso comma «2-bis», è premesso il seguente alinea:

   «c) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:»;

   dopo il capoverso comma «2-ter», aggiungere la seguente lettera:

   «d) all'articolo 37, il comma 8 è abrogato»;

   al comma 2, sopprimere le parole: presso le Scuole europee.
14.2. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè, Iacono.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, comma 2, le parole: «sei anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni»;

   c) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: presso le Scuole europee nell'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: all'estero.
14.4. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Ghio, Casu, Iacono.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
*14.5. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «scadenza sessennale» sono sostituite con le seguenti: «scadenza novennale»;

   b) all'articolo 21, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
*14.6. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 21, comma 2, primo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre».

   b) all'articolo 21, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
14.7. Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso comma «2-bis», primo periodo, sopprimere le parole: nell'arco della vita lavorativa.
14.9. Di Sanzo, Iacono.

  Al comma 1, capoverso comma «2-ter», primo periodo, dopo le parole: esclusivamente dal personale inserire le seguenti: degli istituti scolastici riconosciuti e controllati congiuntamente dai Governi degli Stati membri dell'Unione europea («scuole europee»).
14.10. Grippo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: del presente decreto fino alla fine del comma con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto anche dal personale in servizio all'estero in corso di svolgimento del sesto anno di servizio nell'anno scolastico 2023/2024.
14.13. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 2, sostituire le parole: presso le Scuole nell'anno scolastico 2023/2024 con le seguenti: all'estero.
14.14. Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: presso le Scuole europee
14.16. Toni Ricciardi, Ghio, Casu, Manzi, Di Sanzo, Porta, Carè, Orfini, Berruto, Iacono.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per una graduale implementazione del tempo prolungato)

  1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.
  2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente articolo, pari a euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.06. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e sviluppo della comunità educante)

  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi della Missione 4, Componente 1 del PNRR, al fine di realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.014. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per l'Istituzione della dote educativa)

  1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la «Dote educativa», quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8 su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata «Carta», dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra scolastiche, espressamente indicate al comma 6.
  3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.
  6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

   a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

   b) materiale di cancelleria scolastica;

   c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata «La mia dote educativa», alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la dote educativa», con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 mila milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede:

   a) quanto a euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.05. Orrico, Amato, Caso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti in materia di personale ATA)

  1. Per l'anno scolastico 2024-2025 sono riattivati fino al 30 giugno 2025 i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis e comma 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
14.018. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni urgenti in merito all'attivazione della didattica a distanza in casi di urgenza e necessità)

  1.Nei casi di necessità e urgenza e di gravi e impreviste cause sopravvenute, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza, modalità di didattica a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e avuto riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, al fine di garantire la continuità didattica.
  2.La durata della sospensione di cui al comma 1 non può in ogni caso superare i 30 giorni.
14.01000. Auriemma, Amato, Caso, Orrico.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: Nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca con le seguenti: Nelle more della compiuta attivazione del contratto di ricerca previsto dal decreto-legge 29 giugno 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
15.2. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «L'importo» è sostituita dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico»;

   b) le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».

  1-ter. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».
  1-quater. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».
  1-quinquies. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.
15.3. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il comma 6, secondo periodo, del medesimo articolo 22 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.5. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabiliti».
15.6. Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Il trattamento giuridico ed economico».
15.7. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «L'importo» sono sostituite dalle seguenti: «Diritti, doveri e retribuzione».
15.8. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'università e della ricerca».
15.9. Berruto, Manzi, Orfini, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 9, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «né possono essere computati ai fini di cui» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e».
15.11. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e in relazione a specifiche esigenze legate ai progetti di ricerca possono essere attivati anche contratti annuali, rinnovabili».
15.12. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e possono altresì concorrere al cofinanziamento di ulteriori e differenti fondi di ricerca».
15.13. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Roggiani, Iacono.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «del quattordicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del ventesimo anno».
15.14. Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di potenziare e sostenere le attività di ricerca di base presso le università, le istituzioni accademiche e gli enti pubblici di ricerca il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 295 a 302 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 30 milioni di euro.
15.17. Roggiani, Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

   «568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

  1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
  3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
15.011. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piano straordinario per l'assunzione di professori universitari di I e II fascia)

  1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «Con riferimento alle assunzioni di professori universitari» fino alla fine della lettera;

   b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

   «a-bis) con riferimento al reclutamento di professori universitari, sono istituiti – per il triennio 2025-2027 – rispettivamente:

    1) un Piano straordinario per assunzione di docenti di I fascia, con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 30 milioni per il 2025, 70 milioni per il 2026, 100 milioni per il 2027;

    2) un Piano straordinario per assunzione di docenti di II fascia con risorse aggiuntive pari a un ammontare di 10 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, 50 milioni per il 2027.».

  2. Le risorse di cui alla lettera a-bis) sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 40 milioni di euro per il 2025, 100 milioni di euro per il 2026 e 150 milioni di euro per il 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.014. Amato, Caso, Orrico.

ART. 16.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»;

   al comma 1, lettera a) premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b) premettere le parole: al comma 2.
*16.1. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

   a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

   b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

   c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

   d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

   e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

   f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni permanenti per la cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

   g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»;

   al comma 1, lettera a) premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b) premettere le parole: al comma 2.
*16.2. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a), premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b), premettere le parole: al comma 2;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037 e 2038. Entro il termine di novanta giorni, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del CNSU, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce, inoltre, criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
16.3. Caso, Amato, Orrico.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: comma 2.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera a) premettere le parole: al comma 2;

   al comma 1, lettera b) premettere le parole: al comma 2;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.».
16.4. Manzi, Orfini, Berruto, Toni Ricciardi, Iacono.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
16.5. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Commissario straordinario per gli alloggi straordinari di cui al comma 1 prevede, nell'elaborazione delle iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei propri obiettivi, che massima priorità sia data alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati e non unicamente alla costruzione ex novo di residenze destinate agli studenti universitari.
16.6. Grippo.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure urgenti per l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – FIS)

  1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
16.04. Caso, Amato, Orrico.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Incremento Fondo affitti studenti universitari)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
16.05. Caso, Amato, Orrico.