Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 1 agosto 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 1° agosto 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ONORI: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1998);

   GIORGIANNI e BENVENUTI GOSTOLI: «Disposizioni per la salvaguardia ambientale e la valorizzazione del Lago Trasimeno» (1999);

   D'ORSO e PAVANELLI: «Disposizioni per la valorizzazione dei centri commerciali naturali e per la rivitalizzazione dei centri storici» (2000);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GIACHETTI e BOSCHI: «Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica» (2001).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1° agosto 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1183. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia» (approvato dal Senato) (2002).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VIII Commissione (Ambiente):

  MATTIA ed altri: «Disposizioni in materia di piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata e di interventi di ristrutturazione edilizia connessi a interventi di rigenerazione urbana» (1987) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  CENTEMERO ed altri: «Delega al Governo per la disciplina delle attività di influencer e di creatore di contenuti digitali nonché del relativo comparto economico» (1816) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposta di inchiesta
parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

  ENRICO COSTA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'applicazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario e organizzazione della magistratura, di tutela della presunzione di non colpevolezza e di riparazione per l'ingiusta detenzione» (Doc XXII, n. 41) – Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 luglio 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 25 luglio 2024 sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione (atto Senato n. 1180).

  Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 luglio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il progetto di bilancio rettificativo n. 4 del bilancio generale 2024 – Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e adeguamenti per alcune agenzie decentrate (COM(2024) 931 final), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi delle lettere a), d), e), f), g) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2024.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

  Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con lettera in data 1° agosto 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la relazione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni, degli enti di governo dell'ambito e degli enti locali in materia di servizio idrico integrato, riferita al primo semestre del 2024 (Doc. CXLVI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 29 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Cernusco sul Naviglio (Milano), Sant'Angelo a Fasanella (Salerno) e Sant'Elpidio a Mare (Fermo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (185).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 10 settembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 21 agosto 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 31 luglio 2024, a pagina 4, prima colonna, ventitreesima riga, dopo la parola: «V,» deve intendersi inserita la seguente: «VIII,».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 31 luglio 2024, a pagina 9, seconda colonna, quintultima riga, dopo la parola: «(Bilancio)» devono intendersi inserite le seguenti: «, che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 30 agosto 2024».

PROPOSTA DI LEGGE: TONI RICCIARDI ED ALTRI: DESTINAZIONE AGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PASSAPORTI ALL'ESTERO (A.C. 960-A)

A.C. 960-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 960-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente;

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sostituire le parole: dei proventi con le seguenti: delle somme;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Sull'emendamento trasmesso dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.7, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 960-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero, di cui all'articolo 27 della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono attribuiti al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base trimestrale, in misura percentuale rispetto alle quote di contributo amministrativo per il rilascio del passaporto ordinario presso le rappresentanze diplomatico-consolari, secondo quanto specificato al comma 2 del presente articolo, tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato e contestuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il successivo versamento alla rispettiva sede diplomatico-consolare. Tali risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.
  2. La misura percentuale di cui al comma 1 rispetto al contributo amministrativo per il rilascio del passaporto è pari al 10 per cento. La suddetta misura percentuale può subire un incremento, fino al valore massimo del 30 per cento, nei casi in cui la variazione della quota non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
  3. Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. Le risorse del fondo sono ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   al comma 3, sostituire le parole: dei proventi con le seguenti: delle somme

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il 50 per cento dei proventi di cui al comma 2 è riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e trasferito ai pertinenti capitoli del medesimo per finanziare l'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
1.7. Onori.

  Al comma 3, sostituire le parole: dall'anno con le seguenti: dal secondo anno.
1.400. La Commissione.

(Approvato)

TIT.

  Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero.
Tit.1. La Commissione.

(Approvato)

A.C. 960-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca disposizioni per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti,

impegna il Governo:

   a prevedere misure atte a rafforzare e adeguare, anche attraverso la previsione di nuove risorse umane nonché garantendo idonei mezzi informatici e digitali, la rete consolare italiana valutando la possibilità di utilizzare lo strumento del distaccamento operativo di mezzi e personale;

   ad adottare ogni idonea misura finalizzata a incrementare le risorse destinate agli istituti Italiani di Cultura, in quanto centri propulsori di iniziative ed attività di cooperazione culturale finalizzate al dialogo e alla reciproca conoscenza, al fine di potenziarne l'attività e di valorizzare e promuovere la pluralità della cultura italiana.
9/960-A/1. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte a rafforzare gli uffici diplomatici e consolari all'estero affinché questi riescano ad operare in maniera più celere ed efficiente sul versante dell'emissione di passaporti all'estero;

    gli italiani all'estero rappresentano una importante comunità per il nostro Paese. Secondo il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) si tratta di circa 5.806.068 cittadini italiani residenti all'estero, cifra che risulta essere in continuo aumento;

    inoltre, secondo quanto riportato nel Rapporto «Italiani nel mondo 2022» della Fondazione Migrantes, l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta – solo nell'ultimo anno – del 2,7 per cento. Quest'ultima percentuale, dal 2020, è salita al 5,8 per cento, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro oltre 274 mila residenti «persi» dall'Italia;

    nello specifico il provvedimento in esame prevede l'istituzione di un fondo con dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, e che tali risorse siano ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente. Si prevede, infine, la pubblicazione annuale di una relazione in merito all'utilizzo dei relativi proventi;

    tali risorse potrebbero considerarsi uno strumento imprescindibile per far fronte a istanze e problematiche che potrebbero emergere nel corso dell'operatività della sede stessa. Più specificatamente, si potrebbe disporre delle stesse al fine di autorizzare il ristoro degli oneri di tipo sanitario-assistenziale, nel caso emergano limiti nell'erogazione di prestazioni che dovrebbero essere garantite dall'assicurazione sanitaria integrativa nel Paese di servizio o nelle more della stipula di un'assicurazione sanitaria integrativa ai sensi dell'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. In alternativa, queste potrebbero essere impiegate per far fronte alle possibili anomalie contabili-finanziarie delle singole sedi (come, ad esempio, in quei Paesi ove il versamento delle retribuzioni al personale assunto in loco comporta oneri di commissioni che ricadono interamente a carico del personale a contratto e di ruolo);

    le predette ipotesi di riassegnazione delle risorse in esame consentirebbero di non lasciare esclusivamente in capo al lavoratore l'onere di sostenere non solo costi, talvolta elevatissimi, per la tutela della propria salute ma anche errori contabili-amministrativi tali da creare nocumento ai lavoratori medesimi,

impegna il Governo

ad apportare, nel primo provvedimento utile, adeguate modifiche di natura normativa alla nuova disciplina in corso di approvazione, al fine di garantire che una parte delle risorse del fondo oggetto del provvedimento in esame siano destinate ad una specifica voce del bilancio delle sedi estere del MAECI, nella prospettiva di consentire la gestione dei danni derivanti da eventuali negligenze o errori di natura contabile-amministrativa svolte dal personale di sede, che determinano oneri in capo ai lavoratori stessi, anche se accertati ex post, tutelando i legittimi interessi dei lavoratori direttamente coinvolti ed evitando che i predetti danni si configurino come anomalie in caso di ispezioni o vengano eccepite dai competenti organi di controllo.
9/960-A/2. Onori.