XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 settembre 2024.
Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Cantone, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 settembre 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ROGGIANI: «Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni dei pazienti e dei volontari negli organi direttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private» (2041);
BORRELLI: «Modifiche all'articolo 629 del codice penale e all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine» (2042);
BONELLI: «Disciplina del sistema tram-treno» (2043);
BICCHIELLI e TIRELLI: «Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema italiano delle “pro loco”» (2044).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Ciaburro:
DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1042);
GIORGIANNI ed altri: «Disposizioni in favore degli studenti universitari che svolgono attività di caregiver familiare» (1682);
PADOVANI ed altri: «Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, in materia di destinazione di veicoli fuori uso alle scuole di indirizzo tecnico e agli istituti tecnici superiori per l'utilizzazione a fini didattici» (1786);
CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» (1812);
MAIORANO ed altri: «Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani addetti all'assistenza delle persone con disabilità o diabetiche ai mezzi di trasporto e agli esercizi aperti al pubblico» (1817).
Ritiro di proposte di legge.
In data 17 settembre 2024 la deputata Gribaudo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
GRIBAUDO: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di equilibrio tra i sessi nella nomina degli amministratori e nel reclutamento del personale delle società a controllo pubblico» (1750).
La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.
Assegnazione di un disegno di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente disegno di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023» (2022) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Consiglio di Stato.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 12 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2023.
Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 285).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).
Trasmissione dal Ministro della salute.
Il Ministro della salute, con lettera in data 17 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 16 marzo 1987, n. 115, la relazione sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito, riferita all'anno 2023 (Doc. LXIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro
dell'università e della ricerca.
Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 17 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, riferita all'anno 2024 (Doc. CXXXII, n. 6).
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 17 settembre 2024, ha trasmesso le note relative all'attuazione data alla risoluzione FORMENTINI ed altri n. 7/00120, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 12 luglio 2023, sulla stabilizzazione e l'integrazione europea dei Balcani occidentali, nonché alla risoluzione BOLDRINI ed altri n. 7/00125, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 6 settembre 2023, sulle iniziative per isolare il Governo di Lukashenko e sostenere l'opposizione democratica bielorussa.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 settembre 2024, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 12 settembre 2024, sul disegno di legge recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (atto Camera n. 2022).
Questo parere è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA, DI TUTELA DEL PERSONALE IN SERVIZIO, NONCHÉ DI VITTIME DELL'USURA E DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (A.C. 1660-A)
A.C. 1660-A – Articolo 33
ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA
Art. 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)
1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. – 1. Al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, le vittime del delitto di usura di cui all'articolo 14, alle quali sono erogati i mutui previsti dal medesimo articolo, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, i soggetti devono dichiarare che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'incarico di esperto di cui al comma 1 è conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.
5. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, per gli adempimenti conseguenti.
6. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.
7. I provvedimenti di assegnazione dei benefìci di cui all'articolo 14 possono essere revocati, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.
8. L'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, ed è tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:
a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;
b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;
c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.
9. All'esperto di cui al comma 1 si applicano le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.
10. L'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.
11. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno quarantacinque giorni.
12. In caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.
13. L'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.
14. Qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnala tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.
15. All'esperto di cui al comma 1 spetta un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.
16. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, il limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, le modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, le modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché le fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 33.
(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
A.C. 1660-A – Articolo 34
ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo V
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Art. 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415 e 415-bis,»;
b) all'articolo 20, comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
34.1. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
34.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
34.1000. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 18, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
«In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate modifiche sulla base dei seguenti criteri:
a) all'articolo 37, comma 5, terzo periodo, prevedere che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma quarto e seguenti;
b) all'articolo 61 comma 2, lettera b), prevedere che la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui avvenga ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma quarto e seguenti del medesimo.
34.4. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 18-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-quater.
1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettivi intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.
2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto.».
34.1001. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Serracchiani, Di Biase.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
c) dopo l'articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)
1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.
Art. 47-bis.2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)
1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
Art. 47-bis.3.
(Procedura)
1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.
Art. 47-bis.4.
(Preclusioni)
1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 47-bis.2:
a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della presente legge;
d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.
Art. 47-bis.5.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)
1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»;
d) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
b) all'articolo 48, secondo comma, sostituire le parole: «in appositi istituti o», con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
34.01000. Magi, Dori, Ruffino, Di Biase.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.01016. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)
1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 23, aggiungere la seguente: , 34-bis.
34.019. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Video sorveglianza all'interno degli istituti penitenziari)
1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell'apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.
2. Agli oneri per l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
34.01001. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Pastorella, Serracchiani.
Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale del
Corpo di polizia penitenziaria)
1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell'Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l'anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l'anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall'anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.01002. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Di Biase.
A.C. 1660-A – Articolo 35
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 35.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 35.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)
1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio.
35.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
A.C. 1660-A – Articolo 36
ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 36.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)
1. All'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 36.
(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1. Boschi, Giachetti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1000. Boschi, Giachetti.
A.C. 1660-A – Articolo 37
ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
c) prevedere, in attuazione dei princìpi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
37.4. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
37.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere nell'ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
37.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37.
37.7. Boschi, Giachetti.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.
2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell'anno 2023 e nell'anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:
a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
b) che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l'anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.03. Casu, Mauri, Serracchiani, Carmina, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)
1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
37.014. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
Allegato 1
(articolo 37-bis, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)
|
RUOLO ORGANICO
|
|
|
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione |
1 |
|
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione |
1 |
|
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: |
|
|
Presidente aggiunto della Corte di cassazione |
1 |
|
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione |
1 |
|
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche |
1 |
|
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità |
65 |
|
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione |
442 |
|
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo |
1 |
|
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti |
52 |
|
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti |
53 |
|
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado |
314 |
|
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati |
10.221 |
|
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie |
200 |
|
N. Magistrati ordinari in tirocinio |
(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
|
TOTALE |
11.353 |
».
37.08. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2024.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.010. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale addetto all'ufficio per il processo)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.».
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.011. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui al comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.012. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
1. Nell'ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati.
2. A tal fine l'attività dell'addetto all'Ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
37.01000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.01001. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)
1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01002. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01003. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)
1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01005. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale di
polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01006. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché anche al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01007. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento delle risorse per
l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01008. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)
1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;
d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01009. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Berruto.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)
1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Fornaro, Serracchiani.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01011. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Conseguentemente, all'articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01012. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.
2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:
a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;
b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
e) assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico;
f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.
5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione e assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale e il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'interno.
9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.01014. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Boschi, Fornaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».
2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
a) all'articolo 37:
1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;
2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;
4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;
b) all'articolo 39:
1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;
2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;
c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.
37.01015. Magi.
A.C. 1660-A – Articolo 38
ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)
Sopprimerlo.
*38.1. Boschi, Giachetti.
Sopprimerlo.
*38.2. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
A.C. 1660-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
tenuto conto degli impegni già assunti dal governo con l'ordine del giorno n. 26, assunto in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio 2024 (disegno di legge n. 1627), in tema di sicurezza per quanto riguarda il contrasto al crimine organizzato infiltrato in particolare nei territori boschivi prealpini più impervi delle provincie di Varese e Como;
considerato il favore raccolto presso le istituzioni del territorio provinciale di Varese e Como per una soluzione che consenta il recupero della ex caserma «Cascina Malpensa» per insediarvi stabilmente un nuovo raggruppamento di «carabinieri cacciatori»,
impegna il Governo:
a confermare il percorso per la costituzione di un nuovo raggruppamento di carabinieri «Cacciatori delle Alpi», adeguato in numero di componenti e mezzi per contrastare il crimine organizzato infiltrato nei territori prealpini più impervi;
a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie al recupero funzionale del complesso della ex caserma «Cascina Malpensa», al fine di ivi realizzare la sede del raggruppamento di carabinieri «Cacciatori delle Alpi» .
9/1660-A/1. Candiani, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
occorre evitare comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, dovuti ad alterazioni dello stato psicofisico del soggetto a seguito dell'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa o contenenti tali infiorescenze;
tale rischio è supportato da incontrovertibili dati scientifici: già nel 2018 (parere del 10 aprile 2018) il Consiglio superiore di sanità aveva evidenziato che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa non poteva essere esclusa né di poteva escludere che gli effetti psicotropi dannosi che questa può produrre, sia a breve che a lungo termine, anche sullo stato di attenzione col pericolo che «l'assunzione inconsapevolmente percepita come “sicura” e “priva di effetti collaterali” si traducano in un danno per se stessi o per gli altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)»;
secondo la Relazione Annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze 2024 (dati raccolti nel 2023) la cannabis e i suoi derivati continuano a essere le sostanze largamente più diffuse tra i giovanissimi ed è in crescita la quota delle persone assistite presso i SerD per uso di cannabis, pari al 12 per cento delle persone in trattamento;
in generale la diffusione delle sostanze stupefacenti in Italia, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione, costituisce una grave emergenza sociale sia per i gravi danni sulla salute di chi ne fa uso, in particolare durante l'adolescenza, sia per le gravi conseguenze sulla sicurezza pubblica dovute agli effetti dell'uso di tali sostanze nella commissione di diversi reati e incidenti stradali;
anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, le attività di spaccio di sostanze stupefacenti costituiscono un grave problema con effetti negativi sulla sicurezza e le condizioni di vivibilità delle nostre città, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine per il suo contrasto documentato dall'aumento delle operazioni di intervento pari a 20.489 nel 2024 (+6 per cento),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inasprire le pene per il reato di cessione di sostanze stupefacenti al fine di garantire la punibilità degli spacciatori delle cosiddette droghe leggere e contestualmente garantire minore degrado e maggiore sicurezza nelle città.
9/1660-A/2. Ziello, Pierro, Davide Bergamini.
La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene in diversi ambiti attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza e, in particolare, al fine di potenziare il controllo territoriale e il contrasto a quelle forme di criminalità maggiormente diffuse e allarmanti, il Capo II reca specifiche disposizioni in materia di sicurezza urbana;
la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità per il Governo che per questo obiettivo, sin dall'inizio, ha investito ingenti risorse e ha adottato misure specifiche o implementato quelle già esistenti;
tra queste misure si segnala l'operazione «Strade Sicure» che, avviata nel 2008 e prorogata più volte nei successivi anni, ha svolto un'importante funzione di deterrenza e di contrasto alla criminalità, consentendo, in concorso alle forze dell'ordine, un costante monitoraggio del territorio e una capillare presenza nei siti e obiettivi più sensibili;
con la scorsa legge di bilancio (articolo 1, commi 342-343, della legge n. 213 del 2023) l'operazione «Strade sicure» è stata proroga per tutto il 2024 ed attualmente conta su un contingente di 6.000 militari, con un incremento di 1.000 unità rispetto al contingente precedentemente impiegato;
ciò ha consentito di intensificare ulteriormente la presenza di questo importante presidio sul territorio, estendendolo anche ad altri comuni rispetto a quelli in cui era già operativo ed aumentando così la sicurezza e la sua percezione da parte degli stessi cittadini,
impegna il Governo
a mantenere ed eventualmente potenziare l'operazione Strade Sicure al fine di sostenere e garantire la prosecuzione del concorso delle Forze armate al controllo del territorio per assicurare la sicurezza dei cittadini.
9/1660-A/3. Zoffili, Ziello, Pierro, Davide Bergamini, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene su diversi profili ritenuti particolarmente critici onde garantire una maggiore sicurezza, tanto per contenere e arginare forme di criminalità internazionali e terroristiche (Capo I), quanto in una dimensione più locale, al fine di reprimere quelle forme di criminalità maggiormente diffuse e allarmanti (Capo II dedicato alla sicurezza urbana), quanto ancora in una prospettiva di maggior tutela (e sicurezza) delle forze dell'ordine (Capo III). A completare il nuovo assetto proposto si aggiungono, poi, il Capo IV – volto a stabilire un controllo sui mutui concessi e un concreto aiuto gestionale nel riavvio delle attività economiche a favore delle vittime del reato di usura – e il Capo V – dedicato a diversi interventi in materia di ordinamento penitenziario a completamento di quanto disposto dagli altri Capi del progetto nonché in una prospettiva di valorizzazione del lavoro;
considerata la necessità, nell'ambito della commissione di reati sessuali, oltre che di assicurare un'adeguata pena per chi commette tali efferati delitti, anche di contribuire a prevenire il rischio di recidiva;
la mancanza di adeguate misure di prevenzione nell'ambito della disciplina penale vigente per questi reati è confermata dalle sempre più frequenti notizie di cronaca relative ad aggressioni e violenze a sfondo sessuale, ancor più gravi quando sono in danno di minori, e nella maggior parte dei casi da parte di recidivi;
sarebbe auspicabile l'introduzione nel nostro ordinamento del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale su base volontaria per coloro che commettono reati sessuali. La castrazione chimica è un intervento volto ad interferire con la funzionalità sessuale grazie all'uso di opportuni farmaci antiandrogeni;
trattamenti farmacologici vengono, altresì, regolarmente utilizzati in diversi Paesi, sia nell'Unione europea che negli Stati Uniti d'America e in Canada. La privazione androgenica risulta efficace dopo sei mesi dal suo inizio e cessa i suoi effetti sei mesi dopo la sua sospensione;
il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale su base volontaria, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato può rappresentare una misura deterrente per i condannati per i reati in materia sessuale,
impegna il Governo
a istituire quanto prima una commissione o un tavolo tecnico con lo scopo di valutare, nel rispetto dei princìpi costituzionali e sovranazionali, in caso di reati di violenza sessuale o di altri gravi reati determinati da motivazioni sessuali, la possibilità per il condannato di aderire, con il suo consenso, a percorsi di assistenza sanitaria, di natura sia psichiatrica sia farmacologica, anche con eventuale trattamento di blocco androgenico mediante terapie con effetto temporaneo e reversibile, diretti ad escludere il rischio di recidiva.
9/1660-A/4. Iezzi, Pierro, Davide Bergamini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» e, in particolare, introduce alcune disposizioni in materia di sicurezza in ambito ferroviario;
la Polizia ferroviaria svolge un ruolo fondamentale per garantire ordine pubblico e sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie;
tuttavia, a partire dal 2015, è stato posto in essere un processo di razionalizzazione delle risorse e dei presidi della Polizia ferroviaria sul territorio nazionale, sacrificando un settore che al contrario andrebbe valorizzato e potenziato in un'ottica di prossimità e vicinanza ai cittadini;
il bilancio estivo delle attività di vigilanza poste in essere dalla Polizia ferroviaria in tutto il Paese è riprova dell'importante contributo svolto da tali forze di polizia per prevenire e contrastare il verificarsi di fattispecie delittuose che minano l'incolumità tanto dei viaggiatori quanto del personale in servizio della rete ferroviaria;
in particolare, si avverte la necessità di ripristinare il presidio della Polizia ferroviaria di Sondrio e dotarlo di un organico adeguato ad assicurare l'effettivo svolgimento del servizio, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 che porteranno ad un consistente aumento dei flussi di viaggiatori nelle tratte interessate,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di ripristinare il presidio della Polizia ferroviaria di Sondrio al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e assicurare ancor più sicurezza in ambito ferroviario.
9/1660-A/5. Cecchetti, Zoffili, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene in diversi ambiti attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza e, in particolare, al Capo III reca specifiche misure volte a rafforzare la tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124;
in tale contesto si sottolinea che ad oggi l'ordinamento prevede un diverso regime a favore delle forze dell'ordine vittime di atti di terrorismo o da parte della criminalità organizzata (leggi n. 302 del 1990 e n. 206 del 2004) rispetto ai colleghi vittime del dovere per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle proprie funzioni (legge n. 446 del 1980), godendo la prima categoria di benefici economici maggiori;
la giurisprudenza negli anni è intervenuta più volte sulla questione, sottolineando come lo status di vittima dovrebbe essere unico e che tale disparità di trattamento sia passibile di rilievi di incostituzionalità (ex multis Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 6156 del 20 dicembre 2013);
sempre la giurisprudenza, ispirata a un intento perequativo, ha provveduto ad estendere di fatto alcuni dei benefici previsti per le forze dell'ordine vittime del terrorismo anche a quelle vittime del dovere, rimanendo però ancora escluse alcune importanti misure per le quali è necessario un intervento ad hoc del legislatore;
alla luce delle considerazioni svolte, appare pertanto necessario che ogni forma di sacrificio delle forze dell'ordine nello svolgimento di un servizio a favore della collettività, a prescindere dal contesto nel quale si è verificato, abbia il medesimo riconoscimento e la stessa tutela giuridica ed economica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti, anche a carattere normativo, nell'ottica di rafforzare ulteriormente le tutele a favore delle Forze dell'ordine, al fine di estendere agli agenti vittime del dovere gli stessi benefìci previsti dall'attuale normativa per quelli vittime di atti di terrorismo.
9/1660-A/6. Furgiuele, Pierro, Davide Bergamini, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», contiene una pluralità di misure finalizzate a rispondere all'aggressione della criminalità diffusa e alle attività di fenomeni fraudolenti che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini, in particolare sulle fasce più fragili della popolazione, garantendo al contempo maggiore salvaguardia alle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
il provvedimento, notevolmente migliorato nel corso dell'esame in sede referente, a seguito di una serie di proposte emendative approvate nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia, prevede al Capo I dell'articolo 4, modifiche del codice antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale, concernenti la disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica, la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore;
al riguardo, si evidenzia che l'articolo 3, comma 4, del suesposto decreto legislativo, prevede una forma aggravata di avviso orale irrogabile, nei confronti di coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi; in tal caso il questore può imporre al destinatario, il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, oltre ad una serie di altre misure riportate nella disposizione, nei confronti delle quali i soggetti passivi sono obbligati ad osservare;
nell'ambito della nozione di apparato di comunicazione radiotrasmittente, la Corte di cassazione, ha chiarito con la sentenza n. 314 del 2019 (e in precedenza con le sentenze n. 28796 del 2014 e n. 38514 del 2009) che rientrano: il telefono cellulare, i radiotrasmettitori, il radiotelefono, i satelliti, i ponti radio, le emittenti radio, i radiofari, i walkie-talkie, i telefoni cordless;
bisogna considerare tuttavia che negli ultimi anni, lo sviluppo tecnologico, ha sostanzialmente modificato di fatto, sebbene in maniera sensibile, il modo di comunicare, basti pensare al rapido diffondersi dei cosiddetti social network (Facebook, Instagram, Whazzup, Twitter), in grado di consentire nuove forme di comunicazione tramite rete internet;
a tal fine, il concetto di apparato radiotrasmittente, potrebbe pertanto estendersi, sino a ricomprendere, i moderni smartphone, tablet, che consentano connessioni dati via wi-fi o attraverso SIM;
il sottoscrittore del presente atto a tal fine, evidenzia altresì, che proprio sulla scorta di queste interpretazioni, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011 in precedenza richiamato, nella parte in cui, tra gli «apparati di comunicazione radiotrasmittente», di cui il questore può vietare il possesso o l'utilizzo, s'includono appunto i telefoni cellulari;
la decisione della Consulta è motivata sulla base del fatto, che il divieto di possesso e uso di telefono mobile (considerata l'universale diffusione di tale strumento in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale) si traduce in una compressione della libertà di comunicare, sancita come inviolabile dalla Costituzione, che ne consente la limitazione «soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»;
nell'ottica di adeguare la disciplina della misura suesposta, ai princìpi espressi dalla Corte costituzionale in precedenza richiamata, il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, all'articolo 5, al comma 1, ha introdotto una nuova specifica fattispecie all'articolo 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, aggiungendo un nuovo comma 6-bis, che dispone il divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici o telematici, specificatamente indicati, nonché il divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni, dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il suo utilizzo, è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale (non è incluso il personal computer);
conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale, tale divieto può attualmente essere disposto dall'autorità giudiziaria, su proposta del questore, nei confronti dei destinatari di avviso orale, che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona o il patrimonio, ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti;
per quanto concerne l'autorità giudiziaria competente, l'articolo 5, comma 1, del suesposto decreto-legge n. 123 del 2023, nella configurazione precedente alla conversione in legge, aveva individuato il tribunale in composizione monocratica; tuttavia la legge di conversione, ha modificato la disposizione in esame, (determinando oggettivamente confusione e disorientamento) attribuendo la competenza ad applicare il divieto de quo, in capo al tribunale per i minorenni;
tale opzione normativa infatti, indurrebbe e ritenere il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011, applicabile unicamente ai soggetti minorenni ultraquattordicenni; d'altro canto tuttavia, lo stesso comma 6-bis, richiama i «casi di cui ai commi 1 e 3-bis» ovvero rispettivamente, l'avviso orale a soggetti maggiorenni e quello a soggetti minorenni;
in relazione alle suesposte osservazioni, a giudizio del sottoscrittore del presente atto, appare urgente e indifferibile, chiarire quale sia l'autorità giudiziaria a cui spetti la competenza per convalidare la proposta del questore, in ordine all'applicazione delle prescrizioni di divieto di cellulari e altri mezzi di comunicazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere:
l'introduzione di una misura interpretativa ad hoc, volta a stabilire quanto esposto in premessa, in grado di monitorare il futuro andamento della giurisprudenza sulla materia in precedenza richiamata, al fine di stabilire una idonea soluzione normativa volte a chiarire una corretta applicazione giuridica;
l'introduzione di una disposizione volta a includere tra i reati in relazione ai quali occorre una condanna per applicazione dell'avviso orale con prescrizioni, anche i reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica.
9/1660-A/7. Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il disegno di legge «Sicurezza» in molte delle sue norme si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario. A denunciarlo, oltre numerose organizzazioni che si occupano di diritto, come Amnesty International Italia, Antigone, Asgi ed altre, è stata anche l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in un suo documento di analisi di questo provvedimento, affermando che: «La maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto»;
il nuovo articolo 18, approvato nelle commissioni in sede referente, prevede una forte restrizione all'uso della cannabis light, equiparandola a quella non light e mettendo così a rischio la sopravvivenza di un intero comparto. Allo stesso modo, il decreto 27 giugno 2024 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 6 luglio 2024), classificando il CBD tra le sostanze stupefacenti in Tabella B, ne ostacola la libera vendita nel mercato europeo;
tali misure sollevano, dunque, problemi di compatibilità con la normativa dell'Unione europea, nonché con la giurisprudenza CGUE (C-663/18), che vieta di impedire la vendita di CBD legale senza evidenze di rischio per la salute pubblica. In particolare, porre un divieto alla vendita di prodotti contenenti cannabidiolo è in contrasto con la normativa comunitaria che considera il CBD un prodotto legale se derivato dalla cannabis sativa con un contenuto di THC inferiore allo 0,2 per cento. Altresì, le suddette misure non sono state notificate al sistema TRIS, malgrado il loro impatto sul mercato interno e sulla libera circolazione delle merci;
dopo un lungo periodo di oblio, la cannabis sativa sta attirando nuovamente l'attenzione delle imprese agricole, degli enti di ricerca e delle istituzioni, soprattutto a causa dei suoi molteplici utilizzi sia nei settori tradizionali (cartario, tessile e alimentare) sia in quelli più innovativi (bioplastiche, biocarburanti, bioedilizia, ma anche cosmetica e farmaceutica). La situazione settoriale e il quadro normativo e politico risultano in forte mutamento, anche in risposta alle richieste dei consumatori che sembrano riconoscere le peculiarità dei prodotti ottenuti da questa coltura;
la canapa sativa è certamente una tra le piante più conosciute e diffuse nel mondo, è una pianta annuale che cresce senza l'utilizzo di pesticidi e concimi chimici, non necessita di costante manutenzione e irrigazione e quindi si presta ai cambiamenti climatici in atto;
gli usi in Italia risalgono a tempi molto antichi. Recenti ritrovamenti sul lago di Albano, nei pressi di Roma, hanno dimostrato che la canapa fosse presente allo stato selvatico in Europa già intorno all'11.000 a.C. L'Italia per un lungo arco di tempo ne è stata la seconda produttrice del mondo: dalla produzione tessile (vestiti, carte e tessuti tradizionali ricamati), a materiali di costruzione di bioedilizia (mattoni, vele e corde per la navigazione) cosmetici, sostanze alimentari, prodotti oleosi e molto altro ancora;
la differenza tra cannabis indica e cannabis sativa riguarda diversi aspetti: l'origine, la posizione geografica, il tempo di fioritura, i princìpi attivi, gli effetti psico-fisici e gli utilizzi;
gli effetti della cannabis sativa vengono chiamati «effetti high – effetti alti» perché rivolti in particolare alla sfera psichica e cerebrale: se assunta aumenta il senso creativo ed euforico. Le sue qualità si esprimono al massimo grado sugli effetti psico-fisici che offre: riesce efficacemente a ridurre gli stati infiammatori regolando diversi apparati tra cui il sistema nervoso centrale, contrasta l'ansia e la depressione, insonnia, mal di testa e cefalee;
con canapa legale si intende la varietà sativa, di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, permette la libera coltivazione di canapa con contenuti di THC inferiori allo 0,2 per cento. I maggiori impieghi della canapa legale in Italia sono a base di alimenti (nella produzione di semi, olio, farina, biscotti, condimenti) tessuti, carte, cosmetici, materiali edili, sportivi, accessori di moda ma anche aromaterapici come l'impiego dell'olio essenziale;
d'altro canto in Italia, come dimostra l'approvazione dell'articolo 18 si fa deliberatamente confusione tra canapa sativa e canapa indica, è una contrapposizione politica e ideologica che ha impedito negli anni un approccio laico al tema del consumo delle droghe leggere;
infatti, le politiche antidroga hanno da sempre privilegiato una legislazione orientata alla repressione penalistica del fenomeno, ponendo in secondo piano l'aspetto preventivo, nonostante la presenza di esempi virtuosi che, sia in Europa che nel resto del mondo, dimostrano, anche ai più scettici, come politiche antiproibizionistiche alla fine raggiungano obiettivi migliori sia in termini di riduzione del consumo di sostanze stupefacenti e di commissione di reati sia sotto il profilo del contrasto dei fenomeni criminali nazionali e internazionali che hanno impostato gran parte della propria attività sul commercio illegale, anche di droghe leggere;
basterebbe ricordare la recente decisione della Commissione sugli stupefacenti istituita dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (CND) che, su raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità e con il voto favorevole anche dell'Italia, ha rimosso la cannabis dalla tabella IV – che contiene le sostanze particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto – allegata alla Convenzione unica sugli stupefacenti fatta a New York il 30 marzo 1961, ratificata ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412.
i dati, anche quelli più recenti, dimostrano che una legislazione incentrata sulla repressione penale e sul proibizionismo non consente di arginare un fenomeno dalle profonde radici sociali: i fenomeni diffusi vanno regolamentati, non vietati. Ed è proprio la regolamentazione che consente il controllo da parte dello Stato, così come è sempre avvenuto per l'alcol e il tabacco, il cui consumo – certamente più dannoso e dai costi sociali enormemente superiori rispetto a quelli del consumo di cannabis è sempre stato regolamentato, ma al contempo largamente pubblicizzato;
attualmente il consumo e la detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti non hanno rilevanza penale grazie all'esito del referendum del 1993, mentre la detenzione per uso personale può essere oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il referendum abrogativo del 18 aprile 1993 vide un'ampia partecipazione, con il 77 per cento degli aventi diritto che parteciparono al voto, il 55,3 per cento dei quali – oltre 19 milioni di cittadini – si espresse contro la repressione penale del consumo. Viceversa è ancora sanzionata penalmente la coltivazione di piante dalle quali possano estrarsi sostanze stupefacenti e ciò, con riferimento alla cannabis, ha comportato e comporta il rischio che anche nei casi di coltivazione domestica effettuata con finalità di autoconsumo, anche terapeutico, possa essere instaurato un procedimento penale, con tutte le conseguenze del caso;
riteniamo che sia giunto il momento che anche il legislatore intervenga per adeguare la normativa alle istanze sociali, rimaste parzialmente disattese dal 1993 a oggi, volte a escludere finalmente la criminalizzazione di una condotta che non viene ritenuta illecita dalla maggioranza dei cittadini e che difetta degli elementi costitutivi del fatto tipico: se la condotta non è idonea a ledere la salute pubblica, la coltivazione domestica di poche piante di cannabis non può essere considerata reato. Questo anche al fine di interrompere il rapporto tra il consumatore e la fonte di approvvigionamento illecita e sottrarre alle organizzazioni criminali ingenti fonti di guadagno, come più volte evidenziato dalla stessa Direzione nazionale antimafia, consentendo così agli investigatori di concentrare le risorse disponibili di uomini e mezzi sul contrasto delle vere attività criminali legate allo spaccio, nazionale e internazionale, di sostanze stupefacenti come il fentanyl,
impegna il Governo:
ad adottare per quanto di competenza, le opportune iniziative volte a introdurre modalità legali di autocoltivazione della canapa sativa per consentire a persone maggiorenni la possibilità di coltivare modiche quantità di pianta non riconducibili all'ambito della rilevanza penale perché prive di offensività, esattamente come avviene nelle ipotesi del consumo e della detenzione per uso personale di sostanza stupefacente;
a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di reintrodurre nel primo provvedimento utile la libera coltivazione della pianta della canapa con contenuti di THC inferiori allo 0,2 per cento e la commercializzazione di essa e dei suoi derivati.
9/1660-A/8. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
in particolare il provvedimento si occupa, tra le altre cose, di sicurezza stradale;
all'alba dell'11 settembre 2024, Tounkara Karamoko, lavoratore di 28 anni originario del Mali, è morto a causa di un terribile incidente avvenuto a pochi chilometri dal Borgo Mezzanone, investito da un auto pirata;
Karamoko insieme a un altro lavoratore viaggiavano a bordo di uno scooter. Il mezzo è stato trovato poco distante abbandonato sul ciglio della strada. Presumibilmente si stavano spostando per raggiungere qualche fondo agricolo,
impegna il Governo
ad adottare tutte le misure di competenza per garantire la massima sicurezza ai braccianti agricoli nelle zone rurali più esposte al fenomeno del caporalato e al lavoro agricolo nei campi, anche attraverso l'introduzione di un servizio di trasporto pubblico ad essi dedicato.
9/1660-A/9. Soumahoro, Casu, Quartini, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, modificando il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia, reca misure in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
il decreto legislativo n. 159 del 2011, nella parte in cui disciplina il procedimento di destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, non prevede la possibilità, per l'ente territoriale titolare dell'immobile confiscato, di trasferirne la proprietà alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (ex IPAB), né menziona espressamente tali aziende tra i soggetti (enti del Terzo settore, cooperative sociali, enti parco, ecc.) ai quali l'ente territoriale, o la stessa ANSBC, possono assegnare l'immobile in concessione;
l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»), ha disposto l'inserimento delle ex IPAB nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e che si tratta di aziende le quali, al pari degli enti del Terzo settore, operano in campo sociale senza fini di lucro;
conformemente alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 207 del 2001 e alle relative leggi regionali attuative, la governance delle ASP è ricondotta usualmente agli enti locali e alla regione di riferimento, cui compete la designazione e la nomina dei relativi organi di amministrazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad annoverare le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tra i soggetti che possono essere assegnatari o concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
9/1660-A/10. Battilocchio, Matone.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di sicurezza pubblica;
i casi di violenza, fisica e verbale, e di aggressione nei confronti degli operatori sanitari sono in continuo aumento: secondo un'indagine INAIL condotta all'inizio del 2024, ogni anno sono circa 1.600 le aggressioni nei confronti di medici e personale sanitario;
tra i reparti più colpiti ci sono psichiatria e i settori di emergenza o urgenza e la maggioranza delle vittime sono donne;
secondo le associazioni e i sindacati di categoria i dati sarebbero sottostimati in quanto alcune aggressioni non vengono denunciate;
secondo gli addetti ai lavori, le aggressioni nei confronti del personale socio-sanitario e medico si inseriscono in un contesto di tensione derivante da problematiche strutturali dell'intero sistema ospedaliero pubblico e privato convenzionato che generano nei pazienti e negli operatori sanitari insoddisfazione e frustrazione: per i pazienti in merito alla possibilità di ricevere cure adeguate nei tempi, mentre per quanto riguarda gli operatori sanitari sta determinando il fenomeno della fuga dal sistema sanitario pubblico;
nel 2022 le aggressioni accertate al personale medico e sanitario sono aumentate del 14 per cento rispetto all'anno precedente, su tutto il territorio nazionale;
l'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, prevede la possibilità di istituire posti fissi della Polizia di Stato nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti presso le strutture medesime;
i dati del Viminale indicano un incremento del 57,1 per cento dei posti di polizia istituiti presso gli ospedali con un parallelo aumento degli organici del 45,4 per cento, ciò nonostante si assiste a un aumento costante delle aggressioni,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure volte ad aumentare la sicurezza del personale sanitario che opera negli ospedali anche prevedendo l'incremento sul territorio nazionale del numero di presidi fissi dei posti di polizia nelle strutture ospedaliere;
ad avviare la verifica dei risultati ottenuti in merito al numero degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari per quanto concerne l'incremento già attuato dei posti di polizia negli ospedali.
9/1660-A/11. Cappellacci, Barelli, Battilocchio, Benigni, Casasco, D'Attis, Nevi, Patriarca, Paolo Emilio Russo, Giaccone, Deidda, Borrelli, La Salandra, Pastorella, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento in esame apporta novelle alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242. Tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede che, in tali ipotesi, si applichino le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
tale misura affossa completamente il settore della canapa industriale: non solo mette a rischio migliaia di posti di lavoro ma va contro una filiera capace di essere sostenibile e di generare sviluppo economico in molte aree del Paese. La canapa, infatti, è una coltura sostenibile che contribuisce alla bonifica dei terreni, riduce l'uso di pesticidi e può sostituire materiali inquinanti in numerose applicazioni industriali. È un elemento chiave per l'economia circolare, poiché ogni parte della pianta può essere utilizzata, riducendo al minimo gli sprechi e valorizzando le risorse naturali. Inoltre, il settore offre opportunità di lavoro e crescita economica in numerose regioni italiane, specialmente in aree rurali che soffrono di spopolamento e disoccupazione. Senza contare che le infiorescenze di canapa industriale sono utilizzate per la commercializzazione di prodotti che aiutano migliaia di persone a migliorare la propria qualità della vita;
il settore della canapa industriale è uno dei più prosperi a livello mondiale, con un «Made in Italy» riconosciuto per la sua elevata qualità. Tuttavia, questo sviluppo è ostacolato da proposte normative come quella in oggetto che, oltre a svantaggiare imprese italiane a favore di imprese di altri Paesi membri, vìola anche diverse normative comunitarie tra cui la libera circolazione delle merci e la libera concorrenza ed è incompatibile con la Politica agricola comune dell'Unione europea;
secondo quanto riportato nel dossier a cura dallo stesso Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati riguardo alle attività economiche interessate da questo settore, il fatturato annuo sarebbe quantificato «in 500 milioni di euro, il numero di addetti in circa 10.000 lavoratori stabili e il numero di imprese attive in circa 3.000. Il numero di addetti nelle imprese attive nel codice ATECO riconducibile al commercio al dettaglio di prodotti derivati dall'infiorescenza di canapa, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili, è aumentato di 14.266 unità tra il 2016 e il 2022. L'aumento più consistente si è registrato nel biennio 2016-2018 successivo all'entrata in vigore della legge n. 232 del 2016 (+9.502 addetti). Il numero di imprese attive ha seguito un andamento analogo, registrando un incremento complessivo di 3.245 unità nel medesimo biennio. Nel 2022, ultimo anno disponibile, le imprese attive nel settore sono state 6.687»;
alla luce di tali numeri è chiaro che verrà limitato – se non, infine, del tutto soppresso – un settore che contribuisce significativamente all'economia del Paese. Migliaia di lavoratori, imprenditori e investitori si trovano di fronte a un destino incerto e loro avverso: l'introduzione di queste restrizioni metterebbe a rischio immediato la gran parte di queste realtà lavorative causando un aumento della disoccupazione e una significativa perdita di competenze specializzate nel settore;
le conseguenze devastanti in termini occupazionali, di fatturato e di investimenti bruciati necessitano la previsione di tutele e garanzie,
impegna il Governo
a predisporre, con la massima priorità e comunque nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure di ristoro economico a favore di tutti gli attori dell'intera filiera agroindustriale della canapa prevedendo, in particolare, l'attivazione di ammortizzatori e la disposizione di risarcimenti che coprano non solo le aziende che vedranno sospesa la propria attività, ma anche i lavoratori dipendenti, gli imprenditori e gli investitori.
9/1660-A/12. Benzoni, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento in esame interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si prevede l'estensione da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca;
in materia di cittadinanza, dai dati del Ministero dell'istruzione e del merito riferiti all'anno scolastico 2022/2023 emerge come, negli istituti scolastici pubblici, al primo anno della scuola primaria (elementari), era straniero circa uno studente su sette (14,7 per cento); al primo anno della secondaria inferiore (medie), uno su otto (13,1 per cento); al primo anno della secondaria superiore, uno su nove (11,5 per cento). Questi studenti stranieri mediamente in due casi su tre erano nati in Italia; in tre casi su quattro se si considera la sola scuola primaria;
con l'attuale trend di crescita, nel giro di qualche anno quattro studenti stranieri su cinque tra quanti entreranno nella scuola primaria saranno nati in Italia e, come tutti i nati in Italia, saranno in possesso delle competenze linguistiche di base in lingua italiana;
il principio dello ius scholae è stato considerato da molti un fattore e una garanzia sufficiente di integrazione culturale e civile per giovani che sono anagraficamente stranieri, ma che hanno passato tutta o la gran parte della propria vita in Italia;
anche il consenso dell'opinione pubblica sulla ragionevolezza di un riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori stranieri nati e formatisi in Italia si è andato affermando sulla necessità di abbreviare i termini per l'acquisto della cittadinanza dei nati in Italia da genitori stranieri, che oggi possono richiederla solo a diciotto anni quando abbiano risieduto legalmente senza interruzioni sul territorio nazionale fino al raggiungimento della maggiore età;
lo ius scholae, prevedendo il riconoscimento della cittadinanza dopo dieci anni di studio e l'assolvimento dell'obbligo scolastico in Italia, segnerebbe perciò un deciso passo avanti sul piano dei diritti dei minori stranieri nati in Italia e della loro piena integrazione,
impegna il Governo
a prevedere l'implementazione, nel primo provvedimento utile, delle misure atte a garantire che il minore straniero nato in Italia e che abbia frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquisti la cittadinanza italiana.
9/1660-A/13. Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Onori, Pastorella, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
nel settembre del 1980, il centro storico di Roma è stato riconosciuto sito Unesco per il suo pregio e unicità del patrimonio artistico e monumentale; il Rione Esquilino, facente parte del primo Municipio di Roma Capitale, è parte integrante del centro storico di Roma e, quindi, come tale, protetto dall'Unesco; l'area riveste una posizione strategica dovuta anche alla vicinanza con la Stazione Termini e pertanto la prima zona di accoglienza per tutti coloro che arrivano presso la Capitale;
da anni i residenti e gli stessi turisti denunciano lo stato di degrado in cui versa buona parte del rione. Sono noti a tutti i video e gli articoli recentemente apparsi sui media relativi a numerosi gruppi di persone senza fissa dimora, ammassi di sporcizia, mercatini illegali, degrado e incuria del verde (dopo un massiccio investimento fatto proprio nella scorsa consiliatura per Piazza Vittorio);
oltre al degrado e all'incuria emerge sempre più sovente la paura e la mancanza di sicurezza per i residenti. Vaste zone dei due rioni sono ormai in mano a bande di criminali dediti a microdelinquenza e i residenti avvertono con grandissima preoccupazione e sgomento l'abbandono dello Stato, il quale sembra aver abdicato al proprio ruolo di garante della sicurezza e pare essere in balia di questi soggetti e non più in grado di assicurarli alla giustizia e di tutelare i propri cittadini;
il 6 gennaio 2024 i residenti, esasperati dal degrado e abbandono, si sono radunati sotto i portici di Piazza Vittorio richiedendo l'intervento della Polizia locale e delle Forze dell'ordine per la presenza di bivacchi, attigui alle entrate di palazzi e locali, i cui componenti facevano uso di alcol e droga. Si segnala sul punto che l'agente che ha risposto a una delle chiamate effettuate da una residente ha affermato che non vi erano risorse disponibili e che, comunque, per «ragioni di sicurezza», non sarebbe stato possibile inviare una sola pattuglia con due agenti se i bivaccanti fossero stati in numero maggiore. Nel febbraio 2024, 2.703 persone hanno sottoscritto una diffida a tutte le istituzioni per chiedere il ripristino delle condizioni di vivibilità in termini di sicurezza, ordine e decoro;
quando si affronta la programmazione urbana relativa alle cosiddette smart cities, la videosorveglianza costituisce uno degli aspetti cardine per poter creare un ambiente sicuro e costantemente sotto controllo;
la presenza di telecamere di videosorveglianza urbana contribuisce ad aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. Le Forze dell'ordine stesse sostengono che grazie a questi mezzi: si riduce il crimine poiché fungono da deterrente; consentono alle Forze dell'ordine di intervenire in tempo reale e supportare, a reato commesso, le attività di investigazione da parte delle autorità competenti;
recentemente è stato pubblicato da Il Sole 24 ore un importante approfondimento sulla sicurezza nelle città italiane. Preoccupa in particolare il dato di Roma che vede un incremento delle denunce su base annua dell'11 per cento, tale dato riposta Il Sole 24 ore, è da attribuirsi alla crescente criminalità predatoria e fenomeni correlati al degrado urbano. Nel 2023 le rapine in pubblica via sono aumentate del 24 per cento rispetto al 2022 mentre per i reati di spiaccio la Capitale segue il primato di La Spezia, confermando dunque le denunce e l'aumentata percezione di insicurezza che oggi hanno i romani,
impegna il Governo:
a istituire un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno volto a sostenere iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, con particolare riguardo ad assunzioni di ulteriore personale di Polizia municipale, al potenziamento delle sale operative nonché all'installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza;
alla luce del prossimo Giubileo della Chiesa Cattolica, promuovere di concerto col comune di Roma, una dislocazione dei servizi per i senza dimora su tutto il territorio cittadino, al fine di non continuare a considerare i rioni Esquilino e Castro Pretorio come rioni di contenimento delle marginalità sociali della Capitale.
9/1660-A/14. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure per la tutela dei debitori mutuatari, con particolare riferimento agli operatori economici vittime dell'usura;
nell'ambito degli interventi a sostegno dei debitori in difficoltà la legge di bilancio 2020 ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema della cartolarizzazione a valenza sociale. In particolare, la legge di bilancio 2020 ha parzialmente modificato l'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la quale prevede che le banche possano vendere i crediti non performanti (NPE) a speciali veicoli di cartolarizzazione, detti SPV (Special Purpose Vehicle);
nel quadro della cartolarizzazione sociale la SPV deve costituire una nuova società o Real Estate Owned Company (REOCO) cui cede l'immobile pignorato. Quest'ultima provvede all'incasso dei canoni di locazione e alla successiva vendita dell'immobile alla famiglia dell'esecutato procedendo, tramite il ricavato, al pagamento della SPV che le ha venduto l'immobile;
si tratta di uno strumento che di fatto permette al debitore in difficoltà di chiedere di poter continuare a vivere nella casa pignorata, pagando un regolare affitto;
la finalità è quella di promuovere il più possibile, specialmente con riguardo al caso di crediti in sofferenza, la stipulazione di accordi che, mediante la definizione di una rata sostenibile e di un piano di ammortamento sufficientemente lungo, permettano al debitore di avviare un percorso di riabilitazione finanziaria;
negli ultimi quattro anni si sono sviluppati progetti finalizzati ad avviare cartolarizzazioni sociali, che però hanno riscontrato degli elementi di criticità che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi auspicati dalla norma;
considerato che:
è necessario rendere più efficace la norma anche alla luce delle esperienze già maturate in questi quattro anni di applicazione della normativa vigente e in considerazione delle proposte elaborate dagli esperti e operatori del settore;
le modifiche, peraltro già oggetto di iniziative parlamentari del gruppo Movimento 5 Stelle, sono finalizzate ad ampliare la portata dell'innovazione già realizzata tramite l'introduzione delle cosiddette cartolarizzazioni a valenza sociale ampliando la possibilità che le società veicolo d'appoggio possano assolvere alla predetta funzione sociale;
occorre scongiurare il rischio che i soggetti che versano in condizioni di difficoltà per sovraindebitamento possano divenire vittime dell'usura,
impegna il Governo
nell'ambito delle misure a sostegno delle famiglie e delle imprese in difficoltà per sovraindebitamento, a prevedere, anche in vista della prossima programmazione finanziaria, misure finalizzate a potenziare l'istituto della cartolarizzazione sociale con la finalità di promuovere il più possibile, specialmente con riguardo al caso di crediti in sofferenza, la stipulazione di accordi che, mediante la definizione di una rata sostenibile e un piano di ammortamento sufficientemente lungo, permettano al debitore di avviare un percorso di riabilitazione finanziaria, tenendo conto delle criticità operative riscontrate nei primi anni di applicazione dell'istituto e delle proposte di modifica suggerite dagli esperti e operatori del settore.
9/1660-A/15. Appendino, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Fenu, Del Barba, L'Abbate, Dell'Olio, Pellegrini, Carotenuto, Morfino, Vaccari.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione è stata, ad avviso dei firmatari del presente atto, del tutto inadeguata e incompleta;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene invece stanziata né ripristinata per il personale in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
il 10 settembre 2024, si è tenuta una manifestazione nazionale convocata dal Coordinamento nazionale dei direttori in cui gli stessi richiedono l'inquadramento nell'Area delle elevate professionalità, al fine di denunciare una dequalificazione di fatto della categoria ed un grave sminuimento delle competenze e professionalità acquisite negli anni nell'espletamento di delicate funzioni a supporto alla giurisdizione poiché la figura del Direttore Area Terza è stata soppressa e contestualmente ricompresa nell'Area Terza del cosiddetto Funzionariato;
in tale occasione, con una nota, l'Associazione nazionale magistrati – ANM – ha inteso esprimere il proprio sostegno, sottolineando che, pur riconoscendo la necessità di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio, «è fondamentale che il Ministero valuti attentamente le richieste della categoria»,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a dare seguito alle richieste dei Direttori di Area Terza della Giustizia, promuovendo il loro inquadramento nell'Area delle elevate professionalità al fine di salvaguardare competenze e professionalità acquisite, scongiurando il rischio della retrocessione di fascia.
9/1660-A/16. Gianassi, Lacarra, Serracchiani, Di Biase, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18, introdotto durante l'esame in sede referente, interviene sulla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.) di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242;
tra le modifiche introdotte vi è, in particolare, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;
nelle predette ipotesi si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
unitamente all'intervento normativo del provvedimento in esame, che ha lo scopo evidente di rendere illegale la canapa light, il Governo ha nuovamente spostato i derivati della cannabis a uso terapeutico, nelle composizioni orali, nella tabella B delle sostanze stupefacenti, con la conseguenza che anche per la cannabis terapeutica, nelle composizioni orali, si determinerà una inevitabile compressione nella reperibilità;
più in particolare, con il decreto del Ministero della salute 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 il Ministero della salute inserisce le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis nella tabella B dei medicinali; in sintesi, il cannabidiolo entra nella tabella degli stupefacenti e potrà essere essere reperibile solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile;
già il 7 agosto 2023 un ulteriore decreto ministeriale era stato emanato per revocare la sospensione di un analogo decreto del 2020 e ripristinare l'inserimento del CBD nella tabella B; tale decreto è stato sospeso dal TAR del Lazio che riteneva il decreto privo «della richiesta integrazione istruttoria da parte del Consiglio superiore di sanità e non sufficientemente chiara in ordine ai concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica»;
il Ministero della salute ha quindi rinnovato l'istruttoria, inviando una nuova richiesta di parere sia all'Istituto superiore di sanità (ISS), con nota protocollo n. 99742 del 2023, che al Consiglio superiore di sanità (CSS), con nota protocollo n. 37669 del 2024. I pareri aggiornati, acquisiti dall'ISS con nota protocollo ex DGDMF n. 41457 del 17 maggio 2024 e dal CSS con protocollo ex DGDMF n. 51657 del 19 giugno 2024, resi nella seduta dell'11 giugno 2024, hanno confermato la necessità di inserire il CBD nella tabella B dei medicinali a base di sostanze stupefacenti;
pareri favorevoli all'inserimento del CBD nella tabella B dei medicinali rischiano di porsi in direzione contraria a tutta la letteratura scientifica al momento disponibile e contro le disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della comunità europea sulla sicurezza del cannabidiolo; le evidenze scientifiche internazionali al momento rilevano che il CBD è una sostanza sicura senza rischio di abuso e dipendenza;
restringere l'accesso al CBD attraverso la medicalizzazione forzata, sembra configurarsi come un'azione volta ad avvantaggiare soprattutto le grandi aziende farmaceutiche;
l'uso terapeutico dei principi attivi contenuti nella cannabis è rivolto al trattamento del dolore cronico, anche associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; può inoltre essere impiegato nel dolore legato a malattie reumatologiche, per il controllo di nausea e vomito incoercibili dopo chemioterapie e radioterapia, oltre che per altre malattie croniche ovvero per stimolare l'appetito e contrastare l'anoressia; talune indicazioni sono finalizzate nella patologia oculare del glaucoma; oppure, ancora, l'uso terapeutico può essere d'ausilio nelle forme più gravi di sindrome di Gilles de la Tourette, caratterizzata da tic multipli e movimenti (soprattutto del volto) spesso incontrollabili,
impegna il Governo
ad intervenire con il primo provvedimento utile affinché l'uso, la produzione e la diffusione della cannabis non sia intaccata anche nei suoi obiettivi terapeutici, rendendo il suo impiego accessibile a chi ne ha bisogno per motivi terapeutici e tutelando al contempo la salute pubblica con misure che siano in armonia con le evidenze scientifiche nazionali ed internazionali.
9/1660-A/17. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Penza, Pellegrini.
La Camera,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»,
premesso che:
il provvedimento in titolo reca misure concernenti i centri di permanenza e rimpatrio, sia in quanto luogo ove reprimere e sanzionare atti violenti, sia in ordine alla semplificazione delle procedure di localizzazione di ulteriori centri da realizzare, che avverranno in totale deroga alle tutele vigenti in ordine alla salute, all'ambiente e alla sicurezza, ferme restando le norme di natura penale;
in proposito, preme ai firmatari rappresentare che nel territorio di Porto Empedocle (Agrigento) è attivo un hotspot per migranti costato tre milioni di euro e composto da sette padiglioni per un totale di 280 posti, aumentabili in caso di emergenza. Posti per persone in transito, destinate a rimanere nella struttura 24/48 ore in attesa del trasferimento in accoglienza;
da fonti stampa (Il Manifesto, 2 agosto 2024) risulterebbe che nel suddetto centro il Ministero dell'interno intenderebbe applicare le procedure accelerate di frontiera che prevedono il trattenimento dei richiedenti asilo provenienti dai 22 Paesi definiti «sicuri» durante l'iter della domanda di protezione. Questa privazione della libertà può durare fino a 28 giorni, trasformandolo in un centro di detenzione;
l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) ha dichiarato che «nell'hotspot di Porto Empedocle non sono presenti locali destinati alla procedura di frontiera»;
il mutamento funzionale dell'hotspot di Porto Empedocle avrebbe ricadute evidenti anche sull'organizzazione della giustizia. Con lo spostamento del centro per le procedure accelerate da Pozzallo al comune dell'agrigentino la competenza distrettuale passerebbe a Palermo. Parrebbe, infatti, che i lavori di adeguamento organizzativo del tribunale sono partiti subito, con il segnale di preallarme inviato ai giudici specializzati e al personale di cancelleria;
peraltro, tale mutamento risulterebbe collegato all'istituzione dei centri per i migranti siti in Albania previsti dal Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania che dovevano aprire «non oltre il 20 maggio 2024», ma che ad oggi non si conosce con esattezza la data di operatività;
ad avviso dei firmatari, l'hotspot di Porto Empedocle non è in possesso dei requisiti gestionali e funzionali utili e adeguati al predetto mutamento e il territorio della provincia di Agrigento è oggetto, storicamente, di una pressione oltremodo impattante del fenomeno migratorio, oltre a dover affrontare i problemi legati alla siccità e alla carenza di acqua,
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, amministrativa e legislativa, affinché sia consentita l'assunzione di personale di polizia locale agli enti locali indicati in premessa, anche ove versino in condizioni di squilibrio finanziario, onde garantire, attraverso il funzionale e idoneo rapporto numerico tra il personale in organico, la popolazione residente e gli stranieri ivi trattenuti, la sicurezza e il controllo capillare di territori così gravati, a tal fine anche provvedendovi attraverso l'istituzione di un apposito fondo speciale;
a rivalutare l'applicazione delle procedure accelerate di frontiera e, dunque, il mutamento funzionale, ove ve ne fosse la volontà, nell'hotspot di Porto Empedocle;
a riconsiderare il così rilevante dispendio di mezzi finanziari e di personale per la delocalizzazione delle strutture in Albania, al fine di destinarlo al potenziamento di strutture di servizio, di presidi e unità di personale delle forze di polizia sul territorio nazionale.
9/1660-A/18. Carmina, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Giuliano, Penza, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo reca misure concernenti la cittadinanza italiana, segnatamente in ordine a talune motivazioni e procedure per la sua revoca per gli stranieri ai quali è stata riconosciuta ai sensi di legge;
preme ai firmatari porre all'attenzione del Governo la maturata esigenza di un aggiornamento delle norme in materia di riconoscimento e acquisizione della cittadinanza italiana, di cui alla legge legge 5 febbraio 1992, n. 91, al fine di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto ius scholae, vale a dire il riconoscimento della cittadinanza per il tramite del collegamento con il compimento di un ciclo di studi;
negli ultimi mesi il dibattito sulla riforma della predetta legge è tornato con forza nel dibattito politico: riconoscere la cittadinanza italiana ai minori che nascono o giungono nel nostro Paese e qui crescono rappresenta un'opportunità di uguaglianza e di pari diritti a tutti quegli italiani di fatto, ma non secondo la legge;
per quanto riguarda i minori nati in Italia, secondo le norme attualmente vigenti, solo quei minori che vi hanno risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età possono divenire cittadini italiani, presentando richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo compleanno, norma che risulta ormai superata nei fatti, per i bambini, le bambine e tutti gli adolescenti stranieri che nascono e crescono in Italia insieme ai compagni di scuola, ma con meno diritti e opportunità e con la sensazione permanente di diversità ed estraneità;
secondo gli ultimi dati (Ufficio di statistica del Ministero dell'istruzione e del merito), nelle nostre scuole ci sono 914.860 studenti con cittadinanza non italiana sono l'11,2 per cento della popolazione scolastica e solo il 15,5 per cento delle scuole italiane non registra la presenza di alunni di origine straniera;
in ragione del riconoscimento del potente fattore evolutivo, inclusivo ed aggregante della scuola, fonte primaria di integrazione sociale e culturale,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare le iniziative utili, sotto un profilo legislativo, affinché la cittadinanza sia riconosciuta ai minori stranieri, nati in Italia o che da minori vi abbiano fatto ingresso, che abbiano frequentato e concluso, nel territorio nazionale, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione, anche triennali o quadriennali, idonei al conseguimento di una qualifica professionale.
9/1660-A/19. Baldino, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, Ascari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento presenta in molte delle sue parti misure che pongono in rischio la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti;
con riguardo alle tematiche, si segnala il tema della «sicurezza urbana», alla quale è intitolato e dedicato tutto il Capo I, che reca esclusivamente disposizioni di modifica del codice di penale e di procedura penale, del tutto estranei al tema e alla rubrica;
il concetto di «sicurezza urbana» amplia il concetto di «sicurezza pubblica», in quanto esalta l'aspetto preventivo con riguardo alle condizioni che favoriscono l'insorgere della criminalità nelle città e infatti, affianca, ai fini dell'aumento del livello, reale e percepito, di sicurezza del Paese, all'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, interventi concreti e in ottica preventiva attuati da Stato, regioni, province ed enti locali – quale tema, significato e ambito consolidato nel nostro ordinamento, la sicurezza urbana è riconosciuta quale «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile»;
le misure si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni. Pertanto, nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;
in occasione del 75° anniversario dell'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, decine di organizzazioni e associazioni di settore hanno lanciato un appello al Governo, ribadendo che «perseguire un approccio prevalentemente, se non esclusivamente, basato sulla pervasività di norme penali piuttosto che sul tentativo di affrontare problemi con appropriate risposte socio-economiche e culturali, metterà una volta di più in crisi i diritti umani, civili e politici di tutti e tutte e la legalità costituzionale, nonché il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia»;
in molte delle sue norme il provvedimento reca misure, altresì, che pongono in rischio la garanzia della tutela dei diritti costituzionali;
preme ai firmatari evidenziare quanto disposto dall'articolo 15, di dubbia tenuta costituzionale, che modifica gli articoli 146 e 147 del codice di procedura penale sulla detenzione per la donna madre o in stato di gravidanza: non può non rilevarsi come le nuove norme appaiano contrastanti con l'articolo 31 della Costituzione che tutela la gravidanza, la maternità e i minori;
l'articolo 27 garantisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
l'articolo 31 protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
alla luce dei princìpi e dei precetti riportati, che fondano l'ordinamento costituzionale repubblicano, appare evidente la torsione cui gli stessi siano stati sottoposti al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di «sicurezza pubblica e urbana»;
in tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell'ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall'Assemblea generale dell'ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l'interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
l'articolo 15, invece, è volto a modificare gli articoli 146 e 147 del codice penale al fine di rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena in carcere per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno;
tale assunto appare ledere i principi e i diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione, la quale prevede il diritto del minore all'istruzione e all'educazione da parte dei propri genitori, e protegge la maternità e dell'infanzia e altresì con il perseguimento degli interessi e della tutela del minore, garantiti dalla Dichiarazione di Ginevra e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, a valutare gli effetti applicativi della disposizione del provvedimento richiamata in premessa, riconsiderandone la compatibilità con il dettato costituzionale di cui agli articoli 27 e 31 nonché con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale, comunitario e pattizio.
9/1660-A/20. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Ascari, Penza, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, pur recando un intero Capo dedicato espressamente alla sicurezza, non pare avervi assolto, avendone trascurato completamente ratio, aspetti e obiettivi precipui;
ad avviso dei firmatari, la grave situazione di crisi che sta affrontando il sistema carcerario si intreccia ineludibilmente con la politica «pan-penalistica» seguita dal Governo, che ha finito con l'appesantire ulteriormente le strutture carcerarie, comportando un aumento esponenziale della popolazione carceraria;
l'atto in esame, invero, ad avviso dei firmatari, si preoccupa di introdurre norme che appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall'altro – a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all'uopo destinate;
ci si riferisce in particolare, all'articolo 26 del disegno di legge, che mirerebbe al rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari, ma in realtà presenta gravi profili di criticità in termini di rispetto dei principi costituzionali, attraverso l'introduzione nel codice penale, di un nuovo articolo 415-bis che punisce la «rivolta all'interno di un istituto penitenziario» con la pena della reclusione da due a otto anni, compiuta da chiunque promuova, organizzi o diriga una rivolta all'interno di istituti penitenziari attraverso atti di violenza o minaccia, di resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti o mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite. Nel caso di mera «partecipazione» alla rivolta si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni; viene punita addirittura la mera resistenza passiva;
orbene ad avviso dei firmatari, trattasi di norme che – a tacer d'altro – risultano caratterizzate da difetto di tipizzazione della condotta e del bene giuridico tutelato, con nessun reale effetto preventivo e deterrente;
al contrario, continuiamo da mesi ad assistere a reiterate rivolte in diversi carceri minorili: dal Ferrante Aporti di Torino – dove la protesta esplosa lo scorso agosto è durata tutta la notte e ha visto coinvolti 52 detenuti;
nelle stesse ore, nel carcere Lorusso e Cutugno, a seguito di una violenta rissa tra detenuti stranieri, un agente della polizia penitenziaria è stato minacciato con una lama affilata puntata alla gola per ottenere le chiavi dei cancelli della sezione;
fatti simili si sono verificati anche al carcere Beccaria di Milano, interessato da diverse rivolte e disordini: l'ultima è avvenuta nella notte tra sabato e domenica 1° settembre, sette giorni prima ne era avvenuta un'altra. Secondo gli ultimi dati disponibili al 15 luglio nel carcere Beccaria erano detenute 60 persone a fronte di 70 posti teoricamente disponibili;
ad aprile, invece, i detenuti erano 81;
più recente ancora, le proteste e i disordini nell'istituto minorile di Roma, a Casal del Marmo, dove si è consumata la rivolta di 18 giovani reclusi;
tra i motivi delle proteste e disordini vi sarebbe sempre il sovraffollamento ormai cronico delle strutture;
da tempo l'Osapp aveva denunciato situazioni d'invivibilità totale, con almeno una decina di minorenni costretti a dormire per terra, in quanto non vi sono più letti disponibili;
l'attuale situazione della sicurezza all'interno degli istituti di pena minorili desta notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero delle rivolte, ma anche per chi ci lavora;
nulla prevede l'atto in esame per contenere ed affrontare la gravissima crisi che sta coinvolgendo il mondo delle carceri minorili italiane;
le assunzioni di polizia penitenziaria previste nei provvedimenti precedenti non appaiono sufficienti per far fronte alla situazione del personale di Polizia penitenziaria, che presenta gravissime carenze, a cui occorre fare fronte con investimenti massivi, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;
secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024, manca il 16 per cento delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.068. Il rapporto detenuti agente attuale è pari ad 1,96 detenuti per ogni agente, a fronte di una previsione di 1,5;
occorre intervenire per incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, specie nelle situazioni caratterizzate da particolari criticità, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere tempestivamente iniziative, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché sia posto rimedio ai gravi problemi degli istituti minorili, quali sovraffollamento, carenza di organico di polizia penitenziaria, degrado e vivibilità dei luoghi in cui sono trattenuti i minori, carenza di personale e di servizi e attività idonei ai fini della responsabilizzazione, maturazione e formazione sotto ogni profilo, psicologico, culturale e professionale dei minori, onde affrontarne la situazione e la condizione in atto, in termini di sicurezza e rieducazione, attraverso l'incremento, corredato delle adeguate risorse finanziarie, di personale, servizi, attività e strumenti.
9/1660-A/21. Alifano, Auriemma, Ascari, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, D'Orso, Penza, Giuliano.
La Camera
impegna il Governo
a continuare nelle iniziative volte ad assicurare l'incremento di personale della Polizia penitenziaria, dei servizi e degli strumenti necessari per migliorare la situazione degli istituti penali per minori, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1660-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, Auriemma, Ascari, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, D'Orso, Penza, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, pur recando un intero Capo dedicato espressamente alla sicurezza urbana, non pare avervi assolto, avendone trascurato completamente ratio, aspetti e obiettivi precipui;
il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale – si moltiplicano fattispecie penali, si aggravano le pene – e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né a favore dei presìdi della sicurezza né delle misure dirette al suo rafforzamento, a tutela della collettività;
in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'anno 2023 ha conseguito almeno due primati:
dalle statistiche sulla criminalità dell'anno 2023 (fonte: Dipartimento P.S.) è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, e delle estorsioni: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della P.S., che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;
nella sua relazione sull'anno 2023, la DIA rileva l'aumento dei casi di intimidazioni delle mafie e della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci, e ciò, sembrerebbe, «dove non arriva la corruzione», nel senso che, si rileva nella relazione, «ci sono episodi di collusione negli apparati politico-amministrativi come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose», ma «dove i tanti pubblici amministratori si oppongono a queste infiltrazioni sono oggetto di danni e minacce affinché si pieghino a queste organizzazioni»;
preme in questa sede segnalare l'esigenza di un rafforzamento del comparto della polizia locale, per il tramite di un numero robusto di assunzioni, che consenta agli amministratori locali di incrementare i controlli antidegrado e di sicurezza urbana, i servizi di vigilanza, anche in occasione manifestazioni, gli accertamenti di polizia giudiziaria nonché i controlli, nell'ambito della sicurezza stradale, in termini di prevenzione, rilievo e repressione e le misure di tutela della sicurezza della cittadinanza e degli spazi pubblici delle città e del territorio di propria competenza, tutte funzioni che appartengono alla polizia locale, che tra il 2009 e il 2020 ha visto una diminuzione di organici superiore alle 10.000 unità,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare, in occasione del primo provvedimento utile:
ogni misura e iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo o legislativo, con l'obiettivo, corredato delle adeguate risorse, dell'incremento del numero delle unità di personale del corpo di polizia locale nonché dei mezzi e delle dotazioni strumentali, ai fini del rafforzamento delle misure a tutela della sicurezza dei territori e delle cittadinanze;
onde assolvere all'esigenza di tutela dell'incolumità della collettività, ad assumere iniziative, sotto il profilo amministrativo o legislativo, che prevedano l'erogazione di risorse aggiuntive agli enti locali affinché possano garantire misure di prevenzione, tutela e ristoro alla collettività, agli amministratori e agli enti medesimi, in particolare a fronte di episodi di intimidazione.
9/1660-A/22. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Alifano, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa utile per assicurare l'erogazione di risorse aggiuntive agli enti locali per un aumento delle unità di personale dei corpi di polizia locale e delle relative dotazioni, nonché per i contributi destinati al ristoro dei medesimi enti e dei relativi amministratori in caso di atti intimidatori, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1660-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Ascari, Alifano, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, pur recando un intero Capo dedicato espressamente alla sicurezza urbana, non pare avervi assolto, avendone trascurato completamente ratio, aspetti e obiettivi precipui;
il provvedimento assume le forti e contingenti criticità del territorio nazionale in ordine alla sicurezza, sia essa pubblica in senso stretto o sicurezza urbana, e le affronta con l'unico filo conduttore della repressione del dissenso e del disagio sociale – si moltiplicano fattispecie penali, si aggravano le pene – e senza alcuno stanziamento a favore del reintegro degli organici delle forze preposte alla sicurezza né a favore dei presìdi della sicurezza né delle misure dirette al suo rafforzamento, a tutela della collettività;
sul sito web istituzionale, il Dicastero dell'interno «si pone come garante della sicurezza del cittadino, della tutela dell'incolumità e delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, contro la criminalità comune e organizzata»;
in proposito, preme ai firmatari segnalare che l'anno 2023 ha conseguito almeno due primati:
dalle statistiche sulla criminalità dell'anno 2023 (fonte: Dipartimento P.S.) è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, e delle estorsioni: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della P.S., che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;
nella sua relazione sull'anno 2023, la DIA rileva l'aumento dei casi di intimidazioni delle mafie e della criminalità organizzata nei confronti degli amministratori locali, sia consiglieri comunali sia sindaci a sindaci e consiglieri e ciò, sembrerebbe, «dove non arriva la corruzione», nel senso che, si rileva nella relazione, «ci sono episodi di collusione negli apparati politico-amministrativi come dimostra la lunga serie di consigli comunali sciolti per infiltrazioni mafiose», ma «dove i tanti pubblici amministrazioni si oppongono a queste infiltrazioni sono oggetto di danni e minacce affinché si pieghino a queste organizzazioni»;
preme ai firmatari sottolineare un ulteriore e recente esempio dell'assenza di una politica di prevenzione in tema di sicurezza: l'aver dato parere negativo e aver negato, il Governo, alla proposta avanzata dal Gruppo di appartenenza dei firmatari, il M5S, di istituire un Commissariato di polizia autonomo o un posto di polizia distaccato nel comune di Caivano, perché, si sottolinea, una realtà come quella di Caivano, drammaticamente assurta alla cronaca per il degrado e i gravissimi fatti di criminalità e violenze, non ha un posto autonomo di polizia, ma dipende dal Commissariato di Afragola, altra area del territorio nazionale ad altissimo indice di criminalità;
in ordine alle forze di polizia, mancano, attualmente, circa 9.000 poliziotti: le uniche e ultime assunzioni straordinarie di questi anni sono il frutto degli stanziamenti disposti dai Governi Conte, che hanno previsto migliaia di nuovi ingressi nelle varie Forze dell'ordine, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente; il decreto-legge cosiddetto «PA» ha disposto, sì, lo scorso anno, nuove assunzioni, ma a decorrere dal settembre dell'anno 2025,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, in occasione dell'adozione di un provvedimento successivo, ad adottare, sotto il profilo amministrativo o legislativo, misure, corredate delle risorse finanziarie necessarie, che integrino le piante organiche del personale della Polizia di Stato, che prevedano assunzioni ulteriori finalizzate a compensare le previste uscite dal comparto per raggiungimento dei limiti di età nonché misure volte ad assicurare al medesimo comparto i mezzi e le dotazioni strumentali necessari.
9/1660-A/23. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera
impegna il Governo
a continuare nelle iniziative volte ad assicurare l'incremento di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di finanza pubblica.
9/1660-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca, all'articolo 31, intitolato «Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza», misure che pongono in rischio la garanzia della tutela dei diritti costituzionali: si introduce la previsione per cui le pubbliche amministrazioni, le società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, quelle che operano in regime di convenzione o di concessione erogando servizi di pubblica utilità nonché le università e gli enti di ricerca sono tenute a prestare assistenza e collaborazione al DIS, all'AISI e all'AISE, al fine di trasmettere comunicazioni e informazioni anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza;
il DIS, l'AISI e l'AISE possono stipulare delle convenzioni per i fini e con i soggetti suindicati;
è una previsione grave che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, si inserisce nel solco di altre – il riferimento è alla previsione sulle cosiddette intercettazioni preventive di qualche mese fa – che rafforzano i poteri e le possibilità di incidere del nostro comparto sicurezza, ma che, d'altro canto, non prevedono il coinvolgimento parlamentare e alle quali non corrisponde una maggiore funzione di controllo e vigilanza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che, anzi, ne risulta escluso ed aggirato;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, il rafforzamento dei poteri, delle attività e dell'incisività dei nostri organismi di sicurezza e di informazione non può escludere il coinvolgimento del Copasir, rafforzando, al contempo, l'esercizio delle sue funzioni;
in proposito, si rammenta che l'articolo 30, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, assegna al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica la verifica, in modo sistematico e continuativo, a che l'attività dell'intero «Sistema» della sicurezza nazionale si svolga, oltre che nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse della Repubblica, questione che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, appare oltremodo pertinente alla norma in parola,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad adottare ogni iniziativa utile affinché sia previsto il coinvolgimento del Copasir in ordine all'attuazione della disposizione illustrata in premessa, in particolare con riguardo alle predette convenzioni.
9/1660-A/24. Pellegrini, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione è stata, ad avviso dei firmatari del presente atto, del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione pan-penalista rivolta soprattutto a un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari; i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai princìpi costituzionali deve essere orientato al recupero;
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, disciplina compiutamente l'ufficio per il processo, prevedendo all'articolo 1 la costituzione, presso i tribunali ordinari e presso i tribunali di sorveglianza e le corti di appello e gli uffici della Suprema Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo civile» e una o più strutture denominate «ufficio per il processo penale», queste ultime anche presso la procura generale della Corte di cassazione, prevedendo che gli stessi debbano garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a prevedere il reclutamento di non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche tramite lo scorrimento di graduatorie in corso di validità all'entrata in vigore della legge in esame da destinare in particolare alla magistratura di sorveglianza, nonché a potenziare e a studiare forme di stabilizzazione per l'ufficio del processo penale presso i tribunali di sorveglianza.
9/1660-A/25. Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Di Biase.
La Camera
impegna il Governo
nell'ambito delle sue prerogative a continuare nell'impegno per il reclutamento di magistrati, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1660-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra, Gianassi, Serracchiani, Scarpa, Di Biase.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 25 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo;
nell'ambito delle condotte gravi e lesive delle sicurezza urbana rientra a pieno titolo la sicurezza stradale. Sotto questo profilo preoccupa la linea assunta dal Governo volta a ridurre il numero delle ammende per eccesso di velocità, così come l'azione amministrativa posta in essere contro l'autonomia dei sindaci, che nell'ambito della propria responsabilità, hanno scelto di inserire all'interno dei piani urbani della mobilità sostenibile le cosiddette zone 30;
il decreto ministeriale 11 aprile 2024, fortemente voluto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, riguardante le riduzione dell'uso degli autovelox, con particolare riguardo all'impossibilità di poterli posizionare dentro tratti urbani con velocità inferiore a 50 chilometri orari, risulta contrario a tutte le prescrizioni europee per la sicurezza stradale urbana;
considerato che:
in contesti urbani particolarmente estesi quali quelli delle grandi aree urbane il controllo capillare da parte degli organi di polizia è esternamente complesso;
le cronache continuano a riportare episodi estremamente preoccupanti quali le gare clandestine di automobili che sovente coinvolgono giovani e giovanissimi, recentemente proprio nella città di Roma è stata portata all'attenzione del prefetto questo pericoloso fenomeno,
impegna il Governo:
a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, un ulteriore inasprimento delle sanzioni relative alle condotte lesive della sicurezza stradale, con particolare riguardo al superamento dei limiti di velocità;
a istituire un fondo volto a premiare quei comuni che, nell'ambito dei piani urbani della mobilità sostenibile, introducano aree estese a velocità ridotta per la salvaguardia dei pedoni e di tutti gli utenti della strada, anche attraverso l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità in ambito urbano.
9/1660-A/26. Iaria, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18, introdotto durante l'esame in sede referente, interviene per modificare la legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, in particolare restringendo, in maniera rilevante, il campo di applicazione della stessa;
la disposizione introduce, infatti, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati; prevedendo che, in tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
è importante ricordare che, la legge n. 242 del 2016 ha l'obiettivo di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
l'intervento attualmente introdotto dal provvedimento in esame, di fatto, annulla completamente l'impianto della norma madre, danneggiando migliaia di imprenditori di questa filiera, innovativa e in grande ascesa, il cui valore è stimato tra i 400 e i 500 di milioni di euro e che impiega circa 10 mila lavoratori, con una fortissima incidenza di giovani industriali;
tale filiera, nel corso degli anni, è divenuta una vera eccellenza del «Made in Italy», e contrariamente a quanto si vuole lasciar intendere con la disposizione introdotta – che basa il suo impianto sulla necessità di prevenire fatti legati agli effetti psicotropi – non ha nulla a che vedere con le sostanze stupefacenti oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;
è evidente, quindi, il rischio concreto di perdere importanti fette di mercato a discapito della produzione straniera, con una conseguente delocalizzazione e minore competitività internazionale, per una pianta che può vantare un non indifferente ritorno in termini economici, rappresentando una rilevante fonte di integrazione e di diversificazione del reddito dei produttori agricoli: essa infatti, garantisce fino a 30 mila euro per ettaro, anche grazie alla sua notevole rilevanza per i tanti nuovi mercati della bioeconomia;
la disposizione introdotta necessita quindi di una revisione urgente, in quanto, blocca lo sviluppo del comparto a danno delle aziende – cosmesi, bioedilizia, erboristeria, florovivaismo, tessile e agroalimentare – e lavoratori;
nel 2021, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, si è insediato per la prima volta il Tavolo nazionale di filiera della canapa, con il preciso obiettivo di avviare e garantire il confronto fra tutti gli attori del comparto, al fine di implementare il quadro normativo di un settore che negli ultimi anni ha fatto registrare un significativo aumento delle superfici coltivate. Tale Tavolo non si è però mai più riunito,
impegna il Governo:
ad arrestare gli effetti della disposizione introdotta con l'articolo 18 del provvedimento in parola, in particolare, prevedendo una urgente convocazione del Tavolo nazionale di filiera della canapa, al fine di fare i dovuti e necessari approfondimenti sulla materia e portare avanti l'approvazione di un vero e proprio piano di settore;
ad introdurre quantomeno, alla luce di quanto esposto in premessa in relazione ai danni economici alle numerose aziende della filiera, una deroga all'entrata in vigore della disposizione introdotta con l'articolo 18 del provvedimento in parola, al fine di poter far fronte agli investimenti già in essere dagli operatori del settore.
9/1660-A/27. Cherchi, Caramiello, Pavanelli, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D'Orso, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame detta disposizioni in materia di sicurezza urbana e introduce misure volte a tutelare pubblici ufficiali che svolgono attività di ordine pubblico;
è notizia di questi giorni una diffusa recrudescenza delle aggressioni rivolte ai professionisti sanitari; in particolare hanno colpito l'opinione pubblica le aggressioni avvenute nel Policlinico di Foggia, una delle quali registrata in un video che riprendeva i sanitari del policlinico asserragliati dietro la porta di una stanza per respingere una aggressione da parte di circa cinquanta parenti di una ragazza deceduta nell'ospedale;
la crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei confronti di chi lavora nelle strutture sanitarie ha portato le istituzioni a intervenire con una legge dedicata, la legge 14 agosto 2020, n. 113, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni», approvata durante il Governo Conte I;
la legge citata ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, organismo deputato, tra l'altro, ad elaborare una relazione annuale;
come evincibile dalle prime relazioni annuali (relative all'anno 2022 e 2023) del predetto organismo, il problema della sicurezza degli operatori è multifattoriale e deve essere affrontato con un approccio sistematico che coinvolga diversi livelli: legislativo/istituzionale, culturale (verso cittadini e professionisti), gestionale/organizzativo;
in riferimento all'ambito organizzativo, i principali fattori determinanti sono correlati alla carenza di personale e all'eccessivo tempo di attesa nell'erogazione delle prestazioni, ritenuti oggi una delle principali cause dei disservizi in sanità e dei possibili conseguenti episodi di aggressione;
anche la pandemia ha generato un particolare e grave incremento delle aggressioni e violenze verso gli operatori sanitari, aggravando l'atteggiamento e il comportamento negativo e aggressivo da parte dei pazienti e dei loro familiari verso gli operatori e verso le strutture sanitarie; tale escalation è stata accompagnata e alimentata dal cosiddetto pensiero «no-vax» inteso come pensiero generalizzato su taluni temi di salute che si pone in posizione contraria all'indirizzo consolidato nella comunità scientifica e alle decisioni assunte dalle istituzioni sanitarie nazionali o internazionali;
nelle predette relazioni è stata diffusamente sottolineata «l'importanza della formazione (ECM e non) mirata al potenziamento delle competenze degli operatori stessi, nel riconoscimento dei comportamenti a rischio, ponendo in atto metodiche di deescalation anche nella comunicazione»;
occorre intervenire sul benessere organizzativo, migliorare l'ambiente di lavoro, a partire dal comfort e della sicurezza degli spazi dedicati alle attese per pazienti, familiari e caregiver, per arrivare anche all'utilizzo di strumenti rapidi di richiesta di aiuto durante l'aggressione, con efficaci e rapide interazioni con le forze dell'ordine;
è indispensabile un rafforzamento delle strutture sanitarie del territorio, implementare gli organici dei professionisti sanitari e assicurare stipendi che siano in media con quelli degli altri paesi europei, per contenere le aggressioni e anche il crescente fenomeno dell'abbandono del servizio sanitario pubblico da parte dei professioni sanitari;
nelle strutture sanitarie, in particolar modo nei pronto soccorso, al fianco del personale deputato alla sicurezza, occorre prevedere la presenza di una figura professionale, adeguatamente formata, deputata a gestire tensioni e conflitti nelle aree dell'emergenza o in quelle particolarmente critiche;
non correlare il crescente fenomeno delle aggressioni con la crisi sistemica del Servizio sanitario e ricondurre ogni soluzione esclusivamente a misure di ordine pubblico diventa un peccato capitale laddove si finisce per esonerare il Governo da assumere le necessarie misure per soddisfare i bisogni sanitari del Paese che mostra sempre di più segnali di inaccettabile e pericolosa esasperazione,
impegna il Governo:
a prevedere che nelle strutture di pronto soccorso ovvero nelle strutture sanitarie particolarmente esposte alle aggressioni o agli eventi di violenza nei confronti degli operatori, sia assicurata la presenza di personale, adeguatamente formato, specificatamente deputato a gestire tensioni e conflitti tra gli operatori e i pazienti e/o i familiari;
ad implementare gli organici dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie dell'emergenza, particolarmente esposte alle aggressioni nei confronti degli operatori, con lo scopo di ridurre le liste di attesa ed erogare le prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli;
a potenziare le competenze degli operatori della salute, nel riconoscimento dei comportamenti a rischio e nella capacità di mettere in atto metodiche di deescalation anche nella comunicazione.
9/1660-A/28. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, D'Orso.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di:
prevedere che nelle strutture di pronto soccorso ovvero nelle strutture sanitarie particolarmente esposte alle aggressioni o agli eventi di violenza nei confronti degli operatori, sia assicurata la presenza di personale, adeguatamente formato, specificatamente deputato a gestire tensioni e conflitti tra gli operatori e i pazienti e/o i familiari;
implementare gli organici dei professionisti sanitari nelle strutture sanitarie dell'emergenza, particolarmente esposte alle aggressioni nei confronti degli operatori, con lo scopo di ridurre le liste di attesa ed erogare le prestazioni sanitarie in tempi ragionevoli;
potenziare le competenze degli operatori della salute, nel riconoscimento dei comportamenti a rischio e nella capacità di mettere in atto metodiche di deescalation anche nella comunicazione.
9/1660-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Alifano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Cafiero De Raho, Giuliano, Penza, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;
in particolare, l'articolo in commento introduce alcune modifiche alle disposizioni in materia di documentazione antimafia contenute del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), modificando il comma 2 dell'articolo 85 del codice in materia di documentazione antimafia;
il comma 2 dell'articolo 85 del codice, nel testo vigente, disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica introdotta dalla disposizione in commento è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune;
la lettera b) – come sostituita nel corso dell'esame in sede referente – inserisce nel codice antimafia l'articolo 94.1, volto a prevedere l'esclusione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 94.1, ferma la competenza esclusiva del giudice di cui all'articolo 67, comma 5, del medesimo codice antimafia, prevede che il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere l'applicazione di uno o più dei divieti o delle decadenze previste dall'articolo 67, comma 1, del codice antimafia derivanti dall'applicazione in via definitiva di una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al libro I, titolo I, capo II del codice medesimo, qualora per effetto dei predetti divieti o decadenze verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia;
ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 94.1, la mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90 del codice antimafia. Il comma 3 del medesimo articolo 94.1 prevede che il prefetto, disponendo le esclusioni di cui al comma 1, possa prescrivere all'interessato una o più delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'articolo 94-bis, comma 1 e 2, del codice antimafia. In tal caso si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis;
il comma 4 del nuovo articolo 94.1 prevede, infine, che le disposizioni di cui al medesimo articolo 94.1 non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8, del codice antimafia,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi derivanti dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame al codice antimafia, al fine di escludere che gli stessi possano tradursi in limitazioni alle attuali misure interdittive antimafia, nonché a monitorare la sostenibilità delle modifiche apportate da parte delle singole prefetture.
9/1660-A/29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento reca norme in materia di esecuzione penale nei confronti di detenute madri, prevedendo la modifica degli articoli 146 e 147 del codice penale; in particolare, si rende facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti; il provvedimento reca, tra le altre, disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, per una razionalizzazione di alcuni benefìci, di alcune regole di trattamento applicabili ai detenuti;
il provvedimento in esame reca norme anche sull'ordinamento penitenziario: in particolare, l'articolo 34 reca due modifiche di diversa natura alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e gli articoli 35 e 36 intervengono in materia di attività lavorativa dei detenuti, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti e favorire maggiormente il reinserimento sociale e ridurre il contatto con l'ambiente carcerario ove ve ne siano i presupposti;
nulla è previsto, tuttavia, per incentivare l'esecuzione delle misure di sicurezza «in una casa di cura e di custodia» oppure «in un manicomio giudiziario», ovvero, gli istituti definitivamente superati a seguito di disposizioni di legge intervenute tra il 2011 e il 2014 e sostituiti dalle strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
per quel che riguarda le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, si consideri preliminarmente come, secondo quanto riportato testualmente il sito del Ministero della giustizia, le REMS hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l'internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile «solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente»;
la gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità, mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l'accompagnamento dei pazienti in ospedali o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l'autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell'ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza;
tuttavia ad oggi, le strutture sanitarie destinate a ospitare pazienti che soffrono di disturbi psichiatrici o di personalità che potenzialmente li rendono pericolosi per sé stessi o per gli altri, sono poche rispetto alle esigenze reali e, spesso, i soggetti in oggetto risultano detenuti negli istituti penitenziari, mettendo a rischio l'incolumità propria ed anche del personale, delle forze dell'ordine e degli altri detenuti;
circa il 15 per cento della popolazione carceraria è affetta da turbe psichiche che rendono incompatibile la loro detenzione;
i fondi previsti da provvedimenti precedenti per gli psicologi e gli psichiatri sono totalmente insufficienti e non permettono, in media e non in tutti gli istituti, più di un'ora a settimana di terapia, né l'atto in esame sopperisce a tale mancanza,
impegna il Governo
al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, a prevedere, con il primo provvedimento utile, lo stanziamento di ulteriori risorse per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, così da scongiurare il rischio che i soggetti che, necessitando di supporto psichiatrico, siano invece destinati a scontare la pena all'interno di non idonei istituti penitenziari, compiano gesti estremi, mettendo in pericolo altresì l'incolumità del personale penitenziario.
9/1660-A/30. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme anche sull'ordinamento penitenziario: in particolare, l'articolo 34 reca due modifiche di diversa natura alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e gli articoli 35 e 36 intervengono al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti;
l'attuale situazione dei suicidi in carcere desta notevole preoccupazione: il quadro presenta criticità non solo per il numero dei suicidi dei detenuti, ma anche per chi ci lavora;
nulla prevede l'atto in esame per contenere ed affrontare la gravissima crisi che sta coinvolgendo il mondo delle carceri italiane;
solo dall'inizio del 2024 si registrano già 69 suicidi, più di uno ogni due giorni. Tale numero dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontare l'emergenza carceri immediatamente, in modo strutturale e attraverso scelte pragmatiche e, che in mancanza di queste, il numero di suicidi sarà destinato solo ad aumentare;
tra le possibili spiegazioni di questo aumento vi sono il peggioramento delle condizioni di vita nelle carceri, dovuto al sovraffollamento cronico, alla carenza di personale e di servizi, alla diffusione di malattie e droghe;
uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27 comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
la legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;
si consideri che lo stesso ordinamento penitenziario (articoli da 74 a 77 della legge n. 354 del 1975) prevede già uno strumento che è rimasto, tuttavia, inattuato. Da quasi cinquant'anni, invero, è in vigore una norma per favorire il reinserimento dei detenuti e per sostenere le vittime di gravi reati, attraverso la previsione di un apposito organismo, il Consiglio di aiuto sociale, istituito in ogni tribunale, e costituito da rappresentanti di istituzioni, Chiesa e volontariato;
tali consigli sono presieduti dal presidente del locale tribunale, e composti da funzionari ministeriali, medici, rappresentanti di categorie professionali, con il compito di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti. Lo stesso ministro Nordio ha ammesso che tali consigli non sono mai stati attivati;
sarebbero opportuni interventi strutturali per gestire l'emergenza carceraria dilagante: occorre garantire una disponibilità maggiore di attività, che siano lavorative, formative, culturali, così come occorre prevedere il trasferimento in strutture dedicate di tutte quelle persone che non sarebbero dovute entrare in contatto con l'ambiente carcerario sin dall'inizio, a partire dai tossicodipendenti e dai malati psichiatrici,
impegna il Governo
ad intervenire, anche a livello normativo, per garantire la piena attuazione degli articoli da 74 a 77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il cosiddetto Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/1660-A/31. Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera
impegna il Governo
a valutare eventuali interventi, anche normativi, per garantire la piena attuazione degli articoli 74-77 della legge sull'ordinamento penitenziario che ha istituito il cosiddetto Consiglio di aiuto sociale, al fine di favorire concretamente il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Carta costituzionale.
9/1660-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme anche sull'ordinamento penitenziario, in particolare, l'articolo 34 reca due modifiche di diversa natura alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e gli articoli 35 e 36 intervengono in materia di attività lavorativa dei detenuti, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, anche al fine di un più rapido ed efficace reinserimento sociale;
il nostro Paese sta attraversando una gravissima crisi del sistema penitenziario, esasperata dall'ondata di caldo e dal sovraffollamento degli istituti penitenziari, che si sta trasformando in una vera e propria emergenza umanitaria, con un drammatico record di suicidi registrato nei primi sei mesi del 2024;
le misure recate dal provvedimento in esame non paiono sufficienti a invertire la tendenza e a migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari italiani. Come denunciato da Antigone, una delle più autorevoli associazioni che si occupa dei diritti dei detenuti, sarebbe stato necessario prevedere misure più incisive per contribuire a un miglioramento della qualità della vita penitenziaria;
sarebbe stato necessario prevedere misure concrete per l'aumento di figure-chiave all'interno delle carceri come educatori, mediatori, operatori sociali e personale sanitario, per valorizzare i processi di reinserimento sociale e di rieducazione della pena, in conformità con quanto previsto all'articolo 27 del dettato costituzionale;
tra le attività finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti un ruolo significativo per il recupero sociale e psicologico dei soggetti ristretti appaiono l'attività sportiva e quella teatrale, che rientrano certamente nel novero delle attività trattamentali;
è ormai riconosciuto che le attività teatrali negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;
è di recente sottoscrizione un protocollo di intesa tra il Ministero della giustizia, il Ministero per lo sport e i giovani e il Ministero della cultura per iniziative comuni volte a incentivare l'attività motoria e sportiva e promuovere uno stile di vita attivo nella quotidianità carceraria;
tuttavia, il progetto sarà attuato senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, pertanto senza la destinazione all'uopo di specifiche ed adeguate risorse,
impegna il Governo
ad assumere iniziative, anche di carattere normativo volte a garantire – attraverso adeguate e strutturali forme di finanziamento – la promozione e il sostegno di tutte le attività trattamentali, con particolare riguardo alle attività teatrali negli istituti penitenziari, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri; prevedere la destinazione di ulteriori risorse finalizzate alla stipula di protocolli e convenzioni con soggetti privati per favorire il lavoro con i soggetti detenuti sia durante l'esecuzione della pena, che una volta tornati in libertà.
9/1660-A/32. Bruno, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero della giustizia e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, un fondo dedicato alla promozione e al sostegno delle attività motorie, sportive e teatrali negli istituti penitenziari, finalizzato alla predisposizione di progetti coerenti con l'idea di rieducazione, anche tramite forme di collaborazione con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, tramite anche l'elaborazione di interventi sulle strutture esistenti, la riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari e l'individuazione di spazi dedicati allo svolgimento delle predette attività.
9/1660-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme anche sull'ordinamento penitenziario, in particolare, l'articolo 34 reca due modifiche di diversa natura alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e gli articoli 35 e 36 intervengono in materia di attività lavorativa dei detenuti, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, incidere sul suo recupero e reintegrazione e, indirettamente, meglio garantire anche la sicurezza all'interno degli istituti;
la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, di recente approvazione (legge 8 agosto 2024, n. 112), ha previsto dal 1° gennaio 2025, all'articolo 2-ter una indennità annua lorda di specificità organizzativa aggiuntiva al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e presso gli istituti penali per i minorenni;
tale intervento, come precisa la stessa disposizione, è finalizzata a compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali;
tuttavia, la medesima previsione non è stata riconosciuta altresì al personale impiegato presso gli uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte;
la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
né il richiamato provvedimento, né l'atto in esame riconoscono un simile trattamento straordinario anche al personale impiegato presso gli uffici dell'esecuzione penale esterna, tradendo, nei fatti, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, l'acclarata attenzione del Governo in carica rispetto a tali figure professionali;
appare opportuno riconoscere e valorizzare l'operato di coloro che con spirito di servizio fronteggiano da anni, con alti livelli di professionalità, impegno carichi di lavoro e complessità operative che non hanno trovato nessun significativo riconoscimento, né in termini salariali, né di progressione di carriera;
con la citata legge 8 agosto 2024, n. 112, il Governo sembra riconoscere l'efficacia delle misure alternative, ma al contempo non adotta alcun tipo di provvedimento che valorizzi l'esecuzione penale esterna, preoccupandosi che le attività possono essere svolte in sicurezza e con la finalità dell'inserimento sociale, come da previsione normativa;
le condizioni degli addetti all'esecuzione penale esterna sono da tempo critiche: carichi di lavoro insostenibili, sotto organico del personale, sedi non idonee, strumenti informatici non adeguati alle esigenze e degli intensi flussi di comunicazione, piante organiche e non corrispondenti alle reali necessità, miseri stipendi, bassissime risorse per le riqualificazioni che portano quindi poche possibilità di vedere a questo personale riconosciuti gli anni di servizio come valore aggiunto (persone assunte nel 2001 sono ancora F1 uno come quando sono entrata in servizio);
le dimissioni sono ormai all'ordine del giorno, perché non è più appetibile lo stipendio, nelle condizioni lavorative;
occorre un giusto riconoscimento morale e materiale della categoria: progressioni economiche, posizione organizzative, condizioni lavorative migliori, attenzione al benessere organizzativo, prevenzione dello stress da lavoro correlato, considerando che gli addetti all'esecuzione penale esterna gestiscono da decenni progetti delicatissimi e fondamentali nel recupero delle persone condannate oltreché di sensibilizzazione della cittadinanza alla giustizia di comunità;
in ultimo, occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, anche riconoscendo in termini economici il prezioso contributo fornito da coloro che sono impiegati in tali ultime attività,
impegna il Governo
a prevedere, con il primo provvedimento utile, specifiche ed ulteriori risorse economiche per estendere a tutto il personale dell'esecuzione penale, non solo a quella interna, l'indennità penitenziaria straordinaria, nel riconoscimento della peculiarità e specificità di queste lavoratrici e di questi lavoratori, nell'ambito della gestione della giustizia, nonché il reperimento di risorse economiche per attribuire dignità al personale impiegato in questo settore, attraverso reali progressioni di carriera.
9/1660-A/33. Barzotti, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di destinare incentivi economici e di carriera a favore del personale dell'esecuzione penale esterna.
9/1660-A/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Barzotti, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca norme anche sull'ordinamento penitenziario, in particolare, l'articolo 34 reca due modifiche di diversa natura alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e gli articoli 35 e 36 intervengono al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti;
l'atto, tuttavia, difetta di disposizioni che favoriscano l'accoglienza e il reinserimento sociale in strutture diverse dal carcere, a determinate condizioni, al fine di contenere anche la grave emergenza carceraria che sta affrontando il nostro Paese;
del pari, la legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, in particolare, di recente approvazione (legge 8 agosto 2024, n. 112), nonostante abbia introdotto disposizioni che hanno istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, non ha specificato, tuttavia, la esatta platea di detenuti che andrebbe ospitata presso queste strutture residenziali con riguardo all'entità della pena comminata o ancora da espiare, con riguardo ad eventuali esclusioni per tipologia di reato o di regime carcerario, con riguardo allo stato di avanzamento nel percorso rieducativo;
il provvedimento in esame appariva agli scriventi l'occasione per intervenire a colmare la suddetta previsione,
impegna il Governo
a prevedere, con il primo provvedimento utile, la esatta descrizione della platea di detenuti che sarà possibile destinare alle strutture residenziali, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
9/1660-A/34. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, modificato nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (cosiddetto DASPO urbano);
viene introdotta, inoltre, l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena;
la suddetta disposizione estende, infine, l'ambito di applicazione dell'arresto in flagranza differita anche al reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale;
inoltre, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, si prevede anche che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dal libro secondo, titoli XII e XIII del codice penale, qualora questi siano commessi in aree indicate dall'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge (ovvero le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze);
la denuncia, a differenza della querela ex articolo 336 del codice di procedura penale, non è un atto di impulso del procedimento penale né una condizione di procedibilità, bensì è un atto idoneo alla mera comunicazione di un fatto illecito da parte della vittima stessa o di chi ha assistito al reato o ne ha avuto notizia all'autorità giudiziaria o di polizia;
appare agli scriventi che l'estensione dell'applicazione del cosiddetto DASPO urbano anche ai soggetti destinatari di una semplice denuncia possa risultare abnorme e determinare effetti pregiudizievoli di diritti costituzionalmente garanti,
impegna il Governo
a specificare, col primo provvedimento utile, la corretta individuazione dell'atto procedurale da cui far discendere l'eventuale applicazione del DASPO urbano, a monitorare gli effetti di tale disposizione estensiva, al fine di verificare che il necessario bilanciamento tra i diritti e gli interessi di rilievo costituzionale in gioco sia rispettato e non sia piuttosto compromessa in modo irragionevole e sproporzionato la libertà di movimento dei cittadini attinti da una semplice denuncia e a prevedere, con il primo provvedimento utile, che in caso di archiviazione sia disposta d'ufficio dal Questore competente la immediata revoca del DASPO.
9/1660-A/35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, al fine di incidere sui livelli di sicurezza, operatività ed efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare maggiormente le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, autorizza l'assunzione di n. 1.000 unità di agenti del Corpo di Polizia penitenziaria;
tale assunzione straordinaria è prevista nel limite della dotazione organica;
tra il 2023 e il 2024 è aumentato il numero di detenuti per agente: da 1,6 a 1,8 detenuti per agente, a fronte di una previsione di 1,5. In alcuni contesti tale dato è particolarmente drammatico come a Rieti, dove si registra un numero di 3,9 detenuti per agente ed è indicativo di gravi carenze di personale, come nel caso dell'istituto Antona Montacuto dove si contano 197 unità in meno;
il carcere è un'organizzazione complessa, al cui interno operano varie professionalità, la cui presenza in numero adeguato incide significativamente sulla capacità dell'istituto di adempiere al ruolo rieducativo della pena assegnato dall'articolo 27 della Costituzione, migliorando, dunque, le condizioni nelle quali i detenuti scontano la pena stessa;
la categoria maggiormente sotto organico, ad oggi, è quella del personale amministrativo. Le schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024 mostrano una differenza tra funzionari amministrativi previsti ed effettivi pari al 20,87 per cento,
impegna il Governo
ad avviare un piano straordinario di assunzioni destinato a risolvere definitivamente l'atavica carenza di personale di Polizia penitenziaria, nonché delle altre figure operanti all'interno degli istituti penitenziari, quali educatori, personale amministrativo e personale sanitario.
9/1660-A/36. Pavanelli, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge al nostro esame recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» prevede interventi mirati alla sicurezza pubblica e alla tutela del personale in servizio. I gravi fenomeni di aggressione nei confronti del personale sanitario negli ospedali rendono fondamentale, proprio come intervento di sicurezza pubblica, l'intervento urgente del Governo;
il tema della violenza contro il personale sanitario è diventato, purtroppo, di grande attualità infatti non ci sono stati solo i recentissimi casi avvenuti in Puglia, in particolare a Foggia, ma il fenomeno si è ripetutamente verificato, nel corso degli ultimi anni, in tutte le regioni del nostro Paese;
l'Osservatorio istituito dal Ministero della salute ha riscontrato, nel 2023, moltissime aggressioni fisiche agli operatori sanitari. Il Ministro della salute, a quanto riportato dalla stampa, sta procedendo alla preparazione di disposizioni normative che permettano misure più efficaci (come ad esempio l'arresto in flagranza di reato anche differito) per contrastare tale fenomeno;
l'aumento dei posti di polizia negli ospedali, con l'intensificazione dei controlli per aumentare i livelli di sicurezza, rappresenta un utile mezzo per contrastare le ripetute aggressioni nei confronti del personale sanitario;
fondamentale a tale scopo sarebbe il potenziamento degli strumenti di videosorveglianza per monitorare in maniera efficace gli accessi negli ospedali;
si ricorda che il Governo è intervenuto con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, riscrivendo il comma 2 dell'articolo 583-quater del codice penale al fine di introdurre una specifica sanzione (reclusione da 2 a 5 anni) per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Le pene previste per le lesioni gravi e gravissime sono state confermate, l'inasprimento sanzionatorio introdotto riguarda le lesioni semplici cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso;
il decreto-legge citato ha inoltre introdotto la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica;
tale intervento normativo non è purtroppo risultato sufficiente a ridurre il grave fenomeno, pertanto il Governo dovrebbe implementare il reclutamento delle forze dell'ordine, aumentando non solo i presidi fissi negli ospedali, soprattutto nei pronto soccorso, ma allargando la presenza temporale giornaliera delle forze dell'ordine nelle strutture in questione;
altro elemento di sicuro effetto potrebbe essere quello relativo a strumenti di «filtro» per far accedere un numero limitato di persone che accompagnano il malato nella struttura ospedaliera;
grande attenzione dovrebbe essere data anche alle attività formative dei dipendenti delle aziende sanitarie che lavorano a maggior contatto con gli utenti, allo scopo di migliorare la comunicazione con il pubblico, fornendo così strumenti particolarmente efficaci per ristabilire il rapporto fiduciario tra sanitario e paziente e che aiuterebbero a ridurre le condizioni di rischio;
risulta importante ricordare come il lavoro degli operatori sanitari in genere (medici, infermieri, oss, operatori 118 e addetti pulizie) si rivela essere una professione usurante a causa della delicatezza del lavoro, la sensibilità dei luoghi e il costante e continuo rapporto diretto con i cittadini;
sarebbe inoltre indispensabile un'opera di sensibilizzazione della popolazione sulla gravità di tali atti di violenza nei confronti del personale sanitario. Si tratta di lavoratori che operano in situazioni di grande criticità negli ospedali del nostro Paese, con grande dedizione e professionalità;
non è più procrastinabile una risposta del Governo all'introduzione di misure, come quelle accennate in premessa, che possano difendere gli operatori sanitari, garantendo loro la sicurezza necessaria affinché possano effettuare al meglio il loro lavoro, la cui delicatezza risulta incompatibile con l'attuale situazione,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire, anche nel prossimo disegno di legge di bilancio, al reperimento delle risorse necessarie, al fine di introdurre le soluzioni indicate in premessa, prima fra tutte quella relativa all'aumento dei presidi delle forze dell'ordine negli ospedali, anche attraverso la definizione di collaborazioni e protocolli tra le aziende sanitarie locali e le forze dell'ordine, per supportare il personale sanitario e il personale di vigilanza per contrastare i sempre più diffusi e intollerabili atti di violenza.
9/1660-A/37. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.
La Camera
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune misure volte ad aumentare la sicurezza del personale sanitario che opera negli ospedali anche prevedendo l'incremento sul territorio nazionale del numero di presidi fissi dei posti di polizia nelle strutture ospedaliere;
ad avviare la verifica dei risultati ottenuti in merito al numero degli episodi di violenza contro gli operatori sanitari per quanto concerne l'incremento già attuato dei posti di polizia negli ospedali.
9/1660-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Manes, Steger, Schullian, Gebhard.
La Camera,
premesso che:
il testo all'esame dell'Assemblea contiene misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia e delle forze armate;
la formazione culturale e professionale del personale appartenente alle forze di pubblica sicurezza riveste un ruolo di centrale importanza in ragione dei delicati compiti che gli uomini e le donne appartenenti a questi Corpi dello Stato svolgono a beneficio della collettività;
poter contare su personale in divisa più formato e preparato significa garantire un servizio più efficiente, razionale e funzionante, con benefici sia per la sicurezza del nostro Paese, che per la tutela dell'incolumità degli stessi agenti della forza pubblica;
al fine di garantire agli uomini e le donne delle forze di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale, una formazione professionale permanente e adeguata, appare opportuna la previsione di un bonus annuale per l'acquisto di materiale di studio o per la partecipazione ad attività formative, come peraltro da tempo richiesto e proposto da alcune rappresentanze sindacali, come, ad esempio, il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC);
in particolare, detto beneficio potrebbe configurarsi come una Carta dedicata (ad esempio «Carta delle forze dell'ordine»), da destinarsi a ciascun membro delle forze di pubblica sicurezza, per l'acquisto di libri, di testi normativi e di codici, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso i rispettivi Ministeri competenti, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, o, infine, per tutte le iniziative individuate dal Corpo di appartenenza nell'ambito della formazione culturale e professionale del personale,
impegna il Governo:
ad adottare provvedimenti di competenza per l'introduzione del bonus «Carta delle forze dell'ordine» per le finalità di acquisto di materiale di studio e per la partecipazione ad attività formative come descritti in premessa, nonché a definire criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo della Carta;
a individuare e stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, risorse adeguate per l'attivazione della misura.
9/1660-A/38. Maiorano, Padovani, Ciaburro, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il testo all'esame dell'Assemblea contiene misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia e delle forze armate;
la formazione culturale e professionale del personale appartenente alle forze di pubblica sicurezza riveste un ruolo di centrale importanza in ragione dei delicati compiti che gli uomini e le donne appartenenti a questi Corpi dello Stato svolgono a beneficio della collettività;
poter contare su personale in divisa più formato e preparato significa garantire un servizio più efficiente, razionale e funzionante, con benefici sia per la sicurezza del nostro Paese, che per la tutela dell'incolumità degli stessi agenti della forza pubblica;
al fine di garantire agli uomini e le donne delle forze di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale, una formazione professionale permanente e adeguata, appare opportuna la previsione di un bonus annuale per l'acquisto di materiale di studio o per la partecipazione ad attività formative, come peraltro da tempo richiesto e proposto da alcune rappresentanze sindacali, come, ad esempio, il Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC);
in particolare, detto beneficio potrebbe configurarsi come una Carta dedicata (ad esempio «Carta delle forze dell'ordine»), da destinarsi a ciascun membro delle forze di pubblica sicurezza, per l'acquisto di libri, di testi normativi e di codici, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali svolti da enti accreditati presso i rispettivi Ministeri competenti, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, o, infine, per tutte le iniziative individuate dal Corpo di appartenenza nell'ambito della formazione culturale e professionale del personale,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare a favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate provvedimenti di competenza per l'introduzione del bonus «Carta delle forze dell'ordine» per le finalità di acquisto di materiale di studio e per la partecipazione ad attività formative come descritti in premessa, nonché a definire criteri e modalità per l'assegnazione e l'utilizzo della Carta;
a individuare e stanziare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, risorse adeguate per l'attivazione della misura.
9/1660-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Maiorano, Padovani, Ciaburro, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del disegno di legge «Sicurezza» prevede il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;
l'infiorescenza della canapa rappresenta una parte fondamentale del valore aggiunto della pianta, e vietarne la raccolta e l'essiccazione rischia di far crollare un intero settore dove sono impegnati tanti giovani agricoltori, una delle filiere di eccellenza del made in Italy agroindustriale, che già oggi vale 500 milioni di euro di fatturato annuo e conta più di 10 mila posti di lavoro in tutta Italia, vantando un enorme potenziale produttivo tra cosmesi, erboristeria, bioedilizia, florovivaismo, tessile;
le stime del mercato europeo di prodotti a base di canapa si aggira per il 2024 intorno a un valore di 2,2 miliardi di euro, e l'Italia con le attuali capacità agricole potrebbe giocare un ruolo di primo piano nella produzione e rifornimento di prodotti a base di canapa. Ad oggi, grazie all'eccellenza delle aziende operanti sul territorio nazionale e della qualità dei prodotti agricoli, oltre il 70 per cento della produzione viene esportato all'estero;
nonostante alcune aree agricole marginali, in regioni come Abruzzo, Marche, Molise, Liguria, Calabria, Campania, stanno avendo nuova vita proprio grazie alle coltivazioni di canapa non si sono volute ascoltare le richieste di un intero comparto che ora rischia letteralmente di sparire,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare, sin dal primo provvedimento utile, la soluzione individuata dal presente provvedimento per quanto concerne il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa anche al fine di tutelare migliaia di lavoratori e l'intera filiera agroindustriale del settore della canapa.
9/1660-A/39. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
un filo comune, inoltre, ci allarma e quel filo è la logica che punisce le forme della protesta e del dissenso, anche quando espresse in modalità pacifica e non violenta, con cui il concetto di sicurezza c'entra molto poco, praticamente nulla, nel senso che noi non siamo di fronte ad alcuna emergenza sociale o dell'ordine pubblico; noi siamo davanti, invece, alla scelta di neutralizzare quel dissenso utilizzando ed estendendo le norme e gli strumenti dell'azione penale;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
gli articoli 26 e 27 introducono, ancora, reati, dalla ratio e dall'impatto preoccupante per la tenuta democratica e in termini di coerenza con i principi costituzionali; l'articolo 26 introduce nel codice penale un nuovo articolo, l'articolo 415-bis, «rivolta all'interno di un istituto penitenziario», e l'articolo 27, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza, si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti;
il punto gravissimo, che entra in conflitto con i nostri principi costituzionali e che accomuna le previsioni, è quello dell'introduzione del concetto di «resistenza passiva»: repressione del dissenso e delle lotte sociali, che trasforma in reati comportamenti che hanno a che fare con la protesta, con il disagio e con la marginalità sociale, una gravissima criminalizzazione della disobbedienza pacifica a carico esclusivamente di una categoria di persone, i detenuti e gli internati, le persone private della libertà, i migranti stranieri, che, proprio in quanto già privati della libertà personale, non hanno altro modo di protestare, che rivela un quid di ostilità difensivo-repressiva,
impegna il Governo
a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle norme penali ivi contenute, con particolare riferimento alle norme penali che coinvolgono persone private della libertà e sotto la custodia dello Stato e alla resistenza passiva, sotto il profilo dell'efficacia, della congruità e della logicità.
9/1660-A/40. Cuperlo, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Lacarra, Fornaro, Scarpa, L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione è stata, ad avviso dei firmatari del presente atto, del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
in ogni provvedimento utile abbiamo proposto di ripristinare alcune misure che erano state sperimentate con successo e senza controindicazioni durante l'emergenza da Covid e che avevano permesso, in quelle circostanze, di allentare la tensione nelle carceri, come l'aumento dei permessi e delle licenze premio, l'incremento significativo del numero di telefonate, l'introduzione delle videochiamate, l'allentamento dei rientri per i semiliberi, un miglioramento del meccanismo risarcitorio dello sconto di pena dovuto alle condizioni degradanti, che già c'è nel nostro ordinamento e che non riesce a funzionare perché i tribunali di sorveglianza non sono in grado di dare risposte in tempo utile alle istanze dei detenuti, abbiamo proposto, con varie formule, anche un aumento del numero dei giorni per la liberazione anticipata, per i detenuti che abbiano aderito con successo ai programmi di trattamento e di rieducazione, un incremento delle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, chiesto investimenti e reclutamento, ordinario e straordinario, sul personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – tagliati pesantemente dal Governo sin dalla prima legge di bilancio di questa maggioranza – e non solo, e dunque magistrati, direttori, polizia penitenziaria, educatori, psicologi, abbiamo chiesto di investire sulle salute, fisica e mentale, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi lavora,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, anche per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro, potenziandolo, il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case e i centri di comunità, i centri diurni polifunzionali, nonché stanziando le necessarie ed adeguate risorse finanziarie ed organizzative per garantire il diritto all'accesso ad un'adeguata istruzione di ogni ordine e grado e formazione, che fornisca le basi per un accesso a tutti i gradi, ivi compresa la formazione universitaria, per i detenuti e gli internati di tutti gli istituti destinati all'esecuzione della pena.
9/1660-A/41. Orfini, Manzi, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
in ogni provvedimento utile abbiamo proposto di ripristinare alcune misure che erano state sperimentate con successo e senza controindicazioni durante l'emergenza da Covid e che avevano permesso, in quelle circostanze, di allentare la tensione nelle carceri, come l'aumento dei permessi e delle licenze premio, l'incremento significativo del numero di telefonate, l'introduzione delle videochiamate, l'allentamento dei rientri per i semiliberi, un miglioramento del meccanismo risarcitorio dello sconto di pena dovuto alle condizioni degradanti, che già c'è nel nostro ordinamento e che non riesce a funzionare perché i tribunali di sorveglianza non sono in grado di dare risposte in tempo utile alle istanze dei detenuti, abbiamo proposto, con varie formule, anche un aumento del numero dei giorni per la liberazione anticipata, per i detenuti che abbiano aderito con successo ai programmi di trattamento e di rieducazione, un incremento delle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, chiesto investimenti e reclutamento, ordinario e straordinario, sul personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – tagliati pesantemente dal Governo sin dalla prima legge di bilancio di questa maggioranza – e non solo, e dunque magistrati, direttori, polizia penitenziaria, educatori, psicologi, abbiamo chiesto di investire sulle salute, fisica e mentale, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi lavora,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, aumentando il personale e portando a termine i concorsi già banditi, anche per l'abbattimento della recidiva e per la piena attuazione dei principi costituzionali, quale quello di cui all'articolo 27 della Costituzione, ad incrementare il ricorso alle misure alternative al carcere per adulti, e a riportare al centro, potenziandolo, il sistema della probation minorile e delle misure alternative al carcere, potenziando gli uffici di servizio sociale per minorenni, i centri di prima accoglienza, le case e i centri di comunità, i centri diurni polifunzionali, nonché a provvedere al reclutamento, anche tramite procedure straordinarie, per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria, dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale a psicologi.
9/1660-A/42. Malavasi, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito; i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
in ogni provvedimento utile abbiamo proposto di ripristinare alcune misure che erano state sperimentate con successo e senza controindicazioni durante l'emergenza da Covid e che avevano permesso, in quelle circostanze, di allentare la tensione nelle carceri, come l'aumento dei permessi e delle licenze premio, l'incremento significativo del numero di telefonate, l'introduzione delle videochiamate, l'allentamento dei rientri per i semiliberi, un miglioramento del meccanismo risarcitorio dello sconto di pena dovuto alle condizioni degradanti, che già c'è nel nostro ordinamento e che non riesce a funzionare perché i tribunali di sorveglianza non sono in grado di dare risposte in tempo utile alle istanze dei detenuti, abbiamo proposto, con varie formule, anche un aumento del numero dei giorni per la liberazione anticipata, per i detenuti che abbiano aderito con successo ai programmi di trattamento e di rieducazione, un incremento delle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, chiesto investimenti e reclutamento, ordinario e straordinario, sul personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – tagliati pesantemente dal Governo sin dalla prima legge di bilancio di questa maggioranza – e non solo, e dunque magistrati, direttori, polizia penitenziaria, educatori, psicologi, abbiamo chiesto di investire sulle salute, fisica e mentale, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi lavora,
impegna il Governo:
a provvedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative ad incrementare ed adeguare gli organici e le risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria, nonché a prevedere, al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti;
a prevedere che il Ministero della giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, possa assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato almeno 90 nuovi dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
9/1660-A/43. Forattini, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Scarpa, Lacarra, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca misure in materia di contrasto alla criminalità organizzata, tra le quali disposizioni per i collaboratori e i testimoni di giustizia;
continua, però, a rimanere nella normativa vigente un vulnus che il Governo e questa maggioranza fino ad ora non hanno ritenuto di dover colmare, che riguarda il necessario allargamento della platea dei soggetti a cui riconoscere i benefici economici ad oggi riferibili soltanto a quei testimoni di giustizia che in ragione della gravità ed attualità della minaccia di morte siano sottoposti a misure speciali di protezione anche ai testimoni che si siano rivelati fondamentali per il giudizio e per l'accertamento della verità e che, in virtù della loro testimonianza e del loro ruolo nel procedimento, abbiano subito danni economici, biologici o esistenziali proprio a causa delle dichiarazioni rese pur non essendo stati sottoposti a speciali misure o allo speciale programma di protezione,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative ad adottare misure immediate, anche normative, volte a rafforzare la tutela da accordare ai testimoni di giustizia, anche prevedendo di ampliare la platea per l'accesso alla disciplina di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, anche al testimone di giustizia che renda, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio, che assuma, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni, non sia o non sia mai stato sottoposto a misura di prevenzione né sottoposto a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale, e che, in virtù della propria testimonianza e del proprio ruolo nel procedimento, abbiano subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese pur non essendo stati sottoposti a speciali misure o allo speciale programma di protezione.
9/1660-A/44. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito; i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
in ogni provvedimento utile abbiamo proposto di ripristinare alcune misure che erano state sperimentate con successo e senza controindicazioni durante l'emergenza da Covid e che avevano permesso, in quelle circostanze, di allentare la tensione nelle carceri, come l'aumento dei permessi e delle licenze premio, l'incremento significativo del numero di telefonate, l'introduzione delle videochiamate, l'allentamento dei rientri per i semiliberi, un miglioramento del meccanismo risarcitorio dello sconto di pena dovuto alle condizioni degradanti, che già c'è nel nostro ordinamento e che non riesce a funzionare perché i tribunali di sorveglianza non sono in grado di dare risposte in tempo utile alle istanze dei detenuti, abbiamo proposto, con varie formule, anche un aumento del numero dei giorni per la liberazione anticipata, per i detenuti che abbiano aderito con successo ai programmi di trattamento e di rieducazione, un incremento delle misure alternative al carcere, come la detenzione domiciliare, chiesto investimenti e reclutamento, ordinario e straordinario, sul personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità – tagliati pesantemente dal Governo sin dalla prima legge di bilancio di questa maggioranza – e non solo, e dunque magistrati, direttori, polizia penitenziaria, educatori, psicologi, abbiamo chiesto di investire sulle salute, fisica e mentale, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione e nel rispetto della dignità di chi in carcere è detenuto e di chi lavora,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative a stanziare adeguate risorse finanziarie e organizzative, al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché a studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria, al potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri, nonché a stanziare adeguate risorse finanziarie e organizzative, necessarie al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 in modo da garantirne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.
9/1660-A/45. Scarpa, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge C. 1660 reca Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;
al Capo III, Misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 124, l'articolo 27 reca disposizioni sulla sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti ed introduce una semplificazione delle procedure per la loro realizzazione, localizzazione e ampliamento in deroga ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; inoltre, modifica il testo unico immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e introduce un nuovo reato finalizzato a punire le condotte di resistenza passiva all'esecuzione degli ordini impartiti all'interno dei centri di permanenza;
quest'ultima modifica, stabilendo che la mera partecipazione ad una rivolta anche attraverso forme di resistenza passiva sia punibile con la reclusione da uno a quattro anni, di fatto pone la resistenza passiva alla stregua di un atto di natura violenta;
la disposizione dunque non darebbe adeguato rilievo alla differenza tra le forme di partecipazione alla rivolta, rischiando di punire in maniera sproporzionata atti e manifestazioni di dissenso passivo e dunque non violento e che non compromettono, per loro natura, la sicurezza degli individui;
l'equiparazione dei comportamenti puniti dalla norma non risponde ad un criterio di proporzionalità nell'applicazione della pena nel caso di atti non violenti, soprattutto se si considera che tali atti spesso rappresentano espressione di malessere e dissenso rispetto alle condizioni notoriamente degradanti di trattamento all'interno di questi luoghi (CPR);
inoltre, le aggravanti previste contro la resistenza passiva sollevano preoccupazioni in merito al rispetto delle convenzioni internazionali ed europee sul diritto alla protesta pacifica e non violenta, garantito anche all'interno di luoghi di detenzione e nei confronti delle persone private della libertà personale e riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a seguito del caso Karabet e altri c. Ucraina del 17 gennaio 2013;
per quanto riguarda l'ulteriore modifica prevista dal disegno di legge, è introdotta una semplificazione delle procedure per la realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio, la loro localizzazione ed ampliamento prevedendo per tale procedura una deroga a tutte le disposizioni di legge (ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In tal senso, partendo dal contenuto della comunicazione al Consiglio dei ministri riportato nel comunicato stampa del 30 agosto 2024, la Presidente del Consiglio ha ribadito che «ad oggi, rispetto allo stesso periodo del 2023, gli arrivi dei migranti sono diminuiti del 64 per cento, e quasi del 30 per cento rispetto al 2022», si potrebbe desumere che, data la significativa riduzione degli arrivi, non sia necessario costruire e/o ampliare nuovi CPR sul territorio. Considerando l'asserita diminuzione della pressione migratoria si può assumere che ci si trovi in assenza di una situazione di emergenza tale da derogare tout court alle leggi vigenti in materia;
la deroga alle norme così come descritta in combinato disposto con l'inasprimento delle pene e della modalità di repressione del dissenso previste dal presente disegno di legge non tengono in debita considerazione i risultati delle ispezioni effettuate in questi luoghi i quali hanno palesato condizioni di degrado non conformi agli standard internazionali e alle norme sui diritti umani. Mancate visite mediche, ostruzionismo, opacità, uso massiccio di psicofarmaci, assenza di servizi, strutture fatiscenti, violenze: sono alcune delle cose riscontrate dagli osservatori e sono purtroppo testimoniate non solo dai molteplici casi di suicidio registrati ma anche da inquietanti fatti di cronaca in cui i migranti «perdono la vita» in situazioni poco chiare, l'ultimo è il caso del giovane Oussama Darkaoui, morto lo scorso 4 agosto nel CPR di Palazzo San Gervasio in circostanze ancora da chiarire;
sul tema dei CPR peraltro il Governo è già intervenuto estendendo a diciotto mesi il periodo di detenzione massima, di fatto peggiorando le condizioni di vita all'interno di questi centri senza dare prova di efficacia dal punto di vista dei rimpatri. Di fatto la presenza dei CPR sul territorio italiano è divenuto lo strumento per rimpatri accelerati dei cittadini tunisini, che nel periodo 2018-2021 rappresentano quasi il 50 per cento delle persone in ingresso in un CPR e quasi il 70 per cento dei rimpatriati. Ma i migranti tunisini sono stati solo il 18 per cento degli arrivi via mare nel 2018-2023;
tali strutture mostrano tutta la loro inadeguatezza anche dal punto di vista dei costi: 53 milioni dal 2018 al 2021; il costo medio di ogni struttura è di un milione e mezzo all'anno, mentre quello di un posto di 21 mila euro. Quasi 15 milioni sono impiegati per la manutenzione, di cui più del 60 per cento è stato usato per interventi straordinari, cioè ristrutturazioni dovute a danneggiamenti. Tutto questo a fronte di servizi molto scarsi: sono solo nove i minuti di assistenza legale a settimana per ospite, nove i minuti a settimana di assistenza sociale, 28 minuti a settimana per la mediazione linguistica;
va ricordato che i Centri di permanenza per il rimpatrio nascono come strutture destinate al trattenimento amministrativo delle persone migranti (e non come centri di detenzione!) con l'obiettivo di gestire il loro rimpatrio in conformità agli accordi vigenti con gli Stati di origine e in assenza di reati penali commessi dalle persone trattenute. Alla luce di quanto esposto, nonostante il Governo continui a presentare i CPR come una soluzione per aumentare il numero dei rimpatri i dati dicono l'esatto contrario,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni contenute all'articolo 27, al fine di rivedere la distinzione tra le diverse forme di resistenza esercitabili dalle persone trattenute, riconoscendo la differenza esistente tra forme di rivolta violenta e forme di resistenza passiva così da garantire con precisione l'applicazione del principio di proporzionalità delle pene applicabili sulla base di una corretta distinzione tra comportamenti violenti e non;
a presentare al Parlamento una relazione che espliciti le motivazioni sottese alla decisione di aumentare e implementare i centri di permanenza e rimpatrio, specialmente in deroga alle leggi, alla luce delle recenti dichiarazioni, prima citate, della Presidente del Consiglio circa la diminuzione degli sbarchi e l'assenza di una situazione di emergenza, nonché in assenza di risultati positivi e attesi con l'apertura/ampliamento di tali strutture.
9/1660-A/46. Ciani, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede norme, al Capo II, in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica;
le misure contenute nel provvedimento volte a perseguire tali finalità si muovono in un'ottica esclusivamente repressiva, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione. Pertanto le disposizioni in questione non producono alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;
ad avviso dei presentatori del presente atto, la sicurezza pubblica contempla prevalentemente l'incolumità dei cittadini e alla tutela della proprietà; la sicurezza urbana invece, pur includendo aspetti che risultano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi appena descritti, è finalizzata a garantire una buona qualità della vita ai cittadini, anche attraverso il pieno godimento dello spazio urbano;
per questo motivo le politiche predisposte per interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana hanno garantito misure volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nelle aree urbane, al miglioramento del decoro urbano ed alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio dei comuni, assicurando conseguentemente un miglioramento dei livelli di sicurezza nelle città;
con questa finalità numerosi progetti sono stati portati avanti nel corso degli ultimi anni da enti locali e dalle regioni;
negli ultimi decenni la cosiddetta «Street art» si è convertita da linguaggio di protesta contro le istituzioni pubbliche a strumento di intervento locale. Le stesse istituzioni pubbliche hanno utilizzato questo tipo di arte al fine di restituire dignità e riqualificare intere porzioni di territorio cittadino versanti in condizioni di degrado, oppure semplicemente caduti e in disuso;
molti enti pubblici (tra cui quelli banditi recentemente dal comune di Roma e dalla Regione Lazio), oltre a soggetti privati, hanno coinvolto street artists per riportare il decoro sui muri, i sottopassi e le facciate dei palazzi deturpati da affissioni abusive e scritte vandaliche;
è successo ad esempio a Trento, dove il Servizio cultura, turismo e politiche giovanili ha inserito la Street art tra i propri obiettivi operativi organizzando il Festival della Street art, con cui il comune sostiene le associazioni e il volontariato che lavorano sul territorio e con i giovani per incentivare l'educazione alla cittadinanza attiva e tutte le forme d'arte;
ultimo in ordine di tempo quello denominato «Green Art Maremma» che ha l'obiettivo nei prossimi quattro anni di assicurare arte e colore nello snodo di collegamento tra il centro storico di Grosseto e la porta del Parco dell'Ombrone, garantendo in ogni singolo dettaglio, anche il più piccolo, la cura per l'ambiente, la sostenibilità e l'accessibilità. Sono state infatti inaugurate il 14 settembre 2024 nel piazzale del centro Le Palme, le prime due opere Wall painting del progetto Green Art Maremma, realizzate dagli artisti internazionali Lapo Simeoni (che è anche curatore del progetto) e Tellas, alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti di associazioni e aziende del territorio;
appare utile, in questo contesto, creare un fondo pubblico nazionale capace di garantire a tutti i comuni interessati di indire progetti pubblici per coinvolgere street artists per riqualificare ed abbellire spazi periferici o abbandonati,
impegna il Governo
per le finalità indicate in premessa, ad istituire, nel primo provvedimento utile, un fondo nazionale finalizzato alla promozione di bandi pubblici rivolti agli street artists e con l'obiettivo di riqualificare ed abbellire spazi pubblici periferici o abbandonati, quale strumento idoneo a recuperare più elevati livelli di sicurezza urbana.
9/1660-A/47. Simiani, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento oggi all'esame dell'Aula a causa di un emendamento del Governo prevede l'equiparazione della cannabis light alla cannabis tradizionale e quindi il suo divieto;
un intervento che va nella linea già tracciata dal decreto del Ministero della salute che aveva inserito le «composizioni per uso orale di cannabidiolo» tra le sostanze stupefacenti, decreto arrivato a inizio luglio dopo la sospensiva del Tar Lazio del 5 ottobre 2023 di un precedente decreto analogo e, ancora una volta, sospeso dal Tar del Lazio l'11 settembre 2024;
la legislazione italiana attuale, che risale al 2016, consente la coltivazione di canapa per scopi industriali, purché il contenuto di Thc – la sostanza psicoattiva della presente nella pianta – non superi lo 0,2 per cento;
la nuova normativa, invece, andrebbe a proibire il commercio, la lavorazione e l'esportazione di foglie, infiorescenze, resine e di tutti i prodotti contenenti sostanze derivate dalla pianta di canapa colpendo così diversi ambiti, dalla cosmesi all'erboristeria, dagli integratori alimentari al florovivaismo;
inoltre, i negozi specializzati nella vendita di prodotti a base di cannabis light, con la nuova normativa, saranno costretti a chiudere così come le tabaccherie, che attualmente offrono alcuni di questi prodotti, non potrebbero più includerli nel loro assortimento;
anche il Forum Droghe, l'associazione per la riforma delle politiche sulle droghe, ha pubblicato sul proprio sito un appello di 27 esperti di politiche sulle droghe, attivisti e ong internazionali che chiedono all'Italia di fermare il provvedimento che vuole vietare la cosiddetta cannabis light;
l'appello sottolinea come la nuova normativa «produrrebbe il paradossale effetto giuridico di punire con le sanzioni penali e amministrative previste per le sostanze psicotrope anche chi produce o utilizza infiorescenze prive di effetti psicoattivi», una palese violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e offensività del diritto penale ed un «insulto al buon senso e alla scienza»;
la nuova normativa, oltre che mettere «fuori legge oltre 13 mila lavoratori – per lo più giovani – impiegati nel settore» impedirebbe agli agricoltori «di avere un reddito dall'intera pianta» mettendo così «in difficoltà anche le altre filiere produttive della canapa: alimentare, tessile, bioedilizia, energetica»;
per gli esperti internazionali che hanno sottoscritto l'appello «il provvedimento rischierebbe di consegnare i consumatori di “cannabis light” alle narcomafie». «Le esperienze normative – sottolineano – dimostrano che è meglio regolamentare un mercato piuttosto che mantenerlo – o renderlo – illegale. L'illegalità non fa altro che causare ulteriori danni: non garantisce la qualità delle sostanze e avvicina i consumatori all'ambiente criminale»;
le convenzioni internazionali, escludono esplicitamente la canapa industriale – dalla quale si ricava la cannabis light, dal regime di controllo globale sulle droghe. Lo stesso testo unico sugli stupefacenti italiano indica che le coltivazioni provenienti dalle sementi approvate dall'Unione europea non sono vietate;
con l'equiparazione della cannabis light alla cannabis con elevati livelli di Thc si cancella una filiera tutta italiana produttiva e in salute; si chiudono, in altre parole, 3.000 aziende agricole e 15 mila lavoratori del settore resteranno senza un impiego,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di rivedere nel suo insieme le politiche proibizioniste che equiparano la cannabis light a quella cosiddetta «tradizionale» modificando le nuove misure introdotte con l'articolo 18 del provvedimento che proibiscono il commercio, la lavorazione e l'esportazione di foglie, infiorescenze, resine e di tutti i prodotti contenenti sostanze derivate dalla pianta di canapa;
a prevedere misure volte a tutelare la filiera produttiva italiana in tale settore salvaguardando le 3.000 aziende agricole e 15 mila posti di lavoro che con la nuova normativa vengono meno.
9/1660-A/48. Furfaro, Bonafè.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e pubblica autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti, e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
l'articolo 11, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane;
con il comma 1, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, si introduce nell'articolo 61 del codice penale una nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto nelle aree interne o nelle immediate adiacenze delle infrastrutture ferroviarie o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri;
l'aggravante della truffa agli anziani, che pure è un fenomeno odioso e che noi chiaramente condanniamo, è stata per l'ennesima volta un'occasione per il Governo e la maggioranza per introdurre norme a cui sottende una ratio preoccupante, oltre che illogica e propagandistica: l'aggravante si sostanzia se la truffa infatti avviene all'interno di una stazione ferroviaria; quindi, come dire, se la truffa viene fatta all'interno di un giardino o di un parco pubblico è meno grave che se viene fatta all'interno di una stazione ferroviaria,
impegna il Governo
a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento sull'attuazione delle norme penali ivi contenute, con particolare riferimento all'aggravante di cui in premessa, sotto il profilo dell'efficacia, della congruità e della logicità.
9/1660-A/49. Bonafè.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge del Governo tocca materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza;
al contrario, gli interventi in esame sono determinati, ad avviso della presentatrice, da una ossessione pan-penalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
particolarmente grave, è la cosiddetta norma anti-migranti, introdotta durante l'esame in Commissione, che modificando l'articolo 32 – che introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile – ha previsto che nel caso in cui il cliente che attivi un servizio di telefonia mobile non sia appartenente all'Unione europea, l'impresa fornitrice è tenuta ad acquisire non solo il documento di identità – come già previsto – ma anche il titolo di soggiorno;
viene anche previsto che in caso di furto o smarrimento dei documenti necessari per attivare il servizio di telefonia mobile deve essere consegnata all'esercente o all'impresa fornitrice una copia della relativa denuncia, mentre nel caso di condanna per sostituzione di persona, ai sensi dell'articolo 494 del codice penale, viene prevista una pena accessoria – tra i sei mesi e i due anni – per l'incapacità di contrarre con gli operatori;
è evidente che l'applicazione pratica di tale norma da un lato impedirà le comunicazioni tra chi è riuscito ad arrivare e i familiari rimasti a casa; e dall'altro finirà per incentivare un mercato clandestino degli abbonamenti, rendendo i migranti già in condizioni di fragilità ancora più ostaggio della criminalità organizzata;
il disegno di legge in esame, ad avviso della firmataria, è un insieme di norme eterogenee, per lo più sorrette da fini propagandistici, o peggio, di criminalizzazione del dissenso, e dopo aver preso di mira i minori, costretti in carceri con le madri, le donne incinte, gli studenti che protestano, e persino chi coltiva la cannabis light, non potevano non mancare i migranti appena giunti sul territorio italiano, ora impossibilitati anche solo ad attivare un servizio di telefonia mobile,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di rivedere, nel loro insieme, tutte le norme limitative delle libertà fondamentali tutelate dalla nostra Costituzione, nonché tutte quelle volte, più o meno esplicitamente, a criminalizzare ogni forma di dissenso, nonché a presentare una relazione dettagliata al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sugli effetti, in particolare, delle modifiche introdotte dall'articolo 32 del provvedimento in esame.
9/1660-A/50. Boldrini.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge del Governo tocca materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza;
al contrario, gli interventi in esame sono determinati, ad avviso della presentatrice, da una ossessione pan-penalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
particolarmente grave, e con chiari impatti su alcune libertà fondamentali tutelate nella prima parte della nostra Costituzione, è la disposizione sul cosiddetto blocco stradale, introdotta dall'articolo 14, che trasforma in un illecito penale che prevede la reclusione fino a un mese, ovvero la multa fino a 300 euro, quella che fino ad oggi costituiva una mera sanzione amministrativa, così come desta preoccupazione la previsione di una nuova aggravante ad effetto speciale con la quale si prevede che la pena possa diventare da sei mesi a due anni di reclusione se il blocco stradale o ferroviario, attuato «con il proprio corpo», è commesso da più persone riunite;
grandi dubbi sussistono anche con riferimento alla tassatività della condotta criminalizzata, avendo alcuni professori auditi evidenziato come, dalla lettura della norma, il blocco sembrerebbe dover avvenire «con il proprio corpo», cioè dei manifestanti. Se ciò è vero, sembrerebbe evidente la volontà del Legislatore di comprimere alcune specifiche modalità del diritto di sciopero e di riunione che potrebbero determinare, ad esempio, il blocco del traffico, anche quale conseguenza non voluta da parte dei manifestanti;
si è dunque in presenza, ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo, di una fattispecie altamente lesiva di alcuni diritti fondamentali e che pare principalmente finalizzata a reprimere e criminalizzare il dissenso politico;
dal dato testuale della norma sembrerebbe poi che un eventuale blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ed altro) non integrerebbe la «nuova» fattispecie di reato, così come emendata dal Legislatore;
a parere della sottoscrivente destano grandissima preoccupazione gli effetti che tale norma potrebbe determinare soprattutto sulle manifestazioni studentesche, e in particolare sulle possibili gravi conseguenze per i minori di età,
impegna il Governo
a monitorare attentamente, nell'ambito delle proprie prerogative, l'applicazione delle norme citate in premessa, e a riferirne trimestralmente al Parlamento, nonché ad adottare nel primo provvedimento utile, misure atte a garantire che in ogni caso tale norma non si traduca in una qualunque limitazione delle libertà fondamentali garantite dalla nostra Costituzione.
9/1660-A/51. Ghio.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in Commissione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è stata del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo, che tocca materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
gravissima appare la norma introdotta dall'articolo 15 sulla detenzione per la donna in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno: oggi l'articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l'interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo; dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo eliminerà il rinvio obbligatorio della pena creando un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;
inoltre, nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile» richiamando l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti. Tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un'offensività nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, della abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale; una misura, a parere dei presentatori del presente atto, sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva, che non garantisce le esigenze collettive di sicurezza ma che sacrifica invece diritti fondamentali, che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare; un salto all'indietro verso l'inciviltà giuridica e un ennesimo strappo con le normative europee ed internazionali, con il risultato, ormai acclarato, di far crescere il tasso di recidiva e dunque di mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, un accurato e tempestivo monitoraggio sull'applicazione delle nuove norme, al fine di scongiurare che dall'attuazione delle misure in esse contenute possa derivare la violazione delle norme internazionali sui diritti dell'infanzia, quali quelle di cui alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché dei principi della nostra Costituzione, e a riferirne trimestralmente al Parlamento, nonché ad adottare ogni provvedimento atto ad evitare l'ingresso e la permanenza dei bambini in carcere, ad evitare l'ingresso in carcere di donne in stato di gravidanza, a stanziare adeguate risorse finanziarie, nonché a prevedere, per le case-famiglia protette di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, l'obbligo per il Ministro della giustizia di stipulare con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee e ad assicurare la presenza in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
9/1660-A/52. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Cuperlo, Scarpa, Lacarra, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
nel maggio del 2017, il Ministero dell'interno ha indetto diversi concorsi allo scopo di reclutare un numero complessivo di 1.148 allievi agenti della polizia di Stato;
tra questi concorsi, vi era quello, per esame, a 893 posti, successivamente elevati a 1.182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, che allora prevedevano età non superiore a 30 anni e titolo di scuola media inferiore;
con il successivo decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è stata autorizzata l'ulteriore assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante lo scorrimento della graduatoria della prova scritta del citato concorso del maggio 2017, limitandone l'accesso ai soli soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di età non superiore a 26 anni e del possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, così come prescritto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
l'introduzione di nuovi e più restrittivi requisiti è intervenuta successivamente al bando di gara del citato concorso del 2017, la cui prova scritta si è tenuta nel settembre del medesimo anno;
l'intervenuta modifica normativa ha precluso la possibilità di completare la procedura concorsuale per quei soggetti che pur rientrando nei requisiti previsti dal bando originario, si vedevano ormai esclusi in maniera retroattiva;
il principio costituzionale del pubblico concorso richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve sempre essere collegato al principio del legittimo affidamento nei rapporti tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione;
il tema della sicurezza dei cittadini non può dipendere solo dall'inasprimento delle misure di carattere penale o dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, ma deve essere sempre corredato da un costante adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e dal miglioramento dei loro trattamenti contrattuali, così come dal potenziamento dei mezzi messi a loro disposizione,
impegna il Governo
in vista delle auspicate nuove assunzioni del personale della Polizia di Stato, a prevedere gli opportuni interventi di competenza volti a porre rimedio all'ingiustizia subita dai partecipanti al citato concorso del 2017, successivamente esclusi dalla prosecuzione delle prove attitudinali e psico-fisiche, a causa della sopravvenuta introduzione di requisiti più restrittivi.
9/1660-A/53. Scotto, Roggiani, Casu.
La Camera,
premesso che:
a pagina 75 nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026) del Ministero dell'interno si legge tra l'altro che «La mole e la complessità delle funzioni esercitate dalla Polizia di Stato richiedono l'impiego di risorse umane ingenti e altamente specializzate, vista la necessità di avvalersi di numerose competenze in diversi campi professionali. Per questo motivo, oltre al personale che svolge attività di polizia in senso stretto, la Polizia di Stato annovera al proprio interno anche personale tecnico specializzato nelle discipline scientifiche (ingegneri, fisici, chimici, biologi, psicologi) e personale medico»;
sempre il citato PIAO a pagina 76 evidenzia che la dotazione organica prevista per la Polizia di Stato sia pari a 109.408, ma che la forza effettiva al 31 dicembre 2023 sia di 99.137 unità e che nell'ambito di tutte le carriere e i ruoli della Polizia di Stato, il 6 per cento del personale ha meno di 25 anni, il 19 per cento ha tra i 25 e 34 anni, il 16 per cento ha tra i 35 e 44 anni, il 37 per cento ha tra i 45 e 54 anni e il 22 per cento ha più di 54 anni;
il 31 luglio 2024 i sindacati di polizia Fp Cgil e Silp hanno evidenziato che nel 2024 nella Polizia di Stato sono previsti 4.200 pensionamenti per limiti di età, così come nel 2023, e che la tendenza rimarrà costante nei prossimi anni;
per questo è necessario attingere al più presto a tutte le graduatorie dei concorsi precedentemente svolti, così da poter inserire in tempi rapidi risorse giovani e preparate nei vari settori della Polizia di Stato,
impegna il Governo
a consentire l'integrale scorrimento delle citate graduatorie dei concorsi del comparto sicurezza, anche eventualmente prorogando la validità delle graduatorie dei concorsi già svolti.
9/1660-A/54. Casu.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
gli articoli 26 e 27 del provvedimento mirano, nelle intenzioni del Governo, a rafforzare l'ordine pubblico e la sicurezza negli istituti penitenziari e nei centri di permanenza temporanea, le conseguenze invece saranno l'ingestibilità di strutture già piegate dal sovraffollamento;
ad avviso dei firmatari, questo disegno di legge mostra con chiarezza, come molti altri provvedimenti prima di questo, le ossessioni, le ristrettezze di vedute e i diktat ideologici e propagandistici che sottendono le politiche di questo Esecutivo e lo rendono incapace di governare la realtà dei fatti. Come al solito, si risponde al disagio e alle disuguaglianze economiche e sociali con la repressione, aumentando sanzioni e pene in una logica unicamente repressiva e securitaria;
è un provvedimento affetto da ipertrofia penalistica, con norme che si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali nel campo del diritto penale, del diritto sociale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario. Persino l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'OSCE, in un suo documento di analisi di questo specifico provvedimento, afferma che la maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto;
interessante è stato notare che il termine sicurezza compare nel testo ben 48 volte, con una reiterazione ossessiva di un concetto declinato esclusivamente in termini di proibizioni e punizioni, privo di ogni azione di prevenzione, assolutamente inefficace a realizzare quella sicurezza sociale, ambientale, lavorativa e umana, finalizzata a garantire benessere e uguaglianza di condizioni a cittadine e cittadini del nostro Paese;
nell'insieme del provvedimento ci troviamo di fronte a un complesso di misure che danno luogo a un'idea di giustizia e sicurezza che riteniamo non solo inefficace, ma proprio sbagliata. Infatti, è inefficace qualunque azione di giustizia e sicurezza che si affidi esclusivamente al carcere, in particolare al carcere così com'è oggi nella sua realtà. Sappiamo bene che le carceri italiane scoppiano, che il tasso di affollamento è del 130,6 per cento e che sono detenute circa 14.000 persone in più rispetto ai posti regolamentari;
sappiamo bene che oltre 60.000 persone affollano i nostri istituti penitenziari, al caldo insopportabile d'estate, al freddo in inverno; spesso senza acqua, circondate da cimici, blatte e topi; spesso in condizioni psicologiche e psichiatriche del tutto incompatibili con la permanenza dietro le sbarre. Sappiamo bene che 17,4 detenuti su 100 commettono atti di autolesionismo e che il numero di suicidi è già a quota 70 quest'anno;
sappiamo bene che gli agenti della Polizia penitenziaria lavorano in condizioni drammatiche: 6 di loro, solo quest'anno, hanno deciso di togliersi la vita. Sappiamo bene che il diritto alla salute, a partire da quella psichica, non è affatto garantita, posto che le carceri si stanno trasformando in nuovi manicomi. Ma, nonostante questo, nulla si fa per rendere le carceri meno disumane;
la tesi che le donne incinte o, soprattutto, con bambini piccoli, possano trovare maggiore conforto chiuse in prigione ci fa riflettere sulla vostra reale idea di carcere, sulla tutela dei minori e sulle politiche di inclusione;
il nuovo impegno che riservate alle condizioni di vita all'interno delle carceri è l'introduzione del delitto di rivolta carceraria: un'arma di ricatto che richiama il regolamento fascista del 1931 e che, violando l'esercizio di un diritto fondamentale, mira a ottenere silenzio e disciplina, senza far nulla per prevenire e per risolvere le principali problematiche delle carceri: ad esempio, spazi di dimensioni e qualità adeguata; aumento dell'organico della Polizia penitenziaria; tutela della salute dei detenuti, a partire dalle condizioni igieniche. Niente di tutto questo è contenuto nel provvedimento in esame;
se poi chi osa manifestare il proprio dissenso per le condizioni della propria detenzione è straniero e si trova malauguratamente all'interno di un CPR, allora dal meschino passiamo proprio al sadico: piuttosto che abolire questi brutali lager e cercare di trovare una soluzione al fenomeno migratorio, prospettando una vita degna per chi spesso fugge da fame e miseria, introducete un nuovo reato, con la pena da uno a sei anni, per chi, anche con la resistenza passiva, promuova una rivolta in un CPR. E questo, nonostante la situazione nei centri italiani di permanenza per i rimpatri sia stata più volte dichiarata in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e chiunque ne abbia visitato anche solo uno non possa che aver constatato la brutalità di questi luoghi;
l'introduzione di queste nuove pene rappresenta, in maniera plastica, la voglia di alimentare odio e razzismo: due sentimenti che cozzano con qualsiasi logica di sicurezza ma, anzi, rendono insicuro ogni ambiente in cui si ritrovino, oltre a rappresentare la massima contravvenzione ai doveri di solidarietà previsti dall'articolo 2 della nostra Costituzione;
l'articolo 26 prevede, anzitutto, la modifica dell'articolo 415 del codice penale che come noto contempla, nell'ambito dei delitti contro l'ordine pubblico, la fattispecie di istigazione a disubbidire alle leggi. A tale disposizione viene ora aggiunto un comma che prevede «la pena è aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario»;
l'articolo 27 introduce una disciplina similare all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per coloro che realizzino all'interno di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta»;
stiamo assistendo a una criminalizzazione di qualsiasi tipo di dissenso che arriva a punire anche quelle che in carcere o nei CPR sono, molto spesso, semplici manifestazioni di insofferenza, non rivolte. Non ha alcuna funzione rieducativa condannare fino a 8 anni di reclusione ad esempio, un detenuto, che batte sulle sbarre per richiamare l'attenzione, sulle sue condizioni di carcerazione o la resistenza passiva, che può essere anche il semplice sciopero della fame;
di fatto qualsiasi atto di disobbedienza o di critica anche di modesto valore quali, ad esempio, la mancata pulizia della cella, la mancata assunzione del pasto o di medicinali, se realizzata contemporaneamente da tre o più persone potrà essere qualificata come rivolta e, quindi, punita ai sensi dell'articolo 415-bis del codice penale senza che sia possibile predeterminare quali siano le condotte che effettivamente sono idonee a recare offesa al bene giuridico dell'ordine pubblico;
paradossalmente, se un detenuto rimane seduto sul proprio letto, rifiutandosi di obbedire ad un ordine, rischia ulteriori otto anni di reclusione, dimenticandoci che la resistenza passiva è stata sdoganata dal Mahatma Gandhi il quale ha dimostrato come in tal modo si possa arrivare a cambiare il mondo;
le norme si prestano a fungere da pericoloso strumento di gestione arbitraria dell'ordine pubblico in contesti dove le relazioni di forza sono necessariamente a senso unico;
nella vita carceraria di tutti i giorni, questa norma sarà un'arma di ricatto per indurre alla disciplina e al silenzio i detenuti che non avranno la possibilità di dissentire, protestare ovvero opporsi a qualsiasi ordine carcerario. La norma rischia di produrre l'annichilimento dei detenuti che saranno così definitivamente esclusi da qualsiasi dimensione di vita autonoma e responsabile: è la trasformazione del detenuto e del clandestino, in una persona docile che deve solo obbedire, impone un ritorno al passato, quando i detenuti dovevano camminare in carcere a testa bassa e lungo i muri;
questi nuovi reati sono in contrasto con un modello di carcere basato sulla responsabilità e sull'autonomia: le Regole delle Nazioni Unite per il trattamento delle detenute e i provvedimenti non detentivi per le autrici di reati, cosiddette «Regole di Mandela», alla Regola 5, in particolare si stabilisce che «Il regime carcerario deve sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita privata»,
impegna il Governo:
a garantire, anzitutto, la sicurezza di spazi di vivibilità interna sia per i detenuti che per il personale dell'amministrazione penitenziaria, rendendo più umane le condizioni detentive, garantendo efficacemente l'accesso ai trattamenti sanitari e la comunicazione telefonica con l'esterno, e aprendo tali strutture al controllo della società civile;
a garantire ai detenuti e agli internati, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, visite con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere anche relazioni affettive intime, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.
9/1660-A/55. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
le norme contenute in questo provvedimento all'esame dell'Aula sono, in gran parte, in contraddizione con il dettato costituzionale e con la normativa europea. Se da una parte l'effetto propagandistico di queste norme sarà politicamente efficace l'applicazione concreta delle nuove fattispecie di reato e delle altre modifiche sarà di certo affaticata dai numerosi ricorsi che si possono già prevedere alla Consulta. Certo è che la Corte costituzionale valuterà queste leggi anche alla stregua del contesto politico sociale attuale, non più secondo le parole della Carta ma seguendo la cosiddetta «Costituzione vivente», ossia il testo della Costituzione coordinato con il complesso delle norme giuridiche dell'ordinamento complessivamente inteso;
in nome di una indefinita, quanto pericolosa, idea della «certezza della pena» si prevedono norme che mascherano intenti discriminatori, come quella che prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza, norma dall'evidente contenuto simbolico, finalizzata a reprimere un particolare gruppo sociale, connotato sul piano culturale e razziale, ossia le donne rom. Si rischia così di assecondare le pulsioni razziste già presenti nella società, perché parliamo di una decina di persone in tutta Italia. Non è questa sicurezza ma disumanità contro le donne e contro i bambini;
priva di ogni giustificazione politico-criminale sono le disposizioni contenute nell'articolo 15 che rendono facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga posto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti;
a parte la necessità di coordinare tale disposizione con l'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, per comprendere se possa essere disposta la detenzione domiciliare per le detenute madri, la modifica normativa si pone in tendenziale contrasto col principio costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (articolo 27, terzo comma, della Costituzione);
certamente disumana è la pena carceraria inflitta alla detenuta madre di un bambino in tenerissima età, sia pur in presenza di un rischio «di eccezionale rilevanza» (ma non altrimenti specificato) di commissione di ulteriori delitti;
la civiltà di un ordinamento si valuta dal modo nel quale vengono trattate le persone più deboli – i detenuti, i migranti, i poveri, i vagabondi e tutte le persone vulnerabili – e dalla misura nella quale viene salvaguardata la loro dignità di persone che non si acquista per meriti e non si perde per demeriti;
le statistiche sulle detenute madri elaborate dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (aggiornate al 31 gennaio 2024) confermano, poi, che il numero di detenute madri – al momento nove in tutto il territorio nazionale – non è tale da giustificare una modifica in peius del regime di cui agli articoli 146 e 147 codice penale;
tra l'altro, gli ICAM allo stato sono solo 5 in tutta Italia e, per la loro natura ancora sperimentale nonché per l'inadeguatezza dei locali e del personale addetto, hanno caratteristiche assolutamente incompatibili con il benessere dei bambini e delle loro madri: sono carceri a tutti gli effetti;
l'interesse superiore del minore è, in tutta evidenza, di vivere fuori dal carcere e non è necessaria una valutazione individuale per stabilirlo. Dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice;
il nuovo articolo elimina il rinvio obbligatorio della pena creando così un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;
nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto. La Regola 64 afferma chiaramente che «Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile» e viene richiamato l'interesse superiore del bambino rispetto all'esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti;
occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell'ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall'Assemblea generale dell'ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l'interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
la norma in questione è solo una norma propagandistica, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva e fa parte di un pacchetto di misure repressive che ignorano le conseguenze per la salute dei bambini e delle donne. La nuova disposizione è pensata, nonché pubblicamente raccontata, come norma anti-rom, partendo dal pregiudizio che le donne rom sono tutte dedite al furto e che scelgono la maternità per sottrarsi alla carcerazione. In realtà i numeri delle donne rom in carcere sono così bassi, poche decine, da scardinare ogni pregiudizio;
l'inasprimento della disciplina del differimento dell'esecuzione della pena costituisce un effetto indiretto della pena che va ad incidere sul minore: si passa, infatti, per le madri con prole sino ad un anno dal regime di rinvio obbligatorio al regime di rinvio facoltativo. Tutto dipenderà da come i giudici eserciteranno il potere discrezionale, ma l'effetto della riforma potrebbe tradursi in un pregiudizio per il minore; pregiudizio che non viene meno per il solo fatto che, laddove il rinvio non sia disposto, la pena detentiva vada scontata negli ICAM (obbligatoriamente con prole di età inferiore ad un anno; solo facoltativamente in caso di prole in età compresa tra uno e tre anni);
le nuove norme appaiono di dubbia legittimità costituzionale con riguardo all'articolo 31 della Costituzione che prescrive di tutelare la gravidanza, la maternità e i minori;
con tale intervento, il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, si allineano le condizioni tra le madri di figli di età maggiore o minore di un anno attraverso la scelta carcerocentrica, seppure presso gli ICAM sulla cui notoria carenza (solamente 5, con distribuzione territoriale assai disomogenea). Con la inevitabile conseguenza che si apre alle donne in attesa e ai bambini la porta del carcere, nonostante siano note le condizioni drammatiche nelle quali versano gli istituti del nostro Paese. Non solo in termini di sovraffollamento, ma anche di carenza di organici e di personale sanitario e psichiatrico, con conseguenze evidentemente negative di termini di tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica di madri e minori, che dovrebbero essere oggetto di specifica tutela costituzionale;
in particolare, si colpiscono, introducendo nuovi reati e inasprendo le pene, tutti quei comportamenti che nascono e si determinano in ambienti di povertà, di disagio, di marginalità, di degrado sociale che, per essere affrontati, avrebbero bisogno di una di politiche per l'inclusione e non di sanzioni penali. Tutte queste norme hanno anche l'effetto di aumentare il sovraffollamento degli istituti di pena, che già versano in situazioni di inaccettabile criticità. In particolare, si denuncia la presenza, come dato mai raggiunto, di più di 500 minori costretti nelle carceri minorili. Quanto sopra è inaccettabile sia per la condizione di detenute e detenuti e per quella del personale impiegato negli istituti;
si elimina l'obbligo di rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza e per le madri di bambini fino a tre anni, con l'obbligatorietà della reclusione per le madri con bambini di età superiore a tre anni;
nessun bambino debba varcare la soglia del carcere (ICAM compresi) e, per questo, non sia più rinviabile l'istituzione di case-famiglia, già previste per legge e mai istituite, per le madri con bambini;
è indegno di una democrazia che gli infanti crescano tra le mura del carcere;
prevede la possibilità anche per le donne incinta o con figli di età minore di un anno di essere recluse presso gli «istituti a custodia attenuata», così volendo salvaguardare i neonati e gli infanti di meno di tre anni di età dalla vita in carcere,
impegna il Governo
a stipulare, con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore, ulteriori convenzioni volte a potenziare e implementare il modello funzionante delle case famiglia.
9/1660-A/56. Ghirra, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato nell'ampliare le fattispecie di reato a un codice penale già ricco, tutta una sezione è dedicata a intervenire pesantemente nella repressione di diverse forme di dissenso;
l'articolo 19 novella l'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, introducendo l'illecito penale, in luogo dell'illecito amministrativo attualmente previsto, con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro, nel caso di un blocco stradale o ferroviario effettuato con i propri corpi. Si prevede inoltre la reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite;
in tal modo si incriminano indirettamente anche forme di protesta che, per quanto possano risultare moleste – come quello promosso con il blocco stradale degli eco-attivisti, punito anche quando esercitato solo con il proprio corpo –, sono sempre forme di espressione di dissenso che andrebbero affrontate sul piano del dialogo più che su quella della incriminazione;
non appare un caso, del resto, che tale proposta venga introdotta nell'attuale momento storico caratterizzato da forme similari di protesta da parte dei cosiddetti «eco-attivisti», che appaiono come gli specifici destinatari della proposta, che ha dunque una evidente finalità repressiva e criminalizzante del dissenso politico;
il riferimento al «proprio corpo» ai fini della realizzazione del fatto, tuttavia, implica che un blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ecc.) non integrerebbe la «nuova» fattispecie di reato;
la scelta di trasformare l'illecito da amministrativo a delitto appare irragionevole e sproporzionata anche sotto il profilo delle sanzioni estremamente pesanti che si prevedono per la fattispecie aggravata. Sarebbe più ragionevole rivedere la norma sotto il profilo sanzionatorio mantenendola come illecito amministrativo o, tutt'al più, elevarlo a contravvenzione punita con pena della sola ammenda o alternativa favorendone l'oblabilità;
il reato così definito potrebbe, per giunta, applicarsi non solo ai casi di blocco, ma anche nei casi di mero impedimento o semplice turbativa della circolazione;
la norma è non solo sbagliata nel merito e ambigua nella formulazione ma rischia di aumentare la discrezionalità nel sanzionare le forme di protesta o dissenso. Così facendo, a nostro parere, è evidente che questa norma ostacolerà le occasioni di libero e democratico dissenso;
le soluzioni proposte vanno, come sempre, verso un inasprimento delle pene, anche attraverso la codificazione di nuovi reati, la riduzione degli spazi di dissenso e protesta e trasformando alcune azioni, prima soggette a sanzione amministrativa, in veri e propri reati; si compie questa scelta nonostante giuristi, esperti, studiosi in materia di sicurezza e le principali organizzazioni della società civile, continuino a evidenziare, fornendo dati precisi, che all'inasprimento delle pene non corrisponda mai una reale diminuzione dei reati; si tratta quindi di un approccio ideologico pericoloso per le libertà individuali e per la tenuta democratica del Paese;
a tal proposito, si rappresenta che la disciplina sul blocco stradale, introdotta nel 1948 dal Ministro Scelba, è stata ampiamente contestata e ha visto diverse amnistie per studenti e lavoratori condannati nel corso degli anni, per poi giungere alla depenalizzazione nel 1999. Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha poi riattualizzato il reato, prevedendo una pena da 2 a 12 anni di reclusione, specialmente in caso di concorso di persone, e adesso l'articolo 11 del provvedimento in esame rischia di inasprire ulteriormente la disciplina, riconducendo nuovamente la fattispecie nella branca del diritto penale;
in tal senso, ci preme dunque ricordare la definizione di diritto di riunione pacifica fornita dall'ONU che «comprende il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste, sia offline che online. Serve come veicolo per l'esercizio di molti altri diritti garantiti dal diritto internazionale, con i quali è intrinsecamente legato e che costituiscono la base per partecipare a proteste pacifiche. In particolare, si tratta dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici»,
impegna il Governo
a garantire a chiunque il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste secondo i principi definiti dall'ONU e garantiti dal diritto internazionale, con particolare riguardo ed attenzione qualora trattasi dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici.
9/1660-A/57. Mari, Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
l'articolo 10 prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevede una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso conferendo ampio potere alle forze di polizia;
proseguendo in questa direzione, il Governo intende non solo introdurre un nuovo reato, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, anche per chi coopera nell'occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi;
gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno ricevuto la denuncia possono ordinare l'immediato rilascio dell'immobile e procedere alla reintegrazione del denunciante nel possesso dell'immobile oggetto della denuncia;
per come è strutturato, il nuovo articolo 634-bis configura un reato permanente e pertanto ogni condotta di intromissione o di cooperazione nell'occupazione si traduce in un concorso nel reato;
l'articolo 634-bis del codice penale è procedibile per querela, ma, andando ad implementare le fattispecie di cui all'articolo 639-bis del codice penale, diventa procedibile d'ufficio, quando si tratta di edifici pubblici, come nel caso dell'edificio di proprietà pubblica – prima dell'occupazione ospitava gli uffici del Ministero dell'istruzione –, occupato dal 17 dicembre 2003 dal movimento neofascista CasaPound;
vent'anni dopo l'occupazione la sentenza della giudice Ilaria Amarù fa comprendere la verità: «l'immobile, di proprietà dell'agenzia del Demanio, è stato occupato al fine di utilizzarlo per i propri interessi, non fu necessità o disperata rivendicazione di un diritto negato bensì semplice prevaricazione, tollerata per anni fino al recente inserimento dell'immobile in una lista di beni da sgomberare da parte della Prefettura perché si tratta di una occupazione per interessi politici»....«Più dell'emergenza abitativa prevalsero gli interessi di militanza», scrivono i giudici nel condannare a due anni 15 esponenti di CasaPound;
«La verifica della situazione economico patrimoniale degli occupanti l'immobile effettuata dalla Guardia di finanza al contrario, attesta lo svolgimento di attività lavorativa e la percezione dei redditi da parte degli stessi. Trattasi pertanto di stabile occupazione di un immobile, trasformato dagli odierni imputati in abituale residenza senza che la finalità abitativa possa peraltro ritenersi prevalente rispetto a quella di militanza politica»;
gli occupanti di CasaPound e amici avrebbero ben potuto permettersi di pagare un canone d'affitto come qualunque altro cittadino, ma trovarono più comodo occupare abusivamente un edificio pubblico e in seguito difendere a oltranza quella invasione e stabilircisi;
la giudice prende atto di un quadro istruttorio che ha riscontrato compiutamente ed esaustivamente i fatti rappresentati nell'impianto accusatorio (sostenuto dal Pubblico ministero Eugenio Albamonte) e sottolinea il danno riportato dalle casse pubbliche in questi venti anni di abuso: «Deve inoltre tenersi conto che è stato precluso il percepimento dell'indennità che l'Agenzia del demanio quale proprietaria avrebbe potuto chiedere attraverso la definizione di canoni di locazione il cui ammontare è stato stimato di importo complessivo per il periodo 12/12/2003-31/5/2019 (periodo preso in esame dagli investigatori) pari ad euro 4 milioni 656 mila 952»;
l'immobile è stato oggetto anche di un provvedimento, mai eseguito per ragioni di ordine pubblico, di sequestro preventivo con restituzione al Demanio con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20 mila euro e il risarcimento in sede civile per l'Agenzia del demanio da parte della Corte dei conti,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie competenze, a verificare che sia data attuazione alle nuove norme, qualora in vigore, anche per lo sgombero dell'immobile abusivamente occupato da CasaPound anche al fine di recuperare tutti i canoni di locazione così come stabiliti dalla sentenza.
9/1660-A/58. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato, il quale evocando una percezione di insicurezza interviene tramite la repressione penale sulle situazioni di disagio e di protesta sociale tramite la repressione penale;
chiara l'ispirazione politica delle disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 24 del provvedimento che prevedono una differenziazione di pene se i reati vengono commessi nei confronti di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, introducendo disposizioni che aumentano le pene non solo in caso di violenza, ma anche di resistenza poste in essere nei confronti di questi ultimi, con ulteriore neutralizzazione delle eventuali attenuanti previste dal codice;
queste norme ci riportano ad una vecchia e poco liberale idea di diritto penale, poste a tutela non dei cittadini ma dello Stato o meglio di chi assume nello stesso funzioni di governo, le forze dell'ordine, come avviene nelle esperienze giuridiche non democratiche, è vista come l'organo che più di ogni altro deve identificarsi con la volontà politica espressa dal Governo, un modello di polizia così costruito è in conflitto con l'idea stessa di una polizia democratica e di prossimità che deve essere la prima garanzia pubblica a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, come specificato nei documenti dell'OSCE e del Consiglio d'Europa;
i reati di resistenza o violenza sono spesso contestati da chi protesta per motivi politici o sociali, appare quindi evidente il rischio di discriminare le opposizioni e le proteste sociali, deve sottolinearsi come gli episodi più rilevanti degli ultimi mesi sono stati tutti relativi ad azioni di protesta non violenta volte a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni di particolare valore sociale come la tutela dell'ambiente;
l'autorità e il prestigio di una forza di polizia e dei suoi appartenenti poggiano più ancora che sul giusto e necessario, ma astratto, principio del primato della legge, sul consenso dell'opinione pubblica e sulla generalizzata percezione che proprio gli appartenenti alle forze di polizia siano per primi soggetti alla legge e tenuti comunque al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Un principio che vale soprattutto quando la polizia può essere costretta ad usare la forza per garantire la sicurezza dei cittadini o per ripristinare l'ordine;
a questo, d'altra parte, dovrebbe essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo prevede la normativa generale e specifica che regola il comportamento degli stessi; pertanto eventuali condizioni di stress o tensione non possono certo essere invocate come esimenti, in queste circostanze, i princìpi inderogabili di legalità e di trasparenza prevalgono su qualsiasi altra considerazione per evitare che il legittimo impiego della forza possa trasformarsi in arbitrio o abuso;
il comma 1 dell'articolo 21, introdotto in Commissione in sede referente, prevede che le forze di polizia possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo generalizzato;
la disposizione prevede tale possibilità per i casi in cui le forze di polizia siano impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno;
il comma 2 rende possibile l'utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale;
è compresa tra le forze di polizia, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, anche la Polizia penitenziaria, la quale può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica;
con riferimento a tali dispositivi di videosorveglianza il Garante per la protezione dei dati personali, con i provvedimenti n. 290 e n. 291 del 22 luglio 2021, aveva avuto modo di fornire parere favorevole alle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali relativamente all'utilizzo di tali dispositivi presentate, rispettivamente, dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 (Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia) già prevede che l'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio «per le finalità di polizia di cui all'articolo 325, è consentito ove necessario per documentare una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio»;
il Garante aveva, inoltre, ritenuto ragionevole il periodo di sei mesi di conservazione dei dati, prospettato nelle valutazioni di impatto presentate, e ritenuto rispettato il principio di privacy by default (protezione per impostazione predefinita), essendo stata prevista la loro cancellazione automatica trascorso tale termine;
la norma fa riferimento ai luoghi e agli ambienti in cui vengono «trattenute» le persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Nella fattispecie indicata dalla disposizione in commento potrebbero quindi rientrare anche le misure cosiddette precautelari, ossia quelle limitative della libertà personale aventi natura anticipatoria e strumentale di una misura cautelare, come per esempio l'arresto in flagranza ex articoli 380 e seguenti del codice di procedura penale, nonché il fermo ex articolo 384 del codice di procedura penale;
sicuramente applicabile la norma anche al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), tant'è che il secondo comma stabilisce che i sistemi di videosorveglianza «possono» essere utilizzati nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale,
impegna il Governo
ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché il personale delle Forze dell'ordine durante le operazioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 sia dotato di videocamere sempre attivi e che le immagini siano conservate in apposito server per almeno sei mesi.
9/1660-A/59. Fratoianni, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, interviene con numerose e varie disposizioni in materia penale, di sicurezza pubblica e di ordinamento penitenziario. Una sorta di treno sul quale caricare un gran numero di norme poco omogenee tra loro, molte delle quali introdotte nelle commissioni referenti. Si passa, per fare solo qualche esempio, dalla previsione sulla non obbligatorietà del rinvio della pena per le donne incinte e per le madri di bambini fino a un anno di età, all'aggravante nel caso di reato commesso sui vagoni ferroviari o della metropolitana o nelle immediate vicinanze. Dal nuovo delitto di rivolta penitenziaria, che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo – dimenticando che il diritto di manifestare è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione – per passare al divieto della cannabis light, ossia delle infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC, contro qualunque buon senso e con danni enormi a migliaia di aziende e lavoratori che hanno dato vita a una importante filiera italiana;
uno dei fenomeni quotidiani estremamente diffusi nel nostro Paese, soprattutto in alcune città, e che in tanti anni non si è riusciti minimamente a gestire e ridurre, è certamente quello della presenza dei parcheggiatori abusivi;
purtroppo, a Napoli, ma non solo, come in altre zone del Paese, quello dei parcheggiatori abusivi è un fenomeno criminale gestito sempre prevalentemente dalla camorra e dalla criminalità organizzata, che non si ferma nemmeno con denunce e/o «Daspo urbano», ovvero i divieti d'accesso alla città che scattano davanti a comportamenti illegali reiterati;
l'articolo 13 introduce ulteriori aggravanti alla disciplina del DASPO urbano introdotto nel 2017, questa misura di prevenzione «atipica» è stata già oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre volti ad ampliarne i presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione;
si tratta di una misura di prevenzione che, pur non essendo organicamente inserita nel cosiddetto «Codice antimafia», condivide con quest'ultimo il fatto di essere applicabile prima della commissione di qualsiasi reato, cioè con finalità di prevenzione più che di sanzione;
il DASPO urbano crea un sistema di provvedimenti variegati, con diversità di graduazione. Si parte da un provvedimento di allontanamento (ordine di lasciare una determinata area della città) di 48 ore che, in caso di condotte reiterate, unitamente a una valutazione di pericolosità del destinatario del provvedimento, può portare all'interdizione dallo spazio urbano per un periodo di tempo che può arrivare fino a due anni;
se la condotta è commessa da persona precedentemente condannata anche soltanto in primo grado è previsto il cosiddetto DASPO «anticontrabbando» che può arrivare fino a 5 anni;
infine, prevede una particolare forma di «Daspo giudiziario», stabilendo che «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza di un divieto, imposto dal giudice, di accesso a luoghi o aree specificamente individuati»;
ora si amplia la disciplina del divieto di accesso, in quanto consente al questore di disporre il divieto di accesso, per un periodo massimo di dodici mesi, <<anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio: è dunque sufficiente non solo una condanna non definitiva, ma anche una semplice denuncia per un qualunque delitto contro la persona o il patrimonio a giustificare il divieto impartito dal questore e non richiede nemmeno l'accertamento del pericolo per la sicurezza;
si prevede l'inserimento di un comma all'articolo 165 del codice penale: «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e nelle relative pertinenze, la concessione della sospensione condizionale della pena è comunque subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati». La disposizione introduce una prescrizione obbligatoria che nella disciplina vigente è, invece, facoltativa. Il divieto, infatti, potrebbe avere una portata molto ampia considerato che potrebbe essere esteso anche alle aree indicate dai regolamenti di polizia urbana, aree sulle quali insistono presidi sanitari, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici, spettacoli ovvero adibite a verde pubblico;
come ha ricordato anche il Procuratore aggiunto di Napoli, Sergio Amato, «le forze dell'ordine svolgono un lavoro straordinario, ma purtroppo vivono uno stato di inevitabile frustrazione nel momento in cui si accorgono che il loro lavoro non arriva a buon fine. Quante volte sono costrette a ritrovare per strada gli stessi che magari anche solo pochi giorni prima avevano sanzionato»;
in alcune aree di Napoli, siamo di fronte a un parcheggiatore abusivo ogni dieci auto o anche meno. Un controllo «militare» del territorio, che si espande e si ramifica sempre di più. Un'economia tutta in nero, che arricchisce soprattutto le casse dei clan della camorra;
in molti casi, non si tratta di attività intraprese per la sopravvivenza, ma di veri e propri lavori redditizi trasferiti da nonno a nipote, come accertato nel periodico report della Polizia locale di Napoli. L'esercito dei parcheggiatori abusivi alimenta un'immagine negativa di Napoli. Siamo di fronte a una forma di illegalità vera e propria che ha per protagonisti chi occupa, senza titolo, 1356 tra strade e piazze, pari al 42 per cento del nostro territorio comunale,
impegna il Governo:
a prevedere le opportune iniziative legislative al fine di dare opportuna copertura penalistica all'attuale illecito amministrativo che caratterizza l'attività del parcheggiatore abusivo, sanzionando i parcheggiatori abusivi stessi e chiunque organizzi o gestisca parcheggi abusivi estorcendo con minacce e violenza denaro ai cittadini;
ad adottare tutti i necessari provvedimenti affinché le norme contenute nel provvedimento in esame possano in qualche modo debellare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi sopra descritto.
9/1660-A/60. Borrelli.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'aula reca: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario»;
il provvedimento interviene duramente con un approccio securitario immotivato trasformando la percezione di insicurezza in un testo che ambisce a intervenire in situazioni di disagio sociale tramite la repressione penale;
l'articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (articolo 10-bis, legge 5 febbraio 1992, n. 91) stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra;
oggi l'acquisizione della cittadinanza italiana è regolamentata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 che stabilisce il cosiddetto ius sanguinis, ovvero il diritto di cittadinanza sin dalla nascita per chi è figlio di uno o entrambi i genitori cittadini italiani. La stessa legge prevede alcune salvaguardie contro l'apolidia e per chi ha genitori impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza. Anche i figli di ignoti trovati nel territorio italiano acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana;
diverso è il caso dei minorenni di origine straniera nati in Italia. Secondo le norme attualmente vigenti, solo coloro che hanno risieduto legalmente e senza interruzioni nel nostro Paese fino al raggiungimento della maggiore età possono divenire cittadini italiani, presentando richiesta entro un anno dal compimento del diciottesimo compleanno;
l'attuale legge sulla cittadinanza, vecchia di trent'anni, non fotografa più il Paese: è una legge ormai superata nei fatti, per bambini, bambine e adolescenti che nascono e crescono in Italia insieme ai compagni di scuola, ma con meno diritti e opportunità. La mancata cittadinanza complica l'accesso ad attività extra scolastiche come la partecipazione a gite scolastiche e attività sportive;
per chi è arrivato in Italia anche da molto piccolo, invece, vige il principio della naturalizzazione, cioè una volta diventato maggiorenne, il cittadino straniero può chiedere la cittadinanza se ha raggiunto i dieci anni di residenza regolare ininterrotta e può dimostrare un certo livello di reddito, oltre ad altri requisiti alloggiativi, linguistici e di carattere sociale;
sono tantissimi gli alunni e le alunne con background migratorio che ogni giorno frequentano le scuole. Secondo gli ultimi dati resi disponibili dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'istruzione e del merito, nelle scuole ci sono 914.860 studenti con cittadinanza non italiana: sono l'11,2 per cento della popolazione scolastica. Solo il 15,5 per cento delle scuole italiane non registra la presenza di alunni di origine straniera;
lo ius scholae è un dibattito politico ravvivato dalle dichiarazioni di quest'estate, nel pieno dei giochi olimpici; un dibattito che merita dignità, merita serietà e responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Il Parlamento è il luogo dove questa riforma deve compiersi e deve compiersi leggendo la contemporaneità, leggendo le articolazioni e i cambiamenti della nostra società;
auspichiamo una società dove tutti e tutte abbiano le stesse possibilità e non si trovino, a un certo punto, le porte chiuse rispetto alle proprie ambizioni e ai propri sogni, perché manca quel documento, quell'attestazione e quel riconoscimento da parte dello Stato rispetto alla propria condizione di cittadino. E ciò a maggior ragione se parliamo di bambini e di bambine;
abbiamo presentato più di un emendamento sul tema della cittadinanza per le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze in Italia che non ce l'hanno e che, non soltanto la rivendicano, ma ne avrebbero pienamente diritto, si tratta di una questione centrale per l'Italia. Si tratta di una questione centrale anche per la nostra scuola perché, parlando dei diritti delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze straniere – chiamiamoli stranieri, in realtà sono italiani e italiane di fatto –, noi non parliamo di una questione avulsa da quella più complessa e complessiva della scuola. Infatti, da anni, la scuola è investita da ondate di trasformazione demografica e sociale che colpiscono la nostra società e il nostro Paese e ne ha molto risentito. Noi abbiamo un calo, ovviamente, della popolazione scolastica e questo si proietta e si proietterà anche sulla – chiamiamola così – «produzione» di personale, di personale qualificato, di laureati e di laureate. Quindi, anche questo aspetto dobbiamo tenere in considerazione;
spesso un'immagine conta più di mille parole, lo scorso 11 agosto, la nostra squadra nazionale di pallavolo femminile ha vinto la sua prima medaglia olimpica, ebbene quell'immagine, quella fotografia, quel podio olimpico che si accompagna anche a tante altre immagini di atleti, di atleti olimpici e paralimpici, compresi quelli dove la medaglia non c'era, è la rappresentazione perfetta di un'Italia moderna, aperta, dove non ci sono differenze o le eventuali differenze sono ricchezze e contribuiscono alla capacità di essere una squadra;
questa immagine la troviamo in ogni settore giovanile di qualunque disciplina sportiva; ragazzi e ragazze il cui colore della pelle è diverso, magari il credo religioso è diverso, la provenienza geografica dei genitori è diversa, il conto in banca è diverso eppure accade una magia: quelle differenze smettono di esistere e lasciano il posto alla volontà di difendere la stessa maglietta, di fa parte della stessa squadra, di vincere una partita;
immagine che ogni giorno troviamo in ogni aula scolastica del nostro Paese, dove poco meno di un milione di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che non hanno il passaporto italiano studiano, parlano con le inflessioni dialettali delle nostre regioni, tifano le stesse squadre, vanno alle stesse feste di compleanno e nessuno capisce perché non siano italiani a tutti gli effetti. Non lo capiscono i loro compagni di classe, non lo capiscono gli insegnanti, non lo capiscono i genitori, non lo capiamo nemmeno noi;
lo ius scholae propone una soluzione di cui tanto si è parlato nelle settimane scorse, ovvero completare un ciclo scolastico di cinque anni che permette di chiedere la cittadinanza italiana; tanti, lo abbiamo sentito, si sono espressi sul tema, chi secondo coscienza, chi forse inseguendo un certo tipo di elettorato;
lo ius scholae è una promessa di speranza per quei ragazzi, è una risposta al loro desiderio di appartenere ed è la possibilità finalmente di essere riconosciuti per quello che già sono: italiani nel cuore, nella mente e nella cultura,
impegna il Governo
ad avviare un processo di riforma della legge sulla cittadinanza italiana per le bambine e i bambini nati o cresciuti in Italia e garantire politiche efficaci di inclusione scolastica che sostengano i percorsi educativi degli studenti con background migratorio con l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze anche nei diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione e dalle norme internazionali sottoscritte dall'Italia.
9/1660-A/61. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Fornaro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica il terzo comma dell'articolo 635 del codice penale al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia;
ad avviso dei firmatari del presente atto, emerge la volontà di andare a soffocare, reprimere, continuamente limitare il diritto di manifestare. Quindi c'è un messaggio di natura politica che si afferma ormai in maniera costante da parte del governo nei confronti di chi la pensa diversamente e vuole rendere noto il suo pensiero. Attivisti, studenti, lavoratori, sono tutti nel mirino del Governo che intende punire chi si oppone o chiede condizioni di vita e di lavoro migliori;
la formazione umana, culturale e sociale degli studenti, in termini di sviluppo continuo e di acquisizione di valori, avviene anche attraverso l'esercizio del «diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi», come cita l'articolo 17 della Costituzione, perché altrimenti, laddove lo stesso venisse negato, non sarebbe possibile parlare della scuola come luogo educativo e formativo alla convivenza civile degli studenti;
l'autogestione degli studenti richiede che essi abbiano un programma o progetto da svolgere all'interno della comunità scolastica, dando prova, durante lo svolgimento delle iniziative che si intraprenderanno, di sapersi autoregolare e gestire autonomamente. Essa trova sostegno esplicito nell'articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, «I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni»;
negli ultimi tempi accade sempre più spesso che i dirigenti scolastici denuncino gli studenti per le occupazioni degli istituti scolastici sulla base degli articoli 340 e 633 del codice penale. Il primo disciplina l'interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica sicurezza; il secondo l'invasione di terreni o edifici;
con sentenza del 30 marzo 2000 la II sezione della Corte di cassazione ha rilevato che: «Non è applicabile l'articolo 633 alle occupazioni studentesche perché tale norma ha lo scopo di punire solo l'arbitraria invasione di edifici e non qualsiasi occupazione illegittima. Affermando in particolar modo che l'edificio scolastico, inoltre, pur appartenendo allo Stato, non costituisce una realtà estranea agli studenti, che non sono dei semplici frequentatori, ma soggetti attivi della comunità scolastica e pertanto non si ritiene che sia configurato un loro limitato diritto di accesso all'edificio scolastico nelle sole ore in cui è prevista l'attività scolastica in senso stretto.»;
sulla questione dell'interruzione del pubblico servizio la giurisprudenza è più controversa. Per ovviare al vuoto normativo sul tema, servirebbe un intervento con lo scopo di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità,
impegna il Governo
a prevedere che le forme di breve durata di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non debbano essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 340 del codice penale.
9/1660-A/62. Piccolotti, Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti;
tale articolo stravolge radicalmente un principio che, il 30 maggio 2022, nell'ambito della discussione presso la Camera dei deputati della proposta di legge Siani finalizzata ad evitare il carcere a bambini e bambine, ha visto il sostegno anche dei partiti di Forza Italia e Lega;
in particolare si sarebbe trattato di un intervento legislativo volto a tutelare le madri e i loro figli nel riconoscimento di un principio fondamentale di umanità che il nostro ordinamento ha, fino ad oggi, tutelato: il diritto di ogni bambino a non crescere dietro le sbarre di in carcere;
l'articolo 15 della provvedimento in esame realizza, invero, un passo indietro rispetto ai progressi in ambito di diritti umani e protezione delle donne in stato di gravidanza: le supposte colpe delle madri andranno, pertanto, a ricadere anche sui figli, i quali saranno defraudati del diritto – di tutti e di tutte – a nascere e crescere in libertà. Il contenuto di tale disposizione calpesta, quindi, il principio di eguaglianza, disprezza i diritti fondamentali dell'individuo e i princìpi contenuti nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
nessun bambino e nessuna bambina dovrebbe stare in carcere: il carcere non è un luogo in cui la relazione madre-bambino può essere serena, tantomeno può essere il luogo ove una donna può portare avanti, in condizioni di sicurezza e dignità, la propria gravidanza, partorire e far crescere un figlio,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, con la massima urgenza e comunque nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte a tutelare le detenute in stato di gravidanza o madri di bambini di età inferiore ai tre anni, prevedendo in ogni caso la sospensione della pena detentiva per le donne incinta o madri di prole di età inferiore ad un anno, ovvero la detenzione esclusivamente presso Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM) o case famiglia protette per le madri di prole di età inferiore a tre anni, bilanciando le esigenze di giustizia e sicurezza con il diritto alla maternità e la tutela dell'interesse supremo del minore, al fine di garantire il rispetto del principio per cui la detenzione deve essere l'extrema ratio per le detenute madri.
9/1660-A/63. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni che prevedono l'applicazione di pene severe per chi, nell'ambito di situazioni di rivolta all'interno di istituti penitenziari o strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, attua condotte di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti;
tale previsione porta alla criminalizzazione di atti di protesta pacifici o addirittura atti di chi, non partecipando attivamente a una rivolta, si troverebbe comunque coinvolto in questa, scontando ingiustamente una pena da uno a cinque anni nei casi più lievi di rivolta in carcere, e fino a venti anni nelle ipotesi in cui, nel corso della rivolta, taluno rimanesse ucciso o ferito,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di provvedere nel primo provvedimento utile l'abrogazione delle disposizioni che criminalizzano la cosiddetta resistenza passiva nell'ambito delle rivolte all'interno di istituti penitenziari o strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti.
9/1660-A/64. Gruppioni, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme in materia di cittadinanza, prevede delle disposizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana anche da parte dei minori che ne sono sprovvisti;
ad oggi sono presenti sul territorio della Repubblica centinaia di migliaia di giovani che, nonostante partecipino assiduamente e attivamente alla comunità nazionale, spesso nascendo in Italia o svolgendo per anni percorsi di studio o attività lavorativa, non si vedono riconosciuti i diritti civili e politici che spetterebbero loro in quanto cittadini;
ad oggi, l'acquisizione della cittadinanza italiana avviene in via principale per ius sanguinis, ossia per la discendenza da genitori italiani. La cittadinanza italiana può essere inoltre acquisita anche da chi, dimostrando ascendenze italiane, ne faccia richiesta pur non avendo vissuto nemmeno un giorno in Italia, mentre la stessa viene negata a chi vive, anche da decenni, il progresso economico e sociale del nostro Paese;
durante la XVII legislatura è stata approvata in prima lettura una proposta di legge che prevedeva l'introduzione di nuove fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana: per nascita, il cosiddetto ius soli «temperato», e in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius culturae;
questa seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, il quale abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale;
oltre a queste ipotesi, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (la cosiddetta naturalizzazione), a carattere discrezionale, per lo straniero che abbia fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, il quale sia legalmente residente da almeno sei anni, abbia frequentato regolarmente un ciclo scolastico con il conseguimento del titolo conclusivo, ovvero un percorso di formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe riguardare soprattutto i minori stranieri che abbiano fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo e il diciottesimo anno di età;
tali modifiche sono indispensabili per superare sperequazioni e discriminazioni, nonché per affermare che la cittadinanza rappresenta uno status di partecipazione e di riconoscimento dei valori nazionali, cui può accedere chiunque sia impegnato costantemente nel contribuire al progresso della nazione,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento italiano le nuove fattispecie di acquisizione della cittadinanza italiana richiamate in premessa e concedere finalmente i diritti spettanti a centinaia di migliaia di giovani italiani sprovvisti di cittadinanza.
9/1660-A/65. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
le case famiglia protette sono previste dalla legge 21 aprile 2011, n. 62;
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, commi 322 e 323, per la prima volta è stata incentivata la rete delle case famiglia e di altre strutture residenziali territoriali, finanziando il sistema dell'accoglienza con un fondo di 1,5 milioni di euro per tre anni, da ripartire tra le regioni;
con l'istituzione del suddetto fondo si è inteso promuovere l'esperienza delle strutture di accoglienza esterne come luoghi più idonei alla corretta socializzazione dei minori, in quanto, rispetto agli istituti a custodia attenuata (ICAM), sono veri appartamenti in cui la madre può stare con il bambino attualmente in Italia sono attive solo due case famiglie protette (a Roma e Milano);
le case famiglie protette sono gestite da associazioni che si finanziano principalmente con donazioni e raccolte fondi, in quanto il finanziamento pubblico per il loro funzionamento è stato limitato nel tempo, limitatamente alla ripartizione tra le regioni delle risorse 2023 del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178;
nonostante si tratti di strutture estranee al circuito penitenziario, la realizzazione delle case famiglia risulta d'interesse prioritario, in quanto consente a madri svantaggiate, sprovviste di riferimenti alloggiativi e materiali, l'accesso a misure alternative extra detentive;
la collocazione delle madri e dei minori all'interno degli ICAM deve rappresentare un'ipotesi ultima e residuale, posti gli effetti negativi che detti ambienti – per quanto «protetti» – recano sulla crescita dei minori;
occorre adottare interventi legislativi volti a migliorare la condizione delle detenute madri così da renderle attivamente partecipi nell'educazione e nella crescita della prole consentendo così per i minori uno sviluppo adeguato e senza alcun tipo di limitazioni a causa della condizione detentiva della madre,
impegna il Governo
a incrementare per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le case famiglia protette, al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia.
9/1660-A/66. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
sempre più comuni lamentano la mancanza di personale tra la polizia locale e, sempre più di frequente, i fondi dei quali godono gli enti locali non gli consentono di poter bandire i concorsi necessari all'assunzione degli agenti;
gli agenti di polizia locale oltre a svolgere un ruolo essenziale nell'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, vigilano sull'applicazione dei regolamenti in materia di Polizia urbana e igiene;
risulta necessario, anche alla luce degli ultimi fatti balzati all'onore della cronaca, potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio;
è ormai imprescindibile sostenere i comuni con contributi annui per l'assunzione di personale della Polizia locale,
impegna il Governo
a definire un piano di assunzione di agenti di Polizia locale, basato su criteri di proporzionalità tra le unità di personale da assumere e la densità abitativa dei comuni presso i quali queste presteranno servizio, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse ed efficientare l'efficacia del servizio.
9/1660-A/67. Del Barba, Faraone, Gadda, De Monte, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
nel 2024 si sta registrando un drammatico aumento dei suicidi in carcere;
a tale circostanza si accompagna un aumento del numero di suicidi della polizia penitenziaria;
è evidente l'insufficienza e l'inadeguatezza del nostro sistema carcerario che, anziché garantire la funzione rieducativa del detenuto e condizioni di sicurezza, vede la polizia penitenziaria e i detenuti assoggettati a condizioni di stress psicologico drammatiche;
è indispensabile garantire l'adozione di misure di rapida implementazione al fine di assicurare ogni supporto necessario a salvaguardare il benessere mentale e psicofisico della popolazione carceraria,
impegna il Governo
a definire, a decorrere dal 2024, un piano di assunzione straordinario di dirigenti degli istituti penitenziari, di agenti di polizia penitenziaria, di funzionari giudiziari, di psicologi, di professionalità con profilo giuridico pedagogico, di mediatori culturali, di traduttori e di personale sanitario, basato su criteri di proporzionalità tra le unità di personale da assumere e il numero di detenuti, al fine di ottimizzare la distribuzione delle risorse e valorizzare il benessere mentale e psicofisico della popolazione carceraria e dei dipendenti.
9/1660-A/68. Bonifazi, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 18 introduce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;
il Tar del Lazio, per la seconda volta in poco meno di un anno, ha sospeso il decreto del Ministero della salute che equipara il cannabidiolo (CBD) alle sostanze stupefacenti, vietandone la vendita in negozi, erboristerie e tabaccai;
ad oggi, nell'incertezza più totale, la filiera di settore che conta circa 500 milioni di fatturato su base annua e più di 15 mila occupati, è paralizzata;
qualora il settore non venga adeguatamente tutelato, con l'entrata in vigore del provvedimento in esame, si arriverà al paradosso per il quale gli imprenditori che hanno effettuato investimenti dovranno rinunciarvi in chiaro contrasto con l'articolo 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica privata;
al contempo i più di 15 mila occupati necessiteranno di straordinari strumenti di sostegno al reddito,
impegna il Governo
ad adottare misure idonee a tutelare e valorizzare la filiera agroindustriale della canapa italiana, garantendo continuità agli investimenti effettuati dagli operatori del settore che, in buona fede e secondo il principio del legittimo affidamento, hanno avviato le loro attività nonché ad adottare misure idonee alla valorizzazione delle professionalità attualmente impiegate.
9/1660-A/69. Gadda, Faraone, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
le Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) rappresentano un elemento essenziale del sistema di esecuzione delle misure di sicurezza finalizzate al recupero dei soggetti che necessitano di trattamento psichiatrico, garantendo nel contempo la tutela della collettività;
attualmente, il numero di REMS attive non risulta sufficiente a far fronte alle esigenze del territorio nazionale, e si è osservato un notevole aumento della domanda di posti nelle strutture esistenti creando lunghe liste d'attesa che pregiudicano sia la cura dei pazienti sia la sicurezza pubblica;
l'efficace funzionamento delle REMS dipende in larga misura dalla disponibilità di personale adeguatamente qualificato, sia sanitario sia di sicurezza, capace di garantire cure appropriate e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle strutture,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, la realizzazione di nuove REMS, nonché l'incremento del personale sanitario e della polizia penitenziaria al fine di colmare le carenze strutturali attuali, migliorare la qualità delle cure e garantire la sicurezza delle strutture.
9/1660-A/70. Giachetti, Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge all'esame dell'Assemblea interviene con numerose e varie disposizioni in materia penale di sicurezza pubblica e di ordinamento penitenziario. Una sorta di treno sul quale caricare un gran numero di norme poco omogenee tra loro, molte delle quali introdotte nelle commissioni referenti. Si passa, per fare solo qualche esempio, dalla previsione sulla non obbligatorietà del rinvio della pena per le donne incinte e per le madri di bambini fino a un anno di età, all'aggravante nel caso di reato commesso sui vagoni ferroviari o della metropolitana o nelle immediate vicinanze. Dal nuovo delitto di rivolta penitenziaria, che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo – dimenticando che il diritto di manifestare è un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione – per passare al divieto della cannabis light, ossia delle infiorescenze di canapa a basso contenuto di THC, contro qualunque buon senso e con danni enormi a migliaia di aziende e lavoratori che hanno dato vita a una importante filiera italiana;
purtroppo sempre più frequentemente e in tutto il Paese si segnalano marcette nere, iniziative nostalgiche e manifestazioni neofasciste che inneggiano al ventennio e rivendicano con orgoglio quel passato nefasto;
tra le ultime in ordine di tempo la due giorni di «Oktoberfest» a Varese, che sono incredibilmente diventate occasione per inneggiare a Hitler e alla peggiore cultura nazifascista;
un primo importante passo sarebbe quello di modificare l'articolo 5 della legge Scelba, legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di considerare il saluto fascista, noto anche come saluto romano, sempre – senza se e senza ma – una manifestazione usuale del disciolto partito fascista;
si ricorda che con la sentenza n. 16153, depositata il 17 aprile 2024, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall'art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645»;
la Cassazione però ha aggiunto un «se»: è reato solo «ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista»;
in questo modo di fatto, la Cassazione ha ridotto notevolmente l'ambito di sanzionabilità del reato;
solo un intervento legislativo può sottrarre all'interpretazione la punibilità penale del saluto romano,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di considerare il saluto fascista, noto anche come saluto romano, anche qualora espresso al di fuori di pubbliche riunioni, sempre come una manifestazione usuale del disciolto partito fascista sempre punita penalmente ai sensi dell'articolo 5 della legge Scelba.
9/1660-A/71. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, De Maria.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di istituti penitenziari, prevedendo, tra le altre cose, norme sui benefici ai detenuti, sull'attività lavorativa e professionalizzante per gli stessi, nonché creando un nuovo reato di «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario»;
le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (cosiddette «REMS») sono previste dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia;
le REMS hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l'internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile «solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente»;
buona parte delle comunità terapeutiche che ospitano pazienti con disturbi da uso di sostanze lamentano da tempo una carenza di fondi e risorse umane tale da non disporre degli strumenti necessari per il recupero dei pazienti,
impegna il Governo
a provvedere, con la massima urgenza e comunque nel primo provvedimento utile, allo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie ai fini del potenziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
9/1660-A/72. Onori, Benzoni.
La Camera
impegna il Governo
a valutare il potenziamento, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, della rete delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
9/1660-A/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di istituti penitenziari, prevedendo, tra le altre cose, norme sui benefici ai detenuti, sull'attività lavorativa e professionalizzante per gli stessi, nonché creando un nuovo reato di «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario»;
l'articolo 32 della Costituzione dispone: «La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;
com'è noto, però, il sovraffollamento degli istituti penitenziari italiani, tristi protagonisti di numeri sempre più drammatici legati ai suicidi dei detenuti, comporta anche gravi difficoltà in termini di salute, sia fisica che psicologica, nonché di condizioni di vita degenerate per carenze trattamentali, igieniche e sanitarie;
nella maggior parte degli istituti penitenziari manca un presidio sanitario adeguato e l'altissima percentuale di dipendenze, non solo da stupefacenti ma anche da psicofarmaci, rende la situazione estremamente problematica e prioritaria;
le diagnosi psichiatriche sono tantissime, ma gli psichiatri in alcuni casi ci sono solo una volta a settimana e cambiano continuamente, questo non garantisce la continuità terapeutica,
impegna il Governo
a prevedere, già a partire dalla prossima legge di bilancio, lo stanziamento di maggiori risorse economiche e il reperimento di un adeguato numero di personale medico specializzato al fine di garantire la tutela della salute negli istituti penitenziari.
9/1660-A/73. D'Alessio, Benzoni.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure idonee a garantire compiutamente un efficiente e continuativo supporto psichiatrico e psicologico ai detenuti e agli internati degli istituti penitenziari anche attraverso l'eventuale stanziamento delle necessarie risorse economiche, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e il reperimento di un adeguato numero di personale medico specializzato.
9/1660-A/73. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce, all'articolo 18, aggiunto durante l'esame in sede referente, il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati;
nel medesimo articolo si prevede che, nelle ipotesi sopraindicate, si applichino le sanzioni penali e amministrative previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
la Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recepita in Italia dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ha istituito la procedura TRIS, che consente alla Commissione e agli Stati membri dell'UE di esaminare le regolamentazioni tecniche che gli Stati membri stessi intendono introdurre per i prodotti (industriali, agricoli e della pesca) prima che siano adottate, con l'obiettivo di garantire la compatibilità dei testi delle norme interne con i princìpi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno;
ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535, quando l'obiettivo del progetto di legge è quello limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, lo Stato membro notificante è tenuto anche ad allegare un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata;
in termini di impatto economico la normativa di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame determinerebbe rilevanti danni, come ripetutamente denunciato da numerosi imprenditori e aziende operanti nel settore;
la canapa, a livello di diritto dell'Unione Europea, è qualificata da decenni come «prodotto agricolo» e anche come «pianta industriale» ai sensi del Reg. UE n. 220/2015, senza alcuna distinzione normativa tra le parti della pianta, e il divieto di commercializzazione delle sue infiorescenze rischierebbe di costituire una violazione degli articoli 34 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ossia della libera circolazione dei prodotti tra uno Stato membro e l'altro,
impegna il Governo
a trasmettere tempestivamente la notifica TRIS relativa alla norma di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame alla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2015/1535, indicando i motivi che rendono necessario adottare la regolamentazione ivi contenuta, nonché i dati pertinenti relativi alle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), le conseguenze previste e l'analisi contenente l'indicazione delle evidenze dei rischi per la salute dei cittadini, al fine di evitare violazioni dei principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno.
9/1660-A/74. Magi.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge sottoposto al nostro esame reca disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, contiene numerose e importanti disposizioni, in particolare per il settore della pubblica sicurezza, intervenendo secondo un quadro omogeneo per l'innalzamento delle soglie di sicurezza dello Stato, in ogni sua singola manifestazione di esercizio sul territorio nazionale;
in questa legislatura, per il rafforzamento delle misure di protezione a tutela del personale sanitario, sono già stati adottati importanti provvedimenti normativi;
ci si riferisce, in particolare, al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, con il quale il Governo è intervenuto modificando il secondo comma dell'articolo 583-quater del codice penale, prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni per chiunque si macchi del delitto di lesioni personali ai danni di coloro che esercitino una professione sanitaria o socio-sanitaria;
nell'ambito della procedura di conversione in legge del suddetto decreto, è stata introdotta una norma che consente al Questore la possibilità di costituire posti fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura;
con il successivo decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, il Governo ha reso il suddetto delitto procedibile d'ufficio, così da non far più dipendere l'esercizio dell'azione penale dalla volontà o dalla possibilità della vittima di sporgere o meno denuncia;
inoltre, giova ricordare che, con decreto dello scorso 7 dicembre 2023, il Ministero della salute ha inteso integrare e dare nuovo impulso all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), strumento volto a scongiurare il verificarsi del fenomeno delle aggressioni agli operatori del settore;
nell'ambito dei diversi e articolati interventi previsti nel provvedimento in esame, si novellano alcune norme finalizzate a garantire ulteriormente la sicurezza del personale sanitario, al fine di incrementare anche il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di alcuni «luoghi-chiave» di interesse strategico in ambito sanitario, recando inoltre alcune ulteriori disposizioni in materia di luoghi di pubblico e diffuso accesso;
in specie, non può negarsi come l'intero territorio nazionale, purtroppo e tristemente, viva una significativa ed esponenziale crescita del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, e questo in particolar modo in alcune realtà del Mezzogiorno che, di recente, sono assurte al rango di notizie di interesse nazionale, a causa di un imponente incremento dei casi di violenza compiuti in danno dei medici e di tutti gli ulteriori operatori sanitari i quali garantiscono, con il loro quotidiano impegno, uno dei più importanti diritti costituzionali: il diritto alla salute;
a titolo esemplificativo e non esaustivo, si pensi come proprio la città di Foggia, capoluogo di provincia nel quale è presente la cosiddetta Quarta Mafia, è stata tristemente protagonista di uno degli episodi criminali connotati da maggior violenza, ponendosi oggettivamente come evento simbolico del grave clima di degrado culturale che è concausa delle aggressioni ai professionisti della sanità;
rappresenta un dato certo e inconfutabile il fatto che il medico, nello svolgimento della propria missione, debba affrontare scelte e assumere decisioni senza farsi influenzare da eventuali rischi di natura giudiziaria, poiché deve assumerle tenendo conto della necessità di garantire non solo la salute ma anche la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici connessi all'esercizio della professione stessa e indicati nel codice deontologico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva. In tale prospettiva, non può negarsi la necessità di intervenire con ulteriori atti normativi al fine di per contrastare la cosiddetta medicina difensiva e garantire un'area di non imputabilità necessaria a restituire al personale medico la serenità dell'affidarsi alla propria autonomia professionale e, di conseguenza, a favorire l'effettivo perseguimento della garanzia costituzionale del diritto alla salute;
al fine prevenire il rischio di commissione di atti violenti la normativa vigente contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già prevede una serie di disposizioni in materia di sicurezza per il personale dipendente pur restando, per taluni ambienti di lavoro quali gli ospedali, assolutamente insufficienti a prevenire e arrestare fenomeni quali le descritte aggressioni nei confronti del personale sanitario;
sulla scorta di quanto detto a proposito dell'attuale normativa e della ratio legis che ispira il provvedimento in esame, appare manifesta la necessità di intervenire, eventualmente anche secondo le specifiche indicazioni dei Prefetti e dei Comitati per la pubblica sicurezza, per creare delle fattispecie ulteriori in grado di garantire un efficace opera di collegamento tra le attività di pubblica sicurezza ordinariamente garantite e le specifiche maggiori esigenze di sicurezza necessarie all'interno delle strutture ospedaliere;
a tal fine, ad avviso del proponente il presente ordine del giorno, appare assolutamente necessario proporre e adottare ulteriori soluzioni tese a garantire una maggiore e migliore tutela del personale sanitario nel quadro normativo esistente, ampliando la portata delle norme adottate con l'approvazione del presente disegno di legge, come avvenuto nel caso dell'articolo 61 del codice penale relativo alle circostanze aggravanti comuni, da estendere anche nel caso di reati compiuti all'interno di strutture ospedaliere a danno del personale sanitario, oppure prevedendo esplicitamente la figura di un vero e proprio «manager della sicurezza» in ambito sanitario, anche al fine di contrastare quelle condizioni di disagio potenzialmente in grado di sfociare in vere e proprie azioni di violenza in danno del personale sanitario, oppure creando ulteriori fattispecie funzionali al rafforzamento delle disposizioni normative già esistenti o creando norme dedicate alla specificità del settore sanitario;
appare altresì opportuno, anche per le finalità di un maggiore presidio del territorio, implementare gli investimenti in materia di sicurezza nelle aree del Mezzogiorno o in altre zone d'Italia maggiormente segnate dai fenomeni sopra descritti e in particolare nei contesti in cui sia accertata la presenza di criminalità organizzata che possa acutizzare il compimento di reati ai danni del personale medico sanitario:
occorre valutare l'opportunità di adottare norme che disciplinino le offerte pubblicitarie miranti a indurre i cittadini a intentare azioni giudiziarie contro i medici, disponendo che essi non possano collocarsi in luoghi fisici posti in prossimità delle strutture sanitarie stesse,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure normative volte al rafforzamento delle tutele del personale medico sanitario, in particolare implementando il personale diretto al presidio della sicurezza, prevedendo figure professionali atte all'organizzazione delle strutture, quali il manager della sicurezza, nonché dando seguito a quanto indicato dall'ultimo capoverso delle premesse, al fine di garantire la massima sicurezza al personale sanitario in servizio;
a valutare l'opportunità di studiare l'efficacia della normativa vigente con il supporto dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), al fine di modificare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel senso di ampliare le tutele necessarie al personale del settore in oggetto prevedendo specifiche disposizioni inerenti ulteriori e più sicure norme per l'accesso alle strutture sanitarie e per migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati a garantire la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
9/1660-A/75. La Salandra, Maiorano, Ciaburro, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
a fronte di un iter formalmente lunghissimo, che è iniziato nel Consiglio dei ministri lo scorso novembre, l'istruttoria del provvedimento in commissione è stata, ad avviso dei firmatari del presente atto, del tutto inadeguata e incompleta;
il disegno di legge del Governo interviene su materie sensibili e non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese, poiché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, né risorse per il personale, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza, invece, al contrario, gli interventi sono determinati da una ossessione panpenalista rivolta soprattutto ad un utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero, laddove l'unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all'ordinamento giuridico;
a fronte, dunque, della creazione di nuovi reati e di annunci securitari, nessuna risorsa viene ripristinata per il personale, in particolare per quello del settore della Giustizia, che da quando si è insediato questo Governo ha solo subito tagli pesanti;
oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell'esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e Pubblica Autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda: bisogna stare in allarme anche alla luce dell'enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziari;
particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono infatti gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte di una crisi del sistema senza precedenti e che il decreto «emergenza carceri» del Governo non ha, purtroppo, né risolto ma neanche scalfito;
i suicidi e le morti in carcere hanno raggiunto numeri terribili dall'inizio del 2024, 70 detenuti, ai 104 morti per altre cause e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall'inizio dell'anno;
le modifiche proposte al codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro Paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall'altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero, recupero in cui, ad esempio, il lavoro di pubblica utilità riveste un ruolo importantissimo;
dalla Relazione del Ministro della giustizia al Parlamento del 2024 sull'esecuzione penale esterna, che adesso è estesa, oltre che alla messa alla prova, alle pene sostitutive della detenzione, emerge che le nuove pene sostitutive stanno dando ottima prova, in particolare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo della detenzione fino a 3 anni;
dalla relazione si evince l'esigenza di correzione di una criticità legata alla necessità di estensione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 312 e finalizzato a reintegrare l'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, a favore dei soggetti condannati al LPU sostitutivo di pena detentiva breve di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di affrontare il forte incremento di richieste di accesso al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ad intervenire con urgenza al fine di estendere il Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 312 e finalizzato a reintegrare l'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, anche a favore dei soggetti condannati al LPU sostitutivo di pena detentiva breve di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutando l'opportunità di procedere con modifiche all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015.
9/1660-A/76. Guerra, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 18 e 19 del provvedimento in esame intervengono in materia di sicurezza negli istituti penitenziari e nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, introducendo nuove fattispecie di reato per chi organizza rivolte o si oppone con le proprie azioni alle indicazioni e agli ordini impartiti dal personale in servizio;
le fattispecie introdotte, così come indicato dal testo, prevedono l'introduzione di pene gravissime anche per chi si macchi di «atti di resistenza anche passiva agli ordini impartiti» andando, di fatto, a punire qualunque forma di dissenso e protesta pacifica all'interno degli istituti penitenziari e delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti;
poiché le condizioni di vita per chi è recluso negli istituti penitenziari e nelle strutture di trattenimento e accoglienza per migranti sono inumane, le proteste e le manifestazioni di difficoltà in queste strutture sono in costante aumento e risultano essere uno dei pochi modi a disposizione dei reclusi di manifestare il proprio disagio, il cui drammatico culmine raggiunge sempre più spesso il suicidio;
la situazione di disagio all'interno degli istituti penitenziari è allarmante, come testimonia il libro bianco sulle droghe promosso tra gli altri dal Forum Droghe, Associazione Antigone e Associazione Luca Coscioni, secondo cui il 40,7 per cento delle persone che entrano in carcere è tossicodipendente;
non meno rilevanti sono i problemi di comunicazione con una popolazione carceraria che, secondo i dati forniti da Antigone, a marzo 2024 era per il 31,3 per cento di origine straniera; dato che si estende al 100 per cento quando si guarda alle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti;
secondo l'articolo 27 della Costituzione italiana «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
come testimoniato anche durante le audizioni relative al provvedimento in oggetto dai soggetti auditi, gli articoli 18 e 19, data la loro formulazione e l'evidente sproporzione della pena introdotta, presentano possibili limiti di incostituzionalità,
impegna il Governo
ad adottare iniziative volte a definire il perimetro della cosiddetta «resistenza passiva» al fine di evitare che alle persone detenute negli istituti penitenziari e nelle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti la libertà di espressione e di protesta pacifica.
9/1660-A/77. Pastorella.
La Camera,
premesso che:
la situazione delle carceri italiane è caratterizzata da una grave carenza di personale, che riguarda sia gli agenti di polizia penitenziaria, che gli educatori e il personale addetto alla sorveglianza;
attualmente, il numero di personale penitenziario previsto è nettamente insufficiente rispetto al numero di detenuti. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2024, manca il 16 per cento delle unità previste in pianta organica e il rapporto detenuti-agente attuale è pari ad 1,96 detenuti per ogni agente, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane, poi, questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2,5 detenuti per ogni agente e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale sul territorio;
le carenze di personale determinano difficoltà nella gestione degli istituti penitenziari: gli agenti di polizia penitenziaria sono spesso costretti a turni di lavoro massacranti, in condizioni di stress elevato, con conseguenze negative sulla loro salute e sulla capacità di garantire la sicurezza e l'ordine all'interno degli istituti;
tale situazione, inevitabilmente, compromette le attività di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti, rendendo più difficile il percorso di recupero e di riabilitazione degli stessi a cui la pena è finalizzata;
inoltre, la carenza di personale comporta un'ulteriore difficoltà nella gestione delle rivolte carcerarie e delle situazioni di emergenza, delineandosi spesso situazioni che rappresentano rischi elevati sia per i detenuti che per gli agenti. Le cronache recenti hanno, di fatto, riportato numerosi episodi di violenza e tensione all'interno delle carceri, spesso imputabili alla mancanza di un numero adeguato di personale di sorveglianza,
impegna il Governo
a predisporre ulteriori piani di assunzione straordinaria rispetto a quelli già previsti dal decreto-legge n. 92 del 2004, al fine di aumentare il numero di agenti di polizia penitenziaria, di educatori e del personale addetto alla sorveglianza, in modo tale da raggiungere un rapporto detenuti-agente conforme agli standard internazionali e da garantire la sicurezza all'interno delle carceri, migliorare le condizioni lavorative degli agenti e creare le condizioni per migliorare l'offerta di attività di rieducazione e reinserimento sociale dei detenuti.
9/1660-A/78. Ruffino.
La Camera
impegna il Governo
a continuare nell'implementazione del piano straordinario di assunzioni della Polizia penitenziaria, nel rispetto del principio di equiordinazione delle Forze di Polizia nonché delle altre figure operanti all'interno degli istituti penitenziari quali educatori, personale amministrativo e personale sanitario, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
9/1660-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca modifiche tra gli altri, al codice penale, al codice di procedura penale, ed altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica; reca, altresì, un intero Capo, il II, intitolato e dedicato alle misure di sicurezza urbana;
sul sito web istituzionale, il dicastero dell'interno «si pone come garante della sicurezza del cittadino, della tutela dell'incolumità e delle libertà individuali garantite dalla Costituzione, contro la criminalità comune e organizzata»;
in proposito, preme ai firmatari segnalare le statistiche sulla criminalità relative all'anno 2023 (fonte: Dipartimento P.S.), dalle quali è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi»; allarma l'incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle «estorsioni»: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della P.S., che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;
per quanto riguarda la criminalità e i problemi di devianza minorile: il fenomeno della devianza minorile interessa migliaia di minori, secondo le stime sono circa 20.000 i ragazzi e i giovani adulti che, ogni anno, nel nostro Paese, sono interessati da procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria Minorile e sono presi in carico dagli USSM; si tratta di ragazzi per la maggior parte italiani (74 per cento) e maschi (89 per cento), che in circa il 40 per cento dei casi hanno 16-17 anni; per quanto riguarda gli illeciti, si registrano soprattutto reati contro il patrimonio (45 per cento), in particolare furti e rapine, ma anche reati contro la persona (25 per cento), con una prevalenza di lesioni personali e minacce;
si rileva l'adozione, nel testo, di un approccio puramente sanzionatorio, si introducono nuovi reati o si inaspriscono le pene verso quei comportamenti che si riscontrano soprattutto in ambienti di povertà, di disagio, di emarginazione, di degrado sociale, ambienti che avrebbero bisogno di politiche di sostegno e di inclusione; nel disegno di legge le esigenze di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana sono affrontate senza disporre risorse economiche aggiuntive e senza che si intravvedano misure di prevenzione, investimenti in infrastrutture, servizi e benefici, quali quelli che potrebbero derivare dalla riqualificazione dei luoghi urbani e delle aree maggiormente soggette a degrado e da una strategia di intervento generale e preventiva rispetto ai luoghi della criminalità,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, ad intervenire, sotto il profilo amministrativo o legislativo, in occasione dell'adozione del primo provvedimento idoneo allo scopo, al fine di tutelare e rafforzare la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana con riguardo ai seguenti aspetti per il tramite delle seguenti misure:
a) istituire un Fondo per il potenziamento delle iniziative di assistenza per i minori a rischio di devianza, le cui risorse siano assegnate, sulla base di criteri e modalità di attribuzione stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, ai Comuni che ne facciano richiesta e possano essere utilizzate anche per assunzioni di personale dei servizi di assistenza degli enti locali;
b) fronteggiare le situazioni di degrado e di vulnerabilità sociale con misure di prevenzione volte a promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole per i minori a rischio di devianza, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica, anche attraverso progetti di riqualificazione delle aree urbane soggette a maggior degrado ispirati ai principi dell'Agenda urbana europea.
9/1660-A/79. Morfino, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, modificato in sede referente, prevede norme volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso;
dunque l'articolo in commento si prefigge di contrastare il fenomeno dell'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, prevedendo l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, dell'articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell'articolo 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile);
l'approccio esclusivamente punitivo che non sia accompagnato da misure di sostegno alle esigenze abitative della popolazione più fragile rischia di non risolvere il problema delle occupazioni abusive spesso conseguenti a: perdita di lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata all'articolo 10 e a prevenire le occupazioni abusive di immobili attraverso idonee politiche abitative, volte a contenere gli sfratti e a potenziare l'edilizia residenziale pubblica, assicurando un più efficace sostegno economico alle fasce più deboli della popolazione.
9/1660-A/80. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative in relazione al sistema di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, al fine di garantire una selezione basata sulla valorizzazione del merito – 3-01417
PATRIARCA, BENIGNI, CAPPELLACCI, TASSINARI, DALLA CHIESA e BARELLI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia è basato su un sistema – i cosiddetti test Tolc-Med – incentrati sul superamento di un test di ingresso;
tale modalità si è rivelata, alla prova dei fatti, inadatta a consentire di selezionare gli studenti più capaci, meritevoli e motivati sulle materie oggetto dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, probabilmente perché maggiormente congrui per la valutazione delle conoscenze scientifiche di base;
quest'anno la scelta di strutturare i test di ingresso sulla base dei quesiti inseriti in una banca dati liberamente accessibile a tutti – fortemente voluta dal Ministero per risolvere i seri problemi riscontrati in sede di prima applicazione – ha prodotto risultati più equi; tuttavia, questo meccanismo di accesso non risulta in grado di permettere l'ingresso nel sistema dei soggetti in possesso di una più spiccata attitudine a tale percorso di studi –:
se il Governo intenda confermare, per i prossimi anni accademici, questo sistema di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia o se, invece, intenda introdurre dei correttivi per permettere di effettuare, sin dall'inizio, una selezione rigorosa basata su una preparazione specifica e sulla valorizzazione del merito, in grado di promuovere un sistema sanitario all'avanguardia, di qualità e altamente competitivo.
(3-01417)
Chiarimenti in ordine all'avvio dei controlli sulle università telematiche previsti dal decreto ministeriale n. 1154 del 2021 e intendimenti in merito alla modifica dei criteri di accreditamento di tali università – 3-01418
PICCOLOTTI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi vent'anni il sistema universitario nazionale ha visto la fondazione di ben 11 atenei telematici;
secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) sul sistema della formazione superiore e della ricerca (2023), dall'anno accademico 2011/2012 all'anno accademico 2021/2022 le università telematiche hanno aumentato la loro offerta formativa del +113 per cento. Parallelamente è cresciuto il numero degli iscritti, passando da circa 44 mila nell'anno accademico 2011/2012 a circa 224 mila nell'anno accademico 2021/2022 (+180 mila unità). Gli iscritti alle università telematiche sono passati dal rappresentare il 2,5 per cento del totale degli studenti universitari all'11,5 per cento;
nei mesi scorsi si è appreso dalla stampa che la Ministra interrogata starebbe preparando un decreto contenente un alleggerimento dei requisiti minimi richiesti alle università per ottenere l'autorizzazione a continuare la loro attività didattica, oltre che una serie di revisioni normative che andrebbero incontro al riconoscimento delle loro specificità, anche in relazione agli esami. Queste soluzioni modificherebbero quanto previsto nel 2021 dal decreto ministeriale n. 1154 e consentirebbero agli atenei on line di avere il doppio degli studenti rispetto a quelli tradizionali a parità di docenti, oltre che consentire di strutturare definitivamente quelle modalità di elusione dell'attuale normativa su esami, tesi e altri aspetti legati alla qualità della formazione che hanno favorito il successo di questa forma didattica in questi anni;
il decreto ministeriale n. 1154 del 2021 è stato contestato dinanzi al giudice amministrativo da diverse università telematiche, ma sia il tribunale amministrativo regionale sia il Consiglio di Stato hanno respinto i ricorsi. Le università private e telematiche devono garantire lo stesso livello di qualità delle università pubbliche, attraverso un numero adeguato di docenti, esami svolti in presenza, lezioni sincrone e programmi dei corsi costantemente aggiornati, criteri che, sulla base del decreto, entro il 2025 devono essere rispettati da tutti gli atenei;
per garantire una didattica di qualità serve garantire gli stessi standard in tutte le realtà universitarie, per questo sarebbe grave modificare il decreto ministeriale n. 1154 del 2021, attraverso norme specifiche per gli atenei telematici;
da fonti di stampa si apprende che sarebbero circolate nelle ultime settimane bozze del decreto in questione, ma che su diversi criteri ci sarebbero trattative in corso direttamente con le principali università telematiche –:
se a gennaio 2025 verranno avviati i controlli previsti dal decreto ministeriale n. 1154 del 2021 e, qualora ci sia l'intenzione di modificare i criteri di accreditamento delle università, per quale motivo non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale che li contiene e di cui da mesi circolano bozze e indiscrezioni.
(3-01418)
Chiarimenti in merito al contenuto dell'annunciato decreto ministeriale in materia di accreditamento delle università telematiche e iniziative di competenza volte a garantire la qualità dell'insegnamento presso tali università – 3-01419
CASO, AMATO e ORRICO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il 28 aprile 2024 la trasmissione Report ha diffuso un servizio dal titolo «Il pezzo di carta», dal quale è emersa una rappresentazione preoccupante del sistema delle università telematiche. I soggetti intervistati hanno denunciato modalità operative discutibili sulla qualità dei titoli di studio rilasciati: dal materiale didattico limitato e ridotto alle mere nozioni di base, agli esami svolti con la modalità del «quiz a risposta multipla», preceduti da sessioni di simulazione d'esame dove lo studente acquisisce «per inerzia» le risposte che dovrà dare all'esame;
sebbene l'ordinamento consideri l'attività di formazione universitaria, anche quando posta in essere da università private, un «esercizio di funzioni statali» e, quindi, scevra da logiche commerciali finalizzate al profitto, queste università agiscono come imprese commerciali, generando utili che non reinvestono nelle attività universitarie e distribuendo dividendi ai soci e alle partecipate;
il rapporto tra numero di docenti e numero di studenti, che dovrebbe essere uno degli indici cardine della qualità della didattica, viene considerato dai gestori di tali atenei come un inutile aumento dei costi non rispettato;
quest'anomalia, senza eguali nel resto d'Europa, ha attirato l'attenzione dei fondi speculativi stranieri, come il fondo di private equity britannico Cvc capital partners, che ha acquisito il controllo dell'Universitas Mercatorum, dell'università telematica Pegaso e dell'Università San Raffaele di Roma;
per questi motivi la Ministra interrogata aveva annunciato l'adozione del decreto sull'adeguamento delle università telematiche entro la fine dell'estate, per poter applicare le norme già a partire da quest'anno accademico, prevedendo un rapporto tra numero di docenti e numero di studenti pari a 1 su 35, rispetto all'1 su 385 delle telematiche a oggi, ma anche l'introduzione di una percentuale minima di lezioni in diretta e dell'obbligo degli esami in presenza;
tuttavia, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, mancherebbe l'accordo su molti temi e lo slittamento dell'approvazione del decreto di ancora un anno gioverebbe soltanto agli atenei on line, i quali potranno continuare a mantenere il sistema di business rodato e redditizio a discapito delle università statali –:
quali siano i contenuti del decreto su cui mancherebbe l'accordo per l'approvazione e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per vigilare affinché sia sempre garantita la qualità dell'insegnamento e della formazione degli studenti, senza che la stessa venga depotenziata per mere logiche di profitto.
(3-01419)
Chiarimenti in merito al rispetto del cronoprogramma previsto per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova, alla luce della rilevazione di gas in uno dei cantieri – 3-01420
BRUZZONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la regione Liguria ricopre un ruolo strategico nello scenario logistico europeo come nodo fondamentale del corridoio Mediterraneo, che unisce la penisola iberica con i Paesi dell'Est Europa. Le opere infrastrutturali in corso di realizzazione sul territorio ligure contribuiranno a incrementare la crescita e la competitività dell'intero Paese;
il progetto unico Terzo valico dei Giovi-Nodo di Genova, in particolare, permetterà ai treni di viaggiare ad una velocità massima di 250 chilometri orari, attraversando le province di Genova e Alessandria, fino a raggiungere la città di Milano. Si tratta di una vera rivoluzione per il trasporto ferroviario del Nord Italia, di valore strategico anche per l'Europa: il collegamento, infatti, andrà a potenziare il corridoio Reno-Alpi della rete di trasporto transeuropea Ten-T, garantendo alle merci un percorso preferenziale ed efficientandone il trasporto fino al porto di Rotterdam;
la linea renderà meno conveniente per il trasporto di merci la circumnavigazione dell'Europa intorno a Spagna e Francia, con notevoli benefici anche in termini ambientali;
il nodo ferroviario di Genova consentirà il raccordo diretto per i treni merci in partenza e in arrivo dal porto, con la separazione dei flussi di traffico dei treni a carattere regionale e metropolitano da quelli a lunga percorrenza; il potenziamento della linea Genova-Campasso permetterà il collegamento per treni provenienti dal porto storico di Genova con le linee Terzo valico e succursale dei Giovi;
a quanto si apprende da organi di stampa, qualche mese fa, nei pressi dei cantieri di Voltaggio in Val Lemme, è stata riscontrata la fuga di una considerevole quantità di gas metano fuoriuscito, le cui cause non sono ancora note, che potrebbe impattare sulle tempistiche attualmente previste per la realizzazione del progetto –:
alla luce di quanto esposto, se i lavori dell'opera citata in premessa si siano fermati e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di rispettare il cronoprogramma previsto per la sua realizzazione.
(3-01420)
Intendimenti del Governo in ordine a ipotesi di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato – 3-01421
BARBAGALLO, CASU, GHIO, BAKKALI, MORASSUT, FERRARI e FORNARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
durante l'estate, il servizio ferroviario è stato caratterizzato da pesanti difficoltà e gravi disagi per gli utenti a causa di ritardi e cancellazioni di servizi di trasporto pressoché quotidiani nella totale assenza di misure di coordinamento, di puntuali informazioni e di interventi efficaci per fronteggiare tali disservizi;
l'amministratore delegato nonché direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, Stefano Donnarumma, ha ammesso la situazione di difficoltà durante il seminario organizzato a Cernobbio da The European house-Ambrosetti e ha manifestato un'apertura sulla possibilità di valutare l'entrata di capitale privato nel gruppo Ferrovie dello Stato italiane, senza, tra l'altro specificare in quale settore «qualora questo dovesse risultare vantaggioso dal punto di vista finanziario per lo sviluppo degli investimenti dell'azienda»;
nella medesima occasione ha inoltre dichiarato che l'azienda ha «raccolto informazioni e lezioni anche dalle lamentele dei passeggeri e dagli eventi per poter effettuare una diversa programmazione», senza però fornire alcun elemento circa le iniziative conseguenti;
le difficoltà che vive il settore ferroviario non possono costituire, in alcun modo, un alibi per avviare un percorso di privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, al pari di quanto già tentato con Poste italiane, ma piuttosto devono essere l'occasione per costruire un piano di rilancio strategico del settore ferroviario incentrato su servizi efficienti e di qualità, tenendo conto dei contributi dei cittadini, delle cittadine e dei turisti, nonché del necessario confronto con i sindacati che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del settore;
al riguardo va rilevata quella che agli interroganti appare l'assoluta reticenza del Governo a discutere delle ipotesi in oggetto in Parlamento, dato che, in occasione di un'interrogazione a risposta immediata in Commissione, non ha fornito elementi dichiarando in sostanza l'ignoranza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al riguardo, mentre dopo tre giorni il Ministro interrogato, a margine dell'inaugurazione del Salone auto Torino, fornisce una risposta completamente diversa che conferma che l'ingresso di privati nel gruppo Ferrovie dello Stato italiane è una ipotesi a cui il Governo sta lavorando;
mentre la confusione regna sovrana, l'unica cosa chiara ad avviso degli interroganti è che dopo l'estate d'inferno che gli utenti hanno trascorso, tra disservizi e disagi record, la priorità del Governo non è rilanciare e far funzionare le ferrovie, ma venderle al più presto –:
quali urgenti azioni siano state adottate per consentire il pieno funzionamento del servizio ferroviario e se le pesanti difficoltà dell'estate siano di fatto riconducibili agli intendimenti del Governo di vendere le Ferrovie, pertanto non preoccupandosi dell'efficienza e della qualità del servizio.
(3-01421)
Chiarimenti in merito all'operato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, alla luce dei comportamenti e delle iniziative intraprese all'epoca della vicenda della nave della ong Open arms – 3-01422
FARAONE, GADDA, DE MONTE, DEL BARBA, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il dicastero del Ministro interrogato ha competenza in materia di gestione infrastrutturale e delle reti stradali, autostradali e ferroviarie, nonché di edilizia residenziale, demaniale e di politiche abitative;
il predetto dicastero svolge funzioni fondamentali anche in materia di vigilanza sui trasporti terrestri, di navigazione, di rapporti con organismi internazionali con riguardo al trasporto marittimo e di vigilanza sulle autorità di sistema portuale e delle capitanerie di porto;
il 14 settembre 2024 la procura di Palermo ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione per il Ministro interrogato, nell'ambito del processo instaurato con il rinvio a giudizio dell'aprile 2021, per i reati di sequestro di persona e omissione di atti di ufficio per aver impedito – in aperta violazione del diritto internazionale, del mare e della Costituzione – alla nave della organizzazione non governativa Open arms di attraccare a Lampedusa nell'agosto 2019, con 147 persone soccorse in mare, inermi, a bordo, dunque interrompendo le operazioni di soccorso e ritardando gli interventi di cura e assistenza necessari;
dalla memoria conclusionale del pubblico ministero, che ha accompagnato la predetta richiesta di condanna, ad avviso degli interroganti si evince l'attitudine del Ministro interrogato – allora Ministro dell'interno – a utilizzare in maniera spregiudicata, personale e contra legem le proprie prerogative funzionali, in spregio al principio di legalità, di imparzialità e di buon andamento e dunque anche al principio costituzionale di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, che costituisce un principio generale dell'ordinamento, nonché un presidio del pluralismo e di garanzia dei diritti dei cittadini;
ferma la piena affermazione del principio di presunzione di innocenza e del diritto di difesa che dovranno necessariamente governare la definizione della vicenda processuale, il carattere delicato e fondamentale delle funzioni attualmente espletate dal Ministro interrogato rende però necessario chiarire se – come confermato a parere degli interroganti da egli stesso con un proprio videomessaggio – ritenga che le proprie convinzioni ideologiche siano sufficienti a giustificare la violazione dei principi costituzionali e a stravolgere il rispetto della legalità ad ogni livello –:
se, dal momento del giuramento come Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, abbia posto in essere condotte contrarie ai propri doveri di ufficio ovvero abbia esercitato pressioni, anche indirette, sulle articolazioni o sugli uffici interni del dicastero al fine di propugnare proprie posizioni ideologiche in violazione dei principi costituzionali e della normativa vigente.
(3-01422)
Iniziative per l'assunzione dei docenti idonei al concorso ordinario 2020, anche nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo delle immissioni in ruolo previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-01423
PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
le graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 – di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – ai sensi dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022 sono state integrate con candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto;
solo successivamente, l'articolo 20, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023 ha reso suddette graduatorie ad esaurimento, stabilendo che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 verranno utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano di ripresa e resilienza, ossia delle 70 mila immissioni;
dunque, nuovi concorsi per assunzioni che sarebbe possibile effettuare attingendo dalle graduatorie ancora esistenti. Infatti, il criterio utilizzato per le immissioni in ruolo è un criterio cronologico fino agli ordinari 2020 (graduatorie di merito 2016, graduatorie di merito 2018, vincitori graduatorie di merito straordinario 2020 e graduatorie di merito ordinario 2020), dopodiché gli idonei 2020 vengono «superati» dai vincitori dei nuovi e successivi concorsi del Piano di ripresa e resilienza, rischiando di aumentare la precarietà, per combattere la quale era stato indetto proprio il concorso del 2020;
ad oggi circa 30 mila docenti, idonei al concorso 2020, sono ancora in attesa di assunzione che, visti i criteri, non arriverà in tempi brevi. Solo in Liguria gli idonei 2020 sono 493 e si stima che a entrare nell'anno scolastico 2024/2025 saranno poco più di settanta di loro, su un contingente autorizzato per le immissioni di 1.299 posti su 2.104 cattedre disponibili e la differenza è già stata accantonata per il cosiddetto «concorso Pnrr» che sarà bandito nell'autunno 2024 per il raggiungimento dell'obiettivo dei 70 mila –:
se intenda adottare nuove iniziative al fine di tutelare i docenti idonei al concorso 2020 e le loro legittime aspettative di immissione in ruolo, nel rispetto del criterio cronologico relativo alle graduatorie di merito, sbloccando i tanti in attesa della cattedra e autorizzando tutti i posti disponibili, valutando una soluzione che permetta agli idonei al concorso 2020 di concorrere per il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano di ripresa e resilienza, dal momento che questi ultimi hanno superato un concorso ordinario con due o tre prove selettive e sono già abilitati all'insegnamento.
(3-01423)
Iniziative per assicurare adeguate risorse finanziarie per il cosiddetto bonus psicologo, nonché per consentire la fruizione di tale bonus anche attraverso gli specialisti operanti nei centri medici autorizzati o tramite le piattaforme digitali – 3-01424
GRIPPO, RICHETTI, PASTORELLA, ONORI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, SOTTANELLI, ROSATO e RUFFINO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 228 del 2021 ha introdotto il cosiddetto «bonus psicologo», volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che siano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica e che possano beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
il decreto-legge n. 215 del 2023 ha incrementato il fondo relativo a tale misura di soli 2 milioni di euro per l'anno 2024, nonostante fosse palese, anche alla luce dei risultati delle annualità precedenti, che con una disponibilità così esigua sarebbe rimasta esclusa la maggior parte delle domande;
con la circolare Inps 15 febbraio 2024, n. 34, e il messaggio 18 marzo 2024, n. 1152, l'istituto ha fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande ai fini della sua erogazione;
tramite il messaggio dell'11 luglio 2024, l'Inps ha annunciato la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari che hanno presentato domanda nella finestra temporale intercorrente tra il 18 marzo e il 31 maggio 2024. Le domande pervenute, secondo quanto comunicato dallo stesso Inps, sono state 400.505;
a causa dell'esiguità dei fondi stanziati, il bonus riesce ad assolvere soltanto in minima parte le domande dei cittadini richiedenti. Numerosissimi nuclei familiari, taluni monoreddito, che hanno a carico minori o persone con condizioni di fragilità certificate che sulla terapia psicologica fanno estremo affidamento, sono prevedibilmente rimasti esclusi e, di conseguenza, dovranno rinunciare a tali terapie essendo il costo troppo gravoso per i propri bilanci;
infine, va ricordato come – in maniera certamente anacronistica – attraverso il meccanismo di funzionamento ed erogazione del bonus non sia permesso fruire dei servizi degli psicologi operanti presso i centri medici autorizzati o attraverso le piattaforme che erogano servizi di psicologia on line, ma solamente di quelli degli specialisti privati –:
quale prevede sarà l'incremento di risorse a copertura del fondo «bonus psicologo» già a partire dal prossimo disegno di legge di bilancio e se il Ministro interrogato non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative per apportare le necessarie modifiche al fine di permettere di fruire del bonus anche attraverso gli specialisti operanti nei centri medici autorizzati o tramite le piattaforme digitali che erogano servizi di psicologia on line.
(3-01424)
Iniziative di competenza volte ad assicurare terapie adeguate per la cura delle sindromi neuropsichiatriche infantili note come Pans/Pandas – 3-01425
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
le sindromi Pans (sindrome neuropsichiatrica pediatrica acuta) e Pandas (disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati a infezioni da streptococco) sono state scoperte recentemente e in molti Stati non sono ancora riconosciute dai sistemi sanitari nazionali;
in Italia non esistono dati relativi alle sindromi appena citate, in quanto il nostro Paese non le ha ancora riconosciute;
l'Organizzazione mondiale della sanità ha riconosciuto un codice identificativo della sindrome Pandas-ICD11 –, scoperta nel 1998 negli Stati Uniti d'America;
negli Stati Uniti d'America, le malattie Pans/Pandas sono riconosciute e curate in diversi Stati. In particolare, undici Stati hanno approvato leggi che prevedono una copertura assicurativa per la cura di queste patologie;
esistono delle linee guida redatte negli Stati Uniti d'America per la diagnosi e la cura delle suddette patologie, a cui si riferiscono i medici degli altri Paesi;
i dati raccolti negli Stati Uniti d'America indicano che un bambino su duecento viene colpito da questa sindrome e in Italia, sulla base degli unici dati disponibili, cioè quelli rilevati dall'Associazione genitori Pans Pandas Bge Odv, si possono contare circa 47.500 casi, che arrivano ad almeno 60.000 casi tenendo conto dei casi di individui che hanno superato i 18 anni d'età –:
quali iniziative di competenza intenda adottare per offrire terapie adeguate per la cura delle sindromi Pans/Pandas, che attualmente in Italia sono curate solo come disturbi psichiatrici.
(3-01425)
Ulteriori misure per il contrasto delle aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie – 3-01426
FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOSIMO, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE, BUONGUERRIERI e MALAGOLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
continuano a verificarsi con preoccupante frequenza aggressioni verbali e fisiche al personale medico, soprattutto in servizio presso i punti di pronto soccorso;
a subire l'ultima aggressione – il 4 settembre 2024 – è stata una équipe di medici e infermieri del Policlinico Riuniti di Foggia, costretti ad asserragliarsi in una stanza d'ospedale, con scrivanie e cassettiere a bloccare la porta, per sfuggire a una folla inferocita composta dai parenti di una ragazza appena deceduta;
secondo i dati recentemente resi noti dall'associazione Anaao-Assomed l'81 per cento dei medici, che hanno preso parte a un sondaggio sul tema, hanno riferito di essere stati vittima di aggressioni fisiche (il 23 per cento) o verbali (77 per cento), mentre sarebbero circa 2.500 le aggressioni, denunciate, che si verificano ogni anno a danno di medici e personale sanitario;
sin dal suo insediamento il Governo Meloni si è impegnato a contrastare questo grave fenomeno, con interventi volti al rafforzamento delle misure di protezione legislativamente contemplate a tutela degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie;
in primo luogo, con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stato modificato il secondo comma dell'articolo 583-quater del codice penale, prevedendo la reclusione da 2 a 5 anni per chiunque si macchi del delitto di lesioni personali ai danni degli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, e, nell'ambito della conversione dello stesso decreto, è stata prevista la possibilità, da parte del questore, di poter costituire posti fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura;
successivamente, con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, il Governo ha reso il suddetto delitto procedibile d'ufficio, così da non far dipendere l'esercizio dell'azione penale dalla volontà della vittima di sporgere denuncia;
inoltre, con decreto del 7 dicembre 2023 il Ministro interrogato ha inteso integrare e dare nuovo impulso all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, attualmente impegnato in un'attività di studio e di approfondimento per l'aggiornamento della raccomandazione n. 8, emanata nel 2007 dal Ministero della salute, utile a fornire un indirizzo efficace ed omogeneo finalizzato a prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari –:
quali ulteriori misure intenda adottare al fine di contrastare le aggressioni ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, tutelando il personale e garantendo, al contempo, la qualità del servizio.
(3-01426)