XIX LEGISLATURA
TESTO AGGIORNATO AL 25 SETTEMBRE 2024
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 24 settembre 2024.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Davide Bergamini, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Caramiello, Carfagna, Carloni, Casasco, Castiglione, Cavandoli, Cerreto, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Andrea Rossi, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Davide Bergamini, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calovini, Cappellacci, Caramiello, Caretta, Carfagna, Carloni, Casasco, Castiglione, Cavandoli, Cerreto, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gadda, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pisano, Pittalis, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Andrea Rossi, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MESSINA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del mare» (1893) Parere delle Commissioni VIII, IX, X e XIII;
PAOLO EMILIO RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove nella compilazione delle liste elettorali» (1912) Parere delle Commissioni II e V.
II Commissione (Giustizia):
PITTALIS: «Modifiche agli articoli 158 e 590-sexies del codice penale in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario e di decorrenza del relativo termine di prescrizione» (1705) Parere delle Commissioni I, V e XII.
III Commissione (Affari esteri):
AMICH: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940» (1895) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
VI Commissione (Finanze):
TOCCALINI ed altri: «Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di ricambio generazionale nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni» (1945) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV.
VII Commissione (Cultura):
GRIPPO: «Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti» (1734) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e VII (Cultura):
ORRICO ed altri: «Istituzione e disciplina dei distretti culturali e creativi» (1600) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti):
MULÈ: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'alfabetizzazione digitale e finanziaria» (1878) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XI.
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 286).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 287).
Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 settembre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in merito a una modifica del protocollo n. 4 del suddetto accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2024) 411 final), corredata del relativo allegato (COM(2024) 411 final – Annex);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a un metodo di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva (COM(2024) 416 final), corredata del relativo allegato (COM(2024) 416 final – Annex).
La Corte dei conti europea, in data 23 settembre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 19/2024 – Agricoltura biologica nell'Unione europea – Lacune e incoerenze ostacolano il successo della pertinente politica, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (199).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 3 novembre 2024. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 ottobre 2024.
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 23 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2024, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (200).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 ottobre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI
Chiarimenti in ordine all'operato del Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026, con particolare riferimento alla situazione debitoria – 3-01343
A) Interrogazione
ZANELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 142 del 2022, prevede che la Fondazione Milano-Cortina 2026, costituita in data 9 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, svolga tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026;
la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, composto da 14 membri, di cui 7 nominati d'intesa dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente, 6 nominati d'intesa dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dal comune di Milano e dal comune di Cortina d'Ampezzo e 1 con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
la Fondazione è un ente avente personalità giuridica che implica la separazione del suo patrimonio da quello dei suoi amministratori, condizione regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 che all'articolo 1 stabilisce come, ai fini del riconoscimento, sia necessario un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo;
lo statuto della Fondazione Milano-Cortina 2026, approvato con l'atto costitutivo il 9 dicembre 2019, proprio per recepire il principio dell'adeguatezza, vincolerebbe a 50 mila euro il patrimonio minimo, al di sotto del quale, in caso di perdite, il consiglio di amministrazione è chiamato, senza indugio, a deliberare quanto necessario per la sua integrazione sino al suo ripristino o, in caso contrario, deliberare la trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione con la cessazione di ogni attività;
secondo quando si apprende da organi di stampa, nel 2020 la Fondazione, nonostante avesse perso 6.264.081 euro, senza che fosse deliberato alcun provvedimento d'integrazione del patrimonio, ha continuato la sua attività. Nel 2021 avrebbe perso ulteriori 21.217.315 euro e nel 2022 altri 54.784.542 euro. Il 17 gennaio 2023, prima di ufficializzare con il bilancio la perdita del 2022, la disposizione a garanzia della presenza del patrimonio minimo sarebbe stata eliminata con una modifica dello statuto. Infine nel 2023 si sarebbe registrata un'ulteriore perdita di 33.725.504 euro, con un totale di deficit patrimoniale cumulato pari a 107.800.743 euro;
la recente memoria del procuratore della Corte dei conti del Veneto, nel porre in evidenza tale deficit patrimoniale cumulato al 31 dicembre 2023, rileva come la Fondazione continui ad operare in condizioni di deficit patrimoniale in costante peggioramento, senza che si ravvisino elementi di certezza sull'eventuale capacità di miglioramento economico dal business plan 2024-2026, redatto dalla stessa Fondazione, che soffre ad oggi di una certa aleatorietà sulla effettiva capacità di far fronte alle obbligazioni finora assunte e ai costi già sostenuti;
i debiti finali, in buona sostanza, rischiano di finire tutti a carico dello Stato italiano e degli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi olimpici 2026, il che fa della Fondazione un organismo che sicuramente riversa nel pubblico le conseguenze delle sue azioni –:
se il Governo non ritenga urgente fornire chiarimenti al Parlamento sulla situazione di grave deficit della Fondazione Milano-Cortina 2026, quali iniziative, per quanto di competenza, siano state assunte in ordine all'operato del consiglio di amministrazione della Fondazione e alle ricadute economiche che tale gestione rischia di produrre sul bilancio dello Stato e sugli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi, per onorare gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, considerato che, come previsto dalla disciplina vigente dal funzionamento del Comitato organizzatore, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(3-01343)
Iniziative volte ad un incremento dei fondi per il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e per una revisione del sistema dei tirocini e degli stage non retribuiti – 2-00321
B) Interpellanza
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
il tirocinio formativo ex articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, presso gli uffici giudiziari è un'attività che prevede, per gli studenti che al termine del loro percorso universitario hanno raggiunto un voto superiore al 105 o che hanno una media pari o superiore al voto 27 nelle materie principali, l'affiancamento per 18 mesi ad un magistrato al fine di collaborare nello svolgimento della funzione giudiziaria;
il bando prevede che il tirocinante svolga l'affiancamento al magistrato per un minimo di due giorni a settimana seguendo il proprio affidatario nella redazione di sentenze, ordinanze e decreti, dello studio di fascicoli, della scrittura dei verbali d'udienza ed altro;
all'interno del bando è previsto un rimborso spese per il tirocinante di 400 euro lordi al mese, che verranno erogati solo al termine del tirocinio compilando la relativa domanda di borsa di studio. Tale borsa di studio viene erogata ai tirocinanti sulla base dei fondi stanziati dal Ministero della giustizia anno per anno e assegnati in base alla graduatoria basata sull'Isee;
dal 2013 al 2021 i fondi stanziati dal Ministero della giustizia hanno coperto interamente tutte le domande di borsa di studio; nell'anno 2022, che fa riferimento alle domande di borsa dell'anno di tirocinio presentate nel 2021, le risorse messe a disposizione non sono state sufficienti escludendo così 1200 richiedenti;
il Ministero, edotto della situazione, ha stanziato l'anno scorso un'integrazione di fondi per 5 milioni di euro (con decreto interministeriale del 6 marzo 2023, integrazione delle risorse destinate alle borse di studio per i tirocini formativi svolti nell'anno 2021 presso gli uffici giudiziari, Gazzetta Ufficiale serie generale n. 95 del 22 aprile 2023) per poter coprire tutte le borse rimaste fuori in riferimento all'anno di tirocinio del 2021;
il contenuto di tale decreto riporta quanto segue: L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di cui al decreto interministeriale 24 dicembre 2021, è incrementato dell'importo di euro 5.500.000;
alla fine dell'anno 2023, in attesa della nuova graduatoria per le domande di tirocinio presentate nell'anno 2022, i fondi stanziati non sono stati sufficienti e le richieste escluse dal rimborso sono risultate 714, poi diminuite a 350 grazie alle rimanenze finanziarie dell'anno precedente;
lo svolgimento del tirocinio e l'esclusione dalla possibilità del rimborso sono in contrapposizione con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 «recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione», in merito a nuove regole anti-sfruttamento in tutta l'Unione che obbliga gli Stati membri a normare la retribuzione obbligatoria per gli stage e tirocini;
in data 7 luglio 2023, è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio, pari a 400 euro mensili lordi, di cui al decreto interministeriale 30 dicembre 2022, recante la determinazione annuale delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nonché l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione delle borse di studio per l'attività di tirocinio espletata durante l'anno solare 2022 dai cosiddetti tirocinanti giudiziari, di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013;
si evidenzia che l'importo complessivo liquidabile, al netto di Irap e come da specificazione resa dalla Direzione bilancio e contabilità, ammonta a complessivi euro 8.287.389,86 netti (pari a lordi euro 8.991.818,00) e che, a fronte di 3586 domande di borsa di studio validate nel software ministeriale, ne sono state accolte 2872 (per cui verrà erogata la borsa di studio), pari all'80,09 per cento delle domande ricevute e validate;
sono, pertanto, rimasti esclusi dall'assegnazione della borsa di studio, 714 tirocinanti giudiziari i quali non percepiranno alcun rimborso per lo svolgimento delle mansioni espletate nel 2022;
il reddito Isee-U risultato idoneo per l'attribuzione del beneficio è all'incirca a euro 68.990,66;
con successivo decreto interministeriale del 29 agosto 2023 sono stati destinati i fondi rimanenti dell'integrazione precedente per le borse escluse in riferimento all'anno 2022;
si rappresenta che l'importo complessivo liquidabile, al netto di Irap e come da specificazione resa dalla Direzione bilancio e contabilità del Ministero della giustizia, ammonta a complessivi euro 1.223.687 (pari a lordi euro 1.327.700) e che, grazie a tale importo, sono state accolte ulteriori 385 domande di borsa di studio;
sono, pertanto, rimasti esclusi dall'assegnazione della borsa di studio, 329 tirocinanti giudiziari i quali non percepiranno alcun rimborso per lo svolgimento delle mansioni espletate nel 2022;
di contro, nel 2019 sono state accolte il 92,53 per cento delle domande e nel 2020 il 99,69 per cento delle domande, dati che hanno creato nei tirocinanti la legittima aspettativa di ricevere un rimborso;
inoltre, il meccanismo di assegnazione del rimborso non presenta gradualità, con la conseguenza che chi non rientra nella graduatoria definitiva perde l'intero rimborso –:
se stia valutando delle soluzioni in extremis, come già avvenuto nel 2023 attraverso iniziative di stanziamento apposito di fondi;
se consideri una riorganizzazione generale dell'intero sistema che superi la logica dei tirocini e degli stage non retribuiti e che risolva tutte le gravi criticità giuridiche ed economiche del sistema de quo;
se, a seguito della risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2023 prima citata, intenda prevedere una nuova regolamentazione che migliori la situazione di coloro che svolgano il tirocinio presso gli uffici giudiziari dall'inizio e per tutta la durata del percorso di stage.
(2-00321) «Ciocchetti».
Iniziative volte a superare le criticità emerse a seguito dell'affidamento della gara per la digitalizzazione del processo penale telematico – 3-01435
C) Interrogazione
SCARPA, DI BIASE, SERRACCHIANI, LACARRA e GIANASSI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Ministero della giustizia ha avviato da molti anni un processo di digitalizzazione del processo penale telematico che si svolge tramite servizi forniti da aziende esterne che concorrono a gare pubbliche periodicamente bandite dal suddetto Ministero;
in data 10 agosto 2023 il Ministero della giustizia ha determinato di indire una nuova procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l'affidamento del servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Procure della Repubblica, Tribunali ordinari – sezioni penali, Corti d'appello – sezioni penali per la durata di 30 mesi;
nel giugno 2024 si è proceduto con l'affidamento dei lotti: i primi 4 lotti sono stati affidati ad una medesima azienda, il quinto, riguardante le regioni di Lazio, Umbria, Toscana e Abruzzo, affidato ad una seconda azienda. In merito all'assegnazione i sindacati confederali, in particolare la CGIL Roma e Lazio, assieme alla Fiom CGIL, Fp CGIL e Nidil CGIL Roma e Lazio, denunciano una ricerca del massimo ribasso nell'assegnazione del quinto lotto;
in particolare, le organizzazioni sindacali denunciano una scarsa attenzione ai lavoratori già operanti da diversi anni nell'ambito dei servizi di digitalizzazione, al servizio delle diverse aziende che si sono susseguite nell'aggiudicarsi l'appalto. In genere, nel rispetto del Ccnl metalmeccanici, si prevede un periodo di 15 giorni di contrattazione con i sindacati per concordare le nuove condizioni di assunzione dei lavoratori, a tutela della loro dignità e professionalità, nonché anzianità. Tuttavia la proposta incorsa per la reintegrazione dei lavoratori da parte della nuova azienda che si è aggiudicata l'appalto prevede il passaggio ad un altro inquadramento contrattuale, implicando un peggioramento delle condizioni di lavoro e una discontinuità contrattuale che penalizzerebbe i benefici acquisiti per anzianità di servizio. Inoltre, verrebbero assunti con un contratto a tempo determinato, e con un compenso eroso rispetto a quello percepito fino al mese di giugno 2024;
molti lavoratori, attualmente a tempo indeterminato, svolgono attività connesse alle operazioni di digitalizzazione da oltre 20 anni e, accanto ad essi, si affiancano molteplici lavoratori a tempo determinato e in somministrazione, che sarebbe auspicabile stabilizzare. Non è peraltro trascurabile che i suddetti lavoratori operano nella gestione di attività estremamente delicate e con accesso ad informazioni estremamente sensibili e che una successione di lavoratori precari rendono quindi molto vulnerabile il sistema di garanzia della segretezza degli atti che vengono giornalmente lavorati in quelle attività;
è evidente che vi sia un tentativo di risparmio di risorse che va a danno dei lavoratori, che non hanno intenzione di accettare delle condizioni peggiorative, per loro e per le loro famiglie, e che per questo negli scorsi giorni hanno manifestato il loro dissenso. Ciò che risulta particolarmente grave è, ad avviso degli interroganti, che questo risparmio a scapito della dignità dei lavoratori è ad opera della pubblica amministrazione, che sacrifica decine di famiglie sull'altare del massimo ribasso;
a partire dal primo luglio 2024 i servizi di digitalizzazione, fondamentali per lo svolgimento di istruttorie e processi, sono fermi, causando di fatto un rallentamento e inceppamento dell'intera macchina giudiziaria e un conseguente disservizio. La situazione deteriore che si è venuta a creare ha generato, di fatto, un'interruzione di pubblico servizio, a scapito di lavoratori e cittadini, su cui le responsabilità vanno accertate –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione incresciosa che la procedura di gara illustrata nelle premesse ha generato nell'ordinaria attività della macchina giudiziaria e cosa intenda fare per favorire la ripresa di un pubblico servizio, nonché se abbia intenzione di accertare le responsabilità a livello amministrativo che hanno condotto di fatto alla predetta interruzione del servizio e che ad avviso degli interroganti hanno portato il suo dicastero a girare le spalle a decine di lavoratori e famiglie, proponendo loro condizioni peggiorative, poco dignitose e precarie.
(3-01435)
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO (A.C. 2038)
A.C. 2038 – Questioni pregiudiziali
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
La Camera,
premesso che:
è all'esame il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano»;
il disegno di legge di conversione, annunziato alla Camera nella seduta del 17 settembre, è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), ledendo, a parere dei firmatari, le prerogative e le competenze proprie della Commissione Politiche dell'Unione europea, della quale è previsto il solo parere in sede consultiva, in assenza del necessario approfondimento nella sede ritenuta propria;
in particolare, si ricorda che in occasione della presentazione alle Camere del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», di contenuto analogo al provvedimento in esame, lo stesso era stato assegnato, in sede referente, proprio alla Commissione Politiche dell'Unione europea;
all'estromissione della Commissione Politiche dell'Unione europea dall'esame in sede referente e alla conseguente lesione – lamentata dai firmatari – delle prerogative parlamentari proprie della Commissione XIV nell'esercizio della funzione legislativa, si sommano altresì rilevanti perplessità – in carenza dei presupposti legittimanti – in merito alla ripetuta scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza per affrontare il nodo delle numerose procedure di infrazione pendenti a carico del nostro Paese;
se è vero che, a norma dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è prevista la possibilità per l'Esecutivo di presentare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, è altrettanto vero che la facoltà di presentare tali provvedimenti è espressamente subordinata dalla legge «qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;
vale altresì la pena di ricordare come l'Esecutivo in carica non abbia mai presentato al Parlamento nel corso della XIX legislatura il disegno di Legge europea, sostituendo a tale strumento normativo «ordinario» quello della decretazione d'urgenza per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, pur in assenza dei necessari presupposti normativi previsti dalla richiamata legge n. 234/2012;
la fase discendente di esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea – con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione – rappresentano il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea da parte dell'Italia;
in linea generale, il mancato pieno utilizzo del meccanismo legislativo previsto per la fase discendente di attuazione del diritto dell'Unione europea determina un peggioramento dello stato del contenzioso pendente nei riguardi dell'Italia, che oggi ha a suo carico un numero di procedure di infrazione superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea;
il ricorso allo strumento del decreto-legge per affrontare il nodo delle numerose procedure di infrazione pendenti a carico del nostro Paese rappresenta dunque una scelta discutibile e di dubbia legittimità formale da parte dell'Esecutivo che contribuisce a comprimere le prerogative proprie del Parlamento e delle sue Commissioni permanenti;
l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea dovrebbe infatti avvenire attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla citata legge n. 234/2012, ovvero la legge di delegazione europea e la legge europea, che sono stati introdotti nel nostro ordinamento proprio per assicurare il corretto e celere adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con l'adeguato coinvolgimento delle Camere;
inoltre, grazie ad alcune modifiche normative apportate dal gruppo parlamentare «Movimento 5 Stelle» nel 2021, l'ordinamento nazionale prevede altresì la possibilità di presentare due disegni di legge europea l'anno, oltre al disegno di legge di delegazione europea, proprio per assicurare la piena e tempestiva attuazione degli obblighi discendenti da atti giuridici dell'Ue nel corso della cosiddetta fase discendente, quale momento fondamentale del rapporto delicato tra l'ordinamento interno e quello eurounitario;
a tali osservazioni, si aggiunge altresì il ritardo da parte del Governo nella presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea che, a norma della richiamata legge 234/2012 avrebbe dovuto essere presentato in Parlamento entro il 28 febbraio di quest'anno e che non risulta ancora essere stato trasmesso alle Camere;
infine, preme ai firmatari segnalare che il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si rivela, nel caso del provvedimento in titolo, ulteriormente viziato ab origine quanto ai profili di «straordinaria necessità ed urgenza» richiamati nella premessa del decreto-legge in esame quale giustificativo dell'adozione del medesimo atto, a fronte dell'avvenuta introduzione nel nostro ordinamento, ad opera della legge 234/2012, proprio della legge di delegazione europea e della legge europea, che assicurano il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea;
inoltre, è altresì il caso di rilevare come le ragioni del presunto carattere di «straordinaria necessità ed urgenza» non possano essere avanzate dal Governo a giustificativo del ricorso alla decretazione d'urgenza dal momento che il provvedimento in esame si pone sì l'obiettivo di agevolare la chiusura di un numero, peraltro limitato, di procedure di infrazione a fronte di quelle attualmente pendenti nei confronti del nostro Paese, ma senza garanzia di una loro effettiva risoluzione a fronte dei rilievi mossi dalla Commissione europea su una vasta ed eterogenea tipologia di questioni;
a ciò si aggiunge da parte del Governo, un abnorme, continuo e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti sopra richiamati, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa; tale prassi, infatti, continua a mortificare il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza è stato d'altra parte a più riprese censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi; è solo il caso di sottolineare come ciò sia ancor più vero soprattutto laddove sia previsto un iter legislativo preferenziale come nel caso della legge di delegazione e della legge europea;
è opportuno rammentare, altresì, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 171 del 2007, ha riaffermato come «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza di ragioni di necessità e di urgenza»;
per tutte le succitate ragioni,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2038.
N. 1. Scutellà, Bruno, Scerra, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Fenu, Gubitosa, Raffa, Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame («Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano») nasce dalla necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione europea e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, favorendo la riduzione del numero complessivo delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro paese che, ad oggi, è superiore alla media degli Stati membri dell'Unione europea;
il provvedimento intende agevolare la chiusura di n. 16 procedure d'infrazione, tra cui: la n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (articolo 1); la n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13); le nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14);
l'articolo 1, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive»; apportando modificazioni all'articolo 3, rubricato «Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive» e all'articolo 4, rubricato «Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive» della citata legge 5 agosto 2022 n. 118;
in particolare si prevede che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022 precisando al contempo che il differimento del termine previsto non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione;
lo stesso articolo 1 dispone che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028;
al comma 9 del medesimo articolo viene poi previsto che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025;
la disposizione normativa è l'ennesima proroga dopo quella di febbraio 2023 prevista nel decreto Milleproroghe, con la quale il Governo ha riconosciuto la possibilità ai Comuni di estendere le concessioni balneari attualmente in vigore fino al 2024 (e in alcuni casi anche fino al 2025 per tutti quei Comuni che non sono in grado di preparare i bandi per tempo) senza alcun bando di assegnazione, proroga che anche di recente il Consiglio di Stato ha di fatto dichiarata illegittima;
nel comunicato reso dal Presidente della Repubblica, in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, il Presidente della Repubblica rappresentava che: Nel caso odierno, sollevano specifiche e rilevanti perplessità, in particolare, le norme inserite, in sede di conversione parlamentare, in materia di proroghe delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive. Questa materia è da tempo all'attenzione della Corte di giustizia europea che ha ritenuto incompatibile con il diritto europeo la proroga delle concessioni demaniali marittime disposta per legge, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. [...] Quanto alle modifiche approvate in materia di concessioni demaniali, è evidente che i profili di incompatibilità con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l'incertezza del quadro normativo e rendono indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento;
con Sentenza del 20/05/2024, n. 4481 il Consiglio di Stato ha ribadito infatti che tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l'indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva;
devono quindi essere disapplicate, perché contrastanti con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con l'articolo 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dell'Ue, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative;
si può ritenere compatibile con il diritto dell'Ue la sola proroga tecnica – funzionale allo svolgimento della gara – laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31/12/2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2024, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31/12/2023. Affinché possano legittimamente giovarsi di tale proroga tecnica però, le autorità amministrative competenti devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi;
il testo normativo, disponendo invece l'ennesima proroga automatica fino al 2027 delle concessioni demaniali, non solo non chiude la procedura d'infrazione, ma rischia di esporsi al rischio di disapplicazione per contrasto con il diritto europeo e la giurisprudenza amministrativa, nonché con il diritto nazionale per violazione del principio di ragionevolezza. Invero, non si comprendono le ragioni a sostegno dell'ennesima proroga in un contesto normativo e giuridico che richiede unicamente regole certe per la definizione delle procedure di gara, già avviate peraltro da alcuni enti. Inoltre, sembra difficile sostenere che la predisposizione delle nuove gare richieda un termine ampio di due anni, specie considerando che gli enti avrebbero dovuto da tempo avviare quanto necessario per le nuove gare;
lo stesso provvedimento introduce diverse norme a favore del gestore come gli indennizzi a carico del subentrante, che sembrano essere cospicui e dei quali non si comprende la ratio, previsione che può svantaggiare la partecipazione dei concorrenti, tenuti a sostenere ad avvio del rapporto spese fisse dipendenti da scelte e attività del concessionario uscente e indurre gli stessi enti nelle procedure di gara a privilegiare la continuità per evitare il prodursi di situazioni di difficile gestione rispetto al rischio legale di contenziosi riguardo il valore degli indennizzi, rischio che verrebbe sensibilmente ridotto nel caso di aggiudicazione in favore del gestore uscente;
l'articolo 13 detta disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica ed è finalizzato a contribuire al superamento delle contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2023/2187;
in particolare la disposizione integra l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, prevedendo l'inserimento di un nuovo comma 5-bis finalizzato a garantire che il Piano di controllo straordinario ivi disciplinato, inteso essenzialmente a un più efficace controllo dei cinghiali, non si ponga in contrasto con le pertinenti direttive unionali. In particolare, viene espressamente previsto il rispetto della disciplina di recepimento della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche («direttiva Habitat») e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici («direttiva Uccelli»);
la norma così come delineata si limita a dichiarare apoditticamente il rispetto della disciplina di recepimento delle direttive Habitat e Uccelli senza rispondere alla richiesta EUP (2023)10419 della Commissione europea con la quale viene specificatamente chiesto in che modo le disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, che ha introdotto l'articolo 19-ter della legge n. 157/1992, garantiscano il rispetto all'interno delle zone Natura 2000 degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat e all'articolo 4 della Direttiva Uccelli, in particolare garantendo che nelle aree Natura 2000 non si pratichi l'abbattimento o la cattura di specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizione con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l'integrità dei siti stessi;
l'articolo 14 del provvedimento in esame prevede, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia Ue 10 novembre 2020, nella causa C-644/2018, e maggio 2002, nella causa C-573/2019, l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima iniziativa riguarda l'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria e la seconda riguarda la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria;
sono pendenti nei confronti dell'Italia tre procedure di infrazione (procedure 2020/2299; 2015/2043, 2014/2147) avviate dalla Commissione europea per cattiva applicazione della Direttiva sulla qualità dell'aria. In particolare per la procedura di infrazione 2014/2147 il 10 novembre 2020 è già stata adottata la sentenza con la quale, ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, la Corte di giustizia europea ha accertato che l'Italia ha violato la direttiva 2008/590/CE sulla qualità dell'aria e ciò in quanto per periodi di tempo differenti l'Italia ha superato, in maniera sistematica e continuata, in alcune zone i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limiti fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le regioni coinvolte dalla sentenza sono Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto;
anche nell'ambito della procedura di infrazione 2015/2043 la Corte di giustizia con sentenza del 12 maggio 2022 ha riconosciuto l'inadempimento dell'Italia per violazione della medesima direttiva, con particolare riferimento al superamento sistematico e continuato del valore limite del biossido di azoto che avrebbe dovuto essere rispettati già dal 2010. Le regioni in cui tale valore è stato superato, in modo sistematico e continuato, sono Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana;
infine il 30 ottobre 2020 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2020/2299 invitando l'Italia a conformarsi alle prescrizioni della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa per quanto riguarda il materiale particolato (PM2,5). La Commissione afferma che i dati disponibili per l'Italia dimostrano che dal 2015 il valore limite per il PM2,5 non è stato rispettato in diverse città della valle del Po. Inoltre le misure previste dall'Italia non sono state ritenute sufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve tempo possibile;
già con il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con legge 10 agosto 2023, n. 103, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» il Governo attraverso la decretazione d'urgenza aveva assunto (articolo 9) in materia di circolazione stradale misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;
per poter valutare l'impatto del decreto ai fini di chiusura delle procedure d'infrazione aperte sarà necessario attendere diversi anni affinché sulla base di un programma di finanziamento destinato ai Comuni per rafforzare gli interventi sul settore della mobilità urbana e sul traffico, sia possibile elaborare gli scenari emissivi dai quali stimare, mediante l'uso di modelli, il mutato nuovo scenario;
il decreto inoltre si concentra su interventi nel settore della mobilità sostenibile e sul traffico, senza intervenire in alcuno degli altri settori responsabili delle emissioni in atmosfera, come industria e produzione energetica, agricoltura, riscaldamento domestico che sono settori che contribuiscono in modo sostanziale a determinare la qualità dell'aria;
considerato che:
appare del tutto evidente come il decreto all'esame dell'aula faccia un utilizzo non coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e operi una commistione e una sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in netto contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019);
l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione sulle quali il decreto non agevola la chiusura attraverso la decretazione d'urgenza;
alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente l'incompatibilità del decreto in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente, tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che «la Repubblica... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41 nel senso che «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge 2038.
N. 2. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 131 del 2024 risulta radicalmente carente dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Ciò si evince dal fatto che soltanto una delle procedure di infrazione oggetto del provvedimento è giunta ad uno stadio talmente avanzato da giustificare il ricorso ad un provvedimento di urgenza. Si tratta della procedura relativa al rafforzamento della capacità amministrativa contabile del Ministero della giustizia, in relazione alla quale la Commissione europea ha già presentato il ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE e potrebbe, pertanto, essere emessa una sentenza della Corte di giustizia che accerta l'inadempimento dell'Italia. Tutte le altre procedure di infrazione sono allo stadio di messa in mora o di parere motivato ai sensi dell'articolo 258 e avrebbero pertanto potuto trovare soluzione attraverso il ricorso allo strumento ordinario della legge europea, espressamente disciplinato dalla legge n. 234 del 2012;
la legge – che costituisce la disciplina quadro per la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Ue – prevede quale strumento ordinario per adempiere agli obblighi discendenti dall'Ue la presentazione di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea. L'articolo 37 della medesima legge n. 234 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, soltanto ove essi siano «necessari a fronte di atti normativi dell'Ue o di sentenze della Corte di giustizia dell'Ue ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento»;
l'emanazione di decreti-legge «salva infrazioni», come quello in esame, in coerenza del resto con l'articolo 77 della Costituzione, è giustificata solo ove sussista una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento Ue o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea;
il ricorso ad un decreto-legge per dare soluzione a procedure che sono ancora in uno stadio precoce non è soltanto privo dei presupposti di necessità e urgenza, ma lede gravemente le prerogative parlamentari, sia per la obiettiva riduzione dei tempi di esame su questioni di particolare complessità e delicatezza sia per la profonda alterazione dell'ordine delle competenze tra le Commissioni. Mentre, infatti, la legge europea e la legge di delegazione europea vengono esaminate ai sensi del Regolamento della Camera dalla Commissione politiche dell'Unione europea, nell'ambito di un'apposita procedura che prevede il coinvolgimento di tutte le Commissioni di settore per gli articoli di propria competenza, il decreto-legge è stato assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), competenti esclusivamente su alcune delle materie,
delibera
di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2038.
N. 3. De Luca, Madia, Prestipino, Fornaro.
DISEGNO DI LEGGE: S. 924-BIS – REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI, DI TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO NONCHÉ DI INDIRIZZI SCOLASTICI DIFFERENZIATI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1830)
A.C. 1830 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti)
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole: «nel primo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «nella scuola secondaria di primo grado» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito»;
2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
c) all'articolo 13, comma 2, lettera d):
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;
d) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il comma 2-bis è abrogato.
3. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la parola: «attiva» sono inserite le seguenti: «e solidale».
4. Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo princìpi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;
4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti)
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera c), sopprimere il numero 2;
sopprimere la lettera d);
sopprimere il comma 2;
sopprimere i commi 4 e 5.
1.101. Faraone.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Grippo.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020 n. 172, al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e trasmette una relazione al Parlamento sui relativi esiti.».
1.3. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunti fino alla fine del numero.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
1.5. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, di cui l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che coinvolga famiglie, docenti e dirigenti scolastici, al fine di individuare i correttivi necessari a intervenire in materia di valutazione.
1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.11. Amato, Orrico, Caso.
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.15. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), al numero 1, premettere il seguente:
01) al primo periodo, le parole: «e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi» sono soppresse;
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
al medesimo numero, dopo la parola: pari aggiungere le seguenti: o inferiore;
al numero 2), sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.
1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo».
Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi con le seguenti: se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia determinato l'assegnazione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo.
1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo».
1.18. Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.25. Amato, Orrico, Caso.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.
1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:
4. Al fine di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere previsto in casi di forme di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico in cui non si evidenzino danni a persone o cose;
2) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve in alcun modo essere utilizzato per ledere la libertà di pensiero e di espressione dello studente;
3) il temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere motivo di diniego alla partecipazione dello studente ai viaggi di istruzione previsti dal consiglio di istituto;
4) le forme di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico fino ad un massimo di sette giorni, nel caso in cui non si verifichino danni a persone o cose, non devono essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;
b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:
1) prevedere che il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, non incida sul voto di comportamento;
2) prevedere che il voto di comportamento inferiore a sei decimi, conseguito a seguito di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico, non implichi la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo.
1.29. Piccolotti, L'Abbate.
Al comma 4, dopo le parole: di istruzione e formazione, aggiungere le seguenti: di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,.
Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e coordinamento con gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente.
4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Piccolotti.
Al comma 4, sostituire le parole da: con uno o più regolamenti fino alla fine del comma, con le seguenti: con successivi provvedimenti si provvede alla copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1.31. Piccolotti, Ghirra, Grippo, Malavasi, Orrico.
Al comma 4, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni studentesche rappresentative delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
1.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Piccolotti, Ghirra, L'Abbate.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti diversamente abili.
1.34. Orrico, Caso, Amato, Grippo.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione, di cui al primo periodo, si tiene conto dei risultati di un monitoraggio, da avviare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle iniziative messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento delle studentesse e degli studenti.
1.33. Orrico, Caso, Amato.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un servizio di consulenza con uno psicologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti.
4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.
4-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Grippo.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica aggiungere le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.
1.36. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, aggiungere le seguenti: a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.
1.39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), numero 1), dopo la parola: comporti, aggiungere le seguenti: , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,.
1.41. Orrico, Amato, Caso, Grippo.
Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: e in attività formative.
1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: di attività di cittadinanza solidale fino alla fine del numero, con le seguenti: di un percorso di assistenza e counseling, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al «principio della riparazione del danno», con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.45. Orrico, Caso, Amato.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: attività aggiungere la seguente: extrascolastiche, di concerto con le famiglie,.
1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: solidale aggiungere le seguenti: presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi,.
Conseguentemente, al medesimo numero, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.
1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle stesse.
1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: . Gli eventuali costi assicurativi derivanti da tali attività sono coperti dal Fondo di cui all'articolo 17 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad aggiornare il decreto attuativo di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
1.104. Faraone.
Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: mancanze disciplinari gravi e reiterate aggiungere le seguenti: consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone.
1.51. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani, Grippo.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).
1.54. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.
1.55. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: prima dell'inizio scolastico successivo con le seguenti: , alla conclusione dell'anno scolastico.
1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, che possono determinare comportamenti a rischio, i regolamenti di cui al comma 4, devono altresì prevedere interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.58. Orrico, Caso, Amato, Pavanelli, Piccolotti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
6. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, secondo le seguenti finalità:
a) promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;
b) promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;
c) istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;
e) sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;
f) incrementare e rafforzare, a principiare dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.59. Caso, Amato, Orrico, Carotenuto.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il servizio di assistenza e counseling, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.
3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:
a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;
b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;
c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;
d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:
a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;
b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;
c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;
d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;
e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;
f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;
g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;
h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:
a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;
b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;
c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;
d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;
e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190.
1.01. Amato, Caso, Orrico.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.2. Piccolotti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: le parole fino a: primo grado e.
1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.
1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in decimi con le seguenti: con un giudizio sintetico.
1.9. Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
1.10. Amato, Caso, Orrico.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
*1.12. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
*1.13. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.16. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: pari con la seguente: inferiore.
1.19. Piccolotti.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.21. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.22. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.23. Piccolotti.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.102. Faraone.
Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.
1.103. Faraone.
Sopprimere il comma 2.
*1.27. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Sopprimere il comma 2.
*1.28. Piccolotti.
Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica aggiungere le seguenti: e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.
1.37. Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere la lettera a).
1.38. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, aggiungere le seguenti: a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.
1.40. Piccolotti.
Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.44. Piccolotti.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1.49. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 5, sopprimere la lettera b).
*1.50. Piccolotti.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2)
1.53. Caso, Amato, Orrico.
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).
1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
A.C. 1830 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato)
1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori»;
b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;
c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».
2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i princìpi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.
3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;
b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
c) servizio di refezione scolastica;
d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i princìpi montessoriani;
e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.
5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.
7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.
9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.
11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.
12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato)
Al comma 3, alinea, sostituire le parole: nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente con le seguenti: prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario all'attivazione dei percorsi, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive.
2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
Al comma 9, sopprimere le parole: da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.2. Orrico, Caso, Amato.
A.C. 1830 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)
1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
PROPOSTE EMENDATIVE NON SEGNALATE PER LA VOTAZIONE
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimanale e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.».
3.1. Amato, Caso, Orrico.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.».
3.2. Amato, Caso, Orrico.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)
1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.
3.3. Amato, Caso, Orrico.
A.C. 1830 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici;
in particolare, la suddetta norma prevede che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, a causa del suo ufficio o delle sue funzioni è sempre ordinato, oltre il risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da 500 a 10.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;
la norma richiama altresì i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, senza tuttavia specificare ulteriormente le modalità di utilizzo delle somme destinate all'istituzione scolastica a titolo di riparazione;
appare opportuno considerare le esigenze della popolazione studentesca in termini di educazione e prevenzione di fenomeni di violenza;
è necessario sostenere progettualità volte a far maturare una coscienza critica verso tutte quelle condotte a danno delle istituzioni scolastiche che poi rischiano di integrare azioni perseguibili penalmente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di delineare linee guida per l'utilizzo dei fondi che l'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa può ricevere a titolo di riparazione pecuniaria a norma dell'articolo 3 del presente provvedimento, al fine di promuovere o potenziare progettualità a beneficio della popolazione studentesca di prevenzione delle condotte a danni delle stesse istituzioni e del personale scolastico.
9/1830/1. Montaruli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame detta misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici;
in particolare, la suddetta norma prevede che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, a causa del suo ufficio o delle sue funzioni è sempre ordinato, oltre il risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro da 500 a 10.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;
la norma richiama altresì i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, senza tuttavia specificare ulteriormente le modalità di utilizzo delle somme destinate all'istituzione scolastica a titolo di riparazione;
appare opportuno considerare le esigenze della popolazione studentesca in termini di educazione e prevenzione di fenomeni di violenza;
è necessario sostenere progettualità volte a far maturare una coscienza critica verso tutte quelle condotte a danno delle istituzioni scolastiche che poi rischiano di integrare azioni perseguibili penalmente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di inserire nel regolamento di istituto modalità per l'utilizzo dei fondi che l'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa può ricevere a titolo di riparazione pecuniaria a norma dell'articolo 3 del presente provvedimento, al fine di promuovere o potenziare progettualità a beneficio della popolazione studentesca di prevenzione delle condotte a danni delle stesse istituzioni e del personale scolastico.
9/1830/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Montaruli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame della misura a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici;
la norma prevede nello specifico, che con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato oltre all'eventuale risarcimento del danno, il pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;
la finalità della norma è quella di tutelare ulteriormente il personale scolastico, e a tal riguardo può essere utile un monitoraggio delle condotte illecite ai danni di questi ultimi concluse con una sentenza di condanna, allo scopo di aggiornare costantemente le misure e di prevenire e potenziare i progetti educativi dedicati alla popolazione studentesca,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di monitorare le sentenze di condanna di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, sia sotto un profilo quantitativo sia sotto il profilo degli effetti, al fine di poter aggiornare le misure di prevenzione messe in atto contro suddette condotte.
9/1830/2. Zurzolo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) incide sull'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione nel primo ciclo d'istruzione il quale, a legislazione vigente, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo sia espressa con votazioni in decimi;
infatti, secondo la modifica introdotta, la valutazione rimarrebbe espressa con votazione in decimi soltanto per la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola primaria, si prevede che a partire dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni sia espressa con giudizi sintetici;
tale modifica, dunque, reintroduce i giudizi sintetici per la scuola primaria, a discapito dei giudizi descrittivi che erano stati introdotti dal decreto-legge n. 22 del 2020, in deroga alla legislazione vigente, prevedendo che, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;
a giudizio della comunità scolastica, la reintroduzione dei giudizi sintetici interromperebbe un processo già avviato, che ha richiesto ai docenti di formarsi, impiegando tempo e risorse, al fine di rispondere al cambiamento pedagogico e metodologico richiesto dall'introduzione dei giudizi descrittivi, un impegno che verrebbe vanificato dalla modifica normativa introdotta senza un reale coinvolgimento delle parti sociali interessate;
inoltre, a distanza di quattro anni dall'emanazione dell'ordinanza ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 172, sarebbe auspicabile effettuare un monitoraggio dell'effettivo impatto che l'introduzione dei giudizi descrittivi ha generato, al fine di analizzarne gli aspetti positivi e negativi e poter migliorare il percorso intrapreso,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate ad effettuare un monitoraggio sullo stato di attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 172 del 2020, al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
9/1830/3. Orrico, Caso, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017, il quale prevede che a legislazione vigente le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado siano ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo in caso di sanzioni adottate dal consiglio d'istituto che comportino l'esclusione dallo scrutinio finale in caso di deliberazione adeguatamente motivata e disposta dal consiglio di classe nel caso in cui sia rilevata una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
tuttavia, l'integrazione introdotta dal provvedimento dispone che se la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
tale inasprimento delle condizioni per la promozione o per l'ammissione all'esame di Stato rischia di spostare il tema della disciplina a scuola dal paradigma educativo e formativo racchiuso all'interno della valutazione come tentativo per migliorarsi a quello della legalità e del rispetto dei codici di condotta che, se non rispettati, comportano sanzioni disciplinari e punitive;
inoltre, tale scelta di natura didattica e pedagogica spetta alla valutazione dei singoli consigli di classe, la cui discrezionalità va rispettata, in quanto conoscono il contesto educativo all'interno del quale gli studenti si relazionano,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare i provvedimenti necessari volti a rivedere la disposizione che introduce l'automatica non ammissione degli alunni della scuola secondaria di primo grado alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi.
9/1830/4. Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia, di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare, l'articolo 1 comma 4, prevede l'adozione di uno o più regolamenti finalizzati a rivedere la disciplina di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, anche al fine di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del percorso scolastico, particolarmente messi alla prova a seguito delle recenti riforme previste dal PNRR in tema di reclutamento e continuità didattica;
infatti, la missione 4 – Componente 1. Riforma 2.1 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza prevede un nuovo sistema di reclutamento docenti basato sul conseguimento oltre al titolo di accesso alla classe di concorso desiderata, anche dell'abilitazione all'insegnamento a seguito della frequenza di un apposito percorso;
tale riforma è stata recepita dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, che ha modificato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ha previsto, all'articolo 2-bis comma 4, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di disciplina dei contenuti e della, strutturazione dell'offerta formativa relativa ai nuovi percorsi abilitanti;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato approvalo il 4 agosto 2023 e all'articolo 12 sono descritti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, corrispondente a euro 2000 per coloro che hanno conseguito i ventiquattro CFU o CFA entro il 31 ottobre 2022, previsti dalla precedente normativa, e per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio per il conseguimento dei titoli di accesso alla classe di concorso desiderata, e 2500 euro per tutti gli altri aspiranti docenti che non rientrano nei summenzionati requisiti;
tali costi completamente a carico dei partecipanti, risultano particolarmente onerosi e non accessibili a tutti, soprattutto per chi proviene da una condizione economica precaria e inoltre, la non previsione di forme di gratuità o agevolazioni economiche progressive destinate ai meno abbienti rischierebbero di creare barriere all'ingresso che rappresenterebbero una grave ingiustizia sociale e danneggerebbero il sistema formativo del Paese, con gravi ripercussioni sul percorso formativo delle studentesse e degli studenti;
dappiù, l'articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina la clausola di neutralità finanziaria, pertanto l'indifferenza da parte del Ministero nell'intervenire con ulteriori fondi di finanziamento ha come effetto diretto quello di far ricadere ogni intervento finalizzato a calmierare i prezzi sulle Università e sulle istituzioni AFAM, generando ulteriori discriminazioni tra studenti e aspiranti docenti in base alla territorialità dell'Università scelta,
impegna il Governo
anche al fine di restituire piena, serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del percorso scolastico, ad adottare i provvedimenti necessari volti a rivedere la disposizione che definisce i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di introdurre forme di gratuità e agevolazioni economiche ispirate al principio di progressività per garantire l'accesso ai nuovi percorsi abilitanti anche a coloro che provengono da condizioni economiche precarie.
9/1830/5. Caso, Amato, Orrico, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia, di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) incide sul l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione nel primo ciclo d'istruzione, il quale, a legislazione vigente, prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo sia espressa con votazioni in decimi;
infatti, secondo la modifica introdotta, la valutazione rimarrebbe espressa con votazione in decimi soltanto per la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola primaria si prevede che, a partire dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni sia espressa con giudizi sintetici;
tale modifica, dunque, reintroduce i giudizi sintetici per la scuola primaria, a discapito dei giudizi descrittivi che erano stati introdotti dal decreto-legge n. 22 del 2020, in deroga alla legislazione vigente, prevedendo che, dall'anno scolastico 2020-2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione;
a giudizio della comunità scolastica, la reintroduzione dei giudizi sintetici interromperebbe un processo già avviato, che ha richiesto ai docenti di formarsi, impiegando tempo e risorse, al fine di rispondere al cambiamento pedagogico e metodologico richiesto dall'introduzione dei giudizi descrittivi, un impegno che verrebbe vanificato dalla modifica normativa introdotta senza un reale coinvolgimento delle parti sociali interessate;
inoltre, la decisione di incentrare sui giudizi descrittivi la valutazione periodica e finale non è legata all'eccezionalità pandemica, ma è coerente con la ricerca valutativa e con il contesto internazionale, nel quale il ricorso a giudizi descrittivi rappresenta la norma, e non l'eccezione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare i provvedimenti necessari volti a rivedere la disposizione che reintroduce i giudizi sintetici per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, al fine di garantire una continuità con la valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti che l'introduzione dei giudizi descrittivi mirava ad ottenere.
9/1830/6. Pavanelli, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia, di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare, l'articolo 1, comma 4, prevede l'adozione di uno o più regolamenti finalizzati a rivedere la disciplina di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti anche al fine di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del percorso scolastico, particolarmente messi alla prova a seguito delle recenti riforme previste dal PNRR in tema di reclutamento e continuità didattica;
il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, all'articolo 1, commi 17-17-septies, ha introdotto l'istituto della «call veloce», una procedura di assunzione riservata ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali utili per l'immissione nei ruoli del personale docente ed educativo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie;
in particolare, i soggetti inseriti nelle graduatorie in una certa regione avevano la possibilità di presentare istanza di partecipazione per l'immissione in ruolo in un'altra regione, consentendo così lo scorrimento delle graduatorie di merito qualora residuassero dei posti vacanti dopo lo svolgimento delle normali assunzioni a legislazione vigente;
tale istituto era stato introdotto dal Ministro Azzolina per permettere lo scorrimento veloce delle graduatorie e la possibilità di contrattualizzare a tempo indeterminato docenti presenti in graduatorie di merito di altre regioni, riducendo il fenomeno del precariato;
tuttavia, durante la conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, è stato approvato un emendamento che ha aggiunto l'articolo 14-bis il quale, al comma 4, prevede l'eliminazione della «call veloce» quale procedura di immissione in ruolo su posto comune e di sostegno a partire dall'anno scolastico 2024-2025;
questa decisione negherà la stabilizzazione ad almeno 800-900 precari l'anno, in attesa da tempo di poter firmare un contratto a tempo indeterminato dopo essere risultati vincitori di concorso ed essere entrati legittimamente nella relativa graduatoria di merito;
appare del tutto irrazionale eliminare un istituto che avrebbe potuto ridurre il fenomeno della precarietà, considerando che, secondo le stime dei sindacati, quest'anno scolastico registrerà il record assoluto di precari, quasi 250.000, con inevitabili ripercussioni sul percorso formativo delle studentesse e degli studenti,
impegna il Governo
anche al fine di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del percorso scolastico, ad adottare i provvedimenti necessari volti a ripristinare l'istituto della «call veloce» al fine di garantire un rapido scorrimento delle graduatorie di merito vigenti e di ridurre il fenomeno del precariato nel nostro sistema scolastico.
9/1830/7. Ilaria Fontana, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;
nel settembre del 2021 è stato introdotto il cosiddetto «algoritmo», basato sull'utilizzo di un software automatizzato denominato National resident matching program (NRMP) per la nomina per le supplenze scolastiche a valere sulle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e le graduatorie a esaurimento (GAE) che ha di fatto sostituito la procedura delle convocazioni in presenza;
l'algoritmo aveva la dichiarata intenzione di voler semplificare le procedure per il contenimento degli incarichi di supplenza come sopra esplicitati anche in seguito alle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
sin dalla sua introduzione, si è palesato un considerevole bug nel suo utilizzo, che ha comportato una serie innumerevole di errori nell'attribuzione degli incarichi di supplenza penalizzando tantissimi Docenti che si sono visti di fatto negare da un software la possibilità di poter insegnare per l'anno scolastico di riferimento;
il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, recepite le criticità rappresentatagli in ordine al funzionamento dell'algoritmo, ha avviato un confronto con la società che ha elaborato il software affinché fossero apportate allo stesso significative modifiche strutturali che hanno sicuramente sanato parte consistente degli errori di cui si aveva contezza, ma non li hanno eliminati del tutto;
giungono ancora in queste ore segnalazioni in merito da parte degli Uffici Scolastici regionali degli Ambiti Territoriali e dei Docenti penalizzati, che lamentano circostanze sicuramente singolari nell'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico corrente;
è ben nota e dimostrata concretamente nei fatti, la volontà di questo Governo di tutelare i diritti dei Docenti e valorizzare la loro formazione professionale ed umana;
ci sono margini temporali significativi e innovative tecnologie che possono contribuire a giungere alla risoluzione definitiva delle criticità legate al software su cui è basato l'algoritmo attualmente in utilizzo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apportare, all'algoritmo di cui in premessa, ogni utile semplificazione informatica capace di migliorarne totalmente l'applicabilità ed il funzionamento, al fine di evitare situazioni che possano arrecare danni e rallentamenti al nostro sistema scolastico nazionale, alle Amministrazioni Centrali e Periferiche del Ministero dell'istruzione e del merito alle Istituzioni Scolastiche, al Personale Docente e alle comunità educanti.
9/1830/8. Cangiano, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati;
nel settembre del 2021 è stato introdotto il cosiddetto «algoritmo», basato sull'utilizzo di un software automatizzato denominato National resident matching program (NRMP) per la nomina per le supplenze scolastiche a valere sulle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) e le graduatorie a esaurimento (GAE) che ha di fatto sostituito la procedura delle convocazioni in presenza;
l'algoritmo aveva la dichiarata intenzione di voler semplificare le procedure per il contenimento degli incarichi di supplenza come sopra esplicitati anche in seguito alle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, recepite le criticità rappresentatagli in ordine al funzionamento dell'algoritmo, ha avviato un confronto con la società che ha elaborato il software affinché fossero apportate allo stesso significative modifiche strutturali che hanno sicuramente sanato parte consistente degli errori di cui si aveva contezza, ma non li hanno eliminati del tutto;
giungono ancora in queste ore segnalazioni in merito da parte degli Uffici Scolastici regionali degli Ambiti Territoriali e dei Docenti penalizzati, che lamentano circostanze sicuramente singolari nell'attribuzione degli incarichi di supplenza per l'anno scolastico corrente;
è ben nota e dimostrata concretamente nei fatti, la volontà di questo Governo di tutelare i diritti dei Docenti e valorizzare la loro formazione professionale ed umana;
ci sono margini temporali significativi e innovative tecnologie che possono contribuire a giungere alla risoluzione definitiva delle criticità legate al software su cui è basato l'algoritmo attualmente in utilizzo,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di apportare, all'algoritmo di cui in premessa, ogni utile semplificazione informatica capace di migliorarne totalmente l'applicabilità ed il funzionamento, al fine di evitare situazioni che possano arrecare danni e rallentamenti al nostro sistema scolastico nazionale, alle Amministrazioni Centrali e Periferiche del Ministero dell'istruzione e del merito alle Istituzioni Scolastiche, al Personale Docente e alle comunità educanti.
9/1830/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Cangiano, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, fortemente voluto dal Ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prevede il ritorno del voto in condotta nella scuola dell'obbligo a partire dalla secondaria di primo grado che, con un ulteriore passo indietro al 2017, tornerà a comporre la media nella valutazione del rendimento complessivo. Inoltre, come se non bastasse, reintroduce nella scuola primaria i giudizi sintetici per la valutazione di alunne e alunni;
ancora una volta, la scuola, le bambine e i bambini, gli insegnanti e i genitori, vengono inutilmente catapultati, senza alcuna fase di confronto, in profonde riforme culturali, che interrompono processi già avviati e messi in discussione senza alcuna valutazione;
il Ministro ha più volte difeso questo provvedimento in nome del riconoscimento dell'autorevolezza degli insegnanti, ma, a nostro avviso, trasformare la scuola in un'azienda che misura tutto in termini di performance non contribuisce a questo obiettivo;
l'autorevolezza dei docenti si ottiene restituendo alla scuola il suo approccio educativo e riconoscendo ai docenti le responsabilità sociali, culturali e formative a cui adempiono;
è stato pubblicato qualche giorno fa l'annuale rapporto «Education at a Glance» curato dall'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico. Il rapporto conferma, per il nostro Paese, la scarsa attenzione alla qualità della scuola, da anni privata delle ore di laboratorio, di compresenze e di personale docente e ATA. Secondo l'OCSE, l'Italia è sotto la media per quanto riguarda la spesa pubblica per l'istruzione (4 per cento del Prodotto interno lordo rispetto al 4,9 dei Paesi OCSE);
l'insostenibile condizione di precarietà della scuola italiana, che vede 1 lavoratore su 4 con contratto a scadenza, rende incerte le prospettive professionali, personali e familiari di centinaia di migliaia di persone che operano nella scuola nei diversi profili e determina instabilità e discontinuità dei processi formativi di tantissime alunne e alunni;
è intervenendo sulla situazione precaria dei docenti che si restituisce loro autorevolezza. Servono scelte di responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola e delle nuove generazioni;
invece il Ministero decide che gli idonei non vincitori del concorso straordinario del 2020, che aspettavano di essere immessi in ruolo quest'anno, siano scavalcati dai vincitori del concorso Pnrr 2023-2024. La cosa incredibile è che, questa volta, tutti coloro che hanno superato il concorso Pnrr non saranno considerati né idonei né abilitati. Inoltre, nessuno sa dire se le graduatorie degli idonei non vincitori del 2020 possano considerarsi scadute o ancora valide, condannando a una sorta di limbo chi vi è iscritto. Paradossalmente, i fondi del Pnrr, che dovevano ridurre la precarietà, andranno ad aumentare precari e incertezza sul futuro per il personale docente,
impegna il Governo:
ad aprire un tavolo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, al fine di elaborare una riforma delle procedure di reclutamento finalizzata alla drastica riduzione del precariato dei docenti della scuola italiana;
a individuare, nel frattempo, le risorse necessarie all'assunzione a tempo indeterminato di tutti i docenti risultati idonei nei precedenti concorsi, in particolare gli idonei 2020, che da anni aspettano il giusto riconoscimento del ruolo, e a garantire il riconoscimento dell'idoneità con relativa graduatoria in merito a scorrimento per tutti coloro che hanno superato il concorso PNRR 2024, limitando nel prossimo triennio l'emanazione di ulteriori bandi di concorso alle regioni, alle tipologie di posto, alle discipline per le quali le graduatorie sono esaurite o insufficienti.
9/1830/9. Fratoianni, Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Grippo, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»;
secondo le stime del Ventinovesimo Rapporto sulle migrazioni 2023 della Fondazione Ismu, al primo gennaio 2023 gli stranieri presenti nel nostro Paese sono circa 5 milioni e 775 mila; 55 mila in meno rispetto alla stessa data del 2022. Dopo la decrescita temporanea del 2020/2021, nell'anno scolastico 2021/2022 è aumentato il numero di alunni con background migratorio (872.360, pari al 10,6 per cento del totale degli iscritti nelle scuole italiane);
per quanto riguarda la provenienza, gli studenti con cittadinanza non italiana sono originari di quasi 200 Paesi diversi; circa il 44 per cento è di origine europea, più di ¼ proviene dall'Africa, attorno al 20 per cento dall'Asia e quasi l'8 per cento dall'America latina. La cittadinanza più numerosa è rappresentata dalla Romania con oltre 151 mila studenti; seguono Albania (quasi 117 mila studenti) e Marocco (111 mila). I nati in Italia rappresentano il 67,5 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
il ritardo scolastico rimane un aspetto critico; nell'anno scolastico 2021-2022 riguarda l'8,1 per cento degli studenti italiani e il 25,4 per cento degli alunni con cittadinanza non italiana;
nei giorni scorsi è diventata oggetto di interesse della stampa la vicenda dell'istituto comprensivo Alfredo Aspri di Fondi, dove i genitori di 12 alunni di prima elementare di nazionalità italiana hanno portato i loro figli in altri istituti della città per l'elevata presenza di bambini stranieri, lamentando che, troppo spesso, i bimbi stranieri non frequentano la scuola dell'infanzia e, di conseguenza, arrivano alla scuola dell'obbligo senza conoscere l'italiano;
molti studi, ormai, dimostrano che frequentare la scuola dell'infanzia è una tappa importante e necessaria nella vita del bambino e determina profondamente i suoi atteggiamenti verso i successivi ordini e gradi di scuola, l'impegno in campo cognitivo e le competenze socio-emotive. Prima dell'ingresso nella scuola dell'infanzia, la socializzazione dei bambini avviene attraverso la relazione con gli adulti del contesto familiare. È l'ingresso nella scuola dell'infanzia che mette il bambino di fronte a un ambiente sociale complesso, a un contesto formato da nuove relazioni extra familiari, nel quale è chiamato a interagire con più persone contemporaneamente, pari e adulti e a mettere in atto interazioni sociali via via più articolate,
impegna il Governo
per le finalità indicate in premessa, ad anticipare, nel prossimo provvedimento utile e definendo le necessarie norme di transizione, l'inizio dell'obbligo scolastico a 3 anni, rendendo così obbligatoria la frequenza della scuola dell'Infanzia per tutte le bambine e bambini residenti sul territorio nazionale.
9/1830/10. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»;
«c'è bisogno di più scuola e non di meno scuola», ha dichiarato più volte nei mesi scorsi il Ministro Valditara, intendendo con «più scuola» una scuola che punisce e rieduca. Per noi, invece, più scuola significa più tempo scuola e più insegnanti;
già con la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei percorsi quadriennali sperimentali attivati ai sensi del presente disegno di legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS Academy o a quelli dell'istruzione superiore. In tal modo si prospetta una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale;
ora la Commissione cultura avvia l'iter di una proposta di legge per ridurre di un anno la durata delle scuole superiori, prevedendo la durata quadriennale dei corsi di studio per tutti gli indirizzi dell'istruzione secondaria di secondo grado, con l'intento di inserire il prima possibile i giovani in un mercato del lavoro che li assorbe a fatica e in cui oltre il 40 per cento degli occupati è precario;
a partire dall'anno scolastico 2018/2019 sono stati avviati diversi tentativi di introduzione di percorsi quadriennali sperimentali. Il primo era destinato a 100 classi prime, ampliando ad altre 92 scuole (decreto n. 89 del 2 febbraio 2018). Delle 192 scuole coinvolte, composte da 127 scuole statali e da 65 paritarie, di cui 144 licei e 48 istituti tecnici, sono state autorizzate 175 classi dall'anno scolastico successivo e i rinnovi si sono ridotti a 98 (da Ministero dell'istruzione e del merito luglio 2023). Dunque un fallimento, a cui si è unito quello dei 171 istituti della filiera, dimostrando che il diploma quadriennale è una operazione non condivisa da scuole e famiglie, oltre che dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, al netto di una condizionata apertura di credito nel 2017, ha ripetutamente bocciato i percorsi quadriennali (nel 2018, nel 2021 e nel 2023);
un percorso di studi più breve è anche un percorso di maturazione umana e civile più breve. La volontà è quella di disciplinare i ragazzi, puntare tutto sulle nozioni e l'addestramento e impedire che si formi in loro un solido spirito critico. Il sistema d'istruzione nazionale ha il compito di formare le ragazze e i ragazzi in futuri cittadini, seguendoli nel percorso di studio per diventare consapevoli e operare i cambiamenti che il progresso richiede, e non deve avere l'obiettivo di avviare in fretta i giovani verso il mondo del lavoro, anche in considerazione delle difficoltà che il mercato italiano presenta, ma deve, al contrario, fornire strumenti più approfonditi per affrontarlo, perché essi stessi diventino lavoratrici e lavoratori più competenti e, quindi, possa migliorare nel complesso anche il sistema Paese,
impegna il Governo
per le finalità indicate in premessa, ad evitare l'attivazione di percorsi quadriennali per tutti gli indirizzi dell'istruzione secondaria di secondo grado, mantenendo gli attuali percorsi quinquennali.
9/1830/11. Mari, Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca la «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»;
in più occasioni, il ministro ha difeso questo provvedimento con la motivazione che serve a restituire autorevolezza al ruolo degli insegnanti;
nella scuola i concorsi, la formazione iniziale, i tfa specializzanti nel sostegno, le abilitazioni e tanti altri titoli si conseguono solo a pagamento: per diventare insegnante si deve pagare. E non sono semplici tasse, perché in alcuni casi si arriva a spendere 3.000 euro per un attestato. È qui che bisogna intervenire per restituire dignità e autorevolezza agli insegnanti di questo Paese;
sulla base delle nuove modalità di abilitazione chi ha già almeno tre anni di servizio in una scuola (paritaria o statale) dovrà accedere a un percorso di 30 CFU (su metodologie didattiche e didattica della disciplina) erogato dalle università (ancora prevalentemente telematiche), alla fine del quale svolgerà un esame che gli rilascerà l'abilitazione al costo di 2.000 euro. A cui aggiungere i 500 euro già pagati da gran parte degli interessati per i precedenti 24 CFU che nel frattempo non servono più. Chi invece non dovesse avere gli anni di servizio e i 24 CFU dovrà accedere a un percorso di 60 CFU al costo di 2.500 euro. In pratica la formazione in ingresso, da elemento qualificante della professionalità docente, diventa business per gli atenei profit, che hanno come obiettivo quello di realizzare guadagni mediante l'erogazione di corsi on-line;
la formazione, come avviene in qualsiasi comparto, dovrebbe essere a carico del datore di lavoro, quindi, nel caso degli insegnanti, a carico dello Stato. La formazione abilitante deve essere un diritto e uno strumento per qualificare la professionalità docente e la qualità della scuola,
impegna il Governo
a individuare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie a prevedere una riduzione dei costi a carico dei partecipanti ai corsi di abilitazione degli insegnanti e a garantire che tali risorse vengano utilizzate per potenziare e dare priorità ai percorsi formativi erogati dalle università pubbliche.
9/1830/12. Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
impegna il Governo
a individuare nella prossima legge di bilancio le risorse necessarie a prevedere una riduzione dei costi a carico dei partecipanti ai corsi di abilitazione degli insegnanti e a garantire che tali risorse vengano utilizzate per potenziare e dare priorità ai percorsi formativi erogati dalle università pubbliche.
9/1830/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e, in particolare, interviene in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo, nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
la riforma prevede anche l'introduzione di attività di cittadinanza solidale, oltre alla valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico nelle scuole elementari e con voti numerici nelle scuole medie, che influiranno sulla media complessiva;
l'approvazione di un emendamento del Governo prevede il ritorno ai giudizi sintetici alla scuola primaria, abbandonando dunque la riforma del 2020 che prevedeva invece giudizi descrittivi;
è ampiamente dimostrato che il voto non migliora i comportamenti, l'educazione, l'apprendimento, ma genera tutta una serie di comportamenti negativi proprio sui soggetti più fragili, che tendono ad emarginarsi;
il gruppo di lavoro sulla valutazione descrittiva nella scuola primaria, introdotta nel 2020, coordinato dalla prof.ssa Nigris, docente di progettazione didattica e valutazione all'università di Milano-Bicocca, dichiarava che: «Dagli studi degli ultimi 40 anni possiamo dedurre che la valutazione descrittiva risulta più efficace nel promuovere e migliorare l'apprendimento di tutti i bambini (che dovrebbe essere il mandato costituzionale della scuola), che la valutazione descrittiva accompagnata da giudizio sintetico o voto riduce questa efficacia»,
impegna il Governo
al fine di individuare i correttivi necessari ad intervenire in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, a prevedere la promozione da parte del Ministero di un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione con giudizio descrittivo degli apprendimenti degli alunni e delle alunne e della sua funzione formativa.
9/1830/13. Ferrari, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ascani, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e in particolare interviene in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo, nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
la riforma prevede anche l'introduzione di attività di cittadinanza solidale, oltre alla valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico nelle scuole elementari e con voti numerici nelle scuole medie, che influiranno sulla media complessiva;
l'approvazione di un emendamento del Governo prevede il ritorno ai giudizi sintetici alla scuola primaria, abbandonando dunque la riforma del 2020 che prevedeva invece giudizi descrittivi;
è ampiamente dimostrato che il voto non migliora i comportamenti, l'educazione, l'apprendimento, ma genera tutta una serie di comportamenti negativi proprio sui soggetti più fragili, che tendono ad emarginarsi,
impegna il Governo
a prevedere – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – l'istituzione di un servizio di consulenza psicologica al fine di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nel definire gli strumenti e i percorsi educativi maggiormente idonei ad acquisire un percorso, non punitivo, ma di crescita dei ragazzi.
9/1830/14. Malavasi, Scarpa, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ascani, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e in particolare interviene in materia eli valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo, nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
la comunità scolastica, formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, vive, oltre che dell'attività didattica, delle attività integrative e di tutto quanto concorra alla formazione di studentesse e studenti;
per le studentesse e gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, tale quadro di principio si traduce in un ben preciso insieme di diritti e doveri che hanno trovato consacrazione, venticinque anni fa, nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, recato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
lo statuto muove, esplicitamente, dalla consapevolezza che la scuola – oltre che luogo di formazione – è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
occorre procedere a un aggiornamento degli istituti di partecipazione esistenti, non per superarne l'impianto, ma per rafforzare – all'interno dei medesimi – la partecipazione studentesca e istituire, ove occorra, luoghi in cui divenga pienamente effettivo il principio (e il metodo) del dialogo,
impegna il Governo
in materia di rappresentanza degli studenti, a procedere a un aggiornamento degli istituti di partecipazione esistenti, al fine di rafforzare – all'interno dei medesimi – la partecipazione studentesca e istituire luoghi in cui divenga pienamente effettivo un percorso di crescita basato sul dialogo.
9/1830/15. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani, Ferrari, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e in particolare interviene in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo, nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
la riforma prevede anche l'introduzione di attività di cittadinanza solidale, oltre alla valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico nelle scuole elementari e con voti numerici nelle scuole medie, che influiranno sulla media complessiva;
l'approvazione di un emendamento del Governo prevede il ritorno ai giudizi sintetici alla scuola primaria, abbandonando dunque la riforma del 2020 che prevedeva invece giudizi descrittivi;
è ampiamente dimostrato che il voto non migliora i comportamenti, l'educazione, l'apprendimento ma genera tutta una serie di comportamenti negativi proprio sui soggetti più fragili, che tendono ad emarginarsi,
impegna il Governo
al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scolastica, a prevedere nell'applicazione e nella definizione delle nuove disposizioni un adeguato coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e del forum nazionale delle associazioni studentesche.
9/1830/16. Ascani, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ferrari, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e in particolare interviene in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
riteniamo che il recupero di determinati comportamenti deve necessariamente passare da un rafforzamento delle infrastrutture educative, sociali e culturali di comunità;
per affrontare seriamente la problematica, riteniamo fondamentale, come delineato dalle nostre proposte emendative, incrementare l'educazione del dialogo e non quella punitiva;
riteniamo fondamentale, al fine di sostenere una battaglia culturale, avviare una politica di sostegno del settore sportivo, ambito che riveste particolare importanza quale veicolo di inclusione sociale, portatore di valori elevati, quali il rispetto, la collaborazione, l'integrazione, la gestione delle emozioni, la disciplina, la costanza, l'impegno, l'etica, la cura di sé;
risulta, quindi, essenziale rafforzare i grandi valori che lo sport rappresenta promuovendo misure di sostegno al ruolo dello stesso quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di violenza,
impegna il Governo
ad individuare tra le azioni di recupero più opportune gli strumenti e i percorsi educativi maggiormente idonei ad acquisire un percorso, non punitivo, ma di crescita dei ragazzi, anche attraverso la valorizzazione dell'attività sportiva, quale veicolo di inclusione sociale e di superamento di ogni forma di violenza.
9/1830/17. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono, Ascani, Ferrari, Malavasi, Amato.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore e in particolare interviene in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado allo scopo nelle modalità non condivise, di rafforzare il valore del comportamento studentesco e del voto di condotta;
comportamenti violenti o aggressivi nei confronti di docenti, studenti e personale scolastico peseranno maggiormente e potrebbero portare a conseguenze come la bocciatura o al debito scolastico in educazione civica nelle scuole superiori;
la riforma prevede anche l'introduzione di attività di cittadinanza solidale oltre alla valutazione del comportamento espressa con un giudizio sintetico nelle scuole elementari e con voti numerici nelle scuole medie, che influiranno sulla media complessiva;
l'approvazione di un emendamento del Governo prevede il ritorno ai giudizi sintetici alla scuola primaria, abbandonando dunque la riforma del 2020 che prevedeva invece giudizi descrittivi;
è ampiamente dimostrato che il voto non migliora i comportamenti, l'educazione, l'apprendimento ma genera tutta una serie di comportamenti negativi proprio sui soggetti più fragili, che tendono ad emarginarsi;
il provvedimento dispone per legge le tipologie di sanzione da assegnare agli studenti, i giorni di sospensione, intervenendo in modo significativo sui regolamenti di istituto e sulle decisioni assunte dai docenti;
le norme riportate dal provvedimento in esame, che dovrebbero intervenire per contrastare il disagio giovanile, non intervengono sulla prevenzione, la formazione e la cura delle cause sociali;
riteniamo che la prevenzione e il contrasto alla criminalità giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà educative deve necessariamente avvenire attraverso un rafforzamento delle infrastrutture educative, sociali e culturali di comunità;
per affrontare seriamente la problematica, riteniamo fondamentale come delineato dalle nostre proposte emendative, garantire un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e il rafforzamento della comunità educante con la costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporlo di educatori e assistenti sociali,
impegna il Governo
a reperire, già in fase di approvazione della prossima legge di bilancio, risorse adeguate e permanenti finalizzate a garantire l'avvio di un maggior numero di insegnanti, presidi territoriali e l'istituzionalizzazione della comunità educante e dei patti educativi di comunità diretti alla costruzione di reti tra scuole, terzo settore, parrocchie, enti locali, fondazioni e il supporto di educatori e assistenti sociali.
9/1830/18. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ascani, Ferrari, Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, composto di tre articoli, reca misure in materia di revisione complessiva della disciplina di valutazione delle studentesse e degli studenti, nonché disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato e in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico;
in particolare, l'articolo 1, comma 4, prevede l'adozione di uno o più regolamenti finalizzati a rivedere la disciplina di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, anche al fine di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del percorso scolastico, particolarmente messi alla prova a seguilo delle recenti riforme in tema di reclutamento e continuità didattica;
inoltre, al fine di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, e al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione e violenza di genere, appare auspicabile qualificare l'offerta scolastici ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto;
pertanto è diventato più che mai necessario che sia istituito, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio o disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
impegna il Governo
anche in riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 4 e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ad adottare iniziative volte a promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da team multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.
9/1830/19. Carmina, Caso, Amato, Orrico.
La Camera,
premesso che:
accanto all'acquisizione di competenze e conoscenze e di qualità dell'apprendimento, la valutazione del comportamento, della responsabilità, della capacità di relazionarsi con gli altri, di vivere all'interno di una comunità in modo non conflittuale non è argomento banale e merita un'attenta riflessione;
dalle cronache quotidiane dei giornali e dall'esperienza di molti emerge come i casi di aggressione nelle scuole siano aumentati notevolmente, e i casi di insegnanti che vengono insultati e qualche volta persino attaccati dagli studenti sono eccessivi;
ciò che pare essere successo è il crollo della comunità educante che non può, e non deve, essere formata solamente dagli insegnanti e dal personale scolastico, ma anche dalle famiglie degli studenti;
l'annessione di un maggiore peso alla valutazione della condotta all'interno della valutazione complessiva degli studenti è un qualcosa che può giovare ai giovani, ma ovviamente a condizione che questa valutazione non sia fatta in maniera meramente sanzionatoria o punitiva;
è lo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017 a prevedere, all'articolo 1, comma 4, la possibilità di ciascuna istituzione scolastica di determinare autonomamente, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio;
i celebri sei «decreti delegati» in materia scolastica furono approvati ormai oltre cinquant'anni fa, nel maggio 1974, dopo un iter legislativo di quattro anni, e necessiterebbero di una revisione alla luce del tempo trascorso e degli enormi mutamenti sociali e comunitari occorsi nel frattempo,
impegna il Governo
ad avviare un processo di revisione complessiva della normativa vigente recata dai decreti in materia scolastica richiamati in premessa, anche attraverso il necessario coinvolgimento di tutti gli attori interessati e di tutte le forze dell'arco parlamentare, al fine di adeguarla ad una società ormai mutata e a diritti partecipativi che responsabilizzino le famiglie e tutti coloro che rivestono il ruolo genitoriale nei confronti del percorso socio-educativo dei figli, anche tenendo conto dell'evoluzione dei sistemi di relazioni intra-familiari e intergenerazionali.
9/1830/20. Grippo.
La Camera,
premesso che:
l'annessione di un maggiore peso alla valutazione della condotta all'interno della valutazione complessiva degli studenti è un qualcosa che può giovare ai giovani, ma ovviamente a condizione che questa valutazione non sia fatta in maniera meramente sanzionatoria o punitiva;
è lo stesso decreto legislativo n. 62 del 2017 a prevedere, all'articolo 1, comma 4, la possibilità di ciascuna istituzione scolastica di determinare autonomamente, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio;
non si può, quindi, arrivare alla sanzione della bocciatura sic et simpliciter a fine anno scolastico senza che questa sia preceduta da colloqui, segnalazioni, relazioni documentate, pena la frequente – come prevedibile – impugnazione al TAR da parte delle famiglie in assenza di adeguata documentazione che giustifichi le decisioni della scuola;
in merito al crescente trend degli episodi violenti, sono anche e soprattutto le famiglie a dover essere responsabilizzate, e non è certamente un voto sul «comportamento» – che il Ministero ha preferito sostituire, solo di facciata, al termine di «condotta» considerato evidentemente poco spendibile comunicativamente – a poter risolvere la questione,
impegna il Governo
ad adoperarsi affinché, nell'ambito del processo di revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti, sia prevista una procedura formale che renda visibile l'interazione scuola-famiglia nel processo di sviluppo socio-educativo dei minori, finalizzato alla prevenzione di comportamenti disfunzionali o socialmente inadeguati.
9/1830/21. Benzoni, Grippo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra gli altri, si pone l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti;
da questo elenco, risulta assente la promozione del benessere della comunità educante, formata certamente non solo dal personale scolastico ma anche dai genitori e tutori degli studenti, che non può prescindere da un adeguato coinvolgimento delle famiglie;
la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute sono fattori che si rendono quanto mai necessari soprattutto per accompagnare i processi di apprendimento e i bisogni educativi speciali delle persone con disabilità e le esigenze di consulenza e supporto psicologico anche per le rispettive famiglie,
impegna il Governo
a prevedere che presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possano essere istituiti servizi di psicologia scolastica destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, anche in collaborazione con le Asl e con i servizi sociali degli enti locali.
9/1830/22. D'Alessio, Grippo, Onori.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra gli altri, si pone l'obiettivo di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti;
la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute sono fattori che si rendono quanto mai necessari soprattutto per accompagnare i processi di apprendimento e i bisogni educativi speciali delle persone con disabilità e le esigenze di consulenza e supporto psicologico anche per le rispettive famiglie,
impegna il Governo
a prevedere che presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possano essere istituiti servizi di psicologia scolastica destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, anche in collaborazione con le Asl e con i servizi sociali degli enti locali.
9/1830/22. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alessio, Grippo, Onori.
La Camera,
premesso che:
al fine di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, occorre in prima istanza dare un'effettiva serenità agli insegnanti stessi;
l'inaccessibilità dei corsi abilitanti, la totale assenza di trasparenza nei processi di reclutamento e, soprattutto, la mancata stabilizzazione dei precari della scuola costituiscono ostacoli alla creazione di un contesto che permetta la formazione di un adeguato metodo di valutazione e di veri strumenti di contrasto al disagio e ai comportamenti antisociali nelle scuole,
impegna il Governo
ad adottare una soluzione che garantisca la stabilizzazione dei docenti precari e l'assunzione dei risultati idonei ai concorsi 2020 anche convocando, se necessario, un tavolo di confronto al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti.
9/1830/23. Ruffino, Grippo.