XIX LEGISLATURA
ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1168-1318-1371-1452-1572
E DOC. CCXXXII, N. 1
Ddl n. 1168-1318-1371-1452-1572 – Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946
Tempo complessivo: 13 ore, di cui:
• discussione sulle linee generali: 8 ore;
• seguito dell'esame: 5 ore.
Discussione generale | Seguito dell'esame | |
Relatore | 20 minuti | 20 minuti |
Governo | 20 minuti | 20 minuti |
Richiami al regolamento | 10 minuti | 10 minuti |
Tempi tecnici | 15 minuti | |
Interventi a titolo personale | 1 ora e 20 minuti |
45 minuti
(con il limite massimo di 5 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato) |
Gruppi | 5 ore e 50 minuti | 3 ore e 10 minuti |
Fratelli d'Italia | 41 minuti | 30 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 44 minuti | 35 minuti |
Lega – Salvini premier | 35 minuti | 21 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 40 minuti | 27 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 34 minuti | 18 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 32 minuti | 13 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 32 minuti | 13 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 31 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 30 minuti | 12 minuti |
Misto: | 31 minuti | 11 minuti |
Minoranze Linguistiche | 18 minuti | 6 minuti |
+Europa | 13 minuti | 5 minuti |
Doc. CCXXXII, n. 1 – Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029
Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore.
Relatore | 20 minuti | |
Governo | 20 minuti | |
Richiami al Regolamento | 5 minuti | |
Tempi tecnici | 5 minuti | |
Interventi a titolo personale | 10 minuti | 10 minuti |
Gruppi |
2 ore e 10 minuti
(discussione) |
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto) |
Fratelli d'Italia | 26 minuti | 10 minuti |
Partito Democratico – Italia democratica e progressista | 18 minuti | 10 minuti |
Lega – Salvini premier | 17 minuti | 10 minuti |
MoVimento 5 Stelle | 15 minuti | 10 minuti |
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE | 14 minuti | 10 minuti |
Alleanza Verdi e Sinistra | 8 minuti | 10 minuti |
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe | 8 minuti | 10 minuti |
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE | 8 minuti | 10 minuti |
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe | 8 minuti | 10 minuti |
Misto: | 8 minuti | 10 minuti |
Minoranze Linguistiche | 5 minuti | 6 minuti |
+Europa | 3 minuti | 4 minuti |
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 3 ottobre 2024.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Comba, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schiano di Visconti, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Steger, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa notturna della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bisa, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calovini, Cappellacci, Carloni, Carrà, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schiano di Visconti, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Steger, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 2 ottobre 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
MORGANTE ed altri: «Modifica all'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'età minima per l'espressione del consenso al trattamento di dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione, e delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette» (2070).
Sarà stampata e distribuita.
Adesione di deputati
a proposte di legge.
La proposta di legge VIETRI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 del codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzione della circostanza aggravante comune della tortura» (623) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale» (706) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la promozione della filiera lignicola e per la valorizzazione del patrimonio forestale» (707) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Disposizioni per la tutela dei diritti delle persone affette da epilessia» (763) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa» (765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.
La proposta di legge VARCHI ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti di automezzi speciali del Ministero della giustizia» (895) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge MARCHETTO ALIPRANDI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (1055) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.
La proposta di legge BALDELLI ed altri: «Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo» (1536) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1595) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Lancellotta.
Trasmissione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento dell'economia», autorizzate, in data 20 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.
Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 settembre 2024, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 ottobre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2024 (Doc. CLXXXIII, n. 2).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 2 ottobre 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle operazioni di aiuto umanitario finanziate dall'Unione europea nel 2023 (COM(2024) 427 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2024) 427 final – Annex 1 a COM(2024) 427 final – Annex 3);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla risoluzione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Camerun sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione (COM(2024) 446 final).
La Corte dei conti europea, in data 2 ottobre 2024, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 18/2024 – Sostegno finanziario dell'Unione europea ai sistemi sanitari di paesi partner selezionati – Sono perseguiti gli obiettivi strategici generali, ma gli interventi risentono di problemi di coordinamento e sostenibilità, che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 ottobre 2024, ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (137-bis).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 23 ottobre 2024.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1222 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113, RECANTE MISURE URGENTI DI CARATTERE FISCALE, PROROGHE DI TERMINI NORMATIVI ED INTERVENTI DI CARATTERE ECONOMICO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2066)
A.C. 2066 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali – ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate») contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle Zls risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tue);
con delibera n. 481 del 26 aprile 2022 della giunta regionale della Toscana è stata disposta la «Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana – aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 2021 in considerazione della modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545»;
il documento include i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all'aeroporto di Pisa;
le ragioni di tali scelte trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i differenti porti e aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La Zls si propone quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale;
la regione Toscana ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a luglio 2020. Pochi mesi dopo, nel mese di novembre 2020, è pervenuta la risposta dell'allora Governo Conte II contenente alcune osservazioni immediatamente recepite e inserite nella seconda versione, inviata nel mese di febbraio 2021;
successivamente la regione Toscana ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;
il Governo dovrebbe ora recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
nel provvedimento in esame sono presenti, all'articolo 1, «Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)»;
con il decreto 30 agosto 2024 sono state definite le modalità di accesso al suddetto credito d'imposta ZLS;
il contributo può essere richiesto dalle imprese che operano o intendono insediarsi nelle Zone logistiche semplificate;
per accedere all'agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche;
i colpevoli ritardi del governo sull'istituzione della Zls stanno impedendo alle imprese della Toscana di beneficiare delle norme presenti nel provvedimento in esame. Questo stallo incomprensibile sta penalizzando un sistema economico e produttivo di un territorio vasto e diversificato,
impegna il Governo
a dare seguito al procedimento già avviato, adottando, quanto prima, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si pervenga alla istituzione della Zls della regione Toscana anche al fine di consentire alle imprese del territorio di poter beneficiare degli incentivi presenti nel primo articolo del provvedimento in esame.
9/2066/1. Simiani, Fossi.
La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha previsto l'istituzione, nelle regioni italiane più sviluppate (in cui non sono previste le Zone economiche speciali – ZES indicate dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a favore delle regioni meno sviluppate e in transizione) di Zone logistiche semplificate (Zls) dirette a favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali;
con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) viene integrato tale quadro normativo modificando il regime giuridico delle Zls prevedendo Zlsr («Zone logistiche semplificate rafforzate») contemplando per le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle Zls risorse a sostegno di investimenti «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale» ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tue);
con delibera n. 481 del 26 aprile 2022 della giunta regionale della Toscana è stata disposta la «Approvazione della proposta tecnica di istituzione di una Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana – aggiornamento della versione approvata con la deliberazione della giunta regionale n. 1152 del 2021 in considerazione della modifica alla Carta degli aiuti a finalità regionale di cui alla decisione della Commissione europea C (2022) 1545»;
il documento include i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, le due aree intermodali con gli interporti di Guasticce e Prato oltre all'aeroporto di Pisa;
le ragioni di tali scelte trovano origine nell'esigenza di connettere e valorizzare i differenti porti e aree portuali e logistiche collegate che rispondono ai requisiti previsti dalla disciplina nazionale. La Zls si propone quindi, si legge nella delibera stessa, come elemento propulsore della crescita degli scambi nella regione Toscana e come uno dei driver di sviluppo in particolare dell'area della costa, che riveste particolare strategicità e rappresenta una delle aree su cui si concentrano i poli di crisi industriale;
la regione Toscana ha inviato la prima proposta tecnica di istituzione a luglio 2020. Pochi mesi dopo, nel mese di novembre 2020, è pervenuta la risposta dell'allora Governo Conte II contenente alcune osservazioni immediatamente recepite e inserite nella seconda versione, inviata nel mese di febbraio 2021;
successivamente la regione Toscana ha modificato la proposta tenendo conto di altre indicazioni di carattere comunitario (su richiesta del Governo Draghi) e recepito, in seguito, alcune modifiche marginali richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo Meloni;
il Governo dovrebbe ora recepire le indicazioni della delibera con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
nel provvedimento in esame sono presenti, all'articolo 1, «Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica)»;
con il decreto 30 agosto 2024 sono state definite le modalità di accesso al suddetto credito d'imposta ZLS;
il contributo può essere richiesto dalle imprese che operano o intendono insediarsi nelle Zone logistiche semplificate;
per accedere all'agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all'Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche,
impegna il Governo
a dare seguito al procedimento già avviato, adottando, quanto prima, il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri affinché si pervenga alla istituzione della Zls della regione Toscana.
9/2066/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Fossi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, oggetto di conversione, reca, al Capo I, misure di carattere fiscale;
l'esame in sede referente al Senato del disegno di legge del predetto decreto ha portato all'approvazione dell'emendamento 2.0.3 (testo 4), il quale introduce un trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, e un'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
in particolare l'articolo aggiuntivo 2-ter, contenuto del predetto emendamento, costruisce la struttura dell'imposta sostitutiva per accedere al ravvedimento speciale utilizzando i valori del livello di affidabilità fiscale (ISA) ottenuti dai contribuenti, anche per le annualità 2018-2022;
il comma 6 del citato articolo prevede una riduzione delle imposte sostitutive applicabili per i periodi di imposta 2020-2021;
la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato, specialmente per gli anni 2020 e 2021, diverse cause di esclusione o disapplicazione degli ISA, come ad esempio una diminuzione dei ricavi e compensi maggiore del 30 per cento rispetto al 2019;
con riferimento a tali casistiche mancherebbe dunque il parametro per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l'imposta sostitutiva previste dalla disciplina introdotta con l'emendamento in questione, ovvero anche per determinare il regime agevolativo,
impegna il Governo
a individuare lo strumento normativo più adatto o, ove possibile, una misura in via di prassi, in modo tale da determinare, con riferimento alle annualità 2018-2022 per i casi di esclusione o disapplicazione degli ISA, come parametro i valori medi ovvero mediani dell'indice di affidabilità fiscale degli esercizi 2020, 2021 e 2022, in modo da applicare una maggiorazione della base imponibile e un'aliquota dell'imposta sostitutiva che tenga conto delle specifiche condizioni economico-finanziarie dei contribuenti operanti in tali annualità.
9/2066/2. Comaroli.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, oggetto di conversione, reca, al Capo I, misure di carattere fiscale;
l'esame in sede referente al Senato del disegno di legge del predetto decreto ha portato all'approvazione dell'emendamento 2.0.3 (testo 4), il quale introduce un trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, e un'imposta sostitutiva per le annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale;
in particolare l'articolo aggiuntivo 2-ter, contenuto del predetto emendamento, costruisce la struttura dell'imposta sostitutiva per accedere al ravvedimento speciale utilizzando i valori del livello di affidabilità fiscale (ISA) ottenuti dai contribuenti, anche per le annualità 2018-2022;
il comma 6 del citato articolo prevede una riduzione delle imposte sostitutive applicabili per i periodi di imposta 2020-2021;
la situazione emergenziale dettata dalla pandemia da COVID-19 ha determinato, specialmente per gli anni 2020 e 2021, diverse cause di esclusione o disapplicazione degli ISA, come ad esempio una diminuzione dei ricavi e compensi maggiore del 30 per cento rispetto al 2019;
con riferimento a tali casistiche mancherebbe dunque il parametro per calcolare la maggiorazione della base imponibile e l'imposta sostitutiva previste dalla disciplina introdotta con l'emendamento in questione, ovvero anche per determinare il regime agevolativo,
impegna il Governo
a individuare lo strumento normativo più adatto o, ove possibile, una misura in via di prassi, in modo tale da consentire l'accesso al regime in parola, con particolare riferimento anche alle annualità 2020 e 2021, altresì ai soggetti che in quegli esercizi sono stati esclusi dall'applicazione degli ISA, previa definizione delle opportune modalità applicative.
9/2066/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene una pluralità di misure finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico e il sistema-Paese in generale;
in particolare, il Capo I del provvedimento, che comprende gli articoli da 1 a 6-ter, reca numerose disposizioni di carattere fiscale;
attualmente l'aliquota applicata ai proventi finanziari maturati in capo ai fondi pensione, è pari al 20 per cento, mentre quella applicata all'analogo reddito conseguito dagli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, risulta pari al 26 per cento;
la sostenibilità finanziaria delle Casse previdenziali private, nel corso degli anni, si è dimostrata ampiamente affidabile, risultando in costante aumento soprattutto grazie alla crescente proporzione di percettori di assegni pensionistici che proseguono nell'attività professionale;
a fronte di una tendenza demografica sfavorevole, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia come la sana e prudente gestione delle Casse si stia dimostrando decisiva, al fine di garantire la tenuta del sistema previdenziale nel suo complesso;
in tale ambito si evidenzia altresì che la differenza positiva tra contributi incassati e prestazioni previdenziali erogate viene investita nei mercati finanziari, affinché il rendimento consenta di accrescere il patrimonio;
nell'ultimo decennio, gli impieghi delle Casse previdenziali si sono orientati sempre più verso l'attività d'investimento, diretta per lo più a strumenti dei mercati mobiliari;
nonostante la decisa sovra rappresentazione della componente domestica rispetto al peso dell'Italia nell'economia globale, svariati miliardi degli investimenti totali delle Casse professionali risultano destinati a controparti di diritto estero;
a tal fine, si rileva che negli ultimi anni in particolare, già diverse Casse previdenziali stanno orientando gli investimenti su strumenti alternativi per il finanziamento delle imprese, dimostrando un'attenzione all'economia reale e alle eccellenze del made in Italy che merita il sostegno di un quadro normativo adeguato, quale ad esempio le misure recentemente introdotte nella legge 5 marzo 2024, n. 21, a sostegno della competitività dei capitali, finalizzate a modernizzare il mercato finanziario italiano, per lungo tempo sottodimensionato, i cui effetti sul tessuto economico e produttivo del Paese, non tarderanno a manifestarsi;
in relazione alle suesposte considerazioni, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risulta necessario, agevolare gli investimenti nei settori strategici per il sistema-Paese, quali: infrastrutture, sanità, agricoltura, ambiente e la ricerca, attraverso interventi di sostegno da parte delle Casse di previdenza, in grado di investire importanti risorse finanziare, finalizzate alla crescita e ad una migliore competitività di tali segmenti economici,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare, nel primo provvedimento utile, anche nell'ambito dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, le opportune misure volte a favorire l'attività d'investimento delle Casse nell'economia italiana; in particolare, nell'ottica di armonizzare il prelievo sui redditi di capitale conseguiti dagli enti con finalità previdenziale, valutando l'opportunità di ridurre dal 26 al 20 per cento l'aliquota applicata a quelli di pertinenza delle Casse maturati su strumenti finanziari, individuati con successivo provvedimento, che siano negoziati in mercati italiani e siano emessi da soggetti di diritto italiano operanti in settori strategici, meritevoli di particolare tutela.
9/2066/3. Osnato, Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico;
in particolare, l'articolo 2-quater, introdotto in sede referente al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento previsto versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;
con l'obiettivo di dare un'ulteriore spinta al concordato preventivo biennale, le cui adesioni sono attese entro il 31 ottobre 2024, arriva la possibilità di avvalersi anche di un ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022: è prevista, infatti, un'imposta sostitutiva dell'Irpef parametrata al livello di affidabilità fiscale e un'imposta sostitutiva dell'Irap al 3,9 per cento;
il concordato preventivo biennale rappresenta un nuovo e condivisibile approccio fiscale che mira a stabilire un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e l'impegno di supportare le imprese durante periodi economicamente difficili;
con l'avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre 2024, è fondamentale per i piccoli imprenditori e professionisti valutare se aderire al concordato preventivo biennale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prorogare il termine del 31 ottobre 2024 per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, al fine di consentire a tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, che vi abbiano interesse, di aderire al concordato preventivo biennale.
9/2066/4. Almici, Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico;
in particolare, l'articolo 2-quater, introdotto in sede referente al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento previsto versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive;
con l'obiettivo di dare un'ulteriore spinta al concordato preventivo biennale, le cui adesioni sono attese entro il 31 ottobre 2024, arriva la possibilità di avvalersi anche di un ravvedimento speciale per gli anni dal 2018 al 2022: è prevista, infatti, un'imposta sostitutiva dell'Irpef parametrata al livello di affidabilità fiscale e un'imposta sostitutiva dell'Irap al 3,9 per cento;
il concordato preventivo biennale rappresenta un nuovo e condivisibile approccio fiscale che mira a stabilire un rapporto più collaborativo tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria cercando di trovare un equilibrio tra la necessità di raccogliere entrate fiscali e l'impegno di supportare le imprese durante periodi economicamente difficili;
con l'avvicinarsi della scadenza del 31 ottobre 2024, è fondamentale per i piccoli imprenditori e professionisti valutare se aderire al concordato preventivo biennale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei tempi per la presentazione della legge di bilancio per l'anno 2025, di intraprendere azioni volte a semplificare gli adempimenti connessi all'adesione al concordato preventivo biennale.
9/2066/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Almici, Ciaburro, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in corso di conversione prevede, tra le altre, misure in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e di imposte sostitutive sui redditi delle persone fisiche;
il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, ha previsto all'articolo 7 di assoggettare le prestazioni aggiuntive dei dirigenti e del personale del comparto sanità a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento;
tale previsione, riconoscendo l'impegno straordinario richiesto dal personale per rispondere alle necessità del sistema sanitario, mira a incentivare e sostenere l'attività professionale degli stessi. Tuttavia, tale misura è stata riservata al solo personale dipendente della sanità pubblica, escludendo il personale sanitario delle strutture convenzionate;
quest'ultimo, tuttavia, svolge mansioni analoghe a quelle del personale sanitario pubblico e affronta ritmi e carichi di lavoro altrettanto gravosi, soprattutto in considerazione dell'emergenza sanitaria e della crescente domanda di prestazioni mediche;
tale differenziazione di trattamento fiscale appare ingiustificata, contravvenendo ai criteri di equità, alla luce della sostanziale omogeneità delle condizioni lavorative e delle funzioni svolte dal personale sanitario delle strutture convenzionate rispetto a quello delle strutture pubbliche,
impegna il Governo
ad adottare con la massima priorità ogni iniziativa di propria competenza volta ad estendere l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, anche al personale sanitario operante in regime convenzionale.
9/2066/5. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in corso di conversione prevede, tra le altre, misure in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e di imposte sostitutive sui redditi delle persone fisiche;
il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, ha previsto all'articolo 7 di assoggettare le prestazioni aggiuntive dei dirigenti e del personale del comparto sanità a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento;
tale previsione, riconoscendo l'impegno straordinario richiesto dal personale per rispondere alle necessità del sistema sanitario, mira a incentivare e sostenere l'attività professionale degli stessi. Tuttavia, tale misura è stata riservata al solo personale dipendente della sanità pubblica, escludendo il personale sanitario delle strutture convenzionate;
quest'ultimo, tuttavia, svolge mansioni analoghe a quelle del personale sanitario pubblico e affronta ritmi e carichi di lavoro altrettanto gravosi, soprattutto in considerazione dell'emergenza sanitaria e della crescente domanda di prestazioni mediche,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di propria competenza volta ad estendere l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 73 del 2024, anche al personale sanitario operante in regime convenzionale.
9/2066/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
con l'introduzione nel nostro ordinamento delle Zone logistiche semplificate (ZLS) si è voluto estendere, anche alle imprese che operano al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscono, alcuni dei vantaggi previsti a favore delle ZES, le Zone economiche speciali;
l'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha esteso anche alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
in particolare, il comma 1 del citato decreto ha introdotto un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
il citato beneficio è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024;
mentre il credito di imposta per investimenti nella ZES unica si applica a quelli effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, nel caso delle ZLS la finestra temporale è molto più ristretta e limitata al periodo compreso tra l'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) e il 15 novembre 2024;
anche per le ZLS sarebbe quanto mai necessario e opportuno che la decorrenza fosse anticipata al 1° gennaio 2024, perché altrimenti si genererebbe un vuoto normativo e operativo per le imprese che già nel 2023 hanno iniziato i loro investimenti;
si ricorda che le ZLS mirano a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire lo «sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate del Centro-Nord Italia»,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a consentire l'ammissione al beneficio per gli investimenti effettuati nelle ZLS dal 1° gennaio 2024, in analogia al credito di imposta per la ZES unica e a prorogare al 31 dicembre 2024 la scadenza per la realizzazione degli investimenti per le ZLS, ai fini del riconoscimento del credito di imposta;
a adottare iniziative normative, anche in sede di esame del disegno di legge di bilancio, volte a prorogare il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS al triennio 2025-2027.
9/2066/6. Romeo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto in esame reca disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
con l'introduzione nel nostro ordinamento delle Zone logistiche semplificate (ZLS) si è voluto estendere, anche alle imprese che operano al loro interno e alle nuove imprese che vi si stabiliscono, alcuni dei vantaggi previsti a favore delle ZES, le Zone economiche speciali;
l'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha esteso anche alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali previste finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
in particolare, il comma 1 del citato decreto ha introdotto un credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027;
il citato beneficio è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024;
mentre il credito di imposta per investimenti nella ZES unica si applica a quelli effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024, nel caso delle ZLS la finestra temporale è molto più ristretta e limitata al periodo compreso tra l'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) e il 15 novembre 2024;
anche per le ZLS sarebbe quanto mai necessario e opportuno che la decorrenza fosse anticipata al 1° gennaio 2024, perché altrimenti si genererebbe un vuoto normativo e operativo per le imprese che già nel 2023 hanno iniziato i loro investimenti;
si ricorda che le ZLS mirano a creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire lo «sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate del Centro-Nord Italia»,
impegna il Governo:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative volte a consentire l'ammissione al beneficio per gli investimenti effettuati nelle ZLS dal 1° gennaio 2024, in analogia al credito di imposta per la ZES unica e a prorogare al 31 dicembre 2024 la scadenza per la realizzazione degli investimenti per le ZLS, ai fini del riconoscimento del credito di imposta;
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare iniziative normative, anche in sede di esame del disegno di legge di bilancio, volte a prorogare il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese che operano o si insediano nelle ZLS al triennio 2025-2027.
9/2066/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure riguardanti interventi di carattere economico che coinvolgono il lavoro;
come è noto il contratto collettivo nazionale di autoferrotranvieri-internavigatori (Mobilità/TPL) è scaduto a dicembre 2023;
questa lunga trattativa contrattuale non ha ancora prodotto un accordo tra le parti. In particolare nel verbale di incontro tra l'assessore ai trasporti in regione Piemonte e le principali organizzazioni sindacali in materia, FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL AUTOFERRO è emerso che l'atteggiamento datoriale dilatorio è dovuto all'attribuzione al solo sindacato della responsabilità di questioni annose che incidono sul settore tra cui i pesanti fattori esterni, quali: il mancato adeguamento del Fondo Nazionale Trasporti in base all'inflazione, il riconoscimento economico ai lavoratori di uno dei servizi essenziali e, non ultimo, la mancanza di conducenti non più attratti da questo settore;
le varie fasi della lunga vicissitudine contrattuale hanno evidenziato il rifiuto delle associazioni datoriali di entrare nel merito di una reale trattativa che è stata ripetutamente interrotta per volontà di una strumentale fuga dal negoziato di Asstra, Anav e Agens, sul tema normativo in particolare sulla parte legata all'orario di lavoro. In un contesto siffatto il ruolo del legislatore nonché del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è cruciale;
occorre sostenere attraverso maggiori risorse per il settore dei trasporti, l'aumento economico del contratto nazionale di lavoro,
impegna il Governo:
a sostenere economicamente il conseguimento delle patenti superiori e delle carte di qualificazione del conducente (CQC) tramite fondi dedicati e destinati prioritariamente a disoccupati, inoccupati e lavoratori in cassa integrazione;
a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 2-bis, al fine estenderne la portata applicativa ed il novero dei beneficiari, prevedendo altresì una riorganizzazione dell'orario di lavoro e la riduzione dello stesso al fine di migliorare la conciliazione dei tempi vita/lavoro.
9/2066/7. Iaria, Appendino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni normativa in materia di credito d'imposta per la realizzazione di investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica;
in particolare, la suddetta norma interviene sulla questione della percentuale irrisoria del cosiddetto credito d'imposta ZES Unica a seguito della recente determinazione dell'Agenzia delle entrate che ha stimato al 17,6668 per cento, l'ammontare massimo del credito di imposta per investimenti nella ZES unica effettivamente fruibile da ciascun beneficiario sulla base dei fondi stanziati ed alle richieste validamente presentate;
a quasi un anno dalla sua istituzione, restano ancora irrisolti i nodi sul preciso ammontare del vantaggio fiscale per le imprese conseguente alla istituzione della ZES unica, cui si aggiunge l'incompatibilità, confermata di recente anche dall'Agenzia delle entrate, tra il credito d'imposta per la ZES con quello per investimenti in beni nuovi strumentali o con il credito d'imposta transizione 5.0;
all'allargamento della ZES unica su un territorio di oltre 120 mila chilometri quadrati e fortemente eterogeneo come quello del Sud d'Italia non è di fatto seguito un corrispettivo aumento delle risorse disponibili tale da determinare un effettivo impulso allo sviluppo e alla crescita per il Mezzogiorno, ma al contrario, si sta assistendo all'introduzione di elementi di debolezza che ne depotenziano le reali capacità attrattive per gli investimenti;
la Zona economica speciale è così passata dall'essere un'opportunità preziosa per il Mezzogiorno a diventare una politica fallimentare, senza venire accompagnata da riforme strutturali più ampie mirate a migliorare il contesto economico e istituzionale in modo più ampio;
lo sviluppo del Mezzogiorno rappresenta una priorità nazionale e il ritardo rispetto al Centro Nord in termini di PIL pro capite rimane drammatico,
impegna il Governo
ad intraprendere tutte le necessarie iniziative di competenza volte ad assicurare agli investitori nella ZES unica un sistema congruo di incentivi e un quadro regolamentare stabili e certi nel tempo tali da sostenere, attraverso lo stanziamento di risorse aggiuntive, un sistema concreto di sviluppo e crescita per il Mezzogiorno.
9/2066/8. Scerra, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, D'Orso, Fede, Fenu, Ferrara, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Morfino, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Santillo, Scutellà, Francesco Silvestri, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, soprannominato «Omnibus», reca una congerie di norme che prevedono, come si rileva dal preambolo, misure «ritenute di straordinaria necessità e urgenza a fini di esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché ai fini della proroga di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali»;
preme ai firmatari segnalare l'articolo 15, che reca «Misure urgenti a favore degli investimenti nei paesi esteri» e dispone in favore delle domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano all'estero e, segnatamente, in questa specifica occasione normativa, in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano, esentandole dalla prestazione della garanzia in ordine alle relative richieste di finanziamento – finanziamento a carico dell'apposito Fondo cosiddetto «394/81», strumento di finanziamento gestito da SIMEST (società del gruppo Cassa depositi e prestiti), in convenzione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
SIMEST e il Fondo «394/81» sono solo due esempi specifici inerenti alle politiche in tema di sostegno alla crescita delle imprese italiane nel mondo e, concernenti, in generale, il più ampio spettro del commercio con l'estero che, attualmente, è ricompreso tra le materie che possono essere devolute alle regioni, su loro richiesta, anche immediatamente, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è necessaria la previa determinazione dei LEP corredati del relativo finanziamento, unitamente ai trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali da Stato a (ciascuna) regione;
i firmatari hanno già espresso, nel corso dell'iter di approvazione e successivamente, profonda contrarietà alla cosiddetta «autonomia differenziata» delineata dal Governo – corroborata dalla mole di rilievi critici, in particolare in ordini ai profili di legittimità, avanzati da giuristi ed esperti e testimoniata dall'afflusso dei cittadini alla firma del referendum per la sua abrogazione nonché dalle omologhe iniziative regionali – in quanto avventata e rischiosa per gli interessi nazionali e per la sua stessa tenuta sociale ed economica – ma è oltremodo preoccupante che siano rappresentanti del Governo e della maggioranza parlamentare a lanciare ripetuti allarmi e richieste di riflessione in ordine all'attuazione della legge, così fortemente voluta e peraltro già in vigore – esempio ne siano proprio le dichiarazioni in ordine al commercio con l'estero riportate dagli organi della stampa, che i firmatari condividono per averle già ampiamente segnalate;
l'autonomia nel commercio con l'estero creerebbe pericolose asimmetrie di natura legislativa e amministrativa che darebbero origine a caos nei rapporti dello Stato italiano con il resto del mondo. Ad avviso dei firmatari, è sbagliato affidare l'export ad ogni regione e non ha senso che ogni regione possa sponsorizzare e firmare i propri contratti di export e di promozione per conto proprio, è necessario che sia il Ministro competente per il Paese a garantire il marchio del made in Italy, in quanto non siamo di fronte a repubbliche indipendente in competizione;
l'autonomia cosiddetta differenziata come delineata dal Governo appare anacronistica, anche considerati i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti che hanno evidenziato l'importanza del potere centrale e di una cornice normativa unitaria, in termini di coordinamento ed operatività;
se si considerano le diverse materie oggetto di devolution, dall'energia ai trasporti, dalla politica industriale alle grandi reti di trasporto dell'energia e alla ricerca, appare assai difficile rendere tali devoluzioni compatibili con il piano di ammodernamento del Paese richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, come pure con l'esigenza di un Piano energetico nazionale volto a migliorare il mix energetico e a ridurre la dipendenza nazionale da pochi Paesi esportatori e contestualmente contribuire agli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione e ambiente;
i contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno infatti dimostrato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali perché polverizza i centri decisionali e le responsabilità;
il commercio con l'estero rappresenta il 40 per cento del nostro Pil,
impegna il Governo
onde garantire unitarietà nelle politiche pubbliche e nelle misure concernenti gli investimenti e il commercio con l'estero, a salvaguardia delle opportunità delle nostre imprese e dell'intero settore dell'import e dell'export, a voler riconsiderare la compatibilità della devoluzione alle regioni della predetta materia con gli interessi del Paese e della sua tenuta economica, in particolare, con riguardo alla concorrenza, agli scambi e agli accordi di natura internazionale.
9/2066/9. Baldino, Fenu, Raffa, Gubitosa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, soprannominato «omnibus», reca una congerie di norme che prevedono, come si rileva dal preambolo, misure «ritenute di straordinaria necessità e urgenza a fini di esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché ai fini della proroga di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali»;
l'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite Senato, reca alcune modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, che aveva previsto una serie di misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
lo scorso anno, con una serie di emendamenti al decreto Caivano, è stato modificato il funzionamento di Piracy Shield. Così sono i detentori dei diritti che possono esercitare il blocco di un IP o di un DNS senza il controllo da parte di Agcom;
all'interno del decreto in esame, si estende ai fornitori di VPN l'obbligo di disabilitare l'accesso alle partite illegali e lo stesso vale per i DNS pubblici;
con tale previsione chiunque fornisca in Italia servizi VPN oppure servizi di DNS pubblico è obbligato, per legge, a recepire i blocchi di Piracy Shield, ed è un chiaro riferimento a Google e Cloudflare;
con riguardo invece ai blocchi e alle segnalazioni di illeciti: Agcom e gli operatori hanno previsto ad oggi un limite al numero dei blocchi per ovvi motivi: i siti pirata saltano da un IP all'altro con facilità, e sovente gli IP bloccati non sono più associati a servizi illegali ma restano comunque bloccati. Gestire blocchi per migliaia di record richiede una infrastruttura e un onere non indifferente per i provider, oltre al danno causato da una riduzione progressiva del numero di indirizzi IP accessibili dall'Italia, che non sono infiniti. Appare dunque ancora non sufficiente lo sblocco previsto dopo sei mesi ed inoltre saltano i limiti al numero degli indirizzi IP soggetti al blocco, che possono crescere in mondo indiscriminato e senza riabilitazione,
impegna il Governo
al fine di contrastare con maggiore efficacia la pirateria senza gravare ulteriormente sui provider, a semplificare le procedure e ridurre gli oneri a carico degli stessi, garantendo un periodo di almeno un anno per verificare l'applicabilità con riguardo al numero degli indirizzi IP soggetti al blocco, evitando dunque una crescita in modo indiscriminato e prevedendo al contempo una più veloce riabilitazione.
9/2066/10. Pavanelli, Iaria, Caso, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
diverse disposizioni recate dal provvedimento in esame comportano oneri finanziari che vengono coperti da rischiosi tagli lineari agli accantonamenti previsti in favore di diversi Ministeri nonché attraverso discutibili operazioni di accantonamento nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, per non parlare del tentativo di recuperare gettito attraverso il concordato preventivo biennale che il Governo intende promuovere mediante il riconoscimento dell'ennesima sanatoria fiscale retroattiva;
così operando, ad avviso del presentatore, il Governo continua incomprensibilmente a rinunciare all'acquisizione di risorse nuove da settori che invece potrebbero agevolmente contribuire al sostegno delle casse dello Stato per via degli ingenti e straordinari profitti generati in questi anni di emergenza;
è il caso del settore bancario che, per di più, ha recentemente manifestato flebili aperture in merito all'individuazione di forme di prelievo, di fatto riconoscendo gli utili record realizzati per via di condizioni del mercato del tutto scollegate dal rischio di impresa;
eppure la soluzione c'è da tempo ed è rappresentata dall'impianto normativo originariamente introdotto con il decreto-legge n. 104 del 2023 e di cui lo stesso Governo ha poi deciso di annullare i positivi effetti finanziari attraverso l'introduzione del regime opzionale nel versamento del tributo;
considerati i ricavi record da margine di interesse conseguiti negli anni 2023 e 2024, tale normativa avrebbe generato gettito (e potrebbe ancora farlo se solo si adottassero gli opportuni adattamenti normativi) per oltre 4 miliardi di euro, come a suo tempo stimato anche dal Governo nella conferenza stampa di presentazione del decreto-legge,
impegna il Governo
a introdurre forme di specifica tassazione degli extraprofitti conseguiti dal sistema bancario, adeguatamente commisurate agli utili record derivanti dai ricavi da margine di interesse, acquisendo il gettito necessario per sostenere le misure di salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini, a partire dal contenimento degli effetti negativi per la clientela in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse.
9/2066/11. Francesco Silvestri, Cherchi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento contiene una serie di norme di vario contenuto che incidono, tra l'altro, sull'erogazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
come noto, il PNRR è stato oggetto di successive modifiche apportate dall'Esecutivo in più occasioni che hanno inciso sul quadro delle scadenze del Piano che il nostro Paese deve ancora conseguire di semestre in semestre e che hanno comportato una rimodulazione delle risorse finanziarie, considerando che la realizzazione della gran parte degli obiettivi del PNRR è stata riprogrammata su un orizzonte temporale più lungo;
dalla V Relazione semestrale trasmessa dal Governo al Parlamento emerge un preoccupante ritardo generalizzato nell'attuazione delle iniziative di investimento e di riforma del PNRR rispetto alle scadenze concordate a livello europeo, con oltre la metà dei traguardi e degli obiettivi ancora da raggiungere: a fine giugno risultavano spesi meno della metà dei fondi ricevuti finora dall'Unione europea, quando è trascorsa più della metà della durata del Piano;
con particolare riferimento all'andamento della spesa dei fondi del PNRR, preoccupa, nonostante i continui solleciti, la mancata pubblicazione da parte del Governo dei dati relativi all'avanzamento della spesa sostenuta per i progetti finanziati nell'ambito del Piano;
tale indisponibilità di dati completi e aggiornati sull'avanzamento finanziario dei progetti, oltre a rappresentare la violazione di un obbligo normativo, impedisce di fatto una corretta ricostruzione dello stesso andamento della spesa e impedisce il monitoraggio dell'effettiva attuazione del Piano;
anche al fine di contrastare la mancata trasparenza conseguente all'indisponibilità di dati aggiornati e completi sull'andamento della spesa delle risorse del PNRR, i firmatari del presente ordine del giorno hanno depositato una proposta di legge (A.C. 2010) istitutiva di una Commissione parlamentare ad hoc, tenuta a riferire alle Assemblee parlamentari circa gli atti del Governo connessi a vario titolo ai progetti, alle misure e alle riforme previste nelle aree di intervento per l'attuazione del PNRR, nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano;
le risorse finanziarie del PNRR rappresentano un'occasione straordinaria di sviluppo e di crescita per il nostro Paese, che consentono anche di intervenire sui nodi storici dei divari territoriali, favorendo lo sviluppo, la coesione sociale e la competitività economica e accelerando i processi di transizione ecologica e digitale,
impegna il Governo
ad assumere con urgenza tutte le necessarie iniziative volte, in conformità con le previsioni di legge, a rendere pienamente disponibili e in formato aperto i dati del PNRR contenenti le informazioni circa lo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme, con particolare riferimento all'avanzamento dei pagamenti e il relativo cronoprogramma, al fine di assicurare la dovuta trasparenza e il monitoraggio pubblico dell'avanzamento del PNRR.
9/2066/12.Appendino, Scutellà.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, soprannominato «Omnibus», reca una congerie di norme che prevedono, come si rileva dal preambolo, misure «ritenute di straordinaria necessità e urgenza a fini di esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché ai fini della proroga di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali»;
è in corso un processo di privatizzazione degli asset più importanti del Paese, difatti il Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 ha approvato in esame preliminare un provvedimento che regolamenta l'alienazione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane, tale da mantenere una partecipazione dello Stato, anche indiretta, che assicuri il controllo pubblico;
la volontà della maggioranza di procedere a una ulteriore alienazione è emersa, in modi diversi. Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha affermato che l'Italia deve «mantenere il controllo, non possiamo scendere sotto il 35 per cento», mentre la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Bergamotto il 23 gennaio 2024 ha affermato che l'idea al vaglio dei soci pubblici sarebbe quella di diluire la quota di entrambi mantenendo comunque la maggioranza assoluta del 51 per cento;
Poste Italiane oltre ad avere nel suo patrimonio i risparmi degli italiani, un consistente numero di dipendenti pari a circa 120.000, 12.755 uffici postali e una posizione privilegiata nel mercato che gli ha permesso di accedere ai fondi PNRR, 800 milioni per il progetto Polis;
il 27 giugno 2024 è stato nominato dall'attuale maggioranza quale amministratore Delegato e Direttore Generale di FS, Stefano Donnarumma;
l'amministratore delegato ha recentemente dichiarato che anche per il gruppo FS «Valutiamo l'apertura del capitale». Entro l'anno sarà pertanto presentato al Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto destinato ai fondi finanziari. Non viene per ora chiarito invece se si valuta di agire sulla capogruppo, RFI o Trenitalia;
dal summit di Cernobbio, e quindi non già in sede di dibattito parlamentare, arriva dunque l'ipotesi che le Ferrovie dello Stato possano aprire il capitale ai privati, senza escludere un successivo posizionamento sul mercato azionario;
prosegue l'amministratore delegato «Io apro verso un'ipotesi di valutazione di possibile apertura del capitale, laddove questo dovesse risultare vantaggioso dal punto di vista finanziario per lo sviluppo degli investimenti dell'azienda (...). La quotazione è quasi sempre la conseguenza di un eventuale percorso del genere», quindi «per adesso» si parla di una «valutazione di apertura del capitale»;
quanto ai tempi, il CEO parla di «pochi mesi per definire una strategia, conto da qui a fine anno di avere le idee chiare su diverse cose che riguardano il gruppo. E poi i tempi di esecuzione in media per queste cose sono almeno un paio d'anni»;
considerato inoltre che, secondo recenti articoli apparsi sulla stampa nazionale, il Fondo americano blackrock sarebbe interessato alla creazione di società nazionali o interregionali per la gestione dei porti nazionali,
impegna il Governo:
a chiarire, nelle sedi parlamentari preposte, quali azioni abbia inteso intraprendere con riguardo al processo di alienazione in atto delle quote pubbliche di Poste Italiane S.p.A. e di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con particolare riguardo alla tutela occupazionale;
a rendere nota la strategia messa in atto con la collaborazione del Fondo americano blackrock, con riguardo alla gestione dei porti italiani.
9/2066/13. Cantone, Iaria, Fede, Traversi, Morfino.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in titolo, soprannominato «omnibus», reca una congerie di norme che prevedono, come si rileva dal preambolo, misure «ritenute di straordinaria necessità e urgenza a fini di esigenze fiscali e finanziarie indifferibili nonché ai fini della proroga di termini normativi, e interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali»;
tra le misure riguardanti le disposizioni nel settore infrastrutturale nel provvedimento non si dice nulla in tema di infrastrutture ferroviarie mentre al contempo diventa sempre più urgente agire con riguardo alla messa in sicurezza delle linee affinché non sia messa in pericolo in primo luogo la sicurezza dei lavoratori e in generale la messa in sicurezza dei sistemi tecnico informatici, al fine di scongiurare che guasti di questa tipologia possano bloccare il Paese;
la stazione di Roma Termini è la principale stazione ferroviaria della città di Roma, la maggiore d'Italia e la quinta in Europa, con un volume di traffico di circa 150 milioni di passeggeri all'anno e con una media di 850 treni in transito al giorno;
recentemente, nel nodo di Roma la circolazione ferroviaria è rimasta ferma per una intera mattina facendo registrare rallentamenti in tutta Italia. Trenitalia durante la stessa giornata ha dichiarato ufficialmente che i ritardi sarebbero arrivati anche ad oltre 240 minuti, oltre a variazioni di linee e cancellazioni;
i disagi nei trasporti ferroviari sono ormai all'ordine del giorno, con i picchi denunciati durante l'estate, che hanno messo in seria difficoltà la stagione estiva per molte località turistiche;
il Ministro delle infrastrutture ha recentemente ammesso la debolezza del sistema e confermando la necessità che si debba agire rapidamente, tanto è vero che afferma che «c'è stato un errore di un'impresa privata che ha piantato un chiodo su un cavo (...)», tale errore sarebbe dunque bastato per fermare i treni regionali del Lazio e tutti i treni veloci da e per Roma;
impegna il Governo
a considerare, tra le linee prioritarie di intervento a carattere economico anche la sicurezza dei trasporti ferroviari rivedendo, anche con futuri provvedimenti normativi, l'investimento pluriennale di 15 miliardi di euro previsto per l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina che attualmente non risulta prioritario, alla luce dei gravi eventi che si registrano nelle infrastrutture trasportistiche italiane con particolare riguardi ai trasporti ferroviari.
9/2066/14. Fede, Francesco Silvestri, Iaria, Cantone, Traversi, Santillo, Morfino, Casu.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca diverse disposizioni in materia di sport, tra cui anche disposizioni relative alle leghe sportive nonché per il contrasto della pirateria informatica;
proprio con riferimento alla Lega Serie A, la preoccupazione denunciata in questa sede nel corso di precedenti dibattiti si è materialmente concretizzata da qualche settimana;
una delle principali e più blasonate squadre che partecipano al campionato nazionale e alle diverse competizioni nazionali ed europee, nonché campione d'Italia in carica, dallo scorso agosto scende in campo indossando una maglia con il logo della Betsson Sport, nuovo «official main partner»;
la Betsson Sport è ufficialmente una vetrina multimediale per informazione e intrattenimento sportivo;
va ricordato, tuttavia, che essa fa parte del gruppo Betsson, una società che si occupa in tutto il mondo di scommesse sportive e casinò online;
l'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto decreto Dignità) – ha introdotto nel nostro ordinamento il divieto assoluto di realizzare pubblicità, anche indiretta, comunque effettuata e su qualunque mezzo, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo;
l'Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM) ha emanato le linee guida sulle modalità attuative del divieto di pubblicità di giochi e scommesse, consentendo una serie di «deroghe» al divieto, ammettendo di fatto forme di pubblicità indiretta al gioco,
impegna il Governo
a adottare ogni misura utile a garantire la piena ed effettiva applicazione del divieto di pubblicità del gioco di cui al decreto Dignità, comunque effettuata e su qualunque mezzo, anche indiretta attraverso il richiamo a società o soggetti collegati al settore delle scommesse e del gioco, soprattutto se effettuate in occasione di manifestazioni sportive, in considerazione dell'elevato indice di visibilità verso il pubblico, soprattutto di minore età.
9/2066/15. Amato, Orrico, Caso, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della regione Sicilia;
la Sicilia sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia, con precipitazioni scarse che hanno drasticamente ridotto le riserve idriche;
inoltre, si sta verificando un allarmante prosciugamento di laghi storici e corsi d'acqua, che mette a rischio non solo l'agricoltura, ma anche la sopravvivenza di interi ecosistemi;
a causa delle norme di sicurezza, le dighe non collaudate non possono essere riempite alla loro capacità massima;
numerose ordinanze sindacali vietano l'uso dell'acqua fornita dalla rete idrica, costringendo i cittadini ad acquistare l'acqua imbottigliata, gravata dall'aliquota IVA ordinaria;
tale stato ha portato lo scorso 6 maggio alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza nazionale per una durata di 12 mesi;
il governo regionale ha nominato un commissario per la siccità;
le soluzioni proposte includono la riattivazione di dissalatori e l'uso di acqua da nuovi pozzi;
oltre agli interventi necessari per la sistemazione della rete idrica è altresì opportuno introdurre misure di sostegno economico in favore della cittadinanza per l'approvvigionamento dell'acqua;
tra le varie proposte avanzate si è discusso della possibilità di agevolare l'acquisto di acqua per uso civile attraverso un'aliquota agevolata IVA;
al riguardo, nel rispondere a una interrogazione parlamentare rivolta alla Commissione UE, la Commissaria per la coesione, Elisa Ferreira, ha precisato che la direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) non preclude l'applicazione di aliquote IVA ridotte all'erogazione di acqua, compresa l'acqua imbottigliata; la decisione di avvalersi di questa possibilità è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, che possono anche decidere di applicare aliquote ridotte o esenzioni,
impegna il Governo
a introdurre misure finalizzate al sostegno economico dei cittadini siciliani per l'acquisto di acqua, resosi necessario in conseguenza dell'emergenza idrica che sta colpendo il territorio regionale, valutando anche la possibilità dell'introduzione di agevolazioni fiscali a carattere temporaneo, tra cui l'applicazione di una aliquota IVA agevolata.
9/2066/16. Carmina, Raffa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della regione Sicilia;
la Sicilia sta affrontando una delle peggiori crisi idriche della sua storia, con precipitazioni scarse che hanno drasticamente ridotto le riserve idriche;
inoltre, si sta verificando un allarmante prosciugamento di laghi storici e corsi d'acqua, che mette a rischio non solo l'agricoltura, ma anche la sopravvivenza di interi ecosistemi;
a causa delle norme di sicurezza, le dighe non collaudate non possono essere riempite alla loro capacità massima;
numerose ordinanze sindacali vietano l'uso dell'acqua fornita dalla rete idrica, costringendo i cittadini ad acquistare l'acqua imbottigliata, gravata dall'aliquota IVA ordinaria;
tale stato ha portato lo scorso 6 maggio alla deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di emergenza nazionale per una durata di 12 mesi;
il governo regionale ha nominato un commissario per la siccità;
le soluzioni proposte includono la riattivazione di dissalatori e l'uso di acqua da nuovi pozzi;
oltre agli interventi necessari per la sistemazione della rete idrica è altresì opportuno introdurre misure di sostegno economico in favore della cittadinanza per l'approvvigionamento dell'acqua;
tra le varie proposte avanzate si è discusso della possibilità di agevolare l'acquisto di acqua per uso civile attraverso un'aliquota agevolata IVA;
al riguardo, nel rispondere a una interrogazione parlamentare rivolta alla Commissione UE, la Commissaria per la coesione, Elisa Ferreira, ha precisato che la direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) non preclude l'applicazione di aliquote IVA ridotte all'erogazione di acqua, compresa l'acqua imbottigliata; la decisione di avvalersi di questa possibilità è, tuttavia, rimessa alla discrezionalità degli Stati membri, che possono anche decidere di applicare aliquote ridotte o esenzioni,
impegna il Governo
a introdurre misure finalizzate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al sostegno economico dei cittadini siciliani per l'acquisto di acqua, resosi necessario in conseguenza dell'emergenza idrica che sta colpendo il territorio regionale, valutando anche la possibilità dell'introduzione di agevolazioni fiscali a carattere temporaneo.
9/2066/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Raffa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca diverse misure di sostegno per i contribuenti e le imprese al fine di sostenere gli investimenti e il potere di acquisto;
in materia di bonus edilizi, sussiste una lacuna normativa che rischia di compromettere tali obiettivi se non risolta;
in particolare, i contribuenti che hanno sostenuto spese ammesse al Superbonus nel 2022, senza poi cedere il credito o utilizzarlo come sconto in fattura, possono optare di portarle in detrazione nel Modello 730 o Redditi PF 2024 e spalmarle su dieci anni;
l'opzione, introdotta dall'articolo 2, comma 3-sexies del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, può applicarsi a condizione che la rata delle detrazioni relative al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata e utilizzata nella dichiarazione dei redditi 2023 (nel qual caso le detrazioni spettanti si spalmano complessivamente in quattro annualità);
successivamente, l'articolo 4-bis del decreto-legge n. 39 del 2024, inserito in fase di conversione, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 agevolabili ai sensi degli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (superbonus energetico e antisismico, bonus eliminazione barriere architettoniche) e dell'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus e sismabonus acquisti), la detrazione spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 10 rate annuali di pari importo anziché nel minor arco temporale che era in vigore per le spese agevolabili sostenute entro il 31 dicembre 2023 (4 anni per il superbonus e 5 anni per il bonus eliminazione barriere architettoniche, il sismabonus e il sismabonus acquisti);
dal quadro normativo descritto emerge come per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2023 l'unica soluzione esercitabile dal contribuente ai fini della fruizione della detrazione sia quella di spalmarla in 4 o 5 anni;
il vuoto normativo creatosi per l'anno 2023 espone i contribuenti al rischio di incapienza, soprattutto per coloro che hanno sostenuto spese a cavallo di due anni d'imposta. A titolo esemplificativo, un contribuente che ha optato per la detrazione decennale relativamente alle spese 2022 si troverebbe costretto a spalmare in soli 4 anni la detrazione relativa all'anno 2023 pur avendo, con molta probabilità, la medesima esigenza anche per tale annualità;
in ogni caso, il diverso regime temporale di fruizione delle detrazioni crea non poche difficoltà operative dovendosi necessariamente distinguere in base alla differente annualità della spesa, per determinare correttamente la relativa rata detraibile;
da considerare inoltre anche l'impossibilità di cedere i crediti maturati, sopravvenuta con le misure di cui al decreto-legge n. 39 del 2024, che ha complicato per molti contribuenti la monetizzazione degli stessi;
sarebbe dunque auspicabile l'estensione dell'opzione in favore della detrazione decennale anche per le spese sostenute nell'anno 2023, anche in considerazione del potenziale effetto positivo in termini finanziari,
impegna il Governo
a introdurre, con il primo provvedimento utile, misure finalizzate all'estensione, anche alle spese relative al periodo d'imposta 2023, dell'opzione decennale di fruibilità delle detrazioni edilizie già prevista per l'annualità 2022.
9/2066/17. Fenu.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-quater, introdotto in sede referente al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, di adottare lo speciale regime di ravvedimento previsto dalla disposizione, che si sostanzia nel versamento di un'imposta ridotta rispetto all'ordinaria, escludendo altresì i controlli e le verifiche con riferimento alle annualità oggetto di ravvedimento (2018, 2019 e 2020);
si tratta dell'ennesima misura di favore verso contribuenti che non hanno regolarmente ottemperato ai propri obblighi fiscali;
per di più, nel caso di specie la misura viene proposta unicamente per promuovere l'adesione al nuovo concordato preventivo biennale, rendendolo più appetibile ai contribuenti, e dunque per mere ragioni di cassa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di orientare il sistema fiscale verso il riconoscimento del merito fiscale basato sull'onestà, correttezza e buona fede nell'assolvimento del dovere di contribuzione previsto dalla Costituzione, ripudiando ogni forma di condono o sanatoria fiscale ispirata da mere logiche di favore nei confronti degli evasori fiscali o esigenze di cassa, ritenendo prevalente e irrinunciabile l'interesse dello Stato all'effettiva e piena riscossione dei tributi.
9/2066/18. Dell'Olio.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure di sostegno economico ai lavoratori al fine di preservare il relativo potere di acquisto;
le misure messe in campo si sostanziano nel riconoscimento di una indennità una tantum da corrispondere, su richiesta del lavoratore, con il pagamento della tredicesima mensilità;
la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti, con coniuge e almeno un figlio a carico;
è necessaria quindi la sussistenza di un reddito da lavoro dipendente;
in presenza di redditi da lavoro autonomo non è possibile, a parità di condizioni, il riconoscimento dell'indennità;
sarebbe opportuno estendere l'erogazione del bonus anche ai lavoratori autonomi che si trovino nelle medesime condizioni di accesso all'indennità previste per i lavoratori dipendenti e che non aderiscono o non possono aderire a regimi opzionali di favore (come, ad esempio, il regime forfettario),
impegna il Governo
a introdurre misure finalizzate all'estensione del bonus di cui in premessa anche ai percettori di reddito di lavoro autonomo che si trovino nelle medesime condizioni previste per i lavoratori dipendenti e che non aderiscono o non possono aderire a regimi opzionali di favore.
9/2066/19. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e, in particolare, il comma 1 dispone che, per l'anno 2024, le risorse stanziate sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 50 milioni di euro, siano destinate all'integrazione della quota base del medesimo Fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
nel luglio scorso, la Conferenza dei rettori aveva lanciato l'allarme sui possibili tagli al Fondo di finanziamento ordinario 2024, ravvisando «una riduzione delle risorse complessive assegnate alle Università rispetto allo scorso anno di circa 513 milioni», circa il 5 per cento delle risorse complessive;
larga parte della contrazione, 384 milioni di euro, viene scaricata sulla quota base, la componente del FFO libera da vincoli di destinazione e teoricamente stabile rispetto alla componente premiale, distribuita sulla base delle valutazioni ANVUR, rappresentando, di fatto, il reale finanziamento impiegato per l'ordinaria attività degli atenei sulla base della loro programmazione;
infatti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali 2024 risulta essere pari a 9,031 miliardi di euro, contro i 9,209 miliardi dello scorso anno, un calo significativo dell'importo nominale che non si registrava dal 2014;
tuttavia, il taglio risulta ben più significativo, in quanto l'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva previsto un nuovo piano straordinario di assunzioni finalizzato ad ampliare gli organici dell'università tramite l'incremento strutturale del Fondo di 740 milioni di euro da suddividere in un quinquennio, ove la tranche più consistente risulterebbe essere proprio quella del 2024, pari a circa 340 milioni di euro;
pertanto, nonostante la differenza tra i saldi dei due FFO sia effettivamente di 173 milioni di euro, in realtà, per mantenere le altre risorse invariate, il FFO 2024 avrebbe dovuto essere di circa 9,55 miliardi di euro e non di 9,031 miliardi;
infatti, come riportato da Il Sole 24 Ore, le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 1170 del 7 agosto 2024 pubblicato nei giorni scorsi confermano la quota di salvaguardia sulla variazione dei trasferimenti ad ogni ateneo nel range 0, -4 per cento, rispetto all'8 per cento dell'anno scorso. Significa che per quest'anno nessuna istituzione accademica riceverà un euro in più della volta scorsa;
invero, i rettori più fortunati sono i sei che vedono immutato il loro ammontare totale (somma di quota base, premiale, interventi perequativi ed eventuali piani straordinari) di FFO: vale a dire Ferrara, Foggia, Modena-Reggio Emilia, Napoli Parthenope, Padova e Tuscia, mentre gli atenei che ci rimetteranno di più sono l'Università di Macerata (-3,21 per cento), lo Iuav di Venezia (-3,20 per cento) e Napoli L'Orientale insieme a Urbino Carlo Bo (-3,19 per cento), che in valori assoluti rappresentano un taglio che oscilla dai 978 mila euro dell'ateneo veneziano agli 1,9 milioni per quello urbinate passando per gli 1,3 milioni in meno delle realtà partenopea e maceratese;
in un Paese in cui la spesa per l'Università è inferiore all'1 per cento del PIL, rispetto ad una media OCSE dell'1,6 per cento, i tagli consistenti del FFO 2024 rischiano di debilitare gravemente il sistema universitario italiano,
impegna il Governo:
ad adottare urgentemente i provvedimenti necessari affinché vengano riviste e incrementate le risorse del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, al fine di procedere alla stipula dei nuovi contratti di ricerca, nonché al ripristino delle risorse addizionali volte a sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il presente anno del valore di 340 milioni di euro, necessario per la tenuta del sistema universitario nazionale;
ad avviare con urgenza un tavolo tecnico volto a discutere un nuovo modello di ripartizione delle voci dell'FFO che, rispettoso dell'autonomia degli atenei, riduca le componenti vincolate, garantisca la copertura dei costi essenziali e preveda risorse aggiuntive per la valorizzazione della qualità della ricerca, della didattica e della valorizzazione delle conoscenze, in una prospettiva di lungo termine.
9/2066/20. Caso, Amato, Orrico, Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni riguardanti varie categorie di lavoratori, nonché misure in materia di finanziamento di attività culturali;
la categoria dei lavoratori dello spettacolo è stata particolarmente colpita dalle conseguenze del COVID-19;
si ricorda che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;
durante il periodo pandemico, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, a causa delle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, i lavoratori dello spettacolo sono stati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa;
in Italia, nel 2019 l'industria culturale e creativa ha impiegato 864.000 persone (il 3,4 per cento dei lavoratori italiani) e ha prodotto un valore aggiunto di quasi 60 miliardi di euro (il 3,2 per cento del PIL italiano). In questo quadro, nel 2019 il settore dello spettacolo contava 331.503 lavoratori, e produceva un valore aggiunto di quasi 11,4 miliardi di euro (0,6 per cento del PIL italiano);
a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, il settore dello spettacolo ha perso circa 8 miliardi di euro nel 2020 rispetto al 2019. Questo ha ovviamente avuto un impatto negativo sui lavoratori, che in alcuni periodi si sono trovati fermi al 100 per cento. I dati sull'occupazione 2020 diffusi dall'INPS mostrano un calo complessivo di quasi 70.000 lavoratori (-21 per cento), mentre per quanto riguarda unicamente il gruppo tecnici, si è passati da 14.675 lavoratori nel 2019 a 12.811 lavoratori nel 2020, con un calo complessivo pari al 12,7 per cento;
i contributi figurativi sono quei contributi che vengono riconosciuti senza alcun versamento effettivo a carico del lavoratore, cioè senza la necessità da parte del lavoratore di dover contribuire attivamente in termini economici, soltanto in casi tassativi e in determinati periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa;
nello specifico, si tratta di periodi contributivi abbonati gratuitamente dallo Stato al verificarsi di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, sostengono il lavoratore nell'impossibilità temporanea a svolgere la propria abituale attività professionale,
impegna il Governo
a prevedere misure volte a garantire la contribuzione figurativa ai lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 20 contributi giornalieri nel periodo pandemico da COVID-19, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, al fine di sostenerli e assicurare loro la necessaria copertura previdenziale.
9/2066/21. Orrico, Amato, Caso, Dell'Olio, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni riguardanti varie categorie di lavoratori, nonché misure in materia di finanziamento di attività culturali;
la categoria dei lavoratori dello spettacolo è stata particolarmente colpita dalle conseguenze del COVID-19;
si ricorda che a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), da marzo 2020 erano stati sospesi, su tutto il territorio nazionale, gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;
durante il periodo pandemico, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, a causa delle misure restrittive introdotte al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, i lavoratori dello spettacolo sono stati impossibilitati a svolgere la propria prestazione lavorativa;
in Italia, nel 2019 l'industria culturale e creativa ha impiegato 864.000 persone (il 3,4 per cento dei lavoratori italiani) e ha prodotto un valore aggiunto di quasi 60 miliardi di euro (il 3,2 per cento del PIL italiano). In questo quadro, nel 2019 il settore dello spettacolo contava 331.503 lavoratori, e produceva un valore aggiunto di quasi 11,4 miliardi di euro (0,6 per cento del PIL italiano);
a causa degli effetti della pandemia da COVID-19, il settore dello spettacolo ha perso circa 8 miliardi di euro nel 2020 rispetto al 2019. Questo ha ovviamente avuto un impatto negativo sui lavoratori, che in alcuni periodi si sono trovati fermi al 100 per cento. I dati sull'occupazione 2020 diffusi dall'INPS mostrano un calo complessivo di quasi 70.000 lavoratori (-21 per cento), mentre per quanto riguarda unicamente il gruppo tecnici, si è passati da 14.675 lavoratori nel 2019 a 12.811 lavoratori nel 2020, con un calo complessivo pari al 12,7 per cento;
i contributi figurativi sono quei contributi che vengono riconosciuti senza alcun versamento effettivo a carico del lavoratore, cioè senza la necessità da parte del lavoratore di dover contribuire attivamente in termini economici, soltanto in casi tassativi e in determinati periodi in cui il lavoratore è impossibilitato a svolgere la propria prestazione lavorativa;
nello specifico, si tratta di periodi contributivi abbonati gratuitamente dallo Stato al verificarsi di particolari situazioni che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, sostengono il lavoratore nell'impossibilità temporanea a svolgere la propria abituale attività professionale,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a prevedere misure volte a garantire la contribuzione figurativa ai lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno 20 contributi giornalieri nel periodo pandemico da COVID-19, in particolare da marzo 2020 a tutto l'anno 2021, al fine di sostenerli e assicurare loro la necessaria copertura previdenziale.
9/2066/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Orrico, Amato, Caso, Dell'Olio, Aiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, come emerge dal titolo, reca diverse disposizioni di proroga di termini normativi;
l'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 ha introdotto il nuovo «Piano Transizione 5.0»;
il programma mira a sostenere gli investimenti nella transizione green delle imprese attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta;
la disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 è stata oggetto delle recenti modifiche introdotte dal decreto-legge n. 39 del 2024;
in merito alle modalità attuative delle nuove disposizioni, il comma 17 dell'articolo 38 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
l'iter di adozione degli atti attuativi si è concluso nelle scorse settimane;
si ricorda che il periodo agevolato riguarda gli investimenti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,
impegna il Governo:
a prorogare il termine di completamento degli investimenti nell'ambito del Piano Transizione 5.0 compatibilmente con le esigenze delle imprese, monitorando adeguatamente l'andamento degli investimenti al fine di liberare eventuali risorse utili e rimetterle nella disponibilità delle imprese interessate;
a valutare l'introduzione di misure di semplificazione riguardo all'accesso agli incentivi al fine di consentire la più ampia diffusione delle misure tra le imprese.
9/2066/22. Cappelletti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport;
la nostra Costituzione riconosce espressamente all'articolo 33 della Costituzione il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
le agevolazioni di natura fiscale costituiscono un fondamentale strumento di supporto per incrementare la percentuale di popolazione attiva e quindi per innalzare i livelli di benessere psico-fisico dei cittadini;
a tal fine, si rende necessario rafforzare le vigenti misure fiscali di sostegno sia riguardo al sistema di detrazioni sia nell'ambito dei piani di welfare aziendale;
con riferimento alle detrazioni, un obiettivo di lungo periodo potrebbe essere l'estensione della platea di soggetti che beneficiano delle detrazioni fiscali per la pratica sportiva, oggi limitata ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, e l'innalzamento dell'ammontare massimo di spesa, attualmente fissato a 210 euro;
nel merito del welfare aziendale, invece, sarebbe opportuno superare l'attuale limitazione rappresentata dal riconoscimento dell'esenzione dal reddito limitatamente alle spese per la pratica sportiva svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica,
impegna il Governo:
a introdurre misure finalizzate al potenziamento degli incentivi fiscali per il sostegno alla pratica sportiva dei giovani;
a rafforzare la detrazione per le spese relative alla pratica sportiva elevando l'ammontare del massimo di spesa e l'età dei beneficiari;
a estendere l'esenzione dal reddito, nell'ambito dei piani di welfare aziendale, per le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti anche in ambito extrascolastico.
9/2066/23. Donno, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca diverse disposizioni in materia di sport;
la nostra Costituzione riconosce espressamente all'articolo 33 della Costituzione il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;
le agevolazioni di natura fiscale costituiscono un fondamentale strumento di supporto per incrementare la percentuale di popolazione attiva e quindi per innalzare i livelli di benessere psico-fisico dei cittadini;
a tal fine, si rende necessario rafforzare le vigenti misure fiscali di sostegno sia riguardo al sistema di detrazioni sia nell'ambito dei piani di welfare aziendale;
con riferimento alle detrazioni, un obiettivo di lungo periodo potrebbe essere l'estensione della platea di soggetti che beneficiano delle detrazioni fiscali per la pratica sportiva, oggi limitata ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, e l'innalzamento dell'ammontare massimo di spesa, attualmente fissato a 210 euro;
nel merito del welfare aziendale, invece, sarebbe opportuno superare l'attuale limitazione rappresentata dal riconoscimento dell'esenzione dal reddito limitatamente alle spese per la pratica sportiva svolte nell'ambito di iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica,
impegna il Governo:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, partendo dalle famiglie con reddito più basso o monoreddito che vivono in contesti di periferia urbana e sociale con un alto numero di figli:
a introdurre misure finalizzate al potenziamento degli incentivi fiscali per il sostegno alla pratica sportiva dei giovani;
a rafforzare la detrazione per le spese relative alla pratica sportiva elevando l'ammontare del massimo di spesa e l'età dei beneficiari;
a estendere l'esenzione dal reddito, nell'ambito dei piani di welfare aziendale, per le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti anche in ambito extrascolastico.
9/2066/23. (Testo modificato nel corso della seduta)Donno, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure di sostegno economico ai lavoratori al fine di preservare il relativo potere di acquisto;
le misure messe in campo si sostanziano nel riconoscimento di una indennità una tantum da corrispondere, su richiesta del lavoratore, con il pagamento della tredicesima mensilità;
la misura si rivolge esclusivamente ai lavoratori dipendenti, con coniuge e almeno un figlio a carico;
sarebbe opportuno estendere l'erogazione del bonus anche ai lavoratori dipendenti che si trovino nelle medesime condizioni reddituali ma con familiari a carico diversi dai figli o dal coniuge,
impegna il Governo:
a introdurre misure finalizzate all'estensione del bonus di cui in premessa anche ai percettori di reddito da lavoro dipendente con familiari a carico diversi dal coniuge o dai figli;
a valutare di estendere il riconoscimento del bonus anche ai lavoratori senza familiari a carico ma esclusivamente in funzione del reddito percepito.
9/2066/24. Torto.
La Camera,
esaminato il provvedimento in titolo, che reca disposizioni urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico;
premesso che:
il provvedimento introduce diverse misure relative al settore primario, finalizzate a porre in essere particolari misure urgenti per sostenere alcune filiere in difficoltà;
considerato che:
la legge n. 242 del 2016 ha l'obiettivo di sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
recenti orientamenti del legislatore dimostrano la volontà di modificare la legge succitata, in particolare restringendo, in maniera rilevante, il campo di applicazione della stessa e ipotizzando il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati; in tali ipotesi, si prevede l'applicazione delle sanzioni previste al Titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
questo orientamento annullerebbe completamente l'impianto della norma madre, danneggiando centinaia di imprenditori di questa filiera, innovativa e in grande ascesa, che vale diverse centinaia di milioni di euro e che impiega tra 11.000 e 15.000 lavoratori con un'età media di circa 35 anni, tra agricoltori, operai, rivenditori al dettaglio e corrieri impegnati in oltre 2.500 ettari di terreno dedicati alla coltivazione della pianta;
tale filiera, nel corso degli anni, è divenuta una vera eccellenza del made in Italy, e non ha nulla a che vedere con le sostanze stupefacenti oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; grazie alla legge n. 242 del 2016, infatti, la canapa ha potuto essere coltivata a uso industriale con un contenuto di Thc (principio attivo) inferiore allo 0,5 per cento, ciò ha permesso la fioritura di un nuovo asset che, oggi, coinvolge circa 800 aziende produttrici e 1.500 imprese specializzate nella trasformazione della sostanza;
la direzione legislativa attuale pone quindi il rischio concreto di perdere importanti fette di mercato a discapito della produzione straniera, con una conseguente delocalizzazione e minore competitività internazionale, per una pianta che può vantare un non indifferente ritorno in termini economici, rappresentando una rilevante fonte di integrazione e di diversificazione del reddito dei produttori agricoli: essa infatti, garantisce fino a 30 mila euro per ettaro, anche grazie alla sua notevole rilevanza per i tanti nuovi mercati della bioeconomia,
impegna il Governo
a introdurre disposizioni volte a sostenere le imprese operanti nel settore della canapa industriale che stanno vivendo un momento di incertezza importante, anche economica, che rischia di vedere annullati investimenti ingenti in un comparto che era in forte espansione nel nostro Paese.
9/2066/25. Caramiello, Francesco Silvestri, Cherchi, Benzoni, Aiello, De Maria.
La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni il settore dell'industria della difesa ha conseguito utili eccezionalmente in rialzo, visto il trend generale per il quale lo scenario mondiale è diventato più insicuro facendo percepire a molti Paesi la necessità di dotarsi di sistemi di deterrenza e difesa sempre maggiori e sofisticati. La situazione internazionale, peraltro, continua a deterioratasi ulteriormente a causa del protrarsi conflitto bellico in atto in Ucraina, con l'aumento di produzione di armi e munizioni, e dell'allargamento del conflitto in Medio Oriente;
quanto descritto ha avuto un forte impatto sui risultati economici e finanziari delle aziende del settore difesa con una notevole crescita in tutti gli indici, come confermato da uno studio condotto dall'Area Studi Mediobanca sui conti annuali di oltre 240 multinazionali, con un focus sui principali gruppi della Difesa. Emerge, infatti, che le spese per la Difesa raggiungono il massimo storico di 2.113 miliardi di dollari, pari al 2,2 per cento del Pil mondiale, segnando di conseguenza una notevole crescita delle aziende di settore;
in particolare, le trenta multinazionali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) hanno realizzato ricavi complessivi nel core business della Difesa per oltre 315 miliardi di euro, con una capitalizzazione in Borsa di 721 miliardi di euro al marzo 2023, lo 0,8 per cento del valore complessivo delle piazze affari mondiali;
tra le citate aziende, sono presenti le italiane Leonardo e Fincantieri, con fatturati rispettivamente di 14,7 e 7,3 miliardi di euro, con una netta prevalenza di ricavi derivanti dal settore Difesa;
il 9 settembre 2024 Mario Draghi ha presentato, in una conferenza stampa congiunta con la Presidente della Commissione europea, Von der Leyen, il Rapporto sul futuro della competitività europea. Nel rapporto si evidenza la necessità di recuperare il ritardo accumulato in termini di spesa per la Difesa e di ricostituire le scorte esaurite, comprese quelle donate per sostenere la difesa dell'Ucraina contro l'aggressione russa, predisponendo ulteriori ingenti investimenti;
nel giugno 2024 la Commissione ha stimato che nel prossimo decennio saranno necessari investimenti aggiuntivi per la Difesa pari a circa 500 miliardi di euro, che comporteranno una crescita sempre maggiore degli utili delle industrie della difesa;
diverse disposizioni recate dal provvedimento in esame comportano oneri finanziari che vengono coperti da rischiosi tagli lineari agli accantonamenti previsti in favore di diversi Ministeri nonché attraverso discutibili operazioni di accantonamento nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, per non parlare del tentativo di recuperare gettito attraverso il concordato preventivo biennale che il Governo intende promuovere mediante il riconoscimento dell'ennesima sanatoria fiscale retroattiva;
così operando, il Governo continua incomprensibilmente a rinunciare all'acquisizione di risorse nuove da settori che invece potrebbero agevolmente contribuire al sostegno delle casse dello Stato per via degli ingenti e straordinari profitti generati in questi anni di emergenza, come ad esempio dal settore dell'industria difesa,
impegna il Governo
ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, misure di carattere normativo volte ad introdurre un contributo solidaristico sui cosiddetti extraprofitti conseguiti dalle aziende del settore dell'industria della difesa a seguito del mutato contesto geopolitico internazionale.
9/2066/26. Pellegrini, Baldino, Lomuti.
La Camera,
premesso che:
il Governo ha manifestato la volontà di mettere a disposizione, in aggiunta alle risorse nazionali, anche parte degli investimenti legati ai progetti di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 per gli investimenti realizzati nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) Unica;
tuttavia, la precarietà temporale delle misure di vantaggio, legate principalmente a proroghe annuali, rappresenta un disincentivo per le imprese e ostacola la realizzazione di progetti complessi e di importi elevati;
la limitazione temporale di 4 mesi (15 luglio-15 novembre) per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno risulta del tutto inadeguata rispetto alla necessità di garantire continuità e coerenza alle politiche di sviluppo territoriale;
si ritiene che il disegno di legge in esame non riesca a eliminare le incertezze normative e regolamentari che potrebbero disorientare gli investitori, rallentare le procedure progettuali avviate nelle regioni della ZES e potenzialmente creare contenziosi tra lo Stato e le imprese,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare la possibilità di trasformare le attuali misure di vantaggio previste per i territori della ZES Unica in un intervento strutturale di lungo periodo, in modo da fornire maggiore certezza agli investitori e favorire la realizzazione di progetti di ampio respiro e valore economico significativo, nonché a rivedere l'arco temporale attualmente previsto (15 luglio-15 novembre) per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, estendendolo al fine di favorire una maggiore pianificazione e continuità nei processi di investimento.
9/2066/27. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame denominato «omnibus» interviene su diverse e specifiche questioni di carattere sanitario, senza alcuna omogeneità che consenta di ravvisare una visione d'insieme sui reali problemi sanitari del Paese;
l'articolo 11-ter, introdotto in Senato, reca disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale e, novellando la disciplina vigente, amplia il settore di ricerca della Fondazione Enea Tech e Biomedical prevedendo che la predetta Fondazione possa operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza (attualmente invece si occupa esclusivamente del settore biomedicale e della telemedicina nonché di ricerca su farmaci e vaccini);
seppure la predetta norma sia notoriamente finalizzata a consentire il salvataggio della Fondazione Santa Lucia, sarebbe stato auspicabile destinare le risorse della Fondazione Enea Tech e Biomedical, o almeno parte di esse, per risolvere con analoga urgenza e premura anche la erogabilità dei farmaci e vaccini per la bronchiolite nei bambini;
secondo i dati della Società italiana di neonatologia (SIN), lo scorso anno, in Italia, si sono registrati circa 15.000 ricoveri in età pediatrica, di cui 3 mila in terapia intensiva, e 16 decessi;
le bronchioliti causate da virus respiratorio sinciziale (RSV) in neonati e bambini possono essere prevenute con il medicinale Beyfortus (nirsevimab), un nuovo anticorpo monoclonale che si somministra per via intramuscolare come un vaccino;
il predetto farmaco, sviluppato da Astrazeneca e Sanofi, è stato autorizzato in Europa dal 2022 ed è erogato in diversi Paesi europei (Spagna, Francia, Germania e altri) con una conseguente riduzione dell'80 per cento dei ricoveri ospedalieri; in Italia, invece, è stato erogato solo in alcune regioni, con oneri a loro carico, poiché si tratta di un farmaco non rimborsabile da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN);
i medici e pediatri hanno rappresentato l'auspicio che l'AIFA proceda il prima possibile alla riclassificazione di nirsevimab come farmaco a carico del Servizio sanitario nazionale (dalla fascia A alla fascia C), previa negoziazione del costo con il Ministero della salute;
al riguardo, in data 18 settembre 2024, il Ministero della salute ha emanato a tutte le regioni una circolare volta a precisare che «le regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia), non possono, ad oggi, garantire la somministrazione dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab (classificato in fascia “C” da AIFA) in quanto, come già rappresentato, trattasi di prestazione “extra LEA”; le restanti regioni e province autonome invece possono, ad oggi, garantire la somministrazione dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab, solo a condizione che la copertura finanziaria sia garantita con risorse a carico dei bilanci autonomi regionali, aggiuntive rispetto al Fondo sanitario regionale»;
a seguito delle diffuse perplessità e proteste che la circolare ha suscitato per la evidente e odiosa sperequazione regionale che induceva a considerare un farmaco così importante come riservato solo a regioni e/o pazienti pediatrici di serie A e negato invece a regioni/pazienti pediatrici di serie B, il giorno successivo, 19 settembre 2024, il Ministero della salute è ritornato si suoi passi comunicando che «in considerazione dell'aumentata incidenza del virus respiratorio sinciziale nella popolazione pediatrica, il Ministero della salute ha avviato interlocuzioni con Aifa, di cui sono state informate tutte le regioni con nota trasmessa dalla Direzione della programmazione sanitaria, affinché si proceda al trasferimento dell'anticorpo monoclonale Nirsevimab-Bey dai farmaci in fascia C a quelli in fascia A, dunque a carico del Servizio sanitario nazionale»;
dagli annunci del Ministero della salute non si evince tuttavia una tempistica certa e modalità relative alla negoziazione del farmaco che, peraltro, arriva comunque in ritardo rispetto agli appelli già rivolti al Ministero fin dall'anno 2023,
impegna il Governo:
ad adottare, per quanto di sua competenza, iniziative normative volte a garantire in tutte le regioni, entro e non oltre il corrente mese, la somministrazione dell'anticorpo monoclonale per la prevenzione delle bronchioliti in età pediatrica, senza oneri per i pazienti, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione e immunizzazione universale a tutela dei bambini su tutto il territorio nazionale;
ad arginare, con ogni strumento possibile, la grave sperequazione regionale evidenziata in premessa, anche adottando iniziative normative volte a escludere l'autonomia differenziata in materia di salute.
9/2066/28. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Tucci, Stumpo, Furfaro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame denominato «omnibus» interviene su diverse e specifiche questioni di carattere sanitario, senza alcuna omogeneità che consenta di ravvisare una visione d'insieme sui reali problemi sanitari del Paese;
l'articolo 7-sexies, introdotto in Senato, detta disposizioni in materia di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica e fa salvi i comportamenti elusivi dei contribuenti sull'IVA dovuta in passato mentre per coloro che hanno pagato regolarmente l'IVA dovuta non si fa luogo a rimborsi d'imposta; gli oneri della misura per il 2024 sono pari a 3.5 milioni di euro;
la predetta disposizione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è scandalosa innanzitutto perché di fatto penalizza il contribuente che ha pagato regolarmente l'imposta al quale non viene consentito il credito d'imposta mentre favorisce chi non ha pagato l'IVA dovuta al quale è assicurata la pace fiscale; la misura è altresì deprecabile perché salva comportamenti elusivi per prestazioni che, per la maggior parte, non riguardano priorità sanitarie del Paese;
la chirurgia estetica si distingue dalla chirurgia funzionale in quanto non rappresenta la cura di una malattia e/o patologia, anche quando tale chirurgia funzionale ha ricadute migliorative di carattere estetico; bisogna che sia chiara la differenza tra un intervento necessario a curare una patologia e l'intervento estetico poiché sempre più spesso la differenza si fa sempre più fumosa;
il 1° febbraio 2024 è stato presentato l'intergruppo parlamentare «La cultura della Bellezza: Medicina, Estetica, Formazione, Ricerca e Benessere» che secondo il suo Presidente, l'onorevole Gerolamo Cangiano (FdI), rappresenta «Un progetto ambizioso, teso a coniugare le diverse sfumature che sottendono ai concetti di bellezza e di benessere della persona»; il citato intergruppo, come noto, era coadiuvato dalla dottoressa Maria Rosaria Boccia, quale Presidente del comitato Tecnico e Scientifico;
sul tema della chirurgia estetica, con il cosiddetto «decreto anticipi», la maggioranza di questo Parlamento ha definitivamente approvato l'esenzione IVA anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona e volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica; il riferimento alla salute psico-fisica rischia di essere usato come un escamotage per consentire il ricorso sconsiderato alla medicina estetica che tramite l'esenzione IVA finisce per rendere il settore ancora più lucrativo e appetibile;
la stessa citata maggioranza aveva inoltre già presentato, il 18 maggio 2023, una mozione che impegnava il Governo ad includere le prestazioni di medicina e chirurgia estetica nel novero delle prestazioni sanitarie non sottoposte a trattamento IVA appellandosi ad un concetto di «salute», comprensivo di ogni «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale» che «non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità»; secondo i firmatari della mozione, «le prestazioni di medicina e chirurgia estetica, complessivamente considerate, devono sottostare al medesimo trattamento IVA riconosciuto, in genere, per le prestazioni sanitarie, visto che il concetto di salute, indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, indica il più generale stato di completo benessere fisico, mentale e sociale»;
è evidente la manipolazione del dettato dell'OMS che in realtà delineava questo nuovo concetto di salute in contrapposizione alla definizione tradizionale che considerava la salute semplicemente come «assenza di sintomi» e che invitava a considerare quindi anche altri aspetti, ad esempio, quelli ambientali come il clima, grado di inquinamento, condizioni di salubrità, eccetera ovvero che conduceva a porre la giusta attenzione sulla prevenzione e sugli stili di vita;
a maggio dello scorso anno nel corso dell'esame del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 (cosiddetto decreto bollette), è stata poi approvata una norma che consente agli odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso;
la norma è stata approvata nonostante la comunità scientifica abbia espresso una forte contrarietà e abbia evidenziato che tale competenza dovesse essere riservata ai soli medici; il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2019, ribadendo quanto già espresso nel 2014, aveva espresso «parere favorevole sulla liceità delle terapie con finalità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente»;
in sintesi, nonostante le evidenze scientifiche e tecniche non deponevano per l'approvazione, la norma è stata tristemente approvata con la forte contrarietà del M5S;
è evidente come il Governo e le forze di maggioranza abbiano estremamente a cuore la chirurgia estetica e la cosiddetta «sanità dei ricchi», tanto da salvaguardare anche chi per questa attività non paga le tasse o ne vorrebbe pagare di meno;
la sanità pubblica è definanziata continuamente, con liste d'attesa infinite e una insostenibile carenza di personale sanitario e i cittadini che certamente non possono permettersi interventi di chirurgia estetica sono costretti rivolgersi ai privati erodendo le loro poche risorse, mentre il Governo pensa bene di regalare 3,5 milioni di euro a coloro che non hanno pagato l'IVA per interventi di chirurgia estetica,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di desistere dal favorire ulteriormente la chirurgia estetica e di impiegare le risorse economiche in essa previste per finanziare borse di specializzazione per gli specializzandi di biologia, fisica, chimica, psicologia, farmacia, veterinaria, odontoiatria che oggi non percepiscono alcuna retribuzione.
9/2066/29. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis – inserito in sede referente al Senato – prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024 nella misura massima di 100 euro;
il predetto beneficio è subordinato al possesso di taluni requisiti, inerenti al reddito e alla condizione familiare; l'importo massimo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno; l'indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, con il diritto a fruire della compensazione fiscale;
la misura soprannominata «Bonus Natale» oltre ad essere estremamente modesta nel quantum, ha una platea di beneficiari decisamente ristretta: il beneficio è destinato infatti solo ai lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 28 mila euro lordi all'anno, che siano dipendenti con un coniuge fiscalmente a carico (quindi non separato) e almeno un figlio ovvero genitori single con un figlio a carico;
l'importo finale dipende inoltre dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell'anno: ogni mese lavorato equivale a un dodicesimo del bonus totale e pertanto i precari e chi ha lavorato meno di 12 mesi riceverà una somma ridotta, anche se ne abbiano maggiormente bisogno; per ottenere il Bonus Natale, inoltre, bisognerà presentare una domanda al proprio datore di lavoro, che si occuperà di verificare i requisiti richiesti;
la misura oltre ad essere decisamente modesta è anche foriera di diversi dubbi interpretativi, correlati anche ad una pessima scrittura della disposizione e soprattutto esclude tanti beneficiari, non tenendo conto delle diverse tipologie di nuclei familiari, ad esempio in relazione al numero dei figli a carico o alla presenza di persone con disabilità;
sarebbe stato più agevole, oltre che più equo, incrementare l'Assegno unico che è al momento l'unica misura per tutte le famiglie che abbiano figli a carico e che tiene conto dei requisiti complessivi necessari per usufruire delle prestazioni di sostegno al reddito, seppure al netto di talune criticità evidenziate dalla Commissione europea che ha attivato una procedura d'infrazione;
secondo la Commissione europea l'assegno unico violerebbe il diritto europeo poiché l'assegno viene erogato solo a coloro che risiedono per almeno due anni in Italia e solo se i figli vivono nello stesso nucleo familiare e dunque l'erogazione sarebbe discriminatoria per taluni soggetti;
il principio di non discriminazione comporta infatti la necessità di offrire a tutte le persone la possibilità di un accesso paritario ed equo alle opportunità disponibili nell'ambito della società e ciò implica che le persone ed i gruppi di persone non siano trattati in maniera meno favorevole in presenza di situazioni equiparabili solo a causa di caratteristiche particolari tra cui sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità età o orientamento sessuale;
il predetto principio sovranazionale di non discriminazione è peraltro in armonia con quello della parità di trattamento ricavabile nella nostra Carta Costituzionale agli articoli 3 e 31;
vale la pena ricordare che le parti discriminatorie contestate dall'Europa con riguardo all'Assegno unico sono state inserite con emendamenti (A.C. 687 –emendamento 1.31. Panizzut in Commissione ed emendamenti 2.202. Bellucci e 2.115. Locatelli) presentati da chi oggi propone analoghe e ulteriori discriminazioni sull'erogazione di questa modestissima misura denominata Bonus Natale,
impegna il Governo
ad incrementare l'assegno unico universale introdotto dal 1° marzo 2022 con l'obiettivo di riordinare, semplificare e potenziare le misure economiche a sostegno delle famiglie con figli a carico, riconsiderando le disposizioni che contrastano con il diritto dell'Unione europea per evitare la procedura d'infrazione.
9/2066/30. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad incrementare l'importo dell'assegno unico.
9/2066/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, commi 5-bis e 5-ter, introdotte in sede referente, innalza di 2 milioni di euro, con riferimento al solo anno 2024, il limite complessivo di spesa per l'erogazione del cosiddetto bonus psicologo, portando tale limite a 12 milioni di euro;
l'articolo 1-quater del decreto-legge n. 228 del 2021, istituisce il cosiddetto bonus psicologo, ai sensi del quale le regioni erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di terapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli specialisti terapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi;
successivamente la legge n. 197 del 2022, ha attribuito carattere permanente alla misura con uno stanziamento di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024; infine il decreto-legge n. 215 del 2023 ha incrementato il fondo relativo a tale misura di soli 2 milioni di euro per l'anno 2024 e con il provvedimento all'esame di ulteriori 2 milioni, esclusivamente per il corrente anno 2024;
la circolare INPS n. 34 del 2024 e il messaggio n. 1152 del 2024, hanno fornito le indicazioni operative per individuare i destinatari del contributo e le modalità di presentazione delle relative domande ai fini della sua erogazione;
la graduatoria dei beneficiari pubblicata dall'INPS con messaggio dell'11 luglio 2024, indica che sono state presentate ben 400.505 domande, di cui solo una parte potrà essere soddisfatta, escludendo di fatto numerosissimi nuclei familiari, tra cui famiglie con minori o disabili a carico; per il 2024 i dati hanno mostrato che i fondi stanziati sono esigui e un ulteriore incremento di 2 milioni per quanto apprezzabile rimane comunque ancora inadeguato a soddisfare tutto il fabbisogno;
oltretutto il meccanismo di funzionamento ed erogazione del bonus non permette di essere applicato ai casi di servizi di assistenza psicologica erogati da professionisti che operano presso strutture sanitarie autorizzate o attraverso le piattaforme digitali;
l'estensione dell'erogazione delle prestazioni anche tramite tali modalità consentirebbe di ampliare, senza aggravio per le finanze pubbliche, le modalità di erogazione delle sedute, salvaguardando il ruolo attribuito al professionista regolarmente iscritto all'albo, garantendo contestualmente una maggiore scelta al paziente;
il Governo, già interrogato su questo punto nella seduta dell'Assemblea n. 349 di mercoledì 18 settembre 2024, non ha colpevolmente fornito alcuna risposta, lasciando inevasa tale richiesta;
il 23 luglio 2024 la Camera aveva già approvato in merito l'ordine del giorno n. 9/1975/44 Di Lauro che impegnava il Governo a provvedere ad effettuare questa estensione e un atto di indirizzo analogo era stato approvato poco prima al Senato,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative normative volte a non ritardare ulteriormente la possibilità di fruire del bonus psicologico ex articolo 1-quater del decreto-legge n. 228 del 2021 anche attraverso gli specialisti operanti nelle strutture sanitarie autorizzate o tramite le piattaforme digitali che erogano servizi di psicologia on line;
ad incrementare ulteriormente le risorse per il bonus psicologico al fine di soddisfare ulteriormente tutte le richieste pervenute all'INPS.
9/2066/31. Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Ruffino.
La Camera,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad incrementare ulteriormente le risorse per il bonus psicologico.
9/2066/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Lauro, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 10, comma 13-ter, del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede la disciplina del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia per l'adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza obbligatoriamente ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), che prevede la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come extrema ratio, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;
l'obbligo di assicurare la conformità al principio del «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH) per tutte le tipologie di azioni previste dal Just Transition Fund e per i fondi regionali del Cohesion Fund, nel periodo 2021-2027, nonché di garantire l'assenza di danno ai 6 obiettivi ambientali indicati dal regolamento sulla «tassonomia» (UE) 2020/852, esclude l'impiego di predetti fondi per finanziare, inter alia, attività connesse alle discariche di rifiuti e agli inceneritori e attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO2 entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO2 rilasciate durante il loro esercizio;
è dunque appurato che, in una prospettiva di sviluppo basata sull'economia circolare, l'incenerimento dei rifiuti non possa costituire in nessun modo la chiusura del ciclo ma piuttosto l'interruzione della circolarità del processo di recupero di materia e che le misure di finanziamento dovrebbero essere, piuttosto, destinate alla diffusione di nuove tecnologie, nuovi processi o prodotti, portando a una significativa riduzione delle emissioni, in linea con gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e la neutralità climatica dell'Unione europea entro il 2050;
preme ancora una volta evidenziare la necessità di evitare il ricorso ad ampie deroghe alle norme del codice dei contratti pubblici nelle gestioni commissariali al fine di non eludere gli schemi normativi ordinariamente improntati alla trasparenza delle procedure e alla prevenzione dei rischi di corruzione e dei fenomeni di illegalità;
le deroghe risultano infatti disfunzionali, compromettono la certezza del diritto, generano incertezze applicative e incidono sulle garanzie che l'ordinamento pone a presidio dell'esecuzione degli appalti, senza peraltro considerare che il codice dei contratti pubblici già contiene diverse disposizioni acceleratorie che permettono di velocizzare le procedure senza il ricorso a deroghe,
impegna il Governo
a verificare gli effetti applicativi della disposizione recata dall'articolo 10, comma 13-ter del provvedimento in esame e ad adottare ogni iniziativa utile al fine di sospendere le procedure per la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti incenerimento o coincenerimento dei rifiuti e destinare gli stanziamenti previsti per la gestione dei rifiuti in Sicilia al prioritario raggiungimento dei target fissati dalla direttiva 2018/851 dell'Unione europea in materia di raccolta differenziata e riciclaggio, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica.
9/2066/32. Morfino, Aiello, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 4, prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma;
l'intervento finanziario in questione rappresenta un «contributo straordinario» per il «salvataggio» del Santa Lucia, onde evitarne la chiusura e affrontare la profonda crisi finanziaria dell'istituto (risultano a suo carico debiti per circa 150 milioni di euro, accumulati negli ultimi 10 anni);
il Santa Lucia è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, avente la forma giuridica di fondazione e specializzato nell'area di ricerca «riabilitazione neuromotoria con l'estensione al settore delle neuroscienze»;
l'attività ospedaliera del Santa Lucia è rivolta e fruita da pazienti affetti da gravi lesioni del sistema nervoso quali esiti di ictus di tipo sia ischemico che emorragico, coma, lesioni del midollo spinale nonché patologie infiammatorie e/o neurodegenerative quali sclerosi multipla e Parkinson, che comportano programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
il Santa Lucia risulta coinvolto in un complesso contenzioso instaurato con la regione Lazio – ASL ROMA 2 (ex RMC), che si protrae già da diversi anni, relativo a prestazioni sanitarie erogate e fatturate dalla struttura ma non riconosciute (e quindi non pagate) dalla ASL, e che mina la stabilità finanziaria della Fondazione;
l'ipotesi più accreditata per continuare a fare funzionare il Santa Lucia sarebbe quella dell'amministrazione straordinaria, per arrivare poi alla creazione di un soggetto giuridico nuovo, con la partecipazione della regione e di un privato non profit,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa utile volta a salvaguardare i lavoratori della fondazione Santa Lucia IRCCS.
9/2066/33. Ciani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 4, prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma;
il Santa Lucia è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, avente la forma giuridica di fondazione e specializzato nell'area di ricerca «riabilitazione neuromotoria con l'estensione al settore delle neuroscienze»;
l'attività ospedaliera del Santa Lucia è rivolta e fruita da pazienti affetti da gravi lesioni del sistema nervoso quali esiti di ictus di tipo sia ischemico che emorragico, coma, lesioni del midollo spinale nonché patologie infiammatorie e/o neurodegenerative quali sclerosi multipla e Parkinson, che comportano programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
l'ipotesi più accreditata per continuare a fare funzionare il Santa Lucia sarebbe quella dell'amministrazione straordinaria, per arrivare poi alla creazione di un soggetto giuridico nuovo, con la partecipazione della regione e di un privato non profit,
impegna il Governo:
ad assumere ogni iniziativa utile volta a salvaguardare i lavoratori della fondazione Santa Lucia IRCCS.
9/2066/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciani.
La Camera,
premesso che:
con una modifica introdotta dalla maggioranza al Senato è previsto un ravvedimento innovativo molto simile ad un condono, con il pagamento di una tassazione simbolica, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale;
la possibilità di accesso al concordato preventivo accompagnata dall'accesso all'innovativo strumento del ravvedimento forfettario, è un pessimo messaggio verso tutti i contribuenti che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco e lascia passare il messaggio sbagliato che gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale;
le modifiche al concordato preventivo approvate dalla maggioranza sono la dimostrazione che la misura da cui il Governo si aspettava entrate tali da finanziare la riforma fiscale stenta a decollare;
il Governo prosegue con la dissennata politica di introdurre un condono al mese: dallo stralcio delle cartelle agli scontrini, agli scudi penali, al ravvedimento forfettario, alle multe, le criptovalute, gli avvisi bonari, la conciliazione agevolata, concordati, sanatorie, rateazioni, la tregua fiscale per arrivare da ultimo alla pace edilizia; al contempo si riconoscono ai lavoratori dipendenti i rinnovi contrattuali che solo in parte li compensano per le perdite subite con l'inflazione e sui cui incrementi pagano le aliquote Irpef ordinarie (23,33 e 43 per cento);
poiché l'adesione al concordato è volontaria, è evidente che aderiranno solo i contribuenti che pensano di potere avere un reddito effettivo più alto di quello concordato, che, per la quota eccedente, risulterebbe quindi esente da imposta;
affinché il concordato preventivo recuperi effettivamente il gettito e contrasti l'evasione occorre che aderisca al concordato fiscale, entro il 31 ottobre 2024, un numero molto elevato di contribuenti che accettino di dichiarare di più di quello che avrebbero altrimenti dichiarato al punto di compensare le minori imposte che loro stessi pagano grazie al forte sconto di aliquote; un saldo che nelle stime del Governo può fare perdere all'erario fino a 781 milioni di euro;
questi vantaggi per chi evade distruggono alla radice la filosofia solidaristica necessaria a garantire un fisco in grado di sostenere il sistema di welfare,
impegna il Governo
ad evitare il ricorso a ulteriori misure, comunque denominate, che minano la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongono in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, gravemente compromessa dalla diffusione di comportamenti evasivi a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte le norme di allentamento fiscale introdotte dal Governo in vigore dal 1° gennaio 2023.
9/2066/34. Guerra, Merola.
La Camera,
premesso che:
la siccità in Italia ha avuto effetti devastanti a causa delle precipitazioni dimezzate ma anche del caldo record con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003 mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005 ed è costata all'agricoltura italiana 6 miliardi di danni pari al 10 per cento della produzione agroalimentare nazionale;
le campagne italiane sono allo stremo con cali produttivi del 45 per cento per il mais e i foraggi che servono all'alimentazione degli animali, del 20 per cento per il latte nelle stalle, del 30 per cento per il frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle produzione di frumento tenero, del 30 per cento del riso, meno 15 per cento frutta ustionata da temperature di 40 gradi, meno 20 per cento cozze e vongole uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po, dove si allargano le zone di «acqua morta», assalti di insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari devastati;
preoccupa anche la vendemmia con una prospettiva di un calo del 10 per cento delle uve mentre negli uliveti il caldo rischia di far crollare le rese produttive. Oltre che in pianura gli effetti del cambiamento climatico si fanno dunque sentire anche in montagna con un profondo cambiamento del paesaggio con i pascoli che sono sempre più secchi e le pozze per abbeverare gli animali asciutte a causa della mancanza di pioggia e delle alte temperature che stanno prosciugando pure i ghiacciai alle quote più alte. La siccità è diventata dunque la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni per le quantità e la qualità dei raccolti,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte a finanziare, in relazione a quanto esposto in premessa, un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale oltre alla realizzazione di una rete di bacini di accumulo per favorire l'irrigazione in agricoltura garantendo procedure di gara trasparenti in merito agli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione Siciliana.
9/2066/35. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
la siccità in Italia ha avuto effetti devastanti a causa delle precipitazioni dimezzate ma anche del caldo record con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003 mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005 ed è costata all'agricoltura italiana 6 miliardi di danni pari al 10 per cento della produzione agroalimentare nazionale;
le campagne italiane sono allo stremo con cali produttivi del 45 per cento per il mais e i foraggi che servono all'alimentazione degli animali, del 20 per cento per il latte nelle stalle, del 30 per cento per il frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle produzione di frumento tenero, del 30 per cento del riso, meno 15 per cento frutta ustionata da temperature di 40 gradi, meno 20 per cento cozze e vongole uccise dalla mancanza di ricambio idrico nel Delta del Po, dove si allargano le zone di «acqua morta», assalti di insetti e cavallette con decine di migliaia di ettari devastati;
preoccupa anche la vendemmia con una prospettiva di un calo del 10 per cento delle uve mentre negli uliveti il caldo rischia di far crollare le rese produttive. Oltre che in pianura gli effetti del cambiamento climatico si fanno dunque sentire anche in montagna con un profondo cambiamento del paesaggio con i pascoli che sono sempre più secchi e le pozze per abbeverare gli animali asciutte a causa della mancanza di pioggia e delle alte temperature che stanno prosciugando pure i ghiacciai alle quote più alte. La siccità è diventata dunque la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni per le quantità e la qualità dei raccolti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a finanziare, in relazione a quanto esposto in premessa, un piano di realizzazione di impianti di desalinizzazione che possano assicurare approvvigionamenti idrici, sul medio-lungo periodo, su tutto il territorio nazionale oltre alla realizzazione di una rete di bacini di accumulo per favorire l'irrigazione in agricoltura garantendo procedure di gara trasparenti in merito agli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione Siciliana.
9/2066/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, le Commissioni riunite V e VI hanno approvato due emendamenti della maggioranza, il cui contenuto è confluito negli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter, che introducono nuove norme in materia di antipirateria e tutela del diritto di autore che prevedono, tra l'altro, che i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengano a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge devono segnalare immediatamente alle autorità «tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili» e notificare «un contatto un punto di contatto» per comunicare direttamente;
nel caso di omissione della segnalazione e della comunicazione da parte dei prestatori di servizio è prevista la sanzione della reclusione fino ad un anno; si punisce dunque addirittura con il carcere una condotta omissiva pur lesiva di diritti già tutelati dal nostro ordinamento, quali il diritto di autore, la concorrenza, la regolamentazione del mercato, in corrispondenza con valori propri dell'Unione europea;
siamo in presenza di un'ennesima dimostrazione da parte di questo Governo e di questa maggioranza della mancata resistenza alla tentazione panpenalistica come soluzione universale, debordando di fatto rispetto a competenze proprie di enti a ciò istituzionalmente preposti, quali le Autorità, e che una norma simile corre il rischio di rappresentare un unicum nel panorama internazionale, oltre che del tutto inefficiente rispetto allo scopo,
impegna il Governo
a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione al Parlamento sull'attuazione della norma in materia con particolare riferimento alla sua effettiva applicazione e alla sua relativa congruità.
9/2066/36. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, le Commissioni riunite V e VI hanno approvato due emendamenti della maggioranza, il cui contenuto è confluito negli articoli aggiuntivi 6-bis e 6-ter, che introducono nuove norme in materia di antipirateria e tutela del diritto di autore che prevedono, tra l'altro, che i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn (virtual private network) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengano a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge devono segnalare immediatamente alle autorità «tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili» e notificare «un contatto un punto di contatto» per comunicare direttamente,
impegna il Governo
a presentare annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione della norma in parola con particolare riferimento alla sua effettiva applicazione anche in ragione del fenomeno criminale che sovrintende l'attività illecita, inclusa quella di chi se ne rende complice.
9/2066/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, pari, nella misura massima, a 100 euro, il cosiddetto «bonus befana»;
l'importo dell'indennità è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno;
il beneficio è subordinato al possesso di stringenti requisiti, inerenti al reddito complessivo, alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente;
si assegnano, pertanto, otto euro mensili soltanto a chi riesce ad avere tutti i requisiti, escludendo molte tipologie di famiglie e prescindendo dalle principali aree di povertà;
il bonus discrimina tra:
le famiglie con figli, perché è riferito solo ai lavoratori dipendenti e con coniuge a carico e ai genitori single;
i più poveri, perché esclude i lavoratori dipendenti con redditi inferiori a 8.500 euro e tutti gli altri lavoratori con redditi compresi fra 8.500 e 28.000 euro, ma non da lavoro dipendente;
i figli, perché esclude quelli i cui genitori non sono legalmente coniugati;
i percettori, perché essendo la somma rapportata al periodo di lavoro, chi ha avuto contratti precari e interruzioni dell'attività lavorativa ne percepirà solo una parte, anche se ha figli e coniuge a carico;
è necessario, pertanto, sanare queste ingiuste discriminazioni,
impegna il Governo
a rivedere gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di modificare la misura, con il prossimo provvedimento utile, estendendo la platea dei beneficiari e superando le attuali discriminazioni con riferimento, in particolare, alla tipologia reddituale, allo stato civile dei genitori e all'incapienza.
9/2066/37. Lai.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, pari, nella misura massima, a 100 euro, il cosiddetto «bonus befana»;
l'importo dell'indennità è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno;
il beneficio è subordinato al possesso di stringenti requisiti, inerenti al reddito complessivo, alla condizione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente;
si assegnano, pertanto, otto euro mensili soltanto a chi riesce ad avere tutti i requisiti, escludendo molte tipologie di famiglie e prescindendo dalle principali aree di povertà,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad estendere la platea dei beneficiari della disposizione richiamata in premessa al fine di superare eventuali profili di criticità connessi alla tipologia reddituale, allo stato civile dei genitori e all'incapienza.
9/2066/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
considerato che:
in particolare, si riducono le risorse, pari a 55 milioni per il 2024, a valere sul decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, articolo 1, comma 2, lettera c), n. 4, stanziate per incentivare l'acquisito di nuovi carri e nuove locomotive destinate al trasporto ferroviario delle merci;
le imprese del comparto logistico ferroviario, in qualità di beneficiari, e in funzione delle legittime aspettative, hanno segnalato di aver sottoscritto impegni commerciali vincolanti con un'importante esposizione finanziaria in attesa della assegnazione degli incentivi previsti. Questo anche a seguito dell'approvazione della DG-Comp (UE) in data 17 luglio 2023 (decisione SA.64726 (2023/N) – Italy) che ha autorizzato l'incentivo;
è indubbio che il venir meno di tali risorse contrasti con l'affidamento che molte imprese hanno riposto nella sollecita erogazione degli incentivi, dopo la decisione della Commissione, portandole a procedere con gli investimenti, anche in considerazione del notevole lasso di tempo che richiede la costruzione di nuovi locomotori;
secondo le Associazioni di settore gli ordinativi effettuati nel triennio 2021-2023, relativi soltanto all'acquisto di locomotive, rappresentano per il comparto un investimento di circa 700 milioni di euro per l'acquisto di 196 nuove macchine. A queste potrebbero aggiungersi ulteriori acquisti effettuati da imprese straniere che operano sul territorio italiano e che genereranno ulteriori investimenti;
come ricordato, l'articolo 8 del decreto in commento, prescrive che entro il 30 settembre p.v. sia dimostrata la sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto, anche sulla base dei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze e in quelli ad essi collegati, per disaccantonare le somme e renderle nuovamente disponibili;
a questo proposito, in presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, dovrebbero venir meno i presupposti per effettuare il definanziamento di cui all'allegato n. 3,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e, anche in considerazione della presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti, a riconsiderare l'accantonamento sul programma «Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari».
9/2066/38. Casu.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad individuare risorse da destinare a favore del programma «Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari».
9/2066/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Tecnologie spaziali ed economia satellitare».
9/2066/39. Di Sanzo.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Tecnologie spaziali ed economia satellitare».
9/2066/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'esecutivo e la sua maggioranza scelgono di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 di euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati».
9/2066/40.Sarracino.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati».
9/2066/40.(Testo modificato nel corso della seduta)Sarracino.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sui programmi «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» e «Rinnovo delle flotte di bus, treni, e navi verdi – Navi».
9/2066/41. De Micheli.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore dei programmi «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus» e «Rinnovo delle flotte di bus, treni, e navi verdi – Navi».
9/2066/41. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali».
9/2066/42. Bakkali.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali».
9/2066/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Bakkali.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso del firmatario del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari».
9/2066/43. Morassut.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Strade sicure – sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. ANAS e concessionari».
9/2066/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali».
9/2066/44. Ghio.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali».
9/2066/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso del firmatario del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)».
9/2066/45. Peluffo.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)».
9/2066/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali».
9/2066/46. Evi.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali».
9/2066/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Salute, ambiente, biodiversità e clima».
9/2066/47. Malavasi.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Salute, ambiente, biodiversità e clima».
9/2066/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'Esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso del firmatario del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 1, di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Ecosistema innovativo della salute».
9/2066/48. Furfaro.
La Camera
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Ecosistema innovativo della salute».
9/2066/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56)) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Accordi per l'Innovazione».
9/2066/49. Madia.
La Camera,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a individuare risorse da destinare a favore del programma «Accordi per l'Innovazione».
9/2066/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Madia.
La Camera,
premesso che:
per l'ennesima volta l'esecutivo e la sua maggioranza scelgono, ad avviso della firmataria del presente atto, di ingannare il Sud sottraendogli risorse;
con l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è stato introdotto, per il 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica finanziando la misura con 1.800 milioni di euro;
in molteplici sedi il Partito Democratico ha stigmatizzato questa scelta che annulla la ratio della «specialità» delle zone economiche denunciando, al contempo, l'irrisorietà delle risorse poste a copertura della misura;
i dati hanno dimostrato la fondatezza di tali argomentazioni posto che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 è risultato pari a 9.452.741.120 euro, per un numero di richiedenti pari a 16.064;
l'Esecutivo, consapevole della difficoltà di gestione della misura, è intervenuto nuovamente sulla ZES unica attraverso l'articolo 1 del presente decreto-legge che stabilisce, ridisciplinando la procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario, la possibilità di incrementare l'autorizzazione di spesa nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro nel 2024;
a fronte della condivisibile decisione di aumentare le risorse destinate alla misura si tagliano – con un meccanismo utilizzato più volte – fondi destinati al Sud. In particolare 750 milioni di euro al Fondo nazionale complementare, 560 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027 e 290 milioni di euro al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;
il FNC che finanzia gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che integrano e completano il PNRR in settori infrastrutturali strategici come i trasporti, l'energia e la salute, è già stato decurtato (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) di 1,1 miliardi di euro per il rifinanziamento del Fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi esclusi dal PNRR;
ulteriori rimodulazioni della capienza del FNC determinano l'aumento di divari territoriali che hanno già raggiunto livelli insostenibili,
impegna il Governo
a valutare gli effetti negativi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8 del presente provvedimento e riconsiderare l'accantonamento sul programma «Costruzione e miglioramento strutture penitenziarie per adulti e minori».
9/2066/50. Di Biase.
La Camera,
premesso che:
con decreto dipartimentale del 18 dicembre 2023, n. 2788, veniva indetto concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali;
la procedura concorsuale indetta con il richiamato bando nazionale è svolta in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, per un totale sul livello nazionale di 587 posti;
con decreto ministeriale 8 giugno 2023, n. 107, sono state definite le modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale;
sono numerose le azioni legali, su tutto il livello nazionale, promosse da partecipanti al concorso al fine di contestare le disparità di trattamento tra i vari concorsi e all'interno delle rispettive procedure,
impegna il Governo
ad intervenire a livello normativo, al fine di:
consentire l'ammissione alle successive fasi concorsuali per i partecipanti al concorso ordinario che hanno raggiunto la sufficienza alla prova di accesso, uniformando i criteri di votazione e valutazione;
garantire, in ogni caso, condizioni di pari merito tra i partecipanti al concorso ordinario e i partecipanti al concorso riservato, che hanno avuto accesso al corso intensivo di preparazione alla funzione di dirigente scolastico per aver raggiunto la sufficienza nella prova di accesso.
9/2066/51. Ascani, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede per l'anno 2024, che la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, stanziate ai sensi dell'articolo 238, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020, siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università;
nessun intervento è invece previsto per integrare le risorse del fondo di finanziamento ordinario;
il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale e dalla Conferenza dei rettori sullo schema di decreto ministeriale relativo ai criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2024 stigmatizza la presenza di una notevole contrazione rispetto al 2023;
da un'attenta analisi, anche se confermati i 340 milioni di euro destinati al piano straordinario di reclutamento, non risulta, invece, il medesimo finanziamento aggiuntivo, previsto dall'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la cui assenza rischia di rendere vano, di fatto, l'intero piano straordinario;
per assicurare le risorse necessarie agli atenei per il piano di reclutamento in questione, il fondo di finanziamento ordinario del 2024, senza riduzioni e mancati finanziamenti già programmati, avrebbe dovuto prevedere risorse per almeno 9,5 miliardi di euro;
la riduzione delle risorse complessive assegnate alle università rispetto al 2023 risulta essere di circa 513 milioni di euro;
inoltre, dallo schema di decreto si evince un indirizzo volto ad affermare la crescente destinazione delle risorse su meccanismi di natura premiale, in assenza di risorse aggiuntive, che non riuscirà a garantire i costi di funzionamento;
tale riduzione rischia non solo di arrestare l'evoluzione virtuosa del sistema universitario nazionale, ma anche di mettere a rischio la sopravvivenza stessa dell'università statale italiana,
impegna il Governo
a reperire risorse adeguate, in fase di adozione del prossimo disegno di legge di bilancio, volte a garantire agli atenei pubblici i fondi necessari per l'adeguamento stipendiale del personale, sostenere il piano straordinario di reclutamento programmato per il 2024 e la copertura dei costi essenziali e per la valorizzazione della qualità della ricerca e della didattica in una prospettiva di lungo termine.
9/2066/52. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ascani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga alcune delle agevolazioni già in atto a sostegno del settore sportivo;
gli interventi presenti non sono sufficienti a sostenere il settore sportivo e le tante competenze impegnate nelle attività di settore;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;
il contenuto dell'attività sportiva, è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
è innegabile la correlazione dello sport con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona;
esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,
impegna il Governo
a sostenere azioni volte a garantire i principi costituzionali dell'attività sportiva, prevedendo:
al fine di garantire i principi di tutela dei lavoratori, il reperimento – in fase di adozione del primo provvedimento utile – di risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;
un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/2066/53. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga alcune delle agevolazioni già in atto a sostegno del settore sportivo;
lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;
l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;
il contenuto dell'attività sportiva, è declinato su tre direttrici complementari. Il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona; il valore sociale: lo sport, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per persone in condizioni di svantaggio o marginalità di vario genere: di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo;
è innegabile la correlazione dello sport con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona;
esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare,
impegna il Governo
a sostenere azioni volte a garantire i principi costituzionali dell'attività sportiva, prevedendo:
al fine di garantire i principi di tutela dei lavoratori e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il reperimento – in fase di adozione del primo provvedimento utile – di risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un intervento volto a riconoscere l'attività sportiva quale abilità necessaria allo sviluppo attraverso la promozione di voucher di spesa per sostenere i costi di iscrizione alla pratica sportiva nelle società sportive che svolgono la loro attività in collaborazione con gli istituti scolastici e con particolare attenzione per le famiglie in difficoltà economica nelle regioni con un maggiore tasso di dispersione scolastica.
9/2066/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
La Camera,
premesso che:
i dati riportati evidenziano il limite di contingente per le assunzioni di personale docente a tempo indeterminato a soli 45.124 unità rispetto agli oltre 64.156 posti liberi in organico;
in risposta ad un atto di sindacato ispettivo in Commissione cultura il Ministro, nel tramite della Sottosegretaria Frassinetti, avrebbe confermato l'accantonamento di circa 19.000 posti per il prossimo concorso PNRR e per evitare la scadenza delle graduatorie biennali del concorso ordinario 2020, sarebbero state trasformate in graduatorie a esaurimento permettendo l'assunzione graduale degli idonei, parallelamente alle assunzioni previste dal PNRR;
il Ministro si sarebbe impegnato ad avviare lo scorrimento di queste graduatorie, sia per i vincitori che per gli idonei, già a partire dall'anno scolastico in corso e l'impegno a confrontarsi nuovamente con la Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità sulla riforma del reclutamento PNRR, al fine di renderla più adatta alle esigenze del sistema scolastico, favorendo la continuità didattica e offrendo maggiori opportunità ai docenti precari,
impegna il Governo
a dare seguito agli impegni assunti promuovendo iniziative atte ad individuare le risorse necessarie, in fase di adozione del disegno di legge di bilancio, per procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei precedenti concorsi, in particolare gli idonei del concorso ordinario e straordinario 2020 che aspettano il giusto riconoscimento del ruolo, e a garantire il riconoscimento dell'idoneità per coloro che hanno acquisito il punteggio richiesto nel concorso PNRR 2023/2024.
9/2066/54. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame non prevede interventi a sostegno del settore scolastico per assicurare regolarità e certezza nel pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari;
recentemente tali ritardi hanno raggiunto livelli inaccettabili: si apprende di migliaia di precari della scuola che avrebbero riscosso solo a gennaio 2024 le rate di settembre, ottobre, novembre, dicembre e 13° mensilità 2023;
oltre ad essere una questione finanziaria, si tratta di una questione di rispetto e dignità per i docenti che svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle future generazioni;
sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero competente volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola e a garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi;
riteniamo urgente l'avvio di azioni, anche legislative, volte a porre fine a tale discriminazione proprio nei confronti di quei lavoratori e di quelle lavoratrici che più degli altri hanno bisogno della retribuzione, non potendo godere di una continuità del contratto;
la spesa per le supplenze brevi e saltuarie dovrebbe essere considerata alla stregua di partita di spesa fissa, come già avviene nel caso degli stipendi del personale supplente in maternità (articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 147 del 2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176),
impegna il Governo
ad avviare azioni volte a garantire ai docenti precari, lavoratori che più degli altri hanno bisogno della retribuzione, non potendo godere di una continuità del contratto, l'erogazione degli stipendi dovuti con tempismo e celerità.
9/2066/55. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera
impegna il Governo
a proseguire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica azioni volte a garantire ai docenti precari, lavoratori che più degli altri hanno bisogno della retribuzione, non potendo godere di una continuità del contratto, l'erogazione degli stipendi dovuti con tempismo e celerità.
9/2066/55. (Testo modificato nel corso di seduta)Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
La Camera,
premesso che:
secondo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la cosiddetta pensione «quota 100» non poteva essere cumulabile dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui;
relativamente alla questione dell'incumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro, l'INPS ha emanato la circolare n. 117 del 2019 dove è stato precisato che i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, rilevanti ai fini dell'incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
la medesima circolare ha incluso, tra i redditi incumulabili derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, anche i compensi percepiti per l'esercizio di arti e i diritti d'autore;
invero, il diritto d'autore e quello connesso non possono essere considerati come redditi da lavoro, bensì come la remunerazione per un'opera dell'ingegno di proprietà di chi la produce,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare specifici interventi, anche di carattere normativo, finalizzati a chiarire che i compensi derivanti da diritto d'autore per lo sfruttamento indiretto dell'opera non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione «quota 100».
9/2066/56. Cattoi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-bis del provvedimento prevede, a determinate condizioni, il riconoscimento di un'indennità una tantum, esente da tassazione, in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024 pari, nella misura massima, a 100 euro da erogare contestualmente alla tredicesima mensilità;
si tratta di una disposizione rivolta ai nuclei familiari con redditi compresi tra 8.500 e 28.000 euro annui che ha sollevato non poche perplessità in tutti coloro che la ritengono fortemente discriminatoria nei confronti di incapienti, pensionati, lavoratori autonomi e coppie non sposate o senza figli che si vedrebbero totalmente esclusi dal beneficio;
ai sensi del suddetto articolo il sostegno economico è riconosciuto solo a chi ha contratto matrimonio e ha a carico il coniuge e almeno un figlio, anche nato al di fuori del matrimonio o adottato. In alternativa, spetta a chi ha almeno un figlio a carico, nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio, a prescindere della nuova situazione familiare: in questi casi specifici per ricevere il sostegno si può non essere sposati o single. Inoltre occorre essere soggetti ad un'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione, quindi, di pensioni e di assegni a esse equiparati), d'importo superiore a quello delle detrazioni spettanti;
il Governo, che con la disposizione in questione dimostra di non voler fare mistero del modello di famiglia e di società che vuole imporre, sembra dimenticare i dettami della Costituzione italiana improntati all'inclusione e alla solidarietà, laddove riconosce il bonus solo alle coppie regolarmente sposate con figli e alle famiglie ove lavora un solo componente;
la conferma dell'esclusione delle famiglie di fatto e/o senza figli è, ad avviso del firmatario del presente atto, un modo per ribadire l'estromissione di qualunque modello familiare non corrispondente a quello idealizzato dal Governo come unico possibile ed atto a giustificare una sorta di tassa sul celibato all'incontrario capace di suscitare notevole fascinazione su alcuni membri di Governo, ma che discrimina tutte quelle donne che si trovano nella condizione di dover crescere la propria prole da sole o in coppia ma non regolarmente coniugate;
inoltre la misura di sostegno esclude proprio quelle cittadine e quei cittadini più bisognosi: la modalità di erogazione del bonus, infatti, esclude il lavoro non dipendente e soprattutto le persone incapienti che più di qualunque altra categoria avrebbero necessità e diritto a erogazioni aggiuntive,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di superare, in un prossimo provvedimento utile, le criticità esposte in premessa ed insite nel testo della disposizione di cui all'articolo 2-bis del provvedimento, al fine di rimuoverne tutti gli effetti discriminatori nei confronti di incapienti, pensionati, coppie di fatto e figli naturali.
9/2066/57. Grimaldi, Zanella, Borrelli, Piccolotti, Iaria.
La Camera,
premesso che:
gli asili nido, istituiti in Italia nel 1971 come «servizi sociali di interesse pubblico» (legge n. 1044 del 1971) e i servizi integrativi per la prima infanzia, introdotti alla fine degli anni '90 e caratterizzati da una maggiore flessibilità organizzativa, nascono come servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare i genitori, le donne in particolare, nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;
con la legge n. 107 del 2015 e il successivo decreto legislativo n. 65 del 2017 i nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia vengono ricondotti alla sfera educativa piuttosto che al comparto assistenziale, con l'obiettivo di garantire la continuità del percorso educativo e scolastico dalla nascita fino ai sei anni di età;
la Commissione europea, all'interno del Quadro Strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il 2020, riconosce alla filiera dell'istruzione un ruolo centrale nella promozione di programmi educativi specifici per dotare i bambini, sin dai primissimi anni di vita, delle competenze necessarie per affrontare e superare gli ostacoli nel loro percorso di vita;
gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel sostegno alle competenze dei genitori vanno considerati a pieno titolo come investimenti nell'istruzione, perché sono la base solida su cui bambine e bambini trovano garantita l'opportunità di sviluppare appieno le proprie capacità, contrastando le disuguaglianze e la povertà educativa. Per questo sono strategici sia dal punto di vista sociale che economico;
in Italia, a 52 anni dall'approvazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 e dopo 34 anni dall'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, solo a un bambino su quattro viene garantito il diritto di frequentare il nido. Una situazione che rappresenta una vera e propria emergenza. Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT relativi all'anno educativo 2021-2022, in Italia ci sono 1,2 milioni di bambini e bambine con un'età da 0 a 2 anni, a fronte dei quali sono solo 327 mila i posti disponibili in asili nido, micro nidi o sezioni primavera, pubblici o privati. Ciò significa che solo il 26,1 per cento dei bambini e bambine, poco più di uno su quattro, può usufruirne mentre quasi 900 mila bambini e bambine sono esclusi dal circuito dei nidi. Un dato, peraltro, notevolmente inferiore a quello di altri Paesi europei che vede l'Italia ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei. Uno scenario preoccupante perché gli asili nido rappresentano una fondamentale occasione educativa e di socialità e per questo devono essere garantiti a tutte e tutti: asili nido come diritto dei bambini e delle bambine;
ai posti nei nidi, si aggiungono 23 mila posti nei servizi integrativi per la prima infanzia (spazio gioco, servizio in contesto domiciliare, centro bambini genitori) che portano l'offerta complessiva a 350 mila posti, pari al 28 per cento dei bambini con 0-2 anni, assolutamente insufficiente rispetto al potenziale bacino di utenza e ben al di sotto di quel 33 per cento che l'Unione europea si era data come obiettivo da raggiungere entro il 2010 e molto lontana dal nuovo obiettivo europeo del 45 per cento da raggiungere entro il 2030;
solo per raggiungere l'obiettivo del 33 per cento, vanno attivati almeno 70 mila posti in più rispetto ai 327 mila attuali e per garantirne la gestione diretta da parte dei comuni, occorrono 700 milioni di euro in più all'anno di spesa corrente e almeno 15 mila educatori in più. Per arrivare all'obiettivo del 45 per cento (Barcellona 2030), devono essere attivati 200 mila posti in più rispetto a quelli attuali, per i quali occorrono 2 miliardi di euro in più all'anno per la gestione e almeno 45 mila educatori. Dunque, non solo è necessario garantire la realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal PNRR ma, oltre alle strutture, vanno garantite ai comuni le risorse necessarie alla gestione corrente degli asili nido, per valorizzare il personale e promuovere la qualità dell'offerta educativa;
ai sensi dell'articolo 33, comma, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge n. 160 del 2019), è stato emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020 che individua il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali che non deve essere superiore alle percentuali determinate nella Tabella 1 del predetto decreto ministeriale;
in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal decreto attuativo;
più in dettaglio, il decreto individua per ciascuna fascia demografica due distinte percentuali: una prima percentuale che definisce il valore-soglia, il cui rispetto abilita il comune alla piena applicazione della nuova disciplina espansiva delle assunzioni, e una più alta percentuale che definisce il valore di rientro, come riferimento per i comuni che hanno una maggiore rigidità strutturale della spesa di personale in relazione all'equilibrio complessivo del Bilancio;
stante la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, coniugando lo sforzo che l'amministrazione pubblica sta compiendo per rafforzare i servizi educativi territoriali anche attraverso la costruzione di nuove strutture grazie ai fondi del PNRR in conseguenza dell'innalzamento dell'obiettivo europeo di copertura dei servizi educativi per le bambine e i bambini nel segmento 0-3 anni dal 33 per cento al 45 per cento entro il 2030, nonché in ragione di favorire l'occupazione ed in particolare quella femminile, sarebbe necessario, con riferimento al medesimo segmento svincolare le facoltà assunzionali dei comuni dai rigidi vincoli imposti dal suddetto decreto ministeriale 17 marzo 2020;
impegna il Governo
a permettere, nel prossimo provvedimento utile, agli enti locali di rafforzare gli organici del personale educativo, scolastico ed ausiliario, prevedendo una deroga ai rigidi vincoli di spesa introdotti con l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rilevi ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
9/2066/58. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Borrelli.
La Camera,
premesso che:
gli asili nido, istituiti in Italia nel 1971 come «servizi sociali di interesse pubblico» (legge n. 1044 del 1971) e i servizi integrativi per la prima infanzia, introdotti alla fine degli anni '90 e caratterizzati da una maggiore flessibilità organizzativa, nascono come servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare i genitori, le donne in particolare, nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;
con la legge n. 107 del 2015 e il successivo decreto legislativo n. 65 del 2017 i nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia vengono ricondotti alla sfera educativa piuttosto che al comparto assistenziale, con l'obiettivo di garantire la continuità del percorso educativo e scolastico dalla nascita fino ai sei anni di età;
la Commissione europea, all'interno del Quadro Strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il 2020, riconosce alla filiera dell'istruzione un ruolo centrale nella promozione di programmi educativi specifici per dotare i bambini, sin dai primissimi anni di vita, delle competenze necessarie per affrontare e superare gli ostacoli nel loro percorso di vita;
gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel sostegno alle competenze dei genitori vanno considerati a pieno titolo come investimenti nell'istruzione, perché sono la base solida su cui bambine e bambini trovano garantita l'opportunità di sviluppare appieno le proprie capacità, contrastando le disuguaglianze e la povertà educativa. Per questo sono strategici sia dal punto di vista sociale che economico;
in Italia, a 52 anni dall'approvazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 e dopo 34 anni dall'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, solo a un bambino su quattro viene garantito il diritto di frequentare il nido. Una situazione che rappresenta una vera e propria emergenza. Secondo gli ultimi dati dell'ISTAT relativi all'anno educativo 2021-2022, in Italia ci sono 1,2 milioni di bambini e bambine con un'età da 0 a 2 anni, a fronte dei quali sono solo 327 mila i posti disponibili in asili nido, micro nidi o sezioni primavera, pubblici o privati. Ciò significa che solo il 26,1 per cento dei bambini e bambine, poco più di uno su quattro, può usufruirne mentre quasi 900 mila bambini e bambine sono esclusi dal circuito dei nidi. Un dato, peraltro, notevolmente inferiore a quello di altri Paesi europei che vede l'Italia ancora lontana dal raggiungimento degli obiettivi europei. Uno scenario preoccupante perché gli asili nido rappresentano una fondamentale occasione educativa e di socialità e per questo devono essere garantiti a tutte e tutti: asili nido come diritto dei bambini e delle bambine;
ai posti nei nidi, si aggiungono 23 mila posti nei servizi integrativi per la prima infanzia (spazio gioco, servizio in contesto domiciliare, centro bambini genitori) che portano l'offerta complessiva a 350 mila posti, pari al 28 per cento dei bambini con 0-2 anni, assolutamente insufficiente rispetto al potenziale bacino di utenza e ben al di sotto di quel 33 per cento che l'Unione europea si era data come obiettivo da raggiungere entro il 2010 e molto lontana dal nuovo obiettivo europeo del 45 per cento da raggiungere entro il 2030;
solo per raggiungere l'obiettivo del 33 per cento, vanno attivati almeno 70 mila posti in più rispetto ai 327 mila attuali e per garantirne la gestione diretta da parte dei comuni, occorrono 700 milioni di euro in più all'anno di spesa corrente e almeno 15 mila educatori in più. Per arrivare all'obiettivo del 45 per cento (Barcellona 2030), devono essere attivati 200 mila posti in più rispetto a quelli attuali, per i quali occorrono 2 miliardi di euro in più all'anno per la gestione e almeno 45 mila educatori. Dunque, non solo è necessario garantire la realizzazione di tutti gli investimenti previsti dal PNRR ma, oltre alle strutture, vanno garantite ai comuni le risorse necessarie alla gestione corrente degli asili nido, per valorizzare il personale e promuovere la qualità dell'offerta educativa;
ai sensi dell'articolo 33, comma, del decreto-legge n. 34 del 2019 (come modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge n. 160 del 2019), è stato emanato il decreto ministeriale 17 marzo 2020 che individua il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti e sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali che non deve essere superiore alle percentuali determinate nella Tabella 1 del predetto decreto ministeriale;
in attuazione di quanto previsto dal sopra richiamato articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito dal decreto attuativo come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto della percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale, anch'essa definita dal decreto attuativo;
più in dettaglio, il decreto individua per ciascuna fascia demografica due distinte percentuali: una prima percentuale che definisce il valore-soglia, il cui rispetto abilita il comune alla piena applicazione della nuova disciplina espansiva delle assunzioni, e una più alta percentuale che definisce il valore di rientro, come riferimento per i comuni che hanno una maggiore rigidità strutturale della spesa di personale in relazione all'equilibrio complessivo del Bilancio;
stante la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, coniugando lo sforzo che l'amministrazione pubblica sta compiendo per rafforzare i servizi educativi territoriali anche attraverso la costruzione di nuove strutture grazie ai fondi del PNRR in conseguenza dell'innalzamento dell'obiettivo europeo di copertura dei servizi educativi per le bambine e i bambini nel segmento 0-3 anni dal 33 per cento al 45 per cento entro il 2030, nonché in ragione di favorire l'occupazione ed in particolare quella femminile, sarebbe necessario, con riferimento al medesimo segmento svincolare le facoltà assunzionali dei comuni dai rigidi vincoli imposti dal suddetto decreto ministeriale 17 marzo 2020;
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a permettere, nel prossimo provvedimento utile, agli enti locali di rafforzare gli organici del personale educativo, scolastico ed ausiliario, prevedendo una deroga ai rigidi vincoli di spesa introdotti con l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rilevi ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
9/2066/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Borrelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2-ter, comma 1, del provvedimento riconosce un trattamento sanzionatorio di maggior favore ai soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono, attraverso la riduzione della metà delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
il successivo comma 2 dell'articolo 2-ter estende il medesimo trattamento anche ai contribuenti che aderiscono al regime opzionale di ravvedimento speciale introdotto dal successivo articolo 2-quater, che introduce, a sua volta, un regime opzionale di ravvedimento, che prevede il solo versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, da parte dei soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (dichiarando solo dal 5 al 50 per cento dell'imponibile evaso) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n. 13 del 2024;
la scelta del Governo sarebbe finalizzata a incentivare l'adesione al concordato, per la quale c'è tempo fino al prossimo 31 ottobre e che, finora, non sembra incontrare un grande interesse da parte della platea potenziale di 4,5 milioni di soggetti, di cui 2,7 milioni di partite Iva soggette agli Isa e 1,8 milioni di autonomi che hanno scelto il regime forfettario della flat tax al 15 per cento;
invero, con le suddette previsioni normative il Governo sembra più aver intrapreso una caccia affannosa di risorse nel tentativo di recuperare coperture finanziarie per una legge di bilancio ancora in alto mare, che solo il ricorso ad un ennesimo atto di clemenza fiscale come il «ravvedimento speciale» poteva garantire: ossia circa 2 o 3 miliardi di euro di gettito da recuperare da quelle categorie che, secondo la stessa Agenzia delle Entrate, hanno una propensione all'evasione pari al 70 per cento;
nella realtà, stando ai dati riportati dalla relazione tecnica, la norma costringerebbe l'erario a rinunciare a una fetta importante delle risorse che avrebbe potuto recuperare, pari a quasi 1 miliardo di euro così ripartiti: 212 milioni per il 2025, 267 per il 2026, 223 per il 2027, 176 milioni per il 2028 e 108 milioni per il 2029;
si tratterebbe, in parole povere, della concessione di una «regolarizzazione» (leggasi condono tombale) dei mancati versamenti tra il 2018 e il 2023, a fronte di una modesta imposta sostitutiva parametrata all'indice di affidabilità fiscale, da corrispondere, comodamente, in 24 rate mensili;
in una precedente versione per gli anni di imposta 2013-2018, l'accesso al concordato preventivo senza sanzioni, era garantito dietro il pagamento di una tassazione simbolica, rappresentando un vero e proprio schiaffo ai contribuenti onesti. Anche la versione introdotta dagli articoli 2-ter e 2-quater del provvedimento nonostante le accese proteste da parte delle opposizioni, non muta la sostanza, ossia l'idea che anche gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale. La norma, infatti, consente di poter accedere al concordato preventivo biennale con beneficio d'imposta anche a coloro che sistemano la loro violazione degli obblighi tributari con lo strumento del ravvedimento: un pessimo messaggio verso tutti quelli che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco;
in conclusione, la nuova previsione di cui agli articoli 2-ter e 2-quater del provvedimento sembra l'ennesimo, disperato tentativo di salvare dal fallimento uno strumento, il concordato preventivo biennale, a cui il Governo aveva affidato il recupero del gettito necessario per finanziare una riforma fiscale altrimenti avviata su un binario morto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine, già a partire dal prossimo provvedimento utile, di tornare, con riferimento allo strumento del concordato preventivo ed alle logiche ad esso sottese, quantomeno sul percorso tracciato dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 e dal successivo del decreto legislativo di attuazione n. 13 del 2024.
9/2066/59. Borrelli, Zanella, Grimaldi.
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sottopone a vincolo tutte le cose indicate all'articolo 10, comma 1, dello stesso codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la «Verifica dell'interesse culturale»;
il citato comma 1 dell'articolo 10 indica che «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»;
il termine di 70 anni è stato introdotto dall'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in sostituzione del precedente termine di cinquanta anni, e successivamente riconfermato con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (in seguito all'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 dall'articolo 217, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
si tratta di un «vincolo» automatico preliminare e soggetto alle due condizioni dell'autore non più vivente e dell'età di oltre settanta anni, che può essere rimosso con procedura di verifica di sussistenza di interesse culturale (VIC), al termine della quale il vincolo viene confermato sull'immobile o rimosso, liberando l'immobile dal vincolo stesso;
tale vincolo automatico, pur essendo utile per la tutela dei treni storici, è molto limitativo per tutte le strutture ferroviarie la cui esecuzione risale a 70 anni,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile volta ad applicare il vincolo di cui all'articolo 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio agli asset della rete ferroviaria la cui realizzazione risalga ad oltre cento anni.
9/2066/60. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
La Camera,
premesso che:
sulla base dell'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici, il 1° gennaio 2024, è entrata in vigore la nuova disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);
tale previsione è funzionale a garantire una serie di servizi, quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste dalla normativa vigente;
tuttavia, tale obbligo, per tutti gli appalti, anche di importo inferiore a 5.000 euro, crea blocchi insuperabili alle amministrazioni e, soprattutto, obbliga anche i piccoli esercizi di iscriversi alle piattaforme elettroniche certificate per poter lavorare con la pubblica amministrazione;
pertanto, diventano impraticabili incarichi di importi piccoli e piccolissimi, ove l'obbligo ad aderire a piattaforme elettroniche certificate, per le ditte artigiane o individuali o i negozietti di paese, comporti un impegno copioso, che impedisce, di fatto, quegli acquisti, da pochi euro, che si fanno ancora nei piccoli esercizi commerciali di vicinato o montani;
il rischio è duplice, perché, da una parte, potrebbe comportare la chiusura dei piccoli esercizi e, dall'altra, incrementerebbe, inevitabilmente, le spese della pubblica amministrazione;
l'ANAC, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha ritenuto necessario adottare, con la Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 e il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, un'interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, sull'esempio del cosiddetto «Smart CIG» che ha funzionato bene in passato;
tale strumento ha rappresentato una modalità suppletiva che doveva essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, fino al 30 settembre 2024;
tuttavia, considerato il persistere delle oggettive difficoltà sopra evidenziate, la stessa ANAC, con parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha comunicato la proroga, fino al 31 dicembre 2024, della possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'iniziativa dell'utilizzo dell'interfaccia web dell'ANAC, in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, per gli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture sotto i 5.000 euro, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività delle amministrazioni, verificando la possibilità di rendere strutturale tale possibilità.
9/2066/61. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento sulle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita;
in prima lettura la norma in oggetto è stata modificata prevedendo che l'aliquota del 5 per cento si applichi alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengano entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita;
per gli allevamenti di cavalli, stando allo stato attuale, si registra dunque una triplice aliquota IVA sulla cessione dei prodotti: la prima del 22 per cento valida per la cessione di tutti i cavalli; la seconda del 10 per cento valida per la cessione dei cavalli destinati all'alimentazione umana; la terza del 5 per cento sulle cessioni dei puledri, di due anni di età, destinati a finalità diverse da quelle alimentari;
la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante «modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto», concede la possibilità ai Governi di applicare aliquote IVA ridotte sulle cessioni di equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi;
la riduzione prevista dal citato articolo 5, pur avendo mosso un primo timido passo verso tal senso, non è in grado di garantire un effettivo sostegno al settore e di colmare il gap competitivo che penalizza le aziende italiane dedite all'allevamento equino. Tali imprese, nonostante operino in un settore di eccellenza per il nostro Paese, si trovano a competere in condizioni svantaggiate rispetto alle altre imprese europee, che beneficiano di regimi fiscali più favorevoli, in linea con la citata disposizione comunitaria;
la scelta del Governo, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 6 della direttiva UE citata, di prevedere l'aliquota ridotta solo per una minima parte delle attività delle aziende e di lasciare le aliquote al 10 per cento o 22 per cento sul resto delle cessioni e sui servizi connessi agli equini vivi rischia di generare ulteriore confusione tra gli operatori del settore;
un primo banco di prova sull'applicazione della nuova disciplina sono state le aste pubbliche per la commercializzazione dei puledri per finalità agonistiche (trotto e galoppo) avvenute nel mese di settembre;
la disciplina contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, non avendo previsto una disciplina transitoria, sta già generando situazioni paradossali per cui alle cessioni dei puledri trottatori e a quelle dei purosangue nati prima del compimento del diciottesimo mese di vita sono state applicate aliquote IVA pari al 5 per cento mentre a quelle dei puledri con più di diciotto mesi di vita è stata applicata un'aliquota del 22 per cento;
si rileva altresì l'importanza strategica di rafforzare la filiera agricola degli equidi, che rappresenta una eccellenza del made in Italy non soltanto in campo ippico ed equestre ma anche rispetto ad impieghi turistici, sociali e ricreativi e allevatoriali in genere;
al fine di assicurare un quadro normativo chiaro e coerente per gli operatori del settore, e di prevenire l'insorgere di pratiche concorrenziali sleali, sia a livello nazionale che europeo,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, in conformità con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 e al fine di potenziare un settore strategico per il made in italy e non subire l'ulteriore concorrenza da parte dei Paesi europei che hanno già attuato politiche di riduzione delle aliquote IVA, a valutare l'opportunità di razionalizzare e diminuire le restanti aliquote IVA sulle cessioni di equini vivi e sulle prestazioni di servizi connessi agli equini vivi.
9/2066/62. Gadda, Faraone, Del Barba, Boschi, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento sulle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita;
in prima lettura la norma in oggetto è stata modificata prevedendo che l'aliquota del 5 per cento si applichi alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengano entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della nascita;
per gli allevamenti di cavalli, stando allo stato attuale, si registra dunque una triplice aliquota IVA sulla cessione dei prodotti: la prima del 22 per cento valida per la cessione di tutti i cavalli; la seconda del 10 per cento valida per la cessione dei cavalli destinati all'alimentazione umana; la terza del 5 per cento sulle cessioni dei puledri, di due anni di età, destinati a finalità diverse da quelle alimentari;
la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante «modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto», concede la possibilità ai Governi di applicare aliquote IVA ridotte sulle cessioni di equini vivi e prestazioni di servizi connessi agli equini vivi;
si rileva altresì l'importanza strategica di rafforzare la filiera agricola degli equidi, che rappresenta una eccellenza del made in Italy non soltanto in campo ippico ed equestre ma anche rispetto ad impieghi turistici, sociali e ricreativi e allevatoriali in genere;
al fine di assicurare un quadro normativo chiaro e coerente per gli operatori del settore, e di prevenire l'insorgere di pratiche concorrenziali sleali, sia a livello nazionale che europeo,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame e, in conformità con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 e al fine di potenziare un settore strategico per il made in italy e non subire l'ulteriore concorrenza da parte dei Paesi europei che hanno già attuato politiche di riduzione delle aliquote IVA, a valutare l'opportunità di razionalizzare e diminuire le restanti aliquote IVA sulle cessioni di equini vivi e sulle prestazioni di servizi connessi agli equini vivi.
9/2066/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Gadda, Faraone, Del Barba, Boschi, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca tra l'altro alcune modifiche in materia di applicazione dell'IVA che interessano particolari categorie di soggetti;
sul tema si evidenzia la problematica rilevata da alcuni enti del Terzo settore (ONLUS, ODV, APS, ecc) per effetto dell'applicazione della cosiddetta disciplina dell'inversione contabile IVA (Reverse charge) e della cosiddetta scissione dei pagamenti (split payment) di cui rispettivamente agli articoli 17 lettere a) e a-ter) e 17-ter del Testo Unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) con riferimento alla possibilità dei medesimi di beneficiare delle opzioni di cessione e sconto in fattura per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici;
l'articolo 121, comma 1, lettera a) del cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) stabilisce che il citato sconto non possa eccedere il corrispettivo dovuto;
con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile ma deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti; l'Agenzia delle entrate in via interpretativa, ha quindi ammesso la disapplicazione dello split-payment con riferimento agli IACP comunque denominati;
la fattispecie del reverse charge, pur non essendo perfettamente sovrapponibile, comporta anch'essa le medesime problematiche dovute all'esborso relativo all'IVA;
nonostante la disponibilità dei fornitori di applicare lo sconto sull'intero importo dei lavori inclusivo dell'IVA, molti enti del Terzo settore si sono trovati nell'impossibilità di beneficiare dello sconto per intero; altrettanto difficile risulta poi la possibilità di fruire dell'agevolazione sotto forma di detrazione proprio per il particolare regime IVA di tali enti che prevede prevalentemente, se non esclusivamente, operazioni esenti con IVA non detraibile,
impegna il Governo
nel prossimo provvedimento legislativo utile, a chiarire in via interpretativa, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti del Terzo Settore, che intendano avvalersi della cosiddetta opzione per lo «sconto in fattura» in luogo delle detrazioni fiscali, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, siano in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni IVA recanti il meccanismo dell'inversione contabile di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del medesimo decreto.
9/2066/63.Braga, Paolo Emilio Russo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca tra l'altro alcune modifiche in materia di applicazione dell'IVA che interessano particolari categorie di soggetti;
sul tema si evidenzia la problematica rilevata da alcuni enti del Terzo settore (ONLUS, ODV, APS, ecc) per effetto dell'applicazione della cosiddetta disciplina dell'inversione contabile IVA (Reverse charge) e della cosiddetta scissione dei pagamenti (split payment) di cui rispettivamente agli articoli 17 lettere a) e a-ter) e 17-ter del Testo Unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) con riferimento alla possibilità dei medesimi di beneficiare delle opzioni di cessione e sconto in fattura per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici;
l'articolo 121, comma 1, lettera a) del cosiddetto decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) stabilisce che il citato sconto non possa eccedere il corrispettivo dovuto;
con la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile ma deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti; l'Agenzia delle entrate in via interpretativa, ha quindi ammesso la disapplicazione dello split-payment con riferimento agli IACP comunque denominati;
la fattispecie del reverse charge, pur non essendo perfettamente sovrapponibile, comporta anch'essa le medesime problematiche dovute all'esborso relativo all'IVA;
nonostante la disponibilità dei fornitori di applicare lo sconto sull'intero importo dei lavori inclusivo dell'IVA, molti enti del Terzo settore si sono trovati nell'impossibilità di beneficiare dello sconto per intero; altrettanto difficile risulta poi la possibilità di fruire dell'agevolazione sotto forma di detrazione proprio per il particolare regime IVA di tali enti che prevede prevalentemente, se non esclusivamente, operazioni esenti con IVA non detraibile,
impegna il Governo
nel prossimo provvedimento legislativo utile, a valutare l'opportunità di chiarire in via interpretativa, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti del Terzo Settore, che intendano avvalersi della cosiddetta opzione per lo «sconto in fattura» in luogo delle detrazioni fiscali, e per i quali l'IVA risulti a qualsiasi titolo non detraibile, siano in ogni caso escluse dall'applicazione delle disposizioni IVA recanti il meccanismo dell'inversione contabile di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del medesimo decreto.
9/2066/63.(Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Paolo Emilio Russo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 16 autorizza l'utilizzo delle somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni previste dall'articolo 3, comma decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015, derivanti dall'impiego delle somme sottoposte a sequestro penale, anche per prestare le garanzie finanziarie previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) nei seguenti casi:
garanzie finanziarie richieste per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, comma 11, lettera g), del Codice ambientale);
garanzie finanziarie richieste ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale (articolo 29-sexies, comma 9-septies, del Codice ambientale);
secondo la relazione tecnica il saldo del conto di contabilità speciale 6055 ammonta al 30 luglio 2024 a euro 345.799.301,90, di cui euro 327.894.112,94 del cosiddetto Patrimonio Destinato e euro 17.905.188,96 per attività di Sostegno aree disagiate;
è stato recentemente disposto il trasferimento di 150 milioni di euro all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. da parte dell'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, attingendo dalle medesime somme del Patrimonio Destinato;
il Patrimonio Destinato era dedito all'attuazione e alla realizzazione del piano per la tutela ambientale e agli interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e di bonifica ambientale,
impegna il Governo
ad adottare le iniziative di competenza, al fine di ripristinare integralmente nel prossimo provvedimento utile le somme del Patrimonio Destinato indicate in premessa e finalizzate agli interventi di bonifica, decontaminazione e messa in sicurezza dell'ex Ilva di Taranto.
9/2066/64. Ubaldo Pagano.
La Camera,
premesso che:
il Fondo indennizzo risparmiatori è stato istituito con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con lo scopo di erogare indennizzi in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
suddetto Fondo, con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;
a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;
gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere alcuna forma di indennizzo dallo Stato;
con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in modo da consentire anche alle banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;
malgrado la grave situazione che da anni sopportano risparmiatori e azionisti della BPB, tali proposte emendative sono state sempre respinte;
il provvedimento in esame introduce agevolazioni fiscali e indennità in favore dei lavoratori dipendenti – del tutto insufficienti rispetto ad obiettivi di perequazione ed equità sociale – senza peraltro nulla prevedere a tutela dei risparmiatori,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dal provvedimento in esame e, segnatamente, di quella in materia di concordato preventivo, dall'applicazione della quale deriva una riduzione delle entrate, al fine di destinare le suddette risorse a interventi di equità sociale e, segnatamente, a interventi a tutela dei risparmiatori, analoghi a quelli intrapresi per i risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, anche in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/2066/65. Lacarra.
La Camera,
premesso che:
il Fondo indennizzo risparmiatori è stato istituito con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, con lo scopo di erogare indennizzi in favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
suddetto Fondo, con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;
a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;
gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere alcuna forma di indennizzo dallo Stato;
con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in modo da consentire anche alle banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a reperire risorse a favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari che sono stati penalizzati a seguito del commissariamento della Banca, avvenuto nel dicembre 2019.
9/2066/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra.
La Camera,
premesso che:
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024, il Governo nazionale ha proceduto a nominare il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata sistema di gestione e rifiuti con durata biennale rinnovabile;
tale nomina è avvenuta per il completamento, nella Regione siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione della movimentazione dei rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
si fa presente che il Rapporto preliminare ambientale propedeutico alla fase di «scooping» per l'aggiornamento del Piano del 9 ottobre 2023 – che dunque precede di appena due mesi il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 – non fa alcuna menzione di uno stato critico del sistema integrato dei rifiuti che possa in qualche modo giustificare la necessità di interrompere il modello ordinario in luogo di uno straordinario ed emergenziale;
lo «stato di emergenza» presupporrebbe l'accertamento puntuale delle condizioni che l'hanno generato al fine di adottare gli interventi più idonei per accompagnare la popolazione e il territorio fuori dai rischi che ne possono derivare, che ad oggi in Sicilia non sussistono;
la deroga all'ordinario svolgimento costituzionale può avvenire soltanto se previsto per un termine di breve durata ed in ogni caso esclusivamente al ricorrere di determinate circostanze ravvisabili in modo fattuale che in alcun caso possono essere governate attraverso l'utilizzo delle leggi ordinarie;
il Consiglio di Stato che, nella sentenza del 13 dicembre 2002 n. 6809, coglie l'occasione per sottolineare e meglio evidenziare il carattere temporaneo dell'istituto, ritenendo incompatibile con il concetto di emergenza un intervento di durata pluriennale, che finirebbe per realizzare una «sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario.»;
il conferimento di poteri «extra ordinem» in materia di rifiuti richiede necessariamente la puntuale descrizione delle funzioni esercitabili, delle norme derogabili ed ogni altra specificazione necessaria a non snaturare i sistemi di intervento eccezionale, in un settore, come quello dei rifiuti, già di per sé estremamente tecnico e complesso;
il citato DPCM non fa alcuna menzione circa una possibile situazione di emergenza del sistema integrato dei rifiuti della Regione siciliana tale da giustificare il ricorso a poteri straordinari, ma soprattutto lascia ampi e pericolosi margini discrezionali al Commissario straordinario all'interno di una cornice temporale assolutamente non in linea con le previsioni dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e dell'articolo 191 del Codice dell'ambiente;
avendo la Regione siciliana competenza esclusiva in forza dello Statuto speciale, il potere derogatorio concesso al Commissario straordinario in forza del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che è alla base del citato DPCM, non può invadere le competenze della Regione siciliana individuate in virtù di una norma di rango costituzionale qual è lo Statuto Speciale,
impegna il Governo
non essendovi, a parere del presentatore, in ragione di quanto richiamato in premessa, i presupposti per il ricorso al Commissariamento, a ritirare il suddetto provvedimento o quanto meno a circoscrivere in tempi rapidi, dettagliatamente i poteri del Commissario non derogando alla normativa ordinaria.
9/2066/66. Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, agli articoli 6-bis e 6-ter, disposizioni volte a prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica;
tali disposizioni, seppur condivisibili nella finalità del contrasto della pirateria online, sono formulate in maniera del tutto irragionevole e si rivelano idonee a pregiudicare l'operatività dei prestatori di servizi di accesso alla rete, dei soggetti gestori di motori di ricerca e dei fornitori di servizi della società dell'informazione, nonché dei fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN), laddove questi soggetti vengono gravati dell'onere di identificare i singoli trasgressori tramite gli indirizzi IP di origine;
tali soggetti sono incaricati di segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili e, nel caso di omissioni della segnalazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno;
tale previsione rischia di sovraccaricare l'autorità giudiziaria di una quantità spropositata di segnalazioni, stimate in oltre 10 miliardi,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a modificare la formulazione della disposizione richiamata in premessa così da non sovraccaricare l'autorità giudiziaria di notizie di reato per condotte penalmente rilevanti ma di minore allarme sociale, nonché a non gravare gli operatori degli oneri di segnalazioni richiamati in premessa.
9/2066/67. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'Italia continua a registrare uno dei più alti tassi di divario occupazionale di genere in Europa, con un tasso di occupazione femminile di circa il 52 per cento contro il 72 per cento degli uomini, anche in ragione della strutturale carenza di misure adeguate volte a sostenere e incentivare l'inclusione lavorativa delle donne e la conciliazione lavoro-famiglia;
le misure adottate dal Governo tendono a escludere o limitare i benefìci per le madri con un solo figlio, che rappresentano la maggioranza delle famiglie italiane, come se le difficoltà economiche e organizzative legate alla conciliazione lavoro-famiglia si manifestassero già dal primo figlio;
le madri single, in particolare, si trovano spesso a dover affrontare da sole le responsabilità genitoriali e lavorative, senza poter contare sul supporto di un partner, venendo maggiormente esposte a rischi di esclusione economica e sociale;
estendere le misure di sostegno previste per le famiglie con due o più figli anche alle madri con un solo figlio, incluse le madri single, e prevedere congedi genitoriali paritari rappresenta una misura di equità e fondamentale per incentivare una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro e per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali;
il provvedimento in esame, all'articolo 2-bis, reca disposizioni in materia di benefìci corrisposti ai lavoratori dipendenti, che non appaiono sufficientemente adeguate rispetto agli obiettivi da perseguire,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il novero dei beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 2-bis, intervenendo altresì al fine di estendere le misure di sostegno previste dalla legislazione vigente per le madri di due o più figli anche alle madri con un solo figlio, incluse le madri single, e al fine di prevedere congedi genitoriali paritari, allo scopo di poter affrontare in modo più efficace le sfide economiche e favorire una più equa distribuzione delle responsabilità familiari.
9/2066/68. Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'Italia continua a registrare uno dei più alti tassi di divario occupazionale di genere in Europa, con un tasso di occupazione femminile di circa il 52 per cento contro il 72 per cento degli uomini, anche in ragione della strutturale carenza di misure adeguate volte a sostenere e incentivare l'inclusione lavorativa delle donne e la conciliazione lavoro-famiglia;
le madri single, in particolare, si trovano spesso a dover affrontare da sole le responsabilità genitoriali e lavorative, senza poter contare sul supporto di un partner, venendo maggiormente esposte a rischi di esclusione economica e sociale;
estendere le misure di sostegno previste per le famiglie con due o più figli anche alle madri con un solo figlio, incluse le madri single, e prevedere congedi genitoriali paritari rappresenta una misura di equità e fondamentale per incentivare una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro e per ridurre le disuguaglianze economiche e sociali,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il novero dei beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 2-bis, intervenendo altresì al fine di estendere le misure di sostegno previste dalla legislazione vigente per le madri di due o più figli anche alle madri con un solo figlio, incluse le madri single, e al fine di prevedere congedi genitoriali paritari, allo scopo di poter affrontare in modo più efficace le sfide economiche e favorire una più equa distribuzione delle responsabilità familiari.
9/2066/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonifazi, Faraone, Gadda, Del Barba, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
la parità di genere è un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale, europeo e costituzionale, rappresentando un obiettivo prioritario per garantire equità e sviluppo sociale ed economico;
nonostante i progressi compiuti nel contrastare il fenomeno, le donne continuano a essere sottorappresentate nel mercato del lavoro, a causa di disparità di genere che si manifestano sia in termini di opportunità che di condizioni lavorative, tra cui l'accesso a posizioni di leadership e le retribuzioni;
secondo l'ISTAT, nel 2023 il tasso di occupazione femminile era del 52,1 per cento, a fronte del 72,1 per cento degli uomini, rendendo il nostro Paese tra quelli con il divario occupazionale di genere più ampio in Europa e il 24,5 per cento delle donne italiane tra i 55 e i 64 anni fornisce assistenza gratuita ai familiari, riducendo così la loro disponibilità per un impiego a tempo pieno;
una delle cause principali del divario di genere è la difficoltà delle donne a conciliare le responsabilità lavorative con quelle familiari. In molte famiglie italiane, infatti, la cura dei figli ricade principalmente sulle donne, costringendole spesso a optare per il lavoro part-time o a periodi di assenza dal lavoro, compromettendo così le loro opportunità di carriera e di crescita professionale;
inoltre, le politiche di welfare aziendale, pur essendo in aumento, non sono sufficientemente strutturate per garantire una vera inclusione delle donne nel mondo del lavoro. In particolare, le misure di conciliazione lavoro-famiglia come il lavoro agile e la settimana corta rimangono marginali e non sufficientemente incentivate o integrate nelle pratiche organizzative delle aziende;
la promozione di misure di welfare aziendale che incentivino un'organizzazione del lavoro più inclusiva e flessibile, combinata con un adeguato supporto ai servizi per l'infanzia e l'assistenza familiare, è essenziale per ridurre il divario di genere e migliorare l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro;
il provvedimento in esame, all'articolo 2-bis, reca disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti, che non appaiono sufficientemente adeguate rispetto agli obiettivi da perseguire,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il novero dei beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 2-bis, intervenendo altresì al fine di incentivare le politiche di welfare aziendale che favoriscano la conciliazione lavoro-famiglia e sostengano il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro dopo periodi di assenza e che favoriscano il lavoro flessibile, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia e al lavoro agile, incentivandolo e compatibilmente con esigenze organizzative, su base accordi, favorendo anche la settimana corta al fine di organizzare il lavoro in maniera meno standardizzata e più aderente ai ritmi richiesti dalla conciliazione di lavoro e famiglia.
9/2066/69. Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
la parità di genere è un diritto fondamentale riconosciuto a livello internazionale, europeo e costituzionale, rappresentando un obiettivo prioritario per garantire equità e sviluppo sociale ed economico;
nonostante i progressi compiuti nel contrastare il fenomeno, le donne continuano a essere sottorappresentate nel mercato del lavoro, a causa di disparità di genere che si manifestano sia in termini di opportunità che di condizioni lavorative, tra cui l'accesso a posizioni di leadership e le retribuzioni;
secondo l'ISTAT, nel 2023 il tasso di occupazione femminile era del 52,1 per cento, a fronte del 72,1 per cento degli uomini, rendendo il nostro Paese tra quelli con il divario occupazionale di genere più ampio in Europa e il 24,5 per cento delle donne italiane tra i 55 e i 64 anni fornisce assistenza gratuita ai familiari, riducendo così la loro disponibilità per un impiego a tempo pieno;
una delle cause principali del divario di genere è la difficoltà delle donne a conciliare le responsabilità lavorative con quelle familiari. In molte famiglie italiane, infatti, la cura dei figli ricade principalmente sulle donne, costringendole spesso a optare per il lavoro part-time o a periodi di assenza dal lavoro, compromettendo così le loro opportunità di carriera e di crescita professionale;
inoltre, le politiche di welfare aziendale, pur essendo in aumento, non sono sufficientemente strutturate per garantire una vera inclusione delle donne nel mondo del lavoro. In particolare, le misure di conciliazione lavoro-famiglia come il lavoro agile e la settimana corta rimangono marginali e non sufficientemente incentivate o integrate nelle pratiche organizzative delle aziende;
la promozione di misure di welfare aziendale che incentivino un'organizzazione del lavoro più inclusiva e flessibile, combinata con un adeguato supporto ai servizi per l'infanzia e l'assistenza familiare, è essenziale per ridurre il divario di genere e migliorare l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad ampliare il novero dei beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 2-bis, intervenendo altresì al fine di incentivare le politiche di welfare aziendale che favoriscano la conciliazione lavoro-famiglia e sostengano il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro dopo periodi di assenza e che favoriscano il lavoro flessibile, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia e al lavoro agile, incentivandolo e compatibilmente con esigenze organizzative, su base accordi, favorendo anche la settimana corta al fine di organizzare il lavoro in maniera meno standardizzata e più aderente ai ritmi richiesti dalla conciliazione di lavoro e famiglia.
9/2066/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.