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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA


Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 364 di lunedì 14 ottobre 2024

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERGIO COSTA

La seduta comincia alle 14,30.

PRESIDENTE. La seduta è aperta.

Invito il deputato Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

ANTONIO D'ALESSIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta del 3 ottobre 2024.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 73, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna (Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A al resoconto della seduta odierna).

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2024, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali):

«Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali» (2088) - Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX, X, XI, XII, XIII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96-bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Discussione del disegno di legge: “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità” (A.C. 1632-A​) e delle abbinate proposte di legge: Trancassini ed altri; Braga ed altri (A.C. 589​-647​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1632-A​: “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità” e delle abbinate proposte di legge nn. 589​-647​.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 10 ottobre 2024 (Vedi l'allegato A della seduta del 10 ottobre 2024).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1632-A​ e abbinate)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, onorevole Paolo Trancassini.

PAOLO TRANCASSINI , Relatore. Grazie, Presidente, rappresentante del Governo, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Intanto, Presidente, chiedo l'autorizzazione a depositare la relazione con tutti gli aspetti più tecnici di questo disegno di legge e mi prendo qualche minuto per fare considerazioni di natura politica.

Oggi cominciamo a discutere di un disegno di legge, la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità; è un provvedimento molto importante che colma un vuoto normativo assurdo per la nostra Nazione, perché, nei secoli, siamo stati abituati a vedere la nostra meravigliosa Nazione avere una serie di terremoti e calamità. Eppure, non c'era e non c'è una legge che dica cosa fare nel momento in cui si verifica un evento calamitoso.

Quindi, si tratta di un provvedimento che deve e dovrà garantire certezza, stabilità, velocità, non più un balbettio all'indomani di una calamità, ma che deve anche garantire che non ci siano più disparità, perché, quando cambia la governance ad ogni calamità, come succede in Italia, si creano inevitabilmente disparità fra i territori e, conseguentemente, anche una vistosa perdita di tempo.

Al disegno di legge sono state abbinate due proposte. Il 29 marzo inizia questa storia, con il deposito di una proposta di legge a mia prima firma, alla quale poi viene unita la proposta di legge della presidente Braga e poi il disegno di legge del Ministro Musumeci, che oggi discutiamo.

E oggi registriamo e salutiamo con molto piacere, penso, la piena condivisione di questo disegno di legge.

La Commissione ambiente ha lavorato in un clima molto sereno - e di questo ringrazio il presidente Rotelli, ma anche tutti i membri di maggioranza e di opposizione - nella piena consapevolezza che una legge così importante, una legge che colma un vuoto così grave, non possa che essere totalmente condivisa.

Per onestà di racconto, senza nessun intento polemico, ricordo che questa legge - la mia legge, che è abbinata a questo disegno di legge - viene depositata in Parlamento, nella passata legislatura, il 21 febbraio del 2019. Sono passati cinque anni, ma finalmente oggi, in quest'Aula, parliamo di questo importantissimo problema e mi auguro che, in tempi brevi, questo disegno di legge venga approvato.

Vi sono contenute diverse norme: il ruolo del commissario; la pianificazione urbanistica; la ricostruzione privata e quella pubblica; l'istituzione - importante - di una conferenza programmatica per la ricostruzione; la centrale unica di committenza; il trattamento dei materiali e il trasporto dei materiali, conseguenti ad una calamità.

È inutile dire quanto tempo abbiamo perso nel terremoto di Amatrice e nei successivi, anche soltanto per decidere come fare per trasportare i materiali conseguenti alla devastazione del terremoto e dove portarli. Insomma, si tratta di una serie di norme che dicono, ora per allora, al futuro Governo, quello che c'è da fare in presenza di una calamità.

Mi interessa sottolineare due aspetti in particolar modo e li enuncerò semplicemente senza dilungarmi troppo: si è cercato di dare maggiore valore al ruolo dei sindaci, un maggior valore al ruolo del territorio, per evitare che la politica decida di calare dall'alto, in questo o in quel territorio, qualcuno che, in quel momento, magari, aveva altri meriti che non la conoscenza della fattispecie e del territorio stesso. Poi, signor Presidente, abbiamo voluto a tutti i costi codificare in questa legge che un tema centrale della ricostruzione è anche la ricostruzione economica.

Molto spesso l'abbiamo affrontata nei vari territori, anche qui con una grave disparità, ma l'abbiamo affrontata in maniera tardiva: abbiamo pensato ovviamente prima all'emergenza; abbiamo avviato, seppur lentamente, la ricostruzione; poi, ci siamo accorti che, per riportare la gente nelle case che andavamo a ricostruire, bisognava dare delle opportunità e bisognava creare una fiscalità di vantaggio; bisognava, insomma, far arrivare un messaggio forte, da parte delle istituzioni, ossia che quello poteva e doveva rimanere il luogo del tuo futuro e non soltanto il luogo del tuo passato.

Ecco, per questo abbiamo inserito una norma importante, che prevede che il 4 per cento di tutti i Fondi destinati alla ricostruzione venga poi messo in un programma di sviluppo, all'indomani e immediatamente nei giorni successivi, alle calamità: questo perché - e concludo Presidente - nel tempo, con l'esperienza che abbiamo fatto sui territori, ci siamo resi conto che, dopo la paura di morire che assale tutte le persone che vivono queste catastrofi in maniera improvvisa, nei giorni e nei mesi successivi, arriva la paura del futuro.

Io penso che una Nazione degna di questo nome debba avere la tempestività di intervenire e debba anche avere la tempestività di dare messaggi giusti dal punto di vista delle certezze per il futuro.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Trancassini. Ovviamente, è autorizzato a depositare la relazione, come ci ha chiesto.

Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, Matilde Siracusano, che si riserva.

È iscritto a parlare l'onorevole Augusto Curti. Ne ha facoltà.

AUGUSTO CURTI (PD-IDP). Presidente, onorevoli colleghi, Sottosegretaria, negli ultimi anni, purtroppo, come diceva anche l'onorevole Trancassini, il nostro Paese ha vissuto una serie di catastrofi naturali che hanno causato lutti, distrutto intere città e arrecato gravi danni alle economie locali e, in certi casi, persino modificato il territorio.

Dopo questi eventi abbiamo anche visto migrazioni forzate, con molti cittadini costretti a trasferirsi in altre zone, a causa di ordinanze di inagibilità e sempre più spesso, poi, si è diffuso il ricorso alla delocalizzazione di aziende colpite dalle calamità. Questa dinamica, in alcuni casi, poi, per i lunghi tempi delle ricostruzioni, è diventata permanente: purtroppo abbiamo, così, assistito all'aggravarsi dello spopolamento, specialmente nelle aree fragili, come quelle interne e montane, alimentando la desertificazione socio-economica.

Presidente, mi permetta anche una breve parentesi personale: io vengo dalle Marche, una regione che oggi conta ben 5 stati di emergenza attivi. Nel 1971 Carlo Antognini descrisse noi marchigiani con una frase, tanto dura quanto poetica e disse: essere marchigiani significa vivere in modo tellurico. Privata del suo valore simbolico e metaforico, questa frase è un'amara constatazione e quasi una condanna, direi. Tuttavia, viste le tragedie degli ultimi anni in Italia, possiamo estenderla: oggi, infatti, anche essere italiani, a mio avviso, significa vivere in modo tellurico.

L'Italia è uno dei Paesi più esposti in Europa alle catastrofi naturali, con un alto rischio di terremoti, alluvioni, frane ed eruzioni vulcaniche. Questo livello di pericolo deriva dalla sua conformazione geologica e dalla densità abitativa delle aree vulnerabili: i terremoti sono la minaccia maggiore sia per i danni economici sia per le perdite umane, con il 70 per cento dei nostri comuni a rischio; negli ultimi decenni, però, anche alluvioni ed eventi meteorologici estremi hanno causato danni crescenti, con un aumento di episodi di maltempo.

In questo contesto difficile, con sempre più territori devastati e un numero crescente di cittadini colpiti, si è sviluppata una nuova sensibilità sulla risposta dello Stato sia nell'emergenza sia nel processo di ricostruzione. Negli ultimi anni la gestione delle catastrofi ha portato ad una complessità normativa crescente sia per quanto riguarda le risorse stanziate sia per la gestione della ricostruzione, attraverso decreti urgenti e ordinanze da parte dei commissari e da parte della Protezione civile.

Questa stratificazione normativa ha creato una complessità tale da rendere molto difficile l'applicazione delle leggi: nei disastri che richiedono la ricostruzione queste difficoltà impattano sulla vita di cittadini e imprese già colpiti, allungando i tempi per tornare alla loro normalità; questa situazione si è ripetuta in ogni sisma, in ogni alluvione o evento climatico estremo.

Come evidenziato anche dall'ex Ministro Fabrizio Barca e oggi ripreso anche nel suo discorso dall'onorevole Trancassini, i cittadini hanno vissuto una profonda incertezza sui loro diritti: sono sorte ingiustizie, alimentando in alcuni casi anche tensioni sociali e raramente è stato garantito il diritto alla partecipazione nei processi decisionali.

Questo contesto ha portato ad un aumento della produzione normativa, a un'estensione dei tempi di ricostruzione, a un'incapacità di elaborare strategie di sviluppo integrate ai Piani di ricostruzione. Questa dinamica ricorrente deriva dalla mancanza di una politica nazionale unitaria e coerente, capace di regolamentare in modo uniforme la fase di ricostruzione, nonostante i rischi del territorio italiano. L'assenza di regole chiare e di un sistema consolidato ha avuto un impatto negativo sia sulla vita dei cittadini sia sul futuro dei territori devastati.

Per evitare che questi scenari si ripetano è fondamentale, allora, affrontare la ricostruzione e lo sviluppo in modo da non aumentare le disuguaglianze e garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Con questo spirito abbiamo depositato la nostra proposta di legge, a prima firma della nostra presidente di gruppo, Chiara Braga, con l'intento di creare una normativa generale che codifichi procedure e regole certe e uniformi per tutto il Paese: regole applicabili con efficacia alla ricostruzione post-calamità; una normativa che garantisca la partecipazione di cittadini, sindacati, imprese e associazioni della società civile e dell'accademia, oltre ovviamente al coinvolgimento dei nostri amministratori locali e degli enti locali tutti.

Ci apprestiamo, oggi, ad esaminare un provvedimento che cerca di conciliare la nostra proposta con quella della maggioranza e l'ulteriore proposta che è stata presentata dal Governo. Abbiamo scelto di unire le forze, votando a favore dell'abbinamento delle tre proposte, per arrivare, finalmente, ad un codice della ricostruzione.

Il Partito Democratico ha ribadito più volte in Commissione il suo impegno a sostenere con convinzione l'adozione di un codice condiviso, un codice della ricostruzione, però, vincolato a due obiettivi: il primo è quello di garantire velocità e celerità nella ricostruzione; il secondo è quello di garantire l'uniformità delle norme e delle procedure su tutto il territorio nazionale. Ma la complessità del tema richiede un quadro giuridico chiaro, che eviti incertezze e differenze applicative, che danneggerebbero un processo già fragile di per sé.

Durante il processo legislativo abbiamo apprezzato l'atteggiamento collaborativo della maggioranza che, seppur non a sufficienza, ha accolto diversi dei nostri emendamenti, così come noi abbiamo votato a favore di alcuni emendamenti della maggioranza. Tuttavia è chiaro: il codice che vogliamo non può essere vago o ambiguo e una delle maggiori insidie è proprio la questione dell'autonomia differenziata. Qui emerge una contraddizione pericolosa.

Come possiamo approvare un testo che dovrebbe garantire l'uniformità nazionale, quando l'autonomia differenziata rischia di minare questo principio? La legge “spacca Italia” darebbe alle regioni poteri legislativi su materie coperte dal codice, creando un conflitto a scapito della ricostruzione. Allora, questa ambiguità abbiamo cercato anche di risolverla con un nostro emendamento soppressivo, al comma 2 dell'articolo 1. Infatti, il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda, appunto, gli ambiti di applicazione della legge, prevede che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia, e che sono fatte salve, però, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Il nostro emendamento soppressivo è stato bocciato.

Va detto che il percorso, finora, è stato segnato anche da divergenze profonde, se penso al ruolo dei presidenti delle regioni, alle partecipazioni civiche nei vari organismi, anche agli obblighi - alcuni obblighi - sulla trasparenza, ma è stato segnato anche da una volontà comune, comunque, di dotare l'Italia di uno strumento capace di dare risposte in caso di emergenza.

Oggi, però, vediamo un diverso intento: piantare una bandierina, anche accettando un compromesso al ribasso. Ci dà l'idea che sia questo. E lo dico perché siamo partiti da tre proposte, come ho detto prima, dai contenuti anche molto differenti tra loro, ma tutte e tre si basavano su quei due principi, che sono poi stati, in realtà, i due pilastri inderogabili su cui si è lavorato in Commissione: il primo era quello di garantire la celerità nella ricostruzione, come ho detto prima, e il secondo era quello di garantire omogeneità nella ricostruzione a livello nazionale, perché sono queste due esigenze che ci hanno portato a condividere la necessità di dotare il Paese di un codice della ricostruzione.

La domanda ora è: come pensate di garantire omogeneità, se con l'autonomia differenziata ognuno potrà, in realtà, farsi il suo codice? La domanda che ci poniamo è: ha più senso questo progetto di legge, se proprio siete voi, di fatto, a scrivere nel testo che la sua applicabilità è fatta salva, appunto, da quello che dicevo prima, ossia dalle condizioni di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione? Guardate, non lo diciamo solo noi. In questi giorni abbiamo anche visto diverse uscite pubbliche del Ministro Musumeci, che pone l'attenzione sulla Protezione Civile e su quelli che sono i temi delle emergenze.

Allora - e concludo, Presidente -, dico: noi siamo in prima lettura, abbiamo la possibilità di continuare a lavorare in quest'Aula apportando le modifiche di cui il provvedimento necessita. Facciamolo, perché la priorità non è chiudere in fretta per mettere una bandierina, ma è dotare il Paese - come abbiamo detto - di uno strumento normativo che garantisca celerità e omogeneità nazionale in caso di calamità e, soprattutto, dotare il Paese di un nuovo strumento normativo che non richieda deroghe, qualora, purtroppo, dovesse essere necessario utilizzarlo (Applausi del deputato Casu).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Milani. Ne ha facoltà.

MASSIMO MILANI (FDI). Grazie, Presidente. Colleghi, siamo qui a discutere oggi di questo disegno di legge n. 1632-A​, relativo alla ricostruzione, che nel testo ufficiale viene definito come legge quadro. Come già detto anche dai colleghi che mi hanno preceduto, in realtà, questa legge ha l'idea di essere un vero e proprio codice per la ricostruzione.

Intanto, fissiamo alcuni punti della norma per capire in quale quadro ci muoviamo. Stiamo parlando della ricostruzione a seguito di calamità naturali. Purtroppo, il nostro Paese - come sappiamo - è sempre più afflitto, a causa della fragilità del suo territorio, da eventi calamitosi, che siano essi terremoti (quindi, di tipo sismico) o alluvioni (gli ultimi casi sono quelli dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche) o eventi franosi. In molti altri casi, abbiamo avuto anche eventi franosi a seguito di piogge molto intense e questi fenomeni sono, purtroppo, sempre più frequenti. Nei casi in cui l'evento è di particolare entità si è deciso, attraverso questa norma, di indicare una fase diversa rispetto a quella dell'emergenza, che è la fase della ricostruzione, e, quindi, di dire dove finisce l'evento iniziale di risposta da parte della Protezione Civile, alla quale, peraltro, va il mio, il nostro, ringraziamento sempre per l'importante lavoro di tutto il sistema di Protezione Civile nazionale, che è veramente un'eccellenza italiana e che, purtroppo, si è formato sulla base delle calamità. Dagli anni Ottanta, quando iniziammo a renderci conto che era necessario intervenire con un sistema di Protezione Civile, abbiamo affinato le tecniche e siamo sicuramente leader in Europa e nel mondo su come affrontare l'emergenza.

Ora il punto, invece, con questa norma, è capire cosa fare dopo la fase dell'emergenza, finita l'emergenza. Quindi la norma si pone l'obiettivo di capire dove finisce la fase emergenziale e affrontare in maniera organica la fase della ricostruzione, dandosi tempi certi e anche perimetri di applicazione certi. Ora, senza entrare nel dettaglio dell'intero articolato normativo, che è molto articolato e dettagliato e che veramente può essere definito un vero e proprio codice della ricostruzione, di fatto, noi andiamo a definire quali sono i poteri del commissario straordinario chiamato alla ricostruzione, a dire che i tempi per la ricostruzione sono di 5 anni, massimo 10 (cioè, prorogabili per ulteriori 5) e che è assistito da una cabina di regia, nella quale sono presenti - visto che è un'autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio - due Dipartimenti della Presidenza del Consiglio, quello della Protezione Civile e quello di Casa Italia, (quindi, dedicato alla ricostruzione), e in cui sono presenti le autorità locali, cioè i rappresentanti delle regioni interessate eventualmente dalla calamità, delle province e dei comuni.

Questo perché c'è uno spirito di collaborazione che informa tutta la norma e che dà sicuramente al commissario e a questa cabina di regia che lo assiste un potere importante di intervento - perché, come dicevo, è delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ma, in realtà, lo colloca anche come elemento di dialogo con le comunità locali, che è un tema che, purtroppo, abbiamo visto sempre più forte e presente quando si affrontano i temi della ricostruzione. La norma, poi, fissa anche i limiti e le modalità di intervento sia nella ricostruzione privata sia nella ricostruzione pubblica, che hanno aspetti e complicazioni completamente diversi.

Purtroppo, molte volte abbiamo visto come la pressione, magari, della ricostruzione privata ha fatto sì che si siano ricostruiti, relativamente rapidamente, i complessi privati e le abitazioni; molte volte, invece, le strutture pubbliche a servizio dell'abitare (quindi le scuole, i servizi locali, le cosiddette urbanizzazioni secondarie) sono arrivate con molto ritardo. Questo - mi corre l'obbligo di ricordarlo - accade ancora oggi nella ricostruzione del cratere e nella ricostruzione de L'Aquila. Le difficoltà ci sono, soprattutto nella parte pubblica; quindi, il codice interviene in maniera molto chiara e netta sulla pianificazione della ricostruzione, definendo ambiti specifici, dando priorità, nonché, ovviamente, strumenti derogatori speciali, ma in una veste diversa da quella del passato. Mentre in passato si è intervenuti su questa o quella materia sulla base delle necessità locali, in questo caso, invece, si cerca di dare un contesto chiaro e univoco in tutte le situazioni che verranno definite come di interesse nazionale, attribuendo gli strumenti necessari, ossia dicendo che i commissari si devono dotare di strumenti di pianificazione adeguati su tutti gli ambiti (siano essi la ricostruzione delle opere di urbanizzazione, così come la ricostruzione delle opere di difesa del suolo, le opere idrauliche, la tutela dei beni artistici) e creando pianificazioni specifiche in modo tale che si possa lavorare in contemporanea su vari ambiti, affinché la ricostruzione delle comunità colpite da questi eventi sia coerente e omogenea in tutti gli aspetti necessari per ricostruire un tessuto abitativo.

Ovviamente, non può esserci solo la ricostruzione delle case; è un aspetto, ma servono anche tutti i servizi collegati. In questa legge c'è una chiara disposizione in tal senso, ma è importante notare come in questa norma venga inserita anche l'attenzione alla ricostruzione del tessuto economico, perché una comunità che avesse anche le case ricostruite, la scuola dove portare i figli, ma non ha i posti dove poter lavorare, sarebbe in grave difficoltà. Quindi, c'è un'attenzione particolare al tessuto economico e produttivo, con la possibilità di istituire aree di crisi industriale, quindi accedendo ad agevolazioni specifiche che sono previste dalla normativa europea e nazionale.

Si dà indicazione alle assicurazioni, laddove le imprese siano assicurate contro gli eventi catastrofali, di dare un'anticipazione fino al 30 per cento per dare, in attesa, ossigeno - sappiamo che le pratiche molte volte sono molto lunghe per riconoscere l'entità effettiva del danno - alle imprese colpite appunto dai danni, per poter ricominciare a lavorare e ad essere cuore pulsante dei territori eventualmente colpiti da queste calamità.

In conclusione, vorrei dire che si tratta di una grande sfida da parte di questo Governo, che è intervenuto, lo ha ricordato chi mi ha preceduto, su due norme che avevano iniziato un loro percorso di confronto all'interno della Commissione ambiente. Poi, il Governo è intervenuto con un disegno di legge più articolato e complesso e si è fatto un lavoro importante in Commissione di omogeneizzazione delle tre fonti, delle tre proposte normative, per arrivare a un testo che, oggettivamente, è frutto di un lavoro importante di condivisione e di confronto all'interno della Commissione ambiente. Ringrazio, per questo, il lavoro svolto da tutti i gruppi e sicuramente anche quello della presidenza del collega, onorevole Rotelli; un lavoro in grande sinergia che ha portato al testo che oggi siamo qui, in Aula, chiamati ad approvare. Si tratta del primo passaggio. Mi auguro che al Senato ci sia altrettanta solerzia nel poterlo approvare, varare, perché ne abbiamo onestamente bisogno.

Ovviamente, il testo interviene per le calamità che verranno. Ricordo che, in questo momento, abbiamo almeno una decina di commissariamenti specifici legati alla ricostruzione, mentre non interviene assolutamente sui commissariamenti attualmente in atto proprio per dare certezza di diritto e non creare confusione.

Vorrei dire un'ultima cosa sulla pianificazione: questo è l'aspetto più importante che, secondo me, va messo in luce in questo testo. La politica, nel momento in cui scrive questa norma, si rende conto che è la pianificazione, e non l'inseguire l'emergenza, la chiave di volta per affrontare la ricostruzione dei territori eventualmente colpiti dalle calamità. Qui fissiamo norme chiare e certe da seguire nel caso si dovesse, purtroppo, verificare la necessità di dover applicare questo codice. Lo rivendico in maniera importante perché molte volte siamo tacciati di non prevedere quello che purtroppo potrà accadere. Con questa norma si fa esattamente questo: si fa un lavoro di previsione importante e di spinta alla pianificazione e alla responsabilità di coloro che sono chiamati a gestire la ricostruzione post-emergenza (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 1632-A​ e abbinate)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Trancassini: rinuncia.

Ha facoltà di replicare la Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

MATILDE SIRACUSANO, Sottosegretaria di Stato per i Rapporti con il Parlamento. Grazie, Presidente. Intervengo per rivolgere un ringraziamento ai colleghi intervenuti per aver offerto spunti di riflessione importanti al dibattito. Volevo in qualche modo rassicurare l'onorevole Curti, perché questo grande lavoro ha un senso. Lo scopo principale che si pone questo DDL è quello di superare una criticità enorme derivante dalla poca omogeneità delle normative e da leggi differenziate dei territori. Questo DDL si pone come obiettivo principale quello di rendere un quadro normativo organico, perché, per un Paese esposto così fortemente a rischi di eventi calamitosi, è importantissimo avere una normativa omogenea.

In riferimento a quanto da lei sollevato come preoccupazione sulle eventuali intese derivanti dall'applicazione della legge sull'autonomia, io mi sento di rassicurarla in tal senso: il lavoro fatto dal Ministro Musumeci si associa anche alle sue dichiarazioni e alla sua prudenza espressa in varie occasioni. Quindi, siamo tutti molto sereni rispetto al fatto che questo lavoro produrrà la sua efficacia nel tempo. Questo è veramente un DDL importante, per cui mi sento di ringraziare davvero con grande sincerità e con grande rispetto tutti i membri della Commissione che hanno veramente dimostrato grande maturità istituzionale. C'è stato uno spirito di grande collaborazione e ho colto anche da parte dei gruppi di opposizione la volontà di anteporre gli interessi del Paese a quelli di parte.

Ringrazio l'onorevole Trancassini, il relatore, che ha svolto un lavoro eccellente, mostrando grandi capacità e anche grande passione. La passione e il sentimento hanno animato il lavoro brillante svolto dal relatore e, naturalmente, dal Ministro Musumeci che, dal primo giorno del suo insediamento, ha lavorato per la realizzazione di questo testo, inserendo aspetti importanti che voi avete accennato e che vorrei anch'io sottolineare, perché ritengo siano davvero rilevanti, come la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in quei territori dove lo stato di emergenza è stato sospeso, e come la nomina del commissario straordinario per la ricostruzione, con ampia autonomia. Naturalmente, quest'ultimo lavorerà in ampia autonomia, ma nella trasparenza e con il preventivo controllo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Grande attenzione è stata data anche alla tutela del tessuto produttivo di questo Paese perché - in conclusione ha fatto un bellissimo passaggio il relatore Trancassini - quando accadono queste cose le persone hanno paura di morire e il giorno dopo hanno paura di veder morire le loro attività. Quindi, il Governo, attraverso queste norme, ha posto una grande attenzione alla ricostruzione economica.

Lo dimostra quanto poco fa espresso dall'onorevole Milani in riferimento alla possibilità e alla facoltà che avrà il Ministero delle Imprese e del made in Italy di applicare il regime degli aiuti alle aree di crisi industriale. Quindi, davvero un grande lavoro del Governo, un grande lavoro del Ministro Musumeci, che ringrazio. Lo ringrazio soprattutto perché mi ha dato l'onore di rappresentarlo in questo contesto e di partecipare a questi lavori particolarmente edificanti. Mi auguro che lo stesso spirito che abbiamo vissuto in Commissione si riproponga nei prossimi giorni in Aula e che questo DDL possa essere approvato velocemente con il contributo dei parlamentari, che già è stato davvero importante anche in Commissione. Infatti il testo - vorrei precisare - è arricchito da contributi normativi espressi attraverso gli emendamenti dei parlamentari (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e del deputato Centemero).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Centemero ed altri: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (A.C. 107-B​).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, n. 107-B: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta del 10 ottobre 2024 (Vedi l'allegato A della seduta del 10 ottobre 2024).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 107-B​)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha chiesto di intervenire il relatore, l'onorevole Giulio Centemero.

GIULIO CENTEMERO, Relatore. Grazie, signor Presidente…

PRESIDENTE. Centémero. Ho sbagliato l'accento, mi scusi.

GIULIO CENTEMERO, Relatore. Centémero è correttissimo, lo so, è una metrica un po' strana, ma nessuno è perfetto. La Commissione finanze ha ultimato l'esame della proposta di legge A.C. 107-B​, recante promozione e sviluppo delle start-up e delle PMI innovative, mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, come risultante dalle modifiche apportate al Senato, che, ovviamente, ne ha apportate. Al riguardo, rammento che la proposta di legge è stata approvata in prima lettura alla Camera il 19 luglio 2023. Nel corso dell'esame al Senato, sono state apportate alcune modifiche e la proposta di legge è stata approvata in seconda lettura il 18 settembre 2024.

Procedo quindi a illustrare i contenuti del provvedimento, concentrandomi, in particolare, sulle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato e rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici. Partendo dall'articolo 1, approvato da entrambe le Camere, esso contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente.

L'articolo 2, approvato nel medesimo testo, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.

Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto il nuovo articolo 3, che modifica la disciplina del cosiddetto Patrimonio destinato, istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Il comma 1 dell'articolo 3 amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato, prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, possa altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di OICR di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio (SGR) autorizzate o da gestori autorizzati ai sensi del TUF, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio destinato e, ovviamente, successivamente anche col regolamento stesso. Sono fissate alcune condizioni per l'effettuazione dei predetti interventi; tra esse, ricordo che gli OICR, le cui quote o azioni possono essere sottoscritte da Patrimonio destinato, investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione, cosiddette Smid cap, con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a 50 milioni.

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1, di alcune norme del regolamento del Patrimonio destinato, prevedendo che le altre disposizioni del medesimo si applichino in quanto compatibili. L'operatività del Patrimonio destinato - come prevista dalle norme in esame - viene sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione delle modifiche al regolamento del Patrimonio destinato stesso, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività, come accennavo in precedenza, appunto, il cosiddetto regolamento.

L'articolo 4 del provvedimento incide in più punti sull'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, cioè il Sostegni-bis, che ha esentato da imposizioni, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Il comma 1, lettera a), approvato nel medesimo testo in entrambe le Camere, dispone che l'esenzione da tassazione dei capital gain derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative, si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime de minimis.

Il comma 1, alla lettera b) - modificata dal Senato - estende l'esenzione da imposizione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. La norma intende porre, come ulteriore condizione per la concessione dell'agevolazione, la soddisfazione di almeno una delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014. Per effetto delle modifiche del Senato, la norma fa ora riferimento alle PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato, ovvero vi operino da meno di dieci anni, e che necessitano di un investimento iniziale superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.

Il comma 1, lettera c), approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, inserisce un'ulteriore agevolazione fiscale, consistente nell'esenzione da imposte sui redditi, a determinate condizioni, dei redditi di capitale, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a OICR che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di una più PMI innovative.

Il comma 1, lettera d), modificata dal Senato, al fine di evitare fenomeni di abuso, modifica le norme che dispongono la non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, reinvestite in start-up e PMI innovative, al fine tra l'altro di porre un limite temporale di possesso alle quote agevolate e limitare l'applicazione delle esenzioni alle PMI qualificate ai sensi della normativa unionale. Con le modifiche apportate dal Senato, i requisiti richiesti sono analoghi a quelli introdotti dalla lettera b) del comma 1.

Il comma 1, lettera e), modificato dal Senato, chiarisce che le disposizioni fiscali sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21. Con le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento, si inseriscono altresì le condizioni previste dall'articolo 21-bis del richiamato regolamento, che riguarda le condizioni e i limiti di ammissibilità al regime speciale degli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forme di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.

Il comma 2 dell'articolo 4, anch'esso approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 3 dell'articolo 4 è stato introdotto dal Senato; esso dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 4, anch'esso introdotto dal Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 5 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE.

Il comma 6 reca le disposizioni di copertura finanziaria delle novelle alle agevolazioni fiscali introdotte dal medesimo articolo 4. Entrambi i commi sono stati approvati dalle Camere nel medesimo testo.

Infine, si ricorda che l'articolo 5 della proposta, anch'esso approvato da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo, dispone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le SIS, società investimento semplice. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei, onorevole Centémero, l'ho pronunciato bene questa volta.

Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, onorevole Siracusano, che si riserva.

È iscritto a parlare l'onorevole Antonio Giordano. Ne ha facoltà.

ANTONIO GIORDANO (FDI). Grazie, signor Presidente. Signor rappresentante del Governo, cari colleghi, oggi esaminiamo un provvedimento che abbiamo già approvato qui alla Camera, a luglio dell'anno scorso, che è stato modificato lo scorso settembre al Senato e, auspicabilmente, siamo qui pronti a dare il via libera per la terza lettura in Parlamento.

Il testo è molto tecnico ma, come sanno bene gli addetti ai lavori, si concentra su agevolazioni fiscali e finanziamenti per le start-up e per le piccole e medie imprese innovative, oltre a intervenire sui requisiti di capitale delle SIS, le società di investimento semplice.

Queste misure, in realtà, si inseriscono in una serie di provvedimenti che il Governo di centrodestra, presieduto da Giorgia Meloni, ha voluto mettere in campo fin dall'inizio della legislatura, con l'obiettivo di accelerare la promozione e, soprattutto, l'innovazione tecnologica in tutto il Paese. Focus principale sulle start-up, ma anche sul miglioramento della competitività delle nostre aziende, sia a livello nazionale che internazionale. Penso al disegno di legge sul mercato dei capitali che è diventato legge lo scorso marzo, le cui misure puntano a sostenere la competitività del nostro mercato dei capitali e ad aumentare gli investimenti privati nelle imprese, diversificando così le fonti di finanziamento, fatto particolarmente importante per le imprese più piccole che, come sappiamo, sono la spina dorsale dell'economia italiana e che ora avranno più opportunità di evolversi verso forme più moderne di raccolta di capitali.

Penso, poi, alla nuova Sabatini, introdotta nella legge di bilancio del 2024, che ha stanziato 100 milioni di euro per aiutare micro, piccole e medie imprese di diversi settori ad investire in nuovi beni strumentali, sostenendone l'acquisto in leasing. E ancora, il recente provvedimento sulla ZES unica che rappresenta un piano strategico fondamentale per il futuro del nostro Mezzogiorno. Questo provvedimento aiuterà a disegnare le politiche di sviluppo per i prossimi tre anni, estendendo benefici fiscali ed amministrativi per le aziende, con un focus particolare sulle piccole e medie imprese.

Entrando nel merito del provvedimento di oggi, vediamo che il testo, come ho già accennato, ha subito alcune modifiche durante l'esame al Senato ed è composto adesso da cinque articoli. Anche se oggi ci concentriamo sulle parti modificate in seconda lettura, ritengo comunque particolarmente importante l'articolo 2, che è stato approvato nello stesso testo sia alla Camera che al Senato. Questo articolo introduce, infatti, un cambiamento significativo riguardo alla detrazione Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative. In pratica, consente di trasformare in credito d'imposta la parte di detrazione che eccede l'imposta lorda dovuta dal contribuente, rendendo così questa agevolazione più efficace e utile per chi investe. In altre parole, il contribuente potrà trasformare la parte di agevolazione che supera l'imposta dovuta in un credito d'imposta che potrà poi più semplicemente utilizzare. Inoltre, viene prevista un'esenzione fiscale sui redditi percepiti dalle persone fisiche, nel caso in cui questi derivino da investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio che investano in imprese innovative.

In sintesi, senza entrare troppo nei dettagli di norme che più o meno tutti conosciamo abbastanza bene, non posso che affermare che anche questo è un provvedimento assolutamente condivisibile. È immediatamente attuabile e, finalmente, porta a un chiaro e significativo taglio delle imposte per chi fa impresa qui in Italia. Questo significa creare ricchezza, aumentare i posti di lavoro e, in sostanza, dare un contributo concreto al futuro dei nostri giovani e di chiunque voglia intraprendere nel nostro Paese. Vorrei anche segnalare l'articolo 3, introdotto ex novo dal Senato, che modifica la disciplina del Patrimonio destinato, ampliandone le capacità operative. Questo ha lo scopo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e rafforzare le filiere, le reti e le infrastrutture strategiche. Per quanto riguarda il Patrimonio destinato, patrimonio rilancio, vi ricordo che è stato istituito con il decreto Rilancio del 2020, nel pieno dell'emergenza COVID-19, con l'obiettivo di sostenere e rilanciare il nostro sistema economico produttivo anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese.

Entrando nel dettaglio dell'articolo 3, il comma 1 amplia le possibilità di investimento del Patrimonio destinato, prevedendo che, a condizioni di mercato e con l'esclusione di operazioni di ristrutturazione, possa anche effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, istituiti in Italia e gestiti da società autorizzate, secondo il testo unico finanziario. Questi organismi dovranno avere una politica di investimento coerente con le finalità del Patrimonio destinato.

Infine, poi, ci sono alcune condizioni specifiche per questi investimenti. Gli OICR, le cui quote o azioni possono essere sottoscritte dal Patrimonio destinato, devono investire principalmente in titoli quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani. Questi titoli devono essere emessi da società di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o organizzazione stabile in Italia e con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro.

Il comma 2 dello stesso articolo prevede che, a partire dall'entrata in vigore del comma 1, alcune norme del regolamento del Patrimonio destinato vengano abrogate; mentre le altre restano in vigore, purché compatibili. In sostanza, l'operatività del Patrimonio destinato, come definita da queste norme, sarà effettiva solo dopo l'adozione e approvazione delle modifiche al regolamento stesso che dovranno poi chiarire i limiti, i criteri e le condizioni degli investimenti collegati a questa operatività.

L'articolo 4 chiarisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di imprese innovative saranno esenti da tassazione. In pratica, quando si cederà un ramo d'impresa innovativa, le plusvalenze non saranno tassate. Anche questa è una misura importante perché va nella direzione giusta per sostenere e favorire le imprese innovative, offrendo loro un ulteriore vantaggio esentandole dalla tassazione delle plusvalenze. Con le modifiche introdotte dal Senato sono state aggiunte disposizioni che regolano l'iscrizione dei laboratori di ricerca, sia pubblici che privati, all'Anagrafe nazionale delle ricerche, come previsto dai nuovi commi 3 e 4. Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi alle disposizioni europee sugli aiuti di Stato. Infine, è importante ricordare che, anche se l'articolo 5 è stato approvato senza modifiche da entrambe le Camere, esso prevede comunque un innalzamento del limite di patrimonio netto per le società di investimento semplice, che passa da 25 a 50 milioni di euro.

Signor Presidente, cari colleghi, mi avvio alla conclusione. Vorrei sottolineare che questa proposta di legge firmata dal collega Centemero è, a mio avviso, un provvedimento sia importante che necessario. È importante perché sostiene le start-up innovative e le nuove imprese che nascono nel nostro Paese, puntando sull'innovazione. Inoltre, chiarisce meglio cosa si intende per start-up e quali sono le fonti di finanziamento a loro disposizione.

È necessario perché, come ha ricordato il presentatore del provvedimento durante la prima lettura alla Camera, aggiorna il quadro normativo dello Start-up Act. Questo aggiornamento crea le condizioni per garantire la liquidità nel mercato, un elemento che è indispensabile per far crescere queste aziende. Voglio anche evidenziare che gli interventi previsti da questa proposta di legge si inseriscono, in modo coerente, nel percorso che il Governo Meloni e la maggioranza hanno seguito fin dall'inizio della legislatura in materia di economia, fisco e sviluppo del Paese, dai cambiamenti nel sistema tributario promossi dal Vice Ministro Leo ai provvedimenti sulla concorrenza del lavoro. Il filo conduttore è sempre lo stesso: rilanciare il nostro Paese. È inutile negarlo: c'è ancora molto da fare, dobbiamo colmare il ritardo accumulato, rimediare agli sprechi e alle disattenzioni che per troppi anni hanno danneggiato le politiche di sviluppo del nostro Paese.

Dobbiamo guardare avanti e, come ha detto più volte la nostra Premier Giorgia Meloni, tracciare una linea chiara: la stagione dei bonus e degli sprechi è finita. La crescita e lo sviluppo si ottengono sostenendo le imprese, in particolare quelle piccolissime, piccole e medie che sono, da sempre, la vera ossatura dell'Italia; non attraverso sussidi sociali che non creano occupazione. È fondamentale aiutare le piccole aziende artigiane e commerciali che Fratelli d'Italia, in particolare, ha sempre avuto a cuore, specialmente nei periodi di crisi e difficoltà economica. Noi di Fratelli d'Italia siamo convinti che questa legge vada nella giusta direzione perché sostiene e incentiva nuove forme di impresa capaci di dare un nuovo slancio al nostro Paese, rendendolo più moderno e attrattivo, creando ricchezza e posti di lavoro anche nelle aree meno sviluppate.

Dobbiamo essere consapevoli che ogni buona idea che viene soffocata qui in Italia è un'opportunità che finisce all'estero, un regalo ad altri Paesi. Dobbiamo, quindi, fare in modo che le risorse italiane restino in Italia per far crescere e rafforzare le nostre imprese. Non dobbiamo permettere che queste attività vadano via, portando con sé anche i nostri talenti migliori. Siate affamati, siate insaziabili, siate curiosi, ma questi slogan di importanza mondiale, che ormai sono scritti nella pietra, vanno poi sostenuti ogni giorno dal nostro impegno e dal nostro aiuto per avere delle imprese che siano più leggere, più veloci, più incisive e che possano competere con l'estero (Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia e del deputato Centemero).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Sanzo. Ne ha facoltà.

CHRISTIAN DIEGO DI SANZO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, è trascorso un decennio dall'introduzione della legge pionieristica italiana sulle start-up e oggi possiamo valutarne l'impatto.

Questa normativa ha dimostrato di essere lungimirante, stimolando l'interesse del mercato per le imprese innovative. Infatti, rimane un punto di riferimento anche a livello europeo sotto molti aspetti. Sono i dati a confermare il successo della legge: nel 2022 le start-up e le PMI innovative italiane hanno raccolto quasi 2 miliardi di euro di investimenti, di cui metà provenienti dall'estero. Sebbene nel 2023 si sia registrato un calo, la tendenza generale resta positiva. L'Italia vanta oggi oltre 17.000 imprese innovative, con un fatturato complessivo di quasi 10 miliardi di euro. Ma, nonostante i progressi, siamo ancora indietro rispetto agli altri Paesi europei. Malgrado siamo la quarta economia dell'area europea, l'Italia occupa il dodicesimo posto nell'innovazione delle start-up. Spagna, Francia e Germania restano davanti e questo ci suggerisce quanto sia importante per la competitività delle nostre imprese mantenere e rafforzare lo slancio degli ultimi anni, valorizzando i nostri punti di forza.

Investire in innovazione non è solo un volano, per tenere il passo con i mercati più competitivi, ma è fondamentale anche per creare valore, attrarre investimenti, stimolare i consumi e generare posti di lavoro di qualità, soprattutto per i giovani.

A tal proposito, è importante ricordare che l'Italia perde ogni anno 15.000 laureati a causa della mancanza di opportunità di lavoro attrattive. Le start-up offrono, in questo caso, una via d'uscita, ma dobbiamo essere capaci di nutrire questo talento e percorrere ogni strada possibile, affinché non si sprechi o si sia costretti a guardare all'estero come unico modo per soddisfare le proprie ambizioni e aspettative. Andare all'estero, come ho fatto io stesso, deve essere una scelta per i nostri giovani e non un obbligo. L'Italia sta investendo ogni anno, da Transizione 4.0 ai 50 miliardi di euro stanziati nel PNRR.

Queste iniziative hanno tutte un unico obiettivo: aiutare il nostro Paese a sviluppare competenze e tecnologie e far sì che possano contribuire alla nostra economia.

La proposta di legge che oggi torna in Aula, alla Camera, si inserisce in questa traiettoria, concentrandosi sugli investimenti nell'innovazione e sul rafforzamento dell'ecosistema finanziario. L'aumento del limite di patrimonio netto per le società di investimento semplice a 50 milioni di euro è particolarmente lodevole, poiché queste società svolgono un ruolo cruciale nel sostegno delle PMI. Sebbene il quadro normativo esistente sia solido, è indubbio che vi sono aree che richiedono miglioramenti. L'accumulo di regolamenti, le sfide di implementazione, le incertezze interpretative richiedono una riforma completa.

La proposta del collega Stefanazzi del Partito Democratico, la nostra proposta, è stata solo formalmente assorbita da questa propopsta di legge oggi in discussione alla Camera e mirava ad affrontare questi divari. Tante di quelle proposte sono poi diventate emendamenti che, purtroppo, non sono stati accolti dalla maggioranza, fatta eccezione quella inerente al Patrimonio destinato, che ha trovato accoglimento nel passaggio al Senato.

In primo luogo, presentavamo un tema emerso nelle audizioni, ossia l'importanza di introdurre incentivi fiscali dedicati ai cosiddetti investitori istituzionali, in primis i fondi previdenziali e le casse assicurative, e, in questa direzione, andava l'emendamento che mirava a incentivare gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari, sia prevedendo che potessero destinare più dello 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale in investimenti innovativi - ovvero fondi d'investimento promossi da business angel -, incubatori certificati, sia introducendo deduzioni fiscali e un trattamento fiscale di favore per le minusvalenze.

Chiedevamo, inoltre, di stringere le maglie del legame tra università e industria, tra ricerca e filiere produttive, perché pensiamo che questo rapporto, soprattutto nei settori strategici, sia la terra fertile per creare valore e accrescere la competitività. A tal proposito, chiedevamo di potenziare, da un lato, gli uffici di trasferimento tecnologico degli atenei, a partire da quelli più piccoli, che, pur esprimendo grande potenzialità e soluzioni tecnologiche valide, sono frenati da mancanza di dotazione finanziaria e di personale, e, dall'altro, chiedevamo di istituire un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, suddiviso in macroaree, che possano fungere da impulso al perseguimento di obiettivi comuni, indirizzando e coordinando le attività degli uffici di trasferimento tecnologico universitari. Un presidio nazionale, insomma, in grado di sostenere i flussi di conoscenza dalla ricerca all'impresa, potendo contare su una visione d'insieme sullo stato e sui progetti della ricerca nel nostro Paese.

Sotto il profilo dell'avvio di impresa, momento delicato per tutti, ma soprattutto per le start-up, ovviamente, abbiamo proposto un credito d'imposta per contenere le spese per la redazione dell'atto costitutivo e per tutti i costi che una nuova impresa deve affrontare nei primi anni di attività. Sappiamo quanto siano decisivi per il successo e il fallimento di una start-up i primi mesi di vita e sappiamo anche di quale tenore siano le complessità burocratiche e gli oneri economici per fare impresa in Italia. Quell'emendamento si occupava di questo tema, per dare coraggio e più flessibilità alle realtà che investono e credono in un'idea innovativa in Italia.

Un'ultima questione su cui abbiamo voluto fortemente porre l'attenzione è quella del lavoro dei giovani. Come ho detto, il mondo delle start-up ci offre opportunità enormi per assorbire la preoccupante migrazione di giovani, soprattutto laureati, che abbiamo osservato negli ultimi due decenni. Per questo abbiamo proposto due idee mirate per abbassare il costo del lavoro a favore delle start-up e delle PMI innovative: da una parte, un esonero contributivo degli oneri previdenziali per tre anni per tutte le assunzioni di giovani a tempo determinato; dall'altra, un esonero del pagamento dei contributi dovuti dai soci, sempre per tre anni, con la finalità di aiutare le realtà più piccole, ovvero le start-up innovative con un fatturato inferiore ai 200.000 euro o le PMI sotto un milione di euro.

Anche la questione delle start-up e dell'impatto sociale merita attenzione. Sebbene questo provvedimento sia un passo avanti sul punto, non abbiamo visto un vero impegno che questo tema specifico avrebbe meritato. Assieme a questi emendamenti, ne abbiamo presentati tanti altri: dal fondo per sostenere l'accesso al mercato fino alle misure per portare o riportare in Italia le società innovative con sede all'estero; gli incentivi per l'aggregazione di imprese per sostenere la creazione di reti e sistemi imprenditoriali più forti e solidi; le misure di semplificazione fiscale e amministrativa e, poi, le agevolazioni per favorire i finanziamenti nelle fasi successive allo sviluppo, sempre nell'ottica del rafforzamento dell'impresa innovativa nel momento più complesso della sua crescita.

Per concludere, Presidente, possiamo dire che, sebbene i progressi compiuti fino a oggi siano, bene o male, soddisfacenti, dobbiamo mantenere la convinzione che ambire a qualcosa di più sia fondamentale per il nostro sistema Paese. Restano ancora tanti nodi da sciogliere e l'imperativo resta quello di creare condizioni di contesto e di mercato ancora più favorevoli alla crescita e al consolidamento di questo fondamentale sistema imprenditoriale.

Una delle questioni aperte rimanda alla difficoltà culturale che frena gli investimenti con profilo di rischio elevato, che si riflette, peraltro, in un mercato lontano dai lavori delle principali borse europee, come pure la mancanza di fondi di investimento generici o specializzati capaci di fare raccolta e impiego massivo.

Su questi temi, è importante intervenire e farlo al più presto, perché l'Italia ha davvero il potenziale per diventare un leader mondiale dell'innovazione, creando un ambiente più favorevole per le start-up e promuovendo una cultura del rischio. Possiamo sbloccare, in questo modo, tutto il potenziale del nostro ecosistema innovativo. Per questo credo che i prossimi passi debbano essere compiuti in questa direzione (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. 107-B​)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Giulio Centemero.

GIULIO CENTEMERO, Relatore. Grazie, signor Presidente. Ho apprezzato entrambi gli interventi, condividendo il fatto che dobbiamo puntare sempre più in alto per migliorare l'ecosistema, soprattutto per quanto riguarda i mercati finanziari. Già si sta facendo molto con la legge Capitali. Inoltre, la regione Lombardia, per prima, si è dotata anche di un voucher IPO, che si associa al credito d'imposta, che ormai rinnoviamo da una finanziaria all'altra.

Sicuramente la mancanza in questo Paese è quella di fondi specializzati sull'innovazione, ma anche in quella direzione è stato compiuto un passo che è proprio contenuto nell'articolo 3 di questa proposta di legge, cioè la creazione di un fondo di fondi. La modifica del regolamento del Patrimonio destinato va proprio in quella direzione, cioè creare una classe di investitori specializzati nel campo.

Aggiungo di più: se la modifica del Patrimonio destinato riguarda gli investimenti in società, tramite un umbrella fund, che sono quotate sugli MTF (quindi tecnicamente non quotate, ma le chiamiamo così) o quotate sui mercati finanziari, dall'altro lato - lo citava anche poco fa il collega del PD - l'innalzamento del patrimonio netto minimo delle SIS facilita la costituzione di fondi piccoli, poi non più così tanto piccoli, riducendo la burocrazia per la loro costituzione. Fondi, quelli delle SIS, che sono specializzati proprio nell'innovazione. Quindi, sono d'accordo che serva una rivoluzione culturale innanzitutto e stiamo cercando di lavorare, passo dopo passo, in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la Sottosegretaria Siracusano. Prendo atto che rinuncia.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Proposta di trasferimento a Commissione in sede legislativa di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di martedì 15 ottobre 2024 l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, del quale la sottoindicata Commissione, cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che proporrò alla Camera, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del Regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

S. 1021: «Istituzione del Museo del Ricordo in Roma» (approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato) (1980).

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 15 ottobre 2024 - Ore 10,45:

1. Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024.

(ore 11)

2. Discussione sulle linee generali del documento:

Proposta di modificazione al Regolamento (Modifiche al Regolamento per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo). (Doc. II, n. 9)

Relatori: FORNARO E IEZZI.

(ore 15)

3. Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024.

4. Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 1980​ .

La seduta termina alle 15,45.

TESTI DEGLI INTERVENTI DI CUI È STATA AUTORIZZATA LA PUBBLICAZIONE IN CALCE AL RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA ODIERNA: PAOLO TRANCASSINI (A.C. 1632-A​ e abbinate A.C. 589​-647​)

PAOLO TRANCASSINI, Relatore. (Relazione – A.C. 1632-A​ e abbinate A.C. 589​-647​). Signor Presidente, Onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame dell'Assemblea intende definire un quadro normativo unitario per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, al fine di garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione ed evitare discipline disorganiche, frammentarie e differenziate per territori.

Prima di dare conto del lavoro istruttorio svolto in Commissione, permettetemi di ringraziare i colleghi per lo spirito di costruttiva collaborazione che ha permeato i lavori. Fin dall'inizio, infatti, si è registrata una condivisione sia degli obiettivi del provvedimento sia dei principi che ne costituiscono il fondamento.

Ricordo che al disegno di legge in esame sono abbinate due proposte di legge di iniziativa parlamentare. L'iter presso la Commissione ambiente è stato avviato nella seduta del 29 marzo 2023 con l'esame della proposta di legge a mia prima firma, che già affrontava il tema dell'accelerazione e della semplificazione degli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione. A tale proposta di legge è stata abbinata dapprima la proposta di legge della deputata Braga, che prevedeva deleghe al Governo per la disciplina degli interventi di ricostruzione, e successivamente il disegno di legge in esame.

La Commissione ha svolto un'approfondita istruttoria di tutti i progetti di legge attraverso numerose audizioni informali che si sono articolate in due cicli.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, passo a dare conto in sintesi delle disposizioni, soffermandomi sulle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.

Ricordo che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge, che disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, che decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, non può eccedere la durata di cinque anni, prorogabili fino a dieci anni, e può essere revocato prima della sua scadenza.

L'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi e la struttura di supporto che, sulla base di un emendamento approvato nel corso dell'esame in Commissione, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, al fine di garantire la prossimità della struttura ai territori colpiti dagli eventi calamitosi. In sede referente è stato altresì previsto che la relazione del Commissario straordinario sullo stato di attuazione della ricostruzione sia trasmessa con cadenza semestrale anche alle Camere, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione.

Ulteriori modifiche approvate dalla Commissione hanno previsto che il piano pluriennale di interventi tenga conto, oltre che delle esigenze di sviluppo economico, anche delle esigenze di tutela ambientale e che, nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, possano essere previste misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione.

Per quanto concerne i compiti del Commissario straordinario, si prevede anche, sulla base delle modifiche introdotte in sede referente, che definisca una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo altresì i relativi contributi. Viene altresì previsto che, qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, il Commissario coordini la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, mentre l'articolo 5 stabilisce l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

L'articolo 6 disciplina i fondi per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari, ossia il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Sulla base di un emendamento approvato in Commissione, è stato previsto che, nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi assegnati per gli interventi di ricostruzione sia assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e che alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data apposita pubblicità mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

L'articolo 7 disciplina le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia. Sulla base di una modifica approvata dalla Commissione è stata disposta l'istituzione, presso il Dipartimento Casa Italia, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, che opera come una struttura permanente di coordinamento al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche.

L'articolo 8 detta disposizioni concernenti l'approvazione o l'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario per la ricostruzione, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, mediante la predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, finalizzati alla programmazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria. In sede referente è stato previsto che l'approvazione o l'adeguamento della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione da parte dei comuni, nonché l'aggiornamento degli studi specialistici avvenga entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione e che qualora il Commissario straordinario preveda forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumano natura vincolante e siano resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Il disegno di legge contiene, agli articoli 9 e 10, la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata e l'erogazione di un contributo ai privati nel caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati. In particolare, si precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, possa essere previsto un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona.

L'articolo 11 regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata. Sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione si prevede che all'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES, la relazione tecnica e il progetto degli interventi.

L'articolo 12 detta ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Tra gli obblighi assunti dall'appaltatore, risulta anche quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o sub-affidatari ai medesimi obblighi.

È altresì prevista, agli articoli 13 e 14, una specifica disciplina degli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato e l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. A questo proposito, segnalo che il presidente della regione può delegare le attività necessarie alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, generalmente individuati nelle amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, il Commissario straordinario individua quale soggetto attuatore lo stesso comune o ente locale titolare, salvo il caso che questi - in base alle modifiche apportate durante l'esame in sede referente - tenuto conto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di svolgere le funzioni di soggetto attuatore. Tale disposizione rafforza il ruolo degli enti locali nello svolgimento delle funzioni di soggetto attuatore.

L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione.

L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori.

L'articolo 17 detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati, mentre l'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica.

L'articolo 19 reca disposizioni sul trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso. Viene in particolare prevista l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino. Si tratta di un tema di particolare rilevanza nella gestione delle emergenze. Durante l'esame in Commissione state aggiunte disposizioni che recano norme in materia di deposito temporaneo e utilizzo di impianti mobili per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti.

L'articolo 20 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario di tutti i provvedimenti del Commissario che non siano riservati o secretati.

L'articolo 22 prevede che le attività relative agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione, a favore dei quali sia concesso un contributo, siano assoggettate alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti, sulla base di una modifica approvata dalla Commissione, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 23 riconosce una procedura di liquidazione anticipata parziale, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo stipulato per beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito l'articolo 25, con l'obiettivo di evitare lo spopolamento e promuovere lo sviluppo economico e sociale nelle aree colpite dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. Tale norma prevede che una quota degli stanziamenti annuali destinati alla ricostruzione possa essere destinata - fino a un massimo del 4 per cento nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario - alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, favorendo la creazione di posti di lavoro diretti e indiretti e l'incremento dell'offerta di beni e servizi a beneficio dei cittadini e delle imprese. Entro dodici mesi dalla sua nomina, il Commissario approva il programma, in accordo con le regioni e le province autonome interessate. Il suddetto programma disciplina anche un monitoraggio continuo, per valutare l'efficacia delle misure e, se necessario, revocare o rimodulare le risorse in modo più efficiente.

L'articolo 26 reca la delega al Governo per definire schemi assicurativi, volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali ed eventi catastrofali. In sede referente, tra i criteri di delega, è stata aggiunta la promozione della costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi.

In conclusione, segnalo che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole, mentre il Comitato per la legislazione ha formulato osservazioni.