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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 6 novembre 2024

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La XII Commissione,

   premesso che:

    sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 6 ottobre 2008 è stato pubblicato il provvedimento del 18 settembre 2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato-regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi;

    la tabella di riepilogo degli accertamenti obbligatori su assenza di tossicodipendenze o assunzione occasionale di stupefacenti elenca delle attività inerenti il settore trasporto, quali autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, e altro), e le funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi, ma non comprende le «mansioni sanitarie»;

    occorre evidenziare che la sorveglianza sanitaria eseguita da parte del medico competente è oggi finalizzata non solo alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali ma anche, nell'ottica della valutazione del rischio verso terzi, alla verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

    tuttavia, l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti riguarda solamente le mansioni indicate negli allegati ai provvedimenti della Conferenza Stato-regioni del 16 marzo 2006 («alcool») e della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 («droghe»): si tratta di attività lavorative e mansioni che, per esplicita affermazione del legislatore, comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi;

    nello specifico l'Allegato I del provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-regioni dispone che per talune attività è prevista solo la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza, mentre l'Allegato I del provvedimento del 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata, prevede la verifica dell'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

   da più parti e stata sollecitata una revisione dell'attuale normativa al riguardo, nello specifico sulla questione delle mansioni sanitarie, per le quali è attualmente prevista solamente la verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza. Appare ragionevole, e opportuno, estendere quantomeno al personale sanitario operante in attività di urgenza-emergenza e in attività afferenti ai blocchi operatori la verifica della assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

   a tal proposito è opportuno evidenziare che le attività degli operatori sanitari comportano necessariamente livelli di attenzione costanti ed elevati attesa la natura stessa della mansione lavorativa, particolarmente nelle attività chirurgiche e di urgenza/emergenza, che non ammettono in alcun modo deficit di lucidità, prontezza operativa e capacità di giudizio. Si tratta di gestire situazioni complesse in tempi stretti, che comportano la necessità di rapidi interventi diagnostici e terapeutici, con somministrazione di farmaci di non comune maneggevolezza e di manovre professionali di estrema delicatezza;

   inoltre, i dati della letteratura scientifica e l'esperienza professionale dei medici del lavoro concordano nel rilevare un aumento della diffusione dell'uso di sostanze psicotrope e stupefacenti nella popolazione generale e lavorativa, laddove proprio l'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti costituisce una delle cause più comuni di deficit dell'attenzione e di alterazioni della percezione nella popolazione lavorativa;

   è di tutta evidenza la necessità di un adeguamento della normativa nel senso sopra ipotizzato, estendendo cioè ai sanitari operanti in ambito di urgenza-emergenza e afferenti ai blocchi operatori la verifica sull'assunzione di dette sostanze, analogamente ad altre mansioni non diversamente meritevoli di attenzione (categorie di trasportatori, maneggio di esplosivi, e altro) quali quelle indicate nel già ricordato documento del 30 ottobre 2007 cui si è fatto sopra riferimento,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa necessaria atta a prevedere, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, l'adeguamento della normativa inerente alla verifica dell'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, estendendo ai sanitari operanti in ambito di urgenza-emergenza e afferenti ai blocchi operatori la verifica sull'assunzione di dette sostanze, analogamente alle altre mansioni già previste non diversamente meritevoli di attenzione.
(7-00265) «Vietri, Testa».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MARINO, BARBAGALLO, PROVENZANO, IACONO e PORTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il 31 ottobre 2024 la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Siciliana n. 6 del 2023 che ha ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali (corrispondenti, in Sicilia, alle province) e dei Consigli metropolitani, contestualmente prorogando la gestione commissariale degli stessi enti;

   la Corte ha ritenuto infatti che vi fosse la violazione degli articoli 5 e 114 della Costituzione e ha richiamato i princìpi già espressi in una precedente sentenza, la n. 136 del 2024, con la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'analoga legge regionale, la n. 26 del 2022, esortando la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni;

   la Corte ha nuovamente sottolineato come i continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari;

   nonostante questo chiarissimo e reiterato orientamento, l'Ars ha appena varato l'ennesima legge elettorale che, in violazione di quanto stabilito nelle sentenze citate, prevede l'ennesimo rinvio delle elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, previste per il 15 dicembre 2024, all'aprile del 2025;

   è evidente che anche la regione Sicilia, pur dotata di autonomia speciale, non può non conformarsi alle inequivoche sentenze della Corte costituzionale –:

   quali iniziative urgenti intendano adottare, per quanto di competenza, alla luce di quanto ripetutamente previsto dalla Corte costituzionale, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 126 e 127 della Costituzione e dello Statuto della Regione, in relazione alla legge regionale richiamata in premessa e alla grave situazione venuta in evidenza.
(5-03067)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


   ANTONIOZZI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come noto, il cosiddetto «scudo fiscale», introdotto dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (terzo decreto anticrisi), successivamente modificato sia dal decreto-legge n. 103 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 3 ottobre 2009, sia dal decreto-legge n. 194 del 2009 (cosiddetto «milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, recava disposizioni in materia di «rimpatrio» ovvero «regolarizzazione» delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990;

   la disciplina consentiva la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2008 (poi prorogata alle operazioni di emersione effettuate successivamente al 15 dicembre 2009). L'operazione si perfezionava con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma richiamata;

   secondo il dettato normativo, l'adesione a tale strumento, con il pagamento dell'imposta dovuta, rendeva non punibili, tra l'altro, i reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, premiando il comportamento del contribuente;

   tale situazione, tuttavia, risulta opposta nei procedimenti di prevenzione patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice Antimafia). In tale ambito, infatti, il cosiddetto «scudo fiscale» non può sortire effetti sananti rispetto alla illegittimità genetica del reddito sottratto alla imposizione fiscale (ed investito nei beni oggetto del procedimento di prevenzione);

   a giudizio dell'interrogante, la situazione risulta paradossale e, gravemente lesiva del principio di eguaglianza tra i cittadini (articolo 3 della Costituzione), sia nell'ambito del sistema giudiziario (procedimento penale e procedimento di prevenzione), sia in generale (tra soggetti «scudanti» attinti da procedimento di prevenzione e soggetti «scudanti» mai attinti da procedimento di prevenzione);

   appare evidente all'interrogante la distonia ed ingiustizia del sistema giudiziario sul punto. Nell'ambito dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, infatti, il cosiddetto «scudo fiscale» dimostrerebbe che il soggetto che ne ha beneficiato (non punibile per reati tributari/fiscali) aveva una considerevole disponibilità di denaro all'estero e che tale disponibilità potesse «presuntivamente» originare esclusivamente da reati tributari/fiscali e, dunque, ne va disposto il sequestro (e la successiva confisca);

   alla luce di ciò, si imporrebbero due soluzioni: instaurare un procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di ognuno delle migliaia di soggetti (contribuenti) che hanno beneficiato di tale strumento (sia in passato che in futuro) oppure modificare la normativa di prevenzione ritenendo, in linea con quanto previsto dal cosiddetto «scudo fiscale», la regolarizzazione dei capitali (oltre che di ogni altro strumento finanziario) detenuti all'estero e la conseguente legittimità del loro reimpiego in Italia, in alcun modo sequestrabile o confiscabile –:

   se, alla luce dell'evidente patologia del sistema sul punto, i Ministri interrogati non ritengano di intraprendere una delle iniziative normative evidenziate in premessa.
(3-01546)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   SIMIANI, CASU, GHIO, BAKKALI, BARBAGALLO e STEFANAZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto ministeriale 17 settembre 2024, n. 133, ha profondamente modificato il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto con implicazioni di estrema rilevanza sia per quel che riguarda gli aspetti connessi alla sicurezza sia per gli effetti sul comparto produttivo nazionale;

   in particolare, per le dotazioni di sicurezza l'articolo 54 del citato regolamento di attuazione del codice della nautica è stato modificato in una modalità che non garantisce la stessa sicurezza rispetto alla normativa previgente poiché consente l'utilizzo di zattere costiere anche per la navigazione d'altura e supera l'obbligo di equipaggiamento con zattera di salvataggio autogonfiabile, per le navigazioni dalle 6 alle 12 miglia, sostituendola con un battello pneumatico munito di marcatura CE;

   infine si prevede che le imbarcazioni pneumatiche in categoria A, B, C, sono esentate dall'obbligo di zattera gonfiabile per navigazione entro le 12 miglia se munite del kit di sopravvivenza previsto per la zattera;

   la scelta di eliminare la zattera di altura appare agli interroganti errata e pericolosa. Infatti, le zattere di altura sono provviste di tenda di protezione dal sole e dalla pioggia permettendo di resistere alla violenza delle onde e della pioggia con minore rischio di essere sbalzati in mare o di morire di ipotermia, insolazione e disidratazione;

   inoltre, le dotazioni all'interno della zattera di altura permettono di idratarsi, curarsi in caso di ferite provocatesi durante l'abbandono dell'imbarcazione, nutrirsi, segnalare la propria posizione, prendere medicinali contro il mal di mare, coprirsi con protezioni termiche in caso di freddo; diversamente, una zattera costiera è sprovvista di tenda ed ha una dotazione di sopravvivenza minima;

   il tempo trascorso in mare aperto in condizioni meteo marine avverse o sotto il sole cocente è tra le condizioni più paurose e pericolose in cui ci si possa trovare. Il freddo o il caldo intenso possono causare la morte in breve tempo per ipotermia o insolazione, senza parlare della mancanza di acqua e del rischio di bere acqua salata. La sopravvivenza cala drasticamente se il soggetto è anziano, cagionevole e per i bambini;

   inoltre l'Italia vanta ancora una produzione di zattere di salvataggio riconosciuta universalmente di altissima qualità e reputazione tra tutti gli addetti ai lavori e l'attuazione di tale norma crea anche un incredibile svantaggio per il settore produttivo con conseguenze nefaste sia da un punto di vista economico che occupazionale;

   infine, appare oltremodo anacronistico che si preveda una tale riduzione degli standard di sicurezza quando, contemporaneamente, la norma di riferimento europea per gli standard delle zattere denominata ISO9650, ha previsto un innalzamento dello standard tecnico delle zattere per evitare che dispositivi tecnicamente inappropriati possano essere commercializzati –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di intervenire con la massima urgenza al fine di ripristinare l'uso della zattera di altura per la navigazione oltre le 12 miglia e l'obbligo di dotazione dello strumento di salvataggio in tutte le imbarcazioni, garantendo standard di sicurezza elevati a tutela della vita umana.
(5-03068)


   ORLANDO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 4 novembre 2024 su un convoglio regionale in percorrenza lungo la tratta Genova-Busalla, nei pressi della stazione di Rivarolo, un capotreno è stato aggredito e ferito in maniera grave, con arma da taglio, da due giovani senza biglietto;

   come si è appreso dalla stampa suddetta aggressione è stata subita dall'operatore delle ferrovie mentre svolgeva la sua azione di controllo dei titoli di viaggio a bordo del treno;

   è stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono purtroppo molto serie;

   di fronte alla ennesima aggressione le organizzazioni sindacali del settore hanno proclamato uno sciopero di 8 ore per chiedere maggiore sicurezza per il personale –:

   a fronte di questo nuovo grave episodio, quali urgenti iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di potenziare i controlli e garantire maggiore sicurezza per il personale in servizio sui treni, in particolar modo per quelli che interessano le tratte regionali che sempre più spesso sono teatro di pericolose aggressioni che mettono a rischio l'incolumità del personale in questione.
(5-03070)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE MARIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è stato precluso ai patronati l'accesso al portale Ali/SUI, per inoltrare le domande d'ingresso dei lavoratori stranieri e di nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri;

   a una richiesta di chiarimento rivolta ai Ministeri dell'interno e del lavoro è seguita soltanto una nota informale nella quale si specificava che gli Istituti di Patronato non figuravano più nell'elenco dei soggetti autorizzati;

   viene disatteso così quanto è esplicitamente previsto dal protocollo firmato nel 2007 tra i Ministeri dell'interno e della Solidarietà sociale, da una parte, e gli istituti di patronato dall'altra, tuttora in vigore;

   ad avviso dell'interrogante, il Governo si renderebbe così responsabile di una scelta grave che interromperebbe l'attività di assistenza gratuita dei patronati, garantita negli ultimi 16 anni applicando correttamente le disposizioni contenute in ogni decreto flussi;

   questa decisione ostacola il lavoro di coloro che offrono gratuitamente il servizio, privilegiando, invece, l'attività privata da parte dei consulenti del lavoro e delle categorie di rappresentanza dei datori di lavoro (inclusi nell'elenco), che potrebbero richiedere un corrispettivo in denaro per la prestazione –:

   se il Ministro interrogato intenda ripristinare la presenza dei patronati nell'elenco dei soggetti autorizzati indicato in premessa.
(5-03069)

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 9 ottobre 2020, Roberta Repetto, una giovane donna chiavarese di soli 40 anni, moriva per melanoma metastatico dopo l'asportazione di un nevo condotta senza previ esami specialistici né anestesia e successiva biopsia, su un tavolo da cucina del Centro olistico Anidra di Borzonasca;

   secondo la Procura di Genova, Roberta era stata vittima di un gruppo che l'aveva marcatamente isolata dal nucleo famigliare attraverso metodiche di manipolazione psicologica e sottoposta, tra l'altro, a pratiche sessuali spacciate per esercizi di purificazione;

   a seguito dell'insorgere di dolori via via ingravescenti, non solo la donna era stata trattata presso il menzionato centro con tisane zuccherate, esercizi di meditazione e bagni purificatori nel fiume, ma dinnanzi al drammatico peggioramento del quadro clinico, né il leader spirituale di Anidra, Vincenzo Paolo Bendinelli, né il medico frequentatore della struttura Paolo Oneda, né altri, avevano ritenuto opportuno avvisare tempestivamente la famiglia;

   con sentenza n. 1/2024 del 21 febbraio 2024 la Corte d'assise d'appello, assolveva il maestro spirituale dal reato di omicidio sulla base del fatto che l'imputato non avesse mai assunto posizione di garante dell'integrità psicofisica di Roberta Repetto e riduceva la pena inflitta a Oneda per il reato di omicidio colposo, a 1 anno e 4 mesi con i doppi benefici;

   come evidenziato in precedenti atti di sindacato ispettivo, la decisione appare all'interrogante del tutto sconcertante rilevato come dagli atti sia inequivocabilmente emersa la condizione di vulnerabilità psichica di Roberta Repetto che, come confermato anche nella relazione peritale di Villari e Di Vella, l'aveva esposta alle attività manipolative del sedicente maestro rendendola succube dello stesso;

   lo stato di inferiorità psichica di Roberta, come rilevato dalla citata perizia, determinava una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione, a giudizio dell'interrogante diversamente da quanto erroneamente sostenuto dalla Corte che risulta avere invocato la capacità di autodeterminarsi della donna;

   va osservato che a oggi i Ministri interrogati, nonostante la gravità dei fatti esposti, non hanno ancora fornito risposte alle precedenti interrogazioni –:

   se e quali iniziative di competenza si intendano assumere in relazione al grave vulnus normativo in materia di condizionamenti psichici, alla luce del crescente corpo di ricerche che nell'ambito della psicologia clinica e delle neuroscienze ha gettato nuova luce sulla comprensione dei processi mentali e del comportamento umano;

   se non si ritenga necessario, come già avvenuto in altri Paesi europei, promuovere dedicate campagne e iniziative volte a tutelare i cittadini italiani dall'insidioso fenomeno settario.
(4-03739)


   ASCARI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la libertà di stampa costituisce pilastro essenziale della democrazia europea;

   risultano particolarmente allarmanti alcune recenti notizie provenienti dalla Repubblica Slovacca;

   secondo quanto riferito dagli organi di informazione, non solo il Presidente slovacco in queste settimane avrebbe annunciato l'intenzione di fondare «un'organizzazione per adottare misure disciplinari nei confronti dei giornalisti» ma la giornalista ceca Kristina Cirokovà e la collega slovacca Karolima Kiriposka, – unitamente ad alcuni attivisti –, sono state interrogate con l'assurda accusa di avere diffuso ideologia antisette, ovvero sospettate del «reato di fondazione, sostegno promozione di un movimento volto a limitare i diritti e le libertà fondamentali», unicamente per avere informato i connazionali sul discusso movimento apocalittico AllatRa/Società Creativa;

   tale movimento, si evidenzia, è qualificato dal Ministero dell'interno slovacco come una minaccia ibrida con caratteristiche settarie;

   prestigiose organizzazioni internazionali tra cui Women in Journalism, Reporter senza frontiere e la Federazione europea e internazionale che raggruppa sindacati e associazioni di giornalisti di tutto il mondo (IFJ-EFJ), hanno duramente condannato l'accaduto denunciando la grave minaccia per la libertà di informazione e chiesto venissero ritirate le accuse;

   in data 18 ottobre 2024 la procura generale della Repubblica Slovacca ha infine ritenuto di non dovere procedere penalmente;

   il movimento internazionale AllatRa/Società creativa, è accusato di promuovere notoriamente ideologie «antisistema», attacchi antisemiti e propaganda filo-russa a fianco di disinformazione sulla crisi climatica in ben 180 Paesi;

   pur avendo il suo prediletto bacino d'utenza nell'Europa centro-orientale, vede compagini proselitistiche attive anche in Italia;

   in tempi recenti ha lanciato in rete una massiccia e aggressiva campagna d'odio contro la galassia dell'attivismo antisette, annunciando la prossima pubblicazione di articoli aventi a oggetto le associazioni italiane che operano nel settore, accusandole di attività terroristiche, violazioni dei diritti umani nonché di cospirazione con un fantomatico movimento antisette internazionale, finalizzata all'instaurazione di genocidi e del Quarto Reich nazista;

   sconcertante appare il fatto che il movimento attinga documentazione dalla pervicace e negativa propaganda nei confronti dell'associazionismo antisette alimentata da taluni studiosi di nuovi movimenti religiosi, senza che questi ultimi, a oggi, risultino avere espresso alcuna nota critica rispetto tale utilizzo dei propri contenuti, né commentato l'insidiosa narrativa del movimento;

   come evidenziato in plurime interrogazioni parlamentari, professionisti e volontari attivi nel settore della tutela dei cittadini vittime di derive settarie risultano già da tempo oggetto di una reiterata campagna dai toni marcatamente diffamatori che li qualifica come criminale «setta antisette» con conseguenti condotte lesive al loro indirizzo, senza che si sia ancora provveduto ad auspicabili accertamenti istituzionali –:

   se non si ritenga necessario assumere tempestive informazioni sui fatti esposti in premessa;

   se i Ministri interrogati dispongano di informazioni sul movimento AllatRa/Società Creativa o eventualmente come intendano procedere, per quanto di competenza, affinché i contenuti estremisti veicolati non rischino di essere pericolosamente sottovalutati;

   se non si ritenga necessario e urgente disporre iniziative di competenza volte a proteggere fattivamente i connazionali e tutti i soggetti impegnati nell'azione di informazione rispetto ai pericoli rappresentati dall'insidioso fenomeno settario.
(4-03740)


   SCARPA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   per quanto riguarda l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni di rimpatrio forzato, a livello sovranazionale, la normativa specifica di riferimento è la decisione 2004/573/CE del 29 aprile 2004 che deve ritenersi vincolante in forza del richiamo della direttiva 115/2008/CE e applicabile a tutti gli allontanamenti realizzati per via aerea, secondo quanto indicato nel manuale comune sul rimpatrio di cui alla raccomandazione (UE) 2017/2338 del 16 novembre 2017 della Commissione europea;

   dal lato dell'ordinamento interno, invece, attualmente non è stata integrata la disciplina europea con l'adozione di una norma di settore che definisca le regole per l'esecuzione dei rimpatri;

   le operazioni di rimpatrio hanno diversi profili di criticità e risultano dunque regolate in maniera opaca, facendo affidamento per lo più alla prassi, come rilevato dall'ultimo rapporto tematico sull'attività di monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato di cittadini stranieri, curato dal Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali, soprattutto nell'ambito della tutela della salute e dell'assistenza sanitaria alle persone sottoposte a rimpatrio, che appare particolarmente critico;

   le linee guida sulle procedure di rimpatrio, redatte da Frontex nel 2016, indicano la necessità che, nel corso dell'intera procedura, sia presente personale sanitario adeguato;

   in Italia la scorta sanitaria delle operazioni di rimpatrio forzato realizzate mediante voli charter è composta da un medico e da un infermiere della polizia di Stato. Tenuto conto del possibile uso della forza nelle attività di rimpatrio e del correlato ruolo di garanzia delle professionalità sanitarie, svolto sia a tutela della persona interessata che del personale di polizia, nel predetto rapporto il Garante ha richiamato l'osservazione espressa dal comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (Cpt) nel «Rapporto sul monitoraggio su un volo di rimpatrio forzato» organizzato dall'Italia nel 2015;

   in merito alla scelta organizzativa di impiegare medici e infermieri della polizia di Stato, il comitato europeo, infatti, osserva che «in order to reduce the potential for any conflict of dual obligations and to best assure the clinical independence of healthcare staff, it would be preferable if the medical staff participating in a removal operation were to be engaged by an authority distinct from the agency responsible for the operation itself, (in this case the State Police)»;

   inoltre, dai monitoraggi effettuati è emersa la necessità che il personale sanitario coinvolto nelle procedure sia destinatario di una specifica formazione sulla disciplina prevista dalle varie fonti normative in tema di tutela della salute delle persone sottoposte a rimpatrio;

   consapevole circa l'intrinseca imparzialità del personale medico vincolato al giuramento di Ippocrate, il Garante ha comunque invitato l'amministrazione responsabile a rivedere questa prassi nell'ottica di una maggiore tutela delle persone sottoposte alle misure di rimpatrio e di un innalzamento del sistema delle garanzie previste;

   anche alcuni sindacati a tutela dei lavoratori della polizia di Stato, come ad esempio il Siulp, hanno chiesto chiarimenti a proposito dell'impiego del personale sanitario della polizia, menzionando le perplessità e le indicazioni del Garante, con l'ulteriore preoccupazione di esporre il personale medico-sanitario a rischi di natura giuridica, in un quadro in cui non sono definiti né compiti né l'ampiezza degli eventuali interventi da porre in essere;

   l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato) prevede che il personale medico-sanitario della polizia di Stato possa essere impiegato nell'assistenza ai civili solo in relazione alle esigenze di servizio e, limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni –:

   se i Ministri interrogati intendano chiarire quali iniziative vogliano assumere per regolamentare le attività di rimpatrio in conformità con il diritto europeo ed internazionale, e se ritengano opportuno impiegare personale medico-sanitario appartenente al Servizio sanitario nazionale, nel corso dell'intera procedura di rimpatrio forzato.
(4-03741)


   FRATOIANNI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   da diversi articoli di stampa si apprende che negli stand delle forze dell'ordine allestiti all'interno dell'Expo Training 2024 di Milano gli operatori di polizia presenti abbiano tenuto delle lezioni sull'utilizzo del manganello;

   la denuncia è partita da una classe di un liceo di Genova presente all'Expo Training per completare il Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento);

   lo scopo dell'uscita didattica era infatti quella di accumulare ore di Pcto per alcuni allievi che ne erano sprovvisti;

   negli stand delle forze dell'ordine si è parlato inoltre di uso «gratificante» del taser, sono state fatte battute sessiste da parte degli operatori sull'impiego delle manette oltre, appunto, ad «insegnare» a manganellare;

   la manifestazione, intitolata «Il polo economico delle competenze nelle transizioni», è un evento che offre alle scuole e alle imprese la possibilità di incontrarsi e di monitorare l'andamento delle professionalità più richieste, soprattutto in relazione alle prospettive occupazionali;

   esistono anche dei video, realizzati dagli stessi ragazzi che, allibiti, hanno ripreso un agente di polizia che insegna a uno studente come si usa il manganello: prima fa sistemare un altro ragazzo dietro uno scudo di gommapiuma, poi porge il manganello allo studente e a fianco del ragazzo con lo scudo, si vede una persona tutta vestita di rosso, compreso il casco che porta in testa;

   i liceali genovesi hanno dunque osservato dei loro coetanei e ragazzi più piccoli a cui le forze dell'ordine insegnavano a manganellare e fra loro si sono chiesti se quella non fosse istigazione alla violenza;

   inoltre è stato segnalato che all'interno della fiera, nello stand della polizia penitenziaria, era anche riprodotta una cella e gli studenti venivano invitati a provare «l'emozione» di essere reclusi;

   quanto accaduto all'Expo Training 2024 di Milano ha suscitato le proteste della Flc Cgil di Genova che ha denunciato come il ricorso alla violenza promosso attraverso la militarizzazione della scuola e delle attività didattiche connesse è quanto di più lontano sia previsto dai piani dell'offerta formativa e dalle finalità stesse dell'educazione alla pace e alla convivenza democratica;

   ad avviso dell'interrogante, quanto accaduto all'Expo Training è molto grave e non si comprende cosa ci sia di formativo e di educativo nell'imparare l'uso di un manganello, essere rinchiusi in una cella per gioco, ascoltare battute da avanspettacolo pronunciate da operatori di polizia e cimentarsi in una dimostrazione pratica dell'uso della violenza, specialmente in un momento in cui i suicidi in cella e le condizioni inumane delle nostre carceri rappresentano un dramma sociale e troppo spesso i manganelli vengono utilizzati anche sui corpi degli studenti e delle studentesse che manifestano pacificamente;

   ad avviso dell'interrogante tutte le iniziative didattiche devono contribuire a formare cittadini consapevoli, educare al dialogo e alla pace oltre che alla convivenza civile e non certo contribuire allo sdoganamento della violenza attraverso dimostrazioni pratiche –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intendano chiarire quale sia la funzione educativa di una lezione tenuta presso lo stand di orientamento allestito dalle forze dell'ordine all'interno dell'Expo Training 2024 sull'utilizzo di un manganello su un manifestante e se sia una prassi abituale da parte delle forze di polizia esibire l'uso del manganello durante eventi dedicati agli studenti e alle studentesse;

   quali iniziative intendano assumere, ciascuno per quanto di competenza, affinché episodi come quelli riportati in premessa non accadano più in futuro.
(4-03742)


   ZARATTI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dei servizi tecnico-logistici del Ministero dell'interno con determina a contrarre n. 600/C/PR/442/0008125/16 del 30 novembre 2016, ha manifestato l'intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica «aperta» ai sensi dell'articolo 60, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di un servizio di monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici – cosiddetto «Braccialetto elettronico» e per un arco temporale di 31 (trentuno) mesi decorrenti dall'1° giugno 2016;

   l'Ufficio tecnico e analisi di mercato ha all'uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in euro 37.115.000,00, Iva esclusa, l'importo da porre a base d'asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;

   l'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si è riservata la facoltà chiedere un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di euro 44.538.000,00, Iva esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

   l'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si è riservata, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella misura massima di 9 (nove) mesi;

   il 15 gennaio 2024 il segretario generale dell'U.s.m.i.a. dei Carabinieri, Carmine Caforio, in una lettera inviata ai Ministri della giustizia, interno e difesa competenti e al Comando generale dell'Arma, segnalava le gravi problematiche legate al malfunzionamento dei «braccialetti elettronici»;

   nonostante queste sollecitazioni su questi dispositivi, sono stati segnalati alcuni malfunzionamenti, risultati purtroppo fatali per tre donne. Nell'arco di appena un mese, infatti, a Torino, San Severo e Civitavecchia, i braccialetti elettronici hanno palesato malfunzionamenti, che hanno portato a tre femminicidi e non sappiamo se vi siano stati altri casi di malfunzionamento che non sono stati riportati dalle cronache;

   oggi l'interrogativo, più ampio, che incombe, è se il braccialetto elettronico, impiegato come prevenzione per reati di violenza e stalking, basti a fermare uomini violenti;

   quelli installati dalle forze dell'ordine italiane sono gestiti da FastWeb, sono cavigliere dotate di Gps che lanciano un segnale alle vicine centrali di polizia o carabinieri, nel caso di violazione dei limiti imposti dal giudice, mentre un altro segnale arriva a un piccolo dispositivo o all'applicazione sullo smartphone della donna che subisce la violenza;

   in risposta al question-time n. 5-02864, con il quale si chiedeva al Ministro dell'interno una verifica puntuale e urgente sulle possibili cause di malfunzionamento, manomissione o altro dei dispositivi come il braccialetto elettronico, il sottosegretario Prisco affermava: «Circa le problematiche rappresentate sul funzionamento del sistema di monitoraggio effettuato con l'ausilio dei braccialetti elettronici, presso il Viminale è operativo da alcuni mesi un gruppo di lavoro interforze, con la partecipazione anche del Ministero della giustizia... nell'ambito del suddetto tavolo tecnico sono state comunque individuate possibili soluzioni tecniche migliorative relativamente a criticità riconducibili alla connessione di rete e ai tempi di attivazione e disattivazione dei dispositivi, che sono state chieste al fornitore» –:

   se il Ministro dell'interno non ritenga di rendere pubblico il contratto con FastWeb, gestore dei braccialetti elettronici;

   se il contratto sia stato esteso per l'importo massimo complessivo di euro 44.538.000,00, Iva esclusa e, se scaduto, sia stato rinnovato.
(4-03743)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SARRACINO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale organizzazione territoriale Inps in provincia di Matera vede la presenza di due sedi, una, quella provinciale, a Matera e l'altra a Policoro;

   le due sedi, nonostante il prezioso e costante lavoro dei suoi dipendenti, anche per la loro dislocazione territoriale e per l'orografia della provincia, risultano non sufficienti per l'utenza;

   l'invecchiamento della popolazione e l'aumento di servizi e prestazioni di cui l'Inps è erogatrice fanno sì che si presenti la necessità di individuare un nuovo punto Inps su base provinciale;

   in particolare occorrerebbe coprire l'area della collina materana che oggettivamente è la più penalizzata per la distanza dalle due sedi;

   a tal proposito si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere una nuova sede o un punto Inps su Ferrandina importante centro della provincia che si porrebbe come cerniera per i territori meno serviti;

   l'Inps sta assumendo sempre di più un ruolo centrale nella erogazione di prestazioni di welfare e per quanto sia irreversibile il processo di telematizzazione la sua prossimità territoriale rappresenta un valore aggiunto;

   anche in relazione ai nuovi concorsi effettuati e in essere vi è necessità di potenziare il personale per le sedi di Matera e Policoro –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere, al fine di consentire un rafforzamento delle piante organiche del personale Inps in provincia di Matera nonché per valutare l'opportunità nell'apertura di una nuova sede o di un punto Inps sul territorio come riportato in premessa favorendo la prossimità dell'Istituto al servizio dell'utenza.
(5-03071)

Apposizione di firme a mozioni.

  La mozione Loizzo e altri n. 1-00231, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 gennaio 2024, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

  La mozione Sarracino e altri n. 1-00354, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 novembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Vaccari, Serracchiani.

  La mozione Casasco e altri n. 1-00358, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 novembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Squeri.