XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
secondo quanto segnalato da alcuni organi di informazione e secondo quanto, invero, già documentato nella situazione patrimoniale presente sul sito istituzionale della Camera dei deputati, il sottosegretario alla salute, onorevole Marcello Gemmato, è socio di minoranza, al 10 per cento, di Therapia srl, una società pugliese che gestisce tre poliambulatori a Bitonto in provincia di Bari: secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, sul sito di Therapia si legge: «Noi ci prendiamo cura di voi. È possibile effettuare in loco accertamenti diagnostici ed avere così un quadro completo della situazione clinica. Senza i lunghi tempi del Servizio sanitario pubblico»;
dunque, secondo gli organi di informazione, la società si propone di offrire in tempi ragionevoli visite, esami diagnostici, fisioterapia, «senza i lunghi tempi del servizio pubblico», quei tempi che, indubbiamente la compagine governativa in carica, e di cui fa parte anche l'onorevole Gemmato in qualità di Sottosegretario alla salute, ha il dovere di ridurre per il Servizio sanitario nazionale e sui quali in diversi provvedimenti, come ad esempio il cosiddetto decreto liste di attesa del 7 giugno 2024, il Governo in carica ha fornito diverse soluzioni, tra le quali principalmente si evince proprio l'incremento delle prestazioni che il Servizio sanitario nazionale può acquistare da privati;
non è un caso, in effetti, che proprio come conseguenza delle predette soluzioni, gli erogatori sanitari privati si sono trovati ad incrementare notevolmente il loro fatturato e, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, anche la società Therapia srl avrebbe visto crescere il proprio fatturato;
la spesa sanitaria privata nel 2023 è cresciuta notevolmente arrivando a circa 45,8 miliardi di euro (stime Istat) e in questo trend, secondo quanto riferito dagli organi di informazione, si colloca anche Therapia srl che avrebbe fatturato, nel 2023, 1,5 milioni, in crescita sul 2022 (1,3 milioni) e con 7.000 euro di utili;
interrogato sulla questione, il Sottosegretario ha rappresentato di essere in questa società già dal 2013 ed in relazione alla sua attività professionale senza aver mai percepito utili e senza aver ruoli gestionali;
il Sottosegretario alla salute, si ricorda, ha una delega sulle farmacie ed è egli stesso un farmacista, ex titolare di farmacia ora ceduta, nella gestione, a suoi familiari; a riguardo, a parere dei firmatari del presente atto non si può ignorare come la remunerazione del farmaco o i benefici delle cosiddette farmacie dei servizi siano una costante delle misure finanziarie di questo Governo che ha clamorosamente trasferito, ad esempio, alcuni medicinali dalla distribuzione diretta tramite Asl alla distribuzione tramite le farmacie del territorio;
a giudizio dei firmatari del presente atto è evidente come la posizione del sottosegretario alla salute, onorevole Gemmato, sia significativamente caratterizzata da un imbarazzante conflitto d'interesse che, al di là delle questioni societarie e gestionali che lo tutelerebbero in punto di diritto, di fatto pone una macroscopica questione di opportunità politica e istituzionale con riguardo sia alla questione dei benefici degli erogatori privati del Servizio sanitario nazionale, sia al tema delle farmacie;
l'articolo 54 della Costituzione recita: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore»;
evidenti ragioni di opportunità politica e istituzionale impongono una riconsiderazione del ruolo assunto e svolto dal Sottosegretario di Stato, onorevole Gemmato;
il potenziale conflitto di interessi in capo al Sottosegretario di Stato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, getta una oscura e pesante ombra sulla sua attività governativa in un Dicastero di così tale rilievo e delicatezza e rischia di compromettere ulteriormente la fiducia dei cittadini nei confronti della politica, oltre che del Servizio sanitario pubblico e universalistico;
anche il solo sospetto che, attraverso la sua funzione di governo, il Sottosegretario possa compiere atti e/o fatti volti ad avvantaggiare ovvero favorire i suoi privati interessi compromette l'«onorabilità» della sua attività ministeriale e non può consentirsi la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità;
il Sottosegretario di Stato onorevole Gemmato rischia, ad avviso dei firmatari del presente atto, di non svolgere il suo mandato in armonia con i compiti e le funzioni assegnati dalla Costituzione al suo Dicastero e rinvenibili nel nostro ordinamento giuridico;
non può, in altri termini, ritenersi che l'azione ministeriale del Sottosegretario possa essere esclusivamente ispirata dal superiore interesse esclusivo della Nazione, come espressamente imposto dalla legge n. 400 del 1988,
impegna il Governo
1) ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del deputato Marcello Gemmato.
(1-00359) «Donno, Quartini, Pellegrini, Dell'Olio, Giuliano, L'Abbate, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro».
ATTI DI CONTROLLO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazioni a risposta in Commissione:
QUARTAPELLE PROCOPIO e BOLDRINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
alle elezioni presidenziali del 9 ottobre 2024, il candidato Daniel Chapo del partito Frelimo, che governa il Mozambico dall'indipendenza del Portogallo nel 1975, avrebbe ottenuto oltre il 70 per cento dei voti;
gli esiti elettorali sono stati contestati da osservatori internazionali tra cui l'Unione europea, l'Unione africana e il Commonwealth, e da esponenti della società civile;
in seguito, sono scoppiate proteste in varie città, con scontri violenti e almeno 18 morti secondo Human Rights Watch, tra cui l'avvocato del candidato dell'opposizione;
Reuters sostiene che la Corte costituzionale abbia chiesto delucidazioni alla commissione elettorale su discrepanze nel numero di voti tra le elezioni presidenziali, legislative e provinciali;
il candidato dell'opposizione, Venâncio Mondlane, che ha ricevuto circa il 20 per cento dei consensi, si è nascosto per motivi di sicurezza personale prima della pubblicazione dei risultati;
le proteste hanno coinvolto la capitale, Maputo, dove le forze di sicurezza hanno disperso i manifestanti con gas lacrimogeni, oltre ad altre zone del Paese, è stato incendiato un ufficio immigrazione e sette funzionari governativi hanno chiesto protezione in Sudafrica;
per motivi di sicurezza, il Sudafrica ha chiuso le frontiere con il Mozambico –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda promuovere nell'ambito dell'Unione europea e in ambito internazionale per monitorare e rispondere alla crisi in Mozambico, tutelando i diritti umani dei civili e sostenendo i princìpi democratici nel Paese.
(5-03074)
SCOTTO, GHIO e ORLANDO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 25 ottobre 2024, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, pubblicizza la partenza da Genova di 15 tir facenti parte del programma tutto italiano Food for Gaza;
dall'intervista di Tele Nord pubblicata il 26 ottobre 2024, il Ministro Tajani afferma che:
1) Food for Gaza è un programma ideato dal Governo italiano che ha avuto l'appoggio del governo israeliano e dell'Autorità nazionale palestinese;
2) il governo israeliano ha garantito al Ministro Tajani, a seguito dell'ultima sua visita a Gerusalemme, che i camion entreranno nella Striscia di Gaza;
3) la gestione intera degli aiuti è affidata al World food programm;
4) il Governo italiano si spende affinché tutti gli aiuti umanitari possano entrare a Gaza;
va inoltre ricordato, come già dichiarato dall'ex direttore della cooperazione italiana a Gerusalemme, che kit emergenza sono rimasti per settimane su uno dei 1500 camion in attesa di entrare;
di questo materiale non si è monitorata la distribuzione e l'effettivo ingresso;
l'agenzia stampa britannica, Reuters, il 2 ottobre 2024 batte la notizia che gli aiuti alimentari in Gaza diminuiscono e Israele inasprisce in maniera barbara la regolamentazione per le Ong;
per ultimo, si apprende che il Ministro interrogato si sta spendendo affinché tutti gli aiuti umanitari possano entrare in Gaza, ma risulta agli interroganti che il convoglio di Music for Peace, organizzazione umanitaria di Genova, non sia mai stato preso in considerazione per avere un'agevolazione per l'ingresso;
da giugno 2024 lo staff di missione si occupa giornalmente di richiedere il permesso a partire ma non si hanno risposte da parte del Ministero interrogato, ideatore del programma Food for Gaza, lasciando in attesa un carico di 4 container per un totale di 80 tonnellate tra alimenti, medicinali e materiale medico;
il carico di Music for Peace ha un valore economico di circa 800 mila euro –:
se realmente il Ministro interrogato abbia ricevuto garanzie da parte del governo israeliano in merito all'ingresso dei tir all'interno della Striscia di Gaza; se la totalità della gestione sarà del Wfp, quindi di chi sia la competenza a vigilare sui materiali; se Israele garantisca al Wfp l'ingresso dei camion e infine in quale modo sarà effettuata la distribuzione ai civili gazawi;
se possa, per quanto di competenza e considerati gli accordi e le garanzie ricevuti dal governo israeliano, spendersi affinché anche un'organizzazione italiana come Music For Peace possa intervenire, al fine di poter rendere possibile la consegna di 80 tonnellate tra alimenti, medicinali e materiale medico.
(5-03077)
Interrogazione a risposta scritta:
SCARPA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'articolo del 26 ottobre 2024 pubblicato da Melting Pot denuncia gravi disservizi delle ambasciate d'Italia nel mondo nelle pratiche di rilascio di visti d'ingresso per motivi familiari. Ad esempio si è riscontrato che alcune ambasciate (in particolare, quella ad Islamabad in Pakistan) accumulano ritardi di oltre un anno nel rilascio del visto di ingresso di familiari a seguito di ottenimento del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalle competenti prefetture italiane, mentre la normativa prevede un termine massimo di 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso;
il 4 ottobre 2024 è stata inviata da parte di alcune associazioni una diffida al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dove si legge che sono diverse le condanne subite dal Ministero per i disservizi dell'ambasciata d'Italia ad Islamabad (da ultimo: decreto del 29 agosto 2024 del tribunale di Roma; oppure tribunale di Roma, ordinanza del 21 maggio 2024). Ancor prima, il tribunale di Roma, con la sentenza del 4 aprile 2024, riportava che «è fatto notorio che il sistema di prenotazione degli appuntamenti e di concessione dei visti di ingresso da parte dell'ambasciata d'Italia a Islamabad ha ormai da anni serie problematiche, al punto che è stata predisposta una ispezione dal Ministero degli affari esteri»;
come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 20 settembre 2024, n. 7704, i termini previsti per i procedimenti relativi al diritto dell'immigrazione godono delle stesse regole previste per i procedimenti relativi ai cittadini italiani. Da qui il corollario che, una volta spirato il termine di legge ed una volta provata la sistematicità del ritardo, la pubblica amministrazione deve essere condannata al ripristino della funzione pubblica;
anche presso altre ambasciate italiane nel mondo si riscontrano analoghi disservizi. Inoltre, sempre nella diffida collettiva già richiamata si legge un'esplicita doglianza nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alla sistematica impossibilità di potersi avvalere del potere sostitutivo per lamentare l'inerzia delle singole ambasciate;
un ulteriore dato allarmante è rappresentato dal fatto che in numerose ambasciate vi sia la prassi illegittima di consentire la presentazione della domanda di visto esclusivamente per mezzo delle agenzie private vincitrici delle relative gare di appalto e sono numerose le denunce sia in ordine ai ritardi e disservizi perpetrati dalle agenzie, sia sulle richieste di somme di denaro non dovute. Sul punto la normativa vigente, come confermato dalla giurisprudenza, prevede quale unico responsabile del procedimento la singola ambasciata interessata e, in via gerarchica, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (tribunale di Roma, sentenza del 16 luglio 2024) –:
se il Ministro interrogato abbia piena contezza delle problematiche prassi delle ambasciate italiane nel mondo ed anche dell'ufficio ispettivo del Ministero, che deve attivarsi nei casi di cui all'articolo 2, comma 9-ter legge n. 241 del 1990 (esercizio del potere sostitutivo); quali siano le ragioni e le decisioni dei vertici delle amministrazioni che hanno determinato e determinano sistematici ritardi, mancato esercizio del potere sostitutivo e disservizi in danno dei diretti interessati; se non ritenga, dunque, opportuno ed urgente fare piena luce sui fatti esposti, per quanto di competenza, riguardanti in particolare l'operato dell'ambasciata d'Italia a Islamabad in Pakistan.
(4-03746)
AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
VACCARI, MAURI, FORATTINI, MARINO, ROMEO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:
il settore della canapa industriale è composto da circa 3.000 aziende e oltre 10.000 operatori stabili, a cui si aggiungono altrettanti lavoratori stagionali che generano un volume di affari che supera i 500 milioni di euro annui. Il settore si caratterizza per l'elevato impiego giovanile, anche imprenditoriale, e per la capacità di rivitalizzare economicamente aree rurali spesso svantaggiate. La canapa è pertanto un prodotto agricolo di eccellenza del nostro Paese, come tra l'altro testimoniato dal valore delle esportazioni pari al 95 per cento;
la canapa industriale trova impiego in numerosi ambiti quali il settore alimentare, cosmetico, edile, florovivaistico e tessile. La legge 2 dicembre 2016, n. 242 consente la coltivazione, con sementi certificate, delle varietà di canapa iscritte nel catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole che hanno un tenore di Thc entro il limite dello 0,6 per cento, in quanto prive di efficacia drogante e pertanto sicure per qualsiasi utilizzo;
ciononostante, l'articolo 18 del disegno di legge n. 1236 (cosiddetto disegno di legge Sicurezza pubblica) ha introdotto il divieto di ogni attività legata alle infiorescenze della canapa industriale, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché dei prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si prevede altresì che, in tali ipotesi, si applichino le sanzioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti. Tuttavia, considerata l'esistenza del citato catalogo europeo, le ragioni di sicurezza, di incolumità pubblica e sicurezza stradale addotte dal Governo per giustificare l'articolo 18 appaiono agli interroganti totalmente prive di fondamento;
il Governo ha inoltre evitato ogni confronto preventivo con le associazioni di categoria e di filiera introducendo una norma che non distingue neanche tra usi leciti e illeciti delle infiorescenze, evidenziando così a giudizio degli interroganti un atteggiamento puramente ideologico oltre che ingiustificato. Inoltre, come evidenziato dalla memoria depositata in Senato da Coldiretti, il citato articolo 18 causerà un danno ingente agli investimenti, all'occupazione e alla redditività di tutte le attività del settore della canapa industriale, contrariamente a quanto affermato dal Governo. Il divieto infatti avrà come unico effetto quello di distruggere il settore italiano della canapa industriale, in quanto stando alla normativa europea ed anche alla giurisprudenza sulla materia (CGUE C-663/18), lo Stato non potrà vietare la libera circolazione delle merci provenienti dai Paesi UE;
l'approvazione del disegno di legge cosiddetto Sicurezza pubblica, e i divieti dell'articolo 18, si inseriscono nel pieno della raccolta della canapa con enormi danni per gli imprenditori agricoli, non solo economici, ma anche penali considerata l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e l'assenza di disposizioni sullo smaltimento degli stoccaggi, che costituirebbero tra l'altro rifiuto speciale;
sarebbe ad avviso degli interroganti necessario prevedere quantomeno di posticipare l'entrata in vigore dell'articolo 18 del disegno di legge Sicurezza pubblica, per consentire lo smaltimento delle scorte ed evitare procedimenti penali –:
come il Governo vorrà intervenire per gestire la crisi del settore della canapa industriale, avuto riguardo anche dei licenziamenti che inevitabilmente ne discenderanno e della necessità di riconvertire le 3.000 imprese impiegate nelle attività agricole, di trasformazione, distribuzione e rivendita delle infiorescenze della canapa industriale e se non ritenga di convocare in tempi rapidi un tavolo con le associazioni di categoria e di filiera dove confrontarsi per individuare soluzioni efficaci sulle questioni esposte in premessa.
(5-03078)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del made in Italy, per sapere – premesso che:
nel 2021, con la ripresa economica postpandemica globale, il costo dell'energia è notevolmente aumentato raggiungendo livelli storicamente eccezionali nel 2022 dopo la crisi russo-ucraina per iniziare a convergere in Ue, a partire da fine 2023, ai livelli pre-crisi, tranne che in Italia, dove i prezzi sono rimasti a livelli circa doppi rispetto alle medie storiche nazionali pre-crisi e, soprattutto, rispetto a quelli dei principali Stati europei come Francia, Spagna, Germania e Arera scandinava;
le fonti di produzione di energia sono molteplici e l'energia prodotta ha costi diversi, a cui si aggiungono quelli per trasmissione, dispacciamento e distribuzione, oltre a quelli di commercializzazione e vendita ai clienti finali;
produzione, distribuzione e vendita sono in regime di concorrenza, trasmissione dispacciamento/bilanciamento in regime di monopolio. La trasmissione, ovvero il trasporto dell'energia, è fornita a prezzi uguali per tutti gli operatori garantendo così la concorrenza. Ugualmente avviene per il dispacciamento/bilanciamento tra produzione e consumo di energia necessari per evitare interruzioni di forniture;
l'Arera ha funzioni di regolazione e controllo del sistema energetico italiano e dei mercati energetici, fissa le tariffe energetiche per tutte le fasi della filiera; Terna gestisce la rete di trasmissione, il dispacciamento, il bilanciamento e il mercato della capacità; il GME (Gestore dei mercati energetici), organizza il mercato elettrico all'ingrosso nel rispetto dei principi di neutralità, trasparenza e concorrenzialità, agendo da controparte nelle transizioni registrate nei mercati elettrici organizzati IPEX (Italian Power Exchange);
il funzionamento della borsa elettrica italiana comprende tre elementi: il mercato «a pronti», con scambi e liquidazione immediata; quello a termine, per negoziare contratti con obbligo di consegna e ritiro futuri; la piattaforma, ove si consegnano fisicamente i contratti stipulati fra gli operatori;
nel mercato a pronti (MGP – mercato del giorno prima e MI – mercato intraday) si forma il prezzo unico nazionale (PUN) dell'energia elettrica, corrispondente al prezzo marginale dato dall'equilibrio tra domanda e offerta ovvero il prezzo dell'ultima unità di energia necessaria per coprire l'intera domanda del periodo, divenendo valore di riferimento di tutte le transazioni del giorno successivo;
esso è direttamente collegato al prezzo del gas naturale utilizzato nelle centrali termoelettriche, che rappresentano ancora la fonte marginale di produzione di energia, determinando il prezzo di tutta l'energia prodotta, compresa quella rinnovabile;
nel 2024, tra gennaio e settembre, il PUN sul MPG è stato di 103 euro per megawattora, mentre è stato pari a 70 euro in Germania, 47 euro in Francia, 50 in Spagna e 37 euro nell'area scandinava;
l'energia è prodotta in base alla richiesta, soddisfacendo la domanda effettiva che varia in base all'andamento della produzione industriale, alle condizioni meteorologiche, alle abitudini dei clienti finali;
l'erogazione sicura e continua di energia elettrica, necessaria a imprese e famiglie, viene garantita tramite il servizio del dispacciamento, in fase di programmazione agli esiti di Mgp e Mi, e il mercato di bilanciamento, ultimo mercato in tempo reale dove Terna si approvvigiona delle risorse necessarie a garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia nella rete di trasmissione nazionale;
quando la quota giornaliera di energia effettivamente necessaria non è prodotta e immessa in rete nel momento giusto, la quantità mancante deve essere diversamente e celermente reperita nei mercati del dispacciamento e del bilanciamento, a prezzi molto più alti. Nei mercati di dispacciamento e bilanciamento si possono realizzare ingiustificati aumenti di prezzo, se non attentamente monitorati. Da osservare con attenzione anche il mercato della capacità, necessario a garantire la sicurezza del sistema tramite la garanzia della disponibilità di una certa capacità produttiva di energia elettrica soprattutto per soddisfare i picchi di domanda;
ad avviso dell'interpellante, l'anomalia italiana dei prezzi dell'energia più alti d'Europa potrebbe essere, quindi, parzialmente causata da fenomeni di manipolazione di mercato e/o di pratiche speculative, attuati ad esempio anche tramite la creazione artificiosa di plurime e urgenti necessità di energia elettrica, da soddisfare acquistandola sui mercati del dispacciamento e del bilanciamento, tendenzialmente più costosa di quella acquistata nel Mgp;
il «cross market trading» ovverosia la negoziazione tra mercati diversi spostando la redditività da un mercato all'altro con intendimento speculativo, è una delle principali fonti di ricavi per gli operatori e potrebbe, quindi, rappresentare una delle principali aree di potenziale rischio manipolativo, se non si controlla, in tempo reale, il comportamento degli operatori su tutti i mercati energetici italiani sia di vendita che di bilanciamento;
il monitoraggio dei mercati dell'energia elettrica in Italia è affidato ad Arera che l'ha disciplinato con il TIMM (Testo integrato monitoraggio mercati all'ingrosso dell'energia elettrica);
va considerata la sproporzione del prezzo dell'energia esistente in Italia rispetto ai Paesi Ue, nonché rispetto alla media storica italiana pre-crisi, potenzialmente indotta anche dai possibili fenomeni speculativi su descritti. L'interpellante ritiene opportuna l'adozione di specifiche norme in tema di monitoraggio dei mercati energetici italiani, volte a supportare l'attività di Arera, affinché sia affidata ad un soggetto interamente di proprietà pubblica l'attività di monitoraggio integrato e in tempo reale di tutti i mercati energetici italiani compresi MGP, MI, MSD, MB e mercato della Capacità, al fine di poter intercettare tempestivamente eventuali comportamenti e/o strategie di offerta o cross market trading speculativi o manipolativi, compresi quelli eventualmente messi in atto per mutate condizioni regolatorie o di mercato;
in conclusione, appare opportuno e urgente mettere in atto tutte le iniziative necessarie per monitorare e analizzare in tempo reale l'agire effettivo degli operatori su tutti mercati energetici, valutando compiutamente le strategie poste in essere dagli stessi e le ripercussioni delle medesime sul prezzo dell'energia in Italia –:
quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, al fine di rafforzare l'attività di analisi e contrasto delle cause che determinano il costo dell'energia consumata in Italia, che appare eccessivamente elevato.
(2-00473) «Milani».
Interrogazioni a risposta scritta:
ASCARI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data recente, assieme al già parlamentare e candidato alle elezioni regionali Emilia-Romagna, Paolo Bernini, l'interrogante ha effettuato un controllo presso il Circo Madagascar, attualmente attendato in Modena, volto a verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza pubblica e benessere degli animali, come previsto dalla legge n. 150 del 1992 e dalle linee guida Cites;
sono emerse possibili criticità per la sicurezza pubblica, in quanto gli animali presenti (tra cui giraffe, pappagalli, elefanti, struzzi e canguri) sono stati fatti interagire direttamente con il pubblico, inclusi minori, mediante contatti ravvicinati e manipolazioni che potrebbero esporre al rischio di incidenti;
la presenza pubblicizzata di specie animali quali leoni, tigri, ippopotami e giraffe, alcune delle quali incluse nel decreto ministeriale 19 aprile 1996, richiede specifiche autorizzazioni, poiché trattasi di animali ritenuti pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica;
sono state segnalate presunte incongruenze rispetto alle prescrizioni veterinarie per la detenzione di specie come l'elefante e l'ippopotamo;
secondo le linee guida per la detenzione degli animali, come per l'elefante, la temperatura esterna a cui può rimanere esposto non dovrebbe essere inferiore ai 15 gradi, e nella data dell'ispezione la minima era 8, inoltre dovrebbe essere previsto uno spazio riparato che non è stato riscontrato;
la Corte di cassazione, sezione III Penale, sentenza 6-26 marzo 2012, n. 11606, ha stabilito l'importanza delle linee guida Cites, ritenendole strumenti utili per valutazioni in sede penale riguardanti le modalità di detenzione degli animali;
è opportuno rammentare, infine, che una storica sentenza della Corte di cassazione (Corte di cassazione, 3a sezione Penale del 6-26 marzo 2012) sancisce definitivamente l'applicabilità degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale non solo alle specie d'affezione, ai sensi dell'articolo 544 del codice penale, ma anche agli animali impiegati in attività circensi. Anche questi ultimi sono riconosciuti come esseri senzienti per quanto previsto dalle disposizioni di legge: non vi sono soggetti e situazioni esenti ed animali sottratti alla tutela –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle criticità emerse durante i controlli effettuati presso il Circo Madagascar e se siano state verificate le necessarie autorizzazioni prefettizie per la detenzione di animali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
quali misure di competenza intendano adottare per garantire il rispetto delle prescrizioni veterinarie e delle norme di sicurezza pubblica nei circhi che detengono animali;
se, in considerazione della crescente sensibilità pubblica e delle problematiche evidenziate, non ritenga urgente proporre misure normative volte a proibire definitivamente l'utilizzo di animali selvatici ed esotici nei circhi, alla luce dei potenziali rischi per la sicurezza e il benessere degli animali coinvolti;
quali iniziative intenda promuovere per garantire l'adozione e il rispetto delle linee guida Cites come standard per la gestione degli animali detenuti nei circhi, e quali controlli straordinari siano previsti per verificare l'adeguatezza delle strutture e delle modalità di trasporto di tali animali.
(4-03751)
TORTO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della cultura, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con progetto relativo al IV lotto della Teramo Mare, denominato «S.S. n. 80» del Gran Sasso d'Italia – Tratta stradale Teramo – Mare: variante alla S.S. 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) – 4° Lotto, Anas, intende completare l'itinerario in variante alla S.S. n. 80, con un innesto ad ovest alla rotatoria esistente al termine del lotto III;
l'intervento da realizzarsi su una lunghezza di circa chilometri 7,2 con un costo di euro 173 milioni (circa euro 24 mln/km) – sezione di tipo C1 ex decreto ministeriale 5 novembre 2001, con una corsia per senso di marcia ed una banchina laterale – larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,50 metri – ricade nei comuni di Giulianova, Notaresco e, in gran parte sul territorio del comune di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, regione Abruzzo, in un'area attraversata dal fiume Tordino, ad elevatissimo rischio alluvione;
la realizzazione della strada, oltre a consumare altro suolo su cui, peraltro, è posto il vincolo ambientale di Prg «E2» (Agricoltura di valore naturale e paesistico), comporta un danno rilevantissimo all'agricoltura sui terreni coltivati con seminativi irrigui e non;
il tracciato, inoltre, in più punti, va ad interrare la strada di Coste Lanciano appena ampliata e sistemata dal comune di Roseto degli Abruzzi nell'ambito del progetto relativo alla mitigazione del rischio idraulico nella zona di Coste Lanciano;
per la gestione dell'intervento è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019, il Commissario straordinario, dirigente Anas, Ing. Eutimio Mucilli che, si apprende da notizie di stampa del 3 e 4 ottobre 2024, risulta indagato nell'ambito di un'inchiesta appalti Anas;
il commissario Mucilli ha indetto la conferenza dei servizi decisoria prot. n. Comm_SS80.U.0000028 del 26 agosto 2024 e successiva comunicazione di proroga per la conclusione all'11 novembre 2024, prot. n. Comm_SS80.U.0000047 del 30 settembre 2024;
in base all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, un'eventuale autorizzazione al progetto adottato in carenza della Via risulterebbe illegittima, tanto che con nota del 30 ottobre 2024, Prot. n. 0035098-P il Ministero della cultura ha comunicato al Commissario straordinario che la conferenza dei Servizi non potrà concludersi prima della definizione positiva della Via;
con avviso prot. n. COMMM_SS80.U.0000070.05-11-2024, il commissario straordinario, noncurante del monito ministeriale, ha convocato per l'11 novembre 2024, con inizio alle ore 15,00, su piattaforma Teams, la riunione telematica per concludere la conferenza dei servizi decisoria;
a giudizio dell'interrogante, l'assenza della Via per un'opera ad elevatissimo rischio idraulico, anche alla luce le disastrose alluvioni in Emilia-Romagna del 2-17 maggio 2023, del 19-20 settembre 2024 e quelle di Valencia del 29-30 ottobre 2024, dovrebbe indurre Anas e Commissario straordinario a riconvertire il progetto nel miglioramento e ampliamento – nei punti che lo consentano – della viabilità esistente, senza consumare altro suolo, garantendo la necessaria fluidità del traffico dallo svincolo di Mosciano verso il mare e senza causare pericolosi imbuti e attraversamenti sul fiume tra un territorio e l'altro dei comuni interessati –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto nelle premesse e, per quanto di competenza, quali iniziative intendano attuare per tramite del Commissario straordinario, affinché sia sospesa la Conferenza di servizi decisoria e siano valutate soluzioni alternative all'attuale progetto Anas del IV lotto della Teramo-Mare.
(4-03752)
FEDE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
la società Gas Plus Storage s.r.l., rappresentante unico dei contitolari Acea S.p.A. e Gaz de France International s.a.s., insieme garantivano, con una joint venture, al Ministero dell'ambiente tutta l'operazione della conversione a stoccaggio gas della coltivazione di idrocarburi denominata «San Benedetto del Tronto»; nel 2016 la Gaz de France è uscita dal progetto;
la concessione di coltivazione in questione è situata a poche decine di metri da una delle più importanti vie di comunicazioni italiane – l'autostrada A14 – dove mediamente circolano circa 150.000 veicoli al giorno, e nel territorio di San Benedetto del Tronto, una città di quasi 50.000 abitanti di cui il principale volano economico è il turismo, con circa un milione di presenze turistiche l'anno;
non si comprende come si possa autorizzare un progetto del genere quando c'è la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) – recepita dal Governo italiano col decreto legislativo n. 105 del 2015 – che vieta in modo assoluto di installare impianti ad alto rischio di incidente rilevante dentro una città o a dieci metri da un'arteria infrastrutturale della rilevanza della A14 che collega l'Italia da nord a sud;
il regio decreto n. 1265 del 1934, articolo 216, stabilisce che: «le manifatture o fabbriche che producono vapori di gas, o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, sono indicate in due classi. La prima classe [in cui rientra lo stoccaggio gas] comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni»; l'articolo 13 della direttiva Seveso III afferma, con assoluta chiarezza, che gli impianti ad alto rischio di incidente rilevante devono essere collocati a distanze adeguate dai centri abitati, da strutture pubbliche e da vie di comunicazione;
a giudizio dell'interrogante il sito di coltivazione non ha i requisiti minimi per essere convertito a stoccaggio in quanto la porosità e la permeabilità non rispettano i limiti di legge, come confermato anche nella relazione del gruppo istruttore per Cirm, nell'allegato 2, del 19 giugno 2008: «come per altri casi di conversioni a stoccaggio, occorre premettere che le caratteristiche di porosità e di permeabilità del giacimento risultano inferiori a quelle medie dei giacimenti oggetto degli stoccaggi già esistenti ed operanti in Italia»;
se si autorizzasse tale impianto si creerebbero enormi problemi con le faglie sismiche presenti nel territorio, in quanto per iniettare il gas nel reservoir (che è collocato tutto sotto la città) servirebbe una pressione di iniezione molto forte – come affermato dalla Gas Plus nella VIA – che sarà di circa 265 Bar. Questa forte pressione di iniezione – come è successo nell'impianto di stoccaggio circa Castor in Spagna che ha creato mille terremoti in due mesi, poi bloccato dal Governo spagnolo – potrebbe scatenare la liberazione di energia mettendo in movimento due o più blocchi reciprocamente e creando terremoti con la conseguente risalita preferenziale del gas verso la superficie, con pericoli di incidenti rilevanti e scoppi, oltre a odori nauseabondi;
a giudizio dell'interrogante, l'eventuale realizzazione dell'impianto distruggerebbe non solo l'economia turistica della città di San Benedetto del Tronto ma anche quella di tutto il comprensorio: Grottammare, Cupra Marittima, Martinsicuro, Monteprandone, e tutto questo a discapito dell'interesse pubblico e a favore esclusivamente di interessi privati –:
se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti circa i rischi rappresentati in premessa e se non intenda adottare iniziative di competenza al fine di evitare la realizzazione dell'impianto.
(4-03754)
CULTURA
Interrogazione a risposta scritta:
GRIMALDI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nello storico palazzo della Radio di via Verdi 31 a Torino sono collocati gli uffici del Centro produzione radiofonica Rai, che includono 3 studi radiofonici, di cui uno, l'auditorium C, di grandi dimensioni – tali da consentire la registrazione di orchestre sinfoniche – e di notevole valore storico;
in tale palazzo è altresì attiva la Mediateca Rai Teche – Centro Documentazione «Dino Villani», che offre un servizio di consultazione dell'archivio Rai tramite Catalogo Multimediale. Conserva, inoltre, un'ampia raccolta di volumi e periodici nazionali e internazionali, collocati a scaffalatura aperta, sui temi della comunicazione di massa, della pubblicità, dello spettacolo e del giornalismo. Dieci postazioni multimediali consentono l'accesso a programmi radiotelevisivi, foto di scena, spot pubblicitari, manifesti del «Fondo Villani» e a pubblicazioni storiche della Rai (Radiocorriere, Radio Orario e annuari);
è altresì stato avviato il progetto di digitalizzazione delle teche ivi contenute, attività per la quale sono stati assunte 21 persone con contratto di apprendistato;
secondo alcune fonti di stampa, la Rai avrebbe l'intenzione di mettere in vendita la palazzina, forse di interesse del Museo del Cinema per un ampliamento dei propri uffici, e la palazzina dovrebbe pertanto essere liberata entro il 31 dicembre 2024;
si tratterebbe di trasferire anche la Mediateca Rai Teche in un'altra palazzina, situata nell'adiacente via Rossini a Torino, che tuttavia offre un'accessibilità molto minore;
inoltre, sarebbero dismesse le sale per le registrazioni, con un'enorme perdita di capacità produttiva per la Rai e, di conseguenza, occupazionale;
nella medesima area, in via Giuseppe Verdi 16, sorgono le rovine del Teatro Scribe;
il Teatro Scribe nacque nel 1857, progettato dall'architetto Giuseppe Bollati, e divenne subito un importante centro culturale e artistico, punto di riferimento per la scena teatrale torinese e sul quale insiste il vincolo ope legis;
dopo una fase di declino, nel 1924 l'imprenditore Riccardo Gualino acquistò l'edificio e lo ristrutturò completamente: il teatro riaprì le porte nel novembre del 1925 con la nuova denominazione di Teatro di Torino;
durante gli anni '20 e '30, ospitò opere innovative e concerti di compositori contemporanei come Debussy e Stravinsky;
tuttavia, il crack finanziario di Gualino nel 1930 portò alla chiusura del teatro;
nel 1931, l'Eiar (Ente italiano per le audizioni radiofoniche), precursore della Rai, acquistò il Teatro Scribe per trasformarlo in un auditorium per la propria orchestra sinfonica;
durante la Seconda guerra mondiale, il teatro subì gravi danni a causa dei bombardamenti aerei del 1942-1943; i ruderi dell'edificio sono oggi una memoria visibile delle distruzioni belliche e rappresentano un importante sito storico per la città di Torino;
dopo la guerra, il Teatro Scribe divenne un luogo cruciale per gli esperimenti televisivi in Italia: la Rai ne utilizzò i locali per allestire uno dei primi studi televisivi del Paese e l'11 settembre 1949 si tenne la prima trasmissione televisiva diretta da Torino;
il Teatro Scribe non solo ha contribuito alla nascita della televisione in Italia ma ha anche influenzato profondamente i contenuti trasmessi dalla Rai e la sua evoluzione da teatro tradizionale a centro di innovazione per la Rai ha avuto un impatto duraturo sulla scena culturale italiana –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza di progetti di vendita della palazzina della radiofonia di via Verdi a Torino da parte della Rai e quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di salvaguardare l'enorme patrimonio culturale e produttivo che attualmente vi risiede;
se siano in programma progetti di riutilizzo del Teatro Scribe, al fine di renderlo accessibile, valorizzandone il grande valore storico.
(4-03749)
DIFESA
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
con avviso del 12 luglio 2024 della Difesa Servizi s.p.a., società in house del Ministero della difesa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2024, ha reso disponibile sul mercato alcuni beni immobili dell'amministrazione della Difesa per ottenere proposte di finanza di progetto ai sensi degli articoli 174, 176, 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per la riqualificazione, valorizzazione e sfruttamento economico in concessione. Tra gli asset immobiliari interessati è inserito anche l'ex idroscalo di Siracusa, che ha da tempo cessato ogni effettiva attività di trasporto, sia civile che militare;
nel 2019 è stato avviato a Siracusa un dibattito pubblico con proposte e iniziative per un diverso e possibile futuro dell'area, caratterizzata da uno straordinario «water front» della città e da una certa quantità di edifici, molti dei quali non più utilizzati. La riqualificazione dell'area dunque, oltre a valorizzare la città, porterebbe rilevanti vantaggi alla viabilità sia in termini di sicurezza che di decongestione di un traffico, oggi molto intenso e interessato da lunghe code, soprattutto nei mesi estivi per chi dalle zone balneari prova ad accedere a Siracusa;
a seguito di diverse interlocuzioni con il Ministero della difesa, nel gennaio 2022, il sottosegretario pro tempore alla difesa sembrava aprire finalmente a una prospettiva di una parziale smilitarizzazione dell'area. Il Dicastero «nel rispetto delle caratteristiche operative e logistiche che devono essere assicurate», si dichiarava «pronto a collaborare in senso propositivo per fare liberare l'area e arrivare a una fruizione completa da parte del comune»;
in ragione di tali premesse, il sindaco di Siracusa nell'aprile 2023, con formale istanza, richiedeva al Ministero di avviare il procedimento per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il comune e la Regione Siciliana avente a oggetto la valorizzazione e rifunzionalizzazione del water front di Siracusa, ribadendo la possibilità di una permuta per le residue esigenze del Dipartimento Aeronautico;
tuttavia, tale iniziativa pare non abbia mai ricevuto riscontro alcuno e, anche le diverse interlocuzioni dell'interpellante con il Sottosegretario alla difesa e una precedente interrogazione al Governo per cercare di far chiarezza sulla questione, parimenti sono rimaste senza risposta;
a luglio 2024, in palese contraddizione con la disponibilità manifestata due anni prima dall'amministrazione Difesa, viene pubblicato in maniera inaspettata, l'avviso di cui sopra per la promozione di progetti da attuarsi mediante l'esclusivo impiego di capitali privati;
non risulta manifesta all'interpellante quale sia la destinazione d'uso dell'area, atteso che nelle informazioni generali riportate sul sito difesaservizi.it si indica una generica destinazione «logistica», salvo poi leggere nella FAQ n. 2: «La scheda riporta destinazione d'uso futura: idroscalo/turistico-ricettiva/culturale – Bisognerà chiedere una variazione della destinazione d'uso e la conseguente nuova agibilità al comune o gli immobili hanno già tale destinazione d'uso? Anche perché il PRG riporta una destinazione di demanio militare ed una variazione dello stesso richiederebbe anni. Anche se per i sedimi militari la normativa consente di adottare – in determinati casi – deroghe ovvero procedure semplificate, non si può escludere a priori che possa essere necessario chiedere una variazione della destinazione d'uso e conseguentemente una nuova agibilità. A tale scopo, il Ministero della difesa potrà avviare apposite intese con le Amministrazioni locali.»;
inoltre, non appare evidente se vi sia un interesse al protrarsi di fini militari dell'area in esame, considerato che nel previsto uso duale militare-civile della programmata riedizione dell'idroscalo nella FAQ n. 1 si chiarisce che «per uso duale militare-civile si intente una gestione economica/commerciale del compendio (a cura dell'operatore economico in base alla proposta formulata) che oltre ad essere rivolta all'utenza civile dovrà necessariamente prevedere forme di utilizzo/agevolazioni/in favore della Forza Armata di riferimento e più in generale del personale dell'Amministrazione Difesa (Esempio, agevolazioni, scontistiche, posti riservati, servizi dedicati ecc...)»;
una certa opacità di intenti a giudizio dell'interrogante riguarda anche le aree e gli impianti disponibili per la valorizzazione indicati nelle schede allegate, atteso che si legge che le stesse sono suscettibili di variazioni –:
se, allo stato attuale e in che termini li Dicastero della difesa abbia in corso delle interlocuzioni con l'amministrazione comunale di Siracusa;
se il Ministro interrogato non intenda chiarire, in maniera netta e definitiva, quali siano le motivazioni e le eventuali criticità per cui in questi mesi l'iter per l'assegnazione dell'area al comune di Siracusa sembra essersi interrotto e, di contro, quali elementi abbiano portato Difesa Servizi a optare per il citato avviso di project financing riservato pertanto ai privati.
(2-00472) «Scerra».
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta in Commissione:
DI BIASE, GIANASSI, LACARRA e SERRACCHIANI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 è stata introdotta una nuova disciplina sull'utilizzo da parte degli agenti di polizia penitenziaria dell'uniforme di servizio negli istituti penali per minorenni, che a giudizio dell'interrogante appare in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;
nelle premesse della circolare viene motivata la decisione di rimodulare l'utilizzo dell'uniforme ordinaria, di servizio e operativa. In particolare si motiva sottolineando «la necessità di rimodulare la disciplina concernente l'uso delle uniformi del Corpo di Polizia Penitenziaria per il personale operante negli Uffici, Istituti e Servizi del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, in ciò rilevando, in particolare, l'esigenza di favorire e riaffermare una corretta introiezione da parte dei soggetti detenuti negli Istituti Penali Minorili, minorenni e giovani adulti, ed immessi nel circuito penale, in ordine al valore e al significato della pubblica funzione svolta dal personale di Polizia Penitenziaria ivi impiegato»;
la circolare tra le ragioni del provvedimento riporta anche il fatto che «l'uso dell'uniforme da parte del personale di Polizia Penitenziaria assegnato al comparto detentivo minorile corrisponda all'esigenza di evidenziare e tutelare il principio di autorevolezza che deve permeare l'esercizio della pubblica funzione, anche nella percezione degli utenti, quale segno formale e simbolico di legalità democratica, onore e disciplina, connettendo il prestigio della divisa a una simmetrica correttezza e lealtà costituzionale, tesa all'assolvimento dei doveri istituzionali, in un quadro di rispetto delle regole e delle garanzie»;
la decisione assunta dal Capo del dipartimento di giustizia minorile è stata aspramente criticata per l'intento repressivo di cui appare portatrice. In particolare l'associazione Antigone per i diritti dei detenuti si è espressa con chiarezza sul punto. «Da oggi – si legge in una dichiarazione a mezzo stampa della coordinatrice nazionale di Antigone Susanna Marietti – nelle carceri minorili i poliziotti indosseranno la divisa. Per segnare anche simbolicamente che pure verso i ragazzini ci vuole un carcere distante e autoritario. Nei decenni i poliziotti hanno vestito in borghese per facilitare la relazione educativa. Si tratta di un altro tassello di cultura repressiva che vince su quel buon senso di cui era impregnato il sistema della giustizia minorile e che ha sempre dimostrato di essere efficace nel reintegrare socialmente i ragazzi» –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della circolare del Capo del dipartimento di giustizia minorile del 1° ottobre 2024 e se non ravvisi un'ingiustificata difformità con quanto previsto in ordine all'utilizzo delle uniformi del personale di polizia penitenziaria all'interno degli istituti penali per minorenni, dal decreto ministeriale del 24 febbraio 2004;
se non ritenga che quanto disposto dalla circolare, viste anche le motivazioni in premessa, non rappresenti il rischio concreto di un'omologazione del sistema della giustizia minorile al sistema penitenziario per gli adulti.
(5-03073)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta in Commissione:
GHIO, ORLANDO, BARBAGALLO, BAKKALI, CASU, MORASSUT e PASTORINO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
si è appreso, attraverso i mezzi di stampa, della chiusura di cinque uffici postali nei quartieri del territorio comunale di Genova, che si aggiungerebbero alle chiusure avvenute in tempi recenti in diverse zone dell'entroterra ligure. In particolare, gli uffici interessati risultano essere due sportelli nel Levante cittadino, uno in via Assarotti, uno a San Quirico in Val Polcevera e uno a Multedo;
nell'ambito dell'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A., Matteo Del Fante, sulle prospettive del Gruppo Poste Italiane, avvenuta in data 25 settembre 2024 in IX Commissione della Camera dei deputati (Trasporti, Poste e telecomunicazioni), lo stesso amministratore delegato ha risposto, a seguito di una specifica domanda da parte della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo riguardo possibili nuove chiusure di sportelli postali nei mesi a venire, che non ci sarebbero state in programma riduzioni di sportelli, in quanto non previste dal piano industriale di Poste;
è stata confermata dal Governo la scelta di procedere a un ulteriore ingresso di privati in Poste, scelta che ha generato grande preoccupazione tra lavoratori e sindacati, i quali hanno lamentato la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni assunte;
si ribadisce la centralità degli sportelli postali, come presidi del territorio e luoghi erogatori di vari servizi, sia nei piccoli paesi a rischio di spopolamento, sia nei quartieri delle grandi città, che spesso hanno una mobilità congestionata e poco praticabile, soprattutto per gli anziani;
il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta e il sindaco a farsi parte attiva nei confronti di Poste Italiane per scongiurare le chiusure e il depauperamento del servizio socialmente rilevante fornito dall'Azienda –:
se il Governo possa confermare le chiusure citate in premessa nei diversi quartieri della città di Genova e se ne risultino previste ulteriori in Liguria e in altre regioni;
se il Governo sia in grado di escludere che l'alienazione di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane comporti una nuova riduzione del numero degli uffici postali, del numero dei lavoratori impiegati e della quantità dei servizi erogati.
(5-03076)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
Italia Trasporto Aereo S.p.A., ITA Airways, è, ad oggi, una società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nonostante sia compagnia di bandiera italiana per il trasporto aereo è stata coinvolta nell'aumento sproporzionato dei costi dei biglietti;
in linea di massima, la distanza del volo e la domanda sono i principali fattori che determinano i prezzi dei biglietti aerei ma questi criteri non paiono valere per la nostra compagnia di bandiera che propone tariffe fuori mercato. Ci si domanda, pertanto, quale sia l'algoritmo che guida la definizione dei prezzi dei biglietti aerei e quale sia la strategia commerciale di ITA Airways;
la compagnia, che pubblicizza sulla homepage del sito voli andata e ritorno in Europa da 96 euro o, addirittura, da 446 euro andata e ritorno per New York, presenta sul proprio sito tariffe nazionali ingiustificabili e inaccettabili. Un esempio è la tratta Roma-Genova (1 ora e 5 minuti di volo): la ricerca condotta nella giornata del 6 novembre 2024 ha dato come primo risultato utile un viaggio dalla capitale al capoluogo ligure per l'8 novembre 2024, due giorni dopo, a 502,72 euro solo andata;
appare evidente all'interrogante che tali prezzi non sono ammissibili in generale ma specialmente per una compagnia di bandiera e la situazione mette a rischio il diritto alla mobilità dei cittadini sullo stesso territorio nazionale, senza tener conto che la tratta portata ad esempio soffre anche di una mancanza di collegamenti su ferro ad alta velocità. Il problema delle tariffe sproporzionate denunciato da tempo e mai risolto coinvolge gravemente tutto il territorio peninsulare –:
quali iniziative di competenza ritenute opportune intenda adottare al fine di giungere a una tempestiva soluzione delle problematicità esposte in premessa e di assicurare la giusta mobilità dei cittadini con servizi aerei di linea continui, regolari e a ridotta tariffazione, valutando la possibilità di istituire un tavolo di confronto per la sottoposizione delle tariffe al cosiddetto «tetto massimo» di spesa.
(5-03072)
Interrogazioni a risposta scritta:
LOMUTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la gestione idrica nella regione Basilicata è un tema di cruciale importanza per la vita quotidiana dei cittadini e per le attività economiche, in particolare nel settore agricolo, industriale e turistico;
la regione dispone di importanti infrastrutture idriche, tra cui dighe e bacini di accumulo, come quella, cosiddetta, del Camastra, sita in provincia di Potenza, che svolge, insieme agli alteri invasi, un ruolo chiave nella gestione delle risorse idriche;
da diverso tempo, 30 comuni della provincia di Potenza stanno subendo pesanti disagi a causa della mancanza di erogazione regolare dell'acqua. La scarsità delle precipitazioni e la cattiva gestione delle risorse idriche hanno causato interruzioni del servizio, con grave impatto sulla qualità della vita dei cittadini e sulle attività produttive del territorio;
secondo i dati di Acque del Sud SpA (nuova società creata dal Governo Meloni), il 1° marzo 2024 l'invaso Camastra conteneva 9 milioni di metri cubi, mentre, alla data dell'11 ottobre 2024, ne conteneva soltanto 2,4. Oggi l'invaso è vuoto. Un tale svuotamento rende probabile l'ipotesi dell'apertura delle paratie della diga, molto probabilmente per mancanza di collaudo. Saremmo, tuttavia, dinanzi una decisione di forte impatto, effettuata senza il coinvolgimento adeguato delle istituzioni locali e dei cittadini interessati: un'azione intrapresa senza valutare adeguatamente le conseguenze sull'approvvigionamento idrico e la sicurezza degli abitanti delle zone circostanti;
inoltre, come anticipato, il Governo ha promosso la costituzione di una nuova società per azioni denominata «Acque del Sud», che sembra aver sostituito, senza adeguata trasparenza e partecipazione, le precedenti forme di gestione dell'acqua pubblica. Tale decisione appare attuata in violazione delle normative nazionali ed europee che regolano la gestione delle risorse idriche e il principio della gestione pubblica dell'acqua come bene comune. Non risulta, infatti, che vi siano state consultazioni con le comunità locali o procedure trasparenti di assegnazione delle concessioni;
la situazione idrica della Basilicata e dei comuni della provincia di Potenza interessati da continue interruzioni idriche, necessita di interventi urgenti e coordinati tra le varie istituzioni, al fine di garantire un accesso equo e costante all'acqua per tutti i cittadini;
l'apertura delle paratie della diga del Camastra, come per altri invasi, se non debitamente giustificata e pianificata, può rappresentare un rischio sia per la continuità del servizio idrico sia per la sicurezza delle popolazioni locali;
ad avviso dell'interrogante la creazione della nuova società «Acque del Sud» potrebbe violare le disposizioni normative vigenti in materia di gestione delle risorse idriche, in quanto sembra configurarsi come un'operazione contra legem, senza un'adeguata gara pubblica e trasparente, rischiando di ledere il principio della gestione pubblica dell'acqua –:
quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare il Governo, anche in collaborazione con la regione Basilicata, per affrontare la crisi idrica che sta colpendo i comuni della provincia di Potenza e per assicurare una regolare erogazione dell'acqua nei territori colpiti;
se il Governo sia a conoscenza dei motivi che hanno portato all'apertura delle paratie della diga del Camastra e se siano stati effettuati studi di impatto e valutazioni ambientali preliminari prima di procedere con tale operazione;
quali siano i presupposti alla base della scelta del ricorso alla costituzione della società per azioni «Acque del Sud», anche considerata l'esigenza di appurare se il processo di costituzione e assegnazione della gestione del servizio idrico sia effettivamente compatibile con la normativa vigente, sia a livello nazionale che europeo;
quali iniziative azioni il Governo intenda intraprendere per garantire che la gestione dell'acqua in Basilicata resti pubblica e trasparente, nel rispetto del principio secondo cui l'acqua è un bene comune e la sua gestione deve avvenire nell'interesse della collettività.
(4-03745)
CARMINA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:
con l'intento di ridurre il divario in termini di infrastrutture ferroviarie esistenti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, la M3C1 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza ha previsto investimenti ad hoc da realizzare sulla rete ferroviaria italiana;
in particolare, tra i progetti finanziati, rientra la realizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, un'opera strategica per l'interconnessione e la mobilità sostenibile nell'isola, parte integrante del Core Corridor n. 5 «Scandinavian-Mediterranean (Helsinki-La Valletta)». Gli interventi su tale linea si pongono l'obiettivo di migliorare e rendere più rapido e sostenibile il trasporto di merci e persone in Sicilia, oltre che a connettere l'isola al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo della rete transeuropea Ten-T, generando ulteriori opportunità di crescita economica e lavoro nel Sud Italia;
a fine luglio 2024, con riferimento alla linea Palermo-Catania, risultavano aggiudicati i lavori per le tratte Dittaino-Catenanuova (lotto 5) di 22 chilometri e Nuova Enna-Dittaino (lotto 4b) di 15 chilometri, in corso i lavori sulla Catenanuova-Bicocca (lotto 6) e allo stato della pubblicazione dei bandi i progetti relativi alle tratte Lercara-Caltanissetta (lotto 3) e Caltanissetta-Enna (lotto 4a);
secondo quanto noto all'interrogante, nel 2023, i lotti 3 e 4a sono stati stralciati dal PNRR a causa dell'impossibilità di rispettare la scadenza prevista per la chiusura dei cantieri entro il 2026;
parimenti, lo stato di avanzamento dei lavori degli altri lotti non è rassicurante. Il lotto 6 Bicocca-Catenanuova, il meno impegnativo dal punto di vista economico (255 milioni di euro) e dal punto di vista tecnico sarà completato soltanto nel 2025, a distanza di quasi 7 anni dall'inizio dei lavori nel dicembre del 2018. A destare maggiore preoccupazione è la situazione degli altri cantieri. Pur restando nel novero dei progetti finanziati tramite le risorse del PNRR, i lavori nei lotti 4b Nuova-Enna-Dittaino e 5 Dittaino-Catenanuova, formalmente avviati nel marzo 2023, risultano attualmente ancora allo stato di impianto del cantiere. I dubbi aumentano in considerazione del fatto che tali interventi richiedono la realizzazione di quasi 9 chilometri di viadotti, 11 chilometri di gallerie e 3 nuove stazioni con una spesa attualmente stimata pari a 1,3 miliardi di euro;
sui tempi ristretti per il completamento delle suddette opere infrastrutturali grava ulteriormente la perdurante siccità che negli ultimi mesi ha colpito la Sicilia. La scarsa disponibilità di acqua, infatti, potrebbe causare il blocco dei cantieri. Le opere a rischio riguardano tratti ferroviari ricompresi all'interno dei lotti tra Fiumetorto e Lercara e tra Dittaino ed Enna nei quali, ai fini della realizzazione di due gallerie, è necessario l'impiego di talpe escavatrici che richiedono grandi quantitativi di acqua per mantenere la corretta temperatura di lavoro delle frese;
nel corso del vertice sull'emergenza idrica convocato dal Presidente della Regione Siciliana, Schifani, è emerso che al 30 settembre 2024 negli invasi siciliani c'erano 60 milioni di metri cubi di acqua disponibili rispetto ai 300 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso –:
se non intenda fornire, per quanto di competenza, una relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento dei lavori in tutti i cantieri dei lotti della linea Palermo-Catania-Messina e sulla reale possibilità che gli stessi siano completati in tempo utile per la scadenza prevista per il 2026;
quali siano i tempi di realizzazione e attraverso quali risorse intenda completare i lavori relativamente ai lotti della tratta ferroviaria Palermo-Catania stralciati dal PNRR;
attraverso quali modalità intendano effettuare un costante presidio e monitoraggio sul corretto andamento dei lavori dei suddetti cantieri, al fine di adottare eventuali iniziative correttive volte a garantire il completamento delle opere nell'ambito del PNRR;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di far fronte ad eventuali rallentamenti delle attività cantieristiche causate dalla perdurante condizione di siccità in cui versa la Sicilia.
(4-03747)
CARMINA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il viadotto Akragas (o viadotto Morandi) è un ponte stradale realizzato tra il 1967 e il 1970 che collega le frazioni di Villaseta e Monserrato al comune di Agrigento, collocato nella strada statale 115 quater Sud Occidentale Sicula e suddiviso in due parti: Akragas I (lunga 1402 metri) e Akragas II (lunga 868 metri);
nel marzo 2015 Anas ne ha disposto la chiusura al fine di effettuare accertamenti che hanno rilevato la presenza di danni strutturali e la necessità di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei piloni;
i lavori di manutenzione sono stati avviati nel 2017, mentre nel 2021 è stata riaperta la circolazione ad una corsia a doppio senso di marcia. La conclusione definitiva dei lavori era stimata entro il 2023; tuttavia, ad oggi la fine dei lavori e, dunque, la piena fruibilità dell'infrastruttura non ha ancora una data certa. Inoltre, da recenti articoli di stampa si è appreso dell'ennesimo rallentamento dei lavori di manutenzione che – a detta delle rappresentanze sindacali locali – potrebbe preannunciare l'ennesimo fermo del cantiere;
le preoccupazioni appaiono ancor più fondate alla luce della nota rilasciata da Anas secondo cui: «I lavori hanno subito un rallentamento a seguito del rinvenimento di un maggiore stato di degrado dei pulvini, emerso durante le lavorazioni, motivo per cui – nei termini di legge – è stato necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva. Inoltre, al momento, la stazione appaltante sta avviando – sempre secondo i termini di legge – la risoluzione contrattuale per gravi inadempienze nei confronti dell'impresa esecutrice. I lavori relativi agli interventi di ripristini impalcati, rinforzo pulvino e sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto Akragas II sono stati affidati con altro appalto in data 7 giugno 2022. Le attività di cantiere interessano al momento la carreggiata in direzione Agrigento consentendo la circolazione del traffico in doppio senso di marcia lungo la carreggiata in direzione Trapani. Le attività lavorative sono identiche a quelle del limitrofo e contiguo viadotto Akragas I. Anche nel suddetto intervento i lavori hanno subito un rallentamento a seguito del maggiore stato di degrado dei pulvini emerso durante le lavorazioni, motivo per cui è stato necessario redigere una perizia di variante tecnica e suppletiva. L'ultimazione dei lavori è prevista entro il secondo semestre del 2025»;
la rilevanza strategica di tale arteria è essenziale per la corretta viabilità dei flussi turistici, per i collegamenti con Porto Empedocle e con la parte occidentale della provincia e – non di meno – per la viabilità scolastica;
inoltre, la complessità degli interventi – manifestata anche dalla stazione appaltante – rende imprescindibile la massima priorità nel monitoraggio degli interventi effettuati al fine di garantire tempi certi nella conclusione dei lavori –:
se non si ritenga di dover verificare eventuali carenze da parte della stazione appaltante che hanno comportato un'errata stima dei lavori da effettuare, con lo slittamento di almeno due anni della riapertura del viadotto Akragas;
se non intenda – alla luce dei compiti di vigilanza nei confronti di Anas s.p.a. – porre in essere ogni iniziativa e attività al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori sul viadotto Akragas garantendo la definitiva messa in sicurezza di tale infrastruttura indispensabile per la provincia agrigentina senza ulteriori rallentamenti o ritardi.
(4-03748)
INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
sabato 21 settembre 2024 la 19enne Antonella Lopez è rimasta uccisa nella notte da un colpo di pistola esploso in una discoteca di Molfetta da un suo coetaneo di due anni più grande di lei che ha confessato di aver ucciso per errore Antonella mentre il suo obiettivo era un amico della vittima, nipote di un boss di Bari, ritenuto il rampollo del clan del rione Japigia;
il presunto omicida ha dichiarato agli inquirenti di aver portato con sé una pistola «per difendersi da eventuali aggressioni, come spesso accade nei locali notturni baresi»;
il 24 ottobre 2024 a Napoli, al rione Sanità, Emanuele Tufano, a soli 15 anni, è rimasto ucciso durante un conflitto a fuoco tra bande rivali, una del rione Sanità, l'altra del Rione Mercato;
anche in questo caso i protagonisti sono tutti giovanissimi ma già armati e pronti ad utilizzare le pistole;
nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 il calciatore Santo Romano, 19 anni, è stato ucciso, a San Sebastiano al Vesuvio, da un colpo di pistola esploso durante una lite tra giovani in piazza, sembrerebbe per futili motivi;
in poco più di un mese si è assistito all'uccisione di tre giovanissimi, tre omicidi maturati tutti nel contesto di litigi tra gruppi di ragazzi che girano armati nelle nostre città e coltivano relazioni con criminali e con le loro organizzazioni;
le armi si diffondono persino tra i minorenni e la criminalità organizzata ne sfrutta le fragilità e ne modella i comportamenti;
ad avviso dell'interrogante si tratta ormai di una vera e propria emergenza che va affrontata con assoluta priorità attraverso maggiori investimenti per rafforzare la presenza e i controlli delle forze dell'ordine nelle aree a rischio del Paese affinché possano adottare azioni più efficaci di contrasto alla criminalità, maggiori risorse per rafforzare la scuola, con l'introduzione del tempo pieno e del tempo prolungato ovunque, e la formazione di classi ridotte a 15 studenti nei luoghi dove è presente un maggiore disagio sociale e, infine, occorre impegnare più risorse per le attività di volontariato e il sostegno alle reti sociali e associative affinché offrano opportunità alternative di socialità e aggregazione –:
quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere il Ministro dell'interno, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca esposti in premessa, affinché possano essere incrementati i presìdi territoriali di polizia e i controlli delle forze dell'ordine nelle aree a rischio del Paese;
quali urgenti iniziative intendano assumere, ciascuno per quanto di competenza, per rafforzare il ruolo della scuola nel contrasto alla criminalità, specialmente tra i giovani e i minorenni, anche attraverso l'introduzione del tempo pieno e del tempo prolungato nelle scuole di ogni ordine e grado e la formazione di classi ridotte a 15 studenti nei luoghi dove è presente un maggiore disagio sociale, nonché per impegnare maggiori risorse per le attività di volontariato e il sostegno alle reti sociali e associative del terzo settore affinché possano offrire maggiori opportunità alternative di socialità e aggregazione, soprattutto per i giovani.
(4-03744)
GADDA, FARAONE, DEL BARBA, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
presso il Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Bibione di San Michele al Tagliamento (VE) sito in via delle Colonie, sono ospitati 11 nuclei famigliari ucraini per un totale di 32 persone (10 delle quali minori) titolari di protezione temporanea, alcune delle quali affette da gravissime patologie di carattere invalidante;
tali persone, in gran parte provenienti da città e aree soggette a costanti bombardamenti russi, sono ospitate nello stesso Cas dai mesi immediatamente successivi alla invasione russa dell'Ucraina e, anche grazie all'impegno dell'associazionismo e delle istituzioni locali, hanno avuto modo di integrarsi positivamente nel territorio con l'inserimento nel sistema scolastico dei minori e con l'occupazione degli adulti nelle attività turistiche stagionali tipiche della zona;
è prevista la restituzione dell'immobile adibito a Cas al legittimo proprietario entro il mese di gennaio 2025 e di conseguenza si rende necessaria la riallocazione delle stesse famiglie;
il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 25 giugno 2024 una decisione con cui ha prorogato, fino al 4 marzo 2026, la protezione temporanea, con un probabile prolungamento visto l'acuirsi del conflitto;
nessuna delle famiglie ucraine ha potuto rendersi autosufficiente sotto il profilo abitativo in quanto non vi sono, in tutto il territorio circostante, offerte di alloggi a prezzi di affitto accessibili per il reddito disponibile anche considerando che sulla base di quanto appreso dall'interrogante a coloro che lavorano è stata prospettata dalla prefettura la revoca dell'accoglienza ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; è rimasta senza risposta la richiesta, inoltrata via Pec il 12 ottobre 2024, da una profuga madre di una ospite del Cas di Bibione affetta da neoplasia mammaria in fase avanzata e altre patologie e quindi bisognosa di assistenza continuativa, di essere accolta nello stesso centro;
è stata revocata l'accoglienza ad un altro ospite, soggetto con significative problematiche cardiache, per essersi allontanato dal Cas dovendosi recare in patria per urgenti e importanti cure odontoiatriche (non effettuate dal SSN) e nonostante lo stesso avesse informato la prefettura, in via preventiva, di doversi recare in Ucraina-:
se il Ministro interrogato ritenga che queste prassi ad avviso degli interroganti, gravemente limitative della libertà di movimento e di lavoro dei profughi ucraini ospiti dei Centri di accoglienza straordinaria, siano coerenti con le tutele riconosciute dalla Unione europea e corrispondano alle disposizioni ministeriali in materia e, in questo caso, quali siano queste disposizioni;
se vi sia un piano di ricollocamento dei nuclei famigliari con minori e dei soggetti con patologie gravi nel contesto territoriale limitrofo, tale da consentire la prosecuzione del percorso scolastico e dei percorsi terapeutici, anche considerando che nella vicina città di Portogruaro è in via di apprestamento un immobile adibito a Cas;
se per i profughi ucraini, senza soluzioni alternative, sia ancora possibile ottenere accoglienza presso una struttura pubblica Cas o di Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) e, in caso positivo, a quale motivo debba addebitarsi la mancata risposta al caso di cui in premessa;
se per le famiglie accoglienza, con minori o soggetti affetti da gravi patologie, a cui viene revocata l'accoglienza nei Cas vi siano soluzioni assistenziali alternative e, in caso affermativo, di quale ente pubblico siano di competenza.
(4-03750)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta in Commissione:
CAPPELLETTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il 3 novembre 2024, Il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'articolo a firma di Della Sala Virginia, con il titolo «Ecco perché il gas è meglio: progetto portato in 4 mila scuole», secondo il quale, a fine ottobre del 2024, è stato presentato, presso la sala stampa della Camera dei deputati, il progetto «1,2,3 ...respira» promosso da un operatore privato del settore del gas;
il progetto, nato nel 2018, è rivolto alle scuole secondarie di primo grado ed ha coinvolto oltre 300.000 studenti e più di 4.000 scuole in tutta Italia con laboratori didattici tra studenti, insegnanti e famiglie;
l'obiettivo del progetto sarebbe quello di rispondere alle sensibilità che emergono contro gli inquinanti, in particolare quella delle nuove generazioni. Infatti, per l'indagine condotta da SWG, un terzo degli italiani considera l'inquinamento e la difesa dell'ambiente tra le maggiori preoccupazioni, collocandosi al secondo posto dopo i temi sanitari. Un trend in crescita soprattutto tra i giovani, con la generazione Z che si dimostra più sensibile della media nazionale (40 per cento contro il 33 per cento);
per il lancio del nuovo anno scolastico gli organizzatori prevedono l'integrazione del programma del progetto con un capitolo anche sui biocombustibili, arbitrariamente considerato tra le soluzioni energetiche più innovative e sostenibili;
tra il materiale per i docenti disponibile sul sito, ad esempio, c'è il tema proposto: «Rinnovabile? Non sempre è meglio: dalla distinzione tra le fonti alla loro differente capacità di soddisfare i bisogni e di agire sull'ambiente». Nel quaderno che indaga «i misteri dell'energia» e approfondisce il mondo degli idrocarburi, il paragrafo più interessante viene intitolato «Gpl e Gnl, una scelta vantaggiosa». Diversamente, l'attenzione per le fonti rinnovabili è accennata in un paio di righe come fonte erroneamente indicata come residuale;
l'iniziativa a giudizio dell'interrogante sembra finalizzata a rappresentare una realtà distorta e per niente obiettiva della sostenibilità, compromettendo lo sviluppo del senso critico e della libertà di pensiero degli alunni;
peraltro, l'iniziativa si pone in contrasto con i più elementari princìpi di sviluppo sostenibile e con l'obbligo dell'educazione ambientale nelle scuole –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché venga stigmatizzato ed interrotto il progetto, vengano accertate le reali motivazioni dell'iniziativa, nonché sia ripristinata la corretta informazione nelle scuole sui temi della sostenibilità ambientale.
(5-03075)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il 23 ottobre 2024 le organizzazioni sindacali e il Movimento precari uniti del Cnr e degli enti di ricerca pubblici sono in mobilitazione per chiedere con urgenza un percorso di stabilizzazione delle loro carriere lavorative;
i precari del Cnr sottolineano la necessità di ottenere risposte chiare riguardo al futuro occupazionale di coloro che, nonostante contratti a termine e condizioni instabili, contribuiscono in modo significativo alla ricerca italiana ed evidenziano l'assurdità di una situazione in cui, su circa 9.000 lavoratori del Cnr, oltre 1.000 sono impiegati con contratti temporanei, a cui si aggiungono quasi 3.000 assegnisti di ricerca;
la recente riforma dell'attuale Ministra dell'università e della ricerca, ad avviso dell'interrogante, peggiora le condizioni di chi lavora nell'università con contratti precari, elimina gli assegni di ricerca e introducendo e moltiplicando le figure contrattuali precarie negli enti pubblici di ricerca e nelle università, con meno diritti, nessuna previdenza e stipendi potenzialmente più bassi, rappresentando l'ennesimo attacco ai diritti e alla dignità di chi fa ricerca in Italia;
negli ultimi 10 anni, 15 mila ricercatori hanno lasciato l'Italia, una impressionante fuga di cervelli grave e destabilizzante per il sistema che viene privato di persone dinamiche e capaci;
non è più rimandabile l'avvio di un processo di stabilizzazione e l'istituzione di un tavolo che chiarisca le prospettive future di chi ha un assegno di ricerca in scadenza, così come occorre elaborare urgentemente un piano di turn over per sostituire le 1.500 persone che andranno in pensione a breve solo al Cnr;
umiliare e de-finanziare la ricerca pubblica produce un grave danno al futuro del Paese e l'idea dell'attuale Governo appare quella di consegnare i ricercatori ad una condizione perenne di precarietà, senza la minima prospettiva di un progetto di lungo periodo;
inoltre, la legge di bilancio riserva tagli su tutti i servizi pubblici e non risparmia il reclutamento dei ricercatori, limita le assunzioni del personale a tempo indeterminato e non prevede finanziamenti per consentire la continuità dei progetti PNRR con il rischio non solo di sprecare i fondi europei ricevuti ma anche quello di perdere il potenziale scientifico e tecnologico su cui ha investito –:
quali iniziative urgenti intenda assumere, anche attraverso l'istituzione di un tavolo ministeriale, per avviare un serio processo di stabilizzazione dei ricercatori e delle ricercatrici precari del Cnr e degli enti di ricerca pubblici, chiarire le prospettive future di chi ha un assegno di ricerca in scadenza, elaborare un piano di turn over per sostituire le 1.500 persone che andranno in pensione a breve solo al Cnr.
(4-03753)
Apposizione di una firma ad una mozione.
La mozione Sarracino e altri n. 1-00354, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 novembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Quartapelle Procopio.
Apposizione di firme ad una risoluzione.
La risoluzione in Commissione Vietri e Testa n. 7-00265, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 6 novembre 2024, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Ciocchetti, Ciancitto, Lancellotta, Maccari, Rosso.
Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Barbagallo n. 5-03049 del 30 ottobre 2024.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
AMICH e CIABURRO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la statale della Maddalena (SS21) è un presidio infrastrutturale internazionale strategico nell'interconnessione tra Italia e Francia, pervenendo tramite la Route Départementale 900 fino alla Spagna;
la chiusura di questa tratta comporta una congestione delle altre arterie stradali di collegamento tra Italia, Francia e Spagna, nonché un incremento dell'inquinamento nelle aree di traffico rimanenti e maggiori costi di trasporto per le merci, a detrimento della qualità di vita dei cittadini, oltre a maggiori costi per le imprese;
come evidenziato dalla stampa, per una frana verificatasi nel dicembre 2023 nei comuni francesi di Méolans-Revel e Les Thuiles, al confine con l'Italia, la RD900 è chiusa al traffico ai mezzi pesanti superiori alle 19 tonnellate con ordinanza del Dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza del 14 dicembre 2023;
la chiusura è disposta dalle autorità francesi per riparare la tratta della RD900 ed effettuare rilievi di sicurezza che, come consta anche dalla stampa francese, hanno indicato criticità tali da indurre le Autorità locali a disporre urgenti lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura;
questi lavori si aggiungono a quelli avviati dal comune di Barcelonnette per la tratta di competenza della RD900;
Barcelonette è un presidio infrastrutturale strategico nella via dipartimentale RD900, collegata alla strada statale 21: l'intera tratta è transitata quotidianamente da merci e turisti (ma anche a tutela delle attività commerciali sul territorio);
la chiusura al traffico pesante tra la SS21 e la RD900 implica una forte criticità per la logistica piemontese del territorio, soprattutto nella provincia di Cuneo e negli interscambi tra industrie del Piemonte e aree d'interesse in Francia, trovandosi di fatto bloccata ed isolata la principale via di collegamento del territorio con le aree d'Oltralpe;
l'ondata di maltempo abbattutasi sul Nordovest italiano a ottobre 2020 (tempesta Alex/Brigitte) ha colpito in modo più incisivo la provincia di Cuneo, comportando il collasso del valico internazionale del Colle del Tenda e del ponte romanico sulla RD6204, tra l'abitato di Tenda ed il Comune francese di Saint-Dalmas, al confine con l'Italia;
il termine dei lavori del valico del Colle del Tenda è rinviato a settembre 2024, rinvio che, unito ai lavori del traforo del Monte Bianco, programmati da settembre a dicembre 2024, comporta che flussi di traffico così accumulati si scarichino su viabilità alternative con potenziale sovraccarico di infrastrutture e opzioni di viabilità non omologate per un traffico intenso, tantomeno di mezzi pesanti;
durante la XVIII legislatura, con vari atti di indirizzo e sindacato ispettivo e con alcune lettere ai vertici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fu sollevato il tema della viabilità in quest'area di confine, sottolineando la potenziale presenza di progettualità utili a superare questa crisi;
sul punto, richiamiamo il progetto di traforo del Mercantour, nato nel 1989 da un'intesa tra il Ministero dei lavori pubblici italiano e l'omologo francese, per incrementare i collegamenti tra Italia e Francia e per ridurre, così, i carichi ed il traffico passante per il tunnel del Tenda, antico e fragile;
questa visione politica ispirò varie ipotesi progettuali: il traforo dei Ciliegia, quello del Mercantour/Sant'Anna di Vinadio, un tunnel basso della Maddalena ed un traforo del Monserrato per unire le strade statali 20 e 21, progetti preposti a fornire all'Asti-Cuneo la propaggine necessaria a conferire nuovo dinamismo ed una dimensione compiutamente strategica al territorio –:
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano attivare per tutelare il contesto economico della provincia di Cuneo con riferimento alle aree di cui in premessa e alle interlocuzioni con le Autorità francesi per addivenire ad un quadro chiaro circa la riapertura e fruibilità della RD900 ai mezzi pesanti e la garanzia di una congrua accessibilità alla SS21 e a tutte le strade che collegano l'Italia alla Francia, facendo riferimento, eventualmente, alle progettualità infrastrutturali transfrontaliere evidenziate in premessa.
(4-03177)
Risposta. — L'interlocuzione da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con la Francia per poter assicurare il buon funzionamento delle infrastrutture transfrontaliere avviene attraverso contatti diretti e in forma costante.
In particolare, è operativo un sistema di quattro Commissioni intergovernative italo-francesi (CIG) che coprono in modo specifico i diversi settori dell'arco alpino lungo il confine con la Francia. Nell'ambito della CIG Alpi del Sud vengono seguiti i lavori per la realizzazione della nuova galleria del Colle del Tenda. Nella CIG per il traforo del Monte Bianco sono trattati gli aspetti concernenti la manutenzione e i transiti lungo questa infrastruttura. A queste due Commissioni intergovernative italo-francesi se ne aggiungono altre due, quella per il traforo del Frejus e quella per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
Questo schema evidenzia l'importanza strategica attribuita ai rapporti transfrontalieri da parte di entrambi i Paesi. Lo stesso Comitato di cooperazione frontaliere italo-francese (CCF), istituito a Torino nell'ottobre 2023, previsto dal Trattato del Quirinale e che tra i suoi membri annovera il presidente della provincia e il sindaco del comune di Cuneo, ha posto l'attenzione sul tema delle connessioni transfrontaliere a conferma di quanto la cooperazione con la Francia in materia sia ritenuta di fondamentale importanza.
Circa il Passo del Colle del Tenda, era previsto venisse riaperto a giugno; tuttavia vi sono stati ritardi di natura tecnica causati da difficoltà riscontrate al momento del posizionamento dei piloni del nuovo ponte, all'uscita sul lato francese. Inoltre, la realizzazione dell'ultima tratta della galleria è un'opera complessa dal punto di vista ingegneristico per la quale è prevista una variante rispetto al tracciato originario. Infine, ai problemi di natura tecnica si sono aggiunti quelli di natura contrattuale con l'impresa costruttrice, Edilmaco, con la quale si è dovuto rinegoziare un nuovo contratto d'appalto. Il ponte sul lato francese, che durante la tempesta Alex/Brigitte era stato danneggiato, è ora in fase di sostituzione. Su questa infrastruttura stiamo procedendo in stretto coordinamento con la parte francese. Attualmente, la sua apertura è prevista per novembre 2024.
Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, i lavori per il rifacimento di parte della volta sono stati programmati dal 2 settembre al 16 dicembre 2024, periodo durante il quale è prevista una chiusura totale dell'infrastruttura. Ciò comporterà indubbiamente una maggiore pressione sui restanti valichi transfrontalieri diretti in Francia e in particolare, secondo quanto registrato nel 2023, sul Frejus.
La provincia di Cuneo riveste un ruolo strategico nelle comunicazioni con la Francia; è pertanto prevedibile che, visti i concomitanti lavori sul Tenda e il traforo del Monte Bianco, nel prossimo autunno possa esserci un flusso di traffico più intenso sulla SS21 e la RD900 in Francia. Al fine di poter avere un orizzonte chiaro circa la riapertura della RD900 al traffico di mezzi con peso superiore alle 19 tonnellate, la Commissione intergovernativa italo-francese per le Alpi del Sud, che è presieduta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si adopererà, con l'apporto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, allo scopo di poter verificare l'andamento dei lavori sulla RD900 e possibilmente sollecitare le competenti autorità francesi affinché si possa giungere a un ripristino rapido della circolazione dei mezzi pesanti oltre le 19 tonnellate.
A testimonianza dell'attenzione con cui il MAECI segue la questione, il 19 settembre 2024 il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha consegnato all'omologo francese Séjourné un documento in cui vengono richiamati i principali temi di interesse italiano, tra cui in particolare il raddoppio del traforo del Monte Bianco e la riapertura della linea ferroviaria del Frejus. In tale occasione, il vice presidente Ministro Tajani ha dichiarato di voler riaprire un tavolo di dialogo per avviare le dovute interlocuzioni con le autorità francesi circa la possibilità di costruire la seconda canna del Monte Bianco, per garantire maggiore sicurezza ed evitare le chiusure periodiche del tunnel.
Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Edmondo Cirielli.
ASCARI e FERRARA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 22 febbraio 2021, durante un assalto a un convoglio organizzato dal World Food Programme (WFP) sulla strada tra Goma e Rutshuru, nella Repubblica Democratica del Congo, hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo;
la procura di Roma ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo e per mancata adozione di misure di sicurezza nei confronti di due funzionari del WFP, accusati di non aver dichiarato la presenza di un diplomatico nel convoglio. Tale omissione avrebbe impedito l'attivazione del protocollo di sicurezza che prevedeva l'impiego di mezzi blindati e una scorta armata di caschi blu;
le autorità congolesi hanno arrestato sei persone sospettate dell'attacco e degli omicidi, successivamente condannate a morte, con la pena poi commutata in ergastolo a seguito delle proteste del Governo italiano e della famiglia di Attanasio;
il Governo italiano si è costituito parte civile nel processo avviato dalle autorità congolesi, ma, non ha fatto altrettanto nel procedimento italiano contro i due funzionari del WFP;
a oggi, si sono svolte tre udienze per valutare l'immunità degli imputati, ma in nessuna è stato presente un rappresentante dello Stato –:
quali siano le motivazioni per cui il Governo non si è costituito parte civile nel processo in corso presso il Tribunale di Roma contro i due funzionari del WFP.
(4-03417)
Risposta. — Il Governo ha a cuore l'accertamento della verità sulla tragica imboscata che ha tolto la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al Carabiniere scelto, medaglia d'oro al valor militare, Vittorio Iacovacci e al signor Mustapha Milambo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facilitato l'attività investigativa della procura di Roma nei suoi risvolti internazionali – mediante un'opportuna sensibilizzazione nei confronti delle Nazioni unite e delle Autorità di Kinshasa – e ha contribuito all'accertamento svolto dall'autorità giudiziaria del Congo.
Questa vicenda, per la quale il Governo sente forte l'impegno ad assicurare giustizia e onorare la memoria dei caduti, va inquadrata nel più ampio e doveroso rispetto sia per l'operato e l'indipendenza della nostra magistratura sia degli obblighi di diritto internazionale che vincolano l'Italia.
Il Governo ha, quindi, valutato che un'eventuale costituzione dello Stato quale parte civile nel procedimento avrebbe esposto l'Italia a responsabilità internazionale per violazione delle norme internazionali in materia di immunità delle Nazioni unite, norme che proteggono i funzionari e i militari italiani inviati all'estero sotto mandato dell'ONU, personale che contribuisce alla tutela della pace e della sicurezza internazionale.
Una violazione di tali obblighi da parte del nostro Paese avrebbe comportato conseguenze rilevanti, tra cui il rischio di un contenzioso con le Nazioni unite. Ciò avrebbe potuto sfociare in una condanna dell'Italia da parte della Corte internazionale di giustizia, con tutte le inevitabili conseguenze che ciò avrebbe comportato, sia sul piano pratico che politico.
La decisione del Governo è stata presa alla luce di questi fattori, che sono stati debitamente considerati e valutati, senza far mai venire meno la vicinanza alle famiglie, testimoniata anche dal fatto che, a pochi mesi dell'avvio del suo mandato, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani ha voluto dedicare all'ambasciatore Attanasio, insieme al comune e al Sindaco di Roma, la Scalea all'esterno del Ministero degli esteri, e al Carabiniere Iacovacci una sala dell'unità di crisi all'interno del Palazzo della Farnesina.
Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Edmondo Cirielli.
CATTANEO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
fonti di stampa riportano la vicenda giudiziaria dell'ex assessore ai Servizi sociali di Cellino San Marco, Gabriele Elia, condannato in primo e secondo grado a sei anni per il reato di corruzione a fronte di un «provento illecito di mille euro»;
avverso la sentenza di condanna l'Elia ha proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che dovrà decidere se confermarla o meno decidendo, definitivamente, della libertà del ricorrente. Il procedimento risulta esser stato attribuito alla VI Sezione della Suprema Corte e risulta altresì che uno dei membri di tale sezione sia il magistrato del pubblico ministero che ha condotto le indagini a suo carico, chiedendone il rinvio a giudizio e ottenendo la sua condanna;
alla luce della normativa vigente non si ritiene che in questo caso via sia la volontà dell'ufficio giudiziario di esercitare le funzioni giurisdizionali senza il necessario rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e terzietà e, più in generale, del giusto processo di cui all'articolo 111 della Costituzione, atteso che il tramutamento di funzioni del summenzionato magistrato è, allo stato, legittimo;
la legge n. 71 del 2022 riforma Cartabia dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura è intervenuta sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, prevedendo che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali oppure il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni giudicanti di legittimità (consigliere di Cassazione) e le funzioni direttive giudicanti di legittimità (presidente di sezione della Cassazione) solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali;
tuttavia, nonostante le limitazioni introdotte dalla riforma Cartabia, ad avviso dell'interrogante l'attuale impianto normativo non appare ancora idoneo a garantire pienamente la effettiva terzietà ed imparzialità dell'agere degli uffici giudiziari –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei dati relativi ai tramutamenti di funzioni successivi alla legge n. 71 del 2022, se ritenga si tratti di un dato omnicomprensivo che tenga conto del passaggio di funzioni provvisorio e se sia a conoscenza di casi analoghi a quello descritto in premessa, nonché se non ritenga di assumere iniziative di carattere normativo atte ad evitare fenomeni che possano inficiare anche l'apparenza dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.
(4-03065)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con il quale il deputato interrogante, traendo spunto dalla vicenda giudiziaria che ha riguardato l'ex assessore ai servizi sociali del comune di Cellino San Marco, solleva specifici quesiti in materia di incompatibilità del giudice e di tramutamento di funzioni giurisdizionali, ritenendo che l'attuale impianto normativo «non appare ancora idoneo a garantire pienamente la effettiva terzietà ed imparzialità dell'agere degli uffici giudiziari», si rappresenta quanto segue.
I valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, intimamente collegati al principio del giusto processo, sono sommamente presidiati dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
Tale presidio costituzionale risulta finalizzato ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione – ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze n. 183 del 2013, n. 153 del 2012, n. 177 del 2010, n. 224 del 2001, n. 16 del 2022).
Al fine di dare attuazione a tali princìpi, l'attuale quadro normativo interviene su due fronti, prevedendo, da un lato, l'istituto della incompatibilità del giudice, che trova la sua compiuta disciplina negli articoli 34 e seguenti del codice di procedura penale, dall'altro, sul piano ordinamentale, regolando il mutamento delle funzioni giurisdizionali.
Con specifico riferimento all'istituto dell'incompatibilità, l'articolo 34 del codice di procedura penale richiede, in specie, che il giudice non solo sia scevro di interessi propri ma sia anche «sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie ch'egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza» (Corte costituzionale sentenza n. 155 del 1996).
Secondo la costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, sono quattro le condizioni che debbono ricorrere affinché si configuri una «attività pregiudicante» che rende costituzionalmente imposta la previsione di incompatibilità del giudice: «In primo luogo, presupposto di ogni incompatibilità endoprocessuale è la preesistenza di valutazioni che cadono sulla medesima res iudicanda. In secondo luogo – benché l'architettura del nuovo rito penale richieda, in linea di principio, che le conoscenze probatorie del giudice si formino nella fase del dibattimento – non basta a generare l'incompatibilità la semplice conoscenza di atti anteriormente compiuti, ma occorre che il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione di essi, strumentale all'assunzione di una decisione. In terzo luogo, tale decisione deve avere natura non “formale”, ma “di contenuto”: essa deve comportare, cioè, valutazioni che attengono al merito dell'ipotesi dell'accusa, e non già al mero svolgimento del processo. Da ultimo, affinché insorga l'incompatibilità, è necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento, essendo del tutto ragionevole che, all'interno di ciascuna delle fasi, resti preservata “l'esigenza di continuità e di globalità”: prospettiva nella quale il giudice chiamato al giudizio di merito non incorre in incompatibilità allorché compia valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una “assurda frammentazione” del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)» (Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 2022).
In queste ipotesi il codice specularmente prevede l'obbligo di astensione a carico del magistrato e riconosce alla parte la facoltà di ricusare il giudice.
Quanto al mutamento delle funzioni giurisdizionali, esso è disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, innovato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71, che consente, in estrema sintesi, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa, per una sola volta nell'arco dell'intera carriera, a condizioni diverse a seconda del momento in cui detto cambio interviene, prevedendo, nel contempo, un regime intertemporale per i magistrati che, prima dell'entrata in vigore della novella, non hanno effettuato alcun passaggio o ne hanno effettuato almeno uno (e fino a tre).
Ora, sebbene il richiamato assetto normativo dovrebbe poter contenere il rischio paventato dall'interrogante rispetto al caso concreto dell'ex assessore ai servizi sociali del comune di Cellino San Marco, nondimeno la vicenda in esame non può che rafforzare il convincimento di questo Governo sull'esigenza di portare a compimento l'attuazione del codice accusatorio attraverso la separazione della carriera giudicante dalla carriera requirente che finalmente garantirà effettività ai principi di terzietà e imparzialità del giudice.
In questa direzione si sta muovendo il Governo che nel mese di giugno 2024, in sintonia con la manifestata volontà parlamentare, ha presentato un proprio disegno di legge di revisione costituzionale attualmente in fase di esame in Commissione affari costituzionali.
Tale iniziativa, lungi dal volere alterare le prerogative di indipendenza della magistratura requirente, costituisce un punto qualificante del programma presentato ai nostri elettori, necessario per rendere la giustizia più efficiente.
Infine, quanto ai dati relativi ai tramutamenti di funzione, richiesti dall'interrogante, corre l'obbligo di evidenziare che essi non sono nella disponibilità di questo Dicastero, trattandosi di materia di esclusivo appannaggio dell'organo di autogoverno della magistratura.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
D'ALESSIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi giorni ha avuto inizio la mobilitazione nazionale della categoria dei direttori giudiziari. Questa comprende circa 1.600 dipendenti del Ministero della giustizia, con elevate qualifiche professionali, i cui ruoli – definiti nel decreto ministeriale del 9 novembre 2017 – concernono lo svolgimento di funzioni di alta responsabilità, tra cui la gestione vicaria, l'attività ispettiva, la partecipazione a organi collegiali e la rappresentanza e la cura degli interessi dell'amministrazione;
la recente protesta, destinata a protrarsi in assenza di eventuali interventi correttivi, nasce dalla decisione ministeriale di accorpare i direttori e i funzionari in un'unica area, eliminando di fatto la figura professionale dei direttori giudiziari. Secondo una bozza del provvedimento recante «Ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria», datata 25 luglio 2024, si prevederebbe l'abolizione del profilo dei direttori, che verrebbero inclusi nella famiglia professionale dei funzionari amministrativo-contabili, con la conseguenza che i primi perderebbero le loro specifiche mansioni e prerogative;
tale decisione, inoltre, contraddirebbe il contratto collettivo nazionale, il quale definisce le funzioni proprie di ciascuna categoria professionale. Il nuovo ordinamento sembra non tenere conto delle competenze specialistiche che i direttori hanno acquisito e delle responsabilità che ricoprono quotidianamente;
in seguito all'entrata in vigore del contratto collettivo per il comparto «funzioni centrali» per il triennio 2019-2021, il personale è stato suddiviso in quattro aree. Tuttavia, l'area di elevata professionalità, creata per includere i lavoratori con ruoli più complessi, è rimasta vacante. I direttori, invece di essere assegnati alla quarta area, sono stati collocati nella terza area (denominata area «funzionari»), mentre i cancellieri, precedentemente appartenenti alla seconda area, sono stati promossi a «funzionari» e anch'essi inseriti nella terza area. Questo ha portato all'inquadramento, nella stessa area, di lavoratori laureati e non laureati;
inoltre, per accedere all'area di elevata professionalità, secondo il contratto collettivo del comparto funzioni centrali, è richiesta una laurea magistrale, titolo che tutti i direttori possiedono, a differenza dei funzionari per i quali è sufficiente una laurea triennale;
oltre alla questione dell'inquadramento, la mobilitazione riguarda anche la possibilità per i singoli uffici giudiziari di istituire incarichi a termine di natura organizzativa o professionale da retribuire con un'indennità di posizione organizzativa la quale, però, è negata all'interno del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
il sistema di impiego pubblico si basa su principi di merito, concorsi trasparenti e premi per chi ottiene buoni risultati, come indicato anche nel contratto collettivo nazionale. Tuttavia, l'attuale situazione sembra andare contro questi principi, poiché non valorizza adeguatamente i direttori. Il ruolo ricoperto da quest'ultimi, come descritto dal decreto ministeriale del 2017, è l'unico profilo professionale al quale sono attribuite: «funzioni vicarie del dirigente», «direzione», «coordinamento», «formazione del personale», «studio e ricerca», «attività ispettiva», «attività didattica», e, più in generale, «attività ad elevato contenuto specialistico». Queste funzioni sono essenziali per il buon funzionamento dell'intera amministrazione giudiziaria e richiedono competenze avanzate;
l'elevata professionalità e, soprattutto, il fondamentale ruolo di coordinamento delle cancellerie è indispensabile per l'efficienza dei tribunali italiani, così come il ruolo di cerniera fra magistrati, cancellerie stesse e avvocati;
il demansionamento di tale figura non potrà che rallentare, ulteriormente, la funzionalità e l'operatività dei tribunali italiani –:
se, venuto a conoscenza di quanto esposto in premessa, intenda adottare quanto prima le iniziative di competenza opportune al fine di mantenere il profilo professionale dei direttori giudiziari cosicché non si configuri un illegittimo demansionamento degli oltre 1670 appartenenti alla categoria;
se non ritenga necessario assumere iniziative di competenza volte a modificare l'attuale quadro normativo al fine di rendere possibile l'ingresso automatico dei direttori giudiziari nella quarta area.
(4-03419)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanza specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'area delle elevate professionalità.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal PNRR.
In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si rimarca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'Area III nella nuova area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'Area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
In definitiva si evidenzia che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero della giustizia e la conseguente azione amministrativa.
Si evidenzia inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024 il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DARA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
si apprende dalla stampa locale che qualche giorno fa, nella sezione «circolari» del sito dell'istituto comprensivo n. 2 di Mantova, era stato pubblicato un comunicato sindacale della Cgil che invita a sottoscrivere i moduli per chiedere il referendum ed esprimersi contro la legge 26 giugno 2024, n. 86;
più che di un comunicato si trattava di uno spot che infatti recitava «Contro l'autonomia differenziata, si all'Italia libera unita giusta – superata quota 500.000 firme digitali – Continua la raccolta firme – se non hai ancora firmato clicca qui» con link attivo per quella funzionalità;
ad avviso dell'interrogante appare evidente che non può essersi trattato di una svista in quanto il documento in questione non recava l'intestazione della scuola e non poteva in alcun modo considerarsi una circolare per le famiglie o per i docenti l'interrogante ritiene che la finalità della dirigenza che ha permesso tale pubblicazione fosse proprio quella di propagandare una iniziativa politica a ben 1300 famiglie che in quei giorni consultavano di frequente il sito in cerca delle indicazioni utili all'avvio dell'anno scolastico;
tale contenuto ha talmente disturbato i docenti e le famiglie che la singolare questione è stata immediatamente portata all'attenzione dell'ufficio scolastico provinciale ed è stato rimosso dal sito dopo 48 ore;
è di tutta evidenza che non si sarebbe neppure dovuto immaginare di fare un uso del genere del sito web istituzionale di una scuola pubblica che, per propria natura, deve essere esclusivamente un luogo di confronto in cui veder nascere e crescere il senso critico degli studenti in una atmosfera serena in cui sia sempre favorito il dialogo;
desta preoccupazione che la scuola sia stata, ancora una volta, al centro di un corposo tentativo di strumentalizzazione da parte di alcuni gruppi di pressione che vorrebbero superare il dibattito sociale, politico ed istituzionale per parlare ad una platea di qualità e ottenere così maggiore risonanza –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e intenda verificare, per quanto di propria competenza, eventuali responsabilità di carattere amministrativo per l'accaduto;
quali iniziative di competenza, intenda intraprendere affinché le scuole non siano utilizzate come palco privilegiato per propagandare qualsiasi ideologia politica e per assicurare che tutte le attività proposte nelle scuole del Paese rispondano a dei criteri di oggettività, trasparenza e garantiscano il confronto.
(4-03418)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, rispondendo alla richiesta del Ministero di fornire chiarimenti, sulla base delle interlocuzioni avvenute con la dirigente scolastica, ha comunicato quanto segue.
Gli uffici della segreteria dell'istituzione scolastica, il 26 agosto 2024, hanno pubblicato una newsletter della sigla sindacale CGIL, contenente informazioni relative alle nomine di personale supplente da GPS, nomine di personale ATA e, tra queste, vi era anche l'invito a sottoscrivere il referendum oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.
Al riguardo, la dirigente scolastica ha specificato che la pubblicazione è avvenuta all'albo sindacale e non nella sezione «Circolari».
La dirigente ha inoltre chiarito che il sistema di segreteria digitale rimanda automaticamente quanto pubblicato all'albo sindacale nella sezione «Ultimi contenuti», mentre dalla sezione «Novità», sottosezione «Circolari», era possibile accedere all'albo sindacale. Tali funzionalità sono state prontamente rimosse. Attualmente, infatti, l'accesso all'albo sindacale è possibile esclusivamente dalla sezione dedicata.
Inoltre, la dirigente ha comunicato che, con l'inizio del nuovo anno scolastico, ha provveduto a dare ulteriori indicazioni nella direttiva al DSGA, affinché simili episodi non si ripetano, evitando così che la scuola venga strumentalizzata per la divulgazione di iniziative politiche.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
DORI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
il 15 aprile 2023, a seguito delle forti precipitazioni, al fine di scongiurare un grave pericolo per l'incolumità di alcuni cittadini, con nota di cui al protocollo n. 2439 del 18 marzo 2023 è stata chiesta al sindaco di Vaiano Cremasco (Cr), Paolo Primo Molaschi, la messa in sicurezza di alcuni edifici siti in via Lodigiani Lelia;
all'altezza dei civici 37 e 39 della predetta via sussiste infatti il concreto pericolo di crollo di uno stabile e, al fine di escluderlo, dovrebbe essere disposta una perizia, considerato che da tempo è evidente il collasso di una parte significativa del tetto;
la vicenda è nota da tempo: oltre un anno fa, il vicesindaco Giuseppe Riccardi, con lettera di cui al protocollo n. 1187 del 9 febbraio 2022, aveva già evidenziato che «I Vigili del fuoco sono intervenuti in data 22 ottobre 2021 alle ore 10:32, verificando l'avvenuto crollo parziale del tetto che ha provocato infiltrazioni di acqua meteorica non solo sul fabbricato in questione ma anche su quello confinante costruito in aderenza sul lato Est»;
anche nella relazione dei Vigili del fuoco, protocollo n. 12739 del 1o dicembre 2021, veniva riferito che: «In aggiunta si segnala che in conseguenza alla rottura della trave del tetto, già segnalata, una parte della copertura della proprietà costruita in aderenza risulta danneggiata»;
negli edifici pericolanti vive anche una donna disabile che, in caso di crollo dell'edificio, avrebbe grosse difficoltà a mettersi in sicurezza;
la situazione è complicata dal fatto che la proprietaria dell'abitazione che ha una parte significativa del tetto collassato è da anni irreperibile;
il crollo, anche parziale, degli edifici potrebbe far cadere sulla via pubblica del materiale edile, con evidente pericolo per i passanti e per gli automobilisti;
con l'ordinanza n. 3216 del 7 febbraio 2017, la Cassazione ha affermato che «è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato»;
nel caso specifico, in caso di inerzia, potrebbe anche sussistere una responsabilità del comune ex articolo 2051 del codice civile –:
se i Ministri interrogati, per quanto di competenza e per il tramite della prefettura, non intendano interloquire con il comune di Vaiano Cremasco affinché si proceda alla messa in sicurezza degli stabili siti in via Lodigiani Lelia 39 e 37, trovando anche un provvisorio alloggio per coloro che vi dimorano.
(4-00890)
Risposta. — Nell'atto di sindacato ispettivo in esame si richiama l'attenzione sul pericolo di crollo degli stabili siti a Vaiano Cremasco (Cremona) in via Lodigiani Lelia e si chiede di procedere alla loro messa in sicurezza, trovando anche un provvisorio alloggio per coloro che vi dimorano.
La situazione segnalata nell'interrogazione è già da tempo all'attenzione dell'Amministrazione comunale e della prefettura di Cremona, che hanno rappresentato quanto segue.
Lo stabile pericolante, sito ai civici 39 e 41, è costruito in aderenza con il fabbricato confinante del civico 37, e la proprietaria risulta di fatto irreperibile. Per tale ragione, considerato lo stato di incuria dell'edificio e la mancata manutenzione ormai da molti anni, a seguito di segnalazione pervenuta all'ufficio tecnico comunale, il 10 ottobre 2020 è stata emanata un'ordinanza contingibile e urgente con cui si imponeva alla proprietaria di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari alla messa in sicurezza dell'edificio.
Stante il perdurare dell'irreperibilità della proprietaria, il sindaco di Vaiano Cremasco ha richiesto l'intervento d'urgenza del personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cremona per valutare lo stato di pericolosità per la pubblica e privata incolumità legato alle condizioni di precarietà strutturale dell'edificio.
In particolare il 22 ottobre 2021 il citato comando è intervenuto presso l'edificio disabitato con accesso dai civici 39 e 41 di via Lodigiani Lelia, con l'ausilio di un'autoscala e la verifica è stata effettuata alla presenza del sindaco e del tecnico comunale.
In tale sede è stato rilevato il crollo parziale della copertura dell'edificio, nonché la presenza di infiltrazioni di acqua che coinvolgevano interamente anche l'abitazione contigua sita al civico 37; pertanto si è provveduto a transennare la zona perimetrale dell'edificio sulla pubblica via.
La Prefettura di Cremona ha riferito inoltre che in sede di sopralluogo i vigili del fuoco hanno segnalato la necessità di effettuare tutti i lavori di ripristino per evitare la caduta di ulteriori porzioni di copertura o di intonaco, anche a causa del verificarsi di eventi atmosferici avversi.
Tali interventi sono stati eseguiti dal comune, il quale tramite una ditta incaricata ha provveduto alle operazioni di scrostamento dell'intonaco pericolante delle due facciate dell'immobile che prospettano la pubblica strada e a rimuovere la transennatura posta in precedenza.
La predetta Prefettura ha assicurato che il comune di Vaiano Cremasco continuerà a monitorare le condizioni dello stabile in parola per ravvisare eventuali segnali di ulteriore degrado che rendano necessario un ulteriore intervento per la salvaguardia dell'incolumità pubblica.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Emanuele Prisco.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la giustizia riparativa rappresenta un modello di giustizia fondato sull'ascolto e sul riconoscimento dell'altro, introducendo un innovativo approccio nel campo del diritto penale, volto a promuovere una risoluzione del conflitto che sia benefica per tutte le parti coinvolte nel processo penale;
tale modello mira a facilitare il riconoscimento delle responsabilità attraverso un percorso condiviso che coinvolge l'autore del reato, la vittima e, talvolta, la comunità. La vittima e l'autore del fatto penalmente rilevante, infatti, partecipano attivamente, se entrambi vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni provocate dal fatto mediante l'aiuto di un mediatore, terzo e imparziale;
il decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021 n. 134, introduce nel nostro ordinamento una «disciplina organica» della giustizia riparativa, consentendo così di adempiere alla direttiva 2012/29/UE;
la disciplina contribuisce a individuare gli standard di formazione degli operatori di giustizia riparativa e di erogazione dei programmi di giustizia riparativa;
nell'alticcio 43 sono elencati i principi generali che governano la giustizia riparativa e gli obiettivi verso cui tende, tra gli altri: la partecipazione attiva e volontaria; l'equa considerazione dell'interesse della vittima e della persona indicata come autore dell'offesa, il coinvolgimento della comunità; il consenso alla partecipazione; la riservatezza che, da un lato, è la condizione indispensabile per assicurare la genuinità dei percorsi riparativi e, dall'altro, rende compatibile l'esperimento di un programma anche nella fase della cognizione, facendo salva in primo luogo la presunzione di innocenza che, unita alla inutilizzabilità, assicura la genuina acquisizione della prova sia nella fase delle indagini che nella fase del processo; l'indipendenza dei mediatori e la loro ecquiprossimità rispetto ai partecipanti;
l'articolo 63 del predetto decreto legislativo prevede inoltre che «i Centri per la giustizia riparativa» siano istituiti presso gli enti locali e che «per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa»;
in data 30 maggio 2023, con interrogazione a risposta orale n. 3-00434, l'interrogante aveva chiesto al Ministro interrogato quali fossero le tempistiche per l'attuazione dell'articolo 63, in modo da rendere operativi al più presto i centri e iniziare a cambiare le modalità di approccio alla pena in Italia, per avere una giustizia che miri alla riabilitazione e all'educazione della persona, anziché alla mera punizione;
a oggi all'interrogante non risulta l'istituzione di centri per la giustizia riparativa presso gli enti locali –:
quale sia il cronoprogramma del Ministro interrogato per un completa attuazione della riforma della giustizia riparativa prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022, con particolare riferimento alla creazione e all'operatività dei «centri per la giustizia riparativa».
(4-03287)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale il deputato interrogante chiede di conoscere il cronoprogramma di quest'Amministrazione «per una completa attuazione della riforma della giustizia riparativa prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2022, con particolare riferimento alla creazione e all'operatività dei centri per la giustizia riparativa», si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il sistema della giustizia riparativa che prevede la creazione di un sistema organico e strutturato, inserito nell'organizzazione dello Stato, che offra, mediante i servizi di giustizia riparativa, una forma di composizione dei conflitti di rilevanza penale già in atto, complementare alla giustizia penale classica.
L'intervento normativo vede il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici sia a livello nazionale sia a livello locale, con lo scopo di soddisfare due precisi criteri, ovvero che siano titolari del servizio «strutture pubbliche facenti capo agli enti locali» nonché la disponibilità dei servizi di giustizia riparativa sull'intero territorio nazionale.
Il Ministero della giustizia risulta in questo assetto il soggetto competente a coordinare i servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale, programmando e le risorse da investire, proponendo i livelli essenziali delle prestazioni (c.d. LEP) e monitorando i servizi erogati.
Per assolvere a tali funzioni il Ministero si avvale di un organo ad hoc — Conferenza nazionale per la giustizia riparativa – in cui siedono i rappresentanti delle venti regioni e delle due province autonome, un sindaco o un suo delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, designato dall'Anci, un rappresentante della Cassa per le ammende, insieme a sei esperti con funzione di consulenza tecnico-scientifica.
I membri della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa garantiscono il raccordo con le regioni e le realtà locali, mentre gli esperti assicurano adeguata consulenza tecnico-scientifica alle funzioni delle Conferenze.
La determinazione effettiva dei LEP è un percorso complesso che trova la sintesi finale nella Conferenza unificata Stato-autonomie locali. Nel predeterminare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, la Conferenza è vincolata al rispetto dei princìpi e delle garanzie stabiliti dal decreto legislativo.
Quanto poi alla scelta degli enti locali cui è affidato il compito di istituire i Centri per la giustizia riparativa e organizzare i relativi servizi, si è scelto di affidare ad un organo ad hoc – la conferenza locale per la giustizia riparativa — il compito di provvedere in tal senso, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto.
L'articolo 63 del decreto legislativo n. 150 del 2022 prevede quindi l'istituzione di una Conferenza locale per ciascun distretto di corte d'appello con la funzione di individuare, all'interno del distretto, i predetti enti locali.
Una dettagliata disciplina è poi dedicata alle forme e ai criteri cui la conferenza deve attenersi nell'individuazione degli enti locali cui affidare l'istituzione dei centri per la giustizia riparativa e l'organizzazione dei relativi servizi. Ciò nell'ottica di fornire elementi utili per ricostruire anche la realtà giudiziaria locale.
Il potere di vigilanza del Ministero della giustizia sull'intero sistema della giustizia riparativa contempla la possibilità di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa, da valutarsi ai fini delle determinazioni che lo stesso Ministero, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, andrà ad assumere circa l'individuazione della quota spettante agli enti locali, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa nonché per l'organizzazione e la prestazione dei relativi servizi; la stessa norma disciplina il finanziamento dei centri per la giustizia riparativa.
La quota spettante agli enti locali presso i quali sono istituiti i Centri viene determinata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a valere sullo specifico fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
Si prevede altresì la possibilità che le regioni e gli altri enti locali indicati nel comma 2 dell'articolo 63 nonché la cassa delle ammende possano contribuire con risorse proprie nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.
Si prevede infine che, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti locali tenga conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.
La necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto è poi assicurata dalla disciplina degli articoli 92 e 93 del decreto.
Il primo articolo, in particolare, è dedicato ai servizi di giustizia riparativa esistenti: si prevede infatti che la conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso provveda alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici, li valuti altresì secondo i criteri indicati nella medesima norma e rediga un elenco da cui attingeranno gli enti locali per la prima apertura dei centri.
L'entrata in vigore del complesso normativo sinora descritto, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata poi differita, per effetto della previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, al 30 dicembre 2022, per la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici.
Nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione del citato decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, è stato altresì aggiunto un comma 2-bis all'articolo 92 del decreto legislativo n. 150 del 2022, dettante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa, quanto ai servizi esistenti.
Con tale intervento è stato invero previsto che le plurime disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2022 regolanti l'innesto del sistema organico della giustizia riparativa nel diritto penale sostanziale, nel procedimento penale (anche dinanzi al giudice di pace), nella fase di esecuzione della pena, nel procedimento penale minorile nonché nella fase di esecuzione della pena per i minorenni vedranno differita la loro entrata in vigore al momento dello spirare del termine di sei mesi dall'entrata in vigore o dello stesso decreto legislativo, vale a dire alla data del 1° luglio 2023.
Invero, dette norme presuppongono, per la loro effettiva applicazione, l'intervenuta organizzazione dei servizi per giustizia riparativa, nonché la costituzione dei Centri pubblici idonei a somministrare i relativi programmi (secondo le previsioni di cui agli articoli da 61 a 67 nonché 92 del medesimo decreto legislativo), il cui esito riparativo è atto ad incidere sulle valutazioni processuali connesse.
Prima della individuazione e costituzione dei Centri in questione, come previsto dalla legge nei termini sopra illustrati, nonché dell'avvio della procedura di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia (di cui agli articoli 59, 60, 93 del decreto), gli effetti processuali di nuovo conio non potranno esplicarsi.
Il principio che l'innesto processuale del sistema della giustizia riparativa presupponga l'operatività a regime nella struttura amministrativa di supporto era invero già desumibile in via interpretativa dalla previsione dell'articolo 129-bis, comma 1, del codice di procedura penale (di nuova introduzione), il quale fa espresso riferimento, nel disciplinare il provvedimento di invio da parte del giudice, al sistema dei centri di nuova istituzione (definiti espressamente all'articolo 42, comma 1, lettera g), del decreto come le strutture pubbliche di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa).
Il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno esplicitarlo, allo scopo di assicurare che l'innesto processuale come descritto avvenga solamente nell'ambito delle strutture pubbliche assistite dalle garanzie introdotte dalla riforma.
Ebbene, l'articolato percorso di attuazione di tale disciplina appena descritto – già riferito in sede in sede di risposta all'interrogazione a risposta orale n. 3-00434 – è in corso di pieno svolgimento.
Recentemente, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 4 luglio scorso, ha sancito l'intesa con cui sono stati stabiliti – all'esito di un approfondito confronto in sede tecnica che ha coinvolto in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) – i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nell'ambito dei servizi per la giustizia riparativa, la cui proposta era stata elaborata dalla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa nella riunione del 9 febbraio 2024, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
La Conferenza nazionale per la giustizia riparativa si è nuovamente riunita il 23 luglio 2024 per i successivi adempimenti; conseguentemente, le 26 Conferenze locali per la giustizia riparativa – peraltro insediatesi in occasione della loro riunione del 6 marzo 2024 — si sono tutte riunite nel mese di settembre per procedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, ai sensi dell'articolo 92 del decreto n. 150 del 2022.
Gli esiti della ricognizione saranno valutati ai fini della redazione dell'elenco a cui attingeranno gli enti territoriali ai fini della prima apertura dei centri per la giustizia riparativa in ciascun distretto di corte d'appello, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto.
Al fine poi dell'attribuzione delle delicate funzioni amministrative in materia di giustizia riparativa, segnalo inoltre che è stata istituita, all'interno del Ministero della giustizia, ed, in particolare, nell'ambito del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale (si veda al riguardo l'articolo 1, commi 378-383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»).
Al medesimo fine, è stato poi modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, «Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84», in vigore dal 28 giugno 2024.
Il Ministero della giustizia procede pertanto senza indugio negli adempimenti di propria competenza per dare definitiva attuazione alle disposizioni in tema di servizi per la giustizia riparativa e offrire piena possibilità di accesso, a termini di legge, ai relativi programmi.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
i direttori della giustizia sono figure professionali con un elevato grado di conoscenza teorico pratica in campo amministrativo, giudiziario ed organizzativo e svolgono attività di contenuto tecnico, gestionale, specialistico e di programmazione, nonché di direzione e controllo di unità organiche, con assunzione diretta di responsabilità di risultati;
il Contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) del 29 luglio 2010, stipulato tra il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali inquadra la figura di direttore tra il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, rendendo questo profilo parte dell'area III, ovverosia «Servizi amministrativo contabili di Organizzazione dell'Area Funzionari»;
il decreto ministeriale del 9 novembre 2017 ha rimodulato diversi profili del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, incluso quello del direttore, affidandogli ulteriori responsabilità quali: «funzioni vicarie del dirigente» «formazione del personale» «direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria» «autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali»;
la rimodulazione del profilo ha evidenziato come questa figura abbia assunto caratteristiche sempre più responsabilizzanti e pertanto non in linea con l'inquadramento nell'area III del Contratto collettivo nazionale integrativo funzionari ma molto più simili a quelle dell'area IV «Elevate professionalità» parte del Contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) comparto funzioni centrali;
le figure che ricoprono questo ruolo sono già tutte in possesso di laurea magistrale quinquennale, come richiesto dall'inquadramento nell'area IV, proprio per l'alta conoscenza specialistica richiesta dalla posizione;
dal 2017 ad oggi sono state numerose le proteste sollevate della categoria in merito all'ingiusto inquadramento professionale;
come appreso dalla bozza «Ordinamento Professionale del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria», datata 25 luglio 2024, l'attuale volontà del Ministro interrogato sarebbe la soppressione della figura professionale del direttore, facendola confluire nel personale contabile, senza alcuna salvaguardia delle mansioni previste dal suddetto decreto ministeriale;
ad oggi sono circa 1.600 i funzionari che ricoprono questo ruolo professionale e che si ritroverebbero a svolgere una mansione depotenziata non in linea con la propria professionalità;
la notizia ha scatenato il malcontento della categoria, portando alla creazione di un coordinamento nazionale direttori giustizia nonché all'indizione di uno sciopero e una manifestazione davanti al Ministero in data 10 settembre 2024;
è evidente che il direttore della giustizia ricopre una funzione di responsabilità, organizzazione e coordinamento fondamentale all'interno dell'amministrazione giudiziaria, è pertanto impensabile la sua soppressione e si rende necessario il corretto inquadramento per riconoscere le giuste opportunità di progressione professionale nonché un compenso economico adeguato –:
se il Ministro interrogato intenda riconoscere alla figura dei direttori della giustizia il giusto inquadramento professionale nell'area IV «Elevate professionalità» del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali e se intenda quantificare lo stanziamento finanziario necessario per il giusto conseguente adeguamento del loro compenso economico.
(4-03345)
Risposta. —Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanza specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'area delle elevate professionalità.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo e al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal Pnrr.
In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si rimarca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area III nella nuova area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'Area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza Area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
In definitiva si rimarca che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero della giustizia e la conseguente azione amministrativa.
Si evidenzia inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
secondo la definizione legislativa, col termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni;
secondo un'indagine realizzata da Terre des Hommes Italia il 65 per cento dei giovani tra 14 e i 26 anni d'età dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63 per cento ha subito atti di bullismo e il 19 per cento di cyberbullismo. Le violenze psicologiche e verbali prendono di mira soprattutto l'aspetto fisico (79 per cento); a seguire l'orientamento sessuale (15 per cento), la condizione economica (11 per cento) l'origine etnica e geografica (10.5 per cento), l'identità di genere (9 per cento), la disabilità (5 per cento) e la religione (4 per cento);
sempre secondo la predetta indagine le principali conseguenze sono: la perdita di autostima, sicurezza e fiducia negli altri, riscontrata dal 75 per cento dei giovani; il 47 per cento afferma di soffrire di ansia sociale e attacchi di panico; il 45 per cento segnala isolamento e allontanamento dai coetanei. Gli altri effetti negativi sono: difficoltà di concentrazione e basso rendimento scolastico (28 per cento), depressione (28 per cento), paura e rifiuto della scuola (24 per cento), disturbi alimentari (24 per cento), autolesionismo (20 per cento);
a livello legislativo l'Italia si è dotata di una normativa antibullismo anzitutto con la legge 71 del 2017, la quale però si occupava solo di cyberbullismo;
con la legge n. 70 del 17 maggio 2024, invece, l'attenzione è stata estesa a tutte le forme di bullismo;
con la legge n. 70 del 2024, entrata in vigore il 14 giugno 2024, all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), si prevede che ogni istituto scolastico adotti «un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei | fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» e che istituisca «un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore»;
a quanto risulta all'interrogante a oggi i Ministeri competenti non hanno ancora attivato alcuna iniziativa normativa o amministrativa finalizzata a dare attuazione al contenuto della legge;
in particolare, il Ministro dell'istruzione non avrebbe effettuato alcuna comunicazione alle istituzioni scolastiche circa i nuovi compiti e incombenze finalizzate a prevenire questo drammatico fenomeno –:
se i Ministri interrogati intendano illustrare quali iniziative di natura normativa e amministrativa abbiano messo in campo e con quali tempistiche al fine di attuare il contenuto della legge 70 del 2024 per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
(4-03402)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, si rappresenta che la legge n. 70 del 2024 – sostenuta da questo Governo – prevede che gli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, adottino un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e istituiscano un tavolo permanente di monitoraggio, composto da rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e da esperti di settore.
In attesa dell'aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico — che verranno redatte anche in conformità alle indicazioni del costituendo tavolo permanente — rimangono in vigore le preesistenti linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo (di cui al decreto ministeriale n. 18 del 2021). Quest'ultime hanno permesso l'attivazione, presso ciascuna scuola, di una ePolicy, che il Ministero ha progettato in modo strutturato tramite il portale di Generazioni connesse. Questa procedura ha coinvolto, ad oggi, 1.383 scuole e 8.763 plessi, con una ePolicy adottata e inserita in piattaforma, costruita in modo personalizzato e guidato, con apposita formazione mirata.
Per quanto riguarda il tavolo permanente di monitoraggio, nel quale partecipano rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore, si segnala che la direzione competente ha avviato l'iter per la procedura di richiesta delle designazioni dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, nonché la proposta di uno schema di decreto per la costituzione del tavolo.
In riferimento alle iniziative finora realizzate, si segnala che, con la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021, articolo 1, comma 671) è stato istituito il fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il comma 672, dell'articolo 1, della citata legge, ha assegnato il Fondo a questo Ministero con una dotazione di 2 milioni di euro, che, a partire dall'anno 2022, il medesimo assegna agli uffici scolastici regionali.
Per l'anno 2024, in data 12 febbraio 2024, con nota protocollo, n. 256, è stato emanato il decreto dipartimentale per il riparto dei fondi agli uffici scolastici regionali e sono stati avviati monitoraggi qualitativi e quantitativi relativi al fondo 2024. Inoltre, con nota protocollo n. 635 del 23 febbraio 2024, è stata avviata un'attività di monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati relativi al decreto dipartimentale n. 513 del 26 aprile 2023, riguardante la ripartizione dell'omologo fondo per l'anno 2023, nonché la predisposizione dei relativi report. A tal proposito, si rappresenta che i dati aggregati e il dato nazionale del monitoraggio saranno analizzati e presentati durante un prossimo evento, con il coinvolgimento di tutti gli uffici scolastici regionali e delle istituzioni scolastiche che hanno partecipato al monitoraggio, in un'ottica di miglioramento.
Tra le iniziative di rilievo si ricorda il progetto Safer Internet Centre (SIC) -Generazioni connesse. Il progetto vede il coinvolgimento dell'Amministrazione su diversi fronti, tra cui interlocuzione e interazione con la Commissione europea, avvio e predisposizione della procedura di affidamento dell'esecuzione in Italia delle attività progettuali relative al progetto Safer Internet Centre – Generazioni connesse oltre che l'organizzazione del Safer Internet Day, che si tiene ogni anno il primo martedì del mese di febbraio.
Inoltre, il Ministero è impegnato ad attuare un piano nazionale di formazione per gli insegnanti di riferimento, individuati dalle istituzioni scolastiche, al fine di combattere il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine, tutte le scuole e gli Uffici Scolastici Regionali sono stati invitati a individuare almeno un insegnante di riferimento per il bullismo e il cyberbullismo. In questo contesto, prende avvio il progetto piattaforma ELISA (Formazione in e-learning degli insegnanti sulle strategie antibullismo).
Per quanto riguarda la comunicazione alle istituzioni scolastiche sui nuovi compiti e le incombenze finalizzate alla prevenzione del fenomeno del bullismo, si segnala che il codice di co-regolamentazione, previsto ad integrazione del piano di azione per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, sarà un punto di riferimento per gli operatori che forniscono servizi di social networking, e per altri operatori della rete internet e delle comunicazioni con le scuole. Sul punto, si precisa che il Ministero ha ritenuto opportuno attendere le prime indicazioni del tavolo permanente riguardanti le linee di indirizzo.
Si evidenzia inoltre che ogni scuola ha individuato almeno un «referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo», figura formata e attiva come punto di riferimento per l'intera comunità scolastica. Dal monitoraggio effettuato per la «Rilevazione nelle scuole dell'attuazione delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo» (nota protocollo 1438 del 2 maggio 2024), emerge che il 95 per cento delle scuole ha nominato un referente, e il 36 per cento delle scuole ha più di una di queste figure. Inoltre, il 60 per cento delle scuole ha istituito un team antibullismo e il 33 per cento un team per l'emergenza.
Le azioni e le misure sin qui illustrate, dunque, dimostrano che questo Ministero sta operando nei tempi e nei modi previsti dall'attuazione della legge n. 70 del 2024.
Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.
GATTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
attualmente i direttori del Ministero della giustizia. Sono una categoria strategica composta da circa 1600 unità;
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, svolgono attività a elevato contenuto specialistico, a loro è affidata la direzione e/o il coordinamento degli Uffici di cancelleria;
sono affidate loro funzioni vicarie del dirigente, formazione del personale; rappresentano e curano nell'ambito delle proprie attribuzioni gli interessi dell'Amministrazione; svolgono attività di studio e ricerca e partecipazione all'elaborazione dei programmi dell'Amministrazione, partecipano all'attività didattica dell'Amministrazione, svolgono dietro incarico attività ispettiva in settori specifici appartenenti alle proprie funzioni;
nella bozza di contratto collettivo integrativo del Ministero della giustizia del 25 luglio 2024 sarebbe ipotizzato l'accorpamento di queste figure professionali nell'Area dei funzionari amministrativi e contabili;
l'eventuale «demansionamento» degli attuali direttori potrebbe causare serie e concrete problematiche nell'organizzazione degli uffici e nel coordinamento dei servizi, compresi quelli relativi alla gestione di obiettivi e risorse del Pnrr, che ricadrebbero nella responsabilità esclusiva dei vertici;
le organizzazioni sindacali di categoria hanno manifestato ferma contrarietà rispetto a una siffatta prospettiva lamentando un indebito demansionamento e la mancata valorizzazione delle proprie competenze;
in questo senso numerose sono state le iniziative intraprese come la manifestazione del 10 settembre 2024 davanti alla Corte di Cassazione e lo sciopero nazionale proclamato per il 20 settembre 2024;
ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni centrali, per l'accesso all'Area elevate professionalità è indispensabile la laurea magistrale, requisito di cui tutti i direttori attualmente in servizio sono in possesso (per l'accesso all'Area funzionari è sufficiente la laurea triennale);
quella del direttore è un'indispensabile figura professionale, rappresentando un prezioso elemento di collegamento tra i vertici dell'ufficio e il restante personale che provvede a numerose e delicate funzioni –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per ovviare alle criticità esposte in premessa e se intenda valutare l'opportunità di prevedere meccanismi volti a inquadrare i direttori del Ministero della giustizia nell'Area IV delle «Elevate professionalità», salvaguardando le mansioni da loro espletate finora.
(4-03456)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanza specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'area delle elevate professionalità.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal PNRR.
In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si rimarca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'Area III nella nuova area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'Area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
In definitiva si evidenzia che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero della giustizia e la conseguente azione amministrativa.
Si rimarca inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
F. S. è sottoposto alla misura della casa di lavoro, in regime di 41-bis, presso la casa circondariale di Tolmezzo;
F. S., difeso dall'Avv. Immacolata Spina, è stato detenuto in regime di 41-bis presso il carcere di Rebibbia dal gennaio 2009 fino al 23 giugno 2022, in esecuzione di una condanna a 17 anni di reclusione;
avendo avuto un comportamento ineccepibile, così usufruendo della liberazione anticipata (ex articolo 54 dell'ordinamento penitenziario), avrebbe dovuto essere scarcerato per espiazione pena il 23 giugno 2022, ma così non è stato perché F. S. veniva sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro senza alcun riesame ed accertamento della sussistenza ed attualità della sua pericolosità nonostante 13 anni consecutivi di carcerazione;
il riesame pericolosità è stato effettuato – a seguito di numerose istanze, incidenti di esecuzione, ed altro presentati dalla difesa – solo molti mesi dopo l'applicazione della misura di sicurezza presso il carcere di Tolmezzo, dove F. S. è stato trasferito il 25 giugno 2022;
a maggio 2024, la misura della casa di lavoro, originariamente prevista in scadenza per il 25 giugno 2024, è stata rinnovata per un ulteriore anno;
F. S. ha oggi 66 anni e soffre di gravi patologie quali diabete mellito di tipo 2, tubercolosi, insufficienza renale di 3° grado; durante la detenzione a Rebibbia, a seguito di un'ischemia è stato ricoverato risultando invalido civile all'80 per cento; una consulenza di parte ritiene le sue condizioni di salute incompatibili con il regime a cui è sottoposto; F. S. è inabile al lavoro come risulta dalla certificazione medica della casa circondariale di Tolmezzo, pertanto, la sua permanenza in questo istituto per il suo stato di salute, per l'inabilità al lavoro e per la sottoposizione al regime di 41-bis si configura come una pura e dura carcerazione;
secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 197 del 2021, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, deve essere prescelta un'interpretazione della disciplina che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale di volta in volta si riferisce. Nel caso dell'internamento in casa di lavoro, le restrizioni devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, l'organizzazione del lavoro deve adattarsi alle restrizioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. In definitiva, secondo l'interpretazione della Corte, gli internati in regime differenziale restano esclusi dall'accesso alla semilibertà ed alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma, quanto alla socialità ed ai movimenti intra moenia, deve essere loro garantita la possibilità di lavorare;
sempre la Corte costituzionale, nella sopra richiamata sentenza afferma che «quanto all'asserita “spirale” tra diniego dell'offerta risocializzante e proroga ad libitum della misura di sicurezza, essa è preclusa in radice visto che l'applicazione del regime differenziale non annulla il dovere e il potere dell'amministrazione di dare concreta attuazione all'attività che caratterizza la misura di sicurezza della casa di lavoro» –:
se siano conoscenza di quanto riportato in premessa;
quali iniziative di competenza intendano porre in essere per garantire a F. S. il diritto alla salute costituzionalmente garantito anche valutando il ricorso ad iniziative ispettive, in relazione alla sua inabilità al lavoro e delle sue gravi condizioni di salute.
(4-03150)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si sollevano specifici quesiti in ordine alla posizione di un detenuto in regime di 41-bis ospitato presso la casa circondariale di Tolmezzo, con specifico riguardo alle sue condizioni di salute, asseritamente incompatibili con il regime detentivo.
Diversificando gli aspetti evidenziati dall'atto di sindacato ispettivo, ossia la sequenza procedimentale di competenza del Tribunale di sorveglianza e gli aspetti relativi alla compatibilità tra lo stato di salute del detenuto e il regime detentivo cui è sottoposto, al fine di ottenere contributi informativi esaustivi, sono stati interessati sia il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.
La nota proveniente dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento conferma che la vicenda in esame riguarda il detenuto S.F., attualmente sottoposto al regime differenziato di cui all'articolo 41-bis, comma secondo, ordinamento penitenziario applicato nei suoi confronti a far data dal 10 giugno 2009 e da ultimo rinnovato con decreto ministeriale di proroga 17 maggio 2023 (sino al 16 maggio 2025).
Il ristretto in esame ha espiato la pena di anni 22 e 2 mesi di reclusione, in virtù di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, con decorrenza pena dal 2 marzo 2009 al 23 giugno 2022.
Con provvedimento 23 giugno 2022, il competente ufficio V della direzione generale dei detenuti e del trattamento disponeva, a far data dal termine di espiazione della pena (fissato al 24 giugno 2022), l'assegnazione e l'immediato trasferimento del soggetto alla casa di lavoro di Tolmezzo, considerato che con ordinanza 13 dicembre 2010, n. 1577 del 2010, dell'ufficio di sorveglianza di Napoli, il detenuto in esame veniva dichiarato delinquente abituale e socialmente pericoloso e nei suoi confronti veniva applicata la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.
Successivamente, con ordinanza 12 dicembre 2022, n. 7132, del magistrato di sorveglianza di Napoli, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, F.S. veniva dichiarato delinquente abituale e veniva accertata l'attualità della pericolosità sociale con applicazione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla Casa lavoro per anni due, determinando il termine finale al 24 giugno 2024.
Il 15 maggio 2024, l'ufficio di sorveglianza di Udine, dovendo procedere al riesame della pericolosità sociale dell'internato, dichiarava non cessato lo stato di pericolosità sociale del ristretto, disponendo la prosecuzione, per un anno, della misura di sicurezza in corso di esecuzione, sino al 24 giugno 2025.
Per quanto concerne le condizioni di salute del detenuto, si evidenzia che, con istanza 30 luglio 2023, il difensore di fiducia richiedeva la revoca della misura di sicurezza in corso con la libertà vigilata o con l'assegnazione presso un centro clinico o una casa di cura, adducendo che le condizioni di salute del detenuto fossero incompatibili con il carcere.
Il magistrato di sorveglianza di Udine, con ordinanza 14 febbraio 2024, rigettava l'istanza, poiché il dirigente sanitario della casa circondariale di Tolmezzo dichiarava che le condizioni di salute del ristretto erano discrete; non rilevando, dunque alcuna incompatibilità con il regime detentivo.
Più nello specifico, con relazione 22 settembre 2022, il dirigente sanitario comunicava che le patologie potevano essere curate in regime detentivo.
Riguardo, poi, al giudizio di inidoneità permanente alle mansioni specifiche di ortolano, addetto alle pulizie e addetto alla distribuzione dei pasti, esso non implica un accoglimento dell'istanza di revoca e/o sostituzione della misura di sicurezza dell'assegnazione alla casa lavoro.
A tal proposito, la direzione della Casa circondariale di Tolmezzo aveva avanzato proposta trattamentale alternativa, consistente in un laboratorio artistico per l'espressione personale; laboratorio realizzabile con i fondi stanziati dalla regione Friuli-Venezia Giulia per la formazione professionale.
Il competente ufficio V della direzione generale dei detenuti e del trattamento, chiamato a pronunciarsi dal magistrato di sorveglianza in merito alla fattibilità della proposta, si esprimeva negativamente, sulla scorta del fatto che nei casi di sottoposizione al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, sono preclusi contatti con soggetti esterni diversi dai propri familiari e che avvengano in locali sprovvisti di vetro divisorio.
Ciò nonostante, si rappresentava che, in accordo con la Direzione penitenziaria, si sarebbe definito un programma trattamentale alternativo per gli internati.
Per completezza informativa, si evidenzia altresì, che, dall'ultima relazione sanitaria a firma del dirigente medico dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli-Venezia Giulia del 2 luglio 2024, le condizioni generali di salute di F.S. sono discrete e che lo stesso è stato sottoposto ai necessari accertamenti clinico-strumentali relativi alle varie patologie da cui è affetto.
Come anticipato, in aggiunta alla nota fornita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stata opportunamente interpellata anche l'autorità giudiziaria competente che, in data 27 luglio 2024 ha trasmesso la relazione redatta dal magistrato di sorveglianza di Udine che fornisce un compiuto riscontro alla sequenza procedimentale della vicenda e al contenuto dei provvedimenti adottati nei confronti del detenuto.
Nella relazione della magistratura di sorveglianza competente, viene riportato che F.S. «È stato detenuto ininterrottamente dal 2.3.2009 al 23.6.2022 per l'espiazione pena relativa al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli del 13.8.2018 per la pena di anni 22 mesi 2 di reclusione relativo a plurimi titoli di condanna, tra i quali due condanne per reato associativo ex articolo 416-bis del codice penale entrambe con riconoscimento del ruolo direttivo.
Ha fatto ingresso nella Casa circondariale di Tolmezzo, nella sezione Casa Lavoro, in data 25.6.2022.
La misura di sicurezza detentiva della assegnazione alla casa lavoro è stata applicata in forza dei seguenti provvedimenti giurisdizionali.
Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli n. 1577 del 13.12.2010 veniva dichiarato delinquente abituale e gli veniva applicata la misura di sicurezza della assegnazione ad una casa lavoro per due anni.
Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Roma n. 7132 del 12.12.2022, in sede di valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, veniva dichiarato delinquente abituale e veniva accertata l'attualità della pericolosità sociale...con applicazione della misura di sicurezza della assegnazione alla casa lavoro per anni 2, determinando il termine finale alla data del 24.6.2024.».
«Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine n. 820 del 2024 del 15.5.2024, in considerazione dei plurimi elementi sintomatici di una significativa ed attuale pericolosità sociale dell'internato...veniva dichiarata non cessata la pericolosità sociale di (F.S.) e disposta la proroga della misura di sicurezza in corso della assegnazione ad una casa di lavoro per un anno. Avverso tale ordinanza risulta essere stata proposta impugnazione innanzi al Tribunale di sorveglianza di Trieste in data 10 giugno 2024.
A conferma di quanto già descritto, il magistrato di sorveglianza precisa che: “La problematica relativa alle condizioni di salute dell'internato ed alle certificazioni di inabilità al lavoro è stata ripetutamente ed ampiamente affrontata, stanti le plurime richieste della difesa di revoca della misura di sicurezza in corso e, in subordine, di sostituzione con la libertà vigilata o con l'assegnazione ad un centro clinico o casa di cura, ritenendo la difesa le condizioni di salute incompatibili con il carcere.”
Con ordinanza del magistrato di sorveglianza di Udine n. 297 del 2024 del 14 febbraio 2024 veniva rigettata la richiesta di revoca della misura di sicurezza in corso e di sostituzione con la libertà vigilata o con l'assegnazione presso un centro clinico o casa di cura, richiamando gli esiti dell'istruttoria svolta ed anche i pareri resi dal dirigente sanitario dell'istituto penitenziario.»
Per quanto concerne, nello specifico, l'inidoneità al lavoro e la conseguente offerta trattamentale, la relazione prosegue confermando che «Lo scrivente magistrato di sorveglianza...sollecitava espressamente con l'ordinanza n. 297 del 2024 del 14.2.2024 il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ed il Provveditorato Regionale del Triveneto ad esprimersi in merito alla fattibilità della proposta trattamentale prospettata dalla Direzione del carcere (laboratorio artistico) e, in caso di non praticabilità, ad indicare e concordare con l'istituto penitenziario le possibili diverse attività trattamentali prospettabili agli internati inabili al lavoro...».
A seguito di tale richiesta, come premesso, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sulla fattibilità della proposta, si esprimeva negativamente, sulla scorta del fatto che trattandosi di soggetto in regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario sono preclusi contatti con persone diverse dai propri familiari e che avvengano in locali non adeguati.
Sulla scorta di quanto relazionato e idoneamente riscontrato anche dalla documentazione allegata, si evidenzia che non paiono ravvisabili condotte inerti e/o omissive nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni svolte in relazione a tale vicenda.
Diversamente da quanto riportato nell'atto di sindacato ispettivo, infatti, per gli aspetti concernenti la valutazione ed il riesame della pericolosità sociale del detenuto, si conferma che tali valutazioni sono state più volte effettuate dall'autorità competente, così come sono state costantemente valutate le condizioni cliniche del ristretto e l'adeguatezza del trattamento medico ricevuto in regime di detenzione, così escludendone l'incompatibilità con il regime carcerario.
Pertanto, considerati gli esiti degli accertamenti già condotti, non si ritiene vi siano i presupposti per l'attivazione delle prerogative che la legge attribuisce al Ministro della giustizia.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GIAGONI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
oggi, 1.600 direttori del Ministero della giustizia appartengono all'Area III dei servizi amministrativi e contabili, anche se le loro mansioni richiedono una preparazione e responsabilità superiori a quella dei «semplici» funzionari;
nella bozza del Ministero della giustizia del 25 luglio 2024 sarebbe ipotizzato l'accorpamento di queste figure professionali nell'Area dei funzionari amministrativi e contabili;
ai sensi del Contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto funzioni centrali, per l'accesso all'Area elevate professionalità è indispensabile la laurea magistrale, requisito di cui tutti i direttori attualmente in servizio sono in possesso (per l'accesso all'Area funzionari è sufficiente la laurea triennale);
la figura del direttore è un'indispensabile figura cardine, di «cuscinetto» tra i vertici dell'ufficio e il restante personale;
l'eventuale «demansionamento» degli attuali direttori, dal primo ottobre 2024, causerebbe una voragine nell'organizzazione e nel coordinamento dei servizi, compresi quelli relativi alla gestione di obiettivi e risorse del PNRR, che ricadrebbero nell'esclusiva disponibilità e responsabilità dei vertici –:
se, nell'ottica di una naturale evoluzione del loro percorso, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a inquadrare i 1.600 direttori del Ministero della giustizia (attualmente in servizio), nell'Area IV delle «Elevate professionalità», famiglia dei direttori, salvaguardando le mansioni da loro espletate sinora – ai sensi del decreto ministeriale giustizia del 9 novembre 2017 –, pur essendo inquadrati in una categoria inferiore rispetto a quella del loro ruolo effettivo.
(4-03339)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo l'interrogante, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanza specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'Area delle elevate professionalità.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal Pnrr.
In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si rimarca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area III nella nuova area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
In definitiva si rimarca che non è stata prospettata nessuna compressione delle competenze professionali esistenti proprio perché contraria a quel percorso virtuoso che ha fin qui caratterizzato l'indirizzo politico del Ministero della giustizia e la conseguente azione amministrativa.
Si evidenzia inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
GRIMALDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la sera del 26 novembre 2022 un gruppo di attivisti, durante una iniziativa simbolica, ha lanciato dei fumogeni davanti la sede della Leonardo s.p.a. di Palermo, senza causare danni significativi a cose o persone;
la protesta era volta a denunciare come le armi prodotte da Leonardo, società partecipata dal Governo, fossero vendute anche alla Turchia e impiegate nella repressione del popolo curdo da parte del regime di Erdogan che in quel periodo aveva ordinato la ripresa dei bombardamenti contro i Curdi in Siria e Iraq, causando morti e ingenti danni alle infrastrutture civili;
a seguito dell'azione dimostrativa svoltasi a Palermo nessun dipendente di Leonardo è stato coinvolto nell'incidente e i danni ai beni e alle cose sono stati molto lievi;
alla fine di marzo 2024 alcuni attivisti del movimento «Antudo» sono stati raggiunti da alcune misure cautelari e tra di essi figura anche Luigi Spera, l'unico ad essere tutt'ora detenuto in carcere, in assenza di prove concrete, con l'accusa di aver compiuto atti di natura terroristica durante la citata iniziativa;
l'inchiesta origina dalla pubblicazione di un video dell'iniziativa che il movimento Antudo ha ricevuto e diffuso attraverso il proprio portale informativo e i propri canali social;
nel corso dell'udienza di riesame il Tribunale di Palermo ha riconfermato la natura terroristica degli atti e la custodia in carcere nonostante il Giudice per le indagini preliminari, nell'esaminare le richieste del Pubblico ministero avesse escluso l'aggravante della valenza terroristica pur confermando l'imputabilità per i fatti contestati;
Spera e stato trasferito nel carcere di Alessandria, molto distante da Palermo, in regime di Alta sicurezza 2 destinato a coloro che sono accusati o condannati di atti di terrorismo;
come riportato dalla stampa, secondo l'avvocato difensore di Luigi Spera, il trasferimento da Palermo verso il regime di alta sicurezza ad Alessandria sarebbe stato disposto dal Dipartimento amministrazione penitenziaria quando il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto palesemente infondata la finalità terroristica e dunque prima che il tribunale del riesame riconfermasse le aggravanti per terrorismo;
Luigi Spera, che nelle ipotesi degli inquirenti risulta accusato, insieme ad altri due attivisti del movimento Antudo, di aver partecipato alla protesta davanti la sede di Leonardo, protesta che non ha arrecato danno né a persone né a cose, si ritrova ancora oggi recluso nella sezione di alta sorveglianza del carcere San Michele di Alessandria, a centinaia di chilometri di distanza da casa e dalla sua famiglia;
Spera è recluso all'interno di una cella inferiore ai 3 metri quadri, non idonea a ospitare due detenuti, come succede in tante case di reclusione, dove mancano educatori, lavoro, attività sportive e culturali che rendano il percorso di rieducazione parte integrante della detenzione –:
se risponda al vero che il trasferimento di Luigi Spera dal carcere Pagliarelli di Palermo al San Michele di Alessandria sia stato disposto prima che il tribunale del riesame riconfermasse le aggravanti per terrorismo rispetto ai reati a lui contestati e se non intenda, per quanto di competenza, attivare il Dap affinché possa essere valutato e disposto un suo trasferimento in un istituto penitenziario del territorio in cui lui e la famiglia risiedono;
se intenda verificare, per quanto di competenza, la compatibilità rispetto alla situazione familiare del detenuto di una esecuzione della misura cautelare in un carcere di massima sicurezza così lontano dal territorio in cui Spera risiede.
(4-03047)
Risposta. — L'atto di sindacato ispettivo in esame solleva specifici quesiti in ordine alla possibilità di valutare il trasferimento del detenuto in regime di «Alta sicurezza» Luigi Spera, attualmente ristretto presso la casa di reclusione di Alessandria, in un istituto più vicino alla residenza dei propri familiari (Palermo).
Giova evidenziare, in via preliminare, che nel sottocircuito «Alta Sicurezza 2» vengono automaticamente inseriti i soggetti imputati o condannati per i reati commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, ai sensi della circolare 21 aprile 2009, n. 3619/6069.
L'immissione in tale sottocircuito, è operata, quindi, facendo esclusivo riferimento al titolo detentivo contestato.
Tale circuito è «ordinario», in quanto il soggetto, con posizione giuridica «in attesa di primo giudizio», gode degli stessi diritti e opportunità dei detenuti «comuni», pur essendo da questi diviso al fine di assicurare la separazione per categorie ed espletare al meglio l'osservazione della personalità e il trattamento individualizzato da parte del personale dell'area trattamentale, come indicato dalla succitata circolare.
Ciò posto, nel caso di specie, dalla nota informativa resa dalla direzione generale dei detenuti e del trattamento, opportunamente interessata, emerge che l'udienza del Tribunale del riesame si è tenuta 1'8 aprile 2024, il trasferimento del detenuto Spera Luigi dalla casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» alla casa di reclusione di Alessandria è stato disposto con provvedimento 23 marzo 2024 del competente ufficio della suddetta direzione generale, poiché i capi di imputazione contestati (articoli 280-bis, 270-bis 1 e 414 del codice penale) ne imponevano l'ascrizione al sottocircuito «Alta Sicurezza 2» e la casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» è sprovvista di tale sezione dedicata.
Il detenuto è stato effettivamente tradotto presso la casa di reclusione di Alessandria il 12 aprile 2024.
Peraltro, la permanenza di questi presso l'istituto palermitano avrebbe violato la normativa che regola la materia delle assegnazioni e avrebbe imposto al ristretto una situazione di sostanziale isolamento; condizione, questa, che è assolutamente necessario scongiurare, per evitare che l'esperienza detentiva possa creare estremo disagio alla persona.
Quanto alla scelta del trasferimento presso la casa di reclusione di Alessandria, non può sottacersi che gli istituti dotati di sezione detentiva «Alta Sicurezza 2» sono dislocati presso le sole sedi di Terni, Melfi, Rossano, Sassari, Ferrara e Alessandria, dove, a loro volta, i detenuti sono divisi per categorie omogenee.
Premesso quanto sopra, si rappresenta che, alla data odierna, non risulta che il detenuto Spera abbia avanzato alcuna istanza di trasferimento presso altro istituto penitenziario.
Si specifica, da ultimo, che il ristretto in esame, dal momento del suo arrivo presso la casa di reclusione di Alessandria, è stato allocato presso una camera di pernottamento di 9 metri quadrati, insieme ad altro recluso; mentre, allo stato, risulta occupare da solo quella stessa camera.
Ulteriore contributo conoscitivo sulla vicenda in esame, è stato trasmesso dal Dipartimento per gli affari di giustizia che ha, opportunamente, interpellato l'autorità giudiziaria competente sugli aspetti propriamente inerenti la sequenza procedimentale. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha trasmesso le relazioni a firma del presidente aggiunto della sezione GIP/GUP e del presidente della sezione del riesame.
Secondo quanto emerge dalla relazione del presidente aggiunto della sezione GIP/GUP: «Con richiesta del 10 febbraio 2024 il Pubblico Ministero avanzava istanza cautelare massimamente afflittiva nei confronti di Spera Luigi, (...) per i delitti di cui all'art. 280-bis c.p. e 270-bis c.p., 2 e 4 L. 2 ottobre 1967 n. 895.
(...) il 13 marzo 2024 ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dello Spera, non riconoscendo tuttavia la finalità di terrorismo contestata ai capi 2) e 3), configurata dal Pubblico Ministero, e riqualificando il fatto, di cui al primo capo d'incolpazione (art. 280-bis c.p.) in incendio volontario ex art. 423 c.p.
Il Tribunale del riesame veniva adito dalla difesa e l'udienza veniva celebrata l'otto aprile successivo. In pari data veniva depositato il dispositivo nel quale si rigettava la richiesta di riesame e si confermava la misura cautelare, con una nuova riqualificazione del fatto di cui al capo 1) ed un ritorno alla originaria contestazione del P.M. ai sensi dell'art. 110 e 280-bis c.p.
Il 13 aprile perveniva a quest'ufficio, per conoscenza, dalla direzione della casa circondariale Pagliarelli Palermo Antonino Lorusso, nota con la quale si comunicava il trasferimento di Spera Luigi presso la casa circondariale di Alessandria in regime di alta sicurezza, giusta nota dipartimentale GDAP del 23 marzo 2024.
La posizione cautelare dello Spera non risulta ancora definitiva poiché il Tribunale del riesame ha depositato le motivazioni il 23 maggio 2024 e la decisione risulta gravata da ricorso per cassazione».
La relazione redatta dal presidente della sezione del riesame prosegue specificando che «...Nulla si può riferire circa trasferimenti dell'indagato nelle case circondariali per l'esecuzione della misura intramuraria, in quanto eventuali nulla osta a riguardo non sono di competenza della sezione, cui resta esclusivamente rimessa l'incidentale impugnazione cautelare, esente dalla gestione del procedimento ove essa si innesta.»
In sintesi, si evidenzia che dei fatti menzionati in interrogazione risulta pienamente investita l'Autorità giudiziaria e che non risultano anomalie né nei provvedimenti giurisdizionali, né da parte dell'Amministrazione penitenziaria.
Come si evince chiaramente dalla nota della direzione generale detenuti e trattamento, nonché dalle relazioni pervenute dagli uffici giudiziari, infatti, l'udienza del Tribunale del riesame si è tenuta l'8 aprile 2024, il trasferimento del detenuto Spera Luigi dalla casa circondariale di Palermo «Pagliarelli» alla casa di reclusione di Alessandria è stato disposto con provvedimento datato 23 marzo 2024, ossia solo dopo l'avvenuta riqualificazione dei fatti e dei capi di imputazione contestati (articoli 280-bis, 270-bis 1 e 414 del codice penale) che ne ha imposto l'ascrizione al sottocircuito «Alta Sicurezza».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
LACARRA, GIANASSI, SERRACCHIANI e DI BIASE. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
con contratto collettivo nazionale di lavoro siglato in data 9 maggio 2022 per il personale dipendente del comparto funzioni centrali, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione amministrativa nell'ambito della giustizia, la figura del direttore area terza è stata soppressa e contestualmente ricompresa nell'area terza del cosiddetto funzionariato;
sebbene tali profili abbiano avuto accesso alla funzione in virtù di uno specifico concorso pubblico tenuto nel 1994, tale decisione opera una dequalificazione di fatto della categoria e sminuisce gravemente le competenze e le professionalità acquisite negli anni nell'espletamento di delicate funzioni a supporto alla giurisdizione;
il 10 settembre 2024, si è tenuta una manifestazione nazionale convocata dal Coordinamento nazionale dei direttori in cui gli stessi richiedono l'inquadramento nell'Area delle «elevate professionalità»;
in tale occasione, con una nota, l'Associazione nazionale magistrati (Anm) ha inteso esprimere il proprio sostegno, sottolineando che, pur riconoscendo la necessità di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio, «è fondamentale che il Ministero valuti attentamente le richieste della categoria» –:
se intenda dare seguito alle richieste dei Direttori di area terza della giustizia, promuovendo il loro inquadramento nell'Area delle elevate professionalità al fine di salvaguardare competenze e professionalità acquisite.
(4-03399)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo gli interroganti, traendo spunto dalle attuali caratteristiche professionali del profilo amministrativo dei direttori, avanzano specifici quesiti per sapere se il Ministro della giustizia voglia promuovere il loro inquadramento nell'area delle elevate professionalità.
Fin dall'insediamento dell'attuale Governo, questo Ministero ha rivolto una particolare attenzione alle esigenze del personale amministrativo ed al riconoscimento delle competenze professionali esistenti quale passaggio necessario ad affrontare e dare soluzione al tema dell'efficienza dell'attività giurisdizionale.
La valorizzazione delle professionalità dei propri dipendenti è uno dei capisaldi delle politiche del personale del Ministero.
Sono numerosi gli interventi compiuti in questi due anni come, tra gli altri, il riconoscimento delle retribuzioni accessorie e le progressioni economiche e professionali del personale, attraverso un proficuo confronto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'aggiornamento dell'ordinamento professionale, risalente all'ultimo contratto integrativo del 2010, si è reso necessario per venire incontro alle attuali esigenze caratterizzate dalla digitalizzazione del processo civile e di quello penale, dalle riforme processuali in corso e dall'emersione di modelli organizzativi più moderni ed efficaci, accelerati dal Pnrr.
In relazione alla trasposizione nelle nuove aree professionali dei profili di inquadramento esistenti, ivi compreso quello dei direttori, si rimarca che il contratto collettivo nazionale del lavoro funzioni centrali 2019-2021 ha delineato un nuovo ordinamento di classificazione del personale, enucleando le quattro aree organizzative che corrispondono ad altrettanti differenti livelli di conoscenze e competenze professionali.
L'articolo 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro impone la trasposizione automatica delle figure professionali dell'area III nella nuova area funzionari.
La figura del direttore ha trovato, sin dal precedente contratto integrativo, la collocazione nell'area III e, quindi, così come previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, nell'area funzionari.
Tale collocazione si pone in linea con le più generali previsioni del comparto funzioni centrali, la cui terza area ricomprende proprio il profilo apicale del funzionario, generalmente inteso come assorbente rispetto al direttore.
Le specifiche professionali e i requisiti previsti per l'accesso all'area delle elevate professionalità (laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche o di responsabilità che possono richiedere l'iscrizione in albi professionali) non sono sufficienti a consentirvi un passaggio automatico di tutti i dipendenti attualmente inquadrati nel profilo di direttore.
Secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, il passaggio di area può avvenire previa indizione di una procedura comparativa.
Si evidenzia inoltre che, in occasione della procedura di raffreddamento tentata presso il Ministero del lavoro in data 9 settembre 2024, il Ministero della giustizia ha ribadito che la sede ufficiale per la discussione della dibattuta questione è il tavolo di confronto aperto per il contratto integrativo, all'interno del quale le parti sociali sono costantemente alla ricerca di soluzioni concilianti volte a contemperare gli opposti interessi in gioco.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
MALAVASI, MANZI, TONI RICCIARDI, DE LUCA, SARRACINO e GRAZIANO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 ha riorganizzato le classi e le tipologie di scuole di specializzazione riservate ai medici e ha ribadito che ciascuna scuola di specializzazione opera nell'ambito di una rete formativa costituita da una pluralità di strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, accreditate dal Ministero della salute, rinviando a un successivo e specifico decreto l'individuazione dei requisiti per l'accreditamento delle stesse;
il decreto ministeriale n. 402 del 13 giugno 2017 ed il successivo decreto ministeriale prot. n. 20666 del 9 luglio 2018 ha adottato i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale, ai fini dell'accreditamento delle strutture che compongono la rete formativa;
l'articolo 1.2 dell'allegato 1 al citato decreto interministeriale n. 402 del 2017 definisce la tipologia delle strutture che compongono le reti formative delle Scuole di Specializzazione riservate ai medici e che, in collaborazione tra loro, garantiscono la completezza del percorso formativo degli specializzandi;
esse si dividono in: «strutture di sede», cioè le strutture, a direzione universitaria, delle scuole di specializzazione; «strutture collegate», cioè strutture a direzione sia universitaria che extrauniversitaria, presenti nell'azienda universitaria e/o in azienda/enti esterni alle proprie strutture di sede, di cui la scuola può eventualmente avvalersi al fine di raggiungere o complementare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi «; strutture complementari» strutture di supporto sia pubbliche che private, di specialità diverse da quella della struttura di sede, di cui la scuola può avvalersi, previa stipula di specifiche convenzioni, nel caso in cui debba utilizzare servizi, laboratori, attività non presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate;
l'assunzione presso strutture aziendali (tra cui ospedali del Servizio sanitario nazionale) di personale in formazione specialistica può avvenire solo se tali strutture sono parte della rete formativa delle scuole di specializzazione (secondo il cosiddetto decreto Calabria);
in data 22 ottobre 2009 è stato stipulato, ed è ancora vigente, il protocollo tra la regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria;
su tali basi, l'Università Federico II ha richiesto all'ASL Napoli 3 Sud di manifestare disponibilità a inserire nella rete formativa della scuola di specializzazione neurologia (area medica), la struttura aziendale dell'UOC di Neurologia del P.O. S. Maria della Pietà di Nola (NA) in qualità di «struttura collegata»;
in data 14 maggio 2024 con nota ministeriale emessa dall'ufficio V del Ministero dell'università e della ricerca venivano avviate le procedure di accreditamento e successivamente insediato l'organo deputato al controllo delle procedure ovvero l'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica (Onfss);
per formalizzare l'inserimento delle strutture aziendali nella rete formativa delle scuole di specializzazione universitarie, l'ASL Napoli 3 Sud ha espresso la propria disponibilità nei confronti della scuola di specializzazione in neurologia, che ne ha fatto richiesta, con la firma dell'accordo di reciproca collaborazione che è stato successivamente firmato dal rettore dell'Università Federico II e dal direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud (adottato con delibera n. 1293 del 31 ottobre 2023);
nonostante l'avvio delle procedure di accreditamento, non è stato possibile l'inserimento delle strutture che hanno firmato nuovi accordi di collaborazione (come la suddetta UOC neurologia del PO di Nola) nella rete formativa delle scuole di specializzazione già accreditate nella precedente tornata (come la suddetta scuola di neurologia della Federico II) e non è, dunque, stato dato corso ai successivi adempimenti (vedi nota ministeriale sopra citata: punto 3) –:
quando si intenda riaprire la piattaforma ministeriale per l'inserimento delle nuove strutture nelle reti formative, tenendo conto, tra l'altro, che questa condizione impedisce alle strutture aziendali di poter assumere personale in formazione specialistica secondo i criteri del cosiddetto decreto Calabria.
(4-03096)
Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si rappresenta quanto segue.
In premessa, si evidenzia che l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute del 13 giugno 2017, n. 402, e successive modificazioni, recante «Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», stabilisce gli standard minimi generali e specifici, le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture clinico-assistenziali, ospedaliere e territoriali, facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione.
Tali strutture sono accreditate su proposta delle università e la richiesta deve essere valutata dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica. L'accreditamento avviene con un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.
Le strutture accreditate sono le sedi delle scuole di specializzazione, ossia le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse.
Inoltre, possono essere accreditate anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette «strutture collegate»). Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale.
Per l'accreditamento, le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale nonché i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione.
In riferimento alla vicenda esposta nell'interrogazione, si sottolinea che ad oggi, nessun ateneo ha presentato formalmente, né a questo Dicastero né all'Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica, alcuna specifica richiesta di sottoporre a valutazione l'accreditamento della struttura aziendale dell'UOC di Neurologia del P.O.S. Maria della Pietà di Nola (Napoli), in qualità di «struttura collegata» nella rete formativa della scuola di specializzazione di neurologia dell'università Federico II di Napoli.
Il Ministero dell'università e della ricerca, che mi onoro di rappresentare, ribadisce il proprio impegno per garantire l'eccellenza della qualità della formazione medica specialistica, rimuovendo tutti gli ostacoli affinché i medici specializzandi possano quanto prima essere impiegati presso gli ospedali e le strutture mediche del nostro Paese, e per la ridefinizione, per quanto di competenza, di un sistema sanitario nazionale all'insegna dell'efficienza e della competitività.
Il Ministro dell'università e della ricerca: Anna Maria Bernini.
ONORI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
a ridosso delle elezioni europee, in molte città italiane e, in particolare, nella Regione Siciliana si sono verificate numerose problematiche connesse alla figura dello scrutatore. Come riportato dai mezzi di informazione, si è parlato di una valanga di rinunce da parte degli scrutatori designati a Palermo così come in numerosi altri capoluoghi di provincia;
per quanto concerne Palermo, a poche ore dall'insediamento dei seggi, previsto per sabato 8 giugno 2024, pare che su 2.400 sorteggiati, oltre 1.700 abbiano rinunciato dopo aver ricevuto le lettere di incarico. Anche a Catania le rinunce arrivate al comune sarebbero moltissime, si parla di almeno il 50 per cento degli scrutatori sorteggiati che hanno deciso di restare a casa. Anche in Puglia si sono verificate numerose criticità, ad esempio, l'Ansa riporta che a Bari su 346 presidenti di seggio individuati, in 200 si sono ritirati. Il nord non resta indenne, a Genova circa un terzo degli addetti ha scelto di ritirarsi ossia 850 su 2.664;
in generale, alla radice del problema parrebbe esserci insoddisfazione per la remunerazione considerata inadeguata, circa 3 euro l'ora. Complessivamente 110,40 euro per gli scrutatori, secondo la circolare del Viminale, mentre per i presidenti di seggio 138 euro;
nonostante l'allarme sia poi rientrato e si sia riusciti ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, a parere dell'interrogante, considerato il particolare momento storico caratterizzato da minacce ibride, sofisticate e trasversali tecniche di manipolazione e disturbo elettorale, è auspicabilmente opportuno approfondire lo scenario descritto per appurare l'eventuale presenza di una regia esterna straniera che possa aver speculato sul malcontento locale al fine di mettere in atto operazioni di disturbo nel contesto di elezioni particolarmente rilevanti per gli equilibri strategici europei e in generale internazionali –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano intraprendere, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di appurare se vi siano state azioni intenzionalmente coordinate volte a turbare il regolare svolgimento delle elezioni e, al contempo, evitare il possibile ripetersi in futuro di analoghe situazioni.
(4-02954)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, si rappresenta quanto segue.
L'interrogante, nel segnalare le criticità riscontrate da alcuni comuni nel reclutare gli scrutatori nell'ambito dall'organizzazione delle recenti consultazioni elettorali, chiede al Ministro dell'interno di intervenire al fine di evitare che tale circostanza possa ripetersi in futuro.
Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che l'organizzazione e il funzionamento della macchina elettorale, predisposta in occasione dello svolgimento di ogni consultazione elettorale o referendaria, rappresentano un momento di grande rilevanza e delicatezza, a cui viene dedicata particolare attenzione, essendo per il corpo elettorale chiamato al voto la massima espressione di democrazia e partecipazione alla vita pubblica.
Per tale ragione, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto di giugno 2024, il Ministero dell'interno ha provveduto con un'apposita circolare a sensibilizzare i comuni sulla necessità di raccogliere la preventiva disponibilità degli elettori, sebbene non iscritti nei rispettivi albi degli scrutatori, ad essere inseriti in un apposito elenco aggiuntivo e a subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore e di presidente di seggio, per far fronte all'eventuale vacanza dei componenti originariamente nominati.
Tale misura ha consentito di contenere il fenomeno denunciato, operando un'azione di limitazione delle defezioni e consentendo lo svolgimento sereno delle elezioni in argomento.
Infatti, le prefetture dei capoluoghi menzionati nell'interrogazione hanno riferito che, nonostante le rinunce verificatesi, grazie alla sopra descritta opera preventiva di sensibilizzazione, non sono state evidenziate rilevanti criticità all'atto della costituzione dei seggi elettorali, in quanto le sostituzioni, tempestivamente effettuate, hanno consentito la loro formazione nei modi e nei tempi prescritti, garantendo il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.
PALOMBI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la riforma Cartabia (decreto legislativo n. 149 del 2022) ha novellato l'articolo 196-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stabilendo che, dal 30 giugno 2023, anche dinnanzi all'Ufficio del Giudice di pace, gli atti processuali ed i documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, devono essere depositati, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, esclusivamente con modalità telematiche;
tutti i tribunali, incluso quello di Roma, gestiscono i depositi telematici dei ricorsi in tempo reale, entro il giorno stesso del deposito, o comunque entro due o tre giorni al massimo, concludendo la procedura con l'apertura manuale, a cura del personale di cancelleria, delle buste telematiche dei depositi, con l'invio della cosiddetta quarta Pec di accettazione da parte della cancelleria medesima e la conseguente iscrizione a ruolo del procedimento;
tuttavia, a seguito dell'introduzione del sistema suddetto, nonostante la correttezza dei depositi dei ricorsi da parte dei difensori, l'ufficio del Giudice di pace di Roma ha ben presto iniziato a rallentare l'apertura manuale delle buste telematiche dei ricorsi da parte della cancelleria, e quindi a notificare la quarta Pec di accettazione dei ricorsi depositati regolarmente dagli avvocati con ritardi fino a quattro mesi;
tale circostanza risulta, a parere dell'interrogante, estremamente dannosa, in quanto l'abnorme ritardo nell'espletamento dell'attività amministrativa in parola cagiona tempi intollerabili per l'ottenimento di provvedimenti giudiziali essenziali per i cittadini e le imprese che si rivolgono al Giudice di pace (cosiddetto «giudice di prossimità» rispetto al territorio), il quale ha competenza su numerose materie e affari di notevole valore, peraltro recentemente ampliati, con una palese dilatazione dei tempi per la certezza dei rapporti economici e commerciali;
detto ritardo, inoltre, produce nocumento anche agli avvocati che si trovano bloccati nello svolgimento della loro attività professionale in procedure paralizzate per mesi da questo pesante disservizio, provocando incertezza sulle attività da intraprendere e difficoltà nell'ottenere i compensi per il proprio lavoro –:
quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa.
(4-03276)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame il deputato interrogante affronta il tema dell'efficienza del sistema che, nell'ambito del processo civile, ha reso obbligatorio, a decorrere dal 30 giugno 2023, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti anche per gli uffici del giudice di pace, evidenziando in particolare che la procedura di iscrizione a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace di Roma ha conosciuto un significativo rallentamento, con grave pregiudizio per l'utenza tutta.
Chiede, dunque, quali iniziative siano state programmate per rimediare a tali criticità.
Come noto, tra gli impegni assunti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza figura la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e l'estensione del processo civile telematico (PCT) a tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli del giudice di pace.
La riforma Cartabia in proposito ha imposto, come deadline, il 30 giugno 2023.
Ebbene, tale scadenza è stata pienamente rispettata attraverso la creazione ed attivazione delle nuove funzionalità, tra cui il portale dei giudici di pace: strumento web a supporto dell'attività dei magistrati per la redazione e il deposito dei provvedimenti.
Quanto alle criticità segnalate dall'interrogante, che interessano l'ufficio del giudice di pace di Roma, occorre subito puntualizzare che rispetto alla portata fortemente innovativa dell'intervento attuato un iniziale rallentamento delle attività era fisiologico, stante la necessità, sia per il personale amministrativo che per i difensori, di aggiornare le proprie modalità di lavoro, adattandole ai requisiti del nuovo sistema.
Ad ogni buon conto, per porre rimedio alle iniziali criticità si è agito su più fronti.
In primo luogo, il Ministero ha realizzato un'implementazione della funzione cosiddetta «modifica dati fascicoli» del Sistema informatico Giudici di Pace, per effetto della quale si è consentito al funzionario di intervenire direttamente sull'errata indicazione dei codici oggetto relativi alle controversie iscritte. Si è così bypassata la precedente necessità di aprire, volta per volta, un ticket per l'assistenza informatica, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione.
Inoltre, grazie alla collaborazione di vari rappresentanti del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, è stato predisposto un vademecum che illustra in modo agevole il processo di creazione delle cosiddette «buste telematiche», così da guidare l'utenza nella corretta introduzione della controversia con la nuova modalità, contenendo la necessità di interventi correttivi da parte delle cancellerie.
Gli effetti positivi di tali iniziative si possono già apprezzare, considerato che ad oggi il tempo di evasione delle pratiche si attesta su una media di meno di venti giorni dal deposito dell'atto.
Peraltro, come segnalato dal dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, le nuove specifiche tecniche adottate il 2 agosto 2024 (efficaci a decorrere dal 30 settembre 2024), consentono in maniera innovativa, per i depositi eseguiti dai soggetti abilitati esterni, che i sistemi informativi ministeriali procedano alla verifica e alla accettazione automatica del deposito degli atti inviati, salvi i casi di anomalia ovvero quelli in cui è necessario l'intervento degli operatori di cancelleria.
La risposta del sistema è stata dunque tempestiva ed efficace, come dimostrano i risultati prodottisi in tempi piuttosto rapidi e che miglioreranno nel prossimo futuro, con progressiva ulteriore riduzione dei tempi di evasione delle pratiche.
A tali interventi di natura tecnica si sono affiancate anche politiche di potenziamento del personale amministrativo, grazie alle quali dall'insediamento del Governo Meloni sono state assunte ben 2.620 risorse complessive, cui vanno sommate le 5.912 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo (UPP) e di personale a supporto dell'UPP.
Con riferimento specifico all'ufficio del giudice di pace di Roma va segnalato che, a fronte di un organico previsto di 130 posti, attualmente si registra una percentuale di scopertura del 31 per cento, di poco superiore alla scopertura media nazionale, che si confida di ridurre ulteriormente.
E infatti l'impegno dell'amministrazione sul fronte del reclutamento del personale proseguirà anche nel prossimo futuro.
A tal proposito si rappresenta che con decreto ministeriale del 1° marzo 2024 è stato adottato il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, con cui è stato aggiornato e rimodulato il piano dei fabbisogni del personale per il triennio di riferimento.
Come si evince dal documento sono molteplici le iniziative già assunte o programmate dall'amministrazione per attuare un più strutturale rinvigorimento degli uffici giudiziari dislocati sul territorio, non limitate all'attivazione di procedure di concorso pubblico, ma estese anche all'attivazione delle procedure di scorrimento delle graduatorie in corso di validità e alla sottoscrizione di convenzioni con gli enti locali, al precipuo scopo – quanto a questa seconda iniziativa – di condividere le graduatorie in corso di validità relative a procedure da questi espletate.
La previsione di assunzione al termine del triennio è di complessive 11.659 unità, di cui 1.667 unità per l'area «Funzionari», 9.792 unità per l'area «Assistenti» e 200 unità per l'area «Dirigenti».
In ogni caso, per fronteggiare le criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia etc.), l'organico del personale amministrativo potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020.
Il quadro appena offerto dà la misura, quindi, del forte e incessante impegno di questa amministrazione nella direzione del progressivo efficientamento del servizio giustizia.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PERISSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito della conversione del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», durante l'esame dello stesso nell'Aula della Camera dei deputati, è stato approvato un ordine del giorno, a firma dell'interrogante, relativo alle facoltà assunzionali dei comuni;
in particolare, l'ordine del giorno approvato impegnava il Governo «ad adottare le opportune iniziative volte ad aggiornare, nei tempi stabiliti dal decreto ministeriale 17 marzo 2020, le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni»;
come segnalato dall'interrogante anche nell'atto di indirizzo, infatti, il comune di Roma sarà presto interessato dal grande evento internazionale del Giubileo, e avrà bisogno di tutte le risorse umane e finanziarie disponibili per garantire un ordinato svolgimento degli eventi e al fine di porre argine agli effetti che i provvedimenti adottati nel corso dei precedenti Governi hanno di fatto generato effetti disastrosi per la città;
sull'argomento è necessario evidenziare che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel 2020 è stato emanato dai Ministri competenti – tra cui Roberto Gualtieri – il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ha individuato le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
l'articolo 7, comma 2, del citato decreto stabilisce che i parametri individuati possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
per l'aggiornamento dei parametri occorre, quindi, adottare un nuovo decreto ministeriale;
il sindaco Gualtieri ha recentemente dichiarato che il comune di Roma avrebbe esaurito le proprie capacità assunzionali e di aver «bisogno di risorse economiche per almeno tremila nuove assunzioni e arginare la fuga dei dipendenti ottenendo l'incremento del tetto di spesa per il salario accessorio» e ha preannunciato l'intenzione di incontrare il Governo, nella persona del Ministro dell'economia e delle finanze, «per chiedere formalmente di elevare la soglia minima per il personale» –:
di quali elementi siano in possesso circa la capacità assunzionale del comune di Roma, e quali eventuali iniziative, per quanto di competenza, intendano assumere in relazione a quanto esposto in premessa.
(4-03468)
Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale, facendo seguito all'ivi richiamato Ordine del giorno sulle opportune iniziative da adottare per la definizione delle capacità assunzionali dei comuni, vengono chiesti, in particolare, tenuto conto dell'imminente avvio del Giubileo, gli elementi in possesso relativamente alle dichiarazioni rese dal Sindaco del comune di Roma in merito alle risorse umane, anche per quanto concerne l'esaurimento delle capacità assunzionali, e finanziarie, si rappresenta, sulla base degli elementi istruttori in possesso allo stato degli uffici coinvolti, quanto segue.
Il 19 luglio 2024 il sindaco di Roma ha rappresentato al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per la pubblica amministrazione le necessità di un intervento straordinario sul personale di Roma Capitale, tenuto conto dell'imminente avvio dell'Anno giubilare e dell'esigenza di consentire all'amministrazione di gestire in modo adeguato l'evento.
In particolare, è stato richiesto un intervento normativo in favore dell'Amministrazione capitolina in materia di assunzioni di personale, accompagnato dalla possibilità di disporre di specifiche risorse aggiuntive e finalizzato anche a incidere sugli aspetti retributivi del personale dipendente.
Più nello specifico, è stata rappresentata l'esigenza, oltre che di poter disporre di adeguate risorse volte a incrementare il fondo del salario accessorio del personale oltre i vigenti limiti di spesa, di effettuare assunzioni di ulteriori 1.000 agenti di Polizia locale, in aggiunta agli 800 già recentemente reclutati, di altrettanti istruttori e funzionari per le attività tecniche, amministrative e di supporto nei vari settori dell'amministrazione e di un rafforzamento di personale educativo e scolastico, richiedendo per tale ultima categoria professionale anche l'adozione di un meccanismo delle sostituzioni in deroga ai limiti generali di spesa concepiti per tutti comuni, tenuto conto che il comune di Roma gestisce con proprio personale oltre 500 strutture scolastiche.
Successivamente, anche a seguito dell'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/1997/10, approvato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 2024 nel corso dei lavori di conversione del decreto-legge n. 76 del 2024, il Ministro per la pubblica amministrazione, con nota del 7 agosto 2024, ha convocato presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno, nell'ambito del quale sono state avviate le preliminari attività istruttorie sul tema dell'aggiornamento dei parametri in materia di facoltà assunzionali stabiliti dalla normativa vigente.
Nel merito delle richieste del sindaco di Roma, dai primi approfondimenti effettuati, che potranno essere oggetto di un confronto in sede tecnica con l'Amministrazione capitolina anche per quanto concerne gli ultimi dati aggiornati, sulla base degli ultimi rendiconti pubblicati e dell'assestamento generale al bilancio di previsione 2024-2026, le facoltà assunzionali di Roma Capitale a legislazione vigente sembrerebbero consentire, già dal 1° gennaio 2025, di procedere all'assunzione del personale indicato nella richiesta senza la necessità di specifici interventi normativi volti a modificare l'attuale disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato introdotta dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 e dal relativo decreto attuativo 17 marzo 2020.
Sulla base dei predetti dati finanziari, considerato il rateo del corrente anno, risulterebbe possibile effettuare l'assunzione di un contingente complessivo di personale di circa 3.000 unità già nel corso del 2024, al netto di eventuali assunzioni già effettuate nei primi mesi del 2024.
Tale spazio assunzionale parrebbe confermato anche dai dati indicati nel Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta capitolina n. 77 del 21 marzo 2024, modificato con Deliberazione di Giunta capitolina n. 290 dell'8 agosto 2024.
Per quanto riguarda la richiesta di introduzione di un meccanismo di sostituzioni del personale educativo e scolastico che non incida sui limiti generali di spesa concepiti per tutti comuni, si fa presente che l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 19 del 2024 è già intervenuto per soddisfare tale esigenza prevedendo che, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni può essere incrementata del 40 per cento, rispetto a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
In merito alla richiesta di adeguamento delle risorse per l'incremento del fondo del salario accessorio in deroga alla vigente disciplina, si fa presente che il legislatore è già intervenuto su tale questione sia con specifico riferimento agli enti locali (articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019) sia con riferimento alla generalità delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, commi 604, 605 e 606, della legge n. 234 del 2021). Ulteriori interventi normativi potranno essere opportunamente adottati in via omogenea per tutti i comparti e settori del pubblico impiego, nel rispetto dei principi di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori previsti dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Sandra Savino.
QUARTAPELLE PROCOPIO e ROGGIANI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il 22 febbraio 2021, durante un agguato armato contro un convoglio organizzato dal World food programme sulla strada tra Goma (Congo) a Rutshuru rimasero uccisi l'ambasciatore italiano presso la Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio, il carabiniere di scorta all'ambasciatore Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustapha Milambo;
la procura di Roma ha avviato un procedimento penale per omicidio colposo e omesse cautele nei confronti di due funzionari del WFP per le inadempienze dell'organizzazione del convoglio: nello specifico si accusano due funzionari di non aver dichiarato la presenza nel convoglio di un diplomatico, e a causa di quell'omissione non sarebbe stato attivato il protocollo di sicurezza con mezzi blindati e scorta armata dei caschi blu;
le indagini delle autorità congolesi hanno portato all'arresto di sei persone accusate dell'assalto e degli omicidi, le quali sono state condannate a morte, con pena convertita poi in ergastolo in seguito alle proteste del Governo e della famiglia di Attanasio;
il Governo italiano si è costituito «parte civile» nel processo portato avanti dalle autorità congolesi ma, a quanto risulta alle interroganti, non nel procedimento contro i due funzionari WFP attivato dalla magistratura italiana: infatti a oggi risulta che si siano tenute tre udienze finalizzate alla conferma o meno dell'immunità dei due indagati ma in nessuna è stato presente un rappresentante dello Stato;
sulla vicenda è stato interessato il Parlamento europeo per ben due volte ad opera degli europarlamentari italiani Fidanza e Majorino;
in data 30 maggio 2023 il Governo ha risposto a un atto di sindacato ispettivo a prima firma Provenzano sulla stessa vicenda –:
quali motivazioni abbiano portato il Governo a non costituirsi «parte civile» al processo in corso presso il tribunale di Roma.
(4-01802)
Risposta. — Il Governo ha a cuore l'accertamento della verità sulla tragica imboscata che ha tolto la vita all'ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere scelto, medaglia d'oro al valor militare, Vittorio Iacovacci e al signor Mustapha Milambo.
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facilitato l'attività investigativa della procura di Roma nei suoi risvolti internazionali – mediante un'opportuna sensibilizzazione nei confronti delle Nazioni Unite e delle autorità di Kinshasa – e ha contribuito all'accertamento svolto dall'autorità giudiziaria del Congo.
Questa vicenda, per la quale il Governo sente forte l'impegno ad assicurare giustizia e onorare la memoria dei caduti, va inquadrata nel più ampio e doveroso rispetto sia per l'operato e l'indipendenza della nostra magistratura sia degli obblighi di diritto internazionale che vincolano l'Italia.
Il Governo ha, quindi, valutato che un'eventuale costituzione dello Stato quale parte civile nel procedimento avrebbe esposto l'Italia a responsabilità internazionale per violazione delle norme internazionali in materia di immunità delle Nazioni Unite, norme che proteggono i funzionari e i militari italiani inviati all'estero sotto mandato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, personale che contribuisce alla tutela della pace e della sicurezza internazionale.
Una violazione di tali obblighi da parte del nostro Paese avrebbe comportato conseguenze rilevanti, tra cui il rischio di un contenzioso con le Nazioni Unite. Ciò avrebbe potuto sfociare in una condanna dell'Italia da parte della corte internazionale di giustizia, con tutte le inevitabili conseguenze che ciò avrebbe comportato, sia sul piano pratico che politico.
La decisione del Governo è stata presa alla luce di questi fattori, che sono stati debitamente considerati e valutati, senza far mai venire meno la vicinanza alle famiglie, testimoniata anche dal fatto che, a pochi mesi dell'avvio del suo mandato, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha voluto dedicare all'ambasciatore Attanasio, insieme al comune e al sindaco di Roma, la scala all'esterno del Ministero degli esteri, e al carabiniere Iacovacci una sala dell'unità di crisi all'interno del Palazzo della Farnesina.
Il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Edmondo Cirielli.
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
gravi disordini sono scoppiati la mattina del 27 giugno 2024 nel carcere romano di Regina Coeli;
secondo diverse testimonianze dirette raccolte subito dopo i fatti, le proteste sarebbero scoppiate nella quarta sezione, quella dedicata ai detenuti comuni, dove sarebbero stati incendiati alcuni oggetti e sarebbero stati aggrediti alcuni infermieri;
all'origine della protesta, sempre secondo quanto si apprende, le condizioni di sovraffollamento della struttura. Secondo la testimonianza di una residente adiacente alla struttura carceraria, già dalla settimana precedente ai fatti si sarebbero moltiplicati gli episodi di grida e rumore di padelle sbattute sulle grate;
la protesta si sarebbe conclusa all'ora di pranzo e non ci sarebbero stati feriti. Secondo altre fonti interne al carcere la rivolta è collegata ad alcune perquisizioni effettuate nei giorni precedenti dalla polizia penitenziaria nella IV sezione, dove sono reclusi anche soggetti tossicodipendenti, che ha portato alla scoperta e al sequestro di armi rudimentali – bastoni e lame –, oltre a una grappa autoprodotta;
il bilancio dei disordini è di telecamere di sorveglianza spaccate, pianterreno in parte allagato, controsoffitti caduti. E, ancora, celle devastate e incendiate e altri danni per decine di migliaia di euro;
la situazione nel carcere di Regina Coeli, come del resto nel resto del Paese, è esplosiva. Secondo il segretario generale della Fns Cisl Massimo Vespia «a Regina Coeli ci sono 180 agenti in meno rispetto a quelli previsti dal ministero della Giustizia, e nella regione sono 930, ovvero il 20 per cento delle mancanze a livello nazionale»;
la situazione degli istituti penitenziari è completamente fuori controllo, tra disordini, suicidi, violenze che si generano sempre per lo stesso motivo: il sovraffollamento –:
se non intenda il Ministro interrogato intraprendere misure straordinarie ed urgenti al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento in carcere.
(4-03066)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, partendo dal verificarsi di alcuni disordini all'interno della casa circondariale di Roma Regina Coeli, vengono sollevati specifici quesiti in ordine ad asseriti aspetti di criticità dell'istituto, tra cui, in particolare, il sovraffollamento e le carenze organiche. A tal riguardo, si rappresenta quanto segue.
Partendo dalla specifica vicenda richiamata, secondo quanto emerge dalle relazioni di servizio trasmesse dalla direzione della casa circondariale di Roma Regina Coeli, nella mattinata del 27 giugno 2024, un certo numero di ristretti ha intrapreso una forma di protesta collettiva, cagionando il danneggiamento di beni dell'amministrazione, tanto che è stato richiesto l'intervento di personale del corpo di polizia penitenziaria a supporto proveniente da altre sedi del distretto.
In conseguenza ai fatti accaduti, con provvedimento 4 luglio 2024 del locale Provveditorato regionale, è stato disposto l'immediato trasferimento extra-distretto dei detenuti individuati come responsabili dei disordini.
Come spesso sottolineato, la vicenda in questione ci racconta l'ennesimo caso in cui le croniche criticità degli istituti di pena sfociano in proteste che mettono in pericolo la sicurezza di tutti coloro che, a vario titolo, vivono quotidianamente queste realtà.
Tra i problemi connessi, certamente l'eccesso di presenze detentive rappresenta una situazione intollerabile, tanto che il monitoraggio operato da questo Governo è costante.
Relativamente all'istituto romano di Regina Coeli, in particolare, alla data del 24 luglio 2024, risultano presenti un totale di n. 1.118 detenuti (di cui n. 1.087 effettivamente presenti in istituto), a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi n. 628 posti, di cui 2, allo stato, non disponibili a vario titolo, rilevandosi un indice di affollamento pari al 78,91 per cento.
Dall'inizio del corrente anno, il competente ufficio della direzione generale dei detenuti e del trattamento monitora i dati relativi alle presenze detentive dell'istituto in esame, anche alla luce dei provvedimenti di sfollamento adottati con cadenza mensile dal competente ufficio provveditoriale, finalizzati proprio a decongestionare l'istituto.
Si rappresenta, altresì, che con recente nota 17 luglio 2024, l'ufficio IV – media sicurezza della suddetta direzione generale ha disposto lo sfollamento di n. 62 detenuti da diverse sedi del Lazio — tra cui, appunto, la casa circondariale di Regina Coeli — verso altre sedi extra-distretto.
In merito alle criticità legate all'elevato tasso di affollamento degli istituti penitenziari, si premette che, a livello nazionale, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento gestisce le procedure di riequilibrio, su scala nazionale, della popolazione detenuta, sia appartenente al circuito dell'alta sicurezza che della media sicurezza.
A tal fine, viene realizzato un puntuale e costante monitoraggio dei dati relativi alle presenze detentive a livello nazionale e distrettuale, degli indici di affollamento e della composizione della popolazione detenuta.
Laddove necessario, la suddetta direzione generale dispone provvedimenti deflattivi per quelle sedi penitenziarie che presentano un maggior indice di affollamento, come avvenuto per la Regione Lazio.
Il monitoraggio del sovraffollamento e delle presenze giornaliere dei detenuti ristretti negli istituti della Penisola viene effettuato tramite l'applicativo spazi detentivi 15 (A.S.D.), che consente di rilevare le violazioni dei livelli minimi dei tre metri quadrati.
L'applicativo è stato affinato nel tempo, divenendo, di fatto, uno strumento ordinario di lavoro, per consentire che le corrette ubicazioni siano disposte tenendo conto dello spazio disponibile, della tipologia e della posizione giuridica dei detenuti.
Al fine di poter individuare i detenuti aventi diritto, l'applicativo spazi detenuti ASD è stato integrato con un'ulteriore applicazione di supporto (denominata applicativo 18) che, partendo dall'elaborazione dei dati di SIAP/AFIS, riepiloga per singolo soggetto detenuto eventuali giorni di detenzione «in sofferenza» (meno di tre metri quadrati), rapportando il numero degli occupanti della camera nel periodo di detenzione con i relativi metri quadri della stessa, sì da rispondere ai quesiti proposti dalla Magistratura di sorveglianza.
Nel corso dell'anno 2022/2023, la direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria è stata interessata per sviluppare le funzioni da inserire nell'A.S.D.; funzioni che riguardano la ricognizione degli apparati di sicurezza degli istituti, la ricognizione delle camere di pernottamento con servizio igienico a vista, con e senza doccia e l'inserimento in applicativo del censimento degli spazi di socialità a uso dei detenuti.
A seguito della nuova riorganizzazione dei reparti detentivi, ne è conseguito che tutte le sezioni diverse da quelle definite «ordinarie a trattamento intensificato», ove non indicato un altro impiego, sono state inserite nel sistema quali «sezioni ordinarie», superando così ogni riferimento alle cosiddette «custodia chiusa» e «custodia aperta».
Per le assegnazioni di detenuti alta sicurezza sono applicati, di norma, i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario, il quale prevede, a sua volta, che «i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza».
L'Amministrazione, oltre che avanzare nel piano d'interventi finalizzato all'aumento del numero dei posti detentivi mediante il recupero di quanto già nella disponibilità d'uso e la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi, prosegue, altresì, senza soluzione di continuità anche nel processo di riqualificazione del patrimonio edilizio affidato in uso governativo, mediante l'avvio di importanti interventi di manutenzione ordinaria.
È stata avviata una attività di razionalizzazione della gestione e di ammodernamento del patrimonio edilizio carcerario, da adeguare al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, cercando di ridurre il numero di piccole strutture, di capienza inferiore a 50 posti e di recuperare, al contempo, strutture inutilizzate e/o sottoutilizzate con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati anche in economia utilizzando anche la manodopera di detenuti.
Per quanto attiene alla realizzazione di nuovi padiglioni all'interno di vari istituti di pena (non finanziati dal fondo complementare al Pnrr), il 20 marzo 2024 è stato consegnato formalmente alla direzione della casa circondariale di Cagliari il nuovo padiglione da 92 posti destinato al regime 41-bis e sono stati, contemporaneamente, finanziati gli interventi di completamento di tale padiglione mediante la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica nel quale collocare tutti i necessari «Servizi».
Sempre relativamente ai nuovi padiglioni già in corso di realizzazione (non finanziati dal fondo complementare al Pnrr), si segnala che è in fase di ultimazione il collaudo tecnico amministrativo del nuovo padiglione da 200 posti presso la casa di reclusione di Sulmona.
A cura dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è prevista, inoltre, la ripresa dei lavori di costruzione del nuovo padiglione della casa di reclusione Milano «Opera» per ulteriori 400 posti.
Sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo padiglione da 400 posti presso la casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso.
Relativamente al completamento del nuovo istituto penitenziario di Forlì, sono in corso le procedure di riappalto dei lavori.
È, altresì, in corso di ultimazione, la progettazione definitiva del nuovo padiglione da 200 posti della casa di reclusione di Milano Bollate.
Tra gli interventi in corso per l'attivazione di nuovi posti detentivi, si segnala quello presso l'ex istituto penale per minorenni di Lecce Monteroni – ove è prevista la realizzazione di una sezione a custodia attenuata della casa circondariale di Lecce.
Al fine d'accrescere la capacità detentiva, il 27 settembre 2022, l'Amministrazione penitenziaria ha acquisito la «ex scuola Riccardo Pitteri», posta in adiacenza alla casa circondariale di Gorizia, per ivi ospitare la nuova caserma per il personale del corpo di polizia penitenziaria.
In un orizzonte temporale più ampio, si annovera l'intervento per la realizzazione del nuovo istituto di Pordenone in località San Vito al Tagliamento (300 posti) e la ristrutturazione con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e ampliamento della casa di reclusione di Brescia Verziano (nuovo padiglione da 220 posti).
Per quanto concerne il programma avviato dall'amministrazione penitenziaria per gli effetti dell'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'aumento dei posti detentivi attraverso il recupero dell'agibilità di quelli non disponibili, l'edificazione di nuovi padiglioni in istituti già attivi e la riconversione ad uso detentivo di caserme militari dismesse, si ricorda che, ai sensi del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il finanziamento della quota parte relativa agli 8 nuovi istituti (CR Vigevano, CC Rovigo, CC Perugia, CC Viterbo, CC Civitavecchia, CC Santa Maria Capua Vetere, CC Ferrara, CC Reggio Calabria Arghillà) è stato inserito nel Piano degli interventi complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato individuato quale soggetto attuatore.
Relativamente all'adeguamento agli standards previsti dalla normativa vigente dal punto di vista edilizio, concernente principalmente l'aggiornamento delle camere alle prescrizioni di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, si rappresenta che l'amministrazione ha in corso, da anni, un piano di interventi – finanziato sia con fondi propri che con risorse della Cassa delle ammende – contemplante la realizzazione di opere tese al miglioramento igienico sanitario, all'accrescimento della salubrità degli ambienti e del benessere detentivo.
Per quanto concerne le attività di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, a margine del piano complessivo degli interventi, si annotano quelli di maggiore rilevanza di recente ultimati e/o in corso di realizzazione.
Presso la casa circondariale Napoli Poggioreale, si sono conclusi i lavori di adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 del piano terra e del piano primo del padiglione «Roma» (che hanno consentito di rendere nuovamente disponibili 61 posti detentivi).
Presso la casa circondariale di Udine, sono in ultimazione i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico dell'edificio su via Spalato e dell'edificio «ex femminile».
Presso la casa circondariale di Milano «San Vittore», sono in corso le progettazioni per le opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione conservativa del II e IV raggio (250 posti).
Presso la casa circondariale di Napoli «Poggioreale» è stata aggiudicata la gara e sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 dei padiglioni Italia, Napoli, Salerno, Genova p.t.
Presso l'istituto di Brindisi risultano ultimati i lavori di demolizione e ricostruzione con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 di un padiglione detentivo da circa 30 posti («Braccio F»), con annessi spazi trattamentali.
Presso la casa circondariale di Potenza è in corso un intervento per il miglioramento della prestazione energetica (contratto stipulato, consegna lavori imminente e durata lavori 18 mesi), nonché un importante intervento di ristrutturazione con adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
Relativamente ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dei padiglioni «C» (124 posti regolamentari di cui quattro per portatori di handicap) e «D» (138 posti regolamentari di cui sei per portatori di handicap) della casa circondariale di Livorno, si sottolinea che il 23 aprile 2024 sono iniziate le operazioni di collaudo.
Tornando all'analisi delle specifiche criticità evidenziate in relazione alla casa circondariale di Regina Coeli di Roma, con riferimento alla carenza di personale del corpo di polizia penitenziaria in servizio, analizzando i dati trasmessi e rilevati alla data del 17 luglio 2024, si evince che, rispetto all'organico amministrato di 465 unità, disallineato da quello previsto (480 unità), la forza presente si attesta su 367 unità, evidenziando un difetto di complessive 98 unità appartenenti ai diversi ruoli, che cresce a 113 unità se rapportata all'organico previsto. Discrepanza che, seppur di non trascurabile importanza, si discosta da quanto riportato nel testo dell'atto in esame.
Per quanto concerne la differenza tra organico previsto e organico amministrato, emergono le seguenti carenze: ruolo dei funzionari -1 unità, ruolo degli ispettori -4 unità e ruolo agenti/assistenti -11 unità. Di contro, il ruolo dei sovrintendenti risulta in esubero di 1 unità.
Con riferimento alla carenza dei funzionari, si rappresenta che il 18 dicembre 2023 è stato avviato il VII corso di formazione, relativo al concorso pubblico per 120 posti, elevato a 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2021, 4° serie speciale – n. 55, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
Si rappresenta, inoltre, che con provvedimento del direttore generale del 6 settembre 2023 è stato indetto un concorso interno, per la nomina di 60 vicecommissari della carriera dei funzionari.
Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, il 5 maggio 2024 è stato avviato il corso di formazione, relativo al concorso pubblico indetto con p.D.G. 25 novembre 2021 per n. 411 posti. Pertanto, all'esito del citato corso di formazione, l'Amministrazione terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che interessa il penitenziario di Regina Coeli, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità appartenenti del ruolo.
In relazione al ruolo dei sovrintendenti, pur rilevando un esubero di una unità, si rappresenta, che, con p.D.G. 17 giugno 2021, è stato indetto il concorso interno, a complessivi n. 583 posti, relativi alle vacanze disponibili nel periodo compreso fra il 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2020.
A tal fine, è importante sottolineare che l'amministrazione ha assegnato alla Casa circondariale di Regina Coeli 21 unità maschili e 2 unità femminili.
Per quanto riguarda il ruolo agenti/assistenti, l'organico del reparto di polizia penitenziaria dell'istituto in esame è stato incrementato di n. 22 unità in occasione della mobilità ordinaria.
Da ultimo, con riferimento all'asserita carenza di 930 unità nell'ambito della regione, dall'analisi dei dati presenti sulla piattaforma Gusweb, si rileva che l'organico previsto per gli istituti del Lazio si attesta su 3.501 unità appartenenti a tutti i ruoli del Corpo, mentre, alla data del 17 luglio 2024, l'organico amministrato è pari a 3.220 unità, con una carenza di personale, pari, dunque, a 281 unità.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.