XIX LEGISLATURA
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:
nel cosiddetto decreto «Coesione», decreto-legge n. 60 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2024, sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro per accelerare la riqualificazione dell'ex area industriale di Bagnoli, a Napoli;
adesso, il problema principale è la bonifica della cosiddetta «colmata a mare», una vasta superficie di 195 mila metri quadri riempita di cemento e scarti dell'altoforno, realizzata alla metà degli anni Sessanta per far fronte alla necessità di ampliare lo stabilimento siderurgico. La colmata venne realizzata riempiendo il tratto di mare compreso tra i due pontili a servizio dello stabilimento, tombando la costa;
finora nessuno è mai intervenuto sulla colmata, nonostante sia stata rilevata la presenza di amianto, arsenico e mercurio;
nel 2019 Invitalia, a cui fu affidata la gestione del progetto, organizzò un concorso internazionale di progettazione poi vinto dalla proposta chiamata «Balneolis», presentata da dodici società tra studi di progettazione architettonica, urbana e paesaggistica. È prevista la realizzazione di un parco naturale, con la rimozione della colmata a mare per unire la costa alla collina; una zona chiamata «bosco produttivo» con il recupero delle coltivazioni arboree e delle specie autoctone, e un parco urbano vicino al quartiere residenziale e alle nuove costruzioni;
secondo le stime fatte negli ultimi anni, la rimozione completa della colmata costerebbe 650 milioni di euro. La sigillatura, invece, consentirebbe di risparmiare circa 280 milioni di euro e sarebbe più veloce;
la proposta, tuttavia, è stata contestata da un gruppo di studiosi, professori universitari e ricercatori, che si sono appellati al decreto-legge n. 486 del 1996, approvato per il ripristino dell'area di Bagnoli: il decreto ancora valido, dispone il ripristino della costa con la rimozione della colmata per tutelare il paesaggio della baia di Pozzuoli. «La rimozione della colmata è indispensabile per il ripristino della morfologia naturale della costa e per la ricostituzione della spiaggia, l'unica della città, sottratta ai cittadini per ampliare la fabbrica», si legge in una lettera inviata dagli studiosi alla stampa;
più in generale, c'è il timore che la sigillatura della colmata incentivi operazioni speculative già tentate negli anni Novanta, quando si era ipotizzato di costruire alberghi, casinò e un porto turistico, mentre nel progetto è previsto il ripristino della spiaggia pubblica;
recentemente è stato approvato il progetto finanziato dai fondi del Pnrr per il raddoppio dei collettori fognari di Caroglio, un progetto potenzialmente devastante per il sito Natura 2000 Gaiola Nisida, contro il quale è stato annunciato un ricorso al Tar, sottoscritto da numerosi cittadini e associazioni ambientaliste;
questo perché, come spiegato bene nel ricorso, l'impianto di Caroglio, di trattamento delle acque reflue, che convoglia le grigie e le nere di Fuorigrotta, Bagnoli e Posillipo, in caso di sovraccarico di pioggia sverserebbe, in procedura di sicurezza, i liquami del «troppopieno» direttamente in mare, quando invece dovrebbe e potrebbe indirizzarli lungo l'emissario che porta all'efficiente depuratore di Cuma;
i napoletani hanno detto in tutte le lingue possibili che la costa tra Nisida e Pozzuoli deve essere a disposizione di tutti per fare il bagno e ciò non può essere vanificata con un colpo di coda;
tra l'altro il progetto di riqualificazione interessa 129 famiglie che vivono nella zona del borgo Coroglio e l'area limitrofa;
l'11 novembre 2024, è stata aperta dal commissario straordinario la conferenza dei servizi per l'approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica per il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana; tra i documenti approvati e pubblicati, è riportato l'elenco degli immobili che, nell'ambito del progetto di riqualificazione, dovranno essere espropriati per demolizione e successiva ricostruzione, e le cifre delle relative indennità provvisorie;
è emerso che in molti casi la cifra di esproprio offerta per le abitazioni, anche per quelle senza abusi, è molto inferiore al prezzo di mercato, con un conseguente danno economico notevole i cittadini coinvolti;
è evidente che, al termine dei lavori di ricostruzione e riqualificazione, gli immobili acquisteranno un valore di mercato notevolmente più elevato, rendendo quasi impossibile o comunque penalizzante per i proprietari tornare in possesso delle proprie abitazioni –:
quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere, al fine di far rispettare in tutti i dettagli il progetto «Balneolis» e nello stesso tempo tutelare le famiglie proprietarie di immobili interessate da misure di esproprio, prevedendo sia un'adeguata valutazione degli immobili, sia fornendo loro l'opportunità di rientrare in possesso delle abitazioni;
se non ritengano, per il tramite del commissario straordinario del Governo, di rivedere il progetto di raddoppio dei collettori di Caroglio convogliando i reflui, le acque grigie e nere lungo l'emissario che porta all'efficiente depuratore di Cuma, al fine di tutelare e salvaguardare il sito di Natura 2000 Gaiola Nisida, garantendo l'attività di pesca e di balneazione.
(2-00498) «Borrelli».
Interrogazione a risposta orale:
SCOTTO e FURFARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
il 16 dicembre 2024 è arrivata la richiesta di risarcimento danni per «diffamazione a mezzo stampa» al giornalista Giulio Cavalli da parte del Ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che rivendica, secondo quanto riporta lo stesso Cavalli, di avere «orientato l'azione del dicastero presieduto al rafforzamento del ruolo della scuola, quale primo pilastro della formazione delle giovani generazioni, alla responsabilità sociale, con al centro lo studente e la cultura del rispetto della persona, dei diritti di ciascuno e dei meriti individuali durante il percorso scolastico, scevri da valutazioni di carattere soggettivo quali, tra tutte, la fede religiosa»;
l'articolo contestato «La battaglia di Valditara contro le feste "non riconosciute"», scritto per La Notizia il 15 aprile 2024, nel quale, in particolare, il Ministro non gradisce l'opinione espressa nel paragrafo finale: «Ci sono altri due aspetti non secondari. Non sono "feste riconosciute" nemmeno il cosiddetto martedì grasso che corrisponde alla chiusura delle scuole e non sono "feste riconosciute" nemmeno i giorni di ponte che abitualmente collegano il Natale al Capodanno. Infine c'è l'avversione (inutile, come abbiamo visto) alle altre fedi religiose e tradizioni. Quest'ultima è una pratica che non ha nulla a che vedere con le leggi ma è molto di questo tempo e di questo Governo e si chiama razzismo»;
a giudizio dell'interrogante questa vicenda s'inserisce in una pratica che si sta diffondendo sempre di più da parte di chi ha un ruolo di Governo, ovvero di utilizzare il mezzo della querela in tutte quelle occasioni in cui si vuole manifestare dissenso rispetto alle opinioni espresse da chi svolge il suo lavoro di cronista;
a titolo di esempio si cita la querela dell'allora Viceministro Galeazzo Bignami sempre al giornalista Cavalli per l'articolo «La doppia morale di Matteo e Giorgia, vedono l'antisemitismo ovunque tranne che in casa loro» pubblicato su La Notizia;
di esempi purtroppo ve ne sono tanti infatti lo stesso giorno il Ministro Valditara ha querelato anche lo scrittore Nicola Lagioia per alcune opinioni espresse in una trasmissione televisiva;
a giudizio dell'interrogante questa pratica da parte di chi detiene il potere e si trova già in una posizione di forza dettata appunto dalla carica ricoperta, rischia seriamente di comprimere il dibattito democratico nel nostro Paese –:
se non ritenga che la pratica della querela per diffamazione da parte di chi ricopre incarichi di Governo nei confronti di giornalisti ed intellettuali sia lesiva delle basilari libertà di espressione del pensiero che sono fondanti della nostra democrazia e quindi incompatibili con la Costituzione repubblicana, su cui hanno giurato all'atto della nomina.
(3-01637)
Interrogazioni a risposta scritta:
BUONGUERRIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
Nonostante l'ostruzionismo che, a giudizio dell'interrogante, ha connotato l'agire dei gruppi di opposizione nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia COVID-19, l'attività della Commissione stessa sta procedendo regolarmente, con audizioni settimanali che seguono un criterio temporale, partendo dalla gestione iniziale dello stato d'emergenza fino al termine;
durante questa prima fase dei lavori dei commissari sono emerse vicende che, ad avviso dell'interrogante, appaiono gravi e in grado di screditare le scelte fatte a quel tempo perché revocano in dubbio la bontà delle modalità di gestione della pandemia adottate da parte della struttura commissariale di Domenico Arcuri, nominato commissario straordinario da Giuseppe Conte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020;
con sentenza n. 17025/2024, emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 7 novembre 2024, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono stati condannati al pagamento di oltre 203 milioni di euro in favore della JC Electronics Italia Srl per l'illegittima risoluzione di contratti di fornitura di mascherine regolari da parte della struttura commissariale;
dai fatti riportati nel processo e divulgati dai media emergerebbe che la risoluzione del contratto sarebbe stata attuata per favorire un circuito monopolizzante l'importazione di mascherine irregolari dalla Cina gestito da alcuni mediatori tra i quali Vincenzo Tommasi e Mario Benotti;
se fosse vero, come sostenuto da chi governava ai tempi, che dispositivi di sicurezza, le mascherine, dovevano servire a salvare vite umane, allora a giudizio dell'interrogante chi ha importato mascherine irregolari, oltre ad aver arrecato allo Stato e gli altri enti della Repubblica un danno economico, potrebbe aver messo a rischio vite umane e potrebbe per questo rispondere, oltre che del danno economico, anche per aver realizzato fatti che hanno esposto al pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di italiani, prospettandosi ad avviso dell'interrogante elementi che potrebbero prefigurare il reato di strage o tentata strage ai danni degli italiani;
inoltre, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, ha condannato l'Inail a risarcire Miguel Martina, funzionario delle dogane, per le pressioni che avrebbe subito dai suoi superiori, pressioni volte a ostacolare le indagini relative allo scandalo delle mascherine, per effetto delle quali i funzionari invece di essere riportati al rispetto dello Stato costituzionale di diritto sarebbero stati premiati con avanzamenti di carriera;
qualora i fatti riportati fossero confermati, ad avviso dell'interrogante, emergerebbe un quadro di gravi irregolarità, con implicazioni erariali, civili e penali che richiederebbero ulteriori approfondimenti e verifiche –:
se siano a conoscenza dei fatti riportati e, nell'eventualità positiva, quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare, anche attraverso attività ispettive, per verificare le procedure di acquisto di beni e servizi durante la gestione della pandemia ed approfondire le vicende sopra richiamate, anche alla luce delle due sentenze del Tribunale di Roma che coinvolgono da un lato la JC Electronics Italia Srl e dall'altro il dottor Miguel Martina, funzionario delle dogane dei monopoli;
se, in seguito alle sentenze ricordate, intendano valutare l'attivazione di azioni di rivalsa per il recupero delle somme erogate nei confronti dei responsabili accertati, in particolare di chi doveva servire lo Stato e che ha invece violato la legge causando slealmente gravi danni ai consociati;
se intendano valutare ipotesi di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari delle Agenzie delle Dogane che dovessero risultare, a seguito di indagini, responsabili delle attività vessatorie poste in essere in danno di Miguel Martina;
se la Presidente del Consiglio dei ministri intenda adottare iniziative di competenza volte a recuperare le somme corrisposte alle aziende fornitrici per l'acquisto delle mascherine risultate irregolari.
(4-04013)
ORLANDO e GHIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
la nave gasiera Golar Tundra è stata acquistata da Snam S.p.A. nel giugno 2022 per 330 milioni di euro. Lunga 292 metri, ha una capacità di rigassificazione di 5 miliardi di metri cubi all'anno da immettere nella rete nazionale, attraverso una serie di condotte sottomarine e sotterranee;
l'allora presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e il Governo, in accordo con Snam, decisero nel 2023 di posizionare la nave, con la previsione dell'ancoraggio della nave offshore a 2,9 chilometri dalla costa, a pochi chilometri dall'area marina protetta di Bergeggi, nel savonese;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2366 del 2023, il presidente della giunta Giovanni Toti è stato nominato commissario straordinario di Governo «per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente nella regione Liguria»;
il giorno 26 luglio 2024 Giovanni Toti ha rassegnato le dimissioni da presidente della regione Liguria, a seguito di un procedimento della procura di Genova che aveva portato al suo arresto il 7 maggio 2024;
il giorno 18 dicembre 2024 Giovanni Toti ha ratificato il patteggiamento a due anni e tre mesi, convertiti in 1620 ore di lavori socialmente utili e, per la durata della pena, sarà interdetto dai pubblici uffici;
il rigassificatore di Vado Ligure è considerato dalla comunità locale e da molti tecnici un'opera dannosa per il territorio, con potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla qualità della vita delle comunità locali stesse, oltre che per l'area marina protetta;
fin dall'inizio dell'opera si sono manifestate forti contrarietà da parte di abitanti, enti locali e associazioni del savonese, in quanto ritenuta non compatibile con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e con le esigenze di tutela del territorio locale;
recentemente, anche il presidente Bucci e la maggioranza al governo della regione hanno espresso, in diverse occasioni, un cambio di orientamento, inizialmente favorevole e ora contrario all'opera;
in considerazione dei fatti sopra esposti, permangono incertezze sulla attuale situazione commissariale dell'opera –:
chi ricopra attualmente il ruolo di commissario straordinario per il progetto del rigassificatore di Vado Ligure;
se il Governo intenda verificare la sussistenza di eventuali incompatibilità in capo al commissario nominato;
in quale fase sia l'eventuale iter nomina di un nuovo commissario e se si intenda coinvolgere anche gli enti locali savonesi nel percorso;
se sia cambiato l'indirizzo del Governo in merito allo spostamento del rigassificatore in Liguria.
(4-04014)
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
QUARTAPELLE PROCOPIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
Rouslan Sidiki, 36 anni, è un cittadino con doppia cittadinanza italiana e russa;
il signor Sidiki ha rivendicato la responsabilità per le esplosioni avvenute nella base aerea militare di Djagilevo il 20 luglio 2023, e per un sabotaggio alla linea ferroviaria nella regione di Rjazan', che ha causato il deragliamento di un treno merci, alcuni mesi dopo. Non sono stati riportati decessi e l'obiettivo dichiarato da Sidiki era quello di danneggiare infrastrutture militari;
il signor Sidiki è detenuto in carcere dal 1° dicembre 2023. Il 27 novembre 2024 il tribunale di Mosca ha prorogato la sua detenzione cautelare di ulteriori tre mesi, portandola a un totale di 15 mesi. Viene accusato di compiere un atto terroristico, ma Rouslan lo nega ritenendolo soltanto un atto di sabotaggio;
secondo una testimonianza raccolta dal media indipendente russo Mediazona, dopo l'arresto il signor Sidiki sarebbe stato sottoposto a reiterate torture fisiche e psicologiche, tra cui percosse, scosse elettriche tramite dispositivi come telefoni da campo e taser, minacce di mutilazioni genitali e stupro, nonché pressioni psicologiche, al fine di estorcergli confessioni e informazioni. Le torture sarebbero avvenute in più fasi: durante l'interrogatorio iniziale, nei trasferimenti e nei giorni successivi all'arresto;
l'avvocato del signor Sidiki ha presentato mesi fa una denuncia per torture al presidente del comitato investigativo russo, senza ricevere alcuna risposta ufficiale. Si ritiene che le torture siano cessate grazie alla tutela dell'avvocato, il quale, tuttavia, opera grazie a raccolte fondi volontarie che potrebbero terminare, mettendo a rischio la difesa legale del signor Sidiki;
le autorità russe impediscono alle istituzioni italiane di visitare e assistere il signor Sidiki, in quanto risulta entrato in Russia con il passaporto russo e quindi considerato esclusivamente cittadino russo –:
quali iniziative siano state adottate, o si intenda adottare, per garantire che il signor Rouslan Sidiki, cittadino italiano, riceva un processo equo, venendo tutelato da violazioni dei diritti umani durante la detenzione;
se il Governo abbia chiesto chiarimenti alle autorità russe in merito alle accuse di tortura denunciate dal signor Sidiki e quali risposte siano state ottenute.
(5-03290)
AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA
Interrogazione a risposta in Commissione:
CAPPELLETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il 21 novembre 2024 i sistemi di sicurezza del centro ricerche Casaccia (Roma) hanno rilevato una preoccupante anomalia nell'impianto «Plutonio» gestito dalla Sogin (società pubblica incaricata dello smantellamento di strutture nucleari), che custodisce i residui di plutonio rimasti dopo il trasferimento della maggior parte di esso negli Stati Uniti;
la Sogin è vigilata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il capo della segreteria tecnica che svolge attività di supporto anche in materia nucleare «sia nella fase delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro» è la dottoressa Francesca Salvemini, dipendente di Sogin in comando presso detto Dicastero;
l'evento è stato notificato dalla Sogin solamente il 25 novembre 2024, quattro giorni dopo, mentre la notizia dell'incidente è stata diffusa solo il 29 novembre 2024, ben otto giorni dopo si è verificato un episodio di contaminazione interna di un lavoratore;
in base a quanto disposto dall'articolo 142 comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i tre giorni, all'Isin (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), all'ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del Sistema sanitario nazionale, competenti per territorio, il verificarsi di incidenti nonché esposizioni che abbiamo comportato il superamento dei valori limite;
in seguito all'episodio, il 3 dicembre 2024 si è svolta la seconda ispezione dell'Isin alla quale hanno preso parte anche i Carabinieri del Nucleo tutela ambientale, del Nucleo ispettorato del lavoro e della Compagnia Carabinieri Cassia;
all'esito dell'ispezione l'Isin ha comunicato che la contaminazione interna subita dal lavoratore è risultata principalmente dovuta ad «americio» e non a «plutonio», come era stato indicato dai media nei giorni scorsi, e che «la “dose efficace impegnata” per il lavoratore si attesta attorno ai 6,2 millisievert: sulla base di questa stima, nonché delle ulteriori informazioni acquisite, si determina un non superamento del limite di esposizione annuo fissato in 20 millisievert»;
nel corso della nuova ispezione sono stati acquisiti inoltre ulteriori elementi e ascoltati il lavoratore contaminato, alcuni operatori della squadra presenti il 21 novembre 2024 e la direzione dell'impianto;
in base alla ricostruzione di quanto accaduto, la contaminazione interna – verificata con l'analisi degli escreti e delle urine – sarebbe da attribuire ad una anomalia verificatasi in fase di rimozione della maschera interofacciale, al termine delle operazioni in fase di svestizione –:
quali iniziative di competenza il Ministro dell'ambiente intenda assumere per rimuovere tempestivamente la situazione di conflitto di interessi determinata dalla nomina al vertice della segreteria tecnica, che svolge anche attività in materia nucleare rientranti nelle competenze di Sogin, della dottoressa Francesca Salvemini, dipendente di Sogin in comando;
se intendano, per quanto di competenza, far conoscere gli elementi e i dati acquisiti e verificati in contraddittorio dagli ispettori dell'Isin e in particolare se per l'elaborazione delle conclusioni risulti che l'Isin abbia acquisito e verificato anche la provenienza dei materiali e degli strumenti (ad esempio filtri e altro) sui quali si basano le informazioni fornite;
quali tipi di controlli e di verifiche risulti che l'Isin abbia effettuato, con specifico riferimento ad esempio a tipi e modalità di analisi e alla provenienza dei materiali.
(5-03284)
CULTURA
Interrogazione a risposta in Commissione:
AMBROSI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
il bunker West Star, situato nel comune di Affi, in provincia di Verona, rappresenta il più grande bunker antiatomico d'Italia e uno dei più rilevanti a livello europeo, emblema della storia della Guerra fredda e del progresso ingegneristico del XX secolo;
progettato e costruito tra il 1962 e il 1966 come parte di un programma strategico della Nato, il bunker aveva lo scopo di garantire la sopravvivenza e l'operatività dei vertici militari e politici in caso di conflitto nucleare globale, rappresentando una delle infrastrutture più avanzate del suo genere;
con una superficie di 13.000 metri quadrati scavata nel Monte Moscal, il bunker è dotato di sofisticati sistemi di protezione e autonomia operativa, inclusi impianti per il trattamento dell'aria, la protezione dalle radiazioni e la resistenza agli attacchi nucleari, caratteristiche che lo rendono un'opera unica nel panorama mondiale;
il bunker West Star custodisce ancora intatti impianti tecnologici e apparecchiature elettroniche di comunicazione e controllo, documentando il livello avanzato delle capacità ingegneristiche e tecnologiche italiane ed europee durante la Guerra fredda;
la struttura rappresenta non solo un monumento storico e ingegneristico, ma anche un simbolo del «paesaggio della paura» tipico dell'epoca, testimonianza delle tensioni geopolitiche del XX secolo e della resilienza umana di fronte alla minaccia di un conflitto globale;
analoghi siti di rilevanza storica e ingegneristica, in altre nazioni, sono stati oggetto di interventi di valorizzazione e trasformati in musei storici e tecnologici, accogliendo visitatori e studiosi da tutto il mondo;
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha già riconosciuto il valore storico del bunker West Star, conferendogli tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
il sito offre un'opportunità unica per creare un centro culturale e scientifico dedicato alla memoria della Guerra fredda, alla storia della strategia militare e al progresso tecnologico del XX secolo;
la candidatura del bunker West Star come patrimonio dell'umanità Unesco potrebbe rappresentare un passo decisivo per il suo riconoscimento internazionale, come già avvenuto per altri siti simili a livello globale;
la valorizzazione del bunker contribuirebbe non solo alla salvaguardia di un patrimonio unico, ma anche allo sviluppo culturale e turistico del territorio veronese, generando ricadute economiche e sociali positive;
la trasformazione del bunker in un museo storico e tecnologico consentirebbe la fruizione pubblica del sito, rendendolo un luogo di apprendimento e di riflessione sulla storia contemporanea e sul rapporto tra tecnologia e sicurezza globale –:
se intenda adottare iniziative per sostenere la candidatura del bunker West Star come patrimonio dell'umanità Unesco riconoscendo il suo valore storico, ingegneristico e culturale unico;
se ritenga opportuno adottare iniziative volte a destinare risorse specifiche per la manutenzione, il recupero e la valorizzazione del sito, anche attraverso la creazione di un museo storico e tecnologico che renda il bunker fruibile al pubblico e valorizzato nel contesto culturale nazionale e internazionale;
cosa risulti già fatto ad oggi per la tutela, il recupero e la valorizzazione di questo straordinario patrimonio storico e culturale;
quali iniziative intenda promuovere per favorire il coinvolgimento di istituzioni, enti locali e organizzazioni internazionali nella tutela e valorizzazione del bunker West Star;
se risultino avviati studi o collaborazioni con università e centri di ricerca per approfondire le potenzialità del sito, anche in termini di valorizzazione scientifica e tecnologica.
(5-03287)
DIFESA
Interpellanza:
La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
il concerto di baby gang del 14 dicembre 2024 presso l'Unipol Forum di Assago (Milano) ha suscitato grande attenzione mediatica. Durante la performance, l'artista ha lanciato un messaggio di riscatto e determinazione, dichiarando: «Venivo da un buco e ora sono qui, non cercate scuse, non è fortuna, tutti ce la possono fare. Il cuore è tutto, la vita è una sola». Lo spettacolo, caratterizzato da scenografie evocative come la ricostruzione delle Vele di Scampia e la gabbia che cala durante «Cella 2», ha consolidato il ruolo di baby gang come figura centrale nella scena rap contemporanea. Tuttavia, la sua rappresentazione come simbolo di una «nuova generazione italiana» rischia a giudizio dell'interpellante di trasmettere ai giovani un messaggio distorto, in cui la ribellione e il disprezzo per l'autorità, incluse le forze dell'ordine, vengono presentati come elementi di riscatto sociale;
il post su rapcommunity.it ha evidenziato che il concerto di baby gang non fosse solo una performance musicale, ma un simbolo di un movimento che tende a glorificare esperienze difficili e traguardi ottenuti a scapito delle leggi. Tali messaggi rischiano di alimentare una visione distorta del ruolo delle forze dell'ordine, contribuendo alla svalutazione della loro funzione essenziale per la sicurezza e l'ordine pubblico;
un episodio che ha suscitato indignazione è stato il video sui social media (14 dicembre 2024), dove figuranti travestiti da forze di polizia simulano una scena di tortura, violando l'articolo 498 del codice penale sull'uso indebito delle divise ufficiali. Questo atto rappresenta a giudizio dell'interpellante un grave vilipendio nei confronti delle forze dell'ordine, i cui membri garantiscono la sicurezza e l'ordine pubblico. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attacco alla dignità delle forze di polizia, il cui lavoro è cruciale per la sicurezza, l'ordine pubblico e il rispetto delle leggi;
il caso di Gene Gnocchi, che indossò la divisa da generale durante una trasmissione televisiva, è un altro esempio di come si ridicolizzano le forze armate, minando il rispetto che meriterebbero. Sebbene in un contesto di satira, atti del genere danneggiano l'immagine delle forze armate e della polizia. Altri episodi recenti, come il programma «Muschio Selvaggio» (2023), che avrebbe, a giudizio dell'interpellante irriso le forze dell'ordine, e il film «Leoni» (2022), che le ha rappresentate come violente senza evidenziare il loro impegno quotidiano per la sicurezza pubblica, contribuiscono ulteriormente alla svalutazione del loro ruolo. E ancora le dichiarazioni politiche, in particolare di esponenti di sinistra, che hanno equiparato le forze dell'ordine a strumenti di repressione, senza mai distinguere tra le azioni di pochi soggetti deviati e il lavoro quotidiano di una forza professionale e fondamentale per il mantenimento della legge;
questi attacchi non solo danneggiano le forze dell'ordine, ma influenzano negativamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali. Le forze armate e di polizia sono i custodi della libertà, della sicurezza e della pace sociale, e la loro dignità e credibilità devono essere protette per continuare a svolgere il loro delicato compito;
le forze dell'ordine e le forze armate sono i pilastri della sicurezza, della legalità e dell'ordine pubblico nel nostro Paese, e la costante denigrazione di queste istituzioni mina la coesione sociale e la fiducia nelle strutture che proteggono la nostra libertà e sicurezza –:
se siano a conoscenza degli episodi descritti in premessa e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, affinché sia tutelato il decoro e il prestigio delle forze dell'ordine e delle forze armate;
se siano previsti interventi per monitorare l'accesso a eventi pubblici da parte di persone che sono sottoposte a restrizioni legali, anche in relazione alla tutela dell'ordine pubblico;
se siano previste iniziative per favorire una comunicazione istituzionale che rafforzi il rispetto delle leggi e la fiducia dei cittadini nelle forze di polizia e nelle forze armate, evidenziando l'importanza del ruolo nella società democratica;
se i Ministri interpellati intendano promuovere campagne di sensibilizzazione per le nuove generazioni sul ruolo fondamentale delle forze dell'ordine e delle forze armate nella tutela della legalità, della sicurezza e della giustizia.
(2-00499) «Ambrosi».
GIUSTIZIA
Interrogazioni a risposta scritta:
VIETRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
versa in uno stato di degrado e inagibilità l'immobile denominato «ex lavanderia» facente parte dell'attuale cittadella giudiziaria di proprietà del comune di Nocera Inferiore, in uso al Ministero della giustizia;
in particolare, tale immobile, inagibile da tempo, necessiterebbe di un importante intervento di riqualificazione, la cui spesa, per quanto consta all'interrogante, sarebbe stata stimata dal servizio patrimonio-settore lavori pubblici del comune in complessivi 3.500.000 euro –:
se e quali iniziative di competenza il Ministero interrogato intenda assumere per consentire il finanziamento dei lavori di riqualificazione dell'immobile denominato «ex lavanderia», sito all'interno della cittadella giudiziaria di Nocera Inferiore, che potrebbe diventare una nuova palazzina giudiziaria, a servizio di un bacino di utenza di 400 mila abitanti.
(4-04015)
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
un detenuto recluso nel carcere Nicandro Izzo di Viterbo si è tolto la vita nella notte del 18 dicembre 2024. Si tratterebbe di un giovane di 31 anni, di nazionalità italiana, del quale non è stata diffusa l'identità, e che si trovava nel reparto protetto della casa circondariale;
secondo le prime informazioni, il ragazzo è stato trovato ormai privo di vita nella sua cella poco dopo la mezzanotte. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario del carcere, che hanno tentato invano di salvargli la vita;
il giovane è il settimo detenuto suicida nel Lazio da inizio anno. In tutta Italia, invece, sono 89 le persone che nel 2024 hanno deciso di togliersi la vita in carcere;
sul caso è intervenuto il Garante dei detenuti del Lazio, Stefano Anastasia, che ha sottolineato la durezza delle condizioni non solo delle persone recluse, ma anche degli operatori che in carcere lavorano. Condizioni che non aiutano a vivere un clima sereno all'interno del penitenziario.
«Continua la dissipazione di vite e diritti nelle carceri italiane – le parole di Anastasia – Noi Garanti, gli operatori sanitari, quelli penitenziari, e i volontari facciamo il possibile, ma la scarsità di spazi, personale e risorse finanziarie, insieme con l'irrigidimento della legislazione, della giurisprudenza e dell'amministrazione stanno rendendo le carceri luoghi invivibili e fuori controllo. Nel piangere l'ennesima morte facciamo appello a Governo e Parlamento per un cambio di rotta che innanzitutto riduca il sovraffollamento e consenta dignitose condizioni di vita e di lavoro in carcere» –:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative di competenza urgenti al fine di risolvere le problematiche esposte in premessa;
se non intenda altresì intraprendere iniziative straordinarie ed urgenti al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento in carcere.
(4-04017)
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
una violenta rissa al carcere minorile di Treviso è scoppiata la sera del 16 dicembre 2024. Quattro agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti. Uno ha subìto una lacerazione alla testa perché è stato colpito da un estintore;
si tratta di un altro episodio di violenza dopo quello del 2022 che aveva portato la struttura alla chiusura per un lungo periodo. Quella volta erano stati dati alle fiamme anche i materassi;
la struttura rimase chiusa per quasi due anni. Sembrerebbe che il promotore della rissa del 16 dicembre 2024 sia lo stesso che provocò la violenta rissa che condusse alla chiusura della struttura nel 2022;
negli ultimi tempi, le carceri minorili italiane stanno registrando un incremento senza precedenti del numero di detenuti;
la situazione di sovraffollamento non riguarda solo le carceri per adulti, ma sta coinvolgendo anche gli istituti minorili;
secondo una recente rilevazione, il numero di minori detenuti negli Istituti penali per minorenni è cresciuto del 150 per cento tra ottobre 2022 e ottobre 2024;
al 15 settembre 2024, erano presenti 550 detenuti negli Istituti penali per minorenni a fronte di una capacità totale di 516 posti, con un tasso di affollamento del 107 per cento;
a opinione dell'interrogante occorrerebbe pensare a percorsi alternativi al carcere per i minorenni –:
quale sia la posizione del Ministro interrogato rispetto ai fatti riportati in premessa e se non intenda adottare iniziative urgenti, anche di carattere normativo, per arrivare a una chiusura delle carceri minorili.
(4-04018)
ASCARI e PELLEGRINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
a fine novembre 2023, la Procura di Trento ha richiesto il rinvio a giudizio per numerosi «colletti bianchi» e membri delle istituzioni accusati di supportare l'attività della locale ‘ndranghetista trentina, confermata come operativa da più sentenze della Cassazione (penale sent. sez. 6 num. 17511/2024 e 39218/2024). Tra gli imputati figurano sindaci, ex parlamentari e carabinieri, accusati di concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati aggravati dal metodo mafioso;
l'indagine su Giulio Carini e la sua successiva archiviazione pongono interrogativi specifici che sono stati sollevati dalla stampa locale ("Perfido": arrivato ai pesci grossi, il Tribunale si ferma – Questo Trentino, settembre 2024);
l'archiviazione del procedimento relativo a Giulio Carini, figura chiave per comprendere i rapporti tra la criminalità organizzata e le istituzioni, è avvenuta senza un accertamento medico-legale indipendente. Tale decisione a giudizio degli interroganti appare in contrasto con la prassi consolidata, che prevede verifiche peritali dirette nei casi in cui le condizioni di salute mentale possano incidere sulla capacità di autodeterminazione o sulla valutazione di responsabilità penale. A questo proposito, la sentenza n. 3659 del 2018 della Corte di Cassazione sottolinea che l'amministrazione di sostegno non implica automaticamente un'incapacità di intendere e di volere, ma è finalizzata a garantire una tutela proporzionata alle esigenze del soggetto, preservandone, ove possibile, l'autonomia decisionale. Questa mancanza di accertamenti pone interrogativi sulla coerenza delle procedure applicate e sul loro impatto sulla regolarità del procedimento, configurando una possibile grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2006;
tale archiviazione, visto il ruolo che sarebbe stato svolto da Carini quale raccordo con la Calabria e intermediario tra ‘ndrangheta e istituzioni locali e statali, rende particolarmente critica la comprensione del fenomeno infiltrativo;
peraltro, alcuni nomi legati ad eventi rilevanti, come quelli di Franco Bertuzzi e del maresciallo dei carabinieri Luca Mattevi nella vicenda del pestaggio di Hu XuPai (v. l'articolo di stampa "Il pestaggio nella cava" - Questo Trentino, marzo 2017 e Perfido: i colletti bianchi - Questo Trentino, aprile 2024), sembrano essere stati esclusi da ogni approfondimento relativo alla loro posizione, nonostante pesanti elementi indiziari a loro carico;
inoltre, rispetto alla vicenda risultano coinvolte figure istituzionali nelle «cene di capra», citate come occasione di contatto tra mafiosi e rappresentanti istituzionali di alto livello, che sollevano dubbi sul livello di permeabilità delle istituzioni locali e nazionali –:
se il Ministro della giustizia non intenda valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di iniziative ispettive, in relazione ai procedimenti citati in premessa, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare;
se il Ministro della giustizia non ritenga di adottare iniziative normative, per quanto di competenza, volte a introdurre protocolli più rigorosi per verificare documentazioni mediche che potrebbero compromettere la regolarità dei procedimenti giudiziari;
quali iniziative di competenza il Ministro dell'interno intenda assumere per contrastare il rischio d'infiltrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni, con particolare riguardo all'area di cui in premessa.
(4-04020)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta in Commissione:
SANTILLO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nel codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 non è stata riproposta una disciplina analoga a quella contenuta nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in materia di progettazione esterna alle amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, in continuità con il previgente codice, vengono individuati i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici e viene confermata, per i tecnici esterni, l'obbligatorietà della sottoscrizione non solo della polizza assicurativa a tutela dei normali rischi professionali, ma, in aggiunta, della polizza a copertura dei rischi derivanti da errori e/o omissioni di progettazione, dedicata al singolo progetto, con oneri a carico degli stessi;
in particolare, l'articolo 117 del decreto legislativo n. 36 del 2023, al comma 12, prevede che «Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze». Come ribadito nello schema-tipo 2.2. allegato al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193, si tratta di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi;
la ratio della disposizione risiede nella finalità di tutelare la stazione appaltante e il professionista dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione, a far data dall'approvazione degli elaborati progettuali e per tutta la durata dei lavori, sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
si tratta di una garanzia omnicomprensiva cui è connesso, peraltro, in caso di mancata presentazione della stessa, l'esonero per le amministrazioni medesime dal pagamento della parcella professionale;
si registrano tuttavia casi nei quali, a fronte di richieste di aggiornamento dei prezzi di mercato da parte del Rup, conseguenti a rallentamenti nell'approvazione del progetto esecutivo non imputabili a inadempienze del progettista, l'importo complessivo dei lavori, su cui è calcolato il massimale di polizza, subisca un considerevole incremento rispetto all'importo iniziale, generando un onere aggiuntivo particolarmente gravoso per il progettista, al di fuori del vincolo contrattuale, che non appare supportato da espressi riferimenti normativi e «con il risultato, peraltro, di determinare un trattamento di sfavore nei confronti dei progettisti rispetto agli esecutori, in quanto destinatari di oneri maggiori rispetto a questi ultimi», come rilevato dall'Anac con riferimento a fattispecie similari attinenti alle garanzie fideiussorie –:
se siano a conoscenza di procedure di gara in cui siano state riscontrate le criticità rappresentate in premessa;
se non ritengano opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, al fine di fornire un criterio interpretativo e applicativo in materia di polizze professionali per progettisti che consenta di conformare l'operato delle amministrazioni appaltanti ai princìpi di accesso al mercato, di tutela dell'affidamento e di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsti dal codice dei contratti, affinché la richiesta di aggiornamento del computo metrico-estimativo di progetto o della contabilità dei lavori fatte successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti non si sostanzi in un onere economico aggiuntivo a carico del progettista, in termini di incremento della garanzia, non previsto nel contratto di servizio.
(5-03285)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
FENU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
a seguito della richiesta pervenuta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardo alla tempistica di definizione dello studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un collegamento tra Nuoro e l'infrastruttura ferroviaria nazionale, è attualmente prevista l'elaborazione di un documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFAP), con completamento programmato entro la fine del 2024, secondo il cronoprogramma fissato da Rfi;
il progetto di collegamento tra Nuoro e Abbasanta è stato oggetto di diverse ipotesi progettuali, tra cui: l'ottimizzazione del servizio sulla rete Arst, l'adeguamento agli standard Rfi dell'attuale linea Arst Nuoro-Macomer, la realizzazione di una nuova linea a semplice binario elettrificato Nuoro-Abbasanta, l'istituzione di un servizio su gomma;
a quanto consta all'interrogante, non sembra corrispondere alla realtà dei fatti il tempo di percorrenza indicato nella nota ufficiale, secondo cui il collegamento Nuoro-Abbasanta-Cagliari mediante navetta e treno avrebbe la stessa durata della tratta effettuata interamente in treno, tale affermazione appare irrealistica considerando i tempi necessari per il cambio di mezzo, i limiti di velocità delle strade sarde e il fatto che il treno più veloce sulla tratta Abbasanta-Cagliari impiega attualmente 1 ora e 24 minuti, e non 1 ora e 10 minuti come indicato nella nota;
la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Nuoro e Abbasanta, come dal Ministro interrogato più volte sottolineato e ribadito convocando un tavolo tecnico ad hoc su Nuoro, rappresenterebbe un'opportunità cruciale per migliorare l'accessibilità e la mobilità del bacino del Nuorese. Tale infrastruttura contribuirebbe a ridurre l'isolamento geografico delle aree interne e a promuovere uno sviluppo sostenibile del trasporto, configurandosi come un progetto strategico di primaria importanza per l'intera Sardegna, in quanto connetterebbe i capoluoghi regionali a porti, aeroporti e aree interne;
le alternative progettuali che non prevedono la realizzazione della ferrovia, come l'istituzione di un servizio su gomma, risultano inadeguate rispetto all'esigenza di garantire un'elevata accessibilità e una connessione stabile all'interno della Sardegna. Questo risulta ancora più urgente nel contesto attuale, segnato da una preoccupante riduzione dei servizi essenziali, come sanità e istruzione, e dal fenomeno dello spopolamento delle aree interne, con conseguenti costi sociali ed economici elevatissimi;
l'imminente gara internazionale per l'Einstein Telescope rende indispensabile il rispetto del termine di dicembre 2024 per il completamento del progetto della nuova linea ferroviaria Nuoro-Abbasanta, così da connettere l'unico capoluogo italiano ancora escluso dalla rete ferroviaria nazionale –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle criticità legate alle alternative progettuali su gomma proposte da Rfi, considerate dall'interrogante irricevibili poiché non prevedono la realizzazione della ferrovia tra Nuoro e Abbasanta;
quali iniziative intenda adottare per garantire che la soluzione progettuale scelta soddisfi adeguatamente le esigenze di potenziamento della mobilità nel bacino del Nuorese, assicurando elevati livelli di accessibilità, affidabilità e sostenibilità del trasporto nelle aree interne e in tutta la Sardegna, tenuto conto dell'importanza strategica del progetto a livello regionale e nazionale;
se ritenga necessaria una forte accelerazione dell'iter progettuale per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Nuoro-Abbasanta, escludendo qualsiasi soluzione su gomma proposta da Rfi, in considerazione dei benefici trasportistici, ambientali e sociali che tale infrastruttura potrebbe apportare all'intera Sardegna.
(4-04019)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta in Commissione:
D'ALFONSO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
l'istituto alberghiero «Giovanni Marchitelli» di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, venne istituito nell'anno scolastico 1939/40 come Regio Corso Superiore Biennale di Avviamento Professionale a tipo Commerciale Alberghiero e fu uno dei primi cinque in Italia. È nato in un piccolo centro, che, sin dal 1600, aveva visto intere generazioni cimentarsi con particolare predisposizione nel campo gastronomico e ristorativo spesso al servizio di case regnanti, famiglie nobiliari e grandi alberghi dei cinque continenti;
per diversi decenni l'istituto è stato il fiore all'occhiello di un intero territorio, i cuochi sono stati gli artefici di pranzi memorabili, alcuni chef sono stati al servizio di personaggi che hanno tessuto la tela della storia mondiale;
purtroppo, nel corso degli anni l'istituto alberghiero di Villa Santa Maria, non adeguatamente supportato, è andato perdendo la sua naturale attrattiva, le iscrizioni sono drasticamente diminuite ed oggi versa in una pessima situazione sia gestionale che formativa, anche a causa di personale non all'altezza. È da ultimo la notizia che l'istituto non ha concesso il placet per l'adesione ad un progetto Upi già finanziato, adducendo come motivazione la necessità di acquisire il parere di un collegio interno e di non aver avuto la disponibilità da parte del personale dipendente a partecipare ad attività esterne all'istituto;
peraltro, l'ufficio scolastico regionale e la regione Abruzzo, nel corso delle attività di dimensionamento per l'anno scolastico 2025/2026 (decreto di giunta regionale n. 782 del 26 novembre 2024), invece di tutelare questo Istituto scolastico montano rintracciando soluzioni che possano consentirgli di conservare le proprie caratteristiche e la sua specifica fama internazionale, hanno ricompreso il Marchitelli all'interno di un Istituto comprensivo che dovrà includere, oltre al Marchitelli, i 9 plessi scolastici attuali dell'istituto comprensivo di Quadri, che accolgono gli studenti dell'infanzia, della primaria e delle medie di 14 comuni. Hanno quindi creato, basandosi unicamente sulla esiguità dei numeri degli iscritti e della ridotta distanza dei centri coinvolti, un'istituzione scolastica con elevatissime difficoltà gestionali ed amministrative, derivanti soprattutto dalle diverse complessità e specificità, dalla somma del lavoro con meno personale, dalla profonda diversità del lavoro tra scuole del primo ciclo e del secondo ciclo. Tutto questo è avvenuto nella piena incoerenza con la «necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani», contenuta nella legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 e nelle delibere della giunta regionale n. 681 del 17 ottobre 2023 e n. 460 del 31 luglio 2023 –:
quali iniziative intendano mettere in campo, per quanto di competenza, per attivare un confronto costruttivo con l'ufficio scolastico e la regione Abruzzo per meglio comprendere anche gli effetti in ordine al recente deliberato dimensionamento dell'istituto Alberghiero con l'istituto comprensivo, anche considerata la necessità di dotare l'istituto Alberghiero di personale numericamente e professionalmente adeguato; supportare l'istituto in ogni iniziativa utile ad alimentare le iscrizioni e l'economia locale; rilancio sociale e culturale, in chiave eno-gastronomica, al territorio montano abruzzese.
(5-03289)
Interrogazione a risposta scritta:
PASTORINO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'11 dicembre 2024 è stato pubblicato il nuovo bando di concorso docenti collegato PNRR, che si concluderà il 31 dicembre 2024 e prevede 8.355 posti per primaria e infanzia e 10.667 per la secondaria «Una tappa fondamentale per rafforzare il sistema scolastico italiano» secondo il Ministro interrogato, ma in realtà si tratta di numeri irrisori a fronte dei 250 mila docenti precari della scuola italiana;
precari pari al 26 per cento dell'intero corpo docente italiano, ragione per cui a inizio ottobre 2024 la Commissione europea ha annunciato il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell'Unione per aver violato le norme comunitarie sul lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e non aver fatto nulla per porvi rimedio, nonostante i solleciti;
il giudizio delle organizzazioni sindacali nei confronti del nuovo bando è trasversalmente duro, ritengono che aggraverà la situazione con la creazione di altro precariato e hanno definito la scelta «uno spreco di risorse per un pugno di posti», sottolineando il paradosso di bandire un nuovo concorso e contemporaneamente tagliare 5.660 posti in legge di bilancio;
prima di bandirne di nuovi era necessario completare il vecchio e assumere gli idonei di tutti i precedenti concorsi. Infatti, va ricordato che il criterio utilizzato per le immissioni in ruolo è stato un criterio cronologico fino agli ordinari 2020, dopodiché gli idonei 2020 vengono «superati» dai vincitori dei nuovi e successivi concorsi del PNRR. Ad oggi circa 30 mila docenti, idonei al concorso 2020, sono ancora in attesa di assunzione che non arriverà in tempi brevi. Inoltre, il cosiddetto concorso «PNRR 1» non è stato ancora terminato; pertanto, chi ha già superato con successo la selezione ma non è stato ancora assunto è costretto a una nuova verifica;
alla luce dei dati attuali risulta anche che ad oggi sono stati immessi in ruolo 2.600 idonei del concorso ordinario 2020, ma in alcune regioni il numero è veramente esiguo ed è sotto i 100 immessi in ruolo in otto regioni. In cinque regioni invece gli USR non hanno neanche cominciato la procedura per immettere in ruolo gli idonei del 2020. Questo ha provocato, quindi, anche una sovrapposizione tra procedure (immissioni in ruolo giuridica degli idonei 2020, immissioni in ruolo dei vincitori del concorso 2023);
a settembre 2024, in risposta all'atto 3-01423 proposto dall'interrogante, il Ministro interrogato affermava di voler «svolgere un nuovo confronto con la Commissione europea, per ottenere ulteriori margini di flessibilità nell'attuazione della medesima riforma, in modo da poter tenere conto, tra l'altro, di situazioni specifiche del sistema italiano»;
tuttavia, i fatti non sembrano confermare le dichiarazioni. Si è proceduto senza variazioni con un nuovo concorso per assunzioni che sarebbe possibile effettuare attingendo dalle graduatorie ancora esistenti. La falla nel metodo di reclutamento dei docenti nel sistema italiano appare evidente e a pagarne le spese sono gli insegnanti e gli alunni, sottoposti a una didattica discontinua –:
se alla luce di quanto esposto in premessa intenda adottare iniziative, anche normative, per modificare e rinnovare il sistema di reclutamento docenti;
se intenda adottare nuove iniziative al fine di tutelare i docenti idonei al concorso 2020 e le loro legittime aspettative di immissione in ruolo, nel rispetto del criterio cronologico relativo alle graduatorie di merito, sbloccando i tanti in attesa della cattedra e autorizzando tutti i posti disponibili, valutando una soluzione che permetta agli idonei al concorso 2020 di concorrere per il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal Piano di ripresa e resilienza.
(4-04016)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
SOUMAHORO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la strage dei morti sul lavoro non si ferma. Il 18 dicembre 2024 si sono registrate ben tre vittime in tre diversi incidenti: una a Genova, una ad Elmas e l'ultima in provincia di Salerno;
al porto di Genova Prà un operaio di 52 anni è stato travolto da una ralla mentre controllava i sigilli di un container. La vittima ha perso la vita sul colpo. Un altro operaio, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina di guida. Sul posto sono intervenuti il personale del 118, la polizia stradale e gli ispettori della Asl;
intorno alle 13 nella zona industriale di Elmas, invece, due operai sono stati schiacciati da un camion in manovra: per uno di loro, Stefano Deiana, 57 anni, non c'è stato scampo, mentre l'altro è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari;
infine a Postiglione, nel salernitano, a perdere la vita è stato Domenico Caputo, 36enne del posto, travolto da un camion mentre lavorava nell'azienda di famiglia, nella zona industriale del comune. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, l'operaio sarebbe stato schiacciato dal portellone del camion, probabilmente a causa di un guasto meccanico. Pare che fosse intento a scaricare un carico dal mezzo pesante quando è rimasto coinvolto nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli;
secondo i dati rilasciati da Inail il 5 dicembre 2024 sono stati 890 i morti sul lavoro nei primi 10 mesi del 2024 (più 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente). Un dato record che non tiene conto dei tantissimi incidenti che sono avvenuti in questi due ultimi mesi dell'anno –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei tragici fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per fermare la strage di morti sul lavoro in atto nel nostro Paese.
(5-03288)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
SCOTTO, PELUFFO e SIMIANI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del made in Italy — Per sapere – premesso che:
l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori;
si apprende da notizie di stampa (Ageei news, «Arera, emendamento al decreto-legge Ambiente per assumere professionalità interne: basta un “colloquio”, senza gara») che nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 153 2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 191, del 2024 cosiddetto «decreto Ambiente» è stato presentato un emendamento a firma di due senatori della Lega (emendamento n. 10.10) che autorizzava Arerà, per l'anno 2025 e «al fine di non disperdere le professionalità acquisite», ad assumere a tempo indeterminato tramite semplice colloquio il personale che risulti in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, con contratto a tempo determinato presso la medesima Autorità e che sia stato reclutato per mezzo di procedure selettive pubbliche, anche semplificate. Tale emendamento è stato successivamente ritirato;
sempre da notizie di stampa (Ageei news del 18 dicembre 2024 «Arera, blitz di Capodanno») si apprende che il 27 dicembre 2024 dovrebbe andare in discussione l'accordo interno che prevede nuove assunzioni di dirigenti senza concorso, aumenti per le buonuscite dei dipendenti con più anzianità, la copertura sanitaria per coloro che – nel prossimo futuro – andranno in pensione. A scapito – sembrerebbe – dei nuovi assunti;
un'intesa – quella dell'accordo – che sembra interessare molti dipendenti dell'authority, alcuni dei quali assistenti o ex assistenti dei membri del Collegio di Arera –:
se risulti quanto indicato in premessa e di quali elementi dispongano in merito, nonché se si intendano adottare iniziative normative volte a escludere che in ogni caso le assunzioni avvengano prescindendo da regolari concorsi pubblici.
(4-04021)
SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MALAVASI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
secondo i dati della commissione di albo nazionale dei dietisti, in alcune regioni italiane (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria, provincia autonoma di Bolzano e di Trento, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria) nell'ultimo anno sono state fornite oltre 720.000 prestazioni nutrizionali di cui oltre 220.000 in ambito ospedaliero e in regime di day hospital, quasi 400.000 in ambito ambulatoriale e più di 100.000 prestazioni di nutrizione artificiale;
41.000 pazienti circa beneficiano della nutrizione artificiale domiciliare (Nad) un trattamento salva vita per pazienti adulti e pediatrici che rappresenta l'unico provvedimento terapeutico utile per assicurare la sopravvivenza del malato al di fuori del contesto ospedaliero;
la prevalenza della Nad stimata dalla Società italiana nutrizione artificiale e metabolismo di 720 pazienti per milione di abitanti è un trattamento specialistico in continua crescita avendo più che raddoppiato il tasso di prevalenza nell'ultimo decennio;
il Ministero della salute ha più volte sottolineato l'importanza della nutrizione clinica come parte fondamentale della gestione delle malattie e della promozione della salute, favorendo al contempo una visione integrata della nutrizione e definendo questa area come strategica e trasversale nei percorsi clinici e preventivi tanto da istituire una direzione generale ad hoc sui corretti stili di vita all'interno del dipartimento One Health;
numerosi studi scientifici rilevano che le prestazioni di nutrizione clinica e dietetica rivestono un'importanza fondamentale per la gestione di molteplici patologie, tra cui diabete, malnutrizione, obesità, malattie cardiovascolari, oncologiche e gastrointestinali, e per la promozione di uno stile di vita sano, in grado di prevenire molte malattie croniche;
la dietetica e la nutrizione clinica, se correttamente integrate nei percorsi terapeutici, possono contribuire significativamente a ridurre i costi sanitari, migliorando la gestione delle patologie croniche e prevenendo complicanze in fase avanzata;
la nutrizione clinica è una disciplina scientifica che richiede competenze specifiche e che gioca un ruolo cruciale nella gestione della salute e del benessere individuale, attraverso percorsi terapeutici mirati e personalizzati per i pazienti, spesso in collaborazione con altre figure sanitarie;
i livelli essenziali di assistenza (Lea) rappresentano il quadro di riferimento per le prestazioni che devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale, in funzione delle necessità di salute della popolazione;
ad oggi, nel tariffario che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 con decreto del Ministero della salute, non sembrerebbe essere stato preso in considerazione l'inserimento delle prestazioni nutrizionali e dietistiche che ad oggi vengono erogate in numerose regioni con tariffa in deroga;
l'assenza di prestazioni specifiche relative alla nutrizione clinica e dietistica nei livelli essenziali di assistenza potrebbe limitare l'efficacia del sistema sanitario nazionale, lasciando numerosi pazienti privi di un importante supporto terapeutico per la gestione di patologie complesse –:
se il Ministro interrogato intenda promuovere un confronto con le associazioni scientifiche e professionali del settore per definire le modalità di inclusione di queste prestazioni nei livelli essenziali di assistenza, tenendo conto delle evidenze scientifiche disponibili e delle best practice internazionali.
(5-03286)
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ASCARI, ALIFANO, QUARTINI, PENZA, D'ORSO, DORI, MORFINO, AURIEMMA, TUCCI, SCUTELLÀ, CAROTENUTO, ALFONSO COLUCCI, PAVANELLI, APPENDINO, DONNO, CARMINA, TORTO, IARIA e CHERCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in data 2 luglio 1994, il giudice Paolo Adinolfi, allora in servizio presso la IV Sezione Civile della Corte d'appello di Roma, scompare in circostanze misteriose;
il giudice Adinolfi, precedentemente in servizio presso la sezione fallimentare della Procura di Roma, si era occupato di numerosi casi di fallimenti di rilevanza economica e sociale, coinvolgenti figure della malavita romana e dell'alta finanza;
la prima indagine condotta dal magistrato Fausto Cardella si è conclusa con l'archiviazione, attribuendo la scomparsa ad un allontanamento volontario;
una seconda indagine, condotta dal magistrato Alessandro Cannevale, ha invece concluso che il giudice Adinolfi è stato ucciso e il suo corpo occultato a causa del suo lavoro svolto alla sezione fallimentare;
le ricerche e le indagini sono state caratterizzate da numerose difficoltà e da presenze sospette, tra cui quella di agenti dei servizi segreti italiani;
in particolare, la figura di Vincenzo Fenili, alias Kasper, ex agente segreto e contractor del Ros, è emersa durante l'indagine per il suo legame con la seconda casa della famiglia Adinolfi, affittata a Fenili stesso –:
di quali elementi disponga il Governo in ordine alla scomparsa dei giudice Paolo Adinolfi, considerando le nuove informazioni emerse grazie al libro «La scomparsa di Adinolfi» di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, con particolare riguardo al possibile coinvolgimento di agenti dei servizi segreti italiani e ad eventuali coperture che possano aver ostacolato la verità, valutando a tal proposito eventuali iniziative di competenza per contribuire a far luce sulla vicenda –:
quali misure il Governo intenda adottare per garantire che i magistrati che si occupano di casi delicati e ad alto rischio ricevano una protezione adeguata;
se siano state condotte verifiche, per quanto di competenza, sull'operato delle basi militari situate nelle vicinanze della casa affittata a Fenili e sulle eventuali connessioni con la scomparsa del giudice Adinolfi.
(4-03098)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, traendo spunto dalla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi avvenuta il 2 luglio 1994 in circostanze misteriose e dalla vicenda giudiziaria che ne è seguita, chiede di sapere di quali elementi disponga il Governo in ordine alla scomparsa del giudice Paolo Adinolfi, considerando le nuove informazioni emerse grazie al libro «La scomparsa di Adinolfi» di Alvaro Fiorucci e Raffaele Guadagno, con particolare riguardo al possibile coinvolgimento di agenti dei servizi segreti italiani e ad eventuali coperture che possano aver ostacolato la verità, valutando a tal proposito eventuali iniziative di competenza per contribuire a far luce sulla vicenda;
quali misure il Governo intenda adottare per garantire che i magistrati che si occupano di casi delicati e ad alto rischio ricevano una protezione adeguata;
se siano state condotte verifiche, per quanto di competenza, sull'operato delle basi militari situate nelle vicinanze della casa affittata a Fenili e sulle eventuali connessioni con la scomparsa del giudice Adinolfi.
In relazione alla vicenda sono state acquisite le informazioni dalla autorità giudiziaria procedente opportunamente interpellata dalla competente articolazione ministeriale (D.A.G.).
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con nota del 16 luglio 2024 ha trasmesso la relazione sui fatti richiamati nel testo dell'interrogazione di cui si segnalano i punti salienti: «Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto meglio indicata Le rappresento che dalla lettura degli atti dei procedimenti acquisiti dall'archivio non risultano particolari informazioni ulteriori rispetto a quelle già contenute nell'atto ispettivo.
In particolare, il proc. n. ...omissis... Rg mod. 44, iscritto per il delitto di omicidio aggravato dalla finalità mafiosa per il quale era stato designato il sostituto dott. A. C., si è chiuso con richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del reato avanzata il 15 ottobre 2003 ed accolta dal Gip sede in data 2 novembre 2007.
In data 14 dicembre 2016 è stato poi iscritto altro procedimento, n. ...omissis... mod. 45, a seguito delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, G. L., che aveva riferito informazioni sulla scomparsa del giudice Adinolfi.
Il procedimento, assegnato all'allora Procuratore della Repubblica, dott. L. D. F., è stato definito con trasmissione in archivio sul presupposto che le propalazioni fossero "generiche, non riscontrabili e di dubbia attendibilità [e] riportano fatti e circostanze ampiamente note e di dominio pubblico".
Nessuna informazione si è in grado di fornire sulle ulteriori circostanze riferite nell'interrogazione e che sarebbero state tratte da un libro di cui sarebbe stato coautore un ex funzionario di questo ufficio, R. G., che a quanto è dato sapere, aveva anche collaborato con il p.m. C.
Per doverosa completezza si segnala che il citato G. è attualmente in quiescenza ed è stato, negli anni scorsi, oggetto di indagini da parte di questo ufficio per vicende assolutamente indipendenti da quelle in esame, essendo stato ipotizzate nei suoi confronti varie ipotesi di accesso abusivo ai sistemi informatici e rivelazioni di segreto di ufficio.
Il procedimento in questione si è concluso con una sentenza di patteggiamento».
Questi gli sviluppi della vicenda giudiziaria.
Venendo alla tematica della protezione dei magistrati si rimarca che nell'attuale impianto normativo la protezione dei soggetti a rischio esiste e compete al Ministero dell'interno.
Il Ministero della giustizia non dispone di specifiche attribuzioni in merito alla pubblica sicurezza e le competenze della autorità giudiziaria sono previste con riguardo al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza cui può partecipare il Procuratore della Repubblica.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI, AIELLO, MORFINO, PAVANELLI, APPENDINO, FERRARA, IARIA, RICCARDO RICCIARDI, L'ABBATE, BOLDRINI, PENZA, ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, BRUNO, CARAMIELLO, TUCCI, ORRICO, CHERCHI, CASO, MARIANNA RICCIARDI, QUARTINI, D'ORSO, SERRACCHIANI, BONAFÈ, FORATTINI, GIRELLI, GUERRA, DORI e MALAVASI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la Corte d'appello di Milano, in una recente sentenza, ha confermato l'assoluzione di un sindacalista accusato di violenza sessuale su una hostess, motivando tale decisione con l'assenza dei requisiti di «violenza, minaccia o abuso di autorità», come richiesto dall'articolo 609-bis del codice penale, per la configurazione del reato di violenza sessuale:
nelle motivazioni, la Corte ha ritenuto che la durata temporale di circa 20-30 secondi, durante la quale si sono verificati toccamenti non consensuali, non abbia costituito una situazione di impossibilità assoluta di reazione da parte della persona offesa;
tale decisione ha destato stupore nell'opinione pubblica, in quanto sembra sostenere che la durata temporale della condotta potrebbe escludere la sussistenza di una violenza sessuale, nonostante la vittima abbia dichiarato di essersi trovata in una condizione di impossibilità a sottrarsi;
è essenziale, nell'ambito del contrasto alla violenza sessuale e alla tutela delle vittime, che l'interpretazione del concetto di violenza sia coerente e non si basi esclusivamente su parametri temporali, ma tenga conto della situazione di oggettiva sopraffazione e della difficoltà della vittima a reagire e del consenso;
risulta necessario garantire una maggiore chiarezza e compiutezza legislativa per evitare vuoti di tutela che potrebbero indebolire la protezione delle vittime di violenza sessuale e compromettere la loro fiducia nella giustizia –:
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno sostenere, per quanto di competenza, le proposte già all'esame della Camera volte alla modifica della normativa per chiarire i criteri di valutazione del consenso e della coercizione nei casi di violenza e per aggiornarla alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali;
se e quali iniziative normative siano previste per migliorare la formazione dei magistrati e degli operatori della giustizia su temi relativi alla violenza sessuale, con particolare attenzione alla tutela delle vittime e alla corretta interpretazione del concetto di violenza in relazione alla durata.
(4-03545)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti richiamano il caso della pronuncia della Corte d'appello di Milano con cui è stata confermata l'assoluzione del sindacalista accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess, osservando che i giudici avrebbero mancato di valorizzare la mancanza di consenso della persona offesa e l'impossibilità per la stessa di reagire agli atti sessuali compiuti dall'imputato nei suoi confronti. Chiedono, dunque, se il Ministro «non ritenga opportuno sostenere, per quanto di competenza, le proposte già all'esame della Camera volte alla modifica della normativa per chiarire i criteri di valutazione del consenso e della coercizione nei casi di violenza e per aggiornarla alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali», tornando – di nuovo – anche sul tema della formazione del corpo magistratuale e degli operatori della giustizia in materia di violenza di genere e, in particolare, di violenza sessuale.
Al fine di fornire risposta al quesito posto il Ministero si è prontamente attivato per svolgere gli opportuni accertamenti, acquisendo la relazione del Presidente della Corte d'appello di Milano, che fa sostanziale rinvio alle pronunce di primo e di secondo grado, segnalando la pendenza del termine per il ricorso in Cassazione.
Ora, dalla lettura della motivazione della sentenza richiamata nell'atto parlamentare emerge che i giudici d'appello hanno ritenuto di dover confermare la pronuncia impugnata già solo per la ritenuta assenza dell'elemento oggettivo dell'aver compiuto atti sessuali con «violenza ... minaccia o ... abuso di autorità», essendo mancata – ad avviso dei giudicanti – qualsivoglia forma di violenza che potesse aver posto la vittima in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta posta in essere dall'imputato, né risultando rinvenibili elementi per ritenere configurabile una situazione di minaccia o di abuso di autorità.
Ciò detto, trattandosi di vicenda ancora sub judice, il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità giudiziaria procedente impedisce di entrare funditus nel merito della decisione.
Peraltro, va ancora una volta ribadito che esula dalle prerogative del Ministro della giustizia il sindacato sulle scelte dell'autorità giudiziaria quando esse afferiscano a valutazioni di merito sin tanto che non ridondino in atti abnormi, ovvero in soluzioni giuridicamente non plausibili.
Venendo agli specifici quesiti posti dagli interroganti, va in primis rimarcato il costante impegno del Governo tutto nel contrasto all'odioso fenomeno della violenza di genere, tradottosi nell'adozione, sin dal suo insediamento, di iniziative di varia natura, nella consapevolezza che l'adeguatezza della risposta da parte dello Stato non passa solo attraverso il potenziamento degli strumenti di repressione.
È una battaglia innanzitutto culturale, che impone di intervenire su più livelli per sensibilizzare l'opinione pubblica nella comprensione del fenomeno e nella trasformazione di schemi ed atteggiamenti che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile.
Ancora. Occorre agire sulla formazione degli operatori di tutte le Istituzioni coinvolte, ivi compresi quelli del sistema giudiziario. Il principio del giusto processo, sancito dalla Carta costituzionale, non esprime infatti soltanto un'esigenza di qualità, accuratezza e tempestività della decisione, ma veicola anche l'aspettativa che l'offesa già arrecata da altri non si protragga ulteriormente, attivando pericolosi meccanismi di vittimizzazione secondaria.
A tal fine è fondamentale il monitoraggio costante del fenomeno, in funzione dell'apprezzamento dell'efficacia dell'azione giudiziaria e della conseguente selezione delle migliori modalità organizzative adottate dagli uffici (cosiddette best practices). Il confronto tra le diverse esperienze consente, infatti, di cogliere a pieno la capacità degli strumenti offerti dalla normativa nel contrastare il fenomeno, contribuendo poi ad innalzare la competenza e la preparazione dei magistrati, che nei diversi ruoli vengono a contatto con simili vicende.
È per questa ragione che già lo scorso anno il tema della lotta alla violenza di genere aveva trovato un proprio spazio dedicato nell'ambito delle linee programmatiche sulla formazione proposte dal Ministro alla Scuola superiore della magistratura. Adeguato rilievo è stato, dunque, a fortiori riservato all'argomento nelle ultime linee guida, che sono le prime adottate dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, con cui è stato reso obbligatorio l'inserimento di iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
Con tale legge, di iniziativa governativa, si è inteso infatti intervenire più efficacemente su alcune delle misure già introdotte in passato per fronteggiare il fenomeno (cosiddetto Codice Rosso) in chiave, innanzitutto, di prevenzione delle azioni criminose. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ampliamento dell'ambito di applicabilità delle misure cautelari, custodiali e non, con essa introdotto.
E, dunque, l'implementazione degli strumenti di contrasto alla violenza di genere e domestica realizzata con tale strumento normativo ha reso quantomai necessario anche un rinvigorimento dell'attività formativa svolta in questo ambito, nella prospettiva di garantire un'effettiva ed efficace applicazione del sempre più articolato apparato normativo vigente.
In tale contesto si è inserita, poi, anche l'azione dell’«Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica», istituito nell'ottobre 2022 presso il Ministero della giustizia con lo scopo di creare un'interlocuzione costante con gli uffici giudiziari per monitorare il fenomeno attraverso, per l'appunto, la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse e l'elaborazione di soluzioni tecniche e normative per implementare il sistema di tutele già esistente.
L'Osservatorio, attraverso i suoi sette sottogruppi è, dunque, impegnato su più fronti nella promozione di quell'intervento sinergico ed incisivo che il fenomeno richiede, attraverso il coinvolgimento di professionalità appartenenti ad ambiti diversi, non solo riconducibili al mondo giudiziario ma anche a quello accademico e dell'informazione.
Pertanto, l'auspicio degli interroganti che si continui a lavorare per contrastare il fenomeno, affinando laddove necessario gli strumenti offerti dal vigente apparato normativo in termini prima di tutto preventivi oltre che repressivi, è assolutamente ben riposto.
Ne è riprova, ancora, il recente decreto-legge n. 178 del 2024, con cui si è tornati nuovamente sulla disciplina dettata in tema di cosiddetto braccialetto elettronico, per assicurare l'efficacia e la funzionalità di questo strumento di controllo, riducendo quanto più possibile la distanza tra la disposizione e la realtà concreta.
Si è infatti chiarito che per «fattibilità tecnica» si intende anche quella «operativa», in quanto l'accertamento della polizia giudiziaria ricade su profili sia strettamente tecnici, come la copertura di rete e la qualità della connessione, che più strettamente tecnico-operativi, quali le caratteristiche dei luoghi o le distanze, e sono state precisate le modalità che sostanziano l'accertamento di siffatta condizione da parte della polizia giudiziaria.
È stato inoltre ampliato notevolmente il novero delle trasgressioni alle prescrizioni che hanno come conseguenza l'applicazione della più grave tra le misure coercitive, la custodia cautelare in carcere, includendo accanto alla condotta consistente nella manomissione dei dispositivi elettronici in questione anche «una o più condotte gravi o reiterate» che impediscano od ostacolino il regolare funzionamento dei mezzi e strumenti anzidetti.
L'allerta resta dunque costantemente alta, sebbene questo Governo non voglia affatto intervenire sull'onda dell'emergenza, ma intenda piuttosto approntare un sistema di tutele che sia capace di contrastare il fenomeno in modo sistematico ed organico, circondando le potenziali vittime di tutti i necessari presidi a vari livelli, non solo giuridico ma anche psicologico, economico, assistenziale e sanitario.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
BARBAGALLO. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
sono tanti i terremotati dell'area etnea che nell'ultimo terremoto del 26 dicembre 2018 hanno perso la casa;
anche se la ricostruzione è finalmente ripartita, tante sono le persone che si sono ritrovate costrette a cercare un affitto in attesa che la loro abitazione fosse nuovamente agibile ed abitabile;
per far fronte alle spese degli affitti anticipati, il Governo fortunatamente riconosce lo stato di calamità, ma la protezione civile dovrebbe erogare ai terremotati il Cas (contributo autonoma sistemazione);
il problema è che, sin dall'inizio, questo contributo non è mai stato erogato con cadenza regolare e puntuale, costringendo tante persone ad anticipare di tasca propria i soldi dell'affitto, dimenticando che tante tra queste sono persone anziane che vivono di pensione e che sicuramente non si possono permettere di anticipare tante mensilità in alcuni casi ben quattro;
a Santa Venerina pare siano fermi con il contributo a dicembre 2023;
a giudizio dell'interrogante è scandaloso sapere che, in questo caso specifico, il ritardo è dovuto alla dimenticanza di alcuni funzionari che non hanno fatto firmare i mandati di pagamento –:
alla luce dei fatti esposti, se il Ministro interrogato intenda fornire chiarimenti e come intenda risolvere una volta per tutte questa situazione di disagio che va avanti da tempo.
(4-03317)
Risposta. — Per gli eventi sismici oggetto di interrogazione, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018. di dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, il Capo del dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018. In particolare, l'articolo 1, comma 1, di tale ordinanza ha disposto la nomina del dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza. L'articolo 3 della medesima ordinanza ha autorizzato il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare un contributo mensile per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità, adottati a seguito degli eventi in parola.
Il Commissario delegato ha trasmesso, con nota del 2 febbraio 2024, il quadro riepilogativo in relazione agli importi di spesa di cui alle voci componenti il Piano degli interventi approvato con nota dipartimentale del 27 luglio 2023. Per ciò che attiene al contributo di autonoma sistemazione (CAS) il Commissario delegato ha evidenziato, alla data del 31 dicembre 2023, l'avvenuta liquidazione dell'intero importo autorizzato per un totale di euro 18.259.547,71, rispetto all'importo di euro 19.302.132,60 approvato con la predetta nota dipartimentale del 27 luglio 2023, sottolineando che la differenza di euro 1.042.584,86 era dovuta alla mancata ricezione, al tempo, delle richieste del CAS da parte di taluni soggetti attuatori. In particolare, per quanto concerne il comune di Santa Venerina (Catania) il report commissariale evidenziava un totale di n. 36 liquidazioni (a fronte di un pari numero di autorizzazioni) per l'importo complessivo di euro 996.077,96.
L'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha prorogato, senza soluzione di continuità, sino al 31 dicembre 2024, il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi sismici di cui trattasi, integrando le risorse già stanziate di ulteriori euro 1,7 milioni per l'anno 2024, da assegnarsi con deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il Commissario delegato, con nota del 5 aprile 2024, ha trasmesso, con specifico riguardo al CAS, una proposta di rimodulazione del relativo fabbisogno economico con un incremento pari ad euro 1.293.375,28, rispetto al predetto importo di euro 19.302.132,60. Il Dipartimento della protezione civile, con nota del 15 aprile ultimo scorso, ha approvato tale proposta di rimodulazione destinando, quindi, l'importo complessivo di euro 20.595.507,88.
In attuazione dell'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 citato, a seguito di apposita istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Dipartimento della protezione civile in raccordo con la Regione Siciliana, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 23 aprile 2024, ha deliberato lo stanziamento della suddetta somma a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Conseguentemente, in data 29 maggio 2024, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato al Commissario delegato la disposizione dell'ordine di accreditamento della somma di euro 850.000,00. Il trasferimento della residua somma di euro 850.000,00 è subordinato a specifica richiesta del Commissario delegato ovvero dei soggetti interessati responsabili individuati per il completamento di detti interventi, con allegata una dettagliata relazione attestante l'avvenuta liquidazione dell'80 per cento della precedente anticipazione.
Sul punto, si evidenzia ulteriormente che il Commissario delegato, con nota del 5 settembre 2024, ha trasmesso, con riferimento al comune di Santa Venerina, l'aggiornamento della reportistica del Piano degli interventi, dal quale emerge che, per il comune di Santa Venerina, con riferimento alle liquidazioni erogate per il contributo CAS, si è passati ad un totale di n. 38 liquidazioni su un pari numero di autorizzazioni, per l'importo complessivo di euro 1.012.177,96 (determinato al mese di giugno 2024) per i comuni che hanno inoltrato la richiesta per l'anno in corso.
Sulla base di quanto da ultimo rappresentato dal medesimo Commissario delegato, appare utile riportare anche la complessiva articolazione del procedimento amministrativo propedeutico al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti per l'erogazione dei contributi in rassegna: le richieste di trasferimento di risorse finanziarie vengono trasmesse dai comuni alla struttura commissariale non prima del mese successivo a quello oggetto della richiesta, previa istruttoria sulla permanenza dei requisiti al mantenimento del contributo, come previsto dalla direttiva del 7 gennaio 2019 del Commissario delegato. La Struttura commissariale, dopo aver verificato la documentazione trasmessa e la spesa prevista ed erogata, procede al tempestivo trasferimento delle somme richieste, salvo che occorra richiedere un'integrazione documentale a supporto della relativa richiesta.
Tanto illustrato, secondo quanto riferito dal Commissario delegato, il pagamento posticipato del mese di dicembre 2023, liquidato in data 30 marzo 2024, sarebbe disceso dalla sopravvenienza, nel mese di febbraio 2024 (articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, citato) della proroga dello stato di emergenza di rilievo nazionale: secondo quanto riportato, si sarebbe registrata l'impossibilità di avviare, per i primi mesi del 2024, i procedimenti amministrativi di erogazione del CAS, oltre a un notevole aggravio di lavoro per la struttura commissariale e per i soggetti-attuatori (legato al dover affrontare, in breve tempo, l'arretrato così determinatosi). Ciò posto, tenuto anche conto dell'assegnazione di euro 1,7 milioni per l'anno 2024 deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 aprile 2024 (in attuazione del citato articolo 17-bis), il Commissario delegato non rileva allo stato attuale particolari criticità nei procedimenti istruttori relativi all'erogazione del CAS.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
CESA. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
come è ben noto l'area Flegrea e Pozzuoli sono flagellati dagli sciami sismici e dal bradisismo, fenomeni ormai perenni. Questi gravi eventi sono ora in acuta fase di recrudescenza con scosse quotidiane come quelle del 22 maggio 2024 che hanno addirittura raggiunto il 4.4 della scala Richter;
costeggiando l'area portuale non passa inosservato, un costone pericolante chiamato «La Starza», che potrebbe franare da un momento all'altro compromettendo la viabilità della via Domitiana e causando gravi danni allo stato dei luoghi;
infatti tale sito, oltre ad essere interessato dai fenomeni di bradisismo, come detto, recentemente intensificatisi, per la sua conformazione acclive è sensibile alle precipitazioni meteoriche. In particolare si evidenzia che, data la tipologia dei terreni, in caso di intensificazioni delle precipitazioni, si potrebbero innescare movimenti meccanici verso valle che potrebbero arrecare pregiudizio al traffico veicolare a monte e metropolitano di superficie a valle. È inoltre da evidenziare che, in caso di distacchi del terreno improvvisi, innescati, da fenomeni bradisismici – come peraltro sta avvenendo da qualche tempo – su un costone appesantito dalle acque meteoriche si potrebbero verificare gravi e potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità delle persone o dei beni, con effetti che potrebbero risultare disastrosi;
la messa in sicurezza del territorio, che dipende dal Commissario straordinario di Governo per il bradisismo, sembra che sia ferma da almeno due anni;
è del tutto evidente che la messa in sicurezza del sito è necessaria affinché non si aggravi una situazione di per sé già critica –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza della gravità della situazione e quali iniziative intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali catastrofi legate a quanto detto in premessa;
quali iniziative intenda adottare per sollecitare il commissario straordinario – per legge, il presidente della regione Campania – ad una urgente e rapida messa in sicurezza del territorio indicato in premessa e per verificare la regione Campania abbia delle responsabilità in merito alla gestione e alla manutenzione di questa area.
(4-02889)
Risposta. — Sulla scorta degli elementi pervenuti si rappresenta quanto segue.
L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023 n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, ha affidato alla regione Campania il coordinamento delle attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali: ciò, allo scopo, da un lato, di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare con una corrispondente quantificazione dei costi le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, dall'altro, di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.
Sulla base delle segnalazioni pervenute dai comuni interessati (Bacoli, Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Monte di Procida, Napoli, Pozzuoli, Quarto), nonché da altri enti (tra i quali la struttura commissariale ex lege n. 887 del 1984, l'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, la prefettura di Napoli, il Consorzio bonifica Conca di Agnano) e da soggetti gestori di reti e servizi pubblici (Acqua Bene Comune, ANAS S.p.A., EAV S.r.l., RFI S.p.A., Tangenziale di Napoli s.p.a.), la Giunta regionale ha approvato, con la delibera n. 7 del 10 gennaio 2024, un documento ricognitivo composto da una relazione e da cinque allegati, nel quale sono indicate e variamente classificate 110 criticità complessivamente rilevate con una stima pari a 1.287.025.078,37 euro dei costi necessari per gli interventi volti alla soluzione delle criticità medesime.
Nello specifico, nell'elenco degli interventi segnalati per la soluzione delle criticità di cui alla tabella 8-1 della relazione suddetta, sono presenti anche gli interventi di consolidamento del costone «La Starza». Al riguardo, si rileva che l'articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984 ha affidato al presidente della Giunta regionale della Campania, nella qualità di Commissario straordinario, la realizzazione di un «Programma», finalizzato all'«adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico», oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale con deliberazione 207/4 del 26 marzo 1985.
Successivamente, l'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 7 agosto 2019 (in seguito abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 maggio 2024, n. 6), al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, ha previsto, tra l'altro, che l'Ufficio speciale grandi opere ovvero i soggetti gestori delle infrastrutture, sulla base dei criteri di semplificazione e di accelerazione dei tempi di realizzazione e tenuto conto dello stato di esecuzione e della titolarità della gestione, curassero l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11, comma 18, della legge n. 887 del 1984, individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
In quest'ottica, alla luce di quanto indicato all'interno della suddetta relazione, gli interventi di consolidamento del costone «La Starza» sono stati demandati all'Ufficio speciale grandi opere.
In merito ai profili finanziari, si evidenzia che la regione Campania, nell'ambito del Programma operativo complementare (POC) – Patto per lo sviluppo della regione Campania, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 180 del 3 maggio 2016, n. 666 del 29 novembre 2016 e n. 572 del 25 ottobre 2017, ha assegnato, a valere sulle risorse di cui al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativo alla programmazione 2014-2020, la somma di 10.000.000 di euro per gli interventi di consolidamento del costone in questione. A fronte di tale «importo attuale programmato» è riportato, all'interno della relativa scheda di segnalazione, un ulteriore importo di 3.000.000 di euro a titolo di adeguamento, in ragione dell'incremento dei costi occorso negli ultimi anni: proprio in relazione a tale somma di 3.000.000 di euro, tali interventi sono indicati nel predetto elenco di «interventi segnalati per la soluzione delle criticità», e nella tabella 9-6 «ordinamento degli interventi criticità segnalati nell'area dei Campi Flegrei nel settore della difesa del suolo» con una classificazione di coerenza «molto elevata».
Per completezza, preme rappresentare che in data 2 luglio 2024, è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge n. 91 recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»: sul tema specifico delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari inclusi nella predetta ricognizione operata dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023, è stata prevista la realizzazione, a cura del neo istituito Commissario straordinario, di uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto dalla pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei, stanziando per il periodo 2024-2029 la somma complessiva di 284.795.000,00 euro ex articolo 2, comma 10, lettera b).
La disciplina dettata dal decreto-legge n. 91 del 2024 è stata successivamente rifusa nel decreto-legge n. 76 del 2024.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con riferimento alle richieste di ordinanze cautelari, l'articolo 291, comma 1-ter del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 114 del 2024 (cosiddetta legge Nordio) entrata in vigore il 25 agosto 2025, stabilisce che «Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione»;
le cronache di stampa evidenziano, tuttavia, che spesso le ordinanze di custodia cautelare riportano comunque i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, in spregio al disposto del novellato articolo 291 del codice di procedura penale;
la norma in questione non prevede sanzioni processuali conseguenti alla citata grave violazione di legge che, pur tuttavia, mantiene il proprio rilievo sotto il profilo disciplinare –:
se il Ministro interrogato non intenda avviare, per quanto di competenza, un'approfondita attività conoscitiva in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 291, comma 1-ter del codice di procedura penale, riservandosi, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le conseguenti iniziative disciplinari.
(4-03738)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative di carattere conoscitivo relative «alla corretta applicazione dell'articolo 291, comma 1-ter del codice di procedura penale, riservandosi, ove ne ricorrano i presupposti, di avviare le conseguenti iniziative disciplinari», si rappresenta quanto segue.
Questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo, con misure dirette a tutelare non soltanto l'imputato e la vittima ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative, sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.
In questa direzione si è modificato a più riprese il regime delle intercettazioni: prima con la legge n. 137 del 2023 e poi con la legge n. 114 del 2024, cosiddetta legge Nordio, sono stati introdotti, all'articolo 268 del codice di procedura penale, rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa: nel verbale è consentita soltanto la trascrizione del contenuto delle intercettazioni rilevanti per le indagini, anche a favore dell'indagato, ed è vietata la trascrizione del contenuto non rilevante neppure sommariamente.
Inoltre, sono stati consolidati e potenziati il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 del codice di procedura penale), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.
Con il novellato articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale si è inteso, poi, assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salva l'indispensabilità per la compiuta esposizione delle ragioni della richiesta stessa.
In questa direzione si muove anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo di modificare ulteriormente l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, allo scopo precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado il procedimento si trovi ancora in una fase affatto preliminare.
Ed è di questi giorni l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo che dà attuazione alla predetta delega recependo parzialmente le indicazioni dei pareri resi dalle Camere nel senso di vietare la pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
Ciò detto, è noto che il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, «allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti» (articolo 7 legge n. 1311 del 1962).
Ora, sebbene la disciplina non preveda che sia dedicato uno specifico spazio, in sede di ispezioni ordinarie, alle verifiche mirate e routinarie sul rispetto della norma dettata dall'articolo 291, comma 1-ter, codice di procedura penale, è implicito nel tenore delle disposizioni che in quella sede si accerti ordinariamente la regolarità e la conformità alle norme vigenti, ivi compresa quella in discussione, di tutti i «servizi» svolti dagli uffici giudiziari.
Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell'andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati – ivi compresa la violazione dell'articolo 291, comma 1-ter del codice di procedura penale – essi devono segnalarla al Capo dell'ispettorato, con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (confronta articolo 10 legge n. 1311 del 1962).
In ogni caso il Ministro, nell'esercizio dei suoi poteri di «alta vigilanza» ex articolo 13 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, può delegare all'Ispettorato generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.
Ciò detto, allo stato non consta l'esistenza di procedimenti aperti per violazione dell'articolo 291, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Nondimeno, laddove pervenisse notizia di criticità significative rispetto all'osservanza della nuova disposizione da parte degli uffici giudiziari, il Ministro della giustizia non mancherà di esercitare tempestivamente le proprie prerogative nei termini appena sintetizzati, assumendo le iniziative più appropriate per acquisire un quadro completo della situazione relativa allo stato di attuazione di tale innovativa disposizione di legge.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
D'ALESSIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, ha introdotto un sistema organico di giustizia riparativa, recependo le indicazioni di direttive europee e raccomandazioni internazionali, con l'obiettivo di integrare e non sostituire la giustizia tradizionale;
a due anni dall'entrata in vigore della normativa, permangono però significative criticità nell'implementazione dei princìpi e delle strutture operative della giustizia riparativa sul territorio nazionale;
di fatti, non risultano ancora istituiti i Centri di giustizia riparativa previsti dall'articolo 63 del citato decreto legislativo, e molti dei centri esistenti si trovano in una situazione di incertezza normativa e operativa;
inoltre, i mediatori esperti, essenziali per la realizzazione dei programmi di giustizia riparativa, non sono ancora pienamente regolamentati, con una parte di essi che opera di fatto in regime di volontariato e altri che necessitano di ulteriori prove valutative per l'iscrizione all'elenco istituito presso il Ministero della giustizia;
il ritardo nell'attuazione delle norme sta penalizzando la diffusione di un approccio riparativo che rappresenterebbe un valore aggiunto nella riduzione della recidiva e nel soddisfacimento dei bisogni delle vittime di reato –:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire l'effettiva attuazione del decreto legislativo citato in premessa, con preciso riferimento all'istituzione dei centri di giustizia riparativa e alla regolarizzazione di quelli già operativi in tempi celeri su tutto il territorio nazionale, alla definizione e valorizzazione del ruolo dei mediatori esperti al fine di garantire loro adeguati percorsi formativi e riconoscimenti professionali;
se non ritenga di adottare iniziative urgenti di competenza, al fine di agevolare l'accesso alle prove valutative da parte di coloro che, pur in possesso di una formazione adeguata, necessitano di tali certificazioni per operare nel sistema, anche valutando di coinvolgere in maniera più incisiva il personale già qualificato e operativo all'interno del Ministero al fine di accelerare la messa in funzione del sistema di giustizia riparativa, che necessita di un'importante azione di divulgazione e informazione presso i cittadini, per superare le resistenze culturali ancora esistenti e favorire una maggiore comprensione dei benefìci di tale approccio.
(4-03829)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante formula quesiti specifici in merito allo stato di attuazione della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 2022 in tema di giustizia riparativa, chiedendo quali iniziative verranno assunte per rendere operativi nel breve periodo i centri di giustizia riparativa con essa istituiti.
In proposito occorre premettere che il coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa compete, secondo la normativa vigente, al Ministero della giustizia, che può avvalersi, a tal fine, sia della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa che delle conferenze locali, sulle quali (ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo citato) esercita funzioni di vigilanza.
La competenza in tema di giustizia riparativa dal punto di vista organizzativo è stata incardinata presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Proprio in virtù della riconosciuta importanza del paradigma riparativo e della necessità di prevedere, anche in tale prospettiva, una struttura centralizzata dotata di adeguata specializzazione, nell'ambito del complessivo riassetto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2024 («Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84») – che ridisegna, fra l'altro, la struttura operativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in tre uffici dirigenziali generali – l'articolo 1 lettera c) ha previsto l'istituzione di un'apposita Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, cui è demandata, per mandato istituzionale, la funzione di sussumere ed uniformare la pluriennale esperienza pregressa acquisita in subiecta materia a livello territoriale. L'articolo 3, che detta le «Disposizioni transitorie e finali», ha altresì previsto l'adozione dei necessari decreti attuativi, ai fini di consentire l'operatività delle nuove direzioni generali.
Per quanto riguarda l'iter necessario all'effettiva attuazione delle ricordate previsioni normative in materia di giustizia riparativa, il recente decreto ministeriale 23 ottobre 2024 ha individuato gli uffici di livello dirigenziale non generale, definendone i compiti. Ha inoltre disciplinato anche l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali, ai sensi dell'articolo 16 commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale (ivi compreso quello di Direttore generale per la giustizia minorile e riparativa), attivata ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, è attualmente in corso e sarà verosimilmente ultimata entro la fine del corrente anno.
Ciò detto quanto alla riorganizzazione dell'apparato amministrativo a livello centrale e locale, quanto allo stato di attuazione della normativa con riferimento all'istituzione dei centri di giustizia riparativa attualmente è in corso la propedeutica fase di ricognizione: nell'ambito delle conferenze locali, infatti, si è dato luogo ad una mappatura dei servizi di giustizia riparativa in materia penale già esistenti, in omaggio alle previsioni del regime transitorio di cui all'articolo 92, siano essi erogati da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia, ovvero operanti in virtù di protocolli di intesa stipulati con uffici giudiziari o con altri soggetti pubblici, al fine di procedere successivamente alla relativa valutazione, secondo i seguenti parametri:
esperienza pregressa in merito, maturata alla data del 31 dicembre 2023;
curricula degli operatori in servizio;
coerenza dei requisiti posseduti, e delle prestazioni erogate, con quanto disposto agli articoli 42, 64 e 93.
Tale fase culminerà con la redazione di un elenco, destinato ad essere strumento principe nella disponibilità degli enti locali, in funzione della prima apertura dei Centri per la giustizia riparativa, di cui all'articolo 63.
In ordine al coinvolgimento di personale qualificato del Ministero, auspicato dall'interrogante, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – condividendo in pieno il valore del paradigma riparativo e al contempo la necessità di non disperdere un patrimonio di conoscenze e di know-how già acquisito sul campo – ritiene utile proporre, in questa fase, azioni di promozione e sviluppo di capacity building territoriale, attraverso la cura di percorsi informativi, nonché di divulgazione ed informazione alla collettività, come pure di scambio di buone pratiche e di qualificazione, a sostegno di processi di collaborazione multi-attoriali e multi-istituzionali.
Da ultimo, si rappresenta che il decreto ministeriale 9 giugno 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2023, n. 155, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, come modificato dal decreto ministeriale 15 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2024, n. 11, ha individuato nel Direttore generale degli affari interni del Dipartimento dell'amministrazione della giustizia il responsabile dell'elenco dei mediatori, sia sotto il profilo della sua implementazione che sotto il profilo della relativa vigilanza. Inoltre, esso ha disciplinato le modalità e i tempi della formazione degli operatori, finalizzata al conseguimento della qualifica di «mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa», nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove, di ammissione alla formazione e di svolgimento delle relative prove conclusive, ai sensi dell'articolo 59, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 150 del 2022. La competenza a tenere l'elenco di cui all'articolo 60 è successivamente traslata al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, in particolare, all'istituenda Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, così come previsto nel recente decreto ministeriale 23 ottobre 2024.
Il quadro appena tracciato dà la misura, dunque, dell'impegno sino ad ora profuso da questa Amministrazione per dare piena attuazione alla normativa sulla giustizia riparativa.
Certamente l'iter non è ancora concluso, ma grazie al poderoso lavoro già svolto presto il sistema approntato dal Legislatore sarà effettivamente operativo, dando concretezza a quell'approccio innovativo con cui si è inteso restituire centralità alla vittima nel rapporto reo-vittima-comunità, responsabilizzando l'autore del reato attraverso la riparazione del danno con esso provocato.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DE CORATO. — Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il Codice dell'ordinamento militare prevede, in seguito alle modifiche ad esso apportate dai provvedimenti del cosiddetto «riordino delle carriere», che la carriera dell'ufficiale abbia «sviluppo dirigenziale» (articolo 627, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare);
i predetti provvedimenti di revisione dei ruoli hanno individuato nel grado di maggiore delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con la conseguente estensione al relativo personale della disciplina economica della dirigenza;
il riconoscimento dello status dirigenziale per i maggiori e i tenenti colonnelli ha indotto il legislatore a modificare l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 che sancisce il cosiddetto adeguamento retributivo annuale automatico per docenti universitari, dirigenti delle Forze armate e di polizia, della carriera diplomatica e prefettizia, dei magistrati e avvocati dello Stato;
il riordino del 2017 estende tale meccanismo di adeguamento automatico anche ai maggiori e ai tenenti colonnelli (i discendenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di adeguamento annuale infatti correttamente motivano l'applicabilità del decreto ai maggiori e ai Tenenti colonnelli, «in quanto inquadrati nella dirigenza dal 1° gennaio 2018»);
lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nel conto annuale del personale pubblico predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato inserisce i maggiori e i tenenti Colonnelli nel novero del personale statale dirigente, così come i generali di brigata, di Divisione e di Corpo d'armata inquadrati tra i dirigenti pubblici facenti parte della categoria degli ufficiali generali;
va rilevato che se un maggiore/tenente colonnello (e gradi corrispondenti della Polizia di Stato) non dovesse risultare più idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio questi «può presentare domanda di transito (...) manifestando espressamente il proprio consenso all'inquadramento nella posizione apicale di livello non dirigenziale del Ministero della Difesa»;
ove non esercitasse tale facoltà, verrebbe posto in congedo assoluto, perdendo il proprio posto di lavoro. I maggiori e i tenenti colonnelli quindi, pur essendo dirigenti pubblici devono prestare il proprio consenso ad essere demansionati ex lege e a venir inquadrati nell'area prevista per i capitani/commissari capo ovvero la terza area funzionale F 4 dei funzionari: altrimenti non rimarrebbe loro che il congedo assoluto;
analoga e paradossale situazione riguarda i militari nel grado di colonnello in su perché la legge nulla prevede: qualora colonnelli e generali risultassero inidonei al servizio militare incondizionato non potrebbero transitare nei ruoli civili del Ministero della difesa né in altra pubblica amministrazione, di fatto venendo posti in congedo e perdendo il proprio posto di lavoro;
tale situazione risulta altamente penalizzante in quanto con il sistema contributivo un colonnello (ovvero un primo dirigente della Polizia di Stato) che per sventura risultasse inidoneo al servizio militare potrebbe trovarsi anche a 43 anni senza lavoro e una retribuzione dignitosa. Inoltre, anche sotto il profilo etico e morale appare doveroso che lo Stato riconosca la possibilità di continuare a prestare la propria opera professionale ai propri dirigenti del «comparto difesa-sicurezza», nella piena consapevolezza che lo Stato non abbandona i propri «servitori» che, per i particolari compiti demandati alle Forze armate e di polizia, sono sovente chiamati allo svolgimento di delicati compiti di servizio che comportano la necessità di esporsi a pericoli –:
se si intenda adottare idonee iniziative normative al fine di sanare le evidenti anomalie di cui in premessa e se si intenda garantire a ufficiali superiori e a ufficiali generali, appartenenti alle Forze armati e alle Forze di polizia, in caso di inidoneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il legittimo transito in situazioni di vacanza organica nella dirigenza pubblica ovvero in un apposito ruolo istituito ad hoc.
(4-02412)
Risposta. — L'istituto del transito, introdotto nell'ordinamento militare dall'articolo 14 della legge n. 266 del 1999, era originariamente volto a consentire una possibilità di reimpiego, nell'ordinamento statale, al personale militare non dirigenziale che, ove costretto a lasciare il servizio attivo per inidoneità, non avrebbe potuto beneficiare di un trattamento previdenziale adeguato.
Rispetto a quanto sostenuto dall'interrogante in merito al «demansionamento» che subirebbero i maggiori e i tenenti colonnelli (e gradi corrispondenti) che ricorrono all'istituto del transito si evidenzia che:
non sussiste corrispondenza alcuna tra gli incarichi attribuiti a tale categoria e quelli assegnati al personale dirigente civile. L'ordinamento militare prevede, ad esempio, che l'attività di comando – e la relativa ampia sfera di responsabilità, in particolare in ambito operativo – sia comune a tutti i gradi degli ufficiali, ma le mansioni connesse ad alcune funzioni di amministrazione attiva e alle responsabilità datoriali, siano attribuite usualmente ai soli gradi di colonnello e successivi;
i numeri della dirigenza dello Stato sono strettamente contingentati (si consideri che il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 965 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, ha un organico di 11 dirigenti di 1a fascia e 106 di 2a fascia), così come lo sono i numeri dei colonnelli e degli ufficiali generali delle Forze armate. Diversamente, non sussiste un vincolo numerico stringente per gli ufficiali nei gradi di tenente colonnello e maggiore;
il trattamento economico dei dirigenti civili (pur escludendo dall'analisi la 1a fascia caratterizzata da un'esigua entità organica) è nettamente superiore a quello dei maggiori e dei tenenti colonnelli (e gradi corrispondenti);
il Legislatore nel disciplinare l'istituto in parola, lungi da penalizzare i citati ufficiali, ha previsto che il passaggio «nella posizione apicale di livello non dirigenziale» (articolo 930, comma 1-sexies, del COM), avvenga in modo che il personale militare mantenga immutato il proprio trattamento stipendiale, mediante l'attribuzione di apposito assegno ad personam (ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 2002);
Dunque, la possibilità suggerita dall'interrogante di consentire il passaggio dei tenenti colonnelli e maggiori nel personale dirigenziale civile non appare ad oggi perseguibile poiché:
l'organico dei dirigenti del Ministero della difesa è assai esiguo e non capace di allocare un pur limitato gettito annuale di personale inquadrato nei menzionati gradi che si avvale dell'istituto del transito. Al contempo non appare plausibile, vista la peculiare caratterizzazione, l'eventualità di destinare l'ufficiale superiore transitato ad incarico dirigenziale in altra amministrazione;
il personale nei gradi di maggiore e di tenente colonnello (e gradi corrispondenti), in forza del transito, verrebbe impiegato in posizioni organiche di livello superiore e godrebbe di un netto miglioramento stipendiale; ciò si tradurrebbe in un elemento assolutamente distonico nell'ordinamento pubblico.
All'ipotesi di aprire la possibilità di transito ai colonnelli e agli ufficiali generali, si evidenzia che tali figure professionali si caratterizzano generalmente per:
mansioni che non richiedono specifiche attitudini fisiche;
un'età tendenzialmente superiore ai 45 anni;
non superare il 10 per cento circa delle dotazioni organiche degli ufficiali;
essere soggetti ad un'applicazione dei requisiti definiti dall'articolo 582 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare («Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare») più flessibile, in relazione all'età e alle condizioni di impiego, in linea con il contenuto del decreto ministeriale 4 giugno 2014.
Inoltre, l'ipotesi che i colonnelli ufficiali generali (e gradi corrispondenti) possano incorrere in un provvedimento di inidoneità al servizio militare appare residuale. Valgono peraltro anche per questa categoria le stesse considerazioni espresse in precedenza sulla peculiarità dello status militare rispetto a quello di civile.
Ciò posto, è doveroso affermare che il Dicastero valorizza a pieno l'opera professionale dei dirigenti del comparto Difesa, tanto che l'ordinamento militare prevede, oltre a quelle già menzionate, ulteriori tutele quali:
l'istituto del «ruolo d'onore», previsto dalla legge n. 369 del 1940, rivolto al personale permanentemente non idoneo a causa di invalidità riportate in servizio;
la parziale idoneità al servizio militare che, secondo la legge n. 68 del 1999, permette ai destinatari di essere impiegati in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
Si rappresenta, altresì, che sul tema relativo al transito del personale militare nei ruoli civili del Ministero della difesa, è stato recentemente istituito un tavolo interforze, che risulta coordinato dal Sottosegretario di Stato alla difesa onorevole Matteo Perego di Cremnago.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge n. 92 del 24 luglio 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, reca misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, penitenziaria e minorile;
all'articolo 8 del suddetto decreto viene istituito presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti «allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte»;
lo stesso articolo 8 prevede un decreto attuativo da adottare entro sei mesi che definisca la disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco, le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e le caratteristiche e i requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione nell'elenco, le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture da parte dei detenuti, tali strutture, in ottica rieducativa, potrebbero favorire il reinserimento sociale;
lo studio «European Treatment, Transition Management and Re-Integration of High-Risk Offender», finanziato dalla Commissione europea nel 2016, mostra una moderata efficacia dei programmi speciali di risocializzazione nel ridurre il rischio di recidiva dopo il fine pena, evidenziando altresì che i programmi più efficaci sono quelli avviati durante la detenzione e proseguiti dopo la liberazione;
l'Unione europea e altri organismi internazionali hanno più volte sottolineato l'importanza di implementare soluzioni innovative e strutturate per il reinserimento dei detenuti, adottando anche standard più elevati nelle condizioni di detenzione;
a livello nazionale esistono già strutture adibite a tale scopo ma risultano del tutto insufficienti;
l'insufficienza di strutture adeguate per l'accoglienza post-detentiva e il reinserimento dei detenuti compromette l'efficacia delle politiche rieducative;
l'efficacia del reinserimento sociale richiede un organigramma esperto e qualificato, che operi in sinergia con il sistema sanitario territoriale, i servizi per le dipendenze (SerD e SerT), enti comunali, istituzioni locali, centri di formazione e aziende private;
per aumentare le strutture idonee potrebbe essere utile o addirittura necessario il coinvolgimento di specifici enti del terzo settore, prevedendo un sostegno economico per le realtà disposte ad avviare un percorso di accoglienza e promozione di iniziative volte a favorire il reinserimento sociale;
a tal fine è però necessario che ci sia chiarezza da parte del Ministero interrogato circa i tempi e le modalità di attuazione della legge e di erogazione di contributi –:
con quali tempistiche il Ministro interrogato intenda adottare i decreti attuativi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2024 relativo alle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale dei detenuti, che possano prevedere una collaborazione con gli enti del Terzo settore e possano chiarire modalità e tempistiche di erogazione dei fondi alle predette strutture.
(4-03625)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante chiede di conoscere le tempistiche di adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 2024, n. 92, si rappresenta quanto segue.
Con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante: «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, è prevista l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, secondo la disciplina da adottare con decreto del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (9 agosto 2024). Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro il 5 febbraio 2025.
La bozza del decreto ministeriale è stata già redatta ed è all'esame dell'ufficio legislativo del Ministero della giustizia.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame, è previsto, inoltre, che il predetto elenco sia tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ne cura la formazione e l'aggiornamento e ne esercita la vigilanza.
Il coordinamento tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile di comunità, unito alla piena partecipazione degli enti del terzo settore, sarà fondamentale per assicurare un'adeguata progressione trattamentale alle persone in esecuzione penale, volta a favorire l'accesso alle misure penali di comunità nelle strutture residenziali che erogano programmi di inclusione sociale.
In linea con la ratio del decreto-legge in argomento, il decreto ministeriale in fieri va ad ampliare le modalità di accesso degli enti del terzo settore nei processi per la realizzazione dei programmi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale, prevedendo un aumento degli enti che gestiscono strutture residenziali di tipo comunitario e che erogano programmi individualizzati diretti a valorizzare l'autonomia e l'autosostentamento, in via prioritaria con la formazione professionale e il lavoro.
La realizzazione di un elenco delle strutture residenziali per le persone in esecuzione penale ha l'obiettivo di semplificare la fase istruttoria per accedere alle misure penali di comunità, permettendo alla Magistratura di sorveglianza e agli uffici di esecuzione penale esterna di avere a disposizione uno strumento flessibile e aggiornato di strutture sicure, accreditate e controllate, in modo da ridurre i tempi di ricerca di un domicilio idoneo, rendendo, contestualmente, il percorso penale esterno più adeguato alle finalità proprie dell'esecuzione penale, dirette al reinserimento sociale del condannato, in modo stabile e sostenibile, con una riduzione attesa dei casi di recidiva.
A tale scopo si sottolinea il ruolo innovativo dei Nuclei di polizia penitenziaria presso gli uffici di esecuzione penale esterna, che – in linea di continuità con le disposizioni di recente adottate dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sia in materia di verifiche e controlli sull'adempimento delle prescrizioni, che di integrazione dell'operato della polizia penitenziaria all'interno dell'équipe multiprofessionale, che di coordinamento con le altre Forze di polizia – garantisce quel quid pluris necessario per rendere l'esecuzione penale esterna più rispondente alle esigenze di sicurezza sociale del territorio, favorendo al contempo il corretto svolgimento dei programmi di reinserimento in concreta attuazione del dettato costituzionale.
Per gli indicati interventi, è previsto uno stanziamento di sette milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sui capitoli di bilancio dell'ente di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, per gli interventi in favore dei detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.
Infine, per ampliare le opportunità di accesso dei detenuti tossicodipendenti alle strutture sanitarie pubbliche o alle strutture private accreditate, ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ILARIA FONTANA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
nel periodo di luglio 2024 nella provincia di Frosinone sono divampati numerosi incendi dolosi che hanno generato pericoli per l'ambiente, per attività industriali e per i beni culturali;
i roghi hanno infatti riguardato aree in prossimità dell'abbazia di San Sebastiano ad Amaseno, con diversi incendi che hanno coinvolto diversi ettari di macchia mediterranea. Incendi sono divampati anche a Patrica non molto distanti da impianti industriali, così come ad Alatri in aree e in prossimità dell'ospedale e degli impianti sportivi;
secondo le prime indagini, la maggior parte di tali incendi risulta essere di natura dolosa, criticità che pone gravi preoccupazioni riguardo la sicurezza e la protezione del territorio;
l'articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che il servizio nazionale di protezione civile si esplichi in relazione anche a rischi derivanti da incendi boschivi;
l'articolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018 identifica come eventi emergenziali di protezione civile come eventi connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle regioni, ovvero come eventi emergenziali di rilievo nazionale legati ad eventi calamitosi che in ragione della loro intensità o estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;
le valutazioni speditive per la deliberazione dello stato di emergenza sono definite dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e consentono di individuare le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile disciplinate dal successivo articolo 25;
il decreto legislativo n. 139 del 2006 stabilisce, all'articolo 14, che la prevenzione degli incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno che la esercita attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco e il Corpo nazionale –:
quali valutazioni siano state effettuate e quali misure di prevenzione specifiche siano state attivate per contrastare gli incendi dolosi nella provincia di Frosinone;
quali misure risultino essere state adottate per identificare i responsabili degli incendi dolosi di cui in premessa.
(4-03193)
Risposta. — Sulla scorta degli elementi pervenuti, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale del comune, spettando in particolare a tale ente l'attuazione delle attività di prevenzione dei rischi nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nel rispettivo ambito. Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di protezione civile, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla regione e di forze e strutture operative nazionali al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli della regione.
Sempre ai sensi della normativa vigente in materia, il Dipartimento della protezione civile è legittimato a intervenire in relazione a quelle calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione, debbano, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (articolo 7, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018). Pertanto, lo stato di emergenza nazionale può essere dichiarato unicamente quando una determinata situazione richieda l'adozione di misure che superano le capacità operative e finanziarie degli enti competenti in via ordinaria.
La legge 21 novembre 2000, n. 353, «legge quadro in materia di incendi boschivi», assegna apposita competenza in materia di lotta agli incendi boschivi (AIB) alle regioni e alle province autonome che, attraverso il «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali ed eventualmente provenienti dalle altre regioni, e gestiscono con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio le sale operative unificate permanenti. Le regioni, inoltre, attraverso la stipula di appositi accordi di programma, possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di lotta attiva e formazione antincendio boschivo (AIB).
In particolare, la collaborazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le regioni in materia di AIB viene declinata in maniera diversa a seconda dell'entità degli incendi, dell'organizzazione, del contesto socio-economico del territorio regionale. Il Comando dei vigili del fuoco di Frosinone partecipa, nello specifico, alla lotta attiva agli incendi boschivi in forza dell'accordo AIB 2024-2025, che prevede assetti operativi destinati alla lotta attiva agli incendi boschivi dal 1° luglio al 30 settembre 2024, assegnando alla provincia di Frosinone 1 squadra AIB e 2 equipaggi per il Direttore delle operazioni di spegnimento, che diventano 3 nel periodo di massima operatività, che va dal 15 luglio al 31 agosto 2024. In caso di necessità, confluiscono sul teatro operativo ulteriori assetti AIB provenienti da altre province della regione, secondo le disposizioni della sala operativa unificata permanente regionale, nonché aeromobili ad ala rotante o ad ala fissa (Canadair).
Dalla data di operatività del servizio, sono stati numerosi gli interventi per incendio boschivo affrontati dai suddetti assetti AIB. Tra quelli più rilevanti, si annovera l'incendio che ha interessato il territorio di Amaseno (Frosinone) il 20 luglio 2024, per una superficie complessiva di 20 ettari che ha visto impegnate risorse consistenti per l'intera giornata, con 3 elicotteri dei vigili del fuoco, 4 Canadair e 2 squadre di vigili del fuoco a terra con altri assetti (uomini e mezzi) del dispositivo di Protezione civile regionale, che hanno permesso di salvaguardare dalle fiamme alcune aziende presenti nella zona. Per quanto concerne, infine, le operazioni di polizia giudiziaria, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge le citate operazioni compatibilmente con quelle prioritarie di soccorso urgente e spegnimento. Le attività volte all'identificazione dei responsabili degli incendi non rientrano, invece, nell'ambito delle competenze del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne la lotta attiva, l'articolo 7 della predetta legge quadro affida al Dipartimento della protezione civile la responsabilità di garantire, attraverso il Centro operativo aereo unificato (COAU), il coordinamento del concorso della flotta aerea dello Stato. Tale concorso viene svolto come attività di supporto nelle operazioni di spegnimento che le regioni svolgono con l'impiego di risorse terrestri e di velivoli che compongono le flotte regionali.
Deve altresì evidenziarsi che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 120 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2021, regola il «Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi», redatto sulla base degli esiti delle attività di ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1.
Proprio per la realizzazione del predetto Piano nazionale, il comma 473 dell'articolo 1 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.
In ultimo, si rappresenta che in data 7 maggio 2024, è stata adottata apposita Direttiva, a mia firma, recante «Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano rurale e ai rischi conseguenti», nonché, in data 13 giugno 2024, sono state emanate le «Indicazioni operative in tema di concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi».
Con specifico riferimento agli incendi oggetto dell'interrogazione in rassegna, si segnala altresì che, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, in data 14 giugno 2024, presso la sede della prefettura di Frosinone, si è tenuta una riunione di coordinamento per l'esame congiunto delle misure di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi da attuare nella provincia di Frosinone, alla quale hanno partecipato il Direttore della direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della regione Lazio, i sindaci o loro delegati dei comuni sede dei comitati operativi misti previsti dal piano di Protezione civile provinciale (Anagni, Ferentino, Fiuggi, Alatri, Frosinone, Supino, Ceccano, Ceprano, Sora, Colfelice, Pontecorvo, Atina, Cassino, Sant'Elia Fiumerapido, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri), i rappresentanti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli enti proprietari di strade e infrastrutture.
Durante l'incontro è stato richiamato l'atto di indirizzo, a mia firma, del maggio scorso, con il quale sono state fornite raccomandazioni per una più efficace azione di contrasto agli incendi e ai rischi conseguenti. Sono state sintetizzate le criticità riscontrate e le attività svolte nel corso della campagna antincendio boschivo 2023 e si è discusso sulle iniziative da porre in essere a fini di prevenzione, tra cui la pulizia e la manutenzione della vegetazione, soprattutto lungo i tratti viari e ferroviari, e la protezione dei siti di interesse paesaggistico, archeologico e culturale, in special modo se interessati da significativi flussi turistici.
È stata altresì evidenziata la necessità che i comuni provvedano all'aggiornamento delle rispettive pianificazioni di protezione civile, con specifico riferimento al rischio di incendi di interfaccia urbano-rurale e tenendo conto di eventuali insediamenti a ridosso di aree boscate.
È stata anche sottolineata la necessità che sia sempre garantita la massima circolarità informativa tra tutti i soggetti coinvolti, mantenendo costanti contatti attraverso le strutture operative dedicate a partire dalla fase di allertamento e nelle successive fasi di gestione degli interventi.
A seguito della riunione, è stata redatta ed inviata alla provincia, a tutti i comuni e agli enti proprietari di strade e infrastrutture una circolare contenente linee guida dettagliate sulle misure preventive da attuare.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
MALAVASI e FORATTINI. — Al Ministro della difesa, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, considerato l'unica officina farmaceutica dello Stato, è stato storicamente al fianco dei grandi eventi che hanno contraddistinto la storia italiana;
nato nel 1853, ha assicurato, a partire dai due conflitti mondiali, la produzione di farmaci, presidi medico chirurgici, prodotti di medicatura ed alimentari per le Forze armate, ma anche per le strutture ospedaliere pubbliche, cooperando con le università per attività di ricerca e sviluppo;
il farmaceutico militare, in collaborazione con i Ministeri della difesa e della salute, offre una risposta pronta e sicura al Paese, fornendo servizi nel settore sanitario e producendo medicinali e presidi di carattere medico e di interesse strategico ed operando senza fini di profitto, in uno spirito di pubblico servizio, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia;
come si legge nel sito dell'Agenzia industrie difesa, da cui dipende dal 2001, svolge un «ruolo sociale e strategico di grande rilevanza per tutto il Paese, sia nelle emergenze sanitarie, sia nel rendere disponibili medicinali destinati a pazienti affetti da malattie rare» e rappresenta un patrimonio pubblico strategico per l'attuazione delle politiche sanitarie, a garanzia del diritto alla salute dei nostri cittadini;
per garantire questa versatile capacità industriale, risultano fondamentali investimenti, risorse umane qualificate e adeguate dal punto di vista numerico e un continuo adeguamento tecnologico-impiantistico e infrastrutturale;
si apprende che oggi sono in cantiere progetti importanti, quali nuovi reparti produttivi, un nuovo magazzino, un nuovo laboratorio di controllo qualità, oltre a nuovi progetti per sviluppare nuove produzioni e ampliare quelle esistenti, in conseguenza dei quali è necessario anche adeguare la dotazione di personale;
è del tutto evidente come la carenza di personale potrebbe inficiare la stessa capacità produttiva, viste le norme a cui gli istituti farmaceutici sono sottoposti per gestire i processi produttivi di un'officina farmaceutica secondo le norme di buona fabbricazione dei medicinali, con particolare attenzione in questo caso ai cosiddetti «Farmaci orfani» – cioè quelli destinati a curare alcune malattie rare, non più disponibili sul mercato (negli ultimi 10 anni sono stati curati circa 3.000 pazienti) e alla cannabis terapeutica, di cui istituto è l'unico produttore autorizzato in Italia;
la problematica riguarda, non solo i farmaci orfani per le malattie rare, la cannabis terapeutica o gli antivirali in emergenza, bensì ogni farmaco che sia irreperibile;
le recenti vicende hanno, tra le altre cose, evidenziato l'importanza, per il sistema sanitario pubblico, di disporre di farmaci emergenziali, anche con una autonoma capacità produttiva, per fronteggiare situazioni impreviste e imprevedibili;
alla luce della tragica esperienza vissuta durante la pandemia da COVID-19, è ancor più necessario consentire allo stabilimento di fornire quei servizi fondamentali per il Paese ed essere punto di riferimento privilegiato come, peraltro, sta accadendo in Europa, dove risultano già operativi centri attrezzati per fronteggiare possibili future emergenze di carattere sanitario –:
se siano al corrente della situazione in cui si trova oggi l'Istituto chimico farmaceutico militare e quali iniziative intendano adottare, per quanto di competenza, per tutelare, sostenere e potenziare, sia attraverso investimenti strutturali, sia con un adeguato piano assunzionale, il ruolo dello stabilimento nell'approvvigionamento di materie prime, sviluppo e produzione di farmaci in situazioni emergenziali, orfani, carenti o comunque non resi disponibili dalle aziende private.
(4-02424)
Risposta. — Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, unica officina farmaceutica dello Stato, svolge un importante ruolo per il Paese, conducendo attività che investono anche profili di collaborazione esterna con il Ministero della salute, con le regioni e con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nel primario interesse della salute pubblica.
In virtù delle qualificate competenze e capacità che esso esprime per rispondere in modo tempestivo, sicuro ed efficace alla domanda di farmaci per il settore civile, costituisce una vera eccellenza in ambito sanitario, farmaceutico e scientifico.
Lo Stabilimento è attivo in tutti i servizi connessi alla produzione, distribuzione e stoccaggio di farmaci orfani per pazienti affetti da patologie rare e croniche, farmaci carenti/salvavita, medicinali a base di cannabis e, da ultimo, è stato impegnato nel fare fronte all'emergenza del COVID-19 in ambito nazionale.
Allo scopo di «garantire i più alti standard, qualitativi e l'offerta dei migliori prodotti», l'Agenzia industrie difesa – e, per essa, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare – oltre a gestire la parte logistico-amministrativa dell'importazione, svolge anche un ruolo attivo di controllo nelle procedure d'importazione della cannabis per uso medico.
Nel solco delle iniziative intraprese in risposta all'emergenza sanitaria nel fornire prodotti e servizi emergenziali, l'istituto nel 2021 ha sottoscritto un accordo quinquennale con la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS) per la produzione di anticorpi monoclonali e di farmaci e vaccini di cui la Fondazione dispone della proprietà intellettuale. L'accordo prevede che l'unità produttiva di Firenze abbia un ruolo di rilievo nella produzione industriale di tali prodotti, che potrà essere realizzata con l'acquisizione di personale specializzato ed acquisendo macchinari innovativi in un nuovo reparto di infialamento in cui opererà, per il riempimento dei flaconi e delle fiale-siringhe, una linea robotizzata innovativa basata sulla tecnologia degli isolatori.
L'intervento era stato previsto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 articolo 30, sulle «Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico», che ha autorizzato la spesa di 16.500.000 euro per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, di cui 8.066.762,00 euro sono stati destinati all'adeguamento tecnologico e infrastrutturale.
Allo stato attuale i lavori infrastrutturali sono stati ultimati e sono in fase di collaudo mentre, risultano, in fase di consegna e installazione, le macchine e le apparecchiature di processo.
Per quanto riguarda l'acquisto dei macchinari per il nuovo reparto in asepsi, sono stati predisposti i capitolati tecnici per avviare le previste procedure ad evidenza pubblica. L'avvio di tale attività è subordinato al trasferimento e al potenziamento del reparto controllo qualità nella nuova sede (ex Banca militare del sangue) per poter effettuare i controlli di sterilità.
Inoltre, ad integrazione di quanto sopra riportato, si segnala l'attivazione nell'anno 2015 del progetto di produzione della cannabis per uso terapeutico. Il processo prevede la coltivazione standardizzata di cloni della pianta e la lavorazione farmaceutica dell'infiorescenza (API) che termina con l'essiccazione, la macinazione ed il confezionamento.
Per migliorare l'accesso alla terapia con Cannabis medica lo SCFM sta sviluppando da anni un reparto per la produzione di estratti in olio che dovrebbe rendere più agevole la somministrazione del medicinale, nel mese di gennaio si è proceduto al collaudo dei lavori infrastrutturali relativi al reparto.
Per alimentare la crescente richiesta di Cannabis l'Agenzia, ha stipulato in data 5 agosto 2021, una convenzione con il Ministero della salute, finalizzata all'importazione di quote di cannabis da conferire allo stabilimento farmaceutico di Firenze.
In aggiunta alle attività di cui sopra, nell'anno 2022, è stata indetta una manifestazione di interesse per individuare operatori economici da invitare per l'affidamento del servizio di coltivazione di piante di cannabis.
Il personale in forza presso l'istituto consta di 71 unità, di cui 25 personale militare e 46 personale civile.
Inoltre, è in itinere un concorso pubblico per l'assunzione di n. 11 posti di cui n. 1 funzionario e n. 10 assistenti.
Per quanto concerne gli investimenti, per garantire l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dei principali reparti produttivi dello Stabilimento alle moderne esigenze dell'industria farmaceutica, sono stati sviluppati nel corso del 2023 svariati progetti esecutivi per la realizzazione di laboratori chimico fisici e biologici, un reparto serre per la coltivazione di cannabis terapeutica, un reparto solidi orali per farmaci orfani unitamente alla manutenzione straordinaria per la copertura degli edifici.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.
MANZI, CURTI e BARBAGALLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la legge n. 173 del 19 ottobre 2015, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, ha stabilito che «qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.», dando in questo modo «corpo» alla previsione dell'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di New York;
tale previsione comporta la possibilità che i minori restino nella famiglia cui sono affidati divenendone figli adottivi qualora, comunque, gli affidatari e i minorenni abbiano i requisiti previsti dalla legge, prevedendo che il legame affettivo deve poter essere preservato sempre;
in particolare la normativa distingue l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-bis della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della medesima legge;
accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo – il cosiddetto affido a rischio giuridico – conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo «ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore», ivi compreso «il collocamento temporaneo presso una famiglia»; il cosiddetto affido a rischio giuridico può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;
la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri: da un articolo del quotidiano Avvenire si apprende della vicenda di un minore di pochi mesi che nella provincia di Ancona, sin dalla nascita ha vissuto in un istituto poiché la madre, non essendovi il padre, risulta affetta da gravi problemi di salute mentale; il caso viene segnalato al Tribunale per i minorenni di Ancona che affida il minore ad una coppia idonea sia all'adozione nazionale sia internazionale, in attesa dal 2018, con la formula dell'«affido a rischio giuridico»; il minore, che nel frattempo, come risulterebbe dagli atti processuali e da numerose Ctu, si è perfettamente ambientato sviluppando un rapporto di forte attaccamento alla coppia che lo ha accolto, finisce al centro di una contesa da parte dei nonni naturali; la sentenza di primo grado riconosce il corretto svolgimento dei compiti genitoriali, e conferma la decisione dell'affido sine die;
con il ricorso in appello si riapre il processo e viene nominato un tutore: il Tribunale per i minorenni decide di riassegnare il minore alla famiglia di origine, prevedendo che a partire dal 3 novembre 2024 trascorra cinque notti la settimana nella famiglia d'origine per poi troncare definitivamente i rapporti con gli affidatari; il tutore incaricato non ha ritenuto di proporre appello avverso la decisione –:
se il Ministro interrogato non ritenga, nel rispetto dell'azione della magistratura, opportuno valutare di adottare iniziative anche normative di sua competenza – in costante sinergia con il Parlamento – volte a monitorare l'applicazione, anche alla luce del fatto specifico esposto in premessa, delle normative in materia, nonché ad implementare e integrare il quadro normativo al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle Supreme Corti interne e sovranazionali.
(4-03712)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti traggono spunto da un caso di cosiddetto affido a rischio giuridico, trattato dal tribunale per i minorenni di Ancona, per chiedere al Ministro della giustizia se non ritenga opportuno «adottare iniziative anche normative [...] volte a monitorare l'applicazione, anche alla luce del fatto specifico esposto in premessa, delle normative in materia, nonché ad implementare e integrare il quadro normativo al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle Supreme Corti interne e sovranazionali».
Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dagli interroganti è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto ad acquisire dettagliata relazione dal tribunale per i minorenni di Ancona.
Trattandosi di vicenda che involge sia un soggetto ancora minorenne che una persona maggiorenne affetta da patologia psichiatrica, in proposito quest'Amministrazione può riferire soltanto che il caso è stato trattato in modo molto approfondito dall'autorità giudiziaria competente.
Le autorità coinvolte hanno infatti operato in maniera sempre puntuale e tempestiva, mirando innanzitutto alla ricerca della soluzione più adatta a soddisfare le necessità ed i bisogni del minore, la cui tenerissima età rende quantomai necessaria la massima cautela nell'adozione di qualsivoglia decisione.
Ciò detto con riferimento al caso specifico citato nell'atto parlamentare, per rispondere al complesso quesito posto dagli interroganti pare opportuno svolgere una breve sintesi dell'attuale quadro normativo sul tema.
L'affidamento preadottivo è disciplinato della legge 4 maggio 1983, n. 184, articoli 22, comma 6, 23 e 24. Si tratta del secondo momento della complessiva procedura di adozione per cui, a seguito della dichiarazione di adottabilità pronunciata dal tribunale per i minorenni e prima della dichiarazione definitiva di adozione, il minore viene affidato ad una coppia di coniugi che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge predetta e che abbiano presentato la corrispondente domanda ex articolo 22, comma 1. Questo affidamento, che è disposto dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, ha la durata massima di un anno, prorogabile a due, e ha lo scopo di avvicinare il minore adottando ai potenziali genitori adottivi al fine di saggiare la positività e la riuscita dell'abbinamento. In questo periodo, alla coppia sono riconosciuti gli stessi poteri/doveri propri degli affidatari, mentre spettano al tutore provvisorio (che, ove già non esista, viene nominato dal tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità; confronta articolo 19) le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti il minore. Trascorso positivamente il periodo previsto e acquisito il parere favorevole del pubblico ministero e dei servizi incaricati del relativo monitoraggio e sostegno, viene pronunciata la sentenza di adozione (trascritta sull'atto di nascita del minore), a decorrere dalla quale il minore assume, a tutti gli effetti, la qualità di figlio della coppia e ne assume il cognome.
Venendo all'affido a rischio giuridico, esso è un istituto di matrice giurisprudenziale ed è stato denominato, indifferentemente, anche come adozione a rischio giuridico o collocazione (o collocamento) a rischio giuridico. Si presenta come una sorta di anticipazione dell'affidamento preadottivo, seppure nell'incertezza dell'esito del procedimento di adozione. Invero, prima che la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità sia definitiva, il minore può essere collocato, in via provvisoria, presso una famiglia di aspiranti all'adozione che abbia dato disponibilità anche a tale tipo di fattispecie. Durante il periodo di collocamento provvisorio alla coppia sono riconosciuti i poteri/doveri propri degli affidatari. Se, nel corso del medesimo periodo, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore diviene definitiva, può essere pronunciato l'affidamento preadottivo e, in tal caso, l'arco temporale di collocamento provvisorio può essere computato ai fini del calcolo dell'anno di affidamento preadottivo il cui decorso è necessario per pronunciare la definitiva sentenza di adozione. Se, viceversa, la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità viene revocata, il collocamento provvisorio non può in alcun modo evolvere in affidamento preadottivo.
Affido preadottivo e collocamento provvisorio, dunque, sono due misure molto diverse che solo in pochi casi «entrano in contatto»: in particolare, ciò avviene quando un minore collocato provvisoriamente presso una famiglia affidataria diventa adottabile ed inizia quindi il periodo di affidamento preadottivo presso la stessa famiglia che l'ha accolto, qualora quest'ultima sia disposta ed idonea ad adottarlo.
Tale modello generale di intervento, dunque, ampiamente diffuso nella prassi giudiziaria invalsa presso i tribunali per i minorenni, integra una misura anticipatoria dell'inserimento dei minori in nuclei familiari ritenuti idonei ad adottarli, la quale viene disposta in via discrezionale, nelle more della celebrazione dei gradi di impugnazione dei giudizi di adottabilità, allo scopo di accelerare il processo di integrazione familiare e minimizzare i gravi effetti pregiudizievoli derivanti dall'eccessiva protrazione dei tempi di permanenza degli adottandi in centri comunitari di accoglienza.
Il ricorso all'affidamento a rischio giuridico si incentra, pertanto, su una valutazione prognostica del probabile esito definitivo di una procedura di adottabilità non esaurita, la quale induce a ritenere preferibile, alla luce dei risultati di una previsione ragionevole formulata sulla base degli elementi di apprezzamento disponibili, che sia dato corso ad un'azione immediata, senza indugiare nell'attesa che la condizione giuridica di adottabilità del minore, ancora sub iudice, sia stabilita con una sentenza passata in giudicato. In tal modo si mira ad evitare che il diritto del minore a vivere in una famiglia possa essere ulteriormente compromesso dalla necessità di acquisire un titolo inoppugnabile che ne accerti in modo incontrovertibile lo stato di abbandono.
L'eventuale riforma in sede di gravame di una decisione dichiarativa della stato di adottabilità di un minore affidato a rischio giuridico, alla quale consegue il fenomeno – segnalato nel caso oggetto dell'interrogazione in esame – di distacco forzato dalla famiglia provvisoriamente investita del suo affidamento preadottivo, rappresenta quindi la possibile evoluzione – inevitabile sul piano astratto – di un programma di adozione ad attuazione immediata che risulti ex post non condiviso dall'Autorità giudiziaria investita del gravame.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni non si ravvisano margini per introdurre modifiche normative finalizzate a scongiurare o ridurre l'inevitabile rischio insito in tale tipo di affidamento, pena la vanificazione degli innegabili notevoli benefici che al contempo ne derivano.
Quanto all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, basti rammentare che – come noto – il Ministero della giustizia, per il tramite del suo ispettorato generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.
In particolare, l'articolo 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia prevede che «il Capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti», aggiungendo, al terzo comma, che «il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».
Il successivo articolo 10 dispone, poi, che «se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'Ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare».
Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato generale accerti la regolarità e la conformità alle norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i «servizi» svolti dagli uffici giudiziari.
Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell'andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell'ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (confronta articolo 10 legge n. 1311 del 1962).
Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell'esercizio dei suoi poteri di «alta vigilanza» ex citato articolo 13 del Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all'Ispettorato generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.
A ciò si aggiunga che l'Ispettorato generale, nell'ambito della sua attività cosiddetta «interna», è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.
Il sistema congegnato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell'applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all'interrogazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PELLICINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
la casa circondariale di Varese è situata in un edificio, risalente al 1893, nel centro urbano della città di Varese;
attualmente in forza all'istituto di pena sono assegnati 55 agenti di polizia penitenziaria (dei quali ben 8 distaccati presso altri uffici), addetti alla custodia di 102 detenuti;
vi è in primo luogo la necessità di destinare alla struttura penitenziaria ulteriore personale, almeno per far fronte alle difficoltà determinate dai diversi distaccamenti;
i problemi più urgenti riguardano però le condizioni di manutenzione dell'istituto;
il carcere era stato dichiarato dismesso con decreto ministeriale 30 gennaio 2001 previa costruzione di un nuovo istituto;
la nuova struttura non è stata però mai realizzata e gli interventi di manutenzione straordinaria sul vecchio «Miogni», trattandosi di carcere da dismettere, sono stati di minima entità;
il complesso presenta oggi alcune significative criticità che meritano di essere affrontate e risolte: in particolare, il muro di cinta del carcere si trova in condizioni fatiscenti, con il serio rischio di crollo nelle parti più ammalorate, tant'è che il camminamento posto al di sopra della struttura è da tempo inservibile;
inoltre, soltanto le camere di reclusione al piano terra sono dotate di acqua calda e docce, mentre quelle al piano primo e secondo sono sprovviste di docce e sono dotate solo di bagni «alla turca», con la conseguenza che i detenuti sono costretti a recarsi in appositi locali comuni al di fuori delle celle, costringendo così gli agenti a gestire i continui movimenti dei detenuti;
vi è inoltre la necessità di dotare il carcere di ambienti più consoni per gli alloggi destinati alla polizia penitenziaria;
a tal fine, grazie al positivo interessamento del provveditorato alle carceri della Lombardia, il comune di Varese si è dichiarato pronto a cedere allo Stato una palazzina limitrofa, oggi destinata agli uffici della polizia locale del comune, da adibire proprio a caserma della polizia penitenziaria –:
se il Governo sia a conoscenza della gravità della situazione descritta in premessa e quali iniziative urgenti intenda assumere rispetto al pericolo di crollo del muro di cinta del carcere, per dotare di docce le camere di reclusione al primo e secondo piano dell'edificio, per migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro della polizia penitenziaria e per implementare il personale addetto alla custodia dei detenuti.
(4-03821)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante formula quesiti specifici in merito all'organico presente presso la Casa circondariale di Varese nonché in ordine allo stato di manutenzione dell'edificio che la ospita, chiedendo quali iniziative urgenti si «intenda assumere rispetto al pericolo di crollo del muro di cinta del carcere, per dotare di docce le camere di reclusione al primo e secondo piano dell'edificio, per migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro della polizia penitenziaria e per implementare il personale addetto alla custodia dei detenuti».
Partendo dalla situazione degli organici, dalle notizie acquisite presso il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria i dati evidenziano che presso l'istituto penitenziario in discussione, a fronte di un organico previsto di 67 unità, la forza presente è pari, allo stato, a complessive n. 59 unità, inferiore, dunque, rispetto a quella prevista, di complessive n. 9 unità.
In particolare, le carenze si rilevano nel ruolo dei funzionari (pari a -3 unità), nel ruolo dei sovrintendenti (pari a -2 unità) e nel ruolo degli agenti/assistenti (pari a -4 unità). Nel ruolo degli ispettori risulta invece un'unità in esubero.
Come ribadito in altre occasioni, il Ministero, a differenza del passato, pone forte attenzione all'esigenza di garantire un efficace turn over del personale:
quanto al ruolo di comandante di reparto, il 18 novembre 2024 è stata avviata la procedura per l'acquisizione della disponibilità e all'esito di tale ricognizione si provvederà ad assegnare un titolare di comando anche per la Casa circondariale di Varese;
con riguardo alla carriera dei funzionari, il 18 dicembre 2023 è stato avviato il VII corso per il conseguimento della qualifica di commissario, relativo al concorso per 120 posti di allievo commissario elevato successivamente a 132. Al termine del corso si provvederà, dunque, alla distribuzione delle risorse tra i vari Istituti penitenziari in ragione delle vacanze organiche esistenti;
il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di vice ispettore relativo al concorso per 411 posti (378 uomini e 33 donne);
quanto al ruolo dei sovrintendenti, all'esito di apposito concorso interno sono stati assegnati al reparto di Polizia penitenziaria dell'istituto n. 2 unità maschili;
il ruolo di agenti/assistenti è stato incrementato di n. 6 unità (4 del ruolo maschile e 2 del ruolo femminile); inoltre, il 22 luglio scorso ha preso avvio il 184° corso di formazione di allievi-agenti, all'esito del quale si terrà conto delle rilevate carenze.
Venendo alle criticità strutturali segnalate nell'atto parlamentare, appare opportuno puntualizzare che sebbene nel 2001 fosse stata prevista la dismissione dell'edificio, il progetto per la realizzazione di un nuovo edificio non ha avuto seguito, sicché negli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi ed importanti interventi di manutenzione straordinaria in attesa di pianificare un intervento di più ampia portata, da attuarsi sul medio-lungo periodo per il recupero e l'ammodernamento dell'intera struttura.
Ed invero, sta proseguendo la procedura per l'acquisizione del fabbricato adiacente all'istituto, già sede del «Comando della Polizia locale», che dovrà accogliere uffici e servizi, così consentendo di recuperare spazi interni all'uso penitenziario.
Nel frattempo, nel breve periodo il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Lombardia, nell'ambito di un piano per il recupero dell'esistente compendio penitenziario di Varese, ha predisposto una relazione tecnica sulle condizioni di conservazione del perimetro murario. Per risolvere le criticità emerse sono state prospettate due soluzioni alternative, l'una che prevede il consolidamento dell'attuale struttura e l'altra che ne prevede la completa demolizione con rifacimento del muro in cemento armato.
L'opzione per l'una o per l'altra sarà adottata una volta avviata la fase progettuale ed individuate le caratteristiche fisico/meccaniche della muratura esistente.
Si coglie inoltre l'occasione offerta dall'interrogante per rimarcare, ancora una volta, l'impegno dimostrato dal Governo Meloni in tema carcerario e, in particolare, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto «Carcere sicuro», con cui sono state date risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento, ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni, del sistema penitenziario.
Tra le misure più significative, ci si limita a richiamare l'imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari e l'istituzione del commissario straordinario per le carceri, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di polizia penitenziaria.
L'obiettivo è quello di fare in modo che l'esecuzione della pena avvenga con modalità davvero rispettose della dignità umana, in luoghi sicuri, come sancito dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale.
Di queste misure si potrà presto giovare, dunque, anche la Casa circondariale di Varese.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ROSATO. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:
mercoledì 3 aprile 2024 il Ministro interrogato ha riunito la task force nazionale, al fine di perfezionare la campagna antincendio boschivo per il 2024;
nel corso della riunione particolare attenzione è stata posta sulla dotazione della flotta aerea, ritenuta dallo stesso Ministro «assolutamente insufficiente» poiché sia la flotta dei Canadair sia la dotazione degli elicotteri risultano, a oggi, del tutto esigue;
come appreso da fonti di stampa, nel tentativo di risolvere tale problema, giovedì 9 maggio 2024, la società Elitaliana S.r.l., ha sottoscritto un accordo con le società slovacche Vittoria airways e Air Service Slovakia finalizzato all'impiego in wet lease fino a dieci elicotteri militari UH-60A Black Hawk riconvertiti per l'utilizzo antincendio;
il Ministro Musumeci, presente alla consegna del primo elicottero, ha dichiarato: «Questo nuovo accordo ci consentirà di poter soddisfare tante esigenze a livello regionale e nazionale. Sono assolutamente convinto che il progetto avrà successo e rappresenterà l'inizio di un'importante collaborazione»;
si tratta di dichiarazioni che lasciano intendere l'utilizzo di questi elicotteri per il rafforzamento della flotta antincendio regionale e nazionale, senza previa pubblicazione di un bando per l'affidamento che avrebbe garantito una maggiore competitività dell'offerta;
stando a quanto risulta all'interrogante, l'UH-60A Black Hawk è un modello di elicottero militare datato, che ad oggi non sembrerebbe rispondere ai requisiti certificativi richiesti in Europa per operare in ambito civile un servizio antincendio, sia per quanto attiene ai criteri di progettazione sia per gli aspetti di sicurezza operativa a tutela degli occupanti e delle persone sorvolate;
per le attività di antincendio boschivo la Protezione Civile ha da sempre impiegato elicotteri rispondenti agli standard tecnologici più recenti. Pertanto, l'adozione di questi vecchi elicotteri potrebbe determinare un decisivo abbassamento degli standard di sicurezza e operatività, neutralizzando gli sforzi che il «sistema Paese» ha fatto negli ultimi decenni per dotarsi di un impianto operativo efficiente anche per la lotta agli incendi –:
se non intenda fornire chiarimenti sulla dichiarazione riportata in premessa;
pur ribadendo la necessità di una gara di appalto, se il Dipartimento della protezione civile abbia intenzione di utilizzare un servizio antincendio svolto da elicotteri UH-60A Black Hawk e con quante e quali risorse.
(4-03128)
Risposta. — L'interrogazione concerne l'accordo, sottoscritto in data 9 maggio 2024, dalla società Elitaliana con le società slovacche Vittoria Airways e Air Services Slovakia finalizzato all'impiego in «wet lease» fino a dieci elicotteri militari Sikorsky UH-60A Black Hawk riconvertiti per l'utilizzo antincendio.
Al riguardo, si rappresenta che il Ministro dell'interno slovacco e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, unitamente a rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, hanno partecipato alla suddetta presentazione del 9 maggio 2024 presso la base aerea della società Elitaliana, in via Salaria 2061, località Fonte di Papa, Roma.
In versione AIB, il Sikorsky UH-60 è un aeromobile che può caricare fino a 4.000 litri di estinguente con la stessa modalità dell'elicottero Erickson S-64 (tubo flessibile) attualmente in uso, ma con una velocità di crociera doppia pari a 193 nodi (357 km/h).
Con riferimento ai requisiti necessari per l'utilizzo in Italia con matricole civili slovacche di tale modello di elicottero, si rappresenta che all'epoca della presentazione si era in attesa delle ultime autorizzazioni ENAC.
Conseguentemente, i dirigenti della predetta società Elitaliana hanno offerto la disponibilità ad essere contattati da qualsiasi ragione, attesa la competenza sul tema, per intavolare una trattativa diretta a fornire un servizio in «wet lease» con compiti AIB da utilizzare per la campagna estiva 2024.
Al contempo, durante le periodiche riunioni settimanali della cabina di regia AIB, considerate le difficoltà rappresentate da alcune Regioni di dotarsi di elicotteri – anche in ragione della carenza di operatori nel settore – il Dipartimento della protezione civile ha segnalato la possibilità per le regioni interessate di verificare l'eventuale stipula dei contratti di «wet lease» con la suddetta società Elitaliana con risorse regionali.
Tanto evidenziato, si rappresenta che, allo stato, l'elicottero UH-60 non risulta inserito negli aeromobili della flotta AIB di Stato e nessuna regione ha avviato con la società Elitaliana il servizio in «wet lease». Attualmente, il Dipartimento della protezione civile non ha sottoscritto contratti finalizzati all'acquisizione di servizi aerei antincendio da svolgersi mediante l'impiego degli elicotteri UH-60 in rassegna.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.
RUFFINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
il 1° Nucleo elicotteri carabinieri (Nec) con base a Volpiano è, nel proprio ambito territoriale, l'unico presidio di copertura aerea che svolge attività di supporto aereo alle unità di terra. Nonostante questo, esso è stato inserito in un progetto di riorganizzazione del raggruppamento aeromobili, per il quale è stata proposta la chiusura totale;
tale decisione comporterà ingenti conseguenze sul fronte della sicurezza, anche in considerazione del fatto che non sono presenti altri analoghi reparti di altre forze di polizia nell'ambito del vasto territorio di competenza;
in particolare, l'Unione sindacale dei carabinieri, in una lettera indirizzata ai vertici dell'Arma, ha sottolineato come la chiusura totale del Nec di Volpiano comporterebbe la perdita di un presidio situato al centro del Nord-Ovest del Paese, dove peraltro esistono già due aeroporti che potrebbero agevolmente accogliere le strutture del Nec ed i suoi carabinieri. Né, tantomeno, si può ritenere che altri (Nec) considerati «vicini» possano sopperire a tale chiusura, anche in considerazione della necessità per i velivoli provenienti dalle regioni limitrofe e operanti in Piemonte e Valle d'Aosta di sostare proprio a Volpiano durante lo svolgimento delle attività operative;
inoltre, i recenti eventi meteorologici che hanno interessato l'area sottolineano ancora una volta l'importanza del nucleo di Volpiano e come questo debba considerarsi punto nevralgico di tutto il Nord-Ovest, territorio tanto vasto quanto sensibile – anche dal punto di vista geografico. Di fatti, a sostegno dei carabinieri di Aosta, che richiedevano un supporto aereo, sono intervenuti i (Nec) di Bergamo e Pisa, i quali, oltre a trovarsi ad operare in territori a loro sconosciuti, sono stati costretti, data la distanza considerevole dalle proprie basi di partenza, ad almeno una tappa intermedia per il rifornimento di carburante, cosa che non sarebbe stata necessaria se il velivolo fosse invece partito da Volpiano;
infine, risulterebbe che dal mese di luglio 2022 l'elicottero in servizio presso il (Nec) di Volpiano sia stato inviato al centro assistenza per la prevista revisione: nonostante il velivolo abbia superato i controlli, esso risulta tutt'ora fermo presso Pratica di Mare;
è evidente come tale situazione renda maggiormente gravosi gli interventi operativi, sia in termini di tempestività che di costi degli stessi. Allo stesso tempo, il personale e le loro famiglie vivono nell'incertezza della continuità della propria attività lavorativa, senza nessuna possibilità di interagire con chi di competenza o anche solo di rappresentare le proprie necessità –:
se non ritenga di rivedere la proposta di chiusura del Nec di Volpiano, anche con il coinvolgimento del personale direttamente interessato, garantendo in tal modo una maggiore copertura in termini di operatività aerea sul territorio e, al contempo, tutelando la professionalità ed il benessere del personale e delle relative famiglie.
(4-03157)
Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si rappresenta che l'Arma dei carabinieri ha avviato l'esame di un progetto di riforma ordinativa del Raggruppamento aeromobili carabinieri (RAC), volto a incrementare l'efficienza di tale dispositivo specialistico, avuto riguardo anche delle accresciute capacità di intervento offerte dagli aeromobili di nuova generazione.
In tale ambito, è al vaglio una proposta che prevede:
la chiusura parziale del 1° Nucleo elicotteri Carabinieri (NEC) di Volpiano (Torino) in quanto lo stesso:
non insiste su un sedime aeroportuale aperto al traffico civile e militare, che possa garantire l'accresciuta disponibilità di servizi necessari a garantire i livelli di sicurezza delle operazioni, quali l'antincendio, il soccorso sanitario e l'assistenza al volo;
ha un'infrastruttura che, per dimensioni e forma, non consente l'hangaraggio simultaneo di elicotteri multipala;
l'assegnazione della competenza territoriale ai vicini NEC di Orio al Serio (Bergamo) e Villanova d'Albenga (Savona), siti invece in aeroporti aperti al traffico civile e militare, consentendo maggiori livelli di sicurezza e la copertura areale delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta con adeguati tempi di navigazione;
il mantenimento di parte delle infrastrutture attualmente in uso al 1° NEC, quale punto di appoggio elicotteri, per assicurarne, nelle emergenze, la capacità di rischieramento, garantendo le condizioni di efficienza e prontezza operativa dell'aviorifornitore e del piazzale di volo.
Da ultimo, si evidenzia che:
relativamente alla problematica del personale direttamente interessato, si è provveduto ad informare quest'ultimo dalla riforma ordinativa in parola;
attualmente, il 1° NEC di Volpiano continua ad esprime regolare capacità operativa, con l'impiego di un elicottero AB412.
Il Ministro della difesa: Guido Crosetto.
SERRACCHIANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, BRAGA, PROVENZANO, BAKKALI, STEFANAZZI, MALAVASI, SCARPA, GIRELLI, GRIBAUDO, LACARRA, GHIO, CUPERLO, ROGGIANI, IACONO, ORFINI, EVI, D'ALFONSO, PORTA, ANDREA ROSSI, MARINO, ROMEO, GRAZIANO, DI BIASE, FORATTINI, FASSINO, DI SANZO e STUMPO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da notizie di stampa si apprende che due cittadini italiani sarebbero stati fermati all'aeroporto di Buenos Aires mentre cercavano di tornare in Italia con una neonata frutto di una gravidanza surrogata. Lo riferisce il quotidiano La Nacion senza rivelare l'identità della coppia di uomini che, dopo il fermo, avvenuto venerdì 25 ottobre 2024, ha ammesso alle autorità di aver concordato la gravidanza con una donna originaria della città di Rosario. I due uomini viaggiavano con la donna ed erano diretti a Parigi. Il fermo è avvenuto sulla base di un ordine federale che ha imposto ai quattro – anche alla madre surrogata – di non lasciare l'Argentina;
secondo l'accordo, la bambina, nata il 10 ottobre 2024 in una clinica della capitale argentina, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia;
secondo le notizie riportate dalla stampa un funzionario che lavora sul caso ha precisato che in Argentina «la materia non è regolamentata» e che «non è ancora chiaro di quale reato si tratti o chi sia il responsabile» –:
se, alla luce delle frammentarie notizie, i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intendano agire attraverso i propri uffici e le autorità consolari presenti in Argentina per verificare se il fermo dei cittadini sia stato effettuato nel rispetto dei princìpi del diritto.
(4-03724)
Risposta. — Venerdì 25 ottobre 2024 le Autorità argentine hanno impedito l'espatrio a due cittadini italiani, che si erano presentati all'aeroporto di Buenos Aires, insieme a una neonata frutto di maternità surrogata, con un biglietto aereo per l'Italia, via Parigi.
La neonata risulterebbe nata il 10 ottobre 2024 ed è titolare di passaporto argentino. Dall'atto di nascita, esibito alle autorità di frontiera, sarebbero indicati come genitori uno dei due cittadini italiani e la cittadina argentina coinvolta nel procedimento di surroga di maternità.
Il giudice locale ha imposto ai due connazionali un divieto di espatrio nell'ambito di un procedimento giudiziario in corso, che vedrebbe indagate organizzazioni asseritamente dedite allo sfruttamento di donne, in difficili situazioni socio-economiche, coinvolte nella gestazione per altri. Ai connazionali viene addebitato il fatto di essersi avvalsi dei servizi di tale organizzazione.
Le misure disposte nei confronti dei due connazionali attengono a profili giuridicamente rilevanti nell'ordinamento argentino.
La recente modifica in Italia della legge n. 40 del 2004 in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità, che estende la norma alle condotte compiute dal cittadino italiano anche in territorio estero, non era ancora vigente al momento del fatto in esame. Deve pertanto escludersi che esso abbia originato l'apertura di un procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria nazionale.
L'Ambasciata e il consolato generale a Buenos Aires hanno, sin dal principio, seguito il caso con la massima attenzione, in stretto coordinamento con la Farnesina, mantenendo costanti contatti con le autorità argentine, in raccordo con i connazionali coinvolti e i loro legali, e fornendo ogni necessaria assistenza consolare per favorire la più celere definizione del procedimento.
Anche grazie a questo interessamento, il giudice titolare del procedimento ha disposto la rimozione del divieto di espatrio e la restituzione di parte degli effetti personali dei due connazionali, che sono quindi partiti il 4 dicembre 2024 per rientrare in Italia insieme alla neonata.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Giorgio Silli.
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 20 giugno 2024 all'aeroporto di Fiumicino la cantante maliana Rokia Traoré è stata arrestata e al momento è in carcere a Civitavecchia a causa di un mandato di arresto europeo in quanto il Belgio chiede all'Italia di consegnarla in quanto accusata di aver sottratto la figlia al marito, il drammaturgo Jan Goosens, a cui la bambina è stata affidata;
secondo quanto si apprende, tutto sarebbe iniziato nel 2020 in Francia quando la cantante viene arrestata all'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle. La accusano di non aver consegnato la bambina di 9 anni che il tribunale belga ha affidato al padre. Viene comunque rilasciata ma Traoré vola in Mali con la figlia. Poi l'arresto del 20 giugno 2024 appena atterrata a Fiumicino per esibirsi in concerto al Parco del Colosseo. Da circa tre mesi è in carcere, a Civitavecchia, in attesa che le autorità decidano se estradarla o meno in Belgio;
il 29 agosto 2024 durante una visita ispettiva nel carcere di Civitavecchia, l'interrogante ha incontrato Rokia Traoré detenuta in Italia dal mese di giugno ascoltando sia lei che le altre detenute del reparto femminile che ospita attualmente 43 persone per una capienza di 30 posti;
l'interrogante ha visitato anche il sovraffollato reparto maschile. Attualmente l'istituto ospita 542 detenuti per una capienza di 356 posti. In alcune sessioni ci sono solo tre docce comuni per 62 detenuti. Oltre al sovraffollamento e a carenze strutturali, c'è una carenza di personale penitenziario ed amministrativo. Questo vanifica ogni iniziativa per miglioramento delle condizioni di vita umane nel carcere –:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative urgenti al fine di risolvere le problematiche in premessa.
(4-03443)
Risposta. — Con l'atto in esame l'interrogante trae spunto dalla vicenda che ha riguardato la cantante maliana Rokia Traoré per tornare sul tema del sovraffollamento carcerario e, in particolare, sulla situazione del carcere di Civitavecchia, presso cui la star è attualmente ristretta in seguito all'arresto disposto il 20 giugno 2024 quando la cantante è atterrata a Fiumicino.
In merito alla vicenda giudiziaria dell'artista, quest'amministrazione può riferire che nei confronti della predetta risulta iscritto un procedimento scaturito dall'arresto della medesima disposto in esecuzione del mandato emesso il 29 aprile 2024 dalla Procura del Re di Bruxelles. A carico della cantante risulta infatti emessa una sentenza di condanna a due anni di reclusione, pronunciata il 18 ottobre 2023 dal Tribunale penale di primo grado di Bruxelles per violazione degli articoli 100-ter, 432, commi 1 e 2, 2 e 3 del codice penale belga, corrispondenti ai reati di cui all'articolo 574-bis del codice penale italiano. In particolare, la donna è stata ritenuta responsabile di non aver consegnato la figlia, ancora minorenne, al padre, con l'aggravante di averla trasportata fuori dal territorio belga per più di cinque giorni.
Con sentenza del 26 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna di Rokiatou Traoré alle autorità giudiziarie del Regno del Belgio, ma avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.
Venendo al tema centrale dell'atto parlamentare, appare opportuno preliminarmente dar conto che al 30 settembre 2024 presso l'istituto penitenziario di Civitavecchia erano presenti 549 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare pari a 357 posti, di cui 311 disponibili che, rapportati alla presenza detentiva, fanno registrare un indice di affollamento pari al 176,53 per cento.
Alla stessa data, dei detenuti complessivamente presenti: 123 erano in attesa di primo giudizio, 41 erano appellanti, 31 erano ricorrenti, 4 avevano posizione giuridica mista senza definitivo, 36 avevano posizione giuridica mista con definitivo, 313 erano i definitivi puri ed uno era internato.
Nel corso del 2024 sono stati assunti dalla competente articolazione di questo Dicastero diversi provvedimenti tesi a riequilibrare le presenze detentive all'interno del distretto, attraverso il trasferimento, in altri distretti del territorio nazionale, di n. 172 soggetti, di cui 29 donne.
Va ancora segnalato che nessun detenuto risulta ubicato in uno spazio inferiore ai 3 metri quadri, mentre sono 3 quelli registrati in camere di pernottamento aventi uno spazio tra i 3 e i 4 metri quadri e 542 i soggetti allocati in metri quadri superiori a 4. Trattasi di dati, questi, elaborati avvalendosi dell'applicativo 15 ASD.
Complessivamente, le camere di pernottamento assommano a 334.
Non risultano presenti camere con servizio privo d'ingresso riservato e risulta presente il servizio doccia in 41 camere detentive, ovvero nelle 15 camere della sezione circondariale femminile e nelle 26 stanze della sezione reclusione ordinaria maschile.
Risultano inagibili 46 camere di pernottamento.
Ai fini dell'incremento della capacità ricettiva dell'istituto e del miglioramento delle prerogative di ordine trattamentale è stata prevista, nell'ambito degli interventi di cui al PNRR, la realizzazione di un nuovo padiglione da 80 posti.
Il modello edilizio di tale padiglione, elaborato dalla Commissione per l'architettura penitenziaria istituita presso il Gabinetto del Ministro della giustizia con decreto 12 gennaio 2021, è stato concepito e sviluppato avendo quale direttrice gli indirizzi tracciati dal Tavolo n. 1 degli Stati generali dell'Esecuzione Penale «Spazio della pena: architettura e carcere», sulla scorta dei più moderni criteri europei di edilizia penitenziaria, nonché prevedendo soluzioni innovative rispetto ai canoni tradizionali di settore, trattandosi di un padiglione pensato come «architettura per la riabilitazione sociale», ovvero come modello di sviluppo architettonico che, attraverso una diversa concezione e articolazione degli spazi e degli ambienti, collocati in un contesto più vicino all'immagine di un quartiere che a un carcere, possa favorire il passaggio da un trattamento penitenziario di tipo «infantilizzante» a uno che induca e sviluppi un'attitudine «responsabilizzante» mirata alla riabilitazione alla vita civile.
Proprio in virtù delle predette caratteristiche, è stato anche definito padiglione «ad alta vocazione trattamentale». Tutte le aree previste, interne ed esterne (circa 2.300 metri quadri complessivi) al piano terra della struttura, sono infatti destinate ad attività trattamentali per gli ospiti, tra cui anche la coltivazione di prodotti agricoli (orti, serre e altro) nelle zone all'aperto.
Sul punto, non può trascurarsi di segnalare, inoltre, che la capacità detentiva del nuovo padiglione, originariamente concepito per poter ospitare 120 detenuti, è stata ridotta – a parità di superfici e volumi occupati – a 80 detenuti, proprio al fine di conferire alla struttura una maggiore vocazione trattamentale, pur nella consapevolezza della condizione di sovraffollamento di cui soffre l'istituto.
Per quanto attiene alla preesistente struttura della Casa circondariale di Civitavecchia N.C., sono in programma alcuni interventi di manutenzione ordinaria in attesa di poter procedere ad un intervento di ristrutturazione più ampio ed incisivo e, allo stato, sospeso a causa della necessità di ospitare alcuni detenuti provenienti dall'istituto di Velletri.
Nella stessa direzione si inseriscono altri interventi edilizi in corso di esecuzione nell'ambito del distretto territoriale di competenza del provveditorato regionale per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise, le cui positive ricadute in termini di riduzione dell'indice di sovraffollamento potranno indirettamente prodursi anche sull'istituto penitenziario di Civitavecchia.
Trattasi della realizzazione di un nuovo padiglione da 80 posti presso la Casa circondariale di Viterbo, e della realizzazione di un nuovo padiglione da 400 posti presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia N.C.
Considerato l'attuale stato di avanzamento dei lavori, si prevede che gli stessi possano essere ultimati già entro la fine del 2025.
Le iniziative appena richiamate sono dunque il segno tangibile dell'impegno dimostrato dal Governo nella direzione di una progressiva messa a regime del sistema carcerario.
In questo senso va ancora opportunamente valorizzato il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto «Carcere sicuro», con cui sono state fornite risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni, del sistema penitenziario.
Tra le misure più significative, ci si limita a richiamare l'imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari e l'istituzione del Commissario straordinario per le carceri, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di polizia penitenziaria.
E di queste misure si potrà senz'altro presto giovare anche la Casa circondariale di Civitavecchia.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
SOUMAHORO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in data 21 ottobre 2024 l'interrogante si recava in visita ispettiva presso il carcere maschile di Rebibbia, nuovo complesso, dove incontrava diversi detenuti sieropositivi, i quali sottolineavano la discriminazione che subiscono dal momento che non vengono coinvolti a partecipare alle attività ricreative;
attualmente nel complesso visitato vi sono 1562 detenuti a fronte di una capienza effettiva di 1323. Al palese sovraffollamento si somma una drammatica carenza di personale, ad esempio mancano circa 300 agenti penitenziari;
a mancare sono anche gli psicologi, gli psichiatri, gli operatori socio-sanitari ed assistenziali, gli infermieri ed altre figure indispensabili come i mediatori linguistici e culturali, spesso assunti tramite cooperative che lavorano in appalto con le Asl e dunque in una condizione di precarietà lavorativa. Il reparto infermieristico inoltre mancava di barelle e altro materiale medico –:
se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative di competenza urgenti al fine di risolvere le problematiche esposte in premessa;
se non intenda altresì intraprendere iniziative straordinarie ed urgenti al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento in carcere.
(4-03678)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante torna sul delicato tema del sovraffollamento carcerario, citando i dati relativi alla Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e richiamando l'attenzione, in particolare, sulla questione del regime trattamentale cui sono sottoposti i detenuti sieropositivi.
A questo proposito non si può mancare di sottolineare innanzitutto che il Governo Meloni, con il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, cosiddetto «Carcere sicuro», ha dato risposte straordinarie ed energiche all'emergenza del sovraffollamento, ma anche soluzioni adeguate, proporzionali e lungimiranti ai problemi strutturali, trascinati da anni, del sistema penitenziario.
Tra le misure più significative, ci si limita a richiamare l'imponente opera di investimento per il reclutamento del personale degli istituti penitenziari e l'istituzione del commissario straordinario per le carceri, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di polizia penitenziaria.
Di queste misure si potrà presto giovare anche la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso.
Invero, dalle notizie acquisite presso il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, i dati riferiti all'organico della Casa circondariale in discussione evidenziano che, a fronte di un organico previsto di 939 unità, la forza presente è pari, allo stato, a complessive n. 673 unità, inferiore, dunque, rispetto a quella prevista, di complessive n. 282 unità.
In particolare, le carenze si rilevano nel ruolo dei funzionari (pari a -2 unità), nel ruolo degli ispettori (pari a -21 unità), nel ruolo dei sovrintendenti (pari a -10 unità) e nel ruolo degli agenti/assistenti (pari a -233 unità).
Come ribadito in altre occasioni, il Ministero, a differenza del passato, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace turn over del personale:
con riguardo alla carriera dei funzionari, il 18 dicembre 2023 è stato avviato il VII corso per il conseguimento della qualifica di commissario, relativo al concorso per 120 posti di allievo commissario elevato successivamente a 132. Al termine del corso si provvederà, dunque, alla distribuzione delle risorse tra i vari Istituti penitenziari in ragione delle vacanze organiche esistenti;
il 5 maggio 2024 ha preso avvio il corso di formazione per la qualifica iniziale di vice ispettore relativo al concorso per 411 posti (378 uomini e 33 donne);
quanto al ruolo dei sovrintendenti, all'esito di apposito concorso interno sono stati assegnati al reparto di Polizia penitenziaria dell'Istituto n. 20 unità maschili e n. 2 unità femminili;
il ruolo di agenti/assistenti è stato incrementato di n. 24 unità (22 del ruolo maschile e 2 del ruolo femminile); inoltre, il 22 luglio 2024 ha preso avvio il 184° corso di formazione di allievi agenti, all'esito del quale si terrà conto delle rilevate carenze.
Quanto agli organici dell'area trattamentale, la Direzione penitenziaria ha evidenziato che attualmente si registra la carenza di due unità per gli psicologi e la necessità di un altro dirigente per le esigenze della Unità operative semplici nuovi giunti, per un totale di tre unità.
Per quanto riguarda la figura professionale degli psichiatri, escluso il Direttore della Unità operative complesse, sono presenti due dirigenti a tempo pieno. Sono presenti, inoltre, tre psichiatri specialisti convenzionati con orario ridotto, per un totale complessivo di 46 ore settimanali.
Il Direttore Unità operative complesse Salute penitenziaria ha rappresentato, altresì, che presso la Casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso gli infermieri e gli operatori socio-sanitari e assistenziali sono in numero adeguato alle esigenze della popolazione detenuta e svolgono la propria attività h24. Tale personale è assunto da una cooperativa, secondo specifiche disposizioni di legge.
Il reparto infermieristico non è affatto sprovvisto di materiale infermieristico né di barelle, che sono due e che, in caso di necessità, servono per tutti i servizi sanitari del G14.
In relazione, infine, alla figura dei mediatori linguistici e culturali, si evidenzia che l'unico posto previsto in pianta organica risulta – contrariamente a quanto sostenuto dall'interrogante – coperto.
Con riferimento poi alle presenze detentive, presso la Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, alla data del 20 novembre 2024, sono presenti un totale di n. 1.578 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi n. 1.170 posti disponibili, con un rapporto presenti/posti regolamentari disponibili pari al 149,29 per cento. Ciò nonostante, non si registrano violazioni dei parametri minimi stabiliti dalla Corte EDU, in quanto i detenuti si trovano in spazi compresi tra i 3 e i 4 metri quadrati.
Ad ogni buon conto, sono stati adottati di recente dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento provvedimenti deflattivi extra distretto dalla Casa circondariale di Rebibbia verso altri istituti penitenziari del Distretto.
Con particolare riguardo, infine, al regime trattamentale cui sono sottoposti i detenuti sieropositivi, va innanzitutto evidenziato che il padiglione G14 è articolato su due piani e comprende l'infermeria destinata ai detenuti portatori di particolari problemi di carattere sanitario, ivi allocati a seguito di una specifica richiesta da parte dei sanitari degli altri reparti presenti nell'istituto.
Vi è poi una sezione Articolazione tutela salute mentale destinata ai detenuti in osservazione psichiatrica ex articolo 112 dell'ordinamento penitenziario e una sezione destinata ai detenuti affetti da H.I.V., i cui parametri di immunodeficienza risultano essere particolarmente gravi da non poter essere allocati in reparti ordinari.
Alla data del 19 novembre 2024, i detenuti presenti nel padiglione G14 sono complessivamente 52, di cui 29 nella sezione circondariale infermeria, 18 nella sezione H.I.V. livello intermedio e 5 nella sezione Articolazione tutela salute mentale.
La Direzione penitenziaria e gli operatori tutti sono assiduamente impegnati nel far superare tale stigmatizzazione tramite un'offerta trattamentale dedicata ai detenuti ubicati nella sezione H.I.V., impegnandoli in attività ricreative anche fuori dal reparto.
In generale, all'interno del reparto G14 vengono attuate offerte trattamentali che riguardano tutta la popolazione detenuta dell'istituto. All'interno delle sezioni vengono affissi specifici avvisi con cui i detenuti associati al reparto infermeria sono informati delle varie e molteplici attività trattamentali che si svolgono in tutto l'istituto.
Spesso, però, l'adesione da parte di coloro che si trovano nel reparto G14 è esigua. La partecipazione alle attività trattamentali tiene conto anche delle particolari patologie di carattere sanitario di cui i detenuti sono portatori.
Numerose sono le attività trattamentali previste per la popolazione detenuta del Nuovo Complesso: sono previsti percorsi scolastici, anche universitari e di formazione professionale, che sono aperti a tutti, corsi di biblioteconomia, corso di informatica, un laboratorio sartoriale e un laboratorio di arte orafa.
Inoltre, è possibile partecipare ad attività teatrali, al corso di giornalismo e al corso di poesia.
Sono previsti incontri sulla giustizia riparativa. Vi è un progetto sulla genitorialità «Padri e figli» organizzato dall'università La Sapienza di Roma.
Sono, poi, in fase di organizzazione proposte specifiche da attuare all'interno del reparto G14. In particolare, si sta organizzando un corso di yoga presso la sala adibita alle attività, che vedrà impegnati i detenuti ristretti presso detto reparto.
La Direzione ha, inoltre, riferito che è in programma un ampliamento del numero delle attività da proporre all'interno del reparto con laboratori di scrittura creativa e attività ricreative (ad esempio il gioco degli scacchi).
Ciò detto, si coglie l'occasione offerta dall'atto parlamentare in oggetto per ribadire, ancora una volta, il fermo impegno di questo Governo ad attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi di edilizia penitenziaria, affinché l'esecuzione della pena avvenga con modalità davvero rispettose della dignità umana, in luoghi sicuri, come sancito dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.