XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione (ex articolo 115, comma 3, del regolamento):
La Camera,
premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la senatrice Daniela Garnero Santanchè è stata nominata Ministro del turismo e, sulla base dell'articolo 93 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima di assumere le funzioni, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, impegnandosi ad osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e ad «esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;
il turismo – settore chiave per l'economia e per l'immagine dell'Italia nel mondo – non può continuare ad essere affidato ad una persona che ormai da troppo tempo risulta citata a vario titolo in vicende di carattere civile, fallimentare, fiscale o, potenzialmente, persino di rilievo penale, vicende che si stanno accumulando in modo preoccupante ed i cui sviluppi nel tempo stanno arrecando importanti danni all'immagine del Paese, come dimostra, da ultimo, la notizia di stampa circa il suo rinvio a giudizio per irregolarità nel bilancio della Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato e dal quale ha successivamente dismesso le cariche;
a partire dall'autunno del 2022, infatti, la Ministra Santanchè è stato oggetto di numerose inchieste giornalistiche e della magistratura riguardanti svariate e complesse situazioni delle società a lei riconducibili. In ragione dell'emergere progressivo di tali vicende, la Ministra è stata chiamata a riferire in Senato nella seduta del 5 luglio 2023, che ha avuto luogo dopo reiterate richieste da parte delle opposizioni e forti pressioni della sua stessa maggioranza. Già in quella sede i parziali chiarimenti resi della Ministra sono apparsi insufficienti a fugare i dubbi sull'opportunità della sua permanenza al Governo e sono stati successivamente smentiti sia dalle verifiche svolte dai giornalisti autori delle inchieste sia, oggi con tutta evidenza, dalle indagini svolte dalla magistratura;
il susseguirsi di notizie circa l'apertura di nuove indagini ha indotto il gruppo Movimento 5 Stelle a presentare una mozione di sfiducia individuale sia al Senato (Mozione 1-00062) che alla Camera dei deputati (Mozione di sfiducia 1-00164), discusse e respinte rispettivamente il 26 luglio 2023 e il 4 aprile 2024. L'evolversi delle vicende in oggetto, culminate nel rinvio a giudizio di cui sopra non ha tuttavia indotto la Ministra ad una riflessione sulla propria situazione istituzionale;
nell'ambito della discussione svolta in Senato il 26 luglio 2023 la Ministra, piuttosto che rispondere esaustivamente nel merito, aveva preferito dedicare buona parte del tempo ad accusare la testata giornalistica che per prima ha riportato la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati. Ha inoltre aggiungo la sua «difficoltà a comprendere come si possa promuovere sulla base di elementi di un'inchiesta pseudo-giornalistica, una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da Ministro della Repubblica, o l'eventuale violazione di obblighi costituzionali o di legge nell'attività posta in essere dal mio Dicastero e che, soprattutto, ha per oggetto dei fatti che, se verranno evidenziati, sono antecedenti al mio giuramento da Ministro»;
occorre evidentemente ribadire come a nulla rilevi il fatto che le indagini e le vicende riguardanti la Ministra non riguardino le sue funzioni ministeriali. Ciò non solo perché le mozioni di sfiducia sono atti politici e non sono limitabili ai soli casi di reati ministeriali, come i precedenti attestano, quanto piuttosto perché a detta di molti commentatori è parso emergere un modello imprenditoriale incline a considerare le regole del mercato e quelle relative ai diritti sindacali e previdenziali, come orpelli o impacci;
è di pochi giorni fa la notizia, diffusa dalla stampa, del rinvio a giudizio per irregolarità contabili nell'ambito della gestione del bilancio delle società del gruppo Visibilia, in cui la Ministra ha ricoperto cariche fino al 2021: si tratterebbe del primo procedimento che arriva ad una svolta di tipo processuale nella lista di filoni di indagine che hanno interessato la Ministra. Ella risulterebbe ancora indagata per truffa aggravata all'INPS per presunte irregolarità nella percezione di fondi per la Cassa integrazione in deroga COVID-19 e per l'ipotesi di bancarotta nel fallimento di Ki Group. A ciò va aggiunto un provvedimento del tribunale fallimentare di Milano che ha disposto la liquidazione giudiziale per Bioera, di cui è stata presidente fino al 2021;
già nel luglio 2023 appariva insostenibile che la Ministra eludesse le richieste di chiarimenti in Parlamento affermando il piano esclusivamente giornalistico dei fatti contestati. Ad oggi qualsiasi atto diverso dalle dimissioni risulterebbe ancor più illogico alla luce del rinvio a giudizio e di quanto emerso circa i vari procedimenti giudiziari, di natura e gravità delle più varie, di cui si è resa protagonista. Appare assolutamente inopportuno che un Ministro in carica debba dividere il proprio tempo tra il dicastero cui è preposto e le aule processuali per un tempo indefinito;
a giudizio dei firmatari del presente atto, si è di fronte ad un insieme di condotte che – a prescindere da ogni rilievo penale – appaiono sempre più incompatibili con il mantenimento del compito di Ministro della Repubblica, tanto più nel momento in cui si vanta un ruolo attivo nell'imprenditoria del Paese e si riveste una funzione pubblica così rilevante per il tessuto produttivo. Ferme restando le eventuali responsabilità personali che verranno accertate nelle sedi opportune, la credibilità della Ministra Santanchè appare fortemente compromessa e le ultime notizie pongono un ulteriore pregiudizio sulla sua idoneità a continuare a svolgere serenamente le delicate funzioni alle quali è chiamata;
l'articolo 54, secondo comma, della Costituzione recita solennemente che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge». Tale disposizione individua una sorta di «dovere di fedeltà qualificata» gravante sui pubblici ufficiali, rispetto a quella generalmente prevista al primo comma per la generalità dei cittadini. Una fedeltà poi ulteriormente rafforzata dall'obbligo di prestare giuramento, che non è però esteso a tutti coloro cui sono affidate funzioni pubbliche ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Trattasi di giuramento avente natura promissoria, cioè di una promessa per il futuro mediante la quale il giurante, con un'apposita dichiarazione unilaterale di volontà espressa mediante un'apposita formula rituale, si impegna a vincolare il proprio comportamento al rispetto dei doveri derivanti dalla Costituzione e dalle leggi. Il giuramento, soprattutto in relazione ai titolari di organi politici e costituzionali, introdurrebbe un vincolo ulteriore e diverso dall'obbligo di osservanza della Costituzione e delle leggi e comunque dai doveri di disciplina ed onore sopra richiamati; tale vincolo concernerebbe il rispetto di quelle regole di correttezza costituzionale che opererebbe proprio nella sfera morale;
la situazione soggettiva della Ministra del turismo, alla luce della pluralità dei fatti emersi, esporrebbe il sistema Paese a situazioni perniciose derivanti dai rischi di una inopportuna commistione di interessi pubblici e privati, finendo col danneggiare il settore alla quale ella è stata preposta, alla luce del fatto che la Ministra non ha sinora ritenuto di mostrare la sensibilità politica di lasciare l'incarico volontariamente. È a questo punto imprescindibile che l'immagine del nostro Paese e le sue istituzioni siano salvaguardate, nel loro prestigio e nella loro dignità, oltre che nella loro piena funzionalità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro cui sono affidate funzioni pubbliche. Ne consegue, se dovesse persistere l'incauta decisione di lasciare esposto il Ministero del turismo alle imprevedibili evoluzioni delle vicende personali in cui è coinvolta la persona che lo occupa, la responsabilità politica anche del Presidente del Consiglio dei ministri, che, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, dirige la politica generale del Governo;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati,
esprime la propria sfiducia al Ministro del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00392) «Francesco Silvestri, Baldino, Santillo, Auriemma, Cappelletti, Fenu, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Orso, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Fede, Ferrara, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Morfino, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci».
Mozione:
La Camera,
premesso che:
secondo i dati Istat, la produzione industriale italiana è in calo da sei trimestri consecutivi, esattamente da aprile 2023 a settembre 2024;
ad ottobre 2024, la produzione industriale è rimasta stagnante rispetto al mese precedente, mentre confronto tra gli ultimi tre mesi e i tre mesi precedenti si è registrato un calo dello 0,7 per cento e, infine, per quanto riguarda i dati più di lungo periodo, da gennaio 2023 a ottobre 2024 l'indice della produzione industriale è diminuito di 5,6 punti percentuali;
la situazione di crisi è stata evidenziata anche dal Codacons, il cui presidente ha sottolineato quanto sia allarmante la situazione se si analizza l'andamento dei beni di consumo, per i quali si registrano pesanti cali congiunturali e tendenziali, che risentono in modo evidente dello stallo dei consumi da parte delle famiglie, con la spesa degli italiani che non riparte ed effetti negativi diretti su commercio e industria e sui conti nazionali;
i settori che risultano particolarmente penalizzati sono abbigliamento e automotive, la cui produzione tra luglio 2023 e luglio 2024 è calata rispettivamente del 18 per cento e del 35 per cento;
la crisi della produttività italiana si lega con quella della stagnazione dei salari reali: l'Italia è l'unico Paese Ocse, insieme a Grecia e Giappone, in cui il salario reale è diminuito rispetto al 2000;
rispetto al periodo pre-pandemico, l'Italia è il Paese tra le maggiori economie dell'area Ocse che tuttora registra il calo più significativo dei salari (-6,9 per cento);
secondo l'ultimo report Ocse di metà 2023, la crescita dei salari reali dovrebbe rimanere contenuta nei due anni successivi: si prevede che i salari nominali in Italia aumenteranno del 2,7 per cento nel 2024 e del 2,5 per cento nel 2025;
il problema della produttività riguarda in maniera ancora più marcata il Mezzogiorno: secondo l'ultimo rapporto Svimez, la produttività per singolo addetto nelle regioni del Sud Italia è sempre inferiore alla media nazionale, con differenziali compresi tra il -12,6 per cento e il -50,4 per cento a seconda dei settori;
negli ultimi dieci anni, le retribuzioni reali nel Mezzogiorno sono diminuite dell'8 per cento in più rispetto al resto d'Italia, con divari ancora maggiori rispetto a Francia Spagna e Germania, dove i salari reali, a differenza del nostro Paese, sono in crescita;
a luglio 2024, le imprese operanti nel Sud Italia che avevano chiesto l'accesso al credito d'imposta previsto dalla Zes unica hanno visto assegnato dall'Agenzia delle entrate un credito pari al 17,7 per cento dell'importo richiesto, a causa della mancanza di coperture, dimostrando che 1,8 miliardi di euro stanziati dal Governo non erano assolutamente sufficienti a coprire le richieste delle imprese;
la legge di bilancio 2025 ha stanziato per questo strumento 2,2 miliardi di euro, una cifra di poco superiore a quanto stanziato nel 2024 e che, considerando i dati dell'anno precedente, è facilmente prevedibile che non sarà sufficiente, essendo ben lontana dai circa 10 miliardi di euro che sarebbero stati necessari nel 2024 per assegnare alle imprese i crediti d'imposta dovuti con l'attuale quadro regolatorio;
l'automotive attraversa una crisi ormai strutturale nonché particolarmente significativa ed allarmante: nel 1992 l'Italia era tra i primi Paesi al mondo per autovetture prodotte, mentre, secondo i più recenti dati Anfia, ad ottobre 2024 erano state prodotte solo 272mila autovetture, il 41,5 per cento in meno dei primi dieci mesi del 2023, con una previsione sulla produzione annuale complessiva inferiore alle 350mila unità, meno della metà rispetto ai dati del 2019;
il settore delle auto sta attraversando un periodo difficile in tutta l'Unione europea: se nel 2008 in Europa si produceva un terzo delle auto realizzate nel mondo, oggi sono appena un quinto, e questa fetta di mercato è stata in gran parte conquistata dalla Cina, che è passata da una quota mondiale pari al 4 per cento nel 2008 al 32 per cento nel 2023;
in Italia la crisi del settore automotive è strettamente legata alla crisi di Fca-Stellantis, che, dopo aver raggiunto il picco di produzione nel 2017, pari a circa 1 milione di veicoli, ha visto progressivamente diminuire la produzione, un trend ancora in atto che porterà quest'anno a produrre circa 500mila veicoli, una cifra ben lontana dalle promesse del gruppo, il quale aveva annunciato come obiettivo la produzione di un milione di veicoli;
per fronteggiare la crisi di questo settore, che riveste un ruolo cruciale per l'industria del Paese, il Governo Draghi aveva istituito, con decreto-legge 17 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 2022, un fondo automotive con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 miliardo di euro annui dal 2023 al 2030. Tali risorse sarebbero dovute essere destinate a favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale;
il Governo Meloni, nella legge di bilancio 2025, ha scelto di definanziare pesantemente questo fondo, prevedendo una dotazione assolutamente insufficiente per sostenere e rilanciare un settore strategico in Italia come quello dell'automotive, scelta che rischia di penalizzare gravemente la transizione verde e digitale del settore, riducendo le opportunità di innovazione e competitività delle imprese italiane in un contesto internazionale sempre più sfidante, minando la possibilità di sostenere investimenti strategici con impatti negativi sull'occupazione, sulla filiera produttiva e sulla capacità del Paese di rispettare gli obiettivi climatici ed economici europei;
i prezzi medi dell'energia elettrica in Italia nel 2024 sono stati i più alti dell'Unione europea, pari al doppio della Francia (con tanto nucleare), il 70 per cento in più della Spagna (con una bella quota nucleare) e il 30 per cento in più della Germania (senza nucleare e con tanto carbone): questa situazione deriva dal nostro un mix elettrico, che dipende largamente dal prezzo del gas, cresciuto per la necessaria rinuncia alle importazioni dalla Russia, e l'incremento previsto per la quota solare ed eolica, con le elevate remunerazioni indicati nei decreti governativi, non consentirà apprezzabili riduzioni del prezzo medio dell'energia elettrica in borsa, mentre invece aumenteranno i costi in bolletta dovuti a incentivi, accumuli, reti e bilanciamenti;
gli elevati costi di generazione domestica sono la ragione per cui nel 2024 l'Italia ha stabilito il record di sempre di importazioni dall'estero, con 52 TWh, pari al 17 per cento del fabbisogno nazionale, che conferma il nostro Paese al primo posto per l'import;
le emissioni di CO2 dell'Italia nel settore elettrico sono più di otto volte superiori a quelle della Francia, il che evidenzia ulteriormente l'urgenza di ripensare la nostra strategia energetica: gli scenari energetici indicano chiaramente che è indispensabile accelerare tutte le procedure necessarie a riportare il nucleare della migliore tecnologia disponibile nel mix elettrico italiano, con la quota ottimale di nucleare e rinnovabili, in modo che il prezzo in bolletta sia il minimo possibile, riducendo anche l'impatto sul territorio e sul consumo di suolo;
tuttavia sono anche urgenti misure nell'immediato per ridurre il prezzo dell'energia elettrica in particolare per le imprese e rilanciare la competitività del sistema produttivo nazionale;
il Piano Transizione 5.0 approvato quest'anno dal Governo nell'ottica di incentivare gli investimenti che prevedono una riduzione del consumo energetici, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, non sta funzionando: la fruizione dei benefici non è automatica, essendo subordinata a complesse procedure amministrative, tra cui l'attesa di comunicazioni ufficiali e certificazioni sia ex ante che ex post, con un conseguente aumento delle tempistiche e degli oneri a carico delle imprese;
inoltre, il credito d'imposta è cumulabile solo in alcuni casi, con esclusione di misure strategiche come il Piano Transizione 4.0 e gli incentivi per investimenti nella Zes unica, limitando l'efficacia degli interventi;
sono previste, infine, soglie minime di risparmio energetico che escludono dalla misura investimenti potenzialmente utili e molti settori strategici, tra cui quelli legati all'economia circolare e alle industrie ad alta intensità energetica;
le politiche industriali italiane non possono non tenere conto del processo di introduzione dell'intelligenza artificiale nei sistemi di lavoro e dell'organizzazione aziendale;
l'Unione europea è già intervenuta sul tema con l'approvazione del regolamento (UE) 2024/1689, un quadro regolatorio molto dettagliato che pone una serie di regole e limiti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, con un approccio basato sul limitare il rischio piuttosto che mettere in luce le potenzialità di questo strumento;
se è vero che si tratta del primo quadro giuridico globale in assoluto sull'IA a livello mondiale, e che certamente anche questo aspetto dovrà essere regolamentato, criteri troppo stringenti come quelli adottati a livello comunitario rischiano di lasciare indietro i Paesi Europei rispetto agli Stati Uniti e alla Cina in un ambito che rappresenta il futuro più di ogni altro, e dove l'Unione europea rischia di sviluppare nuove dipendenze strategiche da Paesi terzi;
il settore siderurgico italiano conta circa 31mila lavoratori e, con 21.600 milioni di tonnellate di acciaio, è il secondo produttore europeo dopo la Germania;
secondo il Rapporto Sostenibilità di Federacciai, l'Italia è il primo mercato Ue per produzione di acciaio da forno elettrico e il primo Paese del G7 in termini di produzione pro capite: più dell'85 per cento dell'acciaio italiano è prodotto da forno elettrico riciclando il rottame;
il raggiungimento della neutralità climatica a livello Ue entro il 2050 passa per una serie di obiettivi intermedi, tra cui rendere la produzione di acciaio totalmente green entro il 2030;
secondo l'Ufficio studi di Siderweb, il riciclo dei metalli, e in particolare dell'acciaio, consente di risparmiare il 74 per cento dell'energia, il 90 per cento delle materie prime vergini e il 40 per cento di acqua nel processo di produzione siderurgica;
l'acciaio prodotto nel forno elettrico riciclando rottame ha un impatto ambientale molto minore rispetto alla produzione in altoforno anche per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica: circa 400 kg di CO2/tacc contro 2.000 kg di CO2/tacc;
nonostante l'importanza rivestita dal rottame dell'acciaio nel favorire un minor inquinamento delle industrie siderurgiche, questi materiali non rientrano nel novero dei materiali strategici, e sono dunque in gran parte esportati verso Paesi extra-UE, come la Turchia, che acquista circa il 60 per cento delle venti milioni di tonnellate che ogni anno l'Unione europea vende all'estero;
l'obiettivo dell'Unione europea e di tutti i Paesi membri della neutralità climatica porterà ad un aumento della domanda di rottame e ad una probabile diminuzione della qualità, dato che ci sarà meno rottame al primo riciclo (e quindi di buona qualità) e più rottame già riciclato (quindi di minore qualità);
in Italia, ogni anno vengono utilizzati dalle acciaierie circa 20 milioni di tonnellate di rottame per produrre acciaio, ma solo 14 milioni di tonnellate sono rottami italiani, mentre la parte restante viene importata, nonostante il nostro Paese abbia esportato 700mila tonnellate di questo materiale nell'ultimo anno, una cifra in costante aumento nel corso degli ultimi anni,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a introdurre l'istituto del salario minimo anche in Italia per tutelare, nel contesto delle politiche industriali, il potere d'acquisto dei lavoratori e assicurare il loro diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione;
2) a potenziare gli strumenti messi in campo in favore del Mezzogiorno, come il credito d'imposta previsto dalla Zes unica, stanziando i fondi necessari a coprire tutte le richieste delle imprese operanti nel Mezzogiorno d'Italia che rispettano i requisiti per accedere a questo strumento;
3) a promuovere, a livello europeo, una sospensione delle sanzioni per il mancato rispetto dei target previsti per la riduzione della CO2 del settore automotive per l'anno 2025, attivando la procedura d'emergenza prevista dall'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
4) a proporre l'adozione di un Temporary framework per l'automotive a livello europeo, che ripristini gli aiuti previsti dal Temporary framework adottato durante la pandemia da COVID-19 per gli aiuti sotto forma di aiuti de minimis, garanzie statali sui prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti;
5) a prevedere che l'erogazione di bonus, benefici e altre misure di vantaggio volte a favorire la produzione e vendita di autoveicoli elettrici e il passaggio alla mobilità elettrica, siano condizionate e vincolate a una percentuale minima di componentistica che deve essere prodotta nel mercato italiano ed europeo (come già sperimentato in altri Paesi dell'Unione europea, cosiddetto local content);
6) a reintrodurre il principio del «prezzo equo» per l'energia elettrica, stabilizzando il meccanismo basato sull'articolo 15-bis del decreto Sostegni-ter n. 4 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che consenta al Gestore dei servizi energetici di prelevare energia prodotta da impianti rinnovabili facendo riferimento non al prezzo di borsa ma a un «prezzo equo» (dell'ordine di 60 euro/MWh) e cederla, tramite contratti pluriennali, a consumatori industriali in settori energivori o esposti alla concorrenza internazionale;
7) ad incrementare la quota dei proventi dalle aste Ets destinati alle imprese energivore, lavorando per includere settori strategici come l'automotive, attraverso richieste giustificate alla Commissione Europea;
8) a liberalizzare l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture per autoconsumo, semplificando le normative per favorire l'installazione da parte delle imprese;
9) a farsi promotore, nelle opportune sedi europee, di una modifica del quadro regolatorio comunitario relativo all'intelligenza artificiale, per passare da un approccio basato sul rischio ad uno basato sulle opportunità di questo nuovo strumento, per non perdere ulteriore terreno nello sviluppo di questa nuova tecnologia rispetto a Stati Uniti e Cina;
10) a promuovere nelle opportune sedi europee l'inserimento del rottame dell'acciaio nella lista dei materiali strategici, per incentivarne il riciclo internamente all'Unione europea e favorire il processo verso la transizione ecologica del settore siderurgico;
11) a favorire il riciclo del 100 per cento del rottame dell'acciaio prodotto in Italia nella produzione siderurgica italiana, riducendo al minimo la quota di export di questo materiale, anche rivedendo la direttiva sui veicoli a fine vita per aumentare il riciclo di rottami provenienti dal parco auto europeo.
(1-00391) «Benzoni, Richetti, Bonetti, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».
ATTI DI CONTROLLO
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta orale:
TRAVERSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
durante la conferenza stampa del 14 gennaio 2025, svoltasi al termine dell'incontro tra il Vice Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, e il Ministro degli esteri israeliano, sono state discusse tematiche relative al supporto umanitario nella Striscia di Gaza. Il Ministro italiano in tale occasione ha garantito l'intenzione di recarsi nuovamente in Israele e Palestina e di proseguire il piano di aiuti umanitari per la Striscia di Gaza;
Music for Peace, organizzazione umanitaria italiana, ha dichiarato la propria piena disponibilità a intervenire con un'operazione di emergenza a sostegno della popolazione civile della Striscia di Gaza;
Music for Peace ha manifestato la volontà di collaborare pienamente con le istituzioni italiane per garantire la distribuzione degli aiuti umanitari, operando direttamente sul campo e assicurando un controllo rigoroso della distribuzione fino alla destinazione finale;
tale disponibilità è stata più volte comunicata alle istituzioni competenti, senza ricevere riscontri adeguati, nonostante l'esperienza pluriennale dell'organizzazione, che opera direttamente in loco dal 2009;
nel mese di aprile 2024, Music for Peace ha consegnato 40 tonnellate di aiuti alimentari nella Striscia di Gaza, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle restrizioni egiziane;
gli aiuti umanitari raccolti da Music for Peace rispettano i più alti standard richiesti dalle normative internazionali incluse quelle previste dal coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat), e sono frutto del contributo solidale di centinaia di migliaia di cittadini italiani;
la mancata autorizzazione al trasporto e alla distribuzione degli aiuti umanitari rischia di compromettere un'azione fondamentale per la tutela della popolazione civile nella Striscia di Gaza;
la Convenzione di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977 sanciscono l'obbligo delle parti in conflitto di garantire il passaggio rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari;
la risoluzione 46/182 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sottolinea il principio di umanità, che pone la protezione della vita e della dignità umana al centro delle operazioni di soccorso –:
se sia a conoscenza delle richieste presentate da Music for Peace e delle difficoltà incontrate dall'organizzazione nel ricevere le necessarie autorizzazioni per l'intervento umanitario nella Striscia di Gaza;
quali iniziative di competenza siano state intraprese dal Ministero interrogato per facilitare il passaggio degli aiuti umanitari italiani verso la Striscia di Gaza, nel rispetto delle normative internazionali e dei principi umanitari;
se il Governo italiano intenda coinvolgere attivamente organizzazioni come Music for Peace, che hanno dimostrato competenza e capacità operativa, nel piano di aiuti umanitari destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza;
quali ulteriori iniziative di competenza siano previste per garantire il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di aiuti umanitari e per rafforzare l'impegno dell'Italia nel sostegno alla popolazione civile colpita dal conflitto nella Striscia di Gaza.
(3-01672)
CULTURA
Interrogazione a risposta orale:
IACONO, PROVENZANO, BARBAGALLO, MARINO e PORTA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
il circolo «Unione di Leonardo Sciascia» a Racalmuto rischia di scomparire in quanto l'appartamento che lo ospita è stato messo in vendita da Unicredit Re Services proprietaria dell'immobile;
la fondazione del circolo Unione risale al 1836 e da allora risiede sempre nello stesso stabile;
la proprietà ad oggi ha fatto sempre pagare un canone simbolico riconoscendone il valore culturale;
si tratta pertanto di luogo simbolo della cultura siciliana che segna un legame profondo con l'opera e il pensiero di Leonardo Sciascia costituendo un tassello fondamentale del patrimonio culturale nazionale;
un circolo che ha ricevuto il riconoscimento di «Luogo della memoria e dell'identità siciliana»;
bisogna evitare che un luogo di cultura e dialogo possa essere trattato nell'ambito di una compravendita alla stregua di una ordinaria proprietà commerciale;
gli attuali vertici del circolo hanno pubblicamente chiesto l'intervento di tutte le istituzioni per scongiurare che suddetto immobile venga collocato sul mercato e che invece si possa addivenire ad una intesa con la proprietà per preservarne il valore storico e culturale come del resto avvenuto per altri luoghi simbolo della cultura italiana –:
quali opportune e tempestive iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda promuovere per salvaguardare suddetto immobile, scongiurando il rischio che possa finire in possesso di acquirenti che mettano a rischio questo importante luogo di cultura e di storia culturale e sociale della Sicilia e del Paese legato a Leonardo Sciascia.
(3-01673)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
GRIPPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
con il decreto-legge n. 99 del 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 2017 è stata avviata la procedura di liquidazione di Veneto Banca s.p.a., garantendo al contempo lo svolgimento delle attività ordinarie di Veneto Banca e di Banca popolare di Vicenza con un'iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro;
lo Stato ha concesso garanzie per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo;
il 23 giugno 2017 la Banca centrale europea ha dichiarato Banca popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. in condizione di dissesto;
l'ultimo aggiornamento in merito, reperibile sul sito web di Veneto Banca, risale al 31 dicembre del 2022;
Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa detiene n. 71.376 azioni a circolazione limitata prive di valore nominale espresso emesse da Ferak s.p.a., di cui: n. 16.225 azioni rappresentate dal titolo nominativo numero 26; n. 5.411 azioni rappresentate dal titolo nominativo numero 30; n. 49.740 azioni rappresentate dal titolo nominativo numero 31 di Ferak s.p.a.;
tale ultima partecipazione è stata messa in vendita con il meccanismo dell'avviso di vendita a mezzo di asta in busta chiusa in data 15 novembre 2021, tramite pubblicazione della procedura sul sito web di Veneto Banca;
non vi è alcuna notizia circa l'esito della procedura, né di eventuali ulteriori sviluppi o attività intraprese dai commissari liquidatori –:
quali iniziative di competenza sulla base del decreto-legge n. 99 del 2017, intenda porre in essere per garantire la conoscibilità delle eventuali attività svolte dai commissari liquidatori a partire dal 1° gennaio 2023 e fino alla data odierna, nonché per verificare se sia in fase di pubblicazione qualsiasi tipo di atto di rendiconto relativo alle attività svolte, ivi comprese le spese sostenute e gli emolumenti percepiti dai citati commissari, nonché eventuale indizione di una nuova asta o qualsiasi altra forma di licitazione o trattativa privata, al fine di liquidare la posta attiva ancora presente nello stato patrimoniale dell'ormai ex Veneto Banca s.p.a.
(4-04136)
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
TONI RICCIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nella serata del 22 ottobre 2024 si è verificato, come riportato dagli organi di informazione un gravissimo episodio di violenza presso la casa circondariale di Bellizzi;
secondo le informazioni riportate, un detenuto sarebbe stato aggredito da altri carcerati che gli avrebbero tagliato il lobo di un orecchio e fratturato un braccio, con due agenti della polizia penitenziaria sequestrati e picchiati;
sulla base di quanto riferito anche da esponenti sindacali della polizia penitenziaria si sarebbe trattato di una sorta di spedizione punitiva;
la situazione sarebbe tornata sotto controllo solo a notte inoltrata, grazie all'intervento di polizia di Stato e carabinieri che hanno supportato la penitenziaria;
nella struttura penitenziaria in oggetto vi sarebbe un deficit di personale pari a circa 60 unità, una criticità che rende difficile il lavoro all'interno del carcere;
il grave episodio necessita di avere adeguata risposta da parte delle istituzioni competenti, anche in risposta alle sollecitazioni che provengono dalle organizzazioni sindacali del personale di polizia penitenziaria –:
in considerazione della gravità di quanto riportato in premessa, quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, per aumentare il personale in servizio presso la casa circondariale di Bellizzi e per migliorare gli standard di sicurezza all'interno del carcere, superando le criticità segnalate.
(3-01670)
Interrogazione a risposta in Commissione:
SERRACCHIANI, BERRUTO e FORNARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
quanto riportato dal garante dei detenuti del Piemonte, Bruno Mellano, a seguito della sua visita effettuata nei giorni scorsi presso l'Istituto penale per i minorenni «Ferrante Aporti» di Torino è grave e necessita di tempestiva risposta da parte delle istituzioni preposte;
il garante ha riscontrato gravissime criticità dovute al sovraffollamento;
a fronte di una capienza di 46 posti attualmente i minori detenuti risultano essere 56, con materassi collocati direttamente sul pavimento e con i compagni di cella costretti a passarci sopra per muoversi;
nella sezione dei giovani adulti a fronte di 12 posti ne sono ospitati 17;
suddetta struttura era stata teatro nell'estate del 2024 di una violenta rivolta all'interno che portò ad un incendio con ingenti danni;
per le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria l'istituto in questione è uno dei peggiori in Italia e chiedono che tale situazione di emergenza venga definitivamente affrontata con interventi strutturali;
le condizioni di vita all'interno dell'istituto descritte dal garante sono inaccettabili –:
quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro interrogato per risolvere le criticità riportate in premessa e per ripristinare condizioni di vita all'interno dell'istituto «Ferrante Aporti» di Torino, rispettose della dignità delle persone detenute e degli operatori dell'amministrazione e della polizia penitenziaria in ossequio a quanto previsto dalla nostra Carta costituzionale.
(5-03372)
Interrogazione a risposta scritta:
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 il Governo ha attuato la delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative Procure della Repubblica, riducendo gli uffici giudiziari di primo grado e sopprimendo 31 tribunali, 31 procure e tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale;
tale decisione ha reso privi di presidi di legalità adeguati numerosi territori, sfavorendo in modo particolare le aree interne e le realtà insulari;
in data 9 gennaio 2024 il Ministro della giustizia in risposta a un'interrogazione in Senato ha affermato: «L'atto di sindacato ispettivo offre l'occasione per annunciare la presentazione a stretto giro di posta, da parte del Governo, di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l'infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012»;
una di queste sedi potrebbe essere quella di Rossano –:
se il Ministro interrogato intenda con urgenza rendere pubblico l'elenco dei tribunali interessati dalla riapertura e, in particolare, se sia coinvolto anche il Tribunale di Rossano.
(4-04131)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
IX Commissione:
IARIA, FEDE, TRAVERSI e CANTONE. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
la società di ricerca di mercato Upply ha diffuso i risultati di una ricerca sull'autotrasporto italiano, da cui emerge che – almeno in termini di quantità trasportate – è in crescita, nonostante le «evidenti carenze infrastrutturali»;
nel 2022, le tonnellate in viaggio sulle strade italiane sono aumentate del 6,1 per cento rispetto all'anno precedente. Ciò in controtendenza col mercato europeo complessivo, che invece è diminuito di 500 milioni di tonnellate avendo una maggiore propensione al passaggio delle merci tramite ferro. Più precisamente, l'Italia ha movimentato su gomma 1,047 miliardi di tonnellate;
il 97 per cento di queste tonnellate sono state trasportate all'interno dell'Italia, portando la quota dell'autotrasporto a circa l'85 per cento dei trasporti terrestri di merci nazionali. In termini di valore, una stima di Morder Intelligence prevede che nel 2024 il trasporto stradale produrrà 36 miliardi di euro, che potranno salire a 44,5 miliardi nel 2030;
le flotte sono caratterizzate da società medio piccole che continuano a soffrire la concorrenza di altri Paesi extra UE dell'Est;
nel 2024 le accise carburanti si attestano su un rincaro – vicino al 20 per cento rispetto ai primi undici mesi del 2023;
dal 1° dicembre 2023 le aliquote di accisa sui carburanti sono passate da 367,40 euro per 1.000 litri a 467,40 nel caso del gasolio; da 478,40 euro per 1.000 litri a 578,40 euro per la benzina; nel caso del GPL, si è passati da 182,61 euro per 1.000 chilogrammi a 216,67 euro;
si tratta di un incremento di circa 10-12 centesimi al litro, tale da produrre un gettito fiscale di quasi 4 miliardi di euro –:
se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga urgente adottare iniziative di competenza volte a supportare la catena logistica di ultimo miglio per scongiurare un aumento ingiustificato dei prezzi delle merci made in Italy.
(5-03375)
BARBAGALLO, CASU, UBALDO PAGANO, BAKKALI, GHIO e MORASSUT. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il mercato globale della comunicazione satellitare dovrebbe più che quadruplicare entro il prossimo decennio, soprattutto grazie alla crescente necessità di superare il digital divide tra aree rurali e urbane;
in tale contesto, si inserisce la notizia – poi smentita ufficialmente – di un accordo del valore di 1,5 miliardi di euro tra il Governo italiano e la società americana Starlink, avente ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazioni sicuri via satellite;
la posta in gioco è elevata ed è urgente che il Governo chiarisca la strategia per salvaguardare la sovranità digitale italiana ed europea con riferimento allo sviluppo delle comunicazioni satellitari in considerazione del fatto che da fonti giornalistiche dello scorso 16 gennaio si apprende che il Governo sta effettuando un pesante taglio sugli investimenti per la ricerca aerospaziale italiana con indubbie ripercussioni sul settore delle comunicazioni satellitari;
l'Unione europea sta avanzando, in partnership col settore privato e l'ESA (European Space Agency), verso la realizzazione del programma spaziale denominato «IRIS», nell'ambito del quale l'Italia giocherà un ruolo di primo piano gestendo uno dei tre centri di controllo della nuova costellazione di connettività sicura europea;
il nuovo contesto rende evidente come la comunicazione satellitare si avvia ad essere un ulteriore mezzo a disposizione, accanto a quello della connettività via cavo o al 5G, soprattutto nel caso di frequenze dedicate appositamente alle situazioni di emergenza;
per quel che riguarda l'uso delle tecnologie satellitari per connettere aree remote il Sottosegretario Butti ha ribadito che «la spina dorsale della connettività ad alta velocità in Italia resta e resterà la fibra ottica» aggiungendo che «il satellite è uno strumento aggiuntivo per accelerare il processo di digitalizzazione laddove necessario». Una prospettiva dunque complementare nell'ambito di un mercato competitivo di servizi in cui è compito dell'attore pubblico non distorcere la concorrenza fornendo le necessarie risorse e le necessarie garanzie di procedure trasparenti e conformi alle leggi –:
quali siano gli intendimenti del Governo per salvaguardare la sovranità digitale italiana ed europea nell'ambito delle comunicazioni, anche alla luce delle decisioni prese con riguardo alla riduzione degli investimenti per la ricerca aerospaziale italiana che impatteranno sulle risorse disponibili per le comunicazioni satellitari.
(5-03376)
Interrogazione a risposta scritta:
VINCI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il giorno 15 gennaio 2025 ha avuto luogo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una riunione sulla crisi industriale che sta colpendo l'azienda Meta System SPA;
l'azienda è stata fondata nel 1973 e produce tecnologie elettroniche avanzate per il settore automobilistico, occupa 700 addetti di cui 200 impiegate per ricerche e sviluppo. Almeno 450 lavoratori sono occupati nel quartier generale di Reggio Emilia;
l'azienda sta attraversando una delicata situazione finanziaria di liquidità dovuta anche al negativo e più generale contesto sfavorevole in cui versa l'industria europea tanto che di recente ha deciso di depositare la richiesta di concordato preventivo presso il Tribunale a Bologna. Il piano di risanamento e la proposta per i creditori saranno presentati entro il 17 febbraio 2025;
nel corso dell'incontro tenutosi al Ministero delle imprese e del made in Italy sarebbero emerse novità incoraggianti per il buon superamento della crisi ed in effetti i rappresentanti aziendali avrebbero comunicato di avere concluso accordi sufficienti per permettere l'ordinaria attività nei prossimi mesi nonché idonee proposte di acquisizione da parte di altri grandi gruppi industriali europei prevedendo l'unità dell'impresa, evitando quindi divisioni tra stabilimenti e tra tipologie di prodotto. Sempre nell'incontro ministeriale l'azienda avrebbe anche dichiarato di aver raggiunto accordi con le industrie Volvo e Bmw per produzioni che potrebbero essere realizzate negli stabilimenti di Reggio Emilia a partire dalla fine del 2025;
da quanto si apprende da fonti di stampa l'intervento del Ministero avrebbe avuto il merito di concorrere a rafforzare ed incoraggiare il confronto costante e trasparente tra l'azienda ed i sindacati sul possibile processo di vendita, compresa la scelta dell'acquirente garantendo il proprio impegno ad essere disponibile a farsi parte attiva per il positivo superamento della crisi –:
se ritenga utile intraprendere ulteriori iniziative volte a sostenere l'azienda Meta System nel suo percorso di superamento della crisi in atto e nelle relazioni in corso con i potenziali investitori.
(4-04132)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
AMENDOLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
si è registrato un nuovo incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze per il conducente, lungo la SS 407 Basentana, con una autovettura che nei pressi di Pietrapertosa ha investito un cinghiale trovato nel bel mezzo della carreggiata;
purtroppo in Basilicata sempre più frequentemente accadono incidenti dovuti alla presenza di ungulati lungo la sede stradale anche delle principali e più trafficate arterie;
sta diventando una vera e propria emergenza che riguarda la sicurezza stradale –:
si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative anche in relazione ai lavori che interessano suddetta arteria intenda assumere per quanto di competenza nei confronti di Anas affinché si proceda con tempestività alla istallazione di barriere antifauna selvatica lungo il percorso della SS 407 Basentana.
(5-03377)
Interrogazione a risposta scritta:
CASU, SIMIANI, CIANI, DI BIASE, MADIA, MANCINI, MORASSUT, ORFINI e PRESTIPINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dell'aggiornamento 2023 del contratto di programma 2022-2026 - parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Governo in carica ha effettuato una profonda ed incisiva rimodulazione di risorse già allocate sui progetti del contratto per esigenze di finanza pubblica sulla base delle quali Rete ferroviaria italiana ha effettuato una ricognizione dello stato di impiego delle risorse contrattualizzate nel vigente CdP-I 2022-2026, con l'elenco delle opere avviate a realizzazione, ossia con obbligazione giuridicamente vincolante e di quelle da avviare a realizzazione;
nell'ambito delle risorse non ancora impegnate sono state quindi individuate risorse rimodulabili per 2.502 milioni di euro che hanno interessato, per circa il cinquanta per cento, la realizzazione di opere vitali per il rilancio della Regione Lazio e dei suoi territori andando a bloccare interventi che avrebbero potuto migliorare la vita delle persone e dei pendolari e che invece, oggi, sono state definanziate dal Governo nazionale;
nello specifico si è scelto di ridurre 234 milioni dei 244 milioni di euro di risorse destinate per il raddoppio della tratta fra Cesano e Vigna di Valle sulla Roma-Viterbo; dei 382 milioni di euro necessari per la chiusura dell'anello ferroviario nella Capitale, ne rimangono 87 milioni di euro; dei 229 milioni di euro necessari per il quadruplicamento della Capannelle-Ciampino, ne rimangono solo 50; degli 83 milioni che servivano per il raddoppio della tratta Lunghezza-Guidonia, a quanto consta all'interrogante ne restano solo 6. La Roma-Pescara si è vista togliere 845 milioni di euro destinati agli interventi sulla tratta; si tratta di una riduzione di 1.500 milioni di euro sul totale di 2.502 milioni di euro; le risorse sono state poi indirizzate ad altri interventi con fabbisogni urgenti;
è opportuno segnalare anche l'evenienza di come attualmente le risorse pubbliche per le infrastrutture sono drenate in maniera consistente dal progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e per il Terzo Valico dei Giovi con evidenti rischi di definanziare la realizzazione di altre opere;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) incrementa di complessivi 1.158 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti tra Rete ferroviaria italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso;
è dunque auspicabile recuperare le risorse ridotte per le opere suddette destinando loro le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio –:
se il Ministro interrogato possa garantire ai cittadini della regione Lazio che nell'aggiornamento del contratto di programma 2022-2026 – parte investimenti l'incremento delle risorse autorizzate a favore di Rete ferroviaria italiana – RFI S.p.a. di cui in premessa sarà destinato ai progetti di cui in premessa, già presenti nel contratto, e che sono stati definanziati con il primo atto integrativo al citato contratto di programma 2022-2026.
(4-04133)
INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
SIMIANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
Follonica è un comune italiano di oltre 20 mila abitanti della provincia di Grosseto che diventano oltre 60 mila nei mesi estivi;
negli ultimi anni la questione sicurezza di Follonica ha messo a dura prova la città, alle prese con episodi di microcriminalità e vandalismo. Per questi motivi e per migliorare il presidio ed i controlli sul territorio è stata avanzata da tempo la richiesta di aprire una sede locale della polizia di Stato;
con queste finalità in data 24 aprile 2018 l'allora sindaco di Follonica, Andrea Benini, aveva inviato una nota all'allora Ministro dell'interno Marco Minniti con oggetto «Richiesta istituzione sede di Commissariato di Polizia»;
le autorità preposte hanno poi avviato subito l'istruttoria per utilizzare a tale scopo immobili di proprietà pubblica nella disponibilità dell'agenzia del demanio o immobili confiscati o di proprietà di enti territoriali da concedere in comodato;
il locale individuato era l'immobile di proprietà comunale ex scuola Ipsia e successivamente l'Inail si era resa disponibile ad acquisire l'immobile dal comune al fine di realizzare l'adeguamento strutturale del futuro commissariato per poi offrirlo in locazione al Ministero dell'interno;
nel 2021 il comune di Follonica aveva successivamente stimato il valore dell'immobile pari a 1.533.500 euro;
nel 2022 tali procedure si sono successivamente bloccate anche a causa delle elezioni e quindi del conseguente avvicendamento alla guida del Viminale;
una nuova sede della polizia sarebbe comunque necessaria anche alla luce della carenza di organico della polizia di Stato in provincia di Grosseto, ridotta altresì a causa di numerosi pensionamenti, come sottolineato in numerose occasioni dalle associazioni sindacali di categoria;
apprendiamo dai media che nelle scorse settimane la comunità locale ha nuovamente rilanciato la necessità di istituire una sede di commissariato di polizia. Oltre al Partito Democratico, che come partito di governo locale aveva avanzato la proposta anni fa, adesso anche i vertici locali di altri partiti (che sostengono l'attuale giunta) hanno annunciato di sostenere apertamente questa esigenza –:
se sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e se non ritenga urgente e necessario, per le motivazioni esposte, dare pieno corso alla richiesta di istituzione della sede di un commissariato di polizia a Follonica avanzata dalla comunità territoriale.
(5-03373)
Interrogazioni a risposta scritta:
PAVANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il commissariato di pubblica sicurezza Spoleto, è ubicato presso uno stabile sito in viale Trento e Trieste, n. 191 (2°, 3° e 4° piano), in forza di un contratto di locazione stipulato in data 29 giugno 2000;
il citato compendio sarebbe attualmente oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare R.G.E. 5/2020, pendente innanzi al tribunale di Spoleto;
la parte del 4° piano riguardante la zona degli alloggi risulta attualmente inagibile. Secondo quanto noto all'interrogante, la Commissione relativa ad accertamenti ex legge n. 81 del 2008, ha sollevato in più occasioni problematiche circa la sicurezza dello stabile, e segnatamente, impianti elettrici non a norma, balaustra non idonea ad un ufficio di polizia, accesso precluso alle persone con disabilità (a causa dell'ascensore non a norma), copiose infiltrazioni di acqua nelle giornate di pioggia che rendono il pavimento e le scale interne scivolose;
inoltre, non risultano essere stati effettuati interventi di manutenzione nei locali, ad eccezione degli interventi urgenti e improrogabili. Parimenti irrispettosi delle normative vigenti appaiono i servizi igienici provvisti di sanitari alla «turca». Da rilevare, altresì, l'assenza di servizi igienici adibiti al pubblico, con conseguente promiscuità di utilizzo tra dipendenti e pubblico (ivi compresi soggetti in stato di fermo o arresto) e di camere di sicurezza idonee ad ospitare soggetti in stato di fermo o di arresto, i quali sono necessariamente tradotti presso altro Ufficio di Polizia;
a causa di un malfunzionamento delle caldaie, gran parte del commissariato risulta sprovvisto dell'impianto di riscaldamento;
le descritte situazioni dei locali rendono, in assenza di interventi strutturali, l'immobile incompatibile con l'attività svolta dal commissariato di pubblica sicurezza tanto per il personale ivi impiegato quanto per l'utenza;
dirimpetto alla struttura in parola, precisamente in viale Trento e Trieste, n. 136, si trova ubicato l'istituto per sovrintendenti della polizia di Stato, che potrebbe essere la sede naturale del commissariato di pubblica sicurezza –:
se sia a conoscenza delle indecorose condizioni di lavoro del personale in forza presso il commissariato di pubblica sicurezza di Spoleto;
quali iniziative urgenti intenda assumere per porre rimedio alle descritte situazioni degradanti di lavoro, ivi compresa l'individuazione di un nuovo stabile accessibile al pubblico e dotato dei comfort minimi necessari a garantire ai lavoratori impiegati e all'utenza condizioni minime di decoro e se ritenga utilizzabile, a tal fine, l'antistante sede dell'istituto per sovrintendenti della polizia di Stato.
(4-04134)
GRIBAUDO e FORNARO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nel comune di Fubine Monferrato (Alessandria), alla fine del 2019, si è verificata una grave violazione delle procedure democratiche quando il consiglio comunale ha deliberato in assenza del numero legale, in base allo statuto ed al regolamento del consiglio comunale, su un importante documento di bilancio;
tre consiglieri di opposizione (Chiara Longo, Pasquale Accardi e Iacopo Garlasco) hanno presentato ricorso al Tar, ottenendo una sentenza che, pur non invalidando il provvedimento, riconosceva la fondatezza delle loro ragioni;
il sindaco Lino Pettazzi, anziché accettare la decisione del Tar, ha avviato un contenzioso che ha portato da parte della maggioranza alla illegittima dichiarazione di incompatibilità per i tre consiglieri, successivamente dimessi dal consiglio comunale da parte della stessa maggioranza;
i consiglieri rimossi hanno dovuto ricorrere nuovamente alle vie legali per essere reintegrati nelle loro funzioni, ottenendo vittoria in tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione;
l'amministrazione comunale ha sistematicamente presentato ricorso contro ogni pronunciamento favorevole ai consiglieri nei vari gradi di giudizio, generando ingenti spese legali a carico della comunità;
le sole spese processuali liquidate in favore dei tre consiglieri ammontano a oltre 96.000 euro, cui vanno aggiunti i costi sostenuti dal comune per i propri legali, per un totale che potrebbe avvicinarsi ai 200.000 euro;
ad oggi, nonostante le sentenze definitive, non è stato effettuato alcun pagamento da parte del comune per le spese processuali dovute, a più di un anno dalla sentenza della Corte di cassazione –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, attivare verifiche mediante i servizi ispettivi di finanza pubblica con particolare riferimento alla gestione del contenzioso descritto e alle possibili conseguenze connesse al ritardo nel pagamento delle somme dovute a seguito di sentenza passata in giudicato;
se il Ministro dell'interno non ritenga di adottare iniziative volte a verificare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2001.
(4-04135)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
SERRACCHIANI e MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
il bando del concorso decreto del direttore generale n. 2575 del 6 dicembre 2023 è finalizzato all'assunzione e stabilizzazione di personale docente della scuola e il decreto ministeriale n. 205 del 2023 prevede la chiusura della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, con la stesura delle graduatorie di merito per l'individuazione dei vincitori dei posti disponibili messi a bando per ciascuna classe di concorso;
si evincono numerose discrepanze nelle tempistiche tra regione e ragione, sia per gli adempimenti della medesima classe di concorso, sia tra classi concorsuali differenti. Aspetto di rilevante gravità è che in diversi casi, facilmente verificabili dalle comunicazioni sui siti ufficiali degli uffici scolastici regionali, devono ancora essere esperite le prove orali e la creazione delle graduatorie risulta, pertanto, ancora lontana dal trovare compimento;
gli accorpamenti regionali per le classi di concorso implicano, per i candidati, di sostenere costi importanti per recarsi nelle sedi regionali per sostenere la prova orale;
la graduatoria di ciascuna classe concorsuale, fatte salve le posizioni oggetto di assegnazione e le eventuali rinunce a scorrimento sino ad assegnazione definitiva, è soggetta ad essere, di fatto, cancellata con il subentro di una graduatoria di un concorso successivo, come previsto dal decreto ministeriale;
con la cancellazione della graduatoria viene cancellata, di fatto, anche l'idoneità di tutti coloro che hanno portato a termine con successo la procedura concorsuale ma che non sono risultati assegnatari dei pochi posti a disposizione;
sono state già concluse le iscrizioni alle nuove procedure concorsuali, comunemente denominate PNRR2, per le quali a breve partiranno le prove scritte –:
quali siano le motivazioni dei ritardi nella conclusione del cosiddetto concorso scuola PNRR1 e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per evitare la situazione paradossale che si sta venendo a creare, cioè che sia vanificato ogni impegno dei candidati chiamati ancora a sostenere le prove orali del concorso PNRR1 in quanto le graduatorie potrebbero essere addirittura successive a quelle del nuovo bando in itinere;
quali correttivi intenda adottare il Governo a tutela dei docenti risultati idonei ma non assegnatari dei pochi posti messi a bando.
(4-04130)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta orale:
FARAONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, noto come «decreto coesione», ha introdotto la misura agevolativa «Resto al Sud 2.0», destinata a imprese e professionisti, con l'obiettivo di promuovere la creazione di nuove attività imprenditoriali per le donne e i giovani disoccupati residenti nelle regioni del Sud Italia. Il decreto attuativo di cui al comma 6 del medesimo articolo, previsto inizialmente entro un mese dalla sua entrata in vigore, non è ancora stato emanato;
la misura «Resto al Sud 2.0» ha previsto un cambiamento significativo rispetto alla storica misura «Resto al Sud», relativamente all'agevolazione economica. In precedenza, il contributo copriva il 100 per cento dell'importo complessivo del programma di spesa attraverso una combinazione di finanziamento a tasso agevolato e contributo a fondo perduto realizzabili grazie alle convenzioni con il Medio credito centrale e Invitalia. Ora, il contributo copre il 75 per cento del programma di spesa per importi tra 20.000 euro e 120.000 euro e il 70 per cento per importi tra 120.000 euro e 200.000 euro, prevedendo che il restante 25 per cento del finanziamento venga coperto dai beneficiari;
il decreto-legge n. 60 del 2024, nella sua versione attuale, non ha previsto alcun meccanismo alternativo di finanziamento per coloro che non sono in grado di coprire la quota pari al 25 per cento del contributo, una circostanza che appare particolarmente rilevante in considerazione della ristretta platea dei beneficiari, limitata agli under 35 disoccupati;
tale scelta legislativa genera ad avviso dell'interrogante una significativa criticità, in quanto molti disoccupati potrebbero trovarsi nell'impossibilità di reperire i fondi necessari per integrare la parte non coperta dal finanziamento pubblico, considerando che la possibilità di accedere a un prestito bancario senza garanzie reali o patrimoniali risulta particolarmente ardua per giovani disoccupati, e, nella maggior parte dei casi, preclusa. La mancanza di garanzie adeguate, unitamente alla carenza di un meccanismo di supporto alternativo quale il microcredito o altre forme di finanziamento agevolato, rischia di rendere di fatto inaccessibile la possibilità di fruire del fondo per molti giovani disoccupati, soprattutto nel Sud Italia, dove l'accesso al credito è particolarmente difficile –:
quali siano le tempistiche previste per l'adozione del decreto attuativo previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, e se esistano motivi specifici per il ritardo nell'adozione del provvedimento;
se il Governo intenda adottare iniziative volte a rivedere la misura «Resto al Sud 2.0», prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di un meccanismo alternativo per la copertura del 25 per cento del finanziamento, ad esempio prevedendo l'utilizzo del microcredito o altre soluzioni accessibili per i disoccupati che risiedono nelle regioni del Sud Italia;
se il Governo preveda di adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, per coinvolgere le banche e altri istituti finanziari nel programma, introducendo convenzioni che possano garantire finanziamenti a tasso agevolato o prestiti senza garanzie, al fine di favorire l'accesso a questi fondi anche per chi non dispone di risorse economiche proprie.
(3-01671)
SALUTE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FOSSI, FURFARO, BONAFÈ, SIMIANI, GIANASSI, SCOTTO, BOLDRINI e DI SANZO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
con la legge di bilancio 2025 la dotazione di risorse del Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil è sceso al punto più basso mai toccato negli ultimi quindici anni: 6,3 per cento. Nell'ultima Manovra Finanziaria non vi è inoltre traccia del maxi piano di assunzioni di medici e infermieri e per ridurre le liste d'attesa infinite;
a causa di questi tagli oltre 4 milioni di italiani sono costretti a rinunciare alle cure per mancanza di reti di servizio o per l'impossibilità di far fronte economicamente ad un diritto garantito dalla Costituzione;
l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, che contiene la disciplina principale in materia del cosiddetto «payback», ha stabilito un tetto alla spesa regionale per i dispositivi medici e disposto contestualmente che, se le regioni superano tale tetto, le imprese che forniscono i dispositivi ai servizi sanitari regionali sono tenute a contribuire parzialmente al ripiano dello sforamento;
successivamente il decreto-legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023 ha istituito un fondo statale da assegnare pro-quota alle regioni che nel periodo 2015-2018 abbiano superato il tetto di spesa e a consentire, parimenti, alle imprese fornitrici dei dispositivi di versare solo il 48 per cento della rispettiva quota di ripiano, previa rinuncia a contestare in giudizio i provvedimenti relativi all'obbligo di pagamento;
sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, la Toscana ha adottato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2022, n. 24681 con cui ha approvato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici, nonché la quantificazione degli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 da ogni azienda, come indicati negli allegati al decreto medesimo;
con tale decreto è stato accertato un importo pari a 394.735.841,27 euro sul pertinente capitolo del bilancio finanziario gestionale della regione Toscana;
in data 22 luglio 2024 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le relative sentenze della Corte Costituzionale numero 139 del 2024 e numero 140 del 2024 in materia di payback;
con tali sentenze la Corte ha dichiarato incostituzionali le disposizioni che condizionavano la riduzione dell'onere a carico delle imprese alla rinuncia – da parte delle stesse – al contenzioso, con la conseguenza che a tutte le imprese fornitrici è ora riconosciuta la riduzione dei rispettivi pagamenti al 48 per cento;
contestualmente la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del citato articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 relativamente al periodo 2015-2018, precisando che, in relazione a tale periodo, il legislatore ha dettato una disciplina apposita per il ripiano dello sforamento dei tetti di spesa e le regioni, con propri provvedimenti, hanno richiesto alle imprese le somme da esse dovute;
in seguito a tali sentenze, che hanno quindi definitivamente accertato la legittimità delle disposizioni legislative in materia di payback, appare evidente l'urgenza di un intervento da parte del Governo che sia finalizzato a superare le criticità di tale meccanismo, per come rilevate dalla Consulta, ed in particolare a rendere certa la possibilità, per le regioni, di ottenere le risorse dovute, essenziali in molti casi a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie ai propri cittadini;
va inoltre segnalato come ulteriori ritardi relativi alla corretta esecuzione delle norme relative al decreto-legge n. 78 del 2015 ed in particolare all'emanazione del decreto ministeriale di ripartizione dei fondi relativi al periodo 2019-2023 potrebbero quindi configurare per le pubbliche 1 amministrazioni coinvolte profili di responsabilità di danno erariale;
appare altrettanto necessario che questo intervento debba comunque tenere conto della necessità di non danneggiare le aziende fornitrici di dispositivi medici, specialmente quelle di medie e piccole dimensioni –:
per quali motivi non sia stato ancora emanato il decreto ministeriale di ripartizione del periodo 2019-2023, previsto dall'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 anche in considerazione del fatto che i notevoli ritardi relativi all'adozione di tale decreto ministeriale potrebbero configurare, per le pubbliche amministrazioni coinvolte, profili di responsabilità di danno erariale a causa della mancata applicazione di una legge vigente;
se non ritenga altresì necessario, al fine di mitigare gli effetti negativi dei mancati trasferimenti, adottare iniziative volte a stanziare risorse straordinarie per garantire il diritto alla Salute salvaguardato dalla Costituzione.
(5-03374)
Interrogazioni a risposta scritta:
MORFINO, D'ORSO, AIELLO e CARMINA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
le aziende ospedaliere di Palermo stanno affrontando una grave crisi dovuta alla carenza di personale medico e infermieristico, che compromette significativamente la qualità e l'efficienza del servizio sanitario offerto ai cittadini;
in particolare, presso l'ospedale Villa Sofia, sono emerse criticità organizzative nei reparti di ortopedia e traumatologia, dove pazienti con fratture e altre patologie urgenti attendono giorni o addirittura settimane per interventi chirurgici a causa dell'insufficienza di personale sanitario e della scarsa disponibilità delle sale operatorie;
la situazione è aggravata da un'organizzazione, ad avviso dell'interrogante inefficiente, che non riesce a ottimizzare le risorse disponibili e garantire una gestione tempestiva dei casi urgenti;
tale carenza ha già portato a episodi tragici, come la morte recente di un uomo ricoverato presso l'ospedale Villa Sofia per una frattura al femore: il paziente, entrato in condizioni inizialmente stabili, è rimasto in attesa di intervento per ben 17 giorni, durante i quali le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, un evento che ha suscitato sgomento e indignazione tra i familiari e l'opinione pubblica;
questo episodio non è isolato, ma rappresenta il simbolo, di una crisi più ampia che affligge l'intero sistema sanitario regionale, caratterizzato da liste d'attesa insostenibili, carenza di materiali e strumenti sanitari adeguati, e difficoltà croniche nel reclutamento e nella stabilizzazione del personale;
nonostante la gravità della situazione, mancano azioni risolutive da parte delle autorità competenti, e la sensazione di abbandono tra i cittadini palermitani è sempre più forte;
secondo fonti giornalistiche locali, la crisi organizzativa e la carenza di risorse nelle aziende ospedaliere palermitane si inseriscono in un quadro generale di difficoltà del sistema sanitario pubblico nel Sud Italia, dove i livelli essenziali di assistenza (LEA) spesso non vengono garantiti in modo uniforme, contribuendo a incrementare le disuguaglianze territoriali;
la sicurezza dei pazienti e la qualità dell'assistenza sanitaria dovrebbero essere priorità assolute per il Governo, in un contesto in cui l'accesso equo e tempestivo alle cure è un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione –:
quali iniziative di competenza urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per affrontare la drammatica carenza di personale nelle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riguardo alle aziende ospedaliere di Palermo, garantendo un'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini;
se siano previste iniziative di competenza volte a prefigurare interventi strutturali per migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei reparti ospedalieri, con particolare riferimento al reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Villa Sofia;
quali iniziative straordinarie il Governo intenda implementare per ridurre i tempi di attesa per interventi chirurgici e assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza nelle strutture sanitarie pubbliche, con particolare riguardo a quelle palermitane;
se il Ministro interrogato non ritenga opportuno avviare attività ispettive per verificare eventuali negligenze o responsabilità amministrative nelle Aziende ospedaliere di Palermo e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza si intendano adottare per garantire un'efficace gestione delle strutture sanitarie;
quali risorse aggiuntive il Governo intenda stanziare per potenziare il sistema sanitario regionale, assicurando che la salute dei cittadini palermitani sia trattata con la dovuta attenzione e priorità.
(4-04128)
ZANELLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
il caso dell'ex falconiere di una squadra calcistica, ha avuto vasta eco e ha dato ampia pubblicità sui social all'efficacia dell'intervento di protesi al pene, evidenziando il tema della disfunzione erettile, ma, ad avviso dell'interrogante, in termini non corretti;
sul tema, la pubblicità e una certa cultura main stream, portano a pensare all'argomento solo in termini di prestazioni virili, mentre questo non corrisponde alla realtà;
in Italia, secondo dati forniti dal registro nazionale della Società italiana di andrologia, a fronte di 3 mila richieste, le protesi erogate sono circa 400 l'anno, concentrate per il 75 per cento fra nord e centro;
sono circa 20 mila gli uomini che vengono sottoposti a un intervento di rimozione radicale della prostata a seguito, per esempio, di un tumore e, di questi, almeno 10 mila vanno incontro a disfunzione erettile con indicazione, dei sanitari, all'impianto di protesi peniena per risolverla;
non tutte le regioni mettono a disposizione gratuitamente la protesi la quale ha costi molto alti e richiede chirurghi specializzati;
l'intervento non è inserito nei livelli essenziali di assistenza (Lea), così solo poche strutture pubbliche lo assicurano e solo il 10 per cento degli italiani che hanno bisogno di una protesi peniena riesce a farsi operare in ospedale per tornare a una normale attività sessuale, il restante 90 per cento è costretto a ricorrere al privato;
si parla di questo tema in termini completamente errati e non scientifici, per esaltare la potenza virile di chi usa e abusa dei farmaci;
il presidente della Società italiana di andrologia (Sia), Alessandro Palmieri, ha reso noto in questi giorni, proprio all'indomani del caso dell'ex falconiere, che le «pillole del sesso» sono amatissime dagli italiani: ogni anno se ne consumano quasi 17 milioni di compresse –:
se, tenuto conto del numero di persone interessate, non sia necessario da parte del Ministro interrogato valutare l'inserimento dell'impianto di protesi peniena nei livelli essenziali di assistenza nei casi prescritti da medici a seguito di gravi patologie;
se non intenda adottare iniziative di competenza volte ad avviare, d'intesa con le regioni, una seria e articolata campagna informativa su basi scientifiche, anche finalizzata ad una corretta educazione sessuale, al fine di contrastare l'uso e l'abuso delle cosiddette «pillole del sesso».
(4-04129)
Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.
I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:
interrogazione a risposta in Commissione Toni Ricciardi n. 5-03023 del 28 ottobre 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01670;
interrogazione a risposta scritta Faraone n. 4-03976 dell'11 dicembre 2024 in interrogazione a risposta orale n. 3-01671.
INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
si rileva con preoccupazione il recente susseguirsi di casi in cui noti esponenti mafiosi, condannati per reati estremamente gravi e mai collaboranti con la giustizia, hanno ottenuto benefìci penitenziari, come la semilibertà e i permessi premio. Tra questi figurano il «boss» Giovanni Formoso, condannato all'ergastolo per la strage di via Palestro del 1993, nonché altri detenuti come Raffaele Galatolo, Paolo Alfano, Ignazio Pullarà, Franco Bonura, Gaetano Savoca e Tommaso Lo Presti, tutti storici esponenti di Cosa Nostra coinvolti in gravi reati e, in alcuni casi, rientrati nella città di Palermo;
tali concessioni di benefìci penitenziari avvengono in seguito a rilevanti modifiche giurisprudenziali e normative, come l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e le sentenze della Corte costituzionale italiana, che hanno intaccato la rigidità dell'ergastolo ostativo (articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario), aprendo anche ai mafiosi non collaboranti l'accesso a benefìci penitenziari;
la pronuncia della Cedu del 2019 ha sancito che l'Italia dovesse riformare la normativa sull'ergastolo ostativo, con l'obiettivo di consentire benefìci penitenziari ai condannati per reati gravi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ritenendo tale esclusione in contrasto con il diritto alla speranza sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
a seguito di ciò, la Consulta si è pronunciata sulla legislazione nazionale, imponendo ai tribunali di sorveglianza di effettuare una valutazione caso per caso, eliminando la preclusione assoluta dei benefìci per chi non collabora con la giustizia. Sebbene il Governo abbia recentemente introdotto delle restrizioni normative, il principio di apertura ai benefìci è ormai acquisito;
i suddetti mafiosi, responsabili di crimini efferati e legati a stagioni di terrore che hanno segnato profondamente la storia d'Italia, rappresentano tuttora un grave rischio per la sicurezza pubblica e il loro reintegro nel contesto sociale è fonte di timori e perplessità –:
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano adottare affinché le concessioni di benefìci penitenziari a detenuti condannati per reati di mafia, privi di collaborazione con la giustizia, siano soggette a un'accurata e rigorosa valutazione, al fine di prevenire il rischio di reinserimento in contesti di criminalità organizzata;
se non si ritenga necessario promuovere, mediante iniziative di carattere normativo, una revisione del regime dell'ergastolo ostativo che contempli in via cautelativa ulteriori requisiti e per i detenuti mafiosi che non dimostrino un concreto ravvedimento e una reale dissociazione dall'ambiente mafioso;
se siano previsti monitoraggi specifici per garantire che i benefìci penitenziari eventualmente concessi non compromettano la sicurezza pubblica, specie nelle aree ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, come Palermo;
se non intendano istituire un'apposita commissione i studio per valutare l'impatto delle recenti modifiche legislative e giurisprudenziali in materia di ergastolo ostativo e benefìci penitenziari, con particolare attenzione ai rischi di sicurezza connessi alla scarcerazione di soggetti condannati per crimini di mafia.
(4-03799)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, con cui l'interrogante, manifestando preoccupazione per il recente susseguirsi di casi di concessione di benefìci penitenziari a noti esponenti mafiosi, condannati per gravi reati e non collaboranti con la giustizia, solleva specifici quesiti in ordine a iniziative, anche normative, per revisionare il regime dell'ergastolo ostativo e rendere più rigorosa la concessione dei benefìci penitenziari per i detenuti condannati per reati di mafia, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente occorre precisare che, in base alle informazioni acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il detenuto Savoca Gaetano, indicato quale esponente di vertice della «famiglia di Brancaccio» inserita in «Cosa Nostra», e il detenuto Lo Presti Tommaso, indicato quale esponente di vertice del mandamento mafioso di «Porta Nuova» inserito in «Cosa Nostra», entrambi ascritti al sottocircuito penitenziario di «Alta Sicurezza 3», differentemente da quanto affermato dal deputato interrogante, non risultano fruire di permessi premio.
Gli altri detenuti, citati dal deputato nelle premesse, risultano fruire di benefìci penitenziari tuttavia da epoca ben precedente alla novella attuata da questo Governo con il decreto-legge n. 162 del 2022, come di seguito dettagliato:
il detenuto Formoso Giovanni, indicato quale esponente di vertice della «famiglia mafiosa di Brancaccio» inserita in «Cosa Nostra», fruisce di permessi premio dal 30 dicembre 2017 e risulta beneficiare del regime di semilibertà dal 21 gennaio 2019;
il detenuto Galatolo Raffaele, indicato quale esponente di vertice della «famiglia mafiosa di Arenella-Acquasanta» inserita in «Cosa Nostra», risulta beneficiare del regime di semilibertà dall'11 gennaio 2018;
il detenuto Alfano Paolo, indicato quale esponente di vertice della «famiglia mafiosa di Corso dei Mille» inserita in «Cosa Nostra», risulta beneficiare del regime di semilibertà dal 5 agosto 2019;
il detenuto Pullarà Ignazio, indicato quale esponente di vertice della «famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù» inserita in «Cosa Nostra», risulta attualmente ascritto al sottocircuito penitenziario «Alta Sicurezza 3» e finisce di permessi premio dal 28 dicembre 2015.
Tanto premesso, si rappresenta che l'esigenza di una profonda rivisitazione del sistema dell'ostatività penitenziaria è sorta, come osservato dallo stesso interrogante, con la decisione del caso Viola c. Italia, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la contrarietà del combinato disposto degli articoli 22 del codice penale, 4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario, al divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU, integrando la pena del cosiddetto «ergastolo ostativo», inflitta in applicazione dell'allora vigente articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, una pena de facto irriducibile.
A tale decisione, inoltre, hanno fatto seguito due importanti pronunce della Corte costituzionale, la sentenza n. 253 del 4 dicembre 2019 e l'ordinanza n. 97 dell'11 maggio 2021, che hanno tracciato nettamente le coordinate del nuovo sistema ostativo.
Con la sentenza n. 253 del 2019 – che non investe direttamente la disciplina dell'ergastolo ostativo ma il solo beneficio penitenziario dei permessi premio — il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale, sottesa al meccanismo di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è stato dichiarato in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
In particolare, ad avviso della Corte, la preclusione assoluta — circa la mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, a carico del condannato per reati «ostativi» di «prima fascia» non collaborante con la giustizia – impedisce in radice alla magistratura di sorveglianza la valutazione individualizzata della meritevolezza dell'accesso al beneficio da parte del singolo detenuto (come già ricordato dalla stessa Consulta nella precedente sentenza n. 149 del 2018), di modo da non valorizzare i risultati del percorso rieducativo.
Invero, se, da un lato, appare ragionevole attribuire alla collaborazione con la giustizia un valore premiale, capace di incentivare e valorizzare il contributo del singolo al contrasto alla criminalità organizzata, dall'altro lato la sua mancanza non può essere di per sé causa di un trattamento deteriore, dovendo la libertà di non collaborare trovare tutela, quale espressione del diritto di difesa, non solo in sede processuale ma anche durante l'esecuzione della pena.
Di conseguenza, con la successiva ordinanza n. 97 dell'11 maggio 2021, la Corte, pur riconoscendo l'importanza e l'utilità della collaborazione con la giustizia quale possibile elemento idoneo a dimostrare la dissociazione del reo, afferma chiaramente l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, laddove la collaborazione rappresenti «l'unica possibile strada» a disposizione dell'ergastolano per accedere alla liberazione condizionale.
Tuttavia, potendo la dichiarazione formale dell'illegittimità mettere a rischio l'equilibrio complessivo del sistema, la Consulta ha operato la scelta procedurale di sospendere il giudizio a quo e indirizzare al legislatore un monito a provvedere alla modifica della disciplina nel rispetto del dettato costituzionale.
Ciò premesso, questo Governo, muovendosi nell'ambito delineato dalle coordinate sopradescritte, con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 30 dicembre 2022, è intervenuto in tema di accesso ai benefìci penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di soggetti non collaboranti, condannati per reati cosiddetti ostativi, così dando piena attuazione al principio di progressione trattamentale, che discende direttamente da quello rieducativo, cristallizzato nell'articolo 27 della Costituzione.
La nuova disciplina per la concessione dei benefìci penitenziari di cui al novellato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, estesa anche all'istituto della liberazione condizionale, intervenendo sull'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, contempla, infatti, percorsi differenziati per l'accesso ai principali benefìci penitenziari e alle misure alternative da parte dei condannati per reati ostativi non collaboranti, a seconda che si tratti di reati associativi o di altri reati ostativi.
In particolare, i benefìci penitenziari per reati ostativi di «prima fascia» possono essere concessi «anche in assenza di collaborazione con la giustizia», purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.
Tali elementi sono atti a consentire di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, a partire da quelle di natura economica-patrimoniale.
D'altronde, la necessità del delineato regime probatorio cosiddetto «rafforzato» era stata sottolineata dalla stessa Consulta nella citata ordinanza n. 97 del 2021, allorquando ha affermato che «la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino».
In buona sostanza, la trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di immanenza di collegamenti, l'introduzione di un regime probatorio rafforzato (esteso all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma altresì il pericolo di un loro ripristino) e l'introduzione di una più rigorosa disciplina procedimentale (che prevede l'acquisizione di informazioni e la richiesta di determinati pareri) sono tutte misure che consentono, adesso, la concessione dei benefìci e delle misure alternative, ivi compresa la liberazione condizionale, a favore di tutti i condannati, anche all'ergastolo, per reati cosiddetti «ostativi» che non hanno collaborato con la giustizia, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.
Infine, con riferimento specifico alle condizioni di accesso alla liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, è stato inoltre previsto l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena in luogo dei precedenti ventisei), nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque).
Sono state, infine, apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti. In particolare, è stato stabilito che la pena dell'ergastolo può estinguersi soltanto decorsi dieci anni dal provvedimento di liberazione condizionale, trascorsi in libertà vigilata, ed è stato previsto che l'applicazione di quest'ultima misura comporti sempre il divieto di incontrare o mantenere contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, codice penale, nonché con persone sottoposte a misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Da ultimo, appare opportuno rappresentare che il nuovo quadro normativo è stato portato all'attenzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che, con decisione del 9 marzo 2023, ha salutato, con soddisfazione, le modifiche introdotte nel nostro ordinamento con la riforma operata dal decreto-legge n. 162 del 2022, e, nel richiedere aggiornamenti sul funzionamento concreto del meccanismo procedurale di concessione dei benefìci, ha altresì espresso «fiducia nell'applicazione e nell'interpretazione delle nuove disposizioni legislative da parte dei tribunali nazionali, conformemente alle prescrizioni della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte europea in materia», rammentano a tale riguardo che «la possibilità di riesame implica la possibilità di chiedere una libertà condizionale, ma non necessariamente di essere rilasciato se le autorità giudiziarie competenti concludono che il detenuto rappresenta ancora un pericolo per la società».
Il Governo italiano, al riguardo, ha trasmesso al Consiglio d'Europa un Action report nel quale si dà atto di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione che, in relazione ai contenuti della novella del 2022, hanno chiaramente affermato che la collaborazione con la giustizia non è più una condizione di ammissibilità della richiesta di accesso ai benefìci penitenziari e alle misure alternative ex articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, richiedendosi piuttosto diversi oneri di allegazione (sul punto, si legga per tutte Cassazione penale, Sezione I, 23 maggio 2023, n. 35682: «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefìci penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, comma 2, introdotti con legge n. 199 del 2022»).
In definitiva, secondo il nuovo assetto normativo la concessione di benefìci penitenziari e di misure alternative a soggetti non collaboranti, condannati per reati cosiddetti ostativi, non costituisce altro che il frutto di una progressione trattamentale, vagliata caso per caso dalla magistratura di sorveglianza sulla base dei rigorosi presupposti stabiliti dalla legge e sulla cui azione il Ministro della giustizia svolgerà come sempre il proprio compito nel verificare la sussistenza delle condizioni per esercitare le prerogative istituzionali riconosciute dalla legge.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la cosiddetta «alienazione parentale», nota in passato come Pas (sindrome da alienazione parentale), è stata disconosciuta dalla Corte di cassazione, in particolare con la sentenza n. 9691 del 2022 e dal Ministero della salute, che ha confermato la sua inesistenza rispondendo a un'interrogazione parlamentare nel 2020;
nonostante ciò, la dottrina dell'alienazione parentale continua ad essere citata in vari decreti emessi dai tribunali italiani, in particolare nelle perizie tecniche (Ctu) nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, spesso con conseguenze gravissime per le madri e i figli, che vengono separati in nome di una «manipolazione» non supportata da evidenze scientifiche riconosciute;
numerosi casi documentano che l'accusa di alienazione parentale venga prevalentemente utilizzata nei confronti delle madri, a cui vengono sottratti i figli, mentre un trattamento simile non viene riservato con altrettanta veemenza ai padri accusati di condotte analoghe;
si segnalano casi in cui non viene dato seguito ai provvedimenti adottati dai Tribunali per i minorenni, come evidenziato dal caso della signora Paola e suo figlio, in cui la denuncia di alienazione parentale a carico del padre non ha portato a una mobilitazione da parte dei servizi sociali e delle altre autorità amministrative competenti, a differenza di quanto accade in situazioni inverse;
questo fenomeno, come documentato dai dati Istat 2023, si inserisce in un contesto di maggiore vulnerabilità per le donne vittime di violenza domestica, le quali, in numerosi casi, subiscono decisioni giudiziarie che minimizzano o ignorano le denunce di abusi subiti, favorendo invece il genitore accusato di violenza nel suo ruolo di affidatario, senza un'adeguata protezione per i minori coinvolti;
la Corte di cassazione e il Ministero della salute hanno sancito la non validità scientifica della teoria dell'alienazione parentale e che l'adozione di questa dottrina può comportare gravi violazioni dei diritti dei minori e delle madri, in violazione della tutela dei diritti umani e dei princìpi di giustizia;
vi sono stati casi documentati, come quello della signora Paola, in cui le autorità amministrative competenti (Asl, tutori, servizi sociali e altre) non hanno dato seguito ai decreti del tribunale per i minorenni volti a favorire la riunificazione familiare tra madre e figlio –:
quali iniziative di carattere normativo intendano adottare i Ministri interrogati affinché la teoria dell'alienazione parentale non assuma più rilevanza, in particolare nell'ambito dei procedimenti di affido di minori, considerato che tale teoria è priva di validità scientifica, come affermato anche dalla Corte di cassazione, nonché affinché sia garantita la massima tutela per le madri e i minori vittime di violenza domestica;
se il Ministero della giustizia intenda promuovere iniziative di monitoraggio delle perizie tecniche (Ctu) nei procedimenti di separazione e affidamento per raccogliere dati circa l'utilizzo del concetto di alienazione parentale;
se non si ritenga opportuno adottare iniziative, per quanto di competenza, per promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale per giudici, avvocati, assistenti sociali e consulenti tecnici, affinché siano informati sulla non validità scientifica dell'alienazione parentale e sulle corrette prassi da adottare nei casi di conflitto familiare e violenza domestica.
(4-03835)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante torna su un tema, quello della validità della cosiddetta «sindrome da alienazione parentale», di cui sia la giurisprudenza che il Legislatore si sono già ampiamente occupati, formulando quesiti specifici in ordine alle eventuali iniziative, di varia natura, intraprese o programmate per impedire che gli uffici giudiziari ed i consulenti tecnici di cui essi si avvalgono abbandonino qualsiasi riferimento a siffatta teoria, priva di basi scientifiche.
A questo proposito pare innanzitutto opportuno premettere che l'istituto superiore di sanità, interpellato dal Ministero della salute, ha segnalato che la locuzione «Sindrome da alienazione parentale» non compare nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM 5 (pubblicato nel 2013), documento – questo – che rappresenta il gold standard internazionale della diagnosi dei disturbi mentali.
Ed invero, la proposta di Bernet (Bernet W., Parental alienation disorder and DSM-V. American Journal of Family Therapy 2008;36:349-66) al working committee del DSM-5 di inserire la categoria Parental Alienation Disorder (PAS) non è stata accolta, in quanto si è ritenuto che l'esclusione e l'alienazione di un genitore non corrispondesse ad una sindrome né ad un disturbo psichico individuale definito, ma piuttosto ad un disturbo relazionale tra più soggetti, ossia ad una relazione disfunzionale alla quale contribuiscono il genitore alienante, quello alienato e il figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo, che può variare da caso a caso.
Tale orientamento della comunità scientifica internazionale è rimasto immutato negli anni, sicché detta teoria continua a non essere accettata come disturbo mentale in alcun sistema diagnostico.
In particolare, l'organizzazione mondiale della sanità si è rifiutata di includerla nella ICD (https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/parental-alienation). È stata, inoltre, severamente criticata nel 2023 da un rapporto speciale dello United Nations' Human Rights Council, che approfondisce l'argomento definendolo uno «pseudo-concetto» e raccomandando agli Stati membri di proibirne l'utilizzo nei processi.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nella nota pronuncia n. 9691 del 2022 cui fa riferimento lo stesso interrogante, ha chiarito che compete all'autorità giudiziaria l'accertamento puntuale, attraverso i comuni mezzi di prova, di eventuali comportamenti di un genitore volti all'allontanamento, morale e materiale, del figlio dall'altro genitore, e ciò a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta teoria.
Del resto, già con le pronunce n. 13274/2019 e n. 13217/2021 la Corte di legittimità aveva statuito, in sintesi: 1) la censurabilità di una adesione acritica alla diagnosi di alienazione parentale del CTU, poiché, in caso di risultanze peritali discordanti o non coincidenti con la letteratura scientifica sul tema, il giudice deve valutare in concreto i rilievi sulla «PAS» anche sulla base di proprie competenze, traendo spunto pure dall'audizione del minore; 2) la non condivisibilità di valutazioni (cosiddetta tatertyp) volte a configurare una sorta di colpa d'autore, dovendosi invece effettuare un vaglio più ampio ed equilibrato, volto a considerare «ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della madre, nell'ambito di un equilibrato rapporto con il padre, e che soprattutto valorizzasse il positivo legame di accudimento intrattenuto con la figlia» (cfr. Cassazione civile n. 13217/21); 3) la necessaria ponderazione, in ogni caso, dell'eventuale lesione dell'interesse del minore, posto che l'affido super-esclusivo ad un genitore può produrre sul figlio gravi conseguenze, col rischio di effetti ancor più pregiudizievoli di quelli che si intende scongiurare.
Del recepimento di tali precetti si è poi fatto puntualmente carico il Legislatore delegato nel contesto della riforma del processo civile già in vigore, che al nuovo articolo 473-bis.25 del codice di procedura civile ha riservato un apposito spazio al tema delle valutazioni sulla capacità genitoriale, prescrivendo che il consulente tecnico che sia chiamato ad esprimersi sulla personalità dei genitori in funzione della verifica della loro capacità genitoriale dovrà supportare i giudizi tecnici con una precisa indicazione sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.
Il Legislatore delegato ha, dunque, inteso definire il perimetro e le finalità dei mezzi di indagine, assicurando che l'apporto del consulente tecnico sia effettivamente funzionale a fornire al giudice soltanto gli strumenti e le informazioni tecnico-scientifiche utili, unitamente ad ulteriori elementi di indagine, a formulare valutazioni e adottare soluzioni il più possibile idonee a soddisfare e tutelare i diritti delle parti e dei minori.
Inoltre, con gli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 del codice di procedura civile il Legislatore delegato è intervenuto anche sulla disciplina relativa all'istituto dell'ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate ad incidere sulla sua sfera individuale. In particolare, nei casi di rifiuto del minore di aver contatti con uno o entrambi i genitori è stato previsto il dovere del giudice di accertare senza ritardo le cause del rifiuto, procedendo personalmente all'ascolto del minore e assumendo ogni informazione ritenuta necessaria (articolo 473-bis.6 del codice di procedura civile), fatta salva la possibilità di farsi assistere da un esperto o altro ausiliario.
Ancora, nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere (articoli 473-bis.40 e seguenti del codice di procedura civile), si prevede che gli esperti e gli altri ausiliari dei quali il giudice si avvalga in sede di interrogatorio libero delle parti siano «dotati di competenze specifiche in materia» (articolo 473-bis.44, comma 1, del codice di procedura civile); analogamente, il comma 2 prevede che i consulenti tecnici siano scelti «tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere»; infine, l'articolo 473-bis.45 del codice di procedura civile disciplina l'ascolto del minore in questi procedimenti, cui deve procedere il giudice personalmente secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 citati.
Pertanto, alla luce del quadro appena esposto in ordine all'attuale stato dell'arte, normativo e giurisprudenziale, non si ravvisa la necessità di un nuovo intervento normativo sul tema indicato dall'interrogante.
Quanto poi all'attività di monitoraggio sull'applicazione di tale normativa, pure auspicata dall'interrogante, basti rammentare che – come noto – il Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso tutti gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica, come previsto dalla legge.
In particolare, l'articolo 7 legge n. 1311 del 1962, in materia di organizzazione e funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero della giustizia prevede che «il Capo dell'ispettorato generale dispone, in conformità delle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti», aggiungendo, al terzo comma, che «il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni negli uffici giudiziari. Il Ministro può altresì disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi, l'entità e la tempestività del lavoro di singoli magistrati nonché il rispetto delle prescrizioni di sicurezza negli accessi alle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari».
Il successivo articolo 10 dispone, poi, che «se nel corso delle ispezioni vengono accertati abusi o irregolarità gravi, l'ispettore ne informa immediatamente il Capo dell'ispettorato generale, formulando le proposte circa i provvedimenti da adottare».
Ora, è implicito nel tenore delle disposizioni appena richiamate che in sede di ispezione ordinaria l'Ispettorato generale accerti la regolarità e la conformità alle norme vigenti, ivi comprese quelle sopra richiamate, di tutti i «servizi» svolti dagli uffici giudiziari.
Ove, dunque, nel corso della verifica in ordine alla regolarità dell'andamento dei servizi giudiziari gli ispettori incaricati abbiano, in qualunque modo, occasione di constatare una situazione astrattamente riconducibile a qualsiasi illecito disciplinare posto in essere da magistrati, essi devono segnalarla al Capo dell'ispettorato con la formulazione delle proposte circa i provvedimenti da adottare (confronta articolo 10 legge n. 1311 del 1962).
Ciò non toglie, comunque, che il Ministro, nell'esercizio dei suoi poteri di «alta vigilanza» ex citato articolo 13 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, possa delegare all'Ispettorato generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali (eventualmente anche contestualmente allo svolgimento delle ispezioni ordinarie), ovvero inchieste, secondo quanto previsto dagli articoli 7, comma 3 e 12 citata legge n. 1311 del 1962, per lo svolgimento di specifici accertamenti.
A ciò si aggiunga che l'Ispettorato generale, nell'ambito della sua attività cosiddetta «interna», è ordinariamente destinatario di notizie di potenziale interesse disciplinare, acquisite attraverso molteplici veicoli: oltre alle eventuali segnalazioni degli ispettori incaricati delle verifiche ispettive presso gli uffici giudiziari, si considerino ancora le segnalazioni dei Capi degli uffici giudiziari, gli esposti di privati cittadini o quelli di organi di informazione.
Il sistema congegnato dal Legislatore appare, dunque, già adeguatamente strutturato per rilevare eventuali criticità, nei limiti – si intende – in cui esse si siano tradotte in provvedimenti abnormi ossia in soluzioni giuridicamente non plausibili, nell'applicazione di qualsivoglia normativa, senza necessità di immaginare un sistema di monitoraggio specifico per il genere di casi di cui all'atto di sindacato ispettivo in oggetto.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
numerose fonti di stampa (Sole 24 Ore, Il Giorno, La Verità, Milano Finanza) riportano la vicenda di un giornalista, E. F., che, in ragione del legame sentimentale con una persona interessata da una causa di divorzio, è stato destinatario di un'analisi molto penetrante dei suoi rapporti patrimoniali e finanziari;
in particolare il tribunale di Como ha ordinato al centro per l'impiego, all'Inps e all'Agenzia delle entrate di produrre la documentazione in loro possesso sulla «situazione lavorativa, estratto contributivo, eventuali indennità, provvidenze o rendite di qualsiasi tipo percepite, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto bancari del triennio, nonché ogni altra informazione utile sul patrimonio mobiliare e immobiliare, e la situazione economica dello stesso ottenibile mediante l'applicazione Serpico e l'accesso alle banche dati comprese nell'Anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari», riguardanti E. F., soggetto, giova ribadirlo, estraneo al giudizio;
la decisione del tribunale non sarebbe stata comunicata formalmente al destinatario degli accertamenti, titolare delle informazioni da acquisire, il quale, estraneo al giudizio non ha conoscenza diretta degli atti di causa;
in conseguenza dell'atto istruttorio tutta la documentazione patrimoniale e reddituale di E. F. si trova, o comunque si troverà, quando acquisita, agli atti del giudizio e, quindi, nella disponibilità di una pluralità di soggetti, senza che l'interessato sia mai stato messo a conoscenza degli accertamenti sul suo conto, né sull'esito degli stessi –:
se risulti al Ministro, per quanto di competenza, che accertamenti particolarmente pervasivi dei diritti di terzi quali quelli evidenziati in premessa, riguardanti dati sensibili di soggetti estranei al procedimento, non debbano essere preceduti da una forma di comunicazione o notificazione che consenta la conoscenza dell'atto istruttorio, e se non ritenga, ove ravvisi una lacuna nella disciplina, di intervenire con un'iniziativa normativa.
(4-03830)
Risposta. — In relazione all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante, traendo spunto dalla vicenda riportata da diverse fonti di stampa relativa al giornalista E.F., che è stato destinatario di un'analisi dei suoi rapporti patrimoniali in ragione del legame sentimentale con una persona coinvolta in una causa di divorzio, si rappresenta quanto segue.
Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 9 dicembre 2024, il Presidente del Tribunale di Como, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale (D.A.G.), ha trasmesso la relazione del magistrato assegnatario del procedimento ove sono evidenziate le ragioni poste a fondamento del provvedimento riportato nel testo dell'interrogazione e di cui si riportano di seguito i passaggi salienti.
«....omissis...
Vale la pena di sottolineare che, in ordine a detto provvedimento, non sono pervenute nell'ambito del giudizio istanze di revoca né nell'immediatezza, né nei giorni successivi, a riprova del fatto che si tratta di indagini non inconsuete nei procedimenti di famiglia. Né il terzo – il sig. F. – ha ritenuto di intervenire nel giudizio per fare opposizione contro l'ordinanza, sebbene sia stato immediatamente reso edotto dalla signora Z. – come emerge dalle interviste apparse poi sui giornali – del provvedimento adottato direttamente in udienza, alla presenza delle parti...omissis....
Sul provvedimento in discussione che ha disposto indagini sulla situazione economica del terzo appaiono opportune due precisazioni. In primo luogo, la Riforma Cartabia ha introdotto espressamente con l'articolo 473-bis 2, comma 2, cpc la possibilità di svolgere indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita anche nei confronti dei TERZI. La prassi dei Tribunali era già in tal senso e vi erano anche talune previsioni normative a supporto (cfr art. 337 ter c.c.), ma ora la Riforma Cartabia ha introdotto, a tutela dei diritti del minore, considerati tutti indisponibili, una serie di previsioni ad hoc di rafforzamento dei poteri ufficiosi del giudice, in deroga agli ordinari principi che reggono il processo civile, che contemplano anche la possibilità che il giudice svolga queste indagini economiche sulle parti e sui terzi, anche d'ufficio, ossia di sua iniziativa, pur senza richiesta di parte (richiesta che, invece, nel caso di specie era stata comunque formulata espressamente dalla difesa del sig. D. P.).
...omissis...
L'art. 473 bis 2, comma 2, cpc non prevede che le indagini sul terzo siano precedute da una comunicazione o notifica allo stesso. La norma, come si desume dal primo comma, riguarda essenzialmente la prole minore, e infatti, nel caso di specie, è stata applicata perché uno dei figli, D., è ancora minorenne.
...omissis....
Per quanto riguarda la possibilità del terzo di opporsi al provvedimento del giudice e di eventualmente intervenire in giudizio deve tenersi presente che la norma specifica applicata, ossia l'art. 473 bis 2, comma 2, cpc, introdotto dalla Riforma Cartabia, nulla prevede al riguardo tra le norme di recente introduzione di cui al Titolo IV-bis del codice di procedura civile, dedicato al nuovo “Procedimento in materia di persone, minorenni e Famiglie”.
...omissis...
A riprova della circostanza che l'indagine sui conviventi dei genitori – omissis – sia consueta nei procedimenti di famiglia, si evidenza che già dal 2020 sul sito del Tribunale di Como e su quello dell'Ordine degli Avvocati di Como è disponibile il modello di “autodichiarazione di sintesi della situazione economico-familiare” di ciascun genitore, che è stato elaborato dai giudici del settore Famiglia del Tribunale in collaborazione con le associazioni locali che riuniscono gli avvocati familiaristi. Tale modello, quotidianamente utilizzato da giudici e legali da circa cinque anni, prevede dei campi appositamente dedicati all'indicazione dei redditi del nuovo partner convivente e anche degli altri conviventi, es. genitori, figli maggiorenni...etc;
...omissis...».
In via generale si rimarca che, in tema di affidamento e di mantenimento, nel bilanciamento tra il preminente interesse dei figli minori ed il diritto del terzo alla privacy, quest'ultimo si ritiene recessivo rispetto alla tutela della prole minorenne. Per la determinazione del contributo economico in favore dei figli minori assume prevalenza l'esigenza di assicurare una ricostruzione accurata della situazione economica complessiva di ciascun genitore tenendo conto della condivisione delle spese con il convivente.
Nell'attuale impianto normativo è dunque attribuito al giudice un potere di esibizione che consente di estendere l'indagine patrimoniale nei confronti di soggetti «terzi» al giudizio di separazione e divorzio anche in deroga al disposto di cui all'articolo 210 del codice di procedura civile che ne subordina l'emissione alla richiesta delle parti.
Si evidenzia infine che le indagini economiche non hanno ad oggetto dati sensibili ma aspetti patrimoniali-reddituali e che le informazioni acquisite sono finalizzate alla tutela giudiziale dei diritti dei minorenni per cui solo a tal fine sono utilizzate nel corso del procedimento.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il Governo Meloni ha approvato diversi provvedimenti per introdurre nuovi reati e aumentare le pene di crimini già previsti dal codice penale;
diversi esperti e osservatori si sono interrogati sull'efficacia di questo sistema, cioè se l'introduzione di nuovi reati e l'aumento delle pene di quelli già previsti abbiano significativi effetti di deterrenza;
non ci sono abbastanza dati per analizzare l'efficacia degli ultimi provvedimenti, tuttavia negli ultimi decenni diverse indagini fatte in Italia e nel mondo hanno dimostrato che aggravare le pene non riduce la quantità dei reati commessi;
uno degli studi più citati in Italia è stato realizzato nel 2016 da Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli, professori di criminologia dell'università Bicocca di Milano che hanno incrociato diverse ricerche fatte in molti Paesi del mondo, con dati tra il 1950 e il 2010, per indagare il rapporto tra i tassi di carcerazione e il livello di severità delle pene;
nelle conclusioni delle indagini i ricercatori dicono che la «tolleranza zero» non incide in modo significativo soprattutto per i reati violenti;
a una conclusione simile sono arrivati alcuni ricercatori dell'università di Cambridge e Londra che hanno analizzato i dati delle carcerazioni nel Regno Unito: l'aumento delle pene per i reati violenti non ha inciso sulla sicurezza, anzi ha avuto l'effetto di rendere le carceri sovraffollate e di limitare il reinserimento sociale dei detenuti;
è altrettanto condivisa la teoria secondo cui controlli maggiori e la cosiddetta certezza della pena (che non è la certezza del carcere) possano avere un effetto più significativo sull'andamento dei crimini rispetto a un generico aumento delle pene;
in Italia uno dei più grandi sostenitori di questa teoria era lo stesso Carlo Nordio, che prima di essere Ministro della giustizia del Governo Meloni è stato procuratore aggiunto a Venezia e un noto studioso di diritto, autore insieme all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia di un libro intitolato «In attesa di giustizia. Dialogo sulle riforme possibili»;
diversi osservatori e studiosi di diritto hanno fatto notare che il «populismo penale» è esattamente la linea adottata dal Governo Meloni, di cui il Ministro Nordio fa parte. Si parla di populismo penale nei casi in cui la politica crea nuovi reati o aumenta le pene per dimostrare agli elettori di star intervenendo su un determinato tema in maniera rapida e apparentemente risolutiva;
oltre al populismo penale, il Governo Meloni è spesso accusato anche di panpenalismo, cioè della tendenza a risolvere con l'introduzione di un nuovo reato qualsiasi tipo di problema;
secondo Luigi Manconi, intellettuale ed ex senatore, questa politica ha un grave difetto, tra i tanti: è interamente concentrata sui sintomi e trascura qualsiasi analisi delle cause. «È del tutto evidente che i delinquenti armati non possono essere affrontati con la "cultura", ma se – insieme ai poliziotti e ai carabinieri – non interviene anche la "cultura" (insegnanti, assistenti sociali, psicologi, operatori sanitari, servizi, investimenti economici...) l'attività di repressione risulterà fatalmente vana» –:
se il Ministro interrogato intenda fornire il quadro esaustivo di quante e quali nuove fattispecie penalistiche, nel codice penale e non, siano state già introdotte in via definitiva o siano in fase di esame dinanzi alle Camere dall'inizio della XIX legislatura.
(4-03326)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito alla politica criminale del Governo Meloni, indicata da «diversi osservatori e studiosi di diritto» come «populismo penale» o «panpenalismo», l'interrogante, condividendo «la teoria secondo cui controlli maggiori e la cosiddetta certezza della pena (che non è la certezza del carcere) possono avere un effetto più significativo sull'andamento dei criminali rispetto a un generico aumento delle pene», solleva specifico quesito in ordine al quadro esaustivo delle nuove fattispecie penali già introdotte o in esame in Parlamento dall'inizio della legislatura.
Preme innanzitutto sgombrare il campo da fuorvianti percezioni, che nulla hanno a che vedere con la politica criminale e le sue declinazioni, inevitabilmente connaturate alle condizioni, emergenziali o meno, del Paese, che esigono prestazioni estremamente impegnative e che pongono, come doveroso che sia, problemi di responsabilità, a tutti i livelli, e di limiti di responsabilità.
La richiesta di sicurezza proveniente dal contesto storico-sociale degli ultimi decenni ha reso molto più frequente, e a tratti compulsivo, il ricorso allo strumento penale, che avrebbe dovuto invece restare strumento di extrema ratio di tutela di beni giuridici rilevanti attraverso scelte di sistema, assunte in seguito alla discussione democratica per garantirne la massima trasversalità e condivisione.
Questo modo di procedere ha influito incisivamente sulla razionalità del sistema penale, con una iperproduzione normativa, a volte incoerente o ambigua, che ha condotto peraltro a una sovraesposizione della magistratura, sempre più chiamata a «supplire» il legislatore.
In tale contesto, il Governo Meloni e questo Ministero hanno voluto cambiare rotta, nel segno della razionalità di scopi e di mezzi, operando la precisa scelta di arginare le condotte lesive di interessi meritevoli di protezione, attraverso, da un lato, il potenziamento degli strumenti di prevenzione e di deterrenza (la rieducazione, la premialità, la negozialità, la decriminalizzazione), dall'altro e in ultima istanza, ricorrendo alla repressione, comunque contrassegnata dal gradualismo e dalla proporzionalità, partendo cioè dagli strumenti sanzionatori meno invasivi offerti dal diritto civile e amministrativo per poi passare al diritto penale.
Il tutto nella piena coscienza che le risposte ai problemi di tutela passano sia attraverso l'adempimento di doveri di solidarietà politica, economica e sociale, sia attraverso l'osservanza dei precetti e la certezza della pena comminata in caso di violazione degli stessi.
L'obiettivo primario della politica penale di questo Governo è l'osservanza di una legalità ragionevole, nella piena attuazione di quei vincoli, di natura costituzionale (principi di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento penale e rieducative ai sensi degli articoli 3 e 37 della Costituzione), che concorrono a garantire giustizia, uniformità e coerenza al sistema penale.
Al riguardo, si impone la precisazione che lo sforzo migliorativo attiene per lo più alla disciplina penale già esistente, bisognevole di correttivi per rendere la tutela effettiva, e non introduce, se non in limitati casi, fattispecie penali di nuovo conio.
Questa premessa appare doverosa al fine di illustrare, come richiesto dall'interrogante, gli interventi in materia penale di questo Governo e di questo Ministero.
Invero, nell'ottica e con le finalità sopra descritte, si è ricorso al penale come disciplina di chiusura in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di appalti pubblici.
Sono state oggetto di adeguati correttivi, invece, le norme incriminatrici di tutte quelle condotte di violenza di genere o contro i sanitari, con l'introduzione di nuovi reati o l'inasprimento delle pene già previste al fine di rendere più effettiva la tutela delle vittime di tali violenze, raccogliendo un ampio consenso di tutte le forze politiche. Sul punto, l'approccio securitario è leggibile, a titolo esemplificativo, nel rilievo attribuito al braccialetto elettronico.
Parimenti è accaduto per i reati commessi a mezzo del web nonché per quelli di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche gravi o gravissime, che hanno ricevuto il voto favorevole di quasi tutti i deputati e senatori, attesa la riconosciuta necessità di salvaguardare beni giuridici rilevanti e sforniti di tutela adeguata.
In particolare, per i primi corre l'obbligo di evidenziare come questo Governo sia il primo in Europa a essersi concretamente attivato per l'adozione di nuove misure sull'intelligenza artificiale, tra le quali ovviamente rientra l'adeguamento, previa modifica, di alcune fattispecie di reato già esistenti.
Con la legge 9 agosto 2024, n. 114, cosiddetta legge Nordio, sono state abrogate o rimodulate alcune fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione con il precipuo compito di rafforzare gli attuali strumenti di lotta avverso qualsiasi condotta del pubblico dipendente non improntata ai valori di legalità e di rispetto delle norme, tutela dell'interesse pubblico assicurata inoltre dall'attuale disciplina primaria e secondaria vigente che contempla rimedi sia preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, sia repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale.
Con il decreto «carcere sicuro», n. 92 del 2024, il Governo, pur muovendosi in un quadro di reale emergenza reso evidente sia dai numeri della popolazione carceraria sia purtroppo da quelli dei suicidi, ha adottato misure concrete e lungimiranti, con l'ambiziosa finalità di una progressiva messa a regime del sistema carcerario, investendo su percorsi alternativi al carcere, a vantaggio del benessere generale all'interno degli istituti carcerari, ma senza mai derogare al principio della certezza della pena comminata.
In definitiva, al di là del numero e dei meriti dei singoli reati, introdotti o rimodulati o abrogati, ciò che più conta per questo Governo e per questo Ministero è l'affermazione dei principi giuridici e di civiltà posti dalla Costituzione a fondamento del nostro Stato democratico, mettendo in campo misure organiche e di sistema, ora privilegiando gli strumenti preventivi ora rafforzando quelli repressivi, nella consapevolezza che nessuno possiede la formula perfetta per azzerare in una sola legislatura difficoltà e problematiche che non solo sono risalenti ma anche diffusi al di là dei nostri confini.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
«App» è l'applicativo unico di gestione del processo penale e civile telematico per l'amministrazione dei flussi procedurali e documentali esterni ed interni agli uffici giudiziari (obiettivo PNRR M1C1-38, riforma 1.8);
l'applicativo sarebbe progettato per consentire a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma digitale e il deposito telematico, nonché tutti i flussi procedimentali, dei provvedimenti. L'applicativo prevederebbe tutte le funzionalità per garantire la redazione di atti nativi digitali, gli scambi telematici bidirezionali tra i diversi uffici giudiziari coinvolti e l'integrazione con i portali (PNdR e Pdp) per la ricezione automatizzata degli atti, dei file multimediali e dei relativi dati strutturati;
la conclusione della fase di sperimentazione dell'applicativo è stata prorogata al 1° gennaio 2025, per poi introdurne l'obbligatorietà;
dalla sua entrata in funzione, 1° gennaio 2024, «App» ha riscontrato numerosi problemi, tra i quali continui blocchi del sistema che causano la perdita del lavoro fatto, rallentando notevolmente il comparto giustizia. Lo stesso Csm ha sollevato più volte le problematiche, attribuendo la problematica anche all'insufficienza della rete internet per reggere il traffico di dati generato;
in una relazione del 17 luglio 2024 la VII Commissione del Csm scrive: «Desta grave preoccupazione la scadenza del 1° gennaio 2025, quando tutta la fase delle indicazioni preliminari dovrebbe essere gestita telematicamente da App, poiché è gravemente insufficiente e incompleto pur limitato alla fase più semplice e meno cruciale delle indagini preliminari [...] L'uso di App ha sinora avuto il risultato di rallentare enormemente la produttività degli uffici, rendendo farraginose e complesse attività processuali in precedenza ben più semplici e spedite»;
anche lo stesso interrogante aveva già segnalato, con interrogazione n. 4-02541 e n. 4-03172, le criticità relative al funzionamento dell'applicativo;
in data 3 ottobre 2024 il Ministero risponde affermando che «il monitoraggio dei flussi telematici, proseguito fino a tutto il mese di giugno 2024, ha fornito dati più che confortanti»; «In questi mesi è, poi, proseguito il lavoro di implementazione dell'applicativo, con il supporto costante del gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e composto anche da magistrati designati dal Consiglio Superiore della Magistratura»; «quanto poi al timore, espresso dal Consiglio superiore della magistratura che la rete internet si riveli insufficiente a sostenere l'attività di trasmissione telematica degli atti processuali, mancano riscontri oggettivi che avvalorino tali preoccupazioni»;
la risposta del Ministero, che sminuisce le legittime e oggettive preoccupazioni del Csm, cozza con la realtà dei fatti, che ad oggi vede perduranti gravi disfunzioni;
nonostante il lavoro di implementazione dichiarato in data 5 novembre 2024, il Csm ha posto il Dicastero davanti ai problemi che tuttora persistono nell'applicativo: il collasso del sistema in pochi minuti, perdendo così la documentazione creata sino a quel momento; la mancanza di convalide di arresti, decreti penali, patteggiamenti; l'esistenza di un atto scritto dal pubblico ministero è subordinata alla convalida dell'utente «segreteria»; il sistema non verifica la coerenza tra titolo ed atto, accettando depositi fatti nell'ufficio sbagliato;
un'ulteriore criticità è stata rilevata nella funzionalità dell'app che scrive in automatico il procedimento per il reato indicato nella denuncia dall'avvocato, sostituendosi in questo modo al procuratore;
come dichiarato dallo stesso Ministero interrogato, il problema relativo al blocco non è da attribuire alla rete internet –:
se il Ministro interrogato intenda spiegare per quale motivo a oggi non siano state superate le criticità evidenziate in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte.
(4-03793)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame l'interrogante formula nuovi quesiti in merito alla questione della funzionalità dell'applicativo App, applicativo unico di gestione del processo penale telematico (PPT) entrato in funzione il 14 gennaio 2024, chiedendo «se il Ministro interrogato intenda spiegare per quale motivo a oggi non siano state superate le criticità evidenziate in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché possano essere definitivamente risolte».
Come già evidenziato in precedenti risposte ad atti di sindacato ispettivo presentati sullo stesso tema, la digitalizzazione della giustizia penale costituisce uno degli obiettivi inseriti nel PNRR e, ad oggi, ha preso avvio solo per la fase delle indagini preliminari, essendo prevista dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 l'obbligatorietà del deposito telematico, per i soggetti abilitati interni (pubblici ministeri e giudici), nell'ambito dei procedimenti di archiviazione a conclusione delle indagini preliminari.
Quanto al funzionamento dell'applicativo, dopo una prima fase di fisiologico assestamento il monitoraggio dei flussi telematici ha consentito di appurare che ormai l'applicativo è utilizzato costantemente per i depositi di atti processuali nell'ambito del procedimento per l'archiviazione della notizia di reato.
Trattasi, peraltro, di un applicativo che ha conosciuto significative implementazioni frutto del costante confronto tra rappresentanti del Ministero ed esponenti degli uffici giudiziari, sviluppatosi nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e composto anche da magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura.
A questo proposito si rappresenta che il 18 ottobre 2024 è stata messa in esercizio la versione cosiddetta APP2.0, cioè una nuova scrivania digitale che, proprio seguendo i desiderata espressi dagli uffici giudiziari, presenta rilevantissime novità in tema, a titolo esemplificativo, di: contatori; ricerca fascicoli; fascicoli in evidenza; atti ricevuti da lavorare e in lavorazione; bozze e atti in lavorazione; visualizzazione calendario udienze; consultazione fascicolo (copertina); ricerca fascicolo; caricamento di documento senza apposizione firma.
Quanto alle criticità segnalate dall'interrogante, va, dunque, innanzitutto ribadito che mancano riscontri oggettivi circa un'insufficienza della rete internet nel sostenere l'attività di trasmissione telematica degli atti processuali, non constando segnalazioni di blocchi o collassi frequenti del sistema.
In merito poi al dedotto pericolo di perdita dei documenti in corso di elaborazione, secondo quanto verificato dalla competente articolazione ministeriale tra il 1° settembre 2024 e il 31 ottobre 2024 risultano aperti dagli utenti degli uffici giudiziari italiani un totale di 785 ticket di II livello; di questi, soltanto 5 sono i ticket aperti con un oggetto basato sulla «instabilità» del sistema, che sarebbe stata riscontrata durante la redazione di provvedimenti tramite il wizard di Word Online.
Peraltro, la problematica comune ai 5 ticket sopra elencati risulta legata all'impossibilità di recuperare il documento modificato tramite Word Online quando il sistema informatico sia stato lasciato inattivo. Basta, dunque, che il magistrato, quando abbia necessità di allontanarsi dal PC, salvi il documento come bozza, chiudendo la scheda di Word Online e, tramite APP, utilizzando il pulsante «Approva (firma dopo)», così consentendo il salvataggio nel sistema di una copia del testo fino a quel momento elaborato.
Sulla riferita mancanza dei cosiddetti «modelli di atti», si rappresenta che la competente articolazione ministeriale è costantemente impegnata nell'attività di implementazione dei template dei provvedimenti, secondo un programma di lavoro che è di tipo incrementale e progressivo.
In ogni caso, l'applicativo già consente al magistrato di caricare autonomamente i propri files, contenenti i provvedimenti redatti senza necessità di ricorrere ai cosiddetti «modelli», proprio per evitare qualsivoglia blocco nel flusso telematico.
Quanto poi all'attività rimessa alla segreteria del pubblico ministero con riferimento alla lavorazione dei provvedimenti redatti dal magistrato, va chiarito che tale non consiste in una convalida del provvedimento, ma nella consueta attività che la segreteria è chiamata a svolgere nell'ambito della regolare formazione e tenuta dei fascicoli informatici e che richiede semplicemente – come già avviene nel sistema analogico – un'annotazione da parte del segretario dell'avvenuto deposito del provvedimento da parte del magistrato.
Circa la mancata verifica di coerenza tra l'atto depositato dall'avvocato tramite il Portale per il deposito degli atti penali (PdP) e il nomen utilizzato dal professionista, va considerato che è onere del difensore classificare correttamente l'atto in deposito per garantire una celere implementazione del fascicolo penale digitale, ragion per cui il sistema non prevede un controllo contenutistico di quanto depositato telematicamente dal professionista.
Occorre infine chiarire che l'applicativo, all'atto dell'iscrizione di una notizia di reato su denuncia o querela di soggetti abilitati esterni, non opera alcuna automatica qualificazione giuridica del fatto. Il sistema rimette esclusivamente al magistrato la valutazione circa il reato da iscrivere, con ciò garantendo in pieno il doveroso rispetto per l'autonomia e l'indipendenza dell'attività giurisdizionale in perfetta osservanza del disposto di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale.
Da ultimo, si rappresenta che, recependo le istanze provenienti dagli uffici giudiziari, è stata appena varata una modifica del decreto ministeriale 29 dicembre 2023, n. 217 tesa a meglio definire i tempi di transizione al nuovo regime di deposito telematico nell'ambito del processo penale. È stato introdotto, infatti, un regime di cosiddetto doppio binario (analogico e telematico) per tutti gli atti depositati dai magistrati nella fase delle indagini preliminari e per i provvedimenti cautelari, sia personali che reali, innanzi agli uffici giudiziari di primo grado.
Di tale intervento potranno giovarsi gli uffici giudiziari per adeguare gradualmente le loro modalità di lavoro al definitivo e completo passaggio al processo penale telematico.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
LA PORTA e MICHELOTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
in data 22 novembre 2024 all'interno del Tribunale di Prato si è verificato un guasto tecnico causato dal rosicchiamento di cavi dell'impianto elettrico ad opera di un roditore, ed il sistema elettrogeno d'emergenza non è entrato in funzione, per cui l'edificio è rimasto a lungo senza elettricità;
la grave e singolare anomalia è stata prontamente segnalata dal procuratore capo e dalla presidente del Tribunale, che hanno lamentato una situazione sanitaria precaria, condizioni di lavoro non a norma e l'impossibilità a svolgere le ordinarie occupazioni;
nello specifico non solo è stata paralizzata la quasi totalità delle attività giudiziarie con il rinvio d'ufficio di tutte le udienze e il blocco degli uffici di cancelleria, ma risultano rallentate le indagini in corso e sono a rischio numerosi atti di intercettazione che potrebbero essere ora irrecuperabili –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, nonché dell'ammontare dei dati istruttori e d'indagine che sono stati danneggiati o irrimediabilmente persi; di quante udienze siano state rinviate a causa degli eventi in narrativa; dell'ammontare dei danni dal punto di vista economico;
quali iniziative si prevedano per evitare che ciò possa riaccadere;
quando si preveda il ripristino della normale attività giudiziaria.
(4-03865)
Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli interroganti formulano quesiti specifici in merito al guasto tecnico verificatosi il 22 novembre 2024 presso il palazzo di giustizia che ospita il Tribunale di Prato in seguito al rosicchiamento, da parte di un roditore, di alcuni cavi dell'impianto elettrico dell'edificio.
In proposito si rappresenta che, non appena avuta notizia dell'accaduto, la competente articolazione del Dicastero si è prontamente attivata per verificare quali conseguenze si fossero prodotte.
È dunque emerso che l'interruzione dell'energia elettrica si è protratta solo per poche ore (dalle 8,00 del 22 novembre 2024 alle 13,40 dello stesso giorno), essendo subito intervenuto il personale tecnico deputato che ha procurato il ripristino del flusso elettrico.
Quanto al malfunzionamento dei sistemi elettrici di emergenza nella sala intercettazioni della Procura, in seguito all'accaduto si è deciso di provvedere ad una totale rifunzionalizzazione dei sistemi. È dunque in corso la relativa progettazione, cui seguiranno l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.
Sulle condizioni generali del palazzo di giustizia preme evidenziare che il Ministero ha da anni assicurato al locale provveditorato alle opere pubbliche i fondi per provvedere a tutti i lavori necessari. Di recente sono state richieste a quell'organo tecnico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti notizie sullo stato delle relative progettazioni e sui lavori che dovranno essere eseguiti (con risorse, si ribadisce, stanziate direttamente da questo Dicastero).
A ciò si aggiunga che nel corso del 2024 questa Amministrazione, per garantire pronto riscontro alle necessità più urgenti degli uffici giudiziari pratesi, ha fatto eseguire alcuni lavori di rifacimento che hanno interessato l'androne, le scale e i pianerottoli del palazzo, nonché lavori per l'impermeabilizzazione dei terrazzi sovrastanti la Procura della Repubblica.
Quanto, infine, alle conseguenze prodotte sul flusso di dati, si rappresenta che in base alle verifiche compiute dalla competente articolazione di questo Dicastero non risultano pervenute segnalazioni di danni o disservizi riguardanti la rete dati e i relativi apparati.
Nonostante l'episodio riferito dagli interroganti, dunque, il flusso dei dati è rimasto costante, senza che si sia determinata alcuna perdita di informazioni e documenti e senza che si sia verificata alcuna interruzione nei servizi afferenti ai depositi da parte degli avvocati e dei soggetti abilitati interni. È stata pertanto garantita piena continuità a tutti i servizi telematici, ivi compresi i collegamenti tramite la piattaforma Teams.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
PIZZIMENTI e PANIZZUT. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
Marco Doglio è il nuovo commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Nominato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dovrà provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. Resterà in carica sino al 31 dicembre 2025 e potrà avvalersi, nello svolgimento del proprio compito, di una struttura di supporto composta da un massimo di cinque esperti;
dopo anni di incuria, si opera fattivamente per una riforma strutturale che consentirà, anche in virtù della nomina di Doglio, di migliorare le condizioni dei nostri istituti di pena, per garantire agli agenti e al personale che ivi lavora più sicurezza e spazi adeguati alla detenzione, la formazione e il lavoro dei detenuti;
a San Vito del Tagliamento, in provincia di Pordenone, nell'area dell'ex caserma militare Dall'Armi, dismessa da oltre vent'anni, è operativo, da alcuni giorni, il cantiere per la realizzazione del nuovo istituto penitenziario, in Friuli occidentale. Un'opera strategica per la realizzazione del Piano carceri in piena coerenza con le direttive europee sulla qualità degli istituti penitenziari;
la nuova struttura dovrebbe essere pronta entro il 2026; un'opera da 60 milioni di euro e 300 posti, per un'estensione di 50 mila metri quadrati. Nei giorni scorsi si è tenuta la consegna parziale dei lavori per il progetto che prevede la ristrutturazione di un fabbricato esistente (dove saranno ospitati gli uffici della direzione), la demolizione degli altri edifici e la costruzione di 9 nuovi stabili (tra cui il grande padiglione detentivo di 5 piani, la zona colloqui, la caserma agenti, l'area per le attività ricreative e le lavorazioni, gli alloggi, ecc.) –:
quali siano i tempi previsti per la corretta prosecuzione e per la fine dei lavori della nuova struttura di San Vito al Tagliamento, e per poter vedere la consegna di un'opera all'avanguardia, per la popolazione carceraria e il personale addetto.
(4-03862)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante, in relazione ai lavori di realizzazione del nuovo istituto penitenziario nella località di San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia, chiede di sapere quali siano i tempi di conclusione della struttura.
In apertura si rimarca che la realizzazione della struttura, che prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell'ex caserma «Fratelli Dall'Armi» situata proprio in San Vito al Tagliamento, rientra nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sulla base delle informazioni assunte dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si segnala che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 27 settembre 2024 per un importo complessivo di euro 36.552.158,00 oltre IVA ed oneri.
In considerazione della natura dell'intervento è stato sottoscritto il Protocollo di legalità presso la prefettura di Pordenone in data 16 ottobre 2024.
Dopo avere acquisito l'autorizzazione del RUP alla consegna in via d'urgenza, i lavori sono stati consegnati in data 11 novembre 2024 ed hanno avuto avvio in data 12 novembre 2024 con l'inizio delle demolizioni dei fabbricati esistenti sull'area dell'intervento.
Sulla base delle condizioni contrattuali pattuite il tempo di esecuzione delle opere è fissato in 540 giorni per cui l'ultimazione è prevista per il 5 maggio 2026.
I lavori sono attualmente in corso di esecuzione e gli organi di controllo amministrativo/contabile hanno registrato gli atti approvativi del contratto d'appalto.
Venendo agli aspetti di diretta competenza di questo Dicastero si evidenzia che, per assicurare il più efficace utilizzo delle risorse per gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio, è stato sottoscritto un accordo ex articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, con il quale è stata messa a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma complessiva di euro 23.400.756,45.
La somma è destinata all'esecuzione degli interventi di edilizia penitenziaria localizzati nell'ambito del distretto territoriale di competenza del predetto Provveditorato interregionale opere pubbliche secondo la seguente ripartizione: realizzazione del nuovo istituto penitenziario di San Vito al Tagliamento: euro 19.000.000,00; opere di completamento dell'intervento al carcere di Tolmezzo (Udine): euro 1.300.000,00; Istituto penale per minorenni (IPM) di Rovigo: euro 3.100.756,45.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
SOTTANELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto si apprende da alcuni operatori che quotidianamente hanno a che fare con la Procura della Repubblica di Teramo, quest'ultima si troverebbe in una grave situazione di carenza di organico, in particolare per quanto riguarda il personale amministrativo, pari addirittura a circa il 30 per cento di personale in meno rispetto a quanto previsto dalla pianta organica dell'ente. Questa carenza risulta essere tale da compromettere il corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'ufficio giudiziario;
il contenuto di queste segnalazioni è stato negli ultimi anni più volte riportato al Ministero della giustizia, alla Procura generale presso la Corte d'appello de L'Aquila ed ai competenti organi, attraverso gli appositi programmi delle annualità e mediante richieste di integrazione del personale;
il rapporto tra magistrati, unità operative e carico di lavoro risulta essere intollerabilmente sproporzionato rispetto ad altri uffici dello stesso distretto, penalizzando ulteriormente l'efficienza della Procura di Teramo, nonostante quest'ultima gestisca il maggior numero di affari penali del distretto;
peraltro la stessa pianta organica attuale risulta essere già di per sé già sottodimensionata rispetto alle esigenze operative e all'ingente volume di lavoro, cui si sommano ulteriori difficoltà legate alla presenza di personale posto in distacco e alle assenze di dipendenti che legittimamente usufruiscono di periodi di malattia o dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
inoltre, la mancanza di un dirigente amministrativo designato in via esclusiva – a causa del trasferimento del precedente avvenuto nell'anno 2019 e non ancora sostituito – e un'ampia scopertura di organico complessivo – in alcuni casi pari a percentuali tra il 40 ed il 100 per cento per singola qualifica – aggravano ulteriormente la situazione, non consentendo di sopperire alle impellenti necessità e di svolgere i servizi essenziali nel modo più esauriente possibile, nonché, soprattutto, nella difficoltà del rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
appare dunque urgente affrontare tale situazione di carenza strutturale di personale amministrativo per garantire alla Procura di Teramo la capacità di svolgere le proprie funzioni in tempi ragionevoli e secondo condizioni di lavoro adeguate –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per risolvere la situazione esposta in premessa e garantire un immediato sostegno operativo alla Procura della Repubblica di Teramo, anche valutando il ricorso a strumenti che vadano oltre la mera applicazione infra-distrettuale di personale amministrativo ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo di mobilità interna del personale giudiziario del Ministero della giustizia del 15 luglio 2020, con l'obiettivo di riportare l'organico del personale amministrativo a livelli adeguati per far fronte al volume di lavoro.
(4-03852)
Risposta. — Con l'atto di sindacato in esame, l'interrogante, riferita la scopertura nell'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Teramo, chiede di sapere quale iniziative il Ministro intende adottare per porre rimedio alle criticità evidenziate.
Con riguardo al personale amministrativo si evidenzia in apertura che questo Ministero, per il tramite del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, ha avviato da tempo un'imponente attività di reclutamento del personale a livello nazionale.
L'attuale scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 27,94 per cento in relazione alla pianta organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2024 n. 78.
Il dato non tiene conto della presenza di 12.216 unità di personale assunto a tempo determinato (di cui 11.821 personale PNRR).
A tale proposito va rimarcato che negli ultimi anni sono state messe in campo importanti politiche di investimento sul personale, grazie soprattutto al costante ed efficace impegno profuso da parte di questo Ministero, che ha predisposto un piano assunzionale senza precedenti, teso al raggiungimento dei target di efficienza ed efficacia degli uffici giudiziari, anche grazie alle risorse stanziate dal PNRR.
Dall'insediamento del Governo Meloni, cioè negli ultimi due anni, le assunzioni ordinarie sono state pari a 2.793 unità, oltre ai reclutamenti di personale PNRR a tempo determinato pari a 5.961 unità.
Venendo al personale amministrativo del distretto de L'Aquila si evidenzia che, rispetto ad una pianta organica di 1.047 unità, sono coperti 868 posti, con una percentuale di scopertura del 17,10 per cento, ben al di sotto della media nazionale. La percentuale di scopertura risulta addirittura negativa se si tiene conto anche delle posizioni di distacco e comando e del personale assunto a tempo determinato PNRR.
Relativamente alla situazione presente all'ufficio della Procura della Repubblica di Teramo, a fronte di una dotazione organica di 32 unità, prestano servizio 24 risorse, registrandosi una scopertura del 25 per cento.
Il dato tiene conto del distacco da altro ufficio di 1 assistente giudiziario compensata dal distacco presso l'ufficio di 1 funzionario giudiziario. Risultano altresì in regime di part time 1 assistente giudiziario e 1 operatore giudiziario.
La posizione dirigenziale risulta scoperta ed è stata pubblicata nella procedura di interpello del 2 dicembre 2024.
Quanto alle specifiche vacanze registrate nei vari profili, esse interessano le seguenti figure professionali: Area operatori – ausiliario (3 vacanze su 4 posti in organico); Area assistenti – assistenti giudiziari (1 vacanza su 6 posti), cancelliere (3 vacanze su 7 posti). Il profilo del conducente di automezzi è scoperto; per contro i profili del direttore e dell'operatore giudiziario sono completamente soddisfatti e si registrano 2 posizioni sovrannumerarie per la figura del funzionario giudiziario.
L'ufficio in esame, nel periodo considerato, ha beneficiato dell'assunzione di 1 cancelliere esperto dal concorso per 2700 posti.
In via generale per il prossimo futuro si segnala che dal Piano triennale dei fabbisogni 2024-2026, emerge chiaramente la volontà del Ministero della giustizia di sopperire quanto più possibile alle carenze nel fabbisogno di personale.
Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2024 al 2026 riguardano complessivamente 1.862 unità dell'area funzionari, 9.792 dell'area assistenti e 200 dell'area dirigenti, per un totale di ben 11.854 risorse umane.
A breve potrà essere bandito, previa autorizzazione del Dipartimento di Funzione Pubblica, un concorso per un totale di 1.323 unità di assistenti giudiziari, nonché un concorso per l'assunzione di ulteriori 70 unità di dirigenti di seconda fascia.
Inoltre con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi IPM e UEPE, sono stati assunti 42 dirigenti, che saranno chiamati, al termine del periodo di formazione, a scegliere la sede di destinazione.
Con provvedimento del direttore generale del 7 agosto 2024 è stato bandito un concorso per 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.
Si evidenzia che il quadro delle attività di reclutamento da parte dell'Amministrazione è in continua evoluzione grazie alle numerose procedure di scorrimento graduatorie in corso di validità e l'attuazione di nuovi concorsi; inoltre, al fine di fronteggiare le ulteriori e immediate criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, dovute al pensionamento di unità di personale, ovvero ad altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia e altro), l'organico dell'ufficio interessato potrà essere implementato, facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'Accordo sulla mobilità interna del personale, sottoscritto in data 15 luglio 2020.
In definitiva si evidenzia che questo Ministero sta attuando, con ogni strumento possibile, tutte le misure volte al rinvigorimento degli uffici giudiziari dislocati sul territorio, ivi compreso il circondario di Teramo.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.
VARCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
Paolo Alfano, il fidato autista del gruppo di fuoco di Totò Riina, ha ottenuto la semilibertà dopo vent'anni di detenzione nel carcere di Parma, dopo aver convinto educatori, psicologi e il Tribunale di sorveglianza di Bologna per buona condotta;
da sempre uno degli irriducibili di Cosa nostra, latitante fino al maggio 1996, un mafioso che conserva tutti i segreti della potente cosca di Brancaccio-Ciaculli, Alfano è stato condannato nel maxiprocesso a 17 anni e successivamente all'ergastolo per due omicidi commessi nel 1981;
di lui scrivevano i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: «È risultato essere uno dei killer più fidati e spietati della famiglia di corso dei Mille, capeggiata da Filippo Marchese» e che «È uomo molto vicino agli Zanca, e da questi utilizzato per vari omicidi, estorsioni e danneggiamenti»;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, Alfano ad agosto 2024 è tornato a Palermo per dodici giorni grazie a un permesso e, come lui, sono tornati in libertà anche Giuseppe Giuliano e Giovanni Asciutto, Gaetano Savoca e Cosimo Fabio Lo Nigro e Nino Sacco;
la storia ci ha insegnato che «da Cosa nostra si esce solo in due modi, o con la morte, o collaborando con la giustizia», una regola più volte ribadita dal pentito Buscetta; ed è sempre la storia che ci insegna a non sottovalutare le scarcerazioni di nomi di spessore che figuravano nei clan più pericolosi, come Cosa nostra;
è il caso, ad esempio, di Giulio Caporrimo, boss di San Lorenzo, che un istante dopo la scarcerazione nell'aprile 2010 si era immediatamente ripreso il posto di capomafia e aveva stretto alleanze importanti anche in carcere, dove aveva condiviso la detenzione con Epifanio Agate, figlio di Mariano, capomafia di Mazara del Vallo;
proprio nell'ordinanza di arresto per il boss Caporrimo c'era un riferimento a Paolo Alfano: «In carcere Caporrimo aveva stretto nuove ed eminenti alleanze. Con Cosimo Lo Nigro e poi proprio con Alfano» e quando, poi, Caporrimo fu scarcerato, la moglie di Alfano chiamò la moglie del boss di San Lorenzo per organizzare «un incontro tra Caporrimo e il figlio di Alfano», secondo quanto riportato dai giudici;
secondo quanto si apprende da fonti di stampa, nel dicembre del 2023 lo stesso Alfano avrebbe presentato persino istanza di liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza di Bologna: i giudici avrebbero chiesto informazioni alla divisione anticrimine di Parma, della quale, però, non si conoscono gli esiti;
il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 prevede che i condannati per reati connessi all'associazione di tipo mafioso e ad altri reati di particolare gravità possano accedere ai benefici penitenziari, a patto che rispettino una serie di condizioni indicate dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto. Dovrà essere esclusa la presenza di legami attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, il condannato dovrà aver adempiuto a tutte le obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna e il giudice dovrà valutare la presenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime;
per ciò che concerne l'istituto della liberazione condizionale, invece, lo stesso decreto-legge n. 162 del 2022 prevede che, quando vi sia stata la condanna all'ergastolo, la richiesta possa essere presentata dopo aver scontato almeno 30 anni di pena –:
di quali elementi disponga il Ministro della giustizia in ordine alla concessione del permesso premio all'ergastolano Alfano;
se e quali iniziative di competenza, di carattere preventivo e di tutela della pubblica sicurezza, si intenda assumere per l'individuazione di risorse umane di rinforzo e supporto al personale delle forze dell'ordine operante in un territorio da sempre particolarmente sensibile, come Palermo.
(4-03634)
Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla concessione di benefici penitenziari all'ergastolano Paolo Alfano, il fidato autista del gruppo di fuoco di Totò Riina, nonché ad eventuali iniziative, di carattere preventivo e di tutela della pubblica sicurezza, «per l'individuazione di risorse umane di rinforzo e supporto al personale delle forze dell'ordine operante in un territorio da sempre particolarmente sensibile, come Palermo», si rappresenta quanto segue.
Sulla specifica vicenda giudiziaria, si rappresenta che, in data 5 novembre 2024, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.
«Con riferimento alla richiesta in oggetto, trasmetto nota esplicativa, resa dal Magistrato di sorveglianza titolare del procedimento, precisando sin d'ora che il riferimento al “permesso premio” concesso al detenuto ALFANO Paolo Giuseppe contenuto nell'interrogazione è erroneo, in quanto – come più estesamente riportato nella nota del Magistrato di sorveglianza – il detenuto in questione è stato ammesso al regime di semilibertà sin da luglio 2019 potendo quindi fruire di ripetute “licenze” (articolo 52 legge n. 354 del 1975 – Ordinamento Penitenziario), istituto ben diverso da quello del permesso premio, di cui all'articolo 30-ter O.P..
Da evidenziare che non sono mai pervenute all'Ufficio di sorveglianza di Reggio Emilia né a questo Tribunale di sorveglianza segnalazioni o rilievi in merito ad un percorso esterno avviato da oltre cinque anni con la semilibertà, concessa a suo tempo sulla base dei presupposti di legge dal Tribunale di sorveglianza. Come scrive anche il Magistrato di sorveglianza, nel procedimento per l'istanza di liberazione condizionale, poi comunque respinta da questo Tribunale di Sorveglianza a dicembre 2023, neppure le informazioni aggiornate, richieste alla Questura di Palermo, alla DDA di Palermo e alla DDA di Parma hanno riportato indicazioni negative.».
Con particolare riferimento all'istanza di liberazione condizionale proposta da Alfano, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, con ordinanza del 19 dicembre 2023, ha respinto la richiesta, fondando tale determinazione, come si legge dalla relazione, «sulla carenza di elementi integrativi di un “sicuro ravvedimento”, presupposto primario dell'istituto invocato. Nell'ambito di tale procedimento, è stata attivata una corposa istruttoria, estesa ai profili di residuo pericolosità sociale del semilibero. La Questura di Palermo, con nota richiamata dal collegio, evidenziava che Alfano non aveva dato adito a rimarchi durante la fruizione delle licenze presso l'abitazione del figlio; la Questura di Parma non disponeva di elementi circa la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. La Dda di Palermo, al contempo, evidenziava l'assenza di condotte riparatorie o di comportamenti di collaborazione con la giustizia. Il Collegio, pur preso atto del regolare percorso trattamentale, si pronunciava in senso negativo, constatata l'insussistenza di iniziative in favore delle persone offese, non riconoscendosi nelle attività di volontariato svolta dall'istante un elemento sufficiente a surrogare un effettivo impegno riparatorio verso le vittime.».
La magistratura di sorveglianza ha fatto, quindi, buon uso degli indici, stringenti e cumulativi, che questo Governo ha introdotto con il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 30 dicembre 2022, in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di soggetti non collaboranti, condannati per reati cosiddetti ostativi.
Com'è noto, l'esigenza di una profonda rivisitazione del sistema dell'ostatività penitenziaria è sorta, come osservato dallo stesso interrogante, con la decisione del caso Viola c. Italia, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la contrarietà del combinato disposto degli articoli 22 del codice penale, 4-bis e 58-ter dell'ordinamento penitenziario al divieto di trattamenti inumani e degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU, integrando la pena del cosiddetto «ergastolo ostativo», inflitta in applicazione dell'allora vigente articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, una pena de facto irriducibile.
A tale decisione, inoltre, hanno fatto seguito due importanti pronunce della Corte costituzionale, la sentenza n. 253 del 4 dicembre 2019 e l'ordinanza n. 97 dell'11 maggio 2021, che hanno tracciato nettamente le coordinate del nuovo sistema ostativo.
Con la sentenza n. 253 del 2019 il carattere assoluto della presunzione di pericolosità sociale, sottesa al meccanismo di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, è stato dichiarato in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena.
In particolare, ad avviso della Corte, la preclusione assoluta – circa la mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata, a carico del condannato per reati «ostativi» di «prima fascia» non collaborante con la giustizia – impedisce in radice alla magistratura di sorveglianza la valutazione individualizzata della meritevolezza dell'accesso al beneficio da parte del singolo detenuto (come già ricordato dalla stessa Consulta nella precedente sentenza n. 149 del 2018), di modo da non valorizzare i risultati del percorso rieducativo.
Invero, se, da un lato, appare ragionevole attribuire alla collaborazione con la giustizia un valore premiale, capace di incentivare e valorizzare il contributo del singolo al contrasto alla criminalità organizzata, dall'altro lato la sua mancanza non può essere di per sé causa di un trattamento deteriore, dovendo la libertà di non collaborare trovare tutela, quale espressione del diritto di difesa, non solo in sede processuale ma anche durante l'esecuzione della pena.
Di conseguenza, con la successiva ordinanza n. 97 dell'11 maggio 2021, la Corte, pur riconoscendo l'importanza e l'utilità della collaborazione con la giustizia quale possibile elemento idoneo a dimostrare la dissociazione del reo, afferma chiaramente l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo, laddove la collaborazione rappresenti «l'unica possibile strada» a disposizione dell'ergastolano per accedere alla liberazione condizionale.
Tuttavia, potendo la dichiarazione formale dell'illegittimità mettere a rischio l'equilibrio complessivo del sistema, la Consulta ha operato la scelta procedurale di sospendere il giudizio a quo e indirizzare al legislatore un monito a provvedere alla modifica della disciplina nel rispetto del dettato costituzionale.
Questo Governo, quindi, muovendosi nell'ambito delineato dalle coordinate sopradescritte, con il decreto-legge n. 162 del 2022 ha dato piena attuazione al principio di progressione trattamentale, che discende direttamente da quello rieducativo, cristallizzato nell'articolo 27 della Costituzione.
La nuova disciplina per la concessione dei benefici penitenziari di cui al novellato articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, estesa anche all'istituto della liberazione condizionale, intervenendo sull'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, contempla, infatti, percorsi differenziati per l'accesso ai principali benefici penitenziari e alle misure alternative da parte dei condannati per reati ostativi non collaboranti, a seconda che si tratti di reati associativi o di altri reati ostativi.
In particolare, i benefici penitenziari per reati ostativi di «prima fascia» possono essere concessi «anche in assenza di collaborazione con la giustizia», purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza.
Tali elementi sono atti a consentire di escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, a partire da quelle di natura economica-patrimoniale.
D'altronde, la necessità del delineato regime probatorio cosiddetto «rafforzato» era stata sottolineata dalla stessa Consulta nella citata ordinanza n. 97 del 2021, allorquando ha affermato che «la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino».
In buona sostanza, la trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di immanenza di collegamenti, l'introduzione di un regime probatorio rafforzato (esteso all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma altresì il pericolo di un loro ripristino) e l'introduzione di una più rigorosa disciplina procedimentale (che prevede l'acquisizione di informazioni e la richiesta di determinati pareri) sono tutte misure che consentono, adesso, la concessione dei benefici e delle misure alternative, ivi compresa la liberazione condizionale, a favore di tutti i condannati, anche all'ergastolo, per reati cosiddetti «ostativi» che non hanno collaborato con la giustizia, sebbene in presenza di nuove, stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo.
Infine, con riferimento specifico alle condizioni di accesso alla liberazione condizionale (comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) da parte dei condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, è stato inoltre previsto l'innalzamento della durata del periodo di pena da espiare (almeno trenta anni di pena in luogo dei precedenti ventisei), nonché l'allungamento della durata della libertà vigilata (dieci anni, anziché cinque).
Sono state, infine, apportate modifiche alla disciplina dell'effetto estintivo della liberazione condizionale e delle prescrizioni di libertà vigilata con riguardo ai medesimi soggetti. In particolare, è stato stabilito che la pena dell'ergastolo può estinguersi soltanto decorsi dieci anni dal provvedimento di liberazione condizionale, trascorsi in libertà vigilata, ed è stato previsto che l'applicazione di quest'ultima misura comporti sempre il divieto di incontrare o mantenere contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice penale nonché con persone sottoposte a misure di prevenzione personali o patrimoniali.
Da ultimo, appare opportuno rappresentare che il nuovo quadro normativo è stato portato all'attenzione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che, con decisione del 9 marzo 2023, ha salutato, con soddisfazione, le modifiche introdotte nel nostro ordinamento con la riforma operata dal decreto-legge n. 162 del 2022, e, nel richiedere aggiornamenti sul funzionamento concreto del meccanismo procedurale di concessione dei benefìci, ha altresì espresso «fiducia nell'applicazione e nell'interpretazione delle nuove disposizioni legislative da parte dei tribunali nazionali, conformemente alle prescrizioni della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte europea in materia», rammentano a tale riguardo che «la possibilità di riesame implica la possibilità di chiedere una libertà condizionale, ma non necessariamente di essere rilasciato se le autorità giudiziarie competenti concludono che il detenuto rappresenta ancora un pericolo per la società».
Il Governo italiano, al riguardo, ha trasmesso al Consiglio d'Europa un Action report nel quale si dà atto di alcune recenti pronunce della Corte di cassazione che, in relazione ai contenuti della novella del 2022, hanno chiaramente affermato che la collaborazione con la giustizia non è più una condizione di ammissibilità della richiesta di accesso ai benefìci penitenziari e alle misure alternative ex articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, richiedendosi piuttosto diversi oneri di allegazione (sul punto, si legga per tutte Cassazione Penale, Sez. I, 23 maggio 2023, n. 35682: «La novella del 2022 richiede dunque che sia esercitato il potere valutativo di merito in ordine alla verifica dei requisiti di accesso alle misure alternative richieste dal ricorrente, alla luce della nuova qualità – relativa e superabile – della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, da essa introdotta, in caso di mancata collaborazione processuale. Tale situazione, infatti, non costituisce più un dato rigidamente preclusivo all'accesso ai benefici penitenziari, restando nell'ambito valutativo del Tribunale di sorveglianza superare detta presunzione, non più assoluta, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, che sono stati introdotti con la nuova regola iuris, e che si sostanziano nella necessità di valutare in concreto il percorso rieducativo del ricorrente e l'assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso. In questa attività, il Tribunale di sorveglianza dovrà avvalersi degli ampliati poteri istruttori previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, comma 2, introdotti con legge n. 199 del 2022»).
In definitiva, secondo il nuovo assetto normativo la concessione di benefici penitenziari e di misure alternative a soggetti non collaboranti, condannati per reati cosiddetti ostativi, non costituisce altro che il frutto di una progressione trattamentale, vagliata caso per caso dalla magistratura di sorveglianza sulla base dei rigorosi presupposti stabiliti dalla legge e sulla cui azione il Ministro della giustizia svolgerà come sempre il proprio compito nel verificare la sussistenza delle condizioni per esercitare le prerogative istituzionali riconosciute dalla legge.
Infine, con riferimento agli organici delle Forze di Polizia nel territorio palermitano, si rappresenta che le esigenze di potenziamento e supporto delle Forze di Polizia nella provincia è sempre tenuto in considerazione dai competenti Uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza.
La Prefettura di Palermo ha comunicato che, nell'anno 2024, l'organico degli agenti/assistenti della Polizia di Stato ha subito un incremento del ruolo ordinario di n. 15 unità passando da un totale di n. 1129 ad un totale di n. 1144. Al riguardo, secondo il piano di potenziamento relativo al mese in corso, è prevista l'assegnazione alla locale Questura di n. 30 operatori, di cui 8 appartenenti al ruolo Ispettori e 22 appartenenti al ruolo agenti-assistenti.
L'Arma dei carabinieri ha segnalato l'insussistenza di criticità in termini di risorse umane e strumentali.
Questo Governo, che ha come obiettivo prioritario la lotta alla mafia ed il cui impegno è giorno per giorno ispirato all'azione di magistrati come Falcone e Borsellino, continuerà incessantemente a potenziare in modo più incisivo tutti gli strumenti di lotta alla criminalità a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.