XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 18 febbraio 2025.
Aiello, Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Candiani, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Dori, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaia, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Marino, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Porta, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Sbardella, Scerra, Schifone, Schullian, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Aiello, Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Borrelli, Braga, Caiata, Calderone, Calovini, Candiani, Cantone, Carè, Carloni, Casasco, Caso, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Dori, Faraone, Ferrante, Ferro, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Giuliano, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iacono, Iaia, Latini, Leo, Loizzo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Manzi, Marino, Maschio, Matera, Mazzi, Meloni, Miele, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orrico, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Porta, Prisco, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Toni Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Sasso, Sbardella, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 17 febbraio 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
DI LAURO: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a contrastare la resistenza agli antimicrobici» (2250);
ZARATTI: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla legge 6 marzo 1987, n. 89, e altre disposizioni in materia di acquisto e detenzione di armi da fuoco e di rilascio della licenza di porto d'armi» (2251);
VIETRI ed altri: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di pianificazione paesaggistica nelle aree naturali protette» (2252).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito “Italia in scena”» (1521) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.
La proposta di legge LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.
La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Modifica all'articolo 2-quinquies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente l'età minima per l'espressione del consenso al trattamento di dati personali in relazione ai servizi della società dell'informazione, e delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette» (2070) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.
La proposta di legge ROSSO ed altri: «Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di etichettatura dei prodotti caseari a base di latte crudo» (2132) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amich e Palombi.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
I Commissione (Affari costituzionali):
MESSINA: «Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e altre disposizioni in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare» (2103) Parere della V Commissione.
XIII Commissione (Agricoltura):
BRUZZONE ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esclusione del lupo (canis lupus) dall'elenco delle specie particolarmente protette» (2162) Parere delle Commissioni I, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):
MAIORANO ed altri: «Delega al Governo per l'estensione delle prestazioni del Servizio sanitario militare al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile» (2122) Parere delle Commissioni V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Consiglio di Stato.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 12 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2025.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dalla Corte dei conti.
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 19/2025 del 30 gennaio-7 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sport e inclusione sociale».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20/2025 del 30 gennaio-10 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21/2025 del 30 gennaio-11 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Digitalizzazione dei parchi nazionali».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22/2025 del 30 gennaio-11 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Nuove competenze e nuovi linguaggi».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 23/2025 del 30 gennaio-11 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Verso un ospedale sicuro e sostenibile».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 24/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 25/2025 del 3-14 febbraio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini».
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, una seconda richiesta di informazioni supplementari della Commissione europea in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0022/IT, relativa allo schema di disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese – capo IV (articoli da 12 a 17) «Lotta alle false recensioni».
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0082/IT – C50A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al disciplinare di produzione del grana padano DOP.
Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0082/IT – X00M, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle linee guida applicative dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche.
Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2025/0085/IT – SERV60, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero in località Apricena (Foggia) il 5 novembre 2022;
relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a una mongolfiera in località Forno di Zoldo (Belluno) il 10 gennaio 2022.
Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 17 febbraio 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla diciassettesima conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento riguardo ad alcuni emendamenti degli articoli e degli allegati della convenzione (COM(2025) 43 final);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione per quanto riguarda la decisione dei partecipanti all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili (COM(2025) 44 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 44 final – Annex).
Trasmissione dal Garante
del contribuente per il Piemonte.
Il Garante del contribuente per il Piemonte, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Piemonte, riferita all'anno 2024.
Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).
Trasmissione dal Comando generale
della guardia di finanza.
Il Comando generale della guardia di finanza ha trasmesso un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzata, in data 11 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).
Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance(248).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 5 marzo 2025.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 14 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2025, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (249).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 marzo 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2024, N. 208, RECANTE MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA, NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (A.C. 2184-A)
A.C. 2184-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del presente provvedimento prevede «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»;
sarebbe stato utile nell'interesse generale fare in modo che lo strumento della decretazione d'urgenza non si limitasse in questo caso solo ad affrontare le criticità legate esclusivamente all'Autorità della laguna di Venezia ma che riuscisse a porre soluzione anche ad altre emergenze sul territorio nazionale;
da tempo si segnala la grave situazione che interessa la galleria Monte Pergola lungo il raccordo Avellino-Salerno che si riverbera su tutto il sistema infrastrutturale viario comprensoriale della valle dell'Irno;
tale emergenza infrastrutturale è stata oggetto di interlocuzione istituzionale tra gli amministratori locali dei comuni e la prefettura e anche oggetto di una interrogazione parlamentare ancora inevasa;
si rende pertanto necessaria e improcrastinabile una serie di interventi per la messa in sicurezza della suddetta infrastruttura strategica per il territorio irpino,
impegna il Governo
a estendere le misure emergenziali previste dal provvedimento in esame solo per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia anche ad altre situazioni critiche emerse sul territorio nazionale, e in particolare a valutare l'opportunità di procedere in tempi rapidi alla nomina di un commissario straordinario per la realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza e riapertura di uno snodo cruciale per la viabilità comprensoriale quale la galleria del Monte Pergola, ponendo fine all'attuale sistema di incertezze.
9/2184-A/11. Toni Ricciardi, De Luca.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del presente provvedimento prevede «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture»;
sarebbe stato utile nell'interesse generale fare in modo che lo strumento della decretazione d'urgenza non si limitasse in questo caso solo ad affrontare le criticità legate esclusivamente all'Autorità della laguna di Venezia ma che riuscisse a porre soluzione anche ad altre emergenze sul territorio nazionale;
da tempo si segnala la grave situazione che interessa la galleria Monte Pergola lungo il raccordo Avellino-Salerno che si riverbera su tutto il sistema infrastrutturale viario comprensoriale della valle dell'Irno;
tale emergenza infrastrutturale è stata oggetto di interlocuzione istituzionale tra gli amministratori locali dei comuni e la prefettura e anche oggetto di una interrogazione parlamentare ancora inevasa;
si rende pertanto necessaria e improcrastinabile una serie di interventi per la messa in sicurezza della suddetta infrastruttura strategica per il territorio irpino,
impegna il Governo
a monitorare gli adempimenti posti in essere dalla società concessionaria Anas S.p.A., al fine di promuovere ogni utile iniziativa per la realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza e riapertura di uno snodo cruciale per la viabilità comprensoriale quale la galleria del Monte Pergola.
9/2184-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, De Luca.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque (di seguito Autorità) dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni;
ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat»;
la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 km2, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso habitat con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;
in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli habitat e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;
la Laguna di Venezia a partire dagli anni '70 del secolo scorso è stata oggetto di sempre maggiore attenzione, con l'avvio di un percorso virtuoso culminato con la prima Legge Speciale per Venezia, che poneva tra gli obiettivi prioritari il riequilibrio lagunare, il ripristino della morfologia nei suoi caratteri identificativi e funzionali e la rimozione delle cause di dissesto;
negli stessi decenni che hanno visto il succedersi di successivi provvedimenti speciali finalizzati alla sua salvaguardia, si è assistito al progressivo collasso dei caratteri morfologici che avevano assicurato per millenni questo straordinario ecosistema ricco di biodiversità e oggi la perdita dei caratteri idro-morfologici appare ulteriormente aumentata, mentre le previsioni per il futuro rendono ancora più urgente e drammatico il rilancio degli obiettivi di riequilibrio, con conservazione e ripristino degli habitat peculiari, riportando l'area a un assetto che ne ricomponga in forme nuove funzionalità e identità;
l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare. Il 2024 sarà ricordato come un anno da record di acqua alta con 79 casi di marea superiore agli 80 cm registrati solo nei primi quattro mesi dell'anno, record assoluto dal 1872, anno in cui si è iniziato a registrare i dati dell'acqua alta in maniera scientifica e continuativa;
nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto off shore, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità;
l'impatto principale riguarda la morfologia lagunare e più in particolare le «barene», habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE «Habitat» che rappresentano il paesaggio tradizionale naturale della laguna di Venezia, che ha a causa della ridotta sedimentazione dovuta alle sempre più ricorrenti chiusure della laguna durante le alte maree rischiano la progressiva erosione, oltre che un grave pregiudizio per la biodiversità presente,
impegna il Governo
a garantire che le attività dell'Autorità siano svolte con l'obiettivo primario di conseguire il riequilibrio ecologico della Laguna di Venezia a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, della Laguna di Venezia, come individuati nella Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete europea Natura 2000, perseguendo un nuovo modello capace di mettere in sicurezza la città di Venezia dall'innalzamento del livello marino sempre più frequente per effetto del cambiamento climatico, salvaguardando al contempo l'ecosistema naturale della più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo.
9/2184-A/48. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento introduce, al Capo I, disposizioni che riguardano diversi settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile; misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica; disposizioni urgenti in materia di protezione civile, lavoro, infrastrutture e di prevenzione delle tossicodipendenze, mentre al Capo II disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede il trasferimento all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque (di seguito Autorità) dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prosecuzione dei lavori del sistema Mo.S.E. per la tutela e la salvaguardia della laguna di Venezia, che conseguentemente cessa dalle proprie funzioni;
ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le funzioni dell'Autorità sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat»;
la Laguna di Venezia, la più grande laguna costiera del bacino del Mediterraneo, con una superficie totale di 550 km2, appare come un complesso sistema di ambienti emersi (le isole, che occupano l'8 per cento della superficie), sommersi (lo specchio d'acqua costantemente sommerso che occupa l'67 per cento della superficie) e parzialmente sommersi (le barene, che occupano il 25 per cento della superficie) che costituiscono un ecosistema di transizione, capace di conservare il più esteso habitat con carattere tuttora primario riconoscibile nella regione Veneto;
in relazione della presenza e dell'alto valore ambientale degli habitat e delle specie animali e vegetali, la Laguna di Venezia è individuata quasi interamente come Zona di Protezione Speciale (ZPS – IT3250046 – Laguna di Venezia) nell'ambito della Rete Natura 2000 dalla Commissione europea, istituita con la Direttiva 92/43/Cee «Habitat» con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri;
la Laguna di Venezia a partire dagli anni '70 del secolo scorso è stata oggetto di sempre maggiore attenzione, con l'avvio di un percorso virtuoso culminato con la prima Legge Speciale per Venezia, che poneva tra gli obiettivi prioritari il riequilibrio lagunare, il ripristino della morfologia nei suoi caratteri identificativi e funzionali e la rimozione delle cause di dissesto;
negli stessi decenni che hanno visto il succedersi di successivi provvedimenti speciali finalizzati alla sua salvaguardia, si è assistito al progressivo collasso dei caratteri morfologici che avevano assicurato per millenni questo straordinario ecosistema ricco di biodiversità e oggi la perdita dei caratteri idro-morfologici appare ulteriormente aumentata, mentre le previsioni per il futuro rendono ancora più urgente e drammatico il rilancio degli obiettivi di riequilibrio, con conservazione e ripristino degli habitat peculiari, riportando l'area a un assetto che ne ricomponga in forme nuove funzionalità e identità;
l'aumento del livello del mare Mediterraneo legato al cambiamento climatico, sta avendo già effetti rilevanti sul continuo innalzamento del livello marino a Venezia, con conseguenze dirette sulla stessa morfologia lagunare. Il 2024 sarà ricordato come un anno da record di acqua alta con 79 casi di marea superiore agli 80 cm registrati solo nei primi quattro mesi dell'anno, record assoluto dal 1872, anno in cui si è iniziato a registrare i dati dell'acqua alta in maniera scientifica e continuativa;
nonostante il MOSE allontani la percezione dell'innalzamento del livello del mare in realtà questo continua ad avanzare e come previsto e già ampiamente annunciato dagli scienziati da anni, la chiusura sempre più frequente delle bocche di porto saranno nefaste, sia per il porto, la cui sopravvivenza potrà avvenire solo attraverso la realizzazione del progetto off shore, sia per il fragile ecosistema lagunare, nel quale è presente una concentrazione unica di biodiversità;
l'impatto principale riguarda la morfologia lagunare e più in particolare le «barene», habitat protetti dalla Direttiva 92/43/CEE «Habitat» che rappresentano il paesaggio tradizionale naturale della laguna di Venezia, che ha a causa della ridotta sedimentazione dovuta alle sempre più ricorrenti chiusure della laguna durante le alte maree rischiano la progressiva erosione, oltre che un grave pregiudizio per la biodiversità presente,
impegna il Governo
a verificare, nell'ambito delle funzioni di controllo e vigilanza sull'Autorità laguna di Venezia, che le azioni poste in essere dalla medesima Autorità, al fine di mettere in sicurezza la città di Venezia, siano conformi alla disciplina eurounitaria a tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
9/2184-A/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di protezione civile;
con l'approvazione dell'emendamento 3.35 dei Relatori sono state introdotte, ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, disposizioni che riguardano l'attività commissariale per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;
considerato che:
i Campi Flegrei sono una vasta area vulcanica attiva (detta caldera) ad alto rischio, che si estende da Monte di Procida a Napoli. Attualmente il livello di allerta per rischio vulcanico dei Campi Flegrei è giallo e la fase operativa adottata è di attenzione;
dalla scorsa estate, la caldera flegrea è interessata dall'intensificarsi del fenomeno del bradisismo, che da novembre 2005 ad oggi ha prodotto un sollevamento del suolo di circa 136,5 centimetri nella zona di massima deformazione, ubicata nel centro storico di Pozzuoli. Tale sollevamento genera tensione nelle rocce del sottosuolo che ad un certo punto si fratturano dando luogo a terremoti abbastanza superficiali, circa 7.000 negli ultimi 12 mesi con magnitudo massima di 4.4 il 20 maggio 2024;
secondo la comunità scientifica, che studia e monitora il fenomeno, l'attività in corso potrebbe generare terremoti anche di Magnitudo 5.0, con rilascio di energia circa 10 volte maggiore rispetto all'evento del 20 maggio 2024;
il territorio flegreo si contraddistingue per un'altissima e diffusa presenza di beni archeologici, architettonici e storico-artistici, sia mobili che immobili, che nel loro complesso costituiscono una testimonianza di valore storico-culturale inestimabile e identitaria, riconducibile anche alle specifiche caratteristiche dell'area;
dalle mappe di rischio elaborate dal dipartimento di Protezione civile emerge che la maggior parte dei luoghi sopra descritti rientra nella zona di maggiore rischio bradisismico e vulcanico e molti si trovano in prossimità dell'area maggiormente soggetta allo stress sismico;
tra i suddetti siti vi è il percorso archeologico del «Rione Terra», ubicato nel centro storico della città di Pozzuoli, che dalla sua apertura nel 2015, dopo decenni di costosissimi lavori di recupero, ha richiamato decine di migliaia i visitatori, con ricadute molto positive dal punto di vista socioeconomico;
dal 28 settembre 2023 il percorso è stato chiuso per verifiche tecniche, in seguito ad una scossa di magnitudo 4.2, e mai più riaperto;
per fornire una risposta organica alla crisi bradisismica, iniziata la scorsa estate, il Governo è dapprima intervenuto con il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023 e successivamente con il decreto-legge n. 91 del 2 luglio 2024 fatto poi confluire nel decreto-legge 76 dell'11 giugno 2024. In entrambi i provvedimenti, tuttavia, non sono state previste misure volte a tutelare l'immenso patrimonio culturale ed archeologico dei Campi Flegrei,
impegna il Governo:
ad intervenire, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di prevedere un programma straordinario di interventi di monitoraggio strutturale, di conservazione e messa in sicurezza del patrimonio culturale e archeologico dei Campi Flegrei, prevedendo il coinvolgimento delle strutture periferiche del Ministero della cultura nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi;
ad intraprendere tutte le azioni possibili per garantire la celere riapertura, in condizioni di massima sicurezza sia per il personale sia per i visitatori, del percorso archeologico del Rione Terra.
9/2184-A/51. Caso, De Luca, Speranza.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in commento reca disposizioni ritenute di straordinaria necessità e urgenza per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano;
l'articolo 5, comma 5-bis, reca disposizioni relative al Commissario straordinario per il completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova;
in tale contesto assume grande importanza l'investimento PNRR relativo al «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del Comune di Genova, complementare alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, attraverso la realizzazione del «Potenziamento ferroviario Genova – Campasso»;
infatti il progetto Terzo Valico dei Giovi – una nuova linea ferroviaria ad alta capacità e velocità, concepita per rafforzare i collegamenti tra il sistema portuale ligure, le principali direttrici ferroviarie del Nord Italia e il resto d'Europa – avrà un grande impatto sul sistema portuale di Genova e necessita quindi di opere complementari che assumono un rilievo strategico sia per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale primario sia per il territorio genovese interessato da disagi e disservizi per i continui cantieri e che attende la promessa riqualificazione urbana;
tuttavia, la legge di bilancio 2025 ha ridotto le risorse destinate a RFI per la realizzazione del Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova in commento. Si tratta di 13 milioni di euro che il Governo si era comunque impegnato a reintegrare in breve tempo, alla prima occasione utile;
il taglio di queste risorse per un quartiere che da anni subisce disagi e disservizi, sarebbe inaccettabile,
impegna il Governo
a provvedere con il primo provvedimento utile a reintegrare le risorse, pari a 13 milioni di euro, destinate al finanziamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree della Valpolcevera e del Campasso nel comune di Genova, «Potenziamento Genova-Campasso», opera complementare alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi.
9/2184-A/52. Ghio, Pandolfo.
La Camera
impegna il Governo
a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse necessarie al completamento del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree della Valpolcevera e del Campasso, nel comune di Genova, «Potenziamento Genova-Campasso», opera complementare alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi.
9/2184-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Pandolfo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;
nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;
fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tranviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa d'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;
tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tramviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;
al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;
nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;
tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;
i benefìci per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,
impegna il Governo
a prevedere, nel primo provvedimento utile, un'integrazione del finanziamento PNRR destinato alla realizzazione della linea tranviaria T2 Valle Brembana Bergamo-Villa d'Almè in misura non inferiore a 20 milioni di euro.
9/2184-A/53. Sorte.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento all'esame è rubricato «Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture», mentre il Capo II reca misure per l'attuazione del PNRR;
nell'ambito del trasporto rapido di massa TRM (tram, metropolitane, BRT) sono in corso di attuazione numerosi progetti di realizzazione di nuove infrastrutture o di ampliamento delle reti esistenti previsti dal PNRR che hanno evidenziato la necessità di finanziamenti integrativi a copertura dei maggiori oneri;
fra i progetti inclusi nel capitolo del trasporto rapido di massa TRM rientra anche la realizzazione della linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa D'Almè, parzialmente finanziata nell'ambito del PNRR e da provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a legislazione vigente;
tale opera, che si sviluppa per circa 10 chilometri, attraversa 5 comuni per una popolazione di oltre 200.000 abitanti, è destinata a migliorare significativamente il sistema della mobilità e l'accessibilità del territorio interessato, contribuendo in tal modo a migliorare la qualità della vita dei cittadini ed a contrastare lo spopolamento e, al tempo stesso, a configurare una vera e propria rete tramviaria integrandosi con la linea della T1 Valle Seriana Bergamo-Albino, già in servizio dal 2009;
al finanziamento dell'opera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede per 125 milioni, anche per il tramite dei provvedimenti PNRR, mentre per la parte rimanente intervengono la regione Lombardia, la provincia di Bergamo e i comuni interessati;
nello sviluppo dei lavori, che procedono secondo il cronoprogramma approvato e prevedono l'apertura all'esercizio nel luglio del 2026, è emerso un fabbisogno aggiuntivo di 20 milioni rispetto all'importo originariamente previsto di 205 milioni. Tale fabbisogno aggiuntivo è riconducibile ad incrementi in corso d'opera per lo spostamento di sottoservizi, maggiori oneri per espropri, opere migliorative (viabilità e parcheggi di adduzione, realizzazione di un nuovo ponte anziché la riqualificazione di quello esistente, interventi attinenti alla sicurezza e altri interventi minori) come documentato nelle note trasmesse dal comune di Bergamo alla Direzione MIT competente;
tale opera ha estrema rilevanza nel sistema dei trasporti locale e regionale come evidenziato negli atti di pianificazione della regione Lombardia, provincia e comune di Bergamo;
i benefìci per i cittadini e per il territorio che deriveranno dall'entrata in servizio di una linea ad elevata efficacia e qualità per il sistema dei trasporti in un'area particolarmente congestionata dal traffico,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tramviaria T2 Bergamo-Villa D'Almè.
9/2184-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Sorte.
La Camera,
premesso che:
lo sviluppo dei contratti di lungo termine di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili rappresenta uno strumento importante per promuovere lo sviluppo di nuova capacità di generazione sostenibile, per favorire l'approvvigionamento energetico a condizioni economiche più convenienti rispetto ai mercati a breve termine dell'energia elettrica e per promuovere la decarbonizzazione dei consumi;
in Italia la diffusione degli strumenti di negoziazione a termine è frenata dalla carenza di un'offerta adeguata nonché dalla percezione di un rischio di controparte che incide sulla disponibilità ad impegnarsi su orizzonti molto lunghi;
nelle more della piena efficacia degli strumenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come integrato dall'articolo 8 del provvedimento in esame, si ritiene opportuno promuovere modalità di allocazione ai lungo termine, a favore dei consumatori finali, con priorità per il sistema delle imprese maggiormente esposto alla volatilità dei mercati a breve termine, dell'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata dal GSE nell'ambito dei meccanismi di incentivazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021,
impegna il Governo
ad adottare iniziative affinché il GSE, in relazione all'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata in esito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e fino al 100 per cento dei relativi volumi, possa stipulare con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di stato, contratti di cessione a lungo termine, nella forma di contratti per differenza a due vie, attraverso meccanismi competitivi e secondo criteri di efficienza.
9/2184-A/54. Squeri.
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato approvato in sede referente un emendamento il cui contenuto è confluito nell'articolo 3, comma 1-bis, con il quale, al fine di avviare gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, viene autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026;
il comma 1-bis, l'emendamento in parola prevede che, agli oneri derivanti da tale disposizione si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla ricostruzione post-sisma del 2016 nel centro Italia. In sostanza, il provvedimento introduce una decurtazione complessiva pari a 90 milioni di euro, sul fondo originariamente previsto per la ricostruzione dei territori devastati dalla citata calamità;
sebbene sia innegabile che ogni emergenza richieda il tempestivo stanziamento di risorse adeguate, per far fronte alle devastazioni che incidono con drammaticità sulla vita dei cittadini e sul tessuto economico-produttivo, una mera operazione di storno di fondi tra emergenze presenta evidenti e oggettive criticità. Tale impostazione, in luogo dell'individuazione di risorse aggiuntive, si espone infatti al rischio di compromettere irrimediabilmente il processo di ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2016, le quali necessitano tutt'oggi di interventi strutturali e finanziari per il pieno ripristino delle condizioni di vivibilità e produttività;
occorre rilevare, in particolare, che la disposizione approvata risulta privo di qualsivoglia impegno alla ricostituzione del fondo oggetto di riduzione. Si determina così un evidente vulnus per la continuità e l'efficacia degli interventi nelle aree del cratere sismico 2016, compromettendo non solo il completamento delle opere già avviate, ma anche la possibilità di attuare nuovi interventi finalizzati al rilancio socio-economico del territorio. Lo storno di 90 milioni di euro, in un contesto già segnato da ritardi e criticità, rischia di tradursi in un'ulteriore penalizzazione per le comunità colpite, che vedrebbero ulteriormente procrastinato il proprio diritto alla ricostruzione e alla ripresa economica;
appare necessario garantire la piena integrità delle risorse destinate alle diverse emergenze, evitando che l'intervento in favore di un territorio colpito si traduca nell'indebolimento della risposta a un'altra calamità. È pertanto imprescindibile un riequilibrio finanziario che restituisca integralmente la dotazione originaria al fondo per la ricostruzione del sisma 2016,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare, con il primo provvedimento utile, idonee iniziative normative finalizzate alla ricostituzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le annualità del 2025 e 2026, per un ammontare pari a 90 milioni di euro, corrispondente alla somma complessivamente ridotta per finanziare l'avvio degli interventi di ricostruzione, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023.
9/2184-A/55. Curti, Ascani, Manzi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
in particolare, l'articolo 1, commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle misure di riqualificazione e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al fine di prevenire il disagio giovanile e l'abbandono scolastico e sociale nelle aree urbane e rurali, con il coinvolgimento degli enti territoriali, comprese le Regioni e Province autonome.
9/2184-A/56. Soumahoro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, reca «Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile»;
la norma in oggetto definisce un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale così come individuati ex lege;
al pari dei quartieri espressamente elencati dalla norma, anche il quartiere Brancaccio di Palermo è assunto a simbolo di degrado sociale in cerca di riscatto dopo tragici episodi come l'assassinio del Beato Pino Puglisi;
nel quartiere manca perfino una piazza, intesa come agorà, ovvero centro di aggregazione volto a favorire socialità e confronto alla luce del sole per generare coscienza sociale e civile. L'ennesima frustrazione per gli onesti cittadini che abitano a Brancaccio,
impegna il Governo
a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'inserimento del quartiere Brancaccio di Palermo tra le aree di riqualificazione sociale, anche attraverso la realizzazione di una piazza come luogo di incontro. Ciò ridarebbe dignità agli onesti cittadini che popolano il quartiere e, al contempo, sarebbe un segnale importante per la criminalità organizzata.
9/2184-A/57. Mulè.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 1, reca «Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile»;
la norma in oggetto definisce un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale così come individuati ex lege;
al pari dei quartieri espressamente elencati dalla norma, anche il quartiere Brancaccio di Palermo è assunto a simbolo di degrado sociale in cerca di riscatto dopo tragici episodi come l'assassinio del Beato Pino Puglisi;
nel quartiere manca perfino una piazza, intesa come agorà, ovvero centro di aggregazione volto a favorire socialità e confronto alla luce del sole per generare coscienza sociale e civile. L'ennesima frustrazione per gli onesti cittadini che abitano a Brancaccio,
impegna il Governo
a valutare prioritariamente la possibilità di inserimento nel prossimo provvedimento utile del quartiere Brancaccio di Palermo.
9/2184-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Mulè.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, ai commi 1-7, reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania – Quartiere San Cristoforo, Palermo – Borgo Nuovo;
in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;
viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
per l'attuazione del piano straordinario, viene incrementato il contingente di personale della struttura di supporto del Commissario straordinario; inoltre, il Commissario nomina sei subcommissari ai quali delega le attività e le funzioni proprie e può avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale;
si tratta di una previsione che lede il principio di leale collaborazione tra istituzioni, esautora il ruolo dei sindaci riproponendo ancora una volta il ricorso ai commissari straordinari, è destinata solo ad alcune aree e ne esclude altre senza che siano esplicitati i criteri della scelta;
con il Governo Conte 2 era stato realizzato il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) volto a finanziare progetti di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita nelle città, per sostenere i comuni, le regioni e gli altri enti pubblici nel recupero di aree urbane attraverso un approccio integrato tra diversi aspetti quali la sostenibilità, l'innovazione, la sicurezza, l'efficienza energetica e la coesione sociale,
impegna il Governo
al fine di conseguire le finalità perseguite dall'articolo 1, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento delle proposte ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA).
9/2184-A/58. Bakkali, D'Orso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni ritenute di straordinaria necessità e urgenza per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano, e, in particolare, l'articolo 5, comma 5-bis, contiene disposizioni afferenti al completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova;
in tale contesto assume grande importanza l'investimento PNRR relativo allo Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS (European Rail Traffic Management System) di fondamentale importanza per ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, l'interoperabilità con le reti ferroviarie europee e l'ottimizzazione della capacità e delle prestazioni della rete;
lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario è quindi una moderna tecnologia di controllo dei treni ed è tra le priorità del PNRR per garantire, sui binari, «maggior sicurezza, capacità e manutenzione nelle aree di intervento», con la realizzazione di 3.400 chilometri di linee ferroviarie equipaggiate con interventi che rispondono agli standard del sistema ERTMS, garantendo l'interoperabilità dei treni, anche con le reti europee, soprattutto sulle nuove reti ferroviarie ad alta velocità;
invece con le revisioni del PNRR effettuate dal Governo nel 2023 l'investimento è stato ridotto di 504 milioni di euro, il target intermedio è stato posticipato di un semestre e l'equipaggiamento ridotto a 2.785 chilometri di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano di implementazione ERTMS;
in merito il Governo scriveva che «il soggetto attuatore e l'amministrazione responsabile hanno segnalato criticità legate sia alla carenza di materie prime di approvvigionamento delle forniture e sia alle procedure autorizzative che non consentono il raggiungimento dell'obiettivo previsto nel PNRR»;
il drastico peggioramento nelle prestazioni della rete e dei servizi ferroviari sono evidenti e chiaramente derivanti da cause strutturali del sistema che determinano gravi disfunzioni nella rete ed, in alcuni casi, anche situazioni di pericolo;
l'European Rail Traffic Management System garantendo l'interoperabilità dei sistemi ferroviari nazionali, riduce i costi di acquisto e manutenzione dei sistemi di segnalamento e aumenta la velocità dei treni, la capacità dell'infrastruttura e il livello di sicurezza nel trasporto ferroviario,
impegna il Governo
ad affiancare le misure previste dall'articolo 5, comma 5-bis, con ulteriori iniziative volte a prevedere con il massimo impegno il pieno raggiungimento dell'obiettivo PNRR relativo all'European Rail Traffic Management System per garantire maggiore sicurezza, capacità e manutenzione nelle aree di intervento su 3400 chilometri di linee ferroviarie.
9/2184-A/59. Casu.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento contiene disposizioni per il contrasto della scarsità idrica, nonché per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento;
la citata disposizione, tra l'altro, al comma 5 prevede la proroga dell'utilizzo delle acque reflue in agricoltura. L'immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali deve avvenire previo trattamento in impianti depurativi idonei;
la norma vigente, contenuta nell'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento o fognario, un preventivo ulteriore trattamento con impianto depurativo realizzato all'interno del sito, il che comporta una doppia depurazione, con dispendio di risorse economiche ed energia in contrasto con una corretta politica di sostenibilità ambientale,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure citate in premessa, con ulteriori iniziative volte ad adottare disposizioni allo scopo di chiarire che l'immissione di acque emunte, ai sensi dell'articolo 243 del Codice dell'ambiente nei corpi idrici superficiali e nelle fognature, semmai non collegate, avvenga previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma non necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.
9/2184-A/60. Battistoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;
in particolare, l'articolo 3 detta disposizioni relative alla situazione di emergenza sull'isola di Ischia, colpita negli ultimi anni prima da un grave evento sismico nel 2017 e, nel 2022, da un evento franoso legato ad eccezionali eventi verificatesi a partire dal 26 novembre;
la persistenza di rischi idrogeologici e sismici a Casamicciola Terme e sull'intera isola, ampiamente esaminati con l'apporto delle Università e dei Centri di competenza mediante approfonditi studi e analisi, impone di implementare al più presto, in prosecuzione e stretta connessione con gli interventi di protezione civile, le opere di mitigazione strutturale dei rischi idrogeologici e idraulici, e di attuazione delle delocalizzazioni di un numero di edifici molto rilevante (circa 300) dalle aree a rischio verso luoghi più sicuri;
più in generale, il quadro finanziario della ricostruzione pubblica e privata post sisma 2017 e posta frana 2022, prevede un fabbisogno complessivo pari a euro 1.283.674.951,96;
gli stanziamenti fino ad oggi disposti a carico del bilancio dello Stato, con le leggi n. 197/2022 articolo 1 comma 737 e decreto-legge 186/2022 articolo 5-ter comma 6, ammontano a complessivi euro 235.000.000,00, risorse che risultano già quasi integralmente impegnate,
impegna il Governo
a prevedere ulteriori stanziamenti idonei a consentire la prosecuzione della ricostruzione pubblica e privata post sisma 2017 e post frana 2022 dell'Isola di Ischia, nonché a porre in essere i necessari interventi di mitigazione strutturale dei rischi idrogeologici e idraulici e di attuazione delle delocalizzazioni.
9/2184-A/61. Graziano.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA), nello specifico disponendo l'assunzione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione;
tale importante iniziativa, attuando quanto previsto dalla riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, consente di mitigare il rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili al fine di ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti, importanti ai fini della riduzione dei costi della materia energetica ancora fortemente condizionati dalle fluttuazioni del gas;
tale proposta si colloca nel contesto delle nuove disposizioni comunitarie del Regolamento 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che, ai fini del miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, ha inserito l'articolo 19-bis nel regolamento (UE) 2019/343 che: «Gli Stati membri provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità del pertinente diritto dell'Unione»;
il suddetto Regolamento (UE) 2024/1747, tra le varie misure di sostegno per un migliore assetto del mercato dell'energia elettrica, prevede anche «strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica» come, appunto, i contratti bidirezionali per differenza ovvero quel: «contratto tra il gestore di un impianto di generazione e una controparte, in genere un ente pubblico, che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all'eccesso di remunerazione»;
l'aumento dei prezzi energetici da tempo ci impone una forte e decisa politica di sostegno pubblico della domanda di energia al fine di offrire soluzioni ottimali sia ai cittadini in povertà energetica che alle imprese, in particolare, energivore,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate all'articolo 8 citato in premessa, con ulteriori iniziative volte ad ampliare le attività del Gestore dei servizi energetici (GSE), sulla piattaforma gestita dal GME, anche nella determinazione dell'offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l'allocazione di prodotti pluriennali alle imprese, residenti o con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, tramite la stipula di contratti per differenza, in conformità al diritto europeo, il cui prezzo di riferimento dell'energia è definito in funzione del valore dell'energia elettrica nelle procedure competitive di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
9/2184-A/62. Zucconi, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA), nello specifico disponendo l'assunzione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti in questione;
tale importante iniziativa, attuando quanto previsto dalla riforma n. 4 del capitolo Repower del PNRR, consente di mitigare il rischio finanziario dei contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili al fine di ridurre le barriere che ostacolano la diffusione di tali contratti, importanti ai fini della riduzione dei costi della materia energetica ancora fortemente condizionati dalle fluttuazioni del gas;
tale proposta si colloca nel contesto delle nuove disposizioni comunitarie del Regolamento 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che, ai fini del miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, ha inserito l'articolo 19-bis nel regolamento (UE) 2019/343 che: «Gli Stati membri provvedono, in modo coordinato, a che strumenti come i regimi di garanzia a prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi finanziari associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti nel quadro degli accordi di compravendita di energia elettrica, siano disponibili e accessibili ai clienti che si trovano ad affrontare ostacoli all'ingresso sul mercato di tali accordi e che non versano in difficoltà finanziarie. Tali strumenti possono comprendere, tra l'altro, regimi di garanzia statali a prezzi di mercato, garanzie private o strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica, in conformità del pertinente diritto dell'Unione»;
il suddetto Regolamento (UE) 2024/1747, tra le varie misure di sostegno per un migliore assetto del mercato dell'energia elettrica, prevede anche «strumenti che aggregano la domanda di accordi di compravendita di energia elettrica» come, appunto, i contratti bidirezionali per differenza ovvero quel: «contratto tra il gestore di un impianto di generazione e una controparte, in genere un ente pubblico, che offre sia la protezione della remunerazione minima sia un limite all'eccesso di remunerazione»;
l'aumento dei prezzi energetici da tempo ci impone una forte e decisa politica di sostegno pubblico della domanda di energia al fine di offrire soluzioni ottimali sia ai cittadini in povertà energetica che alle imprese, in particolare, energivore,
impegna il Governo
ad adottare iniziative affinché il GSE, in relazione all'energia elettrica da fonti rinnovabili contrattualizzata in esito ai meccanismi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e fino al 100 per cento dei relativi volumi, possa stipulare con le imprese quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, compatibilmente con la disciplina sugli aiuti di Stato, contratti di cessione a lungo termine, nella forma di contratti per differenza a due vie, attraverso meccanismi competitivi e secondo criteri di efficienza.
9/2184-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucconi, Caretta.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddette Power purchase agreement (PPA);
l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;
l'attuale parco idroelettrico italiano (4.866 impianti con una potenza media di circa 4,5 MW), essendo molto datato, ha enormi potenzialità di crescita attivabili attraverso il repowering degli asset esistenti. Secondo stime autorevoli, con la modernizzazione dell'attuale parco idroelettrico, oltre ad attivare investimenti diretti per 15 miliardi di euro, assicurerebbe all'Italia, entro il 2030, un incremento della produzione idroelettrica di un ulteriore 10 per cento dell'attuale produzione energetica;
l'86 per cento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è già scaduto o scadrà entro il 2029 e che, a seguito dell'incertezza normativa in materia di procedura di rinnovo delle concessioni, causato dagli obblighi assunti dal precedente governo Draghi in sede di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pur in assenza di un quadro normativo europeo armonizzato, gli investimenti sono sospesi e questo proprio quando al contrario andavano rilanciati alla luce dell'andamento dei prezzi dell'energia, del contesto geopolitico e degli effetti dei cambiamenti climatici;
l'attuale incertezza normativa rischia di compromettere e non favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) a seguito anche dei numerosi contenziosi legali scatenati dall'improvvido avvio delle procedure di gara da parte di alcune regioni;
come anche riportato da organi di stampa, sono in corso trattative tra il Governo e la Commissione europea al fine di rivedere alcuni impegni e scadenze del PNRR anche per meglio adattarlo al mutato scenario internazionale e alle capacità amministrative del nostro Paese e tra le misure che vanno sostenute vi deve essere necessariamente quella relativa ad un forte rilancio degli investimenti nel settore idroelettrico,
impegna il Governo
ad avviare in Europa tutte le opportune interlocuzioni affinché nella revisione del PNRR si preveda la possibilità di adottare normative in materia di assegnazione delle concessioni idroelettriche che ripristinino le condizioni di reciprocità con le normative vigenti in tutti i Paesi europei e tali da consentire l'avvio degli urgenti investimenti necessari per la modernizzazione del parco idroelettrico nazionale e la salvaguardia dei bacini idrografici di pertinenza.
9/2184-A/63. Dondi, Zucconi, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddette Power purchase agreement (PPA);
l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;
l'attuale parco idroelettrico italiano (4.866 impianti con una potenza media di circa 4,5 MW), essendo molto datato, ha enormi potenzialità di crescita attivabili attraverso il repowering degli asset esistenti. Secondo stime autorevoli, con la modernizzazione dell'attuale parco idroelettrico, oltre ad attivare investimenti diretti per 15 miliardi di euro, assicurerebbe all'Italia, entro il 2030, un incremento della produzione idroelettrica di un ulteriore 10 per cento dell'attuale produzione energetica;
l'86 per cento delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è già scaduto o scadrà entro il 2029 e che, a seguito dell'incertezza normativa in materia di procedura di rinnovo delle concessioni, causato dagli obblighi assunti dal precedente governo Draghi in sede di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pur in assenza di un quadro normativo europeo armonizzato, gli investimenti sono sospesi e questo proprio quando al contrario andavano rilanciati alla luce dell'andamento dei prezzi dell'energia, del contesto geopolitico e degli effetti dei cambiamenti climatici;
l'attuale incertezza normativa rischia di compromettere e non favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) a seguito anche dei numerosi contenziosi legali scatenati dall'improvvido avvio delle procedure di gara da parte di alcune regioni;
come anche riportato da organi di stampa, sono in corso trattative tra il Governo e la Commissione europea al fine di rivedere alcuni impegni e scadenze del PNRR anche per meglio adattarlo al mutato scenario internazionale e alle capacità amministrative del nostro Paese e tra le misure che vanno sostenute vi deve essere necessariamente quella relativa ad un forte rilancio degli investimenti nel settore idroelettrico,
impegna il Governo
ad avviare, con la Commissione europea, per tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, tutte le opportune interlocuzioni finalizzate alla modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come novellato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in coerenza con le previsioni della milestone M1C26 del PNRR, relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, tenuto conto, altresì, delle asimmetrie normative di gestione degli asset energetici tra i diversi Stati membri attualmente esistenti.
9/2184-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Dondi, Zucconi, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca «misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza» e, in particolare, contiene misure a tutela dei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, nonché vulnerabili in quanto interessati dal fenomeno del bradisismo (articoli 3, commi 1-bis-3-ter, articolo 5, commi 3-5);
i territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna sono stati interessati dallo sfruttamento di giacimenti metaniferi dal 1938 al 1964 e già dal 1950 si è evidenziato il problema dell'abbassamento del suolo, detto «subsidenza», causa di numerose alluvioni, in quanto con il terreno si erano abbassati anche gli argini;
è stato dunque necessario intervenire in maniera massiccia e continuativa per evitare il ripetersi di tragedie come quella della grande alluvione del Polesine del 1951;
il carattere permanente del danno procurato al territorio comporta un gigantesco sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, farle funzionare senza sprechi, utilizzare personale qualificato, sostenere le ingenti spese per energia elettrica;
la legge 205 del 2017 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 – all'articolo 1, comma 129, disponeva che «al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.»;
la legge di Bilancio 2025 non ha previsto il rifinanziamento del Fondo sopra citato;
appare, quindi, evidente la necessità di rifinanziare il Fondo per contrastare i danni causati dalla subsidenza, non lasciando soli gli enti locali del territorio;
durante la discussione della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, la Camera ha approvato, dopo parere favorevole del Governo e riformulazione, l'ordine del giorno del gruppo del PD n. 9/02164/005, che impegnava il Governo «a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017»;
si tratta comunque di un impegno che deve essere rispettato a tutela del territorio e di chi lo vive,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure contenute all'articolo 3, con ulteriori interventi, nel primo provvedimento utile, volti al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017.
9/2184-A/64. Romeo.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca «misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza» e, in particolare, contiene misure a tutela dei territori colpiti da eventi sismici e calamitosi, nonché vulnerabili in quanto interessati dal fenomeno del bradisismo (articoli 3, commi 1-bis-3-ter, articolo 5, commi 3-5);
i territori delle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna sono stati interessati dallo sfruttamento di giacimenti metaniferi dal 1938 al 1964 e già dal 1950 si è evidenziato il problema dell'abbassamento del suolo, detto «subsidenza», causa di numerose alluvioni, in quanto con il terreno si erano abbassati anche gli argini;
è stato dunque necessario intervenire in maniera massiccia e continuativa per evitare il ripetersi di tragedie come quella della grande alluvione del Polesine del 1951;
il carattere permanente del danno procurato al territorio comporta un gigantesco sforzo per mantenere efficienti le opere già realizzate, realizzarne di nuove, farle funzionare senza sprechi, utilizzare personale qualificato, sostenere le ingenti spese per energia elettrica;
la legge 205 del 2017 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020 – all'articolo 1, comma 129, disponeva che «al fine di consentire la manutenzione straordinaria nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, finalizzato all'adozione, d'intesa con le regioni interessate, di un programma di interventi e del relativo piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza.»;
appare, quindi, evidente la necessità di rifinanziare il Fondo per contrastare i danni causati dalla subsidenza, non lasciando soli gli enti locali del territorio;
durante la discussione della legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, la Camera ha approvato, dopo parere favorevole del Governo e riformulazione, l'ordine del giorno del gruppo del PD n. 9/02164/005, che impegnava il Governo «a valutare la possibilità di provvedere, compatibilmente con i saldi di bilancio, al rifinanziamento del Fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017»;
si tratta comunque di un impegno che deve essere rispettato a tutela del territorio e di chi lo vive,
impegna il Governo
a individuare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse per accompagnare le misure contenute all'articolo 3 con ulteriori interventi volti al rifinanziamento del fondo di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, così come già previsto dall'OdG n. 37 (testo 2) all'A.S. 1337 (disegno di legge di conversione del DL 27 dicembre 2024, n. 202).
9/2184-A/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Romeo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA);
l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;
in materia di concessioni di piccola derivazione idroelettrica, ovvero impianti con potenza nominale media annua inferiore a 3000 chilowatt (3 megawatt), nessun impegno è stato assunto dal Governo con la Commissione europea in sede di approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al contrario di quanto previsto per le grandi derivazioni di acqua, e che forti dubbi la Corte costituzionale ha espresso in merito all'applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, alle piccole derivazioni come evidenziato dall'Ordinanza 161 del 7 ottobre 2024 che ha rimesso alla CGUE la questione pregiudiziale se: «l'attività di produzione di energia, mediante impianti connessi a piccole derivazioni idroelettriche, sia qualificabile come prestazione di un servizio – come tale soggetta alla direttiva 2006/123/CE – ovvero come produzione di un bene»;
sempre la Corte costituzionale con sentenza 265 del 2022 ha rigettato il ricorso del Governo contro una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che consentiva la proroga delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica al 2031 e per quelle delle cooperative di autoconsumo al 2036 in quanto: «... il ricorso non chiarisce se e come la disciplina regionale possa conformare il proprio assetto normativo sulle piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico a esigenze concorrenziali, in mancanza di un quadro di principi statali coerente – in tale specifico settore – con simili istanze», pertanto sollecitando il legislatore statale ad un intervento legislativo in tal senso;
pur a fronte di tale autorevole pronuncia, le proroghe delle concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono continuamente disapplicate dai Tribunali amministrativi e questo esclusivamente sulla base di un parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – A.S. 1722 «Rinnovi automatici di concessioni per piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico» del 3 marzo 2021- che sostiene la tesi che, pur in assenza di una disciplina statale, anche per le piccole derivazioni si applicano gli obblighi di gara della direttiva cosiddetta Bolkestein;
molte concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono di autoconsumo ovvero di produzione di energia non finalizzata alla vendita ma alla soddisfazione di bisogni aziendali, in piena sintonia con la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che appunto sostiene fortemente l'autoconsumo di energia rinnovabile,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori interventi volti ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico con la specifica previsione dell'esonero dagli obblighi di gara per quelle con finalità di autoconsumo.
9/2184-A/65. Maerna, Zucconi, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8 (Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR) reca norme finalizzate alla riduzione dei costi energetici tramite l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la promozione di contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, cosiddetto Power purchase agreement (PPA);
l'energia idroelettrica rappresenta la principale fonte di energia rinnovabile in Italia in quanto, a seconda della piovosità, contribuisce tra il 30 e il 40 per cento della produzione elettrica rinnovabile nel nostro Paese;
molte concessioni di piccola derivazione idroelettrica sono di autoconsumo ovvero di produzione di energia non finalizzata alla vendita ma alla soddisfazione di bisogni aziendali, in piena sintonia con la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che appunto sostiene fortemente l'autoconsumo di energia rinnovabile,
impegna il Governo
ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata a introdurre, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, una regolamentazione specifica delle modalità di affidamento delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, con particolare riguardo a quelle con finalità di autoconsumo.
9/2184-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Maerna, Zucconi, Caretta, Ambrosi.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge oggetto di conversione prevede l'adozione di misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza anche in materia di protezione civile;
l'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il codice della protezione civile, nell'ambito delle tipologie di eventi emergenziali di protezione civile, include anche quelle emergenze che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa, ossia le emergenze di rilievo regionale;
tali eventi emergenziali, in considerazione del loro ambito di rilevanza, richiedono l'intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano quali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 3 del citato codice della protezione civile;
per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare gli eventi calamitosi di rilievo regionale nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali l'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha istituito il Fondo regionale di protezione civile;
l'articolo 45 del codice della protezione civile ha «stabilizzato» sul piano giuridico il medesimo fondo, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di livello regionale. La medesima disposizione ne ha anche disciplinato i meccanismi di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;
a fronte di tale quadro normativo, la serie storica dei dati dei conti finanziari della Presidenza del Consiglio dei ministri mostra che il Fondo regionale di protezione civile è stato dotato di risorse finanziarie nell'anno 2022 (10 milioni) e nell'anno 2023 (10 milioni), mentre nei restanti anni gli stanziamenti allocati dal bilancio di previsione, sia in termini di competenza sia di cassa, sono pari a zero;
sussiste pertanto la necessità di garantire anche sul piano delle risorse finanziarie l'adeguata capacità di risposta delle regioni e delle province autonome agli eventi emergenziali di loro competenza,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche di natura normativa, per un adeguato finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di disporre di mezzi finanziari idonei a fronteggiare le emergenze di protezione civile di rilievo regionale.
9/2184-A/66. Bordonali.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, all'articolo 4, sono presenti «Disposizioni urgenti in materia di lavoro»;
le delocalizzazioni delle imprese rappresentano attualmente una delle maggiori problematiche relative alla salvaguardia ed alla promozione dei posti di lavoro;
Istat ed Eurostat hanno infatti certificato che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, 594 aziende italiane con più di 50 addetti hanno delocalizzato;
nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;
secondo il database Erm (Enterprise Risk Management), da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;
i casi di delocalizzazione selvaggia, che comportano la chiusura immediata di siti produttivi, si stanno moltiplicando nel nostro paese ed in particolare nella Regione Toscana: ultime in ordine di tempo i casi di Beko a Siena e Navico a Montespertoli. Si tratta di decisioni unilaterali prese dalla proprietà a danno di centinaia di lavoratori;
di fronte a tali criticità è emersa in questi mesi la totale incapacità dell'attuale governo di porre soluzioni efficaci;
il precedente governo ha introdotto norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;
appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;
sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;
sarebbe altrettanto necessario modificare le citate norme presenti nella legge di Bilancio 2022 rendendo maggiormente stringenti tali disposizioni e disincentivando, compatibilmente con le norme e gli indirizzi comunitari, le delocalizzazioni improvvise e non concertate: esponenti dell'attuale governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese;
con queste finalità la Camera ha già approvato il 28 giugno 2023 un ordine del giorno che impegnava il governo a «introdurre ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali» (numero 9/1238/11);
a giudizio del firmatario ad oggi tali impegni non sono stati minimamente rispettati nonostante sia stata depositata una proposta di legge con tali obiettivi: «Modifiche alla disciplina in materia di contrasto della delocalizzazione delle attività produttive, per la salvaguardia della continuità aziendale e dell'occupazione dei lavoratori» (AC numero 900),
impegna il Governo
per le medesime finalità di cui all'articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure ivi previste con ulteriori interventi atti a disincentivare la delocalizzazione delle imprese, in relazione ai numerosi e persistenti casi verificati nel nostro paese, al fine di salvaguardare i posti di lavoro coinvolti, dando conseguentemente piena attuazione agli impegni assunti con il citato ordine del giorno numero 9/1238/11.
9/2184-A/67. Fossi.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, di prevedere ulteriori interventi a tutela dei lavoratori e a salvaguardia dell'occupazione.
9/2184-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Fossi.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, all'articolo 4, sono presenti norme urgenti per l'attuazione del PNRR;
l'ultima relazione della Corte dei conti fa emergere alcune evidenti criticità relative all'attuazione del PNRR: al 30 settembre 2024 i fondi spesi (57,7 miliardi di euro) sono circa il 30 per cento delle risorse totali assegnate all'Italia;
a seguito delle ripetute revisioni del piano sarà quindi necessario, per la Giustizia contabile, una ulteriore riprogrammazione della spesa. Di conseguenza, l'erogazione di una parte dei fondi inizialmente prevista per il 2024 è stata posticipata al biennio 2025-2026;
tali ritardi potrebbero quindi causare la realizzazione dei progetti completati ben oltre la data di scadenza individuata a livello comunitario;
aggiuntivi ritardi potrebbero essere poi prodotti da ulteriori cause non imputabili all'ente pubblico appaltante: come ad esempio i fallimenti di imprese che necessiterebbero di nuove gare per la prosecuzione dei lavori nei cantieri;
in questo caso, qualora venisse sforata la tempistica fissata in sede comunitaria, gli enti locali interessati sarebbero costretti a ripagare tutte le tranche dei finanziamenti concessi per l'opera;
si tratta di situazioni, ad oggi purtroppo non escludibili e chiaramente non imputabili in alcun modo alla responsabilità della stazione appaltante, ma che potrebbero causare gravissimi dissesti economici ai comuni interessati, soprattutto di piccole dimensioni; oltre a comportare disagi per la comunità territoriale che non potrebbe beneficiare dell'opera originariamente finanziata dal PNRR;
appare quindi necessario prevedere in tali casi l'attivazione di un fondo statale finalizzato al completamento di opere pubbliche previste dal PNRR e le cui risorse sono destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dagli articoli 8 e seguenti del provvedimento in esame con ulteriori interventi volti ad istituire un fondo finalizzato al completamento di edifici pubblici previsti dal PNRR, le cui risorse sono destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
9/2184-A/68. Bonafè.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame, all'articolo 4, sono presenti norme urgenti per l'attuazione del PNRR;
si tratta di situazioni, ad oggi purtroppo non escludibili e chiaramente non imputabili in alcun modo alla responsabilità della stazione appaltante, ma che potrebbero causare gravissimi dissesti economici ai comuni interessati, soprattutto di piccole dimensioni; oltre a comportare disagi per la comunità territoriale che non potrebbe beneficiare dell'opera originariamente finanziata dal PNRR;
appare quindi necessario prevedere in tali casi l'attivazione di un fondo statale finalizzato al completamento di opere pubbliche previste dal PNRR e le cui risorse sono destinate agli enti locali (con particolare riferimento ai comuni di piccole e medie dimensioni) che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di istituire un fondo o individuare altre misure finalizzate al completamento dei lavori a favore degli edifici pubblici già previsti dal PNRR.
9/2184-A/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè.
La Camera,
premesso che:
la siccità e i mutamenti climatici stanno interessando con sempre maggiore frequenza la regione Toscana dove si susseguono ormai ciclicamente ondate di calore e fenomeni meteorologici estremi;
a causa dei mutamenti climatici vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre 2023 e nei mesi di settembre ed ottobre 2024 da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi;
tale situazione comporta quindi siccità in estate e alluvioni in autunno;
sono quindi necessari interventi urgenti ed efficaci che hanno il duplice scopo di garantire la salvaguardia della risorsa idrica, anche in agricoltura, e limitare il dissesto idrogeologico;
tra le opere prioritarie in questo contesto vi sono in Toscana i seguenti interventi:
opere per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);
mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);
adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);
rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);
realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);
emendamenti per inserire tali interventi sono stati presentati in numerosi provvedimenti discussi nel corso dell'attuale Legislatura, ma sempre respinti nel corso del dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato,
impegna il Governo
al fine di affrontare il rischio idraulico analogamente a quanto disposto dall'articolo 2 del provvedimento in esame per la Sicilia, ad adottare iniziative urgenti volte a realizzare le opere riportate in premessa, contrastando conseguentemente i periodi di siccità.
9/2184-A/69. Simiani, Fossi, Montemagni.
La Camera,
premesso che:
la siccità e i mutamenti climatici stanno interessando con sempre maggiore frequenza la regione Toscana dove si susseguono ormai ciclicamente ondate di calore e fenomeni meteorologici estremi;
a causa dei mutamenti climatici vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre 2023 e nei mesi di settembre ed ottobre 2024 da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi;
tale situazione comporta quindi siccità in estate e alluvioni in autunno;
sono quindi necessari interventi urgenti ed efficaci che hanno il duplice scopo di garantire la salvaguardia della risorsa idrica, anche in agricoltura, e limitare il dissesto idrogeologico;
tra le opere prioritarie in questo contesto vi sono in Toscana i seguenti interventi:
opere per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);
mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);
adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);
rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);
realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);
emendamenti per inserire tali interventi sono stati presentati in numerosi provvedimenti discussi nel corso dell'attuale Legislatura, ma sempre respinti nel corso del dibattito parlamentare sia alla Camera che al Senato,
impegna il Governo
al fine di affrontare il rischio idraulico analogamente a quanto disposto dall'articolo 2 del provvedimento in esame per la Sicilia, ad adottare le necessarie iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a realizzare le opere riportate in premessa, contrastando conseguentemente i periodi di siccità.
9/2184-A/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Simiani, Fossi, Montemagni.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;
in particolare, l'articolo 2 misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping;
occorre gestire in modo sostenibile le risorse idriche per sbloccare la crescita economica e costruire la resilienza delle comunità sempre più afflitte da ricorrenti cicli di siccità che causano costi enormi;
tra le misure da adottare per prevenire e mitigare i danni da siccità occorre mettere in atto anche soluzioni proattive e basate sulla natura per garantire lo sviluppo umano entro i limiti del pianeta,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite con le misure di cui all'articolo 2, a promuovere, al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche, l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica, noti anche come «nature based solutions».
9/2184-A/70. Evi.
La Camera,
premesso che:
il decreto in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;
in particolare, l'articolo 2 misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per gli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping;
occorre gestire in modo sostenibile le risorse idriche per sbloccare la crescita economica e costruire la resilienza delle comunità sempre più afflitte da ricorrenti cicli di siccità che causano costi enormi;
tra le misure da adottare per prevenire e mitigare i danni da siccità occorre mettere in atto anche soluzioni proattive e basate sulla natura per garantire lo sviluppo umano entro i limiti del pianeta,
impegna il Governo
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in linea con le finalità perseguite con le misure di cui all'articolo 2, a promuovere, al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche, l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica, noti anche come «nature based solutions».
9/2184-A/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento prevede la realizzazione di interventi strutturali e di riqualificazione urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile in sette zone puntualmente identificate, attribuendo al commissario straordinario il compito di predisporre gli appositi piani di intervento;
nel corso dell'esame in Commissione il Governo ha fornito rassicurazioni in merito alla volontà del commissario straordinario di coinvolgere nella predisposizione dei piani a lui affidati i soggetti attivi sui rispettivi territori in campo sociale, culturale e assistenziale,
impegna il Governo
a favorire da parte del commissario straordinario, nell'ambito della predisposizione dei piani di intervento a lui affidati, forme di consultazione e coinvolgimento dei territori interessati, per il tramite di organismi sociali, organizzazioni di rappresentanza, enti del terzo settore, associazioni, comunità educanti, fondazioni e comitati di cittadini ivi operanti.
9/2184-A/71. Calderone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, demanda a un Commissario straordinario il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ad alcuni comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale;
ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, per l'espletamento delle relative rispettive funzioni il compenso del Commissario straordinario è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6, oneri stimati dalla relazione tecnica in 33.175 euro per l'anno 2025 e 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
il Commissario è individuato in quello nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2023 per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano, il cui compenso era determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024 di proroga del citato incarico di Commissario straordinario ha stabilito che, in ragione dell'intervenuta nomina del medesimo Commissario straordinario a Capo Dipartimento della protezione civile a decorrere dal 25 luglio 2024, e in virtù del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 165 del 2001, l'incarico di Commissario straordinario fosse a titolo gratuito;
appare necessario chiarire che anche l'incarico conferito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sia svolto a titolo gratuito,
impegna il Governo
a confermare la gratuità dell'incarico di Commissario straordinario conferito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, al Commissario incaricato di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionale al territorio del comune di Caivano nonché Capo Dipartimento della Protezione civile.
9/2184-A/72. Braga.
La Camera,
premesso che:
la Sicilia, anche a causa dei mutamenti climatici, è una delle regioni maggiormente colpite dalla siccità: un fenomeno aggravato da numerosi fattori: la perdita di acqua nelle tubature (il 51,6 per cento del totale secondo Istat), la carenza di dissalatori e la mancanza di invasi. A questo si aggiunge anche l'assenza di piani efficaci per la messa in sicurezza degli approvvigionamenti per le aree più a rischio;
da mesi in alcune province dell'isola l'acqua viene razionata e distribuita con le autobotti. Si tratta di una situazione che ha messo prima in ginocchio i settori agricolo, zootecnico e turistico ricettivo e che ora sta coinvolgendo una popolazione stimata ad oggi in oltre 1 milione di persone. Le maggiori criticità sono state registrate nelle province di Caltanissetta ed Enna;
è indubbio che la Regione Siciliana abbia inoltre gravissime colpe pregresse: al riguardo, ad avviso della firmataria del presente atto, è opportuno ricordare le importanti responsabilità dell'ex presidente Musumeci che non è riuscito a far approvare nessuno dei 31 progetti presentati al Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'ammodernamento irriguo della regione, perdendo di fatto un finanziamento di circa 400 milioni di euro;
nel provvedimento in esame, all'articolo 2, sono presenti «Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche»;
in particolare al comma 1 è prevista la «realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela»;
da quanto emerge dalla stampa l'utilizzo di tali dissalatori rischia di essere ampiamente insufficienti soprattutto in vista dell'estate: la loro piena attivazione potrebbe subire infatti notevoli ritardi;
come già dimostrato la scorsa estate l'utilizzo di navi cisterna comporta costi molto alti: per ogni viaggio sono infatti necessari circa 50 mila euro, per una spesa pari a 43 euro a metro cubo;
sarebbe quindi necessario acquistare una apposita nave dissalatore, al fine di garantire l'acqua in Sicilia e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione;
le navi dissalatori rappresentano una soluzione innovativa al problema dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle isole e nelle aree costiere. Si tratta di uno strumento capace di coniugare i concetti di sostenibilità ambientale, efficienza del servizio, contenimento dei costi, qualità dell'acqua destinata al consumo dei cittadini;
si tratterebbe quindi di un investimento utilissimo per il futuro i cui costi si ammortizzerebbero peraltro in pochi anni,
impegna il Governo
a dotare la Sicilia di un dissalatore mobile, anche navale, in relazione alle finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di garantire l'acqua in tutte le province e venire incontro anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole della regione.
9/2184-A/73. Marino, Barbagallo.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208 del 2024 contiene disposizioni eterogenee unite dalla finalità di affrontare attraverso misure urgenti situazione di particolare emergenza nonché per garantire la corretta e puntuale applicazione del PNRR;
all'articolo 2, comma 4-bis, sono state approvate in sede referente disposizioni ulteriori rispetto a quelle previste per il contrasto alla scarsità idrica, finalizzate a garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno;
con la medesima finalità delle norme richiamate, è opportuno salvaguardare l'habitat naturale e l'equilibrio idrogeologico anche del lago di Vico – sito naturale protetto e dalla straordinaria bellezza e ricchezza in termini di biodiversità. L'elevato valore naturalistico dell'area ha portato infatti anche alla istituzione della Riserva Naturale «Lago di Vico», di fatto una delle prime aree protette della regione Lazio. Come noto, il lago, di origine vulcanica, non ha immissari, raccoglie le acque piovane e di dilavamento. Per tali condizioni l'equilibrio ambientale delle acque del lago, unitamente alla sostenibilità economica e ambientale delle attività antropiche su di esso basate, è messo in pericolo da diversi fattori a partire dai fenomeni di anossia delle sue acque (fenomeno che ha interessato anche la laguna di Orbetello), determinato da diversi fattori tra cui principalmente l'innalzamento delle temperature connesso al cambiamento climatico che peraltro ha favorito anche la proliferazione di alghe rosse, con rischi per l'ambiente e per gli abitanti. A tali condizioni di sofferenza del lago, si aggiungono i rischi legati alle attività antropiche acuite dal sistema chiuso del lago di cui si è detto;
è fondamentale tutelare l'ecosistema naturale e la qualità delle acque del Lago di Vico, preservandone le attività turistico-ricettive del territorio, le produzioni agricole d'eccellenza, nonché il patrimonio ittico del bacino lacustre,
impegna il Governo
in linea con le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, ad accompagnare le misure previste dal comma 4-bis del citato articolo con ulteriori interventi ed ogni più utile iniziativa per garantire le condizioni di sostenibilità ambientale e sociale del Lago di Vico, al fine di prevenire e contenere i danni al suo fragile habitat, nonché alla qualità delle sue acque.
9/2184-A/74. Rotelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile e prevede un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale;
le istituzioni scolastiche site in particolari contesti territoriali, affrontano quotidianamente molteplici difficoltà nella gestione dell'organizzazione didattica e del personale;
introdotto nel corso dell'esame in sede referente, il decreto prevede, altresì, all'articolo 9-bis, misure in materia di dimensionamento scolastico;
i dati mostrano quanto la qualità e la prossimità dell'offerta educativa in determinati territori riguardi centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi e può, in particolari condizioni, impattare, inevitabilmente, su molteplici aspetti della vita quotidiana a partire dal diritto allo studio, dai rendimenti degli studenti e al diritto ad una piena inclusione sociale;
la scuola è il luogo dell'apprendimento e dell'inclusione, ma da organi di stampa si è appreso che a Montevarchi (Arezzo) alcuni bambini sono stati esclusi dal servizio mensa e hanno visto sostituito il pasto completo con la somministrazione di solo pane e olio. Questa scelta, per fortuna successivamente sconfessata, di escludere dei bambini dal pranzo in mensa risulta di fatto punitiva e discriminatoria nei confronti dei minori, che non possono e non devono essere considerati in alcun modo responsabili della posizione debitoria dei genitori, né essere esposti a preclusioni di sorta che possano incidere sulla crescita e i suoi rapporti interpersonali;
il mancato pagamento di somme di piccola entità da parte delle famiglie potrebbe derivare da difficoltà economiche temporanee, per le quali sono necessarie forme di assistenza e mediazione più che provvedimenti punitivi, in ogni caso non si possono tollerare iniziative idonee a pregiudicare il benessere psicofisico del minore;
la scuola è tenuta a garantire un ambiente educativo inclusivo, che rispetti i diritti fondamentali dei minori, tra cui l'accesso al cibo, elemento indispensabile per il loro benessere, evitando azioni che discriminino o isolino i bambini,
impegna il Governo
in linea con le finalità perseguite dagli articoli 1 e 9-bis del provvedimento in esame, a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un Livello Essenziale delle Prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, anche al fine di supportare le scuole e i comuni nell'assicurare il diritto al pasto scolastico e scongiurare il ripetersi di casi come quello indicato in premessa, tutelando i minori da decisioni che possono ledere il loro diritto a un ambiente scolastico inclusivo e rispettoso.
9/2184-A/75. Ferrari, Manzi, Berruto.
La Camera,
considerato che:
i prezzi dell'elettricità sul mercato spot italiano sono i più alti fra le borse europee. Complessivamente nel 2024 il prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso è risultato di 108,52 €/MWh, mentre in Germania 78,51 €/MWh, in Spagna 63,04 €/MWh e in Francia 58,02 €/MWh;
ad oggi il meccanismo di determinazione del prezzo dell'elettricità prevede che l'ultimo impianto chiamato a produrre per soddisfare la domanda elettrica fissi il prezzo per tutti gli impianti di generazione. Nella maggioranza delle ore ogni anno gli impianti marginali sono quelli termoelettrici alimentati a gas naturale che pagano l'ETS. I recenti aumenti del prezzo del gas e dell'ETS si trasferiscono sull'energia elettrica, ponendo a rischio la continuità della produzione delle imprese;
in Italia i contratti con cui viene venduta direttamente l'energia rinnovabile dai produttori ai consumatori su base pluriennale (PPA), non hanno avuto uno sviluppo efficiente. Tra le cause vi è una generalizzata preferenza degli operatori per i meccanismi statali di contrattualizzazione, considerando la natura pubblica della controparte e un auspicato maggiore livello dei prezzi di acquisto;
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA). Si demanda a un decreto interministeriale la definizione delle modalità delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia, nonché delle condizioni in base alle quali il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento;
è stata sottolineata la necessità di procedere rapidamente all'attuazione di detto articolo, nonché di monitorare l'andamento dei PPA, al fine di adottare conseguenti decisioni di modifica ove necessarie, e di semplificare l'accesso alla piattaforma di contrattazione, tramite emanazione di Linee guida, realizzazione modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali e strumenti di calcolo online per stimare i requisiti di garanzia e i costi associati;
tali semplificazioni si rendono necessarie anche allo scopo di consentire anche agli operatori minori e alle PMI l'accesso ai contratti a lungo termine,
impegna il Governo:
ad emanare con la massima sollecitudine possibile il decreto interministeriale applicativo previsto dal comma 1 dell'articolo 8, che inserisce il comma 2-bis nell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
in sede di redazione di detto decreto interministeriale applicativo, a prevedere che siano adottate le opportune misure di monitoraggio dei PPA e siano elaborate, a cura del soggetto gestore, linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, con modelli standardizzati per i requisiti documentali e contrattuali.
9/2184-A/76. Casasco.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
nello specifico, all'articolo 3 contiene disposizioni urgenti in materia di protezione civile atte a consentire l'intervento straordinario in zone sottoposte a rischio di particolare rilevanza e impatto ambientale, garantendo il supporto delle strutture operative di protezione civile;
gli eventi sismici verificatisi il 9 novembre 2022 ed il 9 e 10 marzo 2023, hanno colpito nuovamente i territori della regione Marche e della regione Umbria – già duramente colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017 – per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
successivamente, l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2024, ha previsto che “Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, ... provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023”»;
considerato che la legge di bilancio 2025 prevede (articolo 1 comma 677) al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, l'autorizzazione della spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione della ricostruzione pubblica, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni già effettuata, a valere sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario sisma 2016;
considerato che, per poter avviare e sviluppare concretamente le attività di ricostruzione, all'articolo 3 è stato aggiunto in sede referente il comma 1-bis che consente al commissario straordinario per il sisma del Centro Italia del 2016 di poter applicare la normativa speciale introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione 2016 anche ai terremoti del 2022 di Ancona e del 2023 di Umbertide, avvalendosi pertanto delle professionalità degli uffici speciali per la ricostruzione di Marche e Umbria e autorizzando un'anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026 sulla contabilità speciale della struttura commissariale sisma 2016;
ed essendo necessario che le risorse anticipate siano interamente ripristinate già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse del fondo per le emergenze istituito nell'ultima legge di bilancio,
impegna il Governo
ad incrementare l'autorizzazione di spesa delle risorse per le aree comprese nel «cratere 2016» di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
9/2184-A/77. Giorgianni, Rachele Silvestri, Baldelli, Benvenuti Gostoli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
nello specifico, all'articolo 3 contiene disposizioni urgenti in materia di protezione civile atte a consentire l'intervento straordinario in zone sottoposte a rischio di particolare rilevanza e impatto ambientale, garantendo il supporto delle strutture operative di protezione civile;
gli eventi sismici verificatisi il 9 novembre 2022 ed il 9 e 10 marzo 2023, hanno colpito nuovamente i territori della regione Marche e della regione Umbria – già duramente colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017 – per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023;
successivamente, l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30-04-2024, ha previsto che “Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, ... provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023”»;
considerato che la legge di bilancio 2025 prevede (articolo 1 comma 677) al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, l'autorizzazione della spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione della ricostruzione pubblica, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni già effettuata, a valere sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario sisma 2016;
considerato che, per poter avviare e sviluppare concretamente le attività di ricostruzione, all'articolo 3 è stato aggiunto in sede referente il comma 1-bis che consente al commissario straordinario per il sisma del Centro Italia del 2016 di poter applicare la normativa speciale introdotta dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione 2016 anche ai terremoti del 2022 di Ancona e del 2023 di Umbertide, avvalendosi pertanto delle professionalità degli uffici speciali per la ricostruzione di Marche e Umbria e autorizzando un'anticipazione di cassa di 30 milioni per il 2025 e di 60 per il 2026 sulla contabilità speciale della struttura commissariale sisma 2016;
ed essendo necessario che le risorse anticipate siano interamente ripristinate già dal 2027 ed entro il 2028, tramite le risorse del fondo per le emergenze istituito nell'ultima legge di bilancio,
impegna il Governo
in sede di adozione del provvedimento indicato all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a reintegrare, per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla ricostruzione post sisma del 2016 nel centro Italia, a valere sul fondo di cui al comma 644 della medesima legge n. 207 del 2024.
9/2184-A/77. (Testo modificato nel corso della seduta)Giorgianni, Rachele Silvestri, Baldelli, Benvenuti Gostoli.
La Camera,
premesso che:
i commi da 1 a 7, dell'articolo 1 del provvedimento in esame, nell'ambito di una serie di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile estendono il modello di intervento predisposto nel 2023 per il comune di Caivano (Na) ad altre sette aree periferiche di altrettante province e città metropolitane come Rozzano a Milano, Alessandrino-Quarticciolo a Roma, Scampia-Secondigliano a Napoli, Orta Nova a Foggia, Rosarno-San Ferdinando a Reggio Calabria, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo;
oggi le periferie urbane non sono più definibili semplicemente come ambiti lontani dal nucleo storico della città o come polarità opposta alle aree centrali, ma come zone più densamente popolate, dove sono riscontrabili fenomeni di degrado, di marginalità, di disagio sociale, di insicurezza e di povertà e di conflitti sociali tra ceti deboli, un connubio di esclusione e marginalità ove il degrado urbanistico alimenta la densità criminale anche grazie ad un habitat delinquenziale dove attecchisce facilmente la criminalità d'importazione, costituendo un approdo per esistenze allo sbando, oltre che piazze di spaccio: luoghi abbandonati al degrado, alla rassegnazione, per non dire alla disperazione, il cui solo nome evoca delle suggestioni negative;
le periferie sono luoghi dove il disagio sociale dei giovani, la loro emarginazione e passività sociale e il rischio di vederli incappare in percorsi di microcriminalità si concentrano per motivi socio-economici, e si amplificano a causa della carenza di spazi di aggregazione positiva, di infrastrutture sportive e di occasioni di socialità e divertimento in grado di offrire ai giovani alternative a stili di vita malsani e comportamenti devianti;
per abbracciare stili di vita positivi e attivi e per valorizzare il proprio tempo e il proprio spazio i giovani hanno bisogno di stimoli e di opportunità, di poli di socializzazione, per la cultura e l'intrattenimento che il territorio potrebbe offrire se adeguatamente valorizzato. In assenza di politiche e risposte efficaci, però, carenze e difficoltà strutturali delle periferie urbane si rivelano concause del problema che porta, di fatto, i giovani in un limbo di inattività e passività cronica;
in Italia vi sono quasi due milioni e mezzo di giovani vite sospese che non riescono a trovare un proprio ruolo nel mercato del lavoro e nella società; a questi si aggiunge, particolarmente nelle periferie urbane, l'ampia schiera di giovani a rischio devianza e abbandono scolastico;
disagio giovanile e degrado urbano sono quindi problemi legati a doppio filo, due facce della stessa medaglia, due emergenze sociali da affrontare insieme, ed in tale contesto lo sport può rappresentare l'antidoto elettivo per la devianza e il degrado;
inoltre l'aumento esponenziale delle disuguaglianze nel nostro Paese ha amplificato l'area dei soggetti più poveri e vulnerabili, diventando nel tempo più pervasive della sfera di vita sociale: disuguaglianze che non attengono soltanto alla ricchezza e alla povertà privata in termini assoluti, ma al genere e alle generazioni, alla cultura e all'istruzione, al territorio ed all'ambiente. Da qui l'inefficacia di politiche pubbliche orientate a una rigenerazione unicamente infrastrutturale dei territori invece che a una riqualificazione organica e sistemica degli stessi;
le politiche pubbliche degli ultimi anni, infatti, hanno promosso interventi estremamente parcellizzati e frammentati, senza una dovuta co-programmazione, con impatti circoscritti ed efficacia limitata, e con un coinvolgimento assai limitato della popolazione: le opere pubbliche realizzate, in questo modo, sono andate incontro a rapido deperimento a causa dell'incuria e del vandalismo; gli spazi pubblici non sono adeguatamente gestiti dal pubblico a causa della strutturale riduzione delle risorse e scarsamente presidiati dalla comunità e, quindi, sono esposti al degrado; i servizi sociali e culturali faticano a penetrare il corpo vivo della società e a promuovere una partecipazione attiva e consapevole;
solo gli interventi di riqualificazione delle periferie urbane frutto di un'attività corale e condivisa che valorizzi la co-programmazione e la co-progettazione tra l'amministrazione pubblica e i soggetti sociali, economici ed istituzionali dei territori e di un'azione congiunta, in termini di competenze, visione ed esperienza, possono rappresentare una risposta efficace e valida ai bisogni delle comunità,
impegna il Governo:
ad adottare politiche di contrasto al disagio giovanile e al degrado urbano attraverso la promozione dello sport, l'attivazione di laboratori sportivi e l'organizzazione di iniziative socio-ricreative all'aperto;
ad avviare una ricognizione ed una rigenerazione delle aree dismesse, con il coinvolgimento di amministrazioni locali, associazioni sportive e soggetti privati interessati a collaborare nella gestione delle strutture recuperate al fine di restituire spazi sicuri e accessibili alle comunità locali.
9/2184-A/78. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera
impegna il Governo:
ad adottare politiche di contrasto al disagio giovanile e al degrado urbano attraverso la promozione dello sport, l'attivazione di laboratori sportivi e l'organizzazione di iniziative socio-ricreative all'aperto;
ad avviare una ricognizione ed una rigenerazione delle aree dismesse, con il coinvolgimento di amministrazioni locali, associazioni sportive e soggetti privati interessati a collaborare nella gestione delle strutture recuperate al fine di restituire spazi sicuri e accessibili alle comunità locali.
9/2184-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, con riferimento in particolare a determinati e specifici interventi prioritari per i territori;
il progetto di realizzazione della nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d'Almè è strategico per l'intero sistema metrotramviario bergamasco, in quanto consentirà di alleggerire la pressione del traffico lungo la direttrice della Val Brembana, migliorando notevolmente la qualità della vita dei cittadini, nonché di creare collegamenti rapidi con il capoluogo;
la Linea si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, attraversa cinque comuni – Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Almè, Villa d'Almè – e interessa una popolazione di oltre 240.000 abitanti;
data l'importanza dell'opera, gli enti territoriali si sono attivati stanziando risorse per finanziarne quota parte la sua realizzazione;
l'intervento in questione, inoltre, è finanziato quota parte anche da risorse del PNRR, in quanto persegue gli obiettivi contenuti nella Missione 2, Componente 2, relativa allo sviluppo del trasporto pubblico locale, in chiave sostenibile, attraverso investimenti nelle infrastrutture del trasporto rapido di massa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere gli adeguati stanziamenti di risorse a titolo di cofinanziamento per la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 Bergamo-Villa d'Almè.
9/2184-A/79. Frassini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 demanda al Commissario straordinario del comune di Caivano, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 123 del 2023, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo;
il piano prevede anche, laddove occorra, una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione;
si tratta di situazioni territoriali con bisogni urgenti di interventi infrastrutturali per poter far fronte a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
una situazione analoga a quella evidenziata nei territori sopra citati si rileva anche nel comune di Castel Volturno, un paese del casertano, incluso nella delimitazione della terra dei fuochi, che conta 25 mila abitanti regolarmente registrati e circa 19 mila immigrati, dei quali solo 4 mila regolari;
si nota un grave degrado sociale e ambientale, con discariche abusive a cielo aperto, case abbandonate dai proprietari e semidistrutte, che vengono occupate abusivamente o affittate in nero agli immigrati, disagio economico, numero significativo di senza tetto su strada e senso dell'abbandono diffuso,
impegna il Governo
a valutare la possibilità, nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, di inserire il comune di Castel Volturno tra le zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale e situazioni di degrado e disagio giovanile, per le quali occorre un piano straordinario di interventi infrastrutturali, di riqualificazione e funzionali al territorio.
9/2184-A/80. Zinzi, Cerreto, Cangiano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 demanda al Commissario straordinario del Comune di Caivano, nominato ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 123 del 2023, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ad alcuni comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale;
si tratta di situazioni territoriali con bisogni urgenti di interventi infrastrutturali per poter far fronte a situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
analoghi interventi urgenti infrastrutturali sono realizzati, su tutto il territorio nazionale con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del decreto-legge del 30 aprile 2019, numero 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
si tratta di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) le cui proposte di assegnazione delle risorse, per il finanziamento di interventi infrastrutturali, sono state approvate con delibera CIPE, previa positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione;
tali assegnazioni decadono, ove non diano luogo ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera;
una serie di tali obbligazioni scadono nel mese di maggio 2025, sia pure nell'anno in corso;
le mutate condizioni di legge concretizzatesi nell'anno 2023 indotte dalle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti (modifica della formulazione dei progetti di Fattibilità Tecnica Economica, dell'appalto integrato e dell'equo compenso), hanno reso indispensabile modificare le impostazioni progettuali e le procedure di scelta del contraente con aggravio dei tempi di attuazione e interferenze con i cronoprogrammi delle procedure in corso,
impegna il Governo
per le medesime finalità perseguite dall'articolo 1, in relazione alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione di cui all'articolo 44, comma 12, del decreto-legge 34 del 30 aprile 2019, ad adottare una nuova delibera CIPESS, per prorogare al 31 dicembre 2025 le obbligazioni giuridicamente vincolanti afferenti i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) in essere e in scadenza nel corso dell'anno 2025.
9/2184-A/81. Montemagni, Zinzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
il Governo è intervenuto più volte sulle infrastrutture idriche e sulle opere necessarie alla manutenzione degli invasi, anche introducendo nell'ordinamento importanti innovazioni come quella di qualificare come terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, e le semplificazioni per permettere la celere esecuzione di movimentazioni di sedimenti nei laghi naturali;
in particolare occorre salvaguardare i laghi di origine glaciale, che costituiscono una fattispecie a parte con risorgive nel fondale del lago, come a esempio quelli di Santa Maria e San Giorgio nel bacino imbrifero del Piave, la cui manutenzione periodica attraverso sfangamento e sghiaiamento è importantissima sia per evitare l'otturazione delle risorgive sia per garantire operazioni di ricalibrature spondali e riempimenti di depressioni;
purtroppo i due comuni responsabili della manutenzione dei due laghi, essendo comuni piccoli, non sono in grado di provvedere con le risorse del proprio bilancio e la situazione in cui versano i due laghi è diventata insostenibile, con alcune risorgive già otturate e un consistente spessore di fango nel fondale. Occorre un intervento immediato da parte dello Stato,
impegna il Governo
ad adottare gli opportuni provvedimenti e reperire le occorrenti risorse, compatibilmente con i vincoli di bilancio pubblico, per finanziare, entro il 2025, la realizzazione dei lavori indifferibili di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento e di ricalibratura spondale, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali.
9/2184-A/82. Bof.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, in materia di infrastrutture, prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni, esercitate dal Commissario straordinario incaricato per la realizzazione del sistema MOSE, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, la proroga dei termini relativi al Commissario straordinario per la funivia di Savona, le cui competenze vengono trasferite al presidente della regione Liguria, e l'accelerazione delle attività del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo Ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto 20 dicembre 2024 ha effettuato la rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, modificando le variazioni dei prezzi a suo tempo previste dal decreto 7 dicembre 2021;
tale rettifica è l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359 del 2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951 del 2024, che hanno dato ragione alle imprese, che con una serie di ricorsi avevano evidenziato la non corrispondenza delle variazioni prezzi di alcuni materiali, come accordati con i decreti del 2021, all'effettivo aumento dei costi nel primo semestre dell'anno 2021;
l'incremento dei prezzi rettificato riguarda una serie di materiali, indispensabili per tutte le costruzioni, come componenti di acciaio, ferro, polietilene, PVC, polipropilene, rame e altro;
tuttavia, tale rettifica a posteriori dell'incremento dei prezzi ha creato enormi problemi alle stazioni appaltanti e soprattutto ai comuni, in quanto si tratta di lavori completati e rendicontati, di appalti chiusi da tempo, per i quali le imprese, vincitrici dei ricorsi, ora chiedono i risarcimenti a loro spettanti;
i comuni chiedono l'aiuto dello Stato in quanto non possono più realizzare economie da tali lavori e non hanno in bilancio risorse per poter giustificare e colmare le giustificate richieste delle imprese,
impegna il Governo
ad individuare, con urgenza, le risorse finanziarie occorrenti per il risarcimento alle imprese di quanto spettante, in seguito alla rettifica a posteriori delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2024, anche individuando le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
9/2184-A/83. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pierro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, in materia di infrastrutture, prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni, esercitate dal Commissario straordinario incaricato per la realizzazione del sistema MOSE, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle acque, unitamente alle risorse finanziarie disponibili, la proroga dei termini relativi al Commissario straordinario per la funivia di Savona, le cui competenze vengono trasferite al presidente della regione Liguria, e l'accelerazione delle attività del Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo Ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto 20 dicembre 2024 ha effettuato la rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, superiori all'otto per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, modificando le variazioni dei prezzi a suo tempo previste dal decreto 7 dicembre 2021;
tale rettifica è l'esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 7359 del 2023 e del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 3951 del 2024, che hanno dato ragione alle imprese, che con una serie di ricorsi avevano evidenziato la non corrispondenza delle variazioni prezzi di alcuni materiali, come accordati con i decreti del 2021, all'effettivo aumento dei costi nel primo semestre dell'anno 2021;
l'incremento dei prezzi rettificato riguarda una serie di materiali, indispensabili per tutte le costruzioni, come componenti di acciaio, ferro, polietilene, PVC, polipropilene, rame e altro;
tuttavia, tale rettifica a posteriori dell'incremento dei prezzi ha creato enormi problemi alle stazioni appaltanti e soprattutto ai comuni, in quanto si tratta di lavori completati e rendicontati, di appalti chiusi da tempo, per i quali le imprese, vincitrici dei ricorsi, ora chiedono i risarcimenti a loro spettanti;
i comuni chiedono l'aiuto dello Stato in quanto non possono più realizzare economie da tali lavori e non hanno in bilancio risorse per poter giustificare e colmare le giustificate richieste delle imprese,
impegna il Governo
ad individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le risorse occorrenti per riconoscere alle imprese le compensazioni per i maggiori costi derivanti dalla rettifica delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2024, anche individuando le modalità per l'erogazione dei finanziamenti.
9/2184-A/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Pierro.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 reca disposizioni in materia di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nei territori di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo;
in particolare, si prevede che il Commissario straordinario nominato ai sensi del decreto-legge n. 123 del 2023 predisponga un piano straordinario per la cui realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro nel triennio 2025-2027 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;
viene, altresì, stabilito che per la realizzazione dei predetti interventi si provveda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione del predetto codice, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
quando si decide di intervenire in tessuti così delicati, innanzitutto si debbano mettere da parte i protagonismi individuali per favorire un lavoro di ricucitura sociale, riconoscendo e valorizzando il protagonismo delle amministrazioni comunali e municipali che lavorano sul campo, con il pieno coinvolgimento delle realtà che su quel territorio hanno già costituito gli anticorpi rispetto al degrado, all'incuria e alla fragilità;
l'azione, seppur preziosa, delle Forze dell'ordine, deve essere inserita e coadiuvata dal tessuto sociale, culturale di chi quei territori li abita e li vive, per non trovarci luoghi ristrutturati, a cui, poi, i bambini di quei quartieri non hanno libero accesso e dove non possono andare;
i problemi delle grandi periferie urbane non devono essere utilizzati per brandire l'approccio securitario come unico strumento per affrontare il disagio sociale e in particolare quello minorile, il cosiddetto «modello Caivano», che ha prodotto conseguenze negative come la messa in discussione del sistema della giustizia minorile e l'aumento dei giovanissimi in carcere; è piuttosto necessario garantire il pieno e costante coinvolgimento delle amministrazioni e delle realtà che rappresentano veri e propri anticorpi contro il degrado, fornendo loro risorse e mezzi adeguati,
impegna il Governo
ad affiancare le misure previste dal citato articolo 1 del provvedimento in esame con misure atte a stanziare adeguate risorse, nel primo provvedimento utile, al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana nei comuni, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale con particolare riferimento a quelli desinati ai minori e ai giovani, garantendo il pieno e costante coinvolgimento delle amministrazioni e delle realtà che operano sui territori coinvolti.
9/2184-A/84. Di Biase.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza;
tra queste, a seguito di modifiche apportate in sede referente, sono state introdotte, con l'articolo 2-quater, misure in materia di risanamento ambientale dell'area di Bagnoli;
con una recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha certificato il «rischio grave, reale e accertabile» per la vita degli abitanti dei territori martoriati dallo sversamento criminale di rifiuti tossici in Campania, nella cosiddetta «Terra dei Fuochi»;
in particolare, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia, per il rischio «sufficientemente grave, reale e accertabile» per la vita degli abitanti nella Terra dei fuochi (circa tre milioni, nell'area a Nord di Napoli e sud di Caserta), che viene definito «imminente». Ancora, la Corte ritiene che «non ci siano prove sufficienti di una risposta sistematica, coordinata e completa da parte delle autorità nell'affrontare la situazione della Terra dei Fuochi» e che i progressi nel valutare l'impatto dell'inquinamento sono stati lenti, quando invece occorreva velocità. Da ultimo indicano come lo Stato non sia stato in grado di dimostrare di aver intrapreso tutte le azioni penali necessarie per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti:
occorrono quindi azioni più efficaci e rapide per affrontare il risanamento dell'area e tutelare la salute della popolazione,
impegna il Governo:
a promuovere un accordo di programma tra la regione Campania e gli enti territoriali interessati, per un'efficace gestione, su base pluriennale, e per un periodo comunque non inferiore a 15 anni, delle risorse finanziarie già stanziate e di quelle ulteriori che si dovessero rendere necessarie;
ad agevolare, per quanto di competenza, l'adozione di protocolli sanitari e specifiche indagini epidemiologiche sul territorio per individuare e mitigare eventuali rischi per la salute della popolazione;
a procedere con la piena implementazione del Rentri, il registro per la tracciabilità digitale, al fine di garantire la piena tracciabilità dei rifiuti.
9/2184-A/85. Stefanazzi, De Luca, Alifano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, inserendovi due nuovi commi, 2-bis e 2-ter;
il Sistema europeo di scambio di quote di emissione (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) è il principale strumento adottato dall'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali particolarmente energivori. Il collocamento tramite aste è la modalità più rilevante per l'assegnazione di quote di emissione valide per adempiere agli obblighi dell'EU ETS;
il nuovo comma 2-ter dispone che agli oneri (per la prestazione della garanzia) derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica, relative ai medesimi anni, di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2020, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
ai sensi del comma 4 del citato articolo 23, il 50 per cento dei proventi delle aste è assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella misura, rispettivamente, del 70 per cento, del 15 per cento e del 15 per cento;
quest'ultima ripartizione va considerata al netto della quota destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale;
a tal proposito, il Piano «Transizione 5.0» approvato dall'attuale Governo nel 2024, nell'ottica di incentivare gli investimenti che prevedono una riduzione del consumo energetico nell'ambito degli obiettivi del Piano Repower oggetto dell'articolo 8 del provvedimento in esame, a giudizio del proponente, non sta evidentemente funzionando come inizialmente previsto: la fruizione dei benefìci non è automatica, essendo subordinata a complesse procedure amministrative, tra cui l'attesa di comunicazioni ufficiali e certificazioni sia ex ante che ex post, con un conseguente aumento delle tempistiche e degli oneri a carico delle imprese;
inoltre, il credito d'imposta è cumulabile solo in alcuni casi, con esclusione di misure strategiche come il Piano «Transizione 4.0» e gli incentivi per investimenti nella Zes unica, limitando l'efficacia degli interventi;
il Piano Transizione 5.0, con una dotazione di oltre 6,2 miliardi di euro, scadrà a fine anno e l'assorbimento integrale delle risorse, rallentato dalle criticità summenzionate, richiederebbe un tasso di spesa di quindici volte superiore a quello attuale;
alla luce di ciò, occorrerebbe immediatamente rivedere il Piano «Transizione 5.0» prevedendo l'introduzione dei principi operativi e degli strumenti automatici del Piano «Industria 4.0», al fine di renderlo più efficace e accessibile per le imprese;
in particolar modo, bisognerebbe prevedere l'immediata introduzione di meccanismi di accesso diretto e automatizzato agli incentivi, la possibilità di cumulo con altre misure di sostegno – salvo casi di sovracompensazione –, l'eliminazione delle soglie minime rigide per il risparmio energetico e la semplificazione delle procedure attuative – anche riducendo il ricorso a decreti attuativi –, nonché il ripristino dell'applicazione anche ai grandi investimenti e agli investimenti in formazione, oltre che di un orizzonte temporale fino almeno all'anno 2027, di modo che le aziende siano in grado programmare i propri investimenti quantomeno in un'ottica di medio periodo;
tali obiettivi, anche attraverso un'unica aliquota di credito d'imposta pari al 33 per cento, sarebbero raggiungibili se si agisse con la massima priorità e si rimodulassero le risorse a disposizione dei due Piani, trasferendo 2 miliardi di euro da Transizione 5.0, i quali rimarrebbero altrimenti sicuramente inutilizzati,
impegna il Governo
nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi del Piano Repower, ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, affinché vengano riproposti meccanismi di accesso diretto e automatizzato previsti dall'originale piano Industria 4.0 – anche con riferimento ai beni digitali, alla formazione e alla ricerca e innovazione, così come elencati in premessa – anche introducendo un'aliquota unica al 33 per cento dell'investimento a prescindere dalla dimensione dell'impresa, nell'ottica di assorbire in modo efficace le ingenti risorse a disposizione del Piano Transizione 5.0.
9/2184-A/86. Benzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali a comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale specificatamente individuati;
tuttavia, al fine di superare un modello operativo basato sulla sola nomina di commissari straordinari, sarebbe maggiormente efficiente virare verso un modello che sia basato, invece, su un approccio sinergico, coerente, integrato e non limitato alla gestione emergenziale, né unicamente a casi isolati in una miope ottica di breve periodo. In tal modo sarebbe certamente garantita un'efficace programmazione e un coordinamento strutturato tra i vari livelli istituzionali nell'ambito di un Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile;
in tal senso, la promozione del massimo coinvolgimento dei comuni e degli enti del terzo settore nella definizione degli interventi – anche al fine di favorire la co-programmazione e la co-progettazione – oltre che il riconoscimento della necessità di restituire ai sindaci un ruolo centrale nell'azione amministrativa, rappresentano fattori fondamentali affinché gli interventi volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile possano effettivamente produrre risultati concreti a favore della collettività,
impegna il Governo:
a coinvolgere, nell'ambito dell'operato del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, gli organismi sociali, le organizzazioni di rappresentanza, gli enti del terzo settore, le associazioni, le comunità educanti, le fondazioni e i comitati dei cittadini che operano nel territorio – eventualmente in partenariato con altri comuni nell'ambito dei piani di zona se previsti – costituendo un insieme coordinato di interventi diretti al contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile;
a prevedere che il Piano straordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 costituisca un primo progetto pilota finalizzato alla predisposizione – attraverso un coinvolgimento diretto dei sindaci anche nell'ottica di superare il modello commissariale – di un più ampio Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile, contraddistinto da una prospettiva di medio e lungo periodo e da un Comitato ad hoc – composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali direttamente interessate – incaricato di analizzare e valutare gli interventi e i progetti proposti da tutti gli enti locali.
9/2184-A/87. Bonetti, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
il comma 1 prevede che al Commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente è demandato il compito di predisporre un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali a comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale specificatamente individuati;
tuttavia, al fine di superare un modello operativo basato sulla sola nomina di commissari straordinari, sarebbe maggiormente efficiente virare verso un modello che sia basato, invece, su un approccio sinergico, coerente, integrato e non limitato alla gestione emergenziale, né unicamente a casi isolati in una miope ottica di breve periodo. In tal modo sarebbe certamente garantita un'efficace programmazione e un coordinamento strutturato tra i vari livelli istituzionali nell'ambito di un Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile;
in tal senso, la promozione del massimo coinvolgimento dei comuni e degli enti del terzo settore nella definizione degli interventi – anche al fine di favorire la co-programmazione e la co-progettazione – oltre che il riconoscimento della necessità di restituire ai sindaci un ruolo centrale nell'azione amministrativa, rappresentano fattori fondamentali affinché gli interventi volti a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile possano effettivamente produrre risultati concreti a favore della collettività,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di prevedere che il Piano straordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 1 costituisca un primo progetto pilota finalizzato alla predisposizione – attraverso un coinvolgimento diretto dei sindaci anche nell'ottica di superare il modello commissariale – di un più ampio Piano nazionale straordinario per il contrasto alla povertà educativa minorile e alle situazioni di degrado e disagio giovanile, contraddistinto da una prospettiva di medio e lungo periodo e da un Comitato ad hoc – composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali direttamente interessate – incaricato di analizzare e valutare gli interventi e i progetti proposti da tutti gli enti locali.
9/2184-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 7, disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;
per le medesime finalità e obiettivi, il Fondo per il contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha costituito – fino alla sua mancata proroga per l'anno in corso – uno strumento di fondamentale importanza per garantire azioni molteplici e multiformi volte a contrastare la dispersione scolastica, le disparità nelle opportunità educative, per garantire l'accesso allo sport, alla cultura, al benessere psicologico, il sostegno della genitorialità, la costruzione e la manutenzione delle comunità educanti nonché la definizione di modelli innovativi per affrontare temi specifici come la presa in carico degli orfani di femminicidio;
in Italia quasi 1 milione e 400 mila minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni si trovano in condizioni di povertà relativa. La povertà economica è strettamente legata alla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile è un fenomeno multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui nascono e crescono i minori. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo nazionale;
la legge 30 dicembre 2024, n. 207, non ha rinnovato il meccanismo che finora ha permesso alle Fondazioni di origine bancaria di alimentare questo strumento prezioso, le quali, a titolo esemplificativo, avevano contribuito con circa 360 milioni di euro nel solo triennio 2016-2018;
negli ultimi anni, dunque, il Fondo si è rivelato cruciale per sostenere i minori in condizioni di disagio e per creare un vero e proprio cantiere di innovazione sociale a livello nazionale: questo meccanismo, in otto anni di funzionamento, ha sostenuto oltre 800 progetti in tutta Italia raggiungendo più 500.000 minori e mettendo in rete più di 9.500 organizzazioni, tra realtà del Terzo Settore, scuole ed enti pubblici,
impegna il Governo
in linea con le finalità dell'articolo 1, commi 1-7 del provvedimento in esame, a stanziare quanto prima, attraverso l'adozione delle opportune iniziative normative, le risorse necessarie a garantire il rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa.
9/2184-A/88. D'Alessio, Bonetti, Ruffino, Grippo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame integra l'articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, prevedendo – tra le altre cose – che sia il GSE ad assumere, nei limiti fissati dalla norma, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte;
a tal proposito, i prezzi medi dell'energia elettrica in Italia nel 2024 sono stati i più alti dell'Unione europea: circa il doppio della Francia, il 70 per cento in più della Spagna e il 30 per cento in più della Germania. L'Italia, peraltro, è il principale importatore di energia elettrica nell'Unione europea;
il costo dell'energia elettrica è influenzato dal prezzo di borsa, il quale a sua volta è legato al prezzo del gas, oltre che ad altri oneri come, ad esempio, gli incentivi alle rinnovabili e i costi di rete. Nel 2024, il prezzo di borsa è stato determinato dal gas per il 65 per cento delle ore. Ne consegue che un prezzo dell'energia elettrica troppo alto incida significativamente sui bilanci delle famiglie e delle imprese, soprattutto alla luce di un contesto geopolitico che comporta una instabilità generale del mercato di riferimento;
al fine di rendere il mercato interno più resiliente rispetto alle fluttuazioni di mercato, si potrebbe valutare un disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dal prezzo di borsa. Tale sistema può avvenire senza creare due mercati paralleli, bensì, ad esempio, tramite contratti a termine o meccanismi che evitino rendite eccessive;
l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto «Sostegni-ter»), aveva introdotto un meccanismo di «prezzo equo» attraverso il quale veniva stabilito un prezzo di riferimento per l'energia da fonti rinnovabili, con gli operatori che trasferivano al GSE la differenza tra il prezzo di mercato e, appunto, il prezzo equo. La reintroduzione di tale meccanismo permetterebbe di destinare le risorse così raccolte a ristorare in bolletta i consumatori, così come a stipulare contratti pluriennali a prezzi fissi con le industrie,
impegna il Governo
a reintrodurre nel primo provvedimento utile il meccanismo di «prezzo equo» gestito dal GSE, così come introdotto temporaneamente dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di sostenere i costi energetici di famiglie e imprese, prevedendo, da un lato, la possibilità in capo al GSE di stipulare contratti pluriennali a prezzi fissi con l'industria, in particolare per le imprese energivore, e per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili e, dall'altro, un sistema di disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetto al prezzo di borsa, con contratti a termine ad hoc che evitino rendite eccessive
9/2184-A/89. Richetti, Bonetti, Benzoni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
nello specifico, i commi da 1 a 4 recano disposizioni finalizzate alla realizzazione, in via d'urgenza, di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni siciliani di Porto Empedocle, Trapani e Gela;
la Sicilia rappresenta una delle regioni più colpite – e con più regolarità – dal fenomeno siccità, ma è anche più in generale il fabbisogno idrico nazionale ad essere sempre più esposto a criticità dovute ai cambiamenti climatici, alla riduzione delle precipitazioni e all'aumento della domanda di risorse idriche per usi civile, agricoli e industriale;
la crescente emergenza idrica impone l'adozione di soluzioni in grado di diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire una maggiore affidabilità del sistema idrico nazionale;
il ricorso a sistemi di dissalazione rappresenterebbe una soluzione strategica per garantire un approvvigionamento idrico stabile e sostenibile, specialmente nelle regioni caratterizzate da scarsità idrica strutturale o da una forte variabilità stagionalità della disponibilità di acqua, in quanto consentono di trasformare l'acqua marina o salmastra in acqua potabile, riducendo la dipendenza dalle fonti idriche convenzionali e mitigando gli effetti della siccità;
il ricorso a tali sistemi appare, pertanto, di fondamentale importanza per fronteggiare la crescente emergenza idrica, laddove le condizioni ambientali e territoriali lo consentano, in un'ottica di sostenibilità e sicurezza idrica, nel più ampio ambito di interventi idonei a contrastare la scarsità di acqua e potenziare le infrastrutture idriche nazionali, integrandone il funzionamento,
impegna il Governo
ad adoperarsi con la massima urgenza affinché venga implementato un piano strategico per l'installazione di impianti di dissalazione nelle aree del Paese maggiormente esposte a rischio di scarsità idrica, nel rispetto delle specificità ambientali e territoriali, garantendo un adeguato coordinamento con le amministrazioni regionali e locali per l'individuazione delle aree idonee e per la pianificazione degli interventi necessari a integrare gli impianti di dissalazione esistenti nella gestione complessiva delle risorse idriche.
9/2184-A/90. Ruffino.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 8 e 9 del provvedimento in esame recano disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
in numerosi casi gli enti locali hanno individuato criticità per via dei ritardi nelle risposte – quando arrivate – da parte delle Amministrazioni titolari dei progetti PNRR, nell'ambito di tutte quelle procedure toccate da varianti in corso d'opera, con il conseguente rischio di pregiudicazione nel rispetto dei termini e nel raggiungimento degli obiettivi del Piano;
una velocizzazione delle procedure di varianti e l'utilizzo delle economie di gara per l'attuazione di progetti PNRR presentate ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di PNRR dagli enti locali è particolarmente necessaria,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere che – per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, e di cui siano soggetti attuatori gli Enti Locali – le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara siano comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non siano soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.
9/2184-A/91. Sottanelli, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 9-bis del provvedimento in esame, introdotto con un emendamento governativo, reca misure urgenti riferite alla Riorganizzazione del sistema scolastico prevista dalla Missione 4 – Componente 1 del PNRR;
nel nuovo comma 83-septies introdotto all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si specifica che per le nuove disposizioni introdotte è autorizzata una spesa di circa 5,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,8 milioni di euro per l'anno 2026;
tali stanziamenti sono ottenuti inspiegabilmente a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche invece che da altri capitoli di spesa certamente meno prioritari per il Paese,
impegna il Governo
a prevedere, con il primo provvedimento utile, il ripristino delle risorse descritte in premessa al fine di garantire la piena operatività del sistema scolastico ed evitare che le risorse necessarie per attuare la riorganizzazione del sistema scolastico siano ottenute con una corrispettiva riduzione della dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
9/2184-A/92. Onori, Ruffino.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture;
nello specifico, il comma 1 prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, istituito dall'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle Acque, come prevista dall'articolo 95, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;
il medesimo comma 1 prevede che l'Autorità operi attraverso le risorse finanziarie eventualmente disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
tuttavia, la laguna di Venezia necessità di un'intensa attività di salvaguardia in considerazione del suo valore ambientale, culturale ed economico, nonché in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia per la tutela di un sito dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;
l'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita per garantire una governance unitaria e coordinata degli interventi di tutela e manutenzione del sito, necessita di un quadro operativo certo per l'attuazione dei propri programmi operativi di medio e lungo periodo, anche relativamente alla stabilità finanziaria necessaria per garantire la continuità degli interventi infrastrutturali necessari alla difesa della Laguna;
in particolare, tra i programmi prioritari, rientrano il Programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il Programma unico integrato e il Programma di gestione e manutenzione del MOSE, fondamentali per garantire la funzionalità e l'efficacia del sistema di protezione dalle acque alte,
impegna il Governo
a garantire, quantomeno a partire dall'anno 2026, le risorse finanziarie necessarie al mantenimento delle infrastrutture strategiche citate, anche attraverso opportune previsioni di rifinanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 17, nonché di soddisfare il fabbisogno finanziario risultante dai programmi approvati dall'Autorità, al fine di contemperare le esigenze di tutela della Laguna patrimonio UNESCO con la necessità di opportuni interventi di manutenzione delle opere di difesa idraulica della Laguna stessa.
9/2184-A/93. Grippo, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame reca misure in materia di infrastrutture;
nello specifico, il comma 1 prevede il trasferimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario, istituito dall'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, all'Autorità per la Laguna di Venezia-Magistrato alle Acque, come prevista dall'articolo 95, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;
il medesimo comma 1 prevede che l'Autorità operi attraverso le risorse finanziarie eventualmente disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
tuttavia, la laguna di Venezia necessità di un'intensa attività di salvaguardia in considerazione del suo valore ambientale, culturale ed economico, nonché in ottemperanza agli obblighi assunti dall'Italia per la tutela di un sito dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;
l'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita per garantire una governance unitaria e coordinata degli interventi di tutela e manutenzione del sito, necessita di un quadro operativo certo per l'attuazione dei propri programmi operativi di medio e lungo periodo, anche relativamente alla stabilità finanziaria necessaria per garantire la continuità degli interventi infrastrutturali necessari alla difesa della Laguna;
in particolare, tra i programmi prioritari, rientrano il Programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il Programma unico integrato e il Programma di gestione e manutenzione del MOSE, fondamentali per garantire la funzionalità e l'efficacia del sistema di protezione dalle acque alte,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere ulteriori risorse finanziarie da destinare al mantenimento delle infrastrutture strategiche citate.
9/2184-A/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Pastorella.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni relative all'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari. Alcune di queste erano state introdotte a partire dal 2022 per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19;
il settore portuale e, più in generale, l'economia del mare, rappresentano un asset strategico per il Paese, e il lavoro portuale, per le sue caratteristiche intrinseche, si svolge in condizioni di particolare gravosità, sia dal punto di vista fisico che da quello della sicurezza;
inoltre, le operazioni di carico e scarico delle merci, la movimentazione di container e il lavoro su banchine e mezzi pesanti espongono i lavoratori portuali a rischi elevati per la loro incolumità, confermati dai dati sugli incidenti sul lavoro nei porti italiani che sono allarmanti, con un numero di infortuni – anche mortali – significativo;
come sottolineato più volte anche dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, nonostante le evidenti condizioni usuranti cui sono sottoposti a causa dell'esposizione ad intemperie, dei turni a ciclo continuo e alla gravosità delle mansioni, i lavoratori portuali non rientrano tra le categorie professionali attualmente riconosciute come soggette a usura ai fini previdenziali;
attualmente, solo una parte dei lavoratori portuali beneficia dell'esodo anticipato riconosciuto ad altre categorie di lavoratori dei trasporti;
nell'ultimo rinnovo contrattuale è stato inserito un contributo a carico delle imprese per finanziare un fondo per anticipare l'esodo dei lavoratori portuali, ma che tali risorse risultano insufficienti,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte:
a riconoscere il lavoro portuale come lavoro usurante, aggiornando la normativa vigente in materia e includendo i lavoratori del settore nelle categorie che beneficiano delle tutele previdenziali previste per le attività particolarmente gravose e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale;
a promuovere misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei porti italiani e un sistema di monitoraggio degli stessi, al fine di ridurre il numero di incidenti sul lavoro;
a estendere le tutele previste per i lavori usuranti al settore della portualità, attraverso il riconoscimento di alcune tipiche mansioni di detto comparto tra le categorie di lavoro usurante e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale.
9/2184-A/94. Pastorella, Ghio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni relative all'operatività delle Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, con particolare riferimento ai porti di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari. Alcune di queste erano state introdotte a partire dal 2022 per sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19;
il settore portuale e, più in generale, l'economia del mare, rappresentano un asset strategico per il Paese, e il lavoro portuale, per le sue caratteristiche intrinseche, si svolge in condizioni di particolare gravosità, sia dal punto di vista fisico che da quello della sicurezza;
inoltre, le operazioni di carico e scarico delle merci, la movimentazione di container e il lavoro su banchine e mezzi pesanti espongono i lavoratori portuali a rischi elevati per la loro incolumità, confermati dai dati sugli incidenti sul lavoro nei porti italiani che sono allarmanti, con un numero di infortuni – anche mortali – significativo;
come sottolineato più volte anche dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, nonostante le evidenti condizioni usuranti cui sono sottoposti a causa dell'esposizione ad intemperie, dei turni a ciclo continuo e alla gravosità delle mansioni, i lavoratori portuali non rientrano tra le categorie professionali attualmente riconosciute come soggette a usura ai fini previdenziali;
attualmente, solo una parte dei lavoratori portuali beneficia dell'esodo anticipato riconosciuto ad altre categorie di lavoratori dei trasporti;
nell'ultimo rinnovo contrattuale è stato inserito un contributo a carico delle imprese per finanziare un fondo per anticipare l'esodo dei lavoratori portuali, ma che tali risorse risultano insufficienti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte:
a riconoscere il lavoro portuale come lavoro usurante, aggiornando la normativa vigente in materia e includendo i lavoratori del settore nelle categorie che beneficiano delle tutele previdenziali previste per le attività particolarmente gravose e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale;
a promuovere misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei porti italiani e un sistema di monitoraggio degli stessi, al fine di ridurre il numero di incidenti sul lavoro;
a estendere le tutele previste per i lavori usuranti al settore della portualità, attraverso il riconoscimento di alcune tipiche mansioni di detto comparto tra le categorie di lavoro usurante e a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale.
9/2184-A/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Ghio.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile in diversi comuni italiani;
il Palazzo Rosa in via di Rospicciano a Ponsacco (PI) è oggetto ormai da tempo di occupazioni abusive, degrado, scarse condizioni igienico-sanitarie ed episodi di violenza e criminalità;
tale situazione, segnalata ormai quotidianamente dai residenti della zona, rende necessario e oltremodo urgente lo sgombero del fabbricato e la conseguente ricollocazione dei nuclei familiari occupanti, nell'ottica di promuovere politiche abitative di inclusione sociale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure citate in premessa con ulteriori iniziative volte a reperire, nel primo provvedimento utile e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le occorrenti risorse da destinare al comune di Ponsacco (PI) atte a garantire lo sgombero – e la conseguente ricollocazione – dei nuclei familiari nomadi che hanno occupato abusivamente il fabbricato denominato «Palazzo Rosa».
9/2184-A/95. Ziello.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, contiene disposizioni volte a fronteggiare situazioni di particolare emergenza e misure finalizzate all'attuazione del PNRR;
il decreto-legge n. 76 del 2020, all'articolo 13, prevede fino al 31 dicembre 2024 l'accelerazione del procedimento della conferenza di servizi. È fondamentale che si estenda l'operatività della Conferenza dei servizi cosiddetta accelerata prevista, come detto, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020. Tale disposizione, infatti, come modificata dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 19 del 2024, contiene una disciplina straordinaria a carattere semplificato della conferenza di servizi (riduzione dei termini, previsione di una riunione conclusiva definita e del dissenso «costruttivo» ovvero accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso) che le pubbliche amministrazioni hanno utilizzato fino al 31 dicembre 2024 per accelerare le procedure;
peraltro, l'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024, al comma 7, ha espressamente previsto la possibilità di utilizzare questa disciplina in tutte le procedure relative alle opere finanziate dal PNRR, nonché quelle del Piano nazionale complementare se ritenuta più favorevole dall'amministrazione competente;
è fondamentale, pertanto, estendere le disposizioni che consentono la velocizzazione della procedure afferenti la Conferenza dei servizi fino alla scadenza del 30 giugno 2026 (Data ultima di scadenza del PNRR),
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative legislative volte a prevedere l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 fino al 30 giugno 2026 data di scadenza del PNRR, così da poter continuare ad applicare la suddetta disposizione anche nelle procedure relative al PNRR ed al Piano nazionale complementare e garantire, pertanto, l'attuazione dei progetti previsti dai due fondamentali Piani.
9/2184-A/96. Steger, Manes.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
le disposizioni sono finalizzate, tra le altre cose, alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, attribuendone le competenze al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica;
quello della scarsità idrica e della siccità è un problema che affligge diverse regioni italiane, e necessità una revisione sistematica dell'attuale modello di servizio idrico locale;
gli interventi necessari per il contrasto alla crisi idrica e alla siccità, se non accompagnati da una riorganizzazione più efficiente ed efficace su base regionale, rischiano di configurarsi come misure inadeguate per fare fronte alle esigenze dei cittadini e delle imprese italiane, in particolare quelle agricole;
le migliori pratiche in Italia vedono la gestione del servizio idrico assegnata a un unico soggetto a portata regionale, il quale grazie ad economie di scala e capacità organizzativa adeguata è in grado di realizzare interventi sistematici sul sistema idrico,
impegna il Governo
nell'ambito delle finalità perseguite con le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame:
a proseguire nell'opera di contrasto della scarsità idrica e nel potenziamento e adeguamento delle infrastrutture idriche istituendo un apposito Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari non inferiore a 600 milioni annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 al quale possano accedere le regioni che provvedono alla riorganizzazione territoriale del servizio idrico, delimitandolo a un ambito territoriale unico comprendente l'intera regione;
ad adottare, per quanto di competenza, iniziative normative volte ad agevolare il ricorso alla concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale da individuarsi a seguito della partecipazione a bando di gara, nonché all'adozione di una tariffa regionale unica, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici.
9/2184-A/97. Giachetti, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche;
le disposizioni sono finalizzate, tra le altre cose, alla realizzazione di impianti di dissalazione nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, attribuendone le competenze al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68;
la Regione Siciliana vive una crisi idrica cronica, acuitasi negli ultimi anni come testimoniato dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri lo scorso maggio 2024;
in molte province siciliane si è disposta la turnazione dell'acqua, spesso sottratta all'agricoltura, e in diversi casi si è assistito all'impiego di autobotti per il trasporto dell'acqua;
nonostante il rischio di emergenze idriche sempre più frequenti, il progetto di nuovi dissalatori nella regione non risulta adeguato a far fronte alla scarsità idrica in maniera efficace, anche a causa della scarsa manutenzione e funzionalità delle opere infrastrutturali già presenti sul territorio;
la realizzazione e la preservazione delle dighe e delle altre infrastrutture idriche contribuirebbe a garantire la sicurezza idrica in una regione in cui le perdite della rete idrica causano la dispersione di oltre il 50 per cento dell'acqua potabile,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte ad incaricare il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 di realizzare un numero sufficiente di dissalatori nella Regione Siciliana sulla base delle stime del fabbisogno idrico regionale, nonché la manutenzione e la realizzazione di ulteriori infrastrutture idriche per contribuire alla sicurezza idrica.
9/2184-A/98. Gruppioni, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di protezione civile;
durante tutto l'anno giubilare Roma sarà chiamata, secondo le stime, a ospitare oltre 50 milioni di visitatori e pellegrini di ogni nazionalità, con picchi significativi in corrispondenza delle principali festività e cerimonie;
tali numeri sollevano interrogativi sulla tempestività della risposta della protezione civile e delle strutture sanitarie di fronte a un possibile sovraccarico della domanda di servizi, con particolare attenzione alla tenuta dei pronto soccorso, già cronicamente in emergenza;
a tal riguardo, i dati mostrano che il tempo medio di attesa per un ricovero in area medica è cresciuto del 25 per cento rispetto al 2019, arrivando a 31 ore. Ciò testimonia non solo il disagio dei pazienti ma la pressione sul personale sanitario e sulle strutture di pronto soccorso;
una sottovalutazione della suddetta pressione strutturale non solo può comportare gravi conseguenze per la salute pubblica ma anche per la salute dei visitatori e della popolazione ripercuotendosi sulla reputazione estera della capacità di un paese di gestire eventi internazionali e sulla fiducia nei suoi sistemi sanitari;
le esperienze pregresse, come il Giubileo del 2000 o grandi eventi internazionali, hanno dimostrato l'importanza di una pianificazione sanitaria adeguata per garantire un'efficace gestione delle emergenze;
durante il Giubileo del 2000 il Policlinico Umberto I ha registrato un aumento di accessi del 30 per cento e il San Giovanni Addolorata del 20 per cento e furono, comunque, allestiti ospedali da campo e potenziati i servizi di emergenza con personale aggiuntivo e mezzi di soccorso dedicati, misure che contribuirono a ridurre i tempi di attesa e migliorare l'assistenza ai visitatori,
impegna il Governo
in linea con le finalità di cui all'articolo 3 del provvedimento, a valutare l'opportunità di adottare, anche in coordinamento con la protezione civile, misure di protezione civile volte alla gestione del potenziale aumento dei casi di emergenza sanitaria durante gli eventi del Giubileo 2025 prevedendo l'individuazione di spazi, personale, mezzi, strutture e postazioni sanitarie, anche temporanee, per far fronte a situazioni di emergenza e ridurre il rischio di aggravare la pressione sui pronto soccorso.
9/2184-A/99. Gadda, Faraone, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il potenziamento della telemedicina assume un ruolo centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
secondo gli obiettivi fissati dal PNRR (M6C1I1.2.3), la strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere lo sviluppo di progetti innovativi nei servizi sanitari regionali, nell'ottica di attuare progressivamente l'approccio dell'assistenza sanitaria a distanza;
in piena coerenza con tali obiettivi, esistono progetti in fase avanzata di sviluppo per la realizzazione di grandi strutture di telemedicina denominate «ospedali virtuali», già implementati con successo all'estero;
nel modello dell'ospedale virtuale, i pazienti possono accedere a servizi medici online tramite videochiamate, chat, e-mail o applicazioni mobili. Possono ricevere prescrizioni, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle malattie croniche da remoto, assistiti da centrali operative e team multiprofessionali che assicurano un supporto costante lungo la giornata, facilitando anche la collaborazione tra medici, infermieri e caregiver;
anche sul piano della sostenibilità, il modello degli ospedali virtuali garantisce la riduzione dei ricoveri inappropriati, l'alleggerimento del carico dei pronto soccorso e, quindi, l'ottimizzazione delle risorse che possono esser reinvestite nell'innovazione. Secondo le prime stime, i potenziali risparmi per il Servizio Sanitario ammonterebbero a oltre 2,6 miliardi di euro a livello nazionale;
il lancio dei primi ospedali virtuali vede, in prima fila, Cosenza, sede ideale per lo sviluppo di progetti di alta innovazione tecnologica grazie anche alla presenza dell'Università della Calabria, polo di riconosciuta eccellenza nel campo dell'intelligenza artificiale, e al know how raggiunto per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla sanità da parte dell'ASP di Cosenza;
presso l'ASP di Cosenza, infatti, sono già avviati, anche grazie alle risorse del PNRR, progetti che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale per la gestione delle patologie, il monitoraggio dei pazienti e la riduzione delle liste di attesa;
la creazione dell'ospedale virtuale potrebbe consolidare ulteriormente tali progetti e dare vita a un tecnopolo di sanità digitale in Calabria, coniugando le eccellenze presenti sia per la parte medica sia per la parte informatica,
impegna il Governo
al fine di attuare gli obiettivi fissati dalla Missione M6C1/1.2.3 del PNRR in materia di telemedicina, a sostenere il progetto di realizzazione dell'ospedale virtuale di Cosenza, anche al fine di sperimentare, nell'ambito del modello in questione, la rimborsabilità delle prestazioni di telemedicina e teleassistenza.
9/2184-A/100. Loizzo.
La Camera,
premesso che:
il potenziamento della telemedicina assume un ruolo centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
secondo gli obiettivi fissati dal PNRR (M6C1I1.2.3), la strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere lo sviluppo di progetti innovativi nei servizi sanitari regionali, nell'ottica di attuare progressivamente l'approccio dell'assistenza sanitaria a distanza;
in piena coerenza con tali obiettivi, esistono progetti in fase avanzata di sviluppo per la realizzazione di grandi strutture di telemedicina denominate «ospedali virtuali», già implementati con successo all'estero;
nel modello dell'ospedale virtuale, i pazienti possono accedere a servizi medici online tramite videochiamate, chat, e-mail o applicazioni mobili. Possono ricevere prescrizioni, monitoraggio delle condizioni di salute e gestione delle malattie croniche da remoto, assistiti da centrali operative e team multiprofessionali che assicurano un supporto costante lungo la giornata, facilitando anche la collaborazione tra medici, infermieri e caregiver;
anche sul piano della sostenibilità, il modello degli ospedali virtuali garantisce la riduzione dei ricoveri inappropriati, l'alleggerimento del carico dei pronto soccorso e, quindi, l'ottimizzazione delle risorse che possono esser reinvestite nell'innovazione. Secondo le prime stime, i potenziali risparmi per il Servizio Sanitario ammonterebbero a oltre 2,6 miliardi di euro a livello nazionale;
il lancio dei primi ospedali virtuali vede, in prima fila, Cosenza, sede ideale per lo sviluppo di progetti di alta innovazione tecnologica grazie anche alla presenza dell'Università della Calabria, polo di riconosciuta eccellenza nel campo dell'intelligenza artificiale, e al know how raggiunto per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla sanità da parte dell'ASP di Cosenza;
presso l'ASP di Cosenza, infatti, sono già avviati, anche grazie alle risorse del PNRR, progetti che sfruttano le potenzialità dell'intelligenza artificiale per la gestione delle patologie, il monitoraggio dei pazienti e la riduzione delle liste di attesa;
la creazione dell'ospedale virtuale potrebbe consolidare ulteriormente tali progetti e dare vita a un tecnopolo di sanità digitale in Calabria, coniugando le eccellenze presenti sia per la parte medica sia per la parte informatica,
impegna il Governo
al fine di attuare gli obiettivi fissati dalla Missione M6C1/1.2.3 del PNRR in materia di telemedicina, a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di sostenere il progetto di realizzazione dell'ospedale virtuale di Cosenza, anche al fine di sperimentare, nell'ambito del modello in questione, la rimborsabilità delle prestazioni di telemedicina e teleassistenza a valere sulle risorse assegnate alla regione in sede di riparto del fabbisogno indistinto.
9/2184-A/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in esame introduce disposizioni urgenti in materia di lavoro e include diverse misure per adattare ed estendere il supporto al lavoro e all'occupazione aggiornando specifiche disposizioni sui trattamenti salariali in risposta a esigenze emergenti nel mercato del lavoro;
le gravi difficoltà economiche affrontate dalle piccole imprese nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC) e conciario, aggravate dalle sfide macroeconomiche globali, come l'inflazione, il rialzo dei costi delle materie prime, e le instabilità geopolitiche e finanziarie attuali, rischiano di minare la sopravvivenza delle piccole imprese del settore essenziali per la diversità e vitalità dell'economia italiana;
inoltre, la recente crisi delle borse mondiali, con un calo importante dei titoli legati in particolar modo al comparto tecnologico, non lascia presagire un recupero immediato dell'industria della moda italiana;
in un tale contesto, la durata prolungata della crisi e la mancanza di adeguati strumenti di sostegno mettono a dura prova le aziende del comparto, in particolare quelle di minori dimensioni con meno di 15 dipendenti, in termini sia economici che occupazionali,
impegna il Governo
in attuazione delle misure previste dalla Missione 5, componente 1 del PNRR sulle politiche del lavoro e a sostegno di settori in crisi, ad adottare le misure necessarie volte a riconoscere un'integrazione al reddito, tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per i lavoratori dipendenti dei settori tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero (TAC) e conciario da concedere ai datori di lavoro, inclusi gli artigiani, con un numero medio non superiore a 15 dipendenti nel semestre antecedente.
9/2184-A/101. Boschi, Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasferendo responsabilità a enti specifici e ridefinendo le modalità di finanziamento e gestione per assicurare l'efficienza nonché la continuità delle operazioni infrastrutturali in Italia, particolarmente in relazione alla gestione delle acque e delle infrastrutture nella regione della Laguna di Venezia;
l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;
il cambiamento climatico in atto impone una gestione più attenta e sostenibile delle risorse idriche e dei bacini idrografici di tutta la penisola. Gli impianti idroelettrici, se correttamente gestiti, possono svolgere un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, preservando la risorsa idrica e garantendo una regimazione attenta ai diversi usi, compresa la tutela della biodiversità;
l'idroelettrico rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile in Italia, con una produzione che nel 2023 ha coperto il fabbisogno energetico di oltre 15 milioni di famiglie, generando un valore economico di circa 2 miliardi di euro e impiegando circa 12.000 lavoratori altamente specializzati. Questo settore pertanto non solo contribuisce alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, ma svolge anche un ruolo cruciale nella gestione delle risorse idriche e nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
le procedure concorsuali per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche, attualmente in vigore, hanno generato incertezze nel settore, rallentando gli investimenti e mettendo a rischio la continuità della produzione di energia rinnovabile. Tali procedure, oltre a essere lunghe e complesse, non garantiscono che gli operatori nazionali possano mantenere i propri asset, con il rischio concreto di perdita di posti di lavoro, competenze e professionalità;
la riassegnazione diretta delle concessioni ai concessionari scaduti o uscenti, in alternativa alle procedure concorsuali, potrebbe rappresentare una soluzione più rapida ed efficace per garantire la continuità degli investimenti, la salvaguardia dei bacini idrografici e il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Tale modalità di riassegnazione, pur salvaguardando le condizioni economiche di mercato, permetterebbe di mantenere i livelli occupazionali attuali, preservando le competenze e le professionalità del settore,
impegna il Governo
ad affiancare le disposizioni in materia di energia contenute nel provvedimento in esame con l'adozione delle misure necessarie volte ad introdurre, in alternativa alle procedure concorsuali, la possibilità per le regioni e le province autonome di riassegnare direttamente ai concessionari scaduti o uscenti le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica, per una durata conforme a quella prevista dalla normativa vigente, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato.
9/2184-A/102. Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, trasferendo responsabilità a enti specifici e ridefinendo le modalità di finanziamento e gestione per assicurare l'efficienza nonché la continuità delle operazioni infrastrutturali in Italia, particolarmente in relazione alla gestione delle acque e delle infrastrutture nella regione della Laguna di Venezia;
l'articolo 8 reca norme finalizzate allo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;
il cambiamento climatico in atto impone una gestione più attenta e sostenibile delle risorse idriche e dei bacini idrografici di tutta la penisola. Gli impianti idroelettrici, se correttamente gestiti, possono svolgere un ruolo fondamentale nella mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, preservando la risorsa idrica e garantendo una regimazione attenta ai diversi usi, compresa la tutela della biodiversità;
l'idroelettrico rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile in Italia, con una produzione che nel 2023 ha coperto il fabbisogno energetico di oltre 15 milioni di famiglie, generando un valore economico di circa 2 miliardi di euro e impiegando circa 12.000 lavoratori altamente specializzati. Questo settore pertanto non solo contribuisce alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, ma svolge anche un ruolo cruciale nella gestione delle risorse idriche e nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
le procedure concorsuali per l'assegnazione delle concessioni idroelettriche, attualmente in vigore, hanno generato incertezze nel settore, rallentando gli investimenti e mettendo a rischio la continuità della produzione di energia rinnovabile. Tali procedure, oltre a essere lunghe e complesse, non garantiscono che gli operatori nazionali possano mantenere i propri asset, con il rischio concreto di perdita di posti di lavoro, competenze e professionalità,
impegna il Governo
ad avviare con la Commissione europea, per tutelare la filiera italiana dell'idroelettrico, tutte le opportune interlocuzioni finalizzate alla modifica della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 79 del 1999, come novellato dall'articolo 7 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in coerenza con le previsioni della milestone M1C26 del PNRR, relativamente alle modalità di affidamento delle concessioni idroelettriche, tenuto conto, altresì, delle asimmetrie normative di gestione degli asset energetici tra i diversi Stati membri attualmente esistenti.
9/2184-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta)Del Barba, Faraone, Gadda, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
La Camera,
premesso che:
il Capo II del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il piano rappresenta un'opportunità storica per il rilancio e la modernizzazione del Paese, grazie all'accesso a risorse finanziarie senza precedenti messe a disposizione dall'Unione europea. Tuttavia, i dati aggiornati al 30 settembre 2024 evidenziano criticità significative nell'attuazione del PNRR, in particolare nel settore delle infrastrutture ferroviarie, che rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, la piena realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti;
alla data del 30 settembre 2024, il livello di spesa complessivo del PNRR ha superato i 57,7 miliardi di euro, corrispondenti al 30 per cento delle risorse totali e al 66 per cento delle spese programmate entro il 2024. Tuttavia, nel settore ferroviario, il tasso di attuazione della spesa è inferiore al 40 per cento, con circa il 20 per cento dei progetti già in ritardo. Dei 144 progetti di investimento previsti, 137 sono di competenza di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), evidenziando una concentrazione di responsabilità che richiede un'azione tempestiva e coordinata;
in particolare, il sistema europeo ERTMS (European Rail Traffic Management System), fondamentale per garantire la sicurezza, l'interoperabilità e l'efficienza del traffico ferroviario, soprattutto sulle reti ad alta velocità e nei nodi ferroviari, presenta un livello di spesa pari solo al 19 per cento dei 2,5 miliardi di euro autorizzati. Nonostante l'obiettivo di completare 2.785 chilometri di rete entro il 30 giugno 2026, non risultano ancora chilometri di ferrovia effettivamente lavorati;
anche nel potenziamento delle ferrovie regionali e del Sud si registrano ritardi significativi. Dei 936 milioni di euro stanziati per le ferrovie regionali, solo il 20 per cento è stato speso, con appena 50 chilometri realizzati su 646 previsti. Per quanto riguarda le ferrovie del Sud, su 2,4 miliardi di euro stanziati, è stato speso solo il 23 per cento delle risorse, con 172,4 chilometri realizzati su 1.162 previsti. Inoltre, per la riqualificazione delle stazioni del Sud, è stato speso solo il 12 per cento dei 345 milioni di euro previsti, mentre per i collegamenti interregionali è stato speso il 44 per cento dei 202,8 milioni di euro stanziati;
tali ritardi e inefficienze rischiano di compromettere non solo il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ma anche la credibilità del Paese di fronte alle istituzioni europee, con possibili ripercussioni sull'accesso ai fondi e sulla capacità di attrarre ulteriori investimenti,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le misure necessarie per accelerare l'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, in particolare nel settore ferroviario, garantendo il rispetto dei tempi e degli obiettivi fissati, attraverso un monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei lavori, con particolare attenzione ai progetti in ritardo, fornendo alle Camere rapporti periodici dettagliati, ottimizzando l'utilizzo delle risorse disponibili, anche mediante un maggiore coordinamento tra gli enti competenti e l'adozione di misure straordinarie per superare eventuali criticità.
9/2184-A/103. Faraone, Gadda, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni, Casu, Simiani.
MOZIONI CAPPELLETTI ED ALTRI N. 1-00390, PELUFFO ED ALTRI N. 1-00398 E BONELLI ED ALTRI N. 1-00399 CONCERNENTI INIZIATIVE PER CONTRASTARE IL RINCARO DEI COSTI DELL'ENERGIA PER FAMIGLIE E IMPRESE
Mozioni
La Camera,
premesso che:
1) il sistema sociale e produttivo italiano risulta fortemente in crisi a causa del persistere dell'enorme incremento dei costi di generazione dell'energia, con conseguenze economiche molto preoccupanti, sia sul versante dell'inflazione, che rischia di danneggiare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali, che per il pericolo di un rallentamento per l'economia nazionale, con impatti significativi anche sulla stabilità dei lavoratori e sulle nuove assunzioni;
2) ad essere colpiti duramente sono i redditi delle famiglie e delle imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;
3) come noto, infatti, l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legata ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf dei Paesi Bassi) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al Megawattora;
4) nella situazione odierna del mercato, la crescita significativa dei prezzi spot ha determinato anche una rilevante crescita delle rendite inframarginali, e quindi dei corrispondenti extraprofitti, sia nell'ambito delle compravendite del gas naturale nel mercato che per le tecnologie di generazione caratterizzate da costi variabili di produzione cresciuti meno di quelli dei cicli combinati, come nel caso degli impianti a carbone, o addirittura pressoché nulli, come nel caso degli impianti a fonti rinnovabili. In un siffatto contesto, in cui le dinamiche di formazione dei prezzi non sono determinate da dinamiche economiche di mercato ma da speculazioni finanziarie, così alimentando una extra-remunerazione per le aziende favorite dall'aumento del prezzo del gas, il Governo si ostina a credere che la strada del «gas e del nucleare» sia percorribile rimanendo inerte di fronte alle distorsioni del mercato elettrico a discapito di imprese e famiglie;
5) tali fenomeni perlopiù speculativi riaccendono l'attenzione sull'importanza di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche e non domestiche. Dalle analisi del mercato elettrico, emerge in modo evidente l'esposizione alle variazioni al rialzo del Pun (Prezzo unico nazionale) per i clienti dei mercati energetici, in particolare per chi ha scelto un'offerta indicizzata al Pun con prezzi variabili, rispetto a quelli che invece hanno scelto offerte a prezzo fisso sulla componente energia, i quali, nella situazione attuale di incremento dei costi, godono di una sorta di protezione;
6) i dati forniti dal Gestore mercati energetici (Gme) mostrano, inoltre, rilevanti incrementi dei costi dell'energia nel mercato del giorno prima (Mgp), ossia dove i produttori, i grossisti e i clienti finali idonei possono vendere o acquistare energia elettrica per il giorno successivo: da fine dicembre ad oggi la media del Pun è di 130 euro a Megawattora rispetto ai 38,92 del 2020, mentre il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero si aggira intorno i 50 euro a Megawattora, rispetto a 11,4 del 2021;
7) l'Arera ha reso noto che nel primo trimestre del 2025 la bolletta elettrica per il «cliente tipo» vulnerabile servito in maggior tutela aumenterà del 18,2 per cento, mentre il valore della materia prima del gas nel servizio di tutela della vulnerabilità dall'ottobre del 2024 è incrementato del 12,4 per cento. L'Associazione Federconsumatori stima aumenti nel 2025 per circa 1.000 euro in più a famiglia. Per le imprese, Nomisma ha calcolato per il 2025 una crescita del costo dell'elettricità del 15 per cento e per il gas del 14 per cento;
8) nonostante l'impatto significativo del «caro energia» sul sistema produttivo e sulle famiglie sia iniziato nel mese di novembre 2024, nella conferenza di inizio d'anno del 9 gennaio 2025 il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non si è espressa né ha risposto ai giornalisti sul tema. La legge di bilancio è stata caratterizzata dall'assenza di interventi volti a mitigare la dinamica dei prezzi al consumo: non si è intervenuti per ridurre gli oneri di sistema, per rafforzare il bonus sociale né per tassare gli extraprofitti da rendita inframarginale. Ci si è unicamente limitati a ridurre ai minimi storici le aliquote relative alle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico delle abitazioni (dal 65 per cento previsto nel 2024 al 36 per cento per la prima casa e 30 per cento per le altre abitazioni nel 2026);
9) le scelte energetiche sinora intraprese non hanno sortito alcun risultato. Il Piano Mattei si è mostrato del tutto inefficace e la frammentata progressione, non priva di ripetuti correttivi postumi, di misure quali Transizione 5.0 e Comunità energetiche rinnovabili ha inciso fortemente sulla piena operatività delle medesime e sulla messa a terra dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
10) in generale, occorre chiedersi se un modello di mercato elettrico come quello spot a prezzo marginale, il cui presupposto fondamentale è l'effettuazione di offerte a livelli di prezzo correlati ai costi di produzione variabili di breve periodo, avrà ancora senso laddove una quota sempre più ampia del mercato sarà coperta da fonti, quali quelle rinnovabili, caratterizzate da costi di produzione variabili pressoché nulli (per la parte esistente, anche incentivate);
11) appare evidente che, poiché gli impianti a fonti rinnovabili hanno significativi costi fissi, in particolare di investimento, in assenza di incentivi, la copertura di tali costi, e quindi la bancabilità degli investimenti, sia meglio garantita da contratti di vendita dell'energia di lungo periodo, quali i Ppa (Power purchase agreement), più che da una quotidiana ed incerta competizione sul mercato spot, dove attualmente sono in larga misura le altre fonti a fare il prezzo. Stabilizzare il prezzo di acquisto sul medio-lungo periodo sarebbe peraltro altrettanto benefico per il consumatore controparte del contratto;
12) laddove la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in particolare non programmabile, fosse opportunamente contrattualizzata sul medio-lungo termine, e quindi per nulla esposta al prezzo spot, il ruolo del mercato spot rimarrebbe quello di coprire la domanda residua, che a sua volta andrebbe progressivamente a ridursi per via degli obiettivi di neutralità climatica al 2050;
13) infatti, il rispetto degli obiettivi climatici comporterà la notevole decrescita dei consumi finali da fonti fossili e l'incremento della produzione di energia da Fer. Ne consegue che, nel prossimo futuro, il mercato spot per l'energia sopravvivrebbe, in pratica, per la sola funzione di bilanciamento;
14) le aste tenute dal gestore dei servizi energetici a fine ottobre 2024 per impianti fotovoltaici ed eolici sopra il Megawatt hanno riconosciuto al soggetto responsabile del progetto un prezzo di circa 67 euro al Megawattora, mentre sul mercato elettrico i prezzi medi dello stesso mese risultavano superare i 116 euro a Megawattora;
15) risulta ormai indifferibile l'esigenza di valutare il finanziamento strutturale di misure di politiche pubbliche in campo sociale e industriale, attualmente coperte tramite il gettito di componenti tariffarie degli oneri generali (elettricità e gas), attraverso trasferimenti alla fiscalità generale delle voci diverse da quelle legate all'incentivazione delle fonti rinnovabili;
16) perseguire velocemente la transizione verso le energie pulite è essenziale per il nostro Paese, al fine di conseguire la massima autonomia energetica possibile e parallelamente la riduzione dei costi energetici;
17) risulta cruciale intervenire con misure strutturali attraverso la piena attuazione della riforma del mercato elettrico, oltre che accelerare sugli investimenti e sulla rimozione degli ostacoli burocratici, nonché sulla semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia attraverso le fonti rinnovabili, di impianti per l'accumulo di energia, di interventi per la riduzione e l'efficientamento dei consumi, anche attraverso la partecipazione attiva sul mercato da parte della domanda, sugli interventi per il potenziamento dell'infrastruttura elettrica di alta e media tensione a carico dell'operatore di reti di trasmissione (Tso) Terna e sugli interventi di adeguamento da parte dei distributori (media e bassa tensione),
impegna il Governo:
1) ad adottare opportune iniziative normative volte a rivedere, al fine di innalzarlo, il limite Isee che consente alle famiglie di percepire il bonus sociale elettrico e gas, attraverso la copertura dei costi necessari con risorse derivanti dalla fiscalità generale, con un opportuno effetto redistributivo;
2) ad adoperarsi affinché ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, conformemente al dettato della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sia assicurato, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, un approvvigionamento di energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi utilizzando tutti gli strumenti di mercato e privilegiando l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, acquistata anche con contratti di lungo termine (Ppa);
3) ad intervenire con iniziative di carattere normativo nell'ambito della fiscalità generale, al fine di azzerare l'Iva sulla quota di aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità;
4) ad adottare urgentemente ogni iniziativa normativa utile ad avviare una riforma della disciplina degli oneri generali attraverso la sua parziale traslazione sulla fiscalità generale al fine di ridurre, a carico di famiglie ed imprese, l'aggravio economico per il finanziamento delle medesime attraverso il pagamento in bolletta delle corrispondenti voci di copertura;
5) ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo finalizzate ad istituire un fondo di solidarietà volto a calmierare gli incrementi dei prezzi energetici, sia per i clienti domestici che per i non domestici, da alimentare anche attraverso un contributo derivante dagli extraprofitti nel settore energetico fossile, in particolare prevedendo:
a) un cap ai ricavi per i servizi sul mercato del dispacciamento;
b) il pagamento degli oneri di sistema anche da parte degli utenti alimentati da impianti fossili situati all'interno di reti interne di utenze;
c) l'incremento dei canoni annui sui titoli minerari conferiti per la ricerca, la coltivazione di idrocarburi e per lo stoccaggio del gas naturale;
d) l'incremento delle royalties sulla produzione di idrocarburi;
e) la riduzione delle franchigie sulla produzione degli idrocarburi;
f) l'individuazione di extraprofitti alimentati nell'ambito delle compravendite nel mercato del gas naturale;
6) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo ad hoc per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali connessi ai rincari dell'energia elettrica e del gas;
7) ad adottare le necessarie iniziative finalizzate a promuovere, anche attraverso un'adeguata campagna di comunicazione sui media nazionali e locali, tutti gli strumenti e gli incentivi disponibili per i clienti finali relativi agli interventi rivolti alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica, per la riduzione e l'efficientamento dei consumi di energia, l'incremento dell'autoconsumo di energia individuale e collettivo e la produzione di energia rinnovabile;
8) ad adottare le opportune iniziative volte a completare, nel più breve tempo possibile, la definizione delle condizioni e dei criteri per il graduale passaggio, nell'ambito del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, dall'applicazione di un Prezzo unico nazionale all'applicazione di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato, tenendo conto non solamente dell'esigenza di salvaguardare gli indicatori di prezzo di riferimento per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati, ma anche il corretto funzionamento di questi ultimi, oltre a valorizzare il ruolo delle rinnovabili, in grado di ridurre e stabilizzare i prezzi nel mercato elettrico, per favorire le imprese più esposte alla competizione internazionale;
9) ad accelerare le condizioni volte a far sì che la diminuzione del costo dell'energia generata dall'ingresso di nuova energia rinnovabile si riflettano in minori costi per i consumatori, attraverso la possibilità di avvalersi di prezzi dinamici oppure di contratti Power purchase agreement dedicati;
10) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a istituire un fondo di garanzia per la realizzazione degli impianti e delle misure di efficienza relativi alle comunità energetiche rinnovabili;
11) a farsi promotore e a sostenere le opportune iniziative in ambito unionale volte alla determinazione di un price cap europeo temporaneo sulla transazione di gas naturale all'ingrosso e una strategia europea per lo stoccaggio e l'acquisto comune del gas naturale;
12) anche al fine di rilanciare gli investimenti nel settore della transizione ecologica e, in particolare, per sostenere gli interventi di riduzione dei consumi di energia, d'efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili, per l'impiego delle tecnologie per l'accumulo e lo sviluppo della relativa filiera produttiva tecnologica, a promuovere in sede europea la costituzione di un energy recovery fund.
(1-00390) «Cappelletti, Conte, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Santillo, Ilaria Fontana, Morfino».
La Camera,
premesso che:
1) il persistere dell'incremento dei costi dei prodotti energetici sta comportando conseguenze economiche molto preoccupanti, con l'inflazione che può tornare a livelli che rischiano di danneggiare la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali e con il rallentamento in atto dell'economia nazionale che registra il 23esimo calo consecutivo della produzione industriale che, come certificato dall'Istat, nel 2024 ha avuto una riduzione del 3,5 per cento rispetto al 2023, con impatti significativi anche sulla stabilità del numero di lavoratori occupati e sulle nuove assunzioni;
2) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha annunciato che per il primo trimestre del 2025 è previsto un aumento del 18,2 per cento della tariffa dell'energia elettrica per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento. Gravano, poi, sui clienti già nel libero mercato gli eccessivi costi di commercializzazione dell'energia elettrica aggiuntivi al Pun, che portano ad un incremento delle bollette elettriche a livelli insostenibili;
3) il processo di liberalizzazione del settore elettrico italiano ha previsto la graduale eliminazione del «servizio di Maggior tutela», ovvero il regime di prezzi regolati per i clienti che non sceglievano un fornitore nel mercato libero e per i quali l'approvvigionamento era assicurato dall'Acquirente Unico Spa, consentendo loro di ottenere condizioni vantaggiose rispetto ai prezzi medi del mercato libero;
4) negli anni passati, infatti, le bollette del clienti sul servizio di maggior tutela sono state sistematicamente più convenienti di quelle medie disponibili sul mercato libero retail, con l'unica eccezione del 2022 e inizio del 2023, proprio a causa dell'assenza di ogni copertura dal rischio di prezzo e del parallelo blocco, per il libero mercato, delle modifiche unilaterali dei contratti attivi;
5) dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza: il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027) in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libera più favorevole;
6) si è, pertanto, creato un paradosso, sottolineato dalla stessa Arera: i clienti non vulnerabili del mercato tutelato, senza fare nulla, hanno oggi un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;
7) sarebbe opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica a prezzi ridotti ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione: è necessario consentire all'Acquirente Unico di approvvigionarsi di energia in piena libertà di valutazione delle modalità più convenienti in termini di prezzo e di garanzia della fornitura, visto che continuerà ad approvvigionarsi di energia per i clienti serviti nelle tutele graduali;
8) anche il mercato del gas è destinato ad essere ancora molto volatile nei prossimi mesi, quando la domanda salirà per effetto del riempimento degli stoccaggi e dopo i rincari del gas previsti, dovuti principalmente ad una tempesta perfetta che unisce il blocco dei flussi dall'Ucraina, l'interruzione di un impianto di Gnl in Norvegia e le temperature più rigide rispetto alla media stagionale. Una tendenza che si segnala in aumento anche per i clienti vulnerabili, come testimoniano i dati recenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che segnalano un aumento del 2,5 per cento a dicembre 2024. L'Autorità ha evidenziato come le quotazioni all'ingrasso della materia siano in aumento rispetto a quelle registrate a novembre 2024 e il prezzo per i clienti vulnerabili abbia raggiunto i 47,5919 euro a megawattora;
9) ad essere colpiti duramente sono dunque i redditi delle famiglie e delle Imprese che vedono erodere il loro potere di acquisto per far fronte agli alti livelli di prezzi dell'energia. Le cause intrinseche di tale aumento derivano dalla struttura del sistema energetico europeo e dalla relativa dipendenza dal gas, per cui l'Unione europea e l'Italia, pur disponendo di un sistema di infrastrutture di importazione diversificato, non sono riuscite a sottrarsi alle dinamiche globali, non dominabili, degli aumenti di prezzo;
10) l'aumento costante dei prezzi dell'energia elettrica appare, quantomeno nel nostro Paese, sostanzialmente legato ai fondamentali che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo spot del gas naturale, fortemente influenzato da dinamiche finanziarie non soggette a controllo e in larga parte disconnesse dalle regole di mercato, tanto che il prezzo sul mercato all'ingrasso del gas più rappresentativo in Europa (il Ttf olandese) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al Megawattora;
11) nonostante gli sforzi per incrementare le fonti rinnovabili, l'Italia rimane quindi fortemente dipendente dal gas importato, e il modello di mercato spot, dove le offerte quotidiane riflettono prezzi instabili, si dimostra inadeguato: in Italia abbiamo il prezzo dell'energia elettrica all'ingrasso, sul mercato spot, più alto d'Europa. Il nostro prezzo unico nazionale, determinato sostanzialmente dal gas, è oltre il triplo del valore del gas medesimo sul mercato spot all'ingrasso, quando in condizioni normali dovrebbe essere circa il doppio oltre il costo della CO2;
12) si determina, pertanto, una difficoltà nel pagare le bollette per i cittadini e una perdita di produzione e competitività per le imprese, come segnalato più volte dalle associazioni imprenditoriali e da quelle dei consumatori: chi ha scelto il mercato libero uscendo dal mercato tutelato nel primo semestre del 2024, si è trovato a pagare bollette più care di oltre il 50 per cento, come certificato dall'Istat, spesso per via di pratiche commerciali poco trasparenti e del mancato controllo delle autorità di regolazione competenti. Inoltre, l'eccessiva concentrazione del mercato nelle mani di pochissimi operatori, sostanzialmente quelli che producono l'energia, rende il mercato molto simile ad un oligopolio, anticoncorrenziale per definizione, con la difficoltà di offrire un prezzo efficiente e adeguato per i clienti domestici che si trovano a doversi confrontare con contratti e bollette caratterizzati da prezzi superiori rispetto agli altri cittadini europei;
13) il costo dell'energia rimane quindi il problema principale per il nostro sistema economico, con un prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso, nel 2024, di 108 megawatt l'ora, il 35 per cento in più della Germania, Il 72 per cento della Spagna, 1'87 per cento della Francia, Paesi con mix energetici diversi che dimostrano la specificità italiana. Nelle prime settimane del 2025 siamo arrivati a 150 euro megawatt l'ora è puntualmente arrivato il grido d'allarme delle imprese che rischiano costi aggiuntivi di 10 miliardi euro su base annua, che significa mettere fuori mercato interi settori produttivi;
14) per contrastare il caro energia, nel 2022 e nel 2023 il governo Draghi ha introdotto numerose disposizioni normative che hanno sostenuto famiglie e imprese, come la sterilizzazione degli oneri di sistema, il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, l'Iva ridotta per il gas;
15) in questi due anni e mezzo, invece, il Governo Meloni, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, si è dimostrato indifferente e inefficace; la legislatura è iniziata con i ritardi accumulati sul decreto attuativo delle comunità energetiche, per poi arrivare al Testo unico delle rinnovabili, provvedimento chiesto a gran voce da tutti gli operatori e poi giudicato inutile tanto da far rimpiangere la normativa precedente. Non sono state previste misure o iniziative incisive per contrastare il caro prezzi dell'energia e per sostenere le famiglie e le imprese, nemmeno quelle energivore; non si è intervenuti per ridurre gli oneri di sistema, e nemmeno per rafforzare il bonus sociale, è stato ostacolato il percorso dell'energy release e del gas release, l'idroelettrico è in un limbo tra gare e ricorsi, in attesa, da un anno, di una quarta via per sbloccare il piano degli investimenti;
16) l'Italia ha bisogno di più energia a minor costo: per ottenerlo è fondamentale aumentare le rinnovabili, i contratti a lungo termine e adottare un'iniziativa a livello europeo per un approccio unitario sui costi dell'energia, con un prezzo unico dell'elettricità europea, interagendo anche a livello comunitario per intervenire sul meccanismo del «prezzo marginale» ricollegando in maniera fattuale i prezzi ai costi di produzione delle singole tecnologie. In questa ottica, si potrebbe disaccoppiare il segmento, delle tecnologie ad elevati costi del capitale (capex based) e con costi variabili quasi nulli per kWh come le rinnovabili elettriche (idrico, geotermoelettrico, eolico e solare) da quelle caratterizzati da elevati costi variabili governati per lo più dal costo delle materie prime energetiche fossili;
17) è necessario un intervento urgente e strutturale che metta a disposizione, a livelli di prezzo accettabile, forniture di gas su logiche di lungo termine riservate alle imprese «energy intensive», anche sfruttando la dotazione infrastrutturale unica del nostro Paese che lo porta ad avere capacità di interconnessione sovrabbondante e particolarmente differenziata geograficamente;
18) un altro ambito di azione è quello dell'efficienza energetica: è dentro il Pniec, ma poi negli atti di Governo è sparita, anzi contrastata. Del recepimento della direttiva europea sulle case green non si sa più niente, c'è la drastica riduzione delle agevolazioni fiscali per l'efficientamento nella legge di bilancio, così come l'altro aspetto fondamentale è quello dei contratti a lungo termine, il meccanismo dei (PPA) che permette contratti bilaterali strutturali tra le parti per stabilizzare il prezzo a lungo periodo (5-10 anni) e su questo c'è l'esperienza spagnola, con la loro Cassa depositi e prestiti che fa da garante di ultima istanza. C'è la richiesta di Confindustria, che prevede un ruolo di garanzia di ultima istanza del GSE, c'è la proposta di legge presentata dal gruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica che riguarda i vulnerabili per conferire maggiori poteri all'Acquirente unico per le acquisizioni di lungo percorso;
19) occorre, inoltre, evitare ulteriori oneri in bolletta. La recente proroga delle concessioni per la rete di distribuzione elettrica, approvata senza un adeguato confronto, rischia di aggiungere nuovi costi al già pesanti oneri di sistema. È indispensabile una strategia concreta e tempestiva per ridurre il costo dell'energia e garantire maggiore equità per cittadini e imprese,
impegna il Governo:
1) a favorire, per quanto di competenza, il rapido iter della proposta di legge del Pd che prevede che l'Acquirente unico possa svolgere attività di vendita di energia elettrica nei confronti dei clienti vulnerabili a prezzi calmierati;
2) ad adottare iniziative di competenza per favorire il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica da quello del gas attraverso la stipula di contratti di lungo termine di compravendita di energia elettrica rinnovabile tra produttori e acquirenti/consumatori, revisionare l'attuale meccanismo di formazione dei prezzi dell'energia elettrica e prevedere l'approvvigionamento tramite acquisti congiunti europei;
3) ad adottare appositi interventi anche di carattere normativo finalizzati ad evitare il previsto aumento, a partire dal 1° gennaio 2025, della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti domestici vulnerabili, ossia per gli anziani over 75, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimaste nel servizio di maggior tutela e che non sono passate al mercato libero;
4) ad attivarsi affinché, in raccordo con le rispettive autorità di riferimento di ciascun settore, siano predisposti specifici interventi finalizzati a correggere tutti i fattori che concorrono all'incremento ingiustificato di aumenti dei prezzi, a partire dalle tariffe per l'acqua e per le bollette elettriche e del gas;
5) ad adottare iniziative di competenza volte a dare seguito alla riforma degli oneri di sistema su beni energetici eliminando voci obsolete e spostandone altre sulla fiscalità generale;
6) ad adottare iniziative di competenza volte ad estendere la platea di beneficiari dei bonus sociali elettrico e gas;
7) ad adottare misure di sostegno in favore delle imprese manifatturiere, già gravate da 23 mesi consecutivi di riduzione della produzione, e delle imprese del settore agricolo a fronte dell'incremento dei costi di approvvigionamento di carburanti, energia elettrica e gas, a partire dalla riduzione degli oneri di sistema e dal riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese, ivi comprese quelle agricole;
8) ad adottare iniziative di competenza affinché si introduca un Cap al meccanismo di formazione del prezzo del mercato italiano del gas naturale indicizzato al Ttf;
9) ad attivarsi per accelerare senza ulteriori indugi lo sviluppo e l'espansione delle energie rinnovabili, attraverso la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili, delle reti elettriche intelligenti, dei sistemi di accumulo e stoccaggio e dell'efficienza energetica.
(1-00398) «Peluffo, Simiani, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Evi, Ferrari, Gnassi, Pandolfo».
La Camera,
premesso che:
1) i prezzi dell'elettricità sul mercato spot italiano sono i più alti fra le borse europee. Complessivamente nel 2024 il prezzo medio dell'energia elettrica nel mercato all'ingrasso è risultato di 108,52 euro/MWh, mentre in Germania 78,51 euro/MWh, in Spagna 63,04 euro/MWh e in Francia 58,02 euro/MWh;
2) l'Italia non solo registra i prezzi più elevati dell'energia, ma è anche il principale importatore europeo: nel 2024 ha acquistato 52 terawattora, pari al 17 per cento del fabbisogno nazionale, quasi il doppio rispetto alla Germania, secondo importatore Ue. Inoltre, la forte dipendenza dal gas rende il mercato italiano particolarmente vulnerabile alle instabilità geopolitiche:
3) l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha annunciato che nel primo trimestre del 2025 è previsto l'aumento della tariffa dell'energia elettrica del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili, ossia per gli anziani sopra i 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimasti nel servizio di maggior tutela e che non sono passati al mercato libero. Nel primo trimestre 2025, infatti, il prezzo dell'energia elettrica sarà di 31,28 centesimi di euro per chilowattora a causa degli aumenti di spesa per l'acquisto di energia elettrica e dei costi di dispacciamento;
4) secondo le ultime stime fornite da Nomisma Energia, la spesa per l'elettricità quest'anno è in aumento del 28 per cento per le imprese e del 31 per cento per la famiglia tipo, che si traduce in più 201 euro l'anno. Assoutenti indica un incremento delle tariffe del gas praticate in bolletta in media del 21 per cento, con una stangata di circa 309 euro aggiuntivi rispetto al 2024;
5) sul mercato all'ingrasso (la Borsa elettrica) il prezzo dell'elettricità viene determinato con il sistema del «prezzo marginale», ovvero viene fissato al livello del costo variabile dell'impianto di generazione più costoso necessario per soddisfare la domanda. Nel mercato italiano questo costo corrisponde quasi sempre alle centrali a gas, che nel 2023 hanno generato il 45 per cento dell'elettricità consumata a livello nazionale;
6) l'impennata dei prezzi dell'energia elettrica appare sostanzialmente legata ai fattori che condizionano i costi di produzione termoelettrici, ossia il prezzo «spot» del gas naturale che sul mercato all'ingrosso del gas più rappresentativo in Europa (il cosiddetto Ttf di Amsterdam) ha raggiunto il 1° gennaio 2025 il prezzo di oltre 50 euro al Megawattora, dato fortemente influenzato sia dall'interruzione, a partire dal 1° gennaio 2025, del flusso di metano dalla Russia attraverso l'Ucraina, ma anche dai movimenti degli hedge fund e altri fondi d'investimento non di rado puramente speculativi;
7) nonostante il netto calo della produzione semestrale termoelettrica (-10 per cento), il gas rimane la commodity che ancora influenza di più la formazione del prezzo dell'energia elettrica. Oltre il 95 per cento del gas italiano proviene dalle importazioni, una dipendenza che porta le aziende elettriche italiane alla mercé dei mercati internazionali del gas. Inoltre la sostituzione del gas proveniente dalla Russia ha fatto aumentare i prezzi complessivi della commodity e il gas naturale liquefatto acquistato dall'Italia è notevolmente più costoso del gas fornito tramite gasdotto;
8) tali fenomeni perlopiù speculativi pongono la necessità di individuare la migliore soluzione per contenere le bollette di luce e gas relative alle forniture domestiche che stanno mettendo ancora una volta a dura prova le famiglie italiane, proprio a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi a fronte di retribuzioni salariali che – per la maggioranza dei lavoratori – non tengono il passo con l'aumento del costo della vita;
9) secondo i dati dell'ultimo rapporto sulla povertà energetica elaborati dall'Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe) 2,36 milioni di famiglie sono in povertà energetica, pari al 9 per cento delle famiglie italiane, dati in forte crescita rispetto al 2022 con un +1,3 per cento pari a più di 340.000 famiglie che si aggiungono a quelle già colpite dal fenomeno. Ad aumentare significativamente è la componente di famiglie in povertà energetica nascosta, cioè le famiglie con spesa complessiva al di sotto della media che hanno dichiarato di non aver speso nulla per il riscaldamento, fenomeno preoccupante perché segnala un inasprimento delle condizioni di disagio delle famiglie più povere, costrette a spegnere i sistemi di riscaldamento per risparmiare;
10) l'aumento del costo dell'energia sta pesando in modo rilevante anche sul sistema economico e produttivo del paese, la cui produzione industriale risulta in diminuzione da 23 rilevazioni consecutive, facendo registrare a dicembre 2024 un calo del 7,1 per cento;
11) secondo l'ufficio studi della Cgia, basato sul prezzo medio dell'energia elettrica nel 2025 di 150 euro per MWh e del gas a 50 euro per MWh, le bollette potrebbero costare all'intero sistema imprenditoriale italiano ben 13,7 miliardi di euro in più rispetto al 2024, pari a un aumento del 19,2 per cento con un totale della spesa complessiva che potrebbe toccare gli 85,2 miliardi, di cui 65,3 sarebbero per l'energia elettrica e 19,9 per il gas;
12) nonostante l'impatto significativo del «caro energia» sul sistema produttivo e sulle famiglie sia in corso almeno dal mese di novembre 2024, il Governo fino ad ora si è limitato a denunciare il preoccupante fenomeno speculativo, senza peraltro adottare con provvedimenti adeguati, a cominciare dalla legge di bilancio, interventi volti a mitigare la dinamica dei prezzi al consumo, né per ridurre gli oneri di sistema o per rafforzare il bonus sociale, né tantomeno per tassare gli extraprofitti da rendita inframarginale delle grandi società energetiche che acquistano e distribuiscono gas, le quali hanno realizzato oltre 60 miliardi di euro di extraprofitti in due anni e mezzo, una vera e propria rapina sociale ai danni di famiglie e imprese;
13) a pesare sul costo dell'energia sono anche le scelte energetiche sinora intraprese dal Governo Meloni che, con il Piano Mattei, a giudizio dei firmatari del presente atto d'indirizzo, ha reso esplicito il suo unico obiettivo di trasformare l'Italia in un hub energetico del gas attraverso una pseudo-cooperazione, che sa di neocolonialismo, che passa dall'Africa e dalle fonti inquinanti, aumentando la dipendenza energetica del Paese da tale fonte fossile;
14) secondo i dati dell'associazione degli operatori delle reti di trasmissione (Entsc) nel 2024 l'Europa ha utilizzato quasi il 20 per cento di gas metano in meno rispetto ai 2023, e uno stupefacente 60 per cento in meno rispetto al picco di utilizzo registrato nel 2017, con un consumo di gas metano sceso di un ammontare pari alla somma della domanda annuale di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Portogallo messi insieme;
15) la ragione principale della diminuzione del consumo di gas è la decisa crescita della produzione da energia da fonte rinnovabile. Nel primo semestre del 2024 la produzione di energia nell'Unione europea venuta per metà da fonti rinnovabili (fonte: Reuters), la cui capacità è aumentata di ben 72 GW solo nel 2023. Per la prima volta nella storia, l'energia da solare ed eolico è la prima fonte nel mix totale Unione europea. Ciò ha comportato per l'Europa significativi vantaggi. In primo luogo, la riduzione della bolletta energetica: i prezzi all'ingrosso sono crollati rispetto ai picchi del 2022 e del 2023, e in alcuni paesi come Francia e Spagna sono tornati addirittura ai minimi precedenti il 2021;
16) la strada che l'Italia deve seguire è quella fondata sulla forte crescita delle rinnovabili che devono rappresentare l'asse portante della politica di decarbonizzazione secondo gli impegni assunti dal nostro paese, nel quadro degli accordi internazionali, di fuoriuscita dalle fonti fossili. Investire sulle rinnovabili non è solo una scelta ecologica, ma l'unico strumento concreto per ridurre i costi dell'energia e garantire un futuro sostenibile per il Paese, portando al disaccoppiamento del prezzo tra gas e rinnovabili;
17) non è condivisibile la dichiarata necessità di puntare anche sul nucleare nel mix energetico, si dimentica, infatti, degli alti costi di questa energia, che attualmente in Europa supera i 170 euro/MWh. Si trascura, inoltre, di ricordare che in Europa, a partire dalla Francia, il nucleare è finanziato dallo, Stato, lo stesso Ministero dell'ambiente nel rispondere all'atto 5-03450 in Commissione Attività Produttive ha affermato che «nell'oggi non sia possibile stimare i costi del riavvio della produzione di energia elettrica da fonte nucleare». I dati dicono che il nucleare porta alla triplicazione dei costi dell'energia come dimostra l'accordo franco inglese che ha sterilizzato il prezzo dell'energia nucleare a 170 euro/MWh. Tra il 2009 e il 2022, mentre i costi di produzione dell'energia onshore e del solare sono diminuiti rispettivamente del 70 per cento e del 90 per cento, mentre quelli del nucleare sono aumentati del 33 per cento. Il nucleare non è la risposta né per la competitività economica perché triplicherebbe i costi dell'energia per imprese e famiglie, né per la transizione ecologica perché sottrarrebbe investimenti alle rinnovabili e non sarebbe una soluzione per la decarbonizzazione visti tempi lunghissimi per la realizzazione delle centrali, mentre la crisi climatica necessita di risposte oggi;
18) altro elemento fondamentale per ridurre il costo della bolletta energetica di famiglie ed imprese è quella di agire sulla riduzione dei consumi finali, considerato che con quasi il 45 per cento del consumi finali, quello degli edifici è il primo settore in Italia per consumi di energia, con oltre i due terzi derivanti da abitazioni residenziali, settore che nel corso degli anni ha aumentato più di tutti gli altri la propria fame di energia;
19) secondo l'analisi condotta da Odyssee-Mure, lo strumento che fornisce un monitoraggio completo dei consumi energetici e delle tendenze dell'efficienza, nonché una valutazione delle misure di politica di efficienza energetica per settore per i paesi dell'Unione europea, a parità di condizioni climatiche una abitazione media italiana consuma circa il 50 per cento in più della media europea. Tale situazione è conseguenza del fatto che negli ultimi due decenni mentre gli altri Paesi europei hanno progressivamente ridotto i consumi delle abitazioni mettendo in campo politiche e misure di efficientamento efficaci, l'Italia è rimasta ferma al palo: in vent'anni, infatti, i consumi energetici medi di una casa Italiana non sono praticamente cambiati, mentre in Europa in media sono stati tagliati del 17 per cento e alcuni Paesi come la Francia, si sono spinti verso un taglio di oltre il 20 per cento;
20) gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare sono fondamentali sia per raggiungere l'obiettivo di piena decarbonizzazione riducendo l'uso delle fonti fossili, considerando che oltre il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano (12,42 milioni di edifici) ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, sia per migliorare le prestazioni energetiche degli immobili riducendo le dispersioni di calore e più in generale il fabbisogno energetico annuale dell'energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione e per la produzione di acqua calda sanitaria, con l'abbattimento dei costi di esercizio degli impianti domestici;
21) gli immobili più energivori sono quelli in cui si ritiene che, attraverso una spesa minore, sia possibile raggiungere benefici maggiori in termini di riduzione dei consumi, di ritorno economico e anche di benessere sociale, stante che i residenti di queste abitazioni sono quelli più spesso colpiti da povertà energetica;
22) per quanto concerne la quantificazione del potenziale risparmio per gli utenti, si stima che ogni passaggio di classe energetica ottenuta da un edificio oltre a rappresentare un aumento del valore immobiliare del bene per i proprietari e contestualmente un vantaggio in termini di riduzione di circa il 20 per cento dei consumi energetici, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra associate all'energia;
23) il Parlamento Europeo, ad aprile 2024, ha approvato la direttiva europea case green (o Epbd Energy performance of buildings directive) sulla prestazione energetica nell'edilizia, segnando un momento decisivo per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle costruzioni nell'Unione europea, con l'obiettivo di ridurre le emissioni del settore edilizio del 60 per cento entro il 2030 per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050,
impegna il Governo:
1) ad adottare iniziative volte a individuare un operatore pubblico con funzione di aggregatore centrale che garantisca ai cittadini in condizioni di vulnerabilità la fornitura di una quota dell'energia che ne contenga i costi e mitighi la volatilità dei prezzi, tramite la stipula di contratti di lungo termine (Ppa) con produttori Fer o mediante la realizzazione di Cer;
2) ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, finalizzata ad istituire un fondo di solidarietà volto a calmierare l'aumento dei prezzi dell'energia, sia per i clienti domestici che per i non domestici, da finanziare attraverso il gettito derivante da un'imposta straordinaria sugli extraprofitti nel settore energetico fossile;
3) ad assumere iniziative di competenza volte a prevedere l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di un apposito fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
4) ad adottare le necessarie iniziative volte a raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, prevedendo l'istallazione di almeno 12 GW annui di nuovi impianti a fonte rinnovabile;
5) ad escludere il ricorso al nucleare nel mix energetico anche per gli alti costi di questa energia, sia per l'impossibilità di stimare i costi del riavvio della produzione di energia elettrica da fonte nucleare come riconosciuto dallo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
6) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a definire una riforma del mercato energetico che preveda il disaccoppiamento dei prezzi elettrici da quelli del gas, in modo da riflettere i reali costi di produzione di ciascuna fonte e garantire tariffe eque e sostenibili;
7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rivedere il quadro degli incentivi e agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi in vigore, stabilizzando la misura di detrazione fiscale dell'ecobonus nell'arco di 10 anni per far fronte al costo degli interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato, escludendo dal sistema incentivante le tecnologie di riscaldamento a combustione alimentati da fonti fossili, con un meccanismo semplificato e legato in modo più stringente al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e prevedendo percentuali di detrazione differenziate secondo le fasce di reddito, con la massima detrazione destinata alle fasce più deboli e ai proprietari di immobili destinati alla prima casa;
8) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a prevedere un adeguato finanziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo una riserva delle risorse all'erogazione di contributi per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica;
9) ad adottare misure, anche di carattere normativo, volte alla massima semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici e per l'installazione d'impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che devono essere esonerati dal pagamento di oneri e contributi a qualsiasi titolo, anche mediante l'istituzione di sportelli unici telematici territoriali con funzioni di formazione, informazione, assistenza tecnico-amministrativa e finanziaria, a supporto di cittadini ed imprese, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche;
10) ad adottare iniziative volte a disporre un piano straordinario di formazione professionale per il green building, riconvertendo parte dell'attuale sistema di formazione professionale verso specifici profili tecnici di esperti progettisti ed esecutori di interventi di efficienza e riqualificazione energetica degli edifici, anche accompagnando la riqualificazione di lavoratori provenienti da imprese in crisi aziendale.
(1-00399) «Bonelli, Ghirra, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».
DISEGNO DI LEGGE: S. 1337 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2245)
A.C. 2245 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di
pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate.».
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera hh), concernente il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: «per gli anni dal 2018 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2025».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2025»;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo alle dotazioni sperimentali di reparto della polizia locale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia
economica e finanziaria)
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738, e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1.
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti di AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025»;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole «della società stessa» sono aggiunte le seguenti «, nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il divieto di fatturazione elettronica di cui all'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è prorogato fino al 31 marzo 2025.
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, è prorogata al 31 marzo 2025 e avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, le parole: «320 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «420 milioni di euro».
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28.
14. All'articolo 5 del decreto-legge n. 131, del 29 settembre 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nei due esercizi successivi»;
b) al comma 2, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
Articolo 4.
(Disposizioni concernenti termini
in materia di salute)
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del servizio sanitario nazionale.».
3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:» sono sostituite dalle parole «dalla disciplina vigente in materia:»;
b) alla lettera a) le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale».
5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, le parole: «alla data di pubblicazione del presente decreto» sono soppresse e le parole: «il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2024».
6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
7. All'articolo 4, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 5-bis, recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
c) al comma 7-bis, relativo all'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alla riforma sull'accreditamento istituzionale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di dolo e colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2024» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Fino al 31 dicembre 2024, in relazione» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione»;
b) dopo le parole «iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono» sono inserite le seguenti: «mantenere gli incarichi già assegnati ovvero»;
c) dopo le parole «partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione,».
10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
b) al comma 2, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»;
c) al comma 3, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n. 213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale».
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia
di istruzione e merito)
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2025».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» e le parole: «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025».
4. Al fine di garantire il raggiungimento delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1 «Didattica digitale integrata» e Investimento 3.2 «Scuola 4.0», all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: «2023/2024 e 2024/2025», sono sostituite dalle seguenti: «2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni» e le parole: «presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura».
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2025».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2025».
4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal Codice della strada, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025.».
Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede con la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della difesa)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»;
2) al comma 1-bis le parole: «m-quinquies)» sono sostituite dalle seguenti: «m-sexies)».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027, euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della giustizia)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Articolo 11.
(Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le parole: «quarto anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025».
Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero del turismo)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
b) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «degli investimenti di riqualificazione energetica» sono aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato “Città dello Sport”, le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa.».
Articolo 16.
(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.
Articolo 17.
(Proroga di termini in materia di editoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Articolo 18.
(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2025».
Articolo 19.
(Disposizioni concernenti termini
in materia di agricoltura)
1. All'articolo 8-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della batteriosi,» le parole: «per un periodo di sette anni» sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
Articolo 20.
(Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e i nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per cento dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022, a cura delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del competente Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, cui sono trasferite le misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
Articolo 21.
(Abrogazione di disposizioni connesse
a termini legislativi in scadenza)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
2. Conseguentemente all'abrogazione disposta al comma 1:
a) all'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: «soggetti pubblici italiani» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;
b) all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, dopo le parole: «soggetti pubblici o privati italiane» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti».
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1
Regione/Provincia Autonoma |
Quota per prestazioni aggiuntive
|
Quota per prestazioni aggiuntive
|
PIEMONTE |
7.457.455,41 |
3.046.002,91 |
VALLE D'AOSTA |
213.523,03 |
87.213,63 |
LOMBARDIA |
17.088.974,95 |
6.980.003,85 |
PA BOLZANO |
890.330,11 |
363.655,96 |
PA TRENTO |
925.829,67 |
378.155,78 |
VENETO |
8.365.075,50 |
3.416.720,98 |
FRIULI VENEZIA GIULIA |
2.102.983,04 |
858.964,90 |
LIGURIA |
2.694.291,04 |
1.100.485,07 |
EMILIA-ROMAGNA |
7.674.461,42 |
3.134.639,17 |
TOSCANA |
6.415.947,92 |
2.620.598,45 |
UMBRIA |
1.504.016,25 |
614.316,50 |
MARCHE |
2.591.185,08 |
1.058.371,37 |
LAZIO |
9.811.661,79 |
4.007.580,17 |
ABRUZZO |
2.216.923,14 |
905.503,82 |
MOLISE |
512.342,28 |
209.266,56 |
CAMPANIA |
9.488.680,64 |
3.875.658,29 |
PUGLIA |
6.763.865,89 |
2.762.705,78 |
BASILICATA |
934.590,02 |
381.733,95 |
CALABRIA |
3.187.014,99 |
1.301.738,52 |
SICILIA |
8.263.322,30 |
3.375.159,81 |
SARDEGNA |
2.782.525,54 |
1.136.524,52 |
TOTALE |
101.885.000,00 |
41.615.000,00 |
A.C. 2245 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Limitatamente all'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;
b) le parole: “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni”;
c) dopo le parole: “fissato al 15 gennaio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024”.
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “entro il 18 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024”;
b) dopo le parole: “entro il 29 febbraio 2024” sono aggiunte le seguenti: “per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024”»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.
10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: “si applicano” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2029,”.
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: “relazione semestrale”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “relazione annuale”.
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione”.
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “Fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2025”.
10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:
“822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023”.
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: “per l'anno 2023” sono inserite le seguenti: “e per l'anno 2024”».
All'articolo 2:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026»;
al comma 3, dopo le parole: «comma 2-ter, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al»;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: “medesima normativa” sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «fino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
alla lettera b), la parola: «contrasto» è sostituita dalle seguenti: «di contrasto» e le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni”;
b) al secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) – 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: «commi 738» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 2, le parole: «30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 16-sexies» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera a), dopo la parola: «statali,» sono inserite le seguenti: «all'alinea,»;
alla lettera b), alinea, le parole: «di AMCO» sono sostituite dalle seguenti: «della società AMCO» e le parole: «, sono apportate le seguenti modifiche» sono soppresse;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2026”»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025”»;
al comma 9, primo periodo, alle parole: «l'adozione e l'approvazione» sono premesse le seguenti: «il termine per», le parole: «è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato» e le parole: «e avviene» sono sostituite dalle seguenti: «; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025»;
al comma 11, le parole da: «All'articolo 2» fino a: «n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A.»;
al comma 13, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019»;
al comma 14, alinea:
le parole: «n. 131, del 29 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2023, n. 131»;
dopo le parole: «n. 169» sono inserite le seguenti: «, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese,»;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
«14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “negli anni 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023, 2024 e 2025”.
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) – 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2».
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2027”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati” sono inserite le seguenti: “o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari”;
c) al secondo periodo, le parole: “dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60” sono sostituite dalle seguenti: “dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale”»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;
b) al comma 1-ter, le parole: “2014-2016 e 2017-2019” sono sostituite dalle seguenti: “2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022”»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «le parole» sono sostituite dalle seguenti «all'alinea, le parole:» e le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;
alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a),»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maturato al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “maturato al 31 dicembre 2025”;
b) le parole: “tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025”.
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”»;
al comma 5, le parole: «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» sono sostituite dalle seguenti: «Medicina d'emergenza-urgenza»;
al comma 6, le parole: «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 4» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
alla lettera b), la parola: «recante» è sostituita dalle seguenti: «concernente l'applicazione del regolamento recante»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
“7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”»;
alla lettera d), le parole: «dolo e» sono soppresse;
al comma 9, lettera c), dopo la parola: «sostituzione» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 10:
all'alinea, dopo le parole: «relativo alla possibilità» sono inserite le seguenti: «per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale,»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza” e “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse»;
alla lettera c), dopo le parole: «epidemiologica da COVID-19» sono inserite le seguenti: «, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,»;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: “Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° gennaio 2025,” e, al secondo periodo, le parole: “esclusivamente durante lo stato di emergenza” sono soppresse»;
al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
al comma 12, le parole: «con modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “e di” sono sostituite dalla seguente: “, di” e le parole: “al 2027” sono sostituite dalle seguenti: “al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028”. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: “dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta giorni”.
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025».
All'articolo 5:
al comma 4, le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «Scuola 4.0”» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico” e investimento 3.2 — Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;
b) al comma 2-bis, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”;
c) al comma 2-ter, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2027”.
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso) – All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
“La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti”».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025”;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: “In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025”»;
al comma 4, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “Entro ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro quarantotto mesi”.
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
All'articolo 7:
al comma 4, le parole: «Codice della strada» sono sostituite dalle seguenti: «codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1”;
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate”.
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”.
4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: “30 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2026”;
2) le parole: “, al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate” sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice”;
c) al comma 2-bis, le parole: “entro il 30 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2025”.
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026”. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata della documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «con la corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “negli anni 2022, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) al comma 1-bis, la parola: “m-quinquies)” è sostituita dalla seguente: “m-sexies)”»;
al comma 5, le parole: «2027, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2027 ed euro», dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «euro 1.205.032» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 1.205.032», alla parola: «mediante», ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto» e le parole: «euro 3.615.095» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 3.615.095».
All'articolo 10:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”.
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: “dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni”»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “2023, 2024 e 2025”;
b) al comma 7, le parole: “un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e” sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026”.
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo è soppresso.
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025”.
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. – (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004) – 1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato».
All'articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: «presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: “si applica fino al 31 dicembre 2024 e” sono soppresse.
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A.».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: “per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dall'anno 2025” e le parole: “nel 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2025”. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro novanta giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “entro centoventi giorni”.
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: “per gli undici anni” sono sostituite dalle seguenti: “per i dodici anni e sei mesi”.
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: “a decorrere dal 1° aprile 2025” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° ottobre 2025”.
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: “dal 1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454” e al comma 454 dopo le parole: “Ministro dell'economia e delle finanze” sono inserite le seguenti “, da adottare entro il 30 giugno 2025,”».
All'articolo 14:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «articolo 175 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali,»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è destinata ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.
2-ter. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: “31 ottobre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”.
2-quater. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: “31 ottobre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) – 1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
All'articolo 19:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «All'articolo 8-ter» il segno di interpunzione «,» è soppresso e dopo le parole: «n. 44» sono inserite le seguenti: «, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “1° marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2025”.
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;
b) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;
c) alla lettera c), le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2025».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis. – (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) – 1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 19-ter. –(Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990) – 1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini”.
Art. 19-quater. – (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità) – 1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: “30 novembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2026”;
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ventiquattro mesi”;
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” e, al comma 4, le parole: “1° gennaio 2026”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”;
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”;
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «termine di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera a), le parole: «delle persone e i nuclei» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone e dei nuclei»;
alla lettera c), le parole: «n. 872/2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 872 del 4 marzo 2022» e la parola: «competente» è soppressa;
alla lettera d), le parole: «cui sono trasferite le» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle» e dopo le parole: «presente comma» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 3, le parole: «citato decreto legislativo n. 142 del 2015» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;
al comma 4, le parole: «riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati,» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024, 2025, 2026 e 2027” e, al secondo periodo, le parole: “e a 25 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,”;
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
All'articolo 21:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35»;
al comma 4, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e dopo le parole: «n. 76» sono inserite le seguenti: «, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «28 maggio» è inserita la seguente: «2021» e, al terzo periodo, le parole: «, aventi ad oggetto tali provvedimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «aventi ad oggetto tali provvedimenti»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) è abrogata.
5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: “L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1” sono soppresse;
b) l'articolo 10 è abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: “, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10” sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) è abrogata.
5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: “e quella accessoria è applicata nella misura massima” sono soppresse;
5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate».
Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. – (Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia) – 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026».
Alla tabella 1:
dopo le parole: «Tabella 1» sono inserite le seguenti: «(articolo 4, comma 11)» e le parole: «personale sanitario comparto» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario del comparto sanità».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025.
*1.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025.
*1.2. Mari, Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.3. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.4. Mari, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le vigenti risorse sono incrementate di 28,5 milioni euro per l'anno 2025 ed è autorizzata una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2026.
1.5. Penza, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1.6. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1.7. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025» e le parole: «29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «29 settembre 2025».
1.9. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-ter. Il termine di tre mesi, previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2025. Le sanzioni nel frattempo comminate dai Collegi Regionali di Garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della medesima legge n. 515 del 1993, sono sospese e vengono successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7,comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.
1.12. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
6-ter. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2025».
1.13. Grimaldi, Zaratti.
Sopprimere il comma 9.
1.14. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa, Torto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».
1.15. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.
*1.16. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.
*1.17. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1.18. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto».
*1.19. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto».
*1.20. Grimaldi, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
1.21. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10.1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.22. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:
10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
*1.24. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:
10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
*1.25. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10-ter, aggiungere i seguenti:
10-ter.1. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nel corso dell'anno 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
10-ter.2. Dall'attuazione del comma 10-ter.1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.26. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
10-ter.1. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025.
1.27. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere il comma 10-quinquies.
1.29. Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 10-septies.
1.30. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 10-octies.
Conseguentemente:
all'articolo 21, sopprimere il comma 5-quinquies;
sopprimere l'articolo 21-bis.
1.31. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 10-octies.
1.32. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 10-decies, aggiungere il seguente:
10-decies.1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola: «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
1.33. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere i seguenti:
10-duodecies. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2026, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. I soggetti di cui al primo periodo trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.35. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:
10-duodecies. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
1.37. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:
10-duodecies. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con validità di due anni, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili.
1.38. Grimaldi, Zaratti.
ART. 2.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026.
3.2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3.1. Attesa la necessità di far fronte in maniera celere e continuativa alle esigenze determinate dall'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro, nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo dai migranti, sfollati e profughi ucraini, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026.
3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1, valutati complessivamente in 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 e per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.2. Ascari, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3.1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare, entro il 31 dicembre 2025, il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico delle regioni nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
2.3. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 9, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 20-bis, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al rigetto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
4-ter. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 9-quater.
(Modulistica)
1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti.».
4-quater. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro, nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Al comma 5, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 con le seguenti: del Fondo di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2.6. Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alfonso Colucci.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2025 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
5-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori della Sicilia per le attività di cui al comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.7. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.
2.8. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025.
2.11. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 6, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: «25 settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «25 settembre 2026».
2.12. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:
6-ter. Al fine di consentire il proseguimento dell'attività di definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di ulteriori 10.600.000 euro per l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 17, 44, 49, 60 e da 71 a 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di prorogare di ulteriori nove mesi, nelle more del relativo processo di stabilizzazione, la validità dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 10.600.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.13. Grimaldi, Mari, Zaratti.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, tratta Vigna Clara-Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI.
3.1. Francesco Silvestri, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 maggio 2025».
3.2. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
*3.3. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «fissato al 15 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo».
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 29 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo».
*3.4. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, gli enti locali che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e non hanno provveduto all'invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, possono stabilizzare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato con oneri a carico a della regione.
3.5. Carmina.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026» e le parole: «esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024».
3.7. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere il comma 6.
3.8. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 9.
3.9. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 1, comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 19 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.10. Donno, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'utilizzo del predetto finanziamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipula di un accordo di programma tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato:
a) all'adozione di interventi straordinari per la salvaguardia e la tutela ambientale e sanitaria;
b) alla gestione e attuazione degli interventi di bonifica;
c) alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla relativa formazione, riqualificazione professionale e reinserimento lavorativo;
d) alla diversificazione industriale ecosostenibile dell'intera area territoriale;
e) a favorire nuovi insediamenti economico-produttivi;
f) ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto;
g) alla riconversione economica, sociale e culturale dell'intera provincia di Taranto;
h) alla definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana della città di Taranto;
i) a migliorare e rafforzare le infrastrutture materiali e istituire centri di ricerca, università e incubatori d'impresa.
3.11. L'Abbate, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;
b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024 e 2025»;
c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
3.12. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere i seguenti:
14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione, per le imprese delle filiere del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna, che abbiano registrato nell'anno 2024 un calo del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 agosto 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al precedente periodo in qualità di sostituti d'imposta.
14-terdecies. Le disposizioni di cui al comma 14-duodecies si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14-quaterdecies. Nei casi di cui ai commi 14-duodecies e 14-terdecies non si procede al rimborso di quanto già versato.
14-quinquiesdecies. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 14-duodecies e 14-terdecies sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2025, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 14-terdecies, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2025.
14-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi da 14-duodecies a 14-quinquiesdecies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.13. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere i seguenti:
14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione le imprese delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle medesime imprese.
14-terdecies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 14-duodecies la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 14-duodecies, primo periodo, sono sospese fino al 31 maggio 2025.
14-quaterdecies. Per le finalità di cui ai commi 14-duodecies e 14-terdecies è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.14. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere i seguenti:
14-duodecies. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
14-terdecies. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*3.15. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere i seguenti:
14-duodecies. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
14-terdecies. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
*3.16. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026.».
3.19. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.»;
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.»;
c) al comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.»;
d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiscono a una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e a individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolge nel corso del biennio 2026-2027 e ha per oggetto le modalità applicative del quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione è coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori sono discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al precedente periodo sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.».
3.20. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
*3.22. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
*3.23. Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3.24. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente comma, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3.25. Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. Le agevolazioni di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, commi 6, 7 e 8 sono prorogate con riferimento agli atti stipulati sino al 31 dicembre 2027. Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.26. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa, Torto.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «per l'esercizio 2025» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio 2026»;
b) al comma 4 e al comma 7, ovunque ricorrano, le parole: «per l'esercizio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2026»;
c) al comma 6 e al comma 9, le parole: «all'esercizio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2026»;
d) al comma 8, le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
3.27. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».
3.29. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
14-duodecies. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2025».
3.33. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1
(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)
1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024»;
2. All'articolo 1, comma 822-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi».
3.01. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
ART. 3-bis.
Sopprimerlo.
3-bis.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere i commi 1, 2, 6, 7 e 8.
3-bis.2. Quartini.
ART. 4.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
3-quater. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti: «anche in deroga ai limiti di spesa»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».
3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.1. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-quater. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti: «anche in deroga ai limiti di spesa»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».
4.2. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
Sopprimere il comma 6.
4.4. Quartini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, al fine di consentire alle regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.
4.5. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, sopprimere la lettera a).
4.6. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: 4 agosto 2016, n. 171, aggiungere le seguenti: , ferme restando le disposizioni di cui al successivo comma 7-bis,
Conseguentemente dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;
2) la lettera c) è soppressa;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;
d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti».
4.7. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, sopprimere la lettera c).
*4.8. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Al comma 7, sopprimere la lettera c).
*4.9. Girelli, Malavasi, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 590-sexies», secondo comma, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a causa di imperizia» sono sostituite dalle seguenti: «per l'azione o l'omissione da parte del personale sanitario che sia regolarmente iscritto all'albo professionale di riferimento e che abbia assolto, in misura non inferiore al 70 per cento, l'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina»;
b) le parole: «quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che il fatto non sia avvenuto per errori grossolani e macroscopici».
7-ter. Sono considerati errori grossolani e macroscopici quegli errori presenti nell'elenco elaborato a tal fine, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentito il Consiglio Superiore di Santità e l'Istituto Superiore di Sanità.
7-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Articolo 590-sexies», comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24, come modificate dai commi 7-bis e 7-ter del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 2025 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 1° luglio 2024 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
4.10. Marianna Ricciardi, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati, che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.
4.11. Fenu.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. L'operatività del fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è prorogata anche per gli anni 2025, 2026 e 2027.
4.12. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al fine di efficientare l'erogazione delle prestazioni nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario nazionale, entro il termine del 31 dicembre 2025, ciascuna regione e provincia autonoma, nell'ambito delle risorse disponibili, individua i servizi autonomi con responsabilità dirigenziale per tutte le aree delle professioni sanitarie e sociali del comparto e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, provvede all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie per ciascuna delle aree disciplinari individuate dalla legge n. 251 del 2000.
4.13. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 11.
4.14. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2025 e 2026. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.15. Di Lauro, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2025 con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.16. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», e dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025».
4.17. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: «e per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024 e per l'anno 2025,».
4.18. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'ottavo periodo le parole: «Limitatamente all'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2024 e 2025».
4.19. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4.20. Girelli, Malavasi, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere il comma 12-ter.
4.21. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Sportiello, Carmina, Torto.
Dopo il comma 12-sexies, aggiungere il seguente:
12-septies. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027» e le parole «abbia maturato, al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «maturi, entro il 31 dicembre 2025»;
b) al comma 2, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2025, 2026 e 2027».
4.22. Malavasi, Girelli, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 12-sexies, aggiungere il seguente:
12-septies. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, è differita per coloro che hanno assunto le sostanze di cui al comma 1 del predetto articolo a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.
4.24. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di
payback sanitario)
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
4.02. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Ferrara, Torto.
ART. 5.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:
«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».
5.1. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1, comma 83-ter, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo»;
b) al secondo periodo, le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» e «per il medesimo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026» e «per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;
c) al quarto periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;
d) al quinto periodo, le parole: «di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027».
5.2. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027»;
b) le parole: «per il solo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026»;
c) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026».
5.3. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che adempiono all'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.4. Morfino, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 75 del 2023 è rifinanziato di 226,56 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.5. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 75 del 2023 è rifinanziato di 282,36 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.6. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire ai comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di trentasei mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.».
5.7. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027».
5.8. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
5.9. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.10. Morfino, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-octies. Considerata la straordinaria necessità e urgenza di mettere in campo interventi normativi di natura temporale al fine di consentire il raggiungimento, entro i limiti delle scadenze previste, delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla Missione 4 – Componente 1, nonché al fine di garantire ulteriore supporto tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sul personale delle istituzioni scolastiche titolari dei relativi progetti connessi al PNRR, le stesse istituzioni possono attivare incarichi temporanei a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Gli incarichi di cui al periodo precedente, conferiti per singolo anno scolastico e non oltre il 30 giugno 2026, sono attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificati dal comma 4-novies del presente articolo.
4-novies. Per le finalità di cui al comma 4-octies, all'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026»;
b) al comma 4-bis.1, primo periodo, dopo le parole: «sono autorizzate ad attivare» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2023,».
4-decies. Per l'anno scolastico 2024/2025, gli incarichi di cui al precedente comma 4-octies sono conferiti a partire dal 15 marzo 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2025/2026, gli incarichi di cui al medesimo comma 4-octies sono conferiti a partire dal 15 settembre 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 marzo 2025, viene determinato il fabbisogno di personale aggiuntivo per le finalità di cui al comma 4-octies, l'importo massimo di rifinanziamento del fondo di cui al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché la ripartizione delle risorse tra gli uffici scolastici regionali, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026, con distinzione delle risorse destinate all'attivazione degli incarichi per le finalità di cui al piano «Agenda Sud» ai sensi del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-octies, 4-novies e del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.11. Zaratti, Piccolotti, Grimaldi.
Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-octies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-bis.01. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».
4-novies. Agli oneri derivanti dal comma 4-octies, pari a 50,33 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.12. Manzi, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4-septies, aggiungere i seguenti:
4-octies. Sono prorogati per l'anno scolastico 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
4-novies. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100 per cento dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025-2027.
5.13. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
4-octies. All'articolo 47, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la parola: «non» è soppressa.
5.15. Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Disposizioni in materia di università)
1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027».
5.01. Caso, Amato, Orrico, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Proroga di termini in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2024/2025».
2. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2025 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
3. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2024, anche non continuativi, purché includa il 2024, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
4. Per la procedura di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la lettera l-bis) è soppressa.
5.02. Torto, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
ART. 6.
Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
4-quater. Al fine di dare continuità alle necessarie azioni di supporto alla tutela e valorizzazione delle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, delle Direzioni Regionali Musei, delle Biblioteche sul territorio nazionale, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di collaborazione conferiti tramite procedure di avviso pubblico ai sensi dell'articolo 24 comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e di cui all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che abbiano prestato servizio in una o più delle annualità a cui le norme si riferiscono, sono riattivati fino al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15.751.500 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-quinquies. Anche al fine di assicurare il riconoscimento dell'esperienza maturata presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della cultura, presso il medesimo ministero è istituito un tavolo tecnico con il compito di delineare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, un piano di stabilizzazione del personale assunto con contratti di collaborazione conferiti tramite le procedure di avviso pubblico di cui al precedente comma.
6.1. Orrico, Amato, Caso, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 7.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati per ulteriori tre anni.»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ai tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al fine di consentire la vendita degli immobili, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai medesimi termini e alla medesime condizioni.».
7.1. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per l'anno 2025 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.2. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 3.
7.3. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 187 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dalla legge n. 177 del 25 novembre 2024, nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'interno di uno strumento univoco volto a rilevare la tipologia e il numero di sostanze stupefacenti o psicotrope per mezzo di test salivare.
7.4. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
7.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
7.6. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «della fornitura o del servizio»;
b) la lettera b) è abrogata.
7.8. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4.1. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.
7.9. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Sopprimere il comma 4-quater.
7.12. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 4-undecies.
7.13. Iaria, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 4-undecies, aggiungere il seguente:
4.undecies.1. Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, all'articolo 10 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 11-sexiesdecies, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
7.14. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
4-duodecies.1. Al fine di garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, si applicano limitatamente agli appalti di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro.
7.19. Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
4-duodecies.1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.
7.20. Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
4-duodecies.1. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7.22. Iaria, Alifano, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Penza, Torto, Traversi.
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
4-duodecies.1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
7.30. Cantone, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Penza, Torto, Traversi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«3-quinquies.1. Per l'anno 2025, per tutti gli interventi sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021.»;
b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per interventi su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025 a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021.».
7.01. Pellegrini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di IVA)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) pannolini per bambini;»;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, mediante il corrispondente risparmio di spesa o le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, specificamente individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
7.02. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Ulteriori misure in materia di
riforma ACCRUAL)
1. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.».
7.03. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 9.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025».
9.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.
9.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2025)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2025».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 186.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
9.02. Dell'Olio.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)
1. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
9.03. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
ART. 10.
Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
10.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
8-septies. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'articolo 32, commi 3 e 4, la parola: «2025» è sostituita con: «2027», ovunque ricorra.
10.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:
8-septies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
8-octies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alla sessione da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025.».
10.4. Dori, Grimaldi, Zaratti.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere i seguenti:
8-septies. Nelle more dell'adozione di una disciplina concernente il nuovo assetto sulla geografia giudiziaria, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre del 2012 n. 155, al comma 3, le parole: «dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
8-octies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-septies, è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
10.5. Torto, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
8-septies. L'articolo 1, comma 812, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il numero 2), capoverso comma «3.1»., si interpreta nel senso che il personale di cancelleria non può procedere all'iscrizione a ruolo, che resta pertanto sospesa, fino a quando la parte non versi il suddetto importo.
10.6. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
8-septies. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'articolo 22, comma 4, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
*10.9. Dori, Zaratti, Grimaldi.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
8-septies. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'articolo 22, comma 4, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
*10.10. D'Orso.
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
8-septies. Alla legge 27 settembre 2021, n. 134, articolo 2, comma 5, la parola: «2024» è sostituita con la seguente: «2025», ovunque ricorra.
10.11. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031»;
b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) le parole «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 30 giugno 2031»;
2) le parole: «4.745 unità» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 unità»;
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera b), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
*10.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10.1.
(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031»;
b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1) le parole «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 30 giugno 2031»;
2) le parole: «4.745 unità» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 unità»;
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031».
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera b), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
*10.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
ART. 11.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
*11.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
*11.3. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.
Al comma 2, sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2025».
11.4. Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1 All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le procedure competitive di cui al comma 2, ultimo periodo, e l'assegnazione del servizio di cui al comma 2-bis, sono differite alla data del 31 dicembre 2030.
11.5. Peluffo, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere il comma 2-ter.
11.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 2-quater.
11.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 2-sexies.
11.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sostituire il comma 2-sexies, con il seguente:
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e per il solo comparto delle biomasse solide fino il 30 giugno 2026.
11.10. Marino.
Sopprimere il comma 2-septies.
11.11. Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Morfino.
Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente:
2-octies.1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11:
1) le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2025»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2025, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2025 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2025».
2-octies.2 L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-octies.1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
11.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 12.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 marzo 2026;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.1. Zanella, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 marzo 2026;
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.3. Merola, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Al fine di salvaguardare l'abitazione nelle procedure di recupero crediti e potenziare lo strumento della cartolarizzazione sociale, all'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore»;
b) al comma 2, le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «dei debitori ceduti, sia persone fisiche sia imprese, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter, ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.»
c) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il futuro conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.4. Barzotti, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
1-ter. Per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata all'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari e le modalità attuative di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12.7. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025».
1-quater. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-ter, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nei limiti di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.8. Bonafè, Fossi, Gianassi, Simiani, Scotto, Boldrini, Furfaro, Di Sanzo.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
1-ter. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
12.9. Sportiello, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 13.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2025.
13.1. Simiani, Ubaldo Pagano.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 30 giugno 2025.
*13.4. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Al comma 1, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2025 con le seguenti: entro il 30 giugno 2025.
*13.5. Peluffo, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere i seguenti:
1-quinquies.1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2025»;
b) le parole: «e il Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità».
1-quinquies.2. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies.1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.6. Pavanelli, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:
1-quinquies.1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento delle calzature, della pelletteria e degli accessori. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.8. Ascari, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 14.
Sopprimere il comma 3.
*14.2. Grimaldi, Mari, Zaratti.
Sopprimere il comma 3.
*14.3. Guerra, Scotto, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Proroghe di termini in materia di credito di imposta per la ZES unica)
1. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;
b) alla lettera b), le parole: «al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «al 15 novembre 2026»;
c) alla lettera c), le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari 2.200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.01. Scerra, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimerlo.
*16.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituirlo, con il seguente:
Art. 16.
(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 789 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Restano ferme le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.
16.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.
16.4. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Al comma 1, sostituire le parole: Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 con le seguenti: In conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.
16.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19.1.
(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025».
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.01. Zaratti, Borrelli, Grimaldi.
ART. 19-quater.
Sopprimerlo.
19-quater.1000. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
ART. 21.
Sopprimere i commi 1 e 2.
21.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Roggiani.
Sopprimere i commi 4 e 5.
*21.2. Quartini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere i commi 4 e 5.
*21.3. Grimaldi, Zaratti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 e alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
21.4. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
21.5. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
Conseguentemente sopprimere il comma 5.
21.6. Sportiello, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
Sopprimere il comma 5-quater.
21.7. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere il comma 5-quinquies.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21-bis.
21.8. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
Sopprimere i commi 5-octies, 5-novies e 5-decies.
21.10. Quartini, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.