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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 4 marzo 2025

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2149 E ABB.
PDL N. 2149 E ABB. – DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA, IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E IN MEDICINA VETERINARIA

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 10 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 1 ora
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti 1 ora e 11 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 58 minuti 4 ore e 59 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti 59 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti 41 minuti
Lega – Salvini premier 40 minuti 40 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti 34 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 37 minuti 33 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti 19 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE – Centro popolare 31 minuti 19 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti 18 minuti
Misto: 31 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 10 minuti
  +Europa 13 minuti 7 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonetti, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Donzelli, Dori, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pittalis, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZANELLA: «Modifica all'articolo 544-bis del codice penale in materia di uccisione, cattura, commercio e utilizzo illeciti di esemplari di fauna selvatica o protetta» (2282);

   CIANI: «Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nei processi decisionali delle istituzioni pubbliche» (2283).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

  ASCARI: «Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di atti sessuali in assenza di consenso» (2279) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 349).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 350).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Human Technopole, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 351).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 3 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio (COM(2024) 701 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 701 final – Annexes 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

  Relazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (COM(2025) 63 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quarta edizione delle prospettive in materia di aria pulita (COM(2025) 64 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (COM(2025) 69 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'Unione europea attrattivo per le generazioni future (COM(2025) 75 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 28 febbraio 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14:

   della nomina del professor Sergio Prete a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio;

   della nomina del dottor Daniele Rossi a commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Emanuele D'Ulizia, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di consigliere ministeriale per consulenza, ricerca, studio e coordinamento in materia giuridica, amministrativa e di bilancio presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2025, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito al dottor Luca De Angelis, di direttore della Direzione generale per le nuove tecnologie abilitanti, nell'ambito del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie del Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con lettera in data 27 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema del VI piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (253).

  Questa richiesta è assegnata, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 maggio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in relazione alla mancata applicazione del contratto collettivo decentrato ai dipendenti del comune di Casteldaccia – 3-01772

A)

   AIELLO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   da un comunicato stampa della Cgil Palermo si evince che il comune di Casteldaccia da 12 anni non applica ai suoi dipendenti il contratto collettivo decentrato della funzione pubblica. In pratica, alcune figure, come i vigili urbani, perdono anche fino a un massimo di 10 mila euro l'anno di indennità aggiuntive rispetto ai loro colleghi italiani. Nella giornata del 6 marzo 2023 si è svolta un'assemblea della Cgil e della Fp Cgil, nella sede comunale, con i dipendenti e i precari in attesa di stabilizzazione del comune di Casteldaccia. Alla conclusione dell'assemblea con il personale, è stato dichiarato lo stato di agitazione. A seguito di tale assemblea sindacale i dipendenti del comune di Casteldaccia chiedono all'amministrazione comunale che, prima possibile, si regolarizzi la situazione contrattuale, costituendo il fondo per la contrattazione decentrata che non è mai stato costituito dal 2012 a oggi. Va considerato che il comune di Casteldaccia è l'unico degli 8.500 comuni italiani a non avere garantito per 12 anni il contratto decentrato ai lavoratori e che occorre quantificare le somme, verificare i residui e in base a quello adattare il contratto decentrato nuovo, adeguandolo alle esigenze dei servizi e alle aspettative –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda porre in essere, anche ai sensi dell'articolo 60 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di tutelare e garantire i diritti dei lavoratori del comune di Casteldaccia, la corretta applicazione del Ccnl e il recupero delle somme ad essi dovute.
(3-01772)


Iniziative di competenza in relazione alla mancata copertura dei posti vacanti in organico e alla gestione delle graduatorie nei concorsi indetti dal Consiglio regionale della Lombardia – 3-01773

B)

   GIRELLI, ROGGIANI e BRAGA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il principio cardine che regola le forme di reclutamento nella pubblica amministrazione ha rango costituzionale, e nello specifico l'articolo 97, quarto comma, della Costituzione stabilisce che: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

   da tale principio discende una ricca giurisprudenza che pone in capo alle amministrazioni pubbliche la responsabilità di attuare con rigore il dettato costituzionale, ottemperando altresì alle molteplici direttive, amministrative e di legge, orientate ad escludere elementi di discrezionalità e a preservare l'integrità della pubblica amministrazione, curandone così l'interesse;

   tra novembre 2020 e gennaio 2022, il Consiglio regionale della Lombardia ha bandito tre pubblici concorsi, atti a reclutare 3 dirigenti, 13 funzionari e 12 impiegati;

   le suddette procedure concorsuali si concludevano con la pubblicazione delle graduatorie, composte dai vincitori e dagli idonei non vincitori;

   su due delle tre procedure, e nello specifico su quelle per dirigenti e funzionari, da parte dell'amministrazione del Consiglio regionale, ad avviso dell'interrogante, sarebbe stata adottata una condotta gravemente lesiva degli interessi dell'amministrazione pubblica, non coprendo i posti vacanti in organico e lasciando volontariamente che la validità delle graduatorie scadesse, senza prevedere prima di tale termine degli scorrimenti, o senza prorogarne la validità senza costi;

   si fa presente che per le figure dirigenziali si è poi proceduto ad altre forme di reclutamento, provvedendo a coprire i posti vacanti per mobilità;

   per le figure dei funzionari, l'amministrazione è stata lasciata gravemente sguarnita (12 unità da inserire secondo il Piano integrato di attività e organizzazione tra il 2024 e il 2025, a cui bisogna aggiungere i posti relativi ai prossimi pensionamenti), lasciando presagire che potrebbero a breve, viste le carenze, essere bandite altre procedure di reclutamento, con ulteriori tempistiche e costi;

   a giudizio dell'interrogante gli idonei presenti nelle graduatorie dei citati concorsi sono stati dunque ritenuti in maniera discrezionale inidonei, disattendendo l'idoneità conseguita per procedura concorsuale;

   questo si riverbera in maniera evidente sulle difficoltà di funzionamento dell'amministrazione in oggetto –:

   se, per quanto di competenza, il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative in merito alla vicenda, anche valutando i presupposti per l'attivazione di verifiche di carattere ispettivo e la verifica di coerenza con il Piano integrato di attività e organizzazione.
(3-01773)


Iniziative di competenza per garantire la disponibilità del farmaco Creon e la continuità terapeutica per i pazienti affetti da patologie al pancreas – 3-01028; 3-01774

C)

   TORTO, QUARTINI, SPORTIELLO, MARIANNA RICCIARDI e DI LAURO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come segnalato da agenzie di stampa, organi di informazione e pazienti, in Italia è diventato introvabile un farmaco essenziale per le persone che soffrono di malattie pancreatiche;

   il medicinale denominato Creon o Creonipe – si legge sull'Ansa – a differenza della quasi totalità dei farmaci, non ha analoghi che possano sostituirlo sul mercato italiano. La carenza dura da diversi mesi ma, nelle ultime settimane, si sono intensificate le segnalazioni da parte dei pazienti;

   già nell'ottobre 2023 l'Aifa aveva segnalato il problema, avvertendo che la carenza potrebbe protrarsi fino a fine 2025 e ha quindi invitato i medici a un uso appropriato del medicinale; l'Aifa, peraltro, già in precedenza, aveva autorizzato all'importazione del prodotto dall'estero e vietato qualsiasi esportazione;

   sembrerebbe che l'unica azienda distributrice del prodotto nel nostro Paese abbia aperto un canale diretto con le farmacie per permettere l'approvvigionamento direttamente alla fonte, intercedendo con l'azienda, produttrice del farmaco (Abbott);

   sembrerebbe inoltre che la carenza sia conseguente all'alta richiesta a livello globale e nonostante siano state attivate le predette misure, detta carenza non sembra risolversi;

   questi farmaci contengono quegli enzimi che il pancreas non è più in grado di produrre; sono enzimi essenziali all'organismo per le funzioni vitali e un periodo prolungato di assenza del farmaco per alcuni pazienti significa andare incontro a gravi rischi di malnutrizione;

   è di questi giorni il drammatico grido di aiuto di una cittadina dell'Abruzzo che tramite le piattaforme digitali segnala come «la sua vita e la vita di parecchie persone» dipenda dalla somministrazione di questo farmaco salvavita e «visto che non vuole morire» denuncia la grave situazione e chiede al Ministero della salute una risoluzione urgente;

   più in particolare, la cittadina abruzzese racconta che «nel 2022 è stata sottoposta ad un intervento di resezione alla testa del pancreas a causa di un tumore (adenocarcinoma, rimozione della cistifellea, una parte del duodeno e parte testa del pancreas) e per la carenza di enzimi pancreatici, da due anni assume le capsule di enzimi del Creon: 5 volte al giorno (un flacone contiene 100 capsule per una durata di 20 giorni). È un particolare medicinale di enzimi pancreatici utili per la funzionalità del pancreas, così consente di nutrirmi, poter mangiare e assimilare il cibo. Ma da diversi mesi, esattamente da agosto 2023, il Creon scarseggia e per reperirlo occorre telefonare in lungo e in largo, senza successo di recente, introvabile in Italia. Inserito dall'Aifa nell'elenco dei “Medicinali Carenti”, perché sembrerebbe che le difficoltà siano dovute alla “catena di produzione, distribuzione e approvvigionamento” (...) questa situazione si protrarrà presumibilmente fino al 31 dicembre 2025» –:

   quali iniziative di competenza urgenti e immediate intenda assumere per assicurare a tutti i pazienti che ne hanno bisogno il farmaco descritto in premessa anche rimuovendo, ove necessario, gli ostacoli che si frappongono nella produzione, distribuzione e approvvigionamento.
(3-01028)


   BENZONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   gli enzimi pancreatici sono indispensabili per chi ha subito un'operazione chirurgica al pancreas, ma anche per i pazienti affetti da patologie a coinvolgimento pancreatico, come la fibrosi cistica, in quanto consentono l'assimilazione delle sostanze nutritive degli alimenti in caso di insufficienza epatica;

   in tale categoria, si ricomprendono i farmaci contenenti il principio attivo pancrelipasi, ossia gli enzimi lipasi, amilasi e proteasi, secreti dal pancreas, necessari per il corretto svolgimento del processo digestivo e per l'assimilazione delle sostanze nutritive. Tali farmaci, infatti, hanno il compito di trasformare i nutrienti in sostanze semplici che possono essere assorbite dal nostro organismo, funzione fondamentale per i pazienti il cui pancreas non è più in grado di produrli;

   con nota pubblicata sul proprio sito internet il 25 ottobre 2023, l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) comunicava la carenza dei medicinali contenenti pancrelipasi, sottolineando che tale mancanza non fosse legata a problematiche di sicurezza o di qualità, ma dovuta a problemi produttivi e all'elevata richiesta degli stessi, prevedendone la distribuzione in maniera contingentata e aggiungendo che «tale situazione si protrarrà presumibilmente fino al 31 dicembre 2025»;

   il Ministero della salute, attraverso un comunicato del 27 gennaio 2024, rendeva noto di essere a conoscenza della situazione di carenza, pur essendo la stessa «indipendente dalle attività regolatorie di Aifa» e che «la carenza di enzimi pancreatici riguarda, nello specifico, il farmaco Creon. Si tratta di una situazione nota e indipendente dalle attività regolatorie di Aifa, che ha già da tempo fornito ai pazienti e agli operatori sanitari adeguate informazioni anche di carattere operativo. Ad oggi l'unica azienda produttrice (Viatris Italia S.r.l.) ha comunicato l'impossibilità di soddisfare la domanda per eccesso di richiesta. Tuttavia, come peraltro già comunicato da Aifa attraverso le procedure ordinariamente utilizzate in caso di carenza di farmaci, l'Agenzia consente alle strutture sanitarie l'importazione per analogo farmaco autorizzato all'estero, nel caso in cui le strutture stesse dovessero riscontrare discontinuità nella fornitura, a livello delle reti distributive cui hanno accesso. Inoltre, le farmacie che non dovessero reperire il prodotto negli usuali canali distributivi possono effettuare un ordine diretto al titolare tramite l'apposito servizio di customer service», precisando infine di seguire la situazione con grande attenzione e di avere intenzione di porre in essere tutte le attività di competenza finalizzate a garantire la continuità terapeutica dei pazienti;

   successivamente, lo stesso Ministero interrogato, con una nota del 5 febbraio 2024, annunciava, a seguito della riunione del Tavolo tecnico di lavoro nel settore dell'approvvigionamento dei farmaci sul territorio italiano, in attesa delle prossime forniture già calendarizzate, lo sblocco di un lotto di trentotto mila confezioni del farmaco Creon 10.000UI;

   contestualmente, comunicava che «Aifa sta continuando a supportare le regioni interessate nell'importazione del farmaco dall'estero», implicitamente evidenziando come la fornitura delle ulteriori confezioni, sebbene utile, non sia comunque sufficiente a soddisfare il fabbisogno del farmaco per i pazienti che ne hanno necessità –:

   quali ulteriori iniziative intenda porre in essere, per quanto di competenza, al fine di aumentare, con la massima priorità, la fornitura dei farmaci suesposti in modo tale da garantire la continuità terapeutica a tutti i cittadini.
(3-01774)


Iniziative di competenza in ordine alla presentazione, da parte delle regioni, dei progetti di presa in carico dei pazienti affetti da cefalea cronica – 3-01069

D)

   CIOCCHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la cefalea nelle sue forme primarie (emicrania – cefalea tensiva – cefalea a grappolo) colpisce circa il 12 per cento degli individui ed è la patologia neurologica più diffusa nel mondo;

   l'emicrania cronica, è una malattia estremamente invalidante, al punto tale che l'Organizzazione mondiale della sanità l'ha collocata tra le patologie con massima disabilità e, se si considera che questa patologia si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita del soggetto, ciò amplia l'impatto della malattia non solo sulla attività lavorativa, ma il disagio provocato dall'aver dolore ogni giorno ricade anche sui rapporti familiari e le relazioni sociali perché nei casi più gravi, il dolore è talmente acuto da impedire lo svolgimento delle normali attività;

   la mancata attivazione dei progetti di presa in carico del paziente con cefalea cronica, previsti dai decreti attuativi della legge del 14 luglio 2020, n. 81, e sanciti dalla Conferenza Stato-regioni del 22 marzo 2023, con l'adozione del documento «Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica», da parte di molte regioni, acuisce la sofferenza ed il disagio per gli affetti dalla patologia citata;

   i progetti andavano presentati entro il 31 dicembre 2023, scadenza che, a quanto consta all'interrogante, purtroppo non sarebbe stata rispettata da tutte le regioni. Questo incredibile ritardo rappresenta un forte aggravamento della sofferenza per i pazienti affetti da queste forme altamente disabilitanti e crea un grande divario a livello assistenziale tra pazienti di diverse regioni;

   i pazienti non possono essere più lasciati soli di fronte al loro dolore e di fronte alle elevate spese mediche e farmaceutiche necessarie per le cure ed è indispensabile che tutte le regioni presentino dei piani di presa in carico dei pazienti al più presto. Per questo si ritiene necessario coinvolgere le associazioni pazienti, che possono farsi portavoce delle esigenze dei malati cronici cefalalgici e contribuire alla campagna informativa/formativa che in queste progettualità è di fondamentale importanza –:

   se intenda adottare ogni iniziativa di competenza affinché le regioni che ancora non lo abbiano fatto si attivino senza ulteriori ritardi per presentare i progetti di presa in carico dei pazienti.
(3-01069)


Iniziative di competenza in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e specialista odontoiatra ambulatoriale – 3-01051

E)

   CIOCCHETTI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Governo ha emanato il 30 marzo 2023 il decreto-legge n. 34, che all'articolo 15-ter indica come accedere ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica;

   il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023, pertanto per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale;

   il tribunale di Sassari, con l'ordinanza n. 1491 del 16 Dicembre 2021 aveva dichiarato illegittimo escludere gli odontoiatri dal concorso per la specialistica ambulatoriale del Sistema sanitario nazionale;

   succede invece che la Sisac (Struttura interregionale sanitari convenzionati), violando il principio della gerarchia delle fonti, ha sottoscritto per conto della Conferenza Stato-regioni un accordo collettivo nazionale dove all'articolo 19, comma 4, norma i requisiti per accedere alle graduatorie delle aziende sanitarie locali del Sistema sanitario nazionale, richiedendo ancora per gli anni 2024 e 2025 il titolo della specializzazione abrogato dalla legge n. 56 del 26 maggio 2023;

   infatti, nell'accordo collettivo nazionale del 31 marzo 2020, nella dichiarazione a verbale n. 3, è sancito che: «Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano la volontà a incontrarsi nuovamente qualora dovessero realizzarsi le condizioni che richiedono un adeguamento negoziale normativo ed economico in attuazione di uno specifico atto di indirizzo emanato dal comitato di settore. In particolare, per garantire l'omogeneità degli istituti negoziali relativi agli assetti organizzativi dell'assistenza territoriale, le parti si impegnano all'adeguamento del presente accordo con quanto deriverà dai successivi accordi per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta. Tale impegno ha validità anche in riferimento ad eventuali modifiche normative inerenti ai titoli professionali per l'iscrizione in graduatoria ai sensi della legge 8 novembre 2012, n. 189» –:

   quali iniziative i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano intraprendere affinché sia applicata, già dall'anno 2024, la normativa vigente, per evitare così la drastica diminuzione dei servizi odontoiatrici del territorio, dovuta alla carenza di odontoiatri specialisti impossibilitati ad accedere a pubblico servizio vista la mancanza di applicazione della legge sopra citata, facendo presente che gran parte dei casi che hanno presentato ricorso nei confronti delle Asl hanno ottenuto esito positivo con conseguenti ingenti spese giudiziarie per l'amministrazione pubblica.
(3-01051)


Elementi in ordine alle domande di aiuto Pac presentate nel 2024 – 3-01775

F)

   VACCARI, FORATTINI, MARINO, ROMEO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   con la circolare n. 68775 del 16 settembre 2024, Agea ha comunicato le disposizioni per il pagamento degli anticipi delle domande Pac presentate nel 2024. Sempre secondo la circolare Agea i pagamenti possono essere versati a decorrere dal 16 ottobre fino al 30 novembre 2024;

   gli organismi pagatori possono pagare un anticipo con le seguenti percentuali massime: fino al 70 per cento dei pagamenti diretti, fino all'85 per cento per gli interventi di sviluppo rurale. Gli anticipi saranno erogati in riferimento alle domande risultate ammissibili all'esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio delle superfici e alle aziende che possiedono al momento del pagamento il requisito di «agricoltore in attività»;

   si tratta di un passaggio fondamentale in una fase nella quale è più che mai urgente garantire sostegno alla redditività in ambito agricolo e agroalimentare, e favorire la competitività sui mercati nazionali e internazionali –:

   a quanto ammontino le domande di aiuto Pac 2024 presentate, la distribuzione regionale degli importi richiesti nel 2024, la distribuzione degli aiuti in funzione della tipologia aziendale definita sulla base dell'orientamento tecnico economico, della dimensione economica delle aziende o classe di produzione standard, del genere e classe di età del titolare, della dimensione aziendale in termini di superficie agricola utilizzata e a quanto ammonteranno gli anticipi effettivamente erogati suddivisi per organismo pagatore.
(3-01775)


Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte al riconoscimento dei permessi lavorativi per l'assistenza ai familiari disabili dei lavoratori frontalieri nell'ambito dei rapporti fra Italia e San Marino – 3-01776

G)

   COLOMBO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori frontalieri italiani rappresentano una categoria fondamentale nell'economia delle aree di confine, contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle realtà produttive in cui operano. Attualmente, per un lavoratore frontaliere non è possibile beneficiare dei permessi lavorativi previsti per prestatori di assistenza familiare in favore di familiari con disabilità o affetti da patologie gravissime correlate all'età;

   in Italia, tali permessi sono garantiti dalla legge n. 104 del 1992, mentre nella Repubblica di San Marino il diritto è disciplinato dall'articolo 27 della legge n. 129 del 2022. La normativa vigente non prevede alcun meccanismo che consenta ai lavoratori frontalieri di accedere a tali permessi a causa della divergenza tra il Paese di residenza e quello in cui viene svolta l'attività lavorativa;

   oltre 8.200 lavoratori attraversano quotidianamente il confine italo-sammarinese per recarsi al lavoro, mentre si stima che circa un migliaio di cittadini sammarinesi lavorino in Italia. La mancata tutela sociale mette i lavoratori frontalieri nella condizione di dover scegliere tra il mantenimento della propria occupazione e l'assistenza ai familiari in condizioni di fragilità;

   la situazione attuale costringe i lavoratori frontalieri a rinunciare alla propria occupazione o a gestire situazioni familiari di estrema difficoltà senza il necessario supporto. Il principio di equità e di tutela sociale impone che tutti i lavoratori possano usufruire di permessi per assistenza familiare indipendentemente dallo Stato in cui risiedono o lavorano;

   si rileva, a parere dell'interrogante, la necessità di sanare questa lacuna normativa e garantire ai lavoratori di frontiera il diritto ai permessi lavorativi per l'assistenza ai familiari in condizioni di disabilità o con patologie gravissime –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della problematica descritta in premessa e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, abbiano già intrapreso o intendano intraprendere per garantire ai lavoratori frontalieri l'accesso ai permessi per l'assistenza ai familiari disabili o affetti da patologie gravissime, anche attraverso un tavolo di monitoraggio con le autorità della Repubblica di San Marino per definire un accordo bilaterale che consenta il riconoscimento dei permessi lavorativi per l'assistenza familiare anche ai lavoratori frontalieri.
(3-01776)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1351 – MODIFICHE ALLA LEGGE 5 MARZO 2024, N. 21, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA DELEGA IVI PREVISTA E PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA E IL RIORDINO DEL SISTEMA SANZIONATORIO E DI TUTTE LE PROCEDURE SANZIONATORIE RECATI DAL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2240)

A.C. 2240 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo

A.C. 2240 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2240 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

  1. Alla legge 5 marzo 2024, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19:

    1) al comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», le parole: «, ove necessario,» sono soppresse e le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla presente legge e con le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al presente articolo»;

    2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

   «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato»;

    3) al comma 2, lettera b), le parole: «ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio,» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi la partecipazione assembleare,»;

    4) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «facilitare» sono inserite le seguenti: «il finanziamento dell'impresa in tutte le sue fasi di crescita, ivi incluso»;

    5) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «massima diffusione,» sono inserite le seguenti: «anche ampliando il novero delle forme societarie ammissibili ai fini del servizio di gestione collettiva del risparmio,»;

    6) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «prevedere il riordino» sono inserite le seguenti: «, il coordinamento» e dopo le parole: «materia di» sono inserite le seguenti: «servizi e attività di investimento, ivi inclusi gli obblighi informativi e la disciplina dei contratti, e in materia di»;

    7) al comma 2, lettera i), dopo la parola: «aggiornare» sono inserite le seguenti: «e revisionare anche sotto il profilo della tutela giurisdizionale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria»;

    8) al comma 2, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) coordinare le disposizioni legislative correlate alle modifiche apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio»;

    9) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,» sono inserite le seguenti: «nonché delle altre disposizioni applicabili nei medesimi ambiti,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per eliminare o razionalizzare obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e non giustificati sulla base di interessi meritevoli di tutela, provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate»;

    10) al comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

   «l-bis) razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine della riduzione e del contenimento degli oneri conseguenti in capo agli operatori, anche valutandone la soppressione;

   l-ter) apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi, tenuto conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle relative procedure»;

    11) al comma 4, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

    12) alla rubrica, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento»;

   b) nel capo I, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

   «Art. 19-bis.(Delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 19, comma 1, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività;

   b) individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative;

   c) revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei princìpi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini;

   d) facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione;

   e) revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano;

   f) revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti;

   g) introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive;

   h) revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   i) coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

   2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare di cui al secondo periodo scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
   3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può adottare uno o più decreti correttivi e integrativi degli stessi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1»;

   c) nel titolo, le parole: «applicabili anche agli emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «, per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento, nonché delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998».

  2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. I gestori esterni di Sicav e Sicaf in gestione esterna di cui all'articolo 1, comma 1, lettere i.1) e i-bis.1), del TUF provvedono all'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziati».

  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono corredati di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1000. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) l'articolo 12 è abrogato.
1.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*1.1001. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.4. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quattordici.
1.1002. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo costituisce appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.».
1.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso a-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento.
1.6. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, numero 2), capoverso a-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della tutela del risparmio.
1.1003. Grimaldi, Borrelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.7. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, disciplinando in particolare le modalità per garantire:

    1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

    2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;».
1.8. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, del codice civile, prevedendo che la stessa non possa, in ogni caso, essere superiore a venticinque volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società, laddove l'impresa abbia goduto negli ultimi cinque anni di agevolazioni o contributi pubblici oppure abbia usufruito della cassa integrazione, utilizzato ammortizzatori sociali o abbia realizzato licenziamenti collettivi».
1.9. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

    5-bis) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore, con funzioni consultive e deliberative nell'ambito delle decisioni relative alle strategie aziendali, con particolare riferimento alle decisioni attinenti i livelli occupazionali».
1.10. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.11. Raffa, Gubitosa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

    6-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

   «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alle modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, nonché all'adeguatezza dei presidi contro i rischi e per la salvaguardia della trasparenza dei mercati;».
*1.12. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

    6-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

   «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alle modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, nonché all'adeguatezza dei presidi contro i rischi e per la salvaguardia della trasparenza dei mercati;».
*1.1004. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10).
1.13. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

    10-bis) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

   «3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
   3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.».
1.14. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*1.15. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
*1.1005. Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: nei termini di cui all'articolo 19, comma 1 con le seguenti: entro dodici mesi.
1.16. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: della loro continuazione, aggiungere le seguenti: dell'adozione di misure per la tutela del risparmio e per la riduzione dell'entità delle conseguenze che ne se sono derivate,.
1.17. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) per le finalità di cui alla precedente lettera a), individuazione delle condotte volte a limitare o condizionare l'accesso al credito delle micro e piccole imprese e delle relative sanzioni;.
1.18. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: , anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione.
1.19. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera e), sostituire la parola: revisione con la seguente: rafforzamento.
1.20. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere la lettera g).
1.21. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera g), sopprimere le parole: , revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione,.
1.22. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettera g), sostituire le parole: revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione con le seguenti: in particolare per la piena ed effettiva tutela dei risparmiatori e dei soggetti lesi dalle condotte illecite.
1.23. Fenu, Gubitosa, Raffa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) individuazione degli ambiti di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni al fine di assicurare l'utilizzo prioritario all'implementazione dell'educazione finanziaria orientata alla cultura di impresa;.
1.24. Gubitosa, Raffa, Fenu.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo costituisce appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
1.25. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
  2-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.
1.26. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al presente comma, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
1.27. Raffa, Fenu, Gubitosa.

A.C. 2240 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) “ente”: uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:

    1) una banca italiana o una banca dell'Unione europea, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, inclusi gli enti elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

    2) una SIM o un'impresa d'investimento dell'Unione europea, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;

    3) le autorità pubbliche e le imprese assistite da garanzia pubblica;

    4) qualsiasi impresa la cui sede legale sia situata al di fuori dell'Unione europea e che eserciti attività analoghe a quelle degli enti di cui ai numeri 1) e 2);

    5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attività rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;

    6) nel caso dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui alla lettera m), numero 1), del presente comma, un istituto di pagamento o un istituto di pagamento dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-sexies) e h-septies), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui agli articoli 114-sexiesdecies e 114-septiesdecies del medesimo testo unico, o un istituto di moneta elettronica o un istituto di moneta elettronica dell'Unione europea, come definiti all'articolo 1, comma 2, lettere h-bis) e h-bis.1), del testo unico bancario, esclusi i soggetti di cui all'articolo 114-quinquies.4 del medesimo testo unico»;

   b) alla lettera m), numero 1), la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

   c) alla lettera n) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Secondo le regole del sistema, lo stesso partecipante può fungere da controparte centrale, agente di regolamento o stanza di compensazione o assolvere tutti o alcuni di questi compiti».

  2. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-quater. Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024»;

   b) all'articolo 30:

    1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo»;

    2) al comma 3-bis, le parole: «Ai fini del comma 3, lettera a),» sono soppresse;

   c) nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

   «Art. 30-bis. – (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:

   a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;

   b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonché una descrizione delle modalità per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;

   c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.

   2. Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:

   a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attività sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorità dello Stato membro di origine:

    1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attività scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;

    2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;

    3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;

    4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;

    5) una dichiarazione esplicita della conformità all'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

   b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:

    1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entità non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;

    2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

    3) la durata e le modalità di rinnovo della copertura;

    4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.

   3. Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalità per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:

   a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o metterà in atto per valutare e prevenire tali rischi;

   b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;

   c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;

   d) l'identità della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformità, nonché un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;

   e) l'identità di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

   f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;

   g) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualità del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

   h) una descrizione delle modalità di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;

   i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica è una filiazione di un'entità regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.

   4. Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione è adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.
   5. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.
   6. L'operatore del sistema italiano può chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo»;

   d) all'articolo 32, comma 1, lettera a), le parole: «e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 3 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis».

  3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal regolamento (UE) n. 248/2014 e dal regolamento (UE) 2024/886»;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 1, alle parole: «articolo 8» sono premesse le seguenti: «articolo 5-bis, articolo 5-ter, articolo 5-quater e»;

    2) al comma 1, le parole: «dell'articolo 4, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 260/2012»;

    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012.
   1-ter. Fermo quanto disposto dal comma 1-bis, per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) n. 260/2012 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5 milioni di euro ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo del prestatore di servizi di pagamento che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di tale articolo.
   1-quater. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio»;

    4) al comma 2, alle parole: «e dall'articolo 8» sono premesse le seguenti: «, dall'articolo 5-bis, dall'articolo 5-ter, dall'articolo 5-quater, dall'articolo 5-quinquies».

  4. All'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024».

A.C. 2240 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)

  1. All'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'attività dell'Organismo diversa dalla funzione di vigilanza e di tenuta dell'albo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. È in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego. Ai fini della notificazione dei propri atti l'Organismo può avvalersi delle forme di notificazione previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890»;

   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo può chiedere ai richiedenti l'iscrizione all'albo, ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, ai soggetti abilitati, alle banche, agli intermediari finanziari, alle società fiduciarie, alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi, ai clienti e ai potenziali clienti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo, per lo svolgimento dei propri compiti, nei confronti dei soggetti che sono o siano stati iscritti all'albo, può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definiti in apposito protocollo d'intesa».

  2. All'articolo 31-bis, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La trasmissione di informazioni all'Organismo per le predette finalità non costituisce, anche ai sensi delle altre leggi speciali di settore, violazione del segreto d'ufficio da parte delle predette autorità. Le informazioni ricevute dalla Consob ai sensi del presente comma non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35-bis, comma 6, primo periodo, le parole: «contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.» sono sostituite dalle seguenti: «a qualsiasi titolo gravanti sul singolo comparto o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la Sicav o la Sicaf rispondono esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo.»;

   b) all'articolo 36, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ciascun comparto di un fondo comune di investimento costituisce a ogni effetto un Oicr. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio, incluso qualsiasi altro comparto di uno stesso fondo, gestito dalla medesima società; delle obbligazioni a qualsiasi titolo gravanti sul singolo fondo, o su un suo singolo comparto, o comunque originate o derivanti dai beni o diritti che lo compongono o conseguenti agli atti di gestione o liquidazione degli stessi, ivi incluse obbligazioni di qualsiasi genere di natura tributaria, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo ovvero del suo singolo comparto. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né azioni dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della società di gestione del risparmio non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti e dei relativi comparti.».
3.01. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

A.C. 2240 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari)

  1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.
  2. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa non si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 2.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda il valore nominale di 3.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.
  3. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «agli articoli 33 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Sopprimerlo.
*4.1000. Grimaldi, Borrelli.

  Sopprimere il comma 1.
4.2. Fenu.

A.C. 2240 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2240 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene una delega al Governo in materia di riforma del sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

    in particolare, si chiarisce che i decreti legislativi sono da adottarsi, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

    in materia di tutela del risparmio, Poste Italiane spa, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, colloca in via esclusiva sul mercato i buoni fruttiferi postali (di seguito «bfp») emessi da Cdp;

    al riguardo, va ricordato che con il provvedimento 30346/2022 del 18 ottobre 2022, l'AGCM ha sanzionato Poste per pratiche commerciali scorrette nel collocamento e nel rimborso di bfp «a termine» emessi a partire dagli anni 2000;

    secondo l'Autorità, Poste ha omesso e/o formulato ingannevolmente informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli, inducendo in errore i consumatori sui tempi in cui esercitare i propri diritti creditori;

    secondo l'archivio informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, dal 2017 al febbraio 2020 la vicenda ha riguardato 153.406 rapporti per circa 235.291.437 euro e, per quanto riportato nel provvedimento del Garante, i casi complessivi coinvolgerebbero circa trentamila risparmiatori, per più di 404 milioni di euro;

    inoltre, è di stretta attualità il tema della sopravvenuta inesigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza COVID-19:

    l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, infatti, aveva disposto che «i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza»;

    gli effetti della disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, sono stati più volte prorogati durante il Governo Conte II in conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza: l'articolo 72 del decreto-legge n. 104 del 2020, aveva prorogato la vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino al 15 ottobre 2020; successivamente, l'articolo 19 del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva disposto l'ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

    l'ultima proroga dell'efficacia della disposizione risale al Governo Draghi che, con l'articolo 11 del decreto-legge n. 52 del 2021, ha disposto il differimento del termine al 31 luglio 2021;

    è necessario ricordare, tuttavia, che lo stato di emergenza è cessato formalmente in data 31 marzo 2022;

    il disallineamento tra il termine di cessazione dello stato di emergenza e il termine di esigibilità dei buoni fruttiferi scaduti durante l'emergenza (fermo al 31 luglio 2021), ha indotto in inganno i risparmiatori e creato confusione ai loro danni, alimentando ulteriori contenziosi: in sostanza, la mancata proroga del termine ultimo entro cui poter esigere i buoni fruttiferi scaduti ha permesso a Poste, nonostante lo stato di emergenza sia formalmente cessato in data 31 marzo 2022, di far incassare i buoni nei successivi due mesi dal 31 luglio 2021 e non già dal 31 marzo 2022;

    richiamato quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 5) del provvedimento,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza finalizzata alla risoluzione delle problematiche illustrate in premessa ai fini della tutela dei risparmiatori per i quali risultino accertate pratiche commerciali scorrette da parte di Poste Italiane nonché danneggiati a seguito dell'incertezza conseguente al disallineamento temporale tra il termine ultimo di esigibilità e la cessazione dello stato di emergenza, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo destinato al pagamento di indennizzi in favore dei risparmiatori.
9/2240/1. Barzotti, Sottanelli, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento apporta significative modifiche alle regole sull'accesso ai servizi bancari e finanziari, stabilendo deroghe specifiche a determinati articoli del TUF per favorire l'accesso semplificato a specifiche operazioni di investimento;

    in particolare, con la finalità più nobile di tutela della specificità del sistema bancario italiano composto anche da banche del territorio, intendendosi per tali le banche di credito cooperativo e le banche popolari dalla vocazione mutualistica, si riducono conseguentemente le tutele previste per i risparmiatori nel caso di sottoscrizione di quote o acquisto di azioni per un valore non superiore a determinate soglie minime, in caso di BCC o banca popolare;

    l'esclusione dell'applicazione degli articoli 21, 23 e 24 del TUF riguardano rispettivamente gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento (Articolo 21), i contratti relativi ai servizi di investimento, comprese le norme sulla forma e sul contenuto (Articolo 23) e le misure per garantire la correttezza nei servizi e attività di investimento (Articolo 24);

    tale esclusione si applica ai servizi e alle attività di investimento relativi alle azioni emesse da banche di credito cooperativo o popolari (articolo 29, comma 1 del TUB) a condizione che l'importo della sottoscrizione o dell'acquisto sia non superiore a 3.000 euro oppure se superiore a 3.000 euro, rispetti la quota minima prevista dallo statuto della banca per diventare socio, purché non ecceda 4.000 euro;

    l'esclusione dall'applicazione dei suddetti articoli 21, 23 e 24 del TUF non appare condivisibile in quanto elimina qualsiasi obbligo di correttezza e diligenza nella prestazione di servizi di investimento relativi all'emissione di azioni da parte delle citate banche,

impegna il Governo

a prevedere opportune forme di monitoraggio al fine di considerare attentamente la portata applicativa della disposizione in esame e, all'esito della verifica, ad adottare iniziative normative volte a reintrodurre l'obbligo di correttezza e diligenza nella prestazione di servizi di investimento a piena tutela dei risparmiatori.
9/2240/2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.


   La Camera,

   premesso che

    il presente provvedimento reca, all'articolo 2, norme per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti unionali in materia di bonifici istantanei;

    il tema risulta di grande rilevanza perché l'economia beneficia certamente di uno strumento di pagamento che permette di azzerare i tempi di trasmissione dei pagamenti digitali senza sovrapprezzi rispetto ai bonifici ordinari;

    occorre l'impegno ad un attento monitoraggio al fine di scongiurare il rischio, sottolineato dagli esperti, che al divieto del sovrapprezzo corrisponda un ritocco al rialzo della tariffa per tutti i bonifici, così da limitare i risparmi;

    occorre inoltre valutare i rischi di una nuova modalità, predisponendo tutele e garanzie rispetto ai termini di revoca del mandato e misure atte a prevenire truffe;

    allo stesso modo, è importante riprendere un monitoraggio dei costi legati alle transazioni bancarie per valutare se nel corso degli anni vi sia stato un adeguamento della tecnologia e una riduzione delle commissioni applicate alle transazioni e all'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici,

impegna il Governo

a predisporre un tavolo tecnico per il monitoraggio e l'intervento per la riduzione dei costi bancari legati alle transazioni e al noleggio degli strumenti di pagamento al fine di incentivarne l'utilizzo migliorando l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale e alle truffe legate all'utilizzo del contante.
9/2240/3. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    all'interno del provvedimento in esame è prevista un'ulteriore delega anche nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in tema di intermediazione finanziaria con la quale si introducono, di fatto, veri e propri condoni, strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori, quindi facilitazioni nel pagamento delle sanzioni, una sorta di risoluzioni bonarie e di sanzioni concordate, e addirittura sanzioni alternative a quelle pecuniarie, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione: strumenti di conciliazione e di riduzione delle sanzioni che, se non calibrati con attenzione, rischiano di trasformarsi in veri e propri condoni mascherati;

    la suddetta delega prevede, inoltre, tra i criteri direttivi l'individuazione dei casi di applicazione del principio del «ne bis in idem» (ossia il divieto di doppio processo per lo stesso fatto) e quello del «nemo debet bis puniri pro uno delicto» (ossia il divieto di addebitare più volte, mediante il ricorso a molteplice pena, lo stesso accadimento criminoso all'autore) oltre all'individuazione delle ipotesi di retroattività della «lex mitior» (ossia l'applicazione della legge più mite o favorevole al reo) in materia di sanzioni amministrative;

    rispetto a quest'ultimo aspetto, nel corso della sua replica in Assemblea in sede di discussione generale del provvedimento il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni ha tenuto a precisare che il Governo, prima di introdurre i suddetti tre criteri direttivi, ha ritenuto di volersi allineare a quelle che sono le migliori practice sul mercato. Attraverso l'osservazione del mercato estero effettuata per comprendere quali fossero, con riferimento all'impianto sanzionatorio, le differenze tra quello italiano e quelli degli altri paesi europei, è emerso che uno dei punti principali di scarto tra il mercato italiano e quello, per esempio, olandese, francese o inglese, mercati che hanno una maggior capitalizzazione per restare in Europa, è non tanto la possibilità o meno di irrogare sanzioni, ma le lungaggini e la necessaria sovrapposizione di binari paralleli (quello amministrativo e quello penale) propri del procedimento per irrogare le sanzioni, e che gli altri ordinamenti unionali non conoscono;

    la retroattività della lex mitior è il portato di una legge di depenalizzazione che toglie definitivamente il connotato di illiceità a un fatto (o, comunque, decide definitivamente di mitigare la pena), di conseguenza attraverso questa si equipara il regime sanzionatorio di fatti identici, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo la legge più favorevole;

    vi è di più: la possibilità di concordare le sanzioni e di sostituirle con misure alternative potrebbe ridurre l'efficacia dell'attività di vigilanza e sostentare, alla stregua di tutte le misure fiscali condonistiche, una percezione di immunità a fronte di condotte fraudolente rischiando di diffondere al contempo la percezione sociale che queste ultime non rappresentino un fenomeno poi così grave,

impegna il Governo

a scongiurare, in sede di definizione dei decreti legislativi ex articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, lettere b) e c) del provvedimento, che le disposizioni in essi contenute generino un'area di totale impunità anche nel mercato dei capitali.
9/2240/4. Borrelli, Grimaldi, Stefanazzi, Merola, Fenu, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    all'interno del provvedimento in esame è prevista un'ulteriore delega anche nell'ambito del riordino del sistema sanzionatorio in tema di intermediazione finanziaria con la quale si introducono, di fatto, veri e propri condoni, strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori, quindi facilitazioni nel pagamento delle sanzioni, una sorta di risoluzioni bonarie e di sanzioni concordate, e addirittura sanzioni alternative a quelle pecuniarie, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione: strumenti di conciliazione e di riduzione delle sanzioni che, se non calibrati con attenzione, rischiano di trasformarsi in veri e propri condoni mascherati;

    la suddetta delega prevede, inoltre, tra i criteri direttivi l'individuazione dei casi di applicazione del principio del «ne bis in idem» (ossia il divieto di doppio processo per lo stesso fatto) e quello del «nemo debet bis puniri pro uno delicto» (ossia il divieto di addebitare più volte, mediante il ricorso a molteplice pena, lo stesso accadimento criminoso all'autore) oltre all'individuazione delle ipotesi di retroattività della «lex mitior» (ossia l'applicazione della legge più mite o favorevole al reo) in materia di sanzioni amministrative;

    rispetto a quest'ultimo aspetto, nel corso della sua replica in Assemblea in sede di discussione generale del provvedimento il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze Federico Freni ha tenuto a precisare che il Governo, prima di introdurre i suddetti tre criteri direttivi, ha ritenuto di volersi allineare a quelle che sono le migliori practice sul mercato. Attraverso l'osservazione del mercato estero effettuata per comprendere quali fossero, con riferimento all'impianto sanzionatorio, le differenze tra quello italiano e quelli degli altri paesi europei, è emerso che uno dei punti principali di scarto tra il mercato italiano e quello, per esempio, olandese, francese o inglese, mercati che hanno una maggior capitalizzazione per restare in Europa, è non tanto la possibilità o meno di irrogare sanzioni, ma le lungaggini e la necessaria sovrapposizione di binari paralleli (quello amministrativo e quello penale) propri del procedimento per irrogare le sanzioni, e che gli altri ordinamenti unionali non conoscono,

impegna il Governo

a scongiurare, in sede di definizione dei decreti legislativi ex articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, lettere b) e c) del provvedimento, che le disposizioni in essi contenute possano originare situazioni di totale impunità nell'ambito del mercato dei capitali.
9/2240/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Grimaldi, Stefanazzi, Merola, Fenu, Quartini.