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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 26 marzo 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 26 marzo 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Santillo, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Dori, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Santillo, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 marzo 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZARATTI: «Riconoscimento della cardiomiopatia quale malattia invalidante e disposizioni per la diagnosi, la cura e l'assistenza delle persone che ne sono affette» (2319);

   SERGIO COSTA e ILARIA FONTANA: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione, organizzazione e disciplina delle aree protette» (2320).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARIANNA RICCIARDI: «Modifica all'articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità del delitto di furto» (1939) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dell'Olio.

Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XI Commissione (Lavoro)

  AURIEMMA ed altri: «Disposizioni concernenti il regime di cumulabilità dei trattamenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa con redditi derivanti da attività lavorative a tempo non indeterminato» (1995) Parere delle Commissioni I, V e X.

Trasmissione
dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  La Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 24 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il programma annuale delle attività del medesimo Ufficio, relativo all'anno 2025.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 24 marzo 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzata ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 24 marzo 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 1852 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 45), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (COM(2024) 561 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 marzo 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa all'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca per il periodo 2025-2027 (COM(2025) 62 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 62 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili – Sbloccare l'autentico valore dell'Unione dell'energia per garantire energia pulita, efficiente e a prezzi accessibili a tutti gli europei (COM(2025) 79 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla seconda edizione degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (COM(2025) 127 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della seconda sessione dell'Autorità di sorveglianza istituita a norma dell'articolo XII del protocollo di Lussemburgo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale rotabile ferroviario, annesso alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (COM(2025) 129 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 129 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2025) 131 final), corredata dal relativo allegato – Scheda finanziaria e digitale legislativa (COM(2025) 131 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2025) 134 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 25 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2026-2027 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (COM(2025) 60 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE BRAGA, RICCARDO RICCIARDI, ZANELLA, FARAONE, MAGI ED ALTRI N. 1-00396 PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    il 5 febbraio 2025 nel corso dell'informativa resa alle Camere dal Ministro della giustizia, Carlo Nordio, e dal Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, sono emerse ulteriori incongruenze in merito alle vicende legate al rimpatrio del generale libico Osama Njeem Almasri, comandante libico, capo della polizia giudiziaria di Tripoli e direttore del carcere di Mitiga, accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

    il 19 gennaio 2025 Almasri è stato arrestato a Torino in esecuzione del mandato di cattura emesso sabato 18 dalla Corte dell'Aja, dando seguito alla richiesta avanzata il 2 ottobre 2024 dal procuratore dell'organismo internazionale;

    il 21 gennaio 2025 la Corte d'appello di Roma, a seguito della mancata risposta del Ministro Nordio alle sollecitazioni del Procuratore generale in merito alle attività da porre in essere, non ha convalidato l'arresto e nella stessa giornata il criminale libico è stato rimpatriato a mezzo di un Falcon 900 italiano, partito da Ciampino già nella mattinata del 19 alla volta di Torino, molte ore prima che Almasri fosse scarcerato, e poi definitivamente per Tripoli, dove una volta atterrato è stato accolto trionfalmente;

    nelle stesse ore in cui veniva avviato ed eseguito il rimpatrio – e in particolare nel pomeriggio del 21 gennaio 2025 – il Ministero della giustizia diffondeva una nota così formulata: «È pervenuta la richiesta della Corte penale internazionale di arresto del cittadino libico Najeem Osama Almasri Habish. Considerato il complesso carteggio, il Ministro sta valutando la trasmissione formale della richiesta della Cpi al Procuratore generale di Roma, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 237 del 2012»;

    nell'informativa resa il Ministro della giustizia ha dunque abbandonato la strada fino ad allora seguita del «cavillo giuridico» per spiegare la scarcerazione del torturatore libico Osama Njeem Almasri, strada peraltro seguita anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che, come noto, anziché presentarsi alle Camere ha preferito diffondere un video d'accusa al procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, umiliando ancora una volta la dignità del Parlamento;

    il Ministro Nordio, ad avviso dei firmatari del presente atto, si è scagliato in maniera scomposta contro la Corte penale internazionale assegnandosi tra l'altro un ruolo che non gli spetta: quello di valutare la legittimità del mandato di cattura; l'articolo 4, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante «Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale» stabilisce che «Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma perché vi dia esecuzione», senza che sia prevista da parte del Ministro alcuna valutazione discrezionale;

    occorre evidenziare preliminarmente come le affermazioni del Ministro Nordio stridano anche con le motivazioni con le quali i giudici della Corte d'appello di Roma hanno deciso la scarcerazione di Almasri. La Corte d'appello ha motivato la decisione, infatti, non entrando nel merito né tantomeno indicando errori nel provvedimento della Corte penale internazionale, bensì eccependo esclusivamente l'assenza di risposta del Ministro;

    inoltre, dalla corrispondenza protocollata emerge come, nella serata del 18 gennaio 2025, la cancelleria della Corte penale internazionale abbia informato il Governo italiano dell'imminente mandato d'arresto, allegando una nota nella quale si ricordava che «qualora si individuassero problemi che potrebbero impedire l'esecuzione della presente richiesta di cooperazione, dovrebbero consultare la Corte senza indugio al fine di risolvere la questione» e indicando, a tal fine, i recapiti del funzionario da contattare;

    l'articolo 97 dello Statuto di Roma, infatti, prevede che: «Quando uno Stato parte, investito di una richiesta ai sensi del presente capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema.», tuttavia il Ministro non ha ritenuto di sollevare alcuna eccezione nelle sedi dovute, ma ha invece spiegato a questo Parlamento come l'arresto fosse scritto, oltre che in lingua inglese senza essere tradotto e «con diversi allegati in arabo», così male da non consentire l'immediata adesione del Ministero alla richiesta arrivata dalla Corte d'appello di Roma;

    il Ministro Nordio ha rivendicato un ruolo non «da passacarte» e «il potere-dovere di interloquire con altri organi dello Stato, laddove se ne presenti la necessità, che in questo caso si presentava eccome», ammettendo, anzi di più, rivendicando, una valutazione politica compiuta con altri esponenti del Governo. Tuttavia l'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 237, chiarisce come «I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito» che «ove ritenga che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato», coordinamento che non si intende legato a nessuna valutazione sul merito da parte del Ministro medesimo;

    infatti, come chiarito dal successivo comma 3, del medesimo articolo 2, che il Ministro Nordio ha provvidenzialmente dimenticato di citare nell'informativa, «Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalità dovute»;

    questo Parlamento si è trovato dunque ad essere umiliato tre volte: dall'ostinata assenza della Presidente del Consiglio, dall'inopportuna, incoerente e sgrammaticata informativa del Ministro della giustizia e dalle surreali affermazioni del Ministro dell'interno che è arrivato finanche a sostenere che un soggetto estremamente pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica non debba essere trattenuto né in Italia, né consegnato alla Corte penale internazionale, ma invece restituito al Paese dove ha commesso i crimini contro l'umanità di cui è accusato e dove, come di tutta evidenza, potrà continuare a commetterli impunemente;

    una decisione in spregio del diritto internazionale, delle sue sedi e che offende la credibilità e l'autorevolezza del nostro Paese che non solo ha sottoscritto lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ma che ne è stato anche la sede;

    ad aggravare ulteriormente il quadro si aggiunga che, come riportato dal quotidiano La Repubblica, il 20 gennaio 2025, a seguito della richiesta della Corte di appello di Roma con la quale si indicava l'errore procedurale e sostanzialmente si chiedeva che venisse sanato, gli uffici di via Arenula avrebbero preparato un ordine d'arresto proprio per rispondere in tal senso alla richiesta della Corte d'appello, l'atto sarebbe però rimasto in bozza. Il Ministro Nordio avrebbe deciso, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, di non procedere e, infatti, non avrebbe contattato il Tribunale, né avrebbe scritto alla Corte di appello di Roma per sollevare quei «problemi che potrebbero impedire l'esecuzione» ai sensi del citato articolo 97 dello Statuto di Roma. È rimasto in silenzio per 36 ore per poi comparire nuovamente nel pomeriggio del 21, con la nota in cui si affermava: «si stanno valutando gli atti», nota giunta mentre il criminale libico era già in volo verso Tripoli;

    se confermati, i fatti riportati dal quotidiano dimostrerebbero inequivocabilmente e definitivamente la volontà del Ministro di non procedere con l'arresto e dunque con un atto dovuto nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia;

    la violazione degli obblighi internazionali è stata denunciata anche dalla Sidi – Società italiana di diritto internazionale e diritto dell'Unione europea – l'associazione scientifica che riunisce i professori e gli studiosi italiani che ha pubblicato un documento nel quale si afferma che il rimpatrio di Almasri costituisce «una violazione grave e ingiustificata degli obblighi di cooperazione derivanti dallo Statuto di Roma». Nel documento si afferma, inoltre, che esiste «l'obbligo di dare esecuzione a un mandato di arresto»;

    il Ministro della giustizia ha intrapreso, seguendo le indicazioni della Presidente del Consiglio, una condotta di netta contrapposizione con l'ordine giudiziario, minando il principio costituzionale della leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica. Condotta provocatoria ribadita, peraltro, nel corso dell'informativa summenzionata;

    il Ministro Nordio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione e dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima di assumere le funzioni, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, nonché «di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le funzioni nell'interesse esclusivo della nazione»;

    il Ministro della giustizia, non dando seguito alla richiesta di mandato d'arresto della Corte penale internazionale, si è posto in aperto contrasto con il dettato costituzionale di cui all'articolo 10 che impone il rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e dei trattati, nonché con le leggi italiane, quale la legge n. 237 del 2012, il cui mancato rispetto è stato addirittura rivendicato orgogliosamente innanzi alle Camere,

   visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati,

   esprime la propria sfiducia al Ministro della giustizia, onorevole Carlo Nordio, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00396) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Faraone, Magi, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Evi, Fassino, Ferrari, Filippin, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Ubaldo Pagano, Pandolfo, Peluffo, Porta, Prestipino, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, D'Orso, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Fede, Fenu, Ferrara, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Morfino, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Santillo, Scerra, Francesco Silvestri, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Bonifazi, Boschi, Del Barba, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Della Vedova, Pastorino».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine al processo di approvazione del progetto relativo al Ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento alle misure compensative ambientali – 3-01834

   BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è stato riavviato l'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina;

   il comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi, anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale e trasmette al Cipess per l'approvazione i seguenti atti e documenti: a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili; b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale; c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2; d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8; e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento;

   il 23 dicembre 2024 il Ministro interrogato con proprio decreto ha adottato il provvedimento finale conclusivo della conferenza dei servizi sul progetto definitivo;

   la Commissione tecnica Via-Vas ha espresso, con parere n. 19 del 13 novembre 2024, la compatibilità ambientale positiva del progetto riguardo la valutazione di impatto ambientale e negativo riguardo alla valutazione di incidenza ambientale, in particolare, per i siti della Rete Natura 2000, zone di protezione speciale dei Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina Stretto, zone di protezione speciale Costa Viola e zona speciale di conservazione Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi, indicando la necessità di espletare, per le misure compensative, quanto previsto in applicazione dell'articolo 6.4 della direttiva 93/42/CEE;

   ad oggi non risulta emanato da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il decreto di compatibilità ambientale riguardo il progetto definitivo del Ponte;

   da notizie di stampa si apprende che l'amministratore delegato del gruppo Webuild ha recentemente dichiarato che il processo di approvazione del progetto è quasi alla fine e si è in attesa della decisione finale del Cipess per iniziare entro la fine di aprile 2025 –:

   se il Ministro interrogato, considerando le risultanze della valutazione d'impatto ambientale, sia nelle condizioni di trasmettere al Cipess la documentazione prevista dal decreto-legge n. 35 del 2023, considerando che la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è attualmente in attesa di ricevere dal proponente ulteriore documentazione, per la messa a punto del dossier delle compensazioni ambientali, in corso di formazione, prodromici e funzionali alla valutazione da parte della Commissione europea dell'applicazione dell'articolo 6.4 della direttiva 93/42/CEE.
(3-01834)


Iniziative di competenza volte a preservare la gratuità del raccordo autostradale Montichiari-Ospitaletto, noto come «Corda Molle», in provincia di Brescia – 3-01835

   BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il raccordo autostradale Montichiari-Ospitaletto, noto come «Corda Molle», è un'opera infrastrutturale molto importante per il territorio di riferimento;

   riguarda, infatti, un tratto di 30 chilometri, nato per liberare dal traffico numerosi comuni a sud di Brescia e anche per spostare il traffico proprio a sud della città. La convenzione, firmata 15 anni fa, prevede che alla fine dei lavori potrà essere introdotto un pedaggio;

   il Ministro interrogato ha più volte – non solo a mezzo stampa e in sede di campagna elettorale, ma anche in risposta a diversi atti di sindacato ispettivo – assicurato che la strada non sarebbe diventata a pagamento e che i portali installati sarebbero stati destinati esclusivamente al controllo degli accessi. Aveva aggiunto, inoltre, che avrebbe incontrato i sindaci dei comuni coinvolti;

   non solo tali incontri non avrebbero mai avuto luogo, ma i portali installati presentano cartelli che ne indicano chiaramente l'utilizzo per la rilevazione del pedaggio, il quale, come annunciato dal gestore, verrà introdotto dal 1° giugno 2025;

   ciò avrebbe un impatto significativo sugli autotrasportatori, ma anche su cittadini e lavoratori, molti dei quali utilizzano il tratto stradale quotidianamente per gli spostamenti personali e di lavoro, andando ad incidere negativamente sui costi della mobilità e aggravando ulteriormente la pressione economica su famiglie e imprese;

   il concessionario dell'opera ha chiaramente diritto ad un equo riconoscimento per gli investimenti effettuati. Ciononostante, vi sarebbe la disponibilità dello stesso a valutare soluzioni alternative per evitare l'imposizione del pedaggio;

   la possibilità di scongiurare il pagamento da parte degli utenti potrebbe essere valutata attraverso alternative, quali esigui incrementi dei pedaggi di altre tratte in concessione alla medesima società oppure un'estensione della durata della concessione stessa;

   tali soluzioni potrebbero essere discusse nell'ambito di un tavolo di confronto tra il Ministero e il concessionario, finalizzato non solo ad individuare un accordo che non gravi ulteriormente sui cittadini, ma anche per consentire al Ministro interrogato di dar fede e seguito a sue passate dichiarazioni, che, vista l'attuale evoluzione della vicenda, si sono rivelate illusorie e inattendibili;

   in passato il Ministro interrogato, quantomeno verbalmente, si è fatto garante della gratuità dell'infrastruttura, facendo però poi, in realtà, calare un velo di silenzio su una questione che coinvolge e preoccupa moltissimi cittadini, imprese ed enti locali –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare, ivi inclusa l'istituzione di un tavolo di confronto con il concessionario e gli enti locali coinvolti, per garantire, come promesso in passato, che la Corda Molle rimanga gratuita e si trovino soluzioni alternative al pedaggio.
(3-01835)


Chiarimenti in ordine ai tempi di adozione del decreto interministeriale in materia di requisiti tecnici di omologazione degli autovelox – 3-01836

   DARA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   i dispositivi elettronici di controllo della velocità (autovelox) hanno la finalità di limitare gli incidenti stradali nelle zone più sensibili e a rischio delle nostre strade; tuttavia, occorre evitare che si trasformino in una vessazione per gli automobilisti, che spesso incorrono in pesanti contravvenzioni e sanzioni a causa di sistemi di controllo disseminati nei punti meno opportuni e i cui parametri tecnici di rilevamento sono poco chiari;

   l'articolo 142, comma 6, del codice della strada prescrive che, per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di autovelox debitamente omologati;

   a fini probatori della violazione, si è posta la questione circa l'equivalenza del termine «omologazione» con il termine «approvazione», utilizzato nel regolamento di esecuzione del codice della strada e in successivi provvedimenti e note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   recenti pronunce della Corte di cassazione hanno affermato che l'approvazione del dispositivo non è equiparabile all'omologazione e che solo l'omologazione completa rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox, in quanto le due procedure hanno «natura e finalità» diverse: l'approvazione è propedeutica all'omologazione, che è un accertamento di natura tecnica in alcun modo aggirabile. Tali pronunce hanno aperto la strada a numerosi ricorsi su violazioni riscontrate tramite dispositivi solamente approvati e non omologati;

   il Ministro interrogato si è prontamente attivato istituendo un tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'Anci e del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di definire finalmente, dopo anni di inerzia, procedure e criteri uniformi per l'omologazione dei dispositivi;

   in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-03521, sottoscritto dagli interroganti, il Ministro interrogato ha comunicato che, a valle delle riunioni del suddetto tavolo tecnico, era stato predisposto uno schema di decreto che avrebbe finalmente fornito criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione degli autovelox, superando quindi le incertezze derivanti dalle oscillazioni nelle interpretazioni giurisprudenziali e amministrative;

   a quanto si apprende da organi di stampa, l'iter di emanazione del suddetto decreto si è interrotto perché si sono resi necessari ulteriori approfondimenti –:

   se intenda fornire chiarimenti sullo stato dell'iter del decreto di cui in premessa, atto dovuto per definire regole certe e, allo stesso tempo, per tutelare i cittadini da vessazioni ingiuste.
(3-01836)


Iniziative di competenza volte ad aggiornare il sistema di indennizzo per i ritardi dei treni, con particolare riferimento all'introduzione di un meccanismo diretto e automatico di rimborso, nonché alla previsione di un fondo specifico per compensare i disagi sofferti dai cittadini per ritardi inferiori ai trenta minuti – 3-01837

   BOSCHI e GADDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il trasporto ferroviario costituisce una componente essenziale della mobilità nazionale e riveste un ruolo strategico per l'economia, i cittadini e l'ambiente;

   la puntualità dei treni costituisce un indicatore chiave della qualità del servizio e un elemento essenziale per la tutela dell'utenza: nell'ultimo biennio si sta assistendo a un grave e costante aumento dei ritardi su tutte le tratte, con disservizi che compromettono l'efficienza del sistema ferroviario;

   secondo una rilevazione di Altroconsumo pubblicata il 18 marzo 2025, considerando 59 tratte, il 36 per cento dei treni Frecciarossa giunge a destinazione in ritardo, con picchi del 65 per cento sulla tratta Salerno-Torino Porta Nuova. Sulla tratta Roma-Milano, considerando i ritardi oltre i 5 minuti, la porzione che supera i 20 minuti è pari al 43 per cento (Italo presenta ritardi medi nel 26 per cento dei casi);

   i Frecciargento sono i più soggetti a ritardi, con una media del 41 per cento e valori estremi come il 95 per cento sulla Bari-Roma Termini;

   i Frecciabianca mostrano quasi il 50 per cento di ritardi sulla Roma-Genova, mentre gli Intercity registrano ritardi medi nel 29 per cento dei casi, con la tratta Milano-Pescara in ritardo 43 giorni su 45;

   a fronte di tali disservizi, i sistemi di rimborso attuali – disciplinati dal regolamento UE n. 782/2021 – risultano inefficaci. Le condizioni contrattuali prevedono, infatti, indennizzi solo per ritardi superiori ai 30 minuti e la verifica e l'accredito non è automatico, ma a richiesta del passeggero;

   le gravi condizioni di inefficienza in cui versa attualmente il sistema ferroviario rendono indispensabile e urgente la previsione di un automatismo nell'erogazione diretta del rimborso spettante agli utenti, nonché – almeno fino al perdurare della straordinarietà dei cantieri al 2027 – indennizzi per i ritardi superiori ai 15 minuti per i treni ad alta velocità e ai 30 minuti per le restanti tipologie di treni e una rimodulazione degli stessi fino alla copertura del 100 per cento del costo del biglietto in caso di cancellazioni o ritardi superiori ai 120 minuti –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per aggiornare il sistema di indennizzo, prevedendo un meccanismo diretto e automatico che innalzi le soglie di riferimento come indicato in premessa, nonché se, alla luce del citato regolamento dell'Unione europea e almeno fino al perdurare della straordinarietà dei cantieri al 2027, intenda istituire un fondo ad hoc per compensare i disagi sofferti dai cittadini causati da ritardi inferiori a 30 minuti.
(3-01837)


Tempi di realizzazione dei lavori di ammodernamento della strada statale 372 «Telesina», con particolare riferimento al secondo lotto, e iniziative volte ad accelerare l'avvio di tali lavori – 3-01838

   RUBANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la strada statale 372 «Telesina» si sviluppa per circa 70 chilometri, dallo svincolo autostradale di Caianello sulla A1 Milano-Napoli in provincia di Caserta, sino al raccordo autostradale 9 di Benevento. Rappresenta per tutto il Sannio, ma anche per alcune parti delle regioni Puglia e Basilicata, il principale collegamento stradale verso Roma e il Nord del Paese;

   la «Telesina», progettata e realizzata negli anni '60-'70 del secolo scorso, è una delle strade più trafficate e pericolose d'Italia, in quanto:

    a) l'80 per cento dei veicoli pesanti proveniente dal Nord e diretti nelle aree interne della Campania (province di Caserta e Benevento) e in Puglia si riversa su quest'arteria;

    b) solo 10 chilometri sono a due corsie per senso di marcia;

    c) gli elevati volumi di traffico gravano su una struttura di concezione ormai superata;

    d) la scarsa visibilità e i numerosi svincoli comportano soventi rallentamenti;

   Aci e Istat hanno certificato l'elevata incidentalità dell'arteria, soprattutto in termini di incidenti mortali (5,3 su 100, rispetto alla media nazionale di 1,9);

   il raddoppio della «Telesina» è stato inserito nel contratto di programma Anas 2016-2020, approvato dal Cipe il 7 agosto 2017. Nel 2018 con delibera Cipe si è inserita l'opera tra le infrastrutture strategiche, suddividendola in due lotti (CUP: F24E16000640001 e F52C15000390001). La delibera Cipe è stata aggiornata nel 2022. È previsto che l'Anas sia la stazione appaltante e l'opera sarà realizzata sotto la guida di un commissario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2021;

   dalla consultazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici si rileva che per il primo lotto, dal chilometro 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino) al chilometro 60+900 (svincolo di Benevento), sono disponibili 460 milioni di euro, è stata predisposta la progettazione esecutiva, è stata individuata l'impresa esecutore e i lavori inizieranno a breve;

   per il secondo lotto, dal chilometro 0+000 (A1 Caianello) al chilometro 37+000 (svincolo di San Salvatore Telesino), al momento risulta essere stata completata la progettazione definitiva –:

   quali siano i tempi di prevedibile realizzazione del secondo lotto della Telesina e se intenda adottare iniziative volte ad accelerare l'avvio dei lavori.
(3-01838)


Posizione del Governo in merito all'ipotesi di un sistema comune europeo di difesa – 3-01839

   DELLA VEDOVA e MAGI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   i rapidi mutamenti del quadro di relazioni internazionali all'interno del quale l'Europa e l'Italia sono inserite – in particolare alla luce dell'esplicita volontà di Trump di abbandonare la tradizionale politica atlantica fondata sulla difesa della libertà e della democrazia in favore di un ritorno ai rapporti di forza e alle sfere di influenza, delle quali il continente europeo rischia di essere vittima – indicano la necessità di un rafforzamento della capacità difensiva dell'Unione europea;

   il 2 marzo 2025 si è tenuto un vertice a Londra nel quale è stata lanciata la proposta di una «coalizione dei volenterosi» allargata a Paesi non Unione europea, per dare continuità al sostegno europeo all'Ucraina e per rafforzare la capacità di difesa europea;

   la Presidente della Commissione europea ha presentato al Consiglio europeo straordinario del 6 marzo 2025 il piano RearmEu, finalizzato a intensificare gli investimenti e la produzione nel settore della difesa degli Stati dell'Unione europea;

   nelle conclusioni del 20 marzo 2025 il Consiglio europeo ha chiesto «un'accelerazione dei lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa nel corso dei prossimi 5 anni»;

   a giugno all'Aia si svolgerà il vertice Nato in cui sarà indicato il nuovo target di spesa per la difesa per i Paesi dell'Alleanza;

   le prospettive di una politica di sicurezza e difesa comune possono prendere forme diverse attraverso architetture giuridiche che non coinvolgano da subito tutti i 27 Paesi dell'Unione (come per l'euro o il Trattato di Schengen);

   il Vicepresidente del Consiglio dei ministri Matteo Salvini si è ripetutamente e con estrema chiarezza dichiarato contrario sia agli investimenti nazionali nel settore della difesa, anche nella cornice RearmEu, che a qualsiasi prospettiva di difesa comune europea;

   l'altro Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha espresso una posizione radicalmente diversa, favorevole al piano RearmEu, alla difesa comune europea e alla creazione di un vero e proprio esercito europeo;

   il Ministro interrogato, in una recente intervista al quotidiano La Repubblica, ha espresso una posizione ulteriormente differente, aperta all'aumento degli investimenti nella difesa e all'eventualità di un'alleanza difensiva sul modello della Nato, sovrapposta ad essa, con un centro di comando unico –:

   quale sia la posizione del Governo sulla necessità di un sistema comune europeo di difesa in grado di svolgere una funzione di difesa e di deterrenza, che, in prospettiva, ove necessario, possa essere autonoma dagli Stati Uniti.
(3-01839)


Iniziative volte a rafforzare la formazione del personale del comparto difesa nel settore della sicurezza cibernetica – 3-01840

   LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   la sicurezza cibernetica rappresenta una delle sfide più rilevanti per la difesa nazionale, in un contesto globale caratterizzato da minacce sempre più sofisticate e in continua evoluzione;

   gli scenari internazionali attuali, che a solo titolo di esempio comprendono anche le situazioni di conflitto tra Russia e Ucraina e tra Hamas e Israele, è caratterizzato dall'attuazione di una guerra ibrida, in cui le minacce e le offensive cibernetiche affiancano le azioni cinetiche sui campi bellici «classici»;

   le nuove generazioni devono essere preparate ad affrontare questi rischi con adeguate competenze in materia di cyber defence, cyber resilience, sicurezza informatica e gestione responsabile delle tecnologie digitali, soprattutto quelle emergenti, quali l'intelligenza artificiale e la computazione quantistica;

   il comparto difesa svolge un ruolo cruciale nella protezione del Paese in concorso alla protezione delle sue infrastrutture strategiche, la cui efficacia è direttamente proporzionale alla conoscenza e comprensione dello scenario di minaccia globale sotto il profilo cibernetico;

   il Ministero della difesa risulta determinante per garantire un costante aggiornamento delle competenze dei militari nel campo della sicurezza informatica, anche in relazione alle sfide poste dall'intelligenza artificiale e dalla computazione quantistica;

   il Ministero della difesa emerge come l'attore preposto a promuovere nuove collaborazioni con alleati, istituzioni accademiche e aziende del settore al fine di sviluppare programmi di formazione avanzata in cybersicurezza destinati al personale del comparto difesa e all'ambito delle esercitazioni –:

   quali iniziative specifiche intenda assumere per rafforzare la formazione specialistica del personale del comparto difesa nel settore della sicurezza cibernetica, nell'ambito della cyber defence e cyber offense, anche promuovendo le attività di simulazione di crisi cibernetica che coinvolgano, oltre al comparto difesa, i soggetti istituzionali preposti, le principali infrastrutture critiche nazionali e la cittadinanza.
(3-01840)


Politiche per la promozione del sistema della formazione professionale – 3-01841

   BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, RIZZETTO, VOLPI e ZURZOLO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'attuale scenario del mercato del lavoro registra, accanto ad un consolidato trend occupazionale positivo, alcune tendenze meritevoli di attenzione;

   la transizione digitale ed energetica, con il progressivo impatto dell'intelligenza artificiale, mettono infatti in luce il ruolo decisivo che la formazione professionale assumerà per rispondere ai cambiamenti della società e alle sfide del mondo del lavoro;

   il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro – approvato mercoledì 19 marzo 2025 dall'XI Commissione della Camera dei deputati – rileva come sia necessaria una forte attenzione alla formazione, alla riqualificazione professionale e all'apprendimento continuo, con investimenti mirati a garantire processi di upskilling e reskilling;

   appare, quindi, opportuno adottare politiche che promuovano la formazione professionale, investendo su modelli che consentano di acquisire competenze in grado di rispondere alle tendenze del mercato del lavoro, al fine di ridurre il mismatch tra domanda ed offerta;

   l'articolo 1, comma 199, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha previsto, in tal senso, un importante investimento sul sistema duale, incrementando le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (pcto) di 100 milioni di euro per l'anno 2025, di 170 milioni di euro per l'anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per promuovere il sistema della formazione professionale, al fine di rispondere alle sfide del mercato del lavoro e ridurre il divario tra domanda ed offerta.
(3-01841)


Chiarimenti circa notizie di stampa relative al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale presso l'Università Link Campus da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – 3-01842

   SCOTTO, SARRACINO, FOSSI, LAUS, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel rapporto della Fondazione Nord Est «I giovani e la scelta di trasferirsi all'estero» emerge che, dal 2011 al 2023, l'Italia ha subito un saldo netto di 377 mila giovani, in gran parte laureati con merito e con grande impegno anche delle loro famiglie. Un dato che determinerebbe una perdita di capitale umano pari a 134 miliardi di euro;

   un fenomeno che in parte è spiegabile anche alla luce dei dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in base ai quali il livello dei salari italiani è inferiore di 8,7 punti rispetto a quelli del 2008;

   ma non tutti i laureati italiani hanno dovuto faticare per il conseguimento del titolo di laurea, così come emerge dall'inchiesta pubblicata da Il Fatto Quotidiano, dal titolo «Calderone, una strana “laurea della domenica”»;

   molte le incongruenze che emergerebbero, quali, ad esempio, che in diverse occasioni sarebbero stati sostenuti due esami nello stesso giorno, perfino di domenica, quando l'università era chiusa. O i mancati pagamenti delle tasse universitarie o, ancora, il massimo dei voti di laurea specialistica, pur partendo da una media piuttosto ordinaria;

   la Ministra interrogata risulterebbe iscritta alla triennale della Link dal 1° novembre 2011, giorno in cui le venivano convalidati due esami che, per quanto ha potuto ricostruire dalla testata, derivavano da una precedente iscrizione all'università maltese, all'epoca non riconosciuta in Italia;

   stando a quanto certifica l'Anagrafe degli studenti del Ministero dell'istruzione e del merito, la Ministra interrogata non avrebbe conseguito il diploma della triennale;

   la laurea triennale risulta quasi tutta conseguita «all'estero», quando la «Libera Università di Malta» non era riconosciuta in Italia, come spiega una fonte interna alla Link;

   durante il suo corso di studi, il marito della Ministra interrogata era componente del consiglio d'amministrazione della Link, mentre nel 2013 l'allora presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro aveva aperto le porte della Link ai 26 mila iscritti all'ordine con convenzioni e borse di studio e successivamente, sempre sotto la sua presidenza, l'Enpacl destinò 15 milioni di euro ad un fondo per ristrutturare gli immobili dell'università –:

   se non ritenga di dover fornire chiarimenti in merito alle vicende sommariamente esposte in premessa e, qualora confermate, adottare le opportune iniziative di competenza, anche alla luce del fatto che per quanto concerne le prospettive lavorative dei nostri giovani, laureati e non, il Governo ha saputo proporre solo ulteriori margini di precarietà.
(3-01842)


Chiarimenti in ordine a notizie di stampa relative al conseguimento dei titoli di laurea del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché in ordine ai rapporti tra il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e l'Università Link Campus – 3-01843

   BARZOTTI, AIELLO, CAROTENUTO e TUCCI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dal curriculum professionale pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evince che la Ministra interrogata, in possesso di un diploma in ragioneria, avrebbe conseguito il suo titolo di laurea magistrale nel 2016, a 51 anni, presso l'Università Link Campus, ex Libera Università di Malta;

   più precisamente, avrebbe conseguito la laurea triennale in economia aziendale internazionale, Link Campus 2012, e la laurea magistrale in gestione aziendale, Link Campus 2016;

   secondo quanto riportato da diversi organi di informazione, il conseguimento dei suddetti titoli presenterebbe diverse anomalie;

   all'Anagrafe nazionale degli studenti, l'unica che attesta i titoli di studio con valore legale, non risulta la laurea triennale necessaria per immatricolarsi alla magistrale;

   alcuni esami della laurea magistrale sarebbero stati sostenuti nello stesso giorno e in giornate in cui l'università è chiusa;

   secondo l'Anagrafe dei contributi il costo di circa 10 mila euro per il conseguimento del titolo magistrale sarebbe stato scontato al 50 per cento e nonostante ciò solo in parte le rate risulterebbero pagate;

   nell'anno accademico 2012/2013 risultava essere iscritta, con due diverse matricole, sia al secondo anno della triennale sia al primo anno della biennale;

   nel triennio 2015-2017 mentre era immatricolata come studentessa, risultava essere anche professore a contratto presso la Link Campus;

   nel 2015, durante il suo corso di studi alla Link, il marito della Ministra interrogata, Rosario De Luca, oltre ad essere presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro (dal 2005) e segretario del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro (dal 1999 al 2002), sedeva anche nel consiglio di amministrazione dell'università Link Campus;

   il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, negli anni in cui era presieduto dalla Ministra interrogata e mentre conseguiva i predetti titoli, aveva stipulato convenzioni e borse di studio con la medesima università;

   prima di essere nominata Ministra, presiedeva il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e il Comitato unitario delle professioni (organismo che riunisce tutte le professioni), oggi entrambi presieduti dal marito della Ministra interrogata –:

   se intenda chiarire tutte le anomalie rilevate in premessa attraverso ogni atto utile che documenti il regolare conseguimento dei titoli di laurea e che chiarisca i legami, di qualsiasi genere, intrattenuti tra il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, l'ente previdenziale dei consulenti del lavoro e l'Università degli studi Link, soprattutto con riferimento alle posizioni ricoperte dal coniuge.
(3-01843)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 226 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: CANTÙ ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE VETERINARIA (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 1305)

A.C. 1305 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1305 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1305 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)

  1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito denominata «Giornata nazionale», e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione.
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

A.C. 1305 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

  1. In occasione della Giornata nazionale possono essere previste iniziative nel settore privato e presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente e possono essere organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici e privati interessati. In particolare possono essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte alle giovani generazioni, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: favorire e promuovere la transizione verso un'agricoltura e una zootecnica più sostenibili attraverso un'organizzazione degli allevamenti compatibile con le finalità di protezione della salute e del benessere animale e di.
2.1. Zanella, Quartini.

A.C. 1305 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e nel quadro delle indicazioni nazionali e linee guida specifiche per i diversi gradi di istruzione in materia di educazione e promozione della salute, l'importanza dell'appropriata alimentazione e della prevenzione e del contrasto delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti ed anche coinvolgendo l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, nonché promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei princìpi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di educare alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari interdipendenti, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 3.
(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

  Al comma 1, dopo le parole: per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente aggiungere le seguenti: e al superamento degli allevamenti intensivi, con la promozione di un'agricoltura e una zootecnica più sostenibili, compatibile con le finalità di protezione della salute e del benessere animale,.
3.1. Zanella, Alifano, Prestipino, Evi, Quartini.

A.C. 1305 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)

  1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, può dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione che possono prevedere il coinvolgimento di medici veterinari di provata esperienza e competenza, anche in collaborazione con l'Ordine dei medici veterinari e le organizzazioni dei medesimi maggiormente rappresentative a livello territoriale, finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato «One Health» nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto dei medesimi rischi a cura dei singoli e della collettività.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 4.
(Informazione radiofonica, televisiva
e multimediale nella Giornata nazionale)

  Al comma 1, dopo le parole: con particolare riferimento ai rischi relativi aggiungere le seguenti: alle forme di allevamento intensive,.
4.1. Zanella.

A.C. 1305 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 1305 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e in tale occasione possono essere previste iniziative per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. In tale contesto potranno essere promossi incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale;

    in particolare nella giornata della prevenzione veterinaria potranno essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte ai giovani, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, per orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione;

    l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovano, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la necessità di una alimentazione appropriata e il contrasto e prevenzione delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico;

    il disegno di legge in esame, all'articolo 4, dispone, altresì, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione;

    il gran numero di animali allevati in modo intensivo nel nostro Paese (più di 700 milioni in un anno) oltre a determinare alti impatti sull'ambiente connessi alle elevate quantità di emissione di ammoniaca, pregiudica in modo significativo il benessere animale comportando non di rado la diffusione di infezioni e malattie dei capi allevati con conseguenti implicazioni per la stessa salute umana,

impegna il Governo

a favorire e promuovere, per quanto di competenza, nell'ambito della Giornata dedicata alla prevenzione veterinaria, nel corso degli eventi, nelle istituzioni scolastiche e negli spazi dedicati alla Giornata da parte del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la riconversione dei sistemi di allevamento intensivo verso un modello di agricoltura e zootecnia compatibile con la tutela della salute, dell'ambiente e il benessere animale.
9/1305/1. Zanella, Borrelli, Dori, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, all'articolo 1, istituisce la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e in tale occasione possono essere previste iniziative per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente. In tale contesto potranno essere promossi incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale;

    in particolare nella giornata della prevenzione veterinaria potranno essere valorizzate le attività professionali veterinarie e le iniziative di prevenzione veterinaria e promozione della salute umana e degli animali, rivolte ai giovani, e di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, per orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo, alla salute e al benessere degli animali e al raggiungimento di una longevità sana nella popolazione;

    l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione possano promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, la necessità di una alimentazione appropriata e il contrasto e prevenzione delle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico;

    il disegno di legge in esame, all'articolo 4, dispone, altresì, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione;

    il gran numero di animali allevati in modo intensivo nel nostro Paese (più di 700 milioni in un anno) oltre a determinare alti impatti sull'ambiente connessi alle elevate quantità di emissione di ammoniaca, pregiudica in modo significativo il benessere animale comportando non di rado la diffusione di infezioni e malattie dei capi allevati con conseguenti implicazioni per la stessa salute umana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, per quanto di competenza e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, attività di sensibilizzazione relative alla riconversione dei sistemi di allevamento intensivo verso un modello di agricoltura e zootecnia compatibile con la tutela della salute, dell'ambiente e del benessere animale nel corso degli eventi, nelle istituzioni scolastiche e negli spazi dedicati alla Giornata della prevenzione veterinaria da parte del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
9/1305/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Borrelli, Dori, Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca l'istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e, come disciplinato dall'articolo 1, è volta a sostenere ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

    l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente è alla base della sanità del futuro che, nella prospettiva di aumentare la speranza di vita in buona salute, deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, anche sul versante della valorizzazione della prevenzione veterinaria, avvalendosi strategicamente del «patto di collaborazione» tra salute umana, animale e ambientale;

    unitamente all'importante obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge, ossia quello di valorizzare la prevenzione e i controlli al fine di evitare il ripetersi di problematiche sulla salute pubblica educando sui comportamenti e sugli interventi necessari, si rende necessario svolgere un percorso parallelo di strutturazione e rilancio della sanità pubblica veterinaria per la gestione dei rischi attuali che hanno origine nell'interazione fra ambiente, animali ed ecosistemi, onde salvaguardare sia la salute che le attività economiche;

    il citato approccio, oltre a coinvolgere i singoli cittadini, deve anche prevedere un ruolo attivo delle istituzioni pubbliche competenti, le quali rivestono una funzione essenziale nel conseguimento degli obiettivi stabiliti in relazione alla tematica oggetto del provvedimento;

    pertanto, nell'ambito del contributo che il presente intervento legislativo avrà per sensibilizzare sulla tematica, il passo successivo risiede nell'avviare un percorso di studio e sperimentazione volto alla nascita di strutture territoriali di cure veterinarie che abbiano le caratteristiche di ospedali veterinari pubblici,

impegna il Governo

nell'ambito della promozione capillare della sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema della prevenzione veterinaria, ad adottare ulteriori iniziative volte a prevedere l'introduzione di presidi sanitari veterinari pubblici in ogni provincia al fine di garantire un'efficace e diffusa assistenza veterinaria a disposizione del pubblico.
9/1305/2. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame reca l'istituzione della giornata nazionale per la prevenzione veterinaria e, come disciplinato dall'articolo 1, è volta a sostenere ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, al fine di promuovere salute e benessere degli animali nonché benessere e longevità sana nella popolazione;

    l'approccio integrato «One Health» per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente è alla base della sanità del futuro che, nella prospettiva di aumentare la speranza di vita in buona salute, deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, anche sul versante della valorizzazione della prevenzione veterinaria, avvalendosi strategicamente del «patto di collaborazione» tra salute umana, animale e ambientale;

    unitamente all'importante obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge, ossia quello di valorizzare la prevenzione e i controlli al fine di evitare il ripetersi di problematiche sulla salute pubblica educando sui comportamenti e sugli interventi necessari, si rende necessario svolgere un percorso parallelo di strutturazione e rilancio della sanità pubblica veterinaria per la gestione dei rischi attuali che hanno origine nell'interazione fra ambiente, animali ed ecosistemi, onde salvaguardare sia la salute che le attività economiche;

    il citato approccio, oltre a coinvolgere i singoli cittadini, deve anche prevedere un ruolo attivo delle istituzioni pubbliche competenti, le quali rivestono una funzione essenziale nel conseguimento degli obiettivi stabiliti in relazione alla tematica oggetto del provvedimento;

    pertanto, nell'ambito del contributo che il presente intervento legislativo avrà per sensibilizzare sulla tematica, il passo successivo risiede nell'avviare un percorso di studio e sperimentazione volto alla nascita di strutture territoriali di cure veterinarie che abbiano le caratteristiche di ospedali veterinari pubblici,

impegna il Governo

nell'ambito della promozione capillare della sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema della prevenzione veterinaria, a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori iniziative volte a prevedere l'introduzione di presidi sanitari veterinari pubblici in ogni provincia al fine di garantire un'efficace e diffusa assistenza veterinaria a disposizione del pubblico.
9/1305/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di istituire una giornata nazionale in materia di prevenzione veterinaria è connessa all'esigenza di promuovere a livello culturale la diffusione dell'approccio integrato One Health per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, che è alla base della sanità del futuro;

    sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati;

    gli animali domestici in Italia, secondo le ultime stime, sono circa 32 milioni: uno ogni due abitanti. Cani e gatti sono fra i più popolari, ma gli italiani amano anche pesci, rettili e mammiferi di piccole dimensioni come criceti e conigli: in molti li considerano parte integrante della propria famiglia, e quando hanno bisogno di aiuto, sono pronti a prendersene la massima cura;

    in caso di necessità, i veterinari presenti in Italia sono circa 33.000. E quando si tratta di un'emergenza, per cui il tempo è cruciale, si può ricorrere al pronto soccorso veterinario che funziona esattamente come un normale pronto soccorso: all'arrivo presso la struttura, il personale veterinario attribuirà un «colore» al caso del paziente, in base alla gravità della situazione – esattamente come negli ospedali. Il pronto soccorso veterinario provvederà poi a fornire tutte le cure e l'assistenza del caso;

    le strutture infatti sono fornite di staff veterinario in grado di offrire assistenza in caso di traumi da incidenti stradali, ferite, avvelenamenti, problemi cardiaci o respiratori e malattie infettive acute. Purtroppo, in Italia, non esiste nessuna norma specifica che regola il pronto soccorso veterinario: ciascuna struttura può seguire regole molto diverse dalle altre;

    le strutture che offrono questo tipo di servizio, ad esempio, possono essere private o pubbliche, organizzate da società private o dalle ASL locali. Quindi, è normale incontrare differenze tra una struttura e l'altra – e che il pronto soccorso veterinario dell'ASL, ad esempio, segua prassi diverse da una clinica privata;

    il pronto soccorso veterinario non è gratuito e i costi di queste strutture possono essere anzi rilevanti, più alti in media di quelli di una visita «di base» dal veterinario. Parliamo, ad esempio, di un costo che può oscillare tra i 60 e 100 euro per prestazione, la spesa può poi diventare significativa se si includono i costi delle operazioni e degli interventi successivi;

    la Capitale nel 2024 è stata la prima città italiana a ospitare una struttura del tutto gratuita per gli animali domestici. È previsto il servizio di pronto soccorso h24, laboratori di diagnostica, terapie intensive e un'area isolata da possibili malattie contagiose, due sale operatorie, l'area di degenza post-intervento e una sala gessi;

    l'iniziativa nasce dopo vari confronti tenuti con le associazioni di volontariato e grazie ai fondi del PNRR. L'avvio di questa struttura ha già avuto un esito alquanto positivo, anche se ancora in fase di lavorazione;

    sempre a Roma, lo scorso anno, la Lav e la Comunità di Sant'Egidio hanno aperto il primo Ambulatorio veterinario sociale, a disposizione di tutti coloro che hanno un cane o un gatto ma vivono una situazione di disagio economico. Offre visite, interventi e cure gratuite a tutti coloro che hanno difficoltà ad accedervi in altro modo e rappresenterà un vero e proprio un presidio veterinario che garantirà agli animali il diritto alla cura,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a introdurre nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione, a partire dall'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, dandone un particolare risalto nell'ambito delle attività connesse alla celebrazione della Giornata nazionale.
9/1305/3. Dori, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di istituire una giornata nazionale in materia di prevenzione veterinaria è connessa all'esigenza di promuovere a livello culturale la diffusione dell'approccio integrato One Health per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, che è alla base della sanità del futuro;

    sono sempre più numerose, nel nostro Paese, le famiglie che possiedono o desiderano possedere un animale che finisce con il diventare, a tutti gli effetti, un membro della famiglia. Per queste e per tante altre ragioni, risulta evidente la necessità di agevolare il possesso degli animali di affezione, nonché l'affido e la cura di quelli che vengono abbandonati, oltre che l'opera encomiabile dei volontari che si prodigano, a proprie spese, nel mantenimento di tanti animali randagi e abbandonati;

    gli animali domestici in Italia, secondo le ultime stime, sono circa 32 milioni: uno ogni due abitanti. Cani e gatti sono fra i più popolari, ma gli italiani amano anche pesci, rettili e mammiferi di piccole dimensioni come criceti e conigli: in molti li considerano parte integrante della propria famiglia, e quando hanno bisogno di aiuto, sono pronti a prendersene la massima cura;

    in caso di necessità, i veterinari presenti in Italia sono circa 33.000. E quando si tratta di un'emergenza, per cui il tempo è cruciale, si può ricorrere al pronto soccorso veterinario che funziona esattamente come un normale pronto soccorso: all'arrivo presso la struttura, il personale veterinario attribuirà un «colore» al caso del paziente, in base alla gravità della situazione – esattamente come negli ospedali. Il pronto soccorso veterinario provvederà poi a fornire tutte le cure e l'assistenza del caso;

    le strutture infatti sono fornite di staff veterinario in grado di offrire assistenza in caso di traumi da incidenti stradali, ferite, avvelenamenti, problemi cardiaci o respiratori e malattie infettive acute. Purtroppo, in Italia, non esiste nessuna norma specifica che regola il pronto soccorso veterinario: ciascuna struttura può seguire regole molto diverse dalle altre;

    le strutture che offrono questo tipo di servizio, ad esempio, possono essere private o pubbliche, organizzate da società private o dalle ASL locali. Quindi, è normale incontrare differenze tra una struttura e l'altra – e che il pronto soccorso veterinario dell'ASL, ad esempio, segua prassi diverse da una clinica privata;

    il pronto soccorso veterinario non è gratuito e i costi di queste strutture possono essere anzi rilevanti, più alti in media di quelli di una visita «di base» dal veterinario. Parliamo, ad esempio, di un costo che può oscillare tra i 60 e 100 euro per prestazione, la spesa può poi diventare significativa se si includono i costi delle operazioni e degli interventi successivi;

    la Capitale nel 2024 è stata la prima città italiana a ospitare una struttura del tutto gratuita per gli animali domestici. È previsto il servizio di pronto soccorso h24, laboratori di diagnostica, terapie intensive e un'area isolata da possibili malattie contagiose, due sale operatorie, l'area di degenza post-intervento e una sala gessi;

    l'iniziativa nasce dopo vari confronti tenuti con le associazioni di volontariato e grazie ai fondi del PNRR. L'avvio di questa struttura ha già avuto un esito alquanto positivo, anche se ancora in fase di lavorazione;

    sempre a Roma, lo scorso anno, la Lav e la Comunità di Sant'Egidio hanno aperto il primo Ambulatorio veterinario sociale, a disposizione di tutti coloro che hanno un cane o un gatto ma vivono una situazione di disagio economico. Offre visite, interventi e cure gratuite a tutti coloro che hanno difficoltà ad accedervi in altro modo e rappresenterà un vero e proprio un presidio veterinario che garantirà agli animali il diritto alla cura,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, l'opportunità di adottare iniziative volte a introdurre nel nostro ordinamento legislativo un insieme di misure necessarie alla tutela e alla salvaguardia degli animali di affezione, a partire dall'istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico per cani e gatti, dandone un particolare risalto nell'ambito delle attività connesse alla celebrazione della Giornata nazionale.
9/1305/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il 25 gennaio si celebra la Giornata della Prevenzione Veterinaria, un'occasione fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute e del benessere degli animali d'affezione, nonché sul ruolo cruciale della medicina veterinaria nella prevenzione delle malattie;

    considerato che i controlli sanitari regolari sugli animali domestici sono essenziali per prevenire e diagnosticare precocemente patologie che possono compromettere il loro benessere e, in alcuni casi, costituire un rischio per la salute pubblica, in particolare attraverso le zoonosi;

    evidenziato che le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, la sterilizzazione e i controlli periodici da parte dei veterinari rappresentano strumenti fondamentali per garantire una vita sana agli animali domestici e per ridurre la diffusione di malattie;

    rilevato che la medicina veterinaria gioca un ruolo centrale anche nella sicurezza alimentare, nella tutela dell'ambiente e nella lotta alla resistenza antimicrobica, contribuendo in maniera determinante alla salute pubblica nel quadro dell'approccio One Health (un'unica salute, che integra il benessere di animali, esseri umani e ambiente);

    sottolineato che la prevenzione veterinaria non riguarda solo i singoli proprietari di animali, ma ha una valenza collettiva, richiedendo il coinvolgimento delle istituzioni, delle autorità sanitarie e delle associazioni animaliste per promuovere buone pratiche di cura e gestione degli animali d'affezione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di:

   promuovere iniziative in occasione del 25 gennaio, Giornata della Prevenzione Veterinaria, per diffondere la consapevolezza sull'importanza dei controlli sanitari sugli animali d'affezione e sul loro impatto positivo sulla salute pubblica;

   incentivare l'accesso alle cure veterinarie per tutti gli animali domestici, anche attraverso agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica e programmi di assistenza veterinaria per i soggetti più fragili;

   potenziare le campagne di vaccinazione e prevenzione per gli animali d'affezione, sostenendo il lavoro dei veterinari e delle strutture sanitarie preposte, con particolare attenzione alle malattie zoonotiche e alla lotta alla resistenza antimicrobica;

   rafforzare i controlli ufficiali sulla salute animale e sulla sicurezza degli alimenti per animali per garantire standard elevati di qualità e sicurezza nella filiera produttiva del pet food.
9/1305/4. Longi.


   La Camera,

   premesso che:

    il 25 gennaio si celebra la Giornata della Prevenzione Veterinaria, un'occasione fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della salute e del benessere degli animali d'affezione, nonché sul ruolo cruciale della medicina veterinaria nella prevenzione delle malattie;

    considerato che i controlli sanitari regolari sugli animali domestici sono essenziali per prevenire e diagnosticare precocemente patologie che possono compromettere il loro benessere e, in alcuni casi, costituire un rischio per la salute pubblica, in particolare attraverso le zoonosi;

    evidenziato che le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari, la sterilizzazione e i controlli periodici da parte dei veterinari rappresentano strumenti fondamentali per garantire una vita sana agli animali domestici e per ridurre la diffusione di malattie;

    rilevato che la medicina veterinaria gioca un ruolo centrale anche nella sicurezza alimentare, nella tutela dell'ambiente e nella lotta alla resistenza antimicrobica, contribuendo in maniera determinante alla salute pubblica nel quadro dell'approccio One Health (un'unica salute, che integra il benessere di animali, esseri umani e ambiente);

    sottolineato che la prevenzione veterinaria non riguarda solo i singoli proprietari di animali, ma ha una valenza collettiva, richiedendo il coinvolgimento delle istituzioni, delle autorità sanitarie e delle associazioni animaliste per promuovere buone pratiche di cura e gestione degli animali d'affezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di:

   promuovere iniziative in occasione del 25 gennaio, Giornata della Prevenzione Veterinaria, per diffondere la consapevolezza sull'importanza dei controlli sanitari sugli animali d'affezione e sul loro impatto positivo sulla salute pubblica;

   incentivare l'accesso alle cure veterinarie per tutti gli animali domestici, anche attraverso agevolazioni per le famiglie in difficoltà economica e programmi di assistenza veterinaria per i soggetti più fragili;

   potenziare le campagne di vaccinazione e prevenzione per gli animali d'affezione, sostenendo il lavoro dei veterinari e delle strutture sanitarie preposte, con particolare attenzione alle malattie zoonotiche e alla lotta alla resistenza antimicrobica;

   rafforzare i controlli ufficiali sulla salute animale e sulla sicurezza degli alimenti per animali per garantire standard elevati di qualità e sicurezza nella filiera produttiva del pet food.
9/1305/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Longi.


MOZIONI ZANELLA ED ALTRI N. 1-00293, ILARIA FONTANA ED ALTRI N. 1-00297, BRAGA ED ALTRI N. 1-00411 E CORTELAZZO, MATTIA, MONTEMAGNI, SEMENZATO ED ALTRI N. 1-00419 CONCERNENTI INIZIATIVE A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE IN RELAZIONE ALLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS)

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in campo industriale per la loro capacità di rendere i prodotti impermeabili all'acqua e ai grassi. I Pfas vengono impiegati dagli anni '50 per la produzione di numerosi prodotti commerciali: impermeabilizzanti per tessuti, tappeti, pelli, insetticidi, schiume antincendio, vernici, rivestimento dei contenitori per il cibo, cera per pavimenti e detersivi. L'utilizzo più noto di questi composti è probabilmente per il rivestimento antiaderente delle pentole da cucina (Teflon) e nella produzione dei tessuti tecnici (Gore-Tex, Scotchgard);

    2) i Pfas sono una classe di composti organici costituiti da una catena alchilica idrofobica completamente fluorurata di varia lunghezza (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico. Gli acidi perfluorurati sono i composti fluorurati maggiormente riscontrati nei campioni ambientali;

    3) tra gli acidi perfluorocarbossilici i più diffusi sono l'acido perfluoroottanoico (Pfoa), il quale ha numerose applicazioni sia industriali che commerciali, e l'acido perfluorottano sulfonato (Pfos), intermedio chimico impiegato nella produzione di polimeri fluorurati e come tensioattivo nelle schiume degli estintori;

    4) i Pfas sono definiti «inquinanti eterni» in quanto una volta dispersi nell'ambiente si degradano in tempi lunghissimi e possono contaminare fonti d'acqua e coltivazioni. Tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, vengono assorbite da parte dell'organismo umano prevalentemente per via orale tramite il consumo di acqua potabile e di alimenti. Ciò significa che, assunte anche in piccole quantità per un lungo periodo, esse si accumulano nei tessuti e negli organi vitali;

    5) innumerevoli ricerche scientifiche hanno evidenziato come un'elevata esposizione a Pfos e a Pfoa può avere conseguenze dannose per la salute della popolazione, in quanto essi sono neurotossici oltre che interferenti endocrini;

    6) è ormai dimostrato che tali sostanze producono effetti dannosi negli organismi, in habitat sia acquatici che terrestri, soprattutto a carico del fegato, della tiroide e della fertilità, considerato che il 30 novembre 2023 l'International agency for research on cancer (Iarc) ha riclassificato il Pfoa come sicuramente cancerogeno per l'uomo (classe 1) e Pfos, prima non considerato, come possibilmente cancerogeno (classe 2b);

    7) i Pfoa, Pfos e altri composti simili hanno mostrato infatti di poter interferire anche con la comunicazione intercellulare, fondamentale per la crescita della cellula, aumentando così la probabilità di crescite cellulari anomale con conseguente formazione di tumori, specie in caso di esposizione cronica;

    8) recenti ricerche hanno inoltre messo in luce l'incremento delle patologie neonatali e delle donne in gravidanza nelle aree più contaminate: diabete gestazionale, neonati più piccoli e di basso peso rispetto alla media e altre malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, oltre a ridotta risposta ai vaccini di età scolare;

    9) la pericolosità di tali sostanze è segnalata anche nella pubblicazione «Conosci, riduci, previeni gli interferenti endocrini», un decalogo per il cittadino a cura del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto superiore di sanità (pubblicazione del 2012, oggetto di revisione nel 2014);

    10) nel 2005, uno studio di biomonitoraggio familiare condotto in tutta l'Unione europea ha rilevato la presenza di Pfoa e/o Pfos nel sangue di tutti i bambini partecipanti. Uno studio del 2017 di Santé publique France ha trovato Pfas nel siero di tutte le donne francesi in gravidanza. Un'indagine ambientale tedesca, condotta nel 2014 e nel 2017, ha rilevato la diffusione di Pfos e Pfoa tra bambini e adolescenti (rispettivamente il 100 per cento e l'86 per cento), nonostante le restrizioni globali imposte dalla Convenzione di Stoccolma con l'eliminazione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e sostanze correlate e dell'acido perfluoroottanoico (Pfoa), suoi sali e sostanze correlate e la limitazione dell'acido perfluorottano sulfonato (Pfos) i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile;

    11) nel 2022, l'iniziativa europea di biomonitoraggio umano HBM4EU ha riportato risultati che indicano che oltre il 14 per cento degli adolescenti europei analizzati aveva livelli di Pfas nel corpo superiori alle linee guida dell'Efsa;

    12) nel nostro Paese la contaminazione da Pfas delle matrici ambientali, in particolare le acque interne superficiali e di falda, ha purtroppo raggiunto un livello allarmante soprattutto nel Veneto, interessando un'area di circa 180 chilometri quadrati (dato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto 2015), con settanta comuni interessati e oltre 300.000 persone coinvolte. È stata compromessa la seconda falda freatica più grande e importante d'Europa: la falda di Almisano;

    13) i dati sul Piano di campionamento degli alimenti per la ricerca di sostanze perfluoroalchili eseguito dalla regione Veneto nel 2016-2017 nei comuni dell'area rossa, la più contaminata da Pfas nelle province di Vicenza, Padova e Verona, dicono che sono state rinvenute altre molecole oltre a Pfoa e Pfos sia a catena lunga che a catena corta di più recente utilizzo, la cui pericolosità è tra i principali motivi per i quali sono stati fissati nuovi limiti da parte dell'Unione europea;

    14) una recente ricerca condotta da scienziati e ricercatori dell'università di Padova, in collaborazione con il Registro tumori dell'Emilia-Romagna, il servizio statistico dell'Istituto superiore della sanità (Iss) pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica americana Environmental health ha rilevato che, nell'arco di quasi 35 anni, si è verificato un aumento di decessi per tutte le cause nella popolazione dell'area rossa, dimostrando per la prima volta un'associazione causale tra l'esposizione ai Pfas e un rischio elevato di morte per malattie cardiovascolari ed evidenziando un aumento del rischio di insorgenza di malattie tumorali al diminuire dell'età;

    15) nel gennaio 2024 Greenpeace Italia ha eseguito un monitoraggio di alcuni fiumi della Toscana, ubicati in aree interessate dagli scarichi del distretto tessile, conciario, cuoio, cartario e florovivaistico, prelevando campioni dei corsi d'acqua sia a monte che a valle dello scarico dei depuratori o di distretti industriali. I risultati dell'indagine confermano quanto già noto dai dati di un'indagine del 2013 del Cnr-Irsa che aveva evidenziato diverse criticità sulla contaminazione ambientale da Pfas in Toscana. Già più di dieci anni fa erano emerse contaminazioni rilevanti riconducibili al distretto tessile (Prato) e conciario (provincia di Pisa). I monitoraggi periodici effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) negli anni successivi non solo hanno confermato i dati rilevati dal Cnr, ma anche permesso di ricostruire quanto e dove la contaminazione nella regione sia diffusa;

    16) Greenpeace Italia ha condotto un'indagine indipendente durante la quale ha prelevato 260 campioni in 235 comuni italiani di tutte le regioni e le province autonome. Le analisi, condotte da un laboratorio indipendente e certificato, hanno determinato la presenza di 58 molecole Pfas. I risultati mostrano una diffusa presenza di questi composti inquinanti nelle reti acquedottistiche, con almeno tre campioni positivi per ogni regione eccezion fatta per la Valle d'Aosta in cui sono stati prelevati solo due campioni. In 206 dei 260 campioni, pari al 79 per cento del totale, è stata registrata la presenza di almeno una sostanza riconducibile al gruppo dei Pfas;

    17) la recente inchiesta giornalistica Forever Pollution Project che ha coinvolto 17 testate in tutto il continente europeo, guidate dalla francese Le Monde ha permesso di individuare più di 1.600 siti in Italia, oltre 17.000 in tutta Europa, contaminati da Pfas, ovvero con una concentrazione superiore a 10 nanogrammi per litro;

    18) sono molte le istituzioni, nazionali e internazionali, che in questi anni sono intervenute nel merito, sia per orientare a livello legislativo sia per promuovere campagne di monitoraggio, sia per fissare limiti di concentrazione nelle diverse matrici, come l'Agenzia statunitense per la protezione ambientale;

    19) il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, ha identificato i Pfos quali sostanze pericolose prioritarie;

    20) nel 2020, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha rivalutato le prove sulla tossicità di Pfoa e Pfos, concludendo che parte della popolazione europea ha già superato i nuovi livelli di assunzione tollerabile a causa della diffusa contaminazione di alimenti e acqua potabile e i bambini piccoli sono quelli maggiormente esposti a causa dell'assunzione di tali sostanze durante il periodo di gestazione e di allattamento;

    21) è preoccupante che, con il progredire delle conoscenze scientifiche, si accumulino sempre più prove dei danni associati all'esposizione ai Pfas, senza che si prendano provvedimenti drastici per la loro eliminazione;

    22) nel 2021, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Epa) ha ridotto la dose di riferimento di Pfoa di oltre 13.000 volte rispetto al 2016. Una tendenza simile si osserva per il GenX (un Pfas comunemente usato come sostituto del Pfoa), per il quale l'Epa nel 2021 ha abbassato la dose di riferimento di 26 volte rispetto al 2018;

    23) il regolamento (UE) 2022/2388, in vigore dal 1° gennaio 2023, fissa i limiti massimi in microgrammi/chilogrammi in peso fresco di alimento per Pfos, Pfoa, Pfna e PFHxS e la loro somma, anche sulla base del terzo, «considerando» che recita: «Il 9 luglio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti»;

    24) una novità positiva, ma insufficiente, oltreché tardiva, visto che la Commissione europea si è finora limitata a raccomandare il monitoraggio, anziché vietare o comunque definire soglie invalicabili di contaminazione alla luce della forte revisione al ribasso dei parametri di sicurezza indicati dall'Ente europeo per la sicurezza alimentare già nel 2018 e successivamente nel 2020, che ha drasticamente ridotto la soglia di inquinamento da Pfas tollerabile negli alimenti;

    25) il 10 aprile 2024 l'Epa, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, negli Usa ha stabilito nuovi limiti legalmente vincolanti per l'acqua potabile per un gruppo dei composti Pfas più pericolosi, definendo per ciascuno un limite di 4 nanogrammi per litro, limite decisamente più basso rispetto a quelli vigenti sia in Veneto che in Italia;

    26) i limiti fissati dall'Epa statunitense sicuramente indicano la necessità da parte del nostro Paese di un primo intervento di forte riduzione dei limiti di presenza dei Pfas nell'ambiente e negli alimenti per arrivare alla loro totale messa al bando;

    27) appare quanto mai necessario ed improrogabile che il Governo adotti iniziative immediate per ridurre il potenziale rischio per l'intera comunità nazionale derivante dal consumo di tutti quei prodotti provenienti dalle aree contaminate da Pfas in Veneto come nel resto del Paese;

    28) è necessario, altresì effettuare nuovi screening e monitoraggi per tutti i tipi di Pfas, sia a catena lunga che a catena corta, includendo ulteriori matrici di produzione agroalimentare al fine della adozione di iniziative per ridurre il potenziale rischio per l'intera comunità nazionale derivante dal consumo di tutti quei prodotti provenienti dall'area contaminata da Pfas, in Veneto e nel resto del Paese;

    29) è fondamentale procedere con decisione nel percorso che porti progressivamente alla eliminazione di tutti i Pfas utilizzati nei prodotti di consumo, partendo dall'impegno di Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi che sostengono la revisione del Reach in materia di Pfas, per arrivare a una proposta forte ed efficace per una restrizione universale dei Pfas in tutta l'Unione europea,

impegna il Governo:

1) ad adottare immediate iniziative, anche di carattere normativo, per garantire la diminuzione dell'immissione nell'ambiente delle sostanze polifluoroalchiliche (Pfas), attraverso la loro graduale sostituzione, fino a giungere alla loro completa eliminazione, nei processi produttivi e nei prodotti industriali;

2) ad adottare opportune iniziative anche di carattere regolamentare affinché la sostituzione dei Pfas avvenga attraverso sostanze certificate sicure per la salute umana e per l'ambiente;

3) ad adottare e rendere disponibili linee guida tecniche sui metodi analitici per il monitoraggio dei Pfas, con riferimento ai parametri «Pfas-totale» e «somma di Pfas», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza dei campionamenti;

4) ad adottare immediati interventi, anche di carattere normativo, per l'introduzione di nuovi limiti vincolanti per l'acqua potabile per il gruppo dei composti Pfas più pericolosi, definendo per ciascuno un limite secondo le soglie di sicurezza sanitaria raccomandate dall'Ente europeo per la sicurezza alimentare, che indica in 0,63 nanogrammi per chilo di peso di una persona la soglia giornaliera di sicurezza sanitaria per la somma di 4 tipi di Pfas;

5) ad attivarsi in sede di Unione europea per avviare il percorso di abbandono dell'utilizzo dei Pfas sostenendo la revisione della normativa Reach, in merito ai Pfas;

6) a sostenere immediate azioni di bonifica delle varie aree contaminate in Italia adottando e applicando il principio «chi inquina paga»;

7) ad adottare iniziative di competenza volte ad effettuare, d'intesa con le regioni interessate, in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale screening e monitoraggi per tutti i tipi di Pfas, sia a catena lunga che a catena corta, includendo ulteriori matrici di produzione agroalimentare, al fine di definire un quadro certo della presenza di Pfas;

8) a procedere all'individuazione dell'area ex Miteni di Trissino quale sito di interesse nazionale ai fini della bonifica, secondo i principi e i criteri direttivi definiti all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

9) a istituire un tavolo interministeriale per l'avvio di uno studio finalizzato alla ricerca di sostanze sostitutive ai Pfas nel sistema industriale e produttivo del Paese.
(1-00293)(Ulteriore nuova formulazione) «Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in campo industriale per la loro capacità di rendere i prodotti impermeabili all'acqua e ai grassi. I Pfas vengono impiegati dagli anni '50 per la produzione di numerosi prodotti commerciali: impermeabilizzanti per tessuti, tappeti, pelli, insetticidi, schiume antincendio, vernici, rivestimento dei contenitori per il cibo, cera per pavimenti e detersivi. L'utilizzo più noto di questi composti è probabilmente per il rivestimento antiaderente delle pentole da cucina (Teflon) e nella produzione dei tessuti tecnici (Gore-Tex, Scotchgard);

    2) i Pfas, secondo la più recente definizione OCSE, sono composti fluorurati che contengono almeno un atomo di carbonio metilico o metilenico completamente fluorurato, i più conosciuti dei quali sono costituiti da una catena alchilica idrofobica completamente fluorurata di varia lunghezza (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico. Gli acidi perfluorurati sono i composti fluorurati maggiormente ricercati nei campioni ambientali;

    3) tra gli acidi perfluorocarbossilici i più diffusi sono l'acido perfluoroottanoico (Pfoa), il quale ha numerose applicazioni sia industriali che commerciali, e l'acido perfluorottano sulfonato (Pfos), intermedio chimico impiegato nella produzione di polimeri fluorurati e come tensioattivo nelle schiume degli estintori;

    4) i Pfas sono definiti «inquinanti eterni» in quanto una volta dispersi nell'ambiente si degradano in tempi lunghissimi e possono contaminare fonti d'acqua e coltivazioni. Tali sostanze, dotate di elevata persistenza nell'ambiente e di capacità di bioaccumulo, vengono assorbite da parte dell'organismo umano prevalentemente per via orale tramite il consumo di acqua potabile e di alimenti. Ciò significa che, assunte anche in piccole quantità per un lungo periodo, esse si accumulano nei tessuti e negli organi vitali;

    5) è ormai dimostrato che tali sostanze producono effetti dannosi negli organismi, in habitat sia acquatici che terrestri, soprattutto a carico del fegato, della tiroide e della fertilità, considerato che il 30 novembre 2023 l'International agency for research on cancer (Iarc) ha riclassificato il Pfoa come sicuramente cancerogeno per l'uomo (classe 1) e Pfos, prima non considerato, come possibilmente cancerogeno (classe 2b);

    6) i Pfoa, Pfos e altri composti simili hanno mostrato infatti di poter interferire anche con la comunicazione intercellulare, fondamentale per la crescita della cellula, aumentando così la probabilità di crescite cellulari anomale con conseguente formazione di tumori, specie in caso di esposizione cronica;

    7) recenti ricerche hanno inoltre messo in luce l'incremento delle patologie neonatali e delle donne in gravidanza nelle aree più contaminate: diabete gestazionale, neonati più piccoli e di basso peso rispetto alla media e altre malformazioni maggiori tra cui anomalie del sistema nervoso, del sistema circolatorio e cromosomiche, oltre a ridotta risposta ai vaccini di età scolare;

    8) la pericolosità di tali sostanze è segnalata anche nella pubblicazione «Conosci, riduci, previeni gli interferenti endocrini», un decalogo per il cittadino a cura del Ministero dell'ambiente e dell'Istituto superiore di sanità (pubblicazione del 2012, oggetto di revisione nel 2014);

    9) nel 2005, uno studio di biomonitoraggio familiare condotto in tutta l'Unione europea ha rilevato la presenza di Pfoa e/o Pfos nel sangue di tutti i bambini partecipanti. Uno studio del 2017 di Santé publique France ha trovato Pfas nel siero di tutte le donne francesi in gravidanza. Un'indagine ambientale tedesca, condotta nel 2014 e nel 2017, ha rilevato la diffusione di Pfos e Pfoa tra bambini e adolescenti (rispettivamente il 100 per cento e l'86 per cento), nonostante le restrizioni globali imposte dalla Convenzione di Stoccolma con l'eliminazione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), suoi sali e sostanze correlate e dell'acido perfluoroottanoico (Pfoa), suoi sali e sostanze correlate e la limitazione dell'acido perfluorottano sulfonato (Pfos) i suoi sali e fluoruro di perfluorottano sulfonile;

    10) nel 2022, l'iniziativa europea di biomonitoraggio umano HBM4EU ha riportato risultati che indicano che oltre il 14 per cento degli adolescenti europei analizzati aveva livelli di Pfas nel corpo superiori alle linee guida dell'Efsa;

    11) nel nostro Paese la contaminazione da Pfas delle matrici ambientali, in particolare le acque interne superficiali e di falda, ha purtroppo raggiunto un livello allarmante soprattutto nel Veneto, interessando un'area di circa 180 chilometri quadrati (dato dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto 2015), con settanta comuni interessati e oltre 300.000 persone coinvolte. È stata compromessa la seconda falda freatica più grande e importante d'Europa: la falda di Almisano;

    12) i dati sul Piano di campionamento degli alimenti per la ricerca di sostanze perfluoroalchili eseguito dalla regione Veneto nel 2016-2017 nei comuni dell'area rossa, la più contaminata da Pfas nelle province di Vicenza, Padova e Verona, dicono che sono state rinvenute altre molecole oltre a Pfoa e Pfos sia a catena lunga che a catena corta di più recente utilizzo, la cui pericolosità è tra i principali motivi per i quali sono stati fissati nuovi limiti da parte dell'Unione europea;

    13) nel gennaio 2024 Greenpeace Italia ha eseguito un monitoraggio di alcuni fiumi della Toscana, ubicati in aree interessate dagli scarichi del distretto tessile, conciario, cuoio, cartario e florovivaistico, prelevando campioni dei corsi d'acqua sia a monte che a valle dello scarico dei depuratori o di distretti industriali. I risultati dell'indagine confermano quanto già noto dai dati di un'indagine del 2013 del Cnr-Irsa che aveva evidenziato diverse criticità sulla contaminazione ambientale da Pfas in Toscana. Già più di dieci anni fa erano emerse contaminazioni rilevanti riconducibili al distretto tessile (Prato) e conciario (provincia di Pisa). I monitoraggi periodici effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat) negli anni successivi non solo hanno confermato i dati rilevati dal Cnr, ma anche permesso di ricostruire quanto e dove la contaminazione nella regione sia diffusa;

    14) la recente inchiesta giornalistica Forever Pollution Project che ha coinvolto 17 testate in tutto il continente europeo, guidate dalla francese Le Monde ha permesso di individuare più di 1.600 siti in Italia, oltre 17.000 in tutta Europa, contaminati da Pfas, ovvero con una concentrazione superiore a 10 nanogrammi per litro;

    15) sono molte le istituzioni, nazionali e internazionali, che in questi anni sono intervenute nel merito, sia per orientare a livello legislativo sia per promuovere campagne di monitoraggio, sia per fissare limiti di concentrazione nelle diverse matrici, come l'Agenzia statunitense per la protezione ambientale;

    16) il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, recante attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, ha identificato i Pfos quali sostanze pericolose prioritarie;

    17) nel 2020, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha rivalutato le prove sulla tossicità di Pfoa e Pfos, concludendo che parte della popolazione europea ha già superato i nuovi livelli di assunzione tollerabile a causa della diffusa contaminazione di alimenti e acqua potabile e i bambini piccoli sono quelli maggiormente esposti a causa dell'assunzione di tali sostanze durante il periodo di gestazione e di allattamento;

    18) è preoccupante che, con il progredire delle conoscenze scientifiche, si accumulino sempre più prove dei danni associati all'esposizione ai Pfas, senza che si prendano provvedimenti drastici per la loro eliminazione;

    19) nel 2021, l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (Epa) ha ridotto la dose di riferimento di Pfoa di oltre 13.000 volte rispetto al 2016. Una tendenza simile si osserva per il GenX (un Pfas comunemente usato come sostituto del Pfoa), per il quale l'Epa nel 2021 ha abbassato la dose di riferimento di 26 volte rispetto al 2018;

    20) il regolamento (UE) 2022/2388, in vigore dal 1° gennaio 2023, fissa i limiti massimi in microgrammi/chilogrammi in peso fresco di alimento per Pfos, Pfoa, Pfna e PFHxS e la loro somma, anche sulla base del terzo, «considerando» che recita: «Il 9 luglio 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sul rischio per la salute umana connesso alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti»;

    21) il 10 aprile 2024 l'Epa, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, negli Usa ha stabilito nuovi limiti legalmente vincolanti per l'acqua potabile per un gruppo dei composti Pfas più pericolosi, definendo per ciascuno un limite di 4 nanogrammi per litro, limite decisamente più basso rispetto a quelli vigenti sia in Veneto che in Italia;

    22) i limiti fissati dall'Epa statunitense sicuramente indicano la necessità da parte del nostro Paese di un primo intervento di forte riduzione dei limiti di presenza dei Pfas nell'ambiente e negli alimenti per arrivare alla loro totale messa al bando;

    23) occorre valutare la possibilità che il Governo adotti iniziative immediate per ridurre il potenziale rischio per l'intera comunità nazionale derivante dal consumo di tutti quei prodotti provenienti dalle aree contaminate da Pfas in Veneto come nel resto del Paese;

    24) è necessario, altresì effettuare nuovi screening e monitoraggi per tutti i tipi di Pfas, sia a catena lunga che a catena corta, includendo ulteriori matrici di produzione agroalimentare al fine della adozione di iniziative per ridurre il potenziale rischio per l'intera comunità nazionale derivante dal consumo di tutti quei prodotti provenienti dalle aree contaminate da Pfas;

impegna il Governo:

1) a partecipare, in sede europea, al processo di restrizione sui PFAS – secondo le norme procedurali dettate dal regolamento REACH – che ha preso avvio a seguito della presentazione da parte di 5 SM di una proposta di restrizione, ai fini di garantire la diminuzione dell'immissione nell'ambiente della sostanze polifluoroalchiline (Pfas), attraverso la loro graduale sostituzione, nei processi produttivi e nei prodotti industriali e la minimizzazione dell'impatti su ambiente e salute;

2) ad adottare opportune iniziative anche di carattere regolamentare affinché la sostituzione dei Pfas avvenga attraverso sostanze certificate sicure per la salute umana e per l'ambiente;

3) a istituire un tavolo interministeriale per l'avvio di uno studio finalizzato alla ricerca di sostanze sostitutive ai Pfas nel sistema industriale e produttivo del Paese.
(1-00293)(Ulteriore nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) «Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) costituiscono un tema oggetto di notevole preoccupazioni per gli effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente che comportano. I composti Pfas, noti anche come Forever chemicals, ossia contaminanti eterni per la loro persistenza dovuta al legame fluoro-carbonio che li rende praticamente indistruttibili, sono sostanze chimiche di origine antropica che hanno avuto enorme successo per le straordinarie caratteristiche chimico-fisiche, che le hanno rese un componente importante in molte produzioni industriali. I Pfas si sono diffusi in tutto il mondo per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa, materiali antiaderenti. La loro diffusione è aumentata esponenzialmente nei decenni, accompagnata dalla progressiva emersione degli effetti dannosi che il rilascio di queste sostanze chimiche comporta per l'ambiente e per la popolazione;

    2) nel novembre 2023, lo Iarc – International agency of research on cancer – ha stabilito l'innalzamento del livello di pericolosità di alcuni Pfas, i più noti, affermando la sicura cancerogenicità del Pfoa e la probabile cancerogenicità del Pfos, in linea di continuità con i limiti sempre più restrittivi adottati da altre Agenzie internazionali ed europee;

    3) in Italia la principale contaminazione delle matrici ambientali dovuta ai Pfas si è verificata in Veneto, in particolare nella provincia di Vicenza e nei comuni limitrofi, ed è stata per la prima volta rilevata pubblicamente nel 2013 grazie ad una ricerca condotta dal Cnr dal 2006 su indicazione del Ministero dell'ambiente, espressamente finalizzata al rilevamento della classe di sostanze dette Pfas;

    4) nel territorio veneto è attivo un piano di sorveglianza sanitaria a seguito di uno studio di monitoraggio biologico attuato dalla regione insieme all'Istituto superiore di sanità, che ha dimostrato una pesante contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque dei territori compresi tra le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo;

    5) l'esposizione a Pfas è localizzata in decine di comuni del Veneto, di cui 30 appartenenti alla «zona rossa A e B», in cui il fenomeno si è sviluppato sino a causare l'inquinamento della falda acquifera sotterranea e degli acquedotti;

    6) i soggetti interessati si quantificano in oltre 350.000 persone, a rischio sanitario grave;

    7) in Piemonte è in attività l'unica azienda produttrice di Pfas (Solvay speciality polymers, oggi Syensqo), già identificata nel 2007 dal progetto europeo Perforce come principale fonte di contaminazione da Pfoa nel Fiume Po;

    8) la suddetta azienda è già stata condannata per disastro ambientale e nell'area limitrofa allo stabilimento, secondo i dati recenti di Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale) Piemonte, si registrano elevati livelli di contaminazione sia nelle acque superficiali e di falda che nell'aria;

    9) secondo un'indagine di Greenpeace la contaminazione dell'acqua potabile in Piemonte interessa oltre 70 comuni della città metropolitana di Torino, incluso il capoluogo regionale e numerosi comuni della Valle Di Susa, e che circa 125 mila piemontesi sarebbero stati esposti ad acqua potabile contaminata con Pfoa, sostanza cancerogena, nel corso del 2023;

    10) Greenpeace riporta che, stando ai dati raccolti in Toscana nel 2022 da Arpat (Agenzia regionale protezione ambientale della Toscana), i Pfas erano presenti nel 76 per cento delle acque superficiali, nel 36 per cento delle acque sotterranee e nel 56 per cento dei campioni di animali monitorati;

    11) in Lombardia l'unità investigativa di Greenpeace Italia, in un'inchiesta condotta grazie all'invio, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, di numerose richieste di accesso agli atti generalizzato Freedom of Information Act (Foia), indirizzate a tutte le Ats (Agenzia di tutela della salute) ed enti gestori delle acque lombarde ha verificato che nella regione è stata registrata la presenza di Pfas in quasi il 20 per cento delle analisi condotte dalle autorità già a partire dal 2018;

    12) la direttiva europea 2020/2184 ha introdotto nuove prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, inserendo valori limite di parametro anche per l'intera famiglia di Pfas sul territorio europeo. Limiti che gli Stati membri hanno facoltà di rendere ancora più severi, trattandosi della disciplina contenuta in una direttiva europea ed alla luce dei princìpi e delle disposizioni dei Trattati europei;

    13) la stessa operazione è stata condotta dall'Ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa), il quale nel 2020 ha abbassato notevolmente i livelli delle dosi settimanali consentite (Twi, total weekly intake) di Pfas, in particolare Pfos, Pfoa, Pfna e Pfhxs, sulla base di evidenze scientifiche sulla pericolosità di tali sostanze, rinvenute nel corso del riesame dei rischi legati all'assunzione da parte del corpo umano di tali agenti chimici;

    14) nel dicembre 2023 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha completato le valutazioni circa la cancerogenicità di due molecole appartenenti al gruppo dei Pfas: l'acido perfluoroottanoico (Pfoa) e l'acido perfluoroottansolfonico (Pfos). Dopo aver esaminato attentamente l'ampia letteratura scientifica, il gruppo di lavoro, composto da 30 esperti internazionali provenienti da 11 Paesi, ha classificato il Pfoa come «cancerogeno per l'uomo» (Gruppo 1, la categoria più pericolosa in assoluto) e il Pfos come «possibile cancerogeno per l'uomo» (Gruppo 2B);

    15) la Convenzione di Stoccolma, ratificata dall'Italia con legge 12 luglio 2022, n. 93, ed attuata dal regolamento (Ue) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti (Pop), ha incluso i Pfos dal 2009. Inoltre, il Pfoa è stato vietato dal regolamento Pop a partire dal 2020 mentre il Pfhxs è stato inserito nell'allegato A (eliminazione) della Convenzione di Stoccolma nel giugno 2022 per poi essere incluso ex regolamento delegato dell'Unione Europa n. 1608 del 2023 tra le sostanze vietate;

    16) il regolamento n. 1272 del 2008 sulla classificazione, etichettatura e imballaggio (classification, labeling, and packaging, o Clp) copre già molte sostanze Pfas, tra cui il Pfoa, il perfluorottanoato di ammonio (Apfo), l'acido perfluorononanoico (Pfna) e l'acido perfluorodecanoico (Pfda). È in fase di valutazione l'acido perfluoroeptanoico (Pfhpa);

    17) i Pfas, al pari di composti come il benzene, il cloroformio, l'atrazina e la permetrina, sono anche regolati dal regolamento europeo n. 649 del 2012, il quale recepisce la Convenzione di Rotterdam del 1998, sul Prior informed consent (Pic), disciplinando importazione ed esportazione delle sostanze chimiche pericolose. Il Pic richiede due tipi di requisiti per l'esportazione di tali sostanze: notifica dell'esportazione e consenso esplicito;

    18) il Regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (Reach) n. 1907 del 2006 costantemente aggiornato, sancisce un obbligo generale di registrazione in capo ai soggetti fabbricanti od importatori di sostanze chimiche oltre un certo tonnellaggio, secondo il principio «no data no market», per cui spetta all'industria la responsabilità di definire e gestire i rischi delle sostanze chimiche fornendo informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. A tal fine il Reach ha introdotto processi di controllo tesi ad indurre le imprese a riconsiderare il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituire le più pericolose con alternative più sicure;

    19) con delibera del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per esposizione da Pfas delle acque di falda nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova ed è già stato nominato un commissario delegato;

    20) è chiara a tutti la pericolosità di queste sostanze per la salute umana e per l'ambiente, nonché il grado di difficoltà nel loro smaltimento, tanto elevato da bastare a conferire loro il soprannome di «forever chemicals» nelle aule di studio. Tuttavia, esse sono commerciate e presenti nel ciclo del consumo umano, senza che il consumatore finale abbia reale contezza del tipo di composto di cui subisce l'esposizione nella propria quotidianità;

    21) appare urgente e non rinviabile l'esigenza di regolamentare in Italia tutte le sostanze perfluorurate, di ogni catena molecolare, e nella direzione sia di un ulteriore abbassamento dei loro valori limite nelle acque a uso potabile sia della derivazione di valori limite di emissione di tutte le sostanze Pfas nell'ambiente per ogni singola matrice (acqua, aria e altro);

    22) questa scelta, seppur positiva, deve necessariamente tenere conto del fatto che la mole e la diffusione di Pfas commercializzati sono così ampie da rendere particolarmente ambizioso l'obiettivo della loro totale eliminazione dai cicli produttivi ed è pertanto indispensabile un impegno, anche economico, a tutti i livelli territoriali di Governo;

    23) un altro ostacolo di non poco conto sono gli enormi interessi economici che gravano sul commercio di sostanze chimiche e che sono indiscutibilmente alla base della rete di pericolose eccezioni alle discipline europee, previste dal Bpr (Regolamento sui biocidi),

impegna il Governo:

1) a garantire, con ogni iniziativa di competenza anche di carattere normativo, la piena protezione della salute dei cittadini attraverso l'ulteriore restrizione, in tempi stretti, nell'ordinamento nazionale dei valori limite per le diverse matrici alle quali l'uomo è esposto, concernenti tutte le sostanze perfluoroalchiliche, con l'obiettivo di pervenire – in linea con le indicazioni dell'agenzia Usa per l'ambiente, che ha indicato lo «zero tecnico» come il valore di sicurezza per Pfoa e Pfos – alla definitiva messa al bando di queste sostanze pericolose;

2) a pubblicare l'elenco dei prodotti nazionali e importati che utilizzano Pfas per la loro produzione con dettagli quantitativi e di concentrazione;

3) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere una specifica etichetta di rischio (nonché di Pfas free) da apporre sulle confezioni dei prodotti contenenti Pfas nella grande distribuzione, in modo da informare il cittadino e favorire una scelta salutare da parte di quest'ultimo;

4) a promuovere, in ambito europeo:

  a) politiche ed investimenti volti ad incentivare l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di sostituti più sicuri;

  b) la rigorosa individuazione di volumi e tipologie di produzione delle sostanze Pfas nonché l'identificazione delle fonti di rilascio di detti composti;

  c) il sistematico tracciamento dei residui di produzione, dei rifiuti e dei fanghi di lavorazione contenenti Pfas, elevando la qualifica di pericolosità;

  d) la creazione di un inventario dei siti da bonificare e dei siti contaminati;

  e) il finanziamento di programmi di ricerca e la dotazione di risorse adeguate agli enti di controllo;

  f) il monitoraggio delle differenti matrici ambientali, e l'accesso ai dati relativi;

5) ad adottare iniziative di competenza volte ad introdurre il divieto di produzione e commercializzazione di prodotti e sostanze per cui siano già disponibili sostituti non Pfas allineandosi e supportando la proposta di restrizione in esame al Reach resa pubblica nel febbraio 2023;

6) ad adottare iniziative di competenza volte a vietare la produzione di Pfas, il loro impiego industriale nonché la loro commercializzazione in modo tassativo in zone già profondamente intaccate dalla contaminazione (sacrifices zones), ammettendo come uniche deroghe quelle rientranti nel concetto di essential use, sulla base della situazione pesantemente compromessa in essere, supportando economicamente la popolazione e proseguendo e rafforzando gli interventi di bonifica delle zone contaminate già note;

7) a promuovere l'introduzione dello «zero virtuale» come limite totale dei Pfas per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati, canali primari di contaminazione della filiera alimentare e degli esseri umani, qualificare come pericolose le sostanze Pfas le cui modalità di smaltimento e gestione dovranno essere estremamente rigorose, vietare ogni impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano Pfas;

8) a disporre un serio e completo monitoraggio degli alimenti e della popolazione, garantendo che le analisi su cibo, animali ed esseri umani non dovranno essere a carico dei cittadini, assicurando al contempo adeguato ristoro alle filiere produttive anche grazie ad una rigida ed efficace applicazione del principio «polluters pay»;

9) a definire in modo rigoroso i parametri e le valutazioni – generali e sito specifiche – cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere in caso di autorizzazione, riesame e rinnovo delle Aia (autorizzazioni integrate ambientali), avendo riguardo alle peculiarità idro e geomorfologiche del territorio, le attività che vi insistono, le situazioni di inquinamento storico e/o diffuso, le vulnerabilità presenti, le tipologie di Pfas impiegate o presenti;

10) a prevedere rigorosi controlli su imprese e società che producono, commercializzano o impiegano sostanze chimiche, imponendo la massima trasparenza sulle informazioni relative ai dati sulla tossicità, persistenza, bioaccumulo, biomagnificazione e mobilità delle sostanze impiegate;

11) ad adottare iniziative volte a finanziare la transizione ad una economia ed industria chimica sostenibile, in linea con la strategia europea per una chimica sostenibile e toxic-free.
(1-00297) «Ilaria Fontana, Sergio Costa, Barzotti, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) costituiscono un tema oggetto di notevole preoccupazioni per gli effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente che comportano. I composti Pfas, noti anche come Forever chemicals, ossia contaminanti eterni per la loro persistenza dovuta al legame fluoro-carbonio che li rende praticamente indistruttibili, sono sostanze chimiche di origine antropica che hanno avuto enorme successo per le straordinarie caratteristiche chimico-fisiche, che le hanno rese un componente importante in molte produzioni industriali. I Pfas si sono diffusi in tutto il mondo per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti ma anche per la produzione di pellicole fotografiche, schiume antincendio, detergenti per la casa, materiali antiaderenti. La loro diffusione è aumentata esponenzialmente nei decenni, accompagnata dalla progressiva emersione degli effetti dannosi che il rilascio di queste sostanze chimiche comporta per l'ambiente e per la popolazione;

    2) in Italia la principale contaminazione delle matrici ambientali dovuta ai Pfas si è verificata in Veneto, in particolare nella provincia di Vicenza e nei comuni limitrofi, ed è stata per la prima volta rilevata pubblicamente nel 2013 grazie ad una ricerca condotta dal Cnr dal 2006 su indicazione del Ministero dell'ambiente, espressamente finalizzata al rilevamento della classe di sostanze dette Pfas;

    3) nel territorio veneto è attivo un piano di sorveglianza sanitaria a seguito di uno studio di monitoraggio biologico attuato dalla regione insieme all'Istituto superiore di sanità, che ha dimostrato una pesante contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque dei territori compresi tra le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo;

    4) l'esposizione a Pfas è localizzata in decine di comuni del Veneto, di cui 30 appartenenti alla «zona rossa A e B», in cui il fenomeno si è sviluppato sino a causare l'inquinamento della falda acquifera sotterranea e degli acquedotti;

    5) i soggetti interessati si quantificano in oltre 350.000 persone, a rischio sanitario grave;

    6) in Piemonte è in attività l'unica azienda produttrice di Pfas (Solvay speciality polymers, oggi Syensqo), già identificata nel 2007 dal progetto europeo Perforce come principale fonte di contaminazione da Pfoa nel Fiume Po;

    7) la suddetta azienda è già stata condannata per disastro ambientale e nell'area limitrofa allo stabilimento, secondo i dati recenti di Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale) Piemonte, si registrano elevati livelli di contaminazione sia nelle acque superficiali e di falda che nell'aria;

    8) secondo un'indagine di Greenpeace la contaminazione dell'acqua potabile in Piemonte interessa oltre 70 comuni della città metropolitana di Torino, incluso il capoluogo regionale e numerosi comuni della Valle Di Susa, e che circa 125 mila piemontesi sarebbero stati esposti ad acqua potabile contaminata con Pfoa, sostanza cancerogena, nel corso del 2023;

    9) Greenpeace riporta che, stando ai dati raccolti in Toscana nel 2022 da Arpat (Agenzia regionale protezione ambientale della Toscana), i Pfas erano presenti nel 76 per cento delle acque superficiali, nel 36 per cento delle acque sotterranee e nel 56 per cento dei campioni di animali monitorati;

    10) in Lombardia l'unità investigativa di Greenpeace Italia, in un'inchiesta condotta grazie all'invio, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, di numerose richieste di accesso agli atti generalizzato Freedom of Information Act (Foia), indirizzate a tutte le Ats (Agenzia di tutela della salute) ed enti gestori delle acque lombarde ha verificato che nella regione è stata registrata la presenza di Pfas in quasi il 20 per cento delle analisi condotte dalle autorità già a partire dal 2018;

    11) la direttiva europea 2020/2184 ha introdotto nuove prescrizioni minime relative ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano, inserendo valori limite di parametro anche per l'intera famiglia di Pfas sul territorio europeo. Limiti che gli Stati membri hanno facoltà di rendere ancora più severi, trattandosi della disciplina contenuta in una direttiva europea ed alla luce dei princìpi e delle disposizioni dei Trattati europei;

    12) la stessa operazione è stata condotta dall'Ente europeo per la sicurezza alimentare (Efsa), il quale nel 2020 ha abbassato notevolmente i livelli delle dosi settimanali consentite (Twi, total weekly intake) di Pfas, in particolare Pfos, Pfoa, Pfna e Pfhxs, sulla base di evidenze scientifiche sulla pericolosità di tali sostanze, rinvenute nel corso del riesame dei rischi legati all'assunzione da parte del corpo umano di tali agenti chimici;

    13) la Convenzione di Stoccolma, ratificata dall'Italia con legge 12 luglio 2022, n. 93, ed attuata dal regolamento (Ue) 2019/1021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sugli inquinanti organici persistenti (Pop), ha incluso i Pfos dal 2009. Inoltre, il Pfoa è stato vietato dal regolamento Pop a partire dal 2020 mentre il Pfhxs è stato inserito nell'allegato A (eliminazione) della Convenzione di Stoccolma nel giugno 2022 per poi essere incluso ex regolamento delegato dell'Unione Europa n. 1608 del 2023 tra le sostanze vietate;

    14) i Pfas, al pari di composti come il benzene, il cloroformio, l'atrazina e la permetrina, sono anche regolati dal regolamento europeo n. 649 del 2012, il quale recepisce la Convenzione di Rotterdam del 1998, sul Prior informed consent (Pic), disciplinando importazione ed esportazione delle sostanze chimiche pericolose. Il Pic richiede due tipi di requisiti per l'esportazione di tali sostanze: notifica dell'esportazione e consenso esplicito;

    15) il Regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (Reach) n. 1907 del 2006 costantemente aggiornato, sancisce un obbligo generale di registrazione in capo ai soggetti fabbricanti od importatori di sostanze chimiche oltre un certo tonnellaggio, secondo il principio «no data no market», per cui spetta all'industria la responsabilità di definire e gestire i rischi delle sostanze chimiche fornendo informazioni sulla sicurezza delle sostanze che produce, utilizza o immette sul mercato. A tal fine il Reach ha introdotto processi di controllo tesi ad indurre le imprese a riconsiderare il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituire le più pericolose con alternative più sicure;

    16) con delibera del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza per esposizione da Pfas delle acque di falda nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova ed è già stato nominato un commissario delegato,

impegna il Governo:

1) a promuovere, in ambito europeo:

  a) politiche ed investimenti volti ad incentivare l'innovazione tecnologica e l'utilizzo di sostituti più sicuri;

  b) la rigorosa individuazione di volumi e tipologie di produzione delle sostanze Pfas nonché l'identificazione delle fonti di rilascio di detti composti;

  c) il sistematico tracciamento dei residui di produzione, dei rifiuti e dei fanghi di lavorazione contenenti Pfas, elevando la qualifica di pericolosità;

  d) la creazione di un inventario dei siti da bonificare e dei siti contaminati;

2) a promuovere l'introduzione dello «zero virtuale» come limite totale dei Pfas per le acque destinate all'uso potabile, per le acque destinate all'irrigazione e per le acque di falda cui attingono pozzi privati, canali primari di contaminazione della filiera alimentare e degli esseri umani, qualificare come pericolose le sostanze Pfas le cui modalità di smaltimento e gestione dovranno essere estremamente rigoros, vietare ogni impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e delle acque di trattamento o meteoriche derivanti da impianti che utilizzano Pfas;

3) ad adottare iniziative volte a finanziare la transizione ad una economia ed industria chimica sostenibile, in linea con la strategia europea per una chimica sostenibile e toxic-free.
(1-00297)(Testo modificato nel corso della seduta) «Ilaria Fontana, Sergio Costa, Barzotti, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo, noti per la loro persistenza nell'ambiente e bioaccumulabilità con conseguenti ricadute negative per la salute umane;

    2) le Pfas sono state frequentemente osservate nella contaminazione di suolo, acque sotterranee e acque superficiali. La bonifica di siti contaminati è tecnicamente difficile e dispendiosa. Se tali rilasci proseguono, continueranno ad accumularsi nell'ambiente, nell'acqua potabile e negli alimenti;

    3) numerosi studi scientifici accreditati hanno infatti dimostrato che l'esposizione ai Pfas è associata a gravi rischi per la salute umana, tra cui ridotta fertilità, alterazioni endocrine e aumento del rischio di alcune forme tumorali;

    4) in Italia le Pfas sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione, in particolare nella regione Veneto e nella regione Piemonte per la presenza, con storie differenti, dei due stabilimenti produttivi Miteni di Trissino e Solvay di Spinetta Marengo, ma la loro progressiva diffusione riguarda l'intero territorio nazionale e, in particolare, le regioni del Nord e il bacino del Po, tenuto conto della molteplicità delle attività produttive in cui vengono impiegate tali sostanze;

    5) la contaminazione coinvolge aspetti sanitari e ambientali, come la tutela dei corpi idrici, la disciplina degli scarichi, la programmazione delle risorse, le bonifiche e il danno ambientale;

    6) si ritiene che la ricerca chimica per individuare alternative ai Pfas non possa basarsi su piccole modificazioni di molecole già note. Al contrario, tali molecole devono essere abbandonate e vietate e devono essere individuati sostituti, la cui attività biologica sia valutata ancor prima della loro immissione nella produzione industriale;

    7) un'indagine di Greenpeace Italia del 2024 ha rilevato la presenza di Pfas nel 79 per cento dei campioni di acqua potabile analizzati in diverse regioni italiane, evidenziando una diffusa contaminazione a livello nazionale;

    8) il combinato disposto degli articoli 75 e 101 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la competenza a fissare limiti degli scarichi per le nuove sostanze non presenti nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Codice ambiente sia di esclusiva competenza statale, mentre la competenza regionale si esaurisce nell'imposizione di limiti più restrittivi, rispetto a quelli stabiliti dallo Stato;

    9) la gravità degli effetti sulla salute umana, in conseguenza all'esposizione da Pfas, rende ancora più urgente e non più procrastinabile la fissazione di limiti sulle matrici ambientali, limiti che vanno quindi fissati, con legge dello Stato, in base al principio di precauzione;

    10) di recente, la tragica morte a causa del medesimo tumore raro, di tre vigili del fuoco di Arezzo, ha evidenziato la necessità di accertare in tempi brevi e con assoluta chiarezza se i dispositivi di protezione individuale (Dpi) dei vigili del fuoco, come i completi anti-fiamma, o l'esposizione alle schiume antincendio, contenenti Pfas, possano essere responsabili di danni alla salute;

    11) il principio sopra citato è riportato nell'articolo 174, n. 2, del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, ora trasfuso nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009. E questo principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 del 25 gennaio 2010, dove si dice che la normativa ambientale, che discende dalla politica comunitaria in materia ambientale, «mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, “sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”»;

    12) dunque, la fissazione dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche è urgente, per un duplice motivo, sia poiché costituisce il presupposto del reato di inquinamento, sia per poter imporre i provvedimenti di bonifica ai soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali. Infatti, la mancanza dei limiti, non consente alla magistratura di contestare i reati connessi con la contaminazione delle matrici ambientali;

    13) a livello europeo è in corso il processo di revisione della direttiva quadro acque 2000/60/CE, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee e della direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale. Per quanto riguarda la tutela delle acque, le modifiche presentate mirano, in generale, alla progressiva riduzione ed eliminazione dell'inquinamento provocato dal rilascio di sostanze chimiche dannose e persistenti nei corpi idrici e negli ecosistemi acquatici;

    14) il Governo italiano non ha ancora adottato misure sufficientemente restrittive per limitare l'uso e la produzione di Pfas, né ha fissato limiti più severi rispetto a quelli fissati dalla legislazione europea per la loro presenza nelle acque potabili;

    15) occorre che, nella fase di revisione di tale direttive, l'Italia sia promotrice di iniziative volte a vietare la produzione e commercializzazione di prodotti e sostanze per cui siano già disponibili sostituti non Pfas,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a vietare l'uso, la commercializzazione e la produzione di tutti i Pfas e di prodotti contenenti Pfas, ad eccezione di utilizzi autorizzati, limitati nella quantità e nel tempo, e strettamente controllati, in assenza di prodotti sostitutivi equivalenti, prevedendo altresì sanzioni severe in caso di violazione del divieto;

2) ad adottare iniziative volte a definire a zero, inteso come la minima quantità tecnicamente rilevabile, il limite massimo dei valori dell'inquinamento da Pfas, prevedendo deroghe limitate nel tempo e comunque con valori non superiori al limite di 5 nanogrammi per metro cubo di aria nei luoghi di lavoro delle imprese autorizzate dove si trasformano o si smaltiscono i Pfas, nei luoghi di bonifica e nelle unità produttive dove le imprese e gli enti autorizzati svolgono attività di trasformazione o di smaltimento di Pfas o di bonifica delle aree interessate;

3) a prevedere, in ogni caso, specifiche iniziative di competenza volte ad introdurre un obbligo per ciascun'impresa autorizzata temporaneamente a produrre o utilizzare Pfas, direttamente o indirettamente nei processi produttivi o che svolge attività di smaltimento o di bonifica dai Pfas, di fornire i dati necessari affinché possano essere svolti i controlli da parte delle competenti aziende sanitarie e dalle agenzie regionali per la protezione ambientale sul rispetto dei limiti di concentrazione al fine di monitorare lo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini esposti a Pfas, nonché le condizioni dell'ambiente;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire a tutta la popolazione l'accesso ad acqua potabile priva di Pfas, anche attraverso l'installazione di sistemi di filtrazione avanzati negli acquedotti e la promozione dell'uso di acque alternative non contaminate;

5) a farsi promotore, a livello europeo, delle iniziative volte a vietare l'impiego delle sostanze chimiche più dannose nei prodotti di consumo, ad eliminare gradualmente l'uso delle Pfas nell'Ue, a incentivare gli investimenti e la capacità innovativa per la produzione e l'uso di sostanze chimiche sicure e sostenibili e a svolgere un ruolo di primo piano a livello globale, bloccando l'importazione di sostanze chimiche vietate nell'Ue;

6) a supportare i comparti produttivi nazionali in un piano di riconversione industriale che faccia a meno dei Pfas, puntando su soluzioni alternative già disponibili e promuovendo la ricerca e l'innovazione in questo settore;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che qualsiasi nuovo prodotto sostitutivo dei Pfas, prima di essere immesso in produzione, sia sottoposto a verifica di omologazione dei prodotti sostitutivi sulla base di requisiti individuati dall'Istituto superiore di sanità a seguito di indagini tossicologiche e di ogni altra ricerca ritenuta necessaria per escluderne la dannosità per l'uomo;

8) ad adottare iniziative volte a stanziare risorse finanziarie adeguate per la realizzazione di interventi di decontaminazione e bonifica dei siti contaminati da Pfas, dando priorità alle aree più critiche e coinvolgendo attivamente le comunità locali nei processi decisionali;

9) ad avviare un programma nazionale di biomonitoraggio per valutare l'esposizione della popolazione ai Pfas e gli effetti sulla salute, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, lavoratori esposti) e ad individuare, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di Pfas, nonché del principio «chi inquina paga», le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione e i siti da sottoporre a bonifica;

10) a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla problematica Pfas, sui rischi per la salute e sulle misure di prevenzione, rivolte alla popolazione e agli operatori del settore;

11) a rafforzare i controlli sulla produzione, l'importazione e l'utilizzo di prodotti contenenti Pfas, verificando la conformità alla normativa vigente e contrastando le pratiche illegali.
(1-00411) «Braga, Marino, Simiani, Filippin, Fornaro, Gribaudo, Fassino, Romeo, Laus, Scarpa, Evi, Curti, Ferrari, Bonafè, Fossi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (Pfas) sono composti chimici utilizzati in numerosi processi industriali e prodotti di largo consumo, noti per la loro persistenza nell'ambiente e bioaccumulabilità con conseguenti ricadute negative per la salute umane;

    2) le Pfas sono state frequentemente osservate nella contaminazione di suolo, acque sotterranee e acque superficiali. La bonifica di siti contaminati è tecnicamente difficile e dispendiosa. Se tali rilasci proseguono, continueranno ad accumularsi nell'ambiente, nell'acqua potabile e negli alimenti;

    3) numerosi studi scientifici accreditati hanno infatti dimostrato che l'esposizione ai Pfas è associata a gravi rischi per la salute umana, tra cui ridotta fertilità, alterazioni endocrine e aumento del rischio di alcune forme tumorali;

    4) in Italia le Pfas sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione, in particolare nella regione Veneto e nella regione Piemonte per la presenza, con storie differenti, dei due stabilimenti produttivi Miteni di Trissino e Solvay di Spinetta Marengo, ma la loro progressiva diffusione riguarda l'intero territorio nazionale e, in particolare, le regioni del Nord e il bacino del Po, tenuto conto della molteplicità delle attività produttive in cui vengono impiegate tali sostanze;

    5) la contaminazione coinvolge aspetti sanitari e ambientali, come la tutela dei corpi idrici, la disciplina degli scarichi, la programmazione delle risorse, le bonifiche e il danno ambientale;

    6) un'indagine di Greenpeace Italia del 2024 ha rilevato la presenza di Pfas nel 79 per cento dei campioni di acqua potabile analizzati in diverse regioni italiane, evidenziando una diffusa contaminazione a livello nazionale;

    7) la gravità degli effetti sulla salute umana, in conseguenza all'esposizione da Pfas, rende ancora più urgente e non più procrastinabile la fissazione di limiti sulle matrici ambientali, limiti che vanno quindi fissati, con legge dello Stato, in base al principio di precauzione;

    8) di recente, la tragica morte a causa del medesimo tumore raro, di tre vigili del fuoco di Arezzo, ha evidenziato la necessità di accertare in tempi brevi e con assoluta chiarezza se i dispositivi di protezione individuale (Dpi) dei vigili del fuoco, come i completi anti-fiamma, o l'esposizione alle schiume antincendio, contenenti Pfas, possano essere responsabili di danni alla salute;

    9) il principio sopra citato è riportato nell'articolo 174, n. 2, del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, ora trasfuso nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dal 1° dicembre 2009. E questo principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 28 del 25 gennaio 2010, dove si dice che la normativa ambientale, che discende dalla politica comunitaria in materia ambientale, «mira ad un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, “sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”»;

    10) dunque, la fissazione dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche è urgente, per un duplice motivo, sia poiché costituisce il presupposto del reato di inquinamento, sia per poter imporre i provvedimenti di bonifica ai soggetti responsabili della contaminazione delle matrici ambientali. Infatti, la mancanza dei limiti, non consente alla magistratura di contestare i reati connessi con la contaminazione delle matrici ambientali;

    11) a livello europeo è in corso il processo di revisione della direttiva quadro acque 2000/60/CE, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee e della direttiva 2008/105/CE sugli standard di qualità ambientale. Per quanto riguarda la tutela delle acque, le modifiche presentate mirano, in generale, alla progressiva riduzione ed eliminazione dell'inquinamento provocato dal rilascio di sostanze chimiche dannose e persistenti nei corpi idrici e negli ecosistemi acquatici;

    12) occorre che, nella fase di revisione di tale direttive, l'Italia sia promotrice di iniziative volte a vietare la produzione e commercializzazione di prodotti e sostanze per cui siano già disponibili sostituti non Pfas,

impegna il Governo:

1) a prevedere, in ogni caso, specifiche iniziative di competenza volte ad introdurre un obbligo per ciascun'impresa autorizzata temporaneamente a produrre o utilizzare Pfas, direttamente o indirettamente nei processi produttivi o che svolge attività di smaltimento o di bonifica dai Pfas, di fornire i dati necessari affinché possano essere svolti i controlli da parte delle competenti aziende sanitarie e dalle agenzie regionali per la protezione ambientale sul rispetto dei limiti di concentrazione al fine di monitorare lo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini esposti a Pfas, nonché le condizioni dell'ambiente;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire a tutta la popolazione l'accesso ad acqua potabile priva di Pfas, anche attraverso l'installazione di sistemi di filtrazione avanzati negli acquedotti e la promozione dell'uso di acque alternative non contaminate;

3) a supportare i comparti produttivi nazionali in un piano di riconversione industriale che faccia a meno dei Pfas, puntando su soluzioni alternative già disponibili e promuovendo la ricerca e l'innovazione in questo settore;

4) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che qualsiasi nuovo prodotto sostitutivo dei Pfas, prima di essere immesso in produzione, sia sottoposto a verifica di omologazione dei prodotti sostitutivi sulla base di requisiti individuati dall'Istituto superiore di sanità a seguito di indagini tossicologiche e di ogni altra ricerca ritenuta necessaria per escluderne la dannosità per l'uomo;

5) ad avviare un programma nazionale di biomonitoraggio per valutare l'esposizione della popolazione ai Pfas e gli effetti sulla salute, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili (bambini, donne in gravidanza, lavoratori esposti) e ad individuare, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di Pfas, nonché del principio «chi inquina paga», le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione e i siti da sottoporre a bonifica;

6) a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla problematica Pfas, sui rischi per la salute e sulle misure di prevenzione, rivolte alla popolazione e agli operatori del settore;

7) a rafforzare i controlli sulla produzione, l'importazione e l'utilizzo di prodotti contenenti Pfas, verificando la conformità alla normativa vigente e contrastando le pratiche illegali.
(1-00411)(Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, Marino, Simiani, Filippin, Fornaro, Gribaudo, Fassino, Romeo, Laus, Scarpa, Evi, Curti, Ferrari, Bonafè, Fossi».


   La Camera,

   premesso che:

    1) i composti perfluoroalchilici (Pfas), sono sostanze chimiche che hanno avuto enorme successo per le straordinarie caratteristiche chimico-fisiche, che le hanno rese un componente fondamentale in molte produzioni industriali. Si sono diffuse nelle produzioni di tutto il mondo per rendere resistenti ai grassi e all'acqua tessuti, carta, materiali antiaderenti, contenitori di alimenti, ma si utilizzano anche in chirurgia, nella produzione di schiume antincendio e di detergenti per la casa;

    2) sono noti anche come forever chemicals, ossia contaminanti eterni per la loro persistenza dovuta al legame fluoro-carbonio che li rende praticamente indistruttibili. Per tali motivi alcuni gruppi di Pfas destano notevole preoccupazione in relazione agli effetti dannosi sulla salute e sull'ambiente che comportano. Dopo essere stati assunti tramite il consumo di acqua potabile e di alimenti, i Pfas vengono assorbiti dall'organismo umano, accumulandosi nei tessuti e negli organi vitali;

    3) è crescente la pressione da parte delle organizzazioni ambientaliste per vietare l'uso e la produzione di sostanze Pfas, data la loro persistenza nell'ambiente e i potenziali danni a lungo termine causati agli organismi viventi. Una recente inchiesta giornalistica, condotta a livello internazionale ha individuato oltre 17.000 contaminati da Pfas in tutta Europa, di cui più di 1.600 siti in Italia, con una concentrazione superiore a 10 nanogrammi per litro d'acqua;

    4) in Italia è particolarmente grave la situazione in 4 regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Toscana. In Piemonte secondo un'indagine di Greenpeace la contaminazione dell'acqua potabile interessa oltre 70 comuni della città metropolitana di Torino. Arpat Toscana ha reso noto che nel 2022 i Pfas erano presenti nel 76 per cento delle acque superficiali e nel 36 per cento delle acque sotterranee. In Veneto, tali sostanze sono presenti nelle acque sin dal 2013 e il monitoraggio effettuato da regione e Istituto superiore di sanità, ha dimostrato una pesante contaminazione nei territori compresi tra le province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo, in un'area per la quale nel marzo 2018 è stato dichiarato lo stato di emergenza. In Lombardia gli accessi agli atti richiesti da Greenpeace alle autorità competenti hanno verificato già dal 2018 la presenza di Pfas nel 20 per cento delle analisi sulle acque. Secondo i dati Ispra, la contaminazione da Pfas è presente nel 17 per cento dei controlli effettuati dagli enti preposti tra il 2019 e il 2022, per un inquinamento che coinvolge 16 regioni su 20;

    5) il decreto legislativo n. 172 del 2015 ha introdotto 12 nuove sostanze di cui 6 definite «prioritarie» e 6 «pericolose prioritarie» tra cui il Pfos, una sostanza che rientra tra i Pfas da sottoporre a monitoraggio nei corpi idrici per la valutazione dello stato chimico, secondo quanto previsto dalla direttiva quadro acque;

    6) nel 2017 Ispra è stato sollecitato dal Ministero dell'ambiente a formulare le proprie valutazioni e proposte per il monitoraggio dei composti Pfas nei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il tavolo tecnico istituito allo scopo da Ispra, partecipato dai rappresentanti delle agenzie regionali, ha portato alla redazione di un rapporto (n. 305 del 2019) che ha gettato le basi per la creazione delle reti di monitoraggio dei Pfas nei corpi idrici superficiali e sotterranei, così da permetterne alle regioni la programmazione dei piani di gestione dei distretti idrografici;

    7) in osservanza di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE, così come recepita dal decreto legislativo n. 152 del 2006, i monitoraggi regionali, finalizzati alla classificazione dei corpi idrici, vengono eseguiti dalle regioni e dalle province autonome con il supporto delle relative agenzie di protezione ambientale. Le regioni e le province autonome comunicano a Ispra gli esiti delle rispettive attività di monitoraggio;

    8) con il decreto legislativo n. 18 del 2023, che ha recepito la direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, è stato introdotto sul territorio nazionale un valore limite di concentrazione per le acque destinate al consumo umano, e, specificatamente, per alcuni parametri, sulla base di una revisione delle valutazioni di rischio;

    9) nell'ambito di tale decreto è stato istituito il centro della sicurezza dell'acqua presso l'Istituto superiore di sanità, che ha recepito le linee guida tecniche sui metodi analitici del monitoraggio emanate dalla Commissione europea nel 2024, nonché la Commissione nazionale di sorveglianza sui piani di sicurezza dell'acqua, con i quali si persegue il modello di valutazione e gestione del rischio imposto a livello europeo con la direttiva n. 2184 del 2020, secondo modalità che l'Italia aveva già introdotto con il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2017;

    10) secondo quanto riferito dalle autorità competenti la valutazione del rischio dovrà essere effettuata, per la prima volta, entro il 12 luglio 2027, con un riesame ad intervalli periodici non superiori a 6 anni. I dati ottenuti da regioni e province autonome sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua dovranno essere resi disponibili tramite l'anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili, sistema informatico istituito presso l'Istituto superiore di sanità, entro il 12 gennaio 2029, e aggiornati successivamente ogni 6 anni;

    11) a fronte di un controllo sempre più efficiente della presenza di Pfas come contaminanti delle acque, la prevenzione generale dei rischi ambientali e sanitari correlati alla diffusione di tali composti è legata indubbiamente ad una drastica restrizione del loro uso. In quest'ottica, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha aperto una consultazione pubblica sulla proposta di vietare i Pfas in coerenza con la Strategia europea in materia di sostanze chimiche sostenibili, elaborata nel 2020 dalla Commissione europea;

    12) nel 2022 la Commissione europea ha invitato gli Stati membri a monitorare la presenza di Pfas negli alimenti dal 2022 al 2025 (Raccomandazione CE 2022/1431, 2022). Nel 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e diversi Stati membri hanno creato un «Gruppo di iniziativa sui Pfas» con l'obiettivo di condividere informazioni e dare vita ad approcci collaborativi nel campo della valutazione dei rischi da Pfas;

    13) tra il 2020 e il 2023 sia l'Efsa che l'International agency of research on cancer (Iarc) hanno rivalutato le prove sulla tossicità stabilendo l'innalzamento del livello di pericolosità di alcuni Pfas e affermando la sicura cancerogenicità del Pfoa e la probabile cancerogenicità del Pfos, in linea di continuità con i limiti sempre più restrittivi adottati da altre agenzie internazionali, ed europee;

    14) ad aprile 2024 negli Stati Uniti, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa) ha stabilito nuovi limiti legalmente vincolanti per l'acqua potabile per un gruppo dei composti Pfas più pericolosi;

    15) diversi Paesi europei (Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi) hanno presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Echa) una proposta di restrizione ai sensi del regolamento Reach (CE 1907/2006), riguardante le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), per arrivare a una proposta unitaria di restrizione dei Pfas in tutta l'Unione europea;

    16) la proposta di restrizione è attualmente in corso di valutazione da parte dei Comitati scientifici dell'Echa,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative di competenza per anticipare la valutazione del rischio che dovrà essere effettuata, nel 2027 in attuazione del decreto legislativo n. 18 del 2023, e l'Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili prevista per il 2029;

2) a introdurre specifiche misure per la bonifica delle falde acquifere e delle aree del territorio nazionale dove l'inquinamento da Pfas supera stabilmente i livelli attualmente consentiti;

3) a sostenere, in ambito europeo, l'adozione di misure di restrizione dell'uso dei Pfas e di riduzione dei limiti di tolleranza, coerenti con i più aggiornati studi scientifici attraverso la partecipazione alle attività di valutazione dei comitati dell'Echa delle informazioni disponibili per identificare i Pfas che destano maggiori preoccupazioni e stabilire misure adeguate di gestione del rischio;

4) a promuovere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica incentivi specifici per le attività che eliminano l'uso dei Pfas, adottando invece prodotti alternativi più sicuri e sostenibili;

5) ad adottare iniziative volte a rafforzare le misure di controllo sui siti produttivi che fanno uso di Pfas per le proprie lavorazioni, al fine di ridurre al minimo il loro utilizzo e i rischi di dispersione nell'ambiente, anche introducendo specifiche disposizioni di valutazione e gestione del rischio nell'ambito delle autorizzazioni integrate ambientali e rafforzando gli aspetti relativi alla valutazione di impatto sulla salute;

6) a promuovere e sostenere la ricerca per lo smaltimento o la riduzione del carico inquinante dei Pfas.
(1-00419) «Cortelazzo, Mattia, Montemagni, Semenzato, Battistoni, Milani, Zinzi, Mazzetti, Rotelli, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Bof, Caiata, Pizzimenti, Iaia, Lampis, Fabrizio Rossi, Patriarca».