XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 22 aprile 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 16 aprile 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BICCHIELLI e LUPI: «Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» (2363);
SERRACCHIANI ed altri: «Introduzione degli articoli 696-bis del codice penale e 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di vendita di armi a minori, nonché disposizioni per la prevenzione della violenza minorile» (2364).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge DEBORAH BERGAMINI: «Disposizioni per favorire la diffusione della musica classica tra i giovani e istituzione del progetto “Opera classica Giovanbattista Cutolo”» (1689) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Battilocchio.
Modifica del titolo di proposte di legge.
La proposta di legge n. 2167, d'iniziativa dei deputati Dori e Ghirra, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, concernenti il divieto di possesso, uso e vendita di articoli pirotecnici».
La proposta di legge n. 2296, d'iniziativa della deputata Zanella, ha assunto il seguente titolo: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura degli animali familiari».
Trasmissione dal Senato.
In data 16 aprile 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1241. – «Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria» (approvato dal Senato) (2365).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
II Commissione (Giustizia):
MATONE ed altri: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti la partecipazione del soggetto affidatario o collocatario del minore ai procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento o adottabilità a esso relativi e di permanenza del minore nella famiglia affidataria o collocataria» (2259) Parere delle Commissioni I, V e XII.
XII Commissione (Affari sociali):
ZANELLA ed altri: «Istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato per la cura degli animali familiari» (2296) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 16 aprile 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Valutazione dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare, dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, dell'Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese, dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (COM(2025) 171 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
Progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale 2025 – Iscrizione dell'eccedenza dell'esercizio 2024 (COM(2025) 350 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
La Corte dei conti europea, in data 18 aprile 2025, ha comunicato la pubblicazione della relazione speciale n. 9/2025 – Verificare se i finanziamenti della RRF sono spesi in conformità alle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato «I sistemi di controllo migliorano, ma restano insufficienti», che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame dell'attuazione delle operazioni dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) (COM(2025) 147 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2025, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (A.C. 2308-A)
A.C. 2308-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2308-A – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
Articolo 1.
(Misure urgenti per l'attrattività della
pubblica amministrazione per i giovani)
1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato “PA 110 e lode” nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)
1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2027», le parole: «nell'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028», le parole: «nell'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2029», le parole: «nell'anno 2029» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2030» e le parole: «nell'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2031».
3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola nazionale dell'amministrazione»;
b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter.»;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»;
d) all'articolo 35:
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previa ricognizione dei fabbisogni;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui di riferimento.».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo è soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;
3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo.»;
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;
2) al quinto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
3) al sesto periodo, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».
f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tali posizioni, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di reclutamento)
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare il caso EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «all'area degli assistenti,» sono aggiunte le seguenti: «profilo di assistente amministrativo,».
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Articolo 7.
(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)
1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA – Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole: «fascicolo elettronico del dipendente,» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopro di lucro,».
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 575.430 euro per l'anno 2025 ed euro 767.239 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Articolo 8.
(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «le unioni di comuni» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016».
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016.».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti.».
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite dalle seguenti: «funzioni di centrale di committenza».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, le parole: «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.».
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA.»;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «effetto analogo» sono aggiunte le seguenti: «, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)
1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)
1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 36 del 2022, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata «Terra dei fuochi».
8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, è incrementato di dieci unità per il triennio 2025-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 659.290 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».
2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pure in servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza».
3. È ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 12.
(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.
4. All'articolo 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «La dotazione del fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente norma, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.»
5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica;»;
6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.».
7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, e euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano strategico Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente:
«164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10, dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione – Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale della valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
14. A decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025 – 2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato “Villafranca Tirrena” della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.»
b) ai commi 898 e 899, le parole «da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «da ripartire»;
c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 900, le parole «sulla base delle» sono sostituite dalle seguenti: «tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle».
16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: «Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione.»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.».
Articolo 13.
(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)
1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;
b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».
Articolo 14.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)
1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del CCNL comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Articolo 15.
(Misure urgenti per il Giubileo)
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, si autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali, e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro e non oltre il 31 marzo 2026.
Articolo 16.
(Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 17.
(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del dipartimento del tesoro che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 18.
(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità», le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica» e le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b), è accantonata e resa indisponibile per la gestione;»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione», sono sostituite dalle seguenti: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai regolamenti UE 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti: «Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito da quella di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Articolo 19.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta)
1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Governance e capacità istituzionale 2014-2020», di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.
2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso omnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 1, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
b) al comma 12, terzo periodo, le parole «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
9. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. All'allegato I.11, articolo 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente Codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) “imprevisti”, di cui all'allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter.».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è abrogato.
Articolo 21.
(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «del sistema nazionale di protezione civile» sono inserite le seguenti «, con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,»;
b) le parole «è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015,» sono sostituite dalle seguenti: «è consentito il riconoscimento»;
c) le parole «delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» sono sostituite dalle seguenti: «delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a “cessate esigenze”. In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30 per cento e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.»
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesime codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17 per cento della relativa dotazione organica a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(art. 18, comma 5)
Tabella – Ambiti territoriali
AREA |
RTS |
AMBITO TERRITORIALE |
Area Nord-Ovest |
RTS Milano/Monza
|
Piemonte, Valle d'Aosta,
|
Area Nord-Est |
RTS Venezia |
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige |
Area Centro-Nord |
RTS Bologna/Ferrara |
Emilia-Romagna, Toscana
|
Area Centro-Sardegna |
RTS Roma |
Lazio, Umbria, Sardegna |
Area Sud-Ovest |
RTS Napoli |
Campania, Basilicata |
Area Sud-Adriatica |
RTS Bari/Barletta-Andria-Trani |
Puglia, Abruzzo, Molise |
Area Sud-Sicilia |
RTS Palermo |
Sicilia, Calabria |
A.C. 2308-A – Modificazioni
delle Commissioni
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine», dopo le parole: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis,» sono inserite le seguenti: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», le parole: «percentuale del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quota del 15 per cento», la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «o», la parola: «nonché» è sostituita dalla seguente: «oppure», la parola: «incluso» è sostituita dalla seguente: «compreso» e le parole: «dei ministri, provvedono alla stipula» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri provvedono alla stipulazione»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi” sono sostituite dalle seguenti: “che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età”».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «dell'articolo 2-bis, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2-bis del»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di 44» è aggiunta la seguente: «unità»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «nell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area dei funzionari»;
al terzo periodo, dopo le parole: «dei requisiti ivi previsti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, le parole: «dell'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Area dei funzionari»;
al settimo periodo, le parole: «del presente comma, è» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma è» e le parole: «a euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di euro»;
all'ottavo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
“5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità, all'ENEA, a esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica”.
2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
al comma 3, le parole: «il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20» e le parole: «è differito» sono sostituite seguenti: «sono differiti»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, quindici mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento».
All'articolo 3:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: “nei limiti dei posti disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1”»;
alla lettera c), capoverso 2-bis:
al primo periodo, alle parole: «Le amministrazioni» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'anno 2026,», dopo le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale», le parole: «presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo», dopo le parole: «facoltà assunzionali» sono inserite le seguenti: «impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale,», dopo le parole: «diretta collaborazione o equiparati» sono inserite le seguenti: «ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti» e le parole: «abbia conseguito» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito»;
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis»;
al quinto periodo, dopo le parole: «di inquadramento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» è sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione»;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: “alla Presidenza del Consiglio dei ministri e” sono soppresse»;
alla lettera d):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve”»;
al numero 1):
al capoverso 4-ter, primo periodo, le parole: «Fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve» e le parole: «non economici,» sono sostituite dalle seguenti: «non economici»;
al capoverso 4-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità»;
al capoverso 4-sexies, dopo le parole: «Il Dipartimento della funzione pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 4-septies:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve»;
alla lettera d), la parola: «assessor» è sostituita dalla seguente: «valutatori»;
al capoverso 4-octies, la parola: «parlamento» è sostituita dalla seguente: «Parlamento» e le parole: «quello cui di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «quello di riferimento»;
dopo il numero 3.2) è inserito il seguente:
«3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: “dalle province,” sono inserite le seguenti: “dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,”»;
al numero 3.3), dopo le parole: «n. 101, convertito, con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «o tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «o a tempo indeterminato» e la parola: «b)-bis» è sostituita dalla seguente: «b-bis)»;
al numero 4):
al capoverso 5-quater:
al quinto periodo, le parole: «dal bando, sono pubblicate contestualmente» sono sostituite dalle seguenti: «dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento,» e dopo le parole: «sul sito dell'amministrazione procedente» sono inserite le seguenti: «, anche tramite apposito collegamento ipertestuale,»;
al sesto periodo, le parole: «Resta ferma» sono sostituite dalle seguenti: «È assicurata»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
al capoverso 5-quinquies, dopo le parole: «danno evidenza» sono inserite le seguenti: «, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti,» e le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando comunque»;
al capoverso 5-sexies, dopo le parole: «candidati idonei individuati» sono inserite le seguenti: «numericamente o» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «requisiti di registrazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata»;
al numero 3), le parole: «quarto periodo”.» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo”;»;
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso”»;
alla lettera f), capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: «sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva» sono sostituite dalle seguenti: «sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istanza di riconoscimento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «in tali posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «in tale posizione»;
al quarto periodo, le parole: «con inquadramento» sono soppresse, dopo le parole: «da quella di inquadramento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «PIAO» è sostituita dalle seguenti: «Piano integrato di attività e organizzazione»;
al comma 3, la parola: «(PIAO)» è soppressa e le parole: «o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e banditi nell'anno 2025»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni) – 1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unità, è subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «n. 125» sono sostituite dalle seguenti: «n. 125,»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti»;
al comma 4, le parole: «n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «superare il caso EUP (2021)9915» sono sostituite dalle seguenti: «risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl»;
al comma 7, dopo le parole: «comma 308» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 1»;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le università statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purché l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unità di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024»;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
“2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili”»;
al comma 9, dopo le parole: «nell'anno 2025,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,»;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a euro 2.538.802 annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a euro 2.496.149 annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a euro 5.034.951 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme social.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi».
All'articolo 5:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: «velocizzare» è sostituita dalla seguente: «accelerare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «euro 7.990.494» nonché dopo le parole: «euro 336.000» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 6, le parole: «in capo allo» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza dello», le parole: «e l'immigrazione,» sono sostituite dalle seguenti: «e l'immigrazione», dopo le parole: «dell'articolo 2, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute) – 1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitré dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto e di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di astensione obbligatoria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «presso il comando» sono inserite le seguenti: «competente per il luogo»;
al quarto periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi» e le parole: «dimissioni ed espulsioni» sono sostituite dalle seguenti: «dimissione ed espulsione»;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”;
b) dopo le parole: “Polizia di Stato” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività,”;
c) le parole: “Protezione civile e servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità”) – 1. L'Autorità “Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità” è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale».
Art. 6-ter. – (Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni) – 1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati”».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «che possono essere scelte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente:«All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
al terzo periodo, le parole: «quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «a Formez PA – Centro servizi» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione Formez PA – Centro servizi,» e le parole: «della P.A.» sono sostituite dalle seguenti: «delle P.A.»;
al comma 3, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2021, n. 234» sono inserite le seguenti: «, dopo le parole: “gestione corrente” sono inserite le seguenti: “, la manutenzione” e» e le parole: «scopro di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «scopo di lucro»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani» sono sostituite dalle seguenti: «la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 614.954 per l'anno 2025 e a euro 819.937 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: “due uffici di livello dirigenziale non generale” sono sostituite dalle seguenti: “tre uffici di livello dirigenziale non generale” e, al secondo periodo, dopo le parole: “Il coordinatore” sono inserite le seguenti: “opera a titolo gratuito ed”;
b) al comma 3, le parole: “due unità dirigenziali di livello non generale” sono sostituite dalle seguenti: “tre unità dirigenziali di livello non generale” e le parole: “quindici unità di personale non dirigenziale” sono sostituite dalle seguenti: “quattordici unità di personale non dirigenziale”.
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: “Limitatamente all'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026”;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici) – 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis”;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta”;
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal terzo periodo è aumentato a 350.000 euro annui”;
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
“3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio”.
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato”.
Art. 7-ter. – (Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità) – 1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, da una unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 7-quater. – (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) – 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis”.
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
“i-ter) aspettativa sindacale non retribuita”;
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa”».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016», dopo la parola: «demografica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «ricostruzione del sisma 2009 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016»;
al comma 2, le parole: «del sisma 2009 e del sisma 2016.» sono sostituite dalle seguenti: «del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti»;
al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, dopo le parole: «personale di ruolo» sono inserite le seguenti: «e personale proveniente da società a partecipazione pubblica» e dopo le parole: «propri dipendenti.» sono aggiunte le seguenti: «Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: “Per” sono inserite le seguenti: “le regioni,”;
b) al terzo periodo, dopo le parole: “accessori del personale” sono inserite le seguenti: “dall'ultimo periodo del comma 1,”.
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “le province, i comuni” sono inserite le seguenti: “, le unioni di comuni”»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse, le parole: «all'Area funzionari» sono sostituite dalle seguenti: «all'Area dei funzionari» e le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;
al secondo periodo, le parole: «Agli oneri di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del»;
al comma 7, dopo le parole: «n. 267,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “anche in primo grado” sono sostituite dalle seguenti: “anche con provvedimento non definitivo” e»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato»;
al comma 8, dopo le parole: «decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20,»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro nove mesi”;
1.2) alla lettera b), le parole: “entro dieci mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro tredici mesi”;
1.3) alla lettera c), le parole: “entro quindici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi”;
1.4) alla lettera d), le parole: “entro venti mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro ventitré mesi”;
2) il sesto periodo è soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto”.
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: “31 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”;
b) al quarto periodo, le parole: “30 aprile 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2025” e le parole: “31 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”.
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “15 maggio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre 2025”;
b) al secondo periodo, le parole: “31 marzo 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025”;
al comma 9:
alla lettera a), numero 2), la parola: «stipulate» è sostituita dalla seguente: «stipulata»;
alla lettera b), le parole: «nell'ambito convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle convenzioni» e dopo le parole: «all'articolo 30 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31,” sono inserite le seguenti: “e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,”;
b) le parole: “70 unità” sono sostituite dalle seguenti: “252 unità”;
c) dopo le parole: “aventi sede nel territorio regionale” sono inserite le seguenti: “e dall'Ente Parco nazionale del Pollino”.
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. – (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica) – 1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti modalità e termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
All'articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «al comune di Lampedusa e Linosa,» sono inserite le seguenti: «nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione» e le parole: «con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024»;
al comma 2, la parola: «propria» è sostituita dalla seguente: «sua», le parole: «il bagaglio esperienziale e di competenze maturato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esperienza e le competenze maturate», le parole: «di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», le parole: «decreto-legge n. 36 del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79» e le parole: «n. 207,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 207.»;
al comma 3, le parole: «decreto-legge n. 61 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR»;
al comma 5:
alla lettera a), la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «insediate»;
alla lettera b), le parole: «al punto a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
alla lettera f), le parole: «attuate e programmate» sono sostituite dalle seguenti: «attuati e programmati»;
al comma 6, la parola: «comunica» è sostituita dalla seguente: «comunicano»;
al comma 9, terzo periodo, le parole: «è resa pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicata» e dopo le parole: «del sito» è inserita la seguente: «internet»;
al comma 11, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: «decreto-legge n. 111 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141»;
al secondo periodo, dopo le parole: «la spesa di 659.290» è inserita la seguente: «euro»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «rendendo pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e pubblica» e dopo le parole: «proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;
alla rubrica, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione».
Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 10-bis. – (Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 che subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10-ter. – (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) – 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Art. 10-quater. – (Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella) – 1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unità di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori».
All'articolo 11:
al comma 1:
al capoverso 3-bis:
al terzo periodo, dopo le parole: «in materia di casellario giudiziale» sono inserite le seguenti: «, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
al quarto periodo, le parole: «I requisiti richiesti sono posseduti» sono sostituite dalle seguenti: «I prescritti requisiti devono essere posseduti»;
al capoverso 3-ter:
al secondo periodo, le parole: «per tutelare» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità idonee a tutelare»;
al terzo periodo, dopo le parole: «sono indicate» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al sesto periodo, la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;
al comma 2, la parola: «pure» è sostituita dalla seguente: «anche» e le parole: «della funzione del comitato anche di alta consulenza» sono sostituite dalle seguenti: «della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza»;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze è costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia”;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
“10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione di SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio di SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter, è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento e di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto”»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. – (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro) – Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché di potenziare il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato”;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: “non superiore a 7.846 unità” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 7.812 unità” e le parole: “ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale” sono sostituite dalle seguenti: “novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale”. A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2,” sono soppresse;
b) le parole: «31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) le parole: «, non sono ripetibili» sono sostituite dalle seguenti: «non sono ripetibili».
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato»;
al comma 3, le parole: «fuori dal ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «fuori del ruolo»;
al comma 4, le parole: «All'art. 8» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 8,», le parole: «sono aggiunti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente», le parole: «fondo del trattamento accessorio» sono sostituite dalle seguenti: «fondo per il trattamento accessorio» e la parola: «norma» è sostituita dalla seguente: «disposizione»;
al comma 5, capoverso c-bis), le parole: «e per assicurare la sicurezza informatica» sono sostituite dalle seguenti: «e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze»;
al comma 8, dopo le parole: «articolo 19 del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;
al comma 9:
all'alinea, primo periodo, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;
alla lettera a), le parole: «, e euro 252.969 annui, a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 252.969 annui a decorrere» e le parole: «la riduzione di un numero di posizioni equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «la soppressione di otto posizioni equivalenti»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo, di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza»;
al comma 10:
al primo periodo, la parola: «strategico» è soppressa;
al secondo periodo, la parola: «Italy.» è sostituita dalla seguente: «Italy,»;
al terzo periodo, le parole: «dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2025»;
al quarto periodo, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale» e dopo le parole: «allo scopo» è inserita la seguente: «parzialmente»;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: “per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni” sono sostituite dalle seguenti: “competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio”;
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: “per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati” sono sostituite dalle seguenti: “competente per gli affari giuridici e quelle”;
d) al quinto comma, le parole: “sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale” sono sostituite dalle seguenti: «, di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari”.
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: “è costituita una segreteria tecnica” sono inserite le seguenti: “, cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e” e dopo le parole: “i compiti inerenti” sono inserite le seguenti: “al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,”;
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: «le finalità di cui all'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione,», le parole: «cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «a cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui è assegnato un dirigente di livello non generale»;
2) il secondo periodo è soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti” sono aggiunte le seguenti: “e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri”.
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: “biennio 2023-2024” sono sostituite dalle seguenti: “triennio 2023-2025”;
b) al quarto periodo, le parole: “due incarichi dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti: “un incarico dirigenziale”.
10-septies. Per le finalità di cui al comma 10-septies, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: “50” relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico è sostituito dal seguente: “42”;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026”.
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: “esteri” è soppressa;
b) al comma 2, la parola: “esteri” è soppressa e dopo le parole: “programmi di investimento diretto” sono inserite le seguenti: “, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche,”»;
al comma 11, capoverso 164-bis, primo periodo, dopo le parole: «con un preavviso di» è inserita la seguente: «almeno», dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» sono inserite le seguenti: «compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» e le parole: «al comma 10, dello» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10 dello»;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo 2 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al», le parole: «e all'articolo 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, e dell'articolo 1-ter» e dopo le parole: «di alta formazione» sono inserite le seguenti: «per l'agricoltura»;
al secondo periodo, dopo le parole: «La Scuola» sono inserite le seguenti: «di alta formazione» e le parole: «della valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di valutazione»;
al quarto periodo, le parole: «sul proprio sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero» e le parole: «dall'entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “lettere b), d) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere b), d), e) e f)” e dopo le parole: “non statali legalmente riconosciute” sono inserite le seguenti: “ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”;
b) al comma 2, la parola: “universitarie” è soppressa»;
il comma 14 è sostituito dai seguenti:
«14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione»;
al comma 15:
alla lettera a), le parole: «dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,» sono soppresse e la parola: «Stretto.”» è sostituita dalla seguente: «Stretto.”;»;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età”;
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere”.
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: “o territoriale” sono sostituite dalle seguenti: “, territoriale o internazionale”.
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2025 e 2026”;
b) al comma 232, dopo le parole: “4 milioni di euro per l'anno 2025” sono aggiunte le seguenti: “e di 7 milioni di euro per l'anno 2026”.
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: “ad assumere” sono inserite le seguenti: “, per l'anno 2026,”;
b) al comma 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.”;
2) al secondo periodo, le parole: “ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento” sono sostituite dalle seguenti: “e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento”.
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “sono autorizzate” sono sostituite dalle seguenti: “sono autorizzati”;
b) le parole: “Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché” sono sostituite dalle seguenti: “Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì,”.
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero della cultura”, le parole: “, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente,” sono soppresse e le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: “e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “, a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura»;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la parola: “27” è sostituita dalla seguente: “28”;
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la parola: “1069” è sostituita dalla seguente: “1070” e la parola: “756” è sostituita dalla seguente: “757”;
2) al comma 1-bis, lettera a), la parola: “5” è sostituita dalla seguente: “6”;
c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), il numero: “5” relativo all'organico è sostituito dal seguente “6”.
16-quinquies. Per l'attuazione della disposizione di cui ai commi 16-quater e 16-sexies, è autorizzata la spesa di euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per prontamente colmare la vacanza nel grado superiore esistente, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata una ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a).
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a euro 29.145,80 per l'anno 2025 ed euro 228.630,65 annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “di cui all'articolo 68-bis” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 66-bis e 68-bis” e dopo le parole: “se informatici,” sono inserite le seguenti: “e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,”;
b) al secondo periodo, dopo le parole: “degli atti formati su supporto informatico,” sono inserite le seguenti: “delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,”;
c) al terzo periodo, dopo le parole: “il trasferimento degli atti” sono inserite le seguenti: “, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori” e le parole: “le strutture” sono sostituite dalle seguenti: “gli uffici periferici”.
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: “Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti” sono sostituite dalle seguenti: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,”.
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: “all'Autorità portuale di Trieste” sono sostituite dalle seguenti: “all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale” e, al quarto periodo, le parole: “presidente dell'Autorità portuale” sono sostituite dalle seguenti: “presidente dell'Autorità di sistema portuale”;
b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:
“619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio”;
c) al comma 620, le parole: “dell'Autorità portuale di Trieste” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale”.
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025.”.
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: “trentasei” è sostituita dalla seguente: “trentanove”;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567”;
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: “che sia stato eletto nel” sono sostituite dalle seguenti: “componente del”.
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “, le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale” sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a euro 2.250.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto in fine il seguente comma:
“7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione) – 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico”.
Art. 12-ter. – (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni) – 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19”;
b) al comma 2, dopo le parole: “non lo ha commesso,” sono inserite le seguenti: “ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,”.
Art. 12-quater. – (Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale) – 1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: “disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483” sono sostituite dalle seguenti: “disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute”.
Art. 12-quinquies. – (Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) – 1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 13:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «armati e non dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, armati e no, dello Stato,» e le parole: «degli articoli 24 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 24 e 57»;
alla lettera b), capoverso 7, primo periodo, la parola: «gruppi» è sostituita dalla seguente: «Gruppi».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza) – 1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: “decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,” sono inserite le seguenti: “dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,”.
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: “e le città metropolitane” sono sostituite dalle seguenti: “, le città metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali»;
al comma 2, le parole: «annualmente di 90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 90.000 euro annui» e le parole da: «Agli oneri previsti» fino a: «n. 230.» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2025.»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «dell'area/famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'area o della famiglia», dopo le parole: «dell'articolo 6, comma 5» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del»;
al terzo periodo, le parole: «al presente comma, l'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma l'Agenzia» e dopo le parole: «valore finanziario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «indebitamento netto» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «comma 511» sono sostituite dalle seguenti: «, comma 511,»;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029» sono sostituite dalle seguenti: «65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029»;
al secondo periodo, le parole: «La definizione dei criteri e delle modalità» sono sostituite dalle seguenti: «I criteri e le modalità»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: “si provvede destinando” sono inserite le seguenti: “una quota del fondo di cui all'articolo 32 e” e le parole da: “di componente del comitato” fino a: “della legge 24 febbraio 1992, n. 225” sono sostituite dalle seguenti: “nonché dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”;
b) al comma 3, dopo la parola: “stabilendo” è inserita la seguente: “altresì”.
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, può essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: “per l'anno scolastico 2024/2025” sono soppresse».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: «degli edifici» sono sostituite dalle seguenti: «di edifici»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «si autorizza la regione Lazio a finalizzare» sono sostituite dalle seguenti: «la regione Lazio è autorizzata a utilizzare», dopo le parole: «20 unità di personale» nonché dopo le parole: «nell'Area degli Istruttori» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «pro-capite» è sostituita dalle seguenti: «pro capite»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse» sono inserite le seguenti: «di cui al primo periodo», la parola: «finalizzate» è sostituita dalla seguente: «destinate» e la parola: «implementando» è sostituita dalla seguente: «incrementando»;
al terzo periodo, le parole: «assunzionali, e alle previsioni» sono sostituite dalle seguenti: «assunzionali e alle previsioni»;
al quarto periodo, dopo le parole: «di ore di» è inserita la seguente: «lavoro»;
al comma 4, le parole: «e non oltre» sono soppresse.
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis. – (Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità) – 1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonché del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79”.
Art. 15-ter. – (Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia) – 1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: «n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,».
All'articolo 17:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 2:
all'alinea, le parole: «dipartimento del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro,»;
alla lettera a), le parole: «contrasto all'utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto dell'utilizzo»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis. – (Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica) – 1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,” sono soppresse;
b) dopo le parole: “comprese le province autonome di Trento e di Bolzano,” sono inserite le seguenti: “ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,”.
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “e l'Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza”.
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: “Direttore Generale del Tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze” e le parole: “Dipartimento del tesoro, Direzione VI” sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia”.
7. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: “del tesoro” sono sostituite dalle seguenti: “competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze”.
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze”.
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 può essere modificata, anche al fine di prevedere benefìci di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17-ter. – (Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali) – 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le società e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) all'effettuazione di studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, è autorizzata la spesa di euro 574.218 per l'anno 2025 e di euro 1.048.434 annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, è autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonché ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonché dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 17-quater. – (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia) – 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali”;
c) al secondo periodo, dopo le parole: “al primo” sono inserite le seguenti: “e al quarto” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali”;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma ‘Fondi di riserva e speciali’ della missione ‘Fondi da ripartire’ dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia”.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “dodici mesi”.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: «e delle elevate» sono sostituite dalle seguenti: «o nell'Area delle elevate» e dopo la parola: «professionalità”,» sono inserite le seguenti: «la parola: “prevista” è sostituita dalla seguente: “previste”,»;
al numero 1.2), le parole: «di cui primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo» e le parole da: «Al fine di garantire» fino a: «per la gestione;» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile»;
al numero 2), la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione» e le parole: «di ricerca,» sono sostituite dalle seguenti: «di ricerca e»;
alla lettera b):
al capoverso 891-ter:
al primo periodo, dopo la parola: «comunicano» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «nell'area», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'Area»;
al terzo periodo, dopo le parole: «30 giugno 2025» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al capoverso 891-quater, primo periodo, le parole: «di cui al comma 891-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 891-ter»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «extra gerarchiche» sono sostituite dalla seguente: «extragerarchiche»;
al comma 4, la parola: «UE» è sostituita dalla seguente: «(UE)» e dopo la parola: «direttiva» è inserita la seguente: «(UE)»;
al comma 5, le parole: «è sostituito» sono sostituite dalle seguenti: «, è sostituita» e le parole: «, che ne costituisce parte integrante» sono soppresse.
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
al secondo periodo, le parole: «Programma operativo complementare», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «programma complementare»;
al comma 2, quarto periodo, le parole: «comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «comma si provvede» e le parole: «umane e strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «umane, strumentali e finanziarie»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 3, capoverso 3-bis, secondo periodo, la parola: «omnicomprensivo» è sostituita dalla seguente «onnicomprensivo»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «all'imputazione» sono sostituite dalle seguenti: «al reintegro»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: «alla prima, sono» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima sono» e dopo le parole: «del citato decreto-legge» sono inserite le seguenti: «n. 146 del 2021»;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 7 del presente articolo»;
al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «della medesima istanza» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 7, lettera a), dopo le parole: «rinuncia al contenzioso,» sono inserite le seguenti: «da eseguire»;
al comma 9, le parole: «Agli oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Alle minori entrate» e le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «valutate in».
All'articolo 20:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «articolo 8, del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;
alla lettera a), capoverso 2-bis:
al primo periodo, la parola: «Codice» è sostituita dalla seguente: «codice», le parole: «23 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «29 luglio 2021», le parole: «del documento» sono sostituite dalle seguenti: «contenuta nel documento» e le parole: «fino ad un importo» sono sostituite dalle seguenti: «, fino all'importo»;
al terzo periodo, la parola: «esclusi» è sostituita dalla seguente: «escluse»;
al quarto periodo, le parole: «di cui all'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unità nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per il PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è incrementato di quattro ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
alla rubrica, dopo le parole: «per la funzionalità» sono inserite le seguenti: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: «medesime» è sostituita dalla seguente: «medesimo»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
«Art. 21-bis. – (Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: “il territorio della regione Marche” fino a: “marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023”;
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: “agli interventi necessari” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
“678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata”.
Art. 21-ter. – (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria) – 1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 21-quater. – (Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) – 1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
Art. 21-quinquies. – (Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche) – 1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 21-sexies. – (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nel comune di Catania)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.
2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro le cui risorse vengono ripartite al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.
1.02. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nei comuni della città metropolitana di Catania)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2028, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.
2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro al cui riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino all'esaurimento delle risorse, fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al precedente comma 2.
1.03. Mari, Zaratti.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.10. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: pubblico impiego aggiungere le seguenti: e della conformità ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.8. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
1.11. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai comuni montani e ai comuni delle piccole isole è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato.
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti 4,5 milioni di euro.
1.4. Zaratti, Mari.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
1.9. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti 4,5 milioni di euro.
1.6. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. I Comuni e le Città Metropolitane, per il triennio 2025-2027, per contratti di formazione lavoro possono beneficiare di una ulteriore percentuale del 5 per cento di personale da reclutare mediante convenzioni con le Università del territorio di giovani iscritti anche al terzo anno accademico purché siano in regola con il corso di studi, nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2012, n. 234.
1.17. Zaratti, Mari.
ART. 2.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: laurea specialistica o magistrale aggiungere le seguenti: oppure di laurea triennale e Master degree conseguito all'estero.
2.4. Zaratti, Mari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il recupero e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio nelle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA) possono procedere, entro il 31 dicembre 2026, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, 12 mesi continuativi di servizio alla data del 31 dicembre 2025;
c) sia risultato idoneo a seguito di procedure concorsuali sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.
2.18. Faraone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni, i lavoratori che abbiano maturato almeno due anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni presso la medesima amministrazione e che abbiano ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, possono accedere a percorsi di assunzione a tempo indeterminato previsti dalla normativa vigente, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2.23. Ruffino, D'Alessio.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato.
2.26. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 2, sopprimere il terzo e quarto periodo.
2.5. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 3, sostituire le parole: il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025 con le seguenti: i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea, e del comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.
2.10. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: 50 unità con le seguenti: 100 unità;
Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 1.351.612 per l'anno 2025 e a euro 5.546.446 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 35.000 per l'anno 2025 e a euro 140.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 2.396.726 euro per l'anno 2025 e 5.546.346 euro annui.
2.2. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al comma 3-bis, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.
2.14. Barbagallo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 3, per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
2.21. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.
2.12. Barbagallo.
Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2025. con le seguenti: 31 dicembre 2026.
2.11. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 nonché per garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2.17. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare la continuità dei Progetti utili alla collettività (PUC), garantendo i servizi essenziali, il comune di Catania è autorizzato a prorogare i progetti in essere per ulteriori 24 mesi. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.000.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei progetti PUC attivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.000.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.20. Cantone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro da ripartire al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al comma 3-bis, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.
2.15. Cantone.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire il necessario rafforzamento delle capacità amministrative, tecniche e operative dei comuni siciliani impegnati nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a procedere:
a) all'assunzione a tempo determinato di nuovo personale con contratti in scadenza non oltre il 30 giugno 2026, destinato esclusivamente alle attività connesse alla gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR e dai fondi strutturali europei;
b) alla proroga dei contratti a tempo determinato già in essere per il medesimo personale, al fine di garantire continuità amministrativa fino al completamento delle attività previste dal PNRR.
3-ter. Le assunzioni e le proroghe di cui al comma 3-bis devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e in coerenza con i Piani triennali del fabbisogno del personale dei singoli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro, destinato a sostenere i comuni siciliani nel finanziamento delle assunzioni e delle proroghe previste dal presente articolo. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della dimensione demografica, del numero di progetti PNRR in gestione e della necessità di rafforzamento amministrativo di ciascun ente.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mediante altre eventuali risorse disponibili a legislazione vigente destinate al potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali.
2.16. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, nonché i comuni dell'area dei Campi Flegrei soggetta a rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3-ter. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.
2.13. Carmina, Caso.
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere la lettera b);
Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).
all'articolo 7, sopprimere il comma 1.
3.1. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;
*3.7. Scotto, Sarracino.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;
*3.8. Mari, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 1), capoverso «4-quinquies», sopprimere le parole: e la Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.10. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*3.11. Mari, Zaratti.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
*3.12. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100.
3.14. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: facoltà assunzionali con le seguenti: assunzioni previste nel PIAO.
3.21. Roggiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: facoltà assunzionali aggiungere le seguenti: e, con riferimento agli enti locali, delle assunzioni previste nel PIAO.
3.26. Roggiani.
Al comma 1, lettera c), capoverso, al primo periodo:
1) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 80 per cento;
2) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi;
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo capoverso:
sopprimere il terzo periodo;
al quarto periodo, sopprimere le parole: e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.
al comma 2:
al primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi,;
al secondo periodo, sopprimere le parole: e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato.
3.18. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 50 per cento;
b) sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.
3.19. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 5 anni.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi di servizio con le seguenti: cinque anni di servizio.
3.27. Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche ed educative» sono inserite le seguenti: «e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica».
3.34. Torto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera d), numero 3.3), dopo le parole: possono reclutare aggiungere le seguenti: , previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,.
3.41. Zaratti, Mari.
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3.1) con il seguente:
3.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni e gli enti locali, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione.»;
3.35. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:
3.1-bis) al quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;.
Conseguentemente:
al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;
al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.
3.37. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Cantone.
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3.2), sopprimere le parole: nei limiti di cui al quarto periodo;
b) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: entro il limite del 20 per cento degli idonei,.
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: «, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.» sono soppresse.
3.39. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), aggiungere il seguente:
3.1-bis) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La durata triennale di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale negli enti locali, si applica in ogni caso a tutte le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nonché a quelle per le quali alla medesima data sia scaduto il solo termine biennale, ma non quello triennale.»;
3.38. Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Fossi, Gribaudo, Fornaro, Laus, Mauri, Casu.
Al comma 1, lettera d), numero, 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sostituire le parole: del 20 per cento con le seguenti: del 30 per cento.
3.42. Zaratti, Mari.
Al comma 1, lettera d), numero 4), dopo il capoverso «5-sexies», aggiungere il seguente:
5-septies. La Commissione RIPAM, nella redazione dei singoli bandi di concorso, individua il termine perentorio entro il quale le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali vengono pubblicate, nonché la data di entrata in servizio dei vincitori.
3.46. Ruffino, D'Alessio.
Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , facendo salvo il diritto dell'idoneo a rimanere in graduatoria, entro il limite temporale di validità della graduatoria medesima, qualora il contratto di assunzione per qualsiasi ragione non sia stato stipulato.
3.45. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).
3.1001. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, ai titoli di studio conseguiti in uno Stato parte della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e resa esecutiva, in Italia, con legge 11 luglio 2002, n. 148 è riconosciuto, ai soli fini della partecipazione ai concorsi pubblici e con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il medesimo valore del titolo di studio conseguito in Italia, salvo che a ciò ostino gravi motivi legati al rischio di una violazione della Convenzione medesima. I candidati che presentano domanda di ammissione al concorso dichiarando di essere in possesso un titolo di studio conseguito in uno Stato parte della Convenzione sono ammessi a partecipare con riserva e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi di cui al primo periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato.»;
2) al comma 3.1, le parole: «e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «al riconoscimento del titolo di studio provvede»;
3) al comma 3.2, le parole: «, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego» sono soppresse.
3.49. Mauri, Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Fossi, Laus.
Al comma 1, lettera f), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, ove si tratti del titolo di studio di una professione regolamentata, del Ministro vigilante della professione di riferimento.
3.50. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: conseguito all'estero aggiungere le seguenti: , compatibile con i titoli richiesti al concorso pubblico,.
3.51. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo dopo la parola: riserva aggiungere le seguenti parole: e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
3.52. Mauri, Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Fossi, Laus.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis.
1. I cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.».
3.53. Zaratti, Mari.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) all'articolo 52, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
«1-quater. Ai fini di accrescere con tempestività l'azione delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR, per gli anni 2025-2026-2027 l'accesso all'area dell'elevate professionalità di cui al secondo periodo del comma 1-bis, avviene in deroga, prioritariamente, tramite selezioni riservate al personale interno, con procedure semplificate tenendo conto delle competenze, dei titoli e delle professionalità acquisite.».
3.57. Zaratti, Mari.
Sopprimere il comma 3-bis.
3.1000. Alifano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci, Alfonso Colucci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3-ter. Per le finalità di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia provvederà a elaborare specifico piano di fabbisogno attraverso l'utilizzo delle capacità assunzionali 2025-2027. Per lo stesso fine è autorizzata la spesa, di 409.060.914 euro a decorrere dall'anno 2027. Nelle more della stabilizzazione, i contratti sono prorogati alla data del 30 giugno 2028.
3-quater. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «complessive 12.000 unità per l'area dei funzionari e degli assistenti».
3.63. Carmina, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-ter. Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
3.67. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Aggiungere in fine il seguente comma:
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 3.1), recanti l'estensione a tre anni della durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale relativi agli enti locali, si applicano alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle graduatorie approvate dai medesimi enti a decorrere dal 15 marzo 2022.
3.65. Scotto, Laus.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli degli enti locali è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
3.06. Roggiani.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni, delle città metropolitane e delle province, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.
3.04. Bonafè, Scotto, Roggiani.
ART. 4.
Sopprimere il comma 1.
4.1. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità dell'azione amministrativa, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, all'esigenza del tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso unico funzionari amministrativi (Cufa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è prorogata al 31 dicembre 2025.
4.4. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL – comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.
4.5. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 2 milioni con le seguenti: di euro 4 milioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a euro 2 milioni con le seguenti: pari a euro 4 milioni.
*4.106. Zaratti, Mari.
Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: di euro 2 milioni con le seguenti: di euro 4 milioni.
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a euro 2 milioni con le seguenti: pari a euro 4 milioni.
*4.104. Scotto, Bonafè.
Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al termine del ciclo sperimentale relativo agli anni 2025, 2026 e 2027, i corpi civili di pace assumono un ruolo strutturale nell'ambito del servizio civile nazionale.
4.105. Scotto, Bonafè.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
*4.15. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
*4.16. Gribaudo.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
*4.17. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: «Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.».
*4.18. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di riconoscere piena dignità scientifica ai ricercatori altamente qualificati, le università effettuano, su istanza dell'interessato, anche prima della conclusione del terzo anno e fermo il decorso di almeno un anno di contratto, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del titolare del contratto di cui al medesimo articolo che sia già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Nel caso in cui le università non abbiano le risorse disponibili per provvedere, nell'immediato, al conseguente adeguamento del trattamento economico onnicomprensivo, l'interessato può presentare l'istanza di cui al periodo precedente previa accettazione del mantenimento del trattamento in essere, fermo il suo adeguamento al decorrere del terzo anno dalla stipula del contratto.
4.25. Grippo, D'Alessio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
«591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*4.28. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
«591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
*4.29. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i contratti a tempo determinato stipulati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dalle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dagli enti pubblici ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, nonché i contratti stipulati dalle università e dalle istituzioni di cui al medesimo articolo 74, quarto comma, per lo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca e terza missione ovvero per borse di assistenza alle attività di ricerca, sono riservati, nella misura del 30 per cento, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano stati titolari di contratti e borse di tutoring, di collaborazione per la terza missione, di insegnamento o assegni di ricerca.
4.35. Grippo, D'Alessio.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la lettera b) è abrogata.
4.42. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-duodecies. Per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli banditi dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze acquisite, il merito sportivo è riconosciuto tra le categorie dei titoli valutabili esclusivamente in caso di conseguimento di una medaglia olimpica o di vittoria di un campionato mondiale, individuale o a squadre. Per la definizione del valore dei punteggi, si applicano i seguenti criteri:
a) per la medaglia d'oro olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, ad un master universitario di primo livello;
b) per la medaglia d'argento olimpica è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, a una pubblicazione scientifica;
c) per la medaglia di bronzo olimpica nonché per la vittoria in un campionato mondiale è assegnato l'equivalente del punteggio attribuito, per quel singolo concorso, a uno stato di servizio qualificato ottimo.
9-terdecies. Il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ad apportare le modifiche necessarie per adeguare le norme vigenti alle disposizioni del comma 9-bis.
4.63. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-duodecies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, sfruttare al meglio e nel modo corretto l'implementazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e migliorare la qualità dei servizi a imprese e cittadini, nonché la necessaria partecipazione di questi ultimi alla gestione delle politiche pubbliche, sono ridefinite le attività di informazione e comunicazione, unificandole sul piano organizzativo, ed è istituita la figura dell'esperto in comunicazione digitale (ECD), competente nelle nuove tecnologie comunicative. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, istituiscono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'area unificata denominata comunicazione stampa e servizi al cittadino (CCS), in cui l'esperto in comunicazione digitale, il giornalista pubblico e il comunicatore pubblico operano in modo organico e coordinato nella gestione delle attività di informazione e comunicazione.
9-terdecies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.66. Casu.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-duodecies. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:
«9. Ai contratti di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
9-bis. Per l'attuazione del comma 9 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.».
9-terdecies. Per far fronte agli oneri del comma 9-bis, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4.69. Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-duodecies. I commi 3 e 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono abrogati.
4.96. Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4.95. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.01. Sarracino, Scotto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135, le parole da: «2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 491.141.038 di euro a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
4.03. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135 le parole da: «2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*4.04. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135 le parole da: «2.600 unità nell'area dei funzionari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*4.05. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
**4.08. Scotto, Sarracino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
d) al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
**4.09. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato)
1. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «contratto di lavoro flessibile:» sono inserite le seguenti: «, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,».
4.012. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Turn over dinamico)
1. Al secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «,per il triennio 2022-2024,» sono soppresse.
4.014. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.02. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Assunzioni mediatori in materia di giustizia riparativa)
1. Al fine di procedere alla piena attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché del decreto ministeriale 9 giugno 2023 in materia di formazione mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e del decreto ministeriale 9 giugno 2023, in materia di istituzione elenco mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, da destinare all'assunzione di 100 mediatori esperti in materia di giustizia riparativa, da collocare presso ciascuna sede di corte d'appello. Le risorse stanziate sono destinate, altresì, alla copertura dei costi a carico dei comuni in ordine al concorso delle spese per il sostegno dei programmi di giustizia riparativa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.06. Morfino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
c) al comma 2, alinea e lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2025, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.
4.07. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
4.22. Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.
4.92. Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Morfino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4.93. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027.».
4.33. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci, Aiello.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.
4.40. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.27. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.
4.38. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
7-ter. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.
4.21. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo di 120 milioni a partire dal 2026.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 7-bis alla data del 31 dicembre 2024.
7-quinquies. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.31. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 825 è soppressa;
b) i commi 826 e 827 sono soppressi.
4.43. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «in presenza di più soggetti interessati all'assunzione» sono soppresse.
4.99. Roggiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
9-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
9-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
4.70. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per Oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.
4.34. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Gli esiti delle selezioni interne disposte da normative contrattuali svolte nel corso degli anni 2024 e 2025 negli enti pubblici di ricerca inseriti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 vengono utilizzati fino al 31 dicembre 2027.
4.37. Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione».
4.101. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.
Al comma 9, sostituire le parole: nell'anno 2024 e nell'anno 2025 con le seguenti: dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine.
4.52. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «unioni di comuni» sono inserite le seguenti: «oltre alle province».
4.94. Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.
4.100. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2024-2025 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
4.84. Torto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
4.87. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 309 e 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025, gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio, con priorità alle selezioni già completate, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.32. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, a tali soggetti non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
4.41. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
7-ter. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
4.39. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.50. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Al comma 9, dopo le parole: anno 2025 aggiungere le seguenti: o comunque in corso di validità all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.
4.53. Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri, Casu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.86. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
4.3. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in accordo con il Ministero Vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali per riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali un'indennità emergenziale.
7-ter. L'aumento di cui al precedente comma non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali ai sensi della normativa vigente e con modalità e criteri stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.
4.20. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
4.45. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. All'articolo 3-bis, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «In presenza di più soggetti interessati all'assunzione», ovunque ricorrano, sono soppresse.
4.90. Roggiani.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno tre anni negli ultimi otto attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o con contratto a tempo determinato può accedere alle procedure concorsuali previste ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e finalizzate all'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato. Con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto un piano straordinario di stabilizzazione del personale individuato ai sensi del presente comma.
4.26. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.
4.44. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Toni Ricciardi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies, è inserito il seguente:
«4-quinquies.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.».
4.30. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse.
4.102. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Al comma 9, sostituire le parole: nell'anno 2024 e nell'anno 2025 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2027.
4.51. Casu, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Al comma 9, dopo le parole: anno 2025 aggiungere le seguenti: , nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine,.
4.54. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4.23. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
ART. 5.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 unità con le seguenti: 1.000 unità;
Conseguentemente:
al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:
a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*5.2. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Al comma 1, sostituire le parole: 200 unità con le seguenti: 1.000 unità;
Conseguentemente:
al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 fino alla fine del periodo con le seguenti: è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato;
sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:
a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
*5.3. Mari, Zaratti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità di intervento nella conclusione di pratiche ancora non ultimate.
5.4. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali» sono inserite le seguenti: «concretamente impegnato in attività connesse al PNRR,».
*5.6. Gribaudo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: «il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali» sono inserite le seguenti: «concretamente impegnato in attività connesse al PNRR,».
*5.7. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno con le seguenti: i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.
**5.12. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno con le seguenti: i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.
**5.13. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.14. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
2. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
3. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.
5.01. Serracchiani, Barbagallo, Provenzano.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo un'adeguata valutazione della professionalità maturata, attraverso il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.
5.15. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, dopo le parole: dei flussi migratori aggiungere le seguenti: e del rilascio della cittadinanza italiana.
5.1. Zaratti, Mari.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: senza il.
5.5. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
ART. 5-bis.
Sopprimerlo.
5-bis.1000. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;
b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.01. Scotto, Bonafè.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;
b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*6.02. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
**6.04. Scotto, Bonafè.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
**6.05. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
**6.06. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata, entro il 30 giugno 2025, ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.08. Morfino.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di rispondere in maniera rapida ed efficace alla grave carenza di forza effettiva nella Polizia di Stato, è disposto, in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, lo scorrimento integrale delle graduatorie dei concorsi per allievi agenti della Polizia di Stato e la proroga della validità delle stesse sino a copertura totale della dotazione organica prevista dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027).
6.012. Casu.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99, le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.03. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
6.3. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98:
1) le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»:
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025»;
b) il comma 100 è sostituito dal seguente:
«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
6.7. Scotto, Bonafè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e animale e di tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai maggiori rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004.
6.10. Zaratti, Mari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
6.13. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
4-ter. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
6.5. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
ART. 7.
Al comma 4, dopo le parole: di prevenzione sociale del fenomeno aggiungere le seguenti: e delle cause.
7.6. Zaratti, Mari.
Al comma 3, dopo la parola: sociali, aggiungere la seguente: ambientali,.
7.5. Zaratti, Mari.
Sopprimere il comma 4-bis.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei.
7.1000. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
ART. 7-quater.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno 2018 con le seguenti: dall'anno 2022.
7-quater.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.
ART. 8.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, a condizione che tale soglia sia stata raggiunta a seguito di fusione tra due o più comuni».
8.1. Del Barba.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».
*8.3. Peluffo, De Luca.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».
*8.4. Roggiani.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».
*8.5. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nei comuni rientranti nel perimetro della caldera dei Campi Flegrei.
8.9. Zaratti, Mari, Borrelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo le graduatorie approvate entro il 31 dicembre 2025 dagli enti locali, unioni di comuni, comunità montane e province ricompresi nei territori del cratere sismico del 2016, che rimangono vigenti per un termine complessivo di quattro anni dalla data di approvazione»;
b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la deroga temporanea di cui al periodo precedente per le finalità connesse alla ricostruzione post-sismica».
8.12. Curti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;
c) al comma 2, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
8.16. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.
8.19. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e per conseguire le opportune economie di spesa, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
b) l'articolo 6-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
c) l'articolo 7-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
d) l'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
e) l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
f) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
g) l'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
h) l'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
i) l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
l) l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;
m) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
8.28. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è inserito il seguente:
«287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi, la regione autonoma della Sardegna, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale all'interno del PIAO, è autorizzata a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in relazione alle assunzioni di personale del Corpo forestale di vigilanza ambientale per il quale sia prevista l'attribuzione della qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, purché a valere in via esclusiva sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
8.42. Lai.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2026».
8.49. Iacono, Ghio, Pandolfo.
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
8.50. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 7.
8.58. Alfonso Colucci, Carmina, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.60. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, sono finalizzate a potenziare l'offerta culturale attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.
8.65. Orrico, Amato, Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
*8.72. Manzi, Scotto, Bonafè, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
*8.73. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
*8.74. Boschi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».
8.84. Simiani, Fossi, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.06. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'organico dei comuni fino a 5000 abitanti)
1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, comunque, fino a un massimo di tre unità alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali e in proporzione alla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale delle singole amministrazioni, sono ripartite le risorse di cui al comma 2. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2025, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali.
8.07. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)
1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
*8.08. Scotto, Simiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)
1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
*8.09. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.
**8.017. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.
**8.018. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.
**8.019. Scotto, Bonafè.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)
1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 – Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
3. Con apposito decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.021. Bonafè.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Normativa antincendio)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, dopo il comma 4-septies è aggiunto, in fine, il seguente:
«4-octies. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro e non oltre il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.».
8.022. Gribaudo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Status degli amministratori delle unioni di comuni e delle Unioni montane di comuni)
1. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
8.024. Gribaudo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo del 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.».
b) al comma 5, dopo le parole: «previste dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».
8.015. Fossi, Simiani, Peluffo.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.04. Auriemma, Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Status degli amministratori delle unioni di comuni e delle Unioni montane di comuni)
1. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
8.023. Roggiani.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 – comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.05. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Sopprimere il comma 5.
8.37. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 5, dopo le parole: nella qualifica ricoperta aggiungere le seguenti: nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica.
8.39. Zaratti, Mari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle Autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».
8.93. Sarracino, Scotto, Bonafè, Roggiani, Malavasi.
Sopprimere il comma 10.
8.77. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 8-sexies dell'articolo 10, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi» sono soppresse.
8.76. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
8.102. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
8.14. Marino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
8.96. Auriemma, Carmina, Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché nei comuni di frontiera e costieri oggetto di afflusso di immigrati, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-ter. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
8.40. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».
8.6. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.
8.35. Zaratti, Mari.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».
8.7. Gribaudo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate delle province è autorizzata l'assunzione di 300 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.32. Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. A decorrere dall'anno 2025, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applicano agli enti locali.
8.103. Roggiani.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge».
8.70. Manzi, Piccolotti, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni previste dal presente comma si applicano altresì al direttore sociosanitario, ove previsto dalle leggi regionali».
8.101. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli anni 2025-26, la spesa di personale degli enti locali per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2022-2024 e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo dei successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione.
8.61. Roggiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
«7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo.»;
b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.».
10-ter. Dopo l'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
«15-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui agli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-septies, 15-novies, 15-undecies, 15-terdecies del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.».
8.81. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al precedente periodo deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7.
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.59. Carmina, Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Sopprimere il comma 8.
8.64. Penza, Auriemma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
«3-septies. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.».
8.11. Carmina, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 3, sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il seguente periodo: Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.
8.1001. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 3, sopprimere le seguenti: e personale proveniente da società a partecipazione pubblica.
8.1002. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è inserito il seguente:
«287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della regione Sardegna e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi PIAO, sono autorizzati a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a valere sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».
8.44. Lai.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. All'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «o sociosanitario»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;».
8.89. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
8.100. Amato, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Sopprimere il comma 7-bis.
8.1000. Alfonso Colucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Tucci.
ART. 9.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.2. Gribaudo.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.4. Ruffino, D'Alessio.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.5. Zaratti, Mari.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.6. Fornaro, Scotto, Bonafè, Cuperlo, Sarracino, Mauri, Fossi, Laus, Roggiani.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di segretari delle Unioni di comuni, delle Unioni di comuni montani e di piccoli comuni)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.»;
b) all'articolo 98, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle circolari dell'ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono prorogate dal 2027 al 2032.
9.04. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni e delle Unioni di comuni montani)
1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'Unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».
9.05. Sarracino, Scotto, Bonafè, Roggiani, Malavasi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni)
1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Unione di comuni e dell'Unione di comuni montani si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale.».
9.06. Sottanelli, Grippo, D'Alessio.
Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni e delle Unioni montane di comuni)
1. Al comma 5-ter dell'articolo 32 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: «Il presidente dell'unione di comuni e dell'unione montana di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Il presidente dell'unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario».
Art. 9-ter.
(Misure per far fronte alla carenza di Segretari nei piccoli comuni)
1. All'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per il triennio 2025-2027, al fine dell'accesso all'albo nazionale, i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia, partecipano a un concorso indetto dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari regionali e delle autonomie. Per gli idonei è previsto un corso di 100 ore presso un comune con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti in deroga al comma 4 del presente articolo. Al termine del corso, gli idonei risulteranno automaticamente iscritti all'albo. Per il triennio 2025-2027, i sindaci possono nominare i vice segretari reggenti delle sedi vacanti oltre i limiti temporali posti dalle Circolari dell'Ex-Agenzia dei segretari, fino all'immissione in ruolo dei nuovi segretari.».
Art. 9-quater.
(Vicesegretari nei comuni)
1. La disposizione di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 è prolungata fino al 2032.
Art. 9-quinquies.
(Segretari delle Unioni di comuni)
1. L'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
«5-ter. Il presidente dell'Unione di comuni e dell'Unione montana di comuni si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale».
9.01. Gribaudo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;
b) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;
c) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
d) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventitré mesi»;
e) il sesto periodo è soppresso;
f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuato l'affidamento dei lavori entro il 30 settembre 2025.».
2. All'articolo 1, comma 148-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
3. All'articolo 1, comma 539, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
9.012. Bonafè, Scotto, Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 2032.
9.12. Roggiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.
9.13. Fornaro, Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il comma 5-ter dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«5-ter. Il presidente dell'Unione di comuni e dell'Unione montana di comuni si avvale di un segretario comunale o di un vicesegretario comunale».
9.14. Roggiani.
ART. 10.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;.
10.11. Zaratti, Mari, Borrelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2. C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER – Marine Ecosystem Restoration) è autorizzata, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, da effettuarsi con mezzi navali del medesimo Istituto, con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10.15. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad esclusione delle risorse impegnate per la realizzazione d'interventi già in fase attuativa.
10.16. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale della polizia municipale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
2) dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e di polizia municipale»;
b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.021. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
10.026. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella “zona di intervento”, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
10.020. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile per fronteggiare gli effetti della crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
10.024. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Ai comuni della Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
10.022. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona rossa dei Campi Flegrei)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
10.015. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella “zona di intervento” delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.018. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)
1. Al fine di consentire ai comuni sedi di impianti geotermici la realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori degli interventi di cui ai suddetti Piani, limitatamente al personale necessario all'attuazione dei relativi interventi.
2. I comuni di cui al comma 1 possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e che non vada oltre il 31 dicembre 2030.
10.012. Zaratti, Mari.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Ai comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.
10.023. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
10.019. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella Zona rossa dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.017. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10.016. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro a seguito di sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio frequentante istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori trentadue ore di permesso retribuito in caso di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in attuazione di ordinanza del Sindaco degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico.
2. Il diritto di cui al comma precedente è concesso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia genitore non lavoratore. In caso di nuclei familiari comprendenti due genitori lavoratori, il diritto di cui al comma precedente è concesso solo ad un richiedente.
3. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
4. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
10.025. Caso, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;.
10.13. Zaratti, Mari, Borrelli.
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;.
10.12. Zaratti, Mari, Borrelli.
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di dieci con le seguenti: di 20;
b) sostituire le parole: la spesa di 659.290 con le seguenti: la spesa di 1.318.380;.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: pari a 2.659.290 con le seguenti: pari a 3.318.580.
10.21. Zaratti, Mari, Borrelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
a) al primo periodo le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «compatibili con le esigenze» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
10.1. Zaratti, Mari.
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: di dieci con le seguenti: di 15;
b) sostituire le parole: la spesa di 659.290 con le seguenti: la spesa di 987.935;.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: pari a 2.659.290 con le seguenti: pari a 2.987.935.
10.22. Zaratti, Mari, Borrelli.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al fine di garantire un coordinamento fra le varie attività di bonifica o messa in sicurezza permanenti dei siti ricadenti nella perimetrazione di cui al comma 5 è istituito un Tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Commissario straordinario, in qualità di Presidente, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della regione Campania, di ISPRA e di Arpac.
10.19. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.».
10.3. Zaratti, Mari, Borrelli.
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: delle popolazioni aggiungere le seguenti: e degli animali.
10.9. Zaratti, Mari, Borrelli.
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ISPRA effettua le attività previste dalle presenti disposizioni anche avvalendosi, mediante apposito protocollo di collaborazione, dell'Arpac.
10.23. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente dei siti ricadenti nel territorio perimetrato per le finalità delle presenti disposizioni si applicano le procedure semplificate disciplinate dall'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i termini ridotti della metà.
10.17. De Luca, Sarracino, Simiani, Graziano, Scotto, Toni Ricciardi, Amendola.
ART. 11.
Sopprimere i commi da 3 a 3-sexies.
11.1000. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Sopprimere il comma 3.
11.4. Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Gubitosa, Penza, Raffa, Tucci.
ART. 11-bis.
Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: controllo continuativo sulla gestione finanziaria con le seguenti: controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato.
11-bis.1. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera b),dopo le parole: aree funzionali aggiungere le seguenti: , esclusa l'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,.
11-bis.7. Scotto, Bonafè.
ART. 12.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La disposizione di cui al precedente periodo non si applica a coloro ai quali sia stata certificata una grave e persistente sindrome clinica conseguente al COVID-19 o a coloro ai quali, a seguito del COVID-19, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento.
12.1. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
12.14. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.28. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure attuative per la promozione della transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'assegnazione di risorse dedicate alla formazione digitale dei dipendenti pubblici, in particolare di quelli operanti in settori direttamente coinvolti nell'attuazione degli obiettivi di digitalizzazione individuati nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), al fine di assicurare l'efficacia degli interventi programmati. Il medesimo decreto introduce, altresì, un obbligo periodico di aggiornamento professionale per il personale tecnico-informatico in servizio presso le pubbliche amministrazioni, attraverso la partecipazione a corsi di formazione riconosciuti e finalizzati anche all'acquisizione di certificazioni internazionali in materia di competenze digitali, prevedendo specifici incentivi professionali ed economici a sostegno di tali percorsi.
12.32. Ruffino, D'Alessio.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti del concorso RIPAM per 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia e quelle relative al personale tecnico e amministrativo a supporto dell'ufficio per il processo, di seconda e terza area.
12.33. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
12.35. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano.
Al comma 11, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: alle esigenze organizzative aggiungere le seguenti: , e comunque a domanda del lavoratore,;
b) sopprimere il secondo periodo.
12.51. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 11, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Per gli enti locali che versino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000 la percentuale di cui al periodo precedente è del 50 per cento.
12.55. Roggiani.
Al comma 16-bis, sostituire le parole: pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: pari a 31.000 euro per l'anno 2025 e a euro 65.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
Conseguentemente, al comma 16-ter, sostituire le parole: pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: pari a 31.000 euro per l'anno 2025 e a euro 65.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
12.190. Scotto, Bonafè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.
*12.140. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.
*12.141. Gribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.
*12.142. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. All'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale» sono soppresse.
12.146. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*12.158. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*12.159. Gribaudo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*12.160. Orfini, Manzi, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
*12.161. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
**12.165. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
**12.166. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
12.168. Ghirra, Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
12.181. Iacono, Manzi, Orfini, Berruto.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.
*12.012. Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.
*12.013. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.
*12.014. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**12.015. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
**12.016. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021»,sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
*12.018. Scotto, Graziano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021»,sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
*12.019. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
4. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
12.039. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.040. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Assunzioni polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2000 unità, a decorrere dal 2026.
12.043. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente:
«352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.022. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Assunzioni funzionario giuridico pedagogico)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 300 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
4. Agli oneri pari a 80,5 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.041. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 134, lettera a), e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.034. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
12.011. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.038. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Funzionario Ministero giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.037. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro da remoto)
1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – (Diritto al lavoro da remoto) – 1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.
2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.
3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis.
4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.
5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:
a) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;
b) le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.
8. Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.»;
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. – (Forma e recesso) – 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:
a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;
c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.
4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto.».
3. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.
c) al comma 1 dell'articolo 20, e ovunque ricorre nel Capo II, la parola: «agile» è sostituita dalle seguenti: «da remoto»;
d) l'articolo 21 è abrogato;
e) nel Capo II, dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. – (Diritto alla disconnessione) – 1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.
2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Art. 24-ter. – (Formazione digitale) – 1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021.
Art. 24-quater. – (Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici) – 1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato “indice smart”, che quantifichi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
Art. 24-quinquies. – (Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto) – 1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 24-quater.
Art. 24-sexies. – (Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati) – 1. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.
Art. 24-septies. – (Sanzioni) – 1. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.
2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.».
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».
3. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto».
12.017. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
12.010. Scotto, Simiani.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente:
«352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».
12.021. Marianna Ricciardi, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Sportiello, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente:
«352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».
12.020. Scotto, Furfaro.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Utilizzo proventi delle concessioni edilizie)
1. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, relativamente ai proventi delle concessioni edilizie, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si estende la possibilità di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, oltre che per spese di progettazione delle opere pubbliche.
12.032. Gribaudo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di camere di commercio)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.01. Marino.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti del Servizio sanitario nazionale e modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;
2) la lettera c) è abrogata;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, alinea, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;
d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.
12.08. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci, Carmina.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
1. Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.036. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Potenziamento ruolo organico magistratura ordinaria)
1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.042. Cafiero De Raho, Ascari, D'Orso, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
12.128. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
1-ter. Ove il lavoro agile di cui al comma 1-bis non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
12.3. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno scolastico 2024/2025»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi».
12.163. Gribaudo.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «canoni di locazione da corrispondere all'INAIL» sono inserire le seguenti: «per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
12.82. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
12.19. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
12.90. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
16-ter. Per le suddette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 16-bis e 16-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.114. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
3-ter. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-quinquies. Ai maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.10. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 2660 del codice civile, è aggiunto in fine il seguente comma:
«Per la trascrizione dell'acquisto a causa di morte a titolo di erede nella relativa nota può essere omessa l'indicazione dei beni. In tal caso la trascrizione è eseguita presso l'ufficio dei registri immobiliari indicato dal richiedente.».
12.170. Sarracino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5.000 metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 euro di valore, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono effettuabili davanti al solo Segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.
12.124. Roggiani.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole: limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative; sopprimere le parole: e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni; sopprimere le parole: e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale;
b) sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.47. Mari, Zaratti.
Al comma 15, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: è autorizzata con le seguenti: e la società ANAS S.p.a. sono autorizzate;
b) sostituire le parole: nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio con le seguenti: , anche allo scopo di agevolare il deflusso del traffico tenendo conto dell'avvio.
12.89. Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
Sostituire il comma 14, con il seguente:
14. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2024, n. 101, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
12.84. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
12.23. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
12.134. Gribaudo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.»
12.17. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: for Agricolture aggiungere la seguente: Sustainable.
12.68. Zaratti, Mari.
Sopprimere il comma 2.
12.7. Morfino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Gli atti di compravendita e successione di terreni fino a 5.000 metri quadrati di superficie e fino a euro 3.000 euro di valore, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono effettuabili davanti al solo Segretario comunale, senza oneri di registrazione e trascrizione.
12.125. Gribaudo.
Al comma 11, capoverso «164-bis», primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: esigenze organizzative aggiungere le seguenti: oppure nel caso in cui versino nelle condizioni di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) sostituire le parole: del quindici per cento dei soggetti con le seguenti: del cinquanta per cento dei soggetti.
12.50. Roggiani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.21. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
12.183. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno scolastico 2024/2025»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi».
12.164. Berruto, Manzi, Orfini, Iacono.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per i concorsi di accesso alla funzione di area del personale di elevata qualificazione di cui al CCNL del comparto sanità vigente, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2027, la riserva delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno può essere ridotta fino al 25 per cento.
12.126. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
12.16. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.18. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
12.11. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni Istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, calcolati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.22. Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, D'Orso, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
12.15. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
12.102. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «euro 1,55» sono sostituite con le seguenti: «euro 100». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.25. Scotto, Bonafè.
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: e le tecnologie moderne aggiungere le seguenti: e sostenibili.
12.67. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
12.20. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 5, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
12.30. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
12.182. Piccolotti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole: limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative; sopprimere le parole: e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni; sopprimere le parole: e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale;
b) sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.48. Scotto, Sarracino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.
3-ter. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
12.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio della provincia di Ferrara con le seguenti: nel territorio della provincia di Modena.
12.69. Vaccari.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «euro 1,55» sono sostituite con le seguenti: «euro 100». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.26. Zaratti, Mari.
Sopprimere il comma 15.
12.87. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Per le assunzioni relative all'anno scolastico 2025/2026, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
12.172. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12.24. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
3-ter. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 3-bis.
3- quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le suddette risorse confluiscono, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel fondo risorse decentrate per il riconoscimento di trattamenti accessori.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), alle società da esse controllate e agli enti pubblici titolari di partecipazioni per le decisioni ad essi spettanti in qualità di soci.
12.73. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole: limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative; sopprimere le parole: e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni; sopprimere le parole: e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale;
Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.49. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo le parole: dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimere le seguenti: compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,.
12.1001. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: a sottoscrivere un accordo aggiungere le seguenti: , solo dopo l'entrata in esercizio del Ponte sullo Stretto.
12.88. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
12.138. Gribaudo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 2648 del codice civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
«Si può richiedere la trascrizione anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale e attestante l'avvenuto acquisto dell'eredità ai sensi degli articoli 476 e 485. In tal caso il dichiarante risponde dei danni se la sua dichiarazione non corrisponde a verità.».
12.167. Sarracino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.
12.155. Gribaudo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno scolastico 2024/2025»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi».
12.162. Piccolotti, Mari, Zaratti.
Sopprimere i commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies.
12.1002. Sportiello, Caso, Orrico, Amato, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
ART. 12-bis.
Sopprimerlo.
12-bis.1000. Auriemma, Aiello, Alifano, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
ART. 12-quater.
Sopprimerlo.
12-quater.1000. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
ART. 12-quinquies.
Sopprimere i commi 4 e 5.
12-quinquies.1. Scotto, Bonafè.
ART. 13.
Sopprimerlo.
13.1. Scotto, Bonafè.
ART. 14.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: ai comparti del Servizio sanitario nazionale.
14.3. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.5. Zaratti, Mari.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.10. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.6. Ruffino, D'Alessio.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.7. Bonafè, Scotto, Casu.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
*14.9. Roggiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «750 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.28. Scotto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Mauri, Sarracino.
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
14.58. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.
Sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
14.62. Scotto, Bonafè.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.36. Zaratti, Mari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.37. Ruffino, D'Alessio.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.38. Bonafè, Scotto.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.40. Roggiani.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
*14.41. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2025 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie e della dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale.
14.43. Malavasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
14.53. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.
*14.02. Scotto, Bonafè, Casu.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.
*14.03. Mari, Zaratti.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.
*14.04. Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Al fine di rispondere alla grave carenza di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è disposto lo scorrimento integrale della Graduatoria del concorso MAECI 2024 per 381 posti nell'area funzionale II – assistente contabile.
14.05. Casu, Toni Ricciardi, Bonafè, Scotto, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento economico al personale degli enti pubblici di ricerca nella partecipazione negli stati emergenziali)
1. Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in accordo con il Ministero vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali da riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali.
2. L'aumento non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente.
3. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali secondo le normative di settore e a seguito di contrattazione nazionale di ente.
4. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.
14.09. Mari, Zaratti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. La trattenuta ENAM, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1957, n. 93, è abolita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
14.54. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2025.
14.27. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
14.12. Scotto, Casu.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista un'indennità aggiuntiva in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.
14.52. Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie con le seguenti: incrementare il trattamento accessorio.
Conseguentemente:
a) sopprimere il secondo periodo;
b) sostituire il terzo periodo, con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2025, 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.31. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista la possibilità di usufruire del buono pasto. Alle risorse si provvede attraverso l'utilizzo delle economie di spesa del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
14.51. Amato, Caso, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: al comparto Funzioni locali.
14.4. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0.55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA della scuola, per l'anno 2024 e 2025, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, sono portate ad incremento del FMOF relativo all'a.s. 2024/25 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi, sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.
14.45. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
1-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.18. Mari, Zaratti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di perseguire l'armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale del comparto delle funzioni locali agli altri comparti della pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.
14.21. Roggiani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.47. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.49. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
14.14. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è abrogato.
14.23. Zaratti, Mari.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-ter. All'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo, nonché le risorse eterofinanziate, per qualunque causale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Delle stesse può essere beneficiario tutto il personale comunque in servizio, comprese le figure dirigenziali e il personale incaricato delle Elevate qualificazioni. Tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, né ai fini della determinazione complessiva delle spese di personale, né ai fini della spesa complessiva per lavoro flessibile».
6-quater. All'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito in legge n. 126 del 2020, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: «3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
14.34. Gribaudo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 66-bis e» e dopo le parole «se informatici,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «degli atti formati su supporto informatico,» sono inserite le seguenti: «delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della stessa legge n. 89 del 1913, dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «il trasferimento degli atti» sono inserite le seguenti: «, delle copie informatiche, dei registri e dei repertori» e dopo le parole «le strutture» è inserita la seguente: «periferiche».
6-ter. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n. 89, le parole: «Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa» sono sostituite con le seguenti: «Con decreto di natura non regolamentare del Ministero della giustizia».
14.35. Sarracino.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: Al fine di armonizzare i trattamenti economici dei diversi comparti della pubblica amministrazione;
b) al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 400 milioni;
c) al primo periodo, dopo le parole: all'incremento aggiungere la seguente: perequativo.
14.1. Baldino, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 282,36 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.46. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: appartenente alle aree professionali e del personale.
14.2. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
1-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.17. Scotto, Sarracino.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
1-ter. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
1-quater. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
14.19. Carotenuto, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri aggiungere le seguenti: dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa;
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
14.13. Mari, Zaratti.
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola con le seguenti: Per il potenziamento della medicina scolastica e per l'assistenza agli alunni e alunne con disabilità;
b) sopprimere il secondo periodo;
c) al terzo periodo, sopprimere le parole: quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, e le parole: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
14.30. Quartini, Caso.
ART. 15.
Sopprimere il comma 4.
15.4. Ilaria Fontana, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)
1. Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
15.06. Malavasi, Gribaudo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
15.03. Zaratti, Mari.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'immediato risarcimento e al completo ripristino dei locali e dei materiali danneggiati, nonché alla necessaria sanificazione degli stessi, al fine di garantire la tempestiva riapertura degli edifici scolastici nel mese di settembre per l'avvio dell'anno scolastico.
15.2. Caso, Amato, Orrico, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie in corso di validità.
15.5. Casu.
Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: tramite l'assunzione di personale dedicato all'assistenza dei pellegrini;
b) sostituire le parole: di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e 15 unità con le seguenti: non dirigenziale.
15.3. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che provvederà con sollecitudine al ripristino dei luoghi messi a disposizione per l'accoglienza per il Giubileo dei giovani.
15.1. Zaratti, Mari.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie relative al «Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale – Area II».
15.6. Casu, Scotto, Bonafè, Sarracino, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
ART. 16.
Sopprimerlo.
*16.1. Mari, Zaratti.
Sopprimerlo.
*16.2. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Sopprimerlo.
*16.3. Scotto, Bonafè.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
16.4. Scotto, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.
16.6. Scotto, Sarracino.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la»;
b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».
16.8. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.
16.7. Fenu, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.
16.5. Zaratti, Mari.
ART. 17.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente:
al comma 2, dopo le parole: provvedimenti di riorganizzazione, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sopprimere le parole: non generali;
sopprimere il comma 3.
17.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Sopprimerlo.
17.1. Barzotti, Aiello, Alifano, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
ART. 17-ter.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con cadenza trimestrale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa sugli esiti delle funzioni di cui al precedente comma 2 svolte dalla Cabina di regia.
17-ter.2. Mari, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero, con trattamento economico complessivo a carico fino a: della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026 con le seguenti: di euro 230.000 per l'anno 2025 e di euro 470.000 annui a decorrere dal 2026;
al comma 4:
al secondo periodo, sopprimere le parole: e tra esperti anche estranei alla pubblica amministrazione;
sopprimere il quarto e il quinto periodo;
al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: pari a euro 1.772.551 con le seguenti: pari a euro 972.551 e sostituire le parole: euro 2.245.100 con le seguenti: euro 1.445.100.
17-ter.4. Mari, Grimaldi, Zaratti.
Al comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
17-ter.5. Scotto, Bonafè.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico fino alla fine del comma.
Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui.
17-ter.6. Scotto, Bonafè.
ART. 17-quater.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027»;
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa e sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*17-quater.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b):
al primo periodo, sopprimere le parole: per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa;
sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*17-quater.3. Scotto, Bonafè.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b):
al primo periodo, sopprimere le parole: per coloro che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa;
sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*17-quater.4. Mari, Zaratti.
ART. 18.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
18.1. Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Tucci.
Sopprimere il comma 3.
18.2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
ART. 19.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.
19.9. Di Lauro, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:
5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7:
1) le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;
c) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
d) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;
3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;
f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
g) al comma 12, terzo periodo, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».
6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.
9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*19.17. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Sarracino, Fornaro, Gribaudo, Mauri, Fossi, Laus.
Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:
5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7:
1) le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;
c) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
d) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;
3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;
f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
g) al comma 12, terzo periodo, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».
6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.
9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
*19.18. Boschi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa di gestione del Bonus Psicologo)
1. Al fine di garantire un efficace aggiornamento delle modalità di gestione, erogazione e monitoraggio del contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è autorizzata una spesa pari a 200.000 euro per l'anno 2025, da destinarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tali risorse sono destinate anche all'adeguamento della piattaforma informatica, alla semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e al potenziamento delle attività di supporto agli utenti, compresa la possibilità di individuare direttamente il centro medico da parte dei pazienti nell'elenco di INPS.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19.03. Roggiani.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150)
1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».
19.06. Speranza, Amendola.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Aggiornamento dei canoni demaniali portuali)
1. I canoni dovuti per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, a partire dall'anno di competenza 2023, sono aggiornati annualmente in misura pari al 70 per cento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. L'eventuale credito accertato dall'Autorità di sistema portuale a favore di un concessionario in conseguenza dell'applicazione del precedente comma 1, può essere compensato con il debito derivante dall'applicazione del canone per gli anni successivi al 2024 per un massimo di cinque anni o fino alla fine della concessione, se di durata inferiore.
19.05. Boschi.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: a ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.
19.8. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: all'imputazione delle riduzioni del Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: a potenziare le strutture consultoriali al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti.
Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: rientrano nella disponibilità del citato Fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: sono destinate alla medesima finalità.
19.7. Sportiello, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Tucci.
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
19.3. Tucci, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.
19.22. Casu, Sarracino, Bonafè, Scotto, Cuperlo, Gribaudo, Fossi, Fornaro, Laus, Mauri.
ART. 20.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: , anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f).
20.2. Zaratti, Mari.
Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
20.8. Scotto, Bonafè.
Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito di professionalità in possesso di competenze relative alla pianificazione della mobilità sostenibile.
20.9. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut.
Sopprimere il comma 2-quinquies.
20.10. Scotto, Bonafè.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizioni per la funzionalità e la qualificazione della domanda pubblica)
1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;
b) la lettera b) è soppressa.
20.03. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 1, lettera a, capoverso 2-ter, dopo le parole: con ulteriori tre esperti aggiungere le seguenti: indicati dalla conferenza dei rettori dell'università italiane (CRUI).
20.3. Zaratti, Mari.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti; nonché gli enti territoriali e le aziende a totale partecipazione pubblica.
20.1. Simiani.
ART. 21.
Al comma 2-bis, dopo le parole: per almeno ventiquattro mesi aggiungere le seguenti: anche non.
21.4. Scotto, Bonafè.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
21.05. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di sovrintendente può essere ricoperto sino al compimento del settantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato in corso».
21.04. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
Dopo l'articolo 21,aggiungere il seguente:
Art. 21.1.
(Misure urgenti per garantire le politiche pubbliche di salvaguardia dei livelli occupazionali per l'anno 2025)
1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo pari a dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo delle risorse complessive di cui al successivo comma 4»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «è erogata» sono sostituite dalle seguenti «può essere erogata»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,» sono soppresse, conseguentemente, si premettono le parole «In alternativa,»;
d) al comma 3, ultimo periodo «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis».
2. All'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi».
21.01000. Ascari, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Cafiero De Raho, Carotenuto, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza, Tucci.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.
21.1. Scotto, Sarracino.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.
21.2. Mari, Zaratti.
ART. 21-quinquies.
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità.
21-quinquies.1. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare i servizi sanitari pubblici dedicati all'uso di sostanze legali e illegali, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi, in particolare le consulenze, il counselling online, implementando la telemedicina e le soluzioni digitali.
21-quinquies.2. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare la partecipazione di tutti gli attori interessati alla programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, rafforzando le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce.
21-quinquies.3. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, sopprimere le parole: da parte di utenti nelle comunità terapeutiche convenzionate.
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate fino alla fine del periodo con le seguenti: potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria, nei contesti di vita comune e nei luoghi di lavoro.
21-quinquies.4. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 1, dopo le parole: riabilitazione da parte di utenti aggiungere le seguenti: dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD).
21-quinquies.5. Zanella, Mari, Zaratti.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche di cui al presente articolo, le Regioni assicurano l'espletamento di procedure selettive pubbliche e trasparenti.
21-quinquies.6. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e.
21-quinquies.7. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: rendicontazione al Ministero della Salute da parte delle aggiungere le seguenti: strutture destinatarie, delle.
21-quinquies.8. Quartini, Aiello, Alifano, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Tucci.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: al Ministero della salute aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari.
21-quinquies.9. Zanella, Mari, Zaratti.