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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 giugno 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'11 giugno 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bisa, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 giugno 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DE PALMA: «Istituzione del marchio “Masseria di Puglia” per la valorizzazione e la promozione internazionale del patrimonio culturale, storico, architettonico e produttivo pugliese» (2443);

   BARZOTTI: «Modifiche all'articolo 230-bis e abrogazione dell'articolo 230-ter del codice civile nonché altre disposizioni in materia di disciplina dell'impresa familiare e di diritti del convivente di fatto che presti in modo continuativo la sua attività di lavoro nella stessa» (2444);

   DI LAURO: «Disposizioni per la prevenzione del suicidio e degli atti di autolesionismo» (2445);

   COLOMBO ed altri: «Disposizioni in materia di individuazione, detenzione e gestione dei cani potenzialmente pericolosi» (2446);

   MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale degli operatori sociosanitari» (2447).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Frijia:

   URZÌ ed altri: «Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente i requisiti per la concessione del riconoscimento onorifico ai superstiti delle vittime delle foibe» (1869);

   CERRETO ed altri: «Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo professionista e istituzione del registro nazionale» (1901);

   URZÌ ed altri: «Disposizioni per l'inserimento della fornitura di parrucche oncologiche nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale» (1919);

   MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di detenzione di cani appartenenti a razze considerate pericolose e istituzione di un fondo destinato a sostenere l'attività dei canili municipali» (1969);

   MATTEONI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della memoria delle vittime della strage di Vergarolla e istituzione della “Giornata nazionale del ricordo dei martiri di Vergarolla”» (2072);

   MAIORANO ed altri: «Delega al Governo per l'estensione delle prestazioni del Servizio sanitario militare al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile» (2122).

Ritiro di proposte di legge.

  In data 10 giugno 2025 la deputata Malavasi ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale dell'operatore sociosanitario» (2434).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 11 giugno 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 1467. – «Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025» (approvato dal Senato) (2448).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di assegnazione delle tesorerie degli enti locali. Modifica dell'articolo 9, commi 3 e 3-bis, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» (2372) Parere delle Commissioni I, VI, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):

  VIETRI ed altri: «Modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria di illeciti edilizi» (2315) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):

  GAETANA RUSSO ed altri: «Modifiche all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e altre disposizioni in materia di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nonché di informatizzazione dei procedimenti a esse relativi» (2428) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV.

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2023 (Doc. LXXIII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 10 giugno 2025, ha trasmesso le seguenti risoluzioni e decisione, approvate nella tornata dal 5 all'8 maggio 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU) (Doc. XII n. 608) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (Doc. XII n. 609) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle statistiche del mercato del lavoro dell'Unione europea relative alle imprese, che abroga il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 450/2003 e (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII n. 610) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (Doc. XII n. 611) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus) (Doc. XII n. 612) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende alcune parti del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione europea (Doc. XII n. 613) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che invita gli Stati membri ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, le modifiche del regolamento sanitario internazionale (2005) contenute nell'allegato della risoluzione WHA77.17 e adottate il 1° giugno 2024 (Doc. XII n. 614) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Decisione sul discarico 2023: bilancio generale dell'Unione europea – Commissione, agenzie esecutive e Fondo europeo di sviluppo (Doc. XII n. 615) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sulle relazioni 2023 e 2024 della Commissione sulla Serbia (Doc. XII n. 616) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulle relazioni 2023 e 2024 della Commissione sul Kosovo (Doc. XII n. 617) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sul rimpatrio dei minori ucraini trasferiti con la forza e deportati dalla Russia (Doc. XII n. 618) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla nona relazione sulla coesione economica e sociale (Doc. XII n. 619) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 87708 × MON 89788, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII n. 620) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 giugno 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10687/21 INIT; ST 10687/21 ADD 1), del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Croazia (COM(2025) 275 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 275 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo comune di copertura nel 2024 (COM(2025) 400 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al 4 marzo 2027 (COM(2025) 650 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Commissione europea, in data 10 giugno 2025, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final/2), che sostituisce il documento COM(2025) 101 final, già assegnato, in data 2 maggio 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché, in data 5 maggio 2025, alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la governance dei dati e dell'interoperabilità, la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (COM(2025) 236 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 10 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 10 giugno 2025.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza ad Austria, Polonia, Cechia, Slovacchia e Moldova in relazione alle alluvioni verificatesi nel settembre 2024 e alla Bosnia-Erzegovina in relazione alle alluvioni verificatesi nell'ottobre 2024 (COM(2025) 250 final);

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie (COM(2025) 258 final);

  Comunicazione della Commissione al Consiglio – Informazioni finanziarie sul Fondo europeo di sviluppo (FES): esecuzione finanziaria per il 2024 e previsioni per gli anni 2025-2028 (COM(2025) 293 final);

  Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di seconda quota per il 2025 (COM(2025) 297 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2026 conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2025) 800 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 9 giugno 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Boville Ernica (Frosinone), San Marco Evangelista (Caserta), Savelli (Crotone) e Serrastretta (Catanzaro).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 28 maggio 2025, a pagina 8, seconda colonna:

   le righe dalla quarta alla venticinquesima devono intendersi soppresse;

   alla quarantatreesima riga, deve leggersi: «informatizzazione» e non: «digitalizzazione», come stampato.

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 10 giugno 2025, a pagina 12, seconda colonna, ventottesima e ventinovesima riga, le parole: «alla IV Commissione (Difesa)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa)».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1258 – DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2280)

A.C. 2280 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  Sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2280 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  Sulle proposte emendative 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.12, 1.13, 1.1003, 8.04, 24.1, 25.3, 26.1001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 2280 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29 della presente legge e all'annesso allegato A.
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
  3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma 17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19, comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma 3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e 29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso, anche attraverso il recupero e il riutilizzo del calore di scarto per il riscaldamento e la preparazione di acqua calda sanitaria a servizio di edifici residenziali, di manufatti agricoli e serre collocati in prossimità dei centri di elaborazione dati medesimi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.11. Pavanelli, Iaria, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE))

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che una percentuale obbligatoria minima dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i distributori di energia elettrica e di gas naturale sia destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie vulnerabili, delle famiglie a basso reddito, delle famiglie che vivono in alloggi sociali e delle famiglie in condizione di povertà energetica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791;

   c) definire, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, la Strategia nazionale contro la povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, garantendo il coordinamento tra gli obiettivi e le misure che si intende in essa inserire e il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine e i futuri incentivi per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nonché con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

   d) esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
1.12. Sergio Costa, Cappelletti, Pavanelli, Scerra, Appendino, Ferrara, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

   b) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;

   c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

   d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

   e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

   f) prevedere forme di promozione dei servizi di «demand-response», delle piccole batterie e dei servizi «vehicle to grid» e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;

   g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.
1.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

   b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

   c) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi «vehicle to grid», la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.1003. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 4).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere per le cosiddette aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle cosiddette aree idonee;

   b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;

   c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (Autorizzazione Unica – Procedura abilitativa semplificata – edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;

   d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;

   e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;

   f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei.
1.8. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2668, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione della revisione dei valori limite di esposizione professionale, al fine di garantire la riduzione al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile dei rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il lavoro;

   b) adeguare la definizione di «amianto» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva UE) 2023/2668, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori;

   c) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza e prevenzione sanitaria nonché la metodologia di misurazione per l'amianto, al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione per la riduzione ulteriore dell'esposizione dei lavoratori alle malattie professionali legate all'amianto, in conformità con il Piano europeo per la lotta contro il cancro COM(2021)44;

   d) introdurre misure di efficientamento del monitoraggio e della classificazione delle malattie amianto-correlate, anche tramite il rafforzamento dei Centri Operativi Regionali per la gestione delle suddette malattie;

   e) tenere conto delle differenze di genere relativamente all'esposizione all'amianto e alle complicanze per la salute successive ad essa, per migliorare la prevenzione e l'identificazione delle malattie imputabili a tale esposizione;

   f) in linea con le finalità di cui alla direttiva (UE) 2023/2668, a completare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101;

   g) promuovere periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto, al fine di diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 8).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/ UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

   b) garantire l'indipendenza dei certificatori dei marchi di sostenibilità;

   c) definire misure volte al contrasto delle pratiche di greenwashing, vietando asserzioni ambientali generiche o non verificabili e sostenendo l'obbligo di accompagnare tali dichiarazioni con evidenze oggettive, pubblicamente accessibili e verificabili da soggetti terzi indipendenti;

   d) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per aiutarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe ed affermazioni ingannevoli;

   e) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

   f) prevedere forme di verifica relative ai venditori delle piattaforme di e-commerce affinché rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

   g) promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di una armonizzazione delle sanzioni per il greenwashing e per garantire una vigilanza efficace a livello transnazionale;

   h) definire un quadro regolatorio di sostegno all'impegno verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle PMI;

   i) prevedere adeguati meccanismi di vigilanza e controllo;

   j) prevedere l'obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni precontrattuali chiare sui livelli di durabilità e riparabilità dei prodotti, compresi gli aggiornamenti software necessari per mantenere la conformità dei beni comprendenti elementi digitali.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.1002. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 8).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

   b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

   c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

   d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

   e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con particolare riguardo alle pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.
1.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 8).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

   b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di Tipo I siano conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza alle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

   c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.
1.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 13).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri nell'ordinamento nazionale, senza introdurre nuovi vincoli di bilancio che abbiano come conseguenza una compressione della spesa nazionale per investimenti in settori prioritari per la crescita del Paese, tra i quali gli investimenti destinati all'istruzione, quelli in ambito di spesa sanitaria, gli investimenti green, quelli destinati alle energie rinnovabili e ai beni pubblici europei che sono ostacolati dall'attuale quadro di bilancio;

   b) prevedere percorsi di rientro dal debito realistici che tengano conto della specificità del quadro macroeconomico nazionale, astenendosi dall'applicazione di qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;

   c) assicurare un quadro di bilancio più favorevole alla crescita economica nazionale, finalizzata a rendere le norme sul debito più semplici, più applicabili e concepite per sostenere le priorità politiche per la doppia transizione verde e digitale, con adeguati investimenti pubblici e privati, per prevenire politiche di austerità, preservare la qualità e il livello di spesa pubblica, evitare pesanti tagli allo Stato sociale e sostenere una crescita inclusiva e sostenibile di medio e lungo termine;

   d) assicurare il pieno e costante coinvolgimento degli organi parlamentari competenti in merito all'attuazione della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024 e congiuntamente all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, nel rispetto del dialogo politico e a salvaguardia delle prerogative parlamentari.
1.4. Scerra, Bruno, Cantone.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 14).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

   b) integrare nell'ordinamento penale nazionale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2024/1385;

   c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

   d) adottare le necessarie misure al fine di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime nelle fasi sia processuali sia post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;

   e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

   f) integrare le disposizioni di cui all'articolo 612-ter del codice penale, al fine di includere reati quali la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo stalking e le molestie on line e disciplinare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto cyber flashing);

   g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.
1.5. Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 16).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2024/1499, tenendo conto, in particolare, anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima ed in linea con quanto sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

   b) prevedere le opportune disposizioni volte a consolidare e rafforzare i poteri degli organismi preposti al perseguimento della parità intesa non solo in ottica di genere ma anche di razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, garantendo altresì, a tal fine, la piena indipendenza della struttura interna dei suddetti organismi;

   c) prevedere tramite adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale il pieno sostegno al funzionamento efficace degli organismi per la parità e per l'adempimento dei loro compiti, adottando altresì tutte le necessarie misure finalizzate a predisporre le garanzie necessarie ad assicurare l'indipendenza dei suddetti organismi da influenze politiche, finanziarie, religiose o di altra natura nell'adempimento dei loro compiti;

   d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1499, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.
1.6. Bruno.

  Al comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 18).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

   (Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) introdurre le disposizioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) adeguare la definizione di «povertà energetica» contenuta nella normativa vigente alla definizione di più ampia portata contenuta nella direttiva (UE) 2024/1711, con particolare riguardo ai clienti vulnerabili e ai clienti in condizioni di povertà energetica;

   c) assegnare ad un operatore pubblico, che persegua esclusivamente l'equilibrio di bilancio non avendo come obiettivo la massimizzazione degli utili, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica al dettaglio per i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica prevedendo che tale operatore, di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, operi secondo procedure competitive e modalità che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura, tramite contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA), prevedendo altresì l'introduzione di un meccanismo compensativo atto a garantire prezzi convenienti anche nei casi di un'eventuale diminuzione del prezzo unico nazionale (PUN) rispetto ai prezzi definiti con i contratti di lungo termine medesimi;

   d) incoraggiare i consumatori, gli autoconsumatori e le Comunità energetiche rinnovabili a partecipare ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici (vehicle to grid);
1.13. Cappelletti, Scerra, Pavanelli, Appendino, Ferrara.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 20) aggiungere il seguente:

    20-bis) direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, comma 3, sopprimere le parole: 11, comma 2.

   sopprimere l'articolo 11.
1.1001. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 21, aggiungere i seguenti:

    21-bis) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

    21-ter) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE).
1.2. Traversi, Fede, Iaria.

  Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 21), aggiungere il seguente:

    21-bis) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).
*1.1. De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.
*1.1000. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.

A.C. 2280 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

A.C. 2280 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20)

  1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20, composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.
  2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 è inviato alle Camere, per la successiva assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

A.C. 2280 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

   b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);

   c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

   d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

   e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

    1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

    2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

    3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

   f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

   g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

   h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

   i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

   l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;

   m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;.
4.1. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il Buy Now Pay Later (BNPL);.
4.2. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento «Buy Now Pay Later» (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;.
4.3. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;.
4.4. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento Buy Now Pay Later (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari;.
4.5. Fenu, Bruno, Cantone, Scerra.

A.C. 2280 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

   d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sanzioni penali aggiungere le seguenti: , nonché misure penali o non penali accessorie,.
5.1. Gianassi, Serracchiani, De Luca, Filippin, Madia, Prestipino.

A.C. 2280 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;

   b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

   c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

   d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

   e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;

   f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

   g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673 nonché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

   h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;

   c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;

   d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche in deroga ai criteri fino alla fine della lettera.
7.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Bruno, Cantone, Scerra.

A.C. 2280 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

   b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

   c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust;.
*8.1. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*8.2. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE (CDCRAEE), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;.
8.3. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2), della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) denominata «pannelli fotovoltaici domestici», al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;.
*8.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*8.1000. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di standard di etichettatura e tracciabilità specifici per le PMI meno onerosi, mantenendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi ambientali;

   c-ter) prevedere un meccanismo di consultazione periodica tra il Governo e le associazioni maggiormente rappresentative delle PMI al fine di monitorare l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto al fine di eventuali correttivi.
8.1003. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust;.
8.5. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo, a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);.
8.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;.
8.7. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) sviluppare, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati da nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini;.
8.1001. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera, con controlli capillari e sistematici a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.
8.1002. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1275 finalizzate a riordinare e razionalizzare le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture, al fine di realizzare gli investimenti necessari individuati nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione, dando stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi;

   b) predisporre meccanismi di premialità, anche in termini di aliquote fiscali ridotte, per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico, di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM), in conformità a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1275;

   c) al fine di garantire un'adeguata tutela per i soggetti vulnerabili, rendere flessibili le misure di sostegno in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, prevedendo che l'ammontare da portare in detrazione possa essere ripartito in un numero congruo di quote annuali, di importo variabile a seconda della capienza dell'imposta lorda nonché ad introdurre per questi soggetti la possibilità di accedere a meccanismi di cessione o sconto per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle proprie abitazioni, garantendo il coordinamento con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima;

   d) istituire un fondo nazionale di garanzia per la concessione di contributi diretti alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, anche al fine di coprire il consumo totale annuo di energia primaria dei nuovi edifici o di quelli ristrutturati, in conformità a quanto previsto all'articolo 11 della direttiva (UE) 2024/1275;

   e) favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 14 della stessa, in materia di infrastrutture per la mobilità sostenibile, anche garantendo il coordinamento con le disposizioni della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

   f) prevedere l'istituzione di un campione rappresentativo di sportelli unici territoriali pilota, distribuiti sul territorio nazionale e gestiti in modo imparziale, indipendente e gratuito, con funzioni di informazione, assistenza tecnica e consulenza amministrativa e finanziaria, in favore e a supporto di cittadini e imprese, sulla ristrutturazione degli edifici in chiave energetica, sull'installazione di impianti a fonti rinnovabili nonché di infrastrutture di ricarica elettrica, secondo quanto previsto all'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1275;

   g) rafforzare le attività di comunicazione sui temi dell'efficienza energetica e della riqualificazione energetica degli edifici al fine di migliorare la fruibilità e la trasparenza delle informazioni, anche attraverso l'organizzazione di iniziative mirate a favorire comportamenti energeticamente consapevoli e la predisposizione di linee guida per la definizione di metodologie educative condivise sul risparmio e l'efficienza energetica;

   h) sostenere percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, nonché della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.
8.04. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, Appendino, Ferrara, L'Abbate, Morfino, Sergio Costa.

A.C. 2280 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

   d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

   e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

   f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in conformità ai criteri con le seguenti: adeguando a tal fine la normativa nazionale vigente ai criteri minimi.
*9.1. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*9.1000. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) prevedere sistemi uniformi di valutazione della rilevanza del danno, tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 8 della direttiva (UE) 2024/1203 per quanto attiene la valutazione della quantità trascurabile o meno e individuando criteri univoci per la determinazione del valore soglia di cui al medesimo paragrafo 8, lettere b) e d), anche in considerazione della quantificazione monetaria del danno ambientale, degli illeciti profitti ottenuti dalla commissione del reato, nonché dei costi di ripristino;.
**9.2. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.
**9.1001. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: agli articoli aggiungere la seguente: 14.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: di protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini,.
9.3. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2280 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

   b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

   c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE;

   d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

   e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

   f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

   g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

   h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

   i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sopprimere le parole: a),.
10.1000. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere modalità di autorizzazione e registrazione degli impianti di allevamento che garantiscano il pieno rispetto della disciplina eurounitaria, nonché definire le connesse tariffe istruttorie e i relativi controlli;.
10.1001. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla competenza regionale con le seguenti: allo Stato, alle Regioni e alle Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza,.
10.1. Caramiello, Ilaria Fontana.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 4, sopprimere le parole: , b).
*10.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*10.1002. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE fino alle parole: in materia con le seguenti: di stabilire requisiti generali vincolanti.
10.1003. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , in modo da sostituire fino a: le vigenti disposizioni in materia, con le seguenti: per determinare le condizioni di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, anche nel rispetto delle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques – BAT),.
10.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in modo da sostituire fino a: le vigenti disposizioni in materia, con le seguenti: fatto salvo l'obbligo di possedere l'autorizzazione integrata ambientale e.
10.4. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: nel loro complesso fino alle parole: a scala locale.
10.1004. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: nel loro complesso fino a: a scala locale con le seguenti: mediante l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario nei procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale,.
10.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: valorizzando quelli già esistenti con le parole: favorendo le migliori tecniche disponibili.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: che rendono necessario fino alla fine della lettera.
10.1005. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la parola: e),.
10.1006. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) garantire la piena congruenza della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali con la normativa eurounitaria ed il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ivi comprese le istanze territoriali, ambientali e sanitarie, e la partecipazione pubblica;.
10.1007. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti, con le seguenti: garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il coinvolgimento limitatamente alla fase decisoria dei soli soggetti.
10.6. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticità nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
10.7. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere le seguenti: i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed il riesame della stessa al fine di includervi la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in funzione preventiva,.
10.8. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.

A.C. 2280 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

   b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

   c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

   d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

   e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

   f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

   g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

   h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

   i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: direttiva (UE) 2024/2831 aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali;.
11.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) assicurare, al fine di rispettare il dettato normativo e le finalità della direttiva (UE) 2024/2831, in conformità con il principio numero 7 del Pilastro europeo dei diritti sociali, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, relativamente al divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori;.
11.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , a tal fine ricorrendo alla presunzione legale di rapporto di lavoro a favore delle suddette persone, a garanzia del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori delle piattaforme digitali;.
11.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevenendo, a tal fine, i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche vietando l'abuso dei contratti atipici;.
11.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , nonché l'accesso da parte dei lavoratori delle piattaforme digitali a condizioni di vita e di lavoro dignitose;.
11.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204;.
11.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: definire le procedure aggiungere le seguenti: di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831.
11.1001. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine le parole: , nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativamente, in particolare, alla previsione di determinati diritti e obblighi nonché garanzie relativi al trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali;.
11.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
11.1002. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente;.
11.1003. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in merito aggiungere le seguenti: ai possibili rischi legati al ricorso.
11.8. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le parole: , che deve in ogni caso rispettare quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
11.1004. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

   g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831;.
11.1005. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831.
11.1006. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: misure di prevenzione aggiungere le seguenti: delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato,.
11.1007. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

A.C. 2280 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

   b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

   c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

   d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

   e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 12.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere con le seguenti: il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano.
12.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.

  Al comma, 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , facendo seguito a quanto evidenziato nell'Air Pollution Strategy relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 dell'Istituto Superiore di Sanità – GdS, Gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor);.
12.2. Quartini, Bruno, Cantone, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Scerra, Sportiello.

  Al comma, 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane, quali il trattamento delle acque reflue, gli allevamenti intensivi e gli impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.
12.3. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) prevedere apposite misure per favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/2881 anche con riferimento all'individuazione della disciplina risarcitoria applicabile in caso di violazione delle norme relative ai piani o tabelle di marcia per la qualità dell'aria che determina un danno sanitario.
12.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   f) individuare procedure adeguate ed efficaci per la sollecita adozione dei piani d'azione a breve termine, contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme.
12.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2280 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

   b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

   c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;

   d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

   e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

   f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;

   g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;

   h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

  3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
  4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

   b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;

   c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

   d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

   e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.

  5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
  6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

   b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

   c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:

    1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3 quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

    2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51 bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.

  7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
  8. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
  9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento;

   b) attribuire:

    1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

     2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

    3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

     3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

   c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

    1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

    2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

   d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.
  11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;

   b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorità;

   c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;

   d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39 bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

  12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.
  13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

   b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma;

   c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie autorità competenti autorizzino il GEFIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni previsti dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;

   d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4 octies, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;

   e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma;

   f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

   g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;

   h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni.

  14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
  15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi, di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

   b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

   c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;

   d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

   e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

   f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

  16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.
  17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 13 e 16 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:

   a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;

   b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:

    1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;

    2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:

    1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei princìpi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

    2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

    3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

   b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al titolo I, capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

    1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

    2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

    3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso alla disciplina secondaria emanata dalle stesse;

    4) confermare l'attribuzione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) della funzione di unità di informazione finanziaria (FIU) per l'Italia, attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

    5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

    6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

   c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:

    1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi i soggetti già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

    2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;

    3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

    4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;

    5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;

   d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

   e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;

   f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/1620, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

   b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

   c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

   d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

  1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/ 1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;

   b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);

   c) prevedere che:

    1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91 bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

    2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

   d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

   f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

   g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

   h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

    1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

    2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

   i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;

   l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

   m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

   n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 16.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/ 36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: al fine di prevedere l'applicazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: ivi compresa l'applicazione del cumulo;.
16.1. Merola, Stefanazzi, Prestipino, Filippin, Madia, De Luca.

A.C. 2280 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   b) introduzione della disciplina volta a individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

   c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva (UE) 2024/2841, individui il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e i comuni quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

   d) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, anche nella versione digitale, con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841;

   e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

   f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione europea adotterà, nell'ambito del portafoglio dell'identità digitale a livello dell'Unione;

   g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/2841, la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia, rispetto ai titolari della carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;

   h) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

   i) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

   l) disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lettera b), secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti internet istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

   m) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

   n) individuare il sistema di tutela anche ai sensi degli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2841 e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio della Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: , anche nella versione digitale, con le seguenti: in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità,.
17.1. Scerra, Bruno, Cantone, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: riducendo al minimo gli eventuali carichi burocratici che gravino sui destinatari delle presenti norme, per effetto di tali procedure;.
17.2. Cantone, Bruno, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , incluse le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il loro rilascio, rinnovo o revoca;.
17.3. Bruno, Cantone, Scerra, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

A.C. 2280 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 18.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

   b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) individuare e definire, sin dalle prime fasi di definizione del piano nazionale di ripristino, le opportune forme di consultazione, partecipazione e coordinamento dei portatori di interesse, dei settori produttivi coinvolti, delle associazioni ambientaliste, dei rappresentati di categoria, delle università e dei centri di ricerca affinché sia avviato e portato a termine un processo di consultazione e partecipazione aperto, trasparente, inclusivo ed efficace.
*18.1. Ilaria Fontana, Caramiello, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*18.1000. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

A.C. 2280 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;

   b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;

   c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

   d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

   e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

   f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

   g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

   h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

   i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

   l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

   m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

   n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

   o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

   p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

   q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

   r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.

  3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

   b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;

   b) attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente;

   c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:

    1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;

    2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;

    3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;

   d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

   e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

   b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;

   c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

   e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 22.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito del Punto unico d'accesso europeo (ESAP), nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;.
22.1. Merola, Stefanazzi, De Luca.

A.C. 2280 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 23.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;

   b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le predette autorità;

   c) individuare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;

   d) individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;

   e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresì la posizione del titolare dello strumento finanziario;

   f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:

    1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

    2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

   g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845;

   h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

   b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

   c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

   d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

   e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

   f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 24.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/ 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/ CEE del Consiglio)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: relative violazioni, aggiungere le seguenti: nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di primalità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le piccole e medie imprese in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi;

   dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.
24.1. Peluffo.

A.C. 2280 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

   b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

   c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

   d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

   e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali–Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e del regolamento (UE) 2023/2411;

   a-ter) prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2411;.
25.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Caramiello, Sergio Costa.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

   b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e con il decreto interministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;.
25.2. Peluffo, Filippin, Madia, De Luca, Prestipino.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere la lettera e);

   al comma 3, sostituire le parole: lettera e) con le seguenti: lettera d).
25.3. Peluffo, Madia, De Luca, Filippin, Prestipino.

A.C. 2280 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 26.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation – EUDR).
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;

   b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

   c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

   d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;

   e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

   f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

   g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

   h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT – regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

   i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – Triennio 2019-2021;

   l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

   m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

   n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

   o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2012, n. 234 aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e il made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie.
26.1000. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.
26.1009. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 aggiungere le seguenti: cui sono garantiti poteri, indipendenza funzionale e adeguate risorse,.
26.1001. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: , in deroga fino a: amministrative con la seguente: sanzioni.
26.1010. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: al valore delle materie prime o dei prodotti interessati aggiungere le seguenti: nonché al profitto illecito,.
*26.1. Morfino, Caramiello, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo.
*26.1002. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*26.1011. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità del fatto, comminando una pena di almeno 5 anni di reclusione nel massimo, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, nonché l'applicazione delle circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva nei casi di maggiore gravità;.
26.2. Caramiello.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi compresa una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva;.
26.1003. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: , nonché la possibilità per l'organo di controllo fino alla fine della lettera.
*26.3. Caramiello.
*26.1004. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*26.1012. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) predisporre e revisionare i piani annuali di monitoraggio previsti dall'articolo 16 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2023/1115 in collaborazione con l'autorità competente di cui alla lettera a) e comunicare tali piani alla Commissione europea conformemente all'articolo 16, paragrafo 7, del medesimo regolamento;.
26.1006. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) individuare le forme e le modalità più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 22 del medesimo regolamento;.
*26.4. Scerra, Caramiello.
*26.1007. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
*26.1014. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, aggiungere le seguenti: le associazioni di protezione ambientale.
**26.5. L'Abbate, Caramiello, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
**26.1005. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.
**26.1013. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
26.1015. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) prevedere, in attuazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1115, un sistema di controlli sul territorio nazionale, conformemente agli articoli 18 e 19 del medesimo regolamento, al fine di accertare se i prodotti interessati che l'operatore o il commerciante ha immesso o intende immettere sul mercato o ha esportato o intende esportare siano conformi al regolamento;
26.1008. Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, al comma 5 sopprimere la parola: , m).
26.1016. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: nonché disporre fino alla fine della lettera.
26.7. Scerra, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 2280 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 27.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.
  2. Il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

   b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

   c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;

   d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

   e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 27.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: e sorveglianza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: garantendo in ogni caso qualità, efficienza e trasparenza delle procedure nonché il rispetto di parametri adeguati alla tutela della sicurezza alimentare e dell'igiene degli alimenti;.
27.1000. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo inoltre specifiche misure di semplificazione per le PMI improntate al principio della proporzionalità, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , che risulti interoperabile con il Registro di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente alla registrazione degli impianti di riciclaggio e all'adozione di sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.;

   alla lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo contestualmente la proporzionalità per le PMI, anche in considerazione a quanto già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente ai sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.;

   alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla dimensione dell'impresa.
27.1001. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di garantire la trasparenza e facilitare il controllo della qualità e la rintracciabilità del materiale riciclato, assicurando il coordinamento con il regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025;.
27.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio e per la definizione di uno schema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo ai fini della produzione di nuovi contenitori per bevande)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, in merito alla introduzione di un sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie realizzate in polietilene tereftalato (PET) e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1 della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) individuazione della tipologia di contenitori per bevande nonché della relativa tipologia di bevande assoggettati al deposito cauzionale;

   b) indicazione dell'entità minima del deposito;

   c) individuazione della tipologia degli esercizi commerciali presso i quali prevedere l'obbligo di ritiro dei contenitori usati e dei punti di restituzione, sia meccanizzati che manuali, in ragione di dimensione e di distanza da altri punti di restituzione;

   d) definizione della composizione e governance dell'Operatore Nazionale del Sistema, a cui è attribuito il compito di coordinare l'introduzione del deposito cauzionale sul territorio nazionale.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
27.01. Sergio Costa, L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Bruno, Cantone, Scerra.

A.C. 2280 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

   b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2280 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;

   b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;

   c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;

   d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;

   e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;

   f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

   g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;

   h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

   i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

   l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;

   m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;

   n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;

   o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

   p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A

(articolo 1, comma 1)

  1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;

  2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

  3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

  4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

  5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

  6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);

  7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

  8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

  9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

  10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);

  11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;

  12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

  13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

  14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

  15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

  16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

  17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

  18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

  19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

  20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

  21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.

A.C. 2280 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del provvedimento all'esame dell'Assemblea conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, nonché per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

    il comma 2 del citato articolo 14 contiene i princìpi e criteri direttivi specifici ai quali il Governo dovrà attenersi. In particolare, alla lettera b), è stabilito che l'esecutivo dovrà individuare le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti indicati, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla direttiva e dai regolamenti citati. Specificatamente, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo n. 231 del 2007 e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 186 del 2021, il Governo dovrà, da un lato, confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, dall'altro, definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 231 del 2007, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

    il decreto legislativo n. 231 del 2007 attribuisce un ruolo fondamentale agli organismi di autoregolamentazione, enti esponenziali rappresentativi di una categoria professionale. In particolare, l'articolo 11 stabilisce che, «Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i princìpi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione di detti obblighi il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza»;

    il Ministero di giustizia non rientra nell'elenco dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ai quali, in base alla delega di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, il Governo può attribuire congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze poteri di supervisione e controllo;

    occorre ribadire la diversa e specifica competenza del Ministero della giustizia nel sistema di supervisione dei soggetti obbligati iscritti in propri albi o elenchi destinatari della normativa antiriciclaggio europea (Anti-Money Laundering – AML),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni utile iniziativa volta ad attribuire anche al Ministero della giustizia, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze, quei poteri di supervisione e controllo volti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti oggetto della delega.
9/2280/1. Rossello , Battilocchio , De Monte .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge de quo conferisce al Governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale;

    tuttavia il provvedimento – che dovrebbe essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno – è arrivato solamente lo scorso 3 ottobre 2024, impedendo di fatto al Parlamento di approfondire, con la dovuta importanza, questioni complesse e variegate di cui alcune inserite, inter alia, nell'Allegato A annesso al disegno di legge, che reca un elenco di direttive per il recepimento delle quali non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e principi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    in particolare, tra le direttive dell'allegato A figura la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che novella e rifonde la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e modifica il regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima, ponendo un'attenzione maggiore all'alleviamento della povertà energetica, di cui, tra l'altro, fornisce una nuova definizione (articolo 37);

    il citato regolamento (UE) 2023/955, come modificato, introduce la definizione di utenti vulnerabili dei trasporti, vale a dire persone e famiglie che sperimentano la povertà dei trasporti, comprese quelle a reddito basso e medio-basso, e che non dispongono dei mezzi per acquistare veicoli a zero e a basse emissioni o per passare a modi di trasporto alternativi sostenibili, compresi i trasporti pubblici;

    la Comunicazione della Commissione C/2025/1597, che fornisce orientamenti per la predisposizione dei piani sociali per il clima nazionali, prevede, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera f) del regolamento Fondo sociale clima, che gli Stati membri includano nei loro piani misure e investimenti volti a «fornire accesso a veicoli e biciclette a zero e a basse emissioni, pur salvaguardando la neutralità tecnologica, compreso un sostegno finanziario o incentivi fiscali per il loro acquisto, nonché infrastrutture pubbliche e private adeguate, in particolare, ove pertinente, acquisto di veicoli a zero e a basse emissioni, infrastrutture per la ricarica e il rifornimento e sviluppo di un mercato dei veicoli di seconda mano a emissioni zero»;

    la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025)95 final) si prefigge l'obiettivo di rafforzare la domanda di veicoli a zero emissioni e consolidare la posizione dell'industria continentale nel panorama globale, anche attraverso la predisposizione di incentivi ad hoc quale il leasing sociale;

    la valutazione della Commissione sul PNIEC italiano aggiornato e definitivo dello scorso 28 maggio, da ultimo, chiede al nostro Paese di introdurre un quadro per lo sviluppo dei veicoli elettrici in linea con le ambizioni del piano, inclusi «incentivi fiscali stabili come la tassazione dei veicoli sulla base della CO2»;

    il «leasing sociale» è un acquisto in leasing (ossia locazione con eventuale riscatto) a prezzo calmierato grazie al contributo statale: il contraente non ha l'obbligo di riscattare il veicolo alla fine del contratto di leasing e lo Stato si fa carico, in tutto o in parte, anche dell'anticipo iniziale;

    si tratta di uno strumento fondamentale per diffondere l'uso di autoveicoli elettrici supportando i ceti meno abbienti ad acquistarli (i prezzi mediamente più alti delle BEV sono uno dei fattori che ne frenano la crescita) e, al contempo incentivando le case automobilistiche a produrne di più, con ricadute positive sull'intero comparto produttivo,

impegna il Governo:

   ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 con ulteriori opportune iniziative, anche normative volte a:

    1) a prevedere l'introduzione di incentivi ad hoc in favore degli utenti vulnerabili dei trasporti, come definiti dal regolamento (UE) 2023/955, modificato dalla direttiva (UE) 2023/1791, per la stipulazione di contratti di noleggio a lungo termine per la locazione di veicoli a zero emissioni;

    2) ad introdurre, mediante la previsione di nuovi scaglioni disincentivanti e relativi nuovi importi, un'ecotassa parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 161 grammi di anidride carbonica, con lo scopo di utilizzare i proventi per finanziare gli incentivi destinati al cosiddetto leasing sociale di veicoli a zero emissioni e migliorare l'accesso alla mobilità e ai trasporti a zero e a basse emissioni per le famiglie a basso reddito.
9/2280/2. Cappelletti , Pavanelli , Appendino , Ferrara .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge de quo conferisce al Governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale;

    tuttavia il provvedimento – che dovrebbe essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno – è arrivato solamente lo scorso 3 ottobre 2024, impedendo di fatto al Parlamento di approfondire, con la dovuta importanza, questioni complesse e variegate di cui alcune inserite, inter alia, nell'Allegato A annesso al disegno di legge, che reca un elenco di direttive per il recepimento delle quali non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e princìpi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    in particolare, tra le direttive dell'allegato A figura la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che novella e rifonde la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e modifica il regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima, introducendo per la prima volta la definizione di povertà energetica a livello dell'Unione europea;

    il fenomeno della povertà energetica colpisce famiglie a basso reddito dotate di alloggi fatiscenti e inadeguati, scarsamente efficienti dal punto di vista energetico, e rappresenta una notevole sfida climatica, ambientale, sanitaria e sociale perché costituisce una fonte di spreco di energia e un costo significativo per la spesa pubblica nelle citate dimensioni;

    sebbene i vantaggi derivanti dal combattere efficacemente il predetto fenomeno siano oramai noti, risulta necessario adottare nuove politiche pubbliche mirate ed attente alla mitigazione strutturale dei costi energetici per le famiglie vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura, caratterizzata da forti spinte inflazionistiche, trainate prevalentemente dai prezzi dell'energia, e una ripresa economica strozzata dalle forti incertezze legate all'evoluzione delle crisi geopolitiche e dalla politica protezionistica degli Stati Uniti;

    in questa prospettiva, risulta determinante assicurare la piena ed efficace operatività della Strategia nazionale contro la povertà energetica per l'elaborazione di misure strutturali e di lungo periodo atte a contrastare in modo omogeneo ed efficace il citato fenomeno, così come introdurre l'obbligo per i distributori di energia elettrica e di gas naturale, nell'ambito dei Titoli di risparmio energetico (TEE), di ottemperare all'obiettivo annuale di risparmio energetico attraverso interventi ad hoc per soggetti in condizioni di fuel poverty, può costituire una soluzione, a costo zero per la finanza pubblica, per efficientare il parco immobiliare privato e mitigare i costi legati all'approvvigionamento energetico delle famiglie vulnerabili,

impegna il Governo

   ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 con ulteriori opportune iniziative normative volte a:

    1) prevedere che una percentuale obbligatoria minima dell'obiettivo annuale di risparmio energetico cui sono obbligati i distributori di energia elettrica e di gas naturale sia destinata e vincolata, in via prioritaria, alla realizzazione di misure e interventi a beneficio delle famiglie vulnerabili come definite dal Regolamento (UE) 2023/955, modificato dalla direttiva (UE) 2023/1791, tutelando al contempo la piena funzionalità del mercato e il corretto svolgimento del processo concorrenziale;

    2) apportare, quanto prima, alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie a definire, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, la Strategia nazionale contro la povertà energetica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, garantendo il coordinamento tra gli obiettivi e le misure che si intende in essa inserire e il PNIEC, la Strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine e i futuri incentivi per gli interventi di ristrutturazione, riqualificazione energetica degli edifici e di miglioramento antisismico delle strutture di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 nonché con le disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/955;

    3) esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i contributi alla spesa percepiti per l'efficientamento energetico delle abitazioni delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e delle persone che vivono negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.
9/2280/3. Sergio Costa , Pavanelli , Appendino , Cappelletti , Ferrara .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge de quo conferisce al Governo una delega per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale;

    tuttavia il provvedimento – che dovrebbe essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno – è arrivato solamente lo scorso 3 ottobre 2024, impedendo di fatto al Parlamento di approfondire, con la dovuta importanza, questioni complesse e variegate di cui alcune inserite, inter alia, nell'Allegato A annesso al disegno di legge, che reca un elenco di direttive per il recepimento delle quali non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e principi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    in particolare, tra le direttive dell'allegato A figura la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 che novella e rifonde la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e modifica il regolamento (UE) 2023/955 sul Fondo sociale per il clima, revisionando la definizione di sistemi di teleriscaldamento efficienti e fissando nuovi requisiti per la completa decarbonizzazione dell'approvvigionamento per tali sistemi entro il 2050;

    la citata direttiva prevede che tutti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento tendano a una migliore capacità di interazione con le altre componenti del sistema energetico, al fine di ottimizzare l'uso di energia e prevenire gli sprechi energetici sfruttando appieno le possibilità di immagazzinare calore o freddo negli edifici, ivi compreso il calore in eccesso proveniente dai centri elaborazione dati;

    a tal fine, gli Stati membri devono provvedere affinché i citati centri di elaborazione dati con potenza totale assorbita nominale superiore a 1 MW utilizzino il calore di scarto o altre applicazioni di recupero del calore di scarto, a meno che non possano dimostrare che ciò è tecnicamente o economicamente impraticabile;

    il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) è responsabile del 5-9 per cento del consumo totale di energia elettrica a livello mondiale e di oltre il 2 per cento delle emissioni globali. Nel 2018 i centri dati rappresentavano il 2,7 per cento della domanda di energia elettrica nell'UE-28;

    sebbene nel nostro Paese, non ci sia ancora una «emergenza energetica da intelligenza artificiale», è necessario che anche questo settore si avvalga quanto più possibile delle energie rinnovabili per risultare sempre meno energivoro e per ridurre il proprio impatto sull'ambiente e sull'approvvigionamento di energia;

    come noto, il crescente e rapido sviluppo del settore dell'intelligenza artificiale avrà conseguenze significative non solo sulla sostenibilità dei data center ma verosimilmente anche sui consumatori che potrebbero subire un incremento delle bollette elettriche a causa della massiccia costruzione di centri di elaborazione dati che consumano energia e impongono costosi ammodernamenti infrastrutturali;

    quanto sopra rende necessario anticipare, con lungimiranza, un siffatto scenario attraverso un uso alternativo ed esterno ai confini dei data center del calore da questi prodotto, ovvero catturando tramite tecnologia a pompa di calore, il calore di scarto di questi ultimi per alimentare reti di teleriscaldamento per il riscaldamento di edifici o alimentare processi aziendali e contribuire alla decarbonizzazione del sistema industriale. Ciò non solo ridurrebbe il quantitativo di energia consumata dai centri medesimi, ma compenserebbe il consumo energetico totale riducendo potenzialmente il consumo di energia altrove;

    inoltre, il riciclo del calore porterebbe a un'efficienza energetica superiore tale da comportare significativi risparmi nel lungo periodo, soprattutto a fronte dell'aumento dei costi energetici,

impegna il Governo

   ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 con ulteriori opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

    1) introdurre un sistema di monitoraggio dei costi dell'energia dei centri di elaborazione dati nazionali;

    2) elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori dei data center già esistenti a ridurre il proprio consumo energetico in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso.
9/2280/4. Pavanelli , Iaria , Appendino , Cappelletti , Ferrara .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 2), figura la direttiva di rifusione (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;

    alla luce del suo inserimento da parte dell'Esecutivo nell'Allegato A, per il recepimento della suddetta direttiva non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e princìpi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    in particolare, la direttiva in esame aumenta l'obiettivo di efficienza energetica al 2030, fissando un obiettivo vincolante di riduzione a livello dell'Unione europea dell'11,7 per cento, rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento dell'Unione europea del 2020;

    l'aumento generalizzato delle tariffe energetiche sta gravando ormai da tempo e in modo significativo su famiglie e imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese, peggiorando ulteriormente una situazione economica già segnata da un generale incremento dei prezzi di beni e servizi essenziali;

    secondo i dati diffusi da Nomisma, nel 2025 si prospetta un aumento delle bollette dell'elettricità del 28 per cento per le imprese e del 31 per cento per le famiglie, rispetto al 2024;

    le misure di mitigazione finora approntate dal Governo, si sono limitate a mere dichiarazioni, con generiche misure di sostegno che non hanno visto concreta realizzazione, prova il calo della produzione industriale, segno evidente dell'assenza di politiche industriali capaci di dare respiro e rilancio alle imprese tramite investimenti urgenti per modernizzazione, la transizione ecologica e digitale dei processi produttivi;

    nelle comunicazioni afferenti al Pacchetto di primavera del semestre europeo di recente pubblicazione, la Commissione europea ha inoltre certificato la fase emergenziale in cui si trova il nostro Paese, rimarcando come gli elevati prezzi dell'energia indeboliscono e riducono la competitività industriale, proprio a svantaggio delle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di efficienza energetica previsti dalla direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, a farsi promotore, in sede europea, di una politica comune d'investimento, sul modello Next Generation EU, a supporto della competitività delle imprese, per sostenere, in particolare, il rinnovamento dei processi produttivi e la diffusione delle tecnologie avanzate, nella direzione della sostenibilità, in un'ottica di efficienza energetica e di contrasto al caro energia.
9/2280/5. Scerra .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, figura la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica;

    alla luce del suo inserimento da parte dell'Esecutivo nell'Allegato A, per il recepimento della suddetta direttiva non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e principi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012;

    si consideri, tra l'altro, che il suddetto disegno di legge sarebbe dovuto essere presentato entro il 28 febbraio (come ogni anno), mentre è arrivato solamente lo scorso 3 ottobre 2024, impedendo di fatto al Parlamento di approfondire, con la dovuta importanza, questioni complesse e variegate di cui alcune inserite, nell'Allegato A annesso al disegno di legge;

    in particolare, la richiamata direttiva UE 2024/1385 richiede agli Stati parti, che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici, come di seguito indicati:

     a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

     b) integrare nel nostro ordinamento penale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2024/1385;

     c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

     d) adottare le necessarie misure ai fini di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime sia nelle fasi processuali che post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;

     e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

     f) integrare le disposizioni del codice penale di cui all'articolo 612-ter, al fine di includere quali reati la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo stalking e le molestie online e normare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto «cyber flashing»);

     g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica;

    la violenza contro le donne è una violenza di genere, definita in tal modo per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di status che contraddistingue, quando patologico, il rapporto tra uomini e donne. Questa comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Rientrano in tale nozione la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, l'istigazione all'odio, arrivando a sfociare in episodi di femminicidio;

    tuttavia, la violenza di genere, viene perpetrata anche senza atti criminali aventi rilevanza penale o nella forma più sfuggente della sopraffazione psicologica, limitando la capacità delle donne di godere appieno dei propri diritti e impedendo la piena realizzazione del cosiddetto empowerment femminile, che si basa sul riconoscimento della loro individualità e indipendenza economica e sociale. Inoltre, non possono non includersi anche le molteplici forme di violenza via internet, tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online;

    nel corso di 25 anni tanto è stato sicuramente fatto, specie in termini di implementazione del quadro normativo di contrasto, ma ancora tanto si deve fare: ciò è dimostrato dai fatti pressoché quotidiani di cronaca che dimostrano, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, l'esigenza di una sempre maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori e delle donne vittime di violenza;

impegna il Governo

   ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, nell'ottica del perseguimento dei relativi obiettivi di contrasto efficace della violenza di genere e di promozione di politiche di parità di genere, anche a livello culturale, con ulteriori opportune iniziative, anche normative, volte a:

    1) estendere, con il primo provvedimento utile, la formazione obbligatoria per i magistrati e le magistrate inquirenti e giudicanti, nonché per gli avvocati e le avvocate, anche alla materia della violenza di genere, prevedendola allo stesso modo anche per gli assistenti sociali, CTU e tutti gli operatori e le operatrici chiamati ad operare attorno al fenomeno criminale strutturato della violenza di genere, inclusi polizia e carabinieri, polizia municipale e personale sanitario, stanziando all'uopo ulteriori risorse;

    2) prevedere il reinserimento professionale delle donne vittime di violenza, garantendo loro l'autonomia e l'indipendenza economica, anche attraverso il riconoscimento del fenomeno del cosiddetto freezing anche nei luoghi di lavoro, all'accelerazione del processo di empowerment femminile nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, dando concreta attuazione alla convenzione n. 190 «Contrasto alle molestie, molestie sessuali e violenze sul posto di lavoro», ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 2021, n. 4, rafforzando e implementando anche iniziative specifiche di tutela e sostegno alle donne vittime di violenza e con disabilità e alle persone transgender, non-binary e gender non-conforming, volte a superare la discriminazione e gli ostacoli che incontrano nel corso dell'intero ciclo lavorativo;

    3) estendere, con il primo provvedimento utile, quanto attualmente previsto in materia di gratuito patrocinio per i minori nei casi di omicidio di uno dei genitori, anche ai genitori nei casi di omicidio di un figlio commesso dal partner o ex, nonché estenderlo anche in sede civile, a prescindere dai limiti reddituali;

    4) ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, contrastare a livello culturale la violenza di genere, come estrinsecazione del disagio giovanile, finanziando l'introduzione dell'insegnamento strutturale dell'educazione affettiva e sessuale nell'offerta formativa nelle scuole di primo e secondo grado, al fine di rispondere al bisogno delle allieve e degli allievi di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendoli maggiormente consapevoli nell'assunzione delle proprie scelte e condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere.
9/2280/6. Ascari , Ruffino .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 16), figura la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

    alla luce del suo inserimento da parte dell'Esecutivo nell'Allegato A, per il recepimento della suddetta direttiva non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e princìpi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; in particolare, la direttiva in esame stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità, a garanzia della parità di trattamento nelle materie oggetto delle specifiche normative europee espressamente richiamate;

    gli organismi di parità rappresentano degli strumenti di osservazione, discussione e promozione delle politiche di uguaglianza non solo fra i generi (donna-uomo) ma anche fra le differenze (culturali, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, etnia o origine etnica); come sancito dagli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del TUE, l'Unione europea si fonda su un insieme di valori che comprendono il divieto di discriminazione, l'uguaglianza e il rispetto per la dignità umana e i diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento, con ulteriori interventi normativi volti a rafforzare i poteri degli organismi preposti al perseguimento della parità, attraverso la previsione di adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale, al fine di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della suddetta direttiva europea.
9/2280/7. Bruno .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 16), figura la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

    alla luce del suo inserimento da parte dell'Esecutivo nell'Allegato A, per il recepimento della suddetta direttiva non è stata prevista la necessità di ulteriori criteri e princìpi direttivi di delega rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; in particolare, la direttiva in esame stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità, a garanzia della parità di trattamento nelle materie oggetto delle specifiche normative europee espressamente richiamate;

    gli organismi di parità rappresentano degli strumenti di osservazione, discussione e promozione delle politiche di uguaglianza non solo fra i generi (donna-uomo) ma anche fra le differenze (culturali, disabilità, orientamento sessuale, identità di genere, etnia o origine etnica); come sancito dagli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del TUE, l'Unione europea si fonda su un insieme di valori che comprendono il divieto di discriminazione, l'uguaglianza e il rispetto per la dignità umana e i diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento, con interventi volti a rafforzare i poteri degli organismi preposti al perseguimento della parità, anche attraverso, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la previsione di adeguati e stabili sistemi di finanziamento su base pluriennale, al fine di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della suddetta direttiva europea.
9/2280/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea rappresenta insieme alla legge europea l'architrave del processo di partecipazione dell'Italia alla formazione degli obblighi dell'Unione europea ed uno strumento di straordinaria importanza per garantire l'attuazione della normativa europea e la partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea;

    lo scorso 3 ottobre 2024, il Governo ha presentato alle Camere, con un ritardo di oltre otto mesi, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» contenente le deleghe legislative necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea nonché per l'attuazione degli altri atti normativi europei ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo;

    tra gli aspetti cruciali del processo di integrazione assicurato dalle richiamate leggi europee è il rispetto dei termini di presentazione del disegno di legge di delegazione europea nonché dell'esercizio delle deleghe, che dev'essere allineato con i tempi fissati dalle direttive, al fine di evitare il rischio dell'apertura di procedure di infrazione e garantire che il nostro ordinamento rispetti le scadenze delle direttive europee;

    il ritardo da parte del Governo nella presentazione del disegno di legge di delegazione europea ha inciso inevitabilmente anche sull'allungamento dei tempi dell'esame parlamentare, con la conseguente approvazione della delegazione UE 2024 a metà dell'anno 2025, nonché lo slittamento anche della presentazione del disegno di legge di delegazione europea per l'anno in corso, determinando in tal modo un ritardo a cascata nell'approvazione di questi provvedimenti la cui presentazione è prevista obbligatoriamente a cadenza annuale, proprio per la loro rilevanza,

impegna il Governo

a rispettare i termini di presentazione del disegno di legge di delegazione europea di cui all'articolo 29, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ne prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno, al fine di scongiurare ritardi che possano esporre il nostro Paese all'apertura di procedure di infrazione e garantire altresì il pieno rispetto delle prerogative parlamentari e del dialogo politico nel processo di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
9/2280/8. Cantone .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 prevede, tra l'altro, il riordino delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali nell'ambito della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 che modifica la direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche dei rifiuti;

    nella nota sentenza del 25 giugno 2024 (causa C 626/22) la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che, in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una «previa» valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata, tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana, costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e di riesame dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti;

    il principio su cui si fonda la direttiva 2010/75/UE impone pertanto agli Stati membri di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento dovuto alle attività industriali, al fine di conseguire contestualmente un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso e della salute umana, ai sensi degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

    la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 2018 ha affermato che «Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce (...) condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;

    la direttiva (UE) 2024/1785 riconosce la necessità di politiche profondamente trasformative prioritariamente finalizzate a tutelare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni recate dall'articolo 10, avente ad oggetto il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, al fine di prevedere che, nell'ambito del riordino delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, sia contemplata anche la definizione dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ed il riesame della stessa includendo la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario in funzione preventiva, al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
9/2280/9. Ilaria Fontana .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

    la recente evoluzione del quadro normativo europeo in materia di recupero e riutilizzo delle materie prime – dalla Direttiva Sup (Dir. n. 904 del 2019) al regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr) – rende necessaria un'accelerazione sull'introduzione di questo prezioso strumento di supporto alla filiera del riciclo e per la prevenzione della dispersione dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente;

    il regolamento Ppwr prevede infatti all'articolo 50 l'obbligo per i Paesi membri di conseguire al 2029 il 90 per cento di intercettazione di bottiglie in plastica e lattine;

    attualmente sono 18 i Paesi in Europa che hanno adottato un sistema Nazionale Drs (ultimi in ordine di tempo nel 2024: Ungheria, Romania ed Irlanda) ed in molti altri Paesi è già stata definita la data di entrata in vigore, o sono in corso valutazioni per definirla ed adottare un sistema nazionale Drs;

    il Sistema di deposito cauzionale, o Deposit Return System – DRS, è un sistema di raccolta selettiva per gli imballaggi per bevande monouso in base al quale il consumatore paga una piccola cauzione in aggiunta al prezzo di vendita di una bevanda che gli viene completamente rimborsata al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto presso un punto di raccolta;

    l'esigenza di introdurre un sistema Drs in Italia è legata al raggiungimento degli obiettivi europei previsti dal pacchetto economia circolare, ed in particolare dalla direttiva sulla plastica monouso – Sup, con lo scopo di massimizzare la circolarità nell'uso di materiali e risorse nel settore, e ridurre la dispersione delle plastiche nell'ambiente, e gli effetti dannosi correlati che colpiscono la biodiversità, determinano l'ingresso delle microplastiche nelle catene alimentari, e dunque danneggiano la popolazione, come autorevolmente di mostrato da numerosi studi scientifici in materia che hanno trovato microplastiche in vari organi e tessuti dell'uomo;

    l'adozione di un Sistema di deposito cauzionale ha già mostrato, in tutti i Paesi ove è stato introdotto, di massimizzare il recupero di risorse, riservandole alle applicazioni di più elevata qualità a valore grazie alla segregazione in purezza, di ridurre la dispersione dei contenitori per bevande, con benefici ambientali ed economici per la comunità nazionale, le amministrazioni pubbliche, gli operatori del riciclo;

    ad esempio il Drs lanciato nel 2022 in Slovacchia ha raggiunto in soli due anni il 92 per cento di intercettazione e il materiale raccolto rimane a disposizione dei produttori di bevande che gestiscono il sistema che viene impiegato esclusivamente per realizzare bottiglie in Pet e lattine in un processo di riciclo bottle-to-bottle e can-to-can. In pratica la realizzazione del «right of first refusal» o accesso prioritario ai materiali raccolti dal Drs richiesto alle istituzioni europee dalle associazioni del settore delle bevande tra le quali: The European Fruit Juice Association (Aijn), Natural Mineral Waters Europe (Nmwe) e Unesda Soft Drinks Europe, tutte a favore di un Drs armonizzato in tutta Europa;

    i Paesi membri puntano sul sistema di deposito cauzionale per raggiungere gli obiettivi UE e per efficientare la gestione ed il riciclo degli imballaggi;

    l'analisi dei Drs Europei – grazie ai tassi di intercettazione dei contenitori che superano come media il 90 per cento e arrivano sino al 98 per cento – evidenzia la loro straordinaria efficacia nella riduzione del littering, un fenomeno particolarmente diffuso anche in Italia che impatta negativamente sulla amenità dei luoghi, crea danno all'industria del turismo e della pesca, oltre a gravare economicamente sui comuni e i cittadini che sostengono interamente i costi per la rimozione di tali contenitori dall'ambiente, e per lo smaltimento di questi contenitori (in quanto i materiali provenienti dalla rimozione dei contenitori dispersi, non possono usufruire dei corrispettivi Conai per la raccolta differenziata degli imballaggi); a tali benefici va aggiunta la riduzione degli importi versati dall'Italia come Plastic Tax, grazie al netto aumento dei tassi di riciclo delle bottiglie in plastica;

    il sistema di deposito cauzionale (Drs, Deposit Refund Scheme) riveste indubbiamente un ruolo centrale nella Agenda UE e globale sulla gestione degli imballaggi, ed in particolare dei contenitori per bevande (bottiglie in vetro e plastica, lattine);

    i primi sistemi Drs introdotti, a cavallo tra fine degli anni '90 ed inizio anni 2000, mostrarono subito il contributo del deposito cauzionale nell'efficientamento delle filiere di riciclo dei contenitori per bevande, consentendo in particolare:

     massimizzazione dei tassi di raccolta, tipicamente superiori al 90 per cento;

     promozione di filiere di riciclo di elevata qualità;

     sostanziale annullamento del fenomeno del littering, la dispersione di tali contenitori nell'ambiente e negli spazi pubblici, con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche;

     possibilità di accogliere, in un secondo tempo, e grazie alla logistica sviluppata dal sistema, anche flussi destinati al riuso (bottiglie in vetro od in Pet con parete più spessa) rispondendo dunque agli stimoli in merito che provengono dal quadro di riferimento UE;

    inoltre un importante vantaggio derivato dall'implementazione del Drs per un paese che dipende più da altri paesi UE dall'importazione di materie prime come l'Italia da evidenziare è la massimizzazione della circolarità per gli imballaggi per bevande, ovvero l'utilizzo dei contenitori intercettati per creare contenitori identici che in Danimarca ha raggiunto il 99,7 per cento;

    secondo le stime della Piattaforma Reloop ogni anno vengono immessi 7 miliardi di contenitori per bevande che sfuggono al riciclo; in sostanza il 50 per cento circa di imballaggi in plastica che attualmente non ricicliamo, e gli oltre 800 milioni di euro che il nostro Paese versa di conseguenza come Plastic Tax alla UE per la plastica non riciclata dal 2021 (su cui un grosso contributo quantitativo è dato dalle bottiglie in Pet non intercettate e non riciclate dai sistemi di raccolta differenziata),

impegna il Governo

ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori tempestive iniziative, anche di carattere normativo, per garantire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento UE sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio) in merito alla introduzione di un Sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie in Pet e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del Regolamento 2025/40 e dall'articolo 9, comma 1, della direttiva 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.
9/2280/10. L'Abbate , Sergio Costa .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 27 del provvedimento in esame prevede l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

    la recente evoluzione del quadro normativo europeo in materia di recupero e riutilizzo delle materie prime – dalla Direttiva Sup (Dir. n. 904 del 2019) al regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr) – rende necessaria un'accelerazione sull'introduzione di questo prezioso strumento di supporto alla filiera del riciclo e per la prevenzione della dispersione dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente;

    il regolamento Ppwr prevede infatti all'articolo 50 l'obbligo per i Paesi membri di conseguire al 2029 il 90 per cento di intercettazione di bottiglie in plastica e lattine;

    attualmente sono 18 i Paesi in Europa che hanno adottato un sistema Nazionale Drs (ultimi in ordine di tempo nel 2024: Ungheria, Romania ed Irlanda) ed in molti altri Paesi è già stata definita la data di entrata in vigore, o sono in corso valutazioni per definirla ed adottare un sistema nazionale Drs;

    il Sistema di deposito cauzionale, o Deposit Return System – DRS, è un sistema di raccolta selettiva per gli imballaggi per bevande monouso in base al quale il consumatore paga una piccola cauzione in aggiunta al prezzo di vendita di una bevanda che gli viene completamente rimborsata al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto presso un punto di raccolta;

    l'esigenza di introdurre un sistema Drs in Italia è legata al raggiungimento degli obiettivi europei previsti dal pacchetto economia circolare, ed in particolare dalla direttiva sulla plastica monouso – Sup, con lo scopo di massimizzare la circolarità nell'uso di materiali e risorse nel settore, e ridurre la dispersione delle plastiche nell'ambiente, e gli effetti dannosi correlati che colpiscono la biodiversità, determinano l'ingresso delle microplastiche nelle catene alimentari, e dunque danneggiano la popolazione, come autorevolmente di mostrato da numerosi studi scientifici in materia che hanno trovato microplastiche in vari organi e tessuti dell'uomo;

    l'adozione di un Sistema di deposito cauzionale ha già mostrato, in tutti i Paesi ove è stato introdotto, di massimizzare il recupero di risorse, riservandole alle applicazioni di più elevata qualità a valore grazie alla segregazione in purezza, di ridurre la dispersione dei contenitori per bevande, con benefici ambientali ed economici per la comunità nazionale, le amministrazioni pubbliche, gli operatori del riciclo;

    ad esempio il Drs lanciato nel 2022 in Slovacchia ha raggiunto in soli due anni il 92 per cento di intercettazione e il materiale raccolto rimane a disposizione dei produttori di bevande che gestiscono il sistema che viene impiegato esclusivamente per realizzare bottiglie in Pet e lattine in un processo di riciclo bottle-to-bottle e can-to-can. In pratica la realizzazione del «right of first refusal» o accesso prioritario ai materiali raccolti dal Drs richiesto alle istituzioni europee dalle associazioni del settore delle bevande tra le quali: The European Fruit Juice Association (Aijn), Natural Mineral Waters Europe (Nmwe) e Unesda Soft Drinks Europe, tutte a favore di un Drs armonizzato in tutta Europa;

    i Paesi membri puntano sul sistema di deposito cauzionale per raggiungere gli obiettivi UE e per efficientare la gestione ed il riciclo degli imballaggi;

    l'analisi dei Drs Europei – grazie ai tassi di intercettazione dei contenitori che superano come media il 90 per cento e arrivano sino al 98 per cento – evidenzia la loro straordinaria efficacia nella riduzione del littering, un fenomeno particolarmente diffuso anche in Italia che impatta negativamente sulla amenità dei luoghi, crea danno all'industria del turismo e della pesca, oltre a gravare economicamente sui comuni e i cittadini che sostengono interamente i costi per la rimozione di tali contenitori dall'ambiente, e per lo smaltimento di questi contenitori (in quanto i materiali provenienti dalla rimozione dei contenitori dispersi, non possono usufruire dei corrispettivi Conai per la raccolta differenziata degli imballaggi); a tali benefici va aggiunta la riduzione degli importi versati dall'Italia come Plastic Tax, grazie al netto aumento dei tassi di riciclo delle bottiglie in plastica;

    il sistema di deposito cauzionale (Drs, Deposit Refund Scheme) riveste indubbiamente un ruolo centrale nella Agenda UE e globale sulla gestione degli imballaggi, ed in particolare dei contenitori per bevande (bottiglie in vetro e plastica, lattine);

    i primi sistemi Drs introdotti, a cavallo tra fine degli anni '90 ed inizio anni 2000, mostrarono subito il contributo del deposito cauzionale nell'efficientamento delle filiere di riciclo dei contenitori per bevande, consentendo in particolare:

     massimizzazione dei tassi di raccolta, tipicamente superiori al 90 per cento;

     promozione di filiere di riciclo di elevata qualità;

     sostanziale annullamento del fenomeno del littering, la dispersione di tali contenitori nell'ambiente e negli spazi pubblici, con conseguente riduzione degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche;

     possibilità di accogliere, in un secondo tempo, e grazie alla logistica sviluppata dal sistema, anche flussi destinati al riuso (bottiglie in vetro od in Pet con parete più spessa) rispondendo dunque agli stimoli in merito che provengono dal quadro di riferimento UE;

    inoltre un importante vantaggio derivato dall'implementazione del Drs per un paese che dipende più da altri paesi UE dall'importazione di materie prime come l'Italia da evidenziare è la massimizzazione della circolarità per gli imballaggi per bevande, ovvero l'utilizzo dei contenitori intercettati per creare contenitori identici che in Danimarca ha raggiunto il 99,7 per cento;

    secondo le stime della Piattaforma Reloop ogni anno vengono immessi 7 miliardi di contenitori per bevande che sfuggono al riciclo; in sostanza il 50 per cento circa di imballaggi in plastica che attualmente non ricicliamo, e gli oltre 800 milioni di euro che il nostro Paese versa di conseguenza come Plastic Tax alla UE per la plastica non riciclata dal 2021 (su cui un grosso contributo quantitativo è dato dalle bottiglie in Pet non intercettate e non riciclate dai sistemi di raccolta differenziata),

impegna il Governo

a valutare la necessità di adottare iniziative normative volte ad attuare quanto previsto all'articolo 50 del regolamento (Ue) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento UE sugli imballaggi ed i rifiuti da imballaggio) in merito alla introduzione di un Sistema nazionale di deposito cauzionale su bottiglie in Pet e lattine per bevande, allo scopo di massimizzarne il riciclo e garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dallo stesso articolo 50 del Regolamento 2025/40.
9/2280/10. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate , Sergio Costa .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 17 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 in materia di carta europea della disabilità e di contrassegno europeo di parcheggio per disabili, individuando principi e criteri direttivi specifici;

    in particolare, la direttiva in esame promuove e garantisce la libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione istituendo un quadro di norme e condizioni comuni, compreso un modello comune uniforme, per una carta europea della disabilità;

    in particolare, la direttiva prevede un nuovo contrassegno di parcheggio che garantirà l'uso di parcheggi e strutture riservati alle persone con disabilità in tutti i Paesi dell'Unione europea e sostituirà i tesserini di parcheggio nazionali,

impegna il Governo

a garantire che le procedure volte a sostituire i contrassegni di parcheggio in dotazione alle persone con disabilità già esistenti a livello nazionale con il nuovo contrassegno di parcheggio europeo siano intraprese senza ulteriori gravami burocratici che possano pesare sulle suddette persone.
9/2280/11. Quartini , Ruffino .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali»;

    in particolare, la suddetta direttiva oggetto di recepimento intende migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme;

    l'intelligenza artificiale sta avendo forti ripercussioni sul mercato del lavoro, in cui produrrà cambiamenti senza precedenti sul piano dell'occupazione e sul piano dei diritti, con rischi particolarmente significativi, per quanto riguarda l'occupazione;

    l'obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone che lavorano mediante piattaforme digitali non può prescindere dal garantire la trasparenza, l'equità, la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro, a tutela dei diritti fondamentali, facendo riferimento ai potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale per l'assunzione o la selezione di persone fisiche o dall'impiego di elementi biometrici, compresi i sistemi di riconoscimento delle emozioni,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, con le ulteriori opportune iniziative normative finalizzate all'introduzione del divieto di licenziamento o allontanamento sulla base di una decisione assunta da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato, a garanzia di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.
9/2280/12. Barzotti .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali»;

    in particolare, la suddetta direttiva oggetto di recepimento intende migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme;

    l'intelligenza artificiale sta avendo forti ripercussioni sul mercato del lavoro, in cui produrrà cambiamenti senza precedenti sul piano dell'occupazione e sul piano dei diritti, con rischi particolarmente significativi, per quanto riguarda l'occupazione,

impegna il Governo

ad accompagnare le misure da adottare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, con ulteriori opportune iniziative normative volte a prevedere, ai fini della definizione della corretta situazione occupazionale dei suddetti lavoratori, la presunzione legale del rapporto di lavoro a favore delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali a garanzia del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cosiddetti digital workers.
9/2280/13. Aiello .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali»;

    in particolare, la suddetta direttiva oggetto di recepimento intende migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme;

    ammontano a 43 milioni il numero di persone che, secondo le stime dell'Unione europea, lavoreranno per le piattaforme di lavoro digitali entro il 2025: nella cosiddetta «gig economy», le posizioni temporanee e i contratti a breve termine con lavoratori indipendenti sono comuni e questa situazione pone i lavoratori in una posizione di debolezza nei confronti delle piattaforme digitali,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024 a prevedere un riferimento esplicito alla necessità di garantire ai lavoratori delle piattaforme digitali l'accesso a condizioni di vita e di lavoro dignitose, in linea con quanto espressamente previsto dalla citata direttiva.
9/2280/14. Tucci .


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali»;

    in particolare, la suddetta direttiva oggetto di recepimento intende migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme;

    tali lavoratori si trovano infatti spesso in una posizione di debolezza nei confronti delle piattaforme digitali e risultano particolarmente esposti alle fragilità del sistema occupazionale italiano come bassi salari, crescita del lavoro precario e il peggioramento delle condizioni lavorative, fattori che configurano una vera e propria emergenza economica e sociale nel nostro Paese;

    le recenti raccomandazioni della Commissione europea contenute nel Pacchetto di primavera confermano l'emergenza salari vissuta dal nostro Paese, in cui si esorta ancora una volta, il Governo italiano a «promuovere la qualità del lavoro e ridurre la segmentazione del mercato del lavoro, anche per sostenere salari adeguati, e aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i gruppi sottorappresentati, anche rafforzando ulteriormente le politiche attive del mercato del lavoro e migliorando l'accesso a prezzi accessibili a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità, tenendo conto delle disparità regionali. Proseguire gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso, in particolare nei settori più colpiti»;

    dal 37° rapporto Italia EURISPES 2025, di recente pubblicazione, è d'altra parte emerso l'alto gradimento degli italiani per salario minimo, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e Reddito di cittadinanza,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, a prevedere un riferimento esplicito alla necessità di garantire ai lavoratori delle piattaforme digitali l'accesso a forme concrete di integrazione al reddito con l'obiettivo di sostenere l'inclusione sociale e lavorativa di tali lavoratori particolarmente esposti all'emergenza del sistema occupazionale italiano.
9/2280/15. Carotenuto .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;

    in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

    si tratta di un provvedimento complesso e alquanto variegato, che incide su un ampio novero di materie, e che richiede un ampio e approfondito esame da parte di entrambe le Camere;

    il disegno di legge di delegazione europea dovrebbe essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno. Tuttavia, anche nell'anno 2024 tale termine non è stato rispettato;

    quanto al secondo strumento, la legge europea – che contiene norme di diretta attuazione soprattutto per porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea – negli ultimi anni è stata di fatto sostituita dai cosiddetti decreti salva-infrazioni, impedendo così un'approfondita valutazione da parte delle Camere,

impegna il Governo

ad adottare con regolarità e precisione le misure di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, coinvolgendo le Camere in modo pieno e tempestivo.
9/2280/16. De Luca , Filippin , Madia , Prestipino .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di delegazione europea, insieme alla legge europea, è uno dei due strumenti legislativi ordinari, previsti dalla legge n. 234 del 24 dicembre 2012, per il periodico adeguamento della legislazione italiana all'ordinamento dell'Unione europea;

    in particolare, la legge di delegazione reca le deleghe necessarie al Governo per recepire le direttive e altri atti legislativi europei e per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

    si tratta di un provvedimento complesso e alquanto variegato, che incide su un ampio novero di materie, e che richiede un ampio e approfondito esame da parte di entrambe le Camere,

impegna il Governo

ad adottare con regolarità e precisione le misure di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea, coinvolgendo le Camere in modo pieno e tempestivo.
9/2280/16. (Testo modificato nel corso della seduta)De Luca , Filippin , Madia , Prestipino .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha riformato in modo organico le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, due strumenti fondamentali per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione: la legge europea e la legge di delegazione europea;

    in particolare, la legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 234 del 2012, reca le disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee nonché per l'attuazione di altri atti dell'Unione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali definiti dalla stessa legge;

    il medesimo articolo 29, al comma 4, stabilisce che il Governo presenti alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea relativo all'anno in corso;

    il comma 8 dello stesso articolo prevede inoltre che, qualora necessario, possa essere presentato un secondo disegno di legge di delegazione europea, da presentarsi entro il 31 luglio;

    il disegno di legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 24 maggio 2024, ma trasmesso al Parlamento solamente il 3 ottobre 2024, quindi con grave ritardo rispetto alle prescrizioni di legge;

    secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione europea ha deciso il 26 marzo 2025 l'apertura di due nuove procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee nei termini, portando a 65 il numero complessivo di procedure d'infrazione a carico dell'Italia, di cui 50 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive;

    il cronico ritardo nella trasmissione delle leggi di delegazione europea comporta inoltre, oltre all'apertura di procedure di infrazione, un'accelerazione forzata dell'esame parlamentare, a discapito della qualità del dibattito e della possibilità per le Camere di proporre modifiche puntuali e migliorative,

impegna il Governo:

   a presentare quanto prima alla Camera dei deputati il disegno di legge di delegazione europea riferito all'anno 2025, così da consentirne un esame adeguato da parte delle Camere e l'approvazione finale entro tempi congrui;

   ad adoperarsi per risolvere con la massima priorità le procedure di infrazione a carico del nostro Paese.
9/2280/17. Onori , Ruffino .


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha riformato in modo organico le norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, prevedendo, tra l'altro, due strumenti fondamentali per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione: la legge europea e la legge di delegazione europea;

    in particolare, la legge di delegazione europea, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 234 del 2012, reca le disposizioni di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee nonché per l'attuazione di altri atti dell'Unione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali definiti dalla stessa legge;

    il medesimo articolo 29, al comma 4, stabilisce che il Governo presenti alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea relativo all'anno in corso;

    il comma 8 dello stesso articolo prevede inoltre che, qualora necessario, possa essere presentato un secondo disegno di legge di delegazione europea, da presentarsi entro il 31 luglio;

    il disegno di legge in esame è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 24 maggio 2024, ma trasmesso al Parlamento solamente il 3 ottobre 2024, quindi con grave ritardo rispetto alle prescrizioni di legge;

    secondo i dati pubblicati dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione europea ha deciso il 26 marzo 2025 l'apertura di due nuove procedure di infrazione per mancato recepimento di direttive europee nei termini, portando a 65 il numero complessivo di procedure d'infrazione a carico dell'Italia, di cui 50 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive,

impegna il Governo:

   a presentare quanto prima alla Camera dei deputati il disegno di legge di delegazione europea riferito all'anno 2025, così da consentirne un esame adeguato da parte delle Camere e l'approvazione finale entro tempi congrui;

   ad adoperarsi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per risolvere con la massima priorità le procedure di infrazione a carico del nostro Paese.
9/2280/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori , Ruffino .


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, n. 2280, reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea;

    la direttiva (UE) 2024/2831 prende atto della rapida evoluzione del lavoro mediante piattaforme digitali e della creazione di nuovi modelli imprenditoriali e nuove forme di occupazione, evidenziando l'importanza di accompagnare tale processo con garanzie adeguate alle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

    il considerando n. 20 della direttiva specifica che la definizione di piattaforma di lavoro digitale dovrebbe essere limitata ai prestatori di servizi per i quali l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui, ad esempio il trasporto di persone o merci o la pulizia, costituisce una componente necessaria ed essenziale e non solo una componente secondaria e puramente accessoria;

    in base all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, è qualificabile come «piattaforma di lavoro digitale»: una persona fisica o giuridica che fornisce un servizio che soddisfa tutti i requisiti seguenti: i) è fornito, almeno in parte, a distanza tramite strumenti elettronici, ad esempio tramite un sito web o un'applicazione mobile; ii) è fornito su richiesta di un destinatario del servizio; iii) comporta, quale componente necessaria ed essenziale, l'organizzazione del lavoro svolto da individui a titolo oneroso, indipendentemente dal fatto che tale lavoro sia svolto online o in un determinato luogo; iv) comporta l'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

    moltissimi settori utilizzano strumenti elettronici per collaborare con liberi professionisti nella fornitura di servizi accessori o di supporto ai propri clienti per cui l'organizzazione del lavoro svolto dagli individui è meramente ancillare. Tali settori hanno caratteristiche molto diverse dalle grandi piattaforme digitali afferenti alla gig economy per cui la direttiva era stata pensata, e che, ove sottoposti alla medesima regolamentazione prevista per quest'ultima, sarebbero costretti a stravolgere i loro sistemi di vendita e distribuzione, con costi molti elevati suscettibili di determinare anche un significativo impatto in termini occupazionali, riducendo le opportunità lavorative per i professionisti che operano nel settore,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2024/2831, un adeguamento della definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente in stretta aderenza alla definizione contenuta nella citata direttiva, nonché a quanto previsto nel considerando 20 della medesima direttiva.
9/2280/18. Mantovani .


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in ordine al superamento del tetto massimo previsto per la destinazione del 5 per mille e intendimenti del Governo in merito all'adeguamento strutturale del limite al fine di garantire la piena destinazione delle somme in coerenza con le scelte dei contribuenti – 3-01996

   BOSCHI , GADDA , BONIFAZI , DEL BARBA , FARAONE  e GIACHETTI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il meccanismo del 5 per mille, introdotto in via sperimentale con la legge n. 266 del 2005 e stabilizzato con la legge n. 190 del 2014, consente ai contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a sostegno di enti che operano nei settori del volontariato, della ricerca scientifica e sanitaria, della promozione culturale e sociale, dello sport dilettantistico e delle amministrazioni comunali;

   nel 2023 l'ammontare complessivo delle scelte espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per mille ha superato di circa 28 milioni di euro il tetto di spesa fissato dalla normativa vigente a 525 milioni di euro. Tale eccedenza, pur essendo frutto di decisioni esplicite da parte dei contribuenti, non è stata erogata agli enti destinatari, ma assorbita dal limite massimo previsto a bilancio, comportando una riduzione proporzionale degli importi effettivamente assegnati;

   i dati pubblicati dall'Agenzia delle entrate, in riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024, indicano un ulteriore incremento delle scelte del 5 per mille, che hanno quasi raggiunto la soglia record di 18 milioni di firme (esattamente 17.964.126), dato che conferma la crescente adesione da parte dei contribuenti e che riflette la fiducia nel ruolo sussidiario esercitato dagli enti beneficiari;

   da una prima stima, i contribuenti, attraverso il 5 per mille del 2024, dovrebbero avere destinato circa 574 milioni di euro, con un'eccedenza di 49 milioni di euro rispetto al tetto di spesa fissato (525 milioni di euro), determinando un mancato trasferimento di risorse ancora più ampio rispetto all'anno precedente (28 milioni di euro);

   si tratta di una quota rilevante di fondi liberamente destinati dai cittadini – e formalmente acquisiti dallo Stato – che non viene redistribuita agli enti del terzo settore, con un impatto concreto negativo su organizzazioni e comuni che svolgono attività di interesse generale;

   questa dinamica svilisce il principio della libertà di scelta del contribuente e rappresenta, a giudizio degli interroganti, una forma indiretta di «prelievo forzoso» a danno degli enti beneficiari, in un contesto di crescente domanda sociale e contrazione dell'offerta pubblica di servizi –:

   a quanto ammonti, per il 2024, il gettito effettivamente destinato dai contribuenti al cinque per mille, indicando in quale misura tale importo superi il limite di 525 milioni di euro del tetto di spesa e se il Governo intenda intervenire per correggere questa distorsione nel meccanismo di allocazione delle risorse, prevedendo un adeguamento strutturale del tetto stesso, al fine di garantire che l'intero ammontare delle somme destinate dai cittadini sia pienamente riconosciuto agli enti beneficiari.
(3-01996)


Chiarimenti in merito alla bozza del disegno di legge di modifica delle norme concernenti l'attività venatoria – 3-01997

   ZANELLA , BORRELLI , BONELLI , FRATOIANNI , DORI , GHIRRA , GRIMALDI , MARI , PICCOLOTTI  e ZARATTI . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   è stata diffusa da organi di informazione una bozza di un disegno di legge, il quale, a parere degli interroganti, stravolgerebbe la legge n. 157 del 1992, concernente «norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

   il testo della bozza prevederebbe una serie di disposizioni tese ad estendere in maniera copiosa i periodi, le aree, le gare e gli orari di caccia, oltre che le specie da utilizzare come esche da richiamo vive, prevedendo addirittura la riapertura dei roccoli;

   nello specifico l'attività verrebbe consentita anche nelle aree demaniali – protette dalla legislazione vigente – e le gare di caccia con cani verrebbero escluse dall'esercizio venatorio, con la fisiologica conseguenza che potrebbero essere effettuate anche nei periodi di migrazione prenunziale e di nidificazione e negli orari notturni;

   inoltre, il testo cancellerebbe ogni limite alle autorizzazioni regionali circa la costruzione di nuovi appostamenti fissi di caccia, il parere vincolante dell'Ispra, e consentirebbe, tra l'altro, la licenza di caccia ai cittadini di Paesi esteri senza alcuna formazione preventiva sulle regole italiane;

   a ciò si aggiungono rilevanti rischi per la sicurezza delle persone in considerazione dell'ipotesi di apertura alle pratiche venatorie di aree demaniali frequentate per finalità ricreative o escursionistiche;

   il Ministro interrogato in una nota del 26 maggio 2025 ha riconosciuto l'esistenza della bozza pur definendola non definitiva, ma il suo contenuto manifesta, a giudizio degli interroganti, un tentativo di eliminare ogni tutela della fauna e della biodiversità che sarebbero, addirittura, assoggettate all'attività venatoria sostanziando, di fatto, il capovolgimento della ratio di fondo della legge quadro sulla caccia e dei principi di tutela della fauna selvatica e dell'ecosistema;

   la diffusione della bozza ha suscitato le reazioni di numerose associazioni italiane rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista, ma anche di quello scientifico e legato alle attività sostenibili in natura, che ne hanno contestato il carattere ideologico volto alla consegna della fauna selvatica e delle aree naturali alle pratiche venatorie nonostante i contrasti evidenti con la normativa costituzionale e comunitaria, chiedendo un confronto, ad oggi limitato al mondo venatorio, con i Ministri competenti –:

   se il Ministro interrogato confermi il contenuto della bozza del disegno di legge di cui in premessa e se, in caso affermativo, non intenda, a fronte di quello che agli interroganti appare un evidente conflitto con le norme costituzionali e comunitarie, astenersi dal promuovere la presentazione di un disegno di legge di tale contenuto, aprendo un immediato confronto con le associazioni ambientaliste e animaliste.
(3-01997)


Iniziative di competenza volte al contrasto dell'epidemia di peste suina africana e alla tutela della filiera dei prodotti da allevamento – 3-01998

   BENZONI , GRIPPO , D'ALESSIO , SOTTANELLI  e RUFFINO . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   da oltre tre anni l'Italia è stata raggiunta da un'ondata epidemica di peste suina africana;

   la malattia ha proseguito la sua diffusione nel territorio nazionale sia attraverso le naturali movimentazioni dei cinghiali, sia a causa delle movimentazioni delle persone e dei mezzi, arrivando a essere presente su tutto il territorio nazionale con immani conseguenze su tutta la filiera;

   dall'arrivo dell'epidemia, il Governo ha nominato in successione tre commissari straordinari ma, a differenza di altri Paesi dell'Unione europea che sono riusciti a debellare il virus, la situazione è peggiorata;

   il 4 settembre 2024, la Commissione europea ha presentato, presso la commissione agricoltura del Parlamento europeo, lo stato di avanzamento della malattia, da cui è emerso come in Italia la situazione sia «più che allarmante», riportando al contempo l'efficacia delle best practices realizzate da altri Paesi, come Belgio e Svezia, che hanno permesso di debellare la malattia;

   la situazione in cui versa l'Italia ha avuto e continua ad avere inevitabili conseguenze anche sul piano commerciale: l'abbattimento dei suini infetti e la conseguente minore disponibilità di materie prime hanno fatto registrare perdite fra 20 e 30 milioni di euro al mese, con danni per più di mezzo miliardo di euro, ma vengono anche rilevati sempre maggiori problemi alla movimentazione dei capi e perdite non trascurabili dovute al mancato export di carni fresche verso mercati strategici;

   si tratta di un problema rilevante che colpisce una filiera con indotti pari a circa 20 miliardi di euro, più volte attenzionato con precedenti atti di sindacato ispettivo;

   le azioni messe in campo fino ad oggi, arrivate spesso in ritardo e senza un'adeguata copertura finanziaria, sono state evidentemente insufficienti e non hanno portato i risultati sperati, perché l'epidemia continua a diffondersi mettendo a repentaglio le potenzialità commerciali e l'esistenza stessa dell'intera filiera;

   se in Europa nel 2024 si è registrato un calo dei contagi dell'83 per cento, l'Italia, con la Polonia, è l'unico Paese in controtendenza, registrando un aumento dei casi al Nord e soprattutto negli allevamenti con più di cento capi –:

   come spieghi il primato negativo italiano e quali iniziative di competenza siano allo studio per invertire la tendenza e tutelare la filiera e gli investimenti che da essa derivano, al fine di contrastare una ancor più ampia diffusione dell'epidemia e garantire l'accesso ai mercati interno ed esteri dei prodotti da allevamento.
(3-01998)


Chiarimenti in merito alle iniziative adottate dal Governo a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, a fronte del rischio dell'introduzione dei dazi statunitensi – 3-01999

   CARAMIELLO , CHERCHI  e SERGIO COSTA . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   l'amministrazione Usa guidata da Trump ha introdotto una tariffa «universale» del 10 per cento su tutte le importazioni, a cui si aggiunge un ulteriore tassazione del 10 per cento per i prodotti dell'Unione europea, al momento sospesa, fino all'8 luglio 2025;

   uno dei settori più colpiti dalle politiche protezioniste Usa è l'agroalimentare, specie in alcuni comparti di eccellenza quali vino, olio, formaggi;

   gli Usa, infatti, sono il primo mercato di destinazione per vini italiani, tanto che nel 2024 ha raggiunto i 2 miliardi di euro, assorbendo oltre 3,5 milioni di ettolitri di vino;

   parimenti disastroso risulterebbe l'impatto su olio Evo italiano e formaggi che costituiscono un'importante fetta della domanda di beni alimentari italiani oltreoceano: il primo mercato estero per il parmigiano reggiano è proprio quello statunitense. Non solo, per la mozzarella di bufala il mercato americano vale tra il 4 e il 7 per cento dell'export totale;

   l'introduzione dei dazi sui prodotti agroalimentari avrà ripercussioni devastanti sul mercato italiano, in particolare sul settore delle esportazioni;

   durante il recente forum Food&Beverage organizzato da Teha, è emerso che oltre 6 miliardi di euro dei 7,8 miliardi totali di cibi e bevande italiani esportati negli Usa sono prodotti senza alternative dirette sul mercato locale;

   Teha stima che i dazi potrebbero portare a una potenziale perdita di 1,3 miliardi di euro nelle esportazioni alimentari italiane, considerando sia la pressione sui margini delle aziende che l'elasticità della domanda. In questo contesto, l'Italia risulta essere il Paese europeo più colpito dai dazi, con gli Stati Uniti che rappresentano il secondo mercato di esportazione dopo la Germania;

   in diverse circostanze sia il Ministro interrogato, sia il Presidente del Consiglio, hanno rilasciato dichiarazioni dalle quali sostanzialmente emerge una grave sottovalutazione di un problema che colpisce parte importante e preziosa della nostra economia;

   i possibili effetti avversi di una simile presa di posizione si sostanzierebbero in un drastico calo degli acquisti da parte dei consumatori americani, oltre a una dilagante diffusione delle imitazioni e del fenomeno dell'italian sounding, il cui giro d'affari ammonta a 8,6 miliardi di euro e che si stima possa aumentare di ulteriori 1,1 miliardi di euro per l'effetto dazi –:

   quali siano le iniziative poste in essere dal Governo, anche in sede europea, al fine di scongiurare il ripristino della «seconda tranche» dei dazi imposti da Trump, attualmente sospesa, in considerazione delle gravi ed innegabili conseguenze sul settore agroalimentare nazionale e, in particolare, sulle eccellenze del nostro made in Italy.
(3-01999)


Intendimenti del Governo in merito alla tempistica di presentazione del disegno di legge per l'aggiornamento della disciplina concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio – 3-02000

   BRUZZONE , MOLINARI , ANDREUZZA , ANGELUCCI , BAGNAI , BARABOTTI , BENVENUTO , DAVIDE BERGAMINI , BILLI , BISA , BOF , BORDONALI , BOSSI , CANDIANI , CAPARVI , CARLONI , CARRÀ , CATTOI , CAVANDOLI , CECCHETTI , CENTEMERO , COIN , COMAROLI , CRIPPA , DARA , DE BERTOLDI , DI MATTINA , FORMENTINI , FRASSINI , FURGIUELE , GIACCONE , GIAGONI , GIGLIO VIGNA , GUSMEROLI , IEZZI , LATINI , LAZZARINI , LOIZZO , MACCANTI , MARCHETTI , MATONE , MIELE , MONTEMAGNI , MORRONE , NISINI , OTTAVIANI , PANIZZUT , PIERRO , PIZZIMENTI , PRETTO , RAVETTO , SASSO , STEFANI , SUDANO , TOCCALINI , ZIELLO , ZINZI  e ZOFFILI . —Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   la crescita incontrollata della popolazione della fauna selvatica è divenuta una vera e propria emergenza in tutto il Paese anche sotto il profilo dei rischi di carattere igienico-sanitario legati alla propagazione di epizoozie, come la peste suina africana, che ha messo a repentaglio l'intero comparto zootecnico;

   la gestione della fauna selvatica è un problema che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci per agire in maniera coordinata in tutto il territorio ed effettuare interventi di gestione che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo, al fine di salvaguardare le produzioni agricole e agroalimentari, nonché di realizzare un contenimento delle varie specie di fauna selvatica presenti nel territorio nazionale;

   sono da ritenersi importanti e apprezzabili le iniziative fino ad oggi intraprese dal Governo in materia di controllo faunistico;

   la legge n. 157 del 1992, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», a oltre trent'anni dalla sua approvazione, non è più adeguata, è una legge vetusta per tanti oggettivi criteri e, ad avviso degli interroganti, va aggiornata tenendo conto degli studi scientifici più recenti, ma anche della realtà concreta dei territori, dove la fauna selvatica sta diventando una vera emergenza ambientale, agricola e sanitaria;

   è fondamentale, pertanto, intervenire con una modifica della legge n. 157 del 1992. A tale scopo è in corso d'esame in XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati una proposta di legge che prevede una serie di misure puntuali che vanno a modificare la suddetta legge affinché il controllo delle popolazioni selvatiche rappresenti un'azione fondamentale per la salvaguardia del settore agricolo, garantendo al tempo stesso un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica delle imprese agricole;

   secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, il Governo ha annunciato l'intenzione di presentare un disegno di legge collegato alla legge di bilancio, che aggiorna la legge n. 157 del 1992, come fortemente richiesto dalle regioni e dai rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo agricolo, al fine di garantire il medesimo livello di protezione della fauna selvatica e, al contempo, la tutela delle attività dell'uomo, oggi poste a rischio dalla diffusione della fauna selvatica –:

   a che punto sia l'elaborazione dell'annunciato disegno di legge e quando si prevede che verrà formalmente presentato al Parlamento, alla luce della urgenza di porre in essere gli strumenti più idonei ed efficaci per un'adeguata gestione della fauna selvatica, a tutela delle imprese del settore agricolo.
(3-02000)


Intendimenti del Governo in ordine alla possibilità di rendere strutturale il progetto del Servizio civile agricolo, alla luce dei risultati conseguiti – 3-02001

   BIGNAMI , ANTONIOZZI , GARDINI , MONTARULI , RUSPANDINI , CERRETO , CARETTA , ALMICI , CIABURRO , LA PORTA , LA SALANDRA , MALAGUTI  e MARCHETTO ALIPRANDI . — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

   nel novembre del 2024 è stato firmato un protocollo d'intesa per sperimentare il «Servizio civile agricolo» destinato a 1.000 giovani dai 18 ai 28 anni, avente la finalità di avvicinare i giovani a un settore strategico come l'agricoltura, promuovendo al contempo la sostenibilità e l'innovazione;

   con ciò si è inteso valorizzare il talento e le competenze dei giovani, offrendo loro la possibilità di contribuire concretamente alla crescita delle nostre comunità rurali affinché i giovani rappresentino una risorsa indispensabile e vitale per la crescita culturale, sociale ed economica della Nazione;

   il progetto si inserisce nel solco del Servizio civile universale, declinandone i contenuti in chiave agricola e agroalimentare, valorizzando la multifunzionalità delle aziende rurali e ponendo l'accento sull'agricoltura sociale;

   le attività possono includere, a titolo di esempio, il supporto informativo e divulgativo per promuovere l'accesso ai servizi agricoli, la partecipazione a sportelli territoriali per facilitare i cittadini e le imprese agricole, la promozione di stili alimentari sani, lotta allo spreco alimentare, educazione ambientale, la valorizzazione delle aree interne, il coworking rurale, gli orti sociali, mense e agrinidi;

   gli enti di servizio civile universale hanno quindi potuto presentare progetti nell'ambito dell'agricoltura e delle realtà rurali in risposta all'avviso del 2 ottobre 2024;

   il 27 maggio 2025, è stata approvata la graduatoria definitiva dei programmi di intervento e progetti di servizio civile universale specifici per il «Servizio civile agricolo»;

   si tratta di un'esperienza per acquisire competenze e non di uno strumento utile alle aziende agricole per reperire manodopera gratuitamente poiché destinato a enti no profit con obiettivi formativi, che hanno lo scopo di arricchire la formazione dei giovani;

   il programma, approvato con il decreto del Capo del dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale n. 569 del 2025, prevede il coinvolgimento di volontari a livello nazionale. I giovani riceveranno un compenso mensile di 519,47 euro per dodici mesi e mira a rafforzare anche il welfare di prossimità nonché a potenziare l'imprenditorialità giovanile in ambito agricolo, promuovendo conoscenze legate all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, offrendo l'opportunità di scoprire il valore sociale, economico e ambientale dell'agricoltura, partendo dal basso, con un coinvolgimento diretto nelle comunità locali –:

   se intenda valutare, per quanto di competenza, i risultati concretamente ottenuti dal Servizio civile agricolo per trasformarlo, in caso di giudizio positivo, da strumento sperimentale in strumento stabile e diffuso.
(3-02001)


Elementi in merito al progetto «Anch'io sono la protezione civile» e intendimenti sul relativo potenziamento – 3-02002

   LOVECCHIO , PAOLO EMILIO RUSSO  e GENTILE . — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio realizza da anni il progetto «Anch'io sono la protezione civile» che consiste nell'organizzazione di campi scuola, in collaborazione con le regioni e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato, rivolti a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e 16 anni;

   al centro delle attività dei campi scuola di protezione civile, oltre all'approfondimento della conoscenza del sistema di protezione civile, vi è in particolare la finalità di incentivare tra i giovanissimi la tutela del patrimonio boschivo e naturalistico e il contributo alla prevenzione dei rischi attraverso la diffusione di buone pratiche di protezione civile;

   altra attività di rilevante importanza consiste nell'incontro diretto tra i partecipanti e i rappresentanti dei corpi e delle organizzazioni che quotidianamente svolgono l'attività di protezione civile come i vigili del fuoco, il corpo forestale dello Stato, le forze di polizia e la croce rossa italiana;

   nel 2024 sono stati attivati oltre 250 campi scuola con il coinvolgimento di circa cinquemila giovani;

   è importante proseguire e rafforzare questo progetto perché, oltre a trasmettere principi e buone pratiche in materia ambientale, civica e di sicurezza di base, può avvicinare un numero sempre maggiore di giovani all'attività di volontariato sulla quale è basata l'organizzazione della protezione civile –:

   quanti saranno i campi scuola organizzati nel presente anno, quale sia la platea di giovani che si prevede di coinvolgere, e se il Governo intenda rafforzare il progetto per gli anni futuri.
(3-02002)


Iniziative per affrontare efficacemente l'emergenza siccità nel Mezzogiorno e nelle isole, anche tramite la realizzazione delle infrastrutture idriche prioritarie – 3-02003

   SIMIANI , BRAGA , CURTI , EVI , FERRARI , AMENDOLA , BARBAGALLO , DE LUCA , GRAZIANO , IACONO , LACARRA , LAI , MARINO , UBALDO PAGANO , PORTA , PROVENZANO , SARRACINO , SPERANZA , STEFANAZZI  e STUMPO . — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. — Per sapere – premesso che:

   dai dati degli Osservatori distrettuali permanenti, emerge una situazione preoccupante riguardo i livelli di siccità: severità idrica media tendente ad alta per il distretto dell'Appennino Meridionale, media per la Sardegna, e alta per la Sicilia;

   al momento è già stato dichiarato lo stato di emergenza per grave deficit idrico in atto nella Regione Siciliana, in Basilicata e in Calabria e anche le altre regioni del Sud, quali la Puglia, la Campania e la Sardegna stanno affrontando la medesima problematica;

   l'ultimo documento di finanza pubblica 2025, in relazione al «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (Pniissi), riporta che, a fronte di 418 interventi previsti dal Piano, per un fabbisogno complessivo di 12 miliardi di euro, le proposte ricevute dalle regioni sono 562 con un fabbisogno richiesto di oltre 13,5 miliardi di euro. Le risorse effettivamente disponibili, però, ammontano a soli 4,075 miliardi, meno di un terzo del necessario;

   nella seduta della Cabina di regia per la crisi idrica del 19 marzo 2024 il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al contrasto della scarsità idrica ha illustrato quelle azioni ritenute prioritarie, sia per promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, sia per far fronte allo stato di crisi;

   per fronteggiare la crisi è emersa la «Prima proposta d'azione alla Cabina di regia (Ppac)», elaborata con il supporto delle autorità di bacino distrettuali, consistente in un elenco di opere prioritarie, nell'ambito della più ampia programmazione che ha come cardine il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;

   il Commissario ha quindi individuato 127 interventi, da euro 3,672 milioni, definiti prioritari, di cui 55 sono geograficamente collocati nel Sud e Isole per un importo di quasi 1.7 miliardi di euro;

   le regioni meridionali e le isole continuano a pagare il prezzo più alto della fragilità infrastrutturale e della mancanza di investimenti strutturali;

   è evidente che la gestione delle risorse idriche non può più basarsi sulle sole misure emergenziali, ma richiede una strategia nazionale coerente, fondata su interventi strutturali, rapidi e adeguatamente finanziati, in grado di affrontare gli effetti del cambiamento climatico;

   nonostante gli stati di emergenza in atto, risultano infatti scarse o assenti le azioni correttive da parte del Governo che non ha affrontato efficacemente l'emergenza idrica e non risultano programmi concreti di realizzazione di infrastrutture idriche –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per affrontare efficacemente l'emergenza siccità, soprattutto nelle isole e nel Meridione d'Italia, e affinché si pervenga alla realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali, a partire da quelle ritenute prioritarie.
(3-02003)


Iniziative volte a favorire l'accesso dei giovani alla pratica sportiva e il rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo alle aree territoriali socialmente ed economicamente fragili – 3-02004

   LUPI , BICCHIELLI , BRAMBILLA , CARFAGNA , CAVO , ALESSANDRO COLUCCI , PISANO , ROMANO , SEMENZATO  e TIRELLI . — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana recita: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.»;

   l'attività sportiva riveste un ruolo centrale per l'educazione dei giovani al fine di elevare le proprie attitudini e qualità nel rispetto delle altre persone;

   i dati del Ministero dell'interno riportano ancora numerosi casi di bullismo e cyberbullismo che avvengono all'interno delle scuole, delle strutture sportive e dei centri di aggregazione giovanile, soprattutto nelle aree caratterizzate da degrado sociale e povertà economica ed educativa;

   l'11 aprile 2025, il Ministro interrogato ha ricordato che il Governo considera una priorità il miglioramento dei luoghi nei quali si praticano le varie discipline sportive, «a partire da quelli nei quali la socialità manifesta debolezze e fragilità, dove lo sport è assente o chiude, come è successo a Caivano, esperienza concreta ed esemplare». Il Ministro interrogato ha ricordato che sono in corso di realizzazione altri 8 progetti di grande impatto, sull'esempio delle iniziative intraprese a Caivano, nelle città di Roma, Milano, Napoli, Foggia, Reggio Calabria, Palermo e Catania;

   il Ministro interrogato, sempre in data 11 aprile 2025, ha presentato la nuova edizione del bando «Sport e periferie», il Fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l'impiantistica sportiva per il quale, attraverso il Dipartimento per lo Sport, vengono destinati per l'anno 2025 110 milioni di euro «ai quali si aggiungeranno ulteriori 70 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», con l'obiettivo di contribuire a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici, laddove necessari e gestibili, ma soprattutto di migliorare le strutture esistenti di proprietà comunale –:

   quali ulteriori iniziative intenda assumere al fine di facilitare l'accesso delle giovani generazioni alla pratica sportiva e promuovere all'interno delle strutture sportive l'educazione al rispetto della dignità della persona, soprattutto nei territori caratterizzati da degrado sociale e povertà.
(3-02004)


MOZIONI MORASSUT ED ALTRI N. 1-00440, IARIA ED ALTRI N. 1-00448, FURGIUELE, DEIDDA, CAROPPO, SEMENZATO ED ALTRI N. 1-00450, PASTORELLA ED ALTRI N. 1-00454 E BOSCHI ED ALTRI N. 1-00455 IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) la pianificazione delle infrastrutture di trasporto, di reti e di comunicazione risulta oggi centrale al fine di sostenere le sfide delle transizioni che si è chiamati ad affrontare, dalla transizione climatica, ecologica sino a quella tecnologica e digitale, e deve tenere conto dello scenario relativo alla geografia dei mercati esteri che si immagina di dover rendere accessibili alle produzioni italiane ad orizzonti 2030, 2040 e 2050, scadenze coerenti con quelle adottate dall'Unione europea;

    2) si ritiene necessario uscire dalla logica del piano-processo che sta giustificando ex post una sostanziale instabilità e la necessità di tornare ad affidare ad un piano generale dei trasporti e della logistica la definizione di strategie di lungo periodo;

    3) l'eliminazione del piano generale dei trasporti dal codice degli appalti ha privato l'ordinamento giuridico di un chiaro collegamento alla necessità di programmare la realizzazione delle opere mediante una pianificazione infrastrutturale di medio e lungo periodo. Tale approccio, considerato «rischioso» dagli esperti del settore, rende difficile per le imprese fare una programmazione della propria attività e degli input produttivi necessari, nonché per il Governo e il Parlamento destinare risorse adeguate su un'ottica pluriennale, come previsto dalle regole della nuova governance macroeconomica europea. Ad oggi, l'unica forma di pianificazione delle infrastrutture esistente, peraltro di breve periodo, è l'elenco delle opere prioritarie che dovrebbe essere contenuta, ogni anno, nell'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza presentato dal Governo;

    4) l'ultimo allegato infrastrutture non contiene nemmeno l'elenco delle opere prioritarie, rendendo evidente l'assenza di programmazione di nuove opere dopo il 2026, ossia al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    5) del tutto assente nell'agenda politica è il tema dell'accessibilità alle aree interne e delle disuguaglianze tra Nord e Sud del Paese, per il quale l'allegato infrastrutture 2020, «Italia veloce», indicava una strategia finalizzata a costruire le condizioni per un'egemonia geopolitica e commerciale del Sud nel Mediterraneo;

    6) nello stesso tempo si è persa traccia del documento strategico per la mobilità e le infrastrutture ferroviarie previsto dalla riforma attuata nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un documento che il Governo doveva presentare al Parlamento ogni 6 mesi per predisporre la sottoscrizione e gli aggiornamenti del contratto di programma con Rete ferroviaria italiana;

    7) analoga mancanza riguarda il documento strategico per la mobilità stradale pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'estate del 2022, anche se non previsto da alcuna normativa;

    8) sacrificato è il ruolo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, il cui potenziamento appare oggi necessario per garantire una maggiore efficacia dell'azione di regolazione economica pubblica nel settore delle infrastrutture di trasporto, soprattutto in considerazione della nuova domanda di beni e servizi espressa, della saturazione delle reti e di nuove forme di finanziamento, a partire dagli investimenti ferroviari con durata della gestazione di realizzazione di lungo periodo per i quali si è ipotizzata una remunerazione rab (regulated asset base);

    9) attualmente la pianificazione europea delle reti Ten è, quindi, il solo quadro di riferimento certo al 2030, al 2040 e al 2050, anche per l'Italia; infatti, il sistema nazionale integrato dei trasporti e della logistica (Snit) è inquadrato rispetto agli assi multimodali della rete europea Ten-T. È pertanto fondamentale agire per coordinare la pianificazione nazionale con quella europea e dei mercati internazionali di sbocco delle esportazioni manifatturiere italiane e delle infrastrutture che ne possono favorire la competitività. È facilitando l'accessibilità ai mercati rilevanti che si possono abbassare i costi sia di trasporto che logistici e, quindi, i margini tra prezzi ex fabbrica e prezzi di mercato dei prodotti da esportare;

    10) sta emergendo, sempre più, una grande preoccupazione per le infrastrutture di trasporto, a partire dai blocchi ai valichi alpini e in relazione sia all'assenza di programmi e di pianificazione sia alla caduta verticale di efficienza e qualità del servizio ferroviario nazionale e regionale, che vede una sempre più preoccupante crescita di guasti e incidenti che producono gravi ritardi e rischi per personale di bordo, viaggiatori e merci. Forte è il timore che, finito il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il settore torni a livelli di investimenti insufficienti, per assenza di risorse nazionali e di scadenze cogenti con pesanti ripercussioni sul sistema delle imprese e del lavoro;

    11) è centrale impiegare al meglio le risorse pubbliche per gli investimenti in infrastrutture di trasporto e per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. Soprattutto nel Mezzogiorno, attraverso la valutazione dei costi-benefici, ma anche mantenendo l'obiettivo del 40 per cento delle risorse da destinare al Sud;

    12) è necessario finanziare il completamento dell'ammodernamento tecnologico allo standard Ertms/Etcs L2-Accm di tutti i circa 20 mila chilometri di linee della rete e l'elettrificazione della rete ferroviaria non ancora elettrificata, sostenendo con le necessarie risorse il piano industriale di Ferrovie dello Stato italiane e, soprattutto, il contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana che deve restare l'atto di programmazione degli investimenti sulla rete ferroviaria per la connessione del Paese, anche semplificandone l'iter di approvazione. Il piano industriale presentato a gennaio 2025 presenta un volume di investimenti di circa 184 miliardi di euro, di cui 120 solo per Rete ferroviaria italiana in un arco decennale fino al 2032, il cui programma di finanziamento delle risorse pubbliche e private appare nebuloso e incerto in assenza di una chiara programmazione, esistendo, di fatto, come unico documento programmatorio il contratto di programma 2022-2026 sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana; del tutto assente sono le linee di programmazione riguardanti gli investimenti per il trasporto ferroviario merci e per le connessioni con il sistema portuale e aeroportuale, ai poli turistici con l'inclusione delle ciclovie turistiche e alle città metropolitane, quindi all'accessibilità, al trasporto rapido di massa, alle metropolitane;

    13) con il Piano nazionale di ripresa e resilienza si è immessa una notevole mole di risorse e di investimenti, ma non è chiaro come si stiano utilizzando e con quali modelli di gestione. Nei prossimi anni si gioca una partita decisiva per l'adeguamento della piattaforma infrastrutturale del Paese in una logica di integrazione tra reti e nodi europei, in quanto il vantaggio competitivo si giocherà proprio sull'architettura di sistema nel suo insieme. Il progetto del Ponte sullo Stretto, che rappresenta ad oggi l'unica opera pubblica su cui il Governo ha deciso di concentrare tutte le risorse nazionali disponibili, è prevalentemente trattato in logica di singola opera e non nell'ambito di un ragionamento di direttrice o di impatto complessivo sulla competitività e sulla geopolitica del Mezzogiorno e dell'Italia poiché mancano le infrastrutture di connessione verso la Calabria: è infatti urgente completare il finanziamento del primo lotto dell'alta velocità Reggio Calabria-Salerno, progettare tutta la tratta calabrese già in parte finanziata con 9,4 miliardi di euro nel fondo complementare approvata dal Governo Draghi;

    14) la programmazione, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, aveva individuato opere come l'alta velocità tra Napoli e Bari, la nuova linea ferroviaria tra Salerno e Reggio Calabria, l'alta capacità della rete ferroviaria siciliana tra Palermo e Catania, il miglioramento della linea ferroviaria jonica e gli interventi sull'adriatica. È chiaro il bisogno di dover programmare un pacchetto di ulteriori interventi infrastrutturali nel Mezzogiorno e nelle Isole per consentire un vero salto di qualità nel sistema delle connessioni meridionali e nella rete dei collegamenti tra Mezzogiorno, territori europei che dia centralità al bacino del Mediterraneo e che rappresenti la vera strategia di rafforzamento della debole rete infrastrutturale del Mezzogiorno alternativa alla realizzazione di una sola opera, come il Ponte sullo Stretto; opera ad oggi ancora senza certezze progettuali e senza sicurezza, ancora impigliata nelle procedure di approvazione, ferme persino presso lo stesso Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che non ha concesso la valutazione d'impatto ambientale, che nonostante tali evidenze impegna la gran parte della disponibilità finanziaria pubblica almeno fino al 2032;

    15) per consentire al Paese di svolgere pienamente il suo ruolo di crocevia commerciale, logistico, produttivo d'Europa al centro del Mediterraneo, è essenziale che i grandi assi infrastrutturali ferroviari e stradali siano pienamente in rete con il sistema dei porti e degli interporti in una rete complessiva di intermodalità che sia coerente con gli obiettivi della transizione verde;

    16) in questo quadro le politiche per il sistema dei porti e della logistica appaiono preoccupanti, con un'evidente scelta verso un modello di gestione privata che, seppur non ha ancora preso forma ufficiale in alcuna proposta, di fatto è in corso con la privatizzazione degli interporti e con i rischi di integrazione verticale delle attività portuali e retroportuali;

    17) nonostante gli annunci, non sono emerse politiche integrate e di sistema per massimizzare gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di altra natura, per sostenere la principale sfida del sistema portuale e logistico nazionale, quella di essere pronto a rispondere alle evoluzioni tecnologiche, geopolitiche e climatiche che caratterizzano il settore adesso e nei prossimi anni. Inoltre, appaiono ancora frammentati e insufficienti gli interventi per spingere il percorso di intermodalità, collegamenti dell'ultimo miglio, attuazione delle misure di conversione ecologica e di innovazione digitale in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, affinché i porti, in gran parte fra i settori hard to abate, possano diventare punti di innovazione e accompagnamento anche a traino di un sistema produttivo più ampio. Così come non sono state portate avanti iniziative sostanziali utili al miglioramento delle condizioni e della sicurezza del lavoro portuale, laddove avvengono ancora troppi incidenti mortali; il sistema aeroportuale è un anello fondamentale per lo sviluppo e la crescita sociale ed economica dei territori e dell'intero Paese, garantendo la mobilità dei cittadini e delle merci;

    18) con il Piano nazionale aeroporti il Governo deve realizzare una strategia integrata di merci e persone in grado di potenziare efficacemente la competitività del sistema economico nazionale, in grado di cogliere i divari territoriali e le difficoltà di accessibilità dei territori periferici per configurarsi come perno di sviluppo dell'offerta per creare sviluppo e nuova occupazione in tutti i settori produttivi legati o agevolati da una migliore connettività, attraverso la realizzazione di un piano di integrazione della logistica di tipo intermodale e di una visione che renda l'Italia hub di collegamento tra Europa e Mediterraneo;

    19) inoltre, il Piano nazionale aeroporti deve affrontare il tema dell'incidenza sulle comunità e sugli obiettivi di transizione ecologica degli aeroporti ubicati a ridosso dei perimetri urbani ed indicare le risorse messe a disposizione per la sua implementazione, individuando strategie volte a limitare situazioni di mobility divide attraverso bandi di incentivazione e sviluppo della rete di supporto regionale, identificando obiettivi di accessibilità minima dei territori;

    20) va chiarito, inoltre, il tema della concessione ai privati degli scali minori e della cannibalizzazione di risorse regionali da parte dei vettori low cost, che rendono servizi di quasi «pubblica utilità», come può essere la mobilità da e verso le Isole che non hanno come alternativa una capacità su gomma e su ferro tale da rendere il trasporto aereo un'opzione;

    21) occorre intervenire sul «caro voli» che grava sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, sui cittadini tutto l'anno, non solo nei periodi festivi, e crea una netta frattura di competitività tra il Sud e il Nord del Paese a cui il Governo deve dare una risposta attraverso il Piano nazionale aeroporti;

    22) il Piano nazionale aeroporti, quindi, deve sviluppare una valorizzazione economica e trasportistica dell'attuale dotazione di aeroporti, particolarmente capillare anche rispetto agli altri Paesi europei;

    23) il trasporto pubblico è un tassello fondamentale per la realizzazione del diritto alla mobilità dei cittadini per il suo carattere di sostanziale «universalità»; accessibile a tutti per modalità di fruizione e costi, potenzialmente in grado di soddisfare tutte le tipologie di viaggio;

    24) tuttavia, i dati del 21° Rapporto sulla mobilità 2023-2024 (primo semestre) «Audimob – Stili e comportamenti di mobilità degli italiani» a cura di Isfort, in collaborazione con il Cnel ed il supporto scientifico di Agens e Asstra, delle associazioni del trasporto pubblico locale, raccontano ancora di un Paese poco orientato alla mobilità collettiva, intermodale e sostenibile con una situazione pressoché stazionaria;

    25) il settore del trasporto pubblico locale è sempre più caratterizzato da bassi salari e scarsa attrattività di occupazione. Principalmente si sta assistendo ad un'ondata di aggressioni ai danni delle operatrici e degli operatori di front line senza precedenti, che ne mette seriamente a rischio la sicurezza nello svolgimento del loro lavoro;

    26) si conferma, quindi, il pesante utilizzo dell'auto che nel 2023 è stato pari al 65 per cento, soprattutto tra le fasce di reddito inferiore ai 15 mila euro in cui l'utilizzo sale al 72 per cento. Anche nelle zone periferiche ed ultraperiferiche dei comuni il peso di auto e moto supera il 75 per cento, mentre la quota di mobilità attiva scende sotto il 20 per cento e la quota di trasporto pubblico sotto al 5 per cento;

    27) il trasporto collettivo continua a manifestare una strutturale insufficienza del servizio; occorre un forte incremento del servizio: realizzazione di nuove reti tramviarie, metropolitane e bus rapid transit (brt), con nuovi vettori a zero emissioni;

    28) è del tutto evidente che la realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto rapido di massa impone investimenti per spesa corrente adeguata per un servizio all'altezza della nuova offerta e della maggiore domanda determinata dalle nuove opere;

    29) oggi è, dunque, necessario identificare gli investimenti in infrastrutture di trasporto utili a restituire una dotazione di capitale fisso, privato e sociale, adeguata al livello di servizi di trasporto da offrire per sostenere la competitività delle imprese sui mercati mondiali, nell'ambito di una valutazione di scenari di medio e lungo periodo,

impegna il Governo:

1) a presentare in Parlamento le linee guida strategiche per il sistema nazionale delle infrastrutture e della mobilità, a valle del quale definire un piano organico poliennale strategico sul potenziamento, sulla modernizzazione e sul finanziamento della rete autostradale e stradale Anas e della rete ferroviaria di Rete ferroviaria italiana e del rinnovo del materiale rotabile per i treni intercity che chiarisca l'indirizzo programmatico per l'impegno delle risorse a finanziamento del piano industriale di Ferrovie dello stato, Anas e Rete ferroviaria italiana, chiarendo l'effettivo impiego di almeno il 40 per cento delle risorse per il Mezzogiorno;

2) a fornire tempestivi aggiornamenti in merito alle iniziative del Governo relative al coordinamento tra cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la crescita del traffico ferroviario e gli interventi sulla manutenzione e sulla modernizzazione della rete;

3) a dotarsi di una struttura tecnica ministeriale adeguata a svolgere il complesso ruolo pubblico di controllo, monitoraggio e sviluppo della pianificazione a medio-lungo periodo del sistema dei trasporti, delle concessioni e delle integrazioni tra trasporti, logistica e intermodalità, attraverso lo strumento programmatorio del Piano generale dei trasporti e della logistica;

4) a mantenere pubblica la proprietà delle infrastrutture nazionali, in quanto monopoli naturali non contendibili;

5) a rafforzare la governance a livello centrale per la politica portuale e il coordinamento e il controllo dell'efficacia del sistema sulle questioni strategiche nell'autonomia amministrativa e finanziaria delle autorità dei sistemi portuali, mantenendone la natura pubblica non economica ed evitando, per quanto di competenza, l'introduzione nella materia portuale di forme di federalismo differenziato;

6) ad assumere iniziative normative tese a rafforzare la rete logistica portuale, anche attraverso investimenti per il sostegno a percorsi di intermodalità, sia attraverso la messa a terra delle iniziative infrastrutturali necessarie, sia attraverso incentivi all'utilizzo delle infrastrutture portuali che prediligano il movimento ferroviario, nonché attraverso investimenti per il massimo sviluppo del cold ironing e la costituzione di comunità energetiche per la produzione e il consumo di energie rinnovabili;

7) ad operare con decisione per un piano di autostrade del mare volto a ridurre l'isolamento del Mezzogiorno e delle Isole, rinunciando alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, che a parere dei firmatari del presente atto assorbe senza certezze progettuali e sicurezza una grande quantità di risorse finanziarie pubbliche che vengono sottratte per molti anni ad un programma di rafforzamento delle reti di trasporto del Mezzogiorno e delle Isole;

8) ad assumere ogni iniziativa per implementare la sicurezza e la tutela del lavoro portuale attraverso l'armonizzazione della disciplina sulla sicurezza portuale ai principi che innervano l'ordinamento generale, nonché per dare operatività al fondo per l'incentivazione all'esodo e al riconoscimento del lavoro portuale operativo come usurante;

9) a stimolare e rafforzare i processi di pianificazione per una mobilità locale integrata, sostenibile e innovativa, assicurando un forte sostegno alla redazione dei piani di trasporto alle diverse scale territoriali e settoriali, in particolare per i piani di bacino del trasporto pubblico locale e per i piani urbani della mobilità sostenibile (pums), attraverso un'assistenza tecnica continua da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e attraverso il potenziamento delle risorse statali e locali dedicate alla pianificazione ed agli investimenti per il trasporto rapido di massa;

10) ad adottare iniziative volte ad adeguare in maniera significativa le risorse del Fondo nazionale trasporti per migliorare la capillarità e la qualità dei servizi con il potenziamento dell'offerta e degli investimenti necessari sulle reti e sul materiale rotabile per l'adeguamento del contratto collettivo nazionale di lavoro, per dare alle aziende di servizio delle città e dei territori la capacità di assicurare un servizio adeguato ad una strategia di transizione climatica finalizzata alla riduzione del mezzo privato;

11) ad assicurare ai diversi livelli territoriali, attraverso appositi fondi di dotazione – anche attraverso un utilizzo coordinato dei fondi europei 2021-2027 e di quelli post 2028 – le risorse necessarie per costruire un sistema informativo nazionale sul trasporto pubblico e la mobilità locale integrata, con dati e indicatori definiti in modo omogeneo, un sistema che rispetti standard adeguati di completezza, affidabilità e aggiornamento;

12) a favorire, per quanto di competenza, la calendarizzazione della trattazione del Piano nazionale aeroporti nel breve periodo, chiarendo quale strategia intenda sviluppare relativamente ai processi di privatizzazione degli scali, e a chiarire in che modo intenda esercitare il proprio controllo pubblico sui costi e sulle procedure, regolando i rapporti tra enti gestori degli scali, le società di handling, vettori commerciali di trasporto aereo ed ente regolatore del sistema (Enac), tenendo adeguatamente conto delle direttive europee in tema di concorrenza ed aiuti di Stato, garantendo la capillarità del servizio sulla base traffico rilevate dal Piano nazionale aeroporti;

13) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena applicazione al principio di insularità in raccordo con le amministrazioni regionali interessate di Sicilia e Sardegna, con riferimento alla possibilità di applicare gli oneri di servizio ad un numero più ampio di rotte, frequenze e passeggeri e alla disponibilità di risorse pro capite adeguate per il trasporto aereo, non inferiori a quelle garantite dagli Stati europei per le rispettive isole.
(1-00440) «Morassut , Braga , Barbagallo , Bakkali , Casu , Ghio ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'economia europea è minacciata dalla stagflazione, una situazione economica in cui l'inflazione è alta e la crescita economica è lenta o assente. Diversi indicatori economici, quali l'aumento dei prezzi dell'energia, la stagnazione della crescita economica e l'incertezza sulle politiche commerciali, rappresentano i principali elementi di questo periodo storico;

    2) gli investimenti pubblici in infrastrutture, durante cicli economici negativi, rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo, non solo per la creazione di posti di lavoro ma anche per la certezza di investimenti pluriennali;

    3) tali investimenti hanno dei risvolti sulle tre dimensioni riferibili a una crescita armonica della società: quella sociale rappresentata in questo caso dal diritto al trasporto, che deve essere garantito e facilitato dalla Stato. L'articolo 16 della Costituzione costituisce il prodromo del diritto alla mobilità, garantendo la libertà di spostamento. Questa libertà è fondamentale per la piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale, oltre a essere un diritto umano riconosciuto anche a livello internazionale, quella economica riguardante appunto la pianificazione di ingenti investimenti pluriennali con evidenti ricadute occupazionali, quella ambientale e climatica, paradigma fondante delle politiche del green deal europeo in cui l'obiettivo della neutralità climatica sarà raggiungibile solo attraverso il rinnovamento del sistema dei trasporti in chiave sostenibile. Questo settore, secondo i dati Ispra del 2024, è oggi responsabile di circa il 28 per cento delle emissioni di CO2 nel nostro Paese, a causa di un estremo ritardo nel rinnovamento del parco veicoli e del sottoutilizzo del trasporto merci su rotaia;

    4) l'Italia ha una delle flotte di veicoli più vetuste fra i Paesi dell'Europa occidentale. Il parco auto circolante continua a diventare sempre più vecchio e, quindi, sempre più inquinante. Alla fine del 2021 in Italia circolavano sulle strade circa 38,8 milioni di vetture. Se nel 2009 l'età media era di 7,9 anni, progressivamente si è saliti agli attuali 12,5 anni. Molto vecchio anche il parco circolante degli autobus: l'età media è di 12 anni. Inoltre, molti cittadini si trovano nell'impossibilità materiale di sostituire il proprio veicolo con modelli a minore impatto ambientale. È quindi necessario che le politiche pubbliche orientate alla sostenibilità siano accompagnate da misure di equità sociale, evitando di penalizzare fasce di popolazione già economicamente fragili, e concentrandosi invece su interventi strutturali nel settore dei trasporti collettivi;

    5) la Commissione europea nell'Eu-wide assessment sui Piani nazionali integrati per l'energia e il clima (Pniec), pubblicata il 28 maggio 2025, ha evidenziato gravi carenze nel Pniec italiano rispetto agli obiettivi climatici europei e alle raccomandazioni già formulate nel 2023. Le carenze più gravi riguardano i settori coperti dall'Effort sharing regulation (Esr), che comprende i trasporti stradali, rispetto al quale si registra una crescita delle emissioni del 6,7 per cento dal 1990. Secondo la valutazione della Commissione europea, l'Italia ha presentato misure generiche, target quantitativi e sistemi di monitoraggio insufficienti, non solo nel settore dei trasporti ma anche degli edifici e dei sussidi ai combustibili fossili, rispetto ai quali la Commissione ha chiesto di colmare con urgenza le lacune rilevate e di trasformare i piani in azioni concrete e verificabili, anche alla luce dei fondi pubblici stanziabili a livello europeo, rilevando altresì che per numerosi settori non è prevista la valutazione degli effetti delle politiche proposte e una strategia di finanziamento dedicata;

    6) il settore dei trasporti richiede una strategia nazionale complessiva e una programmazione decennale che individui i target da conseguire e le priorità di intervento e che consenta non solo il completamento delle opere strategiche già programmate ma anche il finanziamento di nuove opere e dei complessivi interventi di manutenzione, messa in sicurezza e ammodernamento della rete stradale. Come emerge dai dati riportati dal Servizio studi della Camera dei deputati, il mercato dei lavori pubblici sta registrando un crescente rallentamento. Tra gennaio e giugno 2024 l'importo delle gare è stato pari a 24,6 miliardi di euro (-57,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023), quello dei lavori aggiudicati a 18,4 miliardi di euro (-60,5 per cento). In assenza di un adeguato strumento di programmazione e pianificazione di medio e lungo periodo, funzione in precedenza assolta dal Piano generale dei trasporti e della logistica (Pgtl) previsto dal previgente Codice dei contratti pubblici, terminati gli stanziamenti previsti dal PNRR e dal Piano nazionale complementare, il settore potrebbe retrocedere ai livelli di investimenti registrati durante la crisi 2009-2020;

    7) si rileva inoltre che, l'ultima proposta di revisione del PNRR trasmessa dal Governo alle Camere lo scorso 19 maggio 2025 incide negativamente sul raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi residui relativi agli interventi aventi come amministrazione titolare il Ministero per le infrastrutture e i trasporti, uno dei dicasteri maggiormente interessati dalle modifiche degli investimenti e delle riforme inclusi nella quinta proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    8) particolarmente allarmanti sono infatti ritardi fatti registrare nell'attuazione degli ingenti investimenti di responsabilità del citato Ministero, che certificano il fallimento dello stesso nell'attuazione del Piano, dove si segnala una percentuale di spesa pari al 13 per cento, con un livello di realizzazione medio pari al 33 per cento su tutti i progetti del PNRR;

    9) il PNRR avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per imprimere un'accelerazione nello sviluppo del sistema infrastrutturale e ridurre il divario fra le aree del Paese, in linea con l'obiettivo del 40 per cento delle risorse da destinare alle regioni del Mezzogiorno, e con l'obiettivo migliorare l'accessibilità delle aree interne;

    10) in particolare, dalla relazione sulla proposta di revisione del PNRR, ancora al vaglio della Commissione europea, sembrerebbero a forte rischio alcuni collegamenti ferroviari, quali il Terzo Valico del Giovi, alcuni tratti della ferrovia Salerno-Reggio Calabria, della Napoli-Bari, della Taranto-Battipaglia, della Palermo-Catania. Si segnala, inoltre la riallocazione di circa 597 milioni di euro dalla misura sulle infrastrutture di ricarica elettrica verso un nuovo programma di rottamazione e rinnovo del parco veicolare con veicoli a zero emissioni;

    11) con riferimento al contratto a media e lunga percorrenza ferroviaria, scadrà nel 2026. La rilevanza di tale servizio è ormai riconosciuta dai dati di traffico degli ultimi anni, i quali mostrano un interesse particolare da parte dei passeggeri verso questo tipo di mobilità. Di fatto uno sviluppo organico dell'offerta ferroviaria può rappresentare un volano di crescita per il turismo e il ciclo turismo;

    12) con riguardo alle infrastrutture portuali, il ruolo del nostro Paese come hub principale del Mediterraneo resta un obiettivo da consolidare. Le poche risorse messe a disposizione sulle cosiddette autostrade del mare con il marebonus, l'eccessiva frammentazione della governance portuale e l'assenza di una efficace pianificazione strategica nazionale mostra in questi anni una ulteriore debolezza dell'economia del mare, accentuata dalle dinamiche esogene della logistica internazionale. In questo quadro i continui annunci di una riforma dei porti che stenta ad arrivare produce una maggiore incertezza a livello nazionale;

    13) secondo le stime di Assoeroporti, il sistema aeroportuale italiano chiude il 2024 con 219.078.618 passeggeri, l'11,1 per cento in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale. Per la conformazione geografica del nostro Paese i trasporti aeroportuali rappresentano un segmento cruciale, anche perché ancora molti territori non sono serviti da un adeguato sistema di infrastrutture ferroviarie. Inoltre alle isole maggiori e minori devono essere garantiti i trasporti per mezzo del riconoscimento della continuità territoriale quale strumento di sostegno all'economia e allo sviluppo di aree più periferiche;

    14) a gennaio 2022 l'Enac ha comunicato l'avvio dei lavori per la revisione del Piano nazionale aeroporti, il settore quindi attende tutta una serie di misure tra cui: la razionalizzazione stessa degli scali, evitando sovrapposizioni e inefficienze, e favorendo investimenti mirati al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture, la scelta di procedure amministrative più snelle e semplificate per le autorizzazioni e i controlli nel settore del trasporto aereo, salvaguardando gli standard di sicurezza e qualità, e contribuendo a un sistema più dinamico e reattivo alle esigenze del mercato il tutto nell'ambito di una pianificazione integrata con gli altri sistemi di trasporto, valorizzando il ruolo strategico del comparto per la connettività del Paese, lo sviluppo economico e la coesione territoriale;

    15) per quanto attiene gli investimenti nella rete infrastrutturale stradale, come emerso nella seduta del question time in Commissione Ambiente della Camera dei deputati del 28 maggio 2025, con la legge di bilancio 2025 e il successivo decreto «milleproroghe», il Governo avrebbe disposto una drastica riduzione, pari a 1,7 miliardi di euro, dei fondi destinati alla manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane. Secondo i recenti dati diffusi dall'Unione delle Province italiane, nel solo biennio 2025-2026 sono stati tagliati 385 milioni su 550 milioni di euro già assegnati, bloccando di fatto le opere in corso e gli interventi programmati. Con il 70 per cento in meno di risorse, la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà fortemente compromessa su molte arterie secondarie. Nella lettura fornita dal Governo, la cornice di riferimento per inquadrare le rimodulazioni operate viene ricondotta all'analisi economico-contabile sull'utilizzo dei programmi di spesa da parte degli enti territoriali, mentre è del tutto carente una valutazione dell'impatto della misura sulle specifiche e numerose problematiche infrastrutturali, che tenga conto delle programmazioni in atto, dello stato di manutenzione della rete, della vulnerabilità geologica, della sicurezza della circolazione, della tenuta strutturale di ponti e viadotti e della vivibilità di interi territori, soprattutto nelle aree interne e montane, con il risultato di aggravare ulteriormente il divario territoriale e di sottrarre risorse che dovrebbero garantire la programmazione degli interventi di manutenzione in una strategia di lungo periodo e in una prospettiva ordinaria e preventiva, riducendo il continuo e dispendioso ricorso agli strumenti emergenziali;

    16) la medesima legge di bilancio ha invece incrementato, per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, di circa 2 miliardi di euro, il costo complessivo dell'opera che, considerando l'ultimo allegato infrastrutture al Def, quantifica la spesa in 13,5 miliardi di euro, risorse attinte, per circa 6 miliardi di euro, dal Fondo di sviluppo e coesione, di cui 1,6 miliardi di euro dalla quota spettante alle regioni Calabria e Sicilia, ravvisandosi a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo anche il conseguente contrasto con la direttiva 2014/24/Ue, che consente la modifica dei contratti e degli accordi quadro senza una nuova procedura d'appalto nei casi ivi previsti, purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

    17) il progetto del Ponte è la dimostrazione degli effetti negativi imputabili alla carenza di una strategia nazionale che consenta la corretta e lungimirante allocazione delle risorse pubbliche, che nella fattispecie necessitava di un'attenta valutazione delle progettazioni alternative, basate su studi aggiornati degli attuali volumi di traffico, idonei a verificare la sostenibilità economica dell'infrastruttura avendo riguardo agli scenari futuri e alle potenzialità di traffico effettive, anche riferiti al passaggio delle grandi navi portacontainer e delle navi da crociera di ultima generazione, tutti elementi che avrebbero suggerito di sviluppare l'efficientamento e l'evoluzione del sistema di attraversamento dinamico dello stretto di Messina, a basso impatto ambientale ed economico, consentendo di indirizzare le ingenti risorse, ora destinate alla realizzazione Ponte, ad interventi sulle infrastrutture di Calabria e Sicilia, notoriamente carenti e inadeguate;

    18) a tale riguardo si auspica che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, distratte per la realizzazione del Ponte, vengano quanto prima reintegrate affinché possano essere più utilmente impiegate per soddisfare le urgenti e improcrastinabili esigenze di sviluppo infrastrutturale del sud Italia,

impegna il Governo:

1) ad imprimere una svolta decisiva nella capacità di spesa dei fondi ancora disponibili a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alle opere strategiche infrastrutturali previste all'interno del PNRR e a garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo e messa a terra delle relative risorse finanziarie, in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma, escludendo un eventuale ulteriore rimodulazione delle misure relative alle infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie;

2) ad adottare ogni iniziativa utile volta ad affrontare le criticità e a colmare le lacune rilevate dalla Commissione europea nella valutazione del Pniec italiano, con particolare riferimento al settore dei trasporti;

3) a definire adeguati strumenti di pianificazione e programmazione pluriennali dei trasporti, della logistica e dell'intermodalità che definiscano le linee strategiche di sviluppo del sistema infrastrutturale e della mobilità del Paese, nel medio e lungo periodo, nel rispetto dei principi e dei criteri di sostenibilità ambientale, e che consentano di garantire una stabile allocazione delle risorse pubbliche da destinare al finanziamento degli investimenti;

4) ad adottare iniziative di carattere normativo volte a ripristinare con urgenza, nel primo provvedimento utile, i fondi destinati alla manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane per gli anni 2025 e 2026 e a garantire il sollecito reintegro delle risorse stanziate per le annualità successive, al fine di consentire agli enti destinatari dei finanziamenti di attuare gli strumenti di programmazione degli interventi con continuità e in una strategia di medio-lungo periodo, nonché di rafforzare le strutture amministrative preposte alla definizione dei Piani di investimento e alla gestione degli interventi;

5) al fine di garantire i servizi pubblici locali di Calabria e Sicilia, ad adottare iniziative volte a prevedere un rifinanziamento statale dei fondi di sviluppo e coesione attualmente sottratti dalla disponibilità delle regioni e destinati al ponte sullo Stretto di Messina;

6) ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere l'attraversamento dinamico dello stretto di Messina attraverso il rifinanziamento del contratto di programma con Rete ferroviaria italiana SpA – parte investimenti – con riferimento al programma relativo alla velocizzazione dell'attraversamento attraverso il rinnovo della flotta per garantire la continuità territoriale;

7) a destinare le risorse previste per il ponte sullo stretto di Messina all'attuazione di un Piano infrastrutturale per il Sud, che riguardi l'intero contesto ferroviario di Sicilia e Calabria, al fine di assicurare alle due regioni infrastrutture affidabili e sostenibili, in grado di eliminare le limitazioni di accesso al territorio, di ridurre i tempi di percorrenza, interconnesse alle altre infrastrutture strategiche nazionali, come aeroporti e reti Avr, garantendo ai cittadini dei territori interessati il pieno diritto alla mobilità;

8) a considerare come progetti prioritari per il Sud la realizzazione della linea ad alta velocità-alta capacità Salerno – Reggio Calabria e quella della Messina-Catania-Palermo;

9) ad adottare iniziative volte a reinvestire i 1.000 milioni di euro, previsti per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione – sezione internazionale per le seguenti finalità:

   a) il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria esistente Torino–Modane, attualmente sottoutilizzata e in grado di rispondere alla domanda attuale e futura di traffico merci, attraverso interventi di messa in sicurezza, digitalizzazione, soppressione dei passaggi a livello, miglioramento dell'alimentazione elettrica e della capacità infrastrutturale;

   b) il rafforzamento della mobilità locale, a partire dal completamento della metropolitana torinese linee 1 e 2 e dal potenziamento del trasporto ferroviario regionale con particolare attenzione al completamento delle stazioni previste in ambito urbano;

   c) il finanziamento complessivo del parco smistamento di Alessandria, come hub logistico intermodale di rilevanza europea, integrando le funzioni di retroporto per i porti di Genova e Savona e contribuendo significativamente allo sviluppo economico del Piemonte e dell'intero Nord-Ovest;

   d) la realizzazione di opere urgenti nei territori attraversati dal progetto dell'alta velocità Torino-Lione quali strade locali, presidi sanitari, messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, riqualificazione urbana e infrastrutture utili alle comunità locali;

10) a sostenere, attraverso iniziative di competenza, la sostituzione dei mezzi più vetusti con quelli ambientalmente più sostenibili, con particolare riguardo alle aree metropolitane, aumentando gli investimenti per la propulsione elettrica, ad idrogeno verde e considerando anche l'ipotesi di mezzi ibridi elettrico/metano;

11) ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere il diritto alla mobilità dei cittadini attraverso un aumento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, prevedendo nell'ambito del riparto dello stesso forme di perequazione territoriale, per evitare che l'assetto regionale impatti negativamente sull'uniforme garanzia dei servizi locali di trasporto pubblico e prevedendo, nel caso di Roma Capitale, l'assegnazione diretta del fondo, che consenta di attribuire risorse aggiuntive al riparto stabilito per la regione Lazio;

12) a rafforzare la visione strategica delle infrastrutture e della mobilità, dando priorità al servizio ferroviario universale adottando le iniziative di competenza al fine di concludere quanto prima l'aggiornamento del contratto di servizio in essere, provvedendo a istituire un tavolo tecnico tra i Ministeri competenti, le regioni, le imprese ferroviarie e le associazioni dei consumatori, con particolare riferimento alle finalità:

   a) di dividere il servizio in lotti (direttrici o regioni contigue) nonché di organizzare un servizio che integri l'offerta intercity con quella dei servizi interregionali;

   b) di prevedere che la proprietà dei mezzi rotabili sia pubblica, in capo al Ministero o società controllata, stanziando risorse volte a incentivare l'acquisto di nuovi treni che possano garantire una velocità media di 200 chilometri orari e un'alimentazione a 3 kv e 25 kv;

   c) di incrementare e ampliare l'offerta commerciale con l'utilizzo di treni a doppia composizione per raggiungere più destinazioni riducendo i costi e integrare gli intercity notte con un apposito numero di posti a sedere per aumentare l'offerta, aumentando inoltre l'offerta degli intercity notte sfruttando la dorsale Av Torino-Salerno;

13) nell'ambito della riforma del sistema portuale italiano, a valutare una integrazione strutturata tra i vari sistemi portuali in un unico e organico Sistema Italia che sia in grado di presentarsi all'estero con maggiore efficacia, garantendo così soluzioni più efficienti e concorrenti, garantendo la tutela dei lavoratori del comparto e l'attuale disciplina a garanzia della sicurezza prevedendo maggiori tutele e il riconoscimento del lavoro portuale operativo come usurante;

14) ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per introdurre una data limite per l'utilizzo esclusivo di imbarcazioni elettriche sui fiumi e laghi nazionali, per il finanziamento del retrofit delle imbarcazioni termiche e l'allocazione di fondi per il trasporto pubblico navale;

15) a garantire una maggiore regolarità e trasparenza nei criteri e nei processi di assegnazione degli slot aeroportuali, promuovendo un sistema equo e competitivo che favorisca la concorrenza leale tra i vettori e l'efficienza nella gestione della capacità aeroportuale;

16) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a rafforzare le attività di vigilanza sulle tariffe e sulle tasse aeroportuali, anche attraverso il rafforzamento dell'azione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al fine di prevenire distorsioni di mercato e garantire un'equa distribuzione dei costi tra operatori e utenti;

17) ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a implementare gli strumenti volti a rafforzare la resilienza del sistema infrastrutturale agli effetti del cambiamento climatico, anche introducendo nel Codice dei contratti pubblici l'obbligo di integrare gli studi di fattibilità progettuale con un'analisi di resilienza ai fattori climatici, nonché prevedendo meccanismi premiali e di verifica delle offerte progettuali che presentino soluzioni in grado di ridurre le emissioni di gas climalteranti nella fase di costruzione e gestione delle infrastrutture.
(1-00448) «Iaria , Ilaria Fontana , Fede , L'Abbate , Traversi , Morfino , Santillo , Aiello , Baldino , Cantone , Carmina , D'Orso , Orrico , Raffa , Scerra ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) l'Italia ricopre un ruolo strategico nello scenario logistico europeo come nodo fondamentale al centro del Mediterraneo. Logistica e rete infrastrutturale sono due elementi chiave per lo sviluppo del nostro Paese. Porti, aeroporti, interconnessione stradale e ferroviaria costituiscono una priorità in considerazione della nostra collocazione rispetto alle reti che collegano il Mediterraneo al Nord Europa;

    2) un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita a lungo termine. L'attuale scenario economico, caratterizzato da forti incertezze, richiede l'adozione di politiche che creino condizioni di contesto più competitive per liberare le energie delle imprese, a partire da quelle di minori dimensioni;

    3) in molte aree del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno, nelle aree interne e montane, si registrano ancora gravi carenze infrastrutturali che ne penalizzano lo sviluppo economico e sociale. La riduzione del gap infrastrutturale fra le diverse aree del Paese è uno dei principali obiettivi strategici del Governo e della maggioranza;

    4) il Mezzogiorno d'Italia soffre ancora oggi di una marcata carenza infrastrutturale, che penalizza fortemente lo sviluppo economico e sociale del territorio. Strade, ferrovie e collegamenti pubblici spesso risultano obsoleti, insufficienti o mal gestiti, con conseguenze dirette sull'accessibilità, sulla mobilità e sulla qualità della vita dei cittadini;

    5) a questo proposito, garantire la continuità territoriale è fondamentale per l'accesso ai servizi e ai collegamenti di tutte le regioni, comprese quelle insulari o periferiche come Sicilia e Sardegna, e dei territori periferici e svantaggiati già riconosciuti come beneficiari della continuità territoriale nel rispetto della normativa euro-unitaria di settore, nonché per salvaguardare il diritto alla mobilità e all'inclusione sociale ed economica dei residenti in queste aree;

    6) le isole italiane, e in particolar modo la Sardegna, risentono, infatti, profondamente dei disservizi legati agli spostamenti da e per l'Italia dovuti a un aumento esponenziale del costo dei biglietti aerei e marittimi a cui, tuttavia, corrisponde una significativa riduzione del numero di collegamenti;

    7) la terza Missione «Infrastrutture per una mobilità sostenibile» del PNRR dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione nella logistica, migliorando la competitività complessiva del Paese;

    8) negli ultimi anni è stato sbloccato l'iter di numerose opere strategiche ferme da anni, alcune delle quali sono anche inserite nel PNRR, e l'impegno del Governo e di tutte le istituzioni è massimo nel completarle nei tempi stabiliti;

    9) nella realizzazione delle opere strategiche, la normativa attuale non prevede un modello strutturato e obbligatorio per la gestione ambientale e del rischio operativo in fase esecutiva;

    10) nel settore dell'autotrasporto, con riguardo alla disciplina delle operazioni di carico e scarico, la gestione dei flussi informativi e dei relativi flussi documentali risulta essere un elemento essenziale;

    11) negli anni dal 2012 al 2024 le aste Ets, provenienti dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra, hanno raggiunto quota 15,6 miliardi di euro a beneficio dello Stato;

    12) in questi due anni e mezzo, il Governo ha avviato un numero significativo di cantieri per interventi di manutenzione e lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Si tratta di interventi necessari per avere infrastrutture con elevati standard di sicurezza e per offrire al Paese una rete sempre più accessibile, performante, affidabile e veloce;

    13) l'efficienza e la qualità del trasporto ferroviario, in particolare, sono una assoluta. Si contano più di 1.200 cantieri aperti su tutta la rete, circa 700 di questi cantieri sono per nuove opere e i restanti (più di 500) per attività di manutenzione della rete. Questi lavori sono indispensabili per rendere la rete ferroviaria italiana più moderna e sicura e per potenziare le tratte ad alta capacità e velocità, fondamentali per un Paese che ricopre un ruolo apicale nella logistica in Europa e nel Mediterraneo;

    14) rispetto al 2022, cioè rispetto al pre-insediamento di questo Governo, gli investimenti in nuove opere sono raddoppiati, da 2,8 a 5,6 miliardi di euro. Nel 2023 le risorse per la manutenzione straordinaria sono aumentate fino a 3,3 miliardi di euro, un incremento netto rispetto al valore medio per manutenzione straordinaria degli anni passati (negli ultimi cinque anni era inferiore ai 3 miliardi di euro all'anno). A questi 3,3 miliardi si aggiungono altri 1,2 miliardi di euro che vengono contabilizzati per la manutenzione ordinaria;

    15) al record di cantieri attivi, si accompagna un significativo incremento di treni in circolazione, su linee iper-utilizzate, che ha fatto registrare nel 2024 il record di collegamenti attivi. I treni in circolazione a ottobre 2022 erano 8.874. A inizio marzo 2025 sono stati 10.917. Quindi, nell'arco di poco più di due anni, si sono avuti oltre il 20 per cento di treni circolanti e 200 cantieri in più sulla rete ferroviaria nazionale. In particolare, tale aumento ha interessato i servizi ad Alta velocità, passati dai 331 al giorno del 2022, ai 358 del 2023 fino ai 377 del 2024, con un incremento percentuale, in due anni del 12,2 per cento su tale segmento. Un aumento a doppia cifra pari al 14,5 per cento tra il 2022 e il 2024 delle frequenze si registra anche per i convogli impegnati nelle dorsali. Un'ulteriore crescita si è registrata anche nel settore dei servizi regionali, dove a fronte di una media di 7436 corse giornaliere nel 2022, si è giunti a 7704 nel 2024, con un incremento percentuale del 3,5 per cento;

    16) il nuovo piano strategico del Gruppo Ferrovie dello Stato 2025-2029 prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese;

    17) lo sviluppo di progetti cruciali come la Torino-Lione, il Terzo valico dei Giovi, il Passante di Firenze, il recupero e il rilancio dello scalo merci di Alessandria e molti altri, bloccati per anni e poi sbloccati da questo Governo, insieme al potenziamento delle reti stradali e autostradali, evidenzia l'importanza di un sistema di trasporto che consolidi il ruolo di leader logistico dell'Italia;

    18) il progetto del Ponte sullo Stretto, inoltre, rappresenta un punto focale. Questo collegamento non solo favorirà la mobilità e lo sviluppo economico tra Sicilia e Calabria, ma avrà anche un impatto rilevante sull'integrazione europea, contribuendo al completamento delle reti TEN-T. Sempre nell'ambito della realizzazione delle grandi reti di trasporto europeo la realizzazione del progetto di velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento della linea ferroviaria Adriatica è di fondamentale importanza per il completamento del corridoio Scandinavo-Mediterraneo costituendo il principale itinerario di collegamento per le merci provenienti dai (o dirette ai) porti del Mezzogiorno (tra cui Gioia Tauro, Taranto, Bari, Brindisi) e dell'Adriatico Centrale (tra cui Ancona, Ortona, Vasto, Termoli);

    19) fondamentale è anche l'iniziativa che il Governo ha assunto per lo sblocco dei valichi alpini e per incrementare lo scambio di merci e trasporto passeggeri tra l'Italia e le nazioni vicine dopo anni di attese e di inerzia;

    20) il trasporto ferroviario interno può costituire anche uno strumento volto ad incentivare l'offerta turistica dell'Italia, a tal proposito appare opportuno proseguire nell'opera di sviluppo delle ferrovie e dei treni «storici» al fine di congiungere parte dei flussi turistici che riguardano l'Italia anche con le sue aree interne e i piccoli borghi;

    21) il settore dell'autotrasporto, movimentando oltre il 70 per cento delle merci e generando un indotto del valore di decine di miliardi di euro, è un altro asset produttivo strategico del Paese nonché un fattore abilitante primario del suo progresso economico e sociale. Pertanto, affrontare le tematiche della carenza di conducenti e dei costi di esercizio dell'attività troppo elevati è assolutamente prioritario;

    22) le cause della carenza di autisti sono principalmente legate agli oneri e ai costi troppo elevati per gli operatori;

    23) gli aumenti dei noli marittimi e i costi aggiuntivi legati all'Eu Ets (Sistema di scambio di emissioni dell'Unione Europea) rappresentano una sfida significativa per il comparto produttivo, che dipende molto dal trasporto marittimo per esportare i suoi prodotti;

    24) il Governo, sin dal suo insediamento, si è attivato per sostenere il settore dell'autotrasporto, stanziando risorse per il rinnovo del parco mezzi e incrementando il fondo per sostenere i costi del conseguimento delle patenti. È stato inoltre avviato, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un tavolo di confronto con sindacati, associazioni e rappresentanti di categoria del trasporto e della logistica per affrontare le questioni fondamentali per gli operatori del comparto;

    25) anche gli interventi infrastrutturali per la realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche e di rigenerazione urbana sono fondamentali per lo sviluppo dei territori e per assicurare una crescita sostenibile e duratura per l'intero Paese;

    26) gli enti territoriali italiani oltre alla cronica e oramai strutturale carenza di personale e di competenze qualificate, frutto delle politiche di austerità e dei blocchi delle assunzioni perseguiti nel corso dell'ultimo decennio, si trovano a fronteggiare anche situazioni di emergenza e difficoltà causate dalle varie crisi contingenti che si sono succedute. Da ultimo, l'aumento esponenziale e improvviso dei costi dell'energia e delle materie prime;

    27) le difficoltà economiche citate generano inevitabilmente una verticale caduta della godibilità di servizi pubblici da parte dei cittadini, tra cui la possibilità di usufruire di una dotazione infrastrutturale costituita da opere pubbliche sicure ed efficienti, soprattutto nei piccoli borghi;

    28) il trasporto marittimo presenta una storia millenaria. L'aumento della capacità di carico, dovuto allo sviluppo del sistema dei trasporti via mare da un punto di vista tecnologico e ingegneristico, ha reso il commercio marittimo centrale e decisivo, nonché la spina dorsale del commercio mondiale e della catena di approvvigionamento manifatturiera;

    29) il rafforzamento e la promozione del sistema logistico e strutturale dei nostri porti, nonché il sostegno alle attività di impresa e la semplificazione delle procedure burocratiche, rappresentano un tassello strategico decisivo per il rilancio del made in Italy;

    30) il nostro sistema portuale italiano, peraltro, può diventare il terminale dei corridoi marittimi euromediterranei e snodo nevralgico del nostro sistema produttivo, leader in molte tipologie di prodotti che utilizzano materie prime importate e che esportano prodotti finiti di grande qualità e riconoscibilità;

    31) porti, interporti e aeroporti sono i nodi di una rete logistica lunga e articolata, la cui efficienza è fortemente correlata alla capacità di intervenire in modo organico lungo tutta la filiera, assicurando risorse e progettualità integrata, ma anche scelte oculate in base alla strategicità dei mercati economici e produttivi di riferimento, che siano nazionali ovvero internazionali. Diversamente, le risorse impiegate non sarebbero efficaci nell'aumentare la capacità intermodale della rete logistica;

    32) in molti casi, le grandi compagnie di navigazione prediligono, per la movimentazione di carichi, i porti del Nord Europa, piuttosto che, ad esempio, quelli del Nord Tirreno rinunciando così a un significativo risparmio in termini di tempi di navigazione. Questa scelta, apparentemente illogica, trova fondamento nei tempi e nei costi dei servizi di terra e dei collegamenti con i centri di produzione/consumo;

    33) è necessario concepire le infrastrutture logistiche come un unicum di nodi e reti, adeguatamente interconnessi e dimensionati, che consentano una movimentazione dei carichi quanto più possibile fluida e priva di colli di bottiglia;

    34) l'adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture portuali secondo una logica di sviluppo sostenibile è l'orizzonte in cui inscrivere la programmazione degli interventi allo scopo di promuovere la transizione verso i green ports. Questo significa accelerare gli investimenti per l'elettrificazione delle banchine (il cosiddetto «cold ironing») che permetterebbe di abbattere sensibilmente le emissioni di CO2 legate allo stazionamento delle navi in porto, ma anche guardare con sempre maggior attenzione ai progetti di sviluppo legati all'idrogeno come combustibile alternativo;

    35) nell'ambito del Green Deal europeo e del pacchetto «Fit for 55%», l'Ue ha esteso l'Eu Ets al settore del trasporto marittimo. La direttiva 2023/959 prevede che dal 2024 le compagnie di navigazione acquistino permessi (EUAs) per ogni tonnellata di CO2 emessa, con riguardo alle navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate fino a coprire il 100 per cento delle emissioni entro il 2026;

    36) questo incremento ha destato molte preoccupazioni nel settore per gli effetti in termini di competitività per le aziende. La direttiva penalizza in particolare gli Stati membri che dipendono fortemente dal trasporto marittimo e potrebbe portare alla delocalizzazione delle attività di trasbordo dai porti europei a quelli del Nord Africa, meno impattati dal sistema Eu Ets, con conseguenze occupazionali negative e rischi per la sicurezza nazionale;

    37) un caso critico è il porto di Gioia Tauro, specializzato nel transhipment, che rischia di perdere competitività e attività. La necessità di eludere il sistema Eu Ets potrebbe vedere le navi scegliere porti non-Ue come prima tappa per ridurre i costi, aggravando lo svantaggio competitivo dei porti europei, specialmente sulle rotte intercontinentali. Occorre rivedere quanto prima queste norme a livello europeo e, nel frattempo, utilizzare i fondi generati dal sistema Ets per incentivi agli investimenti e alla decarbonizzazione del settore;

    38) la nautica da diporto, per l'importanza assunta sia dal punto di vista economico che ambientale e culturale, rappresenta un settore trainante per il turismo costiero, la cantieristica navale, la valorizzazione del patrimonio marittimo e la promozione di uno stile di vita sostenibile a contatto con il mare. Per garantire una crescita equilibrata e duratura di questo comparto, è essenziale adottare misure di sostegno mirate, tra cui semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali per l'acquisto e il refitting delle imbarcazioni, investimenti nelle infrastrutture portuali e nella digitalizzazione dei servizi, oltre a programmi di formazione professionale per rafforzare le competenze degli operatori del settore. Inoltre, è cruciale promuovere pratiche rispettose dell'ambiente, come l'adozione di tecnologie a basso impatto e la diffusione della cultura del mare tra i diportisti;

    39) il trasporto aereo ricopre un'importanza strategica in considerazione dell'impatto economico generato che va ben oltre il settore della mobilità. Il settore turistico, il business internazionale o la capacità di consentire la conoscenza della ricchezza culturale fanno dell'aviazione la protagonista indiscussa dell'impatto economico e sociale a livello intercontinentale;

    40) esso consente investimenti diretti esteri, sviluppo di cluster, specializzazione e altre attività che influiscono direttamente sulla popolazione e sul valore del prodotto interno lordo di un Paese. In questo senso ricopre un'importanza strategica sia per la mobilità interna che per quella turistica la realizzazione prevista sia nel PNRR che nel Piano aeroporti dei collegamenti tra rete ferroviaria e aeroporti, con particolare riferimento alle opere già commissariate;

    41) la rapida diffusione delle nuove tecnologie incide in modo significativo anche sul settore della mobilità dei beni e delle persone. La rivoluzione tecnologica porterà alla graduale implementazione di nuovi modelli integrati e intermodali di mobilità intelligente, sia aerea che terrestre, tali da sviluppare soluzioni innovative ed ecosostenibili su cui si baseranno nuovi scenari di business per la realizzazione della mobilità come servizio e saranno elementi naturali nella quotidianità delle nuove generazioni. Affinché l'Italia possa raggiungere anche in questo la leadership a livello globale, è fondamentale che si realizzi un coordinamento significativo tra le azioni di governo, gli operatori e i territori,

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione delle opere strategiche citate in premessa;

2) ad adottare ulteriori iniziative per proseguire, ampliare e potenziare gli interventi volti a garantire la sicurezza degli asset della rete ferroviaria per tutti i cittadini e viaggiatori;

3) ad adottare iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a continuare a investire sullo sviluppo dell'alta velocità e dell'alta capacità in tutte le aree del Paese, valutando anche l'apertura di ulteriori scali merci, soprattutto nelle aree strategiche dove è possibile creare collegamenti intermodali con i porti;

4) a proseguire nella realizzazione del progetto di velocizzazione, ammodernamento e miglioramento della linea ferroviaria Adriatica, a partire dalla tratta Bologna-Castel Bolognese;

5) a promuovere, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'utilizzo della forma elettronica nelle operazioni di carico e scarico del settore dell'autotrasporto, affinché la gestione dei flussi informativi e dei relativi flussi documentali possa essere svolto anche mediante piattaforme IT interoperabili o altro sistema autorizzato dalle amministrazioni centrali;

6) a valutare l'opportunità di considerare l'utilizzo di una quota dei fondi generati dal sistema Ets anche per incentivi agli investimenti pubblici e privati, per questi ultimi nel limite del regime de minimis, tenuto conto delle varie esigenze di finalizzazione coerenti con la disciplina del settore di riferimento, sentiti anche gli operatori di settore;

7) ad adottare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi, nonché di assumere le necessarie iniziative volte a riequilibrare maggiormente la disciplina delle condizioni contrattuali nei contratti di trasporto merci su strada;

8) ad adottare le dovute iniziative e reperire le necessarie risorse, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volte a sostenere gli enti territoriali nella realizzazione degli interventi di realizzazione, manutenzione e messa in sicurezza di opere pubbliche e di rigenerazione urbana connesse alle infrastrutture del settore dei trasporti;

9) ad assumere ogni opportuna iniziativa di competenza volta a rafforzare le reti portuali nazionali e lo sviluppo della pianificazione e razionalizzazione delle infrastrutture portuali turistiche con investimenti finalizzati a un pieno sviluppo del settore, in termini di efficienza e affidabilità e, in particolare per:

   a) il consolidamento, la sicurezza e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale;

   b) la riduzione del deficit di interconnessione attraverso un approccio di insieme;

   c) la digitalizzazione dei processi della logistica e nella supply chain;

   d) la semplificazione delle procedure amministrative;

   e) la sostenibilità, con interventi che favoriscano lo sviluppo di porti green;

10) a pianificare interventi e processi idonei a sviluppare infrastrutture e conseguenti procedure operative funzionali allo sviluppo di carburanti alternativi per lo shipping in linea con l'evoluzione tecnologica del settore e lo sviluppo dei processi industriali della logistica marittima e portuale in materia di «carbon neutrality», anche attraverso un confronto attivo con gli operatori del mercato;

11) ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta alla modifica della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e, in particolare, per:

   a) un riordino delle competenze dell'Autorità di sistema portuale;

   b) un rafforzamento della governance a livello centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in un'ottica di semplificazione di ruoli tra funzioni pubbliche, ad oggi molteplici, che garantisca efficienza e coordinamento delle Adsp, ferme restando le competenze delle regioni coerentemente con il dettato costituzionale, nonché l'armonizzazione delle regole per una giusta competizione e cooperazione tra le Adsp;

12) a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori risorse a disposizione degli incentivi per lo shift modale, con garanzie di ricezione effettiva da parte degli utenti, al fine di consentire lo sviluppo del trasporto combinato e intermodale;

13) ad assumere ogni necessaria iniziativa di competenza volta a promuovere le infrastrutture portuali turistiche, comprese le attività produttive quali cantieri e officine nautiche, nonché ad adottare ulteriori iniziative mirate per sostenere lo sviluppo del settore della nautica da diporto, tra cui semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali per l'acquisto e il refitting delle imbarcazioni, investimenti nelle infrastrutture portuali e nella digitalizzazione dei servizi, oltre a programmi di formazione professionale per rafforzare le competenze degli operatori del settore;

14) ad assumere ogni necessaria iniziativa di competenza per garantire una risoluzione dei problemi delle code dell'autotrasporto nell'accesso ai porti con la gestione programmata dei mezzi, anche attraverso l'implementazione di sistemi digitali di collegamento tra la rete autostradale e i porti stessi;

15) a predisporre ogni iniziativa legislativa e regolamentare volta a dare piena applicazione al principio di continuità territoriale con riferimento alle criticità segnalate in premessa, nonché a promuovere modifiche coerenti e all'uopo necessarie della normativa nazionale ed europea in tema di trasporti e mobilità;

16) a promuovere lo sviluppo del settore del trasporto aereo, garantendo in modo particolare l'efficienza e la regolarità del servizio, la sicurezza e i diritti dei passeggeri, mettendo in campo politiche di rilancio del settore, e proseguendo l'opera di realizzazione di collegamenti tra rete ferroviaria e aeroporti;

17) a promuovere anche in sede europea le modifiche necessarie della normativa comunitaria in tema di trasporti aerei e marittimi, volte alla mitigazione del divario economico-sociale che la condizione di insularità implica, con specifico riguardo all'ambito dei trasporti, in piena attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché della risoluzione Omarjee del Parlamento europeo;

18) compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con i regolamenti di settore e con la disciplina in materia di aiuti di Stato, a valutare l'opportunità di promuovere iniziative legislative e regolamentari per sostenere le imprese che si impegnano a mantenere invariate per 24/36 mesi le tratte e le tariffe da e per le isole;

19) a promuovere in sede europea l'inserimento di tutte le nostre isole nell'articolo 349 del Tfue o all'interno di una normativa specifica analoga in materia di trasporti aerei e marittimi;

20) a sostenere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, lo sviluppo delle ferrovie e dei treni storici.
(1-00450) «Furgiuele , Deidda , Caroppo , Semenzato , Maccanti , Raimondo , Boscaini , Tirelli , Marchetti , Amich , Cattaneo , Montemagni , Baldelli , Sorte , Panizzut , Cangiano , Zinzi , Frijia , Dara , Longi , Benvenuto , Ruspandini , Bof , Gaetana Russo , Stefani , Mattia , Pizzimenti , Milani , Fabrizio Rossi , Giagoni ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) le Infrastrutture di trasporto rappresentano una leva strategica per la competitività del sistema Paese, la riduzione delle diseguaglianze territoriali e il raggiungimento degli obiettivi di transizione verde. Esse incidono profondamente sulla qualità della vita dei cittadini, sulla produttività delle imprese, sull'attrattività per gli investimenti esteri, sull'occupazione, sui flussi turistici e sulla capacità del Paese di competere a livello internazionale. Tuttavia, l'Italia sconta ritardi strutturali negli investimenti, nella programmazione Integrata e nell'efficienza gestionale, con ricadute negative sull'intero sistema economico e sociale;

    2) la definizione di una visione organica e di lungo periodo per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto rappresenta oggi un'esigenza strategica, alla luce delle trasformazioni in corso sul piano climatico, ambientale, tecnologico e digitale. L'attuale assenza di uno strumento unitario di pianificazione, conseguentemente alla soppressione del Piano generale dei trasporti nel nuovo codice dei contratti pubblici, ha favorito una logica frammentata e reattiva, che fatica a garantire coerenza e stabilità agli interventi programmati, rendendo più difficile sia la previsione degli investimenti da parte degli operatori, sia l'allocazione pluriennale delle risorse da parte delle istituzioni;

    3) la definizione di una strategia per le infrastrutture per i trasporti italiani attraverso un documento pianificatorio risulta quanto più necessario in vista delle numerose problematiche che affliggono il sistema di trasporto del Paese, nonché dei ritardi nel completamento delle opere legate ai fondi PNRR e PNC;

    4) il sistema del trasporto pubblico locale è segnato da profonde disomogeneità territoriali, affidamenti prorogati per decenni e un modello di finanziamento nazionale (Fondo nazionale del trasporto pubblico locale) che non premia l'efficienza, né gli investimenti in nuove reti, stanziando risorse insufficienti e mai redistribuite;

    5) il potere esclusivo delle regioni nella definizione delle gare e dei bacini di servizio ha spesso prodotto forme di gatekeeping istituzionale che ostacolano l'ingresso di nuovi operatori, scoraggiano l'innovazione e compromettono l'interesse generale dei cittadini a un servizio moderno, competitivo e sostenibile;

    6) il settore del trasporto pubblico non di linea è disciplinato da una normativa ormai obsoleta e restrittiva, aggravata ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo dal cosiddetto «decreto Salvini», che impone limiti territoriali, turnazioni e vincoli operativi sproporzionati e in contrasto con il principio di libertà d'impresa e la giurisprudenza costituzionale ed europea. Tali norme ostacolano l'innovazione e non rispondono più alle esigenze di una mobilità urbana flessibile, multimodale e digitalizzata;

    7) l'adozione su scala nazionale del paradigma della «Mobility as a service (MaaS)», che consente di pianificare, prenotare e pagare servizi di trasporto multimodale tramite un'unica piattaforma digitale, è ancora ferma a progetti pilota non interoperabili e senza una strategia nazionale chiara, nonostante il potenziale di rivoluzione nell'accessibilità e nella sostenibilità urbana;

    8) paradigma di mobilità che rientra nell'investimento 1.4.6 del PNRR, della cui dotazione sono stati investiti 40 milioni di euro per lanciare il bando «Mobility as a service for Italy», prevedendo l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili all'utente finale attraverso piattaforme digitali di intermediazione che abilitano diverse funzionalità – quali informazione, programmazione e prenotazione di viaggi, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio – capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le esigenze di mobilità;

    9) nella fase sperimentale avviata in attuazione del PNRR il progetto ha visto il coinvolgimento delle città di Milano, Napoli, Roma, Bari, Firenze e Torino a cui si sono aggiunte, nel perseguimento di un approccio multi-territoriale in grado di assicurare un'esperienza di viaggio continuativa tra città, territorio e regioni diverse, la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia e Veneto;

    10) la diffusione del MaaS, che nel modernizzare il settore del trasporto pubblico trasforma le abitudini di mobilità grazie alle piattaforme digitali e a modelli basati sui bisogni degli utenti, realizzerà l'impegno delle politiche pubbliche a garantire omogeneità nei servizi, sviluppo economico e benefici ambientali, promuovendo un accesso inclusivo a varie opzioni di trasporto per ridurre l'uso dell'auto privata e migliorare il traffico e la vivibilità dei centri urbani, e con l'apertura dei servizi MaaS a tutti gli operatori si favorirà la competitività e la qualità stessa del prodotto;

    11) lo stesso Ministero, con risposta all'interrogazione n. 5-02104, ha confermato la propria volontà di proseguire nella promozione del progetto MaaS for Italy, «nel supporto tecnico agli attori, nell'elaborazione di linee guida e nell'organizzazione di eventi di comunicazione che possano massimizzare l'adesione al progetto e potenziare la dimensione digitale del trasporto pubblico per la diffusione del MaaS nei territori»;

    12) l'approccio coordinato tra servizi tradizionali e MaaS genera benefici per gli utenti, il settore pubblico e le imprese della digital economy che meritano di ottenere una stabilizzazione all'interno delle politiche di settore: guardando ad esperienze estere, come il sistema di trasporto pubblico integrato a Copenaghen o il programma Whim a Helsinki, questi progetti hanno avuto un impatto positivo sulla mobilità urbana, riducendo l'uso dell'auto privata, migliorando l'accessibilità e promuovendo modalità di trasporto più sostenibili e compatibili tra loro e con il tessuto urbano;

    13) ad oggi, la quota modale di trasporto pubblico è collegata alla capacità infrastrutturale. Nelle grandi città, dove non ci sono infrastrutture su ferro e dunque la maggior parte dell'offerta di trasporto pubblico locale avviene su gomma, la quota modale del trasporto pubblico è molto bassa. Roma ne è il perfetto esempio: secondo il «Rapporto Pendolaria 2023» di Legambiente, Roma conta 1,43 chilometri di metropolitana ogni 100.000 abitanti, meno della metà di Milano (3,16) e meno di un terzo di Madrid (4,48) e Londra (4,93). Anche il dato sul numero delle stazioni (1,68 ogni 100.000 abitanti) risulta nettamente deficitario rispetto a Milano (3,71), Londra e Barcellona (4,02), Madrid (4,63) e Berlino (4,84);

    14) non stupisce, dunque, che la ripartizione modale, ovvero la percentuale di spostamenti con un certo tipo di mezzo di trasporto, veda a Roma il 29 per cento di persone che utilizzano il trasporto pubblico, contro il 38 per cento di Milano, 40 per cento di Parigi, 38 per cento di Madrid e 37 per cento di Londra;

    15) per la capitale, in previsione del Giubileo del 2025 sono state previste misure commissariali speciali per dotare la città anche di 4 linee tranviarie, grazie ai fondi del PNRR. Nonostante l'iter agevolato, nessuna delle opere, «Verano-Tiburtina», «Togliatti, da Subaugusta a Ponte Mammolo», «Termini-Vaticano-Aurelio» e la «Termini-Tor Vergata», verrà realizzata nei tempi previsti prima dell'anno Santo. In particolare, la linea «Termini-Vaticano-Aurelio» rischia di rimanere un'opera incompiuta, poiché è stata oggetto di conferenza dei servizi e progettazione esecutiva soltanto per la tratta iniziale, mentre la tratta da Vaticano a Termini, cruciale per la funzionalità complessiva dell'infrastruttura, non ha ancora avviato alcun iter autorizzativo concreto;

    16) inoltre, riguardo al sistema di trasporto logistico del territorio di Roma, in previsione della realizzazione di due Infrastrutture rilevanti, quali il termovalorizzatore di Santa Palomba e il biodigestore di Casal Selce, si ravvisa il rischio di serie problematiche logistiche che rischiano mettere in grave difficoltà e stress il sistema di trasporto di entrambi i territori;

    17) alla luce di queste gravissime carenze strutturali, dovute anche ad una politica, sia nazionale che regionale e locale, pigra e miope nei confronti degli investimenti sul trasporto pubblico locale, un ruolo chiave riveste il comparto del trasporto pubblico locale su gomma: l'Italia conta una flotta di veicoli tra i più datati tra i Paesi avanzati europei, con gli autobus che vantano un'età media superiore ai 12 anni, mentre in Francia e Germania non si raggiunge nemmeno la doppia cifra;

    18) il processo di graduale riconversione del parco mezzi italiano con autobus a propulsione ibrida o elettrica sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei livelli di inquinamento nei centri urbani. Su questo punto, la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), ha istituito un fondo ad hoc (Fondo per la strategia di mobilità sostenibile) con dotazione di 2 miliardi di euro, di cui la metà da riservare, tra le altre, all'acquisto di veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale nelle città metropolitane e nei comuni con più di 100.000 abitanti;

    19) persistono criticità significative ai valichi alpini, accompagnate da un progressivo deterioramento dei livelli di servizio sulla rete ferroviaria nazionale. Tali disagi, determinati in larga parte da restrizioni strutturali di capacità e da carenze infrastrutturali ormai note da tempo, sono stati più volte segnalati dagli operatori del settore a partire dal 2021, in particolare per quanto riguarda le prime strozzature registrate lungo i principali valichi alpini, incluso il Brennero;

    20) si evidenzia la necessità di un significativo potenziamento delle infrastrutture ferroviarie dedicate al trasporto merci, con particolare attenzione alle linee strategiche nazionali e ai corridoi Ten-t, elemento cruciale per la riduzione dell'impatto ambientale, l'ottimizzazione del sistema logistico nazionale e per l'incremento della competitività per il sistema produttivo italiano, grazie al miglioramento dei collegamenti intermodali con i porti, gli interporti e le zone industriali e logistiche. Ciò risulta essenziale anche alla luce del persistente trend negativo relativo all'andamento della bilancia dei trasporti mercantili del Paese, come confermato dai dati dell'indagine sui trasporti internazionali di merci di Banca d'Italia;

    21) Il Piano nazionale per lo sviluppo del sistema aeroportuale risulta non aggiornato o scarsamente operativo, nonostante il ruolo strategico svolto dagli aeroporti nel garantire la connessione delle aree periferiche, lo sviluppo del turismo e l'integrazione intermodale con le altre reti di trasporto. Si ritiene che lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale richieda un'impostazione più organica e volta al trasporto intermodale, specialmente riguardo agli scambi che interessano il trasporto ferroviario, e che tenga quindi conto sia della rete alta velocità, sia del trasporto ferroviario regionale e urbano, anche in relazione alla funzione di continuità territoriale svolta da numerosi scali minori;

    22) manca, inoltre, una visione di lungo termine che tenga conto delle evoluzioni della mobilità aerea avanzata. Per quanto riguarda soluzioni innovative per il trasporto, soprattutto in ambito urbano, è realtà sempre più vicina il trasporto di persone e merci attraverso velivoli a decollo e atterraggio verticali. I cosiddetti «taxi volanti» potranno facilitare gli spostamenti delle persone da un capo all'altro di città congestionate, evitando il traffico su strada e lo stesso potranno fare le ambulanze per portare i malati in ospedale con tempi estremamente rapidi. Anche le merci potranno essere trasportate così. I velivoli a decollo e atterraggio verticali (Vtol, Vertical takeoff and landing) potranno svolgere tante funzioni, cambiando il modo di muoverci: non solo renderanno i nostri lunghi viaggi in città più veloci, ma anche meno inquinanti, visto che sono sviluppati per essere alimentati in maniera sostenibile;

    23) si tratta di velivoli pensati e adattati per volare nelle città, visto che non necessitano di una pista di decollo e atterraggio come per gli aerei. Anche se sono simili agli elicotteri, si distinguono da essi perché sono dotati di ali e, quindi, possono volare più a lungo e a una maggiore altitudine rispetto ai mezzi con rotori. In base ad alcune stime, il mercato della Urban air mobility potrebbe raggiungere i 7,6 miliardi di dollari nel mondo entro il 2027, con in testa i mercati di Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada ed Europa. Un settore, dunque, con enormi potenzialità e in grado di generare 90 mila nuovi posti di lavoro nella sola Unione europea, secondo l'Easa (European Union Aviation Safety Agency – «Study on the societal acceptance of urban air mobility in Europe» del 19 maggio 2021);

    24) stando agli ultimi dati pubblicai dall'Osservatorio droni e mobilità aerea avanzata della School of management del Politecnico di Milano, il 2023 è stato un anno di crescita per il mercato professionale dei droni, che ha raggiunto i 145 milioni di euro, rispetto al 2022 e che conta oltre 650 imprese attive;

    25) a livello mondiale, tra il 2019 e il 2023 sono stati censiti 1.471 casi applicativi di droni: il 70 per cento si riferisce al segmento delle aerial operations (droni di piccola e media taglia che operano nei settori più tradizionali) e il restante 30 per cento progetti di innovative air mobility & delivery, ossia droni di maggiori dimensioni per il trasporto merci e persone;

    26) quest'ultimo segmento è in forte espansione: a livello mondiale sono 97 i progetti di vertiporti per l'atterraggio e il decollo di aeromobili Vertical takeoff and landing, anche se solo uno su 3 è in fase di prototipo, sviluppo o test (30 per cento), 16 diventeranno operativi entro il 2024. In Italia, entro fine 2025 si prevede la piena operatività del vertiporto di Roma e la costruzione di quello di Venezia. Ma tutti i 15 aeroporti italiani che hanno risposto all'indagine dell'Osservatorio sono favorevoli a mettere a disposizione le proprie infrastrutture e competenze per la realizzazione di vertiporti, con un 33 per cento the ha già qualche progetto all'attivo e un 13 per cento che li attiverà entro i prossimi tre anni. Sono stati censiti 480 progetti di aeromobili eVtol (electric Vertical take-off and landing) a livello mondiale, potenzialmente a disposizione per lo sviluppo del segmento dell'innovative air mobility and delivery, con una crescita del +530 per cento rispetto al 2020. Di questi, solamente il 13 per cento è in fase di produzione e vendita, mentre la gran parte è a livello di prototipo (39 per cento) o sviluppo concettuale (48 per cento). Secondo l'Aam (Advanced air mobility) reality index l'entrata in servizio della gran parte di questi aeromobili è prevista già a partire dal 2025;

    27) i Vertical takeoff and landing sono stati sperimentati per la prima volta in Italia nel 2022 a Fiumicino con il primo volo di prova dell'aerotaxi elettrico Volocopter che in 5 minuti ha percorso circa 3 chilometri ad una velocità di 40 chilometri all'ora a 40 metri di altitudine. È stato stimato che dal 2025 questo genere di velivoli potrà portare da Fiumicino al centro di Roma in circa 20 minuti, con un conseguente abbattimento delle emissioni di CO2 e del traffico urbano. Anche Milano sta lavorando per dotarsi di una rete di vertiporti negli aeroporti di Linate e Malpensa, a Porta Romana e a City life. Queste due città si sono mosse per tempo per arrivare pronte ai due grandi appuntamenti che le vedranno coinvolte a breve – il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali a Milano e Cortina del 2026: in questi eventi gli aerotaxi saranno presumibilmente chiamati a recitare un ruolo importante nella gestione e accoglienza del flusso di turisti;

    28) anche altre città italiane stanno lavorando in questo senso. Torino ha varato nel 2021 il progetto SkyGate con cui punta nel 2024 a creare un hub per aerotaxi e megadroni. Ivrea ha avviato un suo progetto di vertiporto per aerotaxi per raggiungere Torino, Alba o Biella, con una tempistica di circa 20 minuti. Chioggia si candida ad accogliere il primo vertiporto del Veneto per collegare i territori del Nord-Est italiano, estendendo i collegamenti in occasione delle Olimpiadi di Milano e Cortina e integrando la rete lombarda, che potrebbe allargarsi internamente anche con un altro progetto di vertiporto, a Como;

    29) l'evidente vivacità e il fermento legato alla riconosciuta potenzialità del settore necessitano lo sviluppo di una normativa – che sia organica, chiara, snella, standardizzata almeno a livello comunitario e scevra dal rischio di infiltrazioni protezionistiche – la quale permetta agli operatori interessati, di natura sia pubblica che privata, di sviluppare dei propri modelli economici e strategia di ricerca nella piena consapevolezza di poter contare sul supporto del legislatore, visto anche la preminenza del settore nella bozza di regolamento pubblicata da Enac nel gennaio 2024;

    30) in assenza di una strategia per le infrastrutture del futuro, l'Italia rischia di perdere competitività nel campo dell'innovazione in ambiti emergenti come la guida autonoma, il trasporto verticale e vertiporti per la mobilità aerea urbana e regionale, o i sistemi di trasporto ad altissima velocità come Hyperloop, già oggetto di sperimentazioni internazionali;

    31) l'economia del mare è fondamentale per l'Italia, ma i porti italiani, nonostante l'importanza logistica e strategica, risultano ancora parzialmente digitalizzati e scarsamente interoperabili tra loro, limitando la competitività del sistema logistico nazionale;

    32) inoltre, si rileva come nei porti italiani permangano significative criticità in materia di sicurezza sul lavoro, che continuano a mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori portuali, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni. La complessità delle operazioni, l'esposizione a condizioni ambientali avverse e l'uso di macchinari pesanti impongono un'attenzione costante e misure preventive adeguate a garantire standard elevati di tutela della salute e della sicurezza;

    33) la rete ferroviaria nazionale presenta ancora numerosi nodi e tratte non elettrificate, la cui numerosità nelle aree del Mezzogiorno, testimoniata dai dati Istat sui divari territoriali del PNRR contribuisce alla disparità infrastrutturale tra Nord e Sud Italia. A ciò si aggiunge una copertura internet insufficiente e un basso livello di digitalizzazione della rete, fattori che limitano lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie intelligenti. Tale situazione ostacola l'implementazione di nuovi servizi digitali e applicazioni avanzate per la mobilità intermodale e passeggeri, rallentando la modernizzazione complessiva del sistema ferroviario;

    34) si evidenzia una carenza di strade e autostrade intelligenti dotate di tecnologie digitali avanzate, che possano fornire dati utili all'ottimizzazione della gestione del traffico e dell'inquinamento e capaci di interagire con i sistemi di guida autonoma, che sarebbero essenziali ad agevolare la transizione digitale e la transizione verde del Paese, oltre che ad introdurre tecnologie innovative come i veicoli a guida autonoma;

    35) nell'ambito della transizione ecologica e in coerenza con gli obiettivi di riduzione delle emissioni e promozione dell'energia da fonti rinnovabili, si prevede una progressiva diffusione di veicoli pesanti alimentati a trazione elettrica o a idrogeno, sia per il trasporto merci che per quello passeggeri. In questo scenario, risulta quanto mai urgente potenziare la rete nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di carburanti alternativi, con particolare attenzione alle esigenze del trasporto pesante su gomma;

    36) l'aumento delle minacce cibernetiche contro infrastrutture strategiche, in particolare nel settore dei trasporti e della logistica, impone un rafforzamento urgente delle misure di sicurezza digitale, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, pena la vulnerabilità di interi comparti essenziali,

impegna il Governo:

1) a redigere con urgenza un documento pianificatorio per lo sviluppo delle infrastrutture per i trasporti del Paese, che si fondi sui principi dell'integrazione modale del trasporto di persone e merci, della transizione verde e della transizione digitale che Interessano l'intero sistema Paese, che sia in grado di indicare gli indirizzi strategici necessari ad affrontare gli scenari di evoluzione del sistema della mobilità nazionale, utilizzando un approccio data-driven guidato da previsioni di domanda e di offerta di trasporto a livello nazionale e internazionale, e che permetta la programmazione e la selezione degli interventi infrastrutturali di preminente interesse nazionale e delle più efficaci azioni di supporto agli operatori del mercato;

2) ad adottare iniziative volte a prevedere, fin dal prossimo ciclo di bilancio, un aumento della dotazione del Fondo trasporto pubblico locale, in modo da garantire strumenti adeguati di programmazione degli investimenti e di risposte ai costi dovuti all'inflazione, al necessario aumento dell'offerta e dei servizi e agli adeguamenti infrastrutturali e tecnologici;

3) a dare continuità agli investimenti programmati con il PNRR e con il PNC anche successivamente al 2026, con una particolare attenzione ai persistenti divari territoriali nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto pubblico locale nelle diverse aree del Paese;

4) a rivedere, attraverso mirate iniziative normative, i criteri di riparto del Fondo trasporto pubblico locale, in modo che siano basati su parametri rilevanti, quali il numero di passeggeri, il numero di corse/chilometri e di chilometri/vettura complessivi, oltre alla natura degli incentivi erogati per favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale;

5) a porre in essere ogni iniziativa che favorisca la concorrenza nelle procedure di affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in particolar modo stabilendo che la pratica dell'affidamento tramite bando di gara pubblica della gestione dei servizi sia la procedura prioritaria di affidamento prevista a meno di circostanze eccezionali, al fine di garantire ai cittadini servizi di qualità ed evitare che affidamenti diretti e continue proroghe risultino in disservizi reiterati, come nei casi di Trenord e Atac;

6) ad adottare iniziative di competenza volte a prevedere, una cabina di regia, sul modello di quella realizzata per il Giubileo del 2025, tra il Governo e Roma capitale ai fini dell'individuazione dei migliori strumenti amministrativi ed economici finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture su ferro;

7) ad attuare, per quanto di competenza, tutte le misure necessarie al completamento della rete tranviaria di Roma secondo la pianificazione vigente a valutare l'opportunità di realizzare ulteriori infrastrutture di trasporto funzionali alla gestione dei flussi di rifiuti urbani, in particolare in relazione ai nuovi impianti in fase di progettazione nelle aree di Santa Palomba e Casal Selce, al fine di dotare tali siti di un'adeguata infrastruttura logistica su ferro, riducendo il ricorso al trasporto su gomma e contenendo l'impatto ambientale e viabilistico correlato;

8) a promuovere, per quanto di competenza per i servizi di trasporto pubblico non di linea, la concorrenza leale tra gli operatori del settore per assicurare ai cittadini un servizio efficiente, sicuro e sostenibile, garantendo la disponibilità dei servizi di trasporto su strada, liberalizzando l'accesso al mercato per gli operatori di settori nel rispetto di requisiti e normative fissati dalla legge e un'adeguata regolamentazione delle tariffe e delle tassazioni, che consentano una corretta erogazione e accessibilità dei servizi e un'adeguata remunerazione degli operatori;

9) ad adoperarsi in modo assolutamente prioritario e con tutti gli strumenti a propria disposizione affinché la Guardia di finanza e i corpi di polizia, ivi inclusi quelli appartenenti agli enti locali, conducano controlli incrociati e azioni mirate a contrasto degli abusi compiuti quotidianamente da alcuni appartenenti alla categoria dei tassisti in materia di evasione fiscale, condotte fraudolente e atti di intimidazione, soprattutto nei confronti di turisti stranieri e nei grandi scali aeroportuali e ferroviari;

10) a mettere in atto le misure necessarie per l'implementazione del concetto «Mobility as a service» (MaaS) su piano nazionale, superando la fase sperimentale rappresentata dal progetto PNRR «Mobility as a service for Italy» e dotando il Paese di un sistema di mobilità integrata e data driven, che sfrutti a pieno le potenzialità della digitalizzazione e dell'analisi dei dati per una mobilità sempre più sostenibile e incentrata sui bisogni degli utenti.

11) a promuovere, in coordinamento con i Paesi confinanti, l'istituzione di una governance, transfrontaliera per la gestione condivisa dei valichi alpini, con l'obiettivo di definire priorità e tempistiche degli interventi infrastrutturali, individuare tratte alternative in caso di cantieri e adottare strategie comuni per il raggiungimento degli obiettivi di trasferimento modale;

12) a istituire, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una cabina di regia per il coordinamento delle cantierizzazioni riguardanti tutte le modalità di trasporto e di logistica e a sviluppare strumenti digitali integrati per la pianificazione dei flussi merci e passeggeri in un'ottica multimodale efficiente e sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, anche con l'obiettivo di riequilibrare i saldi relativi alla bilancia dei trasporti mercantili del Paese;

13) a redigere con urgenza il Piano nazionale aeroporti, che tenga conto del ruolo essenziale degli aeroporti nella connettività delle aree periferiche, nello sviluppo del turismo e nell'integrazione intermodale, ad esempio accelerando i progetti di connessione ferroviaria degli aeroporti già pianificati al 2031, sviluppando in via prioritaria i collegamenti su ferro tra i nodi urbani e gli scali secondari a vocazione territoriale, nonché potenziando le connessioni ad alta velocità verso i principali hub intercontinentali:

14) a promuovere le iniziative volte al potenziamento degli aeroporti al fine di migliorarne la sostenibilità ambientale, l'efficientamento energetico degli scali, nonché la digitalizzazione delle procedure aeroportuali, del controllo del traffico e della bigliettazione multimodale;

15) a potenziare le infrastrutture dedicate al trasporto aereo cargo nei principali aeroporti del Paese, rinforzando le infrastrutture in termini di piazzali, magazzini e centri servizi, e a sviluppare le cargo cities, prediligendo le aree a bassa accessibilità ma con forte potenziale di crescita, in particolare per filiere strategiche come l'agroalimentare deperibile;

16) a estendere il sistema degli oneri di servizio pubblico, al momento giustamente previste per le aree insulari, ad aeroporti situati in altre aree a bassa accessibilità, come per esempio Bolzano, Albenga, Cuneo, Perugia, Ancona, Crotone e Foggia;

17) a considerare favorevolmente la costruzione di vertiporti per la decarbonizzazione del trasporto locale e la promozione delle attività sperimentali e di ricerca nel settore, anche cooperando a livello europeo per la regolamentazione e la definizione di standard uniformi a livello sovranazionale;

18) a potenziare in modo significativo le infrastrutture ferroviarie dedicate al trasporto merci, con particolare attenzione alle linee strategiche nazionali e ai corridoi Ten-T, provvedendo all'adeguamento delle linee e delle stazioni ferroviarie al fine di consentire la circolazione di convogli merci di lunghezza fino a 750 metri, di incrementare il carico assiale fino ai massimi livelli previsti dalle normative europee, nonché ampliando laddove possibile la sagoma delle gallerie ferroviarie, garantendo il transito di treni merci con semirimorchi e treni passeggeri a doppio piano conformi alla sagoma europea, e a rafforzare l'intero sistema ferroviario realizzando linee ferroviarie merci dedicate, capaci di evitare i principali nodi metropolitani, migliorando così la fluidità del traffico e la convivenza con il trasporto passeggeri;

19) a dare evidenza delle reali, tempistiche di attivazione funzionale degli interventi e della riprogrammazione finanziarla del PNRR, con particolare riferimento alla missione 3, componente 1, alla luce dei considerevoli ritardi accumulati negli appalti ferroviari di competenza di Rfi ivi ricompresi;

20) a porre in essere le misure necessarie alla valorizzazione dei porti con alti fondali, connessi ai corridoi Ten-T multimodali, utili ad intercettare i flussi marittimi che transitano nel Mediterraneo attraverso il Canale di Suez, oltre alle misure necessarie per l'elettrificazione delle banchine e per la digitalizzazione dei porti italiani, al fine di aumentare la sicurezza delle operazioni, ottimizzare la gestione dei flussi di merci, migliorare la tracciabilità, ridurre i tempi di sdoganamento e aumentare l'efficienza delle operazioni, nel rispetto degli standard europei in materia di «smart port»;

21) a porre in essere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, affinché il lavoro portuale sia riconosciuto come lavoro usurante e a rivedere le previsioni in materia di incentivazione all'esodo, rilanciando il fondo speciale destinato all'incentivazione del pensionamento anticipato per i lavoratori portuali;

22) a completare l'elettrificazione delle linee ferroviarie, con priorità alle tratte a maggiore traffico pendolare e merci, tenendo in considerazione le potenzialità di riequilibrio dello shift modale della tratta, e la digitalizzazione dell'intera rete ferroviaria nazionale, attraverso l'introduzione di tecnologie per la gestione intelligente della circolazione, il monitoraggio in tempo reale dell'infrastruttura e l'interoperabilità con i sistemi europei Ertms, anche ai fini della sicurezza, dell'aumento della capacità e della puntualità dei servizi;

23) a favorire la progettazione, sperimentazione e diffusione di infrastrutture viarie digitali e a sostenere la digitalizzazione del sistema stradale e l'introduzione delle «smart roads», dotate di sensori ambientali e sistemi digitali di gestione del traffico, oltre che capaci di interagire con veicoli a guida autonoma e connessa, al fine di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza dei flussi di traffico e l'integrazione con le tecnologie emergenti nel campo della mobilità, al contempo promuovendo la definizione di standard tecnici nazionali, anche in raccordo con le iniziative europee, e l'attivazione di progetti pilota in aree urbane e Interurbane ad alto traffico;

24) a potenziare la rete nazionale delle infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di carburanti alternativi, con particolare attenzione alle esigenze del trasporto pesante su gomma;

25) a rafforzare la cybersicurezza delle infrastrutture strategiche nel settore dei trasporti e della logistica, attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza informatica avanzati, sistemi di monitoraggio e risposta agli incidenti digitali, piani di continuità operativa e formazione del personale specializzato, operando in stretto raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale promuovendo l'adozione di standard minimi obbligatori di sicurezza digitale per i gestori di infrastrutture critiche, in linea con il quadro europeo NIS2 e le migliori pratiche internazionali;

26) a promuovere la sperimentazione e l'innovazione nelle infrastrutture di trasporto ad altissima velocità, con particolare riferimento alle tecnologie emergenti come l'Hyperloop, incentivando progetti pilota in collaborazione con università, centri di ricerca e aziende del settore, e favorendo la creazione di poli di test autorizzati e integrati nel contesto europeo;

27) a valutare, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale della rete ferroviaria nazionale, di promuovere soluzioni innovative orientate all'efficientamento energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili, prendendo in considerazione anche progetti sperimentali, come l'installazione di impianti fotovoltaici lungo le sedi ferroviarie o in corrispondenza delle stesse, già adottati in altri Paesi europei, quali la Spagna e la Svizzera.
(1-00454) «Pastorella , Richetti , Benzoni , D'Alessio , Grippo , Sottanelli , Bonetti , Onori , Rosato , Ruffino ».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la pianificazione delle infrastrutture di trasporto, delle reti e delle comunicazioni riveste oggi un ruolo centrale e imprescindibile per sostenere le sfide epocali che il Paese è chiamato ad affrontare. Dalla transizione climatica ed ecologica a quella tecnologica e digitale, un'infrastruttura moderna, efficiente e interconnessa costituisce il fondamento su cui si costruiscono la competitività nazionale, la coesione sociale e la sostenibilità ambientale. La mobilità dei cittadini, la fluidità dei flussi economici e la capacità dell'Italia di affermarsi come crocevia strategico nel Mediterraneo e in Europa dipendono intrinsecamente da una visione lungimirante e integrata delle proprie reti. È riconosciuto che le infrastrutture non sono semplici asset fisici, ma veri e propri catalizzatori di sviluppo, capaci di espandere le prospettive economiche e di garantire pari opportunità, contribuendo concretamente e significativamente alla crescita del Paese;

    2) il sistema infrastrutturale italiano presenta un notevole deficit strutturale e una serie di criticità profonde, radicate principalmente nella mancanza di una pianificazione strategica di lungo periodo e di inefficienze di governance che ne compromettono l'efficacia e la capacità di rispondere alle esigenze contemporanee;

    3) una delle lacune più significative del quadro infrastrutturale italiano è l'assenza di un piano generale dei trasporti e della logistica che definisca strategie di lungo periodo. L'attuale approccio è dominato da una logica di «piano-processo» che, di fatto, giustifica a posteriori una sostanziale instabilità. La programmazione attuale è frammentata e caratterizzata da un orizzonte temporale limitato. L'unica forma di pianificazione esistente è l'elenco delle opere prioritarie che dovrebbe essere contenuto, ogni anno, nell'allegato infrastrutture al documento di finanza pubblica (Dfp). Tuttavia, l'ultimo allegato infrastrutture non ha nemmeno incluso l'elenco delle opere prioritarie, evidenziando una preoccupante assenza di programmazione di nuove opere dopo il 2026, ovvero al termine del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa situazione genera una profonda incertezza sul futuro degli investimenti infrastrutturali nel Paese;

    4) nonostante l'ingente mole di risorse e investimenti immessi dal Pnrr, non è chiaro come questi fondi siano stati utilizzati e con quali modelli di gestione. I dati relativi all'attuazione del Pnrr per le opere di responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rivelano una bassa percentuale di realizzazione. Infatti, nel totale delle opere, si segnala una percentuale di spesa pari al 13 per cento, con un livello di realizzazione medio pari al 33 per cento su tutti i progetti del Pnrr, con cinque opere dell'alta velocità ferroviaria in clamoroso ritardo: più nello specifico, i ritardi risultano estremamente gravi per la linea Salerno-Catania e Salerno-Reggio Calabria, la cui percentuale di spesa attivata sul totale della dotazione Pnrr è ferma al 3,54 per cento rispetto all'8 per cento preventivato e la tratta Napoli-Bari, dove la percentuale di avanzamento è pari al 34,76 per cento rispetto al 59 per cento atteso. Inoltre, tra i ritardi nelle opere infrastrutturali del Pnrr si segnala, altresì, il rallentamento dei lavori per il Terzo valico dei Giovi, un'opera infrastrutturale fondamentale per collegare la Liguria alle regioni limitrofe;

    5) le difficoltà nella cosiddetta «messa a terra» delle opere strategiche infrastrutturali previste all'interno del Pnrr sono anche la diretta conseguenza degli estremi ostacoli che l'eccessiva burocrazia produce nella crescita produttiva, infrastrutturale ed economica del nostro Paese: in particolare, l'eccessiva burocrazia – la quale si traduce in maggiori oneri – è del tutto evidente nelle difficoltà riscontrate dagli enti locali nella realizzazione delle opere. È quindi necessario che il Governo adotti una riforma volta alla semplificazione delle pratiche burocratiche, con particolare attenzione agli oneri burocratici che interessano gli enti locali nella realizzazione delle opere infrastrutturali;

    6) la viabilità locale è indispensabile per evitare la desertificazione dei centri più piccoli che resteranno isolati ed economicamente non attraenti nonostante la realizzazione delle grandi infrastrutture. Questa criticità è particolarmente evidente al Sud, sia per lo stato attuale della manutenzione delle strade secondarie, sia per la specificità della geomorfologia. Il Governo ha scelto di ridurre le risorse, fino quasi ad annullarle, per la manutenzione delle strade secondarie per concentrarle sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. La realizzazione del Ponte, che i firmatari del presente atto considerano una importante opera strategica per il Paese, non può essere alternativa all'accessibilità alle aree interne e al superamento delle disuguaglianze infrastrutturali tra Nord e Sud, per il quale già l'allegato infrastrutture 2020, cosiddetto «Italia veloce», indicava una strategia finalizzata a rendere attrattivo da un punto di vista turistico e commerciale il Sud, strategia del tutto abbandonata dall'Esecutivo;

    7) serie preoccupazioni, inoltre, derivano dalla mancata nomina dei presidenti dei porti a causa di quella che ai firmatari del presente atto appare una evidente politicizzazione, nonché lottizzazione, della maggioranza di Governo nella nomina dei suddetti: tale ritardo sta causando un profondo stallo nella gestione degli apparati portuali, con serie conseguenze dal punto di vista economico e organizzativo;

    8) il nostro Paese presenta un notevole deficit strutturale delle infrastrutture, nonostante gli ingenti investimenti che richiede il Pnrr: sono, di fatto, necessarie urgenti misure volte a rimodernare nel profondo le infrastrutture legate al trasporto pubblico (stradale, ferroviario, marittimo, aeroportuale), al fine di raggiungere gli standard europei di connessione. Seria attenzione, inoltre, deve essere posta allo sviluppo del trasporto intermodale, il quale rappresenta un nodo cruciale per rendere il nostro Paese maggiormente interconnesso, non solo a livello nazionale, bensì anche a livello europeo;

    9) la sofferenza strutturale e perdurante della rete ferroviaria italiana – con costanti ritardi e cancellazioni dei viaggi – è ormai nota da tempo e pare non fermarsi come rappresentato anche in occasione della presentazione dell'ultima relazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti – di fatto un'autorità terza e imparziale – trasmesso al Parlamento il 18 settembre 2024, nelle cui conclusioni si richiede «un significativo cambio di rotta gestionale e industriale» per evitare «il collasso di singole modalità» e garantire «competitività e vivibilità nel Paese». I costanti e incessanti disagi sulla rete ferroviaria italiana sono diretta conseguenza, ad avviso dei firmatari del presente atto, di un'errata gestione da parte del Governo e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; pertanto, è necessario che vengano adottate misure volte a rendere efficiente e funzionante il servizio ferroviario, al fine di garantire ai cittadini e ai turisti il diritto di movimento attualmente negato a causa dei sistematici ritardi e cancellazioni dei viaggi, nonché a rafforzare i risarcimenti per gli utenti a seguito di ritardi e cancellazione dei treni;

    10) per raggiungere standard soddisfacenti, inoltre, è necessario velocizzare il completamento tecnologico verso lo standard Ertms/Etcs L2-Accm di tutti i chilometri di linee della rete e l'elettrificazione della rete ferroviaria non ancora compiuta: a tal fine è necessario sostenere con le risorse adeguate il piano industriale di Ferrovie dello Stato italiane, nonché il contratto di programma Stato-Rete ferroviaria italiana, anche semplificando l'iter di approvazione degli investimenti;

    11) le difficoltà della mobilità riguardano anche il trasporto aereo, segnato da ritardi, cancellazioni e riprogrammazioni, che contribuiscono a rendere ancor più disfunzionale il sistema di trasporto del Paese nel suo complesso. Nell'estate 2024, si sono ravvisati diversi problemi strutturali, come la cronica mancanza di personale di volo e di terra, e un enorme guasto informatico che ha bloccato gli aeroporti causando profondi disagi ai viaggiatori: in vista del prossimo periodo estivo, con un inevitabile maggiore afflusso di turisti nel nostro Paese, è necessario che il Governo adotti misure di prevenzione al fine di evitare che si ripresentino situazioni di disagio analoghe a quelle avvenute negli aeroporti la scorsa estate;

    12) in tutti i settori di trasporto, si osserva una disconnessione intermodale. La mancanza di una pianificazione integrata per il movimento di merci e passeggeri tra ferrovia, porti e aeroporti impedisce all'Italia di sfruttare appieno la sua posizione strategica come crocevia commerciale, logistico, produttivo d'Europa al centro del Mediterraneo. La frammentazione sistemica ostacola la riduzione dei costi logistici e di trasporto, compromettendo la competitività delle produzioni italiane sui mercati esteri. È infatti chiaro che, per consentire al Paese di svolgere pienamente il suo ruolo di crocevia commerciale, logistico, produttivo d'Europa al centro del Mediterraneo in una logica di sviluppo sostenibile, è essenziale che i grandi assi infrastrutturali ferroviari e stradali siano pienamente in rete con il sistema dei porti e degli interporti in una rete complessiva di intermodalità che sia coerente con gli obiettivi della transizione verde. In tal senso il Governo dovrebbe sviluppare e finanziare interventi volti a rispondere alle evoluzioni tecnologiche e climatiche, favorendo la transizione verde nel trasporto marittimo. Al contempo, finanziare gli interventi sull'intermodalità ed i collegamenti dell'ultimo miglio, attuando le misure di conversione ecologica e di innovazione digitale in modo omogeneo e graduale sul territorio nazionale;

    13) la sofferenza del trasporto pubblico locale è un sintomo eloquente delle carenze infrastrutturali e di pianificazione urbana. Il trasporto pubblico locale ha un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità dei cittadini e mitigare le esternalità ambientali derivanti dalle attività private ed economiche, contribuendo concretamente e significativamente alla crescita del Paese;

    14) servizi di trasporto pubblico locale efficienti e integrati rappresentano una priorità per i territori urbani e non: garantire la mobilità dei cittadini significa espandere le prospettive di sviluppo economico e assicurare parità di chance a quelle professionalità che incontrerebbero un ostacolo nella mancanza di mezzi privati o pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, ma anche decongestionare le aree ad alta densità abitativa dove la qualità della vita risulta fortemente condizionata. Tali obiettivi devono essere perseguiti attraverso una pianificazione infrastrutturale coordinata e di lungo termine, capace di integrare reti di trasporto, nodi di interscambio e innovazione tecnologica per rispondere efficacemente alle diverse esigenze territoriali;

    15) i mezzi di trasporto privati con motore endotermico rappresentano, ancora oggi, più di due terzi degli spostamenti quotidiani dei cittadini, elevando i livelli di inquinamento dell'aria e di inquinamento acustico, i tempi di percorrenza e incidendo concretamente sulle prospettive di conciliazione famiglia lavoro, con inesorabili ricadute sul piano economico laddove le difficoltà alla mobilità, il traffico e la mancanza di collegamenti funge da deterrente per la domanda di beni e servizi;

    16) tale condizione risulta accentuata, soprattutto, dalla scarsità di infrastrutture di trasporto pubblico locale che caratterizza il territorio nazionale nel suo complesso, ma anche dalla disomogeneità nell'offerta di servizi di mobilità offerti a livello regionale, i quali spesso risultano scarsamente integrati sia sul piano dei percorsi, che su quello dell'intermodalità: circostanza, questa, aggravata dalla carenza di parcheggi di scambio e dalle precarie condizioni (igieniche, di sicurezza e di accessibilità) che non di rado caratterizzano gli stessi;

    17) sia pure con differenti intensità e forme, vengono riscontrate in diverse regioni concrete difficoltà nell'accesso ai servizi di Tpl, soprattutto sul piano della qualità del servizio e dei tempi di percorrenza, che potrebbero essere migliorati con l'implementazione delle corsie preferenziali lungo le tratte maggiormente trafficate;

    18) una programmazione strategica delle infrastrutture efficace, integrata e orientata alla sostenibilità è il presupposto fondamentale per il rafforzamento della mobilità urbana ed extraurbana e il perseguimento di finalità di sostenibilità ambientale e di miglioramento della qualità della vita, in tale prospettiva, passano necessariamente per una politica di investimenti infrastrutturali che sia attenta anche alla fase di gestione e di misurazione delle performance;

    19) in coerenza con una pianificazione infrastrutturale capace di coniugare innovazione, accessibilità e riduzione dell'impatto ambientale, il parco dei mezzi pubblici deve necessariamente essere rivisto e adeguato al nuovo contesto sociale, caratterizzato sia dalle nuove esigenze di transizione ecologica, ma anche dalla diffusione della mobilità dolce e dal mutamento delle abitudini e del conseguente diverso sviluppo dei territori, soprattutto grazie all'implementazione delle nuove tecnologie;

    20) occorre, inoltre, un serio incremento dei fondi pubblici destinati al rafforzamento del trasporto pubblico locale, affinché possano aumentare i servizi e la qualità dell'offerta per i cittadini: un trasporto pubblico locale più efficiente, salubre e ramificato consentirebbe di dare nuova linfa alle città, favorendo altresì una maggiore viabilità nelle zone maggiormente congestionate;

    21) ogni investimento deve necessariamente osservare quanto disposto dalla Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità – ratificata dal nostro Paese il 24 febbraio 2009 – che all'articolo 20 prevede che gli Stati adottino misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a: a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili; b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili; c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità; d) incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto apprendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità;

    22) un tassello fondamentale della transizione ecologica è anche il graduale rinnovo dei veicoli privati. A tal proposito, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha messo a disposizione un contributo per acquistare veicoli non inquinanti e favorire l'abbattimento delle emissioni di CO2, in linea con la vigente normativa europea sulla qualità dell'aria e dell'ambiente e con gli obiettivi del Pniec e dell'Agenda 2030;

    23) l'intervento rischia di non essere pienamente efficace se non accompagnato da misure strutturali più ampie, come lo sviluppo di infrastrutture di ricarica, l'adeguata informazione ai cittadini e incentivi accessibili a tutte le fasce di reddito. Inoltre, i fondi disponibili potrebbero non essere sufficienti a coprire la domanda potenziale, limitando l'impatto complessivo dell'iniziativa. Con riguardo alle infrastrutture al servizio dei veicoli a batteria, peraltro, guardando alla distribuzione per macroaree, si rileva una distribuzione geografica molto disomogenea: al Nord si concentra il 57 per cento dei punti di ricarica della penisola, al Centro il 20 per cento e al Sud il 23 per cento, concentrati nelle aree urbane. Infatti soltanto poco più di 1.000 sono i punti di ricarica lunga la rete autostradale, senza considerare che circa il 16-18 per cento dei punti installati non è utilizzabile e scarso è l'utilizzo dei fondi Pnrr per l'installazione delle colonnine;

    24) le carenze del servizio taxi e Ncc, in gran parte riconducibili a una pianificazione inadeguata dell'offerta rispetto alla crescente domanda di mobilità urbana, generano incontestabili disagi per cittadini, lavoratori e turisti. Questa insufficiente disponibilità di servizi di trasporto non di linea compromette la fluidità degli spostamenti, incide sulla qualità della vita e sull'accessibilità complessiva del sistema di trasporto, soprattutto per l'ultimo miglio e per le esigenze specifiche. È pertanto irrimandabile e urgente che la pianificazione infrastrutturale e della mobilità includa misure volte ad ampliare l'offerta di questi servizi, anche attraverso la revisione del quadro normativo per garantire un adeguamento efficace alle necessità attuali;

    25) il diritto alla mobilità rischia di non poter essere pienamente goduto dai cittadini del Sud e, in particolare, delle isole a causa del «caro voli» che grava sulle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese, sui cittadini tutto l'anno, non solo nei periodi festivi, e crea una netta frattura di competitività tra il Sud e il Nord del Paese a cui il Governo deve dare risposta senza scaricare esclusivamente sulle regioni la soluzione del problema. La soluzione passa anche attraverso l'individuazione di rotte aeree di continuità territoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla gestione centralizzata dei rispettivi bandi di gara,

impegna il Governo:

1) ad adottare un Piano generale dei trasporti e della logistica di lungo periodo (almeno decennale), che definisca strategie chiare e integrate per l'intero sistema infrastrutturale del Paese, superando l'attuale frammentazione della programmazione;

2) a garantire la presenza annuale e l'effettiva implementazione dell'Allegato infrastrutture al Documento di finanza pubblica, includendo l'elenco delle opere prioritarie e assicurando una programmazione chiara degli investimenti infrastrutturali anche oltre il 2026 e il Pnrr;

3) a promuovere una riforma volta alla semplificazione delle pratiche burocratiche, con particolare attenzione agli oneri che gravano sugli enti locali nella realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche, al fine di accelerare la «messa a terra» dei progetti;

4) a procedere con urgenza alla nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, garantendo criteri di competenza e trasparenza, al fine di superare lo stallo nella gestione degli apparati portuali e ripristinarne la piena operatività;

5) ad avviare un piano di ammodernamento profondo delle infrastrutture legate al trasporto pubblico (stradale, ferroviario, marittimo, aeroportuale) per raggiungere gli standard europei di connessione, con un'attenzione specifica allo sviluppo del trasporto intermodale;

6) a rafforzare la rete ferroviaria italiana attraverso:

   a) l'adozione di misure volte a rendere efficiente e funzionale il servizio ferroviario, garantendo ai cittadini e ai turisti il diritto di movimento;

   b) il rafforzamento dei risarcimenti per gli utenti a seguito di ritardi e cancellazioni dei treni;

   c) la velocizzazione del completamento tecnologico verso lo standard Ertms/Etcs L2-Accm di tutti i chilometri di linee della rete e l'elettrificazione della rete ferroviaria ancora non compiuta;

   d) il sostegno con risorse adeguate al piano industriale di Ferrovie dello Stato italiane e al contratto di programma Stato-Rete ferroviaria Italiana, semplificando l'iter di approvazione degli investimenti;

7) ad adottare iniziative di competenza preventive per evitare disagi nel trasporto aereo in vista dei periodi di maggiore afflusso turistico, intervenendo sulla cronica mancanza di personale di volo e di terra e sulla resilienza dei sistemi informatici aeroportuali, affrontando al contempo il problema del «caro voli» verso il Sud e le Isole con risorse adeguate;

8) ad incentivare la connettività intermodale tra ferrovia, porti e aeroporti, attraverso una pianificazione integrata per il movimento di merci e passeggeri, al fine di sfruttare la posizione strategica dell'Italia come crocevia commerciale, logistico, produttivo d'Europa al centro del Mediterraneo;

9) ad adottare tutte le iniziative di competenza volte a rafforzare il sistema di trasporto pubblico locale – anche a livello infrastrutturale per quanto concerne il trasporto ferroviario, metropolitano e tranviario – nonché i collegamenti tra i comuni più piccoli e i centri delle città metropolitane, predisponendo un serio incremento dei fondi pubblici destinati al rafforzamento del trasporto pubblico locale, al fine di favorire le esternalità economico-sociali positive atte a garantire il benessere dei cittadini e, in particolar modo, i lavoratori pendolari e le loro famiglie;

10) ad adottare iniziative di competenza volte a disciplinare la mobilità con modalità integrative, potenziando, ad esempio, il trasporto a chiamata – già in sperimentazione in alcuni comuni – così da permettere anche alle zone con bassa densità abitativa o poco servite dalle tradizionali reti di trasporto pubblico di poter accedere a servizi di Tpl integrati e incentivando gli enti locali all'adozione della pratica del «biglietto integrato», al fine di semplificare l'acquisto dei titoli di viaggio da parte degli utenti;

11) a favorire lo sviluppo dell'intermodalità tra i mezzi di trasporto, in attuazione del sub-investimento 1.4.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza «Mobility as a service for Italy», anche prevedendo apposite convenzioni con gli operatori del settore, per facilitare il decongestionamento dei centri urbani dal traffico veicolare attraverso l'allestimento di parcheggi che fungano da hub multimodali, localizzandoli nei pressi di aree che permettano l'accesso al trasporto pubblico su rotaia, gomma, metropolitana e ai servizi di micromobilità, car rental, car sharing;

12) ad assicurare la piena effettività del servizio di trasporto pubblico non di linea alle persone con disabilità o comunque con mobilità ridotta, rendendo obbligatorio l'eventuale adeguamento dei mezzi per l'accoglimento e il trasporto delle stesse, nonché delle infrastrutture pubbliche (ad esempio banchine), sì da scongiurare qualsiasi pregiudizio rispetto agli altri utenti, in applicazione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia il 24 febbraio 2009;

13) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a rifinanziare adeguatamente il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in particolare al fine di sostenere il servizio pubblico nelle aree a fallimento di mercato per gli operatori e aumentare le risorse disponibili per l'adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico locale per le persone con disabilità;

14) ad adottare iniziative di competenza idonee per il rinnovo e la manutenzione dei mezzi pubblici e privati, favorendo l'utilizzo di quelli meno inquinanti, incentivando gli operatori del settore e i privati cittadini al rinnovo del parco veicolare, agevolando la realizzazione di colonnine per la ricarica, nonché ad incentivare investimenti in nuove tecnologie, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei trasporti pubblici e privati senza cagionare danni economici al settore, anche incentivando le aziende e gli enti pubblici ad adottare dei piani spostamento casa-lavoro che permettano di diluire il traffico veicolare e l'affluenza degli utenti dei mezzi pubblici nelle ore di punta, favorendo l'alternanza, ove possibile, tra il lavoro agile e quello in presenza;

15) ad adottare le iniziative normative necessarie a risolvere le sempre più evidenti gravi carenze e criticità rilevate e registrate in relazione al trasporto pubblico non di linea, anche in vista dei prossimi eventi internazionali in programma nel nostro Paese, in particolare:

   a) promuovendo il rilascio di nuove licenze per il servizio taxi così da adeguare l'offerta di servizio pubblico all'aumento della domanda registrato nelle grandi città, rafforzando anche l'operatività del servizio Ncc al fine di ottenere, nel brevissimo periodo, una risposta immediata all'imminente stagione estiva;

   b) incentivando il rilascio di licenze stagionali che possano garantire flessibilità ai livelli di servizio resi, così da non creare un surplus di offerta e favorire un meccanismo di adeguamento che contemperi esigenze estemporanee e interessi degli operatori;

16) a promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico-politico con gli assessorati competenti per materia delle città metropolitane e delle principali località turistiche, che veda anche la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categorie maggiormente rappresentative sul piano locale, per realizzare una piattaforma digitale unica che consenta di accedere al servizio di trasporto pubblico non di linea in maniera semplice e trasparente, consentendo la comparazione delle offerte e la libera scelta del vettore da parte dell'utente, nonché di avere informazioni affidabili circa l'adeguatezza delle vetture del vettore ad accogliere e trasportare persone con disabilità e comunque con mobilità ridotta;

17) ad adottare iniziative di competenza volte a ripristinare integralmente e aumentare i finanziamenti previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade secondarie, con particolare riguardo al Sud, anche al fine di invertire la tendenza alla desertificazione dei centri abitati interni.
(1-00455) «Boschi , Faraone , Gadda , Giachetti , Bonifazi , Del Barba ».


DISEGNO DI LEGGE: S. 1319 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 31 OTTOBRE 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2291)

A.C. 2291 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024.

A.C. 2291 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

A.C. 2291 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 7,2 milioni di euro per l'anno 2025, 9,7 milioni di euro per l'anno 2026, 12 milioni di euro per l'anno 2027, 13,6 milioni di euro per l'anno 2028, 13,8 milioni di euro per l'anno 2029, 15,4 milioni di euro per l'anno 2030, 17,3 milioni di euro per l'anno 2031, 18 milioni di euro per l'anno 2032, 18,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 7,2 milioni di euro per l'anno 2025 e 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e, quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, 4,1 milioni di euro per l'anno 2029, 5,7 milioni di euro per l'anno 2030, 7,6 milioni di euro per l'anno 2031, 8,3 milioni di euro per l'anno 2032, 8,7 milioni di euro per l'anno 2033 e 9,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2291 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2291 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale finalizzato a regolare i rapporti tra i due Stati;

    per l'Italia, in particolare l'Accordo trova applicazione con riguardo alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS;

    l'Italia ha già stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri,

impegna il Governo

a presentare alle Camere una relazione sull'applicazione dell'accordo con la Repubblica di Moldova, anche al fine di intraprendere ulteriori iniziative con altri Paesi, per la conclusione di accordi bilaterali per la tutela degli emigranti italiani nel mondo specialmente in materia di sicurezza sociale.
9/2291/1. Soumahoro .


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'INDIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 9 OTTOBRE 2023 (A.C. 1915-A)

A.C. 1915-AParere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1915-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

A.C. 1915-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

A.C. 1915-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1915-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1228 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PER MEZZO DI VEICOLI TRAINATI (RIMORCHI E SEMIRIMORCHI) CON L'USO DI SERVIZI DI TRAGHETTAMENTO MARITTIMO, FATTO A IL CAIRO IL 22 GENNAIO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2101)

A.C. 2101 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

A.C. 2101 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 2101 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 2101 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 684 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: LA MARCA ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1387)

A.C. 1387 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente: Art. 3. (Disposizioni finanziarie) – 1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 1387 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

A.C. 1387 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

A.C. 1387 – Articolo 3* 

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

  Sostituire l'articolo 3 con il seguente: Art. 3. (Disposizioni finanziarie) – 1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa annua di euro 231.600 a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante riduzione, in misura pari a euro 231.600 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1387 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausole finanziarie)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 1387 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.