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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 4 agosto 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 4 agosto 2025.

  Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Colosimo, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Scerra, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 luglio 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   PATRIARCA e BOSCAINI: «Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e altre disposizioni in materia di zone di rispetto circostanti le aree cimiteriali» (2552).

  In data 1° agosto 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ALFONSO COLUCCI: «Disposizioni concernenti l'adozione di patti per la legalità e la buona amministrazione da parte delle regioni» (2556);

   CALDERONE: «Introduzione dell'articolo 346-ter del codice penale in materia di segnalazione o interferenza illecite in procedure selettive pubbliche» (2557).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 31 luglio 2025 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Assegnazione alle localizzazioni d'impresa del dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro indicato mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» (2553);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro» (2554);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Trasparenza contrattuale, prospetto paga, codice contratto» (2555).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 agosto 2025 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 1600. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport» (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2488-B).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ZUCCONI ed altri: «Norme per la protezione dei minori nell'impiego dei dispositivi elettronici e nell'accesso ai siti internet e alle reti sociali» (2469) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Almici.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  CAVANDOLI ed altri: «Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi» (2346) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV.

   VII Commissione (Cultura):

  ZARATTI: «Disposizioni per promuovere l'azionariato diffuso delle società sportive professionistiche e dilettantistiche» (2069) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità» (2499) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.

  Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 28 luglio 2025, ha trasmesso un documento, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 24 luglio 2025, recante le osservazioni e proposte del CNEL in merito all'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro (articolo 12 dell'atto Camera n. 2316-A) (Doc. XXI, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 31 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 65/2025 del 23-28 luglio 2025, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Stato di attuazione degli interventi PNRR e PNC oggetto di controllo per il I semestre 2025 della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 24 luglio 2025, sul costo del lavoro pubblico, aggiornata al 30 giugno 2025 (Doc. XC, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

  Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 29 luglio 2025, ha trasmesso la relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) allocabili territorialmente, aggiornata al 31 dicembre 2024.

  Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della giustizia.

  Il Ministero della giustizia, con lettera del 31 luglio 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno SOUMAHORO ed altri n. 9/2112-bis-A/39, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 dicembre 2024, concernente la previsione di assunzioni per l'implementazione e la realizzazione di interventi, misure sociali e programmi di inclusione lavorativa negli istituti penitenziari, garantendo nel contempo il potenziamento di spazi educativi e ricreativi e l'istituzione di corsi di formazione professionale.

  Il Ministero della giustizia, con lettera in pari data, ha altresì trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno ASCARI ed altri n. 9/2308-A/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 aprile 2025, in merito alla verifica dell'effettiva carenza di organico nel Corpo di Polizia penitenziaria e alla valutazione degli interventi necessari a colmare le relative scoperture, nonché all'introduzione di misure, qualora non già previste o in fase di istruttoria, concernenti l'offerta di supporto psicologico al medesimo personale.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 luglio 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'interno, concernente il seguito della risoluzione della 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc XVIII-bis, n. 25) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 31 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025) 524 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938 (COM(2025) 828 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli dell'Unione europea (codificazione) (COM(2025) 353 final).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

  La Cassa per i servizi energetici e ambientali, con lettera pervenuta in data 4 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, la prima relazione concernente l'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, riferita all'anno 2024 (Doc. CCXLIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 29 luglio 2025, ha trasmesso il documento C(2025) 5376 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 57) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025) 140 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° agosto 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Ecuador (COM(2025) 427 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 427 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarantatreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea e sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2024 (COM(2025) 428 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Tabella di marcia verso i crediti natura (COM(2025) 374 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2025 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2025) 900 final).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in data 14 luglio 2025, ha trasmesso la dichiarazione di Porto e le risoluzioni approvate durante la 32a Sessione annuale dell'Assemblea, svoltasi a Porto dal 29 giugno al 3 luglio 2025, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   dichiarazione di Porto (Doc. XII-quinquies, n. 46) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Processo di Helsinki 50 anni dopo» (Doc. XII-quinquies, n. 47) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «50° anniversario dell'Atto finale di Helsinki: sfide globali per la pace e la sicurezza nella regione OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 48) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Rafforzare un'agenda positiva per la cooperazione nei Balcani occidentali» (Doc. XII-quinquies, n. 49) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Garantire la stabilità della situazione finanziaria dell'Assemblea parlamentare» (Doc. XII-quinquies, n. 50) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Sostegno del riconoscimento dello Stato di Palestina come mezzo per garantire la pace, la stabilità regionale e il rispetto del diritto internazionale» (Doc. XII-quinquies, n. 51) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sulla «Prevenzione della radicalizzazione tra i giovani verso l'estremismo violento e il terrorismo attraverso l'educazione e l'alfabetizzazione mediatica e informativa» (Doc. XII-quinquies, n. 52) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sulla «Sicurezza marittima: elemento chiave della sicurezza globale dell'OSCE» – (Doc. XII-quinquies, n. 53) – alla IX Commissione (Trasporti);

   risoluzione sul «Sostegno all'indipendenza e alla democrazia della Moldova» (Doc. XII-quinquies, n. 54) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Sostegno del multilinguismo all'interno dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 55) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sulla «Risposta all'inverno demografico» (Doc. XII-quinquies, n. 56) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

   risoluzione sul «Promuovere il recupero e la conservazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata» – (Doc. XII-quinquies, n. 57) – alla II Commissione (Giustizia);

   risoluzione sull'«Affrontare il nesso tra corruzione, criminalità organizzata e terrorismo» – (Doc. XII-quinquies, n. 58) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sulle «Prospettive giovanili per facilitare la circolazione dei cervelli e prevenire la fuga dei cervelli nell'area OSCE» – (Doc. XII-quinquies, n. 59) – alla VII Commissione (Cultura);

   risoluzione sul «Cambiamento climatico, corruzione e sicurezza: affrontare minacce interconnesse nella regione OSCE» – (Doc. XII-quinquies, n. 60) – alla VIII Commissione (Ambiente);

   risoluzione sul «Rafforzare la diplomazia e la cooperazione parlamentare per tutelare le generazioni future» – (Doc. XII-quinquies, n. 61) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sul «Rafforzamento dell'uguaglianza di genere e la tutela delle donne» (Doc. XII-quinquies, n. 62) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

   risoluzione sulle «Ripercussioni in caso di mancato rispetto degli standard democratici ed elettorali» (Doc. XII-quinquies, n. 63) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sulla «Lotta alla disinformazione russa sulla Seconda guerra mondiale e alla riscrittura della storia» (Doc. XII-quinquies, n. 64) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sul «Rafforzamento del sostegno alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti nella regione OSCE» (Doc. XII-quinquies, n. 65) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   risoluzione sul «Rafforzamento delle azioni di prevenzione della tratta di minori e dello sfruttamento sessuale dei minori» (Doc. XII-quinquies, n. 66) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sul «Sostegno alla democrazia e ai valori dell'OSCE in Georgia» (Doc. XII-quinquies, n. 67) – alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità nazionale
anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 1° agosto 2025, ha trasmesso una segnalazione, adottata con delibera n. 3 del 23 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere f) e g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Battuda (Pavia), Mandatoriccio (Cosenza) e Solto Collina (Bergamo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 e 31 luglio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla V Commissione (Bilancio), la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Angela Stefania Lorella Adduce, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la spesa sociale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   al dottor Carmine di Nuzzo, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per il PNRR, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

  alla VII Commissione (Cultura), le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

   alla dottoressa Antonella Iunti, l'incarico ad interim di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria;

   al dottor Giuseppe Pierro, l'incarico ad interim di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (289).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 3 settembre 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1565 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2551)

A.C. 2551 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA CARCERARIA, PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURA

Articolo 1.
(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023.
   5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

  2. All'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.
   2-quater. Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

  3. All'articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)

  1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20.».
  2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

   a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

   b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

  6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
  7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 6 nonché la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
  8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonché le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

  1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

   a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.
  5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.
  7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.
  8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

   a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

   b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

    1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;

    2) l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto; nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

    3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale, entro il 30 settembre 2026 delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per le successive annualità entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2);

   c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

  9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2026 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera b), numero 3), sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2026. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisita.
  10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201;

   b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.
  12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 4.
(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite da quelle: «31 dicembre 2027» e le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027 si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

   «8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

  3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.».
  4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore)

  1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

   a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

  5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

Articolo 6.
(Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

  1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025»” sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

   b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

  2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

Capo II
MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE
E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

  1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.
  3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
  4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
  5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.
  6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2024.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

Articolo 8.
(Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

  1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9.
(Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

  1. Al del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: «legatari» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo»;

   b) l'articolo 39 è abrogato.

  2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:

    «1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995.»;

   b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

  3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 10.
(Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR)

  1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025» e le parole: «30 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE.»;

   c) al comma 2, primo periodo, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

   d) al comma 4, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2025»;

   e) al comma 5, le parole: «31 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025»;

   f) al comma 6, le parole: «primo trimestre» sono sostituite dalle seguenti: «terzo trimestre»;

   g) al comma 7, le parole «1° aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2025».

Articolo 11.
(Misure urgenti in materia di antiriciclaggio)

  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti.»;

   b) all'articolo 4-bis:

    1) al comma 2, dopo le parole: il «Comitato dà» è inserita la seguente: «tempestiva»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione.».

  2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 2:

    1) dopo la lettera p), è inserita la seguente:

   «p-bis) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito.»;

    2) la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

   «bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del presente decreto;»;

    3) la lettera ii) è sostituita dalla seguente:

   «ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera v-bis), con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale;»;

    4) dopo la lettera oo), è inserita la seguente:

   «oo-bis) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e in base alla normativa nazionale»;

    5) dopo la lettera qq-bis) è aggiunta la seguente:

   «qq-ter) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113.»;

   b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo», sono aggiunte le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

   c) all'articolo 4:

    1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

    2) al comma 2 dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

    3) al comma 4, dopo le parole: «Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

    4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.»;

   d) all'articolo 5:

    1) al comma 1, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,» e dopo le parole: «della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

    3) al comma 3, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

    4) al comma 5 dopo le parole: «elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

    5) al comma 6:

     5.1) alla lettera a), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e le parole: «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 14 e 16-ter»;

     5.2) alla lettera d), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

    6) al comma 7, dopo le parole: «e del finanziamento del terrorismo,» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa,»;

   e) all'articolo 7:

    1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa» e le parole: «cui gli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «cui i soggetti obbligati»;

    2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e di finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

   f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa», e dopo le parole: «in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» sono aggiunte le seguenti: «, nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa»;

   g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: «membri» è soppressa;

   h) dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

   «Art. 16-ter (Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa). – 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
   2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.
   3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.
   4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo.»;

   i) all'articolo 27, comma 5-bis, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato.»;

   l) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

   «Art. 45-bis (Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività).1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.»;

   m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività»;

   n) all'articolo 62, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 43, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis».

Articolo 12.
(Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «strumenti elettronici, diversi dai bonifici» sono sostituite dalle seguenti: «carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

Articolo 13.
(Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. All'articolo 7, primo comma, lettera d), della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: «dal direttore generale del Tesoro» sono aggiunte le seguenti: «e dal direttore generale dell'economia».

Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di turismo)

  1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
  7. Il termine di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 559, la parola: «regionali» è soppressa;

   b) al comma 560, le parole: «Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome» e le parole: «nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» sono soppresse.

  2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonché di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
  3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 16.
(Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria)

  1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria»;

   b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manufatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche «fondazione», competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale.»;

   c) al comma 2, le parole: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale»;

   d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «ovvero di università e di istituti universitari di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di organizzazioni internazionali»;

   e) al comma 6:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'industria»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «comunità scientifica nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e internazionale»;

   f) il comma 7 è abrogato;

   g) al comma 8,:

    1) al primo periodo, le parole: «nel settore dell'automotive» sono sostituite dalle seguenti: «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.»;

  2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17.
(Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

  1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
  3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».
  4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».
  5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
  6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

Articolo 18.
(Disposizioni urgenti in materia di start-up)

  1. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
  2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera a) e lettera b), dopo le parole: «lettera b-ter),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».
  3. All'articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni», sono sostituite con le seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 19.
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 932-bis, lettera a), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze»;

   b) dopo il comma 932-bis è inserito il seguente:

   «932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Articolo 20.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:

   a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

   c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

   d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

   i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

   m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

  3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 21.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 3, comma 3)

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Allegato 2
(Articolo 3, comma 7)

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Allegato 3
(Articolo 7, comma 4)

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Allegato 4
(Articolo 20, comma 2, lettera b))

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A.C. 2551 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, capoverso 5-bis, la parola: «ministeriali» è soppressa;

   al comma 2:

    al capoverso 2-ter, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»;

    al capoverso 2-quater, le parole: «delle opere indifferibili», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:

  “7-quinquies. Al fine di permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo di cui al comma 7, per i quali non si è provveduto all'effettivo aggiornamento della voce ‘lavori’ del quadro economico sulla base dell'applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell'opera, le amministrazioni responsabili dell'attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato. Per gli enti inadempienti all'obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell'assegnazione”.

  3-ter. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 3-bis, per l'adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all'attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «Trapani, Gela» sono sostituite dalle seguenti: «Trapani e Gela»;

   al comma 2, le parole: «11 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dell'11 giugno 2019»;

   al comma 4, dopo le parole: «articolo 45» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 6, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio» e le parole: «civile, adotta» sono sostituite dalle seguenti: «civile adotta»;

   al comma 7, le parole: «del 13 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «13 luglio», le parole: «ai sensi dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 3», dopo la parola: «trasferimento» sono inserite le seguenti: «delle risorse» e le parole: «misure di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «misure di cui al comma 5, lettera b),»;

   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  «9-bis. Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

  9-ter. Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, sono individuati termini e modalità per l'attuazione del presente comma. Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207»;

   al comma 10, al primo periodo, le parole: «fatte salve» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi», al secondo periodo, le parole: «con il prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «il prefetto», al sesto periodo, le parole: «finalità di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «finalità di cui al presente comma» e, al settimo periodo, le parole: «Società Giubileo» sono sostituite dalle seguenti: «società Giubileo 2025 Spa»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 11 milioni di euro per l'anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d'intervento già approvati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

  10-ter. Al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2025 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Proroga dell'operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”) – 1. L'operatività della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, può essere prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, sino al 31 dicembre 2033 per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, previo rilascio di un'asseverazione della società da parte di uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'asseverazione di cui al primo periodo è finalizzata a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce in particolare le modifiche dello statuto sociale necessarie in coerenza con quanto disposto dal medesimo comma 1».

  All'articolo 3:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «cassa e residui» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

   al comma 3, dopo la parola: «Fondo» sono aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1»;

   al comma 4, la parola: «adottato» è sostituita dalla seguente: «adottati»;

   al comma 8, lettera b):

    al numero 1), le parole: «al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2025 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 ottobre 2025, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»;

    il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) l'erogazione entro il 30 settembre 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto dall'annualità 2026 e comunque per il periodo di cui all'alinea del presente comma sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 31 marzo 2026; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 settembre 2026; a tal fine gli enti beneficiari sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 luglio 2026, idonea certificazione attestante le procedure di affidamento avviate»;

    il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale:

     3.1) entro il 30 settembre 2026, delle risorse residue per il 2026, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui al numero 1) per i quali il contratto è stato stipulato alla data del 28 febbraio 2026;

     3.2) entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, delle risorse assegnate per le successive annualità e nei limiti delle stesse come indicati nell'allegato 2, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto di cui ai numeri 1) e 2), per i quali il contratto è stato stipulato rispettivamente alla data del 28 febbraio 2026 e alla data del 15 settembre 2026»;

   al comma 9:

    al primo periodo, le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2025», le parole: «della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», dopo le parole: «30 settembre 2025» sono inserite le seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 31 marzo 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2)», la parola: «aggiudicazione» è sostituita dalla seguente: «stipula», le parole: «ovvero per la mancata presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 1), ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli interventi di cui al comma 8, lettera b), numero 2), nonché per la mancata presentazione», dopo le parole: «sono accertate» sono inserite le seguenti: «, sulla base della documentazione acquisita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente alle risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,» e le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025 per le risorse relative all'annualità 2025 ed entro il 30 settembre di ciascun anno per le risorse relative alle annualità dal 2026 al 2028»;

   al secondo periodo, le parole: «trasporti sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «trasporti, sono destinate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica,» e la parola: «acquisita» è sostituita dalla seguente: «acquisite»;

   al comma 10:

    alla lettera a), le parole: «n. 201» sono sostituite dalle seguenti: «n. 101»;

    alla lettera b), dopo la parola: «riduzione» è inserita la seguente: «del» e le parole: «2025 allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «2025, allo scopo»;

   al comma 11, dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «, tramite le risultanze dei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato nonché mediante espressa attestazione da parte degli enti beneficiari,» e le parole: «n. 217» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di medie opere) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139-ter, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le risorse residue resesi disponibili a seguito del decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2025, di rettifica al decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023, sono destinate alla copertura delle richieste di contributo, presentate secondo le modalità previste dal comma 140 entro il termine del 15 settembre 2025”;

   b) al comma 141, il terzo periodo è soppresso;

   c) al comma 142, le parole: “riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato” sono sostituite dalle seguenti: “riferiti al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento”;

   d) al comma 143, quarto periodo, le parole: “, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter” sono soppresse;

   e) al comma 144, terzo periodo, le parole: “dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione”;

   f) al comma 145, le parole: “Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di mancato rispetto dei termini di avvio dei lavori di cui al comma 143 e dei termini di rendicontazione di cui al comma 144”;

   g) al comma 148-ter, al terzo periodo, le parole: “15 settembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2025” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai commi 139 e seguenti del presente articolo che si trovano in situazione di dissesto finanziario, di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del medesimo testo unico, i termini per l'avvio degli interventi di cui al comma 143 del presente articolo sono prorogati di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari”».

  All'articolo 4:

   al comma 1, al primo periodo, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti» e, al secondo periodo, dopo le parole: «pari a» è inserita la seguente: «euro» e dopo le parole: «e 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: “In tale ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Nell'ambito della ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi”.

  1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, si interpretano nel senso che, per l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri del contingente di personale ivi previsto, non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza»;

   al comma 2, capoverso 8-ter.1, le parole: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016» sono sostituite dalle seguenti: «regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» e le parole: «decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

   al comma 3, le parole: «, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.» sono soppresse;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati al 31 dicembre 2025».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Recupero della Casa del Teatro nel comune di Vogogna) – 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate dal comune di Vogogna per l'intervento di recupero della Casa del Teatro, ferma restando la coerenza con le finalità e le tempistiche della Strategia nazionale per le aree interne».

  All'articolo 5:

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: “ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro” sono inserite le seguenti: “e, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la somma di 42 milioni di euro” e le parole: “per gli anni dal 2017 al 2024” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2017 al 2027”;

   b) alla lettera a), le parole: “per gli anni 2023 e 2024,” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,”;

   c) alla lettera b), le parole da: “in favore delle strutture” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “e, per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni, di cui 16,33 milioni di euro destinati ai centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinati ai centri che praticano la protonterapia”.

  2-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “, 2023 e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027”»;

   al comma 3, le parole: «85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 85 milioni»;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «comma 3» e dopo la parola: «2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

  «7-bis. Al fine di accompagnare in modo graduale il processo di rafforzamento amministrativo degli ambiti territoriali sociali per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “a decorrere dall'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027”».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Misure urgenti per l'ampliamento della rete dell'INAIL nel settore riabilitativo, della protesica e della ricerca) – 1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  “4-bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'INAIL, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit di cui al comma 4. La partecipazione dell'INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, lettera a), le parole: «2025” ’ sono» sono sostituite dalle seguenti: «2025” sono»;

   al comma 2, le parole: «equivalente di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al».

  Nel capo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Interpretazione autentica del comma 355 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 in materia di misure per la conciliazione lavoro - vita privata) – 1. Il comma 355 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

  Art. 6-ter. – (Disposizioni per l'incremento del Fondo di garanzia per la prima casa) – 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la società CONSAP S.p.A. ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Art. 6-quater. – (Interpretazione autentica del comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) – 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si interpreta nel senso che, nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, nonché dei volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono in alcun modo essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente per le finalità di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008».

  All'articolo 7:

   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «in favore delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1-bis»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Per esigenze di liquidità connesse all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 1 del presente articolo e nel rispetto delle condizioni, dei requisiti e delle risorse finanziarie disposti a legislazione vigente, le piccole e medie imprese soggette all'assolvimento del pagamento della quota di ripiano di cui al comma 1 possono richiedere finanziamenti suscettibili di essere assistiti, previa valutazione del merito di credito, dalla garanzia prestata dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

   al comma 6, dopo le parole: «servizi sanitari» è inserita la seguente: «regionali»;

   alla rubrica, le parole: «2015-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015-2018».

  All'articolo 8:

   al comma 1, le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».

  All'articolo 9:

   al comma 1, alinea, le parole: «Al del» sono sostituite dalla seguente: «Al»;

   al comma 2, lettera a), capoverso 1-novies), le parole: «di cui al citato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36 del citato».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale) – 1. Al comma 8 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “È considerato tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti di cui al comma 9”».

  All'articolo 10:

   al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma si applica la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 10 è abrogato;

   b) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

    “b-bis) all'articolo 123-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

  ‘4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al comma 2, lettere a), c), d) e d-bis), del presente articolo’”;

   c) all'articolo 17, comma 1:

    1) alla lettera b), alinea, le parole: “1° gennaio 2025” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2027”;

    2) alla lettera c):

     2.1) all'alinea, le parole: “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2028”;

     2.2) al numero 1), le parole: “, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10” sono soppresse;

   d) all'articolo 18, comma 11, le parole: “Entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 ottobre 2028”.

  1-ter. All'articolo 25 del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo la parola: “determinare” sono inserite le seguenti: “, in una o più soluzioni, sulla base del richiamo di contribuzioni effettuato nel 2023 dal Fondo di risoluzione unico, sino alla completa copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività di cui al comma 1,” e le parole: “, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime” sono soppresse;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  “3. Per ogni richiamo da parte del Fondo di risoluzione nazionale, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico nell'ultimo richiamo della contribuzione annuale alla data di determinazione di cui al comma 2; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo ultimo richiamo”.

  1-quater. All'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita a decorrere dall'anno 2026 presso il Dipartimento del tesoro la Segreteria antiusura con funzioni di segreteria della commissione e sono determinati gli emolumenti da attribuire ai componenti della commissione a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel limite complessivo di 20.000 euro annui, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'Amministrazione e con limite pro capite annuo lordo di euro 2.000”.

  1-quinquies. All'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   “b-bis) i commi 3 e 5 dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108”»;

   alla rubrica, dopo la parola: «MICAR» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il recepimento di normativa europea».

  All'articolo 11:

   al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Ferme restando la legislazione vigente in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e le competenze specifiche delle singole autorità che lo compongono, il Comitato è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti che si occupano prioritariamente di raccogliere ed erogare fondi per scopi di natura caritatevole, religiosa, culturale, educativa, sociale o fraterna, oppure per svolgere altre attività considerate di pubblica utilità e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio a cui potrebbero essere esposti gli stessi enti”»;

   al comma 2:

    alla lettera a):

     al numero 3), capoverso ii), le parole: «primo paragrafo,» sono soppresse, dopo le parole: «2009/110/CE» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009», le parole: «2015/2366/CE» sono sostituite dalle seguenti: «(UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015» e dopo le parole: «lettera v-bis)sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     al numero 4), capoverso oo-bis), dopo le parole: «regolamenti del Consiglio» e dopo la parola: «(TFUE)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera c), numero 3), dopo le parole: «al comma 4,» è inserita la seguente: «alinea,»;

    alla lettera d):

     al numero 1), le parole: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” sono inserite le seguenti: “nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo” sono inserite le seguenti: “nonché di finanziamento»;

     al numero 5.1), le parole: «nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di finanziamento»;

    alla lettera e), numero 1), le parole: «nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di finanziamento»;

    alla lettera f), le parole: «sono inserite le seguenti: “nonché del finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti: “nonché di finanziamento»;

    alla lettera h):

     l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo IV del titolo I, dopo l'articolo 16-bis è aggiunto il seguente:»;

     al capoverso Art. 16-ter, comma 2, dopo la parola: «proliferazione» sono inserite le seguenti: «delle armi di distruzione di massa»;

    alla lettera l):

     l'alinea è sostituito dal seguente: «nel capo V del titolo II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:»;

     al capoverso Art. 45-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;

    alla lettera n), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «direttore generale dell'economia» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale dell'Economia»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile fra le pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento e le società da queste ultime partecipate anche in modo indiretto. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile e di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per società si intendono esclusivamente enti, diversi dallo Stato e dalle amministrazioni pubbliche, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

  1-ter. L'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpreta nel senso che il Governo, sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, modifica le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di interpretazione autentica».

  All'articolo 14:

   al comma 2, dopo le parole: «turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «o termali»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”»;

   al comma 7, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal comma 6 del presente articolo,».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

  «Art. 14-bis. – (Disposizioni urgenti in materia di cultura) – 1. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2025.

  2. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall'articolo 184, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

  All'articolo 15:

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. All'articolo 37 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) alla rubrica, le parole: “e dei prodotti agroalimentari italiani” sono soppresse;

    b) al comma 1, le parole: “, e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia” sono soppresse;

    c) il comma 4 è abrogato.

  3-ter. All'articolo 1, comma 555, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: “in favore delle imprese zootecniche” sono inserite le seguenti: “, riconosciute come focolaio dell'infezione, ”;

   b) le parole: “dell'abbattimento” sono sostituite dalle seguenti: “della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo”.

  3-quater. L'Associazione nazionale dei comuni italiani è autorizzata a destinare, nella misura di 1.500.000 euro, la quota delle residue disponibilità relative a programmi di promozione dei prodotti italiani di qualità al fine di supportare la candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Alla compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

   b) quanto a 1.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «di seguito anche» sono sostituite dalle seguenti: «di seguito denominata»;

    alla lettera c), le parole: «l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

    alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «le parole: “al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale” e»;

    alla lettera g), all'alinea, dopo le parole: «comma 8» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, al numero 2), il segno di interpunzione «;» è sostituito dal seguente: «.»;

   al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «statuto» sono inserite le seguenti: «della fondazione di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 73 del 2021, come modificato dal comma 1 del presente articolo,».

  Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 16-bis. – (Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) – 1. Al fine di assicurare il completamento e la piena operatività della fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile”, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziata per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

  Art. 16-ter. – (Disposizioni urgenti per la valorizzazione delle attività di ricerca della Fondazione EBRI - European Brain Research Institute) – 1. Per le finalità di sostegno e rilancio della ricerca fondamentale nel campo delle nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative e dei gravi disturbi del sistema nervoso è concesso a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la quota non assegnata agli enti e alle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

  All'articolo 18:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Ai commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: “gli investimenti qualificati” si interpretano come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 90, dopo le parole: “lettera b-ter),” sono inserite le seguenti: “a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026” e le parole: “e, a partire dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “e, a partire dall'anno 2027”;

   b) al comma 94, primo periodo, dopo le parole: “lettera b-ter),” sono inserite le seguenti: “a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026” e le parole: “e, a partire dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “e, a partire dall'anno 2027”»;

   al comma 3, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi»;

   al comma 4, le parole: «, sono sostituite con le» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle»;

   alla rubrica sono premesse le seguenti parole: «Interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e ulteriori».

  Nel capo II, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

  «Art. 18-bis.(Disposizioni urgenti per il sostegno al settore radiotelevisivo) – 1. Al fine di ripristinare il livello di contribuzione per le emittenti radiotelevisive per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, per l'erogazione di un contributo straordinario. Il contributo è erogato entro il 31 dicembre 2025 in favore delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie approvate per l'anno 2025, in base ai criteri di riparto e con le procedure previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 16,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «a valere delle» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle»;

    alla lettera b), capoverso 932-ter, le parole: «articolo 14, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 14, comma 14»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Ferme restando le finalità delle assunzioni di cui all'articolo 3, commi da 3-bis a 3-quater.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e le deroghe ai limiti di spesa in materia di personale ivi previste, le risorse destinate alla copertura dell'onere sostenuto dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria, stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono attribuite alla regione Calabria, che provvede al relativo riparto.

  1-ter. Il comune di Lampedusa e Linosa, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio e nel rispetto dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, può stipulare sino al 31 dicembre 2030, al di fuori della dotazione organica, in deroga ai limiti di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contratti a tempo determinato per tre dirigenti a cui affidare la responsabilità dei servizi rilevanti per l'attuazione di misure in materia di interventi pubblici. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del citato articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 19-bis – (Modifica all'articolo 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019) – 1. All'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: “la possibilità di” sono inserite le seguenti: “rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di”.

  Art. 19-ter. – (Disposizioni in favore degli aeroporti della Regione Siciliana) – 1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti situati nel territorio della Regione Siciliana che, nell'anno 2024, abbiano registrato un traffico annuo inferiore a 5 milioni di passeggeri non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Conseguentemente ai comuni della Regione Siciliana afferenti agli scali aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la Regione Siciliana provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.

  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Regione Siciliana versa all'entrata del bilancio dello Stato, con oneri a carico della finanza regionale a decorrere dall'anno 2026, entro il 30 aprile di ciascun anno, la somma di 6,175 milioni di euro annui.

  3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2, è trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale la somma di 4,748 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini della relativa destinazione alle gestioni interessate. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato l'importo di euro 949.592 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelle di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di euro 474.796 annui a decorrere dall'anno 2026.

  4. In caso di mancato o parziale versamento delle somme dovute entro i termini di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere l'importo corrispondente sulle somme spettanti alla Regione Siciliana a qualsiasi titolo, a esclusione di quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia, nonché della tutela della salute, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate attraverso la struttura di gestione».

  All'articolo 20 è premessa la seguente partizione: «Capo IV – Disposizioni finanziarie e finali».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «Il Fondo di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del» e dopo le parole: «incrementato di» sono inserite le seguenti: «7 milioni di euro per l'anno 2025,»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «4, commi 1 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, commi 1, 4 e 5», le parole: «euro 753.942.367» sono sostituite dalle seguenti: «euro 760.942.367», le parole: «13 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 13 milioni» e le parole: «euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «euro 235.920.000 per l'anno 2026 ed euro 35.150.000 per l'anno 2030»;

    alla lettera a), le parole: «euro 100.280.000 per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «euro 107.280.000 per l'anno 2025,»;

    alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera e), alle parole: «l'anno 2027» è premessa la seguente: «per»;

    alla lettera f), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 ed»;

    alla lettera h), le parole: «a 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 107.000.000» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera i), le parole: «, per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025»;

    dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

   «m-bis) quanto a euro 7.000.000 per l'anno 2026 e a euro 1.750.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

    al comma 3, le parole: «agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1, comma 3-ter, 2, commi 3, 9-quater, 10, 10-bis e 10-ter, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 6-ter, comma 2, 7, comma 3, 14-bis, comma 3, 15, commi 2, 3 e 3-quater, 16-bis, comma 2, 16-ter, comma 2, e 18-bis, comma 2, e ai commi 1 e 2».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, capoversi commi 5-bis e 5-ter, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 giugno 2026.
1.1. Grimaldi, Mari, Dori.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-ter, aggiungere il seguente:

  5-quater. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi di cui al comma 5-bis, le amministrazioni competenti definiscono criteri selettivi improntati a trasparenza, condizionalità sociale e occupazionale, assicurando forme di consultazione con le parti sociali e i sindacati maggiormente rappresentativi. La selezione degli interventi è subordinata alla verifica del potenziale impatto in termini di coesione territoriale e sociale, occupazione di qualità e sostenibilità. Gli interventi finanziati sono subordinati all'inserimento di clausole sociali volte a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la tutela dei livelli occupazionali, il rispetto delle condizioni di sicurezza sul lavoro e l'osservanza della normativa in materia di legalità e trasparenza dei rapporti di lavoro. È altresì assicurato un costante monitoraggio degli interventi finanziati, mediante il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti attuatori, al fine di prevenire ritardi attuativi e garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi degli interventi.
1.2. Grimaldi, Mari, Dori.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:

  5-quater. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
1.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

    1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla parità di genere e alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

    2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

    3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».
1.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.
1.5. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzari aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
*1.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per i contratti che abbiano avuto accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a far data dal 1° gennaio 2025, sono adottati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, applicando, in aumento o in diminuzione, i prezzari aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli eventuali maggiori o minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al precedente periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti nella misura dell'80 per cento. Per far fronte ai maggiori importi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata; in caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, le stazioni appaltanti procedono alle rimodulazioni della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrono alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
*1.7. Grimaldi, Ghirra, Dori.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: e Gela, aggiungere le seguenti: dando priorità a quelli alimentati prevalentemente con energia prodotta da fonte rinnovabile,.
2.1. Carmina, Morfino, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica, per realizzare, potenziare e adeguare le infrastrutture idriche e solo nei casi di particolare urgenza, ai comuni di cui al precedente periodo sono destinate risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione di micro dissalatori ad uso agricolo. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.2. Morfino, Carmina, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'anno 2025, ai comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela sono assegnate risorse pari a 500.000 euro per l'attivazione di misure di compensazione in favore delle attività che abbiano ricevuto danni certificati in seguito all'attivazione degli impianti di dissalazione di cui al comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Carmina, Morfino, Torto, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, con le seguenti: di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi dell'articolo 20;

   b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2025, a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e a 82 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le parole: «di nuove infrastrutture penitenziarie nonché» sono soppresse e dopo le parole: «ristrutturazione delle strutture» è inserita la seguente: «penitenziarie».
2.5. Grimaldi, Dori, Ghirra.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, e fronteggiare l'emergenza carceraria, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in favore del Ministero della giustizia, al fine di provvedere alla realizzazione o alla manutenzione delle strutture residenziali idonee ad essere adibite a case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i condannati che devono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena qualora non dotati di domicilio idoneo, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2-ter. Le case di comunità di cui al comma precedente sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-quater. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  2-quinquies. Con il decreto di cui al comma 2-ter è disciplinata l'esecuzione della pena presso le case di comunità di reinserimento sociale, di cui al comma 2-bis, nonché sono stabilite le preclusioni relative all'accesso al beneficio per:

   a) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

   b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) i detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

  2-sexies. Agli oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 ulteriori convenzioni volte ad individuare su tutto il territorio nazionale in modo capillare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e istituti di custodia attenuata, di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.7. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana S.p.a., per il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario dei servizi ferroviari regionali, mediante riqualificazione delle reti e dei nodi e una gestione integrata con la rete nazionale, sia in termini di infrastruttura fisica, sia in termini di servizi erogati.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'informazione antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è acquisita prima di stipulare, approvare o autorizzare qualsiasi contratto e subcontratto connesso alla realizzazione dell'opera, anche di importo inferiore a 150.000 euro. Su tutti gli operatori economici coinvolti negli appalti e nei subappalti connessi alla realizzazione dell'opera sono effettuati controlli rafforzati e verifiche sistematiche, mediante strumenti digitali, anche in relazione al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Allo scopo di garantire il rispetto della legalità e la tutela dei lavoratori, in relazione ai lavori finalizzati alla realizzazione dell'opera o connessi alla stessa, possono essere previsti limiti al subappalto, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 119 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
2.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 20 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 30 milioni di euro a valere mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

   al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 25 per cento;

   al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 75 per cento.
2.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 2, comma 4, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale, anche in materia di comunicazione, soccorso e intervento per le persone con disabilità fisica e sensoriale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222;»;

   b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;»;

   c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento, nonché sulla pianificazione di protezione civile che devono essere rese in modalità accessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, secondo i principali standard di accessibilità WCAG 2.1 AA;»;

   d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità e delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile;»;

   e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

   «h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, in conformità agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18;».
2.12. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle regioni al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
*2.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2022 ed è prioritariamente destinata dalle regioni al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse secondo quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il capo del Dipartimento della protezione civile adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.
*2.14. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Al comma 8, sostituire le parole: di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con le seguenti: di cui all'articolo 1, commi da 513 a 519, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2.15. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applicano altresì agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2025, limitatamente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.16. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: pari a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le risorse del Fondo sono destinate annualmente: al rimborso delle spese di progettazione degli interventi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e dai programmi di rigenerazione urbana; al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione; alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa.;

   al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, pari a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044, si provvede ai sensi dell'articolo 20.;

   all'articolo 20, comma 2, dopo la lettera m-bis), aggiungere la seguente:

   m-ter) quanto a 500 milioni di euro annui dall'anno 2025 all'anno 2044, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 100 milioni di euro annui, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 100 milioni di euro annui, e, quanto a 300 milioni di euro annui, mediante le maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 30 settembre 2025 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi, nonché mediante la previsione di oneri aggiuntivi sulle operazioni che prevedono consumo di suolo non urbanizzato.
2.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo aggiungere le seguenti: , alla realizzazione di servizi pubblici e privati, di valorizzazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei servizi di quartiere, nonché alla ricomposizione in forma unitaria dei diversi contesti urbani per assicurare a tutti i cittadini un agevole accesso ai servizi e alle strutture urbane.
2.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

   b) alla lettera b), le parole: «venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantadue mesi».

  9.2. Sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.
  9.3. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso l'ultimo periodo.
2.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e contrasto al cambiamento climatico, nonché di favorire un uso sostenibile del suolo, i decreti di cui al secondo periodo del comma 9 tengono conto anche dell'impatto ambientale complessivo degli interventi, valutato attraverso l'indicatore dell'impronta di carbonio (carbon footprint), calcolato in relazione all'intero ciclo di vita dell'opera, ivi incluse eventuali variazioni d'uso del suolo. La definizione dei criteri di assegnazione delle risorse tiene conto, tra gli altri, dei princìpi del riuso del patrimonio edilizio esistente, della riduzione del consumo di suolo e della conservazione delle condizioni di naturalità dei suoli. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, predispone apposite linee guida per l'applicazione dell'indicatore dell'impronta di carbonio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.20. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. I decreti di cui al secondo periodo del comma 9 stabiliscono, tra i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, la valutazione dell'impatto ambientale complessivo degli interventi attraverso l'applicazione della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), con riferimento all'intero ciclo di vita dell'opera. A tale fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite linee guida tecniche per l'integrazione del metodo LCA nella selezione e progettazione degli interventi finanziabili.
2.21. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «15 settembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «15 novembre 2025» e le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2025».
2.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia per l'Italia digitale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuata una modulistica standardizzata per i diversi adempimenti del codice dei contratti pubblici al fine di semplificare e uniformare la presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni e alle stazioni appaltanti sul territorio nazionale. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare quanto previsto per la redazione del documento di gara unico europeo, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: , nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici.
2.23. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Nei casi di affidamento diretto di contratti di importo superiore a 40.000 euro, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare l'atto di cui all'articolo 17, comma 2, dando conto delle motivazioni della scelta dell'affidatario e delle comparazioni economiche svolte. Parimenti, nei casi di affidamento mediante procedura negoziata senza bando, la stazione appaltante è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale la comunicazione dell'avvio della procedura almeno dieci giorni prima dell'avvio della consultazione degli operatori economici.».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «, nonché modifiche in materia di codice dei contratti pubblici».
2.24. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 2-bis.

  Sopprimerlo.
*2-bis.1. Amato, Caso, Orrico, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Sopprimerlo.
*2-bis.2. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può essere prorogata fino alla fine del comma, con le seguenti: ha durata fino al 31 dicembre 2026. A tale data, i rapporti attivi e passivi sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile. Le opere infrastrutturali necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi di Milano-Cortina, inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche, devono essere concluse entro il termine massimo del 31 dicembre 2026.
2-bis.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per l'avvio della cantierizzazione degli interventi per prevenire il rischio idrogeologico e idraulico)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 108, è inserito il seguente:

   «108-bis. In considerazione della gravità e della sempre maggiore frequenza di eventi climatici estremi causati dal cambiamento climatico che comportano la necessità di interventi strutturali e non strutturali per ridurre il rischio di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione iniziale complessiva di 6.355 milioni di euro, di cui 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031, e 260 milioni di euro per l'anno 2032.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione disposta dal comma 4.
  3. Le assegnazioni del Fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali in attuazione della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 272 è abrogato.
2-bis.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi di contrasto della scarsità idrica nell'Italia meridionale, nella Regione Siciliana e nella Regione Sardegna)

  1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della Regione Sardegna e dell'Italia meridionale è autorizzata la spesa totale di 1.700 milioni di cui 100 milioni per il 2025, 300 milioni per il 2026, 300 milioni per il 2028, 300 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030, 300 milioni per il 2031 e 100 milioni per il 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 2.
  2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è sostituito dal seguente:

   «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032.».
2-bis.02. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano)

  1. Al fine di contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia con il compito di elaborare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, di seguito denominato Programma, della durata massima di trentasei mesi. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Programma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito fondo denominato «Fondo per il Programma nazionale per l'adattamento climatico in ambito urbano», destinato a finanziare l'attuazione delle opere e degli interventi previsti dal medesimo Programma, con una dotazione pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate nella misura del 40 per cento al finanziamento di interventi nei comuni capoluogo delle città metropolitane, nella misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e nella restante misura del 30 per cento in favore dei comuni con popolazione residente minore a 100.000 abitanti e non inferiore a 50.000 abitanti. La cabina di regia è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un rappresentante del Dipartimento per gli affari europei, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Il Programma elaborato dalla cabina di regia è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di approvazione del Programma disciplina le modalità di gestione e di monitoraggio del Programma, i criteri di ripartizione delle risorse tra i destinatari, i requisiti degli interventi, le procedure di presentazione delle proposte, di trasferimento delle risorse, di rendicontazione e verifica dell'attuazione e contiene, altresì, l'individuazione, in ragione della natura delle misure previste dal Programma medesimo e delle loro competenze, delle amministrazioni regionali e territoriali cui è demandata l'attuazione delle citate misure. In fase di individuazione e di attuazione degli interventi, gli enti di cui al presente comma possono avvalersi del supporto dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, le cui attività sono definite con apposita convenzione, con oneri nel limite delle risorse allo scopo complessivamente individuate nel presente comma.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante i maggiori introiti rinvenienti dalle misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2-bis.03. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.;

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   al comma 4, sostituire le parole: l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale con le seguenti: l'approvazione della fase progettuale da porre a base di gara entro il 31 dicembre dell'anno precedente con relativo cronoprogramma procedurale previo impegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a finanziare la realizzazione delle relative opere.;

   al comma 8, lettera b):

    al numero 1), dopo le parole: entro il 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026, e sostituire le parole da: a tal fine fino alla fine del numero, con le seguenti: per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;

    al numero 2), dopo le parole: dell'annualità aggiungere le parole: 2025 e;

    dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

    2-bis) La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027.;

    al numero 3), dopo le parole: del 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: , ovvero del 28 febbraio 2027;

   al comma 9:

    al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli anni dal 2025 al 2028 e le parole in ciascuna annualità dopo le parole: 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028, e dopo le parole: 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,;

    sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.;

   al comma 12, sostituire le parole: ai sensi dei commi da 2 a 5 con le seguenti: ai sensi del comma 5 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 2 confluiscono nel Fondo di cui al comma 1.
3.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È altresì istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme già assegnate alle province e alle città metropolitane ai sensi delle disposizioni vigenti, per essere riassegnate ai medesimi enti con successivi provvedimenti.

  Conseguentemente, al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse oggetto delle revoche di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate a incrementare la sezione del fondo per le Province e Città metropolitane di cui al comma 2, anche con riferimento a contributi per manutenzioni stradali relativi ad annualità successive.
3.2. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le risorse del Fondo destinato al rinnovo dei locomotori e dei carri destinati al trasporto ferroviario merci, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 4, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Iaria, Traversi, Fede, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: , con priorità di assegnazione in relazione agli interventi tesi a migliorare la viabilità e la connessione delle aree a maggiore densità industriale e dei distretti produttivi.
3.5. Grimaldi, Zaratti, Ghirra, Mari, Dori.

  Al comma 8, lettera b), al numero 1), dopo le parole: entro il 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , per gli interventi ammessi al piano di riparto per gli anni 2025 e 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: per tale verifica, si tiene conto degli importi del quadro economico degli interventi, definiti in conformità al disposto dell'articolo 5 dell'Allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si riferiscono i CIG;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    al numero 2), sostituire le parole: dall'annualità 2026 con le seguenti: per le annualità 2025 e 2026;

    dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

    2-bis) La procedura di affidamento degli interventi ammessi al riparto per gli anni 2027 e 2028, desumibile dalla data di pubblicazione del CIG, deve essere avviata entro il 30 settembre 2026, mentre l'aggiudicazione deve avvenire entro il 28 febbraio 2027.;

   al comma 9:

    sopprimere le parole: per gli anni dal 2025 al 2028 e le parole: in ciascuna annualità;

    dopo le parole: 30 settembre 2025 aggiungere le seguenti: , con riferimento alle annualità 2025 e 2026, ed entro il 30 settembre 2026, con riferimento alle annualità 2027 e 2028, e dopo le parole: 28 febbraio 2026 aggiungere le seguenti: per le annualità 2025 e 2026 ed entro il 28 febbraio 2027 per le annualità 2027 e 2028,.
3.6. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: e revocate con le seguenti: e riassegnate alle province e città metropolitane per le finalità di cui all'allegato 2 e sopprimere il secondo periodo.
3.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° agosto 2025.
3.8. Grimaldi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di integrare le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade previste dal decreto ministeriale del 5 novembre 2001, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti adotta con uno o più decreti, le integrazioni alla normativa ministeriale suddetta considerando i seguenti criteri direttivi: a) assicurare, anche al fine di ridurre le morti su strada, la tutela di pedoni e ciclisti; b) prevedere, soluzioni alternative che tengano conto della specificità dei luoghi per interventi su marciapiedi diversi dal minimo di 1,50 di ampiezza; c) prevedere la realizzazione di sistemazione a verde nel rispetto delle disposizioni contenute dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al fine di contribuire alla diminuzione delle emissioni climalteranti.
3.9. Traversi, Fede, Iaria, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo)

  1. Al fine di implementare le infrastrutture dedicate al trasporto pubblico collettivo nelle aree urbane finalizzate a promuovere la mobilità pubblica, con l'obiettivo, entro il 2035, di realizzare 60 chilometri di nuove metropolitane, 140 chilometri di tramvie, di acquistare 4.500 bus e di rinnovare e potenziare i treni regionali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per lo sviluppo del trasporto collettivo» con una dotazione pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Conferenza delle regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di incrementarne l'efficacia in termini di miglioramento della qualità dell'aria negli agglomerati del territorio italiano nei quali si registrano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per il 2029, 1.430 milioni di euro per il 2030, 1.460 milioni di euro per il 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023 n. 213.
3.01. Grimaldi, Bonelli, Ghirra.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(Fondo «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il fondo denominato «Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto», con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, di un «voucher patente autotrasporto», pari all'80 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 2.500, a partire dal 1° settembre 2025 e fino al 31 dicembre 2029, per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.
  3. Il «voucher patente autotrasporto» può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per la finalità di cui al comma 2 e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3.02. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

   «11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture e il relativo autoconsumo di energia.
   11-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al precedente comma 11-bis del presente articolo.
   11-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il “Fondo per la transizione energetica nei porti”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-octies-bis della direttiva n. 2003/87/CE».
3.03. Grimaldi, Bonelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento infrastrutturale della transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

   «11-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre energia rinnovabile oppure stoccare e/o distribuire energia, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti collegate ai POD di ciascun soggetto consumatore di energia aderente all'accordo o al consorzio, al fine di disciplinare la gestione comune di tali infrastrutture ed il relativo autoconsumo di energia.
   11-ter. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 11-bis del presente articolo.
   11-quater. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il “Fondo per la transizione energetica nei porti”, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 3-octies-bis della direttiva n. 2003/87/CE.».
3.04. Boschi, Faraone.

ART. 3-bis.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di investimenti nel settore del trasporto ferroviario merci)

  1. Per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 4, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e in conformità a quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguente assegnazione delle risorse nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiti al programma ed agli interventi destinati al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

  1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025 e di 600 milioni per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con il decreto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 600 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Istituzione del Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino)

  1. Al fine di assicurare il finanziamento della progettazione esecutiva del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo, denominato «Fondo per la realizzazione del tratto Anselmetti – Orbassano della Metro Linea 2 di Torino», con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al primo comma.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.03. Iaria, Fede, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni per la sicurezza dell'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia)

  1. Al fine di garantire la massima efficienza strutturale e gestionale negli interventi di sicurezza, vigilanza, soccorso pubblico e difesa civile del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia e di assicurare la piena operatività dei servizi per l'utenza in scenari di tipo ordinario, nonché incidentale, è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, conformemente alle previste operazioni di realizzazione del manufatto per il distaccamento dei Vigili del fuoco presso l'aeroporto «Gino Lisa» di Foggia.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'interno provvede a completare l'iter autorizzatorio di competenza relativo alla realizzazione del manufatto di cui al comma 2.
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis.04. Traversi, Fede, Iaria, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario)

  1. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, converto nella legge del 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1.1. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.».
3-bis.05. Fede, Iaria, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Sportiello, Francesco Silvestri, Quartini.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1-ter.
4.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 8-ter.1, aggiungere il seguente:

  8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento.
*4.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 8-ter.1, aggiungere il seguente:

  8-ter.2. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici del 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna, a far data dal 20 maggio 2012, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 nella misura del 110 per cento.
*4.3. Grimaldi, Bonelli, Dori.

  Al comma 2, capoverso 8-ter.1. dopo le parole: dal 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: nonché in relazione agli immobili ricadenti nell'area vulcanica dei Campi Flegrei danneggiati dall'evento sismico del 30 giugno 2025,.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
4.4. Borrelli, Grimaldi, Dori.

  Al comma 2, capoverso 8-ter.1, dopo le parole: 1-ter aggiungere le seguenti: , 4-ter e.
4.5. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Al comma 2, capoverso 8-ter.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in relazione alle pratiche di ricostruzione con la richiesta di contributo per la ricostruzione (RCR) presentata sulla piattaforma GEDISI prima del 30 marzo 2024.
4.6. Grimaldi, Bonelli, Dori.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Al fine di fronteggiare i frequenti e intensi eventi calamitosi verificatisi sul territorio comunale, per l'anno 2025, si autorizza il trasferimento di 6 milioni di euro in favore del comune di Marradi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.7. Boschi, Faraone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. In considerazione dell'intensità e molteplicità di eventi calamitosi verificatisi sul territorio del comune di Marradi, che hanno portato al riconoscimento di cinque stati di emergenza tra il maggio 2023 e il marzo 2025, in deroga all'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il medesimo territorio del comune di Marradi costituisce zona franca urbana.
4.8. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Finanziamento per lo sviluppo delle aree interne)

  1. Al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e rilanciare i territori in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Una quota delle risorse del suddetto fondo, pari a 50 milioni di euro, è destinata al miglioramento e all'implementazione del trasporto pubblico locale delle aree interne.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 250 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.01. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Finanziamento per lo sviluppo e crescita del settore del florovivaismo)

  1. Al fine di sostenere il settore del florovivaismo in una prospettiva di sviluppo e di crescita economica, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo con una dotazione pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.03. Gadda, Faraone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Potenziamento delle Zone logistiche semplificate e delle Zone economiche speciali)

  1. Alle Zone logistiche semplificate di cui all'articolo 1, commi 61, 62, 63, 64, 65 e 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applica quanto previsto dall'articolo 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
  2. Il credito d'imposta, di cui dall'articolo 16 del decreto 19 settembre 2023, n. 124, si applica agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato, nonché in beni immateriali funzionali alla digitalizzazione dei processi, realizzati nella Zona economica speciale e nella Zona logistica semplificata.
  3. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013/UE, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE.
4.04. Boschi, Faraone.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di contrastare la violazione dei diritti umani e tutelare la salute fisica e mentale delle persone LGBTIQ+ e il diritto all'identità e all'espressione di genere nonché contrastare le terapie o pratiche di conversione LGBTIQ+ e ogni forma di codificazione patologica dell'identità di genere, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che assicurano il sostegno psicosociale e le misure di riabilitazione delle vittime di pratiche di conversione dell'orientamento sessuale nonché per implementare una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare sui danni causati dalle pratiche di conversione e far comprendere che diversi orientamenti sessuali e identità o espressioni di genere non devono essere repressi o modificati poiché rappresentano un'espressione della ricca diversità degli esseri umani.
5.1. Sportiello.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di garantire la salute psicologica della collettività, la somma di cui al primo periodo è finalizzata ad incrementare le risorse di cui di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, per essere assegnate in favore delle strutture che svolgono il sostegno psicologico per i minori.
5.2. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che svolgono attività di ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale.
5.3. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Allo scopo di sostenere interventi finalizzati all'avvio di percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi, la somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture che forniscono percorsi terapeutici per i minori affetti da patologie o disturbi collegati all'uso improprio dei dispositivi digitali e dei videogiochi.
5.4. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Al fine di garantire l'erogazione dei farmaci innovativi oncologici ai pazienti in età pediatrica, la somma di cui al primo periodo è finalizzata ad incrementare le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per essere assegnate in favore delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pediatriche.
5.5. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di oncologia del melanoma.
5.6. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di contrastare altresì ogni forma di violenza concernente la salute sessuale e riproduttiva, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che forniscono alla collettività un'informazione appropriata e scientifica sulla salute sessuale e riproduttiva. Per la medesima finalità di cui al precedente periodo, in tutte le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e nei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, è vietato l'accesso agli enti del Terzo settore ovvero a soggetti del volontariato e del privato sociale che, ideologicamente orientati, tentino di impedire, anche mediante una intensa attività persuasiva, l'esercizio del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza e all'autodeterminazione. Al di fuori delle predette strutture, ai medesimi soggetti di cui al precedente periodo e per le medesime finalità, è altresì vietato l'avvicinamento alle donne e alle persone che si rechino presso le strutture medesime al fine di accedere all'IVG nonché la permanenza ad almeno 200 metri di distanza dalle strutture ove si effettuano le interruzioni volontarie di gravidanza. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del divieto di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale. L'articolo 44-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: una o più con le seguenti: le.
5.7. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale, sono stanziati 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027 in favore delle strutture che realizzano lo screening nazionale per l'individuazione della fibrosi cistica. Agli oneri di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: una o più con le seguenti: le.
5.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno.
5.9. Grimaldi, Mari, Dori.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.10. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2025. 3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, 175 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro per l'anno 2029, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.11. Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «contributiva di almeno 30 anni» sono aggiunte le seguenti: «,inoltre coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.». Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 134 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per l'anno 2026, 235 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.12. Tucci, Aiello, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».
  4-ter. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2026, 65 milioni di euro per l'anno 2027, 141,3 milioni di euro per l'anno 2028, 375 milioni di euro per l'anno 2029, 397 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.13. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondazioni del Terzo settore, aggiungere le seguenti: con priorità alle attività e ai progetti che promuovono l'autonomia delle persone con disabilità e l'accessibilità ai servizi in conformità al decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 e alla norma EN 301 549, nonché standard di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e comunicativa degli spazi, dei dispositivi sanitarie delle tecnologie mediche, in conformità al Regolamento (UE) 2017/745,.
5.14. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2025 e sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede per un ammontare pari a 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20, e per un ammontare pari a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2025 e, al secondo periodo, dopo le parole: dell'articolo 20 aggiungere le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5.16. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 milioni di euro annui con le seguenti: 6,2 milioni di euro annui e sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro annui ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.18. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attività di controllo sugli enti del Terzo settore, è previsto un sistema di monitoraggio annuale, con pubblicazione di report nazionali su numero di controlli, esiti e criticità, nonché uno standard minimo nazionale per le verifiche.
5.19. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di armonizzare le scelte espresse dai contribuenti rispetto alle risorse destinate agli enti beneficiari per il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari 80 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*5.21. Gadda, Faraone.

  Al comma 7, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
5.22. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7.1. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: «entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale».
*5.23. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7.1. Al fine di garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione e preservare il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione che presentano domanda per il rinnovo del beneficio, all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: «entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione, in caso di rinnovo della domanda, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale».
*5.24. Grimaldi, Zanella, Mari, Dori.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. Per gli anni 2025, 2026 e 2027 alle imprese sociali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, che realizzino programmi di formazione per lavoratori svantaggiati o migranti, o che sviluppino modelli di innovazione sociale, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute, fino a 30.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.25. Alifano, Raffa, Gubitosa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Francesco Silvestri, Sportiello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
5.17. Gubitosa, Alifano, Raffa, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

ART. 6.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2019, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

   b) al comma 3, sostituire le parole: quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1 con le seguenti: quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 30 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025.
6.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) per l'anno 2025, quanto a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 180 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 20, quanto a 120 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: , con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 539 milioni di euro per l'anno 2025 e in 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;

   b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;

   c) quanto a 59 milioni di euro per l'anno 2025 mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 59 milioni di euro per l'anno 2025;

   d) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: con esclusione dei rapporti di lavoro domestico con le seguenti: inclusi i rapporti di lavoro domestico, purché regolarmente registrati presso l'INPS o altri enti previdenziali competenti.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutata in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Grimaldi, Zanella, Mari, Dori.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con due figli con le seguenti: con uno o più figli.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1.480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;

   b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;

   c) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025, mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025;

   d) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 euro con le seguenti: 80 euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 960 milioni di euro per l'anno 2025 e in 26 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

   a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1;

   b) quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20;

   c) quanto a 480 milioni di euro per l'anno 2025, mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei 18 sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 3 agosto 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 480 milioni di euro a decorrere per l'anno 2025;

   d) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua aggiungere le seguenti: e a condizione che il nucleo familiare della beneficiaria non superi una soglia ISEE di 30.000 euro.
6.7. Grimaldi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le mensilità spettanti possono essere corrisposte in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre, oppure in un'unica soluzione a dicembre, su opzione della beneficiaria espressa all'atto della domanda.
6.8. Grimaldi, Mari, Dori.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: La medesima somma, alle medesime condizioni, è riconosciuta anche ai padri lavoratori, i quali esercitino la responsabilità genitoriale esclusiva sui figli.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutata in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.10. Grimaldi, Mari, Dori.

  Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano prioritariamente alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessita di sostegno elevato o molto elevato, come definito dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori stabilmente conviventi con persone con disabilità riconosciuta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che siano riconosciuti caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che non siano beneficiari di forme di sostegno pubblico per l'esercizio del medesimo ruolo di cura. Nelle more del completamento della disciplina sul caregiver familiare, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i ministri interessati e le associazioni che statutariamente esercitano funzioni di rappresentanza e di tutela dei caregiver familiari, nonché sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procede all'immediata ricognizione e al riconoscimento, a domanda, in via amministrativa, dei soggetti aventi diritto allo status di caregiver familiare. I termini della domanda di cui al primo periodo del presente comma, operano successivamente alla concessione del provvedimento amministrativo di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare di cui al precedente periodo.
6.11. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di vigenza del contratto a tempo indeterminato per un periodo complessivo inferiore a sei mesi nel corso dell'anno 2025, il beneficio è comunque riconosciuto in misura proporzionale per i mesi di lavoro svolti al di fuori del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
6.12. Grimaldi, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Mari, Dori.

  Al comma 3, sostituire le parole da: quanto a 13 milioni di euro fino a: legge 29 dicembre 2022, n. 197, con le seguenti: quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
6.13. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro)

   1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
   2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.».
6.14. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Relazione annuale)

  1. Entro il 30 giugno 2026, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della misura di cui all'articolo 6, contenente:

   a) il numero di domande presentate e accolte, disaggregate per regione, categoria lavorativa e numero di figli;

   b) l'ammontare complessivo erogato;

   c) un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, anche ai fini dell'eventuale stabilizzazione della misura.
6.01. Grimaldi, Zanella, Mari.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Concessione di contributi figurativi per le madri)

  1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.
  2. I benefìci di cui al comma 1 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.
  3. I benefìci di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
  4. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefìci sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
6.02. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

  1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.
  2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno quindici dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno quindici dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri derivati dal comma 1, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
6.03. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche alla disciplina del congedo di maternità e di paternità)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27.»;

   d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

   h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

  2. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis.
(Congedo paritario)

   1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i 18 mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui quattro obbligatori.
   2. Dei quattro mesi di congedo obbligatori, 10 giorni devono essere fruiti dal padre subito dopo la nascita della bambina o del bambino congiuntamente con la madre, mentre i restanti giorni nell'arco di tempo di cui al comma 1, anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro.
   3. Il congedo del padre di cui al comma 1 è sempre fruibile indipendentemente dal diritto della madre di poter usufruire del congedo e non può essere considerato alternativo a questo.
   4. Il congedo del padre di cui al comma 1 spetta anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
   5. Il congedo di paternità di cui al comma 1 spetta anche al padre adottivo o affidatario.
   6. In caso di morte perinatale del figlio, il padre ha diritto ad usufruire di un mese di congedo.
   7. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
   8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
   9. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo.
   10. I padri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui all'articolo 27-bis del presente testo unico. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
   11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento i dati trasmessi dall'INPS in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6.1 pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante i maggiori introiti rinvenienti dalle misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, fatta eccezione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1,5 miliardi di euro per il 2025 e 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
6.04. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

   b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».
6.05. Grimaldi, Mari, Dori.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2025.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.06. Boschi, Faraone.

ART. 6-ter.

  Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.1.
(Incremento dei fondi per il sostegno alle locazioni e per gli inquilini morosi incolpevoli)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  2. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-ter.01. Braga, Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

ART. 6-quater.

  Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Indennità di mancato ricollocamento al lavoro)

  1. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e delle regioni coinvolte, un'indennità di mancato ricollocamento per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili in favore dei lavoratori licenziati a seguito della cessazione di attività o della dismissione di imprese con significativo impatto occupazionale, nelle more dell'attuazione di processi di reindustrializzazione ovvero di nuove progettualità di servizi locali che interessano anche aziende partecipate da enti locali, e che abbiano integralmente fruito del trattamento di disoccupazione NASpI.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6-quater.01. Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

   «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 la NASpI è riconosciuta anche alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.02. Tucci, Aiello, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2025, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio sanitario nazionale o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.03. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6-quater, aggiungere il seguente:

Art. 6-quinquies.
(Misure a favore delle madri libere professioniste)

  1. All'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «dalla libera professionista» sono sostituite dalle seguenti: «dalla madre libera professionista o dal padre libero professionista»;

   b) al comma 3, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6-quater.04. Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 2:

   a) all'alinea, sopprimere le parole: , 7 commi 1 e 3;

   b) all'alinea, sostituire le parole: euro 760.942.367 con le seguenti: euro 410.942.367;

   c) alla lettera b), sostituire le parole: euro 841.000.000 con le seguenti: euro 491.000.000;

   all'allegato 4:

    a) alla riga 23. Fondi da ripartire (33) e alla riga 23.2 Fondi di riserva e speciali (2), sostituire la cifra: 621 con la seguente: 271;

    b) alla riga Totale sostituire la cifra: 841 con la seguente: 491.
7.1. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 38 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Agli obblighi di versamento di cui al presente comma, è applicata una franchigia pari a euro 4.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018.
7.2. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga a quanto stabilito dal primo periodo, il versamento in favore delle regioni, su richiesta delle aziende fornitrici di dispositivi medici che dichiarano di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, può essere effettuato in trentasei rate mensili di pari ammontare. La richiesta e il versamento della prima rata devono avvenire, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
7.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Quartini, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al termine dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1-ter, sono sospesi i procedimenti esecutivi e le azioni coattive promossi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il recupero degli importi di cui al comma 1. I procedimenti in corso sono sospesi d'ufficio. Per il medesimo periodo restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
  1-ter. Presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni, dell'Agenas, dell'AIFA, nonché delle associazioni rappresentative delle piccole e medie imprese del settore, ivi comprese Conflavoro PMI Sanità e Confapi Sanità, al fine di ridefinire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la governance del sistema dei dispositivi medici, anche con riferimento ai meccanismi di contenimento della spesa e di remunerazione delle forniture. Dal funzionamento del tavolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.4. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Agli obblighi di versamento di cui al comma 1, è applicata una franchigia pari a euro 5.000.000 per ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, determinata in relazione al volume di fatturato annuo relativo agli anni 2015-2018. L'importo dovuto, al netto della franchigia, può essere versato in rate mensili di pari importo di durata decennale, senza applicazione di interessi né sanzioni.
  1-ter. Fino alla completa definizione del piano di pagamento rateale, le regioni e province autonome sospendono ogni attività di riscossione coattiva secondo le modalità di pagamento e rateizzazione già previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire l'equilibrio del sistema e tutelare la continuità operativa delle piccole e medie imprese del settore, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, non si applicano, in via definitiva, le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, né quelle di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
7.6. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In ogni caso, indipendentemente dalla dimensione aziendale, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, le aziende fornitrici di dispositivi medici non sono tenute a versare alcuna somma qualora l'importo complessivamente imputato a titolo di payback per ciascun anno risulti inferiore o pari a 5 milioni di euro.
7.7. Pavanelli, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.8. Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

  1. L'articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

   «Art. 30-ter. – (Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
   2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
   3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del comune al Ministero dell'interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un'entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
   4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all'assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
   5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
   6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
   7. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
   8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.».
7.01. Grimaldi, Ghirra, Dori.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
*8.1. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Sopprimerlo.
*8.2. Grimaldi, Zanella, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

  1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028. Agli oneri cui al primo periodo, pari a 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
8.4. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Aliquota IVA agevolata su alimenti e prodotti biologici certificati)

  1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:

    «8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848;».
8.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti per l'igiene femminile)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Parte II-bis, dopo il numero 1-octies), è aggiunto il seguente:

    «1-octies.1) prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali e analoghi dispositivi destinati alla protezione dell'igiene femminile;».
8.6. Grimaldi, Zanella, Ghirra, Piccolotti, Dori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2026 con le seguenti: dal 1° agosto 2025.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «142 milioni» con le seguenti: «97 milioni»;

   all'articolo 15, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
8.7. Grimaldi, Borrelli, Dori.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

  1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».
8.01. Del Barba, Faraone.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

  1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla Parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-octies) sono inseriti i seguenti:

    «1-octies.1) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

    1-octies.2) pannolini per bambini;»;

   b) alla Parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1), 114.2) e 114-bis) sono soppressi.

  2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 45 milioni di euro per l'anno 2025 e in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.02. Di Lauro, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Francesco Silvestri.

ART. 9.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 20, comma 2:

   all'alinea, sopprimere le parole: 9, commi 1, 2 e 3,;

   all'alinea, sostituire le parole: euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: euro 322.000.000 per l'anno 2025, euro 29.000.000 per l'anno 2026, euro 12.700.000 per l'anno 2027 ed euro 1.000.000 per l'anno 2028;

   alla lettera m), sostituire le parole: quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: quanto a euro 17.100.000 per l'anno 2025 e a euro 13.600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
9.1. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 9-bis.

  Sopprimerlo.
9-bis.1. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Aliquota IRES agevolata)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9-bis.02. Appendino, Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Quartini, Francesco Silvestri.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sostegno alle imprese della filiera del tessile e della moda)

  1. Al fine di sostenere le imprese della filiera del tessile e della moda, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, operanti nella medesima filiera, effettuano il riversamento dell'importo del credito utilizzato nella misura del 30 per cento del medesimo senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
  2. I soggetti di cui al comma 1 presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2025, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica ai soggetti operanti nella filiera di cui al comma 1 che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 un fatturato inferiore a 5 milioni di euro.
  4. I soggetti che hanno già provveduto in tutto o in parte, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al riversamento spontaneo delle somme, possono sospendere il pagamento delle rate residue per la parte eccedente gli importi di cui al comma 1 e chiedere il rimborso degli importi già versati in eccedenza. Le modalità e i termini di presentazione della relativa istanza sono definiti con il provvedimento di cui al comma 2.
10.01. Del Barba, Faraone.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo aggiungere le seguenti: , ivi inclusi quelli del comparto agrituristico,.
*14.1. Gadda, Faraone.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo aggiungere le seguenti: , ivi inclusi quelli del comparto agrituristico,.
*14.2. Grimaldi, Borrelli, Ghirra, Mari, Dori.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: nonché quelli impiegati presso le aziende del settore agrituristico.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo aggiungere le seguenti: , ivi inclusi quelli del comparto agrituristico,.
*14.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 157, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto al primo periodo, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti a permanenza prolungata all'interno degli abitacoli, esposti al sole, è consentito tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso».

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro
14.4. Carotenuto, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Al comma 3, sostituire le parole: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le seguenti: del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.5. Boschi, Faraone.

  Al comma 4, al primo periodo, sopprimere le parole: per un periodo non inferiore a cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli alloggi realizzati ovvero riqualificati o ammodernati ai sensi del comma 1 devono essere destinati per un periodo non inferiore a cinque anni all'accoglienza dei lavoratori di cui al medesimo comma.
14.6. Boschi, Faraone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il valore dell'alloggio fornito dalle imprese turistico-ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ai dipendenti che prestano servizio in unità produttive ubicate in un comune diverso da quello in cui il lavoratore ha la propria residenza, al netto del prezzo pagato dal dipendente, costituisce per l'impresa un costo integralmente deducibile, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, in analogia con quanto previsto all'ultimo periodo del comma 2 in relazione ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività e senza i limiti di tempo previsti in relazione ai lavoratori che trasferiscono stabilmente la propria residenza anagrafica.».
14.7. Boschi, Faraone.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
14.8. Boschi, Faraone.

  Sopprimere il comma 6-bis.
14.9. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 611:

    1) all'alinea le parole: «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026»;

    2) alla lettera c), le parole: «e le imprese turistiche» sono sostituite dalle seguenti: «, le imprese turistiche e le imprese del settore Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA)»;

   b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

   «611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore HORECA, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;

   c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».

  7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.10. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per far fronte, a decorrere dall'anno 2025, alle integrazioni salariali per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Il Fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, è finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i settori in cui i lavoratori sono esposti alle emergenze climatiche e che possono accedere al Fondo nonché le modalità operative e attuative per accedervi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro.
14.11. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, si applicano anche nell'anno 2025, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono estese ai lavoratori che effettuano consegne tramite piattaforme digitali. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e salute e sicurezza sul lavoro.
14.12. Carotenuto, Aiello, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Barzotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;

   b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

   «611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   c) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis».
14.13. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con decreto ministeriale 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'overtourism, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.14. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: «pena lo scarto dell'operazione di versamento.» sono inserite le seguenti: «In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi, entro il termine della ordinaria prescrizione decennale».
14.15. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Utilizzo delle risorse residue del «Bonus Terme»)

  1. Al fine di sostenere il settore termale, riequilibrare la spesa sanitaria regionale e garantire un più ampio accesso dei cittadini ai cicli di cure termali riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, è autorizzato l'utilizzo delle risorse residue non impiegate alla data del 31 dicembre 2022 relative alla misura denominata «Bonus Terme», di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, per un importo complessivo massimo di 18 milioni di euro.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, per l'anno 2025, al parziale riequilibrio dei tetti di spesa delle prestazioni termali accreditate nelle regioni che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato superamenti rispetto ai limiti di spesa autorizzati per tali prestazioni.
  3. I fondi sono ripartiti tra le regioni ammissibili secondo criteri definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I criteri tengono conto, tra l'altro, del grado di scostamento dai tetti, della popolazione assistita, della capacità erogativa e dell'incidenza epidemiologica territoriale.
  4. Le somme sono trasferite al Fondo sanitario nazionale e successivamente assegnate alle regioni interessate, vincolandole alla copertura delle prestazioni termali già erogate e all'estensione dell'accesso ad almeno un ciclo di cure termali accreditate per una platea più ampia possibile di cittadini, con particolare riferimento ai soggetti fragili, anziani e portatori di patologie croniche.
  5. Il Ministero della salute, avvalendosi di Agenas e d'intesa con le regioni, provvede al monitoraggio dell'impiego delle risorse e alla valutazione dell'impatto in termini di accesso, qualità ed equità territoriale delle cure termali.
14.01. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per le nuove aperture di unità da parte dei soggetti di cui al comma 6, in caso di mancato rilascio del codice regionale entro i dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di attribuzione, la procedura automatizzata del Ministero del turismo attribuisce, su istanza del locatore ovvero del titolare della struttura ricettiva, un codice identificativo nazionale provvisorio, che è validato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dal rilascio, decorsi i quali il codice diventa definitivo. Per il rilascio del codice provvisorio è necessario indicare, nella procedura automatizzata del Ministero del turismo, gli estremi della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In attesa della validazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il codice provvisorio è utilizzato ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al comma 6.».
14.02. Boschi, Faraone.

ART. 15.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al comma 2-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi, che sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
15.1. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di tutelare gli allevamenti bovini dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della dermatite nodulare contagiosa e indennizzare gli operatori della filiera danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo di parte corrente per il sostegno della filiera bovina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera bovina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
  2-quater. La concessione dei contributi economici di cui ai commi 2-bis e 2-ter presente è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
  2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
15.2. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al comma 2-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi, che sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*15.3. Grimaldi, Borrelli, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ristorare le aziende agricole danneggiate a seguito della diffusione della dermatite nodulare bovina nel territorio nazionale, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'emergenza dermatite nodulare bovina con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2-ter. A favore delle aziende agricole danneggiate dall'emergenza sanitaria di cui al comma 2-bis, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione di cui al periodo precedente si applica alle imprese agricole ricadenti in territori riferibili a zone di protezione e sorveglianza, istituite ai sensi della normativa vigente, in cui siano state disposte restrizioni e divieti di movimentazione da parte delle autorità sanitarie competenti.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione della misura di cui al comma 2-ter. Con il medesimo decreto sono definiti i termini e le modalità di restituzione dei versamenti sospesi, che sono, ad ogni modo, effettuati dalle aziende zootecniche beneficiarie della sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*15.4. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di semenzali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.5. Donno, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Con la finalità di incentivare le attività di lavorazione e di semi-lavorazione a scopo industriale della canapa, nonché di favorire l'economia circolare e la transizione ecologica sul territorio nazionale, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, a favore delle imprese che investono in nuovi strumenti utili alla trasformazione dei prodotti derivanti dalla canapa e nella meccanizzazione dei relativi processi produttivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle regioni che si trovano in emergenza idrica. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.7. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Possono accedere alle risorse del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, esclusivamente le imprese che applicano integralmente i contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'accesso al Fondo è subordinato all'impiego delle risorse per interventi finalizzati al miglioramento della qualità del lavoro agricolo, al superamento della condizione di precarietà lavorativa, nonché alla realizzazione di progetti di innovazione orientati alla resilienza climatica e alla modernizzazione sostenibile dei processi produttivi.
15.8. Grimaldi, Borrelli, Mari, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito delle finalità del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere finanziate anche misure innovative per la prevenzione e la mitigazione degli effetti della siccità, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture leggere per il recupero e lo stoccaggio delle acque meteoriche a fini agricoli, nonché interventi per favorire la resilienza idrica delle imprese agricole.
15.9. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3.1. Le somme di cui al comma 3 possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefìci previsti dal decreto ministeriale 77412 del 19 febbraio 2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di piccole e medie imprese, nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti di cui ai commi successivi.
  3.2. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
  3.3. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
  3.4. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di ventiquattro mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
  3.5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 3.1 a 3.4 del presente articolo.
*15.10. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3.1. Le somme di cui al comma 3 possono in particolare essere utilizzate per liquidare gli indennizzi per danni indiretti ai soggetti esclusi dai benefìci previsti dal decreto ministeriale 77412 del 19 febbraio 2025 per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 31 ottobre 2024, ivi incluse le imprese non ricadenti nella categoria di piccole e medie imprese, nonché per prevedere analoghi indennizzi a favore dei soggetti di cui ai commi successivi.
  3.2. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
  3.3. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
  3.4. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è abrogato. Alle imprese di allevamenti suinicoli ricadenti nelle aree dichiarate in restrizione a seguito della epidemia di peste suina africana è concessa una sospensione sino ad un massimo di ventiquattro mesi del pagamento della parte capitale delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.
  3.5. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da approvare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative relative agli interventi di cui ai commi da 3.1 a 3.4 del presente articolo.
*15.11. Gadda, Faraone.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
15.12. Grimaldi, Borrelli, Dori.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
15.13. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.
15.14. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
  3.2. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
  3.3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 e 3.2, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
*15.15. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica derivante da peste suina africana (PSA), è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Tale trattamento è da intendersi come aggiuntivo a quanto già usufruito ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218.
  3.2. Il trattamento è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto previdenziale medesimo.
  3.3. Agli oneri derivanti dai commi 3.1 e 3.2, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
*15.16. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.
15.17. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative a impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
*15.19. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative a impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 megawatt, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
*15.20. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche e agli impianti agrovoltaici».
**15.21. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti fotovoltaici a terra, di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle Comunità energetiche e agli impianti agrovoltaici».
**15.22. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*15.25. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».
*15.27. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.28. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

  3-quinquies. Al fine di supportare le aziende agricole che subiscono danni indiretti derivanti da misure di restrizione sanitaria imposte dalla normativa per contenere focolai di malattie animali, quali peste suina africana (PSA), blue tongue e influenza aviaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo straordinario con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  3-sexies. Le risorse del fondo di cui al comma 3-quinquies sono destinate a compensare i danni indiretti subiti dalle aziende agricole, ivi incluse le perdite di reddito dovute alle limitazioni operative e commerciali, blocchi alla movimentazione degli animali, e ogni altra misura restrittiva stabilita dalle autorità sanitarie competenti.
  3-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui ai commi 3-quinquies e 3-sexies.
  3-octies. La concessione dei contributi economici di cui ai commi da 3-quinquies a 3-septies è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
  3-novies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
15.29. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere i seguenti:

  3-quinquies. Al fine di tutelare gli allevamenti ovini e caprini dal rischio di contaminazione da febbre catarrale degli ovini Blue tongue (BT) e indennizzare gli operatori danneggiati, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle filiere ovina e caprina, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-sexies. Il Fondo di cui al comma 3-quinquies è destinato a indennizzare gli operatori colpiti dagli abbattimenti dei capi e dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, nonché a effettuare una campagna vaccinale gratuita negli allevamenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto col Ministro della salute, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori delle filiere ovina e caprina a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito, nonché le modalità di effettuazione della campagna vaccinale.
  3-septies. La concessione dei contributi economici di cui ai commi da 3-quinquies e 3-sexies è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.
15.30. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
15.31. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.
*15.32. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. All'articolo 9 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il comma 3 è abrogato.
*15.33. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della citata legge n. 67 del 1988. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15.34. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. Alle imprese agricole e zootecniche, ivi comprese le cooperative, che svolgono la propria attività dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024, che hanno subìto danni eccezionali effettivamente verificatisi a seguito degli eventi alluvionali e frane, sono assegnati contributi nella misura del 100 per cento per la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva. Le domande di contributo, corredate di documentazione attestante la situazione di dissesto dell'area o la presenza di gravi rischi di natura geomorfologica e/o idrogeologica che gravano sulla medesima area, sono presentate alla regione competente, che provvede a istruirle e a erogare le risorse. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del «Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
15.35. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.37. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.38. Grimaldi, Borrelli, Dori.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. La dotazione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata, per l'anno 2025, di un importo pari a 10 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.39. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
**15.40. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
**15.41. Gadda, Faraone.

  Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quinquies. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.42. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)

  1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche a una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 15-ter le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel caso in cui tali indennizzi non abbiano consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.
  2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15-ter.
(Beneficiari e aiuti)

  1. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul fondo mutualistico di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.
  2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari a una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.
  3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
  4. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
  5. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.
*15.01. Gadda, Faraone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Integrazioni indennizzi per imprese agricole ortofrutticole dell'Emilia-Romagna interessate dalle gelate nel 2023)

  1. Al fine di sostenere la filiera ortofrutticola della regione Emilia-Romagna e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta anche a una serie concomitante di avversità climatiche e fitopatie, sono destinate alle aziende agricole di cui all'articolo 15-ter le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di corrispondere aiuti per integrare gli indennizzi già spettanti a valere del Fondo mutualistico catastrofale istituito dall'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel caso in cui tali indennizzi non abbiano consentito di compensare integralmente le perdite di produzione.
  2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1 ammontano a 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 15-ter.
(Beneficiari e aiuti)

  1. Beneficiano degli aiuti le aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione di specie ortofrutticole, a condizione che abbiano ricevuto un indennizzo a valere sul fondo mutualistico di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a causa delle gelate occorse nell'anno 2023.
  2. Gli aiuti concessi a ciascuna azienda sono pari a una percentuale fissa, uguale per tutti i beneficiari, del danno accertato e riconosciuto in istruttoria per gli indennizzi del fondo mutualistico AGRICAT e calcolato con riferimento al parametro del valore indice di cui al Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023.
  3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi sino a esaurimento delle risorse disponibili.
  4. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
  5. Gli importi erogati sono concessi secondo le regole degli aiuti di stato.
*15.02. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)

  1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.
  3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
  4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.
**15.03. Vaccari, Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Integrazione risorse indennizzi per imprese agricole dell'Emilia-Romagna colpite dalla alluvione del 2023)

  1. Al fine di integrare gli indennizzi alle produzioni vegetali a favore delle imprese agricole aderenti di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto-legge del 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stanziata una dotazione finanziaria aggiuntiva per l'anno 2025 di 40 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per integrare gli indennizzi riconosciuti alle imprese beneficiarie con un aiuto proporzionale alla differenza tra il valore indice riconosciuto e l'importo già ricevuto e senza disparità di trattamento tra i beneficiari.
  3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le disposizioni attuative dell'intervento.
  4. Gli importi erogati sono concessi nel rispetto delle regole sugli aiuti di stato.
**15.04. Gadda, Faraone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Certificati blu per il risparmio e il riuso dell'acqua nei settori produttivo e agricolo)

  1. Al fine di assicurare una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei princìpi europei del recupero integrale dei costi, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e del principio «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un sistema di permessi negoziabili denominati «certificati blu», finalizzato a certificare e incentivare interventi di risparmio e riuso dell'acqua nei processi produttivi e agricoli, al fine di favorire l'efficienza nell'impiego della risorsa idrica, in analogia con quanto previsto per il risparmio energetico attraverso i certificati bianchi o titoli di efficienza energetica negoziabili.
  3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei certificati blu avviene a titolo premiale. Le risorse necessarie sono stanziate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I certificati blu sono scambiati in un mercato regolamentato. Le imprese e le aziende agricole hanno un obiettivo di risparmio annuale della risorsa idrica che può essere raggiunto attraverso interventi di efficientamento o, in mancanza di essi, con l'acquisto di certificati blu.
15.07. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135, terzo comma, del codice civile le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».
15.08. Gadda, Faraone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
15.09. Gadda, Faraone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di contributo a fondo perduto nel settore tessile, della moda e degli accessori)

  1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del made in Italy nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati «Academy aziendali». A tal fine, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro annui per soggetto beneficiario.
  3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.
  5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

   a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Academy aziendale;

   b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

   c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

  6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.010. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

  1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
  3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
  6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
15.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 16.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria con le seguenti: Istituto Pubblico Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sociale, l'industria, l'innovazione responsabile e lo sviluppo sostenibile.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati» sono inserite le seguenti: «, rappresentanze dei sindacati maggiormente rappresentativi, università pubbliche, enti di ricerca ed enti del terzo settore»;

   alla lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

   1-bis) dopo le parole: «in conformità alle migliori pratiche internazionali», aggiungere le seguenti: «, garantendo il riuso pubblico dei risultati, la condivisione in modalità open source dei software sviluppati e l'adozione di licenze aperte per l'accesso e l'utilizzo dei risultati scientifici, tecnologici e informativi prodotti, al fine di assicurare l'effettiva disponibilità pubblica dei risultati generati.»;

   sostituire la rubrica, con la seguente: Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale con finalità di interesse pubblico, innovazione responsabile e sviluppo sostenibile.
16.1. Grimaldi, Ghirra, Piccolotti, Dori.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che prevede, altresì, la realizzazione di sportelli locali in collaborazione con i Digital Innovation Hub, la promozione di micro-progetti di sperimentazione e co-sviluppo tra centri di ricerca e PMI, nonché l'introduzione di incentivi fiscali per l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.
16.2. Grimaldi, Borrelli, Ghirra, Dori.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: nonché di organizzazioni internazionali aggiungere le seguenti: , associazioni di categoria maggiormente rappresentative e Poli europei di innovazione digitale (EDIH);

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Ministero delle imprese e del made in Italy si impegna a estendere e consolidare, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di poli europei di innovazione digitale e centri di trasferimento tecnologico in Italia, a supporto della transizione digitale e green delle PMI e delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri derivanti del periodo precedente, pari a 26.964.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
16.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria di cui al comma 1 individua, di concerto con le autorità e istituzioni competenti per materia, le modalità da esperire in caso di sostituzione dei lavoratori con sistemi di intelligenza artificiale. In tal caso, la decisione è notificata con almeno sei mesi di anticipo ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali. È comunque assicurata la garanzia che i sistemi adottati rispettino le norme di sicurezza e trasparenza del Regolamento (UE) n. 2024/1689.
16.4. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Uso dell'intelligenza artificiale per la sostenibilità ambientale)

  1. Lo Stato promuove e finanzia l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, anche in agricoltura e nelle aree protette, in conformità al regolamento (UE) 2024/1689, con particolare riferimento ai sistemi ad alto rischio per la sostenibilità ambientale e alle applicazioni finalizzate alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali.
16.01. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16.1.
(Promozione dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale e l'analisi del ciclo di vita)

  1. Lo Stato promuove e sostiene lo sviluppo, l'adozione e l'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla resilienza climatica e alla gestione efficiente delle risorse naturali, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati.
  2. Particolare priorità è riconosciuta alle applicazioni di intelligenza artificiale nell'ambito della metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), per l'analisi del ciclo di vita degli interventi pubblici e privati, nonché nella quantificazione della Carbon Footprint (CF) e nello sviluppo di sistemi di monitoraggio ambientale avanzato, anche nei settori dell'agricoltura e delle aree protette.
  3. Le iniziative di cui ai commi precedenti si svolgono in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1689, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo e gli obiettivi dell'Agenda 2030, tenendo conto delle specificità territoriali e delle priorità ambientali individuate a livello nazionale e regionale.
16.02. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

ART. 16- ter.

  Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, quest'ultimo come modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. All'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025.».
*16-ter.01. Alifano, Gubitosa, Raffa, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Sportiello, Francesco Silvestri, Quartini.

  Dopo l'articolo 16-ter, aggiungere il seguente:

Art. 16-quater.
(Disposizioni urgenti in materia di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 31 ottobre 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2025, ovvero entro il 31 ottobre 2034 mediante pagamento rateale in dieci anni da effettuarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dal 31 ottobre 2025. A decorrere dal 1° novembre 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, quest'ultimo come modificato dal comma 2 del presente articolo.
  2. All'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «3 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025.».
*16-ter.02. Del Barba, Faraone.

ART. 17.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

  6-ter. Al fine di sostenere le micro e piccole imprese manifatturiere nelle attività di internazionalizzazione, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata al rifinanziamento della misura denominata «Bonus Export Digitale Plus» per la concessione di contributi per le spese di l'acquisto di soluzioni digitali per l'export. Il contributo è erogato, in un'unica soluzione, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso Società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale di ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane n. 20/21 del 22 novembre 2021.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Francesco Silvestri, Sportiello, Quartini.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure a tutela a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali)

  1. Ai fini del riconoscimento delle misure di protezione sociale INPS a favore di lavoratrici e lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendali, sono da considerare utili tutti i tavoli di crisi, sia attivi che in fase di monitoraggio, gestiti dalla struttura per le crisi di impresa che opera ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17.01. Grimaldi, Mari, Ghirra, Dori.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di semplificazione)

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi dei dazi e incrementare l'attrattività degli investimenti, per gli anni 2025 e 2026 i termini relativi a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati sono dimezzati a favore delle imprese e, ad esclusione dei procedimenti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applica l'istituto del silenzio assenso. Le stazioni appaltanti prevedono, per le opere di cui al periodo precedente, l'applicazione di termini abbreviati di almeno un terzo.
17.02. Boschi, Faraone.

ART. 18.

  Sopprimere il comma 1.
18.1. Grimaldi, Ghirra, Mari, Dori.

  Al comma 1, sostituire le parole: «si interpretano come» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti:».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 33, comma 2, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «dagli investimenti» è aggiunta la seguente: «qualificati» e le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di cui al primo periodo si applica limitatamente agli investimenti qualificati di cui al comma 89.»;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
18.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'accesso ai fondi pubblici destinati al sostegno dell'innovazione e allo sviluppo delle start-up è subordinato all'applicazione, da parte dei soggetti beneficiari, dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché all'adozione di misure finalizzate alla creazione di occupazione stabile e qualificata, alla promozione della parità di genere, dell'inclusione sociale e della stabilità contrattuale. È fatto divieto alle imprese beneficiarie di procedere a delocalizzazioni produttive o di attività strategiche per un periodo di almeno cinque anni dall'erogazione del contributo pubblico, pena la revoca totale dei benefìci concessi. Le amministrazioni competenti provvedono al monitoraggio e alla verifica del rispetto di tali condizioni, anche in fase di rendicontazione e successiva alla chiusura dei progetti finanziati.».
18.3. Grimaldi, Ghirra, Mari, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita.»;

   b) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 250.000».
18.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2025, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital, fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 50 per cento dei propri investimenti in start-up innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
   7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Modifiche alla disciplina in materia di start-up innovative e PMI.
18.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  4-quater. L'esonero di cui al comma 4-bis non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4-quinquies. L'esonero di cui al comma 4-bis non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  4-sexies. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200.000 euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1.000.000 euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  4-septies. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 4-sexies.
  4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  4-ter. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 4-bis a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dai medesimi commi 4-bis e 4-ter.
  4-sexies. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 4-bis che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 4-bis a 4-quinquies, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
18.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani di età fino a 24 anni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up innovative nel settore dell'intelligenza artificiale costituite dai giovani di età non superiore a 24 anni, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  4-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione, nonché i criteri e modalità di concessione delle medesime. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani)

  1. Le università o gli istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e i centri di formazione professionale post-diploma o post-universitario operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio, di seguito denominati «soggetti promotori», possono promuovere l'attivazione di tirocini, in favore degli studenti, da svolgere presso un'azienda, un ente della pubblica amministrazione, uno studio professionale, una fondazione o associazione ovvero un altro datore di lavoro con personalità giuridica, di seguito denominati «soggetti ospitanti». Il tirocinio è di tipo curricolare e si differenzia dai tirocini extracurricolari svolti al di fuori di percorsi di studi formalmente riconosciuti.
  2. Il tirocinio curricolare è finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale e deve possedere i seguenti requisiti:

   a) essere attivato da un soggetto promotore;

   b) essere destinato a studenti maggiorenni e a studenti universitari, compresi gli studenti iscritti a master universitari o a corsi di dottorato nonché gli studenti di istituti professionali e di corsi di formazione post-diploma iscritti al corso di studi e di formazione nel cui ambito il tirocinio è attivato;

   c) essere svolto durante il periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione di cui alla lettera b), anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

  3. Il tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante ad accogliere il tirocinante assegnandogli una o più mansioni coerenti con le finalità di orientamento e di formazione indicate nel piano formativo individuale di cui al comma 2, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'organico del soggetto ospitante, al quale è attribuita la funzione di tutor del soggetto ospitante; impegna il tirocinante a svolgere i compiti a lui assegnati secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto della mancanza di esperienza professionale; impegna il soggetto promotore a farsi carico della stipula dell'assicurazione di cui al comma 32, salvo che se ne faccia carico il soggetto ospitante.
  4. Per garantire una pari opportunità di accesso al tirocinio curricolare anche agli studenti in condizioni economiche disagiate, al tirocinante è corrisposta l'indennità di partecipazione di cui al presente articolo.
  5. Il soggetto promotore si impegna a istituire tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata e coerente sia con il percorso di studi in corso del tirocinante sia con le attività e le competenze previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, nonché con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o, se esistente, con il quadro regionale degli standard professionali della regione competente per territorio.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai tirocini svolti da studenti della scuola secondaria di secondo grado, ai periodi di alternanza scuola-lavoro e ai tirocini estivi svolti da soggetti minorenni.
  7. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti. Le convenzioni possono riguardare diversi tirocini, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e contengono indicazioni in merito a:

   a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

   b) modalità di attivazione;

   c) valutazione e attestazione degli apprendimenti;

   d) monitoraggio;

   e) decorrenza e durata della convenzione.

  8. Alla convenzione di cui al presente articolo deve essere allegato un piano formativo individuale, sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante. Esso contiene gli elementi descrittivi di ogni singolo tirocinio curricolare: le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'importo mensile lordo dell'indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le mansioni oggetto del tirocinio.
  9. Il tirocinio curricolare deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel piano formativo individuale, che soggetto promotore e soggetto ospitante stipulano per iscritto concordandone i contenuti e del quale è consegnata una copia al tirocinante al momento dell'avvio del tirocinio. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante, nominato ai sensi del presente articolo, collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, per garantire il migliore svolgimento delle attività e il loro monitoraggio, nonché per stabilire le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.
  10. L'istituzione di un tirocinio curricolare impegna il soggetto ospitante a nominare un tutor responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e durante tutta la durata del tirocinio. Il nominativo del tutor del soggetto ospitante è riportato nel piano formativo individuale unitamente al nominativo del tutor del soggetto promotore. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare. Ogni tutor del soggetto ospitante può essere responsabile contemporaneamente di un numero massimo di tre tirocinanti, conteggiando complessivamente quelli curricolari e quelli extracurricolari.
  11. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nonché specifici accordi sindacali, è vietato ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle dei lavoratori licenziati nella medesima unità operativa nei dodici mesi precedenti al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ai licenziamenti collettivi oppure qualora siano in atto procedure di cassa integrazione guadagni o di mobilità.
  12. I tirocinanti non possono ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di maggiore attività produttiva oppure di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva e non possono sostituire il personale assente per malattia, maternità, ferie o sciopero.
  13. I tirocinanti non possono essere lasciati soli all'interno della sede del soggetto promotore, neanche per brevi periodi; il tutor del soggetto promotore, o un'altra persona da questi delegata, deve essere sempre presente all'interno del luogo di lavoro dove il tirocinante svolge il tirocinio
  14. Il tirocinio curricolare non può avere una durata superiore a tre mesi, per un totale di 480 ore, quando ha per oggetto mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive, oppure ripetitive e a basso contenuto intellettuale; non può avere una durata superiore a sei mesi, per un totale di 960 ore, quando ha per oggetto mansioni di concetto. Il tirocinio curricolare è rinnovabile o prorogabile solo nel rispetto dei limiti di durata di cui al periodo precedente.
  15. Il tirocinio curricolare può essere istituito in favore di uno studente affetto da una menomazione fisica, psichica o sensoriale, oppure in condizioni sociali disagiate, assistito da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale. In tale caso la durata massima del tirocinio curricolare, comprese eventuali proroghe, è stabilita in dodici mesi, per un totale di 1.920 ore.
  16. L'impegno orario settimanale richiesto al tirocinante deve essere indicato nel piano formativo individuale ed è di norma identico all'orario di lavoro a tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del soggetto ospitante pari a 36-40 ore settimanali. Tenuto conto, comunque, della natura specifica del tirocinio curricolare, che è svolto da studenti contemporaneamente impegnati in un corso di studi, qualora il tirocinante chieda di svolgere un tirocinio curricolare a tempo parziale per un numero di ore settimanali inferiore, in ogni caso pari almeno a 20 ore, tale richiesta deve essere accolta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
  17. Qualora l'impegno orario settimanale indicato nel piano formativo individuale sia inferiore a 30 ore, l'importo minimo dell'indennità di partecipazione mensile è stabilito nella misura prevista al comma 28.
  18. Il tirocinante non può essere obbligato dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante a recuperare ore di assenza, ovvero a presentare certificati medici per giustificare un'assenza per malattia; né gli può essere negato il permesso di assentarsi per assolvere a impegni relativi al suo corso di studi.
  19. Il tirocinio curricolare non può essere svolto, neanche parzialmente, nelle ore notturne o nei giorni festivi.
  20. Qualora il tirocinante consegua un titolo di studio mentre sta svolgendo un tirocinio curricolare, esso è interrotto il giorno del conseguimento ufficiale del titolo; al posto del tirocinio curricolare può essere avviato un tirocinio extracurricolare per completare la formazione.
  21. Ad esclusione dei tirocini curricolari di durata uguale o inferiore a un mese, per un totale di 160 ore, al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio curricolare di importo lordo mensile minimo pari a 350 euro. L'importo è adeguato ogni tre anni in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'Istituto nazionale di statistica.
  22. Qualora il tirocinio curricolare abbia una durata iniziale inferiore a 160 ore e sia in seguito prorogato, al tirocinante spetta l'indennità per tutte le ore svolte.
  23. Alla stipulazione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio curricolare può partecipare anche un soggetto terzo, pure in forma di compartecipazione, il quale si impegna a corrispondere al soggetto ospitante, in tutto o in parte, l'importo dell'indennità del tirocinante e a rimborsare l'acquisto di eventuali dispositivi di sicurezza per lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio.
  24. L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente previsto dall'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  25. Qualora la partecipazione del tirocinante al tirocinio curricolare risulti inferiore all'80 per cento delle ore mensili previste, l'importo dell'indennità può essere ridotto proporzionalmente, fermo restando l'importo minimo pari a 175 euro mensili.
  26. Durante i periodi di sospensione del tirocinio curricolare a causa di maternità, malattia o infortunio per un periodo pari o superiore a trenta giorni solari, ovvero per chiusure formalizzate del soggetto ospitante per un periodo pari almeno a quindici giorni solari, non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità.
  27. L'indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio curricolare quale attività lavorativa.
  28. Qualora l'impegno orario previsto nel piano formativo individuale sia inferiore a trenta ore settimanali, l'importo minimo dell'indennità mensile è pari a 260 euro.
  29. Il numero di tirocini attivabili presso un soggetto ospitante è stabilito, ai sensi del comma 2 del presente articolo, tenuto conto della proporzione tra i tirocini curricolari ed extracurricolari attivi e i lavoratori subordinati in organico del soggetto ospitante.
  30. Il soggetto ospitante può attivare contemporaneamente un numero di tirocini, compresi sia quelli curricolari sia quelli extracurricolari, in proporzione alle proprie dimensioni occupazionali, secondo i seguenti limiti:

   a) un tirocinante per soggetti ospitanti senza dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato;

   b) non più di due tirocinanti contemporaneamente per soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato compreso tra sei e venti;

   c) tirocinanti attivi contemporaneamente in misura non superiore al 10 per cento del numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato presenti per soggetti ospitanti con più di venti dipendenti. Il calcolo è effettuato applicando l'arrotondamento all'unità superiore. Il numero dei lavoratori a tempo determinato è computato purché la data d'inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la data di scadenza sia posteriore alla data di fine del tirocinio Nel calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono compresi gli apprendisti.

  31. I tirocini curricolari che hanno una durata uguale o superiore a 160 ore sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'omissione è sanzionata con un'ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.
  32. I tirocinanti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi mediante la stipulazione di una polizza con una compagnia assicuratrice che copra anche il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro; la copertura assicurativa deve inoltre comprendere eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio curricolare.
  33. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede a monitorare lo svolgimento dei tirocini curricolari, anche sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui al comma 29.
  34. Nell'attività di monitoraggio, il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca pongono particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nello svolgimento del tirocinio curricolare, quali: reiterazione del soggetto ospitante a copertura di una specifica mansione; cessazioni anomale; attività svolta non conforme al piano formativo individuale; impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso o licenziato; incidenza dei tirocini curricolari non conformi attivati dallo stesso soggetto promotore; concentrazione dell'attivazione di tirocini curricolari in specifici periodi dell'anno.
  35. Il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca pubblicano ogni anno, nel proprio sito internet istituzionale, una relazione sull'attività di monitoraggio effettuata ai sensi del presente articolo, al fine di consentire l'esame e la valutazione del tirocinio curricolare nell'ambito del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
  36. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza della corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e le sanzioni previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione agli stessi, nel caso in cui il tirocinio curricolare sia attivato in violazione delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla presente legge, lo stesso tirocinio è sospeso e il soggetto promotore o il soggetto ospitante autore della violazione non può istituire, per un periodo di dodici mesi, nuovi tirocini curricolari.
  37. Il tirocinio curricolare protratto oltre i termini di cui ai commi 14 e 15 è considerato contratto di apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il tirocinio curricolare istituito senza la nomina e l'assistenza effettiva del tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante è considerato lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.
  38. La mancata corresponsione dell'indennità per il tirocinio curricolare comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo è stabilito, in base alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro, fermo restando l'obbligo di corrispondere le indennità dovute in favore del tirocinante.
  39. L'interruzione del tirocinio curricolare da parte del tirocinante non comporta la perdita dei crediti formativi universitari eventualmente connessi allo stesso tirocinio, a condizione che sia stato effettuato il numero di ore minimo stabilito a tale fine dai soggetti di cui ai commi da 1 a 6.
  40. Ai tirocini curricolari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa di riferimento vigente alla data del loro avvio.
  41. La presente legge entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  42. Il regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, è abrogato.
18.01. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abolizione dei tirocini extracurriculari)

  1. Al fine di evitare qualsiasi forma di lavoro fraudolento o sfruttamento del lavoro, i soggetti pubblici e privati non possono stipulare accordi di tirocinio diverso da quelli curricolari.
  2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 30.000 euro.
  3. Gli accordi di tirocinio diversi da quelli curricolari stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge possono concludersi secondo le tempistiche concordate tra le parti.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18.02. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Dimezzamento Irpef per le lavoratrici e i lavoratori tra i 25 e 35 anni)

  1. In deroga al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente di età compresa tra i 25 e 35 anni è riconosciuta, per ciascun anno, una deduzione pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per i medesimi redditi.
  2. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta, alle medesime condizioni, in favore dei titolari di reddito da lavoro autonomo, dei titolari di reddito di impresa, nonché dei titolari di reddito da diritto d'autore.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nell'anno precedente, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione, che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale, allo scopo di conseguire, a decorrere dall'anno 2025, un incremento di almeno 4.000 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno precedente.

   b) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, mediante le maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo;

   c) quanto a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
18.03. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

  1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno 2025, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.04. Boschi, Faraone.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
19.2. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Canone servizi telecomunicazioni)

  1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «regolamentari o contrattuali,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso il settore delle telecomunicazioni».
19.02. Grimaldi, Piccolotti, Ghirra, Dori.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.
(Utilizzo residui «buono taxi»)

  1. Le somme assegnate ai comuni di cui al fondo costituito dall'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente non spese dai comuni beneficiari, possono essere impegnate per le medesime finalità di cui al menzionato articolo 200-bis entro il 31 marzo 2026, anche attraverso integrazioni di finanziamento ai servizi di trasporto pubblico locale coerenti con le predette finalità.
19.07. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Dori.

ART. 19-bis.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti possono altresì rivalutare annualmente le tariffe in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati, considerando le variazioni intervenute a partire dal 31 dicembre 2019».
19-bis.1. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*19-bis.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola)

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e anche nel corso di ciascun esercizio, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.
*19-bis.03. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)

  1. L'articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 1 della menzionata legge, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.
**19-bis.04. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Modalità di svincolo del Fondo di garanzia debiti commerciali)

  1. L'articolo 1, comma 863, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta nel senso che, se nel corso dell'esercizio, entro il termine previsto dal comma 862 dell'articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145 e comunque prima dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio precedente, risulta verificato il rispetto, per l'anno precedente, dei limiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 859 dell'articolo 1 della menzionata legge, in sede di approvazione del predetto rendiconto le quote in precedenza accantonate sono liberate anche ai fini della determinazione del risultato di amministrazione.
**19-bis.05. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)

  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) “Risultato di amministrazione” dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione della Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in quindici anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
*19-bis.06. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Revisione del ripiano del Fondo anticipazioni liquidità per gli enti in dissesto finanziario)

  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. L'ente ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) “Risultato di amministrazione” dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con deliberazione della Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in quindici anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
*19-bis.07. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)

  1. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

   b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025».
**19-bis.09. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Salvaguardia risorse Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale)

  1. All'articolo 6-quater, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «di sei mesi» sono soppresse;

   b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Non si procede alla restituzione di cui al periodo precedente, qualora le risorse risultino impegnate dagli enti locali beneficiari mediante la messa a bando entro il 31 dicembre 2025».
**19-bis.010. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Scelta del metodo tariffario normalizzato nella TARI)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 652 è inserito il seguente:

   «652-bis. Le previsioni di cui ai commi 651 e 652 si interpretano nel senso che il comune può scegliere di dare attuazione alle previsioni del comma 651 o del comma 652 senza la necessità di motivare la decisione.».
19-bis.011. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.1.
(Sospensione vincoli di destinazione su entrate degli enti locali)

  1. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.
19-bis.012. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

ART. 19-ter.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Utilizzo delle economie del Fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 per assunzioni di segretari comunali nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».
*19-ter.01. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Sportiello, Quartini, Francesco Silvestri.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Utilizzo delle economie del Fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 per assunzioni di segretari comunali nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».
*19-ter.02. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Utilizzo delle economie del Fondo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 per assunzioni di segretari comunali nei piccoli comuni)

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».
*19-ter.03. Grimaldi, Zaratti, Dori.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di Imposta regionale di trascrizione e di Imposta provinciale di trascrizione a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico, di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo, nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al Pubblico registro automobilistico la perdita di possesso.
  2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al Pubblico registro automobilistico di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al Pubblico registro automobilistico, avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
  3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al Pubblico registro automobilistico, dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al Pubblico registro automobilistico del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**19-ter.04. Fede, Iaria, Traversi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri, Quartini, Sportiello.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di Imposta regionale di trascrizione e di Imposta provinciale di trascrizione a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico, di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo, nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al Pubblico registro automobilistico la perdita di possesso.
  2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al Pubblico registro automobilistico di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al Pubblico registro automobilistico, avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
  3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al Pubblico registro automobilistico, dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al Pubblico registro automobilistico del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**19-ter.05. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

Art. 19-quater.
(Disposizioni in materia di Imposta regionale di trascrizione e di Imposta provinciale di trascrizione a salvaguardia del diritto alla mobilità delle persone con disabilità)

  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle norme che disciplinano le esenzioni dal pagamento dell'imposta sulle formalità di trascrizione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico, di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso in cui l'avente diritto risulti intestatario al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbia già fruito del beneficio, è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione per la formalità di prima iscrizione o trascrizione di altro veicolo, nel caso in cui il veicolo precedentemente intestato sia stato oggetto di furto e risulti annotata al Pubblico registro automobilistico la perdita di possesso.
  2. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, che risultino ancora intestatarie al Pubblico registro automobilistico di altro veicolo per il quale hanno beneficiato dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono fruire del medesimo beneficio nel caso di acquisto di un secondo veicolo presentando, a dimostrazione dell'avvenuta cessione della proprietà o dell'avvio alla rottamazione del precedente veicolo, copia dell'atto di vendita o del certificato di rottamazione, ancorché non trascritto o annotato al Pubblico registro automobilistico, avente data certa uguale o anteriore alla data di presentazione della formalità di iscrizione o trascrizione del secondo veicolo.
  3. Le persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate al comma 1 del presente articolo, nel caso in cui risultino intestatarie al Pubblico registro automobilistico di un veicolo per il quale abbiano già fruito dell'esenzione dal pagamento dell'Imposta regionale di trascrizione e dell'Imposta provinciale di trascrizione, possono ottenere il rimborso dell'imposta versata per la formalità di iscrizione o trascrizione di un secondo veicolo al Pubblico registro automobilistico, dimostrando, mediante copia dell'atto di vendita o copia del certificato di rottamazione, anche se non trascritto o annotato, avente data certa inferiore o pari a trenta giorni solari dalla formalità di iscrizione o trascrizione al Pubblico registro automobilistico del secondo veicolo, di avere venduto o consegnato ad un centro di raccolta per la demolizione il veicolo precedentemente intestato.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**19-ter.06. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Dori.