XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 6 agosto 2025.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pittalis, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Semenzato, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 5 agosto 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
COLOSIMO: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di accertamenti per la concessione dei benefìci penitenziari e di provvedimenti e reclami in materia di permessi, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici» (2559);
ZARATTI: «Disposizioni concernenti l'applicazione di misure alternative alla detenzione nel caso di mancanza di posti letto disponibili negli istituti di pena» (2560);
MULÈ: «Istituzione della Giornata nazionale del silenzio» (2561);
KELANY ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto del fondamentalismo religioso» (2562);
BERRUTO: «Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della figura del volontario nello sport e nel Terzo settore» (2563).
In data 6 agosto 2025 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
BATTILOCCHIO e NEVI: «Disposizioni per l'inserimento sociale e l'assistenza protesica delle persone sorde o con disabilità uditiva» (2565).
Saranno stampate e distribuite.
Annunzio di disegni di legge.
In data 5 agosto 2025 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: «Modifica dell'articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale» (2564).
Sarà stampato e distribuito.
Adesione di deputati
a proposte di legge.
La proposta di legge BENVENUTI GOSTOLI ed altri: «Istituzione del Parco nazionale del Monte Conero» (1798) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Latini.
La proposta di legge TREMONTI ed altri: «Esenzione da imposte e tasse presenti e future per le liberalità in favore degli enti che svolgono attività di pubblico interesse e per i relativi rendimenti e proventi» (2478) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rotondi.
Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:
VI Commissione (Finanze):
URZÌ ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di una zona franca produttiva nella regione Valle d'Aosta» (2406) Parere delle Commissioni I, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
MOLLICONE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi culturali» (2449) Parere delle Commissioni I, V e VII.
XI Commissione (Lavoro):
SCOTTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di deroghe al computo della durata massima della corresponsione dell'integrazione salariale ordinaria nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da situazioni climatiche eccezionali» (2492) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIII.
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):
ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione di un contributo sanitario a carico dei gestori di impianti integrati o minimi di incenerimento e termovalorizzazione dei rifiuti» (2481) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
IACONO: «Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernenti l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione a distanza dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e l'inserimento dei dati relativi alla formazione svolta e ai soggetti erogatori nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro» (1729) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Assegnazione del programma di lavoro della Commissione europea, del programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
La comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un'Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 final), corredata dai relativi allegati (COM(2025) 45 final – Annexes 1 to 5), di cui è stato dato annuncio nella seduta del 27 febbraio 2025, il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2025 – 30 giugno 2026) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze polacca, danese e cipriota e dall'alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (16668/24), di cui è stato dato annuncio nella seduta del 20 dicembre 2024, e la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2025 (Doc. LXXXVI, n. 3), annunciata in data odierna, sono assegnati, per l'esame generale, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti nonché al Comitato per la legislazione.
Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 9 febbraio 2023, n. 12 – la «relazione sugli orfani di femminicidio» approvata dalla medesima Commissione nella seduta odierna.
Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 11).
Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 4 agosto 2025, ha trasmesso un documento concernente le misure consequenziali adottate in riferimento alla relazione della Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali concernente le procedure di infrazione con sanzioni pecuniarie a carico dell'Italia, approvata con deliberazione n. 3/2025 del 19 dicembre 2024-15 gennaio 2025, di cui è stato dato annuncio nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 21 gennaio 2025, con riferimento alle azioni di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2025, concernente la modifica delle prescrizioni imposte alle società Isab Srl e GOI Energy Ltd con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2023 (procedimento n. 40/2023).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante opposizione all'acquisto, in relazione all'acquisizione, da parte di TCEI Sàrl, del 70 per cento delle azioni di Tekne Spa e alla successiva cessione, in favore di Nuburu Inc, dell'intero capitale sociale di TCEI Sàrl (procedimento n. 272/2025).
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche condizioni e prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Boost Bidco Srl, dell'intero capitale sociale di Telecom Italia Sparkle Spa e alla successiva fusione inversa delle due società (procedimento n. 351/2025).
Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni, in relazione all'acquisizione, da parte di Luminovo Aluminium Ltd, del 51,58 per cento del capitale sociale di Carcano Antonio Spa (procedimento n. 389/2024).
Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 21 luglio 2025, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).
Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 30 luglio 2025, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (atto Camera n. 2488, atto Senato n. 1600).
Questo parere è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 30 luglio 2025, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute (atto Senato n. 1553, atto Camera n. 2526).
Questo parere è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 30 luglio 2025, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi (atto Senato n. 1561, atto Camera n. 2527).
Questo parere è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 30 luglio 2025, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (atto Senato n. 1565, atto Camera n. 2551).
Questo parere è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2025/0085/IT, relativa allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Trasmissione dal Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Cassa di previdenza delle Forze armate, riferita all'anno 2024, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla XI Commissione (Lavoro).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico della Lega navale italiana, riferita all'anno 2024, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla IX Commissione (Trasporti).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Unione italiana tiro a segno, riferita all'anno 2024, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) e alla VII Commissione (Cultura).
Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, riferita all'anno 2024, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa).
Trasmissione dal Ministro del turismo.
Il Ministro del turismo, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero del turismo, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riferita all'anno 2024 (Doc. CLXIV, n. 33).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro della cultura.
Il Ministro della cultura, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Accademia nazionale dei lincei, riferita all'anno 2024, corredata dei relativi allegati.
Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).
Trasmissione dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2025 (Doc. LXXXVI, n. 3).
Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, svolto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riferita all'anno 2024 (Doc. CXXXII, n. 9).
Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del medesimo decreto legislativo n. 218 del 2016, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, svolto nei confronti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), riferita all'anno 2024 (Doc. CXXXII, n. 10).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, aggiornata al mese di giugno 2025 (Doc. CLXVII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2025, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:
relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente il seguito della risoluzione della 4ª Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato (atto Senato Doc XVIII-bis, n. 23) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità di contrasto incaricate di applicare la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (COM(2024) 576 final) e alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 final).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sullo scambio di informazioni ai fini dei controlli di sicurezza e delle verifiche dell'identità in relazione alle procedure di frontiera e alle domande di visto (COM(2025) 447 final), corredata dal relativo allegato (COM(2025) 447 final – Annex);
Proposta di decisione del Consiglio sulla sospensione parziale dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e Israele, dall'altra, sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione» (COM(2025) 620 final).
Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 agosto 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del mercato del roaming (COM(2025) 324 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarantatreesima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea sull'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione europea nel 2024 (COM(2025) 428 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/792 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni (COM(2025) 442 final);
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea – Relazione annuale 2021-2022 (COM(2025) 443 final).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1565 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 95, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E IMPRESE, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE E IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENTI TERRITORIALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2551)
A.C. 2551 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore;
in particolare, ai commi 3 e 4 s'incrementa l'autorizzazione di spesa per l'APE sociale per un importo pari a 55 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 85 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028; agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento anticipato dei cosiddetti lavoratori precoci (di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016) e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva (di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022);
l'Ape sociale consiste in una indennità – introdotta in via sperimentale dalla legge n. 232 del 2016 e prorogata, da ultimo, a tutto il 2025 dalla legge di bilancio 207/2024 – pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
l'indennità è corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, al compimento dei 63 anni e 5 mesi (requisito così elevato, rispetto ai precedenti 63 anni, dalla legge di bilancio 2024), a favore di persone con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, in stato di disoccupazione: che hanno concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante; che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente i cui genitori o il cui coniuge abbia più di settant'anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti; con una capacità lavorativa ridotta di almeno il 74 per cento; l'indennità è altresì corrisposta lavoratori dipendenti con almeno 36 anni di anzianità contributiva che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci anni o almeno sei anni negli ultimi sette anni attività lavorative gravose,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere l'APE sociale anche a coloro che si trovano in uno stato di inoccupazione, che hanno cessato il rapporto di lavoro da almeno 24 mesi e che in questo periodo non abbiano intrapreso attività di lavoro dipendente con un reddito superiore a 8.000 euro o di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro, e sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni se uomini e 25 anni se donne.
9/2551/38. Tucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento in esame reca alcune misure di integrazione al reddito destinate alle lavoratrici madri con due o più figli, spostando dal 2025 al 2026 la decorrenza dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri, già previsto ma non ancora attuato, in favore di tali lavoratrici;
le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di lavoro e sostegno al reddito forniscono una risposta solo parziale, senza una visione strategica e di lungo periodo, alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, attraverso misure temporanee, inadeguate a individuare strumenti realmente efficaci per affrontare in modo strutturale le sfide sociali che il nostro Paese si trova ad affrontare;
al contrario, il reddito di cittadinanza (RDC), introdotto nel 2019 dal Governo Conte I, ha rappresentato uno strumento fondamentale strutturale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, che ha garantito, proprio nel difficilissimo contesto economico conseguente alla pandemia da COVID-19, condizioni di vita più dignitose a coloro che vivono al di sotto della soglia di povertà;
con lo smantellamento del reddito di cittadinanza da parte dell'attuale Governo fino alla sua abrogazione totale, determinata dalla sostituzione della misura con il nuovo assegno di inclusione (Adi), è venuta meno la prima concreta misura universale contro la povertà e il diritto di ogni cittadino – quali che siano la sua età, la condizione lavorativa o altro – a una vita dignitosa: questo diritto viene assicurato da tutti gli Stati europei, e l'Italia diventerà l'unico a non prevederlo più;
l'abolizione del reddito di cittadinanza si inserisce nel contesto preoccupante dei cosiddetti working poor – lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, un fenomeno drammaticamente in crescita nel nostro Paese, così come è crescente la distanza che li separa dal resto dei lavoratori dell'Unione europea;
secondo quanto riferito dal rapporto Eurostat «In-work poverty in the EU», nel 2021, in Italia circa l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti riceve un salario inferiore ai minimi contrattuali, dato ben al di sopra della media dell'Unione europea, che si attesta al 9,6 per cento;
la garanzia di una retribuzione dignitosa e adeguata per tutti i lavoratori favorirebbe inoltre, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile quanto ai «Sconfiggere la povertà» e assicurare un «Lavoro dignitoso e crescita economica» la realizzazione di un mercato del lavoro più inclusivo, equo e paritario, abbattendo le disuguaglianze, anche in termini di divario retributivo di genere (gender pay gap);
anche a livello locale e regionale – si vedano le esperienze di Puglia, Campania, Sicilia e Sardegna – si susseguono iniziative volte a introdurre o rafforzare misure di contrasto alla povertà, alle disuguaglianze, al «lavoro povero» e all'esclusione sociale,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame in materia di lavoro e sostegno al reddito, con ulteriori iniziative – anche normative – necessarie ad assicurare, quale misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, in assenza delle tutele a carattere universale garantite dal Reddito di cittadinanza (RdC), conseguente alla sua abolizione, uno stile di vita dignitoso a coloro che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono un trattamento economico che non consente loro di superare la soglia di povertà.
9/2551/39. Carotenuto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento all'esame rinvia l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate (cosiddetta sugar tax) dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026. Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20;
l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, nota come sugar tax, è stata istituita e disciplinata dalla legge di bilancio 2020 ed è un'imposta che colpisce il consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione;
l'entrata in vigore della sugar tax ha formato oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, al 1° luglio 2025, è stata disposta dall'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 39 del 2024; il «Decreto Rilancio» del 2020 aveva disposto un primo rinvio dell'entrata in vigore della sugar tax al 1° gennaio 2021; la legge di bilancio 2021 ha poi posticipato l'entrata in vigore dell'imposta al 1° gennaio 2022; i predetti rinvii erano chiaramente correlati alla pandemia in corso; successivamente l'entrata in vigore stata ulteriormente posticipata dalle successive leggi di bilancio fino al 1° luglio 2025;
è importante ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni istitutive dell'imposta, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione; in particolare la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate «nella parte in cui ha assoggettato a imposta sul consumo i soli prodotti rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea (ossia certe bevande analcoliche) ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall'aggiunta dei medesimi edulcoranti»;
l'intervento normativo è stata ritenuto dalla Consulta idoneo allo scopo di ridurre il consumo delle bevande in questione per preservare al meglio la salute pubblica, in un'ottica precauzionale, nonché necessaria e proporzionata, in assenza di misure omologhe che, a parità di efficacia, producano minori sacrifici a carico delle aziende produttrici e dei consumatori,
impegna il Governo
a desistere per il futuro da ulteriori proroghe dell'entrata in vigore della cosiddetta sugar tax, adottando altresì iniziative normative volte a impiegare le risorse necessarie alla copertura delle proroghe per incrementare il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
9/2551/40. Quartini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti finalizzate a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati;
poiché occorre tutelare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici anche attraverso idonei interventi di sostegno al reddito per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, necessarie per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore;
le tutele devono essere estese, senza alcun indugio, anche a tutti i lavoratori e le lavoratrici che effettuano consegne tramite piattaforme digitali (cd. rider) e che sono sottoposti a turni e condizioni estremamente pericolose, talvolta addirittura sotto il ricatto di incentivi da parte dei datori di lavoro;
al predetto fine sarebbe auspicabile l'istituzione di un fondo, con una dotazione minima di 50 milioni di euro, finalizzato all'attivazione automatica della cassa integrazione in caso di specifiche condizioni climatiche avverse e ove la tipologia di attività lo richieda, per tutti i lavoratori e le lavoratrici che in condizioni climatiche avverse rischiano, nello svolgimento dell'attività lavorativa, di compromettere la salute e la sicurezza,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure richiamate in premessa con ulteriori misure atte ad estendere le tutele previste dall'articolo 14 del provvedimento anche ad ulteriori categorie di lavoratori, a tal fine reperendo, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, risorse congrue e strutturali da impiegare per tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici che sono pericolosamente esposti alle emergenze climatiche, ivi inclusi coloro che effettuano consegne tramite piattaforme digitali (cd. rider) e che sono sottoposti a turni e condizioni estremamente pericolose;
nonché ad adottare le necessarie iniziative normative volte a prevedere adeguate misure sanzionatorie per i datori di lavoro che incentivano i lavoratori e le lavoratrici a svolgere il loro lavoro in condizioni estreme e pericolose per il loro benessere e la loro salute.
9/2551/41. Barzotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 reca Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane;
in particolare al fine di razionalizzare le risorse ed efficientarne l'utilizzo al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, in cui affluiscono una serie di risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il trasporto pubblico locale rappresenta una misura di perequazione sociale non automatica che garantisce equità e plasma l'ambito urbano aumentando esponenzialmente la sicurezza e la qualità dell'aria,
impegna il Governo
accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a destinare, anche con futuri provvedimenti, le risorse impegnate per la progettazione e l'esecuzione del ponte sullo stretto di Messina e delle relative opere accessorie a un piano pluriennale per lo sviluppo capillare del trasporto rapido di massa nelle quindici città metropolitane.
9/2551/42. Iaria.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 reca Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane;
in particolare al fine di razionalizzare le risorse ed efficientarne l'utilizzo al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, in affluiscono una serie di risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il trasporto pubblico locale rappresenta una misura di perequazione sociale non automatica che garantisce equità e plasma l'ambito urbano aumentando esponenzialmente la sicurezza e la qualità dell'aria;
dati Cisl mostrano che nel 2023 il 77 per cento dei marchigiani ha usato l'auto per gli spostamenti casa lavoro, un numero di molto superiore alla media del Centro Italia (65 per cento) e dell'Italia al 67 per cento;
sommando treno, bus e pullman, le Marche sono al 3,8 per cento contro il 13,7 per cento del Centro Italia e l'11,4 per cento dell'Italia;
negli anni precedenti alla pandemia le percentuali dei marchigiani che andavano al lavoro in auto ricalcano sostanzialmente quelle del 2023, anche se è leggermente più alta la percentuale di chi usava il trasporto pubblico locale;
due sarebbero i fattori problematici: il fatto che le Marche sono formate in prevalenza da centri urbani di piccole e medie dimensioni e il fatto che la rete dei trasporti è tarata su percorsi studiati nei decenni trascorsi senza che si sia realizzata una progettazione che faccia arrivare i bus nelle zone a maggiore flusso lavorativo quali ad esempio quelle industriali facendo una pianificazione di bacino riducendo la messa in moto e gli spostamenti inquinanti di centinaia di auto,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 3 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, risorse aggiuntive per sostenere un piano di trasporto rapido di massa interregionale che possa supportare sistemi di trasporto pubblico ad alta capacità che collegano le aree metropolitane, con percorsi dedicati e ad alta frequenza, con particolare riguardo alla regione Marche.
9/2551/43. Fede.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 4 del decreto reca alcune misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici, tra cui la previsione di agevolazioni fiscali per interventi effettuati nei comuni di alcuni territori interessati da eventi sismici verificatisi in centro Italia, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
in tale contesto assumono rilevanza anche le disposizioni recate dall'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, quanto ai lavori del tavolo tecnico a fini ricognitivi istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica delle istanze di rimborso relative al sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, presentate anche successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla normativa;
tale disposizione, oltre a individuare una sede di confronto istituzionale per affrontare il contenzioso ancora esistente sui rimborsi afferenti al sisma '90, apre alla possibilità di una riapertura dei termini dell'istanza per coloro che, pur avendo diritto al rimborso, avendo pagato interamente l'Irpef durante il periodo di sospensione fiscale successivo al terremoto, non hanno fatto istanza nei termini e sono rimasti esclusi;
il comma 5-bis dell'articolo 4 del provvedimento in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 dei lavori del tavolo tecnico,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a garantire, la piena operatività ed effettività dei lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 («Istituzione di un tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative al sisma del 1990») istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare, con l'urgenza richiesta dal caso e in un percorso condiviso con le amministrazioni pubbliche e le autorità locali, il riconoscimento, previa individuazione della platea dei contribuenti e quantificazione complessiva dell'ammontare dei rimborsi, a tutti gli aventi diritto residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, i rimborsi ancora non liquidati, al fine di una celere ed equa composizione della vicenda;
ai fini di una corretta individuazione e ricognizione dei beneficiari di cui in premessa in relazione ai residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, a valutare altresì l'opportunità di prevedere la riapertura dei termini per le istanze di rimborso afferenti ai tributi sospesi relativi ai suddetti eventi sismici.
9/2551/44. Scerra.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 9, del provvedimento in titolo reca l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana, evidentemente congegnato per le realtà territoriali, ma non definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale;
per rigenerazione urbana è da intendersi un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano. Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale;
il comma in parola fa specifico riferimento alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici;
ad avviso dei firmatari, gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a degrado o a maggior tasso di vulnerabilità sociale ed economica;
preme ai firmatari rappresentare la necessità di ridisegnare gli spazi abitativi di tante aree, periferiche e non, del territorio nazionale, nelle quali gli edifici risalgono alla cosiddetta edilizia popolare anni 80, in particolare quella in prefabbricato,
impegna il Governo
in ordine agli obiettivi e ai criteri di attribuzione delle risorse di cui al predetto comma 9, in sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, a riconoscere priorità alla riqualificazione degli spazi abitativi secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale con il quale, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di associazioni ed organizzazioni locali e acquisendo le loro proposte, sia previsto l'abbattimento degli edifici risalenti all'edilizia di cui alla premessa e la successiva ricostruzione delocalizzata ed ecosostenibile, individuando, per quanto di competenza, le modalità più idonee e congrue per le propedeutiche attività di sgombero e di trasferimento dei residenti nei predetti edifici presso altri immobili resi disponibili dagli enti locali interessati o da altri enti pubblici o privati, anche avvalendosi di un apposito soggetto attuatore.
9/2551/45. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport, le quali attualmente risultano assegnate all'Autorità politica delegata per la materia;
la relazione illustrativa del Governo asserisce che le predette risorse sono destinate allo svolgimento di non meglio precisati grandi eventi sportivi;
il comma 8 precede il comma dedicato all'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana di ambito nazionale, non meglio definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale: per rigenerazione urbana è da intendersi «un insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano. Il processo di rigenerazione avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale. Rigenerare permette inoltre alla comunità di riappropriarsi e di rivivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale»;
i firmatari confidano nella condivisione del riconoscimento del valore dello sport quale mezzo per ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementare i valori della convivenza e dell'integrazione nonché della necessità di favorire la fruizione sociale di spazi, strutture e impianti e, a tal fine,
impegna il Governo
a rivedere gli obiettivi di cui al predetto comma 8 dell'articolo 2 e ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo, affinché, nell'ambito delle risorse ivi autorizzate sia previsto un ampliamento, su base nazionale, in particolare nelle aree periferiche, di impianti pubblici per la pratica popolare di attività ludico-sportive, prevedendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche e dedicando cura particolare alla possibilità di svolgimento delle pratiche sportive alle persone di diversa abilità
9/2551/46. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame autorizza la spesa di 228,24 milioni per l'anno 2025 da destinare alle funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport, le quali attualmente risultano assegnate all'Autorità politica delegata per la materia;
i firmatari confidano nella condivisione del riconoscimento del valore dello sport quale mezzo per ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementare i valori della convivenza e dell'integrazione nonché della necessità di favorire la fruizione sociale di spazi, strutture e impianti e, a tal fine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative destinate ad un ampliamento, su scala nazionale e con particolare attenzione alle aree periferiche, della rete di impianti pubblici per la pratica di attività ludico-sportive, promuovendo il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche e garantendo l'accessibilità alle persone con diversa abilità.
9/2551/46. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame del provvedimento presso il Senato è stato introdotto l'articolo 14-bis, che detta disposizioni urgenti in materia di cultura, predisponendo, al comma 1, l'incremento di 30 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16;
in particolare si incrementa il Fondo finalizzato a sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione o interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e le librerie di qualità esistenti sul territorio nazionale;
si ricorda che la disposizione citata ha istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026;
il settore culturale nazionale, fortemente colpito dalle recenti crisi economiche e dai cambiamenti tecnologici che hanno inciso sulla filiera dell'editoria e sulla fruizione culturale, in particolare, la promozione della lettura e il sostegno alle biblioteche pubbliche rappresentano leve strategiche per favorire l'inclusione sociale, lo sviluppo culturale e la coesione territoriale, con speciale attenzione alle aree marginali e periferiche del Paese,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 14-bis con l'adozione delle più opportune iniziative finalizzate ad incrementare adeguatamente i finanziamenti per le biblioteche statali, regionali e civiche, in modo particolare nelle aree marginali e nelle periferie, al fine di stimolare la lettura attraverso l'accesso all'immenso patrimonio bibliotecario del nostro Paese, e consentire altresì l'acquisto di libri da parte delle biblioteche stesse, supportando dunque contestualmente il comparto editoria in crisi.
9/2551/47. Orrico, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti, e, in particolare, prevede, all'articolo 4, misure in favore delle zone colpite da eventi sismici;
dall'estate 2023 l'area dei Campi Flegrei è interessata da un'accelerazione del fenomeno del bradisismo, caratterizzato da un progressivo sollevamento del suolo che, alla data del 30 luglio 2025, ha raggiunto i 148,5 centimetri nel centro storico di Pozzuoli;
negli ultimi due anni si sono registrati oltre 15.000 eventi sismici, di cui 61 di magnitudo pari o superiore a 3.0 e 8 pari o superiore a 4.0; in particolare, le scosse del 20 maggio 2024 e del 13 maggio 2025 (magnitudo Md 4.4), nonché quelle del 13 marzo e del 30 giugno 2025 (magnitudo Md 4.6, la più elevata mai rilevata nell'area), hanno provocato danni a edifici e infrastrutture, rendendo, al 31 marzo 2025, inagibili 129 stabili e costringendo allo sgombero 249 nuclei familiari;
la crisi bradisismica in atto sta generando ingenti ricadute socio economiche: chiusura forzata di attività produttive e commerciali, sospensione di servizi pubblici essenziali, crollo dei flussi turistici, perdita di posti di lavoro, aumento dei costi assicurativi e svalutazione del patrimonio immobiliare, con conseguente drastico calo del reddito disponibile delle famiglie e dei fatturati delle imprese locali;
per fronteggiare la crisi in atto il Governo è già intervenuto con il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, con il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, confluito, con modificazioni, nel decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e, da ultimo, con il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65;
in situazioni analoghe, quali il sisma del Centro Italia del 2016, il sisma di Ischia del 2017 e l'alluvione dell'Emilia-Romagna del 2023, sono state introdotte agevolazioni fiscali, sospensioni tributarie e l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze domestiche e produttive,
impegna il Governo:
ad accompagnare con la massima urgenza le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame con disposizioni normative che prevedano agevolazioni fiscali e tributarie in favore di cittadini, imprese e professionisti ubicati nell'area delimitata con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 27 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;
ad introdurre misure di natura regolatoria e/o legislativa, volte all'azzeramento dei costi di trasporto, degli oneri generali di sistema e delle tariffe di gestione del contatore per l'energia elettrica e il gas naturale, nonché degli oneri tariffari relativi ad acquedotto, fognatura e depurazione per la fornitura del servizio idrico integrato ai soggetti residenti e alle attività economiche dell'area colpita, analogamente a quanto previsto per i territori interessati dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia;
a disporre, attraverso le opportune iniziative normative, una sospensione di adeguata durata dei termini relativi a versamenti di tasse, tributi e rate di mutui e finanziamenti a carico di cittadini, imprese e professionisti sgomberati a seguito di qualsiasi degli eventi sismici sopra richiamati, prevedendo contestualmente modalità di rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, alla ripresa della riscossione.
9/2551/48. Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 17 del decreto-legge prevede una serie di disposizioni di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
dopo mesi di tensioni, lo scorso 27 luglio Stati Uniti e Unione europea hanno siglato l'accordo per l'introduzione da parte di Washington di un cosiddetto «dazio reciproco» del 15 per cento sulle merci europee;
tuttavia, come evidenziato dall'analisi eseguita dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), si tratta di dazi che di reciproco hanno ben poco – in quanto semplicemente basati sull'entità del deficit commerciale bilaterale degli Stati Uniti rispetto alle importazioni – e che penalizzano i Paesi europei con una forte esposizione commerciale verso gli Stati Uniti, come Italia e Germania. Senza considerare poi che l'export europeo sconta la svalutazione del dollaro americano che, dall'insediamento di Trump, ha perso il 13 per cento del suo valore rispetto all'euro: una sorta di «dazio aggiuntivo» che rischia di compromettere seriamente la competitività delle imprese europee;
la conclusione del citato accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, che si sperava avrebbe dissipato l'incertezza che ha caratterizzato l'economia globale e quella del nostro Paese in questi ultimi mesi, in realtà non ha portato chiarezza, lasciando come unica certezza l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento per la grande maggioranza delle esportazioni europee;
consultando i documenti ufficiali diffusi dalla Casa Bianca lunedì 28 luglio e dalla Commissione europea martedì 29 luglio, infatti, appaiono notevoli discrepanze riguardanti varie voci della bilancia commerciale tra i due continenti in precisi settori di beni e prodotti, in particolare digitale, agroalimentare, acciaio, acquisti di armi e di gas naturale liquefatto. Per questi settori non è stato precisato se il 15 per cento andrà a sostituire i dazi esistenti o se si sommerà a quelli già in vigore. Inoltre, mancano indicazioni chiare circa le modalità operative e le tempistiche;
quanto sopra rende arduo stimare con precisione l'effetto reale sui costi e sulla competitività nei mercati delle imprese italiane nei settori dell'alimentare, del vino, del tessile e dell'automotive né l'impatto sulla capacità di spesa delle famiglie;
una simulazione del Centro Studi di Confindustria ha stimato che, a seguito dell'aumento dei dazi al 15 per cento, l'export italiano potrebbe perdere circa 22,6 miliardi di euro e subire una riduzione di circa 200 mila posti di lavoro, che difficilmente potranno essere compensati neanche con un aumento delle esportazioni verso mercati alternativi;
inoltre la riduzione delle vendite oltreconfine mette in allerta non solo chi esporta, ma anche chi produce beni di largo consumo per i possibili effetti a cascata che si potrebbero generare. Con l'aumento stimato, poi, di un ulteriore 0,3-0,5 per cento di inflazione, si ipotizzano, a livello nazionale, spese aggiuntive che oscillano tra 2,5 e 4,2 miliardi di euro all'anno, con conseguente rallentamento della domanda interna in un contesto nazionale in cui la capacità di spesa delle famiglie è già messa a dura prova dai rincari di questo periodo;
sostenere e compensare economicamente famiglie ed imprese dalle conseguenze sfavorevoli dei dazi risulta, pertanto, cruciale al fine di attenuare i contraccolpi sia sui bilanci familiari, ad esempio tramite l'introduzione di politiche mirate a sostenere i redditi sia in termini di sgravi fiscali sia di agevolazioni sui consumi, che sulla competitività del tessuto produttivo prevedendo incentivi fiscali, contributi a fondo perduto o linee di credito agevolate per sostenere l'internazionalizzazione nonché ripristinando misure quali l'Aiuto alla crescita Economica (ACE) con agevolazione al 15 per cento e l'agevolazione fiscale alle operazioni di aggregazione aziendale per favorire le reti di impresa ed i processi di aggregazione, in particolare nelle filiere proiettate sui mercati esteri,
impegna il Governo:
ad accompagnare le disposizioni recate dall'articolo 17 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a predisporre un piano straordinario di interventi economici a sostegno e supporto delle imprese e, in generale, del tessuto economico-produttivo nazionale maggiormente colpito dai dazi statunitensi, in particolare prevedendo:
meccanismi automatici di agevolazione, quali il credito d'imposta, volti al sostegno delle aggregazioni tra imprese, mediante contratti di rete, consorzi o altre forme di associazione, anche temporanea, finalizzate a migliorarne la capacità competitiva e innovativa e a incrementarne la quota di mercato;
riduzioni temporanee o esenzioni dei versamenti delle imposte, senza applicazione di sanzioni e interessi;
misure di ristoro adeguate e basate su criteri di assegnazione riferite al calo delle esportazioni;
a contrastare l'aumento generalizzato del costo della vita e il conseguente ulteriore indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie anche mediante l'introduzione di misure di sostegno al reddito, che consentano l'acquisto di beni e di servizi e/o agevolazioni fiscali.
9/2551/49. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 7 modifica la disciplina relativa al cosiddetto payback sanitario e, segnatamente, riduce la quota di ripiano posta a carico delle aziende farmaceutiche per gli anni 2015-2018 dall'articolo 9-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015, come in seguito modificata dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023, ritenendo assolti i relativi obblighi con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali;
come noto, in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, il citato articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 (cosiddetto «payback sanitario»);
successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto decreto «Aiuti bis») ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo comma 9-bis, prevedendo una deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9, che demanda alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;
in ragione dell'incombenza del termine entro il quale le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe), con cui è stata disposta una nuova scadenza al 30 aprile 2023. Spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto iniquo, si sono trovate costrette ad adire gli organi giudiziari competenti, rilevando, a fondamento della pretesa giudiziaria, l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario;
al fine di scongiurare i potenziali rischi per l'erario in ragione dei ricorsi pendenti, con decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stato istituito un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, che prevede un contributo statale per mezzo del quale viene dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, a condizione che le stesse non abbiano attivato un contenzioso legale ovvero che, avendolo attivato, vi rinuncino;
il regime di favor introdotto dal legislatore, non ha risolto le suesposte criticità;
come stimato dal «Centro Studi di Confcommercio Imprese per l'Italia» e dallo studio di Nomisma dal titolo «L'impatto del payback sulle imprese della filiera», sono oltre 1.400 le aziende e 190 mila i posti di lavoro che sarebbero potenzialmente a rischio a causa della richiesta di payback sui dispositivi medici;
nei primi giorni di febbraio 2025, la Kimal, un'azienda di Perugia, ha dichiarato la cessazione della propria attività dopo oltre 56 anni di servizio proprio a causa del payback sanitario;
ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, le aziende sono chiamate a versare una quota che, ancorché ulteriormente ridotta rispetto a quella prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, risulta pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro. Inoltre, il comparto continua a manifestare preoccupazione per la mancata tutela delle piccole imprese nonché per l'assenza di soluzioni strutturali relative alle annualità successive;
il payback sanitario genera un impatto negativo sulle imprese del settore, in particolare sulle PMI che, in ragione di una minore capitalizzazione e liquidità, risultano maggiormente esposte al fallimento. Parimenti negativo è l'impatto sull'occupazione, oltre agli inevitabili riverberi anche sul funzionamento del sistema sanitario nazionale in considerazione del fatto che le strutture sanitarie andrebbero incontro a difficoltà di approvvigionamento dei materiali, con possibile ricorso a multinazionali per l'acquisto dei medesimi a prezzi superiori, in un regime di sostanziale oligopolio, con notevoli ricadute di natura tributaria per i mancati introiti,
impegna il Governo:
a rivedere l'istituto del payback sanitario e, conseguentemente, l'impianto normativo dell'articolo 7 del provvedimento, a tal fine adottando iniziative normative al fine di:
1) abrogare il meccanismo del cosiddetto payback sanitario;
2) ovvero, in via gradata, esonerare dal meccanismo del payback sanitario le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, ovvero a stabilire una soglia di esenzione per le aziende fornitrici di dispositivi medici, a prescindere dalla dimensione aziendale, il cui importo complessivamente imputato a titolo di payback per ciascun anno risulti inferiore o pari a 5 milioni di euro;
3) ovvero, in via ulteriormente gradata, garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, prevedendo criteri di riparto del superamento del tetto di spesa regionale che assicurino la progressività del ripiano tra le imprese fornitrici, con particolare attenzione alla tutela delle micro, piccole e medie imprese.
9/2551/50. Pavanelli.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura, intervenendo in particolare, sui programmi di sviluppo rurale, prevedendo un rifinanziamento del Fondo per l'innovazione in agricoltura nonché incrementando la dotazione del fondo per il sostegno della filiera suinicola;
il comparto vitivinicolo rappresenta uno dei pilastri economici e culturali dell'agricoltura italiana, con oltre 13 miliardi di fatturato e un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei territori e nella competitività del made in Italy agroalimentare;
in Lombardia, il comparto è storicamente rappresentato da poli di eccellenza come l'Oltrepò Pavese che con la Cantina Terre d'Oltrepò, che ha sedi a Broni e Casteggio, raccoglie circa 500 soci conferitori e rappresenta un patrimonio collettivo di enorme valore economico, agricolo e identitario;
oggi questa realtà rischia il collasso a causa dell'inerzia politica e istituzionale, tanto che il collegio sindacale ha lanciato un allarme formale: gli impianti non possono aprire, le manutenzioni non sono state fatte, e la vendemmia 2025 è a rischio, con centinaia di viticoltori che rischiano di non poter conferire le uve, con danni irreparabili,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la costituzione di un fondo straordinario per la continuità produttiva in favore delle cooperative vitivinicole colpite da crisi di governance o insolvenza, nonché con ulteriori misure di agevolazione e sostegno, incluse misure a fondo perduto e di credito agevolato, a favore dei viticoltori impossibilitati a conferire le uve per cause non imputabili ad una propria diretta responsabilità e l'adozione di strumenti specifici finalizzati ad assicurare la continuità produttiva e la salvaguardia occupazionale della filiera nel comparto vitivinicolo lombardo e nazionale;
a promuovere l'attivazione, d'intesa con le regioni, di un tavolo nazionale permanente per il rilancio del comparto vitivinicolo, con particolare riguardo agli investimenti, alla resilienza climatica, alla promozione internazionale e alla riforma delle strutture di ricerca e supporto tecnico del settore;
con particolare riferimento alla Cantina Terre d'Oltrepò, ad assumere immediate iniziative di competenza per garantire la continuità produttiva della suddetta cantina, con l'obiettivo prioritario di salvaguardare la vendemmia 2025 e tutelare i conferimenti dei soci.
9/2551/51. Caramiello, Barzotti, Graziano, Scotto, Forattini.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
si ricordi in questa sede che l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ai sensi del già richiamato comma 2 il Commissario straordinario, sentiti il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e nel limite delle risorse disponibili compie tutti gli atti necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché delle opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
sempre ai sensi del citato comma 2, al Commissario straordinario spetta il compito di redigere un programma dettagliato degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione, che deve essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stesso, in particolare, deve riportare anche l'elenco degli interventi programmati e in corso, già integralmente finanziati, sulle infrastrutture penitenziarie, con indicazione, rispetto a ciascuno di essi, delle risorse finalizzate a legislazione vigente, del relativo stato di attuazione, e delle attività da porre in essere, nonché le modalità di trasferimento sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario stesso. Gli interventi riportati nel programma devono essere anche identificati dal relativo codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali;
infine, il comma 6 del citato articolo 4-bis, prevede che il commissario straordinario prima della scadenza del suo incarico (31 dicembre 2026) ed entro il 30 giugno di ogni anno, trasmetta ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma degli interventi in materia carceraria ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmetta ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate;
tuttavia, appare opportuno agli scriventi che nell'ambito della realizzazione del piano straordinario, vi sia altresì un coinvolgimento delle Camere, garantendo anche a queste ultime la trasmissione delle medesime relazioni,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative, con il primo provvedimento utile, volte a garantire il coinvolgimento del Parlamento, prevedendo la trasmissione alle Camere di una relazione semestrale relativamente allo stato di avanzamento degli interventi ritenuti necessari dal Commissario straordinario, specificando tempi e modalità di realizzazione, nonché precisando se le risorse derivino dai piani di edilizia penitenziaria previsti dai governi precedenti ovvero dal Governo in carica, o ancora dal piano complementare al PNRR.
9/2551/52. D'Orso.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
i dati più recenti sul sovraffollamento certificano una situazione non più sostenibile, che richiede interventi straordinari, non più procrastinabili: nelle carceri italiane sono detenute 62.728 persone, a fronte della capienza è di 51.276. A queste cifre vanno sottratti 4.559 posti attualmente indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Il tasso di sovraffollamento nei penitenziari è, dunque, del 134,3 per cento, in 62 casi il sovraffollamento supera il 150 per cento;
l'incremento del sovraffollamento, a parere degli scriventi è, ad avviso dei firmatari, anche una conseguenza degli interventi repressivi del Governo in carica e del «pan-penalismo» messo in atto da quest'ultimo: solo il decreto sicurezza ha accresciuto il potenziale punitivo di 486 anni di prigione, introducendo anche il reato di rivolta penitenziaria. Non solo, ciò che più preoccupa è il peggioramento delle condizioni degli istituti di pena minorili: si ricordi, infatti, che il decreto Caivano, adottato nel 2023, ha allargato la possibilità di ricorrere alla custodia cautelare per i minorenni, ristretto l'accesso a misure alternative e facilitato il trasferimento nelle carceri per adulti una volta compiuta la maggiore età. Ne è derivato che attualmente si trovino negli istituti minorili 586 giovani detenuti, mentre prima dell'insediamento del Governo a ottobre 2022 erano 392. Un aumento che ha creato sovraffollamento in 8 istituti di pena sui 17 esistenti, oltre il 60 per cento delle presenze riguarda persone prive di una sentenza di condanna definitiva, l'80 per cento se si considerano i soli minorenni;
come denunciato da diverse associazioni, in molti istituti vengono utilizzati i materassi a terra, in condizioni igieniche estremamente degradate; spesso mancano completamente attività significative per il recupero del minore, perfino quelle scolastiche, e spesso non vengono garantite neanche le ore d'aria previste dalla legge,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa utile, atta a destinare le risorse specificamente individuate dall'art. 2 comma 2 del provvedimento in esame per gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, anche ad interventi per l'edilizia penitenziaria minorile, nonché per gli edifici sede degli uffici deputati all'esecuzione penale esterna.
9/2551/53. Giuliano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 92, del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
nell'ambito dell'edilizia penitenziaria mancano «standard» espliciti per la progettazione e per la gestione delle carceri italiane e ciò appare oggi uno dei principali vuoti normativi;
la previsione, invece, di standard qualitativi adeguati e omogenei sarebbe utile nella realizzazione delle strutture, non solo affinché le stesse siano all'avanguardia dal punto di vista tecnologico ed ambientale, ma in quanto consentirebbe anche il miglioramento delle condizioni detentive dei soggetti ristretti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della CEDU e in attuazione concreta del principio della funzione rieducativa della pena,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 2, comma 2, con l'introduzione, nel primo provvedimento utile, di standard qualitativi nella realizzazione delle nuove infrastrutture, nonché nell'ambito della riqualificazione di quelle già esistenti, attraverso criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici.
9/2551/54. Ascari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
in data 26 gennaio 2024 la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie;
la Corte, precisando che la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della stessa legge, ha chiarito che «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza»;
lo stato di detenzione, quindi, non può annullare in toto questa libertà, ma al più incidere sui termini e sulle modalità di esercizio, tenendo conto delle condizioni individuali della persona detenuta e delle specifiche prospettive del suo rientro in società;
si è altresì auspicata, per l'attuazione della decisione sul piano organizzativo, un'«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria»;
le maggiori problematiche legate all'attuazione della sentenza sono la mancanza di spazi idonei all'interno degli istituti penitenziari che garantiscano il diritto dei detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner,
impegna il Governo
per quanto di competenza, a garantire, nell'ambito degli interventi di edilizia penitenziaria, come individuati dall'articolo 2, comma 2, del presente provvedimento, la realizzazione di specifiche aree interne degli istituti penitenziari destinate ai colloqui intimi tra il detenuto e il proprio coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, al fine di esercitare – come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 10/2024 – il diritto all'affettività per gli stessi, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in attuazione del principio costituzionalmente garantito della funzione rieducativa della pena.
9/2551/55. Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
in data 26 gennaio 2024 la Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che il detenuto possa svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie;
la Corte, precisando che la sentenza non concerne il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, né i detenuti sottoposti alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della stessa legge, ha chiarito che «L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza»;
lo stato di detenzione, quindi, non può annullare in toto questa libertà, ma al più incidere sui termini e sulle modalità di esercizio, tenendo conto delle condizioni individuali della persona detenuta e delle specifiche prospettive del suo rientro in società;
si è altresì auspicata, per l'attuazione della decisione sul piano organizzativo, un'«azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze», «con la gradualità eventualmente necessaria»;
le maggiori problematiche legate all'attuazione della sentenza sono la mancanza di spazi idonei all'interno degli istituti penitenziari che garantiscano il diritto dei detenuti di avere rapporti intimi con il proprio partner,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a proseguire l'azione di attuazione dei princìpi stabiliti dalla sentenza n. 19/2024 della Corte costituzionale, già intrapresa con l'emanazione di linee guida da parte del capo del DAP in data 11 aprile 2025.
9/2551/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Cafiero De Raho.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame reca – tra le altre – risorse destinate all'edilizia penitenziaria;
segnatamente, il comma 2 del citato articolo incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per la realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie, nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti, al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti;
l'articolo 4-bis comma 2 del decreto-legge n. 92 del 2024, per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
i dati più recenti sul sovraffollamento certificano una situazione non più sostenibile, che richiede interventi straordinari, non più procrastinabili: nelle carceri italiane sono detenute 62.728 persone, a fronte della capienza di 51.276. A queste cifre vanno sottratti 4.559 posti attualmente indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Il tasso di sovraffollamento nei penitenziari è, dunque, del 134,3 per cento, in 62 casi il sovraffollamento supera il 150 per cento;
l'atto si prefigge l'obiettivo di intervenire in materia di edilizia penitenziaria per aumentarne la capienza e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Tuttavia, lo stesso difetta di previsioni specifiche per interventi volti a favorire in concreto le attività trattamentali, fondamentali ed indispensabili per valorizzare i processi di reinserimento sociale e di rieducazione della pena, in conformità con quanto previsto all'articolo 27 del dettato costituzionale;
è ormai riconosciuto che le attività sportive negli istituti penitenziari hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto, al pari dell'attività lavorativa;
per affrontare efficacemente le conseguenze del sovraffollamento carcerario e migliorare le condizioni spesso disumane cui i soggetti ristretti sono sottoposti, destinate ad ingenerare il senso di frustrazione nei medesimi, che spesso sfocia in episodi di violenza nei confronti delle persone o cose, finanche arrivando a determinare casi di suicidi, è fondamentale garantire la predisposizione di spazi adeguati dove espletare l'attività sportiva,
impegna il Governo
a garantire, nell'ambito degli interventi individuati dall'articolo 2, comma 2 del presente provvedimento, la realizzazione di strutture per le discipline sportive e la manutenzione di quelle già eventualmente esistenti.
9/2551/56. Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 5 reca disposizioni, anche finanziarie, a sostegno di attività di interesse generale, svolte o promosse da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o fondazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
gli operatori del Terzo settore svolgono una funzione di sostegno insostituibile di volontariato e promozione sociale, anche in chiave trattamentale e reinserimento sociale, all'interno dei contesti penitenziari, se si considera che proprio a esso vanno ricollegate circa l'80 per cento delle attività di promozione sociale delle carceri italiane;
uno dei fondamentali princìpi del nostro ordinamento penale risiede nel principio rieducativo della pena sancito all'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;
la legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, stabilisce, a sua volta, che il trattamento penitenziario dei condannati e degli internati ha carattere rieducativo e che tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale, anche attraverso attività sperimentali mirate a promuovere e a diffondere metodologie nuove nel contesto nazionale, prevedendo, altresì, che la comunità locale partecipi all'azione rieducativa svolta nei confronti degli stessi;
in quest'ambito, l'attività di teatro in carcere è ormai da più parti riconosciuta avere non solo carattere trattamentale nei confronti dei detenuti ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita, del superamento dei pregiudizi e dello stigma, non solo dei detenuti e internati ma di tutto il personale coinvolto,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere, anche attraverso l'attivazione e la facilitazione dei contatti tra Amministrazione penitenziaria e soggetti pubblici, private e del Terzo settore, il pieno ed effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore in relazione ad interventi, attività, progettualità e iniziative rivolte alla formazione, anche professionale, e all'inserimento lavorativo dei detenuti, nel pieno rispetto del principio di rieducazione della pena sancito dalla nostra Costituzione.
9/2551/57. Bruno.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 11, comma 2, del provvedimento in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2007 estende alcuni poteri del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria, originariamente concepiti per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento delle organizzazioni terroristiche, all'ambito della lotta al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa;
la disposizione modifica alcune delle definizioni contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007, in particolare, la lettera a) n. 1, inserisce all'articolo 1, comma 2, del citato decreto la lettera p-bis) che rimanda alla nozione di «finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa» presente nel decreto legislativo n. 109 del 2007. Il citato decreto legislativo definisce il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa come «la fornitura o la raccolta di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata e strumentale, direttamente o indirettamente, a sostenere o favorire tutte quelle attività legate all'ideazione o alla realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare o chimica o batteriologica»;
negli scenari di guerra attualmente in corso il tema delle armi nucleari è drammaticamente tornato in auge. Durante il logorante conflitto russo-ucraino il Presidente Putin ha più volte minacciato l'uso delle armi nucleari e nel conflitto in Medioriente lo scorso giugno 2025 Israele ha sferrato un attacco a due siti nucleari iraniani e, in seguito, gli Stati Uniti hanno attaccato infrastrutture nucleari iraniane;
in tale fase storica contraddistinta da un'elevata instabilità dello scacchiere internazionale, la presenza di armi nucleari, la minaccia del loro utilizzo nonché i rischi connessi ad incidenti o attacchi militari ai siti nucleari dovrebbe agevolare una seria riflessione circa la necessità di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale;
l'Italia è il Paese europeo con la presenza del maggior numero di ordigni nucleari statunitensi sul proprio territorio nonché l'unico a disporre di due basi operative nell'ambito della condivisione dell'Alleanza. Secondo il rapporto Nuclear weapons ban monitor 2024, presentato a marzo 2025 a New York alla Conferenza degli Stati Parti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, gli ordigni succitati si troverebbero nelle basi di Aviano e Ghedi: nella prima base sarebbero stoccate tra le 20 e le 30 testate, mentre nella seconda tra le 10 e le 15, testate B61-12 facenti parte del programma di ammodernamento dell'arsenale nucleare statunitense;
l'articolo VI del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), ratificato dall'Italia con la legge 24 aprile 1975, n. 131, stabilisce che «ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale», e in tal senso è ormai fondamentale che il nostro Paese proceda con l'adesione al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw),
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 11, comma 2, con le opportune iniziative volte alla adesione nonché alla ratifica del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (Tpnw), al fine di intraprendere un percorso in linea con il diritto internazionale umanitario volto alla non proliferazione e al disarmo totale.
9/2551/58. Lomuti, Pellegrini, Francesco Silvestri, Perantoni, Riccardo Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
durante l'esame presso il Senato è stato introdotto l'articolo 2-bis, che proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» oltre la scadenza originaria del 31 dicembre 2026, estendendola fino al 31 dicembre 2033, per la realizzazione di infrastrutture inserite nel Piano complessivo delle opere olimpiche adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020;
tale proroga è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per lo sport e i giovani e i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, previa asseverazione tecnica della capacità economico-finanziaria della società;
l'emendamento che ha introdotto questa proroga, presentato originariamente da deputati del gruppo Lega durante il dibattito sul decreto-legge sport (n. 96 del 2025), ha suscitato forti polemiche e contestazioni, tanto da essere ritirato in prima battuta. Nonostante ciò, la norma è stata poi reintrodotta e approvata in Senato con un emendamento dei Relatori;
la proroga della società SIMICO è stata oggetto di critiche rilevanti, in particolare per il rischio di impatti negativi sull'ambiente e sul territorio, specialmente nelle aree delle Dolomiti, zone di elevato valore paesaggistico e ambientale. Inoltre, vi è preoccupazione che le opere previste superino le vere esigenze funzionali legate ai Giochi olimpici, con possibili ripercussioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sugli equilibri territoriali,
impegna il Governo:
a rivedere la disposizione che proroga l'operatività della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con l'obiettivo di abrogarla, mantenendo l'attività della società circoscritta esclusivamente agli scopi originari legati alla gestione delle infrastrutture necessarie per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2020-2026;
a garantire che ogni eventuale proroga o ulteriore intervento infrastrutturale sia preceduto da un'attenta valutazione ambientale, sociale ed economica, al fine di evitare un impatto negativo sul territorio, tutelando le aree di pregio ambientale, in particolare le Dolomiti;
a promuovere la trasparenza e la partecipazione delle istituzioni locali e della società civile nelle decisioni riguardanti l'evoluzione delle infrastrutture legate ai Giochi, prevenendo forme di sovradimensionamento o finalità diverse da quelle previste originariamente.
9/2551/59. Amato, Caso, Orrico.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali; in particolare, l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale nonché un rifinanziamento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, al fine dichiarato di massimizzare l'assorbimento delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) residue allocate sul Programma nazionale di sviluppo rurale (PNSR) 2014-2022 e sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
come noto, la proposta avanzata dalla Commissione europea lo scorso 16 luglio 2025 in relazione al prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2028-2034, prevede la creazione di un unico fondo denominato «Fondo europeo per la prosperità e la sicurezza sostenibili a livello economico, territoriale, sociale, rurale e marittimo», che accorpa al suo interno il FEAGA, il FEASR, i fondi di coesione, quelli per la pesca e il fondo sociale, eliminando la distinzione tra i due pilastri della PAC e introducendo una logica di sostegno attraverso «Piani partenariali nazionali e regionali (PNR)»;
le implicazioni di tale proposta, se confermata, consistono, tra le altre, in una significativa riduzione delle risorse dedicate al settore agricolo: il nuovo fondo unico destinerebbe circa 300 miliardi di euro all'agricoltura, segnando una diminuzione del 21 per cento rispetto ai 386 miliardi previsti nella PAC attuale;
si stima che, con il passaggio al fondo unico tra politiche agricole e di coesione, sarebbero oltre 77 mila le aziende agricole italiane colpite dal taglio della Politica agricola comune 2028/2034, con un impatto potenzialmente drammatico in termini di indebolimento del ruolo delle autorità regionali e locali nella gestione dei fondi; la Politica agricola comune (PAC) rappresenta, nel quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, la seconda politica in termini di entità dei finanziamenti, subito dopo la politica di coesione. Nonostante ciò, la sua quota relativa all'interno del bilancio comunitario è andata progressivamente riducendosi nel corso degli anni, suscitando fondate preoccupazioni rispetto alla tenuta complessiva del comparto agricolo,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a sostenere nell'ambito dei negoziati in corso la necessità di mantenere un bilancio più consistente e specifico per la PAC nel prossimo QFP, scongiurando eventuali tagli, al fine di preservare la sua integrità e la sua uniformità, come pure la coerenza e l'interconnessione tra il suo primo e il suo secondo pilastro.
9/2551/60. Cantone, Scerra, Bruno, Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 9, del provvedimento in esame reca l'istituzione di un fondo per la rigenerazione urbana, evidentemente congegnato per le realtà territoriali, ma non definito negli obiettivi e privo di criteri e requisiti ai fini dell'assegnazione delle risorse, unilateralmente disposti con successivo decreto interministeriale: per rigenerazione urbana è generalmente da intendersi il processo che reca «interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale» e, tra i servizi, sono da includersi scuole, asili, biblioteche, centri sociali o spazi per lo sport;
ad avviso dei firmatari, gli interventi edilizi sugli habitat urbani contribuiscono al cambiamento e al riscatto sociale, al pari di altre misure di carattere economico, e possono essere luogo di innovazione sociale quando sono rivolti a migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche e ambientali dei loro abitanti, in particolare quando l'intervento riguarda le aree più svantaggiate o soggette a denatalità e spopolamento;
in proposito, i firmatari rammentano con sgomento la recente pubblicazione del Piano strategico nazionale delle aree interne, che ha colpito per l'assenza di una «strategia» e per la pubblica resa «all'irreversibilità dello spopolamento» e al cronico stato di declino di non poche aree del territorio nazionale che, invece, con determinazione andrebbero sostenute, proprio perché più fragili e ove mediamente la popolazione è più anziana, con risorse specifiche e mirate, incentivi e investimenti per migliorare servizi e infrastrutture;
una «strategia» nazionale per le aree interne, per potersi definire tale, deve accompagnare tali misure con progetti che consentano di potenziare servizi e infrastrutture sociali di comunità e facilitare la realizzazione di contesti abitativi e residenziali dove siano disponibili o facilmente accessibili servizi sanitari di base e servizi di supporto alla vita quotidiana anche per le persone anziane,
impegna il Governo
al fine di dare effettività alla strategia delle aree interne, a non arrendersi all'irreversibilità dello spopolamento e del declino di certe aree del territorio nazionale e, in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 9, del provvedimento in esame, unitamente a quelle di derivazione nazionale e comunitaria, ad adottare iniziative volte a prevedere appositi contributi e incentivi di carattere assistenziale e sociale per contrastare fenomeni di declino infrastrutturale e demografico propri dei piccolissimi comuni e dei piccoli borghi, soprattutto se situati nelle aree interne del nostro Paese, al fine di favorirne il ripopolamento e contestualmente allentare la pressione antropica sui grandi centri urbani.
9/2551/61. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;
in particolare, il comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole;
è importante ricordare che le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;
le api e gli impollinatori sono responsabili, per le loro funzioni, del 75 per cento delle coltivazioni alimentari mondiali e della salute del 35 per cento dei terreni agricoli globali. Dalla salute delle api dipende un terzo del cibo che mangiamo; grazie a loro vengono garantiti il funzionamento dell'ecosistema e la sicurezza alimentare;
secondo l'ISPRA il valore economico del lavoro degli impollinatori è enorme: circa 153 miliardi di euro all'anno a livello globale, di cui 22 miliardi in Europa e 2-3 miliardi in Italia;
dal 2015 a oggi, il Centro di referenza nazionale per l'Apicoltura, che fa capo all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a Legnaro (Padova), ha ricevuto 914 segnalazioni di apiari colpiti da morie fino al 50 per cento. La moria delle api è un fenomeno che desta preoccupazione a livello globale, con conseguenze potenzialmente gravi per l'ambiente e l'agricoltura. Si tratta di un problema multifattoriale, con cause che includono l'uso di pesticidi, i cambiamenti climatici, la perdita di habitat e la diffusione di malattie e parassiti;
l'ISPRA redige e aggiorna dal 2014 l'indicatore «Moria di api dovuta a uso di fitosanitari». I dati delle morie di api dal 2014 al 2023 indicano un uso improprio dei prodotti fitosanitari, in quanto all'interno dei corpi delle api stesse o nelle matrici apistiche, sono presenti in modo più o meno costante, uno o più principi attivi;
sono i piretroidi i principi attivi più rinvenuti nei campioni, ampiamente utilizzati in agricoltura. Questa famiglia di composti chimici risulta altamente tossica per gli insetti impollinatori, api incluse, anche in concentrazioni molto basse, ma è anche molto pericolosa per la salute umana;
l'uso massiccio di principi attivi di fitofarmaci è tipico dell'agricoltura intensiva: secondo l'Istat in Italia, su 12,5 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata, il 30,4 per cento è occupato da agricoltura ad alta intensità, pari a circa 3,8 milioni di ettari;
negli ultimi anni si stanno diffondendo anche nel nostro paese pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili che utilizzano tecniche agricole innovative che non contemplano o comunque hanno l'obiettivo di ridurre in maniera significativa l'utilizzo di fitosanitari e pesticidi,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimenti in esame relative al settore dell'agricoltura con ulteriori misure di competenza volte a promuovere in particolare la ricerca verso pratiche agricole sostenibili ed eco-compatibili che permettano la riduzione se non l'azzeramento dell'uso di fitosanitari e pesticidi in agricoltura, con una attenzione specifica alle sostanze dannose per le api; nonché a sostenere le attività di monitoraggio degli allevamenti apistici italiani anche specificamente in correlazione con l'incidenza degli agrofarmaci sugli stessi allevamenti.
9/2551/62. Cherchi, Provenzano, Aiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;
in particolare, il comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole;
è importante ricordare che le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;
sempre in materia di innovazione in agricoltura, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 autorizza nel nostro Paese la sperimentazione presso siti autorizzati delle cosiddette Tecniche di evoluzione assistita (TEA) in agricoltura, ciò al fine di ottenere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità, è una condizione dirimente per raggiungere la tanto decantata rivoluzione green, puntando al contempo ad incrementare la produzione e a utilizzare altresì minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci;
tale sperimentazione è stata poi arricchita e prorogata nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», fino al 31 dicembre 2025;
diverse associazioni di categoria segnalano che un eventuale arresto della sperimentazione in campo, ormai prossima alla scadenza, rischierebbe di vanificare i tanti e virtuosi esempi ad oggi presenti in Italia, con ricerche che abbracciano la gran parte delle produzioni di punta del Paese, dalla vite al riso fino ad arrivare a diversi prodotti ortofrutticoli;
lo scorso 16 luglio, durante un evento organizzato dal coordinamento Cibo per la Mente, che riunisce 18 associazioni della filiera agroalimentare italiana per l'innovazione in agricoltura, è stato presentato il nuovo «Manifesto per l'agricoltura innovativa e sostenibile», che sottolinea innanzitutto l'importanza di investire in innovazione e ricerca, attraverso il sostegno alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) e di mezzi tecnici innovativi e l'adozione di strumenti digitali, Intelligenza Artificiale e blockchain,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame, con la previsione nel primo provvedimento utile e nell'ottica dell'innovazione già contemplata e concretamente sostenuta nel testo in esame, nonché a sostegno del futuro dell'agricoltura, della proroga al 2026 della sperimentazione in campo delle TEA, al fine di scongiurare il rischio di mandare in fumo i frutti di anni di ricerche fondamentali per lo sviluppo del settore agricolo nel nostro Paese.
9/2551/63. Sergio Costa, Cerreto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 reca disposizioni urgenti in materia di agricoltura;
in particolare, il comma 2, incrementa la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura di 47 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, nello sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e a tecnologie volte ad incrementare la produttività e la competitività del settore primario, nonché a favorire la modernizzazione delle imprese agricole;
è importante ricordare che le finalità attribuite a tale Fondo consistono nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione aventi lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti;
sempre in materia di innovazione in agricoltura, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 autorizza nel nostro Paese la sperimentazione presso siti autorizzati delle cosiddette Tecniche di evoluzione assistita (TEA) in agricoltura, ciò al fine di ottenere produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata alla scarsità idrica e a stress ambientali e biotici di particolare intensità, è una condizione dirimente per raggiungere la tanto decantata rivoluzione green, puntando al contempo ad incrementare la produzione e a utilizzare altresì minori quantità di carburanti, fertilizzanti e agrofarmaci;
tale sperimentazione è stata poi arricchita e prorogata nella legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», fino al 31 dicembre 2025;
diverse associazioni di categoria segnalano che un eventuale arresto della sperimentazione in campo, ormai prossima alla scadenza, rischierebbe di vanificare i tanti e virtuosi esempi ad oggi presenti in Italia, con ricerche che abbracciano la gran parte delle produzioni di punta del Paese, dalla vite al riso fino ad arrivare a diversi prodotti ortofrutticoli;
lo scorso 16 luglio, durante un evento organizzato dal coordinamento Cibo per la Mente, che riunisce 18 associazioni della filiera agroalimentare italiana per l'innovazione in agricoltura, è stato presentato il nuovo «Manifesto per l'agricoltura innovativa e sostenibile», che sottolinea innanzitutto l'importanza di investire in innovazione e ricerca, attraverso il sostegno alle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) e di mezzi tecnici innovativi e l'adozione di strumenti digitali, Intelligenza Artificiale e blockchain,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative per la sperimentazione in campo delle tecniche di evoluzione assistita, al fine di valorizzare i risultati della ricerca scientifica e sostenere lo sviluppo del settore agricolo.
9/2551/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Sergio Costa, Cerreto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del decreto-legge in esame prevede misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
il Piano d'azione per l'export italiano del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel paragrafo riguardante la strategia con gli Stati Uniti afferma che «a fronte dell'annuncio di dazi da parte dell'Amministrazione americana, occorre rafforzare ulteriormente i rapporti economici con gli Stati Uniti, anche in un'ottica di riequilibrio del surplus della bilancia commerciale: è possibile una “strategia transattiva”, con accordi su gas (GNL) e difesa, anche sotto il profilo degli acquisti»;
quanto, purtroppo, auspicato dalla Farnesina, trova un evidente riscontro nel recente fallimentare accordo Ue-Stati Uniti sui dazi che include, oltre ad impegni europei per maggiori acquisti di energia, anche l'acquisto di una quantità significativa – non meglio specificata – di attrezzature militari americane, e dunque strettamente connesso al Piano di riarmo europeo;
è di tutta evidenza come l'impegno di spesa assunto dagli Stati membri per il riarmo, anche attraverso il debito contratto con il ricorso ai prestiti a valere sullo strumento Safe, si tradurrà in acquisti di armamenti principalmente dagli Stati Uniti, ad evidente vantaggio della bilancia commerciale americana e in palese antitesi con la finalità di costruire una difesa comune europea ad ulteriore conferma di una politica economica e militare europea di dipendenza nei confronti degli USA,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dall'articolo 17 del provvedimento in esame con l'attivazione urgente nelle opportune sedi istituzionali di ogni iniziativa di competenza volta a censurare l'accordo siglato dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e dal Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in materia di dazi commerciali, con particolare riferimento all'impegno europeo all'acquisto di armamenti americani.
9/2551/64. Riccardo Ricciardi, Francesco Silvestri, Lomuti, Pellegrini, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 5, comma 7, del presente decreto interviene sulla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (cosiddetto Fondo di garanzia per le PMI), prevista dall'articolo 15-bis del decreto-legge n. 145 del 2023;
la ratio alla base del summenzionato Fondo di garanzia è quella di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali richieste alle imprese. Grazie al Fondo l'impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza dover fornire garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sui medesimi importi garantiti dal Fondo, che non offre comunque contributi in denaro;
lo strumento agevolativo del Fondo di garanzia per le PMI consente l'afflusso tempestivo di nuova finanza per coloro che hanno difficoltà a finanziarsi mediante il proprio attivo;
un ambito cruciale nel quale risulta decisivo rendere possibile l'accesso al credito a una più ampia platea di soggetti, è certamente quello dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili, normate dal decreto legislativo n. 199 del 2021, con cui si è recepita nel nostro Paese la direttiva n. 2018 del 2001 (cosiddetto RED II);
la costituzione delle Comunità energetiche, con le quali si favorisce la progressiva sostituzione dei combustibili fossili con fonti rinnovabili, incoraggia la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l'utilizzo a livello locale dell'energia rinnovabile prodotta;
la realizzazione di tali configurazioni, tuttavia, risulta di sovente frenata dalla difficoltà di accesso agli investimenti e, segnatamente, dall'esistenza di barriere economiche nei confronti di soggetti giuridici nuovi, come le comunità energetiche, che non offrono garanzie,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dall'articolo 5 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, volte a istituire un apposito Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.
9/2551/65. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in tema di attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
in ordine alle attività di assistenza e cura connesse ai livelli essenziali di assistenza, preme ai firmatari segnalare che il cosiddetto «assegno di cura» sostiene le famiglie nel prendersi cura di persone con disabilità gravissima e grave, assistite a domicilio;
la legge di bilancio 2022 ha fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e per quanto riguarda la non autosufficienza, all'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane;
il Fondo per le non autosufficienze (FNA) è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 per l'attuazione dei LEPS assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, secondo le indicazioni fornite nel Piano nazionale per la non autosufficienza;
tra le finalità principali del Piano per la non autosufficienza vi è quello di favorire la domiciliarità, rafforzando il sistema di welfare locale volto a fornire assistenza «a casa», in un contesto generale di promozione dell'integrazione sociosanitaria; questo ha comportato la declinazione di interventi che si sviluppano lungo 3 direzioni: «assistenza diretta; assistenza indiretta, mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizio per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo»;
il canale dell'assistenza indiretta è quello che riceve maggior favore nella programmazione regionale: l'esigenza manifestata da tutti i territori rimanda infatti alla necessità di istituire un assegno di cura e individuare interventi volti a favorire l'autonomia, con caratteristiche uniformi definite a livello nazionale;
l'assegno di cura rientra in questa tipologia di assistenza ed è finalizzato supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie; è una misura di sostegno economico destinata a persone non autosufficienti per favorire la domiciliarità e l'autonomia personale; l'assegno di cura può essere utilizzato anche per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori qualificati o familiari;
l'assegno di cura rappresenta dunque un elemento chiave per garantire il benessere e la qualità della vita delle persone fragili, valorizzando il ruolo dei caregiver e promuovendo l'autonomia;
la rendicontazione dell'assegno di cura è il processo attraverso il quale si verifica che il beneficiario stia utilizzando l'assistenza secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico, come ad esempio il livello di gravità della non autosufficienza o la presenza di un caregiver, e generalmente comprende la presentazione di documenti che attestano le spese sostenute e il tipo di assistenza ricevuta; la rendicontazione comporta spesso la presentazione di documenti che dimostrino le spese sostenute per l'assistenza, come fatture, ricevute o quietanze;
indubbiamente la rendicontazione assicura che l'assegno di cura venga utilizzato per il fine previsto, ovvero per sostenere le spese necessarie per l'assistenza alla persona non autosufficiente e garantisce la trasparenza e il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'assegno di cura;
tuttavia occorre evidenziare come da più parti, ormai da diverso tempo, risulta ai firmatari del presente atto che numerose famiglie lamentano continui ritardi nell'erogazione degli assegni di cura che di fatto non consentono una stabile assistenza a persone gravemente non autosufficienti e a fronte di diverse interrogazioni avanzate nei consessi regionali, la risposta ricorrente riconduce tali ritardi a difficoltà burocratiche correlate alle disposizioni ministeriali e alla necessità di rendicontare le risorse erogate;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) ed il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024; il PNNA 2022-2024 enuclea più dettagliatamente i programmi e i beneficiari dei LEPS per la non autosufficienza definiti dalla citata legge di bilancio per il 2022;
l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone che le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza; l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75 per cento, su base regionale, delle risorse ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai LEPS relativi al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ciascuna regione adotta un proprio Programma regionale per la non autosufficienza disciplinando nello specifico l'erogazione dei diversi strumenti e servizi; diverse regioni come Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna hanno regolamenti e delibere specifiche con finanziamenti per l'attuazione di progetti personalizzati autogestiti in forma indiretta; in altri casi sono invece gli Ambiti territoriali o i comuni ad aver adottato specifici programmi o modalità operative;
ad esempio la regione Campania ha adottato ulteriori e specifici criteri di riparto del Programma assegni di cura e voucher prevedendo che il 70 per cento sia ripartito sulla base del fabbisogno ad alto carico assistenziale e di gravissimi e a condizione che i medesimi abbiano rendicontato una quota minima del 70 per cento delle risorse, il 10 per cento sulla base della popolazione residente, in favore degli ATS che hanno rendicontato una quota minima del 90 per cento e il restante 20 per cento sulla base della popolazione residente;
a fronte dei pesanti ritardi, delle difficoltà in cui versano le famiglie e dell'onerosità del procedimento di erogazione e rendicontazione,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con l'adozione di ogni iniziativa di competenza di carattere legislativo e amministrativo utile ai fini del miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alla disciplina dell'erogazione e della rendicontazione dell'assegno di cura, affinché:
sia ricondotta all'INPS, quale unico soggetto erogatore, l'erogazione delle risorse del FNA finalizzate a finanziare forme di assistenza indiretta;
si preveda l'esonero dalla rendicontazione, consentendo l'autocertificazione, degli assegni di cura il cui diritto è comunque correlato a specifiche condizioni e precisi requisiti dei beneficiari.
9/2551/66. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti in tema di attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
in ordine alle attività di assistenza e cura connesse ai livelli essenziali di assistenza, preme ai firmatari segnalare che il cosiddetto «assegno di cura» sostiene le famiglie nel prendersi cura di persone con disabilità gravissima e grave, assistite a domicilio;
la legge di bilancio 2022 ha fornito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e per quanto riguarda la non autosufficienza, all'articolo 1, comma 162, definisce come LEPS i servizi socio-assistenziali, erogati dagli ATS (ambiti territoriali sociali), volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane;
il Fondo per le non autosufficienze (FNA) è stato istituito dalla legge finanziaria 2007 per l'attuazione dei LEPS assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, secondo le indicazioni fornite nel Piano nazionale per la non autosufficienza;
tra le finalità principali del Piano per la non autosufficienza vi è quello di favorire la domiciliarità, rafforzando il sistema di welfare locale volto a fornire assistenza «a casa», in un contesto generale di promozione dell'integrazione sociosanitaria; questo ha comportato la declinazione di interventi che si sviluppano lungo 3 direzioni: «assistenza diretta; assistenza indiretta, mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizio per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo»;
il canale dell'assistenza indiretta è quello che riceve maggior favore nella programmazione regionale: l'esigenza manifestata da tutti i territori rimanda infatti alla necessità di istituire un assegno di cura e individuare interventi volti a favorire l'autonomia, con caratteristiche uniformi definite a livello nazionale;
l'assegno di cura rientra in questa tipologia di assistenza ed è finalizzato supportare persone non autosufficienti e le loro famiglie; è una misura di sostegno economico destinata a persone non autosufficienti per favorire la domiciliarità e l'autonomia personale; l'assegno di cura può essere utilizzato anche per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori qualificati o familiari;
l'assegno di cura rappresenta dunque un elemento chiave per garantire il benessere e la qualità della vita delle persone fragili, valorizzando il ruolo dei caregiver e promuovendo l'autonomia;
la rendicontazione dell'assegno di cura è il processo attraverso il quale si verifica che il beneficiario stia utilizzando l'assistenza secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico, come ad esempio il livello di gravità della non autosufficienza o la presenza di un caregiver, e generalmente comprende la presentazione di documenti che attestano le spese sostenute e il tipo di assistenza ricevuta; la rendicontazione comporta spesso la presentazione di documenti che dimostrino le spese sostenute per l'assistenza, come fatture, ricevute o quietanze;
indubbiamente la rendicontazione assicura che l'assegno di cura venga utilizzato per il fine previsto, ovvero per sostenere le spese necessarie per l'assistenza alla persona non autosufficiente e garantisce la trasparenza e il controllo sull'utilizzo dei fondi pubblici destinati all'assegno di cura;
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022 è stato adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024 (PNNA 2022-2024) ed il riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024; il PNNA 2022-2024 enuclea più dettagliatamente i programmi e i beneficiari dei LEPS per la non autosufficienza definiti dalla citata legge di bilancio per il 2022;
l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone che le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano nazionale per la non autosufficienza; l'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75 per cento, su base regionale, delle risorse ed eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione;
la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, commi 198-200) ha operato una ridefinizione in termini uniformi degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione – da parte delle regioni – degli interventi inerenti ai LEPS relativi al settore della non autosufficienza nonché degli interventi di sostegno ai soggetti con disabilità grave e alle relative famiglie, rendicontazione che è resa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ciascuna regione adotta un proprio Programma regionale per la non autosufficienza disciplinando nello specifico l'erogazione dei diversi strumenti e servizi; diverse regioni come Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Sardegna hanno regolamenti e delibere specifiche con finanziamenti per l'attuazione di progetti personalizzati autogestiti in forma indiretta; in altri casi sono invece gli Ambiti territoriali o i comuni ad aver adottato specifici programmi o modalità operative;
ad esempio la regione Campania ha adottato ulteriori e specifici criteri di riparto del Programma assegni di cura e voucher prevedendo che il 70 per cento sia ripartito sulla base del fabbisogno ad alto carico assistenziale e di gravissimi e a condizione che i medesimi abbiano rendicontato una quota minima del 70 per cento delle risorse, il 10 per cento sulla base della popolazione residente, in favore degli ATS che hanno rendicontato una quota minima del 90 per cento e il restante 20 per cento sulla base della popolazione residente,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con l'adozione di ogni iniziativa di competenza di carattere legislativo e amministrativo utile ai fini del miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni con riguardo alla disciplina dell'erogazione e della rendicontazione dell'assegno di cura, affinché:
sia ricondotta all'INPS, quale unico soggetto erogatore, l'erogazione delle risorse del FNA finalizzate a finanziare forme di assistenza indiretta;
si preveda l'esonero dalla rendicontazione, consentendo l'autocertificazione, degli assegni di cura il cui diritto è comunque correlato a specifiche condizioni e precisi requisiti dei beneficiari.
9/2551/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Di Lauro, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca misure urgenti a sostegno dello sviluppo rurale e dell'innovazione in agricoltura;
il comparto agricolo, in particolare nel Mezzogiorno, è tra i più esposti agli effetti della crisi climatica e alla crescente scarsità di risorse idriche;
la Puglia è oggi tra le regioni italiane maggiormente colpite dalla siccità, con una condizione idrica gravemente critica nell'estate 2025, determinata dal cambiamento climatico;
secondo recenti analisi tecniche, basate su dati elaborati da fonti autorevoli quali ARPA, CNR-ISAC e ISPRA, la crisi attuale è considerata la più severa degli ultimi 25 anni: l'indice SPI ha registrato nel mese di febbraio 2025 valori compresi tra -2,7 e -6,59 nella regione Puglia, a indicare condizioni di siccità estrema, mentre l'indice SMI ha confermato un'elevata aridità dei suoli agricoli su larga parte del territorio regionale;
le proiezioni per i mesi successivi non indicano miglioramenti significativi, e l'assenza di precipitazioni consistenti rischia di compromettere ulteriormente le colture cerealicole e ortofrutticole, aggravando lo stress idrico e aumentando il rischio incendi;
rilevato che:
gli agricoltori pugliesi sono fortemente penalizzati dalla situazione: si registrano rilevanti perdite produttive e, in molti casi, danni totali alle colture, con conseguenze economiche gravi;
istituzioni e operatori locali hanno ribadito l'urgenza di attuare una strategia più coraggiosa e strutturale per fronteggiare la scarsità idrica, affiancando misure emergenziali a interventi di lungo periodo,
impegna il Governo:
ad accompagnare l'attuazione delle disposizioni contenute agli articoli 2, comma 10-ter e 15 con ulteriori misure urgenti in risposta alla grave crisi idrica che sta colpendo la Puglia, promuovendo un monitoraggio costante degli effetti sull'agricoltura e sul territorio, anche in collaborazione con le autorità locali e gli enti competenti, predisponendo altresì interventi straordinari di sostegno alle imprese agricole pugliesi maggiormente danneggiate dalla siccità, inclusi strumenti di compensazione economica e accesso agevolato al credito;
ad adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, atta a destinare, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 15 del presente decreto, una quota prioritaria agli interventi di adattamento climatico nelle aree rurali pugliesi, favorendo il riuso delle acque reflue, il potenziamento delle infrastrutture idriche e la modernizzazione dei sistemi irrigui.
9/2551/67. L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del decreto-legge in esame reca misure urgenti a sostegno dello sviluppo rurale e dell'innovazione in agricoltura;
il comparto agricolo, in particolare nel Mezzogiorno, è tra i più esposti agli effetti della crisi climatica e alla crescente scarsità di risorse idriche;
la Puglia è oggi tra le regioni italiane maggiormente colpite dalla siccità, con una condizione idrica gravemente critica nell'estate 2025, determinata dal cambiamento climatico;
secondo recenti analisi tecniche, basate su dati elaborati da fonti autorevoli quali ARPA, CNR-ISAC e ISPRA, la crisi attuale è considerata la più severa degli ultimi 25 anni: l'indice SPI ha registrato nel mese di febbraio 2025 valori compresi tra -2,7 e -6,59 nella regione Puglia, a indicare condizioni di siccità estrema, mentre l'indice SMI ha confermato un'elevata aridità dei suoli agricoli su larga parte del territorio regionale;
le proiezioni per i mesi successivi non indicano miglioramenti significativi, e l'assenza di precipitazioni consistenti rischia di compromettere ulteriormente le colture cerealicole e ortofrutticole, aggravando lo stress idrico e aumentando il rischio incendi;
rilevato che gli agricoltori pugliesi sono fortemente penalizzati dalla situazione: si registrano rilevanti perdite produttive e, in molti casi, danni totali alle colture, con conseguenze economiche gravi,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative per fronteggiare la crisi idrica che interessa la regione Puglia, promuovendo il monitoraggio degli impatti sul territorio e sull'agricoltura nel rispetto della tutela ambientale e della salute pubblica.
9/2551/67. (Testo modificato nel corso della seduta)L'Abbate.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, al comma 1, destina, al fine di potenziare le infrastrutture idriche comunali 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026 per la realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela;
la realizzazione degli impianti di desalinizzazione si inserisce all'interno della pianificazione prevista dalla direttiva 2000/60/CE, collocandosi come una nuova misura finalizzata a soddisfare i fabbisogni idrici dell'uomo in uno scenario climatico volto al cambiamento;
il finanziamento degli impianti di dissalazione al fine di fronteggiare la siccità è misura idonea rispetto all'attuale situazione di grave carenza idrica, ma va accompagnata da altre misure quali il potenziamento e l'efficientamento delle reti idriche in modo da evitare le perdite di acqua, che in alcune infrastrutture arrivano a superare il 60 per cento;
la dissalazione richiede energia termica o meccanica per ottenere la separazione di acqua dolce dalla soluzione salina di alimentazione, ed è, pertanto, intrinsecamente energivora, con correlato aumento dei costi del servizio che andranno a ricadere sui cittadini, in aree spesso economicamente svantaggiate;
l'impatto ambientale più significativo è costituito dallo scarico di «salamoia», concentrato salino che ha una composizione chimica simile all'acqua di origine ma con concentrazioni di sali disciolti da 1,2 a 3 volte superiori; tale prodotto secondario, può, inoltre, contenere, sostanze chimiche utilizzate durante i processi di pre e di post trattamento, come ad esempio antincrostanti e antivegetativi;
i lavori per la realizzazione di detti dissalatori durante il periodo estivo in zone a vocazione turistica hanno determinato svantaggi per le numerose attività imprenditoriali del settore ricettivo e della ristorazione;
alla luce dei vantaggi e dei rischi che l'attuazione del processo di desalinizzazione comporta,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere un utilizzo contingentato degli impianti di dissalazione solo durante l'emergenza idrica;
ad adottare ogni provvedimento utile, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con il commissario straordinario alla emergenza idrica, finalizzato alla accelerazione per il completamento, la realizzazione – ove necessario – delle infrastrutture idriche;
ad adottare iniziative normative volte a prevedere dei ristori per le attività che abbiano subito danni economici a causa dei lavori per la realizzazione dell'impianto;
ad adottare tutte le misure idonee perché siano contenuti i costi energetici degli impianti, dando priorità nell'accesso alle risorse di cui al citato articolo 2, comma 1 del provvedimento in esame a quelli alimentati prevalentemente con energia prodotta da fonte rinnovabile;
ad adottare tutte le misure idonee a preservare gli ecosistemi terrestri e marini e a prevenire ogni possibile rischio per la salute della popolazione, secondo il principio di precauzione.
9/2551/68. Carmina, Morfino, Barbagallo, Aiello, D'Orso, L'Abbate, Scerra, Marino, Iacono.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame ripristina le autorizzazioni di spesa per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane ai fini dell'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse relative agli anni dal 2025 al 2028 e introduce un meccanismo stringente di revoca delle risorse assegnate alle province e alle città metropolitane rimaste inutilizzate;
il Sud Italia necessita di un piano di interventi infrastrutturali che consenta di colmare il divario con il resto del Paese e rendere la mobilità allineata, o quanto meno, compatibile con gli standard europei e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;
da un'indagine di Unioncamere emerge che in Sicilia la qualità delle infrastrutture è inferiore alla media nazionale e all'indice del Sud Italia;
molte zone restano isolate o difficilmente raggiungibili e 14 mila chilometri di viabilità interna versano in uno cattivo stato di manutenzione; numerose strade statali sono frequentemente interrotte, con disagi insostenibili per i cittadini, per il trasporto merci e per il turismo e gravi ripercussioni sotto il profilo della sicurezza;
nel 2022 in Sicilia si sono verificati 10.444 incidenti stradali con un aumentano del +5,0 per cento rispetto al 2021. Il maggior numero di incidenti si registrano sulla SS 113 e sulle strade SS 115, SS 114 e SS 121, e i più gravi sulla SS 576 dove gli indici di mortalità raggiungono il 100 per cento;
in concomitanza con il preannunciato piano di investimenti straordinario per circa 15 miliardi di euro destinati alla Regione Siciliana, circa 900 milioni di euro inizialmente destinati a infrastrutture e manutenzione delle strade sono stati dirottati verso altri programmi di intervento, in ragione della necessità di accelerare la spesa pubblica e agevolare opere già cantierabili delle regioni del Nord Italia;
tali misure hanno suscitato la preoccupazione degli enti locali e degli operatori del settore edile per le gravi implicazioni e ricadute per lo sviluppo infrastrutturale dell'isola, facendo emergere le difficoltà che incontra la regione, in qualità di soggetto attuatore, nel garantire l'attuazione degli interventi e l'impiego efficiente delle risorse pubbliche;
da uno studio condotto dalla CGIL emerge che la Regione Siciliana ha impegnato solo 727 milioni su un totale di 2 miliardi e 150 milioni di euro assegnati e ha effettuato pagamenti solo per 99 milioni di euro, pari al 4,6 per cento delle somme ad essa assegnate,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dalla disposizione richiamata in premessa, con ulteriori tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a favorire l'impiego efficiente delle risorse pubbliche destinate alla manutenzione e al ripristino della piena funzionalità della rete viaria della Regione Siciliana mediante la sollecita e puntuale attuazione di un cronoprogramma di interventi che consenta di colmare gli squilibri economici e sociali e il divario infrastrutturale con il resto della penisola.
9/2551/69. Morfino, Aiello, D'Orso, Carmina.
La Camera,
premesso che:
il comma 10-ter dell'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 640.000 euro per il triennio 2025-2027 al fine di assicurare le attività di assistenza tecnica e di sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell'attuazione e nella gestione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico (PNIISSI);
la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso investimenti appropriati nelle infrastrutture idriche e nella gestione della risorsa idrica è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;
secondo uno studio pubblicato di recente su Science, in tutto il Pianeta le risorse idriche conservate nei suoli si sono ridotte di più di 2.000 miliardi di tonnellate negli ultimi 20 anni;
i dati dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), riportati anche nel Rapporto Territori 2024 dell'ASviS, mostrano che, accanto a un aumento nella frequenza degli episodi di siccità estrema, la disponibilità naturale di risorsa idrica rinnovabile, ovvero la quantità di acqua disponibile negli ecosistemi e per i diversi usi, nel 2023 si è ridotta del 16 per cento rispetto al trentennio climatologico 1991-2020, a conferma del crescente impatto del cambiamento climatico;
secondo un documento elaborato dal Gruppo degli Enti meteo nazionali, la contrazione delle risorse idriche potrebbe essere del 10 per cento nel 2030, anche adottando un approccio di mitigazione, mentre, senza interventi il calo può raggiungere il 40 per cento entro il 2100 (con picchi del 90 per cento nel Sud Italia);
per quanto attiene la dispersione delle reti idriche, secondo il Rapporto ASviS 2024, circa un quarto delle reti idriche ha più di 50 anni e necessiterebbe di importanti lavori di manutenzione e con l'aumento delle dispersioni idriche, pari al 42,2 per cento nel 2022, sarà impossibile raggiungere l'obiettivo di ridurre del 15 per cento, entro il 2026, portandola al 35,2 per cento;
nella relazione sulla futura strategia europea per la resilienza idrica, adottata a maggio 2025, il Parlamento europeo ha ribadito la necessità di integrare l'adattamento ai cambiamenti climatici nei piani settoriali che incidono sull'uso dell'acqua e del suolo, chiedendo alla Commissione di destinare finanziamenti mirati per la resilienza idrica, al fine di modernizzare le infrastrutture, promuovere una gestione sostenibile delle risorse e creare soluzioni basate su tecnologie innovative, sottolineando l'importanza degli strumenti digitali per la raccolta trasparente dei dati, il monitoraggio e i sistemi di allerta precoce, nonché per il miglioramento della cybersicurezza delle infrastrutture idriche critiche,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dalla disposizione citata in premessa con l'adozione di adeguate iniziative volte ad aumentare il grado di resilienza dei sistemi di approvvigionamento dei diversi comparti di utilizzo della risorsa idrica rispetto ai fenomeni di siccità, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi inerenti le infrastrutture, mediante la sollecita attuazione di un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) finalizzate alla riduzione delle dispersioni di risorse idriche, anche mediante specifici investimenti nei sistemi di allerta precoce e di monitoraggio intelligenti della qualità e dell'utilizzo dell'acqua in tempo reale.
9/2551/70. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 prevede che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, in casi specifici e alla condizione che sia stata esercitata l'opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione di un credito d'imposta in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, in deroga al blocco dello sconto in fattura previsto dal Superbonus;
le sopracitate disposizioni confermano che la misura del Superbonus ha avuto un ruolo determinante nel consentire il completamento degli interventi di ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del centro Italia e che gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura hanno contribuito a rendere maggiormente efficace il ricorso all'agevolazione da parte dei cittadini;
come rilevato dallo stesso Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, il «contributo con il Superbonus rappresenta una grande opportunità per accelerare la ricostruzione post sismica nel Centro Italia e per migliorare ulteriormente la sicurezza sismica e l'efficienza energetica degli edifici che devono ancora essere ricostruiti»;
l'importanza della misura, limitata ai soli immobili interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ne richiederebbe tuttavia l'applicazione anche in altre regioni del nostro Paese colpite da analoghi eventi sismici e che risentono, ancora oggi, di oggettive difficoltà nel procedere alla messa in sicurezza e al miglioramento sismico degli edifici danneggiati;
l'estensione dell'ambito temporale e territoriale di applicazione della misura appare fondamentale al fine di assicurare parità di trattamento e garantire ai cittadini le stesse opportunità di beneficiare di agevolazioni e contributi pubblici, al verificarsi dei medesimi presupposti e delle medesime condizioni,
impegna il Governo
ad adottare tempestive iniziative di carattere normativo finalizzate ad estendere la misura di cui in premessa ai comuni ricadenti nei «crateri sismici» che hanno interessato altre regioni del nostro Paese, nonché ai comuni ricadenti nelle aree ad alto rischio sismico, al fine di garantire ai cittadini eguali condizioni nel diritto all'accesso agli incentivi fiscali.
9/2551/71. Santillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per potenziare l'attività dell'amministrazione statale a sostegno dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, con particolare riguardo alla ricostruzione post calamità;
la necessità di garantire la prosecuzione di interventi di sostegno, di ripristino e di messa in sicurezza riguarda purtroppo tanti comuni italiani, drammaticamente colpiti dagli effetti di eventi meteorologici eccezionali verificatisi negli ultimi anni;
in particolare, a seguito dei devastanti eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, il territorio della provincia di Chieti ha registrato gravi criticità, con centinaia di famiglie rimaste prive della propria abitazione nei comuni di Chieti e di Bucchianico;
in accoglimento dell'ordine del giorno 9/02112-bis-A/235 del 20 dicembre 2024, il Governo si è impegnato a destinare un contributo di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in favore del comune di Chieti per il sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere «Santa Maria» di Chieti, e la messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;
lo scorso mese di luglio all'esito dell'incontro tra il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il sindaco del comune di Chieti, il vicesindaco del comune di Bucchianico sono stati annunciati una serie di interventi volti al ripristino delle aree colpite dal dissesto idrogeologico, alla ricostruzione e alla delocalizzazione delle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni inagibili;
il provvedimento in esame rappresentava una occasione per adottare una norma ad hoc per finanziare e strutturare specifici interventi nei comuni di Chieti e di Bucchianico finalizzati altresì alla previsione di un incremento del personale per il comune di Chieti, il cui stato di dissesto finanziario comporta un carico di lavoro amministrativo aggiuntivo rispetto ad altre amministrazioni locali;
è necessario anticipare l'assegnazione delle risorse sopra citate già all'anno 2025 in considerazione del grave disagio abitativo sofferto dalle famiglie coinvolte dagli eventi alluvionali e della necessità di sostenere con urgenza gli interventi di messa in sicurezza del territorio,
impegna il Governo:
al fine di assicurare l'immediata attuazione degli interventi di difesa del territorio del comune di Chieti, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame con interventi volti ad anticipare al 2025 l'assegnazione delle risorse, pari a 7,5 milioni di euro, oggetto di impegno di cui all'ordine del giorno in premessa, anche attraverso la finalizzazione a tale obiettivo delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 898 della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
ad adottare iniziative, anche normative, atte ad individuare ulteriori risorse per l'introduzione di forme di sostegno diretto all'acquisto dell'abitazione in favore delle famiglie residenti nei comuni di Chieti e di Bucchianico, rimaste prive di abitazione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali e franosi verificatosi nel mese di maggio 2023, nonché per l'attribuzione di personale aggiuntivo al comune di Chieti per far fronte al maggiore carico di lavoro amministrativo connesso alla fase di ripristino delle aree colpite dal dissesto idrogeologico e alla ricollocazione delle famiglie sfollate.
9/2551/72. Torto, Sottanelli.
La Camera,
premesso che:
il Capo III del provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
il Fondo anticipazioni liquidità (FAL) ha un ruolo centrale per gli enti locali in dissesto finanziario, rappresentando sia uno strumento operativo indispensabile per onorare i debiti pregressi sia un vincolo gestionale che grava sui bilanci già fragili di questi enti;
da tempo al riguardo viene segnalato come gli enti territoriali in condizioni di dissesto finanziario subiscano una profonda compressione dei margini di manovra ordinaria e affrontino oneri straordinari legati all'obbligo di ricostituzione e alla gestione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL);
le norme che regolano la contabilizzazione del FAL non tengono pienamente conto della particolare situazione degli enti in dissesto, generando diseguaglianze di trattamento rispetto agli enti in condizioni finanziarie ordinarie;
l'obbligo di accantonamento, in particolare, prorogato al 2025 per evitare che il vincolo contabile, imposto da precedenti riforme e interpretazioni restrittive, si traducesse nell'impossibilità di coprire servizi pubblici essenziali, in concreto sembra comportare che la quota non ancora rimborsata delle anticipazioni venga «sterilizzata» e resa inutilizzabile ai fini della spesa corrente dell'ente, lasciando margini sempre più ridotti per le altre esigenze;
quanto sopra è vero per gli enti in dissesto che conservano obblighi di restituzione decennali e non dispongono di risorse proprie sufficienti senza comprimere i servizi essenziali ai cittadini;
è chiara la necessità che l'insorgere di disavanzi nella fase iniziale del dissesto, che comporta la formulazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, venga assistita dalla possibilità di un ripiano nell'arco temporale di quindici anni, così da facilitare il processo di risanamento, che altrimenti in molti casi risulterebbe irrealizzabile;
tale proposta, sia pure non ottimale, consentirebbe, nelle more di un più radicale ripensamento del ruolo del FAL nel caso di dissesto finanziario, di contemperare nell'immediato le esigenze di continuità e funzionalità dell'azione amministrativa degli enti locali coinvolti in un dissesto, con le cautele e le prescrizioni derivanti dalle norme applicative dei principi contabili vigenti,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con l'adozione di ogni iniziativa normativa utile, volta a superare definitivamente le disparità di trattamento tra enti territoriali in dissesto – con particolare riguardo alla gestione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) – connesse alla distinzione operata dalla normativa vigente tra casistiche solo formalmente differenti, prevedendo che l'insorgere di disavanzi nella fase iniziale del dissesto, che comporti la formulazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, venga assistita dalla possibilità di un ripiano nell'arco temporale di quindici anni.
9/2551/73. Raffa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17 del decreto-legge oggetto di conversione prevede misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane;
lo scorso 27 luglio Stati Uniti e Unione europea hanno raggiunto l'accordo per l'introduzione da parte di Washington di un cosiddetto «dazio reciproco» del 15 per cento sulle merci europee;
il Centro Studi di Confindustria ha stimato che, a seguito dell'aumento dei dazi al 15 per cento, l'export italiano potrebbe perdere circa 22,6 miliardi di euro e subire una riduzione di circa 200 mila posti di lavoro, con conseguenze catastrofiche per la nostra economia;
la politica dei dazi al 15 per cento provocherà un aumento stimato di un ulteriore 0,3-0,5 per cento di inflazione. A livello nazionale, dunque, è plausibile ipotizzare spese aggiuntive che oscillano tra 2,5 e 4,2 miliardi di euro all'anno, con conseguente rallentamento della domanda interna in un contesto nazionale in cui la capacità di spesa delle famiglie è già messa a dura prova dai rincari di questo periodo;
le imprese italiane pagano l'energia elettrica circa il 28 per cento in più rispetto alla media europea, è fondamentale individuare e applicare politiche di contenimento dei costi dell'energia al fine di garantire la competitività delle imprese italiane e sostenere le famiglie,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dalla disposizione citata in premessa con l'adozione urgente delle opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte alla riduzione del costo dell'energia al fine di sostenere e compensare economicamente famiglie ed imprese dalle conseguenze dell'applicazione dei dazi.
9/2551/74. Francesco Silvestri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, tra le altre, reca all'articolo 18 disposizioni urgenti in materia di start up finalizzate in particolare a dare chiarimenti ad alcune delle più recenti norme adottate a sostegno di questa tipologia di impresa;
il MoVimento Cinquestelle è impegnato da sempre nella definizione di un quadro normativo chiaro che sostenga la nascita delle start up e delle start up innovative in particolare: ricordiamo nella scorsa legislatura solo come esempio l'istituzione ad opera del Governo Conte del Fondo sviluppo start up innovative che nel primi 8 mesi del 2021 contribuì – come certificato dal Sole24Ore – alla nascita di ben tremila start up, un aumento del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Prova che quando le norme sono chiare gli effetti positivi non tardano a manifestarsi;
ci auguriamo che altrettanto se non meglio possa fare il Governo attuale per sostenere la crescita e l'impatto economico, sociale e tecnologico di queste imprese che, ed è questa la loro forza, traghetteranno il Paese nel futuro;
fra le criticità che vengono segnalate quelle relative alla raccolta di capitale, una opacità nell'ecosistema italiano che impedisce di distinguere tra rendimento dell'operazione e la creazione di valore e caratteristica peculiare del nostro Paese quella che vede una netta prevalenza tra i fouders di laureati nelle università per così dire della Ivy League italiana quando negli Usa solo un terzo degli unicorni (start up che raggiungono una valutazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari) vede come fondatori ragazzi che escono dalla università di élite. Mentre il 55 per cento degli unicorni negli USA è fatto da immigrati di prima e seconda generazione. In Italia eccellenti università pubbliche non producono founder di start up finanziate. Per non parlare di immigrati la cui quota è intorno allo zero;
le start up innovative, in particolare scontano la difficoltà di reperire finanziamenti, la complessità del quadro normativo vigente e il rischio di perdere lo status di start up innovativa dopo 5 anni;
le start up, dunque, nel nostro Paese nascono, ma il passo successivo da fare è quello di creare le condizioni affinché crescano e creino valore;
nel corso del 2025 questo particolare comparto di imprese è stato interessato da molteplici novità e disposizioni agevolative che hanno dato luogo ad una normativa molto frammentata con disposizioni non sempre coordinate tra di loro,
impegna il Governo
a completare l'intervento recato dall'articolo richiamato in premessa procedendo con tempestività ad un riordino della normativa in materia attraverso la predisposizione di un Testo Unico destinato a contenere l'intera disciplina riguardante start up e scale up per fornire disposizioni chiare agli investitori, istituzionali e non, che vogliano sostenere la crescita di imprese innovative, prevedendo all'interno della disciplina agevolativa misure finalizzate all'esonero contributivo in favore di datori di lavoro di start up e PMI innovative nonché l'esenzione per le start up innovative dall'applicazione degli indici ISA.
9/2551/75. Alifano.
La Camera
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di promuovere iniziative a sostegno delle imprese innovative, al fine di favorire lo sviluppo di start up e scale up e incentivare gli investimenti nel settore, anche attraverso strumenti di semplificazione e sostegno alla crescita.
9/2551/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del provvedimento all'esame prevede un'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, in sostituzione dell'esonero contributivo parziale dalla quota di contribuzione pensionistica obbligatoria a carico delle medesime lavoratrici madri previsto dalla legge di bilancio 2025 e mai attuato;
in particolare, novellando la legge di bilancio 2025, si rinvia al 2026 il predetto esonero contributivo e si prevede, per l'anno 2025, a determinate condizioni, una forma di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due o più figli: l'integrazione al reddito è riconosciuta, su domanda, dall'INPS, per un importo pari a 40 euro mensili per ogni mese, o frazione di mese, oggetto del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, a condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua;
per quanto riguarda specificamente le madri con tre o più figli, la forma di integrazione al reddito concerne le lavoratrici (dipendenti o autonome) con esclusivo riferimento ai mesi (o relative frazioni) in cui esse non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
mentre per l'esonero contributivo integrale non sussistono condizioni relative al reddito con la disposizione all'esame si prevede la condizione che il reddito individuale da lavoro non sia superiore a 40.000 euro su base annua,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 6 del provvedimento in esame con ulteriori interventi, anche normativi, affinché siano adibiti all'interno dei luoghi di lavoro, spazi attrezzati dove, qualora lo si desideri, sia possibile allattare il proprio bambino o la propria bambina anche durante l'orario di lavoro, fermo restando, laddove le condizioni lo consentano, la possibilità di poter allattare ovunque si desideri farlo;
ad adottare linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambini e delle bambine, fermo restando la possibilità di poter allattare ovunque si desideri farlo.
9/2551/76. Sportiello.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, al Capo II misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;
l'articolo 30-ter, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplina la concessione di agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura delle attività commerciali chiuse da almeno sei mesi e l'ampliamento e ammodernamento di quelle commerciali, artigianali e di servizi già esistenti site nei comuni con meno di 20 mila abitanti e istituisce un Fondo a ciò dedicato;
ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024) le risorse assegnate al citato Fondo sono state ridotte in misura pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 13 milioni di euro per l'anno 2026 e a 17 milioni di euro per l'anno 2027;
in sede di definizione dei decreti di riparto del fondo, l'articolo 30-ter attualmente vigente risulta, altresì, di difficile applicazione: sia dal punto di vista dei comuni, per i quali la quantificazione del contributo da concedere ai richiedenti e la relativa procedura amministrativa e di gestione risulta estremamente complessa, sia dal punto di vista dei potenziali destinatari delle agevolazioni, per i quali il contributo risulta poco incentivante. Tali difficoltà applicative di fatto hanno vanificato le finalità e le potenzialità della misura mentre restano assolutamente immutate le esigenze di sostegno e di promozione dell'economia locale nelle realtà minori, cui la stessa intendeva rispondere;
appare necessaria una revisione e una semplificazione della norma, per rendere il contributo effettivamente appetibile per i titolari di esercizi commerciali e contrastare efficacemente i fenomeni di progressiva desertificazione commerciale che stanno interessando soprattutto i piccoli centri urbani,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure di sostegno alle imprese previste dal provvedimento in esame con l'adozione di tempestive iniziative finalizzate ad una modifica del citato articolo 30-ter che ne comporti una sostanziale semplificazione procedurale, mantenendone inalterate le finalità, con particolare riguardo alle modalità e alle tempistiche di erogazione dei contributi in favore delle imprese interessate.
9/2551/77. Gubitosa.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 4, comma 2, come modificato dal Senato, dispone che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e a determinate condizioni;
sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009 godevano di una «disciplina superbonus speciale», sancita dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che, all'articolo 119 comma 8-ter recava «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»;
le ragioni di opportunità che hanno spinto il Governo a disporre la proroga contenuta nel citato articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 valgono per tutti i territori di cui all'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 a tutti i territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
9/2551/78. Buonguerrieri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 4, comma 2, come modificato dal Senato, dispone che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è concessa la detrazione per gli incentivi fiscali anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente in casi specifici e a determinate condizioni;
sino ad oggi, tutti i territori interessati da eventi sismici successivi al 2009 godevano di una «disciplina superbonus speciale», sancita dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che, all'articolo 119 comma 8-ter recava «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.»;
le ragioni di opportunità che hanno spinto il Governo a disporre la proroga contenuta nel citato articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 valgono per tutti i territori di cui all'articolo 119 comma 8-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare misure volte a rafforzare il sostegno alla ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, assicurando coerenza e continuità tra le diverse aree interessate e favorendo l'efficace utilizzo delle risorse disponibili.
9/2551/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Buonguerrieri.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali;
in particolare, l'articolo 2, comma 4, reca un finanziamento del Fondo regionale di protezione civile pari 20 milioni di euro per il 2025, demandando, tra gli altri, ad apposito decreto le disposizioni relative riparto della quota del 60 per cento, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022;
ogni anno, con particolare intensità nei mesi estivi, la Regione Siciliana è colpita da numerosi e devastanti incendi boschivi e di interfaccia, che causano gravissimi danni al patrimonio ambientale, agricolo, faunistico, paesaggistico e al tessuto economico e sociale del territorio;
tali eventi mettono in pericolo la vita dei cittadini, arrecano danni alle abitazioni, alle infrastrutture e comportano gravi conseguenze sul piano della salute pubblica e della sicurezza;
il ripetersi ciclico e sempre più estremo degli incendi è aggravato dalle mutate condizioni climatiche, con ondate di calore sempre più frequenti e prolungate, e da fenomeni dolosi che trovano terreno fertile anche nella carenza di mezzi adeguati di contrasto;
l'attuale dotazione di mezzi aerei antincendio nella disponibilità della Regione Siciliana si dimostra, puntualmente, insufficiente a garantire un tempestivo ed efficace intervento di spegnimento, specialmente nelle zone interne e montane dell'Isola;
il ricorso a mezzi aerei, in particolare a velivoli come i Canadair, si è dimostrato nel tempo fondamentale per contenere e domare i grandi incendi, ma la carenza o l'indisponibilità di tali strumenti nei momenti di emergenza contribuisce a un'escalation dei danni,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nell'ambito della ripartizione delle risorse statali destinate alla Regione Siciliana, di prevedere specifici stanziamenti finalizzati all'acquisto, al potenziamento o alla disponibilità stabile di velivoli antincendio del tipo Canadair o similari, da destinare esclusivamente alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nel territorio regionale, al fine di garantire una maggiore capacità di intervento, limitare i danni ambientali ed economici e tutelare l'incolumità dei cittadini, rafforzando le competenze operative e i mezzi a disposizione della Protezione civile, così da valorizzare e consolidare il suo contributo essenziale alla sicurezza e alla tutela del territorio.
9/2551/79. Longi.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca tra l'altro disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore (articolo 5);
il cosiddetto «decreto lavoro 2023» (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione;
il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese;
il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente ma non ancora pubblicata, ha previsto, all'articolo 10-ter, in via eccezionale per il 2025, un contributo straordinario fino a 500 euro per i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI), al fine di garantire loro una continuità nella copertura di tale beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente;
tale contributo straordinario è infatti riconosciuto laddove tali nuclei familiari abbiano presentato domanda di rinnovo e vengano ammessi all'ulteriore periodo di 12 mensilità, sulla base di quanto previsto dalla soprarichiamata normativa vigente;
nell'ambito della procedura di rinnovo della richiesta per il riconoscimento dell'assegno di inclusione, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, stabilisce che il percorso di attivazione viene attuato attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza e a seguito di tale invio automatico, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Si specifica, inoltre che, successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato ed è espressamente prevista la sospensione del beneficio, in caso di mancata presentazione,
impegna il Governo
al fine di semplificare le procedure e garantire continuità nella fruizione dell'assegno di inclusione, preservando il percorso di presa in carico già avviato per i beneficiari dell'assegno di inclusione, ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prevedere, per i nuclei che già hanno sottoscritto un Patto di inclusione sociale, che presentano domanda per il rinnovo del beneficio e per i quali è in corso un monitoraggio con gli operatori del servizio sociale, un esonero dall'obbligo di presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali.
9/2551/80. Malavasi, Guerra.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 del provvedimento in esame reca misure in favore delle zone colpite da eventi sismici;
il comune di Marradi, in provincia di Firenze, è stato colpito, tra maggio 2023 e marzo 2025, da una successione ravvicinata e straordinaria di eventi calamitosi che hanno determinato il riconoscimento di ben cinque stati di emergenza da parte del Governo nazionale;
tali eventi hanno provocato gravi danni alle infrastrutture, alle attività economiche e alla vivibilità del territorio, con ricadute durature sul tessuto sociale e produttivo;
la normativa vigente, in particolare l'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede la possibilità di istituire zone franche urbane (ZFU) per favorire la ripresa economica e produttiva in contesti colpiti da gravi crisi economiche o emergenze;
il comune di Marradi presenta oggi le condizioni straordinarie e oggettive per essere riconosciuto come zona franca urbana, anche in deroga alla normativa vigente, al fine di promuovere un'effettiva ripartenza economica e contenere lo spopolamento del territorio,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 4 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative volte a riconoscere nel primo provvedimento utile il territorio del comune di Marradi quale zona franca urbana, anche in deroga all'articolo 1, comma 342, della legge n. 296 del 2006, in considerazione della straordinaria intensità degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio tra il 2023 e il 2025, con l'obiettivo di sostenere il rilancio delle attività economiche, la tenuta sociale e la resilienza della popolazione.
9/2551/81. Boschi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 14 del provvedimento prevede l'erogazione di contributi per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di alloggi da destinare all'accoglienza dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo;
il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che un decreto ministeriale debba definire modalità e criteri per garantire la destinazione degli alloggi all'accoglienza dei lavoratori per un periodo non inferiore a cinque anni;
tale vincolo di durata, se applicato non solo agli immobili oggetto di finanziamento pubblico ma anche ai contratti stipulati tra datori di lavoro e proprietari, risulterebbe sproporzionato e difficilmente compatibile con le esigenze temporanee e stagionali tipiche del settore turistico, rischiando di limitare fortemente l'efficacia e l'adesione alla misura;
appare quindi opportuno chiarire la portata del vincolo quinquennale, distinguendo tra l'impegno sostanziale sull'immobile – giustificato dal beneficio pubblico ricevuto – e la durata flessibile degli accordi contrattuali di locazione o messa a disposizione dell'alloggio da parte del datore di lavoro ai lavoratori,
impegna il Governo
a chiarire, in sede di attuazione dell'articolo 14, comma 4, che il vincolo quinquennale di destinazione all'accoglienza dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo si applica esclusivamente agli immobili realizzati, riqualificati o ammodernati con i contributi pubblici previsti, e non si estende alla durata dei contratti di locazione o agli accordi tra datori di lavoro e lavoratori, in modo da garantire coerenza con le esigenze flessibili e stagionali del settore e favorire una più ampia partecipazione alla misura.
9/2551/82. Faraone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame è dedicato a misure per il potenziamento della produzione di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico, con particolare riferimento al settore agricolo e rurale;
l'articolo 1, comma 423-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha introdotto limiti all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in ambito agricolo, con l'intento di tutelare il suolo agricolo da un utilizzo esclusivamente energetico e di limitare il consumo del territorio;
il decreto-legge 5 maggio 2024, n. 63, all'articolo 5, ha ulteriormente rafforzato tali limitazioni, introducendo un divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone agricole, con eccezioni limitate per alcune aree ritenute idonee e per impianti al servizio di comunità energetiche rinnovabili;
tuttavia, sussistono casi in cui l'installazione di impianti fotovoltaici a terra rappresenta una soluzione coerente con l'attività agricola, come nel caso degli impianti di proprietà di imprenditori agricoli, degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili e degli impianti agrovoltaici, che combinano la produzione di energia con la coltivazione o l'allevamento;
è necessario evitare che una disciplina restrittiva, pensata per contrastare fenomeni speculativi, ostacoli invece iniziative virtuose e coerenti con la transizione ecologica e con la multifunzionalità dell'impresa agricola,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con opportuni interventi normativi finalizzati ad escludere espressamente dall'applicazione delle limitazioni previste dal comma 423-bis, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli impianti fotovoltaici a terra di proprietà di imprenditori agricoli, a servizio delle comunità energetiche rinnovabili e gli impianti agrovoltaici, in quanto coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, di efficienza energetica e di valorizzazione della produzione agricola integrata, promuovendo un quadro normativo certo e favorevole all'innovazione nel settore agricolo.
9/2551/83. Gadda.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 15 del provvedimento in esame è dedicato a misure per il potenziamento della produzione di energia rinnovabile e l'efficientamento energetico, con particolare riferimento al settore agricolo e rurale;
l'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, reca disposizioni finalizzate a regolamentare l'uso del suolo agricolo per l'installazione di impianti fotovoltaici;
in particolare, il comma 2-ter ha inserito, nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423-bis, stabilendo che le attività di produzione e cessione di energia da impianti fotovoltaici a terra che eccedano il limite di agrarietà siano soggette a tassazione come reddito d'impresa nei modi ordinari;
il successivo comma 2-quater prevede che tale disciplina si applichi agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, escludendo dunque dal nuovo regime fiscale gli impianti realizzati e attivati entro tale data;
la nuova impostazione fiscale, pur condivisibile sul piano del principio di corretta distinzione tra attività agricola e attività energetica, comporta rilevanti impatti economico-fiscali per gli imprenditori agricoli, che hanno avviato investimenti sulla base della normativa previgente;
numerosi progetti di impianti fotovoltaici a terra, compatibili con la multifunzionalità dell'impresa agricola e coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), sono attualmente in fase di autorizzazione o in corso di realizzazione, ma potrebbero entrare in esercizio solo nel corso del 2026 a causa di tempistiche tecniche, amministrative o finanziarie indipendenti dalla volontà degli operatori,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, al 31 dicembre 2026 il termine previsto al comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, al fine di consentire un adeguato periodo transitorio per l'entrata in vigore della nuova disciplina fiscale prevista dal comma 423-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e garantire certezza normativa e fiscale agli imprenditori agricoli impegnati in progetti coerenti con gli obiettivi nazionali di sostenibilità e decarbonizzazione.
9/2551/84. Del Barba.
La Camera,
premesso che:
il capo II del provvedimento in esame reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), istituito con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta uno strumento fondamentale della politica industriale e creditizia italiana, finalizzato a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese di minori dimensioni attraverso la concessione di garanzie pubbliche;
a seguito della crisi pandemica e delle successive tensioni economiche e geopolitiche, il Fondo ha assunto un ruolo strategico per il sostegno alla liquidità e agli investimenti delle PMI, anche attraverso regimi transitori di garanzia rafforzata disciplinati da provvedimenti emergenziali;
l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha stabilito un regime transitorio dell'operatività del Fondo, in deroga ad alcune disposizioni ordinarie, con efficacia fino al 31 dicembre 2025;
tale regime consente, tra l'altro l'innalzamento delle percentuali di copertura per operazioni di liquidità e investimento, una maggiore flessibilità nelle condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie, una semplificazione delle procedure di accesso, particolarmente rilevante per micro e piccole imprese;
l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da elevati tassi di interesse, rallentamento degli investimenti privati e incertezza geopolitica, rende opportuna la proroga del regime di rafforzamento del Fondo anche per l'anno 2026, in continuità con le misure di sostegno alla crescita produttiva e alla competitività delle imprese,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento dal capo II del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, fino al 31 dicembre 2026 il regime transitorio previsto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno per l'accesso al credito delle PMI italiane e favorire la realizzazione di nuovi investimenti in un contesto economico ancora fragile.
9/2551/85. Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il capo II del provvedimento in esame reca misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;
il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), istituito con l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rappresenta uno strumento fondamentale della politica industriale e creditizia italiana, finalizzato a facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese di minori dimensioni attraverso la concessione di garanzie pubbliche;
a seguito della crisi pandemica e delle successive tensioni economiche e geopolitiche, il Fondo ha assunto un ruolo strategico per il sostegno alla liquidità e agli investimenti delle PMI, anche attraverso regimi transitori di garanzia rafforzata disciplinati da provvedimenti emergenziali;
l'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha stabilito un regime transitorio dell'operatività del Fondo, in deroga ad alcune disposizioni ordinarie, con efficacia fino al 31 dicembre 2025;
tale regime consente, tra l'altro l'innalzamento delle percentuali di copertura per operazioni di liquidità e investimento, una maggiore flessibilità nelle condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie, una semplificazione delle procedure di accesso, particolarmente rilevante per micro e piccole imprese;
l'attuale congiuntura economica, caratterizzata da elevati tassi di interesse, rallentamento degli investimenti privati e incertezza geopolitica, rende opportuna la proroga del regime di rafforzamento del Fondo anche per l'anno 2026, in continuità con le misure di sostegno alla crescita produttiva e alla competitività delle imprese,
impegna il Governo
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'adozione di misure per rafforzare gli strumenti di supporto all'accesso al credito per le piccole e medie imprese, in coerenza con gli obiettivi di sostegno alla crescita economica e alla competitività del sistema produttivo.
9/2551/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca una serie di disposizioni volte al sostegno di attività economiche e imprese in Italia;
tra le misure agevolative previste dal Capo II, l'articolo 18 introduce delle modifiche in materia di incentivi all'investimento istituzionale in start-up innovative, con particolare riferimento al regime di non imponibilità fiscale per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare;
sempre con riferimento alla promozione delle attività economiche in Italia si collocano anche gli interventi di valorizzazione della ricerca scientifica e di sostegno agli investimenti nelle citate aziende innovative emergenti anche mediante incentivi per l'attrazione di capitale umano;
su iniziativa del gruppo della Lega-SP, già con l'approvazione del decreto legislativo sulla fiscalità internazionale (decreto legislativo n. 209 del 2023) e della legge sul mercato dei capitali (legge n. 21 del 2024), il Governo ha introdotto importanti misure volte non solo a favorire il rientro di lavoratori altamente qualificati in Italia ma anche a orientare in maniera più efficace le risorse pubbliche e private verso i settori più dinamici e innovativi del complesso industriale nazionale;
il rafforzamento delle forme alternative di finanziamento per le imprese in correlazione alle misure di attrazione di capitale umano può diventare, quindi, un'efficace strategia per favorire il consolidamento del mercato dei capitali italiano e sostenere la crescita del Paese, anche sul piano demografico;
secondo recenti analisi statistiche, già il valore degli investimenti in imprese innovative italiane da parte della filiera del Venture Capital ammonta solo nel 2024 a oltre 1,2 miliardi di euro, confermando un ruolo determinante che tale tipologia di operazioni finanziarie assume sul mercato dei capitali nazionale;
parimenti, l'implementazione di misure fiscali in favore dei cosiddetti «impatriati» può contribuire a generare, in continuità con gli interventi già previsti, un significativo flusso di rientri di lavoratori altamente specializzati, determinando effetti positivi in termini di know-how ed economia di mercato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di accompagnare gli interventi recati dall'articolo 18 del provvedimento in esame, prevedendo ulteriori misure agevolative in favore di lavoratori altamente qualificati che rientrano dall'estero trasferendo la propria residenza in Italia ed effettuano investimenti in start up e PMI innovative italiane.
9/2551/86. Centemero.
La Camera,
premesso che:
il presente provvedimento reca numerose disposizioni per il finanziamento di attività economiche e imprese in Italia;
in particolare, l'articolo 18, che interviene in materia di investimenti istituzionali in start-up innovative, è finalizzato a dare corretta interpretazione alle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e, in questo modo, a canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare nell'economia reale italiana, specificamente nel segmento del venture capital;
sempre nell'ambito delle forme di finanziamento alle imprese, il Peer-to-Peer (P2P) Lending rappresenta una forma innovativa di finanziamento privato che consente l'erogazione diretta di prestiti, per il tramite di piattaforme digitali;
con il decreto legislativo n. 30 del 2023, che ha recepito in Italia il regolamento (UE) 2020/1503, è stato istituito un regime armonizzato per i fornitori europei di servizi di crowdfunding, al fine di favorirne lo sviluppo all'interno del mercato unico e garantire un'adeguata protezione degli investitori;
per tali motivi, anche l'attuale disciplina fiscale italiana di cui al Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) necessiterebbe di un ulteriore allineamento in materia di Peer-to-Peer (P2P) Lending, rispetto alle nuove definizioni e alle categorie di operatori introdotte dalla normativa europea e dalle più recenti disposizioni nazionali in materia bancaria e finanziaria;
il riconoscimento della possibilità anche per i fornitori di servizi di crowdfunding di agire come sostituti d'imposta, ai fini dell'applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi percepiti dagli investitori persone fisiche, garantirebbe maggiore chiarezza interpretativa e certezza del diritto per operatori e contribuenti, prevenendo anche possibili asimmetrie nel trattamento fiscale in relazione alla tipologia di intermediario che gestisce la piattaforma;
ad oggi, l'attività di lending crowdfunding è in costante crescita e contribuisce a diversificare le fonti di finanziamento, a vantaggio delle piccole e medie imprese e dei consumatori,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 18 dal provvedimento in esame, con ogni iniziativa atta a chiarire il regime fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di Peer-to-Peer (P2P) Lending, nonché le diverse tipologie di intermediari autorizzati a gestire tali piattaforme sulla base di quanto esposto in premessa, al fine di garantire certezza a tutti i soggetti che impiegano tali strumenti per il finanziamento di attività economiche e imprese in Italia.
9/2551/87. Candiani, Centemero.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-quater del provvedimento in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di chiarire che ai volontari e ai coordinatori comunali delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana non si applicano gli obblighi previsti dalla legge per i datori di lavoro o i dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
tale chiarimento, atteso da tempo, è indispensabile a garantire l'operatività delle organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana tutelando al tempo stesso i volontari da rischi penali;
l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6-quater non ricomprende i sindaci,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai sindaci l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6-quater.
9/2551/88. De Monte, Loperfido, Pizzimenti, Rizzetto, Matteoni, Panizzut, Amich, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6-quater del provvedimento in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di chiarire che ai volontari e ai coordinatori comunali delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e della Croce Rossa Italiana non si applicano gli obblighi previsti dalla legge per i datori di lavoro o i dirigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
tale chiarimento, atteso da tempo, è indispensabile a garantire l'operatività delle organizzazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana tutelando al tempo stesso i volontari da rischi penali;
l'interpretazione autentica di cui all'articolo 6-quater non ricomprende i sindaci,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative per una riforma organica del regime di responsabilità delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile.
9/2551/88. (Testo modificato nel corso della seduta)De Monte, Loperfido, Pizzimenti, Rizzetto, Matteoni, Panizzut, Amich, Serracchiani.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con misure urgenti volte a sostenere la stabilità e la continuità del tessuto economico e produttivo del Paese;
in particolare, il capo II reca disposizioni urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;
la continuità delle coperture assicurative rappresenta un presidio strutturale di tutela economica per famiglie e imprese, con particolare rilevanza per le micro e piccole realtà produttive, che costituiscono la base portante dell'economia nazionale;
recentemente è emersa l'ipotesi di eliminare, da parte di alcuni operatori del settore, la clausola di rinnovo automatico (tacita proroga) dai contratti assicurativi, promuovendo la sostituzione delle polizze attualmente in vigore con nuovi contratti soggetti a rinnovo esplicito ad ogni scadenza annuale, con potenziali ricadute su milioni di assicurati;
una soppressione generalizzata e non regolamentata della clausola di tacito rinnovo comporterebbe il concreto rischio di interruzioni involontarie delle coperture, esponendo famiglie e imprese a rilevanti danni economici in caso di eventi avversi durante i periodi di scopertura;
invero, il mantenimento della clausola di tacita proroga non incide sulla libertà contrattuale, né limita in alcun modo la concorrenza tra operatori assicurativi;
in un contesto economico ancora fragile, l'eliminazione indiscriminata di strumenti di semplificazione e continuità contrattuale, come la tacita proroga, rischia di compromettere la protezione patrimoniale e la stabilità operativa di famiglie, lavoratori autonomi e imprese,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame destinate alle imprese, con ogni iniziativa di competenza volta a verificare con attenzione l'evoluzione delle pratiche contrattuali nel settore assicurativo, in particolare l'eliminazione della clausola di tacito rinnovo, nonché a garantire che i consumatori e le imprese possano continuare a scegliere, in piena libertà, contratti assicurativi che prevedano la continuità automatica della copertura.
9/2551/89. De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame interviene con misure urgenti volte a sostenere la stabilità e la continuità del tessuto economico e produttivo del Paese;
in particolare, il capo II reca disposizioni urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche;
la continuità delle coperture assicurative rappresenta un presidio strutturale di tutela economica per famiglie e imprese, con particolare rilevanza per le micro e piccole realtà produttive, che costituiscono la base portante dell'economia nazionale;
recentemente è emersa l'ipotesi di eliminare, da parte di alcuni operatori del settore, la clausola di rinnovo automatico (tacita proroga) dai contratti assicurativi, promuovendo la sostituzione delle polizze attualmente in vigore con nuovi contratti soggetti a rinnovo esplicito ad ogni scadenza annuale, con potenziali ricadute su milioni di assicurati;
una soppressione generalizzata e non regolamentata della clausola di tacito rinnovo comporterebbe il concreto rischio di interruzioni involontarie delle coperture, esponendo famiglie e imprese a rilevanti danni economici in caso di eventi avversi durante i periodi di scopertura;
invero, il mantenimento della clausola di tacita proroga non incide sulla libertà contrattuale, né limita in alcun modo la concorrenza tra operatori assicurativi;
in un contesto economico ancora fragile, l'eliminazione indiscriminata di strumenti di semplificazione e continuità contrattuale, come la tacita proroga, rischia di compromettere la protezione patrimoniale e la stabilità operativa di famiglie, lavoratori autonomi e imprese,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame destinate alle imprese, con ogni iniziativa di competenza volta a verificare con attenzione l'evoluzione delle pratiche contrattuali nel settore assicurativo, in particolare l'eliminazione della clausola di tacito rinnovo, nonché a garantire che i consumatori e le imprese possano continuare a scegliere, in piena libertà, contratti assicurativi che prevedano la continuità automatica della copertura.
9/2551/89. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento in esame ha introdotto disposizioni urgenti in materia di start-up, intervenendo sulla disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti;
in particolare, la norma ha rimodulato le percentuali di investimento nei Fondi di Venture Capital (FVC), ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una diversa ripartizione degli investimenti già ammessi all'esenzione, entro il limite del 10 per cento dell'attivo patrimoniale;
la misura si limita a un adeguamento tecnico delle regole per gli investitori istituzionali, senza prevedere misure direttamente mirate alla creazione di nuove imprese, in particolare da parte di giovani imprenditori;
la misura non incide direttamente sul fabbisogno di capitale iniziale delle start-up né introduce strumenti specifici per agevolare l'accesso al credito o per semplificare le procedure o ridurre i costi di avvio i quali, costituiscono oggi una delle principali barriere all'imprenditorialità giovanile;
tale quadro normativo rischia quindi di favorire solo indirettamente le nuove imprese, con benefìci che dipendono interamente dalle scelte discrezionali degli operatori finanziari e che non garantiscono un impatto concreto e verificabile sull'occupazione giovanile o sulla nascita di nuove realtà imprenditoriali;
considerato che l'imprenditorialità giovanile rappresenta una leva fondamentale per l'occupazione, la competitività e il ricambio generazionale del tessuto produttivo e che la bassa occupazione giovanile in Italia rende necessario favorire la nascita di nuove imprese under 35, attraverso agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività – eventualmente accompagnate da meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività, con l'obiettivo di stimolare l'imprenditorialità e generare nuova occupazione – l'importanza della presenza di una sinergia tra università e industria emerge nella prospettiva di favorire il trasferimento tecnologico verso le start-up e l'utilizzo dei brevetti non sfruttati,
impegna il Governo:
a monitorare gli effetti applicativi dell'articolo 18 del provvedimento in esame, in particolare nella parte in cui consente una maggiore flessibilità nella composizione degli investimenti agevolabili in start-up, valutandone l'impatto sulla canalizzazione di capitali verso imprese giovanili e innovative;
ad avviare programmi di investimento in un progetto di sostegno all'imprenditorialità giovanile, adottando ulteriori iniziative normative volte a prevedere per le nuove imprese fondate da giovani under 35 agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività, meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività e obiettivi di crescita imprenditoriale e occupazionale capaci di favorire la nascita di nuove realtà produttive e di rafforzare l'occupazione giovanile;
ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a rafforzare il collegamento tra sistema universitario e sistema produttivo, promuovendo il trasferimento tecnologico e la cessione gratuita dei brevetti inutilizzati, in modo tale da facilitare l'accesso delle giovani imprese a innovazioni strategiche e rafforzare la competitività complessiva del sistema produttivo.
9/2551/90. Bonetti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 18 del provvedimento in esame ha introdotto disposizioni urgenti in materia di start-up, intervenendo sulla disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti;
in particolare, la norma ha rimodulato le percentuali di investimento nei Fondi di Venture Capital (FVC), ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente, senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una diversa ripartizione degli investimenti già ammessi all'esenzione, entro il limite del 10 per cento dell'attivo patrimoniale;
considerato che l'imprenditorialità giovanile rappresenta una leva fondamentale per l'occupazione, la competitività e il ricambio generazionale del tessuto produttivo e che la bassa occupazione giovanile in Italia rende necessario favorire la nascita di nuove imprese under 35, attraverso agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività – eventualmente accompagnate da meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività, con l'obiettivo di stimolare l'imprenditorialità e generare nuova occupazione – l'importanza della presenza di una sinergia tra università e industria emerge nella prospettiva di favorire il trasferimento tecnologico verso le start-up e l'utilizzo dei brevetti non sfruttati,
impegna il Governo:
a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare misure volte: a favorire investimenti verso imprese giovanili e innovative, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 18 del provvedimento in esame;
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica, di continuare ad avviare programmi di investimento in un progetto di sostegno all'imprenditorialità giovanile, adottando ulteriori iniziative normative volte a prevedere per le nuove imprese fondate da giovani under 35 agevolazioni fiscali e contributive nei primi anni di attività, meccanismi di restituzione in caso di elevata redditività e obiettivi di crescita imprenditoriale e occupazionale capaci di favorire la nascita di nuove realtà produttive e di rafforzare l'occupazione giovanile;
a rafforzare il collegamento tra sistema universitario e sistema produttivo, incentivando il trasferimento tecnologico per facilitare l'accesso delle giovani imprese a innovazioni strategiche e rafforzare la competitività complessiva del sistema produttivo.
9/2551/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.
La Camera,
premesso che:
il Capo I del provvedimento in esame reca, tra le varie, disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture;
il raccordo autostradale noto come «Corda Molle», è un'opera infrastrutturale molto importante per il territorio di riferimento, in quanto finalizzato a liberare dal traffico numerosi comuni a Sud di Brescia;
recentemente è stata installata dalla concessionaria Autovia Padana la segnaletica prodromica all'avvio del sistema di pedaggiamento tuttavia, da allora, non sono state poste in essere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti azioni concrete e definitive atte a scongiurare l'attivazione di qualsivoglia pedaggio autostradale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame in materia di infrastrutture, adottando ogni opportuna iniziativa di competenza volta a garantire la gratuità del citato raccordo autostradale.
9/2551/91. Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge n. 113 del 2024 (articolo 2-quater) ha introdotto un ravvedimento innovativo molto simile ad un condono, con il pagamento di una tassazione simbolica, sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024 al concordato preventivo biennale;
l'articolo 9-bis del provvedimento in esame stabilisce che si considera tempestivo il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, dell'imposta sostitutiva che i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale (entro il 31 ottobre 2024) abbiano effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 31 marzo 2025;
ad avviso dei firmatari, l'ennesima riapertura dei termini per accedere al concordato preventivo accompagnata dal ravvedimento forfetario, è un pessimo messaggio verso tutti i contribuenti che, a costo di enormi sacrifici, hanno sempre mantenuto un rapporto virtuoso con il fisco e lascia passare il messaggio sbagliato che gli evasori possono rientrare in un sistema di vantaggio fiscale;
il Governo prosegue con la dissennata politica di introdurre un condono al mese e in tutti gli ultimi provvedimenti approvati non mancano esempi di norme condonistiche da ultimo con il decreto-legge n. 84 del 2025 (cosiddetto decreto fiscale) che riapre la sanatoria sul passato solo per le partite Iva che aderiranno al concordato preventivo biennale per il 2025-2026; i contribuenti possono regolarizzarsi tramite il versamento dell'imposta sostitutiva che può avvenire: in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; oppure mediante rateizzazione in un massimo di 10 rate mensili di pari importo;
questi vantaggi per chi evade distruggono alla radice la filosofia solidaristica necessaria a garantire un fisco in grado di sostenere il sistema di welfare,
impegna il Governo
ad evitare ulteriori misure comunque denominate che minino la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongano in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap e a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, gravemente compromessa dalla diffusione di comportamenti evasivi, a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte le norme di allentamento fiscale introdotte dal Governo in vigore dal 1° gennaio 2023.
9/2551/92. Toni Ricciardi, Merola, Guerra, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti all'articolo 5 numerose norme per quanto riguarda la tutela della salute pubblica e la ricerca in ambito sanitario. In particolare, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 intervengono in materia di finanziamento per specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA;
al 29 luglio 2025, i casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) in Italia sono saliti da 32 a 89, con 9 decessi;
il 40 per cento dei casi sono neuro-invasivi, con una letalità calcolata sulle forme neuro-invasive pari al 20 per cento superiore al dato del 2024 (che era pari al 14 per cento);
si stima che le infezioni reali siano ben più numerose, con molti casi asintomatici: soltanto l'1-2 per cento delle infezioni provoca sintomi gravi o ricovero ospedaliero;
secondo il report settimanale ECDC (24-30 luglio), l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di casi umani WNV, con 43 casi solamente nella provincia di Latina;
si evidenzia un cambiamento geografico significativo della diffusione: se un tempo il virus era ristretto alla Pianura Padana, ora sono attivi focolai anche nel Centro-Sud, in particolare nella zona di Anzio e Latina (Lazio) e in Campania, oltre a sporadici casi in Emilia-Romagna e Lombardia;
i focolai si estendono infatti su sette nuove regioni italiane rispetto alla settimana precedente, includendo Lazio, Campania, Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Puglia;
il virus WNV è endemico in Italia dal 2008, con stagioni di maggiore o minor intensità; attualmente la circolazione è in linea con gli anni precedenti, anche se con distribuzione geografica mutata;
la diffusione crescente e l'espansione geografica del WNV configurano un'emergenza sanitaria in corso, che richiede interventi tempestivi e coordinati;
il modello italiano di sorveglianza integrata «One Health», alla luce dello sviluppo della malattia, necessita quindi di maggiori risorse per sostenere attività entomologiche, diagnostiche, di screening dei donatori di sangue e di bonifica ambientale;
la strategia europea 2030 sulla biodiversità e il Piano nazionale Arbovirosi fondano la risposta su un approccio integrato «One Health», che coinvolge medicina umana, veterinaria, entomologia e sanità ambientale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 5 del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative normative volte a:
istituire un Fondo straordinario per la sorveglianza e prevenzione del West Nile Virus, prioritariamente rivolto alle aree più colpite (provincia di Latina, Anzio e Campania);
potenziare il finanziamento degli enti di prevenzione (ISS, IZS, Dipartimenti regionali di salute pubblica e veterinaria), per attuare pienamente il Piano Arbovirosi 2020-2025, includendo stime su casi asintomatici;
destinare risorse mirate alle regioni maggiormente colpite (Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Sardegna, Lombardia) per potenziare sorveglianza, diagnostica e informazione pubblica;
attivare un coordinamento tra comuni, regioni e Ministeri per campagne di bonifica ambientale, eliminazione di acque stagnanti e diffusione di buone pratiche (uso di repellenti, zanzariere, abiti protettivi), secondo l'approccio integrato «One Health»;
ad istituire un tavolo interministeriale permanente tra Ministero della salute, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e autorità locali, operativo fino a novembre 2025, con monitoraggio in tempo reale e capacità di decidere nuovi immediati interventi.
9/2551/93. Girelli, Simiani.
La Camera,
premesso che:
nel provvedimento in esame sono presenti all'articolo 5 numerose norme per quanto riguarda la tutela della salute pubblica e la ricerca in ambito sanitario. In particolare, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 5 intervengono in materia di finanziamento per specifici obiettivi riguardanti attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA;
al 29 luglio 2025, i casi umani confermati di infezione da West Nile Virus (WNV) in Italia sono saliti da 32 a 89, con 9 decessi;
il 40 per cento dei casi sono neuro-invasivi, con una letalità calcolata sulle forme neuro-invasive pari al 20 per cento superiore al dato del 2024 (che era pari al 14 per cento);
si stima che le infezioni reali siano ben più numerose, con molti casi asintomatici: soltanto l'1-2 per cento delle infezioni provoca sintomi gravi o ricovero ospedaliero;
secondo il report settimanale ECDC (24-30 luglio), l'Italia è il Paese europeo con il maggior numero di casi umani WNV, con 43 casi solamente nella provincia di Latina;
si evidenzia un cambiamento geografico significativo della diffusione: se un tempo il virus era ristretto alla Pianura Padana, ora sono attivi focolai anche nel Centro-Sud, in particolare nella zona di Anzio e Latina (Lazio) e in Campania, oltre a sporadici casi in Emilia-Romagna e Lombardia;
i focolai si estendono infatti su sette nuove regioni italiane rispetto alla settimana precedente, includendo Lazio, Campania, Sardegna, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Puglia;
il virus WNV è endemico in Italia dal 2008, con stagioni di maggiore o minor intensità; attualmente la circolazione è in linea con gli anni precedenti, anche se con distribuzione geografica mutata;
la diffusione crescente e l'espansione geografica del WNV configurano un'emergenza sanitaria in corso, che richiede interventi tempestivi e coordinati;
il modello italiano di sorveglianza integrata «One Health», alla luce dello sviluppo della malattia, necessita quindi di maggiori risorse per sostenere attività entomologiche, diagnostiche, di screening dei donatori di sangue e di bonifica ambientale;
la strategia europea 2030 sulla biodiversità e il Piano nazionale Arbovirosi fondano la risposta su un approccio integrato «One Health», che coinvolge medicina umana, veterinaria, entomologia e sanità ambientale,
impegna il Governo:
a valutare di adottare misure volte a:
rafforzare le attività di sorveglianza e prevenzione del West Nile Virus, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate;
sostenere gli enti e le strutture competenti in ambito sanitario, veterinario e ambientale;
attivare un coordinamento tra comuni, regioni e Ministeri per campagne di bonifica ambientale, diffusione di buone pratiche (uso di repellenti, zanzariere, abiti protettivi), secondo l'approccio integrato One Health.
9/2551/93. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli, Simiani.
DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2025, N. 96, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI, NONCHÉ ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2488-B)
A.C. 2488-B – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE.
A.C. 2488-B – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali «Milano Cortina 2026»)
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259.
2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.
3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy.
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti.
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano–Cortina 2026»)
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano–Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025.
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 3.
(Disposizioni riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026»)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali.»
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può:
a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;
d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori.
3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4.
Articolo 6.
(Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing)
1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.»
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA'S CUP – NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI
Articolo 7.
(Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027»)
1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.
2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board – ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 8.
(Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo–Taranto 2026)
1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate in euro 181.506.669.
2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma.
Articolo 9.
(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a..
2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Articolo 10.
(Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali)
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.
3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;»
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni.»;
3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto».
Articolo 12.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».
Articolo 13.
(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.
Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia)
1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)
1. All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso.
Articolo 16.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 17.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2488-B – Modificazioni della Camera
MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «sulle aree interessate dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi di cui al comma 1,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;
al terzo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
al quarto periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «destinate per l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «destinate all'assunzione» e la parola: «autorità» è sostituita dalla seguente: «Autorità»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi»;
alla rubrica, la parola: «paraolimpici» è sostituita dalla seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite dalle seguenti: «Milano-Cortina».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «, nonché del soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di soccorso»;
al comma 2, le parole: «ad assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno» e dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”) – 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’ non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali”;
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: “quattordici” è sostituita dalle seguenti: “un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto”;
2) alla lettera a), la parola: “sette” è sostituita dalle seguenti: “fino a un massimo di nove”;
3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo”»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con riferimento alla società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Obblighi di trasparenza per la Fondazione "Milano-Cortina 2026") – 1. A carico della Fondazione "Milano-Cortina 2026" restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente».
All'articolo 5:
al comma 1:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «l'attività di appalto per» sono sostituite dalle seguenti: «le attività relative agli appalti di», la parola: «considerare» è sostituita dalla seguente: «adottare» e le parole: «l'intervento di Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento della società Sport e salute»;
alla lettera c), le parole: «se diversi» sono sostituite dalle seguenti: «se diverse»;
alla lettera d), dopo le parole: «dei lavori» e dopo le parole: «del programma dettagliato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attività,» è inserita la seguente: «nonché» e la parola: «temini» è sostituita dalla seguente: «termini»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «una spesa pari a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»;
al quinto periodo, le parole: «Autorità di Governo competente» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
al comma 7, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «straordinario»;
al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti: «, in cui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
All'articolo 6:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite dalle seguenti: «ne danno»;
al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: «conti gioco» sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»;
al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» è soppressa e le parole: «previo ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «previa trasmissione»;
dopo il capoverso 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»;
alla rubrica, le parole: «contrasto al match-fixing» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «AVA» è sostituita dalla seguente: «HVA» e le parole: «da Sport e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute S.p.A.»;
al terzo periodo, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Sport e salute», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;
al secondo periodo, la parola: «indifferibilità» è sostituita dalla seguente: «indifferibili»;
al terzo periodo, le parole: «ed economiche esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»;
al comma 4, le parole: «in termini dimezzati» sono sostituite dalle seguenti: «con la riduzione dei termini alla metà» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 5, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «di parte corrente» e le parole: «presso il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» è inserita la seguente: «finanziari»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”) – 1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.
3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7-ter. – (Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi) – 1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
“Art. 30-bis. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza”».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'anno 2025»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «legge n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute».
All'articolo 9:
al comma 1, la parola: «competente» è sostituita dalla seguente: «delegata», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,» è inserita la seguente: «da», dopo le parole: «città ospitante,» è inserita la seguente: «da», le parole: «del Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente» e le parole: «di Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute»;
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e la società Sport e salute»;
al terzo periodo, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute» e le parole: «Federazione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione italiana tennis e padel»;
al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite dalle seguenti: «2026-2030 sono»;
al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «e salute S.p.A.»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7».
Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale) – 1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, della “America's Cup – Napoli 2027”, dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
Art. 9-ter. – (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi) – 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato “Fondo italiano per lo sport”. Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la “Sezione garanzie”, a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la “Sezione finanziamenti”, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la “Sezione rafforzamento patrimoniale”, a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la “Sezione contributi”:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i princìpi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “alle amministrazioni interessate,” sono inserite le seguenti: “all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,”.
Art. 9-quater. – (Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive spettanti al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indica la società Sport e salute S.p.A. per la gestione e l'organizzazione dell'evento. I rapporti di cui al primo periodo sono regolati da una convenzione, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In presenza del contributo di cui al presente comma, l'Autorità politica delegata in materia di sport, in luogo di quanto previsto dal primo periodo, può prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, e la società di cui al primo periodo, qualora designata, predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da emanare entro trenta giorni dallo stanziamento del contributo concesso per ciascun evento, sono stabiliti i criteri di partecipazione della società Sport e salute S.p.A. alle attività di cui al primo periodo del comma 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e che» sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che», le parole: «si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «”;»;
al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «provincie autonome» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «articolo 117 Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 117 della Costituzione», le parole: «di cui ai commi che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «plano altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: “ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni” sono soppresse;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni”;
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione”».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: “agli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “ai presidenti”»;
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 4, lettera b), le parole: “almeno 30 giorni prima dell'inizio” sono sostituite dalle seguenti: “con congruo anticipo rispetto all'inizio”»;
al numero 1), dopo le parole: «e il Vicesegretario» è inserita la seguente: «Generale»;
al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10 unità» sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola: «convezione» è sostituita dalla seguente: «convenzione», dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri», dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole: «unità dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare immediata operatività alla Commissione, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al terzo periodo del presente comma si tiene conto del servizio prestato ai sensi del tredicesimo periodo. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»;
al numero 3), le parole: «si fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all'obbligo di versamento dei contributi annuali di cui al comma 11 e quelle relative all'impugnazione degli atti di cui al presente comma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
“Art. 26-bis. – (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari”».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso, le parole: «e i relativi bossoli, i» sono sostituite dalle seguenti: «, i relativi bossoli e i» e dopo le parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo la parola: “impressa” sono inserite le seguenti: “per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri”;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110».
All'articolo 13:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse, le parole: «a studenti universitari”» sono sostituite dalle seguenti: «per studenti universitari”,» e dopo le parole: «1 milione di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68»;
al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023» sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»;
alla lettera b), le parole: «delle manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e le parole: «degli arbitri e degli altri soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli arbitri o degli altri soggetti»;
al comma 2, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «3, comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «mediante corrispondente utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».
A.C. 2488-B – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»;
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «sulle aree interessate dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi di cui al comma 1,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;
al terzo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»;
al quarto periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «destinate per l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «destinate all'assunzione» e la parola: «autorità» è sostituita dalla seguente: «Autorità»;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione “Milano-Cortina 2026”. Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto.
4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi»;
alla rubrica, la parola: «paraolimpici» è sostituita dalla seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite dalle seguenti: «Milano-Cortina».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «, nonché del soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di soccorso»;
al comma 2, le parole: «ad assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno» e dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”) – 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 4:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
“2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’ non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali”;
b) al comma 3:
1) all'alinea, la parola: “quattordici” è sostituita dalle seguenti: “un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto”;
2) alla lettera a), la parola: “sette” è sostituita dalle seguenti: “fino a un massimo di nove”;
3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo”»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Con riferimento alla società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”».
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. – (Obblighi di trasparenza per la Fondazione "Milano-Cortina 2026") – 1. A carico della Fondazione "Milano-Cortina 2026" restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente».
All'articolo 5:
al comma 1:
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;
al comma 2:
alla lettera b), le parole: «l'attività di appalto per» sono sostituite dalle seguenti: «le attività relative agli appalti di», la parola: «considerare» è sostituita dalla seguente: «adottare» e le parole: «l'intervento di Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento della società Sport e salute»;
alla lettera c), le parole: «se diversi» sono sostituite dalle seguenti: «se diverse»;
alla lettera d), dopo le parole: «dei lavori» e dopo le parole: «del programma dettagliato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attività,» è inserita la seguente: «nonché» e la parola: «temini» è sostituita dalla seguente: «termini»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi»;
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «una spesa pari a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»;
al quinto periodo, le parole: «Autorità di Governo competente» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa»;
al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»;
al comma 7, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «straordinario»;
al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti: «, in cui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
All'articolo 6:
al comma 1:
al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite dalle seguenti: «ne danno»;
al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: «conti gioco» sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»;
al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» è soppressa e le parole: «previo ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «previa trasmissione»;
dopo il capoverso 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»;
alla rubrica, le parole: «contrasto al match-fixing» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi».
All'articolo 7:
al comma 1, primo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate»;
al comma 2:
al primo periodo, la parola: «AVA» è sostituita dalla seguente: «HVA» e le parole: «da Sport e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute S.p.A.»;
al terzo periodo, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «con Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Sport e salute», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»;
al secondo periodo, la parola: «indifferibilità» è sostituita dalla seguente: «indifferibili»;
al terzo periodo, le parole: «ed economiche esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»;
al comma 4, le parole: «in termini dimezzati» sono sostituite dalle seguenti: «con la riduzione dei termini alla metà» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
al comma 5, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «di parte corrente» e le parole: «presso il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» è inserita la seguente: «finanziari»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”) – 1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi.
3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7-ter. – (Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi) – 1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente:
“Art. 30-bis. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.
3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.
4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7.
5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.
6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza”».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'anno 2025»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «legge n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
al secondo e al terzo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute».
All'articolo 9:
al comma 1, la parola: «competente» è sostituita dalla seguente: «delegata», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,» è inserita la seguente: «da», dopo le parole: «città ospitante,» è inserita la seguente: «da», le parole: «del Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente» e le parole: «di Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute»;
al comma 3:
al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e la società Sport e salute»;
al terzo periodo, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute» e le parole: «Federazione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione italiana tennis e padel»;
al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite dalle seguenti: «2026-2030 sono»;
al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «e salute S.p.A.»;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7».
Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. – (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale) – 1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, della “America's Cup – Napoli 2027”, dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi.
Art. 9-ter. – (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi) – 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico.
3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.
5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato “Fondo italiano per lo sport”. Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate:
a) per la “Sezione garanzie”, a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari;
b) per la “Sezione finanziamenti”, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari;
c) per la “Sezione rafforzamento patrimoniale”, a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata;
d) per la “Sezione contributi”:
1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di:
1.1) contributi in conto interessi;
1.2) contributi in conto capitale;
2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera.
6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati:
a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci;
b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i princìpi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato.
10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti:
a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a);
b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d);
c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d);
d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7.
11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “alle amministrazioni interessate,” sono inserite le seguenti: “all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,”.
All'articolo 10:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e che» sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che», le parole: «si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «”;»;
al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «provincie autonome» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «articolo 117 Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 117 della Costituzione», le parole: «di cui ai commi che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «plano altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: “ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni” sono soppresse;
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni”;
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui”;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione”».
All'articolo 11:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: “agli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “ai presidenti”»;
alla lettera a):
al numero 1) è premesso il seguente:
«01) al comma 4, lettera b), le parole: “almeno 30 giorni prima dell'inizio” sono sostituite dalle seguenti: “con congruo anticipo rispetto all'inizio”»;
al numero 1), dopo le parole: «e il Vicesegretario» è inserita la seguente: «Generale»;
al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10 unità» sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola: «convezione» è sostituita dalla seguente: «convenzione», dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri», dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole: «unità dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»;
al numero 3), le parole: «si fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
“Art. 26-bis. – (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari”».
All'articolo 12:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;
al capoverso, le parole: «e i relativi bossoli, i» sono sostituite dalle seguenti: «, i relativi bossoli e i» e dopo le parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo la parola: “impressa” sono inserite le seguenti: “per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri”;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325”»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110».
All'articolo 13:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse, le parole: «a studenti universitari”» sono sostituite dalle seguenti: «per studenti universitari”,» e dopo le parole: «1 milione di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68»;
al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023» sono soppresse;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»;
al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»;
alla lettera b), le parole: «delle manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e le parole: «degli arbitri e degli altri soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli arbitri o degli altri soggetti»;
al comma 2, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «3, comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera b), dopo le parole: «mediante corrispondente utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi».
DISEGNO DI LEGGE: S. 1547 – PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PREVISTE DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 106, IN MATERIA DI SPETTACOLO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2538)
A.C. 2538 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2538 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2538 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo)
1. All'articolo 2, commi 1, 4 e 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole: «trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2026».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo)
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 15 dicembre 2025.
1.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
*1.4. Piccolotti.
*1.5. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 28 febbraio 2026.
1.11. Amato, Orrico, Caso.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 marzo 2026.
1.2. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 marzo 2026.
1.10. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 15 giugno 2026.
1.9. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 30 giugno 2026.
1.8. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 18 agosto 2026.
1.7. Orrico, Amato, Caso.
A.C. 2538 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2538 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo»;
l'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies;
l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 386 del 5 settembre 2018, come modificato dal decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023, stabilisce i criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per la copia privata audio e video;
il comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023 specifica che i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori devono trasmettere la certificazione dell'organo di revisione contabile alla SIAE entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza. La norma è stata confermata nel decreto ministeriale n. 259 del 20 luglio 2023, che stabilisce che il compenso per copia privata viene ripartito ai soggetti abilitati in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori;
gli intermediari hanno interpretato la norma in modo difforme, alcuni sostenendo che il termine del 31 dicembre possa essere derogato e quindi che le comunicazioni possano avvenire successivamente ed entro il termine prescrizionale di dieci anni, altri invece ritengono che il termine suddetto debba essere considerato indifferibile rispetto alla procedura di ripartizione. Questa difforme interpretazione ha portato a un aggiornamento periodico delle certificazioni da fornire alla SIAE, includendo compensi relativi ad anni di competenza pregressi, con inevitabile rallentamento nel pagamento dei saldi;
la situazione attuale, insomma, genera uno squilibrio nella rappresentazione della percentuale di rappresentatività di ciascun intermediario, svantaggiando alcuni artisti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure contenute all'articolo 4 della legge n. 106 del 2022 recante delega in materia di spettacolo, con ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a confermare e comunque chiarire la portata di quanto già previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023, garantendo che ai fini della corretta attribuzione di detti compensi, i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori del settore audio e del settore video trasmettano la certificazione dell'organo di revisione contabile alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza dell'ammontare certificato.
9/2538/1. Cangiano, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo»;
l'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 sulla «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» stabilisce che gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies;
l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 386 del 5 settembre 2018, come modificato dal decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023, stabilisce i criteri di ripartizione dei compensi dovuti agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per la copia privata audio e video;
il comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023 specifica che i soggetti intermediari dei diritti degli artisti interpreti o esecutori devono trasmettere la certificazione dell'organo di revisione contabile alla SIAE entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di competenza. La norma è stata confermata nel decreto ministeriale n. 259 del 20 luglio 2023, che stabilisce che il compenso per copia privata viene ripartito ai soggetti abilitati in misura percentuale rapportata all'ammontare dei diritti intermediati e fatturati sulla base di contratti sottoscritti con gli utilizzatori;
gli intermediari hanno interpretato la norma in modo difforme, alcuni sostenendo che il termine del 31 dicembre possa essere derogato e quindi che le comunicazioni possano avvenire successivamente ed entro il termine prescrizionale di dieci anni, altri invece ritengono che il termine suddetto debba essere considerato indifferibile rispetto alla procedura di ripartizione. Questa difforme interpretazione ha portato a un aggiornamento periodico delle certificazioni da fornire alla SIAE, includendo compensi relativi ad anni di competenza pregressi, con inevitabile rallentamento nel pagamento dei saldi;
la situazione attuale, insomma, genera uno squilibrio nella rappresentazione della percentuale di rappresentatività di ciascun intermediario, svantaggiando alcuni artisti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di accompagnare l'attuazione delle misure contenute all'articolo 4 della legge n. 106 del 2022 recante delega in materia di spettacolo, con ogni opportuna iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a chiarire la portata di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 131 del 22 marzo 2023.
9/2538/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Cangiano, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace;
la Commissione consultiva per il teatro, istituita presso il Ministero della cultura, ha il compito di valutare i progetti di spettacolo dal vivo ai fini dell'erogazione dei contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), sulla base di criteri tecnico-artistici, territoriali e di sostenibilità;
il 19 giugno 2025, tre membri su sette della Commissione si sarebbero dimessi, come da lettera resa pubblica, a causa della scelta della maggioranza di voler declassare la Fondazione Teatro Nazionale della Toscana, nonostante la valutazione tecnica non giustificasse tale decisione;
tali membri erano stati designati dalla Conferenza Unificata, in rappresentanza di regioni, province autonome, UPI e ANCI, e la loro uscita ha determinato l'assenza di una parte fondamentale della rappresentanza territoriale e istituzionale;
le dimissioni non sono solo legate a divergenze sui contenuti progettuali, ma denunciano il venir meno delle condizioni di indipendenza e corretto funzionamento dell'organismo, segnalando interferenze di natura politica che metterebbero a rischio la credibilità e l'equità del processo di valutazione;
una rete di operatori e professionisti del settore teatrale e culturale ha diffuso un comunicato pubblico per esprimere «profonda preoccupazione» e per chiedere al Ministero un ripensamento complessivo delle modalità operative delle Commissioni consultive, fondato su trasparenza, autonomia e competenza tecnica, e privo di condizionamenti esterni;
la stessa Conferenza Unificata ha sollecitato una riflessione sull'argomento, non procedendo alla nomina dei suoi rappresentanti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dalla legge n. 106 del 2022 recante delega in materia di spettacolo con ulteriori iniziative, anche normative, volte a non procedere alla sola sostituzione dei membri dimissionari della Commissione consultiva per il teatro, ma a provvedere al rinnovo di tutti i componenti del citato organismo;
9/2538/2. Orfini, Manzi, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in discussione, all'articolo 1, proroga il termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo;
nella passata legislatura, dopo un lungo confronto con le lavoratrici e i lavoratori del settore dello spettacolo è stata approvata la riforma del welfare per il settore dello spettacolo dal vivo e introdotta, come perno di un nuovo sistema di previdenza, l'indennità di discontinuità che riconosce le specificità di un lavoro che è per sua natura discontinuo;
in fase di approvazione della prima legge di bilancio dell'inizio legislatura, con l'approvazione di un emendamento del Gruppo Pd, sono stati reperiti 100 milioni per finanziare l'avviamento della riforma e successivamente approvato lo schema di decreto legislativo;
diversi coordinamenti di lavoratori, associazioni di settore e sindacati hanno espresso preoccupazione e avanzato proposte per una riformulazione dell'indennità, affinché possa costituire una reale misura di welfare culturale, strutturale e non emergenziale;
l'attuazione piena della riforma del lavoro nello spettacolo – anche alla luce della proroga delle deleghe – rappresenta un'occasione cruciale per correggere le criticità emerse, migliorare lo strumento e ampliare la platea dei beneficiari,
impegna il Governo
al fine di tutelare i lavoratori dello spettacolo nei periodi di inattività, ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguate al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106.
9/2538/3. Iacono, Orfini, Manzi, Berruto.
La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame proroga il termine per l'esercizio delle deleghe di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo;
il recente rapporto, dettagliato, sul triennio 2025-2027 dedicato ai finanziamenti per lo spettacolo dal vivo, presentato dal Coordinamento delle realtà della scena contemporanea C.Re.S.Co., evidenziano criticità strutturali del modello di valutazione ministeriale;
il dossier segnala l'azzeramento del «rischio culturale» nelle procedure ministeriali, con la conseguente marginalizzazione dei progetti innovativi, sperimentali e generativi della cultura contemporanea, in favore di realtà già consolidate e autosufficienti;
si evidenzia inoltre uno squilibrio territoriale crescente tra Nord e Sud e una carenza di ricambio generazionale artistico, con conseguente impoverimento dell'ecosistema culturale locale e della sua capacità di crescita e sviluppo;
tali criticità mettono in discussione la funzione stessa del sostegno pubblico allo spettacolo come strumento di investimento nella cultura identitaria e nel pluralismo creativo, al di là della logica del mercato stabile,
impegna Il Governo
anche al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, recante delega per la redazione del «codice dello spettacolo» e dall'articolo 12 della legge n. 106 del 2022 in materia di riparto dei contributi dei fondi per lo spettacolo, a riaprire il processo di valutazione dei progetti relativi al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (triennio 2025-2027), con particolare attenzione alla valorizzazione del rischio culturale e innovativo, anche introducendo criteri trasparenti e quantitativi per misurare il merito culturale e il potenziale di sperimentazione, nonché meccanismi di premialità per la diversificazione territoriale e il ricambio generazionale.
9/2538/4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la proroga del termine per l'esercizio delle deleghe legislative in materia di spettacolo dal vivo, ai sensi della legge 15 luglio 2022, n. 106;
tra le tematiche da affrontare con maggiore urgenza vi è la ridefinizione dei criteri per il riconoscimento e il finanziamento delle istituzioni teatrali nell'ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), alla luce dei recenti provvedimenti del Ministero della cultura;
il Teatro della Pergola di Firenze, parte del Teatro della Toscana, rappresenta uno dei più antichi teatri all'italiana del Paese, risalente al 1656, con una straordinaria rilevanza storica, culturale e architettonica;
nel corso degli anni, il Teatro della Toscana ha rappresentato un modello di cooperazione culturale europea, ospitando produzioni e artisti di rilievo internazionale, investendo in formazione di alto livello, internazionalizzazione, progetti di innovazione digitale e programmi educativi rivolti ai giovani e alle scuole;
il Teatro della Pergola è stato per anni riconosciuto come Teatro Nazionale, status ora revocato con decisione ministeriale confermata nei giorni scorsi;
la perdita di questo status è destinata a produrre conseguenze gravi e dirette non solo per la programmazione culturale e la sostenibilità economica del Teatro, ma anche per l'intero sistema dello spettacolo toscano e nazionale, con impatti sull'occupazione, sulla formazione e sulla capacità produttiva;
la Fondazione Teatro della Toscana, che gestisce la Pergola, ha presentato ricorso al Tar e avviato una mobilitazione con le istituzioni locali e regionali. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato di una scelta «inaccettabile» che penalizza la città e la sua storia culturale;
la regione Toscana ha chiesto una revisione dei criteri di valutazione che appaiono penalizzanti e non trasparenti: ad esempio, è stato contestato l'aver inserito nel computo dei contributi pubblici a carico della Fondazione risorse investite su progetti internazionali come l'École des Maîtres e le coproduzioni internazionali, che costituiscono invece valore strategico per la crescita e la reputazione artistica;
come riportato dagli organi di stampa, nonostante i criteri formali, il declassamento ha colpito proprio uno dei soggetti che, più di altri, risponde alla missione pubblica del teatro nazionale: presidio territoriale, qualità artistica, apertura europea, investimenti su nuove generazioni, produzione di opere originali;
l'intera comunità fiorentina ha manifestato la propria contrarietà alla decisione ministeriale, con prese di posizione da parte di artisti, accademici, sindacati e operatori culturali, che temono un indebolimento strutturale dell'identità teatrale della città;
come osservato anche in sede parlamentare, la revisione della governance e dei criteri del FUS deve avvenire in modo trasparente, partecipato, coerente con la missione pubblica del sistema spettacolare italiano e non in modo punitivo o penalizzante verso le esperienze più dinamiche e internazionali,
impegna il Governo:
a considerare, nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di spettacolo dal vivo, la definizione di criteri oggettivi e plurali per il riconoscimento dei Teatri Nazionali, che tengano conto del valore storico, culturale, territoriale e internazionale delle istituzioni teatrali, nonché dei loro progetti educativi e di formazione, delle collaborazioni europee e dell'impatto sociale prodotto;
a promuovere un tavolo di confronto con gli enti locali e le regioni interessate per garantire una piena partecipazione delle comunità territoriali alla riforma del sistema dello spettacolo e al processo decisionale su riconoscimenti e finanziamenti;
a sospendere gli effetti della citata revoca del Teatro della Pergola almeno fino all'esito del contenzioso amministrativo e della ridefinizione delle linee guida del Fus;
a riconoscere e tutelare il Teatro della Pergola come presidio strategico del sistema teatrale nazionale, nonché patrimonio culturale e artistico di interesse europeo, valorizzando l'eccellenza produttiva, educativa e formativa che ha contraddistinto negli anni la sua attività.
9/2538/5. Bonafè, Gianassi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge n. 106 del 15 luglio 2022 prevede la delega al Governo per la graduale revisione della disciplina relativa alle attività circensi, favorendo il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti, in coerenza con gli orientamenti espressi a livello europeo e internazionale;
numerosi Paesi europei (tra cui Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Francia) hanno già introdotto norme nazionali che vietano o fortemente limitano l'utilizzo di animali nei circhi, per ragioni etiche, ambientali, di sicurezza e benessere animale;
ad oggi, non è ancora stato adottato il decreto legislativo attuativo della suddetta delega, e la proroga dei termini prevista rischia di ritardare ulteriormente l'attuazione di un obiettivo atteso da anni da operatori, associazioni e cittadini
impegna il Governo
a dare piena attuazione alla delega prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge n. 106 del 2022, disciplinando con urgenza e chiarezza il superamento dell'uso di animali nei circhi, secondo un cronoprogramma certo e definito;
9/2538/6. Prestipino, Evi, Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 106 del 2022 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino del settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla disciplina dei lavoratori, al funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e al sistema di promozione culturale;
il Governo ha già esercitato parte delle deleghe, intervenendo a tutela dei lavoratori discontinui del comparto, con l'istituzione dell'indennità di discontinuità e misure previdenziali specifiche;
resta tuttavia fondamentale garantire l'effettiva attuazione, il monitoraggio e l'eventuale rafforzamento di tali strumenti, assicurando che le riforme rispondano concretamente ai bisogni del settore;
è inoltre necessario valorizzare le realtà culturali radicate nei territori, spesso penalizzate da criteri centralistici nella distribuzione dei fondi pubblici,
impegna il Governo:
nell'esercizio delle deleghe rimanenti, a valutare la possibilità di:
garantire particolare attenzione alla piena attuazione e all'efficacia dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore spettacolo, con specifico riferimento alle professionalità tecniche, intermittenti e non artistiche;
promuovere, una maggiore valorizzazione delle realtà culturali territoriali, anche attraverso criteri di accesso al FUS che premino la qualità artistica, la funzione sociale e la diffusione capillare dell'offerta culturale al di fuori dei grandi centri urbani;
assicurare trasparenza, semplificazione e meritocrazia nei criteri di erogazione dei finanziamenti pubblici, in modo da favorire il ricambio generazionale, la sostenibilità economica e la valorizzazione delle eccellenze italiane in campo culturale.
9/2538/7. Gardini, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
la legge n. 106 del 2022 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino del settore dello spettacolo, con particolare riferimento alla disciplina dei lavoratori, al funzionamento del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV) e al sistema di promozione culturale;
il Governo ha già esercitato parte delle deleghe, intervenendo a tutela dei lavoratori discontinui del comparto, con l'istituzione dell'indennità di discontinuità e misure previdenziali specifiche;
resta tuttavia fondamentale garantire l'effettiva attuazione, il monitoraggio e l'eventuale rafforzamento di tali strumenti, assicurando che le riforme rispondano concretamente ai bisogni del settore;
è inoltre necessario valorizzare le realtà culturali radicate nei territori, spesso penalizzate da criteri centralistici nella distribuzione dei fondi pubblici,
impegna il Governo:
nell'esercizio delle deleghe rimanenti, a valutare la possibilità di:
garantire particolare attenzione alla piena attuazione e all'efficacia dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore spettacolo, con specifico riferimento alle professionalità tecniche, intermittenti e non artistiche;
promuovere, una maggiore valorizzazione delle realtà culturali territoriali, anche attraverso criteri di accesso al FNSV che premino la qualità artistica, la funzione sociale e la diffusione capillare dell'offerta culturale al di fuori dei grandi centri urbani;
assicurare trasparenza, semplificazione e meritocrazia nei criteri di erogazione dei finanziamenti pubblici, in modo da favorire il ricambio generazionale, la sostenibilità economica e la valorizzazione delle eccellenze italiane in campo culturale.
9/2538/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Gardini, Mollicone, Caretta, Ciaburro.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo»;
la rilevanza e la complessità dell'intervento normativo relativo alla riforma del settore dello spettacolo dovrebbero coniugarsi con l'esigenza di pervenire a una riforma il più possibile approfondita e partecipata, anche attraverso un'approfondita interlocuzione con i sindacati, le parti sociali e gli operatori del settore;
il Rapporto SIAE 2024 fotografa un comparto in salute e in evoluzione, con 3,37 milioni di spettacoli realizzati (+6,15 per cento rispetto al 2023), 253,5 milioni di spettatori (+2,25 per cento) e una spesa complessiva che ha superato i 4,02 miliardi di euro (+1,94 per cento) dimostrando quindi l'efficacia delle politiche del governo Meloni in materia di spettacolo dal vivo;
il decreto ministeriale 23 dicembre 2024 segna un traguardo storico da parte del Governo Meloni introducendo un principio di competitività nello spettacolo dal vivo, come la distinzione fra direttore generale e direttore artistico nella governance dei Teatri nazionali, razionalizzando l'erogazione dei contributi statali, migliorando gli indicatori economici ed esplicitando negli obiettivi strategici la promozione e la valorizzazione dell'identità nazionale;
lo stesso decreto ministeriale esplicita un importante sostegno all'arte coreutica introducendo la possibilità per il teatro e la musica di effettuare ospitalità di attività di danza fino ad un massimo del 20 per cento della propria attività programmata;
appare sempre più rilevante e necessario semplificare e sistematizzare il complesso e stratificato corpus normativo in materia di spettacolo dal vivo attualmente esistente, anzitutto per chiarire e definire la natura giuridica e la disciplina applicabile ai soggetti che appartengono al settore;
per quanto riguarda l'art bonus sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un incremento dei benefit per gli investitori, facilitando l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore dello spettacolo ed estendendo il più possibile tale strumento utile al reperimento di fondi privati, creando, tra l'altro, un sistema volto a favorire gli investimenti culturali nelle vaste aree della Nazione economicamente più svantaggiate;
la legge 15 luglio 2022 reca, inoltre, un complesso di deleghe per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, anche con riferimento alla musica popolare contemporanea, nonché agli organizzatori di eventi, in particolare ai live club, e nello specifico ai lavoratori del settore;
sullo stesso tema, interviene la legge n. 175 del 2017, che stabilisce tra i suoi princìpi cardine che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo, incluse le attività musicali popolari contemporanee, prevedendo, con particolare riferimento ai settori della musica: 1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico della Nazione; 2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività; 3) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
la legge n. 152 del 2024 reca disposizioni in materia di rievocazioni storiche e stabilisce che «la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167» e che a stessa introduce, per la prima volta, nell'ordinamento nazionale una nozione organica relativa al patrimonio culturale immateriale, in cui le arti dello spettacolo sono annoverate,
impegna il Governo
nell'ambito dell'esercizio della delega nonché mediante ulteriori interventi ad essa complementari, a valutare l'opportunità di:
portare a compimento una riforma organica e partecipata del settore dello spettacolo dal vivo, valorizzando e qualificando le realtà artistiche, occupazionali e culturali nazionali, ponendo particolare attenzione alla semplificazione normativa, al potenziamento dell'art bonus e all'importanza della promozione intesa anche come capacità d'investimento e diffusione nelle aree svantaggiate, nonché del sostegno alle attività di danza, anche urbana, e della regolamentazione e definizione professionale dell'insegnamento di tali attività;
trasporre integralmente nel riordino del codice la nuova normativa in materia di rievocazioni storiche recata dalla legge n. 152 del 2024;
sviluppare forme di verifica della qualità dei bilanci e meccanismi di controllo della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, garantendo che le ospitalità di musica leggera non siano computate nella bigliettazione dichiarata e incentivando la partecipazione finanziaria di soggetti privati;
coinvolgere la Commissione consultiva della danza – analogamente a quanto già previsto per la Commissione nazionale per la musica – nell'attività di valutazione dei programmi delle fondazioni lirico sinfoniche;
introdurre, nel settore della danza, la nozione di «organismi di promozione» e quella di «centri nazionali di alto perfezionamento professionale»;
favorire le condizioni per l'ampliamento delle piante organiche dei corpi di ballo;
introdurre forme di credito d'imposta per la produzione di spettacoli dal vivo, specie nelle zone disagiate della nazione.
9/2538/8. Mollicone, Caretta, Ciaburro, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la «Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previsto dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo»;
la rilevanza e la complessità dell'intervento normativo relativo alla riforma del settore dello spettacolo dovrebbero coniugarsi con l'esigenza di pervenire a una riforma il più possibile approfondita e partecipata, anche attraverso un'approfondita interlocuzione con i sindacati, le parti sociali e gli operatori del settore;
il Rapporto SIAE 2024 fotografa un comparto in salute e in evoluzione, con 3,37 milioni di spettacoli realizzati (+6,15 per cento rispetto al 2023), 253,5 milioni di spettatori (+2,25 per cento) e una spesa complessiva che ha superato i 4,02 miliardi di euro (+1,94 per cento) dimostrando quindi l'efficacia delle politiche del governo Meloni in materia di spettacolo dal vivo;
il decreto ministeriale 23 dicembre 2024 segna un traguardo storico da parte del Governo Meloni introducendo un principio di competitività nello spettacolo dal vivo, come la distinzione fra direttore generale e direttore artistico nella governance dei Teatri nazionali, razionalizzando l'erogazione dei contributi statali, migliorando gli indicatori economici ed esplicitando negli obiettivi strategici la promozione e la valorizzazione dell'identità nazionale;
lo stesso decreto ministeriale esplicita un importante sostegno all'arte coreutica introducendo la possibilità per il teatro e la musica di effettuare ospitalità di attività di danza fino ad un massimo del 20 per cento della propria attività programmata;
appare sempre più rilevante e necessario semplificare e sistematizzare il complesso e stratificato corpus normativo in materia di spettacolo dal vivo attualmente esistente, anzitutto per chiarire e definire la natura giuridica e la disciplina applicabile ai soggetti che appartengono al settore;
per quanto riguarda l'art bonus sarebbe opportuno valutare l'introduzione di un incremento dei benefit per gli investitori, facilitando l'accesso a tutti i soggetti operanti nel settore dello spettacolo ed estendendo il più possibile tale strumento utile al reperimento di fondi privati, creando, tra l'altro, un sistema volto a favorire gli investimenti culturali nelle vaste aree della Nazione economicamente più svantaggiate;
la legge 15 luglio 2022 reca, inoltre, un complesso di deleghe per la valorizzazione dello spettacolo dal vivo, anche con riferimento alla musica popolare contemporanea, nonché agli organizzatori di eventi, in particolare ai live club, e nello specifico ai lavoratori del settore;
sullo stesso tema, interviene la legge n. 175 del 2017, che stabilisce tra i suoi princìpi cardine che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo, incluse le attività musicali popolari contemporanee, prevedendo, con particolare riferimento ai settori della musica: 1) l'estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico della Nazione; 2) la definizione delle figure che afferiscono all'organizzazione e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei criteri e requisiti per l'esercizio della suddetta attività; 3) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare italiana, anche in chiave contemporanea, con progetti artistico-culturali di valenza regionale e locale;
la legge n. 152 del 2024 reca disposizioni in materia di rievocazioni storiche e stabilisce che «la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167» e che a stessa introduce, per la prima volta, nell'ordinamento nazionale una nozione organica relativa al patrimonio culturale immateriale, in cui le arti dello spettacolo sono annoverate,
impegna il Governo
nell'ambito dell'esercizio della delega nonché mediante ulteriori interventi ad essa complementari, a valutare l'opportunità di:
portare a compimento una riforma organica e partecipata del settore dello spettacolo dal vivo, valorizzando e qualificando le realtà artistiche, occupazionali e culturali nazionali, ponendo particolare attenzione alla semplificazione normativa, al potenziamento dell'art bonus e all'importanza della promozione intesa anche come capacità d'investimento e diffusione nelle aree svantaggiate, nonché del sostegno alle attività di danza, anche urbana, e della regolamentazione e definizione professionale dell'insegnamento di tali attività;
inserire nel riordino del codice la nuova normativa in materia di rievocazioni storiche recata dalla legge n. 152 del 2024;
sviluppare forme di verifica della qualità dei bilanci e meccanismi di controllo della gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, garantendo che le ospitalità di musica leggera non siano computate nella bigliettazione dichiarata e incentivando la partecipazione finanziaria di soggetti privati;
introdurre, nel settore della danza, la nozione di «organismi di promozione» e quella di «centri nazionali di alto perfezionamento professionale»;
favorire le condizioni per il potenziamento delle piante organiche dei corpi di ballo esistenti;
introdurre forme di credito d'imposta per la produzione di spettacoli dal vivo, specie nelle zone disagiate della nazione.
9/2538/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Mollicone, Caretta, Ciaburro, Amorese.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Aula, il disegno di legge A.C. 2538 dispone la Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, in materia di spettacolo. Una proroga, ad avviso dei firmatari, eccessiva e inopportuna, data l'attesa del settore per il Codice dello spettacolo;
già il decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, n. 463, infatti, recante Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e reso pubblico il 13 gennaio, ha inferto un duro colpo alla ricerca e alla sperimentazione artistiche. Sulla base dei nuovi criteri, le Commissioni consultive che si sono espresse nel mese di giugno e di luglio hanno declassato ed eliminato festival storici e ampiamente affermati – per quel che riguarda la danza, il teatro, i progetti multidisciplinari;
relativamente alla «qualità artistica», i criteri introdotti dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, n. 463, hanno espunto formule-chiave quali: «sostegno alla contemporaneità» e «assunzione del rischio culturale». Come ha giustamente rilevato Franco D'Ippolito (che, tra le altre cose, ha diretto il Teatro Pubblico Pugliese e il Metastasio di Prato), il Fondo avrebbe il compito di «garantire i soggetti perché azzardino», e si investono risorse «anche perché il pubblico incontri l'inedito, faccia esperienza dell'inatteso». Cancellando, invece, il rischio culturale, si marginalizza «quella parte del sistema che opera quotidianamente aspirando al rinnovamento»;
il decreto ministeriale in questione, poi, ha pareggiato, nell'attribuzione del punteggio (35 punti), «qualità artistica» e quantità, mentre con la «qualità indicizzata» (30 punti), valutata attraverso 21 parametri, sono state introdotte novità negative. Particolarmente problematici i due indicatori definiti attraverso la formula della «congruità gestionale»: a) «costo medio per spettatore»; b) «incassi medi per spettatore». Nel primo caso, il «rapporto tra i costi totali del progetto e il numero di spettatori» (dato riferito all'anno precedente a quello di richiesta del contributo); nel secondo caso, il «rapporto tra gli incassi totali del progetto e il numero di spettatori». In entrambi i casi, si tratta inequivocabilmente di indicatori che favoriscono la vocazione commerciale, e non quella sperimentale, dei progetti. Con ampia penalizzazione – già verificata con gli esiti relativi al Fondo 2025-2027 – di chi programma investendo su giovani compagnie e sui linguaggi multidisciplinari, di chi opera nelle sale di provincia;
preoccupa, in particolare, il primo dei due parametri denominati «congruità gestionale», soprattutto per quei progetti che innovano di più e, magari, lo fanno in piccoli centri. Nei casi cioè dove è più faticoso avere un importante numero di spettatori, e pur di mantenere intatta la ricerca artistica, ottenere un buon punteggio potrebbe voler dire sacrificare i diritti di chi lavora – dal punto di vista retributivo e contributivo;
come è noto, le condizioni di lavoro nello spettacolo sono già fortemente precarie. Secondo l'ultimo censimento Inps, sono 367 mila, le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo; la loro retribuzione media annua è di appena 11.299 euro e il numero medio di giornate retribuite all'anno è di 95;
a partire dall'inizio del mese di luglio, alla luce delle tante esclusioni dal FNSV, si sono succedute assemblee nazionali alle quali hanno partecipato migliaia di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. Si prevedono, in autunno, significative e variegate mobilitazioni,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione del provvedimento in esame con una revisione dei criteri sanciti dal decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, n. 463, al fine di favorire, attraverso una corretta ripartizione del Fondo, tutele e diritti retributivi e contributivi adeguati e degni per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, nonché con ulteriori interventi volti a sostenere la ricerca e la sperimentazione artistiche e culturali e a garantire che queste ultime possano essere praticate anche in piccoli centri e nelle realtà di provincia.
9/2538/9. Piccolotti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo di cui all'articolo 2 della legge n. 106 del 2022;
si rammenta come l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, avesse già prorogato da 9 a 24 mesi (ossia dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle citate deleghe legislative e, ancora successivamente, la legge 8 agosto 2024, n. 119, avesse ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025;
tra le varie deleghe della legge n. 106 del 2022, il cui termine di esercizio viene nuovamente e inspiegabilmente prorogato a distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa, vi è la delega alla riforma, alla revisione e al riassetto della vigente disciplina del settore delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, a richiamo del principio contenuto nella legge n. 175 del 2017 finalizzato al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;
nel corso dell'esame parlamentare della legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, la Camera approvava l'ordine del giorno 9/30-A/1 con oggetto il riformulato impegno per il Governo ad «avviare iniziative per l'esercizio della delega conferita dalla legge n. 106 del 2022»;
sebbene tale impegno non imponga all'Esecutivo tempi brevi di azione in riferimento alla tematica citata, è ormai quanto più urgente e indifferibile esercitare con la massima celerità la delega conferita dalla legge n. 106 del 2022 vedendo, ormai, le condizioni di vita di questi animali tenuti in cattività e vittime di pratiche disumane, con condanne unanimi all'interno della società civile,
impegna il Governo
ad esercitare con la massima celerità la delega conferita dalla legge n. 106 del 2022 con riferimento specifico al superamento dell'utilizzo degli animali nel settore delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, escludendo categoricamente qualsiasi ulteriore differimento dei termini di esercizio.
9/2538/10. Benzoni.
La Camera
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di esercitare la delega conferita dalla legge n. 106 del 2022 con riferimento specifico al superamento dell'utilizzo degli animali nel settore delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti.
9/2538/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 1, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo;
a tal fine, la disposizione citata novella l'articolo 2, commi 1, 4, 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo);
si ricorda che l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025;
rispetto al testo originario nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato espunto il riferimento al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 106 del 2022;
si ricorda che la citata legge 15 luglio 2022, n. 106, all'articolo 2, comma 6 conferisce la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo;
dunque per l'attuale maggioranza la delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di lavoratori discontinui dello spettacolo, prevista dall'articolo 2, comma 6, risulta già attuata mediante l'adozione del decreto legislativo n. 175 del 2023 recante «Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo»;
in particolare il comma 4, lettera c), dell'articolo 2 della citata legge di delega stabilisce che il Governo, con decreto delegato da adottare entro ventiquattro mesi dalla data entrata in vigore della legge, provveda alla «previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro»;
il comma 6, dell'articolo 2, stabilisce la delega al Governo «per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente» a favore dei lavoratori dello spettacolo; il medesimo comma prevede che il decreto legislativo dev'essere adottato tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati;
lo scopo dell'istituzione dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, artisti, tecnici, professionisti è quello di garantire un supporto economico e il riconoscimento ai fini pensionistici degli intervalli che intercorrono tra un contratto di lavoro e l'altro in quanto parti integranti ed essenziali del lavoro degli artisti, dei tecnici, dei professionisti del settore;
tuttavia, il citato il decreto legislativo non risponde alle finalità e agli obiettivi di tutela previdenziale universale, specifica e dedicata per i lavoratori del settore, ma l'indennità introdotta nulla ha a che vedere con il riconoscimento della discontinuità come caratteristica distintiva di chi lavora nel settore, appare non come uno strumento universale ma un mero sostegno al reddito che va ad aggiungersi all'ennesimo modesto e non strutturale intervento in materia;
in risposta all'interrogazione 5-01726 a firma del sottoscrittore del presente ordine del giorno, dato il carattere innovativo e sperimentale della misura, in relazione alla quale è espressamente prevista la possibilità di intervento con disposizioni correttive e integrative ai sensi dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 175 del 2017, il Ministero della cultura ha dichiarato di aver promosso lo svolgimento di riunioni tecniche con rappresentanti dell'Inps, al fine di acquisire elementi informativi sulle prime risultanze istruttorie emergenti dalla gestione, da parte dell'istituto, della prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 2023; dichiarando altresì che solo all'esito dell'analisi dell'impatto della normativa in argomento, si potranno valutare opportune modifiche rispetto alle quali non sussistono chiusure aprioristiche;
tuttavia, durante l'esame in Assemblea del precedente provvedimento di proroga il Governo ha dato parere contrario ad un ordine del giorno sempre a firma del presentatore del presente ordine del giorno vertente sul medesimo argomento e respinto dall'attuale maggioranza;
appare pertanto auspicabile che in fase di esercizio delle deleghe per le quali è chiesta, l'ulteriore proroga di un anno e mezzo, il Governo interpreti pienamente lo spirito della legge delega che riguarda materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dalla legge delega 15 luglio 2022, n. 106 con ulteriori iniziative normative finalizzate a modificare integralmente il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 che ha disatteso completamente le indicazioni della cita legge delega e finalmente ad esercitare pienamente la delega che prevede il riordino delle misure sociali esistenti verso una soluzione migliorativa e risolutiva delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore, senza deludere dunque le loro legittime aspettative.
9/2538/11. Amato, Orrico, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 1, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo;
a tal fine, la disposizione citata novella l'articolo 2, commi 1, 4, 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo);
si ricorda che l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025;
in particolare, la legge 15 luglio 2022, n. 106, all'articolo 2, comma 1 prevede la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
durante la scorsa legislatura si è svolta una indagine conoscitiva sulle fondazioni lirico sinfoniche, nella quale è stato affrontato il grande tema dei corpi di ballo, che è stato ampiamente discusso e argomentato durante le audizioni, anche con il coinvolgimento di numerosi artisti, tra cui Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato e i danzatori di Danza Error System (DES);
dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in tema di corpi di ballo, è emerso che è necessario riconoscere alla danza la stessa dignità di arte e di patrimonio culturale che si riconosce all'opera lirica: ai fini del riparto FUS il punteggio del balletto dovrebbe essere equiparato a quello dell'opera lirica; occorrerebbe poi cambiare il nome delle FLS in «fondazioni lirico-sinfoniche e coreutiche», affinché la danza sia riconosciuta come parte integrante della loro identità ed è necessario, ovviamente stanziare risorse per la ricostituzione dei corpi di ballo;
durante l'esame in Assemblea del precedente provvedimento di proroga il Governo ha dato parere contrario ad un Ordine del giorno a firma della sottoscrittrice del presente atto, vertente sul medesimo argomento e respinto da questa maggioranza;
appare invece assolutamente auspicabile che in fase di esercizio delle deleghe per le quali è chiesta, l'ulteriore proroga di un anno e mezzo, il Governo interpreti pienamente lo spirito della legge delega, che riguarda materie vaste e complesse di cui il settore dello spettacolo attende la riforma da anni, in particolare affronti le problematiche correlate all'arte coreutica tanto penalizzata negli ultimi anni,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative finalizzate ad esercitare pienamente la delega e riconoscere alla danza la stessa dignità di arte e di patrimonio culturale che si riconosce all'opera lirica e prevedere il riordino delle misure esistenti verso una soluzione migliorativa e risolutiva delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore, senza deludere dunque le loro legittime aspettative.
9/2538/12. Orrico, Amato, Caso.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame, all'articolo 1, proroga dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio delle deleghe per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo;
a tal fine, la disposizione citata novella l'articolo 2, commi 1, 4, 5, della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo);
si ricorda che l'articolo 1, comma 6, della legge di conversione n. 14 del 2023 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, aveva già prorogato da 9 a 24 mesi (quindi dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024) il termine per l'esercizio delle deleghe legislative sopra ricordate e che, successivamente, la legge n. 119 del 2024, all'articolo 1, aveva ulteriormente differito il termine da 24 a 36 mesi, fissandolo pertanto al 18 agosto 2025;
in particolare, la legge 15 luglio 2022, n. 106, all'articolo 2, comma 1 prevede la delega legislativa per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai princìpi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
si tratta di una tra le riforme di settore più attesa da anni dai lavoratori dello spettacolo, un ambito centrale per la crescita, la stabilità e lo sviluppo economico e culturale del Paese, pertanto appare davvero incomprensibile che il Governo stabilisca l'ennesima proroga;
è notizia recente che la commissione ministeriale che valuta i teatri italiani ha confermato, in sede di riesame della decisione, presa a giugno u.s., di declassare il Teatro della Toscana da «teatro nazionale» a «teatro di rilevante interesse culturale», con conseguente riduzione dei finanziamenti statali; il declassamento dunque riguarda in particolare il Teatro della Toscana, storico ente che comprende il Teatro della Pergola di Firenze insieme ad altri teatri come Rifredi e l'Era di Pontedera;
la decisione del declassamento aveva già da subito suscitato forti proteste: tre membri della commissione nominati da enti locali si sono dimessi in segno di dissenso proprio contro questa valutazione, ritenuta ingiusta e immotivata; tuttavia la Commissione, ridotta a 4 componenti, in sede di riesame ha ritenuto all'unanimità dei presenti di «non accogliere le istanze presentata dalla Fondazione Teatro della Toscana la Commissione». La sindaca di Firenze e il direttore artistico del teatro hanno annunciato un ricorso al TAR per difendere la qualità artistica e l'importanza del teatro. Anche la regione Toscana ha denunciato che il declassamento appare più una scelta politica che una valutazione tecnica;
anche numerose e autorevoli personalità del mondo del teatro italiano si sono schierate a difesa del Teatro della Toscana e del suo direttore, scrivendo un documento in cui si legge: «Senza esitazione e con tutta la necessaria indignazione, ci stringiamo intorno al Teatro della Toscana oggetto di un'aggressione senza precedenti»;
il declassamento comporta una significativa riduzione dei fondi ministeriali, anche se si assicura che al momento almeno l'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente è garantito, e si sottolinea l'impegno a mantenere inalterata la programmazione artistica della stagione 2025/26, tuttavia, la situazione è fonte di forte preoccupazione per il futuro economico e artistico del teatro e per i lavoratori stagionali coinvolti;
parallelamente, altre realtà teatrali e festival, in particolare in Emilia-Romagna, hanno subito analoghe riduzioni di punteggi qualitativi e finanziamenti, generando un quadro più ampio di crisi e proteste nel mondo dello spettacolo dal vivo in Italia; in particolare, alcune tra le più importanti realtà presenti a Bologna e nel resto della regione: dalla Ater Fondazione all'Emilia-Romagna Teatro Fondazione (Ert), fino al festival di Santarcangelo, la manifestazione che con le sue 55 edizioni è la più longeva in Italia, a cui è stato dimezzato il punteggio di qualità artistica che contribuisce a determinare le risorse nazionali,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative finalizzate ad esercitare pienamente la delega in particolare in relazione ai teatri di rilevanza nazionale, prevenendo fenomeni di declassamento come quello recentemente verificatosi nei confronti del Teatro della Toscana, che, oltre a penalizzare gravemente una realtà artistica di rilievo, rischia di compromettere la stabilità occupazionale e la qualità dell'offerta culturale, anche al fine di assicurare adeguati finanziamenti e tutele alle istituzioni e ai lavoratori del settore spettacolo;
a tutelare, nella riforma dei teatri, il potere e l'autonomia decisionale degli enti locali e dei territori, promuovendo un confronto costruttivo con le regioni, tutti gli enti locali, le istituzioni culturali e le rappresentanze dei lavoratori, per garantire trasparenza, rigore e condivisione nelle scelte di indirizzo e finanziamento del comparto spettacolo dal vivo, salvaguardandone l'identità e il valore strategico per il Paese.
9/2538/13. Riccardo Ricciardi, Orrico, Amato, Caso.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative urgenti volte al riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967 – 3-02139
RICCARDO RICCIARDI, FRANCESCO SILVESTRI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI e SANTILLO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
il genocidio in atto a Gaza rappresenta una delle atrocità peggiori della storia dell'umanità, che impone una reazione forte e urgente di tutta la comunità internazionale prima che sia troppo tardi;
forti segnali arrivano da molti Paesi, come attestato dalla lettera dei Ministri degli esteri di Andorra, Australia, Canada, Finlandia, Francia, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Nuova Zelanda, Portogallo, San Marino, Slovenia e Spagna in cui si annuncia la volontà, in vista dell'apertura dell'80° sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di riconoscere lo Stato di Palestina «come passo essenziale verso la soluzione dei due Stati», invitando tutti i Paesi che non l'hanno ancora fatto ad aderire all'appello;
la decisione di questi Stati riveste un grande significato storico e simbolico, declinando in azione concreta i valori di pace, coerenza e giustizia;
anche il Ministro degli esteri tedesco ha confermato la posizione di Berlino sul riconoscimento dello Stato palestinese, affermando che «per la Germania esso deve avvenire alla fine di un processo che deve, però, iniziare ora. La Germania non si tirerà indietro di fronte a questo obiettivo»;
a luglio 2025 la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha ricevuto una lettera da quaranta ex ambasciatori con la quale le chiedono, tra le altre cose, di riconoscere con urgenza lo Stato di Palestina e di sospendere qualsiasi rapporto di cooperazione militare, sostenendo che «ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità, né collocazioni intermedie»;
il 4 agosto 2025 un alto funzionario dell'ufficio di Netanyahu ha annunciato l'intenzione di Israele di procedere all'occupazione totale di Gaza, peraltro sembrerebbe con il benestare degli Stati Uniti. Una dichiarazione folle che richiede un intervento urgente e fermo di tutta la comunità internazionale per fermare tale abominio;
seguendo i dettami del diritto internazionale che sancisce i diritti inalienabili del popolo palestinese e delle numerose risoluzioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che hanno cristallizzato tali diritti, è un atto dovuto dare seguito al riconoscimento dello Stato di Palestina nel pieno rispetto del diritto internazionale e, oggi più che mai, urgente non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto umano –:
se intenda intraprendere urgenti iniziative volte al riconoscimento dello Stato di Palestina sulla base dei confini del 1967, nel pieno rispetto del diritto all'autodeterminazione dei popoli e del diritto internazionale.
(3-02139)
Iniziative volte ad assicurare la conclusione dell'iter amministrativo ai fini della tempestiva comunicazione alle imprese dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nella Zes unica – 3-02140
SOTTANELLI, BENZONI, BONETTI, D'ALESSIO e GRIPPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito della misura del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica per il Mezzogiorno, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, al fine di favorire la crescita produttiva e occupazionale nelle aree meridionali del Paese, è stato fissato, per l'anno 2025, il termine del 31 maggio per la presentazione delle domande;
ad oggi, a distanza di due mesi dalla scadenza del suddetto termine, a quanto consta agli interroganti risultano non ancora inviate alle imprese le comunicazioni contenenti l'ammontare del credito d'imposta effettivamente riconosciuto per gli investimenti, elemento essenziale per l'ordinazione e l'acquisizione dei beni oggetto di agevolazione;
inoltre, occorre considerare che il termine ultimo per la realizzazione degli investimenti, e quindi per il pagamento, la consegna e l'entrata in funzione dei beni, è stato fissato al 15 novembre 2025;
la mancata comunicazione in tempi congrui dell'eventuale ammontare del credito di imposta da parte dell'amministrazione competente rischia di compromettere la possibilità per numerose imprese beneficiarie di rispettare tale termine, considerati i tempi tecnici per l'approvvigionamento e la consegna dei macchinari, rischiando di compromettere l'effettività della misura agevolativa e, di conseguenza, danni economici a carico delle imprese operanti nelle zone economiche speciali –:
se non intenda attivarsi con la massima urgenza affinché sia assicurata una tempestiva conclusione dell'iter amministrativo e la comunicazione alle imprese dell'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti nelle Zes unica, così da facilitare e consentire il rispetto del termine del 15 novembre 2025 previsto per la realizzazione degli investimenti agevolabili.
(3-02140)
Elementi in merito all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 nelle zone economiche speciali e chiarimenti in ordine a un incremento delle risorse finanziarie a fronte dell'annunciato allargamento della Zes unica a Marche e Umbria – 3-02141
UBALDO PAGANO, CURTI, MANZI, ASCANI, SARRACINO, GUERRA, LAI, MANCINI, ROGGIANI, GHIO, FERRARI, FORNARO, CASU e DE LUCA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, ha istituito le cosiddette «zone economiche speciali» (Zes) e l'articolo 5, in relazione agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali, ha stabilito la possibilità di beneficiare del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
i benefìci del suddetto credito d'imposta nelle zone economiche speciali sono stati prorogati al 31 dicembre 2023;
il decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la «Zes unica», che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna in sostituzione delle precedenti zone economiche speciali;
l'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica. Tale credito è stato poi prorogato anche per gli investimenti analoghi effettuati nel corso del 2025;
rispetto alla rilevante estensione dell'area interessata (da 240 chilometri quadrati a più di 123.000 chilometri quadrati), le risorse stanziate per finanziare il richiamato credito di imposta sono state incrementate in misura risibile;
all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di lunedì 4 agosto 2025 vi era un provvedimento recante un ulteriore allargamento della Zes unica ai territori delle regioni Marche e Umbria;
come si evince dal testo circolato a mezzo stampa, tale allargamento non è accompagnato da un incremento, nemmeno minimo, delle risorse a disposizione del credito di imposta;
ad oggi, nonostante le numerose richieste e considerando l'importanza di verificare l'efficacia dello strumento tra il vecchio regime e l'attuale riferito ad un territorio molto più esteso, non si colgono le ragioni per cui non sia ancora stata svolta un'analisi comparata tra l'ammontare del credito di imposta effettivamente riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 e il dato relativo al credito riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2024 –:
se intenda, per quanto di competenza, fornire le informazioni inerenti all'ammontare del credito d'imposta effettivamente riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 e chiarire se, a fronte dell'annunciato allargamento della Zes unica a Marche e Umbria, sia previsto un incremento delle risorse a disposizione per il relativo credito di imposta.
(3-02141)
Elementi in merito alle prospettive industriali in relazione alla trattativa in corso per la cessione del gruppo Iveco – 3-02142
BORDONALI, DARA, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
forte preoccupazione, specie tra i lavoratori e i territori coinvolti, sta destando la notizia – diffusa da diversi organi di stampa – circa una possibile trattativa in corso per la cessione di Iveco group al colosso indiano Tata motors;
dopo settimane di indiscrezioni su Iveco, la conferma è giunta direttamente dal gruppo controllante Exor: le trattative per la cessione della società e della sua divisione dedicata alla difesa, Iveco defence vehicles (Idv), sono giunte a uno stadio avanzato e sembrerebbe che la parte automotive sia destinata al colosso indiano Tata motors, mentre la divisione difesa vede in pole position il gruppo Leonardo, già partner industriale, affiancato dall'alleata tedesca Rheinmetall;
l'operazione coinvolge 19 siti industriali, di cui cinque in Italia (Torino, Brescia, Suzzara (Mantova), Foggia e Bolzano) e la forza lavoro di 36.000 dipendenti, di cui circa 14.000 nel nostro Paese;
il 31 luglio 2025 si è insediato presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il tavolo permanente per seguire, con azienda e parti sociali, il percorso di cessione avviato da Iveco, con l'impegno di coinvolgere – si legge nel comunicato stampa – «già a partire dalla prossima riunione, le società Leonardo e Tata group, in modo che possano illustrare le strategie e le prospettive di medio-lungo termine legate a queste operazioni industriali, insieme ai rappresentanti delle regioni in cui hanno sede gli stabilimenti» –:
se il Ministro interrogato intenda fornire ulteriori dettagli in merito all'esito del primo tavolo d'incontro citato in premessa, nonché al prosieguo dell'attenzione posta dal Governo sulla vicenda, anche al fine di rassicurare i tanti lavoratori coinvolti.
(3-02142)
Elementi e iniziative di competenza in ordine alle manifestazioni d'interesse per la reindustrializzazione sostenibile delle aree di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia – 3-02143
D'ATTIS e BATTILOCCHIO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
il processo di transizione energetica post-carbone delle centrali di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, avviato ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022, norma introdotta da un emendamento proposto dagli interroganti, ha compiuto recentemente un ulteriore ed importante passo in avanti, ossia quello relativo alla presentazione delle manifestazioni d'interesse ad investire nella reindustrializzazione sostenibile delle due aree, sempre grazie a una ulteriore disposizione legislativa proposta dagli interroganti. Per ciascuna delle aree è stata prevista la nomina di un commissario di Governo ad hoc per accelerare, in sinergia con le altre istituzioni, la definizione e l'attuazione dell'accordo di programma, nonché le relative autorizzazioni nei territori interessati;
le manifestazioni di interesse per l'area di Brindisi, per la quale già è stato nominato un commissario di Governo, sono state 46, mentre quelle pervenute per l'area di Civitavecchia, per la quale è ancora in corso il processo di nomina, sono state 28, segno del grande interesse ad investire da parte dei gruppi aziendali privati: tali proposte rappresentano un'indicazione positiva davvero importante e presto andranno rese note;
allo stato le manifestazioni di interesse pervenute sono al vaglio degli uffici tecnici del Ministero e di Invitalia;
non vanno rallentati i processi in corso, connessi alla reindustrializzazione e alla tutela del tessuto economico del territorio, così da considerare il phase out come occasione utile alla concreta transizione verso un'economia industriale compatibile con ambiente e occupazione –:
quali siano i tempi entro i quali si prevede di portare a termine la verifica delle manifestazioni di interesse a investire nelle aree territoriali di Brindisi e Civitavecchia, con conseguente aggiornamento dei lavori dei tavoli istituzionali e avvio della fase di definizione dei rispettivi accordi di programma.
(3-02143)
Iniziative a sostegno della candidatura della regione Liguria e di Leonardo S.p.a. per la realizzazione di una delle cinque gigafactory di intelligenza artificiale dell'Unione europea – 3-02144
LUPI, CAVO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9 della Costituzione italiana recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica»;
le gigafactory di intelligenza artificiale sono strutture su larga scala dedicate allo sviluppo e alla formazione di modelli di intelligenza artificiale di prossima generazione che riuniranno un'elevata potenza di calcolo, di oltre 100.000 processori di intelligenza artificiale avanzati, e una forte enfasi sulla capacità di alimentazione, catene di approvvigionamento affidabili, reti avanzate, efficienza energetica e automazione;
la necessità di permettere all'Unione europea di competere nel campo dell'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale ha spinto le istituzioni dell'Unione a inaugurare il fondo InvestAI, con una dotazione di 20 miliardi di euro per costruire cinque gigafactory di intelligenza artificiale attraverso partenariati pubblico-privati;
il 6 giugno 2025 il Ministro interrogato aveva annunciato che anche l'Italia si sarebbe candidata a ospitare una delle cinque gigafactory di intelligenza artificiale;
il 30 giugno 2025 la Commissione europea ha comunicato che erano state presentate 76 manifestazioni di interesse, localizzate in 16 Stati membri e distribuite in 60 siti diversi, in risposta all'invito pubblicato per la costruzione di gigafactory di intelligenza artificiale, conclusosi il 20 giugno 2025;
il 4 agosto 2025 gli organi di stampa hanno diffuso la notizia che la regione Liguria figura insieme a Leonardo s.p.a. tra i candidati a costruire una delle 5 gigafactory di intelligenza artificiale, in vista della gara internazionale della Commissione europea che sarà avviata, dopo la manifestazione di interesse, a fine 2025 –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere per sostenere la candidatura del sistema produttivo e istituzionale italiano a ospitare una delle cinque gigafactory di intelligenza artificiale dell'Unione europea, anche con riferimento alla candidatura della regione Liguria.
(3-02144)
Iniziative per colmare le gravi carenze di organico del Servizio sanitario nazionale, anche in relazione alla scadenza dei contratti dei medici cosiddetti gettonisti – 3-02145
BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAONE, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
nelle strutture del Servizio sanitario nazionale vi è una carenza di circa 15.000 medici e oltre 60.000 infermieri, mentre, secondo alcune stime, i contratti libero-professionali (cosiddetti «gettonisti») sarebbero circa 10.000, attivati per fare fronte alle carenze di personale e spesso impiegati in pronto soccorso e ospedali;
dal 31 luglio 2025, in forza del decreto ministeriale del 17 giugno 2024, i contratti dei medici gettonisti non possono essere rinnovati, mentre quelli in essere potranno proseguire fino al termine naturale;
circa il 42 per cento dei contratti in essere risulta in scadenza entro i prossimi due mesi;
tali figure professionali colmano circa il 18 per cento di organico nei pronto soccorso, in alcuni casi arrivando a garantire oltre il 60 per cento dei turni;
il venire meno dell'apporto dei medici gettonisti, peraltro, coincide con la pausa estiva, che vede gran parte dei medici e del personale sanitario utilizzare le ferie proprio ad agosto: circostanza, questa, che non solo rischia di compromettere l'operatività delle aziende sanitarie, ma potrebbe inficiare il diritto alle ferie degli stessi medici, che potrebbero vedersi costretti a rinunciarvi;
il Ministro interrogato ha rassicurato le strutture del Servizio sanitario nazionale invitando a utilizzare la spesa prevista per i gettonisti per fare assunzioni stabili, ma secondo alcuni sindacati tale soluzione non sarebbe percorribile perché la programmazione della spesa degli ospedali richiede una previsione di spesa pluriennale;
alla complessità e ai tempi lunghi delle procedure concorsuali per le assunzioni si accompagna anche una scarsa disponibilità del personale sanitario a parteciparvi, a causa anche dell'assenza di reali incentivi finanziari per le aree ad alta emergenza o per quelle maggiormente carenti. Inoltre, le aziende sanitarie ricorrerebbero ai gettonisti anche perché il loro reclutamento rientra nella voce «beni e servizi» del bilancio e non nel capitolo del personale, da anni sottoposto a limiti di spesa;
tali circostanze e l'entrata in vigore del predetto divieto a ridosso delle ferie programmate da molti medici rischia di compromettere il funzionamento del Servizio sanitario nazionale e aggravare le attuali criticità, come le cosiddette liste d'attesa e il dilagante e allarmante fenomeno della rinuncia alle cure che vi consegue –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per compensare il venire meno dell'apporto dei medici gettonisti imposto dal 31 luglio 2025 e per colmare le gravi carenze di organico del Servizio sanitario nazionale.
(3-02145)
Iniziative di competenza in relazione all'andamento della spesa relativa al programma di realizzazione dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026 – 3-02146
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
con decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, il Governo ha previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
di fatto il Governo si fa prestatore di ultima istanza per la copertura dei costi legati alla realizzazione delle infrastrutture per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina, anche negli anni successivi al 2026;
il budget delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, presentate come «a costo zero» per economia ed ambiente, in realtà di decreto in decreto e con commissariamenti straordinari in deroga, secondo l'analisi condotta dalla rivista «lavialibera» nel numero 33 di maggio 2025, è lievitato fino a quasi 6 miliardi di euro;
dal bilancio 2024 della Fondazione Milano-Cortina pubblicato recentemente risulta un ulteriore aggravamento del passivo per 30 milioni di euro, con un deficit patrimoniale di 150 milioni di euro in quattro anni, su cui la sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto ha lanciato, dopo quello di luglio 2024, un nuovo allarme: «Ove non dovessero realizzarsi le condizioni per l'equilibrio economico al termine del ciclo finale pluriennale, l'impatto negativo sui bilanci degli enti a vario titolo coinvolti, ivi compresa la regione Veneto, non potrà essere evitato. Elementi di certezza sull'eventuale capacità di azzerare il risultato negativo non possono trarsi dal lifetime budget, che soffre, ad oggi, di una certa aleatorietà. La visione degli atti relativi all'attuale situazione finanziaria della Fondazione non consente il superamento delle perplessità e criticità già evidenziate in occasione del precedente giudizio di parifica» –:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per mantenere i massimi standard di trasparenza e di verifica sull'andamento della spesa relativa al programma di realizzazione dei Giochi olimpici Milano-Cortina 2026, al fine di evitare che la legacy olimpica possa tradursi in debiti finali che, se non ripianati, rischiano di rimanere tutti a carico dello Stato italiano e degli enti territoriali coinvolti nella gestione dei Giochi olimpici 2026.
(3-02146)
Ulteriori iniziative di competenza volte a promuovere lo sport come strumento di formazione, di inclusione sociale e di contrasto a fenomeni di disagio giovanile – 3-02147
BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, VIETRI, CIANCITTO, CIOCCHETTI, GABELLONE, LANCELLOTTA, MACCARI, MORGANTE, ROSSO, SCHIFONE, AMORESE, CANGIANO, COLOMBO, DI MAGGIO, MATTEONI, MOLLICONE, PERISSA, ROSCANI, PADOVANI e TESTA. — Al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:
la promozione dell'attività motoria e sportiva, quale aspetto fondamentale per il processo di crescita dei giovani, rappresenta uno strumento sicuro per combattere le devianze giovanili, per mettere alle strette fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, per combattere le violenze e favorire l'inclusione sociale;
come sottolineato in diverse occasioni dal Ministro interrogato, lo sport rappresenta una preziosa opportunità educativa ad ampio spettro, un indispensabile strumento di benessere individuale e sociale; lo sport non è, infatti, solo un'attività ricreativa, ma un potente strumento per gestire le personalità dei giovani, soprattutto quelli a rischio devianza ed emarginazione, e prevenire comportamenti che possono degenerare in atti criminali;
l'impegno sportivo può rappresentare una risposta efficace alla sindrome dell'abbandono, ai rischi di noia e alle devianze che spesso accompagnano l'abbandono scolastico e la conseguente povertà educativa, motivo per cui le politiche giovanili hanno rappresentato sin da subito un tassello fondamentale dell'agenda politica del Governo Meloni, declinandosi in diverse misure, dal sostegno all'istruzione a misure di contrasto della criminalità minorile e della povertà educativa, ma anche all'integrazione delle attività sportive in programmi educativi e sociali;
solo pochi giorni fa è stato stanziato un fondo da 30 milioni di euro per il 2025, dedicato a incentivare l'attività motoria e uno stile di vita sano: con il Fondo «dote famiglia» viene garantito ai minori in condizioni non agiate l'accesso alla pratica sportiva, supportando le associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore e onlus di ambito sportivo con un contributo fino a 300 euro per beneficiario;
si tratta, in particolare, di una misura nazionale, voluta fortemente da questo Governo, che aiuterà i nuclei familiari con Isee inferiore ai 15 mila euro;
un ulteriore intervento che contribuirà all'attuazione del comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione: l'attività sportiva, in tutte le sue forme e per tutti, un diritto sociale che va promosso, tutelato, garantito ed esteso –:
quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per riconoscere e rafforzare il valore dello sport come diritto accessibile a tutte le persone, con particolare attenzione ai giovani, al fine di promuovere stili di vita sani, l'inclusione sociale, il benessere psicofisico, la diffusione di valori positivi e il contrasto a fenomeni di disagio giovanile.
(3-02147)
PROPOSTA DI LEGGE: S. 1452 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MALAN ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DI GIUNTE E CONSIGLI REGIONALI E DI INCOMPATIBILITÀ (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 2500)
A.C. 2500 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sulle proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2500 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»;
b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale».
2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.
3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo:.
Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole da: Il numero massimo fino a: due milioni di abitanti.
1.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: fino a due unità aggiungere le seguenti: nel rispetto della parità di genere.
1.2. Zaratti, Fornaro.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti.
1.3. Zaratti.
A.C. 2500 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è abrogato.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
Sopprimerlo.
2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2500 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
in ordine all'articolo 2 del provvedimento in titolo, i firmatari rammentano che nell'ultimo decreto «milleproroghe» (decreto-legge n. 202 del 2024) il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno abrogato parzialmente, per la parte concernente i soli amministratori locali, l'articolo 7, del decreto legislativo n. 39 del 2013, che dispone in materia di inconferibilità di incarichi regionali o locali – dirigenziali, amministrativi di vertice, di amministratore di ente pubblico o privato in controllo pubblico – a chi abbia svolto un mandato presso organi politici di livello regionale e locale, in attuazione del principio di trasparenza e degli strumenti di prevenzione dettati dalla legge cosiddetto «anticorruzione», meglio nota come «legge Severino»;
tale abrogazione è stata subito oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale «a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi» ha chiesto che fosse ripristinato il regime delle inconferibilità «locali» soppresso, in quanto avrebbe «creato un preoccupante vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale, che nell'attuale quadro normativo di disciplina appaiono destinatarie di una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte a livelli territorialmente “superiori”, risultando ingiustificatamente esposte al rischio di condizionamenti esterni. In tal senso, la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa più prossima al cittadino finirebbe per ripercuotersi negativamente proprio sull'erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione»;
per superare la disparità segnalata, con il provvedimento in titolo la stessa volontà politica di cui sopra ha condotto all'abrogazione tout court delle inconferibilità disposte dall'articolo 7 in parola, così il «vuoto di tutela», il «rischio di condizionamenti esterni», «la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa» si abbattono senza discriminazioni gli organi, e le collettività, sia regionali che locali;
la disposizione pecca gravemente, altresì, di estemporaneità, trovandosi a ridosso delle prossime elezioni regionali, e di estraneità, ad avviso dei firmatari, rispetto all'obiettivo perseguito dall'articolo 1 del provvedimento in titolo;
tale condotta risulta comunque recidiva, stante l'improvvida modifica anche della disciplina dell'incandidabilità, avvenuta con il recente decreto-legge cosiddetto «PA» a ridosso delle ultime elezioni amministrative, che ha dato il via libera a candidature di amministratori locali che sarebbero state precluse in forza della disciplina previgente;
i firmatari rammentano, altresì, la ancor più recente disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, che ha disposto un salvacondotto generale per gli organi politici locali introducendo la presunzione della loro buona fede ex lege (l'inciso «salvi i casi di dolo» – e ci mancherebbe verrebbe da dire – appare, tra l'altro, un corto circuito sintattico e logico-giuridico);
né, in proposito, può tacersi della modifica inserita nel disegno di legge cosiddetto «capitali» che ha dimezzato il periodo di raffreddamento post mandato per i componenti degli organi di vertice e dei dirigenti di alcune autorità indipendenti;
non è chiaro come e quanto le iniziative legislative testé elencate possano combinarsi con le dichiarazioni del Ministro dell'interno che vibratamente asserisce «l'impegno da sempre rivolto a promuovere l'affermazione della legalità, nella consapevolezza che essa costituisce un fattore indispensabile per favorire la fiducia nelle istituzioni e lo sviluppo equilibrato dei territori»;
consta, invece, la presenza di un diffuso problema di integrità, un quadro preoccupante di commistione che necessita di strumenti, in particolare nel governo dei territori, i quali, al di là di una disciplina legislativa, per porre al vertice l'impegno ad una buona e corretta gestione e il principio di trasparenza, quali strumenti qualificanti dell'azione amministrativa e politica,
impegna il Governo
per quanto di competenza, ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rivedere l'abrogazione disposta dall'articolo 2 del provvedimento in titolo, contestualmente promuovendo strumenti a sostegno dell'effettività dei principi di imparzialità e trasparenza che devono presiedere alla gestione della cosa pubblica, sotto il profilo politico e amministrativo, quali i Patti di legalità, di livello regionale o locale, che potrebbero essere sottoscritti dalle amministrazioni, anche avvalendosi della collaborazione dell'ANAC, con l'obiettivo di promuovere pratiche e condotte virtuose e una strategia comune di impegno e responsabilità verso i cittadini, onde consentirne il recupero della fiducia nella politica e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, a tal fine anche individuando nuovi codici di trasparenza, condotta e autoregolamentazione
9/2500/1. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
in ordine all'articolo 2 del provvedimento in titolo, i firmatari rammentano che nell'ultimo decreto «milleproroghe» il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno abrogato parzialmente, per la parte concernente i soli amministratori locali, l'articolo 7, del decreto legislativo n. 39 del 2013, che dispone in materia di inconferibilità di incarichi regionali o locali – dirigenziali, amministrativi di vertice, di amministratore di ente pubblico o privato in controllo pubblico – a chi abbia svolto un mandato presso organi politici di livello regionale e locale, in attuazione del principio di trasparenza e degli strumenti di prevenzione dettati dalla legge cosiddetta «anticorruzione», meglio nota come «legge Severino»;
tale abrogazione è stata subito oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale «a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi» ha chiesto che fosse ripristinato il regime delle inconferibilità «locali» soppresso, in quanto avrebbe «creato un preoccupante vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale, che nell'attuale quadro normativo di disciplina appaiono destinatarie di una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte a livelli territorialmente “superiori”, risultando ingiustificatamente esposte al rischio di condizionamenti esterni. In tal senso, la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa più prossima al cittadino finirebbe per ripercuotersi negativamente proprio sull'erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione»;
per superare la disparità segnalata, con il provvedimento in titolo la stessa volontà politica di cui sopra ha condotto all'abrogazione tout court delle inconferibilità disposte dall'articolo 7 in parola, così il «vuoto di tutela», il «rischio di condizionamenti esterni», «la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa» si abbattono senza discriminazioni gli organi, e le collettività, sia regionali che locali;
la disposizione pecca gravemente, altresì, di estemporaneità, trovandosi a ridosso delle prossime elezioni regionali, e di estraneità, ad avviso dei firmatari, rispetto all'obiettivo perseguito dall'articolo 1 del provvedimento in esame;
tale condotta risulta comunque recidiva, stante l'improvvida modifica anche della disciplina dell'incandidabilità, avvenuta con il recente decreto-legge cosiddetta «PA» a ridosso delle ultime elezioni amministrative, che ha dato il via libera a candidature di amministratori locali che sarebbero state precluse in forza della disciplina previgente;
non si tacerà in questa sede di un'altra disposizione introdotta nel predetto «milleproroghe», che ha sospeso l'applicazione di una norma recante il limite temporale rispetto alla scadenza del loro mandato ai sindaci di una provincia che intendono candidarsi e poter essere eletti a presidenti della stessa provincia – naturalmente, anche in questo caso, la norma è giunta a ridosso del rinnovo dei relativi organi;
i firmatari rammentano, altresì, la ancor più recente disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, che ha disposto un salvacondotto generale per gli organi politici locali introducendo la presunzione della loro buona fede ex lege (l'inciso «salvi i casi di dolo», e ci mancherebbe verrebbe da dire, appare, tra l'altro, un corto circuito sintattico e logico-giuridico);
né, in proposito, può tacersi della modifica inserita nel disegno di legge cosiddetto «capitali» che ha dimezzato il periodo di raffreddamento post mandato per i componenti degli organi di vertice e dei dirigenti di alcune autorità indipendenti;
l'abrogazione tout court dell'articolo 7 è con tutta evidenza frutto della mera, costante e pervicace volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di affievolire, quando non di sopprimere, i presìdi anticorruttivi, di imparzialità e di trasparenza e di depotenziare, in questo specifico caso, gli istituti di prevenzione amministrativa: detto in modo più chiaro e semplice, si va smantellando anche la legge anticorruzione, perseverando nell'operazione, pezzo per pezzo, e agendo nei provvedimenti più disparati, in modo disorganico e sulla base di impellenti necessità connesse a contingenze partitiche;
la scelta compiuta con il decreto legislativo n. 39 nel suo complesso è stata quella di introdurre un regime che disciplini l'accesso all'incarico e il suo conferimento escludendo situazioni che possano configurare conflitti di interesse, pregiudicare l'imparzialità o condizionare l'esercizio di funzioni, a tutela della cosa pubblica dalla commistione di interessi e di incarichi politici, amministrativi e dirigenziali tra organi ed enti territoriali;
in tal senso, la provenienza immediata da cariche in organi di indirizzo politico rende (rendeva) inconferibile l'incarico amministrativo – si tratta del cosiddetto «periodo di raffreddamento», utile a garantire – nella grandissima parte del mondo civile e democratico – la condizione di imparzialità, evitando il passaggio diretto senza soluzione di continuità tra cariche politiche e amministrative, in linea con la distinzione netta tra indirizzo politico e funzione amministrativa,
impegna il Governo
a monitorare gli effetti applicativi dell'abrogazione disposta dall'articolo 2 del provvedimento in titolo e a rendere alle Camere una relazione semestrale in ordine alle nomine effettuate e agli incarichi conferiti, di ambito regionale e locale, successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che sarebbero stati preclusi dalla disciplina abrogata.
9/2500/2. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
in ordine all'articolo 2 del provvedimento in titolo, i firmatari rammentano che nell'ultimo decreto «milleproroghe» il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno abrogato parzialmente, per la parte concernente i soli amministratori locali, l'articolo 7, del decreto legislativo n. 39 del 2013, che disponeva in materia di inconferibilità di incarichi regionali o locali – dirigenziali, amministrativi di vertice, di amministratore di ente pubblico o privato in controllo pubblico – a chi abbia svolto un mandato politico presso gli stessi enti, in attuazione del principio di trasparenza e degli strumenti di prevenzione dettati dalla legge cosiddetta «anticorruzione», meglio nota come «legge Severino»;
tale abrogazione è stata subito oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale «a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi» ha chiesto che fosse ripristinato il regime delle inconferibilità «locali» soppresso, in quanto avrebbe «creato un preoccupante vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale, che nell'attuale quadro normativo di disciplina appaiono destinatarie di una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte a livelli territorialmente “superiori”, risultando ingiustificatamente esposte al rischio di condizionamenti esterni. In tal senso, la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa più prossima al cittadino finirebbe per ripercuotersi negativamente proprio sull'erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione»;
per superare la disparità segnalata, con il provvedimento in titolo la stessa volontà politica di cui sopra ha condotto all'abrogazione tout court delle inconferibilità disposte dall'articolo 7 in parola, così il «vuoto di tutela», il «rischio di condizionamenti esterni», «la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa» si abbattono senza discriminazioni sugli organi, e sulle collettività, sia regionali che locali;
la disposizione pecca gravemente, altresì, di estemporaneità, trovandosi a ridosso delle prossime elezioni regionali, e di estraneità, ad avviso dei firmatari, rispetto all'obiettivo perseguito dall'articolo 1 del provvedimento in titolo;
tale condotta risulta comunque recidiva, stante l'improvvida modifica anche della disciplina dell'incandidabilità, avvenuta con il recente decreto-legge cosiddetta «PA» a ridosso delle ultime elezioni amministrative, che ha dato il via libera a candidature di amministratori locali che sarebbero state precluse in forza della disciplina previgente;
i firmatari rammentano, altresì, la ancor più recente disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, che ha disposto un salvacondotto generale per gli organi politici locali introducendo la presunzione della loro buona fede ex lege (l'inciso «salvi i casi di dolo» – e ci mancherebbe, verrebbe da dire – appare, tra l'altro, un corto circuito sintattico e logico-giuridico);
né, in proposito, può tacersi della modifica inserita nel disegno di legge cosiddetto «capitali» che ha dimezzato il periodo di raffreddamento post mandato per i componenti degli organi di vertice e dei dirigenti di alcune autorità indipendenti;
a parere dei firmatari, l'abrogazione tout court dell'articolo 7 è con tutta evidenza frutto della mera, costante e pervicace volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di affievolire, quando non di sopprimere, i presìdi anticorruttivi e di trasparenza e di depotenziare, in questo specifico caso, gli istituti di prevenzione amministrativa: la scelta compiuta con il decreto legislativo n. 39 del 2013 nel suo complesso è stata quella di introdurre un regime che disciplini l'accesso all'incarico e il suo conferimento escludendo situazioni che possano configurare conflitti di interesse, pregiudicare l'imparzialità o condizionare l'esercizio di funzioni: in tal senso, la provenienza immediata da cariche in organi di indirizzo politico rende (rendeva) inconferibile l'incarico amministrativo – si tratta del cosiddetto «periodo di raffreddamento», utile a garantire – nella grandissima parte del mondo civile e democratico – la condizione di imparzialità, evitando il passaggio diretto senza soluzione di continuità tra cariche politiche e amministrative, in linea con la distinzione netta tra indirizzo politico e funzione amministrativa,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rivedere l'abrogazione disposta dall'articolo 2 del provvedimento in titolo, alla luce delle considerazioni esposte in premessa, e, a tal fine, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo legislativo e amministrativo volta a ripristinare la disciplina in materia di inconferibilità di livello regionale e locale, sulla base della segnalazione e dell'assunto dell'Autorità nazionale anticorruzione, a garanzia dell'esercizio imparziale delle funzioni amministrative, a tutela dei servizi erogati alle collettività e delle esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi.
9/2500/3. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.
La Camera,
premesso che:
in ordine all'articolo 2 del provvedimento in titolo, i firmatari rammentano che nell'ultimo decreto «milleproroghe» il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno abrogato parzialmente, per la parte concernente i soli amministratori locali, l'articolo 7, del decreto legislativo n. 39 del 2013, che dispone in materia di inconferibilità di incarichi regionali o locali – dirigenziali, amministrativi di vertice, di amministratore di ente pubblico o privato in controllo pubblico – a chi abbia svolto un mandato presso organi politici di livello regionale e locale, in attuazione del principio di trasparenza e degli strumenti di prevenzione dettati dalla legge cosiddetta «anticorruzione», meglio nota come «legge Severino»;
tale abrogazione è stata subito oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale «a tutela delle immutate esigenze di prevenzione dei fenomeni corruttivi» ha chiesto che fosse ripristinato il regime delle inconferibilità «locali» soppresso, in quanto avrebbe «creato un preoccupante vuoto di tutela per le funzioni amministrative di livello locale, che nell'attuale quadro normativo di disciplina appaiono destinatarie di una disparità di trattamento rispetto a quelle svolte a livelli territorialmente “superiori”, risultando ingiustificatamente esposte al rischio di condizionamenti esterni. In tal senso, la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa più prossima al cittadino finirebbe per ripercuotersi negativamente proprio sull'erogazione dei servizi essenziali e sul soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione»;
per superare la disparità segnalata, con il provvedimento in titolo la stessa volontà politica di cui sopra ha condotto all'abrogazione tout court delle inconferibilità disposte dall'articolo 7 in parola, così il «vuoto di tutela», il «rischio di condizionamenti esterni», «la rimozione dei divieti posti a garanzia dell'attività amministrativa» si abbattono senza discriminazioni sugli organi, e sulle collettività, sia regionali che locali;
la disposizione pecca gravemente, altresì, di estemporaneità, trovandosi a ridosso delle prossime elezioni regionali, e di estraneità, ad avviso dei firmatari, rispetto all'obiettivo perseguito dall'articolo 1 del provvedimento in titolo;
tale condotta risulta comunque recidiva, stante l'improvvida modifica anche della disciplina dell'incandidabilità, avvenuta con il recente decreto-legge cosiddetto «PA» a ridosso delle ultime elezioni amministrative, che ha dato il via libera a candidature di amministratori locali che sarebbero state precluse in forza della disciplina previgente;
i firmatari rammentano, altresì, la ancor più recente disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, che ha disposto un salvacondotto generale per gli organi politici locali introducendo la presunzione della loro buona fede ex lege (l'inciso «salvi i casi di dolo» – e ci mancherebbe, verrebbe da dire – appare, tra l'altro, un corto circuito sintattico e logico-giuridico);
né, in proposito, può tacersi della modifica inserita nel disegno di legge cosiddetto «capitali» che ha dimezzato il periodo di raffreddamento post mandato per i componenti degli organi di vertice e dei dirigenti di alcune autorità indipendenti;
a parere dei firmatari, l'abrogazione tout court dell'articolo 7 è con tutta evidenza frutto della mera, costante e pervicace volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di affievolire, quando non di sopprimere, i presìdi anticorruttivi e di trasparenza e di depotenziare, in questo specifico caso, gli istituti di prevenzione amministrativa: la scelta compiuta con il decreto legislativo n. 39 del 2013 nel suo complesso è stata quella di introdurre un regime che disciplini l'accesso all'incarico e il suo conferimento escludendo situazioni che possano configurare conflitti di interesse, pregiudicare l'imparzialità o condizionare l'esercizio di funzioni: in tal senso, la provenienza immediata da cariche in organi di indirizzo politico rende (rendeva) inconferibile l'incarico amministrativo – si tratta del cosiddetto «periodo di raffreddamento», utile a garantire – nella grandissima parte del mondo civile e democratico – la condizione di imparzialità, evitando il passaggio diretto senza soluzione di continuità tra cariche politiche e amministrative, in linea con la distinzione netta tra indirizzo politico e funzione amministrativa,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rendere alle Camere una relazione, nel volgere di un semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che illustri e definisca lo stato della legislazione in tema di inconferibilità, incompatibilità e incandidabilità, di livello regionale e locale, come derivanti dalle modifiche ivi apportate a decorrere dall'avvio del mandato di governo, corredata del relativo impatto sull'ordinamento, delle motivazioni e degli obiettivi perseguiti.
9/2500/4. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.