XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 23 settembre 2025.
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cantone, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, De Maria, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Amendola, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cantone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, De Maria, De Palma, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 22 settembre 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BUONGUERRIERI: «Modifiche al codice di procedura civile, all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché agli articoli 55 e 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di tutela della proprietà di immobili, di procedimento per la convalida di sfratto e di modalità di rilascio dell'immobile» (2611);
MORFINO: «Introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, degli articoli 612-quater e 612-quinquies del codice penale, e altre disposizioni in materia di contrasto della violenza di genere commessa attraverso la rete internet, di rimozione dei contenuti illeciti e di rafforzamento della tutela delle vittime» (2612);
MORRONE: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e revoca della cittadinanza, e all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare» (2613);
MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Modifiche agli articoli 21 e 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché altre disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli relative all'offerta di servizi sanitari e di disciplina delle comunicazioni informative delle strutture e dei professionisti sanitari» (2614);
IAIA: «Modifiche agli articoli 226-bis, 226-ter e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica» (2615);
MARIANNA RICCIARDI ed altri: «Istituzione dell'Autorità indipendente per l'efficienza del Servizio sanitario nazionale mediante trasformazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali» (2616).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Ministro per la
protezione civile e le politiche del mare.
Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, con lettera del 18 settembre 2025, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno:
BRAGA ed altri n. 9/1632-A/3, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 6 novembre 2024, in merito all'istituzione di un fondo di solidarietà a supporto dei familiari delle vittime delle calamità naturali;
GRAZIANO n. 9/2184-A/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2025, sulla previsione di ulteriori stanziamenti finalizzati alla ricostruzione conseguente al sisma del 2017 e alla frana del 2022 occorsi sull'Isola di Ischia, nonché di interventi di mitigazione strutturale dei rischi idrogeologici e idraulici e di attuazione delle delocalizzazioni;
GADDA ed altri n. 9/2184-A/99, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2025, sull'opportunità di adottare misure di protezione civile volte alla gestione dei casi di emergenza sanitaria durante gli eventi del Giubileo 2025, anche attraverso l'individuazione di spazi, personale, mezzi e strutture sanitarie.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) competente per materia.
Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 e 23 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici (COM(2025) 531 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
relazione, predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo di sviluppo regionale, comprensivo della Cooperazione territoriale europea (Interreg), e il Fondo di coesione nell'ambito del Fondo istituito dal regolamento (UE) [...] [NRP] e stabilisce le condizioni per l'attuazione del sostegno dell'Unione allo sviluppo regionale dal 2028 al 2034 (COM(2025) 552 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 22 settembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione a norma della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2025) 507 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (COM(2025) 509 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 509 final – Annex 1 to 9), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici (COM(2025) 509 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.
Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.
Il Ministero dell'interno, con lettera in data 22 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Prata di Principato Ultra (Avellino).
Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 settembre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/505 recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (300).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 novembre 2025. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 13 ottobre 2025.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE
Misure per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza associate a pratiche endoscopiche ad alto rischio – 2-00603
A)
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
il Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (Pncar) costituisce lo strumento strategico con cui l'Italia definisce obiettivi e azioni coordinate per contenere la diffusione dell'antimicrobico-resistenza, secondo l'approccio integrato «one health»;
tra le aree prioritarie individuate dal Pncar vi è la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza (Ica) e costituiscono non solo un rilevante rischio clinico per i pazienti, ma anche un fattore critico nella diffusione di patogeni resistenti. Le Ica, infatti, si sviluppano in contesti ad alta densità di utilizzo di antibiotici, contribuendo alla selezione e trasmissione di microrganismi multiresistenti. Intervenire efficacemente nella prevenzione delle Ica significa quindi agire in modo diretto sul contenimento dell'antimicrobico-resistenza;
la prevenzione delle Ica costituisce quindi una leva strategica per ridurre l'insorgenza e la trasmissione di batteri multiresistenti in ambito sanitario, coerentemente con gli obiettivi del Piano;
in questo ambito, le pratiche endoscopiche meritano un'attenzione specifica. Numerose evidenze scientifiche documentano come strumenti endoscopici complessi — quali gastroscopi, duodenoscopi, ecoendoscopi e broncoscopi —, a causa della loro struttura articolata e della difficoltà nel processo di disinfezione, rappresentino un potenziale veicolo di trasmissione di patogeni resistenti, anche in presenza di procedure di riprocessamento conformi alle linee guida. In particolare, la letteratura internazionale ha descritto diversi casi di infezioni nosocomiali associate all'uso di tali strumenti, spesso in pazienti fragili e immunocompromessi;
in questo ambito, l'impiego di endoscopi monouso può contribuire in modo significativo alla riduzione del rischio infettivo, soprattutto nei pazienti immunocompromessi, trapiantati o con gravi comorbidità, e rappresenta una soluzione che merita attenta valutazione anche sotto il profilo della sostenibilità economica;
in vista dei futuri aggiornamenti del Pncar, appare dunque opportuno che vengano presi in considerazione anche gli aspetti legati all'innovazione tecnologica e alla sicurezza delle pratiche invasive ad alto rischio, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione delle Ica in chiave di contrasto all'antimicrobico-resistenza –:
se intenda valutare, nell'ambito del prossimo aggiornamento del Pncar, l'introduzione di misure specifiche per la prevenzione delle Ica associate a pratiche endoscopiche ad alto rischio, anche attraverso la promozione dell'utilizzo di dispositivi monouso nei contesti clinici più vulnerabili.
(2-00603) «Ciocchetti».
Chiarimenti e iniziative in merito alla situazione di degrado di alcuni reparti dell'ospedale San Luca di Trecenta (Rovigo) e al futuro della struttura sanitaria, con particolare riguardo al servizio di pronto soccorso – 3-02040
B)
CAPPELLETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'ospedale «San Luca» di Trecenta (Rovigo), situato nell'Alto Polesine, fu inaugurato nel 1997 quale polo unificato della sanità locale, destinato a servire un bacino di utenza comprendente 24 comuni con un'elevata percentuale di popolazione anziana, riunendo i servizi precedentemente erogati dai presidi ospedalieri dismessi di Lendinara, Badia Polesine, Trecenta e Castelmassa;
all'atto dell'inaugurazione, il presidio «San Luca» disponeva di 250 posti letto attivati, con una potenzialità di espansione fino a 350, rappresentando un punto di riferimento e un centro nevralgico per la sanità polesana;
nel corso degli anni, l'ospedale ha subito un progressivo e costante depotenziamento, con la chiusura di reparti e servizi essenziali che ne avevano contraddistinto l'eccellenza, tra cui il punto nascite, le unità di ostetricia e ginecologia, chirurgia, lungodegenza e psichiatria;
l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha ulteriormente aggravato la situazione, portando alla riconfigurazione del Pronto soccorso in Punto di primo intervento;
attualmente, il Punto di primo intervento opera con un solo medico dopo le ore 16, incaricato di gestire sia le urgenze del Servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem) che gli accessi esterni, fungendo di fatto da mero punto di smistamento dei pazienti verso il Pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo, già noto per essere in condizioni di sovraffollamento e criticità, come segnalato da lavoratori e organizzazioni sindacali;
durante l'emergenza Covid-19, l'intero quarto piano dell'ospedale «San Luca», comprendente quattro reparti, è stato destinato all'accoglienza di pazienti Covid-19; di questi, tre reparti non sono stati più ripristinati e versano attualmente in stato di abbandono e degrado, con materiale sanitario dismesso, letti nuovi inutilizzati, e una situazione igienica compromessa da infestazioni di topi e perdite dal tetto, gestite in modo precario con contenitori di rifiuti pericolosi, senza alcun intervento di manutenzione;
la cittadinanza, attraverso comitati e iniziative pubbliche, ha reiteratamente richiesto il mantenimento e il pieno ripristino dei servizi ospedalieri, e in particolare del Punto di pronto soccorso, considerato essenziale per la gestione delle emergenze territoriali e la tutela del diritto alla salute –:
se sia a conoscenza di questo e di altri casi di infestazioni da topi negli ospedali del Veneto, quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per risolvere e rispondere alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza e dai comitati locali riguardo al futuro dell'ospedale «San Luca» e perché venga garantito il diritto all'assistenza sanitaria di prossimità nell'Alto Polesine e quali iniziative di competenza urgenti intenda adottare per ripristinare il servizio di Pronto soccorso completo, garantendo la presenza di personale medico e sanitario adeguato 24 ore su 24;
se non si ritenga opportuno assumere iniziative di competenza in relazione al danno conseguente all'abbandono e al degrado di tre reparti del quarto piano dell'ospedale «San Luca» e al conseguente danneggiamento delle strutture ed attrezzature in essi contenute.
(3-02040)
PROPOSTA DI LEGGE: LUPI ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA FESTA NAZIONALE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI (A.C. 2097-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: MALAGOLA ED ALTRI (A.C. 2231)
A.C. 2097-A – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo 1.0100, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2097-A – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi)
1. Al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, è istituita la festa nazionale di San Francesco d'Assisi, da celebrare il 4 ottobre di ogni anno.
2. All'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dopo le parole: «il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;» è inserito il seguente capoverso:
«il 4 ottobre: festa nazionale di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia;».
3. Alla legge 4 marzo 1958, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, al primo comma, le parole: «dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia» e, al secondo comma, le parole: «i Santi Patroni speciali d'Italia sono» sono sostituite dalle seguenti: «la Santa Patrona d'Italia è»;
b) nel titolo, le parole: «dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e» sono sostituite dalle seguenti: «della Santa Patrona d'Italia».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Istituzione della Festa nazionale di San Francesco d'Assisi)
Al comma 1, sostituire la parola: celebrare con la seguente: rinnovare.
1.1. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.
Al comma 1, dopo le parole: dell'ambiente aggiungere le seguenti: della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali.
1.102. Zanella, Zaratti.
Al comma 1, dopo la parola: solidarietà aggiungere la seguente: sociale.
1.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: il 4 ottobre con le seguenti: la prima domenica di ottobre.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: In occasione della giornata del 4 ottobre con le seguenti: Nella settimana antecedente la prima domenica di ottobre.;
sopprimere l'articolo 3.
1.100. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 1, sostituire le parole: il 4 ottobre con le seguenti: domenica 4 ottobre, ovvero la prima domenica successiva al 4 ottobre,
Conseguentemente:
al comma 2, capoverso sostituire le parole: il 4 ottobre con le seguenti: domenica 4 ottobre, ovvero la prima domenica successiva al 4 ottobre,;
all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: giornata del 4 ottobre di ciascun anno con le seguenti: festa nazionale di San Francesco d'Assisi;
all'articolo 3:
sopprimere i commi 1 e 2;
alla rubrica, sopprimere le parole: finanziarie e.
1.103. Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino, Bonafè.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo seguente: La festa di cui al periodo precedente non determina gli effetti di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
sopprimere l'articolo 3.
1.101. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
A.C. 2097-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Celebrazioni istituzionali)
1. In occasione della giornata del 4 ottobre di ciascun anno, le scuole, le amministrazioni pubbliche e gli enti del Terzo settore possono favorire l'organizzazione di eventi, di manifestazioni e di celebrazioni che promuovano i princìpi e gli insegnamenti di San Francesco d'Assisi.
2. Le istituzioni pubbliche a livello nazionale, regionale e locale possono promuovere in collaborazione con gli enti locali e le associazioni culturali e religiose, iniziative culturali, sociali ed educative, con particolare riguardo ai temi della pace, della fraternità tra i popoli, dell'inclusione sociale e della tutela dell'ambiente.
3. Le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d'Assisi, alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Celebrazioni istituzionali)
Al comma 1, dopo le parole: le scuole aggiungere le seguenti: di ogni ordine e grado.
2.100. L'Abbate, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, in particolare, il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani e delle associazioni giovanili nonché sostenendone le iniziative.
2.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed è sospesa su tutto il territorio nazionale l'attività venatoria.
2.104. Zanella, Zaratti, Caramiello, Auriemma, D'Orso.
Al comma 2, dopo le parole: associazioni culturali aggiungere le seguenti: , del terzo settore, ambientaliste, di tutela degli animali.
2.105. Zanella, Zaratti.
Al comma 2, sostituire le parole: e religiose, con le seguenti: , le associazioni di promozione sociale e le associazioni religiose.
Conseguentemente, al medesimo comma:
sostituire le parole: ed educative, con le seguenti: , educative e formative;
sostituire le parole: e della tutela dell'ambiente con le seguenti: , della tutela dell'ambiente e di un modello economico ecologico e circolare.
2.101. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 2, sostituire le parole: ai temi della pace, con le seguenti: alla cultura della pace e alla dignità della persona nonché ai temi.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sociale e della tutela dell'ambiente con le seguenti: e della giustizia sociale, della tutela dell'ambiente e del rispetto per la terra.
2.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare attenzione alla transizione ecologica per la tutela del capitale naturale.
2.102. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
A.C. 2097-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie e finali)
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, di cui 8.793.880 euro annui destinati al comparto del Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 8.793.880 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10.684.044 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 2026.
A.C. 2097-A – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
è vigente la legge 4 marzo 1958, n. 132, istitutiva della ricorrenza festiva del 4 ottobre, quale solennità nazionale priva di effetti civili, che già riconosce la giornata del 4 ottobre quale «giornata della pace, della fraternità» in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena e già dispone in ordine all'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e iniziative da parte delle istituzioni pubbliche, in particolare delle scuole di ogni ordine e grado, dedicate ai predetti valori, rappresentati dai due Santi scelti come Patroni;
con l'obiettivo di intitolare a San Francesco una festa nazionale esclusiva, il provvedimento in titolo, nel testo approvato in Commissione, modificato rispetto a quello originario, separa la celebrazione della ricorrenza unitaria dei due Patroni d'Italia;
altresì, pur condividendo la volontà di rinnovare ed esaltare i principi della pace, della fratellanza tra i popoli, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e del rispetto per la terra, intitolati a San Francesco, il gravoso onere finanziario che ne deriva si rileva in netto contrasto o comunque inopportuno, al pari di uno spreco, con riferimento ai principi, cari al Santo e da esso incarnati nel corso della sua intera vita;
quelle risorse, ad avviso dei firmatari, ben potrebbero essere destinate, in onore del Santo, ad iniziative di riequilibrio sociale, improntate al sostegno delle persone o delle famiglie in difficoltà,
impegna il Governo
ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare il riconoscimento di effetti civili alla giornata celebrativa della figura di San Francesco d'Assisi, e, alla luce delle valutazioni svolte in premesse, ad adottare le conseguenti misure, sotto il profilo amministrativo e legislativo, anche in occasione del prosieguo dell'iter del provvedimento, al fine di espungerlo dal testo in esame, onde destinare le risorse rinvenienti all'incremento del Fondo per la gratuità dei libri di testo, sostenendo le famiglie nel far fronte al forte rincaro dei libri scolastici.
9/2097-A/1. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.
La Camera,
premesso che:
nel 2026 ricorrerà l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, proclamato Santo nel 1228 e dichiarato, assieme a Santa Caterina da Siena, patrono principale d'Italia il 18 giugno 1939;
ogni anno, il Governo italiano autorizza l'emissione, da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di una moneta a corso legale da due Euro;
l'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco ricade tra le ricorrenze degne di essere celebrate attraverso un'emissione numismatica a corso legale;
nella basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi è raffigurata una emblematica immagine di San Francesco dipinta da Simone Martini intorno al 1315, a cui si sono ispirate generazioni intere nella rappresentazione del Santo di Assisi. Tale raffigurazione si presta quindi per essere simbolicamente utilizzata sul conio di una moneta a corso legale per celebrare l'ottavo centenario francescano nel 2026;
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato conia ogni anno anche apprezzate emissioni di monete dedicate al collezionismo. In questa circostanza sarebbe importante rinnovare le collaborazioni già attuate con la Repubblica di San Marino e con lo Stato della Città del Vaticano per un'emissione coordinata dedicata a San Francesco, valutando anche l'opportunità di una emissione straordinaria con valore nominale «ZERO» Euro, volta a rappresentare simbolicamente il valore unico e infinito dell'esempio del Santo di Assisi,
impegna il Governo:
in sede di attuazione delle misure contenute nel provvedimento ed in linea con le finalità complessive ad esso sottese, ad adottare misure volte ad autorizzare il conio, per l'anno 2026, di una moneta a corso legale, dal valore nominale di 2 Euro, per celebrare l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, modellando il diritto della moneta secondo le indicazioni di cui in premessa;
a valutare l'opportunità di coniare una moneta per il collezionismo numismatico, dedicata a San Francesco, da emettere in collaborazione con la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, recante simbolicamente valore nominale «Zero» Euro.
9/2097-A/2. Candiani, Bruzzone, Caparvi, Marchetti.
La Camera,
premesso che:
la proposta di legge in esame prevede l'introduzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi nella giornata del 4 ottobre, in corrispondenza della ricorrenza liturgica celebrata dalla Chiesa cattolica;
con la legge 5 marzo 1977, n. 54, non sono state più considerate festività agli effetti civili alcune importanti solennità religiose, tra cui San Giuseppe, l'Ascensione e il Corpus Domini;
le festività religiose non rappresentano meri giorni di sospensione dal lavoro, ma costituiscono espressioni vive di una tradizione religiosa, culturale e sociale che ha profondamente segnato la storia e che può ancora oggi offrire valori condivisi e significativi alla comunità;
la finalità del provvedimento all'esame assume infatti una valenza pluralistica perché significa richiamare l'impegno istituzionale e sociale a promuovere ideali di fraternità e solidarietà comunitaria,
impegna il Governo
in linea con le finalità del provvedimento, a valutare l'opportunità di completare l'intervento da esso recato, adottando iniziative volte a ripristinare, quali festività agli effetti civili, tutte o alcune delle solennità religiose soppresse con la legge n. 54 del 1977, tra cui in particolare la festa di San Giuseppe.
9/2097-A/3. Schullian, Gebhard, Steger.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi»;
la proposta di legge mira ad introdurre la festa nazionale di San Francesco d'Assisi in prossimità della celebrazione per la ricorrenza dell'ottavo centenario della morte nell'anno 2026;
la giornata del 4 ottobre è attualmente considerata solennità civile ma la disciplina specifica per quel che concerne la sua celebrazione è stata più volte modificata negli anni. In particolare, la solennità civile del 4 ottobre in onore dei Santi Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena è stata istituita dall'articolo 1 della legge n. 132 del 1958;
San Francesco fu proclamato patrono d'Italia da Papa Pio XII insieme a Santa Caterina da Siena nel 1939;
San Francesco d'Assisi è la figura del Santo Patrono degli ecologisti e della tutela ambientale per il suo profondo rispetto e amore per la natura e gli animali, considerati fratelli e sorelle donati da Dio. La sua spiritualità, che vede nel Creato un dono da custodire, è espressa nel «Cantico delle Creature» e attraverso gesti come la cura del lupo di Gubbio e la protezione della pecorella, ispirano ancora oggi la cura della «casa comune» e l'ecologia integrale;
San Francesco d'Assisi è anche una figura iconica per la pace e la fratellanza, incarna un messaggio di pace, amore per la creazione e attenzione ai poveri, che ispira ancora oggi la costruzione di un mondo più giusto e inclusivo. Il suo esempio si traduce nel saluto «Pace e Bene», nella cura per il creato e nell'invito a sentirsi fratelli di tutti, superando le divisioni sociali e promuovendo il dialogo e la giustizia,
impegna il Governo
ad integrare le iniziative celebrative di San Francesco adottando, ferme restando le prerogative parlamentari, conseguenti misure, nel segno di San Francesco, per vietare l'attività venatoria su tutto il territorio nazionale.
9/2097-A/4. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
la ricorrenza del 4 ottobre, oltre al valore religioso e storico, rappresenta un'occasione per promuovere valori universali di pace, fraternità, dialogo e tutela del capitale naturale;
tutte le scuole, in ogni loro ordine e grado, costituiscono il luogo primario per la trasmissione di tali valori e la sensibilizzazione delle nuove generazioni;
il coinvolgimento delle associazioni culturali e sociali rafforza la dimensione comunitaria delle celebrazioni;
la figura di San Francesco, Patrono d'Italia, si lega in modo naturale alle sfide ambientali contemporanee, con riguardo, in particolare, alla transizione ecologica e all'economia circolare,
impegna il Governo
ad adottare ogni misura utile, affinché, in occasione della festa nazionale del 4 ottobre, le celebrazioni coinvolgano particolarmente le giovani generazioni, bambini, adolescenti e giovani degli istituti scolastici di ogni livello, tramite attività ed iniziative anche di carattere formativo, sollecitandone il coinvolgimento diretto, anche attraverso la promozione di progetti, bandi e concorsi, nelle tematiche di cui al provvedimento in esame e volte, in special modo, nell'ambito della tutela dell'ambiente, alla conoscenza e alla diffusione di una cultura ecologica e sostenibile, improntata ai principi dell'economia circolare e all'attuazione della «rivoluzione verde».
9/2097-A/5. L'Abbate, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1611 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° AGOSTO 2025, N. 110, RECANTE MISURE URGENTI PER IL COMMISSARIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI E PER IL FINANZIAMENTO DELL'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2586)
A.C. 2586 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2586 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge A.C. 2586, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 110 del 2025, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria degli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 e 2.010 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime:
PARERE CONTRARIO
sulle proposte emendative 1.22, 1.33, 1.34, 1.35, 1.47, 1.59, 1.1000 e 1.1001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
PARERE CONTRARIO
sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09 e 2.010;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.
A.C. 2586 – Articolo unico
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO
Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
2. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario. Il mandato del commissario cessa il 31 dicembre 2025.
3. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2, se non incompatibile con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
4. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari al compenso percepito dal Direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 2.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
1. A decorrere dall'anno 2025, stante la natura di extraterritorialità della struttura, una quota fino a 20 milioni di euro annui del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per essere destinata, ai sensi del comma 2, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG), sulla base delle funzioni assistenziali e delle attività dallo stesso erogate e rendicontate nell'anno precedente, fermo il rispetto delle linee di attività di cui all'articolo 8-sexies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e i criteri di remunerazione indicati dall'articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso. Nel medesimo decreto sono definite anche le modalità di rendicontazione da parte dell'Ospedale delle attività assistenziali rese in relazione alle funzioni assegnate.
Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
A.C. 2586 – Modificazioni del Senato
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «in diritto sanitario, organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di diritto sanitario e di organizzazione» e le parole: «se non incompatibile con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «se esso non è incompatibile ai sensi del decreto».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «stante la natura di extraterritorialità della struttura,» sono soppresse, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo», dopo le parole: «all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù (OPBG),» sono inserite le seguenti: «di cui all'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187,», la parola: «fermo» è sostituita dalla seguente: «fermi» e le parole: «dall'articolo 8-sexies, comma 1, del citato decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del medesimo articolo 8-sexies»;
al comma 2, le parole: «nel limite massimo di cui al comma 1, sono stabilite le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti le funzioni attribuite all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e conseguentemente l'importo della quota da assegnare annualmente allo stesso, nel limite massimo di cui al comma 1».
PROPOSTE EMENDATIVE
EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
(Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)
Sopprimerlo.
*1.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*1.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.
*1.3. Zanella.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Trasformazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in Autorità Indipendente per l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale – AIESS).
1. A decorrere dal 1 ottobre 2025, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è trasformata in Autorità Indipendente per l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (AIESS), di seguito «Autorità».
2. L'Autorità è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L'Autorità esercita funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo e indirizzo tecnico-scientifico in materia di qualità, efficienza, appropriatezza e sostenibilità dei servizi sanitari resi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
4. Sono trasferite all'Autorità tutte le competenze, le funzioni, le risorse, il personale e i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'AGENAS alla data del 30 settembre 2025.
5. L'Autorità è diretta da un Consiglio composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza in materia di sanità pubblica, management sanitario, diritto amministrativo o economia sanitaria, Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
6. I componenti dell'Autorità restano in carica sette anni, non sono rinnovabili e non possono essere rimossi se non per giusta causa, accertata con le modalità previste dallo statuto. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese o le strutture pubbliche o private operanti nel settore di competenza.
8. L'Autorità relaziona annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sull'andamento del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, all'equità nell'accesso ai servizi e all'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti:
a) lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Autorità;
b) le modalità di raccordo istituzionale tra l'Autorità, il Ministero della Salute, le Regioni e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
c) le risorse finanziarie derivanti dal sistema ECM e a carico del bilancio dello Stato, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
d) le indennità spettanti ai componenti le Autorità.
10. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative all'organizzazione e al funzionamento di AGENAS.
1.1001. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
(Inammissibile)
Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,.
*1.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*1.6. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.
Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza di intesa entro dieci giorni dalla proposta, la nomina può essere effettuata previa deliberazione motivata del Consiglio dei ministri che dia conto delle osservazioni formulate dalla Conferenza.
1.61. Faraone.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.
*1.8. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*1.9. Zanella.
*1.10. Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani, Stumpo.
Al comma 1, dopo le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
**1.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
**1.12. Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi, Ciani.
**1.13. Zanella.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*1.14. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*1.15. Ciani, Stumpo, Furfaro, Girelli, Malavasi.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e straordinaria.
1.18. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario con le seguenti: al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario.
1.20. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione con le seguenti: e al Direttore generale.
1.23. Stumpo, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando che gli atti di straordinaria amministrazione che comportino impegni pluriennali di spesa ovvero modifiche strutturali dell'organizzazione dell'Agenzia sono adottati solo previo parere obbligatorio del Ministro della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro dieci giorni dalla relativa richiesta. Il commissario trasmette una relazione mensile sullo stato delle attività al Ministro della salute e alla Conferenza.
*1.25. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Stumpo.
*1.62. Faraone.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 2025 con le seguenti: a decorrere dalla trasformazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in Autorità Indipendente per l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 1-bis del presente decreto-legge inserito dalla legge di conversione.
Conseguentemente, dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Trasformazione dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in Autorità Indipendente per l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale – AIESS).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2026, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è trasformata in Autorità Indipendente per l'Efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (AIESS), di seguito «Autorità».
2. L'Autorità è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria, e opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. L'Autorità esercita funzioni di monitoraggio, valutazione, controllo e indirizzo tecnico-scientifico in materia di qualità, efficienza, appropriatezza e sostenibilità dei servizi sanitari resi dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché delle attività del Servizio Sanitario Nazionale.
4. Sono trasferite all'Autorità tutte le competenze, le funzioni, le risorse, il personale e i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo all'AGENAS alla data del 31 gennaio 2025.
5. L'Autorità è diretta da un Consiglio composto da un Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza in materia di sanità pubblica, management sanitario, diritto amministrativo o economia sanitaria, Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
6. I componenti dell'Autorità restano in carica sette anni, non sono rinnovabili e non possono essere rimossi se non per giusta causa, accertata con le modalità previste dallo statuto. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese o le strutture pubbliche o private operanti nel settore di competenza.
8. L'Autorità relaziona annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sull'andamento del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni, all'equità nell'accesso ai servizi e all'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti:
a) lo statuto e il regolamento di organizzazione dell'Autorità;
b) le modalità di raccordo istituzionale tra l'Autorità, il Ministero della Salute, le Regioni e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
c) le risorse finanziarie derivanti dal sistema ECM E a carico del bilancio dello Stato, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.
d) le indennità spettanti ai componenti le Autorità.
10. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti relative all'organizzazione e al funzionamento di AGENAS.
1.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
(Inammissibile)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 2025 con le seguenti: dopo un periodo massimo di tre mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento del Presidente e del Direttore generale nominati secondo le procedure ordinarie. È fatto espresso divieto di proroga del mandato commissariale.
1.26. Ciani, Stumpo, Girelli, Malavasi, Furfaro.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 ottobre 2025.
*1.28. Girelli, Stumpo, Malavasi, Furfaro, Ciani.
*1.29. Zanella.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non è prorogabile.
**1.30. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
**1.31. Malavasi, Girelli, Stumpo, Furfaro, Ciani.
**1.32. Zanella.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami per l'assunzione del Presidente e del Direttore generale dell'Agenzia con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.
2-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2-bis i candidati in possesso di:
a) laurea magistrale o specialistica;
b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.
2-quater. Gli incarichi sono rinnovabili una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.
2-quinquies. Il Presidente o il Direttore generale decadono automaticamente dall'incarico:
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
1.33. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Direttore generale dell'Agenzia con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.
2-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2-bis i candidati in possesso di:
a) laurea magistrale o specialistica;
b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.
2-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.
2-quinquies. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico:
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
1.34. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Dal 1° gennaio 2026, il Ministero della salute avvia una procedura pubblica di selezione per titoli ed esami, per l'assunzione del Presidente dell'Agenzia con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a quattro anni.
2-ter. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2-bis, i candidati in possesso di:
a) laurea magistrale o specialistica;
b) comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi di direzione apicale in enti pubblici o privati operanti nel settore sanitario, sociosanitario, della ricerca o della pubblica amministrazione;
c) adeguata conoscenza della normativa nazionale ed europea in materia di sanità pubblica.
2-quater. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previo espletamento di apposita valutazione positiva dell'operato, effettuata da una commissione nominata dal Ministero della salute secondo criteri di trasparenza, imparzialità e merito.
2-quinquies. Il Presidente decade automaticamente dall'incarico:
a) in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso;
b) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
c) in caso di gravi inadempienze, accertate con procedimento disciplinare secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
1.35. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai fini della tempestiva ricostituzione degli organi, i termini dei procedimenti di nomina del Presidente e del Direttore generale dell'Agenzia sono ridotti della metà. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il meccanismo del silenzio-assenso delle amministrazioni concertanti e della Conferenza permanente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di legge.
2-ter. Il commissario adotta, entro trenta giorni dall'insediamento, un piano di attività con obiettivi misurabili e cronoprogramma. Presenta una relazione mensile di avanzamento al Ministro della salute e alla Conferenza permanente e, al termine del mandato, una relazione finale alle Camere e alla Conferenza.
1.64. Faraone.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tra esperti con le seguenti: tra cinque esperti, i cui curricula sono pubblicati sul sito del Ministero della salute,.
1.38. Furfaro, Malavasi, Girelli, Stumpo, Ciani.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: tra esperti aggiungere le seguenti: che negli ultimi cinque anni non abbiano avuto rapporti diretti o indiretti con aziende operanti nel settore sanitario o farmaceutico,.
*1.39. Zanella.
*1.40. Malavasi, Girelli, Furfaro, Stumpo, Ciani.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: tra esperti aggiungere le seguenti: , indipendenti e in assenza di conflitto di interesse,.
**1.41. Zanella, Quartini.
**1.42. Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo, Ciani, Quartini.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1.45. Stumpo, Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il commissario, se dipendente pubblico all'atto della nomina, è collocato fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza, per tutta la durata dell'incarico. Qualora il commissario, all'atto della nomina, abbia altro incarico in corso, non può continuare a svolgerlo per la durata del mandato di cui al comma 2.
1.47. Furfaro, Girelli, Stumpo, Malavasi, Ciani.
Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il commissario, al momento della nomina, non può avere altro incarico in corso né può esercitare incarichi incompatibili ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
*1.48. Girelli, Stumpo, Malavasi, Furfaro, Ciani.
*1.49. Zanella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Costituiscono conflitto di interessi, ai fini del presente articolo, anche gli incarichi presso strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale, le consulenze per imprese fornitrici di dispositivi, tecnologie digitali o servizi oggetto di programmazione dell'Agenzia, nonché le partecipazioni societarie rilevanti superiori all'1 per cento detenute e gli incarichi ricoperti negli ultimi trentasei mesi.
**1.50. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.
**1.65. Faraone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il commissario, alla fine del mandato, presenta un resoconto sull'attività svolta al Ministro della salute il quale trasmette alle Camere, entro il 30 gennaio 2026, una relazione sui risultati raggiunti.
*1.51. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
*1.52. Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo, Ciani.
Sopprimere il comma 4.
1.53. Ciani, Girelli, Malavasi, Furfaro, Stumpo.
Al comma 4, sostituire le parole: pari al compenso con le seguenti: pari al 50 per cento del compenso.
1.56. Malavasi, Ciani, Girelli, Furfaro, Stumpo.
ART. 2.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La quota di cui al comma 1 è destinata prioritariamente alla riparametrazione delle retribuzioni tabellari del personale dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù con le corrispondenti retribuzioni tabellari dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, come previsto nei CCNL vigenti.
2.2. Faraone.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell'Istituto Giannina Gaslini)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire tutte le funzioni specialistiche pediatriche e di ricovero dell'Istituto Giannina Gaslini, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Istituto Giannina Gaslini.
*2.01. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*2.02. Malavasi, Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Meyer)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire il ricovero, la cura e il benessere dei bambini e la ricerca scientifica dell'Ospedale pediatrico Meyer, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ospedale pediatrico Meyer.
**2.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.
**2.04. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di assicurare la risposta adeguata alle urgenze ed emergenze pediatriche, neonatali complesse per l'intero bacino di riferimento, offrire cure specialistiche e di alta complessità in ambito pediatrico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon.
*2.05. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carotenuto, Grippo.
*2.06. Stumpo, Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Sarracino, Borrelli, Grippo.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale infantile Regina Margherita)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale infantile Regina Margherita.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ospedale infantile Regina Margherita.
**2.07. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
**2.08. Ciani, Stumpo, Furfaro, Malavasi, Girelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento IRCCS materno infantile Burlo Garofolo)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire l'attività di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) materno infantile Burlo Garofolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'IRCCS.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo.
2.09. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Misure per il finanziamento dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi)
1. A decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell'età evolutiva è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.
2. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi.
2.010. Girelli, Ciani, Stumpo, Furfaro, Malavasi.
EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.
1.4. Zanella.
Al comma 1, dopo le parole: su proposta del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro degli affari regionali e le autonomie,.
1.7. Zanella.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: previa intesa in sede di.
1.60. Faraone.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, al comma 3 , sopprimere il secondo periodo.
1.16. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il commissario assume, aggiungere la seguente: esclusivamente.
1.17. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e straordinaria.
1.19. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario con le seguenti: al Direttore generale, che decade all'atto di insediamento del commissario.
1.21. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, che decadono all'atto dell'insediamento del commissario con le seguenti: che decade all'atto di insediamento del commissario.
1.22. Zanella.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione con le seguenti: e al Direttore generale.
1.24. Zanella.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il 31 dicembre 2025 con le seguenti: dopo un periodo massimo di tre mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento del Presidente e del Direttore generale nominati secondo le procedure ordinarie. È fatto espresso divieto di proroga del mandato commissariale.
1.63. Faraone.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 30 settembre 2025.
1.27. Zanella.
Sopprimere il comma 3.
1.36. Zanella.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: tra esperti con le seguenti: tra cinque esperti, i cui curricula sono pubblicati sul sito del Ministero della salute,.
1.37. Zanella.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , anche estranei alla pubblica amministrazione.
1.43. Zanella.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche estranei alla pubblica amministrazione con le seguenti: dipendenti dalla pubblica amministrazione.
1.44. Zanella.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1.46. Zanella.
Sopprimere il comma 4.
1.54. Zanella.
Al comma 4, sostituire le parole: pari al compenso con le seguenti: pari al 30 per cento del compenso.
1.55. Zanella.
Al comma 4, sostituire le parole: pari al compenso con le seguenti: pari al 50 per cento del compenso.
1.57. Zanella.
Sopprimere il comma 5.
1.59. Zanella.
A.C. 2586 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame adotta misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, in materia di formazione, rafforza e ribadisce il principio che il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico;
il personale infermieristico costituisce un pilastro del Servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità e la sicurezza delle cure, la continuità assistenziale e il supporto fondamentale nei contesti di emergenza;
l'evoluzione demografica, con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle cronicità, unitamente al progresso tecnologico e scientifico, rendono necessario un costante aggiornamento delle competenze infermieristiche;
persistono, tuttavia, criticità nella formazione iniziale e nella formazione continua, con conseguenti ripercussioni sull'efficienza e sull'attrattività della professione, anche da un punto di vista di possibilità di sviluppo professionale all'interno del Servizio sanitario nazionale;
il rafforzamento dei percorsi formativi rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per la qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e per la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, anche nell'ottica di sviluppare una piena consapevolezza del ruolo da loro svolto sia all'interno sia all'esterno del contesto organizzativo dell'amministrazione;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN),
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:
attivare, in collaborazione con le Regioni, l'AGENAS e gli Ordini delle professioni infermieristiche un piano per lo sviluppo professionale degli infermieri operanti all'interno del SSN teso a valorizzarne la formazione manageriale in una ottica di miglioramento costante della qualità delle competenze possedute;
istituire un sistema di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di formazione infermieristica, valutandone l'impatto in termini di qualità e di possibile sviluppo.
9/2586/1. Vietri.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame adotta misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nell'attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, in materia di formazione, rafforza e ribadisce il principio che il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico;
il personale infermieristico costituisce un pilastro del Servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità e la sicurezza delle cure, la continuità assistenziale e il supporto fondamentale nei contesti di emergenza;
l'evoluzione demografica, con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle cronicità, unitamente al progresso tecnologico e scientifico, rendono necessario un costante aggiornamento delle competenze infermieristiche;
persistono, tuttavia, criticità nella formazione iniziale e nella formazione continua, con conseguenti ripercussioni sull'efficienza e sull'attrattività della professione, anche da un punto di vista di possibilità di sviluppo professionale all'interno del Servizio sanitario nazionale;
il rafforzamento dei percorsi formativi rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per la qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e per la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, anche nell'ottica di sviluppare una piena consapevolezza del ruolo da loro svolto sia all'interno sia all'esterno del contesto organizzativo dell'amministrazione;
l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e coinvolgendo il Ministero della salute e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:
attivare, in collaborazione con le Regioni, l'AGENAS e gli Ordini delle professioni infermieristiche un piano per lo sviluppo professionale degli infermieri operanti all'interno del SSN teso a valorizzarne la formazione manageriale in una ottica di miglioramento costante della qualità delle competenze possedute;
istituire un sistema di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di formazione infermieristica, valutandone l'impatto in termini di qualità e di possibile sviluppo.
9/2586/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Vietri.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, prevedendo in particolare la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025;
il commissario nominato eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono pertanto all'atto dell'insediamento del commissario;
il commissario è nominato – secondo la procedura stabilita dal comma 1 – tra esperti, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, di riconosciuta competenza in diritto sanitario e in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del Servizio sanitario (comma 3);
è stato già adottato il decreto di nomina del professor Americo Cicchetti, decreto emanato previo parere favorevole, espresso a maggioranza (e non all'unanimità) il 5 agosto 2025, della citata Conferenza permanente;
la disposizione all'esame, al comma 3, prevede anche che gli eventuali incarichi che il Commissario abbia in corso al momento della nomina siano cumulabili con la stessa, sempre che non si rientri nelle fattispecie di incompatibilità previste per determinati incarichi presso pubbliche amministrazioni dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
si ricorda che l'Agenas è un'agenzia di diritto pubblico avente personalità giuridica, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni; l'Agenzia ha un ruolo tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolgendo attività di ricerca e di supporto in favore del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome; tali attività comprendono anche la collaborazione tecnico-operativa in favore delle regioni e delle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, anche sotto il profilo dell'efficacia degli interventi sanitari, nonché della qualità, sicurezza e «umanizzazione» delle cure;
l'Agenas ha assunto anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (Asd), con il compito di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
rilevata la criticità della disposizione poiché di fatto, con questo commissariamento, il Governo assume su di sé una parte rilevante di attività la cui concertazione con le regioni è invece fondamentale proprio nell'ottica efficientare il Ssn nelle sue articolazioni regionale e tanto ciò è vero che per la nomina del direttore generale e del presidente di Agenas è essenziale proprio la concertazione con le regioni;
a quanto risulta dagli organi di informazione la mancata nomina degli organi istituzionali di Agenas conseguirebbe, in realtà, a difficoltà interne alla maggioranza che impediscono di fatto di attivare procedure ordinarie per dare all'Agenzia una governance legittima, stabile, capace di affrontare con autorevolezza le sfide di un sistema sanitario nazionale in profonda difficoltà,
impegna il Governo
a ripristinare quanto prima le procedure ordinarie per dare all'Agenzia una governance legittima, stabile, capace di affrontare con autorevolezza le sfide di un sistema sanitario nazionale in profonda difficoltà, astenendosi dal prevedere una proroga del commissario.
9/2586/2. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, prevedendo in particolare la nomina di un commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con durata del mandato fino al 31 dicembre 2025;
il commissario nominato eserciterà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti, in base alla disciplina legislativa e allo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione; i titolari di tali organi decadono pertanto all'atto dell'insediamento del commissario;
è stato già adottato il decreto di nomina del professor Americo Cicchetti, decreto emanato previo parere favorevole, espresso a maggioranza (e non all'unanimità) il 5 agosto 2025, della citata Conferenza permanente;
si ricorda che l'Agenas è un'agenzia di diritto pubblico avente personalità giuridica, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni; l'agenzia ha un ruolo tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolgendo attività di ricerca e di supporto in favore del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome; tali attività comprendono anche la collaborazione tecnico-operativa in favore delle regioni e delle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, anche sotto il profilo dell'efficacia degli interventi sanitari, nonché della qualità, sicurezza e «umanizzazione» delle cure;
l'Agenas ha assunto anche il ruolo di agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), con il compito di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
è noto dagli organi di informazione come la mancata nomina degli organi istituzionali di Agenas consegua in realtà a difficoltà interne alla maggioranza che impediscono di fatto di attivare procedure ordinarie per dare all'Agenzia una governance legittima, stabile, capace di affrontare con autorevolezza le sfide di un sistema sanitario nazionale in profonda difficoltà,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a rivedere le procedure finalizzate a dare all'Agenzia una governance legittima, stabile, capace di affrontare con autorevolezza le sfide di un sistema sanitario nazionale in profonda difficoltà, contemplando una procedura ad evidenza pubblica per la nomina del Presidente e del direttore generale che garantisca la competenza, la trasparenza e l'efficienza necessarie.
9/2586/3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame detta misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, prevedendo, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS);
il citato articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale;
l'Ospedale pediatrico destinatario delle predette risorse – in quanto organizzazione della Santa Sede – non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie;
i rapporti tra l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall'Italia ai sensi della L. 18 maggio 1995, n. 187;
tra il Nord o al Sud del Paese, soprattutto quando si parla di salute dei bambini, vi è un divario assistenziale odioso;
il fenomeno della migrazione sanitaria infantile mette in evidenza questo divario e ogni anno migliaia di famiglie sono costrette a viaggi della speranza per cercare cure che non trovano nel proprio territorio;
non si tratta di eventi sporadici ma di «normalità» e riguarda bambini con patologie croniche, rare e ad alta complessità, in cui la qualità e la tempestività delle cure sono essenziali;
le cifre ufficiali, pur risalenti a qualche anno, ci dicono che i bambini sotto i 15 anni residenti al Sud vengono curati fuori regione nell'11,9 per cento dei casi, quasi il doppio rispetto ai coetanei del Centro-Nord (6,9 per cento); il divario cresce quando la malattia è più complessa: oltre un bambino su cinque del Mezzogiorno è costretto a spostarsi, contro il 10,5 per cento dei coetanei settentrionali;
l'ospedale Santobono fa parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli ed è un importante polo pediatrico che accoglie bambini malati di tumori, oltre ad essere un ospedale chirurgico pediatrico storico; è il più importante ospedale pediatrico del Mezzogiorno ed è membro e socio fondatore della «Conferenza Permanente degli Ospedali Pediatrici e Materno-Infantile Italiani»,
impegna il Governo
a completare la misura prevista dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a finanziare adeguatamente tutti gli Ospedali Pediatrici e Materno-Infantile Italiani del Mezzogiorno, come ad esempio l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon di Napoli, al fine di ridurre il divario territoriale nell'assistenza pediatrica.
9/2586/4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame detta misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, prevedendo, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS);
il citato articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale;
i rapporti tra l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187;
ferma restando l'eccellenza riconosciuta del Bambino Gesù, si esprimono perplessità sulla mancata erogazione di ulteriori o analoghe risorse anche ad altre e altrettanto eccellenti strutture sanitarie pediatriche del nostro Paese, come ad esempio l'Istituto Giannina Gaslini, l'Ospedale pediatrico Meyer, l'Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon, l'Ospedale infantile Regina Margherita, l'IRCCS materno infantile Burlo Garofolo,
impegna il Governo
a completare la misura prevista nel provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a finanziare adeguatamente, nel primo provvedimento utile di natura finanziaria, l'intero sistema sanitario pediatrico del nostro Paese, con particolare riguardo alle strutture pediatriche citate in premessa.
9/2586/5. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del provvedimento in esame detta misure per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, prevedendo, nell'ambito della quota delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per il Servizio sanitario nazionale, un finanziamento, in misura non superiore a 20 milioni di euro annui, in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù – organizzazione della Santa Sede riconosciuta, nell'ordinamento italiano, come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato (IRCCS);
il citato articolo demanda a un decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle funzioni assistenziali a cui è connesso il finanziamento in esame e del relativo importo annuale, nel rispetto del suddetto limite massimo; tale determinazione è operata sulla base delle funzioni e attività in oggetto svolte dal suddetto Ospedale nell'anno precedente, rendicontate secondo le modalità definite dal medesimo decreto ministeriale;
l'Ospedale pediatrico destinatario delle predette risorse – in quanto organizzazione della Santa Sede – non può rientrare tra le strutture pubbliche dei servizi sanitari regionali, mentre presenta la suddetta qualifica di IRCCS di diritto privato ed è titolare di accordi contrattuali secondo le norme generali relative alla remunerazione delle strutture sanitarie;
i rapporti tra l'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e il Servizio sanitario nazionale sono definiti da un accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995 e ratificato dall'Italia ai sensi della L. 18 maggio 1995, n. 187;
l'8 febbraio del 2024 il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio Mantovano e il Segretario di Stato, il Cardinale Parolin, hanno firmato una dichiarazione di intenti avendo individuato nell'area dell'ex Ospedale Carlo Forlanini di Roma «uno dei luoghi più idonei per la realizzazione della nuova sede del Bambin Gesù»;
il testo di questa dichiarazione specifica i passaggi principali dell'operazione, ovvero l'acquisito – per un prezzo da stabilirsi – dell'immobile; la concessione da parte della Santa Sede a Inail del diritto di superficie, per un periodo e un valore da concordarsi; la realizzazione da parte di Inail del nuovo ospedale; l'affitto da parte di Inail del nuovo plesso, verso il corrispettivo di un canone che remuneri l'investimento; infine la stipula di un accordo tra Santa Sede e Italia per il trasferimento delle immunità di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato del Laterano alla nuova sede del Bambino Gesù;
il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha quantificato in 450 milioni di euro il finanziamento che occorre;
cedere il Forlanini alla Santa Sede implicherebbe la cessione di un bene di grandissimo valore ad uno Stato estero, trasformandolo in un ospedale privato;
implicherebbe inoltre il passaggio a zona extraterritoriale, con tutte le immunità che ne deriverebbero tra cui l'esenzione dal pagamento dell'Imu, dell'Iva e il versamento dell'Irpef per i dipendenti e l'impossibilità ad essere ispezionato dall'Agenas, senza l'autorizzazione della Santa Sede;
in campagna elettorale l'attuale Presidente della regione Rocca si impegnava a restituire il Forlanini alla sanità regionale; Fratelli d'Italia organizzò sul tema un flash mob facendo credere ai cittadini che l'ospedale sarebbe tornato pubblico,
impegna il Governo
in sede di attuazione delle misure contenute nel provvedimento in esame e nel quadro delle iniziative di finanziamento in favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, ad astenersi dal cedere la proprietà dell'ex Ospedale Carlo Forlanini di Roma alla Santa Sede, salvaguardando l'esclusiva proprietà pubblica di questo bene di grandissimo valore.
9/2586/6. Francesco Silvestri, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame adotta misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, in materia di formazione, rafforza e ribadisce il principio che il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico;
il personale infermieristico costituisce un pilastro del Servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità e la sicurezza delle cure, la continuità assistenziale e il supporto fondamentale nei contesti di emergenza;
l'evoluzione demografica, con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle cronicità, unitamente al progresso tecnologico e scientifico, rendono necessario un costante aggiornamento delle competenze infermieristiche;
persistono, tuttavia, criticità nella formazione iniziale e nella formazione continua, con conseguenti ripercussioni sull'efficienza e sull'attrattività della professione, anche da un punto di vista di possibilità di sviluppo professionale all'interno del SSN;
il rafforzamento dei percorsi formativi rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per la qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e per la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, anche nell'ottica di sviluppare una piena consapevolezza del ruolo da loro svolto sia all'interno sia all'esterno del contesto organizzativo dell'amministrazione;
considerato che l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN),
impegna il Governo
ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:
attivare, in collaborazione con le regioni, l'AGENAS e gli Ordini delle professioni infermieristiche un piano per lo sviluppo professionale degli infermieri operanti all'interno del SSN teso a valorizzarne la formazione manageriale in una ottica di miglioramento costante della qualità delle competenze possedute;
istituire un sistema di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di formazione infermieristica, valutandone l'impatto in termini di qualità e di possibile sviluppo.
9/2586/7. Pretto.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame adotta misure finalizzate ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa svolta dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali nella attività di supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario, all'organizzazione dei servizi relativi alle prestazioni assistenziali e alla formazione nonché al potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 gennaio 2025, in materia di formazione, rafforza e ribadisce il principio che il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico;
il personale infermieristico costituisce un pilastro del Servizio sanitario nazionale, garantendo la qualità e la sicurezza delle cure, la continuità assistenziale e il supporto fondamentale nei contesti di emergenza;
l'evoluzione demografica, con l'invecchiamento della popolazione e l'aumento delle cronicità, unitamente al progresso tecnologico e scientifico, rendono necessario un costante aggiornamento delle competenze infermieristiche;
persistono, tuttavia, criticità nella formazione iniziale e nella formazione continua, con conseguenti ripercussioni sull'efficienza e sull'attrattività della professione, anche da un punto di vista di possibilità di sviluppo professionale all'interno del SSN;
il rafforzamento dei percorsi formativi rappresenta un investimento strategico per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, per la qualità dell'assistenza erogata ai cittadini e per la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, anche nell'ottica di sviluppare una piena consapevolezza del ruolo da loro svolto sia all'interno sia all'esterno del contesto organizzativo dell'amministrazione;
considerato che l'articolo 32 della Costituzione sancisce la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, affidandone la garanzia al Servizio sanitario nazionale (SSN),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, e coinvolgendo il Ministero della Salute e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, di accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative volte a:
attivare, in collaborazione con le regioni, l'AGENAS e gli Ordini delle professioni infermieristiche un piano per lo sviluppo professionale degli infermieri operanti all'interno del SSN teso a valorizzarne la formazione manageriale in una ottica di miglioramento costante della qualità delle competenze possedute;
istituire un sistema di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di formazione infermieristica, valutandone l'impatto in termini di qualità e di possibile sviluppo.
9/2586/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Pretto.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
in particolare il comma 1 dell'articolo 1, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute sentita la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sia nominato un commissario straordinario per l'Agenas;
il decreto-legge in esame e in particolare il comma 1 non ha previsto il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari neanche nell'espressione di un parere,
impegna il Governo
nell'eventualità si ravvisi la necessità, in linea con la ratio del provvedimento in esame, di procedere alla nomina di Commissari straordinari nell'ambito del settore sanitario, a prevedere in successivi provvedimenti, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
9/2586/8. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
in particolare ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, per il periodo in cui è in carica, il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto dell'Agenzia attribuisce al Presidente, al Direttore generale e al Consiglio di amministrazione, i quali decadono dal momento dell'insediamento del Commissario;
il decreto-legge prevede, altresì, che il mandato del Commissario cessi il 31 dicembre 2025,
impegna il Governo
ad astenersi dall'accompagnare quanto previsto dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative che intendano prorogare ulteriormente il Commissariamento dell'Agenas oltre il termine recato dal comma 2 dell'articolo 1.
9/2586/9. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
in particolare con il comma 3 dell'articolo 1, si dispone che il Commissario sia scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di diritto sanitario, organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del Servizio sanitario anche estranei alla pubblica amministrazione;
il comma 3 dispone, altresì, che se il Commissario al momento della nomina abbia in corso altro incarico questi può continuare a svolgerlo durante l'incarico di Commissario;
il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame cita, in relazione ai motivi di incompatibilità, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il quale, peraltro, prevede l'inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione,
impegna il Governo
qualora, in linea con la ratio del provvedimento in esame, sia necessario procedere alla nomina di Commissari straordinari nell'ambito del settore sanitario, a prevedere che le eventuali iniziative legislative dispongano, tra i requisiti del Commissario straordinario, l'assenza di conflitto di interesse e l'assenza di rapporti diretti o indiretti con aziende del settore sanitario e farmaceutico, negli anni precedenti.
9/2586/10. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù;
il rafforzamento di una struttura d'eccellenza come l'ospedale pediatrico Bambino Gesù rappresenta sicuramente un intervento positivo e necessario, ma non sufficiente ad affrontare le criticità che interessano l'intero sistema pediatrico nazionale;
secondo l'analisi della Fondazione Gimbe, in Italia mancano almeno 502 pediatri di libera scelta. Le carenze si concentrano soprattutto in tre regioni del Nord: Lombardia (180), Piemonte (108) e Veneto (93), dove in alcune aree si supera la soglia dei 1.000 assistiti per pediatra, nonostante il recente calo demografico;
sempre secondo l'analisi della Fondazione Gimbe la difficoltà nell'accesso al pediatra è segnalata in tutte le regioni: carichi elevati, liste d'attesa, complessità burocratiche e carenza di alternative, soprattutto nelle aree interne e nei grandi centri. A fronte di queste criticità, il ricambio generazionale è tutt'altro che garantito. Tra il 2024 e il 2028 andranno in pensione 2.598 PLS, mentre resta incerto quanti giovani specialisti sceglieranno effettivamente la carriera nel territorio;
per garantire continuità e prossimità nell'assistenza pediatrica, Gimbe propone una programmazione integrata tra previsioni demografiche, numeri dei pensionamenti e scelte professionali effettive, oltre a modelli organizzativi innovativi, orientati al lavoro in team e alla riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR;
il principio di universalità che ispira il Ssn richiede che le risorse pubbliche siano allocate in modo equo e trasparente, nell'interesse dell'intera cittadinanza, così da garantire a tutti i bambini pari opportunità di accesso a cure di qualità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla condizione sociale;
il sostegno a singole realtà di eccellenza come l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, seppur meritevole, non può sostituire una strategia organica di investimento volta a rafforzare l'intera rete pediatrica pubblica, sia ospedaliera sia territoriale, al fine di superare le attuali criticità e assicurare standard uniformi di assistenza sul territorio nazionale,
impegna il Governo:
in sede di attuazione del provvedimento in esame, a garantire che ogni intervento di razionalizzazione previsto dal decreto non incida negativamente sulle strutture pediatriche a vocazione nazionale, le quali devono rimanere libere da logiche esclusivamente economicistiche;
ad accompagnare l'intervento previsto dal provvedimento, con ulteriori iniziative, al fine di:
prevedere, nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, interventi specifici e adeguati finanziamenti volti a potenziare l'assistenza pediatrica pubblica, con particolare attenzione ai reparti ospedalieri e alla medicina territoriale, secondo criteri di equità, trasparenza e proporzionalità rispetto ai fabbisogni assistenziali;
predisporre una relazione alle Camere sulla base dei dati forniti dalle singole regioni sulla mobilità extraregionale in materia di cure specialistiche pediatriche evidenziando anche le eventuali carenze presenti nelle singole regioni;
implementare, per quanto di competenza, la presenza sul territorio nazionale degli ospedali pediatrici e dei reparti pediatrici affinché si possa arrivare, all'interno del territorio nazionale, ad una rete capillare di tali strutture.
9/2586/11. Malavasi.
La Camera
impegna il Governo:
in sede di attuazione del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di garantire che ogni intervento di razionalizzazione previsto dal decreto non incida negativamente sulle strutture pediatriche a vocazione nazionale, le quali devono rimanere libere da logiche esclusivamente economicistiche;
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, di accompagnare l'intervento previsto dal provvedimento, con ulteriori iniziative, al fine di:
prevedere, nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, interventi specifici e adeguati finanziamenti volti a potenziare l'assistenza pediatrica pubblica, con particolare attenzione ai reparti ospedalieri e alla medicina territoriale, secondo criteri di equità, trasparenza e proporzionalità rispetto ai fabbisogni assistenziali;
predisporre una relazione alle Camere sulla base dei dati forniti dalle singole regioni sulla mobilità extraregionale in materia di cure specialistiche pediatriche evidenziando anche le eventuali carenze presenti nelle singole regioni;
implementare, per quanto di competenza, la presenza sul territorio nazionale degli ospedali pediatrici e dei reparti pediatrici affinché si possa arrivare, all'interno del territorio nazionale, ad una rete capillare di tali strutture.
9/2586/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la «Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù»;
con tale decreto-legge, il Governo ha disposto il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), introducendo modifiche sostanziali alla governance dell'ente, senza, ad avviso del firmatario, un adeguato confronto con le regioni, gli operatori del settore sanitario e le forze parlamentari;
tale scelta appare in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare un'agenzia tecnico-scientifica, la cui missione è supportare le regioni e il Servizio sanitario nazionale nella programmazione e valutazione delle politiche sanitarie;
a parere del sottoscrittore, il commissariamento di AGENAS non è una scelta di efficienza, ma il simbolo di una rinuncia a governare, visto che dopo quasi un anno di immobilismo, invece di ricostruire una governance legittima e stabile si è scelta la scorciatoia di rinviare, commissariare e scaricare le proprie responsabilità su altri;
la verità è che il Governo continua a tagliare sulla sanità pubblica: lo certificano i dati della Ragioneria generale dello Stato e i principali istituti di ricerca. Crescono le liste d'attesa e i pronto soccorso sono al collasso e chi se lo può permettere ricorre al privato pur di ricevere la prestazione;
l'intervento governativo risulta immotivato nei tempi e nei contenuti, non essendo state esplicitate criticità gestionali tali da giustificare una misura straordinaria e centralizzante come il commissariamento;
la mancanza di trasparenza sulle motivazioni del provvedimento alimenta il sospetto che il Governo intenda esercitare un controllo politico su un ente che dovrebbe rimanere tecnico e imparziale, soprattutto in una fase delicata per la sanità pubblica nazionale;
l'indipendenza di AGENAS è cruciale per garantire valutazioni oggettive sull'efficienza e l'equità del sistema sanitario, in particolare nel monitoraggio dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e nel supporto alle politiche regionali,
impegna il Governo:
a garantire, anche sotto il commissariamento, il rispetto dell'autonomia tecnico-scientifica dell'Agenzia, evitando ogni forma di pressione o condizionamento politico sulle sue attività;
a coinvolgere le regioni e le competenti Commissioni parlamentari in un confronto trasparente e partecipato sulle modalità di governance dell'Agenzia e sui suoi obiettivi strategici.
9/2586/12. Girelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la «Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù»;
pur condividendo le risorse assegnate all'ospedale pediatrico Bambino Gesù non si può non rimarcare la totale assenza della menzione delle altre strutture pediatriche di eccellenza presenti sul territorio nazionale che svolgono funzioni essenziali sia in termini di assistenza che di ricerca e formazione;
tra queste, un ruolo chiave è svolto dall'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze che rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la medicina pediatrica, per l'alta specializzazione e per la sua capacità di integrazione tra cura, innovazione, ricerca scientifica e approccio umanizzato al bambino;
fin dalla sua fondazione, è stato pensato per offrire cure specializzate ai bambini, con una visione innovativa: separare l'assistenza pediatrica da quella per adulti, garantendo ambienti, strutture e professionisti dedicati;
dal 2022 il Meyer è IRCCS (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) per la pediatria, il che significa che è riconosciuto come struttura non solo assistenziale ma anche fortemente impegnata nella ricerca scientifica. Ciò permette non solo diagnosi e cure migliori, ma anche innovazione, formazione specialistica, e partecipazione a progetti nazionali e internazionali;
il Meyer non è solo cura medica nel senso stretto in quanto al suo interno sono presenti progetti volti al benessere psicologico e all'accoglienza dei suoi piccoli pazienti e delle loro famiglie in ambiente ospedaliero. Ci sono progetti come la «Scuola in Ospedale», spazi ludici, pet therapy, attività per mantenere il rapporto educativo anche durante lunghi ricoveri. L'idea è che il bambino resti bambino anche se è malato;
nonostante ciò, il decreto-legge n. 110 del 2025 non prevede alcuna risorsa destinata a sostenerlo rischiando così di penalizzarne la capacità operativa in un contesto già segnato da carenze strutturali e difficoltà di reclutamento del personale sanitario specializzato;
il principio di equità nell'accesso alle cure e nella distribuzione delle risorse deve includere la tutela e il potenziamento delle strutture pediatriche, che trattano pazienti in condizioni di particolare vulnerabilità e fragilità,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a destinare uno specifico stanziamento di risorse pluriennali per l'Ospedale Pediatrico Meyer, al fine di sostenere i suoi progetti di sviluppo, la ricerca pediatrica e l'adeguamento infrastrutturale;
a riconoscere formalmente, nell'ambito dell'attuazione del decreto-legge n. 110 del 2025, il ruolo strategico delle strutture pediatriche di alta specializzazione, garantendo la loro adeguata valorizzazione nella programmazione sanitaria nazionale.
9/2586/13. Furfaro, Fossi, Gianassi, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Scotto, Simiani, Quartini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la «Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù»;
con il recente decreto-legge, il Governo ha disposto il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), introducendo modifiche sostanziali alla governance dell'ente, senza adeguato confronto con le regioni, gli operatori del settore sanitario e le forze parlamentari;
tale scelta appare in contrasto con i principi di autonomia e indipendenza che devono caratterizzare un'agenzia tecnico-scientifica, la cui missione è supportare le regioni e il Servizio sanitario nazionale nella programmazione e valutazione delle politiche sanitarie;
l'intervento governativo risulta, ad avviso del presentatore del presente atto, immotivato nei tempi e nei contenuti, non essendo state esplicitate criticità gestionali tali da giustificare una misura straordinaria e centralizzante come il commissariamento;
la mancanza di trasparenza sulle motivazioni del provvedimento alimenta, a parere del firmatario, il sospetto che il Governo intenda esercitare un controllo politico su un ente che dovrebbe rimanere tecnico e imparziale, soprattutto in una fase delicata per la sanità pubblica nazionale;
l'indipendenza di AGENAS è cruciale per garantire valutazioni oggettive sull'efficienza e l'equità del sistema sanitario, in particolare nel monitoraggio dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e nel supporto alle politiche regionali;
il commissariamento rischia di minare la credibilità scientifica e istituzionale dell'Agenzia, generando incertezza tra gli operatori sanitari e preoccupazione tra le regioni, che potrebbero percepire l'atto come un indebito atto di ingerenza,
impegna il Governo:
a fornire al Parlamento una relazione dettagliata e documentata sulle motivazioni che hanno condotto al commissariamento di AGENAS;
a garantire il rispetto dell'autonomia tecnico-scientifica dell'Agenzia, evitando ogni forma di pressione o condizionamento politico sulle sue attività.
9/2586/14. Stumpo.
La Camera
impegna il Governo:
a fornire al Parlamento una relazione dettagliata e documentata sulle motivazioni che hanno condotto al commissariamento di AGENAS;
a garantire il rispetto dell'autonomia tecnico-scientifica dell'Agenzia, evitando ogni forma di pressione o condizionamento politico sulle sue attività.
9/2586/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Stumpo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede la «Conversione in legge del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù»;
il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è stato predisposto in modo unilaterale nonostante questo sia un ente strategico per la programmazione e il monitoraggio del Servizio sanitario nazionale;
il commissariamento di AGENAS rappresenta, ad avviso del presentatore del presente atto, solo l'ultimo episodio di una preoccupante tendenza del Governo ad accentrarsi poteri, limitando progressivamente l'autonomia delle autorità indipendenti e riducendo gli spazi di partecipazione democratica;
AGENAS svolge un ruolo fondamentale di supporto tecnico-scientifico alle regioni e al Ministero della Salute, in una logica di cooperazione multilivello che deve essere salvaguardata;
la figura del commissario, designata dal Governo in assenza di trasparenza e con poteri straordinari, rischia di generare conflitti istituzionali e alimentare sfiducia tra gli attori del sistema sanitario;
un simile intervento potrebbe avere ripercussioni negative sulla capacità dell'Agenzia di garantire standard oggettivi nella valutazione dei servizi sanitari e nella definizione delle priorità di intervento a livello nazionale,
impegna il Governo:
a ristabilire un corretto equilibrio istituzionale, garantendo che le agenzie tecnico-scientifiche siano al riparo da logiche di lottizzazione politica;
a garantire che, in futuro, ogni intervento sugli enti tecnici avvenga nel quadro di una riforma organica e trasparente, che valorizzi le competenze, l'autonomia e la partecipazione democratica.
9/2586/15. Ciani.