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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 3 novembre 2025

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 3 novembre 2025.

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Calderone, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cavo, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Sergio Costa, D'Alessio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gemmato, Ghirra, Giglio Vigna, Giorgetti, Gnassi, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Longi, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nazario Pagano, Pastorella, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Paolo Emilio Russo, Scerra, Siracusano, Sportiello, Squeri, Stefani, Tajani, Toccalini, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LONGI ed altri: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori» (1316) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

  La proposta di legge MATTEONI ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura» (2637) è stata successivamente sottoscritta dal deputato De Corato.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  ZANELLA ed altri: «Introduzione degli articoli 96-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 612-quater del codice penale nonché modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (2579) Parere delle Commissioni I, IV, VII, IX, X, XII e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  SERGIO COSTA ed altri: «Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri» (2057) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Modifica dell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma dell'articolo 72 del Regolamento, su richiesta della VII Commissione (Cultura) e della XII Commissione (Affari sociali), la seguente proposta di legge – già assegnata alla XII Commissione (Affari sociali) – è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

   MATTEONI ed altri: «Disposizioni per l'istituzione di spazi adibiti all'allattamento dei neonati presso istituti e luoghi della cultura» (2637) – Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  Sentenza n. 154 del 23 giugno – 21 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 560),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), sollevate, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 155 del 9 luglio – 23 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 561),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, agli articoli 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 in tema di divieto di discriminazione e diritto al rispetto della vita privata e familiare, e agli articoli 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, approvata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Tribunale ordinario di Como, prima sezione civile, in composizione collegiale:

  alla XII Commissione (Affari sociali);

  Sentenza n. 157 del 6 – 30 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 563),

   con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (articolo 378 del codice penale), dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 168-bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (articolo 372 del codice penale) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale), e all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto:

  alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 159 del 23 giugno – 31 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 565),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione sia alla clausola 4, punto 1, dell'Allegato (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, sia all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, sia all'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, sia all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, sia, infine, all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro:

  alla XI Commissione (Lavoro);

  Sentenza n. 160 del 24 settembre – 31 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 566),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come aggiunto dall'articolo 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli articoli 9, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 65, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto legislativo, n. 42 del 2004, come aggiunto dall'articolo 1, comma 175, lettera g), numero 3), della legge n. 124 del 2017, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta:

  alla VII Commissione (Cultura);

  Sentenza n. 161 del 24 settembre – 31 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 567),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)», promosse, in riferimento agli articoli 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Puglia n. 41 del 2024, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione alla materia «professioni», dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 30 ottobre 2025, Sentenza n. 156 dell'8 – 30 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 562),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

  alla XI Commissione (Lavoro);

  in data 31 ottobre 2025, Sentenza n. 158 del 23 settembre – 31 ottobre 2025 (Doc. VII, n. 564),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 37, della legge della Provincia di Bolzano 8 maggio 2020, n. 4 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività), in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), nella parte in cui prevedeva la sanzione accessoria della sospensione dell'attività in caso di violazione dell'obbligo per il personale e i collaboratori dei servizi di ristorazione di indossare la mascherina chirurgica;

   dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 36, della legge della provincia Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l'Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione prima civile:

  alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 28 ottobre 2025, ha trasmesso le note relative all'attuazione data ai seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 gennaio 2024:

   GARDINI n. 9/1624/1, sull'opportunità di istituire percorsi formativi in Africa, al fine di diffondere migliori competenze tecniche in materia di gestione d'impresa in settori quali quello agricolo, manifatturiero e del commercio;

   LOPERFIDO ed altri n. 9/1624/18, concernente la configurazione del Piano Mattei quale veicolo di sviluppo e di cooperazione dell'Italia con gli Stati africani, in sintonia con la disciplina generale sulla cooperazione internazionale e con l'obiettivo di rafforzarne le potenzialità;

   FORMENTINI e BILLI n. 9/1624/20, sull'opportunità di valorizzare i Paesi africani nel contesto dell'attuazione del Piano Mattei.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha altresì trasmesso, in pari data, le note relative all'attuazione dei seguenti ordini del giorno, accolti dal Governo come raccomandazione nella medesima seduta dell'Assemblea del 10 gennaio 2024:

   ONORI e QUARTAPELLE PROCOPIO n. 9/1624/2, sulla promozione di iniziative volte a evidenziare l'importanza del tema dell'istruzione per lo sviluppo sostenibile;

   MORFINO n. 9/1624/4, sulle iniziative a sostegno della giustizia climatica nei Paesi a basso reddito colpiti da cambiamenti climatici, nonché sulla previsione, nell'ambito del Piano Mattei, di strumenti e risorse finalizzati alla tutela delle persone vulnerabili in conseguenza di tali cambiamenti;

   L'ABBATE n. 9/1624/6, sulla promozione, nell'ambito degli obiettivi del Piano Mattei, di investimenti ambientalmente sostenibili, privilegiando le tecnologie a minor impatto ambientale che favoriscono la transizione energetica;

   SOUMAHORO n. 9/1624/7, concernente l'adozione di iniziative, nell'ambito dei compiti della Cabina di regia del Piano Mattei, dirette all'implementazione di scambi tra studenti africani e italiani, nonché al sostegno della formazione professionale dei giovani africani, anche nei luoghi di origine;

   CIANI n. 9/1624/9, concernente la valorizzazione del Mozambico quale partner dell'Italia, al fine di contribuire alla pacificazione dei territori nel nord del Paese e di garantire la protezione dei diritti fondamentali della popolazione civile.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo:

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero a Collesano (Palermo) il 20 giugno 2020;

   relazione d'inchiesta concernente l'incidente occorso a un elicottero nei pressi di Laives (Bolzano) il 18 febbraio 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1° novembre 2025, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente (COM(2025) 870 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 870 final – Annexes 1 to 5).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 ottobre e 1° novembre 2025, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda determinati obblighi che incombono agli operatori e ai commercianti (COM(2025) 652 final), corredata dei relativi allegati (COM(2025) 652 final – Annexes 1 to 2) che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 31 ottobre 2025;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (Trattamento di dati personali – lotta contro gli abusi sessuali online sui minori) (COM(2025) 655 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 655 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dell'allegato I dell'accordo (COM(2025) 657 final), corredata del relativo allegato (COM(2025) 657 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2025) 661 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Una strategia europea per l'intelligenza artificiale nella scienza – Aprire la strada alla risorsa per la scienza dell'IA in Europa (RAISE) (COM(2025) 724 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Visione dell'UE in materia di clima ed energia su scala mondiale: consolidare il ruolo competitivo dell'Europa nei mercati mondiali e accelerare la transizione pulita (JOIN(2025) 25 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le delibere adottate dalla Commissione, ai sensi dei commi 4, 4-quater e 4-sexies dell'articolo 4 e delle lettere d) e i) del comma 1 dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nei mesi di settembre e ottobre 2025.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 ottobre 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Andrea Petteruti, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE BORRELLI, ALIFANO ED ALTRI N. 1-00512 CONCERNENTE INIZIATIVE DI COMPETENZA VOLTE A RISTABILIRE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO TARIFFARIO NEL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, NONCHÉ A GARANTIRE LA TRASPARENZA DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    1) il mercato delle assicurazioni Rc auto, dalla sua obbligatorietà, istituita con la legge n. 990 del 1969, è stato, e continua ad essere, uno dei temi sul quale si sono sviluppati interessi, criticità, e provvedimenti di riforma orientati a equità e sostenibilità;

    2) dal passaggio da un mercato rigido, dove i premi della polizza Rc auto erano fissati dal Cipe (Comitato interministeriale programmazione economica), ad un regime di libera concorrenza nel quale le tariffe vengono stabilite in autonomia dalle imprese che operano sul territorio nazionale, si osserva un costante e vertiginoso aumento delle tariffe che ha finito col penalizzare, principalmente, gli assicurati più giovani e i residenti delle aree di maggiore sinistralità;

    3) secondo i dati pubblicati dall'Ivass nel 2023 e 2024 gli incrementi sono stati rispettivamente del 6,1 per cento e del 5 per cento. Gli aumenti, come si evince dal rapporto dell'Ivass, sono stati eterogenei in funzione delle caratteristiche degli assicurati come età, provincia di residenza, classe di bonus-malus, oltre che i dati sui veicoli;

    4) allo stato, il sistema bonus-malus – secondo cui dovrebbe essere premiato, con l'applicazione di tariffe più contenute, chi non commette sinistri stradali con una responsabilità superiore al 50 per cento, e penalizzato, con progressivi rincari, chi, invece, li provoca – si è rivelato inidoneo nel differenziare in maniera efficace gli utenti virtuosi da quelli che provocano sinistri;

    5) tale inefficacia deriva dalla compresenza di ulteriori elementi di rischio, diversi ed autonomi rispetto alla classe di merito individuale, che incidono in maniera significativa sulla definizione delle politiche tariffarie, tra i quali assumono particolare rilievo la provincia di residenza, ulteriormente frazionata per singoli codici di avviamento postale, e la cosiddetta Rca familiare;

    6) in base al parametro della residenza del proprietario del veicolo, gli automobilisti con la medesima condotta di guida sono soggetti a premi assicurativi diversi in ragione del potenziale di rischiosità del territorio di residenza. Questa argomentazione è tesa a giustificare premi più elevati nelle province con maggiore sinistralità. Tuttavia, coloro che pur nel contesto di maggiore rischio risultano indenni da sinistri, evidentemente attuano una condotta di guida particolarmente attenta e rispettosa delle regole. Chi da oltre 10 anni guida in una città del meridione, come Napoli, e nel tempo non ha provocato alcun sinistro, non dovrebbe essere sottoposto al parametro di rischio legato alla propria residenza;

    7) i dati pubblicati dall'Ivass nel novembre del 2024 confermano le profonde differenze su base provinciale, con Napoli che detiene il premio medio più alto, pari a 600 euro, ed Enna che vanta quello più basso a 293 euro. L'aumento è maggiore per il Centro Italia (+15,5 per cento) seguito dal Nord (+14 per cento). Mentre la variazione è minore al Sud (+11 per cento), dove i premi erano, però, già in partenza più elevati. Secondo gli ultimi dati di novembre 2024 ci sono diverse province con una spesa per il premio Rc auto superiore a 500 euro (Firenze e Massa Carrara 507 euro, Pistoia 518 euro, Caserta 537 euro, Prato 586 euro), mentre a Milano si spendono in media 404 euro e a Roma 487 euro;

    8) anche nel secondo trimestre del 2025 secondo i dati pubblicati nell'ultimo report di Ivass, si assiste ad un aumento del prezzo medio nazionale e delle disparità territoriali. Il prezzo medio della garanzia Rc auto è, infatti, pari a 415 euro, in aumento su base annua del 3,7 per cento in termini nominali. In termini reali, tenendo conto dell'inflazione, l'aumento è del +2,0 per cento. Le variazioni annue del premio medio nelle singole province si collocano tra il +1,4 per cento e il +5,6 per cento, con gli aumenti più consistenti ad Aosta (+5,6 per cento), Roma (+5,6 per cento) e Viterbo (+5,5 per cento). Oltre un terzo delle province presenta un incremento del premio medio superiore al dato nazionale. Permane il divario territoriale: a Napoli si pagano in media 264 euro in più rispetto ad Aosta;

    9) quanto esposto mette in luce la significativa anomalia derivante dalla disparità di trattamento economico tra assicurati che presentano un analogo livello di virtuosità nella condotta di guida, disparità resa ancor più evidente dal fatto che nella provincia di Napoli il premio medio Rca nel IV trimestre 2024 è risultato pari a 576 euro per la prima classe di merito – la più virtuosa – risultando superiore al premio medio Rca, registrato nella provincia di Milano per coloro che si collocano su classi di merito ben più elevate. Ivass rileva che gli automobilisti milanesi che si collocano tra la 4a e la 10a classe di merito hanno pagato nel IV trimestre 2024 un premio di 543,60 euro. Mentre il premio medio risulta inferiore i conducenti più virtuosi collocati nella classe di merito 1a, hanno pagato un premio medio di 355,90 euro;

    10) ma il premio medio, preso nella sua interezza delle componenti non è sufficiente a illustrare la disparità tra le diverse province del Paese. Sempre prendendo ad esempio le province di Milano e Napoli, si osserva che nella provincia di Napoli ben il 46,6 per cento delle assicurazioni delle autovetture ha aderito all'installazione sul veicolo della scatola nera rivelatrice dell'uso del veicolo. Nella provincia di Milano nello stesso periodo, al IV trimestre 2024, ad aver provveduto a stipulare un contratto con scatola nera è risultato solo il 14,2 per cento. Pertanto, all'automobilista di Napoli che ha goduto dello sconto previsto dal Codice delle assicurazioni per aver aderito all'installazione della scatola nera (46,6 per cento), con medesimo livello di virtuosità dell'omologo milanese (in classe di merito 1), il premio risulta mediamente superiore di oltre il 60 per cento;

    11) le compagnie assicuratrici, al fine di giustificare le politiche tariffarie divergenti, fanno ricorso al parametro definito «unità di rischio» ovvero un indicatore percentuale che rapporta il numero di sinistri dichiarati alle compagnie assicurative con il numero di veicoli assicurati e fornisce indicazioni sulla frequenza dei sinistri. Ma questo dato non è sufficiente a giustificare la differenza dei premi tra le diverse province. Ad esempio: Nel 2023 Il loss ratio, che è l'indicatore principale di economicità della gestione tecnica dell'assicurazione, rappresentato dal rapporto tra i sinistri avvenuti e i premi incassati nello stesso esercizio, esprimeva i seguenti valori: provincia di Milano 84,90 per cento e provincia di Napoli 69,70 per cento (loss ratio al lordo della stima per sinistri tardivi – anno 2023). Un rapporto redatto dalla Commissione di studio Rca del Sindacato nazionale agenti (Sna) fornisce dati interessanti in riferimento al rapporto fra sinistri-premi, da cui emergono evidenti divari economici fra le province non sempre allineati al concreto fabbisogno delle compagnie. A titolo esemplificativo, nella provincia di Belluno le assicurazioni nel corso del 2023 sono aumentate mediamente dell'8,6 per cento, a fronte del valore loss ratio parti al 63,4 per cento dunque, con buon margine di profitto (15,3 per cento), in favore delle compagnie assicuratrici, considerando, tra l'altro, i costi di gestione registrati a livello nazionale del 21,3 per cento;

    12) a livello nazionale, gli ultimi dati certificati, attinenti all'anno 2024, affermano che la frequenza media è stata pari a 5 sinistri ogni 100 veicoli assicurati ed equivale statisticamente ad 1 sinistro ogni 20 anni per assicurato. Tale dato trova conferma nella rilevazione statistica: alla migliore classe di bonus, la prima classe, appartiene l'87 per cento degli assicurati;

    13) altro elemento che altera ulteriormente l'attuale sistema bonus/malus è costituto dalla cosiddetta Rca familiare (articolo 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni) che consente, anche ad un nuovo assicurato, di entrare direttamente nella migliore classe di merito maturata da un familiare o convivente. Ne consegue che, nelle classi caratterizzate da tariffe tendenzialmente più basse, confluiscono non soltanto i soggetti maggiormente virtuosi, ma anche i nuovi assicurati, con l'effetto di destabilizzare il mercato e di indurre le compagnie ad adottare politiche tariffarie al rialzo, meno premiali rispetto alle diverse classi di merito. Lo strumento legislativo introdotto a suo tempo è stato adottato per fronteggiare le tariffe assicurative della classe d'ingresso (bonus/malus classe 14) ma non ha prodotto i risultati sperati. Infatti, coloro che non hanno la possibilità di assumere la classe di merito «familiare» si trovano di fronte a premi assicurativi esageratamente elevati, fino anche a oltre 10 mila euro per assicurare un'autovettura. Una ricerca del Sindacato nazionale agenti (Sna) sui premi assicurativi delle imprese italiane su diversi profili di rischio nelle principali città italiane ovvero Milano, Roma e Napoli ha svelato dati preoccupanti sulle richieste economiche delle compagnie assicuratrici. La media dei premi assicurativi delle prime 10 compagnie di assicurazione per assicurare una Fiat grande Punto 1.2 di una casalinga trentacinquenne è pari a 1.864 euro se residente a Milano, 2.450 se residente a Roma, 3.136 se residente a Napoli. Un freno all'eccessiva tariffazione dei rischi in confronto con i premi puri è assolutamente necessario, anche al fine di evitare ogni potenziale tentativo di elusione all'obbligo a contrarre che emerge nella casistica dei premi massimi richiesti da alcune compagnie assicuratrici;

    14) negli ultimi trent'anni, nessun intervento legislativo è riuscito a riequilibrare in modo efficace il rapporto contrattuale tra imprese assicuratrici e utenti. Questi ultimi, infatti, sono obbligati per legge – in virtù della finalità pubblicistica di garantire la risarcibilità in caso di incidente stradale – a sottoscrivere una polizza assicurativa per poter circolare con un veicolo a motore. Tuttavia, le tariffe applicate dalle compagnie risultano, spesso, incoerenti rispetto al premio puro e all'unità di rischio nonché in contrasto con l'interesse sociale che dovrebbe caratterizzare l'assicurazione obbligatoria;

    15) i premi medi, a prescindere dalla diversificazione tra le varie aree del Paese, risultano, comunque, superiori rispetto alla media dell'Unione europea. Ciò può essere determinato dal diverso valore dei risarcimenti. L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania) già nel 2014 proponeva la riduzione delle tariffe attraverso la riduzione del valore dei sinistri esaminati dalle imprese, in quanto queste ultime pagano il doppio rispetto alla Francia. La stessa Ania evidenziava, come, anche la forte presenza di frodi nonché l'evasione assicurativa contribuivano ad innalzare le tariffe. Nel merito delle truffe, l'elevata adesione all'installazione della scatola nera nelle autovetture degli automobilisti della provincia di Napoli (46,6 per cento dei contratti) mette in evidenza un dato inconfutabile;

    16) altra problematica riguarda l'evasione assicurativa, che rappresenta una piaga sociale e determina, oltre al «danno» allo Stato derivante dai mancati introiti per gli oneri fiscali, che si stimano pari a 1,2 miliardi di euro, e parafiscali, un aumento degli oneri a carico del «fondo vittime della strada» che grava su tutti gli assicurati nella misura del 2,50 per cento del costo della polizza. Secondo le stime riportate da Ania, l'evasione dell'Rc auto in Italia riguarda oltre il 6,1 per cento dei veicoli del totale circolante (in aumento del 12,8 per cento rispetto al 2022), e in alcune regioni tale percentuale assume livelli di vero allarme sociale. Nella provincia di Napoli, ad esempio, addirittura il 14,1 per cento del parco circolante risulterebbe sprovvisto di copertura assicurativa;

    17) un ulteriore fattore di alterazione del mercato è rappresentato dalla circolazione stabile, sul territorio nazionale, di veicoli con targa estera guidati da soggetti residenti in Italia, con conseguenti criticità non solo per chi subisce un sinistro, ma anche per lo Stato, che in tal modo non incassa le relative imposte;

    18) è necessario intervenire su questo segmento di mercato per garantire tariffe più eque, in conformità alla funzione sociale dell'obbligo assicurativo, e rivedere l'attuale sistema bonus/malus che, di fatto, finisce per trasferire i costi dei sinistri proprio sugli assicurati più virtuosi. È altresì cogente promuovere una efficace e continua azione volta a perseguire le frodi e gli evasori che contribuiscono ad innalzare le tariffe,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative normative di competenza necessarie a ristabilire condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni, in conformità al principio sociale dell'obbligo assicurativo, nonché volte a stabilire l'obbligo, in capo alle imprese assicuratrici, di riconoscere al momento della stipula o del rinnovo del contratto l'applicazione del premio medio nazionale rilevato da ciascuna impresa per la corrispondente classe universale di merito, a beneficio di tutti gli assicurati che, negli ultimi dieci anni, non abbiano denunciato sinistri stradali con responsabilità superiore al 50 per cento;

2) ad adottare iniziative di competenza, anche normative, volte a favorire un'azione continua ed efficace finalizzata a perseguire le frodi e l'evasione assicurativa mediante il confronto sistematico delle banche dati a disposizione dell'Ivass, del Pra e della motorizzazione civile e la promozione dell'utilizzo di dispositivi elettronici che consentono di rilevare le infrazioni da remoto;

3) ad esercitare, al fine di impedire la pratica della esterovestizione dei veicoli, la delega prevista dall'articolo 35, comma 3, lettera dd) della legge delega n. 177 del 2024, per la determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale;

4) ad adottare iniziative normative di competenza dirette alla integrazione dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 209 del 2005 sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, prevedendo che le imprese di assicurazione siano impegnate a mettere a disposizione del pubblico, nei propri siti internet e negli altri canali comunicativi, tutti gli elementi di tariffazione e rispettivi coefficienti per la formazione e il calcolo pubblico del premio di tariffa, nonché esplicitino nelle tariffe e nel contratto i coefficienti di premio attribuiti ad ogni classe di merito universale bonus/malus, al fine di assicurare la trasparente applicazione dell'evoluzione del premio in ragione della classe di merito universale maturata.
(1-00512)(Nuova formulazione) «Borrelli, Alifano, Mari, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti, Raffa, Gubitosa».