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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 20 febbraio 2026

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 2212

Pdl n. 2212 – Modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e altre disposizioni per prevenire l'alterazione o la manipolazione delle campagne elettorali e referendarie attraverso la diffusione di contenuti ingannevoli prodotti mediante sistemi di intelligenza artificiale

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 10 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 22 minuti
Gruppi 5 ore e 58 minuti
Fratelli d'Italia 48 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 41 minuti
Lega – Salvini premier 39 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 20 febbraio 2026.

  Albano, Amendola, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Sergio Costa, D'Alessio, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Onori, Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   TIRELLI: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (2802);

   CARMINA: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta di Scala dei Turchi, Punta Bianca e Scoglio Patella» (2803).

  In data 19 febbraio 2026 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOSCHI: «Modifica all'articolo 38 della Costituzione in materia di educazione e avviamento professionale delle persone con disabilità» (2808).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 19 febbraio 2026 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione:

  «Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» (2807).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

  In data 18 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 99, terzo comma, della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche alla legge 8 novembre 2000, n. 328, in materia di interventi e servizi sociali» (2804);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile» (2805);

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Disposizioni in materia di promozione dell'attività fisica e sportiva quale strumento di prevenzione, inclusione e salute» (2806).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   XII Commissione (Affari sociali):

  «Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari» (2789) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  EVI ed altri: «Riconoscimento degli equidi come animali di affezione e altre disposizioni per la loro tutela e per la promozione di misure per la riconversione degli allevamenti» (2585) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi:

   l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2026, concernente l'approvazione, con raccomandazione, del piano annuale degli acquisti per l'anno 2026 della società Smart City Roma Spa, relativo alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alla realizzazione del progetto Roma 5G (procedimento n. 859/2025);

   l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2026, concernente l'approvazione, con raccomandazione, del piano annuale 2026 della società Infrastrutture Wireless Italiane Spa, relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 861/2025).

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2026, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Socar Energy Holdings AG del 99,82 per cento del capitale sociale di Italiana Petroli Spa e del 99,82 per cento del capitale sociale di MIP Spa (procedimento n. 709/2025).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 517).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Ente Ville vesuviane, per gli esercizi 2022 e 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 518).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Difesa Servizi Spa, per l'esercizio 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 519).

  Questi documenti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Accademia della Crusca, per gli esercizi 2022 e 2023, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 520).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 36 del 2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, riferita all'anno 2022 (Doc. CXLVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0075/IT – C60A è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa allo schema di decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante testo coordinato sulla disciplina del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale» istituito ai sensi dell'articolo 224-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dei disciplinari con i requisiti di certificazioni.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2026/0067/IT – C50A è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto ministeriale recante le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio biologico italiano ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero
dell'università e della ricerca.

  Il Ministero dell'università e della ricerca ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 19 febbraio 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui veicoli aziendali puliti (COM(2025) 994 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 e 19 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, la direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2026) 39 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante («normativa fitosanitaria») (COM(2026) 85 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione (COM(2026) 88 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 febbraio 2026.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di sentenze della
Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 11 febbraio 2026, ha trasmesso le seguenti decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Settima sezione) del 15 gennaio 2026, causa C-615/24, Ambito territoriale di caccia Ancona 2 contro azienda agricola Camarzano di RK. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Settore agricolo – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Aiuto de minimis – Controllo – Stato membro che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis senza esigere una dichiarazione specifica dell'impresa richiedente relativa all'importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali – Produzione di un'autocertificazione relativa a tali aiuti (Doc. XIX, n. 94) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Sentenza della Corte (Decima sezione) del 15 gennaio 2026, causa C-588/24, Imballaggi piemontesi Srl contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Divieto di intese – Procedure d'infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza condotte dalle autorità nazionali garanti della concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Termine di chiusura della fase istruttoria della procedura d'infrazione – Normativa nazionale che consente all'autorità nazionale garante della concorrenza di differire unilateralmente tale termine a causa di circostanze che comportano un ampliamento dell'oggetto di tale procedura o del numero delle imprese interessate – Principio generale del diritto ad un buon andamento dell'amministrazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa delle imprese – Principio di effettività (Doc. XIX, n. 95) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Ordinanza della Corte (Decima sezione) del 12 gennaio 2026, causa C-437/24, Cirsa Italia Spa contro Agenzia delle dogane e dei monopoli e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Ambito di applicazione ratione temporis – Concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento – Articolo 43 – Modifica apportata a una concessione in corso di esecuzione – Articolo 5 – Obbligo degli Stati membri di conferire all'autorità aggiudicatrice il potere di avviare, su istanza di un concessionario, un procedimento amministrativo volto a modificare le condizioni di esercizio di una concessione, qualora eventi imprevisti e imprevedibili incidano in modo significativo sul rischio operativo – Insussistenza (Doc. XIX, n. 96) – alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza della Corte (Sesta sezione) del 22 gennaio 2026, causa C-633/24, FF contro Istituto nazionale della previdenza sociale. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Parità di trattamento – Totalizzazione dei periodi – Articolo 58 – Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone – Prestazioni di invalidità – Integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo legale dell'assegno di invalidità – Condizioni relative al periodo di contribuzione più rigorose per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione (Doc. XIX, n. 97) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 29 gennaio 2026, causa C-654/24, MM contro Ministero dell'istruzione e del merito. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale ordinario di Ravenna. Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Indennità sotto forma di carta elettronica concessa per sostenere la formazione continua dei docenti e migliorarne le competenze professionali – Concessione riservata ai docenti assunti a tempo determinato – Giurisprudenza nazionale che esclude la concessione a posteriori del vantaggio di cui trattasi ai docenti interessati qualora questi ultimi non facciano più parte del sistema scolastico – Sostituzione, a determinate condizioni, di un diritto al risarcimento del danno subìto (Doc. XIX, n. 98) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Decima sezione) del 29 gennaio 2026, causa C-668/24, Eliz Erkut Duygu contro fondazione Teatro alla Scala di Milano. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Milano. Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche – Lavoratrice assunta sulla base di una successione di contratti a tempo determinato – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che non consente la conversione del contratto di lavoro ma prevede in particolare il risarcimento del danno subìto (Doc. XIX, n. 99) – alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza della Corte (Quarta sezione) del 22 gennaio 2026, causa C-423/23, Secab Soc. Coop. contro Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e altro. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia. Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 5 – Prezzi di fornitura basati sul mercato – Direttiva (UE) 2018/2001 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Articoli 6 e 7 – Tetto sui ricavi di mercato ottenuti da produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia – Articolo 8 – Misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato – Presupposti – Normativa nazionale che non garantisce ai produttori di mantenere il 10 per cento dei ricavi eccedenti il tetto – Salvaguardia degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili – Mancanza di un tetto per i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile – Assenza di regolamentazione differenziata in funzione delle diverse fonti di energia (Doc. XIX, n. 100) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Fermo, Lamporo (Vercelli) e Vallelonga (Vibo Valentia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 giugno 2025, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1499, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonché attuazione della direttiva (UE) 2024/1500, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE (382).

  Questa richiesta, in data 19 febbraio 2026, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 31 marzo 2026.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (A.C. 2753-A)

A.C. 2753-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo all'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  2. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina di un sub-commissario per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola della Maddalena, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13-sexies, secondo periodo, le parole: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,» sono soppresse;

   b) dopo il comma 13-sexies è aggiunto il seguente:

   «13-septies. L'incarico di sub-commissario di cui al comma 13-sexies cessa entro il 31 dicembre 2027. La remunerazione del sub-commissario, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, è pari a 80.000 euro annui al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  3. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla progettazione e alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. All'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo alla nomina del Commissario straordinario per l'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) al terzo periodo, le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «quindici unità»;

   c) all'ottavo periodo le parole: «dal 2022 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   d) al tredicesimo periodo, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025» sono inserite le seguenti: «nonché nel limite di 1.087.619 euro per l'anno 2026»;

   e) infine, è aggiunto il seguente periodo: «Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, anche evidenziando l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 13-bis.1».

  6. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  7. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  8. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023»;

   b) al comma 2, lettera c), le parole: «negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025 nonché 2026 limitatamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge n. 11 del 2023».

  9. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, relativo al contributo per l'autonoma sistemazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole: «di euro 2.400.000 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 4.063.514 per l'anno 2026».

  10. All'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, relativo alle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  11. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di contributo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, le parole: «In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «Per i titolari».
  12. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla durata dell'incarico di Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  13. All'articolo 11-ter, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2026»;

   b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

   «11-bis. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario di realizzazione ai fini della verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica. La mancata trasmissione della relazione comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che devono essere versate all'entrata del bilancio da parte del Commissario e restano acquisite all'erario.».

  14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 lettera a), pari a euro 347.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  15. Gli incarichi individuali conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 935 del 14 ottobre 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di gestione dell'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 2024, nonché il supporto ai procedimenti di rientro in ordinario ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni. Alle proroghe dei suddetti contratti non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 481.626 per il 2026, si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 922 del 17 settembre 2022, che è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
  16. In relazione allo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2008 e prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2025 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025, si provvede, in deroga all'articolo 6-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008.
  17. In considerazione della necessità di garantire, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, l'attuazione del piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, il termine di durata della medesima struttura di cui all'articolo 2, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, è prorogato al 31 dicembre 2026. Conseguentemente, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, sono prorogati gli incarichi relativi al contingente di personale di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023 nel limite di spesa di 1.159.014 euro per l'anno 2026. Entro il medesimo limite di spesa di cui al periodo precedente è prorogato fino al 31 dicembre 2026, altresì, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge n. 140 del 2023.
  18. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, supporta altresì gli enti locali, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il tramite della struttura costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 citato, nel monitoraggio degli interventi di riduzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio privato di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 31 dicembre 2024, n. 207.
  19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 17, quantificati in euro 1.159.014 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
  2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di personale presso altre pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2026.».

  4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  5. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 30 dicembre, 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025, previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'esercizio delle facoltà assunzionali, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

  1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attività negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, le parole «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
  2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, come modificato dal comma 2, si applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentatività al 31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi indicate.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
  2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
  3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
  4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
  5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
  6. All'articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
  8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e città metropolitane per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
  10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 30 settembre 2026.
  12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, concernente la valutazione multidimensionale unificata per l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;

   b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

   c) al comma 8-ter: le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».

  2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le attività per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanità animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) al comma 8-septies, recante la limitazione delle responsabilità penale degli esercenti di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

  4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente i requisiti anagrafici per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
  5. All'articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonché la deroga all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  6. All'articolo 12, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ai concorsi del personale medico per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».

  7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilità degli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
  8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026, compatibilmente con le esigenze della formazione,».
  9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;

   b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applica a».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 18, relativo alla possibilità di avvalersi del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche, è inserito il seguente:

   «18-bis. La disposizione di cui al comma 18 è prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2026».
  3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata massima fino al 31 dicembre 2026»;

   b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

  4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025 n. 15, relativo alla possibilità per gli Uffici scolastici regionali di avvalersi di personale in comando, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;

   b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1° settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° settembre 2026».

  5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
  6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99, relativo alla natura obbligatoria del cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno 2026».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

  1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale (CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
  2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 giugno 2026».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)

  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, relativo alla contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma delle eventuali criticità rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite, provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni.
  4. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al biennio 2025-2026».

  2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di provenienza statale che sono versate all'entrata del bilancio per restare acquisite all'erario.».
  3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa già in corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le parole: «al 31 dicembre 2025 e al 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027».

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:

   a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 2230:

    1) al comma 1, dopo la lettera m-sexies), è aggiunta la seguente: «m-septies) 2026: ufficiali: 16; marescialli: 38; totali 54.»;

    2) al comma 1-bis, la parola: «m-sexies)» è sostituita dalla seguente: «m-septies)».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 2.700.000 per l'anno 2027, in euro 2.431.531 per l'anno 2028 e in euro 1.705.080 per l'anno 2029, si provvede, quanto a euro 675.000 per l'anno 2027, a euro 607.883 per l'anno 2028 e ad euro 426.270 per l'anno 2029, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 2.025.000 per l'anno 2027, a euro 1.823.648 per l'anno 2028 e ad euro 1.278.810 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

  1. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di mobilità volontaria del personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3. Al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione penitenziaria assicurando il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la vigenza della graduatoria del concorso pubblico per esami per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, indetto con decreto direttoriale del Ministero della giustizia 18 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 25 ottobre 2022, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», è prorogata fino al 31 gennaio 2027.
  4. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le facoltà assunzionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, relativo alla possibilità per le regioni di procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  2. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento dell'energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al nono periodo, le parole: «per il biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024 al 2026»;

   c) al quindicesimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

   d) al diciassettesimo periodo, le parole: «per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   e) al diciottesimo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché di 75.600 euro per l'anno 2026».

  4. Entro il 31 marzo 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, trasmette alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi. Entro la medesima data il Commissario rende altresì informativa sullo stato di attuazione degli interventi al Comitato per la programmazione economica e sviluppo sostenibile.
  5. Agli oneri derivanti dalla lettera e) del comma 3, pari a 75.600 euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

Articolo 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi derivanti da atti vandalici, l'autorizzazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, non è soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati.
  2. All'articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 marzo 2026».
  3. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, relativo ai i termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato, le parole: «e il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2027».

Articolo 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  2. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 marzo 2026.
  3. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo agli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto, le parole: «15 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2026».

Articolo 17.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2753-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 2:

    all'alinea, dopo la parola: «modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;

    alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,»;

   al comma 5:

    all'alinea, dopo le parole: «di rilevante interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «del comprensorio»;

    alla lettera e), le parole: «infine, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine,», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e la parola: «sanzione» è sostituita dalle seguenti: «riduzione dei compensi»;

   al comma 6:

    alla lettera a), la parola: «prescrizionali» è sostituita dalle seguenti: «di prescrizione»;

    alla lettera b), le parole: «alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

   al comma 8:

    alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

    alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38»;

   al comma 11, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,» e la parola: «servizio» è sostituita dalla seguente: «Servizio»;

   al comma 13:

    all'alinea, le parole: «11-tersono sostituite dalle seguenti: «11-ter» e le parole: «relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,» sono soppresse;

    alla lettera a), dopo le parole: «al comma 4,» sono inserite le seguenti: «relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,»;

    alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: «Commissario», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «straordinario», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»»;

   al comma 14, dopo le parole: «commi 12 e 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

  «14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso, alle condizioni e con le modalità ivi previste, per l'anno 2026 nel limite di spesa di 2 milioni di euro, per favorire il completamento dell'attività di conversione in digitale degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.
  14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

   al comma 15:

    al primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»,dopo le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le forme contrattuali flessibili,», dopo le parole: «n. 935 del 14 ottobre 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022,», la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici», le parole: «con delibera» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione», le parole: «rientro in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rientro nell'ordinario» e dopo le parole: «stato di emergenza di rilievo nazionale con» sono inserite le seguenti: «deliberazione del»;

    al terzo periodo, la parola: «quantificati» è soppressa, le parole: «articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento» e le parole: «che è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata»;

   al comma 16, dopo le parole: «28 luglio 2008» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 3702 del 5 settembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008»;

   dopo il comma 16 è inserito il seguente:

  «16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, limitatamente all'obbligatorietà dell'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali ai fini dell'esercizio di lavori subacquei e iperbarici, nonché all'articolo 19, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 9 del 2026, limitatamente alla prescrizione che prevede l'obbligo di immersione in coppia con un operatore tecnico subacqueo (OTS) per il personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

   al comma 17:

    al primo periodo, dopo le parole: «termine di durata della medesima struttura» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al terzo periodo, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata» e le parole: «il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto,»;

   al comma 18, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al», le parole: «decreto-legge n. 140 del 2023 citato» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183» e le parole: «31 dicembre 2024, n. 207» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2024, n. 207»;

   al comma 19, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;

   dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:

  «19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di rimborso in favore della società Poste italiane Spa delle riduzioni applicate alle tariffe per la spedizione di prodotti editoriali, continua ad applicarsi dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di euro annui a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza incidere sulla quota spettante al Ministero delle imprese e del made in Italy. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, relativo al termine per la presentazione della dichiarazione della volontà di acquisto della cittadinanza da parte del minore, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2029”.
  
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di eleggibilità a presidente della provincia, le parole: “e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “, 2026 e 2027”.
  19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, relativo all'obbligo di assicurazione nel caso di assunzione di incarichi comportanti la gestione di risorse pubbliche e la sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 7), della legge 7 gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
  
19-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “è prorogato fino all'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato fino all'anno 2026”;

   b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: “per il 2025” sono inserite le seguenti: “e di 4 milioni di euro per il 2026”.

  19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;

   al comma 2, dopo le parole: «di personale» sono inserite le seguenti: «dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali,»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2026”.
  2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le fusioni dei comuni, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “sette anni”»;

   al comma 5, le parole: «decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

   al comma 6, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario incaricato ai sensi del presente comma è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.
  6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purché la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva non sia superiore a 3.000 abitanti.
  
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole da: «all'articolo 35-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   al comma 2, le parole: «, come modificato dal comma 2,» sono soppresse;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza è compensata mediante detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per l'anno 2026».

  All'articolo 4:

   al comma 6, le parole: «16-sexies, del» sono sostituite dalle seguenti: «16-sexies del»;

   al comma 7:

    al primo periodo, le parole: «legge 30 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

    al secondo periodo, le parole: «di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e» sono sostituite dalle seguenti: «del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 2021 la società AMCO S.p.A. adempie mensilmente;»;

   al comma 8, le parole: «PNRR, PNC o PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;

   al comma 9, dopo le parole: «di colonnello» sono inserite le seguenti: «del Corpo»;

   al comma 10, le parole: «da Consip» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Consip»;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  «10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2483 – seconda edizione – è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali – ID 2860»;

   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

  «11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2028.
  11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026»;

   al comma 12, le parole: «30 aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

  «12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”.
  12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facoltà di applicare un'indennità di funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, situati nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: “fino al 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.
  12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidità, è prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.
  12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad altri interventi, le parole: “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro settantacinque giorni”.
  
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16 marzo 2026.
  
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet istituzionale del medesimo Dipartimento”.
  
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 5:

   al comma 1, lettera c), le parole: «comma 8-tersono sostituite dalle seguenti: «comma 8-ter,»;

   al comma 3:

   alla lettera a), le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;

   allalettera b), le parole: «delle responsabilità penale» sono sostituite dalle seguenti: «della responsabilità penale» e le parole: «esercenti di una professione» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti una professione»;

   al comma 4, la parola: «anagrafici» è soppressae le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   al comma 5, dopo le parole: «articolo 8-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   al comma 6:

    all'alinea, le parole: «articolo 12, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del»;

    alla lettera a), le parole: «ai concorsi del personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «del personale medico ai concorsi»;

   al comma 7, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   al comma 8, le parole: «dicembre 2025”» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2025,”»;

   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

  «8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: “e di 10 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026”.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026»;

   al comma 10, alinea, le parole: «recante i divieti» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente ai divieti»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, le parole: 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2026”.
  10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo e al terzo periodo, le parole: 31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

   b) al secondo periodo, le parole: e le università possono” sono sostituite dalla seguente: può”, la parola: “, rispettivamente,” e le parole: , e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia” sono soppresse;

   c) al quarto periodo, le parole: e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia” sono soppresse.

  10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di modalità di utilizzo del promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: “sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e” sono soppresse e dopo le parole: “sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica” sono aggiunte le seguenti: “e si applicano a regime”.
  
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
  10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina, le parole: “Entro il 30 aprile 2023, il Ministero” sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero” e dopo le parole: “e dei dati aggregati delle prestazioni” è inserita la seguente: “anche”.
  10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite all'annualità 2025. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  
10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: “per una sola volta,” sono soppresse e le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

   b) al comma 8, secondo periodo, le parole: “Per ciascuno degli anni 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027”;

   c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati”.

  10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute».

  All'articolo 6:

   al comma 1, capoverso 18-bis:

    al primo periodo, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della disposizione» e dopo le parole: «comma 18» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;

    al secondo periodo, le parole: «delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: “entro il 31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 2027”.
  
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attività di meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle autoriparazioni, le parole: “dodici anni e sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “tredici anni e sei mesi”»;

   al comma 3, alinea, dopo le parole: «dirigenti tecnici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4, alinea, dopo le parole: «21 febbraio 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'istituto del comando»;

   al comma 6, le parole: «relativo alla natura obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «concernente la deroga alla natura obbligatoria»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: “dell'anno scolastico 2025/2026” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027”».

  All'articolo 7:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21, comma 3, terzo periodo, della citata legge n. 240 del 2010, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al 31 luglio 2027.
  2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.

  2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli attuali componenti è prorogato fino al termine di cui al primo periodo».

  All'articolo 8:

   al comma 3, dopo le parole: «dei beni culturali e del paesaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 4, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «quarto periodo,» e dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41,» sono inserite le seguenti: «relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR,»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016 possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016. L'incremento di cui al primo periodo non può, comunque, superare il limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220 del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.
  5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale di Fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole: “Fondazione Museo di fotografia contemporanea” sono sostituite dalle seguenti: “Fondazione Museo Nazionale di Fotografia” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.
  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: “Entro quarantotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro cinquantaquattro mesi”».

  All'articolo 9:

   al comma 2, le parole: «dalle seguenti: “entro e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: “entro» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: “trentasei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “quarantotto mesi”;

   b) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”;

   c) alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.

  2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base dei seguenti criteri:

    a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;

    b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;

    c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";

   b) al comma 6, primo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2026” e le parole: “a decorrere dall'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2027”»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142, adeguano la propria attività alle disposizioni del citato articolo 49-septies del codice della nautica da diporto e del citato regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di inizio attività di variazione.
  3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, le parole: “Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030”.
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalità di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, le parole: “Per gli anni dal 2019 al 2025,” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2019 al 2026,”.
  3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e comunque non oltre il 1° ottobre 2026.
  3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: “Fino al 30 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027”;

   b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2027”.

  3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo al contributo denominato “buono portuale”, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea:

    1) dopo le parole: “dal 2023 al 2026” sono inserite le seguenti: “e di 2 milioni di euro per l'anno 2027”;

    2) le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2027”;

    3) dopo le parole: “ai sensi degli articoli” sono inserite le seguenti: “6, comma 10,”;

    4) dopo le parole: “Il contributo di cui al primo periodo” sono inserite le seguenti: “è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed”;

   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   “a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale”;

   c) alla lettera b), le parole: “pari a 10.000 euro per ciascuna impresa” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027”;

   d) alla lettera c), le parole da: “automazione e digitalizzazione” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG) a tal fine riconoscendo un ‘buono portuale’ di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.

  3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, le parole: “per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la facoltà delle Autorità di sistema portuale di procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi internazionali dell'anno 2026. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  
3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».

  All'articolo 10:

   al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».

  All'articolo 11:

   al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «totali» è sostituita dalla seguente: «totale»;

   al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle disposizioni»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  All'articolo 13:

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo al riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «e della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «e alla relativa»;

   al comma 4:

    al primo periodo, la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio» e la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «al Comitato» è inserita la seguente: «interministeriale» e dopo le parole: «programmazione economica e» è inserita la seguente: «lo»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, sino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

   a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;

   b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;

   c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato»;

   al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
  
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di disciplina dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “dal 2023 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2023 al 2027”;

   b) al secondo periodo, le parole: “degli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027”.

  5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
  5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  
5-septies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo a sanzioni per la violazione di obblighi in materia di tenuta di registri, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  “10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026”.

  5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è abrogato.
  
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di mitigazione degli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese energivore, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”».

  All'articolo 14:

   al comma 1, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo».

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Al decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):

    1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati” sono sostituite dalle seguenti: “dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis”;

    2) al comma 3, dopo le parole: “e Sardegna,” sono inserite le seguenti: “nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,”;

    3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   “4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”;

    4) al comma 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”;

   b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):

    1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

    2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”;

   c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:

    1) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2026” e le parole: “del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis”;

    2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   “4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”;

    3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025”.

  1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;

   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;

   c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.

  1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
  
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

   b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: “31 dicembre 2025”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

  1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”».

  All'articolo 15:

   il comma 1 è soppresso;

   al comma 2, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

   a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2026;

   b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2027;

   c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2028;

   d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione»;

   al comma 3, le parole: «ai i termini» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: “31 maggio 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.
  3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, in materia di trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2028”.
  3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di termini per l'esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, le parole: “nel corso del 2023” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025” e le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”.
  3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e disemplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rinviando l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 78, comma 1-quinquies, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al momento dell'erogazione del finanziamento».

  All'articolo 16:

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, in favore del comune di Pietrelcina è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2026.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;

   al comma 2, le parole: «turistico ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricettive» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, le parole: “31 marzo 2026” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Proroga di termini in materie di interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  Sopprimere il comma 1.
*1.1. Guerra, Sarracino, Lai, Roggiani.
*1.2. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*1.3. Zaratti, Grimaldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire il rispetto dei princìpi indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, si procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prorogata al 31 dicembre 2026.
1.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 30 giugno 2026.
1.5. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga di cui al presente comma non pregiudica, per i servizi ambientali e di igiene urbana, l'aggiornamento dei costi e dei fabbisogni standard funzionali alla definizione dei piani economico-finanziari e alla determinazione delle tariffe, al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio a tutela dei cittadini.
1.6. L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di sei mesi.
  1-ter. All'articolo 2 della legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico»;

   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e di reddito medio pro capite».
1.8. Ferrari, Bonafè, Girelli, Simiani, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.
  1-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, le parole: «in base ai parametri altimetrico e della pendenza» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai parametri altimetrico e geomorfologico».
1.9. Simiani, Bonafè, Girelli, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, è prorogato di 6 mesi.
  1-ter. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131, dopo le parole: «e di parametri socioeconomici» sono inserite le seguenti: «nonché di indicatori di calo demografico, di distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, di distanza e di tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, di densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, di reddito medio pro capite».
1.10. Girelli, Bonafè, Simiani, Ferrari, Ghio, Marino, Fornaro, Vaccari, Sarracino, Curti, Evi, Andrea Rossi, Gribaudo, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il 30 giugno 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, con particolare riferimento alla quantificazione dei fabbisogni standard necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni insulari, con specifica evidenza per la Regione Siciliana.
1.16. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 5, lettera e), dopo le parole: il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi di cui al comma 13-bis.1, aggiungere le seguenti: comprensivo delle ricadute sociali e occupazionali e delle modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione nazionale ed europea, ivi inclusi il Fondo sviluppo e coesione e i fondi strutturali dell'Unione europea,.
1.19. Ruffino, D'Alessio, Bonetti.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2028.
1.24. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le elezioni per il rinnovo dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali si svolgono il giorno 18 ottobre 2026, anche nel caso in cui siano state già convocate, per le province delle regioni a statuto ordinario che per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono svolgere le elezioni provinciali tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre del 2026. Fino al rinnovo degli organi di cui al primo periodo del presente comma è prorogata la durata del mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica anche in caso di decadenza dei sindaci e dei consiglieri comunali dagli organi nei comuni di appartenenza. Resta fermo il termine di novanta giorni per il rinnovo degli organi di governo delle province non rientranti nella fattispecie di cui al primo periodo del presente comma.
1.26. Bonafè, Simiani, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Roggiani, Stefanazzi, Gnassi, Lacarra, Guerra, Gianassi, Curti, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
1.28. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026 e nell'anno 2027, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
1.29. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici scadute nell'anno 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  7-ter. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.
1.31. Faraone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, incluse quelle del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.32. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici del personale del comparto sicurezza, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.33. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici, in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
1.34. Casu, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 9, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «del 30 settembre 2025, in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025».

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027, in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici a partire dalla data del 13 marzo 2025»;

   alla lettera b), sostituire le parole: euro 4.063.514 per l'anno 2026 con le seguenti: euro 5.063.514 per l'anno 2026 e di euro 3.400.000 per l'anno 2027.
1.37. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Al comma 9, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2026 aggiungere le seguenti: e le parole: «e oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e oltre il 31 dicembre 2027».

  Conseguentemente, al medesimo comma 9, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di euro 2.400.000 per l'anno 2027.
1.38. Caso, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.
  9-ter. A decorrere dall'applicazione della disposizione di cui al comma 9-bis, qualora nel corso del periodo d'imposta il contribuente destini alla locazione breve più di tre appartamenti, il medesimo contribuente dispone di un termine di sei mesi per adempiere agli obblighi derivanti dall'applicazione del regime imprenditoriale. Alle minori entrate derivanti dagli effetti conseguenti dall'applicazione del presente comma, valutate in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.39. Del Barba, Faraone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In sede di prima applicazione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica decorso il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 199 del 2025.
1.40. Boschi, Faraone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal settimo mese dalla entrata in vigore della medesima disposizione.
1.41. Del Barba, Faraone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine per la presentazione delle asseverazioni di cui al comma 13 del citato articolo 119 è prorogato al 30 giugno 2026.
1.36. Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. In attesa di una revisione della disciplina in materia, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di requisiti sanitari per l'accesso ai gruppi sportivi militari, fino al 31 dicembre 2026, agli atleti e alle atlete di interesse nazionale affetti da patologie croniche, ivi incluse patologie quali il diabete, compatibili con la pratica sportiva agonistica è consentito far parte dei gruppi sportivi militari, sulla base dell'idoneità accertata ai fini dell'attività sportiva agonistica, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
1.45. Berruto, Fornaro, Gribaudo.

  Sopprimere il comma 11.
1.47. Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Fino al 31 dicembre 2026 non possono essere nominati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, Commissari straordinari del Governo gli amministratori di società pubbliche partecipate dallo Stato e che operano in regime di società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sulle quali i Ministeri esercitano funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa.
1.51. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 13, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il cronoprogramma assicura il coordinamento degli interventi di risanamento con misure di accompagnamento sociale e occupazionale a favore dei nuclei interessati, nonché l'impiego di imprese che garantiscano l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e il rispetto delle norme in materia di sicurezza.
*1.55. Ruffino, D'Alessio, Bonetti.
*1.57. Marino, Boschi.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. L'operatività del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
  15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.59. Romeo.

  Sopprimere il comma 19-quinquies.
1.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  19-novies. Al fine di consentire il completamento degli interventi afferenti al progetto «Bellezza – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati», i termini di attuazione degli interventi già ammessi a finanziamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente.
  19-decies. Per effetto della proroga di cui al comma 19-bis, sono riattivati gli interventi già ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018 e successive modificazioni, successivamente definanziati dalla delibera CIPE 27 dicembre 2022, n. 45, nel limite complessivo di spesa di euro 48.674.927,09.
  19-undecies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono definite le modalità operative per la riattivazione degli interventi e per la stipula delle convenzioni tra il Ministero della cultura e i soggetti attuatori, sulla base dei criteri e delle procedure già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2018.
  19-duodecies. Agli oneri di cui ai commi 19-bis e 19-ter, pari a euro 48.674.927,09 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.64. Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  19-novies. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2026, 2027 e 2028 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2025, 2026 e 2027, entro il limite di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite massimo di spesa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  19-decies. L'efficacia della disposizione di cui al comma 19-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.
  19-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 19-ter, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*1.66. Madia.
*1.71. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.
*1.68. Bonelli, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  19-novies. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».
  19-decies. All'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro tre anni dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno del compimento del diciottesimo anno di età del minore».
1.88. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. All'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, le parole: «del 31 maggio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 maggio 2027».
1.114. Toni Ricciardi, Porta, Di Sanzo, Carè.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. Ai fini del rafforzamento della funzionalità e dell'azione amministrazione, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, al necessario e tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso Unico Funzionari Amministrativi (CUFA), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è differita al 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle amministrazioni pubbliche.
1.89. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2024-2026, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2026».
*1.90. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*1.126. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica della disciplina relativa alla figura del caregiver familiare, al fine di assicurare la continuità, il rafforzamento e l'omogeneità sul territorio nazionale degli interventi di sostegno in favore dei medesimi, sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le misure di supporto già previste a legislazione vigente ed è conseguentemente autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, destinata al finanziamento di interventi economici, servizi di sollievo, percorsi di accompagnamento e misure di conciliazione tra attività di cura e vita lavorativa, in favore dei caregiver familiari. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.97. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2025, a dare continuità agli interventi di messa in sicurezza e di aumento della capacità di invasamento degli invasi del Rendina, Camastra e Monte Cotugno, nonché agli interventi per garantire l'aumento delle disponibilità idriche per il settore agricolo metapontino e industriale in Valbasento, da completare entro il 31 dicembre 2026. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo, i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine di cui al medesimo periodo.
1.99. Amendola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
1.104. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. Al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, il comma 5-quinquies è abrogato;

   b) all'articolo 21-bis, comma 1, le parole: «e 2026» sono soppresse.
1.116. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  19-novies. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.130. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Precari degli enti locali della Regione Siciliana)

  1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2026.
  2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.»;

   b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
1.02. Iacono, Barbagallo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

  2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2027.
  4. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del 10 per cento, dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.07. Ghirra, Zaratti, Mari, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

  2. Al fine di sostenere i percorsi di stabilizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
  4. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
  5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 1.460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.
  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 2, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1.09. Mari, Zaratti, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2026.
  2. Alle medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
  3. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1.08. Casu, Scotto, Sarracino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga del termine per la stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi del successivo comma 497 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019.
1.010. Grimaldi, Zaratti, Mari, Ghirra.

ART. 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  Sopprimere il comma 1.
2.1. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 2.
*2.3. Casu.
*2.4. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026».
  2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «sette anni».
2.10. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
*2.12. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.13. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
2.22. Ruffino, Bonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «per il triennio 2022-2024» sono inserite le seguenti: «e per il triennio 2026-2028».
*2.25. Boschi, Faraone.
*2.26. Roggiani, Guerra, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
**2.29. Boschi, Faraone.
**2.30. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
**2.32. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Sopprimere il comma 3.
2.33. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

  Sopprimere il comma 4.
2.35. Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

  Al comma 5, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027, e comunque fino al completo esaurimento della graduatoria.
2.38. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
2.39. Lacarra, Stefanazzi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.
2.41. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 marzo 2026, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di utilizzo delle facoltà assunzionali prorogate, indicando assunzioni effettuate, scorrimenti di graduatorie e fabbisogni residui, con evidenza territoriale.
2.40. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.».
  6-ter. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020, n. 71, dopo le parole: «sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» sono aggiunte le seguenti: «e sono assegnate risorse pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026».
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2.44. Zaratti, Grimaldi.
*2.45. Boschi, Faraone.
*2.46. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*2.47. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-quinquies. All'articolo 1, comma 279, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2026, la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 500.000 euro annui per spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), del codice penale, ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale.».
  6-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.49. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono sottoposti al recupero di cui al comma 145 i contributi per la realizzazione delle opere per le quali risulti stipulato un contratto di affidamento lavori al 31 dicembre 2025».
2.82. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
*2.84. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.85. Boschi, Faraone.
*2.86. Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui precedente periodo, non assegnate nelle annualità dal 2022 al 2025, che possono essere destinate anche ad incentivare forme di gestione associata tra piccoli comuni.».
**2.54. Guerra, Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**2.55. Ruffino, Bonetti.
**2.56. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
**2.58. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 13 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto di tentato omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, avvenuti tra il 23 luglio 2016 ed il 31 dicembre 2022, per i quali non è stata presentata domanda di indennizzo nel termine di cui al comma 2, il termine di centoventi giorni decorre dal 31 marzo 2026. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 28 febbraio 2026, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della presente legge, si fa riferimento al termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo di cui al comma 2.».
*2.62. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*2.63. Bonetti, Richetti.
*2.64. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.
*2.65. Zaratti, Grimaldi.
*2.66. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
2.68. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
2.69. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*2.70. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*2.71. Boschi, Faraone.
*2.72. Gubitosa, Alifano, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2.92. Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. Il termine di tre mesi previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2026. Le sanzioni nel frattempo inflitte dai collegi regionali di garanzia elettorale, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 7, della medesima legge n. 515 del 1993.
2.89. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-quinquies. Il termine per i ricorsi contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è prorogato di trenta giorni per gli anni 2026 e 2027.
2.103. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

ART. 3.
(Proroga di termini in materia di personale del comparto sicurezza)

  Sopprimerlo.
*3.1. Zaratti, Grimaldi.
*3.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 4.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025»;

   b) le parole: «entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre di ciascuno dei tre anni»;

   c) le parole: «per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 e al 6 febbraio 2026 per l'anno 2025».
4.1. Simiani, Curti.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì ai progetti precedentemente finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC e, a seguito di revisione di questi ultimi, finanziati da diversa fonte finanziaria.
*4.9. Boschi, Faraone.
*4.10. Roggiani, De Luca, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.12. Grimaldi, Zaratti.
*4.13. Ruffino, Bonetti.
*4.14. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:

  11. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 7 è abrogato.
4.18. Roggiani, Merola.

  Al comma 11, sostituire le parole: 30 settembre 2026 con le seguenti: 30 settembre 2028.
*4.20. Roggiani, Merola.
*4.21. Gadda, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 259, comma 1-quater, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.». Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
4.37. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. Al fine di valorizzare le professionalità, i comuni che non abbiano proceduto, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, alla stabilizzazione del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prorogare i contratti in scadenza o rinnovare quelli già scaduti di ulteriori trentasei mesi.
  12-ter. I comuni possono altresì prorogare di trentasei mesi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i contratti di collaborazione e gli incarichi di lavoro autonomo, conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 179-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
4.42. Donno, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello al 31 dicembre 2025 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2030, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, introdotto dal comma 12-quater del presente articolo.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, aggiungere il seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500 milioni di euro annui.».
4.43. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 12-ter.
  12-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2026 maggiori risparmi pari a 10 milioni di euro.».
4.88. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, primo periodo, le parole da: «successivamente alla data» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2026, se relative a contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026.».
  12-ter. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi tenuti in conformità all'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
4.52. Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024 al 2027».
  12-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12-bis è autorizzata la spesa di 13.655.467 euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.55. Serracchiani, De Maria.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.35. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.56. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. La validità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata a decorrere dal 1° gennaio 2027.
  12-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, restano valide fino al 31 dicembre 2026.
4.58. Bonetti, Richetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, 10 milioni di euro per l'anno 2027, 21 milioni di euro per l'anno 2028, 31 milioni di euro per l'anno 2029, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 5 milioni di euro per l'anno 2033 e 1 milione di euro per l'anno 2039, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.47. Malavasi, Furfaro, Braga, Simiani, Roggiani, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Ciani, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.49. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.183. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*4.155. Boschi, Faraone.
*4.158. Grippo, Bonetti, Richetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di proseguire nell'agevolazione degli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, le disposizioni di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.
4.174. Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano, Gubitosa, Raffa.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo il comma 12-terdecies, sono aggiunti i seguenti:

   «12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2028, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.
   12-terdecies.2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 12-terdecies per gli atti stipulati nel corso del 2024 in esecuzione di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.».

  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 12-quater.
  12-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è aggiunto il seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e alla formazione, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro per il triennio 2026-2028.».
4.69. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. In considerazione della concentrazione di adempimenti informativi relativi agli interventi edilizi agevolati nel corso dell'anno 2025, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente e dai relativi provvedimenti attuativi, i termini per la trasmissione telematica all'ENEA e all'Agenzia delle entrate dei dati relativi agli interventi edilizi agevolati, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogati al 30 giugno 2026 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*4.72. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*4.74. Boschi, Faraone.
*4.182. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Per i medesimi enti, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di risanamento, è sospesa la trattenuta della somma a tal titolo da riscuotere al 31 dicembre 2025, pari ad euro 29.329.688,47 alla cui copertura si procederà mediante una dilazione delle somme residue in venti annualità, a partire dall'anno 2028.
4.78. Barbagallo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.79. Scerra, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Bruno, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Per i liberi consorzi comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.179. Marino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recanti la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei, si applicano con le medesime modalità anche ai soggetti che abbiano la residenza o la sede legale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali occorsi nella Regione Siciliana nelle giornate del 20 e 21 gennaio 2026 individuati con ordinanza della protezione civile. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di sospensione dei citati termini di versamento per l'anno 2026 e le modalità di recupero delle somme a partire dall'anno 2027.
4.90. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «1° aprile e il 31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026»;

   b) al medesimo comma 1, le parole: «“euro VI”» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a “euro VI” e aventi capacità superiore a nove posti, incluso il conducente»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.92. Torto, Alifano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Gubitosa, Penza, Raffa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di assicurare la continuità operativa dei servizi catastali nel periodo di transizione verso l'utilizzo esclusivo delle procedure digitali, il termine per l'obbligatorietà delle modalità telematiche per la presentazione delle volture catastali e degli atti di aggiornamento degli archivi catastali è prorogato al 30 giugno 2026. Fino alla medesima data restano valide le modalità operative vigenti alla data del 31 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni per eventuali ritardi connessi all'adeguamento dei sistemi informatici.
4.95. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole da: «dieci anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni, a quote costanti, a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2025, ovvero, se successivo, a partire dall'anno di avvenuta approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
  12-ter. Al comma 6-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».
*4.103. Grimaldi, Zaratti.
*4.104. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.
*4.105. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2026 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».
4.109. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione degli interventi, sono differiti al 31 agosto 2026.
4.110. De Luca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di consentire la piena erogazione delle risorse del PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, fermi restando i limiti temporali previsti per il completamento dei traguardi e degli obiettivi per l'attuazione delle riforme e degli investimenti e per la presentazione delle richieste di pagamento, i termini, successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, sono differiti al 31 agosto 2026.
4.102. Ascani, De Luca, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 disciplinati dall'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data di conclusione delle operazioni finanziate è prorogata al 31 dicembre 2027.
*4.115. Roggiani, De Maria, Bonafè, Guerra, De Luca, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.117. Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente il completamento degli interventi finanziati dai programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, le parole: «31 dicembre 2026.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
4.118. Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 21,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*4.119. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*4.120. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 31 dicembre 2025, n. 199, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.180. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 720, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia di compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale, le parole: «a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, relativamente alle attività rese per l'anno 2026».
*4.137. Bonetti.
*4.139. Guerra, Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.132. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «per l'anno 2023 e 2024 e, limitatamente al medesimo anno,» sono sostituite dalle seguenti parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025 e, limitatamente ai medesimi anni,».
4.142. Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
4.147. De Maria, Serracchiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 125, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo al differimento del termine di entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, la lettera a) è abrogata.
4.149. Ilaria Fontana, Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Al comma 142 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2026».
4.164. Alifano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
4.165. De Luca, Bonafè.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2024 e 2026».
*4.167. Faraone.
*4.168. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;

   b) al comma 34, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 novembre 2026, si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis.».
**4.170. Carmina, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Auriemma.
**4.171. Ruffino, Bonetti.
**4.172. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**4.173. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  12-bis. Il contributo di cui ai commi da 126 a 128 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.176. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  12-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, commi da 126 a 128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.177. Roggiani.

ART. 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)

  Sopprimere il comma 1.
*5.1. Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti.
*5.2. Marianna Ricciardi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quindici.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1) alla lettera b), sostituire le parole: 30 novembre 2026 con le seguenti: 31 maggio 2026 e sostituire le parole: dal 1° gennaio 2027 con le seguenti: dal 1° luglio 2026;

   2) sopprimere la lettera c).
5.3. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
5.8. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella fase di sperimentazione di cui all'articolo 33 del presente decreto, il termine di conclusione non è inferiore a centoventi giorni».
5.10. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sopprimere il comma 2.
*5.11. Evi.
*5.12. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) l'ultimo periodo è soppresso.
5.14. Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il numero: «2025», ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: «2027».
5.15. Serracchiani.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2026 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2027.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di garantire l'autosufficienza nazionale di sangue e plasma, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 sono destinati ulteriori 10.000.000 di euro a valere del fabbisogno sanitario nazionale finalizzati a potenziare l'attività di raccolta da parte delle associazioni e delle fondazioni. Le risorse di cui al secondo periodo sono ripartite entro il 30 giugno 2026 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5.25. Boschi, Faraone.

  Sopprimere il comma 5.
5.30. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) le parole: «maturato al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «maturato al 31 dicembre 2026»;

   c) le parole: «di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025,» sono soppresse.
5.53. Iacono, Barbagallo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, si intendono prorogate al 31 dicembre 2026.
*5.60. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.
*5.61. Carmina, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «Ai fini del riconoscimento» fino a: «ai servizi di pronto soccorso,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dal personale medico convenzionato, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori socio-sanitari dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso, di emergenza-urgenza, 118 e di soccorso sanitario territoriale,»;

   b) le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2030».
5.92. Richetti, Bonetti.

  Sopprimere il comma 10.
*5.69. Zanella, Zaratti, Grimaldi.
*5.70. Di Lauro, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Cherchi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, la lettera e) è soppressa;

   b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a».
5.72. Evi, Prestipino, Pandolfo.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. All'articolo 42, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2027».
5.74. Evi, Prestipino, Pandolfo.

  Al comma 10, sopprimere la lettera a).
*5.75. Evi, Prestipino, Pandolfo.
*5.76. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Cherchi.

  Sopprimere il comma 10-bis.
5.141. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 10-ter.
5.142. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 10-ter, sopprimere la lettera a).
5.143. Zanella, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 10-ter, sopprimere la lettera b).
5.144. Zanella, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti: «e 2027,» e dopo le parole: «e del personale sanitario del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «e degli specialisti ambulatoriali interni in regime di convenzione,»;

   b) al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027».
5.107. Richetti, Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. Il termine per le attività di sperimentazione previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro della salute 14 maggio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Esecuzione dello screening nazionale per l'eliminazione del virus dell'HCV» di cui all'articolo 25-sexies comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2027 includendo anche i nati negli anni 1948-1968. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.85. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2028, la revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità; differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».
5.87. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2029»;

   b) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si interpretano nel senso che contratti di lavoro a tempo determinato possono avere, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, una durata superiore a ventiquattro mesi, fino alla scadenza della deroga di cui al comma 1».
5.89. Roggiani, Merola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. La revisione di cui al comma 1 deve tenere conto anche dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità, differenziando la valutazione tra il rinnovo e le nuove richieste volte alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».
5.94. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
*5.108. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Casu.
*5.110. Barzotti, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, le parole: «Per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
5.111. Bonetti, Boschi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5.115. Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 1, comma 1250, lettera i-bis), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028».
5.125. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 843, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.34. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 872, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2026, 2027 e 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.35. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 952, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.36. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 1, comma 406-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono aggiunte le seguenti: «nonché nel primo semestre dell'anno 2026».
*5.127. Stumpo, Guerra, Malavasi.
*5.128. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 2, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di cinque anni».
5.132. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-undecies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 622 e 623 sono soppressi.
5.135. Ilaria Fontana, Quartini, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli anni 2026 e 2027»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «Esclusivamente per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2026 e 2027».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari rispettivamente a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere, fino al fabbisogno, sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  3. La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
5.06. Mari, Zaratti, Grimaldi, Ghirra.

ART. 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.
6.1. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.2. Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 1, capoverso «18-bis», secondo periodo, sostituire le parole: Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.4. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, banditi a decorrere dal 2023, sono integrate, in aggiunta al 30 per cento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per le prove scritte, orali e pratiche, ove previste, e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, i candidati di cui al primo periodo potranno essere individuati ai fini della stipula di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, qualora non abilitati, nelle more del conseguimento dell'abilitazione, nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori e dei relativi idonei dei concorsi precedentemente espletati, in base alla sequenza prevista dalla vigente norma, con priorità rispetto allo scorrimento degli elenchi regionali di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 45 del 2025.
  1-ter. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, primo paragrafo, dopo le parole: «della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero della prova unica relativa alla procedura straordinaria bandita con il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510».
6.5. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ghio.

  Sopprimere il comma 4.
6.12. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
6.14. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 83-sexies, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026,» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,» e le parole: «per il medesimo anno scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027,».
6.41. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Ghirra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione e del merito n. 3122 del 12 dicembre 2024, è prorogata fino al 31 dicembre 2028. La proroga opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.47. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono, Ghio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la validità della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1.435 posti per l'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, di cui al decreto dipartimentale n. 3122 del 12 dicembre 2024 del Ministero dell'istruzione e del merito, è prorogata sino al suo esaurimento ed è utilizzata a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano ferme le disposizioni in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di contenimento della spesa di cui agli articoli 6 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.20. Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Sopprimere comma 6.
6.24. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2027, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le regioni, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2026/2027 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2026 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
6.26. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027»;

   b) le parole: «per il solo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028»;

   c) le parole: «per il medesimo anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «per i medesimi anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028».
6.27. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, De Luca, Ascani, Lai, Bakkali, De Maria, Gnassi, Guerra, Malavasi, Merola, Andrea Rossi, Vaccari, Bonafè, Boldrini, Fossi, Simiani, Ghio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. L'applicazione dell'articolo 1, commi 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è differita al 1° gennaio 2028. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel testo vigente al 1° gennaio 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.31. Faraone.

ART. 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto e al settimo quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2026».
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Al comma 2, sostituire le parole: 10 giugno 2026 con le seguenti: 31 luglio 2026.

  Conseguentemente, all'articolo 3-novies, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, le parole: «17 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
7.3. Ferrari.

  Sopprimere il comma 2-ter.
7.1000. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-quinquies. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le procedure di cui al primo periodo si tiene conto dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026»;

   b) il comma 4-quater è abrogato;

   c) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:

   «4-quinquies. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2026».

  2-sexies. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
  2-septies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6-vicies semel è sostituito dal seguente:

   «6-vicies semel. In via di prima applicazione e comunque entro 24 mesi dalla la stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 6-vicies del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al medesimo articolo 24-ter prevedono una riserva, pari al 50 per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
7.6. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-quater è abrogato;

   b) al comma 4-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».

  2-sexies. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.7. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e per ciascuno degli anni 2024 e 2026».
  2-sexies. Possono accedere al contributo di cui al comma 2-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto del requisito di cui al primo periodo del presente comma ai fini dell'accesso al contributo.
  2-septies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.
*7.11. Faraone.
*7.12. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 312, terzo periodo, le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi»;

   b) al comma 314, le parole: «di 7,27 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 1,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 27,91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e di ulteriori 22,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e a 20,64 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.14. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.18. Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
7.19. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4-quater è abrogato;

   b) al comma 4-quinquies le parole: «al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
7.20. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».
7.22. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. Il termine finale di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 20, comma 2-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2027 e il termine per la maturazione dei requisiti è aggiornato al 31 dicembre 2026.
7.23. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2025/2026».
*7.24. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
*7.25. Torto, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. All'articolo 14, comma 6-vicies semel, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «trentasei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi dalla stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 24-ter, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
**7.27. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti.
**7.28. Caso, Amato, Orrico, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle politiche di reclutamento e stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca le risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, derivanti dall'incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, sono prorogate all'anno 2028 e destinate alle procedure di stabilizzazione del personale.
7.31. Toni Ricciardi, Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività afferenti alla misura M4C1 – Investimento 1.6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, «Orientamento attivo nella transizione scuola-università», i termini per la realizzazione delle attività e per la rendicontazione, come previsti dai provvedimenti attuativi di competenza, sono prorogati al 30 aprile 2027. Le attività eseguite successivamente al 30 giugno 2026 possono essere finanziate, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante apposito riparto disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, avvalendosi dell'applicazione ministeriale di rendicontazione già in uso.
7.35. Morfino, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-quinquies. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle università per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
7.36. Faraone.

ART. 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura)

  Sopprimere il comma 3.
8.1. Manzi, Orfini, Iacono, Berruto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I Ministeri, gli enti statali e territoriali che hanno in uso o sono proprietari di immobili con differenti destinazioni d'uso, ad esclusione del Ministero dell'istruzione e del merito, compresi gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che alla data del 31 dicembre 2024 non abbiano completato o avviato l'iter per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che debbano completare la messa a norma degli edifici, provvedono entro il 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse disponibili, all'attuazione delle opportune misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei danni ovvero l'incremento delle misure gestionali previste per l'emergenza.
8.3. Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali presso la direzione regionale musei Calabria, il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria e i parchi archeologici di Crotone e Sibari, nonché di valorizzare le competenze maturate dal personale già impiegato in qualità di tirocinanti ministeriali e successivamente contrattualizzato con rapporti di lavoro a tempo determinato, il Ministero della cultura è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2025.
8.4. Stumpo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 12, comma 16-duodevicies, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026”.».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.8. Orfini, Manzi, Bonafè, Iacono, Berruto.
*8.9. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2026-2030. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge n. 147 del 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
8.16. Bonafè, Manzi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse già selezionate mediante procedura concorsuale, evitando l'onere economico e temporale derivante dall'indizione di un nuovo concorso durante la fase di ultimazione della riforma strutturale del dicastero e stante l'elevato grado di specializzazione per la figura professionale ricercata, la graduatoria del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della provincia di Bolzano (Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2022) Profilo Codice 05 – FUNZIONARIO STORICO DELL'ARTE, si intende prorogata di un anno dalla data di pubblicazione.
8.17. Manzi, Casu, Orfini, Iacono, Berruto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 31 dicembre 2026 la mancata stipula di contratti assicurativi su tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
8.25. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

   b) le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025»;

   c) le parole: «30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025 e 2026, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta, rispettivamente, nell'anno 2024 e nell'anno 2025».
8.26. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. In considerazione dell'avvenuto rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle Fondazioni lirico-sinfoniche del 13 novembre 2024, il medesimo Contratto continua ad applicarsi agli strumentisti dell'Istituzione concertistica orchestrale direttamente gestita dalla città metropolitana di Bari.
*8.30. Boschi, Faraone.
*8.31. Lacarra.
*8.32. Dell'Olio, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2025-2027».
8.46. Faraone.

ART. 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere il secondo periodo.
9.5. Barzotti, Iaria, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro e non oltre il 30 giugno 2026 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
*9.7. Ruffino, Bonetti.
*9.8. Grimaldi, Zaratti.
*9.9. Fornaro, Guerra, Berruto, Gribaudo, Laus, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, finalizzato all'erogazione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, è rifinanziata per l'anno 2026 con una dotazione pari a 80 milioni di euro ed è prorogata per gli anni 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, a 100 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.17. Furfaro, Braga, Simiani, Ciani, Malavasi, Girelli, Curti, Evi, Ferrari, Stumpo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 1, comma 148-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «30 giugno 2025», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».
9.36. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 781, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, per i comuni che non siano né comuni montani con altitudine superiore ai 500 metri sul livello del mare né comuni costieri e che ricadono nei bacini territoriali dei capoluoghi di provincia di cui al precedente periodo e che non abbiano, sulla base dell'ultimo censimento dell'ISTAT, più di 2500 abitanti, la spesa di 1 milione di euro è autorizzata anche per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»;

   b) al comma 783 le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 2 milioni di euro».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014 è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
9.1000. Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 3-sexies.
9.1001. Borrelli, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-terdecies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471 è sostituito dal seguente:

   «471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 di un contributo, denominato “buono portuale”, pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, ovvero stazioni marittime passeggeri autorizzate ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

   a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

   b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030;

   c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione, digitalizzazione e sostenibilità (a titolo esemplificativo ESG) a tal fine riconoscendo un “buono portuale” di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.».

  3-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.38. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-terdecies. All'articolo 1, comma 471, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026» sono inserite le seguenti: «e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030».
  3-quaterdecies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2027 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.40. Ghio, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. Al fine di provvedere allo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.46. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-terdecies. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  3-quaterdecies. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
9.48. Marino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. All'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, lettera b):

    1) al numero 3.1) le parole: «30 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2026» e le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026»;

    2) al numero 3.2) le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

     «3.3) gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di cui al numero 3.2) si intendono assolti anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

   b) al comma 9, primo periodo, le parole: «28 febbraio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026» e le parole: «15 settembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2026».
9.57. Braga, Simiani, Bonafè, Roggiani, Curti, Evi, Ferrari, Gnassi, Stefanazzi, Gianassi, Lacarra, Andrea Rossi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. L'operatività del Fondo per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.67. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. Al fine di garantire la continuità realizzativa dell'intervento «Metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno» (CUP D21E08000000001), incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e finanziato con delibere CIPE n. 52/2008 e n. 67/2008 e CIPESS n. 23/2022, i termini di utilizzo delle risorse statali ivi autorizzate sono prorogati al 31 dicembre 2028, comprensivi delle occorrenze di collaudo e rendicontazione. Fino al medesimo termine, i relativi stanziamenti sono sottratti ai meccanismi di perenzione e sono consentite, senza perdita del contributo, rimodulazioni del quadro economico e varianti strettamente necessarie al superamento delle interferenze e all'adeguamento alle prescrizioni della CIPESS n. 23/2022, nel rispetto della spesa autorizzata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ulteriori risorse, a valere sul Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, per la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e non altrimenti coperti.
9.69. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. L'operatività del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.72. Ferrari, Braga, Simiani, Furfaro, Curti, Evi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle piccole imprese di trasporto nonché incentivare gli investimenti nella logistica a minor impatto ambientale, all'articolo 1, comma 698, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026». Conseguentemente, le risorse di cui al medesimo articolo 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.
9.84. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-terdecies. All'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9.98. Iaria, Fede, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

ART. 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono prorogate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2028.
10.5. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

ART. 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma::

  2-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2026».
11.2. Pellegrini, Lomuti, Perantoni, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

  Sopprimere i commi 1 e 2.
12.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Ghio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. In considerazione della peculiare natura delle funzioni attribuite all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati e della necessità di assicurare la piena operatività dell'ente, anche in relazione agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il divieto di mobilità volontaria del personale appartenente al Ministero della giustizia non si applica al personale che:

   a) abbia partecipato alle procedure di mobilità volontaria bandite dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

   b) sia risultato idoneo o vincitore delle procedure di cui alla lettera a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  1-ter. Il trasferimento del personale di cui al comma 1-bis avviene nei limiti delle unità già individuate dalle procedure di mobilità concluse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.3. Iacono, Barbagallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2026»;

   b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabile fino al 31 dicembre 2026».

  1-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

   «2-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono prorogate fino al 31 dicembre 2026, anche per le finalità connesse alla stabilizzazione integrale del contingente di personale della giustizia reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e all'efficienza della giustizia.
   2-quater. Per le finalità del precedente comma 2-ter è autorizzata la spesa di 194.000.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione, finalizzata ad assicurare maggiori risparmi pari a 194.000.000 euro a decorrere dall'anno 2026, dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».
12.4. Grimaldi, Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.
  2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2-quater. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 2-bis, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.
  2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il comma seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 129, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028.».

  2-sexies. Agli oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, a 305.487.584 euro per l'anno 2027 e a 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, comma 716-bis, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
12.5. Dori, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 194.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, per gli anni 2026 e 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
12.7. Grimaldi, Dori, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 120.071.098 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12.31. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire la continuità e il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
12.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Casu, Marino, Iacono, Ghio, Barbagallo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 4-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026».
  3-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
12.12. Dori, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nelle more di una riforma organica della professione forense, all'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».
12.13. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «entro tredici anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quattordici anni».
*12.17. Dori, Grimaldi, Zaratti.
*12.18. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 445, comma 2, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

   b) all'articolo 460, comma 5, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
12.22. D'Alfonso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2027».
*12.29. Grippo, Bonetti.
*12.30. Boschi, Faraone.
*12.32. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
12.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
12.35. D'Orso, Ascari, Auriemma, Baldino, Cafiero De Raho, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

ART. 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di assicurare la continuità della capacità operativa necessaria all'attuazione degli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, e favorire la stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, anche in deroga al limite di durata massima complessiva di trentasei mesi per ciascun contratto. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.1. Morfino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate.

  Sopprimere il comma 2.
13.8. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.
  2-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».
13.9. Peluffo, Simiani, Roggiani, Girelli, Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2031».

  Conseguentemente, l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
13.10. Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
13.13. Boschi, Faraone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «centottanta».
13.14. Curti, Simiani, Evi, Ferrari.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: , finalizzato al completamento degli interventi di bonifica e di ambientalizzazione del sito di interesse nazionale di Taranto.
13.18. L'Abbate, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il cronoprogramma procedurale e finanziario include specifici indicatori relativi all'impatto occupazionale degli interventi di bonifica, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. Il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento delle parti sociali territoriali attraverso apposite forme di informazione periodica.
*13.19. Ruffino, D'Alessio.
*13.21. Stefanazzi, Lacarra, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 4-bis, lettera c), dopo le parole: affidamento diretto aggiungere le seguenti: per la gestione pubblica del servizio idrico integrato.
13.70. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-decies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11:

    1) le parole: «dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2026»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre del 2026, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico»;

   b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2026 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2026».

  5-undecies. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
13.28. Cappelletti, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. Al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, l'operatività del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto di cui all'articolo 56, comma 7, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è prorogata per gli anni 2026, 2027 e 2028 con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio dal 2026 al 2028, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13.32. Evi, Simiani, Curti, Ferrari, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  «5-decies. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.».
13.1000. Bonetti, Richetti, Benzoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. Gli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, si applicano fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2029. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla modifica del termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, in conformità alla presente disposizione.
*13.35. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Cappelletti.
*13.36. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*13.37. Bakkali, Simiani, Gnassi, Evi, Curti, Ferrari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

   «10-bis. Fermo restando gli obblighi di tracciabilità dei rifiuti, in sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, relative unicamente ai formulari di identificazione rifiuti, entrano in vigore a partire dal 15 settembre 2026.».
13.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. All'articolo 188-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito digitalmente secondo le modalità contenute nel decreto di cui al comma 1, a partire dal quarantesimo mese dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.».
*13.52. Faraone.
*13.53. Benzoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. Il termine operativo delle centrali a carbone in esercizio per la produzione di energia elettrica, fissato dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), è differito al 31 dicembre 2038 su tutto il territorio nazionale.
13.64. Richetti, Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. All'articolo 11, comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027».
13.65. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «31 dicembre 2026».
13.1001. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-decies. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tassativamente entro il 1° luglio 2027».
13.1002. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Coordinamento con la programmazione europea)

  1. Le amministrazioni competenti assicurano il coordinamento degli interventi prorogati o finanziati ai sensi del presente decreto-legge con la programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nel rispetto del principio di partenariato economico e sociale.
*13.01. Ruffino.
*13.02. De Luca, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Boschi.

ART. 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
14.1000. Penza, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2027.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al Fondo a sostegno dell'impresa femminile, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono inserite le seguenti: «e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
14.5. Bonetti.

  Al comma 1-sexies, sostituire le parole: Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può con le seguenti: Le regioni possono.
14.151. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2026»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

  1-octies. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  1-novies. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

   b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

  In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 giugno 2026.
  1-decies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
14.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

  1-octies. L'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non trova applicazione nel caso in cui sussistano i presupposti per l'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di cui all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  1-novies. Anche al fine di una più ordinata ed efficiente gestione delle procedure di assegnazione del domicilio digitale da parte dell'ufficio del registro delle imprese, all'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi.»;

   b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,» sono soppresse.

  In considerazione delle disposizioni di cui al presente comma, per le società di capitali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine, anche se già decorso, per la presentazione di formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, è prorogato al 30 aprile 2026.
  1-decies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
14.9. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026» ;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale dei predetti amministratori e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria».

  1-octies. Al fine di allineare il numero dei mandati degli organi delle camere di commercio, il mandato dei membri della giunta di cui all'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per i mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o conferiti successivamente a essa, è rinnovabile per non più di due volte.
*14.11. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.
*14.12. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola: «non» è soppressa;

   b) al terzo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2026».
14.133. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 1, comma 191, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2026-2029».
  1-octies. All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2030».
  1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*14.23. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*14.25. Boschi, Faraone.
*14.26. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «nel triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio 2026-2028».
  1-octies.All'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029».
  1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 3,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.28. Ascari, Baldino, Carmina, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Dell'Olio, Donno, Giuliano, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogata per il triennio 2027-2029. I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031.
  1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.29. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al beneficio per i datori di lavoro privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza, è prorogata per il triennio 2027-2029.
14.30. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 193, è inserito il seguente:

   «193-bis. La disposizione di cui al comma 191 è prorogata per il triennio 2027-2029. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 3 milioni di euro per l'anno 2029, 2,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
*14.31. Mauri, Guerra, Bonafè, Ferrari, Cuperlo, Fornaro.
*14.32. Zaratti, Grimaldi.
*14.33. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 10, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
  1-octies. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'Allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2026.
  1-novies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.34. Barzotti, Aiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
  1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nel limite di spesa pari a 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e a 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili.
14.36. Mari, Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. Al fine di completare il processo di riorganizzazione aziendale, favorire il ricambio generazionale e garantire il pieno sviluppo dei processi di formazione, le disposizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano altresì per gli anni 2026 e 2027.
  1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2026, 225 milioni di euro per l'anno 2027, 270 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 54 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.38. Tucci, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è prorogato fino al 31 dicembre 2027 il regime di liquidazione anticipata della NASpI in un'unica soluzione, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.41. De Micheli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. L'efficacia della disposizione di cui dall'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sospesa fino al 31 dicembre 2027, limitatamente ai casi in cui l'anticipazione è destinata alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, numero 190.
14.43. De Micheli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 427, le parole: «30 settembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione»;

   b) dopo il comma 427, è inserito il seguente:

   «427-bis. Le disposizioni di cui al comma 427 si applicano, con le medesime modalità, anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, in beni definiti nella Tariffa doganale d'uso integrata, di cui ai capitoli 84 e 87, e identificati con le voci da 8427 a 8441, 8474 e 8701, anche se prodotti in uno dei Paesi aderenti al Gruppo dei Sette.».
14.44. Mancini, Roggiani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

  1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 412,1 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

   a) quanto a 250,3 milioni di euro per l'anno 2026, 320 milioni di euro per l'anno 2027, 233 milioni di euro per l'anno 2028, 206,3 milioni di euro per l'anno 2029 e 99,6 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 161,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.47. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) al comma 2-bis, le parole: «anche per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   c) al comma 2-ter, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
14.108. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche per gli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.50. Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. Sono prorogate per gli anni 2026 e 2027 le disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
*14.51. Guerra, Scotto.
*14.52. Carotenuto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
14.54. Ghirra, Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
*14.56. Bonafè, Guerra, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani.
*14.60. Torto, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*14.61. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 21 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

   b) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

   c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029»;

   d) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 19,3 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «107,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 38,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2029»;

    2) al secondo periodo, le parole: «19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «di 38,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2029»;

    3) al quinto periodo, le parole «72,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «145,8 milioni di euro per l'anno 2027, 52,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 26,2 milioni di euro per l'anno 2029».
**14.64. Faraone.
**14.66. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 23, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 4, le parole: «e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 231,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2028»;

   c) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
*14.71. Faraone.
*14.74. Scotto, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 202 è sostituito dal seguente:

   «202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro le rispettive date.».
14.88. Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201 entra in vigore il 1° luglio 2027».
14.86. Guerra, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogate, in via sperimentale, per gli anni 2026, 2027 e 2028. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo:

   a) i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali di cui al presente comma;

   b) il numero e l'importo dei voucher di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della citata legge 28 giugno 2012, n. 92, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
14.90. Bonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al secondo periodo, le parole: «50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024, 39 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026»;

   c) al sesto periodo, le parole: «11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6 milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026».
14.92. Carotenuto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*14.95. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus.
*14.96. D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
14.102. Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. I titoli concessori di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, si intendono comunque validi nelle more della definizione delle linee guida di cui al comma 1 del medesimo articolo 11 e dello svolgimento da parte degli enti interessati delle relative gare.
*14.105. Appendino, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*14.106. Roggiani, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*14.107. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026 e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 105-bis della legge 30 dicembre 2023, n. 213».
14.116. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. A decorrere dal 30 giugno 2026, all'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.118. Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 394, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027 e a 15 milioni di euro per l'anno 2028».
*14.121. Bonetti.
*14.122. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*14.123. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026»;

   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».

  1-octies. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.126. Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;

   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».

  1-octies. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.128. Torto, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 46 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2026»;

   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 maggio 2026».
14.130. Boschi, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, le parole: «dal 1° aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027».
*14.135. Faraone.
*14.136. Benzoni.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-septies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».

  1-octies. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.138. Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-septies. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse e le parole: «lo svolgimento della» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di svolgere la».
14.139. Sportiello, Aiello, Auriemma, Baldino, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per il benessere psicologico)

  1. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.013. Faraone.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

    3) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di cui al primo periodo nell'anno 2026, il trattamento di pensione anticipata di cui al presente articolo è determinato secondo le regole di calcolo ordinarie vigenti in base alla storia assicurativa del lavoratore»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

   c) al comma 6, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nell'anno 2026 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi»;

   d) al comma 7, secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi del successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per l'anno 2028».
14.016. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2026».

  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 716, è inserito il seguente:

   «716-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dai precedenti commi 715 e 716, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti alle retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire maggiori risparmi pari 60 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 180 milioni di euro per l'anno 2028».
14.018. Grimaldi, Zanella, Mari, Ghirra, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2026, 461,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.019. Morfino, Appendino, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2026».
14.020. Scotto, Guerra, Sarracino, Fossi, Gribaudo, Laus, Malavasi.

ART. 15.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: al 31 marzo 2026 con le seguenti: al 31 dicembre 2026;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la data di cui al presente comma, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individua i criteri di attuazione dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ai sensi del medesimo articolo, e le modalità con cui le cooperative e le imprese di pesca e di acquacoltura adempiono all'obbligo di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, mediante le disposizioni attuative del Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura.
15.3. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
  3.2. Agli oneri del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.1000. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2027 con le seguenti: 30 giugno 2026.
15.9. Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-sexies. Al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità dei servizi sanitari offerti, gli istituti zooprofilattici sperimentali sono tenuti a coprire i posti disponibili nel piano dei fabbisogni di personale, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando le graduatorie vigenti per i vari profili professionali approvate in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica già espletati presso tutti gli istituti zooprofilattici sperimentali d'Italia, fino ad esaurimento a partire da quelle con maggiore anzianità desumibile dalla data di pubblicazione delle stesse.
  3-septies. Per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis, gli istituti zooprofilattici sperimentali adeguano la programmazione dei fabbisogni di personale riguardo le modalità di reclutamento anche per le posizioni da coprire mediante procedure concorsuali già bandite ma non ancora espletate, adottando ogni ulteriore atto di competenza.
  3-octies. L'efficacia delle graduatorie, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei concorsi pubblici indetti dagli istituti zooprofilattici sperimentali è prorogata di un anno dalla scadenza.
15.12. Sottanelli, Bonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-sexies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
  3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 750.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.14. Gadda, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025, 2026, 2027 e 2028».
15.17. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-sexies. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.25. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.27. Gadda, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 5, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ad impianti fotovoltaici con moduli a terra, di potenza fino ad 1 MW, che aderiscono alle comunità energetiche rinnovabili.»;

   b) al comma 2-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**15.18. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
**15.20. Gadda, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

   d) alla lettera d), le parole: «dopo il 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 1° gennaio 2021».
15.60. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 139, primo periodo, le parole: «che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo»;

   b) al comma 142, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° febbraio 2026».
15.38. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*15.40. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.42. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*15.45. Gadda, Faraone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
15.49. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è differita al 1° luglio 2027.
15.54. Vaccari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-sexies. Limitatamente ai mezzi agricoli di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il termine ultimo per la consegna dei beni strumentali agevolabili, previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, è prorogato al 31 marzo 2026. Il termine di cui all'articolo 12, comma 6, del medesimo decreto è prorogato al 30 aprile 2026.
15.58. Caramiello, Fede, Iaria, Traversi, Auriemma, Baldino, Carmina, Cherchi, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga termini in materia di incentivi all'imprenditoria giovanile e femminile)

  1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2026».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*15.04. Gadda, Faraone.
*15.07. Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.
*15.014. Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Mari.

ART. 16.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, relativi all'obbligo di stipula di contratti assicurativi per i rischi catastrofali previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono differiti fino a novanta giorni a decorrere dalla piena operatività del portale informatico, che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione, previsto dall'articolo 1, comma 105-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
16.1. Simiani, Bonafè, Guerra, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
*16.4. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.
*16.5. Boschi, Faraone.
*16.7. Curti, Pandolfo, Bonafè, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: Per gli esercizi fino a: imprese turistico ricettive.
16.10. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di stabilimenti balneari,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 101, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «le inondazioni» sono inserite le seguenti: «, le mareggiate».
16.11. Simiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante,.
16.12. Simiani, Bonafè, Curti, Ferrari, Romeo.

  Al comma 2, dopo le parole: legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiungere le seguenti: per le imprese di gestione di cinema, teatri, musei, di luoghi e istituti culturali,.
16.13. Ferrari, Bonafè, Simiani, Curti, Evi.

  Al comma 2, dopo le parole: turistico ricettive aggiungere le seguenti: e termali.
*16.14. Bonafè, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
*16.16. Giuliano, Pavanelli, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: imprese turistico ricettive aggiungere le seguenti: , per le imprese che hanno optato per il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, non dotate di immobilizzazioni di cui alla voce B-II, numero 1) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, nonché per le imprese dotate esclusivamente dei beni di cui alla voce B-II, numeri 2) e 3) dell'articolo 2424, primo comma, del codice civile, di valore inferiore a ventimila euro al netto degli ammortamenti dedotti alla data di stipula della polizza assicurativa.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 2026 con le seguenti: 31 dicembre 2026.
**16.18. Torto, Alifano, Raffa, Gubitosa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza.
**16.19. Pandolfo, Simiani, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Peluffo, Roggiani, Bonafè, Curti, Evi, Ferrari.
**16.20. Boschi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In deroga al comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, fino al 31 dicembre 2026, nei casi di affidamento o utilizzo di beni tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la mancata stipula di contratti assicurativi sui tali beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 101, della medesima legge 30 dicembre 2023, n. 213, non determina alcuna preclusione o conseguenza nella valutazione della partecipazione a bandi o gare o nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
16.22. Curti, Bonafè, Simiani, Evi, Ferrari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'Allegato 1 al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, all'articolo 11-bis della Tabella C, dopo le parole: «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo» sono inserite le seguenti: «nonché assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi stipulate dalle imprese ai sensi dell'articolo 1, commi 100 a 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».
16.23. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2028».
16.40. Alifano, Gubitosa, Raffa, Auriemma, Baldino, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
16.30. Torto, Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 6 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 392, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
16.38. Merola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate per il periodo compreso tra il 1° aprile 2026 e il 31 agosto 2026.
16.37. Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Termini normativi per la durata delle autorità indipendenti)

  1. All'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con voto limitato» aggiungere: «e con maggioranza dei tre quinti».

   b) al comma 3, primo periodo, le parole: «durata settennale» sono sostituite dalle seguenti: «durata quinquennale».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede alla nomina del nuovo collegio del Garante per la protezione dei dati personali.
16.02. Bonelli, Piccolotti, Zaratti, Grimaldi.