XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli nella seduta
del 24 febbraio 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Barzotti, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Dell'Olio, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Maccari, Magi, Mangialavori, Maschio, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schifone, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.
Annunzio di proposte di legge.
In data 23 febbraio 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
BORRELLI: «Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di funzioni e procedimenti istruttori dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità» (2811);
MAGI ed altri: «Introduzione dell'articolo 173-bis del codice penale, in materia di estinzione della pena detentiva in casi particolari» (2812);
PASTORELLA ed altri: «Disposizioni in materia di utilizzazione da parte dei minori di servizi interattivi che simulano conversazioni umane mediante sistemi di intelligenza artificiale generativa» (2813);
CASU: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i conducenti dei natanti impiegati nella navigazione interna per servizi di trasporto pubblico collettivo» (2814).
Saranno stampate e distribuite.
Adesione di deputati a proposte di legge.
La proposta di legge URZÌ ed altri: «Modifiche all'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per condotta pericolosa commessa al fine di sottrarsi all'ordine di fermata impartito dagli organi di polizia, e all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza differita» (2464) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Zurzolo.
La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici» (2715) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Deborah Bergamini, Bonetti e Boschi.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Elio Pecora, poeta e scrittore.
Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.
Trasmissione dal Consiglio di Stato.
Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2026.
Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 18 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sull'attività svolta dalla società SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero nell'anno 2024 (Doc. XXXV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).
Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione 2026 sul mercato unico e la competitività (COM(2026) 46 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (COM(2026) 89 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 89 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia (COM(2026) 90 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 90 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 20 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione della medesima Autorità sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi, aggiornata al mese di dicembre 2025 (Doc. CLIII, n. 7).
Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).
Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.
Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 23 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2024 (Doc. XCII, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).
Richiesta di parere parlamentare
su proposta di nomina.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Annalisa Tardino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale (115).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 marzo 2026.
Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.
Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 febbraio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di Nave Garibaldi a favore della Marina militare della Repubblica d'Indonesia (383).
Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 16 marzo 2026. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 6 marzo 2026.
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: MODIFICA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 517, DI APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (A.C. 2370)
A.C. 2370 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia)
1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.
A.C. 2370 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517)
1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
A.C. 2370 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1469 – MODIFICA DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409, DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2605)
A.C. 2605 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese)
1. È approvata l'allegata intesa firmata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409.
A.C. 2605 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409)
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici, sia attraverso altri organismi senza fini di lucro a livello nazionale e internazionale».
A.C. 2605 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La modifica apportata dall'articolo 2 alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: PASTORELLA ED ALTRI; CENTEMERO ED ALTRI; AMICH ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; IARIA ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI (A.C. 1928-2083-2091-2152-2194-A/R)
A.C. 1928-A/R – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLAOSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 1928-A/R – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e dopo le parole: il rafforzamento aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando, in ogni caso, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria in caso di mutamento di destinazione d'uso rilevante dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
al comma 1, lettera h), sostituire le parole: favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire con le seguenti: nell'ambito delle misure e delle risorse previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale, promuovere;
al comma 1, lettera i), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di carattere organizzatorio e amministrativo volte a favorire;
al comma 1, sopprimere la lettera m);
al comma 1, sopprimere la lettera o);
al comma 1, lettera p), dopo la parola: facilitare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
al comma 1, lettera q), sostituire le parole: ; favorire, a tal fine, con le seguenti: , nonché favorendo;
al comma 1, lettera r), sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, con le seguenti: nell'ambito dei piani della formazione e delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione;
al comma 1, sopprimere la lettera s);
al comma 4, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,;
sopprimere il comma 5.
Sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.54, 3.57 e 3.63, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 1928-A/R – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri di elaborazione dati, attraverso la definizione di una normativa di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'approvvigionamento energetico sostenibile, circolare e costante e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.
A.C. 1928-A/R – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, si definisce «centro di elaborazione dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.
A.C. 1928-A/R – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina di carattere generale per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate e vincolate a termini massimi per la costruzione di nuove infrastrutture e il potenziamento delle infrastrutture esistenti;
b) prevedere la definizione di un codice ATECO dedicato all'attività di costruzione, ampliamento o gestione di centri di elaborazione dati;
c) prevedere, per l'intero territorio nazionale, procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi celeri e con tempi certi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati e dei progetti di ristrutturazione o ampliamento di centri esistenti, definendo altresì le funzioni e le responsabilità di ciascuna autorità competente e accordando priorità ai progetti relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione, ai progetti di riutilizzo e riqualificazione dei siti di produzione energetica dismessi o in dismissione e ai progetti che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore;
d) qualificare i progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti, da considerare di interesse pubblico prevalente nella ponderazione degli interessi giuridici, in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale, prevedendo pertanto l'adozione di un procedimento semplificato per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi;
e) introdurre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di semplificazione della normativa urbanistica per l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ampliamento dei centri di elaborazione dati, prevedendo altresì, per lo svolgimento della VIA, il rafforzamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al fine di assicurare un efficiente coordinamento tra i differenti livelli decisionali;
f) comprendere nella destinazione d'uso produttiva gli edifici adibiti a ospitare infrastrutture tecnologiche o di rete per l'elaborazione dei dati e l'erogazione di servizi digitali, in coerenza con lo scopo, previsto dalla presente legge, di favorire la riqualificazione di aree industriali dismesse, prevedendo altresì deroghe alla normativa vigente in materia di dotazione obbligatoria di parcheggi, al fine di commisurare tale dotazione alle effettive esigenze funzionali e operative;
g) migliorare la cooperazione tra gli enti territoriali, le imprese, le amministrazioni e le autorità competenti nonché semplificare e accelerare i processi decisionali e l'accesso ai documenti;
h) favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale e introdurre criteri di priorità che favoriscano l'accesso alla rete dei progetti di realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di centri di elaborazione dati, tenendo in debito conto i tempi di attuazione dei progetti medesimi;
i) promuovere l'autoproduzione energetica, anche parziale, dei centri di elaborazione dati nonché l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale;
l) introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio dei centri di elaborazione dati;
m) garantire la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni;
n) favorire il pieno utilizzo dei centri di elaborazione dati già esistenti, con priorità per quelli che dimostrano un'efficienza ambientale adeguata;
o) armonizzare la disciplina tributaria nazionale con i princìpi internazionali ai fini della qualificazione dei centri di elaborazione dati come stabili organizzazioni;
p) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese e l'offerta di servizi efficienti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia tenuto conto dei progetti di centri di elaborazione dati e di servizi cloud federati, basati su tecnologie aperte e interoperabili anche di rilevanza europea;
q) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la formazione e lo sviluppo di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nelle università e nei centri di ricerca, con particolare attenzione alle competenze richieste dai settori dei centri di elaborazione dati e dell'intelligenza artificiale, attraverso programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione, privilegiando percorsi formativi e di aggiornamento professionale direttamente correlati alle esigenze tecniche e professionali dei territori sede dei nuovi centri di elaborazione dati e includendo l'offerta formativa degli enti del Terzo settore, e con operatori privati; favorire, a tal fine, la creazione di percorsi professionalizzanti, ivi compresi stage, dottorati industriali e borse di studio, in collaborazione con le aziende operanti nel settore dei centri di elaborazione dati;
r) promuovere la formazione continua del personale delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo delle competenze tecniche necessarie per il rilascio dei permessi in connessione e in pendenza delle procedure di VIA, nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci;
s) ampliare le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi:
1) il controllo del corretto utilizzo dei sistemi di cloud da parte dei prestatori di servizi intermediari e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti che hanno titolo ad accedervi;
2) la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza nell'utilizzo di un servizio intermediario da parte delle amministrazioni pubbliche;
3) la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dalle persone fisiche e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo dei sistemi di cloud.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi emanati in attuazione dei princìpi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere f), h) e s), determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 3.
(Delega al Governo in materia di centri di elaborazione dati)
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: semplificati aggiungere le seguenti: , centralizzati.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:
sostituire la parola: certi con la seguente: perentori;
dopo le parole: dismesse o in dismissione aggiungere le seguenti: nonché già infrastrutturate;
aggiungere, in fine, le parole: e in particolare promuovere un riequilibrio territoriale finalizzato a sostenere lo sviluppo industriale del Centro-Sud.
3.7. Casu, Barbagallo, Ascani, Ghio.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di acqua aggiungere le seguenti: o che favoriscano il recupero e il riutilizzo del calore di scarto e/o la cessione di energia frigorifera.
3.17. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) disciplinare i criteri e le modalità per l'individuazione delle aree idonee all'insediamento dei centri di elaborazione dati, anche in considerazione degli spazi e delle infrastrutture necessari all'attività di recupero del calore, conferendo priorità a quelle situate in prossimità delle infrastrutture di rete esistenti, ivi incluse le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
3.67. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3.21. Ghirra, Zanella, Piccolotti.
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e dopo le parole: il rafforzamento aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando, in ogni caso, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria in caso di mutamento di destinazione d'uso rilevante dell'immobile utilizzato, ai sensi dell'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
al comma 1, lettera h), sostituire le parole: favorire il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire con le seguenti: nell'ambito delle misure e delle risorse previste a legislazione vigente per il potenziamento della rete elettrica nazionale, promuovere;
al comma 1, lettera i), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, misure di carattere organizzatorio e amministrativo volte a favorire;
al comma 1, sopprimere la lettera m);
al comma 1, sopprimere la lettera o);
al comma 1, lettera p), dopo la parola: facilitare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;
al comma 1, lettera q), sostituire le parole: ; favorire, a tal fine, con le seguenti: , nonché favorendo;
al comma 1, lettera r), sostituire le parole: nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, con le seguenti: nell'ambito dei piani della formazione e delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione;
al comma 1, sopprimere la lettera s);
al comma 4, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 5,;
sopprimere il comma 5.
3.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, lettera f), dopo la parola: produttiva aggiungere le seguenti: e direzionale.
*3.1000. Cattaneo.
*3.1001. Pastorino.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , individuando anche iter autorizzativi unici.
3.32. Iaria, Fede, Traversi.
Al comma 1, lettera h), dopo la parola: potenziamento aggiungere le seguenti: e evitare la saturazione virtuale.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: centri di elaborazione dati aggiungere le seguenti: realmente maturi o l'ampliamento di quelli già operativi.
3.38. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, lettera l), dopo la parola: emissioni aggiungere la seguente: ambientali.
3.46. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) valorizzare lo sviluppo dell'edge cloud computing, con lo scopo di favorire l'insediamento di data center distribuiti e compatti, capaci di abilitare una transizione digitale ed ecologica sostenibile;
3.54. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) subordinare l'accesso a contributi pubblici, procedure semplificate o priorità nei procedimenti autorizzativi previsti dalla presente legge, da parte di soggetti proponenti progetti di nuova realizzazione su aree industriali dismesse o di dimensioni rilevanti, alla presentazione di un piano che attesti l'effettiva presenza fiscale in Italia, la sostanza economica dell'operatore, l'assenza di strutture societarie prive di operatività reale e il concreto contributo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio interessato.
3.60. Iaria, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
p-bis) promuovere un riequilibrio territoriale nella localizzazione dei centri di elaborazione dati, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alle principali Isole, al fine di ridurre i divari digitali, creare occupazione qualificata e valorizzare la rete di cavi sottomarini già presente, rendendo il Sud e le Isole un hub strategico per il Mediterraneo e il Medio Oriente.
3.62. Casu, Barbagallo, Ascani, Ghio.
Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: e dell'intelligenza artificiale con le seguenti: orientati a valorizzare la produzione di software e l'utilizzo di modelli aperti, interoperabili e distribuiti.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: ; promuovere l'insegnamento della programmazione, dell'ingegneria del software e dell'uso consapevole di architetture cloud native e tecnologie open source sin dai primi gradi dell'istruzione.
3.57. Iaria, Fede, Traversi.
Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:
s) definire le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel settore dei servizi cloud, individuando il suo ambito di intervento, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali:
1) nella verifica dell'osservanza, da parte degli operatori del settore, degli obblighi di legge nell'erogazione dei servizi cloud e, da parte degli utenti che hanno titolo ad accedervi, nella fruizione dei dati ivi archiviati; tale verifica deve effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza dei dati archiviati e, in ogni caso, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti e delle competenze delle altre Autorità di controllo;
2) nel monitoraggio sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche, da elaborarsi in conformità agli standard minimi previsti dalle disposizioni di legge obbligatorie ed applicabili.
3.63. Casu, Ascani, Ghio.
Al comma 1, lettera s), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente a quelle competenze non attribuite dalla vigente normativa ad Autorità di settore.
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto delle competenze attribuite alle Autorità di settore dalla vigente normativa.
3.65. Iaria, Fede, Traversi.
A.C. 1928-A/R – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
A.C. 1928-A/R – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame enuncia i criteri cui il Governo deve attenersi nell'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati;
la lettera i) della disposizione ad oggetto prevede la promozione, anche parziale, dell'autoproduzione energetica dei Data Center;
la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto generativa, ha apportato modifiche radicali alle infrastrutture informatiche dei data center. Gli algoritmi che sostengono un qualunque modello di intelligenza artificiale richiedono un'ingente quantità di risorse in termini di dati e di calcolo non paragonabile a quelle richieste dai tradizionali motori di ricerca, con inevitabili effetti sul consumo elettrico ed idrico;
secondo il report redatto dall'agenzia internazionale per l'energia (Iea) e focalizzato sugli impatti energetici dell'intelligenza artificiale, i data center entro il 2030 consumeranno oltre 945 terawattora (twh) l'anno, superando il consumo elettrico annuale dell'intero Giappone;
la crescita dell'intensità energetica dei data center scaturisce, oltre che dalla fisiologica richiesta delle operazioni di calcolo necessarie sia per l'addestramento che per l'esecuzione di modelli, dall'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa in svariati settori;
affrontare l'efficientamento energetico di queste infrastrutture è essenziale per promuovere la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto della produzione energetica e contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico. In tale contesto è già intervenuta la Direttiva dell'Unione Europea 2023/1791, con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia dell'11,7 e delle immissioni di carbonio del 55 per cento nel territorio europeo. L'articolo 12 in relazione ai data center ha introdotto l'obbligo di rendere pubbliche alcune informazioni relative alle prestazioni energetiche delle infrastrutture con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) istallata pari ad almeno 500 kW. Lo stesso articolo 12 prevede che gli Stati membri devono incoraggiare i titolari e i gestori dei data center con una domanda di potenza IT istallata pari o superiore a 1 MW a seguire le indicazioni e le pratiche del Codice di Condotta per l'efficienza energetica dei data center. Tra le linee guida delineate nel Codice di Condotta Europeo, oltre agli interventi finalizzati al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione energetica, rientrano anche l'alimentazione da fonti energetiche rinnovabili, l'ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento passivo esterno – con particolare riferimento all'impiego di tecnologie di free cooling – nonché il recupero e la valorizzazione delle risorse idriche e del calore di scarto generato da destinare ad usi secondari o a reti di distribuzione termica;
la disposizione, a fronte di quanto espresso, appare parziale poiché non prevede un riferimento sufficiente ai sistemi di raffreddamento e ai sistemi di monitoraggio del consumo energetico, che rientrano tra le pratiche enunciate dal Codice di Condotta per l'efficienza energetica dei data center;
considerato che i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale dovrebbero far crescere il numero delle infrastrutture con ricadute in termini di sostenibilità è urgente promuovere il corretto riutilizzo delle risorse, anche con riferimento al consumo idrico. L'obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento degli indicatori di sostenibilità, quali l'Energy Reuse Factor (ERF),
impegna il Governo
ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori misure di carattere normativo e/o regolatorio volte all'attuazione delle «best practice» contenute nel Codice di Condotta europeo per l'efficienza energetica dei data center, anche con riferimento ai sistemi di raffreddamento nonché ai sistemi di monitoraggio e controllo del consumo istantaneo.
9/1928-AR/1.Ghirra , Piccolotti , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zanella , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame enuncia i criteri cui il Governo deve attenersi nell'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati;
la lettera i) della disposizione ad oggetto prevede la promozione, anche parziale, dell'autoproduzione energetica dei Data Center;
la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, soprattutto generativa, ha apportato modifiche radicali alle infrastrutture informatiche dei data center. Gli algoritmi che sostengono un qualunque modello di intelligenza artificiale richiedono un'ingente quantità di risorse in termini di dati e di calcolo non paragonabile a quelle richieste dai tradizionali motori di ricerca, con inevitabili effetti sul consumo elettrico ed idrico;
secondo il report redatto dall'agenzia internazionale per l'energia (Iea) e focalizzato sugli impatti energetici dell'intelligenza artificiale, i data center entro il 2030 consumeranno oltre 945 terawattora (twh) l'anno, superando il consumo elettrico annuale dell'intero Giappone;
la crescita dell'intensità energetica dei data center scaturisce, oltre che dalla fisiologica richiesta delle operazioni di calcolo necessarie sia per l'addestramento che per l'esecuzione di modelli, dall'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa in svariati settori;
affrontare l'efficientamento energetico di queste infrastrutture è essenziale per promuovere la sostenibilità ambientale, riducendo l'impatto della produzione energetica e contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico. In tale contesto è già intervenuta la Direttiva dell'Unione Europea 2023/1791, con l'obiettivo di ridurre il consumo di energia dell'11,7 e delle immissioni di carbonio del 55 per cento nel territorio europeo. L'articolo 12 in relazione ai data center ha introdotto l'obbligo di rendere pubbliche alcune informazioni relative alle prestazioni energetiche delle infrastrutture con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione (IT) istallata pari ad almeno 500 kW. Lo stesso articolo 12 prevede che gli Stati membri devono incoraggiare i titolari e i gestori dei data center con una domanda di potenza IT istallata pari o superiore a 1 MW a seguire le indicazioni e le pratiche del Codice di Condotta per l'efficienza energetica dei data center. Tra le linee guida delineate nel Codice di Condotta Europeo, oltre agli interventi finalizzati al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e gestione energetica, rientrano anche l'alimentazione da fonti energetiche rinnovabili, l'ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento passivo esterno – con particolare riferimento all'impiego di tecnologie di free cooling – nonché il recupero e la valorizzazione delle risorse idriche e del calore di scarto generato da destinare ad usi secondari o a reti di distribuzione termica;
la disposizione, a fronte di quanto espresso, appare parziale poiché non prevede un riferimento sufficiente ai sistemi di raffreddamento e ai sistemi di monitoraggio del consumo energetico, che rientrano tra le pratiche enunciate dal Codice di Condotta per l'efficienza energetica dei data center;
considerato che i rapidi sviluppi dell'intelligenza artificiale dovrebbero far crescere il numero delle infrastrutture con ricadute in termini di sostenibilità è urgente promuovere il corretto riutilizzo delle risorse, anche con riferimento al consumo idrico. L'obiettivo è la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento degli indicatori di sostenibilità, quali l'Energy Reuse Factor (ERF),
impegna il Governo
ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori misure volte a sostenere le «best practice» contenute nel Codice di Condotta europeo per l'efficienza energetica dei data center, anche con riferimento ai sistemi di raffreddamento nonché ai sistemi di monitoraggio e controllo del consumo istantaneo.
9/1928-AR/1.(Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra , Piccolotti , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zanella , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame enuncia i criteri cui il Governo deve attenersi nell'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati;
tra detti criteri non vi è alcun riferimento alla promozione della sovranità digitale, bensì solamente un richiamo alla sicurezza cibernetica dei dati;
l'Europa, pur disponendo di solide basi scientifiche in materia di intelligenza artificiale, sconta un ritardo industriale ed infrastrutturale rispetto a Stati Uniti e Cina, che attualmente dominano lo sviluppo e la conseguente erogazione dei servizi di cloud, determinando problematicità circa la sovranità digitale e la dipendenza da tecnologie sviluppate fuori dal territorio comunitario;
il Data center, quale struttura fisica che ospita l'infrastruttura IT per la creazione, l'esecuzione e la fornitura di applicazioni e servizi, non offre garanzia di sovranità, in quanto quest'ultima dipende dai sistemi di archiviazione e memoria propria dei cloud;
per tutelare i propri dati e favorire lo sviluppo, l'Italia deve investire e rafforzare le proprie competenze digitali strategiche, legate alla gestione e valorizzazione delle informazioni. Tali competenze si fondano sulla capacità di memoria e sulla potenza di calcolo offerte dal cloud;
appare, quindi, necessario investire sulla realizzazione di un'infrastruttura cloud di proprietà pubblica, gestita dallo Stato o da un organismo pubblico, che garantisca la permanenza dei dati sensibili sul territorio nazionale,
impegna il Governo
ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori interventi specificatamente finalizzati alla realizzazione di un cloud nazionale, al fine di contribuire al potenziamento della sovranità digitale con effetti positivi in termini di sicurezza, trasparenza, controllo e indipendenza rispetto a fornitori esterni.
9/1928-AR/2.Piccolotti , Ghirra , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zanella , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento ad oggetto enuncia i criteri cui il Governo deve attenersi nell'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati;
la lettera, c) dispone, tra l'altro, la previsione, per l'intero territorio nazionale, di procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi di valutazione e approvazione di progetti, assegnando priorità a quelli relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione;
l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale costituisce un elemento determinante nel processo di trasformazione digitale e tecnologica che investe in maniera trasversale molteplici ambiti socioeconomici, inclusi, a titolo esemplificativo, i settori dell'istruzione, della tutela ambientale, dell'industria, del commercio nonché, più in generale, l'intero sistema economico-produttivo a livello globale;
al fine di sostenere la rilevante domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale si rende urgente la realizzazione di un sistema di infrastrutture digitali adeguato, rappresentato in via prevalente dai data center, intesi quali strutture fisiche deputate ad ospitare le infrastrutture informatiche funzionali alla progettazione, all'esecuzione e all'erogazione di applicazioni e servizi digitali, nonché alla conservazione e alla gestione dei dati ad essi correlati;
secondo quanto riportato in un recente rapporto elaborato dall'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, nel 2024 l'Italia ha registrato un aumento dei data center presenti sul territorio nazionale, con un conseguente incremento della richiesta energetica totale, riferita esclusivamente alle sale dati delle infrastrutture, nonché della superficie complessiva, che ha raggiunto i 333.341 metri quadrati;
l'impatto della diffusione dei centri di elaborazione dati sul consumo di suolo, considerato l'elevato fabbisogno di superficie necessario alla realizzazione di tali infrastrutture, rappresenta un tema cruciale sia per la sostenibilità ambientale sia per la coesione territoriale;
in tale prospettiva, la disposizione appare parziale poiché non prevede alcun riferimento alla promozione delle tecniche di costruzione emergenti che si concretizzano nei cosiddetti data center modulari, ovvero infrastrutture IT pre-ingegnerizzate composte da unità modulari indipendenti, assemblati a secco, come unità prefabbricata, che hanno un impatto sul suolo contenuto;
i data center modulari si distinguono dalle tradizionali strutture tipiche dell'industrializzazione e della logistica, grazie alla loro natura prefabbricata, che consente un rapido spostamento, anche in via temporanea, e soprattutto una più agevole riconversione a nuove destinazioni d'uso, aspetto particolarmente rilevante alla luce della velocità con cui evolve l'intelligenza artificiale;
dette infrastrutture garantiscono, tra l'altro, una riduzione dell'impatto ambientale, grazie a sistemi di raffreddamento ottimizzati e a un utilizzo più efficiente dell'alimentazione, e la modularità consente di isolare eventuali guasti a un singolo modulo, migliorando la resilienza complessiva del sistema,
impegna il Governo
ad accompagnare il provvedimento in esame con ulteriori misure di carattere normativo e/o regolatorio volte a incentivare la realizzazione di data center modulari, i quali garantiscono un idoneo approvvigionamento energetico, un limitato impatto sul suolo e una più agevole riconversione a future destinazioni d'uso, profilo cruciale considerata la velocità con cui evolve il progresso digitale ed in particolare l'intelligenza artificiale generativa.
9/1928-AR/3.Zanella , Ghirra , Piccolotti , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento ad oggetto enuncia i criteri cui il Governo deve attenersi nell'adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati;
la lettera, c) dispone, tra l'altro, la previsione, per l'intero territorio nazionale, di procedimenti amministrativi semplificati e unici nonché percorsi di valutazione e approvazione di progetti, assegnando priorità a quelli relativi alle aree industriali dismesse o in dismissione;
l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale costituisce un elemento determinante nel processo di trasformazione digitale e tecnologica che investe in maniera trasversale molteplici ambiti socioeconomici, inclusi, a titolo esemplificativo, i settori dell'istruzione, della tutela ambientale, dell'industria, del commercio nonché, più in generale, l'intero sistema economico-produttivo a livello globale;
al fine di sostenere la rilevante domanda di servizi basati sull'intelligenza artificiale si rende urgente la realizzazione di un sistema di infrastrutture digitali adeguato, rappresentato in via prevalente dai data center, intesi quali strutture fisiche deputate ad ospitare le infrastrutture informatiche funzionali alla progettazione, all'esecuzione e all'erogazione di applicazioni e servizi digitali, nonché alla conservazione e alla gestione dei dati ad essi correlati;
secondo quanto riportato in un recente rapporto elaborato dall'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, nel 2024 l'Italia ha registrato un aumento dei data center presenti sul territorio nazionale, con un conseguente incremento della richiesta energetica totale, riferita esclusivamente alle sale dati delle infrastrutture, nonché della superficie complessiva, che ha raggiunto i 333.341 metri quadrati;
l'impatto della diffusione dei centri di elaborazione dati sul consumo di suolo, considerato l'elevato fabbisogno di superficie necessario alla realizzazione di tali infrastrutture, rappresenta un tema cruciale sia per la sostenibilità ambientale sia per la coesione territoriale;
in tale prospettiva, la disposizione appare parziale poiché non prevede alcun riferimento alla promozione delle tecniche di costruzione emergenti che si concretizzano nei cosiddetti data center modulari, ovvero infrastrutture IT pre-ingegnerizzate composte da unità modulari indipendenti, assemblati a secco, come unità prefabbricata, che hanno un impatto sul suolo contenuto;
i data center modulari si distinguono dalle tradizionali strutture tipiche dell'industrializzazione e della logistica, grazie alla loro natura prefabbricata, che consente un rapido spostamento, anche in via temporanea, e soprattutto una più agevole riconversione a nuove destinazioni d'uso, aspetto particolarmente rilevante alla luce della velocità con cui evolve l'intelligenza artificiale;
dette infrastrutture garantiscono, tra l'altro, una riduzione dell'impatto ambientale, grazie a sistemi di raffreddamento ottimizzati e a un utilizzo più efficiente dell'alimentazione, e la modularità consente di isolare eventuali guasti a un singolo modulo, migliorando la resilienza complessiva del sistema,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, la realizzazione di data center anche modulari, i quali garantiscono un idoneo approvvigionamento energetico, un limitato impatto sul suolo e una più agevole riconversione a future destinazioni d'uso, profilo cruciale considerata la velocità con cui evolve il progresso digitale ed in particolare l'intelligenza artificiale generativa.
9/1928-AR/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Zanella , Ghirra , Piccolotti , Bonelli , Borrelli , Dori , Fratoianni , Grimaldi , Mari , Zaratti .
La Camera,
premesso che:
è noto che la transizione digitale rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo del Paese, una componente strutturale della strategia industriale e uno dei principali fattori per la competitività italiana nel contesto globale. Per rimanere competitiva e attrattiva, l'Italia non può permettersi ritardi nell'adozione e nella valorizzazione delle tecnologie abilitanti la digitalizzazione;
i centri di elaborazione dati costituiscono l'infrastruttura indispensabile per l'erogazione di servizi digitali, per la conservazione e la gestione sicura dei dati, e per il funzionamento dell'economia digitale in tutte le sue forme, fornendo capacità di calcolo, storage, networking ad alte prestazioni, garantendo la sicurezza dei dati e la latenza minima necessaria alle applicazioni digitali critiche;
in particolare, lo sviluppo e l'adozione dell'intelligenza artificiale (IA) richiedono una disponibilità crescente di capacità computazionale, di connettività affidabile e di sicurezza informatica, che solo data center avanzati possono garantire;
i data center terrestri presentano tuttavia alcuni limiti intrinseci che il testo unico in esame si propone di affrontare, tra cui il consumo di suolo, l'intensivo fabbisogno energetico, l'impatto ambientale, la vulnerabilità a disastri naturali e attacchi cibernetici. Tali vincoli, adeguatamente affrontati dalla presente proposta di legge, non devono scoraggiare lo sviluppo dei data center, ma al contrario devono rappresentare uno stimolo a sviluppare architetture alternative più resilienti, efficienti e sostenibili;
la concreta evoluzione verso l'implementazione di data center in orbita terrestre bassa (LEO) è oggi oggetto di sviluppo da parte di numerosi attori scientifici e industriali, tra cui Axiom Space, Starcloud e Lonestar Data Holdings, che progettano nodi di elaborazione cloud-native operativi nello spazio. Per esempio, l'iniziativa ODC T1 di Axiom Space prevede il lancio di due unità orbitanti interconnesse mediante link laser inter-satellite (OISL) ad alta capacità (10 Gb/s). Lonestar ha, inoltre, validato data center miniaturizzati a bordo della ISS e della superficie lunare, dimostrandone la resilienza termica, energetica e computazionale. Parallelamente, uno studio condotto nell'ambito dell'iniziativa europea Ascend – coordinata da Thales Alenia Space – ha evidenziato come i data center spaziali possano offrire una maggiore sostenibilità ambientale rispetto a quelli terrestri, grazie all'uso esclusivo di energia solare e all'eliminazione della necessità di sistemi di raffreddamento convenzionali;
anche il documento ESA «Technology 2040 Vision» include tra le missioni strategiche europee lo sviluppo di infrastrutture spaziali come data center orbitali, in supporto alla space economy circolare, al computing autonomo in orbita e all'internet spaziale tra veicoli LEO e VLEO e centri lunari, in grado di supportare applicazioni sia terrestri che spaziali;
i data center orbitali potranno infatti garantire riduzione della latenza tra assets spaziali, garantire elevati standard di sicurezza fisica e cibernetica, ridurre l'impatto ambientale locale e aprire a servizi direttamente nello spazio (space-to-space computing);
accanto allo sviluppo di data center in orbita terrestre bassa, si stanno concretizzando le prime sperimentazioni relative a data center installabili sulla superficie lunare, con finalità di calcolo autonomo, edge computing spaziale e backup geograficamente isolato. I data center lunari potranno costituire elementi critici delle infrastrutture di supporto per missioni spaziali di lunga durata, habitat permanenti e stazioni di ricerca sul suolo lunare, fornendo calcolo autonomo, sistemi di comunicazione locali, archiviazione a lungo termine e servizi AI a bassa latenza per robotica, esplorazione e sicurezza;
pertanto, sarà necessario ragionare nel contesto dell'Unione europea sullo sviluppo di un quadro normativo europeo capace di governare parametri tecnici relativi a tali innovazioni, come licenze di lancio, sicurezza radiativa, interoperabilità e sovranità digitale nello spazio;
risulta pertanto opportuno, già oggi, dotarsi di un quadro normativo e regolamentare nazionale flessibile, dinamico e lungimirante, capace di adattarsi alle innovazioni tecnologiche future e di sostenere l'evoluzione della digitalizzazione in tutte le sue forme,
impegna il Governo
in coerenza con le finalità perseguite dal provvedimento in esame, volto a sostenere la crescita del sistema produttivo digitale e lo sviluppo tecnologico del Paese:
a monitorare costantemente le evoluzioni tecnologiche nel campo dei centri di elaborazione dati, con particolare riferimento allo sviluppo e all'impiego di data center in orbita terrestre bassa (LEO) e sulla superficie lunare;
a mantenere un framework normativo e regolamentare flessibile e aperto all'innovazione, in grado di accogliere soluzioni emergenti anche non convenzionali, come l'utilizzo dello spazio per infrastrutture digitali avanzate;
a garantire che la normativa delegata nei regolamenti e decreti attuativi sia tecnologicamente neutra, evitando definizioni rigide di «infrastruttura di calcolo» che escludano architetture non terrestri come nodi ODC (Orbital Data Center);
a promuovere, anche in sede europea e internazionale, il coordinamento normativo per l'adozione di standard condivisi che consentano lo sviluppo di data center orbitali e lunari in sicurezza, nel rispetto delle normative in materia di spazio, ambiente e protezione dei dati;
a favorire la collaborazione tra enti di ricerca, agenzie spaziali, università, imprese tecnologiche e startup innovative italiane al fine di sostenere la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo industriale di data center in orbita e lunari, anche incentivando partenariati industriali italo-europei tra imprese aerospaziali, operatori cloud, startup, enti di ricerca e agenzie spaziali per sviluppare prototipi di data center spaziali con finalità civili e di difesa;
a valorizzare le competenze italiane nei settori aerospaziale, delle telecomunicazioni e della microelettronica come asset strategici per la partecipazione del nostro Paese a future missioni e progetti di data center spaziali, assicurando un presidio italiano nelle infrastrutture spaziali europee.
9/1928-AR/4.Sottanelli , Pastorella .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame riconosce l'importanza dell'adozione di «soluzioni energetiche pulite» per i centri di elaborazione dati;
i data center, in particolare quelli destinati a carichi computazionali ad alta intensità come per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale, necessitano di energia continua e affidabile su larga scala, spesso nell'ordine dei megawatt o gigawatt. L'energia nucleare risulta particolarmente adatta a questo tipo di esigenza, essendo anche riconosciuta come energia pulita;
la Commissione Europea, il 21 aprile 2021, ha apportato una serie di modifiche al regolamento sulla tassonomia verde dell'Unione europea includendo l'energia nucleare tra le tipologie di energia pulita (Regolamento (UE) 2020/852);
anche la risoluzione del Parlamento europeo del 2023 sui piccoli reattori modulari sottolinea il loro potenziale per la produzione di energia elettrica in zone remote o in luoghi in cui le grandi centrali nucleari tradizionali potrebbero non essere realizzabili. La risoluzione sottolinea che i vantaggi dei piccoli reattori modulari sono costituiti dai risparmi in termini di costi e di tempi di costruzione nonché dalla riduzione dei requisiti in materia di combustibili, nonostante l'immaturità della progettazione attuale. La risoluzione chiede una strategia globale dell'UE per lo sviluppo e la diffusione dei piccoli reattori modulari che comprenda attività continue di ricerca e sviluppo, campagne di sensibilizzazione del pubblico e processi decisionali trasparenti;
a livello nazionale, il Governo italiano si sta muovendo nella direzione di apertura all'energia nucleare. Il 28 febbraio 2025 il Governo ha, infatti, annunciato l'approvazione del Consiglio dei ministri di un disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile, volto a porre le basi legali per reintrodurre gradualmente l'energia nucleare nel mix energetico nazionale tramite l'impiego di tecnologie all'avanguardia come gli SMR (small modular reactors), riconosciuti come sicuri ed efficienti. Inoltre, il 16 giugno 2025 l'Italia è diventata membro effettivo dell'Alleanza europea sul nucleare, finalizzata a promuovere politiche nazionali ed europee a favore del nucleare come fonte strategica per la decarbonizzazione e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
in questo quadro, risultano pertanto incoerenti le eventuali esclusioni normative dell'energia nucleare sostenibile come fonte energetica per i data center, o per qualsiasi altra infrastrutture ad elevata densità energetica, che pongono una domanda continua e requisiti di stabilità operativa. Tali limitazioni contraddicono la strategia governativa che punta proprio sul rilancio del nucleare come risorsa tecnologica centrale per sostenere la digitalizzazione e l'innovazione nazionale;
inoltre, diversi Paesi e aziende tech stanno già sperimentando questa metodologia: Meta ha stipulato negli USA un accordo ventennale (a partire dal 2027) con Constellation Energy per fornire circa 1,1 GW di energia nucleare dallo stabilimento di Clinton (Illinois) al fine di alimentare data center AI. Amazon ha acquisito un campus data center direttamente collegato alla centrale nucleare di Susquehanna (Pennsylvania), in un'operazione da 650 milioni di dollari, con fornitura elettrica dedicata da bireattori nucleari BWR da circa 2 500 MW. Altri giganti tecnologici come Google e Microsoft stanno esplorando l'uso di SMR (es. partnership Google-Kairos Power con reattori operativi entro il 2030) o piani per riattivare reattori esistenti (come il progetto Three Mile Island per Microsoft). Tali iniziative dimostrano la convergenza dell'industria tech globale verso soluzioni energetiche nucleari affidabili, non intermittenti e compatte, in grado di alimentare infrastrutture digitali critiche e supportare obiettivi di neutralità climatica;
negli Stati Uniti, il crescente fabbisogno energetico legato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale sta stimolando un ampio consenso bipartisan tra i legislatori federali per promuovere progetti in grado di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, continuo e decarbonizzato per i data center. In particolare, nel corso di un'audizione della sottocommissione energia della House Committee on Science, Space and Technology, rappresentanti di entrambi i partiti hanno sollecitato l'industria nucleare a presentare soluzioni scalabili e tempestive per sostenere la crescita del settore AI attraverso l'impiego di energia nucleare sostenibile e innovativa;
escludere implicitamente fonti a basso impatto come l'energia nucleare sostenibile da potenziali utilizzi per l'approvvigionamento energetico dei data center – quali small modular reactors (SMR) e micro-reattori avanzati – risulterebbe quindi in contrasto con la direzione intrapresa sia a livello comunitario dall'Unione europea che a livello nazionale da parte del Governo, oltre che limitativa della capacità attrattiva del Paese verso tecnologie ad alta densità energetica e continuità operativa come i data center, abilitativi di innovazioni tecnologiche fondamentali quali l'intelligenza artificiale,
impegna il Governo:
a includere, nell'ambito della normativa delegata e della definizione dei criteri di priorità per l'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, tra le soluzioni energetiche pulite anche l'approvvigionamento da fonte nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di reattori modulari di nuova generazione (SMR e micro-reattori);
a garantire un approccio fondato sulla neutralità tecnologica al fine di consentire l'adozione di tecnologie conformi agli standard ambientali e di continuità del servizio, incluse quelle nucleari quando autorizzate a livello nazionale o europeo;
a promuovere studi di fattibilità e progetti pilota condivisi con autorità ambientali ed energetiche, volti a verificare l'impiego di SMR presso data center critici o campus tecnologici, anche di rilevanza strategica.
9/1928-AR/5.Pastorella .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame riconosce l'importanza dell'adozione di «soluzioni energetiche pulite» per i centri di elaborazione dati;
i data center, in particolare quelli destinati a carichi computazionali ad alta intensità come per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale, necessitano di energia continua e affidabile su larga scala, spesso nell'ordine dei megawatt o gigawatt. L'energia nucleare risulta particolarmente adatta a questo tipo di esigenza, essendo anche riconosciuta come energia pulita;
la Commissione Europea, il 21 aprile 2021, ha apportato una serie di modifiche al regolamento sulla tassonomia verde dell'Unione europea includendo l'energia nucleare tra le tipologie di energia pulita (Regolamento (UE) 2020/852);
anche la risoluzione del Parlamento europeo del 2023 sui piccoli reattori modulari sottolinea il loro potenziale per la produzione di energia elettrica in zone remote o in luoghi in cui le grandi centrali nucleari tradizionali potrebbero non essere realizzabili. La risoluzione sottolinea che i vantaggi dei piccoli reattori modulari sono costituiti dai risparmi in termini di costi e di tempi di costruzione nonché dalla riduzione dei requisiti in materia di combustibili, nonostante l'immaturità della progettazione attuale. La risoluzione chiede una strategia globale dell'UE per lo sviluppo e la diffusione dei piccoli reattori modulari che comprenda attività continue di ricerca e sviluppo, campagne di sensibilizzazione del pubblico e processi decisionali trasparenti;
a livello nazionale, il Governo italiano si sta muovendo nella direzione di apertura all'energia nucleare. Il 28 febbraio 2025 il Governo ha, infatti, annunciato l'approvazione del Consiglio dei ministri di un disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile, volto a porre le basi legali per reintrodurre gradualmente l'energia nucleare nel mix energetico nazionale tramite l'impiego di tecnologie all'avanguardia come gli SMR (small modular reactors), riconosciuti come sicuri ed efficienti. Inoltre, il 16 giugno 2025 l'Italia è diventata membro effettivo dell'Alleanza europea sul nucleare, finalizzata a promuovere politiche nazionali ed europee a favore del nucleare come fonte strategica per la decarbonizzazione e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici;
inoltre, diversi Paesi e aziende tech stanno già sperimentando questa metodologia: Meta ha stipulato negli USA un accordo ventennale (a partire dal 2027) con Constellation Energy per fornire circa 1,1 GW di energia nucleare dallo stabilimento di Clinton (Illinois) al fine di alimentare data center AI. Amazon ha acquisito un campus data center direttamente collegato alla centrale nucleare di Susquehanna (Pennsylvania), in un'operazione da 650 milioni di dollari, con fornitura elettrica dedicata da bireattori nucleari BWR da circa 2 500 MW. Altri giganti tecnologici come Google e Microsoft stanno esplorando l'uso di SMR (es. partnership Google-Kairos Power con reattori operativi entro il 2030) o piani per riattivare reattori esistenti (come il progetto Three Mile Island per Microsoft). Tali iniziative dimostrano la convergenza dell'industria tech globale verso soluzioni energetiche nucleari affidabili, non intermittenti e compatte, in grado di alimentare infrastrutture digitali critiche e supportare obiettivi di neutralità climatica;
negli Stati Uniti, il crescente fabbisogno energetico legato allo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale sta stimolando un ampio consenso bipartisan tra i legislatori federali per promuovere progetti in grado di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, continuo e decarbonizzato per i data center. In particolare, nel corso di un'audizione della sottocommissione energia della House Committee on Science, Space and Technology, rappresentanti di entrambi i partiti hanno sollecitato l'industria nucleare a presentare soluzioni scalabili e tempestive per sostenere la crescita del settore AI attraverso l'impiego di energia nucleare sostenibile e innovativa;
escludere implicitamente fonti a basso impatto come l'energia nucleare sostenibile da potenziali utilizzi per l'approvvigionamento energetico dei data center – quali small modular reactors (SMR) e micro-reattori avanzati – risulterebbe quindi in contrasto con la direzione intrapresa sia a livello comunitario dall'Unione europea che a livello nazionale da parte del Governo, oltre che limitativa della capacità attrattiva del Paese verso tecnologie ad alta densità energetica e continuità operativa come i data center, abilitativi di innovazioni tecnologiche fondamentali quali l'intelligenza artificiale,
impegna il Governo:
a garantire un approccio fondato sulla neutralità tecnologica al fine di consentire l'adozione di tecnologie conformi agli standard ambientali e di continuità del servizio, incluse quelle nucleari quando autorizzate a livello nazionale o europeo;
a promuovere studi di fattibilità e progetti pilota condivisi con autorità ambientali ed energetiche, volti a verificare l'impiego di SMR presso data center critici o campus tecnologici, anche di rilevanza strategica.
9/1928-AR/5.(Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame individua i criteri di priorità ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, valorizzando il loro insediamento in aree industriali dismesse e l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza, inclusa la riduzione del consumo idrico e l'impiego di sistemi innovativi di raffreddamento;
nell'ambito della progettazione dei data center, la generazione di calore residuo e l'utilizzo di energia frigorifera costituiscono due delle maggiori sfide energetiche e ambientali, in ragione della densità termica dei rack di calcolo ad alte prestazioni (HPC, AI-dedicated) e della necessità di mantenere condizioni operative ottimali nelle sale apparati;
il recupero del calore di scarto (waste heat recovery) mediante sistemi idronici a circuito chiuso, pompe di calore industriali o interconnessioni con reti di teleriscaldamento, rappresenta una tecnologia matura ed efficiente, già impiegata in diversi contesti europei – come. Parigi, Copenaghen, Stoccolma – con benefici in termini di riduzione delle emissioni e valorizzazione dell'energia termica;
analogamente, la cessione di energia frigorifera (cold energy reuse), ad esempio verso edifici ad alta domanda di raffrescamento o strutture ospedaliere, può rappresentare un vantaggio energetico strategico nei contesti urbani ad alta densità;
integrare nei criteri di priorità progettuale anche tali elementi di economia circolare – recupero termico e cessione frigorifera – contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impatto carbonico del settore data center,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, lettera c), di ricomprendere tra i criteri di priorità per l'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati anche quelli che prevedano soluzioni per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto, nonché la cessione di energia frigorifera a soggetti terzi, in coerenza con i principi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
a promuovere, attraverso la predisposizione di apposite linee guida tecniche e incentivazioni, l'integrazione dei data center con reti locali di teleriscaldamento e teleraffrescamento, favorendo la sinergia con edifici pubblici, impianti residenziali e industriali.
9/1928-AR/6.Ruffino , Pastorella , Benzoni .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame individua i criteri di priorità ai fini dell'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati, valorizzando il loro insediamento in aree industriali dismesse e l'adozione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza, inclusa la riduzione del consumo idrico e l'impiego di sistemi innovativi di raffreddamento;
nell'ambito della progettazione dei data center, la generazione di calore residuo e l'utilizzo di energia frigorifera costituiscono due delle maggiori sfide energetiche e ambientali, in ragione della densità termica dei rack di calcolo ad alte prestazioni (HPC, AI-dedicated) e della necessità di mantenere condizioni operative ottimali nelle sale apparati;
il recupero del calore di scarto (waste heat recovery) mediante sistemi idronici a circuito chiuso, pompe di calore industriali o interconnessioni con reti di teleriscaldamento, rappresenta una tecnologia matura ed efficiente, già impiegata in diversi contesti europei – come. Parigi, Copenaghen, Stoccolma – con benefici in termini di riduzione delle emissioni e valorizzazione dell'energia termica;
analogamente, la cessione di energia frigorifera (cold energy reuse), ad esempio verso edifici ad alta domanda di raffrescamento o strutture ospedaliere, può rappresentare un vantaggio energetico strategico nei contesti urbani ad alta densità;
integrare nei criteri di priorità progettuale anche tali elementi di economia circolare – recupero termico e cessione frigorifera – contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'impatto carbonico del settore data center,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 3, lettera c), di tenere conto, per l'approvazione dei progetti di nuovi centri di elaborazione dati anche di quelli che prevedano soluzioni per il recupero e il riutilizzo del calore di scarto, nonché la cessione di energia frigorifera a soggetti terzi, in coerenza con i principi di efficienza energetica e sostenibilità ambientale;
a promuovere, attraverso la predisposizione di apposite linee guida tecniche e incentivazioni, l'integrazione dei data center con reti locali di teleriscaldamento e teleraffrescamento, favorendo la sinergia con edifici pubblici, impianti residenziali e industriali.
9/1928-AR/6.(Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino , Pastorella , Benzoni .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera l), del provvedimento in esame, delega il Governo a introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio utilizzati nei centri di elaborazione dati;
tali impianti sono normalmente destinati a fornire alimentazione elettrica in condizioni di emergenza (power backup), attraverso gruppi di continuità e generatori diesel a combustione interna, spesso installati in modalità ridondata a garanzia della business continuity;
pur trattandosi di impianti a combustione, i gruppi elettrogeni installati nei centri di elaborazione dati sono progettati per entrare in funzione esclusivamente in situazioni di emergenza – a garanzia, appunto, della continuità operativa – o durante test tecnici programmati di breve durata. Di conseguenza, il loro effettivo tempo di esercizio annuale è estremamente limitato, e il loro impatto ambientale deve essere valutato in modo proporzionato al reale utilizzo operativo;
difatti, la normativa ambientale comunitaria, in particolare la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni degli impianti di combustione di media potenza (MCP), stabilisce limiti emissivi e soglie di autorizzazione legati alla potenza termica e al tempo di funzionamento degli impianti;
per i generatori destinati a uso occasionale e temporaneo (come nei data center), la soglia comunitaria prevede fino a 500 ore annue di funzionamento, e consente in tali casi una procedura autorizzativa semplificata;
è necessario, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), evitare interpretazioni eccessivamente restrittive e non armonizzate con il diritto europeo, che trattino i sistemi di backup alla pari di impianti di combustione a funzionamento continuo;
è altresì opportuno che il computo della potenza termica aggregata avvenga tenendo conto solo della quota operativa (escludendo ridondanze) e ponderando il funzionamento reale, e che siano escluse dal calcolo le unità di potenza inferiore a 15 MW, in coerenza con il diritto europeo,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l):
a garantire che la disciplina ambientale relativa ai gruppi elettrogeni diesel impiegati nei centri di elaborazione dati sia coerente e armonizzata con la normativa europea, in particolare con la Direttiva (UE) 2015/2193 in materia di MCP;
a definire, ai fini della valutazione di impatto ambientale, criteri tecnici che distinguano chiaramente tra impianti di combustione continui e generatori di emergenza a uso limitato, qualificando i secondi come impianti generici con soglia di rilevanza pari a 300 MW termici, computati tenendo conto dell'effettiva funzione emergenziale, delle ridondanze e del tempo reale di esercizio annuo;
a stabilire, ai fini dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), che per gli impianti di backup con funzionamento annuo inferiore a 500 ore si applichino procedure autorizzative semplificate e accelerate, conformi agli standard comunitari, e che il calcolo della potenza aggregata sia riferito ai generatori effettivamente operativi;
a promuovere l'uniformità applicativa della normativa ambientale in oggetto su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire interpretazioni difformi che possano ostacolare l'insediamento di nuovi data center o la messa in sicurezza di quelli esistenti, assicurando nel contempo la tutela ambientale e la sostenibilità operativa.
9/1928-AR/7.Onori , Pastorella .
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera l), del provvedimento in esame, delega il Governo a introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale in materia di emissioni dei gruppi elettrogeni a gasolio utilizzati nei centri di elaborazione dati;
tali impianti sono normalmente destinati a fornire alimentazione elettrica in condizioni di emergenza (power backup), attraverso gruppi di continuità e generatori diesel a combustione interna, spesso installati in modalità ridondata a garanzia della business continuity;
pur trattandosi di impianti a combustione, i gruppi elettrogeni installati nei centri di elaborazione dati sono progettati per entrare in funzione esclusivamente in situazioni di emergenza – a garanzia, appunto, della continuità operativa – o durante test tecnici programmati di breve durata. Di conseguenza, il loro effettivo tempo di esercizio annuale è estremamente limitato, e il loro impatto ambientale deve essere valutato in modo proporzionato al reale utilizzo operativo;
difatti, la normativa ambientale comunitaria, in particolare la Direttiva (UE) 2015/2193 sulle emissioni degli impianti di combustione di media potenza (MCP), stabilisce limiti emissivi e soglie di autorizzazione legati alla potenza termica e al tempo di funzionamento degli impianti;
per i generatori destinati a uso occasionale e temporaneo (come nei data center), la soglia comunitaria prevede fino a 500 ore annue di funzionamento, e consente in tali casi una procedura autorizzativa semplificata;
è necessario, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA), evitare interpretazioni eccessivamente restrittive e non armonizzate con il diritto europeo, che trattino i sistemi di backup alla pari di impianti di combustione a funzionamento continuo;
è altresì opportuno che il computo della potenza termica aggregata avvenga tenendo conto solo della quota operativa (escludendo ridondanze) e ponderando il funzionamento reale, e che siano escluse dal calcolo le unità di potenza inferiore a 15 MW, in coerenza con il diritto europeo,
impegna il Governo
nell'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), a valutare l'opportunità di:
garantire che la disciplina ambientale relativa ai gruppi elettrogeni diesel impiegati nei centri di elaborazione dati sia coerente e armonizzata con la normativa europea, in particolare con la Direttiva (UE) 2015/2193 in materia di MCP;
definire, ai fini della valutazione di impatto ambientale, criteri tecnici che distinguano chiaramente tra impianti di combustione continui e generatori di emergenza a uso limitato, qualificando i secondi come impianti generici con soglia di rilevanza pari a 300 MW termici, computati tenendo conto dell'effettiva funzione emergenziale, delle ridondanze e del tempo reale di esercizio annuo;
stabilire, ai fini dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA), che per gli impianti di backup con funzionamento annuo inferiore a 500 ore si applichino procedure autorizzative semplificate e accelerate, conformi agli standard comunitari, e che il calcolo della potenza aggregata sia riferito ai generatori effettivamente operativi;
promuovere l'uniformità applicativa della normativa ambientale in oggetto su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire interpretazioni difformi che possano ostacolare l'insediamento di nuovi data center o la messa in sicurezza di quelli esistenti, assicurando nel contempo la tutela ambientale e la sostenibilità operativa.
9/1928-AR/7.(Testo modificato nel corso della seduta)Onori , Pastorella .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame mira a fornire un inquadramento normativo del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti «data center». In particolare, l'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la disciplina dei centri di elaborazione dati, per il coordinamento delle procedure per la loro realizzazione e organizzazione;
al comma 1, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, la lettera m) è finalizzata ad incentivare la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati, anche al fine di ridurre i rischi ambientali ad essi legati, e assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza cibernetica e di protezione delle informazioni classificate;
a tale proposito occorrerebbe approfondire gli aspetti di coordinamento tra l'attività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del coordinamento con le altre Autorità nazionali competenti al fine di assicurare un quadro regolatorio armonizzato e la riduzione degli oneri amministrativi duplicati a carico dei gestori dei centri di elaborazione dati;
sempre con riferimento alle Autorità nazionali coinvolte dal presente provvedimento, si sottolinea come l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), le cui competenze sono ampliate dal comma 1, lettera s), dovrebbe vedersi definito con maggiore precisione e chiarezza il proprio ruolo nel contesto dei servizi cloud: ciò garantirebbe equilibrio tra le esigenze di controllo e il rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti coinvolte. L'attuale formulazione del testo presenta, infatti, alcune criticità che potrebbero portare ad un'eccessiva e non ben definita estensione delle competenze dell'Autorità,
impegna il Governo:
a prevedere, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), del provvedimento in esame, adeguate misure di incentivo per la sicurezza fisica e cibernetica dei centri di elaborazione dati che siano, altresì, proporzionate alla dimensione e alla criticità del centro stesso;
in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera s), a definire maggiormente il ruolo dell'AGCOM nel contesto dei servizi cloud:
a) circoscrivendo l'ambito di intervento della stessa nelle attività di controllo le quali, devono essere esercitate nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sulla riservatezza delle informazioni archiviate;
b) precisando che l'Autorità non debba interferire con la definizione dei protocolli di sicurezza i quali rimangono nella sfera dell'autonomia negoziale delle parti, limitandosi invece a verificare che le Pubbliche Amministrazioni rispettino gli standard minimi previsti dalla legge;
ad accompagnare l'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), con ulteriori iniziative normative atte a indicare le modalità di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di assicurare un quadro regolatorio armonizzato e la riduzione degli oneri amministrativi duplicati a carico dei gestori dei centri di elaborazione dati.
9/1928-AR/8.D'Alessio , Pastorella .
La Camera,
premesso che:
i Data Center rappresentano un'infrastruttura strategica fondamentale per la sicurezza nazionale, la competitività economica e la tutela della sovranità digitale, e che il settore è in forte crescita in Italia, con investimenti stimati tra 7,8 e 10,5 miliardi di euro nei prossimi tre anni e un impatto economico complessivo di circa 15 miliardi;
considerato che la rapida crescita del fabbisogno energetico dei Data Center, pari già a circa l'1,5 per cento del consumo mondiale di elettricità e in costante aumento, comporta una pressione significativa sui costi di gestione, poiché l'energia rappresenta una delle principali voci di spesa del settore;
rilevato che l'Unione europea, pur non classificando i Data Center tra i settori energivori tradizionali, ha scelto un approccio innovativo basato sulla trasparenza dei dati, sull'uso di metriche standardizzate e sul miglioramento progressivo dell'efficienza, proprio per ridurre consumi e costi e per garantire competitività e attrattività del mercato europeo nei confronti degli investimenti globali;
evidenziato che il fenomeno della cosiddetta «saturazione virtuale» della rete elettrica rischia di ostacolare progetti maturi e ampliamenti di infrastrutture già operative, penalizzando investimenti strategici;
ricordato che lo sviluppo dell'Edge Cloud rappresenta un'opportunità per distribuire capacità computazionale, ridurre i tempi autorizzativi, contenere i costi energetici e abilitare servizi innovativi come l'Internet delle cose, la guida autonoma e l'intelligenza artificiale distribuita;
sottolineato che il tema del cloud sovrano assume crescente rilevanza in un contesto geopolitico segnato da forti tensioni, con la necessità di garantire la piena giurisdizione nazionale o europea su dati e infrastrutture sensibili, valorizzando al contempo l'esperienza del Polo Strategico Nazionale;
ritenuto che occorra rafforzare una politica industriale europea che includa il settore dei Data Center tra i pilastri dell'indipendenza digitale,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a:
sostenere lo sviluppo dei Data Center nel nostro Paese in coerenza con l'approccio europeo, favorendo l'adozione di standard avanzati di efficienza energetica e ambientale per ridurre i costi di gestione e aumentare la competitività, qualificare i Data center tra le imprese a forte consumo di energia (cosiddetti Energivori), incentivare la trasparenza dei dati di performance e la diffusione di sistemi di gestione energetica;
introdurre criteri di premialità e strumenti di programmazione volti a superare la saturazione virtuale della rete elettrica favorendo progetti realmente maturi o l'ampliamento di quelli già operativo, a istituire un procedimento autorizzativo unico e centralizzato con tempi perentori, premiando gli operatori che adottano soluzioni sostenibili e innovative;
promuovere lo sviluppo dell'Edge Cloud come leva di resilienza, contenimento dei costi energetici e innovazione; a favorire una pianificazione territoriale equilibrata che supporti con incentivi lo sviluppo nel Centro-Sud;
sostenere iniziative nazionali ed europee per il cloud sovrano, anche attraverso meccanismi premiali e strumenti di politica industriale, e assicurare il più ampio coinvolgimento del Parlamento in materia di Data Center, nel quadro di una strategia complessiva per la sovranità digitale che veda l'Italia protagonista in Europa.
9/1928-AR/9.Casu , Barbagallo , Bakkali , Ghio , Morassut .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati. In particolare con l'articolo 3 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei centri di elaborazione dati e il coordinamento delle procedure per la realizzazione e l'organizzazione degli stessi, specificando princìpi e criteri direttivi;
l'articolo 3, come approvato in sede referente dalla IX Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 2025, prevedeva, tra i criteri di delega, alla lettera f) l'inclusione dei data center nella destinazione d'uso «produttiva e direzionale», in piena coerenza con l'impostazione della normativa nazionale vigente in materia di attività edilizia contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, la quale non distingue le due destinazioni ma le considera nell'ambito della stessa categoria funzionale;
tuttavia, durante l'esame del testo dopo il rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 settembre 2025, la IX Commissione ha soppresso il riferimento alla destinazione d'uso direzionale, prevedendo così che gli insediamenti ospitanti data center rientrino in via esclusiva nella categoria produttiva;
sarebbe, invece, opportuno ripristinare la disposizione come approvata in origine dalla Commissione, garantendo così la piena coerenza con la disciplina edilizia in tema di categorie funzionali degli immobili, contenuta in particolare nell'articolo 23-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, nell'elencazione delle destinazioni d'uso, individua alla lettera b) la destinazione d'uso «produttiva e direzionale» quale unica macrocategoria comprendente sia le attività produttive sia quelle direzionali;
il ripristino della iniziale formulazione appare indispensabile per garantire la piena coerenza sia con il quadro normativo nazionale sia con i consolidati orientamenti regionali. Inoltre, l'inclusione dei data center nella destinazione d'uso «produttiva e direzionale» è coerente con la realtà operativa dei data center che rispondono ad una domanda di privati e imprese, anche medie e piccole, variegata nelle necessità e nelle dimensioni degli impianti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, nel prosieguo dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, le iniziative di competenza volte a ripristinare la formulazione originaria del criterio di delega di cui all'articolo 3, lettera f) del testo unificato in esame al fine di garantire uno sviluppo ordinato e flessibile delle infrastrutture digitali sul territorio nazionale.
9/1928-AR/10.Pastorino .
La Camera,
premesso che:
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
le aree montane registrano da tempo un saldo negativo negli indicatori demografici e un generale spopolamento;
i servizi principali quali sanità, scuola e trasporti sono spesso carenti con riflessi negativi su sviluppo economico e accesso al lavoro, specialmente per i giovani;
l'abbandono delle attività agricole provoca inoltre fragilità nel territorio (frane, dissesto idrogeologico);
creare nuovo condizioni di sviluppo per le aree montane rappresenta pertanto una necessità sociale e culturale, il posizionamento di centri di elaborazione dati potrebbe rappresentare uno stimolo all'economia locale e una nuova opportunità di sviluppo;
i comuni dovrebbero selezionare le aree idonee all'insediamento dei centri di elaborazione dati, seguendo le seguenti priorità:
a) zone già urbanizzate, dando seguito al principio «consumo di suolo zero», aree interne, aree montane, aree industriali dismesse da bonificare e aree in prossimità di infrastrutture tecnologiche quali reti elettriche ovvero di telecomunicazioni;
b) aree che consentano un facile accesso alle reti di trasporto e alle infrastrutture logistiche;
c) garantirne l'efficienza energetica attraverso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche normative, volte a incoraggiare lo sviluppo sostenibile delle aree montane, a sostenere i comuni e le comunità montane che vogliano insediare presso i propri territori nuovi data center, con particolare riguardo agli impianti posti in aree ex industriali che utilizzino fonti rinnovabili per l'approviggionamento energetico.
9/1928-AR/11.Iaria , Fede , Traversi .
La Camera,
premesso che:
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
per sostenere la crescita di questo settore è necessario intervenire nei settori della ricerca scientifica e tecnologica nel sostegno dell'innovazione per i settori produttivi;
tutti i cittadini hanno bisogno di competenze digitali per studiare, lavorare, comunicare, accedere ai servizi pubblici online e trovare informazioni affidabili tuttavia, molti europei non dispongono di competenze digitali adeguate;
il Digital Economy and Society Index (DESI) mostra che 4 adulti su 10 e ogni terzo che lavorano in Europa mancano di competenze digitali di base;
si registra anche una scarsa rappresentanza delle donne nelle professioni e negli studi legati alla tecnologia, con solo uno specialista in TIC su 6 e 1 laureato in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) su 3 donne;
la Commissione europea ha già fissato obiettivi nell'Agenda europea per le competenze e nel Piano d'azione per l'istruzione digitale per garantire che il 70 per cento degli adulti disponga di competenze digitali di base. Queste iniziative mirano a ridurre il livello di persone di età compresa tra i 13 e i 14 anni che hanno sottoperformato in informatica e alfabetizzazione digitale dal 30 per cento (2019) al 15 per cento nel 2030,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a finanziare, anche con fondi ad hoc, la crescita digitale e le competenze informatiche di tutti i cittadini con particolare riguardo alle iniziative formative presso gli istituti scolastici.
9/1928-AR/12.Fede , Iaria , Traversi .
La Camera,
premesso che:
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
per sostenere la crescita di questo settore è necessario intervenire nei settori della ricerca scientifica e tecnologica nel sostegno dell'innovazione per i settori produttivi;
tutti i cittadini hanno bisogno di competenze digitali per studiare, lavorare, comunicare, accedere ai servizi pubblici online e trovare informazioni affidabili tuttavia, molti europei non dispongono di competenze digitali adeguate;
il Digital Economy and Society Index (DESI) mostra che 4 adulti su 10 e ogni terzo che lavorano in Europa mancano di competenze digitali di base;
si registra anche una scarsa rappresentanza delle donne nelle professioni e negli studi legati alla tecnologia, con solo uno specialista in TIC su 6 e 1 laureato in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) su 3 donne;
la Commissione europea ha già fissato obiettivi nell'Agenda europea per le competenze e nel Piano d'azione per l'istruzione digitale per garantire che il 70 per cento degli adulti disponga di competenze digitali di base. Queste iniziative mirano a ridurre il livello di persone di età compresa tra i 13 e i 14 anni che hanno sottoperformato in informatica e alfabetizzazione digitale dal 30 per cento (2019) al 15 per cento nel 2030,
impegna il Governo
ad accompagnare le misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative rivolte a sostenere, nei limiti delle risorse disponibili, la crescita digitale e le competenze informatiche di tutti i cittadini con particolare riguardo alle iniziative formative presso gli istituti scolastici.
9/1928-AR/12.(Testo modificato nel corso della seduta)Fede , Iaria , Traversi .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca in particolare misure di sostenibilità energetica;
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
tali infrastrutture hanno un impatto rilevante anche in termini energetici e ambientali, richiedendo quindi modelli di sviluppo sostenibile;
i nuovi metodi che la scienza ha elaborato prevedono una strategia ad approccio sistemico, volta a integrare dimensione economica e tutela ambientale,
impegna il Governo
a tener conto, nell'attuazione della delega, dei modelli macroeconomici ecologici che mirano ad integrare politiche ambientali, economia circolare, uso di fonti energetiche rinnovabili e valutazione del ciclo di vita delle infrastrutture.
9/1928-AR/13.L'Abbate , Fede , Iaria , Traversi .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati prevedendo misure di sostenibilità energetica;
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
tali infrastrutture hanno un impatto rilevante anche in termini energetici e ambientali, richiedendo quindi modelli di sviluppo sostenibile;
i nuovi metodi che la scienza ha elaborato prevedono una strategia ad approccio sistemico, volta a integrare dimensione economica e tutela ambientale;
l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame prevede, in particolare, quale principio e criterio direttivo, di accordare priorità ai progetti che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore;
al medesimo articolo 3, alla lettera i) prevede che il governo sostenga l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati,
impegna il Governo
a valutare, in sede di esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, tra i sistemi di raffreddamento anche quelli mediante l'impiego di liquidi dielettrici di natura non fossile per ridurre i costi di questa attività necessaria per il funzionamento dei data center.
9/1928-AR/14.Dell'Olio .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati prevedendo misure di sostenibilità energetica;
i centri di elaborazione dati (CED o data center) sono infrastrutture fondamentali per la società attuale, garantiscono la continuità operativa delle azioni digitali, rilevano con riguardo alla sicurezza informatica e sono necessari per soddisfare le crescenti esigenze di archiviazione ed elaborazione dei dati;
tali infrastrutture hanno un impatto rilevante anche in termini energetici e ambientali, richiedendo quindi modelli di sviluppo sostenibile;
i nuovi metodi che la scienza ha elaborato prevedono una strategia ad approccio sistemico, volta a integrare dimensione economica e tutela ambientale;
l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame prevede, in particolare, quale principio e criterio direttivo, di accordare priorità ai progetti che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, la sperimentazione di sistemi innovativi di teleriscaldamento e di raffreddamento e la riduzione del consumo di acqua, al fine di favorire la competitività dell'Italia nel settore;
al medesimo articolo 3, alla lettera i) prevede che il governo sostenga l'impiego di sistemi di accumulo di energia e di sistemi di alimentazione di backup a basso impatto ambientale per rendere più sostenibili ed efficienti l'esercizio e il funzionamento dei centri di elaborazione dati,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di esercizio della delega di cui al provvedimento in esame, tra i sistemi di raffreddamento anche di quelli mediante l'impiego di liquidi dielettrici di natura non fossile per ridurre i costi di questa attività necessaria per il funzionamento dei data center.
9/1928-AR/14.(Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio .
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca una delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati; in particolare, gli articoli 1 e 3 prevedono misure di sostenibilità energetica;
nel 2024 il numero di data center presenti nel nostro Paese ammontava a 168, con una potenza installata solo nella città di Milano di 238 MW, pari al 46 per cento della capacità nazionale;
il recentissimo rapporto Ember «Reti per data center: una pianificazione ambiziosa della rete può far vincere la corsa all'intelligenza artificiale in Europa», colloca il nostro Paese in una situazione molto promettente, con un tasso di crescita per i data center atteso nel periodo 2024-2030 dell'ordine del 75-80 per cento in più rispetto al 2024 (attualmente la domanda ha toccato i 40 GW con il 60 per cento concentrato tra Lombardia e Piemonte) e tempi di connessione alla rete dell'ordine di tre anni, contro i 7 anni per la connessione in Germania e i 9 in Gran Bretagna, Irlanda e Olanda;
lo scorso luglio il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) ha pubblicato il documento relativo alla «Strategia per l'attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in data center», il quale, secondo quanto chiarito dallo stesso dicastero, costituisce un testo d'indirizzo essenziale per orientare lo sviluppo e la distribuzione delle infrastrutture digitali strategiche sul territorio e mira a favorire la nascita di un ecosistema competitivo per i data center;
particolarmente indicativi risultano, tuttavia, l'assenza di coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel processo di definizione della citata Strategia e la totale mancanza di una visione ad hoc per l'integrazione dei data center nel sistema energetico nazionale;
i data center non solo possono resistere alle interruzioni di corrente, grazie alla loro infrastruttura ad alta disponibilità e alla possibilità di disporre di un sistema di batterie, ma possono contribuire attivamente alla stabilizzazione della rete trattandosi di strutture che sovente investono in risorse di generazione e stoccaggio di energia e che si affidano ai gruppi di continuità (UPS) come parte delle risorse di alimentazione di backup necessarie per garantire la continuità del servizio;
si tratta di strutture che non solo fungono da supporto alla transizione digitale, ma contribuiscono alla competitività del sistema elettrico in termini di efficienza e sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti,
impegna il Governo
ad accompagnare l'attuazione delle misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere, nell'ambito della Strategia per l'attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in data center di cui in premessa:
il coinvolgimento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella definizione di strumenti operativi specifici per il raggiungimento di obiettivi certi e la formulazione di criteri chiari tesi ad uno sviluppo dei data center compatibile con gli obiettivi di decarbonizzazione e di stabilità del sistema elettrico;
l'integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema energetico nazionale, anche al fine di utilizzare le proprie risorse di generazione e accumulo di energia per contribuire alla stabilizzazione della rete elettrica;
ad elaborare, in coordinamento con il sistema volontario istituito a livello UE, un Codice di condotta nazionale per l'efficienza energetica dei centri di elaborazione dati già esistenti finalizzato ad informare e incoraggiare i titolari e i gestori dei medesimi a ridurre il proprio consumo energetico nonché a favorire l'approvvigionamento di energia pulita tramite la stipula di Power Purchase Agreement (PPA) con impianti FER di nuova costruzione o con comunità energetiche rinnovabili per forniture stabili e tracciabili e il sostegno a nuovi investimenti in capacità rinnovabile, reti ed accumuli.
9/1928-AR/15.Pavanelli , Cappelletti .
PROPOSTA DI LEGGE: SCHLEIN ED ALTRI: MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151, CONCERNENTI L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI MATERNITÀ E L'INTRODUZIONE DI UN CONGEDO PARITARIO PER IL PADRE (A.C. 2228) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; ORFINI; GRIBAUDO ED ALTRI; SCUTELLÀ ED ALTRI; GEBHARD; GRIMALDI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; TENERINI; TENERINI; SPORTIELLO; SOUMAHORO (A.C. 2-323-506-609-802-1107-1250-1904-1924-2039-2208)*
A.C. 2228 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2228 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE CONTRARIO
Conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
La V Commissione,
esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2228 e abb., recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti l'incremento dell'indennità di maternità e l'introduzione di un congedo paritario per il padre, contenuti nel fascicolo n. 1;
rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'emendamento 3.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,
esprime
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:
PARERE CONTRARIO
sull'emendamento 3.1;
NULLA OSTA
sulle restanti proposte emendative.
A.C. 2228 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «al 100 per cento»;
c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;
d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 1.
(Modifiche agli articoli 22, 61, 64, 65, 68, 70, 73 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.
1.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 28, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
«1-quater. Il congedo si applica anche al genitore adottivo o affidatario ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 28,.
1.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. In coerenza e in applicazione del principio di condivisione della fruizione dei giorni del congedo di cui all'articolo 32 ciascun genitore non può usufruire di più di due dei tre mesi di congedo retribuiti all'80 per cento. Nel caso vi sia un solo genitore, oppure si tratti di genitore al quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, spetta a quel genitore la fruizione di tutti e tre i mesi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento riconosciuti complessivamente alla coppia genitoriale».
Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: 22, aggiungere la seguente: 34,.
1.2. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
A.C. 2228 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 27-bis. – (Congedo paritario) – 1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.
2. Il padre lavoratore, dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i diciotto mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di quattro mesi, di cui dieci giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e i restanti giorni da utilizzare anche in modo frazionato previa comunicazione al datore di lavoro. Entro lo stesso arco temporale, il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di un mese.
3. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile dal padre indipendentemente dal diritto della madre di fruire del congedo di maternità e non è alternativo a esso.
4. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66.
5. Il congedo di cui al comma 1 si applica anche al padre adottivo o affidatario.
6. Il congedo di cui al comma 1 è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.
7. Il congedo di cui al comma 1 è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
8. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
9. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro».
PROPOSTE EMENDATIVE
ART. 2.
(Modifica dell'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
Sopprimerlo.
2.500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 3, dopo la parola: padre aggiungere le seguenti: , anche congiuntamente con la madre,.
2.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
Al comma 1, capoverso «Art. 27-bis», comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in assenza della seconda figura genitoriale, ad altra persona indicata dall'unico genitore affidatario.
2.2. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
A.C. 2228 – Articolo 3*
ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
(Monitoraggio e relazione alle Camere)
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 3.
(Monitoraggio e relazione alle Camere)
Al comma 1 premettere il seguente:
01. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone periodiche campagne informative per informare capillarmente tutta la popolazione sulla possibilità, per entrambe le figure genitoriali, di usufruire del congedo obbligatorio alla nascita. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente:
alla rubrica, sostituire la parola: Monitoraggio con le seguenti: Campagne informative, nonché monitoraggio;
all'articolo 4, comma 1, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 01,.
3.1. Sportiello, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
A.C. 2228 – Articolo 4*
ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.