XIX LEGISLATURA
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione (ex articolo 115, comma 3, del regolamento):
La Camera,
premesso che:
l'articolo 94 della Costituzione attribuisce a ciascuna Camera il potere di revocare la fiducia mediante mozione motivata;
la responsabilità politica dei singoli ministri costituisce elemento essenziale del corretto funzionamento dell'Esecutivo e del rapporto fiduciario con il Parlamento;
la Presidente del Consiglio dei ministri, con dichiarazione resa nel tardo pomeriggio del 24 marzo 2026 ha pubblicamente auspicato le dimissioni della Ministra del turismo Daniela Garnero Santanchè;
tali dichiarazioni evidenziano il venir meno del rapporto fiduciario tra la Presidente del Consiglio e la Ministra, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità con la permanenza in carica;
la mancata assunzione di responsabilità mediante dimissioni volontarie, a fronte di una esplicita presa di distanza del vertice dell'Esecutivo, configura una grave anomalia istituzionale;
tale situazione compromette la credibilità dell'azione di governo e arreca pregiudizio all'immagine delle istituzioni;
visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati,
esprime la propria sfiducia alla Ministra del turismo, senatrice Daniela Garnero Santanchè, e la impegna a rassegnare le proprie dimissioni.
(1-00558) «Braga, Riccardo Ricciardi, Zanella, Richetti, Boschi, Magi, Amendola, Ascani, Bakkali, Barbagallo, Berruto, Boldrini, Bonafè, Carè, Casu, Ciani, Cuperlo, Curti, D'Alfonso, De Luca, De Maria, De Micheli, Di Biase, Di Sanzo, Evi, Fassino, Ferrari, Filippin, Forattini, Fornaro, Fossi, Furfaro, Ghio, Gianassi, Girelli, Gnassi, Graziano, Gribaudo, Guerini, Guerra, Iacono, Lacarra, Lai, Laus, Madia, Malavasi, Mancini, Manzi, Marino, Mauri, Merola, Morassut, Orfini, Pandolfo, Peluffo, Porta, Prestipino, Provenzano, Quartapelle Procopio, Toni Ricciardi, Roggiani, Romeo, Andrea Rossi, Sarracino, Scarpa, Schlein, Scotto, Serracchiani, Simiani, Speranza, Stefanazzi, Stumpo, Tabacci, Vaccari, Viggiano, Gadda, Faraone, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti, Aiello, Alifano, Amato, Appendino, Ascari, Auriemma, Baldino, Barzotti, Bruno, Cafiero De Raho, Cantone, Cappelletti, Caramiello, Carmina, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Conte, Sergio Costa, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, D'Orso, Fede, Ferrara, Ilaria Fontana, Giuliano, Gubitosa, Iaria, L'Abbate, Lomuti, Morfino, Orrico, Pavanelli, Pellegrini, Penza, Perantoni, Quartini, Raffa, Marianna Ricciardi, Santillo, Scerra, Francesco Silvestri, Sportiello, Torto, Traversi, Tucci, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Onori, Pastorella, Ruffino, Sottanelli».
Risoluzione in Commissione:
L'VIII Commissione,
premesso che:
con la sentenza del 5 febbraio 2026 nella causa C-810/24 (Urban vision spa) la Corte di giustizia Ue ha stabilito che il diritto di prelazione riconosciuto al promotore nella finanza di progetto ad iniziativa privata non è conforme al diritto europeo;
secondo la sentenza la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (part. gli articoli 3, paragrafi 1, 30 e 41, nonché il cons. 68) in combinato con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (libertà di stabilimento) ostano a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consenta di adeguare la propria offerta a quella dell'aggiudicatario iniziale e ottenere l'aggiudicazione del contratto (con contestuale rimborso all'aggiudicatario iniziale delle spese sostenute);
la sentenza Ue non esprime alcuna critica al procedimento della proposta ad iniziativa privata in quanto tale, anzi sottolinea la libertà procedurale consentita dalla «direttiva concessioni» in merito alle modalità di aggiudicazione, pur evidenziando l'esigenza di assicurare il rispetto dei principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva stessa;
la valutazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata svolta prendendo a riferimento la norma nazionale del codice dei contratti pubblici del 2016 (articolo 183, decreto legislativo n. 50 del 2016) estesa al nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (articolo 193, decreto legislativo n. 36 del 2023) nella formulazione ante correttivo del 2024;
il correttivo (decreto legislativo n. 209 del 2024), introducendo nella procedura della finanza di progetto (articolo 193) una fase concorrenziale a monte, qualifica il diritto di prelazione come oggetto della concorrenza, prima che incentivo. Il correttivo, rafforzando la pubblicità e prevedendo una fase comparativa preliminare, mira, da un lato, a stimolare l'iniziativa privata, dall'altro, preservare condizioni di effettiva contendibilità del mercato;
il partenariato pubblico privato (Ppp), per il tramite della finanza di progetto, attiva una procedura articolata, nell'ambito della quale vanno dosati con equilibrio l'iniziativa imprenditoriale e la tutela dell'interesse generale. In questo equilibrio non possono mancare incentivi per gli operatori. Il ricorso al Ppp rappresenta l'approdo di un percorso che vede la pubblica amministrazione spostarsi da un ruolo isomorfo e ancorato a logiche di procurement adeguate solo per investimenti e servizi standard a uno collaborativo e orientato al risultato e all'innovazione;
la finanza di progetto è una procedura conosciuta e regolata a livello internazionale, nota come unsolicited proposal (Usp), capace di garantire il perseguimento degli obiettivi della Pubblica amministrazione e favorire il ricorso a soluzioni innovative da parte delle imprese. La letteratura economica ha evidenziato come la finanza di progetto possa generare efficienza e sollecitare la produzione di innovazione senza aumentare i costi per la Pubblica amministrazione;
l'obiettivo dichiarato del codice del 2023 e, ancor più, del correttivo del 2024, è stato quello di predisporre un quadro normativo che potesse fungere da stimolo per la realizzazione di opere e servizi di interesse generale, anche in settori tradizionalmente caratterizzati da scarsità di risorse pubbliche. Attualmente la proposta a iniziativa privata rappresenta la procedura più utilizzata per bandire gare di Ppp/concessione, passando dal 24 per cento al 60 per cento dal 2018 a oggi; quando queste gare hanno come oggetto lavori e servizi, la procedura ex articolo 193 è utilizzata per oltre l'80 per cento dei casi;
la sentenza sta creando confusione operativa sul mercato in quanto interviene sul tema delle relazioni pubblico-privato e solleva interrogativi sulle scelte da operare nelle procedure in corso. Molte amministrazioni si trovano nel mezzo di procedure per le quali hanno previsto e attivato il diritto di prelazione, che ora risulterebbe inapplicabile o ricorribile;
inoltre, si sollevano incertezze sul futuro che si vuole riconoscere alla finanza di progetto nell'attuale fase di riforma delle norme europee sui contratti pubblici, nonché sulla bontà del quadro normativo vigente che è diverso da quello esaminato dai giudici;
è in corso di attuazione la riforma delle norme europee in tema di appalti e concessioni. La presentazione delle nuove proposte è attesa entro fine 2026. Nell'ambito delle consultazioni pubbliche già svoltesi è emerso che le direttive europee hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi della competitività, della sostenibilità, dell'innovazione, della governance e dell'integrità. Le norme europee, vengono percepite come complesse e non sufficientemente flessibili per consentire alle amministrazioni di favorire obiettivi di investimento pubblico;
il ricorso al capitale privato è essenziale in questo momento storico, in considerazione del venir meno delle dotazioni finanziarie del PNRR, dell'assorbimento di risorse pubbliche da parte di altre politiche pubbliche emergenti e della necessità di trainare la trasformazione energetica e l'innovazione (tecnologica e di servizio), offrendo, al contempo, anche opportunità di investimento per i capitali nazionali, che diversamente potrebbero finanziare la crescita degli altri sistemi economici,
impegna il Governo
al fine di assicurare certezza alle amministrazioni procedenti, in particolare quelle con scadenze perentorie che vedono impegnati fondi PNRR, ad adottare iniziative normative urgenti che:
a) per le gare già aggiudicate e i contratti in essere resta in vigore la disciplina precedente per l'applicazione del principio pacta sunt servanda, specie ove il contratto sia già in fase di esecuzione;
b) facciano salvi i procedimenti di partenariato pubblico-privato per il tramite della finanza di progetto ex articolo 193 del codice dei lavori pubblici attivati dopo l'entrata in vigore del correttivo (decreto legislativo n. 209 del 2024), per cui l'iter di valutazione delle proposte è in corso, consentendo alle stazioni appaltanti di modificare il livello di pubblicità dell'avviso/comunicazione a livello europeo qualora ne ricorrano i requisiti di valore, anche al fine di adeguarsi alla procedura di infrazione attivata dalla Commissione;
c) prevedano la possibilità di effettuare una rettifica per quanto riguarda le gare indette prima della pubblicazione della sentenza della Cgue – ove il termine di presentazione delle offerte non sia scaduto, nella quale gli enti concedenti eliminino la previsione del diritto di prelazione, riaprendo i termini per la presentazione delle offerte, mantenendo invariato il rimborso dei costi fino al 2,5 per cento;
a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a una modifica agli articoli 175 e 193 del codice, prevedendo:
a) che per il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso ferme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175 del codice, le pubbliche amministrazioni possano indicare, per ciascun progetto, le eventuali ragioni che giustificano l'applicazione di un criterio premiale, per esempio nel caso si intenda utilizzare il Ppp per introdurre soluzioni più innovative o customizzate;
b) l'utilizzo di criteri di valutazione non tabellari e quindi volti a premiare le soluzioni più innovative e/o customizzate in termini di soluzioni proposte alle amministrazioni;
c) uno snellimento del livello di dettaglio delle proposte, per favorire l'elaborazione di proposte in assenza di diritto di prelazione;
d) una modalità di gara che tuteli l'idea del promotore e stimoli il mercato a competere non sulla proposta del promotore, ma sull'obiettivo della sua proposta: senza prelazione e senza meccanismi di tutela delle idee progettuali/proposte, il rischio è che non vi siano più proposte e che il ricorso al Ppp sia nei fatti accantonato;
e) modalità volte a semplificare l'utilizzo della finanza di piccoli progetti e tra le piccole e medie imprese;
a proporre, in sede di riforma delle norme europee in tema di appalti, una disciplina comune per la finanza di progetto, anche a iniziativa privata, al fine di garantire una maggiore uniformità normativa, nonché maggiore certezza sulle regole e gli incentivi applicabili agli operatori.
(7-00375) «Mazzetti, Cortelazzo, Patriarca, Squeri, Casasco, Pierro, Davide Bergamini, Cattaneo, Boscaini, Lovecchio, Pittalis».
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta in Commissione:
BONAFÈ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:
la Rai – Radiotelevisione Italiana ha manifestato l'intenzione di procedere alla vendita della storica sede Rai di Firenze, edificio progettato dall'architetto Italo Gamberini, che rappresenta un presidio fondamentale del servizio pubblico radiotelevisivo in Toscana;
tale sede costituisce da decenni un punto di riferimento per l'informazione regionale, per la produzione culturale e per la valorizzazione delle identità territoriali, in coerenza con la missione di servizio pubblico affidata alla Rai;
in data 19 marzo 2026 si è svolta a Firenze una partecipata manifestazione promossa dall'Associazione stampa Toscana, con l'adesione dei giornalisti della Tgr Rai Toscana, dei lavoratori della sede e di numerosi rappresentanti istituzionali e cittadini;
le istituzioni locali hanno espresso la volontà di intraprendere iniziative per impedire la dismissione dell'immobile e salvaguardarne la funzione pubblica, anche attraverso strumenti urbanistici e atti di indirizzo;
la possibile vendita della sede rischia di indebolire significativamente la presenza del servizio pubblico sul territorio toscano, con ripercussioni sull'occupazione, sulla qualità dell'informazione locale e sulla tutela del patrimonio culturale e professionale accumulato negli anni;
va rimarcato in questo contesto che il contratto di servizio tra lo Stato e la Rai prevede specifici obblighi in materia di presidio territoriale e di valorizzazione delle realtà locali;
il mantenimento di sedi regionali efficienti e operative è elemento essenziale per garantire pluralismo informativo e coesione sociale –:
quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza e in raccordo con la Rai, per salvaguardare la sede fiorentina quale presidio strategico del servizio pubblico radiotelevisivo;
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza affinché siano garantiti il mantenimento delle attività produttive e giornalistiche nella sede di Firenze e la tutela dei livelli occupazionali;
se siano in corso o si intendano promuovere interlocuzioni con i vertici della Rai e con le istituzioni territoriali al fine di individuare soluzioni condivise che evitino la dismissione dell'immobile ed assicurare, anche in futuro, una presenza capillare ed efficace del servizio pubblico radiotelevisivo nelle regioni, con particolare riferimento alla Toscana.
(5-05194)
Interrogazione a risposta scritta:
DELLA VEDOVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
secondo il quotidiano statunitense Washington Post, che cita un anonimo funzionario europeo, il Ministro degli esteri ungherese, Péter Szijjártó, avrebbe per anni trasmesso regolarmente a Mosca informazioni riservate sugli incontri dei leader dell'Unione europea e sui loro retroscena, violando così una regola fondamentale sull'assoluta riservatezza delle discussioni che avvengono tra i 27;
il Primo Ministro polacco, Donald Tusk, ha commentato che la notizia «non dovrebbe sorprendere nessuno. Da tempo avevamo qualche sospetto in proposito» mentre il suo collega Vice Primo Ministro e Ministro degli esteri, Radoslaw Sikorski, ha rilanciato affermando che «questo spiegherebbe molte cose»;
per un Portavoce della Commissione UE «le notizie secondo cui il Ministro degli esteri ungherese avrebbe divulgato al suo omologo russo discussioni a porte chiuse a livello ministeriale nel Consiglio sono motivo di grande preoccupazione. Il rapporto di fiducia tra gli Stati membri e tra questi e le istituzioni è fondamentale per il funzionamento dell'Unione europea. Ci aspettiamo che il Governo ungherese fornisca chiarimenti»;
il Governo ungherese ha in un primo momento respinto queste accuse, definendole false; alla smentita è però seguita – in data 23 marzo – da parte dello stesso Ministro Szijjártó, l'ammissione, nonché la rivendicazione, delle telefonate con l'omologo russo Sergey Lavrov durante i consessi dell'Unione europea;
la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, al pari di altri leader nazionalisti e sovranisti, ha preso parte a un video di sostegno alla rielezione di Viktor Orbán alle prossime elezioni politiche in Ungheria il 12 aprile 2026, mentre il Vicepremier Salvini ha partecipato a Budapest al raduno dei «big dei patrioti» conservatori (Cpac Hungary) il 23 marzo 2026 per rilanciare la candidatura Orbán attualmente indietro nei sondaggi;
l'Ungheria ha esercitato il suo potere di veto sia al prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina già concordato al livello di Capi di Stato e di Governo lo scorso dicembre, compreso dallo stesso Premier ungherese, sia al 20° pacchetto di sanzioni alla Russia, dimostrando di voler indebolire l'Ucraina fino al suo totale assoggettamento alla Russia di Putin e così facendo di sabotare attivamente la sicurezza europea –:
in quale misura si ritiene che l'esplicito appoggio al Premier Orbán da parte dei più alti livelli del Governo sia compatibile con il sostegno ufficiale fornito all'Ucraina secondato da formali voti del Parlamento;
se il Governo sia a conoscenza delle rivelazioni del quotidiano Washington Post sopra richiamate, confermate dal Ministro degli esteri ungherese Szijjártó, e quali iniziative intenda promuovere, anche in sede europea, al fine di tutelare la riservatezza delle deliberazioni del Consiglio europeo.
(4-07391)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
STEFANAZZI e LACARRA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha fissato a decorrere dal 1° ottobre 2012 in 7 euro il valore massimo del buono pasto attribuibile al personale delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti;
tale limite, introdotto nel contesto della cosiddetta spending review, non è mai stato aggiornato nei quattordici anni successivi alla sua introduzione, nonostante la significativa erosione del potere d'acquisto determinata dall'inflazione nel medesimo periodo;
l'Antitrust, nell'ambito di una indagine conoscitiva sull'aumento dei prezzi dei generi alimentari in Italia, ha citato una rilevazione dell'Istat che documenta come tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari siano aumentati del 24,9 per cento, registrando un incremento di quasi, otto punti percentuali superiore a quello dell'indice generale dei prezzi al consumo;
la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), all'articolo 1, comma 14, ha innalzato da 8 a 10 euro la soglia di esenzione fiscale giornaliera dei buoni pasto elettronici, consentendo ai datori di lavoro privati di erogare fino a 2.200 euro annui per dipendente completamente esentasse;
nonostante tale intervento, la legge di bilancio 2026 non ha modificato né abrogato il limite di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, che continua a fissare a 7 euro il valore massimo del buono pasto erogabile ai dipendenti pubblici;
si determina pertanto una palese disparità di trattamento tra lavoratori del settore privato, che possono beneficiare di buoni pasto fino a 10 euro in esenzione fiscale, e lavoratori del pubblico impiego, il cui datore di lavoro — la pubblica amministrazione — non può erogare buoni pasto di valore superiore a 7 euro, indipendentemente da qualsiasi considerazione fiscale;
il principio di parità di trattamento tra lavoratori, sancito dall'ordinamento costituzionale e dall'articolo 3 della Costituzione, impone al legislatore di riconsiderare una disposizione che, nata come misura temporanea di risparmio, si è trasformata in una penalizzazione permanente e ingiustificata –:
se il Governo intenda assumere iniziative normative volte ad abrogare o modificare il predetto limite di 7 euro, allineando il valore massimo dei buoni pasto erogabili dalle pubbliche amministrazioni almeno alla nuova soglia di esenzione fiscale prevista per il settore privato;
se il Governo intenda adottare iniziative normative volte all'introduzione di un meccanismo di indicizzazione automatica del valore del buono pasto per i dipendenti pubblici, ancorato all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo, al fine di evitare il ripetersi del blocco pluriennale verificatosi dal 2012 a oggi.
(4-07388)
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta orale:
SERRACCHIANI, GIANASSI, DI BIASE e LACARRA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
con il presente atto di sindacato ispettivo si intende sollevare all'attenzione del Governo quanto accaduto nel corso dello svolgimento del webinar P26007 promosso dalla Scuola della Magistratura dal titolo «Dal sistema comune di asilo al patto sulle migrazioni» tenutosi il 23 febbraio 2026;
quanti vi hanno partecipato hanno colto delle anomalie considerate gravi per l'indipendenza e il prestigio della Scuola della magistratura;
il webinar si sarebbe svolto senza la pubblicazione dell'elenco dei partecipanti e senza la possibilità di comprendere chi fosse collegato;
appare pleonastico sottolineare come la formazione giudiziaria debba svolgersi in un contesto di sicurezza in cui i partecipanti possano svolgere le proprie riflessioni al riparo da interferenze esterne;
lo svolgimento del dibattito, che per i partecipanti poteva svolgersi solo attraverso domande affidate alla chat e quindi previa approvazione di un organizzatore e non con interventi diretti, è stato assunto sotto la guida diretta della responsabile del corso, dottoressa Ines Marini;
la dottoressa Marini risulterebbe essere stata contattata con chiamata telefonica diretta, formula preclusa invece ai magistrati partecipanti al corso, dal Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, dottoressa Giusi Bartolozzi;
il Capo di Gabinetto avrebbe così chiesto alla coordinatrice di porre a un relatore direttamente una domanda;
suddetta comunicazione sarebbe avvenuta per telefono in diretta video;
a quel punto i partecipanti hanno appreso che al corso partecipavano anche funzionari di Governo;
la responsabile del corso, dottoressa Ines Marini, non soddisfatta della risposta verbale del relatore investito della domanda, avvocato Pasquero, gli ha imposto di lasciare la risposta per iscritto nella chat protraendo la conclusione del corso inizialmente prevista per le ore 18.00 sino alle ore 18.30;
da molti partecipanti suddetta modalità di svolgimento è stata avvertita come una vera e propria forma di condizionamento del dibattito –:
se il Ministro interrogato risulti a conoscenza di quanto riportato in premessa e se quanto accaduto sia conforme a nuove indicazioni della Scuola Superiore della Magistratura nonché se sia stato conforme ad un comportamento deontologicamente corretto, rispetto alla figura di un capo di gabinetto, quello assunto in questa circostanza dalla dottoressa Bartolozzi.
(3-02575)
Interrogazioni a risposta scritta:
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:
risulta pendente dinanzi al tribunale di Piacenza un procedimento civile riguardante l'affidamento e la collocazione di un minore, oggi quindicenne, avviato nel dicembre 2021 a seguito di ricorso presentato dal padre, il quale lamentava un presunto rifiuto genitoriale manifestato dal figlio, contestualmente a una denuncia-querela per maltrattamenti presentata dalla madre;
nel marzo 2022 il minore, allora dodicenne, veniva allontanato dalla madre, dal fratello minore e dalla rete familiare materna, con collocamento esclusivo presso il padre, nonostante il ragazzo avesse manifestato timori nei suoi confronti;
lo stesso minore, nel marzo 2022, aveva inviato una comunicazione al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nella quale rappresentava il proprio stato di paura e chiedeva aiuto, circostanza segnalata anche alla madre, a familiari e ad altri adulti di riferimento;
secondo quanto riferito, nel corso del procedimento il minore, pur avendo capacità di discernimento, non sarebbe stato direttamente ascoltato dal giudice, in possibile contrasto con l'articolo 315-bis del codice civile e l'articolo 473-bis del codice di procedura civile, che riconoscono il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano;
risulterebbe inoltre che nel procedimento non siano state assunte prove testimoniali né ascoltati soggetti potenzialmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti, quali insegnanti, testimoni oculari, assistenti sociali e altri operatori coinvolti nel percorso del minore;
i provvedimenti adottati dal tribunale si sarebbero basati prevalentemente su consulenze tecniche d'ufficio affidate al medesimo consulente, nonostante siano state presentate istanze di ricusazione da parte della difesa materna;
secondo quanto segnalato, il consulente incaricato sarebbe stato oggetto di rilievi critici anche in altri procedimenti analoghi, tra cui quelli richiamati nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 9888 del 2025, che stigmatizza l'utilizzo di criteri riconducibili alla cosiddetta Pas o teorie analoghe non riconosciute dalla comunità scientifica, e la mancata istruttoria su eventuali condotte di violenza domestica, in violazione della Convenzione di Istanbul;
la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte affermato la necessità che il giudice proceda a un'adeguata istruttoria e all'ascolto del minore nei procedimenti che incidono sulla sua vita familiare, ritenendo che l'omissione di tali attività possa costituire un vizio procedurale rilevante;
nel corso della vicenda sarebbero state presentate diverse denunce relative a episodi di presunta aggressività o condotte coercitive da parte del padre, alcune archiviate o ancora in valutazione dall'autorità giudiziaria;
in data 1° luglio 2025 il minore sarebbe stato condotto al pronto soccorso con segni e graffi sul volto e sulle braccia, circostanza che avrebbe portato all'apertura di un procedimento penale per ipotesi di maltrattamenti, successivamente oggetto di richiesta di archiviazione, tuttavia opposta;
successivamente, anziché procedere all'ascolto diretto del minore, sarebbe stata disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio;
secondo quanto riferito, tale consulenza avrebbe nuovamente ricondotto il rifiuto del minore nei confronti del padre e l'episodio del 1° luglio 2025 a presunte dinamiche di manipolazione materna, prospettando il mantenimento o l'ulteriore rafforzamento della limitazione dei rapporti tra il minore e la madre;
nelle relazioni peritali sarebbero state utilizzate espressioni che richiamerebbero interventi definiti come «esorcismo» finalizzati a liberare il minore da un presunto «incantesimo» materno, nonché l'affermazione che il ragazzo dovrebbe comprendere che sarebbe «meglio regnare all'inferno che servire in Paradiso», elementi che solleverebbero interrogativi sul rigore scientifico delle valutazioni;
la vicenda solleverebbe interrogativi in merito alla tutela del superiore interesse del minore, al rispetto del suo diritto ad essere ascoltato e alla corretta applicazione delle normative nazionali e delle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione di Istanbul –:
se i Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano valutare, per quanto di competenza, l'opportunità di disporre accertamenti ispettivi presso il tribunale di Piacenza, con particolare riferimento al diritto del minore a essere ascoltato, alla tutela delle relazioni familiari, nonché all'operato dei consulenti tecnici d'ufficio;
quali iniziative di carattere normativo intendano assumere, per garantire che nei procedimenti riguardanti minori siano rispettati il diritto all'ascolto, la tutela da violenza domestica o vittimizzazione secondaria e il principio del superiore interesse del minore.
(4-07382)
ASCARI e FERRARA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
con decreto del 22 gennaio 2025, due minori sono state allontanate dalla madre, signora S., sulla base delle relazioni dei servizi sociali e degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (Ctu), che qualificavano il rapporto madre-figlie come «simbiotico» e pertanto disfunzionale;
a seguito dell'allontanamento, inizialmente disposto per un mese, si sono verificati episodi di grave sofferenza psico-fisica delle minori, tra cui, il ricovero ospedaliero della minore più grande per attacchi d'ansia, come riportato dalla neuropsichiatra infantile e dichiarazioni e comportamenti autolesivi della minore più piccola;
nonostante tali elementi, il collocamento è stato dapprima disposto in forma alternata e successivamente in via prevalente presso il padre, soggetto denunciato per maltrattamenti in famiglia e violenza assistita;
è stato contestualmente disposto l'inserimento della madre in regime di «Spazio Neutro», con incontri limitati e con previsione di progressivo ampliamento, mai attuato nonostante il decorso di oltre un anno;
le minori hanno più volte manifestato, anche per iscritto, la volontà di tornare a vivere con la madre, evidenziando una condizione di sofferenza, confermata anche da episodi documentati, tra cui comportamenti oppositivi, crisi emotive e dichiarazioni particolarmente allarmanti;
risultano altresì segnalati, episodi di presunto condizionamento da parte del padre nei confronti delle minori, con dichiarazioni denigratorie verso la figura materna; gravi carenze nell'operato dei servizi sociali, tra cui omissioni nei controlli sul benessere delle minori, ritardi nell'attivazione dello Spazio Neutro, mancata comunicazione alla madre e mancata previsione di recupero degli incontri non effettuati (anche durante il periodo natalizio); l'esclusione della madre dalla partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica delle figlie;.
nonostante la gravità delle situazioni rappresentate, nelle recenti relazioni dei servizi sociali depositate al tribunale non risulterebbero riportati tali elementi critici, né sarebbe stata allegata la relazione dell'educatrice dello Spazio Neutro;
con provvedimento del 25 febbraio 2026, la Corte d'appello ha disposto una nuova Ctu sullo stato psico-emotivo delle minori, nonché incontri con i familiari del ramo materno, tuttavia limitati dai servizi sociali a un solo incontro mensile in Spazio Neutro, pur in assenza di restrizioni nei loro confronti;
il superiore interesse del minore, sancito dalla normativa nazionale e internazionale, impone la tutela della continuità affettiva, del benessere psicologico e del diritto a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori;
eventuali omissioni o valutazioni incomplete da parte dei servizi sociali possono incidere in modo determinante sulle decisioni dell'autorità giudiziaria, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per le minori –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno attivare, per quanto di competenza, verifiche ispettive sull'operato dei servizi sociali coinvolti, con particolare riferimento alla completezza e trasparenza delle relazioni trasmesse all'autorità giudiziaria;
quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per garantire il pieno rispetto dei diritti dei minori, con particolare riguardo al mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo anche con la madre;
se non si ritenga necessario promuovere iniziative, anche normative, linee guida o strumenti di controllo più stringenti affinché nei procedimenti di affidamento e collocamento dei minori siano adeguatamente considerati e riportati tutti gli elementi rilevanti sul loro stato psico-emotivo;
quali iniziative, anche normative, si intendano adottare per prevenire situazioni di possibile condizionamento o strumentalizzazione dei minori nei conflitti familiari;
se non si ritenga opportuno rafforzare i meccanismi di tutela e vigilanza sui servizi territoriali, al fine di evitare omissioni o ritardi che possano incidere negativamente sul benessere dei minori.
(4-07384)
ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 21 febbraio 2017, alle ore 00:10 circa, in via Marigliano all'altezza del civico 110 nel comune di Somma Vesuviana (Napoli), si verificava un sinistro stradale con esito mortale in cui perdeva la vita il diciannovenne Bruno Ponzo;
per tali fatti veniva indagato il signor Giulio Sodano per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale (omicidio stradale, commi 1, 2 e 5) nonché per il reato di cui all'articolo 187 del Codice della Strada (guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti);
dagli esami tossicologici risultava la positività del conducente a sostanze stupefacenti, mentre le immagini di videosorveglianza acquisite presso il mobilificio «Miranda» evidenziavano una velocità sostenuta del veicolo;
sia il conducente che l'altro passeggero, inizialmente, riferivano della presenza di un veicolo sopraggiunto che avrebbe causato la manovra improvvisa, circostanza successivamente ritrattata da entrambi, con dichiarazioni che attribuivano la responsabilità esclusiva al conducente e confermavano l'uso di sostanze stupefacenti;
il procedimento penale si concludeva con applicazione della pena, su richiesta delle parti (patteggiamento) di anni 4 di reclusione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
secondo quanto rappresentato dai familiari della vittima, non sarebbe stato disposto l'arresto in flagranza nonostante la contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 589-bis, comma 2, del codice penale;
risulterebbe che ulteriori sistemi di videosorveglianza presenti in esercizi commerciali adiacenti al luogo del sinistro, potenzialmente idonei a riprendere il punto d'impatto, non siano stati tempestivamente acquisiti, con conseguente cancellazione automatica delle registrazioni;
sarebbero state prodotte alla procura ulteriori dichiarazioni e registrazioni audio atte a far luce su eventuali condotte successive al sinistro, anche con riferimento a possibili ipotesi di omissione di soccorso o alterazione dello stato dei luoghi, senza che tali elementi abbiano determinato ulteriori sviluppi investigativi;
l'omicidio stradale aggravato dall'alterazione da sostanze stupefacenti rappresenta una delle fattispecie più gravi introdotte dal legislatore nel 2016 per rafforzare la tutela della vita e la prevenzione di condotte ad elevato allarme sociale;
la completezza, tempestività e approfondimento dell'attività investigativa, specie nell'acquisizione e preservazione di prove digitali, costituiscono presupposti essenziali per l'accertamento della verità processuale e per garantire fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti;
se siano state accertate eventuali omissioni o ritardi nell'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza presenti nei pressi del luogo del sinistro e se su tale aspetto siano state avviate verifiche ispettive di competenza;
se il Ministro dell'interno intenda fornire elementi circa le modalità operative adottate dalle forze dell'ordine intervenute e se siano state impartite direttive specifiche per garantire, in casi analoghi, la tempestiva preservazione e messa in sicurezza delle prove digitali;
quali iniziative, anche normative, i Ministri interrogati intendano assumere per rafforzare la tutela delle vittime della strada, garantire uniformità applicativa delle disposizioni in materia di omicidio stradale aggravato e assicurare che, nei casi di particolare gravità, siano attivati strumenti di controllo e vigilanza ministeriale.
(4-07385)
ASCARI, FERRARA, CAROTENUTO, PERANTONI e CHERCHI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
risulta che Ofer Winter, generale israeliano già comandante della Brigata Givati e figura di rilievo dell'apparato militare israeliano, sarà presente in Italia dal 31 marzo al 9 aprile 2026 presso l'Hotel Ariston di Capaccio Paestum, in qualità di relatore nell'ambito di un'iniziativa privata;
secondo numerose fonti e rapporti internazionali, inclusi documenti delle Nazioni Unite, durante l'operazione militare denominata «Margine di protezione» del 2014, sotto il comando di Winter, sarebbero stati condotti attacchi che hanno causato la morte di oltre 2.000 civili palestinesi, tra cui centinaia di minori, e che sono stati qualificati come possibili crimini di guerra;
in particolare, durante l'attacco a Rafah del 1° agosto 2014, le forze sotto il suo comando avrebbero impiegato un massiccio bombardamento con effetti devastanti sulla popolazione civile;
lo stesso Winter, nel corso degli anni, ha rilasciato dichiarazioni pubbliche che invocano l'eliminazione della presenza palestinese nella Striscia di Gaza, configurando posizioni che potrebbero integrare istigazione a crimini internazionali;
l'Italia ha ratificato lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli aggiuntivi, assumendo obblighi giuridici internazionali in materia di prevenzione e repressione dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio;
l'ordinamento italiano riconosce, inoltre, il principio di giurisdizione universale per i crimini internazionali più gravi, nonché il principio di complementarietà con l'azione della Corte penale internazionale;
la normativa italiana prevede la punibilità anche per l'istigazione e l'apologia di crimini di genocidio;
recenti vicende, tra cui il caso Almasri, hanno evidenziato criticità nella gestione da parte delle autorità italiane di soggetti sospettati di gravi crimini internazionali, con conseguenze anche sul piano internazionale –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza della prevista presenza in Italia di Ofer Winter e quali iniziative di competenza intendano adottare al riguardo, anche in sede diplomatica, anche al fine di attivare procedure di cooperazione con la Corte penale internazionale o con altri organismi internazionali competenti;
quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano adottare per impedire l'ingresso o la permanenza sul territorio nazionale di soggetti gravemente indiziati di crimini di guerra o contro l'umanità;
quali iniziative di competenza intendano assumere per garantire che l'Italia non diventi luogo di impunità o protezione per individui sospettati di gravi crimini internazionali.
(4-07386)
BIGNAMI e VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
ad oggi non risulta alcuna dichiarazione da parte dei leader della sinistra sul grave episodio di cronaca del Parco degli Acquedotti a Roma, dove la polizia ha ritrovato in un casale i corpi senza vita di due anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone;
le due vittime, legate ad Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto al 41-bis, sarebbero morti nel crollo del casale agli Acquedotti, nel tentativo di testare un ordigno da usare per un attentato. Nelle stesse ore una borsa sospetta con foulard con falce e martello è stata ritrovata in uno degli ingressi del Ministero della giustizia; due episodi, legati alla serie di allarmi bomba nelle ultime settimane, che certificano un livello tensione altissimo in Italia;
eppure, mentre l'Italia rivive l'incubo terrorismo e il Governo predispone le misure di sicurezza, una parte delle istituzioni ignora l'emergenza e restituisce importanza a un episodio del gennaio 2023, quando una delegazione di parlamentari del Partito Democratico, ha incontrato Cospito, detenuto al 41-bis presso la struttura detentiva di Sassari;
Alfredo Cospito è un anarchico collegato alla Fai-Fri, la Federazione anarchica informale fronte rivoluzionario internazionale: sulla sua fedina penale ha diversi attentati tra i quali spicca l'attacco alla scuola allievi dei carabinieri di Possano (dove un ordigno è scoppiato, nel 2006, fortunatamente senza provocare vittime) e la gambizzazione di Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo nucleare (avvenuta sei anni dopo);
Cospito è stato condannato a 23 anni di reclusione e dal 2022 è detenuto in regime di 41-bis, il regime carcerario che in Italia viene riservato ai mafiosi e ai terroristi;
a parere dell'interrogante, anche alla luce dei fatti sopra richiamati, si evidenzia ancor più l'inaccettabilità di quel colloquio e il fatto che lo stesso Cospito avrebbe invitato i parlamentari a interloquire anche con i boss mafiosi detenuti nel medesimo istituto penitenziario: il camorrista Francesco Di Maio, il killer della 'ndrangheta Francesco Presta e il mafioso Pietro Rampolla;
ancor più sorprendente, il fatto che ancora oggi nulla si sappia del colloquio che si ebbe tra i parlamentari e i soggetti, generandosi con ciò il rischio che concretamente può in alcuni divenire certezza, che si sia trattato di una accondiscendenza alle richieste di Cospito percepita come «inchino» dagli stessi mafiosi –:
di quali elementi disponga l'amministrazione penitenziaria in ordine ai fatti di cui in premessa e se non intenda fornire chiarimenti in ordine al rispetto della normativa che regola tali visite.
(4-07394)
IMPRESE E MADE IN ITALY
Interrogazione a risposta scritta:
LOMUTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
Enel S.p.A., società a partecipazione pubblica, e le controllate Enel Energia S.p.A., Enel Sole S.r.l. ed Enel X Italia S.r.l. hanno affidato, con gara pubblica avviata nel marzo 2025, i servizi di back office e quality management relativi ai lotti 6-12 del Tender n. prj_114176 all'Ati composta da Accenture Outsourcing S.r.l. e DataContact S.r.l., con sede operativa a Potenza;
fino al subentro, tali attività erano svolte da circa 320 lavoratrici e lavoratori dipendenti della società uscente Smart P@per S.p.A., ai quali era applicato il Ccnl metalmeccanico;
in data 18 marzo 2026 Accenture Outsourcing S.r.l. ha inviato ai predetti lavoratori offerte di assunzione a tempo indeterminato con applicazione del Ccnl Telecomunicazioni, sezione speciale CRM/BPO, fissando al 24 marzo 2026 il termine per l'accettazione;
le lettere prevedono che la differenza tra la retribuzione precedentemente percepita e i minimi del nuovo Ccnl, stimata dalle organizzazioni sindacali tra 350 e 600 euro mensili per ciascun lavoratore; sia riconosciuta mediante superminimo integralmente assorbibile rispetto a futuri incrementi retributivi;
tale meccanismo, pur mantenendo formalmente il livello salariale iniziale, determina di fatto il blocco della progressione economica per un lungo periodo, con conseguente riduzione del potere d'acquisto;
le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fismic Basilicata hanno diffidato i soggetti coinvolti chiedendo la sospensione dell'aggiudicazione e la verifica della congruità del costo del lavoro indicato in gara, anche alla luce dell'accordo sugli inquadramenti professionali del 2024;
in data 19 marzo 2026 le medesime organizzazioni sindacali hanno chiesto l'intervento dell'Ispettorato nazionale del lavoro per verificare la legittimità del passaggio di Ccnl, l'assorbibilità del differenziale retributivo e la congruità del costo del lavoro dichiarato in gara;
la documentazione di gara, inclusi atti di aggiudicazione, capitolato e tabelle del costo del lavoro, non risulta essere stata resa disponibile alle organizzazioni sindacali nonostante ripetute richieste;
Enel non ha partecipato ai tavoli istituzionali convocati in sede regionale e prefettizia né ha prodotto esiti concreti nei tavoli ministeriali già svolti;
la vicenda interessa la Basilicata, territorio già segnato da spopolamento e crisi industriale, e riguarda lavoratori con retribuzioni mensili nell'ordine di 1.500-1.600 euro;
la clausola sociale prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023 mira a garantire non solo la continuità occupazionale formale, ma anche la tutela sostanziale del trattamento economico e normativo dei lavoratori coinvolti nei cambi di appalto;
la partecipazione pubblica in Enel impone allo Stato un dovere di vigilanza sulle pratiche adottate nelle filiere di appalto, specie quando esse possano incidere sui diritti dei lavoratori;
la fissazione del termine del 24 marzo 2026 per accettare le offerte di assunzione ha posto i lavoratori in una condizione di forte compressione della libertà negoziale –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;
se ritengano compatibile con il ruolo pubblico di Enel S.p.A. e con i principi di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione una condotta che trasferisce sui lavoratori gli effetti economici di una gara strutturata al ribasso mediante l'utilizzo del superminimo assorbibile;
se intendano convocare con urgenza Enel S.p.A., oltre ai soggetti appaltatori, a un tavolo ministeriale formale volto alla tutela occupazionale e salariale dei lavoratori coinvolti;
se intendano assumere iniziative di competenza anche tramite Ispettorato nazionale del lavoro al fine di verificare la regolarità della procedura di gara, la congruità del costo del lavoro e la corretta applicazione della clausola sociale;
quali iniziative urgenti intendano assumere, per quanto di competenza, per garantire ai lavoratori interessati piena trasparenza documentale, tutela retributiva effettiva e salvaguardia della progressione salariale nei processi di cambio di appalto.
(4-07389)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
ASCARI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
secondo informazioni diffuse dalla campagna internazionale No harbor for genocide (Nhg), da reti di attivisti impegnati nel monitoraggio delle rotte marittime, e dalla giornalista Linda Maggiori, nel porto di Gioia Tauro sarebbero attualmente presenti cinque container con elevata probabilità contenenti materiale riconducibile alla filiera bellica, in partenza verso Israele nella giornata del 15 marzo 2026;
in particolare, secondo le informazioni disponibili, i container potrebbero contenere acciaio balistico o componenti per munizioni, materiale proveniente dall'india e prodotto dalla società R L steels & energy ltd, azienda che risulterebbe fornire il settore della difesa israeliano;
i container farebbero parte di un carico più ampio di circa 23 container diretti verso Israele, la cui destinazione finale sarebbe il distretto industriale militare di Ramat Hasharon, dove hanno sede importanti strutture produttive dell'industria militare israeliana;
secondo i sistemi di tracciamento marittimo, i container sarebbero partiti dal porto di Nhava Sheva (India) il 12 gennaio 2026 a bordo della nave Msc Marie Leslie, sarebbero stati successivamente sbarcati nel porto di Gioia Tauro e caricati sulla nave Msc Lucy, diretta verso i porti israeliani di Ashdod e Haifa;
il porto di Gioia Tauro è uno dei principali hub mediterranei di transhipment, attività che rappresenta circa il 95 per cento del traffico portuale, e il terminal container è gestito da Medcenter container terminal (Mct), società controllata da Terminal investment limited (Til), a sua volta partecipata dal gruppo Msc – Mediterranean shipping company;
la normativa italiana, in particolare la legge n. 185 del 1990, disciplina il controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali d'armamento e stabilisce specifici divieti e controlli, anche alla luce degli obblighi internazionali dell'Italia;
l'Italia è inoltre firmataria delle Convenzioni di Ginevra, del Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty) e della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, strumenti che impongono agli Stati l'obbligo di prevenire il trasferimento di materiali che possano contribuire alla commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;
alla luce del conflitto in corso nella Striscia di Gaza e delle ordinanze della Corte internazionale di giustizia che richiamano gli Stati all'obbligo di prevenire atti di genocidio, numerose organizzazioni della società civile hanno chiesto alle autorità competenti di procedere con ispezioni e verifiche sui container presenti nel porto di Gioia Tauro;
risulterebbe inoltre che Dogane, Capitaneria di porto e Guardia di finanza siano state allertate da attivisti e organizzazioni per verificare la natura del carico e valutare eventuali profili di violazione della normativa vigente –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se risulti effettivamente il transito o la presenza nel porto di Gioia Tauro di container contenenti materiali riconducibili alla filiera bellica diretti verso Israele;
se siano a conoscenza che le autorità doganali, la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza abbiano effettuato o intendano effettuare ispezioni e verifiche sul contenuto dei container e sulla relativa documentazione di trasporto;
se ritengano che il transito di materiali potenzialmente destinati all'industria militare israeliana sia compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia anche alla luce di quanto previsto dalla legge n. 185 del 1990;
quali misure di controllo e tracciamento siano previste nei porti italiani per impedire che infrastrutture nazionali vengano utilizzate come snodi logistici per il trasferimento di materiali destinati a teatri di guerra;
se intendano adottare con urgenza iniziative di competenza per verificare la natura del carico e, ove ne ricorrano i presupposti, affinché sia disposto il blocco o il sequestro dei container, al fine di garantire il pieno rispetto della normativa nazionale e degli obblighi internazionali in materia di commercio di armamenti.
(4-07383)
CASU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il mercato nazionale dei servizi passeggeri di linea a media-lunga percorrenza su gomma è disciplinato dal decreto legislativo n. 285 del 2005 e dal decreto ministeriale n. 316 del 2006, e la riforma introdotta dal decreto-legge n. 121 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021, nonché il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 124 del 15 luglio 2022, hanno avviato un percorso di semplificazione e digitalizzazione del procedimento autorizzativo, anche attraverso l'implementazione della piattaforma Gisdil del Portale dell'automobilista;
nonostante tali interventi, il procedimento risulta tuttora caratterizzato da passaggi ridondanti, uso esteso della documentazione cartacea, duplicazioni di adempimenti tra uffici centrali e periferici e tempi amministrativi particolarmente lunghi, anche in considerazione della carenza di personale nelle strutture competenti del Ministero e delle motorizzazioni civili;
tale situazione determina oneri significativi per le imprese, aggravi organizzativi per la pubblica amministrazione, ritardi nell'attivazione o nella modifica dei servizi e un impatto ambientale rilevante legato alla produzione e gestione di grandi quantità di documentazione cartacea, oltre a costituire, nei fatti, una barriera all'ingresso di nuovi operatori in un mercato formalmente liberalizzato;
sarebbe immediatamente possibile effettuare una serie di semplificazioni a partire dall'introduzione nella piattaforma Gisdil della facoltà per le imprese di caricare file strutturati, ad esempio in formato xls o docx, dai quali il sistema possa estrarre automaticamente i dati relativi a orari, fermate, percorrenze, frequenze e tariffe, evitando l'inserimento manuale campo per campo; l'invio della documentazione esclusivamente tramite PEC, con eliminazione dei fascicoli cartacei sia nei rapporti con le motorizzazioni civili sia con gli uffici centrali del Ministero; nonché, nelle more della piena digitalizzazione, la possibilità per le imprese di procedere autonomamente alla stampa dell'autorizzazione da mettere a bordo dei bus, al fine di ridurre i tempi di attesa, il carico di lavoro per gli uffici e il consumo di carta;
sul piano normativo, è stata inoltre segnalata l'opportunità di eliminare l'attuale accertamento delle risorse ex articolo 3, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo n. 285 del 2005 da parte degli Umc competenti, in presenza di autocertificazioni già previste dalla normativa, così da evitare duplicazioni di controlli e ulteriori passaggi burocratici; di rafforzare il quadro degli strumenti a disposizione delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, in particolare degli enti territoriali chiamati a esprimere i propri pareri, attraverso soluzioni organizzative e digitali che consentano di assicurare tempi certi e prevedibili dei procedimenti; nonché di dare piena e concreta attuazione alla possibilità, già prevista dall'ordinamento vigente, di utilizzare l'autorizzazione e le copie conformi in formato digitale, superando l'obbligo generalizzato del cartaceo;
tali interventi risponderebbero agli obiettivi di semplificazione amministrativa, digitalizzazione della pubblica amministrazione, riduzione degli oneri burocratici, maggiore efficienza degli uffici e coerenza con le politiche di transizione digitale ed ecologica –:
se il Ministro interrogato intenda intervenire rispetto alla piattaforma Gisdil introducendo la possibilità di caricare file strutturati per l'inserimento automatico dei dati delle linee, al fine di semplificare e velocizzare la fase di compilazione delle domande di autorizzazione di nuove linee o di modifica delle stesse; disporre l'invio della documentazione esclusivamente tramite PEC, eliminando definitivamente i fascicoli cartacei nelle diverse fasi del procedimento;
se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative volte ad attuare la possibilità della digitalizzazione dell'autorizzazione e delle copie conformi, così come di fatto già previsto dal decreto ministeriale n. 316 del 2006 e dal decreto legislativo n. 285 del 2005 così come riformato nel 2021;
quali soluzioni intenda proporre, nelle more della piena attuazione della normativa e quali iniziative intenda adottare per supportare gli enti locali coinvolti nel procedimento autorizzativo, anche attraverso strumenti organizzativi, digitali e di coordinamento, al fine di favorire tempi certi e prevedibili dei procedimenti e garantire maggiore certezza del diritto per imprese e utenti.
(4-07392)
INTERNO
Interrogazioni a risposta orale:
ZARATTI, ORFINI e BOSCHI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. — Per sapere – premesso che:
con decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il comune di Aprilia è risultato tra i comuni destinatari di finanziamenti nell'ambito della missione 5 (coesione e inclusione) – componente M5C2 (infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), investimento 2.3 del PNRR, per un importo di 3.895.406,92 euro;
l'intervento – Cup G19J21000530001 – che vede quale soggetto attuatore il comune di Aprilia, riguarda la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e singole unità immobiliari di proprietà comunale, efficientamento energetico, scale condominiali e sale comuni nel Quartiere Toscanini (zona Peep legge n. 167 del 1962);
ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto direttoriale le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, nel caso in cui «(...) d) mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento strumentale alla realizzazione della proposta»;
ai sensi dell'articolo 10 «In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni (...) consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicati all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108»;
da quanto si apprende da organi di stampa gli operai dell'impresa appaltatrice che sta eseguendo i lavori dell'intervento oggetto di finanziamento, sarebbero stati ripetutamente minacciati da alcuni residenti del quartiere Toscanini, che mal avrebbero accettato la presenza dell'impresa sul proprio territorio, tanto che la stazione appaltante verificata l'impossibilità di proseguire ha presentato all'Alta Commissione la richiesta di rimodulazione del progetto;
dopo aver diviso l'intervento in due lotti funzionali, il comune di Aprilia avrebbe approvato una variante tecnica, disponendo l'affidamento all'impresa del solo primo lotto, con un'importante riduzione sul costo complessivo dell'intervento, rimandando il secondo lotto ad altra data, non meglio specificata;
se confermata, la scelta dell'amministrazione comunale attualmente sotto la gestione della commissione straordinaria appare del tutto sconcertante, venendo in questo modo rafforzata la percezione che pezzi del territorio cittadino non possono essere più controllati e governati dalle istituzioni pubbliche;
ad un anno e mezzo dall'operazione di polizia giudiziaria denominata «Assedio», condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, che ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui il sindaco e a quasi un anno dalla deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale della città di Aprilia in conseguenza ai fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafioso, sul territorio della città pontina continuano ad essere perpetrati, con una frequenza allarmante, atti violenti e intimidatori di estrema gravità –:
se i Ministri interrogati risultano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se la rimodulazione dell'intervento – Cup G19J21000530001 – di ristrutturazione delle parti comuni degli edifici e singole unità immobiliari di proprietà comunale, nel Quartiere Toscanini (zona Peep legge n. 167 del 1962) della città di Aprilia non possa determinare motivi per la revoca del finanziamento;
se non ricorrano le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e quali ulteriori iniziative di competenza si intendano assumere per rafforzare tutti i presidi di legalità e le strutture di contrasto alla criminalità e al radicamento del fenomeno mafioso nella città di Aprilia, tutelando e sostenendo l'azione delle istituzioni pubbliche quale espressione della presenza riconosciuta dello Stato nel territorio.
(3-02576)
DE CORATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa, a Milano si sarebbe svolta, in data 18 marzo 2026, una manifestazione nei pressi del consolato degli Stati Uniti d'America, con la partecipazione di associazioni, sigle politiche e sindacali, nonché di gruppi riconducibili all'area pro-Palestina;
le medesime fonti riferiscono che l'iniziativa sarebbe stata connotata da contenuti e slogan riconducibili a posizioni di sostegno ad Hamas o comunque idonei a integrare profili di apologia o giustificazione di organizzazioni qualificate come terroristiche a livello internazionale, nonché messaggi suscettibili di alimentare odio o istigazione alla violenza;
la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari, nonché la tutela dell'ordine pubblico nelle aree limitrofe, costituisce un obiettivo prioritario per le autorità di pubblica sicurezza, in particolare in presenza di eventi potenzialmente idonei a generare tensioni;
l'ordinamento vigente prevede specifiche fattispecie e strumenti di prevenzione e repressione in relazione a condotte quali l'apologia di reato, l'istigazione alla violenza, la propaganda d'odio, nonché le attività connesse al terrorismo e ai processi di radicalizzazione;
il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero è garantito dalla Costituzione, ma deve esercitarsi nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e senza pregiudizio per la sicurezza pubblica;
nel contesto di crisi internazionali ad elevata conflittualità, assume particolare rilievo l'attività di prevenzione rispetto a fenomeni di radicalizzazione, nonché a manifestazioni di antisemitismo, odio e sostegno a organizzazioni terroristiche –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire che le manifestazioni pubbliche si svolgano nel pieno rispetto della legalità e per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di apologia del terrorismo, incitamento all'odio e radicalizzazione, in particolare nelle aree sensibili e in prossimità di sedi diplomatiche.
(3-02577)
DE CORATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo quanto riportato da diverse fonti di stampa, il sig. Paolo Bocedi, presidente nazionale dell'associazione anti-racket e anti-usura «Sos Italia Libera», da lui fondata nel 1992, sarebbe stato destinatario, anche recentemente, di gravi minacce, incluse minacce di morte;
in particolare, secondo le medesime fonti, nel mese di dicembre 2025 sarebbero stati rinvenuti nei pressi della sua abitazione di Saranno (Varese) biglietti a contenuto intimidatorio;
il sig. Bocedi risulta da anni esposto a reiterate intimidazioni da parte di ambienti della criminalità organizzata, anche riconducibili a contesti mafiosi legati al clan di Matteo Messina Denaro, nell'ambito di attività di contrasto a fenomeni di estorsione e racket nel Nord Italia, anche in relazione a procedimenti investigativi quali l'operazione «Hydra»;
il sig. Bocedi è attualmente titolare di un bene confiscato alla criminalità organizzata sito in Milano, ed è da lungo tempo impegnato in attività di contrasto alle mafie e di supporto alle vittime di estorsione e usura;
lo stesso ha preso parte, anche quale parte civile, a rilevanti procedimenti giudiziari contro criminalità organizzata, tra cui processi per 'ndrangheta celebrati nel territorio lombardo;
l'attività svolta dal sig. Bocedi si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative civiche associative a sostegno della legalità e della collaborazione con le istituzioni nel contrasto fenomeni mafiosi;
la reiterazione di episodi intimidatori nei confronti di soggetti impegnati in tali attività solleva profili di particolare rilievo sotto il profilo della sicurezza personale e della tutela dell'ordine pubblico –:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire al sig. Paolo Bocedi gli adeguati livelli di protezione, in considerazione della perdurante esposizione a gravi minacce connesse alla sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e di supporto alle vittime di racket e usura.
(3-02578)
Interrogazioni a risposta scritta:
PITTALIS. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge funzioni essenziali per la sicurezza pubblica, caratterizzate da elevata usura psicofisica e da condizioni operative particolarmente complesse e gravose;
la normativa vigente prevede per il personale operativo requisiti pensionistici che, in alcuni casi, risultano non pienamente coerenti con la specificità del servizio e con le mutate condizioni demografiche e previdenziali. Nello specifico il limite ordinamentale è generalmente fissato a 60 anni per cui, al raggiungimento di tale età, si viene collocati a riposo d'ufficio, salvo casi particolari;
si evidenzia una situazione di criticità per quei lavoratori che, in prossimità del limite dei 60 anni di età, non hanno ancora maturato pienamente i requisiti pensionistici, rischiando di trovarsi in una condizione di penalizzazione sia sotto il profilo economico sia previdenziale, con evidenti ricadute negative sia nella sfera economica che in quella personale;
a giudizio dell'interrogante sarebbe auspicabile prevedere una proroga del servizio fino a un massimo di 65 o 67 anni, diversamente dal limite anagrafico attualmente fissato, in modalità operativa o con diverse mansioni, esclusivamente ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici e previdenziali. Tale misura consentirebbe di evitare situazioni di discontinuità reddituale e di garantire una maggiore equità nel trattamento del personale, senza incidere negativamente sull'organizzazione complessiva del servizio;
una proroga limitata e regolamentata potrebbe rappresentare uno strumento di equilibrio tra esigenze organizzative e tutela dei diritti dei lavoratori di un comparto, quello dei Vigili del fuoco, che interviene con spirito di sacrificio e di abnegazione, in soccorso ai cittadini in difficoltà e in situazioni di emergenza, nonostante la cronica carenza di risorse e mezzi –:
alla luce di quanto descritto in premessa, quali iniziative di competenza di carattere normativo il Ministro interrogato intenda intraprendere, al fine di evitare una vera e propria emergenza di un comparto fondamentale come quello dei Vigili del fuoco, volte a consentire una proroga, fino a un massimo di 65 o 67 anni in modalità operativa o con altre mansioni, esclusivamente ai fini del completamento dei requisiti pensionistici e previdenziali;
quali ulteriori misure si intendano adottare per garantire un adeguato equilibrio tra le esigenze operative del Corpo e la tutela previdenziale del personale.
(4-07390)
SOUMAHORO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nella lista di uomini e donne che si prodigarono per salvare vite umane, a rischio della propria vita, durante il periodo della Seconda guerra mondiale, quando la barbaria nazista si scatenò contro milioni di ebrei europei, figura anche Gennaro Verolino, all'epoca giovane segretario della Nunziatura apostolica di Budapest, che contribuì a salvare, secondo le stime effettuate subito dopo la fine della guerra, dai 25.000 ai 30.000 ebrei ungheresi;
nel 2023 gli è stata intitolata, dall'assessore alla cultura di Roma Capitale, un'area di circolazione con la denominazione «Monsignor Gennaro Verolino, Giusto tra le Nazioni»; nel 2024 l'assessore alla cultura del comune di Roma ha inaugurato la targa toponomastica dedicata al medesimo monsignore;
a quanto consta all'interrogante nei giorni scorsi la targa è scomparsa. L'atto, le cui circostanze sono ancora ignote e che appare verosimilmente di natura vandalica, di cui non si conoscono ancora gli autori, rappresenta un episodio che colpisce i valori incarnati da Gennaro Verolino –:
quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda attivare, anche in coordinamento con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte, al fine di fare piena luce sull'episodio riportato in premessa affinché sia ripristinato nel più breve tempo possibile la targa toponomastica dedicata a monsignor Gennaro Verolino.
(4-07393)
ISTRUZIONE E MERITO
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, per sapere – premesso che:
fin dall'inizio dell'anno scolastico i genitori degli studenti dell'istituto comprensivo «Alberto Mario» di Napoli, importante e prestigiosa scuola che ospita all'incirca 700 alunni, lamentano una profonda crisi gestionale, organizzativa e relazionale dell'istituzione scolastica, portata all'attenzione dell'ufficio scolastico regionale con molteplici esposti, il primo dei quali sottoscritto da 400 genitori, oltre che attraverso sit-in e manifestazioni;
al centro delle contestazioni, si legge in un documento congiunto del 9 marzo 2026 firmato da alcuni docenti e genitori, vi è la mala gestio della dirigenza scolastica che ha compromesso la funzionalità degli organi collegiali e conseguentemente la gestione della scuola. Il consiglio d'istituto risulta dimissionario e attualmente commissariato, mentre diversi incarichi interni sono stati interessati da dimissioni o trasferimenti. Nel documento si evidenzia infatti che «tutte le funzioni strumentali elette, le referenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado e le altre figure di sistema hanno rassegnato le proprie dimissioni tra la fine di ottobre 2025 e il mese di febbraio 2026. Al momento, un'unica docente riveste il ruolo di collaboratrice della dirigenza. Dall'inizio dell'anno scolastico a oggi, si sono avvicendati nel ruolo di collaboratori della dirigente scolastica ben sette docenti»;
tra i problemi viene anche evidenziata una grave criticità nella gestione delle sostituzioni dei docenti assenti: sarebbe stato abolito il registro delle sostituzioni, sostituito con la pubblicazione, sul registro elettronico in uso all'istituto, di prospetti giornalieri di sostituzioni suddivisi per ordini di scuola, in particolare per la scuola secondaria di 1° grado e per la scuola primaria. Spesso, si legge nel documento «gli errori di rilevazione e di gestione delle sostituzioni rendono necessarie fino a tre, quattro integrazioni e/o rettifiche pubblicate sul registro elettronico, il che costringe i docenti a consultare continuamente i propri dispositivi cellulari per prenderne visione. Molto di frequente, gli ordini di servizio comunicati in tal modo arrivano a giornata scolastica già iniziata, generando condizioni di confusione e difficoltà di gestione delle classi i cui docenti risultano assenti. (...) Questa caotica gestione delle sostituzioni del personale docente assente ha, in alcune occasioni, creato, nella scuola secondaria di 1° grado, situazioni in cui le classi sono rimaste senza vigilanza, o sono state affidate, per tempi protratti, alla sorveglianza dei collaboratori scolastici, o hanno dovuto essere accorpate, come attestano le numerose segnalazioni inviate dai genitori sia alla dirigente che all'ufficio scolastico regionale Campania»;
sempre nel documento si legge che «si verifica di frequente che gli allievi con disabilità anche grave, in caso di assenza dei docenti di sostegno che li seguono, rimangano affidati al docente di base, che deve, nel contempo, garantire la vigilanza del gruppo classe e svolgere l'attività didattica programmata, per l'inefficacia e la farraginosità del sistema di sostituzioni dei docenti assenti adottato»;
inoltre, insegnanti e genitori lamentano comunicazioni della dirigenza scolastica ai docenti e alle famiglie poco chiare, incomplete, contraddittorie o tardive. L'episodio più recente e, probabilmente, più grave si sarebbe verificato il giorno 25 febbraio 2026, quando un guasto ai servizi igienici di uno dei padiglioni dell'istituto, che ospita alcune classi della scuola secondaria di 1° grado e la scuola dell'infanzia, ha reso necessaria la sospensione delle attività didattiche per le classi interessate dei due ordini di scuola. Mentre i docenti erano stati avvisati nel tardo pomeriggio del 24 febbraio 2026, mediante pubblicazione di decreto di sospensione delle attività didattiche pubblicato sul registro elettronico, i genitori non erano stati messi al corrente dell'interruzione del servizio prevista per il giorno 25 febbraio 2026. L'omessa comunicazione determinava l'impossibilità per gli alunni di accedere al plesso scolastico, i quali giunti sul posto venivano di fatto lasciati privi di vigilanza. I fatti accaduti attesa la minore età degli studenti, sono stati oggetto di querela;
da quanto risulta all'interpellante, l'ufficio scolastico regionale per la Campania, nella persona del direttore generale dottoressa Monica Matano, allertata con missive e interlocuzioni sulla situazione, ha disposto una verifica ispettiva datata 4 febbraio 2026 presso il plesso scolastico e a oggi non risulta consegnata la relativa relazione –:
se sia a conoscenza della situazione riportata in premessa e se intenda interloquire con l'ufficio scolastico regionale al fine di verificare quanto lamentato da genitori e docenti e, eventualmente, valutare iniziative di competenza, anche a seguito di quanto emergerà dalla relazione dell'ispettore incaricato, al fine di ripristinare la fiducia e di tranquillizzare l'utenza di uno dei quartieri più vasti ed estesi di Napoli.
(2-00805) «Borrelli».
Interrogazione a risposta scritta:
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
in data 13 marzo 2026 è stata annunciata alla Camera l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07304, a prima firma del deputato Rampolli, rivolta al Ministro dell'istruzione e del merito, con la quale si chiede sostanzialmente di verificare se nelle istituzioni scolastiche sia stato dato adeguato seguito alle iniziative commemorative connesse al «Giorno del Ricordo», indicando anche nominativamente alcuni istituti scolastici;
nella medesima giornata, alle ore 13.36, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, con nota prot. AOODRLA n. 0029229, avente ad oggetto «Iniziative Giorno del Ricordo – 10 febbraio 2026», indirizzata ai dirigenti scolastici, ha chiesto di comunicare entro la giornata stessa se vi sia stata da parte dell'istituzione scolastica «una adeguata diffusione» e quali iniziative siano state intraprese, esplicitando che tale richiesta veniva formulata «in considerazione dell'interrogazione parlamentare relativa all'oggetto»;
per quanto è a conoscenza degli interroganti è la prima volta che si assiste ad iniziative di questo genere da parte degli uffici scolastici regionali;
con nota ministeriale prot. n. 365 del 6 febbraio 2026, relativa al «Giorno del Ricordo», il Ministro ha invitato le istituzioni scolastiche a promuovere iniziative di riflessione sul significato della ricorrenza; diversamente, nella successiva nota prot. n. 944 del 13 marzo 2026, relativa alla «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della Bandiera», il Ministro ha espressamente richiamato il ruolo delle scuole «nella loro autonomia»;
ad avviso degli interroganti, il diverso tenore delle due note è significativo, poiché solo quella relativa al 13 marzo 2026 richiama in modo esplicito l'autonomia scolastica, principio anche costituzionalmente riconosciuto che dovrebbe orientare ogni iniziativa ministeriale in materia di commemorazioni e attività didattiche;
per quanto consta agli interroganti, non risulta l'invio di analoghe note ministeriali, seguite da ricognizioni presso le scuole, ad esempio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre o di altre solennità civili riconosciute dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, come il 28 settembre, data del ricordo dell'insurrezione popolare di Napoli contro i nazifascisti o come il 27 gennaio data del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211;
appare pertanto necessario chiarire le ragioni che hanno spinto il Ministero a prendere un'iniziativa così inusuale come quella della ricognizione e se lo stesso Ministero intenda operare secondo criteri generali e non selettivi, rispettando la pari dignità delle solennità civili e il principio dell'autonomia scolastica –:
se il Ministro interrogato alla luce di quanto esposto in premessa intenda riaffermare il principio dell'autonomia scolastica nella scelta rispetto alle ricorrenze civili o Giornate nazionali e delle modalità con cui svolgerle o se intenda imporre per la sola Giornata del ricordo degli obblighi in merito nonostante questi non siano previsti nel testo di legge istitutiva di tale Giornata;
se intenda assumere iniziative, tramite gli uffici scolastici regionali, per avviare una ricognizione generale su tutte le celebrazioni scolastiche relative a Giornate nazionali e solennità civili istituite per legge svolte negli istituti scolastici ovvero se abbia inteso farlo soltanto per il «Giorno del Ricordo», circostanza che qualora venisse confermata appare animata, a parere degli interroganti, dalla finalità di stilare una sorta di lista di proscrizione di scuola che non abbiano svolto celebrazioni relative a questa sola ricorrenza.
(4-07395)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazione a risposta in Commissione:
TUCCI e CAROTENUTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
negli ultimi anni sono emerse diverse segnalazioni relative al clima organizzativo e alle condizioni di lavoro all'interno del fondo interprofessionale For.Te., fondo paritetico per la formazione continua;
secondo quanto riferito dai lavoratori dell'ente, alla fine del 2023 numerosi dipendenti avrebbero deciso di iscriversi alle organizzazioni sindacali, segnalando situazioni di forte disagio lavorativo e lamentando comportamenti della direzione ritenuti vessatori nei confronti del personale;
a seguito di tali segnalazioni, le organizzazioni sindacali avrebbero avviato un'attività di raccolta di testimonianze tra i lavoratori, convocando successivamente il direttore del fondo per affrontare le criticità segnalate, con particolare riferimento alle sue modalità di gestione del personale e al conseguente clima lavorativo;
nel corso di tale interlocuzione sarebbe stata coinvolta anche la parte datoriale, al fine di rendere l'organizzazione pienamente informata delle problematiche emerse;
nel gennaio 2024 sarebbe stata inoltre effettuata una valutazione sul rischio da stress lavoro-correlato, con il coinvolgimento di una psicologa del lavoro che avrebbe somministrato ai dipendenti un questionario di valutazione; secondo quanto riferito dai lavoratori, dai risultati di tale indagine sarebbe emerso un livello molto elevato di stress lavorativo;
successivamente la psicologa avrebbe svolto ulteriori incontri di approfondimento sia con i dipendenti sia con i responsabili dell'organizzazione e a seguito di tali attività sarebbe stata redatta una relazione tecnica nella quale sarebbero state evidenziate criticità organizzative e problematiche legate al clima lavorativo;
secondo quanto riferito da alcune fonti interne, tale relazione sarebbe stata trasmessa al direttore e destinata anche alla presidenza del fondo, ma non sarebbe chiaro se sia stata effettivamente portata all'attenzione degli organi di governance competenti;
nel frattempo diversi lavoratori continuerebbero a segnalare un clima lavorativo particolarmente deteriorato, caratterizzato da tensioni organizzative, elevati livelli di stress e da un tasso di dimissioni volontarie particolarmente elevato, con conseguente aumento del turnover interno –:
se sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se risultino verifiche ispettive relative al clima lavorativo disagiato all'interno del fondo For.Te. conseguente alla gestione del personale da parte dell'attuale direzione;
se, alla luce delle segnalazioni descritte in premessa nonché della natura del fondo For.Te. che gestisce risorse derivanti da contributi obbligatori destinati alla formazione dei lavoratori e anche alla luce dei risultati della valutazione sul rischio da stress lavoro-correlato siano state garantite adeguate tutele ai lavoratori coinvolti.
(5-05195)
SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
MALAVASI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la displasia fibromuscolare (FMD) è una malattia che interessa la parete delle arterie di grosso e medio calibro, differente sia dall'aterosclerosi che dalle condizioni infiammatorie dei vasi (note come vasculiti) che colpisce nel 90 per cento dei casi donne tra i 30 e i 60 anni, con una prevalenza stimata intorno al 3-4 per cento nella popolazione generale;
la FMD può interessare potenzialmente qualsiasi arteria dell'organismo e manifestarsi, nello stesso individuo, in forma localizzata o multivasale, coinvolgendo uno o più distretti — più frequentemente le arterie renali e le arterie del collo a destinazione cerebrale e quelle cerebrali (intracraniche) — nei quali si riscontrano con relativa frequenza anche tortuosità, aneurismi e dissezioni, con oltre la metà dei pazienti che presenta un interessamento di più territori arteriosi;
si tratta di una condizione clinica frequentemente sottodiagnosticata, il cui riconoscimento può risultare complesso e talvolta tardivo nell'ambito dei percorsi assistenziali, con il rischio di determinare un prolungato ritardo nell'inquadramento diagnostico e, conseguentemente, nell'attivazione di un appropriato e tempestivo intervento terapeutico, con possibili ripercussioni sul decorso clinico e sulla qualità di vita dei pazienti;
nei pazienti asintomatici la diagnosi è spesso occasionale, formulata nell'ambito di accertamenti eseguiti per sintomatologie non correlate, con conseguente rischio di ritardo nell'inquadramento clinico;
può avere, inoltre, un significativo impatto dal punto di vista psicologico perché, in alcuni pazienti — soprattutto giovani — un evento acuto può generare timore di recidive, incidendo sulla percezione di salute e rendendo necessario un approccio comunicativo adeguato e, se indicato, percorsi di supporto psicologico;
la FMD non dispone di un codice identificativo di patologia ai fini dell'esenzione, il che può comportare difficoltà nell'accesso a prestazioni sanitarie e farmaceutiche, creando potenziali ostacoli nell'aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici e nella gestione complessiva della malattia –:
quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire ai pazienti con FMD l'accesso a percorsi di presa in carico e gestione dedicati, in grado di coinvolgere professionisti esperti nella malattia e consapevoli della sua dinamica evolutiva;
quali iniziative, anche normative, intenda intraprendere valutando l'opportunità di prevedere l'istituzione di un codice di esenzione specifico per la patologia, al fine di assicurare ai pazienti un accesso più agevole e strutturato alle prestazioni sanitarie e ai percorsi terapeutici necessari.
(4-07387)
Apposizione di una firma ad una interrogazione.
L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Amorese e Mollicone n. 5-05180, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 marzo 2026, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Matteoni.