XIX LEGISLATURA
COMUNICAZIONI
Missioni valevoli
nella seduta del 25 marzo 2026.
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Buonguerrieri, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, D'Alfonso, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Provenzano, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tassinari, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).
Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Buonguerrieri, Calderone, Calovini, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, D'Alfonso, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Iaria, Leo, Lollobrigida, Loperfido, Lucaselli, Lupi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Provenzano, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Sportiello, Tajani, Tassinari, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zoffili.
Annunzio di proposte di legge.
In data 24 marzo 2026 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
CESA: «Istituzione dell'onorificenza al merito di donatore di sangue volontario militare» (2853);
ALFONSO COLUCCI: «Disposizioni in materia di tutela dell'indipendenza dell'informazione e di trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori di servizi di media» (2854).
Saranno stampate e distribuite.
Trasmissione dal Senato.
In data 25 marzo 2026 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
S. 1624. – «Valorizzazione della risorsa mare» (approvato dal Senato) (2855).
Sarà stampato e distribuito.
Assegnazione di progetto di legge
a Commissioni in sede referente.
A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):
S. 1624. – «Valorizzazione della risorsa mare» (approvato dal Senato) (2855) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1990, la relazione sulle attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica, predisposta dal Comitato stesso, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXXIV, n. 3).
Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).
Trasmissione dal Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXXI, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 18 marzo 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, riferita all'anno 2025 (Doc. CXXXIX, n. 4).
Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).
Trasmissione dal Ministero della giustizia.
Il Ministero della giustizia, con lettera del 18 marzo 2026, ha trasmesso la nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno BRUNO, MOLLICONE ed altri 9/2750/81, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 dicembre 2025, in merito al reperimento di ulteriori risorse finanziarie per la promozione delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.
Annunzio di progetti di
atti dell'Unione europea.
La Commissione europea, in data 24 marzo 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 102 final – Annex) e del relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2026) 103 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 marzo 2026;
Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati sulle condizioni di adesione dell'Unione alla Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) (COM(2026) 131 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 131 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).
Atti di controllo e di indirizzo.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1320 – INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO ESERCITATE DALL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORPI DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE. DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE E DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2429)
A.C. 2429 – Parere della I Commissione
PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2429 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
NULLA OSTA
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.
A.C. 2429 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera t) è aggiunta la seguente:
«t-bis) svolgere attività di formazione dei soccorritori militari di cui all'articolo 213, comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della difesa»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 2, terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio»;
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei medici,» sono inserite le seguenti: «degli odontoiatri, dei veterinari, dei biologi, dei fisici, dei chimici, degli psicologi, dei dirigenti infermieri,»;
2.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo, allorché è richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dal testo unico regolamentare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010»;
c) all'articolo 8, comma 2, i periodi ventiduesimo e ventitreesimo sono soppressi.
2. La Fondazione per le attività ausiliarie della Croce Rossa italiana alle Forze armate, costituita in attuazione dell'articolo 8, comma 2, ventiduesimo e ventitreesimo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, è estinta. In esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo è devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 1.
(Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)
Al comma 1, lettera b), numero 2.1) sostituire le parole: dei dirigenti infermieri con le seguenti: degli infermieri.
1.100. Zoffili, Carrà, Cecchetti.
A.C. 2429 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in conformità con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei princìpi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuità operativa;
b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalità ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operatività nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attività di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonché quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine;
c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;
d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonché dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresì, per ciascuno dei due Corpi, due o più viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;
e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalità di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine;
f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e definizione delle modalità di arruolamento, dei limiti di età e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonché adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche;
h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalità di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonché la qualità di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;
i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c);
l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653;
m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari;
n) revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;
o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuità del servizio prestato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012;
p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilità dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate;
q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;
r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
PROPOSTA EMENDATIVA
ART. 2.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate)
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI.
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla lettera b), ovunque ricorra, sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;
alla lettera c):
sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;
aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo, altresì, che operatrici di supporto sanitario CRI non possano sostituire il personale infermieristico laureato in alcun contesto sanitario ordinario, se non in situazioni emergenziali e in assenza di personale qualificato disponibile;
alla lettera d), ovunque ricorra, sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;
alla lettera e), sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;
alla lettera f), sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;
alla lettera q), sostituire la parola: crocerossine con le seguenti: operatrici di supporto sanitario CRI;.
2.100. Ghirra, Zanella, Piccolotti.
A.C. 2429 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare)
1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti non ricomprese nel codice che regolano l'ordinamento militare, comprese quelle in vigore a decorrere dall'anno 2010, per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo conto anche delle disposizioni intervenute in materia di personale, ordinamento e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;
b) assicurare: il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni concernenti l'ordinamento militare, nonché la coerenza terminologica, attraverso l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; la verifica del rispetto dei princìpi delle disposizioni normative europee in materia; l'adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle magistrature superiori;
c) effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice, il Governo provvede altresì alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, anche sotto il profilo della sistematica delle materie ivi disciplinate, assicurandone il riallineamento con la normativa primaria e prevedendo, altresì, l'abrogazione delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo, rinviando la relativa disciplina all'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare.
3. I decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 e il regolamento adottato ai sensi del comma 2 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle connesse incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
6. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2429 – Ordine del giorno
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame apporta modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con il quale sono state trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), all'Associazione della Croce Rossa italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del codice civile, iscritta nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica, e prevede altresì la delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana prevista dal Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché la delega legislativa per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
dal 2010, la Croce Rossa italiana è stata destinataria di plurimi provvedimenti di riorganizzazione della sua struttura interna. Tra le modifiche, che hanno interessato l'Associazione nel corso del tempo, figura la trasformazione del Corpo militare in Corpo civile, con conseguente transito del personale, in più scaglioni, presso le amministrazioni pubbliche attraverso la mobilità obbligatoria;
il personale della Croce Rossa italiana transitato nelle altre pubbliche amministrazioni, a seguito della smilitarizzazione, possiede un patrimonio di competenze operative acquisito in anni di formazione e attività sul campo che risulta attualmente sottoutilizzato in ruoli prevalentemente d'ufficio;
è attualmente in corso la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
la riforma mira a realizzare un nuovo modello di sanità militare maggiormente rispondente alle esigenze operative delle Forze armate e capace di intervenire in supporto e a integrazione del Servizio sanitario nazionale, secondo il principio di sussidiarietà;
tale riorganizzazione prevede la costituzione del Corpo unico della Sanità militare (CUSM), improntato a criteri di alta specializzazione e interoperabilità, nel quale confluirà il personale sanitario delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
tra le funzioni esercitate dalla costituenda Sanità militare figurano i rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo pace, di guerra o di grave crisi internazionale, ambiti in cui il personale della Croce Rossa italiana vanta competenze specifiche di eccellenza;
il recupero di tali professionalità ad elevata qualificazione appare strategico per potenziare le capacità di protezione, il supporto sanitario proiettabile e la gestione delle situazioni di emergenza o pubblica calamità previste dal nuovo assetto ordinativo,
impegna il Governo
in linea con la finalità di valorizzare la capacità operativa dell'Associazione della Croce Rossa italiana, perseguita dal provvedimento in esame, ad accompagnare gli interventi di revisione normativa in esso recati, con l'adozione di ulteriori iniziative volte a favorire la possibilità di recupero e riallocazione del personale professionalmente qualificato della Croce Rossa italiana già transitato in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, prevedendone, su domanda dell'interessato, l'impiego a supporto del costituendo Servizio sanitario militare nazionale, al fine di non disperdere tale patrimonio professionale e di garantire la massima efficienza operativa della nuova struttura sanitaria interforze.
9/2429/1. Dell'Olio, Lomuti, Pellegrini, Perantoni.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Iniziative volte a sostenere le imprese esportatrici italiane anche con riguardo alle opportunità connesse allo sviluppo del corridoio Imec – 3-02563
DE MONTE, ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO e BARELLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
la crisi in atto nella regione del Golfo, con l'interruzione dei flussi commerciali ed energetici attraverso lo Stretto di Hormuz, evidenziano, in un contesto di crescente tensione e incertezza geopolitica, la necessità di garantire la stabilità e la continuità delle rotte commerciali globali, al fine di salvaguardare la competitività delle imprese esportatrici italiane e contenere l'impatto su costi logistici e sui tempi di approvvigionamento;
in questo quadro, il ruolo dei grandi corridoi infrastrutturali e degli hub logistici assume un rilievo sempre più strategico;
in particolare, l'India-Middle East-Europe economic corridor (Imec) si configura come una delle principali direttrici per la connessione tra Asia, Medio Oriente ed Europa, con rilevanti implicazioni geopolitiche, economiche e infrastrutturali per i Paesi coinvolti;
l'Italia, in ragione della sua posizione geografica e del suo tessuto industriale, può aspirare a svolgere una funzione di primo piano lungo il corridoio Imec, intercettando flussi commerciali e investimenti strategici;
il porto di Trieste, in particolare, può rappresentare uno snodo cruciale per le rotte dell'export italiano e un potenziale terminale europeo delle direttrici connesse all'Imec;
il 17 marzo 2026 il Governo ha promosso proprio a Trieste un Forum internazionale dedicato al corridoio Imec, a conferma della rilevanza strategica attribuita a tale direttrice –:
quali ulteriori iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per sostenere le imprese esportatrici italiane, anche favorendone il coinvolgimento nelle opportunità connesse allo sviluppo del corridoio Imec.
(3-02563)
Chiarimenti in merito al numero dei provvedimenti di rimpatrio di stranieri irregolari eseguiti nel 2025 e iniziative volte a garantire la massima trasparenza e uniformità dei dati relativi ai medesimi rimpatri – 3-02564
BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il Ministro interrogato ha reso plurime dichiarazioni relative al numero di rimpatri di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, rivendicando numeri «record»;
recentemente ha dichiarato: «L'anno scorso siamo arrivati a circa 7 mila, ho dato l'obiettivo ai miei uffici di arrivare almeno a 10 mila espulsioni quest'anno (...)». La cifra di 7 mila espulsioni viene ripetuta da mesi, comparendo anche – per citare un'altra evidenza – nel video di auguri di fine anno pubblicato sui suoi canali social il 31 dicembre 2025;
tuttavia, tale numero non coincide affatto con quello ufficiale comunicato dal Ministero dell'interno a Eurostat: secondo il database europeo, il totale è di 4.780 persone: 1.250 nel primo trimestre, 1.150 nel secondo, 1.110 nel terzo e 1.270 nell'ultimo. La differenza è quindi di circa 2.200 persone, uno scarto del 46 per cento;
seppur le discrepanze tra statistiche nazionali e dati Eurostat non siano rare e spesso dipendano dai criteri di conteggio (per esempio, dall'inclusione o meno dei rimpatri volontari assistiti, dei respingimenti immediati alla frontiera o di altre forme di allontanamento), in altri casi incidono i tempi di consolidamento, perché i dati trasmessi inizialmente possono essere provvisori e venire aggiornati in seguito. Il Ministero dell'interno ha sempre parlato di numeri suscettibili di revisione, ma considerando che i dati trasmessi a Eurostat provengono proprio dal medesimo Ministero, è quantomeno curioso che dalla stessa fonte emergano versioni così diverse e che lo stesso Ministro interrogato continui a ripetere il numero di 7 mila rimpatri, senza chiarire se esista una differenza metodologica sostanziale fra il dato italiano e quello fornito a Eurostat;
la corretta rappresentazione dei dati statistici in materia di immigrazione riveste rilievo fondamentale ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, della leale cooperazione con le istituzioni europee e della corretta informazione del Parlamento e dell'opinione pubblica;
la valutazione dell'efficacia delle politiche migratorie deve fondarsi su dati omogenei, verificabili e coerenti con le definizioni statistiche ufficiali;
a giudizio degli interroganti un utilizzo distorto dei dati, per puro scopo politico e comunicativo, è totalmente disapprovabile, ancor più a opera di un Ministro della Repubblica e con riferimento a una tematica così delicata –:
quale sia il vero numero dei provvedimenti di rimpatrio effettivamente eseguiti dall'Italia nel 2025 e, in tale contesto, quali iniziative intenda assumere al fine di garantire in futuro la massima trasparenza e uniformità nella comunicazione dei dati relativi ai rimpatri, anche mediante la pubblicazione periodica di informazioni dettagliate.
(3-02564)
Chiarimenti in merito allo stato di attuazione delle disposizioni della legge n. 11 del 2026 con riferimento al rilascio della carta d'identità elettronica per gli italiani residenti all'estero – 3-02565
BILLI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il 19 febbraio 2026 è entrata in vigore la legge 19 gennaio 2026, n. 11, per cui anche i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), a decorrere dal 1° giugno 2026, potranno presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune italiano, e non esclusivamente presso il consolato italiano territorialmente competente;
tale normativa ha la finalità di ovviare alle lunghe attese e limitazioni presso i rispettivi consolati, consentendo a chi si trova in Italia di poter presentare domanda;
per le modalità organizzative e tecniche la normativa rinvia ad appositi provvedimenti del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
la misura richiede un adeguato coordinamento operativo e organizzativo da parte dei comuni, nonché l'adozione dei necessari atti attuativi per garantirne l'uniforme applicazione sul territorio nazionale –:
quale sia lo stato di attuazione della normativa di cui in premessa e se siano state adottate o si intendano adottare iniziative di competenza volte ad assicurare un'efficace e uniforme organizzazione dei servizi da parte dei comuni.
(3-02565)
Iniziative per rafforzare le misure di prevenzione e contrasto nei confronti delle frange violente dei movimenti anarchici – 3-02566
LUPI, ROMANO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'anarchismo è una corrente politico-ideologica che si fonda sul rifiuto dell'autorità statale e sulla promozione di forme di organizzazione sociale basate sull'autogestione, che si è diffusa in Italia con strutture organizzate già negli anni '70 del secolo scorso e si è articolata nel tempo in diverse correnti;
nel contesto contemporaneo, il movimento anarchico italiano si presenta come una realtà articolata, composta prevalentemente da forme di attivismo politico e sociale non violento, accanto alle quali permangono frange minoritarie di matrice radicale e insurrezionalista, talvolta riconducibili a sigle come la Federazione anarchica informale, caratterizzate da strutture non gerarchiche e da modalità operative informali;
nel febbraio 2026, come riportato dall'Ansa nell'agenzia del 18 febbraio 2026, dal titolo «attacchi alla rete ferroviaria, ipotesi pista anarchica», si sono registrati episodi di sabotaggio ai danni della rete ferroviaria nazionale, con incendi dolosi e danneggiamenti agli impianti di circolazione, che hanno determinato significativi disagi al traffico ferroviario, evidenziando come le azioni siano state ricondotte dagli inquirenti ad ambienti anarchici e inserite in un più ampio quadro di mobilitazione;
analoghe ricostruzioni sono state riportate dalla testata Sky Tg24, che, nell'articolo «Sabotaggi ai treni, indagini sugli ambienti anarchici» del 19 febbraio 2026, ha sottolineato la natura coordinata degli episodi e il possibile collegamento con iniziative di protesta già in atto;
nella notte del 20 marzo 2026, presso un casale abbandonato alle porte di Roma, si è verificata un'esplosione che ha causato la morte di due persone riconducibili all'area anarchica, verosimilmente intente alla preparazione di un ordigno artigianale, episodio attualmente oggetto di approfondimento investigativo;
tali eventi, pur riferibili a componenti minoritarie, richiamano l'attenzione sull'esigenza di mantenere elevato il livello di vigilanza e di prevenzione rispetto a possibili rischi per la sicurezza pubblica e per la tutela delle infrastrutture strategiche –:
quali ulteriori iniziative intenda assumere, in continuità con le attività già poste in essere, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto nei confronti delle frange violente dei movimenti anarchici, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e la piena tutela delle infrastrutture strategiche del Paese.
(3-02566)
Iniziative di competenza per prevenire eventuali azioni terroristiche, alla luce del recente grave evento verificatosi al Parco degli acquedotti di Roma – 3-02567
BIGNAMI, URZÌ, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, DE CORATO, KELANY, MAIORANO, MICHELOTTI, MURA e SBARDELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
la deflagrazione avvenuta il 20 marzo 2026 all'interno di un casale abbandonato nel Parco degli acquedotti di Roma, nella quale hanno perso la vita Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, ha suscitato forte preoccupazione nell'opinione pubblica. Secondo quanto emerso dai primi riscontri investigativi e riportato da fonti di stampa, l'esplosione si sarebbe verificata durante la manipolazione di un ordigno esplosivo;
la violenza dell'evento evidenzia il potenziale offensivo del dispositivo, il cui eventuale utilizzo in contesti pubblici avrebbe potuto causare conseguenze estremamente gravi per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture;
ulteriori elementi informativi indicano un possibile collegamento tra le due vittime e ambienti anarchici riconducibili all'area gravitante attorno alla figura di Alfredo Cospito, attualmente detenuto in regime di 41-bis. Tale circostanza solleva interrogativi circa l'eventuale riattivazione o riorganizzazione di circuiti eversivi interni con finalità di natura terroristica;
il quadro si inserisce in un contesto già caratterizzato da pregressi episodi di sabotaggio e attacchi alla rete ferroviaria, registrati anche in prossimità di eventi di rilevanza internazionale, come le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, con impatti significativi sulla mobilità e sull'immagine del Paese. Tali dinamiche hanno già determinato un rafforzamento delle misure di vigilanza e sicurezza –:
quali urgenti iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per prevenire possibili azioni terroristiche, anche attraverso il potenziamento delle attività di intelligence e dei presidi di sicurezza, alla luce delle risultanze investigative.
(3-02567)
Chiarimenti in relazione alle recenti vicende di cronaca che hanno visto coinvolto l'ex Sottosegretario Delmastro Delle Vedove – 3-02568
SERRACCHIANI, GIANASSI, BONAFÈ, DI BIASE, SCARPA, LACARRA, GHIO, FERRARI, FORNARO e CASU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
si è appresa nel pomeriggio del 24 marzo 2026 la notizia delle dimissioni del Sottosegretario di Stato alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e della capo di Gabinetto del Ministro interrogato Giusi Bartolozzi;
nei giorni precedenti da inchieste giornalistiche è emerso che Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato alla giustizia, ha costituito nel 2024 a Biella la società Le 5 forchette srl insieme a Franceschini, Zappalà, Chiorino, Pelle, tutti esponenti piemontesi di Fratelli d'Italia, e a Miriam Caroccia, titolare del 50 per cento delle quote e amministratrice unica della società. Miriam, studentessa romana allora diciottenne, è figlia di Mauro Caroccia, «imprenditore» della ristorazione romana noto per i suoi trascorsi giudiziari e per i legami con il clan di camorra di Michele Senese;
la società costituita a Biella dal Sottosegretario e dai suoi soci ha la sede locale in via Tuscolana 452, presso «La bisteccheria italiana», ristorante inaugurato da Mauro Caroccia ad aprile 2025;
Mauro Caroccia, come detto, era già noto alle cronache giudiziarie: nel 2022 era stato condannato in primo grado nell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia «Affari di famiglia» riguardante il clan Senese; assolto in appello nel 2023 e poi, a seguito di annullamento della sentenza di assoluzione, condannato nell'appello bis nel gennaio 2025 proprio quale prestanome del clan Senese con aggravante mafiosa. La sentenza è stata resa definitiva nel febbraio 2026 dalla Corte di cassazione ed è attualmente in carcere;
il Sottosegretario risulta essere protagonista di operazioni societarie a dir poco dubbie: nel novembre del 2025 avrebbe ceduto il suo 25 per cento di Le 5 forchette srl alla G&G srl, società che si occupa di immobiliare e di cui è intestatario al 100 per cento;
solo otto giorni dopo la sentenza della Corte di cassazione la G&G srl avrebbe ceduto il 25 per cento delle quote societarie di Delmastro Delle Vedove all'altra socia Donatella Pelle e il 5 marzo 2026 tutti gli altri soci della Le 5 forchette srl avrebbero venduto le proprie quote a Miriam Caroccia;
risulta poi che il Sottosegretario alla giustizia non abbia comunicato queste intestazioni e variazioni societarie né alla Camera dei deputati, né al Ministero della giustizia;
sulla stampa continuano, inoltre, ad emergere elementi sempre più inquietanti in merito alla vicenda esposta, che addirittura avrebbero visto Miriam Caroccia «risarcire» in contanti i soci delle somme investite –:
se il Ministro interrogato non ritenga di dover chiarire con urgenza alla luce delle richiamate dimissioni la gravissima vicenda esposta, verificando, per quanto di competenza, eventuali coinvolgimenti di figure istituzionali in attività imprenditoriali con soggetti legati a contesti di criminalità organizzata.
(3-02568)
Chiarimenti in merito alle ragioni e alle tempistiche delle dimissioni del Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi – 3-02569
BOSCHI, GADDA, FARAONE, DEL BARBA, BONIFAZI e GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 7 marzo 2026 Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministero della giustizia, nel corso della trasmissione Il Punto, in onda sulle reti televisive Telecolor e Antenna Sicilia Tv, ha sollecitato a votare «sì» al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sulla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», affermando che in tal modo «ci togliamo di mezzo la magistratura, che sono plotoni di esecuzione» e che, attraverso il «sì», ci si sarebbe liberati dei magistrati «che orientano ed è di quelli che ci dobbiamo liberare»;
organi di stampa riferiscono di rapporti poco chiari tra il Sottosegretario alla giustizia, onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, e Mauro Caroccia, imprenditore romano condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso per aver favorito le attività della camorra e il riciclaggio di denaro attraverso ristoranti romani per conto del clan Senese;
il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove già in passato è rimasto coinvolto in vicende poco trasparenti e tuttora da chiarire che hanno messo a dir poco in imbarazzo l'Esecutivo per la rivelazione di documenti sensibili del Ministero, così come per la sua presenza a una festa di Capodanno, in provincia di Biella, dove è stato esploso un colpo di pistola che ha ferito uno degli astanti, nonché per le dichiarazioni rese in occasione di un evento di presentazione dei nuovi mezzi della polizia penitenziaria, quando ha affermato di provare gioia a che si mostri ai cittadini come «incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato e non lo lasciamo respirare»;
il referendum sopra richiamato ha visto una netta vittoria del «no» alla revisione costituzionale portata avanti dal Governo, con 12.448.255 (46,26 per cento) voti a favore e 14.461.336 voti contrari (53,74 per cento) e un'affluenza vicina al 60 per cento;
nel pomeriggio di martedì 24 marzo 2026 si è appresa la notizia delle dimissioni sia della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi sia del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove –:
se il Ministro interrogato intenda chiarire le ragioni e le tempistiche delle dimissioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.
(3-02569)
Posizione del Ministro della giustizia sulla vicenda che ha coinvolto l'ex Sottosegretario Delmastro Delle Vedove – 3-02570
FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nell'intervista rilasciata dal Ministro interrogato, a seguito della netta vittoria dei «no» al referendum sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale di cui si era assunto la paternità, aveva confermato la sua fiducia e il suo appoggio alla compagine del suo dicastero e alla struttura dello stesso, considerando wishful thinking, un pio desiderio, animato solo da ostilità la richiesta e le sollecitazioni di un suo intervento e della Presidente del Consiglio dei ministri diretto a chiarire la grave vicenda che vede coinvolto il Sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e i conseguenti atti che si sarebbero resi necessari;
il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove, come è noto, ha acquisito – peraltro unitamente ad altri esponenti del suo partito Fratelli d'Italia – una partecipazione in una società proprietaria di un ristorante, nella cui compagine societaria faceva parte come amministratore unico una diciottenne, Miriam Caroccia, figlia di Mauro Caroccia, condannato per associazione mafiosa, essendo stata accertata la sua appartenenza al clan camorristico dei Senese;
l'acquisizione di questa partecipazione non è stata riportata nella dichiarazione concernente la situazione patrimoniale presentata dal Sottosegretario Delmastro Delle Vedove ai sensi della legge n. 441 del 1982;
la partecipazione è stata ceduta solo dopo la condanna in via definitiva di Mauro Caroccia, a fronte di un pagamento in contanti di 5.000 euro, come riportato da diversi organi di stampa;
la frequentazione del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove con il camorrista Mauro Caroccia, il cui primo arresto è del 2020, risale quantomeno al 2023 come documentato da foto e filmati;
il Sottosegretario Delmastro Delle Vedove, dopo la condanna definitiva del Caroccia e la cessione della partecipazione, ha proseguito la frequentazione del ristorante, come documentato dagli organi di stampa, partecipando, tra l'altro, ad una cena nel giugno 2025 unitamente alla capo di gabinetto del Ministero della giustizia, Giusi Bartolozzi, e ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;
anche in considerazione delle intervenute dimissioni del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi appare sconcertante agli interroganti che non solo il Ministro interrogato abbia liquidato come un pio desiderio la richiesta di urgenti chiarimenti e atti conseguenti sulla vicenda, ma che in una dichiarazione abbia ridotto la frequentazione del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove con appartenenti ad un clan camorristico ad occasionale, non considerando i rapporti intercorsi per anni e addirittura di affari;
la stessa Presidente del Consiglio dei ministri, che aveva proposto la nomina del Sottosegretario Delmastro Delle Vedove, ha mostrato sino ad oggi un esclusivo interesse alla diffusione delle notizie, più che ai gravi fatti emersi –:
quale sia la posizione del Ministro interrogato sulla vicenda che ha coinvolto l'ex Sottosegretario Delmastro Delle Vedove da lui difeso e sostenuto e a cui aveva riconfermato la fiducia.
(3-02570)
Intendimenti del Ministro della giustizia in ordine alle ipotesi di dimissioni, anche in relazione alle vicende che hanno riguardato i vertici del Dicastero e all'esito del referendum costituzionale – 3-02571
RICCARDO RICCIARDI, AURIEMMA, ILARIA FONTANA, ALIFANO, QUARTINI, SANTILLO, ALFONSO COLUCCI, BALDINO, PENZA, D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO e GIULIANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il popolo italiano si è espresso inequivocabilmente sul quesito referendario concernente l'abrogazione della riforma proposta dal Ministro interrogato;
nel periodo che ha preceduto il referendum, il Ministro interrogato si è esposto in prima persona con dichiarazioni a giudizio degli interroganti denigratorie, controverse, lesive del prestigio e dell'autonomia dell'ordine giudiziario, qualificato quale organo ostile all'azione di Governo, con ciò innescando un clima di scontro istituzionale diretto e contribuendo alla sua personalizzazione: gli interroganti rammentano, in particolare, il «sistema para-mafioso» con il quale egli ha definito il sistema del Consiglio superiore della magistratura;
l'esito del referendum rappresenta una chiara sconfessione dell'impostazione sostenuta dal Ministro interrogato, il quale ha legato in modo diretto la propria iniziativa politica e comunicativa all'approvazione della riforma;
preme agli interroganti, altresì, rappresentare il quadro caratterizzato da un uso politicamente e istituzionalmente improprio del linguaggio nei confronti di un altro potere dello Stato, nonché da rilevanti criticità nella gestione delle figure apicali vicine al Ministro interrogato che contribuiscono al suo operato;
ad aggravare il clima di delegittimazione nei confronti dell'ordine giudiziario, si è unita Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministro, la quale, nel corso della campagna referendaria, ha pubblicamente definito la magistratura «un plotone di esecuzione», invitando contestualmente a votare «sì» al referendum «per togliercela di mezzo»;
risulta, inoltre, grave il caso del Sottosegretario di Stato alla giustizia, Delmastro Delle Vedove, già condannato in primo grado per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione al caso Cospito, ora al centro della cronaca per amicizie e rapporti economici intessuti con soggetti legati a contesti mafiosi;
la somma dei fatti richiamati apre (anche) un'evidente questione morale e politica nell'esercizio delle funzioni di Governo interna al Ministero, nonché nelle scelte compiute dal Ministro interrogato, chiamato, per ruolo costituzionale, a garantire rispetto e leale collaborazione tra poteri dello Stato, che il reiterarsi delle dichiarazioni richiamate appare aver compromesso, nonché ad assicurare il rispetto rigoroso dei principi di legalità e opportunità verso i cittadini;
la condotta del Ministro interrogato getta una pesante ombra sulla gestione del dicastero affidatogli, anche con riferimento al Sottosegretario di Stato e alla capo di gabinetto, soggetti sotto la sua responsabilità politica e amministrativa –:
se non ritenga che, anche alla luce dell'esito del referendum, il contesto delineato sia tale dal ritenere di dover rassegnare le dimissioni onde riconsegnare il Ministero della giustizia ad una gestione improntata al rigore, all'autorevolezza e alla trasparenza che merita.
(3-02571)
Iniziative in materia di riforma del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla custodia cautelare in carcere – 3-02572
MAGI e DELLA VEDOVA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
nel corso della recente campagna referendaria il Ministro interrogato ha più volte richiamato il garantismo e la presunzione di innocenza come cifre della propria idea di giustizia;
intervenendo il 20 dicembre 2025 al congresso di «Nessuno tocchi Caino» ha affermato che, dopo il referendum, il Governo avrebbe messo mano a un nuovo codice di procedura penale volto a enfatizzare «momenti del garantismo» e che intendeva intervenire per limitare il più possibile la carcerazione preventiva;
nell'intervista ad Adnkronos del 19 marzo 2026 ha ribadito, quale priorità per il dopo referendum, la necessità di affrontare il problema delle carceri e di portare a compimento la riforma della custodia cautelare;
a fronte dei recenti proclami del Ministro interrogato, tuttavia, il Governo ha continuato a privilegiare un approccio di segno marcatamente securitario, panpenalista e di matrice diametralmente opposta al garantismo, mentre la questione dell'abuso della custodia cautelare in carcere e delle sue ricadute sul sovraffollamento penitenziario resta del tutto irrisolta;
secondo i più recenti dati ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nelle carceri italiane risultano presenti 63.801 detenuti, a fronte di 51.268 posti regolamentari, e ben 15.185 persone ristrette senza condanna definitiva, di cui 9.335 in attesa di primo giudizio e 5.850 condannati non definitivi, in un quadro aggravato dalla drammatica situazione dei numerosi suicidi negli istituti penitenziari;
sono numerose le proposte di legge già depositate in Parlamento, sia di natura emergenziale sia di riforma organica, in particolare volte a rafforzare le misure meno afflittive, che avrebbero immediati effetti positivi sulla drammatica situazione delle carceri –:
quali siano di preciso le iniziative di competenza, anche di carattere normativo, che intende assumere, e in quali tempi, a seguito all'impegno politico pubblicamente assunto, per limitare il più possibile il ricorso alla custodia cautelare, in ossequio alla presunzione di innocenza, rafforzare le misure meno afflittive e modificare il codice di procedura penale con misure ispirate al garantismo.
(3-02572)
DISEGNO DI LEGGE: S. 1503 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE MISURE DI SOLIDARIETÀ VOLTE A GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL GOVERNO DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, FATTO A BERLINO IL 19 MARZO 2024 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2592)
A.C. 2592 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana, fatto a Berlino il 19 marzo 2024.
A.C. 2592 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, del citato Accordo.
A.C. 2592 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2592 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1446 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2023 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2589)
A.C. 2589 – Parere della V Commissione
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
Sul testo del provvedimento in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE
A.C. 2589 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023, di seguito denominato «Accordo».
A.C. 2589 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
A.C. 2589 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2589 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE. S. 1448 – ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTRÉAL IL 4 APRILE 2014 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2591)
A.C. 2591 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione all'adesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014.
A.C. 2591 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII del Protocollo stesso.
A.C. 2591 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni del Protocollo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'attuazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, come sostituito dall'articolo VII del Protocollo di cui al medesimo articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2591 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: S. 1622 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE PER UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO A SANTA MARIA DI GALERIA, FATTO A ROMA IL 31 LUGLIO 2025 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2759)
A.C. 2759 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, fatto a Roma il 31 luglio 2025.
A.C. 2759 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.
A.C. 2759 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
(Rappresentanti delle amministrazioni
in seno all'organismo paritetico)
1. All'organismo paritetico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge partecipa un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:
a) Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) Ministero dell'interno;
d) Ministero dell'economia e delle finanze;
e) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
f) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
g) Ministero della cultura;
h) regione Lazio;
i) Roma Capitale;
l) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. Per la partecipazione ai lavori dell'organismo paritetico di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
A.C. 2759 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A.C. 2759 – Articolo 5
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 24 FEBBRAIO 2025 (A.C. 2778)
A.C. 2778 – Articolo 1
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025.
A.C. 2778 – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
A.C. 2778 – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 15.093 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per 15.093 euro per l'anno 2026 e per 15.093 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 12 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
A.C. 2778 – Articolo 4
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
A.C. 2728 – Ordini del giorno
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la ratifica dell'accordo in esame non può considerarsi una mera formalità diplomatica o un atto tecnico, configurandosi invece come la formalizzazione di una precisa scelta politica volta a inserire la cooperazione militare all'interno della proiezione strategica italiana nel Mediterraneo allargato e nel Golfo;
l'intesa definisce un perimetro di cooperazione estremamente vasto, che include lo scambio di delegazioni, la formazione militare, esercitazioni congiunte, ma soprattutto una profonda integrazione industriale e tecnologica attraverso il trasferimento di tecnologie, il supporto logistico e la ricerca scientifica nel settore della difesa;
la difesa assume in questo contesto il ruolo di leva geoeconomica, legandosi indissolubilmente a massicci investimenti emiratini in settori critici quali energia, infrastrutture e tecnologia, come dimostrato dalla creazione di joint venture tra grandi realtà industriali nazionali e aziende della difesa emiratine;
particolare rilevanza assume l'istituzione del Comitato congiunto di cooperazione per la difesa, di cui all'articolo 3 dell'Accordo in oggetto, incaricato di definire programmi annuali e monitorarne l'attuazione, puntando a sottrarre la cooperazione militare alla contingenza politica per renderla un meccanismo permanente e difficilmente reversibile;
gli Emirati Arabi Uniti rappresentano già un partner commerciale di prim'ordine, essendo stati nel 2024 il settimo Paese destinatario di autorizzazioni all'esportazione di armamenti italiani, per un valore di 294 milioni di euro;
l'assunzione di un ruolo di partner di sicurezza nel Golfo espone l'Italia a rischi geopolitici significativi in un'area caratterizzata da profonda instabilità e rivalità regionali. Infatti l'attuale incandescente contesto conflittuale in Medio Oriente richiede estrema cautela nell'avvio di partnership militari strutturate con attori regionali, onde evitare che l'Italia possa essere indirettamente coinvolta in dinamiche di scontro o contribuisca alla progressiva militarizzazione dell'area;
l'articolo 1 dell'Accordo definisce la cornice giuridica per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel settore della difesa su base di reciprocità e nel rispetto dei propri ordinamenti giuridici interni, degli impegni internazionali e, per l'Italia, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
sebbene l'accordo preveda clausole di salvaguardia per la giurisdizione e il rifiuto della pena capitale, la natura stessa di una cooperazione così integrata pone sfide complesse alla coerenza tra la politica estera italiana e la promozione della pace internazionale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a rinegoziare i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo in materia di Aree di cooperazione al fine di non procedere alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari agli Emirati Arabi Uniti nonché agli altri Paesi del Golfo coinvolti nel conflitto in Medio Oriente, nel pieno rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione e della legge 9 luglio 1990, n. 185.
9/2778/1. Lomuti, Pellegrini, Perantoni.
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2025. L'intesa definisce un quadro giuridico per una collaborazione strutturata che include lo scambio di visite, la partecipazione a seminari, attività addestrative ed esercitazioni congiunte, nonché lo sviluppo di una cooperazione industriale e tecnologica, comprendente la ricerca scientifica e il supporto logistico tra le rispettive Forze armate;
l'articolo 4 dell'Accordo individua specificamente tra le aree di cooperazione l'importazione ed esportazione di equipaggiamento militare, la sicurezza cibernetica e lo sviluppo di futuri sistemi d'arma, prevedendo l'istituzione di un Comitato congiunto per monitorare l'attuazione di tali programmi;
il contesto internazionale vede gli Emirati Arabi Uniti al centro di gravi denunce riguardanti il conflitto civile in Sudan, con particolare riferimento alla regione del Darfur, dove sono state documentate atrocità sistematiche, inclusi attacchi a campi profughi e violenze etniche;
nell'aprile 2025, il Governo del Sudan ha formalmente accusato gli Emirati Arabi Uniti dinanzi alla Corte internazionale di giustizia (CIG) di complicità in atti qualificabili come genocidio contro la comunità Masalit, sostenendo che il supporto emiratino alle Forze di supporto rapido (RSF) sia un fattore determinante nelle violazioni del diritto internazionale umanitario;
con ordinanza del 5 maggio, la Corte internazionale di giustizia ha respinto la richiesta di misure provvisorie avanzata dal Sudan, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo;
tale decisione risulta motivata esclusivamente dalla carenza di giurisdizione prima facie della Corte, determinata dalla riserva apposta dagli Emirati Arabi Uniti all'articolo 9 della Convenzione sul genocidio del 1948, che esclude la competenza della CIG sulle controversie relative alla responsabilità degli Stati per tali atti;
tuttavia, i giudici internazionali hanno esplicitamente chiarito che l'impossibilità di pronunciarsi nel merito per motivi procedurali non esonera le Parti dagli obblighi sostanziali stabiliti dalla Convenzione, né equivale a un accertamento di assenza di responsabilità internazionale per i fatti contestati;
ai fini del pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione è fondamentale assicurare qualsiasi forma di cooperazione militare non alimenti, neanche indirettamente, filiere belliche coinvolte in catastrofi umanitarie,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a rinegoziare i contenuti di cui all'articolo 4 dell'Accordo al fine di non procedere alla autorizzazione della vendita, della cessione o del trasferimento di armamenti e materiali militari verso gli Emirati Arabi Uniti qualora sussista il rischio che tali materiali possano essere impiegati, direttamente o attraverso triangolazioni, nel conflitto in Sudan o in contesti di violazione del diritto internazionale umanitario, promuovendo altresì attivamente, in sede europea e internazionale, iniziative diplomatiche e multilaterali volte a garantire la tutela della popolazione civile in Sudan e a favorire l'interruzione di ogni sostegno esterno ai gruppi armati coinvolti nelle atrocità nel Darfur.
9/2778/2. Pellegrini, Lomuti, Perantoni.