XIX LEGISLATURA
ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione a risposta scritta:
PAVANELLI e FEDE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha istituito la Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, introducendo un procedimento di autorizzazione unica finalizzato alla semplificazione e all'accelerazione degli investimenti produttivi nelle aree interessate;
la successiva legge 18 novembre 2025, n. 171, ha esteso il regime della Zes anche ai territori delle regioni Marche e Umbria, ampliando l'ambito territoriale di applicazione dello strumento;
l'autorizzazione unica rilasciata dallo Sportello unico Zes costituisce uno strumento di concentrazione procedimentale, volto a riunire in un unico provvedimento autorizzazioni, nulla osta, pareri e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione dell'investimento;
tale modello di semplificazione amministrativa trova il proprio fondamento nell'esigenza di ridurre i tempi dei procedimenti senza tuttavia incidere sul rispetto delle disposizioni sostanziali poste a tutela dell'assetto del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della pianificazione urbanistica;
risulta all'interrogante che, allo stato della normativa vigente, gli interventi aventi ad oggetto attività esclusivamente commerciali non rientrino tra quelli ordinariamente assoggettabili al procedimento di autorizzazione unica Zes;
secondo informazioni emerse nel corso di incontri tecnici con amministrazioni coinvolte nell'istruttoria delle domande, taluni responsabili del procedimento starebbero comunque procedendo all'esame di istanze riferite ad attività commerciali, nella prospettiva di un imminente intervento normativo del Governo volto ad estendere anche a tali attività la possibilità di accedere al procedimento autorizzatorio unico;
qualora tali circostanze trovassero conferma, si determinerebbe una situazione nella quale istanze non riconducibili all'attuale quadro normativo verrebbero comunque istruite sulla base di una disciplina futura non ancora vigente, con evidenti criticità sotto il profilo della legalità amministrativa e della certezza del diritto;
appare inoltre opportuno chiarire se l'eventuale estensione dell'autorizzazione unica alle attività commerciali sia destinata a produrre effetti anche nei confronti della disciplina urbanistica comunale, delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici, degli standard urbanistici, delle opere di urbanizzazione e dei relativi oneri;
la concentrazione procedimentale, infatti, non può tradursi in una prevalenza sostanziale del procedimento speciale sull'ordinamento urbanistico vigente, poiché la sostituzione dei titoli autorizzativi non comporta anche la sostituzione dei presupposti giuridici richiesti per il loro rilascio;
in particolare, la funzione dell'autorizzazione unica consiste nel concentrare il procedimento amministrativo e non nel derogare implicitamente alle prescrizioni dei piani paesaggistici, agli strumenti urbanistici comunali, ai vincoli ambientali, alle competenze pianificatorie degli enti territoriali o alle norme regionali applicabili;
diversamente, il rischio sarebbe quello di comprimere significativamente le competenze costituzionalmente attribuite ai comuni in materia di governo del territorio, alterando il riparto delle funzioni amministrative –:
se il Governo intenda promuovere iniziative normative volte ad estendere l'ambito applicativo dell'autorizzazione unica Zes anche agli insediamenti commerciali e, in caso affermativo, con quali limiti e garanzie;
se tale eventuale estensione sia destinata a incidere sul regime delle varianti urbanistiche, sulla conformità agli strumenti urbanistici comunali, sulla disciplina degli standard urbanistici, delle opere di urbanizzazione e dei relativi oneri;
quali misure il Governo intenda adottare affinché il procedimento autorizzatorio unico conservi la propria funzione di concentrazione amministrativa senza trasformarsi in uno strumento di deroga implicita alla disciplina sostanziale in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale, salvaguardando il ruolo dei comuni nell'esercizio delle proprie competenze di governo del territorio;
se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per fornire chiarimenti, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida rivolte allo Sportello unico Zes e ai responsabili del procedimento, al fine di assicurare un'applicazione uniforme della normativa ed evitare prassi amministrative suscettibili di determinare effetti anticipatori rispetto a modifiche legislative non ancora entrate in vigore.
(4-08736)
AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta scritta:
QUARTAPELLE PROCOPIO, CIANI, PORTA, AMENDOLA, BOLDRINI e PROVENZANO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
dal 2023 il Sudan è attraversato da un conflitto tra le Forze armate sudanesi (Saf) e le Forze di supporto rapido (Rsf), che ha provocato una gravissima crisi umanitaria, la distruzione di infrastrutture essenziali e lo sfollamento di milioni di persone;
il controllo dell'estrazione, del commercio e del traffico illecito dell'oro rappresenta una delle principali fonti di finanziamento delle parti in conflitto e contribuisce a prolungare la guerra;
secondo le informazioni raccolte da Fondazione Nigrizia Ets e da una rete di organizzazioni della società civile impegnate per la pace in Sudan, dal confronto tra le statistiche ufficiali sulle esportazioni sudanesi e quelle relative alle importazioni dei Paesi partner emergerebbe che ogni anno tra il 50 e il 70 per cento dell'oro prodotto in Sudan viene commercializzato illegalmente; la produzione complessiva sarebbe pari a circa 70 tonnellate annue, per un valore stimato tra 9 e 12 miliardi di dollari;
le Rsf farebbero uscire l'oro dal Sudan prevalentemente attraverso il Ciad, la Libia e il Sud Sudan, anche mediante successive triangolazioni attraverso Kenya e Uganda, mentre le Saf utilizzerebbero soprattutto le rotte che attraversano l'Egitto e, in misura minore, l'Eritrea;
nonostante la diversità delle rotte, una quota significativa dell'oro avrebbe come destinazione finale gli Emirati Arabi Uniti, dove il metallo verrebbe raffinato e reimmesso nel mercato internazionale con una diversa indicazione di provenienza;
secondo i dati riportati nella medesima documentazione, nel solo 2025 la Svizzera avrebbe importato dagli Emirati Arabi Uniti circa 420 tonnellate di oro, rispetto alle circa 150 tonnellate del 2024, divenendo la principale destinazione dell'oro riesportato da Dubai;
la raffinazione e la trasformazione dell'oro in Paesi terzi possono rendere particolarmente difficile l'individuazione della sua effettiva origine e consentire che oro estratto in zone di conflitto entri nei mercati europei attraverso complesse triangolazioni commerciali;
il regolamento (UE) 2017/821 ha introdotto obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, le cosiddette Conflict-Affected and High-Risk Areas – Cahra;
la documentazione trasmessa all'Autorità nazionale competente italiana chiede, in particolare, chiarimenti sui quantitativi di oro importati con origine dichiarata negli Emirati Arabi Uniti e in Svizzera, sulle modalità di verifica dell'origine effettiva del metallo e sulle procedure adottate per impedire l'ingresso nel mercato europeo di oro proveniente dal Sudan attraverso Paesi intermediari;
la natura transnazionale delle rotte dell'oro e il ruolo svolto da Paesi terzi rendono necessario affiancare ai controlli nazionali un rafforzamento dell'azione diplomatica italiana e del coordinamento in sede europea e internazionale –:
quali informazioni abbia il Governo sui flussi di oro potenzialmente riconducibili al Sudan che, attraverso gli Emirati Arabi Uniti, la Svizzera o altri Paesi terzi, raggiungono il mercato italiano ed europeo;
se i Ministri interrogati abbiano affrontato, o intendano affrontare, nei rapporti bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti e con la Svizzera, la questione della tracciabilità dell'oro e del rischio che le rispettive filiere di raffinazione e riesportazione siano utilizzate per occultare l'origine sudanese del metallo;
quali iniziative di competenza intendano promuovere nelle competenti sedi dell'unione europea affinché siano rafforzati lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, i controlli sulle triangolazioni commerciali e la verifica dell'origine effettiva dell'oro raffinato o trasformato in Paesi terzi;
se il Governo intenda sostenere l'introduzione di più efficaci meccanismi europei di tracciabilità, trasparenza e pubblicazione dei dati relativi agli importatori e alle raffinerie, nonché misure restrittive nei confronti delle società e degli intermediari coinvolti nel commercio dell'oro che finanzia le parti responsabili del conflitto sudanese;
se intendano promuovere, in coordinamento con le altre amministrazioni competenti, iniziative volte a verificare l'effettiva applicazione da parte degli importatori italiani degli obblighi di due diligence previsti dal regolamento (UE) 2017/821, con particolare riferimento all'oro dichiarato come proveniente dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Svizzera o da altri rilevanti Paesi di transito e raffinazione.
(4-08729)
CULTURA
Interrogazione a risposta in Commissione:
SARRACINO. — Al Ministro della cultura, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
si apprende con sconcerto la notizia riportata dagli organi d'informazione dello spostamento del Flip – Festival della Letteratura Indipendente da Pomigliano d'Arco a Casalnuovo di Napoli, dopo 11 edizioni svolte nel territorio pomiglianese;
il Flip, nato e cresciuto a Pomigliano d'Arco, in questi anni è diventato un punto di riferimento, nazionale e non solo, per la cultura indipendente, un luogo di incontro, dibattito e crescita che ha dato prestigio alla città di Pomigliano e a tutto il territorio dell'area nord di Napoli;
il Festival rappresenta una realtà virtuosa nel panorama culturale italiano, costruita dal basso da associazioni e operatori culturali, con un forte radicamento territoriale e una riconosciuta capacità di attrarre autori, editori indipendenti e pubblico, contribuendo alla valorizzazione della lettura e alla diffusione della cultura;
il trasferimento sarebbe dovuto, in base a quanto si apprende dagli organi di informazione e dalle dichiarazioni degli stessi organizzatori, ad un conflitto innescatosi con l'Amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco;
in particolare il sindaco avrebbe subordinato la concessione di spazi e patrocinio alla «non partecipazione» di uno degli organizzatori del Festival, sulla base di un grave e inaccettabile pregiudizio di natura politica e ideologica;
un tale comportamento, ove confermato, costituirebbe un'indebita ingerenza dell'amministrazione comunale nell'autonomia organizzativa e nella libertà di espressione di una realtà culturale, in palese contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 9 e 21 della Costituzione;
gli organizzatori del Flip hanno manifestato pubblicamente le difficoltà incontrate nel proseguire l'iniziativa a Pomigliano, esprimendo preoccupazione per il rispetto della loro autonomia organizzativa;
una decisione che allontana un evento culturale di tale rilievo dal luogo in cui è nato e cresciuto e rischia di disperdere un patrimonio di relazioni, di pubblico e di identità costruito in anni di lavoro, con danno anche per l'immagine e l'attrattività culturale della città;
le associazioni culturali devono poter programmare e lavorare in autonomia, senza pressioni, censure, veti o interferenze di carattere politico o amministrativo;
il Ministero della cultura tra i suoi compiti istituzionali ha quello di tutelare e sostenere le realtà culturali indipendenti nel pieno rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali –:
se siano a conoscenza dei fatti richiamati in premessa relativi relativi allo spostamento del Flip da Pomigliano d'Arco e quali iniziative di competenza assumere, anche di carattere normativo, affinché sia scongiurato il rischio che il riconoscimento del patrocinio e la messa a disposizione di spazi da parte delle amministrazioni pubbliche per le manifestazioni culturali sia condizionato da ragioni che appaiono di carattere esclusivamente politico.
(5-05701)
Interrogazione a risposta scritta:
GIANASSI, BONAFÈ, FOSSI, SIMIANI, SCOTTO. — Al Ministro della cultura, al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
il comune di Pisa ha promosso un piano di ristrutturazione dell'area di Piazza Manin e del percorso turistico pedonale che dal parcheggio scambiatore di Pietrasantina conduce a Piazza del Duomo e alla Torre pendente;
tale intervento è stato finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le cui linee guida europee e nazionali impongono come asse strategico il contrasto ai cambiamenti climatici, la transizione ecologica e la mitigazione delle isole di calore nei contesti urbani, offrendo un'occasione unica per restituire decoro e qualità a uno degli accessi monumentali più importanti d'Italia;
la zona in oggetto ricade all'interno della «zona buffer» (fascia di rispetto) del sito riconosciuto come Patrimonio mondiale dell'Unesco, un'area che dovrebbe fungere da livello di protezione aggiuntiva per i beni monumentali e paesaggistici;
nelle fasi conclusive dei lavori, l'amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare il numero delle bancarelle nell'area, portandole da 6 a 12 postazioni, saturando gli spazi e compromettendo la visibilità dell'arco centrale, della Porta Nuova e della cortina muraria storica;
al posto di un piccolo chiosco è stata autorizzata l'installazione di un vero e proprio bar a ridosso delle mura storiche, con occupazione di suolo pubblico per tavolini allargati fino all'ingresso dell'area monumentale;
invece di cogliere l'opportunità offerta dai fondi PNRR per inserire elementi di naturalizzazione e verde urbano, l'amministrazione ha scelto di privilegiare l'incremento delle superfici occupate e commerciali, ignorando di fatto le finalità ambientali del piano di rilancio europeo;
sulla stampa è stato evidenziato che l'assegnazione di tali postazioni solleva altresì forti dubbi in merito al rispetto della normativa europea sulla concorrenza e all'applicazione della direttiva 2006/123/CE, cosiddetta «Bolkestein»;
da articoli di stampa emerge inoltre un forte allarme, nella cittadinanza e in numerose associazioni ambientaliste, sul presunto via libera concesso dall'amministrazione comunale di Pisa a una tale concentrazione di strutture commerciali, dal momento che in tale perimetro non dovrebbero essere consentite installazioni in contrasto con il carattere storico della cortina muraria e tali da limitarne la fruizione visiva;
l'utilizzo di fondi del PNRR per un'opera che finisce per aggravare il carico commerciale e l'occupazione di suolo pubblico a favore di strutture fisse o semi-fisse, a scapito degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, appare in contrasto con il criterio di sostenibilità ambientale «Do no significant harm» (DNSH) di cui al regolamento (UE) 2021/241 –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritengano conseguentemente opportuno avviare una verifica urgente, per quanto di competenza, con riguardo alle scelte attuate dal comune di Pisa in Piazza Manin, in relazione alla compatibilità con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di contrasto ai cambiamenti climatici previsti dalle linee guida del PNRR;
quali iniziative urgenti si intendano adottare, per quanto di competenza, per ripristinare le tutele previste per la «zona buffer» Unesco, salvaguardando l'integrità visiva e storica di Piazza Manin ed evitando che uno snaturamento commerciale irreversibile danneggi il patrimonio culturale e l'immagine della città di Pisa nel mondo.
(4-08730)
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta scritta:
SCHIANO DI VISCONTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto per le misure di agevolazione fiscale la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta;
nell'applicazione della disciplina, numerosi interventi sono stati realizzati mediante General contractor «puri» i quali in quanto affidatari del progetto integrato con delega al pagamento delle somme dovute ai soggetti esecutivi impegnati in esso prima di ribaltarle nelle fatture uniche emesse verso i committenti con il sistema dello sconto in fattura, hanno svolto solo attività di coordinamento e di rifatturazione acquisendo, a fronte dello sconto in fattura, il corrispondente credito d'imposta;
secondo l'Agenzia delle entrate, anche nell'ipotesi di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121 permane il principio secondo cui la detrazione e il corrispondente credito d'imposta trovano fondamento nelle spese effettivamente sostenute, come ribadito, tra l'altro, nella risposta all'interpello n. 581 del 5 dicembre 2022;
negli ultimi mesi si evidenzia che in numerosi casi, le fatture emesse nei confronti dei General contractor per lavori e prestazioni effettivamente eseguiti non sarebbero state pagate e nonostante ciò integralmente rifatturate ai committenti nell'ambito delle fatture uniche con sconto in fattura;
tale situazione sta determinando rilevanti profili interpretativi sia in ordine alla corretta formazione del credito d'imposta, che con riferimento alla posizione dei committenti che hanno affidato l'esecuzione degli interventi ai General contractor «puri» senza essere a conoscenza dei rapporti economici intercorrenti tra questi ultimi e le imprese o i professionisti incaricati;
assume inoltre rilievo la corretta interpretazione dell'articolo 121, comma 6-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, nella parte in cui individua la documentazione rilevante ai fini delle verifiche connesse alla circolazione dei crediti d'imposta con particolare riferimento alla lettera d) che indicando «fatture e bonifici» sembra riferirsi espressamente anche e non solo ai flussi finanziari intermedi ed interni dell'intera filiera che ha condotto alla maturazione del credito –:
se intenda assumere iniziative di competenza al fine di chiarire:
se, nell'ambito del meccanismo dello sconto in fattura il mancato pagamento, da parte del General contractor «puro» delle fatture emesse dalle imprese esecutrici e dai professionisti incaricati, comunque ribaltate nelle fatture uniche e ricomprese nello sconto in fattura applicato, incida negativamente sulla qualificazione delle relative spese come «spese effettivamente sostenute» ai fini della maturazione del credito d'imposta;
se, qualora non risultino effettivamente pagate dal General contractor il credito d'imposta così formatosi debba essere qualificato come credito non spettante ovvero come credito inesistente ai sensi della normativa vigente;
se l'obbligo di verifica documentale previsto dall'articolo 121, comma 6-bis lettera d), del decreto-legge n. 34 del 2020 debba essere interpretato nel senso di comprendere anche la verifica dell'avvenuto pagamento, ante ribaltamento nelle fatture uniche delle fatture emesse, nei confronti del General contractor, dalle imprese esecutrici e dai professionisti che hanno realizzato effettivamente le prestazioni;
se il committente che ha affidato i lavori ad un General contractor «puro» e che ha ottenuto tutte le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge possa essere considerato estraneo alle eventuali irregolarità derivanti dai rapporti economici intercorsi tra il General contractor e i propri fornitori che hanno inciso sul credito maturato;
quali iniziative di competenza intenda infine adottare anche di carattere interpretativo al fine di assicurare uniformità applicativa della disciplina e a tutelare l'affidamento dei contribuenti che abbiano correttamente realizzato gli interventi agevolati, evitando che eventuali inadempimenti imputabili esclusivamente al General contractor possano produrre effetti pregiudizievoli nei confronti dei committenti in buona fede.
(4-08738)
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Interrogazione a risposta scritta:
BORRELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
il demanio marittimo costituisce un bene pubblico destinato alla collettività e l'utilizzo deve avvenire nel rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza, imparzialità, tutela dell'interesse pubblico e garanzia del libero accesso al mare;
il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (Puad) della regione Campania e la normativa vigente prevedono che i comuni costieri disciplinino l'utilizzo del proprio litorale attraverso specifici strumenti di pianificazione, tra cui i Piani attuativi di utilizzazione delle aree demaniali (Pad), con l'obiettivo di assicurare un corretto equilibrio tra aree in concessione e spiagge libere;
la disciplina regionale della Campania distingue tra spiagge libere, spiagge libere attrezzate e stabilimenti balneari, prevedendo per le spiagge libere attrezzate la possibilità di fornire servizi e attrezzature all'utenza, purché tali attrezzature siano rese disponibili secondo modalità compatibili con la natura pubblica dell'arenile e con la libera fruizione dello stesso;
in particolare, la disciplina regionale stabilisce che nelle spiagge libere attrezzate le attrezzature eventualmente offerte a pagamento devono essere messe a disposizione dell'utente sulla base di una specifica richiesta, evitando una preventiva occupazione dell'arenile mediante il posizionamento stabile di ombrelloni, lettini 0 altre attrezzature destinate alla fruizione commerciale;
il comune di Vico Equense, con deliberazione della giunta comunale n. 84 del 29 aprile 2026, ha adottato il proprio Piano attuativo (Pad), senza tuttavia averne ancora completato l'iter di approvazione definitiva da parte del consiglio comunale, circostanza che ha determinato l'avvio della procedura regionale di diffida e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi mediante commissario ad acta;
nelle more dell'approvazione definitiva del Piano, il comune di Vico Equense ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per il sub-affidamento biennale (2026-2027), ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione, di porzioni di demanio marittimo ricomprese nelle concessioni comunali;
nel bando predisposto dall'Amministrazione comunale viene prevista la possibilità di destinare consistenti superfici delle aree oggetto di sub-affidamento alla cosiddetta «spiaggia libera pre-attrezzata», categoria che non risulta espressamente contemplata dal Puad regionale;
tale modalità appare meritevole di approfondimento in quanto la preventiva collocazione di attrezzature balneari su porzioni di arenile destinate alla libera fruizione potrebbe determinare una trasformazione della spiaggia libera in area organizzata per finalità commerciali;
la giurisprudenza amministrativa e penale ha più volte evidenziato che l'occupazione del demanio marittimo mediante il posizionamento stabile di strutture e attrezzature balneari, qualora determini una sottrazione di superficie alla libera disponibilità della collettività, può assumere rilievo sotto il profilo della conformità alla normativa demaniale, anche ai sensi dell'articolo 1161 del Codice della navigazione;
la procedura di gara adottata dal comune di Vico Equense risulta basata sul criterio del massimo rialzo del canone, con basi d'asta fino a euro 16.500, modalità che richiede una verifica rispetto alla necessità di garantire che l'utilizzo economico del demanio pubblico rimanga subordinato alla tutela dell'interesse generale;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Agcm e la giurisprudenza nazionale hanno più volte richiamato la necessità che l'affidamento e la gestione dei beni demaniali avvengano nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità, evitando forme di gestione suscettibili di limitare ingiustificatamente la fruizione pubblica delle risorse naturali –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intendano promuovere, per quanto di competenza e di concerto con gli organi competenti, iniziative di carattere ispettivo in ordine alla correttezza della procedura di sub-affidamento e delle modalità di utilizzo delle aree demaniali interessate;
quali iniziative di competenza intendano assumere affinché venga garantito il rispetto della normativa sul demanio marittimo, la tutela dell'interesse pubblico e il diritto dei cittadini al libero e gratuito accesso al mare.
(4-08740)
INTERNO
Interrogazione a risposta in Commissione:
ASCANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:
da notizie a mezzo stampa si apprende che la radicalizzazione dei minori online è un fenomeno in grave crescita, legato all'adescamento su social media e piattaforme di gioco da parte di reti eversive, gruppi suprematisti o jihadisti e collettivi violenti come «The Com», un gruppo che riunisce membri misantropi e nichilisti e che secondo Europol avrebbe come unico denominatore la violenza fine a se stessa;
tra giugno e luglio 2026, Europol e le forze di polizia di nove Paesi europei avrebbero condotto un'operazione contro contenuti violenti, estremisti e definiti nichilisti diffusi online e riconducibili a questo gruppo, scoprendo che reclutano nuovi membri e manipolano le vittime attraverso social network, app di messaggistica e piattaforme di gioco online con l'obiettivo di indurre i giovani a torturare animali, compiere atti di autolesionismo, mettere in atto aggressioni violente, arrivare al suicidio o all'omicidio, o produrre materiale pedopornografico;
la propaganda circola su piattaforme molto usate dai più giovani, per poi convogliare carnefici e vittime in forum privati e chatroom, dove avvengono radicalizzazione e vittimizzazione: le vittime, sotto estorsione restano intrappolate in questa rete;
in una video-intervista per il podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan, Serena Mazzini racconta di aver creato un profilo online da quattordicenne, dopo i fatti dello studente bergamasco di soli 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante, per cercare di capire meglio l'ambiente digitale che il tredicenne aveva frequentato nei mesi precedenti l'accoltellamento;
iniziando a produrre contenuti su un profilo appositamente creato su TikTok, roblox, brawl stars e Discord, in appena 48 ore veniva contattata in privato e invitata ad entrare in gruppi chiusi su telegram o su discord all'interno dei quali trovava un vasto movimento di radicalizzazione che andava da ambienti terroristici a quelli satanisti;
per entrare e frequentare questi gruppi si devono però superare una serie di prove, sempre più violente, fino ad arrivare a fare del male a qualcuno o a convincere qualcuno a fare del male ad altri, e pubblicando di volta in volta video con l'avvenuto superamento della prova precedente;
è evidente che il proliferare di questi episodi fa leva proprio sulla giovane età dei molti minori coinvolti, facilmente manipolabili e più esposti a questi fenomeni di radicalizzazione –:
quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per contrastare tutti i fenomeni di radicalizzazione online e se non ritenga urgente adottare iniziative normative volte a introdurre il divieto di accesso ai social per i minori di anni quindici analogamente a quanto disposto da altri Paesi europei.
(5-05699)
Interrogazioni a risposta scritta:
MICHELOTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 26 luglio 2026, nei pressi del supermercato Coop di San Vincenzo (Livorno), si è verificato un grave episodio di cronaca che ha visto coinvolto un cittadino di nazionalità spagnola di 42 anni, senza fissa dimora. L'uomo, secondo le ricostruzioni, in forte stato di agitazione e dopo aver molestato alcuni clienti del punto vendita, ha brandito un grosso coltello contro gli agenti di polizia locale intervenuti sul posto, tentando a più riprese di colpirne uno;
di fronte alla concreta minaccia per la propria e l'altrui incolumità, uno degli agenti è stato costretto a far uso dell'arma d'ordinanza, esplodendo un colpo diretto verso il basso che ha raggiunto il soggetto all'addome che, ferito, veniva poi trasportato in elicottero al nosocomio di Pisa Cisanello per le cure del caso;
a soli otto giorni dai fatti e a seguito delle dimissioni dalla struttura ospedaliera, il 3 agosto 2026 il medesimo individuo è stato nuovamente avvistato nei pressi del medesimo supermercato, provocando forte sconcerto, apprensione e senso di insicurezza tra i cittadini, stupiti dalla mancanza di applicazione di misura cautelare;
il sindaco di San Vincenzo ha espresso pubbliche e forti perplessità riguardo al rapido ritorno dell'uomo nei luoghi dell'aggressione, sollecitando l'intervento urgente della prefettura di Livorno e della procura della Repubblica per chiarire se siano stati effettuati gli opportuni accertamenti sulla sua eventuale pericolosità sociale e se siano state attivate idonee tutele di ordine pubblico –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e dei profili descritti in premessa relativi alla pericolosità sociale del soggetto in questione, nonché quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per garantire la tutela della pubblica incolumità a San Vincenzo e nei contesti ad alto afflusso turistico.
(4-08733)
GRIMALDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
Silp Cgil ha denunciato in questi giorni l'introduzione di nuove norme sui concorsi e sul reclutamento in polizia che contengono l'estensione di controlli preventivi di affidabilità gestiti dai Servizi di informazione e sicurezza (intelligence) a tutti i candidati ai concorsi per l'accesso e l'assunzione nella polizia di Stato, trasformando un meccanismo nato per ruoli apicali o con gestione di dati secretati in un filtro preventivo generalizzato;
da quanto si apprende, la previsione sarebbe contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile approvato dal Consiglio dei ministri del 14 luglio 2026, di cui, però, nonostante siano passate oltre due settimane, non si ha ancora il testo definitivo;
dalle bozze che circolano sembra confermato che il comma 2 dell'articolo 14 del provvedimento (Disposizioni in materia di requisiti di accesso ai ruoli e agli scrutini della Polizia di Stato) inserirebbe un nuovo comma all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo che «Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, è richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
se queste bozze fossero confermate, sarebbe a parere dell'interrogante molto grave. Se le assunzioni nelle forze dell'ordine dovessero dipendere da schedature e sospetti invece che da titoli e concorsi, saremmo di fronte a una deriva autoritaria. Sarebbe un precedente rischioso che mina i principi fondamentali di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione sanciti dall'articolo 97 della nostra Costituzione. Serve trasparenza, non controlli occulti. Lo Stato democratico non si costruisce con il sospetto preventivo. Le donne e gli uomini delle forze dell'ordine giurano fedeltà alla Costituzione e alle Istituzioni della Repubblica, non a una parte politica o al Governo pro tempore –:
se intenda confermare l'intenzione di introdurre con proposte normative di competenza del Governo l'estensione di controlli preventivi di affidabilità gestiti dai Servizi di informazione e sicurezza a tutti i candidati ai concorsi per l'accesso e l'assunzione nella polizia di Stato.
(4-08737)
ISTRUZIONE E MERITO
Interrogazione a risposta scritta:
PICCOLOTTI, CASO e MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:
l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo ha recentemente disposto il trattenimento in servizio di ben quattro dirigenti scolastici che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento obbligatorio;
tale provvedimento richiama l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), norma che subordina la deroga all'effettiva e rigorosa necessità di assicurare continuità alle attività previste in accordi sottoscritti con scuole o università straniere o alla prosecuzione di innovativi progetti didattici internazionali in lingua straniera;
a parere degli interroganti appare singolare l'operato dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo che, solo l'anno precedente, aveva negato qualsiasi richiesta di trattenimento in servizio, evidenziando una preoccupante assenza di criteri amministrativi univoci e coerenti;
le sopra citate attività internazionali, deliberate dagli organi collegiali, gravano sulla struttura dell'intera istituzione scolastica e vedono la cooperazione di più soggetti, di conseguenza, le ordinarie funzioni di coordinamento e direzione possono essere svolte con assoluta efficacia da qualsiasi dirigente scolastico subentrante, anche se assegnato a ridosso dell'avvio o durante lo svolgimento dei progetti pluriennali;
la concessione di quattro trattenimenti rappresenta un'anomalia proporzionale evidente rispetto alle altre regioni italiane e incide in modo drastico sui posti disponibili in Abruzzo (equivalendo a 4 posti su 10, ossia quasi il 50 per cento delle disponibilità), saturando l'organico a svantaggio degli aventi diritto;
questa decisione comprime irrimediabilmente il diritto alla mobilità interregionale di almeno quattro dirigenti scolastici abruzzesi che lavorano fuori regione e che chiedono da tempo il rientro nel proprio territorio di appartenenza;
al contempo, la misura blocca le legittime aspettative di immissione in ruolo dei candidati presenti nelle graduatorie regionali del concorso ordinario e in quelle del concorso riservato, la cui capienza avrebbe garantito la totale copertura dei posti vacanti e la piena operatività delle scuole, senza alcuna necessità di ricorrere a reggenze o a deroghe sui pensionamenti;
inoltre, il ricorso esagerato e non opportunamente motivato a questo istituto rallenta gravemente il ricambio generazionale, traducendosi in una palese manifestazione di sfiducia verso i vincitori e gli idonei di concorso che hanno superato con merito le prove dello Stato;
l'eventuale reiterazione di tale condotta rischia di innescare una proliferazione incontrollata di trattenimenti nei prossimi anni, alterando i flussi di assunzione stabili e allontanando la gestione scolastica dalle reali esigenze della comunità educante e dei suoi lavoratori –:
se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali urgenti verifiche di competenza intenda promuovere presso l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo per accertare la sussistenza dei rigidi presupposti motivazionali richiesti dalla legge per i quattro trattenimenti;
quali iniziative di carattere ispettivo o d'indirizzo intenda adottare, per quanto di competenza, per evitare che l'istituto del trattenimento in servizio si trasformi in uno strumento discrezionale, a tutela del ricambio generazionale, del diritto alla mobilità dei dirigenti fuori sede e dei diritti dei vincitori di concorso.
(4-08734)
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Interrogazioni a risposta scritta:
MICHELOTTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:
l'Azienda pubblica di servizi alla persona «A.S.P. Firenze Montedomini» rappresenta una delle principali realtà storiche di assistenza e beneficenza del territorio toscano, costituita ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale Toscana n. 43 del 2004 mediante l'incorporazione dell'antica struttura di Montedomini, del Convento di Sant'Ambrogio, dell'Educatorio della SS. Concezione (detto di Fuligno) e del Bigallo;
il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante la disciplina del riordino delle Ipab, stabilisce che il processo di trasformazione in A.S.P. deve comunque garantire l'inalienabilità del vincolo di destinazione sociale sui beni patrimoniali e il rispetto delle volontà originarie dei fondatori e dei donatori;
recenti notizie di stampa e dossier presentati da comitati cittadini ed esponenti politici locali hanno evidenziato gravi criticità e presunte irregolarità nella gestione del patrimonio immobiliare dell'A.S.P. Firenze Montedomini. In particolare, si rileva la progressiva destinazione, con modifiche sostanziali dei regolamenti, di svariate unità abitative di proprietà dell'ente verso il mercato della locazione turistica a breve termine e della rendita commerciale, sottraendo di fatto tali risorse alla primaria funzione di welfare residenziale e di edilizia residenziale sociale;
tale condotta gestionale di indirizzo dell'Ente rischia di snaturare la natura dell'ente pubblico senza fini di lucro, configurando un quadro in cui la ricerca della rendita immobiliare prevale sull'erogazione diretta e sull'accessibilità dei servizi assistenziali alla persona;
tale condotta si contrappone all'attuale contesto nazionale di grave emergenza abitativa e di tensione sociale nei centri ad alta densità turistica, oltre che alle tutele costituzionali dell'assistenza sociale di cui agli articoli 38 e 117 della Costituzione –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza e nell'ambito delle attribuzioni vigilanti sulla gestione degli enti pubblici assistenziali, promuovere iniziative di carattere ispettivo, in ordine alla destinazione a scopi commerciali e ricettivi del patrimonio residenziale dell'A.S.P. Montedomini tenuto conto dei vincoli storici e di scopo derivanti dalle ex IPAB e dalla normativa statale in materia di riordino della beneficenza pubblica;
quali iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere normativo, intendano adottare, per garantire che i patrimoni immobiliari ex-IPAB confluiti nelle ASP regionali siano vincolati in via prioritaria al soddisfacimento del bisogno abitativo sociale e all'integrazione della rete dei servizi sociosanitari pubblici, precludendone l'impiego speculativo;
se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di iniziative di carattere ispettivo, tramite i Servizi ispettivi di finanza pubblica, in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche e patrimoniali anche con riferimento all'effettiva destinazione dei proventi immobiliari al potenziamento dei Servizi essenziali delle prestazioni sociali;
se e quali iniziative di competenza, anche normative, il Ministro del turismo intenda promuovere nell'ambito del monitoraggio della Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) e della disciplina sulle locazioni brevi per finalità turistiche, al fine di impedire che gli immobili di proprietà di Enti pubblici di assistenza e ASP vengano sottratti alla residenzialità sociale per alimentare il fenomeno della turistificazione, e se risulti che sulle unità immobiliari di ASP Montedomini destinate a locazione breve siano stati rilasciati e regolarmente esercitati i codici identificativi nazionali (CIN) in conformità con la normativa vigente.
(4-08739)
QUARTINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il cosiddetto «caso Montedomini» costituisce, a parere dell'interrogante, un fenomeno odioso sotto diversi punti di vista. La scoperta di appartamenti di pregio (non fosse altro che per la location) offerti come alloggi per affitti brevi a turisti (quindi con altissimi profitti) contrasta, in primo luogo, fortemente con l'immagine che l'Azienda proietta, di sé, verso l'esterno. Si parla di sostegno alla povertà, a chi non ha una casa, valori effettivamente fondanti di Montedomini e indubbiamente anche operati dalla stessa Asp. Ed è proprio grazie a questa immagine che molti cittadini effettuano donazioni – in denaro e, appunto, immobili, oltre che in altre forme – all'Azienda. L'idea di chi dona è quella per cui i propri soldi o immobili serviranno (anche) per aiutare i più fragili;
ma c'è di più: il fenomeno mostra come un'amministrazione comunale che pubblicamente censura il turismo di massa, «fast food», e il sistema degli affitti brevi che lo nutre, non si sarebbe accorta, per chissà quanto tempo, di questa anomalia; anomalia che ha portato certamente profitti da una parte, e perdita di chance per i poveri dall'altra;
la dichiarazione mezzo stampa del Consiglio di amministrazione di Asp Firenze Montedomini del 29 luglio 2026, oltre all'aggressività censurante dei toni di chiusura, nulla cambia nel merito, se non rimandando ad una serie di promesse verifiche su quanto accaduto (con la peculiarità che, in assenza della risonanza sui mezzi di stampa del fenomeno, difficilmente lo stesso Cda si sarebbe espresso). È peraltro inaccettabile la posizione secondo cui, visto che «le risorse derivanti dalle locazioni risultano fondamentali per il conseguimento del pareggio di bilancio come previsto dalla legge regionale di riferimento delle Asp (vedi L.R.T. 43/2004 – articolo 13)», allora gli affitti sono necessari perché senza di essi «l'Azienda non può garantire il perseguimento dello scopo sociale a tutela degli anziani e dei fragili»;
il problema riguarda, eccome, le tante persone in difficoltà rimaste senza alloggio, che non possono essere compensate da altre che lo hanno ricevuto. E riguarda anche il potenziale impatto sulle future donazioni; oltre a chi ha già concesso all'ente immobili, soldi e fiducia, contando nel loro utilizzo ben diverso, ci si chiede quanti futuri «donatori», alla luce dello scandalo, cambieranno idea e preferiranno destinare diversamente i propri risparmi, case, o impegno volontario;
la gestione dell'Azienda deve ispirarsi a principi generali di trasparenza, rendicontazione e tracciabilità. Si pensi ai valori dettati dal legislatore e perfusi nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per le amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, nonché al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che impone la destinazione vincolata del patrimonio e delle erogazioni liberali al perseguimento esclusivo delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, vietando ogni forma di distrazione o utilizzo speculativo delle risorse e degli immobili donati dalla collettività –:
se intendano, per quanto di competenza, valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, in ordine alla corretta gestione delle risorse pubbliche alla luce del principio di trasparenza e tenuto conto della destinazione vincolata dei beni donati, anche al fine di garantire che l'equilibrio finanziario degli enti non venga perseguito a discapito della loro primaria missione assistenziale e della fiducia dei cittadini benefattori.
(4-08741)
PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE
Interrogazione a risposta scritta:
PROVENZANO, BARBAGALLO, IACONO, MARINO e PORTA. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:
nella mattinata di domenica 26 luglio 2026 un incendio, originariamente sviluppatosi in alcune sterpaglie ai bordi dell'autostrada A19 e della ferrovia Palermo-Messina, a causa del fortissimo vento di scirocco si è rapidamente espanso, ha scavalcato l'autostrada e la ferrovia e, alimentato dalle sterpaglie e dalla boscaglia ai bordi del terrapieno autostradale, ha investito il comparto dell'area industriale di Termini Imerese compreso tra la ex Blutec (oggi Pelligra holding di Nicolosi) e la strada di penetrazione Asi, nonché almeno altre due aziende nel comparto posto al di là della strada di penetrazione;
sono stati colpiti in rapida successione i capannoni di una dozzina di aziende, alcuni dei quali sono andati completamente distrutti, mentre altri hanno subito notevoli danni. Sono stati inceneriti altresì automezzi, numerosi veicoli industriali, macchine, macchinari e impianti anche tecnologicamente avanzati. Almeno sette aziende hanno dovuto interrompere del tutto l'attività lavorativa;
le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la giornata e per tutta la nottata ed hanno visto impegnate 17 squadre di vigili del fuoco e almeno 5 squadre della Protezione civile, nonché alcune autobotti private il cui intervento è stato chiesto da titolari di aziende colpite;
da quanto è emerso dai racconti di chi si trovava sul posto, rappresentati all'interrogante, ci sono stati tuttavia ritardi e rallentamenti dal momento che nella intera zona industriale non è stato possibile reperire un punto di appresamento idrico per le autobotti e, d'altro canto, in tutta la zona industriale, che è una delle più estese della Sicilia e in cui operano più di un centinaio di aziende – alcune delle quali a rischio di incidente rilevante – non esiste un presidio di supporto alla protezione civile;
la densa e nera nube che si è formata è stata spinta dal vento verso il mare evitando, almeno, che venissero investite abitazioni e zone coltivate. Tuttavia, gli accertamenti ed il monitoraggio che l'Arpa sta facendo e dovrà continuare a fare, dovranno certificare se i terreni e le attività circostanti l'area colpita dall'incendio risultano inquinati, mentre sicuramente i residui della combustione sono finiti in mare e lì potrebbero provocare grave turbamento ecologico, da monitorare anche a lunga distanza di tempo;
i danni non sono stati ancora ufficialmente quantificati, ma ad una prima ricognizione essi ascenderebbero ad almeno 25 milioni di euro, a cui vanno aggiunti la interruzione delle attività, la perdita di significative quote di mercato, la Cig per i dipendenti e il rischio di perdita del posto di lavoro per diverse decine di addetti, la necessità di ricomporre le scorte di magazzino, la difficoltà a reperire altri capannoni utilizzabili;
l'evento va ricondotto senza dubbio a una calamità naturale e gli effetti sono stati gravi, estesi su una vasta porzione di territorio e su numerose aziende, è pertanto necessario che il Governo nazionale proclami lo stato di emergenza, per consentire l'attivazione degli strumenti della Protezione civile e l'utilizzo dei fondi per l'emergenza per cominciare ad intervenire per la messa in sicurezza dei siti, per la bonifica, per il ripristino delle normali attività –:
se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se in relazione all'evento che ha colpito la zona industriale abbia già dichiarato o intenda dichiarare lo stato di emergenza e intenda prevedere lo stanziamento di risorse per la ripresa produttiva del sito;
se intenda supportare la predisposizione di un piano di intervento per la bonifica dei siti colpiti e la rimozione dei materiali combusti ad elevata tossicità, e se non ritenga infine necessario adottare misure urgenti di competenza per dotare la zona industriale dei presidi adeguati a fronteggiare emergenze che possano interessa l'area industriale in maniera più ampia al fine di scongiurare criticità come quella di cui in oggetto.
(4-08735)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
TONI RICCIARDI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, consente alle pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, previo consenso dell'interessato e non oltre il compimento del settantesimo anno di età, il personale del quale ritengano necessario continuare ad avvalersi, anche per attività di tutoraggio e affiancamento dei neoassunti o per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente;
la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025 ha precisato che la base di calcolo per l'individuazione del predetto limite è costituita dalle facoltà assunzionali ordinarie e che il trattenimento non rappresenta un diritto del dipendente, ma una facoltà esercitabile dall'amministrazione sulla base delle proprie esigenze organizzative, della valutazione del merito e della programmazione contenuta nel Piao;
la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 7 aprile 2025 ha chiarito che il limite del 10 per cento è finalizzato all'individuazione del contingente massimo di personale trattenibile in servizio;
con parere n. 77581 del 27 ottobre 2025, il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che, per gli enti locali, le facoltà assunzionali ordinarie devono essere determinate in relazione all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale basato non più sul turnover ma sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, prevedendo che i comuni possano assumere personale entro valori soglia differenziati per fascia demografica e che, al superamento di tali soglie, scattino limitazioni o obblighi di rientro e il decreto ministeriale 17 marzo 2020, che ne ha dato attuazione operativa individuando le fasce demografiche dei comuni, i valori soglia di sostenibilità finanziaria della spesa di personale e le modalità di calcolo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, nonché le regole per la determinazione delle capacità assunzionali e per l'applicazione delle eventuali misure di contenimento;
la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 55/2026/PAR77, ha confermato che il limite del 10 per cento deve essere applicato alla capacità assunzionale finanziaria astrattamente riconosciuta all'ente e non alle facoltà assunzionali concretamente utilizzate;
la medesima sezione ha tuttavia riconosciuto le difficoltà applicative che tale disciplina determina per i comuni di minore dimensione demografica, nei quali il 10 per cento della capacità assunzionale può risultare inferiore al valore finanziario di una singola unità di personale, rendendo di fatto inutilizzabile l'istituto proprio nelle amministrazioni maggiormente esposte alla carenza di professionalità specialistiche, alla perdita di competenze e alle difficoltà nel garantire la continuità amministrativa;
la Corte dei conti ha pertanto auspicato un intervento normativo volto a superare tali criticità, anche al fine di assicurare la coerenza della disciplina con i principi di buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e di garantire uniformi capacità funzionali degli enti locali;
nei piccoli comuni il trattenimento temporaneo di personale dotato di competenze specialistiche può risultare indispensabile per assicurare continuità dei servizi, affiancamento del personale neoassunto e corretta attuazione degli investimenti e degli interventi finanziati con risorse nazionali ed europee –:
se non ritengano necessario adottare iniziative, anche normative, volte a concedere con urgenza la possibilità, ai comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, di trattenere in servizio almeno una unità di personale, anche qualora il citato limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali risulti finanziariamente insufficiente, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, dei limiti di sostenibilità della spesa di personale e delle ulteriori condizioni previste dalla legislazione vigente per assicurare la corretta gestione e il funzionamento degli enti interessati.
(5-05700)
SALUTE
Interrogazione a risposta orale:
QUARTINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
la «Marlboro reflection limited edition» è una versione «speciale» di un normale pacchetto di sigarette Marlboro che presenta, come unica differenza rispetto alla versione standard, la scritta del marchio stampata al contrario o specchiata sulla confezione. Il resto, a parte alcune minori parti (colore dei filtri, ed altro) è identica;
risulta essere un'abitudine, soprattutto estiva, di diversi produttori, quella di cambiare le grafiche dei pacchetti con «edizioni limitate», i cui pacchetti hanno, peraltro, gli stessi codici delle versioni standard. La veste grafica standard ed un altro numero casuale con quella «stagionale». Nel 2025 venne rilasciata un'edizione definita «I am Marlboro». Se in Italia non è ammessa promozione alcuna (mentre la diffusione in altri Paesi di questo slogan identitario è avvenuta anche attraverso cartelloni, spot televisivi, contenuti social e iniziative promozionali), è chiaro come l'idea di rendere «limited edition» o «I am...» costituisce, di per sé, una scelta di marketing sociale ben preciso;
l'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, «Divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo», prevede che «la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata». Pur risalendo agli anni sessanta, quando il sistema del marketing e della manipolazione e persuasione erano piuttosto semplici, lo spirito della norma giace non tanto nel mezzo «propaganda» quanto nel fine: proteggere le persone (soprattutto quelle fragili, perché giovani o non formate dal punto di vista critico) dal fumo e quindi, a maggior ragione, da ogni tentativo di rendere seducente il fumo e l'idea di fumare;
il marketing indiretto o subliminale è estremamente efficace ed è stato utilizzato spesso dalle multinazionali del tabacco per entrare, sfruttando i vuoti normativi, nel vissuto sociale delle persone, promuovendo un'immagine vincente, con efficacia ben maggiore rispetto alle sponsorizzazioni di eventi sportivi o di linee di abbigliamento. Anche se la giurisprudenza nazionale ed europea ha affrontato queste strategie con un approccio restrittivo, focalizzandosi sull'effetto evocativo del messaggio, l'impalpabilità delle «emozioni» è quella che rende questo approccio estremamente efficace sulle persone, soprattutto in un periodo storico dominato dall'assenza di stabilità;
il ragionamento è estremamente pragmatico perché, oltre al valore della tutela della salute e della vita umana, se i guadagni sono tutti delle multinazionali, i costi per curare le patologie – in prospettiva – dei nuovi fumatori, sono e saranno a carico dello Stato e dei cittadini –:
quali iniziative strutturali il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, in relazione al fenomeno intervenendo, anche attraverso modifiche normative, per impedire che l'abitudine al fumo sia resa, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi modo, parte positiva o seducente dello stile di vita.
(3-02844)
Interrogazione a risposta in Commissione:
GIRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
l'epidermolisi bollosa distrofica (Deb) è una rara malattia genetica ereditaria caratterizzata da estrema fragilità della pelle e delle mucose, causata da un difetto nel collagene di tipo VII che provoca la formazione di bolle, ulcere e cicatrici profonde, che rendono la pelle fragile come le ali di una farfalla;
le lesioni cutanee, che si formano spontaneamente o in risposta a traumi, hanno una distribuzione generalizzata o localizzata, in particolare sulle mani, sui piedi e sulle regioni pretibiali, spesso colpiscono l'esofago, la bocca e gli occhi, rendendo dolorosa la deglutizione, lascia cicatrici estese, può causare la fusione delle dita (sindattilia) e la perdita di unghie o capelli, i pazienti purtroppo sono predisposti ai carcinomi a cellule squamose (Scc);
negli ultimi anni l'attenzione rivolta alla popolazione pediatrica ha consentito la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie mirate per i pazienti, che, però ad oggi sono ancora privi di opzioni terapeutiche efficaci e rimborsate dal Servizio sanitario nazionale;
per i pazienti con Deb, la disponibilità tempestiva di terapie mirate rappresenta una priorità clinica non più rinviabile, poiché ogni ulteriore dilazione nell'accesso a trattamenti innovativi può tradursi in una progressione irreversibile della malattia, in una perdita di salute non recuperabile e in un aggravamento del carico assistenziale, sociale ed economico;
le terapie mirate oggi disponibili per la Deb rappresentano la risposta più soddisfacente a un bisogno clinico ancora insoddisfatto, anche alla luce delle evidenze cliniche, che ne indicano un impatto sul dolore e, quindi, sugli indicatori di qualità della vita riferiti dai pazienti;
il mancato o tardivo accesso a tali opzioni lascia i pazienti, senza risposte terapeutiche adeguate di fronte a una patologia progressiva dolorosa e fortemente invalidante, specie laddove la tempestività dell'accesso alle terapie consentirebbe di scongiurare un peggioramento clinico non recuperabile;
il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, impone alle istituzioni di intervenire tempestivamente nell'assistenza e nella cura delle malattie più rare;
il farmaco Vyjuvek (beremagene geperpavec), rappresenta una terapia genica topica fondamentale per il trattamento dell'epidermolisi bollosa distrofica (Ebd), malattia rara gravemente invalidante e priva di adeguate alternative terapeutiche in grado di modificarne la storia naturale;
a oggi, il farmaco è in valutazione presso la Commissione scientifica ed economica (Cse) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e, risulta all'interrogante, sono trascorsi oltre 300 giorni dall'avvio della procedura negoziale, superando ampiamente i termini ordinari di 100 giorni previsti dalla normativa vigente, quindi il trattamento non risulta ancora accessibile ai pazienti italiani, a fronte dell'avvenuta autorizzazione europea e dell'impiego del farmaco in altri Paesi;
numerose associazioni di pazienti, tra le quali, ad esempio, «Le Ali di Camilla», ha recentemente espresso profonda preoccupazione e frustrazione per il prolungarsi delle tempistiche burocratiche, evidenziando il grave impatto che il ritardo nell'accesso alla terapia ha sulla vita delle persone affette da questa patologia e dei loro familiari –:
quali urgenti provvedimenti di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato, anche operando in sinergia con l'Agenzia italiana del farmaco, per garantire in tempi rapidi la definitiva messa a disposizione del farmaco Vyjuvek nei Centri prescrittori del territorio nazionale;
se non ritenga opportuno, sempre per quanto di competenza, promuovere iniziative di competenza volte a valutare soluzioni sostenibili che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale già garantita dal tetto di spesa complessivo, non penalizzino l'accesso tempestivo dei pazienti affetti da malattie rare a terapie con comprovato requisito di innovatività terapeutica;
se possa indicare quali tempistiche possano essere stimate per la definitiva conclusione dell'iter negoziale e per la reale messa a disposizione del farmaco Vyjuvek nei Centri prescrittori del territorio nazionale.
(5-05698)
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta scritta:
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) è capofila o partner delle maggiori infrastrutture astronomiche mondiali: E-Elt, Ska, Cta+, Einstein Telescope, missioni Asi ed Esa. È tra i primi enti al mondo per collaborazioni internazionali e genera per l'industria italiana ed europea ritorni straordinari (circa metà del miliardo di euro del telescopio E-Elt si è tradotto in commesse a imprese italiane). Ciò nonostante, è pesantemente afflitto dalle condizioni di precarietà contrattuale di buona parte del suo personale;
a luglio 2026, si contano 719 lavoratrici e lavoratori non a tempo indeterminato a fronte di 1.197 strutturati. Il personale precario si articola tra quello subordinato a tempo determinato (ricercatori e tecnologi), parasubordinato (assegnisti e borsisti), nonché il personale tecnico-amministrativo anch'esso subordinato e a tempo determinato. Se il rapporto generale tra personale non indeterminato e strutturato è al 60 per cento, ossia più di 6 ogni 10 unità di personale fisse, fra chi si occupa di ricerca e tecnologia (ricercatori e tecnologi con rapporto di lavoro subordinato e a tempo determinato, assegnisti e borsisti) questo rapporto sale fino al 77 per cento, ossia 6,2 precari per ogni 8 strutturati; negli ultimi vent'anni, il personale a tempo indeterminato è cresciuto del 10 per cento (da 1.082 a 1.189 unità), mentre il precariato è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni: da 335 unità nel 2021 a 717 a metà 2026, pari al 38 per cento del personale complessivo, ossia l'incidenza più alta dell'intera serie storica;
dall'inizio del programma NextgenerationEU, i contratti a tempo determinato sono quintuplicati rispetto al 2021 (da 86 a 408). Gli assegni di ricerca, aboliti dalla recente «riforma Bernini» del preruolo (legge 5 giugno 2025, n. 79), si stanno (lentamente) esaurendo e vengono in parte sostituiti da contratti a tempo determinato e in parte da borse di studio, la forma contrattuale con meno tutele in assoluto, triplicate in poco più di un anno;
come chiarito dalle organizzazioni sindacali, nei tavoli negoziali avviati a dicembre del 2024 e in particolare nel giugno del 2025, il Ministero dell'università e della ricerca aveva assunto pubblicamente l'impegno a destinare 6,5 milioni di euro all'Inaf per la stabilizzazione del precariato storico (circa 140 assunzioni). Con la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 312-315), e il conseguente decreto ministeriale n. 195 del 5 marzo 2026, all'Inaf sono stati assegnati solo 1,67 milioni per 52 posizioni, con criteri che escludono gli assegnisti di ricerca e il personale tecnico-amministrativo, e non riconoscono l'anzianità maturata prima del contratto a tempo determinato: secondo la stima della Rete Stabilizzandi Inaf, l'assorbimento effettivo riguarderà circa 44 unità, meno del 15 per cento del precariato storico censito;
a luglio 2026, circa la metà dei precari attuali ha già superato i requisiti minimi di anzianità ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, la legge cosiddetta «Madia»; oltre 150 superano i 6/7 anni di servizio. La legge «Madia» scadrà il 31 dicembre 2026 e, senza una proroga della stessa, chi matura i requisiti dopo tale data (inclusa la coorte più numerosa della storia dell'ente, assunta nel 2023-2025 su progetti PNRR e grandi infrastrutture) perde per sempre il canale di stabilizzazione –:
quali urgenti iniziative, per quanto di competenza e anche di natura normativa, intenda intraprendere per evitare la drammatica dispersione di competenze – strategiche, per il sistema Paese – come quelle che, da anni e con contratti precari, operano all'interno dell'Inaf, di conseguenza per mantenere fede agli impegni assunti nel confronto negoziale con le organizzazioni sindacali (nel giugno del 2025) in premessa illustrato e, infine, per favorire la proroga delle disposizioni del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(4-08731)
PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il concorso pubblico dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), bando TI/INFN/T3/28199, per il reclutamento a tempo indeterminato di 45 tecnologi, è stato bandito e ha chiuso i termini per la presentazione delle domande prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha successivamente introdotto, con l'articolo 1, commi 312-315, uno specifico strumento di reclutamento riservato al personale PNRR;
la legge di bilancio per il 2026, articolo 1, comma 312, ha autorizzato gli Enti pubblici di ricerca a bandire procedure concorsuali riservate al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nei limiti stabiliti dalla medesima disposizione;
con deliberazione del consiglio direttivo dell'Infn n. 17873 del 24 luglio 2026, l'Istituto ha recepito il decreto ministeriale n. 195 del 5 marzo 2026, iscrivendo nel bilancio di previsione 2026 il contributo ministeriale destinato al reclutamento a tempo indeterminato del personale PNRR;
l'Infn sta procedendo alle assunzioni mediante le graduatorie del concorso TI/INFN/T3/28199, utilizzando anche le risorse ministeriali assegnate nell'ambito del predetto decreto;
permane tuttavia una quota di personale PNRR che, pur essendo risultata idonea nel medesimo concorso e pur essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge di bilancio per il 2026, articolo 1, comma 312, non risulta utilmente collocata nelle graduatorie del concorso e che, in assenza dell'attivazione della procedura concorsuale riservata prevista dalla suddetta norma, rischia di essere esclusa dal reclutamento;
tale situazione si verifica mentre numerose infrastrutture e servizi scientifici realizzati o significativamente potenziati grazie ai finanziamenti del PNRR risultano oggi chiusi o fortemente limitati per la carenza del personale che li ha progettati, sviluppati e gestiti –:
quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda intraprendere affinché presso l'Infn, avvalendosi delle previsioni della legge di bilancio per il 2026, articolo 1, commi 312-315, si consenta al personale PNRR in possesso dei requisiti previsti dalla norma, che non risulti utilmente collocato nella graduatoria del concorso TI/INFN/T3/28199, di partecipare alla procedura concorsuale riservata;
quali iniziative normative, altresì, intenda adottare per favorire la proroga delle disposizioni del decreto legislativo n. 75 del 2017.
(4-08732)
Apposizione di firme ad una interrogazione.
L'interrogazione a risposta in Commissione Simiani e Vaccari n. 5-05694, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 4 agosto 2026, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Prestipino, Ciani, Casu.
Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.
Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Giaccone n. 5-05003 del 5 febbraio 2026.