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Il Regolamento della Camera

Parte II - Procedimento Legislativo
Capo XVI - Dell'Esame in Sede Referente
  • Art. 72
    1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. (*)
    2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
    3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
    4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.

    (*) Comma modificato il 30 novembre 2022. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA