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Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VIII - Della Discussione
  • Art. 39 (*)
    1. Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.
    2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
    3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.
    4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.
    5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.


    (*) Articolo modificato, da ultimo, il 26 giugno 1986. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA