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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 42

    (Quarto livello) (26)

    1. Il quarto livello funzionale-retributivo è caratterizzato:
      • a) da attività concernenti l'istruttoria e la formulazione di elaborati documentali, tecnici o contabili, relativi ad operazioni e procedure che richiedono attività di ricerca, progettazione o verifica, nonché da compiti di coordinamento;
      • b) da attività concernenti la redazione del resoconto integrale degli interventi parlamentari.
    2. L'autonomia consiste nella scelta delle procedure per la predisposizione dei dati e degli elaborati e nella formulazione di proposte circa i metodi di lavoro e i criteri operativi da adottare.
    3. La responsabilità è per la completezza, la tempestività e la congruità dell'istruttoria rispetto alla fase di definizione e di decisione della relativa operazione.
    4. Nel quarto livello sono comprese le seguenti qualifiche, distinte per professionalità: documentarista, documentarista bibliotecario, tecnico, ragioniere.
    Note:

    (26) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.