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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo I - Livelli funzionali e qualifiche
  • Art. 45

    (Primo livello) (29)

    1. Il primo livello funzionale-retributivo è caratterizzato da attività di base concernenti la vigilanza, la sicurezza delle sedi, la rappresentanza, l'assistenza operativa, la prestazione di servizi e la gestione di impianti, nonché dalla collaborazione alle attività previste per il secondo livello.

    1-bis L'autonomia nello svolgimento delle attività è riferita alla scelta delle modalità concrete per la corretta esecuzione del lavoro assegnato.

    1-ter La responsabilità è per la tempestività nello svolgimento delle attività e per la loro conformità alle regole di servizio.

    2. Nel primo livello sono comprese le seguenti qualifiche, distinte per professionalità: assistente parlamentare di primo livello e operatore tecnico.

    Note:
    (29) Articolo sostituito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 188 del 30 luglio 2004, resa esecutiva con D.P. n. 1194 del 3 agosto 2004.