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Regolamento dei Servizi e del Personale

Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica
  • Art. 69

    (Progressioni retributive di livello)

    1. Nell'ambito di ciascun livello funzionale la progressione retributiva corrispondente all'anzianità maturata è ordinata in una successione di classi stipendiali di norma biennali.
    2. Le singole classi stipendiali con i relativi importi sono indicate in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera.
    3. Nel quarto e nel quinto livello funzionale, per coloro che abbiano superato le verifiche di incremento di professionalità previste ai commi 1, 3, 4 e 8 dell'articolo 57, si applicano le classi stipendiali specificamente indicate nella richiamata tabella.
    4. Dopo il raggiungimento dell'ultima classe stipendiale si applicano aumenti biennali terminali del 2,50 per cento ciascuno, ad eccezione del primo aumento che è del 5 per cento.