Doc. XVIII-bis, n. 11
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 final)
Approvato il 19 luglio 2023
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 final)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (COM (2023)166);
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso dell'esame della proposta;
rilevato che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 234 del 2012;
premesso che:
gli obiettivi perseguiti dalla iniziativa legislativa sono complessivamente condivisibili, essendo essa intesa a proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing. In particolare, le misure proposte mirano, per un verso, a consentire ai consumatori di assumere decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili. Per altro verso, esse sono volte a migliorare la certezza del diritto e le condizioni di parità nel mercato interno nonché a stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività;
le disposizioni della proposta danno anche seguito alle richieste che erano state formulate nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa ai fini di una maggiore trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità e l'impronta ambientale dei prodotti;
rilevato che la proposta, alla luce del suo scopo principale e del contenuto, è correttamente fondata sull'articolo 114 del TFUE. Essa infatti ha un effetto diretto e significativo sul funzionamento del mercato interno, in quanto è volta ad introdurre norme uniformi per la commercializzazione di beni e servizi con asserzioni relative alla protezione dell'ambiente, superando le profonde differenze nelle legislazioni nazionali in materia. Ciò consentirebbe alle imprese di meglio competere nel mercato interno, eliminando oneri di conformità inutili e distorsioni di concorrenza, e ai consumatori di prendere decisioni di acquisto ottimali nel medesimo mercato;
considerato che la proposta risulta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:
è necessario intervenire in materia a livello di Unione europea dato che se gli Stati membri agissero singolarmente per superare le lacune dell'assetto vigente rischierebbero di adoperare sistemi basati su metodi e approcci diversi, determinando una ulteriore frammentazione del mercato interno;
Pag. 3l'introduzione di norme armonizzate per le asserzioni ambientali presenta un evidente valore aggiunto dal momento che comporterebbe presumibilmente costi di conformità inferiori per le imprese, assicurerebbe la certezza del diritto e limiterebbe la proliferazione di marchi e asserzioni ambientali ingannevoli;
evidenziato che la proposta risulta coerente anche con il principio di proporzionalità in quanto:
la proposta reca un numero limitato di prescrizioni uniformi e garantisce trasparenza e credibilità dei marchi nei confronti degli utenti;
pur mancando, all'interno della valutazione d'impatto che accompagna la proposta, una stima accurata dei potenziali costi in capo agli enti che gestiscono i marchi ambientali, alle imprese e alle autorità di controllo, è presumibile che essi non siano sproporzionati e siano compensati almeno in parte dalla uniformità e certezza della disciplina applicabile;
la proposta non impone alcun metodo di valutazione specifico degli elementi attestanti la veridicità delle asserzioni ambientali e fa affidamento sulle prescrizioni generali intese a fornire ai consumatori informazioni attendibili;
la nuova disciplina non si applica opportunamente alle microimprese, salvo che queste desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale;
è apprezzabile che la proposta, in coerenza con il principio di proporzionalità, richieda agli Stati membri di assistere le piccole e medie imprese nell'applicare la direttiva, adottando misure di sostegno finanziario nonché per l'accesso a finanziamenti, la formazione specializzata per i dirigenti e il personale e l'assistenza tecnica e organizzativa. Occorre tuttavia assicurare che questi interventi possano essere adottati da ciascuno Stato in modo semplice e in tempi ragionevoli per evitare svantaggi competitivi per le PMI. In particolare, tenuto conto che alcune di tali misure, soprattutto se di carattere finanziario, potrebbero essere classificate come aiuti di Stato andrebbe valutata l'adozione di un apposito regolamento di esenzione per categoria;
ritenuto altresì che il ricorso allo strumento della direttiva è appropriato alla luce del quadro giuridico vigente a livello nazionale e dell'Unione, a garantire la tutela dei consumatori in un settore che peraltro è già regolamentato da direttive;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.