Doc. XVIII-bis, n. 12
XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final)
Approvato il 26 luglio 2023
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DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui detergenti e i tensioattivi (COM(2023)217);
tenuto conto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012 nonché degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte sulla proposta;
premesso che:
l'intervento legislativo proposto presenta una particolare rilevanza, in quanto il settore dei detergenti, in base ai dati aggiornati al 2019, costituisce circa il 4,2 per cento dell'industria chimica europea complessivo e il 5,3 per cento di quella italiana in termini di valore della produzione. La produzione complessiva per il mercato, compresi sia i prodotti di consumo che quelli professionali, coinvolge inoltre circa 700 impianti in tutta Europa;
nella valutazione operata dalla Commissione europea nel 2019 sono stati evidenziati diversi profili di criticità della regolamentazione unionale vigente applicabile ai detergenti in ragione della complessità del quadro normativo discendente dall'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. In particolare, sono emerse sovrapposizioni tra il regolamento (CE) n. 648/2004 e altri atti legislativi in materia di sostanze chimiche (quali il regolamento CLP, il regolamento sui biocidi e il regolamento REACH) che, determinando duplicazioni delle prescrizioni di etichettatura dei detergenti, generano un onere inutile per l'industria dei detergenti. Tali sovrapposizioni mettono inoltre a rischio l'efficacia della comunicazione delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso ai consumatori, in quanto si traducono in etichette sovraccariche con testi poco chiari e ripetitivi;
appare pertanto necessario un intervento di semplificazione e armonizzazione organica come quello proposto. In particolare l'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità appare idoneo a ridurre la quantità di detergenti e tensioattivi non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online;
va tuttavia sottolineato che la richiamata valutazione del 2019 concerneva esclusivamente la normativa applicabile ai detergenti, di cui in particolare al regolamento (CE) n. 648/2004, e non anche quella relativa ai tensiottivi. Sarebbe stato opportuno, anche ai fini di una corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nonché dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016, che la Commissione operasse invece una specifica valutazione in merito alla esigenza della revisione della disciplina dei tensioattivi;
la nuova disciplina, come stimato dalla Commissione europea, comporterebbe per l'industria dei detergenti risparmi quantificati in 7 Pag. 3milioni di euro l'anno grazie all'abolizione della scheda tecnica obbligatoria per i detergenti pericolosi, e in 3,3 milioni di euro annui per la vendita di ricariche, che riduce lo smaltimento di rifiuti di plastica;
il nuovo regolamento dovrebbe essere applicato 30 mesi dopo la sua entrata in vigore, per consentire ai fabbricanti e agli Stati membri il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni. Sono previste disposizioni transitorie per i detergenti e i tensioattivi che sono stati prodotti conformemente alla normativa previgente, in modo da consentire la vendita delle scorte. A tale scopo sarà in particolare consentita la vendita di detergenti e tensioattivi, conformi al regolamento attualmente vigente, che siano immessi sul mercato entro i 30 mesi successivi alla entrata in vigore del nuovo regolamento. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo tale data possono essere commercializzati fino a 36 mesi (3 anni) dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;
rilevato che la proposta è correttamente fondata – come il regolamento attualmente vigente in materia – sull'articolo 114 del TFUE, che consente di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La nuova disciplina concerne infatti questioni legate alla produzione, distribuzione ed impiego dei detergenti nel mercato interno dell'UE, con l'obiettivo di rafforzare la tutela della salute umana e dell'ambiente;
ritenuta la proposta complessivamente coerente con il principio di sussidiarietà in quanto:
l'intervento legislativo appare necessario per eliminare gli ostacoli derivanti dalla frammentarietà della disciplina attuale, le barriere di mercato e le distorsioni della concorrenza tra operatori di mercato di diversi Stati membri nonché per sopprimere alcuni obblighi di informazione imposti dal regolamento vigente ed ora ritenuti superflui. Inoltre la nuova normativa assicurerebbe livelli uniformi di protezione per consumatori e utilizzatori professionali;
è evidente il valore aggiunto della introduzione di norme armonizzate per l'immissione sul mercato dei detergenti, anche al fine di garantire un contesto normativo più favorevole all'innovazione di nuovi tipi di prodotti e nuove tecniche di commercializzazione sostenibili nonché nuove tecnologie di etichettatura in tutto il mercato unico;
ritenuta la proposta complessivamente coerente anche con il principio di proporzionalità, nella misura in cui essa mira ad eliminare il più possibile le sovrapposizioni normative ridondanti, così da alleggerire l'onere normativo;
considerato che la proposta conferisce tuttavia alla Commissione, al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici, delle nuove prove scientifiche e del livello di preparazione/alfabetizzazione digitale, il potere di adottare atti delegati per numerose e rilevanti materie: integrare le prescrizioni generali sull'etichettatura digitale; modificare l'elenco delle informazioni contenute nell'etichetta che possono essere Pag. 4fornite solo in formato digitale; stabilire requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono; modificare le informazioni specifiche da inserire nel passaporto, nonché le informazioni da inserire nel registro della Commissione; modificare gli allegati. L'adozione di norme delegate in tali settori, in assenza di opportuni correttivi al testo del regolamento in esame, rischia di rendere particolarmente complesso ed oneroso l'adeguamento delle imprese alla nuova normativa e di erodere i periodi transitori previsti allo scopo;
ritenuta pertanto necessaria la previsione di periodi transitori più congrui rispetto a quelli previsti dalla proposta in esame;
sottolineata la necessità che le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 17 – relative alla introduzione di un'etichettatura digitale volontaria per le ricariche allo scopo di favorire questa modalità di vendita e ridurre la quantità di imballaggi e di rifiuti di imballaggio – siano opportunamente coordinate e rimodulate per tenere conto degli esiti dei negoziati interistituzionali della proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2022) 677);
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.