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Documento

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII, n. 11-14-16-19-20-21-22-A

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

n. 11, d'iniziativa dei deputati
BATTILOCCHIO, CATTANEO, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA, MARROCCO, MAZZETTI, NEVI, PATRIARCA, PITTALIS, ROSSELLO, RUBANO, SORTE, TASSINARI, TENERINI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 2 dicembre 2022

n. 14, d'iniziativa del deputato ZARATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni economiche, culturali, sociali e ambientali delle città e delle loro periferie

Presentata il 27 gennaio 2023

n. 16, d'iniziativa dei deputati
DE MARIA, MORASSUT

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città

Presentata il 1° febbraio 2023

n. 19, d'iniziativa dei deputati
ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA, RICCARDO RICCIARDI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 15 febbraio 2023

n. 20, d'iniziativa dei deputati
LUPI, ALESSANDRO COLUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 16 febbraio 2023

n. 21, d'iniziativa dei deputati
DE CORATO, RAMPELLI, MONTARULI, ROTELLI, TRANCASSINI, URZÌ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 23 febbraio 2023

e

n. 22, d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, AMICH, AMORESE, DI GIUSEPPE,
MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, ALMICI, COMBA, IAIA, MALAGUTI, PADOVANI, POLO, SBARDELLA, GAETANA RUSSO, URZÌ

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 1° marzo 2023

(Relatore: Nazario PAGANO)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 16 marzo 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 11, 14, 16, 19, 20, 21 e 22. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, nn. 11, 14, 16, 19, 20, 21 e 22 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il documento in titolo, come modificato dalla Commissione di merito,

   premesso che:

    l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione monocamerale di inchiesta parlamentare, sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

    in particolare, tra i propri compiti, la Commissione ha quelli di individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio e di effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, accertando l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

    l'articolo 3 definisce i poteri e i limiti della Commissione che procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, prevedendo, per le audizioni a testimonianza, come di consueto per testi di analogo tenore, l'applicazione degli articoli del codice penale;

    l'articolo 4 precisa i poteri della Commissione in merito alla richiesta di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

    l'articolo 5 prevede il vincolo del segreto sugli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione ai fini dell'inchiesta,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 5

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato come risultante dalle proposte emendative approvate, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie (DOC. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria, n. 19 Alfonso Colucci e n. 20 Lupi);

   apprezzate le finalità istitutive della Commissione, in considerazione dell'esigenza di svolgere un'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione sulle questioni riguardanti le condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie;

   considerata la diffusione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale nelle città,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità che la Commissione d'inchiesta, nell'ambito della sua attività, analizzi anche la Pag. 6situazione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, tenuto conto della loro diffusione nelle città.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato Doc. XXII n. 11 e abb., avente ad oggetto la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   condivisi i compiti della istituenda Commissione d'inchiesta – individuati dal comma 2 dell'articolo 1 – in particolare quelli individuati alle lettere a), f), g) e m), afferenti alla competenza della XI Commissione, che sono volti:

    ad accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani;

    ad indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

    a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, nonché a favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

   valutata l'esigenza di inserire nel testo unificato in esame, tra le funzioni della istituenda Commissione di inchiesta, anche il compito di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni Pag. 7lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre – all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera m) – una lettera aggiuntiva che richiami il compito della istituenda Commissione d'inchiesta di analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 11 Battilocchio e abb.);

   rilevato che tra i compiti assegnati alla istituenda Commissione vi è l'accertamento dello stato del degrado con particolare attenzione, tra l'altro, alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani, e della presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività;

   evidenziato che la Commissione ha altresì il compito di indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie, acquisendo a tal fine, in particolare, le proposte operative che provengono dalle realtà presenti sul territorio, incluse le organizzazioni del Terzo settore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presìdi per il controllo e la sicurezza del territorio, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e di vivibilità, specialmente delle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto giovanile, nonché alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose e dell'esistenza di strutture destinate alla mediazione culturale;

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   b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;

   d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettività, di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalità che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;

   e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;

   f) indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

   g) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

   h) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entità delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche Pag. 10al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

   i) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

   l) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini più deboli nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

   m) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

   n) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

   o) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;

   p) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai princìpi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.

  3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con Pag. 11relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti Pag. 12attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in Pag. 13copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria,Pag. 14 nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.