Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

6 ottobre 2009 :

Parere su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

"La Giunta per il Regolamento,

esaminata la questione dell'adeguamento delle procedure parlamentari di collegamento con l'Unione europea al fine di pervenire, in via interpretativa, ad un possibile arricchimento degli strumenti di intervento della Camera nelle decisioni comunitarie;

ritenuto che in via interpretativa possono essere ricompresi nell'ambito procedurale stabilito dall'articolo 127, comma 1 (che disciplina l'esame degli "atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti"), anche ulteriori aspetti volti a rafforzare i rapporti tra la Camera e le Istituzioni europee, anche a seguito del dispiegarsi degli effetti della legge n. 11 del 2005 e in vista della entrata in vigore del Trattato di Lisbona;

ritiene si possa procedere ai seguenti adattamenti:

  1. Ampliamento in via interpretativa del novero degli atti comunitari assegnati alle Commissioni e modalità del relativo esame.

    a. Ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento "gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea": tale disposizione deve essere interpretata nel senso di comprendervi, più in generale, atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie.

    b. Su richiesta della competente Commissione di settore, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare di un atto ai fini degli adempimenti di sua competenza (ossia per l'apposizione della riserva di esame parlamentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 11 del 2005). Perché l'esame possa considerarsi effettivamente iniziato, ai fini della comunicazione al Governo, non è sufficiente la mera iscrizione all'ordine del giorno della Commissione, occorrendo l'effettivo avvio della discussione.

    c. All'esame di tali atti da parte delle Commissioni competenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.

    d. In base all'articolo 127 del Regolamento, le Commissioni dispongono di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto. Esse avranno comunque cura di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 11/2005, che, in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

  2. Esame in via sperimentale dei profili di sussidiarietà.

    a. In via sperimentale, è attribuita alla XIV Commissione Politiche della Unione europea (oltre al parere di cui all'articolo 127 del Regolamento, reso nell'ambito della procedura di cui al precedente punto 1) la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

    b. Alla discussione su tale profilo presso la XIV Commissione è invitato il relatore nominato nella Commissione di settore. All'esame di tali atti presso la XIV Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa. La relativa decisione è trasmessa direttamente alla Commissione di settore ad opera della stessa XIV Commissione, nonché al Presidente della Camera.

    c. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni europee il documento approvato dalla Commissione di settore, nonché, in ogni caso, la decisione della XIV Commissione sui profili di sussidiarietà. Entrambi i documenti sono altresì comunicati al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio.

    Una volta entrato in vigore il Trattato - con la conseguente attribuzione degli effetti procedurali dei pareri parlamentari in sede europea - la procedura sperimentale sopra descritta dovrà essere oggetto di nuova valutazione soprattutto al fine di verificare la possibilità, in presenza di talune circostanze, di investire l'Assemblea della decisione sui profili di sussidiarietà.
    Resta fermo che, una volta entrato in vigore il Trattato, la XIV Commissione, ai fini dell'organizzazione dei propri lavori, terrà conto di quanto in esso previsto in ordine ai termini entro i quali gli organi parlamentari possono utilmente pronunciarsi.

    La Giunta non ritiene invece che, allo stato, possa essere anticipata la definizione delle procedure parlamentari per l'applicazione delle disposizioni che conferiscono ai Parlamenti nazionali la facoltà di opporsi ad una decisione comunitaria (in materia di revisione semplificata del Trattato europeo di cui all'articolo 48, punto 7, del Trattato sull'UE, o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, di cui all'articolo 81 del testo consolidato del Trattato sul funzionamento UE).
    Si tratta infatti di procedure destinate ad acquistare significato solo con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in ragione degli specifici effetti giuridici che tale atto attribuisce agli interventi dei Parlamenti nazionali.

  3. Audizioni in Commissione.

    Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento - oltre che i componenti della Commissione europea - anche i rappresentanti delle altre istituzioni e organi riconosciuti dai Trattati europei.

  4. Disciplina sperimentale di esame della relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

    In via sperimentale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 126-ter del Regolamento, l'esame della relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea si svolge separatamente da quello del disegno di legge comunitaria. Quanto al procedimento, si applica comunque, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 126-ter. "